Riassunti Manuale Di Diritto Sindacale Carinci - Tamajo - Tosi - Treu

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INTRODUZIONE 1.DIRITTO DEL LAVORO E DIRITTO SINDACALE Il diritto del lavoro, in senso ampio, si caratterizza e presenta una propria autonomia, come disciplina giuridica del lavoro subordinato.Tradizionalmente si distinguono al suo interno la disciplina del rapporto individuale di lavoro (diritto del lavoro in senso stretto), che regola diritti e obblighi del singolo lavoratore contrapposto al singolo datore; il diritto sindacale, che riflette vicende ed interessi collettivi o di gruppo; il diritto della previdenza sociale (o della sicurezza),che disciplina lerogazione di beni e servizi in favore di coloro che ne hanno bisogno.Tutte queste discipline hanno una comune origine,quella della diffusione del lavoro subordinato in conseguenza della Rivoluzione Industriale.Il processo espansivo del diritto sindacale per pi lento e incompleto rispetto a quello del diritto del lavoro,e della previdenza sociale. Lelemento fondamentale che distingue il diritto sindacale dal resto della disciplina del lavoro, il riferimento ad aspetti e momenti collettivi dei rapporti di lavoro,infatti gli oggetti della disciplina sono lorganizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro,il contratto collettivo di lavoro,il conflitto collettivo (sciopero,serrata).Anche i protagonisti sono collettivi: le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori nelle loro varie forme,e lo Stato con le istituzioni pubbliche,la cui presenza diventata sempre pi rilevante. 2.ORDINAMENTO STATALE E AUTONOMIA COLLETTIVA Il diritto sindacale si presenta come un sistema di norme di diversa matrice: a quelle di origine statale si intrecciano regole attraverso prodotte la dalle stesse ma parti collettive, su sindacati ed imprenditori,soprattutto contrattazione anche base unilaterale

(statuti,regolamenti,ecc.).Di queste regole collettive alcune disciplinano situazioni finali (diritti e doveri tra le parti),altre regolano lattivit di produzione di altre norme,hanno quindi carattere strumentale. I processi di osmosi tra ordinamento sindacale e statale sono intesi in entrambe le direzioni: il primo ha esercitato una funzione di stimolo e innovazione rispetto al diritto statale che a sua volta ha svolto compiti di sostegno dellautonomia collettiva e talora di correzione o integrazione delle norme prodotte da questa. 4.LE FONTI DEL DIRITTO SINDACALE Le fonti del diritto sindacale sono quelle proprie del diritto generale. 4.1.LE FONTI INTERNAZIONALI

Fanno capo allOrganizzazione Internazionale del Lavoro (OIL),la cui pi nota attivit consiste nelladozione dei testi di convenzioni internazionali e di raccomandazioni in materia di lavoro. Le convenzioni sono trattati destinati ad essere ratificati dagli stati membri,cos da diventare vincolanti nel diritto interno. Linterpretazione affidata alla Corte Internazionale di giustizia che ha sede allAja. Le raccomandazioni non sono destinate alla ratifica ed hanno valore non normativo,ma di modello o indirizzo rispetto alle politiche nazionali del lavoro. 4.2.LE FONTI COMUNITARIE Lattivit degli organi comunitari appare pi incisiva.Infatti lattivit normativa dellUnione Europea si attua in due forme prevalenti,ad opera del Consiglio e della Commissione. I regolamenti sono atti generali obbligatori,di applicazione diretta nel diritto dei paesi membri;le direttive sono fonti giuridiche che vincolano gli stati membri ad adeguarsi nei risultati,queste godono di unefficacia normativa indiretta,cio condizionata allemanazione di un apposito atto di recepimento interno.Le direttive hanno efficacia direttamente nei confronti dello Stato quando hanno un contenuto chiaro,preciso ed incondizionato;su questo si pronuncia la Corte di giustizia. 4.3.LE FONTI INTERNE Il primo richiamo va alla Costituzione,i cui articoli direttamente rilevanti in tema di diritto sindacale sono il 39, sullorganizzazione sindacale e la contrattazione collettiva, il 40, sullo sciopero, il 46 sulla partecipazione dei lavoratori nellimpresa. Allinsegna del principio della libert di organizzazione sindacale si affermata lelaborazione dottrinale e giurisprudenziale sul sindacato come associazione non riconosciuta e sul contratto collettivo c.d. di diritto comune. Il ruolo della legislazione nel diritto sindacale del secondo dopo-guerra stato a lungo marginale.La prima tappa legislativa di rilievo costituita dalla legge 20 Maggio 1970, numero 300,lo Statuto dei lavoratori,si tratta di una disciplina di sostegno dellattivit sindacale in azienda. Una seconda tappa significativa lha segnata la legge n.146 del 1990 (vd,l.83/2000),intervenuta a disciplinare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Una terza tappa rappresentata dal D.Lgs. n.29 del 1993 (ora D.Lgs. n.165 del 2001,Testo Unico del pubblico impiego). La contrattazione collettiva riveste un ruolo centrale in ambito lavoristico,in quanto come fonte sindacale rileva per la parte obbligatoria dei contratti collettivi. La giurisprudenza riveste in ogni paese occidentale unimportanza decisiva nella fomazione ed applicazione del diritto sindacale. CAPITOLO PRIMO

IL DIRITTO SINDACALE: ATTORI ED EVOLUZIONE STORICA A)LEVOLUZIONE STORICA DEI RAPPORTI TRA GLI ATTORI 1.GLI ATTORI DELLORDINAMENTO SINDACALE E I LORO RAPPORTI In ogni ordinamento sindacale operano tre attori: le organizzazioni sindacali dei lavoratori,le organizzazioni sindacali imprenditoriali (e gli stessi singoli imprenditori), lo Stato (e pi in generale le istituzioni pubbliche).I rapporti tra questi tre attori variano nel tempo e a seconda degli ordinamenti. 2.LE ORIGINI: LA REPRESSIONE DEL FENOMENO SINDACALE In Italia,come in gran parte dei paesi occidentali, i rapporti collettivi sono stati caratterizzati allorigine da forti tensioni conflittuali e da interventi repressivi da parte dello Stato nei confronti dellorganizzazione sindacale e a maggior ragione dello sciopero. Quasi tutti i paesi occidentali hanno attraversato una prima fase storica in cui lordinamento giuridico,generalmente il legislatore,negava ai lavoratori e agli imprenditori la possibilit di organizzarsi collettivamente per motivi di autotutela. 3.IL PERIODO DELLA TOLLERANZA PENALE Nella fase successiva lo Stato provvide a rimuovere i divieti penali al conflitto e allorganizzazione sindacale,sancendo la libert di coalizione. Il codice Zanardelli del 1889 inaugur un periodo di tregua che dur fino al fascismo,non puniva lo sciopero e la serrata ma i comportamenti in contrasto con la libert di lavoro. Allinizio del ventesimo secolo in Europa nacquero una serie di istituzioni pubbliche competenti per le materie di rapporti di lavoro e relazioni industriali.Al consiglio dei probiviri spettava la competenza sia sulle controversie individuali,sia in seguito su quelle collettive;fu il primo esempio in Italia di intervento in materia di contrattazione collettiva. 4.IL PERIODO CORPORATIVO In Italia lavvento del fascismo interruppe lo sviluppo delle relazioni industriali.Si cre un sistema sindacale e contrattuale pubblicistico,completamente controllato dallo Stato.La legge 3 Aprile 1926 n.563 ammetteva formalmente la libert sindacale,ma solo un sindacato di lavoratori e datori per ogni categoria poteva ottenere il riconoscimento legale dal Governo con attribuzione della personalit giurdica;era quindi tutto controllato dallo Stato.

Una volta riconosciuti i sindacati avevano ex lege la rappresentanza di tutti i componenti della categoria,quindi i contratti collettivi da questi conclusi avevano efficacia erga omnes.Il conflitto era represso penalmente come reato contro leconomia nazionale. 5.LA FASE TRANSITORIA (1943-1947) E LA COSTITUZIONE Dopo la caduta del fascismo (25 Luglio 1943) uno dei primi atti del Governo Badoglio fu quello di abrogare le corporazioni e le istituzioni tipiche della fase corporativa. Il modello costituzionale si fonda sulla valorizzazione del lavoro come criterio ordinatore generale dei rapporti tra Stato e societ,e come fondamento di una partecipazione dei lavoratori alla vita produttiva e sociale;questo spiega la serie di diritti riservati esclusivamente ai lavoratori subordinati. Larticolo 39 sancisce tre principi fondamentali: a) la libert sindacale come fondamento delle relazioni industriali (comma 1); b) la registrazione del sindacato come presupposto per acquisire la capacit di stipulare contratti collettivi efficaci per tutti gli appartenenti alla categoria cui si riferiscono; c) lattribuzione di tale capacit contrattuale a rappresentanze unitarie dei sindacati registrati,in proporzione dei loro iscritti. La valorizzazione del sindacato rafforzata dal riconoscimento dello sciopero (art.40),privilegiato rispetto alla serrata. 6.LA CRISI DEL MODELLO COSTITUZIONALE La crisi del modello dellart. 39 si ha gi con la rottura dellunit sindacale (1948).Comune a tutti i sindacati la paura di un controllo pubblico sulla propria organizzazione e sullo sciopero,la disciplina dellordinamento sindacale si sposta cos nel diritto privato;il sindacato quindi unassociazione non riconosciuta,sottratta a disciplina legislativa. 7.LO STATUTO DEI LAVORATORI Limpulso decisivo al superamento della prospettiva costituzionale del riconoscimento giuridico avviene nel 1970 con lo Statuto dei lavoratori.Il campo di intervento stavolta lazienda,allinterno della quale il sindacato il centro di contropotere.La legge limitata alla realt industriale della fabbrica,e non si riferisce alle piccole realt produttive. 8.CONCERTAZIONE SOCIALE E INTERVENTO PUBBLICO.A)LO SCAMBIO

POLITICO NELLEMERGENZA DEGLI ANNI 70 Nel corso degli anni 70 matura un profondo cambiamento nel ruolo dello stato rispetto alle relazioni industriali,che diventa infatti elemento fondamentale delle dinamiche delle relazioni industriali.

9.B)LE AMBIVALENZE DEGLI ANNI 80 La rottura del 1984 (Protocollo di San Valentino) solo un segnale delle difficolt di praticare in Italia lo scambio politico.Si sviluppano tendenze liberiste,superati gli anni delle grosse crisi. 10.C)CONCERTAZIONE SOCIALE E STABILIZZAZIONE ECONOMICA NEGLI ANNI 90 Gli anni 90 sono dominati,anche per i rapporti sindacali, dai problemi del risanamento e della stabilizzazione economica,aggravati dal peso del debito pubblico ereditato dal passato,e dallinflazione. Con laccordo del 31 Luglio 1992 i sindacati accettano labolizione di un istituto storico come la scala mobile,che aveva retto per tutto il dopoguerra;ma la tappa pi significativa segnata dallaccordo del 23 LUGLIO 1993,considerato la prima costituzione delle relazioni industriali italiane,che sancisce la partecipazione dei sindacati confederali alle decisioni macroeconomiche dellesecutivo,e sostituisce il meccanismo automatico della scala mobile con quello della politica dei redditi. B) FUNZIONI E ISTITUZIONI PUBBLICHE NEL DIRITTO SINDACALE 1.LINTERVENTO PUBBLICO NELLE RELAZIONI INDUSTRIALI Lintervento dello Stato e dei pubblici poteri nelle relazioni industriali ha avuto storicamente unimportanza sempre rilevante.Attualmente vi sono varie funzioni dello Stato rilevanti per le relazioni industriali: la funzione programmatoria e di governo; la funzione legislativa; la funzione decisoria, che si esplica attraverso la giurisprudenza ordinaria; la funzione conciliativa e mediatoria; le funzioni assistenziali o di welfare; le funzioni di gestione diretta dei rapporti di lavoro.Analogamente sono molteplici gli organi di intervento: oltre a governo, parlamento, magistratura ed enti locali, operano altri organi di rilevanza costituzionale (il CNEL),e organi del ministero del lavoro 2.LE FUNZIONI DELLO STATO NELLE RELAZIONI INDUSTRIALI: LA FUNZIONE MEDIATORIA E CONCILIATIVA Lesercizio di tale funzione pu limitarsi a mettere in contatto le parti,a favorire il chiarimento delle posizioni reciproche, a esplorare punti di convergenza.Rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e degli organi periferici 3.LA FUNZIONE ASSISTENZIALE (O DI WELFARE) Si esprime in una vasta serie di interventi legislativi,amministrativi e finanziari,relativi allintera gamma dei rapporti sociali e impegna una consistente fetta delle risorse nazionali.Sono da segnalare

tre tipi di intervento: quelli di previdenza, di sicurezza e assistenza sociale in senso stretto: gli aiuti alle imprese; gli interventi di politica fiscale. 4.LA FUNZIONE DI DATORE DI LAVORO Tale funzione svolta direttamente nel pubblico impiego,che a causa dei risultati insoddisfacenti del settore pubblico ha portato alla privatizzazione,sia nelle aziende pubbliche,sia nel rapporto di impiego. 5.LA FUNZIONE PROGRAMMATORIA La programmazione considerata lo strumento per eccellenza di guida pubblica delle politiche economiche e sociali: un rilievo particolare lo ha assunto lintervento dello stato nella dinamica dei redditi, diretto cio a predeterminare gli aumenti dei redditi da lavoro e anche dei prezzi,soprattutto a fini di contenimento dellinflazione. 6.GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI NAZIONALI a) Il CNEL (Consiglio nazionale dell economia e del lavoro),previsto dallart.99 Cost. e tutelato da diverse leggi,ha compito di consulenza nei confronti delle camere e del governo,di iniziativa legislativa e di contributo allelaborazione della legislazione economica e sociale. b) Il Ministero del lavoro ha avuto tradizionalmente competenza amministrativa generale in materia di lavoro e di sicurezza sociale.Operano diverse commissioni,composte di rappresentanti dei lavoratori e dei datori.Al ministero restano compiti di indirizzo,di controllo e vigilanza,esercitati attraverso lIspettorato del lavoro. c) Organismi a composizione tripartita. d) Il governo,coinvolto nelle relazioni industriali con forme diverse. 8.LINTERNAZIONALIZZAZIONE INTERNAZIONALI Linternazionalizzazione delleconomia riduca progressivamente il ruolo dello Stato nelle relazioni industriali;sono state fondate quindi forme di autorit sopranazionale per regolare questi rapporti: a) LOrganizzazione Internazionale del Lavoro (OIL),del 1919 con sede a Ginevra, lorganismo con competenze generali,soprattutto normative e di assistenza in materia di lavoro,svolte per migliorare le condizioni sociali e del lavoro. b) Il Consiglio dEuropa,del 1949, che ha elaborato la Convenzione europea dei diritti dell uomo e delle libert fondamentali.Ha elaborato anche la Carta sociale europea che sancisce diversi principi fondamentali in materia di lavoro: diritto al lavoro,alla retribuzione,ecc. DELLECONOMIA E GLI ORGANISMI

9.IL DIRITTO DEL LAVORO E LE ISTITUZIONI EUROPEE LEuropa la prima area del mondo sviluppato che si data organismi e progressivamente un vero ordinamento sopranazionale,competente anche per i rapporti di lavoro.La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario.

CAPITOLO II: LORGANIZZAZIONE DEI LAVORATORI E DEGLI IMPRENDITORI 1. Linee generali: le caratteristiche organizzative dei sindacati dei lavoratori e degli imprenditori risultano strettamente influenzate dalle vicende storiche e dal contesto generale dei rapporti di lavoro che si realizza in ciascun sistema. Un dato tipico della situazione italiana lo sviluppo tardivo dellorganizzazione sindacale, a causa del ritardo del processo di industrializzazione nel nostro paese, oltre che per la generale fragilit del nostro sistema economico e la debolezza del mercato del lavoro; un altro carattere la forte politicizzazione, intesa sia come connotazione ideologica sia come connessione con gli stessi partiti politici. Da notare che, nel caso italiano, la struttura delle organizzazioni imprenditoriali si modellata su quella dei sindacati dei lavoratori. 2. I modelli organizzativi: esiste una duplice linea organizzativa in ogni centrale sindacale: verticale e orizzontale. La prima ha quale elemento di aggregazione lappartenenza dei lavoratori, e delle imprese da cui dipendono, allo stesso settore o categoria produttiva (es. sindacato dei tessili, dei metalmeccanici, ecc); la seconda, invece, comprende tutti i lavoratori e le imprese (nonch gli organismi verticali) dei vari settori merceologici presenti in un determinato ambito geografico. Entrambe le linee organizzative non solo coesistono e sintersecano entro ogni sindacato, ma consistono ciascuna di varie strutture o istanze, di diversa dimensione, dal luogo di lavoro, alla zona territoriale circoscritta fino allambito nazionale. Le confederazioni rappresentano il vertice sia delle strutture orizzontali (s.o.) che di quelle verticali (s.v.); le tre maggiori sono: la CGIL, la CISL, la UIL. Eguale importanza le strutture orizzontali hanno nellorganizzazione degli imprenditori. 3. Lorganizzazione sindacale: evoluzione storica: levoluzione sindacale nel secondo dopoguerra segue fasi significative per lintero assetto delle nostre relazioni industriali: 1)Periodo 48-58: per oltre un decennio le condizioni socio-politiche (tensioni sociali, politiche pubbliche di controllo e repressione sindacale) ed economiche (forte disoccupazione) contribuiscono a mantenere il sindacato in situazione di debolezza organizzativa e di divisione politica. 2) Anni della crescita: con il boom economico, la crescita comporta un rafforzamento della posizione dei lavoratori sul mercato del lavoro, in particolar modo nei settori dellindustria di massa; a ci contribuisce il mutato quadro politico, latteggiamento dei pubblici

poteri, pi favorevole allorganizzazione sindacale, e la modernizzazione sociale. La CGIL, la CISL e la UIL si avvicinano; vi pi interesse ai temi dellimpresa e della contrattazione aziendale. 3) Decennio 80: a causa di una diffusa crisi economica a livello internazionale, che determina fenomeni di ristrutturazione e innovazione produttiva, questa fase presenta tendenze contrastanti. 4) Decennio 90: il decennio 90 eredita dal passato i fattori di crisi di rappresentativit del sindacato specie confederale, e questo rende pi urgente la modifica delle regole del gioco prevedendo criteri di rappresentativit effettivi dellorganizzazione sindacale; il tutto reso ancor pi complesso dalla concorrenzialit tra sigle sindacali, sviluppatasi sia allesterno delle grandi centrali confederali, sia allinterno delle stesse. 4. Lattuale struttura organizzativa del sindacato: lattuale struttura organizzativa risulta basata su quattro livelli: 1)Alla base stanno le strutture presenti nei luoghi di lavoro (delegati nel settore privato, sezioni sindacali o simili nel settore pubblico). 2) Il secondo livello quello provinciale o comprensoriale. Qui sono presenti le s.v., i sindacati provinciali delle varie categorie e le strutture orizzontali, variamente denominate: Camere del Lavoro per la CGIL, Camera sindacale per la UIL, Unioni sindacali per la CISL. 3) Il livello regionale, sia orizzontale, sia di categoria, di pi recente costituzione, provvisto di poteri crescenti anche in corrispondenza del decentramento amministrativo e regionale. 4) In ambito nazionale operano le strutture di vertice dellintera organizzazione, le federazioni nazionali di categoria e la confederazione. La distinzione tra s.o. e s.v. si basa su una fondamentale divisione di compiti nel sindacato: alle s.o. spetta di fissare gli indirizzi essenziali di politica sindacale, economica, contrattuale per tutta lorganizzazione, di cui rappresentano tendenzialmente listanza di direzione politica e di rappresentanza nei confronti dei poteri pubblici. Le s.v. sono competenti per la conduzione dellattivit contrattuale e delle iniziative di rilievo settoriale. Per quanto riguarda la tipologia degli organi delle varie strutture, essa riproduce quella usuale delle associazioni. Le principali fonti di finanziamento dei sindacati sono: la quota tessera, principale introito delle centrali confederali, i contributi associativi, e la quota di servizio. Lelemento distintivo del sindacalismo italiano la sua organizzazione su basi pluralistiche, vale a dire in organizzazioni distinte a seconda di concezioni culturali, ideologiche e ascendenze politiche. CGIL = componenti/ispirazioni legate ai partiti della sinistra italiana (socialista e comunista) CISL = ispirazione cattolica e a lungo collaterale alla DC, anche lavoratori di aree diverse UIL = componenti socialiste, repubblicane e socialdemocratiche Il luglio 1972 vede la nascita della federazione CGIL-CISL-UIL attraverso un Patto federativo, momento culminante di avvio allunit organica, da sempre un traguardo di difficile raggiungimento a causa delle divisioni sul ruolo del sindacato e sui rapporti con i partiti politici; nonostante questo, i contrasti degli anni

80, culminanti nella rottura dell84 fra CGIL, CISL e UIL sullaccordo antinflazione, hanno portato allo scioglimento della federazione. 5. Lorganizzazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro: sviluppo storico: lespressione degli interessi collettivi dei lavoratori in azienda stata, dalle origini fino agli anni 60, affidata ad una rappresentanza, la commissione interna (CI), strutturalmente diversa dal sindacato, in quanto costituita non su base associativa come questo, ma elettivamente da tutti i lavoratori dellazienda; la CI una forma rappresentativa unitaria e necessaria: compito generale di questo organismo era di mantenere normali rapporti tra i lavoratori e la direzione dellazienda per il regolare svolgimento dellattivit produttiva, in uno spirito di collaborazione. In risposta allesigenza di avere una diretta presenza organizzata in azienda, senza il tramite delle CI, arrivano le sezioni sindacali aziendali; tuttavia queste non riuscirono a diffondersi al di fuori di poche aziende industriali, anche perch non erano riconosciute come strutture con pieni poteri sindacali. Vi sono poi i delegati di fabbrica, i cui caratteri principali sono di essere eletti in modo unitario da un gruppo ristretto di lavoratori collocato nella stessa condizione produttiva; linsieme dei delegati forma il Consiglio di fabbrica (CdF). 6. Lattuale organizzazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro: il Protocollo del luglio 1993 definisce i compiti e le modalit costitutive delle nuove strutture di base, le c.d. Rappresentanze sindacali unitarie (RSU). Le RSU hanno competenze generali di tutela collettiva dei lavoratori in azienda, compresa la titolarit contrattuale, nei limiti delle competenze attribuite dal contratto collettivo nazionale a quello decentrato. Le RSU sono composte da delegati in numero proporzionale ai voti ricevuti da ciascuna lista; tuttavia, le organizzazioni stipulanti il contratto nazionale si assicurano la designazione di un terzo dei delegati, in modo da garantirsi il controllo della struttura. La RSU organo dellinsieme dei lavoratori e funge al tempo stesso da struttura comune di rappresentanza dei sindacati in azienda; resta tuttavia confermata la tradizione del c.d. canale unico sindacale di rappresentanza, per cui gli organismi rappresentativi sono controllati dal sindacato ed hanno la totalit delle competenze di autotutela collettiva in azienda, a differenza della maggioranza dei paesi europei che predilige il canale doppio o plurimo di rappresentanza, ove si distingue fra rappresentanze sindacali in senso stretto e organismi eletti da tutti i lavoratori. 7. Lorganizzazione degli imprenditori in generale: lorganizzazione degli imprenditori un fenomeno storicamente indotto, o di risposta, rispetto al sindacato dei lavoratori e ne riproduce i tratti organizzativi generali: doppia linea organizzativa, prevalenza delle strutture orizzontali, tradizionale accentramento. CONFINDUSTRIA = organizzazione imprenditori industriali CONFCOMMERCIO = organizzazione imprenditori del commercio CONFAGRICOLTURA = organizzazione imprenditori dellagricoltura

Organizzazioni delle imprese a partecipazione statale = Intersind (imprese del gruppo IRI) Asap (imprese del gruppo ENI). LAran (Agenzia per la rappresentanza negoziale) ha due scopi: a) sostituire le varie delegazioni di parte pubblica, politicizzate e precarie, con ununica controparte, tecnica e stabile; b) contribuire a dare piena efficacia alla contrattazione collettiva ormai di diritto comune. 8. La Confindustria: la Confindustria lorganizzazione imprenditoriale pi consistente: le imprese associate operano nellindustria e nel c.d. terziario avanzato (trasporti, comunicazioni, turismo). Pi della met delle imprese rappresentate impiegano meno di 10 dipendenti. Le strutture portanti (orizzontali) sono le associazioni territoriali (pi o meno una provincia); a queste fanno capo tutte le imprese della provincia, che spesso non aderiscono alla loro organizzazione (verticale) di categoria. La principale attivit svolta dalle associazioni territoriali lassistenza fornita alle aziende in materia di contrattazione, applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro e composizione delle controversie relative. Le federazioni di categoria (di cui la Federmeccanica la pi importante) svolgono un ruolo significativo nella preparazione e conduzione delle tornate contrattuali nazionali, nonch nellindirizzo della contrattazione decentrata. La struttura organizzativa della Confindustria (assemblea, giunta, consiglio direttivo e presidente) la rende simile ad una associazione; sono previsti tre comitati particolari, con funzioni consultive (comitato per le piccole imprese; comitato per il mezzogiorno; comitato dei giovani industriali). Decisivo il ruolo della presidenza. 9. Organizzazioni sindacali a livello internazionale e comunitario: la CISL (Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi) lorganizzazione sindacale internazionale pi rappresentativa dei lavoratori. A livello verticale si sono sviluppate federazioni internazionali di categoria, con compiti di coordinamento dellazione sindacale. La CES (Confederazione Europea dei Sindacati) rappresenta oltre trenta organizzazioni. Non esistono centrali internazionale degli imprenditori paragonabili a quelle dei lavoratori: gli imprenditori sono rappresentati allOIL. LUNICE (Unione delle Industrie della Comunit europea) raggruppa le organizzazioni padronali dei paesi membri per settori di attivit.

CAPITOLO III: LA LIBERT SINDACALE 1. Norme nazionali ed internazionali: nel nostro ordinamento il riconoscimento della libert sindacale si incentra sul sintetico disposto dellart. 39 Cost, 1 comma (lorganizzazione sindacale libera); a questo si aggiungono diverse fonti internazionali, tra cui le Convenzioni dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro, n 87 (libert sindacale e protezione dei fenomeni sindacali in genere) e n 98 (principio del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva nei rapporti interprivati e nei confronti dei datori di lavoro); inoltre la libert di associazione e di attivit sindacale trova spazio nella Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali del 1950 e nella Carta sociale europea del 1961. Di fondamentale importanza sono pure le disposizioni dettate dallo Statuto dei lavoratori in materia sindacale; in modo particolare il titolo II della legge 300 costituisce una concreta articolazione del principio costituzionale con riguardo allambito endoaziendale [diritto di associazione e di attivit sindacale nei luoghi di lavoro (art. 14), divieto di trattamenti discriminatori in ragione di affiliazione o attivit sindacale (artt. 15 e 16), ecc]. La libert garantita a livello costituzionale allorganizzazione sindacale va oltre quella sancita in linea generale per il fenomeno associativo di cui allart. 18 Cost. (infatti lart 39 non considera il sindacato quale associazione, bens quale organizzazione, allargando quindi la sfera dazione anche a forme organizzatorie non necessariamente a carattere associativo, come ad esempio le CI e i CdF). 2. I contenuti dellart. 39, 1 comma, Cost.: il profilo individuale e quello collettivo: lart. 39, 1 comma , Cost. garantisce la libert sindacale tanto ai singoli individui che ai gruppi organizzati. Profilo individuale: distinzione tra libert sindacale positiva e libert sindacale negativa; la prima consiste nella libert per il singolo di costituire un sindacato, di aderirvi, di fare opera di proselitismo, di raccogliere contributi sindacali, di riunirsi in assemblea (Convenzione OIL n 87 e art. 14 legge 300 1970 per garantirne lattuazione nei luoghi di lavoro; a questo si lega lart. 15 che decreta la nullit dei (p)atti discriminatori rivolti a colpire un lavoratore in ragione della sua adesione ad unassociazione sindacale). Alla lettera a dellart. 15 rinvenibile lunico riferimento presente nella legislazione italiana alla libert sindacale negativa, ossia la libert del lavoratore di non aderire o di recedere dal sindacato; questo tipo di libert non trova invece spazio nelle fonti internazionali, a causa dellesistenza, specie su suolo anglosassone, di pratiche restrittive di tale libert negativa (v. closed shop). Profilo collettivo: A) libert di organizzazione del sindacato garantita sia a livello nazionale che internazionale, con conseguente libert di scelta delle forme organizzative e delle regole che disciplinano lassetto interno, oltre alla libert di definire gli obiettivi e gli strumenti dellattivit sindacale, senza alcuna interferenza esterna; allo stesso modo garantita la facolt del sindacato di aderire ad organizzazioni complesse, sia a livello nazionale che internazionale; B) Libert di privilegiare, allinterno dellorganizzazione sindacale, il ruolo e i poteri del vertice o della base, secondo le contingenti valutazioni di strategia e di opportunit; C) possibilit di valorizzare il ruolo di rappresentanza degli associati o piuttosto di rappresentanza dellintera classe dei lavoratori; D) possibilit di privilegiare il confronto o con la controparte datoriale o con le pubbliche istituzioni, valorizzando allinterno del confronto un modello conflittuale o invece un modello cooperativo; E) libert di azione sindacale e, in particolare, dellazione contrattuale, come affermato nelle fonti internazionali (Convenzione OIL n 98). La libert sindacale, oltre che come libert di organizzazione e di azione specie contrattuale, va intesa anche come libert di lotta.

3. Il carattere sindacale dellorganizzazione protetta: opportuno ora considerare quali organizzazioni e attivit rientrino nella fattispecie sindacale prevista dal 1 comma dellart. 39, e possano quindi godere di tutte le garanzie connesse a tale norma, dalla quale pu solo desumersi un rinvio alla realt sociale; unattenta analisi del fenomeno sindacale mette in luce, innanzitutto, il c.d. profilo teleologico (o oggettivo), vale a dire il fine perseguito dalla fattispecie sindacale, che pu essere individuato nella funzione di autotutela di interessi connessi a relazioni giuridiche in cui sia dedotta lattivit di lavoro: sotto questo aspetto la convergenza tra fenomeno sindacale e momento politico-partitico pi che netta, visto e considerato che entrambe le realt insistono sugli stessi temi (gli interessi dei lavoratori); ed qui che interviene un valido criterio discriminante, ossia le attivit e gli strumenti impiegati dal fenomeno sindacale per il raggiungimento dellobbiettivo preposto (profilo strumentale = organizzazione, contrattazione, sciopero). Per quanto riguarda il profilo soggettivo, basta dire che il concetto di autotutela implica pur sempre una gestione degli interessi collettivi posta in essere dagli stessi lavoratori o da espressioni immediate di loro rappresentanza. 4. La titolarit della libert sindacale: questione della titolarit della libert sindacale da parte degli imprenditori, in merito al fatto se tale attivit debba ritenersi riconducibile, come quella dei lavoratori, alla tutela costituzionale dellart. 39, 1 comma, o piuttosto se rimanga nellambito della libert di associazione e di iniziativa economica (artt. 18 e 41 Cost.), con i limiti del caso. opportuno considerare anzitutto le diversit tra lattivit sindacale dei lavoratori e degli imprenditori: 1) Sul versante dei lavoratori, lattivit sindacale un fenomeno collettivo, mentre il datore di lavoro soggetto sindacale anche come singolo. 2) Il contratto collettivo inderogabile in peius dai singoli lavoratori, a conferma di una peculiare solidariet di classe; invece derogabile dal singolo datore di lavoro, a conferma di una maggiore autonomia del singolo rispetto al collettivo. Libert sindacale dei lavoratori parasubordinati e autonomi: i primi trovano spiegazione nel processo espansivo del diritto del lavoro proteso ad estendere le proprie garanzie in direzione di ogni ipotesi di dipendenza sociale ed economica; per i secondi (i lavoratori autonomi), le istanze di tutela sindacale dei gruppi professionali, prima confluite allinterno degli organismi professionali, hanno successivamente indotto lo sviluppo collaterale di forme associative di natura privatistici con struttura e finalit peculiarmente sindacali. Libert sindacale dei pubblici dipendenti: il riconoscimento della libert sindacale ai pubblici dipendenti non mai stato messo in discussione, visto che alla incondizionata portata precettiva della norma costituzionale ha subito fatto riscontro nella pratica il diffuso ingresso del sindacalismo nelle amministrazioni pubbliche; a completare lopera intervenuto il D. Lgs. n 29/1993 che, nel privatizzare il rapporto di pubblico impiego, ha sancito la piena tutela della libert e dellattivit sindacale nel settore pubblico.

5. La multidirezionalit della tutela dellart. 39, 1 comma, Cost.: il riconoscimento costituzionale della libert sindacale esplica i suoi effetti sia sul piano del diritto pubblico garantendo limmunit dellorganizzazione sindacale nei confronti dello Stato e dei pubblici poteri sia su quello dei rapporti privati e soprattutto nei confronti del datore di lavoro. Per quanto riguarda i pubblici poteri, ad essi quindi preclusa ogni possibilit di controllo o ingerenza nella sfera organizzativa e nella identit politico-ideologica dei sindacati; altres vietato ogni condizionamento autoritativo, che possa irreggimentare il sindacato e la sua azione secondo le linee della politica governativa. Il problema della garanzia nei confronti di interventi dei pubblici poteri si presenta riguardo alla libert di contrattazione collettiva, ossia riguardo alla possibilit che iniziative di carattere legislativo o amministrativo modifichino o pongano limiti inderogabili agli accordi intervenuti tra le parti collettive. Oltre che nei confronti dei pubblici poteri, la libert sindacale viene riconosciuta nei confronti dei datori di lavoro, i quali, in quanto detentori del potere economico e alcune prerogative in tema di organizzazione e controllo del lavoro, sono in grado di condizionare la presenza e le iniziative del sindacato, specie nel luogo di lavoro; sotto questo profilo, le manifestazioni della libert sindacale incontrano un limite nelle esigenze organizzative dellimpresa: dunque, le istanze dellimprenditore, antagonistiche rispetto a quelle sindacali, vengono salvaguardate, nel senso che queste non sono subordinate di diritto allesercizio delle libert sindacali. Non quindi possibile parlare di lesione dei diritti sindacali da parte dellimprenditore quando questi abbia agito nel rispetto di obiettive e razionali esigenze organizzative.

CAPITOLO IV: I SINDACATI E LE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI COME ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE 1. Fattispecie sindacale e associazione: la mancata attuazione dellart. 39, 2 parte, Cost. ha avuto due conseguenze sulla disciplina delle organizzazioni sindacali sia dei lavoratori che dei datori di lavoro: a) una accentuazione del loro carattere privatistici; b) la loro appartenenza al genere associazioni non riconosciute. Pur essendo proprio del sindacato, il carattere associativo non necessario della fattispecie sindacale, il cui unico elemento qualificante lesercizio in forma organizzata di autotutela collettiva, attivit questa che pu essere svolta da coalizioni o gruppi occasionali, privi dei caratteri di stabilit e della strumentazione propri dellassociazione, oppure da organismi elettivi. 2. La disciplina codicistica delle associazioni: in quanto associazioni non riconosciute, sindacati e organizzazioni imprenditoriali sono assoggettati alla disciplina degli artt. 36, 37 e 38 del codice civile. Il principio base sancito dal 1 comma dellart. 36, secondo cui lordinamento interno e lamministrazione

delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, ossia dalle regole interne dellassociazione, statuti e regolamenti che si ritengono riconducibili al consenso dei soci; le altre norme, invece, riguardano gli aspetti patrimoniali. Per quanto riguarda la questione del carattere di associazione non riconosciuta, si giunti alla conclusione che, anche in assenza di questa, possibile godere di soggettivit giuridica, come capacit sia pur limitata e relativa di essere centro di imputazione di rapporti giuridici (lunica differenza di spicco tra unassociazione riconosciuta ed una non riconosciuta ravvisabile nella c.d. autonomia patrimoniale perfetta, propria solo della prima). Lart. 28 dello Statuto dei lavoratori riconosce al sindacato la legittimit ad agire in giudizio per la difesa dei propri interessi. 3. Rapporti interni e democrazia sindacale: lassenza di una disciplina tipica dellassociazione sindacale ha un rilievo particolare in ordine ai rapporti interni del sindacato. Scarso rilievo giuridico dei problemi della tutela dei soci verso lorganizzazione. Il principio della democraticit interna del sindacato richiesto dallart. 39 Cost., come condizione per la registrazione, deve ritenersi vigente anche per i sindacati di fatto, come condizione di qualificazione in quanto tali; in assenza di questo requisito, lorganizzazione non beneficerebbe della disciplina (in termini di diritti e poteri) riservata dallordinamento al sindacato. Tra le regole democratiche accettate dal sindacalismo, di fondamentale importanza sono: il carattere elettivo delle cariche sociali, il principio di maggioranza, la necessit che le decisioni generali per la vita dellassociazione siano di competenza di un organo assembleare, comprendente tutti i soci. 4. La giustizia interna dei sindacati: debole effettivit e scarsa affidabilit degli organi giudicanti, la cui autonomia rispetto agli organi giudicanti, e agli organi c.d. politici del sindacato non assicurata dalle scarne norme statutarie sullincompatibilit. Lorientamento della giurisprudenza rigorosamente astensionistico. Altrettanto incerta pure loperativit allinterno delle associazioni di alcuni diritti e garanzie costituzionali. 5. Controversie interne, ammissione al sindacato, rapporti tra associazioni di diverso livello: i rapporti tra organismi sindacali di diverso livello rilevano sia per la qualificazione della struttura associativa come tale, sia rispetto allattivit esterna del sindacato, per risolvere il delicato problema dei rapporti tra contratti collettivi di diversa ampiezza. Sotto il primo profilo si sono avanzate due tesi: una che configura il sindacato come associazione complessa in senso proprio, ossia come associazione di associazioni (inferiori), laltra che ritiene preferibile la configurazione come insieme di associazioni parallele, a cui il singolo socio appartiene contemporaneamente. CAPITOLO QUINTO LA RAPPRESENTATIVITA SINDACALE

1.IL

SOSTEGNO GLI

DEL

SINDACATO

RAPPRESENTAVIVO: LA NOZIONE

IL DI

SIGNIFICATO SINDACATO

POLITICO,

AMBITI

OGGETTIVI,

RAPPRESENTATIVO La politica di promozione del sindacato contiene in s la necessit di una delimitazione selettiva dei soggetti collettivi protetti,necessit questa che stata a lungo soddisfatta dal richiamo alla figura del sindacato maggiormente rappresentativo,quale unico destinatario del sostegno legislativo e politico,in quanto capace di influenzare e governare vasti strati di lavoratori.Maggiormente rappresentativo quel sindacato che presenta in modo sicuro la capacit di esprimere adeguatamente linteresse del sottostante gruppo professionale,rispetto ad un ampia massa di lavoratori. Nel momento di massima ascesa del versante politico-legislativo,il s.m.r. comincia un lento ma irreversibile declino,per la sua incapacit di esprimere adeguatamente luniverso sempre pi ampio e complesso degli interessi di lavoro. Gi il Protocollo del 1993 supera il criterio dellart.19 st.lav. ,che vede per un notevole cambiamento con il referendum del giugno 1995,con labrogazione parziale relativa al settore privato,e con quella completa nel settore pubblico.Solo per la Corte Costituzionale non scompare del tutto dal nostro ordinamento la maggiore rappresentativit,che conserva infatti rilevanza a fini extra-aziendali. 2.IL SINDACATO RAPPRESENTATIVO NEL VECCHIO ART.19,LETT.a): LA

MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA PRESUNTA E I SUOI INDICI DI RILEVAZIONE L elevato numero di iscritti non poteva bastare per conferire una patente di maggiore rappresentativit,senza la chiamata in causa di altri requisiti,che dottrina e giurisprudenza hanno os individuato: 1) lequilibrata presenza in un ampio arco di categorie professionali,non potendosi considerare m.r. una confederazione concentrata solo in alcuni settori o in una sola categoria; 2) la diffusione su tutto il territorio nazionale; 3) lesercizio continuativo dellazione di autotutela con riguardo a diversi livelli e a diversi interlocutori; 4) la reale capacit di influenza sullassetto economico e sociale del Paese. In concreto,la giurisprudenza ha ritenuto maggiormente rappresentative le tre confederazioni CGIL,CISL e UIL. La lettera a) dellart.19 St. lav. stata quindi abrogata.

3.IL

SINDACATO

RAPPRESENTATIVO

NELLART.19

ST.LAV.

DOPO

IL

REFERENDUM: LA RAPPRESENTATIVITA EFFETTIVA E I DIRITTI SINDACALI Dopo labrogazione della lettera a) la norma predilige il collegamento esclusivo delle r.s.a. con associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nellunit produttiva,ne emerge quindi una rappresentativit originaria,empiricamente verificabile;ne usciranno favorite le confederazioni storiche,poich sono essenzialmente i grandi sindacati a stipulare contratti collettivi applicati nelle unit produttive. 4.PROFILI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLART. 19 ST.LAV. La Corte Costituzionale ha superato tutti i dubbi sullincostituzionalit dellart.19 con tre sentenze: una del 74,una del 88 e una del 90. Nella sentenza n.54 del 1974,la Corte ha rilevato che lart.19 e il titolo III St.lav. non interferiscono con la libert sindacale,ma aggiungono alle prerogative di libert ulteriori privilegi e benefici. Nella sentenza n.334 del 1988 i giudici hanno risolto i dubbi sulla rappresentativit a livello confederale,confermando la legittimit della disposizione statutaria,e la non lesione del principio di libert sindacale. In seguito alla formulazione da parte della Corte di altre sentenze in materia,nasce lesigenza di uninterpretazione rigorosa dellart.19,tale da farlo coincidere con la capacit del sindacato di imporsi al datore di lavoro,direttamente o attraverso la sua associazione,come controparte contrattuale. Occorrer quindi accertare la partecipazione attiva del sindacato al processo di formazione del contratto collettivo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro,almeno per un settore o un istituto importante. 5.IL SINDACATO RAPPRESENTATIVO NELLA PIU RECENTE LEGISLAZIONE c.d. DI RINVIO: LA RAPPRESENTATIVITA COMPARATA Nella legislazione recente,la nozione di s.m.r. lascia il posto sovente ad una diversa formula,quella di sindacato comparativamente pi rappresentativo.La rappresentativit comparata tenta di sopperire alla scarsa selettivit della maggiore rappresentativit sindacale,ereditandone per le stesse finalit. 6.LA RAPPRESENTATIVITA DEL SETTORE PUBBLICO Il legislatore adotta una nozione di rappresentativit la cui unit di misura la media tra dato associativo e dato elettorale,che rappresentano gli indici quantitativi per eccellenza: testimonianza della capacit di aggregare iscritti luno,e dellidoneit a raccogliere consensi oltre alla cerchia degli associati laltro.

La rappresentativit appare quindi declinata sotto tre accezioni: sufficiente,comparata e complessiva. 7.IL SINDACATO RAPPRESENTATIVO E LE PUBBLICHE ISTITUZIONI Il sindacato magg. o comp. pi rappresentativo appare presente anche in una serie di istituzioni o sedi pubbliche,dove non interviene in rappresentanza del personale occupato.Bisogna distinguere a riguardo: a) la presenza di organi di carattere prevalentemente consultivo o di collaborazione rispetto allesercizio dei poteri tipici dello Stato; b) la partecipazione di tipo cogestivo in organi direttivi di enti pubblici destinati a svolgere attivit in favore dei lavoratori; c) la partecipazione alle politiche di formazione professionale,mediante la costituzione di organismi paritetici bilaterali; d) la partecipazione informale del sindacato allindirizzo politico generale nei due aspetti dellattivit legislativ e della politica economica e programmatoria. 8.IL SINDACATO RAPPRESENTATIVO E LA CONTRATTAZIONE Il nostro ordinamento non riconosce al sindacato rappresentativo una posizione privilegiata in sede di contrattazione collettiva nel settore privato.Va per chiarito che: a) le tre maggiori confederazioni CGIL,CISL,UIL, si trovano investite di un monopolio di fatto,delle trattive con le forze governative sui grandi temi che investono leconomia del paese,come gli Accordi Interconfederali; b) alcune leggi conferiscono al sindacato rappresentativo il potere di derogare, in via contrattuale,ad alcune norme di legge,rimettendo alla valutazione di questultimo lopportunit o meno di mantenere certi vincoli garantistici di tutela del singolo dipendente; c) nel settore pubblico il legislatore ha riconfermato il sindacato rappresentativo nel ruolo di interlocutore contrattuale esclusivo della p.a. 9.LA CRISI DELLA RAPPRESENTATIVITA SINDACALE E LE PROPOSTE DI RIFORMA Dalla met degli anni 80 il sindacalismo confederale registra una grave crisi di rappresentativit.Tra le prime cause,che sono molteplici,vanno annoverate la rivoluzione tecnologica,la terziarizzazione crescente delleconomia,laccesa competitivit nazionale. CAPITOLO VI: I DIRITTI SINDACALI

1. Ratio storico-politica dei diritti sindacali nellimpresa: il titolo II dello Statuto dei lavoratori ribadisce la poliedrica operativit del principio di libert sindacale nei luoghi di lavoro, in polemica con concezioni volte a negare cittadinanza alle libert costituzionalmente garantite nei rapporti interprivati e segnatamente nelle unit produttive; ovviamente la libert di organizzazione sindacale non si esaurisce nel riconoscimento del momento associativo, ma si espande fino a consentire lattivazione di ulteriori situazioni strumentali in grado di dinamicizzare lazione sindacale. 2. Associazione e attivit sindacale in azienda (art. 14): lart. 14, che apre il titolo II della L. n 300/1970, sancisce il diritto per tutti il lavoratori di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attivit sindacale nei luoghi di lavoro; questo articolo, insieme alla disciplina relativa agli atti e ai trattamenti economici collettivi discriminatori (artt. 15 e 16) e alla norma che pone il divieto di costituzione di sindacati di comodo (art. 17), costituisce la concretizzazione a livello aziendale del principio di libert di organizzazione sindacale (art 39, 1 comma, Cost.). Comunque i diritti sindacali del tit. III rappresentano unaggiunta alla libert sindacale in azienda: infatti lart. 14 garantisce pure il diritto di costituire e far operare in azienda, sia pur senza le garanzie previste dal titolo III, organizzazioni sindacali al di fuori dellart. 19, con esclusione, naturalmente, dei sindacati di comodo (v. 4); inoltre lart. 14 tutela lo stesso pluralismo sindacale, garantisce protezione legislativa a forme di dissenso anche in momenti di organizzazione collettiva spontanea di carattere transitorio (comitati di sciopero, di lotta), nel rispetto per dei limiti posti dallart. 18 (liceit dei fini, non segretezza). 3. Il principio di non discriminazione (artt. 15 e 16): lart. 15 Stat. lav. costituisce la prima ampia consacrazione legislativa del principio di non discriminazione nel rapporto di lavoro: esso si riferisce alle discriminazioni per motivi sindacali, insieme a quelle per motivi politici e religiosi, e per ragioni di sesso, razza e lingua; opportuno comunque sottolineare la distinzione tra il principio di eguaglianza e il principio di non discriminazione, poich mentre il primo mira a realizzare una parificazione generale dei trattamenti tra i soggetti appartenenti ad un gruppo, il secondo mira a reprimere ipotesi di disparit legate a specifici motivi vietati. La fattispecie oggetto del divieto di discriminazione nellart. 15 comprende atti diretti a: a) subordinare loccupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nellassegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari per le ragioni indicate, nonch ogni altro atto o patto in grado di recare altrimenti pregiudizio al lavoratore per gli stessi motivi; sono esclusi solo i meri comportamenti materiali e le semplici manifestazioni di intenzioni, oltretutto per lo pi non idonee a ledere gli interessi protetti. Lart. 16 vieta la concessione da parte del datore di trattamenti economici collettivi a carattere discriminatorio, ossia quei trattamenti pi favorevoli corrisposti a gruppi di lavoratori in ragione del loro

comportamento sindacale (sono dunque vietati i premi corrisposti a lavoratori che non abbiano scioperato o la maggiore retribuzione a coloro che non abbiano partecipato ad unassemblea). Nel divieto degli artt. 15 e 16 vanno ricompresi anche gli atti c.d. omissivi del datore di lavoro (es. rifiuto di assumere, di promuovere, di concedere trattamenti economici). 4. Sindacati di comodo (art. 17): lart 17 vieta a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non (anche gli enti pubblici) nonch alle loro associazioni (sindacali e di altro genere) di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori. Sono sindacati di comodo quelle organizzazioni, promosse o sostenute dai datori di lavoro, per avere un interlocutore allapparenza antagonistico, ma in realt addomesticato, con conseguente alterazione della dinamica sindacale. Per quanto riguarda la sanzionabilit del comportamento antisindacale, scontato il ricorso allart. 28, ma altres dubbio se il giudice possa spingersi sino ad una radicale eliminazione del gruppo costituitosi in violazione dellart. 17; la tesi contraria si fonda sul riconoscimento che il gruppo sindacalmente non genuino gode pur sempre della tutela dellart. 18 Cost., in quanto manifestazione di una pi generale libert di associazione. 5. Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro (art. 19 St. lav; Protocollo 23 luglio 1993; Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993; D.Lgs. n 626/1994). 5.1 Le RSA: il tit. III dello Statuto dei lavoratori presenta il riconoscimento alle organizzazioni con taluni requisiti di rappresentativit di una serie di diritti sindacali ulteriori rispetto a quelli spettanti in via generale ad individui e organizzazioni sindacali. Lart. 19 disciplina il soggetto sindacale beneficiario di tali diritti la RSA che viene dotato di una legittimazione rafforzata ad operare nei luoghi di lavoro e cui viene conferita una serie di poteri e diritti regolati prevalentemente nel tit. III dello Statuto. Art. 19 pre-referendum abrogativo: diritto di costituire RSA nellambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nellunit produttiva. Art. 19 post-referendum abrogativo (1995): Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unit produttiva, nellambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati allunit produttiva. Questione dell iniziativa dei lavoratori e della costituzione nellambito di: per quanto riguarda la prima, importante notare che liniziativa costitutiva spetta ai lavoratori in quanto tali e non ai soli iscritti; in merito alla seconda condizione, invece, essa delinea lesigenza di un minimum di istituzionalizzazione delle nuove realt organizzative aziendali, esigenza connessa a due ordini di considerazioni: innanzitutto, lopportunit di evitare abusi da parte di organismi in ipotesi costituiti allo scopo esclusivo o prevalente di

usufruire di tutti i vantaggi statutari. In secondo luogo, lesigenza di promuovere interlocutori stabili con i quali il datore di lavoro possa proficuamente, e sia pur conflittualmente, dialogare: Per poter godere dei benefici dello Statuto, la RSA deve venire innanzitutto: A)Costituita nellambito di una associazione sindacale: esigenza di vincolare lorganismo aziendale ad entit sindacali esterne allazienda dalla struttura rigorosamente associativa. B) Tale associazione sindacale deve essere firmataria di contratti collettivi; criterio di rappresentativit tecnica ed effettiva; secondo la Corte Cost. deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale gi applicato nellunit produttiva. C) Questi contratti collettivi devono essere applicati nellunit produttiva di riferimento. 5.2 Le RSU: diversamente dalle RSA dellart. 19 St. lav., le RSU si configurano quali strutture organizzate su base unitaria, elette dalla collettivit aziendale. La loro costituzione demandata infatti ad elezioni cui partecipano tutti i lavoratori (iscritti e non iscritti), con ammissione alla competizione anche di liste presentate da associazioni non rappresentative ex art. 19 St. lav., purch formalmente costituite con proprio statuto, nonch aderenti allAI (Accordo Interconfederale) e forti della firma di almeno il 5% dei lavoratori dellunit produttiva aventi diritto al voto. Le RSU sono costituite solo per 2/3 dei seggi da membri eletti a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il restante terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nellunit produttiva, in proporzione ai voti ottenuti. Il carattere unitario e almeno in parte elettivo della RSU rafforza il legame della medesima con la base dei lavoratori: essa organo dellinsieme dei lavoratori, e funge al tempo stesso da struttura comune di rappresentanza e di sindacati nellazienda, sostitutiva della RSA. La RSU legittimata a negoziare per la stipula del contratto collettivo aziendale di lavoro; essa subentra a tutte le funzioni ed i poteri conferiti alle RSA per effetto delle disposizioni di legge, incluse quelle in tema di informazione e consultazione sindacale. 5.3 Le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza: lart. 9 St. lav. aveva per la prima volta attribuito a tutti i dipendenti, in quanto parte della comunit di rischio, un generale diritto di promozione e controllo in tema di salute e sicurezza. La svolta si avuta con listituzione, obbligatoria e generalizzata, nei settori privato e pubblico, del rappresentante dei lavoratori: si stabilito che nelle aziende o unit produttive con pi di 15 dipendenti, esso (il rappresentante) venga eletto o designato dai lavoratori tra i componenti le rappresentanze sindacali. Tra le prerogative e tutele di cui gode il rappresentante per la sicurezza vanno annoverate il diritto di informazione e consultazione preventiva sui temi dellinsicurezza, nonch la facolt di ricorso alle autorit competenti in caso di inidoneit delle misure di sicurezza apprestate dal datore.

6. Il diritto di assemblea (art. 20): funzione dellassemblea come del referendum di permettere ai lavoratori, anche non appartenenti al sindacato, di partecipare alla elaborazione e decisione delle politiche contrattuali e sindacali. Ai sensi del 1 comma dellart. 20 i lavoratori hanno diritto di riunirsi nellunit produttiva: il potere di convocare lassemblea riservato a ciascuna RSA, che cos pu filtrare le domande provenienti dalla base, valutando quali di queste appaiano meritevoli di considerazione; anche le RSU hanno pieno diritto di convocare lassemblea, una volta per subentrate alle RSA dei sindacati partecipanti allelezione. Lassemblea deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro (pu dunque concernere anche tematiche di carattere non strettamente rivendicativo-aziendale, bens politico in senso ampio, non invece aspetti che afferiscono esclusivamente al campo della politica. Lassemblea pu svolgersi durante lorario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per ciascun lavoratore. 7. Il referendum (art. 21): il diritto di referendum serve a far emergere lopinione dei lavoratori (iscritti e non) su determinate tematiche, con precise limitazioni: la facolt di convocazione riservata alle RSA (come per lassemblea), che possono per esercitarla soltanto congiuntamente. I limiti posti alla disciplina di indizione dei referendum trovano giustificazione: a) nel garantire una qualche stabilit alle strategie ed opzioni del sindacato, evitando una continua esposizione al rischio di contestazioni da parte di lavoratori dissenzienti o di sindacati minoritari; b) nellimpedire una eccessiva proliferazione di consultazioni nei luoghi di lavoro, nellinteresse della parte datoriale. Oggetto: il referendum deve riguardare materie inerenti allattivit sindacale. Modalit: lart. 21 dispone che il referendum debba tenersi in ambito aziendale e fuori dallorario di lavoro. Efficacia: il rilievo del referendum circoscritto al rapporto associativo tra lavoratore e sindacato. 8. Diritto di affissione (art. 25): il diritto di affissione compete alle RSA e si esercita allinterno dellunit produttiva dove il datore di lavoro ha lobbligo di predisporre appositi spazi che rendano esercitabile il diritto. La norma dispone che lattivit di affissione abbia ad oggetto pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Resta discussa linesistenza di qualsiasi forma di autotutela da parte del datore di lavoro, soprattutto ove il documento ecceda i limiti stabiliti dalla legge, ovvero risulti offensivo, diffamatorio per il datore o in generale integri gli estremi di un reato. 9. Proselitismo e collette sindacali nei luoghi di lavoro (art. 26): lart. 26 riconosce ai singoli lavoratori il diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali allinterno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dellattivit aziendale. Lattivit di proselitismo non corrisponde ad una forma qualificata di propaganda, poich comprende momenti ed aspetti operativi, volti a concretamente promuovere lingresso di nuovi elementi nellorganizzazione sindacale. Beneficiarie dellattivit di raccolta dei contributi e dellopera di proselitismo

sono, infatti, tutte le associazioni sindacali dei lavoratori, con la differenza, rispetto ai diritti di assemblea e di referendum, che la situazione attiva conferita al singolo non subordinata allesercizio di un potere da parte dellorganizzazione sindacale. Il proselitismo, nonch la raccolta di contributi aziendali, incontrano il limite espresso del rispetto del normale svolgimento dellattivit aziendale. 10. Locali per le RSA (art. 27): le rappresentanze sindacali hanno diritto ad utilizzare appositi locali per lesercizio dellattivit sindacale, messi a disposizione dallazienda. Da notare tuttavia il fatto che la disposizione di cui allart. 27 distingue due ipotesi, la prima delle quali concernente le unit produttive con almeno 200 dipendenti: in esse fatto obbligo al datore di lavoro di mettere a disposizione delle RSA permanentemente un idoneo locale comune allinterno dellunit produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. La seconda ipotesi riguarda le unit produttive con meno di 200 dipendenti, nel cui caso viene meno il requisito della permanente disponibilit, prevedendo invece la concessione di un idoneo locale per le riunioni che di volta in volta le RSA decideranno di tenere. 11. Permessi per i dirigenti sindacali aziendali (artt. 23 e 24): gli artt. 23 e 24 sono norme che beneficiano i dirigenti sindacali interni: in base a queste norme, la carica di dirigente sindacale aziendale d diritto a permessi retribuiti (art. 23) e a permessi non retribuiti (art. 24). I primi sono concessi ai dirigenti delle RSA ovvero ai componenti della RSU, ove esistente, per lespletamento del loro mandato (mandato = complesso delle attivit e delle funzioni inerenti alla sfera di competenza delle strutture sindacali aziendali, quali organismi interni allunit produttiva). I permessi non retribuiti dellart. 24 sono, invece, concessi ai dirigenti di RSA o ai componenti di RSU che vi subentrino, oltre che alle oo.ss. aderenti alle associazioni stipulanti il CCNL per la partecipazione a trattative sindacali o congressi e convegni di natura sindacale. Le norme prevedono limiti circa i soggetti beneficiari e il numero delle ore di permesso usufruibili, che variano a seconda delle dimensioni dellunit produttiva. 12. Permessi e aspettativa per i dirigenti sindacali esterni (artt. 30 e 31): a norma dellart. 30 St. lav., i componenti degli organi direttivi nazionali e provinciali dei sindacati di cui allart 19 St. lav. hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti. I lavoratori che ricoprono cariche sindacali provinciali e nazionali, a norma dellart. 31 1 e 2 comma, possono essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. 13. Guarentigie per i dirigenti sindacali aziendali: lart. 22 e lart.18 commi 7, 8, 9 e 10 prevedono una tutela speciale a favore dei dirigenti sindacali in materia di licenziamenti e trasferimenti. In ordine al licenziamento, il lavoratore che riveste qualifica di dirigente sindacale riceve una tutela privilegiata di tipo processuale (venendo provvisoriamente reintegrato); inoltre, se il datore non ottempera allordinanza di

reintegrazione viene condannato, oltre che a versare la normale retribuzione a favore del lavoratore, anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del fondo adeguamento pensioni di una somma pari allimporto della retribuzione dovuta al lavoratore (art. 18, 10 comma). Il trasferimento, invece, dellunit produttiva dei dirigenti delle RSA, dei candidati e dei membri di commissioni interne, ai sensi del 1 comma dellart. 22, pu essere disposto solo previo nulla-osta delle associazioni sindacali di appartenenza; la mancanza del nulla-osta rende inefficace (o meglio nullo) il provvedimento. 14. Campo dapplicazione del titolo III dello Statuto (art. 35): per lart. 35, comma 1, le disposizioni del titolo III, rispetto alle imprese industriali e commerciali, si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa pi di 15 dipendenti; dette disposizioni si applicano anche alle imprese agricole che occupano pi di 15 dipendenti. Il 2 comma dellart. 35 precisa che al fine del raggiungimento della consistenza occupazionale indicata sufficiente che limpresa occupi pi di 15 dipendenti nello stesso comune anche se ciascuna unit produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. 15. Rappresentanza, diritti sindacali e partecipazione nel lavoro pubblico: sul versante del lavoro pubblico, il problema della rappresentanza e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro ha avuto unevoluzione storica tormentata e differente rispetto alla disciplina del settore privato; lart. 42 D.Lgs. n 165/2001 instaura un inedito sistema di verifica effettiva e democratica del consenso nei luoghi di lavoro. Il modello poggia su una duplicazione delle strutture base: le rappresentanze sindacali aziendali, da una parte, e gli organismi di rappresentanza unitaria personale, dallaltra. Per quanto riguarda le RSA del settore pubblico, esse non nascono ad iniziativa dei lavoratori, ma sono immediata e diretta espressione dei sindacati in possesso della rappresentativit minima del 5%; in merito ai nuovi organismi di rappresentanza unitaria del personale, lart. 42, 3 comma consente la loro istituzione ad iniziativa anche disgiunta dei sindacati nel medesimo ambito costitutivo delle RSA, mediante elezioni aperte a tutti i lavoratori. Le RSU sono elette a suffragio universale e voto segreto con apertura del meccanismo elettorale anche ad organizzazioni sindacali non rappresentative; la ripartizione dei seggi deve avvenire secondo il metodo proporzionale; sul piano delle tutele statutarie, i componenti della RSU sono pienamente equiparati ai dirigenti di RSA, mentre su quello dei diritti e delle prerogative collettive, tutto rinviato agli accordi sulla costituzione ed il funzionamento delle RSU, chiamati altres a trasferire ai componenti eletti della rappresentanza unitaria le garanzie spettanti alle rappresentanze aziendali delle organizzazioni stipulanti o aderenti ai succitati accordi. 16. Diritti di informazione e controllo: al di fuori dello Statuto, uno degli sviluppi pi significativi in tema di diritti sindacali riguarda i c.d. diritti di informazione, di consultazione e di controllo rispetto a scelte organizzative o a politiche economiche e industriali dellimpresa. Essi possono avere origine diversa e si

legano alla tematica generale della partecipazione del sindacato alle scelte imprenditoriali. Lo sviluppo maggiore dei diritti in questione si ha nella contrattazione collettiva. Il diritto sindacale di informazione, consistente nella semplice comunicazione di conoscenze al sindacato; in taluni contratti collettivi, detto diritto sfocia poi nellobbligo dellimprenditore di sottoporre la materia ad esame congiunto con la controparte, soprattutto in relazione alle conseguenze delle scelte aziendali sulle condizioni di lavoro e sulloccupazione. Linformazione si articola a diversi livelli nazionale, regionale, provinciale, dimpresa o di gruppo di impresa e coinvolge diversi soggetti: i sindacati nazionali di categoria che hanno sottoscritto il contratto, le loro articolazioni regionali o provinciali, le RSA o RSU; oggetto delle informazioni sono, generalmente, le questioni riguardanti lorganizzazione produttiva, il decentramento, le strategie aziendali.

CAPITOLO SETTIMO 1.LIMPORTANZA DELLART. 28 La protezione legislativa della libert,dellattivit sindacale in azienda e del diritto di sciopero si realizza nel modo pi ampio,e con la massima effettivit,nellart.28 St.lav.,vera norma di chiusura della legge,che prevede uno speciale procedimento giurisdizionale repressivo della condotta antisindacale del datore di lavoro. 2.LA FATTISPECIE E IL SOGGETTO ATTIVO La condotta antisindacale identificata dallart.28 nei comportamenti del datore di lavoro diretti a impedire o limitare lesercizio della libert e dellattivit sindacale nonch del diritto di sciopero.Soggetto attivo della condotta vietata quindi il datore di lavoro,a prescindere che sia o non sia imprenditore,privato o pubblico e indipendentemente dal numero di lavoratori alle sue dipendenze.La condotta antisindacale rilevante ex art.28 anche se posta in essere non personalmente dal datore,ma dai soggetti che secondo lorganizzazione dellazienda svolgono attivit ad esso imputabile. Lillecito imputabile solo e direttamente al datore. 3.IL COMPORTAMENTO Il comportamento illegittimo individuato nellart.28 solo per lidoneit a ledere i beni protetti: libert,attivit sindacale,diritto di sciopero, quindi strutturalmente aperto;infatti i beni protetti possono essere lesi nella pratica da comportamenti diversi,non tipizzabili a priori.Il termine comportamento esclude ogni qualificazione giuridica dellatto,e comprende quindi anche i meri comportamenti materiali del datore (intimidazioni,minacce,ecc.),a conferma della maggior

ampiezza dipendenti.

dellart.28

rispetto

allart.15.Nel

divieto

rientrano

anche

comportamenti

antisindacali,come la serrata,riduzioni o sospensioni di orario,presi nei confronti della generalit dei

4.I BENI PROTETTI Lelemento centrale della fattispecie la lesione della libert,attivit sindacale e diritto di sciopero. La dottrina e la giurisprudenza hanno rifiutato le prime teorie restrittive secondo cui la norma tutelerebbe solo i diritti collettivi esplicitamente riconosciuti dalla Legge 300,a causa proprio dellampiezza della formula normativa che si riferisce ai diritti sindacali elementari nella loro forma pi estesa. Quindi si ha condotta antisindacale non solo quando sono violati diritti sindacali formalmente riconosciuti dallo Statuto,ma anche quando si colpiscono uno o pi lavoratori singoli per lesercizio dei diritti della libert sindacale,e diritto di sciopero di cui sono titolari. 5.I LIMITI DELLANTISINDACALITA. ANTISINDACALITA GIURIDICA E DI FATTO Non tutti i comportamenti antagonistici del sindacato sono antisindacali dal punto di vista giuridico. In genere,sono illeciti i comportamenti del datore ostativi di attivit sindacale e di scioperi svolti con modalit riconosciute dallordinamento,o di comportamenti che si muovono nella sfera generica della libert sindacale,e come tali protetti. Sono invece esenti da censura i comportamenti motivati da reazioni a comportamenti illeciti o non protetti dei lavoratori a) Antisindacalit ed interesse dellimpresa Nascono delle controversie sui comportamenti del datore attinenti alla gestione dellimpresa,ma bisogna escludere che basti qualsiasi interesse aziendale a giustificare il comportamento del datore e ad escludere lapplicabilit dellart.28.Perch sia cos,il comportamento oltre a dover essere giustificato i n modo conclusivo,si deve escludere che sia diretto a contrastare lesercizio dei diritti protetti dalla norma. b) Reazioni allo sciopero Lart.28 protegge il diritto di sciopero da ogni comportamento ostativo,ma senza entrare nel merito dei limiti del suo esercizio.Limiti che sono quelli posti dalla giurisprudenza,sia quanto alle modalit,sia quanto agli obiettivi. c) Comportamenti nelle trattative Si ritiene che il rifiuto di trattare o il comportamento ostruzionistico non costituisce in s condotta antisindacale,perch non esiste nel nostro ordinamento un obbligo legale di trattare in capo

allimprenditore.La condotta del datore reprimibile ex art.28,solo quando un obbligo a trattare si desume da specifiche disposizioni di legge,o anche di contratto collettivo. d) Violazione dei diritti sindacali contrattuali Una serie di problemi si verifica quando il datore viola diritti riconosciuti al sindacato dalla stessa contrattazione collettiva,non dalla legge.La norma protegge lesercizio dei diritti sindacali quali si configurano e sono riconosciuti dallordinamento,in questi rientrano quelli che fanno parte dellarea protetta di attivit sindacale attraverso il tramite di autonomia collettiva,che riconosciuta dal nostro sistema costituzionale come fonte di disciplina dei rapporti di lavoro. La violazione della parte normativa del contratto riguardante la disciplina dei rapporti individuali non reprimibile ex art.28. 6.LA IRRILEVANZA DI ELEMENTI SOGGETTIVI Lart.28 dispone che i comportamenti antisindacali del datore di lavoro devono essere diretti a impedire o limitare lesercizio dei diritti sindacali protetti;si deve quindi ritenere che sia sufficiente accertare la obiettiva portata lesiva del comportamento,cio la sua idoneit a ostacolare lesercizio dei diritti,a prescindere dallesistenza di dolo o colpa. 7.LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E INTERESSI PROTETTI DALLART.28 a) I soggetti legittimati Innovazione fondamentale dellart.28 il riconoscimento della legittimazione a un soggetto collettivo,precisamente agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali,che vi abbiano interesse.La specificazione di quali siano gli organismi locali delle associazioni nazionali sembra doversi desumere dagli statuti interni di queste.In principio si tratter degli organi territoriali di categoria e non di quelli orizzontali;inoltre si dovr decidere quale sia il livello sindacale legittimato. b) Questioni di costituzionalit Il limite della legittimazione attiva agli organismi locali dei sindacati nazionali ha sollevato problemi di costituzionalit;le obiezioni si sono fondate in vario modo sugli articoli 24; 2; 3 e 39 della Cost.Il nucleo argomentativi comune che la scelta del legislatore non limita in alcun modo i diritti individuali e collettivi di libert sindacale,ma attribuisce a soggetti qualificati uno strumento di azione giudiziaria di particolare efficacia. 8.IL PROCEDIMENTO Il procedimento previsto dallart.28 ha carattere durgenza,fondato su unistruttoria minima (audizione delle parti) da concludersi in tempi brevi,anche se il termine dei due giorni ordinatorio e di fatto largamente superato.L azione si propone con ricorso al Tribunale del

luogo ove posto in essere il comportamento denunciato;lordine del giudice (decreto motivato) che sanziona leventuale condotta antisindacale, immediatamente esecutivo,e comporta la cessazione del comportamento illegittimo lesivo dei beni protetti e rimozione degli effetti lesivi gi realizzati,ripristinando il libero godimento degli stessi beni.Il giudice per non ha per il nostro ordinamento il potere di creare norme astratte. 9.LE SANZIONI La sanzione penale posta a carico del datore di lavoro,per linosservanza dellordine del giudice,ai sensi dellart.650 (arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a L.400000) un altro fattore decisivo di effettivit della norma. La sanzione si pu infliggere solo se il giudice penale,riesaminando se il comportamento sia davvero antisindacale,lo condanna sulla base del provvedimento del giudice civile. 10.LART.28 E IL PUBBLICO IMPIEGO E stato a lungo controverso se ed in quali limiti lart.28 St.lav. sia applicabile nel pubblico impiego. Alle soglie del decennio 90 intervenuto in materia il legislatore con lintento di fornire un sistema certo e razionale in tema di tutela giurisdizionale dei diritti sindacali.

CAPITOLO VIII: LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

1. La contrattazione collettiva in

generale: la contrattazione collettiva consiste nel processo di

regolamentazione congiunta (sindacati-padronato) dei rapporti d lavoro; la struttura e i contenuti della contrattazione collettiva sono strettamente correlati e dipendono largamente da altri aspetti del sistema di relazioni industriali, quali la struttura del sistema produttivo, la struttura del mercato del lavoro, il ritmo dello sviluppo economico, i caratteri dellintervento statale. Si diffusa nel tempo la tendenza ad adottare una nozione lata di contrattazione collettiva, fino a ricomprendervi tutto linsieme dei rapporti, anche non strettamente negoziali, e pi o meno formali, che intercorrono fra i diversi agenti del sistema di relazioni industriali, in ordine alla regolamentazione dei rapporti di lavoro. Modalit e procedure della contrattazione sono in Italia scarsamente formalizzate; gli attori sono, per parte dei lavoratori, le organizzazioni maggiormente (o comparativamente pi) rappresentative ai vari livelli; le trattative vedono frequentemente lintervento mediatore di organi pubblici. Laccordo raggiunto condizionato alla ratifica dei lavoratori nelle aziende. inoltre diffusa la pratica del referendum per lapprovazione sia delle piattaforme sia degli accordi.

2. Evoluzione della struttura e dei contenuti della contrattazione: la ricostruzione e gli anni 50: la prima fase caratterizzata da un sistema di relazioni industriali centralizzato e a predominanza politica, cui corrisponde un modello di contrattazione analogamente centralizzata, debole e statica. In seguito allaccordo interconfederale cosiddetto sul conglobamento dei vari elementi retributivi, viene riconosciuto alle federazioni di categoria il potere di negoziare autonomamente i livelli retributivi. 3. (Segue): Gli anni 60: la prima modernizzazione del sistema contrattuale: la fine degli anni 50 d avvio ad un processo di modernizzazione delle relazioni industriali italiane, di cui parte significativa la modifica del sistema contrattuale. La dinamica generale della contrattazione cresce ai due livelli di categoria e aziendale; si realizza di conseguenza un primo decentramento della struttura contrattuale. Il decentramento completo rispetto ai contratti nazionali di categoria, che diventano lasse portante della struttura, fonte della disciplina di base del rapporto di lavoro. Sul finire del decennio 50 la contrattazione aziendale viene riconosciuta ed istituzionalizzata nel sistema di contrattazione articolata; in base a tale sistema, alla contrattazione aziendale riservata la competenza a trattare le materie determinate dallo stesso contratto nazionale. Il decentramento parziale sia per le materie che sono delegate, sia per gli agenti contrattuali competenti a trattare, che sono i sindacati provinciali di categoria di entrambe le parti; al contratto nazionale spetta dunque di predeterminare, attraverso clausole di rinvio, sia le materie e gli agenti della contrattazione aziendale, sia le procedure di svolgimento, i tempi e, in qualche caso, i margini contrattuali, e fornire garanzia di tregua sindacale nelle pause temporali intercorrenti tra un accordo e laltro, tramite clausole di tregua. 4. (Segue): Il ciclo 1968-1975: sviluppo e decentramento della contrattazione: la contrattazione raggiunge il massimo del decentramento, poich lelemento trainante nel settore industriale questa volta la contrattazione aziendale, che rompe il limiti quantitativi e qualitativi definiti nel 62, e il minimo di istituzionalizzazione, in quanto, cadute le norme di coordinamento giuridico tra i livelli contrattuali, ognuno di questi formalmente autonomo, non vincolato per oggetti, per procedure n per agenti di contrattazione. 5. (Segue): La centralizzazione e gli accordi triangolari: la seconda met degli anni 70 caratterizzata dal peso crescente della crisi economica sullazione sindacale; questa situazione sfavorevole non comporta un crollo del potere sindacale, ma altera gli equilibri contrattuali. Prevalgono tendenze allassestamento di istituti gi regolati, nellarea dei diritti sindacali, mentre si ricercano contenuti contrattuali nuovi di controllo sulle scelte economiche e di impresa, diretti a risolvere i problemi delloccupazione e della produttivit. Sempre pi marcata la pressione da parte degli imprenditori e poi anche del governo per il contenimento del costo del lavoro e la riduzione della dinamica della scala mobile.

Vi una tendenza alla ricentralizzazione della struttura contrattuale, tendenza alla quale se ne ricollega unaltra, quella dellintervento diretto del potere pubblico nella contrattazione centralizzata, che arriva ad assumere carattere triangolare e che si collega a tematiche di diretto rilievo politico-economico. 6. (Segue): Gli anni 80: nuovo decentramento o riequilibrio?: dallinizio degli anni 80 anche la struttura e i contenuti della contrattazione collettiva hanno subito forti sollecitazioni al cambiamento per le seguenti ragioni: la rinnovata, ancorch fragile, ripresa economica, dopo la ristrutturazione, e soprattutto la rapidissima innovazione tecnologica. La spinta pi netta in tutti i paesi industrializzati verso il decentramento della contrattazione, che trova le proprie motivazioni nelle: 1) crescenti difficolt della contrattazione interconfederale; 2) perdita di rilievo e di contenuti innovativi della contrattazione di categoria, con blocchi o gravi ostacoli nei rinnovi contrattuali; 3) (ri)emersione di una contrattazione aziendale o infra-aziendale non coordinata dal centro. Variazioni nelle altre dimensioni della struttura contrattuale: estensione (= grado di copertura della contrattazione) incisivit grado di innovazione dei contenuti contrattuali. 7. Gli anni 90: riaccentramento e razionalizzazione del sistema contrattuale: negli anni 90 (periodo della c.d. riregolazione del rapporto di lavoro) il sistema contrattuale investito dallurgenza del risanamento e della stabilizzazione economica: le pressanti esigenze del risanamento convivono peraltro con le richieste di competitivit e flessibilit emerse e tuttaltro che esaurite nel periodo precedente: da qui le persistenti spinte al decentramento. Lo Stato interviene sul conflitto in modo sempre pi massiccio, anche se ben attento a non espropriare il sindacato delle funzioni protette ai sensi dellart. 39 Cost., 1 comma. Si afferma un nuovo ruolo della contrattazione interconfederale: quello di strumento politico di soluzione di problemi, a cominciare dalla lotta allinflazione e al controllo del costo del lavoro, che riguardano lintero mondo del lavoro ed i suoi rapporti con il mondo delleconomia e della finanza. Il nuovo processo di riaccentramento, abbandonate le finalit difensive promosse dallart. 19 St. lav., trova la propria ragion dessere nel Protocollo del 23 luglio 1993, ispirato dalla consapevolezza che solo un controllo centrale sulla contrattazione collettiva congiunto ad un analogo controllo sulla politica salariale in grado di rendere un sistema di relazioni industriali responsabile e al tempo stesso efficiente. Soprattutto, questo accordo il primo serio tentativo di razionalizzazione del sistema di contrattazione collettiva; nel dettaglio: A) Sono previsti 2 livelli di contrattazione, quello nazionale di categoria e quello aziendale, tra loro collegarti in modo tale che gli ambiti, i tempi, le modalit di articolazione, le materie e gli istituti del secondo sono predeterminati dal primo. B) Durata dei contratti predeterminata: 4 anni per la parte normativa del CCNL e per il contratto aziendale; 2 anni per la parte retributiva del CCNL. C) Introduzione di scansioni temporali per lapertura delle trattative ai fini dei rinnovi dei contratti.

D) Le RSU sono

riconosciute come rappresentanza sindacale aziendale unitaria nelle singole unit

produttive, e investite della legittimazione a negoziare al secondo livello le materie oggetto di rinvio da parte del contratto nazionale di categoria. CAPITOLO NONO IL CONTRATTO COLLETTIVO NEL LAVORO PRIVATO 1.LA PROBLEMATICA GIURIDICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE Il capitolo si concentra sul prodotto della contrattazione collettiva,cio sul contratto collettivo,inteso come il contratto con cui i soggetti collettivi (organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori) predeterminano la disciplina dei rapporti individuali di lavoro (parte normativa) e regolano anche taluni tratti dei loro rapporti reciproci (parte obbligatoria). Sono rinvenibili almeno quattro tipi di contratto collettivo: quello corporativo, quello c.d. di diritto comune, quello prefigurato dal legislatore costituente e quello recepito in decreto legislativo ai sensi della legge 741/1959.Lunico che continua ad essere prodotto il contratto collettivo di diritto comune,a questo quindi va dedicata maggiore attenzione,anche se i suoi problemi giuridici si colgono in contrapposizione con il contratto corporativo.Il contratto corporativo un contratto tipico,elevato a fonte del diritto in senso proprio,anche se subordinata a leggi e regolamenti.La soppressione dellordinamento corporativo e delle organizzazioni sindacali fasciste hanno coinvolto i contratti corporativi e la loro disciplina legale. La giurisprudenza si assume il compito di ricostruire man mano le linee fondamentali della sua disciplina,in parte ricavandola da quella codicistica dei contratti in generale (ed per questo che si parla di contratto collettivo di diritto comune) in parte recuperando tratti della disciplina codicistica del contratto corporativo.Il contratto collettivo di diritto comune finisce cos per apparire un istituto di origine largamente giurisprudenziale. Le problematiche del contratto collettivo di diritto comune si incentrano sulla efficacia della parte normativa nei confronti dei rapporti individuali di lavoro,e possono essere accorpate attorno a due temi di fondo: ambito e tipo dellefficacia stessa. 2.LAMBITO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO Con la caduta del sistema corporativo le associazioni sindacali divengono libere di individuare lambito delle categorie di cui intendono farsi espressione e, correlativamente, lambito di efficacia del contratto collettivo. Solo il datore di lavoro iscritto allorganizzazione sindacale dei datori di lavoro tenuto allapplicazione del contratto collettivo nei confronti dei soli lavoratori sindacalmente associati.

3.OPERAZIONI GIURISPRUDENZIALI SULLAMBITO DI EFFICACIA La giurisprudenza si sforzata di dilatare lambito di applicazione del contratto collettivo. a) Il contratto collettivo cos ritenuto applicabile quando le parti individuale vi abbiano preso esplicita o implicita adesione.Il primo caso si verifica normalmente quando il contratto individuale rinvia alla disciplina collettiva;avendo accetto il contratto collettivo come fonte regolatrice,il datore non si pu pi liberare unilateralmente dal vincolo.Il secondo caso si verifica quando il contratto collettivo spontaneamente applicato,e avviene quando vengono applicate numerose e significative clausole:il datore di lavoro allora tenuto ad applicare il contratto nella sua integralit. b) La giurisprudenza ritiene inoltre che il datore di lavoro iscritto tenuto ad applicare il contratto collettivo anche ai lavoratori non iscritti,non potendo impedire che essi manifestino la volont di conformare ad esso il contratto di lavoro individuale. Limprenditore che si associa infatti consapevole del fatto che i contratti collettivi rivelano la chiara intenzione delle parti contraenti di considerarli come norma generale di disciplina dei rapporti di lavoro,e in quanto tali aperti alla generalit dei dipendenti. c) Nelloperazione di recupero dellart.2070 cod.civ. il datore di lavoro deve applicare il contratto corrispondente alla propria attivit,e se svolge pi attivit distinti contratti qualora queste siano autonome tra loro,o il contratto corrispondente allattivit principale se le altre sono accessorie.Lart.2070 non vincolato allordinamento corporativo,ma risponde a esigenze dellazione sindacale e della disciplina di categoria.Agli inizi degli anni 90 per la Cassazione dichiar lincompatibilit tra il principio di libert sindacale di cui allart.39 1comma Cost. ed il criterio di appartenenza alla categoria imprenditoriale fissato dallart.2070 cod.civ. d) A partire dalla met degli anni 50,la giurisprudenza andata applicando,sia pure indirettamente i minimi tariffari del contratto collettivo anche ai rapporti di lavoro con imprenditori non iscritti alle organizzazioni stipulanti. Lorientamento stato fondato sullart.36 Cost. che garantisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualit e alla quantit del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a s e alla sua famiglia unesistenza libera e dignitosa. 4.INTERVENTI LEGISLATIVI SULLAMBITO DI EFFICACIA Dalla fine degli anni 40 si sono succeduti vari interventi legislativi,ad operare una dilatazione dellambito di applicazione dei contratti collettivi di diritto comune. a) La consacrazione dellefficacia generalizzata dei contratti collettivi stata in un primo momento ravvisata in quelle disposizioni che sanciscono lobbligo del datore di lavoro di

osservare le norme dei contratti collettivi e di retribuire il prestatore in conformit alle tariffe in essi contenute. b) Lintervento pi importante verso la fine degli anni 50,quando il legislatore,acquisita limpraticabilit di una norma attuativa dellart.39 Cost., tent di condurre diversamente a soluzione definitiva il problema dellefficacia generale dei contratti collettivi. c) Il legislatore torn cos a sperimentare nuove soluzioni,per pervenire in via diretta alla dilatazione dellambito di efficacia dei contratti collettivi (per es. lart.36 St.lav.). d) Tra gli interventi volti a favorire lestensione dellambito di applicazione dei contratti collettivi,vanno annoverati quelli in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali,che condizionano la fruizione del relativo beneficio alla circostanza che limpresa assicuri ai propri dipendenti trattamenti non inferiori ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria,stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5.LAMBITO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LIVELLO AZIENDALE. IL CONTRATTO COLLETTIVO GESTIONALE E LA TEORIA DELLA PROCEDIMENTALIZZAZIONE E sul piano della contrattazione aziendale che negli ultimi anni si registrata una serie di interventi legislativi,diretti ad attribuire efficacia generale agli atti di autonomia collettiva.Non sembra comunque fino ad oggi possibile registrare interventi legislativi che abbiano attribuito in modo diretto efficacia normativa generale ai contrati aziendali,anche se pi di una volta ne hanno favorito lespansione a tutti i lavoratori dellazienda. Vi sono inoltre i contratti di solidariet,stipulati al fine di evitare,in tutto o in parte,la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo pi razionale impiego (del primo tipo);o diretti a incrementare gli organici (del secondo tipo). Il contratto aziendale non ha sempre una funzione normativa,anzi spesso assume una funzione gestionale,nel senso che si occupa di gestire situazioni di crisi in occasione delle quali pu farsi veicolo di distribuzione di sacrifici. Leffe