Riassunti diritto unione europea

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    RIASSUNTI DI

    DIRITTO dellUNIONE EUROPEA GIUSEPPE TESAURO Sesta edizione 2010 Scritti da

    *AcquarioCapri*

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    INTRODUZIONE

    Oggetto del nostro studio linsieme delle norme che hanno accompagnato il processo di integrazione europea. Volendo ripercorrere i passaggi principali di tale processo va osservato che soprattutto negli anni successivi alla seconda guerra mondiale che viene perseguita lidea di integrazione fra i vari paesi, e questo per impedire il riprodursi delle situazioni politiche, militari ed economiche che avevano portato a quel conflitto. In maniera particolare le preoccupazioni maggiori riguardavano lassetto territoriale e militare dellEuropa centrale e le vicende economiche legate soprattutto allindustria carbosiderurgica. In tale ottica la prima iniziativa concreta fu la creazione della CECA (comunit europea del carbone e dellacciaio). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. Il relativo trattato fu firmato a Parigi nel 1951 da Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo ed entr in vigore lanno successivo. La struttura istituzionale prevedeva: lAlta Autorit composta da personalit indipendenti e che aveva i maggiori poteri decisionali; il Consiglio Speciale dei Ministri, formato dai rappresentanti degli stati membri con competenze di controllo; unAssemblea Comune con membri designati dai parlamenti nazionali e infine una Corte di Giustizia. Dopo il fallimento di creare una Comunit Europea di Difesa (CED), il processo di integrazione poi continu focalizzandosi sullipotesi di un mercato liberalizzato e di iniziative nei settori dei trasporti e delle energia nucleare. Si delineava cosi accanto alla CECA anche la Comunit Economica Europea (CEE) e la Comunit Europea per lEnergia Atomica o Euratom, i cui trattati firmati a Roma nel 1957 dagli stessi sei stati membri, entrarono in vigore nel 58. Per quanto riguarda lassetto istituzionale, comuni alle tre comunit erano la Corte di Giustizia e lAssemblea, mentre lAlta Autorit della CECA si distingueva dalla Commissione CEE e da quella EURATOM, cosi come il consiglio dei ministri. Tale assetto fu mantenuto fino al 1 luglio del 1967 quando entr in vigore il trattato del 1965 sulla fusione degli esecutivi. Da quel momento le comunit erano distinte e avevano competenze diverse ma funzionavano con organi comuni. Nel corso degli anni si sono poi aggiunti altri stati accanto a quelli presenti sin dallorigine: dal Regno Unito alla Spagna, Grecia, Austria, Polonia , Romania, Bulgaria. Nel primo decennio si provveduto soprattutto alla realizzazione di un mercato comune sottoposto ad un regime di libert negli scambi di merci, lavoratori e servizi. Dalla met degli anni ottanta poi si cominci a porre le basi per una pi accentuata convergenza delle economie ed per ununione monetaria attraverso la creazione del sistema monetario europeo. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    La progressiva crescita della struttura comunitaria evidenzi quindi lesigenza di migliorare lassetto istituzionale, di rendere pi democratico il processo partecipativo e decisionale e di accelerare lintegrazione economica. In questottica nei secondi anni ottanta il Libro Bianco della Commissione sul mercato interno e lAtto Unico hanno segnato una svolta nel cammino comunitario e impresso unaccelerazione al processo di integrazione dei mercati. Con latto unico, la logica dellintegrazione negativa, fondata sullabolizione degli ostacoli, si arricchisce di nuovi campi di azione e di spinte verso lintegrazione positiva: lambiente, i trasporti, lenergia. Anche il processo decisionale subisce alcune modifiche attraverso luso pi frequente del voto a maggioranza in seno al consiglio e con un significativo coinvolgimento del Parlamento. Infine il ruolo ella Corte di Giustizia porta una forte spinta nellintegrazione giuridica. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. Il quadro sin qui delineato ha subito poi una modificazione e un rilancio con il trattato di Maastricht sullUnione del 92 ed entrato in vigore nel 93. Lunione resta fondata selle comunit Europee di cui conserva lacquis integrandolo con nuove politiche, con il rafforzamento di quelle gi esistenti nonch con nuove forme di cooperazione. Il trattato si componeva di tre pilastri: il riferimento alle disposizioni che hanno modificato i trattati esistenti (Titoli II, III, IV), alla previsione di una politica estera e di sicurezza comune (Titolo V), e infine alle disposizioni sulla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (Titolo VI). Per quanto riguarda le modifiche apportate ai trattati esistenti, in particolare a quello CEE, va ricordato come la Comunit Economica Europea perde la connotazione economica trasformandosi in Comunit Europea e non si tratta di una trasformazione puramente estetica, ma lintento era quello di avvicinarsi sempre pi al cittadino e in questottica assumeva particolare importanza listituzione di una cittadinanza dellUnione riconosciuta a tutti i cittadini degli stati membri. Quanto poi ai nuovi settori inseriti nel trattato, occorre evidenziare che si tratta di settori in cui gi da tempo incideva la regolamentazione comunitaria: ad esempio la protezione della salute, dei consumatori, della cultura. Risultano poi riscritti e rafforzati i capitoli dedicati alla politica e alla coesione economica e sociale, allambiente. La novit pi importante nellambito delle modifiche apportate al trattato CE era tuttavia rappresentata dallobiettivo di procedere, attraverso tre fasi allinstaurazione dellunione economica e monetaria, la cui realizzazione pi rilevante era costituita dalla sostituzione delle monete nazionali con una moneta unica europea: leuro. Al di l poi di queste modifiche apportate ai trattati esistenti, le grandi novit del trattato sullUnione erano costituite dal secondo e terzo pilastro. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    Il riferimento ,come detto, alle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e a quelle relative alla cooperazione tra gli stati membri nei settori della giustizia e degli affari interni. Nel primo caso le novit consistevano nel fatto che non si trattava pi di una semplice cooperazione tra Stati Membri ma di una politica comune che si collocava allinterno dellunione. Si situava invece a livello di mera cooperazione lazione degli stati membri in materia di giustizia e affari interni che comprendeva in particolare la politica di asilo e quella di immigrazione, la cooperazione doganale e quella di polizia. Rispetto a tali materie il Consiglio poteva adottare posizioni comuni che comportavano per gli stati membri lobbligo di conformarsi sul piano interno e nella loro politica estera; azioni comuni coordinate degli stati membri attuate nel nome e nel quadro dellUnione o anche elaborare convenzioni che spettava poi agli stati membri adottare. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. In definitiva va evidenziato che il quadro generale prefigurato dal trattato di Maastricht, messe da parte le modifiche apportate ai trattati comunitari, quello di una cooperazione tra gli stati membri esterna alla Comunit ma ad essa strettamente collegata e ispirata al modello della cooperazione internazionale in senso proprio. Daltra parte va detto anche che le disposizioni del trattato di Maastricht non hanno smentito la logica dei trattati comunitari e che lobiettivo era quello di sviluppare lacquis comunitario al punto che se le diposizioni del trattato di Maastricht si fossero, a tal fine, rivelate inadeguate, il trattato stesso prevedeva una futura conferenza intergovernativa con lo scopo di rivedere tali disposizioni. E la conferenza ebbe effettivamente luogo ed il risultato stato il trattato di Amsterdam del 1997 ed entrato in vigore due anni dopo. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. Tale trattato ha apportato modifiche al trattato sullUnione in tutte e tre le sue parti. Alcune modifiche, a dire il vero, riguardarono anche le disposizioni comuni, rafforzando soprattutto la materia del rispetto dei diritti fondamentali. Di grande rilievo stata poi la previsione di una cooperazione rafforzata, cio di unazione a cui partecipano solo alcuni stati, semprech tale azione non riguardi una competenza esclusiva della comunit e non costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria. La novit pi significativa stata poi lintroduzione del Titolo IV relativo ai visti, asilo, immigrazione ed alle altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone, dunque la comunitarizzazione di una materia alla quale stata data la nuova denominazione di Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Si tratta dellintroduzione di una politica comune rispetto ai cittadini dei paesi terzi che ha avuto leffetto di facilitare la stessa libert di circolazione dei cittadini comunitari e di fornire loro un pi elevato livello di sicurezza e di giustizia penale.

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    Dalla seconda met degli anni novanta poi lattenzione si focalizzata sul tema dellampliamento ad altri paesi e di conseguenza anche sullinadeguato assetto istituzionale della comunit. I consigli europei di Colonia ed Helsinki in questo senso hanno dato il via alla nuova conferenza intergovernativa apertasi a Bruxelles nel 2000 e conclusasi con il consiglio europeo di Nizza dello stesso anno e che ha portato alla firma del relativo Trattato nel 2001 entrato in vigore due anni dopo (il Trattato di Nizza). Per quanto riguarda le novit apportate al TUE: si articolato meglio lintervento del Consiglio nelle ipotesi di violazioni dei principi di libert e democrazia, qualche miglioramento poi stato apportato al meccanismo della cooperazione rafforzata. Le modifiche al Trattato CE sono state soprattutto sul funzionamento e le modalit di decisione delle istituzioni, con il passaggio ad esempio in alcuni casi da decisioni unanimi a decisioni prese a maggioranza qualificata. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. Gli aggiustamenti istituzionali sono stati in gran parte funzionali al successivo allargamento, ivi compresi quelli che hanno riguardato il sistema di controllo giurisdizionale, con la previsione di camere giurisdizionali da aggiungere al Tribunale di primo grado, la possibilit che a questultimo siano attribuite le cause su rinvio pregiudiziale, un ruolo diverso dellavvocato generale. Infine si avuta a Nizza la modifica del nome della storica Gazzetta Ufficiale delle comunit Europee in Gazzetta Ufficiale dellUnione Europea. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. Di sicuro rilievo stata poi la proclamazione a Nizza nel 2000 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea che ha sancito un complesso di diritti fondamentali, articolato sui valori della dignit, della libert, delluguaglianza, della solidariet, della cittadinanza europea, della giustizia. Lo scopo delliniziativa non era quello di innovare ma di rendere esplicita e solenne una serie di valori e di diritti nellesperienza comunitaria. Il successivo consiglio europeo di Laeken nel 2001 aveva poi sottolineato lesigenza di valutare lopportunit delladozione nellUnione di un testo costituzionale ed aveva quindi affidato alla convenzione sul futuro dellUnione europea, il compito di esaminare le varie questioni essenziali che il futuro sviluppo dellunione poteva comportare e di ricercare quindi delle soluzioni. Lesito dei lavori della Convenzione si tradotto in un progetto di Trattato-Costituzione, firmato a Roma nel 2004 ma il susseguirsi delle ratifiche degli stati membri stato interrotto dal no referendario in Francia e nei Paesi Bassi che ha quindi segnato il fallimento delliniziativa. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    Dopo due anni Il consiglio europeo del 2007 ha evidenziato la strada per riprendere il cammino dettando il contenuto della riforma che unapposita Conferenza intergovernativa avrebbe dovuto limitarsi a tradurre in trattato. E cosi stato. Il trattato stato firmato a Lisbona il 13 dicembre del 2007 ed entrato in vigore il 1 dicembre del 2009. In sostanza il trattato di Lisbona ha comportato una successione dellUnione europea alla Comunit europea ed una revisione in senso proprio del Trattato dellUnione Europea (TUE), del Trattato CE, la denominazione di questultimo mutata in Trattato sul funzionamento dellUnione Europea (TFUE). Il trattato di Lisbona merita due osservazioni, sul contenuto e sul metodo. 1) Il contenuto porta novit rispetto allo scenario prima consolidatosi. Le principali sono: il terzo pilastro viene definitivamente comunitarizzato. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. Alla carta di Nizza dei diritti fondamentali viene riconosciuto anche formalmente valore vincolante con lo stesso rango dei trattati, previsto che lUnione aderir alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali e che i diritti garantiti dalla convenzione faranno parte del diritto dellunione in quanto principi generali. Il Parlamento avr una maggiore incidenza sul processo decisionale attraverso ulteriori ipotesi di codecisione e a maggioranza. I Parlamenti nazionali saranno pi partecipi dellazione dellUnione, in particolare quanto al controllo nellapplicazione del principio di sussidiariet. Lassetto istituzionale cambia poi significativamente, con lingresso tra le istituzioni del consiglio europeo, il cui presidente avr un mandato rinnovabile ogni due anni e mezzo, avremo dunque due presidenti: uno del consiglio europeo e laltro del consiglio con il solito mandato semestrale. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. Saranno praticate e consolidate politiche nuove come lenergia, lambiente, limmigrazione e la lotta al terrorismo. La concorrenza scompare dagli obiettivi dellUnione ma ricompare il un Protocollo dedicato che collega la concorrenza al mercato interno. Si ribadisce pi volte che il sistema si fonda sul principio elle competenze di attribuzione, si sancisce la personalit dellUnione ed espressamente la possibilit di recesso, sono ampliate le ipotesi di legittimazione dei singoli allimpugnazione degli atti comunitari. Si aboliscono i simboli (inno e bandiera) ma con possibilit di fregiarsene per gli Stati membri che lo vogliono. 2) Sul metodo che ha portato alla riforma non pu non evidenziarsi una inusitata perentoriet con la quale il consiglio europeo ha indicato nei minimi dettagli come muoversi, convocando una conferenza intergovernativa e fissando tempi e modi dellapprovazione di un testo convenzionale gi completamente confezionato.

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    Traspare forse lintento di far valere un percorso internazionalistico di riforma dei trattati su percorsi eccentrici e in alcuni casi velleitari sperimentati in precedenza e che non avevano avuto grande successo: dal progetto Spinelli a quello del Trattato-Costituzione. E evidente infine che il processo di integrazione europea continua a consolidarsi e che il trattato di Lisbona non che un successivo, ulteriore passo avanti nel cammino iniziato molto tempo prima.

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    CAPITOLO 01

    - LA STRUTTURA ISTITUZIONALE - 1) INTRODUZIONE. 1) PRINCIPI del Diritto dellUnione. 1) Principio della certezza del diritto: a) Trasparenza dellattivit amm: nel senso che la normativa dellUnione deve essere

    chiara/prevedibile per tutti coloro che vi sono sottoposti, in modo che possano agire in modo adeguato (es: termine di 2 mesi entro i quali la Commissione deve pronunciarsi). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. b) Legittimo affidamento: qualora lAmm con il suo comportamento/info, abbia fatto nascere nellinteressato unaspettativa ragionevolmente fondata (es: modifica improvvisa di una disciplina) + mentre non sar possibile quando laffidamento fondato sullerrore/comportamento illegittimo (es: aiuti di Stato). 2) Principio dei poteri impliciti: in base alla quale uno Stato/organizzazione internaz si vede

    riconosciuta lattribuzione di nuove funzioni/competenze, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini statutari. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 3) Principio delle COMPETENZE di ATTRIBUZIONE: secondo cui qualsiasi competenza non attribuita allUnione nei trattati, appartiene agli Stati membri (e lattribuzione allUnione costituisce un eccezione) + lesercizio dello stesso regolato dai principi di Sussidiariet/Proporzionalit.

    a) Settori di competenza ESCLUSIVA: solo lUE pu emanare atti giur vincolanti (anche gli Stati membri ma previa autorizzazione (in quanto nel momento in cui gli Stati hanno aderito ai trattati comunitari, si sono spogliati delle loro competenze in determinati settori, lasciandoli affidati in modo esclusivo (appunto) allUE).

    Settori di competenza CONCORRENTE: possono essere oggetto di attivit legislativa dellUnione/Stati (mercato interno/agricoltura/pesca/ambiente). - LUnione si astiene da qualsiasi forma di intervento + gli Stati dispongono lintera questione. - LUnione interviene con una disciplina non direttamente applicabile + gli Stati adottano norme di attuazione. - LUnione detta una disciplina completa + gli Stati non avranno una competenza (a meno che lUnione non rinunci alla propria). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    b) Principio SUSSIDIARIETA: le istituzioni dellUnione devono intervenire solo quando le azioni delle istanze nazionali/regionali (che sono pi vicine ai bisogni dei cittadini) non risultano compiute in modo soddisfacente. Trattato di Lisbona: Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. - EX ANTE: la Commissione deve trasmettere ogni sua proposta motivata al Consiglio Europeo e Parlamentari nazionali + ogni Parlamento (entro 8 settimane) deve inviare un parere motivato (se ritiene violato il Principio di Sussidiariet) ai presidenti del Parlamento/Consiglio/Commissione (Allarme preventivo) + la Commissione pu (non deve) decidere di non modificare/ritirare la proposta (solo se proviene da 1/3 dei voti dei parlamenti naz).

    - EX POST: In caso di rifiuto della Commissione, i rispettivi Governi possono presentare ricorso alla Corte di Giustizia, per violazione del Principio di Sussidiariet. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    Principio PROPORZIONALITA: latto non deve andare oltre ci che occorre per lattuazione del

    suo scopo (es: la sanzione non deve essere pi grave..). - Utile/pertinente per la realizzazione dellobiettivo. - Necessaria/indispensabile (in modo da non arrecare pregiudizio ad altri obiettivi/interessi). - Verificare che vi sia un nesso tra azione/obiettivo. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 4) Principio della leale cooperazione: obbligo degli Stati membri di assicurare lesecuzione degli obblighi sanciti dal Diritto dellUnione/ facilitare lassolvimento dei compiti della Comunit/ astenersi dal compiere atti che possano compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato/ aiutarsi reciprocamente (es: aiuti/agricoltura)/ obbligo delle istituzioni dellUnione di cooperare con gli Stati membri: a) Facilitare le istituzioni dellUnione nellassolvimento dei loro compiti. b) Contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Trattato. c) Garantire la portata/effettivit del sistema giuridico dellUnione (in modo tale che i Giudici possano garantire una tutela giurisdizionale). 5) Principio di eguaglianza: espresso nel divieto di trattare in modo identico situazioni diverse/ in modo diverso situazioni simili (es: divieto di discriminazione della nazionalit/..tra produttori-consumatori/ ..libert di circolazione delle merci-servizi-capitali-persone/ ..parit di retribuzione-stesso lavoro fra lavoratori di sesso maschile-femminile). *Discriminazioni dissimulate/indirette: ovvero quando il divieto investe anche quelle discriminazioni fondate su parametri diversi dalla nazionalit, ma che cmq conducono allo stesso risultato (es: il caso di un trattamento diverso fondato non sulla nazionalit, ma la residenza..).

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    2) La Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea. 1) Enoto che i trattati istitutivi delle Comunit, non contengono disposizioni a tutela dei diritti fondamentali.. (infatti la stessa Corte di Giustizia (negli anni 60) afferm la propria incompetenza a garantire il rispetto di quei diritti fondamentali sanciti allinterno delle Cost degli Stati membri (in quanto il suo principale obiettivo era quello di far prevalere il Diritto Comunitario sul Diritto interno) Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 2) Succ la Corte cambi idea, infatti con la Sentenza Rutili: afferm che i diritti fondamentali fanno parte dei principi giuridici generali di cui essa stessa ne garantisce losservanza (in tale sentenza (riferendosi agli artt della CEDU) afferm che le restrizioni apportate in materia di polizia relativa agli stranieri (per esigenze di ordine pubblico/sicurezza pubblica) non possono andare oltre quanto necessario per il soddisfacimento di tali esigenze). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 3) Nel corso del tempo, la Corte ha richiamato molti diritti fondamentali (diritto di propriet/ diritto al libero esercizio di unattivit eco-prof/ diritto di difesa/ diritto ad un processo equo entro un termine ragionevole.. [ricordando che lesercizio di tali diritti pu essere oggetto di restrizione in vista degli obiettivi di interesse generale perseguiti dallUnione].. ma un merito in particolare va al Diritto alla Tutela giurisdizionale piena/effettiva (es: obbligo di motivazione/ trasparenza degli atti..): - Principio di Equivalenza: la tutela dei diritti attribuiti dalle norme dellUnione, deve essere almeno pari a quella prevista per i diritti conferiti da norme naz. - Principio di Effettivit: il sistema naz dei rimedi giurisd, deve essere tale da non rendere impossibile/gravoso lesercizio dei diritti attribuiti al singolo dalle norme dellUnione. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    4) Il Trattato di Lisbona, invece ha stabilito: - La Carta di Nizza ha valore giuridico vincolante dei Trattati. - Si ribadisce che i diritti fondamentali sono principi generali del diritto dell'Unione. - LUnione ha competenza/impegno ad aderire alla CEDU. 5) Il riconoscimento dei diritti fondamentali dellUnione si avuto con la Dichiarazione Comune 1977 (con cui Commissione/Consiglio si impegnano a rispettare i diritti fondamentali risultanti dalle Cost degli Stati membri/Conv Eur Salv Diritti delluomo) + trovando consacrazione solenne nella Carta dei Diritti fondamentali dellUnione Europea (redatta dai rappresentanti dai rappr dei Parlamenti naz/Parlamento/Commissione/Capi di Stato-Governo + proclamata dal Consiglio Europeo di Nizza 2000 + in essa si trovano tutti i diritti che la Corte di Giustizia chiamata a garantire + con il Trattato di Maastricht la Corte di Giustizia ha stabilito che: lUnione Europea rispetta i diritti delluomo/libert fondamentali, in quanto hanno la stessa valenza dei principi fondamentali dellUE, di cui la Corte stessa ne garantisce losservanza). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    3) Stipulazione degli accordi internazionali. 1) Art 47 TUE: lUnione ha personalit giuridica + capacit di stipulare accordi internaz con Stati membri/altre organiz internz. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 2) PARALLELISMO TRA COMPETENZE INTERNE/ESTERNE: Se gli Stati membri (attraverso la

    stipulazione di un trattato) hanno conferito allUE una competenza interna nel regolamentare unattivit nei confronti di tutti gli Stati membri (attraverso lesercizio della funzione normativa con reg/dirett - es: in materia doganale), allora con questa medesima competenza, lUE pu stipulare accordi anche con altre organizzazioni internaz (competenza esterna). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    2) LUNIONE EUROPEA. 1) PARLAMENTO EUROPEO. 1) Composto dai rappresentanti dei cittadini dellUnione. 2) Esercita (insieme al Consiglio dellUnione) la funzione:

    - Legislativa. - Normativa: per il processo di formazione degli atti dellUnione + conclusione di accordi internaz (infatti il Parlamento ha un vero potere di pre-iniziativa, cio pu chiedere alla Commissione proposte adeguate quando reputi necessaria ladozione di un atto dellUnione + la Commissione pu accettare/rifiutare con atto motivato).

    - Processo di formazione del Bilancio. - Controllo politico. 3) Per molti anni stata composta da membri dei parlamenti nazionali, cos che la rappresentativit dei popoli riuniti nella comunit era: - Indiretta: in quanto i parlamentari non venivano eletti direttamente dai cittadini europei, ma dai loro rappresentanti, eletti in seno ai Parlamenti naz. - Imperfetta: in quanto in alcuni casi non rifletteva esattamente la presenza di tutte le componenti politiche. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    4) Il Trattato di Lisbona ha stabilito che il Parlamento deve: - Elegge il Presidente della Commissione (su proposta del Consiglio Europeo) + Presidente + Lufficio di presidenza. - Esprime un voto di approvazione del Presidente + Alto Rappr dellUnnione degli affari esteri/politica di sicurezza + altri commissari considerati. - Interroga la Commissione/Consiglio (la quale pu rispondere oralmente/per iscritto). - Propone censure sulloperato della Commissione (da approvare con 2/3 dei voti espressi + i membri della Commissione/lAlto Rappr dellUnione, si dimettono).

    - Parlamento/Consiglio hanno una posizione equiparata nella procedura di bilancio. Il Trattato di Nizza: Parlamento/Consiglio/Commissione possono adire alla Corte di Giustizia sollevando lAzione di Annullamento. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 5) Il numero dei membri passa dal 2009/2014 (736) al 2014/2019 (751). I parlamentari hanno un mandato di 5 anni (sono divisi in gruppi politici, e non gruppi

    nazionali). I parlamentari godono di immunit /privilegi pari ai membri del Parlamento del loro Paese (ovvero non possono essere ricercati/detenuti/perseguiti per le opinioni/voti espressi nellesercizio delle loro funzioni..unico limite in caso di flagranza di delitto). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    6) Il Parlamento europeo delibera con quorum pari a 1/3 dei membri + maggioranza assoluta dei componenti (es: elezione del Presidente della Commissione) + 2/3 dei voti espressi (per la mozione di censura sulloperato della Commissione (in tal caso i membri della Commissione e lAlto Rappresentante si dimettono) + 3/5 dei suffragi espressi (in caso di conferma degli emendamenti al bilancio, respinti dal Consiglio). 7) Lussemburgo (sede della struttura amm), Bruxelles (riunioni delle commissioni), Strasburgo

    (sessione plenaria mensile). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 2) CONSIGLIO EUROPEO. 1) Nato parallelamente con il Consiglio dellUnione (a seguito delle riunioni tra i capi di Stato/governo iniziati con il vertice di Parigi del Dicembre 1974) + 2) Il Trattato di Lisbona lo ha inserito (a pieno titolo) tra le istituzioni dellUnione + 3) Ha funzioni di impulso/definizione degli orientamenti politici generali per lo sviluppo dellUE (ma senza funzioni legislative) + 4) E composto dai capi di Stato/governo degli Stati membri + Presidente di Commissione + Presidente del Consiglio Europeo (eletto dal Consiglio a magg qualificata per 2 anni/mezzo + rinnovabile 1 sola volta + ha il compito di presiedere/animare i lavori del Consiglio + convoca riunioni straordinarie). 5) Nomina il Presidente del Consiglio Europeo + Alto rappr dellUnione per gli affari esteri e politica di sicurezza + propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di Presidente della Commissione (a magg qualificata). 6) Si riunisce 2 volte ogni 6 mesi (su convocazione del Presidente).

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    7) Delibera a magg qualificata (per stabilire lelenco delle formazioni del Consiglio), magg semplice (per ladozione del suo regolamento interno) oppure allunanimit (che sarebbe una riunione di organi degli Stati membri). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    3) CONSIGLIO DELLUNIONE (dei ministri). 1) Eorgano degli Stati (in quanto composto dai rappresentanti dei rispettivi Stati membri) + 2) Organo a composizione variabile (in quanto si riunisce nelle varie formazioni: agricoltura/

    ambiente/ trasporti/ Consiglio affari generali/Consiglio affari esteri..). *La Presidenza esercitata da gruppi di 3 Stati + per 18mesi + a rotazione paritaria + deliberando a magg qualificata del Consiglio europeo. 3) Si riunisce su convocazione del Presidente (su iniziativa di questi/ suoi membri/ Commissione)

    + 4) Assistito da un Segretario Generale (con compiti di supporto funzionale/amm + con sede a Bruxelles) + 5) Esercita (assieme al Parlamento europeo) funzione legislativa (Regolamenti/Diretttive)/normativa/bilancio/definizioni politiche e coordinamento (stabilito dai trattati) + autorizza la Commissione a negoziare accordi internaz + ne autorizza la firma. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 6) Le deliberazioni vengono prese a magg qualificata (se adottate su proposta della Commissione [255 voti favorevoli] mentre negli altri casi [ necessario anche i 2/3 degli Stati membri + il 62% della popolazione] A partire dal novembre 2014 [il 55% degli Stati membri + almeno 15 rappresentati + 65% della popolazione] oppure a magg semplice (magg dei membri che lo compongono) oppure allunanimit (es: nella procedura di formazione degli atti, ogni volta che il Consiglio voglia discostarsi dalla posizione espressa dalla Commissione/ riceve un voto negativo del Parlamento). 7) COREPER (Comitato composto dai rappresentanti permanenti degli Stati membri + un organismo autonomo + responsabile della preparazione/realizzazione del lavoro del Consiglio + pu adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno). *Clausola di flessibilit: secondo cui si attribuisce al Consiglio il potere di adottare (allunanimit/su proposta della Commissione/previa approvazione del Parlamento) le disposizioni del caso quando unazione dellUnione (anche se non prevista) si renda necessaria per raggiungere uno degli obiettivi prefissati. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    4) COMMISSIONE. 1) Organo composto da individui (nel senso che i membri esercitano le loro funzioni indip senza ricevere nessuna istruzione dai governi/organi/organismi (tranne per lAlto rappr dellUnione per gli affari esteri/politica di sicurezza) + composta da 1 cittadino per ogni Stato membro (poi dopo il 1/nov/2014 sar suff 2/3 del numero tot degli Stati membri) + il mandato dei commissari rinnovabile ogni 5anni. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 2) La nomina del Presidente della Commissione spetta al Consiglio europeo (il quale propone al Parlamento un candidato alla carica di Presidente + tale proposta deve essere approvata dal Parlamento con deliberazione a magg dei membri che lo compongono (in caso contrario, entro 1 mese si elegge un nuovo candidato). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 3) Al Presidente spetta lorganizzazione interna/ coordinamento dellattivit/ indirizzo politico della Commissione + gode di un potere ampio nella ripartizione delle competenze ai singoli commissari (i quali hanno la resp di ogni singolo settore di attivit). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 4) La Commissione partecipa al processo di formazione delle norme + esecuzione dei Trattati e atti derivati + propone atti legislativi (mentre quelli non legisl su proposta della Commissione)/ vigila sulle misure adottate dalle Istituzioni dellUnione + potere di controllo nellosservanza degli obblighi degli Stati membri (con sanzioni a carico dello Stato membro inadempiente)/ potere di decisione (es: nei casi di violazione della concorrenza delle imprese pubbliche + con possibilit di adire alla Corte di Giustizia). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    5) Alto Rappresentante dellUnione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. 1) Figura introdotta a seguito del Trattato di Lisbona. 2) La nomina spetta al Consiglio europeo (con delibera a magg qualificata + accordo del

    Presidente delle Commissione) + soggetto al voto del Parlamento europeo (in caso di censura, le dimissioni valgono solo per la carica nella Commissione (e non anche nel Consiglio Europeo, il quale solo questi pu dimetterlo). 3) Presiede il Consiglio dellUnione (nella formazione affari esteri) + fa parte della Commissione (essendo uno dei vicepresidenti). 4) PESC: ha il compito di guidare la politica estera/sicurezza comune ( il mandatario del Consiglio dellUnione) + conduce un dialogo politico con i terzi (per conto dellUnione) + esprime la posizione dellUnione nelle organizzazioni/conferenze internaz. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    6) CORTE DI GIUSTIZIA dellUNIONE EUROPEA. 1) Ha il compito del controllo giurisdizionale sulla legittimit degli atti e comportamenti delle

    istituzioni dellUnione/ interpretazione del diritto comunitario. 2) Ecomposto da: - Corte di Giustizia (composta da 1 Giudice per Stato membro + assistita da 8 avvocati generali + ha sede a Lussemburgo + Giudici/avvocati hanno il medesimo statuto e sono nominati di comune accordo dagli Stati membri per una durata di 6 anni (con mandato rinnovabile). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. - Tribunale di 1grado (istituito con decisione del 1988 e divenuto autonomo dal Consiglio grazie al Trattato di Nizza/Lisbona + composto da almeno 1 Giudice per ogni Stato membro + ha sede a Lussemburgo + la sua competenza riguarda contenzioso del personale/ ricorsi indiv in materia di concorrenza/ questioni pregiudiziali/ possibilit che la sua sentenza possa essere sottoposta a riesame dinnanzi alla Corte di Giustizia (ma solo in caso di gravi rischi per la rottura del diritto comunitario + con decisione del 1999 il Consiglio ha introdotto la possibilit che il Tribunale possa decidere con 1 Giudice unico). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    - Tribunali specializzati (cd: Camere giurisdizionali + istituite con il Trattato di Lisbona + competenti a conoscere in 1grado alcune ricorsi in materie specifiche + le sue decisioni possono essere oggetto di impugnazioni dinnanzi al Tribunale per soli motivi di diritto).

    * Tribunale della Funzione Pubblica (in materia di contenzioso del personale), il quale: - E composto da 7 Giudici (nominati per 6anni con mandato rinnovabile). - Si riunisce con Giudice Unico-3Giudici-5 Giudici. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    3) Il Presidente della Corte viene eletto tra i Giudici per 3 anni + dirige lattivit della Corte/presiede le udienze plenarie/ designa il Giudice relatore per ogni causa 4) La Corte pu avere una composizione plenaria (cd: Gran Plunum/Grande Sezione di 13 Giudici (es: nelle cause promosse contro il Mediatore per mancanza delle condizioni necessarie/ contro i membri della Commissione per violazione degli obblighi sulle loro funzioni..) oppure in sezioni di 3/5 Giudici. 5) Nomina il Cancelliere per 6 anni (con mandato rinnovabile + provvede allAmm/gestione

    finanziaria della Corte, sotto la responsabilit del Presidente). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    7) BANCA CENTRALE EUROPEA. 1) Entrata in funzione con linizio della 3fase dellUEM (Unione economica/monetaria) + 2) Ha sede a Francoforte + 3) Ha un comitato esecutivo composto da 1 Presidente + vice-presidente + 4 membri (nominati per 8 anni dal Consiglio europeo) + 4) Il Consiglio direttivo comprende i membri del comitato esecutivo/governatori delle banche centrali (la cui moneta leuro) + 5) Ha personalit giuridica + ha il diritto di autorizzare lemissione delleuro/sue funzioni + gode di indipendenza + pu proporre pareri + 6) Deve trasmettere un rapporto annuale al Parlamento/Consiglio/Commissione + 7) Il SEBC diretto dagli organi decisionali della Banca Centrale + il suo obiettivo il mantenimento dei prezzi. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    8) CORTE DEI CONTI. 1) Ha il potere di autodeterminazione per il regolamento interno + 2) Assiste il Parlamento/Consiglio nel controllo di esecuzione del bilancio + assicura il controllo sulla gestione finanziaria dellUnione + 3) Alla chiusura dellesercizio, presenta una relazione annuale con dichiarazione di affidabilit dei conti/regolarit delle operazioni + pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale + 4) Presenta relazioni speciali sui problemi particolari/da pareri. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    9) Altri organi. 1) Comitato economico e sociale (CES): composto da rappresentati di diverse categorie della vita eco/sociale + i suoi membri sono individui indip dagli Stati + sono nominati per 5 anni dal Consiglio. 2) Comitato delle Regioni: alla pari del CES un organo di individui + i suoi membri sono nominati dal Consiglio (su proposta degli Stati) per 5 anni (con mandato rinnovabile) + viene consultato nei casi previsti dal Trattato/quando il Parlamento-Consiglio-Commissione lo ritengono opportuno + pu formulare pareri di propria iniziativa (es: per incoraggiare la

    cooperazione in materia di cultura/sanit..) + pu ricorrere alla Corte di Giustizia in caso di violazioni del principio di sussidiariet delle Regioni. 3) Banca Europea per gli Investimenti (BEI): dotata di personalit giuridica + opera sui mercati finanziari come istituto di credito (senza fini di lucro) + ha sede a Lussemburgo.

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    4) Mediatore Europeo: 1) Nominato dal Parlamento (per tutta la durata della legislatura) + organo di individui (dunque indip) + funzioni di controllo sullesecutivo + ruolo di difensor civitatis (difende i cittadini dellUnione in casi di cattiva Amm dellattivit di un Istituzione dellUE (la cui lesione non sarebbe traducibile in azioni giudiziarie). 2) Procedimento: svolge indagini che ritiene utili + comunica la violazione allIstituzione interessata (che deve risp entro 3 mesi) + al termine della procedura trasmette una relazione al Parlamento e Autorit interessata (comunicandolo poi al denunciante). 5) Agenzie: hanno competenze tecniche/supporto informativo per gli Stati membri + dip dalla Commissione (che mantiene la resp finanziaria) + ha molti obiettivi (ognuno unico nel suo

    genere, definito al momento della sua creazione). 6) Eurojust (Unione europea di cooperazione giudiziaria che ha competenze in materia di lotta alla criminalit organizzata al fine di rafforzare la cooperazione tra le autorit giudiziarie e le altre autorit degli Stati membri resp dellazione penale) + Europol (il cui compito quello di sostenere/potenziare lazione delle autorit di polizia/altri servizi incaricati dellapplicazione della legge degli Stati membri). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 3) APPROVAZIONE DEL BILANCIO. Prima lUE era finanziata con contributi degli Stati membri, ma dopo il 1970 si arrivato ad un sistema basato sulle cd: Risorse proprie: a) Prelievi/premi/importi supplementari o compensativi/ dazi della tariffa doganale. b) Applicazione di un aliquota 30% sullimponibile IVA. c) Aliquota sullimporto complessivo del PIL di tutti gli Stati membri (PNL). *Ai sensi del Art 3 della Decisione 436/2007, limporto totale delle risorse proprie per gli stanziamenti annuali per pagamenti non pu superare il 1,24% del totale PNL degli Stati membri (la decisione dellammontare presa allunanimit + sottoposta alle procedure di adattamento degli Stati membri + le spese sono programmate su base pluriennale). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    Procedimento (Art 314 TFUE): 1) Con il Trattato di Lisbona, il Parlamento e Consiglio hanno una posizione equiparata. 2) Il Parlamento/Consiglio ricevono una proposta contenente il progetto di bilancio (entro il 1Sett dellanno che precede il bilancio di esecuzione). 3) Il Consiglio adotta la sua posizione comunicandola (in 1lettura) al Parlamento (il quale ha 42gg di tempo per approvare la posizione del Consiglio/non deliberare = in entrambi i casi il bilancio adottato).

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    4) Il Parlamento entro 42gg pu proporre emendamenti (a magg dei membri): Se entro 10gg il Consiglio non comunica di approvare tutti gli emendamenti [il Comitato di Conciliazione si riunisce, cercando di giungere ad un accordo su un progetto comune che: se laccordo non raggiunto (entro 21gg la Commissione presenta un nuovo progetto), se invece se laccordo viene raggiunto (Parlamento/Consiglio devono approvarlo entro 14gg). 5) Il bilancio definitivamente approvato se: a) Parlamento/Consiglio approvano il progetto comune/ non riescono a deliberare. b) Il Parlamento (approvato il progetto respinto dal Consiglio) entro 14gg decide di confermare tutti gli emendamenti presentati (deliberando a magg qualificata (3/5 dei voti espressi.. altrimenti se un emendamento non fosse approvato, il bilancio si considera approvato sulla base di quanto deciso dal Comitato). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 6) Il Presidente del Parlamento (constata che il bilancio def approvato) + lesecuzione del bilancio affidata alla Commissione (in cooperazione con gli Stati membri). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    CAPITOLO 02 - GLI ATTI DELLUNIONE -

    1) PROCEDURA DI FORMAZIONE DEGLI ATTI. 0) La funzione legislativa esercitata dal Consiglio+Parlamento + il Consiglio pu adottare

    (allunanimit e previa consultazione del Palamento) una delibera con la quale autorizza lutilizzo della procedura ordinaria per ladozione degli atti legislativi (per i quali invece prevista la procedura speciale + semprech il Parlamento (alla quale la proposta va notificata) non si opponga + solo per determinate materie). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    1) Procedura legislativa ordinaria (Art 294 TFUE): - La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo/Consiglio. - Fase 1Lettura: Il Parlamento adotta la sua posizione che trasmette al Consiglio (se questi approva tale posizione, latto viene adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento, altrimenti il Consiglio esprime la sua posizione e la comunica al Parlamento). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    - Fase 2Lettura: Il Parlamento ha 3 mesi di tempo per approvare la posizione del Consiglio (in tal caso latto si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio)..oppure respingerla (a magg dei membri, in tal oppure caso latto non viene adottato) oppure proporre emendamenti (in tal caso il Consiglio ha 3 mesi per accoglierli tutti e procedere alladozione dellatto (con magg qualificata) oppure respingerli (allunanimit). *Se il Consiglio non approva latto in questione, i Presidenti del Parlamento/Consiglio attivano il COMITATO DI CONCILIAZIONE (composto dai rappr delle 2 istituzioni + la Commissione) , che ha il compito di favorire il riavvicinamento delle posizioni a confronto: a) Il Comitato in 6 settimane riesce a definire un progetto in comune (in tal caso si apre la fase della 3lettura). b) Entro tale termine non approvato un progetto comune (in tal caso latto si intende non adottato). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    - Fase 3lettura: il progetto comune dovr essere approvato entro 6 settimane succ dal Parlamento (a magg dei voti espressi) e dal Consiglio (a magg qualificata), altrimenti il progetto si considera non adottato. *Termini possono essere prorogati di max 1 mese e 2 settimane (su iniziativa del Parlamento/Consiglio). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    *Il Parlamento dispone di vero/proprio diritto di veto in tutti i casi in cui il Comitato di conciliazione non perviene ad un accordo (in caso contrario, latto adottato congiuntamente dal Parlamento/Consiglio + firmato dai 2 Presidenti). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    2) Procedure legislative speciali (Art 289 TFUE): - Si hanno in tutti i casi in cui i trattati prevedono ladozione di un atto da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio (o viceversa) ma solo in 3 casi ricorre la prima ipotesi: a) Approvazione del proprio statuto. b) Fissazione delle modalit dellesercizio del diritto dinchiesta dello stesso Parlamento. c) Adozione dello statuto/condizioni generali per lesercizio delle funzioni del Mediatore europeo. - Al contrario, pi frequenti sono i casi in cui la delibera del Consiglio deve essere preceduta dalla consultazione del Parlamento (non vincolante ma obbligatoria (es: circolazione dei cittadini dellUnione Diritto di voto di armonizzazione fiscale..) + tale consultazione rappresenta lelemento essenziale ai fini della validit dellatto (il quale sar viziato da nullit se manca tale approvazione). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. *In definitiva, la procedura di consultazione risulter rispettata solo nel caso in cui il testo di un atto (approvato dal Consiglio) sia sostanzialmente identico a quello contenuto nella proposta su cui il Parlamento aveva espresso il proprio parere. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    *In alcuni casi, ladozione di un atto legislativo subordinata alla previa approvazione del Parlamento (approvazione obbligatoria e vincolante) implicando che il Parlamento dispone di un sostanziale diritto di veto (es: elezione del Parlamento). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    2) Gli ATTI. 1) ATTI VINCOLANTI: a) Atti legislativi: adottati con procedura legislativa (ord/spec). b) Atti non legislativi:

    - Delegati: adottati sulla base di una atto delegato con il quale viene delegato alla Commissione il potere di integrare/modificare determinati elementi non essenziali di un atto legislativo (reg/dec/diret delegate) + lesercizio della Commissione soggetto al controllo del Parlamento/Consiglio che posso revocare la delega e fissarne le condizioni).

    - Di esecuzione: cio necessitano di atti di esecuzione che provvedono ad attribuire i relativi poteri alla Commissione/o Consiglio (reg/dirett/dec di esecuzione) + sono atti meramente esecutivi degli atti legislativi, ma si diff dagli atti delegati perch sono destinati ad operare allinterno/sotto il controllo degli Stati membri. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    1) REGOLAMENTO: ha portata generale/astratta (cio si rivolge a tutti gli Stati membri) + obbligatorio in tutti i suoi elementi (quindi i destinatari sono tenuti a dare applicazione completa/integrale alle norme dei regolamenti, con conseguente illegittimit di una sua applicazione parziale da parte di uno Stato) + direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri + sottoposto a verifica della Corte di Giustizia (in quanto i singoli possono impugnare solo quegli atti che li riguardano direttamente) + pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dellUE (la mancata pubblicazione non influisce sulla validit dellatto, ma ne impedisce la produzione di effetti obbligatori sino a quando non venga pubblicato) + entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione/20gg dopo. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 2) DECISIONE: non ha portata generale/astratta + obbligatoria in tutti i suoi elementi + titolo esecutivo (da far valere agli Stati membri attraverso le procedure naz + con lapposizione della formula esecutiva da parte dellautorit naz + previa verifica della autenticit del titolo) + adottata dal Consiglio Europeo/Consiglio/Commissione + notificata ai destinatari (e da tale momento produce i suoi effetti + impugnabile) + pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dellUE (ma solo per quelle pi importanti). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 3) DIRETTIVA: non ha portata generale/astratta + obbligatoria in tutti i suoi elementi (cio vincola solo lo Stato membro cui rivolta solo per il risultato da raggiungere (lasciando allo Stato la scelta della forma/mezzi di come raggiungerlo + nel caso in cui non ci riesca entro il termine perentorio (senza alcuna sanzione), lo Stato potr chiedere una proroga + a carico degli Stati grava cd: lobbligo di Standstill (ovvero obbligo di buona fede attraverso il quale gli Stati si devono astenere dalladottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato da raggiungere) + notificata ai destinatari (e da tale momento produce i suoi effetti) + pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle direttive adottate + entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione/20gg dopo.

    *Direttive dettagliate: hanno la stessa portata/efficacia dei regolamenti (in quanto non lasciano alcuna scelta allo Stato circa la forma/mezzi per raggiungere lo scopo).

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    NOTA: Gli atti vincolanti dellUE devono: 1) Essere motivati (pena lannullamento per violazione delle forme sost). 2) Specificare gli elementi di fatto/diritto sui quali listituzione si fonda (non necessario indicare tutti gli elementi, in quanto la motivazione pu anche essere sommaria) Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    3) Motivazione comunicata al destinatario (contestualmente allatto che gli reca pregiudizio + il difetto di motivazione non potr essere sanato nellambito del processo dinnanzi alla Corte di Giustizia). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    4) Base giuridica (cio riferimento ad 1/pi norme del Trattato (es: visto lArt, qualificati sulla base dello scopo/oggetto dellatto). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 5) Non hanno effetto retroattivo (cio non producono effetti giuridici anteriormente alla loro entrata in vigore.. (tranne in via deccezione/ ove sia necessario, salvaguardando il legittimo affidamento + indicazione nella motivazione delle ragioni che giustificano la retroattivit). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 2) ATTI NON VINCOLANTI: 1) Raccomandazioni: sono dirette agli Stati membri e contengono linvito a conformarsi ad un certo comportamento. 2) Pareri: costituiscono latto con cui le istituzioni/altri organi dellUE, fanno conoscere il loro punto di vista su di una determinata questione.

    *In quanto atti non vincolanti, possono essere adottati da tutte le istituzioni + producono effetti

    giuridici + pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    3) Altri atti: 1) Regolamenti interni: hanno efficacia circoscritta solo ai rapporti interni delle istituzioni. 2) Programmi generali: adottati dal Consiglio per liberalizzare le restrizioni in materia di libert di stabilimento/prestazione dei servizi. 3) Costatazione: dellavvenuta approvazione del bilancio da parte del Presidente del Parlamento Europeo. 4) Atti preparatori (es: le proposte della Commissione). 5) Misure: adottate dal Consiglio relative ai controlli alle frontiere/asilo/immigrazione. 6) Atti tipici in senso proprio: decisioni sui generis (atti obbligatori/vincolanti adottati dalla Consiglio) - Accordi interstituzionali (tra Consiglio/Commissione/Parlamento + hanno carattere vincolante) - Risoluzioni del Consiglio - Comunicazioni della Commissione (decisorie/ interpretative per far conoscere agli Stati..) - Dichiarazioni comuni: del Parlamento/Consiglio/Commissione (es: sulla procedura di bilancio) - Dichiarazioni a verbale: del Consiglio - Accordi Amministrativi: stipulati dalla Commissione con Stati terzi. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    3) EFFETTI. 1) EFFETTO DIRETTO: consiste nellidoneit della norma comunitaria a creare diritti/obblighi dirett in capo ai singoli (siano esse persone fisiche/giuridiche) senza cio che lo Stato eserciti una qualche procedura formale (in pratica si risolve nella possibilit per il singolo di far valere

    dirett dinnanzi al Giudice naz la sua posizione giuridica vantata in forza della norma comunitaria/ o per lAmm di far si che il singolo adempia agli obblighi sanciti dalla norma comunitaria/ oppure che il singolo goda dei diritti sanciti da quella norma). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. *Leffetto diretto (rappresenta lidoneit della norma comunitaria a creare in capo ai singoli

    diritti invocabili dirett dinanzi al Giudice naz), mentre lapplicabilit diretta (costituisce una qualit di quegli atti (regolamenti) che non richiedono alcun provv ulteriore per produrre effetti).

    *Possono essere indirizzate agli Stati/singoli. *La norma comunitaria provvista di effetto diretto deve essere chiara/precisa/non condizionata (da alcun provv formale dellautorit naz). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    a) Effetto VERTICALE (unilaterale): possibilit di invocare la Direttiva (non trasposta a causa dello Stato inadempiente) da parte del singolo solo nei confronti dello Stato (es: secondo la direttiva, lo Stato deve la 13esima alle lavoratrici donne). b) Effetto ORIZZONTALE: possibilit del singolo di far valere il diritto solo tra persone private (fisiche/giuridiche e non verso lo Stato) ma solo nel momento in cui la direttiva viene trasposta nel diritto naz (es: secondo la direttiva, limpresa deve la 13esima alle lavoratrici donne). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    1-Questa differenza crea problemi di uguaglianza sost (Art 3 Cost - es: 2 lavoratori, stesso lavoro solo che 1 lavora per lo Stato laltro per un impresa privata), unica soluzione (spec per leffetto orizzontale) lazione di risarcimento danni per resp nei confronti dello Stato Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 2-Se la Direttiva comunitaria non viene trasposta nel diritto nazionale, lo Stato membro inadempiente non pu eccepire la tardivit di unazione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo, in quanto (solo a partire dal momento della corretta trasposizione della direttiva nel diritto naz) il singolo sar in grado di conoscere con certezza i diritti che gli vengono riconosciuti dalla direttiva, e quindi valutare se ricorrere/meno al Giudice. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    ..se invece il termine di trasposizione sia trascorso (e la Direttiva non stata trasposta), essa non potr essere utilizzata da singolo (se non nei confronti dello Stato/ente pubblico/attraverso lespediente della interpretazione conforme) quindi lo Stato membro non pu opporre la mancata trasposizione/inadempimento allaccertamento della violazione di un obbligo sancito dalla direttiva. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. ..In definitiva una Direttiva (priva di effetto diretto + non trasposta entro il termine stabilito/recepita in modo non corretto) cmq un valido atto comunitario in grado di produrre effetti giuridici con la conseguenza che in caso in cui la Corte di Giustizia accertata lincompatibilit della Direttiva con la legge nazionale (comporta linapplicabilit di questultima da parte del Giudice/Amm), mentre in caso di incompatibilit della legge nazionale con la Direttiva (la norma naz sar dichiarata illegittima da parte per violazione dellArt 11 cost). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 3-Uno dei possibili rimedi a tutela del singolo, il METODO TEOLOGICO: cio lobbligo del

    Giudice di interpretazione teologica (interpretazione conforme) della normativa naz rispetto allo scopo prefissato dalla direttiva, tranne quando: a) La norma naz sia contra-legem. b) La norma naz non esista. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    2) IL PRIMATO: cio la preminenza delle norme comunitarie sulle norme interne ad esse contrastanti (sia prec/succ). Secondo il Principio della successione delle leggi nel tempo: - La norma nazionale (ant) che confligge con la norma comunitaria (succ) = la norma naz viene abrogata. - La norma nazionale (succ) che confligge con la norma comunitaria (ant) = prevale la norma nazionale. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    Storia: 1) Negli anni 60, la legge italiana di nazionalizzazione dellenergia elettrica fu contestata dinnanzi al Giudice conciliatore di Milano, in quanto incompatibile con quanto affermava la Corte Cost (la quale prevaleva la legge naz in quanto succ nel tempo) e Corte di Giustizia (la quale invece afferm che in caso di una normativa nazionale incompatibile con il Diritto Comunitario del tutto priva di effetti, anche se succ). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 2) Succ la Corte Cost ha cambiato idea: a) Sentenza Costa ENEL: la Corte Cost affermava la prevalenza della legge naz in quanto succ. *Questo perch il Trattato sullUE era stato ratificato con legge ordinaria (e non con legge cost) quindi non valeva la direttiva in quanto norma sovra-ordinata, ma valeva il modo in cui era entrata nel nostro ordinamento (cio con legge ordinaria la quale regolata dal principio della succ delle leggi nel tempo. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. b) Sentenza Frontini: la Corte Cost affermava che un ordinamento nazionale/comunitario sono

    autonomi/distinti (seppure legati dallArt 11 Cost). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. c) Sentenza Industrie Chimiche: la Corte Cost afferm che in caso di conflitto tra norma comunitaria/norma naz succ, il Giudice naz non pu disapplicare la norma naz ma deve sollevare il giudizio di legittimit cost per violazione dellArt 11 Cost. d) Sentenza Simmenthal: un Giudice italiano chiedeva alla Corte di Giustizia se lobbligo di attivare previamente il giudizio di cost (al fine di disapplicare la norma naz) non fosse a sua volta incompatibile con il diritto comunitario (in quanto al Giudice non vi veniva permesso di applicare la norma naz fin quando non fosse terminato il procedimento di verifica di compatibilit Cost richiesto dall Costituzione)..ma la Corte di Giustizia rispose che se la norma comunitaria dotata di effetto diretto/primato allora bisogna dare ad essa applicazione immediata)

    *Secondo la Corte di Giustizia (la norma naz non si forma validamnte). Secondo la Corte Cost (la norma naz esiste, ma non pu essere applicata). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    Riassunti scritti da [email protected]

    e) Sentenza Granital 1984: la Corte Cost ha definitivamente affermato che se la norma comunitaria dotata di effetto diretto/primato (bisogna dare ad essa applicazione immediata, senza ricorrere al giudizio di Cost).. mentre se la norma comunitaria non dotata di effetto diretto/primato (allora il Giudice naz deve sollevare il giudizio di legittimit cost per violazione dellArt 11 Cost). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. Tuttavia non si sottraggono alla verifica della Corte 2 ipotesi: a) Quella di un eventuale conflitto della norma comunitaria con i principi fondamentali del nostro ordinamento cost e diritti inalienabili della persona umana. b) Quella delle norme interne che si assumono dirette a impedire/pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato/nucleo essenziale dei suoi principi. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    4) REVISIONE. 1) Art 48 TUE prevede la procedura di revisione: A) REVISIONE ORDINARIA: 1) Viene attivata dal Parlamento/Commissione/Stato membro (i quali sottopongono al

    Consiglio progetti tesi a modificare i trattati) + notificati ai singoli Parlamenti Nazionali + 2) Consultazione da parte del Parlamento/Commissione o Banca Centrale Europea + 3) Il Presidente del Consiglio convoca una Convenzione dei rappresentanti dei parlamenti nazionali - Capi di Stato o Governo - Parlamento Europeo - Commissione (il Consiglio per (previa approvazione del Parlamento) pu anche decidere di non convocare la Convenzione, qualora si tratti di modifiche di lieve entit). 4) La Convenzione esamina i progetti di modifica + invia una raccomandazione ad una conferenza dei rappresentanti degli Stati (i quali stabiliscono in comune le modifiche da apportare) + 5) Le modifiche adottate entrano in vigore + ratificate da tutti gli Stati membri. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. B) 2 REVISIONI SEMPLIFICATE: a) 1Procedura: per la modifica della parte III del TFUE. b) 2procedura quando: - Quando il Consiglio deliberi a magg qualificata (e non allunanimit) per decisioni che riguardano il TFUE/parte V del TUE. - Quando il Consiglio adotta atti legislativi secondo la procedura legislativa ordinaria (e non speciale). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    *In entrambi i casi il Consiglio Europeo si esprime allunanimit (previa approvazione del Parlamento che si pronuncia a magg) + la proposta di modifica trasmessa ai parlamentari nazionali che entro 6mesi possono respingerla (in tal caso la decisione non viene adottata) oppure non fare opposizione (la decisione viene adottata + entra in vigore senza ulteriore ratifica/approvazione degli Stati membri). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 2) Art 50 TUE prevede il diritto di recesso degli Stati membri (anche se gi prima la Convenzione

    di Vienna prevedeva la possibilit, laddove un trattato non contenesse una regola ad hoc, di applicare la regola del Rebus Sic Stanti Bus: cio un trattato si estingue se vengono meno/mutano in modo radicale, le condizioni che erano essenziali tra le parti al momento della stipula + lo Stato dovr notificare al Consiglio Europeo la sua volont di recedere + si apre un negozio volto a definire le modalit di recesso + concluso laccordo, lo Stato recedente non parteciper pi ai negoziati dellUE/ decisioni del Consiglio/ far parte dellUnione/ vincolato dai trattati (a partire dallentrata in vigore dellaccordo di recesso/dopo 2 anni dalla notifica). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 1) Il TRATTATO DI MAASTRICHT sullUnione Europea stato firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1novembre 1993 + si componeva di 3 pilastri: 1) COMUNITA: da CEE -> a CE + introduzione di una moneta unica EURO.

    2) PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune): In tal caso il Consiglio dellUnione si riunisce allunanimit (*ciascun membro pu ricevere delega da 1solo degli altri membri), quando: - Adozione di provv per combattere le discriminazioni. - Sicurezza sociale/protezione sociale. - Direttive sul funzionamento del mercato comune. - Stipulazione di accordi internazionali. 3) Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale: che comprende la diritto di asilo/ immigrazione/ cooperazione giudiziaria in materia civile-penale/ cooperazione doganale/ lotta contro il terrorismo e droga (in tal caso il Consiglio adotta posizioni comuni + obbligo per gli Stati membri di sul piano interno/politica estera). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    2) Il TRATTATO DI LISBONA (firmato a Lisbona il 13 Dicembre 2007 + entrato in vigore il 1Gennaio 2009 + prima definito Trattato di riforma poi Trattato di Lisbona) ha ridisegnato il quadro istituzionale dellUnione Europea, introducendo: Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 1) Il termine Comunit stato sostituito con Unione. 2) Revisione del TFUE e Trattato CE (ora TUE + Tfue/Tue hanno lo stesso valore giuridico). 3) Accordare personalit giuridica allUE (con la competenza stipulare accordi con gli Stati terzi/organizzazioni internaz).

    4) Introduzione del Presidente del Consiglio Europeo + Alto Rappr dellUnione per gli Affari esteri e Politica di sicurezza (ex Ministro degli esteri) + del Consiglio Europeo (che entra a far parte delle Istituzioni dellUE). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    5) La Carta dei Diritti Fondamentali dellUE ha valore vincolante alla pari dei Trattati + i diritti sanciti diventano principi generali. 6) Norme pi incisive in materia di concorrenza. 7) Si aboliscono i simboli inno/bandiera (ma con possibilit per gli Stati di usarli). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    CAPITOLO 03

    - LA TUTELA GIURISDIZIONALE - 0) In generale. La tutela giurisdizionale della Corte di Giustizia Europea si realizza attraverso: a) CONTROLLO INDIRETTO: fondato sulla cooperazione/rinvio giurisd del Giudice naz (che decide la causa) al Giudice dellUnione. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. b) CONTROLLO DIRETTO: ..della Corte di Giustizia Europea/Tribunale, sulla legittimit degli atti dellUnione, attraverso varie procedure, quali: Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    1) AZIONE DI ANNULLAMENTO: consiste nellimpugnazione mediante ricorso di atti adottati dalle istituzioni dellUE, che si pretendono essere viziati. 1) Gli Atti: Sono impugnabili gli ATTI Legl VINCOLANTI del Consiglio Europeo/ Consiglio dellUnione/Commissione/Parlamento/Banca Centrale Europea.. (reg/dec/diret solo se produttivi di effetti nei confronti dei terzi (ma non racc/pareri) + gli ATTI DEFINITIVI (es: con cui la Commissione comunica di aver archiviato def una denuncia di violazione delle norme sulla concorrenza/ atti che autorizzano la conclusione di un accordo)e non gli atti preparatori perch non modificano la posizione giu del destinatario (es: la comunicazione della Commissione alle imprese dellapertura di un inchiesta nei loro confronti) + anche le decisioni della Commissione (con la quale dichiara archiviato la denuncia di violazione delle norme sulla concorrenza). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 2) Legittimati: - Stati membri (non le Regioni/Comuni). - Consiglio/Commissione/Parlamento/ Corte dei Conti/ Comitato delle Regioni (solo per salvaguardare le proprie prerogative). - Persone fisiche/giuridiche in 1grado (davanti al Tribunale) e 2grado (per soli motivi di diritto dinnanzi alla Corte di Giustizia). - Governatore della Banca centrale di uno Stato membro/ Consiglio direttivo della Banca centrale europea (direttamente dinnanzi alla Corte di Giustizia (per rimozione dello stesso governatore). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    a) Sono Ricorrenti privilegiati (le istituzioni le quali non sono tenute a giustificare il loro interesse ad agire).

    b) Sono Ricorrenti NON privilegiati (le persone fisiche/giuridiche le quali possono esercitare il ricorso solo se dimostrano che latto lesgl contro cui agiscono, li riguarda direttamente/ individualmente), ovvero:

    1) pu impugnare:

    - Atti di cui non sia il formale destinatario. - Regolamenti (purch sia il destinatario dellatto + che latto deve essere stato adottato tenendo conto della situazione del ricorrente (al fine di evitare che le Istituzioni dellUE adottino un atti idonei ad incidere dirett/indiv sui singoli..senza garantire loro un rimedio giurisdiz).

    - Decisioni (lui specificamente indirizzate ammenda). - Direttive (che hanno una portata normativa generale + non pongono obblighi a carico dei singoli).

    2) requisiti: - Direttamente = cio quando latto dellUnione incide dirett sulla posizione giuridica del singolo senza lasciare ai destinatari alcun potere discrezionale + senza necessit di altre attivit normative per essere applicate).

    - Individualmente = cio quando il destinatario individuato in base a criteri personali tali da distinguerlo dalla generalit (il ricorrente nominato nellatto). *Il Trattato di LISBONA ha stabilito che i singoli possono impugnare atti regolamentati che li riguardano solo DIRETTAMENTE (cio quegli atti di carattere generale, adottati secondo una procedura diversa da quella legislativa). 3) Termine di impugnazione di 2 mesi a partire dalla pubblicazione dellatto/ sua notificazione al ricorrente/ da quando il ricorrente ne ha avuto notizia. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 4) I vizi:

    - Incompetenza (relativa (dellistituzione) assoluta (dellUnione). - Violazione delle forme sostanziali (difetto di motivazione/ mancata individuazione della Base giuridica..). - Violazione di legge (delle norme del Trattato/diritto comunitario (discriminazione/legittimo affidamento). - Sviamento di potere/ di procedura (quando lAmm esercita il suo potere per conseguire obiettivi diversi da quelli prescritti dalla legge). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    5) Sospensione. Il ricorso proposto non ha effetto sospensivo, per si pu chiedere alla Corte di sospendere latto impugnato in via cautelare (la misura decisa dal Presidente della Corte + vengono sentite le parti/intervenienti), purch: - Fumus boni iuris (apparenza del diritto). - Periculum in mora (irreparabilit del danno che scaturirebbe dallesecuzione del provv impugnato). - Bilanciamento degli interessi a confronto. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 6) Decisione. 1) In caso di accoglimento, la Corte dichiara annullato latto impugnato (cio nullo e non avvenuto). 2) In caso di rigetto, possibile riproporre la procedura di annullamento per motivi diversi. 3) La Corte pu annullare latto solo parzialmente (lasciando inalterate le parti restanti). 4) Ha effetti Ex-tunc (ma la Corte pu stabilire che esso abbia effetti ex-nunc/che conservi i suoi effetti fino a quando lAmm non mod/sost latto impugnato con uno nuovo). 5) La sentenza comporta per lIstituzione (che ha adottato latto annullato) lobbligo di prendere le misure necessarie per darvi piena esecuzione (dispositivo/motivazione). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    2) AZIONE IN CARENZA: procedimento attraverso il quale il Parlamento/Consiglio/Commissione/Banca centrale Europea, omettono di emanare un atto che invece (in base al Trattato) dovevano emanare. 1) Lintroduzione del ricorso dinnanzi alla Corte, subordinata da una fase amministrativa preliminare in cui listituzione invitata (entro 2 mesi dallinvio di una lettera di messa in mora = cio da quando appare chiaro che non voglia agire) ad adottare le misure richieste. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. - Trascorso inutilmente tale termine (lautore della messa in mora, ha 2 mesi di tempo per introdurre il ricorso).. - Se lIstituzione rifiuti/ adotti latto voluto dal richiedente/ adotti un provv diverso (si attiva la procedura di annullamento). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 2) Lassenza di decisione deve essere attuale e permanere durante tutta la procedura (infatti se lintroduzione risponde alla messa in mora adottando latto voluto dal richiedente, la procedura diventa senza oggetto). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    3) Il ricorso in carenza non pu essere utilizzato per aggirare i termini di impugnazione dellatto (cio non possibile chiedere dopo la scadenza dei termini, la revoca/modif di un atto, per poi (in caso negativo) introdurre un ricorso in carenza dinnanzi alla Corte di Giustizia). 4) Legittimati: Stati membri/ Istituzioni/ il singolo (quando lIstituzione abbia omesso di emanare

    un atto nei suoi confronti (reg/dec/diret, ma non racc/par). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 3) ECCEZIONE DI INVALIDITA: procedimento attraverso il quale le parti possono sollevarla nel corso di una procedura dinnanzi alla Corte (gi attivata per altri motivi) al fine di far dichiarare linapplicabilit dellatto di cui si tratta. 1) E necessario che vi sia uno stretto legame tra latto impugnato/quello che si fa valere lillegittimit. 2) Riguarda tutti gli atti di portata generale (cio tutti quegli atti che producono effetti analoghi al reg + che non possono essere impugnati dai singoli). 3) Serve ad evitare che un atto viziato (anche se non impugnato) possa costituire la base giuridica valida per altri atti. 4) Non pu essere utilizzata per eludere lonere della tempestivit dellimpugnazione (in quanto lunico mezzo a disposizione del singolo (per contestare la legittimit di un atto) qualora gli venga preclusa altra possibilit). 5) Accoglimento del ricorso, linapplicabilit dellatto (non del suo annullamento, quindi latto resta in vigore in attesa che lIstituzione lo modif/abroga). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    4) CONTENZIOSO IN MATERIA DI PERSONALE: procedimento attraverso il quale il Tribunale della Funzione Pubblica esamina le controversie tra Comunit /suoi agenti in materia di impiego (assunzioni/ condizioni di lavoro/ retribuzioni..). 1) E necessario: - Lesperimento di un reclamo in via amm. - Il rigetto del reclamo mediante decisione. - Latto impugnato crei un pregiudizio al ricorrente. 2) Il termine per agire 3 mesi a partire: - Dalla notifica della decisione sul reclamo. - Dalla data in cui scade il termine di decisione (in caso di provv implicito). 3) Il ricorso pu essere diretto ad ottenere provv provvisori/ annullamento dellatto/ sospensione

    dellatto/ risarcimento danni. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    5) AZIONE DI RESP EXTRACONTRATTUALE (e risarcimento danni): procedimento attuato (nei confronti del Giudice comunitario) in caso di pregiudizio provocato dallapplicazione di un atto normativo illegittimo della Comunit (anche per danni causati dalla Banca Centrale Europea, la quale dispone direttamente il risarcimento (e non lUnione). 1) Competenza: - Corte di Giustizia (quando il danno sia stato cagionato da un Istituzione comunitaria/suoi

    agenti nellesercizio delle loro funzioni). - Giudici nazionali (quando il danno stato cagionato da organi nazionali in applicazione di una normativa comunitaria). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. *Nella Pronuncia PLAUMAN: la Corte dichiar inammissibile una domanda di risarcimento danni fondata sulla illegittimit di un atto di cui non era stato previamente richiesto lannullamento.. dopo dichiar che lazione di danni un rimedio autonomo distinto da altri mezzi (purch lazione di resp non venga utilizzata per conseguire lo stesso risultato che avrebbe potuto essere raggiunto con lazione di annullamento). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 2) Condizioni: - Illiceit del comportamento dellIstituzione/organo naz.

    - Danno effettivo (individualizzato). - La norma sia preordinata a conferire diritti ai singoli. - Violazione grave/manifesta. - Nesso di causalit tra danno/comportamento. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 3) Responsabilit: - La prova incombe al ricorrente. - Sono risarcibili: - Pregiudizio materiale/morale. - Danno emergente/lucro cessante. - E ammissibile la domanda di interessi moratori (a partire dalla sentenza che accerta la resp della Comunit (6%-8%). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    6) IMPUGNAZIONE della sentenza del Tribunale. 1) Art 256 TFUE stabilisce che il Tribunale di 1grado ha il ruolo di Giudice di 1grado a competenza generale (tranne nelle materie di competenza delle Camere Giurisdizionali, ove il

    Tribunale ha un ruolo di 2grado), ovvero: - Ricorsi proposti dalle persone fisiche/giuridiche + Stati membri contro la Commissione/Consiglio. - Ricorsi fondati sui contratti stipulati dallUE. - ..in materia di marchio comunitario. - Delle impugnazioni contro le decisioni dei Tribunali specializzati. - Risarcimento dei danni causati dalle istituzioni dellUE/suoi dipendenti. *Mentre le sentenze/ordinanze del Tribunale, sono impugnabili dinnanzi alla Corte di Giustizia per i soli motivi di diritto. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    2) Epossibile che la Corte/Tribunale siano chiamati a decidere su ricorsi aventi lo stesso oggetto (es: decisione della Commisssione in tema di aiuti pubblici alle imprese, impugnabile dagli Stati membri dinnanzi alla Corte, e dalle singole imprese dinnanzi al Tribunale), in tal caso: a) Il Tribunale (sentite le parti) sospende la procedura e attende la pronuncia della Corte. b) Il Tribunale si spoglia della causa e lascia decidere alla Corte. c) La Corte sospende la procedura che continua dinnanzi al Tribunale. Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    3) Limpugnazione della sentenza di 1grado pu essere proposta dalle parti entro 2 mesi + diretta a rimediare agli errori commessi dalla sentenza di 1grado (dunque non sar possibile limitarsi ad una mera riproposizione della domanda originaria) + deve indicare espressamente i punti della sentenza impugnata di cui si chiede lannullamento perch viziati (non un giudizio di Appello ma di Cassazione). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza. 4) Vizi: - Incompetenza del Tribunale. - Vizi di procedura (difetto di motivazione / eccessiva durata della procedura dinnanzi al Tribunale). - Violazione del Diritto Comunitario. - Errore di Diritto (errore nellinterpretazione della norma/ errore nella qualificazione dei fatti accertati..). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

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    5) La Corte pu dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile/ infondato (con ordinanza + sentito lAvv generale). 6) Se la Corte accoglie limpugnazione, dichiara lannullamento della pronuncia del Tribunale + pu: - Essa stessa decidere la controversia (se gli atti glielo permettono). - Rinviare la causa di nuovo al Tribunale (il quale ora sar vincolato alla decisione della Corte riguardo i punti di diritto). Riassunti scritti da [email protected]. Disponibili tutti i riassunti di Giurisprudenza.

    7) REVOCAZIONE - RIESAME - RINVIO: 1) REVOCAZIONE: mezzo di ricorso straordinario, mediante il quale si scopre (entro 10 anni dalla sentenza) nuovi elementi di fatto (anteriori alla sentenza) che se conosciuti/apprezzati dal Giudice, avrebbero condotta ad una diversa soluzione della controversia. a) Avverso la sentenza pronunciata in contumacia, prevista lopposizione da pronunciarsi entro 1 mese dalla notifica della sentenza (con procedimento = qllo ordinario). b) Eprevista la possibilit di chiedere linterpretazione del dispositivo/uno specifico punto della

    pronuncia. Riassunti scritti da Ac