Requisiti certificatori energetici | DPR 75/2013

2
CERTIFICAZIONE CERTIFICAZIONE CERTIFICAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA ENERGETICA ENERGETICA ENERGETICA Ing. Stefano Basso - Requisiti certificatori energetici Requisiti Requisiti Requisiti Requisiti certificatori certificatori certificatori certificatori energetici energetici energetici energetici DPR DPR DPR DPR 75/2013 75/2013 75/2013 75/2013 Dopo circa 8 anni, attraverso il DPR 75/2013 , sono stati finalmente definiti i requisiti professionali richiesti per diventare un certificatore certificatore certificatore certificatore energetico energetico energetico energetico, ovvero un tecnico abilitato al rilascio dell’Attestato Attestato Attestato Attestato di di di di Prestazione Prestazione Prestazione Prestazione Energetica Energetica Energetica Energetica (APE). Nel decreto viene specificato che possono diventare certificatori energetici: a) tecnici tecnici tecnici tecnici abilitati abilitati abilitati abilitati ovvero un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono inoltre possedere almeno uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del presente decreto; b) Enti Enti Enti Enti pubblici pubblici pubblici pubblici e gli gli gli gli organismi organismi organismi organismi di di di di diritto diritto diritto diritto pubblico pubblico pubblico pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico; c) gli organismi organismi organismi organismi pubblici pubblici pubblici pubblici e privati privati privati privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico; d) le societ societ societ società di di di di servizi servizi servizi servizi energetici energetici energetici energetici (ESCO) (ESCO) (ESCO) (ESCO), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico. Il certificatore certificatore certificatore certificatore energetico energetico energetico energetico deve essere indipendente e per attestare ciò all’atto di sottoscrizione dellAttestato di Certificazione Energetica, dichiarano l’assenza del conflitto di interessi nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare (edifici di nuova costruzione) e con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonchè l’assenza di un legame di parentela con il richiedente/committente. Nel Decreto vengono anche indicate le qualifiche qualifiche qualifiche qualifiche che che che che permettono permettono permettono permettono di di di di espletare espletare espletare espletare l’attivit attivit attivit attività di di di di certificatore certificatore certificatore certificatore energetico energetico energetico energetico. La Laurea da sola non è sufficiente ad essere abilitato alla professione, ma occorrono anche l’iscrizione al collegio o all’albo professionale (qualora previsto) e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo

description

Dopo circa 8 anni, attraverso il DPR 75/2013, sono stati finalmente definiti i requisiti professionali richiesti per diventare un certificatore energetico, ovvero un tecnico abilitato al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Transcript of Requisiti certificatori energetici | DPR 75/2013

Page 1: Requisiti certificatori energetici | DPR 75/2013

CERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONE ENERGETICAENERGETICAENERGETICAENERGETICA

Ing. Stefano Basso - Requisiti certificatori energetici

RequisitiRequisitiRequisitiRequisiti certificatoricertificatoricertificatoricertificatori energeticienergeticienergeticienergetici

DPRDPRDPRDPR 75/201375/201375/201375/2013

Dopo circa 8 anni, attraverso il DPR 75/2013, sono stati finalmente definiti i requisitiprofessionali richiesti per diventare un certificatorecertificatorecertificatorecertificatore energeticoenergeticoenergeticoenergetico, ovvero un tecnicoabilitato al rilascio dell’AttestatoAttestatoAttestatoAttestato didididi PrestazionePrestazionePrestazionePrestazione EnergeticaEnergeticaEnergeticaEnergetica (APE). Nel decretoviene specificato che possono diventare certificatori energetici:

a) tecnicitecnicitecnicitecnici abilitatiabilitatiabilitatiabilitati ovvero un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti eorganismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società diingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devonoinoltre possedere almeno uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 delpresente decreto;

b) EntiEntiEntiEnti pubblicipubblicipubblicipubblici eeee gligligligli organismiorganismiorganismiorganismi didididi dirittodirittodirittodiritto pubblicopubblicopubblicopubblico operanti nel settoredell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppodi tecnici abilitati, in organico;

c) gli organismiorganismiorganismiorganismi pubblicipubblicipubblicipubblici eeee privatiprivatiprivatiprivati qualificati a effettuare attività di ispezione nelsettore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantisticaconnessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cuiall’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggettoequivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020,criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuanoattività di ispezione, sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con ungruppo di tecnici abilitati, in organico;

d) le societsocietsocietsocietàààà didididi serviziserviziserviziservizi energeticienergeticienergeticienergetici (ESCO)(ESCO)(ESCO)(ESCO), che operano conformemente alledisposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finalidell’energia e i servizi energetici sempre che svolgano l’attività con un tecnico, ocon un gruppo di tecnici abilitati, in organico.

Il certificatorecertificatorecertificatorecertificatore energeticoenergeticoenergeticoenergetico deve essere indipendente e per attestare ciò all’atto disottoscrizione dell’Attestato di Certificazione Energetica, dichiarano l’assenza delconflitto di interessi nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio dacertificare (edifici di nuova costruzione) e con i produttori dei materiali e deicomponenti in esso incorporati, nonchè l’assenza di un legame di parentela con ilrichiedente/committente.

Nel Decreto vengono anche indicate le qualifichequalifichequalifichequalifiche chechecheche permettonopermettonopermettonopermettono didididi espletareespletareespletareespletarellll’’’’attivitattivitattivitattivitàààà didididi certificatorecertificatorecertificatorecertificatore energeticoenergeticoenergeticoenergetico. La Laurea da sola non è sufficiente ad essereabilitato alla professione, ma occorrono anche l’iscrizione al collegio o all’alboprofessionale (qualora previsto) e abilitato all’esercizio della professione relativa allaprogettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito dellespecifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitatoopera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente intutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito dicompetenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo

Page 2: Requisiti certificatori energetici | DPR 75/2013

CERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONE ENERGETICAENERGETICAENERGETICAENERGETICA

Ing. Stefano Basso - Requisiti certificatori energetici

che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta lacompetenza.

In alcuni casi specifici il titolo di studio, da solo, non è sufficiente ad ottenerel’abilitazione a certificatore energetico ma occorre anche seguire un corsocorsocorsocorso didididiformazioneformazioneformazioneformazione "integrativo""integrativo""integrativo""integrativo" delladelladelladella duratadurataduratadurata minimaminimaminimaminima didididi 64646464 oreoreoreore che preveda alla fine unesame che verifichi le conoscenze acquisite. I corsi di formazione per diventarecertificatore energetico possono essere organizzati dalle università, da enti di ricerca,dagli ordini e collegi professionali e dalle Regioni o Provincie autonome.

Ing.Ing.Ing.Ing. StefanoStefanoStefanoStefano BassoBassoBassoBassoAccreditato come soggetto certificatore per la Regione Lombardia.Numero di accreditamento 14291Ideatore e gestore del sito www.la-certificazione-energetica.net