Requisiti certificatori energetici | DPR 75/2013
-
Upload
stefano-basso -
Category
Education
-
view
826 -
download
3
description
Transcript of Requisiti certificatori energetici | DPR 75/2013
CERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONE ENERGETICAENERGETICAENERGETICAENERGETICA
Ing. Stefano Basso - Requisiti certificatori energetici
RequisitiRequisitiRequisitiRequisiti certificatoricertificatoricertificatoricertificatori energeticienergeticienergeticienergetici
DPRDPRDPRDPR 75/201375/201375/201375/2013
Dopo circa 8 anni, attraverso il DPR 75/2013, sono stati finalmente definiti i requisitiprofessionali richiesti per diventare un certificatorecertificatorecertificatorecertificatore energeticoenergeticoenergeticoenergetico, ovvero un tecnicoabilitato al rilascio dell’AttestatoAttestatoAttestatoAttestato didididi PrestazionePrestazionePrestazionePrestazione EnergeticaEnergeticaEnergeticaEnergetica (APE). Nel decretoviene specificato che possono diventare certificatori energetici:
a) tecnicitecnicitecnicitecnici abilitatiabilitatiabilitatiabilitati ovvero un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti eorganismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società diingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devonoinoltre possedere almeno uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 delpresente decreto;
b) EntiEntiEntiEnti pubblicipubblicipubblicipubblici eeee gligligligli organismiorganismiorganismiorganismi didididi dirittodirittodirittodiritto pubblicopubblicopubblicopubblico operanti nel settoredell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppodi tecnici abilitati, in organico;
c) gli organismiorganismiorganismiorganismi pubblicipubblicipubblicipubblici eeee privatiprivatiprivatiprivati qualificati a effettuare attività di ispezione nelsettore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantisticaconnessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cuiall’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggettoequivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020,criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuanoattività di ispezione, sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con ungruppo di tecnici abilitati, in organico;
d) le societsocietsocietsocietàààà didididi serviziserviziserviziservizi energeticienergeticienergeticienergetici (ESCO)(ESCO)(ESCO)(ESCO), che operano conformemente alledisposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finalidell’energia e i servizi energetici sempre che svolgano l’attività con un tecnico, ocon un gruppo di tecnici abilitati, in organico.
Il certificatorecertificatorecertificatorecertificatore energeticoenergeticoenergeticoenergetico deve essere indipendente e per attestare ciò all’atto disottoscrizione dell’Attestato di Certificazione Energetica, dichiarano l’assenza delconflitto di interessi nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio dacertificare (edifici di nuova costruzione) e con i produttori dei materiali e deicomponenti in esso incorporati, nonchè l’assenza di un legame di parentela con ilrichiedente/committente.
Nel Decreto vengono anche indicate le qualifichequalifichequalifichequalifiche chechecheche permettonopermettonopermettonopermettono didididi espletareespletareespletareespletarellll’’’’attivitattivitattivitattivitàààà didididi certificatorecertificatorecertificatorecertificatore energeticoenergeticoenergeticoenergetico. La Laurea da sola non è sufficiente ad essereabilitato alla professione, ma occorrono anche l’iscrizione al collegio o all’alboprofessionale (qualora previsto) e abilitato all’esercizio della professione relativa allaprogettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito dellespecifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitatoopera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente intutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito dicompetenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo
CERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONE ENERGETICAENERGETICAENERGETICAENERGETICA
Ing. Stefano Basso - Requisiti certificatori energetici
che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta lacompetenza.
In alcuni casi specifici il titolo di studio, da solo, non è sufficiente ad ottenerel’abilitazione a certificatore energetico ma occorre anche seguire un corsocorsocorsocorso didididiformazioneformazioneformazioneformazione "integrativo""integrativo""integrativo""integrativo" delladelladelladella duratadurataduratadurata minimaminimaminimaminima didididi 64646464 oreoreoreore che preveda alla fine unesame che verifichi le conoscenze acquisite. I corsi di formazione per diventarecertificatore energetico possono essere organizzati dalle università, da enti di ricerca,dagli ordini e collegi professionali e dalle Regioni o Provincie autonome.
Ing.Ing.Ing.Ing. StefanoStefanoStefanoStefano BassoBassoBassoBassoAccreditato come soggetto certificatore per la Regione Lombardia.Numero di accreditamento 14291Ideatore e gestore del sito www.la-certificazione-energetica.net