Repubblica Italiana La Corte dei conti in Sezione ... · Lucilla VALENTE Antonio DANDOLO Vincenzo...
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Del. n. i~Ò/2017 /FRG
Repubblica Italiana
La Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo
per l'Abruzzo
nella Camera di consiglio del 13 luglio 2017
composta dai Magistrati:
Antonio FRITTELLA
Lucilla VALENTE
Antonio DANDOLO
Vincenzo CHIORAZZO
Luigi D'ANGELO
Angelo Maria QUAGLINI
Presidente
Consigliere (relatore)
Consigliere
Consigliere
Primo Referendario
Referendario
VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento concernente !"'Organizzazione delle
funzioni di controllo della Corte dei conti", nel testo modificato, da
ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del
2
19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 02 .07.2008);
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni
per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
VISTO l'articolo l, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTO, in particolare, l'articolo l, comma 3, del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, ai sensi del quale "/e Sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti
consuntivi delle Regioni e degli Enti che compongono il Servizio sanitario
nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1,
commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la
verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità
interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento
dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità
dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di
pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari
degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle
regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con
propria relazione";
3
VISTE le deliberazioni del 18 febbraio 2016, n. 38/2016/INPR e
del 2 marzo 2017, n. 39/2017/INPR, con le quali sono stati approvati i
Programm i di controllo di questa Sezione regionale, rispettivamente per
l'anno 2016 e per l'anno 2017;
VISTO il decreto del 9 marzo 2017, n. 2/2017, con cui sono state
ripartite le funzioni di controllo ai Magistrati della Sezione regionale di
controllo per l'Abruzzo;
VISTA la del i be razione del 30 maggio 2016,
n. 21/SEZAUT/2016/INPR, della Sezione delle Autonomie della Corte dei
conti, con la quale sono state approvate "/e Linee guida e l'annesso
questionario per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti presso le
Regioni sui bilanci preventivi regionali per l'esercizio 2016, secondo le
procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre
2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, comma 3, decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213", pubblicata nella G.U. del 30 giugno 2016,
n. 151 - Suppl. Ordinario n. 24;
VISTA la relazione-questionario del Collegio dei revisori dei conti
della Regione Abruzzo su l bilancio di previsione 2016 - acquisita nel
sistema della Corte dei conti ConTe (Contabilità Territoriale), in data 13
ottobre 2016 e successivamente aggiornata in data 19 ottobre 2016 -,
approvato con legge regionale del 19 gennaio 2016, n. 6, concernente
"Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018";
VISTA la rich iesta istruttoria protocollo n. 1990-30/06/2017,
4
trasmessa al Capo Dipartimento DPB Risorse e Organizzazione e al
Presidente del l'Organo di revisione della Regione Abruzzo, con la quale
sono stati richiesti, a ciascuno dei destinatari per la propria sfera di
competenza, chiarimenti in merito al questionario inviato;
VISTI chiarimenti forniti da parte dell'Amministrazione
regionale, con nota protocollo n. RA/182868/DPB del 10 luglio 2017;
VISTA l'ordinanza del 30 giugno 2017, n. 39/2017, con la quale il
Presidente ha convocato la Sezione, in Adunanza pubblica, per il giorno
13 luglio 2017, per deliberare sul seguente argomento: "Analisi del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 della Regione
Abruzzo (verifiche di cui all'art. 1, co. 3, del D.L. n. 174/ 2012)";
DATO ATTO della presenza, nell'odierna adunanza, dei
rappresentanti della Regione Abruzzo, nelle persone di:
./ Giuseppe DI PANGRAZIO, Presidente del Consiglio;
./ Luciano D'ALFONSO, Presidente della Giunta;
./ Fabrizio BERNARDINI, Capo Dipartimento DPB Risorse e
Organizzazione;
./ Ebron D'ARISTOTILE, Dirigente Servizio Bilancio;
./ Paolo COSTANZI, Direttore Attività amministrative- Consiglio;
e dei componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione
medesima, nelle persone di:
./ Stefano FRATICELLI, Presidente;
./ Giuseppe CASTELLI, membro;
./ Ottaviana GIAGNOLI, membro;
5
UDITI il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'ALFONSO, il
Presidente del Collegio dei revisori, Stefano FRATICELLI e il Dirigente del
Servizio Bilancio, Ebron D'ARISTOTILE;
UDITO il relatore, Consigliere Lucilla VALENTE;
RITENUTO che la relazione di cui trattasi debba essere fatta
propria dalla Sezione, nel testo adottato in Camera di consiglio;
DELIBERA
di approvare l'unita Relazione concernente !'"Analisi del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2016 della Regione Abruzzo
(verifiche di cui all'art. 1, co. 3, del D.L. n. 174/2012)";
DISPONE
- che, a cura della Segreteria, copia della presente
deliberazione, e dell'unita relazione, venga notificata al Presidente del
Consiglio Regionale d'Abruzzo, al Presidente della Regione Abruzzo ed al
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Abruzzo;
- che, ai sensi del comma 8, dell'articolo 1 del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, la presente deliberazione, e l'allegata relazione,
venga, altresì, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al
Ministero dell'Economia e delle Finanze per le determinazioni di
competenza;
- che copia della presente deliberazione, e dell'unita relazione,
venga comunicata al Presidente della Corte dei conti.
6
RICHIAMA
l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione, e dell'unita
relazione, sul sito internet dell'Amministrazione regionale, ai sensi
dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27,
comma l, del D.Lgs. n. 97/2016 .
Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 13 luglio
2017.
L'Estensore Il Presidente
Depositata in segreteria il -, 3 LUG. 20\7
Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
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Deliberazione n. 120/2017/FRG del 13 luglio 2017
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER L’ABRUZZO
Analisi del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2016
della Regione Abruzzo
(verifiche di cui all’art. 1, co. 3, del D.L. n. 174/2012)
Deliberazione n. 120/2017/FRG del 13 luglio 2017
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’ABRUZZO
ANALISI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
DELLA REGIONE ABRUZZO
(verifiche di cui all’art. 1, co. 3, del D.L. n. 174/2012)
Magistrato istruttore:
Cons. Lucilla VALENTE
Personale amministrativo di supporto:
Ludovica PENTOLA (con funzioni di coordinamento)
Alfredo LEONETTI
Stefania MANZI
Arcangelo PETRUCCI
I
INDICE
1 IL CONTROLLO EX ARTICOLO 1, COMMA 3, DEL D.l. N. 174/2012 ...................... 1
2 L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA ED IL CONTRADDITTORIO CONCLUSIVO ......... 4
2.1 L’attività istruttoria ..................................................................................................... 4
2.2 Il contraddittorio conclusivo ......................................................................................... 6
3 LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ........................................ 8
4 LE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA ......................................................... 11
4.1 Particolari aspetti dell’entrata richiesti dalla relazione-questionario dell’Organo di
revisione, redatto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012 ..................... 17
4.2 Il processo di armonizzazione del bilancio nell’entrata e nella spesa ............................ 20
5 LA GESTIONE CONTABILE ................................................................................... 22
5.1 Verifica della rispondenza del sistema regionale contabile ai principi dettati dall’articolo
37 del D.Lgs. n. 118/2011 ............................................................................................ 22
5.2 Tenuta dei conti regionali. Il mancato riaccertamento straordinario dei residui. La
mancata costituzione del Fondo pluriennale vincolato ................................................ 24
5.3 I fondi accantonati ..................................................................................................... 28
5.3.1 Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) ................................ 28
5.3.2 Fondo per il pagamento dei residui perenti ............................................................... 30
5.3.3 Accantonamenti per le passività potenziali .............................................................. 33
6 L’EQUILIBRIO GENERALE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2016 .............. 34
6.1 L’Attestazione dell’Organo di revisione ...................................................................... 34
6.2 Le valutazioni della Sezione regionale di controllo ...................................................... 37
6.3 Il risultato di amministrazione dell’esercizio precedente .............................................. 41
6.4 I fondi coperti dall’avanzo di amministrazione ........................................................... 43
6.4.1 Fondo per la reiscrizione di economie vincolate ........................................................ 43
6.4.2 Fondo anticipazione di liquidità ............................................................................... 43
7 IL DISAVANZO PRESUNTO (ART. 8, L.R. N. 6/2016) ........................................... 45
7.1 Il ripiano del disavanzo presunto. Il piano di rientro ................................................... 46
7.1.1 Il ripiano del disavanzo al 31.12.2014. Normativa .................................................... 46
7.1.2 Il ripiano del disavanzo al 31.12.2014 della Regione Abruzzo. L’inserimento nel bilancio
2016-2018 ................................................................................................................. 47
7.1.3 La D.G.R. 22 dicembre 2015, n. 1083/C .................................................................... 48
7.1.4 Il parere del Collegio dei revisori del 27 gennaio 2016 ............................................... 50
II
7.1.5 La D.G.R. 11 dicembre 2016, n. 826/C e il verbale del Consiglio regionale n. 84 del 27
dicembre 2016 .......................................................................................................... 51
7.1.6 Il parere del Collegio dei revisori del 19 dicembre 2016 ............................................. 54
7.2 L’incidenza della provvisorietà del disavanzo accertato sul bilancio di previsione 2017-
2019 (D.G.R. n. 828/C del 11.12.2016) ......................................................................... 55
7.3 La D.G.R. n. 868/C del 20 dicembre 2016 .................................................................... 57
7.4 Il verbale del Collegio dei revisori del 9 giugno 2017 .................................................... 59
7.5 Le valutazioni della Sezione alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 89 del
27 aprile 2017 ............................................................................................................. 59
8 LA SOSTENIBILITA’ DELL’INDEBITAMENTO E RISPETTO DEI VINCOLI .. 64
8.1 Limiti quantitativi ..................................................................................................... 64
8.2 Limiti qualitativi. La legge regionale 28 dicembre 2015, n. 41 e l’articolo 10 della legge
regionale 19 gennaio 2016, n. 5 .................................................................................... 69
9 GLI ORGANISMI PARTECIPATI ........................................................................... 72
10 Il SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ................................................................ 75
10.1 La programmazione finanziaria .................................................................................. 75
10.2 La trasparenza dei conti sanitari ................................................................................. 76
10.3 I debiti verso fornitori e gli interessi moratori ............................................................. 77
10.4 Le misure di controllo dell’offerta sanitaria ................................................................. 77
11 CONCLUSIONI ......................................................................................................... 79
ALLEGATO (vedi paragrafo 2.1) ............................................................................... 87
1 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
1 IL CONTROLLO EX ARTICOLO 1, COMMA 3, DEL D.L.
N. 174/2012
L’articolo 1, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che “le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il
Servizio sanitario nazionale con le modalità e secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 166 e
seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti
dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento
dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza
di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli
enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono
trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni
con propria relazione”.
L’attività di controllo s’inserisce nell’ambito delle disposizioni normative contenute nel D.L.
n. 174/2012, volte a rafforzare la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione
finanziaria delle Regioni, estendendo, anche a quest’ultime, il controllo sui bilanci di previsione e
sui rendiconti, inizialmente previsto, dall’articolo 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, per le Province, i Comuni e gli Enti del Servizio sanitario nazionale.
In relazione alla sua natura giuridica, la Corte costituzionale ha chiarito che si tratta di un
controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, e che ha la caratteristica, in
una prospettiva non più statica (com’era il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma
dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive
misure correttive.
Sulla legittimità costituzionale di tale tipologia di controllo e, in particolare, sull’esito dei controlli
svolti dalle Sezioni regionali della Corte dei conti, è intervenuta la Corte costituzionale, con
sentenza 6 marzo 2014, n. 39, che ha confermato la legittimità costituzionale delle disposizioni
contenute all’articolo 1, del D.L. n. 174/2012, nei commi 3 e 4, mentre ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo il comma 7 dello stesso articolo, nella parte in cui si riferisce al
controllo sui bilanci preventivi e sui rendiconti delle Regioni. Infatti, la stessa Corte costituzionale
ha ritenuto che alle pronunce di accertamento e di verifica delle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti non può essere attribuito né l’effetto di vincolare il contenuto della produzione
2 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
legislativa delle Regioni, obbligandole a modificare le proprie leggi di bilancio, né quello di inibire
l’efficacia di tali leggi in caso di inosservanza del suddetto obbligo (cfr. Punto 6.3.4.2.1 del
considerato in diritto).
Ai fini dell’attuazione della disposizione normativa in esame, la Sezione delle Autonomie, con la
deliberazione del 30 maggio 2016, n. 21/SEZAUT/2016/INPR, ha approvato le linee guida ed il
relativo questionario per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti delle Regioni sui bilanci di
previsione per il 2016.
Di particolare rilievo appare l’evidenziazione che “il 2016 è un anno di cruciale rilievo nel percorso
per l’armonizzazione dei conti pubblici” dato che “tutti gli enti territoriali sono chiamati a redigere il
bilancio di previsione secondo le regole e gli schemi dettati dal D.Lgs n. 118/2011”.
La legge di stabilità 2016, sulla scia di quella precedente, ha regolamentato il c.d. pareggio di
bilancio “semplificato” (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, co. 707 e ss.), prevedendo nuove
regole di finanza pubblica per gli enti territoriali in sostituzione della disciplina del Patto di
stabilità interno e dei previgenti vincoli per le Regioni a Statuto ordinario, nelle more della piena
applicazione delle disposizioni previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione
dell’articolo 81 della Costituzione.
Il quadro normativo vigente, alla data di emanazione del bilancio di previsione 2016-2018, ha
registrato, dunque, la piena operatività del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
“disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”.
Tale decreto legislativo, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale (legge 5
maggio 2009, n. 42) ha ridisegnato il sistema italiano di contabilità pubblica, uniformando, da un
lato, gli schemi di bilancio di tutte le pubbliche amministrazioni e, dall’altro, introducendo istituti
nuovi, espressione del principio di competenza potenziata.
Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte – deliberazione
n. 4/SEZAUT/2015/INPR, concernente “Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità
delle Regioni e degli Enti locali (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, modificato ed
integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” – “le Regioni sono pienamente coinvolte nel
processo di armonizzazione contabile. Al pari degli altri enti territoriali, hanno l’obbligo di conformare
la propria gestione ai principi generali ed applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011 nella nuova
formulazione (programmazione, competenza finanziaria, contabilità economico - patrimoniale e
3 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
bilancio consolidato). Di conseguenza, per esse – pure nel rispetto delle loro specifiche peculiarità – si
pongono le medesime problematiche riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui attivi e
passivi, il Fondo crediti di dubbia esigibilità e la sua connessione con il risultato di amministrazione.
… Le rilevanti ricadute dell’armonizzazione contabile sul “sistema Regioni” sono da correlare, da un
lato, alla novella costituzionale che ha ricondotto l’armonizzazione dei bilanci pubblici tra le materie di
legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, Cost., modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a,
L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1) e, dall’altro, al rafforzamento dei controlli sulle Regioni, mediante il
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, nel contesto del
potenziamento delle verifiche della Corte dei conti sulla finanza territoriale”.
Rivisto in alcune parti ed integrato dal successivo decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il
D.Lgs. n. 118/2011 è entrato pienamente in vigore dal 1° gennaio 2016, con l’introduzione di nuovi
strumenti di programmazione (tra cui il DEFR, documento di economia e finanza regionale, e la
legge di stabilità), oltreché di nuovi schemi di bilancio.
Di conseguenza, come già ricordato in diverse occasioni alla Regione, dal 1° gennaio 2016 hanno
cessato di avere efficacia le disposizioni regionali incompatibili con il citato decreto legislativo.
Direttamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario sono gli articoli da 36 a 73 del titolo III,
recante, appunto, il nuovo ordinamento contabile.
Poiché l’articolo 77 del testo integrato e corretto ha disposto l’abrogazione integrale del decreto
legislativo 28 marzo 2000, n. 76, sulla base del quale era stata emanata la legge regionale 25 marzo
2002, n. 3, recante “Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo”, avrebbe costituito e
costituirebbe buona pratica normativa, da parte della Regione, individuare le parti della legge in
questione ancora in vigore, perché non contrastanti con il D.Lgs. n. 118/2011, e attuare l’esercizio
della competenza normativa regolamentare, evidenziata dall’articolo 36, comma 5, del D.Lgs.
n. 118/2011, secondo cui “le regioni adattano i propri principi contabili generali e i principi contabili
applicati di cui agli allegati 1 e 4 al presente decreto”.
Ovviamente, trattasi di materia ricondotta nell’alveo del coordinamento della finanza pubblica e
sottratta all’intervento della Regione, il cui compito dovrebbe essere di emanazione di una legge
di contabilità con disposizioni meramente applicative in conformità a quelle previste nel D.Lgs.
n. 118/2011.
4 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
2 L’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA ED IL CONTRADDITTORIO
CONCLUSIVO
2.1 L’attività istruttoria
A
La Sezione esamina il bilancio preventivo per l’anno 2016 della Regione Abruzzo, secondo le
procedure di cui all’articolo 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012.
In ottemperanza a quanto stabilito da quest’ultimo articolo citato, il quale prevede l’onere, in
capo al Presidente della Regione, di inviare, con propria relazione, il bilancio di previsione, a
questa Sezione, il Presidente della Regione Abruzzo, in data 17 maggio 2016, ha provveduto ad
inviare la predetta relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2016, inerente, altresì, la legge
regionale 19 gennaio 2016, n. 5 (legge di stabilità regionale 2016).
La Sezione prende in considerazione, attraverso il suddetto documento e il questionario redatto
dall’Organo di revisione, inviato sul sistema Con.Te. in data 19 ottobre 2016, la versione di
bilancio previsionale, approvata con legge regionale 19 gennaio 2016, n. 6, concernente “Bilancio
di previsione pluriennale 2016-2018”, pubblicata nel BURA-Serie speciale del 22 gennaio 2016,
n. 11.
Il questionario redatto dall’Organo di revisione, relativo al bilancio di previsione dell’esercizio
2016, si è presentato semplificato rispetto al passato, con una riduzione dei quesiti e la netta
eliminazione della sezione relativa ai dati contabili, sostituita dalla richiesta di allegazione degli
schemi contabili di bilancio, redatti secondo i modelli allegati al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato 9).
Per la verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica è stato fatto obbligo di trasmettere il
prospetto dimostrativo di cui all’allegato C) del D.M. 30 marzo 2016 (quarto aggiornamento del
D.Lgs. n. 118/2011).
Sotto il profilo strutturale, la relazione-questionario è stata articolata in otto sezioni distinte per
aree tematiche, rivolte a cogliere i tratti caratteristici dei profili gestionali che potrebbero mettere
a rilievo la sana gestione economico finanziaria dell’Ente.
La Sezione ha preso in considerazione anche il parere rilasciato sul bilancio di previsione 2016-
2018 dal Collegio dei revisori, in data 21 dicembre 2015.
Presupposti fondamentali da tenere in considerazione nella valutazione del documento in esame,
5 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
che già da soli costituiscono gravi irregolarità contabili, peraltro già contestate all’Ente con
numerose deliberazioni (vedi, da ultimo, deliberazione n. 230/2016/FRG del 24 novembre 2016),
sono i notevoli ritardi che caratterizzano i comportamenti contabili e gestionali del medesimo. In
particolare, i Revisori, al momento della redazione ed emanazione della legge di bilancio 2016-
2018 – ma ciò si protrae anche al termine dell’esercizio 2016 (cioè al momento della redazione ed
emanazione della successiva legge di bilancio 2017-2019) – accertano che:
- la rendicontazione è ferma al 31.12.2013;
- i bilanci previsionali 2014 e 2015 non risultano assestati;
- l’attività di riaccertamento dei residui è stata condotta unicamente sui dati 2013 peraltro in
modo approssimativo e con numerose lacune.
Di conseguenza, il medesimo Organo ha lamentato “la limitata e parziale possibilità … di verificare
pienamente e compiutamente l’attendibilità, la coerenza e la congruità contabile delle poste di bilancio
preventivo ad esso/i direttamente riferibili, attesa la mancata formale approvazione dei rendiconti 2013
e 2014 e dell’esito dell’attività di riaccertamento ordinario e straordinario dei residui attivi e passivi”.
La Sezione, nella citata deliberazione, aveva già constatato che “il ritardo accumulato nella
predisposizione dei documenti formali di rendicontazione, da inviare ad essa ai sensi del comma 5
dell’articolo 1 del D.L. n. 174/2012, oltre ad inficiare il ciclo già esaurito di bilancio, … ha influenzato
anche il nuovo ciclo di bilancio [riferendosi al 2017] aperto dall’Organo elettivo senza la consapevole
certezza delle poste di bilancio già chiuse con il ciclo precedente ma prive della necessaria definitività”.
B
Il bilancio si compone, ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 6/2016:
a) del prospetto relativo al bilancio di previsione 2016-2018 delle entrate di bilancio, redatto per
titoli e tipologie (unità di voto) (All. n. 1);
b) del prospetto relativo al bilancio di previsione 2016-2018 delle spese di bilancio, redatto per
missioni, programmi (unità di voto) e titoli (All. n. 2);
c) del prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione
2016-2018 (All. n. 3);
d) del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2016-
2018 (All. n. 4);
e) del prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione
2016-2018 (All. n. 5);
f) del quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (All. n. 6);
g) del prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (All. n. 7);
6 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
h) del prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (All. n. 8);
i) del prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale
vincolato (All. n. 9);
j) del prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità (Allegato n. 10);
k) del prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (All. n. 11);
l) dell’elenco concernente le spese obbligatorie (All. n. 12);
m) della nota integrativa (All. n. 13).
Costituiscono ulteriori allegati al bilancio di previsione 2016-2018:
a) la nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti
relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una
componente derivata, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203
(All. n. 14);
b) l’elaborato concernente l’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al
finanziamento del Servizio sanitario regionale in attuazione delle disposizioni dell’articolo 20
del D.Lgs. n. 118/2011 (All. n. 15);
c) il prospetto di raffronto tra le entrate dell’Unione Europea e dello Stato con le correlate spese,
nonché il prospetto che mette a raffronto le entrate regionali vincolate, per legge, alle
specifiche destinazioni di spesa ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 25 marzo 2002,
n. 3 (All. n. 16).
Il bilancio pubblicato ed esaminato, non interessato da provvedimenti legislativi di
assestamento, ha subito, nel corso dell’esercizio 2016, variazioni e modifiche, ai sensi dell’articolo
51 del D.Lgs. n. 118/2011, con deliberazioni di Giunta regionale e, nel corso del 2016 e fino anche
al 2017, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge regionale n. 6/2016, con determinazioni del
Dirigente del Servizio Bilancio (vedi allegato alla presente relazione).
Dopo l’entrata in vigore della L.R. n. 6/2016 e l’approvazione delle variazioni sopra menzionate,
non sono intervenuti provvedimenti di assestamento del bilancio.
2.2 Il contraddittorio conclusivo
In adunanza pubblica, tenutasi in data 13 luglio 2017, la Regione, per il tramite del Presidente
della Giunta, ha preso atto di quanto contenuto nella relazione e di quanto relazionato, in quella
sede, dal Magistrato istruttore, senza sollevare obiezioni in merito alle criticità tecniche emerse in
7 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
sede istruttoria. Ha tenuto, però, a rappresentare le difficoltà organizzative riscontrate
nell’attività di recupero del ritardo maturato nella gestione, ripromettendosi, ancora una volta,
di perseguire il riallineamento delle tempistiche di approvazione dei documenti contabili. Inoltre,
ha evidenziato le esigenze a cui si è trovata a far fronte la Regione, nell’obbligo di soddisfare la
garanzia dei diritti essenziali della popolazione di riferimento. In effetti, è alla sentenza della Corte
costituzionale n. 275/2016 che fa velato riferimento il Presidente della Giunta, inerente alla legge
regionale n. 78/1978 (Interventi per l’attuazione dei diritti allo studio), sentenza che, peraltro,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2-bis della legge stessa, limitatamente
all’inciso “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e
iscritta sul pertinente capitolo di spesa”.
La Sezione, in merito, facendo proprio il concetto che il vincolo di bilancio non può essere una
scusante per evitare di dare attuazione ai diritti essenziali della popolazione, che sono tutelati
dalla Costituzione, ha tenuto, comunque, a precisare che tale assunto non va interpretato nel
senso che la finalità giustifica generalizzate violazioni dei principi di copertura e di equilibrio di
bilancio statico e dinamico, ma nel senso che è onere dell’Amministrazione regionale trovare,
all’interno del proprio bilancio, le maglie per dare attuazione prima ai diritti essenziali e dopo,
eventualmente, ad altre spese che non hanno lo stesso livello di esigenza sociale.
8 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
3 LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
A
La Regione Abruzzo ha approvato i documenti di programmazione finanziaria, relativi
all’esercizio 2016, costituiti dalla legge di stabilità regionale 2016 (L.R. n. 5/2016) e dalla legge di
approvazione del bilancio di previsione 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 (L.R. n. 6/2016),
dopo l’approvazione del DEFR, avvenuta in data 29 dicembre 2015, con Verbale (Deliberazione)
del Consiglio regionale n. 52/1 del 29 dicembre 2015.
Anche nell’esercizio 2016, come negli anni immediatamente precedenti, il Collegio dei revisori
dichiara che “non si è reso necessario il ricorso all’esercizio provvisorio”.
Attesta ancora il Collegio medesimo che il DEFR è stato approvato “in conformità a quanto
previsto dall’articolo 36 del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato della
programmazione (allegato 4/1 del decreto)”.
L’articolo 36 e l’allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, in realtà, prevedono che tale documento vada
adottato entro il 30 giugno dal Consiglio regionale, su presentazione della Giunta, e debba
descrivere gli scenari economico-finanziari internazionali e regionali, gli obiettivi della manovra
regionale ed “esporre il quadro unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento
degli obiettivi, della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il
periodo di riferimento”, quadro che andrà rivisto con apposita nota di aggiornamento del
documento economico finanziario (DEF) nazionale, a sua volta integrato nel ciclo della
programmazione europea.
Per il periodo di programmazione 2016-2018 era stato previsto, nell’allegato 4/1 del D.Lgs.
n. 118/2011, un diverso termine di prima applicazione: “il DEFR è presentato entro il 31 ottobre
2015”.
In merito, è d’obbligo osservare che, alla data di presentazione del DEFR al Consiglio regionale e
per tutto l’iter di approvazione del bilancio preventivo 2016, l’Ente non aveva ancora provveduto
all’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2015, e neanche di quello dell’esercizio
2014 – penultimo esercizio precedente a quello a cui si riferisce il bilancio medesimo. Dunque, non
appare rispettato il disposto normativo sopra ricordato nel suo contenuto sostanziale.
Ciò reitera un atteggiamento dell’Ente nei confronti dei documenti contabili di programmazione,
già criticato dalla Sezione nella deliberazione n. 335/2015/FRG, in occasione dell’esame del
bilancio di previsione dell’esercizio 2015, documento anch’esso palesemente viziato nei
9 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
presupposti di redazione, ed anche nelle numerose deliberazioni di accertamento negativo (da
ultimo, deliberazione n. 230/2016/FRG, già ricordata).
Alla data odierna, permangono, nel ciclo del bilancio, le medesime irrisolte criticità: con una
rendicontazione ferma al 31 dicembre 2012, i bilanci preventivi a seguire (già osservati per il 2014
e 2015 con specifiche deliberazioni1) sono stati approvati, considerando una situazione contabile
presunta, mai aggiornata – nonostante i ripetuti inviti/solleciti sia dell’Organo di revisione che di
questa Sezione –, basata su avanzi presunti mai assestati.
Per l’esercizio 2016 la situazione acquista maggior rilievo a seguito dell’entrata in vigore delle
norme del D.Lgs. n. 118/2011.
Uno degli obiettivi dichiarati nel processo di armonizzazione è il rafforzamento della
programmazione, nella quale assumono ruolo fondamentale, oltre agli obiettivi e ai mezzi
(soluzioni organizzative e gestionali), i tempi, attraverso un processo sottoposto ad aggiornamenti
progressivi, per guidare e responsabilizzare i comportamenti dell’Amministrazione.
Il circuito prevede una tempistica rigida, il cui rispetto è presupposto fondamentale per una
corretta gestione.
Per tale esercizio (2016), il comma 4, dell’articolo 36, del citato decreto, nel richiamare l’Allegato
4/1, recante, come già detto, il principio contabile applicato alla programmazione di bilancio,
aggiunto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, chiarisce che l’attendibilità, la congruità
e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione sono prova dell’affidabilità e
della credibilità dell’Ente.
L’attività programmatoria dell’Ente regionale non può che essere propedeutica ad una corretta
impostazione dell’attività economica e finanziaria dell’Ente stesso.
B
Gli articoli 18-bis e 41 del D.Lgs. n. 118/2011 prevedono che, “al fine di consentire la comparazione
dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni”.
Circa l’adozione di tale documento relativo al «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio», da applicare al bilancio di previsione 2017-2019 e al rendiconto 2016, in conformità al
decreto del Ministero dell’Economia e finanze del 9 dicembre 2015, il Collegio dei revisori ne
1 Deliberazione n. 30/2015/FRG del 17 marzo 2015, sul bilancio di previsione 2014, e deliberazione n. 335/2015/FRG del 3 dicembre
2015, sul bilancio di previsione 2015.
10 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
attesta la mancata adozione, che permane alla data odierna, in assenza della predisposizione del
rendiconto 2016.
11 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
4 LE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA
Con il bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, la Regione Abruzzo ha approvato i totali
generali dell’entrata del bilancio di competenza 2016-2018.
In particolare, tale documento reca l’importo di € 8.077.040.655,37 per l’esercizio finanziario 2016,
quale totale delle entrate che si prevede di accertare, importo comprensivo di € 1.536.854.582,17
quale utilizzo di avanzo presunto.
Ha altresì approvato il totale generale dell’entrata del bilancio di cassa della Regione, per
l’esercizio 2016, nell’importo di € 9.330.123.064,95, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di
€ 376.689.063,40 stimata al 1° gennaio 2016.
Ha approvato i totali generali della spesa di competenza 2016-2018, parimenti individuando
l’importo di € 8.077.040.655,37 per l’esercizio finanziario 2016 e il totale generale della spesa del
bilancio di cassa per il medesimo esercizio in € 8.485.632.411,95.
Ha, infine, autorizzato il riporto nel bilancio di previsione di residui attivi per € 2.413.047.928,35
e di residui passivi per € 1.884.422.953,14.
I dati più significativi del bilancio si evincono dal seguente quadro riepilogativo:
12 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
Tabella n. 1 – Regione Abruzzo
Bilancio di previsione 2016 – Quadro generale riassuntivo delle entrate
TITOLI ENTRATE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DI PREVISIONI
DEFINITIVE 2015 PREVISIONI 2016
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
- competenza - -
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE
- competenza - -
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
- competenza 1.030.755.255,00 1.536.854.582,17
FONDO CASSA ALL'1.1.2016 - cassa 376.689.063,40 376.689.063,40
I
TOTALE ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
981.865.914,25 competenza 2.781.296.974,70 2.791.298.945,06
cassa 2.840.229.113,05 3.773.164.859,31
II TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI
150.301.685,26 competenza 253.809.410,33 237.521.875,20
cassa 495.397.747,67 387.823.560,46
III TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
43.220.380,71 competenza 73.789.828,47 71.812.712,97
cassa 105.661.376,02 115.033.093,68
IV TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
1.223.996.449,94 competenza 375.136.612,00 540.967.039,97
cassa 1.120.641.329,16 1.764.963.489,91
V TOTALE ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE
competenza 1.000.000,00 1.000.000,00
cassa 1.000.000,00 1.000.000,00
VI TOTALE ACCENSIONE PRESTITI
1.624.263,84 competenza 0,00 100.000.000,00
cassa 5.005.612,91 101.624.263,84
VII TOTALE ANTICIPAZIONI DA TESORIERE
competenza 0,00 1.000.000.000,00
cassa 0,00 1.000.000.000,00
IX TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
12.039.234,35 competenza 2.350.195.500,00 1.797.785.500,00
cassa 2.585.195.500,00 1.809.824.737,35
TOTALE TITOLI 2.413.047.928,35 competenza 5.835.228.325,50 6.540.386.073,20
cassa 7.153.130.678,81 8.953.434.004,55
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
2.413.047.928,35 competenza 6.865.983.580,50 8.077.240.655,37
cassa 7.529.819.742,21 9.330.123.064,95
13 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
Tabella n. 2 – Regione Abruzzo
Bilancio di previsione 2016 – Quadro generale riassuntivo delle spese
TITOLI SPESE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2015
PREVISIONI DI PREVISIONI DEFINITIVE
2015 PREVISIONI 2016
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - - 5.000.000,00 69.410.000,00
I SPESE CORRENTI 579.023.013,51 competenza 3.724.834.311,66 4.550.243.322,62
di cui già
impegnato - -
di cui FPV - -
cassa 4.022.864.718,62 3.736.588.137,97
II SPESE IN CONTO CAPITALE 557.123.808,24 competenza 686.107.672,95 580.074.474,91
di cui già
impegnato - -
di cui FPV - -
cassa 740.141.438,29 1.123.455.284,75
III SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00 competenza 1.000.000,00 1.000.000,00
di cui già
impegnato - -
di cui FPV - -
cassa 1.000.000,00 1.000.000,00
IV RIMBORSO PRESTITI competenza 98.846.095,89 78.527.357,84
di cui già
impegnato - -
di cui FPV - -
cassa 98.846.095,89 78.527.357,84
V CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE
competenza 0,00 1.000.000.000,00
di cui già
impegnato - -
di cui FPV - -
cassa 0,00 1.000.000.000,00
VII SPESE PERCONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
competenza 2.350.195.500,00 1.797.785.500,00
di cui già
impegnato - -
di cui FPV - -
cassa 2.585.278.426,01 2.546.061.631,39
TOTALE TITOLI competenza 6.860.983.580,50 8.007.630.655,37
di cui già
impegnato - -
di cui FPV - -
cassa 7.448.130.678,81 8.485.632.411,95
TOTALE GENERALE SPESE competenza 6.865.983.580,50 8.077.040.655,37
di cui già
impegnato - -
di cui FPV - -
cassa 7.448.130.678,81 8.485.411,95
14 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
Da un punto di vista formale, il bilancio sembra dare adempimento a quanto prescritto dal D.Lgs.
n. 126/2014, che riporta l’elenco delle entrate divise per Titoli (secondo la fonte di provenienza
delle entrate), Tipologie (in base alla natura delle entrate) e Categorie (in base all’oggetto
dell’entrata nell’ambito della tipologia di appartenenza (Capitoli/Articoli).
I titoli si suddividono in:
1. Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;
2. Titolo II - Trasferimenti correnti;
3. Titolo III - Entrate extra tributarie;
4. Titolo IV - Entrate in conto capitale;
5. Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie;
6. Titolo VI - Accensione di prestiti;
7. Titolo VII - Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere;
8. Titolo VIII - Entrate per conto terzi e partite di giro.
Come si evince dall’analisi effettuata dal Collegio dei revisori, riportata nel Verbale del 21
dicembre 2015 e verificata dalla Sezione, i dati relativi a entrate e spese del bilancio di previsione
2016 presentano, per la parte corrente, una sostanziale continuità con gli stanziamenti del bilancio
dell’esercizio finanziario 2015:
- Entrate del Titolo I: sono costituite principalmente da IRAP Addizionale regionale all’IRPEF
e dalla compartecipazione IVA, che rappresentano la fonte di finanziamento del Servizio
sanitario regionale. Le previsioni non si discostano molto da quelle dell’esercizio precedente
(+0,36%). Infatti, circa l’86% delle entrate correnti sono finalizzate alla copertura della spesa
sanitaria corrente; ciò determina una rigidità, dettata dal vincolo di utilizzare le entrate
correnti per finanziare le attività tipiche della Regione e, soprattutto, per garantire una
capacità finanziaria necessaria alla copertura dei disavanzi pregressi.
- Entrate del Titolo II: comprendono principalmente il trasferimento per il fondo di
compartecipazione dello Stato alle spese per il trasporto pubblico locale (€ 135.953,915). I
trasferimenti iscritti nel Titolo II delle entrate costituiscono risorse a destinazione vincolata, a
fronte delle quali corrispondono altrettante spese iscritte nel bilancio regionale, principalmente
nel Titolo I della spesa.
- Entrate del Titolo III: sono in linea con il trend degli accertamenti registrati, sia nel corso degli
esercizi precedenti che nell’esercizio in esame. Una voce importante di dette entrate è quella
derivante dalla lotta all’evasione, per la quale la Giunta regionale ha approvato, con
deliberazione del 5 dicembre 2014, n. 808, lo schema di convenzione con la Direzione Regionale
15 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
dell’Agenzia delle entrate per la gestione IRAP e addizionale regionale IRPEF (€ 33.500.000
per gli esercizi 2015-2017) – vedi deliberazione n. 335/2015/FRG del 3 dicembre 2015.
- Entrate del Titolo IV: evidenziano stanziamenti rilevanti per l’anno 2016 – rispetto alla
previsione annuale 2015 –, derivanti da assegnazioni dello Stato per la programmazione PAR
FAS 2007-2013, e l’iscrizione dello stanziamento di circa € 240.122.549, relativo agli
investimenti di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Le entrate iscritte nel Titolo
IV costituiscono generalmente risorse con vincolo di destinazione, cui corrispondono parte di
stanziamenti nel Titolo II della spesa.
- Entrate del Titolo V: prevedono un rimborso per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017 di
€ 1.000.000, per rimborso di anticipazioni effettuate per risanamento dei centri Regionali di
ricerca in agricoltura. Non sono previste, per il triennio 2016-2018, alienazioni di quote sociali
detenute da Aziende regionali.
- Entrate del Titolo VI: recano l’iscrizione per € 100.000.000 alla voce “entrate di parte capitale
destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di leggi o dei principi contabili”, correlata
alla voce di spesa del “titolo I missione 20, programma 1, fondo accantonamento disavanzo di
amministrazione da mancata contrazione di mutui” (per tale voce vedi oltre capitolo 8).
- Entrate del Titolo IX: relative alle Partite di giro coincidono con gli stanziamenti di competenza
iscritti al Titolo VII della spesa.
Dal lato della spesa si evidenzia una maggiore articolazione del bilancio per missioni e programmi,
che rappresentano la natura della spesa che viene sostenuta. L’articolo 1, comma 1, lettera o), del
D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, recita che “le missioni rappresentano
le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse
finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei
di attività volti a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni”. La lettera p) del citato
decreto aggiunge che “i programmi si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono riportati in
macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti, si raccordano
con il quarto livello di articolazione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4. La Giunta
contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei
programmi in macroaggregati. Il programma è, inoltre, raccordato alla relativa codificazione COFOG
di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter,
che costituisce parte integrante dell’allegato n. 14”.
16 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale le spese per missioni e programmi sono
disaggregate in 6 titoli, che sostituiscono la classificazione precedente mancante del titolo VI, in
quanto utilizzato solo dalle amministrazioni statali.
Il piano dei conti integrato, di cui al citato articolo 1 lettera p), rappresenta il punto centrale
dell’armonizzazione: il documento deve esporre la rilevazione unitaria dei fatti gestionali,
ponendo in raccordo i dati finanziari ed economico-patrimoniali. È costituito dall’elenco
codificato di tutte le articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario e dei conti
economico-patrimoniali.
Relativamente alla spesa del bilancio 2016:
- Spese del Titolo I: secondo il Collegio dei revisori la dinamica degli stanziamenti è influenzata
dalla rata a copertura del piano di rientro del disavanzo, presunto alla data del 31.12.2014
(ancora non deliberato dal Consiglio Regionale); la spesa per il Fondo sanitario regionale è
commisurata alle entrate tributarie del Titolo I, come sopra specificato; le spese di
funzionamento sono di importo moderatamente inferiore rispetto a quelle dell’esercizio
precedente.
Tra le principali differenze, rileva l’iscrizione dei fondi da ripartire (missione 20), che rispetto
alle previsioni definitive si incrementano dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
- Spese del Titolo II: la dinamica degli stanziamenti è influenzata dalla iscrizione di € 240.122.549
per investimenti sanitari e dagli stanziamenti relativi alle quote annuali di cofinanziamento
regionale dei programmi comunitari (FSE, POR FESR, IPA Adriatico).
- Spese del Titolo IV: (Spese per rimborso prestiti) presentano un trend decrescente rispetto agli
esercizi precedenti quale conseguenza del non ricorso ad ulteriore indebitamento. Ciò consente
alla Regione di poter contare su risorse disponibili da utilizzare per il ripiano del disavanzo
pregresso.
Dal quadro di sintesi, si evince che le previsioni di spesa subiscono nel 2016 un aumento del
17,64%, che si concentra sul titolo I che da solo sale del 22,16%. Subiscono riduzioni le previsioni
degli altri titoli.
Le previsioni di spese in conto capitale sono inferiori del 15,45%, rispetto a quelle del 2015.
Va, tuttavia, evidenziata l’anomala iscrizione di una previsione in entrata ed in uscita di
anticipazione da Istituto Tesoriere di € 1.000.000.000 al Titolo VII dell’Entrata, con correlazione di
eguale importo nel Titolo V della spesa.
17 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
Alla luce di tale normativa vigente2 e alle finalità dell’istituto, anomala, per l’importo consistente,
appare la previsione di anticipazione di cassa citata. Tale valutazione appare rafforzata
ulteriormente dalla considerazione che al 31.12.2016 (da sistema SIOPE) le movimentazioni per
anticipazioni, dei capitoli relativi, in Entrata e Uscita, sono stati pari a zero.
Non risulta ovviamente possibile la comparazione con i dati di consuntivo, non essendo stato
approvato, alla data di adozione del bilancio preventivo di cui si discute, neanche il rendiconto
2014.
4.1 Particolari aspetti dell’entrata richiesti dalla relazione-questionario
dell’Organo di revisione, redatto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del
D.L. n. 174/2012
Le linee guida per la relazione del Collegio dei revisori citate hanno interessato la gestione delle
entrate e la gestione delle spese solamente in ordine a pochi particolari aspetti.
Si chiedeva (punto 3.10) all’Organo di revisione di indicare “i tributi manovrabili, per i quali è
prevista una variazione dell’aliquota contributiva o nuove forme di imposizione/esenzione,
evidenziando i principali effetti sul bilancio” e di evidenziare le “iniziative … intraprese [dalla
Regione] per aumentare l’efficacia delle strategie di prevenzione, di ricerca e repressione delle
violazioni tributarie a tutela del bilancio regionale” (punto 3.11).
2 L’articolo 17, comma 2, della legge n. 6/2016, precisa che “la previsione è riferita alle anticipazioni attivabili nel 2016 ed ai diversi
reintegri di cassa di volta in volta necessari. Resta fermo il limite riferito a ciascuna anticipazione previsto dal citato articolo 69 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. come sopra precisato”.
All’uopo, recita l’articolo 69 (co. 9): “Le Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee
deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo “Entrate
correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”. Le anticipazioni devono essere estinte nell’esercizio finanziario in cui sono
contratte”.
Comunque, secondo il principio generale della competenza finanziaria n. 16, il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio,
costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi conto terzi e le anticipazioni di tesoreria.
L’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (punto 3.26) prevede che “le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente sono contabilizzate
nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse
entro l’esercizio.
Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve
corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.
Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono
contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell’integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per
il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.
Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16, prevede che gli
stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.
Nel rendiconto generale è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell’anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato si
dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell’esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l’anticipazione
evidenziando l’utilizzo medio e l’utilizzo massimo dell’anticipazione nel corso dell’anno. La conciliazione del consuntivo con il conto del
tesoriere è effettuata tenendo conto delle risultanze del consuntivo e dell’allegato”.
18 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
In merito al primo punto, la Regione Abruzzo non ha previsto variazioni di aliquote o nuove
forme di imposizione/esenzione sui tributi regionali. L’Organo di revisione aggiunge che “stime
aggiornate, pervenute dal MEF Dipartimento Politiche fiscali in materia di IRAP e Addizionale
IRPEF non destinate alla Sanità (manovre fiscali) non consentono alcuna riduzione/esenzione”.
Circa le iniziative intraprese per aumentare l’efficacia delle strategie di prevenzione, ricerca e
repressione delle violazioni tributarie, a tutela del bilancio regionale, l’Organo di revisione ha
sottolineato che “è vigente la convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la gestione e per le attività
di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale in materia di IRAP e
Addizionale regionale IRPEF. È inoltre in corso la convenzione con l’ACI che tra le altre attività,
assiste la Regione nella generazione degli avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica”.
In merito, infine, alle entrate derivanti da alienazione o valorizzazione di beni patrimoniali, è
stato richiesto all’Organo di revisione di chiarire se l’ente avesse aggiornato il piano delle
alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, seguendo la procedura di cui all’articolo 58 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.
Il Collegio dei revisori, al riguardo, ha dichiarato che “l’Ente ha provveduto all’approvazione di un
piano di dismissione dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni, e quindi suscettibili
di alienazione o valorizzazione, già con D.G.R. n. 379 del 23 aprile 2007, adottata in attuazione della
Legge regionale 16 marzo 2007, n. 4, recante misure finanziarie urgenti per il piano di risanamento
sanitario. Successivamente, con Legge regionale 23 agosto 2011, n. 35, articolo 4, nel destinare una
quota di fondi FAS alla copertura del debito sanitario, veniva disposto il reintegro di detta quota, nel
limite di € 110.000.000,00, attraverso la dismissione di patrimonio immobiliare regionale. A tal fine,
con D.G.R. n. 821 del 28 novembre 2011 si dava ulteriore impulso al programma di dismissione,
delineando il percorso procedurale di valorizzazione anche con richiamo alle disposizioni contenute nel
D.L. 112/2008 articolo 58.
Nell’anno 2015, con D.G.R. n. 406 del 27 maggio 2015, la Regione aderendo al programma di
valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico di iniziativa del MEF denominato
“Proposta Immobili 2015”, ha approvato l’elenco dei beni immobili da inserire nel programma per
valore complessivo d’inventario di circa 25 milioni di euro.
Infine con D.G.R. n. 1033 del 15 dicembre 2015, è stato approvato l’Accordo Quadro tra l’Agenzia del
Demanio e la Regione Abruzzo finalizzato all’attivazione sinergica di un processo di sviluppo,
valorizzazione e razionalizzazione degli immobili pubblici presenti sul territorio regionale, Accordo
sottoscritto in data 22 dicembre 2015. Il portafoglio iniziale di riferimento del Programma è costituito
19 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
dagli immobili pubblici già interessati dalle iniziative tematiche quali Proposta Immobili 2015, Valore
Paese – Dimore etc., ai quali potranno aggiungersi eventuali ulteriori beni”.
A seguito di richiesta istruttoria formulata dalla Sezione, in merito all’aggiornamento delle notizie
sopra riportate, l’Amministrazione ha precisato che, in attuazione dell’Accordo Quadro tra
Regione Abruzzo e Agenzia del Demanio, sottoscritto in data 22 dicembre 2015, l’Agenzia “ha
affidato il servizio di supporto tecnico-specialistico, finalizzato all’individuazione e alla verifica di
strumenti efficienti di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ricompreso nel programma.
L’esecuzione del predetto servizio prevede l’espletamento di diverse attività, tra loro logicamente
interconnesse, articolate in tre fasi di lavoro:
1. due diligence;
2. analisi e clusterizzazione;
3. definizione strumenti operativi.
La prima fase ha riguardato la puntuale mappatura e due diligence immobiliare, anche attraverso
sopralluoghi, acquisizione della documentazione tecnico-amministrativa ed interlocuzioni per il
completamento e sistematizzazione dei dati relativi a ciascun compendio. In detto contesto sono stati
definiti i parametri di sviluppo attraverso la prefigurazione delle potenzialità e modalità di
valorizzazione e messa a reddito degli asset ed è stata effettuata anche la valutazione dei beni nonché
quella di costi e ricavi degli interventi ipotizzati.
Nella seconda fase, in corso di completamento da parte del Tavolo Tecnico per l’attuazione dell’Accordo
Quadro, composto da rappresentanti della Regione e dell’Agenzia del Demanio, è stata effettuata la
suddivisione (cd. clusterizzazione) del patrimonio oggetto di valorizzazione che ha condotto alla
definizione di tre portafogli:
a) un portafoglio comprendente gli immobili idonei all’implementazione dei veicoli operativi;
b) un secondo portafoglio comprendente gli immobili da sviluppare ai sensi della più recente normativa
in materia di gestione, valorizzazione e riuso;
c) ed un terzo portafoglio comprendente i beni non a sviluppo da immettere sul mercato mediante
procedure ordinarie o semplificate.
Seguirà la fase 3) che prevede la definizione degli strumenti operativi previsti con riferimento ai diversi
portafogli, quali strumenti di finanza immobiliare, accordi tematici di sviluppo e valorizzazione,
strumenti di alienazione e messa a reddito, nonché l’avvio di azioni di marketing territoriale e
promozione.
Con la chiusura di detta fase e l’approvazione dell’intero studio, previsti entro la fine del corrente anno,
si potranno attivare gli interventi di valorizzazione e dismissione individuati”.
20 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
4.2 Il processo di armonizzazione del bilancio nell’entrata e nella spesa
Sebbene constatato che, indubbiamente, il bilancio di previsione 2016-2018 è stato predisposto e
redatto sulla base degli schemi obbligatori introdotti con D.Lgs. n. 118/2011, va rilevato che
trattasi di adempimento solamente formale, non avendo la Regione Abruzzo dato concreta
applicazione al principio della competenza potenziata, inadempimento già contestato per l’esercizio
2015, nel quale la Regione avrebbe dovuto porre in essere un processo di ridefinizione del bilancio
di previsione con riclassificazione dei vecchi schemi di bilancio al piano dei conti integrato.
Il principio analitico della competenza potenziata, descritto nell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011
avrebbe dovuto guidare, come già detto, la redazione del bilancio di previsione dal 1° gennaio
2016.
Per il punto 16 dell’Allegato 1 citato, “le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno
carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli
impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi
delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate di competenza
e di cassa per accensione prestiti. Gli stanziamenti del bilancio di previsione sono aggiornati
annualmente in occasione della sua approvazione”.
Ed inoltre, “tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate
e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata,
con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. È in ogni caso, fatta salva la piena
copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio
finanziario in cui gli stessi sono imputati”.
Al contrario, come evidenziato anche dall’Organo di revisione, il bilancio 2016 sembra redatto
sulla base della vecchia normativa.
Difatti, il medesimo Collegio, nel proprio parere, segnala che “la Regione ha invero completamente
disatteso nella redazione dello stesso il principio della competenza finanziaria potenziata (il fondo
pluriennale vincolato non è stato istituito), non ha provveduto al riaccertamento straordinario dei
residui al 1° gennaio 2015, non ha correttamente riclassificato la spesa per il personale nell’ambito
delle missioni di competenza; in sintesi il bilancio di previsione 2016-2018, eccezion fatta per il corretto
utilizzo dei nuovi prospetti di bilancio, parrebbe redatto secondo la vecchia normativa e non già sulla
base dei nuovi principi”.
Chiaramente, come espresso dallo stesso Collegio dei revisori, lungi dall’essere meri adempimenti
di carattere formale, gli inadempimenti riscontrati sono in grado di influenzare sostanzialmente e
21 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
di condizionare in maniera determinante tutti gli equilibri e gli assetti su cui l’Ente Regione basa la
propria sussistenza, oltre che palesarsi quali violazioni di norme cogenti.
22 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
5 LA GESTIONE CONTABILE
Nella sezione “gestione contabile” della relazione, l’Organo di revisione fornisce alla Sezione
regionale alcune attestazioni:
- il sistema contabile risponde ai principi dettati dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 118/2011;
- è stata fatta applicazione dell’avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio precedente a
quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
- il bilancio pluriennale non offre copertura finanziaria a nuove o maggiori spese a carico di
esercizi futuri perché non sono previste tali tipologie di spesa;
- non è stata data copertura, nel bilancio pluriennale, agli oneri di ammortamento futuri (art.
62, co. 6, D.Lgs. n. 118/2011). Il Collegio precisa che “sono stati previsti nel bilancio di previsione
tutti gli oneri derivanti da indebitamento in essere”. In particolare il Collegio dei revisori segnala
che “sono stati previsti nel bilancio di previsione tutti gli oneri derivanti dall'indebitamento in
essere” e richiama l’articolo 10 della legge finanziaria regionale 2016 (L.R. n. 5/2016) (vedi oltre
capitolo 8);
- non è stata data effettiva, immediata ed integrale copertura finanziaria alle attività
ultrannuali di investimento che comportino impegni di spesa che vengano a scadenza in più
esercizi finanziari, per la motivazione che “non sono presenti attività ultrannuali che comportino
impegni di spesa con scadenza a valere su più esercizi finanziari”.
5.1 Verifica della rispondenza del sistema regionale contabile ai principi
dettati dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 118/2011
L’articolo 37 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che il sistema contabile delle regioni, in attuazione
dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, deve garantire la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso
l’adozione:
a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della
gestione finanziaria;
b) della contabilità economico-patrimoniale, per la rilevazione, ai fini conoscitivi, degli effetti
economici e patrimoniali dei fatti gestionali, che consente la rendicontazione economica e
patrimoniale.
23 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
Le Regioni garantiscono la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed
economico patrimoniale, adottando il piano dei conti integrato.
Sebbene oggetto di attestazione certificativa da parte dell’Organo di revisione, l’avvenuto
adempimento di quanto previsto all’articolo 37 citato, la Sezione formula le osservazioni che
seguono.
Generica appare l’attestazione dell’Organo di revisione. Infatti, non è stata avviata, da parte della
Regione, alcuna iniziativa volta a modificare la propria legge di contabilità (L.R. n. 3/2002), in
coerenza con le disposizioni normative nazionali in materia di armonizzazione contabile dei bilanci
pubblici, di cui al D.Lgs. n.118/2011 e alla luce della novella costituzionale che ha, come già
ricordato in premessa, attribuito allo Stato la competenza esclusiva in materia di armonizzazione
dei bilanci pubblici.
L’articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011, come già accennato, stabilisce che “le regioni
adottano i principi contabili generali e i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e 4 al
presente decreto”.
La Sezione delle Autonomie di questa Corte, nelle “Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova
contabilità delle regioni e degli enti locali (D.Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs.
n. 126/2014)”, approvate con deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR del 17 febbraio 2015, ha
ritenuto che, in materia di contabilità degli enti territoriali, non residui alle Regioni a statuto
ordinario che una potestà regolamentare. Nel paragrafo 4 si afferma che nel nuovo quadro
normativo sopravvive, a livello costituzionale e di norme primarie, la competenza delle Regioni
all’adozione di normativa regolamentare, come evidenziata dall’articolo 36, comma 5, D.Lgs.
n. 118/2011.
La Sezione delle Autonomie, nelle richiamate linee di indirizzo ha, tra l’altro, sottolineato che
“l’armonizzazione è anche sede di verifica del necessario allineamento delle scritture contabili tra i
diversi livelli di governo, secondo una logica di integrazione e collaborazione istituzionale”. Per tali
ragioni non sarebbe coerente con i principi della riforma – le cui disposizioni costituiscono un
insieme connesso e unitario – introdurre elementi di disomogeneità nell’ambito dei previsti
procedimenti. In una prospettiva sistematica costituzionalmente orientata il concetto di
armonizzazione deve essere inteso come un complesso normativo unitario e inscindibile e la
Sezione delle Autonomie e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti devono procedere
ad un sistematico monitoraggio dell’attuazione della riforma. Ciò risulta essenziale anche per
garantire la sana gestione finanziaria degli enti territoriali e per prevenire pratiche lesive del
24 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio (Corte cost. Sentenze
n. 40 del 2014 e nn. 266, 250 e 60 del 2013).
Le Regioni, dunque, sono pienamente coinvolte nel processo di armonizzazione contabile e, al pari
degli altri Enti territoriali, hanno l’obbligo di conformare la propria gestione ai principi generali
ed applicati, allegati al D.Lgs. n. 118/2011, nella nuova formulazione.
Generiche, dunque, appaiono le affermazioni contenute nella “Nota integrativa” al bilancio di
previsione 2016-2018, nella quale si precisa che i nuovi istituti introdotti dall’armonizzazione –
schemi di bilancio, principio della competenza potenziata, piano dei conti integrato, fondo
pluriennale vincolato e fondo crediti dubbia esigibilità – “dovranno essere ancora in alcuni casi
metabolizzati dall’ente che si trova contemporaneamente a dover gestire delle emergenze provenienti dal
passato. Ci si riferisce alla conclusione delle procedure per l’approvazione dei rendiconti 2013 e 2014
oltre che al riaccertamento straordinario dei residui”.
La “Nota integrativa” prosegue nel senso che il bilancio di previsione 2016-2018 si propone,
pertanto, “di costituire un punto di partenza per il riallineamento del ciclo di bilancio” e che questo
“andrà effettuato nel più breve tempo possibile” e “dovrà necessariamente prevedere quale primo step
la conclusione delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi avviato nel 2013 e, alla luce
del medesimo, provvedere alla esatta qualificazione del saldo finanziario positivo e del disavanzo di
gestione”. Tuttavia, alla data odierna, nulla di tutto ciò appare realizzato.
La stessa nota reca affermazioni standardizzate, tipo che “gli stanziamenti nel bilancio di previsione
sia in entrata sia nella spesa sono stati iscritti nel rispetto dei principi contabili. In particolare, le
previsioni rispettano i principi di veridicità, attendibilità, correttezza e prudenza in quanto le stesse
rappresentano le reali condizioni prevedibili nella gestione; sono frutto di una attenta valutazione dei
flussi finanziari generate dalle operazioni che si prevedono nel triennio di riferimento e sono sostenute
da analisi di tipo storico e programmato, nonché da fondate e ragionevoli aspettative di acquisizione ed
impiego delle risorse. È rispettato, inoltre, il principio di integrità in quanto le entrate e le spese del
bilancio di previsione sono iscritte senza compensazioni di partite”.
5.2 Tenuta dei conti regionali. Il mancato riaccertamento straordinario
dei residui. La mancata costituzione del Fondo pluriennale vincolato
Primo indefettibile passaggio che la Sezione avrebbe dovuto affrontare per la valutazione della
veridicità ed attendibilità delle entrate pubbliche e della credibilità della copertura delle spese
pubbliche, affinché risultasse “sufficientemente sicura non arbitraria o irrazionale” tale copertura,
25 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
sarebbe dovuto essere l’esame del riaccertamento straordinario dei residui, “con riferimento alla
data del 1° gennaio 2015 e contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014”. Recita la citata
deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR, che “le Regioni sono pienamente coinvolte nel processo di
armonizzazione contabile. Al pari degli altri enti territoriali, hanno l’obbligo di conformare la propria
gestione ai principi generali ed applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011 nella nuova formulazione
(programmazione, competenza finanziaria, contabilità economico-patrimoniale e bilancio
consolidato). Di conseguenza, per esse – pure nel rispetto delle loro specifiche peculiarità – si pongono
le medesime problematiche riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il
Fondo crediti di dubbia esigibilità e la sua connessione con il risultato di amministrazione”.
“L’operazione è straordinaria, non frazionabile e non ripetibile in considerazione delle finalità che sono
quelle di adeguare l’ammontare unitario e complessivo dei residui attivi e passivi al nuovo principio
della competenza finanziaria cosiddetta potenziata, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in corso.
L’adeguamento opera sui residui attivi e passivi determinati alla data del 31 dicembre 2014 e contenuti
nel relativo rendiconto, che è costruito e approvato sulla base dell’ordinamento contabile e finanziario
previgente. Tale rendiconto deve subire alla data del 1° gennaio 2015 una rivisitazione complessiva
che, in applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, mira a garantire il
superamento di tutte le criticità contenute nella rappresentazione contabile derivante dall’applicazione
dell'ordinamento vigente nel 2014”3.
Il D.Lgs. n. 118/2011, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, prevedeva che “il
riaccertamento straordinario dei residui [fosse] effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015,
contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014.
I nuovi principi contabili sono finalizzati a garantire il rafforzamento della programmazione delle
risorse finanziarie da acquisire e a definire le regole di gestione delle risorse medesime, che devono
essere effettive, prontamente realizzabili in termini di cassa, garantite agli effetti degli equilibri
di finanza pubblica dei bilanci, anche nella prospettiva dell’applicazione della legge 24 dicembre
3 Con riferimento ai residui attivi, la Sezione delle Autonomie prosegue nel senso che “si dovranno individuare quelli che: - non
corrispondono ad obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015; - non corrispondono a crediti scaduti ed esigibili negli
anni di provenienza e necessitano di una reimputazione ad esercizi successivi, ma antecedenti al 2015, anno in cui si effettua il
riaccertamento straordinario; - corrispondono a entrate esigibili nell’esercizio 2015 o in esercizi futuri e successivi a quello in cui si
effettua il riaccertamento straordinario; - risultano di dubbia e difficile esazione e necessitano di una determinazione oggettiva e puntuale
ai fini del concorso alla definizione del risultato di gestione e di amministrazione e, pertanto, devono essere assoggettati ad una adeguata
“svalutazione”. Al termine dell’operazione di riaccertamento straordinario, i residui attivi al 1° gennaio 2015 devono rappresentare
crediti effettivi ed esigibili dell’ente nei confronti di terzi e costituire il punto di partenza della nuova programmazione e gestione delle
entrate secondo il principio di competenza potenziata. L’occasione si presta anche per una compiuta analisi dei rapporti
finanziari tra i diversi livelli di governo, che presentano, nei loro principali documenti contabili, scritturazioni di
residui attivi/passivi spesso tra loro non concordanti. L’ente dovrà garantire che siano registrate e imputate
obbligazioni giuridiche attive perfezionate ed esigibili negli anni di rispettiva imputazione. L’intervento sui crediti degli
enti territoriali è da interpretare quale inizio di un nuovo modo di rappresentare la programmazione, gestione e rendicontazione delle
entrate pubbliche”.
26 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
2012, n. 243, recante l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81,
sesto comma, della Costituzione.
Ed ancora, la Sezione delle Autonomie precisa che “il rendiconto degli enti territoriali deve
riacquisire la propria forza rappresentativa sul versante delle risorse di entrata rilevando
esclusivamente crediti veritieri, anche se di dubbia e difficile esazione, opportunamente bilanciati
dall'apposito Fondo, al fine di un’adeguata informazione sui risultati di gestione e di amministrazione
degli enti, nonché sull’impiego dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese
pubbliche”.
Si attua, in tal modo, il principio di veridicità e attendibilità delle entrate pubbliche accertate, più
volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, affinché la copertura finanziaria delle spese
pubbliche sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale.
“Requisiti indefettibili dell’accertamento contabile dei residui attivi sono: la ragione del credito, il titolo
giuridico, il soggetto debitore, l'entità del credito e la sua scadenza (sentenze n. 309, n. 192 e n. 70 del
2012). Modalità non corrette di redazione del rendiconto finanziario costituiscono strumento di
violazione degli obblighi inerenti al rispetto dei canoni della sana gestione finanziaria” (Corte cost.
sentenza n. 138/2013).
La determinazione delle entrate di dubbia e difficile esazione e la conseguente “svalutazione”
deve, pertanto, avere effetti sulla programmazione degli impieghi delle medesime, in termini di
spesa pubblica, al fine di tutelare l’ente dal rischio di utilizzare entrate non effettive, finanziando
obbligazioni passive scadute ed esigibili con entrate non disponibili e, quindi, finanziando il
bilancio e la gestione in “sostanziale situazione di disavanzo” (in tal senso, Corte cost., sentenze
n. 250/2013 e n. 213/2008, in ordine alla “necessaria” «contestualità [...] dei presupposti che
giustificano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie
per la copertura finanziaria delle prime»).
Ciò comporta il superamento della gestione di mera cassa delle entrate di bilancio, contraria ai
principi di veridicità e attendibilità e avente impatti negativi e non perequati delle politiche di
entrata dell’ente nei confronti dei cittadini contribuenti e utenti dei servizi pubblici.
Quanto sopra veniva più volte ricordato alla Regione Abruzzo nelle varie deliberazioni di questa
Sezione; in particolare la n. 191/2015/FRG del 17 luglio 2015 e la 230/2016/FRG del 24 novembre
2016, sollecitando più volte i relativi adempimenti. La Sezione avvisava “del collegamento
indissolubile del riaccertamento straordinario dei residui (vecchio ordinamento), con la corretta
impostazione del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 (nuovo ordinamento) escludendosi che
le due operazioni potessero essere condotte in tempi diversi”; ribadiva che “un eventuale ritardo nel
27 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
riaccertamento dei residui avrebbe compromesso, sia l’approvazione tempestiva del rendiconto 2014,
(che si è verificato con D.G.R. n. 37/C del 2 febbraio 2017) con conseguente impossibilità di applicare
al bilancio di previsione 2015 l’eventuale avanzo di amministrazione, sia il regolare avvio della
riforma, giacché avrebbe minato in radice la veridicità e la coerenza delle previsioni di bilancio,
precludendo, altresì, il corretto monitoraggio e l’appropriato consolidamento dei conti pubblici da parte
delle istituzioni preposte al coordinamento e controllo della finanza pubblica”.
In assenza di tale fondamentale passaggio trovano conferma, anche per tale aspetto, gli
inadempimenti della Regione Abruzzo, all’atto della redazione del bilancio di previsione 2016, nel
conformarsi ai principi dell’armonizzazione.
Le considerazioni esternate si proiettano in tutta la loro gravità anche al bilancio di previsione 2017-
2019 di cui alla legge regionale 27 gennaio 2017, n. 11, anch’esso adottato in assenza del
procedimento di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 e della applicazione del
principio della competenza potenziata.
Non valorizzate sono le poste del Fondo pluriennale vincolato.
Del resto, non avrebbe potuto essere diversamente, stante il reiterato ritardo con cui la Regione
sta procedendo.
La Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 89 del 22 marzo 2017, in occasione della
pronuncia di costituzionalità sollevata da questa Sezione in sede di parifica del Rendiconto
generale dell’esercizio 2013, ha, comunque, ribadito che “il nucleo della sana gestione finanziaria
consiste nella corretta determinazione della situazione economico-finanziaria da cui prende le mosse e
a cui, successivamente, approda la gestione finanziaria. Tale determinazione è strettamente correlata
al principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele
del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi. Ne risulta così coinvolto
in modo durevole l’equilibrio del bilancio: quest’ultimo, considerato nella sua prospettiva dinamica, la
quale «consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili
e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche» (sentenza n. 266 del 2013; in senso
conforme, sentenza n. 250 del 2013), esige che la base di tale ricerca sia salda e non condizionata da
perturbanti potenzialità di indeterminazione. Proprio la costanza e la continuità di tale ricerca ne
spiegano l’operatività nell’arco di più esercizi finanziari; al contrario, prendere le mosse da infedeli
rappresentazioni delle risultanze economiche e patrimoniali provoca un effetto “domino” nei
sopravvenienti esercizi, pregiudicando irrimediabilmente ogni operazione di risanamento come quella
rivendicata dalla Regione Abruzzo attraverso le norme censurate e la legge sopravvenuta”.
28 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
5.3 I fondi accantonati
L’articolo 42, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e il principio contabile applicato,
concernente la contabilità finanziaria 4/2, punto 9.2, prevedono che i fondi accantonati del
risultato di amministrazione siano il fondo crediti di dubbia esigibilità, l’accantonamento per
residui perenti (fino al loro smaltimento) e gli accantonamenti per passività potenziali.
La stessa amministrazione è consapevole (vedi “Nota integrativa”) che “l’assenza di certezza dei
dati con riferimento agli esercizi 2013 e 2014, oltre che all’esercizio 2015 (in corso di chiusura) genera
non poche difficoltà nella determinazione dei fondi rischi ed accantonamento. A ciò si aggiunga che
dovendo assicurare nello stato di previsione della spesa di accantonamento alla voce disavanzo,
anch’esso presunto, ma di importo di gran lunga superiore rispetto al passato (€ 69.410.000,00, quale
quota annuale del piano di rientro e della copertura del disavanzo determinato dall’applicazione del
decreto legge 13 novembre 2015, n. 179), in alcuni casi non si è riusciti a dare completa copertura a
tutti i fondi”.
“A seguito dell’approvazione delle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui e del
rendiconto 2014, con un presumibile abbattimento del disavanzo, sarà compito dell’Ente procedere ad
una rideterminazione definitiva delle voci attraverso l’utilizzo prioritario delle economie eventualmente
determinatesi, dando copertura totale e nel rispetto della legge a detti accantonamenti”.
5.3.1 Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
L’articolo 46 del D.Lgs. n. 118/2011 e il principio contabile applicato, concernente la contabilità
finanziaria All. 4/2, al punto 3.3 e all’esempio n. 5, contengono la disciplina del fondo crediti di
dubbia esigibilità (FCDE).
L’articolo 46 citato prevede, al comma 1, che “nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno
del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l’accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell’importo degli stanziamenti di
entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2”. Il comma 2 stabilisce che una quota del risultato di
amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e che tale quota non può
essere destinata ad altro utilizzo.
Il punto 3.3 del principio contabile di cui all’Allegato 4/2, nel ribadire l’obbligo
dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di
amministrazione, dispone che “è stanziata nel bilancio di previsione un’apposita posta contabile,
29 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”, il cui ammontare è determinato
in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai creditori che si prevede si formeranno
nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti”.
Ai sensi dell’articolo 46 del citato D.Lgs. n. 118/2011 ed in applicazione del principio contabile
generale e applicato della competenza finanziaria citato è stata autorizzata, dall’articolo 15 della
L.R. n. 6/2016, “l’iscrizione nello stato di previsione della spesa, nell’ambito della Missione 20,
Programma 01, dei Titoli I e II della spesa, rispettivamente:
a) dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente, per un importo
pari ad € 2.401.000,00 per l’esercizio finanziario 2016, ad € 3.055.000,00 per l’esercizio
finanziario 2017 e ad € 3.703.000,00 per l’esercizio finanziario 2018;
b) dello stanziamento relativo al Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte capitale, per un importo
pari ad € 110.900,00 per l’esercizio finanziario 2016, ad € 72.000,00 per l’esercizio finanziario
2017 e ad € 82.200,00 per l’esercizio finanziario 2018”.
L’Organo di revisione, nel verbale del 29 novembre 2016, ha preventivamente verificato che “tutte
le entrate anche quelle di dubbia e difficile esazione, sono state indicate per l’intero importo di
competenza previsto. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale è stata iscritta
in bilancio un’apposita posta contabile denominata “fondo crediti dubbia e difficile esazione”.
Anche la determinazione di tale fondo è stata effettuata (vedi “Nota integrativa”) in via del tutto
provvisoria e con la consapevolezza che la consistenza dei residui attivi sarà rideterminata a
seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei medesimi, e seguendo la metodologia
indicata nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – allegato 4/2 del
D.Lgs. n. 118/2011 –, prendendo in considerazione la media semplice tra incassi in conto
competenza e accertamenti negli ultimi 5 esercizi (2010-2014), con esclusione delle entrate
tributarie, che finanziano la sanità, accertate sulla base degli atti di riparto, manovre fiscali
regionali libere, accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente
Dipartimento delle Finanze.
L’accantonamento è stato eseguito nei termini che seguono, come da prospetto FCDE in atti4:
- 55% per l’annualità 2016, pari a € 2.401.000,00 di parte corrente;
- 55% per l’annualità 2016, pari a € 110.900,00 di parte capitale;
- 70% per l’annualità 2017, pari a € 3.055.000,00 di parte corrente;
4 Si rappresenta che le cifre riportate sono quelle indicate nell’art. 15 della legge regionale n. 6/2016. Emerge una discordanza in
merito a quanto riportato, invece, in Nota integrativa della stessa legge n. 6/2016, circa l’annualità 2017 di parte capitale che
risulta pari a € 72.600,00 (invece di 72.000,00) e circa l’annualità 2018 di parte capitale, che risulta pari a € 88.200,00 (invece di
82.200,00).
30 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
- 70% per l’annualità 2017, pari a € 72.000,00 di parte capitale;
- 85% per l’annualità 2018, pari a € 3.703.000,00 di parte corrente;
- 85% per l’annualità 2018, pari a € 82.200,00 di parte capitale;
In merito, va osservato che l’allegato 4/2, punto 9.2, del D.Lgs. n. 118/2011 recita che il FCDE –
istituto, che permette di rendere meno incerto il risultato di amministrazione – “non può mai essere
considerato una somma certa in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di
aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi …
L’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al FCDE è effettuato per l’importo
complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto”.
Nel bilancio in esame il calcolo sconta l’ulteriore aleatorietà della base del conteggio, posto che,
come osservato anche dall’Organo di revisione, il fondo è stato calcolato con riferimento a poste di
bilancio che avrebbero dovuto trovare definizione con la conclusione del procedimento di
riaccertamento ordinario annualità 2014 e 2015 dei residui, ancora in corso alla data di
approvazione del bilancio di previsione esaminato e anche alla data odierna.
All’attualità, si conferma la mancata conclusione di tali procedure.
Si ritiene opportuno segnalare che il calcolo effettuato, rimesso al prudente apprezzamento
dell’Ente, condiziona anche il calcolo futuro.
Si osserva che:
- la base su cui effettuare il calcolo sconta, come già detto, un margine di aleatorietà e di
provvisorietà;
- la media presa a riferimento non è quella dell’ultimo quinquennio (2011-2015), bensì del
quinquennio precedente (2010-2014), il che viola la norma di riferimento;
- essendo mancato l’assestamento del bilancio, il FCDE non è stato adeguato al livello degli
stanziamenti e accertamenti (vedi esempio n. 5, allegato 4/2, del D.Lgs. n. 118/2011)5.
5.3.2 Fondo per il pagamento dei residui perenti
Per far fronte alla riassegnazione dei residui perenti, l’articolo 60, comma 3, del D.Lgs.
n. 118/2011, stabilisce che “a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, non è consentita la
5 A tale fine si sarebbe dovuta applicare la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione
all’importo maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in cui si procede all’adeguamento, e individuare
l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui sarebbe stato necessario adeguarsi, a meno che il complemento a 100
dell’incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell’esercizio (o all’importo degli
stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato, non fosse risultato inferiore alla percentuale dell’accertamento al
fondo crediti utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti cui è necessario adeguarsi, si sarebbe fatto
riferimento a tale minore percentuale.
31 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L’istituto della perenzione
amministrativa si applica per l’ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto
dell’esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è
accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari
all’incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto
all’ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l’entità
dell'accantonamento di almeno il 20%, fino al 70% dell'ammontare dei residui perenti”.
La legge regionale di bilancio n. 6/2016 prevede:
- all’art 9, l’autorizzazione all’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, nel Programma 01,
Missione 20, dello stanziamento del “Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi
perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori”, ai sensi dell’articolo 60, comma 3,
del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 18, comma 2, della L.R. n. 3/2002, per un importo in
competenza di euro 1.710.000,00 per ciascuna delle annualità di bilancio;
- all’art. 10, l’autorizzazione all’iscrizione, ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 118/2011 e
dell’articolo 34, comma 7, lettera b), della L.R. n. 3/2002, nell’anno 2016, nello stato di
previsione del Titolo I della spesa, nell’ambito della Missione 20, Programma 01, dello
stanziamento denominato “Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate
dal conto dei residui”, per un importo di competenza di euro 106.830.320,00.
Il bilancio prevede nella parte spesa l’importo di € 1.710.000,00 per tutte le annualità considerate,
destinato a dare copertura finanziaria alle eventuali richieste di pagamento relative a posizioni
debitorie, per le quali si è verificata l’ipotesi della perenzione amministrativa. Nel parere rilasciato
dall’Organo di revisione sulla legge regionale n. 6/2016, si legge che “la determinazione è stata
operata previo puntuale ricalcolo dell’entità dell’accertamento, a partire dal 2015 ai sensi dell’articolo
60 comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativo accantonamento aggiuntivo di una quota pari al 20%
di detto importo. Inoltre, l’Ente ha dato copertura finanziaria ai residui perenti vincolati per
€ 106.830.320,00”.
Alla richiesta di conoscere con quale misura l’Amministrazione regionale ha inteso dare
attuazione all’obbligo di copertura dei residui perenti, alla luce del citato comma, il Collegio dei
revisori, nell’ambito della relazione-questionario sul bilancio di previsione 2016, ha precisato che
“nelle more di conclusione dei procedimenti di riaccertamento ordinario e straordinario dei residui, i
residui perenti di natura vincolata trovano integrale copertura finanziaria a valere sull’avanzo di
amministrazione vincolato presunto dell’esercizio 2015 applicato al bilancio di previsione, per un
ammontare pari a € 106.830.320,00 ... I residui perenti formatisi a valere sui capitoli di spesa
32 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
finanziati da risorse regionali senza vincolo di destinazione risultano stanziati in bilancio nel fondo di
riserva missione 20 programma 01 per un ammontare pari a € 1.710.000,00 e finanziati dal complesso
indistinto delle risorse di entrata regionale. L’importo accantonato è stato calcolato tenendo conto
dell’incidenza delle reiscrizioni degli ultimi tre anni sul totale dei residui perenti al 31 dicembre 2014
risultando una percentuale di accantonamento del 20%”.
Sul punto si richiamano, ancora una volta, le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 70/2012) in tema di perenzione amministrativa e di necessità, nei bilanci di previsione
regionali, di stanziamento di adeguati importi per far fronte al riemergere delle passività
eliminate. La Corte ricorda come “la perenzione consista nella eliminazione dalla contabilità
finanziaria dei residui passivi non smaltiti, decorso un breve arco temporale dall’esercizio in cui è stato
assunto il relativo impegno. Essa, fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione, non produce
alcun effetto sul diritto del creditore, la cui posizione è assolutamente intangibile da parte dei
procedimenti contabili. Per questo motivo l’amministrazione debitrice deve essere sempre pronta a
pagare secondo i fisiologici andamenti dell’obbligazione passiva: le somme eliminate, ma correlate a
rapporti obbligatori non quiescenti, devono quindi essere reiscritte nell’esercizio successivo a quello in
cui è maturata la perenzione per onorare i debiti alle relative scadenze.
L’indefettibile principio di conservazione delle risorse necessarie per onorare il debito della pubblica
amministrazione si è di recente accentuato attraverso una più rigorosa disciplina dei tempi di
adempimento da parte di quest’ultima (tra i provvedimenti legislativi sollecitatori è opportuno
richiamare il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» e la direttiva 16 febbraio
2011, n. 2011/7/UE, recante «Direttiva del parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro
i ritardi di pagamento nella transazioni commerciali (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)».
[…] Caratteristica fondamentale del bilancio di previsione è quella di riferirsi alle operazioni ipotizzate
nell’esercizio di riferimento, le quali – proprio in base al principio costituzionale dell’equilibrio
tendenziale tra spese ed entrate di cui all’articolo 81, quarto comma, Cost. – dovrebbero compensarsi nel
confronto tra attività e passività.
Poiché dette operazioni compensative sono collegate – nel caso dei residui perenti – a rapporti obbligatori
passivi già strutturati, è di tutta evidenza che una percentuale di copertura così bassa tra risorse
destinate alle reiscrizioni e somme afferenti ad obbligazioni passive pregresse orienta la futura gestione
del bilancio verso un inevitabile squilibrio”.
Al termine della gestione dell’esercizio 2016 risulta non concluso né il riaccertamento ordinario, né
quello straordinario. Il calcolo del fondo non si basa su presupposti accertati.
33 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
5.3.3 Accantonamenti per le passività potenziali
Ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, è data facoltà alle Regioni di stanziare,
nella missione “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “altri fondi”, ulteriori
accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A
fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato
di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall’articolo 42,
comma 3, del medesimo decreto legislativo. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più
verificarsi, la corrispondente quota del “risultato di amministrazione è libera dal vincolo”.
Il Collegio dei revisori, chiamato a valutare la congruità delle quote accantonate per passività
potenziali, rispetto agli esiti delle ricognizioni effettuate, conferma quanto già esplicitato
dall’Ente in “Nota integrativa” (allegato 13 al bilancio di previsione) e cioè che è stato unicamente
accantonato al fondo perdite societarie (missione 20, programma 01) l’importo di € 2.000.000,00,
in ragione della disponibilità di bilancio sulla base dei risultati di bilancio conseguiti dalle società
partecipate della Regione nell’anno 2014.
Precisa la Regione nella suddetta Nota integrativa che, “una volta acquisiti i risultati di bilancio
2015, si procederà in fase di assestamento, a rideterminare l’ammontare delle risorse da accantonare
definitivamente per l’annualità 2016”.
Anche in questo caso, non essendo intervenuti assestamenti di alcun genere, il bilancio 2016 non
presenta accantonamenti effettuati a termini di legge, in quanto si fa riferimento a cifre
provvisorie.
34 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
6 L’EQUILIBRIO GENERALE DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO
2016
6.1 L’Attestazione dell’Organo di revisione
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012, la Sezione è chiamata alla verifica del
rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo
previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della
sostenibilità dell’indebitamento e dell’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in
prospettiva, gli equilibri economico-finanziari.
L’Organo di revisione, nella relazione-questionario (Sez. I, punto 1.5), ha attestato che
“l’impostazione del bilancio è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall’articolo
40 del D.Lgs. n. 118/2011”.
Tale articolo reca indicazioni fondamentali al fine del calcolo degli equilibri:
- per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio
finanziario di competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del
recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo;
- le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni competenza
relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di
capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi
anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei
primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo
dell’avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel
principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità
degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell’integrità;
- nelle more dell’applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle
spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di
accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme
di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui
all’articolo 62;
- a decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non
contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere
35 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze
di cassa.
Sotto il profilo della osservanza del pareggio finanziario, la Regione ha provveduto ad allegare al
bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale 2016-2018, il prospetto degli equilibri di
bilancio che di seguito si riporta.
Come sottolineato anche dall’Organo di revisione, il saldo negativo della parte corrente “è
finanziato con l’avanzo di amministrazione presunto al netto del disavanzo pregresso”.
36 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
Tabella n. 3 – Regione Abruzzo
Bilancio di previsione 2016 – Equilibri di Bilancio
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA 2016 COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018
Utilizzo risultato di amministrazione presunto vincolato per il finanziamento di spese correnti
(+) 1.536.654.582,17 0,00 0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (-) 69.410.000,00 69.410.000,00 69.410.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate titoli 1-2-3 (+) 3.100.633.533,23 3.086.924.788,91 3.086.628.188,91
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+) 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
(+) 0,00 0,00 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(+) 100.000.000,00 0,00 0,00
Spese correnti (-) 4.550.243.322,62 2.911.624.196,94 2.916.732.146,09
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 40.907.434,94 35.708.743,05 28.654.193,90
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00 0,00 0,00
Rimborso prestiti (-) 78.527.357,84 71.981.848,92 73.631.848,92
- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
A) Equilibrio di parte corrente 0,00 0,00 0,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d’investimento
(+) 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
(+) 0,00 0,00 0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 540.967.039,97 120.079.883,86 67.235.919,39
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 100.000.000,00 0,00 0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(-) 0,00 0,00 0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
(-) 100.000.000,00 0,00 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
(-) 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00
Spese in conto capitale (-) 580.074.474,91 153.988.626,91 94.090.113,29
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 40.907.434,94 35.708.743,05 28.654.193,90
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
(-) 0,00 0,00 0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)
(-) 0,00 0,00 0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00
B) Equilibrio di parte capitale 0,00 0,00 0,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie
(+) 0,00 0,00 0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
(+) 0,00 0,00 0,00
C) Variazioni attività finanziaria 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00
37 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
6.2 Le valutazioni della Sezione regionale di controllo
A
Nella parte delle entrate del bilancio di previsione, alla voce “utilizzo avanzo di amministrazione”
è prevista l’iscrizione dell’importo di € 1.536.654.582,17, la quale garantisce l’equilibrio
finanziario del periodo 2016. L’importo viene destinato esclusivamente come previsto dai commi
6 e 7, dell’articolo 8, della L.R. n. 6/2016.
Recita il comma 6, dell’articolo 8, della legge suddetta, che “ai sensi dell’articolo 42, comma 8, del
D.Lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 10, comma 7, della L.R. n. 3/2002, è iscritto nella voce “utilizzo
Avanzo di amministrazione” nello stato di previsione delle entrate, il saldo finanziario presunto
relativo alle risorse vincolate da riassegnare, pari a € 1.366.211.622,00, destinato alla copertura delle
somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa corrente nella missione 20,
programma 01 (fondo di riserva) per la riassegnazione delle economie vincolate, e per la riassegnazione
di residui perenti vincolati a seguito dell’eliminazione o del mancato riporto tra i residui passivi di
partite derivanti dalla legislazione statale o comunitaria o comunque afferenti a risorse recanti vincolo
di destinazione di spesa”. L’avanzo di amministrazione è utilizzato per € 1.259.381.302 per la
prima finalità (articolo 11, L.R. n. 6/2016) e € 106.830.320 per la seconda finalità (articolo 10,
L.R. n. 6/2016).
Il comma 7, dell’articolo 8, della L.R. n. 6/2016, aggiunge che “ai sensi del comma 9, dell’articolo
1, del D.L. 13.11.2015, n. 179, è iscritto nella voce “utilizzo Avanzo di amministrazione” nello stato
di previsione delle entrate, l’importo di € 170.442.960,17, pari alle anticipazioni di liquidità ex D.L.
n. 35/2013, acquisite nell’anno 2013, al netto dei rimborsi al 31.12.2014, destinato alla copertura del
fondo relativo alle anticipazioni di liquidità previsto nella missione 20, programma 01 (fondo di
riserva), al netto dei rimborsi effettuati nell’anno 2015”.
Relativamente all’utilizzo dell’avanzo presunto, questa Sezione ha ripetutamente mosso obiezioni
alla Regione Abruzzo, già in sede di parifica del Rendiconto 2012, (n. 116/2014/PARI del 10 luglio
2014) e del rendiconto 2013 (n. 39/2016/PARI del 26 febbraio 2016) e nelle ormai numerose
deliberazioni di accertamento negativo (n. 657/2013/FRG del 18 dicembre 2013, n. 2/2015/FRG
del 15 gennaio 2015, n. 191/2015/FRG del 17 luglio 2015 e n. 230/2016/FRG del 24 novembre
2016), nonché, infine, nelle specifiche deliberazioni sui bilanci di previsione 2014 e 2015
(n. 30/2015/FRG e n. 335/2015/FRG), alle quali la Regione non ha dato seguito.
Già in tali sedi, la Sezione ha affermato che non ritiene che l’avanzo presunto possa costituire
posta contabile idonea a garantire l’equilibrio di bilancio e l’osservanza del principio della
38 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
copertura delle spese previste dall’articolo 81 della Costituzione (cfr. deliberazioni
n. 116/2014/PARI del 10 luglio 2014, n. 2/2015/FRG del 15 gennaio 2015 e n. 191/2015/FRG del
17 luglio 2015); ciò in aderenza alla giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale (cfr.
sentenze nn. 70, 115, 118, 131, 192, 212, 214 e 309 del 2012 e nn. 18, 26, 28, e 51 del 2013), secondo
cui anche la legge di bilancio deve assicurare il principio dell’equilibrio, che deve essere effettivo
e non solo nominale; le entrate previste devono assicurare un sufficiente quadro di attendibilità e
di sostenibilità, in coerenza con il principio costituzionale della copertura, in relazione al
combinato disposto dei commi terzo e quarto dell’articolo 81 citato.
Al contrario, i quadri riassuntivi del documento previsionale confermano che l’Amministrazione
ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 e quello pluriennale per gli esercizi
2016-2018, indicando, come prima posta, l’avanzo di amministrazione presunto, in assenza di
documenti consuntivi finali degli esercizi 2013, 2014 e adesso 2015, e, dunque, di risultanze certe
degli esercizi precedenti.
Premesso quanto sopra, la Sezione, soffermandosi sugli equilibri di bilancio, non può non rilevare
che ancora una volta gli stessi siano solo nominalmente rispettati. È di tutta evidenza la valenza
che la posta dell’avanzo presunto riveste anche nella costruzione dell’equilibrio generale
dell’esercizio 2016, posto che la Regione ha continuato, anche per l’esercizio in questione, a farne,
come per i bilanci precedenti (vedi deliberazione n. 30/2015/FRG, pari ad € 1.110.177.600,00 e
n. 335/2015/FRG, pari ad € 1.030.755.255,00), l’unica voce che garantisce l’equilibrio finanziario
dell’esercizio.
Posto che la nuova disciplina, prevista per gli equilibri di bilancio delle Regioni e degli Enti locali,
dall’articolo 1 della legge 12 agosto 2016, n. 164, ha soppresso gli obblighi di pareggio in termini
di cassa ed in termini di saldo corrente, l’articolo 40 citato rimane il punto di riferimento per il
saldo ai fini dell’equilibrio di bilancio nella competenza finanziaria potenziata.
Alla luce di tale affermazione si ribadisce che la costruzione degli equilibri nel bilancio esaminato
è solo formale, posto che la Regione Abruzzo non ha adottato il principio della competenza
finanziaria potenziata, che richiede:
- che sia effettuata la registrazione contabile delle obbligazioni giuridiche in considerazione della
loro esigibilità;
- che tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive che danno luogo a entrate e spese per l’ente
debbano essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata con
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione va a scadenza.
Tale principio avvicina il criterio della competenza a quello della cassa.
39 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
Influisce sul pareggio della parte corrente del bilancio 2016, oltre all’utilizzo di tutto il risultato
di amministrazione presunto, anche l’iscrizione alla voce “entrate di parte capitale destinate a spese
correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili” di € 100.000.000, correlata
alla voce di spesa del titolo I, missione 20, programma 1, relativa al “fondo accantonamento
disavanzo di Amministrazione da mancata contrazione mutui”. Per tale iscrizione si rimanda più
avanti al capitolo 8.
B
La tabella che segue pone a confronto i dati del bilancio 2016 con quelli previsionali dell’esercizio
precedente e con i dati di rendiconto 2013-2014 (comunicati dalla Regione come dati di
preconsuntivo), alla data di presentazione del disegno di legge di bilancio. La tabella si desume
dal Parere rilasciato dall’Organo di revisione il 29 novembre 2015, redatta su dati forniti
dall’Ente.
I dati, alla luce dell’odierna mancata compilazione dei rendiconti 2014 e 2015 e delle
problematiche connesse alla parziale parifica, da parte di questa Sezione, del rendiconto
dell’esercizio 2013, oltreché dell’intervenuta sentenza n. 89/2017 della Corte costituzionale, sono
del tutto provvisori e inattendibili6.
6 Con decisione parziale n. 39/2016/PARI del 26 febbraio 2016, udite le conclusioni del Procuratore, la Corte dei conti, Sezione
regionale di controllo per l’Abruzzo, sulla base delle verifiche prescritte dall’articolo 39 del T.U. delle leggi della Corte dei conti, in
conformità alle scritture tenute e controllate, ha dichiarato regolare il “Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l’esercizio
2013”, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, con rilevanti esclusioni.
La Sezione approvava l’annessa relazione, alla deliberazione n. 39/2016/PARI, elaborata ai sensi dell’articolo 41 del Regio Decreto
12 luglio 1934, n. 1214, e dell’articolo 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174. Sollevava, infine, con ordinanza
n. 13/2016 del 26 febbraio 2016, questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai parametri stabiliti dall’articolo 81, quarto
comma della Costituzione (nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1), e
dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, di una serie di disposizioni legislative regionali.
Sospendeva il giudizio per le voci non parificate, incise dalle richiamate disposizioni, come da separata ordinanza sopra
menzionata, e trasmetteva gli atti alla Corte costituzionale per l’esame delle questioni di incostituzionalità sollevate.
Nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità e della conclusione del giudizio di parifica sul rendiconto d’esercizio
2013, rimasto sospeso, la Giunta regionale presentava al Consiglio regionale, la deliberazione n. 756/C del 22 novembre 2016,
concernente “Approvazione modifiche al disegno di legge di cui alla deliberazione di Giunta regionale 27 agosto 2015 n. 688/C recante
“Rendiconto generale per l’esercizio 2013 di competenza della passata legislatura. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota
illustrativa preliminare” Approvazione testo DDLR coordinato con le modifiche”. Il testo veniva poi approvato dal Consiglio
regionale, con la legge 20 marzo 2017, n. 16, pubblicata sul BURAT n. 35 del 20 marzo 2017, trasmessa, a questa Sezione, con
nota del Direttore generale dell’ente, protocollo n. 0091634/17 del 5 aprile 2017.
Con sentenza n. 89/2017 del 22 marzo 2017, depositata in data 27 aprile 2017 e notificata a questa Sezione in data 5 maggio 2017,
la Corte costituzionale, accogliendo le questioni di legittimità sollevate dalla Sezione regionale, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale delle norme impugnate.
Tra le poste escluse da questa Sezione dal giudizio di regolarità sul “Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l’esercizio 2013”,
conclusosi con decisione n. 39/2016/PARI, ci sono il risultato finale di amministrazione (€ 1.184.286.519,66) e il disavanzo effettivo
di amministrazione (€ -538.201.471,80). Poiché il risultato di amministrazione consente di accertare l’equilibrio finanziario
complessivo dell’Ente, “la sua esatta determinazione costituisce l’oggetto principale e lo scopo del giudizio di parificazione, che […]
riguarda non solo la verifica delle riscossioni e dei pagamenti e dei relativi resti (residui) ma anche e soprattutto, la verifica a consuntivo
degli equilibri di bilancio. Inoltre, trattandosi di disavanzo di amministrazione, che deve essere obbligatoriamente ripianato, esso
condiziona anche gli equilibri futuri”.
Di conseguenza, il giudizio di parificazione si pone in linea con il ruolo di “garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario
del settore pubblico” che il legislatore ha attribuito alla Corte dei conti.
Nel risultato finale, determinato nella D.G.R. n. 756/C/2016 (L.R. n. 16/2017), seppure si è tenuto conto delle questioni di
legittimità sollevate – andate, peraltro, a buon esito con la sentenza della Corte costituzionale n. 89/2017 –, rimodulate a posteriori
40 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
La tabella dà conferma dell’utilizzo dell’intero avanzo presunto per il raggiungimento
dell’equilibrio.
Tabella n. 4 – Regione Abruzzo
Bilancio di previsione 2016 – Gestione di competenza
GESTIONE DI COMPETENZA RENDICONTO
2013 PRECONSUNTIVO
2014
BILANCIO PREVISIONE
INIZIALE 2015
BILANCIO PREVISIONE
2016
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI - - 1.030.755.255 1.536.654.582
RIPIANO DISAVANZO PRESUNTO ESERCIZIO DI AMMINISTRAZIONE PRECEDENTE
- - -5.000.000 -69.410.000
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI ISCRITTE IN ENTRATA
- - - -
ENTRATE TITOLO I, II, III 3.044.786.614 3.209.649.406 3.062.279.417 3.100.633.533
ENTRATE TITOLO IV, O3 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1.800.000
SPESE CORRENTI -3.252.026.524 -3.194.091.729 -3.960.099.516 -4.450.243.322
SPESE TITOLO II D4 ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE - - - -40.907.435
RIMBORSO PRESTITI -113.124.000 -117.458.159 -98.846.096 -78.527.358
A) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AL NETTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E RIPIANO DISAVANZO
-320.363.910 -101.900.482 -996.666.195 -1.467.244.582
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE DI INVESTIMENTO
- - - -
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ISCRITTO IN ENTRATA
- - - -
ENTRATA IN CONTO CAPITALE TITOLO IV 536.973.141 262.367.678 345.927.365 540.967.040
ENTRATA PER ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI - - - -
ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI TITOLO 6 - - - -
ENTRATE TITOLO 4, 03 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 9.753.542 1.800.000
SPESE IN CONTO CAPITALE 292.562.768 389.860.169 375.016.425 580.074.475
DI CUI FPV - - - -
SPESA TITOLO 2 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE - - - 40.907.435
B) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 244.410.373 -137.246.033 -29.089.060 0
SALDO NETTO ENTRATE - SPESE -75.953.537 -239.146.515 -1.025.755.255 -1.467.244.582
SALDO NETTO ENTRATE - SPESE CON AVANZO VINCOLATO E DISAVANZO PREGRESSO
-75.953.537 -239.146.515 0 0
con l’aumento del disavanzo a € -770.184.872,62, non si tiene affatto conto delle ulteriori voci non parificate dalla Sezione, il che
non può che determinare, quale conseguenza, la conferma del giudizio di inattendibilità dei risultati della gestione finanziaria e
della inaffidabilità dei conti.
In merito, la Corte costituzionale, nel giudizio del 22 marzo 2017, si è espressa nel senso che “la novella regionale produce norme e
meccanismi elusivi dei medesimi precetti in questa sede invocati; l’avanzo “viene ottenuto attraverso un’operazione contabile non corretta,
… in assenza delle necessarie operazioni di accertamento [delle parti attive], come è stato contestato dalla Corte dei conti in sede di
parifica del medesimo rendiconto 2013”.
Pertanto, la Consulta, “in base al principio dell’equilibrio dinamico”, chiama la Regione Abruzzo a “rideterminare il bilancio
dell’esercizio 2013 in modo da accertare il risultato di amministrazione secondo canoni costituzionalmente corretti”.
41 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
6.3 Il risultato di amministrazione dell’esercizio precedente
Fra gli allegati al bilancio di previsione, l’articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede anche la
“Tabella sul risultato di Amministrazione dell’esercizio precedente”.
La tabella reca l’iscrizione dell’importo di € 905.314.038,61, relativa all’avanzo di
amministrazione presunto riferito al periodo 2015.
Il prospetto mira ad individuare una ragionevole e prudente previsione del risultato di
amministrazione dell’esercizio precedente, elaborata alla data di predisposizione del bilancio
preventivo. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
consente di verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.
Si riporta di seguito il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto allegato al
bilancio di previsione. Analizzando lo stesso nei dettagli emerge che:
- non vi sono particolari specifiche, nella Nota integrativa, circa la compilazione del prospetto
stesso e le cifre ivi riportate; non sono specificate le modalità di annotazione delle quote
vincolate che dovrebbero contenere, in una corretta rappresentazione: l’ammontare delle
somme vincolate al 1° gennaio 2015, l’utilizzo delle stesse nel corso del 2015, la previsione di
ulteriore vincolo nel corso della gestione 2015 e la previsione dell’ammontare delle somme
vincolate che saranno utilizzate nel corso del 2016;
- il fondo pluriennale vincolato presunto al 31 dicembre 2015 è pari a zero (non essendo stata
applicata la competenza potenziata). Manca, quindi, la prima posta di tutte le entrate;
- le quote accantonate nel prospetto sono quelle descritte nella Nota integrativa: fondo crediti
di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2015, pari ad € 66.973.820,85, costituito nel 2015 senza
preventivo riaccertamento straordinario dei residui e accantonamento per la reiscrizione dei
residui perenti, pari a € 106.830.320,00;
- il risultato non offre margini di coperture, chiudendo con un disavanzo (€ -698.314.365,14);
- la parte dedicata all’utilizzo delle quote vincolate porta nuovamente l’annotazione dei vincoli
derivanti dai trasferimenti, ritrasformando nella posta finale il disavanzo in avanzo. Sul punto
si evidenzia che, se il risultato è negativo, questo andrebbe scritto tra le spese del bilancio di
previsione, come disavanzo da ripianare.
In conclusione, anche la modalità di redazione di tale prospetto non appare conforme al D.Lgs.
n. 118/2011 e risente della notevole problematica delle c.d. economie vincolate, che gravano
notevolmente sul bilancio della Regione e che hanno costituito oggetto di non parifica, sia per il
rendiconto 2012, che per il rendiconto 2013, esercizio al quale è ferma la rendicontazione. Non è
42 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
possibile, anche in questo caso, asseverare la correttezza del prospetto in assenza di
documentazione contabile precedente debitaente approvata.
Tabella n. 5 – Regione Abruzzo
Bilancio di previsione 2016 – Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2015
DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2015
Risultato di amministrazione iniziale 2015 974.745.278,21
Fondo pluriennale vincolato iniziale 2015 0,00
Entrate già accertate nel 2015 2.915.223.256,26
Uscite già impegnate nell’esercizio 2015 3.247.404.349,52
Variazione dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio 2015 15.052.893,78
Variazione dei residui passivi già verificatesi nell’esercizio 2015 4.007.994,81
Risultato di amministrazione 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione 2016 631.519.285,98
Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo 2015 1.561.042.897,98
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo 2015 1.287.248.145,35
Variazione dei residui attivi presunte per il restante periodo 2015 0,00
Variazione dei residui passivi presunte per il restante periodo 2015 0,00
Fondo pluriennale vincolato finale presunto 2015 0,00
A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2015 905.314.038,61
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2015
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2015 66.973.820,85
Accantonamento per la reiscrizione dei residui perenti 106.830.320,00
B) TOTALE PARTE ACCANTONATA 173.804.140,85
Parte vincolata 0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti 1.259.381.302,73
Vincoli derivanti dalla costituzione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente 0,00
Altri vincoli da specificare 170.442.960,71
C) TOTALE PARTE VINCOLATA 1.429.824.262,90
Parte destinata agli investimenti 0,00
D) TOTALE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 0,00
E) TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D) -698.314.365,14
UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2015
Utilizzo quota vincolata 0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti 1.259.381.302,73
Vincoli derivanti dalla costituzione di mutui 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente 0,00
Altri vincoli da specificare 3.678.584,05
TOTALE UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 1.263.059.886,78
43 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
6.4 I fondi coperti dall’avanzo di amministrazione
6.4.1 Fondo per la reiscrizione di economie vincolate
L’articolo 11 (Economie con vincolo di destinazione) della L.R. n. 6/2016 prevede, ai sensi
dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 34, comma 7, lettera c) della L.R. n. 3/2002,
nello stato di previsione del Titolo I della spesa, l’autorizzazione all’iscrizione nell’anno 2016,
nell’ambito della Missione 20, Programma 01, del Fondo per la riassegnazione di economie
vincolate per un importo di € 1.259.381.302,73.
Da tale fondo per la reiscrizione di economie vincolate, il Dirigente del Servizio bilancio è
autorizzato a prelevare, su richiesta delle strutture regionali competenti, le somme occorrenti per
la reiscrizione degli stanziamenti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa.
A tal proposito, il Collegio, nel verbale del 21 dicembre 2015, ha rilevato “la conformità
procedurale, almeno quale modus operandi, legittimata dall’art. 42 comma 8 e 9 del D.Lgs. 23.06.2011
n. 118”. Ha dichiarato, però, che “non è stata esibita tuttavia la specifica relazione documentata del
Dirigente competente, volta a garantire la prosecuzione o riavvio di attività soggette a termini o scadenza
la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’Ente”.
Ha invitato, contestualmente, la Giunta regionale, ai sensi del sopracitato articolo, a verificare,
entro il 31 gennaio 2016, l’importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell’anno
precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate, approvando
l'aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione, di cui all’articolo 11, comma 3, lett. a), e
adottando, eventualmente, le necessarie variazione di bilancio. Allo stato, tale adempimento non
risulta attuato.
6.4.2 Fondo anticipazione di liquidità
Il Collegio ha verificato che, ai sensi del comma 9, dell’articolo 1, del D.L. del 13 novembre 2015,
n. 179, la Regione ha provveduto alla contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità ex D.L.
n. 35/2013, acquisita nel periodo 2013, iscrivendo nella voce “Utilizzo avanzo di amministrazione”
(previsione entrate) l’importo dell’erogazione ricevuta al netto dei rimborsi effettuati al 31
dicembre 2014, dando contestualmente copertura allo stanziamento di spese (missione 20,
programma 1, fondo di riserva), per un importo corrispondente al netto dei rimborsi effettuati nel
2015. In merito all’allocazione dell’anticipazione di liquidità, effettuata nelle scritture contabili
dell’esercizio 2014, alle quali è consequenziale la previsione contenuta nel bilancio 2016, si
44 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
richiama quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 89/2017, nello specifico la
Consulta ritiene che la norma di cui al comma 698 della legge di stabilità 2016 “si riferisce al
rendiconto 2014, ma è evidente che la regola – che costituisce peraltro mera specificazione contabile, e
non atto novativo, del citato art. 3 del d.l. n. 35 del 2013 – si applica anche a situazioni anomale, come
quella della Regione Abruzzo, la quale è in grave ritardo nell’approvazione dei pregressi rendiconti, così
da rendere posticipata alla legge di stabilità 2016 l’approvazione di un bilancio consuntivo che l’avrebbe
dovuta temporalmente precedere. Il successivo comma 699 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 prevede,
poi, un percorso agevolato di ripiano del maggiore disavanzo derivante dall’accantonamento di cui al
comma 698, disponendo che lo stesso avvenga annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari
all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio precedente.
Non è condivisibile la tesi della Regione Abruzzo, secondo cui le norme più recenti, precedentemente
richiamate, consentirebbero di rinviare al rendiconto 2014 l’accantonamento dell’anticipazione di
liquidità ricevuta. Le disposizioni della legge di stabilità per il 2016 costituiscono, al contrario, una
disciplina finalizzata a porre immediato rimedio ai disavanzi occultati attraverso l’espediente contabile
in questa sede censurato. Detta disciplina, la cui indefettibile applicazione non può essere inficiata
dallo strumentale rinvio temporale sostenuto dalla resistente, prevede, per i rendiconti non correttamente
approvati, un procedimento di ripiano dei maggiori disavanzi derivanti dall’errato utilizzo
dell’anticipazione.
Nelle sopravvenute disposizioni della legge di stabilità per il 2016 non è contenuta alcuna deroga o
proroga per le Regioni che, avendo ritardato ad approvare i propri rendiconti, sono chiamate – alla luce
della disciplina statale e degli enunciati della sentenza n. 181 del 2015 – a dare immediata correzione
normativa all’operazione di anticipazione di liquidità ottenuta nell’esercizio 2013 (ancora aperto –
come detto – per quanto riguarda la fase della rendicontazione), accantonando le necessarie risorse, in
modo da assicurare credibili risultanze di amministrazione e da consentire l’emersione dell’ulteriore
disavanzo”.
45 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
7 IL DISAVANZO PRESUNTO (ART. 8, L.R. N. 6/2016)
L’articolo 8 della L.R. n. 6/2016, al comma 1, quantifica, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del
D.Lgs. n. 118/2011, il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015, così come
riportato nell’allegato 8, al netto della voce B “Totale parte accantonata” e della voce C “Totale
parte vincolata”, determinandolo “provvisoriamente in un disavanzo di € 698.314.365,14”;
parimenti, determinando “provvisoriamente in € 601.515.973,45 il disavanzo di amministrazione
presunto al 31.12.2014, nelle more dell’approvazione del rendiconto 2014 e del riaccertamento
straordinario dei residui ex articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011”.
Secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8, nella sezione della spesa viene
allocata “una quota del disavanzo di amministrazione presunto per l’importo complessivo di
€ 69.410.000,00 per ciascuna delle tre annualità di bilancio (2016-2017-2018)”, così come segue:
a) € 61.318.498,00, quale annualità del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre
2014, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in deroga all’articolo 42, comma 12, del
D.Lgs. n. 118/2011, al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
b) € 2.409.550,00, quale annualità del disavanzo di amministrazione derivante
dall’accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità calcolato presuntivamente al 1°
gennaio 2015;
c) € 5.681.432,00, quale annualità del disavanzo di amministrazione vincolato per il rimborso
dell’anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, secondo le modalità di cui al D.L. n. 179/2015.
La citata norma illustra, poi, ai commi 3, 4 e 5, la natura delle voci:
- con riferimento alla lettera a) del comma 2, in applicazione dell’articolo 9, comma 5, del D.L.
n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, in deroga all’articolo 42,
comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, relativamente all’importo di € 61.318.498,00, è autorizzato,
a decorrere dal 2016, “il ripiano del disavanzo nel numero massimo di annualità previste dalla
legislazione vigente, con l’impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale
disavanzo” e rimandando, ad “apposita delibera di Giunta regionale, a seguito dell’approvazione
della Legge di Stabilità per l’anno 2016 ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge”,
l’approvazione del piano di rientro di cui al citato comma 5, dell’articolo 9, del D.L. n. 78/2015;
- con riferimento alla lettera b) del comma 2, in applicazione dell’articolo 3, comma 15, del
D.Lgs. n. 118/2011, ed in attesa della definizione dell’attività di riaccertamento straordinario
dei residui di cui all’articolo 3, commi 7 e seguenti, dello stesso decreto legislativo, è iscritta, a
46 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
titolo prudenziale, nello stato di previsione della spesa, per ciascuna delle tre annualità di
bilancio nella voce Disavanzo, la somma di € 2.409.550.00, “quale accantonamento presunto
trentennale relativo alla quota del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 1° gennaio 2015”;
- con riferimento alla lettera c) del comma 2, in applicazione del D.L. n. 179/2015, e iscritto, nello
stato di previsione della spesa, nella voce “disavanzo”, per ciascuna delle tre annualità di
bilancio, l’importo di € 5.681.432 “quale accantonamento relativo alla quota del rimborso
dell’anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013”.
7.1 Il ripiano del disavanzo presunto. Il piano di rientro
7.1.1 Il ripiano del disavanzo al 31.12.2014. Normativa
La norma che ha riguardo al ripiano del disavanzo presunto è l’articolo 39, comma 7, del D.Lgs.
n. 118/2011, che stabilisce, tra l’altro, che nel bilancio di previsione finanziario è iscritto in spesa
l’importo del disavanzo medesimo, presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente cui il bilancio
si riferisce, secondo le modalità previste dall’articolo 42, comma 12.
Secondo le indicazioni ivi contenute, “l’eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi
del comma 1, a seguito dell’approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto
di cui all’art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell’esercizio in
corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al
bilancio è equiparata, a tutti gli effetti, alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il
disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di
previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all’adozione di
una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati
i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio
dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad
eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di
destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre
entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale”.
Inoltre, in deroga a quanto disposto dalla citata normativa, l’articolo 9, comma 5, D.L. n. 78/2015,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015, ha stabilito che il disavanzo al 31 dicembre
2014 delle Regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei sette
esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare, avente
ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del Collegio dei revisori, nel quale
47 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il comma 5, dell’articolo 9,
del D.L. n. 78/2015 è stato modificato prima dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125 e,
successivamente, dall’articolo 1, comma 691, legge 28 dicembre 2015, n. 208. In virtù di tali
modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle Regioni, al netto
del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote
costanti, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di
rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i
provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.
In seguito, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha dettato i criteri e le modalità di ripiano
dell’eventuale maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario
dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all’articolo 3,
comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011.
L’articolo 2, comma 2, del decreto stabilisce che le modalità di recupero del maggiore disavanzo,
determinato a seguito del riaccertamento straordinario, sono tempestivamente definite con
delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di
giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3,
comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dall’articolo 1, comma 538, lettera b) punto
1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal presente decreto, nelle more dell’emanazione del
decreto di cui dall’articolo 3, comma 15, del citato D.Lgs. n. 118/2011. La delibera consiliare di
determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui indica l’importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei
singoli esercizi, fino al completo recupero, ed è corredata del parere del Collegio dei revisori.
7.1.2 Il ripiano del disavanzo al 31.12.2014 della Regione Abruzzo. L’inserimento nel
bilancio 2016-2018
Vigente l’articolo 9, comma 5, D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 125/2015, la Regione ha ritenuto, di inserire, solamente di fatto, una quota dedicata al ripiano
del disavanzo, da un lato, ignorando la prescrizione dell’obbligo di adozione di un Piano di rientro
con delibera consiliare, sottoposto al parere del Collegio dei revisori, e dall’altro, appoggiando il
riparto su un disavanzo “stimato” dagli uffici, in attesa della predisposizione e approvazione della
legge sul Rendiconto 2014, “sulla base del disavanzo 2013 così come risultante dal disegno di legge
48 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
approvato dalla Giunta ed in attesa di parifica da parte della Sezione regionale di controllo della Corte
dei Conti e delle scritture contabili dell’Ente con riferimento all’esercizio 2014” 7.
Nella Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018, si legge che “si è ritenuto opportuno
inserire il piano di rientro del disavanzo 2014 nella legge di bilancio regionale 2016-2018 tenuto conto
dell’opportunità offerta da detto provvedimento e ritenendo che così operando non si stesse
compromettendo, ma rafforzando l’esplicazione delle funzioni sovrane del Consiglio regionale”.
La norma inserita rinvia alla Giunta regionale l’approvazione del Piano di rientro entro trenta
giorni dalla pubblicazione della legge e, comunque, “a seguito dell’approvazione della legge di
stabilità per l’anno 2016, che dovrebbe rideterminare il temine da sette a dieci anni”.
Prosegue la nota stessa che “nello specifico il piano di rientro della Regione è stato costruito sulla base
di un orizzonte temporale di sette anni, il che ha portato ad un importo annuale iscritto pari a
€ 64.318.478, all’interno della voce “Disavanzo” dello stato di previsione”.
7.1.3 La D.G.R. 22 dicembre 2015, n. 1083/C
In data 22 dicembre 2015, la Giunta regionale adotta la D.G.R. n. 1083/C, concernente “Disavanzo
di amministrazione presunto al 31.12.2014 – Piano di rientro – art. 9 comma 5 D.L. 78/2015”.
La deliberazione reca presupposti di fatto, assolutamente non in linea con l’entrata in vigore del
D.Lgs n. 118/2011. Detto decreto legislativo richiedeva agli enti di:
- procedere, ai sensi dell’articolo 3 comma 7 e seguenti, contestualmente all’approvazione del
rendiconto 2014, ad un’operazione di riaccertamento straordinario dei residui, finalizzata ad
adeguare i residui attivi e passivi, risultanti al 1° gennaio 2015, al principio generale della
competenza finanziaria, con le modalità previste dai punti a), b), c) e d) del comma 7
richiamato;
7 Alla data del 31 dicembre 2014, non era stato approvato il rendiconto 2013. La Sezione, inoltre, con deliberazione n. 2/2015/FRG
del 15 gennaio 2015 (a seguito della parziale parifica con osservazione del rendiconto 2012) accertava:
- la mancata completa adozione, da parte della Regione Abruzzo, delle misure consequenziali alla parifica 2012, individuabili
come di seguito:
✓ mancata conclusione del procedimento di riaccertamento dei residui;
✓ mancato riallineamento del ciclo di bilancio ad una tempistica conforme a normativa;
✓ mancato utilizzo dell’istituto di assestamento del bilancio e del riaccertamento dei residui anche per il 2013 e 2014;
✓ mancata esatta definizione del saldo netto da finanziare e del disavanzo effettivo di gestione;
✓ mancata conseguente iscrizione, nel bilancio di previsione 2015, del disavanzo effettivo di gestione risultante da procedure
certe e definitive;
- il non rispetto, alla data odierna, da parte della Regione Abruzzo, del disposto normativo di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare dovuto
a:
✓ mancato rispetto delle modalità di trasmissione del bilancio preventivo 2014;
✓ mancata redazione e invio del rendiconto dell’esercizio 2013.
49 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
- adottare, successivamente all’attività di riaccertamento straordinario dei residui, l’allegato
5/2, dal quale sarebbe dovuto emergere:
• il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014;
• il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, a seguito del riaccertamento straordinario
dei residui di cui alla lettera a) del comma 7;
• il fondo crediti di dubbia esigibilità di nuova costituzione al 1° gennaio 2015;
• l’eventuale maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio
2015.
A conclusione di detta attività di riaccertamento straordinario, si sarebbe dovuto definire:
- un piano di copertura pluriennale (trentennale), disciplinato dall’articolo 3, comma 16, del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e dall’articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministero
dell’Economia e finanze, del 2 aprile 2015, per quanto riguarda l’eventuale maggiore disavanzo
di amministrazione al 1° gennaio 2015, derivante dal riaccertamento straordinario dei residui;
- un piano di copertura del disavanzo al 31 dicembre 2014, e cioè prima del riaccertamento
straordinario dei residui, con i modi e i termini definiti dall’articolo 9, comma 5, del citato D.L.
n. 78/2015 – in deroga all’articolo 42, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011.
Al contrario, alla data di emanazione della D.G.R. n. 1083/C, l’Ente si trovava nella situazione:
- di aver approvato, con delibera di Giunta n. 688/C del 27 agosto 2015, la proposta di legge di
approvazione del Rendiconto 2013 (inviata, poi, a questa Sezione, per la parifica prevista
dall’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012);
- di non aver provveduto, ancora, in assenza del rendiconto 2013, alla predisposizione del
rendiconto per l’esercizio 2014 e di conseguenza del risultato d’amministrazione 2014;
- di non aver proceduto, ancora, alla conclusione delle operazioni di riaccertamento straordinario
dei residui finalizzate alla determinazione:
• dell’eventuale maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui;
• del fondo crediti di dubbia esigibilità.
La D.G.R. n. 1083/C poggia il suo impianto sulla D.G.R. n.688/C del 27 agosto 2015, concernente
“Rendiconto generale per l’esercizio 2013. Conto Finanziario, Conto Generale del Patrimonio e Nota
Preliminare – Disegno di legge”, alle cui risultanze (provvisorie e non ancora esaminate in sede di
parifica) sono state aggiunte “le risultanze delle scritture contabili così come estrapolate dal software
gestionale dell’ente per l’anno 2014”.
Il disavanzo presunto viene fissato al 31 dicembre 2014, prima del riaccertamento ordinario e
straordinario dei residui 2014, a € -601.515.973,45, così determinato:
50 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
• € -529.229.484,09, quale disavanzo amministrazione presunto al 31 dicembre 2014;
• € -72.286.489,36, quale maggiore disavanzo presunto al 1° gennaio 2015, ascrivibile alla
determinazione del FCDE, Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che “trova una sua modalità di
rientro in quanto concorre, una volta concluso il procedimento per il Riaccertamento Straordinario
dei residui di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm,ii, nella determinazione del Risultato di Amministrazione di cui all’Allegato
5/2 “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento
straordinario dei residui” e potrà essere ripartito in 30 anni con le stesse modalità del maggior
disavanzo d'amministrazione determinato a seguito delle attività di riaccertamento straordinario dei
residui”.
Entrambi gli importi sono determinati in maniera assolutamente arbitraria, avulsa da
un’attendibile e concreta definizione della situazione contabile.
La stessa D.G.R. n. 1083/C, rinviando, poi, al Verbale (Deliberazione) del Consiglio regionale
n. 51 del 16 dicembre 2015, con la quale si è proceduto ad approvare la “reiscrizione in bilancio
dell’autorizzazione alla contrazione di un mutuo di 100 milioni relativo a spese di investimento
effettuate nei precedenti esercizi”, ridetermina, diminuendolo, il disavanzo da ripianare,
quantificandolo in € -429.229.484,09, quale “importo complessivo del disavanzo presunto al 31
dicembre 2014, da ripartire” e quantifica in € 61.318.498,00 l’importo della quota costante che
garantisce il ripiano del disavanzo netto presunto di cui sopra entro l’esercizio finanziario 2022.
L’importo di € 100.000.000,00 viene considerato quale debito autorizzato e non contratto.
7.1.4 Il parere del Collegio dei revisori del 27 gennaio 2016
Sulla D.G.R. n.1083/C, il Collegio dei revisori rilascia parere in data 27 gennaio 2016, definendo il
valore del disavanzo così calcolato un dato di partenza privo del connotato della certezza per un
duplice ordine di motivi:
- la Regione non ha ancora ultimato l’attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
al 31 dicembre 2014; l’entità del disavanzo potrebbe quindi subire variazioni, anche significative,
all’esito della conclusione delle relative attività;
- la delibera del Consiglio regionale di autorizzazione alla sottoscrizione di un mutuo per l’importo di
€ 100.000.000,00 parrebbe porsi in contrasto con la disposizione normativa di cui all’articolo 62
comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 nella parte in cui vieta espressamente la contrazione di nuovo
indebitamento nell’ipotesi di mancata approvazione consiliare del rendiconto relativo ai due anni
precedenti a quello, al cui bilancio, il nuovo indebitamento si riferisce. Allo stato la delibera è oggetto
51 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
di valutazione da parte del MEF; all’esito di una eventuale impugnativa il risultato di
amministrazione verrebbe ad elevarsi dell’importo corrispondente.
Il piano di rientro proposto prevede la copertura del disavanzo di amministrazione “presunto” al
31 dicembre 2014 in sette esercizi, con quote annuali costanti; perfettamente concordante con esso
si palesa il bilancio di previsione 2016-2018 nella parte in cui, nel necessario rispetto degli equilibri
relativi, accantona, nella spesa, e per ognuna delle annualità considerate, l’importo di
€ 61.318.498,00, esattamente corrispondente ad 1/7 del disavanzo come sopra determinato. La
Regione ha quindi già reperito, per le annualità oggetto di bilancio, le necessarie disponibilità.
Tuttavia – prosegue il Collegio – “la normativa citata in precedenza prevede espressamente che nel
piano siano “individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio”; in altri termini le
modalità attraverso cui reperire le risorse necessarie per dare copertura finanziaria alle quote annuali.
A tal proposito la delibera di Giunta citata in premessa individua in un futuro piano di revisione
della spesa, da strutturarsi entro il 30 giugno 2016 [mai adottato], lo strumento attraverso il
quale, oltre che razionalizzare le spese di funzionamento dell’Ente, liberare risorse finalizzate al rispetto
del piano di copertura del disavanzo”.
Il Collegio conclude che “solo all’esito dell’effettiva adozione del medesimo sarà possibile
valutarne l’effettiva capacità di generare risorse da destinare alle finalità indicate”.
Sulla base delle considerazioni e dei rilievi sopraesposti, e con le limitazioni derivanti dalle
incertezze legate alla indisponibilità di dati ritenuti necessari, l’Organo di revisione “esprime
parere favorevole al piano di copertura del disavanzo presunto, riservandosi tuttavia di integrare
o eventualmente modificare il medesimo all’esito della effettiva adozione del piano di
razionalizzazione delle spese e della conclusione dell’attività di riaccertamento dei
residui”.
7.1.5 La D.G.R. 11 dicembre 2016, n. 826/C e il verbale del Consiglio regionale n. 84
del 27 dicembre 2016
A fine esercizio 2016, il disavanzo viene nuovamente conteggiato in via presunta e provvisoria,
avuto riguardo a nuovi presupposti gestionali, riconducibili, essenzialmente, alla D.G.R. del 22
novembre 2016, n. 756/C, con la quale la Giunta regionale ritiene di aver “proceduto ad adeguarsi
ai rilievi della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo di cui alle lettere c) ed e),
fondanti il giudizio di parifica, con conseguente peggioramento dell’entità effettiva del saldo
52 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
finanziario 2013 di cui all’articolo 12 del disegno di legge approvato con la citata D.G.R. n. 688/C del
27 agosto 2015, da € - 538.201.471,80 a € -770.134.872,62”.
Il dato di partenza, a base del conteggio del disavanzo, è quello del disegno di legge di rendiconto
2013 (D.G.R. n. 688/C del 27 agosto 2015), parificato parzialmente dalla Sezione regionale di
controllo nell’udienza di parifica del 26 febbraio 2016 (deliberazione n. 39/2016/PARI) e per il
quale rendiconto è stata sollevata, per alcune poste in esso contenute, questioni di legittimità
costituzionale (ordinanza presidenziale n. 13/2016 del 26 febbraio 2016).
Il prospetto che segue evidenzia il calcolo effettuato per il riconteggio del disavanzo:
a € 538.201.471,80 Disavanzo effettivo ante adeguamento
b € 61.889.400,13 Economie vincolate riprogrammate
c = (a+b) € 600.090.871,93 sub totale
d € 3.964.999,31 Economie vincolate riprogrammate non impegnate,
comprese nell’importo di € 61.889.400,13
e = (a+b+c) € 596.125.872,62 sub totale
f € 174.009.000,00 anticipazione di liquidità ex DL 35/2015
g = (a+b+c+d) € 770.134.872,62 disavanzo effettivo post adeguamento
Tuttavia, si evidenzia che non è stato dato seguito alle ulteriori osservazioni (infatti, il saldo
finanziario positivo risulta inalterato e pari ad € 1.184.286.519,66; del tutto inalterati, rispetto
all’originario disegno di legge, appaiono i saldi dei residui attivi e passivi conservati nella
contabilità regionale; il risultato di amministrazione al 31.12.2013 viene rideterminato con una
semplice somma aritmetica) negli altri punti della delibera di parziale parifica, per cui il disavanzo
nuovamente calcolato continua a rimanere un dato presunto.
Si legge, nella delibera, che “in una ottica di prudenza” che, secondo l’Amministrazione, ha
contraddistinto l’emanazione sia della delibera n. 1083/C del 22 dicembre 2015, sia di
quest’ultima, e “nelle more della definizione ed approvazione del riaccertamento ordinario 2014 e
straordinario dei residui al 1° gennaio 2015”, con la delibera n. 826/C del 11 dicembre 2016, si è
ritenuto di “adeguare comunque il valore presente nella deliberazione 1083/C del 22 dicembre 2015 del
maggior disavanzo 2013 almeno per l’importo del maggior disavanzo rideterminato a seguito della
parifica della Corte dei Conti”, e precisamente:
53 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
a € 529.229.484,09 disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014
b € 72.286.489,36 maggiore disavanzo presunto al 01.01.2015, ascrivibile alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità
c € 601.515.973,45 disavanzo di amministrazione presunto al 31 12.2014, risultante dalla D.G.R. n. 1083/C del 22 dicembre 2016
d € 174.009.000,00 maggior disavanzo a seguito di Anticipazione di liquidità di cui al decreto legge n. 35/2013 (Parifica Corte dei conti rendiconto 2013)
e € 57.924.400,82
maggior disavanzo economie vincolate riprogrammate e non parificate (lett. c) del giudizio di parifica), al netto delle somme non impegnate nel corso dell'anno 2013 e riconfluite tra le economie vincolate, ossia € 61.889.400,13 - € 3.984.999,31
f € 833.449.374,27 disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, risultante a seguito dell'adeguamento del risultato di amministrazione alle richieste di parifica della Corte dei conti
La delibera propone al Consiglio regionale:
- l’adozione di un piano di rientro del disavanzo presunto al 31 dicembre 2014, in sostituzione di
quello contenuto nella deliberazione 1083/C del 22 dicembre 2015, della durata non più di sette
anni ma di anni dieci, a quote annuali costanti, così come previsto dall’articolo 9, comma 5, del
D.L. n. 78/2015, come modificato dalla legge di stabilità 2016;
- la nuova quantificazione in € 487.153.884,91 dell'importo complessivo del disavanzo presunto al
31 dicembre 2014 da ripartire, precisando che detto valore è stato rideterminato anche a seguito
della D.G.R. n. 756/C del 22 dicembre 2016, già citata, come segue:
a € 429.229.484,09 importo disavanzo da ripartire previsto nella D.G.R. n. 1083/C del 22 dicembre 2015
b € 57.924.400,82
maggior disavanzo economie vincolate riprogrammate e non parificate (lett. c) del giudizio di parifica) al netto delle somme non impegnate nel corso dell'anno 2013 e riconfluite tra le economie vincolate, ossia € 61.889.400,13 - € 3.964.999,31
c € 487.153.884,91 disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014, risultante dalla D.G.R. n. 826/C del 11.12.2016
È di tutta evidenza che l’Ente sottrae al disavanzo presunto rideterminato in € 833.449.374,27, in
precedenza quantificato, il maggior disavanzo ascrivibile alla determinazione del Fondo Crediti di
Dubbia Esigibilità per l’importo di euro € 72.286.489,36, il maggior disavanzo a seguito
Anticipazione di liquidità di cui al decreto legge n. n. 35/2012 per euro € 174.009.000,00, oltre che
l’importo di € 100.000,000,00 pari al debito autorizzato e non contratto.
La delibera poi:
- quantifica in € 48,715,388,49 l’importo delle quote annuali costanti, garantendo la piena
copertura del disavanzo entro l’esercizio finanziario 2025;
- stanzia, conseguentemente, nei bilanci regionali di previsione dal 2016 al 2025, la quota
annuale di ripiano del disavanzo presunto al 31 dicembre 2014, pari ad € 48.715.388,49;
- individua le linee di indirizzo cui la gestione dovrà uniformarsi:
54 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
• destinare prioritariamente ogni risorsa libera di bilancio alla copertura della quota annuale
del disavanzo;
• trasmettere al Consiglio, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015, con
periodicità almeno semestrale da parte del Presidente della Giunta Regionale, una relazione
riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, evidenziando eventuali azioni
correttive necessarie e proponendo le relative variazioni.
7.1.6 Il parere del Collegio dei revisori del 19 dicembre 2016
Con verbale del 19 dicembre 2016, contestuale al rilascio del parere sul bilancio di previsione 2017-
2019, l’Organo di revisione esprime “parere favorevole condizionato al rispetto da parte dell’Ente delle
sottoelencate prescrizioni da confermare con deliberazione di Giunta adottata in sede di riesame del
presente parere: predisposizione e conseguente approvazione di Giunta del rendiconto 2014 contenente
le risultanze derivanti dall’accertamento dei residui entro il termine perentorio 31 gennaio 2017.
All’esito della consegna nel termine ivi indicato della documentazione richiesta, e verificata pertanto
con certezza l’entità del disavanzo, l’eventuale piano di rientro sviluppato sulla base del dato effettivo
formerà oggetto di nuovo parere”.
Dal contestuale parere rilasciato sul bilancio di previsione 2017-2019, si traggono le motivazioni
del suddetto Organo8. In conformità a quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, del D.Lgs.
n. 78/2015, la Regione ha opportunamente elaborato ed attuato, mediante specifici e costanti
accantonamenti previsti, un piano di ammortamento in dieci anni del disavanzo di
amministrazione presuntivamente determinato al 31 dicembre 2014. L’entità del disavanzo di
amministrazione preso in considerazione dall’Ente e per il quale il piano di ammortamento è stato
elaborato ammonta ad € -487.153.885 a fronte di un disavanzo presunto complessivo, al netto del
Fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad € -587.153.885. Il differenziale pari ad € 100.000.000,00
non è stato inserito nel piano di ammortamento in quanto considerato “debito autorizzato e non
contratto” e accantonato integralmente nell’esercizio finanziario 2017.
L’Organo di revisione continua nel senso che occorre rilevare come l’entità del disavanzo
rappresenta un dato di partenza non effettivo, atteso che potrebbe subire variazioni significative
all’esito della conclusione dell’attività del riaccertamento dei residui. Come noto, infatti, il
8 Si legge che “nella sezione della spesa [del bilancio 2017-2019] è stato allocato, per ognuna delle annualità considerate dal bilancio,
l’importo di € 151.124.938 a titolo di “disavanzo di amministrazione” così costituito: 1) € 48.715.388 quota annuale del disavanzo
presunto al 31.12.2014; 2) € 2.409.550 quota annuale di disavanzo derivante dalla determinazione stimata al 1° gennaio 2015, del
Fondo crediti di dubbia esigibilità (€ 72.286.489,36 ammortizzato in 30 annualità); 3) € 100.000.000 quale accantonamento del
disavanzo di amministrazione determinato dal debito autorizzato e non contratto”.
55 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
risultato di amministrazione è frutto della somma algebrica della consistenza di cassa iniziale e
finale e dell’entità dei residui attivi e passivi di fine periodo. Inoltre, la legge regionale 16 dicembre
2015, n. 51, con la quale si è proceduto ad approvare la reiscrizione in bilancio dell’autorizzazione
alla contrazione di un mutuo di € 100.000.000 relativo ad investimenti effettuati negli anni
precedenti, a giudizio del Collegio parrebbe porsi in contrasto con quanto previsto all’articolo 62,
comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, nella parte in cui prevede che “non può essere autorizzata la
contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto di
due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce” e conseguentemente
incorrere in un eventuale pronunciamento di incostituzionalità.
7.2 L’incidenza della provvisorietà del disavanzo accertato sul bilancio di
previsione 2017-2019 (D.G.R. n. 828/C del 11.12.2016)
In sede di contestuale rilascio del parere sul bilancio di previsione 2017-2019 (di cui al disegno di
legge approvato con D.G.R. n. 828/C del 11.12.2016, divenuto legge regionale n. 11 del
17.01.2017), il medesimo Organo di revisione ha riscontrato, e appare di palmare evidenza, il
perpetrarsi di una serie di irregolarità e di comportamenti non conformi ai reiterati inviti
formulati dall’Organo stesso e ai conseguenti impegni formalmente assunti, da parte della
Regione, (anche nei confronti di questa Sezione).
La gravità dei comportamenti appare reiterata ed aggravata dall’accumularsi di ulteriore
incertezza, sia sul disavanzo effettivo del passato, sia su quello che, con le inadempienze riscontrate
e l’inottemperanza alle nuove regole contabili, di fatto, la Regione potrebbe aver già accumulato.
Al 31 dicembre 2016, l’Ente ha disatteso gli impegni assunti con la delibera n. 1083/C del 22
dicembre 2015 e, in special modo, l’impegno “ad approvare entro il 31 gennaio 2016 un piano di
azione straordinario finalizzato a definire modalità, tempi e mezzi per il riallineamento del ciclo del
bilancio a termini di legge procedendo all’approvazione di tutti gli adempimenti ancora sospesi per il
31 luglio 2017”.
Come evidenziato dall’Organo di revisione, nel verbale al bilancio di previsione 2017-2019, e ad
aggiornamento di quanto accertato da questa Sezione con deliberazione n. 230/2016/FRG del 24
novembre 2016, “ad un anno di distanza, alcuno degli impegni assunti con delibera n. 1083/C del 22
dicembre 2015 è stato rispettato, e, pertanto, alla data attuale la Regione risulta totalmente
inadempiente non avendo ancora provveduto:
- alla predisposizione del rendiconto 2014;
56 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
- alla predisposizione del rendiconto 2015;
- all’assestamento generale dei previsionali 2014, 2015 e 2016;
- al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2014;
- al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015”.
Ribadisce il medesimo Organo – e la Sezione fa propria l’obiezione, anticipando il controllo sul
bilancio 2017, posto che i comportamenti della Regione Abruzzo, in merito alla tenuta delle
scritture contabili, inevitabilmente condizionano i conti successivi – che:
- gli inadempimenti citati, lungi dal potere essere considerati violazione di carattere meramente
formale, si palesano, al contrario, quali elementi in grado di minare alla base la validità e
finanche la legittimità del bilancio previsionale che, come noto, basa la propria sostenibilità
anche sui dati rinvenienti dagli esercizi trascorsi;
- la corretta elaborazione del bilancio previsionale e l’attendibilità delle previsioni in esso
operate, non può prescindere dalla disponibilità di dati storici certi nel loro ammontare; solo
all’esito della conclusione dell’attività di accertamento/riaccertamento dei residui sarà
pertanto possibile individuare con certezza l’entità effettiva del disavanzo regionale al 31
dicembre 2014, del fondo rischi su crediti di dubbia esigibilità, dell’eventuale disavanzo 2015,
del differenziale positivo/negativo derivante dall’attività di riaccertamento dei residui al 1°
gennaio 2015 e, valutato l’effettivo impatto sulle previsioni 2017, verificare la sussistenza degli
equilibri. Anche il bilancio previsionale 2017-2019 della Regione Abruzzo, sconta pertanto
detta indeterminatezza essendo stato concepito e redatto mediante parziale utilizzo di valori
meramente presuntivi privi cioè del connotato necessario della certezza.
In particolare: l’equilibrio è garantito mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione
presunto al 31 dicembre 2016 (€ 196.764.376,12); include, quale prima voce della parte spesa e
per tutte le annualità considerate, l’importo di € 48.715.388,49, a titolo accantonamento
disavanzo di amministrazione; include, per tutte le annualità considerate, l’importo di
€ 2.409.550,00 a titolo accantonamento presunto della quota del fondo crediti di dubbia
esigibilità; non prevede alcuna voce relativa al risultato di amministrazione 2015.
- la mancata quantificazione del disavanzo effettivo espone la Regione, nell’ipotesi in cui
dall’effettiva quantificazione dovesse derivare un valore superiore rispetto a quanto stimato,
al potenziale rischio di legittimare l’utilizzo delle eventuali maggiori entrate per il
finanziamento di spese anziché per copertura del disavanzo stesso. Del pari potrebbe verificarsi
l’ipotesi dell’emersione di un disavanzo di entità tale da non consentire la previsione di un piano
57 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
di ammortamento conforme alla normativa vigente attesa l’estrema rigidità strutturale del
bilancio e la conseguente limitatezza di risorse a tal fine destinabili.
Di spessore il parere rilasciato dall’Organo di revisione in data 20 dicembre 2016 sul bilancio di
previsione 2017-2019, condizionato nei suoi presupposti dal mancato adeguamento, prima ancora
che alle prescrizioni del medesimo Organo o di questa Sezione, alle prescrizioni della legge stessa.
In particolare, i revisori ribadiscono la provvisorietà delle scritture contabili ed esprimono un parere
favorevole condizionato al rispetto, da parte dell’Ente, delle sottoelencate prescrizioni da
confermare con deliberazione di Giunta adottata in sede di riesame del presente parere:
1. “predisposizione e conseguente approvazione di Giunta del rendiconto 2014 contenente le risultanze
derivanti dall’accertamento dei residui entro il termine perentorio del 31 gennaio 2017;
2. ad ultimare l’attività di riaccertamento straordinario dei residui e consegnare allo scrivente Collegio
le relative risultanze per l’espressione del richiesto parere (articolo 3 comma 7 D.Lgs n. 118/2011)
entro il termine perentorio del 31 gennaio 2017;
3. predisposizione e conseguente approvazione di Giunta del rendiconto 2015 contenente le risultanze
derivanti dal riaccertamento dei residui entro il termine perentorio del 30 aprile 2017;
4. predisposizione e conseguente approvazione del rendiconto 2016 contenente le risultanze derivanti
dall’accertamento dei residui entro il termine perentorio del 30 giugno 2017;
5. preclusione, sino alla data del 30 giugno 2017, all’impegno di somme da destinarsi al finanziamento
di spese “non obbligatorie”;
con espressa avvertenza che l’eventuale inadempimento al suddetto cronoprogramma costituirà grave
irregolarità ex articolo 22 comma 1 lett. e) legge regionale 28 dicembre 2012 n. 68. All’esito della
consegna nei termini ivi indicati della documentazione via via disponibile, sarà premura dello scrivente
Collegio verificare la sussistenza degli equilibri di bilancio e la fattibilità delle eventuali variazioni
dovessero necessitare”.
7.3 La D.G.R. n. 868/C del 20 dicembre 2016
La Giunta regionale, con successiva deliberazione, pur prendendo atto del parere rilasciato
dall’Organo di revisione (da ultimo sul bilancio di previsione 2017-2019), conferma
sostanzialmente la provvisorietà del disavanzo di amministrazione accertato, per il quale, lungi
dal procedere ad una rapida conclusione del procedimento di riaccertamento straordinario dei
residui nei termini più volte richiesti dallo stesso Organo di revisione ma anche da questa Sezione:
58 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
- dà una lettura, a suo avviso, “prudente” degli accantonamenti posti in bilancio a copertura del
disavanzo;
- ribadisce la sua volontà, “nelle more della conclusione, in particolare delle attività di
riaccertamento dei residui ordinario e straordinario, di continuare ad avere un atteggiamento
prudente, atteso che, a tal fine, la manovra 2017-2019, nel suo complesso, è stata orientata,
prioritariamente, a dare attuazione alle richieste della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti cercando di garantire, in attesa della definizione del riaccertamento ordinario e straordinario
dei residui e dell’approvazione dei rendiconti 2013 (si ripete, già modificato con specifico DDLR,
recependo la parifica della Corte), 2014 e, successivamente, 2015, un adeguato stanziamento nella
voce disavanzo in linea con quanto previsto dal piano di rientro, la cui proposta al Consiglio
Regionale è stata deliberata con proprio Atto n. 826/C dell’11 dicembre 2016, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio contestualmente al disegno di legge di bilancio, per costituirne
allegato”;
- stabilisce che, “a tal fine, rispetto allo stanziamento presunto previsto nel bilancio 2016 si è preso
atto del maggior disavanzo di € 231.933.400,82, così come da parifica della Corte dei Conti,
considerandolo all’interno delle voci di calcolo del disavanzo presunto e con la conseguenza di
garantire esclusivamente quelle attività e servizi indispensabili, nonché una gestione orientata ad
assicurare prioritariamente gli stanziamenti necessari alla copertura dell’attuale disavanzo presunto
ed, in futuro, di quello definitivo determinato sulla base dell’approvazione dei documenti di
rendicontazione”;
- tiene conto che, in quest’ottica, sono da leggere:
a) “l’accantonamento previsto nel bilancio di previsione finanziario nella voce “disavanzo di
amministrazione”, di € 51.124.938,49, comprensivo della quota annuale relativa al piano di
rientro di cui all’articolo 9 del D.L. n. 78/2015 (€ 48.715.388,49) e della quota annuale del
Fondo Crediti di dubbia esigibilità di € 2.409.550,00, calcolato in applicazione del D.Lgs.
n. 118/2011 e dei principi contabili, in attesa di una quantificazione definitiva che potrà essere
effettuata solo alla conclusione delle operazioni relative al riaccertamento straordinario dei
residui;
b) l’eliminazione e/o la riduzione delle risorse vincolate regionali nella legge di stabilità regionale
della maggior parte dei vincoli regionali ribadendo un principio contabile fondamentale
corrispondente all’unità del bilancio in base al quale tutte le entrate finanziano indistintamente
tutte le spese, prime fra tutte quelle legate alla copertura del disavanzo pregresso;
59 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
c) la previsione di ulteriori accantonamenti richiesti dalla legge che, comunque, sono stati, seppure
tra mille difficoltà, garantiti in un'ottica di prudenza oltremodo necessaria nella gestione di
questa fase di passaggio”;
- precisa che “in caso di peggioramento del risultato d'amministrazione a seguito del riaccertamento
ordinario 2014 e straordinario al 1° gennaio 2015 sarà cura della Giunta Regionale proporre al
Consiglio una variazione per inserire nel bilancio di previsione finanziario 2017 il maggior
disavanzo da accantonare”;
- si impegna ad “approvare il riaccertamento straordinario dei residui ed il rendiconto dell’esercizio
2014 entro il 31 gennaio 2017”;
- non assume formale impegno in ordine alle ulteriori prescrizioni dettate dal Collegio.
7.4 Il verbale del Collegio dei revisori del 9 giugno 2017
Perseverando gli inadempimenti della Regione Abruzzo, aggravati dalla necessità di ottemperare
alle prescrizioni della Sezione regionale, ferme al rendiconto 2013, confermate dalla sentenza
della Corte costituzionale, n. 89/2017, che rafforza, ad altro livello, quanto già espresso da questa
Sezione anche in altre sedi, il Collegio dei revisori, in data 9 giugno 2017, in occasione della
richiesta di dati preconsuntivi per la compilazione della relazione-questionario sul rendiconto
2016, “prende atto e accerta formalmente il verificarsi della condizione risolutiva apposta dal Collegio
dei revisori al parere favorevole espresso sulla deliberazione di Giunta di approvazione bilancio di
previsione 2017/2019 per i rilievi e le motivazioni in detta sede analiticamente motivati e
circostanziati”.
7.5 Le valutazioni della Sezione alla luce della sentenza della Corte
costituzionale n. 89 del 27 aprile 2017
La D.G.R. n. 826/C dell’11 dicembre 2016, che, da ultima, ha conteggiato il disavanzo presunto
in € -833.449.374,27, poggia il suo fondamento sulla DGR n. 756/C del 22 novembre 2016,
concernente “Approvazione modifiche al disegno di legge di cui alla deliberazione di Giunta regionale
27 agosto 2015 n. 688/C recante “Rendiconto generale per l’esercizio 2013 di competenza della passata
legislatura. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare”
Approvazione testo DDLR coordinato con le modifiche”, trasmessa a questa Sezione con nota del
Direttore generale dell’Ente, protocollo n. 0105147/17 del 25 novembre 2016.
60 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
Il testo è stato poi approvato dal Consiglio regionale, con la legge 20 marzo 2017, n. 16, pubblicata
sul BURAT n. 35 del 20 marzo 2017 e trasmessa a questa Sezione, con nota del Direttore generale
dell’Ente, protocollo n. 0091634/17 del 5 aprile 2017.
Con D.G.R. n. 35 del 2 febbraio 2017, peraltro non inviata direttamente a questa Sezione, la
Giunta regionale aveva precedentemente provveduto ad approvare l’elaborato denominato:
“Accertamento dei residui ordinari alla data del 31.12.2014”. Alla stessa D.G.R. n. 35/2017, è
seguita la D.G.R. n. 37/C, di pari data, concernente “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario
2014 – Disegno di legge”, trasmessa con nota del Direttore generale dell’Ente, protocollo
n. 0095616/17 del 10 aprile 2017.
Immediatamente a seguire, la sentenza della Corte costituzionale n. 89/2017 del 22 marzo 2017,
depositata in data 27 aprile 2017 e notificata a questa Sezione in data 5 maggio 2017, accogliendo
le questioni di legittimità sollevate dalla Sezione regionale, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale delle norme impugnate.
Non può non rilevare, in questa sede, la peculiarità della pronuncia, da un lato, di completo
accoglimento delle questioni sollevate, con conseguente “reformatio in peius” del risultato di
amministrazione per un importo pari alle cifre contestate e, dall’altro, di evidente contenuto
prescrittivo della motivazione, con veri e propri “moniti” al legislatore regionale, nell’intento di
indirizzarne l’attività.
Allo stato attuale, l’esame sul rendiconto dell’esercizio 2014 è stato, da parte di questa Sezione
sospeso, con ordinanza dell’11 maggio 2017, n. 29, notificata, tra l’altro, al Presidente della
Regione Abruzzo e al Presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo.
Il Governo centrale ha, poi, deciso di impugnare, dinanzi alla Corte Costituzionale, la legge
regionale n. 16/2017, summenzionata, in quanto, alla luce della stessa sentenza n. 89/2017, “viola
il principio di copertura finanziaria di cui all’art. 81 della Costituzione, nonché l’art. 117 comma 3
con riguardo ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e l’art. 117, comma 2,
lett. e) della Costituzione in materia di sistema contabile dello Stato”.
Ai fini che qui interessano, rilevanti appaiono le questioni toccate dalla Consulta nelle motivazioni
e i principi ivi riaffermati nella sentenza, che rafforzano il convincimento di questa Sezione che la
rideterminazione del risultato di amministrazione, operata dalla successiva D.G.R. n. 756/C/2016,
integrativa della D.G.R. n. 688/C/2015, non può ritenersi né esaustiva a superare la mancata
parifica delle poste di cui agli ulteriori punti della decisione n. 39/2016/PARI, né utile per arrivare
ad un’esatta quantificazione dello stesso, anche alla luce degli ulteriori atti emanati dall’Ente.
61 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
Nel risultato finale determinato nella D.G.R. n. 756/C/2016 (e di conseguenza nel più recente piano
di rientro dal disavanzo), seppure si è tenuto conto delle questioni di legittimità sollevate – andate,
peraltro, a buon esito con la sentenza della Corte costituzionale n. 89/2017 –, rimodulate a
posteriori con l’aumento del disavanzo a € -770.184.872,62, non si tiene affatto conto delle ulteriori
voci non parificate dalla Sezione, il che non può che determinare, quale conseguenza, la conferma
del giudizio di inattendibilità dei risultati della gestione finanziaria e della inaffidabilità dei conti.
Il giudizio contenuto nella decisione n. 39/2016/PARI è già dubitativo della “complessiva
correttezza delle scritture contabili di base”, ancorando, all’“assenza di procedure certe di
consolidamento dei dati”, l’inattendibilità delle poste contestate e non parificate: poste insistenti
tanto sui residui attivi che sui residui passivi, alle quali si sono aggiunte la totalità dei residui
perenti ed economie vincolate, nel loro complesso, oltreché le specifiche poste oggetto del giudizio
di costituzionalità. Ne è discesa l’esclusione dal giudizio di regolarità, “data la rilevanza delle poste
considerate nel loro ammontare”, sia delle voci “residui attivi e passivi iscritti nel conto del
patrimonio”, sia del risultato finale di amministrazione (€ 1.184.286.519,66), sia del risultato di
amministrazione (€ 538.201.471,80), nei termini esposti in decisione. Nonostante ciò, le poste non
parificate sono state lasciate invariate nella D.G.R. n. 756/C/2016 (e di conseguenza nella L.R.
n. 16/2017) e ulteriormente aggravate dal perseverare degli inadempimenti regionali in materia di
riaccertamento dei residui.
La Consulta, nel giudizio del 22 marzo 2017, chiamata a valutare la richiesta da parte della
Regione di cessazione della materia del contendere, si è espressa sulla L.R. n. 16/2017, nella parte
motiva della sentenza, nel senso che: “la novella regionale produce norme e meccanismi elusivi dei
medesimi precetti in questa sede invocati; l’avanzo “viene ottenuto attraverso un’operazione contabile
non corretta, … in assenza delle necessarie operazioni di accertamento [delle parti attive], come è stato
contestato dalla Corte dei conti in sede di parifica del medesimo rendiconto 2013”.
La Consulta ricorda, “indipendentemente dalla procedura di riaccertamento straordinario dei residui
prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011, … l’obbligo indefettibile per ciascun ente territoriale di effettuare
annualmente, ed in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto, l’esatta ricognizione dei
residui attivi e passivi”, definendo “la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi” [...]
un’operazione propedeutica a qualsiasi rendiconto, in quanto consente di individuare formalmente
[…] tutte le componenti degli esercizi decorsi che influiscono sul risultato di amministrazione”.
In particolare, la stessa sottolinea la maggiore inadempienza che caratterizza la fattispecie, posto
che per la Regione Abruzzo “tale verifica faceva già parte degli adempimenti conseguenti alle sentenze
di questa Corte [costituzionale] n. 192 del 2012 e n. 250 del 2013, rispettivamente in tema di
62 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
reiscrizione di economie e di ricerca dell’equilibrio di bilancio conseguente all’annullamento di parte
dell’avanzo di amministrazione presunto iscritto nel bilancio 2013”.
La Consulta, ancora, ribadisce nella pronuncia che “senza una verifica di tal genere non si può
procedere all’approvazione del rendiconto ancorchè tale procedura sia rafforzata, come nel caso delle
Regioni, dall’adozione di un atto legislativo”.
In particolare, con riferimento alla L.R. n. 16/2017, la Corte costituzionale, tra l’altro, ha reputato
che la medesima “oltre a non avere un legame diretto con le norme impugnate, non assicura chiarezza
e stabilità ai conti regionali, peggiorando la situazione dell’ente territoriale, anche per l’assenza di punti
di riferimento sicuri quali la continuità con le risultanze degli esercizi pregressi e l’esatta
contabilizzazione dei crediti e dei debiti allo stato esistenti.
Trova conferma, nelle considerazioni della Consulta, che “la mancata chiarezza dei rendiconti in
ordine alla consistenza delle partite attive e passive comporta non solo un’errata determinazione del
risultato di amministrazione, ma si riverbera negativamente anche sulla legittimità delle successive
operazioni. Il nucleo della sana gestione finanziaria consiste [...] nella corretta determinazione della
situazione economico-finanziaria da cui prende le mosse e a cui, successivamente, approda la gestione
finanziaria”.
La Consulta ribadisce che “tale determinazione è strettamente correlata al principio di continuità
degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di
amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi”, coinvolgendo in modo durevole
l’equilibrio del bilancio, che va considerato nella sua prospettiva dinamica, “la quale «consiste
nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese
necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche» (sentenza n. 266 del 2013; in senso conforme,
sentenza n. 250 del 2013)”, ed “esige che la base di tale ricerca sia salda e non condizionata da
perturbanti potenzialità di indeterminazione”.
La Corte costituzionale conclude che “in definitiva, l’operazione di risanamento dei conti auspicata
dalla Regione non può che passare … soprattutto attraverso un corretto riaccertamento dei residui attivi
e passivi che possa consentire una credibile e congruente determinazione del risultato
d’amministrazione” e che “senza tali verifiche, ogni procedimento volto ad assicurare chiarezza e
stabilità ai conti regionali ed a recuperare fondi vincolati, incamerati e non spesi negli esercizi
precedenti, rischia di fallire, se non di peggiorare la situazione dell’ente territoriale per l’assenza di
punti di riferimento sicuri, in ordine alle risorse disponibili ed allo stato dei programmi e degli
interventi a suo tempo intrapresi”.
63 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
Infine, “in base al principio dell’equilibrio dinamico”, chiama la Regione Abruzzo a “rideterminare
il bilancio dell’esercizio 2013 in modo da accertare il risultato di amministrazione secondo canoni
costituzionalmente corretti”.
La sentenza rafforza, ad altro livello, quanto già espresso da questa Sezione in sede di parifica e
in altre sedi (deliberazioni n. 2/2015/FRG, n. 191/2015/FRG e n. 230/2016/FRG).
In termini procedurali, l’articolo 136 della Costituzione impone al legislatore regionale di
conformarsi all’immediata cessazione dell’efficacia giuridica delle norme illegittime, dando
seguito, nell’ambito dei propri poteri, ai principi richiamati dalla Consulta, in particolare quello
della continuità degli esercizi finanziari.
Alla luce delle esternate considerazioni, non può attribuirsi carattere di definitività al disavanzo
rideterminato dalla Regione Abruzzo, pari a € -770.134.872,62, esaustivo, solo in parte,
dell’adempimento delle osservazioni mosse, da questa Sezione, in sede di parifica. A ciò si
aggiunga che, l’aver la Corte costituzionale considerato che “le norme impugnate compongono
un mosaico finanziario che produce contestualmente un allargamento della spesa consentita ed
un’alterazione del risultato finanziario caratterizzante, allo stato, la Regione Abruzzo”, determina che
sono imposti alla Regione adempimenti contabili di riscrittura che non possono esaurirsi nella
semplice aggiunta dell’ulteriore disavanzo a quello contestato per altri profili da questa Sezione.
La Consulta parla, tra l’altro, di “immediata correzione normativa all’operazione di anticipazione di
liquidità ottenuta nell’esercizio 2013 (ancora aperto – come detto – per quanto riguarda la fase di
rendicontazione) accantonando le necessarie risorse, in modo da assicurare credibili risultanze di
amministrazione e da consentire l’emersione dell’ulteriore disavanzo”.
Resta, quindi, confermato il carattere di inattendibilità già esternato con la decisione
n. 39/2016/PARI, esteso anche alla versione rimodulata del rendiconto 2013.
Peraltro, nella fattispecie concreta, la sentenza della Consulta carica sull’Ente prescrizioni di
notevole rilievo, che toccano tutti gli atti contabili regionali, da quello investito dalla pronuncia di
incostituzionalità a quelli odierni, secondo il principio di continuità evocato.
64 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
8 LA SOSTENIBILITA’ DELL’INDEBITAMENTO E
RISPETTO DEI VINCOLI
8.1 Limiti quantitativi
La Sezione è chiamata, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 174/2012, come già ricordato,
anche alla verifica dell’osservanza del vincolo previsto dall’articolo 119, sesto comma, della
Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento9.
Con riferimento alle entrate da indebitamento, a partire dal 2016, sono andati a regime gli obblighi
connessi con l’introduzione del “vincolo del pareggio di bilancio”, previsto dall’articolo 81 Cost. e
dalla legge n. 243/2012, secondo cui è necessario conseguire l’equilibrio di bilancio attraverso
entrate proprie, senza far ricorso all’indebitamento.
Infatti, l’articolo 62, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che “il ricorso al debito da parte delle
regioni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di
quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della
Costituzione, all’articolo 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”.
L’articolo 2, comma 1, della legge 12 agosto 2016, n. 164 ha modificato, con decorrenza 13
settembre 2016, i commi 9, 10 e 11 dell’articolo 10 della legge n. 243/2012.
In particolare, l’articolo in questione conferma la regola secondo la quale il ricorso
all’indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti locali è consentito solo per finanziare spese
di investimento. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che le operazioni di indebitamento sono
effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore
alla vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte
9 Il nuovo testo dell’articolo 119, comma sesto, della Costituzione, introdotto dall’articolo 4, comma 1, lett. b), della legge
costituzionale n. 1/2012 ed applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario 2014, prevede espressamente che “I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge
dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di
ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”.
Il principio cardine del ricorso all’indebitamento per finanziare esclusivamente spese di investimento da parte di Regioni,
Province, Città metropolitane e Province autonome di Trento e Bolzano è ribadito dall’articolo 10, della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, recante le disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della
Costituzione e destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2016.
Secondo tale norma, le operazioni di indebitamento devono essere effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni
assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.
La regola del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti è inscindibilmente collegata ed integrata con altri
principi costituzionali, quali il coordinamento della finanza pubblica, l’ordinamento civile e la tutela degli equilibri di bilancio
(sentenza Corte costituzionale, n. 188/2014, depositata il 02.07.2014).
65 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri. Le operazioni di
indebitamento summenzionate e le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese
concluse in ambito regionale, che garantiscano, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo – di
cui alla legge medesima, articolo 9, comma 1 – del complesso degli enti territoriali della regione
interessata, compresa la medesima regione. L’accesso al debito dei singoli enti, dunque, deve
avvenire nei limiti consentiti dalla necessità di assicurare, per l’anno di riferimento, l’equilibrio
complessivo a livello di comparto regionale, misurato in termini di cassa10.
In via preliminare, si rileva che, al termine dell’esercizio 2015, l’esposizione debitoria regionale11,
derivante da mutui ed altre forme di indebitamento, ammonta a €/migl. 1.335.551, di cui:
- €/migl. 1.331.294, con oneri a carico della Regione;
- €/migl. 4.257, con oneri a carico dello Stato.
Nello specifico, il debito a carico della Regione è composto da:
- mutui, per €/migl. 10.186;
- prestiti obbligazionari, per €/migl. 1.154.344;
- altro (nel caso specifico, per anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013), per €/migl. 166.764.
Nella relazione-questionario, il Collegio dei revisori ha attestato che, nel periodo a cui si riferisce
il bilancio di previsione, il ricorso all’indebitamento per opere pubbliche ed investimenti rispetta
i limiti previsti dall’articolo 62, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011. Tale disposizione prevede che “le
regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l’importo complessivo delle annualità di ammortamento
per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell’esercizio considerato, al
netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della
sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non
supera il 20 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate del titolo “Entrate correnti di natura
tributaria, contributiva e perequativa” al netto di quelle della tipologia “Tributi destinati al
finanziamento della sanità” ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura
10 La nuova disciplina, recata dal disegno di legge, precisa che anche le operazioni di investimento realizzate mediante l’utilizzo
dell’avanzo degli esercizi precedenti sono subordinate all’acquisizione delle suddette intese concluse in ambito regionale, le quali
– nella nuova formulazione – devono garantire, per l’anno di riferimento, il rispetto dell’equilibrio di bilancio (saldo non negativo)
del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa, venendo in tal modo meno il riferimento
al saldo di cassa finale.
Inoltre, qualora in sede regionale non siano possibili, per gli Enti locali interessati, operazioni di indebitamento o di investimento,
viene introdotto un ulteriore livello, mediante cui inserire, a favore dell’ente locale, eventuali spazi finanziari a tal fine, stabilendosi
che le operazioni di indebitamento e di investimento non soddisfatte dalle intese regionali sono effettuate sulla base dei patti di
solidarietà nazionali. Con ciò la norma viene ad introdurre il riferimento all’utilizzo, anche a livello nazionale, dello strumento del
patto di solidarietà, che consente di attivare meccanismi di compensazione degli obiettivi finanziari assegnati agli enti territoriali,
anche in tal caso con possibili riflessi positivi sulle spese di investimento degli Enti locali. 11 Dati forniti dalla Sezione delle Autonomie – Corte dei conti.
66 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
nell’ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma
2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del
fondo di cui all’art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.
Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di
altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l’intero
importo del debito garantito”.
Il rispetto, da parte della Regione Abruzzo, del predetto limite è riportato nella tabella che segue,
tratta dal bilancio di previsione 2016 e ripresa dal Collegio dei revisori, nel verbale relativo al
bilancio di previsione 2016-2018:
Tabella n. 6 – Regione Abruzzo
Bilancio di previsione 2016 – Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE 2016 - art. 62, co. 6, del D.Lgs. n. 118/2011
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 2.791.298.945,06
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità 2.352.591.019,14
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B) 438.707.925,92
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C) 87.741.585,18
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2015 0,00
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nel 2016 62.672.641,43
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale 0,00
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame 0,00
I) Contributi erariali in c/interessi su mutui 0,00
L) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L) 25.068.943,75
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2015 1.163.964.282,51
Debito autorizzato nel 2016 0,00
Debito autorizzato dalla Legge in esame 0,00
Totale debito contratto 1.163.964.282,51
DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00
Il Collegio dei revisori fornisce le seguenti attestazioni:
67 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
- ai fini del calcolo del limite di indebitamento, sono state computate, nell’ammontare
complessivo delle entrate tributarie non vincolate, anche le risorse provenienti dal Fondo
Nazionale per il trasporto pubblico locale (art. 62, co. 6, D.Lgs. n. 118/2011);
- alla domanda se le anticipazioni di liquidità sono state contabilizzate nel rendiconto 2015, ai
sensi dell’articolo 1, commi 692 e ss., legge n. 208/2015 (ex art. 1, decreto legge 13 novembre
2015, n. 179), il Collegio dei revisori risponde che il rendiconto 2015 è in fase di predisposizione,
tuttavia le disposizioni di cui alla normativa richiamata trovano recepimento nelle norme della
legge regionale n. 6/2016, articolo 8, comma 7 (legge di bilancio di previsione 2016), che recita
che “ai sensi del comma 9, dell’articolo 1, del D.L. 13.11.2015, n. 179, è iscritto nella voce “utilizzo
Avanzo di amministrazione” nello stato di previsione delle entrate, l’importo di euro
170.442.960,17, pari alle anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013, acquisite nell’anno 2013, al
netto dei rimborsi al 31.12.2014, destinato alla copertura del fondo relativo alle anticipazioni di
liquidità previsto nella missione 20, programma 01 (fondo di riserva), al netto dei rimborsi
effettuati nell’anno 2015”.
Il Collegio attesta, inoltre, che, la Regione:
- non prevede di effettuare operazioni qualificabili come indebitamento, ai sensi dell’articolo 3,
comma 17, della legge n. 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni (comprensive di
cartolarizzazioni, leasing immobiliare in costruendo, nonché di prestazioni di garanzia quali
fideiussioni o lettere di patronage);
- non ha in programma operazioni di project financing;
- ha predisposto ed allegato al bilancio di previsione la nota informativa, prevista dall’articolo
62, comma 8, del D.L. n. 112/2008 in materia di strumenti finanziari derivati;
- non prevede di rinegoziare mutui o prestiti, o comunque di effettuare operazioni di
ristrutturazione del debito preesistente.
A seguito di richiesta istruttoria formulata dalla Sezione, in merito all’affermazione sopra
riportata, essendo la stessa in contrasto con quanto precedentemente attestato dallo stesso
Collegio, l’Amministrazione ha dichiarato che “l’operazione di rinegoziazione dei prestiti
obbligazionari ammessi alla ristrutturazione con decreto MEF del 10 luglio 2014 non è ancora
conclusa.
Nel corso del 2016 con delibera di G.R. n. 597 del 22 settembre 2016 è stata autorizzata una nuova
operazione che costituisce la prosecuzione della precedente operazione della ristrutturazione del debito
portata avanti dalla Regione Abruzzo insieme ad altre 8 regioni (Campania, Lazio, Liguria,
68 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia) nel corso dell’anno 2015, ai sensi dell’articolo 45
D.L. 66/2014 e non conclusa positivamente dalla nostra Regione.
A tal fine la nuova operazione avviata da tre regioni (Marche, Liguria e Abruzzo) e poi estesa anche
alle altre regioni interessate nell’anno 2015, ha ripercorso la stessa procedura portata avanti
nell’anno precedente concordandola con il MEF.
Al momento la rinegoziazione dei prestiti obbligazionari individuati non è stata ancora definita”.
- non prevede di effettuare nessuna delle operazioni, in materia di strumenti finanziari derivati,
contemplate dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater dell’articolo 62 del D.L. n. 112/2008 (modificato
dal comma 572, art. 1, legge n. 147/2013), in deroga ai divieti di cui al comma 3.
Circa la relazione tra l’indebitamento autorizzato e le spese di investimento previste e la sua
puntuale descrizione nella documentazione allegata al bilancio di previsione, il Collegio dei revisori
richiama quanto riportato nell’articolo 10 della L.R. n. 5/2016 (legge finanziaria regionale).
Tale articolo, concernente “assunzione mutui autorizzati dalle leggi di bilancio
precedenti”, recita che “la capacità di indebitamento regionale, determinata ai sensi dell’articolo 62,
comma 6, del D.Lgs. 118/2011, è destinata unicamente per l’assunzione di mutui autorizzati dalle
leggi di bilancio dei precedenti esercizi per spese di investimento e non contratti entro i termini degli
esercizi medesimi … entro l’importo massimo di euro 100 milioni, mediante assunzione di limiti di
spesa a valere sugli esercizi successivi per un periodo non superiore a 30 anni, ad un tasso di interesse
non superiore al 4,50%, con previsione di clausole di estinzione anticipata del prestito”.
Con esso è stato autorizzato indebitamento fino all’importo massimo di 100.000.000,00 a fronte
dell’indebitamento autorizzato e non contratto riferito alle annualità precedenti.
Alla richiesta di esplicitare la relazione tra l’indebitamento autorizzato e la sua puntuale
descrizione nella documentazione allegata al bilancio di previsione, il Collegio dei revisori ha
ribadito che tale mutuo “si configura come recupero, anche in termini di liquidità del disavanzo creato
dal sostenimento delle spese di investimento effettuate nelle annualità precedenti e finanziate da tale
indebitamento. A tal proposito l’importo di 100 mln risulta stanziato nel titolo VI dello stato di
previsione delle entrate e collocato tra le spese al titolo I, missione 20, programma 01 (fondi di riserva),
quale fondo accantonamento disavanzo di amministrazione mancata contrazione mutui
a.p.”.
69 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
8.2 Limiti qualitativi. La legge regionale 28 dicembre 2015, n. 41 e
l’articolo 10 della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 5
Come già ricordato l’entità del disavanzo presunto, sia nella D.G.R. n. 1083/C/2015, che nella
successiva D.G.R. n. 826/C/2016, viene ridotto di una quota pari a € 100.000.000,00 perché
considerata afferente a “debito autorizzato e non contratto”. Tale importo viene determinato,
come già detto, sia nel Verbale (Deliberazione) del Consiglio regionale n. 51/1 del 16 dicembre
2015, che nella L.R. 28 dicembre 2015, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per la sostenibilità
finanziaria delle spese di investimento”.
Tale ultima legge si compone di due articoli. Con l’articolo 1 si stabilisce che “1. La capacità di
indebitamento regionale, determinata ai sensi dell’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, è destinata unicamente per l’assunzione di mutui autorizzati dalle leggi di
bilancio dei precedenti esercizi per spese di investimento e non contratti entro i termini degli esercizi
medesimi. 2. L’assunzione di mutui previsti dal precedente comma è successiva al parere positivo
espresso dal competente Servizio Bilancio della Giunta regionale e dal Collegio dei Revisori dei Conti
della Regione Abruzzo. 3. La Giunta regionale è autorizzata all’assunzione di mutui per le finalità di
cui al comma 1 del presente articolo, entro l’importo massimo di Euro 100 milioni, mediante
assunzione di limiti di spesa a valere sugli esercizi successivi per un periodo non superiore a 30 anni,
ad un tasso di interesse non superiore al 4,50%, con previsione di clausole di estinzione anticipata del
prestito. 4.Gli oneri derivanti dall’applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano
copertura finanziaria con la legge di bilancio 2015-2017”.
Con l’articolo 2 si apportano al bilancio di previsione, di cui alla L.R. 20 gennaio 2015, n. 3
(Bilancio di previsione pluriennale 2015 – 2017), le seguenti variazioni in termini di competenza
per gli esercizi finanziari 2016 e 2017:
a) in aumento, per l’esercizio finanziario 2016, di euro 4.500.000,00 sul capitolo di spesa 311730 –
UPB 16.01.002 denominato “Interessi passivi su mutui, anticipazioni e altre operazioni creditizie
ed oneri di preammortamento”;
b) in aumento, per l’esercizio finanziario 2016, di euro 1.650.000,00 sul capitolo di spesa 313100 –
UPB 16.03.002 denominato “Rimborso di quote di capitale per mutui in ammortamento e per
l’estinzione di obbligazioni”;
c) in diminuzione, per l’esercizio finanziario 2016, di euro 6.150.000,00 sul capitolo di spesa 321920
– UPB 15.01.002 denominato “Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi, perenti
agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori”;
70 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
d) in aumento, per l’esercizio finanziario 2017, di euro 4.450.000,00 sul capitolo di spesa 311730 –
UPB 16.01.002 denominato “Interessi passivi su mutui, anticipazioni e altre operazioni creditizie
ed oneri di preammortamento”;
e) in aumento, per l’esercizio finanziario 2017, di euro 1.725.000,00 sul capitolo di spesa 313100 –
UPB 16.03.002 denominato “Rimborso di quote di capitale per mutui in ammortamento e per
l’estinzione di obbligazioni”;
f) in diminuzione, per l’esercizio finanziario 2017, di euro 6.175.000,00 sul capitolo di spesa 321920
– UPB 15.01.002 denominato “Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi, perenti agli
effetti amministrativi, reclamati dai creditori”.
Sul disegno di legge di cui alla D.G.R. n. 1083/C/2015, come già riportato, si è espresso il Collegio
dei revisori (con verbale del 27 gennaio 2016), e sulla L.R. n. 41/2015 si è espressa questa Sezione
nella “Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali promulgate
nell’anno 2015 dalla Regione Abruzzo e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”, approvata con
deliberazione n. 118/2016/RQ del 12 maggio 2016.
In quella sede, la Sezione ha esternato al Consiglio regionale le criticità riscontrate sulla legge, sia
sotto il profilo dell’impostazione contabile, sia con riferimento agli aspetti di copertura degli oneri
dalla stessa scaturenti.
In merito al primo profilo, la Sezione ha osservato che il ricorso all’indebitamento è rigorosamente
disciplinato dalle regole sull’armonizzazione contabile, di cui al D.Lgs. n. 118/2011, che ne
scandisce i vincoli finalistici, i limiti quantitativi e i presupposti per il legittimo ricorso allo stesso,
con regole direttamente applicabili per le Regioni a statuto ordinario. Ha richiamato nello
specifico, l’articolo 63, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, che fissa la regola generale secondo la
quale “non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal
consiglio regionale il rendiconto dell’esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo
indebitamento si riferisce”. La norma, pertanto, subordina la possibilità di accendere nuovi prestiti
alla condizione di fatto dell’avvenuta approvazione – da parte del Consiglio – del rendiconto
relativo al secondo anno antecedente a quello cui l’indebitamento si riferisce. La Sezione prosegue
nel senso che “nel caso specifico della legge regionale n. 41/2015, entrata in vigore il 29 dicembre 2015,
l’autorizzazione all’acquisizione di nuovo debito incide sull’esercizio 2016 e richiede – quale condizione
legittimante – l’avvenuta approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 2014. Diversamente, alla
data di entrata in vigore della legge regionale n. 41/2015 – ed ancora a tutt’oggi – non risultava
approvato da parte del Consiglio regionale né il rendiconto relativo al 2014, né quello relativo al 2013.
L’illegittimità procedurale dell’operazione di autorizzazione all’indebitamento è stata messa in luce, tra
71 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
l’altro, sia nella scheda finanziaria del Servizio AESM sia nel parere dell’Organo di revisione sul
bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Abruzzo dove si legge che la legge n. 41/2015 potrebbe
porsi in contrasto con l’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, e conseguentemente incorrere in un
eventuale pronunciamento di incostituzionalità”. La stessa Sezione prosegue, altresì, nel senso che
“inoltre, attesa la precipua finalità del ricorso all’indebitamento previsto dalla legge n. 41/2015,
consistente nella copertura del disavanzo legato a pregressi mutui autorizzati ma non contratti, occorre
richiamare il più stringente presupposto normativo contemplato dall’art. 40 del medesimo d.lgs.
118/2011, in base al quale, a decorrere dal 2016, il disavanzo da debito autorizzato e non contratto per
finanziare spesa d’investimenti deve risultare dal rendiconto 2015; nel caso della Regione Abruzzo tale
documento contabile non solo non risulta approvato con legge dal Consiglio, ma nemmeno predisposto
dalla Giunta”.
In merito, invece, ai profili legati alla copertura finanziaria degli oneri legati al rimborso annuale
delle quote capitale e interessi del nuovo debito, in sede di relazione citata, la Sezione ha già
osservato che la stessa avviene drenando risorse dal fondo per la reiscrizione dei residui perenti,
senza alcuna valutazione giustificativa sull’effettiva utilizzabilità delle risorse ivi stanziate. “Al
riguardo già nel bilancio pluriennale 2015-2017, le risorse appostate su tale fondo per il 2016 … erano
calcolate senza applicare in pieno le regole previste dall’art. 60 del d.lgs. 118/2011, a causa del mancato
riaccertamento dei residui”. Osservava che “una riduzione dello stanziamento così importante, pari
al 24% (31% se calcolato sui dati del 2017), necessiterebbe invece una idonea motivazione circa
l’adeguatezza delle risorse rimanenti rispetto al totale dei residui perenti, attesa l’importante funzione
di presidio agli equilibri del bilancio regionale svolta dal fondo per la riassegnazione di residui
perenti”. Inoltre, la Sezione ha richiamato, già in quella sede, le considerazioni svolte dalla Corte
Costituzionale (sentenza n. 70/2012) in tema di perenzione amministrativa, già ricordate nel
paragrafo relativo, e sulla necessità che i bilanci di previsione regionali stanzino adeguati importi
per far fronte al riemergere delle passività eliminate. Alla luce delle precedenti considerazioni, la
stessa Sezione esprimeva forti perplessità sulla copertura degli oneri finanziari legati al nuovo
indebitamento attraverso il drenaggio di risorse dal “Fondo di riserva per la riassegnazione dei
residui passivi, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori”, in assenza di una piena
valutazione in merito alla sopravvenuta eccedenza delle risorse in esso stanziate.
Le valutazioni espresse per la legge n. 41/2015 toccano la norma di cui all’articolo 10 della legge
n. 5/2016.
72 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
9 GLI ORGANISMI PARTECIPATI
La Regione detiene partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3,
co. 27, legge n. 244/2007), che sono soggette all’obbligo di dismissione nel termine di cui all’articolo
1, comma 569, della legge n. 147/2013.
A tal proposito, l’Ente ha dato attuazione all’articolo 1, comma 611, della legge n. 190/2014,
avviando un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie,
direttamente o indirettamente possedute.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 255/2015, inviata, peraltro, a questa Sezione in
adempimento dell’articolo 1, comma 612, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), è stato
approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ed è stata prevista la dismissione
delle quote di partecipazione di alcune società. La Regione Abruzzo ha approvato il Piano
operativo e la relativa Relazione tecnica in data 31 marzo 2015, pertanto nel rispetto dei termini
di legge. Tali documenti sono stati trasmessi a questa Sezione con nota del 2 aprile 2015 e
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. La “Relazione sui risultati conseguiti con il Piano
operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie” è stata approvata il 30 marzo 2016,
con D.G.R. n. 203/2016, quindi nei termini di legge; anch’essa è stata pubblicata ed è stata inviata
a questa Sezione con nota del 31 marzo 2016.
Su tali atti la Sezione si è espressa con deliberazione 17 novembre 2016, n. 228/2016/VSGF, con la
quale ha approvato il “Referto sui piani di razionalizzazione delle società partecipate
predisposti dagli enti territoriali dell’Abruzzo (art. 1, commi 611 e 612, della legge 23
dicembre 2014, n. 190)” 12.
12 La Sezione, nella citata delibera, si è espressa nel senso che “Il Piano operativo e la Relazione tecnica, oltre ad apparire
sufficientemente dettagliati in merito al profilo dell’analisi economica alla base della valutazione di mantenimento o dismissione della
partecipazione, non si limitano a riepilogare i dati quantitativi delle società (iter storico di costituzione, oggetto, sociale, attività svolte,
capitale sociale, composizione dell’organo di amministrazione e numero di dipendenti), ma si soffermano sull’individuazione delle
criticità gestionali più rilevanti e sulle azioni strategiche da implementare per il loro superamento”.
Tuttavia, in generale, “il Piano e la Relazione tecnica risultano carenti o non sufficientemente dettagliati in relazione alla indicazione
delle misure tese alla riduzione dei costi di gestione delle partecipate, individuando i settori di intervento e le azioni da porre in essere,
con quantificazione dei risparmi da conseguire.
Nel Piano di razionalizzazione, inoltre, la Regione dà atto che sono state analizzate tutte le partecipazioni societarie, comprese quelle
detenute in società già poste in liquidazione, per verificarne l’eventuale rilevanza strategica, in coerenza con il D.P.E.F.R. e con il
programma dell’attuale governo regionale. In merito alla Relazione sui risultati conseguiti, si osserva che essa appare sufficientemente
dettagliata in merito al profilo aggiornato dell’analisi economica condotta per la valutazione del mantenimento o della dismissione della
partecipazione, soffermandosi sull’individuazione delle azioni svolte nell’arco temporale considerato, per il perseguimento degli obiettivi
di razionalizzazione programmati. Nella Relazione è riportato un quadro riassuntivo delle azioni di razionalizzazione, in cui sono
sintetizzate per ciascuna società considerata nel Piano, la forma giuridica, il capitale sociale, la percentuale di partecipazione detenuta
dalla Regione e le misure di razionalizzazione intraprese. Nelle schede intestate a ciascuna società partecipata sono aggiornati e descritti
le caratteristiche giuridiche, i dati economici e patrimoniali e si esplicita ciò che è stato fatto in coerenza con le previsioni specifiche del
Piano di razionalizzazione. Non sempre, tuttavia, nelle schede è adeguatamente motivato lo scostamento tra quanto previsto e quanto
realizzato; la Regione, comunque, si impegna a proseguire le attività di approfondimento e di monitoraggio del Piano stesso, anche in
73 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
Il Collegio dei revisori, nella relazione sul bilancio di previsione 2016, segnala che:
- la Regione non ha definito il Gruppo Pubblica Amministrazione e l’area di consolidamento dei
conti con le aziende, società o altri organismi partecipati, non approvando, di conseguenza, i
relativi elenchi.
L’Organo di revisione ha attestato che “l’Amministrazione ha avviato, nel primo semestre 2016,
una ricognizione degli enti strumentali, delle aziende, delle società controllate e partecipate secondo
le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato
n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii. Le risultanze del predetto lavoro, riepilogate in specifici
elenchi, sono state poi trasmesse con nota prot. n. 177649 del 29/07/2016 alla Direzione Generale e
a tutti i Dipartimenti regionali per verificare sia l’eventuale sussistenza di ulteriori Enti, Aziende,
Società controllate e partecipate, rispetto a quelli riscontrati, in possesso dei requisiti previsti dagli
articoli 11 ter, quater e quinquies nonché dal citato principio contabile 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011
e ss. mm. e ii., sia la correttezza della classificazione proposta ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 11 ter, comma 3, del citato decreto legislativo. Ultimata tale fase ricognitiva,
l’Amministrazione dovrebbe procedere alla definizione del Gruppo Pubblica Amministrazione e
della relativa area di consolidamento”.
Infatti, solo in data 27 dicembre 2016, la Giunta regionale, con deliberazione n. 871, ha
individuato, ai fini della redazione del bilancio consolidato, il Gruppo Regione Abruzzo e il
perimetro di consolidamento;
- la Regione, rispetto ai piani di razionalizzazione degli enti e organismi strumentali, già
presentati nel 2015, prevede di conseguire i seguenti obiettivi:
• C.R.A.B, C.RI.V.E.A. e CO.T.IR.: progetto di riordino dei Centri di Ricerca del Settore
Agricolo della Regione Abruzzo, con obiettivo finale, compatibilmente con la normativa
vigente, della creazione di un unico soggetto che operi nella ricerca nel settore agricolo;
• Centro Ceramico Castellano S.c.a.r.l.: scioglimento;
• Eurosviluppo S.p.A.: uscita. La Regione Abruzzo non ha aderito alla ricostituzione della
società, uscendo quindi dalla compagine societaria;
• SIR S.p.A. (in liquidazione): in considerazione del fatto che la procedura di liquidazione è
ormai prossima alla conclusione, è ragionevole ipotizzare che nel corso del 2016 venga
relazione alla normativa emananda a livello nazionale sul tema delle società partecipate, nonché tenendo in considerazione gli ulteriori
elementi di approfondimento che dovranno provenire dalle analisi e dai raffronti dei bilanci delle società partecipate da effettuarsi con
cadenza periodica”.
74 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
predisposto ed approvato il bilancio finale di liquidazione e che la società possa quindi essere
cancellata.
• Gran Sasso Teramano S.p.A.: scioglimento e liquidazione della società.
Il Collegio dei revisori ha verificato che:
- nell’ambito del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, di
cui all’articolo 1, comma 611, della legge n. 190/2014, non è stato previsto un piano di
ricollocamento del personale di società per le quali sono state dismesse le quote di
partecipazione. In merito, l’Organo di revisione ha specificato che, “attesa la carenza di
informazioni fornite, si reputa utile segnalare che nel Piano in argomento le dismissioni previste
fanno prevalentemente riferimento a quote societarie minoritarie detenute dalla Regione Abruzzo o
a società prive di dipendenti”;
- le quote accantonate al fondo per perdite reiterate negli organismi partecipati, ai sensi
dell’articolo 1, comma 552, della legge n. 147/2013, non risultano congrue rispetto ai risultati
di bilancio conseguiti da tali organismi. A tal proposito, l’Organo di revisione ha specificato
che “nel bilancio di previsione pluriennale 2016-2018 sono stati accantonati al fondo per perdite
reiterate negli organismi partecipati € 2.000.000,00 rispetto ad un importo complessivo che si
sarebbe dovuto stanziare pari ad € 4.496.253,00”;
- nell’ambito del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie,
direttamente o indirettamente possedute (art. 1, co. 611, legge n. 190/2014), non sono stati
previsti accantonamenti ad altri fondi, oltre all’accantonamento di somme, peraltro non
congruo, al fondo per perdite reiterate (art. 1, co. 552, legge n. 147/2013);
- la Regione prevede di effettuare prestazioni di garanzia (quali fideiussioni o lettere di patronage)
o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati; il Collegio precisa
che “con lettera di patronage prot. n. RA/119067/DRG del 25/05/2016 indirizzata alla Banca di
Credito Cooperativo di Roma la Regione Abruzzo si è impegnata a mettere Abruzzo Engeneering
Società Consortile per Azioni in liquidazione cod.fisc. 01560580662 (qualificabile attualmente
quale società “in house” della Regione Abruzzo a seguito dell’acquisizione delle quote di proprietà
di Selex spa) in condizioni di lavorare appieno per la Regione stessa dopo averne acquisito la quasi
integrale partecipazione, superando la fase liquidatoria ed il suo rientro in bonis e garantendo ad
Abruzzo Engeneering entrate regionali e statali legate ad una serie di attività che la stessa svolgerà
per la ricostruzione post sisma e per altri servizi resi a favore della Regione stessa”;
- non ci sono stanziamenti programmati nel bilancio in esame con impegno finanziario a carico
dell’ente, derivante dalle partecipazioni in organismi o società partecipate.
75 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
10 IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
10.1 La programmazione finanziaria
Premesso che la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, in ottemperanza alle norme istitutive
degli organismi di controllo della Corte dei conti e alle indicazioni delle Sezioni Riunite della Corte
medesima, prevede annualmente un’aggiornata indagine sul Sistema sanitario regionale, e che
l’ultimo referto approvato attiene ai dati contabili e agli aspetti gestionali del S.S.R. al
31.12.2015, vengono in evidenza, in questa sede, le indicazioni fornite dal Collegio sindacale nella
parte VII della relazione-questionario che riguarda la sanità e la valutazione dell’attendibilità dei
dati contabili preventivi del SSR, per la quale è utile effettuare un confronto con i singoli bilanci
degli enti che lo compongono.
Dal medesimo è emerso che il bilancio preventivo della Regione non è coerente, per l’esercizio
finanziario 2016, con il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio sanitario
regionale; il bilancio preventivo della Regione, dunque, non tiene conto, per l’esercizio finanziario
2016, del bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio sanitario regionale (art.
32, co. 5, D.Lgs. n. 118/2011), poiché all’epoca della sua redazione i bilanci preventivi degli enti
del SSR erano ancora in fase di approvazione. Ne consegue che senza esito sono rimaste le verifiche
volte a conoscere se nel bilancio economico consolidato fosse stato previsto un fondo rischi per
contenziosi in atto. Nonostante ciò, il Collegio dichiara che nell’area del consolidamento sono
compresi gli enti indicati dall’articolo 32, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011.
Il Collegio dei revisori ha, altresì verificato:
- che il bilancio preventivo economico annuale, redatto dai singoli enti del servizio sanitario, è
coerente con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria
della Regione;
- che, alla data di redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo, il riparto del fondo
sanitario nazionale 2016 non era stato ancora definito, per cui nel bilancio si tiene conto solo
di una stima dello stesso, con un importo che, nelle more della sue definizione nelle sedi
competenti, tiene conto degli “stanziamenti dell’annualità precedenti e del fatto che, comunque, le
spese ad esso riferite trovano copertura nel vincolo sussistente sulle risorse provenienti dal gettito
Irap, addizionale Irpef e compartecipazione IVA, come previsto dalla vigente normativa in materia,
fermo restando che una volta intervenuta la definizione degli importi, si provvede ad effettuare le
relative variazioni di bilancio”.
76 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
10.2 La trasparenza dei conti sanitari
L’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che le Regioni, nell’ambito del proprio
bilancio, garantiscano “un’esatta perimetrazione delle uscite relative al finanziamento del proprio
servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata tra le entrate e le spese
sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno
sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché
un’agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del
medesimo servizio sanitario regionale per l’esercizio in corso”.
Per l’attuazione di tale finalità è necessaria un’articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella
sezione entrata che nella sezione della spesa, separata evidenza delle relative grandezze
finanziarie.
Il Collegio dei revisori ha evidenziato che:
- il bilancio preventivo della Regione, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011,
è articolato in capitoli tali da garantire, nella sezione delle entrate, separata evidenza delle
seguenti grandezze:
a) finanziamento sanitario ordinario corrente;
b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente;
c) finanziamento regionale del disavanzo pregresso;
d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli
investimenti per l’edilizia sanitaria, finanziati ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67;
- il bilancio preventivo della Regione, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011,
è, altresì, articolato in capitoli tali da garantire, nella sezione spese, separata evidenza delle
seguenti grandezze:
a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l’esercizio e il pay back;
b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA;
c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli investimenti per
l’edilizia sanitaria, finanziati ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Allo scopo, valga la tabella che segue:
77 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
Tabella n. 7 – Regione Abruzzo
Bilancio di previsione 2016 – Perimetrazione delle entrate e delle spese
ENTRATE IMPORTI IN EURO SPESA IMPORTI IN EURO
Finanziamento sanitario ordinario corrente 2.352.591.019 Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l’esercizio e il pay back
2.352.591.019
Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente 10.033.479 Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA
643.479
Finanziamento regionale del disavanzo pregresso
- Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso
-
Finanziamento per investimenti in ambito sanitario
274.808.757 Spesa per investimenti in ambito sanitario 274.808.757
- di cui Investimenti per l’edilizia sanitaria 269.146.315 - di cui Investimenti per l’edilizia sanitaria 269.146.315
10.3 I debiti verso fornitori e gli interessi moratori
Nella relazione-questionario (punto 7.10), l’Organo di revisione ha indicato le iniziative assunte
dalla Regione Abruzzo per far fronte al problema dei debiti scaduti verso fornitori.
La medesima, al fine di monitorare il calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti del
S.S.R., di cui al DPCM del 22 settembre 2014, da parte delle Aziende sanitarie, ha effettuato un
monitoraggio sui partitari aziendali, esaminando ogni singola fattura aperta. Da tale
monitoraggio è emerso che il debito in contenzioso è pari ad € 308.000.000, di cui
€ 298.000.000, si riferiscono agli esercizi 2014 e precedenti.
Inoltre, per la copertura degli oneri finanziari, la Regione ha dato indicazioni agli enti del S.S.R.
di effettuare, nel loro bilancio, accantonamenti per interessi moratori.
L’ammontare dei debiti verso fornitori scaduti al 31.12.2015 ammonta a € 504.441.799.
10.4 Le misure di controllo dell’offerta sanitaria
Dalla relazione-questionario del Collegio dei revisori emerge che:
- la Regione ha effettuato l’aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri o degli analoghi
strumenti regionali (art. 10, co. 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158)13;
- la Regione, in attuazione dell’articolo 1, commi 548-550, della legge di stabilità per il 2016, ha
adottato le misure organizzative al fine di garantire l’effettiva realizzazione degli interventi di
razionalizzazione della spesa, mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi14;
13 Dichiara il Collegio dei revisori che “con decreto del Commissario ad Acta n. 106 del 28.09.2016 è stato dato mandato al Servizio
Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionale e Trapianti di provvedere all’aggiornamento del PTR secondo il format AIFA richiesto
dal Tavolo per gli adempimenti LEA con l’inserimento dei farmaci riportati negli allegati allo stesso decreto”. 14 Dichiara il Collegio dei revisori che “con deliberazione di Giunta Regionale 217 del 5 aprile 2016 “Conferma del soggetto aggregatore
regionale individuato ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 e definizione delle modalità operative
78 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
- la Regione ha attuato la riduzione, da cinque a tre, del numero dei componenti del collegio
sindacale delle aziende ed enti del SSR (art. 1, co. 574, legge n. 190/2014);
- la Regione non ha adottato, entro il 31 marzo, il provvedimento che individua gli enti sanitari
con deficit di bilancio pari o superiore al 10% dei ricavi, e/o che non rispettano i parametri
relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. In merito, l’Organo di revisione ha specificato che
“in riferimento al comma 524 della legge 23 dicembre 2015, n. 208 non sono presenti aziende
Ospedaliere, aziende Universitarie, IRCCS o altri Enti che erogano prestazioni di ricovero e cura”.
per le acquisizioni di beni e servizi del settore sanitario”, è stato confermato che il soggetto aggregatore per la Regione Abruzzo è la Stazione
Unica Appaltante Abruzzo incardinata nel Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, e segnatamente
del Genio Civile di L’Aquila. La deliberazione in parola stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi del Settore sanitario è previsto
l’avvalimento delle ASL; per quelli diversi da quelli sanitari, del Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti e per quelli informatici
del Servizio Sistema Informativo Regionale. Si segnala altresì che con Verbale 66/6 del 12/7/2016, il Consiglio Regionale ha approvato
la legge di modifica delle competenze dell’Arit, attribuendogli le competenze di centrale unica di committenza e, conseguentemente, di
soggetto aggregatore. In merito alla verifica del comma 550, le relative attestazioni non possono che essere rese dai singoli Servizi gestori
dei relativi contratti. Per quanto riguarda il Servizio scrivente il comma 550 è stato rispettato.
79 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
11 CONCLUSIONI
1.
L’articolo 1, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge
7 dicembre 2012, n. 213, prevede che “le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci
preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale con
le modalità e secondo le procedure di cui all’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.
266”.
La verifica della Sezione regionale si è incentrata, quindi, sull’analisi del bilancio di previsione
2016-2018 della Regione Abruzzo, avvalendosi della relazione-questionario redatta dal Collegio
dei revisori.
Il quadro normativo vigente, alla data di emanazione del bilancio di previsione 2016-2018, ha
registrato la piena operatività del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
locali e dei loro organismi”. Tale decreto legislativo, attuativo della legge delega in materia di
federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42), ha ridisegnato il sistema italiano di contabilità
pubblica, uniformando, da un lato, gli schemi di bilancio di tutte le pubbliche amministrazioni e,
dall’altro, introducendo istituti nuovi, espressione del principio di competenza potenziata.
Rivisto in alcune parti ed integrato dal successivo decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il
D.Lgs. n. 118/2011 è entrato pienamente in vigore dal 1° gennaio 2016, con l’introduzione di nuovi
strumenti di programmazione (tra cui il DEFR, documento di economia e finanza regionale, e la
legge di stabilità), oltreché di nuovi schemi di bilancio.
Di conseguenza, come già ricordato in diverse occasioni alla Regione, dal 1° gennaio 2016 hanno
cessato di avere efficacia le disposizioni regionali incompatibili con il citato decreto legislativo.
Direttamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario sono gli articoli da 36 a 73 del titolo III
di tale decreto, recante, appunto, il nuovo ordinamento contabile.
Poiché l’articolo 77 del testo integrato e corretto del decreto in questione ha disposto l’abrogazione
integrale del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, sulla base del quale era stata emanata la
legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, recante “Ordinamento Contabile della Regione Abruzzo”,
avrebbe costituito e costituirebbe buona pratica normativa, da parte della Regione, individuare
le parti della legge in questione ancora in vigore, perché non contrastanti con il D.Lgs. n. 118/2011,
e attuare l’esercizio della competenza normativa regolamentare, evidenziata dall’articolo 36,
comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011, secondo cui “le regioni adattano i propri principi contabili generali
e i principi contabili applicati di cui agli allegati 1 e 4 al presente decreto”.
80 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
Ovviamente, trattasi di materia ricondotta nell’alveo del coordinamento della finanza pubblica e
sottratta all’intervento della Regione, il cui compito dovrebbe essere di emanazione di una legge
di contabilità con disposizioni meramente applicative in conformità a quelle previste nel D.Lgs.
n. 118/2011.
2.
La Sezione prende in considerazione la versione di bilancio previsionale, approvata con legge
regionale 19 gennaio 2016, n. 6, concernente “Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018”,
pubblicata nel BURA-Serie speciale del 22 gennaio 2016, n. 11.
3.
La Regione ha proiettato, nella redazione dei documenti programmatori esaminati, gli
inadempimenti reiterati e i notevoli ritardi accumulati nel dare adempimento agli obblighi
redazionali di resa dei conti, più volte messi in luce da questa Sezione.
È di palmare evidenza che sussiste una limitata possibilità di verificare pienamente l’attendibilità,
la coerenza e la congruità delle poste in bilancio, stante l’assenza di rendicontazione pregressa e
recente alla quale fare riferimento.
La programmazione, dal punto di vista sostanziale, non dà soddisfazione al dettato normativo di
cui al comma 4, dell’articolo 36, del D,Lgs. n. 118/2011 e al principio contabile inerente, perché
basata su situazioni presunte, posto che, alla data di presentazione del DEFR al Consiglio
regionale e per tutto l’iter di approvazione del bilancio preventivo 2016, l’Ente non aveva ancora
provveduto all’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2015, e neanche di quello
dell’esercizio 2014 – penultimo esercizio precedente a quello a cui si riferisce il bilancio medesimo.
4.
Da un punto di vista formale, il bilancio sembrerebbe dare adempimento a quanto prescritto dal
D.Lgs. n. 126/2014, in particolare per l’articolazione dell’Entrata in titoli, tipologie e categorie, e
della Spesa in missioni e programmi.
Osserva la Sezione, tuttavia, un’anomala previsione, sia in entrata (titolo VII), che in uscita
(titolo V), di € 1.000.000.000,00 di anticipazione di cassa, rimasta, poi, inutilizzata fino a fine
esercizio.
Da un punto di vista sostanziale, invece, emerge con chiarezza che la Regione Abruzzo non è
riuscita a dare concreta applicazione al principio della competenza potenziata, inadempimento
già contestato per l’esercizio 2015, nel quale la stessa avrebbe dovuto dar seguito ad un processo
di ridefinizione del bilancio di previsione e di riclassificazione dei vecchi schemi di bilancio al piano
dei conti integrato. Il principio analitico della competenza potenziata, descritto nell’Allegato 1 al
81 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
D.Lgs. n. 118/2011, avrebbe dovuto guidare, come già detto, la redazione del bilancio di previsione
a partire dal 1° gennaio 2016.
Al contrario, come evidenziato anche dall’Organo di revisione, il bilancio 2016 sembra redatto
sulla base della vecchia normativa.
Chiaramente, come espresso dallo stesso Collegio dei revisori, lungi dall’essere meri adempimenti
di carattere formale, “gli inadempimenti riscontrati sono in grado di influenzare sostanzialmente e di
condizionare in maniera determinante tutti gli equilibri e gli assetti su cui l’Ente Regione basa la
propria sussistenza, oltre che palesarsi quali violazioni di norme cogenti”.
5.
L’esame del bilancio di previsione 2016, nello specifico, evidenzia una radicale disattenzione per
la riforma dell’armonizzazione nel suo complesso.
La Regione non si è dotata di nuovi strumenti normativi contabili in coerenza con le disposizioni
normative nazionali di cui al D.Lgs. n. 118/2011; non sono state avviate iniziative volte a
modificare la legge di contabilità (L.R. n. 3/2002) in coerenza con le nuove disposizioni normative
nazionali, alla luce anche della novella costituzionale che ha attribuito allo Stato la competenza
esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Indubbiamente, in materia di
contabilità degli enti territoriali (deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR), non residua alle
Regioni a statuto ordinario che una potestà regolamentare e un obbligo di conformare la propria
gestione ai principi generali e applicati del D.Lgs. n. 118/2011.
Il bilancio di previsione 2016 fallisce, ad avviso della Sezione, l’obiettivo prefissatosi di essere il
“punto di partenza per il riallineamento del ciclo di bilancio”. Difatti, quale passaggio indefettibile
per la valutazione della veridicità ed attendibilità delle entrate pubbliche accertate e della
credibilità della copertura delle spese pubbliche, la Regione avrebbe dovuto porre in essere il
riaccertamento straordinario dei residui da effettuarsi con riferimento alla data del 1° gennaio
2015, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014. Quanto sopra veniva più volte
ricordato nelle varie deliberazioni di questa Sezione (in particolare, la n. 191/2015/FRG del 17
luglio 2015 e la n. 230/2016/FRG del 24 novembre 2016), con svariate sollecitazioni a porre in
essere i relativi adempimenti.
In assenza di tale fondamentale passaggio, trovano conferma, anche per tale aspetto, gli
inadempimenti della Regione Abruzzo nella redazione del bilancio di previsione 2016 ai principi
dell’armonizzazione.
Le considerazioni esternate si proiettano, in tutta la loro gravità, anche al bilancio di previsione
2017-2019, di cui alla legge regionale 27 gennaio 2017, n. 11, anch’esso adottato in assenza del
82 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
procedimento di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 e dell’applicazione
del principio della competenza potenziata.
L’assenza di certezza dei dati degli esercizi 2013-2015 ha generato difficoltà anche nella
determinazione dei fondi e degli accantonamenti. L’Ente dichiara che non tutti i fondi risultano
coperti. La determinazione del Fondo dei Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) è stata effettuata
in via del tutto provvisoria, con un’ulteriore dose di aleatorietà alla base del conteggio, in assenza
del procedimento di conclusione del riaccertamento dei residui. Non è rispettata, secondo la
Sezione, neanche la regola per una coerente costituzione del fondo residui perenti.
Accantonamenti non a termine di legge risultano anche per le passività potenziali.
6.
I quadri riassuntivi del documento previsionale confermano che l’Amministrazione ha
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 e quello pluriennale per gli esercizi 2016-
2018, indicando, come prima posta, l’avanzo di amministrazione presunto, in assenza di
documenti consuntivi finali degli esercizi 2013, 2014, e adesso 2015, e, dunque, di risultanze certe
degli esercizi precedenti. L’equilibrio del bilancio 2016, come per i precedenti (ed anche per il
2017), è garantito attraverso l’iscrizione di un avanzo di amministrazione del tutto presunto. La
Sezione non può non rilevare che, ancora una volta, gli equilibri del bilancio siano solo
nominalmente rispettati e che l’utilizzo della posta dell’avanzo presunto costituisce l’unica voce
che garantisce l’equilibrio finanziario dell’esercizio. Alla luce di tale affermazione, la Sezione
ribadisce che la costruzione degli equilibri nel bilancio esaminato è solo formale.
Non appare correttamente redatto neanche il prospetto del risultato di amministrazione
dell’esercizio precedente che risente anch’esso della problematica della provvisorietà delle cifre. Il
prospetto mira, nella normativa, ad individuare una ragionevole e prudente precisione del
risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, elaborata alla data di predisposizione del
bilancio preventivo. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione
presunto consente di verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa
copertura. Non vi sono particolari specifiche, nella Nota integrativa, sulla compilazione del
prospetto e le cifre ivi riportate; non sono specificate le modalità di annotazione delle quote
vincolate, che dovrebbero contenere, in una corretta rappresentazione: l’ammontare delle somme
vincolate al 1° gennaio 2015, l’utilizzo delle stesse nel corso del 2015, la previsione di ulteriore
vincolo nel corso della gestione 2015 e la previsione dell’ammontare delle somme vincolate che
saranno utilizzate nel corso del 2016. Il fondo pluriennale vincolato presunto, al 31 dicembre 2015,
è pari a zero (non essendo stata applicata la competenza potenziata). Il risultato non offre margini
83 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
di coperture, chiudendo con un disavanzo (€ -698.314.365,14); la parte dedicata all’utilizzo delle
quote vincolate porta nuovamente l’annotazione dei vincoli derivanti dai trasferimenti,
ritrasformando, nella posta finale, il disavanzo in avanzo. In conclusione, anche la modalità di
redazione di tale prospetto non appare conforme al D.Lgs. n. 118/2011 e risente della notevole
problematica delle c.d. economie vincolate, che gravano notevolmente sul bilancio della Regione
e che hanno costituito oggetto di non parifica, sia per il rendiconto 2012, che per il rendiconto
2013, esercizio al quale è ferma la rendicontazione.
Non è possibile, anche in questo caso, asseverare la correttezza del prospetto in assenza di
documentazione contabile precedente debitamente approvata.
7.
Nella legge di bilancio, viene allocata, nella sezione della spesa, un’annualità di quelle previste dal
ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014, in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, in deroga all’articolo 42, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, al netto del Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità.
La ricostruzione dell’entità del disavanzo, ai sensi dell’articolo 39, comma 7, del D.Lgs.
n. 118/2011, determina, da parte dell’Ente, nei vari documenti, il consolidamento della
provvisorietà del disavanzo medesimo, la cui base di partenza, in assenza di certezza dei dati
contabili, rimane l’importo contenuto nella delibera di Giunta di approvazione del disegno di legge
sul rendiconto dell’esercizio 2013 – parificato parzialmente da questa Sezione –, successivamente
modificato, con delibera di Giunta dalla Regione e approvato con legge, dal Consiglio regionale,
peraltro impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale. Dato di partenza, quindi, privo
del connotato della certezza, rimane il disavanzo, presunto e provvisorio, anche nei successivi atti
di rimodulazione del disegno di legge del rendiconto dell’esercizio 2013, in assenza degli ulteriori
adempimenti contabili richiesti dalle nuove norme.
La gravità dei comportamenti appare reiterata ed aggravata dall’accumularsi di ulteriore
incertezza, sia sul disavanzo effettivo del passato, sia su quello che, con le inadempienze
riscontrate e l’inottemperanza alle nuove regole contabili, di fatto, la Regione potrebbe aver già
accumulato.
Al 31 dicembre 2016, l’Ente ha disatteso gli impegni assunti con la delibera n. 1083/C del 22
dicembre 2015, finalizzati, in special modo, “ad approvare entro il 31 gennaio 2016 un piano di
azione straordinario finalizzato a definire modalità, tempi e mezzi per il riallineamento del ciclo del
84 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
bilancio a termini di legge procedendo all’approvazione di tutti gli adempimenti ancora sospesi per il
31 luglio 2017”.
La provvisorietà dell’entità disavanzo condiziona inevitabilmente i conti successivi.
Gli inadempimenti citati, lungi dal potere essere considerati violazione di carattere meramente
formale, si palesano, al contrario, quali elementi in grado di minare alla base la validità e finanche
la legittimità del bilancio previsionale che, come noto, basa la propria sostenibilità anche sui dati
rinvenienti dagli esercizi trascorsi. La corretta elaborazione del bilancio previsionale – e, quindi,
l’attendibilità delle previsioni in esso operate – non può prescindere dalla disponibilità di dati
storici certi nel loro ammontare; solo all’esito della conclusione dell’attività di
accertamento/riaccertamento dei residui sarà, pertanto, possibile individuare con certezza l’entità
effettiva del disavanzo regionale al 31 dicembre 2014, del fondo rischi su crediti di dubbia
esigibilità, dell’eventuale disavanzo 2015, del differenziale positivo/negativo derivante
dall’attività di riaccertamento dei residui al 1° gennaio 2015 e, valutato l’effettivo impatto sulle
previsioni 2017, verificare la sussistenza degli equilibri.
Anche il bilancio previsionale 2017-2019 della Regione Abruzzo sconta, pertanto, detta
indeterminatezza, essendo stato concepito e redatto mediante parziale utilizzo di valori
meramente presuntivi, privi cioè del connotato necessario della certezza.
La mancata quantificazione del disavanzo effettivo espone la Regione, nell’ipotesi in cui
dall’effettiva quantificazione dovesse derivare un valore superiore dello stesso rispetto a quanto
stimato, al potenziale rischio di legittimare l’utilizzo delle eventuali maggiori entrate per il
finanziamento di spese, anziché per la copertura del disavanzo in questione. Del pari, potrebbe
verificarsi l’ipotesi dell’emersione di un disavanzo di entità tale da non consentire la previsione di
un piano di ammortamento conforme alla normativa vigente, attesa l’estrema rigidità strutturale
del bilancio e la conseguente limitatezza di risorse a tal fine destinabili.
La stessa Corte costituzionale, sul bilancio di previsione dell’esercizio 2013, rafforza tali
convincimenti nelle considerazioni espresse sulla mancata chiarezza dei rendiconti, in ordine alla
consistenza delle partite attive e passive, che comporta un’errata determinazione del risultato di
amministrazione, che si riverbera negativamente anche sulla legittimità delle successive
operazioni. Per il principio di continuità degli esercizi finanziari, ogni determinazione infedele del
risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi, coinvolgendo in modo
durevole l’equilibrio del bilancio, che va considerato nella sua prospettiva dinamica, “la quale
«consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e
spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche» (sentenza n. 266 del 2013; in senso
85 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
conforme, sentenza n. 250 del 2013)”, ed “esige che la base di tale ricerca sia salda e non condizionata
da perturbanti potenzialità di indeterminazione”.
8.
In merito alla situazione di indebitamento della Regione, fatto riferimento ai vincoli esistenti,
uno di carattere qualitativo (finalizzazione delle entrate acquisite tramite indebitamento solo per
il finanziamento di spese di investimento), l’altro di tipo quantitativo (per il quale l’importo
complessivo delle annualità di ammortamento per capitale ed interessi e delle altre forme di
indebitamento non può superare il 20% delle entrate tributarie non vincolate dalla Regione), la
Sezione ha rilevato che entrambi risultano essere rispettati da parte della Regione Abruzzo.
La dimensione dell’indebitamento regionale al 31 dicembre 2015 risulta di 1.335.551 €/migliaia,
di cui 4.257 €/migliaia a carico dello Stato e € 1.331.294 €/migliaia a carico della Regione. Si
aggiungono € 166.764 €/migliaia per anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013.
Si dà atto dell’evidente diminuzione dell’indebitamento, dovuta anche alla mancata
sottoscrizione di nuovi debiti.
Tuttavia, rileva nella legge di bilancio 2016 la previsione dell’assunzione di mutui autorizzati dalle
leggi di bilancio precedenti, cioè l’autorizzazione di indebitamento fino all’importo massimo di €
100.000.000,00, a fronte dell’indebitamento autorizzato e non contratto riferito alle annualità
precedenti, importo stanziato nel titolo VI dello stato di previsione delle entrate e collocato tra le
spese al titolo I, missione 20, programma 01 (fondi di riserva), quale “Fondo accantonamento
disavanzo di amministrazione mancata contrazione mutui a.p.”.
Su tale posta contenuta nel disegno di legge di cui alla D.G.R. n. 1083/C/2015 si è espresso il
Collegio dei revisori (con verbale del 27 gennaio 2016) e sulla L.R. n. 41/2015 si è espressa questa
Sezione nella “Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali
promulgate nell’anno 2015 dalla Regione Abruzzo e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”,
approvata con deliberazione n. 118/2016/RQ del 12 maggio 2016.
In quella sede, la Sezione ha esternato al Consiglio regionale le criticità riscontrate sulla legge, sia
sotto il profilo dell’impostazione contabile, sia con riferimento agli aspetti di copertura degli oneri
dalla stessa scaturenti.
9.
La Sezione prende atto delle attestazioni rilasciate dall’Organo di revisione sugli adempimenti
relativi agli Organismi partecipati, in relazione ai quali la Sezione stessa già si è espressa a
novembre 2016, nel referto sui piani di razionalizzazione (cfr. deliberazione n. 228/2016/VSG del
17 novembre 2016).
86 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
10.
Anche per il Servizio sanitario regionale, la Sezione prende atto delle attestazioni rilasciate
dall’Organo di revisione, di cui ha, peraltro, tenuto conto nella redazione dell’annuale referto
sull’assistenza sanitaria in Abruzzo (cfr. deliberazione n. 264/2016/SSR del 15 dicembre 2016).
Il bilancio preventivo della Regione non è coerente, per l’esercizio finanziario 2016, con il bilancio
preventivo economico annuale consolidato del Servizio sanitario regionale; il bilancio preventivo
della Regione, dunque, non tiene conto, per l’esercizio finanziario 2016, del bilancio preventivo
economico annuale consolidato del Servizio sanitario regionale (art. 32, co. 5, D.Lgs. n. 118/2011),
poiché all’epoca della sua redazione i bilanci preventivi degli enti del SSR erano ancora in fase di
approvazione.
87 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
ALLEGATO (VEDI PARAGRAFO 2.1)
Deliberazioni di Giunta regionale di variazioni e modifiche del bilancio di previsione 2016 e
pluriennale 2016-2018, ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011, adottate nel corso dell’anno
2016:
✓ D.G.R. n. 138 del 4 marzo 2016 “Variazione per iscrizione di entrate e spese derivanti da
assegnazioni vincolate”;
✓ D.G.R. n. 155 del 10 marzo 2016 “Variazione per reiscrizione residui perenti – articolo 51,
comma 2, lettera g) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”;
✓ D.G.R. n. 179 del 22 marzo 2016 “Variazione per iscrizione di entrate e spese derivanti da
assegnazioni vincolate”;
✓ D.G.R. n. 246 del 19 aprile 2016 “Variazione di cassa ex articolo 51, comma 2, lettera d) del
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.”;
✓ D.G.R. n. 257 del 28 aprile 2016 “Variazione per iscrizione di entrate e spese derivanti da
assegnazioni vincolate. Istituzione nuovi capitoli”;
✓ D.G.R. n. 290 del 3 maggio 2016 “Variazione per reiscrizione residui perenti – articolo 51,
comma 2, lettera g) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”;
✓ D.G.R. n. 314 del 17 maggio 2016 “Variazione per iscrizione di entrate e spese derivanti da
assegnazioni vincolate. Istituzione nuovi capitoli”;
✓ D.G.R. n. 332 del 24 maggio 2016 “Variazione per iscrizione di entrate e spese derivanti da
assegnazioni vincolate. Istituzione nuovi capitoli”;
✓ D.G.R. n. 354 del 1 giugno 2016 “Variazione per iscrizione di entrate e spese derivanti da
assegnazioni vincolate. Istituzione nuovi capitoli”;
✓ D.G.R. n. 420 del 29 giugno 2016 “Variazione per iscrizione di entrate e spese derivanti da
assegnazioni vincolate. Istituzione nuovi capitoli”;
✓ D.G.R. n. 422 del 29 giugno 2016 “Variazione di cassa ex articolo 51, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.”;
✓ D.G.R. n. 436 del 30 giugno 2016 “Variazione per iscrizione di entrate e spese derivanti da
assegnazioni vincolate”;
✓ D.G.R. n. 466 del 12 luglio 2016 “Variazione per iscrizione di entrate e spese derivanti da
assegnazioni vincolate. Istituzione nuovi capitoli”;
✓ D.G.R. n. 488 del 21 luglio 2016 “Variazione per iscrizione di entrate e spese derivanti da
assegnazioni vincolate. Istituzione nuovi capitoli”;
88 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
✓ D.G.R. n. 520 del 4 agosto 2016 “Variazione n. 13 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate”;
✓ D.G.R. n. 529 dell’11 agosto 2016 “Variazione n. 11 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate definite alla data del 14.07.2016”;
✓ D.G.R. n. 533 dell’11 agosto 2016 “Variazione n. 12 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate”;
✓ D.G.R. n. 561 del 30 agosto 2016 “Variazione n. 14 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate”;
✓ D.G.R. n. 563 del 30 agosto 2016 “Variazione n. 15 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate”;
✓ D.G.R. n. 588 del 22 settembre 2016 “Variazione n. 16 per iscrizione di entrate e di spese
derivanti da assegnazioni vincolate”;
✓ D.G.R. n. 590 del 22 settembre 2016 “Variazione per reiscrizione residui passivi perenti –
articolo 51, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”;
✓ D.G.R. n. 631 del 6 ottobre 2016 “Variazione n. 17 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate”;
✓ D.G.R. n. 650 del 20 ottobre 2016 “Variazione n. 18 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate”;
✓ D.G.R. n. 652 del 20 ottobre 2016 “Variazione n. 19 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate”;
✓ D.G.R. n. 680 del 26 ottobre 2016 “Variazione n. 21 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate”;
✓ D.G.R. n. 691 del 5 novembre 2016 “Variazione per iscrizione di entrate e di spese derivanti da
assegnazioni vincolate - Patto per il Sud - Regione Abruzzo (Masterplan)”;
✓ D.G.R. n. 695 del 5 novembre 2016 “Variazione n. 20 per iscrizione di entrate e di spese
derivanti da assegnazioni vincolate”;
✓ D.G.R. n. 772 del 22 novembre 2016 “Variazione n. 23 per iscrizione di entrate e di spese
derivanti da assegnazioni vincolate”;
✓ D.G.R. n. 800 del 5 dicembre 2016 “Variazione n. 22 per iscrizione di entrate e di spese derivanti
da assegnazioni vincolate”;
✓ D.G.R. n. 909 del 30 dicembre 2016 “Variazione n. 24 per iscrizione di entrate e di spese
derivanti da assegnazioni vincolate”;
✓ D.G.R. n. 911 del 30 dicembre 2016 “Variazione n. 25 per iscrizione di entrate e di spese
89 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
derivanti da assegnazioni vincolate”;
✓ D.G.R. n. 913 del 30 dicembre 2016 “Variazione n. 26 per iscrizione di entrate e di spese
derivanti da assegnazioni vincolate”;
✓ D.G.R. n. 951 del 30 dicembre 2016 “Variazione n. 27 per iscrizione di entrate e di spese
derivanti da assegnazioni vincolate”.
***
Determinazioni del Dirigente del Servizio Bilancio di variazioni del bilancio di previsione 2016 e
pluriennale 2016-2018, adottate, nel corso del 2016 e fino anche al 2017, ai sensi dell’articolo 19,
comma 3, della legge regionale n. 6/2016:
✓ Determina n. DPB007/13 del 23.02.2016, recante “Bilancio di previsione finanziario 2016-
2018 – variazione per reiscrizione di economie vincolate”;
✓ Determina n. DPB007/20 del 10.03.2016, recante “Bilancio di previsione finanziario 2016-
2018 – variazione per reiscrizione di economie vincolate”;
✓ Determina n. DPB007/22 del 16.03.2016, recante “Bilancio di previsione finanziario 2016-
2018 – variazione per reiscrizione di economie vincolate”;
✓ Determina n. DPB007/24 del 17.03.2016, recante “Bilancio di Previsione finanziario 2016-
2018 – Variazione stanziamenti di cassa 2016 e prelevamento dal relativo fondo”;
✓ Determina n. DPB007/25 del 17.03.2016, recante “Bilancio finanziario gestionale –
Variazione stanziamenti di cassa 2016 e prelevamento dal relativo fondo”;
✓ Determina n. DPB007/26 del 29.03.2016, recante “Bilancio di previsione finanziario 2016-
2018 – variazione per reiscrizione di economie vincolate”;
✓ Determina n. DPB007/28 del 06.04.2016, recante “Bilancio di Previsione finanziario 2016-
2018 – Variazione stanziamenti di cassa 2016 e prelevamento dal relativo fondo”;
✓ Determina n. DPB007/29 del 06.04.2016, recante “Bilancio finanziario gestionale –
Variazione stanziamenti di cassa 2016 e prelevamento dal relativo fondo”;
✓ Determina n. DPB007/30 del 07.04.2016, recante “Bilancio di Previsione finanziario 2016-
2018 – Variazione stanziamenti di capitoli di spesa obbligatoria e prelevamento dal relativo
fondo”;
✓ Determina n. DPB007/42 del 20.04.2016, recante “Bilancio di previsione finanziario 2016-
2018 – variazione per reiscrizione di economie vincolate”;
✓ Determina n. DPB007/45 del 11.05.2016, recante “Bilancio di Previsione finanziario 2016-
2018 – Variazione stanziamenti di competenza capitoli di spesa obbligatoria e variazione
90 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
stanziamenti di cassa”;
✓ Determina n. DPB007/47 del 11.05.2016, recante “Bilancio di previsione finanziario 2016-
2018 – variazione per reiscrizione di economie vincolate”;
✓ Determina 16.05.2016, n. DPB007/49, recante “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018
– variazione per reiscrizione di economie vincolate”;
✓ Determina n. DPB007/52 del 24.05.2016, recante “Bilancio di previsione finanziario 2016-
2018 – variazione per reiscrizione di economie vincolate”;
✓ Determina n. DPB007/54 del 08.06.2016, recante “Bilancio di Previsione finanziario 2016-
2018 – Variazione stanziamenti di cassa 2016 e prelevamento dal relativo fondo”;
✓ Determina n. DPB007/55 del 08.06.2016, recante “Bilancio finanziario gestionale 2016-2018–
Variazione stanziamenti di cassa 2016 e prelevamento dal relativo fondo”;
✓ Determina n. DPB007/58 del 14.06.2016, recante “Bilancio di Previsione finanziario 2016-
2018 – Variazione stanziamenti di competenza e cassa capitoli di spesa obbligatoria”;
✓ Determina n. DPB007/64 del 27.06.2016, recante “Bilancio di previsione finanziario 2016-
2018 – variazione per reiscrizione di economie vincolate”;
✓ Determina n. DPB007/69 del 30.06.2016, recante “Bilancio di previsione finanziario 2016-
2018 – variazione per reiscrizione di economie vincolate”;
✓ Determina n. DPB007/71 del 08.07.2016, recante “Bilancio di Previsione finanziario 2016-
2018 – Variazione stanziamenti di cassa 2016 e prelevamento dal relativo fondo”;
✓ Determina n. DPB007/72 del 08.07.2016, recante “Bilancio finanziario gestionale 2016-2018–
Variazione stanziamenti di cassa 2016 e prelevamento dal relativo fondo”;
✓ Determina n. DPB007/73 del 12.07.2016, recante “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018
– variazione per reiscrizione di economie vincolate”;
✓ Determina n. DPB007/76 del 13.07.2016, recante “Bilancio gestionale 2016 -2018. Variazione
tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato”;
✓ Determina n. DPB007/80 del 03.08.2016, recante “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018
– variazione per reiscrizione di economie vincolate”;
✓ Determina n. DPB007/83 del 08.08.2016, recante “Bilancio di Previsione finanziario 2016-
2018 – Variazione stanziamenti di cassa 2016 e prelevamento dal relativo fondo”;
✓ Determina n. DPB007/84 del 08.08.2016, recante “Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 –
Variazione stanziamenti di cassa 2016 e prelevamento dal relativo fondo”;
✓ Determina n. DPB007/85 del 11.08.2016, recante “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018
– variazione per reiscrizione di economie vincolate”;
91 Corte dei conti| Relazione bilancio previsione 2016 - Regione Abruzzo
✓ Determina n. DPB007/87 del 11.08.2016, recante “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018
– variazione per reiscrizione di economia vincolata – eccedenza introiti IRAP 2015 sanità”;
✓ Determina n. DPB007/91 del 31.08.2016, recante “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018
– variazione per reiscrizione di economie vincolate”;
✓ Determina n. DPB007/93 del 05.09.2016, recante “Bilancio di Previsione finanziario 2016-
2018 – Variazione stanziamenti di cassa 2016 e prelevamento dal relativo fondo”;
✓ Determina n. DPB007/94 del 05.09.2016, recante “Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 –
Variazione stanziamenti di cassa 2016 e prelevamento dal relativo fondo”;
✓ Determina n. DPB007/95 del 08.09.2016, recante “Bilancio di Previsione finanziario 2016-
2018 – Variazione stanziamenti di competenza e cassa capitolo di spesa obbligatoria”;
✓ Determina n. DPB007/97 del 12.09.2016, recante “Bilancio di Previsione finanziario 2016-
2018 – Variazione partite di giro”;
✓ Determina n. DPB007/100 del 15.09.2016, recante “Bilancio di previsione finanziario 2016 –
2018 – Variazione entrate e spese per conto di terzi e partite di giro ex articolo 51 comma 4”;
✓ Determina n. DPB007/110 del 07.10.2016, recante “Bilancio di previsione finanziario 2016 –
2018 – Variazione capitoli delle partite di giro ex articolo 51 comma 4 D.Lgs. 118/2011”;
✓ Determina n. DPB007/119 del 16.11.2016, recante “Bilancio di Previsione finanziario 2016-
2018 – Variazione stanziamenti di cassa 2016, prelevamento dal relativo fondo e adeguamento
Piano dei conti”;
✓ Determina n. DPB007/122 del 30.11.2016, recante “Bilancio finanziario gestionale 2016 -2018.
Variazione tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato”;
✓ Determina n. DPB007/41 del 10.04.2017, recante “Variazione di bilancio ex articolo 51 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i – Movimentazione FPV di spesa a valere sul bilancio di previsione 2016 -2018
e FPV entrata 2017_2019”.