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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana composta dai Magistrati: dott. Luciano Pagliaro Presidente dott. Guido Petrigni Consigliere rel. dott. Roberto Rizzi Primo Referendario ha pronunciato la seguente Sentenza 2926/2011 nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 55280 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di: ACIERNO Alberto, nato a Palermo il 29.05.1960 ed ivi residente in viale Margherita di Savoia n. 89, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Wolleb con studio in Palermo, Via Siracusa n. 34. Uditi, nella pubblica udienza dell’8 luglio 2011, il relatore dott. Guido Petrigni, il pubblico ministero, nella persona nella persona del vice procuratore generale, dr. Salvatore Chiazzese e l’avv. Alberto Wolleb per il convenuto. Esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa. FATTO La Procura regionale ha svolto una mirata istruttoria, finalizzata ad accertare la sussistenza di danno erariale in ordine a spese ingiustificate ed assunzioni illegittime segnalate nella gestione della Fondazione Federico II con sede in Palermo (Decreto Pres. Reg. 45/21.L del 14 agosto 1997). Assume lorgano che procede di aver delegato il Comando del Nucleo di Polizia Tributaria Page 1 of 39 REPUBBLICA ITALIANA 14/09/2011 http://bddweb.corteconti.it/bdddaccessibile/doc/011/19D02926011.htm

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

composta dai Magistrati:

dott. Luciano Pagliaro Presidente

dott. Guido Petrigni Consigliere rel.

dott. Roberto Rizzi Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

Sentenza 2926/2011

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 55280 del registro di segreteria, promosso dal

Procuratore Regionale nei confronti di:

ACIERNO Alberto , nato a Palermo il 29.05.1960 ed ivi residente in viale Margherita di

Savoia n. 89, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Wolleb con studio in Palermo, Via

Siracusa n. 34.

Uditi , nella pubblica udienza dell’8 luglio 2011, il relatore dott. Guido Petrigni, il pubblico

ministero, nella persona nella persona del vice procuratore generale, dr. Salvatore

Chiazzese e l’avv. Alberto Wolleb per il convenuto.

Esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa.

FATTO

La Procura regionale ha svolto una mirata istruttoria, finalizzata ad accertare la sussistenza

di danno erariale in ordine a spese ingiustificate ed assunzioni illegittime segnalate nella

gestione della Fondazione Federico II con sede in Palermo (Decreto Pres. Reg. 45/21.L del

14 agosto 1997).

Assume l’organo che procede di aver delegato il Comando del Nucleo di Polizia Tributaria

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della Guardia di Finanza per l’espletamento di indagini intese a verificare il corretto utilizzo

di denaro pubblico negli esercizi finanziari 2006 e 2007 da parte della Fondazione, con

particolare riferimento alle spese sostenute dal Direttore generale Alberto Acierno per la

utilizzazione di carte di credito aziendale, alle assunzioni effettuate ed alla gestione del

servizio di biglietteria.

Gli esiti degli accertamenti sono stati compendiati in una relazione della Guardia di Finanza

con la quale si offrivano, come rievocati nel libello introduttivo del giudizio, i seguenti

elementi di informazione.

a) Utilizzazione della carta di credito aziendale American Express n. 3746-742169-

81019.

Dall’esame degli estratti conto della suddetta carta (recante il nome, quale utilizzatore, di

Acierno Alberto, direttore generale della Fondazione) in relazione alle operazioni effettuate

dal 19 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007, sono emerse spese non riconducibili ad attività

istituzionali, in violazione del principio secondo cui l’utilizzo di denaro pubblico va giustificato

e rendicontato. Per tali spese, assume la Procura, non esiste agli atti della Fondazione

alcuna documentazione in grado di giustificarne il fine istituzionale.

Nella tabella A, che segue, sono indicate le indebite spese, costituenti danno erariale , nella

misura di € 35.621,53.

Tabella A

Data Ogg.Spesa/Eventuale Esercizio Comm.le Importo

abbonamenti tv satellitari

21.12.07 SKY – Pagamenti Canoni Scaduti Milano € 748,14

22.06.07 SKY Italia srl Roma € 64,00

20.07.07 SKY Italia srl Roma €114,00

23.08.07 SKY Italia srl Roma € 102,00

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21.09.07 SKY Italia srl Roma € 173,00

18.10.07 SKY Italia srl Roma € 109,00

22.11.07 SKY Italia srl Roma € 152,00

ELETTRODOMESTICI, HI FI, TELEFONIA

E INFORMATICA

30.12.06 “Il Telefonino TIM” Cinisi Elettrodomestici vari € 618,00

27.02.07 “Take off Multitronics di Fiumicino Elettrodomestici vari € 357,99

03.04.07 “Take off Multitronics di Fiumicino Elettrodomestici vari € 51,88

09.07.07 “Li Vorsi di Palermo” Elettrodomestici vari € 1.291,90

14.07.07 “Center Gross Euronics di Palermo” Elettrodomestici

vari

€ 1.155,40

19.09.07 “Center Gross Euronics di Palermo” Elettrodomestici

vari

€ 590,80

24.09.07 “Apple Sales Iinternational – prodotti internet € 798,00

26.09.07 “Li Vorsi di Palermo” Elettrodomestici vari € 502,00

pedaggi autostradali

31.12.06 “Pedaggi Telepass Family Roma” – pedaggio stradale

[1][1]

€ 58,52

soggiorno alle Maldive

06.01.07 “Olhuveli Beach R. & S.P.A. S. Malè Atoll Hotel”

Maldive

€ 4.682,60

07.01.07 “Alpha MVKB Maldives Malè” – prodotti artistici ed

artigianali

€ 96,37

07.01.07 “Islanders Maldives Hulhule” – prodotti artistici ed

artigianali

€ 151,54

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07.01.07 “Islanders Maldives Hulhule” – prodotti artistici ed

artigianali

€ 275,89

07.01.07 “Olhuveli Beach R. & S.P.A. S. Malè Atoll Hotel”

Maldive

€ 484,91

07.01.07 “Telenor Satellite Servic 0000 Bethhesda – Telecom.ni” € 4,69

07.01.07 “Telenor Satellite Servic 0000 Bethhesda – Telecom.ni” € 4,69

07.01.07 “Alitalia – Vendita Biglietteria” € 91,89

07.01.07 “Alitalia – Vendita Biglietteria” € 91,89

07.01.07 “Alitalia – Vendita Biglietteria” € 91,89

07.01.07 “Alitalia – Vendita Biglietteria” € 91,89

10.01.07 “Alitalia – Vendita Biglietteria” € 1.233,31

10.01.07 “Alitalia – Vendita Biglietteria” € 955,31

10.01.07 “Alitalia – Vendita Biglietteria” € 955,31

10.01.07 “Alitalia – Vendita Biglietteria” € 955,31

10.01.07 “Alitalia – Vendita Biglietteria” € 955,31

10.01.07 “Expedia Travel” prodotti internet biglietti aerei € 1.302,24

10.01.07 “Expedia Travel” prodotti internet biglietti aerei € 960,46

altri biglietti aerei

22.01.07 “Alitalia – Vendita Biglietteria”[2][2]

€ 1.269,65

17.03.07 “Alitalia – Vendita Biglietteria”[3][3]

€ 528,59

17.03.07 “Alitalia – Vendita Biglietteria”[4][4]

€ 568,59

08.11.07 Wind Jet Catania Servizio Aereo Internaz.Le € 129,35

08.11.07 Wind Jet Catania Servizio Aereo Internaz.Le € 306,70

27.11.07 Lastminute.Com Prodotti Internet € 36,84

03.12.07 Ag Viaggi Lastminute Travelprice Milano € 45,00

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duty free

08.01.07 “Dufry Store Linate Aeroporto” € 139,30

soggiorno a Barcellona

02.04.07 2 Bis Galleria d’arte Barcellona € 228,00

02.04.07 Burberry Barcellona Spain Boutique € 210,00

02.04.07 Cereria Codina, Barcellona Artigianato Tipico € 156,00

02.04.07 Confeccion Trivan’s,Barcellona Boutique Uomo € 314,00

02.04.07 El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali €112,00

02.04.07 El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali € 149,00

02.04.07 El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali € 245,00

02.04.07 El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali € 346,00

02.04.07 El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali € 40,00

02.04.07 El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali € 483,00

02.04.07 El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali € 78,00

03.04.07 El Corte Ingles, Barcellona Grandi Magazzini Generali € 420,35

soggiorno a Panarea

19.08.07 Albatros Panarea Supermercato € 392,00

19.08.07 Hotel Raya Panarea Hotel € 515,00

19.08.07 Stazione Di Servizio Agip Letizia Panarea Comp

Petrol.

€ 414,00

20.08.07 Tesoriero Panarea Ristorante Conduzione Familiare € 198,00

21.08.07 Albatros Panarea Supermercato € 305,00

22.08.07 Albergo La Piazza Srl Panarea Hotel € 1.940,81

altri soggiorni e ristorazione in varie località

08.01.07 “Hotel Novotel di Milano” € 240,00

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b) Utilizzazione della carta di credito EGO n. 4858-0232-7557-4017, intestata ad

Acierno Alberto, il cui saldo veniva addebitato men silmente sul conto corrente

acceso presso il CREDEM n. 010000001444 ed intestat o alla Fondazione Federico II.

Dalla lettura degli estratti conto della suddetta carta, in relazione alle operazioni effettuate

nel periodo compreso tra il 5 febbraio 2007 ed il 30 giugno 2007, si sono evidenziate spese

prive di giustificazione non riconducibili ad attività istituzionali (trattasi, prevalentemente, di

22.02.07 Bar Galleria Milano Night Club/Salotto € 167,00

22.02.07 Plaza Hotel Milano – soggiorno[5][5]

€ 355,00

09.03.07 Ristorante Antico Stabilimento Balneare di Mondello € 770,00

Servizi Enel

14.04.07 Www.Enel.It Sicilia Sat Servizi Internet € 375,25

14.04.07 Www.Enel.It Sicilia Sat Servizi Internet € 410,94

12.07.07 Www.Enel.It Sicilia Sat Servizi Internet € 499,03

24.09.07 Www.Enel.It Sicilia Sat Servizi Internet € 434,00

Mobili ed arredi vari

06.07.07 Excelsior Home Interiors Palermo Arred. Accessory

Casa

€ 376,00

11.08.07 Antica Arte Ray Castelbuono Mobili € 580,00

abbigliamento ed accessori vari

01.10.07 Boggi Milano Fiumicino Abbigliamento € 199,00

01.10.07 Boggi Milano Fiumicino Abbigliamento € 827,00

apparecchi ed accessori fotografici

28.05.07 Angelo Randazzo Palermo € 546,00

TOTALE € 35.621,53

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spese per attività di gioco presso c.d. “Casino on line”, e, quindi, al di fuori di ogni settore di

attività della Fondazione).

Nella tabella B, di seguito riportata, vengono indicate le indebite spese, costituenti danno

erariale , nella misura di € 17.905,24.

Tabella B

Mese descrizione operazioni Importo in

Febbraio 2007 multipurpose 18662918710 2.398,68

“””” www. ask ibs.com

casinolux.com

2.911,04

“””” multipurpose 18662918710 -310,22

“””” totale mese 4.999,50

Marzo 2007 www.ask ibs.com

casinolux.com

3.920,44

“””” www. ask ibs.com

london,ukii

1.075,46

“””” totale mese 4.995,90

Aprile2007 www. ask ibs.com

casinolux.com

2.743,60

“””” www. ask ibs.com

london,ukii

1.916,16

“””” www. ask ibs.com

england,ukii

187,22

Estanco boquera 24

barcellona es

150,45

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c) Assunzioni illecite, in quanto effettuate al di fuori delle competenze istituzionali del

direttore generale della Fondazione, in assenza di qualsivoglia delega da parte del

Consiglio di amministrazione o del Comitato diretti vo della Fondazione.

Nella tabella C, che segue, vengono indicate le illegittime assunzioni, con l’indicazione della

spesa sostenuta.

Tabella C

d) Uso di

assegni e

prelievo di

contante dai

conti della

Fondazione, privi

di giustificazione.

totale mese 4.997,43

Maggio 2007 www. ask ibs.com

casinolux.com 1.223,57

www. ask ibs.com

london,ukii 1.578,01

www. ask ibs.com

england,ukii 110,83

totale mese 2.912,41

TOTALE GENERALE 17.905,24 17.905,24

nominativo del dipendente

assunto

compenso

mensile lordo

compenso totale

lordo corrisposto

STASSI Giuseppe € 1.047,96 € 8.287,27

ABBATE Maria Laura € 1.010,01 € 2.232,85

BENIGNO Veronica € 1.021,58 € 2.807,47

MONTALTI Maria Teodolinda € 1.010,01 € 2.267,18

TRAPASSI Eugenia € 1.010,01 € 2.232,85

RIINA Viviana € 1.021,58 € 2.174,95

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Il vaglio della

documentazione

contabilità/cassa

della Fondazione

per il periodo gennaio/dicembre 2007, ha permesso di verificare la sussistenza di somme

anticipate ad Acierno Alberto dalla biglietteria, prive di qualsiasi rendicontazione o

giustificazione.

Le somme sono state indicate nella tabella D, che segue, detratti gli importi spettanti al

Direttore generale quale compenso per le funzioni, pari ad € 15.600,00 mensili; di

conseguenza, dal totale di 220.175,71 devono essere detratti € 171.600,00, pari alle

retribuzioni per i mesi da gennaio a novembre 2007, con un residuale importo di €

48.575,71, costituente danno erariale.

Tabella D

LA SCALA Maria Elena € 1.047,96 € 6.679,05

ROMANO Donatella € 998,44 € 2.198,63

TOTALE € 28.880,25

Data Descriz.operaz. importo tot. mese

17/01/2007 Pagam.addeb.i ass-571 acierno 2.500,00

25/01/2007 Pagam.addeb.i ass-701 acierno 15.600,00

totale gennaio 18.100,00

07/02/2007 Pagam.addeb.i esigenza cassa

direzione

10.000,00

totale febbraio 10.000,00

01/03/2007 Pagam.addeb.i pag.ft.acierno

02/2007

15.600,00

29/03/2007 Pagam.addeb.i ass-561 acierno 10.000,00

totale marzo 25.600,00

10/04/2007 Pagam.addeb.i esig. Cassa 10.000,00

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13/04/2007 Pagam.addeb.i pag. ft.9 5.000,00

24/04/2007 Pagam.addeb.i pag. ft. Acierno 10.000,00

30/04/2007 giroconto acc.da biglietti. 6.000,00

totale aprile 31.000,00

17/05/2007 Pagam.addeb.esig. cassa 8.000,00

29/05/2007 Pagam.addeb.i prelev.pag.ft 10.000,00

totale maggio 18.000,00

17/06/2007 Pagam.addeb.i esig. Cassa 5.000,00

22/06/2007 Pagam.addeb.i acc.su emol.

Giugno

10.000,00

29/06/2007 Pagam.addeb.i acc.su ft.12

acierno

4.000,00

totale giugno 19.000,00

05/07/2007 pag.add.i ass.620 acc.su ft14

acierno

5.000,00

13/07/2007 Pagam.addeb.i acc.su ft 14

aciernoo

7.000,00

25/07/2007 Pagam.addeb.i esig.cassa

direttore

3.000,00[6]

[6]

totale luglio 15.000,00

03/08/2007 Pagam.addeb.i esig. Acc.su

ft.14

25.000,00

29/08/2007 Pagam.addeb.i esig. Acc.su

ft.18

3.000,00

totale agosto 28.000,00

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e) Sanzioni amministrative ed interessi per tardivo pagamento di contributi.

Nel periodo in cui l’odierno convenuto è stato in carica, la Fondazione non ha ottemperato,

alle scadenze previste, al versamento dei contributi INPS relativi al 2007; la qualcosa ha

causato l’applicazione di sanzioni ed interessi per il tardivo versamento, cagionando un

danno erariale di € 15.629,12, indicato nella tabella di seguito riportata.

Tabella E

21/09/2007 Pagam.ass.65599x ustica 3.000,00

totale settembre 3.000,00

08/10/2007 Pagam.addeb.i accon. Su

ft.acierno

4.000,00

19/10/2007 Pagam.addeb.i acc. su

ft.acierno

3.000,00

26/10/2007 Pagam.addeb.i pag.ft acierno 15.600,00

31/10/2007 Pagam.add.i esig.cassa dir.gen

ass-596

5.000,00

totale ottobre 27.600,00

30/11/2007 Pagam.addeb.i prelev. In conto 10.000,00

totale novembre 10.000,00

01/12/2007 Pagam.addeb.i ass-599 acierno 3.000,00

01/12/2007 Pagam.addeb.i ass-966 acierno 2.000,00

01/12/2007 Pagam.addeb.i ass-600 acierno 9.875,71

totale dicembre 14.875,71

TOTALE 2007 € 220.175,71

sanzioni Interessi TOTALE

€3.727,46 €11.901,66 €15.629,12

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Secondo la ricostruzione fatta dalla Guardia di Finanza, sarebbe già riscontrabile un danno

erariale di € 146.611,85 a carico di Acierno Alberto, danno da questi arrecato durante il

periodo di svolgimento della carica istituzionale di Direttore generale della Fondazione

Federico II, dal 28 luglio 2006 al 30 novembre 2007.

Con invito a dedurre debitamente notificato in data 17 marzo 2009, veniva contestato al

predetto il danno patrimoniale come sopra quantificato, nonché il danno all’immagine della

pubblica amministrazione, quantificato, in via equitativa, in € 150.000,00, per il clamor fori

derivato dal risalto dato all'illecito nella stampa locale ed in interrogazioni parlamentari.

A seguito delle deduzioni difensive prodotte dal dott. Acierno e degli elementi offerti in sede

di audizione in merito agli addebiti oggetto di contestazione, ove è stato confermato

integralmente il contenuto delle deduzioni difensive, sono stati richiesti alla Guardia di

Finanza, con nota in data 12 maggio 2009, altri accertamenti il cui esito ha costituito oggetto

di relazione in data 26 maggio 2009.

In punto di diritto, la Procura ha ritenuto, certamente, sussistere la giurisdizione contabile nei

confronti di amministratori e dipendenti della Fondazione Federico II, istituita con legge Reg.

sic. 9 dicembre 1996 n. 44 in conformità all’ormai costante giurisprudenza della Corte di

Cassazione, secondo cui il criterio discretivo per l’incardinamento della giurisdizione

contabile è quello dell’interesse pubblico perseguito e del profilo oggettivo legato all’utilizzo

delle risorse collettive (Cass. 20132/2004). Secondo l’impostazione accusatoria, nella

fattispecie in esame, è facilmente riscontrabile un danno erariale patrimoniale pari ad €

102.102,48, corrispondente alle spese effettuate da Acierno Alberto attraverso l’utilizzazione

di carte di credito aziendali (American Express n. 3746 – 742169-81019 – EGO n. 4858-

0232-7557-4017) e di assegni o prelievi ingiustificati di contante dai conti della

Associazione.

L’attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, esperita attraverso l’esame degli

estratti conto delle suddette carte di credito aziendale nell’arco temporale dicembre

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2006/dicembre 2007, dimostrerebbe, secondo parte attrice, con assoluta evidenza la

sussistenza di spese per loro natura non riconducibili ad attività istituzionali dell’ente e,

comunque, assolutamente prive di pezze giustificative che consentano di potere riferire gli

esborsi all’espletamento delle funzioni svolte da Acierno Alberto.

Più in dettaglio, il danno erariale, in relazione all’utilizzo di tali carte ammonta ad €

35.621,53 per l’utilizzo della Carte American Express (sub a) ed ad € 17.905,24 per la carta

EGO (sub b).

Del pari, le somme prelevate in contante e anticipate ad Acierno dalla biglietteria dei siti

museali di Palazzo dei Normanni, previa detrazione delle somme a lui spettanti quale

compenso mensile, sono risultate prive di qualsiasi giustificazione o rendicontazione per

l’importo complessivo di € 48.575, 71 e costituiscono, di conseguenza, danno erariale (sub

d).

La Procura ha “colorato” come dolosa la condotta dell’odierno convenuto, attesa

l’intenzionale violazione degli obblighi di servizio, finalizzata a realizzare l’evento di danno

come conseguenza diretta ed immediata della condotta illecita contestata.

L’organo che procede ha altresì illustrato le ragioni per le quali le giustificazioni addotte in

sede di controdeduzioni all’invito a dedurre appaiono prive di pregio, ricordando che

dall’esame della documentazione contabile, nessun credito vantava l’Acierno nei confronti

della Fondazione per i servizi svolti in occasione della organizzazione delle manifestazioni

per il 60° anniversario dell’ ARS; al di fuori del compenso dovutogli per le funzioni di direttore

generale, nulla al predetto competeva.

Nella fattispecie sussiste, secondo la Procura, anche un danno all’immagine della

Fondazione Federico II, istituzione di particolare rilievo culturale e sociale per il suo precipuo

compito di valorizzare la tradizione politica e culturale della Sicilia, con iniziative finalizzate a

diffondere la conoscenza delle istituzioni siciliane (in particolare, l’Assemblea regionale

siciliana) e del patrimonio artistico e culturale dell’Isola.

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L’immagine di tale importante Fondazione è stata compromessa dai comportamenti illeciti

contestati all’Acierno, che hanno trovato ampia eco, sia in numerosi articoli di stampa

(allegati agli atti del giudizio), sia in interrogazioni parlamentari.

Per tale posta di danno è stata operata una valutazione equitativa,determinata in €

150.000,00, secondo criteri oggettivi, connessa alla gravità dell'illecito commesso ed alle

modalità della sua perpetrazione; a criteri soggettivi, relativi alla collocazione che il

responsabile ha avuto nell'organizzazione amministrativa della Fondazione ed alla sua

capacità di rappresentarla; a criteri sociali, basati sulle capacità esponenziali della

Fondazione e sulla rilevanza delle funzioni ad essa intestate, oltre che sulla ampiezza della

diffusione e del risalto dato all'illecito.

Per quanto riguarda, invece, la contestazione del danno erariale emersa in esito a presunte

illecite assunzioni di personale (sub c), e quanto alla contestazione di danno in ordine alle

sanzioni amministrative ed interessi per il tardivo pagamento di contributi (sub e), la Procura

non ha ritenuto di contestare alcunchè non ravvisando la sussistenza della colpa grave.

Conclusivamente il dott. Acierno Alberto è stato convenuto in giudizio per risarcire il danno

complessivo di € 252.102,48 (€ 102.102,48: danno patrimoniale; € 150.000,00 danno

all’immagine), oltre rivalutazione monetaria dalla data degli illeciti contestati, interessi legali,

sulla somma rivalutata, dal deposito della sentenza e sino al definitivo soddisfo, e spese del

presente giudizio.

Con memoria di costituzione depositata in data 5 giugno 2010, si è costituito in giudizio il

convenuto Acierno Alberto, difeso dall’avvocato Alberto Wolleb deducendo,

preliminarmente, di aver operato in assenza di un Consiglio di Amministrazione, con la

conseguenza che non furono neppure adottate quelle fondamentali delibere attinenti al

bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione e con l’ulteriore corollario che l’Ente

perse, per revoca, il contributo richiesto alla Regione per € 500.000,00; aggiungendo che, in

occasione del 60° anniversario della Regione, quest ’ultima incaricava proprio la Fondazione

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e individuava nel dott. Acierno la figura di consegnatario, figura tipica e necessaria.

Con la precitata memoria difensiva, il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione

della Corte dei Conti nel riflesso che i caratteri distintivi dell’Ente pubblico sono da

rinvenirsi, più che nei fini di pubblico interesse da esso perseguiti, nello speciale regime

giuridico che li contraddistingue e nell’inserimento istituzionale, variamente atteggiato, delle

persone giuridiche pubbliche nella organizzazione della p.a. come organismi ausiliari per il

raggiungimento di finalità di interesse generale.

Secondo tali principi, assume la difesa, la Fondazione è un ente di diritto privato e nessuna

legge o provvedimento amministrativo fondato su legge ha attribuito la personalità giuridica

di diritto pubblico.

2. Sugli aspetti finanziari , ha osservato che un’attenta analisi del Bilancio della

Fondazione evidenzia che la Fondazione negli anni 2006 e 2007 ha finanziato la sua attività

prevalentemente, anzi quasi esclusivamente, con mezzi propri e ciò implica che non è

presente uno degli indici rivelatori della pubblicità della Fondazione, ossia quello attinente

alla natura (preminente) delle risorse utilizzate.

3. Sui controlli della Fondazione, ha precisato che la gestione della stessa non è

soggetta a controllo diretto da parte dei pubblici poteri, in disparte la considerazione che

mai, dalla sua costituzione, la Fondazione è stata oggetto di controlli o verifiche da parte dei

pubblici poteri.

4. Sulla esistenza di un rapporto di servizio, ha ricordato che, attesa la natura del

rapporto di lavoro, tra lo stesso e la Fondazione, non sussiste relazione. Le prestazioni

venivano rese, infatti, nell’ambito di attività squisitamente imprenditoriali e commerciali della

Fondazione come risulta dalla natura delle attività svolte.

5. Richiesta di sospensione del giudizio per pregiudiz ialità

In considerazione del fatto che pende giudizio penale per i medesimi fatti, induce a ritenere

necessario o quantomeno utile sospendere il giudizio quantomeno in attesa della fine delle

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indagini da parte della Procura della Repubblica e conseguente deposito della

documentazione costituente l’impianto accusatorio, e sua piena conoscenza.

Nel merito, viene contestata la valenza probatoria delle risultanze come offerte dalla

Guardia di Finanza e, in ogni caso, si sostiene che il giudizio non può prescindere da una

consulenza tecnica, che, in contradditorio, acquisisca la documentazione contabile relativa

a tutte le voci di spesa contestate e la confronti con le risultanze dei libri della Fondazione,

ed in primo luogo del Libro Giornale, e ricostruisca i rapporti con il dott. Acierno.

Per quanto concerne, le spese di carattere personale sostenute con le carte di credito della

Fondazione e l’asserita mancata restituzione del denaro, la difesa ha messo l’accento sulle

compensazioni effettuate.

Ha rilevato che il convenuto ha sì usato le carte di credito per uso personale, ma ciò non ha

comportato alcuna sottrazione di denaro in quanto periodicamente lo stesso analizzava,

unitamente alla dott.ssa Razete, gli estratti conto delle due carte, conteggiando le spese per

fini privati con esse sostenute facendole decurtare dal compenso mensile dovutogli dalla

Fondazione.

Tale circostanza è , secondo la difesa, agevolmente evincibile dal Libro Giornale.

Prova inconfutabile potrebbe trarsi dagli estratti conto delle carte di credito American

Express che riportavano le annotazioni fatte a mano personalmente dall’Acierno, per

distinguere le spese personali da quelle pertinenti alla Fondazione, suggellate con la sigla

della Razete. Tali estratti, però, non sarebbero più presenti in contabilità.

La difesa ha poi messo in luce talune discrasie tra i duplicati degli estratti conto della

American Express e le risultanze dei mastrini di sottoconto su cui sono stati fondati i

conteggi.

La prassi della compensazione può essere asseverata in giudizio attraverso le deposizioni

testimoniali dei Sigg. D’Ippolito Giuseppe e Cusumano Salvatore, i quali hanno reso già

dichiarazioni testimoniali nell’ambito del parallelo giudizio penale. Per quanto afferisce le

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spese contestate ma di spettanza della Fondazione, la difesa ha osservato come vengano

inserite nell’atto di citazione spese di natura istituzionale che nulla hanno a che vedere con

la vita privata del dott. Acierno; peraltro lo svolgersi in quei giorni delle fiere del turismo, già

costituisce un dato sufficiente ad escludere, in assenza di maggiori dettagli, che si sia

trattato di spese non istituzionali, ritenendo più che legittima la partecipazione della

Fondazione a tali manifestazioni.

Sull’accusa relativa ai pretesi prelievi ingiustificati di denaro dalle casse dell’Ente, la difesa

del dott. Acierno ha dedotto che l’accusa mossa è generica, in quanto la contestazione

muove dalla contabilità della Fondazione e dalle dichiarazioni della sua responsabile.

Ha aggiunto la difesa che le fatture dell’Acierno esistenti alla Fondazione non sono quelle

redatte di suo pugno bensì delle copie maldestramente contraffatte.

Ha, infine, messo in risalto che somme gli furono dovute dalla Fondazione per la gravosa

attività svolta nella qualità di consegnatario.

Peraltro, che la documentazione contabile sia carente si evince dal fatto che, solo con

l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2007, ci si accorge del preteso ingente

debito di Acierno, mentre lo stesso organo di controllo dell’Ente, negli ultimi mesi del 2007 e

nei primi del 2008, non rilevava alcuna anomalia.

La difesa ha poi messo in risalto le contraddizioni in cui sarebbe caduta la dott.ssa Razete,

che avrebbe riferito di aver fatto stornare la fattura del luglio 2007, relativa al compenso per

l’attività di consegnatario svolta dall’Acierno con la nota di credito del 25 ottobre 2007 in

quanto le fu detto dal Presidente che nessun compenso ulteriore era dovuto al Direttore

generale (dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza nell’ambito delle indagini delegate dalla

Procura della Corte dei Conti), quando poi, sentita in altra occasione (dichiarazioni rese

nell’ambito del procedimento penale), ha dichiarato che “ attorno ai primi giorni del mese di

dicembre il Presidente Miccichè è venuto presso questi uffici e , in tale circostanza, gli ho

mostrato le fatture sopra indicate: Egli le ha trattenute dicendomi che non avrei dovuto

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assumerle agli atti della contabilità”.

Non si intuisce, secondo la difesa, come la Razete abbia potuto stornare ad Ottobre una

fattura per un compenso che solo a dicembre le fu detto non essere dovuto, o togliere dalla

contabilità somme che già risultavano registrate.

Inoltre le dichiarazioni rese dalla dott.ssa Razete volte a negare la spettanza di qualsivoglia

compenso in favore dell’Acierno sono in netto contrasto con la fattura pro forma n. 5/sa del

17 luglio 2007, emessa dalla Fondazione nei confronti dell’Ars in relazione ai servizi prestati

con il proprio personale, dalla quale emerge il riconoscimento di un compenso extra al

Direttore Generale per la presa in consegna delle opere d’arte, pur senza riportarne

l’importo stabilito.

Secondo la prospettazione defensionale, la lacunosità della documentazione probatoria

emerge altresì da diverse circostanze, e precisamente: per i servizi resi in occasione delle

celebrazioni in argomento la Fondazione ha ricevuto in bilancio un corrispettivo di circa €

25.000,00, sebbene abbia fatturato costi per circa € 177.000,00 e ne abbia sostenuti in

misura imprecisata ma certamente superiore al corrispettivo percepito; la qualcosa è indice

della imprecisione della contabilità dell’Ente laddove non è dato neppure conoscere l’esatto

ammontare dei costi sostenuti (e delle relative causali) in occasione della organizzazione

delle manifestazioni per il 60^ anniversario dell’Ars .

Sul danno all’immagine, la difesa ha osservato che mancano del tutto i presupposti per

riconoscere il risarcimento per il danno all’immagine presuntivamente patito dalla

Fondazione.

Conclusivamente viene chiesto che sia dichiarato il difetto di giurisdizione; in subordine che

sia sospeso il giudizio; nel merito che siano dichiarate infondate in fatto e in diritto le

domande avanzate dal Procuratore; in via istruttoria che sia disposta consulenza tecnica

d’ufficio, affinchè acquisisca tutta la documentazione contabile della Fondazione; sia

ammessa prova per testi dell’Architetto Giuseppe D’Ippolito e Salvatore Cusumano nonché

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del dott. Marco Giacalone secondi gli articolati di prova specificati nella memoria di

costituzione;

che la domanda attrice sia dichiarata inammissibile o infondata e, in via subordinata,

venga determinata la sanzione pecuniaria nella misura minima.

Con ordinanza n. 260/2010, in accoglimento parziale della domanda del convenuto tesa alla

sospensione del giudizio nella prospettata necessità, ai fini di una compiuta difesa, di

acquisizione di tutti gli elementi coperti dal segreto istruttorio nell’ambito del parallelo

giudizio penale, questo collegio disponeva la sospensione del giudizio.

Con atto di riassunzione depositato in data 22 luglio 2010, l’organo requirente, nel dar

contezza del fatto che la Procura della Repubblica, con informativa datata 5 luglio 2010, ha

comunicato di avere richiesto il rinvio a giudizio di Acierno Alberto per i medesimi fatti

oggetto del presente giudizio di responsabilità amministrativa, nonché per altro indebito ( per

il quale pende altra indagine da parte della Procura contabile) ha formulato istanza per la

riassunzione del giudizio, confermando la richiesta di condanna già formulata con l’atto

introduttivo del giudizio.

Il convenuto, in data 2 marzo 2011, ha prodotto ulteriore memoria per contestare l’impianto

accusatorio, e precisamente.

Ha reiterato l’eccezione di difetto di giurisdizione, ribadendo che mai la Fondazione,

contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura, ha usufruito di sovvenzioni o

finanziamenti (specificamente non ha ricevuto alcun contributo di € 500.000,00); l’esame

dei bilanci della Fondazione esclude che siano interessate risorse di provenienza

pubblica; la stessa relazione dei Sindaci all’esercizio del 2007 evidenziava che la causa

principale della perdita era determinata dalla revoca del contributo di € 500.000,00,

previsto per l’anno 2007, di cui alla lettera H (legge finanziaria), causata dalla mancata

approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; la Fondazione non ha mai subito

alcun controllo da parte della Regione, dall’Assemblea o dai pubblici poteri.

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Ha poi aggiunto la difesa che, successivamente ai fatti per cui è causa, e specificamente nel

2009, lo Statuto della Fondazione è stato modificato all’art. 3 e all’art. 8, inserendo la

previsione, prima mancante, di operare quale Ente strumentale o concessionario di servizi in

house del suo fondatore e della Regione Sicilana (Art. 3); ed ancora per le attività in house

la Regione Siciliana esercita un controllo sulla gestione analogo a quello esercitato sui

propri servizi, attraverso un Comitato costitutivo con decreto che ne regolamenta la

composizione ed il funzionamento.

In altre parole solo nel 2009, i consulenti della Fondazione si sono resi conto della natura

privatistica della Fondazione stessa, tra l’altro per l’assoluta assenza di controlli pubblici, e

così hanno previsto le nuove clausole statutarie.

La difesa ha poi sviluppato un articolato ragionamento per mettere in luce l’ illegittimità

dell’affidamento diretto della Fondazione.

A mente del Codice dei beni culturali (D.lgs. 42/2004) non è più possibile la gestione

indiretta tramite affidamento diretto; da ciò ne deriva che l’affidamento in house oggi non è

più legittimo.

Ne consegue che l’intera fattispecie deve essere rivista alla luce di quanto illustrato, in

quanto la illegittimità dell’affidamento della Fondazione, fa cadere quei presupposti e

proposti come impliciti dalla Procura, relativi alla natura pubblica della Fondazione.

Secondo la difesa, pertanto, esclusa la natura pubblica, la questione potrebbe ridursi ad un

rapporto di concessione, rispetto alla quale, il concessionario risponde nei limiti della natura

pubblica dei proventi.

La difesa, nel merito, ha poi mosso precise contestazioni all’impianto accusatorio e

precisamente:

- ha osservato che la Guardia di Finanza ha permesso che le prove venissero inquinate

dalla Ragioneria della Fondazione;

- che le spese di carattere personale sostenute dal Dott. Acierno con le carte di credito non

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hanno comportato alcuna sottrazione di denaro dalle casse dell’ente, in quanto

puntualmente decurtate dallo stipendio mensile: ciò, oltre a risultare dalle dichiarazioni rese

dai sigg. D’Ippolito Giuseppe e Cusumano Salvatore, rese nell’ambito del giudizio penale,

risulta dal fatto che solo ed esclusivamente a seguito dell’eliminazione avvenuta nel

dicembre 2007, dopo le dimissioni del Direttore Generale, delle due fatture del luglio e del

novembre 2007 presentate dall’Acierno alla Fondazione per i servizi resi nell’ambito del 60

anniversario della Nascita della Ars, la posizione dello stesso convenuto, nei confronti

dell’Ente, è divenuta debitoria.

All’odierna udienza dibattimentale le parti intervenute hanno dispiegato ampiamente le

ragioni poste a fondamento delle posizioni compendiate negli atti scritti.

D I R I T T O

In via preliminare deve essere scrutinata l’eccezione sollevata dalla difesa circa un presunto

difetto di giurisdizione di quest’organo giudicante adito.

L’eccezione, pur pregevole ed articolata, è da respingere.

Com’è noto “il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è,

infatti, spostato dalla qualità del soggetto – che ben può essere un privato o un ente

pubblico non economico – alla natura del danno e degli scopi perseguiti”, in un ambito

interpretativo che si può ormai considerare “consolidato”: infatti, “rientra nella giurisdizione

della Corte dei conti il giudizio di responsabilità amministrativa, per danno erariale, in

relazione a fatti commessi da un amministratore di ente, ancorchè privato, destinatario di

contributi vincolati, distratti irregolarmente dal fine pubblico cui erano

destinati” (l’orientamento espresso dalla Suprema Corte con ordinanza n.19667/2003 è

stato poi ampiamente confermato, con sentenze recenti (n.4511/2006). Secondo la

giurisprudenza consolidata delle Sezioni unite per radicare la giurisdizione della Corte dei

conti fissata dagli art. 103 Cost., 13 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e 1, 4° comma, l. 14

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gennaio 1994, n. 20, non deve più aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il

danaro pubblico (che può essere anche un privato o un ente pubblico), bensì alla natura del

danno e degli scopi perseguiti (Cassaz. 20132/ 2004 ; Cass., sez. un., 23 settembre 2009,

n. 20434; sez. un., 3 marzo 2010, n. 5032). La qualcosa in considerazione della maggiore

frequenza con cui viene affidata a soggetti privati la realizzazione di finalità un tempo

ritenute di pertinenza esclusiva degli organi pubblici (Cass., sez. un., 15 gennaio 2010, n.

519).

Da alcuni anni infatti il giudice contabile ha rivendicato la propria giurisdizione anche nei

confronti di soggetti estranei all'amministrazione danneggiata, ma legati alla stessa da un

rapporto di servizio, configurabile ogniqualvolta una persona fisica, o anche giuridica, venga

inserita a qualsiasi titolo (volontario, coattivo, onorario o impiegatizio) nell'apparato

organizzativo pubblico e venga investita, in modo continuativo, di un'attività retta da regole

proprie dell'azione amministrativa, di tal guisa dall’ essere compartecipe dell'attività

amministrativa stessa.

Ad integrare il predetto rapporto sembra dunque essere sufficiente - secondo orientamento

ormai costante delle Sezioni unite l'esistenza di una relazione funzionale che implichi la

partecipazione del soggetto alla gestione di risorse pubbliche e il suo conseguente

assoggettamento ai vincoli e agli obblighi volti ad assicurare la corretta gestione di tali beni.

Ciò premesso valgano le seguenti considerazioni.

Con L.R. n. 44 del 9 dicembre 1996, recita l’art. 1 “ Al fine della più ampia conoscenza e

della diffusione dell’attività degli organi istituzionali della Regione e dell’Assemblea in

particolare, dei valori e del patrimonio culturale della Sicilia, è promossa, ai sensi degli

articoli 12 14 del codice civile, l’istituzione di una fondazione denominata “ Federico II.

Certamente pubblici sono i fini.

La legge evocata poi,all’art.5 prevede che la Regione concorre alla formazione del

patrimonio mediante l’assegnazione di una somma iniziale di lire 2000 milioni per l’anno

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1996 e di un contributo annuo per fini istituzionali e spese gestione di lire 500 milioni a

decorrere dal 1997.

Ora, sul punto relativo al contributo pubblico erogato di 2000 milioni di lire non v’’è stata

alcuna contestazione.

Ciò non è certo sufficiente per superare l’obiezione difensiva secondo cui il contributo annuo

previsto dalla legge in realtà non sarebbe stato poi erogato.

In realtà i dubbi sono stati sollevati, esclusivamente sul contributo erogato (rectius, non) nel

2007.

Altra circostanza che comprova la natura pubblica della fondazione o comunque dell’utilizzo

di denaro pubblico si coglie non tanto nell’attestazione che si ricava dal sito Internet relativo

(secondo cui la Fondazione Federico II è ente di diritto pubblico), bensì nel disposto di cui

all’art. 6 della citata legge istitutiva, ove è espressamente indicato che, in caso di

cessazione dell’attività, il patrimonio della fondazione, comunque acquisito, sarà devoluto

alla Regione.

La circostanza che lo statuto della Fondazione è stato modificato soltanto nel 2009 non ha

nessuna rilevanza, come esattamente indicato dal PM in udienza, atteso che l’impianto

normativo è il medesimo del precedente.

Le considerazioni che precedono consentono di considerare assorbite le altre deduzioni

svolte sui controlli cui era sottoposta la Fondazione e sull’asserita illegittimità

dell’affidamento diretto alla Fondazione.

La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio è respinta atteso che gli elementi offerti dal PM

consentono di ricostruire i rapporti tra l’Acierno e la Fondazione e di delineare agevolmente

il danno erariale da lui recato.

Del pari va respinta la richiesta formulata in via istruttoria di procedere alla ammissione della

prova per testi dell’architetto Giuseppe D’Ippolito, del dott. Salvatore Cusumano e del dott.

Marco Giacalone.

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Orbene, la previsione di cui all'art. 15 r.d. 13 agosto 1933 n. 1038, secondo cui la Corte dei

conti può "disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che

crederà del caso...", trova applicazione ove si tratti di acquisire prove o mezzi di prova da

formare in giudizio e in occasione di esso (prove costituende), mediante operazioni che

vengono compiute dal giudice per la cognizione dei fatti rilevanti per la decisione.

Si rileva, però, che le dedotte prove non appaiono rilevanti ai fini del decidere, tenuto conto

del materiale probatorio contenuto nel fascicolo processuale.

Ebbene, la richiesta di ammissione per testi mirerebbe ad attestare, da parte dell’architetto

D’Ippolito, che:

1. l’Acierno consegnava periodicamente gli estratti conto delle carte di credito utilizzate

anche per spese di carattere personale e le affidava alla d.ssa Razete che le

decurtava dagli emolumenti dovuti per contratto all’Acierno;

2. le carte venivano utilizzate anche per pagare i biglietti aerei e i soggiorni di

dipendenti e consulenti (Tuttobene David e Bruno Valentina);

3. che, all’atto delle dimissioni, del direttore generale, la Razete riconosceva un credito.

Da parte del dott. Cusumano, che fu accordato al dott. Acierno un compenso extra per

l’attività svolta dallo stesso in qualità di consegnatario delle opere d’arte esposte in

occasione delle celebrazioni del 60° anniversario dell’Ars da versare in due soluzioni; che le

fatture furono regolarmente inserite in contabilità e poi tolte.

Da parte del dott. Marco Giacalone che i programmi della Fondazione non consentono di

apportare modifiche dall’esterno e che gli era stato impedito di svolgere verifiche sul

computer della d.ssa Razete.

Il Collegio ritiene in proposito che le prospettate richieste di escussione siano irrilevanti ai

fini della decisioni richieste.

Quanto all’escussione del teste D’Ippolito, segretario dell’Acierno,

si osserva che la d.ssa Razete, nelle sue dichiarazioni rese ex art. 351 cpp, verbale redatto

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in data 27 magio 2009, escussa quale persona informata sui fatti, non contesta l’ anomalo

utilizzo delle carte di credito e le compensazioni dovute, bensì la mancata restituzione del

denaro.

Circa il credito presunto riconosciuto e le fatture esibite dall’Acierno dapprima inserite in

contabilità e poi stornate, come meglio sarà esposto, si riferiscono a fatture per prestazioni

rese (attività di consegnatario) per la quale non era stata prevista alcuna altra pattuizione

oltre quella già prevista con lo stipendio mensile.

Poi, sulle missioni rese da dipendenti o consulenti, si tratta di elementi presi già in

considerazione dall’organo inquirente; ciò che è contestato è l’utilizzo di carte di credito o

prelievo di contante privo delle relative pezze giustificative.

Il dott. Cusumano Salvatore (commercialista e consulente fiscale ed amministrativo sia del

dott. Acierno che della Fondazione), del pari, dovrebbe confermare la previsione di un

compenso extra, compenso che non risulta pattuito in alcun modo.

La dichiarazione dell’ultimo teste dovrebbe attestare che nessuna modifica dei programmi

della Fondazione è possibile dall’esterno; tale dichiarazione, ai fini che ne occupa, appare

chiaramente non conducente; come non conducente appare l’asserito rifiuto opposto dalla

Razete ad operare verifiche sul computer a lei in uso.

In conseguenza, va disattesa la richiesta di procedere all’escussione dei testi sopra

calendati.

Esauriti gli aspetti preliminari di rito e di merito, il Collegio deve darsi carico ora di valutare la

sussistenza degli elementi imprescindibili perchè possa predicarsi la responsabilità

amministrativo-contabile, ai sensi del T.U. n. 1214 del 1934, della L. n.2440 del 1923 e del

T.U. n. 3 del 1957: un danno, economicamente valutabile, prodotto nella sfera patrimoniale

erariale dell'ente pubblico, indefettibile e prioritario presupposto di ogni responsabilità

amministrativa; la sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta

imputabile ai soggetti medesimi in quanto connessa allo svolgimento delle rispettive funzioni

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e posta in essere in violazione di obblighi di servizio, un comportamento doloso o di colpa

grave addebitabile a soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di impiego

o di servizio.

Ritiene questo Giudicante che sussistano nella vicenda, oggetto del giudizio, tutti i

presupposti per l’affermazione della responsabilità del convenuto, come ipotizzato nell’atto

di citazione.

In primis, si osserva che il danno erariale arrecato è scaturito, come chiaramente indicato

nell’atto introduttivo, dall’utilizzo indebito delle carte di credito aziendale nell’arco temporale

dicembre 2006/dicembre 2007.

Risulta per tabulas che l’odierno convenuto, direttore generale della Fondazione, in

relazione alle operazioni effettuate dal 19 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007, ha operato

spese non riconducibili ad attività istituzionali, in spregio totale di qualunque principio

secondo cui l’utilizzo di denaro pubblico va giustificato e rendicontato.

Basta dare una rapida scorsa alle voci di spesa indicate nei prospetti riepilogativi, per intuire

come nulla afferiscano, a titolo esemplificativo, tra le tante, spese per abbonamenti SKY

ovvero per attività di gioco presso il “Casinò on line”.

Si tratta, all’evidenza di spese prive di documentazione in grado di giustificarne il fine

istituzionale.

Certamente danno erariale sussiste, come indicato dal PM, nell’utilizzo della carta di credito

aziendale American Express n. 3746-742169-81019, così come nell’utilizzo della carta di

credito Ego n . 4858-0232-7557-4017, entrambe intestate ( o in uso) all’Acierno Alberto per

un importo di € 53.526,77 (€ 35.621,52 + € 17.905,24).

Del pari costituisce danno erariale l’uso di assegni e il prelievo di contante dai conti della

Fondazione, privi di giustificazione alcuna.

Le somme indicate nella tabella D, indicata nel corpo dell’atto introduttivo del giudizio, sono

apparse prive della benché minima pezza giustificativa.

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La prospettazione difensiva, ampia e meritevole della massima considerazione, non appare,

però, persuasiva per varie considerazioni.

In primo luogo le considerazioni svolte sulla presunta invalidità delle procedure di

acquisizione degli atti in questa sede non hanno alcuna rilevanza.

Le accuse rivolte agli operatori della Guardia di Finanza per aver (secondo il convenuto)

violato le disposizioni interne alle modalità operative del Reparto non meritano alcuna

considerazione.

Non si contestano in questa sede né presunte o posticcie falsificazioni di fatture né si

valutano gli asseriti inquinamenti di prove.

Più semplicemente si contesta all’Acierno l’utilizzo indebito della carte di credito e la

fruizione di assegni o contante senza alcuna giustificazione.

Occorre allora esaminare in concreto le spese ritenute illegittime, prive di pezza di appoggio,

e le presunte discrasie segnalate.

Orbene, come già segnalato, dall’esame degli estratti conto della suddetta carta (recante il

nominativo, quale utilizzatore, di Acierno Alberto, direttore generale della Fondazione) in

relazione alle operazioni effettuate dal 19 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007, sono emerse

spese non riconducibili ad attività istituzionali, in violazione del principio secondo cui l’utilizzo

di denaro pubblico va giustificato e rendicontato.

Per tali spese, assume la Procura ha assunto che non esiste agli atti della Fondazione

alcuna documentazione in grado di giustificarne il fine istituzionale.

Le indebite spese, costituenti danno erariale , nell’utilizzo della carta di credito aziendale

American Express n. 3746-742169-81019, sono state indicate nella misura di € 35.621,53.

Si tratta, tra l’altro, di spese per abbonamenti alla Tv satellitare, per l’acquisto di

elettrodomestici, soggiorni vari (Barcellona, Panarea, Milano), acquisti di mobili.

Ebbene il convenuto, con riguardo all’uso ritenuto indebito dalla Procura, delle carte di

credito, ha assunto nel tempo una chiara linea difensiva.

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Inizialmente, fuori dal processo (stando alle dichiarazioni rese a mezzo stampa, come

virgolettate) ha parlato ( rectius, avrebbe parlato) di clonazione delle carte.

In seguito (unica linea difensiva che rileva e di cui occorre tener conto nel processo che ne

occupa) ha rappresentato che talune spese erano private, ma gli importi relativi venivano poi

defalcati dagli emolumenti (a lui dovuti); altre, viceversa, erano legittimamente fatte

nell’interesse esclusivo della Fondazione.

Ora, dalla disamina della documentazione prodotta dalla Procura emerge chiaramente che

le spese addebitate risultano prive di pezze di appoggio.

Con riguardo alla prassi della compensazione e alle restituzioni del denaro, risulta,

contrariamente a quanto indicato dall’Acierno, che nessuna prassi né prima né dopo la sua

direzione risulta mai essere stata seguita.

Anzi, come chiaramente indicato dal PM in udienza, singolare appare la circostanza che

colui che abbia la disponibilità diretta o indiretta della cassa possa stornare a proprio

piacimento del denaro, compensando con future gratificazioni in denaro.

Nessun tesoriere potrebbe ritenersi legittimato a prelevare somme di denaro seppur con la

volontà di rimettere successivamente quanto prelevato (e nel caso che ne occupa senza

restituzione alcuna).

Peraltro, le dichiarazioni rese dal direttore generale, dr. Cusumano e dal direttore

amministrativo d.ssa Razete portano ad escludere che la Fondazione possa aver garantito

spese personali o retribuzioni extra da corrispondere ai dipendenti o ai direttori generali.

In tal senso illuminante è quanto da loro espressamente riferito (cfr. verbale delle operazioni

compiute dalla Guardia di finanza in data 14 maggio 2009), allorchè i medesimi offrivano le

seguenti circostanze: “ I compensi al personale vengono corrisposti tramite bonifico

bancario ad eccezione di pochi dipendenti, privi di conto corrente, ai quali gli emolumenti

vengono pagati attraverso assegno bancario o circolare non trasferibile dei quali noi

conserviamo la ricevuta riportante tutti gli estremi dei pagamenti. La fondazione non

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prevede o concorda o utilizza alcun tipo di compensazione tra somme di denaro spese per

motivi personali o trattenute a qualsiasi titolo da parte dei dipendenti. Si precisa, a mero

titolo di esempio, che nel caso in cui i dipendenti si recano fuori sede per conto della

Fondazione, agli stessi viene fornito un anticipo di somme in contanti, soggette a

rendicontazione… al termine della missione…; il direttore amministrativo, su esplicita

richiesta dei militari specifica, inoltre, che durante il periodo in cui l’Acierno Alberto ha

rivestito la carica di direttore generale è accaduto in alcune circostanze che lo stesso si sia

fatto consegnare somme di denaro con diverse modalità come, ad esempio il prelievo di

contanti presso il conto corrente bancario , l’emissione di assegni bancari a lui intestati, tutti

gravanti sul conto corrente della Fondazione, asserendo che ciò era dovuto a non meglio

specificate esigenze di cassa del direttore generale. Lo stesso mi ha detto che avrebbe

provveduto a rendicontare le modalità di utilizzo di detto denaro a fine anno, ma ciò non è

accaduto”.

D’altronde, milita in tale senso anche la visione del mastrino di contabilità, nel quale non

risultano movimenti tali da fare ipotizzare una tale (anomala) prassi di compensazione.

Dalla prima nota informativa della Guardia di Finanza (cfr. nota 018774/09 del 16/2/2009),

si evincono, tra gli altri, una serie di acquisti biglietti Alitalia e l’acquisto di mobili.

Su tali voci si sono appuntate precise doglianze da parte della difesa al fine di inficiare la

bontà dell’impalcatura accusatoria.

Le censure non appaiono condivisibili.

Con riguardo all’acquisito di biglietti Alitalia, la documentazione prodotta indica chiaramente

che le missioni condotte dall’Acierno non sono certo a lui addebitate.

Risultano, viceversa, addebitabili le spese sostenute senza pezze di appoggio.

Così, oltre quanto prima indicato, anche le spese per l’acquisto di biglietti viaggio per la di lui

moglie ( biglietto pagato in data 22 gennaio 2007, emesso a nome di Randazzo Patrizia per

la tratta Palermo Roma Madrid e ritorno per le date 31 gennaio 2007 – 2 febbraio 2007),

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nonché le spese sostenute per i viaggi condotti da Tuttobene David e Valentina Bruno.

Le indicazioni fornite dalla Guardia di finanza attestano, infatti, la conoscenza da parte della

Razete, della prassi operata solo dall’Acierno, di utilizzare le carte di credito a scopo

personale.

Le annotazioni fatte a mano dalla Razete sugli estratti conto, come indicato dalla Guardia di

Finanza (cfr. Nota n. 01877409 del 16/2/2009), attestano, al contrario di quanto dedotto dal

convenuto, l’attenzione prestata dalla Razete alla necessità che le somme utilizzate

avessero una reale giustificazione.

Nel caso in specie, non risulta che Tuttobene David e Valentina Bruno siano mai stati alle

dipendenze della Fondazione, né esistono lettere di incarico in favore degli stessi.

Fino a prova contraria le spese sostenute anche per tali soggetti, si reiterano estranei alla

Fondazione, sono a carico di colui che tali spese ha autorizzato o comunque ha consentito

mediante la carta di credito da lui utilizzata.

Dagli atti acquisiti non risulta alcun conferimento di incarico ai predetti, incarico che, ove

attribuito, doveva esserlo da parte del direttore della Fondazione, ossia dall’attuale

convenuto .

Del resto le assunzioni, i contratti di lavoro subordinato, gli incarichi di consulenza o

d’incarico per procacciamento occasionale di clientela non potevano che essere firmati (e

quelli esistenti risultano firmati) dal dott. Acierno.

Quanto poi alle spese sostenute per mobili, la Procura ha contestato nell’atto di citazione

nella tabella A (pag. 6) l’acquisto avvenuto in data 11 agosto 2007 di mobili presso l’Antica

Arte Ray Castelbuono mobili per l’importo di € 580,00.

In effetti, dalla lettura dell’estratto conto della carta relativa si evince un addebito

dell’importo di € 300,00 per l’acquisto di mobili da Castelbuono a Palermo.

Qui finiscono le similitudini.

La fattura prodotta dall’Acierno per giustificare, da un canto, che non trattasi di spesa

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indebita, e dall’altro per cercare di sgretolare l’impianto accusatorio non appare, infatti,

pertinente.

La fattura rilasciata dalle Madonie express snc allegata (n. 379 in data 31 ottobre 2007) fa

riferimento a un ordine per l’acquisto di qualcosa per l’importo di euro 300,00.

Trattasi chiaramente di una consegna di mobili (così si presume) diversa da quella oggetto

di contestazione.

Detta fattura non comprova alcunchè se non il fatto che in quella data è avvenuta la

consegna da parte della ditta Madonie da Castelbuono a Palermo di mobili (non oggetto di

contestazione).

Costituisce danno erariale, nella misura di € 17.905,24, l’utilzizzo della carta di credito EGO.

Si tratta di utilizzo delle carte di credito della Fondazione non per fini istituzionali, bensì per

attività di gioco presso c.d. Casino on line, e quindi, al di fuori di ogni settore di attività della

Fondazione.

La stessa difesa dell’Acierno non contesta che l’utilizzo di detta carta sia stato non dovuto.

In tal senso, proprio il segretario particolare D’Ippolito, nel verbale allegato dalla difesa,

ricordava che “ il dott. Acierno veniva contattato dal dott. Pigliasco del Credem che

segnalava un’utilizzazione della carta per giochi online. Il dott. Acierno, in mia presenza,

tagliò la carta di credito consegnandola alla sig.ra Razete alla quale diede disposizione di

procedere all’annullamento definitivo della carta, precisandole di non fare emettere alcun

duplicato e di decurtare tutte le somme in oggetto del proprio emolumento. Ciò, se mal non

ricordo, avveniva intorno al mese di febbraio dell’anno 2007”.

La dichiarazione in parola conforta l’ipotesi accusatoria che si trattasse di spese indebite,

ma non conferma, come sostenuto dal convenuto, che le somme de quibus siano state poi

restituite.

Del pari costituisce danno erariale il prelievo di contante dai conti della Fondazione, privo di

giustificazione alcuna.

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La dott.ssa Razete ha chiaramente indicato che durante il periodo in cui l’Acierno Alberto ha

rivestito la carica di direttore Generale, è accaduto in alcune circostanze che lo stesso si sia

fatto consegnare somme di denaro con diverse modalità come, ad esempio, il prelievo di

contanti presso il conto corrente bancario, l’emissione di assegni bancari, l’emissione di

assegni bancari a lui stesso intestati, tutti gravanti sul conto corrente della Fondazione,

asserendo che ciò era dovuto a non meglio specificate esigenze di cassa del Direttore

Generale. Lo stesso mi ha detto che avrebbe provveduto a rendicontare le modalità di

utilizzo di detto denaro a fine anno, ma ciò non è accaduto.

Ebbene, come chiaramente indicato nel libello introduttivo del giudizio (pag. 9, tabella D),

dalla disamina della documentazione contabile /cassa della Fondazione per il periodo

gennaio /dicembre 2007, è stata accertata la sussistenza di somme anticipate all’Acierno,

prive di rendiconto o giustificazione.

Dall’importo totale di € 220.175,71 sono stati defalcati gli importi spettanti al Direttore

Generale quale compenso per le funzioni, pari a € 15.600,00 mensili; conseguentemente,

dal totale di 220.175,71, detratti € 171.600,00, pari alle retribuzioni per i mesi da gennaio a

novembre 2007, residua un importo pari a € 48.575,71, costituente danno erariale.

Quanto all’elemento soggettivo richiesto dall’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,

n. 20, come modificato dall’art. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, nella

specie la sussistenza della colpa grave in capo all’odierno convenuto, non ritiene il Collegio

possano sussistere ragionevoli dubbi che la condotta attuata dall’Acierno sia stata ed è

inescusabile.

Come esplicitato dalla consolidata giurisprudenza contabile, infatti, la colpa grave, elemento

psicologico necessario (in alternativa al dolo) per l’insorgere di responsabilità amministrativa

a carico dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, può configurarsi

soltanto quando un determinato individuo abbia tenuto una condotta connotata da notevole

ed inescusabile negligenza, imprudenza od imperizia o dalla macroscopica violazione di

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elementari obblighi di servizio o da palese ed indiscutibile scriteriatezza, superficialità ed

approssimazione nella tutela degli interessi pubblici affidati alle sue cure, di guisa che, in

base ad un giudizio “ex ante”, fosse obiettivamente ed agevolmente prevedibile il verificarsi

dell’evento dannoso (cfr. ex plurimis: Corte dei Conti Sez. Riunite 10 giugno 1997, n. 56/A,

Sez.1 centrale 16.3.2000, n.83/A; Sez. Campania 29.6.200, n. 51; Sez. Toscana 4.10.2000,

n. 1765; Sez. Sicilia 5.6.2003, n. 1077).

Nella fattispecie, l’imputazione di responsabilità, appare ictu oculi dolosa, attesa la

intenzionale violazione degli obblighi di servizio, finalizzata a realizzare l’’evento come

conseguenza diretta ed immediata della condotta illecita contestata.

Le giustificazioni addotte dall’Acierno volte a dimostrare di non essere affatto creditore nei

confronti della Fondazione appaiono prive del benché minimo fondamento.

L’attività investigativa delegata alla Guardia di Finanza al fine di verificare la attendibilità

delle dichiarazioni rese dal deducente ha dimostrato, attraverso l’esame della

documentazione contabile, che nessun credito vantava l’Acierno nei confronti della

Fondazione per i servizi svolti in occasione della organizzazione delle manifestazioni per il

60° anniversario dell’ ARS e che, al di fuori del compenso dovutogli per le funzioni di

direttore generale, nulla al predetto competeva; per tale motivo, una fattura, emessa da

Acierno e relativa a “consulenze artistiche” per il 60° anniversario della prima seduta

dell’ARS, in un primo tempo presa in carico e registrata, venne poi stornata in quanto

relativa a prestazioni non dovute.

E’ emerso, inoltre, attraverso l’esame del mastrino di contabilità e le dichiarazioni rese dagli

attuali rappresentati della Fondazione, che, contrariamente a quanto dichiarato da Alberto

Acierno, nessuna compensazione tra somme di denaro spese per motivi personali o

trattenute a qualsiasi titolo poteva avere luogo con somme di cui il direttore della

Fondazione risultasse creditore.

Peraltro, è risultato che le somme prelevate in contanti dal direttore generale o gli assegni

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bancari a lui personalmente intestati non costituirono mai oggetto di restituzione o

rendicontazione.

Le stesse si basano sull’ asserito credito che il dott. Acierno vanterebbe nei confronti della

Fondazione per i servizi svolti in occasione delle manifestazioni per il 60 ° anniversario

dell’Ars.

Orbene, la Fondazione Federico II, rappresentata dal Presidente dell’Ars pro tempore, On.

Gianfranco Miccichè, in data 27 luglio 2006, conferiva all’attuale convenuto le funzioni e la

carica di direttore generale della Fondazione medesima, prefigurando un compenso annuo

avente carattere di globalità pari a € 15.000,00, oltre Iva e CPC, come per legge, contro il

rilascio delle relative fatture, oltre rimborso delle spese sostenute per esigenze strettamente

connesse all’esercizio delle funzioni medesime.

In conformità a tali previsioni veniva corrisposta all’Acierno la retribuzione mensile pari a €

15.600,00.

Al di fuori di tale compenso dovutogli per le funzioni di direttore generale, non risulta agli atti

alcun documento da cui si evinca un corrispettivo per altri incarichi.

La fattura emessa dall’Aciermo, e relativa a consulenza artistiche per il 60 anniversario

dell’Ars, in un primo tempo presa incarico, veniva pertanto stornata poiché afferente

prestazioni per le quali non era previsto alcun compenso.

La bontà di tale ricostruzione offerta dalla Procura si ricava da una congerie di elementi.

1. Il contratto di nomina a direttore generale e lo statuto disciplinante le funzioni

espressamente prevedevano un compenso annuo avente carattere di globalità per le

prestazioni rese.

2. La nota 9011 Gab del 6 giugno 2007, a firma dell’On. Miccichè, prevedeva un contributo

per la Fondazione per le spese sostenute a fronte dei servizi resi in occasione dell’evento

(celebrazioni 60° anniversario Ars).

3. Dall’esame dei mastrini di contabilità e dalle dichiarazioni rese dagli attuali rappresentanti

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della Fondazione, contrariamente a quanto sostenuto dall’Acierno ed indicato quale fatto

notorio, nessuna compensazione in denaro era, al riguardo, mai possibile.

Se per assurdo un compenso (straordinario) fosse stato previsto, lo stesso non poteva che

essere attribuito dal Presidente pro tempore della Fondazione, che, al contempo, era

Presidente dell’Ars. On. Miccichè Gianfranco.

Questi, in sede di sommarie informazioni rese il 26 marzo 2010, negli Uffici della Procura

della Repubblica, ricordava che più o meno nel mesi di dicembre 2007 si era recato in

Fondazione e, incontratosi con la d.ssa Razete, aveva appreso di anomalie contabili

ascrivibili al dott. Acierno.

Quanto alla presunta promessa di altro compenso, lo stesso dichiarava di non aver

concordato con l’Acierno alcun compenso, per l’incarico di consegnatario delle celebrazioni

per il sessantesimo anniversario dell’Ars.

Orbene, è evidente che non si celebra oggi il processo sulla notorietà o meno di presunti

ulteriori corrispettivi, ma a fronte di un chiaro dictum previsto dallo statuto, di una ( lauta)

gratificazione economica prevista in contratto, di una chiara previsione di contributo per i

costi sostenuti, dell’assenza di alcun documento scritto che prevedesse un tale contributo,

non può che convenirsi con le dichiarazioni rese dalla Razete, dagli attuali vertici e

soprattutto da parte dell’On. Miccichè, secondo le quali nessun compenso per l’incarico di

consegnatario delle opere per le celebrazione del 60° anniversario dell’ Ars era stato

concordato.

La difesa ha, poi sostenuto che vi sarebbero talune discrasie tra i duplicati degli estratti

conto dell’American express e le risultanze dei mastrini di sottoconto.

In realtà, al di là del fatto che le stesse appaiono apparenti difformità, trattandosi di importi

valutati con diverso dies a quem; ciò che rileva è poi l’attribuzione del quantum, ritenuto

danno erariale, nel prospetto riepilogativo contenuto nell’atto introduttivo del giudizio.

Tutt’altro che virtuosa appare, pertanto, la condotta operata dal dott. Acierno.

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Per una migliore intelligibilità delle notazioni superiormente svolte, non può omettere questo

Giudicante di rammentare quanto stigmatizzato dal Collegio sindacale al bilancio della

Fondazione Federico II al 31 dicembre 2007, allorchè tra i crediti verso i fornitori veniva

compreso l’importo di € 115.909,02, che rappresentava somme sostenute dal precedente

direttore Generale ( ossia il dr. Acierno), senza un’adeguata giustificazione e per le quali la

Fondazione non ha ricevuto prestazioni. Il collegio esorta l’organo di gestione ad attivarsi

per il recupero coatto delle citate somme che, altrimenti, andrebbero svalutate come una

ulteriore perdita per la Fondazione. Si rammenta che il mancato recupero, a parere del

Collegio, rappresenta danno erariale.”.

Ora, non è revocabile in dubbio che la lettura della documentazione prodotta confermi quei

dubbi che il Collegio sindacale della Fondazione aveva palesato sulla non corretta e sana

gestione dell’Ente.

La prospettazione attorea conclusivamente, quanto all’imputazione al dott. Acierno del

danno patrimoniale per l’importo di € 102.102, 48, appare pienamente condivisibile.

Del resto, la stessa lettura degli elementi offerti dalla difesa tende a non misconoscere

l’utilizzo delle carte di credito e il prelievo di denaro contante dalla cassa della Fondazione,

ma a ritenere che le somme prelevate siano state restituite, dafalcandole dalla retribuzione,

e comunque compensate con il credito che lo stesso avrebbe vantato nei confronti della

Fondazione.

Se così fosse, ossia se le somme fossero state defalcate dalle retribuzioni ( per intero),

come sostenuto dall’Acierno, e se il compenso per le celebrazioni fosse stato dovuto, allora

l’Acierno avrebbe vantato e preteso il pagamento dell’intero importo richiesto con le fatture,

ossia € 115.000,00, per il ruolo di consegnatario (cosa che non è accaduto).

Conclusivamente, sussistendo pienamente i presupposti per l’affermazione della

responsabilità del convenuto Acierno Alberto, questi va condannato al pagamento, in favore

della Fondazione Federico II, della somma di € 102.102, 48.

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Alla condanna per sorte capitale fa seguito quell’ulteriore per rivalutazione monetaria e

interessi legali.

Da ultimo il Collegio deve prendere in esame la richiesta di condanna per il danno

all’immagine.

Nella fattispecie, secondo la Procura, esisterebbe, inoltre, un danno all’immagine della

Fondazione Federico II, istituzione di particolare rilievo culturale e sociale per il suo precipuo

compito di valorizzare la tradizione politica e culturale della Sicilia, con iniziative finalizzate a

diffondere la conoscenza delle istituzioni siciliane (in particolare, l’Assemblea regionale

siciliana) e del patrimonio artistico e culturale dell’Isola.

L’immagine di tale importante Fondazione risulterebbe essere stata compromessa dai

comportamenti illeciti contestati all’Acierno, che hanno trovato ampia diffusione, sia in

numerosi articoli di stampa (allegati agli atti del giudizio), sia in interrogazioni parlamentari.

Ora, com’è noto, ai sensi dell’art. 30-ter. DL 1º luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3

agosto 2009, n. 102, le Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento

del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo

2001, n. 97.

Tale ultimo articolo va interpretato nel senso che condizione per l’esercizio dell’azione

contabile per danno derivante da reato contro la pubblica amministrazione è la sussistenza

di una sentenza penale irrevocabile di condanna.

Ne è una conferma lo stesso art 17, comma 30 ter, laddove dispone che il “decorso

del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,

e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”.

In tal senso, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 355 del 2010 ( e poi con

altre più recenti) , ha affermato, in relazione all’asserita irragionevolezza della disposizione

censurata, che la scelta di non estendere l’azione risarcitoria anche in presenza di condotte

non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti,

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può essere considerata non manifestamente irragionevole.

In assenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna, conseguentemente, va

dichiarata improponibile nei confronti dell’Acierno la domanda formulata per contestare il

danno all’immagine.

Per le ragioni indicate va accolta parzialmente la richiesta di condanna da parte della

Procura, limitandola esclusivamente al danno patrimoniale come sopra quantificato.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in conformità alla

richiesta attorea, agli effetti dell’affermata responsabilità, lo condanna al pagamento, in

favore della Fondazione Federico II, della somma di € 102.102, 48, oltre rivalutazione

monetaria della medesima da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall’emissione

del titolo di pagamento, e sino alla pubblicazione della presente sentenza ed agli interessi

legali sulle somme così rivalutate da quest’ultima data sino al soddisfo.

Condanna, altresì, il predetto convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del

presente giudizio che si liquidano in complessivi € 457,51 (euro

quattrocentocinquantasette/51).

Dichiara improponibile la richiesta di condanna postulata nei confronti dell’Acierno per

danno all’immagine in danno della Fondazione Federico II.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2011.

L’estensore Il Presidente

F.to Guido Petrigni F.to Luciano Pagliaro

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 08 agosto 2011

Il Funzionario Amministrativo

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F.to Dott.ssa Claudia Chiarello

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