REPUBBLICA ITALIANA C O R T E D E I C O N T I SEZIONE … · c) fosfati, sali alcalini e...
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REPUBBLICA ITALIANA
C O R T E D E I C O N T I
SEZIONE DEL CONTROLLO
PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Indagine di controllo successivo sugli interventi regionali
per assicurare l’attività estrattiva del comparto minerario
di Silius. Legge regionale 12 novembre 2006, n. 16.
Deliberazione della Sezione del controllo per la
Regione Autonoma della Sardegna n. 5/2009
RELATORE:
Consigliere Nicola Leone
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Hanno collaborato i funzionari:
Efisio Luigi Dentoni
Ignazio Nioi
In copertina: Miniera Silius – Ingresso pozzo Muscadroxiu
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SOMMARIO
PREMESSA .......................................................................................................... 5
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA..................................................................................... 7
QUADRO NORMATIVO......................................................................................... 9
Quadro normativo in materia estrattiva nella Regione Sardegna ............................ 19
LA MINIERA DI SILIUS..................................................................................... 23
LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 41/10 DEL 5.10.2004........ 28
LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 21.2.2007, N. C 16/2006. 38
IL PROBLEMA DEGLI AIUTI DI STATO NON CONSENTITI ALLA SOCIETÀ REGIONALE
NUOVA MINERARIA SILIUS. ............................................................................. 42
LA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2006, N. 16. ........................................... 45
IL NUOVO BANDO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE MINERARIA DI “GENNA
TRES MONTIS”.................................................................................................. 52
ACCESSO DELL’UFFICIO ALLA MINIERA DI SILIUS E ALLA LAVERIA ................ 62
CONCLUSIONI .................................................................................................. 64
LE CONTRODEDUZIONI SCRITTE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE .......... 70
Le controdeduzioni in sede di adunanza pubblica ................................................. 73
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PREMESSA
Con la deliberazione n. 5 del 2009, adottata nelle adunanze del 9 e 10 febbraio 2009, la
Sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha incluso nel programma dei
controlli sulla gestione degli enti pubblici per l’anno 2009, ai sensi dell’art.3 comma 4 della L.
20/94, l’indagine di controllo successivo sugli interventi regionali per assicurare l’attività
estrattiva del comparto minerario di Silius di cui alla Legge regionale 12 novembre 2006, n.
16.
La norma in questione appare come il tentativo operato dall’Amministrazione regionale
di salvaguardare soprattutto i livelli occupazionali in un territorio attraversato da una crisi
economica di forte impatto sociale, senza incorrere, peraltro, nelle problematiche poste
dall’Unione europea in materia di aiuti di stato.
La stessa norma, al contempo, sembrava voler evitare anche il pressoché definitivo
tracollo dell’industria estrattiva in Sardegna.
In effetti il settore estrattivo ha sicuramente rappresentato in Sardegna la più
importante attività industriale, anche se negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo
declino del comparto, ormai quasi del tutto trascurato, tanto che i più importanti siti minerari,
che ancora nel recente passato hanno rappresentato un’importantissima fonte di reddito sono
stati, o sono in corso di riconversione per un loro utilizzo, principalmente a fini turistici.
Allo stesso tempo occorre considerare l’elevato “impatto ambientale” che la stessa
attività estrattiva provoca sul territorio, con le conseguenti problematiche spesso di non facile
risoluzione.
Per quanto particolarmente concerne il sito minerario di Silius, appare evidente che
tutte le problematiche riguardanti le miniere e cui si è appena solo sommariamente accennato
sono in qualche misura presenti. Infatti, vi si ritrovano le questioni riguardanti la salvaguardia
dei livelli occupativi, quelle legate alla compatibilità e alla salvaguardia ambientale, mentre non
mancano certo gli argomenti, riguardanti la convenienza economica dell’attività estrattiva.
Forti appaiono, di fatto, gli spunti polemici inerenti l’opportunità di mantenere in vita tale
settore, sembrerebbe, quasi ad ogni costo, anche apparentemente prescindendo da
considerazioni di mera convenienza economica, pur di evitare la “desertificazione” sociale ed
economica di quei territori.
A tutto ciò si aggiungono le difficoltà che si interpongono agli interventi di sostegno
intrapresi dall’Amministrazione regionale, causati dalle norme comunitarie in materia di
mercato e concorrenza, le quali non consentono l’erogazione di aiuti in qualche modo distorsivi
del mercato.
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In effetti, come meglio si vedrà nel prosieguo, la Commissione europea è più volte
intervenuta a bloccare le iniziative regionali di sostegno nell’ambito di alcuni settori della
società civile.
Avendo presente tutto ciò, il presente lavoro si propone di esporre e valutare, dal punto
di vista dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità, i vari interventi regionali, attraverso le
vicende che hanno portato, in particolare, all’emanazione della Legge regionale n. 16 del 2006,
partendo dalla costituzione della Nuova Mineraria Silius, analizzando gli interventi della
Commissione europea, per giungere alle conseguenze indotte dall’applicazione (o
disapplicazione, come si vedrà) della stessa L.R. 16/2006.
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ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
A seguito di specifica comunicazione istruttoria, si è svolto in data 9 luglio 2009, presso
l’Assessorato dell’industria l’accesso diretto del Magistrato e dell’ufficio istruttore finalizzato
all’acquisizione di atti e di notizie inerenti all’attività dell’assessorato relativa alla Miniera di
Silius.
All’incontro erano presenti il Direttore generale dell’Assessorato, il Direttore del Servizio
delle attività estrattive, e il responsabile del settore - governo titoli minerari.
Durante la riunione sono stati esaminati diversi aspetti della gestione del settore
minerario e della politica mineraria, degli enti coinvolti e dell’operatività degli stessi, nonché
delle attribuzioni dell’assessorato e delle risorse regionali assegnate nel corso degli anni.
Secondo l’ordine della richiesta istruttoria, è stata consegnata la seguente
documentazione, composta di più atti e provvedimenti:
Allegato 1) – Riepilogo somme erogate dal 1997 al 2005; ancora non disponibili le
somme relative al periodo pregresso 1992/1997. Somme erogate nell’esercizio 2006, dopo la
cessazione e messa in liquidazione dell’ente gestore EMSA.
Allegato 2) – Piano Industriale notificato alla U.E. a novembre 2005; quadro normativo
ambientale e stato di attuazione dei relativi adempimenti.
Allegato 3) - Costituzione della società Fluorite di Silius (atto costitutivo del
21/12/2006); successivo atto di messa in liquidazione (verbale di assemblea straordinaria del
18 magio 2009),
Allegato 4) - Impiego delle somme di cui all’art. 7 c 28 della L.R. 3/2008 e L.R.
9/2008: Prospetto riepilogativo e determinazioni di spesa.
Allegato 5) - Recupero delle somme di cui alla Decisione della Commissione Europea
C/16/2006. Aiuti di stato alla Nuova Mineraria Silius.
Allegato 6) - Esibizione di atti in seguito a procedimento penale.
Allegato 7) - Piano industriale di ottobre 2008, per rilascio concessione mineraria alla
nuova soc. Fluorite Sarda; disciplinare e atti istruttori di rilascio della concessione.
La Direzione Generale dell’Assessorato Industria, con nota 13803 del 06.10.2009 ha
riscontrato la nota dell’Ufficio istruttore n. 1073 del 08.09.2009, producendo una relazione e
documentazione specificativa delle vicende inerenti alla concessione mineraria; la Direzione
generale puntualizzava che sono in fase di completamento le interlocuzioni con il nuovo
concessionario, finalizzate al passaggio di consegna della miniera; una procedura dalla quale
però potrebbe scaturire la decadenza della concessione medesima.
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Questa eventualità è confermata e circostanziata in successiva nota del Servizio Attività
Mineraria 14710 del 23.10.2009, che nel riscontrare la nota istruttoria del 15.10.2009
asserisce che non sono superati i nodi che hanno sinora impedito di consegnare la miniera al
nuovo concessionario Fluorite Sarda srl.
Gli sviluppi della vicenda della concessione mineraria e delle annesse richieste e
rivendicazioni da parte del nuovo concessionario non lasciano intravedere margini di soluzione
per la definitiva concessione e consegna del sito minerario. Emerge con estrema chiarezza
dalla recente nota del Servizio Attività Estrattive succitata. L’attuale fase di stallo deriva da
richieste del concessionario che non è possibile legittimamente soddisfare; da ciò consegue la
mancata presa in consegna della miniera, e la determinazione del concessionario a non dare
avvio al Piano industriale per la ripresa dell’attività estrattiva, qualora non ci fosse positivo
riscontro alle sue richieste. Ancora, la nota del Servizio citata asserisce che allo stato degli atti,
essendo maturati i termini e i presupposti, sta predisponendo gli atti relativi alla decadenza
della concessione.
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QUADRO NORMATIVO
I riferimenti normativi dell’attività mineraria originano dal Regio Decreto n. 1443 del
29/07/1927 - Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle
miniere nel regno. (pubblicato/a sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 194 del 23/08/1927).
All’art. 1 è stabilito che la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie
del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica, sono
regolate dalla presente legge.
Le lavorazioni previste dall’art. 1 sono definite e classificate in due categorie: miniere e
cave.
Appartengono alla prima categoria delle miniere, che è quella che inerisce all’indagine
istruttoria, la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:
a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se
detti minerali siano impiegati direttamente;
b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre
da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a
1630 gradi centigradi;
d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di
bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.
Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:
a) delle torbe;
b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre
molari, delle pietre coti;
d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi
nella prima categoria.
Alla classificazione delle lavorazioni in miniere e cave fanno seguito, per la categorie
delle Miniere, le disposizioni applicative della ricerca e della coltivazione, che sono
distintamente regolate.
Il Titolo II - Capo I tratta appunto delle Ricerche minerarie.
All’art. 4. si dispone che la ricerca delle sostanze minerali è consentita solo a chi sia
munito del permesso, da rilasciarsi con le modalità stabilite dall'art. seguente.
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L’art. 5 infatti prevede che il permesso è accordato a chi ne faccia domanda ed abbia, a
giudizio insindacabile della Amministrazione, la capacità tecnica ed economica necessaria: dal
Ministro per l'industria e per il commercio, quando si tratti di minerali di interesse nazionale,
dall'ingegnere capo del Distretto minerario per i minerali di interesse locale. L'ingegnere capo
del Distretto minerario è tenuto a dare comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla
Camera di commercio industria e agricoltura ed ai Comuni interessati per territorio delle
domande che gli siano presentate per i permessi di ricerca di sua competenza; è riservata agli
Enti suddetti la possibilità di presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della
comunicazione stessa.
Gli articoli successivi dispongono in ordine alla durata (tre anni) e alla eventuale
proroga della concessione di ricerca; ai diritti da corrispondere in rapporto agli ettari di
superficie; alla cessione a terzi del permesso di ricerca; alla decadenza dello stesso. Sono
regolati diritti e prerogative sia dei possessori dei fondi sia dei titolari di permesso di ricerca
per i fondi ricadenti nell’area oggetto del permesso; parimenti è regolata l’estensione del
permesso alla ricerca per altre sostanze minerarie eventualmente rinvenute nell’area di ricerca,
così anche è regolato il divieto per i titolari di permesso di ricerca di effettuare lavori di
coltivazione.
La coltivazione delle miniere è specificamente regolata al Capo II - Concessioni
minerarie, che all’art. 14, espressamente prevede che le miniere possono essere coltivate
soltanto da chi ne abbia avuto la concessione. Possono formare oggetto di concessione i
giacimenti dei quali l'Amministrazione abbia riconosciuta l’esistenza e la coltivabilità. Possono
essere fatte anche più concessioni di coltivazione nella stessa area, ma per sostanze minerali
diverse e secondo le prescrizioni e limitazioni disposte per il permesso di ricerca.
La concessione di una miniera può essere fatta a chi abbia, persona fisica e/o società, a
giudizio insindacabile del Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e
dell'artigianato l’idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.
Il ricercatore è preferito a ogni altro richiedente, purché il Ministro riconosca che egli
possiede l’idoneità tecnica ed economica.
La disciplina della concessione è esposta agli artt. 18 e seguenti.
La concessione è fatta con decreto del Ministro. Il decreto di concessione contiene:
a) l’indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto
nella provincia in cui trovasi la miniera;
b) la durata della concessione;
c) la natura, la situazione, l'estensione della miniera e la sua delimitazione;
d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell'art.
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e) l'ammontare del premio e dell’indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi
dell'art. 16;
f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione.
Al decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.
Il successivo Capo III, agli artt. 21 e seguenti, regola l’esercizio della concessione.
La concessione della miniera è temporanea. La miniera e le sue pertinenze sono
sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili. Sono pertinenze della
miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, e i macchinari, gli
apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati
all'arricchimento del minerale. Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli
arredi.
Il concessionario è tenuto a pagare annualmente allo Stato il diritto proporzionale per
ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione.
Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività tranne che, sia
consentita la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi, da autorizzarsi a cura
della stessa autorità alla quale è attribuita la competenza al rilascio delle concessioni per la
coltivazione di giacimenti minerali. Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi
tecnici ed economici adeguati all’importanza del giacimento, e risponde di fronte allo Stato
della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori.
E’ inoltre disposto, all’art. 29 che i concessionari di miniere devono fornire
all'Amministrazione pubblica i dati statistici e ogni altro elemento informativo che sia loro
chiesto.
Devono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per
ispezionare i lavori.
Alle opere di coltivazione sono assicurate le garanzie della pubblica utilità; infatti, all’art.
32 si dispone che, entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il
trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in
genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di
pubblica utilità a tutti gli effetti della specifica normativa (L. 25 giugno 1865, n. 2359).
Garanzie che vengono assicurate anche nel caso che le opere anzidette debbano
eseguirsi fuori del perimetro della concessione; infatti il concessionario può domandare la
dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge suddetta; inoltre su richiesta del
concessionario, può essere ordinata l'occupazione d'urgenza, determinando provvisoriamente
l'indennità e disponendone il deposito.
Al Capo IV sono disciplinati i casi di cessazione della concessione.
a) per scadenza del termine;
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b) per rinuncia;
c) per decadenza.
Il Titolo IV tratta delle cave, che non rilevano per la trattazione dell’indagine.
Il Titolo V riguarda le disposizioni penali. Prevede, all’art. 51 che chiunque intraprenda
la ricerca o la coltivazione di minerali senza l'autorizzazione del Ministro è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria (espressa in lire), oltre la confisca del materiale scavato.
Analoga sanzione amministrativa è prevista per il concessionario che trascuri la regolare
manutenzione della miniera, senza pregiudizio del risarcimento dei danni verso lo Stato,
parimenti sono disposte sanzioni per il titolare di permesso di ricerca che intraprenda attività di
coltivazione di miniera e per chi, titolare di permesso o licenza, si sottragga alle verifiche e
alle ispezioni.
La legge 6 ottobre 1982, n. 752 detta Norme per l'attuazione della politica mineraria.
All’art. 1. è attribuita al Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), la competenza di fissare gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore
minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese, ed in linea con
le politiche comunitarie in materia mineraria, per attuare una politica organica di
approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.
Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali (ex art.2
del R.D. 1443/1923) estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonché dal fondo e sottofondo
marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi
liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali radioattivi, salvo quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 4 e fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Sono fatte salve
inoltre le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano in materia di miniere.
Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero
dell'industria, predispone entro tre mesi programmi quinquennali al fine di aggiornare ed
integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.
I programmi indicano:
a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonché sul fondo e
sottofondo marino della piattaforma continentale;
b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;
c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore
minerario.
Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.
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Viene definito l’ambito e la finalità della ricerca di base, che appunto consiste nella
raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi
sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle
prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche, geognostiche, geostatiche e
giacimentologiche, nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi
illustrativi.
Analogamente, la ricerca operativa consiste nell'esecuzione di studi di carattere
geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio; nell'esecuzione di fori di sonda, di
scavi a cielo aperto e in sotterraneo per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti
minerari; nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni; nell’elaborazione statistica dei
dati; nell'esecuzione di studi di fattibilità minerari e mineralurgici.
All’art. 9 è prevista la concessione di contributi ai titolari di permessi di ricerca o di
concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate, con decreto ministeriale dell’industria, indiziate
della presenza di sostanze minerali che rivestono (secondo le individuazioni del CIPE) rilevante
interesse per il settore minerario e per il Paese.
Previa presentazione di programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalità
procedurali e i pareri di concerto tra il Ministero dell'industria, il Consiglio superiore delle
miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, sono concessi contributi nella
misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili a contributo nella misura
strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca e che siano riguardanti: studi e rilievi di
dettaglio geominerari, topografici, geofisici e geochimici; a lavori di ricerca mediante scavi a
giorno, trincee, trivellazioni, gallerie; opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di
trasformazione e altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di
bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.
All’art. 14 è disposto che, per motivi strategici o di economia generale del Paese, il
CIPI1, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, e sentito il Consiglio superiore
delle miniere e le regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una
o più miniere per un periodo di tempo non superiore a tre anni.
All’art. 15 è prevista una disposizione che consente di sostenere iniziative di coltivazione
e ricerca. Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE, (adottata entro sei mesi dall’entrata
in vigore della legge in esame) con la quale sono fissati gli indirizzi generali della politica
nazionale nel settore minerario, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale
stabilite dal CIPE, nonché allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle
sostanze minerali individuate nella summenzionata delibera, può eccezionalmente deliberare
1 Comitato Interministeriale per la Programmazione Industriale
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che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione da luogo a perdite di
gestione, ovvero, che siano riattivate miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione,
anche se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione. La delibera del CIPI indica anche i
livelli produttivi di massima per ciascuna miniera.
Le perdite di gestione sono totalmente ripianate a titolo di contributo erogato dal
Ministero dell'industria, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal
concessionario per ogni singola miniera.
La legge 41 del 03.02.1989 autorizza “Interventi per la politica mineraria per il 1988”.
All’art. 1 prevede contributi a cura del Ministero dell’Industria in conto capitale fino al
50% dell’investimento globale per attività sostitutive allo scopo di sostenere situazioni di
criticità della gestione determinate da processi di ristrutturazione e da attività antieconomica.
Sono destinatari di queste provvidenze (comma 1) i titolari della concessione di coltivazione o
ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attività sostitutive nel territorio dei comuni
sui quali insiste l'attività' mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di
manodopera raccordati con gli esodi. I siti minerari interessati devono ricadere in quei bacini
minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la
sospensione totale o parziale dell'attività' mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti
esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attività' si sia verificata prima della data di
entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario.
All’art. 2 autorizza il rifinanziamento delle iniziative in corso a favore delle unità
minerarie che hanno usufruito degli interventi di cui all'articolo 15 della legge 752/1982
(suindicato), e che sono state mantenute in fase produttiva nel 1988. Al comma 2, infatti,
dispone che per consentire l'avvio di progetti di ristrutturazione finalizzati al recupero di
condizioni di economicità o di piani di riconversione in attività sostitutive possono essere
concessi, per il predetto anno, contributi in conto capitale rapportati al costo del lavoro,
diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, preparazione e
valorizzazione dei minerali, in misura comunque non eccedente le perdite di gestione
calcolate ai sensi del citato articolo 15. Il contributo è concesso, sentita la regione
interessata, nei limiti fissati dal CIPI per ciascuna unità mineraria.
La legge 30 luglio 1990, n. 221 ha approvato “Nuove norme per l'attuazione della
politica mineraria. Ecologia”.
All’art. 1 sono riconfigurati gli indirizzi generali e attività di interesse nazionale. Il CIPE,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare gli
indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario sulla base dei risultati conseguiti
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con gli interventi disposti dalla medesima legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive
modificazioni ed integrazioni. I nuovi indirizzi di politica mineraria devono, in particolare,
perseguire gli obiettivi, in vista dell’attuazione del mercato unico europeo, di elevare il grado di
economicità del settore mediante l'ammodernamento, la ristrutturazione o la riconversione
delle strutture minerarie esistenti sul territorio nazionale debbano perseguire l’obiettivo di
accrescere il livello tecnologico delle industrie minerarie, promuovendo attività di ricerca
finalizzata all’innovazione dei processi e dei prodotti minerallurgici e metallurgici, e di favorire
un più esteso inserimento e una maggiore integrazione dell'industria mineraria italiana in
campo internazionale, anche al fine di mantenere e di valorizzare le professionalità esistenti
nel settore.
All’art. 3 sono introdotte modifiche e integrazioni alle vigenti norme per l'attuazione
della politica mineraria. I contributi previsti per titolari di permessi di ricerca o di concessioni di
coltivazioni per le spese sostenute per studi e rilievi di dettaglio geominerari sono riferiti alle
spese per studi e rilievi di dettaglio giaciamentologici minerari, minerallurgici.
Il comma 7 dell’art. 3 dispone la sostituzione dell’articolo 1 della legge 41/ 1989, n. 41
(commi 1, 2 e 3) e introduce (nuovo comma 1) criteri più restrittivi nella misura del contributo
in conto capitale, ridotto dal 50% e rideterminato entro il 25 per cento dell'investimento
globale relativo alla realizzazione di tali attività sostitutive; e introduce un nuovo parametro in
quanto il contributo è erogato per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unità, da
attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore. E’
introdotto (comma 2) il divieto di cumulo, fatta eccezione per le agevolazioni previste da
organismi comunitari e per quelle relative alle attività agricole. Dispone inoltre (comma 3) che
le agevolazioni in questione destinate alle aree localizzate nell'ambito dei territori del
Mezzogiorno possono essere concesse fino al 50% dell'investimento globale, e sino al limite del
75% in caso di cumulo con le agevolazioni previste da altre leggi statali e da leggi regionali".
All’art. 9 sono state introdotte norme per la tutela dell'ambiente, prevedendo (comma
1) che al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i
titolari di permessi, di ricerca o di concessione di coltivazione devono provvedere al riassetto
ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca o di coltivazione. Per questa finalità a detti
titolari possono essere concessi, contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per
cento del costo complessivo dei progetti di riassetto nelle aree del centro-nord, e del 20 per i
progetti destinati alle aree localizzate nell'ambito dei territori del mezzogiorno. Al successivo
comma 5 è inoltre disposto che nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione
comportanti contrazione di manodopera (art.1 L. 41/1989) i programmi di recupero ambientale
di compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già
dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al
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soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e d’insediamenti produttivi attraverso progetti di
utilizzazione e di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi agli interventi
agevolati previsti in materia dalle leggi nazionali. E ancora, per le medesime finalità possono
essere concessi contributi agli enti locali interessati per studi o progettazioni di piani di
fattibilità, limitatamente alle opere strettamente finalizzate a creare nuova occupazione stabile.
L’art. 10 prevede che i titolari delle concessioni di coltivazione e gli enti e le imprese
coinvolti nei piani di riconversioni nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione
comportanti contrazione di manodopera (art.1 L. 41/1989) possono accedere a finanziamenti
del ministero del lavoro, previa presentazione di progetti di formazione e di riqualificazione
professionale, che devono essere predisposti secondo la regolamentazione del fondo sociale
europeo.
Con la legge 23.06.1993 n. 204, “Interventi urgenti a sostegno del settore minerario”,
è stato approvato con modifiche il decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante “Interventi
urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna”. Nella stesura di conversione perde
la parte finale del titolo, che identificava il destinatario degli interventi, e diventa appunto
“Interventi urgenti a sostegno del settore minerario”.
All’art. 1, comma 1, nel testo della legge di conversione, è disposto che, al fine di
favorire la ripresa economica e occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o
dalla cessazione dell'attività' mineraria, il Governo, d'intesa con la regione interessata,
promuove specifici piani per la riconversione produttiva. I piani tengono conto dell'incidenza
dell'attività estrattiva nell'economia delle singole aree, avendo riguardo all'ultimo decennio. I
piani finanziati con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, e attuati mediante
accordi e contratti di programma, comprendono le iniziative di cui all'articolo 1 della legge 3
febbraio 1989, n. 41, e successive modificazioni, e gli interventi per la tutela dell'ambiente di
cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221.
Al successivo comma 3 viene soppressa la possibilità di reimpiegare manodopera fino a
50 unità nelle attività sostitutive, già previste per le situazioni di criticità della gestione
determinate da processi di ristrutturazione e da attività antieconomica.
Al comma 4 vengono disposti finanziamenti con risorse statali, regionali e comunitarie
per l’attuazione di programmi di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento
di esigenze sociali, culturali e d’insediamenti produttivi, secondo le finalità del riassetto
ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca o di coltivazione (art.9, comma 5 L.
221/1990).
Il comma 6 riporta misure di sostegno al settore minerario della Regione sarda.
Dispone, infatti, che al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica e occupazionale
17
particolarmente grave dell'area mineraria sarda, il piano per la riconversione produttiva di cui
al comma 1 per la Regione Sardegna viene proposto dal Governo per la stipulazione
dell'accordo di programma entro il 30 giugno 1993. È inoltre autorizzata la realizzazione
d’iniziative nel settore della ricerca mineraria di base ai sensi dell’art. 4 della L.752/1982,
nonché la realizzazione, sulla base di procedure e di modalità da stabilirsi con decreto del
Ministro dell'industria, e con il concerto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Regione
Sardegna, di interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari caratterizzati da attività
minerarie dismesse o in fase di dismissione. Per le suddette finalità e iniziative nel settore della
ricerca mineraria e nel settore della riabilitazione ambientale è autorizzata, rispettivamente, la
spesa di lire 1.900 milioni e di lire 28.000 milioni per l'anno 1993.
La norma del 1989 è intervenuta per favorire programmi di dismissione delle attività in
quei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione della
manodopera o la sospensione totale o parziale dell’attività mineraria divenuta antieconomica.
Su questo contributo di sostegno alle attività minerarie in situazione di diseconomia
gestionale sono intervenute diverse innovazioni: la specifica disposizione inizialmente prevista
dall’art. 15 della L.752/1982, viene di fatto riformulata con apposite rettifiche introdotte dalla
L.41/1989, artt. 1 e 2; e dalla L.221/1990, art. 3 comma 5 e comma 7; ha fatto seguito il
successivo D.L. 121 del 24.04.1993, convertito in legge 204 del 23.06.1993, che introduce
all’art. 1 c.1 la nuova formulazione, riportata nel paragrafo precedente.
Può richiamarsi, a riepilogo, uno studio del Ministero delle Attività produttive –
Direzione generale – Coordinamento Incentivi alle Imprese.
LA POLITICA MINERARIA: VENTI ANNI DI INTERVENTI PER IL SETTORE
La legge n. 752/82 aveva cercato di favorire, attraverso l’assegnazione di contributi,
condizioni di economicità nella gestione delle miniere che, di fatto, non si sono poi realizzate,
in quanto la crisi strutturale del comparto metallifero, riconducibile a molteplici fattori, non ha
permesso di cogliere appieno gli effetti positivi della consistente azione di sostegno dispiegata.
Il “cambio di rotta” negli obiettivi di politica mineraria è da far risalire al 1989 quando
con la legge n. 41/89 venne introdotto per la prima volta l’istituto contributivo delle attività
sostitutive, finalizzate alla riconversione produttiva delle zone minerarie.
Questo indirizzo è stato poi riproposto e perfezionato con la successiva legge di politica
mineraria n. 221/90 con la quale, tra l’altro, si trasformava in azione continuativa il nuovo
istituto previsto dalla legge n. 41/89 e si dedicava particolare attenzione anche all’aspetto
ambientale. Infatti, per la prima volta venivano disposte incentivazioni a favore sia di progetti
di riassetto ambientale delle aree oggetto di attività minerarie sia di programmi di recupero
18
ambientale di compendi immobiliari direttamente legati alle aree minerarie dismesse al fine di
una loro riutilizzazione per il soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti
produttivi. Infine, con la successiva legge n. 204/93, è stato stabilito, tra l’altro, che al fine di
favorire la ripresa economica e occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o
dalla cessazione dell’attività mineraria fossero promossi specifici piani per la riconversione
produttiva, da finanziare con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, e da attuare
mediante accordi e contratti di programma.
Complessivamente, durante gli anni ’90 sono stati finanziati circa 300 progetti per
attività sostitutive di quelle minerarie in crisi, e 67 programmi di recupero ambientale di
compendi immobiliari ex minerari.
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QUADRO NORMATIVO IN MATERIA ESTRATTIVA NELLA REGIONE SARDEGNA
La Regione Autonoma della Sardegna, sulla base dello Statuto (L. Cost. 26 febbraio
1948, n. 3), ha potestà legislativa in materia di acque minerali e termali e di esercizio dei diritti
demaniali e patrimoniali relativi a miniere, cave e saline e, nei limiti dei principi stabiliti
dalle leggi dello Stato, emana norme legislative sull’esercizio industriale di miniere, cave e
saline.
Lo Stato, tuttavia, mantiene competenza esclusiva sui giacimenti compresi nel demanio
marittimo.
La Regione Sardegna, ad oggi per le attività di miniera, non ha adottato specifica
normativa; ha applicato la normativa nazionale di settore.
Questa carenza normativa regionale specifica per il settore delle miniere è evidenziata
anche nella norma regionale che introduce un regime transitorio. Infatti la L.R. 9 agosto 2002,
n. 15 art. 8 e s.m. dispone che “fino all’emanazione di una normativa per la disciplina delle
attività di mineraria e di cava, i permessi di ricerca, le concessioni minerarie e le
autorizzazioni di cava possono essere rilasciate dalla Regione previa intesa con il comune
competente espressa in conformità con la pianificazione urbanistica comunale; in assenza di
questa, previa delibera del consiglio comunale, devono essere assoggettate alla VIA o alla
verifica le concessioni minerarie e le autorizzazioni di cava rilasciate dopo l’entrata in vigore
della L.R. 1/99 del 18 gennaio 1999”.
In precedenza il legislatore regionale ha disciplinato le attività di cava attraverso la
legge 7 giugno 1989 n. 30 e s. m., suddividendo i relativi materiali, in funzione della
destinazion d’uso, in rocce ornamentali destinate alla produzione di blocchi, lastre e affini,
materiali per usi industriali, materiali per costruzioni ed opere civili. Su tali basi le cave
vengono definite “ornamentali”, “industriali” e “civili”, con riferimento alla destinazione
prevalente o, talvolta, originaria. In ragione di caratteristiche differenti del giacimento
sussistono differenti tipi di cava, così come sullo stesso giacimento possono essere date
autorizzazioni di cava per diverse destinazioni (in analogia col fatto che una stessa cava può
destinare il proprio unico prodotto ovvero più prodotti ad usi diversi). Ne risulta una
classificazione certo non agevole.
La L.R. 30/89, individua nel PRAE, Piano Regionale delle Attività Estrattive, lo strumento
di programmazione del settore e il riferimento operativo. Dispone infatti all’art. 6 comma 2 : “Il
Piano dovrà indicare gli obiettivi e le strategie del settore, i mezzi per il loro conseguimento,
nonché l’individuazione delle aree da destinare ad attività estrattiva, in armonia ed in
coordinazione con la tutela dell’ambiente, anche nella prospettiva del recupero delle aree
stesse al termine della coltivazione.”
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Il PRAE, a suo tempo predisposto dall’Assessorato dell’Industria, non è stato presentato
in Consiglio regionale per l’approvazione; in sua assenza vige il cosiddetto “Piano Stralcio”
approvato in Consiglio regionale in data 30/6/1993 e pubblicato sul BURAS n. 29 del
28/7/1993.
La situazione di transitorietà è ancora riscontrabile in atti della Giunta regionale, e
precisamente nella deliberazione 37/14 del 25.09.2007, recante “Atti di indirizzo
programmatico per il settore estrattivo. Procedura di approvazione del Piano Regionale Attività
Estrattive (PRAE). Si desume infatti che “il Piano Regionale delle Attivita Estrattive (PRAE)
nonostante fosse previsto (sia pure limitatamente ai materiali di cava) come strumento di
programmazione e pianificazione del settore dall’art. 6 della L.R. 7.6.1989, n. 3° concernente
“Disciplina delle attività di cava” non è stato ancora approvato, per cui la Regione Sardegna
manca di uno strumento che concretizzi, con riferimento ad un’attività come quella estrattiva,
quei principi di massima tutela dell’ambiente fatti propri dalla Giunta regionale fin dal suo
insediamento”. Si rende necessario per l’esercizio dell’attività estrattiva di cava e per gli
aspetti connessi di pianificazione ricorrere allo “Stralcio del Piano regionale delle attività
estrattive di cava” approvato dal Consiglio regionale in data 30.6.1993 e pubblicato sul BURAS
n. 29 del 28.7.1993, e che lo stesso ha perso la sua efficacia al momento dell’approvazione del
Piano Paesaggistico Regionale avvenuto con D.P.R. n. 82 del 7.9.2006. Dalla deliberazione
37/14 si ricava inoltre l’asserzione “che sono ormai venute meno molte delle ragioni storiche
ed economiche che ancora caratterizzano il differente regime dei materiali di 1a categoria
(miniere) e di quelli di 2° categoria (cave), per cui le differenti strategicità si sono in buona
misura attualmente attenuate e appare più confacente ragionare, al di là del quadro normativo
di settore, in termini di materiali di interesse regionale ed extraregionale, anche in termini più
puntuali rispetto a quanto previsto dall’art. 96 dell’approvato Piano Paesaggistico Regionale”.
Lo stralcio del Piano si limitava ad individuare le aree suscettibili per l’attività
estrattiva senza dare alcun indirizzo operativo circa l’opportunità o meno di autorizzare nuove
attività.
Lo stralcio del PRAE decade con l’entrata in vigore del PRAE ma di fatto il quadro
territoriale definito nello stralcio è risultato superato con l’entrata in vigore del PPR Piano
Paesaggistico Regionale. Le vicende successive di detto Piano Paesaggistico hanno di fatto
arrecato ulteriore incertezza nel settore estrattivo.
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In tema di ripristino ambientale è rilevante, per le sue conseguenze, la legge regionale
15 del 21-maggio 1998 che abroga con modalità retroattiva l’obbligo del contributo per il fondo
di ripristino ambientale dovuto dai titolari di attività estrattiva di cava previsto dall’art. 33 della
legge 30/89.
Con la legge 12 giugno 2006 n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali” la
R.A.S. ha definito funzioni e competenze in materia di miniere, cave e risorse geotermiche.
Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi non spettanti agli enti locali,
compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi
genere, comunque denominati, nonché la concessione ed erogazione degli ausili finanziari che
le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di
coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche.
La tematica ambientale si inserisce nelle vicende sia normative che gestionali
dell’attività mineraria e di cava con la finalità di procedere ad un recupero e alla riqualificazione
del territorio; un aspetto che è evidenziato dallo studio, dall’attività di scoping, preliminare al
PRAE, prodotto dall’Assessorato dell’Industria. Da questo possono evidenziarsi le considerazioni
che seguono, significative per un inquadramento normativo, o almeno induttive di una
prescrizione normativa.
La crisi - si rileva in detto documento di scoping - che ha investito l’industria mineraria
europea negli ultimi decenni ha ridimensionato il peso economico del settore innestando un
processo di dismissione delle miniere sarde dei tradizionali minerali metalliferi, in parte
compensato dallo sviluppo di importanti realtà estrattive sui minerali industriali. Le miniere
dismesse nel lontano e recente passato causano in alcuni casi gravi problematiche ambientali,
in altri casi rappresentano potenziali giacimenti minerari o di cava, oppure rappresentano
opportunità di recupero e riqualificazione territoriale, o ancora rappresentano luoghi della
memoria, segni invarianti del paesaggio (Parco Geominerario).
L’evoluzione del quadro normativo, soprattutto in materia ambientale, ha gradualmente
portato le imprese minerarie a operare in un contesto completamente differente rispetto al
passato anche recente. Il contesto attuale con le rigorose norme di tutela ambientale, la
procedura di VIA per il rilascio di nuove autorizzazioni, i controlli in fase di esercizio, l’obbligo
della ricomposizione ambientale al termine dell’attività produttiva devono portare alla
sostenibilità dell’attività estrattiva. L’attività nel corso degli ultimi decenni ha perso
notevolmente di importanza e peso nel quadro complessivo della bilancia economica regionale.
Al contempo l’attività estrattiva rappresenta una delle attività che maggiormente incidono
sull’equilibrio e nelle modifiche ambientali del territorio. Infatti l’attività estrattiva comporta
sempre, seppur per un lasso di tempo determinato, se governato adeguatamente, una
22
modifica del suolo e del paesaggio. Ma gli impatti da essa determinato sono molteplici e a
seconda delle dimensioni delle attività estrattive, specie se di grande rilevanza.
Nel valutare l’impatto ambientale dell’attività estrattiva è necessario distinguere tra
attività mineraria o attività di cava, e tra attività pregresse o attività successive alle normative
di carattere ambientale e in particolare alla legge 221/90, per le miniere, e alla legge regionale
30/89, per le cave, che impongono il recupero ambientale delle aree estrattive al termine
dell’attività.
23
LA MINIERA DI SILIUS
La concessione mineraria di Genna Tres Montis nel territorio del comune di Silius risulta
estesa su una superficie di 773 Ha.
Si tratta di una miniera di Fluorite, un minerale composto di fluoruro di calcio, molto
importante per l’estrazione del fluoro. Si tratta di uno dei più rilevanti giacimenti di questo
minerale in Europa2.
I primi episodi di ricerca (Galena) risalgono al 1916-17 nella zona di Su Spinosu e di
Ortu; negli anni '50 l'interesse coinvolge anche la fluorite. Le miniere di Genna Tres Montis e
Muscadroxiu II vengono date in concessione alla Mineraria Silius Spa nel 1954 e alla Mineraria
Ichnusa Spa nel 1963 La maggiore capacità produttiva della miniera fu raggiunta negli anni 70
– 80 per via della favorevole situazione di mercato e che vide l’impiego di quasi 600 dipendenti
e la produzione di oltre 450.000 tonn. di Tout Venant (il grezzo).
Il 2 aprile 1992 fu costituita la Società Nuova Mineraria Silius, nell’ambito di una
proposta di concordato preventivo predisposto da Mineraria Silius SpA, i cui Soci avevano
deliberato di mettere in liquidazione, avendo constatato l’impossibilità di una gestione
economica della stessa.
La Nuova Mineraria Silius (NMS) era titolare delle concessioni minerarie per fluorite di
Genna Tres Montis e Muscadroxiu in agro di Silius e dell’impianto di flottazione del minerale in
agro di Assemini, in provincia di Cagliari.
La Nuova Mineraria Silius fu dotata di un capitale sociale pari a L. 200.000.000, così
ripartito:
Regione Autonoma della Sardegna 80%
Minmet Financing Company 20%
Nel maggio 1992 la Mineraria Silius SpA in liquidazione concede in comodato a Nuova
Mineraria Silius SpA l’azienda per la gestione delle attività minerarie, con obbligo di assunzione
del personale dipendente (260 unità fra operai e impiegati), così come previsto dalla proposta
di concordato preventivo. L’effettivo trasferimento di tutti gli immobili avverrà solo nel
Febbraio 1999.
Nel settembre 1996, a seguito di cessione di quote di partecipazione da parte di Minmet
Financing Company, il capitale sociale sottoscritto e versato di L. 40.175.000.000 risulta
ripartito come segue:
Regione Autonoma della Sardegna 97,5 %
Minmet Financing Company 1,4%
2 Mezzolani – Simoncini. Sardegna da salvare, Paesaggi e architettura delle miniere. Ed. Archivio Fotografico Sardo.
24
Fluorsid SpA 1,1%
Con deliberazione della Giunta regionale n. 10/32 del 12 marzo 1996, resa esecutiva
con decreto dell’Assessore dell’Industria n. 220/Ass del 12 giugno 1996, registrato alla Corte
dei conti in data 1 agosto 1996, l’Amministrazione regionale trasferì all’Ente Minerario Sardo
(EMSA) il proprio pacchetto azionario.
Il secondo comma dell’art. 15 della Legge regionale n. 8/1997 (legge finanziaria),
destinava una somma pari a 20.000.000.000 di lire all'aumento del capitale sociale della
società per azioni "Nuova Mineraria Silius". La stessa norma disponeva che L'erogazione è
subordinata alla cessione in locazione, a canone simbolico e sino all'entrata in vigore della
legge di riforma dell'Ente Minerario Sardo, delle azioni della Nuova Mineraria Silius, di proprietà
attuale o futura dell' Ente Minerario Sardo, a favore della Regione autonoma della Sardegna.
La norma in questione poneva non poche perplessità, peraltro evidenziate anche nella
deliberazione della Giunta Regionale n. 12/24 del 26/03/1997, nella quale può leggersi che
l’operazione prevista dalla Legge presenta difficoltà formali, considerate peraltro non
insuperabili, posto che l’istituto della locazione delle azioni non è previsto dal vigente
ordinamento… L’argomento è oggetto di approfondimento da parte dell’Assessorato ed è in
corso un’analisi normativa per la corretta stesura del contratto e per la più opportuna disciplina
del rapporto, data l’assoluta mancanza di precedenti noti al riguardo…
Poste tali premesse, la Deliberazione della Giunta provvedeva a definire il procedimento
necessario per dare attuazione al disposto della L.R. 8/1997, tra cui rileva l’atto notarile
concernente il contratto con il quale l’EMSA cedeva in locazione alla Regione Autonoma della
Sardegna il pacchetto azionario della Nuova Mineraria Silius, stipulato in data 18 aprile 1997 e
l’approvazione dello stesso contratto con deliberazione della Giunta regionale n. 21/44 del 19
maggio 1997, resa poi esecutiva con il decreto dell’Assessore dell’Industria n. 283 del 20
giugno 1997. Il contratto prevedeva che il diritto a percepire gli eventuali utili societari
competeva all’affittuario Regione Autonoma della Sardegna. Tale stato di cose perdurò fino allo
scioglimento ed alla messa in liquidazione dell’EMSA a seguito del disposto di cui all’art. 5 della
Legge Regionale 4 dicembre 1998, n. 33.
In data 16 dicembre 1997 la Nuova Mineraria Silius trasmetteva all’EMSA un progetto di
ristrutturazione per il rilancio dell’attività mineraria, al fine, come si rileva dagli atti istruttori
forniti dall’Amministrazione regionale, di verificare l’esistenza di condizioni per il risanamento
della Società, anche in una prospettiva di privatizzazione della medesima, nell’ambito di una
più complessiva azione di disimpegno della mano pubblica dalla gestione di iniziative
imprenditoriali. Il piano, secondo quanto riferito dell’Amministrazione, esponeva una proiezione
di risultati che, pur rappresentando un apprezzabile miglioramento, diventavano positivi solo al
sesto anno e registrava negativi o modesti indici di remunerazione del capitale investito.
25
In data 12 agosto 1998 l’Unione Europea notificava la procedura di infrazione n. C48/98
per aiuto di stato, avente ad oggetto “Aumenti di capitale ed altre misure in favore di aziende
controllate dalle holding pubbliche EMSA, SIGMA ed INTEX. Come riferisce l’Amministrazione
regionale, La Nuova Mineraria Silius, non era coinvolta nella suddetta procedura informativa in
quanto, al tempo, non controllata dall’EMSA, e chiamata in causa solo successivamente. Nelle
interlocuzioni con la Commissione Europea, la Regione Sardegna sosteneva, supportata da uno
Studio Legale particolarmente esperto in tema di normativa comunitaria, la non riconducibilità
alla fattispecie degli Aiuti di Stato dei trasferimenti finanziari in favore della Nuova Mineraria
Silius, alla luce della circostanza che le sue produzioni non incidevano sugli scambi comunitari
in quanto destinate esclusivamente al mercato regionale. Nella relazione finale di chiusura
della Procedura C48(Settembre 2005) la Regione Sardegna ha chiesto lo stralcio della
posizione della Nuova Mineraria Silius, riservandosi di notificare alla UE, per ragioni di certezza
giuridica, un Piano di intervento riconducibile alla logica dell’investitore in economia di
mercato. L’Unione Europea non ha ancora chiuso formalmente la procedura.
Nell’agosto 2001 a seguito di interventi sul capitale a copertura perdite dell’esercizio
2000, i soci di minoranza rinunciano di fatto alle loro quote, per cui l’intero pacchetto azionario
(Euro 10.330.000) viene acquisito da EMSA in liquidazione.
Nel Giugno 2000 e Aprile 2002, l’EMSA attivò due procedure di evidenza pubblica,
finalizzate alla privatizzazione della Società, conclusesi entrambe con esito negativo.
Nel gennaio 2003, si chiude la liquidazione dell’EMSA con il trasferimento del pacchetto
azionario della Società alla Regione Autonoma della Sardegna.
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Tavola 1
27
Tavola 2
28
LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 41/10 DEL 5.10.2004
Con deliberazione n. 46/32 del 12 dicembre 2003 la Giunta regionale prendeva atto del
piano industriale per il rilancio della Nuova Mineraria Silius e dava contemporaneamente
mandato all’Assessore dell’Industria affinché attivasse i necessari processi autorizzativi per i
competenti uffici della commissione europea.
Tuttavia, la Deliberazione della Giunta regionale n. 41/10 del 5 ottobre 2004, avente ad
oggetto Informativa relativa al piano industriale per lo sviluppo delle attività delle miniere di
Silius, riportava nuove valutazioni in merito al piano di rilancio dell’attività estrattiva a Silius;
per questa ragione rappresenta un utile documento al fine anche della valutazione delle
vicende successive. Si è ritenuto, perciò, di riportare, pressoché integralmente, le
considerazioni in essa contenute. In particolare da detta delibera si rileva che L’andamento
costantemente negativo dell’esercizio minerario nel corso degli ultimi 15 anni, dovuto alle
sfavorevoli condizioni geogiacimentologiche, al crescente aumento dei costi di gestione, alla
frequente contrazione dei ricavi e per effetto del non favorevole prezzo di vendita del
concentrato causa prima del mancato interesse da parte di terzi nei diversi tentativi di
privatizzazione della Società, hanno indotto l’allora azionista EMSA a verificare, attraverso due
successive consulenze affidate a primarie Società, la verifica della possibilità di recupero di
condizioni di economicità.
Il primo studio, effettuato da Coopers & Lybrand nel 1999, a seguito di accurato esame
del piano industriale predisposto dalla Società, nel dichiarare che “…L’ipotesi che un privato
possa acquistare la NMS e, attraverso il miglioramento della gestione, arrivare a un risultato
economico positivo, non sembra attuabile alle condizioni definite”, immagina tre diversi scenari
di intervento, con ipotesi di miglioramento di tenori e contrazione di costi - i primi due con
previsione di vita della miniera di 8 anni ed estrazione di 250.000 tonnellate di tout venant
all’anno, ed il terzo con previsione di vita di 10 anni ed estrazione di 200.000 tonnellate di tout
venant all’anno — ma perviene alla conclusione che “.. .Tali interventi non sono sufficienti a
garantire la redditività della miniera. Pertanto, come dimostrano i conti economici delle tre
ipotesi, le condizioni economiche per una privatizzazione della NMS non sembrano sussistere”.
Infatti, anche nella migliore delle ipotesi prese in considerazione nello Studio, la miniera perde
ancora non meno di 5 miliardi l’anno.
Nel corso del 2000 viene realizzata una campagna di sondaggi esplorativi nel
sotterraneo delle miniere, che porta ad un incremento delle riserve di circa 550.000 tonnellate.
Nel corso del 2001 I’EMSA, su incarico della Regione, affida al BRGM di Orléans
(organismo di indiscussa professionalità e autorevolezza, internazionalmente, qualificato
29
soprattutto nel settore della fluorite) l’effettuazione di un’expertise tecnico-economica che - nel
confermare l’entità delle riserve accertate in 2 milioni di tonnellate (ad oggi ridotte a 1,8 MJt)
al 32% in CaF2 e al 3% in Pb (al netto di diluizioni e perdite) - suggerisce diversi scenari di
intervento, nessuno dei quali, peraltro - in previsione di vita della miniera da un minimo di 4
ad un massimo di 11 anni - neppure nella migliore delle ipotesi perviene a risultati economici
positivi. infatti, i due scenari indicati dal BRGM come meno sfavorevoli portano a flussi di cassa
negativi dell’ordine di 51 miliardi di lire per una durata di vita della miniera di 5 anni e di 64
miliardi di lire per una durata di vita della miniera di 6 anni.
Le conclusioni contenute nello studio del BRGM appaiono piuttosto interessanti, ma
purtroppo sembrano non lasciare molto spazio, per il futuro, a possibili utilizzi economici della
miniera. In esse tra l’altro si legge che:
Anche supponendo che Nuova Mineraria Silius realizzi tutti i miglioramenti giudicati
ragionevoli, i costi operativi resteranno in rosso rispetto alle previsioni di ricavi attualmente
realistiche. Pertanto non è prevedibile il raggiungimento di un cash flow positivo, o anche
semplicemente di un margine lordo positivo. In tal caso, secondo la logica corretta del
capitalismo liberale, si deve dedurre la necessità di avviarsi il più rapidamente possibile verso
una chiusura della Miniera…
…Il potenziale estrattivo del filone di Siius (che è un giacimento di fluorite a livello
mondiale) è attualmente ancora notevole con un totale (al netto del calcolo della diluizione e
delle perdite) di 2 Mt di riserve certe (alla vista) di minerale, con circa il 32 % in CSF2 e il 3 %
in Pb. Il tenore attuale di fluorite, di valore purtroppo abbastanza mediocre (rispetto alla
precedente produttività del filone, o rispetto ad altre miniere sotterranee del mondo
occidentale) ne penalizza attualmente la redditività: infatti, i giacimenti con questo tenore sono
ormai molto più redditizi se coltivati a cielo aperto (metodo purtroppo impossibile a Silius) e in
Paesi con manodopera a basso costo.
Nel giacimento, le riserve probabili e possibili situate verso il basso rispetto all’attuale
scavo superano di poco le 300.000 t. Ma il giacimento possiede ancora un potenziale geologico
molto importante. Si raccomanda di esplorare con sondaggi il probabile prolungamento verso
Est del filone, tanto più che una serie di indizi geologici inducono a pensare che il settore che si
trova in posizione rigettata presenti un tenore in CaRi ed una potenza nettamente migliori di
quelli della zona attualmente coltivata, consentendo così di migliorare la redditività dell’intero
processo produttivo.
La redditività della coltivazione è attualmente nulla. La coltivazione è anche in perdita.
Le cause sono già state analizzate in diversi rapporti precedenti ed il presente rapporto non fa
altro che darne conferma. In compenso, sono state studiate le possibilità di miglioramento (o,
quanto meno, di riduzione delle perdite). Dette possibilità sono da ricercare in tre campi:
30
possibile evoluzione della geologia del giacimento; prevedibile evoluzione del mercato;
evoluzione della gestione, da parte di NMS, della miniera, delle laverie e della
commercializzazione. NMS non controlla né il primo, né il secondo fattore. Può, invece, agire
concretamente sul terzo.
La geologia del giacimento, ancora molto favorevole fino a quindici anni fa, è peggiorata
nel tempo a seguito della diminuzione della potenza e dei tenori in CaF2 , che penalizzano oggi
il volume ancora considerevole delle riserve. Nell’estensione verso il basso, i sondaggi
disponibili al momento dell’expertise non hanno evidenziato segni di miglioramento di questi
due parametri chiave. Dalla parte dell’estensione ad Est del filone, al di là del limite di faglia
del filone steso, la prospezione geologica effettuata da NMS fa intendere la possibile esistenza
di un interessante settore rigettato, ma non si tratta di riserve, certe (alla vista), né probabili,
né possibili, sono soltanto risorse speculative, ipotetiche. In definitiva, non si può dire se i costi
(per forza lordi) dei lavori di ricerca (sondaggi in superficie o in sotterraneo e prolungamento di
gallerie) per riconoscere il settore rigettato siano recuperabili a seguito di un rialzo del valore
del minerale tout venant e di una sensibile diminuzione dei costi operativi di coltivazione. Al
contrario, l’evidenza indica che detta zona sarebbe molto lontana dagli ultimi pozzi (GTM) e si
porrebbero quindi problemi di ventilazione e soprattutto di trasporto e di estrazione (e non si
può prevedere lo scavo di un nuovo pozzo).
L’evoluzione del mercato nei 5 o 8 prossimi anni è incerta, ma non sembra,
nell’insieme, né buona, né molto favorevole agli investimenti, in particolare per NMS. La
misura antidumping fluoro cinese adottata nel 2000 dalla Commissione europea è una
protezione apprezzabile per il mercato europeo, ma l’evoluzione della politica ambientale
mondiale contro il fluoro ed alcuni suoi derivati (lotta contro il buco della coltre di ozono e
l’effetto serra) preoccupa gli industriali europei. Nel mondo, nella gamma dei tenori di Silius, le
società che rispettano le regole dell’economia di mercato attualmente non effettuano
investimenti se non su giacimenti a costi operativi bassi, come in Africa, che possono essere
coltivati a cielo aperto.
Si possono introdurre importanti miglioramenti in termini di redditività intervenendo in
particolare a livello di gestione della miniera (riduzione dei costi operativi, aumento del livello
produttivo), di laveria (installazione di un sink-float dinamico, miglioramento del tenore del
concentrato), e di commercializzazione (ricerca di mercati più remunerativi). Una volta
effettuati i miglioramenti indicati, si calcola che il costo operativo per tonnellata di tout-venant
scenderebbe dalle 168.500 Lit/t del 2000, a 119.200 Lit/t (54,2 $/t), sulla base di una stima
per approssimazione, e a 100.600 –L/t (45, 7 $/t) secondo una stima per analisi diretta.
Si può considerare questo ultimo costo come tecnicamente fattibile se NMS accetta di
impegnarsi nell’ opera di ristrutturazione che ciò comporta.
31
Ma sarà difficile fare meglio. Siamo ancora lontani dal valore commerciale di una
tonnellata di tout-venant (35,4 $/t), il che significa che non è possibile realizzare un margine
lordo positivo, almeno per i prezzi attualmente pagati a NMS per fluorite e piombo.
Così, nel complesso, i calcoli economici non consentono di individuare possibilità di
sfruttamento redditizio.
Per quanto riguarda lo studio di cui si sono appena riportate le conclusioni, e sulle
vicende successive ancora dalla Deliberazione della G.R. 41/10 si rileva che:
La posizione estremamente critica assunta dalle organizzazioni sindacali (OO.SS.) in
merito ai risultati dell’expertise del BRGM indusse l’Assessore dell’industria pro tempore, nel
corso del 2002, ad affidare tramite l’EMSA ad una Commissione Tecnica all’uopo costituita -
formata da due membri espressi dall’EMSA (Scano - Pruna), da due membri espressi dalle 00.
SS. (Fois - Caroli) e presieduta dal Direttore del Servizio Attività Estrattive — l’esame dello
Studio, al fine di individuare i punti suscettibili di approfondimenti e possibili miglioramenti sia
dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, in vista della predisposizione di uno
studio di fattibilità.
La Commissione non è pervenuta a conclusioni univoche.
Più in particolare, gli esperti EMSA hanno apportato ai parametri gestionali i correttivi
ritenuti possibili, pervenendo comunque ad un risultato negativo della gestione industriale di
circa 6 miliardi di lire all’anno, contro una perdita omogenea di 13 miliardi di lire del
precedente esercizio.
Nella relazione Pruna vengono poste in evidenza anche le problematiche rilevate
relativamente all’assenteismo che all’epoca (fine 2002), raggiungeva punte del 17%, riducendo
notevolmente le presenze, pertanto non sufficiente a ricoprire tutti i ruoli, specialmente
tenendo conto che l’assenza totale dal lavoro, comprendente le ferie, raggiunge il 30% della
forza.
Ancora, dalla deliberazione della giunta si rileva che:
Gli esperti FULC, invece, hanno elaborato ex novo un’ipotesi di gestione sulla base di
parametri registrati in passato, ma da molti anni non più conseguiti, ipotesi che prevede, nel
primo anno a regime, un risultato positivo di circa 700 milioni di lire, decrescente nel
prosieguo.
Considerato che l’ipotesi prospettata dagli esperti FULC delinea uno scenario di possibile
sviluppo della Società, l’Assessore pro tempore diede incarico a Nuova Mineraria Silius di
predisporre un primo piano industriale - che ipotizzava due diversi scenari, comprendenti
entrambi investimenti per Euro 18.000.000 — che non venne condiviso dalle 00. SS. in quanto
esponeva, a regime, una perdita media di 4 milioni di Euro.
32
Nel corso del 2003, sempre su indicazione dell’Assessore dell’industria pro tempore, gli
esperti FULC elaborarono un secondo piano industriale, approvato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 46/32 del 12 dicembre 2003 nella quale lo sviluppo del Piano stesso viene
subordinato all’approvazione da parte dell’Unione Europea.
Nel momento in cui il Consiglio di Amministrazione della Società si avvia ad attuare il
Piano, emergono le prime incongruenze dello stesso, in quanto le offerte per la realizzazione
delle opere minerarie fanno lievitare i costi previsti da 4,7 milioni di Euro a 12,34 milioni di
Euro, per cui lo stesso Consiglio, essendosi profondamente alterati i parametri economico-
finanziari, chiede all’Azionista Regione nuove istruzioni.
Gli ultimi aggiornamenti apportati da uno dei consulenti FULC al Piano industriale per lo
sviluppo delle miniere di fluorite di Silius, frutto di una più appropriata elaborazione di alcuni
suoi contenuti, hanno avuto principalmente riguardo a:
valori di tenore e recupero più realistici rispetto a quelli precedentemente riportati nel
Piano;
investimenti relativi alle opere strutturali aggiornati;
prezzi dei mercantili aggiornati.
Il Piano, così come le versioni precedenti, si sviluppa su un periodo di 9 anni, di cui 3 di
gestione preliminare (durante i quali vengono realizzati investimenti in opere minerarie per
10,9 milioni di Euro, macchinari per 5 milioni di Euro e impianto di flottazione per soli 77.500
Euro) e sei di regime.
Permanevano sul Piano perplessità ascrivibili a diverse criticità sulle principali delle quali
si richiama l’attenzione.
Tenore e recupero mercantili. Il tenore della fluorite del tout venant estratto è stato
prudentemente diminuito di tre punti rispetto a quello riportato nel Piano precedente, ma
risulta ancora piuttosto elevato rispetto ai valori reali medi registrati negli ultimi anni di
attività. Si ritiene in sostanza improbabile che possa essere garantita l’estrazione di un tout
venant con il tenore costante del 32% in fluorite, facendo ricorso a non meglio identificati
metodi atti a ridurre in modo costante e consistente l’inquinamento dato dalla fatale
(fisiologica) presenza di fase sterile nella parte mineralizzata. Risultano per contro più realistici
i valori relativi ai recuperi in sede di trattamento, soprattutto per quanto concerne la galena
flottata.
Produzione e produttività. Nel Piano aggiornato sono stati confermati sia la
produzione annua di 256.000 tonnellate di tout venant , sia la produttività calcolata su 240
giornate lavorative. I dati citati, tra i più significativi e determinanti nella impostazione di un
progetto minerario, potrebbero essere garantiti qualora venisse rispettata la condizione che
l’attività abbia a svolgersi con continuità e, soprattutto, con il massimo dell’ impegno da parte
33
delle maestranze tutte, consapevoli della necessità di porre in campo, in una situazione così
delicata, tutte le sinergie atte ad impedire che il prossimo futuro delle miniere di Silius venga
pregiudicato. Si fa notare, in proposito, che nello standard delle attività minerarie il numero
delle giornate lavorative annue viene prefissato in un massimo di 220, e che nelle miniere di
Silius il traguardo delle 240 giornate lavorative previste nel Piano non è mai stato raggiunto.
Investimenti. In sede di verifica del Piano industriale effettuata nel mese di dicembre
2003 dal Servizio Attività Estrattive, erano stati rilevati degli importi relativi agli investimenti
decisamente inferiori o, in qualche caso, non contemplati, a quelli necessari per la
realizzazione delle strutture minerarie in programma. Il Piano riporta alla voce “Investimenti
minerari “ un totale che risulta più che raddoppiato, probabilmente in relazione alle richiamate
offerte acquisite da Nuova Mineraria Silius, rispetto al precedente importo. Si significa, in
proposito, che l’entità degli investimenti risulterebbe ancora insufficiente, in quanto riferita alle
sole prestazioni d’opera, peraltro non specificate. L’attenta lettura del Piano aggiornato non
farebbe intravedere, nell’ambito della voce “investimenti”, alcuna indicazione relativamente a
esplosivi, energia, materiali, impiego attrezzature, materiali di consumo necessari per la
realizzazione delle strutture completamente attrezzate (che si aggirano intorno ai 2 milioni di
Euro), nonché agli interventi e materiali per l’armamento di diversi tratti di galleria in zone
disturbate (oltre 400.000 Euro almeno). Per quanto concerne l’impianto di trattamento, rimane
confermato un investimento ritenuto insignificante in rapporto alle reali necessità che possano
garantire il mantenimento in efficienza della struttura. Il programma degli investimenti
complessivi, aggiornato in Euro 15.851.400 contro Euro 11.207.000 previsti dal precedente
Piano industriale, dovrebbe essere incrementato a non meno di 19 milioni di Euro, nel
presupposto che le rampe e i fornelli di getto siano addebitati all’esercizio. Riassuntivamente,
agli investimenti quotati dal Piano in circa 15,8 milioni di Euro, si ritiene debbano essere
aggiunti non meno di 2 milioni di Euro per materiali e attrezzature, almeno 400 milioni di Euro
per armamenti e almeno 800 milioni di Euro per ristrutturazioni dell’impianto di Assemini.3
Ricavi. Nell’ambito dell’aggiornamento del Piano industriale, è inserita la rimodulazione
dei ricavi ottenibili dalla vendita del mercantile, in relazione alla crescita della quotazione sui
mercati internazionali registratasi soprattutto tra l’ultimo trimestre 2003 e il primo trimestre
2004. Le perplessità relative al prezzo della fluorite stabilito sulla base di informazioni assunte
dalla rivista Industrial Minerals e da contatti diretti, nonché dall’aggiornamento di prezzi medi
di mercato, scaturiscono dalla rilevazione che l’ipotesi di Piano denominata “8” è basata su una
conversione errata Dollaro/Euro, rapporto che da qualche mese si aggira su 1,2 circa, per cui il
corrispondente dei 200 dollari risulta essere non di 188,75 Euro, bensì di 167 Euro. In
3 Si tratta, probabilmente, rispettivamente di 400.000 e 800.000 euro.
34
definitiva, tenuto conto che l’ipotesi “A” è impostata su un valore prudenziale di 160 Euro, è
evidente che l’iniziale marcato divario tra i due conti economici ipotizzati si riduce
notevolmente, inducendo a prendere in considerazione quest’ultimo come unico indicatore per
le necessarie valutazioni sui contenuti dell’aggiornamento.
In merito al sopraccitato prezzo si rileva che al momento l’utilizzatore locale del
minerale arricchito (Fluorsid), per effetto dei prezzi aggiornati al mese di settembre in corso,
tendenti ai 150/160 Euro per tonnellata franco stabilimento per il mercantile grado acido di
qualità, nonché della tassa di 45 Euro per tonnellata di recente imposizione da parte della Cina
sulle esportazioni delle materie prime nazionali, che porterebbe i vecchi prezzi ad allinearsi con
quelli medi attuali sopraccitati, si vedrebbe costretto a aderire alle offerte del mercato con
esborsi superiori agli attuali che si aggirano sui 130 Euro circa per tonnellata. In questa
situazione, potrebbe rivelarsi interessante per le Società Nuova Mineraria Silius e Fluorsid
concordare un prezzo che si avvicini il più possibile a quello corrente dei 150-160 Euro con un
duplice vantaggio: la possibilità per la prima Società di poter contare quasi totalmente sui
ricavi previsti, senza che abbiano a verificarsi pericolosi sobbalzi nell’attuazione del Piano
industriale, ed allo stesso tempo la garanzia per la seconda Società di forniture continue,
puntuali e, soprattutto, di alta qualità, trattandosi di materiale dalle caratteristiche pressoché
ineguagliabili (potrebbe competere probabilmente con la sola fluorite messicana).
Ammortamenti. il Piano assume che gli ammortamenti degli investimenti pregressi
non vengano completati nei tre anni di gestione transitoria, e che i nuovi investimenti non
vengano interamente ammortizzati negli anni di attività a regime. Ciò è indubbiamente
corretto se si assume che l’attività prosegua oltre il sesto anno di regime, ma questa ipotesi è
incompatibile con l’entità delle riserve e i ritmi produttivi previsti, per cui nei 9 anni di attività
complessivi non può non essere addebitato il costo totale degli ammortamenti.
Come detto in premessa, permangono ulteriori perplessità su diversi parametri del
Piano, primo fra tutti il costo del personale che, a seguito dell’applicazione dell’ultimo contratto
di lavoro del mese di luglio ultimo scorso, ha avuto un incremento di circa 400.000 Euro annui,
alle quali se ne aggiungono delle altre riferite all’assenza di alcune voci di primaria importanza
come quelle relative, ad esempio, alle manutenzioni straordinarie di macchine, impianti e
strutture minerarie e agli accantonamenti per la messa in sicurezza e la riabilitazione dei siti
minerari e dell’impianto di trattamento di Assemini, stimabili in non meno di 12,5 milioni di
Euro.
Sulla scorta delle evidenziate criticità, e limitandosi a quelle di più cospicuo impatto,
sono state effettuate tre simulazioni che, rispetto al Piano aggiornato (Piano base) apportano,
progressivamente, i seguenti correttivi:
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1. Piano base: risultato economico finale: —290.000 Euro fabbisogno finanziario di punta: 27.5 milioni di Euro fabbisogno finanziario finale: 3,8 milioni di Euro
2. Revisione 1) (inseriti ammortamenti e TFR)
risultato economico fmale: -18,3 milioni di Euro fabbisogno finanziario di punta: 27,5 milioni di Euro fabbisogno finanziario finale: 8 milioni di Euro (di cui 5 milioni di Euro per TFR personale)
3. Revisione 2) (inseriti correttivi di cui a Revisione I). più integrazione investimenti e messa in sicurezza)
risultato economico finale: -39 milioni di Euro fabbisogno finanziario di punta: € 35,4 milioni fabbisogno finanziario finale: 30 milioni di Euro, (di cui 5 milioni di Euro per TER personale e 12.500 milioni di Euro per messa in sicurezza)
Revisione 3) (inseriti corretti vi di cui a Revisioni 1) e 2). più riduzione ricavi per minor, tenore del minerale e minore produttività)
risultato economico finale: -48 milioni di Euro fabbisogno finanziario di punta: 36,9 milioni di Euro fabbisogno finanziario finale: 39,8 milioni di Euro (di cui 5 milioni di Euro per l’FR personale e 12.500 milioni di Euro per messa in sicurezza)
L’alternativa alla impercorribilità della soluzione di sviluppo della Società è
rappresentata dalla “chiusura morbida” dell’attività, nel presupposto che in tre anni, senza
costosi investimenti in opere minerarie e rinnovo macchinari, venga portato a compimento lo
spoglio della parte di giacimento pronta alla coltivazione, stimabile in circa 500.000 tonnellate.
Peraltro, una simulazione di tale scenario porta a risultati che, dal punto di vista
dell’impegno fmanziario, richiedono risorse per circa 35 milioni di Euro (superiori rispetto al
fabbisogno finale della Revisione 2), cui sarebbero presumibilmente da aggiungere occorrenze
non quantificabili per eventuali incentivi all’esodo o per il ricollocamento del personale, nonché
perdite, anche se ininfluenti sul conto economico della Società, di occupazione indiretta ed
indotto.
In conclusione, considerata la non grandissima differenza fra le due ipotesi che,
comunque, sono entrambe riconducibili alla fattispecie dell’aiuto di Stato, non è da escludere
che si possa ottenere una autorizzazione che, rispetto ad una soluzione di chiusura
sicuramente traumatica per un territorio fra i più depressi dell’Isola, consenta, nella
consapevolezza delle prospettive, la realizzazione del Piano nella configurazione di cui alla
richiamata Revisione 2), le cui difficoltà di accettabilità da parte dell’Unione Europea paiono da
ricondursi al protrarsi di una concorrenza assistita.
Per quanto riguarda gli investimenti di ristrutturazione autorizzabili nell’immediato, gli
stessi erano così formulati:
A) - CHIUSURA MORBIDA IN TRE ANNI - In questo caso possono essere utilizzate tutte
le opere minerarie già esistenti e funzionali alla coltivazione di 500.000 tonnellate in tre anni in
pannelli già tracciati, per cui potrà essere autorizzata solo la sostituzione di alcune macchine in
condizioni di degrado tale da non consentire un facile conseguimento dei pur limitati obiettivi
produttivi.
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B) - PIANO Dl RILANCIO - In questo caso, potrebbero essere avviati i lavori
programmati prediligendo tra questi (per motivi tecnici, come la realizzazione immediata di un
circuito di ventilazione) la ulteriore prosecuzione della galleria al livello +100 verso Ovest (in
totale 600 metri, di cui 200 già realizzati).
Detti interventi verrebbero ovviamente sospesi nel momento in cui l’Unione Europea
dovesse negare l’autorizzazione all’attuazione del Piano.
Nel presupposto che la risposta della U.E. pervenisse entro 3 mesi, degli investimenti
programmati verrebbe utilizzata, per le opere realizzabili in questo periodo (200 metri di
galleria), una quota pari a 500.000 Euro circa, compresi i tratti armati.
Qualora la citata risposta dovesse pervenire dopo 6 mesi, all’importo sopraccitato
potrebbero aggiungersi altri 700.000 Euro circa, finalizzati alla pressoché contemporanea —
tecnicamente fattibile - realizzazione di un fornello (denominato 12 W) e degli ultimi 200 metri
della galleria di livello +100, fino alla progressiva di intersezione con l’asse del Pozzo di Acqua
Frida, che, secondo il programma del Piano, dovrebbe essere approfondito di altri cento metri
dall’attuale livello +200.
La Deliberazione della Giunta si concluse con la presa d’atto dell’informativa ricevuta e
dava mandato all’Assessore dell’Industria per l’individuazione di un consulente al fine di
valutare le diverse ipotesi prospettate.
In adempimento del mandato ricevuto, con nota del 20 dicembre 2004, indirizzata alla
Nuova Mineraria Silius, l’Assessore dell’Industria formalizzava la richiesta di procedere
sollecitamente all’individuazione di un Consulente Terzo, fornito della necessaria competenza
ed esperienza, per la valutazione nella sostenibilità e fattibilità del Piano industriale, presentato
dalla Società in data 13.12.2004. L’assessore nella citata nota faceva presente la necessità di
affidare l’incarico entro e non oltre il mese di gennaio 2005 e che nella valutazione delle offerte
e conseguente affidamento venissero considerati i seguenti criteri:
• L’affidatario dell’incarico di consulenza doveva essere una Società o anche
Studio/lmpresa individuale di primaria importanza e di comprovata esperienza, professionalità
e affidabilità nel campo della consulenza aziendale;
• Il corrispettivo della consulenza avrebbe dovuto corrispondere al criterio di
efficace e corretta gestione del maggior vantaggio col minor costo, in linea con il mercato, e
comunque nell’ambito dei limiti di esclusione di bandi pubblici dì gara previsti dalla normativa
in materia;
• La valutazione del Piano avrebbe dovuto tener conto di tutti gli aspetti e gli
elementi utili a verificarne la fattibilità e la sussistenza o meno della sostenibilità, in linea con
le indicazioni dell’Assessorato;
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• Il contratto di consulenza doveva prevedere la conclusione dei lavori e la
presentazione dei risultati entro e non oltre il 15 del mese di marzo 2005.
La nota Assessoriale indicava quindi le primarie società di consulenza a cui richiedere le
offerte, ovvero:
Mckinsey spa; Accenture spa; Ram Cuneo e Associati spa; Value Partners spa;
Mediobanca; Ernest and Young.
Per la valutazione delle offerte, doveva essere incaricata un’apposita Commissione, da
nominarsi d’intesa con l’Assessorato.
Per la selezione della società, cui affidare l’incarico, gli elementi da sottoporre a
valutazione dovevano essere i seguenti:
a) proposta progettuale in relazione al dettaglio metodologico specificato;
b) capacità tecnica della società che dovrà specificare le competenze
societarie e l’esperienza maturata nel settore oggetto dell’attività;
c) organizzazione del lavoro e numero del personale impiegato.
Tuttavia, con nota in data 10 marzo 2005, inviata alla Nuova Mineraria Silius, il
Presidente della Regione faceva presente che, tenuto conto della particolare situazione della
Società, si riteneva opportuno soprassedere alla prevista acquisizione di un parere esterno sul
Piano industriale e attivarne la realizzazione, nel presupposto, peraltro, che lo stesso ottenesse
le necessarie autorizzazioni dei competenti uffici dell’Unione Europea.
Nella stessa nota si faceva presente che in caso di mancata autorizzazione da parte
dell’Unione Europea, e/o di assestamento di parametri importanti della gestione su valori che
non consentissero di ipotizzare il recupero dell’economicità, non si intravedeva alternativa
all’avvio a chiusura della miniera, sia pure con ricorso a tutte le soluzioni ritenute capaci di
evitare ripercussioni traumatiche sul personale e più in generale sul contesto socio-economico.
Ancora, nella stessa nota si precisava che in attesa della conclusione delle procedure di
verifica da parte dell’Unione Europea, si autorizzava la parte degli investimenti previsti dal
Piano industriale, limitatamente alle opere necessarie, urgenti e indifferibili per garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori nella normale attività mineraria e per la salvaguardia e buon
governo della medesima risorsa.
Sempre in data 10 marzo 2005 veniva siglato presso l’Assessorato dell’Industria un
accordo sindacale, che ribadiva quanto già contenuto nella nota del Presidente appena citata,
per l’immediato avvio dei lavori urgenti e indifferibili contenuti nel piano.
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LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 21.2.2007, N. C 16/2006
La Decisione in argomento concerne l’aiuto di Stato concesso alla Nuova Mineraria
Silius, il cui capitale, al momento dell’emanazione della decisione apparteneva al 100% all'ente
pubblico "Ente Minerario Sardo" ("EMSA"). Come si rileva dalla lettura della Decisione, nel
1998 l'EMSA è stato messo in liquidazione. Il commissario liquidatore ha ricevuto il mandato di
privatizzare le attività, se possibile, o di procedere alla loro cessazione. Nondimeno, quando
sono falliti i tentativi di privatizzare la Nuova Mineraria Silius e l'EMSA ha cessato le attività
(nel giugno 2002), la Nuova Mineraria Silius non è stata liquidata.
In seguito all'insuccesso della privatizzazione, l’Amministrazione regionale, con nota
datata 15 novembre 2005 ha notificato alla Commissione Europea (per ragioni di certezza
giuridica, come si legge nella stessa nota) il progetto di intervento a favore della Nuova
Mineraria Silius approvato dalla Giunta regionale in data 12 dicembre 2003, con la
deliberazione n. 46/32 e di cui si è trattato nel precedente capitolo.
Il piano prevedeva nuovi conferimenti di capitale a favore della società per un importo
di 24 milioni di euro, affermando che tali somme avrebbero potuto permettere la realizzazione
di investimenti consistenti nella preparazione dello sfruttamento di nuovi giacimenti più
profondi, che si prevede aumentino il contenuto di fluorite dei minerali estratti e la produzione
globale della miniera. Secondo l’Amministrazione regionale la notifica della misura è stata fatta
esclusivamente per fini di certezza giuridica, poiché la misura proposta non comporterebbe un
aiuto di Stato in quanto, in primo luogo, non vi sarebbe alcuna incidenza sugli scambi
intracomunitari, poiché l'offerta comunitaria di fluorite soddisfa a stento il 30% della domanda.
Di conseguenza, i soli risultati probabili del progetto consisterebbero nel ridurre le importazioni
dai paesi terzi e nel limitare l'aumento dei prezzi; in secondo luogo la Regione si comporta
come un investitore operante in economia di mercato, in quanto:
(i) le esportazioni di fluorite dalla Cina, che costituiscono circa il 50% della produzione
mondiale, sono in calo in seguito all'incremento del consumo nazionale, il che
probabilmente avrà ripercussioni positive sui prezzi della fluorite;
(ii) la Nuova Mineraria Silius ha preparato un nuovo piano industriale per i prossimi 8
anni, nel quale si prevede il recupero integrale degli investimenti e la realizzazione di
utili già dal quarto anno, persino alle attuali condizioni di mercato;
(iii) proseguendo le attività, l'azionista evita la perdita dei precedenti investimenti nella
società e anche, probabilmente, il sorgere di varie vertenze legali con i clienti.
Dalla Decisione si rileva ancora che, oltre alla misura notificata, la Nuova Mineraria
Silius ha altresì beneficiato di continui conferimenti di fondi pubblici provenienti da parte della
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regione, unica azionista, con lo scopo di coprire le costanti perdite registrate dalle attività nel
corso della preliquidazione. Dal 1997, questi conferimenti hanno raggiunto l'importo di 90,7
milioni di euro:
Anno Importo contributi 1997 € 7.230.397,00 1998 € 9.296.224,00 1999 € 5.706.849,00 2000 € 12.496.708,00 2001 € 11.671.925,00 2002 € 11.834.000,00 2003 € 14.379.827,00 2004 € 6.890.000,00 2005 € 11.200.000,00 TOT € 90.705.930,00
Sempre nella decisione si riferisce che tali conferimenti erano iscritti nel bilancio
patrimoniale della società, alle voci contabili denominate "RAS c/copertura perdite future" e
"EMSA c/copertura perdite future".
Oltre a tali conferimenti regionali, risultano erogati alla Nuova Mineraria Silius anche
7,66 milioni di euro a norma della legge 19 dicembre 1992 n. 488 (decreto ministeriale del 9
maggio 2002), nonché 1,869 milioni di euro a norma dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 1982,
n. 752, allo scopo di finanziare la ricerca, nella miniera, di giacimenti più profondi (decreto
ministeriale del 28 dicembre 2000), tale ultimo importo, tuttavia, non versato.
Il totale degli aiuti di stato ricevuti dalla Nuova Mineraria Silius ammonterebbe, perciò,
a 98.365.930,00 euro.
In merito alla procedura di cui si tratta appare di notevole interesse riportare le
considerazioni presentate da tre società straniere concorrenti in risposta all’invito della
Commissione a presentare osservazioni sulla procedura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della comunità del primo settembre 2006:
secondo la prima società la Nuova Mineraria Silius è in crisi da 20 anni e può
sopravvivere soltanto grazie all'erogazione costante di fondi pubblici. Anche se i prezzi di
mercato sono aumentati molto negli ultimi 5 anni, il che ha indotto altre società a espandere le
loro miniere o ad aprirne di nuove, la Nuova Mineraria Silius ha sempre continuato a non
registrare utili. Inoltre, privatizzarla era impossibile perché tale società era considerata non
redditizia, nonostante gli aiuti di Stato già ricevuti. Secondo questa concorrente, gli importi
degli aiuti sono spettacolosi, scandalosi e incredibilmente sproporzionati, come mostra il fatto
che nel 2004 sono stati superiori al doppio del fatturato di tale società.
La seconda società concorrente si è dichiarata esterrefatta della situazione. La Nuova
Mineraria Silius e altri produttori europei di fluorite hanno risentito gravemente delle avverse
condizioni del mercato negli anni 1990, causate dalle pratiche di dumping della Cina, condizioni
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che si sono mitigate soltanto dopo il 2000. Anche se era noto che la Nuova Mineraria Silius
riceveva fondi pubblici, la società concorrente in questione sostiene di non essere stata al
corrente dell'entità degli aiuti, che a suo parere sono irragionevolmente elevati In base ai suoi
ampi calcoli, questa concorrente stima che negli ultimi 5-6 anni la Nuova Mineraria Silius ha
ricevuto sussidi pari a circa 10 volte l'importo di un investimento tipico per tonnellata, secondo
i normali standard del settore. Questa concorrente, nella sua qualità di produttore europeo
operante sul mercato della fluorite, che è caratterizzato da forte concorrenza, conclude di non
poter accettare una situazione nella quale una singola società è tenuta in vita mediante ampi
conferimenti statali per molti anni.
La terza società concorrente ha espresso le sue energiche obiezioni contro l'erogazione
alla N.M.S. di un aiuto che, a suo parere, è di entità sostanziale e sproporzionata. Secondo
questa concorrente, l'importo della sovvenzione finanziaria prevista per una società che svolge
attività minerarie tanto esigue sembra presentare un rapporto estremamente misero tra costi e
risultati e vi è il rischio che la sovvenzione sia utilizzata semplicemente a sostegno di
un'occupazione non economicamente vantaggiosa nella miniera.
A seguito dell’apertura del procedimento l’Amministrazione regionale ha deciso di non
dare esecuzione al previsto aiuto di 24 milioni di euro e di liquidare la società, date le sue
difficoltà finanziarie.
Per le motivazioni appena sopra esposte, con la decisione C 16/2006 la Commissione
delle Comunità Europee ha rilevato che l'aiuto di Stato al quale l'Italia ha dato esecuzione a
favore della Nuova Mineraria Silius SpA, per un importo di 98.360.000 euro è incompatibile con
il mercato comune. Altrettanto incompatibile con il mercato comune è stato dichiarato l’aiuto di
Stato al quale l'Italia (la Regione) intendeva dare esecuzione a favore della Nuova Mineraria
Silius SpA, per un importo di 25.869.000 euro. Per tali motivi, con la stessa decisione, si
disponeva il recupero dalla beneficiaria dell'aiuto dichiarato illegittimo. Sempre dalla lettura del
provvedimento comunitario si rileva che gli importi da recuperare sono produttivi di interessi
per tutto il periodo decorrente dalla data alla quale essi sono stati messi a disposizione della
beneficiaria, sino alla data del loro effettivo recupero. A tale recupero doveva procedersi entro
quattro mesi dalla data di notifica della decisione stessa e delle procedure adottate allo scopo
doveva essere informata la Commissione stessa.
Pertanto, con nota n. 5635 del 26 aprile 2007 l’Amministrazione regionale, per via del
Direttore generale dell’Assessorato dell’Industria, chiedeva alla Nuova Mineraria Silius in
liquidazione di provvedere alla restituzione dell’aiuto dichiarato incompatibile, mentre, con
successiva nota n. 7250 del 30 maggio 2007, veniva comunicato alla stessa società, l’importo
dei relativi interessi maturati, calcolati sulle somme erogate alla società a copertura delle
perdite relative agli anni dal 1997 al 2005, per l’importo di 90.705.931 euro di cui si è già
41
detto, calcolati dal giorno della messa in disponibilità delle stesse somme e fino al 30 aprile
2007, per un importo totale da restituire pari a 116.923.091,16. Nella stessa nota si precisava
che lo stesso importo avrebbe dovuto essere aggiornato con gli interessi maturati nel periodo
successivo al 30 aprile 2007 fino al giorno della restituzione delle somme richieste.
Recupero finanziamenti conferiti alla Soc. Nuova Mineraria Silius in liquidazione - Procedura per aiuto di stato n. C16/2006
Anno Importo contributi Interessi maturati al
30/4/2007 Montante
1997 € 7.230.397,00 € 3.944.878,04 € 11.175.275,04
1998 € 9.296.224,00 € 4.542.463,17 € 13.838.687,17
1999 € 5.706.849,00 € 2.373.589,77 € 8.080.438,77
2000 € 12.496.708,00 € 4.579.818,82 € 17.076.526,82
2001 € 11.671.925,00 € 3.531.574,04 € 15.203.499,04
2002 € 11.834.000,00 € 2.793.963,56 € 14.627.963,56
2003 € 14.379.827,00 € 2.638.644,41 € 17.018.471,41
2004 € 6.890.000,00 € 894.070,84 € 7.784.070,84
2005 € 11.200.000,00 € 918.158,52 € 12.118.158,52
TOT € 90.705.930,00 € 26.217.161,16 € 116.923.091,16
Da un comunicato della Commissione datato 13 febbraio 2008 si rileva che a un anno
dalla decisione della Commissione, l'Italia non ha ancora recuperato gli aiuti illegali e
incompatibili, e le misure che ha sinora adottato non hanno prodotto risultati immediati ed
effettivi. La Commissione ha inoltre contestato il successivo provvedimento di costituzione
della Società Fluorite di Silius, sempre in esecuzione della L.R. 16/2006. Ha infatti ritenuto che
il modo in cui è stata creata e gestita Fluorite di Silius, nonché la logica economica
dell'operazione, costituiscano un ostacolo al processo di recupero degli aiuti e configurino
un'elusione della decisione della Commissione in merito allo stesso recupero. La Commissione
ha pertanto concluso che l'esecuzione della sua decisione di recupero da parte dell'Italia non è
stata soddisfacente, per cui La Commissione europea ha deciso di avviare un procedimento
dinanzi la Corte di giustizia europea
In relazione a tali fatti, da notizie apparse su organi di stampa4, sarebbe in corso anche
un procedimento penale
4 L’Unione Sarda, 16 maggio 2008
42
IL PROBLEMA DEGLI AIUTI DI STATO NON CONSENTITI ALLA SOCIETÀ REGIONALE NUOVA
MINERARIA SILIUS.
La decisione di cui al capo precedente è stata seguita dal deferimento dell’Italia alla
Corte di giustizia per il mancato recupero dell’aiuto di Stato illegale presso la Nuova Mineraria
Silius e dall’aggiramento della decisione della Commissione. Il Commissario alla Concorrenza,
Signora Neelie Kroes ha detto: La Commissione intende comportarsi rigidamente con gli Stati
Membri che non curano il recupero. Ciò è cruciale per evitare distorsione della concorrenza.
Nel mese di febbraio 2007 la Commissione ha adottato una decisione negativa che
statuisce che l’importo di 98,36 milioni di € di aiuti della Regione Sardegna (RAS) al sostegno
della compagnia mineraria Nuova Mineraria Silius (NMS), che è interamente posseduta dalla
RAS, non è compatibile con le regole sugli aiuti di stato del trattato istitutivo della Comunità
Europea. La Commissione ritiene che ogni anno, dal 1997, la RAS ha trasferito fondi pubblici
per coprire le perdite di NMS, mantenendo sul mercato una società che, altrimenti, avrebbe
dichiarato fallimento. Poiché nessuna ristrutturazione ha avuto luogo, le misure costituiscono
aiuto illegale che conferisce un indebito vantaggio a NMS di fronte ai concorrenti che non
ricevono aiuti.
Nel frattempo l’assemblea di NMS ha deciso di iniziare la procedura di fallimento
secondo la legge italiana.
La RAS ha conferito la concessione della miniera Genna Tres Montis, prima gestita dal
NMS, ad una società recentemente creata, Fluorite di Silius SpA (FdS), interamente posseduta
da RAS ed ha trasferito tutti i precedenti lavoratori di NMS e parte degli assets a FdS.
La Commissione ha ragione di credere che la creazione di FdS prevede l’iniezione di
denaro pubblico in violazione dell’art. 88 (2) del trattato CE.
Un anno dopo la decisione della Commissione, l’Italia non ha ancora recuperato l’aiuto
illegale e incompatibile e le misure tardivamente prese non hanno prodotto nessun risultato
immediato ed effettivo. Inoltre, la Commissione ritiene che il modo in cui FdS è stata creata e
opera, e la logica economica di tale operazione, costituiscono un procedimento per aggirare la
decisione della Commissione.
La Commissione ha, quindi, deferito l’Italia alla Corte di giustizia per la mancata
esecuzione della decisione del 21 febbraio 2007 con cui la Commissione ingiungeva all’Italia di
recuperare aiuti per 98,36 milioni di euro illegalmente concessi dalla RAS alla società NMS.
43
Converrà, a questo punto, ricordare la Comunicazione della Commissione (2007/C
272/05)5.
La Commissione ritiene che una decisione che ingiunge allo Stato membro di recuperare
un aiuto illegale e incompatibile presso un beneficiario insolvente possa essere considerata
correttamente seguita una volta che sia effettuato il recupero integrale oppure, in caso di
recupero parziale, quando la società sia liquidata e i suoi attivi siano venduti a condizioni di
mercato. …
L’esperienza della Commissione ha tuttavia dimostrato che la semplice richiesta di
iscrizione di crediti alla massa fallimentare può non essere sempre sufficiente per garantire
l’esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni di recupero della Commissione.
L’applicazione di determinate disposizione del diritto fallimentare nazionale può vanificare
l’effetto di decisioni di recupero consentendo all’impresa di operare anche in assenza di un
recupero completo, permettendo pertanto che prosegua la distorsione di concorrenza….
La Commissione ritiene che le autorità responsabili di detta esecuzione dovrebbero
inoltre impugnare qualsiasi decisione del curatore fallimentare o del tribunale fallimentare che
consenta la prosecuzione dell’attività del beneficiario insolvente oltre i termini fissati nella
decisione di recupero….
Qualora lo Stato membro in questione non si conformi alla decisione di recupero e non
sia stato in grado di dimostrare l’esistenza dell’impossibilità assoluta, la Commissione può
avviare il procedimento di infrazione…
Qualora lo Stato membro non si conformi alla decisione di recupero…la Commissione… o
qualsiasi altro Stato membro interessato può adire la Corte di giustizia europea ai sensi
dell’art. 88, paragrafo 2, del trattato…
Qualora la Corte di giustizia condanni lo Stato membro per la mancata esecuzione di
una decisione della Commissione… la Commissione può trattarla questione conformemente
all’articolo 228, paragrafo 2, del trattato…
Qualora lo Stato membro … non abbia preso… i provvedimenti che l’esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia europea comporta, la Commissione può adire della questione
la Corte… La Commissione chiederà allora alla Corte di giustizia di imporre allo Stato membro…
il pagamento di una penalità…
Ci si può chiedere se sia consentito che la Regione conceda aiuti di stato a una società
da essa interamente partecipata; che gli aiuti di stato durino per un periodo abbastanza lungo
e tutto ciò, oltre tutto, per sostenere un’impresa fuori mercato (certo ci sono altre
5 In GUCE 15 novembre 2007
44
considerazioni da tenere presenti, ma le misure che possono essere adottate per fare fronte ai
problemi sociali non possono consistere in violazioni della normativa comunitaria).
Il risultato finale, all’esito dell’eventuale giudizio davanti alla Corte di giustizia, potrà
essere l’applicazione di una penale allo Stato italiano che, ovviamente, la recupererà dalla
Regione6.
6 Si veda la recente decisione della Corte di giustizia – Grande Sezione, 7 luglio 2009: Commissione CE c. Repubblica ellenica. “La corte… dichiara e statuisce: 1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 12 maggio 2005, causa C 415/03, Commissione/Grecia, … concernenti la restituzione degli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune… alla compagnia Olympic Airways, ha violato gli obblighi ad essa imposti da tale sentenza e dall’art. 228, n. 1, CE. 2) La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee… un penalità di un importo pari a EUR 16.000 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti necessari a conformarsi alla citata sentenza 12 maggio 2005… 3) La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee… una somma forfettaria pari a EUR 2 milioni. 4) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
45
LA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2006, N. 16.
Con la norma in questione, come si legge dalla relazione al relativo disegno di legge,
l’Amministrazione regionale intendeva perseguire l’obiettivo della ripresa produttiva della
Miniera di Silius, già gestita dalla Società Nuova Mineraria Silius spa posta in liquidazione a
seguito del suo coinvolgimento in una procedura di infrazione attivata dalla UE nel 1998 per
aiuti di Stato non compatibili con il Trattato (Procedura C-48/98). Era quindi evidente
l’impossibilità, per l’Amministrazione regionale, di effettuare ulteriori trasferimenti di risorse
finanziarie se non all’interno di una procedura di liquidazione della Società stessa.
Per tale motivo venne definito un percorso7 che prevedeva l’emanazione di un bando
pubblico per l’assegnazione della concessione mineraria ad un nuovo concessionario e la
costituzione di un soggetto giuridico che avrebbe partecipato al bando.
Tale percorso doveva concretizzarsi, appunto, attraverso la presentazione, da parte
della Giunta regionale, di un disegno di legge che in sostanza avrebbe dovuto consentire il
salvataggio dell’attività produttiva della miniera, con il conseguente mantenimento dei livelli
occupativi, senza provocare, peraltro, l’intervento delle autorità comunitarie per eventuali
infrazioni alla normativa sugli aiuti di Stato, e aggirando le problematiche poste al riguardo
dalla stessa Commissione europea con la procedura C 16/2006, allora in atto, di cui si tratterà
ampiamente nel prosieguo della presente trattazione.
La Legge regionale 16/2006, composta da soli due articoli, prevedeva la costituzione,
da parte dell’Amministrazione regionale, di una nuova società per azioni avente il compito di
assicurare la ripresa produttiva della concessione mineraria per fluorite e altri minerali
denominata miniera “Genna Tres Montis” nei Comuni di Silius e San Basilio. Il secondo comma
dell’art. 1 stabiliva che la nuova società per azioni poteva anche essere controllata interamente
dalla Regione. La nuova società doveva partecipare al bando di evidenza pubblica per
l’assegnazione della concessione mineraria e, in caso di aggiudicazione, realizzare un piano
industriale riconducibile ai criteri di qualsiasi operatore in economia di mercato.
Le risorse finanziarie previste dall’art. 2 della Legge, ammontavano, per l’anno 2006, a
2 milioni di euro a valere sull’UPB S09.055, capitolo 2006 09900 00.
Il bando previsto dalla L.R. 16/2006 venne pubblicato in data 9 marzo 2007 e, come si
legge dallo stesso, prevedeva l’assegnazione della concessione mineraria per minerali di f, pb,
zn, ag e ba denominata “Genna Tres Montis” in territorio dei comuni di Silius e San Basilio
della superficie amministrativa di ettari 590, già intestata alla Nuova Mineraria Silius SpA in
7 V. deliberazione G.R. 42/17 del 4.10.2006
46
liquidazione e dalla stessa Società rinunciata in data 25 luglio 2006. Tale società, a seguito
della rinuncia, era stata nominata custode della miniera e delle sue pertinenze.
Sempre dal bando si rilevava che della concessione facevano (fanno) parte la miniera,
con relative strutture pertinenziali a “bocca pozzo”, e l’impianto di arricchimento sito in area
industriale di Assemini, nei pressi di Cagliari, a distanza di circa 60 km dalla miniera
medesima.
Ancora, il bando in questione prevedeva che al soggetto individuato venisse concessa la
facoltà di coltivare in sotterraneo il residuo giacimento “alla vista” della miniera valutato in
circa due milioni di tonnellate, alle quali potevano esserne aggiunte ulteriori 200.000 tonnellate
in base a nuove stime sulle riserve possibili e probabili nelle aree fino ad allora indagate in
sottosuolo.
La concessione doveva essere accordata al soggetto aggiudicatario per un periodo della
durata di 10 anni.
Sarebbero inoltre rimasti a carico della Nuova Mineraria Silius SpA in liquidazione e/o
della Regione Autonoma della Sardegna, suo unico azionista, gli obblighi relativi a messa in
sicurezza, ripristino e bonifica dei siti minerari, con espressa limitazione alle conseguenze
dell’attività pregressa svolta dalla Società medesima.
L’offerta doveva riferirsi alla presentazione di un progetto economicamente valido per la
coltivazione delle riserve accertate e stimate, nonché di una proposta progettuale che
prospettasse la più idonea soluzione per la migliore valorizzazione del giacimento e il massimo
recupero possibile dei materiali lavorati nei processi di trattamento mineralurgico, con
particolare riferimento ai concentrati (mercantili) nonché ai residui di lavorazione prodotti
nell’impianto di arricchimento di Assemini. Per quest’ultimo il recupero doveva essere nella
misura massima possibile finalizzato al riciclaggio dei materiali per usi consentiti.
Tra gli obblighi previsti dal bando a carico dell’aggiudicatario, vi era l’impegno
all’assunzione e all’impiego per almeno 5 anni di tutte le unità lavorative già in forza alla
Nuova Mineraria Silius SpA antecedentemente alla messa in liquidazione, ivi compreso il
personale posto in mobilità in quanto non utilizzato per gli interventi di mantenimento e di
messa in sicurezza dei cantieri, con conservazione dell’inquadramento e del trattamento
economico.
Nel frattempo, in data 21 dicembre 2006, fu costituita la Fluorite di Silius, ovvero la
nuova società della Regione, prevista dalla L.R. 16/2006, al fine, come si legge nello statuto
sociale, di assicurare la ripresa produttiva della Concessione mineraria denominata “Genna
Tres Montis”. Con un capitale sociale iniziale di due milioni di euro, interamente versato dalla
Regione.
47
Il 23 maggio 2007 la concessione mineraria venne aggiudicata all’unico partecipante
alla gara, ossia alla Fluorite di Silius SpA.
Con determinazione del Direttore del Servizio Attività estrattive del 15 giugno 2007, n.
8069/273 veniva accordato alla Fluorite di Silius S.p.A. il rilascio della concessione mineraria
temporanea per minerali.
Sennonché, la procedura sopra descritta ha immediatamente sollevato le attenzioni
della Commissione europea, la quale ha deciso di avviare il procedimento ex articolo 88,
paragrafo 2, del trattato, come si legge nella decisione della Commissione del 10 dicembre
2008 relativa all’aiuto di Stato C 60/07, per tre ragioni che di seguito si riportano:
1. Il bando di gara, come appena sopra rilevato, prevedeva l’obbligo per la società
aggiudicatrice di assumere, per un periodo di almeno cinque anni, tutto il personale
già alle dipendenze della Nuova Mineraria Silius prima che fosse posta in liquidazione,
inclusi i dipendenti posti in mobilità, salvaguardandone l’ordine gerarchico e il
trattamento economico. La Commissione ha ritenuto che i bandi che comportano
siffatte condizioni non di mercato non soddisfino il criterio dell’investitore operante in
economia di mercato. In particolare, tali condizioni presumibilmente conferiscono un
vantaggio per lo meno all’attività ceduta, nella misura in cui tale attività è sottratta
alla pressione concorrenziale ed è finanziata, attraverso la rinuncia a ricavi, da parte
dello Stato.
2. In secondo luogo, la Commissione non era certa che la Regione Autonoma Sardegna
avesse agito come un investitore operante in economia di mercato allorché aveva
costituito la Fluorite di Silius SpA al fine di farla partecipare al bando per la
concessione mineraria sulla base del piano industriale che prevedeva un tasso interno
di rendimento (TIR) del 3,5 %, ossia chiaramente inferiore alla media del settore,
nonché inferiore al costo di opportunità per l’investitore misurato sulla base dei Buoni
del Tesoro.
3. In terzo luogo, l’istruttoria del Servizio Attività Estrattive sottoposta alla Regione
Autonoma Sardegna il 6 giugno 2007 sottolineava che la durata prevista per il
progetto (9 anni) non può consentire l’ammortamento completo e il recupero degli
investimenti previsti nel quadro del piano industriale della Fluorite di Silius SpA (circa
36,76 milioni di EUR). Anzi, resterebbe scoperto un residuo considerevole di circa
13,5 milioni di EUR (pari al 36% del totale). Un ammortamento più rapido dell’attività
(peraltro non consentito dai principi contabili nazionali) rappresenterebbe un onere
addizionale per il conto economico dell’impresa. Pertanto la Commissione aveva
48
espresso dubbi sull’accettabilità, per un investitore operante in economia di mercato,
dei principali punti formulati nel piano industriale.
Con provvedimento del Direttore del Servizio Attività estrattive n. 4336/146 del 8 aprile
2008, il bando per la concessione veniva annullato, per cui, proprio per tale motivo, la
Commissione dichiarava che l’indagine ha esaurito la sua funzione per cui dichiarava chiuso il
procedimento di indagine8.
Con determinazione del direttore del servizio delle attività estrattive 17 luglio 2008, n.
10567/436, veniva annullata la precedente determinazione 273 del 15.06.2007, relativa al
rilascio della concessione mineraria e pertanto l’area della stessa veniva dichiarata libera da
vincolo minerario e, quindi, oggetto di possibile nuova concessione, ai sensi dell’art. 15 del
Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Con lo stesso provvedimento, nelle more di
assegnazione di una nuova concessione finalizzata all’esercizio della Miniera, venne affidata,
per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre l’assegnazione della concessione mineraria
alla società Fluorite di Silius S.p.A. la custodia e il mantenimento in sicurezza e in efficienza
della miniera medesima, nonché lo smaltimento di impianti e macchinari obsoleti che potessero
comportare danni ambientali.
Da rilevare che, sul piano finanziario, oltre ai 2 milioni di euro stanziati a norma dell’art.
2 della L.R. 16/2006 e interamente versati, l’articolo 24, comma 5 della L.R. 2/2007 (l.
finanziaria 2007) provvedeva allo stanziamento di ulteriori 4 milioni di euro, peraltro non spesi
date le vicende sopra accennate e destinate alle finalità di cui all’art. 7, comma 28 della L.R.
3/2008 (l. finanziaria 2008), la quale autorizzava l’Amministrazione regionale ad affidare
apposita commessa a Fluorite Silius, soggetto (allora) assegnatario della concessione, nonché
a corrispondere alla Nuova Mineraria Silius, in liquidazione, l’importo relativo ai lavori di
bonifica e messa in sicurezza effettuati nel periodo maggio/giugno 2007.
A tal fine era disposta la spesa complessiva di 17.513.000 euro, a valere sugli
stanziamenti disposti dall’articolo 1, comma 7 (per euro 2.913.000), dall’articolo 24, comma 5
(per euro 4.000.000) e comma 7 (per euro 6.600.000) della legge regionale n. 2 del 2007, che
a tal fine sono conservati nel conto dei residui, nonché con l’ulteriore autorizzazione di spesa di
euro 4.000.000 (UPB S06.03.023).
Tali somme sono confluite sull’UPB S06.03.023, capitolo SC06.0676 (Spese per le opere
di bonifica e messa in sicurezza del sito minerario Genna Tres Montis e dell'impianto di
arricchimento di Assemini - art. 7, comma 28, L.R. 5 marzo 2008, n. 3), così come le somme
8 Decisione della Commissione del 10 dicembre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 60/07 cui l’Italia ha dato esecuzione
in favore della società Fluorite di Silius SpA, in GUUE del 17 marzo 2009, n. L 71/20.
49
stanziate dalla L.R. 30 maggio 2008, n. 9 – Bonifica e messa in sicurezza della miniere di
Genna Tres Montis nei comuni di Silius e San Basilio, pari a ulteriori 2 milioni di euro, per un
totale, quindi di 19.513.000 euro destinati alla realizzazione delle opere di bonifica e messa in
sicurezza sia del sito di Genna Tres Montis che della laveria sita nel comune di Assemini. A
fronte di tali stanziamenti risultano, dai riscontri istruttori, pagamenti per 15.375.770,93 euro
nel 2008 e ulteriori 2.440.666,54 euro nel 2009.
STANZIAMENTI ART. 2 L. R. 16 DEL 2006
UPB S09055 S06.03.022
Descrizione UPB Partecipazioni azionarie
CAPITOLO 0990000 SC06.0658
Descrizione Capitolo
Trasferimenti al soggetto giuridico preposto al riavvio produttivo della miniera “Genna Tres Montis” nei Comuni di Silius e San Basilio per la sua costituzione e gestione (L.R. 2 novembre 2006, n. 16)
Esercizio 2006 2007
Art. 24, c. 5 finanz. (LR 2/2007)
2008
Stan.iniz. Competenza 0,00 4.000.000,00
Stanz.fin. Competenza 2.000.000,00 4.000.000,00
Impegnato Competenza
2.000.000,00 0,00
Pagato Competenza 2.000.000,00 0,00
Residui finali competenza
0,00 4.000.000,00
Carico Residui 0,00 0,00 4.000.000,00
Impegni tot. Residui 0,00 0,00
Econ. res. 0,00 0,00 4.000.000,00
50
UPB S06.03.023
Descrizione UPB Liquidazione dell'EMSA e commesse RAS - Spese Correnti
CAPITOLO SC06.0676
Descrizione Capitolo Spese per le opere di bonifica e messa in sicurezza del sito minerario Genna Tres Montis e dell'impianto di arricchimento di Assemini (art. 7, comma 28, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)
Esercizio 2008 2009
Stan.iniz. Competenza 0,00
Stanz.fin. Competenza 19.513.000,00
Impegnato Competenza 19.513.000,00
Econ.comp.
Pagato Competenza 15.375.770,93
Residui finali competenza 4.137.229,07
Carico Residui 4.137.229,07
Pagato Residui 2.440.666,54
Residui res. 1.696.562,53
51
Infine, quale esito delle vicende della L.R. 16/2006, appena descritte, nonché di quelle
connesse della decisione della Commissione 21/12/2007, in data 18 maggio 2009, l’assemblea
straordinaria della Società Fluorite di Silius, deliberava lo scioglimento anticipato della società,
con conseguente messa in liquidazione, a causa dell’annullamento del provvedimento di
concessione della Miniera di Gennai Tres Montis ed essendo venuta meno, quindi, la stessa
ragion d’essere della Società, la quale era stata costituita al solo scopo dello sfruttamento della
stessa miniera.
52
IL NUOVO BANDO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE MINERARIA DI “GENNA TRES
MONTIS”
Come già sommariamente accennato, con determinazione del Direttore del Servizio
delle Attività Estrattive dell’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna in data 17 luglio
2008, n. 10567/436 è stata annullata la precedente determinazione n. 273 del 15.06.2007,
relativa al rilascio della concessione mineraria di “Genna Tres Montis”, alla società Fluorite di
Silius S.p.a. e quindi dichiarata l’area della concessione libera da vincolo minerario e,
pertanto, oggetto di possibile nuova concessione, ai sensi dell’art. 15 del Regio Decreto 29
luglio 1927, n. 1443.
Con la stessa determinazione veniva affidata, nelle more di assegnazione di una nuova
concessione, alla società Fluorite di Silius S.p.A. la custodia e il mantenimento in sicurezza e in
efficienza della miniera medesima, nonché lo smaltimento di impianti e macchinari obsoleti che
potessero comportare danni ambientali, per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre
l’assegnazione della concessione mineraria.
L’Assessorato dell’Industria, pertanto, con avvisi pubblicati in data 24 e 25 agosto 2008,
rese noto a tutte le imprese operanti nel settore minerario l’intenzione di concedere la facoltà
di coltivare in sotterraneo il residuo giacimento di fluorite, valutato in circa 2,2 milioni di
tonnellate.
Il termine per la presentazione delle istanze per il rilascio della concessione mineraria
era fissato per il giorno 31.10.2008, mentre il termine stimato per il rilascio della nuova
concessione mineraria era di novanta giorni dalla predetta data; anche al fine di evitare
interruzioni tra le attività di messa in sicurezza e bonifica del sito minerario e le attività di
preparazione alla coltivazione del giacimento di fluorite.
Alla scadenza del termine è risultato che una nuova società “Fluorite Sarda”, società
interamente privata, ha presentato istanza unitamente a un Piano Industriale per ottenere una
nuova concessione mineraria.
Dal piano industriale presentato dalla Società si rileva, in premessa, che la società
Fluorite Sarda S.r.l. è stata costituita nel settembre 2008 da Fluorsid S.p.A. e IFS S.r.l. allo
scopo di riavviare e gestire le attività minerarie nel settore del fluoro in Sardegna. La Fluorsid
S.p.A. ha sede e stabilimento nell’area industriale di Macchiareddu, dove opera da quasi
quarant’anni e, come ancora risulta dal piano industriale, è leader mondiale nella produzione di
fluoruro di alluminio e della criolite sintetica ed è oggi il maggior consumatore mondiale di
fluorite grado acido.
53
La IFS S.r.l. è una società di recente costituzione che ha come oggetto sociale
l’assunzione di partecipazioni industriali e l’attività commerciale nel settore dei minerali e dei
metalli.
Il piano industriale presentato dalla Fluorite Sarda tende ad evidenziare la convenienza
economica del riavvio della produzione mineraria, con forte beneficio per l’economia locale con
un valore aggiunto, in gran parte ricadente sul territorio, pari a circa il 55% del fatturato.
Nel piano industriale si fa presente che il socio Fluorsid S.p.A. garantirà l’acquisizione
della produzione di fluorite per il proprio consumo interno e la commercializzazione della
galena, garantendo quindi certezza sulla collocazione dei prodotti.
Tra le motivazioni della società Fluorite Sarda per la ripresa produttiva della miniera di
Silius, si rileva che la Società Fluorite Sarda, come già accennato il principale consumatore
mondiale di fluorite grado acido, con un consumo potenziale di circa 150.000 T/a ha risentito
dell’interruzione della produzione della miniera di Silius all’inizio del 2006, poiché tutto il
materiale necessario per il funzionamento dell’impianto industriale della Fluorsid è stato
reperito presso paesi extra-europei, con le conseguenti sempre maggiori difficoltà di
reperimento della Fluorite su tali mercati e con il rischio quindi di dover ridurre l’utilizzo della
capacità produttiva degli impianti.
Il piano industriale contempla la previsione di 15 anni di attività per la coltivazione di
2.480.437 tonnellate di minerale accertato previa realizzazione di investimenti per 28.000.000
di euro dl cui € 25.000.000 principalmente finalizzati a lavori minerari e acquisti di impianti e
macchinari che rendano possibile lo sfruttamento della miniera e 3.000.000 per la realizzazione
degli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell’agibilità e la sicurezza della
miniera e delle sue pertinenze.
Per la realizzazione dei nuovi investimenti, Fluorite Sarda Srl, che avrà inizialmente un
capitale sociale di 6.250.000 euro presenterà domanda di contributo con le leggi di
agevolazione regionale. In mancanza di contributo o comunque in caso di necessità di ulteriore
apporto di mezzi propri la società prevede che su richiesta del consiglio di amministrazione, i
soci sottoscrivano il raddoppio del capitale sociale, con versamenti nel secondo e terzo anno.
Nel corso dei 15 anni previsti di coltivazione della miniera è prevista la produzione di
789.360 tonn. di fluorite grado acido, 101.440 tonn di galena al 67% Pb, 296.000 tonn. di
sabbie commerciali.
I ricavi sono stati stimati ipotizzando un prezzo di 200 €/t per la fluorite 480 €/t per la
galena e 10 €/t per la sabbia commerciale.
Nei primi tre esercizi si prevede che una parte della forza lavoro sia sottratta alla
produzione e impegnata nella realizzazione degli investimenti. Di conseguenza, parte del costo
54
del personale dei primi tre anni (per un totale di € 2.532.000 ripartito in parti uguali nei
quattro esercizi) è portato ad immobilizzazioni ed escluso dal costo di esercizio.
I costi relativi ai materiali e alle prestazioni di terzi sono stati valutati sulla base dei
consumi storici e tenendo conto degli attuali prezzi di mercato.
Per le attività dl messa in sicurezza e ripristino ambientale a fine attività è stata
ipotizzata una spesa pari a 1.500.000 euro da sostenere nell’ultimo anno di attività impiegando
un fondo accantonamenti costituito da dieci quote annuali a partire dal quinto esercizio.
Il piano di ammortamento degli investimenti prevede quote di ammortamento ridotte
nei primi tre esercizi e il completamento dell’ammortamento entro il 14° anno.
La copertura degli investimenti è stata così prevista:
per 6.250.000 euro, con il capitale sociale interamente versato dai soci nel primo
esercizio;
per 8.750.000 euro, con il contributo, il cui incasso avverrà in uguali quote nel primo,
secondo e terzo anno;
per la parte restante, pari a circa 11.000.000 euro, attraverso riutilizzo delle
disponibilità di cassa che si prevede saranno generate dall’attività.
Le previsioni economico-finanziarie evidenziano buoni risultati di esercizio, buoni valori
del TIR (13,7% in caso di ottenimento del contributo e 6.5% in assenza di esso), e un valore
aggiunto di circa 110 milioni di euro, comprensivo del costo del personale.
Nel piano industriale si rileva ancora che la miniera di Silius dispone di risorse accertate
che consentono l’attività estrattiva in condizioni economiche per almeno 15 anni. Con una
produzione annua che, secondo la programmazione prevista, potrà essere compresa tra 40 e
60.000 tonnellate di fluorite di grado acido.
Il piano prevede altresì la valorizzazione dell’impianto di flottazione di Assemini che
potrebbe essere utilizzato anche per la flottazione di minerali provenienti da altre miniere, dato
che, comunque, le necessità di approvvigionamento della Fluorsid eccedono le quantità che
saranno estratte dalla miniera di Silius. Ciò dovrebbe consentire un’ottimizzazione della
produzione dell’impianto e della gestione del personale.
Il piano prevede anche che il nuovo concessionario si farà carico degli interventi
riguardanti la mitigazione degli impatti ambientali derivanti dall’attività di sua competenza,
mentre resteranno a carico della Regione autonoma della Sardegna gli obblighi relativi alla
messa in sicurezza, ripristino e bonifica dei siti minerari per la parte connessa all’attività
pregressa.
La concessione mineraria temporanea per minerali di Genna Tres Montis veniva
rilasciata alla Società Fluorite Sarda con determinazione 849 del 12 dicembre 2008 del
Direttore del Servizio Attività Estrattive dell’Assessorato dell’Industria.
55
Con lo stesso provvedimento veniva disposto che la Società era tenuta a iniziare i lavori
relativi al mantenimento in sicurezza della miniera dalla data di consegna della stessa e quelli
relativi al piano per lo sfruttamento del giacimento minerario entro due mesi dalla data del
verbale di consegna della miniera medesima.
La determinazione di cui sopra venne trasmessa alla società Fluorite Sarda con nota n.
21021 del 12 dicembre 2008. Dalla stessa nota poteva rilevarsi che il passaggio di consegne
della miniera dalla società Fluorite di Silius alla Fluorite sarda, sarebbe potuto avvenire,
presumibilmente, entro e non oltre il mese di gennaio 2009. In relazione a tale data, con nota
del 22 dicembre 2008, indirizzata all’Assessorato dell’Industria, la Fluorite Sarda riteneva che
tale termine non fosse sufficiente a consentire la predisposizione degli atti e fatti per
l’adeguato ricevimento delle consegne, chiedendo quindi che lo stesso termine di consegna
venisse prorogato al 30 aprile 2009. In particolare la Società Fluorite Sarda evidenziava che:
1. Con il rilascio della concessione, la Fluorite Sarda faceva presente di essere nella
condizione di poter concretamente trattare con la Sfirs per l’assetto societario
dell’azienda, che era stato programmato nella proposta alla Regione, ripetutamente
espressa alla Sfirs, per avere la partecipazione Sfirs del 49,9%, con una identica
partecipazione di Fluorsid e il rimanente di privati.
2. La validazione da parte dell’ARPAS dell’analisi di rischio in merito all’impiego dei
rifiuti dei processi di trattamento per le ripiene non era stata ancora data. Questa
condizione era ritenuta dalla Società essenziale per la coltivazione economica del
giacimento.
3. La concessione delle agevolazioni del PIA in corso, per l’investimento nella miniera di
25 milioni di Euro, non era stata ancora definita. L’ottenimento di tali agevolazioni
era definito come fondamentale nella difficile situazione economica e finanziaria del
momento.
4. Il piano industriale prevedeva la costruzione di opere e acquisizioni di macchinari per
i quali occorrono ricerche di mercato e appalti.
5. L’organizzazione della gestione aziendale e del lavoro potrà essere programmata in
relazione ai tempi di attuazione dei precedenti punti e alle esigenze industriali da
adempiere alle migliori condizioni.
Con nota del 13 gennaio 2009 la Società Fluorite Sarda ribadiva la richiesta di proroga
della consegna della miniera a fine aprile 2009 ma, in data 27 gennaio 2009, l’Assessorato
dell’Industria sembrava voler riconfermare il termine del 30 gennaio 2009 per il passaggio di
consegne e replicava ai 5 punti rappresentati nella nota della società del 22 dicembre
precedente e sopra evidenziati:
56
1. il problema della partecipazione o meno della Sfirs al pacchetto azionario della
società Fluorite Sarda S.r.l. non costituisce motivo di rinvio della presa in consegna
della miniera, atteso che la concessione è stata rilasciata a soggetto che per
dichiarazione dello stesso e del socio fondatore Fluorsarda S.p.a., aveva il requisito
della capacità economico finanziaria necessario a tal fine, requisito questo
imprescindibile e verificato positivamente in sede di istruttoria sulla base della
documentazione allegata all’istanza di rilascio della concessione;
2. L’osservazione mossa al punto 2) della citata nota risulta assolutamente inconferente
atteso che è posto in capo a codesto concessionario l’onere di predisporre lo studio
relativo alla valutazione dei rischi specifica per il sito relativa all’impiego dei rifiuti di
processo come materiali di ripiena dei vuoti della miniera, sulla base dei rifiuti
dell’attività estrattiva di propria produzione. Lo studio eseguito da questa
amministrazione nell’ambito del progetto Valore riguarda la possibilità di effettuare la
bonifica dell’area di Assemini dai rifiuti delle pregresse attività estrattive. Questo
studio, tra l’altro, ha consentito di verificare la possibilità di impiegare i rifiuti come
ripiena dei vuoti minerari. Conseguentemente, dal punto di vista tecnico-scientifico,
tale possibilità di impiego potrà essere maggiormente dimostrata per i rifiuti
derivanti dalle nuove attività sulla base delle migliorie previste per i processi di
trattamento;
3. Il piano industriale presentato mantiene la sua validità anche senza i contributi PIA e
ciò ha consentito il rilascio della concessione a prescindere da tali agevolazioni
finanziarie il cui unico scopo è quello di garantire un maggiore rendimento
dell’investimento (TIR del 13,7% a fronte di un TIR del 6,5 %);
4. Il suddetto piano industriale prevede una fase di avvio di circa sei mesi funzionale
alla ripresa produttiva nell’ambito della quale devono essere effettuati i necessari
investimenti;
5. Per quanto poi attiene alle considerazioni contenute in quest’ultimo punto, si
evidenzia che proprio la presa in consegna della miniera consente di programmare
con maggiore cognizione e dettaglio tutte le attività finalizzate alla ripresa
produttiva.
Fatte tali premesse l’Assessorato dell’Industria, nella stessa nota, confermava pertanto
il programma relativo al formale passaggio delle consegne.
Ancora, con successiva nota del 10 febbraio 2009, a seguito di ulteriori precisazioni
della Società Fluorite Sarda, fatte pervenire in data 28 gennaio 2009, in particolare in ordine
alla necessità di realizzare un assetto societario al fine di dare maggiore solidità alla società e
meglio garantire adeguata copertura finanziaria agli investimenti e all’esercizio, e con riguardo
57
all’ottenimento, dagli organi regionali, delle autorizzazioni ambientali occorrenti per riattivare
l’attività produttiva, l’Assessorato dell’Industria chiedeva alla Fluorite Sarda di far pervenire,
entro trenta giorni, le proprie motivate osservazioni in ordine al permanere dei requisiti
richiesti per l’ottenimento della concessione mineraria, avvisando altresì la Società che in
assenza degli stessi requisiti l’Amministrazione avrebbe proceduto alla revoca della
concessione, mentre in caso contrario, nello stesso termine di trenta giorni, doveva essere
portato a termine il programma di consegna della miniera.
La Fluorite Sarda riscontrava tale comunicazione in data 10 marzo 2009.
Sostanzialmente la Società richiedeva assicurazioni da parte dell’Amministrazione regionale in
merito alle problematiche ambientali ed ai lavori di messa in sicurezza degli impianti e si
ribadiva la volontà di portare avanti l’iniziativa, chiedendo al contempo l’indizione di una
riunione al fine di esaminare la situazione esistente ed individuare le iniziative da assumere.
La richiesta riunione fu convocata per il giorno 6 aprile 2009, presso gli uffici
dell’Assessorato dell’Industria, ma dal relativo verbale acquisito dall’Ufficio istruttore della
Corte dei conti risulta che la stessa non abbia condotto ad alcuna soluzione pratica, in quanto
la società concessionaria ribadiva la necessità che venissero chiarite, in modo assolutamente
preciso, le prescrizioni di natura ambientale.
Dagli altri atti successivi alla citata riunione risulta abbastanza evidente la volontà
dell’Amministrazione di poter risolvere la situazione in modo favorevole, al fine di poter
procedere alla consegna della miniera, nonostante le problematiche avanzate dalla Società
concessionaria, evidentemente al fine di evitare il “disastro”, in termini occupazionali e socio
economici che il ritiro della concessione avrebbe comportato, dato che la procedura di cui si
tratta appare praticamente quale “ultima chance” per il proseguimento dello sfruttamento
della miniera.
Con nota del 8 luglio 2009, l’amministrazione convocava per il giorno 16 dello stesso
mese apposita riunione al fine della sottoscrizione del verbale di consegna della miniera e delle
sue pertinenze, al momento ancora in custodia alla società Fluorite di Silius, su incarico della
Regione. Tuttavia, nel corso di tale riunione, vennero in rilievo nuovamente le problematiche
relative alle autorizzazioni di carattere ambientale che erano già state oggetto di precedenti
riunioni e che avevano costituito il principale motivo di mancata presa in carico della miniera
da parte del concessionario. Anche in tale occasione, quindi, l’Amministratore unico della
Società concessionaria ribadiva di non avere intenzione di prendere in consegna la miniera con
le medesime motivazioni già precedentemente poste in rilievo.
Conseguentemente a tale riunione l’Amministrazione, con nota del 30 luglio 2009,
comunicava la prosecuzione della procedura di avvio del procedimento di decadenza della
concessione, invitando perciò i soggetti interessati a proporre le loro osservazioni.
58
Una nuova riunione venne convocata per il giorno 8 agosto 2009 anche con la presenza
dell’Assessore dell’Industria. Dal verbale di detta riunione si evince la richiesta della Fluorite
Sarda anzitutto di una partecipazione della SFIRS al capitale sociale della Società in termini
stabili. La società richiedeva inoltre la possibilità dell’utilizzo degli sterili della laveria di
Assemini per le ripiene della miniera previa inertizzazione con il metodo della ripiena
cementata, opportunamente validata dall’Arpas9. Infine veniva chiesta, sempre dalla Società
concessionaria, l’esecuzione dei lavori per la messa a norma degli impianti elettrici della
miniera, nonchè di uno dei pozzi, a carico dell’Amministrazione regionale.
A fronte di tali richieste, dal verbale emerge ancora una volta la necessità di ricercare
qualunque soluzione possibile ai fini soprattutto della salvaguardia di livelli occupazionali
compatibili con le esigenze della produzione e che erano già stati quantificati dal
concessionario in circa 40 unità.
Con nota del 27 agosto 2009 la società concessionaria Fluorite Sarda, ribadiva le sue
richieste, riaffermando altresì la volontà di prendere in consegna la miniera per farne
un’attività economica duratura. Nella nota si legge infatti che i lavori a carico della Regione,
occorrenti per la sicurezza e l’agibilità della miniera, furono concordati al fine di alleviare i già
onerosi investimenti previsti a carico del nuovo concessionario e consegnare una miniera in
condizioni di sicurezza.
Di notevole interesse, al fine di riscontrare l’attenzione dell’amministrazione a
perseguire l’effettivo avvio della concessione e la consegna del sito minerario, è la Relazione
del Servizio Attività Estrattive acclusa alla nota della Direzione Generale 13803 del 06.10.09.
Emerge evidente la preoccupazione riguardo alle conseguenze che il mancato riavvio
dell’attività estrattiva potrebbe comportare in termini socio economici al territorio del Gerrei,
un’area geografica in cui la miniera di Silius costituisce l’unico ed importante polo industriale.
L’Assessorato, sebbene sussistessero i presupposti per la decadenza della concessione,
non si attivava per questo definitivo provvedimento in ragione delle ricadute negative di ordine
socio economico misurabile con la perdita di circa 100 posti di lavoro diretti e di quelli
dell’indotto particolarmente elevati; in ordine anche al danno economico per l’amministrazione
regionale. Infatti dal mancato riavvio derivano oneri stimati in circa 16 milioni di euro,
determinati in parte (3 milioni di euro) dal mancato rinnovo della GIGS10, i cui costi saranno
9 Si tratta di una procedura diversa da quella a suo tempo validata dall’ARPAS per il riutilizzo dei residui dell’attività estrattiva al fine della ripiena dei vuoti di miniera. 10 (CIGS) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA la cassa integrazione guadagni (cig) è un istituto previsto dalla legge consistente in una prestazione economica, erogata dall’inps, in favore dei lavoratori sospesi dall'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa o che lavorano a orario ridotto. La Cassa Integrazione Straordinaria invece può essere disposta nei casi di: • ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale
59
accollati direttamente all’amministrazione regionale (sebbene già prima a carico della stessa
tramite la Fluorite di Silius spa in liquidazione e comunque controllata interamente dalla RAS);
determinati (13 milioni di euro) soprattutto dai costi per gli interventi di chiusura della miniera.
Peraltro il programma che accompagna la richiesta della CIGS includeva la disponibilità del
nuovo concessionario a riassumere circa 40 dei lavoratori per i quali si chiedeva appunto la
CIGS, ai fini del riavvio dell’attività estrattiva.
Nel periodo di perfezionamento della concessione la RAS si è fatta carico, tramite il
precedente concessionario in liquidazione, della custodia e delle condizioni di sicurezza; questo
in quanto la miniera in presenza di giacimento economicamente coltivabile, costituisce parte
del patrimonio regionale.
L’organizzazione della custodia del sito minerario si pone come esigenza ineludibile
anche nell’ipotesi di non riavvio dell’attività, al fine anche di completare le verifiche in corso,
finalizzate alla bonifica dell’area della laveria di Assemini, dove sono presenti circa 2.200.000
metri cubi di rifiuti di estrazione derivanti dalle pregresse attività estrattive, che potrebbero
essere riutilizzati per il riempimento dei vuoti storici della miniera. Da queste verifiche, se
positive (nell’ambito dello studio “Progetto valore”), può conseguire il risultato di poter
bonificare parte dell’area della laveria di Assemini e l’effetto di mettere in sicurezza l’area della
miniera interessata ai livelli più alti da forme di subsidenza.
Dalla disamina di questa ultima nota istruttoria, tuttavia, emerge comunque che dal
procedimento in corso e dalle interlocuzioni tra azienda concessionaria e servizi
dell’Assessorato potrebbe scaturire la decadenza della concessione medesima.
Questa eventualità è confermata e circostanziata in successiva nota del Servizio Attività
Mineraria 14710 del 23.10.2009, laddove l’Amministrazione asserisce che non sono superati i
nodi che hanno sinora impedito di consegnare la miniera al nuovo concessionario Fluorite
Sarda srl.
Gli sviluppi della vicenda della concessione mineraria e delle annesse richieste e
rivendicazioni da parte del nuovo concessionario lasciavano effettivamente intravedere scarsi
margini di soluzione per la definitiva concessione e consegna del sito minerario. Emergeva con
estrema chiarezza dalla recente nota del Servizio Attività Estrattive su citata. L’attuale fase di
stallo “deriva da richieste del concessionario che non è possibile legittimamente soddisfare”; da
• casi di crisi aziendale di particolare rilevanza settoriale o territoriale • impresa assoggettata a procedura concorsuale di fallimento, liquidazione coatta, etc. Possono avere accesso alla CIG straordinaria soltanto le imprese che abbiano occupato più di 15 lavoratori nel semestre precedente la richiesta. Quando l’impresa ricorre a questa procedura deve farne preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali, cui può fare seguito un esame congiunto e la creazione di un programma per fronteggiare le conseguenze sul piano sindacale.
60
ciò consegue la mancata presa in consegna della miniera, e la determinazione del
concessionario a non dare avvio al Piano industriale per la ripresa dell’attività estrattiva,
qualora non ci fosse positivo riscontro alle sue richieste. Ancora la nota del Servizio citata
asserisce che allo stato degli atti, essendo maturati i termini e presupposti, sta predisponendo
gli atti relativi alla decadenza della concessione.
Ancora, con nota n. 14713, sempre in data 23 ottobre 2009, l’Amministrazione
precisava puntualmente le motivazioni per cui si riteneva di proseguire il procedimento di
decadenza della concessione mineraria. In particolare nella citata nota si affermava che:
1. Partecipazione azionaria Sfirs o altro soggetto pubblico — non di competenza del
Servizio Attività Estrattive.
2. Autorizzazioni ambientali — come precisato ripetutamente per le vie brevi e con
atti formali (note del 27.01.09 prot. n. 1072, del 10.02.2009 prot. n. 1743 e verbale di
riunione del 6 aprile 2009) il rilascio dell’autorizzazione all’impiego dei rifiuti derivanti
dall’attività estrattiva per il riempimento di vuoti della miniera è subordinato alla dimostrazione
che tale operazione non comporti danni per l’ambiente. Per dare tale dimostrazione il
concessionario e non l’Amministrazione, con i rifiuti dell’attività estrattiva connessi alla fase
produttiva, è tenuto ad eseguire la “Verifica di rischio specifica di sito” avente i contenuti di cui
al punto 1.2 dell’allegato 4 del D.M. 3 agosto 2005, verifica espressamente prevista nell’atto
relativo al rilascio della concessione mineraria in argomento.
A maggiore chiarimento di quanto sopra si rappresenta che gli studi effettuati da questa
Amministrazione avevano lo scopo di verificare la possibilità di ottenere la valorizzazione dei
rifiuti derivanti dalla pregressa attività estrattiva anche mediante, tra l’altro, l’inertizzazione
degli stessi ai fini del loro recupero e impiego per il riempimento dei vuoti storici della miniera
con l’obiettivo di poter effettuare, contestualmente, la bonifica dell’area di Assemini e la messa
in sicurezza di alcuni vuoti della miniera di Genna Tres Montis. Peraltro, i risultati di tali studi
sono per la maggior parte utili anche per il concessionario ai fini degli obblighi posti in capo allo
stesso per quanto attiene la “Verifica di rischio specifica di sito” da eseguire a fini del processo
produttivo a carattere industriale.
3. Messa a norma degli impianti elettrici e del Pozzo GTM — la richiesta riguarda
l’esecuzione di interventi, non necessari nell’attuale stato di stand by della miniera, ma
essenzialmente funzionali alla ripresa dell’attività estrattiva e pertanto aventi natura di aiuto di
stato, ove eseguiti con costi a carico dell’Amministrazione.
Posti tali chiarimenti, nella stessa nota veniva posto il termine del 5 novembre 2009 per
la presa in consegna della miniera.
61
Infine, con provvedimento del Direttore del Servizio Attività Estrattive in data 6
novembre 2009, la società Fluorite Sarda S.r.l., è stata dichiarata decaduta dalla concessione
mineraria del sito di Genna Tres Montis.
Sembra opportuno, anche al fine delle conclusioni che si dovranno formulare,
considerare alcuni dati relativi alla gestione effettuata dalla Nuova Mineraria Silius.
Dalla relazione del Consiglio di amministrazione al bilancio societario al 31
dicembre 2004 si apprende che nel corso del 2003 erano state estratte 160.000 tonnellate di
tout-venant; per l’anno 2004 era stata prevista un’estrazione di 120.000 tonnellate; il
quantitativo effettivamente estratto è stato di 73.714 tonnellate. (Sul risultato non ha influito
l’incidente che ha fatto scattare il ricorso alla cassa integrazione guadagni, avvenuto nel
gennaio 2005).
La forza lavoro occupata ammontava a 163 unità, di cui un dirigente, 31 impiegati e
131 operai).
Dalla relazione del Servizio Attività estrattive per il rilascio della concessione
mineraria Genna Tres Montis, del 10 novembre 2008, si rilevano i seguenti dati, utili a fini
comparativi:
è prevista la durata dell’attività per 15 anni; il tout-venant estratto ammonterebbe a
2.760.570 tonnellate; i quantitativi sarebbero così ripartiti per anno: 1° anno: 100.000 t; dal
2° a 7° anno: 241.500 t; dall’8° al 14° anno: 161.000 t e il 15° 84.570 t.
Si ipotizza un organico di personale, comprensivo di quello eventualmente appartenente
a ditte esterne di 96 dipendenti per i primi sette anni e di 82 per i restanti anni.
62
ACCESSO DELL’UFFICIO ALLA MINIERA DI SILIUS E ALLA LAVERIA
Previ accordi con il servizio delle attività estrattive dell’assessorato dell’industria, in data
10 febbraio 2010 è stato effettuato un sopralluogo presso i siti minerari di Genna Tres Montis e
Muscadroxiu, in territorio del comune di Silius.
Al sopralluogo, che prevedeva l’accesso in miniera, erano presenti, il Magistrato
istruttore e funzionari collaboratori, il Responsabile del Servizio attività estrattive e funzionari
del servizio, il Direttore della miniera responsabile della custodia e manutenzione del sito per
conto della società in liquidazione Fluorite di Silius.
Il Magistrato, richiamata la finalità dell’indagine, esponeva sinteticamente lo stato
dell’indagine e le problematiche emerse.
Il Direttore della miniera illustrava, con apposita cartografia, il sito minerario e la
situazione relativa ai prelievi del minerale e alla situazione delle gallerie poste a diversi livelli.
Veniva illustrato, altresì, lo stato della manutenzione delle infrastrutture sotterranee, affidata a
ditta esterna; lo stato di conservazione dei mezzi meccanici, nonché le potenzialità del
giacimento e le riserve di minerale ancora esistenti.
Il Responsabile del servizio ricostruiva le vicende relative alla gestione della miniera,
alla cessazione dell’attività e all’intervento della Commissione europea; aggiornava sulle
recenti novità della concessione mineraria che, come peraltro si è già ampiamente illustrato in
precedenza, dapprima assegnata a una nuova impresa privata a fine anno 2008, nel corso del
2009 non si è definitivamente perfezionata con la prevista consegna del sito minerario
determinando l’inevitabile procedura di decadenza. Allo stato il sito è rientrato nella piena
disponibilità della Regione quale proprietario, in capo al quale si pone qualsiasi successiva
decisione in merito alla eventuale definitiva chiusura del sito, o all’opportunità di emanare
nuovo bando di concessione, ed alla scelta di un nuovo intervento mirato alla bonifica e
riqualificazione sia della miniera, sia della laveria – impianto flottazione situato in territorio di
Assemini.
Nel corso della visita Il Direttore della miniera precisava che la possibilità di ripresa
dell’attività estrattiva è non solo auspicabile, per i connessi risvolti della ripresa produttiva e
occupazionale, ma certamente possibile per la effettiva disponibilità del minerale e per la
ricchezza del filone già esplorato e predisposto per l’estrazione, ma anche per i positivi esiti dei
sondaggi effettuati sui versanti del giacimento già in utilizzo. Puntualizzava che la ripresa
dell’attività estrattiva consentirebbe anche, in adempimento della normativa, di
realizzare gli interventi di bonifica del sito della laveria di Assemini, poiché al
prelievo del minerale in miniera deve realizzarsi il contestuale riempimento dei vuoti
63
mediante il riutilizzo degli inerti della flottazione della laveria, appositamente
trattati.
Un aspetto, questo, invero controverso, allo stato degli atti dell’indagine, e a
parere del Responsabile del servizio; aspetto per il quale il nuovo concessionario ha
di fatto propeso per il disimpegno dalla concessione medesima unitamente, come si
evince dagli atti istruttori, all’altro aspetto ben più rilevante della compagine
societaria che è di fatto rimasta priva del socio pubblico-privato che avrebbe dovuto
compartecipare la società, vale a dire la SFIRS, la società finanziaria regionale
Conclusa questa preliminare digressione sullo stato della gestione e della concessione
mineraria, la verifica è proseguito con il sopralluogo in miniera; con le appropriate precauzioni
e dotazioni di sicurezza e con la guida tecnica dei responsabili del cantiere di manutenzione
vengono vistate alcune gallerie del giacimento ai livelli 200 e 10011, potendone apprezzare lo
stato di conservazione, fino ai filone del minerale da prelevare.
Il sopralluogo è successivamente proseguito presso il sito della laveria, dell’impianto di
flottazione del minerale in territorio di Assemini, dove, con la guida del responsabile del
cantiere sono stati visitati i diversi impianti, allo stato fermi e in stato di manutenzione e
conservazione.
11 Le quote devono intendersi al livello del mare. L’ingresso del pozzo è situato a 600 m. sul livello del mare, perciò il livello 100 prevede una discesa sotterranea di 500 m.
64
CONCLUSIONI
Le prime considerazioni in merito alle vicende che hanno riguardato la miniera di Silius
devono essere fatte con riguardo alla procedura C 16/2006 ed alla relativa decisione della
Commissione UE, con la quale veniva dichiarato incompatibile con il mercato comune l’aiuto di
Stato pari a 98.360.000 euro concesso a favore della Nuova Mineraria Silius SpA, nonché
l’aiuto di Stato pari ad ulteriori 25.869.000 euro che l’Amministrazione regionale intendeva
concedere alla medesima società. Con la stessa decisione veniva altresì imposto all’Italia il
recupero della stessa somma di 98.360.000 euro già erogati, oltre agli interessi per tutto il
periodo decorrente dalla data in cui tali somme sono state messe a disposizione della ditta
beneficiaria, fino alla data dell’effettivo recupero.
Come già accennato, risulta che a causa della mancata restituzione di tali somme, la
Commissione europea ha deciso di avviare un procedimento dinanzi la Corte di giustizia
europea per la mancata esecuzione della stessa decisione.
Secondo quanto affermato dalla stessa Commissione al momento dell’avvio del
procedimento presso la Corte di giustizia, a un anno dalla decisione della Commissione, l'Italia
non ha ancora recuperato gli aiuti illegali e incompatibili, e le misure che ha sinora adottato
non hanno prodotto risultati immediati ed effettivi. La Commissione ha inoltre ritenuto che il
modo in cui è stata creata e gestita Fluorite di Silius, nonché la logica economica
dell'operazione, costituiscano un ostacolo al processo di recupero degli aiuti e configurino
un'elusione della decisione della Commissione in merito allo stesso recupero. La Commissione
ha pertanto concluso che l'esecuzione della sua decisione di recupero da parte dell'Italia non è
stata soddisfacente. La Commissione ha altresì affermato di aver motivo di ritenere Che la
creazione di Fluorite di Silius comporti il conferimento di ulteriori fondi pubblici in violazione
dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. e ha quindi avviato, in data 11 dicembre 2007,
un'indagine formale a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, dello stesso trattato (la procedura C
60/2007 di cui si è precedentemente e ampiamente trattato).
A ciò deve aggiungersi che i fondi pubblici spesi fino ad ora per sostenere il comparto
minerario di Silius ammontano, in realtà, a ben più dei 98.360.000 euro di cui la Commissione
chiede la restituzione. Infatti, anche non riportando l’osservazione dei fatti troppo indietro nel
tempo, rispetto al 1997, anno da cui parte il conteggio della Commissione stessa, dalla
deliberazione 41/10 del 5 ottobre 2004, già prima citata, si rileva che dal 1992, anno di
costituzione della Nuova mineraria Silius a settembre 2004 sono state assicurate dalla RAS
(anche attraverso l’EMSA) risorse finanziarie per Euro 96.739.819, cui devono aggiungersi
contributi statali (ex LL. 488 e 752) per Euro 11.029.923). A tali somme, che quindi, fino al
65
2004 ammontano a 107.769.742,00, devono aggiungersi 11.200.000,00 euro, risultanti dal
testo della decisione C 16/2006 della Commissione, per cui si perviene a un totale di
118.969.742 euro. Inoltre, ancora, si devono conteggiare i 2 milioni di euro di cui alla L.R. 2
novembre 2006, n. 16 stanziati sull’UPB S06.03.022, ex UPB S09055, capitolo SC06.0658, ex
capitolo 0990000 - Trasferimenti al soggetto giuridico preposto al riavvio produttivo della
miniera “Genna Tres Montis” nei Comuni di Silius e San Basilio per la sua costituzione e
gestione – nonché, i 19.513.000 euro, di cui 15.375.770,93 euro già pagati, di cui all’art. 7,
comma 28, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, stanziati sull’UPB S06.03.023, capitolo SC06.0676 -
Spese per le opere di bonifica e messa in sicurezza del sito minerario Genna Tres Montis e
dell'impianto di arricchimento di Assemini – che portano la stima dei fondi pubblici destinati
alla miniera di Silius, per vari motivi, ad un totale di 140.482.742 euro.
A fronte di tale impegno finanziario, sembra non si sia registrato alcun risultato positivo
per quanto concerne i risultati economici aziendali e, tanto per fare un esempio, come ancora
emerge dal provvedimento della Commissione europea C 16/2006 la Nuova Mineraria Silius ha
registrato nel 2004 un fatturato di 4,96 milioni di euro e aveva 163 dipendenti. I conferimenti
della RAS dal 1997 al 2005, di cui la Commissione europea richiede la restituzione, venivano
poi iscritti nel bilancio patrimoniale della Società alle voci RAS c/coperture perdite future e
EMSA c/coperture perdite future.
Quale sistema per venir fuori, in qualche modo dalle problematiche causate
dall’intervento dell’Unione europea con l’oramai più volte citata procedura C 16/2006,
l’Amministrazione ha adottato la procedura prevista dalla L.R. 16/2006, le cui motivazioni
possono rinvenirsi nella deliberazione della G.R. 42/17 del 4 ottobre 2006, laddove si legge, tra
l’altro, che previa acquisizione di uno specifico parere reso in data 21 luglio c.a. (2006) da
parte di un professionista che ha maturato esperienze in campo comunitario (Prof. Angelo
Cardani — professore di Economia Politica nell’Università Bocconi di Milano) è stato definito un
percorso che, in massima sintesi, prevede:
• la messa in liquidazione della Nuova Mineraria Silius spa;
• l’emanazione di un bando pubblico per l’assegnazione della concessione
mineraria a un nuovo concessionario;
• la costituzione di un soggetto giuridico, anche controllato interamente dalla
Regione che partecipi al bando e, in caso di aggiudicazione, realizzi un piano industriale come
qualsiasi operatore in economia di mercato.
Come si è visto nelle pagine che precedono, anche il meccanismo previsto dalla L.R.
16/2006 è stato praticamente abbandonato per il nuovo intervento della Commissione europea
la quale, principalmente, contestava, il vincolo previsto nel bando, all’assunzione di tutto il
personale già in forza alla Nuova Mineraria Silius.
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Alla luce di quanto appena esposto, viene da chiedersi come l’Amministrazione pensasse
seriamente a un rilancio produttivo della miniera di Silius in mancanza di un piano industriale
di rilancio che prevedesse, quantomeno, un ritorno economico degli investimenti previsti. Allo
stesso tempo, se l’iniziativa aveva prevalentemente carattere sociale, volta esclusivamente al
mantenimento di posti di lavoro, non ci si può non domandare se siano state prese in
considerazione altre scelte che consentissero un reinserimento dei lavoratori esclusi dall’attività
mineraria.
In precedenza si è ampiamente riportato il contenuto della deliberazione della Giunta
regionale 41/10 del 5 ottobre 2004, laddove si evidenziava l’impraticabilità di un qualsiasi
piano industriale che portasse a risultati economicamente apprezzabili. Nella stessa
deliberazione, inoltre, si dava pressoché per scontato l’intervento dell’Unione europea in
relazione alle ipotesi suggerite di rilancio produttivo, per cui anche alla luce di tali prospettive
non si comprendono i passi successivi intrapresi dall’Amministrazione regionale.
Il nuovo bando, di cui si è ampiamente riferito in precedenza, ha portato al rilascio della
concessione, con determinazione dirigenziale 849 del 12 dicembre 2008, in pratica, per la
prima volta, a una società interamente privata. Tuttavia, come riferito dall’Amministrazione
regionale12, il procedimento di concessione è stato caratterizzato, nella successiva fase, da
alcune richieste e condizioni poste dal nuovo concessionario per la formale presa in consegna
della miniera. In realtà l’Amministrazione precisava che nei confronti del nuovo concessionario
sussistevano tutti i presupposti giuridici per la decadenza della concessione e solo al fine di
evitare le pesanti conseguenze negative che il mancato riavvio dell’attività estrattiva avrebbe
comportato in termini socio economici per il territorio del Gerrei, sono state esperite tutte le
possibili azioni tese a risolvere i problemi creati dalle nuove richieste del concessionario.
Le conseguenze negative, derivanti dalla chiusura definitiva della miniera, valutate in
termini socio economici dall’Amministrazione regionale riguardano la perdita di circa 100 posti
di lavoro diretti, oltre a quelli generati dall’indotto, nonché un danno economico immediato a
carico della Regione, stimato in circa 16 milioni di euro. A tutto ciò deve aggiungersi il fatto che
per tutto il periodo dedicato a trovare adeguata soluzione al problema, l’Amministrazione si è
fatta carico di garantire, tramite la società controllata Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione, la
custodia e le condizioni di sicurezza della miniera.
Peraltro, come ancora riferisce l’Amministrazione nella citata nota, la custodia della
miniera era ed è necessaria, ancora per qualche mese, anche nell’ipotesi di non riavvio
dell’attività estrattiva da parte della società Fluorite Sarda S.r.l., o di altro soggetto che, a
seguito del completamento del procedimento di decadenza della concessione fosse interessato
12 Nota della Direzione del Servizio delle attività estrattive inviata alla Corte dei conti in data 6 ottobre 2009.
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alla valorizzazione del giacimento minerario, al fine di completare le verifiche in corso a cura
dell’Amministrazione, finalizzate alla bonifica dell’area della laveria di Assemini dove sono
ancora presenti circa 2.200.000 metri cubi di rifiuti di estrazione delle pregresse attività
estrattive che potrebbero, in tutto o in parte, essere impiegati per il riempimento dei vuoti
storici della miniera.
Tali verifiche, effettuate nell’ambito dello studio denominato “Progetto valore” (recupero
e valorizzazione rifiuti attività estrattiva) a suo tempo affidato alla controllata RAS Progemisa
S.p.A., dovrebbero essere concluse entro il 31.12.2009. Ove le predette verifiche dovessero
risultare positive, l’Amministrazione potrebbe conseguire il duplice risultato di bonificare parte
dell’area della laveria di Assemini e di mettere in sicurezza l’area della miniera interessata ai
livelli più alti da forme di subsidenza.
Dalla nota del 27 agosto 2009, di cui si è già accennato, si rileva l’asserzione da parte
del concessionario Fluorite Sarda srl che Il progetto di riavviamento della miniera di Silius è
essenziale per ripristinare la filiera del fluoro in Sardegna, che ha oggi la Fluorsid come
trasformatore del minerale. Il concessionario evidenzia, però, che il socio Fluorsid non può farsi
carico interamente del progetto, e tiene a puntualizzare che la nostra Società fu costituita con
l’attuale assetto proprio in attesa dell’ingresso della SFIRS, preannunciatoci dalla Regione sin
dall’aprile 2008, discusso in varie riunioni (prima riunione appunto del 08 aprile) con i vertici
regionali, con la struttura dell’assessorato dell’Industria e con la stessa SFIRS; un ingresso mai
verificatosi. Fluorite Sarda richiama la richiesta già avanzata, di più diretto coinvolgimento
della RAS, tramite la SFIRS, acquisendo una partecipazione azionaria stabile nella società
concessionaria, con una quota del 49,9%.
La Fluorite Sarda nel sostenere la correttezza della propria posizione e delle richieste
avanzate, e nel ritenerle risolvibili nel breve periodo, afferma, in chiusura della nota del 27
agosto, che “è essenziale che nel frattempo non si proceda con il procedimento di decadenza
della concessione mineraria e che la miniera venga custodita, con i necessari lavori di
manutenzione”.
Da quanto esposto, anche a seguito della citata revoca della concessione, avvenuta in
data 6 novembre 2009, la travagliata vicenda della Miniera di Silius, qualunque siano i futuri
avvenimenti che la riguarderanno, pone in evidenza un interrogativo che troppo spesso gli
amministratori pubblici e quelli regionali in particolare si sono dovuti porre davanti alla crisi del
settore industriale in Sardegna: ovvero se mantenere in vita delle iniziative la cui redditività
dal punto di vista meramente economico appariva assai dubbia, operando attraverso incentivi
che hanno pesantemente inciso sui bilanci regionali e difficilmente giustificabili davanti alle
autorità europee, le quali, come anche nel caso in esame, hanno spesso avviato delle
procedure di infrazione alle norme comunitarie sulla concorrenza.
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Si deve ancora porre il problema della responsabilità per le somme che l’UE reclama in
restituzione, quali aiuto di stato.
Infatti se è vero che il soggetto obbligato alla restituzione è la Società partecipata dalla
Regione che gli aiuti illegittimi ha ricevuto, è anche vero che il liquidatore e, in caso di
fallimento, il curatore fallimentare devono recuperare tutti i crediti. A partire dall’anno 2001 e
fino all’entrata in vigore del d. lgs. N. 6/2004 (riforma del diritto societario) la Regione è stata
azionista unico (vigente l’articolo 2362 nel testo precedente la riforma del 2004) e, quindi, è
soggetto illimitatamente responsabile per le obbligazioni sorte nel periodo stesso.
L’altra alternativa consiste nella ricerca di soluzioni occupazionali che consentano
anzitutto la dismissione indolore di attività non più compatibili con le esigenze del mercato, e la
ricerca di soluzioni in grado di valorizzare, dal punto di vista socio-economico quei territori
altrimenti a rischio di abbandono e spopolamento. Tali alternative consentirebbero, altresì, una
riqualificazione ambientale in quelle aree il cui equilibrio ecologico risulta abbastanza
compromesso dagli insediamenti industriali.
Per rimanere nell’ambito minerario, un tale percorso sembra essere stato adottato, in
particolare, nelle aree minerarie dimesse del Sulcis, ma anche in altre aree minerarie della
Sardegna, con la creazione del parco geominerario e la riconversione delle vecchie miniere per
un utilizzo a fini turistici. Naturalmente la semplice trasformazione di tali strutture non può
certo assorbire le grosse quantità di personale prima addette alle attività estrattive, ma può
servire da volano per uno sviluppo sostenibile, ed eco compatibile nel quale poter ritrovare
nuove occasioni occupazionali in quei settori in cui la Sardegna produce risultati eccellenti in
termini qualitativi, come l’artigianato e l’agricoltura.
Per concludere, se certamente sono apprezzabili e degne della massima considerazione
le argomentazioni di carattere sociale svolte dalla Regione nella “difesa” nei confronti della
Commissione europea, la soluzione migliore non sembra essere il mantenimento in vita di
attività che si rivelassero in pura perdita. Sembrerebbe necessario immaginare e percorrere
altre strade che possano evitare lo spreco di denaro pubblico (cui si aggiunge la sanzione) e,
nel contempo, creare occasioni di lavoro durature e di sviluppo. Si pensi che, comunque, la
miniera potrebbe essere sfruttata per ulteriori soli quindici anni.
Le ultime vicende sopra riportate, peraltro, con la presentazione da parte di una società
interamente privata di un piano industriale evidentemente ritenuto valido da parte dell’autorità
regionale che ha provveduto ad accordare la concessione mineraria alla stessa società, come
risulta dalla relazione istruttoria propedeutica al rilascio della concessione stessa, hanno fatto
intravvedere nuove possibilità di sfruttamento produttivo della miniera di Silius, nonché del
collegato impianto di flottazione dei minerali di Assemini, con le relative ricadute sul piano
occupazionale e sociale. Il piano industriale, infatti, prevedeva una durata di 15 anni di attività
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per la coltivazione di 2.480.437 tonnellate di minerale ed una produzione di 739.360 tonnellate
di fluorite, 101.440 tonnellate di galena al 67% Pb e 296.000 tonnellate di sabbie commerciali.
Come si è già avuto modo di sottolineare, la relazione al piano industriale quindi evidenziava
che la miniera di Silius dispone di risorse accertate che consentono l’attività estrattiva in
condizioni economiche per almeno 15 anni e ancora che il progetto mostra una buona
redditività e genera un notevole valore aggiunto, che ricadrà in gran parte sul territorio.
Da aggiungere, ancora che le riserve esistenti, come risulta dalla relazione tecnica e
come riferito dai responsabili della miniera sono quasi sicuramente superiori alle quantità di
minerale accertato con sondaggi.
Minerale accertato con lavori minerari di scavo: ton. 1.387.108
Minerale accertato con sondaggi: ton. 1.093.329
Totale accertato: ton. 2.480.437
Minerale probabile: ton. 106.500
Minerale possibile Ton. 130.500
La valenza di tali considerazioni sta soprattutto nel fatto che sono state elaborate su un
piano industriale presentato da un soggetto privato, quindi interessato soprattutto al ritorno
economico dell’impresa. Le vicende successive che hanno portato alla revoca della concessione
sembrerebbero influenzare solo marginalmente la validità del piano. Spetta perciò in primo
luogo all’Amministrazione regionale valutare se esistano le concrete premesse per
l’emanazione di un nuovo bando, anche alla luce delle considerazioni economiche appena
espresse o se percorrere altre soluzioni, ben consci, comunque, “delle ricchezze” ancora
conservate nel compendio minerario di Silius.
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LE DEDUZIONI SCRITTE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Con nota n. 415-SC-SAR-S05-P del 21 gennaio 2010, l’Ufficio istruttore della Corte
inviava all’Amministrazione regionale la bozza della presente relazione sull’indagine di controllo
successivo di cui trattasi al fine di consentire alla stessa Amministrazione la formulazione di
eventuali controdeduzioni.
L’Amministrazione forniva un riscontro con nota 3819 del 16 febbraio 2010 che, per
motivi di correttezza, si ritiene di riportare integralmente, immediatamente di seguito, nel suo
contenuto.
Si fa riferimento alla nota in data 21 Gennaio 2010 n. 415-SC-SAR-S05-P relativa all’indagine
in oggetto; per riportare di seguito, come richiesto, le osservazioni e deduzioni alla proposta di
relazione di codesta Eccellentissima Corte.
In proposito, si premette che le considerazioni della RAS si focalizzeranno principalmente sulle
“conclusioni” della relazione, nella considerazione che le ricostruzioni fattuali, in quanto
assolutamente oggettive, richiedano, al massimo, spunti di aggiornamento e integrazione.
A. La procedura di infrazione.
La procedura concernente gli Aiuti di Stato concessi alla Nuova Mineraria Silius si è conclusa,
come noto, con la Decisione della Commissione Europea del 21/02/2007, che ha dichiarato
incompatibili con le regole del Trattato gli apporti di capitale ed i contributi erogati
rispettivamente dalla RAS e dallo Stato.
L’incapacità della Società di adempiere alle richieste restituzioni, e la conseguente situazione
di insolvenza, hanno portato alla decisione, sancita dall’Assemblea dei Soci, di accedere alla
procedura concorsuale del concordato preventivo, preferita a quella inutilmente più onerosa
del fallimento, e capace, comunque, di rappresentare corretto adempimento della decisione
comunitaria che, appunto, si intende correttamente adempiuta quando il recupero avviene
nel rispetto della normativa interna dello Stato membro e purché non vanifichi la possibilità
del recupero medesimo.
La ridetta procedura, approvata e autorizzata dal Magistrato competente con provvedimento
in data 7 Luglio 2008, è in corso e si concluderà con il riparto dell’attivo una volta
completata la vendita degli assets. E’ evidente che nel riparto la RAS non può far valere
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cause di prelazione, ed è anzi postergata, in quanto Azionista Unico, agli altri creditori ai
sensi della vigente normativa.
L’andamento del concordato è periodicamente oggetto di monitoraggio da parte della
Commissione (All. A), ed è immaginabile che quest’ultima abbia soprasseduto ad attivare
l’annunciato ricorso alla Corte di Giustizia nell’attesa della conclusione della procedura e di
verifica, quindi, della circostanza che lo Stato membro abbia fatto quanto in suo potere per il
recupero, che risulterebbe adempiuto, anche se vanificato senza sua colpa (V. All. B, punto
3.2.4)
Non appare a tale proposito privo di rilievo considerare che anche qualora, paradossalmente,
la RAS avesse potuto recuperare, in sede di riparto, l’intero attivo, sarebbe certamente stata
chiamata a rispondere quale Azionista Unico di Nuova Mineraria Silius dagli altri creditori,
con danno, quindi, per il sistema pubblico, che non avrebbe beneficiato delle riduzioni
operate in sede di riparto.
La Legge Regionale 12 Novembre 2006, n. 16. Fluorite di Silius SpA.
Come noto, le attenzioni della Corte hanno avuto ad oggetto anche la Fluorite di Silius,
costituita, ai sensi della L. R. 16/2006 ,per la riattivazione della miniera di fluorite una volta
rivelatasi imperseguibile la prosecuzione dell’attività industriale in capo alla Nuova Mineraria
‘Silius.
Era avviso della RAS che le perplessità e i dubbi sollevati dalla Commissione nella procedura
informativa - concernenti, in sintesi, a) le modalità del bando di gara per l’assegnazione
della concessione mineraria con obbligo di assunzione di tutto il personale, b) gli indici
economici del piano industriale, c) la disponibilità, in capo al nuovo concessionario, di tutti
gli impianti — fossero superabili (V. All. C e All. D), e si ha ragione di ritenere che la
decisione maturata nel livello politico di allora di prestare acquiescenza alle considerazioni
comunitarie sia scaturita dall’interesse manifestato da un imprenditore privato di assumere
la conduzione della miniera.
Da qui la revoca della concessione in capo a Nuova Mineraria Silius e ‘indizione di un nuovo
bando.
Le scelte socio-economiche,
La “virtuosa ostinazione” con cui la RAS ha perseguito nel tempo il mantenimento in attività
della miniera di Silius scaturisce soprattutto, ma non solo, dalla tragica situaziòne sociale,
occupazionale ed economica del Sarrabus Gerrei, bene evidenziata nella relazione di
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accompagnamento al Piano industriale notificato alla Commissione nel Novembre 2005, già agli
atti di codesta Eccellentissima Corte.
Nè molto successo avrebbe potuto avere, come ipotizzato, studiare anche per la miniera di
fluorite soluzioni analoghe a quelle adottate nel Sulcis Iglesiente con la musealizzazione delle
miniere inserite nel Parco Geominerario, in quanto ben diversa è la valenza storico-culturale di
queste ultime rispetto alla dimensione di archeologia industriale della miniera di Silius, molto
più modesta.
Ma la RAS non si è rassegnata supinamente a permanentizzare un costo di mantenimento di
una struttura antieconomica (non molto diverso, peraltro, dal costo sociale che si sarebbe
registrato con la chiusura della miniera), ma ha condotto una quasi ininterrotta attività di
studio e verifica di condizioni che potesserp permettere un recupero di economicità che ha
consentito di intravvedere possibilità di successo quando, per effetto del generalizzato
incremento del valore delle materie prime registratosi a livello globale, anche la fluorite ha
raggiunto quotazioni capaci di ricondurre l’intervento pubblico alla logica dell’investitore in
economia di mercato.
La nota è firmata dal Direttore Generale Ing. Sergio Cocciu, dal Direttore Servizio Attività
estrattive, Dott.ssa Paola Botta e dal Responsabile di Settore Rag. Giovanna Alias
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LE DEDUZIONI IN SEDE DI ADUNANZA PUBBLICA
Nell’adunanza della Sezione del controllo per la Sardegna tenutasi in data 3 marzo 2010
al fine di deliberare sull’indagine in argomento, sono intervenuti, per l’Amministrazione
regionale, l’Assessore dell’Industria, il Direttore Generale e il direttore del Servizio Attività
estrattive dell’Assessorato dell’Industria.
L’Assessore dell’Industria, nel merito della convenienza di una possibile ripresa
dell’attività estrativa a Silius ha riferito che, al di là delle considerazioni sul possibile prezzo
della fluorite in questo momento, ci potrebbe essere una nuova prospettiva per l’utilizzo del
minerale ancora presente nel giacimento di Silius, peraltro ancora da verificare, legata
all’attuale boom di richieste di pannelli solari.
Il Direttore Generale dell’assessorato dell’Industria, invece, ha ribadito una possibilità di
scelta riguardo al futuro della miniera sarebbe quella di ritentare una nuova gara con
presupposti diversi da quelli che erano stati prospettati, anche non per iscritto, nella gara
precedente, pertanto con maggiore chiarezza e trasparenza.
Un’altra possibilità non può che essere la chiusura della miniera e la bonifica del sito.
La struttura dell’Assessorato sta procedendo ad un monitoraggio riguardante anche la
parte infrastrutturale in quanto vi è uno stato di progressivo degrado.
Va fatta una valutazione molto accurata degli impianti e delle attrezzature, perché
potrebbero incidere molto sul piano economico, in sede di gara.
Circa la valutazione sul mercato, la struttura sta cercando di mettere insieme tutti gli
elementi indispensabili per le decisioni che saranno assunte dall’organo politico, o nel senso di
tentare una nuova gara o di mettere fine alla miniera ed avviare le attività di bonifica.
Non sembra ci siano altre possibilità, considerato che si tratta di un’area non adatta alla
riconversione turistica, come è accaduto in alcune zone del Sulcis molto rilevanti dal punto di
vista paesaggistico.