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REPUBBLICA ITALIANA C O R T E D E I C O N T I SEZIONE DEL CONTROLLO PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Indagine di controllo successivo sugli interventi regionali per assicurare l’attività estrattiva del comparto minerario di Silius. Legge regionale 12 novembre 2006, n. 16. Deliberazione della Sezione del controllo per la Regione Autonoma della Sardegna n. 5/2009 RELATORE: Consigliere Nicola Leone

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REPUBBLICA ITALIANA

C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE DEL CONTROLLO

PER LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Indagine di controllo successivo sugli interventi regionali

per assicurare l’attività estrattiva del comparto minerario

di Silius. Legge regionale 12 novembre 2006, n. 16.

Deliberazione della Sezione del controllo per la

Regione Autonoma della Sardegna n. 5/2009

RELATORE:

Consigliere Nicola Leone

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Hanno collaborato i funzionari:

Efisio Luigi Dentoni

Ignazio Nioi

In copertina: Miniera Silius – Ingresso pozzo Muscadroxiu

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SOMMARIO

PREMESSA .......................................................................................................... 5

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA..................................................................................... 7

QUADRO NORMATIVO......................................................................................... 9

Quadro normativo in materia estrattiva nella Regione Sardegna ............................ 19

LA MINIERA DI SILIUS..................................................................................... 23

LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 41/10 DEL 5.10.2004........ 28

LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 21.2.2007, N. C 16/2006. 38

IL PROBLEMA DEGLI AIUTI DI STATO NON CONSENTITI ALLA SOCIETÀ REGIONALE

NUOVA MINERARIA SILIUS. ............................................................................. 42

LA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2006, N. 16. ........................................... 45

IL NUOVO BANDO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE MINERARIA DI “GENNA

TRES MONTIS”.................................................................................................. 52

ACCESSO DELL’UFFICIO ALLA MINIERA DI SILIUS E ALLA LAVERIA ................ 62

CONCLUSIONI .................................................................................................. 64

LE CONTRODEDUZIONI SCRITTE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE .......... 70

Le controdeduzioni in sede di adunanza pubblica ................................................. 73

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PREMESSA

Con la deliberazione n. 5 del 2009, adottata nelle adunanze del 9 e 10 febbraio 2009, la

Sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha incluso nel programma dei

controlli sulla gestione degli enti pubblici per l’anno 2009, ai sensi dell’art.3 comma 4 della L.

20/94, l’indagine di controllo successivo sugli interventi regionali per assicurare l’attività

estrattiva del comparto minerario di Silius di cui alla Legge regionale 12 novembre 2006, n.

16.

La norma in questione appare come il tentativo operato dall’Amministrazione regionale

di salvaguardare soprattutto i livelli occupazionali in un territorio attraversato da una crisi

economica di forte impatto sociale, senza incorrere, peraltro, nelle problematiche poste

dall’Unione europea in materia di aiuti di stato.

La stessa norma, al contempo, sembrava voler evitare anche il pressoché definitivo

tracollo dell’industria estrattiva in Sardegna.

In effetti il settore estrattivo ha sicuramente rappresentato in Sardegna la più

importante attività industriale, anche se negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo

declino del comparto, ormai quasi del tutto trascurato, tanto che i più importanti siti minerari,

che ancora nel recente passato hanno rappresentato un’importantissima fonte di reddito sono

stati, o sono in corso di riconversione per un loro utilizzo, principalmente a fini turistici.

Allo stesso tempo occorre considerare l’elevato “impatto ambientale” che la stessa

attività estrattiva provoca sul territorio, con le conseguenti problematiche spesso di non facile

risoluzione.

Per quanto particolarmente concerne il sito minerario di Silius, appare evidente che

tutte le problematiche riguardanti le miniere e cui si è appena solo sommariamente accennato

sono in qualche misura presenti. Infatti, vi si ritrovano le questioni riguardanti la salvaguardia

dei livelli occupativi, quelle legate alla compatibilità e alla salvaguardia ambientale, mentre non

mancano certo gli argomenti, riguardanti la convenienza economica dell’attività estrattiva.

Forti appaiono, di fatto, gli spunti polemici inerenti l’opportunità di mantenere in vita tale

settore, sembrerebbe, quasi ad ogni costo, anche apparentemente prescindendo da

considerazioni di mera convenienza economica, pur di evitare la “desertificazione” sociale ed

economica di quei territori.

A tutto ciò si aggiungono le difficoltà che si interpongono agli interventi di sostegno

intrapresi dall’Amministrazione regionale, causati dalle norme comunitarie in materia di

mercato e concorrenza, le quali non consentono l’erogazione di aiuti in qualche modo distorsivi

del mercato.

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In effetti, come meglio si vedrà nel prosieguo, la Commissione europea è più volte

intervenuta a bloccare le iniziative regionali di sostegno nell’ambito di alcuni settori della

società civile.

Avendo presente tutto ciò, il presente lavoro si propone di esporre e valutare, dal punto

di vista dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità, i vari interventi regionali, attraverso le

vicende che hanno portato, in particolare, all’emanazione della Legge regionale n. 16 del 2006,

partendo dalla costituzione della Nuova Mineraria Silius, analizzando gli interventi della

Commissione europea, per giungere alle conseguenze indotte dall’applicazione (o

disapplicazione, come si vedrà) della stessa L.R. 16/2006.

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ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

A seguito di specifica comunicazione istruttoria, si è svolto in data 9 luglio 2009, presso

l’Assessorato dell’industria l’accesso diretto del Magistrato e dell’ufficio istruttore finalizzato

all’acquisizione di atti e di notizie inerenti all’attività dell’assessorato relativa alla Miniera di

Silius.

All’incontro erano presenti il Direttore generale dell’Assessorato, il Direttore del Servizio

delle attività estrattive, e il responsabile del settore - governo titoli minerari.

Durante la riunione sono stati esaminati diversi aspetti della gestione del settore

minerario e della politica mineraria, degli enti coinvolti e dell’operatività degli stessi, nonché

delle attribuzioni dell’assessorato e delle risorse regionali assegnate nel corso degli anni.

Secondo l’ordine della richiesta istruttoria, è stata consegnata la seguente

documentazione, composta di più atti e provvedimenti:

Allegato 1) – Riepilogo somme erogate dal 1997 al 2005; ancora non disponibili le

somme relative al periodo pregresso 1992/1997. Somme erogate nell’esercizio 2006, dopo la

cessazione e messa in liquidazione dell’ente gestore EMSA.

Allegato 2) – Piano Industriale notificato alla U.E. a novembre 2005; quadro normativo

ambientale e stato di attuazione dei relativi adempimenti.

Allegato 3) - Costituzione della società Fluorite di Silius (atto costitutivo del

21/12/2006); successivo atto di messa in liquidazione (verbale di assemblea straordinaria del

18 magio 2009),

Allegato 4) - Impiego delle somme di cui all’art. 7 c 28 della L.R. 3/2008 e L.R.

9/2008: Prospetto riepilogativo e determinazioni di spesa.

Allegato 5) - Recupero delle somme di cui alla Decisione della Commissione Europea

C/16/2006. Aiuti di stato alla Nuova Mineraria Silius.

Allegato 6) - Esibizione di atti in seguito a procedimento penale.

Allegato 7) - Piano industriale di ottobre 2008, per rilascio concessione mineraria alla

nuova soc. Fluorite Sarda; disciplinare e atti istruttori di rilascio della concessione.

La Direzione Generale dell’Assessorato Industria, con nota 13803 del 06.10.2009 ha

riscontrato la nota dell’Ufficio istruttore n. 1073 del 08.09.2009, producendo una relazione e

documentazione specificativa delle vicende inerenti alla concessione mineraria; la Direzione

generale puntualizzava che sono in fase di completamento le interlocuzioni con il nuovo

concessionario, finalizzate al passaggio di consegna della miniera; una procedura dalla quale

però potrebbe scaturire la decadenza della concessione medesima.

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Questa eventualità è confermata e circostanziata in successiva nota del Servizio Attività

Mineraria 14710 del 23.10.2009, che nel riscontrare la nota istruttoria del 15.10.2009

asserisce che non sono superati i nodi che hanno sinora impedito di consegnare la miniera al

nuovo concessionario Fluorite Sarda srl.

Gli sviluppi della vicenda della concessione mineraria e delle annesse richieste e

rivendicazioni da parte del nuovo concessionario non lasciano intravedere margini di soluzione

per la definitiva concessione e consegna del sito minerario. Emerge con estrema chiarezza

dalla recente nota del Servizio Attività Estrattive succitata. L’attuale fase di stallo deriva da

richieste del concessionario che non è possibile legittimamente soddisfare; da ciò consegue la

mancata presa in consegna della miniera, e la determinazione del concessionario a non dare

avvio al Piano industriale per la ripresa dell’attività estrattiva, qualora non ci fosse positivo

riscontro alle sue richieste. Ancora, la nota del Servizio citata asserisce che allo stato degli atti,

essendo maturati i termini e i presupposti, sta predisponendo gli atti relativi alla decadenza

della concessione.

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QUADRO NORMATIVO

I riferimenti normativi dell’attività mineraria originano dal Regio Decreto n. 1443 del

29/07/1927 - Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle

miniere nel regno. (pubblicato/a sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 194 del 23/08/1927).

All’art. 1 è stabilito che la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie

del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica, sono

regolate dalla presente legge.

Le lavorazioni previste dall’art. 1 sono definite e classificate in due categorie: miniere e

cave.

Appartengono alla prima categoria delle miniere, che è quella che inerisce all’indagine

istruttoria, la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se

detti minerali siano impiegati direttamente;

b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;

c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre

da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a

1630 gradi centigradi;

d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di

bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;

e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

a) delle torbe;

b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre

molari, delle pietre coti;

d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi

nella prima categoria.

Alla classificazione delle lavorazioni in miniere e cave fanno seguito, per la categorie

delle Miniere, le disposizioni applicative della ricerca e della coltivazione, che sono

distintamente regolate.

Il Titolo II - Capo I tratta appunto delle Ricerche minerarie.

All’art. 4. si dispone che la ricerca delle sostanze minerali è consentita solo a chi sia

munito del permesso, da rilasciarsi con le modalità stabilite dall'art. seguente.

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L’art. 5 infatti prevede che il permesso è accordato a chi ne faccia domanda ed abbia, a

giudizio insindacabile della Amministrazione, la capacità tecnica ed economica necessaria: dal

Ministro per l'industria e per il commercio, quando si tratti di minerali di interesse nazionale,

dall'ingegnere capo del Distretto minerario per i minerali di interesse locale. L'ingegnere capo

del Distretto minerario è tenuto a dare comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla

Camera di commercio industria e agricoltura ed ai Comuni interessati per territorio delle

domande che gli siano presentate per i permessi di ricerca di sua competenza; è riservata agli

Enti suddetti la possibilità di presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della

comunicazione stessa.

Gli articoli successivi dispongono in ordine alla durata (tre anni) e alla eventuale

proroga della concessione di ricerca; ai diritti da corrispondere in rapporto agli ettari di

superficie; alla cessione a terzi del permesso di ricerca; alla decadenza dello stesso. Sono

regolati diritti e prerogative sia dei possessori dei fondi sia dei titolari di permesso di ricerca

per i fondi ricadenti nell’area oggetto del permesso; parimenti è regolata l’estensione del

permesso alla ricerca per altre sostanze minerarie eventualmente rinvenute nell’area di ricerca,

così anche è regolato il divieto per i titolari di permesso di ricerca di effettuare lavori di

coltivazione.

La coltivazione delle miniere è specificamente regolata al Capo II - Concessioni

minerarie, che all’art. 14, espressamente prevede che le miniere possono essere coltivate

soltanto da chi ne abbia avuto la concessione. Possono formare oggetto di concessione i

giacimenti dei quali l'Amministrazione abbia riconosciuta l’esistenza e la coltivabilità. Possono

essere fatte anche più concessioni di coltivazione nella stessa area, ma per sostanze minerali

diverse e secondo le prescrizioni e limitazioni disposte per il permesso di ricerca.

La concessione di una miniera può essere fatta a chi abbia, persona fisica e/o società, a

giudizio insindacabile del Ministro [per l'economia nazionale] dell'industria, del commercio e

dell'artigianato l’idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

Il ricercatore è preferito a ogni altro richiedente, purché il Ministro riconosca che egli

possiede l’idoneità tecnica ed economica.

La disciplina della concessione è esposta agli artt. 18 e seguenti.

La concessione è fatta con decreto del Ministro. Il decreto di concessione contiene:

a) l’indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto

nella provincia in cui trovasi la miniera;

b) la durata della concessione;

c) la natura, la situazione, l'estensione della miniera e la sua delimitazione;

d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell'art.

25;

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e) l'ammontare del premio e dell’indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi

dell'art. 16;

f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione.

Al decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.

Il successivo Capo III, agli artt. 21 e seguenti, regola l’esercizio della concessione.

La concessione della miniera è temporanea. La miniera e le sue pertinenze sono

sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili. Sono pertinenze della

miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, e i macchinari, gli

apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati

all'arricchimento del minerale. Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli

arredi.

Il concessionario è tenuto a pagare annualmente allo Stato il diritto proporzionale per

ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione.

Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività tranne che, sia

consentita la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi, da autorizzarsi a cura

della stessa autorità alla quale è attribuita la competenza al rilascio delle concessioni per la

coltivazione di giacimenti minerali. Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi

tecnici ed economici adeguati all’importanza del giacimento, e risponde di fronte allo Stato

della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

E’ inoltre disposto, all’art. 29 che i concessionari di miniere devono fornire

all'Amministrazione pubblica i dati statistici e ogni altro elemento informativo che sia loro

chiesto.

Devono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per

ispezionare i lavori.

Alle opere di coltivazione sono assicurate le garanzie della pubblica utilità; infatti, all’art.

32 si dispone che, entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il

trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in

genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di

pubblica utilità a tutti gli effetti della specifica normativa (L. 25 giugno 1865, n. 2359).

Garanzie che vengono assicurate anche nel caso che le opere anzidette debbano

eseguirsi fuori del perimetro della concessione; infatti il concessionario può domandare la

dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge suddetta; inoltre su richiesta del

concessionario, può essere ordinata l'occupazione d'urgenza, determinando provvisoriamente

l'indennità e disponendone il deposito.

Al Capo IV sono disciplinati i casi di cessazione della concessione.

a) per scadenza del termine;

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b) per rinuncia;

c) per decadenza.

Il Titolo IV tratta delle cave, che non rilevano per la trattazione dell’indagine.

Il Titolo V riguarda le disposizioni penali. Prevede, all’art. 51 che chiunque intraprenda

la ricerca o la coltivazione di minerali senza l'autorizzazione del Ministro è punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria (espressa in lire), oltre la confisca del materiale scavato.

Analoga sanzione amministrativa è prevista per il concessionario che trascuri la regolare

manutenzione della miniera, senza pregiudizio del risarcimento dei danni verso lo Stato,

parimenti sono disposte sanzioni per il titolare di permesso di ricerca che intraprenda attività di

coltivazione di miniera e per chi, titolare di permesso o licenza, si sottragga alle verifiche e

alle ispezioni.

La legge 6 ottobre 1982, n. 752 detta Norme per l'attuazione della politica mineraria.

All’art. 1. è attribuita al Comitato interministeriale per la programmazione economica

(CIPE), la competenza di fissare gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore

minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese, ed in linea con

le politiche comunitarie in materia mineraria, per attuare una politica organica di

approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali (ex art.2

del R.D. 1443/1923) estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonché dal fondo e sottofondo

marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi

liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali radioattivi, salvo quanto disposto dal

secondo comma dell'articolo 4 e fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Sono fatte salve

inoltre le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e

Bolzano in materia di miniere.

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero

dell'industria, predispone entro tre mesi programmi quinquennali al fine di aggiornare ed

integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.

I programmi indicano:

a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonché sul fondo e

sottofondo marino della piattaforma continentale;

b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;

c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore

minerario.

Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.

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Viene definito l’ambito e la finalità della ricerca di base, che appunto consiste nella

raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi

sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle

prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche, geognostiche, geostatiche e

giacimentologiche, nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi

illustrativi.

Analogamente, la ricerca operativa consiste nell'esecuzione di studi di carattere

geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio; nell'esecuzione di fori di sonda, di

scavi a cielo aperto e in sotterraneo per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti

minerari; nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni; nell’elaborazione statistica dei

dati; nell'esecuzione di studi di fattibilità minerari e mineralurgici.

All’art. 9 è prevista la concessione di contributi ai titolari di permessi di ricerca o di

concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate, con decreto ministeriale dell’industria, indiziate

della presenza di sostanze minerali che rivestono (secondo le individuazioni del CIPE) rilevante

interesse per il settore minerario e per il Paese.

Previa presentazione di programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalità

procedurali e i pareri di concerto tra il Ministero dell'industria, il Consiglio superiore delle

miniere, o i competenti organi delle regioni a statuto speciale, sono concessi contributi nella

misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili a contributo nella misura

strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca e che siano riguardanti: studi e rilievi di

dettaglio geominerari, topografici, geofisici e geochimici; a lavori di ricerca mediante scavi a

giorno, trincee, trivellazioni, gallerie; opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di

trasformazione e altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di

bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

All’art. 14 è disposto che, per motivi strategici o di economia generale del Paese, il

CIPI1, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, e sentito il Consiglio superiore

delle miniere e le regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una

o più miniere per un periodo di tempo non superiore a tre anni.

All’art. 15 è prevista una disposizione che consente di sostenere iniziative di coltivazione

e ricerca. Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE, (adottata entro sei mesi dall’entrata

in vigore della legge in esame) con la quale sono fissati gli indirizzi generali della politica

nazionale nel settore minerario, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale

stabilite dal CIPE, nonché allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle

sostanze minerali individuate nella summenzionata delibera, può eccezionalmente deliberare

1 Comitato Interministeriale per la Programmazione Industriale

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che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione da luogo a perdite di

gestione, ovvero, che siano riattivate miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione,

anche se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione. La delibera del CIPI indica anche i

livelli produttivi di massima per ciascuna miniera.

Le perdite di gestione sono totalmente ripianate a titolo di contributo erogato dal

Ministero dell'industria, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal

concessionario per ogni singola miniera.

La legge 41 del 03.02.1989 autorizza “Interventi per la politica mineraria per il 1988”.

All’art. 1 prevede contributi a cura del Ministero dell’Industria in conto capitale fino al

50% dell’investimento globale per attività sostitutive allo scopo di sostenere situazioni di

criticità della gestione determinate da processi di ristrutturazione e da attività antieconomica.

Sono destinatari di queste provvidenze (comma 1) i titolari della concessione di coltivazione o

ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attività sostitutive nel territorio dei comuni

sui quali insiste l'attività' mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di

manodopera raccordati con gli esodi. I siti minerari interessati devono ricadere in quei bacini

minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la

sospensione totale o parziale dell'attività' mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti

esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attività' si sia verificata prima della data di

entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario.

All’art. 2 autorizza il rifinanziamento delle iniziative in corso a favore delle unità

minerarie che hanno usufruito degli interventi di cui all'articolo 15 della legge 752/1982

(suindicato), e che sono state mantenute in fase produttiva nel 1988. Al comma 2, infatti,

dispone che per consentire l'avvio di progetti di ristrutturazione finalizzati al recupero di

condizioni di economicità o di piani di riconversione in attività sostitutive possono essere

concessi, per il predetto anno, contributi in conto capitale rapportati al costo del lavoro,

diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, preparazione e

valorizzazione dei minerali, in misura comunque non eccedente le perdite di gestione

calcolate ai sensi del citato articolo 15. Il contributo è concesso, sentita la regione

interessata, nei limiti fissati dal CIPI per ciascuna unità mineraria.

La legge 30 luglio 1990, n. 221 ha approvato “Nuove norme per l'attuazione della

politica mineraria. Ecologia”.

All’art. 1 sono riconfigurati gli indirizzi generali e attività di interesse nazionale. Il CIPE,

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare gli

indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario sulla base dei risultati conseguiti

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con gli interventi disposti dalla medesima legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive

modificazioni ed integrazioni. I nuovi indirizzi di politica mineraria devono, in particolare,

perseguire gli obiettivi, in vista dell’attuazione del mercato unico europeo, di elevare il grado di

economicità del settore mediante l'ammodernamento, la ristrutturazione o la riconversione

delle strutture minerarie esistenti sul territorio nazionale debbano perseguire l’obiettivo di

accrescere il livello tecnologico delle industrie minerarie, promuovendo attività di ricerca

finalizzata all’innovazione dei processi e dei prodotti minerallurgici e metallurgici, e di favorire

un più esteso inserimento e una maggiore integrazione dell'industria mineraria italiana in

campo internazionale, anche al fine di mantenere e di valorizzare le professionalità esistenti

nel settore.

All’art. 3 sono introdotte modifiche e integrazioni alle vigenti norme per l'attuazione

della politica mineraria. I contributi previsti per titolari di permessi di ricerca o di concessioni di

coltivazioni per le spese sostenute per studi e rilievi di dettaglio geominerari sono riferiti alle

spese per studi e rilievi di dettaglio giaciamentologici minerari, minerallurgici.

Il comma 7 dell’art. 3 dispone la sostituzione dell’articolo 1 della legge 41/ 1989, n. 41

(commi 1, 2 e 3) e introduce (nuovo comma 1) criteri più restrittivi nella misura del contributo

in conto capitale, ridotto dal 50% e rideterminato entro il 25 per cento dell'investimento

globale relativo alla realizzazione di tali attività sostitutive; e introduce un nuovo parametro in

quanto il contributo è erogato per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unità, da

attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore. E’

introdotto (comma 2) il divieto di cumulo, fatta eccezione per le agevolazioni previste da

organismi comunitari e per quelle relative alle attività agricole. Dispone inoltre (comma 3) che

le agevolazioni in questione destinate alle aree localizzate nell'ambito dei territori del

Mezzogiorno possono essere concesse fino al 50% dell'investimento globale, e sino al limite del

75% in caso di cumulo con le agevolazioni previste da altre leggi statali e da leggi regionali".

All’art. 9 sono state introdotte norme per la tutela dell'ambiente, prevedendo (comma

1) che al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i

titolari di permessi, di ricerca o di concessione di coltivazione devono provvedere al riassetto

ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca o di coltivazione. Per questa finalità a detti

titolari possono essere concessi, contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per

cento del costo complessivo dei progetti di riassetto nelle aree del centro-nord, e del 20 per i

progetti destinati alle aree localizzate nell'ambito dei territori del mezzogiorno. Al successivo

comma 5 è inoltre disposto che nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione

comportanti contrazione di manodopera (art.1 L. 41/1989) i programmi di recupero ambientale

di compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già

dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al

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soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e d’insediamenti produttivi attraverso progetti di

utilizzazione e di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi agli interventi

agevolati previsti in materia dalle leggi nazionali. E ancora, per le medesime finalità possono

essere concessi contributi agli enti locali interessati per studi o progettazioni di piani di

fattibilità, limitatamente alle opere strettamente finalizzate a creare nuova occupazione stabile.

L’art. 10 prevede che i titolari delle concessioni di coltivazione e gli enti e le imprese

coinvolti nei piani di riconversioni nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione

comportanti contrazione di manodopera (art.1 L. 41/1989) possono accedere a finanziamenti

del ministero del lavoro, previa presentazione di progetti di formazione e di riqualificazione

professionale, che devono essere predisposti secondo la regolamentazione del fondo sociale

europeo.

Con la legge 23.06.1993 n. 204, “Interventi urgenti a sostegno del settore minerario”,

è stato approvato con modifiche il decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante “Interventi

urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna”. Nella stesura di conversione perde

la parte finale del titolo, che identificava il destinatario degli interventi, e diventa appunto

“Interventi urgenti a sostegno del settore minerario”.

All’art. 1, comma 1, nel testo della legge di conversione, è disposto che, al fine di

favorire la ripresa economica e occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o

dalla cessazione dell'attività' mineraria, il Governo, d'intesa con la regione interessata,

promuove specifici piani per la riconversione produttiva. I piani tengono conto dell'incidenza

dell'attività estrattiva nell'economia delle singole aree, avendo riguardo all'ultimo decennio. I

piani finanziati con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, e attuati mediante

accordi e contratti di programma, comprendono le iniziative di cui all'articolo 1 della legge 3

febbraio 1989, n. 41, e successive modificazioni, e gli interventi per la tutela dell'ambiente di

cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

Al successivo comma 3 viene soppressa la possibilità di reimpiegare manodopera fino a

50 unità nelle attività sostitutive, già previste per le situazioni di criticità della gestione

determinate da processi di ristrutturazione e da attività antieconomica.

Al comma 4 vengono disposti finanziamenti con risorse statali, regionali e comunitarie

per l’attuazione di programmi di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento

di esigenze sociali, culturali e d’insediamenti produttivi, secondo le finalità del riassetto

ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca o di coltivazione (art.9, comma 5 L.

221/1990).

Il comma 6 riporta misure di sostegno al settore minerario della Regione sarda.

Dispone, infatti, che al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica e occupazionale

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particolarmente grave dell'area mineraria sarda, il piano per la riconversione produttiva di cui

al comma 1 per la Regione Sardegna viene proposto dal Governo per la stipulazione

dell'accordo di programma entro il 30 giugno 1993. È inoltre autorizzata la realizzazione

d’iniziative nel settore della ricerca mineraria di base ai sensi dell’art. 4 della L.752/1982,

nonché la realizzazione, sulla base di procedure e di modalità da stabilirsi con decreto del

Ministro dell'industria, e con il concerto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Regione

Sardegna, di interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari caratterizzati da attività

minerarie dismesse o in fase di dismissione. Per le suddette finalità e iniziative nel settore della

ricerca mineraria e nel settore della riabilitazione ambientale è autorizzata, rispettivamente, la

spesa di lire 1.900 milioni e di lire 28.000 milioni per l'anno 1993.

La norma del 1989 è intervenuta per favorire programmi di dismissione delle attività in

quei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione della

manodopera o la sospensione totale o parziale dell’attività mineraria divenuta antieconomica.

Su questo contributo di sostegno alle attività minerarie in situazione di diseconomia

gestionale sono intervenute diverse innovazioni: la specifica disposizione inizialmente prevista

dall’art. 15 della L.752/1982, viene di fatto riformulata con apposite rettifiche introdotte dalla

L.41/1989, artt. 1 e 2; e dalla L.221/1990, art. 3 comma 5 e comma 7; ha fatto seguito il

successivo D.L. 121 del 24.04.1993, convertito in legge 204 del 23.06.1993, che introduce

all’art. 1 c.1 la nuova formulazione, riportata nel paragrafo precedente.

Può richiamarsi, a riepilogo, uno studio del Ministero delle Attività produttive –

Direzione generale – Coordinamento Incentivi alle Imprese.

LA POLITICA MINERARIA: VENTI ANNI DI INTERVENTI PER IL SETTORE

La legge n. 752/82 aveva cercato di favorire, attraverso l’assegnazione di contributi,

condizioni di economicità nella gestione delle miniere che, di fatto, non si sono poi realizzate,

in quanto la crisi strutturale del comparto metallifero, riconducibile a molteplici fattori, non ha

permesso di cogliere appieno gli effetti positivi della consistente azione di sostegno dispiegata.

Il “cambio di rotta” negli obiettivi di politica mineraria è da far risalire al 1989 quando

con la legge n. 41/89 venne introdotto per la prima volta l’istituto contributivo delle attività

sostitutive, finalizzate alla riconversione produttiva delle zone minerarie.

Questo indirizzo è stato poi riproposto e perfezionato con la successiva legge di politica

mineraria n. 221/90 con la quale, tra l’altro, si trasformava in azione continuativa il nuovo

istituto previsto dalla legge n. 41/89 e si dedicava particolare attenzione anche all’aspetto

ambientale. Infatti, per la prima volta venivano disposte incentivazioni a favore sia di progetti

di riassetto ambientale delle aree oggetto di attività minerarie sia di programmi di recupero

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ambientale di compendi immobiliari direttamente legati alle aree minerarie dismesse al fine di

una loro riutilizzazione per il soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti

produttivi. Infine, con la successiva legge n. 204/93, è stato stabilito, tra l’altro, che al fine di

favorire la ripresa economica e occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o

dalla cessazione dell’attività mineraria fossero promossi specifici piani per la riconversione

produttiva, da finanziare con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, e da attuare

mediante accordi e contratti di programma.

Complessivamente, durante gli anni ’90 sono stati finanziati circa 300 progetti per

attività sostitutive di quelle minerarie in crisi, e 67 programmi di recupero ambientale di

compendi immobiliari ex minerari.

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QUADRO NORMATIVO IN MATERIA ESTRATTIVA NELLA REGIONE SARDEGNA

La Regione Autonoma della Sardegna, sulla base dello Statuto (L. Cost. 26 febbraio

1948, n. 3), ha potestà legislativa in materia di acque minerali e termali e di esercizio dei diritti

demaniali e patrimoniali relativi a miniere, cave e saline e, nei limiti dei principi stabiliti

dalle leggi dello Stato, emana norme legislative sull’esercizio industriale di miniere, cave e

saline.

Lo Stato, tuttavia, mantiene competenza esclusiva sui giacimenti compresi nel demanio

marittimo.

La Regione Sardegna, ad oggi per le attività di miniera, non ha adottato specifica

normativa; ha applicato la normativa nazionale di settore.

Questa carenza normativa regionale specifica per il settore delle miniere è evidenziata

anche nella norma regionale che introduce un regime transitorio. Infatti la L.R. 9 agosto 2002,

n. 15 art. 8 e s.m. dispone che “fino all’emanazione di una normativa per la disciplina delle

attività di mineraria e di cava, i permessi di ricerca, le concessioni minerarie e le

autorizzazioni di cava possono essere rilasciate dalla Regione previa intesa con il comune

competente espressa in conformità con la pianificazione urbanistica comunale; in assenza di

questa, previa delibera del consiglio comunale, devono essere assoggettate alla VIA o alla

verifica le concessioni minerarie e le autorizzazioni di cava rilasciate dopo l’entrata in vigore

della L.R. 1/99 del 18 gennaio 1999”.

In precedenza il legislatore regionale ha disciplinato le attività di cava attraverso la

legge 7 giugno 1989 n. 30 e s. m., suddividendo i relativi materiali, in funzione della

destinazion d’uso, in rocce ornamentali destinate alla produzione di blocchi, lastre e affini,

materiali per usi industriali, materiali per costruzioni ed opere civili. Su tali basi le cave

vengono definite “ornamentali”, “industriali” e “civili”, con riferimento alla destinazione

prevalente o, talvolta, originaria. In ragione di caratteristiche differenti del giacimento

sussistono differenti tipi di cava, così come sullo stesso giacimento possono essere date

autorizzazioni di cava per diverse destinazioni (in analogia col fatto che una stessa cava può

destinare il proprio unico prodotto ovvero più prodotti ad usi diversi). Ne risulta una

classificazione certo non agevole.

La L.R. 30/89, individua nel PRAE, Piano Regionale delle Attività Estrattive, lo strumento

di programmazione del settore e il riferimento operativo. Dispone infatti all’art. 6 comma 2 : “Il

Piano dovrà indicare gli obiettivi e le strategie del settore, i mezzi per il loro conseguimento,

nonché l’individuazione delle aree da destinare ad attività estrattiva, in armonia ed in

coordinazione con la tutela dell’ambiente, anche nella prospettiva del recupero delle aree

stesse al termine della coltivazione.”

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Il PRAE, a suo tempo predisposto dall’Assessorato dell’Industria, non è stato presentato

in Consiglio regionale per l’approvazione; in sua assenza vige il cosiddetto “Piano Stralcio”

approvato in Consiglio regionale in data 30/6/1993 e pubblicato sul BURAS n. 29 del

28/7/1993.

La situazione di transitorietà è ancora riscontrabile in atti della Giunta regionale, e

precisamente nella deliberazione 37/14 del 25.09.2007, recante “Atti di indirizzo

programmatico per il settore estrattivo. Procedura di approvazione del Piano Regionale Attività

Estrattive (PRAE). Si desume infatti che “il Piano Regionale delle Attivita Estrattive (PRAE)

nonostante fosse previsto (sia pure limitatamente ai materiali di cava) come strumento di

programmazione e pianificazione del settore dall’art. 6 della L.R. 7.6.1989, n. 3° concernente

“Disciplina delle attività di cava” non è stato ancora approvato, per cui la Regione Sardegna

manca di uno strumento che concretizzi, con riferimento ad un’attività come quella estrattiva,

quei principi di massima tutela dell’ambiente fatti propri dalla Giunta regionale fin dal suo

insediamento”. Si rende necessario per l’esercizio dell’attività estrattiva di cava e per gli

aspetti connessi di pianificazione ricorrere allo “Stralcio del Piano regionale delle attività

estrattive di cava” approvato dal Consiglio regionale in data 30.6.1993 e pubblicato sul BURAS

n. 29 del 28.7.1993, e che lo stesso ha perso la sua efficacia al momento dell’approvazione del

Piano Paesaggistico Regionale avvenuto con D.P.R. n. 82 del 7.9.2006. Dalla deliberazione

37/14 si ricava inoltre l’asserzione “che sono ormai venute meno molte delle ragioni storiche

ed economiche che ancora caratterizzano il differente regime dei materiali di 1a categoria

(miniere) e di quelli di 2° categoria (cave), per cui le differenti strategicità si sono in buona

misura attualmente attenuate e appare più confacente ragionare, al di là del quadro normativo

di settore, in termini di materiali di interesse regionale ed extraregionale, anche in termini più

puntuali rispetto a quanto previsto dall’art. 96 dell’approvato Piano Paesaggistico Regionale”.

Lo stralcio del Piano si limitava ad individuare le aree suscettibili per l’attività

estrattiva senza dare alcun indirizzo operativo circa l’opportunità o meno di autorizzare nuove

attività.

Lo stralcio del PRAE decade con l’entrata in vigore del PRAE ma di fatto il quadro

territoriale definito nello stralcio è risultato superato con l’entrata in vigore del PPR Piano

Paesaggistico Regionale. Le vicende successive di detto Piano Paesaggistico hanno di fatto

arrecato ulteriore incertezza nel settore estrattivo.

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In tema di ripristino ambientale è rilevante, per le sue conseguenze, la legge regionale

15 del 21-maggio 1998 che abroga con modalità retroattiva l’obbligo del contributo per il fondo

di ripristino ambientale dovuto dai titolari di attività estrattiva di cava previsto dall’art. 33 della

legge 30/89.

Con la legge 12 giugno 2006 n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali” la

R.A.S. ha definito funzioni e competenze in materia di miniere, cave e risorse geotermiche.

Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi non spettanti agli enti locali,

compresa l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi

genere, comunque denominati, nonché la concessione ed erogazione degli ausili finanziari che

le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di

coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche.

La tematica ambientale si inserisce nelle vicende sia normative che gestionali

dell’attività mineraria e di cava con la finalità di procedere ad un recupero e alla riqualificazione

del territorio; un aspetto che è evidenziato dallo studio, dall’attività di scoping, preliminare al

PRAE, prodotto dall’Assessorato dell’Industria. Da questo possono evidenziarsi le considerazioni

che seguono, significative per un inquadramento normativo, o almeno induttive di una

prescrizione normativa.

La crisi - si rileva in detto documento di scoping - che ha investito l’industria mineraria

europea negli ultimi decenni ha ridimensionato il peso economico del settore innestando un

processo di dismissione delle miniere sarde dei tradizionali minerali metalliferi, in parte

compensato dallo sviluppo di importanti realtà estrattive sui minerali industriali. Le miniere

dismesse nel lontano e recente passato causano in alcuni casi gravi problematiche ambientali,

in altri casi rappresentano potenziali giacimenti minerari o di cava, oppure rappresentano

opportunità di recupero e riqualificazione territoriale, o ancora rappresentano luoghi della

memoria, segni invarianti del paesaggio (Parco Geominerario).

L’evoluzione del quadro normativo, soprattutto in materia ambientale, ha gradualmente

portato le imprese minerarie a operare in un contesto completamente differente rispetto al

passato anche recente. Il contesto attuale con le rigorose norme di tutela ambientale, la

procedura di VIA per il rilascio di nuove autorizzazioni, i controlli in fase di esercizio, l’obbligo

della ricomposizione ambientale al termine dell’attività produttiva devono portare alla

sostenibilità dell’attività estrattiva. L’attività nel corso degli ultimi decenni ha perso

notevolmente di importanza e peso nel quadro complessivo della bilancia economica regionale.

Al contempo l’attività estrattiva rappresenta una delle attività che maggiormente incidono

sull’equilibrio e nelle modifiche ambientali del territorio. Infatti l’attività estrattiva comporta

sempre, seppur per un lasso di tempo determinato, se governato adeguatamente, una

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modifica del suolo e del paesaggio. Ma gli impatti da essa determinato sono molteplici e a

seconda delle dimensioni delle attività estrattive, specie se di grande rilevanza.

Nel valutare l’impatto ambientale dell’attività estrattiva è necessario distinguere tra

attività mineraria o attività di cava, e tra attività pregresse o attività successive alle normative

di carattere ambientale e in particolare alla legge 221/90, per le miniere, e alla legge regionale

30/89, per le cave, che impongono il recupero ambientale delle aree estrattive al termine

dell’attività.

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LA MINIERA DI SILIUS

La concessione mineraria di Genna Tres Montis nel territorio del comune di Silius risulta

estesa su una superficie di 773 Ha.

Si tratta di una miniera di Fluorite, un minerale composto di fluoruro di calcio, molto

importante per l’estrazione del fluoro. Si tratta di uno dei più rilevanti giacimenti di questo

minerale in Europa2.

I primi episodi di ricerca (Galena) risalgono al 1916-17 nella zona di Su Spinosu e di

Ortu; negli anni '50 l'interesse coinvolge anche la fluorite. Le miniere di Genna Tres Montis e

Muscadroxiu II vengono date in concessione alla Mineraria Silius Spa nel 1954 e alla Mineraria

Ichnusa Spa nel 1963 La maggiore capacità produttiva della miniera fu raggiunta negli anni 70

– 80 per via della favorevole situazione di mercato e che vide l’impiego di quasi 600 dipendenti

e la produzione di oltre 450.000 tonn. di Tout Venant (il grezzo).

Il 2 aprile 1992 fu costituita la Società Nuova Mineraria Silius, nell’ambito di una

proposta di concordato preventivo predisposto da Mineraria Silius SpA, i cui Soci avevano

deliberato di mettere in liquidazione, avendo constatato l’impossibilità di una gestione

economica della stessa.

La Nuova Mineraria Silius (NMS) era titolare delle concessioni minerarie per fluorite di

Genna Tres Montis e Muscadroxiu in agro di Silius e dell’impianto di flottazione del minerale in

agro di Assemini, in provincia di Cagliari.

La Nuova Mineraria Silius fu dotata di un capitale sociale pari a L. 200.000.000, così

ripartito:

Regione Autonoma della Sardegna 80%

Minmet Financing Company 20%

Nel maggio 1992 la Mineraria Silius SpA in liquidazione concede in comodato a Nuova

Mineraria Silius SpA l’azienda per la gestione delle attività minerarie, con obbligo di assunzione

del personale dipendente (260 unità fra operai e impiegati), così come previsto dalla proposta

di concordato preventivo. L’effettivo trasferimento di tutti gli immobili avverrà solo nel

Febbraio 1999.

Nel settembre 1996, a seguito di cessione di quote di partecipazione da parte di Minmet

Financing Company, il capitale sociale sottoscritto e versato di L. 40.175.000.000 risulta

ripartito come segue:

Regione Autonoma della Sardegna 97,5 %

Minmet Financing Company 1,4%

2 Mezzolani – Simoncini. Sardegna da salvare, Paesaggi e architettura delle miniere. Ed. Archivio Fotografico Sardo.

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Fluorsid SpA 1,1%

Con deliberazione della Giunta regionale n. 10/32 del 12 marzo 1996, resa esecutiva

con decreto dell’Assessore dell’Industria n. 220/Ass del 12 giugno 1996, registrato alla Corte

dei conti in data 1 agosto 1996, l’Amministrazione regionale trasferì all’Ente Minerario Sardo

(EMSA) il proprio pacchetto azionario.

Il secondo comma dell’art. 15 della Legge regionale n. 8/1997 (legge finanziaria),

destinava una somma pari a 20.000.000.000 di lire all'aumento del capitale sociale della

società per azioni "Nuova Mineraria Silius". La stessa norma disponeva che L'erogazione è

subordinata alla cessione in locazione, a canone simbolico e sino all'entrata in vigore della

legge di riforma dell'Ente Minerario Sardo, delle azioni della Nuova Mineraria Silius, di proprietà

attuale o futura dell' Ente Minerario Sardo, a favore della Regione autonoma della Sardegna.

La norma in questione poneva non poche perplessità, peraltro evidenziate anche nella

deliberazione della Giunta Regionale n. 12/24 del 26/03/1997, nella quale può leggersi che

l’operazione prevista dalla Legge presenta difficoltà formali, considerate peraltro non

insuperabili, posto che l’istituto della locazione delle azioni non è previsto dal vigente

ordinamento… L’argomento è oggetto di approfondimento da parte dell’Assessorato ed è in

corso un’analisi normativa per la corretta stesura del contratto e per la più opportuna disciplina

del rapporto, data l’assoluta mancanza di precedenti noti al riguardo…

Poste tali premesse, la Deliberazione della Giunta provvedeva a definire il procedimento

necessario per dare attuazione al disposto della L.R. 8/1997, tra cui rileva l’atto notarile

concernente il contratto con il quale l’EMSA cedeva in locazione alla Regione Autonoma della

Sardegna il pacchetto azionario della Nuova Mineraria Silius, stipulato in data 18 aprile 1997 e

l’approvazione dello stesso contratto con deliberazione della Giunta regionale n. 21/44 del 19

maggio 1997, resa poi esecutiva con il decreto dell’Assessore dell’Industria n. 283 del 20

giugno 1997. Il contratto prevedeva che il diritto a percepire gli eventuali utili societari

competeva all’affittuario Regione Autonoma della Sardegna. Tale stato di cose perdurò fino allo

scioglimento ed alla messa in liquidazione dell’EMSA a seguito del disposto di cui all’art. 5 della

Legge Regionale 4 dicembre 1998, n. 33.

In data 16 dicembre 1997 la Nuova Mineraria Silius trasmetteva all’EMSA un progetto di

ristrutturazione per il rilancio dell’attività mineraria, al fine, come si rileva dagli atti istruttori

forniti dall’Amministrazione regionale, di verificare l’esistenza di condizioni per il risanamento

della Società, anche in una prospettiva di privatizzazione della medesima, nell’ambito di una

più complessiva azione di disimpegno della mano pubblica dalla gestione di iniziative

imprenditoriali. Il piano, secondo quanto riferito dell’Amministrazione, esponeva una proiezione

di risultati che, pur rappresentando un apprezzabile miglioramento, diventavano positivi solo al

sesto anno e registrava negativi o modesti indici di remunerazione del capitale investito.

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In data 12 agosto 1998 l’Unione Europea notificava la procedura di infrazione n. C48/98

per aiuto di stato, avente ad oggetto “Aumenti di capitale ed altre misure in favore di aziende

controllate dalle holding pubbliche EMSA, SIGMA ed INTEX. Come riferisce l’Amministrazione

regionale, La Nuova Mineraria Silius, non era coinvolta nella suddetta procedura informativa in

quanto, al tempo, non controllata dall’EMSA, e chiamata in causa solo successivamente. Nelle

interlocuzioni con la Commissione Europea, la Regione Sardegna sosteneva, supportata da uno

Studio Legale particolarmente esperto in tema di normativa comunitaria, la non riconducibilità

alla fattispecie degli Aiuti di Stato dei trasferimenti finanziari in favore della Nuova Mineraria

Silius, alla luce della circostanza che le sue produzioni non incidevano sugli scambi comunitari

in quanto destinate esclusivamente al mercato regionale. Nella relazione finale di chiusura

della Procedura C48(Settembre 2005) la Regione Sardegna ha chiesto lo stralcio della

posizione della Nuova Mineraria Silius, riservandosi di notificare alla UE, per ragioni di certezza

giuridica, un Piano di intervento riconducibile alla logica dell’investitore in economia di

mercato. L’Unione Europea non ha ancora chiuso formalmente la procedura.

Nell’agosto 2001 a seguito di interventi sul capitale a copertura perdite dell’esercizio

2000, i soci di minoranza rinunciano di fatto alle loro quote, per cui l’intero pacchetto azionario

(Euro 10.330.000) viene acquisito da EMSA in liquidazione.

Nel Giugno 2000 e Aprile 2002, l’EMSA attivò due procedure di evidenza pubblica,

finalizzate alla privatizzazione della Società, conclusesi entrambe con esito negativo.

Nel gennaio 2003, si chiude la liquidazione dell’EMSA con il trasferimento del pacchetto

azionario della Società alla Regione Autonoma della Sardegna.

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Tavola 1

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Tavola 2

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LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 41/10 DEL 5.10.2004

Con deliberazione n. 46/32 del 12 dicembre 2003 la Giunta regionale prendeva atto del

piano industriale per il rilancio della Nuova Mineraria Silius e dava contemporaneamente

mandato all’Assessore dell’Industria affinché attivasse i necessari processi autorizzativi per i

competenti uffici della commissione europea.

Tuttavia, la Deliberazione della Giunta regionale n. 41/10 del 5 ottobre 2004, avente ad

oggetto Informativa relativa al piano industriale per lo sviluppo delle attività delle miniere di

Silius, riportava nuove valutazioni in merito al piano di rilancio dell’attività estrattiva a Silius;

per questa ragione rappresenta un utile documento al fine anche della valutazione delle

vicende successive. Si è ritenuto, perciò, di riportare, pressoché integralmente, le

considerazioni in essa contenute. In particolare da detta delibera si rileva che L’andamento

costantemente negativo dell’esercizio minerario nel corso degli ultimi 15 anni, dovuto alle

sfavorevoli condizioni geogiacimentologiche, al crescente aumento dei costi di gestione, alla

frequente contrazione dei ricavi e per effetto del non favorevole prezzo di vendita del

concentrato causa prima del mancato interesse da parte di terzi nei diversi tentativi di

privatizzazione della Società, hanno indotto l’allora azionista EMSA a verificare, attraverso due

successive consulenze affidate a primarie Società, la verifica della possibilità di recupero di

condizioni di economicità.

Il primo studio, effettuato da Coopers & Lybrand nel 1999, a seguito di accurato esame

del piano industriale predisposto dalla Società, nel dichiarare che “…L’ipotesi che un privato

possa acquistare la NMS e, attraverso il miglioramento della gestione, arrivare a un risultato

economico positivo, non sembra attuabile alle condizioni definite”, immagina tre diversi scenari

di intervento, con ipotesi di miglioramento di tenori e contrazione di costi - i primi due con

previsione di vita della miniera di 8 anni ed estrazione di 250.000 tonnellate di tout venant

all’anno, ed il terzo con previsione di vita di 10 anni ed estrazione di 200.000 tonnellate di tout

venant all’anno — ma perviene alla conclusione che “.. .Tali interventi non sono sufficienti a

garantire la redditività della miniera. Pertanto, come dimostrano i conti economici delle tre

ipotesi, le condizioni economiche per una privatizzazione della NMS non sembrano sussistere”.

Infatti, anche nella migliore delle ipotesi prese in considerazione nello Studio, la miniera perde

ancora non meno di 5 miliardi l’anno.

Nel corso del 2000 viene realizzata una campagna di sondaggi esplorativi nel

sotterraneo delle miniere, che porta ad un incremento delle riserve di circa 550.000 tonnellate.

Nel corso del 2001 I’EMSA, su incarico della Regione, affida al BRGM di Orléans

(organismo di indiscussa professionalità e autorevolezza, internazionalmente, qualificato

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soprattutto nel settore della fluorite) l’effettuazione di un’expertise tecnico-economica che - nel

confermare l’entità delle riserve accertate in 2 milioni di tonnellate (ad oggi ridotte a 1,8 MJt)

al 32% in CaF2 e al 3% in Pb (al netto di diluizioni e perdite) - suggerisce diversi scenari di

intervento, nessuno dei quali, peraltro - in previsione di vita della miniera da un minimo di 4

ad un massimo di 11 anni - neppure nella migliore delle ipotesi perviene a risultati economici

positivi. infatti, i due scenari indicati dal BRGM come meno sfavorevoli portano a flussi di cassa

negativi dell’ordine di 51 miliardi di lire per una durata di vita della miniera di 5 anni e di 64

miliardi di lire per una durata di vita della miniera di 6 anni.

Le conclusioni contenute nello studio del BRGM appaiono piuttosto interessanti, ma

purtroppo sembrano non lasciare molto spazio, per il futuro, a possibili utilizzi economici della

miniera. In esse tra l’altro si legge che:

Anche supponendo che Nuova Mineraria Silius realizzi tutti i miglioramenti giudicati

ragionevoli, i costi operativi resteranno in rosso rispetto alle previsioni di ricavi attualmente

realistiche. Pertanto non è prevedibile il raggiungimento di un cash flow positivo, o anche

semplicemente di un margine lordo positivo. In tal caso, secondo la logica corretta del

capitalismo liberale, si deve dedurre la necessità di avviarsi il più rapidamente possibile verso

una chiusura della Miniera…

…Il potenziale estrattivo del filone di Siius (che è un giacimento di fluorite a livello

mondiale) è attualmente ancora notevole con un totale (al netto del calcolo della diluizione e

delle perdite) di 2 Mt di riserve certe (alla vista) di minerale, con circa il 32 % in CSF2 e il 3 %

in Pb. Il tenore attuale di fluorite, di valore purtroppo abbastanza mediocre (rispetto alla

precedente produttività del filone, o rispetto ad altre miniere sotterranee del mondo

occidentale) ne penalizza attualmente la redditività: infatti, i giacimenti con questo tenore sono

ormai molto più redditizi se coltivati a cielo aperto (metodo purtroppo impossibile a Silius) e in

Paesi con manodopera a basso costo.

Nel giacimento, le riserve probabili e possibili situate verso il basso rispetto all’attuale

scavo superano di poco le 300.000 t. Ma il giacimento possiede ancora un potenziale geologico

molto importante. Si raccomanda di esplorare con sondaggi il probabile prolungamento verso

Est del filone, tanto più che una serie di indizi geologici inducono a pensare che il settore che si

trova in posizione rigettata presenti un tenore in CaRi ed una potenza nettamente migliori di

quelli della zona attualmente coltivata, consentendo così di migliorare la redditività dell’intero

processo produttivo.

La redditività della coltivazione è attualmente nulla. La coltivazione è anche in perdita.

Le cause sono già state analizzate in diversi rapporti precedenti ed il presente rapporto non fa

altro che darne conferma. In compenso, sono state studiate le possibilità di miglioramento (o,

quanto meno, di riduzione delle perdite). Dette possibilità sono da ricercare in tre campi:

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possibile evoluzione della geologia del giacimento; prevedibile evoluzione del mercato;

evoluzione della gestione, da parte di NMS, della miniera, delle laverie e della

commercializzazione. NMS non controlla né il primo, né il secondo fattore. Può, invece, agire

concretamente sul terzo.

La geologia del giacimento, ancora molto favorevole fino a quindici anni fa, è peggiorata

nel tempo a seguito della diminuzione della potenza e dei tenori in CaF2 , che penalizzano oggi

il volume ancora considerevole delle riserve. Nell’estensione verso il basso, i sondaggi

disponibili al momento dell’expertise non hanno evidenziato segni di miglioramento di questi

due parametri chiave. Dalla parte dell’estensione ad Est del filone, al di là del limite di faglia

del filone steso, la prospezione geologica effettuata da NMS fa intendere la possibile esistenza

di un interessante settore rigettato, ma non si tratta di riserve, certe (alla vista), né probabili,

né possibili, sono soltanto risorse speculative, ipotetiche. In definitiva, non si può dire se i costi

(per forza lordi) dei lavori di ricerca (sondaggi in superficie o in sotterraneo e prolungamento di

gallerie) per riconoscere il settore rigettato siano recuperabili a seguito di un rialzo del valore

del minerale tout venant e di una sensibile diminuzione dei costi operativi di coltivazione. Al

contrario, l’evidenza indica che detta zona sarebbe molto lontana dagli ultimi pozzi (GTM) e si

porrebbero quindi problemi di ventilazione e soprattutto di trasporto e di estrazione (e non si

può prevedere lo scavo di un nuovo pozzo).

L’evoluzione del mercato nei 5 o 8 prossimi anni è incerta, ma non sembra,

nell’insieme, né buona, né molto favorevole agli investimenti, in particolare per NMS. La

misura antidumping fluoro cinese adottata nel 2000 dalla Commissione europea è una

protezione apprezzabile per il mercato europeo, ma l’evoluzione della politica ambientale

mondiale contro il fluoro ed alcuni suoi derivati (lotta contro il buco della coltre di ozono e

l’effetto serra) preoccupa gli industriali europei. Nel mondo, nella gamma dei tenori di Silius, le

società che rispettano le regole dell’economia di mercato attualmente non effettuano

investimenti se non su giacimenti a costi operativi bassi, come in Africa, che possono essere

coltivati a cielo aperto.

Si possono introdurre importanti miglioramenti in termini di redditività intervenendo in

particolare a livello di gestione della miniera (riduzione dei costi operativi, aumento del livello

produttivo), di laveria (installazione di un sink-float dinamico, miglioramento del tenore del

concentrato), e di commercializzazione (ricerca di mercati più remunerativi). Una volta

effettuati i miglioramenti indicati, si calcola che il costo operativo per tonnellata di tout-venant

scenderebbe dalle 168.500 Lit/t del 2000, a 119.200 Lit/t (54,2 $/t), sulla base di una stima

per approssimazione, e a 100.600 –L/t (45, 7 $/t) secondo una stima per analisi diretta.

Si può considerare questo ultimo costo come tecnicamente fattibile se NMS accetta di

impegnarsi nell’ opera di ristrutturazione che ciò comporta.

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Ma sarà difficile fare meglio. Siamo ancora lontani dal valore commerciale di una

tonnellata di tout-venant (35,4 $/t), il che significa che non è possibile realizzare un margine

lordo positivo, almeno per i prezzi attualmente pagati a NMS per fluorite e piombo.

Così, nel complesso, i calcoli economici non consentono di individuare possibilità di

sfruttamento redditizio.

Per quanto riguarda lo studio di cui si sono appena riportate le conclusioni, e sulle

vicende successive ancora dalla Deliberazione della G.R. 41/10 si rileva che:

La posizione estremamente critica assunta dalle organizzazioni sindacali (OO.SS.) in

merito ai risultati dell’expertise del BRGM indusse l’Assessore dell’industria pro tempore, nel

corso del 2002, ad affidare tramite l’EMSA ad una Commissione Tecnica all’uopo costituita -

formata da due membri espressi dall’EMSA (Scano - Pruna), da due membri espressi dalle 00.

SS. (Fois - Caroli) e presieduta dal Direttore del Servizio Attività Estrattive — l’esame dello

Studio, al fine di individuare i punti suscettibili di approfondimenti e possibili miglioramenti sia

dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, in vista della predisposizione di uno

studio di fattibilità.

La Commissione non è pervenuta a conclusioni univoche.

Più in particolare, gli esperti EMSA hanno apportato ai parametri gestionali i correttivi

ritenuti possibili, pervenendo comunque ad un risultato negativo della gestione industriale di

circa 6 miliardi di lire all’anno, contro una perdita omogenea di 13 miliardi di lire del

precedente esercizio.

Nella relazione Pruna vengono poste in evidenza anche le problematiche rilevate

relativamente all’assenteismo che all’epoca (fine 2002), raggiungeva punte del 17%, riducendo

notevolmente le presenze, pertanto non sufficiente a ricoprire tutti i ruoli, specialmente

tenendo conto che l’assenza totale dal lavoro, comprendente le ferie, raggiunge il 30% della

forza.

Ancora, dalla deliberazione della giunta si rileva che:

Gli esperti FULC, invece, hanno elaborato ex novo un’ipotesi di gestione sulla base di

parametri registrati in passato, ma da molti anni non più conseguiti, ipotesi che prevede, nel

primo anno a regime, un risultato positivo di circa 700 milioni di lire, decrescente nel

prosieguo.

Considerato che l’ipotesi prospettata dagli esperti FULC delinea uno scenario di possibile

sviluppo della Società, l’Assessore pro tempore diede incarico a Nuova Mineraria Silius di

predisporre un primo piano industriale - che ipotizzava due diversi scenari, comprendenti

entrambi investimenti per Euro 18.000.000 — che non venne condiviso dalle 00. SS. in quanto

esponeva, a regime, una perdita media di 4 milioni di Euro.

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Nel corso del 2003, sempre su indicazione dell’Assessore dell’industria pro tempore, gli

esperti FULC elaborarono un secondo piano industriale, approvato dalla Giunta Regionale con

deliberazione n. 46/32 del 12 dicembre 2003 nella quale lo sviluppo del Piano stesso viene

subordinato all’approvazione da parte dell’Unione Europea.

Nel momento in cui il Consiglio di Amministrazione della Società si avvia ad attuare il

Piano, emergono le prime incongruenze dello stesso, in quanto le offerte per la realizzazione

delle opere minerarie fanno lievitare i costi previsti da 4,7 milioni di Euro a 12,34 milioni di

Euro, per cui lo stesso Consiglio, essendosi profondamente alterati i parametri economico-

finanziari, chiede all’Azionista Regione nuove istruzioni.

Gli ultimi aggiornamenti apportati da uno dei consulenti FULC al Piano industriale per lo

sviluppo delle miniere di fluorite di Silius, frutto di una più appropriata elaborazione di alcuni

suoi contenuti, hanno avuto principalmente riguardo a:

valori di tenore e recupero più realistici rispetto a quelli precedentemente riportati nel

Piano;

investimenti relativi alle opere strutturali aggiornati;

prezzi dei mercantili aggiornati.

Il Piano, così come le versioni precedenti, si sviluppa su un periodo di 9 anni, di cui 3 di

gestione preliminare (durante i quali vengono realizzati investimenti in opere minerarie per

10,9 milioni di Euro, macchinari per 5 milioni di Euro e impianto di flottazione per soli 77.500

Euro) e sei di regime.

Permanevano sul Piano perplessità ascrivibili a diverse criticità sulle principali delle quali

si richiama l’attenzione.

Tenore e recupero mercantili. Il tenore della fluorite del tout venant estratto è stato

prudentemente diminuito di tre punti rispetto a quello riportato nel Piano precedente, ma

risulta ancora piuttosto elevato rispetto ai valori reali medi registrati negli ultimi anni di

attività. Si ritiene in sostanza improbabile che possa essere garantita l’estrazione di un tout

venant con il tenore costante del 32% in fluorite, facendo ricorso a non meglio identificati

metodi atti a ridurre in modo costante e consistente l’inquinamento dato dalla fatale

(fisiologica) presenza di fase sterile nella parte mineralizzata. Risultano per contro più realistici

i valori relativi ai recuperi in sede di trattamento, soprattutto per quanto concerne la galena

flottata.

Produzione e produttività. Nel Piano aggiornato sono stati confermati sia la

produzione annua di 256.000 tonnellate di tout venant , sia la produttività calcolata su 240

giornate lavorative. I dati citati, tra i più significativi e determinanti nella impostazione di un

progetto minerario, potrebbero essere garantiti qualora venisse rispettata la condizione che

l’attività abbia a svolgersi con continuità e, soprattutto, con il massimo dell’ impegno da parte

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delle maestranze tutte, consapevoli della necessità di porre in campo, in una situazione così

delicata, tutte le sinergie atte ad impedire che il prossimo futuro delle miniere di Silius venga

pregiudicato. Si fa notare, in proposito, che nello standard delle attività minerarie il numero

delle giornate lavorative annue viene prefissato in un massimo di 220, e che nelle miniere di

Silius il traguardo delle 240 giornate lavorative previste nel Piano non è mai stato raggiunto.

Investimenti. In sede di verifica del Piano industriale effettuata nel mese di dicembre

2003 dal Servizio Attività Estrattive, erano stati rilevati degli importi relativi agli investimenti

decisamente inferiori o, in qualche caso, non contemplati, a quelli necessari per la

realizzazione delle strutture minerarie in programma. Il Piano riporta alla voce “Investimenti

minerari “ un totale che risulta più che raddoppiato, probabilmente in relazione alle richiamate

offerte acquisite da Nuova Mineraria Silius, rispetto al precedente importo. Si significa, in

proposito, che l’entità degli investimenti risulterebbe ancora insufficiente, in quanto riferita alle

sole prestazioni d’opera, peraltro non specificate. L’attenta lettura del Piano aggiornato non

farebbe intravedere, nell’ambito della voce “investimenti”, alcuna indicazione relativamente a

esplosivi, energia, materiali, impiego attrezzature, materiali di consumo necessari per la

realizzazione delle strutture completamente attrezzate (che si aggirano intorno ai 2 milioni di

Euro), nonché agli interventi e materiali per l’armamento di diversi tratti di galleria in zone

disturbate (oltre 400.000 Euro almeno). Per quanto concerne l’impianto di trattamento, rimane

confermato un investimento ritenuto insignificante in rapporto alle reali necessità che possano

garantire il mantenimento in efficienza della struttura. Il programma degli investimenti

complessivi, aggiornato in Euro 15.851.400 contro Euro 11.207.000 previsti dal precedente

Piano industriale, dovrebbe essere incrementato a non meno di 19 milioni di Euro, nel

presupposto che le rampe e i fornelli di getto siano addebitati all’esercizio. Riassuntivamente,

agli investimenti quotati dal Piano in circa 15,8 milioni di Euro, si ritiene debbano essere

aggiunti non meno di 2 milioni di Euro per materiali e attrezzature, almeno 400 milioni di Euro

per armamenti e almeno 800 milioni di Euro per ristrutturazioni dell’impianto di Assemini.3

Ricavi. Nell’ambito dell’aggiornamento del Piano industriale, è inserita la rimodulazione

dei ricavi ottenibili dalla vendita del mercantile, in relazione alla crescita della quotazione sui

mercati internazionali registratasi soprattutto tra l’ultimo trimestre 2003 e il primo trimestre

2004. Le perplessità relative al prezzo della fluorite stabilito sulla base di informazioni assunte

dalla rivista Industrial Minerals e da contatti diretti, nonché dall’aggiornamento di prezzi medi

di mercato, scaturiscono dalla rilevazione che l’ipotesi di Piano denominata “8” è basata su una

conversione errata Dollaro/Euro, rapporto che da qualche mese si aggira su 1,2 circa, per cui il

corrispondente dei 200 dollari risulta essere non di 188,75 Euro, bensì di 167 Euro. In

3 Si tratta, probabilmente, rispettivamente di 400.000 e 800.000 euro.

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definitiva, tenuto conto che l’ipotesi “A” è impostata su un valore prudenziale di 160 Euro, è

evidente che l’iniziale marcato divario tra i due conti economici ipotizzati si riduce

notevolmente, inducendo a prendere in considerazione quest’ultimo come unico indicatore per

le necessarie valutazioni sui contenuti dell’aggiornamento.

In merito al sopraccitato prezzo si rileva che al momento l’utilizzatore locale del

minerale arricchito (Fluorsid), per effetto dei prezzi aggiornati al mese di settembre in corso,

tendenti ai 150/160 Euro per tonnellata franco stabilimento per il mercantile grado acido di

qualità, nonché della tassa di 45 Euro per tonnellata di recente imposizione da parte della Cina

sulle esportazioni delle materie prime nazionali, che porterebbe i vecchi prezzi ad allinearsi con

quelli medi attuali sopraccitati, si vedrebbe costretto a aderire alle offerte del mercato con

esborsi superiori agli attuali che si aggirano sui 130 Euro circa per tonnellata. In questa

situazione, potrebbe rivelarsi interessante per le Società Nuova Mineraria Silius e Fluorsid

concordare un prezzo che si avvicini il più possibile a quello corrente dei 150-160 Euro con un

duplice vantaggio: la possibilità per la prima Società di poter contare quasi totalmente sui

ricavi previsti, senza che abbiano a verificarsi pericolosi sobbalzi nell’attuazione del Piano

industriale, ed allo stesso tempo la garanzia per la seconda Società di forniture continue,

puntuali e, soprattutto, di alta qualità, trattandosi di materiale dalle caratteristiche pressoché

ineguagliabili (potrebbe competere probabilmente con la sola fluorite messicana).

Ammortamenti. il Piano assume che gli ammortamenti degli investimenti pregressi

non vengano completati nei tre anni di gestione transitoria, e che i nuovi investimenti non

vengano interamente ammortizzati negli anni di attività a regime. Ciò è indubbiamente

corretto se si assume che l’attività prosegua oltre il sesto anno di regime, ma questa ipotesi è

incompatibile con l’entità delle riserve e i ritmi produttivi previsti, per cui nei 9 anni di attività

complessivi non può non essere addebitato il costo totale degli ammortamenti.

Come detto in premessa, permangono ulteriori perplessità su diversi parametri del

Piano, primo fra tutti il costo del personale che, a seguito dell’applicazione dell’ultimo contratto

di lavoro del mese di luglio ultimo scorso, ha avuto un incremento di circa 400.000 Euro annui,

alle quali se ne aggiungono delle altre riferite all’assenza di alcune voci di primaria importanza

come quelle relative, ad esempio, alle manutenzioni straordinarie di macchine, impianti e

strutture minerarie e agli accantonamenti per la messa in sicurezza e la riabilitazione dei siti

minerari e dell’impianto di trattamento di Assemini, stimabili in non meno di 12,5 milioni di

Euro.

Sulla scorta delle evidenziate criticità, e limitandosi a quelle di più cospicuo impatto,

sono state effettuate tre simulazioni che, rispetto al Piano aggiornato (Piano base) apportano,

progressivamente, i seguenti correttivi:

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1. Piano base: risultato economico finale: —290.000 Euro fabbisogno finanziario di punta: 27.5 milioni di Euro fabbisogno finanziario finale: 3,8 milioni di Euro

2. Revisione 1) (inseriti ammortamenti e TFR)

risultato economico fmale: -18,3 milioni di Euro fabbisogno finanziario di punta: 27,5 milioni di Euro fabbisogno finanziario finale: 8 milioni di Euro (di cui 5 milioni di Euro per TFR personale)

3. Revisione 2) (inseriti correttivi di cui a Revisione I). più integrazione investimenti e messa in sicurezza)

risultato economico finale: -39 milioni di Euro fabbisogno finanziario di punta: € 35,4 milioni fabbisogno finanziario finale: 30 milioni di Euro, (di cui 5 milioni di Euro per TER personale e 12.500 milioni di Euro per messa in sicurezza)

Revisione 3) (inseriti corretti vi di cui a Revisioni 1) e 2). più riduzione ricavi per minor, tenore del minerale e minore produttività)

risultato economico finale: -48 milioni di Euro fabbisogno finanziario di punta: 36,9 milioni di Euro fabbisogno finanziario finale: 39,8 milioni di Euro (di cui 5 milioni di Euro per l’FR personale e 12.500 milioni di Euro per messa in sicurezza)

L’alternativa alla impercorribilità della soluzione di sviluppo della Società è

rappresentata dalla “chiusura morbida” dell’attività, nel presupposto che in tre anni, senza

costosi investimenti in opere minerarie e rinnovo macchinari, venga portato a compimento lo

spoglio della parte di giacimento pronta alla coltivazione, stimabile in circa 500.000 tonnellate.

Peraltro, una simulazione di tale scenario porta a risultati che, dal punto di vista

dell’impegno fmanziario, richiedono risorse per circa 35 milioni di Euro (superiori rispetto al

fabbisogno finale della Revisione 2), cui sarebbero presumibilmente da aggiungere occorrenze

non quantificabili per eventuali incentivi all’esodo o per il ricollocamento del personale, nonché

perdite, anche se ininfluenti sul conto economico della Società, di occupazione indiretta ed

indotto.

In conclusione, considerata la non grandissima differenza fra le due ipotesi che,

comunque, sono entrambe riconducibili alla fattispecie dell’aiuto di Stato, non è da escludere

che si possa ottenere una autorizzazione che, rispetto ad una soluzione di chiusura

sicuramente traumatica per un territorio fra i più depressi dell’Isola, consenta, nella

consapevolezza delle prospettive, la realizzazione del Piano nella configurazione di cui alla

richiamata Revisione 2), le cui difficoltà di accettabilità da parte dell’Unione Europea paiono da

ricondursi al protrarsi di una concorrenza assistita.

Per quanto riguarda gli investimenti di ristrutturazione autorizzabili nell’immediato, gli

stessi erano così formulati:

A) - CHIUSURA MORBIDA IN TRE ANNI - In questo caso possono essere utilizzate tutte

le opere minerarie già esistenti e funzionali alla coltivazione di 500.000 tonnellate in tre anni in

pannelli già tracciati, per cui potrà essere autorizzata solo la sostituzione di alcune macchine in

condizioni di degrado tale da non consentire un facile conseguimento dei pur limitati obiettivi

produttivi.

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B) - PIANO Dl RILANCIO - In questo caso, potrebbero essere avviati i lavori

programmati prediligendo tra questi (per motivi tecnici, come la realizzazione immediata di un

circuito di ventilazione) la ulteriore prosecuzione della galleria al livello +100 verso Ovest (in

totale 600 metri, di cui 200 già realizzati).

Detti interventi verrebbero ovviamente sospesi nel momento in cui l’Unione Europea

dovesse negare l’autorizzazione all’attuazione del Piano.

Nel presupposto che la risposta della U.E. pervenisse entro 3 mesi, degli investimenti

programmati verrebbe utilizzata, per le opere realizzabili in questo periodo (200 metri di

galleria), una quota pari a 500.000 Euro circa, compresi i tratti armati.

Qualora la citata risposta dovesse pervenire dopo 6 mesi, all’importo sopraccitato

potrebbero aggiungersi altri 700.000 Euro circa, finalizzati alla pressoché contemporanea —

tecnicamente fattibile - realizzazione di un fornello (denominato 12 W) e degli ultimi 200 metri

della galleria di livello +100, fino alla progressiva di intersezione con l’asse del Pozzo di Acqua

Frida, che, secondo il programma del Piano, dovrebbe essere approfondito di altri cento metri

dall’attuale livello +200.

La Deliberazione della Giunta si concluse con la presa d’atto dell’informativa ricevuta e

dava mandato all’Assessore dell’Industria per l’individuazione di un consulente al fine di

valutare le diverse ipotesi prospettate.

In adempimento del mandato ricevuto, con nota del 20 dicembre 2004, indirizzata alla

Nuova Mineraria Silius, l’Assessore dell’Industria formalizzava la richiesta di procedere

sollecitamente all’individuazione di un Consulente Terzo, fornito della necessaria competenza

ed esperienza, per la valutazione nella sostenibilità e fattibilità del Piano industriale, presentato

dalla Società in data 13.12.2004. L’assessore nella citata nota faceva presente la necessità di

affidare l’incarico entro e non oltre il mese di gennaio 2005 e che nella valutazione delle offerte

e conseguente affidamento venissero considerati i seguenti criteri:

• L’affidatario dell’incarico di consulenza doveva essere una Società o anche

Studio/lmpresa individuale di primaria importanza e di comprovata esperienza, professionalità

e affidabilità nel campo della consulenza aziendale;

• Il corrispettivo della consulenza avrebbe dovuto corrispondere al criterio di

efficace e corretta gestione del maggior vantaggio col minor costo, in linea con il mercato, e

comunque nell’ambito dei limiti di esclusione di bandi pubblici dì gara previsti dalla normativa

in materia;

• La valutazione del Piano avrebbe dovuto tener conto di tutti gli aspetti e gli

elementi utili a verificarne la fattibilità e la sussistenza o meno della sostenibilità, in linea con

le indicazioni dell’Assessorato;

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• Il contratto di consulenza doveva prevedere la conclusione dei lavori e la

presentazione dei risultati entro e non oltre il 15 del mese di marzo 2005.

La nota Assessoriale indicava quindi le primarie società di consulenza a cui richiedere le

offerte, ovvero:

Mckinsey spa; Accenture spa; Ram Cuneo e Associati spa; Value Partners spa;

Mediobanca; Ernest and Young.

Per la valutazione delle offerte, doveva essere incaricata un’apposita Commissione, da

nominarsi d’intesa con l’Assessorato.

Per la selezione della società, cui affidare l’incarico, gli elementi da sottoporre a

valutazione dovevano essere i seguenti:

a) proposta progettuale in relazione al dettaglio metodologico specificato;

b) capacità tecnica della società che dovrà specificare le competenze

societarie e l’esperienza maturata nel settore oggetto dell’attività;

c) organizzazione del lavoro e numero del personale impiegato.

Tuttavia, con nota in data 10 marzo 2005, inviata alla Nuova Mineraria Silius, il

Presidente della Regione faceva presente che, tenuto conto della particolare situazione della

Società, si riteneva opportuno soprassedere alla prevista acquisizione di un parere esterno sul

Piano industriale e attivarne la realizzazione, nel presupposto, peraltro, che lo stesso ottenesse

le necessarie autorizzazioni dei competenti uffici dell’Unione Europea.

Nella stessa nota si faceva presente che in caso di mancata autorizzazione da parte

dell’Unione Europea, e/o di assestamento di parametri importanti della gestione su valori che

non consentissero di ipotizzare il recupero dell’economicità, non si intravedeva alternativa

all’avvio a chiusura della miniera, sia pure con ricorso a tutte le soluzioni ritenute capaci di

evitare ripercussioni traumatiche sul personale e più in generale sul contesto socio-economico.

Ancora, nella stessa nota si precisava che in attesa della conclusione delle procedure di

verifica da parte dell’Unione Europea, si autorizzava la parte degli investimenti previsti dal

Piano industriale, limitatamente alle opere necessarie, urgenti e indifferibili per garantire la

sicurezza e la salute dei lavoratori nella normale attività mineraria e per la salvaguardia e buon

governo della medesima risorsa.

Sempre in data 10 marzo 2005 veniva siglato presso l’Assessorato dell’Industria un

accordo sindacale, che ribadiva quanto già contenuto nella nota del Presidente appena citata,

per l’immediato avvio dei lavori urgenti e indifferibili contenuti nel piano.

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LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 21.2.2007, N. C 16/2006

La Decisione in argomento concerne l’aiuto di Stato concesso alla Nuova Mineraria

Silius, il cui capitale, al momento dell’emanazione della decisione apparteneva al 100% all'ente

pubblico "Ente Minerario Sardo" ("EMSA"). Come si rileva dalla lettura della Decisione, nel

1998 l'EMSA è stato messo in liquidazione. Il commissario liquidatore ha ricevuto il mandato di

privatizzare le attività, se possibile, o di procedere alla loro cessazione. Nondimeno, quando

sono falliti i tentativi di privatizzare la Nuova Mineraria Silius e l'EMSA ha cessato le attività

(nel giugno 2002), la Nuova Mineraria Silius non è stata liquidata.

In seguito all'insuccesso della privatizzazione, l’Amministrazione regionale, con nota

datata 15 novembre 2005 ha notificato alla Commissione Europea (per ragioni di certezza

giuridica, come si legge nella stessa nota) il progetto di intervento a favore della Nuova

Mineraria Silius approvato dalla Giunta regionale in data 12 dicembre 2003, con la

deliberazione n. 46/32 e di cui si è trattato nel precedente capitolo.

Il piano prevedeva nuovi conferimenti di capitale a favore della società per un importo

di 24 milioni di euro, affermando che tali somme avrebbero potuto permettere la realizzazione

di investimenti consistenti nella preparazione dello sfruttamento di nuovi giacimenti più

profondi, che si prevede aumentino il contenuto di fluorite dei minerali estratti e la produzione

globale della miniera. Secondo l’Amministrazione regionale la notifica della misura è stata fatta

esclusivamente per fini di certezza giuridica, poiché la misura proposta non comporterebbe un

aiuto di Stato in quanto, in primo luogo, non vi sarebbe alcuna incidenza sugli scambi

intracomunitari, poiché l'offerta comunitaria di fluorite soddisfa a stento il 30% della domanda.

Di conseguenza, i soli risultati probabili del progetto consisterebbero nel ridurre le importazioni

dai paesi terzi e nel limitare l'aumento dei prezzi; in secondo luogo la Regione si comporta

come un investitore operante in economia di mercato, in quanto:

(i) le esportazioni di fluorite dalla Cina, che costituiscono circa il 50% della produzione

mondiale, sono in calo in seguito all'incremento del consumo nazionale, il che

probabilmente avrà ripercussioni positive sui prezzi della fluorite;

(ii) la Nuova Mineraria Silius ha preparato un nuovo piano industriale per i prossimi 8

anni, nel quale si prevede il recupero integrale degli investimenti e la realizzazione di

utili già dal quarto anno, persino alle attuali condizioni di mercato;

(iii) proseguendo le attività, l'azionista evita la perdita dei precedenti investimenti nella

società e anche, probabilmente, il sorgere di varie vertenze legali con i clienti.

Dalla Decisione si rileva ancora che, oltre alla misura notificata, la Nuova Mineraria

Silius ha altresì beneficiato di continui conferimenti di fondi pubblici provenienti da parte della

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regione, unica azionista, con lo scopo di coprire le costanti perdite registrate dalle attività nel

corso della preliquidazione. Dal 1997, questi conferimenti hanno raggiunto l'importo di 90,7

milioni di euro:

Anno Importo contributi 1997 € 7.230.397,00 1998 € 9.296.224,00 1999 € 5.706.849,00 2000 € 12.496.708,00 2001 € 11.671.925,00 2002 € 11.834.000,00 2003 € 14.379.827,00 2004 € 6.890.000,00 2005 € 11.200.000,00 TOT € 90.705.930,00

Sempre nella decisione si riferisce che tali conferimenti erano iscritti nel bilancio

patrimoniale della società, alle voci contabili denominate "RAS c/copertura perdite future" e

"EMSA c/copertura perdite future".

Oltre a tali conferimenti regionali, risultano erogati alla Nuova Mineraria Silius anche

7,66 milioni di euro a norma della legge 19 dicembre 1992 n. 488 (decreto ministeriale del 9

maggio 2002), nonché 1,869 milioni di euro a norma dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 1982,

n. 752, allo scopo di finanziare la ricerca, nella miniera, di giacimenti più profondi (decreto

ministeriale del 28 dicembre 2000), tale ultimo importo, tuttavia, non versato.

Il totale degli aiuti di stato ricevuti dalla Nuova Mineraria Silius ammonterebbe, perciò,

a 98.365.930,00 euro.

In merito alla procedura di cui si tratta appare di notevole interesse riportare le

considerazioni presentate da tre società straniere concorrenti in risposta all’invito della

Commissione a presentare osservazioni sulla procedura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della comunità del primo settembre 2006:

secondo la prima società la Nuova Mineraria Silius è in crisi da 20 anni e può

sopravvivere soltanto grazie all'erogazione costante di fondi pubblici. Anche se i prezzi di

mercato sono aumentati molto negli ultimi 5 anni, il che ha indotto altre società a espandere le

loro miniere o ad aprirne di nuove, la Nuova Mineraria Silius ha sempre continuato a non

registrare utili. Inoltre, privatizzarla era impossibile perché tale società era considerata non

redditizia, nonostante gli aiuti di Stato già ricevuti. Secondo questa concorrente, gli importi

degli aiuti sono spettacolosi, scandalosi e incredibilmente sproporzionati, come mostra il fatto

che nel 2004 sono stati superiori al doppio del fatturato di tale società.

La seconda società concorrente si è dichiarata esterrefatta della situazione. La Nuova

Mineraria Silius e altri produttori europei di fluorite hanno risentito gravemente delle avverse

condizioni del mercato negli anni 1990, causate dalle pratiche di dumping della Cina, condizioni

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che si sono mitigate soltanto dopo il 2000. Anche se era noto che la Nuova Mineraria Silius

riceveva fondi pubblici, la società concorrente in questione sostiene di non essere stata al

corrente dell'entità degli aiuti, che a suo parere sono irragionevolmente elevati In base ai suoi

ampi calcoli, questa concorrente stima che negli ultimi 5-6 anni la Nuova Mineraria Silius ha

ricevuto sussidi pari a circa 10 volte l'importo di un investimento tipico per tonnellata, secondo

i normali standard del settore. Questa concorrente, nella sua qualità di produttore europeo

operante sul mercato della fluorite, che è caratterizzato da forte concorrenza, conclude di non

poter accettare una situazione nella quale una singola società è tenuta in vita mediante ampi

conferimenti statali per molti anni.

La terza società concorrente ha espresso le sue energiche obiezioni contro l'erogazione

alla N.M.S. di un aiuto che, a suo parere, è di entità sostanziale e sproporzionata. Secondo

questa concorrente, l'importo della sovvenzione finanziaria prevista per una società che svolge

attività minerarie tanto esigue sembra presentare un rapporto estremamente misero tra costi e

risultati e vi è il rischio che la sovvenzione sia utilizzata semplicemente a sostegno di

un'occupazione non economicamente vantaggiosa nella miniera.

A seguito dell’apertura del procedimento l’Amministrazione regionale ha deciso di non

dare esecuzione al previsto aiuto di 24 milioni di euro e di liquidare la società, date le sue

difficoltà finanziarie.

Per le motivazioni appena sopra esposte, con la decisione C 16/2006 la Commissione

delle Comunità Europee ha rilevato che l'aiuto di Stato al quale l'Italia ha dato esecuzione a

favore della Nuova Mineraria Silius SpA, per un importo di 98.360.000 euro è incompatibile con

il mercato comune. Altrettanto incompatibile con il mercato comune è stato dichiarato l’aiuto di

Stato al quale l'Italia (la Regione) intendeva dare esecuzione a favore della Nuova Mineraria

Silius SpA, per un importo di 25.869.000 euro. Per tali motivi, con la stessa decisione, si

disponeva il recupero dalla beneficiaria dell'aiuto dichiarato illegittimo. Sempre dalla lettura del

provvedimento comunitario si rileva che gli importi da recuperare sono produttivi di interessi

per tutto il periodo decorrente dalla data alla quale essi sono stati messi a disposizione della

beneficiaria, sino alla data del loro effettivo recupero. A tale recupero doveva procedersi entro

quattro mesi dalla data di notifica della decisione stessa e delle procedure adottate allo scopo

doveva essere informata la Commissione stessa.

Pertanto, con nota n. 5635 del 26 aprile 2007 l’Amministrazione regionale, per via del

Direttore generale dell’Assessorato dell’Industria, chiedeva alla Nuova Mineraria Silius in

liquidazione di provvedere alla restituzione dell’aiuto dichiarato incompatibile, mentre, con

successiva nota n. 7250 del 30 maggio 2007, veniva comunicato alla stessa società, l’importo

dei relativi interessi maturati, calcolati sulle somme erogate alla società a copertura delle

perdite relative agli anni dal 1997 al 2005, per l’importo di 90.705.931 euro di cui si è già

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detto, calcolati dal giorno della messa in disponibilità delle stesse somme e fino al 30 aprile

2007, per un importo totale da restituire pari a 116.923.091,16. Nella stessa nota si precisava

che lo stesso importo avrebbe dovuto essere aggiornato con gli interessi maturati nel periodo

successivo al 30 aprile 2007 fino al giorno della restituzione delle somme richieste.

Recupero finanziamenti conferiti alla Soc. Nuova Mineraria Silius in liquidazione - Procedura per aiuto di stato n. C16/2006

Anno Importo contributi Interessi maturati al

30/4/2007 Montante

1997 € 7.230.397,00 € 3.944.878,04 € 11.175.275,04

1998 € 9.296.224,00 € 4.542.463,17 € 13.838.687,17

1999 € 5.706.849,00 € 2.373.589,77 € 8.080.438,77

2000 € 12.496.708,00 € 4.579.818,82 € 17.076.526,82

2001 € 11.671.925,00 € 3.531.574,04 € 15.203.499,04

2002 € 11.834.000,00 € 2.793.963,56 € 14.627.963,56

2003 € 14.379.827,00 € 2.638.644,41 € 17.018.471,41

2004 € 6.890.000,00 € 894.070,84 € 7.784.070,84

2005 € 11.200.000,00 € 918.158,52 € 12.118.158,52

TOT € 90.705.930,00 € 26.217.161,16 € 116.923.091,16

Da un comunicato della Commissione datato 13 febbraio 2008 si rileva che a un anno

dalla decisione della Commissione, l'Italia non ha ancora recuperato gli aiuti illegali e

incompatibili, e le misure che ha sinora adottato non hanno prodotto risultati immediati ed

effettivi. La Commissione ha inoltre contestato il successivo provvedimento di costituzione

della Società Fluorite di Silius, sempre in esecuzione della L.R. 16/2006. Ha infatti ritenuto che

il modo in cui è stata creata e gestita Fluorite di Silius, nonché la logica economica

dell'operazione, costituiscano un ostacolo al processo di recupero degli aiuti e configurino

un'elusione della decisione della Commissione in merito allo stesso recupero. La Commissione

ha pertanto concluso che l'esecuzione della sua decisione di recupero da parte dell'Italia non è

stata soddisfacente, per cui La Commissione europea ha deciso di avviare un procedimento

dinanzi la Corte di giustizia europea

In relazione a tali fatti, da notizie apparse su organi di stampa4, sarebbe in corso anche

un procedimento penale

4 L’Unione Sarda, 16 maggio 2008

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IL PROBLEMA DEGLI AIUTI DI STATO NON CONSENTITI ALLA SOCIETÀ REGIONALE NUOVA

MINERARIA SILIUS.

La decisione di cui al capo precedente è stata seguita dal deferimento dell’Italia alla

Corte di giustizia per il mancato recupero dell’aiuto di Stato illegale presso la Nuova Mineraria

Silius e dall’aggiramento della decisione della Commissione. Il Commissario alla Concorrenza,

Signora Neelie Kroes ha detto: La Commissione intende comportarsi rigidamente con gli Stati

Membri che non curano il recupero. Ciò è cruciale per evitare distorsione della concorrenza.

Nel mese di febbraio 2007 la Commissione ha adottato una decisione negativa che

statuisce che l’importo di 98,36 milioni di € di aiuti della Regione Sardegna (RAS) al sostegno

della compagnia mineraria Nuova Mineraria Silius (NMS), che è interamente posseduta dalla

RAS, non è compatibile con le regole sugli aiuti di stato del trattato istitutivo della Comunità

Europea. La Commissione ritiene che ogni anno, dal 1997, la RAS ha trasferito fondi pubblici

per coprire le perdite di NMS, mantenendo sul mercato una società che, altrimenti, avrebbe

dichiarato fallimento. Poiché nessuna ristrutturazione ha avuto luogo, le misure costituiscono

aiuto illegale che conferisce un indebito vantaggio a NMS di fronte ai concorrenti che non

ricevono aiuti.

Nel frattempo l’assemblea di NMS ha deciso di iniziare la procedura di fallimento

secondo la legge italiana.

La RAS ha conferito la concessione della miniera Genna Tres Montis, prima gestita dal

NMS, ad una società recentemente creata, Fluorite di Silius SpA (FdS), interamente posseduta

da RAS ed ha trasferito tutti i precedenti lavoratori di NMS e parte degli assets a FdS.

La Commissione ha ragione di credere che la creazione di FdS prevede l’iniezione di

denaro pubblico in violazione dell’art. 88 (2) del trattato CE.

Un anno dopo la decisione della Commissione, l’Italia non ha ancora recuperato l’aiuto

illegale e incompatibile e le misure tardivamente prese non hanno prodotto nessun risultato

immediato ed effettivo. Inoltre, la Commissione ritiene che il modo in cui FdS è stata creata e

opera, e la logica economica di tale operazione, costituiscono un procedimento per aggirare la

decisione della Commissione.

La Commissione ha, quindi, deferito l’Italia alla Corte di giustizia per la mancata

esecuzione della decisione del 21 febbraio 2007 con cui la Commissione ingiungeva all’Italia di

recuperare aiuti per 98,36 milioni di euro illegalmente concessi dalla RAS alla società NMS.

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Converrà, a questo punto, ricordare la Comunicazione della Commissione (2007/C

272/05)5.

La Commissione ritiene che una decisione che ingiunge allo Stato membro di recuperare

un aiuto illegale e incompatibile presso un beneficiario insolvente possa essere considerata

correttamente seguita una volta che sia effettuato il recupero integrale oppure, in caso di

recupero parziale, quando la società sia liquidata e i suoi attivi siano venduti a condizioni di

mercato. …

L’esperienza della Commissione ha tuttavia dimostrato che la semplice richiesta di

iscrizione di crediti alla massa fallimentare può non essere sempre sufficiente per garantire

l’esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni di recupero della Commissione.

L’applicazione di determinate disposizione del diritto fallimentare nazionale può vanificare

l’effetto di decisioni di recupero consentendo all’impresa di operare anche in assenza di un

recupero completo, permettendo pertanto che prosegua la distorsione di concorrenza….

La Commissione ritiene che le autorità responsabili di detta esecuzione dovrebbero

inoltre impugnare qualsiasi decisione del curatore fallimentare o del tribunale fallimentare che

consenta la prosecuzione dell’attività del beneficiario insolvente oltre i termini fissati nella

decisione di recupero….

Qualora lo Stato membro in questione non si conformi alla decisione di recupero e non

sia stato in grado di dimostrare l’esistenza dell’impossibilità assoluta, la Commissione può

avviare il procedimento di infrazione…

Qualora lo Stato membro non si conformi alla decisione di recupero…la Commissione… o

qualsiasi altro Stato membro interessato può adire la Corte di giustizia europea ai sensi

dell’art. 88, paragrafo 2, del trattato…

Qualora la Corte di giustizia condanni lo Stato membro per la mancata esecuzione di

una decisione della Commissione… la Commissione può trattarla questione conformemente

all’articolo 228, paragrafo 2, del trattato…

Qualora lo Stato membro … non abbia preso… i provvedimenti che l’esecuzione della

sentenza della Corte di giustizia europea comporta, la Commissione può adire della questione

la Corte… La Commissione chiederà allora alla Corte di giustizia di imporre allo Stato membro…

il pagamento di una penalità…

Ci si può chiedere se sia consentito che la Regione conceda aiuti di stato a una società

da essa interamente partecipata; che gli aiuti di stato durino per un periodo abbastanza lungo

e tutto ciò, oltre tutto, per sostenere un’impresa fuori mercato (certo ci sono altre

5 In GUCE 15 novembre 2007

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considerazioni da tenere presenti, ma le misure che possono essere adottate per fare fronte ai

problemi sociali non possono consistere in violazioni della normativa comunitaria).

Il risultato finale, all’esito dell’eventuale giudizio davanti alla Corte di giustizia, potrà

essere l’applicazione di una penale allo Stato italiano che, ovviamente, la recupererà dalla

Regione6.

6 Si veda la recente decisione della Corte di giustizia – Grande Sezione, 7 luglio 2009: Commissione CE c. Repubblica ellenica. “La corte… dichiara e statuisce: 1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 12 maggio 2005, causa C 415/03, Commissione/Grecia, … concernenti la restituzione degli aiuti ritenuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune… alla compagnia Olympic Airways, ha violato gli obblighi ad essa imposti da tale sentenza e dall’art. 228, n. 1, CE. 2) La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee… un penalità di un importo pari a EUR 16.000 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei provvedimenti necessari a conformarsi alla citata sentenza 12 maggio 2005… 3) La Repubblica ellenica è condannata a versare alla Commissione delle Comunità europee… una somma forfettaria pari a EUR 2 milioni. 4) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

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LA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2006, N. 16.

Con la norma in questione, come si legge dalla relazione al relativo disegno di legge,

l’Amministrazione regionale intendeva perseguire l’obiettivo della ripresa produttiva della

Miniera di Silius, già gestita dalla Società Nuova Mineraria Silius spa posta in liquidazione a

seguito del suo coinvolgimento in una procedura di infrazione attivata dalla UE nel 1998 per

aiuti di Stato non compatibili con il Trattato (Procedura C-48/98). Era quindi evidente

l’impossibilità, per l’Amministrazione regionale, di effettuare ulteriori trasferimenti di risorse

finanziarie se non all’interno di una procedura di liquidazione della Società stessa.

Per tale motivo venne definito un percorso7 che prevedeva l’emanazione di un bando

pubblico per l’assegnazione della concessione mineraria ad un nuovo concessionario e la

costituzione di un soggetto giuridico che avrebbe partecipato al bando.

Tale percorso doveva concretizzarsi, appunto, attraverso la presentazione, da parte

della Giunta regionale, di un disegno di legge che in sostanza avrebbe dovuto consentire il

salvataggio dell’attività produttiva della miniera, con il conseguente mantenimento dei livelli

occupativi, senza provocare, peraltro, l’intervento delle autorità comunitarie per eventuali

infrazioni alla normativa sugli aiuti di Stato, e aggirando le problematiche poste al riguardo

dalla stessa Commissione europea con la procedura C 16/2006, allora in atto, di cui si tratterà

ampiamente nel prosieguo della presente trattazione.

La Legge regionale 16/2006, composta da soli due articoli, prevedeva la costituzione,

da parte dell’Amministrazione regionale, di una nuova società per azioni avente il compito di

assicurare la ripresa produttiva della concessione mineraria per fluorite e altri minerali

denominata miniera “Genna Tres Montis” nei Comuni di Silius e San Basilio. Il secondo comma

dell’art. 1 stabiliva che la nuova società per azioni poteva anche essere controllata interamente

dalla Regione. La nuova società doveva partecipare al bando di evidenza pubblica per

l’assegnazione della concessione mineraria e, in caso di aggiudicazione, realizzare un piano

industriale riconducibile ai criteri di qualsiasi operatore in economia di mercato.

Le risorse finanziarie previste dall’art. 2 della Legge, ammontavano, per l’anno 2006, a

2 milioni di euro a valere sull’UPB S09.055, capitolo 2006 09900 00.

Il bando previsto dalla L.R. 16/2006 venne pubblicato in data 9 marzo 2007 e, come si

legge dallo stesso, prevedeva l’assegnazione della concessione mineraria per minerali di f, pb,

zn, ag e ba denominata “Genna Tres Montis” in territorio dei comuni di Silius e San Basilio

della superficie amministrativa di ettari 590, già intestata alla Nuova Mineraria Silius SpA in

7 V. deliberazione G.R. 42/17 del 4.10.2006

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liquidazione e dalla stessa Società rinunciata in data 25 luglio 2006. Tale società, a seguito

della rinuncia, era stata nominata custode della miniera e delle sue pertinenze.

Sempre dal bando si rilevava che della concessione facevano (fanno) parte la miniera,

con relative strutture pertinenziali a “bocca pozzo”, e l’impianto di arricchimento sito in area

industriale di Assemini, nei pressi di Cagliari, a distanza di circa 60 km dalla miniera

medesima.

Ancora, il bando in questione prevedeva che al soggetto individuato venisse concessa la

facoltà di coltivare in sotterraneo il residuo giacimento “alla vista” della miniera valutato in

circa due milioni di tonnellate, alle quali potevano esserne aggiunte ulteriori 200.000 tonnellate

in base a nuove stime sulle riserve possibili e probabili nelle aree fino ad allora indagate in

sottosuolo.

La concessione doveva essere accordata al soggetto aggiudicatario per un periodo della

durata di 10 anni.

Sarebbero inoltre rimasti a carico della Nuova Mineraria Silius SpA in liquidazione e/o

della Regione Autonoma della Sardegna, suo unico azionista, gli obblighi relativi a messa in

sicurezza, ripristino e bonifica dei siti minerari, con espressa limitazione alle conseguenze

dell’attività pregressa svolta dalla Società medesima.

L’offerta doveva riferirsi alla presentazione di un progetto economicamente valido per la

coltivazione delle riserve accertate e stimate, nonché di una proposta progettuale che

prospettasse la più idonea soluzione per la migliore valorizzazione del giacimento e il massimo

recupero possibile dei materiali lavorati nei processi di trattamento mineralurgico, con

particolare riferimento ai concentrati (mercantili) nonché ai residui di lavorazione prodotti

nell’impianto di arricchimento di Assemini. Per quest’ultimo il recupero doveva essere nella

misura massima possibile finalizzato al riciclaggio dei materiali per usi consentiti.

Tra gli obblighi previsti dal bando a carico dell’aggiudicatario, vi era l’impegno

all’assunzione e all’impiego per almeno 5 anni di tutte le unità lavorative già in forza alla

Nuova Mineraria Silius SpA antecedentemente alla messa in liquidazione, ivi compreso il

personale posto in mobilità in quanto non utilizzato per gli interventi di mantenimento e di

messa in sicurezza dei cantieri, con conservazione dell’inquadramento e del trattamento

economico.

Nel frattempo, in data 21 dicembre 2006, fu costituita la Fluorite di Silius, ovvero la

nuova società della Regione, prevista dalla L.R. 16/2006, al fine, come si legge nello statuto

sociale, di assicurare la ripresa produttiva della Concessione mineraria denominata “Genna

Tres Montis”. Con un capitale sociale iniziale di due milioni di euro, interamente versato dalla

Regione.

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Il 23 maggio 2007 la concessione mineraria venne aggiudicata all’unico partecipante

alla gara, ossia alla Fluorite di Silius SpA.

Con determinazione del Direttore del Servizio Attività estrattive del 15 giugno 2007, n.

8069/273 veniva accordato alla Fluorite di Silius S.p.A. il rilascio della concessione mineraria

temporanea per minerali.

Sennonché, la procedura sopra descritta ha immediatamente sollevato le attenzioni

della Commissione europea, la quale ha deciso di avviare il procedimento ex articolo 88,

paragrafo 2, del trattato, come si legge nella decisione della Commissione del 10 dicembre

2008 relativa all’aiuto di Stato C 60/07, per tre ragioni che di seguito si riportano:

1. Il bando di gara, come appena sopra rilevato, prevedeva l’obbligo per la società

aggiudicatrice di assumere, per un periodo di almeno cinque anni, tutto il personale

già alle dipendenze della Nuova Mineraria Silius prima che fosse posta in liquidazione,

inclusi i dipendenti posti in mobilità, salvaguardandone l’ordine gerarchico e il

trattamento economico. La Commissione ha ritenuto che i bandi che comportano

siffatte condizioni non di mercato non soddisfino il criterio dell’investitore operante in

economia di mercato. In particolare, tali condizioni presumibilmente conferiscono un

vantaggio per lo meno all’attività ceduta, nella misura in cui tale attività è sottratta

alla pressione concorrenziale ed è finanziata, attraverso la rinuncia a ricavi, da parte

dello Stato.

2. In secondo luogo, la Commissione non era certa che la Regione Autonoma Sardegna

avesse agito come un investitore operante in economia di mercato allorché aveva

costituito la Fluorite di Silius SpA al fine di farla partecipare al bando per la

concessione mineraria sulla base del piano industriale che prevedeva un tasso interno

di rendimento (TIR) del 3,5 %, ossia chiaramente inferiore alla media del settore,

nonché inferiore al costo di opportunità per l’investitore misurato sulla base dei Buoni

del Tesoro.

3. In terzo luogo, l’istruttoria del Servizio Attività Estrattive sottoposta alla Regione

Autonoma Sardegna il 6 giugno 2007 sottolineava che la durata prevista per il

progetto (9 anni) non può consentire l’ammortamento completo e il recupero degli

investimenti previsti nel quadro del piano industriale della Fluorite di Silius SpA (circa

36,76 milioni di EUR). Anzi, resterebbe scoperto un residuo considerevole di circa

13,5 milioni di EUR (pari al 36% del totale). Un ammortamento più rapido dell’attività

(peraltro non consentito dai principi contabili nazionali) rappresenterebbe un onere

addizionale per il conto economico dell’impresa. Pertanto la Commissione aveva

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espresso dubbi sull’accettabilità, per un investitore operante in economia di mercato,

dei principali punti formulati nel piano industriale.

Con provvedimento del Direttore del Servizio Attività estrattive n. 4336/146 del 8 aprile

2008, il bando per la concessione veniva annullato, per cui, proprio per tale motivo, la

Commissione dichiarava che l’indagine ha esaurito la sua funzione per cui dichiarava chiuso il

procedimento di indagine8.

Con determinazione del direttore del servizio delle attività estrattive 17 luglio 2008, n.

10567/436, veniva annullata la precedente determinazione 273 del 15.06.2007, relativa al

rilascio della concessione mineraria e pertanto l’area della stessa veniva dichiarata libera da

vincolo minerario e, quindi, oggetto di possibile nuova concessione, ai sensi dell’art. 15 del

Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Con lo stesso provvedimento, nelle more di

assegnazione di una nuova concessione finalizzata all’esercizio della Miniera, venne affidata,

per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre l’assegnazione della concessione mineraria

alla società Fluorite di Silius S.p.A. la custodia e il mantenimento in sicurezza e in efficienza

della miniera medesima, nonché lo smaltimento di impianti e macchinari obsoleti che potessero

comportare danni ambientali.

Da rilevare che, sul piano finanziario, oltre ai 2 milioni di euro stanziati a norma dell’art.

2 della L.R. 16/2006 e interamente versati, l’articolo 24, comma 5 della L.R. 2/2007 (l.

finanziaria 2007) provvedeva allo stanziamento di ulteriori 4 milioni di euro, peraltro non spesi

date le vicende sopra accennate e destinate alle finalità di cui all’art. 7, comma 28 della L.R.

3/2008 (l. finanziaria 2008), la quale autorizzava l’Amministrazione regionale ad affidare

apposita commessa a Fluorite Silius, soggetto (allora) assegnatario della concessione, nonché

a corrispondere alla Nuova Mineraria Silius, in liquidazione, l’importo relativo ai lavori di

bonifica e messa in sicurezza effettuati nel periodo maggio/giugno 2007.

A tal fine era disposta la spesa complessiva di 17.513.000 euro, a valere sugli

stanziamenti disposti dall’articolo 1, comma 7 (per euro 2.913.000), dall’articolo 24, comma 5

(per euro 4.000.000) e comma 7 (per euro 6.600.000) della legge regionale n. 2 del 2007, che

a tal fine sono conservati nel conto dei residui, nonché con l’ulteriore autorizzazione di spesa di

euro 4.000.000 (UPB S06.03.023).

Tali somme sono confluite sull’UPB S06.03.023, capitolo SC06.0676 (Spese per le opere

di bonifica e messa in sicurezza del sito minerario Genna Tres Montis e dell'impianto di

arricchimento di Assemini - art. 7, comma 28, L.R. 5 marzo 2008, n. 3), così come le somme

8 Decisione della Commissione del 10 dicembre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 60/07 cui l’Italia ha dato esecuzione

in favore della società Fluorite di Silius SpA, in GUUE del 17 marzo 2009, n. L 71/20.

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stanziate dalla L.R. 30 maggio 2008, n. 9 – Bonifica e messa in sicurezza della miniere di

Genna Tres Montis nei comuni di Silius e San Basilio, pari a ulteriori 2 milioni di euro, per un

totale, quindi di 19.513.000 euro destinati alla realizzazione delle opere di bonifica e messa in

sicurezza sia del sito di Genna Tres Montis che della laveria sita nel comune di Assemini. A

fronte di tali stanziamenti risultano, dai riscontri istruttori, pagamenti per 15.375.770,93 euro

nel 2008 e ulteriori 2.440.666,54 euro nel 2009.

STANZIAMENTI ART. 2 L. R. 16 DEL 2006

UPB S09055 S06.03.022

Descrizione UPB Partecipazioni azionarie

CAPITOLO 0990000 SC06.0658

Descrizione Capitolo

Trasferimenti al soggetto giuridico preposto al riavvio produttivo della miniera “Genna Tres Montis” nei Comuni di Silius e San Basilio per la sua costituzione e gestione (L.R. 2 novembre 2006, n. 16)

Esercizio 2006 2007

Art. 24, c. 5 finanz. (LR 2/2007)

2008

Stan.iniz. Competenza 0,00 4.000.000,00

Stanz.fin. Competenza 2.000.000,00 4.000.000,00

Impegnato Competenza

2.000.000,00 0,00

Pagato Competenza 2.000.000,00 0,00

Residui finali competenza

0,00 4.000.000,00

Carico Residui 0,00 0,00 4.000.000,00

Impegni tot. Residui 0,00 0,00

Econ. res. 0,00 0,00 4.000.000,00

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50

UPB S06.03.023

Descrizione UPB Liquidazione dell'EMSA e commesse RAS - Spese Correnti

CAPITOLO SC06.0676

Descrizione Capitolo Spese per le opere di bonifica e messa in sicurezza del sito minerario Genna Tres Montis e dell'impianto di arricchimento di Assemini (art. 7, comma 28, L.R. 5 marzo 2008, n. 3)

Esercizio 2008 2009

Stan.iniz. Competenza 0,00

Stanz.fin. Competenza 19.513.000,00

Impegnato Competenza 19.513.000,00

Econ.comp.

Pagato Competenza 15.375.770,93

Residui finali competenza 4.137.229,07

Carico Residui 4.137.229,07

Pagato Residui 2.440.666,54

Residui res. 1.696.562,53

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Infine, quale esito delle vicende della L.R. 16/2006, appena descritte, nonché di quelle

connesse della decisione della Commissione 21/12/2007, in data 18 maggio 2009, l’assemblea

straordinaria della Società Fluorite di Silius, deliberava lo scioglimento anticipato della società,

con conseguente messa in liquidazione, a causa dell’annullamento del provvedimento di

concessione della Miniera di Gennai Tres Montis ed essendo venuta meno, quindi, la stessa

ragion d’essere della Società, la quale era stata costituita al solo scopo dello sfruttamento della

stessa miniera.

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IL NUOVO BANDO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE MINERARIA DI “GENNA TRES

MONTIS”

Come già sommariamente accennato, con determinazione del Direttore del Servizio

delle Attività Estrattive dell’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna in data 17 luglio

2008, n. 10567/436 è stata annullata la precedente determinazione n. 273 del 15.06.2007,

relativa al rilascio della concessione mineraria di “Genna Tres Montis”, alla società Fluorite di

Silius S.p.a. e quindi dichiarata l’area della concessione libera da vincolo minerario e,

pertanto, oggetto di possibile nuova concessione, ai sensi dell’art. 15 del Regio Decreto 29

luglio 1927, n. 1443.

Con la stessa determinazione veniva affidata, nelle more di assegnazione di una nuova

concessione, alla società Fluorite di Silius S.p.A. la custodia e il mantenimento in sicurezza e in

efficienza della miniera medesima, nonché lo smaltimento di impianti e macchinari obsoleti che

potessero comportare danni ambientali, per la durata di sei mesi e, comunque, non oltre

l’assegnazione della concessione mineraria.

L’Assessorato dell’Industria, pertanto, con avvisi pubblicati in data 24 e 25 agosto 2008,

rese noto a tutte le imprese operanti nel settore minerario l’intenzione di concedere la facoltà

di coltivare in sotterraneo il residuo giacimento di fluorite, valutato in circa 2,2 milioni di

tonnellate.

Il termine per la presentazione delle istanze per il rilascio della concessione mineraria

era fissato per il giorno 31.10.2008, mentre il termine stimato per il rilascio della nuova

concessione mineraria era di novanta giorni dalla predetta data; anche al fine di evitare

interruzioni tra le attività di messa in sicurezza e bonifica del sito minerario e le attività di

preparazione alla coltivazione del giacimento di fluorite.

Alla scadenza del termine è risultato che una nuova società “Fluorite Sarda”, società

interamente privata, ha presentato istanza unitamente a un Piano Industriale per ottenere una

nuova concessione mineraria.

Dal piano industriale presentato dalla Società si rileva, in premessa, che la società

Fluorite Sarda S.r.l. è stata costituita nel settembre 2008 da Fluorsid S.p.A. e IFS S.r.l. allo

scopo di riavviare e gestire le attività minerarie nel settore del fluoro in Sardegna. La Fluorsid

S.p.A. ha sede e stabilimento nell’area industriale di Macchiareddu, dove opera da quasi

quarant’anni e, come ancora risulta dal piano industriale, è leader mondiale nella produzione di

fluoruro di alluminio e della criolite sintetica ed è oggi il maggior consumatore mondiale di

fluorite grado acido.

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La IFS S.r.l. è una società di recente costituzione che ha come oggetto sociale

l’assunzione di partecipazioni industriali e l’attività commerciale nel settore dei minerali e dei

metalli.

Il piano industriale presentato dalla Fluorite Sarda tende ad evidenziare la convenienza

economica del riavvio della produzione mineraria, con forte beneficio per l’economia locale con

un valore aggiunto, in gran parte ricadente sul territorio, pari a circa il 55% del fatturato.

Nel piano industriale si fa presente che il socio Fluorsid S.p.A. garantirà l’acquisizione

della produzione di fluorite per il proprio consumo interno e la commercializzazione della

galena, garantendo quindi certezza sulla collocazione dei prodotti.

Tra le motivazioni della società Fluorite Sarda per la ripresa produttiva della miniera di

Silius, si rileva che la Società Fluorite Sarda, come già accennato il principale consumatore

mondiale di fluorite grado acido, con un consumo potenziale di circa 150.000 T/a ha risentito

dell’interruzione della produzione della miniera di Silius all’inizio del 2006, poiché tutto il

materiale necessario per il funzionamento dell’impianto industriale della Fluorsid è stato

reperito presso paesi extra-europei, con le conseguenti sempre maggiori difficoltà di

reperimento della Fluorite su tali mercati e con il rischio quindi di dover ridurre l’utilizzo della

capacità produttiva degli impianti.

Il piano industriale contempla la previsione di 15 anni di attività per la coltivazione di

2.480.437 tonnellate di minerale accertato previa realizzazione di investimenti per 28.000.000

di euro dl cui € 25.000.000 principalmente finalizzati a lavori minerari e acquisti di impianti e

macchinari che rendano possibile lo sfruttamento della miniera e 3.000.000 per la realizzazione

degli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell’agibilità e la sicurezza della

miniera e delle sue pertinenze.

Per la realizzazione dei nuovi investimenti, Fluorite Sarda Srl, che avrà inizialmente un

capitale sociale di 6.250.000 euro presenterà domanda di contributo con le leggi di

agevolazione regionale. In mancanza di contributo o comunque in caso di necessità di ulteriore

apporto di mezzi propri la società prevede che su richiesta del consiglio di amministrazione, i

soci sottoscrivano il raddoppio del capitale sociale, con versamenti nel secondo e terzo anno.

Nel corso dei 15 anni previsti di coltivazione della miniera è prevista la produzione di

789.360 tonn. di fluorite grado acido, 101.440 tonn di galena al 67% Pb, 296.000 tonn. di

sabbie commerciali.

I ricavi sono stati stimati ipotizzando un prezzo di 200 €/t per la fluorite 480 €/t per la

galena e 10 €/t per la sabbia commerciale.

Nei primi tre esercizi si prevede che una parte della forza lavoro sia sottratta alla

produzione e impegnata nella realizzazione degli investimenti. Di conseguenza, parte del costo

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del personale dei primi tre anni (per un totale di € 2.532.000 ripartito in parti uguali nei

quattro esercizi) è portato ad immobilizzazioni ed escluso dal costo di esercizio.

I costi relativi ai materiali e alle prestazioni di terzi sono stati valutati sulla base dei

consumi storici e tenendo conto degli attuali prezzi di mercato.

Per le attività dl messa in sicurezza e ripristino ambientale a fine attività è stata

ipotizzata una spesa pari a 1.500.000 euro da sostenere nell’ultimo anno di attività impiegando

un fondo accantonamenti costituito da dieci quote annuali a partire dal quinto esercizio.

Il piano di ammortamento degli investimenti prevede quote di ammortamento ridotte

nei primi tre esercizi e il completamento dell’ammortamento entro il 14° anno.

La copertura degli investimenti è stata così prevista:

per 6.250.000 euro, con il capitale sociale interamente versato dai soci nel primo

esercizio;

per 8.750.000 euro, con il contributo, il cui incasso avverrà in uguali quote nel primo,

secondo e terzo anno;

per la parte restante, pari a circa 11.000.000 euro, attraverso riutilizzo delle

disponibilità di cassa che si prevede saranno generate dall’attività.

Le previsioni economico-finanziarie evidenziano buoni risultati di esercizio, buoni valori

del TIR (13,7% in caso di ottenimento del contributo e 6.5% in assenza di esso), e un valore

aggiunto di circa 110 milioni di euro, comprensivo del costo del personale.

Nel piano industriale si rileva ancora che la miniera di Silius dispone di risorse accertate

che consentono l’attività estrattiva in condizioni economiche per almeno 15 anni. Con una

produzione annua che, secondo la programmazione prevista, potrà essere compresa tra 40 e

60.000 tonnellate di fluorite di grado acido.

Il piano prevede altresì la valorizzazione dell’impianto di flottazione di Assemini che

potrebbe essere utilizzato anche per la flottazione di minerali provenienti da altre miniere, dato

che, comunque, le necessità di approvvigionamento della Fluorsid eccedono le quantità che

saranno estratte dalla miniera di Silius. Ciò dovrebbe consentire un’ottimizzazione della

produzione dell’impianto e della gestione del personale.

Il piano prevede anche che il nuovo concessionario si farà carico degli interventi

riguardanti la mitigazione degli impatti ambientali derivanti dall’attività di sua competenza,

mentre resteranno a carico della Regione autonoma della Sardegna gli obblighi relativi alla

messa in sicurezza, ripristino e bonifica dei siti minerari per la parte connessa all’attività

pregressa.

La concessione mineraria temporanea per minerali di Genna Tres Montis veniva

rilasciata alla Società Fluorite Sarda con determinazione 849 del 12 dicembre 2008 del

Direttore del Servizio Attività Estrattive dell’Assessorato dell’Industria.

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Con lo stesso provvedimento veniva disposto che la Società era tenuta a iniziare i lavori

relativi al mantenimento in sicurezza della miniera dalla data di consegna della stessa e quelli

relativi al piano per lo sfruttamento del giacimento minerario entro due mesi dalla data del

verbale di consegna della miniera medesima.

La determinazione di cui sopra venne trasmessa alla società Fluorite Sarda con nota n.

21021 del 12 dicembre 2008. Dalla stessa nota poteva rilevarsi che il passaggio di consegne

della miniera dalla società Fluorite di Silius alla Fluorite sarda, sarebbe potuto avvenire,

presumibilmente, entro e non oltre il mese di gennaio 2009. In relazione a tale data, con nota

del 22 dicembre 2008, indirizzata all’Assessorato dell’Industria, la Fluorite Sarda riteneva che

tale termine non fosse sufficiente a consentire la predisposizione degli atti e fatti per

l’adeguato ricevimento delle consegne, chiedendo quindi che lo stesso termine di consegna

venisse prorogato al 30 aprile 2009. In particolare la Società Fluorite Sarda evidenziava che:

1. Con il rilascio della concessione, la Fluorite Sarda faceva presente di essere nella

condizione di poter concretamente trattare con la Sfirs per l’assetto societario

dell’azienda, che era stato programmato nella proposta alla Regione, ripetutamente

espressa alla Sfirs, per avere la partecipazione Sfirs del 49,9%, con una identica

partecipazione di Fluorsid e il rimanente di privati.

2. La validazione da parte dell’ARPAS dell’analisi di rischio in merito all’impiego dei

rifiuti dei processi di trattamento per le ripiene non era stata ancora data. Questa

condizione era ritenuta dalla Società essenziale per la coltivazione economica del

giacimento.

3. La concessione delle agevolazioni del PIA in corso, per l’investimento nella miniera di

25 milioni di Euro, non era stata ancora definita. L’ottenimento di tali agevolazioni

era definito come fondamentale nella difficile situazione economica e finanziaria del

momento.

4. Il piano industriale prevedeva la costruzione di opere e acquisizioni di macchinari per

i quali occorrono ricerche di mercato e appalti.

5. L’organizzazione della gestione aziendale e del lavoro potrà essere programmata in

relazione ai tempi di attuazione dei precedenti punti e alle esigenze industriali da

adempiere alle migliori condizioni.

Con nota del 13 gennaio 2009 la Società Fluorite Sarda ribadiva la richiesta di proroga

della consegna della miniera a fine aprile 2009 ma, in data 27 gennaio 2009, l’Assessorato

dell’Industria sembrava voler riconfermare il termine del 30 gennaio 2009 per il passaggio di

consegne e replicava ai 5 punti rappresentati nella nota della società del 22 dicembre

precedente e sopra evidenziati:

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1. il problema della partecipazione o meno della Sfirs al pacchetto azionario della

società Fluorite Sarda S.r.l. non costituisce motivo di rinvio della presa in consegna

della miniera, atteso che la concessione è stata rilasciata a soggetto che per

dichiarazione dello stesso e del socio fondatore Fluorsarda S.p.a., aveva il requisito

della capacità economico finanziaria necessario a tal fine, requisito questo

imprescindibile e verificato positivamente in sede di istruttoria sulla base della

documentazione allegata all’istanza di rilascio della concessione;

2. L’osservazione mossa al punto 2) della citata nota risulta assolutamente inconferente

atteso che è posto in capo a codesto concessionario l’onere di predisporre lo studio

relativo alla valutazione dei rischi specifica per il sito relativa all’impiego dei rifiuti di

processo come materiali di ripiena dei vuoti della miniera, sulla base dei rifiuti

dell’attività estrattiva di propria produzione. Lo studio eseguito da questa

amministrazione nell’ambito del progetto Valore riguarda la possibilità di effettuare la

bonifica dell’area di Assemini dai rifiuti delle pregresse attività estrattive. Questo

studio, tra l’altro, ha consentito di verificare la possibilità di impiegare i rifiuti come

ripiena dei vuoti minerari. Conseguentemente, dal punto di vista tecnico-scientifico,

tale possibilità di impiego potrà essere maggiormente dimostrata per i rifiuti

derivanti dalle nuove attività sulla base delle migliorie previste per i processi di

trattamento;

3. Il piano industriale presentato mantiene la sua validità anche senza i contributi PIA e

ciò ha consentito il rilascio della concessione a prescindere da tali agevolazioni

finanziarie il cui unico scopo è quello di garantire un maggiore rendimento

dell’investimento (TIR del 13,7% a fronte di un TIR del 6,5 %);

4. Il suddetto piano industriale prevede una fase di avvio di circa sei mesi funzionale

alla ripresa produttiva nell’ambito della quale devono essere effettuati i necessari

investimenti;

5. Per quanto poi attiene alle considerazioni contenute in quest’ultimo punto, si

evidenzia che proprio la presa in consegna della miniera consente di programmare

con maggiore cognizione e dettaglio tutte le attività finalizzate alla ripresa

produttiva.

Fatte tali premesse l’Assessorato dell’Industria, nella stessa nota, confermava pertanto

il programma relativo al formale passaggio delle consegne.

Ancora, con successiva nota del 10 febbraio 2009, a seguito di ulteriori precisazioni

della Società Fluorite Sarda, fatte pervenire in data 28 gennaio 2009, in particolare in ordine

alla necessità di realizzare un assetto societario al fine di dare maggiore solidità alla società e

meglio garantire adeguata copertura finanziaria agli investimenti e all’esercizio, e con riguardo

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all’ottenimento, dagli organi regionali, delle autorizzazioni ambientali occorrenti per riattivare

l’attività produttiva, l’Assessorato dell’Industria chiedeva alla Fluorite Sarda di far pervenire,

entro trenta giorni, le proprie motivate osservazioni in ordine al permanere dei requisiti

richiesti per l’ottenimento della concessione mineraria, avvisando altresì la Società che in

assenza degli stessi requisiti l’Amministrazione avrebbe proceduto alla revoca della

concessione, mentre in caso contrario, nello stesso termine di trenta giorni, doveva essere

portato a termine il programma di consegna della miniera.

La Fluorite Sarda riscontrava tale comunicazione in data 10 marzo 2009.

Sostanzialmente la Società richiedeva assicurazioni da parte dell’Amministrazione regionale in

merito alle problematiche ambientali ed ai lavori di messa in sicurezza degli impianti e si

ribadiva la volontà di portare avanti l’iniziativa, chiedendo al contempo l’indizione di una

riunione al fine di esaminare la situazione esistente ed individuare le iniziative da assumere.

La richiesta riunione fu convocata per il giorno 6 aprile 2009, presso gli uffici

dell’Assessorato dell’Industria, ma dal relativo verbale acquisito dall’Ufficio istruttore della

Corte dei conti risulta che la stessa non abbia condotto ad alcuna soluzione pratica, in quanto

la società concessionaria ribadiva la necessità che venissero chiarite, in modo assolutamente

preciso, le prescrizioni di natura ambientale.

Dagli altri atti successivi alla citata riunione risulta abbastanza evidente la volontà

dell’Amministrazione di poter risolvere la situazione in modo favorevole, al fine di poter

procedere alla consegna della miniera, nonostante le problematiche avanzate dalla Società

concessionaria, evidentemente al fine di evitare il “disastro”, in termini occupazionali e socio

economici che il ritiro della concessione avrebbe comportato, dato che la procedura di cui si

tratta appare praticamente quale “ultima chance” per il proseguimento dello sfruttamento

della miniera.

Con nota del 8 luglio 2009, l’amministrazione convocava per il giorno 16 dello stesso

mese apposita riunione al fine della sottoscrizione del verbale di consegna della miniera e delle

sue pertinenze, al momento ancora in custodia alla società Fluorite di Silius, su incarico della

Regione. Tuttavia, nel corso di tale riunione, vennero in rilievo nuovamente le problematiche

relative alle autorizzazioni di carattere ambientale che erano già state oggetto di precedenti

riunioni e che avevano costituito il principale motivo di mancata presa in carico della miniera

da parte del concessionario. Anche in tale occasione, quindi, l’Amministratore unico della

Società concessionaria ribadiva di non avere intenzione di prendere in consegna la miniera con

le medesime motivazioni già precedentemente poste in rilievo.

Conseguentemente a tale riunione l’Amministrazione, con nota del 30 luglio 2009,

comunicava la prosecuzione della procedura di avvio del procedimento di decadenza della

concessione, invitando perciò i soggetti interessati a proporre le loro osservazioni.

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Una nuova riunione venne convocata per il giorno 8 agosto 2009 anche con la presenza

dell’Assessore dell’Industria. Dal verbale di detta riunione si evince la richiesta della Fluorite

Sarda anzitutto di una partecipazione della SFIRS al capitale sociale della Società in termini

stabili. La società richiedeva inoltre la possibilità dell’utilizzo degli sterili della laveria di

Assemini per le ripiene della miniera previa inertizzazione con il metodo della ripiena

cementata, opportunamente validata dall’Arpas9. Infine veniva chiesta, sempre dalla Società

concessionaria, l’esecuzione dei lavori per la messa a norma degli impianti elettrici della

miniera, nonchè di uno dei pozzi, a carico dell’Amministrazione regionale.

A fronte di tali richieste, dal verbale emerge ancora una volta la necessità di ricercare

qualunque soluzione possibile ai fini soprattutto della salvaguardia di livelli occupazionali

compatibili con le esigenze della produzione e che erano già stati quantificati dal

concessionario in circa 40 unità.

Con nota del 27 agosto 2009 la società concessionaria Fluorite Sarda, ribadiva le sue

richieste, riaffermando altresì la volontà di prendere in consegna la miniera per farne

un’attività economica duratura. Nella nota si legge infatti che i lavori a carico della Regione,

occorrenti per la sicurezza e l’agibilità della miniera, furono concordati al fine di alleviare i già

onerosi investimenti previsti a carico del nuovo concessionario e consegnare una miniera in

condizioni di sicurezza.

Di notevole interesse, al fine di riscontrare l’attenzione dell’amministrazione a

perseguire l’effettivo avvio della concessione e la consegna del sito minerario, è la Relazione

del Servizio Attività Estrattive acclusa alla nota della Direzione Generale 13803 del 06.10.09.

Emerge evidente la preoccupazione riguardo alle conseguenze che il mancato riavvio

dell’attività estrattiva potrebbe comportare in termini socio economici al territorio del Gerrei,

un’area geografica in cui la miniera di Silius costituisce l’unico ed importante polo industriale.

L’Assessorato, sebbene sussistessero i presupposti per la decadenza della concessione,

non si attivava per questo definitivo provvedimento in ragione delle ricadute negative di ordine

socio economico misurabile con la perdita di circa 100 posti di lavoro diretti e di quelli

dell’indotto particolarmente elevati; in ordine anche al danno economico per l’amministrazione

regionale. Infatti dal mancato riavvio derivano oneri stimati in circa 16 milioni di euro,

determinati in parte (3 milioni di euro) dal mancato rinnovo della GIGS10, i cui costi saranno

9 Si tratta di una procedura diversa da quella a suo tempo validata dall’ARPAS per il riutilizzo dei residui dell’attività estrattiva al fine della ripiena dei vuoti di miniera. 10 (CIGS) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA la cassa integrazione guadagni (cig) è un istituto previsto dalla legge consistente in una prestazione economica, erogata dall’inps, in favore dei lavoratori sospesi dall'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa o che lavorano a orario ridotto. La Cassa Integrazione Straordinaria invece può essere disposta nei casi di: • ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale

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accollati direttamente all’amministrazione regionale (sebbene già prima a carico della stessa

tramite la Fluorite di Silius spa in liquidazione e comunque controllata interamente dalla RAS);

determinati (13 milioni di euro) soprattutto dai costi per gli interventi di chiusura della miniera.

Peraltro il programma che accompagna la richiesta della CIGS includeva la disponibilità del

nuovo concessionario a riassumere circa 40 dei lavoratori per i quali si chiedeva appunto la

CIGS, ai fini del riavvio dell’attività estrattiva.

Nel periodo di perfezionamento della concessione la RAS si è fatta carico, tramite il

precedente concessionario in liquidazione, della custodia e delle condizioni di sicurezza; questo

in quanto la miniera in presenza di giacimento economicamente coltivabile, costituisce parte

del patrimonio regionale.

L’organizzazione della custodia del sito minerario si pone come esigenza ineludibile

anche nell’ipotesi di non riavvio dell’attività, al fine anche di completare le verifiche in corso,

finalizzate alla bonifica dell’area della laveria di Assemini, dove sono presenti circa 2.200.000

metri cubi di rifiuti di estrazione derivanti dalle pregresse attività estrattive, che potrebbero

essere riutilizzati per il riempimento dei vuoti storici della miniera. Da queste verifiche, se

positive (nell’ambito dello studio “Progetto valore”), può conseguire il risultato di poter

bonificare parte dell’area della laveria di Assemini e l’effetto di mettere in sicurezza l’area della

miniera interessata ai livelli più alti da forme di subsidenza.

Dalla disamina di questa ultima nota istruttoria, tuttavia, emerge comunque che dal

procedimento in corso e dalle interlocuzioni tra azienda concessionaria e servizi

dell’Assessorato potrebbe scaturire la decadenza della concessione medesima.

Questa eventualità è confermata e circostanziata in successiva nota del Servizio Attività

Mineraria 14710 del 23.10.2009, laddove l’Amministrazione asserisce che non sono superati i

nodi che hanno sinora impedito di consegnare la miniera al nuovo concessionario Fluorite

Sarda srl.

Gli sviluppi della vicenda della concessione mineraria e delle annesse richieste e

rivendicazioni da parte del nuovo concessionario lasciavano effettivamente intravedere scarsi

margini di soluzione per la definitiva concessione e consegna del sito minerario. Emergeva con

estrema chiarezza dalla recente nota del Servizio Attività Estrattive su citata. L’attuale fase di

stallo “deriva da richieste del concessionario che non è possibile legittimamente soddisfare”; da

• casi di crisi aziendale di particolare rilevanza settoriale o territoriale • impresa assoggettata a procedura concorsuale di fallimento, liquidazione coatta, etc. Possono avere accesso alla CIG straordinaria soltanto le imprese che abbiano occupato più di 15 lavoratori nel semestre precedente la richiesta. Quando l’impresa ricorre a questa procedura deve farne preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali, cui può fare seguito un esame congiunto e la creazione di un programma per fronteggiare le conseguenze sul piano sindacale.

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ciò consegue la mancata presa in consegna della miniera, e la determinazione del

concessionario a non dare avvio al Piano industriale per la ripresa dell’attività estrattiva,

qualora non ci fosse positivo riscontro alle sue richieste. Ancora la nota del Servizio citata

asserisce che allo stato degli atti, essendo maturati i termini e presupposti, sta predisponendo

gli atti relativi alla decadenza della concessione.

Ancora, con nota n. 14713, sempre in data 23 ottobre 2009, l’Amministrazione

precisava puntualmente le motivazioni per cui si riteneva di proseguire il procedimento di

decadenza della concessione mineraria. In particolare nella citata nota si affermava che:

1. Partecipazione azionaria Sfirs o altro soggetto pubblico — non di competenza del

Servizio Attività Estrattive.

2. Autorizzazioni ambientali — come precisato ripetutamente per le vie brevi e con

atti formali (note del 27.01.09 prot. n. 1072, del 10.02.2009 prot. n. 1743 e verbale di

riunione del 6 aprile 2009) il rilascio dell’autorizzazione all’impiego dei rifiuti derivanti

dall’attività estrattiva per il riempimento di vuoti della miniera è subordinato alla dimostrazione

che tale operazione non comporti danni per l’ambiente. Per dare tale dimostrazione il

concessionario e non l’Amministrazione, con i rifiuti dell’attività estrattiva connessi alla fase

produttiva, è tenuto ad eseguire la “Verifica di rischio specifica di sito” avente i contenuti di cui

al punto 1.2 dell’allegato 4 del D.M. 3 agosto 2005, verifica espressamente prevista nell’atto

relativo al rilascio della concessione mineraria in argomento.

A maggiore chiarimento di quanto sopra si rappresenta che gli studi effettuati da questa

Amministrazione avevano lo scopo di verificare la possibilità di ottenere la valorizzazione dei

rifiuti derivanti dalla pregressa attività estrattiva anche mediante, tra l’altro, l’inertizzazione

degli stessi ai fini del loro recupero e impiego per il riempimento dei vuoti storici della miniera

con l’obiettivo di poter effettuare, contestualmente, la bonifica dell’area di Assemini e la messa

in sicurezza di alcuni vuoti della miniera di Genna Tres Montis. Peraltro, i risultati di tali studi

sono per la maggior parte utili anche per il concessionario ai fini degli obblighi posti in capo allo

stesso per quanto attiene la “Verifica di rischio specifica di sito” da eseguire a fini del processo

produttivo a carattere industriale.

3. Messa a norma degli impianti elettrici e del Pozzo GTM — la richiesta riguarda

l’esecuzione di interventi, non necessari nell’attuale stato di stand by della miniera, ma

essenzialmente funzionali alla ripresa dell’attività estrattiva e pertanto aventi natura di aiuto di

stato, ove eseguiti con costi a carico dell’Amministrazione.

Posti tali chiarimenti, nella stessa nota veniva posto il termine del 5 novembre 2009 per

la presa in consegna della miniera.

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Infine, con provvedimento del Direttore del Servizio Attività Estrattive in data 6

novembre 2009, la società Fluorite Sarda S.r.l., è stata dichiarata decaduta dalla concessione

mineraria del sito di Genna Tres Montis.

Sembra opportuno, anche al fine delle conclusioni che si dovranno formulare,

considerare alcuni dati relativi alla gestione effettuata dalla Nuova Mineraria Silius.

Dalla relazione del Consiglio di amministrazione al bilancio societario al 31

dicembre 2004 si apprende che nel corso del 2003 erano state estratte 160.000 tonnellate di

tout-venant; per l’anno 2004 era stata prevista un’estrazione di 120.000 tonnellate; il

quantitativo effettivamente estratto è stato di 73.714 tonnellate. (Sul risultato non ha influito

l’incidente che ha fatto scattare il ricorso alla cassa integrazione guadagni, avvenuto nel

gennaio 2005).

La forza lavoro occupata ammontava a 163 unità, di cui un dirigente, 31 impiegati e

131 operai).

Dalla relazione del Servizio Attività estrattive per il rilascio della concessione

mineraria Genna Tres Montis, del 10 novembre 2008, si rilevano i seguenti dati, utili a fini

comparativi:

è prevista la durata dell’attività per 15 anni; il tout-venant estratto ammonterebbe a

2.760.570 tonnellate; i quantitativi sarebbero così ripartiti per anno: 1° anno: 100.000 t; dal

2° a 7° anno: 241.500 t; dall’8° al 14° anno: 161.000 t e il 15° 84.570 t.

Si ipotizza un organico di personale, comprensivo di quello eventualmente appartenente

a ditte esterne di 96 dipendenti per i primi sette anni e di 82 per i restanti anni.

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ACCESSO DELL’UFFICIO ALLA MINIERA DI SILIUS E ALLA LAVERIA

Previ accordi con il servizio delle attività estrattive dell’assessorato dell’industria, in data

10 febbraio 2010 è stato effettuato un sopralluogo presso i siti minerari di Genna Tres Montis e

Muscadroxiu, in territorio del comune di Silius.

Al sopralluogo, che prevedeva l’accesso in miniera, erano presenti, il Magistrato

istruttore e funzionari collaboratori, il Responsabile del Servizio attività estrattive e funzionari

del servizio, il Direttore della miniera responsabile della custodia e manutenzione del sito per

conto della società in liquidazione Fluorite di Silius.

Il Magistrato, richiamata la finalità dell’indagine, esponeva sinteticamente lo stato

dell’indagine e le problematiche emerse.

Il Direttore della miniera illustrava, con apposita cartografia, il sito minerario e la

situazione relativa ai prelievi del minerale e alla situazione delle gallerie poste a diversi livelli.

Veniva illustrato, altresì, lo stato della manutenzione delle infrastrutture sotterranee, affidata a

ditta esterna; lo stato di conservazione dei mezzi meccanici, nonché le potenzialità del

giacimento e le riserve di minerale ancora esistenti.

Il Responsabile del servizio ricostruiva le vicende relative alla gestione della miniera,

alla cessazione dell’attività e all’intervento della Commissione europea; aggiornava sulle

recenti novità della concessione mineraria che, come peraltro si è già ampiamente illustrato in

precedenza, dapprima assegnata a una nuova impresa privata a fine anno 2008, nel corso del

2009 non si è definitivamente perfezionata con la prevista consegna del sito minerario

determinando l’inevitabile procedura di decadenza. Allo stato il sito è rientrato nella piena

disponibilità della Regione quale proprietario, in capo al quale si pone qualsiasi successiva

decisione in merito alla eventuale definitiva chiusura del sito, o all’opportunità di emanare

nuovo bando di concessione, ed alla scelta di un nuovo intervento mirato alla bonifica e

riqualificazione sia della miniera, sia della laveria – impianto flottazione situato in territorio di

Assemini.

Nel corso della visita Il Direttore della miniera precisava che la possibilità di ripresa

dell’attività estrattiva è non solo auspicabile, per i connessi risvolti della ripresa produttiva e

occupazionale, ma certamente possibile per la effettiva disponibilità del minerale e per la

ricchezza del filone già esplorato e predisposto per l’estrazione, ma anche per i positivi esiti dei

sondaggi effettuati sui versanti del giacimento già in utilizzo. Puntualizzava che la ripresa

dell’attività estrattiva consentirebbe anche, in adempimento della normativa, di

realizzare gli interventi di bonifica del sito della laveria di Assemini, poiché al

prelievo del minerale in miniera deve realizzarsi il contestuale riempimento dei vuoti

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mediante il riutilizzo degli inerti della flottazione della laveria, appositamente

trattati.

Un aspetto, questo, invero controverso, allo stato degli atti dell’indagine, e a

parere del Responsabile del servizio; aspetto per il quale il nuovo concessionario ha

di fatto propeso per il disimpegno dalla concessione medesima unitamente, come si

evince dagli atti istruttori, all’altro aspetto ben più rilevante della compagine

societaria che è di fatto rimasta priva del socio pubblico-privato che avrebbe dovuto

compartecipare la società, vale a dire la SFIRS, la società finanziaria regionale

Conclusa questa preliminare digressione sullo stato della gestione e della concessione

mineraria, la verifica è proseguito con il sopralluogo in miniera; con le appropriate precauzioni

e dotazioni di sicurezza e con la guida tecnica dei responsabili del cantiere di manutenzione

vengono vistate alcune gallerie del giacimento ai livelli 200 e 10011, potendone apprezzare lo

stato di conservazione, fino ai filone del minerale da prelevare.

Il sopralluogo è successivamente proseguito presso il sito della laveria, dell’impianto di

flottazione del minerale in territorio di Assemini, dove, con la guida del responsabile del

cantiere sono stati visitati i diversi impianti, allo stato fermi e in stato di manutenzione e

conservazione.

11 Le quote devono intendersi al livello del mare. L’ingresso del pozzo è situato a 600 m. sul livello del mare, perciò il livello 100 prevede una discesa sotterranea di 500 m.

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CONCLUSIONI

Le prime considerazioni in merito alle vicende che hanno riguardato la miniera di Silius

devono essere fatte con riguardo alla procedura C 16/2006 ed alla relativa decisione della

Commissione UE, con la quale veniva dichiarato incompatibile con il mercato comune l’aiuto di

Stato pari a 98.360.000 euro concesso a favore della Nuova Mineraria Silius SpA, nonché

l’aiuto di Stato pari ad ulteriori 25.869.000 euro che l’Amministrazione regionale intendeva

concedere alla medesima società. Con la stessa decisione veniva altresì imposto all’Italia il

recupero della stessa somma di 98.360.000 euro già erogati, oltre agli interessi per tutto il

periodo decorrente dalla data in cui tali somme sono state messe a disposizione della ditta

beneficiaria, fino alla data dell’effettivo recupero.

Come già accennato, risulta che a causa della mancata restituzione di tali somme, la

Commissione europea ha deciso di avviare un procedimento dinanzi la Corte di giustizia

europea per la mancata esecuzione della stessa decisione.

Secondo quanto affermato dalla stessa Commissione al momento dell’avvio del

procedimento presso la Corte di giustizia, a un anno dalla decisione della Commissione, l'Italia

non ha ancora recuperato gli aiuti illegali e incompatibili, e le misure che ha sinora adottato

non hanno prodotto risultati immediati ed effettivi. La Commissione ha inoltre ritenuto che il

modo in cui è stata creata e gestita Fluorite di Silius, nonché la logica economica

dell'operazione, costituiscano un ostacolo al processo di recupero degli aiuti e configurino

un'elusione della decisione della Commissione in merito allo stesso recupero. La Commissione

ha pertanto concluso che l'esecuzione della sua decisione di recupero da parte dell'Italia non è

stata soddisfacente. La Commissione ha altresì affermato di aver motivo di ritenere Che la

creazione di Fluorite di Silius comporti il conferimento di ulteriori fondi pubblici in violazione

dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. e ha quindi avviato, in data 11 dicembre 2007,

un'indagine formale a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, dello stesso trattato (la procedura C

60/2007 di cui si è precedentemente e ampiamente trattato).

A ciò deve aggiungersi che i fondi pubblici spesi fino ad ora per sostenere il comparto

minerario di Silius ammontano, in realtà, a ben più dei 98.360.000 euro di cui la Commissione

chiede la restituzione. Infatti, anche non riportando l’osservazione dei fatti troppo indietro nel

tempo, rispetto al 1997, anno da cui parte il conteggio della Commissione stessa, dalla

deliberazione 41/10 del 5 ottobre 2004, già prima citata, si rileva che dal 1992, anno di

costituzione della Nuova mineraria Silius a settembre 2004 sono state assicurate dalla RAS

(anche attraverso l’EMSA) risorse finanziarie per Euro 96.739.819, cui devono aggiungersi

contributi statali (ex LL. 488 e 752) per Euro 11.029.923). A tali somme, che quindi, fino al

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2004 ammontano a 107.769.742,00, devono aggiungersi 11.200.000,00 euro, risultanti dal

testo della decisione C 16/2006 della Commissione, per cui si perviene a un totale di

118.969.742 euro. Inoltre, ancora, si devono conteggiare i 2 milioni di euro di cui alla L.R. 2

novembre 2006, n. 16 stanziati sull’UPB S06.03.022, ex UPB S09055, capitolo SC06.0658, ex

capitolo 0990000 - Trasferimenti al soggetto giuridico preposto al riavvio produttivo della

miniera “Genna Tres Montis” nei Comuni di Silius e San Basilio per la sua costituzione e

gestione – nonché, i 19.513.000 euro, di cui 15.375.770,93 euro già pagati, di cui all’art. 7,

comma 28, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, stanziati sull’UPB S06.03.023, capitolo SC06.0676 -

Spese per le opere di bonifica e messa in sicurezza del sito minerario Genna Tres Montis e

dell'impianto di arricchimento di Assemini – che portano la stima dei fondi pubblici destinati

alla miniera di Silius, per vari motivi, ad un totale di 140.482.742 euro.

A fronte di tale impegno finanziario, sembra non si sia registrato alcun risultato positivo

per quanto concerne i risultati economici aziendali e, tanto per fare un esempio, come ancora

emerge dal provvedimento della Commissione europea C 16/2006 la Nuova Mineraria Silius ha

registrato nel 2004 un fatturato di 4,96 milioni di euro e aveva 163 dipendenti. I conferimenti

della RAS dal 1997 al 2005, di cui la Commissione europea richiede la restituzione, venivano

poi iscritti nel bilancio patrimoniale della Società alle voci RAS c/coperture perdite future e

EMSA c/coperture perdite future.

Quale sistema per venir fuori, in qualche modo dalle problematiche causate

dall’intervento dell’Unione europea con l’oramai più volte citata procedura C 16/2006,

l’Amministrazione ha adottato la procedura prevista dalla L.R. 16/2006, le cui motivazioni

possono rinvenirsi nella deliberazione della G.R. 42/17 del 4 ottobre 2006, laddove si legge, tra

l’altro, che previa acquisizione di uno specifico parere reso in data 21 luglio c.a. (2006) da

parte di un professionista che ha maturato esperienze in campo comunitario (Prof. Angelo

Cardani — professore di Economia Politica nell’Università Bocconi di Milano) è stato definito un

percorso che, in massima sintesi, prevede:

• la messa in liquidazione della Nuova Mineraria Silius spa;

• l’emanazione di un bando pubblico per l’assegnazione della concessione

mineraria a un nuovo concessionario;

• la costituzione di un soggetto giuridico, anche controllato interamente dalla

Regione che partecipi al bando e, in caso di aggiudicazione, realizzi un piano industriale come

qualsiasi operatore in economia di mercato.

Come si è visto nelle pagine che precedono, anche il meccanismo previsto dalla L.R.

16/2006 è stato praticamente abbandonato per il nuovo intervento della Commissione europea

la quale, principalmente, contestava, il vincolo previsto nel bando, all’assunzione di tutto il

personale già in forza alla Nuova Mineraria Silius.

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Alla luce di quanto appena esposto, viene da chiedersi come l’Amministrazione pensasse

seriamente a un rilancio produttivo della miniera di Silius in mancanza di un piano industriale

di rilancio che prevedesse, quantomeno, un ritorno economico degli investimenti previsti. Allo

stesso tempo, se l’iniziativa aveva prevalentemente carattere sociale, volta esclusivamente al

mantenimento di posti di lavoro, non ci si può non domandare se siano state prese in

considerazione altre scelte che consentissero un reinserimento dei lavoratori esclusi dall’attività

mineraria.

In precedenza si è ampiamente riportato il contenuto della deliberazione della Giunta

regionale 41/10 del 5 ottobre 2004, laddove si evidenziava l’impraticabilità di un qualsiasi

piano industriale che portasse a risultati economicamente apprezzabili. Nella stessa

deliberazione, inoltre, si dava pressoché per scontato l’intervento dell’Unione europea in

relazione alle ipotesi suggerite di rilancio produttivo, per cui anche alla luce di tali prospettive

non si comprendono i passi successivi intrapresi dall’Amministrazione regionale.

Il nuovo bando, di cui si è ampiamente riferito in precedenza, ha portato al rilascio della

concessione, con determinazione dirigenziale 849 del 12 dicembre 2008, in pratica, per la

prima volta, a una società interamente privata. Tuttavia, come riferito dall’Amministrazione

regionale12, il procedimento di concessione è stato caratterizzato, nella successiva fase, da

alcune richieste e condizioni poste dal nuovo concessionario per la formale presa in consegna

della miniera. In realtà l’Amministrazione precisava che nei confronti del nuovo concessionario

sussistevano tutti i presupposti giuridici per la decadenza della concessione e solo al fine di

evitare le pesanti conseguenze negative che il mancato riavvio dell’attività estrattiva avrebbe

comportato in termini socio economici per il territorio del Gerrei, sono state esperite tutte le

possibili azioni tese a risolvere i problemi creati dalle nuove richieste del concessionario.

Le conseguenze negative, derivanti dalla chiusura definitiva della miniera, valutate in

termini socio economici dall’Amministrazione regionale riguardano la perdita di circa 100 posti

di lavoro diretti, oltre a quelli generati dall’indotto, nonché un danno economico immediato a

carico della Regione, stimato in circa 16 milioni di euro. A tutto ciò deve aggiungersi il fatto che

per tutto il periodo dedicato a trovare adeguata soluzione al problema, l’Amministrazione si è

fatta carico di garantire, tramite la società controllata Fluorite di Silius S.p.A. in liquidazione, la

custodia e le condizioni di sicurezza della miniera.

Peraltro, come ancora riferisce l’Amministrazione nella citata nota, la custodia della

miniera era ed è necessaria, ancora per qualche mese, anche nell’ipotesi di non riavvio

dell’attività estrattiva da parte della società Fluorite Sarda S.r.l., o di altro soggetto che, a

seguito del completamento del procedimento di decadenza della concessione fosse interessato

12 Nota della Direzione del Servizio delle attività estrattive inviata alla Corte dei conti in data 6 ottobre 2009.

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alla valorizzazione del giacimento minerario, al fine di completare le verifiche in corso a cura

dell’Amministrazione, finalizzate alla bonifica dell’area della laveria di Assemini dove sono

ancora presenti circa 2.200.000 metri cubi di rifiuti di estrazione delle pregresse attività

estrattive che potrebbero, in tutto o in parte, essere impiegati per il riempimento dei vuoti

storici della miniera.

Tali verifiche, effettuate nell’ambito dello studio denominato “Progetto valore” (recupero

e valorizzazione rifiuti attività estrattiva) a suo tempo affidato alla controllata RAS Progemisa

S.p.A., dovrebbero essere concluse entro il 31.12.2009. Ove le predette verifiche dovessero

risultare positive, l’Amministrazione potrebbe conseguire il duplice risultato di bonificare parte

dell’area della laveria di Assemini e di mettere in sicurezza l’area della miniera interessata ai

livelli più alti da forme di subsidenza.

Dalla nota del 27 agosto 2009, di cui si è già accennato, si rileva l’asserzione da parte

del concessionario Fluorite Sarda srl che Il progetto di riavviamento della miniera di Silius è

essenziale per ripristinare la filiera del fluoro in Sardegna, che ha oggi la Fluorsid come

trasformatore del minerale. Il concessionario evidenzia, però, che il socio Fluorsid non può farsi

carico interamente del progetto, e tiene a puntualizzare che la nostra Società fu costituita con

l’attuale assetto proprio in attesa dell’ingresso della SFIRS, preannunciatoci dalla Regione sin

dall’aprile 2008, discusso in varie riunioni (prima riunione appunto del 08 aprile) con i vertici

regionali, con la struttura dell’assessorato dell’Industria e con la stessa SFIRS; un ingresso mai

verificatosi. Fluorite Sarda richiama la richiesta già avanzata, di più diretto coinvolgimento

della RAS, tramite la SFIRS, acquisendo una partecipazione azionaria stabile nella società

concessionaria, con una quota del 49,9%.

La Fluorite Sarda nel sostenere la correttezza della propria posizione e delle richieste

avanzate, e nel ritenerle risolvibili nel breve periodo, afferma, in chiusura della nota del 27

agosto, che “è essenziale che nel frattempo non si proceda con il procedimento di decadenza

della concessione mineraria e che la miniera venga custodita, con i necessari lavori di

manutenzione”.

Da quanto esposto, anche a seguito della citata revoca della concessione, avvenuta in

data 6 novembre 2009, la travagliata vicenda della Miniera di Silius, qualunque siano i futuri

avvenimenti che la riguarderanno, pone in evidenza un interrogativo che troppo spesso gli

amministratori pubblici e quelli regionali in particolare si sono dovuti porre davanti alla crisi del

settore industriale in Sardegna: ovvero se mantenere in vita delle iniziative la cui redditività

dal punto di vista meramente economico appariva assai dubbia, operando attraverso incentivi

che hanno pesantemente inciso sui bilanci regionali e difficilmente giustificabili davanti alle

autorità europee, le quali, come anche nel caso in esame, hanno spesso avviato delle

procedure di infrazione alle norme comunitarie sulla concorrenza.

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Si deve ancora porre il problema della responsabilità per le somme che l’UE reclama in

restituzione, quali aiuto di stato.

Infatti se è vero che il soggetto obbligato alla restituzione è la Società partecipata dalla

Regione che gli aiuti illegittimi ha ricevuto, è anche vero che il liquidatore e, in caso di

fallimento, il curatore fallimentare devono recuperare tutti i crediti. A partire dall’anno 2001 e

fino all’entrata in vigore del d. lgs. N. 6/2004 (riforma del diritto societario) la Regione è stata

azionista unico (vigente l’articolo 2362 nel testo precedente la riforma del 2004) e, quindi, è

soggetto illimitatamente responsabile per le obbligazioni sorte nel periodo stesso.

L’altra alternativa consiste nella ricerca di soluzioni occupazionali che consentano

anzitutto la dismissione indolore di attività non più compatibili con le esigenze del mercato, e la

ricerca di soluzioni in grado di valorizzare, dal punto di vista socio-economico quei territori

altrimenti a rischio di abbandono e spopolamento. Tali alternative consentirebbero, altresì, una

riqualificazione ambientale in quelle aree il cui equilibrio ecologico risulta abbastanza

compromesso dagli insediamenti industriali.

Per rimanere nell’ambito minerario, un tale percorso sembra essere stato adottato, in

particolare, nelle aree minerarie dimesse del Sulcis, ma anche in altre aree minerarie della

Sardegna, con la creazione del parco geominerario e la riconversione delle vecchie miniere per

un utilizzo a fini turistici. Naturalmente la semplice trasformazione di tali strutture non può

certo assorbire le grosse quantità di personale prima addette alle attività estrattive, ma può

servire da volano per uno sviluppo sostenibile, ed eco compatibile nel quale poter ritrovare

nuove occasioni occupazionali in quei settori in cui la Sardegna produce risultati eccellenti in

termini qualitativi, come l’artigianato e l’agricoltura.

Per concludere, se certamente sono apprezzabili e degne della massima considerazione

le argomentazioni di carattere sociale svolte dalla Regione nella “difesa” nei confronti della

Commissione europea, la soluzione migliore non sembra essere il mantenimento in vita di

attività che si rivelassero in pura perdita. Sembrerebbe necessario immaginare e percorrere

altre strade che possano evitare lo spreco di denaro pubblico (cui si aggiunge la sanzione) e,

nel contempo, creare occasioni di lavoro durature e di sviluppo. Si pensi che, comunque, la

miniera potrebbe essere sfruttata per ulteriori soli quindici anni.

Le ultime vicende sopra riportate, peraltro, con la presentazione da parte di una società

interamente privata di un piano industriale evidentemente ritenuto valido da parte dell’autorità

regionale che ha provveduto ad accordare la concessione mineraria alla stessa società, come

risulta dalla relazione istruttoria propedeutica al rilascio della concessione stessa, hanno fatto

intravvedere nuove possibilità di sfruttamento produttivo della miniera di Silius, nonché del

collegato impianto di flottazione dei minerali di Assemini, con le relative ricadute sul piano

occupazionale e sociale. Il piano industriale, infatti, prevedeva una durata di 15 anni di attività

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per la coltivazione di 2.480.437 tonnellate di minerale ed una produzione di 739.360 tonnellate

di fluorite, 101.440 tonnellate di galena al 67% Pb e 296.000 tonnellate di sabbie commerciali.

Come si è già avuto modo di sottolineare, la relazione al piano industriale quindi evidenziava

che la miniera di Silius dispone di risorse accertate che consentono l’attività estrattiva in

condizioni economiche per almeno 15 anni e ancora che il progetto mostra una buona

redditività e genera un notevole valore aggiunto, che ricadrà in gran parte sul territorio.

Da aggiungere, ancora che le riserve esistenti, come risulta dalla relazione tecnica e

come riferito dai responsabili della miniera sono quasi sicuramente superiori alle quantità di

minerale accertato con sondaggi.

Minerale accertato con lavori minerari di scavo: ton. 1.387.108

Minerale accertato con sondaggi: ton. 1.093.329

Totale accertato: ton. 2.480.437

Minerale probabile: ton. 106.500

Minerale possibile Ton. 130.500

La valenza di tali considerazioni sta soprattutto nel fatto che sono state elaborate su un

piano industriale presentato da un soggetto privato, quindi interessato soprattutto al ritorno

economico dell’impresa. Le vicende successive che hanno portato alla revoca della concessione

sembrerebbero influenzare solo marginalmente la validità del piano. Spetta perciò in primo

luogo all’Amministrazione regionale valutare se esistano le concrete premesse per

l’emanazione di un nuovo bando, anche alla luce delle considerazioni economiche appena

espresse o se percorrere altre soluzioni, ben consci, comunque, “delle ricchezze” ancora

conservate nel compendio minerario di Silius.

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LE DEDUZIONI SCRITTE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Con nota n. 415-SC-SAR-S05-P del 21 gennaio 2010, l’Ufficio istruttore della Corte

inviava all’Amministrazione regionale la bozza della presente relazione sull’indagine di controllo

successivo di cui trattasi al fine di consentire alla stessa Amministrazione la formulazione di

eventuali controdeduzioni.

L’Amministrazione forniva un riscontro con nota 3819 del 16 febbraio 2010 che, per

motivi di correttezza, si ritiene di riportare integralmente, immediatamente di seguito, nel suo

contenuto.

Si fa riferimento alla nota in data 21 Gennaio 2010 n. 415-SC-SAR-S05-P relativa all’indagine

in oggetto; per riportare di seguito, come richiesto, le osservazioni e deduzioni alla proposta di

relazione di codesta Eccellentissima Corte.

In proposito, si premette che le considerazioni della RAS si focalizzeranno principalmente sulle

“conclusioni” della relazione, nella considerazione che le ricostruzioni fattuali, in quanto

assolutamente oggettive, richiedano, al massimo, spunti di aggiornamento e integrazione.

A. La procedura di infrazione.

La procedura concernente gli Aiuti di Stato concessi alla Nuova Mineraria Silius si è conclusa,

come noto, con la Decisione della Commissione Europea del 21/02/2007, che ha dichiarato

incompatibili con le regole del Trattato gli apporti di capitale ed i contributi erogati

rispettivamente dalla RAS e dallo Stato.

L’incapacità della Società di adempiere alle richieste restituzioni, e la conseguente situazione

di insolvenza, hanno portato alla decisione, sancita dall’Assemblea dei Soci, di accedere alla

procedura concorsuale del concordato preventivo, preferita a quella inutilmente più onerosa

del fallimento, e capace, comunque, di rappresentare corretto adempimento della decisione

comunitaria che, appunto, si intende correttamente adempiuta quando il recupero avviene

nel rispetto della normativa interna dello Stato membro e purché non vanifichi la possibilità

del recupero medesimo.

La ridetta procedura, approvata e autorizzata dal Magistrato competente con provvedimento

in data 7 Luglio 2008, è in corso e si concluderà con il riparto dell’attivo una volta

completata la vendita degli assets. E’ evidente che nel riparto la RAS non può far valere

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cause di prelazione, ed è anzi postergata, in quanto Azionista Unico, agli altri creditori ai

sensi della vigente normativa.

L’andamento del concordato è periodicamente oggetto di monitoraggio da parte della

Commissione (All. A), ed è immaginabile che quest’ultima abbia soprasseduto ad attivare

l’annunciato ricorso alla Corte di Giustizia nell’attesa della conclusione della procedura e di

verifica, quindi, della circostanza che lo Stato membro abbia fatto quanto in suo potere per il

recupero, che risulterebbe adempiuto, anche se vanificato senza sua colpa (V. All. B, punto

3.2.4)

Non appare a tale proposito privo di rilievo considerare che anche qualora, paradossalmente,

la RAS avesse potuto recuperare, in sede di riparto, l’intero attivo, sarebbe certamente stata

chiamata a rispondere quale Azionista Unico di Nuova Mineraria Silius dagli altri creditori,

con danno, quindi, per il sistema pubblico, che non avrebbe beneficiato delle riduzioni

operate in sede di riparto.

La Legge Regionale 12 Novembre 2006, n. 16. Fluorite di Silius SpA.

Come noto, le attenzioni della Corte hanno avuto ad oggetto anche la Fluorite di Silius,

costituita, ai sensi della L. R. 16/2006 ,per la riattivazione della miniera di fluorite una volta

rivelatasi imperseguibile la prosecuzione dell’attività industriale in capo alla Nuova Mineraria

‘Silius.

Era avviso della RAS che le perplessità e i dubbi sollevati dalla Commissione nella procedura

informativa - concernenti, in sintesi, a) le modalità del bando di gara per l’assegnazione

della concessione mineraria con obbligo di assunzione di tutto il personale, b) gli indici

economici del piano industriale, c) la disponibilità, in capo al nuovo concessionario, di tutti

gli impianti — fossero superabili (V. All. C e All. D), e si ha ragione di ritenere che la

decisione maturata nel livello politico di allora di prestare acquiescenza alle considerazioni

comunitarie sia scaturita dall’interesse manifestato da un imprenditore privato di assumere

la conduzione della miniera.

Da qui la revoca della concessione in capo a Nuova Mineraria Silius e ‘indizione di un nuovo

bando.

Le scelte socio-economiche,

La “virtuosa ostinazione” con cui la RAS ha perseguito nel tempo il mantenimento in attività

della miniera di Silius scaturisce soprattutto, ma non solo, dalla tragica situaziòne sociale,

occupazionale ed economica del Sarrabus Gerrei, bene evidenziata nella relazione di

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accompagnamento al Piano industriale notificato alla Commissione nel Novembre 2005, già agli

atti di codesta Eccellentissima Corte.

Nè molto successo avrebbe potuto avere, come ipotizzato, studiare anche per la miniera di

fluorite soluzioni analoghe a quelle adottate nel Sulcis Iglesiente con la musealizzazione delle

miniere inserite nel Parco Geominerario, in quanto ben diversa è la valenza storico-culturale di

queste ultime rispetto alla dimensione di archeologia industriale della miniera di Silius, molto

più modesta.

Ma la RAS non si è rassegnata supinamente a permanentizzare un costo di mantenimento di

una struttura antieconomica (non molto diverso, peraltro, dal costo sociale che si sarebbe

registrato con la chiusura della miniera), ma ha condotto una quasi ininterrotta attività di

studio e verifica di condizioni che potesserp permettere un recupero di economicità che ha

consentito di intravvedere possibilità di successo quando, per effetto del generalizzato

incremento del valore delle materie prime registratosi a livello globale, anche la fluorite ha

raggiunto quotazioni capaci di ricondurre l’intervento pubblico alla logica dell’investitore in

economia di mercato.

La nota è firmata dal Direttore Generale Ing. Sergio Cocciu, dal Direttore Servizio Attività

estrattive, Dott.ssa Paola Botta e dal Responsabile di Settore Rag. Giovanna Alias

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LE DEDUZIONI IN SEDE DI ADUNANZA PUBBLICA

Nell’adunanza della Sezione del controllo per la Sardegna tenutasi in data 3 marzo 2010

al fine di deliberare sull’indagine in argomento, sono intervenuti, per l’Amministrazione

regionale, l’Assessore dell’Industria, il Direttore Generale e il direttore del Servizio Attività

estrattive dell’Assessorato dell’Industria.

L’Assessore dell’Industria, nel merito della convenienza di una possibile ripresa

dell’attività estrativa a Silius ha riferito che, al di là delle considerazioni sul possibile prezzo

della fluorite in questo momento, ci potrebbe essere una nuova prospettiva per l’utilizzo del

minerale ancora presente nel giacimento di Silius, peraltro ancora da verificare, legata

all’attuale boom di richieste di pannelli solari.

Il Direttore Generale dell’assessorato dell’Industria, invece, ha ribadito una possibilità di

scelta riguardo al futuro della miniera sarebbe quella di ritentare una nuova gara con

presupposti diversi da quelli che erano stati prospettati, anche non per iscritto, nella gara

precedente, pertanto con maggiore chiarezza e trasparenza.

Un’altra possibilità non può che essere la chiusura della miniera e la bonifica del sito.

La struttura dell’Assessorato sta procedendo ad un monitoraggio riguardante anche la

parte infrastrutturale in quanto vi è uno stato di progressivo degrado.

Va fatta una valutazione molto accurata degli impianti e delle attrezzature, perché

potrebbero incidere molto sul piano economico, in sede di gara.

Circa la valutazione sul mercato, la struttura sta cercando di mettere insieme tutti gli

elementi indispensabili per le decisioni che saranno assunte dall’organo politico, o nel senso di

tentare una nuova gara o di mettere fine alla miniera ed avviare le attività di bonifica.

Non sembra ci siano altre possibilità, considerato che si tratta di un’area non adatta alla

riconversione turistica, come è accaduto in alcune zone del Sulcis molto rilevanti dal punto di

vista paesaggistico.