Relazione Ciclomotore Rimini Dic 2008 Compressa

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“Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre” Gandhi Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. – A.N.V.U. Corso di aggiornamento professionale Rimini - dicembre 2008 Corso organizzato da M&IT Consulting “Il ciclomotore” a cura di Patrizia Lazzari Comandante Polizia Municipale - Gaggio Montano (BO)

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“Vivi come se dovessi morire domani.

Impara come se dovessi vivere per sempre”

Gandhi

SSccuuoollaa ddii FFoorrmmaazziioonnee II..SS..OO..PPoo..LL.. –– AA..NN..VV..UU..

Corso di aggiornamento professionale

Rimini - dicembre 2008

Corso organizzato da M&IT Consulting

“Il ciclomotore”

a cura di Patrizia Lazzari

Comandante Polizia Municipale - Gaggio Montano (BO)

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Rimini – dicembre 2008. “Il ciclomotore” – a cura di Patrizia Lazzari

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“Il ciclomotore”.

a cura di Patrizia Lazzari

Comandante Polizia Municipale - Gaggio Montano (BO)

Dal 14 luglio 2006 hanno trovato piena applicazione tutte le disposizioni che definiscono il complessivo assetto normativo della materia, a conclusione di un lungo e tormentato iter iniziato oltre quattro prima.

Il Ministero dell’Interno, con la Circolare del 18.07.2006, ha infatti tenuto a precisare che le disposizioni dell’art. 97 del cds, così come formulato attualmente, sono ora applicabili, in quanto compatibili, anche ai ciclomotori già immessi in circolazione alla data del 14 luglio 2006, per cui sono da ritenersi definitivamente abrogate le disposizioni del previgente art. 97 che gli organi di polizia stradale avevano continuato ad applicare ai ciclomotori già in circolazione in forza del principio giuridico della prorogatio legis.

11.. LLaa ddeeffiinniizziioonnee ddii cciicclloommoottoorree..

E’ sempre necessario

ricordare che cosa si intende per ciclomotore, tenuto conto del fatto che la definizione fornita dall’art. 52 del nostro codice della strada è ormai superata da disposizioni comunitarie.

La definizione aggiornata di ciclomotore è contenuta nella Direttiva 2002/24/CE del Parlamento e del Consiglio del 18 marzo 2002, recepita in Italia con D.M. 31.03.2003.

Il ciclomotore è un veicolo:

a) A due ruote (categoria L1e), che ha:

1) Una velocità massima per costruzione non superiore a 45 Km/h;

2) Una cilindrata inferiore o uguale a 50 cc, se a combustione interna;

3) Una potenza nominale continua massima

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inferiore o uguale a 4 KW per i motori elettrici; b) A tre ruote (categoria L2e), che ha:

1) Una velocità massima per costruzione non superiore a 45 Km/h; 2) Una cilindrata inferiore o uguale a 50 cc, se ad accensione comandata; 3) Una potenza massima netta inferiore o uguale a 4 KW per gli altri

motori a combustione interna; 4) Una potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 KW per

i motori elettrici; c) A quattro ruote (categoria L6e), che ha:

1) Una velocità massima per costruzione non superiore a 45 Km/h; 2) Una cilindrata inferiore o uguale a 50 cc, se ad accensione comandata; 3) Una potenza massima netta inferiore o uguale a 4 KW per gli altri

motori a combustione interna; 4) Una potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 KW per

i motori elettrici; 5) Una massa a vuoto uguale o inferiore a 350 Kg, esclusa la massa delle

batterie per i veicoli elettrici.

22.. IIll cceerrttiiffiiccaattoo ddii cciirrccoollaazziioonnee ee iill cceerrttiiffiiccaattoo ddii iiddoonneeiittàà tteeccnniiccaa..

Il modello del certificato di

circolazione è contenuto nel Decreto dirigenziale 15.06.2006.

Ne esistono di due tipi, identici nel contenuto:

1. modello MC821D: formato A4 per stampanti laser;

2. modello MC821F: a striscia continua per stampanti ad aghi.

Il certificato di circolazione

contiene i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, quelli della targa e dell'intestatario.

E’ obbligatorio per tutti i ciclomotori immessi in circolazione a far data dal 14.07.2006 (giorno di entrata in vigore del D.P.R. 06.03.2006 n. 153). E’ rilasciato dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, oppure da uno dei soggetti di cui alla Legge 08.08.1991 n. 264, cioè dalle agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. La nuova previsione legislativa amplia il numero dei soggetti che possono rilasciare tale certificato di circolazione, ma esclude dagli stessi lo sportello telematico dell’automobilista, competente per i procedimenti relativi all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi, secondo le previsioni del D.P.R. 19.09.2000 n. 358.

Il certificato di idoneità tecnica contiene i dati di identificazione e costruttivi

del veicolo. I ciclomotori immessi in circolazione prima del 14.07.2006 non hanno alcun

obbligo di sostituirlo con il certificato di circolazione. E, analogamente, non vi è

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obbligo di richiedere il certificato di circolazione per quei ciclomotori dotati di certificato di idoneità tecnica che, dal 14.07.2006, vengono trasferiti di proprietà, a condizione che il nuovo proprietario abbia, a sua volta, la disponibilità di un contrassegno di identificazione da installare sul ciclomotore.

2.1 Smarrimento, sottrazione, distruzione. In caso di smarrimento, sottrazione o

distruzione del certificato di circolazione, l’intestatario deve:

• entro 48 ore, presentare denuncia agli organi di polizia;

• entro 3 giorni dall’avvenuta presentazione della denuncia, richiedere il duplicato del certificato di circolazione. Il duplicato verrà rilasciato contestualmente alla presentazione della domanda.

La stessa procedura è prevista in caso di deterioramento del certificato di circolazione, previa consegna del documento deteriorato, con la sola differenza che non vi è alcun obbligo di presentare specifica denuncia agli organi di polizia.

Il titolare che rientri in possesso del certificato di circolazione dopo avere presentato domanda per ottenerne il duplicato lo deve distruggere.

IIPPOOTTEESSII SSAANNZZIIOONNAABBIILLII

♦ Circolare avendo omesso di denunciare lo smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione: � art. 97/13°: da € 67,00 a € 271,00;

♦ Circolare avendo omesso di richiedere il duplicato del certificato di circolazione entro 3 giorni dalla denuncia: � art. 97/13°: da € 67,00 a € 271,00;

La circolazione senza il possesso del certificato di circolazione non è

consentita. Infatti, non è previsto il rilascio di un permesso provvisorio di circolazione ai sensi del DPR 105/2000, che regolamenta tale materia, poiché è stabilito che il duplicato venga rilasciato contestualmente alla presentazione della domanda. In ogni caso tale DPR riconosce questa possibilità solo per lo smarrimento, sottrazione e distruzione della carta di circolazione.

Tuttavia, non è prevista alcuna sanzione per chi continua a circolare ed esibisce la denuncia o la richiesta di duplicato. Del pari, non si ritiene applicabile la sanzione prevista dal comma 7 dell’art. 97 (circolazione alla guida di un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione), in quanto tale fattispecie di violazione è imputabile solo nel caso in cui il certificato non sia mai stato rilasciato in assoluto, e non quando sia stato rilasciato e poi smarrito, sottratto o distrutto.

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Nel caso in cui venga smarrito, sottratto o distrutto il certificato di idoneità tecnica non è possibile ottenerne un duplicato e il ciclomotore deve essere immatricolato secondo le nuove disposizioni dell’art. 97. Finchè non è stato rilasciato il certificato di circolazione, e la targa con esso correlata, il ciclomotore non può più circolare.

IIPPOOTTEESSII SSAANNZZIIOONNAABBIILLII

♦ Circolare con ciclomotore del quale è stato smarrito, sottratto o distrutto il certificato di idoneità tecnica e per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione: � art. 97/7° e 14°: da € 136,00 a € 543,00 + sequestro del veicolo ai fini

della sua confisca. 2.2 Trasferimento di proprietà e cessazione dalla circolazione.

Il trasferimento di proprietà di un ciclomotore munito di certificato di idoneità

tecnica tra due soggetti intestatari di contrassegno di identificazione non comporta alcuna particolare formalità e può continuare ad essere effettuato senza necessità di rispettare la nuova procedura.

Nel caso in cui il trasferimento di proprietà del ciclomotore munito di

certificato di idoneità tecnica avvenga a favore di un soggetto non intestatario di contrassegno di identificazione vi è l’obbligo per il nuovo proprietario di procedere all’immatricolazione del veicolo con contestuale rilascio del certificato di circolazione e della targa.

Nel caso di

ciclomotore munito di certificato di circolazione, il trasferimento di proprietà deve essere comunicato al Dipartimento Trasporti Terrestri o ad una agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto entro 30 giorni dal momento in cui è stato effettuato.

In questo caso l’operazione consente al vecchio proprietario di mantenere la targa e impone al nuovo proprietario di richiedere una nuova targa, con contestuale rilascio di nuovo certificato di circolazione, o di assegnare al veicolo acquistato la targa già in suo possesso e non abbinata ad altro veicolo, sempre con contestuale rilascio di nuovo certificato di circolazione.

IIPPOOTTEESSII SSAANNZZIIOONNAABBIILLII

♦ Circolare con ciclomotore per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento del certificato di circolazione per avvenuto trasferimento di proprietà: � art. 97/12°: da € 339,00 a € 1.358,00;

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� ritiro immediato del certificato di circolazione per il suo invio all’UMC competente per territorio;

♦ Circolare con ciclomotore del si è omesso di comunicare la cessazione dalla circolazione del ciclomotore a lui intestato: � art. 97/12°: da € 339,00 a € 1.358,00; � ritiro immediato del certificato di circolazione per il suo invio all’UMC

competente per territorio; L’obbligo di aggiornamento del certificato di circolazione per avvenuto

trasferimento di proprietà configura una previsione normativa assolutamente inapplicabile.

Infatti, in caso di trasferimento di proprietà, il certificato di circolazione intestato a quel veicolo viene ritirato per essere riconsegnato all’UMC competente per territorio e al nuovo proprietario viene rilasciato:

• o un nuovo certificato di circolazione con una nuova targa;

• o un nuovo certificato di circolazione sul quale viene riportata la combinazione alfanumerica di una targa già in suo possesso, purchè questa non risulti già abbinata ad un altro ciclomotore.

Applicabile, invece, anche se in un numero estremamente ridotto di casi, è la

previsione della omessa comunicazione di cessazione dalla circolazione del ciclomotore, che si realizza, ad esempio, quando un ciclomotore viene rinvenuto in stato di totale abbandono, tale da configurarsi come rifiuto ed espressione della volontà del suo proprietario di volersene disfare, senza che risultino adempiute le prescrizioni di legge.

2.3 Trasferimento di residenza del proprietario. Il certificato di circolazione viene aggiornato in occasione di ogni trasferimento

di residenza del suo proprietario. Nel caso di trasferimento di residenza della persona fisica intestataria del

certificato di circolazione i Comuni trasmettono all’U.C.O. del Dipartimento Trasporti Terrestri la notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza entro un mese dalla di registrazione della variazione anagrafica.

L’U.C.O. trasmette per posta, alla nuova residenza dell’intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.

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Nel caso di trasferimento di residenza della persona giuridica intestataria del certificato di circolazione, l’intestatario deve chiedere, entro 30 giorni dal trasferimento di residenza, l’aggiornamento del certificato di circolazione al Dipartimento Trasporti Terrestri o da una agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda un tagliando recante la nuova residenza da apporre sul certificato di circolazione.

Il codice non prevede alcuna sanzione per l’inadempimento a questa

prescrizione. 33.. LLaa ttaarrggaa ee iill ccoonnttrraasssseeggnnoo ddii iiddeennttiiffiiccaazziioonnee ((oo ttaarrgghhiinnoo))..

Il testo normativo che introduce la targa per i ciclomotori (e anche il certificato

di circolazione) è il D.P.R. 06.03.2006 n. 153 “Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonché agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada). Viene pubblicato sulla G.U. n. 89 del 15.04.2006 ed entra in vigore il 14.07.2006.

L’obbligo di munirsi

della nuova targa e del relativo certificato di circolazione sussiste solo nel caso di ciclomotori nuovi di fabbrica o comunque immessi in circolazione sul territorio italiano per la prima volta a decorrere dal 14 luglio 2006.

Pertanto, dal 14 luglio 2006, nel caso di acquisto di un ciclomotore nuovo di fabbrica o che non abbia mai circolato prima in Italia, il proprietario non può applicarvi il contrassegno di identificazione del quale sia eventualmente in possesso, ma deve richiedere il rilascio della targa e del relativo certificato di circolazione.

Le nuove disposizioni, invece, non sono immediatamente vincolanti per i

ciclomotori già posti in circolazione a questa data, che, infatti, possono continuare a circolare liberamente con il contrassegno di identificazione e il certificato di idoneità tecnica di cui sono già muniti.

In questi casi, il contrassegno di identificazione, non essendo collegato ad un documento di circolazione né ad uno specifico veicolo, può essere utilizzato, come in passato, per la circolazione di qualsivoglia ciclomotore anche non di proprietà dell’intestatario del contrassegno stesso.

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La targa e il certificato di circolazione, oltre che nel caso di acquisto di un ciclomotore nuovo di fabbrica o mai posto in circolazione in Italia prima del 14 luglio 2006, sono rilasciate in caso di:

1. trasferimento di proprietà, vendita con patto di riservato dominio, costituzione di usufrutto o locazione finanziaria di un ciclomotore munito di certificato di idoneità tecnica a favore di un soggetto che non sia già in possesso di un proprio contrassegno di identificazione;

2. smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento del contrassegno di identificazione o del certificato di idoneità tecnica;

3. ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica e omologati per il trasporto di un passeggero, oltre al conducente, nel caso in cui il proprietario intenda avvalersi della facoltà di trasportare un passeggero;

4. ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica e di contrassegno di identificazione qualora il proprietario intenda avvalersi della facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, il rilascio della targa e del certificato di circolazione.

Secondo la nuova normativa, la targa e il certificato di circolazione sono

rilasciati a nome di colui che si dichiara proprietario del ciclomotore. E’ possibile:

1. rilasciare congiuntamente sia il certificato di circolazione sia la targa, come nel caso di prima immatricolazione di un ciclomotore;

2. rilasciare solo il certificato di circolazione senza la targa, come nel caso di immatricolazione di un ciclomotore a nome di un soggetto già titolare di una targa che non risulti abbinata ad un altro ciclomotore.

Non è possibile: 2. rilasciare solo la targa senza contestuale rilascio del certificato di

circolazione.

E’ consentito intestare sia la targa sia il certificato di circolazione ad un minore di 18 anni. In questo caso, la domanda di rilascio e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà devono essere sottoscritte da colui che esercita la potestà genitoriale.

La targa è strettamente

legata al titolare, che la applica solo al veicolo di cui risulta intestatario sul certificato di circolazione. Chi è intestatario di più ciclomotori deve, conseguentemente, munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.

Il titolare della targa identifica il responsabile della circolazione e non il

proprietario del veicolo, perché il ciclomotore continuerà a conservare la sua

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originaria natura di bene mobile non registrato, per cui il proprietario sarà colui che si dichiarerà di esserlo e che ne avrà il legittimo possesso.

Proprio per questo motivo è stato stabilito che le annotazioni relative alla proprietà del ciclomotore, gli aggiornamenti a seguito di passaggio di proprietà e i dati relativi al titolare della targa sono annotati nell’Archivio nazionale dei veicoli al solo fine di individuare il responsabile della circolazione.

In caso di trasferimento di proprietà del ciclomotore, la targa rimane in

possesso del titolare, che può utilizzarla su un altro ciclomotore previa richiesta di un altro certificato di circolazione.

Nel caso in cui il titolare della targa non intenda utilizzare la targa assegnatagli può distruggerla dandone comunicazione ad un ufficio del Dipartimento Trasporti Terrestri o ad una agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Dall’analisi della nuova formulazione dell’art. 97 appare evidente come le targhe dei ciclomotori siano ora sottoposte ad una disciplina atipica, che potrebbe essere definita di tipo misto: le nuove targhe, infatti, pur cambiando denominazione giuridica (prima era “contrassegno di identificazione”) e assumendo la stessa denominazione prevista per gli altri veicoli a motore, mantengono la caratteristica della “personalità” che era propria del contrassegno, continuando ad identificare il responsabile della circolazione, cioè colui che è giuridicamente tenuto al pagamento delle sanzioni, e non il proprietario del veicolo.

E ancora, nonostante la targa continui ad essere personale, i suoi dati identificativi (sequenza alfanumerica) sono riportati sul certificato di circolazione, alla stessa stregua dei dati identificativi delle targhe degli altri veicoli a motore che sono riportati sulla carta di circolazione e a differenza del contrassegno di identificazione i cui dati identificativi non trovano riscontro sul certificato di idoneità tecnica.

La targa è contraddistinta da un codice

alfanumerico composto da 6 caratteri ed è vietato produrre e utilizzare una targa che rechi un codice alfanumerico già assegnato ad altra targa.

Ha forma di rettangolo orizzontale, con lunghezza di mm 141 e altezza di mm 121. E’ ammessa una tolleranza su tali misure di mm 0,5 per eccesso o per difetto.

Il fondo della targa è di colore bianco e reca lo stemma della Repubblica italiana. Per la sua funzione e per la presenza dell’emblema della Repubblica la nuova targa conserva il carattere di atto pubblico recante il sigillo dello Stato per cui la sua contraffazione o alterazione integra gli estremi dei reati di cui agli articoli 467 e seguenti del Codice Penale.

I caratteri alfanumerici sono di colore nero. Tra le lettere mancano: A, E, I, O, Q, U. Tra i numeri mancano: 1 e 0.

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Non deve essere necessariamente illuminata e deve essere installata con le medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l’altezza minima da terra del suo bordo inferiore che può scendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purchè non sia inferiore al raggio della ruota (o delle ruote) posteriore misurato a veicolo carico.

Può essere rilasciata o dal Dipartimento Trasporti Terrestri o da una agenzia

di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 3.1 Smarrimento, sottrazione, distruzione. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa, l’intestatario del

corrispondente certificato di circolazione deve, entro 48 ore, farne denuncia agli organi di polizia e richiedere il rilascio di un nuovo certificato e l’emissione di una nuova targa. E questo perché non è previsto il rilascio di duplicati delle targhe.

La stessa procedura è prevista in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa, con la sola differenza che non vi è alcun obbligo di presentare specifica denuncia agli organi di polizia.

Il titolare che rientri in possesso della targa dopo avere presento domanda per ottenerne una nuova deve distruggere la targa ritrovata.

IIPPOOTTEESSII SSAANNZZIIOONNAABBIILLII

♦ Circolare avendo omesso di denunciare lo smarrimento, sottrazione o distruzione della targa: � art. 97/13°: da € 67,00 a € 271,00;

♦ Circolare con un ciclomotore privo della targa perché dimenticata, smarrita, sottratta o distrutta: � art. 97/8° e 14°: da € 67,00 a € 271,00 + fermo amministrativo del

veicolo per 1 mese (nel caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo).

In caso di smarrimento, sottrazione o

distruzione del targhino, il suo intestatario, dopo averne fatto denuncia, entro 48 ore dal fatto, agli organi di polizia, deve chiedere il rilascio di un nuovo certificato di circolazione e l’emissione di una nuova targa. E questo perché non è previsto il rilascio di duplicati dei targhini e dal 14.07.2006 è definitivamente cessato il loro rilascio.

IIPPOOTTEESSII SSAANNZZIIOONNAABBIILLII

♦ Circolare con un ciclomotore privo del targhino perché dimenticato: � art. 97/8° e 14°: da € 67,00 a €

271,00 + fermo amministrativo del veicolo per 1 mese (nel caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo);

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♦ Circolare con un ciclomotore privo della targa perché dimenticata, smarrita, sottratta o distrutta (o mai posseduta): � art. 97/7° e 14°: da € 136,00 a € 453,00 + sequestro amministrativo del

veicolo ai fini della sua confisca. Da tenere presente che non è applicabile la normativa generale che disciplina i

casi di smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione delle targhe contenuta nell’art. 102 del CdS, e che prevede la possibilità di continuare a circolare per 15 giorni con una targa autocostruita riportante la stessa combinazione alfanumerica della precedente, per due motivi: • la nuova formulazione del comma 13 dell’art. 97 non fa espresso richiamo

all’applicazione dell’art. 102, come invece avveniva nella formulazione del precedente comma 13 dell’art. 97 (rimasto in vigore fino al 30.06.2004), nel quale si prevedeva che “in caso di smarrimento, sottrazione e distruzione del contrassegno di identificazione si applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni previste dall’art. 102”. Pertanto, fino al 30.06.2004 e per effetto dell’at. 102, l’intestatario doveva richiedere un nuovo contrassegno di identificazione al competente DTT alla scadenza del 15° giorno dalla data dell’avvenuta presentazione della denuncia e nel frattempo poteva continuare a circolare con una targa costruita artigianalmente nella quale,

su fondo bianco, erano riportati in nero i dati identificativi del contrassegno originario. Se non ottemperava a tali prescrizioni soggiaceva alle sanzioni previste nello stesso art. 102;

• per quanto nella nuova formulazione del comma 13 dell’art. 97 manchi un espresso riferimento all’art. 102, e volendo sostenere che l’art. 102 è applicabile ugualmente in quanto dal 01.07.2004 non si parla più di contrassegno di identificazione ma di targa e l’art. 102 disciplina le modalità operative in caso di smarrimento, sottrazione e distruzione della targa, bisogna concludere che l’art. 102 non è comunque applicabile in quanto il suo primo comma recita testualmente “in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all’art. 100…”. Il rinvio all’art. 100, infatti, esclude automaticamente la targa del ciclomotore in quanto tale articolo disciplina solamente ed espressamente le targhe degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.

3.2 Altre disposizioni.

IIPPOOTTEESSII SSAANNZZIIOONNAABBIILLII

♦ Circolare con un ciclomotore munito di targa non propria (perché appartenente ad altro veicolo o perché montata su un veicolo dotato di certificato di idoneità tecnica o perché targa non assegnata ad alcun veicolo):

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� art. 97/9° e 14°: da € 1.605,00 a € 6.420,00 + fermo amministrativo del veicolo per 1 mese (nel caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa);

♦ Circolare con un ciclomotore munito di targa i cui dati non sono chiaramente visibili: � art. 97/10°: da € 22,00 a € 88,00.

La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può

affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991 n. 264 (agenzie di consulenza per i mezzi di trasporto).

IIPPOOTTEESSII SSAANNZZIIOONNAABBIILLII

♦ Fabbricare o vendere targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento: � art. 97/11°: da € 1.605,00 a € 6.420,00;

♦ Circolare con ciclomotore munito di targa con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento: � art. 97/11°: da € 1.605,00 a € 6.420,00;

♦ L’articolo 97 non prevede altro E’ comunque sempre consigliabile procedere al sequestro della targa difforme ai sensi dell’art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689, che verrà conservata e custodita al Comando.

44.. IIll cceerrttiiffiiccaattoo ddii iiddoonneeiittàà aallllaa gguuiiddaa..

Si ricorda che, per il minorenne, l’obbligo di possedere il certificato di idoneità

alla guida del ciclomotore è entrato in vigore il 30.06.2003 (per effetto del D.L. 25.10.2002 n. 236, poi convertito nella Legge 284/2002) anche se la sanzione per la sua mancanza è scattata solo dal 1° luglio 2004 (per effetto del D.L. 27.06.2003 n. 151, poi convertito nella Legge 214/2003).

Dal 1° ottobre 2005 anche tutti i maggiorenni che intendono condurre un ciclomotore e che non sono provvisti di patente di guida devono conseguire il certificato di idoneità alla guida.

Viene comunque stabilita una procedura diversa e un periodo transitorio per

l’ottenimento di tale certificato a seconda del momento in cui il richiedente raggiunge la maggiore età e a seconda del momento in cui la domanda viene presentata.

Nello specifico: � tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età fino al 30.09.2005

compreso potranno ottenere il certificato senza esame, previa esibizione dell’attestato di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola e previa esibizione di una certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici;

� tutti coloro che hanno raggiunto, o raggiungeranno, la maggiore età dal 1° ottobre 2005 compreso in poi potranno ottenere il certificato previa esibizione di certificazione che attesti il superamento dell’esame finale a seguito di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola e previa esibizione di una certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici.

I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida del ciclomotore sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data di

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applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 320 dicembre 2006, concernente la patente di guida (non ancora recepita), la certificazione può limitarsi a dichiarare l’esistenza di condizioni psico-fisiche non ostative all’uso del ciclomotore e può essere rilasciata da un medico di medicina generale.

L’art. 5, comma 1-bis, della Legge 168/2005 dispone che gli istituti della

revisione (art. 128 cds), sospensione (art. 129 cds) e revoca (art. 130 e 219 cds) della patente di guida si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Stabilisce anche che si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all’art. 126.

Con la circolare Prot. U5803/60D4 del 11.10.2005 il Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti ha poi stabilito che la data di scadenza del Certificato di idoneità alla guida (calcolata, pertanto, in 10 anni dalla data del suo rilascio) sarà stampata sull’ultima riga del certificato medesimo e accanto a tale data saranno stampate le eventuali prescrizioni evidenziate sul certificato medico presentato dal richiedente, adottando la stessa codifica utilizzata per le patenti.

Con la circolare del 07.09.2005 il Ministero dell’Interno richiama l’attenzione

degli organi di Polizia stradale proprio su questo art. 5, comma 1-bis, della Legge 168/2005, sottolineando che qualora gli organi di polizia stradale, nell’ambito della loro attività di accertamento delle violazioni o di rilevamento dei sinistri, abbiano il fondato sospetto che il titolare dell’abilitazione alla guida di un ciclomotore non sia più in possesso dei prescritti requisiti psico-fisici secondo quanto previsto dall’art. 128 del cds, hanno l’obbligo di segnalare tale circostanza al competente Ufficio del DTT affinché, ove ritenuto opportuno, possa essere disposto l’obbligo per il conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione.

Tale obbligo di segnalazione riguarda tutti i conducenti di ciclomotori, compresi coloro che hanno già conseguito il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori prima dell’entrata in vigore della Legge 168/2005.

Per espressa previsione normativa (comma 1-quinquies dell’art. 116) il

conducente munito di patente di guida non può ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e, se lo possedeva già, deve restituirlo al momento del conseguimento della patente di guida.

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È stato inoltre disposto che il titolare di patente di guida che intende comunque conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori può ottenerlo previa rinuncia e restituzione della patente al competente UMC.

Nella Circolare del 07.09.2005 il Ministero dell’Interno ribadisce che le nuove

norme non hanno mutato la natura giuridica del certificato che, perciò, continua ad essere considerato diverso dalla patente di guida di cui all’art. 116, comma 1, del cds.

Ne consegue che, come già precisato dalla stesso Ministero con la Circolare n. 300/A/1/43773/101/3/3/8 del 01.07.2003, in caso di accertamento di violazioni commesse alla guida di ciclomotori da cui derivino sanzioni accessorie o decurtazione di punteggio, queste non si applicano all’eventuale patente di guida posseduta dal conducente.

Viceversa, ribadisce sempre il Ministero dell’Interno, i provvedimenti giuridici

che interessano la patente di guida svolgono i loro effetti giuridici anche sulla conduzione del ciclomotore (e non poteva essere altrimenti, dal momento che la patente di guida, per abilitare a ciò per cui è nata, deve esplicare effetto giuridico).

In particolare, quando la patente di guida è sospesa in conseguenza di illeciti amministrativi commessi alla guida di un veicolo a motore diverso dal ciclomotore, quest’ultimo mezzo non può essere condotto dal titolare.

L’unica eccezione, espressamente prevista dall’art. 116, comma 1-ter, riguarda i titolari di patente di guida sospesa per la violazione di cui all’art. 142, 9° comma, cds (attenzione: non il comma 9-bis), che “mantengono il diritto alla guida del ciclomotore”.

Ne consegue, quindi, anche che una patente sospesa di validità per una violazione diversa da quella dell’art. 142/9°, una patente ritirata e una patente scaduta di validità non consentono la guida del ciclomotore.

Nel merito si è espresso il Ministero dell’Interno con propria nota Prot. n. M/2413/4 del 13.11.2007. In ordine alla sanzione amministrativa da applicarsi al soggetto che, con patente sospesa per aver commesso una infrazione diversa da quella di cui all’art. 142, comma 9, sia sorpreso alla guida di un ciclomotore (applicazione della sanzione di € 516,00 prevista dall’art. 116, comma 13 bis, senza sanzioni accessorie o applicazione della sanzione di € 1.754,00 prevista dall’art. 218, comma 6, con conseguente revoca della patente), il Ministero precisa: “ il riferimento del comma 13-bis dell’art. 116 ai conducenti non muniti di patente può essere inteso come comprensivo non solo dei soggetti che non abbiano affatto conseguito il titolo abilitativo richiesto ma anche di coloro che, pur avendo in precedenza superato gli esami di abilitazione, vengono a trovarsi, a seguito della sospensione del documento, in possesso di un titolo la cui efficacia è, sia pure temporaneamente, quiescente e, come tale, non in grado di dispiegare i suoi effetti nella sfera giuridica del titolare. Alla luce delle suesposte considerazioni deve ritenersi senz’altro applicabile alla fattispecie in esame la sanzione contemplata nell’art. 116, comma 13-bis del cds”.

IIPPOOTTEESSII SSAANNZZIIOONNAABBIILLII

♦ Guidare un ciclomotore senza avere conseguito il certificato di idoneità alla guida o senza essere titolare di patente: � art. 116/13° bis: da € 516,00 a € 2.065,00 + fermo amministrativo del

veicolo per 60 gg; � art. 116/12° (incauto affidamento): da € 370,00 a € 1.485,00.

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I corsi per il conseguimento del CIG. I corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida possono

essere organizzati nelle autoscuole, e ovviamente sono a pagamento. Il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del DTT.

Ma i corsi possono svolgersi, nell’ambito dell’autonomia scolastica, anche all’interno delle scuole statali e non statali di istruzione secondaria, e sono gratuiti. Per il loro svolgimento possono essere stipulate apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. Questi corsi sono tenuti prevalentemente da personale delle autoscuole. Il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del DTT e dall’operatore responsabile della gestione dei corsi.

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 giugno 2003

è stato approvato il “Programma dei corsi e procedure d’esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori”.

I corsi svolti presso le scuole hanno una durata di 20 ore così ripartite: a) 4 ore: norme di comportamento; b) 6 ore: segnaletica e altre norme di circolazione; c) 2 ore: educazione al rispetto della legge; d) 8 ore: educazione alla convivenza civile. I corsi presso le autoscuole hanno una durata di 12 ore così ripartite: a) 4 ore: norme di comportamento; b) 6 ore: segnaletica e altre norme di circolazione; c) 2 ore: educazione al rispetto della legge. Non sono consentite più di 3 ore di assenza complessive con riferimento alle

lezioni di cui ai punti a), b) e c). Nel caso in cui tale limite venga superato il corso deve essere ripetuto.

Non sono ammessi all’esame i candidati che hanno superato il corso da oltre un anno.

L’ammissione all’esame è subordinata all’assenso scritto di un tutore del candidato.

L’esame consiste in una prova svolta tramite risposta ad un questionario di

dieci domande nel tempo massimo di 30 minuti. Ogni domanda prevede tre risposte, che possono essere: • tutte e tre vere, • tutte e tre false, • due vere e una falsa, • due false e una vera. La prova si intende superata se il numero massimo delle risposte errate è pari

a quattro. La quinta risposta errata determina l’esito negativo dell’esame.

55.. IIll ttrraassppoorrttoo ddeell ppaasssseeggggeerroo..

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Il trasporto di persone e oggetti sul ciclomotore è disciplinato dall’art. 170 del

cds. Si ricorda che fino al 30.06.2003 continuava ad applicarsi il vecchio comma 2

che semplicemente recitava: “sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente”.

Il nuovo comma 2, che prevede il trasporto del passeggero, così come riscritto

dal D.L. 151/2003 e dalla Legge 214/2003, è entrato in vigore il 1° luglio 2004, ma la possibilità di trasportare un passeggero è divenuta una realtà solo dal 14 luglio 2006 con l’attivazione delle nuove procedure di immatricolazione e con il rilascio del certificato di circolazione.

L’attuale comma 2 stabilisce che sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre

persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni.

Per quanto sopra, perché un passeggero possa essere trasportato su un

ciclomotore devono essere soddisfatte tre condizioni: � Che il conducente sia maggiorenne; � Che il ciclomotore sia omologato per il trasporto di un passeggero; � Che il posto per il passeggero sia

espressamente indicato sul certificato di circolazione. Questo significa che il trasporto del passeggero può avvenire solo su ciclomotori dotati della nuova targa.

Naturalmente, l’eventuale passeggero deve

essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

Ne consegue che la possibilità del trasporto

trova applicazione solo per i ciclomotori che sono stati immatricolati secondo la nuova procedura e che, quindi, sono dotati del certificato di circolazione su cui è annotata tale possibilità.

Pertanto, i ciclomotori già in circolazione al 14 luglio 2006, muniti di

contrassegno di identificazione e di certificato di idoneità tecnica, anche se di modello omologato per il trasporto di un passeggero, non possono essere utilizzati a tale scopo.

Per questi veicoli, tuttavia, è sempre possibile richiedere l’immatricolazione con assegnazione della nuova targa e rilascio del certificato di circolazione recante l’annotazione relativa alla possibilità di trasportare un passeggero.

L’art. 170 deve essere letto in associazione con l’art. 115, le cui disposizioni

interagiscono strettamente con le disposizioni dell’art. 170. Infatti, la sanzione di cui al comma 4 dell’articolo 115 concorre con quella

prevista per la violazione dell’articolo 170, comma 2, poiché le due norme tutelano

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interessi giuridici diversi: la prima riguarda il requisito soggettivo dell’età e pertanto tutela l’interesse della certezza del risarcimento dell’eventuale danno a terzi a mezzo dell’istituto della responsabilità civile, che non può in nessun caso essere posta in capo ad un minorenne, mentre la seconda, riguardando il requisito delle norme costruttive dei ciclomotori, tutela l’interesse della sicurezza della circolazione e delle persone (conducente, terzo trasportato e terzi in genere) e punisce, pertanto, l’inosservanza di una norma di comportamento.

Da tenere presente che in caso di violazione dell’art. 115, comma 4, trova

sempre applicazione l’incauto affidamento, di cui all’art. 115, comma 5, per colui che, avendo la disponibilità materiale di un veicolo, lo affida a persona che non si trovi nelle condizioni richieste dall’art. 115 medesimo.

IIPPOOTTEESSII SSAANNZZIIOONNAABBIILLII

♦ Conducente maggiorenne che trasporta un passeggero su un ciclomotore non omologato per il trasporto del passeggero o che lo trasporta su un ciclomotore munito di certificato di idoneità tecnica (ciclomotore con targhino): � art. 97/2° e 6°: da € 70,00 a € 285,00;

♦ Conducente minorenne che trasporta un passeggero su un ciclomotore non omologato per il trasporto del passeggero o che lo trasporta su un ciclomotore munito di certificato di idoneità tecnica (ciclomotore con targhino): � art. 97/2° e 6°: da € 70,00 a € 285,00 + fermo del veicolo per 60 giorni.

Il fermo è di 90 giorni in caso di reiterazione in un biennio; � art. 115/4° e 6°: da € 36,00 a € 148,00 + fermo del veicolo per 30

giorni; � art. 115/5° (incauto affidamento): da € 36,00 a € 148,00;

♦ conducente minorenne che trasporta un passeggero su un ciclomotore omologato per il trasporto del passeggero (ciclomotore con targa).

Secondo alcuni: o art. 97/2°,6° e 7°: da € 70,00 a € 285,00 + fermo del veicolo per

60 giorni; o art. 115/4° e 6°: da € 36,00 a € 148,00 + fermo del veicolo per

30 giorni; o art. 115/5° (incauto affidamento): da € 36,00 a € 148,00; Secondo altri: o art. 115/4° e 6°: da € 36,00 a € 148,00 + fermo del veicolo per

30 giorni; o art. 115/5° (incauto affidamento): da € 36,00 a € 148,00.

Il D.L. 117/2007 ha introdotto un nuovo comma, l’1-bis, che prevedeva il divieto di trasportare bambini di età inferiore a 4 anni sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote. La Legge di conversione 160/2007 ha elevato il divieto di trasporto ai bambini di età inferiore a 5 anni.

Vale la pena precisare, soprattutto a fini infortunistici, che ai sensi degli artt.

2962 e 2963 del c.c. gli anni 5 risultano compiuti nel momento in cui è compiuto l’ultimo giorno del termine, per cui il divieto di trasportare bambini sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote è operante anche il giorno del compimento del 5° anno.

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Si tratta di una modifica che lascia perplessi. In realtà l’art. 170 già conteneva, e contiene tuttora, una precisa disposizione

per la quale era, ed è ancora, praticamente impossibile trasportare bambini. Il comma 3 recita testualmente: “Sui veicoli di cui al comma 1 (ndr: gli stessi

sui quali è stato vietato trasportare bambini di età inferiore a 5 anni) l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo”.

E’ evidente che se il passeggero non è in grado (per la sua statura o altre situazioni fisiche) di utilizzare le apposite attrezzature (i poggiapiedi in particolare) di cui è dotato il veicolo, quel passeggero non può essere trasportato. E i bambini non sono certo in grado di utilizzare tali attrezzature per cui non possono, come già non potevano in precedenza, essere trasportati.

IIPPOOTTEESSII SSAANNZZIIOONNAABBIILLII

♦ Conducente che trasporta su un ciclomotore a due ruote un passeggero minore di anni 5: � art. 170/1° bis e 6° bis: da € 148,00 a € 594,00.

L’art. 170 non disciplina solo il trasporto del passeggero, ma detta prescrizioni

anche sulla sistemazione dell’eventuale carico e degli animali trasportati, sulle modalità di guida e stabilisce il divieto di trainare altri veicoli o farsi trainare.

66.. PPoosssseessssoo aall sseegguuiittoo ddeeii ddooccuummeennttii..

Per effetto del comma 1 e del comma 6 dell’art. 180, infatti, il conducente di ciclomotore deve avere con sé:

• il certificato di circolazione del veicolo; • il certificato di idoneità alla guida, ove previsto; • un documento di riconoscimento; • il certificato di assicurazione obbligatoria.

Non bisogna dimenticare, però, l’art. 181. Il comma 1 dell’art. 181 prevede l’obbligo, per i conducenti di autoveicoli e di

motoveicoli (escluso i motocicli), di esporre nella parte anteriore o sul vetro parabrezza il contrassegno attestante il pagamento dell’assicurazione obbligatoria e della tassa automobilistica.

Il comma 2 del medesimo articolo esenta i conducenti di motocicli e di ciclomotori dall’obbligo di esposizione purchè abbiano al seguito i contrassegni medesimi.

La legge 27.12.1997 n. 449 (meglio nota come Finanziaria per l’anno 1998) interviene con l’art. 17 comma 24 a modificare la previsione dell’art. 181 (attenzione: senza modificare di fatto l’espressione letterale del 181, che pertanto rimane invariato) stabilendo che: “a decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l’obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l’obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso”.

Ne consegue che, per effetto di tale legge posteriore (norma superveniens) e speciale, quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’art. 181 che risulti in contrasto con questa nuova disposizione debba ritenersi tacitamente abrogato.

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Per quanto sopra: • non vi è più l’obbligo per i conducenti di autoveicoli e di motoveicoli di esporre

nella parte anteriore o sul parabrezza il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica;

• non vi è più l’obbligo per i conducenti di motocicli di avere al seguito il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica;

• rimane l’obbligo per i conducenti di ciclomotore di avere al seguito il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica. La ricevuta della tassa annuale di circolazione, pertanto, deve essere esibita

assieme a tutti gli altri documenti già previsti dall’art. 180.

IIPPOOTTEESSII SSAANNZZIIOONNAABBIILLII

♦ Circolare alla guida di ciclomotore senza avere al seguito il certificato di circolazione; il certificato di idoneità alla guida (ove previsto), un documento di riconoscimento o il certificato di assicurazione obbligatoria: � art. 180/1°, 6° e 7°: da € 22,00 a € 88,00; � per ogni documento mancante va redatto invito ad esibirlo entro un

termine prefissato ai sensi dell’art. 180 comma 8. ♦ Circolare alla guida di ciclomotore senza avere al seguito la ricevuta del

versamento attestante il pagamento della tassa di circolazione per l’anno in corso: � art. 181/2° e 3°: da € 22,00 a € 88,00; � va redatto invito ad esibirla entro un termine prefissato ai sensi dell’art.

180 comma 8. Di particolare interesse è la modifica introdotta al comma 4 dell’art. 180, al

quale è stato aggiunto il seguente periodo: “Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dello stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo”.

In pratica, si sancisce la legittimazione di un comportamento già da tempo in uso soprattutto presso le imprese di locazione di veicoli senza conducente: quello di sostituire l’originale della carta di circolazione con un fotocopia.

Anche i ciclomotori sono spesso veicoli che vengono locati senza conducente,

soprattutto nei mesi estivi e nelle zone costiere ad elevata vocazione turistica. Tuttavia, non si ritiene applicabile al ciclomotore la facoltà prevista dal comma

4 dell’art. 180 in quanto il ciclomotore non è dotato di carta di circolazione, bensì di certificato di circolazione, e il comma 4 parla espressamente di fotocopia autenticata della carta di circolazione.

Ne consegue che il conducente del ciclomotore dovrà sempre avere al seguito il certificato di circolazione in originale.

77.. MMooddiiffiicchhee ddeellllee ccaarraatttteerriissttiicchhee tteeccnniicchhee ee ccoossttrruuttttiivvee..

In merito all’accertamento delle alterazioni di una o più delle caratteristiche di cui all’art. 52 o di cui al certificato di circolazione, giova ricordare che le ipotesi di alterazione delle caratteristiche originarie del ciclomotore devono essere suffragate da

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un’apposita verifica tecnica eseguita, ai sensi degli art. 52, 80 e 81 del CdS nonché 198 del Regolamento di esecuzione, da parte di personale della competente Direzione Provinciale del DTT.

Neppure l’accertamento di un eccesso di velocità per violazione all’art. 142, mediante specifica apparecchiatura deputata al rilevamento della velocità tenuta dai veicoli in transito (autovelox, telelaser, velomatic, ecc...), costituisce documentazione probatoria ai fini della contestazione della violazione del comma 6 dell’art. 97.

In tal senso la Cassazione è costante. Secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno, diffuse attraverso una

circolare esplicativa delle Prefetture nel 2002, il ciclomotore che viene fermato per sospetta alterazione delle caratteristiche già citate deve essere sottoposto a sequestro ai sensi dell’art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689 (in quanto potrebbe essere oggetto di confisca qualora si identificasse l’autore delle modifiche) e condotto a cura e spese del comando da cui dipende l’agente accertatore presso il competente UMC per essere sottoposto a revisione straordinaria.

Nel caso in cui la verifica eseguita dal personale specializzato dell’UMC confermi le alterazioni sospettate, o ne rilevi altre:

♦ qualora non si identifichi l’autore delle modifiche o l’autore delle modifiche sia persona diversa dal proprietario del ciclomotore, si procederà alla contestazione con conseguente verbalizzazione della violazione dell’art. 97, comma 6, e si trasformerà il sequestro già operato ex art. 13 L. 689/81 in fermo amministrativo ex art. 214 cds secondo quanto disposto dall’art. 97, comma 14;

♦ qualora si identifichi l’autore delle modifiche nello stesso proprietario del ciclomotore, si trasformerà il sequestro già operato ex art. 13 L. 689/81 in sequestro amministrativo ex art. 213 cds secondo quanto disposto dall’art. 97, comma 14.

IIPPOOTTEESSII SSAANNZZIIOONNAABBIILLII

♦ Fabbricare, porre in commercio o vendere ciclomotori che sviluppano una velocità superiore a quella prevista dall’art. 52 del CdS: � art. 97/5°: da € 74,00 a € 296,00 (pagamento in misura ridotta non

ammesso); ♦ Effettuare sui ciclomotori modifiche atte ad aumentarne la velocità oltre i

limiti previsti dal richiamato art. 52: � art. 97/5°: da € 74,00 a € 296,00 (pagamento in misura ridotta non

ammesso). All’accertamento delle violazioni di cui al sopra richiamato comma 5 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore e la sua distruzione, fatta salva la facoltà dell'organo accertatore di richiedere tempestivamente che il ciclomotore confiscato gli sia assegnato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento di compiti istituzionali.

♦ Circolare con un ciclomotore che sviluppa una velocità superiore a quella prevista dall’art. 52: � art. 97/6°: da € 36,00 a € 148,00 (pagamento in misura ridotta non

ammesso) + fermo amministrativo per 60 giorni (in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo è disposto per 90 giorni;

♦ Circolare con un ciclomotore non rispondente ad una o più caratteristiche o prescrizioni indicate nell’art. 52 o nel certificato di circolazione:

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� art. 97/6°: da € 36,00 a € 148,00 (pagamento in misura ridotta non ammesso) + fermo amministrativo per 60 giorni (in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo è disposto per 90 giorni.

Le spese sostenute fino a quel momento da parte dell’organo accertatore

saranno computate come spese di procedimento e recuperate nel contesto del verbale di contestazione per violazione dell’art. 97.

88.. DDiissppoossiittiivvii ddii iilllluummiinnaazziioonnee..

L’uso dei dispositivi di illuminazione previsto dall’art. 152 è stata una disposizione piuttosto sofferta.

L’obbligo di tenere accesi i fari anabbaglianti e le luci di posizione per i

ciclomotori (e motocicli) in qualunque condizione di marcia (quindi sia fuori che dentro i centri abitati e sia di notte che di giorno) era contenuto nell’art. 11 del D.Lgs. 9/2002 e doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2003.

Per effetto del D.L. 20.06.2002 n. 121 (poi convertito nella Legge 01.08.2002 n. 168) la sua entrata in vigore è stata anticipata al 22.06.2002, giorno di entrata in vigore del citato D.L. 121/2002.

Da quel giorno vige ovunque l’obbligo delle luci accese per i ciclomotori (e per i motocicli. Attenzione: qui, a differenza dalla disposizione sull’obbligo del casco, si parla ancora di motocicli e non di motoveicoli).

Tutti gli altri veicoli a motore vennero assoggettati all’obbligo di fare uso delle

luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro durante la marcia in autostrada e sulle strade extraurbane principali dal giorno 07.08.2002, per effetto dell’entrata in vigore della Legge 168/2002 (legge di conversione del citato D.L. 121/2002, che pur prevedendo anche l’obbligo delle luci per gli altri tipi di veicoli, oltre che per i ciclomotori e per i motocicli, risultò inapplicabile perché la formulazione di tale norma era errata).

Dal 30.06.2003, per effetto dell’entrata in vigore del D.L. 151/2002, l’art. 152

prevede l’estensione dell’obbligo di tenere accese le luci prima elencate a qualunque strada “fuori dei centri abitati”, comunque sia classificata e chiunque ne sia il proprietario.

Nulla è cambiato per i ciclomotori (e motocicli).

Sono esclusi dall’obbligo delle luci accese i veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

Pertanto anche i ciclomotori (e motocicli) iscritti in uno di questi registri sono esentati da tale obbligo.

E’ evidente che, per non incorrere nella violazione di cui all’art. 152, questi veicoli dovranno dimostrare, mediante esibizione di apposita certificazione al momento del controllo su strada, di essere iscritti in uno dei registri prima elencati.

Nel caso in cui la certificazione non sia al seguito, si dovrà compilare lo specifico invito ai sensi dell’art. 180, comma 8, ad esibirlo presso un qualunque organo di polizia stradale.

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IIPPOOTTEESSII SSAANNZZIIOONNAABBIILLII

♦ Circolare alla guida di un ciclomotore senza tenere accesi i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione: � art. 152/1° e 3°: da € 36,00 a €148,00.

Dal combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 153 si rileva che da mezzora

dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia ed in ogni altro caso di scarsa visibilità, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.

Sono esentatati da tale disposizione solo i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli.

Ne consegue che tutti i ciclomotori a 3 o 4 ruote (nonché tutte le altre fattispecie di motoveicoli che non siano motocicli) sono assoggettati a tale prescrizione.

IIPPOOTTEESSII SSAANNZZIIOONNAABBIILLII

♦ Circolare alla guida di un ciclomotore senza tenere in funzione i dispositivi di segnalazione visiva durante la fermata e la sosta: � 153/5° e 11°: da € 36,00 a €148,00.

99.. CCaassccoo pprrootteettttiivvoo..

Durante la marcia, il conducente e gli eventuali passeggeri dei ciclomotori hanno l’obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 171).

Il D.L. 151/2003 ha eliminato il precedente riferimento ai soli ciclomotori a

due ruote, più restrittivo della formulazione attuale, che invece è destinata alla totalità dei ciclomotori, con alcune espresse eccezioni:

• ciclomotori (e motoveicoli) a 3 o 4 ruote dotati di carrozzeria chiusa; • ciclomotori (e motocicli) a 3 o 4 ruote dotati di cellula di sicurezza a prova

di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

Poiché la norma fa espresso riferimento al casco conforme ai tipi omologati e

al fatto che il casco debba essere “regolamente allacciato”, è evidente che indossare un casco non omologato equivale a non indossarlo affatto, così come indossare un casco slacciato si configura come una violazione dell’art. 171.

Il casco non omologato deve essere sequestrato, ai fini della sua successiva confisca. Il verbale di sequestro è inviato alla Prefettura del luogo della commessa violazione che provvederà ad emanare il provvedimento di confisca e contestuale distruzione.

Dal 1° settembre 2004 è vietata la commercializzazione sul territorio nazionale

dei caschi protettivi per ciclomotore omologati DGM (Direzione Generale

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Motorizzazione). Tali caschi, non più omologati dal 1° settembre 2003 in base al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 28 luglio 2000 pubblicato sulla G.U. n. 203 del 31.8.2000, hanno caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste dalla normativa internazionale per i caschi da motociclista.

Il decreto, vietando l'omologazione e quindi la commercializzazione dei caschi DGM, ha voluto elevare lo standard di sicurezza e protezione anche per i conducenti di ciclomotori, soprattutto per la larga diffusione di tale mezzo di trasporto fra i più giovani.

Tuttavia, i conducenti di ciclomotori che sono in possesso di un casco DGM possono continuare ad usarlo.

Con Decreto 8 ottobre 2004 (in G.U. n. 243 del 15.10.2004) il Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti ha vietato l'immissione sul mercato di caschi per gli utenti dei ciclomotori e motoveicoli recanti il numero di omologazione E13*22R00*22R05*0144*00, commercialmente denominati W 2003/05 (CRIKO, CK, MALBO, GEN. ZKI, ASYHANG, OMEGA, FIRST, XANICEE, WOAZA), e recanti numero di serie superiore a 70400, in quanto non più omologati. Con lo stesso decreto ne ha disposto il ritiro dal mercato.

IIPPOOTTEESSII SSAANNZZIIOONNAABBIILLII

♦ Circolare alla guida di un ciclomotore senza indossare il casco, non tenendolo regolarmente allacciato o indossando un casco non omologato o non conforme ai tipi omologati: � art. 171/1°, 2° e 3°: da € 70,00 a € 285,00 + fermo amministrativo del

veicolo per 60 giorni. La custodia del veicolo è affidata allo stesso proprietario.

1100.. IIll sseeqquueessttrroo aaii ffiinnii ddeellllaa ccoonnffiissccaa ee iill ffeerrmmoo aammmmiinniissttrraattiivvoo..

L’art. 213 e il sequestro. L’art. 213 è stato più volte modificato. Per effetto del comma 2-quinquies quando i ciclomotori (e anche i motocicli)

incorrono in una violazione che prevede il sequestro amministrativo del veicolo, l’organo di polizia dispone la rimozione del veicolo e il suo trasporto in una depositeria autorizzata, dove il veicolo rimane per trenta giorni.

Di ciò ne deve essere fatto menzione nel verbale di contestazione. Le spese di recupero, trasporto e custodia sono a carico del proprietario del

veicolo. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato fatto trasportare alla

depositeria, il proprietario del veicolo può (possibilità che si trasforma in un obbligo secondo la Circolare del Ministero dell’Interno del 18.07.2006) chiederne l’affidamento in custodia e proseguire il sequestro in un luogo di cui abbia la disponibilità.

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Si potrà procedere all’affidamento al proprietario, o altro soggetto solidale, solo

se questi non sia manifestamente in stato di ebbrezza o di alterazione psichica e non sia sottoposto a misure di prevenzione detentive o di sicurezza.

Inoltre, è obbligatorio e indispensabile che il custode sia anche una persona maggiorenne.

Nel caso la violazione sia commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata.

Chiunque venga nominato custode ha l'obbligo: � di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità, posto nello

Stato italiano; � oppure di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non soggetto a pubblico

passaggio; provvedendo al trasporto del veicolo in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

Il Ministero dell’Interno ha rilevato che, nell’individuare il soggetto cui affidare

il veicolo e il luogo in cui custodirlo, non si può prescindere dalla valutazione degli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l’esercizio della custodia amministrativa dei veicoli.

In pratica, l'attuazione della nuova normativa richiede, da parte dell'organo di polizia stradale che applica la sanzione, la valutazione della concreta possibilità, da parte del soggetto nominato custode, di conservare il bene che gli è stato consegnato in condizioni tali da garantire l'effettivo valore afflittivo della sanzione.

L'interessato, per ottenere la custodia del veicolo in un luogo diverso dalla

depositeria, deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che diventa parte integrante del verbale di sequestro, in cui deve dichiarare: � il titolo in base al quale richiede l'affidamento in custodia del veicolo (proprietario,

usufruttuario, ecc); � di non essere sottoposto a misure di prevenzione detentive o di sicurezza; � di avere la disponibilità di un luogo non soggetto a pubblico passaggio, in Italia,

(specificandone l'indirizzo) dove il veicolo può essere controllato in ogni momento dall'organo di polizia stradale.

Da tenere presente che in tutte le ipotesi di sequestro del ciclomotore trovano

applicazione, necessariamente, anche le disposizioni dell’art. 210, 3° comma, del cds che prevedono la non ammissibilità del pagamento in misura ridotta per l’estinzione dell’illecito e la necessità di trasmissione degli atti, entro dieci giorni, al Prefetto per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Lo stato di sequestro è segnalato mediante l’apposizione sul veicolo di uno o

più fogli formato A4 recanti la dicitura “Veicolo sottoposto a sequestro” con l’indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto.

Il certificato di circolazione (o il certificato di idoneità tecnica) è ritirato

dall’organo procedente e conservato al Comando per tutta la durata del sequestro. Di ciò ne deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione.

10.1.1 Reati commessi alla guida di ciclomotori o motoveicoli.

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Secondo le disposizioni del comma 2-sexies dell’art. 213 è sempre disposta la

confisca amministrativa dei ciclomotori (e dei motoveicoli) nel caso in cui tali veicoli siano stati utilizzati per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

Sulle procedure, tempi e modalità, il Ministero dell’Interno ha fornito ben poche indicazioni.

Con la Circolare n. 300/A/1/44285/101/3/30/9 del 07.09.2005 il Ministero chiarisce che il sequestro di questi veicoli utilizzati per la commissione di un reato ha natura cautelare finalizzata all’applicazione di una sanzione accessoria di natura amministrativa, la quale, a sua volta, verrà irrogata solo a seguito della sentenza di condanna da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Pertanto, il Ministero ritiene che quando il reato sia punibile a querela di parte il sequestro del veicolo debba avvenire solo dopo la presentazione della querela stessa, che avviando il procedimento penale determina la possibilità di applicare la sanzione accessoria della confisca amministrativa.

Nella stessa Circolare il Ministero porta ad esempio il caso dell’incidente stradale, specificando che il sequestro amministrativo è obbligatorio e immediato quando dall’incidente, commesso naturalmente con un ciclomotore o con un motoveicolo, sia derivata la morte di una persona. Se le conseguenze dell’incidente sono contenute alle lesioni personali, il sequestro dovrà essere disposto solo dopo la presentazione della querela.

Va da sé che in caso di incidente con esito mortale il sequestro penale ex art. 354 cpp del veicolo si affiancherà al sequestro amministrativo ex art. 213, 2-sexies.

10.1.2 Violazione degli articoli 186 e 187 del cds.

Un caso particolare è costituito dagli articoli 186 e 187 del codice. Nel caso di guida con tassi alcolemici superiori a 1,5 g/l, le disposizioni

introdotte dal D.L. 92/2008 prevedono la confisca del veicolo. Si tratta di un caso di confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, cp, che si applica anche in casi di patteggiamento o di sospensione condizionale della pena.

In sostanza, la confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma 2, cp si applica sia agli autoveicoli, sia ai motoveicoli sia ai ciclomotori. Pertanto, al momento dell’accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 321, comma 3 bis, cp, in attesa che il Pubblico Ministero assuma la direzione delle indagini, procede al sequestro preventivo del veicolo, ma solo se dai documenti di circolazione risulta di proprietà del conducente trasgressore (così precisato dal Ministero dell’Interno con propria Circolare n. 300/A/1/35690/101/3/3/9 del 26.05.2008). Il sequestro preventivo deve essere disposto da un Ufficiale di P.G.

In merito alcune Procure hanno emanato note esplicative, con le quali si ricorda che tale sequestro ha due connotati ben precisi:

1. situazione di urgenza; 2. non vi sia stato ancora intervento del P.M.

Pertanto, è da escludere ogni ipotesi di sequestro di iniziativa della P.G. se sono trascorsi giorni dal fatto, ad esempio per mancanza di referto tempestivo. L’unica ipotesi in cui la P.G. può ancora operare tale sequestro non nell’immediatezza del fatto è quando il referto giunga alla P.G. entro poche ore dal fatto (due – tre) e comunque prima che sia inoltrata la notizia di reato al P.M.

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In caso contrario la P.G. dovrà limitarsi a rappresentare il fatto al P.M. affinché questi possa disporre, in proprio, il citato sequestro.

La nuova previsione normativa dispone che il veicolo possa essere affidato in

custodia al trasgressore. E’ evidente che tale affidamento potrà realizzarsi solo se il conducente può essere legittimamente nominato custode, secondo le disposizioni generali degli artt. 259 e 120 cpp. Queste disposizioni, infatti, stabiliscono che non può assumere la custodia chi si trovi in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesti palese infermità mentale o chi risulti essere sottoposto a misure detentive o a misure di prevenzione. Pertanto, nell’immediatezza del reato, non è possibile consentire a chi si trovi in stato di ebbrezza di assumere la custodia del veicolo sequestrato, così come non è possibile ricorrere all’applicazione delle disposizioni sul recupero dei veicoli introdotte dal D.L. 92/2008 con il comma 2-quinquies, perché tale comma esclude espressamente che possa essere applicato in caso di sequestro ai sensi dell’art. 240 cp.

L’Ufficiale di P.G. dovrà così affidare il veicolo in custodia giudiziale a soggetto autorizzato secondo le indicazioni della locale Autorità Giudiziaria. Solo successivamente, quando il conducente sarà tornato completamente sobrio, potrà essergli consentito di assumere la custodia del veicolo. L’eventuale variazione del custode non può, però, essere operata dalla P.G. perché costituisce attività specifica del Pubblico Ministero, il quale, secondo le disposizioni dell’art. 321, comma 3 bis, cpp con la convalida del sequestro potrà disporre l’affidamento del veicolo al proprietario che ne abbia fatto richiesta.

In caso di accertata violazione dell’art. 187 si applicano le stesse disposizioni

già previste per la guida in stato di ebbrezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 186 (tasso alocolico > 1,5 g/l): con la sentenza di condanna o di applicazione della pena a richiesta delle parti è disposta la confisca del veicolo, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato.

La procedura è identica a quella descritta per l’art. 186.

L’art. 214 e il fermo amministrativo.

Si applicano, in quanto compatibili, le stesse procedure previste dall’art. 213. Lo stato di fermo, secondo quanto previsto dal D.M. 01.03.2004 (in G.U. n. 71

del 25.03.2004), è segnalato mediante l’apposizione sul veicolo di uno o più “sigilli” costituiti da fogli formato A4 recanti la dicitura “Veicolo sottoposto a fermo amministrativo” con l’indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto.

Il certificato di circolazione (o il certificato di idoneità tecnica) è ritirato

dall’organo procedente e conservato al Comando per tutta la durata del sequestro. Di ciò ne deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione.