Regolamento Urbanistico - Bagno a Ripoli · Comune di Bagno a Ripoli – Regolamento urbanistico...

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Comune di Bagno a Ripoli Provincia di Firenze Regolamento Urbanistico (Art.55 L.R. Toscana 03.01.2005 n°1) Adozione Approvazione Aprile 2015 Norme di attuazione Tutela dell'integrità fisica del territorio a cura di: GeoEco Progetti - Dott. Eros Aiello, Dott. Gabriele Grandini Sindaco Dirigente Area 6 Collaboratori Arch. Stefano Casali Progettista Arch. Luciano Piazza Ing. Andrea Focardi Dott. Francesco Casini Pianificatore Territoriale Antonio Di Paola "Pianificazione urbanistica e gestione del territorio" Del CC n. 15 del 13.02.2014 Stato modificato a seguito delle controdeduzioni

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Comune di Bagno a RipoliProvincia di Firenze

Regolamento Urbanistico(Art.55 L.R. Toscana 03.01.2005 n°1)

Adozione ApprovazioneAprile 2015

Norme di attuazione

Tutela dell'integrità fisica del territorio a cura di:GeoEco Progetti - Dott. Eros Aiello, Dott. Gabriele Grandini

Sindaco

Dirigente Area 6CollaboratoriArch. Stefano Casali

ProgettistaArch. Luciano Piazza

Ing. Andrea Focardi

Dott. Francesco Casini

Pianificatore TerritorialeAntonio Di Paola

"Pianificazione urbanistica egestione del territorio"

Del CC n. 15 del 13.02.2014

Stato modificato a seguito delle controdeduzioni

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INDICE

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizione, finalità, contenuti, riferimenti Articolo 2 Elaborati costitutivi Articolo 3 Validità Articolo 4 Categorie di intervento edilizio-urbanistico Articolo 5 Modalità di attuazione Articolo 6 Parametri edilizi e urbanistici Articolo 7 Parametri e misure di qualificazione ambientale Articolo 8 Gerarchia delle disposizioni normative Articolo 9 Opere di urbanizzazione Articolo 10 Valutazione ambientale strategica (VAS) Articolo 11 Relazioni con i piani e i programmi di settore Articolo 12 Relazioni con il Regolamento edilizio e altri regolamenti comunali Articolo 13 Poteri di deroga Articolo 14 Disciplina transitoria e misure di salvaguardia

PARTE SECONDA: TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO Articolo 15 Disposizioni generali Articolo 16 Vulnerabilità degli acquiferi e della risorsa idrica Articolo 17 Permeabilità dei terreni Articolo 18 Rischio sismico e pericolosità sismica Articolo 19 Rischio per instabilità dei versanti e pericolosità geologica -geomorfologica Articolo 20 Rischio idraulico e pericolosità idraulica Articolo 21 Fattibilità

PARTE TERZA: TUTELA DEI CARATTERI QUALITATIVI DEL TERRITORIO

Titolo primo: Risorse naturali e storico-culturali Articolo 22 Sistema morfologico Articolo 23 Sistema idrografico e idrogeologico Articolo 24 Boschi Articolo 25 Biotopi e geotopi Articolo 26 Edifici di particolare valore architettonico, paesaggistico e/o storico-culturale Articolo 27 Edifici di valore architettonico, paesaggistico e/o storico-culturale Articolo 28 Viabilità storica minore Articolo 29 Componenti minori dell’identità storico-culturale Articolo 30 Verde ornamentale di impianto storico

Titolo secondo: Aree a disciplina speciale Articolo 31 Siti contaminati

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Articolo 32 Aree sensibili di fondovalle Articolo 33 Ambiti di reperimento delle aree naturali protette di interesse locale Articolo 34 Aree di protezione storico ambientale Articolo 35 Aree fragili del territorio rurale

Titolo terzo: Aree sottoposte a vincoli e limitazioni sovraordinate Articolo 36 Vincoli sovraordinati

PARTE QUARTA: DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DELLE FUNZIONI DEL TERRITORIO Articolo 37 Disposizioni generali Articolo 38 Articolazione della disciplina delle trasformazioni e delle funzioni del territorio

Titolo primo: Disciplina delle trasformazioni edilizie, urbanistiche e territoriali Capo I: Aree per usi specialistici Articolo 39 Aree per servizi pubblici di interesse locale Articolo 40 Aree per servizi pubblici di interesse generale Articolo 41 Aree per servizi privati di interesse locale Articolo 42 Aree per servizi privati di interesse generale Articolo 43 Complessi storico-culturali di rilevanza territoriale Articolo 44 Strutture turistico-ricettive Articolo 45 Strutture commerciali

Capo II: Territorio rurale Sezione A: Aree a prevalente funzione agricola Articolo 46 Disposizioni generali Articolo 47 Costruzioni esistenti Articolo 48 Nuove costruzioni Articolo 49 Borghi rurali

Sezione B: Aree a prevalente funzione insediativa Articolo 50 Disposizioni generali Articolo 51 Insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale

Capo III: Ambiti urbani Articolo 52 Articolazione degli ambiti urbani Sezione A: Tessuti urbani esistenti Articolo 53 Tessuti residenziali di vecchio impianto (TRv) Articolo 54 Tessuti residenziali recenti a progettazione unitaria (TRru) Articolo 55 Tessuti residenziali recenti con struttura viaria definita (TRrd) Articolo 56 Frange urbane, a prevalente carattere residenziale (TRf) Articolo 57 Tessuti urbani a prevalente carattere artigianale – industriale (TI) Articolo 58 Tessuto urbano misto (TM) Sezione B: Aree con piani e progetti in fase di attuazione Articolo 59 Aree con piani e progetti in fase di attuazione (Ta) Sezione C: Aree urbane di nuova formazione Articolo 60 Aree di riorganizzazione urbana a prevalente carattere residenziale (Rr) Articolo 61 Aree di riorganizzazione urbana a prevalente carattere artigianale e industriale (Rp) Articolo 62 Aree di riqualificazione delle frange urbane (Rf)

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Titolo secondo: Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni Capo I: Disposizioni generali Articolo 63 Finalità e articolazione Articolo 64 Destinazioni d’uso: categorie principali e sottocategorie Articolo 65 Procedure per i mutamenti della destinazione d’uso Articolo 66 Condizioni per i mutamenti della destinazione d’uso Articolo 67 Settori funzionali

Capo II: Disciplina delle funzioni Sezione A: Aree per usi specialistici Articolo 68 Funzioni consentite Articolo 69 Riutilizzo del patrimonio edilizio esistente: condizioni particolari per i mutamenti della destinazione

d’uso Sezione B: Territorio rurale Articolo 70 Funzioni consentite Articolo 71 Riutilizzo del patrimonio edilizio esistente: condizioni particolari per i mutamenti della destinazione

d’uso

Sezione C: Ambiti urbani Articolo 72 Funzioni consentite Articolo 73 Riutilizzo del patrimonio edilizio esistente: condizioni particolari per i mutamenti della destinazione

d’uso

PARTE QUINTA: INFRASTRUTTURE DI COLLEGAMENTO Articolo 74 Disposizioni generali Articolo 75 Rete dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili Articolo 76 Rete viaria Articolo 77 Linee ferroviarie e ferrotranviarie Articolo 78 Impianti per la distribuzione dei carburanti

TABELLE SINOTTICHE PREVISIONI RU Tabella 1: residenza Tabella 2: insediamenti artigianali e industriali Tabella 3: insediamenti terziari Tabella 4: standards residenziali (D.I. 1444/68, art. 3): dotazioni esistenti Tabella 5: standards residenziali (D.I. 1444/68, art. 3): dotazioni esistenti

ALLEGATI ALLEGATO 1 Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistica ed edilizia ALLEGATO 2 Elenco edifici disciplinati dall’Articolo 26

ALLEGATO 3 PIT con valenza di piano paesaggistico - Ricognizione delle prescrizioni relative ai beni paesaggistici di cui al Dlgs 42/2004, articolo 134

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PARTE PRIMA “DISPOSIZIONI GENERALI”

Articolo 1. Definizione, finalità, contenuti, riferimenti 1. Definizione 1.1. Il Regolamento Urbanistico (RU), predisposto ai sensi della LR 01/20051, è il principale atto di governo del territorio della Amministrazione Comunale2. Esso è coerente agli strumenti di pianificazione della Regione Toscana (PIT) e della Provincia di Firenze (PTC) ed è conforme al Piano Strutturale del Comune di Bagno a Ripoli (PS). 1.2. Il RU conferisce efficacia operativa ai contenuti statutari e a quota parte delle strategie del PS e opera sull’intero territorio comunale. 2. Finalità 2.1. Il RU persegue le seguenti finalità principali:

a. prefigura i nuovi assetti territoriali in funzione della qualità della vita e del benessere socio-economico della comunità locale;

b. subordina le trasformazioni territoriali ai seguenti principi: - tutela dell’integrità fisica del territorio; - tutela dei caratteri qualitativi e identitari del territorio; - sostegno alle attività produttive, con particolare riguardo per quelle agricole; - contenimento del consumo di suolo; - completamento e qualificazione, ecologica e funzionale, delle strutture urbane;

c. persegue la qualità edilizia e urbanistica attraverso specifiche misure ambientali, morfologiche e funzionali;

d. qualifica, potenzia e relaziona il sistema degli spazi pubblici urbani. 3. Contenuti 3.1. Sulla base delle vigenti norme regionali3, il RU si compone di due parti:

a. la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, che definisce, tra l’altro, le disposizioni per la tutela dell’integrità fisica e dei caratteri qualitativi del territorio, la disciplina del territorio rurale, il perimetro aggiornato dei centri abitati, la disciplina del patrimonio edilizio esistente;

b. la disciplina per la trasformazione degli assetti edilizi, insediativi e infrastrutturali del territorio, che

individua e definisce, tra l’altro, le “aree urbane di nuova formazione”.

3.2. Le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, finalizzate alla tutela della integrità fisica e dei caratteri qualitativi del territorio, valgono su tutto il territorio comunale e prevalgono sulle disposizioni contenute nella Parte Quarta.

1 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1, “Norme per il governo del territorio” 2 Altri atti comunali di governo del territorio sono i Piani Complessi di Intervento e i Piani Attuativi. Qualora producano varianti agli strumenti della pianificazione territoriale, costituiscono atti di governo del territorio anche i Piani e i programmi di settore, gli Accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati. 3 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n°1, “Norme per il governo del territorio”, articolo 55

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Tutti gli interventi di trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale, ivi previsti, sono pertanto attuabili se e in quanto non in contrasto con le disposizioni di tutela dettate dalle Parti Seconda e Terza delle presenti norma. 4. Riferimenti legislativi 4.1. Tutti i richiami ai provvedimenti normativi contenuti nelle presenti norme sono da intendersi riferiti alle versioni più recenti dei suddetti provvedimenti, comprensive, pertanto, di eventuali modifiche e integrazioni. 4.2. Come esplicitato all’articolo 6, la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi è desumibile dal DPGR 64R/20134. 5. Competenze fatte salve 5.1 Gli interventi contemplati dalle presenti norme sono consentiti fatte comunque salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli organi preposti alla gestione dei vincoli. 6. Sigle 6.1. Le sigle utilizzate dalle presenti norme hanno i significati di seguito indicati: AIB Piano anticendi boschivi ATO Ambito territoriale ottimale Dlgs Decreto legislativo Del. CC Delibera Consiglio comunale Del. CR Delibera Consiglio regionale Del. GR Delibera Giunta regionale DM Decreto ministeriale DPA Distanza di prima approssimazione DPCM Decreto Presidente Consiglio dei Ministri DPGR Decreto Presidente della Giunta regionale DPR Decreto Presidente della Repubblica ISPRA Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale IF Indice funzionale LR Legge regionale MASW Mutli-channel analysis of surface waves MOPS Microzone Omogenee in Prospettiva sismica PA Piano attuativo PAI Piano di assetto idrogeologico PIT Piano di indirizzo territoriale PS Piano strutturale PTCP Piano territoriale di coordinamento provinciale RD Regio decreto RE Regolamento edilizio RE1 Ristrutturazione edilizia (articolo 4, comma 2.1.1) RE2 Ristrutturazione edilizia (articolo 4, comma 2.1.2) RE3 Ristrutturazione edilizia (articolo 4, comma 2.1.3) RU Regolamento urbanistico SAF Superficie agricole e forestale SAT Superficie agricola totale SAU Superficie agricola utilizzata

4 Decreto presidente giunta regionale 11 novembre 2013, n. 64/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio”

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SCIA Segnalazione certificata di inizio attività SUL Superficie utile lorda SUM Settori urbani a funzione mista SUP Settori urbani a prevalente funzione artigianale e industriale SUR Settori urbani a prevalente funzione residenziale SUS Settori urbani a prevalente funzione di servizio TI Tessuti urbani a prevalente carattere artigianale – industriale TM Tessuto urbano misto TRrd Tessuti residenziali recenti con struttura viaria definita TRf Frange urbane, a prevalente carattere residenziale TRru Tessuti residenziali recenti a progettazione unitaria TRv Tessuti residenziali di vecchio impianto UC Unità colturale UTOE Unità territoriale organica elementare VAS Valutazione ambientale strategica VIA Valutazione di impatto ambientale

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Articolo 2. Elaborati costitutivi 1. Il RU è costituito dagli elaborati che compongono il supporto geologico e idraulico al Piano strutturale, approvato con Del. CC 27/07/20111, n. 103, e dai seguenti elaborati, che, con l’eccezione della Relazione illustrativa, rivestono carattere prescrittivo:

1. Relazione illustrativa 2 Norme di attuazione 3 Aree urbane di nuova formazione 4.1. Tutela dei caratteri qualitativi del territorio: risorse naturali e storico-culturali, aree a disciplina

speciale (scala 1:10.000) 4.2. Tutela dei caratteri qualitativi del territorio: aree sottoposte a vincoli e limitazioni sovraordinate

(elaborati grafici con valore ricognitivo, scala 1:10.000) 5. Territorio rurale: disciplina delle trasformazioni e delle funzioni (scala !.10.000) 6. Ambiti urbani: disciplina delle trasformazioni (scala 1:2000) 7. Ambiti urbani: disciplina delle funzioni (scala 1:2000) 8. Modellazione idraulica del Torrente Ema e relativa pericolosità 9. Aspetti sismici, relativi elaborati e carta della pericolosità sismica 10. Fattibilità ai sensi del Regolamento Regionale n. 53/R

2. Il RU fa riferimento al quadro conoscitivo del PS e in particolare alla “Carta dell’uso del suolo” (Elaborato 3.1, scala 1:10.000), alla “Schedatura del patrimonio edilizio di impianto storico: schede” (Elaborato 4.4), alle tavole “Uso del suolo urbano” (Elaborati da 7.1.A a 7.1.I, scala 1:2.000). 3. In presenza di incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra le tavole in scala 1:10.000 e le tavole in scala 1:2000, prevalgono le specificazioni delle tavole in scala 1:2000. In caso di incongruenza tra disposizioni contenute nelle presenti norme, prevalgono quelle più restrittive. 4. I perimetri delle aree individuate dagli elaborati grafici del RU e sottoposte a PA dalle presenti norme possono essere adeguati, in fase attuativa, con leggeri spostamenti se ciò risulta opportuno per far coincidere i suddetti perimetri con i segni riconoscibili sul territorio (strade, fossi, muri, ecc.). Tali adeguamenti, possibili sulla base di un documentato accordo tra i soggetti interessati, non costituiscono variante al RU e non possono in nessun caso dare luogo a maggiori capacità edificatorie. 5. Entro un anno dalla entrata in vigore delle presenti norme, l’Amministrazione Comunale porterà a termine il censimento delle barriere architettoniche in ambito urbano e definirà il programma degli interventi necessari al loro superamento.

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Articolo 3. Validità

1. La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera “a” delle presenti norme, ha validità a tempo indeterminato ed è suscettibile di modifiche e/o integrazioni previa approvazione di apposite varianti al RU, predisposte in conformità ai contenuti statutari e strategici del PS. 2. Alla scadenza di ogni quinquennio dalla approvazione del RU, l’Amministrazione Comunale redige un rapporto di monitoraggio che ne accerta lo stato di attuazione e ne valuta gli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana. 3. La disciplina per la trasformazione degli assetti edilizi, insediativi e infrastrutturali del territorio, di cui all’articolo 1, punto 3, lettera “b” delle presenti norme, perde efficacia qualora, trascorsi cinque anni dalla approvazione del RU, non risultino approvati i relativi progetti esecutivi, i relativi PA, ovvero, in presenza di PA di iniziativa privata, non risulti stipulata la relativa convenzione o prodotto, in sostituzione di questa, un valido atto unilaterale d’obbligo a favore della Amministrazione Comunale . Le consistenze edificatorie connesse a previsioni urbanistiche riconducibili a tale disciplina, una volta persa l’efficacia, possono:

a. costituire oggetto di una apposita variante al RU, che può confermarle secondo la precedente formulazione ovvero, nel rispetto delle disposizioni del PS, modificarne ubicazione e consistenza;

b. tornare nella disponibilità del PS in attesa che l’Amministrazione Comunale provveda, attraverso una apposita variante al RU, a disporne nuovamente e, se del caso, diversamente l’attuazione.

4. I PA di iniziativa privata, vigenti all’entrata in vigore delle presenti norme, mantengono la loro efficacia fino al momento della loro naturale decadenza. Fatto salvo quanto previsto al punto successivo del presente articolo, tali piani possono essere adeguati, su richiesta dei privati interessati, alle disposizioni del presente RU. 5. Mantengono “comunque” la loro validità gli impegni derivanti da rapporti convenzionali, ovvero da PA o titoli abilitativi che prevedano la cessione di aree per scopi pubblici o di pubblica utilità, la realizzazione di opere pubbliche o altri specifici impegni assunti al momento della loro approvazione.

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Articolo 4. Categorie di intervento edilizio-urbanistico 1. Definizione 1.1. Le categorie di intervento edilizio-urbanistico richiamate dalle presenti norme sono desumibili dalla LR 01/20055, ferme restando le articolazioni e le specificazioni del successivo punto 2 e fatte salve eventuali e diverse disposizioni, espressamente dichiarate, relative a specifiche aree. 1.2. Le categorie di intervento edilizio-urbanistico cui sono sottoposti i singoli edifici sono indicate negli elaborati grafici “Territorio rurale: disciplina delle trasformazioni e delle funzioni” (scala 1.10.000) e “Ambiti urbani: disciplina delle trasformazioni” (scala 1:2000). Salvo diverse ed espresse disposizioni delle presenti norme, relative a specifici casi, le categorie di intervento edilizio-urbanistico indicate negli elaborati grafici del RU presuppongono le categorie di intervento inferiori6; le addizioni volumetriche, ove consentite, sono abbinate agli interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica. 2. Articolazioni e specificazioni delle categorie di intervento edilizio-urbanistico 2.1. Ristrutturazione edilizia Gli interventi di ristrutturazione edilizia, ove consentiti, sono articolati nelle sottocategorie RE1, RE2, RE3, come di seguito definite. 2.1.1. Ristrutturazione edilizia RE1 Comprende interventi di riorganizzazione funzionale, finalizzati o meno alla modifica delle destinazioni d’uso, che, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali, garantiscono la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l’organismo edilizio, anche attraverso l’impiego di appropriate tecniche costruttive. Comprende i seguenti interventi:

a. trasformazioni interne compatibili con l’impianto tipologico e strutturale; b. sulla base di documentati criteri di coerenza architettonico – formale: interventi di modifica dei

fronti esterni per completare simmetrie di facciata, ovvero interventi contenuti ed episodici di modifica dei fronti esterni per garantire le nuove esigenze d’uso;

c. incrementi di superficie non residenziale all’interno dell’involucro edilizio esistente ovvero, all’esterno di esso, entro il limite del 30% della superficie coperta dal suddetto involucro, fermo restando il rispetto del rapporto di copertura e, ove non indicato, del rapporto di permeabilità; (Oss 13)

d. incrementi di superficie utile abitabile derivanti dalla eliminazione di scale interne, purché non facenti parte dell’impianto tipologico e strutturale storicizzato, e dal conseguente completamento del solaio;

e. demolizione dei corpi di fabbrica secondari presenti nelle aree di pertinenza edilizia e loro ricostruzione con le stesse quantità volumetriche, o con quantità inferiori, ancorché con diversa collocazione nel lotto di pertinenza, a condizione che:

1. detti corpi di fabbrica siano legittimi e non classificati ai sensi dell’articolo delle presenti norme;

2. la loro ricostruzione avvenga secondo criteri di maggiore coerenza, architettonica e formale, nei confronti dell’edificio principale di riferimento;

f. recupero dei sottotetti ai fini abitativi, così come disciplinato al successivo punto 2.1.1.1. g. addizioni funzionali, così come definite dall’articolo 79 della LR 01/20057 e disciplinate dal

successivo punto 2.1.4, se coerenti con i caratteri storici, tipologici, architettonici e decorativi degli

5 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1. “Norme per il governo del territorio”, articoli da 78 a 81 6 Ad es. la ristrutturazione urbanistica presuppone la manutenzione, il risanamento conservativo, il restauro, la ristrutturazione edilizia, la sostituzione edilizia 7 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, “Norme per il governo del territorio”, articolo 79, punto 2.d.3

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edifici esistenti e non esplicitamente vietate dalle presenti norme in relazione a specifici contesti urbani o territoriali.

2.1.1.1. Recupero dei sottotetti ai fini abitativi Negli edifici con destinazione d’uso residenziale sono consentiti gli interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi in applicazione della LR n. 5/20108 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche da questa definite. Ai sensi della stessa legge, tali interventi, che nelle superfici interessate non possono comportare modifiche alle altezze di colmo e di gronda, né alle linee di pendenza delle falde, sono consentiti esclusivamente in ampliamento di unità abitative esistenti e non possono determinare un aumento del numero delle stesse; essi devono inoltre assicurare prestazioni analoghe a quelle derivanti dalla applicazione delle norme igienico-sanitarie statali, così come specificato dal Regolamento Edlizio (RE), e devono riguardare il recupero di volumi legittimi esistenti, o in fase di realizzazione, al 12 febbraio 2010, data di entrata in vigore della suddetta legge9. Ai fini delle presenti norme si considera in fase di realizzazione l’intervento per il quale sia stata presentata la comunicazione di inizio dei lavori. I volumi e le superfici recuperate ai fini abitativi non possono essere oggetto di successivi frazionamenti10 e devono rimanere strutturalmente e funzionalmente integrati alle unità abitative di riferimento. A tale scopo la richiesta di intervento è accompagnata da un atto unilaterale d’obbligo a favore della Amministrazione Comunale. 2.1.2. Ristrutturazione edilizia RE2 2.1.2.1. Oltre a quanto previsto dalla ristrutturazione edilizia RE1, con le specificazioni di cui al successivo punto 2.1.2.2, comprende interventi finalizzati alla trasformazione, totale o parziale, dell’organismo edilizio, fino alla demolizione con fedele ricostruzione degli edifici11. 2.1.2.2. Le addizioni funzionali, così come definite dall’articolo 79 della LR 01/200512 e disciplinate dal successivo punto 2.1.4, ove non esplicitamente vietate dalle presenti norme in relazione a specifici contesti urbani o territoriali, sono consentite anche nelle unità immobiliari che, a seguito della fedele ricostruzione degli edifici, conservino la stessa superficie utile, mantenendo altresì la stessa ripartizione di quest’ultima tra superficie utile abitabile (o agibile) e superficie non residenziale (o accessoria). 2.1.3. Ristrutturazione edilizia RE3 2.1.3.1. Oltre agli interventi consentiti con la ristrutturazione edilizia RE2, comprende interventi di demolizione e ricostruzione anche con modifiche alla sagoma degli edifici. 2.1.3.2. Le addizioni funzionali, così come definite dall’articolo 79 della LR 01/200513 e disciplinate dal successivo punto 2.1.4, ove non esplicitamente vietate dalle presenti norme in relazione a specifici contesti urbani o territoriali, sono consentite anche nelle unità immobiliari che, a seguito della demolizione e ricostruzione degli edifici, conservino la stessa superficie utile, mantenendo altresì la stessa ripartizione di quest’ultima tra superficie utile abitabile (o agibile) e superficie non residenziale (o accessoria). (Oss. 13) 2.1.4. Addizioni funzionali 2.1.4.1. Sono limitati incrementi di volume finalizzati a soddisfare contenute esigenze funzionali di unità immobiliari esistenti alla entrata in vigore delle presenti nome, a condizione che non ne abbiano già usufruito in vigenza del precedente RU14. Non possono dare luogo a frazionamento o a mutamento di

8 Legge Regionale 8 febbraio 2010, n. 5, “Norme per il recupero abitativo dei sottotetti” 9 Legge Regionale 8 febbraio 2010, n. 5, “Norme per il recupero abitativo dei sottotetti”, articolo 3 10 Legge Regionale 8 febbraio 2010, n. 5, “Norme per il recupero abitativo dei sottotetti”, articolo 4 11 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, “Norme per il governo del territorio”, articolo 79, punto 2.d.1 12 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, “Norme per il governo del territorio”, articolo 79, punto 2.d.3 13 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, “Norme per il governo del territorio”, articolo 79, punto 2.d.3 14 Il RU previgente è entrato in vigore il 21 maggio 1999

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destinazione d’uso delle unità immobiliari interessate, ovvero essere integrate da ulteriori addizioni, comunque denominate, per un periodo di almeno dieci anni. Entro lo stesso periodo temporale, gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, relativi a unità immobiliari che abbiano usufruito di addizioni funzionali, devono comportare la ricostruzione di unità immobiliari con la stessa SUL e la stessa destinazione d’uso di quelle demolite. In alternativa, è sempre possibile ricostruire unità immobiliari diverse, per SUL o per destinazione d’uso, rispetto a quelle demolite, purché al netto della SUL già utilizzata per le addizioni funzionali, non più disponibile.

2.1.4.2.Le addizioni funzionali si applicano: a. alle unità immobiliari che fanno parte dell’edificio principale di un complesso edilizio (alle

costruzioni secondarie presenti nelle aree di pertinenza edilizia non si applicano, pertanto, addizioni funzionali, se non, all’interno dei centri abitati esistenti, per la realizzazione di autorimesse pertinenziali);

b. utilizzando l’altezza esistente nell’unità immobiliare di riferimento; c. fino al raggiungimento dei limiti dimensionali definiti al successivo punto 2.1.4.4, garantendo

l’integrazione fisica e funzionale delle nuove consistenze con l’unità immobiliare di riferimento; d. nel rispetto dei parametri urbanistici definiti nella Parte Quarta delle presenti norme in relazione a

specifici ambiti urbani o territoriali. 2.1.4.3. I progetti di ristrutturazione edilizia che prevedono addizioni funzionali sono corredati da un atto sostitutivo di notorietà, attraverso il quale il richiedente deve attestare:

a. l’ambito urbano o territoriale nel quale insiste l’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare interessata dall’intervento;

b. che il suddetto edificio non ricade tra quelli disciplinati dall’articolo 26 delle presenti norme, né tra quelli interessati dal Dlgs 42/2004, Parte Seconda, articolo 1015;

c. se il suddetto edificio ricade tra quelli disciplinati dall’articolo 27 delle presenti norme; d. che l’unità immobiliare interessata dall’intervento esisteva alla data di entrata in vigore delle

presenti norme e che, successivamente alla entrata in vigore del previgente RU16, non ha usufruito di incrementi volumetrici, comunque denominati, pari a quelli consentiti dalle addizioni funzionali di cui al presente articolo, fatti salvi quelli finalizzati al superamento delle barriere architettoniche;

e. che sono stati onorati tutti gli impegni con l’Amministrazione Comunale o con altri enti pubblici, derivanti da precedenti accordi convenzionali di qualsivoglia tipo e contenuto, riguardanti l’edificio interessato e le relative aree pertinenziali, con particolare riguardo a quelli riguardanti la cessione di aree per finalità pubbliche o la realizzazione di opere di pubblica utilità.

2.1.4.4. Ai fini delle presenti norme, le addizioni funzionali sono ricavabili attraverso modifiche alla sagoma di edifici esistenti, ovvero attraverso riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, come di seguito specificato:

a. Il volume massimo delle addizioni funzionali ottenute attraverso modifiche alla sagoma degli edifici esistenti non può superare il 20% di quello dell’unità immobiliare di riferimento e non può comportare, comunque, una SUL superiore a 25 mq/unità immobiliare, con le seguenti eccezioni: a.1. unità immobiliari con destinazione d’uso agricola, adibite ad usi agricolo - produttivi o ad

attività connesse all’agricoltura, ovvero con destinazione d’uso artigianale – industriale, turistico-ricettiva, direzionale, commerciale, di servizio: sono consentite addizioni funzionali fino al 20% del volume esistente;

a.2. unità immobiliari ad uso residenziale con SUL inferiore a 30 mq: non sono consentite addizioni funzionali.

15 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, articolo 10 “Beni culturali” 16 Pubblicazione del RU sul Foglio annunci legali 21 maggio 1999

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b. Il volume massimo delle addizioni funzionali ottenute attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, ovvero attraverso trasformazioni interne alla sagoma dell’edificio esistente, finalizzate alla creazione di nuova SUL17, non può superare il 20% di quello dell’unità immobiliare di riferimento e non può comportare, comunque, una SUL superiore a 50 mq/unità immobiliare, con le seguenti eccezioni: b.1. unità immobiliari con destinazione d’uso agricola, adibite ad usi agricolo - produttivi o ad

attività connesse all’agricoltura18, ovvero con destinazione d’uso artigianale – industriale, turistico-ricettiva, direzionale, commerciale, di servizio: sono consentite addizioni funzionali fino al 20% del volume esistente;

b.2. unità immobiliari ad uso residenziale con SUL inferiore a 30 mq: non sono consentite addizioni funzionali.

Le addizioni funzionali ottenute attraverso modifiche alla sagoma di edifici esistenti e attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente non sono cumulabili tra loro se non in presenza di unità immobiliari di aziende agricole adibite ad usi agricolo - produttivi o ad attività connesse all’agricoltura, ovvero con destinazione d’uso artigianale – industriale, turistico-ricettiva, direzionale, commerciale, di servizio: in tali casi le suddette addizioni funzionali sono cumulabili fino a ottenere un incremento complessivo non superiore al 20% del volume esistente. 2.2. Addizioni volumetriche agli edifici esistenti 2.2.1. Sono incrementi di superficie utile lorda (SUL), che prelevano dal dimensionamento del PS, finalizzati ad accrescere la capacità degli edifici esistenti e ricadenti negli ambiti urbani, attraverso nuove costruzioni in aderenza, in sopraelevazione e comunque in stretto rapporto strutturale e funzionale con i suddetti edifici. Lo stretto rapporto strutturale e funzionale si intende soddisfatto allorché vi sia continuità fisica e complementarità funzionale con l’edificio di riferimento. 2.2.2. Non sono cumulabili con le addizioni funzionali di cui al precedente punto 2.1.4 del presente articolo. 2.2.3. Sono realizzabili negli edifici suscettibili di interventi di ristrutturazione edilizia, di cui al precedente punto 2.1, nonché negli edifici suscettibili di interventi di sostituzione edilizia, di cui al successivo punto 2.3, e di ristrutturazione urbanistica, di cui al successivo punto 2.4. Non sono cumulabili con le addizioni funzionali: ove si realizzino addizioni funzionali, pertanto, non sono consentite addizioni volumetriche e viceversa.

2.2.4. Sono consentite entro i limiti di SUL complessivi definiti dalle tabelle sinottiche allegate alle presenti norme in relazione ai diversi ambiti urbani. Nelle residenze le suddette addizioni volumetriche non possono comportare la realizzazione di una superficie utile lorda (SUL) superiore al 50% di quella dell’edificio esistente (con una SUL massima comunque non superiore a 80 mq). 2.3. Sostituzione edilizia 2.3.1. Ove non diversamente disposto dalle presenti norme, in relazione a specifiche aree, gli interventi di sostituzione edilizia effettuati nel territorio rurale al di fuori dei Programmi aziendali devono intendersi a parità di SUL e di volumetria. 2.3.2. Negli edifici ricadenti negli ambiti urbani e suscettibili di interventi di sostituzione edilizia sono consentite le addizioni volumetriche di cui al precedente punto 2.2. Fermo restando quanto specificato al successivo punto 2.3.4, negli stessi edifici sono altresì consentite, in alternativa alle addizioni volumetriche, le addizioni funzionali di cui al precedente punto 2.1.4.

17 Come precisato dall’articolo 6, la definizione di sagoma è desumibile dal DPGR 64R/2013 18 Le addizioni funzionali si applicano in luogo degli ampliamenti una tantum previsti dalla Legge Regionale 03 gennaio 2005, n. 1, “Norme per il governo del territorio, all’articolo 43, punto 3, e non sono, pertanto, con questi cumulabili

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2.3.3. Nel territorio rurale, gli interventi di sostituzione edilizia relativi a costruzioni agricole possono interessare l’intera superficie aziendale, a condizione che non si rendano necessari interventi sulle opere di urbanizzazione. 2.3.4. I progetti di sostituzione edilizia sono corredati da un atto sostitutivo di notorietà, attraverso il quale il richiedente deve attestare:

a. se le unità immobiliari interessate dall’intervento hanno usufruito o meno di addizioni funzionali, specificandone la SUL in caso affermativo;

b. qualora l’intervento interessi unità immobiliari che hanno usufruito di addizioni funzionali: - che le suddette unità immobiliari saranno ricostruite con la stessa SUL; - che le suddette unità immobiliari saranno ricostruite con diversa superficie, ma al netto della

SUL derivante da addizioni funzionali, della quale non sarà pertanto più possibile disporre. 2.4. Ristrutturazione urbanistica 2.4.1. Ove non diversamente disposto dalle presenti norme, in relazione a specifici interventi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, se di iniziativa privata, presuppongono sempre la preventiva approvazione di un apposito PA. 2.4.2. Negli edifici ricadenti negli ambiti urbani e suscettibili di interventi di ristrutturazione urbanistica sono consentite le addizioni volumetriche di cui al precedente punto 2.2. Fermo restando quanto specificato al successivo punto 2.4.3, negli stessi edifici sono altresì consentite, in alternativa alle addizioni volumetriche, le addizioni funzionali di cui al precedente punto 2.1.4. 2.4.3. I progetti di ristrutturazione urbanistica sono corredati da un atto sostitutivo di notorietà, attraverso il quale il richiedente deve attestare:

a. se le unità immobiliari interessate dall’intervento hanno usufruito o meno di addizioni funzionali, specificandone la SUL in caso affermativo;

b. qualora l’intervento interessi unità immobiliari che hanno usufruito di addizioni funzionali: - che le suddette unità immobiliari saranno ricostruite con la stessa SUL; - che le suddette unità immobiliari saranno ricostruite con diversa superficie, ma al netto della

SUL derivante da addizioni funzionali, della quale non sarà pertanto più possibile disporre.

2.5. Locali tecnici, tettoie e manufatti leggeri per il giardinaggio 2.5.1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 46 delle presenti norme per i locali tecnici nelle aree a prevalente funzione agricola e fatte salve le esclusioni o le prescrizioni specifiche di cui alla Parte Terza delle presenti norme, costituiscono:

a. cantine e volumi tecnici le costruzioni di servizio a edifici esistenti che presentano le seguenti caratteristiche: a.1. rispondono ai requisiti definiti dal DPGR 64R/201319, articolo 10, punti 3 lettera h), 3 lettera i) e

4 lettera i); a.2. se fuori terra o solo parzialmente interrati: hanno superficie coperta non superiore al 10% di

quella dell’edificio di riferimento e, fatte salve comprovate esigenza conseguenti al doveroso ossequio di norme di sicurezza, altezza interna dei locali non superiore a 2,40 ml;

a.3. se completamente interrati, anche al di fuori della proiezione della sagoma dell’edificio di riferimento: hanno superficie lorda non eccedente la superficie coperta del medesimo edificio di riferimento, con volumetria non eccedente il 30% del relativo volume fuori terra, e, fatte salve comprovate esigenze conseguenti al doveroso ossequio di norme di sicurezza, altezza interna dei locali non superiore a 2,40 ml.

19 Decreto presidente giunta regionale 11 novembre 2013, n. 64/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio”

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b. tettoie, le costruzioni sorrette da elementi strutturali puntiformi e provviste di coperture capaci di offrire stabilmente riparo dagli agenti atmosferici, che presentano le seguenti caratteristiche: b.1. rispondono ai requisiti definiti dal DPGR 64R/201320, Allegato A, Parte II; b.2. con l’eccezione delle tettoie ad uso delle aziende agricole21, costituiscono pertinenza

inscindibile di edifici esistenti e sono realizzabili nelle relative aree di pertinenza edilizia; qualora, all’interno di tali aree, risulti superato il rapporto di permeabilità di cui all’articolo 7, punto 2.1, la realizzazione delle tettoie è consentito sulle aree già impermeabilizzate, a condizione di non peggiorare il rapporto di permeabilità esistente;

b.3. nei casi di cui al precedente punto b.2 concorrono a determinare la superficie coperta del lotto di riferimento e sono realizzabili nei limiti consentiti dal rapporto di copertura indicato nella parte Quarta, Titolo primo, in relazione ai diversi contesti urbani e territoriali, nel rispetto delle disposizioni ivi definite;

b.4. allorché sono ad uso delle aziende agricole di cui all’articolo 46, punti 2.1.a e 2.1.b, seguono le disposizioni di cui al punto 2.9 dell’articolo 48.

c. manufatti leggeri per il giardinaggio, le strutture installate a servizio di giardini privati, che

costituiscono aree pertinenziali degli edifici. Le suddette strutture soddisfano i seguenti requisiti: c.1. sono realizzate completamente in legno, metallo e/o vetro senza presupporre parti in

muratura; c.2. sono semplicemente ancorate a terra, senza opere di fondazione; c.3. non alterano la morfologia dei luoghi, né tanto meno i caratteri storicizzati dei giardini e del

paesaggio, evitando, in particolare, modifiche alla rete drenante naturale e alle sistemazioni idraulico agrarie;

c.4. sono utilizzate come rimessaggio di attrezzi e macchinari da giardino, ovvero come ricovero di piante in vaso nella stagione invernale, essendo vietato ogni altro loro uso, se pure a titolo temporaneo o saltuario;

c.5. hanno una superficie coperta proporzionale alla superficie del giardino che risulta nella disponibilità del richiedente, sulla base dei seguenti parametri: - superficie giardino inferiore o uguale a 100 mq fino a 4 mq - superficie giardino compresa tra 101 e 500 mq fino a 6 mq - superficie giardino compresa tra 501 e 1.000 mq fino a 9 mq - superficie giardino oltre 1.000 mq fino a 12 mq

2.5.2. I volumi tecnici e le tettoie, di cui al precedente punto 2.5.1, lettere a e b, sono realizzati tramite SCIA, se costituenti pertinenze di edifici esistenti, ovvero, negli altri casi, previo rilascio di apposito permesso di costruire e non assumono rilevanza quali interventi di addizione funzionale o volumetrica, ai sensi dei precedenti punti 2.1.4 e 2.2, se realizzati una sola volta. A dimostrazione di ciò deve essere prodotta specifica autocertificazione a firma del progettista e del proprietario.

2.5.3. I manufatti leggeri per il giardinaggio, di cui al precedente punto 2.5.1, lettera c, costituiscono opere prive di rilevanza edilizia ai sensi dell’Allegato 1 alle presenti norme.

3. Indice funzionale (IF) 3.1. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, nonché le eventuali, ulteriori, disposizioni di dettaglio dettate dalle schede raccolte nell’Elaborato 3 del RU, l’edificabilità delle aree destinate a servizi pubblici di interesse locale e di interesse generale, di cui agli articoli 39 e 40, è definita sulla base di un indice funzionale (IF) atto a garantire la qualità prestazionale dei servizi espletati e delle relative attrezzature.

20 Decreto presidente giunta regionale 11 novembre 2013, n. 64/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio” 21 Articolo 46, punti 2.1.a e 2.1.b

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3.2. All’interno delle suddette aree sono pertanto consentiti, se e in quanto compatibili, tutte le categorie di intervento edilizio-urbanistico di cui al presente articolo, nonché interventi di nuova edificazione nel rispetto dei parametri definiti dagli articoli 39 e 40.

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Articolo 5. Modalità di attuazione 1. Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistica ed edilizia 1.1.Sono privi di rilevanza urbanistica ed edilizia le opere, gli interventi e i manufatti che, in virtù dei caratteri di precarietà costruttiva e di facile amovibilità, ovvero in ragione della temporaneità di installazione, non incidono in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio. 1.2. Le opere, gli interventi e i manufatti privi di rilevanza urbanistica ed edilizia sono elencati nell’Allegato 1 delle presenti norme. 1.3. I suddetti interventi sono comunque tenuti al rispetto delle normative di settore, avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, e al rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 42/2004, rimanendo pertanto sottoposti all’autorizzazione dell’autorità competente in presenza di vincoli culturali e/o paesaggistici.

2. Attività edilizia libera 2.1. In coerenza con la LR 01/200522, ferme restando le specifiche disposizioni dettate dalle presenti norme in relazione a specifiche aree, costituiscono attività edilizia libera i seguenti interventi, eseguibili senza titolo abilitativo:

a. interventi di manutenzione ordinaria; b. interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di

rampe o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad

esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne agli ambiti urbani così come definiti dall’articolo 38 delle presenti norme;

d. movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e pratiche agro-silvo - pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, a condizione che non incidano su sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole oppure della difesa del suolo, con particolare riguardo ai terrazzamenti e agli acquidocci;

e. installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e funzionali allo svolgimento di attività agricole da parte di aziende agricole, purché con altezza al culmine inferiore a un metro.

2.2. I suddetti interventi sono comunque tenuti al rispetto delle normative di settore, aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia23, e al rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 42/200424, rimanendo pertanto sottoposti all’autorizzazione dell’autorità competente in presenza di vincoli culturali e/o paesaggistici. 3. Attività edilizia libera soggetta a comunicazione di inizio lavori 3.1. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al precedente punto 125, costituiscono altresì attività edilizia libera, ma soggetta alla comunicazione di inizio dei lavori che l’interessato deve inviare, anche per via telematica, alla Amministrazione Comunale con le modalità previste dalla LR 01/200526, i seguenti interventi:

a. interventi di manutenzione straordinaria27, ivi compresa l'apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare e integrare i

22 Legge regionale 03 gennaio 2005, n. 1, “Norme per il governo del territorio”, articolo 80, punto 1 23 Quali ad esempio: norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, per l’efficienza energetica, ecc. 24 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, Parte Seconda articolo 10, Parte Terza articoli 136 e 142 25 In particolare: specifiche limitazioni disposte dalle presenti norme in relazione a specifiche aree, rispetto delle normative di settore e del DLgs 42/2004 26 Legge regionale 03 gennaio 2005, n. 1, “Norme per il governo del territorio”, articolo 80, punto 2 27 Legge regionale 03 gennaio 2005, n. 1, “Norme per il governo del territorio”, 80, punto 2, lettera a (vedi anche articolo 79, comma 2, lettera b, che disciplina gli interventi di manutenzione straordinaria soggetti a SCIA)

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servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni d’uso né aumento del numero delle medesime;

b. opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;

c. opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dalle presenti norme in relazione a specifiche aree (comunque non inferiore al 25% della superficie fondiaria), ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, volumi tecnici interrati e locali tombati consimili;

d. installazione di impianti e manufatti per la produzione di energia, così come disciplinata dalla LR 39/200528;

e. aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e per il tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

f. manufatti agricoli precari, nonché serre temporanee e serre con copertura stagionale ad essi assimilate ai sensi dell’articolo 48.

4. Interventi diretti soggetti a specifico titolo abilitativo 4.1. Si attuano con intervento diretto le previsioni ordinarie, diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2, relative a singole opere, a singoli lotti edificati o edificabili, ovvero a porzioni limitate di territorio, per le quali il RU definisce direttamente le modalità di realizzazione senza subordinarle alla preventiva approvazione di un PA. 4.2. L’intervento diretto si realizza a seguito di permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi delle vigenti norme regionali, la cui efficacia può essere subordinata alla sottoscrizione di una convenzione tra soggetto attuatore e Amministrazione Comunale (o a un atto unilaterale d’obbligo in favore della Amministrazione Comunale), qualora l’intervento implichi specifici impegni del richiedente in relazione alla qualità ambientale, paesaggistica, urbanistica e/o edilizia. 4.3. L’Amministrazione Comunale, previa Deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di subordinare l’attuazione delle previsioni ordinarie alla preventiva approvazione di un PA, ove ciò sia necessario per garantire una adeguata dotazione delle opere di urbanizzazione e/o il coordinamento di più iniziative, ovvero per favorire la qualità ambientale, paesaggistica, urbanistica e/o edilizia degli interventi. 4.4. Gli elaborati che accompagnano la richiesta del titolo abilitativo sono definiti dal Regolamento edilizio comunale (RE). Tali elaborati esplicitano sempre le condizioni degli edifici e delle aree interessate dagli interventi rispetto alle disposizioni di cui alla Parte Seconda delle presenti norme29 e rappresentano sempre, se ricadenti nelle aree di competenza del progetto, le “Risorse naturali e storico-culturali”, le “Aree a disciplina speciale”, le “Aree sottoposte a vincoli e limitazioni sovraordinate”, di cui alla Parte Terza delle presenti norme30. 5. Interventi convenzionati subordinati alla approvazione di un Piano attuativo (PA) 5.1. I PA sono strumenti urbanistici di dettaglio, con validità non superiore a dieci anni, che danno attuazione alle previsioni del RU o dei Piani Complessi di Intervento e che, se di iniziativa privata, sono accompagnati da una apposita convenzione, registrata e trascritta a cura dei proponenti.

28 Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, “Disposizioni in materia di energia”, articolo 41 29 Parte Seconda, “Tutela dell’integrità fisica del territorio” 30 Parte Terza, “Tutela dei caratteri qualitativi del territorio”

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5.2. La preventiva approvazione del PA è obbligatoria per realizzare gli interventi previsti negli ambiti, urbani o territoriali, individuati dalle tavole grafiche del RU con apposita perimetrazione accompagnata da eventuale codice identificativo. Tali ambiti includono porzioni di territorio significative per dimensione o per rilevanza strategica delle trasformazioni: al loro interno deve essere garantita l’organicità delle azioni e la realizzazione di adeguate opere di urbanizzazione. 5.3. I PA possono avere i contenuti e l’efficacia di uno o più dei seguenti piani o programmi31:

a. Piano particolareggiato (Legge 1150/194232); b. Piano di lottizzazione (Legge 1150/194233); c. Piano di zona per l’edilizia economica e popolare (Legge 167/196234); d. Piano per gli insediamenti produttivi (Legge 865/197135); e. Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente (Legge 457/197836); f. Programmi complessi di riqualificazione insediativa37, comprendenti in particolare:

- programmi integrati di intervento (Legge 179/199238); - programmi di recupero urbano (Legge 493/199339); - ogni altro programma di riqualificazione insediativa individuato ai sensi della legislazione

nazionale. Ciascun PA individua le disposizioni legislative di riferimento, che devono essere recepite nel relativo atto di approvazione. Esso deve sempre uniformarsi alle specifiche disposizioni dettate dal RU per le aree interessate. 5.4. Gli elaborati che compongono il PA sono definiti dalla LR 01/200540 e specificati dal RE. Essi comprendono comunque la Relazione illustrativa, il Quadro Conoscitivo di Riferimento, le Norme tecniche di attuazione,lo studio analitico diagnostico del paesaggio, di cui al successivo punto 7, e la Relazione di fattibilità. La Relazione illustrativa dà conto della coerenza interna ed esterna del PA e ne motiva i contenuti con riferimento agli aspetti paesaggistici e socio-economici rilevanti per l’uso del territorio e per la salute umana, in attuazione di quanto previsto dal RU. I suddetti elaborati esplicitano sempre le condizioni degli edifici e/o delle aree, interessate dal PA, rispetto alle disposizioni di cui alla Parte Seconda delle presenti norme41 e rappresentano sempre, se ricadenti nelle aree di competenza del PA, le “Risorse naturali e storico-culturali”, le “Aree a disciplina speciale”, le “Aree sottoposte a vincoli e limitazioni sovraordinate”, di cui alla Parte Terza delle presenti norme42. 5.5. Il PA di iniziativa privata presuppone sempre la stipula di una convenzione tra soggetto attuatore e Amministrazione Comunale (o un valido atto unilaterale d’obbligo in favore dell’Amministrazione Comunale), registrata e trascritta a cura e spese del soggetto attuatore. Essa contiene congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi convenzionali e prevede in particolare:

a. la realizzazione e la cessione gratuita alla Amministrazione Comunale delle opere di urbanizzazione primaria e delle relative aree;

b. la realizzazione e la cessione gratuita alla Amministrazione Comunale di quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria e delle relative aree;

31 Vedi anche DPGR 9 febbraio 2007, n. 3/R 32Legge 17 agosto 1942, n. 1150, “Legge urbanistica nazionale” 33Legge 17 agosto 1942, n. 1150, “Legge urbanistica nazionale” 34Legge 18 aprile 1962, n. 167, “Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare” 35Legge 22 ottobre 1971, n. 865, “Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sull’espropriazione per pubblica utilità” 36Legge 5 agosto 1978, n. 457, “Norme per l’edilizia residenziale” 37Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, “Norme per il governo del territorio”, articolo 74 38Legge 17 febbraio 1992, n. 179, “Norme per l’edilizia residenziale pubblica” 39Legge 4 dicembre 1993, n. 493, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia” 40Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, “Norme per il governo del territorio”, articolo 67 41 Parte Seconda, “Tutela dell’integrità fisica del territorio” 42 Parte Terza, “Tutela dei caratteri qualitativi del territorio”

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c. la realizzazione e la cessione gratuita alla Amministrazione Comunale delle ulteriori dotazioni previste dal RU per garantire la qualità ecologica, morfologica e funzionale del contesto urbano o territoriale, consistenti in opere pubbliche e/o aree per interventi di pubblica utilità.

5.6. I PA relativi alle aree urbane di nuova formazione43 di cui alla Parte Quarta, Titolo primo, Capo III, Sezione C, delle presenti norme, sono predisposti in coerenza con le schede progetto, di cui all’Elaborato 3 del RU. Le schede progetto definiscono l’azzonamento e lo schema di assetto delle aree, specificando altresì le opere pubbliche da realizzare e cedere gratuitamente alla Amministrazione Comunale. L’azzonamento e lo schema di assetto possono essere motivatamente modificati dal PA, senza che ciò costituisca variante al RU, nei limiti e alle condizioni specificate dalle presenti norme. 5.7. Gli edifici esistenti che ricadono nelle aree sottoposte a PA, fino all’approvazione di quest’ultimo, possono essere oggetto dei soli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a parità di SUL e di volumetria. Al loro interno non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici e infrastrutture, se non per ragioni di sicurezza e di protezione civile.

5.8. Ai sensi delle presenti norme, il PA assume gli effetti e l’efficacia del comparto edificatorio di cui alla L. 1150/1949. 5.9. In caso di contrasto con gli strumenti comunali sovra ordinati, il PA può essere adottato e approvato contestualmente alle varianti ai suddetti strumenti. 5.10. L’approvazione del PA è subordinata alla verifica preventiva dei parametri e delle misure di qualificazione ambientale di cui all’articolo 7. 5.11. Il PA è corredato dalla documentazione di impatto acustico e dalla valutazione previsionale di clima acustico nei casi previsti dalla Legge 447/199544; esso definisce, inoltre, specifiche soluzioni strutturali e funzionali in relazione alle sorgenti di rumore esistenti o di progetto. Il PA è altresì corredato dalle valutazioni di impatto elettromagnetico generato da linee elettriche, sottostazioni, cabine di trasformazione e da ogni altra potenziale fonte di inquinamento in relazione agli obiettivi di protezione di cui al DM 29.05.200845. 6. Interventi convenzionati subordinati alla approvazione di un Programma aziendale 6.1. L’approvazione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (Programma aziendale), avente o meno valore di PA, costituisce, per gli imprenditori agricoli professionali, condizione preliminare per la costituzione dei titoli abilitativi relativi a nuove costruzioni nelle zone agricole o per la deruralizzazione di edifici agricoli, sulla base delle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme. 6.2. I contenuti del Programma aziendale sono definiti dalla LR 01/200546 e dal relativo regolamento di attuazione47 e specificati dal RE. 6.3. Gli elaborati del Programma aziendale esplicitano sempre le condizioni degli edifici e/o delle aree interessate rispetto alle disposizioni di cui alla Parte Seconda delle presenti norme48 e rappresentano

43 “Aree di riorganizzazione urbana” e “Aree di riqualificazione delle frange urbane” 44 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” 45 Decreto ministeriale 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” 46 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, “Norme per il governo del territorio”, articolo 42 47 Decreto presidente giunta regionale 9 febbraio 2007, n 5/R, “Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n 1”, articoli 9, 10 e 11

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sempre, se ricadenti nelle aree di competenza, le “Risorse naturali e storico-culturali”, le “Aree a disciplina speciale”, le “Aree sottoposte a vincoli e limitazioni sovraordinate”, di cui alla Parte Terza delle presenti norme49. 6.4. Qualora il Programma aziendale assuma il valore di PA, i relativi elaborati comprendono, tra gli altri, il Quadro conoscitivo di riferimento, le Norme tecniche di attuazione, la Relazione di fattibilità e la Relazione illustrativa, che deve dare conto della coerenza interna ed esterna del PA e, in attuazione di quanto previsto dal RU, ne deve motivare i contenuti con riferimento agli aspetti paesaggistici e socio-economici rilevanti per l’uso del territorio e per la salute umana. 7. Studio analitico diagnostico del paesaggio 7.1. I Piani attuativi e, ove richiesto dalle presenti norme, i progetti edilizi e i Programmi aziendali, sono corredati da uno specifico studio analitico - diagnostico del paesaggio ad essi propedeutico. Tale studio, fatte salve le specifiche disposizioni dettate dalle presenti norme per particolari interventi, che in caso di contrasto prevalgono su quelle di cui al presente articolo, esamina, in relazione all’area interessata e a un suo congruo intorno territoriale, i seguenti aspetti, con diverso approfondimento in relazione alla rilevanza dell’intervento e del territorio interessato, definendo, di conseguenza, regole di sostenibilità ambientale e di coerenza morfotipologica nei confronti del paesaggio storicizzato:

a. visibilità: individuazione delle relazioni visuali tra l’area di intervento e gli insediamenti storici di cui agli articoli 26 e 27 delle presenti norme, le strade e i luoghi di maggiore frequentazione pubblica, anche attraverso specifiche carte della visibilità assoluta e relativa; evidenziazione dei punti di maggiore fragilità visuale e definizione delle misure di mitigazione degli impatti, prestando particolare attenzione allo skyline dei crinali ed evitando di generare detrattori visuali;

b. semiologia naturale e antropica: individuazione dei segni prevalenti, naturali e antropici di impianto storico, che consentono di rappresentare, nelle attuali condizioni di stato, e interpretare, nei suoi significati ecologici, culturali e formali, la tessitura territoriale interna e limitrofa all’area di intervento. Il progetto deve proporre una nuova configurazione compiuta della semiologia del luogo, coerente con la funzionalità dei sistemi naturali riconfigurati (morfologico, idrografico, drenante e vegetazionale) e capace di valorizzare i segni di rilevanza culturale;

c. morfologia fisica: rappresentazione della morfologia fisica e interpretazione della sua funzionalità ecologica e strutturale. Il progetto dovrà confermare la morfologia fisica nelle attuali condizioni di stato, ovvero proporne una nuova configurazione compiuta, capace di garantire coerenze ecologiche e strutturali con l’intorno territoriale, evitando, ovunque possibile, raccordi forzosi con scarpate scoscese o con muri a retta; trovandosi nella necessità di superare dislivelli eccessivi, si può fare ricorso a sistemazioni terrazzate, con muri in pietra faccia vista di altezza contenuta e terrazze in contropendenza;

d. sistema drenante superficiale: rappresentazione del sistema drenante superficiale, comprensivo delle linee di impluvio e dei raccordi con i recettori delle acque, e interpretazione della sua funzionalità ecologica e idraulica. Il progetto deve confermare il sistema drenante nelle attuali condizioni di stato, ovvero proporne una nuova configurazione compiuta, capace di garantire la funzionalità ecologica e idraulica dell’area interessata dall’intervento, senza generare disfunzioni nelle aree limitrofe. A tale proposito deve essere garantita la raccolta delle acque di pioggia e il loro convogliamento ai corsi d’acqua e/o al sistema fognario, ovvero la loro cessione al terreno;

48 Parte Seconda, “Tutela dell’integrità fisica del territorio” 49 Parte Terza, “Tutela dei caratteri qualitativi del territorio”

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e. vegetazione: rappresentazione della vegetazione esistente e interpretazione del suo ruolo ecologico e formale. Ove necessario, il progetto deve prevedere un equipaggiamento vegetale dell’area di intervento, costituito da specie autoctone o naturalizzate e raccordato alla vegetazione presente nella zona, limitando comunque, nel territorio rurale, gli interventi di artificializzazione degli spazi pertinenziali degli edifici che non trovino specifiche motivazioni tecniche e funzionali;

f. viabilità di accesso e di distribuzione: rappresentazione della viabilità esistente, con analisi delle caratteristiche costruttive e dimensionali. In presenza di nuova viabilità, il progetto deve proporre tracciati, sezioni, modalità costruttive e raccordi coerenti con i caratteri della viabilità locale tradizionale di pari funzione, evitando comunque di forzare la morfologia fisica dei terreni con scavi e riporti di eccessiva entità. In presenza di tratti scoscesi sono consentite pavimentazioni non tradizionali, capaci di garantire il traffico veicolare, facendo ricorso a sistemi costruttivi di impatto comunque contenuto e limitando l’intervento ai tratti minimi indispensabili;

g. parcheggi: nel territorio rurale i parcheggi sono preferibilmente con fondo bianco o pavimentati con terre stabilizzate che utilizzino l’inerte locale; sono realizzati a raso, privilegiando soluzioni articolate, poco strutturate ed equipaggiate con vegetazione arborea e arbustiva che simuli le macchie di campo e si raccordi alla vegetazione esistente nella zona. Per minimizzare l’impatto visuale delle auto in sosta, possono essere previsti pergolati, in legno o metallo, sormontati da rampicanti con funzione ombreggiante;

h. insediamenti: rappresentazione degli insediamenti esistenti e dei relativi caratteri costruttivi, con interpretazione delle regole insediative e delle relazioni morfologiche. In presenza di nuove costruzioni nel territorio rurale, ancorché derivanti da interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, il progetto deve proporre modelli morfotipologici coerenti con quelli di impianto storico, facendo ricorso a caratteri architettonici e costruttivi tradizionali o comunque compatibili, nonché a soluzioni che privilegino tipologie accorpate, a basso consumo di suolo e a basso dispendio energetico, con consistenti porzioni interrate;

i. arredi e illuminazione: il progetto deve proporre componenti di arredo di alta qualità formale, costituite da materiali nobili (pietra, cotto, legno, vetro, metallo, ecc.). L’inquinamento luminoso prodotto dai sistemi di illuminazione artificiale deve essere comunque contenuto, anche facendo ricorso ad appositi corpi illuminanti schermati e capaci di contenere la diffusione della luce verso l’alto. Per alimentare i sistemi illuminanti sono consentiti piccoli pannelli fotovoltaici, adeguatamente dislocati per limitare gli impatti visivi.

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Articolo 6. Parametri edilizi e urbanistici 1. Definizione 1.1. La definizione dei parametri edilizi e urbanistici richiamati dalle presenti norme, con le correlate definizioni tecniche di riferimento, è desumibile dal DPGR 64R/201350 e prevale in caso di contrasto. 2. Definizioni fatte salve dal DPGR 64R/2013: 2.1. Sono fatte salve le seguenti definizioni:

i. superficie utile lorda (SUL), così come definita dalla LR 01/2005, articolo 74 ter, comma 1, lettera c), limitatamente agli interventi ivi posti in essere51: “per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano, il cui volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori terra. Nel computo di detta superficie sono comprese le scale e i vani ascensore condominiali, le logge e le porzioni di sottotetto delimitate da strutture orizzontali praticabili con altezza libera media superiore a due metri e quaranta centimetri, mentre sono esclusi i volumi tecnici, i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al perimetro dell’edificio e i porticati condominiali o d’uso pubblico”;

ii. superficie utile lorda (SUL), così come definita dalla LR 24/2009, articolo 2, comma

1, lettera b)52, limitatamente agli interventi ivi posti in essere: “per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano il cui volume sia collocato prevalentemente o esclusivamente fuori terra. Nel computo di detta superficie sono comprese le scale, i vani ascensore, le logge e le porzioni di sottotetto delimitate da strutture orizzontali praticabili con altezza libera media superiore a due metri e quaranta centimetri, mentre sono esclusi i volumi tecnici, i balconi, i terrazzi, gli spazi scoperti interni al perimetro dell’edificio e i porticati condominiali o d’uso pubblico”;

iii. copertura, così come definita dal DPGR 62R/200553: “per copertura, (si intende) la

delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale come ad esempio a tetto, a terrazza, a cupola”;

50 Decreto presidente giunta regionale 11 novembre 2013, n. 64/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio” 51Legge regionale 03 gennaio 2005, n. 1, “Norme per il governo del territorio”, Capo IV bis “Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate” 52 Legge regionale regionale 8 maggio 2009, n. 24, “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”, articolo 2, comma 1, lettera b 53 Decreto presidente giunta regionale 22 novembre 2005, “Regolamento di attuazione dell' articolo 82 , comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1(Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”, articolo 3, comma 1, lettera a)

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Articolo 7. Parametri e misure di qualificazione ambientale

1. Definizione 1.1. Ai fini delle presenti norme, i parametri e le misure di qualificazione ambientale definiscono prestazioni qualitative che, in presenza di interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione territoriale, concorrono a perseguire la qualità ambientale. Al loro rispetto è subordinata la legittimità del titolo abilitativo. 1.2. I suddetti parametri si applicano in aggiunta a quelli edilizi e urbanistici di cui all’articolo 6. Essi riguardano la permeabilità dei suoli (Rapporto di permeabilità) e le dotazioni di verde (Densità arborea, Indice di riequilibrio ecologico). 1.3. Le suddette misure sono rispettate negli interventi indicati, in relazione a ciascuna di esse, al successivo punto 3. Esse riguardano l’inquinamento acustico, l’approvvigionamento idrico, gli scarichi idrici, i rifiuti, l’inquinamento del suolo e del sottosuolo, l’inquinamento elettromagnetico, il risparmio energetico, le fonti energetiche rinnovabili. 2. Parametri di qualificazione ambientale 2.1. Rapporto di permeabilità 2.1.1. La definizione di rapporto di permeabilità è desumibile dal DPGR 64R/201354. 2.1.2. Ferme restando le disposizioni più restrittive dettate dalle presenti norme in relazione a specifici ambiti territoriali, il rapporto di permeabilità non può essere inferiore al 25%. 2.2. Densità arborea 2.2.1. La definizioni di densità arborea è desumibile dal DPGR 64R/201355. 2.2.2. Le specie degli alberi da mettere a dimora sono scelte, in relazione alla destinazione dell’area, tra quelle indicate nell’apposito elenco contenuto nel RE. 2.2.3. Ferme restando le disposizioni più restrittive dettate dalle presenti norme in relazione a specifiche situazioni locali, la densità arborea non può essere inferiore a 20 alberi/ha ovvero, in presenza di filari, a 5 alberi/100 ml. Tale disposizione non si applica agli interventi che interessano i tessuti di vecchio impianto degli ambiti urbani, di cui all’articolo 53, e in presenza di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, a condizione che non sia ridotta la densità arborea preesistente all’intervento. 2.2.4. Ove il numero di alberi risulti eccessivo per l’area interessata dall’intervento, l’Amministrazione Comunale indica un luogo diverso dove piantare gli alberi in eccedenza o definisce le modalità per la loro monetizzazione. 2.3. Indice di riequilibrio ecologico 2.3.1. L’indice di riequilibrio ecologico definisce, all’interno degli ambiti urbani, il numero di alberi da mettere a dimora, nell’area interessata dall’intervento, in relazione alla superficie impermeabilizzata (n. alberi/ha). 2.3.2. Le specie degli alberi da mettere a dimora sono scelte, in relazione alla destinazione d’uso dell’area, tra quelle indicate nell’apposito elenco contenuto nel RE.

54 Decreto presidente giunta regionale 11 novembre 2013, n. 64/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio”, articoli 27 e 28 55 Decreto presidente giunta regionale 11 novembre 2013, n. 64/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio”, articolo 29

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2.3.3. Ferme restando le disposizioni più restrittive dettate dalle presenti norme in relazione a specifiche situazioni locali, l’indice di riequilibrio ecologico non può essere inferiore a 20 alberi/ha. Tale disposizione non si applica agli interventi che interessano i tessuti di vecchio impianto degli ambiti urbani, di cui all’articolo 53, e in presenza di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, a condizione che non sia ridotto l’indice preesistente all’intervento. 2.3.4. Ove il numero di alberi risulti eccessivo per l’area interessata dall’intervento, l’Amministrazione Comunale indica un luogo diverso dove piantare gli alberi in eccedenza, ovvero provvede, con apposito atto, a definire forme di monetizzazione compensative. 3. Misure di qualificazione ambientale 3.1. Inquinamento acustico 3.1.1. Tutti i nuovi insediamenti devono essere concepiti e realizzati in coerenza con il Piano Comunale di Classificazione Acustica. 3.1.2. A fronte di trasformazione degli assetti insediativi esistenti, eccedenti la ristrutturazione edilizia RE3, e/o di mutamento della destinazione d'uso in favore della residenza o di ricettori sensibili deve essere valutato il grado di esposizione all'inquinamento acustico e, se necessario, devono essere previste opportune misure di mitigazione. 3.1.3. In ogni caso la previsione di nuovi edifici è assoggettata alla valutazione di clima acustico, con specifica considerazione dei seguenti aspetti:

a. orientamento degli edifici e relativo posizionamento rispetto alla strada; b. destinazioni d’uso; c. fonoisolamento delle facciate56; d. elementi di schermatura che potrebbero essere realizzati contestualmente agli edifici.

3.1.4. In presenza di trasformazione degli assetti insediativi eccedente la sostituzione edilizia e/o di mutamenti della destinazione d’uso in favore di attività che presuppongano utilizzo di apparecchiature rumorose , deve essere preventivamente verificato l'impatto delle emissioni acustiche che si prevedono a seguito degli interventi. In particolare, qualora i suddetti interventi comportino nuove destinazioni d’uso commerciali, industriali e artigianali, deve effettuata una specifica valutazione previsionale dell'impatto acustico sui recettori più esposti, con particolare riferimento ai ricettori sensibili (scuole, strutture sanitarie ecc). 3.2. Approvvigionamento e risparmio idrico 3.2.1. Gli interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, che prevedano la realizzazione, o il mutamento di destinazione d’uso, di una SUL complessiva superiore a 500 mq, sono subordinati alla verifica preliminare circa la disponibilità della risorsa idrica. 3.2.2. La suddetta verifica viene effettuata confrontando la stima del fabbisogno idrico, calcolato in relazione agli usi previsti, con la disponibilità della risorsa idrica alla scala di ATO57, ferme restando le specifiche misure per la riduzione dei prelievi e l'eliminazione degli sprechi. 3.2.3. I nuovi edifici con superficie utile lorda complessiva superiore a 500 mq, realizzati mediante interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica o nuova costruzione, che dispongano di superfici pertinenziali pari a una media di almeno 50 mq/edificio, devono essere dotati di una rete idrica duale consistente in:

- sistema di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture;

56 Caratteristiche della facciata in relazione alla capacità di schermare il rumore con finestre chiuse e con finestre aperte 57 Ambito territoriale ottimale

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- cisterne interrate di accumulo delle acque recuperate; - rete idrica per l’utilizzazione delle acque recuperate ai fini non potabili e compatibili58.

3.2.4.Tutte le nuove unità immobiliari, ricavate mediante interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica o nuova costruzione, indipendentemente dalla loro superficie, devono essere dotate di specifiche misure di risparmio idrico, consistenti quanto meno in: frangi getto ai rubinetti, scarico wc con cassette a doppio pulsante o con pulsante a rilascio differenziato, contatore a uso delle singole unità immobiliari. 3.2.5. I nuovi impianti di irrigazione, compresi quelli per uso agricolo, devono essere concepiti con sistemi a goccia o a pioggia, con esclusione dei sistemi a scorrimento o a sommersione. 3.3. Scarichi idrici 3.3.1. Tutte le nuove unità immobiliari, ottenute tramite interventi edilizi o mutamenti di destinazione d’uso, devono allacciarsi alla pubblica fognatura, ove esistente. 3.3.2. Previo parere degli enti competenti e dei soggetti gestori, deve essere dato atto dell'adeguatezza degli elementi di trattamento primario, dell'adeguatezza dimensionale della rete fognaria e della capacità del depuratore a servizio dell'insediamento in relazione al maggiore carico indotto. 3.3.3. Qualora sia accertata l'inadeguatezza della rete fognaria, o del depuratore a valle, deve essere valutata, prioritariamente, la fattibilità tecnico-economica del loro adeguamento. In caso di scarichi idrici, all’interno di aree non servite da pubblica fognatura, deve essere valutata la fattibilità tecnico economica di realizzare un nuovo sistema di collettamento e di convogliamento alla pubblica fognatura o al depuratore. 3.3.4. Qualora gli interventi di cui al precedente punto 3.3.3 risultino non fattibili, per ragioni tecniche o economiche, gli intervento edilizi di cui al precedente punto 3.3.1 sono comunque subordinati al trattamento depurativo autonomo dei relativi scarichi e alla valutazione preventiva dell’impatto da questi generato sul corpo recettore.

3.4. Rifiuti 3.4.1. Gli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, devono specificatamente:

a. valutare quantità e caratteristiche dei rifiuti, urbani e speciali, che saranno prodotti a seguito dalle funzioni insediate;

b. valutare l’impatto dei suddetti rifiuti sul sistema di raccolta esistente, anche previo parere del gestore del servizio;

c. prevedere, se del caso, nuove aree per lo stoccaggio e la raccolta. 3.4.2. Gli interventi di adeguamento della viabilità esistente, così come quelli che prevedono la realizzazione di nuove strade, devono consentire la collocazione dei cassonetti per i rifiuti e la manovra dei mezzi di raccolta. 3.5. Inquinamento del suolo e del sottosuolo 3.5.1. Gli interventi di recupero delle aree produttive dismesse sono subordinati a uno specifico piano di indagine, volto all’accertamento di eventuali contaminazioni del terreno e degli acquiferi, così come disposto dal “Piano provinciale di gestione dei rifiuti – terzo stralcio – bonifica dei siti inquinati”).

58Irrigazione aree verdi, lavaggio aree pavimentate, usi tecnologici, alimentazione cassette di scarico wc, ecc.

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3.5.2. Le risultanze del suddetto piano, con i conseguenti obblighi, devono essere esplicitate nei progetti edilizi o nei PA quali:

a. certificazione di fruibilità: qualora non sia stata accertata alcuna contaminazione del sito; b. certificazione di avvenuta bonifica: qualora sia stata accertata la contaminazione del sito e sia stata

effettuata la dovuta bonifica. 3.5.3. In presenza di siti contaminati, si deve procedere secondo le vigenti norme regionali e statali in materia nel rispetto di quanto disposto al successivo articolo 31. 3.6. Inquinamento elettromagnetico 3.6.1. Gli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica o di mutamento di destinazione d’uso, relativi a edifici sia civili che industriali, che prevedano la permanenza prolungata di persone (oltre 4 ore/giorno) in prossimità di impianti di radiocomunicazione, linee elettriche o cabine di trasformazione, sono subordinati alla preventiva valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici indotti, nonché al rispetto dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati dalla Legge 36/200159 e dal DPCM 08/07/200360. 3.6.2. In presenza di linee elettriche ad alta tensione la suddetta verifica, che consiste nella definizione delle fasce di rispetto di cui all'articolo 36, punto 10, deve essere effettuata qualora gli edifici interessati dal progetto ricadano nelle distanze di prima approssimazione (DPA) riportate, a titolo ricognitivo, nell'elaborato grafico "Aree sottoposte a vincoli e limitazioni sovraordinate". 3.7. Risparmio energetico 3.7.1. I nuovi edifici, realizzati mediante interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica o nuova costruzione, fanno ricorso a tecniche costruttive e sistemi integrati capaci di migliorarne il funzionamento bioclimatico e favorire il contenimento dei consumi energetici. A tale scopo i progetti di detti edifici sono concepiti verificando preliminarmente:

a. il fabbisogno annuo di energia primaria dell’immobile61; b. l’ abbattimento del suddetto fabbisogno, durante il periodo invernale, grazie agli apporti di energia

derivanti dall’irraggiamento solare; c. l’abbattimento del suddetto fabbisogno, durante il periodo estivo, grazie al controllo del soleggia

mento e all’adozione di sistemi di raffrescamento passivo. 3.7.2. Le suddette tecniche e i suddetti sistemi, con le specificazioni di seguito indicate per le serre solari, non incidono sui parametri edilizi-urbanistici definiti dal RU (con l’eccezione delle distanze dai confini, che devono essere comunque rispettate, e dell’indice di permeabilità, che non può essere comunque inferiore al 25%), se espressamente finalizzati al confort ambientale e al risparmio energetico. Tra i suddetti sistemi rientrano:

- i sistemi solari passivi, quali: o serre solari: sono sistemi concepiti per la captazione solare, con pareti e coperture vetrate

per almeno l’80% della superficie, dotati di sistemi per l’adattamento alla stagione estiva (schermature, aperture, ecc.), specificatamente definite dal DPGR 64R/2013 e realizzabili:

sulle coperture piane degli;

sui fronti esterni esposti da sud-est a sud-ovest, comprese le terrazze e i balconi;

59 LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 60 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003, “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” 61 Per energia primaria si intende quella ricavabile da fonti energetiche primarie presenti in natura, sia rinnovabili (come l’energia solare, eolica, idroelettrica, geotermica, ecc.) che esauribili (come i combustibili, quali petrolio, carbone, gas naturale, ecc. o l’energia nucleare)

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Le serre solari non incidono sui parametri edilizi-urbanistici se comportano una volumetria non superiore al 10% di quella dell’edificio di riferimento e se garantiscono un miglioramento delle prestazioni energetiche espresse dall’indice EPi62 di almeno il 20%.

- le schermature parasole, quali: o pergolati con struttura in legno e/o metallo addossati alle facciate degli edifici e rampicanti

a foglia caduca: sono realizzabili senza copertura di alcun tipo, se non quella formata dalle foglie nella stagione estiva;

o sistemi frangisole o brise soleil: sono elementi architettonici concepiti per proteggere le coperture piane e le facciate degli edifici, con esposizione da sud-est a sud-ovest, dal soleggiamento diretto; possono essere realizzati in legno o in metallo, con struttura preferibilmente orientabile;

- i sistemi di raffrescamento passivo, quali: o ventilazione trasversale: ottenibile con finestre disposte su fronti opposti dell’edificio e

massimizzabile realizzando finestre sottovento con dimensioni maggiori rispetto a quelle delle finestre sopravento;

o torri o camini del vento: realizzabili all’interno dell’edificio o in aderenza alle pareti esterne e concepiti per incrementare la ventilazione indoor attraverso appositi elementi architettonici verticali, configurati come torri o camini che, in quanto tali, derogano dai limiti di altezza definiti dalle presenti norme;

- coperture piane rifinite con ghiaietto di fiume o con giardini pensili; - il maggiore spessore dei muri esterni, eccedente i 30 centimetri, finalizzato al contenimento delle

dispersioni energetiche; - il maggiore spessore dei solai, eccedente i 20 centimetri, finalizzato al conseguimento di un

ottimale isolamento termico e acustico. 3.7.3. Le misure di cui al punto 3.7.2 del presente articolo devono essere certificate dal progettista con apposita relazione tecnica da allegare alla richiesta del permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività, nonché dal professionista abilitato al deposito della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 3.7.4. Il RE definisce le garanzie, anche finanziarie63, per assicurare nel tempo il mantenimento e l’efficienza dei sistemi per il miglioramento bioclimatico degli edifici e per il contenimento dei consumi energetici. Definisce altresì i contenuti dell’atto unilaterale d’obbligo attraverso cui il richiedente si impegna a rispettare, per sé e per i suoi aventi causa, quanto prescritto dal successivo punto 3.7.5. 3.7.5. I suddetti sistemi, così come descritti ai punti 3.7.1 e 3.7.2 del presente articolo, non producono superfici coperte e/o volumi diversamente spendibili o utilizzabili. In caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio, con o senza trasferimento di volumi, le superfici coperte e i volumi generati dai suddetti sistemi sono spendibili e utilizzabili esclusivamente per gli stessi fini, con le stesse procedure e con le stesse garanzie di cui ai punti 3.7.3 e 3.7.4 del presente articolo. 3.7.6. Le misure di risparmio energetico, di cui al presente punto 3.7, se e in quanto compatibili, sono applicabili anche agli edifici esistenti. 3.8. Fonti energetiche rinnovabili 3.8.1. I progetti dei nuovi edifici e i progetti di ristrutturazione rilevante degli edifici esistenti prevedono l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di tipo solare (termico e fotovoltaico), geotermico e/o eolico, per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all’Allegato del Dlgs 28/201164. Negli edifici ricadenti nei tessuti urbani di

62 Energia Primaria per il riscaldamento Invernale 63 In osservanza a quanto disposto dall’articolo 147, comma 2, della LR n. 01/2005 64 Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante

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vecchio impianto, così come definiti dall’articolo 53, le soglie percentuali di cui al suddetto allegato sono ridotte del 50%. 3.8.2. Ferme restando le competenze degli enti preposti alla gestione delle aree vincolate, le disposizioni di cui al precedente punto 3.8.1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte Seconda e alla Parte Terza, articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Dlgs 42/200465, né a quelli di cui all’articolo 26 delle presenti norme, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle suddette disposizioni implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici. 3.8.3. Ai fini di cui al precedente punto 3.8.1 per nuovi edifici si intendono quelli ottenuti attraverso interventi di sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione. Ai sensi del Dlgs 28/201166 per edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante si intendono:

- gli edifici aventi superficie utile superiore a 1.000 mq, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;

- gli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria. 3.8.4. Per il rispetto delle disposizioni di cui al precedente punto 3.8.1 sono realizzati impianti per autoconsumo, riferiti a singoli edifici o complessi edilizi. All’interno dei comparti edificatori individuati dal RU, ove non si prevedano pannelli solari integrati nella copertura degli edifici, la localizzazione di detti impianti è consentita anche al di fuori dei lotti di pertinenza degli edifici, purché all’interno del comparto, senza interessare spazi pubblici o di uso pubblico. 3.8.5. Il RE specifica le modalità di realizzazione degli impianti e i relativi caratteri costruttivi. 3.8.6. La conformità dell’opera alle disposizioni sopra specificate è attestata dall’installatore congiuntamente al deposito, presso i competenti uffici comunali, della dichiarazione di conformità prevista dalle vigenti leggi in materia di sicurezza degli impianti. La presenza degli impianti e la loro idoneità a soddisfare le quote di fabbisogno energetico prescritte dal presente articolo costituiscono oggetto di una specifica attestazione al momento della certificazione di abitabilità/agibilità degli edifici. 3.8.7. Ferme restando eventuali limitazioni sovraordinate o dettate dalle presenti norme per specifiche aree, i sistemi per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di cui al presente punto 3.8 sono installabili anche sugli edifici esistenti, ivi compresi gli annessi agricoli stabili, le serre con copertura permanente e le costruzioni pertinenziali.

modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/39/CE”, Allegato 3 65 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, articolo 136 “Immobili e aree di notevole interesse pubblico”, lettera b) “le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza” e lettera c) “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale inclusi i centri ed i nuclei storici” 66Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/39/CE”, articolo 2

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Articolo 8. Gerarchia delle disposizioni normative

1. Articolazione 1.1. Le disposizioni normative del RU sono articolate su tre livelli:

a. “Tutela dell’integrità fisica del territorio”, riferita all’intero territorio comunale: dette disposizioni prevalgono, in ipotesi di contrasto, sulle disposizioni di cui ai successivi punti b) e c);

b. “Tutela dei caratteri qualitativi del territorio”, riferita alle risorse naturali e storico-culturali, alle aree a disciplina speciale e alle aree sottoposte a vincoli e limitazioni sovraordinate dell’intero territorio comunale: dette disposizioni prevalgono, in ipotesi di contrasto, sulle disposizioni di cui al successivo punto c);

c. “Disciplina delle trasformazioni e delle funzioni del territorio”, riferita, distintamente, al territorio rurale, agli ambiti urbani e alle aree per usi specialistici dell’intero territorio comunale: detta disciplina rimane subordinata al rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) e vale se e in quanto compatibile con esse.

2. Tutela dell’integrità fisica del territorio 2.1. Le disposizioni per la tutela dell’integrità fisica del territorio67 perseguono il mantenimento e il ripristino delle condizioni geologiche e idrauliche indispensabili per qualsiasi forma di utilizzazione antropica del territorio. Esse pertanto prevalgono, in ipotesi di contrasto, sulle disposizioni per la “Tutela dei caratteri qualitativi del territorio”68 e sulle disposizioni inerenti le “Trasformazioni e funzioni del territorio”69. 3. Tutela dei caratteri qualitativi del territorio 3.1. Le disposizioni inerenti le “Risorse naturali e storico-culturali” , le “Aree a disciplina speciale” e le “Aree sottoposte a vincoli e limitazioni sovraordinate”70 perseguono la tutela attiva dei principali sistemi di risorse che assicurano, in proprio o attraverso reciproche relazioni, la permanenza dei caratteri identitari del territorio e del paesaggio. Esse pertanto prevalgono, in ipotesi di contrasto, sulle disposizioni inerenti la disciplina delle “Trasformazioni e funzioni del territorio”71. 4. Disciplina delle trasformazioni e delle funzioni del territorio 4.1. La “Disciplina delle trasformazioni e delle funzioni del territorio”72 definisce gli interventi consentiti negli edifici e negli spazi aperti che ricadono nelle aree per usi specialistici73, nel territorio rurale 74e negli ambiti urbani75. Detti interventi sono realizzabili e se e in quanto compatibili con le disposizioni di cui alle Parti Seconda76 e Terza77 delle presenti norme. Gli interventi non specificatamente localizzati dagli elaborati grafici del RU e non specificatamente disciplinati dalle presenti norme possono essere pertanto condizionati, limitati o impediti in caso di contrasto con le suddette disposizioni di tutela.

67 Parte Seconda delle presenti norme 68 Parte Terza delle presenti norme 69 Parte Quarta delle presenti norme 70 Parte Terza, Titolo primo, Titolo secondo e Titolo terzo delle presenti norme 71 Parte Quarta delle presenti norme 72 Parte Quarta delle presenti norme 73 Parte Quarta, Titolo primo 74 Parte Quarta, Titolo secondo 75 Parte Quarta, Titolo terzo 76 “Tutela dell’integrità fisica del territorio” 77 “Tutela dei caratteri qualitativi del territorio”

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Articolo 9. Opere di urbanizzazione

1. Definizione Ai sensi dell’articolo 37 della L.R. n. 01/200578 le opere di urbanizzazione sono costituite da: 1.1. Opere di urbanizzazione primaria 1.1.1. Costituiscono opere di urbanizzazione primaria le piazze, le strade residenziali, i percorsi pedonali, le piste ciclabili, gli spazi di sosta e di parcheggio, la rete dei pubblici servizi79, la pubblica illuminazione, le aree di verde elementare e di vicinato. 1.1.2. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria avviene, di norma, ad opera dei soggetti attuatori e a scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione, previa approvazione di progetti esecutivi redatti sulla base di appositi capitolati prestazionali predisposti dalla Amministrazione Comunale. 1.1.3. La certificazione di agibilità di dette opere deve essere sottoposta ad idonea verifica di funzionalità e a collaudo finale, effettuato da un tecnico scelto dalla Amministrazione Comunale con oneri a carico del soggetto attuatore.

1.2. Opere di urbanizzazione secondaria 1.2.1. Costituiscono opere di urbanizzazione secondaria le strutture scolastiche (asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo), le attrezzature collettive di interesse locale80, gli impianti sportivi e le aree verdi di quartiere, le strutture con funzione di centri servizi avanzati alle imprese in aree a destinazione produttiva81. 1.2.2. Le aree per le opere di urbanizzazione secondaria sono cedute gratuitamente alla Amministrazione Comunale; la realizzazione di dette opere può avvenire a opera dei soggetti attuatori secondo le modalità di cui al precedente punto 1.1.2.. 1.2.3. Qualora gli ambiti di intervento non risultino idonei per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria o qualora l’Amm./ne Comunale ritenga più utile, ai fini degli interessi collettivi, prevederne la realizzazione in altro luogo, gli atti di convenzione devono prevedere la cessione di aree esterne all’ambito interessato ovvero il versamento di oneri sostitutivi commisurati al reale valore delle aree suscettibili di accogliere dette opere.

2. Convenzione e garanzie 2.1. In tutti i casi in cui i soggetti abilitati sono tenuti alla esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, ove a scomputo nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs 163/06, il rilascio dell’atto da parte della Amministrazione Comunale è subordinato a: - preventiva sottoscrizione di apposita convenzione (o atto unilaterale d’obbligo), registrata e trascritta,

contenente la data entro la quale devono essere ultimati i lavori e l’impegno alla cessione gratuita delle opere e delle relative aree;

- presentazione di una idonea garanzia fidejussoria, pari all’importo delle opere, svincolabile solo all’avvenuto esito positivo del collaudo.

2.2. L’Amministrazione Comunale, previa stipula di apposite convenzioni e sulla base di appositi capitolati prestazionali, può accordare ai soggetti attuatori la manutenzione delle aree e/o delle opere pubbliche che

78 Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1. “Norme per il governo del territorio” 79 Rete idrica, rete fognaria, rete elettrica, rete telefonica, rete del gas e simili 80 Centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani; uffici comunali; mercati di quartiere; chiese ed altri edifici per servizi religiosi; impianti di potabilizzazione, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 81 Per l’innovazione, per la società dell’informazione, per incubatori di imprese e laboratori di ricerca.

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questi dovrebbero cederle e in particolare di quelle che si configurano come spazi di vicinato a servizio della residenza (verde, parcheggi, percorsi pedonali, strade carrabili, ecc.).

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Articolo 10. Valutazione ambientale strategica (VAS)

1.La valutazione ambientale strategica (VAS) è una procedura che consente di valutare, mitigare e/o rimuovere gli impatti ambientali di piani e programmi prima della loro approvazione. Essa è disciplinata dalla LR n. 10/201082. 2. Sono sottoposti a VAS i seguenti atti di governo del territorio, oltre che, nei casi previsti dalla LR 10/2010, le relative varianti: il RU, Piani complessi di intervento e, qualora determinino variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale, i piani e i programmi di settore, oltre che gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata, comunque denominati. 3. Non sono sottoposti a VAS i Piani attuativi, i Programmi aziendali, i Progetti unitari, ovvero altri piani di livello attuativo, comunque denominati, a condizione che:

a. non comportino variante al RU; b. il RU cui fanno riferimento sia stato sottoposto a VAS.

82 Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”

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Articolo 11. Relazioni con i piani e i programmi di settore 1. I piani e i programmi di settore, che producono effetti sugli assetti territoriali, concorrono al governo del territorio comunale. Essi pertanto devono:

a. essere conformi al PS; b. coordinarsi con il RU, articolando e, se del caso, integrando le disposizioni in esso contenute

limitatamente al settore di competenza. 2. In caso di contrasto, le disposizioni del PS e del RU prevalgono sulle disposizioni dei piani e dei programmi di settore. 3. Alla entrata in vigore del RU, quinquennio programmatico 2013-2018, risultano vigenti i seguenti piani e programmi di settore:

a. Piano comunale di classificazione acustica83 b. Piano comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile84 c. Piano intercomunale di protezione civile85 d. Piano energetico comunale

4. I piani e i programmi di settore vigenti, nelle parti eventualmente in contrasto, sono adeguati alle disposizioni del RU entro un anno dalla entrata in vigore delle presenti norme. 5. Entro un anno dalla entrata in vigore delle presenti norme, l’Amministrazione Comunale provvede, altresì, ad approvare i seguenti piani di settore;

a. Piano regolatore dei cimiteri. 6. Il RU è concepito per favorire una gestione qualitativa dei tempi di vita e di lavoro nel territorio comunale. A sua integrazione potrà comunque essere predisposto un Piano regolatore comunale dei tempi, che dovrà comunque coordinarsi con il RU per regolare in maniera ordinata le attività consentite nel territorio comunale e contribuire, al suo interno, al miglioramento complessivo della qualità della vita.

83 Approvato con Del CC n. 21 del 24/02/2005 84 Approvato con Del CC 21 dicembre 2006, n. 163 85 Approvato con Del CC n. 57 del 11/05/2010

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Articolo 12. Relazioni con il Regolamento edilizio e altri regolamenti comunali 1. Il Regolamento Edilizio (RE) e gli altri regolamenti comunali contengono disposizioni inerenti le procedure abilitative, la documentazione da allegare agli atti, le modalità costruttive, l’ornato pubblico, l’estetica, l’igiene, la sicurezza, la vigilanza e, in generale, le modalità esecutive degli interventi non specificatamente disciplinate dalle presenti norme. 2. Le disposizioni del RE e degli altri regolamenti comunali costituiscono specificazione e integrazione delle disposizioni del RU; in nessun caso esse possono comportare variante al RU e, tanto meno, al PS. 3. In caso di contrasto, le disposizioni del RU prevalgono comunque su quelle del RE.

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Articolo 13. Poteri di deroga

1. Ai sensi della LR 01/200586 i poteri di deroga al RU possono essere esercitati esclusivamente nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni:

a. purché la deroga operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell'intervento (altezze, superfici, volumi e distanze);

b. per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela

della salute e dell’igiene pubblica, a recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile.

2. Non sono comunque ammessi interventi in deroga al RU contrastanti con le disposizioni del PS.

86 Legge regionale 03 gennaio 2005, n. 1. “Norme per il governo del territorio”, articolo 54

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Articolo 14. Disciplina transitoria e misure di salvaguardia

1. Disciplina transitoria 1.1. Ai procedimenti urbanistici e/o edilizi formalmente avviati prima della approvazione delle presenti norme da parte della Giunta Municipale in data 6 febbraio 2014, nonché alle relative varianti in corso d’opera, se e in quanto relative ad aspetti puramente qualitativi, ovvero capaci di garantire maggiore coerenza con le presenti norme, si applicano le disposizioni del RU previgente. Tali procedimenti si intendono avviati anche con la sola presentazione di richiesta di nulla osta e di atti di assenso, comunque denominati, resi obbligatori dalla normativa vigente all’avvio del procedimento urbanistico e/o edilizio di cui trattasi. 1.2. Fino alla approvazione del RU sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso di cui agli artt. 32 3.1.2.; 32 4.2.; art. 36 del RU previgente, secondo le modalità previste dalla delibera del C.C. n.26 del 11 Aprile 2013, prorogata con delibera C.C. 101 del 31 ottobre 2013 in presenza di capienza del dimensionamento di PS nell'UTOE di riferimento e sempre il mutamento di destinazione d'uso non sia in contrasto con le funzioni previste nei singoli settori funzionali del presente regolamento di cui alla Parte Quarta, Titolo secondo. 2. Misure di salvaguardia 2.1. Dalla data di adozione delle presenti norme, fatta salva la disciplina transitoria di cui al precedente punto 1, si applicano le misure di salvaguardia, di cui alla LR 01/200587. 2.2. Da tale data è sospesa, pertanto, ogni determinazione sui procedimenti edilizi che risultino in contrasto, in tutto o in parte, con il RU adottato ed è sospesa, altresì, l’efficacia dei titoli edilizi, delle denunce di inizio di attività, delle segnalazioni certificate di inizio attività che risultino in contrasto, in tutto o in parte, con il RU adottato. Tali sospensioni operano fino alla sopraggiunta efficacia dell’atto adottato e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.

87 Legge regionale 03 gennaio 2005, n. 01, “Norme per il governo del territorio”, articolo 61

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PARTE SECONDA

“DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO”

Dott. Eros Aiello, Dott. Gabriele Grandini – GeoEco Progetti

Articolo 15. Disposizioni generali 1. La Parte Seconda delle presenti norme disciplina la tutela dell’integrità fisica del territorio, attraverso il recepimento delle disposizioni emanate dagli Enti istituzionalmente competenti e il loro coordinamento con le previsioni del Regolamento Urbanistico. Essa si basa sui contenuti e sulle indicazioni dei seguenti elaborati: - Piano Strutturale - indagini geologico-tecniche di supporto alla Revisione Generale Piano Strutturale88. I numeri dell’elenco che segue individuano gli elaborati e i tematismi cartografici in scala 1:10.000 e 1:2.000, che compongono le indagini geologico-tecniche di supporto al Piano Strutturale.

- 2.1 Relazione geologico-tecnica - novembre 2008; Tematismi cartografici in scala 1:10.000 - 2.2 Carta geologica (fogli nord e sud) - dicembre 2007; - 2.3 Carta geomorfologica (fogli nord e sud) – dicembre 2007 / aprile 2009; - 2.4 Carta litotecnica con sondaggi e dati di base (fogli nord e sud) – dicembre 2007; - 2.5 Carta delle pendenze dei versanti (fogli nord e sud) – novembre 2006; - 2.6 Carta della vulnerabilità degli acquiferi (fogli nord e sud) - novembre 2006; - 2.7 Carta dei vincoli sovraccomunali (Autorità di Bacino del Fiume Arno) - - Norma 2 e 3 del DPCM

226/99 (foglio sud) - novembre 2006; - 2.8 Carta dei vincoli sovraccomunali (Autorità di Bacino del Fiume Arno) - Norma 5 del DPCM 226/99

(fogli nord e sud) - novembre 2006; - 2.9 Carta dei vincoli sovraccomunali (Autorità di Bacino del Fiume Arno) - - Norma 6 del DPCM 226/99

(fogli nord e sud) - novembre 2006; - 2.10 Carta vincoli sovracomunali (Aut.di Bacino del Fiume Arno) derivanti dal P.A.I. - di cui al D.P.C.M.

del 06.05.2006 (fogli nord e sud) ) – novembre 2006 / aprile 2009; - 2.12 Carta del contesto idraulico (fogli nord e sud) - novembre 2006 / aprile 2009; - 2.13 Carta della pericolosità geomorfologica (fogli nord e sud) - novembre 2008 / aprile 2009; - 2.14 Carta della pericolosità idraulica (fogli nord e sud) - novembre 2008;

Tematismi cartografici in scala 1:2.000 - 2.15 Carta della pericolosità idraulica del Borro di Rimaggio - novembre 2008; - All. A Stratigrafie– novembre 2008; - All. B Prove penetrometriche – novembre 2008.

88 Elaborati del novembre 2006 e integrazione dicembre 2007 a seguito richieste URTAT di Firenze, con conclusione di istruttoria favorevole (Prot. n. AOOGRT/43853.N.60.50 del 14.2.2008 su deposito n. 2333 del 28.5.2007) con ultimo aggiornamento (novembre 2008 – aprile 2009) relativo alla Revisione Generale del Piano Strutturale (elaborati validati con esito favorevole dal Genio Civile di Firenze di cui al prot. AOOGRT/204641 N.60.50 del 26.8.2009 in merito al deposito n. 2547 del 2009 e con Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno n. 26 del 2.4.2009 riguardo istanza di modifiche al P.A.I.)

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- All.C Studio per la valutazione della pericolosità idraulica sul T. Rimaggio, Grassina e Borro San Donato, Borro delle Serre e Borro San Giorgio.. (*)

(*) La modellazione idraulica sul Torrente Grassina e Borro San Donato, Borro delle Serre e Borro San Giorgio e principali affluenti secondari è nuovamente sviluppata nello studio di modellazione del T. Ema e dei suoi affluenti di compendio al supporto al Regolamento Urbanistico Arno (Ing. David Settesoldi – Physis, gennaio 2014); pertanto tale studio di modellazione è da ritenersi valido soltanto per il T. Rimaggio.

- Regolamento Urbanistico - fattibilità geologica e idraulica89, costituito dagli elaborati di seguito elencati, che compongono le indagini geologico-tecniche di supporto al nuovo Regolamento Urbanistico.

- G.0 Relazione geologica; Tematismi cartografici in scala 1:10.000 - G.01 Carta dei vincoli sovraccomunali in materia di rischio idraulico da P.T.C.P. - G.02 Carta delle esondazioni (aggiornamento gennaio 2014) Tematismi cartografici in scala 1:5.000 - G.03 Carta delle indagini (Capoluogo, Vallina, Ponte a Ema, Grassina, Antella, Osteria Nuova) - G.04 Carta delle frequenze (Capoluogo, Vallina, Ponte a Ema, Grassina, Antella, Osteria Nuova) - G.05 Carta geologico tecnica per la microzonazione sismica e sezioni (Capoluogo, Antella, Osteria

Nuova) - G.06 Carta geologico tecnica per la microzonazione sismica e sezioni (Vallina , Grassina, Ponte a

Ema) - G.07 Carta delle MOPS (Capoluogo, Antella, Osteria Nuova) - G.08 Carta delle MOPS (Vallina , Grassina, Ponte a Ema) - G.09 Carta della pericolosità sismica (Capoluogo, Antella, Osteria Nuova) - G.10 Carta della pericolosità sismica (Vallina , Grassina, Ponte a Ema) - G.A Allegato G.A – Dati di base – Sondaggi geognostici e pozzi - G.B Allegato G.B – Dati di base – Analisi geotecniche di laboratorio - G.C Allegato G.C – Dati di base – Prove penetrometriche - G.D Allegato G.D – Dati di base – Indagini sismiche - Indagini sismiche in sito propedeutiche alla realizzazione della cartografia MOPS realizzate

dalla Ditta ENKI s.r.l.

Studio di modellazione idraulica sul T. Ema ed i suoi affluenti con definizione dei battenti per prefissati tempi di ritorno e cartografia della pericolosità idraulica ai sensi del Reg.Reg. n. 53/R e del P.A.I. del Bacino del F. Arno (Ing. David Settesoldi – Physis, gennaio 2014) costituito dai seguenti elaborati: T01 Bacini idrografici, geolitologia, topoieti e uso del suolo T02 Planimetria di rilievo e punti battuti (scala 1:2000) T03.1 Profili longitudinali e sezioni trasversali rilevate T03.2 Profili longitudinali e sezioni trasversali rilevate T03.3 Profili longitudinali e sezioni trasversali rilevate T04 Modello idraulico (scala 1:10000) T05.1 Profili longitudinali – Stato Attuale T05.2 Profili longitudinali – Stato Attuale T05.3 Profili longitudinali – Stato Attuale T05.4 Profili longitudinali – Stato Attuale T06.1 Battenti di esondazione e velocità di propagazione per il tempo di ritorno di 30 anni – Stato Attuale (scala

1:10000) T06.2 Battenti di esondazione e velocità di propagazione per il tempo di ritorno di 100 anni – Stato Attuale (scala

1:10000) T06.3 Battenti di esondazione e velocità di propagazione per il tempo di ritorno di 200 anni – Stato Attuale (scala

89 Supporto geologico tecnico redatto da Geo Eco Progetti (gennaio 2014)

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1:10000) T06.4 Battenti di esondazione e velocità di propagazione per il tempo di ritorno di 500 anni – Stato Attuale (scala

1:10000) T07 Aree inondabili – Stato Attuale (scala 1:10000) T08.1 Pericolosità idraulica ai sensi del 53/R – Modellata sullo Stato Attuale (scala 1:10000) T08.2 Pericolosità idraulica ai sensi del 53/R – Modellata sullo Stato Attuale (scala 1:5000) T09 Pericolosità idraulica ai sensi del PAI (proposta) – Modellata sullo Stato Attuale (scala 1:10000) T10. Interventi di messa in sicurezza T11.1 Profili longitudinali – Stato di progetto T11.2 Profili longitudinali – Stato di progetto T11.3 Profili longitudinali – Stato di progetto T11.4 Profili longitudinali – Stato di progetto T12.1 Battenti di esondazione e velocità di propagazione per il tempo di ritorno di 30 anni – Stato di progetto (scala

1:10000) T12.2 Battenti di esondazione e velocità di propagazione per il tempo di ritorno di 100 anni – Stato di progetto (scala

1:10000) T12.3 Battenti di esondazione e velocità di propagazione per il tempo di ritorno di 200 anni – Stato di progetto (scala

1:10000) T12.4 Battenti di esondazione e velocità di propagazione per il tempo di ritorno di 500 anni – Stato di progetto (scala

1:10000) T13 Aree inondabili – Ipotesi modellata sullo Stato di progetto (scala 1:10000) T14 Pericolosità idraulica ai sensi del 53/R – Ipotesi modellata sullo Stato di progetto (scala 1:10000) T15 Pericolosità idraulica ai sensi del PAI – Ipotesi modellata sullo Stato di progetto (scala 1:10000)

Cartografia di fattibilità in scala 1:2.000 - F.01 Vallina - F.04 Bagno a Ripoli (ovest) - F.08 Osteria Nuova - F.10 Antella

2. Concorrono a formare la disciplina per la tutela dell’integrità fisica del territorio le disposizioni che riguardano:

a. la vulnerabilità degli acquiferi e della risorsa idrica (articolo 16 delle presenti norme); b. la permeabilità dei terreni (articolo 17 delle presenti norme) c. il rischio sismico e la pericolosità sismica (articolo 18 delle presenti norme) d. il rischio per instabilità dei versanti e pericolosità geologica-geomorfologica (articolo 19 delle

presenti norme) (articolo 19 delle presenti norme); e. il rischio idraulico e la pericolosità idraulica (articolo 20 delle presenti norme); f. la fattibilità (articolo 21 delle presenti norme).

La fattibilità degli interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione territoriale consentiti nelle singole zone territoriali omogenee, così come le condizioni per la loro realizzazione, dovrà essere preventivamente verificata alla luce delle suddette disposizioni. 3. Ogni adeguamento degli elaborati di cui al punto 1 del presente articolo e della disciplina di cui alla Parte Seconda delle presenti norme, conseguente a disposizioni statali o regionali in materia di integrità fisica del territorio, ovvero a strumenti o atti sovraordinati in materia di assetto idrogeologico e/o idraulico, emanati successivamente all’entrata in vigore delle presenti norme, è effettuato con Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica. Sono comunque fatti salvi i preventivi pareri, nulla-osta o atti di assenso, comunque denominati, degli Enti e/o delle Autorità competenti. 4. Gli interventi di tipo edilizio, urbanistico e territoriale sono soggetti alle limitazioni e prescrizioni derivanti dai rischi territoriali che si esplicitano mediante l’attribuzione della “classe di fattibilità” (schede di fattibili, carte di fattibilità e/o attribuzione di classe di fattibilità mediante appositi abachi) come

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illustrato al successivo articolo n. 21. Tali indicazioni e quelle contenute nel fascicolo “Relazione tecnica e fattibilità” (elaborato G.0) ) assumono carattere prescrittivo ai fini del rilascio di autorizzazioni, atti di assenso e/o permessi a costruire e futuri atti di variante urbanistica e se del caso carattere di prevalenza sull’articolato normativo di carattere urbanistico stesso.

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Articolo 16. Vulnerabilità degli acquiferi e della risorsa idrica 1. Definizione La vulnerabilità degli acquiferi indica il rischio di inquinamento cui sono sottoposte le riserve idriche sotterranee in dipendenza della permeabilità dei terreni. E’ indicata nella “Carta della vulnerabilità degli acquiferi” del supporto geologico tecnico alla Revisione generale Piano Strutturale90, che nel territorio comunale individua le seguenti tipologie di aree:

a. aree a vulnerabilità elevata: acquiferi liberi in materiali alluvionali a granulometria da grossolana a media (alluvioni recenti), senza o con scarsa protezione;

b. aree a vulnerabilità alta: acquiferi liberi in materiali composti da depositi eterometrici (naturalmente rimaneggiati – accumuli di frana, depositi di versante e depositi eluvio colluviali) derivanti da litologie con vulnerabilità medio-alta, caratterizzati da scarsa protezione;

c. aree a vulnerabilità media: acquiferi di modesta importanza, modesta entità e con scarsa continuità areale;

d. aree a vulnerabilità bassa: sedimenti a grana fine, costituiti da argilliti alternate a calcari e marne, marne siltose e siltiti marnose, caratterizzati da circolazione idrica praticamente assente e/o acquiferi di limitata produttività.

2. Interventi 2.1. Aree a vulnerabilità elevata Al loro interno, nella esecuzione di opere destinate a contenere o convogliare sostanze liquide, solide o gassose potenzialmente inquinanti (cisterne, reti fognarie, oleodotti, gasdotti ecc.), dovranno essere adottate particolari cautele per garantire la tenuta idraulica, quali: bacini di contenimento a tenuta stagna, materiali o pannelli assorbenti e simili. Nell’ambito delle attività agricole dovranno essere specificamente regolamentati, attraverso un apposito piano di coltivazione riferito alle buone pratiche agricole91, contenuto nel Programma aziendale o presentato a integrazione delle pratiche edilizie, l’uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti, da contenere nei quantitativi strettamente necessari, nonché l’allevamento di bestiame e il pascolo, che dovranno prevedere permanenze non eccessive nelle aree di cui trattasi.

Vi sono comunque vietati: a. i depositi a cielo aperto; b. lo stoccaggio di materiali inquinanti idroveicolabili; c. le discariche, con l’eccezione di quelle per materiali inerti; d. gli impianti di smaltimento dei reflui; e. i depositi di carburante; f. il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici aziendali o interaziendali, al di fuori di

appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali; g. gli scarichi liberi, nel suolo e nel sottosuolo, di liquidi e di altre sostanze inquinanti.

I risultati delle analisi condotte dall’Ente gestore per verificare la qualità delle acque di falda sono trasmesse in copia anche all’Amministrazione Comunale.

2.2. Aree a vulnerabilità alta Valgono le stesse disposizioni dettate per le aree a vulnerabilità elevata

90 Vedi supporto geologico alla Revisione generale del Piano Strutturale, aggiornamento novembre 2006, Tavola n. 2.6 (elaborati validati con esito favorevole dal Genio Civile di Firenze di cui al prot. AOOGRT/204641 N.60.50 del 26.8.2009 in merito al deposito n. 2547 del 2009). 91 Vedi D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola”

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2.3. Aree a vulnerabilità media Le opere potenzialmente inquinanti, quali quelle indicate dalle vigenti norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, sono consentite solo a seguito di specifiche indagini geognostiche e idrogeologiche finalizzate alla valutazione delle condizioni locali e dell’effettivo rischio di inquinamento. Qualora sia accertata la presenza di rischio, si dovranno adottare le opportune misure di tutela e di mitigazione.

2.4. Aree a vulnerabilità bassa Non esistono particolari limitazioni per la realizzazione di opere o l’insediamento di attività, salvo la necessità di provvedere ad una accurata regimazione delle acque di pioggia, con eventuale loro raccolta e trattamento.

3. Tutela della risorsa idrica Il rischio di inquinamento delle risorse idriche sotterranee è rappresentato dalla elevata vulnerabilità delle falde idriche alimentate in prevalenza dalle acque superficiali. In relazione a tale rischio, il R.U. verifica e definisce, almeno nelle aree a maggiore vulnerabilità delle falde:

la tipologia degli scarichi ed il completamento dei sistemi di smaltimento delle acque reflue civili e industriali;

il limite delle fasce di rispetto delle opere di presa dei pozzi e sorgenti per uso acquedottistico pubblico, in termini di protezione statica e dinamica, in riferimento a quanto disposto dalla vigente normativa in materia;

le prescrizioni costruttive e operative per la realizzazione di tutti gli interventi che possano interagire con gli acquiferi sotterranei, sempre in relazione alla vigente normativa.

In merito alla ubicazione dei punti di captazione di risorsa idrica per utilizzo idropotabile e distribuzione in rete pubblica la cui ubicazione è mostrata nella tavola 2.6 (supporto geologico al Piano Strutturale) si definisce quanto segue:

a. ai fini della tutela delle acque destinate a consumo umano la “zona di tutela assoluta” dei punti di captazione di risorsa idrica del sistema acquedottistico per il pubblico servizio, così come è definito all’ art. 94, comma 3 del D.L. n. 152/2006, dovrà essere costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di captazione di acque sotterranee di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e/o ad infrastrutture di servizio. Tale zona deve essere recintata, provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e protetta dalla possibilità di esondazione di corpi idrici limitrofi. Per le captazioni preesistenti e quelle nei centri abitati l’estensione della zona di tutela assoluta può essere ridotta, previa opportuna valutazione da parte degli organi competenti e con l’adozione di particolari accorgimenti a tutela della captazione stessa.

b. ai fini della tutela delle acque destinate a consumo umano la “zona di rispetto” (che include la zona di tutela assoluta) dei punti di captazione di risorsa idrica del sistema acquedottistico per il pubblico servizio o per lo sfruttamento come acqua minerale, così come è definito all’ art. 94, comma 4 del D.L. n. 152/2006, è quella indicata nella “Carta idrogeologica (tavola G.06). Nella zona di rispetto si dovrà propendere per il divieto degli insediamenti dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: - dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurate; - accumuli di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia

effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto

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della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; - aree cimiteriali; - apertura di cave e discariche che possano essere in connessione con la falda; - terebrazione ed apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al

consumo umano per l’alimentazione del sistema acquedottistico per il pubblico servizio o per lo sfruttamento come acqua minerale e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione e controllo delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

- gestione e trattamento di rifiuti e loro messa a dimora e lo stoccaggio provvisorio; - stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; - pozzi perdenti e/o sistemi di subirrigazione che prevedano immissione di reflui nel sottosuolo; - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente

negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. Per quanto concerne le preesistenze delle attività sopraelencate, ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

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Articolo 17. Permeabilità dei terreni

1. Definizione Per superficie permeabile deve intendersi una superficie non occupata da costruzioni che consenta l’assorbimento, anche parziale, delle acque meteoriche.

2. Finalità La permeabilità dei terreni è finalizzata a trattenere in loco, in tutto o in parte, le acque meteoriche, evitando o limitando il loro convogliamento nella rete fognaria e/o nel reticolo idrografico superficiale. 3. Requisiti generali Le trasformazioni territoriali di qualsiasi tipo, siano esse interne o esterne al perimetro dei centri abitati, dovranno garantire la permeabilità dei terreni soddisfacendo i seguenti requisiti, a meno di disposizioni specifiche e più restrittive dettate dalle presenti norme:

a. nelle nuove edificazioni, negli ampliamenti di edifici esistenti e nella sistemazione delle aree pertinenziali, si dovrà garantire la permeabilità di almeno il 25% della superficie fondiaria, ovvero, nel territorio rurale, della superficie di pertinenza edilizia degli edifici;

b. il convogliamento delle acque meteoriche nella rete fognaria o nel reticolo idrografico superficiale dovrà essere evitato ogni qual volta sia possibile convogliare legittimamente le suddette acque in terreni con superficie permeabile, senza che si determinino danni legati al ristagno.

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Articolo 18. Rischio sismico e pericolosità sismica 1. Definizione Il rischio sismico, si traduce, per il territorio di Bagno a Ripoli nella individuazione e caratterizzazione a livello di microzonazione di: a) zone stabili: zone nelle quali non si ipotizzano effetti locali di alcuna natura (litotipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata) e pertanto gli scuotimenti attesi sono equivalenti a quelli forniti dagli studi di pericolosità di base; b) zone stabili suscettibili di amplificazione sismica: zone in cui il moto sismico viene modificato a causa delle caratteristiche litostratigrafiche e/o geomorfologiche del territorio; c) zone suscettibili di instabilità: zone suscettibili di attivazione dei fenomeni di deformazione permanente del territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità di versante, liquefazioni, fagliazioni superficiali). In relazione al rischio sismico i nuovi interventi e il recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno tener conto sia della zonizzazione e della quantificazione del rischio, che delle metodologie costruttive e d’intervento appropriate e corrispondenti al rischio individuato, seguendo le indicazioni in merito dettate dalle specifiche cartografie e dai relativi precetti (vedi cartografie MOPS e della Pericolosità sismica facenti parte del supporto al R.U. tavv. G.07, G.08, G.09 e G.10). Si tratta delle aree ricadenti nelle perimetrazioni di cui alle classi S.3 e S.4 delle carte della pericolosità sismica elaborate per il supporto al R.U. (Geo Eco Progetti, gennaio 2014) di cui alle Tavole G.09 e G.10 (scala 1:5.000) allestite secondo le indicazioni normative riportate nel Regolamento regionale 53/R ai punto C.1 e C.5 dell’allegato A.

2. Interventi In tali aree gli interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia saranno subordinati al rispetto ed all’osservanza delle seguenti disposizioni a carattere prescrittivo:

1. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica molto elevata (S.4) individuate e perimetrate nelle carte della pericolosità sismica elaborate in occasione del supporto al R.U. (Geo Eco Progetti, gennaio 2014) di cui alle Tavole G.09 e G.10 (scala 1:5.000) già in sede di predisposizione dello S.U. (regolamento urbanistico e/o sue varianti e modificazioni) si dovrà valutare quanto segue: a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante attive, oltre a rispettare le prescrizioni

riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, sono realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell’azione sismica. Viene consigliato l’utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto del fenomeno gravitativo. E’ opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono tuttavia da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all’importanza dell’opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso.

2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica elevata (S.3) individuate e perimetrate nelle

carte della pericolosità sismica elaborate in occasione del supporto al R.U. (Geo Eco Progetti, gennaio 2014) di cui alle Tavole G.09 e G.10 (scala 1:5.000) in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi dovranno essere valutati i seguenti aspetti: a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante quiescente, oltre a rispettare le prescrizioni

riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, sono realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell’azione sismica. Si consiglia l’utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto del fenomeno gravitativo. E’

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opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche e cicliche. Tali indagini sono in ogni caso da rapportare al tipo di verifica (analisi pseudostatica o analisi dinamica), all’importanza dell’opera e al meccanismo del movimento del corpo franoso;

b) nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti, sono realizzate adeguate indagini geognostiche geotecniche finalizzate alle verifiche dei cedimenti;

c) per i terreni soggetti a liquefazione dinamica, per tutti i comuni tranne quelli classificati in zona sismica 2, sono realizzate adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;

d) in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse e in presenza di aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie attive e capaci, è realizzata una campagna di indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno che tale ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette;

e) nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri, è realizzata una campagna di indagini geofisica (ad esempio profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW) e geotecniche (ad esempio sondaggi, preferibilmente a c.c.) che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra coperture e bedrock sismico. Nelle zone di bordo della valle, per quanto attiene alla caratterizzazione geofisica, è preferibile l’utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del sottosuolo (sismica a rifrazione/riflessione) orientate in direzione del maggior approfondimento del substrato geologico e/o sismico.

3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica media (S.2) e bassa (S.1) individuate e

perimetrate nelle carte della pericolosità sismica elaborate in occasione del supporto al R.U. (Geo Eco Progetti, gennaio 2014) di cui alle Tavole G.09 e G.10 (scala 1:5.000) non è necessario indicare condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia.

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Articolo 19. Rischio per instabilità dei versanti e pericolosità geologica -geomorfologica

1. Definizione Il rischio geologico e per instabilità dei versanti, connesso con lo stato di franosità in atto e potenziale, è presente in molte aree interessate prevalentemente dagli affioramenti di terreni con caratteristiche geotecniche scadenti, condizione talora aggravata dall'attività antropica per apertura di strade, scassi per uso agricolo e sbancamenti a scopo edificatorio. A livello di rischio per instabilità dei versanti, le previsioni urbanistiche e la relativa normativa avranno come riferimento la cartografia geomorfologica e la derivata pericolosità geologica/geomorfologica (tav. 2.13 del supporto geologico al Piano Strutturale) con le relative prescrizioni. Sono definite le seguenti classi di pericolosità geologica/geomorfologica: In funzione de criteri fissati dal Regolamento Regionale n. 53/R. - Si considerano aree con pericolosità geologica/geomorfologica bassa (classe G.1) quelle in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi. - Si considerano aree con pericolosità geologica/geomorfologica media (classe G.2) quelle che presentano fenomeni franosi inattivi stabilizzati (naturalmente e/o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulti una bassa propensione al dissesto, corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%. - Si considerano aree con pericolosità geologica/geomorfologica elevata (classe G.3) quelle aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con indizi di instabilità connessi alla giacitura, all’acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza che, pur non presentando fenomeni attivi, denotano condizioni geologico-tecniche e morfologiche che le fanno ritenere al limite dell’equilibrio, aree con presenza di terreni con scadenti caratteristiche geotecniche, corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%. - Si considerano aree con pericolosità geologica/geomorfologica molto elevata (classe G.4) quelle interessate da fenomeni di dissesto attivi e relative aree di influenza e aree interessate arealmente da soliflussi. In funzione de criteri fissati Piano di assetto idrogeologico (PAI)92.

- Le “aree a pericolosità moderata da processi geomorfologici di versante” (P.F.1) sono quelle apparentemente stabili e interessate da litologie con caratteri favorevoli alla stabilità dei versanti, che talora possono essere causa di rischio reale o potenziale moderato93.

- Le “aree a pericolosità media da processi geomorfologici di versante e da frana” (P.F.2) sono quelle: a. apparentemente stabili, interessate da litologie con caratteri intrinsecamente sfavorevoli alla

stabilità dei versanti94; b. in cui si riscontra una pericolosità media indotta da fenomeni franosi inattivi stabilizzati (in modo

naturale o artificiale) causa di rischio medio95. - Le “aree a pericolosità elevata da processi geomorfologici di versante e da frana” (P.F.3) sono quelle:

92 D.P.C.M. 06.05.2005 “Approvazione del Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico” 93 Così come indicate nella “Cartografia delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante - Livello di sintesi in scala 1:25.000” del PAI 94 Così come indicate nella “Cartografia delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante - Livello di sintesi in scala 1:25.000” del PAI 95 Così come indicate nella “Cartografia delle aree con pericolosità da frana derivante dall’inventario dei fenomeni franosi - Livello di dettaglio in scala 1:10.000” del PAI

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a. interessate da fenomeni di dissesto attivi o quiescenti e da condizioni geomorfologiche marcatamente sfavorevoli96;

b. in cui si riscontra una pericolosità elevata indotta da fenomeni franosi attivi o da fenomeni franosi inattivi che presentano segni di potenziale instabilità (frane quiescenti) causa potenziale di rischio elevato97.

- Le “aree a pericolosità molto elevata da processi geomorfologici di versante e da frana” (P.F.4) sono quelle in cui si riscontra una pericolosità molto elevata, indotta da fenomeni franosi attivi che siano anche causa di rischio molto elevato98.

2. Interventi 2.1. Le presenti disposizioni definite in sintonia con gli indirizzi dettati dal Regolamento Regionale n. 53/R concorrono alla disciplina delle aree con pericolosità geologica/geomorfologica unitamente alle disposizioni e salvaguardie del Piano di assetto idrogeologico (PAI)99. Nelle aree ove risultino differenti classificazioni di pericolosità geologica/geomorfologica (ai sensi delle disposizioni regionali di cui al Reg.Reg. 53/R e ai sensi delle disposizioni del Piano di Bacino del fiume Arno si applicano le disposizioni più restrittive. 2.2. I manufatti attraversati dal limite di area a differente pericolosità geologica/geomorfologica si intendono ricompresi nell’area interessata dalle disposizioni più restrittive. 2.3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica/geomorfologica molto elevata (G.4) delle carte della pericolosità geologica/geomorfologica elaborate per il supporto geologico al Piano Strutturale (Geo Eco Progetti, novembre 2008 / aprile 2009) di cui alla Tavola 2.13 (scala 1:10.000) è necessario rispettare i seguenti criteri generali:

a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;

b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da: - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti; - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi; - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;

c) in presenza di interventi di messa in sicurezza devono essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;

d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono da certificare;

e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri: - previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la

vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento;

- installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.

96 Così come indicate nella “Cartografia delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante - Livello di sintesi in scala 1:25.000” del PAI 97 Così come indicate nella “Cartografia delle aree con pericolosità da frana derivante dall’inventario dei fenomeni franosi - Livello di dettaglio in scala 1:10.000” del PAI 98 Così come indicate nella “Cartografia delle aree con pericolosità da frana derivante dall’inventario dei fenomeni franosi - Livello di dettaglio in scala 1:10.000” del PAI 99 D.P.C.M. 06.05.2005 “Approvazione del Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico”

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2.4. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica/geomorfologica elevata (G.3) delle carte della pericolosità geologica/geomorfologica elaborate per il supporto geologico al Piano Strutturale (Geo Eco Progetti, novembre 2008 / aprile 2009) di cui alla Tavola 2.13 (scala 1:10.000) è necessario rispettare i seguenti criteri generali:

a) la realizzazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;

b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da:

- non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti; - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni; - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; c) in presenza di interventi di messa in sicurezza sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di

monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto; d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento,

gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, sono certificati;

e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.

2.5. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica/geomorfologica elevata (G.3) delle carte della pericolosità geologica/geomorfologica elaborate per il supporto geologico al Piano Strutturale (Geo Eco Progetti, novembre 2008 / aprile 2009) di cui alla Tavola 2.13 (scala 1:10.000) le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area.

2.6. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica/geomorfologica molto elevata (G.4) e elevata (G.3) individuate e perimetrate delle carte della pericolosità geologica/geomorfologica elaborate per il supporto geologico al Piano Strutturale (Geo Eco Progetti, novembre 2008 / aprile 2009) di cui alla Tavola 2.13 (scala 1:10.000) vigono inoltre i seguenti criteri:

a) divieto di impianto di nuove coltivazioni e/o il reimpianto delle stesse, qualora necessitino di sesto di impianto o di lavorazioni superficiali o profonde eseguite nel senso della massima pendenza, se non subordinato all’introduzione di pratiche antierosive o comunque stabilizzanti discendenti da specifici e puntuali studi geologici, e fatte salve disposizioni più restrittive specifiche per le singole unità territoriali organiche elementari;

b) il divieto di eliminare terrazzamenti, ciglionamenti ed altre opere di presidio delle coltivazioni a superficie divisa nei versanti con pendenza superiore al 25%;

c) sono vietate le trasformazioni di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e le opere che modifichino il profilo dei versanti o che comportino movimenti di terra (viabilità poderale, invasi collinari, bonifiche agrarie, ecc.), se non conseguenti a studi geologici specifici e puntuali ed alla messa in atto di pratiche stabilizzanti e consolidanti.

2.7. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica molto elevata da processi geomorfologici di versante e da frana (P.F.4) evidenziate anche nelle carte della pericolosità geologica/geomorfologica elaborate per il supporto geologico al Piano Strutturale (Geo Eco Progetti, novembre 2008 / aprile 2009) di cui alla Tavola 2.13 (scala 1:10.000) sono consentiti, purché nel rispetto del buon regime delle acque: a. interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a

indagare e monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto

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elevata, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati;

b. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; c. interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche nonché della viabilità e della rete dei

servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento dell’area e la manutenzione delle opere di consolidamento;

d. interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia;

e. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;

f. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, che non comportino aumento di superficie o di volume né aumento del carico urbanistico, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento;

g. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di volume e di carico urbanistico.

h. nuovi interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico, non diversamente localizzabili, a condizione che siano preventivamente realizzate le opere funzionali al consolidamento e alla bonifica del movimento franoso previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla conformità di tali interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati.

2.8. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica elevata da processi geomorfologici di versante e da frana (P.F.3) evidenziate anche nelle carte della pericolosità geologica/geomorfologica elaborate per il supporto geologico al Piano Strutturale (Geo Eco Progetti, novembre 2008 / aprile 2009) di cui alla Tavola 2.13 (scala 1:10.000) sono consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente paragrafo 2.7 e con le modalità ivi previste, gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, purché corredati da un adeguato studio geotecnico da cui risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull’area. I nuovi interventi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica nonchè gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli di cui al precedente titolo (per le P.F.4) sono consentiti a condizione che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato dal nuovo intervento, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità di tali opere rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell’area. Nel caso di frane quiescenti, qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza siano elemento strutturale sostanziale della nuova edificazione, è ammessa la contestualità.

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Articolo 20. Rischio idraulico e pericolosità idraulica

1. Definizione ed indirizzi Il rischio idraulico è connesso con la vicinanza di alcuni centri abitati ai corsi d’acqua e con la possibilità di essere gli stessi interessati da esondazione in relazione a determinate soglie di individuazione dei tempi di ritorno. In relazione al rischio idraulico le future scelte urbanistiche di gestione che interesseranno aree a maggiore vulnerabilità dovranno essere supportate da opportune verifiche idrauliche ai sensi dei vigenti disposti di legge e dalla programmazione delle necessarie opere e interventi di salvaguardia e bonifica. Dovranno essere disciplinate le sistemazioni idraulico-agrarie, i nuovi impianti di colture specializzate in territorio aperto e il mantenimento dello stato di "pulizia" degli alvei dei fiumi e dei torrenti e delle aree immediatamente adiacenti. Sono definite le seguenti classi di pericolosità idraulica (tav. 2.10, 2.14 e 2.15 del supporto geologico al Piano Strutturale, tav. 5.1 dello studio idraulico Physis ottobre 2008 limitatamente al T. Rimaggio, e tavv. T08.1 e T08.2 dello studio idraulico sul T. Ema ed i suoi principali affluenti Physis gennaio 2014): In funzione de criteri fissati dal Regolamento Regionale n. 53/R. - Si considerano aree con pericolosità idraulica bassa (classe I.1) le aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le quali ricorrano le seguenti condizioni:

a. non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; b. sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a 2,00 ml rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza di questo, rispetto al ciglio di sponda.

- Si considerano aree con pericolosità idraulica media (classe I.2) le aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200<Tr<500ann. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:

1) non vi sono notizie storiche di inondazioni 2) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

- Si considerano con pericolosità idraulica elevata (classe I.3 ) le aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30<Tr<200 anni; Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) vi sono notizie storiche di inondazioni 2) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Rientrano in tale classe di pericolosità idraulica le aree collinari e/o montane ubicate nelle zone di svaso dei laghi e degli invasi, dove il rischio idraulico dipende dalla tenuta del paramento di valle e dal suo stato di manutenzione.

- Si considerano con pericolosità idraulica molto elevata (classe I.4) aree interessate da allagamenti per eventi con Tr </= 30 anni.

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Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

1) vi sono notizie storiche di inondazioni 2) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Rientrano inoltre in classe I.4: a. le aree ricadenti in ambito di applicazione delle salvaguardie di cui all’art. 36, comma 3 del P.I.T

(approvato con Del. C.R. n. 72/2007) “tutela assoluta del corso d’acqua”; b. le aree destinate alla realizzazione di opere per la riduzione del rischio idraulico100; c. le aree destinate alla realizzazione di opere per la riduzione del rischio idraulico da parte del

Consorzio di Bonifica delle Colline del Chianti e del Comune di Bagno a Ripoli; d. le aree collinari o montane con presenza di corpi d’acqua (laghi o invasi); e. le aree soggette a frequenti e ripetuti e significativi episodi di esondazione101.

In funzione de criteri fissati Piano di assetto Idrogeologico (PAI)102 - Le “aree a pericolosità idraulica moderata e di ristagno” (P.I.1) comprendono:

a. le aree inondabili da eventi alluvionali con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni103; b. le aree interessate da alluvioni storiche104.

- Le “aree a pericolosità idraulica media e di ristagno” (P.I.2) comprendono:

a. le aree inondabili da eventi alluvionali con tempo di ritorno compreso tra 30 e 100 anni e con battente minore di 30 cm (h < 30 cm)105;

b. le aree inondabili da eventi alluvionali con tempo di ritorno compreso tra 100 e 200 anni106; c. le aree incluse nella rappresentazione delle aree inondate durante l’evento alluvionale del

1966107. - Le “aree a pericolosità idraulica elevata” (P.I.3) comprendono:

a. le aree inondabili da eventi alluvionali con tempo di ritorno minore o uguale a 30 anni e con battente minore di 30 cm (h < 30 cm), nonché le aree inondabili da eventi alluvionali con tempo di ritorno compreso tra 30 e 100 anni e battente uguale o maggiore di 30 cm (h ≥ 30 cm)108;

b. le aree corrispondenti alla classe B.I., così come definita nel Piano Straordinario approvato con delibera del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Arno n. 137/1999109.

- Le “aree a pericolosità idraulica molto elevata” (P.I.4) comprendono: a. le aree inondabili da eventi alluvionali con tempo di ritorno minore o uguale a 30 anni e con

battente maggiore o uguale a 30 cm (h ≥ 30 cm); b. le aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4), cosi come definite nel Piano Straordinario

approvato con delibera del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Arno n. 137/1999 e come riportate nella “Cartografia delle aree a pericolosità idraulica - Livello di sintesi in scala 1:25.000” del P.A.I.

100 Sono le aree soggette alle norme n. 2 e n. 3 del D.P.C.M. n. 226/1999 “Approvazione del piano stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del Fiume Arno” 101 Per “significativo” deve intendersi un episodio di esondazione con battente idraulico superiore a 30 cm 102 D.P.C.M. 06.05.2005 “Approvazione del Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico” 103 Così come definite nella “Cartografia delle aree a pericolosità idraulica - Livello di dettaglio in scala 1:10.000” del PAI 104 Così come definite, sulla base di criteri geologici e geomorfologici, nella “Cartografia delle aree a pericolosità idraulica - Livello di sintesi in scala 1:25.000” del P.A.I. 105 Così come definite nella “Cartografia delle aree a pericolosità idraulica - Livello di dettaglio in scala 1:10.000” del PAI 106 Così come definite nella “Cartografia delle aree a pericolosità idraulica - Livello di dettaglio in scala 1:10.000” del PAI 107 Così come definite nella “Carta guida delle aree inondate di cui al Piano di bacino, stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico”, di cui alla norma n. 6 del D.P.C.M. n.226 /1999, riportate nella “Cartografia delle aree a pericolosità idraulica - Livello di sintesi in scala 1:25.000” del P.A.I. 108 Così come definite nella “Cartografia delle aree a pericolosità idraulica - Livello di dettaglio in scala 1:10.000” del PAI 109 Riportate nella “Cartografia delle aree a pericolosità idraulica – Livello di sintesi in scala 1:25.000” del P.A.I.

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2. Interventi 2.1 - Le presenti disposizioni definite in sintonia con gli indirizzi dettati dal Regolamento Regionale n. 53/R concorrono alla disciplina delle aree con pericolosità idraulica unitamente alle disposizioni e salvaguardie del Piano di assetto idrogeologico (PAI)110. Nelle aree ove risultino differenti classificazioni di pericolosità idraulica (ai sensi delle disposizioni regionali di cui al Reg.Reg. 53/R e ai sensi delle disposizioni del Piano di Bacino del fiume Arno si applicano le disposizioni più restrittive. 2.2 - I manufatti attraversati dal limite di area a differente pericolosità idraulica si intendono ricompresi nell’area interessata dalle disposizioni più restrittive. 2.3 - Aree sensibili del PTCP della Provincia di Firenze Nel PTCP della Provincia di Firenze sono definite ”aree sensibili” le aree caratterizzate da reti naturali o artificiali di drenaggio superficiale e/o da condizioni dinamiche, idrauliche, idrogeologiche che possono provocare fenomeni di crisi ambientale dovuti a esondazione, ristagno, inquinamento e dinamica d'alveo. Esse costituiscono invariante strutturale ai sensi del comma 6 dell'art. 5 L.R. 5/95. Le aree sensibili desunte dalla Carte dello Statuto del Territorio di scala 1:10.000 del PTCP sono mostrate nell’elaborato G.01 (supporto geologico al Regolamento Urbanistico – Geo Eco Progetti, gennaio 2014). La disciplina e gli interventi in tali zone devono essere comunque finalizzati:

- al mantenimento e al miglioramento delle condizioni fisiche ed ambientali esistenti nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene, individuando, se necessario, casse di espansione naturali;

- alla valorizzazione ed all'intensificazione delle funzioni idrauliche svolte, con progetti di regimazione idraulica realizzati a scala di bacino. In base a tali progetti possono essere consentiti impianti e attrezzature compatibili con le caratteristiche idrauliche delle zone;

- sono comunque ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino aumento di volume e sono fatti salvi i servizi e le attrezzature di cui all'art. 24 delle NTA del PTCP.

2.4 - Ambito di assoluta protezione del corso d’acqua Nell’ambito definibile "di assoluta protezione del corso d’acqua", corrispondente agli alvei, alle golene, agli argini dei corsi d’acqua (per una estensione di 10 ml dal ciglio di sponda o dal piede esterno della base d’argine) di cui all’elenco contenuto nell’Allegato Al testo n. 4 del “Quadro Conoscitivo” del P.I.T. della Toscana (approvato con Del. C.R. n. 72 del 24 luglio 2007) il cui elenco è sotto riportato:

Rio dell’Antella o Borro San Giorgio - FI985 Fiume Arno - FI7072 Fosso delle Cascianelle o di Sant’Andrea - FI1016 Torrente Ema - FI2585 Torrente Grassina - FI2645 Il Borro - FI4000 Fosso di Rapale - FI1595 Fosso Rimaggio - FI1647 Rio di Rimezzano - FI2315 Borro delle Serre - FI179 Botro di Vallina o Villamagna-FI498 Borro della Felce o delle Lame o Fosso del Salceto

110 D.P.C.M. 06.05.2005 “Approvazione del Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico”

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e nelle zone di frangia dei corsi d’acqua per cui le competenze idrauliche risultano demandate alla Provincia ai sensi del R.D. n. 523/1904, le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce di inizio attività, le autorizzazioni per l’esercizio dell’attività estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, gli strumenti urbanistici e loro varianti, i piani attuativi, gli accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis L. 441 del 1987 non possono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura, scavi e trasformazioni morfologiche nell’ambito dei 10 metri, eccetto per i manufatti e le trasformazioni morfologiche di carattere idraulico e/o interventi di rialzamento di edifici esistente (previa autorizzazione del caso da parte dei competenti Uffici Provinciali ai sensi del R.D. n. 523/1904). Sono fatte salve le opere idrauliche, di attraversamento del corso d’acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d’acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell’accessibilità al corso d’acqua stesso. Per “manufatti di qualsiasi natura” si intendono tutte quelle opere che possono ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di esondazione, quali recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie e piattaforme o simili. Per “trasformazioni morfologiche” si intendono esclusivamente le modifiche del territorio che costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione. Per favorire la fruizione pubblica delle aree rivierasche sono altresì consentite, previa specifica approvazione degli Enti preposti, sistemazioni a parco e opere di accesso al corso d’acqua che non comportino pregiudizio alla tutela idraulica.

I progetti degli interventi che si rendessero necessari per la riduzione del rischio idraulico dovranno essere accompagnati da una relazione idrologico-idraulica, redatta da tecnico abilitato, che individui e definisca le caratteristiche del rischio. Tali interventi dovranno risultare compatibili con la situazione idraulica dell’ambito territoriale esterno all’area di intervento e dovranno essere realizzati contestualmente all’opera cui si riferiscono.

Sono inoltre vietate tutte le sistemazioni che possono creare ostacolo al naturale deflusso delle acque e tutti gli interventi, anche legati alla conduzione agraria dei fondi, che possono provocare movimenti di terra pregiudizievoli per la tenuta degli argini e/o la stabilità dei cigli di sponda.

Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia, con l’eccezione delle addizioni funzionali. Nelle fasce di rispetto di 10 metri è fatto comunque divieto di:

a. realizzare manufatti in calcestruzzo se non adiacenti a opere d’arte, minimizzandone comunque l’impatto;

b. tenere pascoli intensivi; c. coltivare orti, ancorché stagionali, realizzare recinzioni ed installare qualsiasi manufatto che possa

creare ostacolo al libero deflusso delle acque; d. eliminare completamente la vegetazione ripariale, arbustiva e arborea, con l’eccezione di quella

infestante ed esogena; e. realizzare costruzioni o installare manufatti anche precari, ivi comprese le serre; f. realizzare parcheggi per autoveicoli, depositi di materiali, discariche di qualsiasi tipo; g. realizzare campeggi, recinzioni o muri di cinta; h. effettuare attività estrattive non specificatamente previste da interventi di sistemazione idraulica o

di risanamento naturalistico e ambientale; i. effettuare opere che comportino comunque dissodamento dei terreni e maggiore propensione

all’erosione in caso di piena. 2.5 - Aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata ai sensi del Reg.Reg. 53/R

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Si tratta delle aree ricadenti nelle perimetrazioni di cui alle classi I.3 e I.4 delle tav. 2.14 e 2.15 del supporto geologico al Piano Strutturale, tav. 5.1 dello studio idraulico Physis ottobre 2008 limitatamente al T. Rimaggio, e tavv. T08.1 e T08.2 dello studio idraulico sul T. Ema ed i suoi principali affluenti Physis gennaio 2014, allestite secondo le indicazioni normative riportate nel Regolamento regionale 53/R al punto C.2 dell’Allegato A.

In tali aree gli interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia saranno subordinati al rispetto ed all’osservanza dei seguenti criteri generali e disposizioni a carattere prescrittivo:

1. Le trasformazioni, fisiche e funzionali, subordinate a provvedimenti abilitativi, anche taciti, nelle aree ricadenti nelle classi di pericolosità idraulica elevata e molto elevata sono prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, dal Regolamento Urbanistico e/o sue successive varianti, previa l’effettuazione di studi idrologico-idraulici idonei alla definizione delle classi di fattibilità nel rispetto dei seguenti comma del presente articolo.

2. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata (I.4) è necessario rispettare i seguenti criteri: a) sono da consentire nuove edificazioni o nuove infrastrutture per le quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio sui corsi d’acqua o sulle cause dell’insufficiente drenaggio finalizzati alla messa in sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni; b) è comunque da consentire la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini; c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle; d) relativamente agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all’interno delle aree edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), nel rispetto delle seguenti condizioni: - sia dimostrata l’assenza o l’eliminazione di pericolo per le persone e i beni, fatto salvo quanto specificato alla lettera l); - sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree; e) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all’attività edilizia; f) fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l’abitabilità o l’agibilità; g) fuori dalle aree edificate sono da consentire gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 metri quadri per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni conseguita tramite sistemi di auto sicurezza; h) deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte le funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni; i) devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d’acqua, fatta esclusione per la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di parere favorevole dell’autorità idraulica competente; l) sono da consentire i parcheggi a raso, ivi compresi quelli collocati nelle aree di pertinenza degli edifici privati, purché sia assicurata la contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 30 anni, assicurando comunque che non si determini aumento della pericolosità in

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altre aree. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi a raso in fregio ai corsi d’acqua, per i quali è necessaria la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni; m) possono essere previsti ulteriori interventi, diversi da quelli indicati nelle lettere dalla a) alla l) di cui al presente paragrafo, per i quali sia dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità. n) in tali aree la possibilità di realizzazione dell’intervento sarà soggetta a conformità con i contenuti di cui alla Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 21.

3. Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata (I.3) sono da rispettare i criteri di cui alle lettere b), d), e) f), g), h), i) ed m) del precedente punto 2. Sono inoltre da rispettare i seguenti criteri: a) all’interno del perimetro dei centri abitati (come individuato ai sensi dell’art. 55 della L.R. n. 1/05) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini; b) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d’acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge; c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Ai fini dell’incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all’esondazione o al ristagno inferiori a 200 metri cubi in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 chilometro quadrato, volumetrie totali sottratte all’esondazione o al ristagno inferiori a 500 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq, o volumetrie totali sottratte all’esondazione o al ristagno inferiori a 1000 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq; d) in caso di nuove previsioni che, singolarmente o complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere realizzati interventi di semplice compensazione volumetrica ma, in relazione anche a quanto contenuto nella lettera g) del precedente paragrafo 2. , sono realizzati interventi strutturali sui corsi d’acqua o sulle cause dell’insufficiente drenaggio. In presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali; e) per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza.

4. Nel rispetto delle salvaguardie di cui ai precedenti comma 2. e 3., nelle aree ricadenti nelle perimetrazioni di cui alle classi I.3 e I.4 della “carta della pericolosità idraulica” le aree soggette ad intervento di trasformazione anche urbanistica (compresa la semplice variazione di destinazione d’uso in assenza di opere), comprese le “aree di trasformazione”, le “zone sature di recente formazione assoggettabili ad eventuale ampliamento” e le “aree di completamento” corrispondenti a insediamenti prevalentemente destinati a residenza, la destinazione a civile abitazione deve essere realizzata con il piano di calpestio del primo solaio ad uso residenza ad una quota di

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sicurezza rispetto all’evento di esondazione con tempo di ritorno 200 anni; l’intervento, inoltre, non dovrà costituire aggravio delle condizioni di rischio idraulico del contesto territoriale circostante. Per le aree ricadenti in classe I.4 la possibilità di realizzazione dell’intervento sarà soggetta a conformità con i contenuti di cui alla Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 21.

5. Nelle aree ricadenti nelle perimetrazioni di cui alle classi I.3 e I.4 della “carta della pericolosità

idraulica” l’edificazione dei nuovi lotti nelle zone a destinazione produttiva, direzionale e/o commerciale e dei fabbricati previsti nelle aree per spazi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico di comune interesse e dei manufatti realizzabili nelle aree per spazi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse generale, dovrà essere realizzata in condizioni di sicurezza idraulica per tempo di ritorno Tr = 200 anni; purché sia dimostrato che tali interventi non determinino un aumento della pericolosità idraulica del contesto territoriale circostante e sia dimostrata, inoltre, l’assenza e/o l’eliminazione di pericoli per le persone ed i beni, anche tramite la messa a punto di interventi di carattere non strutturale. Per le aree ricadenti in classe I.4 la possibilità di realizzazione dell’intervento sarà soggetta a conformità con i contenuti di cui alla Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 21.

6. In tali aree (I.3 e I.4) gli interrati ed i seminterrati di nuova costruzione, ove non esclusi dalle

salvaguardie o normative sovraccomunali e/o da specifica normativa comunale, dovranno essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni:

dovranno essere previste soglie fisiche di ingresso altimetricamente tarate in condizioni di sicurezza idraulica per tempo di ritorno Tr = 200 anni e comunque gli accessi a tali locali dovranno essere realizzati in modo da impedire l’ingresso delle acque in caso di esondazione per il citato tempo di ritorno;

gli impianti tecnologici di qualsiasi natura dovranno essere realizzati in condizione di sicurezza idraulica per tempo di ritorno non inferiore a Tr = 200 anni o in condizioni intrinsecamente stagne;

è vietata la chiusura degli eventuali comparti interni (box, cantine, garage di pertinenza privata, ecc.) con basculanti in quanto in caso di allagamento l’apertura potrà essere impedita dalla pressione delle acque;

poiché, in ogni caso, potrebbero verificarsi fenomeni di ristagno per ridotto funzionamento della rete drenate superficiale, i locali interrati dovranno, in ogni caso, essere impermeabilizzati;

detti piani interrati dovranno essere muniti di pozzetto con pompa sollevante a livello dotata di generatore autonomo ubicato a quota di sicurezza rispetto al teorico battente di piena duecentenaria.

7. Sul patrimonio edificato esistente sono ammessi gli interventi previsti nelle aree normative di

appartenenza. Per tali interventi nel caso si preveda aumento del carico urbanistico e/o variazioni di destinazione d’uso, anche in assenza di opere, che configuri aumento della esposizione a rischio idraulico per l’utenza saranno ammessi interventi che prevedano la dislocazione dei locali destinati a permanenza notturna purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica per tempo di ritorno Tr = 200 anni. Per le aree ricadenti in classe I.4 la possibilità di realizzazione dell’intervento sarà soggetta a conformità con i contenuti di cui alla Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 21.

2.6 - Aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata ai sensi del Piano Assetto Idrogeologico (PAI) Si tratta delle aree ricadenti nelle perimetrazioni di cui alle classi P.I.3 e P.I.4 la cui ubicazione è riportata anche sulla tav. 2.10 del supporto geologico al Piano Strutturale, e sulla tav. T09 (proposta di modifica al PAI vigente modellata sullo stato attuale dei luoghi) dello studio idraulico sul T. Ema ed i suoi principali affluenti Physis gennaio 2014, in cui gli interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia saranno subordinati al rispetto ed all’osservanza delle seguenti salvaguardie a carattere prescrittivo:

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Nelle aree P.I.4 sono consentiti: a. interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, previo parere

favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI; b. interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati

esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale;

c. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; d. interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a

servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali e non delocalizzabili, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il carico urbanistico, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli interventi di protezione civile. Per tali interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell’Autorità di Bacino;

e. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;

f. interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia;

g. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;

h. ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

i. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, che non comportino aumento della superficie coperta. Qualora gli interventi comportino aumento di carico urbanistico, gli stessi sono ammessi, purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica. La verifica dell’esistenza di tali condizioni dovrà essere accertata dall’autorità preposta al rilascio del provvedimento autorizzativo;

j. realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purchè indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

k. nuovi interventi e interventi di ristrutturazione urbanistica, a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, sulla base di studi idrologici ed idraulici, previo parere favorevole dell’autorità idraulica competente e dell’Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d’obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) per la realizzazione degli interventi nonché le condizioni che possano pregiudicare l’abitabilità o l’agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.

Salvo che non siano possibili localizzazioni alternative, i nuovi strumenti di governo del territorio non dovranno prevedere interventi di nuova edificazione nelle aree P.I.4.

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Nelle aree P.I.3 sono consentiti i seguenti interventi: a. interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente, previo parere

favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI; b. interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati

esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale;

c. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; d. interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico,

riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il carico urbanistico, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli interventi di protezione civile. Per tali interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell’Autorità di Bacino;

e. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;

f. interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia;

g. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;

h. realizzazione di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purchè indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

i. ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

j. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

k. interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definite alla lettera f) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia che non comportino aumento di superficie o di volume complessivo, fatta eccezione per i volumi ricostruiti a seguito di eventi bellici e sismici, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica senza aumento di pericolosità per le aree adiacenti;

l. interventi nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, ai sensi del Decreto interministeriale n. 1444 del 1968, come zone A, B, D, limitatamente a quelli che non necessitano di piano attuativo, e F, destinate a parco, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica, risultante da idonei studi idrologici e idraulici e a condizione che non aumentino il livello di pericolosità;

m. le ulteriori tipologie di intervento comprese quelle che necessitano di piano attuativo, a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, sulla base di studi idrologici ed idraulici, previo parere favorevole dell’autorità idraulica competente e dell’Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti.

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2.7 - Aree destinate alla realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico Comprendono le aree per il contenimento del rischio idraulico, così come definite dal PTC della Provincia di Firenze111, coincidenti con le aree assoggettate alle Norme n. 2 e n. 3 del DPCM n. 226/1999112 e riprese dalla “Carta dei vincoli sovra comunali” della Autorità di Bacino del Fiume Arno e della Provincia di Firenze113. Comprendono altresì le aree appositamente destinate allo scopo dalla Amministrazione Comunale di Bagno a Ripoli, se del caso di concerto con gli Enti sovra comunali preposti. Sono individuate nello “Studio idrologico idraulico sul Torrente Ema per la valutazione della pericolosità idraulica a supporto del Regolamento urbanistico del Comune di Bagno a Ripoli”, elaborato grafico T.10 “Interventi di messa in sicurezza”.

Al loro interno si applicano le misure di salvaguardia disposte dalle norme 2 e 3 del DPCM n.226/1999114. Sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta con le eccezioni previste dalle suddette norme.

111 PTC Provincia di Firenze, Norme di attuazione, articolo 4 112 DPCM n. 226/1999: “Approvazione Piano Stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del Bacino del Fiume Arno” 113 Vedi Supporto geologico alla Revisione generale del Piano Strutturale, aggiornamento novembre 2006, Tavole n. 2.7 e 2.11 114 DPCM n. 226/1999: “Approvazione Piano Stralcio relativo alla riduzione del rischio idraulico del Bacino del Fiume Arno”

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Articolo 21. Fattibilità

Per determinare le condizioni di compatibilità geologica degli interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione la fattibilità di un intervento viene definita combinando la tipologia dell’intervento previsto con la classe di pericolosità (geologica/geomorfologica, sismica e idraulica) dell’area interessata. Si definiscono in tal modo quattro classi di fattibilità: Classe F1 - Fattibilità senza particolari limitazioni Equivale a un livello di rischio basso,: in riferimento a previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non siano necessarie prescrizioni ai fini della validazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. Classe F2 - Fattibilità con normali vincoli da precisare a livello di progetto Equivale a un livello di rischio medio, riscontrabile in aree non sufficientemente note anche se ipotizzabili a bassa pericolosità geomorfologica, sismica e/o idraulica. Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della validazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. Non sono prescritte indagini di dettaglio a livello di area complessiva; tuttavia il progetto dovrà basarsi sulle risultanze di una apposita indagine geognostica, ai sensi del Decreto Ministeriale 14.01.2008_N.T.C.115 e Regolamento Regionale n. 36/R. Classe F3 - Fattibilità condizionata Equivale a un livello di rischio elevato, come definibile attraverso le conoscenze disponibili sulla pericolosità geomorfologica, sismica e/o idraulica dell’area e degli interventi previsti, anche di non eccessivo impegno. Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. Sono richieste indagini di dettaglio condotte a livello di area complessiva, sia come supporto alla redazione di piani attuativi o progetti unitari, sia per la realizzazione di nuovi edifici mediante intervento diretto. Nelle aree collinari si dovrà procedere alla predisposizione di una puntuale verifica di stabilità del versante, supportata da specifiche indagini geologiche e geotecniche, volte a definire le opere di contenimento del versante e/o l’adozione di particolari tecniche di fondazione. L’esecuzione di quanto previsto dai risultati di tutte le suddette indagini (interventi di bonifica, miglioramento dei terreni, particolari tecniche di fondazione, ecc.) costituirà vincolo specifico e inderogabile per il rilascio e/o l’efficacia dei titoli abilitativi. Classe F4 - Fattibilità limitata Equivale a un livello di rischio molto elevato, riscontrabile: - ipotizzando qualsiasi tipo di utilizzazione che non sia puramente conservativa e/o di ripristino in aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4), sismica molto elevata (S.4) e/o idraulica elevata (I.3 in specie se derivante da considerazioni idrauliche di tipo quantitativo) e molto elevata ( I.4 ); oppure - prevedendo utilizzazioni con elevato valore di vulnerabilità (servizi essenziali, strutture per la produzione di energia, grandi impianti industriali, complessi dall’elevato impatto ambientale, edifici strategici, ecc.) in aree con pericolosità geomorfologica elevata (G.3) e sismica elevata (S.3) . Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza definiti sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

115 Decreto Ministero Lavori Pubblici 14 gennaio 2008 “ Norme Tecniche per le Costruzioni

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In questi casi, il Regolamento Urbanistico deve avere già effettuato specifiche indagini geognostiche, monitoraggi e/o studi idraulici e quanto altro necessario per precisare i termini del problema; in base ai risultati di dette indagini deve essere stato già predisposto un progetto di bonifica e/o di consolidamento e/o messa in sicurezza idraulica e devono essere state già formulate specifiche indicazioni relative alle tecniche di fondazione con programma di controllo per valutare l’esito di tali interventi.

Le future varianti urbanistiche che dovessero interessare aree a fattibilità limitata dovranno essere precedute da analoghe valutazioni, sulla base delle quali si dovranno predisporre appositi interventi di bonifica e/o di consolidamento e/o messa in sicurezza idraulica , dettare apposite prescrizioni riguardanti le tecniche di fondazione, definire i programmi di monitoraggio atti a valutare l’esito di tali interventi e/o fissare le prescrizioni relative agli accorgimenti di messa in sicurezza idraulica . Nel presente Regolamento Urbanistico le classi di fattibilità risultano attribuite/attribuibili mediante: a) formulazione di specifica scheda di fattibilità completa di sul lotto oggetto di proposta progettuale pianificatoria. In tal caso ogni previsione risulta contrassegnata da un numero progressivo attribuito all’intervento, corrispondente al numero identificativo riportato nella scheda di fattibilità e dal numero della tavola di fattibilità. Altresì per ciascuna previsione risulteranno indicate le attribuzioni delle categorie di fattibilità semplicemente indicate in carta della fattibilità con il simbolo “F..n, F..n , F..n” (in colore rosso per l’aspetto geologico, in colore verde per l’aspetto sismico ed in colore blu per l’aspetto idraulico); b) forma di abaco per alcune zonazioni nelle aree di territorio aperto, per quelle consistenti nella presa d’atto dell’esistente e/o sul tessuto edilizio esistente o per quelle destinazioni di piano definibili “a basso impatto” non sono state, di norma, compilate specifiche schede di fattibilità. Per tali previsioni viene fornito un semplice abaco riassuntivo tramite cui si ricava la classe di fattibilità geomorfologica, sismica ed idraulica degli interventi in funzione del grado di pericolosità geomorfologica, sismica e idraulica per l’area di interesse. Ferma restando la validità dei criteri generali enunciati al precedente artico n. 20 si formula il seguente abaco per l’attribuzione della classe di fattibilità in funzione della classificazione di pericolosità idraulica per gli interventi non puntualmente localizzabili e/o definibili a modesta rilevanza per cui non sia stata allestita precipua scheda di fattibilità e/o la cui classe di fattibilità non sia espressa nella relativa cartografia. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI FATTIBILITA’ IN FUNZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO O URBANISTICO E DEL GRADO DI PERICOLOSITÀ' IDRAULICA DELL’AREA INTERESSATA

TIPO DI INTERVENTO: EDILIZIO/URBANISTICO GRADO DI PERICOLOSITÀ' IDRAULICA

I.1 I.2 I.3 I.4

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Senza ampliamenti planimetrici che prevedano nuova occupazione di suolo e senza aumento del carico urbanistico né l’aumento di esposizione a rischio per la presenza di persone e/o cose. Demolizione senza ricostruzione.

F1

F1

F1

F1

Con ampliamenti planimetrici che prevedano nuova occupazione di suolo per dimensioni < 50 mq con aumento del carico urbanistico e/o presenza di persone e/o beni.

F1

F2

F3

F3

Con ampliamenti planimetrici che prevedano nuova occupazione di suolo per dimensioni > 50 mq con aumento del carico urbanistico e/o presenza di persone e/o beni.

F1

F2

F3(°)

F4(°)

Demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e ristrutturazione

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urbanistica (L.R. 1/2005) anche senza aumento di volumetria e superficie coperta (nuova occupazione di suolo).

F1 F2 F3(°) F4(°)

NUOVI INTERVENTI Nuovi edifici, ampliamenti di esistenti edifici che prevedano nuova occupazione di suolo , parcheggi e viabilità con dimensioni <50 mq.

F1 F1 F2 F3

Nuovi edifici, ampliamenti di esistenti edifici che prevedano nuova occupazione di suolo , parcheggi e viabilità con dimensioni > 50 mq.

F1 F1 F3(°) F4(°)

Depositi all’aperto, impianti sportivi all’aperto senza volumetrie e aree verdi

F1 F1 F2 F3

Riporti planimetricamente superiori a 50 mq

F1 F1 F3(*) F3(*)

Scavi e sbancamenti F1 F1 F1 F1

(*) In tal caso si dovranno realizzare i debiti interventi atti a non aggravare le condizioni di rischio idraulico nelle zone contermini

anche mediante interventi di “compensazione volumetrica”, valutate sul battente per tempo di ritorno Tr 200 anni, in modo tale che sia dimostrato che tali interventi non determinino un aumento della pericolosità idraulica del contesto territoriale circostante. (°) Al momento in cui si vada a ratificare un procedimento autorizzativo e/o atto di assenso comunque denominati ai sensi della

L.R. 1/2005 (permesso di costruire, ex concessione edilizia – atto di assenso, ex autorizzazione edilizia e s.c.i.a.) relativamente agli interventi per cui non sia stata allestita precipua scheda di fattibilità che ricadano in aree a pericolosità idraulica elevata (I.3) e molto elevata (I.4), gli elaborati costituenti il supporto geologico – tecnico alla progettazione dovranno essere corredati da considerazioni, studi e verifiche idrologico – idrauliche (tempo di ritorno T = 200 anni) che servano da elemento prioritario per la

realizzazione dell’intervento in condizioni di sicurezza idraulica e per l’obbligatoria attribuzione della classificazione di fattibilità. Nel caso in cui si ricavi classe di fattibilità idraulica F4, secondo le modalità codificate nel soprastante abaco, sarà la stessa Amministrazione Comunale a valutarne l’effettiva conformità in sede di rilascio dei sopra citati atti di assenso comunque denominati ai sensi della L.R. 1/2005. In sede di allestimento della documentazione atta ad ottenere il sopra citato parere sarà cura del progettista e/o del consulente provvedere, in fase di redazione del relativo supporto geologico tecnico, ad attribuire obbligatoriamente la classe di fattibilità e relative prescrizioni ai sensi dei punti 3.1 e 3.2 di cui all’Allegato A del Reg. regionale 53/R rispettando, nel caso lo preveda la vigente normativa regionale, i criteri fissati ai comma a), b), c), d), e), f), g), h) di cui al primo capoverso del punto 3.2.2 di cui all’Allegato A del Reg. regionale 53/R ed ottemperando alle disposizioni del presente del presente Regolamento Urbanistico finalizzate alla realizzazione dell’intervento in condizioni di sicurezza idraulica senza aggravio delle stesse nelle zone limitrofe. Gli eventuali interventi proposti per la mitigazione del rischio idraulico dovranno comunque, se del caso, essere coordinati tramite l’Amministrazione Comunale con altri eventuali programmi e piani di bonifica in corso di programmazione e/o attuazione da parte degli Enti preposti.

Ferma restando la validità dei criteri generali enunciati agli articoli n. 18 e n. 19 delle presenti norme si formula il seguente abaco per l’attribuzione della classe di fattibilità in funzione della classificazione di pericolosità sismica e geologico/geomorfologica per gli interventi di piccola entità previsti ed ammessi dal RUC e/o sue varianti, non puntualmente definibili (interventi in territorio aperto, nei centri storici e/o sul tessuto urbanizzato esistente e/o definibili a modesta rilevanza) per cui non sia stata allestita precipua scheda di fattibilità.

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI FATTIBILITA’ IN FUNZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO EDILIZIO O URBANISTICO E DEL GRADO DI PERICOLOSITÀ' GEOLOGICA e SISMICA DELL’AREA

TIPO DI INTERVENTO: EDILIZIO/URBANISTICO GRADO DI PERICOLOSITÀ' GEOLOGICA -

SISMICA

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G1 - S1 G2 – S2 G3 – S3 G4 – S4 Scavi e rinterri di qualsiasi genere connessi alle opere di cui al presente abaco. a) di altezza modesta (°) b) di altezza non modestal

F1 F1

F1 F2

F2 F3

F3 F4 (*)

Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto ed altri interventi che non comportino sovraccarichi sulle fondazioni.

F1

F1

F1

F1

Nuovi edifici e/o limitati ampliamenti inferiori a 50,0 mq, sopraelevazioni, ed altri interventi che comportino modesti sovraccarichi (°°) sul terreno e/o sulle fondazioni o nuovi modesti carichi.

F1

F2

F2

F3

Nuovi edifici e/o consistenti ampliamenti o sopraelevazioni superiori a 50,0 mq, demolizione e ricostruzione ed altri interventi che comportino significativi carichi/sovraccarichi (°°) sul terreno e/o sulle fondazioni. Nuova viabilità.

F1

F2

F3

F4 (*)

Ristrutturazione edilizia caratterizzata da intenti di poco superiori alla manutenzione e che non eccedano la possibilità di elevare la linea di gronda degli edifici oltre 30,0 cm.

F1

F1

F1

F1

Ristrutturazione edilizia caratterizzata da demolizione dei volumi secondari e loro ricostruzione anche a parità di quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa posizione sul lotto di pertinenza. a) inferiori a 50,0 mq b) superiori a 50,0 mq

F1 F1

F2 F2

F2 F3

F3 F4(*)

Ristrutturazione edilizia caratterizzata da addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti e limitati interventi per adeguamento alla norma antisismica, a necessità igienico funzionale, volumi tecnici e autorimesse. a) inferiori a 50,0 mq b) superiori a 50,0 mq

F1 F1

F2 F2

F2 F3

F3 F4(*)

Ristrutturazione edilizia caratterizzata da demolizione con fedele ricostruzione degli edifici, nella stessa collocazione e stesso ingombro planivolumetrico, fatti salvi le innovazioni necessarie per adeguamenti antisismici e sostituzione edilizia. a) inferiori a 50,0 mq b) superiori a 50,0 mq

F1 F1

F2 F2

F2 F3

F3 F4(*)

Demolizione senza ricostruzione.

F1

F1

F1

F1

Ristrutturazione urbanistica

F1

F2

F3

F4 (*)

Verde attrezzato senza opere murarie, parchi in genere, area verdi a corredo della viabilità di arredo urbano e decoro, area a verde di rispetto, verde privato, giardini, orti, serre con copertura stagionale.

F1

F1

F1

F1

Opere murarie di piccole dimensioni e/o temporanee (anche connesse al verde attrezzato), piccoli edifici tecnici, di servizio e per funzioni igenico sanitarie.

F1

F1

F2

F2

Serre con coperture permanenti F1 F1 F1 F3

Aree destinate all’ampliamento di sede stradale esistente o alla realizzazione di nuovi brevi tratti di viabilità di ingresso, servizio o per il miglioramento dell'attuale viabilità, nuova viabilità forestale e antincendio.

F1

F1

F2

F3

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Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati: a) a raso (realizzate con mantenimento delle attuali quote e/o

morfologia); b) con modesti sbancamenti e riporti (°); c) con sbancamenti o riporti non modesti o in sotterraneo.

F1 F1 F1

F1 F2 F2

F2 F2 F3

F3 F3

F4(*)

Percorsi e aree di sosta pedonale.

F1

F1

F1

F2

Piccoli edifici e impianti di servizio di infrastrutture a rete inferiori a 50 mq (acquedotto, impianti adduzione e distribuzione gas, cabine trasformazioni ENEL, impianti telefonia fissa e mobile).

F1

F1

F3

F4 (*)

Realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo.

F1

F2

F3

F4 (*)

Realizzazione di annessi agricoli, manufatti per alloggio bestiame e trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ecc. (per dimensioni < 50 mq) (per dimensioni > 50 mq)

F1 F1

F1 F2

F2 F2

F2

F4 (*)

Realizzazione di tettoie, scuderie e altri annessi di servizio anche precari con funzione esclusivamente agricola e zootecnica. (per dimensioni < 50 mq) (per dimensioni > 50 mq)

F1 F1

F1 F2

F1 F2

F2 F3

Realizzazione di invasi e/o laghetti collinari.

F1

F2

F3

F4 (*)

Realizzazione di piccoli impianti sportivi e piscine all’aperto e relativi locali di servizio. (per dimensioni < 50 mq) (per dimensioni > 50 mq)

F1 F1

F1 F1

F2 F3

F3 F4 (*)

Depositi all'aperto (esclusi locali di servizio) per materiali vari.

F1

F1

F1

F2

Corridoi infrastrutturali destinati alla realizzazione di nuova viabilità

F1

F1

F1

F1

(°) Sarà cura del progettista valutare quali sono gli scavi o riporti di altezza “modesta”, cioè quelli che non comportano

problematiche di instabilità.

(°°) Sarà in ogni caso cura del progettista valutare se i sovraccarichi sono da considerarsi modesti o significativi e comportino o

meno problematiche di instabilità per cui potrà essere necessario innalzare la classe di fattibilità.

(*) Si tratta di interventi ricadenti in aree classificate a pericolosità geologica e/o sismica molto elevate (G.4 – S.4) per la cui

pianificazione, nel caso fossero individuabili e planimetricamente definibili, già a livello di Regolamento Urbanistico o di variante al R.U. dovrebbero essere redatti gli studi e definiti gli interventi di messa in sicurezza. Nel caso in cui si ricavi classe di fattibilità F4, secondo le modalità codificate nel soprastante abaco, sarà la stessa Amministrazione Comunale a valutarne l’effettiva conformità in sede di rilascio dei sopra citati atti di assenso comunque denominati ai sensi della L.R. 1/2005.

In caso di interventi che ricadano in zone inserite in due o più classi di pericolosità si dovrà in ogni caso fare riferimento alla classe più elevata. In sede di allestimento della documentazione atta ad ottenere il sopra citato parere sarà cura del progettista e/o del consulente geologo provvedere, in fase di redazione del relativo supporto geologico, ad attribuire obbligatoriamente la classe di fattibilità e relative prescrizioni ai sensi dell’allegato A del Regolamento regionale 53/R svolgendo nel caso siano previsti dalla vigente normativa regionale gli approfondimenti di cui primo capoverso del punto 3.2.1 ed al quarto capoverso del punto 3.5 dell’allegato A del Regolamento regionale 53/R per i più idonei provvedimenti da attivare in materia di salvaguardia da rischio geologico.

Per quanto concerne i criteri generali di previsione e/o attuazione di interventi in relazione agli aspetti sismici, limitatamente alle aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità connessi a problematiche

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geomorfologiche, si rimanda a quanto previsto dalle condizioni di fattibilità geologica (precedenti comma 1, 2 e 3 in attuazione di quanto indicato al primo e secondo capoverso del punto 3.2.1 dell’allegato A del Regolamento regionale 53/R) e si sottolinea che le valutazioni relative alla stabilità dei versanti devono necessariamente prendere in considerazione gli aspetti dinamici relativi alla definizione dell’azione sismica.

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PARTE TERZA

“TUTELA DEI CARATTERI QUALITATIVI DEL TERRITORIO”

Titolo I “Risorse naturali e storico-culturali”

Articolo 22. Sistema morfologico 1. Definizione 1.1. Il sistema morfologico è l’insieme delle specifiche conformazioni della morfologica fisica che caratterizza il territorio comunale: esso è costituito dai crinali, dai poggi, dalle selle, dai versanti, dai fondovalle. 1.2. Il sistema morfologico, in quanto componente della conformazione paesaggistica profonda del territorio, costituisce invariante strutturale del PS ed è sottoposto a conservazione nelle modalità definite dalla presenti norme. 2. Individuazione 2.1. In quanto esteso all’intero territorio comunale il sistema morfologico non è rappresentato dagli elaborati grafici del RU, ma è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo. 3. Interventi 3.1. Gli interventi che comportano trasformazioni territoriali si adeguano alle conformazioni della morfologia fisica, contenendone le modifiche a livello locale e ricostituendo, a modifiche avvenute, la continuità morfologica e paesaggistica così come disposto al successivo punto 3.5 . 3.2. Sono vietati gli interventi che comportano evidenti discontinuità morfologiche e paesaggistiche, con impatti rilevanti sulla funzionalità ambientale e sulla qualità visuale dell’area interessata, quali cave, miniere a cielo aperto e, se estese su superfici superiori a un ettaro, discariche. 3.3. Sono consentiti gli interventi ordinari di modifica al sistema morfologico (modellamenti per attività agricole, sportive, edilizie, ecc) che, pure estesi a superfici consistenti, non alterano la funzionalità ambientale e la qualità visuale dell’area interessata e si adeguano alle disposizioni di cui al successivo punto 3.5. 3.4. Sono comunque consentiti gli interventi di trasformazione del sistema morfologico finalizzati alla creazione di infrastrutture pubbliche o di pubblica utilità e alla creazione di bacini artificiali per la raccolta

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delle acque superficiali di cui all’articolo 23. Tali interventi considerano, comunque, le disposizioni di cui al successivo punto 3.5 e sono corredati dallo studio del paesaggio di cui all’articolo 4. 3.5. Gli interventi che comportano trasformazioni territoriali non devono generare discontinuità morfologiche e paesaggistiche rilevanti tra le aree interessate e le aree limitrofe. I relativi progetti devono prevedere, pertanto, specifiche modalità di raccordo tra le suddette aree. In particolare:

a. un adeguato modellamento dei terreni, in modo da garantire: - sufficiente continuità tra le giaciture dei terreni; - in presenza di salti morfologici consistenti: raccordi graduali attraverso terrazzamenti

contenuti da muri in pietra fv di altezza non superiore a 1,50 ml (a meno di specifiche coerenze con il contesto paesaggistico che consentano altezze superiori), prevedendo comunque idonee misure per consentire il drenaggio delle acque di monte;

b. il riordino e la ricostituzione di una rete drenante (naturale o artificiale), con recapito nel reticolo idrografico superficiale.

4. Sistemazioni idraulico-agrarie 4.1. Le sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti, muri a secco, ciglioni, scoline, acquidocci, ecc.) sono opere di sistemazione del suolo finalizzate a salvaguardare i terreni coltivati dalle erosioni, se in pendio, o dal ristagno delle acque, se in piano. Esse costituiscono componenti qualificate del paesaggio storico rurale ed esempi virtuosi delle modalità di gestione delle risorse territoriali. 4.2. Le sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali devono essere conservate e, in presenza di degrado, restaurate, ferma restando la possibilità di effettuare modifiche puntuali, atte a migliorare e razionalizzare gli accessi e le coltivazioni dei fondi. 4.3. Qualora abbiano perso la funzionalità originaria, le sistemazioni idraulico-agrarie devono essere ripristinate o sostituite con altre opere, che assicurino le stesse prestazioni funzionali e che presentino caratteristiche costruttive similari. 4.4. Ferme restando le vigenti norme regionali e nazionali di riferimento, la realizzazione di nuove sistemazioni idraulico-agrarie, che comporti consistenti movimenti di terra, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un tecnico abilitato che ne attesti la fattibilità ai fini geologici e idraulici. L’intervento deve comunque essere concepito secondo criteri di coerenza evolutiva con i modelli storicizzati. Di tale coerenza si deve dare dimostrazione negli elaborati progettuali.

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Articolo 23. Sistema idrografico e idrogeologico

1. Definizione e finalità generali 1.1. Il sistema idrografico e idrogeologico è costituito dal reticolo idrografico superficiale e dalle riserve idriche sotterranee (con le relative opere di captazione). Al suddetto sistema è associato il sistema dai bacini di raccolta delle acque superficiali (con le relative opere di presa). 1.2. La disciplina del sistema idrografico e idrogeologico favorisce la corretta gestione delle acque, nelle loro diverse forme di utilizzazione, e il ruolo ambientale e paesaggistico del reticolo idrografico superficiale. 1.3. Il reticolo idrografico superficiale e le riserve idriche sotterranee, in quanto componenti del sistema idrografico e idrogeologico che concorre alla conformazione paesaggistica profonda del territorio, costituiscono invariante strutturale del PS e sono sottoposte a conservazione nelle modalità definite dalle presenti norme. 2. Reticolo idrografico superficiale 2.1. Definizione 2.1.1. E’ costituito da tutti i corsi d’acqua (o parte di essi) che interessano il territorio comunale, ancorché minori e/o a regime torrentizio. 2.1.2. E’ rappresentato dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico. 2.2. Funzioni 2.2.1. Il reticolo idrografico superficiale costituisce uno dei principali elementi direttori del sistema insediativo locale e delle modalità di utilizzazione storica del territorio comunale. 2.2.2. Esso garantisce il drenaggio dei terreni, concorre alla configurazione ambientale e paesaggistica, assicura relazioni ecologiche tra le aree di monte e di valle. 2.3. Interventi 2.3.1. Il reticolo idrografico superficiale deve essere salvaguardato ai fini idraulici, ecologici e paesaggistici. 2.3.2. Ferma restando la disciplina delle acque pubbliche dettata dalle vigenti norme regionali e statali, lungo tutti i corsi che compongono il reticolo idrografico superficiale devono essere salvaguardate fasce di rispetto con larghezza pari a 10 ml misurati a partire dal piede esterno dell’argine o, in mancanza di questo, dal ciglio di sponda. 2.3.3. All’interno di tali fasce i terreni possono essere utilizzati esclusivamente per interventi di rinaturalizzazione e per la ricostituzione della vegetazione ripariale, per usi agricoli che non comportino l’utilizzo di prodotti chimici o il dissodamento delle sponde, per le sistemazioni a verde e a carattere ricreativo, per favorire la fruizione pubblica del corso d’acqua e delle sue rive, per scopi scientifici e didattici, per la realizzazione di strutture acquedottistiche, di regimazione, ovvero finalizzate al miglioramento della qualità delle acque. 2.3.4. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1. 2.3.5. L’attraversamento dei corsi d’acqua con tratti di viabilità o altre infrastrutture di trasporto è consentito, per i tratti minimi indispensabili, solo a seguito di studi idraulici e morfologici estesi all’intero bacino o sottobacino interessato. Tali studi devono determinare la sezione idraulica adeguata a far defluire le portate di massima piena.

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2.3.6. Gli interventi di regimazione e di sistemazione degli alvei e delle sponde devono essere attuati facendo ricorso, preferibilmente, alle tecniche e ai materiali dell’ingegneria naturalistica. 2.3.7. Se non per comprovate esigenze di pubblica sicurezza, ovvero di qualificazione idraulica, idrogeologica, biologica e/o paesaggistica, che devono essere adeguatamente documentate nel progetto, è vietato:

a. modificare le linee naturali di impluvio della rete drenante; b. deviare o coprire i corsi d’acqua, se non per gli attraversamenti minimi indispensabili; c. interrompere i corsi d’acqua, impedirne o ridurne il libero deflusso superficiale, diminuire la sezione

trasversale dell’alveo; d. impermeabilizzare gli alvei e le sponde, manometterli o modificarli anche attraverso scavi, rinterri o

alterazioni morfologiche se pure connesse alle attività agricole; e. immettere nei corsi d’acqua materie luride, venefiche o putrescibili di qualsiasi tipo non

preventivamente trattate, anche di origine agricola, che possano dar luogo a infezioni e/o inquinamenti;

f. lo scarico di rifiuti e di inerti; g. immettere fauna, in particolar modo pesci, anfibi e rettili, fatti salvi interventi di rinaturalizzazione

effettuati in accordo con la Provincia di Firenze, anche a seguito di specifico parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2.3.8. Nelle fasce di rispetto di 10 metri, di cui al precedente punto 2.3.2, valgono le disposizioni di cui all’articolo 20, punto 2.4 2.3.9. Per quanto non specificatamente disposto dalle presenti norme si fa riferimento alle vigenti norme di settore e alle specifiche competenze degli Enti preposti alla gestione dei corsi d’acqua. 2.4. Evidenza negli atti 2.4.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza del reticolo idrografico superficiale, con le relative fasce di rispetto, nelle aree di competenza e se del caso definiscono gli interventi atti a garantirne la tutela e la manutenzione ai fini idraulici, ecologici e paesaggistici. 3. Sorgenti, pozzi e punti di prelievo ad uso acquedottistico 3.1. Definizione 3.1.1. Sono le sorgenti, i pozzi e i punti di prelievo che alimentano gli acquedotti pubblici. 3.1.2. Sono rappresentati dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico. 3.1.3. Per mantenere e migliorare la qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano, al loro intorno sono istituite le seguenti aree di salvaguardia :

a. zona di tutela assoluta: corrisponde alle aree ricadenti in un cerchio con raggio di 10 ml e centro nel punto di captazione o di derivazione;

b. zona di rispetto: include la zona di tutela assoluta e corrisponde alle aree ricadenti in un cerchio con raggio di 200 ml e centro nel punto di captazione o di derivazione;

c. zona di protezione: include le aree di ricarica della falda ed è individuata da disposizioni regionali che disciplinano altresì le attività ricadenti al suo interno.

3.2. Interventi 3.2.1. I pozzi e le sorgenti devono essere mantenuti in efficienza e sottoposti a monitoraggio continuo per verificare la qualità delle acque e per consentire la segnalazione di eventuali situazioni di degrado qualitativo.

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3.2.2. Le acque captate possono essere utilizzate solo ai fini potabili e sfruttate per alimentare acquedotti pubblici o di interesse pubblico. 3.2.3. Nelle aree di salvaguardia istituite all’intorno delle sorgenti e dei pozzi operano le limitazioni di cui all’articolo 16, punto 3. 3.2.4. In tutto il territorio comunale la realizzazione e l’adeguamento degli scarichi domestici, nonché lo spandimento dei reflui zootecnici e vegetali, sono consentiti solo se compatibili con le caratteristiche litologiche e morfologiche del suolo e di vulnerabilità della falda idrica. 3.2.5. I PA e i Programmi aziendali con valore di PA definiscono le modalità atte a razionalizzare l’uso delle acque potabili (attraverso corrette modalità di captazione e/o di uso dei pozzi e delle sorgenti) e di norma, in presenza di nuove costruzioni, prevedono la realizzazione di reti idriche duali, anche attraverso la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche. 3.3. Evidenza negli atti 3.3.1. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano i casi in cui gli interventi previsti ricadono nelle aree di salvaguardia delle sorgenti e dei pozzi ad uso acquedottistico; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le disposizioni che regolano le suddette aree. 4. Sorgenti storiche 4.1. Sono sorgenti associate a toponimi , riportate sulla cartografia storica o citate dai documenti storici, e costituiscono beni di valore storico-ambientale e di interesse collettivo. 4.2. Sono rappresentate dagli elaborati grafici del RU. Anche ove non espressamente rappresentate, tuttavia, esse devono essere conservate o ripristinate per garantirne la pubblica fruizione, soprattutto se ubicate in prossimità di percorsi escursionistici. 4.3. Evidenza negli atti I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di sorgenti storiche nelle aree di competenza e definiscono gli interventi atti a garantirne il ripristino o la conservazione. 5. Bacini di raccolta delle acque superficiali 5.1. Definizione 5.1.1. Sono laghetti arginati artificiali, all’interno dei quali sono raccolte e conservate le acque meteoriche. 5.1.2. Sono rappresentati dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico. 5.2. Funzione Costituiscono riserve d’acqua superficiali per usi potabili e irrigui. Assolvono importanti funzioni ecologiche, ai fini della diversificazione degli habitat, della biodiversità e quali punti di abbeveramento della fauna selvatica. 5.3. Interventi 5.3.1. Sulla base di specifici studi di carattere idraulico, ambientale e paesaggistico e fatte salve le autorizzazioni degli Enti preposti, nel territorio rurale è ammessa la realizzazione di nuovi laghetti artificiali per scopi irrigui, nonché il ripristino di quelli sottoutilizzati e/o in abbandono. 5.3.2. Nei laghetti esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione nel rispetto delle seguenti disposizioni:

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a. le sponde ed i paramenti di valle devono essere mantenuti in ordine e in efficienza, evitando le operazioni di diserbo che potrebbero compromettere le biocenosi esistenti;

b. sui paramenti di valle sono vietate le costruzioni di qualsiasi tipo e consistenza, come qualsiasi altra opera che possa alterare l’equilibrio, la consistenza, le caratteristiche ambientali e morfologiche della zona, salvo gli interventi finalizzati al ripristino e alla valorizzazione ambientale, nonché alle attività venatorie.

5.4. Evidenza negli atti 5.4.1. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza dei bacini di raccolta delle acque superficiali nelle aree di competenza e, se del caso, definiscono gli interventi atti a garantirne l’uso e la manutenzione.

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Articolo 24. Boschi 1. Definizione 1.1. La definizione di bosco, delle aree considerate bosco e delle formazioni vegetazionali assimilate al bosco sono contenute nella LR 39/2000116, così come integrata dal relativo regolamento di attuazione, DPGR 48R/2003117. In particolare, ai sensi della suddetta LR 39/2000, “costituisce bosco qualsiasi area di estensione non inferiore a 2.000 mq. e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o di origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a 500 piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione orizzontale delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il venti per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete”. 1.2. Le presenti norme si applicano a tutte le aree che costituiscono bosco ai sensi delle disposizioni regionali sopra richiamate. Gli elaborati grafici del RU riportano i perimetri esemplificativi dei boschi di cui al presente articolo. Tali perimetri assumono, pertanto, carattere puramente indicativo e ricognitivo e sono suscettibili di diversa declinazione in sede di pianificazione attuativa o, in difetto, di pratica edilizia in conseguenza di conoscenze di maggior dettaglio. A tale fine è onere del proponente verificare e comprovare l’eventuale, difforme perimetrazione del bosco. 1.3. I boschi di latifoglie, individuati con apposita sigla dagli elaborati grafici del RU, in quanto parte del sistema forestale che concorre alla conformazione paesaggistica profonda del territorio, costituiscono invariante strutturale del PS e sono sottoposti a conservazione con le modalità definite dalle presenti norme 2. Interventi 2.1. Nei boschi si applica la disciplina di cui alla LR 39/2000 e al relativo regolamento di attuazione, DPGR 48R/2003, con le limitazioni e le specificazioni di cui al presente articolo. 2.2. Ai sensi della suddetta disciplina costituisce “trasformazione del bosco” ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione forestale, al fine di utilizzare il terreno, su cui tale vegetazione è insediata, per destinazioni diverse da quella forestale. La trasformazione dei boschi è soggetta ad autorizzazione ai fini idrogeologici118 e paesaggistici119. 2.3. I boschi di latifoglie sono da conservare quali componenti essenziali del patrimonio ambientale e della qualità paesaggistica. Qualora, per documentate esigenze di rilevanza pubblica e previo parere favorevole degli enti preposti, si dovesse procedere all’eliminazione di una parte di bosco, si dovrà provvedere, sulla base di un progetto specifico che faccia ricorso a specie autoctone e similari, al reimpianto di una superficie boschiva di superficie quanto meno pari a quella interessata dall’espianto, prestando adeguate garanzie finanziarie per l’attecchimento. 2.4. All’interno dei boschi sono consentite le opere individuate dal piano antincendi boschivi (AIB) di cui alla LR 39/2000120. Al di fuori di tale piano è invece vietata la realizzazione di nuove strade e di nuove costruzioni, ancorché precarie, fatta eccezione per quelle che si rendessero necessarie per la tutela

116 Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, “Legge forestale della Toscana” 117 Decreto presidente giunta regionale 08 agosto 2003, n. 48/R, “Regolamento forestale della Toscana” 118 Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, “Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani”. Vedi anche LR n. 39/2000, “Legge forestale della Toscana” e DPGR n.48/2003, “Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico e di tutela forestale” 119 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 120 Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, “Legge forestale della Toscana”, articolo 74

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ambientale, per le attività selvicolturali e per le attività escursionistiche e del tempo libero, di cui al successivo punto 2.6. Con l’eccezione di tali evenienze, all’interno dei boschi è pertanto vietata:

a. l’installazione di manufatti agricoli in materiali leggeri (articolo 48, punto 2.4); b. l’installazione di manufatti agricoli precari (articolo 48, punto 2.5); c. la realizzazione di annessi stabili (articolo 48, punto 2.6); d. la realizzazione di annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime (articolo

48, punto 2.7); e. l’installazione di serre temporanee e di serre con coperture stagionali (articolo 48, punto 2.8); f. la realizzazione di serre con copertura permanente (articolo 48, punto 2.8).

2.5. Negli impianti di conifere esistenti sono promossi gli interventi selvicolturali finalizzati a favorire l’insediamento di latifoglie autoctone (diradamenti, sfolli) e a ridurre il rischio d’incendio, in particolar modo in corrispondenza della viabilità. Sono consentiti interventi di riforestazione con latifoglie appartenenti alle specie indicate nell’Allegato A della LR 39/2000; sono promossi interventi di riforestazione che utilizzano specie di latifoglie autoctone del paesaggio forestale comunale”. 2.6. Con le eccezioni di cui al successivo punto 2.7, la recinzione dei boschi, o di parte di essi, è proibita e può essere autorizzata solo in casi di documentata esigenza naturalistica e previa realizzazione di idonei percorsi pubblici di attraversamento o di circonvallazione delle parti recintate 2.7. Ferme restando le opere previste dal piano antincendi boschivi di cui al precedente punto 2.2, sempre consentite, e salvo disposizioni più restrittive dettate dalle presenti norme in relazione a specifiche aree, nei boschi sono ammesse le attività e gli interventi di seguito indicati in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme regionali e nazionali di settore:

a. opere di difesa idrogeologica, idraulica, di servizio forestale e di prevenzione incendi; b. opere permanenti e temporanee, così come definite dal DPGR 48R/2003121, purché le strade e le

piste forestali, che costituiscono opere permanenti ai sensi delle suddette norme regionali, siano realizzate con larghezza non superiore a 3,5 ml e con fondo bianco o comunque non impermeabilizzato; è ammessa la realizzazione di brevi tratti con fondo cementato, o similare, in presenza di pendenze accentuate o di situazioni critiche per la sicurezza e il transito dei mezzi;

c. interventi di riqualificazione, di rinaturalizzazione e di assestamento forestale, anche attraverso la sostituzione delle conifere con latifoglie autoctone e avviamento all’alto fusto dei boschi cedui;

d. attività selvicolturali; e. raccolta dei prodotti del sottobosco; f. attività escursionistiche e del tempo libero, compresa la creazione di percorsi e di aree di sosta,

purché realizzati con fondo bianco e comunque non impermeabilizzato, con installazione delle relative strutture di supporto (panchine, tavoli di appoggio, contenitori rifiuti, ecc.);

g. interventi di captazione idrica e realizzazione di impianti a rete per l’approvvigionamento idrico; h. pascolo, con possibilità per le aziende che lo esercitano di recingere porzioni di bosco; i. attività faunistiche e faunistico-venatorie (con possibilità, per le aziende faunistico-venatorie, di

recingere porzioni di bosco); l. apposizione di staccionate in legno semplicemente infisse al suolo; m. realizzazione di linee elettriche e telefoniche, che potranno, se non altrimenti ubicabili, essere

realizzate anche fuori terra a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali;

n. realizzazione di impianti di teletrasmissione e di stazioni radio base per la telefonia mobile, in conformità allo specifico piano di settore, di cui all’articolo 11, che assicuri la minimizzazione degli impatti ambientali e visuali.

121 Decreto presidente giunta regionale 08 agosto 2003, n. 48/R, “Regolamento forestale della Toscana”, articoli 45 e 46

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2.8. Le strade, le piste, i piazzali e gli imposti permanenti esistenti sono suscettibili di manutenzione ordinaria, ovvero di manutenzione straordinaria previa dichiarazione o richiesta di autorizzazione alla Amministrazione Comunale nei casi previsti dal DPGR 48R/2003122 3. Edifici esistenti 3.1. Sugli edifici esistenti all’interno dei boschi sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 e RE2. 3.2. Tali edifici sono utilizzabili per le seguenti funzioni: servizi di prevenzione incendi, funzioni agricolo-forestali, funzioni faunistico-venatorie, lavorazioni tipiche legate alla conduzione del bosco e allo sfruttamento delle risorse forestali, funzioni turistico-ricreative e/o di ristoro. 3.3. Funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto 3.2 sono consentite se legittimamente presenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme. 4. Aree percorse dal fuoco 4.1. Ai sensi della LR 39/2000123, l’Amministrazione Comunale, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, censisce in un apposito catasto i boschi percorsi dal fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco. 4.2. Nelle suddette aree, fatte salve le opere pubbliche, le opere individuate dal piano antincendi boschivi (AIB)124 e gli interventi previsti dal RU prima del verificarsi dell’incendio, sono vietati:

a. per un periodo di quindici anni: ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura; b. per un periodo di venti anni: la realizzazione di edifici, di infrastrutture e di qualsiasi altro genere di

strutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive.

5. Perimetro del bosco e aggiornamento del RU 5.1. Se il perimetro del bosco, così come riportato, a titolo puramente indicativo e ricognitivo, dagli elaborati grafici del RU, si dimostra inesatto o non aggiornato ai sensi delle vigenti norme regionali, i soggetti interessati devono produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato di fatto dei luoghi (documentazione catastale, fotografie aeree, ecc.). Qualora la suddetta verifica dimostrasse che il bosco non è presente, nelle aree interessate sono consentiti gli interventi previsti dalle presenti norme per le aree non boscate limitrofe. 5.2. L’Amministrazione Comunale, ogni cinque anni, accertato il reale stato di fatto dei luoghi, provvede ad aggiornare il perimetro del bosco riportato sugli elaborati grafici del RU, senza che ciò costituisca variante urbanistica.

122 Decreto presidente giunta regionale 08 agosto 2003, n. 48/R, “Regolamento forestale della Toscana”, articolo 48 123 Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, “Legge forestale della Toscana”, articolo 75 bis 124 Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, “legge forestale della Toscana”, articolo 74

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Articolo 25. Biotopi e geotopi 1. Definizione 1.1. Sono aree a prevalente carattere naturale, con caratteri botanici, vegetazionali e geologici peculiari, che, per il loro interesse culturale e scientifico, costituiscono importanti occasioni di studio e di ricerca. 1.2. I biotopi e i geotopi, in quanto componenti dei sistemi morfologico e forestale che concorrono alla conformazione paesaggistica profonda del territorio, costituiscono invarianti strutturali del PS e sono sottoposti a conservazione secondo le modalità definite dalle presenti norme. 2. Individuazione 2.1. Sono individuati con apposita campitura dagli elaborati grafici del RU 2.2. I relativi perimetri possono essere oggetto di limitate rettifiche, ove ciò si renda necessario per favorire le azioni di tutela. 3. Interventi 3.1. I biotopi sono sottoposti a conservazione integrale: a tale scopo, al loro interno sono vietati gli interventi che possono modificarne gli equilibri ambientali e, in particolare, le trasformazioni geomorfologiche, le attività che possono comportare pregiudizio per la flora, per la fauna e per i relativi habitat, le costruzioni di qualsiasi tipo, ancorché precarie e provvisorie. 3.2. I geotopi sono sottoposti a conservazione delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche: a tale scopo, al loro interno, le attività consentite nel territorio rurale non possono comportare interventi capaci di modificarne la stabilità dei suoli e il profilo morfologico, quali scavi, riporti, perforazioni anche scopo di ricerca. 3.3. Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1. 3.4. Nelle aree dei biotopi possono essere conservati e, se del caso, delimitati i sentieri esistenti, onde evitare sconfinamenti che potrebbero comportare danni alla copertura vegetale. 3.5. Nelle aree dei biotopi e dei geotopi è consentito il traffico di autoveicoli per esigenze di sicurezza e di gestione ambientale, oltre che per garantire l’accesso ai fondi interclusi. In tutti gli altri casi il traffico di autoveicoli deve essere limitato al minimo indispensabile.

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Articolo 26. Edifici di particolare valore architettonico, paesaggistico e/o storico-culturale

1. Definizione 1.1. Sono edifici e complessi edilizi che costituiscono componenti fondative dell’identità storico-culturale del territorio e/o capisaldi del sistema insediativo. 1.2. Sono meritevoli di conservazione “per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico o estetico”, ai sensi della LR 01/2005 , e i relativi interventi sono subordinati alla preventiva acquisizione del parere rilasciato dalla apposita commissione comunale, ovvero, se vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 , al nulla osta della competente Soprintendenza. 1.3. Sono individuati con apposita campitura dagli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico (scala 1:10.000). 1.4. Sono riportati nell’Allegato 2 delle presenti norme, dove sono evidenziati gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Previa Deliberazione del Consiglio Comunale, facendo seguito a ulteriori provvedimenti di vincolo, il suddetto Allegato 2 è suscettibile di aggiornamento senza che ciò costituisca variante urbanistica. 1.5. Agli edifici e ai complessi edilizi di cui al presente articolo si applica la disciplina definita dalla Parte Quarta delle presenti norme, con le specificazioni e/o le limitazioni che seguono. 2. Funzioni consentite 2.1. Al loro interno possono insediarsi le funzioni consentite dalla Parte Quarta, Titolo II, delle presenti norme, a condizione che non arrechino pregiudizio ai caratteri storicizzati delle costruzioni e delle relative aree pertinenziali. 3. Interventi 3.1. Nel rispetto delle caratteristiche storiche, tipologiche, architettoniche e paesaggistiche, vi sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo che, ai sensi del DM 5 luglio 1975 e sulla base delle specifiche disposizioni del RE, possono prevedere deroghe alle altezze e ai requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione esistenti. 3.2. E’ consentito il frazionamento degli edifici e dei complessi edilizi, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla Parte Quarta delle presenti norme in merito alla superficie minima delle unità immobiliari, a condizione che gli interventi non comportino modifica o pregiudizio alle caratteristiche storiche, architettoniche, formali e paesaggistiche, rimanendo comunque subordinati ad esse ed evitandone forzature pregiudizievoli. 3.3. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, nonché il frazionamento in più unità immobiliari, sono consentiti previa predisposizione di una analisi storico-critica che, sulla base della ricostruzione della processualità tipologica, documenti la coerenza dell’intervento con i caratteri dell’edificio e della relativa area di pertinenza. Tale analisi deve costituire un apposito elaborato di progetto e la sua mancanza determina la sospensione del procedimento ai sensi delle vigenti norme regionali. 3.4. I progetti sugli edifici, allorché eccedenti la manutenzione straordinaria e riguardanti intere unità immobiliari, devono essere estesi alle relative aree di pertinenza edilizia. 3.5. Le aree di pertinenza edilizia, che devono essere sempre individuate, con evidenziazione, al loro interno o al loro intorno, di quelle vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 , possono essere sottoposte a

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interventi di manutenzione e di restauro; qualora abbiano perso i loro caratteri storicizzati, le suddette aree sono suscettibili di interventi di riconfigurazione formale. 3.6. Qualora l’intervento proposto non comporti modifiche alle aree di pertinenza edilizia, gli elaborati di progetto si limitano alla loro individuazione. 3.7. Le aree di pertinenza edilizia non possono essere frazionate attraverso separazioni fisiche permanenti che presuppongono ringhiere, cancellate e/o opere in muratura, anche qualora i progetti ne identifichino alcune parti ad uso esclusivo di nuove unità immobiliari. Al loro interno devono comunque essere descritti e valorizzati:

a. gli spazi interclusi utilizzati come cortili, orti o giardini; b. il verde ornamentale di impianto storico (giardini, filari alberati, alberi monumentali), per il quale

vigono le disposizioni di cui all’articolo 30 delle presenti norme; c. gli arredi stabili (muri, cancellate, pavimentazioni, ecc.) e le principali componenti vegetali (alberi e

arbusti); d. le componenti minori dell’identità storico-culturale (tabernacoli, croci votive, icone, cippi, fonti,

ecc.), per le quali vigono le disposizioni di cui all’articolo 29 delle presenti norme; e. le componenti strutturali del paesaggio tradizionale (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.), che

devono costituire il riferimento fondamentale per gli eventuali interventi di riorganizzazione delle aree.

3.8. Le costruzioni secondarie presenti nelle aree di pertinenza edilizia e realizzate con materiali non precari, purché legittime e costituite da evidenti e documentate superfetazioni di epoca recente, possono essere demolite e ricostruite con le stesse quantità volumetriche, o con quantità inferiori, secondo criteri di maggiore coerenza nei confronti dell’edificio di riferimento, anche con diversa collocazione nel lotto. 3.9. Le componenti stabili di arredo nelle aree di pertinenza edilizia (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, ecc.) devono prevedere l’impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati delle costruzioni principali, mentre l’equipaggiamento vegetale deve essere costituito da specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale storicizzato.

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Articolo 27. Edifici di valore architettonico, paesaggistico e/o storico-culturale

1. Definizione 1.1. Sono edifici e complessi edilizi di impianto storico, diversi da quelli disciplinati dall’articolo 26 delle presenti norme, che hanno mantenuto, o sono suscettibili di recuperare, caratteri storici, architettonici e paesaggistici di qualità. Possono presentare forme di alterazione, frutto di interventi incongrui di epoca recente, che appaiono tuttavia reversibili e che comunque non inficiano il loro valore di insieme. 1.2. Per regole insediative e per caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche, costituiscono componenti qualificate del patrimonio territoriale, contribuendo alla valorizzazione del paesaggio locale. 1.3. Sono individuati con apposita campitura dagli elaborati grafici del RU (scala 1:10.000). 1.4. Ad essi si applica la disciplina definita dalla Parte Quarta delle presenti norme, con le specificazioni e/o le limitazioni che seguono. 2. Funzioni consentite 2.1. Al loro interno possono insediarsi le funzioni consentite dalle presenti norme, a condizione che non arrechino pregiudizio ai caratteri storicizzati delle costruzioni e delle relative aree pertinenziali. 3. Interventi 3.1. Nel rispetto delle caratteristiche storico-culturali, architettoniche e paesaggistiche vi sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, addizioni volumetriche. 3.2. Le addizioni funzionali di cui all’articolo 4, punto 2.1.4, sono consentite attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente125, ovvero attraverso modifiche alla sagoma degli edifici esistenti126, purché coerenti con i caratteri architettonici e decorativi storicizzati. Le addizioni volumetriche di cui all’articolo 4, punto 2.2, sono consentite se coerenti con i caratteri tipologici, architettonici e decorativi storicizzati degli edifici di riferimento. Di tali coerenze dà esplicita dimostrazione il progetto. 3.3. E’ consentito il frazionamento degli edifici e dei complessi edilizi, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla Parte Quarta in merito alla superficie minima delle unità immobiliari, a condizione che gli interventi non comportino pregiudizio alle caratteristiche storico-culturali, architettoniche e paesaggistiche, rimanendo comunque subordinati ad esse ed evitandone forzature pregiudizievoli. Non è comunque consentito, per un periodo di almeno 10 anni dalla chiusura dei lavori, il frazionamento delle unità immobiliari che hanno usufruito di addizioni funzionali127. 3.4. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di frazionamento sono consentiti solo previa espressa dimostrazione di:

a. coerenza con i caratteri storicizzati degli edifici; b. recupero di maggiore coerenza con i caratteri storicizzati nelle porzioni alterate e/o incongrue.

Di tale dimostrazione si deve dare espressamente atto in un apposito elaborato di progetto, la cui mancanza determina la sospensione del procedimento ai sensi delle vigenti norme regionali .

3.5. I progetti sugli edifici, allorché eccedenti il restauro conservativo e riguardanti intere unità immobiliari, devono essere estesi alle relative aree di pertinenza edilizia.

125 Articolo 4, punto 2.1.3.1.4, lettera b 126 Articolo 4, punto 2.1.3.1.4, lettera a 127 Articolo 4, punto 2.1.3.1.1

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3.6. Le aree di pertinenza edilizia devono essere sempre individuate. Al loro interno, qualora siano previsti interventi di trasformazione, devono comunque essere descritti, conservati e valorizzati:

a. il verde ornamentale di impianto storico (giardini, filari alberati, alberi monumentali), per il quale vigono le disposizioni di cui all’articolo 30 delle presenti norme;

b. gli arredi stabili (muri, cancellate, pavimentazioni, ecc.) e le principali componenti vegetali (alberi e arbusti);

c. le componenti minori dell’identità storico-culturale (tabernacoli, croci votive, icone, cippi, fonti, ecc.), per le quali vigono le disposizioni di cui all’articolo 29 delle presenti norme;

d. le componenti strutturali del paesaggio tradizionale (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.), che dovranno costituire il riferimento fondamentale per gli eventuali interventi di riorganizzazione delle aree.

3.7. Le costruzioni secondarie presenti nelle aree di pertinenza edilizia realizzate con materiali non precari, purché legittime e costituite da evidenti e documentate superfetazioni di epoca recente, ovvero da corpi di fabbrica che hanno perso la loro funzionalità originaria, possono essere demolite e ricostruite con le stesse quantità volumetriche, o con quantità inferiori, secondo criteri di maggiore coerenza nei confronti dell’edificio di riferimento, anche con diversa collocazione nel lotto. 3.8. Le componenti stabili di arredo nelle aree di pertinenza edilizia (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, ecc.) devono prevedere l’impiego di materiali nobili e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati delle costruzioni principali, mentre l’equipaggiamento vegetale deve essere costituito da specie autoctone e/o tipiche del paesaggio locale storicizzato. 3.9. Sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 4128, vi è consentita la realizzazione di locali tecnici, tettoie e manufatti leggeri peri il giardinaggio a servizio di edifici esistenti. Tali interventi non devono in alcun modo creare pregiudizio ai caratteri architettonici, paesaggistici e storico-culturali degli edifici di cui al presente articolo ed alle relative aree pertinenziali. 3.10. Nelle suddette aree di pertinenza non è consentita la realizzazione di impianti tecnologici emergenti e il passaggio di linee elettriche aeree.

128 Articolo 4, punto 2.5

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Articolo 28. Viabilità storica minore

1. Definizione 1.1. Comprende la rete della viabilità minore di impianto storico. Costituisce una componente identificativa del paesaggio locale. 1.2. E’ individuata con apposito segno dagli elaborati grafici del RU. 1.3. E’ soggetta alle specifiche disposizioni del presente articolo, che integrano quelle contenute nella Parte Quinta delle presenti norme. 2. Interventi 2.1. A meno di comprovate esigenze di funzionalità e di sicurezza, la viabilità storica minore deve conservare le attuali caratteristiche di giacitura e di sezione, evitando comunque l’introduzione di componenti incongrue e/o estranee quali marciapiedi, cordonati, zanelle, ecc. 2.2. Eventuali necessità di spostamento del tracciato, dovute a esigenze funzionali o di sicurezza, possono essere soddisfatte allorché sia possibile realizzare brevi tratti viari che integrino, senza cancellarli, i tracciati esistenti, secondo criteri di coerenza con il sistema dei segni (naturali e antropici) che costituiscono la tessitura territoriale storicizzata; i nuovi tratti viari devono adattarsi alla morfologia dei terreni interessati, evitando significativi movimenti di terra, e devono riproporre gli stessi caratteri tipologici e costruttivi del tratto principale. 2.3. Il drenaggio delle acque meteoriche è assolto da canalette trasversali alla carreggiata e/o da fossette laterali parallele al percorso. Le eventuali inadeguatezze della sezione stradale, che generano rilevanti impedimenti alla fluidità del traffico veicolare, possono essere superate attraverso la realizzazione di piccole piazzole di scambio. 2.4. La sede carrabile, ove non già asfaltata, deve conservare il fondo bianco. Per dimostrate esigenze funzionali (tratti scoscesi, soggetti a smottamento, ecc.) è consentito il rifacimento del fondo con ricorso a stabilizzzanti dei terreni a base di calce o di cemento. 2.5. Sono soggette a conservazione le opere tradizionali di sistemazione e di contenimento dei terreni a monte e a valle della carreggiata (muri, ciglioni, fonti, etc.), le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei, le cappelle, i tabernacoli e le croci votive ancorché non individuate dalle tavole grafiche del RU. 2.6. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza della viabilità storica minore nelle aree di competenza e definiscono, se del caso, gli interventi atti a garantirne il ripristino o la conservazione. 2.7. E’ sempre consentito, sulla base di una adeguata documentazione che ne definisca il tracciato, ove scomparso, il recupero e il ripristino della viabilità minore di impianto storico. La nuova strada potrà avere una sezione non superiore a quella della strada preesistente, ovvero a quella delle strade vicinali più vicine. 3. Tratti di viabilità recente 3.1. I tratti di viabilità recente, che completano i tracciati della viabilità storica minore, non sono soggetti alle disposizioni dettate dai punti precedenti. Dell’epoca di realizzazione di tali tratti gli interessati danno dimostrazione attraverso adeguate prove documentali.

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Articolo 29. Componenti minori dell’identità storico-culturale 1. Definizione 1.1. Comprendono le cappelle, i tabernacoli, le croci votive, le icone, i cippi, le fonti, le alberature segnaletiche. 1.2. Costituiscono componenti significative e identificative del paesaggio alla scala locale, soprattutto lungo le percorrenze storiche. 1.3. Sono individuate con apposito simbolo dagli elaborati grafici del RU. Anche ove non espressamente rappresentati, tuttavia, esse devono essere segnalate dai progetti, dai PA e dai Programmi Aziendali e sottoposte agli interventi di seguito indicati. 2. Interventi 2.1. Tutti i suddetti manufatti, ancorché non identificati e/o censiti dagli elaborati grafici del RU, devono essere oggetto di interventi di manutenzione e/o di restauro che ne assicurino la conservazione integrale. 2.2. Tali interventi devono essere specificatamente previsti dai progetti edilizi, dai Programmi aziendali e dai PS che interessano le aree ove ricadono i suddetti manufatti.

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Articolo 30. Verde ornamentale di impianto storico

1. Definizione 1.1. Il verde ornamentale di impianto storico comprende:

a. i giardini e i filari alberati che sono frutto di progetti organici e/o di azioni coerenti con la organizzazione storica del territorio e del paesaggio;

b. gli alberi monumentali e/o di valore scenografico, singoli o in gruppo . 1.2. E’ individuato con apposita campitura dalle tavole grafiche del RU. Anche ove non espressamente rappresentato, tuttavia, esso deve essere segnalato dai progetti, dai PA e dai Programmi Aziendali e sottoposto agli interventi di seguito indicati. 2. Interventi 2.1. Il verde ornamentale di impianto storico rappresenta una componente ornamentale significativa del paesaggio rurale meritevole di conservazione. Ove si dimostri, attraverso adeguate prove documentali, che un’area, o porzione di essa, non presenta più i caratteri del verde ornamentale di impianto storico, al suo interno non si applicano le limitazioni di cui al presente punto 2.

2.2. Giardini 2.2.1. I giardini devono essere oggetto di manutenzione e di restauro e non possono essere frazionati attraverso separazioni fisiche o recinzioni permanenti. Essi dovono conservare l’unitarietà formale storicizzata, nonché gli impianti vegetali, le opere di arredo e gli elementi decorativi che si mostrano con questa coerenti. Devono altresì conservare i rapporti di continuità fisica e funzionale con l’edificio principale di riferimento. 2.2.2. Al loro interno è vietata la realizzazione di impianti tecnologici emergenti e il passaggio di linee elettriche aeree. 2.2.3. Le eventuali modifiche alla sagoma degli edifici connesse alle addizioni funzionali o alle addizioni volumetriche, ove consentite, così come l’eventuale inserimento di nuovi arredi o di nuove opere autonome di corredo (quali piscine, etc.), sono ammessi solo se coerenti con l’impianto distributivo e formale storicizzato dei giardini. 2.3. Filari alberati 2.3.1. I filari alberati devono essere conservati, completati con gli esemplari mancanti ed eventualmente potenziati attraverso l’impianto di esemplari della stessa specie lungo la prosecuzione del percorso viario o della linea di impianto. 2.3.2. Essi devono conservare i rapporti di continuità fisica e funzionale con l’edificio principale di riferimento. 2.4. Alberi monumentali e/o di valore scenografico 2.4.1. Gli alberi monumentali e/o di valore scenografico devono essere conservati e rispettati, evitando ogni intervento invasivo della parte aerea e dell’apparato radicale. Su di essi sono consentite esclusivamente potature di rimonda e interventi motivati di dendrochirurgia. 2.4.2. La loro sostituzione, possibile a seguito di indagini tecniche che dimostrino il rischio di caduta, è autorizzata, se del caso, a seguito dell’impegno formale all’impianto di alberi a pronto effetto della stessa specie, cultivar e varietà.

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PARTE TERZA: “TUTELA DEI CARATTERI QUALITATIVI DEL TERRITORIO”

Titolo II

“Aree a disciplina speciale”

Articolo 31. Siti contaminati 1. Definizione 1.1. Sono le aree, indicate con finalità ricognitive dagli elaborati grafici del RU, che risultano inserite nell’anagrafe provinciale dei siti contaminati. 1.2. Sono soggette alle vigenti disposizioni di legge che disciplinano gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti contaminati e che definiscono le procedure, i criteri e le modalità per eliminare le fonti di inquinamento o, comunque, per ridurre la concentrazione di inquinanti. 1.3. Al loro interno, ferme restando le disposizioni di cui alla Parte Seconda, si applicano le disposizioni di cui alle Parti Terza e Quarta se e in quanto compatibili con le limitazioni e/o le specificazioni di cui al presente articolo.

2. Interventi 2.1. Nelle aree di cui al presente articolo, fino all’avvenuta messa in sicurezza del sito, ovvero fino alla sua bonifica, sono vietate utilizzazioni dei terreni diverse da quelle in essere

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Articolo 32. Aree sensibili di fondovalle

1. Definizione 1.1. Sono aree di fondovalle, interne o esterne agli ambiti urbani, che, ai sensi del PTCP129, risultano “geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche”. 1.2. Costituiscono invariante strutturale del PS130 e sono individuate con apposita campitura negli elaborati grafici del RU. 1.3. Al loro interno, ferme restando le disposizioni di cui alla Parte Seconda, si applicano le disposizioni di cui alla Parte Quarta se e in quanto compatibili con le limitazioni e/o le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Finalità 2.1. Sono aree che concorrono alla riduzione del rischio idraulico, alla valorizzazione dei corsi d’acqua e delle rive ai fini ambientali, paesaggistici e sociali. 2.2. Le trasformazioni degli assetti urbani e territoriali devono essere definite in modo da concorrere alla mitigazione del rischio idraulico e alla protezione delle acque fluviali da fenomeni di inquinamento; esse devono altresì favorire la permanenza o la reintroduzione di elementi di naturalità, la tutela e la valorizzazione delle risorse storico-culturali, la fruizione pubblica, le attività scientifiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive e sociali compatibili.

3. Interventi consentiti 3.1. Gli interventi edilizi, urbanistici e/o di trasformazione territoriale sono subordinati al parere preventivo degli enti preposti alla gestione delle salvaguardie inerenti la tutela dell’integrità fisica del territorio, di cui alla Parte Seconda delle presenti norme , se ricadenti nelle aree da queste interessate. 3.2. Sono consentite le opere finalizzate al contenimento del rischio idraulico e al miglioramento della qualità delle acque. Sono altresì consentite le opere connesse alla utilizzazione delle risorse idriche e quelle necessarie all’adeguamento delle infrastrutture esistenti. 3.3. Non sono ammessi interventi di manomissione o di modifica degli alvei e delle sponde se non finalizzati alla regimazione idraulica, al contenimento dell’erosione, alla realizzazione di infrastrutture e alla qualificazione biologica. 3.4. Non sono altresì ammesse utilizzazioni suscettibili di provocare fenomeni, anche potenziali, di inquinamento dei suoli e delle acque. 3.5. Al loro interno sono ammessi gli interventi di seguito specificati. Essi sono in ogni caso subordinati alla dimostrazione della assenza delle condizioni di rischio per eventi di piena con tempo di ritorno pari a 200 anni (Tr = 200 anni), ovvero alla realizzazione preventiva o contestuale di opere per il superamento delle condizioni di rischio senza aggravio nelle aree circostanti:

a. interventi previsti dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme, purché non in contrasto con le disposizioni di cui alla Parte Seconda, con le seguenti limitazioni e/o specificazioni: a.1. non devono comportare nuove costruzioni, ancorché in materiali leggeri (legno, ferro, pannelli

prefabbricati, ecc.) o interrate, che presuppongono nuovo impegno di suolo;

129 Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze, approvato con DCP 10.01.2013, n. 01 130 Il RU, in coerenza con il nuovo PTCP, approvato con DCP 01/2013, classifica le ulteriori aree sensibili già individuate dal PS in recepimento di quelle individuate dal previgente PTCP, quali ambiti di reperimento per l’istituzione di aree naturali protette di interesse locale

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a.2. non devono generare, direttamente o indirettamente, ulteriori ostacoli o impedimenti al libero deflusso delle acque (muri, recinzioni, movimenti di terra, ecc.);

a.3. non devono produrre, direttamente o indirettamente, inquinamento del suolo e delle falde acquifere;

a.4. non devono ridurre la permeabilità dei suoli; a.5. non devono presupporre depositi all’aperto a.6. non devono comportare il cambio di destinazione d’uso di edifici produttivi esistenti in favore

della residenza; a.7. non devono comportare ospitalità in spazi aperti ai sensi della LR 30/2003131.

b. Infrastrutture pubbliche e volumi tecnici a servizio di infrastrutture pubbliche; c. edifici esistenti: sono consentiti gli interventi previsti dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle

presenti norme, purché non in contrasto con le disposizioni di cui alla Parte Seconda, con le seguenti limitazioni e/o specificazioni: c.1. se ricadenti nel territorio rurale: - le addizioni funzionali e volumetriche, se e in quanto consentite, non devono comportare

ulteriore occupazione di suolo; - gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, se e in quanto consentiti,

non devono comportare ulteriore occupazione di suolo e devono garantire una maggiore permeabilità dei terreni rispetto alla situazione preesistente, garantendo comunque un indice di permeabilità non inferiore al 40%;

- le eventuali sopraelevazioni non devono comportare edifici con più di tre piani fuori terra e comunque con altezza superiore a 10 ml;

c.2. se ricadenti negli ambiti urbani: - le addizioni funzionali e volumetriche, se e in quanto consentite, non devono comportare

ulteriore occupazione di suolo; - gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, se e in quanto consentiti,

non devono comportare ulteriore occupazione di suolo e devono garantire una maggiore permeabilità dei terreni rispetto alla situazione preesistente, garantendo comunque un indice di permeabilità non inferiore al 30%;

- le eventuali sopraelevazioni non devono comportare edifici con più di tre piani fuori terra e comunque con altezza superiore a 12,00 ml.

d. infrastrutture, puntuali e/o a rete, purché con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o

la ritenzione anche temporanea delle acque. La deroga alla suddetta disposizione è ammessa solo per dimostrate esigenze di sicurezza o di tutela storico-ambientale.

3.6. Ovunque, il convogliamento diretto delle acque meteoriche nelle fogne o nei corsi d’acqua deve essere evitato quando sia possibile dirigere le acque in aree con superficie permeabile senza che si determinino situazioni di ristagno.

131

Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30, “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”

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Articolo 33. Ambiti di reperimento delle aree naturali protette di interesse locale

1. Definizione 1.1. Sono aree, caratterizzate dalla presenza di elementi naturali e/o culturali che danno luogo ad ambienti e paesaggi significativi, al cui interno l’Amministrazione Comunale può avviare le procedure per l’istituzione di aree naturali protette di interesse locale. 1.2. Costituiscono invariante strutturale del PS e sono individuate con apposita campitura negli elaborati grafici del RU. 1.3. Al loro interno, ferme restando le disposizioni di cui alla Parte Seconda, si applicano le disposizioni di cui alla Parte Quarta se e in quanto compatibili con le limitazioni e/o le specificazioni di cui al presente articolo. 2. Articolazione 2.1. Sulla base delle caratteristiche strutturali e delle finalità ecologiche si articolano nelle seguenti tipologie:

2.1.1. Aree della dorsale orientale. Sono parte di un corridoio boscato di livello provinciale e comprendono tutte le aree di media e alta collina della dorsale orientale; al loro interno ricadono i serbatoi di naturalità di Poggio Alberaccio e Fontesanta. Presentano un alto valore naturalistico per le condizioni di biodiversità assicurate dalla alternanza tra boschi e spazi aperti.

2.1.2. Aree rivierasche dell’Arno. Sono parte del corridoio fluviale dell’Arno e comprendono le aree del territorio rurale ubicate

tra il fiume e la SP n.34 di Rosano, nonché le aree rivierasche dell’ambito urbano di Vallina. Presentano un valore naturalistico molto alto lungo le rive e solitamente molto basso nell’entroterra.

2.1.3. Aree della bassa e media collina. Sono le aree agricole e boscate della collina interna, comprese tra le aree rivierasche dell’Arno e

la dorsale orientale. Al loro interno ricadono i corridoi fluviali minori dell’Ema e dei borri dell’Antella, di Rimaggio, di Valina, delle Serre, di Cascianella. Costituiscono un tessuto connettivo apprezzabile per la alternanza tra boschi e coltivi, per la varietà del mosaico colturale e per il sistema trasversale dei corridoi fluviali minori.

2.1.4. Corridoio di Sorgane E’ la fascia di connessione ecologica compresa tra le aree rivierasche dell’Arno e la collina di

Sorgane; vi ricadono le aree pedecollinari che si estendono fino al Giardino dei Ponti di Bagno a Ripoli.

3. Interventi 3.1. Negli ambiti di reperimento, di cui al presente articolo, l’Amministrazione Comunale può, in ogni momento, attivare le procedure di legge per l’istituzione di aree naturali protette di interesse locale, con priorità per le aree rivierasche dell’Arno e per le aree collinari di Fontesanta e Poggio Alberaccio. In tale occasione l’Amministrazione Comunale provvede alla esatta perimetrazione delle suddette aree, alla specificazione degli obiettivi programmatici da perseguire al loro interno, alla individuazione delle risorse economiche da destinare allo scopo; provvede, altresì, a definire eventuali forme di partnership con altri soggetti, anche privati, che risultino coinvolgibili nel perseguimento degli obiettivi programmatici. 3.2. Nelle more dell’istituzione di aree naturali protette di interesse locale, negli ambiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla Parte Quarta con le seguenti specificazioni:

3.2.1. Disposizioni valide per tutte le tipologie di aree, di cui al precedente punto 2.1:

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a. è comunque consentita la realizzazione di infrastrutture e di strutture in legno ad uso della Protezione Civile e del servizio antincendi (percorsi, torrette avvistamento, riserve d’acqua, ecc.);

b. sono consentite le attività agricole, le attività silvocolturali, gli allevamenti e le attività connesse all’agricoltura, di cui all’articolo 70, con le specificazioni di cui ai punti successivi in relazione a singole tipologie di aree;

c. sono consentite le attività integrate con il territorio rurale, di cui all’articolo 70, con le specificazioni di cui ai punti successivi in relazione a singole tipologie di aree e fermo restando:

c.1. il divieto di depositi all’aperto; c.2. l’obbligo, per chi, attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio, esercita attività

integrate con il territorio rurale , di provvedere alla manutenzione delle aree di pertinenza edilizia e di pertinenza agricola, così come definite dall’articolo 46. Tale obbligo è regolato da una apposita convenzione o atto unilaterale d’obbligo che, ove richiesto, accompagna il titolo abilitativo per il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente o delle relative aree pertinenziali;

d. sul patrimonio edilizio esistente, ove non assoggettato alla disciplina di cui agli articoli 26 e 27, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia RE3, con le specificazioni di cui ai punti successivi in relazione a singole tipologie di aree; ove ricadenti nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, ovvero nei relativi corridoi infrastrutturali, e ove non disciplinati ai sensi degli articoli 26 e 27, sugli annessi agricoli ad uso delle aziende agricole e sulle costruzioni pertinenziali di edifici non residenziali sono tuttavia consentiti, ai sensi degli articoli 76 e 77, interventi di sostituzione edilizia finalizzati a spostarne le consistenze fuori dalle fasce di rispetto;

e. a servizio del patrimonio edilizio esistente sono consentiti i locali tecnici e le tettoie di cui all’articolo 4, punto 2.5.

3.2.2. Aree della dorsale orientale:

a. all’esterno dei boschi, di cui all’articolo 24, la rimozione di alberi e arbusti per il recupero agricolo dei terreni abbandonati deve essere accompagnata dalla realizzazione, se non già esistenti, di adeguate sistemazioni dei terreni atte ad assicurare il drenaggio superficiale e la conservazione del suolo;

b. negli interventi di riforestazione devono essere utilizzate esclusivamente specie vegetali autoctone; è vietato, in particolare, l’utilizzo di robinia, Robinia pseudacacia, di ailanto, Ailanthus altissima, e di prugnolo tardivo, Prunus serotina;

c. la conservazione dei prati arbustati rientra tra gli interventi di miglioramento agricolo-ambientale, previsti dai Programmi aziendali, e tra gli interventi di sistemazione ambientale, previsti per gli edifici che mutano la destinazione d’uso agricola;

d. non è consentita l’installazione di serre, con l’eccezione di quelle mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, che, ai sensi dell’articolo 5, costituiscono attività edilizia libera;

e. non è consentita l’installazione dei manufatti agricoli in materiali leggeri per l’agricoltura amatoriale di cui all’articolo 48.

3.2.3. Aree rivierasche dell’Arno: a. nell’alveo fluviale e nelle aree golenali sono vietate le escavazioni e le estrazioni di materiali

litoidi; b. negli interventi di riforestazione devono essere utilizzate esclusivamente specie vegetali

autoctone; è vietato, in particolare, l’utilizzo di robinia, Robinia pseudacacia, di ailanto, Ailanthus altissima, e di prugnolo tardivo, Prunus serotina;

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c. non è consentita l’installazione dei manufatti agricoli in materiali leggeri per l’agricoltura amatoriale di cui all’articolo 48, se non a servizio di orti sociali, di cui all’articolo 39, in aree che non presentino pericolosità idraulica elevata o molto elevata.

d. con esclusione delle serre con copertura permanente, è consentita l’installazione di serre mobili stagionali e di serre temporanee o con copertura stagionale, comunque sprovviste di strutture in muratura, che, ai sensi dell’articolo 5, costituiscono attività edilizia libera; le suddette serre non devono comunque coprire oltre il 60% della SAU direttamente interessata dalla installazione;

e. sono vietati gli allevamenti zootecnici intensivi132 e comunque gli allevamenti di suini, ovini, caprini, bovini;

f. è vietata la realizzazione di recinzioni in muratura, se non a servizio di edifici o complessi edilizi di impianto storico, previa verifica di compatibilità idraulica e previa dimostrazione di coerenza architettonica e paesaggistica;

g. nel rispetto delle condizioni di sicurezza, sono consentiti il recupero e la realizzazione di spiagge fluviali, di accessi alle rive del fiume, di percorsi ciclopedonali;

h. è consentita la creazione di parcheggi e di attrezzature sportive all’aperto, a integrazione di strutture sportive, ricreative, ricettive e di ristoro esistenti o ricavabili attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.

3.2.4. Aree della bassa e media collina:

a. all’esterno dei boschi, di cui all’articolo 24, la rimozione di alberi e arbusti per il recupero agricolo dei terreni abbandonati deve essere accompagnata dalla realizzazione, se non già esistenti, di adeguate sistemazioni dei terreni atte ad assicurare il drenaggio superficiale e la conservazione del suolo;

b. negli interventi di riforestazione devono essere utilizzate esclusivamente specie vegetali autoctone; è vietato, in particolare, l’utilizzo di robinia, Robinia pseudacacia, di ailanto, Ailanthus altissima, e di prugnolo tardivo, Prunus serotina;

c. l’impianto di formazioni lineari, arbustive e arboree, a delimitazione dei campi rientra tra gli interventi di miglioramento agricolo-ambientale, previsti dai Programmi aziendali, e tra gli interventi di sistemazione ambientale, previsti per gli edifici che mutano la destinazione d’uso agricola.

3.2.5. Corridoio di Sorgane:

a. non vi sono consentite nuove costruzioni, ancorché precarie, con l’eccezione degli annessi a servizio di orti sociali, di cui all’articolo 39;

b. non vi è consentita l’installazione di serre, con l’eccezione di quelle mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, che, ai sensi dell’articolo 5, costituiscono attività edilizia libera;

c. non vi sono consentite recinzioni, se non a servizio di terreni coltivati da aziende agricole, facendo ricorso a tipologie con pali in legno e rete metallica;

d. non vi è consentito praticare ospitalità in spazi aperti ai sensi della LR 30/2003133.

132 Per allevamento zootecnico intensivo si intende quello praticato in assenza di connessione funzionale con il fondo di pertinenza, ovvero quello che, pure dotato parzialmente di tale connessione funzionale, utilizza tecniche industriali e scientifiche per ottenere la massima quantità di prodotto utilizzando il minimo spazio, anche con l'uso di appositi macchinari e farmaci veterinari 133 Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30, “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”

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Articolo 34. Aree di protezione storico ambientale 1. Definizione 1.1 Sono parti del territorio comunale dove gli assetti storicizzati hanno prodotto paesaggi di alta qualità ecologica e formale, frutto della combinazione mirabile tra caratteri fisici e naturali, componenti insediative e sistemazioni agrarie. 1.2. Costituiscono invariante strutturale del PS e sono individuate con apposita campitura negli elaborati grafici del RU. 2. Finalità 2.1. Concorrono a salvaguardare l’identità paesaggistica e culturale del territorio comunale ed ammettono, pertanto, trasformazioni compatibili, improntate a criteri di evoluzione coerente. 3. Interventi 3.1. Al loro interno è vietato:

a. utilizzare i terreni per depositi all’aperto, se non connessi a operazioni di carattere transitorio e comunque per sostanze non inquinanti il suolo e il sottosuolo;

b. realizzare nuove costruzioni, stabili o precarie, con l’eccezione dei locali tecnici e dei manufatti leggeri per il giardinaggio a servizio di edifici esistenti, di cui all’articolo 4. Gli annessi agricoli stabili, di cui all’articolo 48, sono consentiti solo ove ne sia dimostrata la necessità da parte dei programmi aziendali e l’impossibilità di localizzazione all’esterno delle aree di protezione storico ambientale;

c. aprire nuove strade, se non per garantire accesso a fondi di aziende agricole altrimenti interclusi, e chiudere o interrompere strade, sentieri, passaggi di uso pubblico;

d. eliminare le sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali; e. abbattere le alberature segnaletiche; f. realizzare impianti tecnologici con evidente impatto visuale g. praticare ospitalità in spazi aperti ai sensi della LR 30/2003134.

3.2. E’ invece consentita la realizzazione di infrastrutture ad uso della Protezione Civile e dei servizi antincendio, nonché, previa approvazione di un apposito PA, delle opere atte al recupero e alla valorizzazione del complesso delle Gualchiere di Remole. 3.3. Sugli edifici esistenti sono consentiti, fatte salve le maggiori restrizioni di cui alla Parte Terza delle presenti norme, interventi fino alla ristrutturazione edilizia RE3, fermo restando, in conformità a quanto disposto dal PTCP135, che le addizioni funzionali non possono comportare un incremento superiore al 10% della volumetria esistente. 3.4. Gli interventi edilizi o di trasformazione territoriale che presuppongano modifiche allo stato dei luoghi, ivi compresi gli interventi di modifica ai prospetti degli edifici esistenti, devono essere accompagnati da uno studio del paesaggio, commisurato all’entità dell’intervento e predisposto ai sensi dell’articolo 4, che ne dimostri la coerenza con gli assetti paesaggistici storicizzati.

134

Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30, “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana” 135 Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze, Norme di attuazione, articolo 12

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Articolo 35. Aree fragili del territorio rurale

1.Definizione. 1.1. Sono aree del territorio rurale dove il paesaggio presenta caratteri di particolare qualità formale e storico-culturale. 1.2. Costituiscono invariante strutturale del PS e sono individuate con apposita campitura negli elaborati grafici del RU. 2. Interventi 2.1. Al loro interno devono essere conservate le caratteristiche generali di ruralità e di funzionalità idrogeologica, mentre le trasformazioni territoriali devono essere concepite secondo criteri di evoluzione coerente con i caratteri naturali e storico-culturali del paesaggio. Tali criteri devono essere evidenziati nei progetti, nei PA e nei Programmi aziendali. 2.2. L’Amministrazione Comunale promuove intese con i soggetti che operano al loro interno per attivare politiche condivise, tese a conciliare la qualità della vita, l’equità sociale, il benessere economico e la promozione del territorio con la conservazione attiva e l’evoluzione coerente del paesaggio. Le suddette intese costituiscono elemento preferenziale per l’accesso agli incentivi e/o ai finanziamenti pubblici.

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PARTE TERZA: “TUTELA DEL PATRIMONIO TERRITORIALE”

Titolo III “Aree sottoposte a vincoli e limitazioni sovraordinate”

Articolo 36. Vincoli sovraordinati 1. Definizione 1.1. I vincoli sovraordinati sono disposizioni, derivanti da norme nazionali e regionali, che, in aggiunta a quelle inerenti l’integrità fisica del territorio, di cui alla Parte Seconda delle presenti norme, comportano limitazioni alle trasformazioni territoriali e all’uso delle risorse essenziali del territorio. Congiuntamente alle disposizioni di cui alla Parte Terza, Titoli I e II delle presenti norme, esse concorrono alla tutela dei caratteri qualitativi del territorio.

1.2. Gli interventi edilizi e urbanistici che interessano le aree vincolate sono subordinati al previo atto di assenso dell’organo preposto alla gestione del vincolo, comunque denominato, secondo i procedimenti disciplinati dalle diverse norme di settore. 2. Rappresentazione indicativa ed esemplificativa dei vincoli ex lege 2.1. Presso l’Amministrazione Comunale sono depositati elaborati grafici che riproducono i perimetri esemplificativi dei beni culturali e paesaggistici di cui al successivo punto 5, così come definiti dalla Regione Toscana nel Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico136, e delle aree soggette a vincolo idrogeologico, così come definite dalla Provincia di Firenze, di cui al successivo punto 6. Tali perimetri assumono, pertanto, carattere puramente indicativo e ricognitivo e sono suscettibili di diversa declinazione in sede di pianificazione attuativa o, in difetto, di pratica edilizia in conseguenza di conoscenze di maggior dettaglio. A tale fine è onere del proponente verificare e comprovare l’eventuale, difforme perimetrazione del vincolo, anche attraverso la consultazione gli elaborati pubblicati sul sito della Regione Toscana137. 2.2. Gli elaborati grafici del RU riportano i perimetri esemplificativi del vincolo cimiteriale, della fascia di rispetto degli impianti di depurazione, della fascia di rispetto dei pozzi, delle sorgenti e dei punti di prelievo ad uso acquedottistico, delle fasce di rispetto degli elettrodotti e dei metanodotti, delle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, di cui ai successivi punti da 7 a 13 del presente articolo. Tali perimetri assumono, comunque, carattere puramente indicativo e ricognitivo e sono suscettibili di diversa declinazione in sede di pianificazione attuativa o, in difetto, di pratica edilizia in conseguenza di conoscenze di maggior dettaglio. A tale fine è onere del proponente verificare e comprovare l’eventuale, difforme perimetrazione del vincolo. 3. Vincoli non rappresentati negli elaborati cartografici del RU 3.1. Prevalgono comunque sulle disposizioni del presente RU i vincoli e le limitazioni all’uso delle risorse territoriali e alle trasformazioni del territorio derivanti da fonti statali e/o regionali, ancorché non

136 Vedi: http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico 137 In particolare si rinvia ai seguenti indirizzi: http://www.regione.toscana.it/-/carta-dei-vincoli-sistema-informativo-territoriale-per-i-beni-culturali-e-paesaggistici e http://www.regione.toscana.it/-/vincoli-per-decreto

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rappresentati negli elaborati cartografici, quali a titolo esemplificativo le fasce di rispetto di metanodotti e gasdotti (DM 24.11.1984),e le fasce di rispetto di elettrodotti (DPCM 08.07.2003). 3.2. Verifica di interesse culturale I beni immobili che appartengano allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, se opera di autore non vivente e realizzati da oltre 70 anni sono sottoposti alla verifica di interesse culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004 138. 4. Evidenza negli atti 4.1. I progetti edilizi, i programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza di vincoli sovraordinati alle trasformazioni territoriali nell’ambito di loro competenza; evidenziano altresì la coerenza degli interventi previsti con le limitazioni e/o le disposizioni che derivano da detti vincoli. 5. Beni culturali e paesaggistici (Dlgs 42/2004139) 5.1. I beni culturali e paesaggistici sono disciplinati dalle Parti Seconda e Terza del Dlgs 42/2004, che sottopongono a preventivo nulla osta gli interventi di trasformazione edilizia, urbanistica e/o territoriale. In particolare, il Dlgs 42/2004 riguarda:

a. Parte Seconda, articolo 10: beni culturali già oggetto di vincolo ai sensi della Legge 1089/1939140. b. Parte Terza, articolo 136: beni paesaggistici già oggetto di vincolo ai sensi della Legge 1497/1939141. c. Parte Terza, articolo 142: beni paesaggistici e ambientali già oggetto di vincolo ai sensi della Legge

n. 431/1985142. 5.2. Nelle aree interessate dal vincolo archeologico sono sottoposti a preventivo nulla osta gli interventi che presuppongono scavi e/o movimenti di terra con profondità superiore a 40 cm.

5.3. Gli interventi che interessano i beni paesaggistici sono comunque soggetti alle prescrizioni contenute nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di Piano paesaggistico della Regione Toscana143, riportate, a titolo ricognitivo, nell’Allegato 3 alle presenti norme. Qualora le suddette prescrizioni dovessero essere sottoposte a modifica, l’Allegato 3 viene conseguentemente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al RU. 5.4. Il RU, in coerenza con la suddetta disciplina, detta specifiche disposizioni inerenti la tutela dell’integrità fisica e dei caratteri qualitativi del territorio (Parti Seconda e Terza delle presenti norme), nonché specifiche disposizioni inerenti le prestazioni qualitative degli interventi di trasformazione territoriale (Parte Quarta delle presenti norme). Il RU sottopone, inoltre, gli interventi di significativa trasformazione territoriale allo studio analitico e diagnostico del paesaggio, di cui all’articolo 5, punto 7. 6. Vincolo Idrogeologico (RD 3267/1923144) 6.1. Il vincolo idrogeologico opera su terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto delle trasformazioni territoriali, possono subire denudazioni, perdere stabilità o vedere turbato il regime delle acque con creazione di pubblico danno.

138 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 139 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” 140 Legge 1 giugno 1939, n. 1089, “Tutela delle cose d’interesse artistico o storico”, abrogata dal D. Lgs.. n. 490/1999 141 Legge 29 giugno 1939, n. 1497, “Protezione delle bellezze naturali”, abrogata dal D. Lgs.. n. 490/1999 142 Legge 8 agosto 1985, n. 431, “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”, abrogata dal D. Lgs.. n. 490/1999 143 Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico della Regione Toscana,adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale 2 luglio 2014, n. 58 144 Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, “Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani”. Vedi anche LR n. 39/2000, “Legge forestale della Toscana” e DPGR n.48/2003, “Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico e di tutela forestale”

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6.2. Le trasformazioni territoriali significative, eccedenti le normali pratiche agricole, sono subordinate al prescritto titolo autorizzativo, comunque denominato, rilasciato dalla competente amministrazione. 7. Vincolo cimiteriale (RD 1265/1934145) 7.1. Gli elaborati grafici del RU individuano una doppia fascia di vincolo cimiteriale: quella ordinaria di 200 ml, prevista dalla legge e misurata dal bordo esterno del cimitero (comprensivo di eventuali ampliamenti), e quella ridotta deliberata dal Consiglio Comunale. 7.2. Nella fascia ridotta di vincolo, deliberata dal Consiglio Comunale, sono vietate tutte le nuove costruzioni, ancorché pubbliche, che non costituiscano parte integrante dell’impianto cimiteriale. Al suo interno sono consentite le sistemazioni a verde e le ordinarie pratiche agricole. E’ altresì consentita l’installazione di chioschi prefabbricati di servizio, facilmente amovibili e utilizzabili anche per la vendita di fiori, arredi funebri e affini, nonché la realizzazione di strade, piste ciclabili, percorsi pedonali e parcheggi a raso. Sugli edifici esistenti, ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli enti preposti alla gestione dei vincoli, sono consentiti gli interventi previsti dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme che non eccedano la ristrutturazione edilizia RE1, fermo restando il divieto delle addizioni funzionali, di cui al punto 2.1.4 dell’articolo 4. Sugli edifici che costituiscono parte integrante dell’impianto cimiteriale sono consentiti tutti gli interventi necessari a garantirne la piena funzionalità. 7.3. Nelle aree comprese tra la fascia ordinaria di vincolo di 200 ml e la fascia ridotta, così come deliberata dal Consiglio Comunale, sono consentite le sistemazioni a verde e le ordinarie pratiche agricole. In tali aree:

a. per i privati: è vietato realizzare nuove costruzioni o locali tecnici, ancorché in interrato. Sugli edifici esistenti, ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli enti preposti alla gestione dei vincoli, sono consentiti gli interventi previsti dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme che non eccedano la ristrutturazione edilizia RE1, fermo restando il divieto delle addizioni funzionali, di cui al punto 2.1.4 dell’articolo 4;

b. per l’Amministrazione Comunale e gli altri enti pubblici: sono consentiti gli interventi che, fermo restando il rispetto della sacralità dei luoghi, risultino indispensabili per finalità di rilevante interesse pubblico e compatibili con la normativa statale vigente.

8. Area di rispetto degli impianti di depurazione /Delibera interministeriale 04/02/1977146) 8.1. Al loro interno sono vietate le nuove costruzioni, ancorché interrate. E’ consentita di contro la realizzazione di parcheggi a raso.

8.2. Sul patrimonio edilizio esistente, ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta delle presenti norme e fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli Enti preposti alla gestione dei vincoli, sono consentiti gli interventi, previsti dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme, che non eccedano la ristrutturazione edilizia RE1 con esclusione delle addizioni funzionali, non consentite. 9. Aree di rispetto di pozzi, sorgenti e punti di prelievo ad uso acquedottistico (Dlgs 152/1999147)

145 Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, “Testo unico delle leggi sanitarie” 146 Delibera Interministeriale 4 febbraio 1977, “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”, Allegato 4 , punto 1.2 “Condizioni ambientali e zone di rispetto” : “…. in ogni caso tale larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.” 147Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”

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9.1. Le disposizioni che regolano le suddette aree sono contenute nell’articolo 16, punto 3, delle presenti norme. 10. Fasce di rispetto degli elettrodotti (DPCM 08/07/2003148) 10.1. Le fasce di rispetto degli elettrodotti, ai sensi del DM 29/05/2008, rappresentano il volume circostante l'elettrodotto che comprende tutti i punti, al di sopra ed al di sotto del suolo, caratterizzati da un'induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all'obiettivo di qualità. Le fasce di rispetto devono essere definite dal gestore dell'elettrodotto. Le distanze di prima approssimazione (DPA), rappresentate nell’elaborato grafico "Aree sottoposte a vincoli e limitazioni sovraordinate", costituiscono la proiezione al suolo delle suddette fasce. 10.2. Al loro interno sono vietate nuove costruzioni, ancorché interrate, a destinazione d'uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero per usi che comportino una permanenza di persone non inferiore a 4 ore. Sul patrimonio edilizio esistente, ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta delle presenti norme e fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli Enti preposti alla gestione dei vincoli, sono consentiti gli interventi, previsti dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme, che non eccedano la ristrutturazione edilizia RE1 con esclusione delle addizioni funzionali, non consentite. 10.3. Le aree ricadenti al loro interno possono essere utilizzate per attività che non presuppongano la permanenza prolungata delle persone (attività agricole, forestali, ecc.).

11. Fascia di rispetto dei metanodotti (DM 17/04/2008149) 11.1. Al loro interno sono vietate nuove costruzioni, ancorché interrate. Sul patrimonio edilizio esistente, ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza e Quarta delle presenti norme e fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli Enti preposti alla gestione dei vincoli, sono consentiti gli interventi, previsti dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta delle presenti norme, che non eccedano la ristrutturazione edilizia RE1 con esclusione delle addizioni funzionali, non consentite. 12. Fasce di rispetto stradale (Dlgs 285/1992150) 12.1. Le disposizioni che regolano le suddette fasce trovano posto nella Parte Quinta delle presenti norme151. 13. Fasce di rispetto ferroviarie (DPR 753/1980152) 13.1. Le disposizioni che regolano le suddette fasce trovano posto nella Parte Quinta delle presenti norme153.

148 Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” 149 Decreto Ministero sviluppo economico 17 aprile 2008, “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8” 150 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada” e DPR 16 dicembre 1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” 151 Parte Quinta: Infrastrutture di collegamento 152Decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 753, “Nuove norme in materia di polizia,sicurezza e regolarità dello esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” 153 Parte Quinta: Infrastrutture di collegamento

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PARTE QUARTA “DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E

DELLE FUNZIONI DEL TERRITORIO”

Articolo 37. Disposizioni generali 1.Il RU, in coerenza con il PS, ripartisce il territorio comunale in territorio rurale e ambiti urbani, definendo per essi specifiche prestazioni qualitative, attraverso la “Disciplina delle trasformazioni e delle funzioni del territorio”. Con la suddetta disciplina il RU definisce, altresì, le prestazioni qualitative delle aree per usi specialistici, ricadenti sia nel territorio rurale che negli ambiti urbani. 2. Il RU ripartisce la suddette disciplina delle trasformazioni e delle funzioni del territorio in:

a. “Disciplina delle trasformazioni edilizie, urbanistiche e territoriali”, di cui alla Parte Quarta, Titolo primo;

b. “Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni”, di cui alla Parte Quarta, Titolo secondo,.

3. La “Disciplina delle trasformazioni edilizie, urbanistiche e territoriali” definisce gli interventi di trasformazione fisica, consentiti negli edifici e negli spazi aperti, per il perseguimento degli obiettivi di qualità ecologica e morfologica individuati dal PS, così come specificati e integrati dal RU. 4. La “Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni” definisce le attività e le destinazioni d’uso, consentite negli edifici e negli spazi aperti, per il perseguimento degli obiettivi di qualità funzionale individuati dal PS, così come specificati e integrati dal RU. Essa definisce, altresì, le condizioni cui sono sottoposti i mutamenti di destinazione d’uso, prescrivendo, in conformità al PS, specifici limiti quantitativi ai mutamenti di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente ai fini residenziali e ricettivi nel territorio rurale e ai fini residenziali, ricettivi, commerciali (medie strutture di vendita) e terziari negli ambiti urbani.

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Articolo 38. Articolazione della disciplina delle trasformazioni e delle funzioni del territorio

1. Articolazione territoriale 1.1. Il RU riferisce, distintamente, la disciplina delle trasformazioni e delle funzioni al territorio rurale, agli ambiti urbani, nonché alle aree per usi specialistici che ricadono al loro interno. 1.2. Ai fini delle presenti norme, le aree per usi specialistici, il territorio rurale e gli ambiti urbani, con le relative articolazioni e componenti costitutive, trovano definizione nei punti successivi del presente articolo. 2. Aree per usi specialistici 2.1. Le aree per usi specialistici sono quelle con specifica rilevanza funzionale, nelle quali il RU limita fortemente i mutamenti delle destinazioni d’uso 2.2. Esse comprendono: aree destinate a servizi pubblici e privati, di interesse locale o di interesse generale; complessi storico-culturali di rilevanza territoriale; strutture turistico-ricettive; strutture commerciali (medie strutture di vendita). 3. Territorio rurale 3.1. Il territorio rurale, che nella sua attuale configurazione paesaggistica è la risultante di relazioni plurisecolari tra uomo e natura, costituisce un luogo di vita e di lavoro di particolare qualità formale e storico-culturale. Esso si evolve nel tempo, in dipendenza delle mutate esigenze di vita e di lavoro delle comunità insediate. 3.2. Nel territorio rurale il RU, in coerenza con il PS e nell’ottica dello sviluppo durevole, sostiene le attività agricole e persegue, al contempo, l’integrità fisica del territorio, la tutela attiva delle risorse naturali e storico-culturali, il benessere sociale ed economico della comunità locale. Persegue, in particolare, il rinnovo della qualità ecologica e formale del paesaggio, secondo criteri di sostenibilità ambientale e di coerenza con le proprie caratterizzazioni storico-culturali. 3.3. Il territorio rurale comprende tutto il territorio esterno agli ambiti urbani, così come individuati dagli elaborati grafici del RU. Esso si compone di:

a. aree a prevalente funzione agricola: sono le aree destinate ad attività di coltivazione dei fondi, di selvicoltura e di allevamento, nonché alle relative attività complementari e connesse. Al loro interno, con utilizzo del patrimonio edilizio esistente non agricolo o deruralizzato nelle forme di legge, sono consentite attività diverse da quelle agricole, ma integrate e compatibili con le suddette aree.

b. aree a prevalente funzione insediativa: sono le aree che, pure ubicate nel territorio rurale, sono destinate a funzioni diverse da quelle legate alla coltivazione dei fondi, alla selvicoltura, all’allevamento e alle relative attività complementari e connesse; tali funzioni, per la loro rilevanza quantitativa e qualitativa, si differenziano dalle funzioni integrate e compatibili con le aree a prevalente funzione agricola, di cui al precedente punto a. Esse sono pertanto individuate dagli elaborati grafici del RU e assoggettate a specifica disciplina.

3.4. La “Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni” definisce:

a. le destinazioni d’uso consentite negli edifici e negli spazi aperti delle aree a prevalente funzione agricola e delle aree a prevalente funzione insediativa;

b. le condizioni per il mutamento delle suddette destinazioni d’uso.

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In conformità al PS essa ripartisce, altresì, il territorio rurale in sei settori funzionali, all’interno dei quali definisce le limitazioni quantitative ai mutamenti delle destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente ai fini residenziali e ricettivi. 4. Ambiti urbani 4.1. Gli ambiti urbani sono costituiti dai centri abitati esistenti e dalle addizioni esterne ai relativi perimetri, così come aggiornati dagli elaborati grafici del RU. 4.2. Gli ambiti urbani, individuati e disciplinati dal RU in conformità al PS, sono quelli di Bagno a Ripoli (con le articolazioni di Sorgane), Grassina (con le articolazioni di Ponte a Niccheri e Ponte a Ema), Antella, Balatro, Capannuccia, Case San Romolo, Osteria Nuova, Rimaggio, San Donato in Collina, Vallina, Villamagna. 4.3. Centri abitati 4.3.1. Per centro abitato si intende un sistema accentrato, polifunzionale e continuo di aree edificate, dotate di servizi e intervallate da strade, piazze, giardini o altri spazi aperti urbanizzati, comprensivo dei lotti liberi interclusi. 4.3.2. Il RU definisce il perimetro aggiornato dei centri abitati, comprensivo delle aree interessate da piani e progetti in fase di attuazione. 4.3.3. All’interno del perimetro aggiornato dei centri abitati il RU definisce e disciplina i tessuti urbani. 4.3.4. Il perimetro aggiornato dei centri abitati è suscettibile di modifica attraverso l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi della LR 65/2014, allorché, scaduta l’efficacia delle previsioni del RU, risultino attuate o in fase di attuazione le previsioni relative ad aree urbane di nuova formazione o a nuove opere pubbliche ricadenti all’esterno di esso. 4.4. Addizioni esterne ai centri abitati 4.4.1. Per addizioni esterne al perimetro dei centri abitati si intendono le aree urbane di nuovo impianto e le aree di riqualificazione delle frange urbane. Fermo restando quanto specificato al precedente punto 4.3.4, tra le suddette addizioni rientrano, altresì, le aree per nuove opere pubbliche e aree di verde privato o parcheggio privato.

4.5. Tessuti urbani 4.5.1. I tessuti urbani sono porzioni di territorio nelle quali è avvenuta, o è in corso di attuazione, la trasformazione del suolo ai fini urbani secondo specifiche regole morfologiche e modalità di organizzazione spaziale.

4.5.2. Gli elaborati grafici del RU individuano, con apposito perimetro e apposita sigla, i tessuti urbani di seguito indicati. Al loro interno ricadono aree con piani o progetti in fase di attuazione, di cui al successivo punto 4.6:

a. tessuti residenziali di vecchio impianto (TRv); b. tessuti residenziali recenti a progettazione unitaria (TRru); c. tessuti residenziali recenti con struttura viaria definita (TRrd); d. frange urbane, a prevalente carattere residenziale (TRf); e. tessuti urbani a prevalente carattere artigianale – industriale (TI); f. tessuti urbani misti (TM).

4.5.3. Gli elaborati grafici del RU, attraverso apposito perimetro e apposita sigla, riferiscono ai tessuti urbani esistenti le aree urbane di nuova formazione, di cui al successivo punto 4.7, e le previsioni di nuove

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opere pubbliche. In conseguenza di ciò, allorché siano decadute le convenzioni che regolano i PA previsti dal RU nelle aree urbane di nuova formazione, ovvero siano state collaudate con esito positivo le nuove opere pubbliche, alle relative aree si applica la disciplina definita dalle presenti norme per i tessuti urbani di riferimento. 4.6. Aree con piani o progetti in fase di attuazione 4.6.1. Le aree con piani o progetti in fase di attuazione sono determinate porzioni di territorio che integrano i tessuti urbani esistenti, nelle quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, operano PA convenzionati o progetti provvisti di regolare titolo abilitativo. 4.6.2. Gli elaborati grafici del RU includono le aree interessate da piani o progetti in fase di attuazione all’interno dei tessuti urbani, di cui al precedente punto 4.5, e dei settori funzionali, di cui al successivo punto 4.8. 4.6.3. Nelle aree interessate da piani o progetti in fase di attuazione, alla scadenza delle convenzioni che regolano i suddetti piani, ovvero all’avvenuto collaudo, con esito positivo, delle opere previste dai suddetti progetti, si applica la disciplina definita dalle presenti norme per i tessuti e i settori funzionali urbani di appartenenza. 4.7. Aree urbane di nuova formazione 4.7.1. Le aree urbane di nuova formazione sono determinate porzioni di territorio, urbanizzato o non urbanizzato, nelle quali il RU prevede la creazione di un nuovo tessuto urbano previa approvazione di un apposito PA. 4.7.2. Le aree urbane di nuova formazione si articolano in:

a. aree di riorganizzazione urbana: sono determinate porzioni di territorio urbanizzato, interne al perimetro aggiornato dei centri abitati, nelle quali, previa approvazione di un apposito PA, si prevedono interventi volti a sostituire il tessuto urbano esistente con un nuovo tessuto urbano.

b. aree di riqualificazione delle frange urbane: sono determinate porzioni di territorio, urbanizzato e/o non urbanizzato, nelle quali, previa approvazione di un apposito PA, si prevedono interventi volti alla qualificazione e/o alla ridefinizione del bordo urbano.

4.7.3. Gli elaborati grafici del RU, attraverso apposito perimetro e apposita sigla, riferiscono le aree urbane di nuova formazione ai tessuti urbani esistenti di cui al precedente punto 4.5. In conseguenza di ciò, allorché siano decadute le convenzioni che regolano i PA, nelle aree da questi interessate si applica la disciplina definita dalle presenti norme per i tessuti urbani di riferimento. 4.7.4. Ai sensi della LR 01/2005154 le previsioni relative alle aree urbane di nuova formazione decadono, dopo cinque anni dalla approvazione del RU, qualora, a seguito dell’approvazione dei relativi PA, non sia stata sottoscritta la conseguente convenzione o non stato perfezionato, da parte dei proponenti, un valido atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto, a favore della Amministrazione Comunale. 4.8. Settori funzionali urbani 4.8.1. La “Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni” ripartisce i centri abitati in settori funzionali, all’interno dei quali definisce:

a. le destinazioni d’uso consentite negli edifici e negli spazi aperti; b. le condizioni per il mutamento delle suddette destinazioni d’uso; c. (in conformità al PS) le limitazioni quantitative al mutamento della destinazione d’uso per fini

residenziali, ricettivi, terziari, commerciali (medie strutture di vendita).

154 Legge regionale 03 gennaio 2005, n. 01, “Norme per il governo del territorio”, articolo 55

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4.8.2. Gli elaborati grafici del RU riferiscono ai suddetti settori funzionali le aree urbane di nuova formazione, di cui al precedente punto 4.7, e le aree interessate da previsioni di nuove opere pubbliche. In conseguenza di ciò, allorché siano decadute le convenzioni che regolano i suddetti piani, ovvero siano state collaudate, con esito positivo, le suddette opere, nelle relative aree si applica la disciplina definita dalle presenti norme per i settori funzionali di appartenenza.

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PARTE QUARTA: “DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DELLE FUNZIONI”

Titolo primo: “Disciplina delle trasformazioni”

Capo I: “Aree per usi specialistici”

Articolo 39. Aree per servizi pubblici di interesse locale 1. Definizione 1.1 Sono aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici di rilevanza locale, che soddisfano gli standard urbanistici di cui al DM 1444/1968155.

1.2. Sono individuate con apposita campitura e apposita sigla dagli elaborati grafici del RU. 1.3. L’Amministrazione Comunale provvede a catalogare tali aree in un apposito elaborato, denominato “Catasto delle aree per servizi pubblici di interesse locale” e contenente:

a. la distinzione tra previsioni del RU “attuate” e “da attuare”, con relativa contabilizzazione delle superfici fondiarie;

b. la contabilizzazione delle superfici fondiarie relative alle aree con previsioni del RU attuate, distinte secondo le categorie di cui al successivo punto 1.4.

1.4. Sono articolate nelle seguenti categorie (ulteriormente articolate nelle sottocategorie di cui all’articolo 66):

a. aree per le scuole di base (Sb): sono le aree pubbliche per gli asili nido, le scuole dell’infanzia156 e le scuole dell’obbligo per l’istruzione primaria e secondaria di primo grado157.

b. aree per attrezzature di interesse comune (A): sono le aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico che perseguono prioritariamente finalità sociali. Comprendono le aree per attrezzature assistenziali, sanitarie, sociali, culturali, religiose, tecnico-amministrative e per pubblici servizi quali uffici postali, protezione civile, volontariato, servizi antincendio, servizi tecnologici, servizi cinofili, cimiteri, ecc.

c. aree per il verde (V): sono gli spazi pubblici attrezzati a parco, per la ricreazione, per il gioco e per lo sport. Comprendono i giardini pubblici, i parchi urbani , i parchi di quartiere, i parchi lineari di corredo stradale, le aree attrezzate per il gioco, lo sport, gli orti sociali, gli spettacoli viaggianti, le feste popolari all’aperto.

d. aree per i parcheggi (P): sono le aree per i parcheggi a raso, ovvero per quelli ubicati nel sottosuolo e/o all’interno di edifici multipiano fuori terra, aperti al pubblico senza soluzione di continuità.

155 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765” 156 Già scuole materne 157 Già scuola elementare e scuola media inferiore

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1.5. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti seguono la disciplina, definita dalle presenti norme, per il territorio rurale e per gli ambiti urbani di appartenenza. 2. Prestazioni qualitative 2.1. Garantiscono i servizi di base attraverso una presenza diffusa nel territorio comunale. 3. Modalità di attuazione 3.1. Al loro interno, fermo restando quanto specificato al successivo punto 3.2, l’attuazione degli interventi è riservata, in via prioritaria, alla Amministrazione Comunale, che nel quinquennio previsto dal DPR 327/2001158 può attivare le procedure espropriative secondo le procedure di legge. 3.2. Nel rispetto delle presenti norme e previa stipula di una apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale, che regoli, in particolare, le modalità di attuazione delle opere, le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, le garanzie per la loro fruizione pubblica, le competenze sulla manutenzione e la permanenza dell’interesse pubblico nel tempo, nelle aree per servizi pubblici di interesse locale è ammesso tuttavia, in ogni tempo, anche l’intervento di soggetti privati. 3.3. Gli interventi di trasformazione si attuano:

a. con intervento diretto (convenzionato se operato da soggetti privati) per: a.1. aree con previsioni urbanistiche attuate alla entrata in vigore delle presenti norme:

a.1.1. qualsiasi intervento di riorganizzazione delle aree in assenza di nuove costruzioni; a.1.2. interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia delle costruzioni esistenti; a.1.3. interventi di completamento; a.1.4. interventi di ristrutturazione urbanistica effettuati da soggetti pubblici su terreni di proprietà pubblica;

a.2. aree con previsioni urbanistiche non attuate alla entrata in vigore delle presenti norme: attuazione di nuove previsioni urbanistiche da parte di soggetti pubblici su terreni di proprietà pubblica.

b. previa approvazione di PA per: b.1. aree con previsioni urbanistiche attuate alla entrata in vigore delle presenti norme: interventi

di ristrutturazione urbanistica effettuati da operatori privati; b.2. aree con previsioni urbanistiche non attuate alla entrata in vigore delle presenti norme:

attuazione di nuove previsioni urbanistiche da parte di operatori privati. 4. Interventi consentiti 4.1. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, nelle aree a destinazione compatibile di cui al presente articolo possono essere installati, da parte di soggetti privati, chioschi per la vendita di giornali, fiori, generi di ristoro e, in prossimità dei cimiteri, oggetti funebri. Le suddette installazioni sono disciplinate da un apposito Regolamento comunale nel rispetto dei parametri di cui al successivo punto 4.2 e presuppongono sempre la stipula di una convenzione con l’Amministrazione Comunale. 4.2. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e le eventuali, ulteriori, disposizioni di dettaglio dettate dalle schede raccolte nell’Elaborato 3 del RU, l’edificabilità nelle singole aree per servizi pubblici di interesse locale, ai sensi dell’articolo 4, punto 3, è definita sulla base delle esigenze funzionali atte a garantire la qualità prestazionale delle attrezzature e dei servizi, purché nel

158Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, articolo 9

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rispetto delle seguenti disposizioni (gli interventi che riguardano attrezzature e servizi esistenti devono rispettare, quanto meno, le disposizioni di cui al successivo punto “a”, evitando comunque il peggioramento delle condizioni esistenti in relazione ai parametri indicati negli altri punti):

a. disposizioni generali: a.1. rispetto delle norme sovra ordinate che regolano le singole attività; a.2. coerenza e raccordi paesaggistici, ambientali e urbanistici con il contesto territoriale di riferimento.

b. aree per le scuole di base (Sb): o rapporto di copertura: 50% della superficie fondiaria; o indice di permeabilità: 25% della superficie fondiaria; o densità arborea: 50 alberi di alto fusto/ettaro, fatta comunque salva una superficie di 200

mq/lotto che può essere priva di alberi; o distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968159. o

c. aree per le attrezzature di interesse comune (A): o rapporto di copertura: 50% della superficie fondiaria; o indice di permeabilità: 25% della superficie fondiaria; o densità arborea: 50 alberi di alto fusto/ettaro, fatta comunque salva una superficie di 200

mq/lotto che può essere priva di alberi; o distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968160.

d. aree per il verde (V):

o rapporto di copertura: 5% (verde attrezzato per il gioco e lo sport: 20%) o densità arborea: 50 alberi di alto fusto/ettaro o distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968161

e. aree per i parcheggi (P)

o rapporto di copertura: 5% (parcheggi interrati o multipiano: 70%) o densità arborea: 50 alberi di alto fusto/ettaro o distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968162 o superficie unitaria degli stalli, comprensiva degli spazi di manovra e delle aree verdi di

corredo: non inferiore a 30 mq/stallo (a fronte di spazi di manovra esistenti, la superficie unitaria degli stalli non può essere inferiore a 12,50 mq/stallo).

4.3. In particolare, nel Giardino dei Ponti di Bagno a Ripoli è consentita la costruzione di una struttura di pubblico interesse. Fermo restando il rispetto dei parametri di cui al precedente punto 4.2, la suddetta struttura può svilupparsi su non più di un piano fuori terra oltre seminterrato, occupando un settore marginale del giardino, in modo da non precluderne la piena fruizione, e connettendosi ai percorsi pedonali esistenti o di progetto. La costruzione deve rispettare i requisiti della bioedilizia, prevedendo sistemi per il risparmio idrico ed energetico, nonché il ricorso a fonti energetiche rinnovabili secondo quanto disposto all’articolo 7.

159 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765” 160 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, già citato 161 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, già citato 162 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, già citato

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5. Orti sociali 5.1. Fermi restando i parametri indicati al precedente punto 4.2 e relativi alle aree per il verde, gli orti sociali seguono le specifiche disposizioni dell’apposito “Regolamento degli orti sociali”, allegato del RE. In tale regolamento sono definite in particolare, oltre alle modalità di assegnazione, le dimensioni degli orti, le caratteristiche e le dimensioni dei manufatti di servizio, le caratteristiche delle recinzioni e dei percorsi interni. 5.2. Gli orti sociali sono realizzabili in terreni di proprietà comunale, ovvero, previa stipula di apposita convenzione, in terreni di proprietà privata, ancorché non specificatamente individuati dagli elaborati grafici del RU senza che ciò comporti variante al RU. 6. Accesso a lotti privati 6.1. A seguito dell’attuazione delle previsioni di cui al presente articolo, i passaggi esistenti che garantiscono accesso ai lotti privati, altrimenti interclusi, possono essere mantenuti nella ubicazione esistente, ovvero in altra ritenuta più idonea dalle parti, previa stipula di apposita convenzione (o atto unilaterale d’obbligo), registrata e trascritta a cura e spese del soggetto interessato, che regoli il regime giuridico del suolo, le modalità di manutenzione e, se del caso, la realizzazione delle opere.

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Articolo 40: Aree per servizi pubblici di interesse generale 1. Definizione 1.1. Sono aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici che, per la rilevanza territoriale delle prestazioni erogate, rivestono un interesse generale, esteso oltre la scala locale. 1.2. Si distinguono in:

a. “attrezzature e servizi pubblici di rilievo sovra comunale” ai sensi del PTC della Provincia di Firenze163: Ospedale di Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri; Polo scolastico Volta – Gobetti di Bagno a Ripoli; centrale acquedotto La Lama presso Casavecchia: polo sportivo fluviale di Candeli – strutture pubbliche; stazione elisoccorso di Capannuccia; centro servizi Ponte a Niccheri; impianti di telecomunicazione Poggio Incontro; teatro comunale di Antella;

b. “attrezzature e servizi pubblici di area vasta” che, pur non riconosciuti dal PTC della Provincia di Firenze, svolgono funzioni che travalicano i confini comunali: centro sociale di Meoste, area della Rievocazione storica di Grassina.

1.3. Sono assimilate alle zone “F” di cui al DM 1444/1968164.

1.4. Sono individuate con apposita sigla e apposita campitura dagli elaborati grafici del RU. 1.5. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti seguono la disciplina, definita dalle presenti norme, per il territorio rurale e per gli ambiti urbani di appartenenza. 2. Prestazioni qualitative 2.1. I servizi pubblici di interesse generale costituiscono dotazioni territoriali strategiche per la collettività alla scala sovracomunale. 3. Modalità di attuazione 3.1. Al loro interno l’attuazione degli interventi è riservata, in via prioritaria, a soggetti pubblici, che, nel quinquennio previsto dal DPR 327/2001165, possono attivare le procedure espropriative. La suddetta attuazione può tuttavia avvenire, previo convenzionamento ai sensi del successivo punto 3.2, anche ad opera di soggetti privati senza ricorso a forme espropriative. 3.2. Nelle aree di cui al presente articolo l’intervento può essere promosso anche da soggetti privati previa stipula di una apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale, che regoli, in particolare, le modalità di attuazione delle opere, le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, le garanzie per la loro pubblica utilità, le competenze sulla manutenzione e la permanenza dell’interesse pubblico nel tempo. 4. Interventi consentiti 4.1. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, nonché il rispetto delle condizioni e dei parametri di seguito indicati per le singole attrezzature, l’edificabilità nelle singole aree, ai sensi dell’articolo 4, punto 3, è regolata in relazione alle esigenze funzionali atte a garantire la qualità prestazionale delle attrezzature e dei servizi erogati, nel rispetto dei parametri di cui al successivo punto 4.4 e nell’ambito della sostenibilità ambientale e paesaggistica.

163 Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze, Norme di attuazione, articolo 24 164 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765” 165 Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, articolo 9

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4.2. Nelle aree di cui al precedente punto 1.2.a, in coerenza con quanto disposto dal PTC della Provincia di Firenze166, non hanno efficacia le limitazioni di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35, che recepiscono e declinano a livello locale le invarianti strutturali del suddetto PTC. Di contro, le suddette invarianti hanno efficacia nelle aree di cui al precedente punto 1.2.b. 4.3. Al loro interno sono consentiti:

a. con intervento diretto: a.1. interventi di riorganizzazione e di adeguamento funzionale degli spazi aperti e delle aree

pertinenziali degli edifici esistenti; a.2. interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento

conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, RE3 con addizioni funzionali entro il limite del 20% della superficie utile lorda (SUL) esistente e con un minimo di 150 mq comunque consentiti;

a.3. interventi di sostituzione edilizia; a.4. interventi di completamento che comportino nuove costruzioni per una SUL complessiva non

superiore al 50% di quella esistente.

b. previa approvazione di PA esteso a tutta l’area individuata dalle tavole grafiche del RU: b.1. interventi di ristrutturazione urbanistica; b.2. interventi di completamento che comportino nuove costruzioni per una SUL complessiva

superiore al 50% di quella esistente. 4.4. L’edificabilità delle singole aree è regolata dai seguenti parametri:

a. rispetto delle norme sovra ordinate che regolano le singole attività; b. coerenza e raccordi paesaggistici, ambientali e urbanistici con il contesto territoriale di riferimento. c. rapporto di copertura: 50% d. indice di permeabilità: 25% e. densità arborea: 50 alberi/ettaro fatta salva una superficie pertinenziale di 200 mq/lotto che può

essere priva di alberi.

4.5. Qualora il soggetto attuatore sia diverso dalla Amministrazione Comunale o da altro Ente pubblico, l’efficacia del titolo abilitativo, per gli interventi che comportino nuova edificazione o incrementi di superficie utile lorda superiori a quelli consentiti con le addizioni funzionali di cui al precedente punto 4.3.a.2, è subordinata alla assunzione di specifici obblighi, registrati e trascritti a cura e spese del soggetto richiedente, ai sensi del precedente punto 3. 4.6. Gli edifici che ospitano residenze legittime, se raccordati strutturalmente e funzionalmente ai servizi di cui al presente articolo, contribuendo a garantirne o potenziarne la qualità e l’efficienza nell’ambito di una gestione unitaria del complesso, possono mantenere l’attuale destinazione d’uso residenziale ed essere interessati dagli interventi di cui al precedente punto 4.3. In caso contrario, tali edifici possono essere oggetto dei soli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

166 Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze, Norme di attuazione: articolo 3 (Aree sensibili di fondovalle), articolo 10 (Ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale, articolo 11 (Aree fragili del territorio aperto), articolo 12 (Aree di protezione storico ambientale)

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Articolo 41. Aree per servizi privati di interesse locale

1. Definizione 1.1 Sono aree destinate ad attrezzature e servizi privati di rilevanza locale, che integrano le aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici.

1.2. Sono individuate con apposita sigla e campitura dagli elaborati grafici del RU. 1.3. Sono articolate nelle seguenti categorie (ulteriormente articolate nelle sottocategorie di cui all’articolo 66):

a. aree per le scuole di base (SbP): sono le aree per gli asili nido, le scuole dell’infanzia167 e le scuole dell’obbligo per l’istruzione primaria e secondaria di primo grado168.

b. aree per le attrezzature di interesse comune (AP): sono aree per attrezzature e servizi privati di rilevanza locale che svolgono funzioni di interesse pubblico. Comprendono le aree per attrezzature assistenziali, sanitarie, sociali, culturali, religiose e per servizi di interesse pubblico, quali servizi tecnologici, servizi cinofili, cimiteri, ecc.

c. aree per il verde (VP): sono gli spazi aperti privati al cui interno assumono rilevanza autonoma gli assetti a verde, anche con vegetazione naturale

d. aree per i parcheggi (PP): sono le aree private destinate a parcheggio.

1.4. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti seguono la disciplina, definita dalle presenti norme, per il territorio rurale e per gli ambiti urbani di appartenenza. 2. Prestazioni qualitative 2.1. Integrano i servizi pubblici di interesse locale, incrementando l’offerta dei servizi di base nel territorio comunale 3. Modalità di attuazione 3.1. Al loro interno l’attuazione degli interventi è riservata ai soggetti privati, che, nei casi previsti dal successivo punto 4.3, possono stipulare una apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale. 3.2. Gli interventi di trasformazione si attuano:

a. con intervento diretto (convenzionato se operato da soggetti privati) per: a.1. aree con previsioni urbanistiche attuate alla entrata in vigore delle presenti norme:

a.1.1. qualsiasi intervento di riorganizzazione delle aree in assenza di nuove costruzioni; a.1.2. interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia sulle costruzioni esistenti.

a.2. aree con previsioni urbanistiche non attuate alla entrata in vigore delle presenti norme: attuazione di nuove previsioni urbanistiche che non comportino nuove edificazioni, ovvero, che pur comportando nuove edificazioni, non comportano modifiche alle opere di urbanizzazione.

b. previa approvazione di PA per: b.1. aree con previsioni urbanistiche attuate alla entrata in vigore delle presenti norme: interventi

di ristrutturazione urbanistica; b.2. aree con previsioni urbanistiche non attuate alla entrata in vigore delle presenti norme:

attuazione di nuove previsioni urbanistiche che comportano modifiche alle opere di urbanizzazione.

167 Già scuole materne 168 Già scuola elementare e scuola media inferiore

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4. Interventi consentiti 4.1. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e le eventuali, ulteriori, disposizioni di dettaglio dettate con riferimento a specifiche aree dalle schede raccolte nell’Elaborato 3 del RU, nelle aree per servizi privati di interesse locale sono consentiti gli interventi di seguito indicati:

a. su tutti gli edifici: interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b. sugli edifici di cui all’articolo 27 delle presenti norme (oltre agli interventi di cui al precedente punto a.): interventi di ristrutturazione edilizia RE1 e addizioni funzionali di cui all’articolo 4, punto 2.1.4, così come disciplinate dall’articolo 27, punto 3.2; addizioni volumetriche di cui al successivo punto d;

c. sugli edifici diversi da quelli di cui agli articoli 26 e 27 (oltre agli interventi di cui ai precedenti punti a. e b.): interventi di ristrutturazione edilizia RE2 e RE3, interventi di sostituzione edilizia e, ove non ricadenti nei tessuti urbani di vecchio impianto di cui all’articolo 53, interventi di ristrutturazione urbanistica;

d. sugli edifici diversi da quelli di cui all’articolo 26, nonché nelle aree pertinenziali dei suddetti edifici, secondo criteri di coerenza e di compatibilità con i caratteri storicizzati presenti: addizioni volumetriche agli edifici esistenti per una SUL massima totale di 7.400 mq, così ripartita tra i diversi ambiti urbani:

Ambiti urbani

Servizi privati di interesse locale: addizioni volumetriche

Strutture culturali e formative

Strutture ricreative e di ristoro

Strutture socio-sanitarie c/o Ospedale S.M.Annunziata

TOTALE

SUL mq SUL mq SUL mq SUL mq

Bagno a Ripoli, Rimaggio

1.500 1.400 2.900

Grassina, comprensiva di Ponte a Niccheri e

Ponte a Ema 1.500 500 600 2.600

Antella, Balatro 500 500 1.000 Capannuccia,

comprensiva di Scolivigne

300 300

Osteria Nuova e San Donato in Collina

300 300

Vallina, Villamagna, Case San Romolo

300 300

TOTALE 3.500 3.300 600 7.400

4.2. I suddetti interventi sono consentiti nel rispetto delle seguenti condizioni (gli interventi che riguardano attrezzature e servizi esistenti devono rispettare, quanto meno, le disposizioni di cui al successivo punto“a”, evitando comunque il peggioramento delle condizioni esistenti in relazione ai parametri indicati negli altri punti):

a. disposizioni generali: a.1. rispetto delle norme sovra ordinate che regolano le singole attività; a.2. coerenza e raccordi paesaggistici, ambientali e urbanistici con il contesto territoriale di

riferimento.

b. aree per le scuole di base (SbP): b.1. rapporto di copertura: 50% della superficie fondiaria;

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b.2. indice di permeabilità: 25% della superficie fondiaria; b.3. densità arborea: 50 alberi di alto fusto/ettaro, fatta comunque salva una superficie di 200

mq/lotto che può essere priva di alberi; b.4. distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968169; b.5. dotazione di parcheggi (in presenza di interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione

urbanistica e comunque di interventi comportanti incremento di carico urbanistico): definiti dal progetto o dal PA in relazione ai frequentatori previsti nei momenti di picco, ferme restando le dotazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale. Reperibili anche al di fuori delle aree di pertinenza, purché adeguatamente collegati con esse.

c. aree per le attrezzature di interesse comune (AP):

c.1. rapporto di copertura: 50% della superficie fondiaria; c.2. indice di permeabilità: 25% della superficie fondiaria; c.3. densità arborea: 50 alberi di alto fusto/ettaro, fatta comunque salva una superficie di 200

mq/lotto che può essere priva di alberi; c.4. distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968170; c.5. dotazione di parcheggi (in presenza di interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione

urbanistica e comunque di interventi comportanti incremento di carico urbanistico): definiti dal progetto o dal PA in relazione ai frequentatori previsti nei momenti di picco, ferme restando le dotazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale. Reperibili anche al di fuori delle aree di pertinenza, purché adeguatamente collegati con esse.

d. aree per il verde (VP):

d.1. rapporto di copertura: 5% (verde attrezzato per il gioco e lo sport: 20%) d.2. densità arborea: 50 alberi di alto fusto/ettaro d.3. distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968171.

e. aree per i parcheggi (PP)

e.1. rapporto di copertura parcheggi a raso: 5% e.2. densità arborea: 50 alberi di alto fusto/ettaro e.3. distanze dai confini: come da D.M. n. 1444/1968172

4.3. Nelle aree per servizi privati di interesse locale gestite da associazioni senza fini di lucro, allorché sia sottoscritta con l’Amministrazione Comunale un’apposita convenzione, che, oltre a definire le modalità di attuazione delle opere, garantisca la fornitura di servizi di pubblico interesse a condizioni vantaggiose per la collettività e regoli le modalità di gestione dei servizi:

a. gli interventi edilizi e urbanistici non sono soggetti al pagamento degli oneri concessori (tassa sul costo di costruzione e oneri di urbanizzazione);

b. ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, punti 2.1 e 2.2, e alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, nonché le eventuali, ulteriori, disposizioni di dettaglio dettate dalle schede raccolte nell’Elaborato 3 del RU, negli edifici non disciplinati dall’articolo 26 sono consentite modifiche interne alla sagoma atte a garantire la qualità prestazionali delle attrezzature e dei servizi anche attraverso l’incremento della SUL esistente: le suddette modifiche non prelevano dal dimensionamento del RU.

169 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765” 170 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, già citato 171 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, già citato 172 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, già citato

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5. Disposizioni relative a specifici servizi 5.1. Aree per il verde privato 5.1.1. Nelle aree destinate a verde privato non sono consentite costruzioni stabili di alcun tipo. E’ invece consentita l’installazione di manufatti in legno, che, ai sensi dell’Allegato 1, costituiscono opere prive di rilevanza edilizia a condizione di soddisfare tutti i seguenti requisiti:

a. siano realizzati completamente in legno, senza presupporre alcuna parte in muratura; b. siano semplicemente appoggiati a terra ed eventualmente ancorati, senza presupporre opere di

fondazione, basamenti o altre opere in muratura; c. non alterino in modo permanente la morfologia dei luoghi, né tanto meno i caratteri storicizzati del

paesaggio; d. siano utilizzati esclusivamente come rimessaggi di attrezzi per la manutenzione del fondo, essendo

vietato qualsiasi altro loro uso, con particolare riguardo agli usi abitativo, ricreativi, artigianali e commerciali, se pure a titolo temporaneo o saltuario..

5.1.2. L’installazione dei suddetti manufatti, fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, è consentita

a. a condizione che non esistano già, nel fondo interessato, costruzioni stabili o precarie utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano preventivamente rimosse.

5.1.3. La superficie dei suddetti manufatti è determinata in funzione della superficie dell’area destinata a verde privato, che risulti nella disponibilità del richiedente sulla base dei seguenti parametri:

- superficie fino a 500 mq non è consentita l’installazione di manufatti - superficie compresa tra 500 e 1.000 mq fino a 9 mq di SUL - superficie superiore a 1.000 mq fino a 12 mq di SUL

5.2. Aree per i parcheggi privati 5.2.1. I parcheggi privati, a meno di specifiche disposizioni relative a determinate aree, sono da intendersi sempre a raso e, ove individuati dagli elaborati grafici del RU all’esterno del perimetro aggiornato dei centri abitati, con fondo sterrato e comunque permeabile. La superficie unitaria degli stalli, comprensiva degli spazi di manovra e delle aree verdi di corredo, non può essere inferiore a 30 mq/stallo (a fronte di spazi di manovra esistenti, la superficie unitaria degli stalli non può essere inferiore a 12,50 mq/stallo). 5.2.2. Oltre che nelle aree specificatamente individuate dagli elaborati grafici del RU, la realizzazione di parcheggi privati, ove consentito dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo primo, Capo III, Sezione A delle presenti norme, è ammessa nelle aree pertinenziali degli edifici esistenti, anche a servizio di unità immobiliari ubicate in altri lotti, a condizione che:

a. l’edificio cui afferisce l’area pertinenziale disponga di stalli per la sosta veicolare in relazione alle destinazioni d’uso presenti, quanto meno nelle misure minime definite nella tabella che segue:

Destinazione d’uso Parcheggi privati: sosta stanziale e di relazione

residenziale 1mq/10mc, con un minimo di 1 posto auto/unità immobiliare

artigianale-industriale

1 mq/10 mc di volume virtuale173

, con un minimo di 1 posto auto/unità immobiliare

commerciale al dettaglio

174

sosta stanziale: 1 mq/10 mc di volume virtuale175

, oltre spazi parcheggio temporaneo mezzi movimentazione merci

173 Per volume virtuale si intende quello ottenuto moltiplicando la SUL per una altezza di 3,50 ml 174 Agli esercizi commerciali al dettaglio sono associati gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

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sosta di relazione176

: 1 mq/mq di superficie di vendita (esercizi di vicinato) o di somministrazione ovvero 1,5 mq/mq di superficie di vendita (medie strutture di vendita) o di somministrazione

turistico-ricettiva sosta stanziale: 1mq/10mc sosta di relazione: 1 posto auto/camera

direzionale 1 mq/10 mc, con un minimo di 1 posto auto/unità immobiliare

di servizio 1 mq/10 mc, con un minimo di 1 posto auto/unità immobiliare

commerciale all’ingrosso e depositi

1 mq/10 mc di volume virtuale177

, oltre spazi parcheggio temporaneo mezzi movimentazione merci

b. la superficie occupata dal parcheggio a servizio di unità immobiliari ubicate in altri lotti non sia superiore al 20% dell’intera superficie pertinenziale interessata e il parcheggio sia realizzato a raso;

c. gli stalli realizzati a servizio di unità immobiliari ubicate in altri lotti non siano comunque superiori a sei;

d. i parcheggi siano realizzati in aree prossime all’unità immobiliare di riferimento e comunque:

parcheggi per la sosta stanziale (tutte le destinazioni d’uso): entro un raggio di 300 ml in linea d’aria, misurati dall’ingresso dell’unità immobiliare di riferimento;

parcheggi per la sosta di relazione (strutture commerciali e turistico-ricettive): entro un raggio di 50 ml in linea d’aria, misurati dall’ingresso dell’unità immobiliare di riferimento e collegati ad essa da percorsi pedonali protetti;

e. l’intervento sia preceduto da un atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto a cura del richiedente, con il quale costui si obblighi, per sé e per i suoi aventi causa, a mantenere nel tempo il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e l’unità immobiliare che, ai sensi delle presenti norme, ne presuppone l’esistenza.

175 Per volume virtuale si intende quello ottenuto moltiplicando la SUL per una altezza di 3,50 ml 176 La dotazione di parcheggi per la sosta di relazione di esercizi che somministrano alimenti e bevande è assimilata a quella degli esercizi commerciali: 1 mq/mq di superficie di somministrazione, allorché questa sia < 250 mq; 1,5 mq/mq di superficie di somministrazione, allorché questa sia > 250 mq 177 Per volume virtuale si intende quello ottenuto moltiplicando la SUL per una altezza di 3,50 ml

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Articolo 42: Aree per servizi privati di interesse generale 1. Definizione 1.1. Sono aree destinate ad attrezzature e servizi privati che, per la rilevanza territoriale delle prestazioni erogate, rivestono un interesse generale, esteso oltre la scala locale. 1.2. Si distinguono in:

a. “attrezzature e servizi privati di rilievo sovra comunale” ai sensi del PTC della Provincia di Firenze178: centro formazione Enel presso Bagno a Ripoli, impianto golf Ugolino, polo sportivo fluviale di Candeli-strutture private;

b. “attrezzature e servizi privati di area vasta” che, pur non riconosciuti dal PTC della Provincia di Firenze, svolgono funzioni che travalicano i confini comunali: cimitero monumentale di Antella; cimitero di San Piero a Ema.

1.3. Sono individuate con apposita sigla e campitura dagli elaborati grafici del RU. 1.4. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti seguono la disciplina, definita dalle presenti norme, per il territorio rurale e per gli ambiti urbani di appartenenza. 2. Prestazioni qualitative 2.1. Costituiscono dotazioni territoriali pregiate, rivolte a utenze sovra locali, e qualificano l’offerta del territorio comunale. 3. Modalità di attuazione 3.1. Al loro interno l’attuazione degli interventi è riservata ai soggetti privati, previa stipula di una apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale, che regoli, in particolare, le modalità di attuazione delle opere e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi. 4. Interventi consentiti 4.1. Attrezzature e servizi privati di rilievo sovracomunale 4.1.1. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, nonché il rispetto delle condizioni indicate al successivo punto 4.1.2, vi sono consentiti:

a. con intervento diretto: a.1. interventi di riorganizzazione e di adeguamento funzionale degli spazi aperti e delle aree

pertinenziali degli edifici esistenti; a.2. interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento

conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, RE3, sostituzione edilizia; a.3. aree cimiteriali: interventi di completamento ai sensi del successivo punto 4.2;

b. previa approvazione di PA esteso a tutta l’area individuata dalle tavole grafiche del RU: b.1. interventi di ristrutturazione urbanistica.

4.1.2. L’edificabilità delle singole aree è regolata dalle seguenti condizioni:

a. norme regionali e statali che regolano le singole attività b. coerenze e dei raccordi paesaggistici, ambientali e urbanistici con il contesto c. rapporto di copertura: 50% d. indice di permeabilità: 25% e. densità arborea: 50 alberi/ettaro fatta salva una superficie pertinenziale di 200 mq/servizio che può

essere priva di alberi.

178 Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze, Norme di attuazione, articolo 24

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f. parcheggi (in presenza di interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica e comunque di interventi comportanti incremento di carico urbanistico): definiti dal progetto o dal PA in relazione ai frequentatori previsti nei momenti di picco, ferme restando le dotazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale.

4.1.3. Nell’impianto golf Ugolino è consentito il potenziamento del percorso golfistico e degli altri impianti sportivi all’aperto. E’ altresì consentito, previo utilizzo del patrimonio edilizio esistente, il reperimento di spazi di servizio, con uso di foresteria, ad uso esclusivo dei golfisti e dei relativi accompagnatori. Tali spazi di servizio devono costituire strutture vincolate e strettamente funzionali alle attività sportive. In quanto tali, essi non prelevano dal dimensionamento del PS relativo alle strutture turistico - ricettive. La loro realizzazione, così come gli interventi che presuppongano, ai sensi del punto 4.1.1 del presente articolo, l’approvazione di un apposito PA, è soggetta a una specifica convenzione che preveda, nel tempo, la gestione unitaria del complesso e ne inibisca i cambi di destinazione d’uso, nonché l’utilizzo commerciale disgiunto degli spazi di servizio con uso di foresteria rispetto al campo da golf. La suddetta convenzione deve favorire, attraverso specifiche facilitazioni, la pratica del golf per la comunità locale e, in modo particolare, per la popolazione scolastica.

4.2. Attrezzature e servizi privati di area vasta 4.2.1. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, nonché il rispetto delle condizioni indicate al successivo punto 4.2.2 e 4.2.3, nelle aree cimiteriali sono consentite le sepolture, per inumazione in piena terra o per tumulazione in loculi o tombe di famiglia, nonché la realizzazione di cappelle mortuarie o di altre costruzioni funzionali al pieno espletamento del servizio cimiteriale, nei limiti previsti dal piano regolatore dei cimiteri, che costituisce specifico piano di settore comunale ai sensi dell’articolo 11. 4.2.2. Al loro interno gli interventi si attuano con le seguenti modalità:

a. con intervento diretto: a.1. interventi di riorganizzazione e di adeguamento funzionale degli spazi aperti e delle aree

pertinenziali degli edifici esistenti; a.2. interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento

conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, RE3, sostituzione edilizia; a.3. interventi di completamento di cui al precedente punto 4.2.1;

b. previa approvazione di PA esteso a tutta l’area individuata dalle tavole grafiche del RU: b.1. interventi di ristrutturazione urbanistica.

4.2.3. L’edificabilità delle singole aree è regolata dalle seguenti condizioni:

a. norme regionali e statali che regolano le singole attività b. coerenze e dei raccordi paesaggistici, ambientali e urbanistici con il contesto c. rapporto di copertura: 50% d. indice di permeabilità: 25% e. densità arborea: 50 alberi/ettaro fatta salva una superficie pertinenziale di 200 mq/servizio che può

essere priva di alberi. f. parcheggi (in presenza di interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica e

comunque di interventi comportanti incremento di carico urbanistico): definiti dal progetto o dal PA in relazione ai frequentatori previsti nei momenti di picco, ferme restando le dotazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale. Reperibili anche al di fuori delle aree di pertinenza, purché adeguatamente collegati con esse.

4.3. Residenze esistenti 4.3.1. Gli edifici, che, pur ricadendo all’interno delle aree per servizi privati di interesse generale, ospitano residenze legittime, se raccordati strutturalmente e funzionalmente ai servizi di cui al presente articolo,

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contribuendo a garantirne o potenziarne la qualità e l’efficienza nell’ambito di una gestione unitaria del complesso, possono mantenere l’attuale destinazione d’uso ed essere oggetto degli interventi di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2. In caso contrario, tali edifici possono essere oggetto dei soli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

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Articolo 43. Complessi storico-culturali di rilevanza territoriale

1. Definizione 1.1. Sono complessi storico-culturali espressivi dell’identità locale, che, in coerenza al PS, sono destinati a costituire strutture polifunzionali strategiche per la promozione delle risorse e delle eccellenze del territorio comunale e del levante fiorentino. 1.2. Comprendono l’Antico spedale del Bigallo, le Gualchiere di Remole, l’Oratorio di S.Caterina, Villa Monna Giovannella e Villa di Mondeggi. L’Antico spedale del Bigallo, l’Oratorio di S.Caterina e le Gualchiere di Remole costituiscono “servizi e attrezzature di rilievo sovra comunale” ai sensi del PTC della Provincia di Firenze179. 1.3. Sono strutture di servizio assimilate alle zone “F” di cui al DM 1444/1968180.

1.4. Sono individuati con apposita sigla e campitura dagli elaborati grafici del RU.

2. Prestazioni qualitative 2.1. Sono costituiti da strutture di elevata qualità storico-culturale e paesaggistica, che, in virtù delle diverse caratterizzazioni, architettoniche e localizzative, sono suscettibili di favorire la promozione del territorio. 2.2. A questo fine sono utilizzati per una pluralità di funzioni finalizzate a valorizzare le eccellenze locali della cultura, della società, dell’economia, del territorio e del paesaggio, secondo le modalità indicate al successivo punto 5, e sono destinati alla presentazione, alla degustazione e alla vendita dei prodotti locali (agricoli, artigianali, industriali, turistici), alla formazione, alla cultura, alla convegnistica, alla ricreazione, alla ristorazione, alla ricettività. 2.3. Costituiscono pertanto complessi polifunzionali, incentrati sulla missione principale loro assegnata dal RU e consistente in:

a. Antico spedale del Bigallo: promozione della cultura territoriale; b. Gualchiere di Remole: promozione dell’Arno e delle sue rive; c. Oratorio di Santa Caterina: manifestazioni artistiche ed eventi correlati; d. Villa Monna Giovannella: cerniera di connessione tra autostrada e territorio; e. Villa Mondeggi: promozione della ruralità polifunzionale.

3. Modalità di attuazione 3.1. Al loro interno gli interventi finalizzati alla creazione della struttura polifunzionale, di cui al successivo punto 4.2.b, sono promossi da soggetti pubblici o privati, previa stipula di una convenzione con l’Amministrazione Comunale, accompagnata da apposito businnes plan, che regoli le modalità di attuazione delle opere e le modalità di gestione delle strutture, con specifico riferimento a quanto disposto dal successivo punto 5. 4. Interventi consentiti 4.1. Nelle aree dove ricadono l’Antico spedale del Bigallo, le Gualchiere di Remole e l’Oratorio di Santa Caterina, in coerenza con quanto disposto dal PTC della Provincia di Firenze181, non hanno efficacia le

179 Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Firenze, Norme di attuazione, articolo 24 180 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765” 181 PTCP, Norme di attuazione: articolo 3 (Aree sensibili di fondovalle), articolo 10 (Ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale, articolo 11 (Aree fragili del territorio aperto), articolo 12 (Aree di protezione storico ambientale)

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limitazioni di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35, che recepiscono e declinano a livello locale le invarianti strutturali del suddetto PTC. 4.2. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, nonché il rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 4.3, vi sono consentiti:

a. con intervento diretto, interventi finalizzati al mantenimento delle strutture esistenti nelle attuali destinazioni d’uso e consistenti in: a.1. singoli interventi di manutenzione delle aree pertinenziali; a.2. singoli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e

risanamento conservativo degli edifici esistenti. b. previa approvazione di PA, accompagnato dagli strumenti di garanzia di cui al successivo punto 5,

interventi estesi all’intera area, come individuata dagli elaborati grafici del RU, finalizzati alla creazione della struttura polifunzionale di cui al presente articolo e consistenti in: b.1. interventi di riorganizzazione e di adeguamento funzionale delle aree pertinenziali, compresa la

realizzazione di parcheggi; b.2. interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento

conservativo degli edifici esistenti e, ove consentito dagli elaborati grafici del RU182, ristrutturazione edilizia RE1.

Il PA relativo al complesso storico-culturale dell’Oratorio di Santa Caterina individua i corpi di fabbrica che, alla entrata in vigore delle presenti norme, hanno già acquisito una specifica destinazione d’uso residenziale e che non concorrono alla formazione della struttura polifunzionale. I suddetti corpi di fabbrica seguono la disciplina delle trasformazioni e delle funzioni dettata dalle presenti norme per le residenze non agricole del territorio rurale.

4.3. L’utilizzo delle singole aree è regolato dalle seguenti condizioni:

a. rispetto delle norme sovra ordinate che regolano le singole attività; b. coerenza e raccordi paesaggistici, ambientali e urbanistici con il contesto territoriale di riferimento; c. rapporto di copertura: 60% e comunque non superiore a quello esistente, se maggiore; d. indice di permeabilità: 25% e. parcheggi a raso, interrati o seminterrati (reperibili anche al di fuori delle aree di pertinenza, purché

adeguatamente collegati con esse): 1 mq/10 mc per la sosta stanziale, incrementati dalle seguenti dotazioni per la sosta di relazione, con possibilità di adeguamento in sede di PA in relazione alle effettive funzioni svolte dalla struttura polifunzionale: - in presenza di strutture ricettive: un posto auto/camera; - in presenza di strutture commerciali: 1 mq/mq di superficie di vendita (esercizi commerciali di

vicinato) o 1,5 mq/mq di superficie di vendita (medie strutture di vendita); - in presenza di strutture di ristoro: 1 mq/mq di superficie di somministrazione al pubblico di

alimenti e bevande per superfici di somministrazione fino a 300 mq, ovvero 1,5 mq/mq di superficie di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per superfici di somministrazione superiori a 300 mq.

5. Forme di garanzia 5.1. Affinché i complessi storico-monumentali di rilevanza territoriale concorrano alla promozione del territorio, i PA che prevedono il riutilizzo degli edifici e delle relative aree pertinenziali sono accompagnati da:

a. un business plan che illustri le strategie di gestione e stimi, in termini qualitativi e quantitativi, i risultati attesi, dimostrandone la coerenza con le finalità perseguite dal RU e le modalità attraverso le quali le singole attività si collegano al territorio e ne costituiscono espressione, se pure non esclusiva;

182 Disciplina delle trasformazioni

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b. una convenzione, stipulata tra il soggetto proponente e l’Amministrazione Comunale, che, in relazione al business plan, regoli le modalità di gestione delle strutture e dei servizi erogati, definendo in particolare: b.1. le destinazioni d’uso che concorrono alla definizione della struttura polifunzionale, ferma

restando la missione principale dei singoli complessi storico-culturali di cui al precedente punto 2.3;

b.2. le relazioni tra le suddette destinazioni d’uso e la coerenza con il business plan; b.3. le modalità attraverso le quali la struttura polifunzionale provvede a rappresentare il territorio

e concorre alla sua promozione, con specifico riferimento a: - indicazione dei prodotti locali presentati e venduti (alimentari, enologici, artigianali,

industriali, turistici, ecc.); - relazioni tra territorio e attività formative, ricreative, culturali, convegnistiche; - relazioni tra ristorazione e filiera corta locale; - relazioni tra territorio e attività ricettive; b.4. le eventuali, ulteriori, funzioni insediabili, in quanto necessarie per consentire alla struttura

polifunzionale di espletare o qualificare la missione principale di cui al precedente punto 2.3.

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Articolo 44. Strutture turistico-ricettive

1. Definizione 1.1. Sono aree destinate a strutture turistico-ricettive classificate secondo le vigenti norme di settore.

1.2. Ai sensi delle presenti norme, le aree con strutture turistico-ricettive di capienza superiore a 20 posti letto assumono specifica rilevanza funzionale e sono individuate dagli elaborati grafici del RU.

1.3. Sono assimilate alle zone territoriali omogenee D ai sensi del D.M. n. 1444/1968183.

2. Tipologie 2.1. Nel territorio rurale e negli ambiti urbani sono previste le seguenti tipologie di strutture turistico-ricettive: alberghi184, case per ferie185, ostelli della gioventù186, affittacamere e bed&breakfast187, case e appartamenti per vacanza188, residenze d’epoca189.

2.2. Nei borghi rurali, di cui all’articolo 49, possono essere localizzate strutture turistico-ricettive con la tipologia dell’albergo diffuso190.

2.3. Ancorché consentite dalle presenti norme, gli elaborati grafici del RU non individuano: le strutture ricettive con capienza inferiore a 20 posti letto, in quanto considerate prive di specifica rilevanza funzionale; le strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, di cui al successivo punto 3, in quanto ubicate in edifici che non mutano la destinazione d’uso residenziale; le strutture ricettive con la tipologia dell’albergo diffuso, di cui al successivo punto 4, le cui unità abitative mantengono la destinazione d’uso residenziale.

3. Interventi 3. 1. Strutture turistico-ricettive esistenti 3.1.1. Nelle aree per strutture turistico-ricettive esistenti, individuate o meno dagli elaborati grafici del RU, fatti salvi i piani e i progetti in fase di attuazione, sono consentiti, ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme:

a. con intervento diretto: a.1. interventi di manutenzione, riorganizzazione e adeguamento funzionale degli spazi aperti e

delle aree pertinenziali degli edifici esistenti; a.2. interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento

conservativo, ristrutturazione RE1, RE2, RE3, sostituzione edilizia; a.3. addizioni volumetriche agli edifici esistenti per una SUL massima di 1.200 mq, pari a 30 posti

letto, così ripartita tra i diversi ambiti urbani: Ambiti urbani

Strutture turistico-ricettive: addizioni volumetriche

Posti letto SUL mq

Bagno a Ripoli, Rimaggio

Grassina, comprensiva di Ponte a Niccheri e Ponte a Ema

Antella, Balatro 30 1.200

Capannuccia, comprensiva di Scolivigne

Osteria Nuova e San Donato in Collina

Vallina, Villamagna, Case San Romolo

183Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765” 184 LR 42/2000, già citata, articolo 26 185

LR 42/2000, già citata, articolo 47 186 LR 42/2000, già citata, articolo 48 187 LR 42/2000, già citata, articolo 55 188 LR 42/2000, già citata, articolo 56 189 LR 42/2000, già citata, articolo 58 190 LR 71/2013, già citata

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TOTALE 30 1.200

b. previo PA: interventi di ristrutturazione urbanistica estesi all’intera area individuata dagli elaborati

grafici del RU.

3.2. Nuove strutture turistico-ricettive con specifica rilevanza funzionale 3.2.1. Ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme e il potenziamento delle strutture turistico-ricettive esistenti attraverso le addizioni volumetriche di cui al precedente punto 3.1.1, è consentita la creazione di nuove strutture turistico-ricettive con specifica rilevanza funzionale nei seguenti casi:

a. Villa Pedriali: recupero, con intervento diretto, delle strutture esistenti per la realizzazione di un albergo con ricettività massima di 80 posti letto e servizi connessi.

3.3. Disposizioni comuni per le strutture turistico-ricettive 3.3.1. Gli interventi di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 osservano le seguenti condizioni:

a. rispetto delle norme sovraordinate che regolano le singole attività; b. coerenza e raccordi paesaggistici, ambientali e urbanistici con il contesto territoriale di riferimento; c. rapporto di copertura: 50% e comunque non superiore a quello esistente, se maggiore; d. indice di permeabilità: 25%; e. densità arborea: 50 alberi/ettaro fatta salva una superficie pertinenziale di 200 mq/lotto che può

essere priva di alberi (per interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, ove consentiti);

f. parcheggi a raso, interrati o seminterrati (reperibili, a raso, anche al di fuori delle aree di pertinenza, purché adeguatamente collegati con esse): 1 mq/10 mc per la sosta stanziale, maggiorati di 1 posto auto/camera per la sosta di relazione. Ferme restando le disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo secondo, relative ai mutamenti di destinazione d’uso191, le suddette dotazioni di parcheggio sono da reperire a fronte di interventi che comportano incremento di carico urbanistico, ovvero a fronte di interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.

4. Strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione 4.1. Nelle residenze esistenti, non agricole o deruralizzate nelle forme di legge, è consentito ricavare “strutture ricettive extralberghiere con le caratteristiche della civile abitazione” ai sensi della LR 42/2000192.

4.2. Le suddette strutture ricettive, che non comportano il mutamento della destinazione d’uso residenziale in atto, sono consentite nelle seguenti tipologie:

a. esercizi di affittacamere e bed&breakfast, con un limite di 12 posti letto/esercizio; b. in presenza di edifici vincolati ai sensi del DLgs 42/2004193: residenze d’epoca, con un limite di 25

posti letto/esercizio; c. case e appartamenti per vacanza.

5. Strutture turistico-ricettive con la tipologia dell’albergo diffuso 5.1. Le residenze esistenti dei borghi rurali, non agricole o deruralizzate nelle forme di legge, possono entrare a far parte dell’albergo diffuso ai sensi della LR 71/2013194.

5.2. Le suddette strutture ricettive non comportano il mutamento della destinazione d’uso residenziale delle unità abitative che concorrono alla loro formazione, purché non interessate da incentivi pubblici e con l’eccezione delle unità abitative adibite a servizi comuni195.

5.3. Ai sensi della LR 71/2013196 l’albergo diffuso ha una capacità ricettiva minima di 20 posti letto. 191 Parte Quarta, Titolo secondo “Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni” 192 Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, Titoli II, Capo II, Sezione III 193 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 194 Legge regionale 27 novembre 2013, n.71 “Disciplina dell’attività ricettiva di albergo diffuso” e, in particolare, articolo 5 195 Legge regionale 27 novembre 2013, n.71 “Disciplina dell’attività ricettiva di albergo diffuso”, articolo 5, punto 5

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6. Aree con piani o progetti in fase di attuazione (Tar) 6.1. Sono le aree dove vige il Piano particolareggiato di iniziativa privata del complesso alberghiero di Villa la Massa, approvato e convenzionato dalla Amministrazione Comunale prima della adozione delle presenti norme197, individuate dagli elaborati grafici del RU con apposita campitura e con la sigla Tar1. 6.2. All’interno delle suddette aree, le prestazioni qualitative e gli interventi consentiti sono quelli che risultano dal Piano particolareggiato vigente. 6.3. Il suddetto Piano particolareggiato non preleva dal dimensionamento del PS in quanto riferito al PS previgente.

196 Legge regionale 27 novembre 2013, n.71 “Disciplina dell’attività ricettiva di albergo diffuso”, articolo 5, punto 2 197

Approvazione Del. CC n. 15 del 25.01.2007; convenzione Rep. 4625/2008

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Articolo 45. Strutture commerciali 1.1. Sono aree destinate a strutture commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) con rilevanza funzionale autonoma. Al loro interno, quella commerciale costituisce la destinazione d’uso esclusiva o prevalente. 1.2. Sono individuate dagli elaborati grafici del RU e sono classificate sulla base delle vigenti normative regionali di settore. 1.3. Sono assimilate alle zone territoriali omogenee D ai sensi del D.M. n. 1444/1968198. 1.4. Gli elaborati grafici del RU non individuano gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita presenti negli edifici con una diversa e prevalente destinazione d’uso. Detti esercizi e dette strutture seguono, tuttavia, le disposizioni del presente articolo, se e in quanto applicabili. 1.5. Ai fini delle presenti norme199, gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande costituiscono una sottocategoria della destinazione d’uso commerciale al dettaglio. Ad esse si applicano, pertanto, le disposizioni relative alle strutture commerciali di cui al presente articolo. 2. Interventi 2.1. Nelle aree per strutture commerciali, fatti salvi i piani e i progetti in fase di attuazione, sono consentiti, ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme:

a. con intervento diretto: a.1. interventi di manutenzione, riorganizzazione e adeguamento funzionale degli spazi aperti e

delle aree pertinenziali degli edifici esistenti; a.2. interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento

conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, RE3, sostituzione edilizia degli edifici esistenti; a.3. addizioni volumetriche agli edifici esistenti per una SUL massima totale di 3.000 mq, così

ripartita tra i diversi ambiti urbani:

Ambiti urbani

Strutture commercial: addizioni volumetriche Superficie di vendita mq

Bagno a Ripoli, Rimaggio 800

Grassina, comprensiva di Ponte a Niccheri e Ponte a Ema

800

Antella, Balatro 800

Capannuccia, comprensiva di Scolivigne

Osteria Nuova e San Donato in Collina 200

Vallina, Villamagna, Case San Romolo 400

TOTALE 3.000

b. previo PA:

b.1. interventi di ristrutturazione urbanistica estesi all’intera area individuata dagli elaborati grafici del RU;

2.2. L’edificabilità delle singole aree è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a. rispetto delle norme sovraordinate che regolano le singole attività; b. coerenza e raccordi paesaggistici, ambientali e urbanistici con il contesto territoriale di riferimento;

198 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765” 199 Vedi anche l’articolo 64, punto 2.3.c

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c. rapporto di copertura: 50% e comunque non superiore a quello esistente, se maggiore; d. indice di permeabilità: 25% e. densità arborea (per interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica): 50

alberi/ettaro fatta salva una superficie pertinenziale di 200 mq/lotto che può essere priva di alberi; f. parcheggi a raso e, esclusivamente negli ambiti urbani, interrati o multipiano (reperibili, a raso,

anche al di fuori delle aree di pertinenza della struttura commerciale, purché entro un raggio di 300 ml in linea d’aria per la sosta stanziale e di 50 ml per la sosta di relazione, misurati a partire dall’ingresso al pubblico della suddette struttura): 1 mq/10 mc per la sosta stanziale, maggiorati delle dotazioni richieste per la sosta di relazione, pari a 1 mq/mq di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato e a 1,5 mq/mq di superficie di vendita per le medie strutture. Ferme restando le disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo secondo, relative ai mutamenti di destinazione d’uso200, i suddetti parcheggi sono da reperire a fronte di interventi che comportino incremento di carico urbanistico, ovvero a fronte di interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.

200 Parte Quarta, Titolo secondo “Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni”

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PARTE QUARTA: “DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DELLE FUNZIONI”

Titolo primo: “Disciplina delle trasformazioni”

Capo II: “Territorio rurale”

Sezione A: “Aree a prevalente funzione agricola”

Articolo 46. Disposizioni generali 1. Classificazione Le aree a prevalente funzione agricola sono classificate come zona omogenea “E” ai sensi del DM 1444/1968201 e come zona a prevalente funzione agricola ai sensi della LR 01/2005202. 2. Operatori agricoli 2.1. Ai fini delle presenti norme, per operatori agricoli si intendono quelli che svolgono attività di coltivazione dei fondi, di selvicoltura e di allevamento. I suddetti operatori agricoli sono ripartiti in tre categorie sulla base dei caratteri distintivi di seguito descritti:

a. Aziende agricole produttive: sono aziende agricole, in possesso di tutti i requisiti giuridici e condotte da un imprenditore agricolo, che mantengono in coltura una superficie agricola utilizzata (SAU) non inferiore a una unità colturale, così come definita al successivo punto 4;

b. Aziende agricole minime: sono aziende agricole che non rientrano nella categoria precedente o che, pur non raggiungendo una unità colturale (UC) così come definita al successivo punto 4, mantengono in coltura una superficie agricola utilizzata (SAU) non inferiore a 1 ettaro (riducibile a 0,3 ettari in presenza di colture ortoflorovivaistiche specializzate con almeno il 50% delle colture protetto in serra);

c. Operatori dell’agricoltura amatoriale: sono privati cittadini e/o soggetti che svolgono attività agricola a livello amatoriale e/o per autoconsumo e che comunque non rientrano nelle due categorie precedenti.

3. Superficie agricola e forestale 3.1. Superficie agricola totale (SAT): per superficie agricola totale (SAT) si intende l’insieme della superficie agricola utilizzata (SAU), della superficie forestale (SAF), della superficie agricola non utilizzata e delle altre superfici. 3.2. Superficie agricola utilizzata (SAU): per superficie agricola utilizzata (SAU) si intende l’insieme dei terreni condotti a seminativo (compresi quelli a riposo), coltivazioni legnose agrarie (vite, olivo, agrumi, fruttiferi, vivai, castagneti da frutto, coltivazioni legnose agrarie in serra), orti familiari, prati permanenti e pascoli. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole.

201 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765” 202 Legge regionale 03 gennaio 2005, “Norme per il governo del territorio”

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3.3. Superficie forestale (SAF): per superficie forestale si intende quella coperta dai boschi, così come definiti dalla LR 39/2000203 3.4. Superficie agricola non utilizzata: per superficie agricola non utilizzata si intende l’insieme dei terreni non utilizzati ai fini agricoli, ma suscettibili di essere recuperati a tali fini mediante intervento di mezzi normalmente disponibili presso un’azienda agricola. La superficie agricola non utilizzata comprende gli eventuali terreni abbandonati facenti parte dell’azienda e le aree destinate ad attività ricreative. Non comprende, di contro, i terreni a riposo204. 3.5. Altre superfici: per altre superfici si intende l’insieme delle aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi, canali, cave, terre sterili, rocce, parchi e giardini ornamentali. Le altre superfici comprendono anche le superfici delle grotte, dei sotterranei e degli appositi edifici destinati alla coltivazione dei funghi. 4. Unità colturale (UC) 4.1. Per unità colturale (UC) si intende la superficie fondiaria minima che è necessario mantenere in produzione per accedere, ove consentito dalle presenti norme, alla realizzazione di nuove costruzioni agricole o a interventi sulle costruzioni agricole esistenti che eccedono la sostituzione edilizia . Tale superficie, in relazione ai vari ordinamenti colturali, non può essere inferiore a quanto previsto dalle vigenti norme provinciali e/o regionali. 4.2. Nelle aziende agricole con terreni di diverso ordinamento colturale, l’unità colturale (UC) si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime di cui al precedente punto 4.1. 5. Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (Programma aziendale) 5.1. Il Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (di seguito denominato “Programma aziendale”) è lo strumento, ad uso delle aziende agricole produttive di cui al precedente punto 2, che consente di:

a. programmare gli interventi ambientali, agronomici, edilizi e le relative fasi di realizzazione; b. dimostrare la necessità di nuovi annessi agricoli per le esigenze produttive del fondo; c. individuare le costruzioni non più necessarie alla conduzione agricola del fondo, per utilizzarle ai fini

delle attività complementari e connesse all’agricoltura, ovvero per modificarne la destinazione d’uso da agricola a non agricola.

5.2. Il Programma aziendale ha validità decennale, è disciplinato dalle norme regionali vigenti e contiene, oltre agli elaborati previsti dalle suddette norme, la definizione motivata e la descrizione specifica delle opere di miglioramento ambientale. Tali opere comprendono:

a. manutenzione, restauro, ripristino della rete drenante naturale; b. manutenzione, restauro, ripristino, realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-

forestali (terrazzamenti, ciglionamenti, scoline, acquidocci, ecc.); c. manutenzione, restauro e ripristino della viabilità storica minore, comunale o vicinale, comprese le

fossette laterali e l’eventuale vegetazione di corredo (alberature segnaletiche, filari alberati, ecc.); d. manutenzione e/o restauro dei manufatti di rilevanza storico-culturale o testimoniale (tabernacoli,

edicole, croci votive, ecc.; muri di confine stradale; ecc.); e. integrazione della rete di connessione ecologica (vegetazione ripariale lungo i corsi d’acqua; fasce di

vegetazione lineare, arborea e/o arbustiva, a separazione di aree agricole di pari qualità colturale e/o in continuità con fasce di vegetazione lineare esistenti al di fuori dei confini di proprietà e/o con boschi o macchie di bosco; ecc.);

203 Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, “Legge forestale della Toscana” 204 I terreni a riposo fanno parte della SAU

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f. conversione di boschi cedui in boschi di alto fusto; g. manutenzione e recupero di sorgenti, punti di captazione idrica e strutture ad essi correlate

(depositi, lavatoi, pozze di raccolta, ecc.); h. mantenimento del mosaico colturale tipico del paesaggio tradizionale toscano, attraverso il

mantenimento di una quota pari ad almeno il 10% della SAU a seminativo, prato falciabile o prato pascolo;

i. cessione in comodato d’uso alla banca della terra, di cui alla LR 80/2012205, della superficie agricola non utilizzata, purché di estensione accorpata non inferiore a 1 ettaro.

5.3. L’attuazione del Programma aziendale è garantita da una apposita convenzione (o atto unilaterale d’obbligo) registrata e trascritta a cura del richiedente, che prevede specifiche penali, a carico di quest’ultimo, in caso di inadempienza. Dette penali non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza. 5.4. Il Programma aziendale assume valore di Piano Attuativo qualora preveda la realizzazione di nuovi annessi agricoli con una superficie utile lorda complessiva superiore a 200 mq o il trasferimento di costruzioni con superfici utili lorde di pari entità. I limiti suddetti si riferiscono anche ad annessi interrati o seminterrati. 5.5. Non sono tenute alla presentazione del Programma aziendale le aziende agricole che effettuino interventi su edifici agricoli esistenti, a condizione che tali interventi:

a. non eccedano la sostituzione edilizia; b. non comportino trasferimento di volumetrie; c. non comportino incrementi di superficie utile lorda e di volume superiori a quelli consentiti con

le addizioni funzionali di cui all’articolo 4.; d. non comportino mutamento della destinazione d’uso agricola di edifici esistenti.

5.6. Il dimensionamento delle nuove costruzioni previste dal Programma aziendale deve essere determinato tenendo conto dell’obbligo di procedere prioritariamente al riutilizzo, anche previo trasferimento di volumetrie, ove non precluso dalle disposizioni di cui alla Parte Terza delle presenti norme, di eventuali annessi agricoli in disuso presenti nei terreni di proprietà dell’azienda richiedente. 6. Frazionamento di aziende agricole 6.1. Nell’ambito dei Programmi aziendali il frazionamento di aziende agricole, preordinato o meno ad atti di trasferimento immobiliare e accompagnato o meno dal cambio di destinazione d’uso degli edifici esistenti, deve comunque prevedere, attraverso apposite obbligazioni contenute nella relativa convenzione (o atto unilaterale d’obbligo), l’indissolubilità del rapporto pertinenziale tra gli edifici e i fondi individuati quali loro pertinenze esclusive (“edilizie” e/o “agricole”, come definite al successivo punto 7) per un periodo di almeno dieci anni. 6.2. Nel caso di trasferimento parziale di fondi agricoli attuato al di fuori del Programma aziendale, a titolo di compravendita o ad altro titolo che consenta comunque il conseguimento di un titolo abilitativo, su tutti gli appezzamenti di terreno risultanti è vietata la realizzazione di nuovi edifici nei dieci anni successivi al frazionamento. Il divieto non si applica nei casi espressamente previsti dall’articolo 46 della LR n. 01/2005206. 7. Aree di pertinenza “edilizia” e aree di pertinenza “agricola” 7.1. Ai fini delle presenti norme, le aree di pertinenza degli edifici che ricadono nelle aree a prevalente funzione agricola si distinguono in :

205 Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80, “Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane ” 206 Legge regionale 03 gennaio 2005, n. 1, “Norme per il governo del territorio”

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a. “aree di pertinenza edilizia”: sono le aree intimamente connesse all’edificio, che mantengono con questo rapporti di contiguità fisica, di complementarietà funzionale, di relazione evidente negli assetti e negli arredi. Tali aree, pur fisicamente distinguibili, condividono la destinazione d’uso dell’edificio di riferimento e di norma, rispetto a questo, non sono suscettibili di utilizzo commerciale disgiunto. Comprendono le aie, i cortili, i giardini, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale, gli spazi che assolvono a un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale dell’edificio principale, valorizzandolo e rendendone più agevole l’uso;

b. “aree di pertinenza agricola”: sono le aree che, ai sensi della legislazione vigente, sono legate all’edificio ex-agricolo da rapporti convenzionali per la realizzazione delle opere di sistemazione ambientale, di cui al punto 10 del presente articolo, e che comunque si configurano, fisicamente e funzionalmente, distinte e separabili nei confronti dell’edificio principale di riferimento.

7.2. I progetti edilizi che comportano mutamento della destinazione d’uso degli edifici agricoli e, in generale, i progetti di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, riferiti a immobili con destinazione d’uso non agricola, devono:

a. definire il perimetro, la dimensione e la tipologia delle suddette pertinenze, che devono comunque essere ritagliate in coerenza al sistema dei segni, naturali e antropici, che caratterizzano la tessitura territoriale (corsi d’acqua, viabilità minore, salti morfologici, maglia dei campi, siepi, aree boscate, etc.);

b. attribuire ciascuna pertinenza a un edificio o a una unità immobiliare; c. provvedere alle conseguenti variazioni catastali.

La sommatoria delle aree di pertinenza così individuate (agricole ed edilizie) deve coprire l’intera area di proprietà. 7.3. Nelle “aree di pertinenza edilizia”, sulla base di progetti unitari estesi all'intera area, è consentita, oltre alle sistemazioni estensive, la creazione di orti, giardini e spazi per la sosta veicolare. In tali aree, sulla base delle procedure e delle modalità definite dal RE, è altresì consentita la realizzazione di una piscina, di un campo da tennis e/o di altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato per ogni edificio o complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Qualora, per motivate esigenze di carattere paesistico e/o funzionale, la piscina - o l’attrezzatura sportiva - dovesse essere collocata all’esterno dell’”area di pertinenza edilizia” preesistente, l’efficacia del titolo abilitativo è subordinata alle necessarie variazioni catastali. 7.4. Nelle aree di pertinenza edilizia, purché nel rispetto di un rapporto di copertura del 40%, e comunque non superiore a quello esistente, se maggiore, è consentito realizzare piccoli manufatti con funzioni accessorie, non destinati alla permanenza di persone, così come definiti nell’Allegato 1, punto 1.a.5, compresi ricoveri per animali domestici o da cortile. I ricoveri per cani non possono essere in numero superiore a tre/unità immobiliare. Se realizzati in conformità alle disposizioni del Regolamento edilizio comunale, i suddetti manufatti costituiscono opere prive di rilevanza edilizia, ai sensi dell’Allegato 1 alle presenti norme. 7.5. Il frazionamento delle “aree di pertinenza edilizia”, ove non inibito dalle presenti norme, deve avvenire sulla base di uno studio semiologico, che definisca le linee dividenti in coerenza con il sistema dei segni che caratterizzano la tessitura territoriale. 7.6. Nelle “aree di pertinenza agricola” è consentita la realizzazione dei manufatti agricoli in materiali leggeri per l’agricoltura amatoriale secondo le disposizioni di cui all’articolo 48, punto 2.4. L’ubicazione di tali manufatti deve comunque essere prossima agli edifici di riferimento; di tale prossimità si deve dare dimostrazione nella richiesta del titolo abilitativo. 8. Recinzioni

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8.1. Onde garantire la continuità ecologica e paesaggistica, nelle aree a prevalente funzione agricola sono consentite solo recinzioni finalizzate a:

a. garantire sicurezza agli edifici la cui destinazione d’uso implichi la presenza non occasionale di persone (residenza, attività ricettive, esercizi di ristoro, ecc.), interessando esclusivamente le “aree di pertinenza edilizia” di cui al precedente punto 7;

b. consentire alle aziende agricole di esercitare le proprie attività, comprese quelle di allevamento e di ortoflorovivaismo, garantendone la protezione dagli animali selvatici;

c. garantire protezione agli impianti tecnologici, pubblici e privati; d. delimitare spazi per gli animali da cortile a uso familiare; e. consentire la protezione di orti, a uso familiare, fino a una superficie massima di 100 mq/unità

immobiliare; f. consentire la custodia di cani, allorché di numero inferiore a 10 capi e sistemati al di fuori delle aree

di pertinenza edilizia, così come definite dal precedente punto 7, in aree che distino almeno 250 ml in linea d’aria da residenze o altri edifici a uso ricettivo, ricreativo, culturale, sociale, di ristoro. La suddetta recinzione è consentita sulla base di un apposito permesso di costruire, corredato dalla valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della Legge 447/1995 e da eventuali soluzioni, strutturali o funzionali, atte a contenere il rumore entro le soglie definite dal Piano comunale di classificazione acustica per l’area interessata. Distanze minori, rispetto ai 250 ml prescritti, possono essere consentite previa dimostrazione di condizioni esistenti, naturali o artificiali, che determinino l’abbattimento del rumore, potenzialmente prodotto dagli animali, entro le soglie definite dal Piano

comunale di classificazione acustica207 per l’area interessata. In presenza di un numero di cani da custodire superiore a 10, la recinzione è consentita previa approvazione di un apposito Piano attuativo.

g. consentire la custodia di equini, bovini, ovini e caprini a scopo amatoriale, purché il numero di capi non sia superiore a cinque e la distanza in linea d’aria da residenze o altri edifici a uso ricettivo, ricreativo, culturale, sociale, di ristoro non sia inferiore a 50 metri.

8.2. Con l’eccezione di quanto disposto al precedente punto 8.1.f, le suddette recinzioni, se di altezza non superiore a 2,00 ml e realizzate con rete a maglia sciolta e pali in legno semplicemente infissi al suolo senza opere murarie, e le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo, se di altezza non superiore a 1,20 ml, costituiscono opere prive di rilevanza edilizia ai sensi dell’Allegato 1 alle presenti norme; esse sono pertanto consentite ove non specificatamente vietate dalle presenti norme con disposizioni relative a specifiche aree. Le altre tipologie di recinzione e le procedure per ottenere il relativo titolo abilitativo sono definite dal RE. 8.3. Non sono consentite recinzioni nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua, di cui all’articolo 23, e nei boschi, di cui all'articolo 24 (con le eccezioni ivi previste). 9. Locali interrati o seminterrati 9.1. Autorimesse Nel territorio rurale non si applicano le disposizioni di cui al Titolo III della Legge 122/1989208, riferite alle “aree urbane maggiormente popolate”. Al suo interno, con l’eccezione di quanto disposto all’articolo 51, “Insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale”, non è consentita la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate, ancorché pertinenziali. 9.2. Cantine e locali tecnici a servizio di edifici esistenti 9.2.1. A servizio degli edifici esistenti, diversi da quelli classificati ai sensi dell’articolo 26 delle presenti norme e/o vincolati ai sensi del DLgs 42/2004 , possono essere realizzati volumi interrati o seminterrati destinati a cantine o locali tecnici esclusivamente nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

207 Piano comunale di classificazione acustica, con Del CC n. 21 del 24/02/2005 208 Legge 24 marzo 1989, n. 122, “Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate”

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a. gli edifici risultino privi di cantina o di locali tecnici, ovvero ne risultino provvisti ma con dimensioni inferiori a quelle sotto indicate;

b. i manufatti risultino completamente interrati, ovvero, in presenza di salti morfologici retti da muri preesistenti, presentino fuori terra il solo lato corrispondente al suddetto muro, ove potrà essere realizzata la sola apertura di accesso che non potrà avere una larghezza superiore a 1,20 ml;

c. gli interventi non presuppongano la realizzazione di rampe di accesso o l’alterazione del profilo morfologico dei terreni, potendosi dunque realizzare solo in presenza di salti morfologici retti da muri preesistenti, ovvero con accesso dall’interno dell’edificio;

d. la superficie lorda della cantina e/o dei locali tecnici non ecceda il 30% del volume fuori terra dell’unità immobiliare di riferimento, potendosi realizzare anche al di fuori della sagoma di ingombro del suddetto edificio;

e. l’altezza interna dei locali, fatte salve comprovate esigenze conseguenti al doveroso ossequio di norme di sicurezza, non superi i 2,40 ml.

9.2.2. Detti volumi, ove rispondenti alle condizioni sopra indicate, non assumono rilevanza quali interventi di addizione funzionale o volumetrica, ai sensi dell’articolo 4, se utilizzati una sola volta. A dimostrazione di ciò deve essere preventivamente prodotta specifica autocertificazione a firma del progettista e del proprietario. 9.2.3. La realizzazione di volumi tecnici interrati, realizzati in condizioni diverse dalle precedenti, è consentita, per quota parte della superficie e del volume sopra specificati, solo per dimostrate esigenze di alloggiamento di apparecchiature tecnologiche che le vigenti norme di sicurezza non consentano di collocare altrimenti. 10 Opere di sistemazione ambientale nelle aree di pertinenza agricola 10.1. Sono opere da realizzare nelle aree di pertinenza agricola, con dimensioni non inferiori a un ettaro, degli edifici sottoposti agli interventi di cui al successivo punto 10.2. Tali opere, espressamente previste dalla convenzione (o atto unilaterale d’obbligo) di cui al successivo punto 10.3, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con le attività agricole, ivi compresa la tutela e la valorizzazione dei caratteri qualitativi del paesaggio, di cui alla Parte Terza. 10.2. Gli interventi che richiedono la realizzazione di opere di sistemazione ambientale sono quelli che:

a. comportano la modifica della destinazione d’uso di edifici agricoli; b. eccedono la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici non agricoli.

10.3. Le opere di cui trattasi riguardano esclusivamente le “aree di pertinenza agricola” dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata dall’intervento, appositamente individuate – in conformità a quanto disposto dal punto 9 del presente articolo - dal progetto edilizio correlato. Lo scomputo dei relativi oneri, previsti dalle vigenti norme regionali, è consentito, previa approvazione di specifici progetti accompagnati da computi metrici estimativi, solo a fronte di interventi di rilevanza pubblica o di interesse pubblico e/o generale che, in caso di necessità e previo assenso della Amministrazione Comunale, possono essere realizzati anche in aree di proprietà pubblica o in altre aree motivatamente individuate. Per interventi di rilevanza pubblica si intendono prioritariamente:

a. manutenzione, restauro, ripristino della rete drenante naturale; b. manutenzione, restauro, ripristino, realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-

forestali (terrazzamenti, ciglionamenti, scoline, acquidocci, ecc.); c. manutenzione, restauro e ripristino della viabilità storica minore, comunale o vicinale, comprese le

fossette laterali e l’eventuale vegetazione di corredo (alberature segnaletiche, filari alberati, ecc.); d. manutenzione e/o restauro dei manufatti di rilevanza storico-culturale o testimoniale (tabernacoli,

edicole, croci votive, ecc.; muri di confine stradale; ecc.);

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e. integrazione della rete di connessione ecologica (vegetazione ripariale lungo i corsi d’acqua; fasce di vegetazione lineare, arborea e/o arbustiva, a separazione di aree agricole di pari qualità colturale e/o in continuità con fasce di vegetazione lineare esistenti al di fuori dei confini di proprietà e/o con boschi o macchie di bosco; ecc.);

f. conversione di boschi cedui in boschi di alto fusto; g. manutenzione e recupero di sorgenti, punti di captazione idrica e strutture ad essi correlate

(depositi, lavatoi, pozze di raccolta, ecc.); h. cessione in comodato d’uso alla banca della terra, di cui alla LR 08/2012209, di un’area, utilizzata o

utilizzabile ai fini agricoli, di estensione accorpata non inferiore a 1 ettaro.

10.4. Garanzie L’efficacia del titolo abilitativo, relativo alle trasformazioni da attuarsi sull’edificio di riferimento, è in ogni caso subordinata alla stipula di una apposita convenzione (o atto unilaterale d’obbligo) registrata e trascritta a spese del richiedente e a cura della Amm.ne comunale, corredata da idonee garanzie fidejussorie circa la corretta esecuzione e manutenzione delle opere di sistemazione ambientale previsti dal progetto.

11. Sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali. 11.1. Definizione. 11.1.1. Le sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali costituiscono modalità di sistemazione dei terreni atte a prevenire i danni causati da fenomeni di ristagno o di erosione da precipitazioni. 11.1.2. Le sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali tradizionali (terrazzamenti, muri a secco, ciglioni, scoline, acquidocci, ecc.) costituiscono altresì componenti qualificate del paesaggio storico rurale ed esempi virtuosi delle modalità storicizzate di gestione delle risorse territoriali. 11.2. Sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali esistenti 11.2.1. Le sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali tradizionali devono essere conservate e, in presenza di degrado, devono essere restaurate, ferma restando la possibilità di effettuare modifiche puntuali, atte a migliorare e razionalizzare gli accessi e le coltivazioni dei fondi. 11.2.2. Qualora abbiano perso la funzionalità originaria, esse devono essere ripristinate o sostituite con altre opere, che assicurino le stesse prestazioni funzionali e che presentino caratteristiche costruttive similari. 11.3. Nuove sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali 11.3.1. La realizzazione di nuove sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali significative, che comporti modellamenti morfologici e/o consistenti movimenti di terra, devono essere funzionali alle esigenze di protezione idrogeologica e idraulica. 11.3.2. I nuovi interventi devono essere comunque concepiti secondo criteri di coerenza evolutiva con gli assetti storicizzati. Di tale coerenza si deve dare dimostrazione negli elaborati progettuali.

12. Trasformazioni morfologiche 12.1. Gli interventi consentiti dalla presenti norme nel territorio rurale, con l’eccezione di quelli relativi a opere pubbliche o di pubblico interesse, non devono comportare trasformazioni morfologiche percepibili come forti discontinuità nei confronti degli assetti morfologici esistenti nelle aree limitrofe.

209 Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80, “Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane ”

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12.2. Le trasformazioni morfologiche previste da Piani Attuativi, Programmi aziendali o richieste da singoli atti abilitativi devono comunque essere accompagnate da specifici progetti di sistemazione delle aree, garantendo la funzionalità ambientale e la continuità ecologica e formale con gli spazi limitrofi. Tali progetti devono prevedere in particolare:

a. il rimodellamento dei terreni, in modo da: 1. garantire la continuità delle quote con le aree limitrofe; 2. garantire, in caso di salti morfologici consistenti, raccordi graduali attraverso terrazzamenti

contenuti da muri in pietra f.v. di altezza non superiore a 1,50 ml (a meno di specifiche coerenze con il contesto paesaggistico che consentano altezze superiori), prevedendo comunque idonee misure per consentire il drenaggio delle acque di monte;

b. il riordino e la ricostituzione di una rete drenante (naturale o artificiale), con recapito nei corsi d’acqua naturali che formano il reticolo idrografico superficiale;

c. l’utilizzo di vegetazione autoctona o naturalizzata, secondo una riorganizzazione dell’ecomosaico coerente con il modello tradizionale locale;

d. la riorganizzazione semiologia dell’area coerente con il sistema delle tessiture territoriali locali.

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Articolo 47. Costruzioni esistenti

1. Interventi di trasformazione 1.1. Ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi sotto indicati, purché coerenti con i caratteri tipologici, architettonici e formali storicizzati degli edifici e del contesto paesaggistico:

a. Edifici di particolare valore architettonico, paesaggistico e/o storico-culturale: sono disciplinati, con le relative aree di pertinenza edilizia, dall’articolo 26 delle presenti norme.

b. Edifici di valore architettonico, paesaggistico e/o storico-culturale: sono disciplinati, con le relative

aree di pertinenza edilizia, dall’articolo 27 delle presenti norme. c. Altri edifici: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento

conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3, sostituzione edilizia e, ove specificatamente previsto dalle presenti norme, ristrutturazione urbanistica. Il trasferimento di volumetrie agricole all’interno della superficie aziendale è assimilato alla sostituzione edilizia ovvero alla ristrutturazione urbanistica. Gli interventi che comportano ristrutturazione urbanistica sono consentiti previa approvazione di apposito PA, ovvero, nel caso di edifici con destinazione d’uso agricola, di Programma aziendale; tale Programma, in presenza di trasferimenti di costruzioni agricole con superficie utile lorda superiore a 300 mq, assume valore di PA.

1.2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione e di ristrutturazione urbanistica sono approvati nell’ambito di progetti organici, che dimostrino coerenza con i caratteri storici, tipologici e architettonici dell’edificio e con i caratteri paesaggistici del contesto rurale. 1.3. Gli ampliamenti e i rialzamenti degli edifici esistenti devono rispettare le distanze di cui al DM n. 1444/1968210 sulla base delle specificazioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale. 2. Frazionamento 2.1. Il frazionamento di organismi edilizi esistenti ai fini abitativi non può comportare la realizzazione di unità immobiliari con superficie utile lorda media inferiore a 80 mq, riducibili a 60 mq per la realizzazione di residenze sociali da parte di enti pubblici. Tali limiti si applicano a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo permanente, siano esse con destinazione d’uso agricola o non agricola. 2.2. Il frazionamento di organismi edilizi esistenti ai fini non abitativi non può comportare la realizzazione di unità immobiliari con superficie utile lorda media inferiore a 60 mq. 2.3. Il riutilizzo dei fienili isolati o separati dall’edificio principale può comportare la realizzazione di una sola unità immobiliare/fienile. In presenza di fienili frazionati prima della entrata in vigore delle presenti norme, le singole porzioni possono costituire unità immobiliari autonome e, se del caso, essere accorpate a distinte unità immobiliari ad uso abitativo ai sensi dell’articolo 71, punto 2.4.

2.4. Le disposizioni di cui al presente punto 2 si applicano anche agli edifici realizzati o legittimati dopo l’entrata in vigore delle presenti norme.

210 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765”

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3. Manufatti in materiali leggeri 3.1. I manufatti esistenti costituiti in prevalenza da legno, metallo e/o altri materiali leggeri, realizzati sulla base di regolare titolo abilitativo o legittimati con concessione in sanatoria, ancorché in base alle leggi sul condono edilizio, possono essere oggetto di interventi volti a garantirne l’uso e a migliorarne la qualità formale a condizione che:

a. non si preveda alcun incremento di superficie e/o di volume, né l’inserimento di servizi igienici; b. siano comunque utilizzati materiali leggeri e sia conservato il grado di funzionalità del manufatto.

3.2. E’ consentita la demolizione dei suddetti manufatti e la loro ricostruzione secondo le disposizioni di cui all’articolo 48, punto 2.4 delle presenti norme, nel rispetto delle caratteristiche costruttive e dei parametri dimensionali da queste definiti.

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Articolo 48. Nuove costruzioni 1. Residenza 1.1. Nelle aree a prevalente funzione agricola non è ammessa la costruzione di nuove residenze, ancorché agricole. 2. Manufatti e annessi agricoli 2.1. Ferme restando le specificazioni e le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza, nelle aree a prevalente funzione agricola è consentita la costruzione di nuovi annessi agricoli e l’installazione di nuovi manufatti agricoli, sulla base dei procedimenti abilitativi e nel rispetto dei caratteri costruttivi definiti dal RE, fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle costruzioni esistenti. 2.2. I manufatti e gli annessi agricoli, con riferimento alla classificazione di cui all’articolo 46, punto 2, delle presenti norme, si distinguono in:

a. “manufatti agricoli in materiali leggeri”, ad uso degli operatori dell’agricoltura amatoriale; b. “manufatti agricoli precari”, ad uso di tutte le tipologie di aziende agricole: ad essi sono assimilate le

serre temporanee e le serre con copertura stagionale; c. “annessi agricoli stabili” ad uso delle aziende “produttive: ad essi sono assimilate le serre con

copertura permanente; d. “annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime o eccedenti le capacità

produttive aziendali”, ad uso delle aziende minime. 2.3. I manufatti e gli annessi agricoli, così realizzati e specificatamente disciplinati dai successivi punti del presente articolo, non possono modificare la loro destinazione d’uso agricola: in caso di inosservanza della suddetta disposizione, essi sono considerati quali “opere eseguite in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali”. 2.4. Manufatti agricoli in materiali leggeri 2.4.1. I manufatti agricoli in materiali leggeri sono strutture per la conduzione di fondi agricoli ad opera degli operatori dell’agricoltura amatoriale che soddisfano i seguenti requisiti:

a. sono realizzati completamente in legno, senza presupporre alcuna parte in muratura; b. sono appoggiati a terra ed eventualmente ancorati, senza presupporre opere di fondazione; c. non alterano la morfologia dei luoghi, né tanto meno i caratteri storicizzati del paesaggio, evitando,

in particolare, modifiche alla rete drenante naturale e alle sistemazioni idraulico agrarie; d. sono utilizzabili come rimessaggio di prodotti, attrezzi e macchinari agricoli, nonché come ricovero

di animali a scopo amatoriale, quali equini, bovini, ovini, caprini e, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto 2.4.3, cani.

e. non hanno dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo. 2.4.2. La loro installazione, fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, nonché quanto specificato al successivo punto 2.4.3, è consentita:

a. previo apposito titolo abilitativo e sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto, atto a impedire la loro alienazione separatamente dal fondo e a garantire la loro rimozione al cessare delle attività agricole;

b. a condizione che non esistano già, nel fondo interessato, costruzioni stabili o precarie utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze abusive esistenti vengano preventivamente rimosse.

2.4.3. La realizzazione di manufatti agricoli in materiali leggeri per il ricovero dei cani è consentita, oltre che nel rispetto di quanto disposto al precedente punto 2.4.2, a condizione che:

a. numero di capi inferiore a 10:

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a.1. il manufatto disti almeno 250 ml in linea d’aria da residenze o altri edifici a uso ricettivo, ricreativo, culturale, sociale, di ristoro;

a.2. il permesso di costruire sia corredato dalla valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della Legge 447/1995 e da eventuali soluzioni, strutturali o funzionali, atte a contenere il rumore entro le soglie definite dal Piano comunale di classificazione acustica per l’area interessata.

A fronte della dimostrazione di condizioni esistenti, naturali o artificiali, che determinano l’abbattimento del rumore, potenzialmente prodotto dagli animali, entro le soglie definite dal Piano comunale di classificazione acustica211 per l’area interessata, la suddetta distanza di 250 ml potrà essere adeguatamente ridotta.

b. numero di capi superiore a 10: valgono le disposizioni di cui al precedente punto a, fermo restando che il permesso di costruire può essere rilasciato solo previa approvazione di apposito Piano attuativo.

2.4.4. I manufatti agricoli in materiali leggeri non richiedono la presentazione del Programma aziendale. 2.4.5. Il RE ne disciplina specificatamente i caratteri costruttivi, le procedure e le condizioni abilitative. 2.4.6. La superficie dei manufatti agricoli in materiali leggeri è determinata in funzione della superficie agricola utilizzata (SAU), che risulti nella disponibilità del richiedente alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sulla base dei seguenti parametri (nei fondi con SAU fino a 5.000 mq, risultanti da frazionamenti fondiari avvenuti dopo l’entrata in vigore delle presenti norme, la superficie di riferimento necessaria per installare i manufatti agricoli in materiali leggeri deve essere raddoppiata):

SAU compresa tra 5.001 e 10.000 mq fino a 10 mq di SUL SAU compresa tra 10.001 e 20.000 mq fino a 15 mq di SUL SAU compresa tra 20.001 e 30.000 mq fino a 20 mq di SUL SAU superiore a 30.001 mq fino a 25 mq di SUL

2.4.7. Non è consentito realizzare manufatti agricoli in materiali leggeri all’interno di “Biotopi e geotopi” (articolo 25), “Boschi” (articolo 24), “Aree sensibili di fondovalle” (articolo 32), “Aree di protezione storico-ambientale” (articolo 34).

2.5. Manufatti agricoli precari 2.5.1. I manufatti precari sono strutture leggere, utilizzabili per esigenze connesse alla conduzione delle aziende agricole, che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

a. presuppongono un periodo di utilizzazione non superiore a 2 anni dalla data di installazione; b. sono realizzati in legno o in altri materiali leggeri e facilmente smontabili, senza presupporre alcuna

parte in muratura; c. sono semplicemente appoggiati a terra ed eventualmente ancorati, senza presupporre opere di

fondazione, basamenti o altre opere in muratura; d. non alterano in modo permanente i terreni dove sono installati, né tanto meno i caratteri

storicizzati del paesaggio, evitando modifiche alla morfologia, alla rete drenante naturale, alle sistemazioni idraulico agrarie;

e. sono utilizzabili come rimessaggio di prodotti, attrezzi e macchinari agricoli, per la vendita diretta dei prodotti aziendali, ovvero per altri usi connessi alla conduzione aziendale.

2.5.2. La loro installazione, fatte salve le competenze delle commissioni consultive comunali e degli enti preposti alla gestione dei vincoli, nonché le restrizioni nelle aree sotto indicate, è consentita previa

211 Piano comunale di classificazione acustica, approvato con Del CC n. 21 del 24/02/2005

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comunicazione alla Amministrazione Comunale, accompagnata da idonee garanzie per la loro rimozione, nelle modalità definite dal RE. La comunicazione deve comunque contenere:

a. le motivazioni, legate alle esigenze produttive, che danno origine alla richiesta; b. l’indicazione, su planimetria catastale e su estratto cartografico del RU, del punto di installazione; c. le caratteristiche costruttive e dimensionali del manufatto; d. il periodo di utilizzazione e/o di mantenimento del manufatto, con specificazione delle date di

installazione e di rimozione; e. una dichiarazione di conformità dell’intervento alla LR 01/2005212, al DPGR 9 febbraio 2007, n.

5/R213, e alle disposizioni del RU. Alla comunicazione è allegato l’impegno alla rimozione del manufatto alla scadenza del periodo di utilizzazione e di mantenimento. Tale impegno specifica la data della rimozione, comunque non superiore ai quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di utilizzazione e di mantenimento del manufatto. Ove perdurino le motivate esigenze che hanno comportato la richiesta di installazione, il manufatto può essere mantenuto, previa ulteriore comunicazione, fermo restando il periodo complessivo di due anni di cui al precedente punto 2.5.1.a, ovvero reinstallato, previa rimozione, anche in parti diverse della superficie aziendale.

2.5.3. I manufatti agricoli precari non richiedono la presentazione del programma aziendale. 2.5.4. Il RE ne disciplina specificatamente i caratteri costruttivi, le procedure e le condizioni abilitative.

2.5.5. Non è consentito installare manufatti agricoli precari all’interno di “Biotopi e geotopi” (articolo 25), “Aree sensibili di fondovalle” (articolo 32), “Aree di protezione storico-ambientale” (articolo 34). 2.6. Annessi agricoli stabili 2.6.1. Gli annessi agricoli stabili sono costruzioni in muratura destinate ad usi agricolo - produttivi o di supporto alle attività aziendali. Essi non sono configurabili, né è in alcun modo ammessa la loro destinazione e/o utilizzazione, come residenze, strutture ricettive o luoghi di ricreazione, se pure a titolo temporaneo o saltuario.

2.6.2. Sono soggetti a titolo abilitativo nelle forme di legge e possono essere realizzati dagli imprenditori agricoli, a seguito dell’approvazione di un apposito Programma aziendale, previo riutilizzo prioritario del patrimonio edilizio esistente. 2.6.3. Non è consentito realizzare annessi agricoli stabili all’interno di “Biotopi e geotopi” (articolo 25) e “Aree sensibili di fondovalle” (articolo 32). Nelle “Aree di protezione storico-ambientale” (articolo 34 ) gli annessi agricoli stabili sono consentiti solo alle condizioni di cui all’articolo 34, punto 3.1.b. 2.7. Annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime 2.7.1. Gli annessi agricoli non soggetti al rispetto delle unità colturali, di cui all’articolo 46, punto 4, possono essere realizzati dalle aziende minime, di cui all’articolo 46, punto 2.1.b, che risultino in attività e iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che esercitino, in via prevalente, una delle seguenti attività:

a. trasformazione/lavorazione e vendita diretta di prodotti prevalentemente aziendali; b. allevamento di fauna selvatica; c. cinotecnica: allevamento, addestramento e pensione cani; d. allevamenti zootecnici minori.

212 Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” 213 Decreto Presidente Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R “Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1”

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2.7.2. Gli annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime devono comunque essere commisurati alle dimensioni dell’attività aziendale. Di tale relazione si dà espressa evidenza nella relazione che accompagna la richiesta di titolo abilitativo, ferme restando le seguenti dimensioni massime:

a. annessi agricoli stabili in muratura: fino a una superficie utile lorda (SUL) massima di 25 mq, previo riutilizzo prioritario del patrimonio edilizio esistente;

b. annessi agricoli in legno o materiali leggeri: fino a una superficie utile lorda (SUL) massima di 50 mq.

2.7.3. Tali annessi sono destinati esclusivamente ad usi agricolo – produttivi, di allevamento o comunque di supporto alle attività aziendali. Essi non sono configurabili, né è in alcun modo ammessa la loro destinazione e/o utilizzazione, come residenze, strutture ricettive o luoghi di ricreazione, se pure a titolo temporaneo o saltuario. 2.7.4. Gli annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime non richiedono la presentazione del Programma aziendale e sono realizzabili previo apposito titolo abilitativo nelle forme di legge . 2.7.5. Non è consentito realizzare annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici fondiarie minime all’interno di “Biotopi e geotopi” (articolo 25 ), “Aree sensibili di fondovalle” (articolo 32), “Aree di protezione storico-ambientale” (articolo 34). 2.8. Serre 2.8.1. Le serre sono manufatti finalizzati alla produzione agricola o florovivaistica, costituiti da componenti in tutto o in parte trasparenti, atti a consentire il passaggio della luce e la protezione delle colture dagli agenti atmosferici, attraverso una separazione, totale o parziale, dall’ambiente esterno. La loro installazione non può comportare una copertura superiore al 60% della superficie del fondo agricolo interessato. Nei caratteri costruttivi e nelle procedure abilitative sono specificatamente disciplinate dal RE. 2.8.2. La loro installazione e la loro realizzazione è consentita alle sole aziende agricole, così come definite dall’articolo 46, punto 2, nelle forme di seguito specificate e previa approvazione del Programma aziendale (serre fisse) ovvero previa comunicazione alla Amm.ne Comunale (serre stagionali e pluristagionali), a fronte di comprovate esigenze produttive. 2.8.3. Ai fini delle presenti norme, si distinguono le seguenti tipologie di serre:

a. serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e funzionali allo svolgimento di attività agricole: costituiscono attività edilizia libera, come specificato all’articolo 4, e sono composte da centine con copertura telata non rigida, di altezza al culmine non superiore a un metro, ancorate o infisse a terra senza alcuna alterazione dello stato dei luoghi.

b. serre temporanee e serre con copertura stagionale, aventi le caratteristiche dei manufatti agricoli precari, di cui al precedente punto 2.5, e realizzate nel rispetto del DPGR 5R/2007214: costituiscono attività edilizia libera soggetta a comunicazione di inizio lavori, come specificato all’articolo 4, e sono composte da centine con copertura telata non rigida, ovvero da strutture portanti leggere in legno o metallo, fissate al suolo con semplici ancoraggi, e coperte con materiali facilmente asportabili che consentano il passaggio della luce.

c. serre con copertura permanente: sono assimilate agli annessi agricoli stabili, di cui al precedente punto 2.6, e sono realizzate con strutture durevoli, prefabbricate o eseguite in opera; presentano coperture permanenti, eventualmente dotate di meccanismi che ne consentono l’apertura anche

214 Decreto presidente giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R, “Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1”, articolo 8

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totale in determinati periodi dell’anno. La loro realizzazione è consentita esclusivamente alle aziende “produttive”, così come definite dall’articolo 46, punto 2.

2.8.4. Non è consentito installare serre temporanee e serre con coperture stagionali, né realizzare serre con copertura permanente, all’interno di “Boschi” (articolo 24 ), “Biotopi e geotopi” (articolo 25 ), “Aree sensibili di fondovalle” (articolo 32 ), “Aree di protezione storico-ambientale” (articolo 34). 2.9. Tettoie 2.9.1. Le tettoie sono manufatti che rispondono ai requisiti definiti dal DPGR 64R/2013, Allegato A, Parte II215. 2.9.2. Sono soggette a SCIA, se costituenti pertinenze di edifici esistenti, ovvero, negli altri casi, a permesso di costruire e possono essere realizzate dalle aziende agricole, così come definite dall’articolo 46, punto 2. 2.9.3. La superficie coperta dalle tettoie è determinata in funzione della superficie agricola utilizzata (SAU), che risulti nella disponibilità del richiedente, sulla base dei seguenti parametri:

SAU fino a 30.000 mq fino a 30 mq di superficie coperta SAU compresa tra 30.000 e 50.000 mq fino a 50 mq di superficie coperta SAU superiore a 50.001 mq fino a 60 mq di SUL

La realizzazione di tettoie con superfici coperte superiori a quelle sopra indicate deve essere prevista da appositi Programmi aziendali. 3. Distanze 3.1. Le costruzioni di cui al presente articolo devono rispettare le distanze di cui al D.M. n. 1444/1968.

215 Decreto presidente giunta regionale 11 novembre 2013, n. 64/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio”, articoli 27 e 28

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Articolo 49. Borghi rurali 1. Definizione 1.1. Sono nuclei o piccoli insediamenti di impianto storico, in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, che costituiscono parti integrate e integranti delle aree a prevalente funzione agricola. In quanto tali fanno parte della zona “E” ai sensi del DM 1444/1968216. 1.2. Sono individuati dagli elaborati grafici del RU e comprendono: Lappeggi, La Torre, Lizzano, Paterno, Poggio Casciano (parte antica o Fattoria Montemasso), Quarate, Sant’Andrea a Morgiano, Santo Stefano a Tizzano, Vicchio di Rimaggio (parte antica). 2. Interventi 2.1. I borghi rurali seguono la disciplina di cui agli articoli 46, 47 e 48 delle presenti norme, come integrata dalle disposizioni che seguono:

a. al loro interno devono essere conservati i caratteri morfotipologici, con particolare riguardo agli assetti viari, al rapporto tra edificio e strada, tra edificio e pertinenza, tra edificio ed edificio;

b. sugli edifici esistenti, ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3;

c. in presenza di interventi eccedenti il restauro e il risanamento conservativo e/o comportanti modifiche alle aree pertinenziali degli edifici, ovvero agli spazi aperti limitrofi, pubblici o privati,, deve essere predisposto uno specifico studio analitico-diagnostico del paesaggio, ai sensi dell’articolo 5, teso a evidenziare la coerenza dell’intervento con i caratteri morfotipologici storicizzati;

d. la recinzione di aree edificate e non edificate è consentita, sulla base di motivate esigenze funzionali, purché con ricorso a tipologie tradizionali;

e. non vi è consentita la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate; f. il frazionamento di edifici ai fini abitativi, là dove consentito dalle presenti norme, non può

comportare la realizzazione di unità immobiliari con superficie utile lorda media inferiore a 80 mq.

2.2. Qualora gli edifici che ricadono nei borghi rurali concorrano alla formazione dell’albergo diffuso, secondo le disposizioni di cui all’articolo 44, il frazionamento di cui al precedente punto 2.1.e può comportare la realizzazione di unità immobiliari con superficie utile lorda media non inferiore a 60 mq. 2.3. I borghi rurali, se facenti parte di aziende agricole, concorrono alla formazione della superficie aziendale.

216 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765”

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PARTE QUARTA: “DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DELLE FUNZIONI”

Titolo primo: “Disciplina delle trasformazioni”

Capo II: “Territorio rurale” Sezione B: “Aree a prevalente funzione insediativa”

Articolo 50. Disposizioni generali 1. Articolazione 1.1. Le aree a prevalente funzione insediativa comprendono gli insediamenti accentrati esistenti a prevalente carattere residenziale, diversi dai borghi rurali di cui all’articolo 49. 1.2. Le aree a prevalente funzione insediativa comprendono, altresì, le aree per usi specialistici, che seguono la specifica disciplina di cui alla Parte Quarta, Titolo primo, Capo I.

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Articolo 51. Insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale 1. Definizione 1.1. Gli insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale sono insediamenti accentrati del territorio rurale, che, per mancanza di strette relazioni strutturali e funzionali con le aree agricole, si configurano come episodi distinti da queste e comunque diversi dai borghi rurali di cui all’articolo 49. 1.2. Sono classificati come zona E1, articolazione della zona E ai sensi del DM 1444/1968217. 1.3. Sono individuati dagli elaborati grafici del RU e comprendono: Calcinaia, Candeli, Casanova, Casavecchia, Celitanni, Crocifisso, Fonte Manciolina, La Lama, La Monaca, L’Apparita, Petriolo, Poggio Casciano (parte recente), Quattrovie, San Martino a Cipressi, Taiano, Vicchio di Rimaggio (parte recente), Villa Il Padule. 2. Interventi 2.1. Sugli edifici esistenti, ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2 e RE3, nonché, previa predisposizione di uno specifico studio analitico diagnostico del paesaggio, ai sensi dell’articolo 5, teso a evidenziare la coerenza dell’intervento con i caratteri paesaggistici dell’intorno, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica. Gli elaborati grafici di progetto devono evidenziare con chiarezza che, a intervento ultimato:

a. la superficie coperta non supera il 40% dell’area di pertinenza edilizia, mentre la superficie impermeabilizzata non supera il 60%. Qualora il rilievo dello stato di fatto evidenzi già il superamento delle suddette soglie, l’intervento è fattibile se non produce, direttamente o indirettamente, un incremento della superficie coperta e della superficie impermeabile;

b. risultano soddisfatte le dotazioni di parcheggio richieste dalle vigenti norme regionali e nazionali, con una dotazione minima per la residenza di n. 1 posti auto/unità immobiliare;

c. l’altezza dell’edificio non supera i due piani fuori terra e comunque 7,00 ml ovvero l’altezza esistente prima dell’intervento;

d. risultano rispettate le distanza di cui al DM 1444/1968218. 2.2. E’ consentita la realizzazione di autorimesse interrate o seminterrate, ferma restando l’esigenza di minimizzare gli impatti visuali soprattutto dalle aree agricole circostanti. Di tale minimizzazione dà esplicita dimostrazione il progetto, adeguatamente corredato dalle analisi visuali previste dallo studio analitico diagnostico del paesaggio, di cui all’articolo 5. 2.3. E’ ammessa la recinzione delle aree pertinenziali e degli spazi aperti. 2.4. Il frazionamento di edifici esistenti, là dove consentito dalle presenti norme, non può comportare la realizzazione di unità immobiliari con superficie utile lorda media inferiore a 60 mq.

217 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765” 218 Idem

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PARTE QUARTA: “DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DELLE FUNZIONI”

Titolo primo: “Disciplina delle trasformazioni”

Capo III: “Ambiti urbani”

Articolo 52. Articolazione degli ambiti urbani 1. Articolazione degli ambiti urbani e interventi di trasformazione 1.1. In relazione agli interventi di trasformazione previsti al loro interno dal RU, gli ambiti urbani sono disciplinati sulla base della seguente articolazione219:

a. tessuti urbani esistenti b. aree con piani e progetti in fase di attuazione c. aree urbane di nuova formazione;

2. Tessuti urbani esistenti 2.1. I tessuti urbani esistenti, disciplinati dalla Parte Quarta, Titolo primo, Capo III, Sezione A, sono distinti in:

a. tessuti residenziali di vecchio impianto (TRv) b. tessuti residenziali recenti a progettazione unitaria (TRru) c. tessuti residenziali recenti con struttura viaria definita (TRrd) d. frange urbane, a prevalente carattere residenziale (TRf) e. tessuti urbani a prevalente carattere artigianale – industriale (TI) f. tessuti urbani misti (TM)

3. Aree con piani e progetti in fase di attuazione 3.1. Le aree con piani e progetti in fase di attuazione sono disciplinate dalla Parte Quarta, Titolo primo, Capo III, Sezione B.

4. Aree urbane di nuova formazione 4.1. Le aree urbane di nuova formazione, disciplinate dalla Parte Quarta, Titolo primo, Capo III, Sezione C, sono distinte in:

a. aree di riorganizzazione urbana a prevalente carattere residenziale (Rr) b. aree di riorganizzazione urbana a prevalente carattere artigianale e industriale (Rp) c. aree di riqualificazione delle frange urbane (Rf)

219 Concorrono alla formazione degli ambiti urbani, anche le aree verdi e i parcheggi esterni al perimetro del centro abitato, disciplinati dalla Parte Quarta, Titolo primo, Capo I.

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PARTE QUARTA: “DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DELLE FUNZIONI”

Titolo primo: “Disciplina delle trasformazioni”

Capo III: “Ambiti urbani”

Sezione A: “Tessuti urbani esistenti”

Articolo 53. Tessuti residenziali di vecchio impianto (TRv) 1. Definizione 1.1. Comprendono i tessuti compatti di antica formazione, che hanno conservato la riconoscibilità della struttura insediativa nella rete stradale e negli spazi aperti di relazione, negli edifici e negli spazi pertinenziali, negli altri elementi dello spazio costruito. 1.2. Al loro interno ricadono, prevalentemente, edifici di valore e di particolare valore architettonico, paesaggistico e/o storico-culturale, disciplinati dagli articoli 26 e 27. 1.3. I tessuti compatti, che presentano edifici a fronte lineare continuo su strada, talora con aree pertinenziali retrostanti, e spazi aperti di relazione a varia destinazione d’uso (strade, piazze, slarghi, ecc.), sono caratterizzati dalla continuità e dalla prevalenza delle parti edificate e dalla relazione diretta e sistematica tra edifici e spazi pubblici. 1.4. Al loro interno ricadono, altresì, edifici e spazi aperti di impianto recente, ovvero frutto di interventi recenti incongrui su edifici e spazi aperti di impianto storico, che rappresentano episodi di discontinuità tipologica comunque inseriti nella morfologia prevalente del tessuto. 1.5. Sono individuati dalle tavole grafiche del RU con la sigla “TRv” e sono classificati come zona “A” ai sensi del DM n. 1444/1968220. 2. Prestazioni qualitative 2.1. Costituiscono parti testimoniali e identitarie dei centri abitati. 2.2. Garantiscono la permanenza, o consentono il recupero, dei caratteri identitari storicizzati degli ambiti urbani (morfologici, tipologici, architettonici, spaziali, figurativi). Tali caratteri devono pertanto essere conservati, evitandone la banalizzazione e la omologazione ai tessuti recenti. 2.3. Al loro interno si devono favorire la fruizione pedonale e l’istituzione di zone a traffico limitato, il recupero del rapporto diretto tra edifici e spazi aperti, pubblici o di uso pubblico, l’integrazione della residenza con funzioni terziarie e di servizio, la creazione di nuove centralità urbane. 3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti 3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti osservano le disposizioni che seguono.

220 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765”

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3.2. Edifici. 3.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici, che comportino modifiche ai caratteri compositivi e/o decorativi esistenti, devono avere carattere sistemico e unitario e devono essere pertanto coordinati con tutti i prospetti (se l’edificio è isolato), con l’intera facciata (se l’edificio è parte di una quinta stradale) e/o con l’intera copertura. 3.2.2. I fronti esterni degli edifici devono presentare una finitura a intonaco civile o in pietra locale faccia vista; 3.2.3. Le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e con manto in laterizio. 3.2.4. Non sono consentite le misure di risparmio energetico, di cui all’articolo 7, punto 3.7, che comportino modifiche alla sagoma degli edifici e ai loro caratteri formali. 3.2.5. Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, devono essere realizzate con finiture in pietra faccia vista, ovvero con intonaco tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista. 3.3. Spazi aperti pertinenziali. 3.3.1. Gli spazi aperti pertinenziali, costituiti da corti, cortili, giardini e orti costituiscono elementi inscindibili dall’edificio di riferimento e contribuiscono in maniera determinante alla definizione del paesaggio urbano. 3.3.2. Negli spazi aperti pertinenziali costituiti da corti o cortili devono essere conservate e restaurate le costruzioni minori e le pavimentazioni di impianto storico, se presenti. 3.3.3. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei terreni, ovvero l’intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i torrenti o la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. Gli arredi vegetali sono costituiti dalle piante autoctone o naturalizzate indicate dal RE. 3.3.4. Gli eventuali muri di sostegno o di recinzione devono essere restaurati, se presenti. In caso contrario possono essere realizzati in pietra locale faccia vista o con finitura a intonaco civile. E’ vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista. Sono altresì vietate le recinzioni in metallo che non siano improntate alla massima semplicità formale. 3.3.5. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista. 3.3.6. Negli spazi pertinenziali non è consentita la realizzazione di parcheggi privati a sevizio di unità immobiliari ubicate in altri lotti, così come previsto dall’articolo 41, punto 5.2. Tale divieto non opera se i suddetti lotti ricadono nello stesso tessuto residenziale di vecchio impianto dello spazio pertinenziale disponibile. E’ invece consentita la realizzazione di posti auto a servizio di unità immobiliari ubicate nel lotto. A protezione dei posti auto e per contenerne l’impatto visuale, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta a impedire il passaggio della pioggia. 3.3.7. Ferme restando le limitazioni di cui alla LR 11/11221, è consentita l’installazione a terra, purché all’interno di spazi recintati da muri o comunque non visibili dall’esterno, di pannelli solari e/o fotovoltaici

221 Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11, “Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di

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per finalità di autoconsumo, con scambio sul posto, a servizio di singoli edifici. La superficie coperta del lotto, quale somma della superficie coperta dalle costruzioni e dai suddetti pannelli, non deve superare il 70% della superficie fondiaria. L’indice di permeabilità risultante nel lotto non deve essere inferiore al 25%. 3.4. Spazi di relazione. 3.4.1. Gli spazi pedonali di relazione, quali strade minori, percorsi, marciapiedi, slarghi, ecc, devono essere pavimentati con materiale lapideo, di taglio e pezzatura adeguata; le piazze, i parcheggi e gli altri spazi carrabili possono essere pavimentati in materiale lapideo o asfaltati. 3.4.2. In ogni caso è vietato l’uso di masselli autobloccanti di cemento e di altri materiali incongrui con il carattere storicizzato dei luoghi. 4. Interventi consentiti 4.1. I tessuti di vecchio impianto costituiscono parti urbane da conservare negli attuali assetti morfologici, tipologici, architettonici, spaziali e figurativi. Essi sono tuttavia suscettibili di interventi finalizzati al recupero di:

a. condizioni di maggiore coerenza con i caratteri storicizzati prevalenti nel tessuto; b. migliori condizioni abitative; c. maggiore qualità degli spazi pubblici e delle relazioni tra spazi pubblici e spazi privati; d. maggiore articolazione funzionale.

4.2. A tal fine:

a. sugli edifici di particolare valore architettonico, paesaggistico e/o storico-culturale, compresi quelli notificati ai sensi del Dlgs n°42/2004222 e quelli ad essi parificati, si applica la disciplina di cui all’articolo 26 delle presenti norme;

b. sugli edifici di valore architettonico, paesaggistico e storico-culturale si applica la disciplina di cui all’articolo 27 delle presenti norme, con esclusione delle addizioni volumetriche;

c. su tutti gli altri edifici sono ammessi gli interventi indicati dagli elaborati grafici del RU, così come definiti dall’articolo 4, comunque non eccedenti la ristrutturazione edilizia e con esclusione delle addizioni volumetriche.

I suddetti interventi si attuano secondo le modalità specificate all’articolo 5, rispettando, comunque, un rapporto di copertura del 70% e comunque non superiore a quello esistente, se maggiore. 4.3. Nei tessuti urbani di vecchio impianto è vietata l’installazione di:

a. tralicci e manufatti di sostegno per l’energia elettrica e/o le telecomunicazioni; b. cartelli, impianti pubblicitari e ogni altro manufatto incongruo con i caratteri storicizzati dei tessuti; c. sulle facciate degli edifici: insegne luminose poste al di fuori dei vani porta, parabole e antenne per

teletrasmissioni, ancorché collocate sui balconi. 5. Dotazione di parcheggi 5.1. Ferme restando le disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo secondo, relative ai mutamenti di destinazione d’uso223, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano incremento di carico urbanistico sono subordinati al rispetto delle dotazioni di parcheggio richieste dalle vigenti norme regionali e nazionali, con una dotazione minima di parcheggi privati, realizzati a raso, pari a quella indicata nella tabella di cui all’articolo 41, punto 5.2.2.. Ove le condizioni locali non permettano la realizzazione dei suddetti parcheggi nel lotto di pertinenza, ne è consentita:

energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)”, Allegato A 222 Dlgs 22 gennaio 2004, n°42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 223 Parte Quarta, Titolo secondo “Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni”

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a) la monetizzazione sulla base di apposite tabelle predisposte dalla Amministrazione Comunale, con versamento dei relativi oneri a favore di quest’ultima, che li utilizza per integrare gli spazi di sosta veicolare a supporto dei tessuti urbani deficitari e per contenere il traffico veicolare al loro interno; b) una diversa ubicazione, purché con tipologia a raso, secondo le modalità di cui all’articolo 41, punto 5.2, fermo restando quanto disposto al punto 3.3.6 del presente articolo.

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Articolo 54. Tessuti residenziali recenti a progettazione unitaria (TRru)

1. Definizione 1.1. Sono tessuti urbani frutto di progettazione unitaria o rispondenti a regole insediative riconoscibili. Sono sorti in epoca recente e comunque, prevalentemente, nel corso del XX secolo. Costituiscono parti compiute e morfologicamente consolidate dei centri abitati. 1.2. Al loro interno ricadono edifici di valore e di particolare valore architettonico, paesaggistico e/o storico-culturale, specificatamente disciplinati dalle disposizioni degli articoli 26 e 27. 1.3. Sono individuati dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “TRru” e sono classificati come zona “B” ai sensi del DM n. 1444/1968224. 2. Prestazioni qualitative 2.1. La struttura compiuta e i caratteri morfotipologici omogenei definiscono tessuti ordinati che concorrono alla formazione dell’immagine e della funzionalità urbana. In particolare, garantiscono prestazioni qualitative attraverso gli anelli viari compiuti, il rapporto definito tra edifici e spazi aperti, l’omogeneità delle tipologie e delle altezze degli edifici, la buona dotazione di spazi pubblici. 2.2. Al loro interno, anche a fronte di eventuali interventi di trasformazione edilizia e/o urbanistica, devono essere garantire le prestazioni qualitative esistenti. Deve essere, altresì, potenziata la dotazione di percorsi pedonali, di piste ciclabili, di spazi per la sosta ciclabile e veicolare. 3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti 3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti osservano le disposizioni che seguono. 3.2. Edifici. 3.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici, che comportino modifiche ai caratteri compositivi e /o decorativi esistenti, devono avere carattere sistemico e unitario e devono essere pertanto coordinati con tutti i prospetti (se l’edificio è isolato), con l’intera facciata (se l’edificio è parte di una quinta stradale) e/o con l’intera copertura. 3.2.2. I fronti esterni degli edifici devono presentare una finitura a intonaco civile o comunque similare a quella prevalente nel tessuto urbano di appartenenza; 3.2.3. Le coperture devono essere realizzate con falde inclinate e con manto in laterizio; è comunque consentito il mantenimento delle coperture piane esistenti. Sulle coperture possono essere installati pannelli solari e/ fotovoltaici per finalità di autoconsumo con scambio sul posto. 3.2.4. Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, devono essere realizzate con finiture in pietra o laterizio faccia vista, ovvero con intonaco tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista. 3.3. Spazi aperti pertinenziali. 3.3.1. Negli spazi aperti pertinenziali costituiti da corti o cortili devono essere conservate e restaurate le costruzioni minori e le pavimentazioni storiche, se presenti.

224 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765”

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3.3.2. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei terreni, ovvero l’intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i torrenti o la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. Gli arredi vegetali sono costituiti dalle piante autoctone o naturalizzate indicate dal RE. 3.3.3. Gli eventuali muri di sostegno o di recinzione devono essere restaurati, se presenti. In caso contrario possono essere realizzati in pietra locale faccia vista o con finitura a intonaco civile. E’ vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista. Sono altresì vietate le recinzioni in metallo che non siano improntate alla massima semplicità formale. 3.3.4. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista. 3.3.5. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di posti auto a raso, interrati o seminterrati, a servizio di unità immobiliari ubicate nel lotto. E’ altresì consentita la realizzazione di parcheggi privati a raso a servizio di unità immobiliari ubicate in altri lotti, così come previsto dall’articolo 41, punto 5.2. A protezione dei posti auto e per contenerne l’impatto visuale, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta a impedire il passaggio della pioggia, ovvero pensiline che inglobino pannelli solari e/o fotovoltaici per produrre energia di autoconsumo, con scambio sul posto. 3.3.6. Ferme restando le limitazioni di cui alla LR 11/11225, è consentita l’installazione a terra, purché all’interno di spazi non visibili dalla lunga distanza, di pannelli solari e/o fotovoltaici per finalità di autoconsumo con scambio sul posto. La superficie coperta del lotto, quale somma della superficie coperta dalle costruzioni e dai suddetti pannelli, non deve superare il 60% della superficie fondiaria. L’indice di permeabilità risultante nel lotto non deve essere inferiore al 25%. 3.4. Spazi di relazione. 3.4.1. Gli spazi pedonali di relazione, quali strade minori, percorsi, marciapiedi, slarghi, ecc., devono essere pavimentati con materiale lapideo, di taglio e pezzatura adeguata, ovvero con terre stabilizzate o asfalto. Le piazze, i parcheggi e gli altri spazi carrabili possono essere pavimentati in materiale lapideo o asfaltati; gli stalli dei parcheggi possono essere pavimentati con autobloccanti antichizzati di cemento. 4. Interventi consentiti 4.1. I tessuti consolidati costituiscono parti urbane compiute da qualificare nei caratteri architettonici e formali. Essi sono suscettibili di interventi finalizzati a:

a. garantire l’uso del patrimonio edilizio esistente e il suo adeguamento agli attuali standards abitativi; b. elevare la qualità degli spazi aperti e l’innalzamento della loro qualità ecologica e formale.

4.2. A tale fine:

a. sugli edifici di particolare valore architettonico, paesaggistico e/o storico-culturale, compresi quelli notificati ai sensi del Dlgs n°42/2004226 e quelli ad essi parificati, si applica la disciplina di cui all’articolo 26 delle presenti norme;

b. sugli edifici di valore architettonico, paesaggistico e storico-culturale si applica la disciplina di cui all’articolo 27 delle presenti norme con esclusione delle addizioni volumetriche;

225 Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11, “Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)”, Allegato A 226 Dlgs 22 gennaio 2004, n°42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

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c. su tutti gli altri edifici sono ammessi gli interventi indicati dagli elaborati grafici del RU, così come definiti dall’articolo 4, comunque non eccedenti la ristrutturazione edilizia RE3 e con esclusione delle addizioni volumetriche.

I suddetti interventi si attuano secondo le modalità specificate all’articolo 5, rispettando, comunque, un rapporto di copertura del 40% e comunque non superiore a quello esistente, se maggiore; tale rapporto, a fronte dell’installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici, come previsto ai precedenti punti 3.3.5 e 3.3.6, può essere innalzato fino al 60% della superficie fondiaria. 4.3. Nei tessuti urbani consolidati compatti, caratterizzati da edilizia continua a filo strada, è vietata l’installazione di:

a. tralicci e manufatti di sostegno per l’energia elettrica e/o le telecomunicazioni; b. cartelli pubblicitari e ogni altro manufatto incongruo con i caratteri storicizzati dei tessuti; c. sulle facciate degli edifici: insegne luminose poste al di fuori dei vani porta.

5. Dotazione di parcheggi 5.1. Ferme restando le disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo secondo, relative ai mutamenti di destinazione d’uso227, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino incremento di carico urbanistico sono subordinati al rispetto delle dotazioni di parcheggio richieste dalle vigenti norme regionali e nazionali, con una dotazione minima di parcheggi privati pari a quella indicata nella tabella di cui all’articolo 41, punto 5.2.2. I suddetti parcheggi, se ricavati nel lotto di pertinenza dell’edificio, possono essere realizzati a raso, interrati o seminterrati. Ove le condizioni locali non ne permettano la realizzazione nel lotto di pertinenza, ne è consentita una diversa ubicazione, purché con tipologia a raso, secondo le modalità di cui all’articolo 41, punto 5.2.

227 Parte Quarta, Titolo secondo “Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni”

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Articolo 55. Tessuti residenziali recenti con struttura viaria definita (TRrd)

1. Definizione 1.1. Sono tessuti urbani cresciuti, prevalentemente, negli ultimi decenni del XX secolo, attraverso addizioni successive. Presentano una rete viaria compiuta, formata da anelli stradali chiusi, se pure a maglia larga, e situazioni variegate, per morfologia e tipologia, all’interno degli isolati. Sono fortemente carenti di spazi pubblici, di percorsi ciclopedonali, di spazi per la sosta ciclabile e veicolare. 1.2. Al loro interno ricadono edifici di valore e di particolare valore architettonico, paesaggistico e/o storico-culturale, specificatamente disciplinati dalle disposizioni degli articoli 26 e 27. 1.3. Sono individuati dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “TRrd” e sono classificati come zona “B” ai sensi del DM n. 1444/1968228. 2. Prestazioni qualitative 2.1. La rete viaria compiuta costituisce l’unico elemento ordinatore, mentre l’eccessiva casualità morfotipologica richiede interventi di omogeneizzazione e di qualificazione all’interno degli isolati 2.2. Nei tessuti di cui al presente articolo, anche in presenza di interventi di trasformazione edilizia e/o urbanistica, deve essere garantita la compiutezza della maglia viaria, attraverso anelli stradali chiusi, evitando strade di uso pubblico a fondo cieco. E’ altresì auspicabile la creazione di strade o percorsi ciclopedonali che frazionino gli isolati, agevolando gli spostamenti urbani. 2.3. Per favorire interventi di riordino morfotipologico e di qualificazione dei tessuti, sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica finalizzati, oltre che al restringimento degli anelli viari, all’incremento degli spazi pubblici, con particolare riguardo al verde, ai percorsi ciclopedonali, agli spazi per la sosta ciclabile e veicolare. 3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti 3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti osservano le disposizioni che seguono. 3.2. Edifici. 3.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici, che comportino modifiche ai caratteri compositivi e /o decorativi esistenti, devono avere carattere sistemico e unitario e devono essere pertanto coordinati con tutti i prospetti (se l’edificio è isolato), con l’intera facciata (se l’edificio è parte di una quinta stradale) e/o con l’intera copertura. 3.2.2. Le coperture possono essere realizzate con falde inclinate e manto in laterizio, ovvero in piano, con apposizione di pannelli solari e/ fotovoltaici per finalità di autoconsumo con scambio sul posto. 3.2.3. Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, devono essere realizzate con finiture in pietra o laterizio faccia vista, ovvero con intonaco tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista. 3.3. Spazi aperti pertinenziali. 3.3.1. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei terreni, ovvero l’intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio,

228 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765”

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superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i torrenti o la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. 3.3.2. Gli eventuali muri di sostegno o di recinzione devono essere restaurati, se presenti. In caso contrario possono essere realizzati in pietra locale faccia vista o con finitura a intonaco civile. E’ vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista. Sono altresì vietate le recinzioni in metallo che non siano improntate alla massima semplicità formale. 3.3.3. Le recinzioni dei lotti possono essere realizzate con muretto in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile, eventualmente sormontato da ringhiera metallica, ovvero con siepi addossate a reti o ringhiere metalliche. E’ vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista. 3.3.4. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista. 3.3.5. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di posti auto a raso, interrati o seminterrati, a servizio di unità immobiliari ubicate nel lotto. E’ altresì consentita la realizzazione di parcheggi privati a raso a servizio di unità immobiliari ubicate in altri lotti, così come previsto dall’articolo 41, punto 5.2. A protezione dei posti auto e per contenerne l’impatto visuale, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta a impedire il passaggio della pioggia, ovvero pensiline che inglobino pannelli solari e/o fotovoltaici per produrre energia di autoconsumo, con scambio sul posto. 3.3.6. Ferme restando le limitazioni di cui alla LR 11/11229, è consentita l’installazione a terra, purché all’interno di spazi non visibili dalla lunga distanza, di pannelli solari e/o fotovoltaici per finalità di autoconsumo con scambio sul posto. La superficie coperta del lotto, quale somma della superficie coperta dalle costruzioni e dai suddetti pannelli, non deve superare il 60% della superficie fondiaria. L’indice di permeabilità risultante nel lotto non deve essere inferiore al 25%. 3.4. Spazi di relazione. 3.4.1. Gli spazi pedonali di relazione, quali strade minori, percorsi, marciapiedi, slarghi, ecc., devono essere pavimentati con materiale lapideo di taglio e pezzatura adeguata, ovvero con masselli autobloccanti in cls secondo i colori e le tipologie definite dal RE, ovvero con terre stabilizzate; le piazze, i marciapiedi, i parcheggi e gli altri spazi carrabili possono essere pavimentati con gli stessi materiali o asfaltati. 4. Interventi consentiti 4.1. I tessuti urbani, di cui al presente articolo, costituiscono parti urbane definite negli assetti viari, da qualificare nei caratteri morfotipologici e attraverso l’incremento degli spazi pubblici. Essi sono suscettibili di interventi edilizi e urbanistici finalizzati a:

a. garantire l’uso del patrimonio edilizio esistente e il suo adeguamento agli attuali standards abitativi;

b. elevare la qualità degli spazi aperti e l’innalzamento della loro qualità ecologica e formale; c. ridurre l’ampiezza degli isolati attraverso la realizzazione di strade e di percorsi ciclopedonali

raccordati alla rete della mobilità esistente. 4.2. A tale fine:

229 Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11, “Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)”, Allegato A

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a. sugli edifici di particolare valore architettonico, paesaggistico e/o storico-culturale, compresi quelli notificati ai sensi del Dlgs n°42/2004230 e quelli ad essi parificati, si applica la disciplina di cui all’articolo 26 delle presenti norme;

b. sugli edifici di valore architettonico, paesaggistico e storico-culturale, si applica la disciplina di cui all’articolo 27 delle presenti norme;

c. su tutti gli altri edifici sono ammessi gli interventi indicati dagli elaborati grafici del RU, così come definiti dall’articolo 4.

Sugli edifici di cui ai precedenti punti b e c le addizioni volumetriche per la residenza e per e strutture direzionali231 sono ammesse per una SUL massima totale, rispettivamente, di 1.696 e 1.400 mq, così ripartita tra i diversi ambiti urbani (i valori indicati sono comprensivi anche delle addizioni volumetriche consentite nelle “Frange urbane a prevalente carattere residenziale” di cui all’articolo 56):

Ambiti urbani

Residenza: addizioni volumetriche Strutture direzionali: addizioni volumetriche

SUL mq SUL ma

Bagno a Ripoli, Rimaggio 625

500

Grassina, comprensiva di Ponte a Niccheri e Ponte a

Ema

600

500

Antella, Balatro -

Capannuccia, comprensiva di Scolivigne

156

Osteria Nuova e San Donato in Collina

156 200

Vallina, Villamagna, Case San Romolo

156 200

TOTALE 1.696

1.400

I suddetti interventi si attuano secondo le modalità specificate all’articolo 5, rispettando, comunque, un rapporto di copertura del 40% e comunque non superiore a quello esistente, se maggiore; tale rapporto, a fronte dell’installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici, come previsto ai precedenti punti 3.3.5 e 3.3.6, può essere innalzato fino al 60% della superficie fondiaria. 4.3. Sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica 4.3.1. Gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica devono concorrere al miglioramento delle condizioni urbanistiche e paesaggistiche esistenti, garantendo, in particolare, il rispetto dei seguenti parametri:

a. rapporto di copertura: non superiore al 40% della superficie fondiaria del lotto; b. indice di permeabilità: pari ad almeno il 30% della superficie fondiaria del lotto; c. indice di densità arborea: pari ad almeno n. 80 alberi di alto fusto/ettaro, con ubicazione

preferenziale lungo il bordo strada o lungo direttrici funzionali alla costituzione di reti ecologiche locali;

d. indice di riequilibrio ecologico: pari ad almeno n. 1 albero di alto fusto/100 mq di superficie impermeabilizzata;

e. dotazione parcheggi: come da successivo punto 5; f. altezza: non superiore a tre piani fuori terra e comunque a 9,50 ml, ovvero l’altezza esistente prima

dell’intervento;

230 Dlgs 22 gennaio 2004, n°42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 231 Le addizioni volumetriche relative alle aree per usi specialistici sono definite nella Parte Quarta, Titolo primo, Capo I delle presenti norme.

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g. distanze: come da DM 1444/1968232.

4.3.2. Gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica si conformano alle misure per il risparmio idrico, per il risparmio energetico e a favore delle fonti energetiche rinnovabili di cui all’articolo 7. E’ ammessa la deroga solo per comprovate impossibilità tecnico-funzionali espressamente evidenziate nel progetto e condivise dalla Amministrazione Comunale. 5. Dotazione di parcheggi 5.1. Ferme restando le disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo secondo, relative ai mutamenti di destinazione d’uso233, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano incremento di carico urbanistico, ovvero gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, sono subordinati al rispetto delle dotazioni di parcheggio richieste dalle vigenti norme regionali e nazionali, con una dotazione minima di parcheggi privati pari a quella indicata nella tabella di cui all’articolo 41, punto 5.2.2. I suddetti parcheggi, se ricavati nel lotto di pertinenza dell’edificio, possono essere realizzati a raso, interrati o seminterrati. Ove le condizioni locali non ne permettano la realizzazione nel lotto di pertinenza, ne è consentita una diversa ubicazione, purché con tipologia a raso, secondo le modalità di cui all’articolo 41, punto 5.2.

232 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765” 233

Parte Quarta, Titolo secondo “Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni”

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Articolo 56. Frange urbane, a prevalente carattere residenziale (TRf)

1. Definizione 1.1. Sono aree di transizione tra città e campagna caratterizzate dalla mancanza di una struttura urbana riconoscibile e dalla Indeterminatezza morfotipologica. 1.2. Al loro interno possono permanere segni della precedente strutturazione rurale del territorio e ricadere edifici di valore e di particolare valore architettonico, paesaggistico e/o storico-culturale, specificatamente disciplinati dalle disposizioni degli articoli 26 e 27. 1.3. Sono individuati dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “TRf” e sono classificati come zona “B” ai sensi del DM n. 1444/1968234. 2. Prestazioni qualitative 2.1. I segni della precedente strutturazione rurale del territorio costituiscono, ove presenti, elementi qualificati per la definizione di un nuovo rapporto tra città e campagna e per la definizione di una nuova identità dei luoghi. 2.2. Nelle frange urbane, anche in presenza di interventi di trasformazione edilizia e/o urbanistica, deve essere garantita la permanenza e la valorizzazione dei segni di cui al precedente punto 2.1. 3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti 3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti osservano le disposizioni che seguono. 3.2. Edifici. 3.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici, che comportino modifiche ai caratteri compositivi e /o decorativi esistenti, devono avere carattere sistemico e unitario e devono essere pertanto coordinati con tutti i prospetti (se l’edificio è isolato), con l’intera facciata (se l’edificio è parte di una quinta stradale) e/o con l’intera copertura. 3.2.2. I fronti esterni degli edifici devono presentare una finitura a intonaco civile o in pietra locale faccia vista; 3.2.3. Le coperture possono essere realizzate con falde inclinate e manto in laterizio, ovvero in piano, con apposizione di pannelli solari e/ fotovoltaici per finalità di autoconsumo con scambio sul posto. 3.2.4. Tutte le opere murarie, di qualsiasi tipo, devono essere realizzate con finiture in pietra o laterizio faccia vista, ovvero con intonaco tinteggiato, evitando parti in cemento armato faccia vista. 3.3. Spazi aperti pertinenziali. 3.3.1. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei terreni, ovvero l’intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i torrenti o la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute.

234 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765”

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3.3.2. Le recinzioni dei lotti possono essere realizzate con muretto in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile, eventualmente sormontato da ringhiera metallica, ovvero con siepi addossate a reti o ringhiere metalliche. E’ vietata la realizzazione di muri in cemento faccia vista. 3.3.3. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista. 3.3.4. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di posti auto a raso, interrati o seminterrati, a servizio di unità immobiliari ubicate nel lotto. E’ altresì consentita la realizzazione di parcheggi privati a raso a servizio di unità immobiliari ubicate in altri lotti, così come previsto dall’articolo 41, punto 5.2. A protezione dei posti auto e per contenerne l’impatto visuale, possono essere installati pergolati in legno o metallo, privi di copertura atta a impedire il passaggio della pioggia, ovvero pensiline che inglobino pannelli solari e/o fotovoltaici per produrre energia di autoconsumo, con scambio sul posto. 3.3.5. Ferme restando le limitazioni di cui alla LR 11/11235, è consentita l’installazione a terra, purché all’interno di spazi non visibili dalla lunga distanza, di pannelli solari e/o fotovoltaici per finalità di autoconsumo con scambio sul posto. La superficie coperta del lotto, quale somma della superficie coperta dalle costruzioni e dai suddetti pannelli, non deve superare il 60% della superficie fondiaria. L’indice di permeabilità risultante nel lotto non deve essere inferiore al 25%. 3.4. Spazi di relazione. 3.4.1. Gli spazi pedonali di relazione, quali strade minori, percorsi, marciapiedi, slarghi, ecc., devono essere pavimentati con materiale lapideo di taglio e pezzatura adeguata, ovvero con masselli autobloccanti in cls secondo i colori e le tipologie definite dal RE, ovvero con terre stabilizzate; le piazze, i marciapiedi, i parcheggi e gli altri spazi carrabili possono essere pavimentati con gli stessi materiali o asfaltati. 4. Interventi consentiti 4.1. Le frange urbane costituiscono elementi di connessione tra città e campagna, da qualificare nei caratteri morfotipologici e attraverso la valorizzazione dei segni residuali della passata strutturazione rurale. Essi sono suscettibili di interventi edilizi e urbanistici finalizzati a:

a. garantire l’uso del patrimonio edilizio esistente e il suo adeguamento agli attuali standards abitativi; b. elevare la qualità degli spazi aperti e l’innalzamento della loro qualità ecologica e formale,

valorizzando il rapporto con la campagna; c. definire compiutamente il bordo urbano.

4.2. A tale fine:

a. sugli edifici di particolare valore architettonico, paesaggistico e/o storico-culturale, compresi quelli notificati ai sensi del Dlgs n°42/2004236 e quelli ad essi parificati, si applica la disciplina di cui all’articolo 26 delle presenti norme;

b. sugli edifici di valore architettonico, paesaggistico e storico-culturale si applica la disciplina di cui all’articolo 27 delle presenti norme;

c. su tutti gli altri edifici sono ammessi gli interventi indicati dagli elaborati grafici del RU, così come definiti dall’articolo 4.

Sugli edifici di cui ai precedenti punti b e c le addizioni volumetriche per la residenza e le strutture direzionali237 sono ammesse per una SUL massima totale, rispettivamente, di 1.696 e 1.400 mq, così ripartita tra i diversi ambiti urbani (i valori indicati sono comprensivi anche delle addizioni volumetriche consentite nelle “Frange urbane a prevalente carattere residenziale” di cui all’articolo 55: 235 Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11, “Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)”, Allegato A 236 Dlgs 22 gennaio 2004, n°42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 237 Le addizioni volumetriche relative alle aree per usi specialistici sono definite nella Parte Quarta, Titolo primo, Capo I delle presenti norme.

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Ambiti urbani

Residenza: addizioni volumetriche Strutture direzionali: addizioni volumetriche

SUL mq SUL ma

Bagno a Ripoli, Rimaggio 625

500

Grassina, comprensiva di Ponte a Niccheri e Ponte a

Ema

600

500

Antella, Balatro -

Capannuccia, comprensiva di Scolivigne

156

Osteria Nuova e San Donato in Collina

156 200

Vallina, Villamagna, Case San Romolo

156 200

TOTALE 1.693

1.400

I suddetti interventi si attuano secondo le modalità specificate all’articolo 5, rispettando, comunque, un rapporto di copertura del 40% e comunque non superiore a quello esistente, se maggiore; tale rapporto, a fronte dell’installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici, come previsto ai precedenti punti 3.3.4 e 3.3.5, può essere innalzato fino al 60% della superficie fondiaria. 4.3. Sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica 4.3.1. Gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica devono concorrere al miglioramento delle condizioni urbanistiche e paesaggistiche esistenti, garantendo, in particolare, il rispetto dei seguenti parametri:

a. rapporto di copertura: non superiore al 40% della superficie fondiaria del lotto; b. indice di permeabilità: pari ad almeno il 30% della superficie fondiaria del lotto; c. indice di densità arborea: pari ad almeno n. 80 alberi di alto fusto/ettaro, con ubicazione

preferenziale lungo il bordo strada o lungo direttrici funzionali alla costituzione di reti ecologiche locali;

d. indice di riequilibrio ecologico: pari ad almeno n. 1 albero di alto fusto/100 mq di superficie impermeabilizzata;

e. dotazione parcheggi: come da successivo punto 5; f. altezza: non superiore a tre piani fuori terra e comunque a 9,50 ml, ovvero l’altezza esistente prima

dell’intervento; g. distanze: come da DM 1444/1968238.

4.3.2. Gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica si conformano alle misure per il risparmio idrico, per il risparmio energetico e a favore delle fonti energetiche rinnovabili di cui all’articolo 7. E’ ammessa la deroga solo per comprovate impossibilità tecnico-funzionali espressamente evidenziate nel progetto e condivise dalla Amministrazione Comunale. 5. Dotazione di parcheggi 5.1. Ferme restando le disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo secondo, relative ai mutamenti di destinazione d’uso239, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano incremento di carico

238 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765” 239

Parte Quarta, Titolo secondo “Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni”

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urbanistico, ovvero gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, sono subordinati al rispetto delle dotazioni di parcheggio richieste dalle vigenti norme regionali e nazionali, con una dotazione minima di parcheggi privati pari a quella indicata nella tabella di cui all’articolo 41, punto 5.2.2. I suddetti parcheggi, se ricavati nel lotto di pertinenza dell’edificio, possono essere realizzati a raso, interrati o seminterrati. Ove le condizioni locali non ne permettano la realizzazione nel lotto di pertinenza, ne è consentita una diversa ubicazione, purché con tipologia a raso, secondo le modalità di cui all’articolo 41, punto 5.2.

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Articolo 57. Tessuti urbani a prevalente carattere artigianale – industriale (TI) 1. Definizione 1.1. Sono le aree produttive, solitamente ubicate al margine dei centri abitati e caratterizzate dalla presenza prevalente di grandi edifici ad uso artigianale e industriale. Sono cresciute per addizioni successive anche attraverso interventi unitari regolati da strumenti attuativi. Presentano una bassa qualità ambientale e paesaggistica e scontano la carenza di spazi aperti e di spazi pubblici. 1.2. Sono individuati dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “TI” e sono classificati come zona “D” ai sensi del DM 1444/1968240. 2. Prestazioni qualitative 2.1. Ospitano, tra le altre, attività produttive strategiche per l’economia locale. 2.2. Necessitano di qualificazione nei caratteri ecologici e ambientali (funzionalità del reticolo idrografico superficiale, permeabilità dei suoli, equipaggiamento vegetale, ecc.), morfologici (tipologie edilizie, aree pertinenziali, arredo urbano, raccordi con gli spazi pubblici, ecc.), infrastrutturali (accessi, aree di sosta, aree di carico-scarico merci, ecc.) e funzionali (servizi alle imprese, servizi di interesse pubblico, riordino delle funzioni residenziali, ecc.). 3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti 3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti osservano le disposizioni che seguono. 3.2. Edifici 3.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici, che comportino modifiche ai caratteri compositivi e /o decorativi esistenti, devono avere carattere sistemico e unitario e devono essere pertanto coordinati con tutti i prospetti (se l’edificio è isolato), con l’intera facciata (se l’edificio è parte di una quinta stradale) e/o con l’intera copertura. 3.2.2. Gli interventi edilizi, di qualsivoglia natura, possono comportare la realizzazione di edifici con non più di tre piani fuori terra, oltre il seminterrato, e con altezza comunque non superiore a 12,00 ml; 3.2.3. E’ consentita la realizzazione di coperture piane, perimetrate da parapetto pieno, con alloggiamento di pannelli solari e/o fotovoltaici per finalità di autoconsumo sulla base delle specifiche disposizioni dettate dal RE. 3.3. Spazi aperti pertinenziali 3.3.1. Nelle aree pertinenziali, se sottoposte a interventi di riorganizzazione legati a interventi edilizi, le acque di pioggia devono essere raccolte, trattate e utilizzate per l’irrigazione delle aree verdi ovvero cedute al terreno, evitando, di norma, la loro dispersione o la loro immissione diretta nel sistema fognario e nei fossi limitrofi. 3.3.2. Le recinzioni dei lotti edificati possono essere realizzate con muretto in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile, eventualmente sormontato da ringhiera metallica, ovvero con ringhiere metalliche o siepi addossate a reti a maglia sciolta.

240 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765”

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3.3.3. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista. 3.3.4. Negli spazi pertinenziali non è consentita la realizzazione di parcheggi privati a servizio di unità immobiliari ubicate in altri lotti, così come previsto dall’articolo 41, punto 5.2. E’ invece consentita la realizzazione di posti auto a raso, interrati, seminterrati, ovvero ricavati in edifici multipiano, a servizio di unità immobiliari ubicate nel lotto e di spazi per la movimentazione delle merci. A protezione dei suddetti posti auto è consentita l’installazione di pensiline che inglobino pannelli solari e/o fotovoltaici per produrre energia di autoconsumo, con scambio sul posto. 3.3.5. Ferme restando le limitazioni di cui alla LR 11/11241, è consentita l’ubicazione a terra, purché all’interno di spazi recintati, di pannelli solari e/o fotovoltaici per produrre energia di autoconsumo con scambio sul posto. La superficie coperta del lotto, quale somma della superficie coperta dalle costruzioni, dalle pensiline di cui al precedente punto 3.3.4 e dai suddetti pannelli, non deve superare il 70% della superficie fondiaria. L’indice di permeabilità risultante nel lotto non deve essere inferiore al 25%. 3.4. Spazi di relazione. 3.4.1. Gli spazi pedonali di relazione, quali strade minori, percorsi, slarghi, ecc., devono essere pavimentati con materiale lapideo di taglio e pezzatura adeguata, ovvero con masselli autobloccanti in cls secondo i colori e le tipologie definite dal RE, ovvero con terre stabilizzate; le piazze, i marciapiedi, i parcheggi e gli altri spazi carrabili possono essere pavimentati con gli stessi materiali o asfaltati. 4. Interventi consentiti 4.1. Nel rispetto delle distanze di cui al DM n. 1444/1968 e ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi indicati dagli elaborati grafici del RU, così come definiti dall’articolo 4; le addizioni volumetriche agli edifici esistenti sono ammesse per una SUL massima totale di 12.000 mq, così ripartita tra i diversi ambiti urbani:

Ambiti urbani

Strutture produttive: addizioni volumetriche

SUL mq

Bagno a Ripoli, Rimaggio 2.000

Grassina, comprensiva di Ponte a Niccheri e Ponte a Ema

4.000

Antella, Balatro 2.000

Capannuccia, comprensiva di Scolivigne 4.000 Osteria Nuova e San Donato in Collina Vallina, Villamagna, Case San Romolo

TOTALE 12.000

I suddetti interventi si attuano secondo le modalità specificate all’articolo 5, rispettando, comunque, un rapporto di copertura del 60% e comunque non superiore a quello esistente, se maggiore (Oss 13); tale rapporto, a fronte dell’installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici, come previsto ai precedenti punti 3.3.4 e 3.3.5, può essere innalzato fino al 70% della superficie fondiaria.

241 Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11, “Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)”, Allegato A

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4.2. Sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica 4.2.1. Gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica devono concorrere al miglioramento delle condizioni urbanistiche e ambientali esistenti, garantendo, in particolare, il rispetto dei seguenti parametri:

a. rapporto di copertura: non superiore al 60% della superficie fondiaria del lotto; b. indice di permeabilità: pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria del lotto; c. indice di densità arborea: pari ad almeno 50 alberi di alto fusto/ettaro, con ubicazione preferenziale

lungo il bordo strada o lungo direttrici funzionali alla costituzione di reti ecologiche locali; d. indice di riequilibrio ecologico: pari ad almeno 1 albero di alto fusto/100 mq di superficie

impermeabilizzata; e. dotazione parcheggi: come da successivo punto 5; f. altezza: non superiore a 12 ml, ovvero a quella esistente prima dell’intervento; g. distanze: come da D.M 1444/1968242. h. allineamenti stradali: definiti dall’Ufficio tecnico comunale in modo da garantire, in presenza di

sezioni stradali inferiori alle soglie minime di legge, l’adeguamento della carreggiata stradale.

4.2.2. Gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica si conformano alle misure per il risparmio idrico, per il risparmio energetico e a favore delle fonti energetiche rinnovabili di cui all’articolo 7. E’ ammessa la deroga solo per comprovate impossibilità tecnico-funzionali espressamente evidenziate nel titolo abilitativo. 5. Dotazione di parcheggi 5.1. Ferme restando le disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo secondo, relative ai mutamenti di destinazione d’uso243, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano incremento di carico urbanistico, ovvero gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, sono subordinati al rispetto delle dotazioni di parcheggio richieste dalle vigenti norme regionali e nazionali, con una dotazione minima di parcheggi privati pari a quella indicata nella tabella di cui all’articolo 41, punto 5.2.2. I suddetti parcheggi, se ricavati nel lotto di pertinenza, sono realizzabili a raso, interrati, seminterrati, ovvero in edifici multipiano. Ove le condizioni locali non ne permettano la realizzazione nel lotto di pertinenza, ne è consentita una diversa ubicazione, purché con tipologia a raso, secondo le modalità di cui all’articolo 41, punto 5.2.

242 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765” 243 Parte Quarta, Titolo secondo “Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni”

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Articolo 58. Tessuto urbano misto (TM)

1. Definizione 1.1. Sono le aree comprese tra Ponte a Ema e Grassina, ubicate tra il Torrente Ema e la SRT 222 Chiantigiana. Sono caratterizzate dalla compresenza di strutture artigianali e industriali, con residenze e strutture commerciali. 1.2. Al loro interno ricadono edifici di valore e di particolare valore architettonico, paesaggistico e/o storico-culturale, specificatamente disciplinati dalle disposizioni degli articoli 26 e 27. 1.3. E’ individuato dalle tavole grafiche del R.U. con la sigla “TM” ed è classificato come zona “B”, nelle parti residenziali, e come zona D, nelle parti produttive e commerciali, ai sensi del DM n. 1444/1968244.

2. Prestazioni qualitative 2.1. Costituisce la porta di accesso al centro abitato di Grassina ed è qualificato dalla presenza del doppio filare di tigli lungo la SRT 222 Chiantigiana. 2.2. Il settore di Via Boccaccio e Via Brodolini sconta conflitti tra residenza e attività produttive, legati principalmente alla movimentazione di mezzi pesanti e all’inquinamento acustico. 3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti 3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti osservano le disposizioni che seguono. 3.2. Edifici 3.2.1. Gli interventi di rifacimento dei fronti esterni e delle coperture degli edifici, che comportino modifiche ai caratteri compositivi e/o decorativi esistenti, devono avere carattere sistemico e unitario e devono essere pertanto coordinati con tutti i prospetti (se l’edificio è isolato), con l’intera facciata (se l’edificio è parte di una quinta stradale) e/o con l’intera copertura. 3.2.2. Le coperture possono essere realizzate con falde inclinate e manto in laterizio, ovvero in piano, con apposizione di pannelli solari e/ fotovoltaici per finalità di autoconsumo con scambio sul posto. 3.3. Spazi aperti pertinenziali 3.3.1. Nelle aree pertinenziali delle strutture produttive e commerciali, se sottoposte a interventi di riorganizzazione legati a interventi edilizi, le acque di pioggia devono essere raccolte, trattate e utilizzate per l’irrigazione delle aree verdi ovvero cedute al terreno, evitando, di norma, la loro dispersione o la loro immissione diretta nel sistema fognario e nel torrente limitrofo. 3.3.2. Nelle aree pertinenziali delle residenze, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei terreni, ovvero l’intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso il torrente o la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. 3.3.3. Le recinzioni dei lotti edificati possono essere realizzate con muretto in pietra faccia vista o con finitura a intonaco civile, eventualmente sormontato da ringhiera metallica, ovvero con ringhiere metalliche o siepi addossate a reti a maglia sciolta.

244 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765”

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3.3.4. Gli spazi pertinenziali in pendio possono essere sistemati attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra faccia vista o comunque rivestiti con pietra faccia vista. 3.3.5. Negli spazi pertinenziali non è consentita la realizzazione di parcheggi privati a sevizio di unità immobiliari ubicate in altri lotti, così come previsto dall’articolo 41, punto 5.2. E’ invece consentita la realizzazione di posti auto a raso, interrati o seminterrati, a servizio di unità immobiliari ubicate nel lotto e di spazi per la movimentazione delle merci. A protezione dei suddetti posti auto è consentita l’installazione di pensiline che inglobino pannelli solari e/o fotovoltaici per produrre energia di autoconsumo, con scambio sul posto. 3.3.6. Ferme restando le limitazioni di cui alla LR 11/11245, è consentita l’ubicazione a terra, purché all’interno di spazi recintati, di pannelli solari e/o fotovoltaici per produrre energia di autoconsumo con scambio sul posto. La superficie coperta del lotto, quale somma della superficie coperta dalle costruzioni, dalle pensiline di cui al precedente punto 3.3.5. e dai suddetti pannelli, non deve superare il 70% della superficie fondiaria. L’indice di permeabilità risultante nel lotto non deve essere inferiore al 25%. 3.4. Spazi di relazione. 3.4.1. Gli spazi pedonali di relazione, quali strade minori, percorsi, marciapiedi, slarghi, ecc., devono essere pavimentati con materiale lapideo di taglio e pezzatura adeguata, ovvero con masselli autobloccanti in cls secondo i colori e le tipologie definite dal RE, ovvero con terre stabilizzate; le piazze, i marciapiedi, i parcheggi e gli altri spazi carrabili possono essere pavimentati con gli stessi materiali o asfaltati. 4. Interventi consentiti 4.1. Nel rispetto delle distanze di cui al DM n. 1444/1968 e ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi indicati dagli elaborati grafici del RU, così come definiti dall’articolo 4, estesi fino alla ristrutturazione urbanistica con esclusione delle addizioni volumetriche, non consentite. I suddetti interventi si attuano secondo le modalità specificate all’articolo 5, rispettando, comunque, un rapporto di copertura del 60% e comunque non superiore a quello esistente, se maggiore; tale rapporto, a fronte dell’installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici, come previsto ai precedenti punti 3.3.5 e 3.3.6, può essere innalzato fino al 70% della superficie fondiaria. 4.2. Sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica 4.2.1. Gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, consentiti a parità di superficie utile lorda e di volumetria, devono concorrere al miglioramento delle condizioni urbanistiche e ambientali esistenti, garantendo, in particolare, il rispetto dei seguenti parametri:

a. rapporto di copertura: non superiore al 60% della superficie fondiaria del lotto; b. indice di permeabilità: pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria del lotto; c. indice di densità arborea: pari ad almeno 50 alberi di alto fusto/ettaro, con ubicazione preferenziale

lungo il bordo strada o lungo direttrici funzionali alla costituzione di reti ecologiche locali; d. indice di riequilibrio ecologico: pari ad almeno 1 albero di alto fusto/100 mq di superficie

impermeabilizzata; e. dotazione parcheggi: come da successivo punto 5; f. altezza: non superiore a 12 ml, ovvero a quella esistente prima dell’intervento; g. distanze: come da D.M 1444/1968246.

245 Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11, “Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)”, Allegato A 246 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n.

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h. allineamenti stradali: definiti dall’Ufficio tecnico comunale in modo da garantire, in presenza di sezioni stradali inferiori alle soglie minime di legge, l’adeguamento della carreggiata stradale.

4.2.2. Gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica si conformano alle misure per il risparmio idrico, per il risparmio energetico e a favore delle fonti energetiche rinnovabili di cui all’articolo 7. E’ ammessa la deroga solo per comprovate impossibilità tecnico-funzionali espressamente evidenziate nel titolo abilitativo. 5. Dotazione di parcheggi 5.1. Ferme restando le disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo secondo, relative ai mutamenti di destinazione d’uso247, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportano incremento di carico urbanistico, ovvero gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, sono subordinati al rispetto delle dotazioni di parcheggio richieste dalle vigenti norme regionali e nazionali, con una dotazione minima di parcheggi privati pari a quella indicata nella tabella di cui all’articolo 41, punto 5.2.2. I suddetti parcheggi, se ricavati nel lotto di pertinenza, sono realizzabili a raso, interrati o seminterrati. Ove le condizioni locali non ne permettano la realizzazione nel lotto di pertinenza, ne è consentita una diversa ubicazione, purché con tipologia a raso, secondo le modalità di cui all’articolo 41, punto 5.2.

765” 247

Parte Quarta, Titolo secondo “Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni”

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PARTE QUARTA: “DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DELLE FUNZIONI”

Titolo primo: “Disciplina delle trasformazioni”

Capo III: “Ambiti urbani”

Sezione B:“Aree con piani e progetti in fase di attuazione”

Articolo 59. Aree con piani o progetti in fase di attuazione (Ta) 1. Definizione 1.1. Sono aree interessate da PA o progetti approvati dalla Amministrazione Comunale prima della adozione delle presenti norme. 1.2. Sono individuate dagli elaborati grafici del RU con apposita campitura e con la sigla Ta seguita da un numero identificativo (primo numero indicativo della tavola; secondo numero progressivo). 1.3. Sono classificate come zona “B”, “C” o “D”, ai sensi del DM 1444/1968248, sulla base della classificazione loro attribuita dal previgente RU. 2. Prestazioni qualitative e interventi consentiti 2.1. Le prestazioni qualitative e gli interventi consentiti, all’interno delle suddette aree, sono quelli che risultano dai relativi piani o progetti approvati. 2.2. Ai fini del prelievo dal dimensionamento del PS, le aree di cui al presente articolo sono così articolate:

a. aree interessate da piani o progetti che non prelevano dal suo dimensionamento, di cui al successivo punto 3;

b. aree interessate da piani o progetti che prelevano dal suo dimensionamento, di cui al successivo punto 4.

3. Aree interessate da piani o progetti che non prelevano dal dimensionamento del PS 3.1. Sono le aree interessate dai piani o dai progetti di seguito elencati a puro titolo ricognitivo, suddivisi per ambito urbano di appartenenza (tra parentesi la tavola corrispondente, in scala 1.2000). I suddetti piani e progetti non prelevano dal dimensionamento del PS in quanto riferiti al PS previgente, ovvero riguardanti funzioni e interventi di recupero non dimensionati da quest’ultimo. Ambito urbano di Ponte a Ema (Tavola )

Ta6.1. Piano di recupero di iniziativa privata “Coop – aree ex Vivauto ed ex Mulino Grifoni” (approvato Del. CC n. 18 del 25.02.2009; convenzione Rep. 7464/2011), zona D ai sensi del DM 1444/68.

Ambito urbano di Grassina (Tavola 9)

248 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765”

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Ta9.1. Progetto edilizio con ristrutturazione urbanistica “Area Le Monnier” (approvato con permesso a costruire n. 69/2010, convenzione Rep. 4575/2010), zona D ai sensi del DM 1444/68.

Ambito urbano di Antella ( Tavola 10)

Ta10.1. Piano particolareggiato di iniziativa privata per un insediamento produttivo, turistico-ricettivo, direzionale “Antella” (approvato Del. CC n. 41 del 29.04.2008; convenzione Rep. 4308/2009), zona D ai sensi del DM 1444/68.

Ta10.2 Progetto edilizio per edificio residenziale “Balatro – intervento n.5” (approvato con permesso a costruire n. 123/2005, convenzione Rep. 3773/2005), zona B ai sensi del DM 1444/68.

4. Aree interessate da piani o progetti che prelevano dal dimensionamento del PS 4.1. Sono le aree interessate dai piani o dai progetti di seguito elencati a puro titolo ricognitivo, suddivisi per ambito urbano di appartenenza (tra parentesi la tavola corrispondente, in scala 1.2000). I suddetti piani e progetti prelevano dal dimensionamento del PS, in quanto attuazione di interventi fatti salvi da quest’ultimo (piani e progetti di cui al successivo punto 4.1.1)249, ovvero attuazione anticipata di nuove previsioni di recupero del patrimonio edilizio esistente (piani e progetti di cui al successivo punto 4.1.2)250. 4.1.1. Interventi fatti salvi dal PS: Ambito urbano di Vallina (Tavola 1)

Ta1.1. Piano particolareggiato di iniziativa privata “Vallina zona artigianale intervento 2 – D3” (approvato Del. CC n. 30 del 12.03.2009; convenzione Rep. 4633/2011), zona D ai sensi del DM 1444/68.

Ta1.2. Piano particolareggiato di iniziativa privata “Vallina – C1” (approvato Del. CC n. 108 del 28.07.2010; convenzione Rep. 4951/2012), zona C ai sensi del DM 1444/68.

Ambito urbano di Villamagna (Tavola 3)

Ta3.1. Piano particolareggiato di iniziativa privata “Villamagna sub-comparto 1 – intervento C5.1” (approvato Del. CC n. 156 del 06.07.2011; convenzione Rep. 9403/2012), zona C ai sensi del DM 1444/68.

Ambito urbano di Bagno a Ripoli (Tavola 4)

Ta4.1. Progetto edilizio per edificio residenziale “Via Pierattini” (approvato con permesso a costruire n. 22/2011, convenzione Rep. 4681/2011), zona B ai sensi del DM 1444/68251.

Ambito urbano di La Fonte (Tavola 5)

Ta5.1. Progetto edilizio per edificio residenziale “La Fonte – intervento C12” (approvato con permesso a costruire n. 9/2014, convenzione Rep. 5443/2014), zona B ai sensi del DM 1444/68.

Ambito urbano di Antella (Tavola 10)

Ta10.3 Piano particolareggiato di iniziativa privata “Antella sub-comparto 2 – intervento C5.2” (approvato Del. CC n. 156 del 06.07.2011; convenzione Rep. 9403/2012), zona C ai sensi del DM 1444/68.

249 Vedi Piano strutturale, “Disciplina di piano”, articolo 70, “Salvaguardie, continuità della gestione urbanistica e interventi fatti salvi”, nonché Tabella sinottica n. 1 “Insediamenti residenziali: capacità edificatoria residua PS previgente” 250 Vedi Piano strutturale, “Disciplina di piano”, Tabella sinottica n. 2 “Insediamenti residenziali: nuove previsioni PS”, nonché articolo 70, “Salvaguardie, continuità della gestione urbanistica e interventi fatti salvi”, punto 1 251 Il progetto, approvato a seguito della variante al RU di cui alla Del CC 17/12/2008, n. 166, preleva dalla Tabella sinottica n. 1 del PS “Insediamenti residenziali: capacità edificatoria residua PS previgente”. Trattasi di intervento non localizzato ai sensi della Disciplina del PS, articolo 70, che preleva dalla capacità edificatoria residua e non localizzata del PS previgente.

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Ta10.4 Piano particolareggiato di iniziativa privata “Antella Via di Pulicciano – intervento C17” (approvato Del. CC n. 114 del 18.11.2013; convenzione 5353/2014), zona C ai sensi del DM 1444/68.

Ta10.5. Progetto edilizio per edificio residenziale “Balatro – intervento C19” (approvato con permesso a costruire n. 27/2007, convenzione Rep. 4077/2007 e 4243/2008), zona B ai sensi del DM 1444/68.

4.1.2. Attuazione anticipata del PS relativa a nuove previsioni di recupero del patrimonio edilizio esistente: Ambito urbano di Bagno a Ripoli (Tavola 4)

Ta4.2. Progetto edilizio per ristrutturazione ex edificio artigianale “Via Roma” (approvato con permesso a costruire n. 3/2014, convenzione Rep. 5209/2013), zona B ai sensi del DM 1444/68.

5. Disciplina nelle more di attuazione degli interventi 5.1. Nelle more di attuazione degli interventi previsti dai piani e dai progetti di cui ai precedenti punti 3 e 4, nelle aree di cui trattasi sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1 senza mutamenti di destinazione d’uso. 6. Disciplina dopo l’attuazione degli interventi 6.1. Alla scadenza della validità dei PA e all’avvenuta ultimazione dei lavori previsti dai progetti approvati, nelle aree di cui trattasi si applicano:

- le disposizioni di cui all’articolo 54 per le seguenti aree: Ta10.3

- le disposizioni di cui all’articolo 55 per le seguenti aree: Ta4.1 - le disposizioni di cui all’articolo 56 per le seguenti aree: Ta1.2, Ta3.1, Ta4.2, Ta 5.1, Ta10.2,

Ta10.4, Ta10.5 - le disposizioni di cui all’articolo 57 per le seguenti aree: Ta1.1, Ta6.1, Ta9.1, Ta10.1

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PARTE QUARTA: “DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DELLE FUNZIONI”

Titolo primo: “Disciplina delle trasformazioni”

Capo III: “Ambiti urbani” Sezione C: “Aree urbane di nuova formazione”

Articolo 60. Aree di riorganizzazione urbana a prevalente carattere residenziale (Rr)

1. Definizione 1.1. Sono aree interne al perimetro aggiornato dei centri abitati, ma con possibilità di comprendere anche aree esterne organicamente connesse e ricadenti nelle UTOE di riferimento, così come definite dal PS, nelle quali sono consentiti interventi di sostituzione e di riorganizzazione dei tessuti urbani esistenti finalizzati alla creazione di nuovi tessuti, a prevalente carattere residenziale. 1.2. Sono individuate dagli elaborati grafici del RU con apposita campitura e con la sigla Rr seguita da un numero identificativo (primo numero indicativo della tavola; secondo numero progressivo).

1.3. Sono specificatamente disciplinate dalle Schede “Ex Omnes Bagno a Ripoli (Rr4.1)” e “Ex Brunelleschi Capannuccia (Rr12.1)”, contenute nella Parte Prima dell’Elaborato 3 del RU, “Aree urbane di nuova formazione”. 1.4. Sono classificate come zona “B” ai sensi del D.M. n. 1444/1968252. 2. Prestazioni qualitative 2.1. Le aree di riorganizzazione urbana a prevalente carattere residenziale concorrono alla qualificazione e al completamento della struttura e della funzionalità urbana attraverso il recupero di aree artigianali e industriali dismesse, ricadenti all’interno dei centri abitati, in favore di destinazioni d’uso residenziali, integrate da servizi ed esercizi commerciali di vicinato. Nell’area Ex Brunelleschi di Capannuccia, il RU conferma gli interventi previsti dal pregivente RU, fatti salvi dal PS, in virtù di quanto specificato al successivo punto 5. 3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti 3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti, fatte salve le competenze degli organi preposti alla gestione dei vincoli di legge e ferme restando, se e in quanto compatibili, le disposizioni generali dettate dal RE, sono specificatamente disciplinati, in relazione ai singoli interventi, dalle schede progetto. 3.2. I nuovi edifici seguono gli allineamenti indicati nelle schede progetto e se ne discostano per comprovati motivi costruttivi e/o funzionali. In tali casi gli allineamenti sono preventivamente approvati dagli uffici comunali.

252 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n.765”

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3.3. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l’intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. 3.4. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di parcheggi a raso, interrati o seminterrati, legati da vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare di riferimento. A protezione dei posti auto a raso e per contenerne l’impatto visivo, possono essere installati pergolati ombreggianti in legno o metallo, privi di copertura e tali da consentire il passaggio della pioggia, ovvero tettoie con pannelli solari e/o fotovoltaici per finalità di autoconsumo con scambio sul posto. 4. Interventi consentiti 4.1. Gli interventi edilizi e urbanistici, che si attuano previa approvazione di apposito PA convenzionato, presupposto del quale deve essere lo studio analitico diagnostico del paesaggio di cui all’articolo 5, sono specificatamente disciplinati, nella consistenza edilizia e nella dotazione di spazi pubblici e/o di pubblici servizi, dalle schede di cui al precedente punto 1.3. 4.2. Tali interventi, ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:

a. SUL residenza: a.1. Ex Omnes Bagno a Ripoli (Rr4.1): 1.800,00 mq a.2. Ex Brunelleschi Capannuccia (Rr12.1): 18.495,00 mq

b. SUL strutture terziarie: b.1. Ex Omnes Bagno a Ripoli (Rr4.1): 100,00 mq b.2. Ex Brunelleschi Capannuccia (Rr12.1): 2.200,00 mq

c. rapporto di copertura: non superiore al 40% della superficie fondiaria del lotto; d. indice di permeabilità: non inferiore al 25% della superficie fondiaria del lotto; e. densità arborea: pari ad almeno n. 80 alberi/ettaro, con ubicazione preferenziale lungo direttrici

funzionali alla costituzione di reti ecologiche locali; f. parcheggi privati: almeno 1 mq/10 mc, con un minimo di 1 posto auto/unità immobiliare ad uso

abitativo, realizzabili anche nel sottosuolo; g. distanze: nel rispetto del D.M. n. 1444/1968253.

4.3. I PA possono prevedere che l’attuazione degli interventi trovi articolazione, nel tempo, attraverso distinte unità minime, riferite a porzioni urbane definite. 4.4. I PA, proposti ai sensi degli articoli 65 e 66 della LR 01/2005254, si attuano secondo i presupposti perequativi di cui all’articolo 60 della suddetta legge.

4.5. Le schede progetto prevedono, quale condizione per la trasformabilità delle aree, oltre alle opere di urbanizzazione necessarie, la realizzazione di ulteriori opere, pubbliche o di interesse pubblico, consustanziali all’intervento e finalizzate a perseguire le prestazioni qualitative di cui al punto 3 del presente articolo. Gli oneri conseguenti a tali opere, specificatamente indicate dalle schede progetto, non possono essere scomputati da quanto altrimenti dovuto a titolo di urbanizzazione. 4.6. La convenzione che accompagna il PA prevede la realizzazione delle opere pubbliche, o di interesse pubblico, di cui al precedente punto 4.5, prima o contestualmente alla realizzazione degli interventi privati; subordina, altresì, l’abitabilità o l’agibilità delle costruzioni private all’esito favorevole del collaudo delle suddette opere.

253 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, già citato 254 Legge regionale 03 gennaio 2005 n. 1, “Norme per il governo del territorio”

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4.7. Le opere pubbliche, o di interesse pubblico, previste a carico degli operatori, devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni contenute nei capitolati prestazionali forniti dall’Amministrazione Comunale, ovvero, in mancanza di questi, nel rispetto di standard prestazionali preventivamente concordati con l’Amministrazione Comunale; la realizzazione delle suddette opere è comunque subordinata alla approvazione dei relativi progetti esecutivi comprensivi di appositi capitolati. 4.8. Le schede progetto contengono elaborati grafici relativi all’azzonamento e allo schema di assetto delle aree interessate dagli interventi. L’azzonamento definisce la destinazione d’uso delle aree interne al comparto e consente di verificarne le relazioni urbanistiche con le aree limitrofe. Lo schema di assetto indica, con diversa gradualità in relazione alla specificità delle aree e alle relative esigenze di riorganizzazione, gli assetti ecologici, morfologici e funzionali cui devono tendere gli interventi. 4.9. L’azzonamento, definito per ogni singola area dalle schede progetto, costituisce riferimento progettuale per il relativo PA, che può apportarvi modifiche, preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale, per espresse e dimostrate difficoltà tecnico-esecutive o funzionali, anche derivanti da condizioni al contorno. Tali modifiche possono riguardare:

a. viabilità carrabile, ferma restando la necessità di: a.1. garantire il congiungimento dei punti estremi di ciascun tratto viario, così come

rappresentato nelle schede progetto; a.2. non pregiudicare l’attuazione del comparto e, in particolar modo, delle opere pubbliche ivi

previste; a.3. non provocare frammentazione e/o marginalizzazione degli spazi pubblici.

b. percorsi pedonali e ciclabili, ferma restando la necessità di: b.1. garantire il congiungimento dei punti estremi di ciascun percorso, così come rappresentato

nelle schede progetto; b.2. mantenere una stretta relazione con il sistema degli spazi pubblici, dei quali devono garantire

l’accessibilità; b.3. non pregiudicare l’attuazione del comparto e, in particolar modo, delle altre opere pubbliche

ivi previste. c. sistema degli spazi pubblici, ferma restando la necessità di:

c.1. garantire la superficie complessiva minima prevista e l’articolazione funzionale descritta nelle schede;

c.2. evitare la frammentazione e/o la marginalizzazione delle singole aree e la conseguente compromissione della qualità ecologica, figurativa e funzionale del sistema degli spazi pubblici;

d. lotti edificabili, ferma restando la necessità di: d.1. non superare la superficie fondiaria complessiva massima prevista; d.2. non recare pregiudizio alla qualità figurativa e funzionale della viabilità carrabile, dei percorsi

pedonali e ciclabili, del sistema degli spazi pubblici; d.3. evitare la frammentazione e/o la marginalizzazione degli spazi pubblici e la conseguente

compromissione della loro qualità ecologica, figurativa e funzionale. Le modifiche all’azzonamento, così determinate, non comportano variante al RU, ma semplice adeguamento della scheda progetto che costituirà, nella forma originale e modificata, uno specifico elaborato del PA da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale. 4.10. Le sagome degli edifici indicate dalle schede progetto all’interno dei lotti edificabili rivestono carattere di puro indirizzo e non assumono valore prescrittivo. 5. Condizioni

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5.1. Area ex Brunelleschi Capannuccia (Rr12.1) 5.1.1. L’intervento di cui alla Scheda “Area ex Brunelleschi Capannuccia” (Rr12.1) è subordinato a quanto previsto dalle Delibere CC 21/04/2009, n. 70, e 30/07/2009, n. 122, nonché dai relativi atti consequenziali. 5.1.2. In virtù delle suddette delibere all’Area ex Brunelleschi Capannuccia si applica la disciplina transitoria di cui all’articolo 14. Gli interventi al suo interno sono pertanto regolati dalla Scheda Rr12.1, che ripropone integralmente la Scheda n. 20 “Capannuccia”, già parte costitutiva dell’Elaborato 3255 del previgente RU. Nella suddetta scheda, in virtù delle previsioni del PS vigente, la SUL già destinata a strutture produttive dal previgente RU (2.800 mq), viene destinata a strutture direzionali e terziarie. 5.1.3. I titoli abilitativi relativi alle nuove costruzioni, realizzabili all’interno della suddetta area e comportanti incremento di carico urbanistico, non possono essere rilasciati prima dell’apertura al traffico della variante alla SRT 222 “Chiantigiana” nel tratto compreso tra Ponte a Niccheri e Capannuccia. 6. Funzioni consentite 6.1. Nelle aree di riorganizzazione urbana a prevalente carattere residenziale sono consentite le destinazioni d’uso definite dalle schede progetto di cui al precedente punto 1.3, a condizione che:

a. non producano inquinamento nell’aria, nelle acque e/o nel suolo, risultando compatibili con il Piano comunale di classificazione acustica di cui all’articolo 11;

b. comportino trasformazioni territoriali compatibili con i caratteri storicizzati del paesaggio o concorrano a definirne nuove forme evolutive coerenti.

6.2. In sostituzione delle destinazioni d’uso previste dalle schede progetto di cui al precedente punto 1.3, fatte salve le eventuali limitazioni in esse contenute, sono ammesse, purché estese a non oltre il 25% della superficie utile lorda complessiva consentita per usi privati nei singoli comparti edificatori, le destinazioni d’uso di seguito indicate (sono indicate le categorie principali delle destinazioni d’uso e le sigle delle relative sottocategorie, così come definite dall’articolo 64, punto 2.3):

a. servizi pubblici, consentiti nelle seguenti sottocategorie:

a.1. attività formative e didattiche: Sb; a.2. servizi di interesse comune As, Ac, Ar, Aa, Asp, At;

b. destinazioni d’uso direzionali: Dd, Du; c. destinazione d’uso commerciale al dettaglio: Cv-a, Cv-na, Ce; d. destinazione d’uso artigianale e industriale: attività artigianali di servizio Is.

6.3. Le modifiche alle destinazioni d’uso previste dalle schede progetto, in attuazione di quanto consentito dal precedente punto 6.2, non comportano variante al RU, ma semplice adeguamento della scheda progetto che costituirà, nella forma originale e modificata, uno specifico elaborato del PA. 7. Decadenza 7.1. Ai sensi delle vigenti norme regionali le previsioni di cui al presente articolo decadono qualora, trascorsi cinque anni dalla approvazione delle presenti norme, non risultino approvati e convenzionati i relativi PA.

8. Disciplina dopo l’attuazione degli interventi 8.1. Alla scadenza della validità dei PA e all’avvenuta ultimazione dei lavori previsti dai progetti approvati, nelle aree di cui trattasi si applicano:

- le disposizioni di cui all’articolo 55 per le seguenti aree: Rr4.1 - le disposizioni di cui all’articolo 54 per le seguenti aree: Rr12.1

255 Elaborato 3 “Aree di riorganizzazione urbana e di nuovo impianto”

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Articolo 61. Aree di riorganizzazione urbana a prevalente carattere artigianale e industriale (Rp) 1. Definizione 1.1. Sono aree interne al perimetro aggiornato dei centri abitati, ma con possibilità di comprendere anche aree esterne organicamente connesse e ricadenti nelle UTOE di riferimento, così come definite dal PS, nelle quali sono consentiti interventi di sostituzione e di riorganizzazione dei tessuti urbani esistenti finalizzati alla creazione di nuovi tessuti, a prevalente carattere produttivo. 1.2. Sono individuate dagli elaborati grafici del RU con apposita campitura e con la sigla Rp seguita da un numero identificativo (primo numero indicativo della tavola; secondo numero progressivo). 1.3. Sono specificatamente disciplinate dalla Scheda, “Vallina – zona artigianale (Rp1.1)”, contenuta nella Parte Seconda dell’Elaborato 3 del RU, “Aree urbane di nuova formazione”. 1.4. Sono classificate come zona “D” ai sensi del D.M. n. 1444/1968256. 2. Prestazioni qualitative 2.1. Le aree di riorganizzazione urbana a prevalente carattere artigianale e industriale concorrono alla qualificazione e al completamento della struttura e della funzionalità urbana attraverso interventi già previsti dal previgente RU e fatti salvi dal PS, che prevedono il recupero di aree artigianali e industriali dismesse, ricadenti all’interno dei centri abitati, in favore di nuove destinazioni d’uso produttive, integrate da servizi. 3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti 3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti, fatte salve le competenze degli organi preposti alla gestione dei vincoli di legge e ferme restando, se e in quanto compatibili, le disposizioni generali dettate dal RE, sono specificatamente disciplinati, in relazione ai singoli interventi, dalle schede progetto. 3.2. Rispetto al filo strada, i nuovi edifici seguono gli allineamenti indicati nelle schede progetto e se ne discostano per comprovati motivi costruttivi e/o funzionali. In tali casi gli allineamenti sono preventivamente approvati dagli uffici comunali. 3.3. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l’intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. 3.4. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di parcheggi a raso, interrati o seminterrati, legati da vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare di riferimento. A protezione dei posti auto a raso e per contenerne l’impatto visivo, possono essere installati pergolati ombreggianti in legno o metallo, privi di copertura e tali da consentire il passaggio della pioggia, ovvero tettoie con pannelli solari e/o fotovoltaici per finalità di autoconsumo con scambio sul posto. 4. Interventi consentiti 4.1. Gli interventi edilizi e urbanistici, che si attuano previa approvazione di apposito PA convenzionato, presupposto del quale deve essere lo studio analitico diagnostico del paesaggio di cui all’articolo 5, sono

256 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n.765”

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specificatamente disciplinati, nella consistenza edilizia e nella dotazione di spazi pubblici e/o di pubblici servizi, dalle schede di cui al precedente punto 1.3. 4.2. Tali interventi, ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:

a. SUL per strutture artigianali e industriali: recupero SUL esistente con incremento del 15%257 b. rapporto di copertura: non superiore al 60%; c. indice di permeabilità: superficie permeabile dei lotti superiore al 25%; d. densità arborea: pari ad almeno n. 80 alberi/ettaro, con ubicazione preferenziale lungo direttrici

funzionali alla costituzione di reti ecologiche locali fatta salva una superficie pertinenziale di 200 mq/lotto;

e. parcheggi privati: almeno pari a quelli richiesti dalle vigenti norme regionali e/o nazionali, realizzabili anche nel sottosuolo;

f. distanze: nel rispetto del D.M. n. 1444/1968258. 4.3. I PA possono prevedere che l’attuazione degli interventi trovi articolazione, nel tempo, attraverso distinte unità minime, riferite a porzioni urbane definite. 4.4. I PA, proposti ai sensi degli articoli 65 e 66 della LR 01/2005259, si attuano secondo i presupposti perequativi di cui all’articolo 60 della suddetta legge.

4.5. Le schede progetto prevedono, quale condizione per la trasformabilità delle aree, oltre alle opere di urbanizzazione necessarie, la realizzazione di ulteriori opere, pubbliche o di interesse pubblico, consustanziali all’intervento e finalizzate a perseguire le prestazioni qualitative di cui al punto 3 del presente articolo. Gli oneri conseguenti a tali opere, specificatamente indicate dalle schede progetto, non possono essere scomputati da quanto altrimenti dovuto a titolo di urbanizzazione. 4.6. La convenzione che accompagna il PA prevede la realizzazione delle opere pubbliche, o di interesse pubblico, di cui al precedente punto 4.5, prima o contestualmente alla realizzazione degli interventi privati; subordina, altresì, l’abitabilità o l’agibilità delle costruzioni private all’esito favorevole del collaudo delle suddette opere. 4.7. Le opere pubbliche, previste a carico degli operatori, devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni contenute nei capitolati prestazionali forniti dall’Amministrazione Comunale, ovvero, in mancanza di questi, nel rispetto di standard prestazionali preventivamente concordati con l’Amministrazione Comunale; la realizzazione di dette opere è comunque subordinata alla approvazione dei relativi progetti esecutivi comprensivi di appositi capitolati. 4.8. Le schede progetto contengono elaborati grafici relativi all’azzonamento e allo schema di assetto delle aree interessate dagli interventi. L’azzonamento definisce la destinazione d’uso delle aree interne al comparto e consente di verificarne le relazioni urbanistiche con le aree limitrofe. Lo schema di assetto indica, con diversa gradualità in relazione alla specificità delle aree e alle relative esigenze di riorganizzazione, gli assetti ecologici, morfologici e funzionali cui devono tendere gli interventi. 4.9. L’azzonamento, definito dalle schede progetto, costituisce riferimento progettuale per il PA, che può apportarvi modifiche, preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale, per espresse e

257 Come previsto dal PS vigente 258 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, già citato 259 Legge regionale 03 gennaio 2005 n. 1, “Norme per il governo del territorio”

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dimostrate difficoltà tecnico-esecutive o funzionali, anche derivanti da condizioni al contorno. Tali modifiche possono riguardare:

a. viabilità carrabile, ferma restando la necessità di: a.1. garantire il congiungimento dei punti estremi di ciascun tratto viario, così come

rappresentato nelle schede progetto; a.2. non pregiudicare l’attuazione del comparto e, in particolar modo, delle opere pubbliche ivi

previste; a.3. non provocare frammentazione e/o marginalizzazione degli spazi pubblici.

b. percorsi pedonali e ciclabili, ferma restando la necessità di: b.1. garantire il congiungimento dei punti estremi di ciascun percorso, così come rappresentato

nelle schede progetto; b.2. mantenere una stretta relazione con il sistema degli spazi pubblici, dei quali devono garantire

l’accessibilità; b.3. non pregiudicare l’attuazione del comparto e, in particolar modo, delle altre opere pubbliche

ivi previste. c. sistema degli spazi pubblici, ferma restando la necessità di:

c.1. garantire la superficie complessiva minima prevista e l’articolazione funzionale descritta nelle schede;

c.2. evitare la frammentazione e/o la marginalizzazione delle singole aree e la conseguente compromissione della qualità ecologica, figurativa e funzionale del sistema degli spazi pubblici;

d. lotti edificabili, ferma restando la necessità di: d.1. non superare la superficie fondiaria complessiva massima prevista; d.2. non recare pregiudizio alla qualità figurativa e funzionale della viabilità carrabile, dei percorsi

pedonali e ciclabili, del sistema degli spazi pubblici; d.3. evitare la frammentazione e/o la marginalizzazione degli spazi pubblici e la conseguente

compromissione della loro qualità ecologica, figurativa e funzionale. Le modifiche all’azzonamento, così determinate, non comportano variante al RU, ma semplice adeguamento della scheda progetto che costituirà, nella forma originale e modificata, uno specifico elaborato del PA da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale. 4.10. Le sagome degli edifici indicate dalle schede progetto all’interno dei lotti edificabili rivestono carattere di puro indirizzo e non assumono valore prescrittivo. 5. Funzioni consentite 5.1. Nelle aree di riorganizzazione urbana a prevalente carattere artigianale e industriale sono consentite le destinazioni d’uso definite dalle schede progetto di cui al precedente punto 1.3, a condizione che:

c. non producano inquinamento nell’aria, nelle acque e/o nel suolo, risultando compatibili con il Piano comunale di classificazione acustica di cui all’articolo 11;

d. comportino trasformazioni territoriali compatibili con i caratteri storicizzati del paesaggio o concorrano a definirne nuove forme evolutive coerenti.

5.2. In sostituzione delle destinazioni d’uso previste dalle schede progetto di cui al precedente punto 1.3, fatte salve le eventuali limitazioni in esse contenute, sono ammesse, purché estese a non oltre il 25% della superficie utile lorda complessiva consentita per usi privati nei singoli comparti edificatori, le destinazioni d’uso di seguito indicate (sono indicate le categorie principali delle destinazioni d’uso e le sigle delle relative sottocategorie, così come definite dall’articolo 64, punto 2.3):

a. servizi pubblici, consentiti nelle seguenti sottocategorie:

a.1. attività formative e didattiche: Sb limitatamente agli asili nido a.2. servizi di interesse comune As, Ac, Ar, Aa, Asp, At;

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b. destinazioni d’uso direzionali: Dd, Du; c. destinazione d’uso artigianale e industriale: attività artigianali di servizio Is.

5.3. Le modifiche alle destinazioni d’uso previste dalle schede progetto, in attuazione di quanto consentito dal precedente punto 5.2, non comportano variante al RU, ma semplice adeguamento della scheda progetto che costituirà, nella forma originale e modificata, uno specifico elaborato del PA. 6. Decadenza 6.1. Ai sensi delle vigenti norme regionali le previsioni di cui al presente articolo decadono qualora, trascorsi cinque anni dalla approvazione delle presenti norme, non risultino approvati e convenzionati i relativi PA. 7. Disciplina dopo l’attuazione degli interventi 7.1. Alla scadenza della validità dei PA e all’avvenuta ultimazione dei lavori previsti dai progetti approvati, nelle aree di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 57.

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Articolo 62. Aree di riqualificazione delle frange urbane (Rf)

1. Definizione 1.1. Sono aree comprese nei comparti edificatori individuati ai sensi della Legge 1150/1942, dove sono consentiti, previa approvazione di PA, interventi di riqualificazione, riorganizzazione e completamento, morfologico e funzionale, dei tessuti urbani esistenti nelle aree di frangia, attraverso una nuova configurazione del bordo urbano. Ricadono all’interno e/o all’esterno del perimetro aggiornato dei centri abitati, ma all’interno della relativa UTOE di riferimento così come definita dal PS. 1.2. Sono individuate dagli elaborati grafici del RU con apposita campitura e con la sigla Rf seguita da un numero identificativo (primo numero indicativo della tavola; secondo numero progressivo). 1.3. Sono specificatamente disciplinate dalle Schede progetto contenute nella Parte Terza dell’Elaborato 3 del RU, “Aree urbane di nuova formazione”: scheda “Ponte a Niccheri (Rf7.1)”, scheda “Rievocazione storica di Grassina (Rf9.1)”, scheda “Piazza F.lli Rosselli Osteria Nuova (Rf8.1)”, scheda “Via Lazzeri Osteria Nuova (Rf8.2)”, scheda “Molinuzzo Grassina (Rf9.2)” scheda “Antella (Rf10.1)”, scheda “Antella Impianti sportivi (Rf10.2)”. 1.4. Le suddette schede progetto classificano le aree ai sensi del D.M. n. 1444/1968260 in relazione alle funzioni prevalenti previste. 2. Prestazioni qualitative 2.1. Le aree di riqualificazione delle frange urbane concorrono alla qualificazione e al completamento della struttura e delle funzionalità urbana attraverso una nuova configurazione del bordo dei centri abitati. 2.2. A tale scopo, le schede progetto definiscono, in relazione alla capacità operativa del RU e all’entità degli interventi edificatori previsti nei singoli comparti, la realizzazione di:

- nuove centralità urbane, caratterizzate da una configurazione spaziale compiuta e dalla presenza di funzioni pubbliche o di interesse pubblico.

- tratti di viabilità locale, che consentano il completamento della maglia stradale urbana; - spazi per la sosta veicolare e ciclabile, pubblica e privata, ubicati in posizione strategica all’interno

degli ambiti urbani; - percorsi pedonali e/o ciclabili, connessi preferenzialmente al sistema degli spazi pubblici; - spazi aperti e spazi verdi, connessi al sistema degli spazi aperti esterni ai comparti; - impianti vegetazionali finalizzati ad accrescere la qualità ecologica e formale delle aree interessate

dagli interventi, se del caso anche esterni al perimetro del comparto, purché su aree di proprietà pubblica o comunque rese disponibili allo scopo dalla Amministrazione Comunale.

3. Caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti 3.1. I caratteri costruttivi degli edifici e degli spazi aperti, fatte salve le competenze degli organi preposti alla gestione dei vincoli di legge e ferme restando, se e in quanto compatibili, le disposizioni generali dettate dal RE, sono specificatamente disciplinati, in relazione ai singoli interventi, dalle schede progetto. 3.2. Rispetto al filo strada, i nuovi edifici seguono gli allineamenti indicati nelle schede progetto e se ne discostano per comprovati motivi costruttivi e/o funzionali. In tali casi gli allineamenti sono preventivamente approvati dagli uffici comunali.

260 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n.765”

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3.3. Negli spazi aperti non pavimentati, costituiti da orti e giardini, deve essere favorita la permeabilità dei suoli, ovvero l’intercettamento delle acque di pioggia attraverso adeguate opere di drenaggio, superficiale o profondo, con successivo convogliamento verso i fossi limitrofi o verso la rete fognaria, se in condizioni di ricevere le acque trattenute. 3.4. Negli spazi pertinenziali è consentita la realizzazione di parcheggi a raso, interrati o seminterrati, legati da vincolo di pertinenzialità all’unità immobiliare di riferimento. A protezione dei posti auto a raso e per contenerne l’impatto visivo, possono essere installati pergolati ombreggianti in legno o metallo, privi di copertura e tali da consentire il passaggio della pioggia, ovvero tettoie con pannelli solari e/o fotovoltaici per finalità di autoconsumo con scambio sul posto. 4. Interventi consentiti 4.1. Gli interventi edilizi e urbanistici, che si attuano previa approvazione di apposito PA convenzionato, presupposto del quale deve essere lo studio analitico diagnostico del paesaggio di cui all’articolo 5, sono specificatamente disciplinati, nella consistenza edilizia e nella dotazione di spazi pubblici e/o di pubblici servizi, dalle schede progetto di cui al precedente punto 1.3. 4.2. Tali interventi, ferme restando le specificazioni e/o le limitazioni di cui alle Parti Seconda e Terza delle presenti norme, sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:

a. SUL residenza: a.1. Ponte a Niccheri (Rf7.1): - a.2. P.zza F.lii Rosselli Osteria Nuova (Rf8.1): 1.780,00 mq a.3. Via Lazzeri Osteria Nuova (Rf8.2): 1.780,00 mq a.4. Rievocazione storica di Grassina (Rf9.1): 650,00 mq a.5. Molinuzzo Grassina (Rf9.2): SUL esistente

a.6. Antella (Rf10.1): 1.250,00 mq261

a.7. Antella Impianti sportivi (Rf10.2): 250,00 mq oltre SUL esistente

b. SUL strutture terziarie: b.1. Ponte a Niccheri (Rf7.1): 2.000,00 mq b.2. P.zza F.lii Rosselli Osteria Nuova (Rf8.1): - b.3. Via Lazzeri Osteria Nuova (Rf8.2): - b.4. Rievocazione storica di Grassina (Rf9.1): - b.5. Molinuzzo Grassina (Rf9.2): - b.6. Antella (Rf10.1): -

b.7. Antella Impianti sportivi (Rf10.2): -

c. SUL servizi: c.1. Ponte a Niccheri (Rf7.1): 8.900,00 mq c.2. P.zaza F.lii Rosselli Osteria Nuova (Rf8.1): - c.3. Via Lazzeri Osteria Nuova (Rf8.2): - c.4. Rievocazione storica di Grassina (Rf9.1): - c.5. Molinuzzo Grassina (Rf9.2): - c.6. Antella (Rf10.1): 1.000,00 mq

c.7. Antella Impianti sportivi (Rf10.2): - d. rapporto di copertura: non superiore al 50% della superficie fondiaria del lotto; e. indice di permeabilità: pari ad almeno il 25%della superficie fondiaria del lotto; f. densità arborea: pari ad almeno n. 80 alberi/ettaro, con ubicazione preferenziale lungo direttrici

funzionali alla costituzione di reti ecologiche locali fatta;

261 Di cui: 250 mq recupero e 1.000 mq nuove costruzioni

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g. parcheggi privati: almeno 1 mq/10 mc, con un minimo di 1 posto auto/unità immobiliare ad uso abitativo, realizzabili anche nel sottosuolo;

h. distanze: nel rispetto del D.M. n. 1444/1968262. 4.3. I PA possono prevedere che l’attuazione degli interventi trovino articolazione, nel tempo, attraverso distinte unità minime, riferite a porzioni urbane definite. 4.4. I PA, proposti ai sensi degli articoli 65 e 66 della LR 01/2005263, si attuano secondo i presupposti perequativi di cui all’articolo 60 della suddetta legge.

4.5. Le schede progetto prevedono, quale condizione per la trasformabilità delle aree, oltre alle opere di urbanizzazione necessarie, la realizzazione di ulteriori opere, pubbliche o di interesse pubblico, consustanziali all’intervento e finalizzate a perseguire le prestazioni qualitative di cui al punto 3 del presente articolo. Gli oneri conseguenti a tali opere, specificatamente indicate dalle schede progetto, non possono essere scomputati da quanto altrimenti dovuto a titolo di urbanizzazione. 4.6. La convenzione che accompagna il PA prevede la realizzazione delle opere pubbliche, o di interesse pubblico, di cui al precedente punto 4.5, prima o contestualmente alla realizzazione degli interventi privati; subordina, altresì, l’abitabilità o l’agibilità delle costruzioni private all’esito favorevole del collaudo delle suddette opere; prevede, in particolare, che le nuove aree di verde pubblico, interne ai comparti, vadano a

costituire patrimonio indisponibile del Comune di Bagno a Ripoli. 4.7. Le opere pubbliche, o di interesse pubblico, previste a carico dei soggetti attuatori, sono realizzate nel rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle schede progetto e, ove necessario, degli ulteriori requisiti prestazionali richiesti dalla Amministrazione Comunale in sede di approvazione del PA. La realizzazione delle suddette opere è comunque subordinata alla preventiva approvazione, da parte della Amministrazione Comunale, dei relativi progetti definitivi, comprensivi di appositi capitolati prestazionali. 4.8. Le schede progetto contengono elaborati grafici relativi all’azzonamento e allo schema di assetto delle aree interessate dagli interventi. L’azzonamento definisce la destinazione d’uso delle aree interne al comparto e consente di verificarne le relazioni urbanistiche con le aree limitrofe. Lo schema di assetto indica, con diversa gradualità in relazione alla specificità delle aree e alle relative esigenze di riorganizzazione, gli assetti ecologici, morfologici e funzionali cui devono tendere gli interventi. 4.9. L’azzonamento, definito per ogni singola area dalle schede progetto, costituisce riferimento progettuale per il relativo PA, che può apportarvi modifiche, preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale, per espresse e dimostrate difficoltà tecnico-esecutive o funzionali, anche derivanti da condizioni al contorno. Tali modifiche possono riguardare:

a. viabilità carrabile, ferma restando la necessità di: a.1. garantire il congiungimento dei punti estremi di ciascun tratto viario, così come

rappresentato nelle schede progetto; a.2. non pregiudicare l’attuazione del comparto e, in particolar modo, delle opere pubbliche ivi

previste; a.3. non provocare frammentazione e/o marginalizzazione degli spazi pubblici.

b. percorsi pedonali e ciclabili, ferma restando la necessità di: b.1. garantire il congiungimento dei punti estremi di ciascun percorso, così come rappresentato

nelle schede progetto;

262 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, già citato 263 Legge regionale 03 gennaio 2005 n. 1, “Norme per il governo del territorio”

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b.2. mantenere una stretta relazione con il sistema degli spazi pubblici, dei quali devono garantire l’accessibilità;

b.3. non pregiudicare l’attuazione del comparto e, in particolar modo, delle altre opere pubbliche ivi previste.

c. sistema degli spazi pubblici, ferma restando la necessità di: c.1. garantire la superficie complessiva minima prevista e l’articolazione funzionale descritta nelle

schede; c.2. evitare la frammentazione e/o la marginalizzazione delle singole aree e la conseguente

compromissione della qualità ecologica, figurativa e funzionale del sistema degli spazi pubblici;

d. lotti edificabili, ferma restando la necessità di: d.1. non superare la superficie fondiaria complessiva massima prevista; d.2. non recare pregiudizio alla qualità figurativa e funzionale della viabilità carrabile, dei percorsi

pedonali e ciclabili, del sistema degli spazi pubblici; d.3. evitare la frammentazione e/o la marginalizzazione degli spazi pubblici e la conseguente

compromissione della loro qualità ecologica, figurativa e funzionale. Le modifiche all’azzonamento, così determinate, non comportano variante al RU, ma semplice adeguamento della scheda progetto che costituirà, nella forma originale e modificata, uno specifico elaborato del PA da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale. 4.10. Le sagome degli edifici indicate dalle schede progetto all’interno dei lotti edificabili rivestono carattere di puro indirizzo e non assumono valore prescrittivo. 5. Funzioni consentite 5.1. Nelle aree di riqualificazione delle frange urbane sono consentite le destinazioni d’uso definite dalle schede progetto di cui al precedente punto 1.3, a condizione che:

a. non producano inquinamento nell’aria, nelle acque e/o nel suolo, risultando compatibili con il Piano comunale di classificazione acustica di cui all’articolo 11;

b. comportino trasformazioni territoriali compatibili con i caratteri storicizzati del paesaggio o concorrano a definirne nuove forme evolutive coerenti.

5.2. In sostituzione delle destinazioni d’uso previste dalle schede progetto di cui al precedente punto 1.3, fatte salve le eventuali limitazioni in esse contenute, sono ammesse, purché estese a non oltre il 25% della superficie utile lorda complessiva consentita per usi privati nei singoli comparti edificatori, le destinazioni d’uso di seguito indicate (sono indicate le categorie principali delle destinazioni d’uso e le sigle delle relative sottocategorie, così come definite dall’articolo 64, punto 2.3):

a. servizi pubblici, consentiti nelle seguenti sottocategorie:

a.1. attività formative e didattiche: Sb; a.2. servizi di interesse comune As, Ac, Ar, Aa, Asp, At;

b. destinazioni d’uso direzionali: Dd, Du; c. destinazione d’uso commerciale al dettaglio: Cv-a, Cv-na, Ce; d. destinazione d’uso artigianale e industriale: attività artigianali di servizio Is.

5.3. Le modifiche alle destinazioni d’uso previste dalle schede progetto, in attuazione di quanto consentito dal precedente punto 5.2, non comportano variante al RU, ma semplice adeguamento della scheda progetto che costituirà, nella forma originale e modificata, uno specifico elaborato del PA.

6. Decadenza

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6.1. Ai sensi delle vigenti norme regionali le previsioni di cui al presente articolo decadono qualora, trascorsi cinque anni dalla approvazione delle presenti norme, non risultino approvati e convenzionati i relativi Piani Attuativi. 7. Disciplina dopo l’attuazione degli interventi 7.1. Alla scadenza della validità dei PA e all’avvenuta ultimazione dei lavori previsti dai progetti approvati, nelle aree di cui trattasi si applicano:

- le disposizioni di cui all’articolo 56 per le seguenti aree: Rf7.1, Rf8.1, Rf8.2, Rf9.1, Rf9.2, Rf10.1 (parti prossime a Via Peruzzi), Rf10.2;

- le disposizioni di cui all’articolo 54 per le seguenti aree: Rf10.1 (parti prossime al Giardino della Resistenza).

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PARTE QUARTA: “DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DELLE FUNZIONI DEL TERRITORIO”

Titolo Secondo

“Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni”

Capo I: “Disposizioni generali”

Articolo 63. Finalità e articolazione 1. Definizione 1.1. Il mutamento della destinazione d’uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni inedificati, è sottoposto alla presente “Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni” (di seguito detta disciplina delle funzioni), che, in coerenza con la LR 01/2005264, definisce le funzioni consentite nel territorio rurale e negli ambiti urbani, le relative quantità espresse in mq di SUL ovvero, nelle strutture ricettive, in numero di posti letto, le condizioni per la loro localizzazione, i mutamenti della destinazione d’uso sottoposti a SCIA, ancorché in assenza di opere edilizie, i casi nei quali il mutamento della destinazione d’uso è sottoposto al pagamento degli oneri di urbanizzazione. 1.2. In conformità al PS, la disciplina delle funzioni definisce in particolare:

a. nel territorio rurale: le quantità massime di SUL per la residenza e di posti letto per le strutture ricettive;

b. negli ambiti urbani: le quantità massime di SUL per la residenza, per le strutture commerciali (medie strutture di vendita) e per le altre strutture terziarie, nonché il numero massimo dei posti letto per le strutture ricettive

2. Riutilizzo del patrimonio edilizio esistente 2.1. Ai fini delle presenti norme e in conformità al PS, gli interventi per il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, che comportano la creazione di unità immobiliari a diversa caratterizzazione funzionale, ovvero mutamenti di destinazione d’uso per accorpamenti di SUL a unità immobiliari esistenti, sono così ripartiti:

a. interventi che prelevano dal dimensionamento del PS: a.1. territorio rurale:

a.1.1. mutamenti di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente ai fini residenziali (residenza sociale pubblica: Rs)265, turistico-ricettivi (T)266 e agrituristici267;

a.1.2. mutamenti di destinazione d’uso per accorpamenti a unità immobiliari esistenti di un volume superiore al 20% di quello delle suddette unità immobiliari (per la residenza: SUL massima non superiore a quella della residenza esistente)268;

a.2. ambiti urbani:

264 Legge regionale 03 gennaio 2005, n. 01, “Norme per il governo del territorio”, articoli 58, 59, 127 265 Vedi articolo 71, punto 1.4 266 Con esclusione delle strutture ricettive extralberghiere aventi le caratteristiche della civile abitazione o dell’albergo diffuso: vedi articolo 44, punti 4 e 5 267 Con esclusione delle strutture agrituristiche con meno di 12 posti letto: vedi articolo 71, punto 1.2.3 (nuovo punto che integra l’articolo 71) 268 Vedi anche articolo 71, punto 2.4

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a.2.1. mutamenti di destinazione d’uso ai fini residenziali (R), commerciali (medie strutture di vendita: Cm-a e Cm-na), turistico-ricettivi (T)269, direzionali (D) e per servizi privati, di interesse locale o generale;

a.2.2. mutamenti di destinazione d’uso per accorpamenti a unità immobiliari esistenti di un volume superiore al 20% di quello delle suddette unità immobiliari.

b. interventi che non prelevano dal dimensionamento del PS: b.1. territorio rurale (fatte salve le specifiche restrizioni dettate dagli articoli 70 e 71):

b.1.1. mutamenti di destinazione d’uso in favore di funzioni agricole (AG), artigianali, commerciali (esercizi di vicinato: Cv-a e Cv-na), direzionali (D), per servizi privati di interesse locale o generale (attività formative e didattiche: SP; servizi di interesse comune: AP);

b.1.2. mutamenti di destinazione d’uso per accorpamenti a unità immobiliari esistenti di un volume non superiore al 20% di quello delle suddette unità immobiliari (per la residenza: accorpamento con SUL massima comunque non superiore a 50 mq)270;

b.2. ambiti urbani (fatte salve le specifiche restrizioni dettate dagli articoli 72 e 73): b.2.1: mutamenti di destinazione d’uso in favore di funzioni commerciali (esercizi di vicinato:

Cv-a e Cv-na) e artigianali-industriali (I), ove consentite nei settori funzionali di cui all’articolo 72;

b.2.2: mutamenti di destinazione d’uso tra residenza (R), uffici (Du) e commercio di vicinato (Cv-a e Cv-na), ove consentiti nei settori funzionali urbani di cui all’articolo 72;

b.2.3: mutamenti di destinazione d’uso tra industria-artigianato (I), commercio all’ingrosso (CI) e direzionale (D) nei settori funzionali a prevalente funzione artigianale – industriale (SUP) di cui all’articolo 72;

b.2.4. mutamenti di destinazione d’uso per accorpamenti a unità immobiliari esistenti di un volume non superiore al 20% di quello delle suddette unità immobiliari immobiliari (per la residenza: accorpamento con SUL massima comunque non superiore a 50 mq)271.

b.3. territorio rurale e ambiti urbani: b.3.1. mutamenti di destinazione d’uso in favore dei servizi pubblici, di interesse locale o

generale272, ovvero dei complessi storico-monumentali di rilevanza territoriale273.

3. Mutamenti della destinazione d’uso 3.1. Si ha mutamento della destinazione d’uso di una unità immobiliare quando sia variata la sua utilizzazione attuale in modo da interessare oltre il 50% della superficie utile anche con più interventi successivi. Per destinazione d’uso attuale si presume quella che risulti in essere da atti pubblici, atti in possesso della pubblica amministrazione, ovvero, in mancanza di questi, dalla posizione catastale alla data di entrata in vigore della presente disciplina, e, per le unità immobiliari ricadenti nelle aree a prevalente funzione agricola, alla data di entrata in vigore della LR 10/1979274. In presenza di unità immobiliari produttive o terziarie, le destinazioni d’uso consentite entro i suddetti limiti (50% della superficie utile) devono comunque essere complementari e connesse all’attività principale, quale risulta dall’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In presenza di unità immobiliari diverse da quelle produttive o terziarie, le suddette destinazioni d’uso devono comunque essere comprese tra quelle consentite dalle presenti norme nel settore funzionale, rurale o urbano, al cui interno ricade l’unità immobiliare interessata.

269 Con esclusione delle strutture ricettive extralberghiere aventi le caratteristiche della civile abitazione: vedi articolo 44, punto 4 270 Vedi anche articolo 4, punto 2.1.3.1.4, lettera b 271 Vedi anche articolo 4, punto 2.1.3.1.4, lettera b 272 Vedi anche articoli 39 e 40 273 Vedi anche articolo 43 274 Legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, “Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole”

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3.2. L’articolo 64 definisce le categorie principali di destinazioni d’uso degli immobili e le relative sottocategorie. Ai fini delle presenti norme si ha mutamento di destinazione d’uso allorché si passi dall’una all’altra delle categorie principali. Ove non diversamente specificato in relazione a singoli settori funzionali, così come definiti dall’articolo 67, non costituisce mutamento di destinazione d’uso il passaggio dall’una all’altra sottocategoria di una stessa categoria principale, con l’eccezione della destinazione d’uso residenziale (R), all’interno della quale costituisce mutamento di destinazione d’uso la trasformazione di locali accessori e pertinenze in locali abitabili. 4. Destinazioni d’uso prevalenti 4.1. Gli elaborati grafici del RU evidenziano le destinazioni d’uso prevalenti negli immobili (edifici e/o spazi aperti) del territorio rurale e degli ambiti urbani alla data di adozione delle presenti norme. 4.2. Qualora i suddetti elaborati grafici risultassero non aggiornati alla stessa data e per gli stessi fini, i proponenti potranno, in ogni momento, produrre idonea documentazione attestante la diversa e legittima destinazione d’uso dell’immobile considerato. 5. Destinazioni d’uso in contrasto 5.1. Sugli edifici esistenti, dotati di regolare titolo abilitativo, ancorché con destinazione d’uso in contrasto con la presente disciplina, sono ammessi gli interventi previsti dagli elaborati grafici del RU “Disciplina delle trasformazioni”. 6. Validità 6.1. La disciplina delle funzioni ha validità programmatica quinquennale, al pari della disciplina per la trasformazione degli assetti edilizi, insediativi e infrastrutturali del territorio, di cui all’articolo 1, punto 3, lettera “b”. Previa delibera del Consiglio Comunale, tuttavia, la sua validità può essere prorogata fino alla approvazione di una nuova disciplina delle funzioni.

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Articolo 64. Destinazioni d’uso: categorie principali e sottocategorie 1. Categorie principali delle destinazioni d’uso 1.1. Ai sensi delle vigenti nome regionali275, le destinazioni d’uso degli immobili sono ripartite nelle seguenti categorie principali:

a. residenziale b. artigianale-industriale c. commerciale al dettaglio d. commerciale all’ingrosso e depositi e. turistico-ricettiva f. direzionale g. di servizio h. agricola e relative funzioni connesse

2. Sottocategorie delle destinazioni d’uso 2.1. Ai fini delle presenti norme, le categorie principali delle destinazioni d’uso, di cui al precedente punto 1.1, sono articolate nelle sottocategorie di seguito indicate, cui sono riferite, a titolo esemplificativo, tipologie di destinazioni d’uso degli immobili ad esse assimilabili. 2.2. Nella Parte Quarta, Titolo secondo, Capo II, il RU specifica quando, nel territorio rurale e negli ambiti urbani, sono consentite solo alcune delle suddette sottocategorie. 2.3. Le sottocategorie di destinazione d’uso individuate dal RU sono le seguenti: a. Destinazione d’uso residenziale (R)

a.1. residenza ordinaria (Ro): abitazioni private di libero mercato, con relativi locali accessori e pertinenze276;

a.2. residenza sociale (Rs): abitazioni private di edilizia agevolata o convenzionata, ovvero con canone di affitto o prezzo di vendita controllato da apposita convenzione;

a.3. residenza sociale speciale (Rss): come sopra, ma con abitazioni destinate ad anziani o disabili;

a.4. residenza promiscua: a.4.1: abitazioni nelle quali si esercita l’attività di affittacamere, B&B, case e appartamenti per vacanze, residenze d’epoca ai sensi della LR 42/2000 (Rp)277; a.4.2. unità abitative inserite nell’albergo diffuso ai sensi della LR 71/2013 (Rpd)278.

b. Destinazione d’uso artigianale e industriale (I)

b.1. attività industriali e artigianali ordinarie (Io): fabbriche, officine, laboratori, laboratori di ricerca, atelier e simili, comprensivi di spazi espositivi, spazi per la promozione e la commercializzazione di prodotti aziendali, mense, magazzini e, purché di superficie utile lorda complessivamente inferiore a quella occupata dalle attività produttive, di locali per uffici, foresterie, portierato e sorveglianza, inscindibilmente connessi alle attività produttive e non costituenti unità immobiliari autonome;

b.2. attività artigianali di servizio (Is): preparazione diretta di pasti e/o prodotti alimentari (forno, pasticceria, gelateria, pizza da asporto, rosticceria e simili), istituto di bellezza, parrucchiere, lavanderia, calzolaio, tappezziere, falegname, restauratore, sarto, riparazione beni della persona o della casa, orafo, riparazione orologi e simili;

275 Legge regionale 03 gennaio 2005, n. 1. “Norme per il governo del territorio” 276 Vedi quanto disposto dall’articolo 63, punto 3.2 277 Ai sensi della Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, articoli 55, 56 e 58 278 Ai sensi della Legge regionale 27 novembre 2013, n. 71, “Disciplina dell’attività ricettiva di albergo diffuso”, articolo 5

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b.3. attività con materiali ferrosi ingombranti (Ii): impianti di autodemolizione, stoccaggio e trattamento veicoli, rottamazione e simili;

b.4. attività di deposito (Id): b.4.1. depositi ordinari (Ido): rimessaggi, magazzini, depositi coperti o scoperti e simili; b.4.2. depositi all’aperto (Ida): depositi di inerti, materiali per l’edilizia e simili; b.4.3. depositi bombole gas e materiali infiammabili (Idg) b.5. produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili che non si configuri come

attività complementare e connessa all’agricoltura, così come specificato al successivo punto h.4.6.

c. Destinazione d’uso commerciale al dettaglio (C)279

c.1. attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore alimentare (Cv-a), con superficie di vendita < 300 mq (ove non diversamente disposto dalle presenti norme);

c.2. attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore non alimentare (Cv-na), con superficie di vendita < 300 mq (ove non diversamente disposto dalle presenti norme);

c.3. attività commerciali in medie strutture di vendita operanti nel settore alimentare (Cm-a), con superficie di vendita > 300 mq e < 2.500 mq (ove non diversamente disposto dalle presenti norme);

c.4. attività commerciali in medie strutture di vendita operanti nel settore non alimentare (Cm-na), con superficie di vendita > 300 mq e < 2.500 mq (ove non diversamente disposto dalle presenti norme);

c.5. pubblici esercizi, intesi come attività per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi aperti al pubblico (Ce): bar, ristoranti, pizzerie, osterie, gelaterie, pub, birrerie, enoteche e simili;

c.6. stazioni di servizio e distribuzione carburanti (Cd).

d. Destinazione d’uso commerciale all’ingrosso (CI) d.1. attività commerciali senza vendita diretta al pubblico di prodotti alimentari (CIa) , con

relativi locali per uffici, portierato e sorveglianza, inscindibilmente connessi alle attività commerciali e non costituenti unità immobiliari autonome;

d.2. attività commerciale senza vendita diretta al pubblico di prodotti non alimentari (CIn) con relativi locali per uffici, portierato e sorveglianza, inscindibilmente connessi alle attività commerciali e non costituenti unità immobiliari autonome;

d.3. stoccaggio merci, esposizioni e depositi, al coperto e all’aperto, legati alla vendita (CId) con relativi locali per uffici, portierato e sorveglianza, inscindibilmente connessi alle attività commerciali e non costituenti unità immobiliari autonome.

e. Destinazione d’uso turistico-ricettiva (T)280

e.1. ospitalità in strutture ricettive alberghiere (Ta): alberghi; e.2. ospitalità in strutture ricettive extralberghiere (Te): ostelli per la gioventù, case per

ferie; e.3. attività di supporto e di promozione turistica (Tp): centri di accoglienza e di

informazione turistica, centri di promozione turistica.

f. Destinazione d’uso direzionale (D) f.1. attività direzionali e terziarie (Dd): sedi di banche, assicurazioni, società;

279 Per le strutture commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) si fa riferimento alla Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del commercio”, e al relativo regolamento di attuazione 280 Per le strutture ricettive si fa riferimento alla Legge regionale 23 marzo 2000, n.42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, e al relativo regolamento di attuazione

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f.2. uffici (Du): uffici ordinari, studi professionali, agenzie immobiliari e simili.

g. Destinazione d’uso per servizi (S-A-V-P-S)281: g.1. attività formative e didattiche (pubbliche S – private SP)

g.1.1. scuole di base (Sb): asili nido, scuole dell’infanzia , scuole per l’istruzione primaria e secondaria di primo grado;

g.1.2. scuole per l’istruzione secondaria di secondo grado (Ss): licei, istituti tecnici e simili;

g.1.3. altre strutture formative e didattiche (Sa): formazione extra scolastica, incubatori d’impresa e simili.

g.2. servizi di interesse comune (pubblici A – privati AP) g.2.1 ospedale (Ao) g.2.2. servizi assistenziali, sanitari e sociali: edilizia residenziale pubblica

sovvenzionata (ERP), centri di assistenza, case di riposo, ambulatori, poliambulatori, cliniche mediche, veterinari e simili (As)

g.2.3 servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo: biblioteche, musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, centri sociali, circoli ricreativi e culturali e simili (Ac)

g.2.4. servizi religiosi: chiese, conventi, oratori; residenza e spazi ricreativi connessi alla attrezzatura religiosa e simili (Ar)

g.2.5. servizi tecnico-amministrativi: sedi Amm./ne Comunale, protezione civile, giustizia, pubblica sicurezza, servizi postali e simili (Aa)

g.2.6. attività ricreative e sportive al coperto: palestre, piscine, centri wellness e simili (Asp)

g.2.7. servizi tecnologici: impianti per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, impianti telefonici, impianti di telecomunicazione, impianti per il trattamento dei rifiuti, depositi comunali e simili (At)

g.2.8. servizi cimiteriali: cimiteri e simili (Aci) g.2.8.1. aree cimiteriali per animali d’affezione e simili (Acia)

g.2.9. altri servizi (Av): g.2.9.1. canili rifugio, pensioni per cani (Avc)

g.3. verde (pubblico V – privato VP) g.3.1. attrezzature sportive all’aperto (Vsp)

g.4. parcheggi (pubblici P – privati PP) Negli edifici ricadenti nelle aree destinate a servizi è consentita la presenza di esercizi commerciali di vicinato e di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, purché funzionalmente legati al servizio espletato e purché estesi a non oltre il 20% della SUL complessiva.

h. Funzioni agricole o connesse all’agricoltura (AG)

h.1. attività di coltivazione del fondo (AGc): h.1.1. colture a campo libero (AGc1): colture arboree. cerealicole, ortive, floreali e

simili; h.1.2. colture in serra (AGc2): colture ortive, floreali e simili;

h.2. attività di allevamento all’aperto282 con capi destinati alla vendita283 (AGa): h.2.1. allevamento di animali da cortile (AGa1): polli, conigli e simili;

281 I servizi privati sono individuati con la stessa sigla dei servizi pubblici seguita da una “P” 282 L’allevamento all’aperto consente il ricovero degli animali in appositi spazi coperti, ma presuppone l’utilizzo di adeguati spazi all’aperto per il libero pascolo 283 L’allevamento di animali per autoconsumo o per utilizzo in proprio, con esclusione della vendita, è consentito compatibilmente con le norme nazionali e regionali di settore

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h.2.2. allevamento di animali di grossa taglia (AGa2): bovini, equini (compresa custodia dei cavalli), ovini, caprini e simili, con espresso divieto dei suini;

h.2.3. allevamento di fauna selvatica (AGa3) h.3. attività di selvicoltura (AGs) h.4. attività complementari e connesse (AGco).

h.4.1. manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;

h.4.2. fornitura di beni o di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata;

h.4.3. valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale; h.4.4. agriturismo; h.4.5. cinotecnica allevamento, addestramento e pensione per cani; h.4.6. produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche e

agroforestali. Ai fini delle presenti norme, per “fonti rinnovabili fotovoltaiche” devono intendersi i moduli o i pannelli fotovoltaici in grado di convertire l’energia solare, per “fonti rinnovabili agroforestali” le biomasse costituite esclusivamente da sostanze vegetali provenienti dall’agricoltura e dalla selvicoltura

3. Altre destinazioni d’uso 3.1. Le destinazioni d’uso non espressamente richiamate dalle categorie e dalle sottocategorie di cui al presente articolo sono assimilate a quelle che presentino maggiore attinenza funzionale, nonché carichi urbanistici e ambientali similari. A fronte di destinazioni d’uso palesemente non riconducibili alle fattispecie di cui sopra, ma ritenute comunque necessarie dalla Amministrazione Comunale per finalità programmatiche non in contrasto con il PS, si procede con apposita variante al RU. 4. Rapporti tra categorie principali e sottocategorie 4.1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 63, punto 3.2, in mancanza di specifiche disposizioni, allorché sia ammessa una delle destinazioni d’uso che costituiscono categoria principale ai sensi del precedente punto 1, si intendono ammesse tutte le sottocategorie che afferiscono ad essa ai sensi del precedente punto 2.

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Articolo 65. Procedure per i mutamenti della destinazione d’uso 1. Mutamenti della destinazione d’uso soggetti a SCIA 1.1. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 1.2, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) i mutamenti di destinazione d’uso che comportino opere edilizie eccedenti la manutenzione straordinaria. 1.2. Ove non diversamente disposto dalle presenti norme, sono altresì soggetti a SCIA, ancorché in assenza di opere edilizie, i seguenti mutamenti di destinazione d’uso:

a. mutamenti della destinazione d’uso degli immobili di cui agli articoli 26 e 27, previa acquisizione di atto di assenso da parte dell’autorità competente, ai sensi delle norme regionali vigenti;

b. mutamenti della destinazione d’uso agricola in favore delle destinazioni d’uso non agricole consentite dalle presenti norme;

c. mutamenti della destinazione d’uso che comportino adeguamento degli standard urbanistici e/o degli spazi di relazione;

d. mutamenti della destinazione d’uso che comportino adeguamento dei parcheggi pertinenziali privati;

e. mutamenti della destinazione d’uso ai fini residenziali, artigianali e industriali, ricettivi, commerciali, di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, di servizi privati di interesse sovracomunale;

f. utilizzo di terreni per deposito di materiali all’aperto. 2. Oneri di urbanizzazione 2.1. I mutamenti di destinazione d’uso che, ai sensi del DPGR 64R/2013284, comportano incremento di carico urbanistico sono soggetti alla corresponsione del relativo contributo per gli oneri di urbanizzazione. 2.2. A meno di specifiche disposizioni delle presenti norme, sono gratuiti i mutamenti di destinazione d’uso che interessano le sottocategorie di una stessa categoria principale. Sono altresì gratuiti i mutamenti di destinazione d’uso, a parità di SUL e di unità immobiliari, nei casi di cui ai punti 2.1.b.2.2 e 2.1.b.2.3 dell’articolo 63. 2.3. Nel territorio rurale sono sempre gratuiti i mutamenti di destinazione d’uso da altre destinazioni d’uso alla destinazione d’uso agricola, mentre sono sempre onerosi i mutamenti di destinazione d’uso dalla destinazione d’uso agricola ad altre destinazioni d’uso. 3. Sanzioni 3.1. I mutamenti di destinazione d’uso, di cui al precedente punto 1, sono sottoposte alle sanzioni quali opere abusive se eseguiti in assenza di SCIA.

284 Decreto presidente giunta regionale 11 novembre 2013, n. 64/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio”, Allegato A, Parte I

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Articolo 66. Condizioni per i mutamenti della destinazione d’uso 1. Definizione 1.1. Le condizioni per i mutamenti della destinazione d’uso definiscono i requisiti, preliminari e/o contestuali, al cui soddisfacimento è subordinata la legittimità della nuova destinazione d’uso di un immobile. 1.2. Le suddette condizioni possono essere generali, riferite cioè all’intero territorio comunale e a tutti i mutamenti di destinazione d’uso, ovvero specifiche, riferite cioè a singoli settori funzionali del territorio rurale o degli ambiti urbani, ovvero a determinati mutamenti di destinazione d’uso. 2. Condizioni generali 2.1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 63, punto 3.2, sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso tra le sottocategorie di cui all’articolo 64285, se e in quanto previste dal RU nei singoli settori funzionali del territorio rurale e degli ambiti urbani. 2.2. I mutamenti di destinazione d’uso, oltre al rispetto delle condizioni dettate delle presenti norme, presuppongono sempre il rispetto delle condizioni dettate dalle leggi che regolano le nuove attività da insediare286, nonché la compatibilità con i caratteri storico-culturali e paesaggistici degli edifici e delle aree interessate. 2.3. Il mutamento di destinazione d’uso connesso a opere edilizie è ammesso solo se le suddette opere sono consentite dal RU. 2.4. Il mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie è ammesso se l’immobile interessato possiede già le caratteristiche di abitabilità e di agibilità287 richieste per la nuova destinazione d’uso. 2.5. Il mutamento di destinazione d’uso, che, ancorché consentito dal RU, presupponga l’adeguamento degli standard urbanistici, è fattibile solo contestualmente al suddetto adeguamento degli standard, ovvero, allorché previsto, al pagamento dei corrispondenti oneri alla Amministrazione Comunale. 2.6. Il mutamento di destinazione d’uso nelle aree per usi specialistici è sottoposto a specifiche restrizioni, ai sensi degli articoli 68 e 69. 3. Condizioni specifiche 3.1. Dotazione di parcheggi privati 3.1.1. Fatte salve le ulteriori disposizioni dettate dalla Parte Quarta, Titolo secondo, Capo II, i mutamenti di destinazione d’uso, anche di singole unità immobiliari, sono subordinati alla contestuale realizzazione di parcheggi privati, per la sosta stanziale o per la sosta di relazione, allorché la nuova destinazione d’uso richieda, rispetto a quella esistente, una superficie di parcheggio superiore a 1 posto auto, convenzionalmente calcolato in 12,50 mq. Nei settori funzionali urbani specificatamente individuati dalle presenti norme288, è consentita la monetizzazione dei suddetti parcheggi sulla base di apposite tabelle predisposte dalla Amministrazione Comunale, con versamento dei relativi oneri a favore di quest’ultima. Detti oneri sono utilizzati dalla Amministrazione Comunale per integrare gli spazi di sosta veicolare a supporto dei settori urbani deficitari. 3.1.2. Parcheggi privati per la sosta stanziale

285 Articolo 64 “Destinazioni d’uso:categorie principali e sottocategorie” 286 Requisiti igienico-sanitari, superamento delle barriere architettoniche, ecc. 287 Requisiti igienico-sanitari, superamento delle barriere architettoniche, ecc. 288 Parte Quarta, Titolo secondo, Capo II, Sezione C “Ambiti urbani”, articolo 73

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3.1.2.1. I mutamenti di destinazione d’uso tra le categorie principali delle funzioni, così come definite dall’articolo 64, sono ammissibili se alla nuova destinazione d’uso sono assicurate le seguenti dotazioni di parcheggi privati per la sosta stanziale:

Destinazione d’uso Parcheggi privati: sosta stanziale residenziale 1mq/10mc, con un minimo di 1 posto auto/unità immobiliare

artigianale-industriale 1 mq/10 mc di volume virtuale289

commerciale al dettaglio290

1 mq/10 mc di volume virtuale291

, oltre spazi parcheggio temporaneo mezzi movimentazione merci

turistico-ricettiva 1mq/10mc, con un minimo di 1 posto auto/camera

direzionale 1 mq/10 mc

di servizio 1 mq/10 mc

commerciale all’ingrosso e depositi

1 mq/10 mc di volume virtuale292

, oltre spazi parcheggio temporaneo mezzi movimentazione merci

3.1.2.2. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati in aree di proprietà privata, ai sensi dell’art.41 punto 5.2, e, ove consentito dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo primo, possono essere distribuiti anche su più livelli interrati. 3.1.2.3. Nei casi previsti dalla Parte Quarta, Titolo secondo, Capo II, i parcheggi per la sosta stanziale possono essere realizzati anche all’esterno del lotto urbanistico di riferimento, purché in aree prossime all’unità immobiliare interessata dal mutamento della destinazione d’uso ed entro un raggio di 300 ml in linea d’aria misurati dall’ingresso della suddetta unità immobiliare. 3.1.3. Parcheggi privati per la sosta di relazione 3.1.3.1. I mutamenti di destinazione d’uso in favore del commercio al dettaglio e delle strutture turistico-ricettive, così come definiti dall’articolo 64, sono ammissibili se alla nuova destinazione d’uso sono assicurate le seguenti dotazioni di parcheggi privati per la sosta di relazione:

Destinazione d’uso Parcheggi privati: sosta di relazione commercio al dettaglio

293:

a. esercizi di vicinato e pubblici esercizi: b. medie strutture vendita:

1 mq/mq di superficie di vendita o di somministrazione 1,50 mq/mq di superficie di vendita o di somministrazione oltre 1 mq/mq di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quelle commerciali, con esclusione degli spazi destinati a corridoi di gallerie dei centri commerciali

turistico-ricettiva: 1 posto auto/camera

289 Per volume virtuale si intende quello ottenuto moltiplicando la SUL per una altezza di 3,50 ml 290 La dotazione di parcheggi per la sosta stanziale di esercizi che somministrano alimenti e bevande è assimilata a quella degli esercizi commerciali 291 Per volume virtuale si intende quello ottenuto moltiplicando la SUL per una altezza di 3,50 ml 292 Per volume virtuale si intende quello ottenuto moltiplicando la SUL per una altezza di 3,50 ml 293 La dotazione di parcheggi per la sosta di relazione di esercizi che somministrano alimenti e bevande è assimilata a quella degli esercizi commerciali: 1 mq/mq di superficie di somministrazione, allorché questa sia < 250 mq; 1,5 mq/mq di superficie di somministrazione, allorché questa sia > 250 mq

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3.1.3.2. I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati in aree di proprietà privata, ai sensi dell’art. 41 comma 5.2, e, salvo quanto previsto al successivo punto 3.1.3.3, all’interno dell’edificio interessato dal mutamento della destinazione d’uso o della relativa area di pertinenza, potendosi distribuire anche su più livelli interrati ove consentito dalle disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo primo. 3.1.3.3. Nei casi previsti dalla Parte Quarta, Titolo secondo, Capo II, i parcheggi per la sosta di relazione possono essere realizzati anche all’esterno del lotto urbanistico di riferimento, purché entro un raggio di 50 ml in linea d’aria, misurati dall’ingresso dell’unità immobiliare interessata dal mutamento della destinazione d’uso, e collegati ad essa da percorsi pedonali protetti. 3.1.3.4. I parcheggi per la sosta di relazione sono realizzati in conformità a quanto previsto dal DPGR 15R/2009294

294 Decreto presidente giunta regionali 1 aprile 2009, n. 15R, “Regolamento di attuazione della LR 28/2005, n. 28, Codice del commercio”

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Articolo 67. Settori funzionali 1. Settori funzionali del territorio rurale e degli ambiti urbani 1.1. Ai fini delle presenti norme, il territorio rurale e gli ambiti urbani sono ripartiti in settori funzionali, così come individuati dagli elaborati grafici del RU. 1.2. I settori funzionali del territorio rurale (Tavola “Territorio rurale: disciplina delle trasformazioni e delle funzioni”, in scala 1:10.000) perseguono gli obiettivi programmatici definiti dal PS nelle singole UTOE, cui corrispondono con esclusione degli ambiti urbani, sottoposti a specifica disciplina ai sensi del successivo punto 1.3.

1.3. I settori funzionali degli ambiti urbani (Tavola “Ambiti urbani: disciplina delle funzioni”, in scala 1:2000) definiscono le prestazioni funzionali della struttura urbana, in coerenza con gli obiettivi programmatici del PS e in ragione dei caratteri morfologici e della rete viaria. 1.4. I settori funzionali del territorio rurale e degli ambiti urbani costituiscono unità minime di intervento per la riqualificazione degli insediamenti esistenti ai sensi della LR 01/2005295. 2. Territorio rurale 2.1. La disciplina delle funzioni del RU detta disposizioni generali sui mutamenti delle destinazioni d’uso, con riferimento alle aree a prevalente funzione agricola e alle aree a prevalente funzione insediativa. 2.2. In conformità al PS, la disciplina delle funzioni definisce altresì, con riferimento ai singoli settori funzionali del territorio rurale, le quantità massime di SUL ai fini residenziali e di posti letto ai fini ricettivi consentite attraverso il mutamento di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 63, punto 2.1.b, tali quantità prelevano dal dimensionamento del PS, così come recepito dal RU nel quinquennio di validità programmatica 2013-2018.

3. Ambiti urbani 3.1. La disciplina delle funzioni del RU detta disposizioni generali sui mutamenti delle destinazioni d’uso nei settori funzionali degli ambiti urbani. 3.2. In conformità al PS e con riferimento agli ambiti urbani ricadenti nelle relative UTOE, la disciplina delle funzioni definisce, altresì, le quantità massime di SUL ai fini residenziali, commerciali (medie strutture di vendita) e terziari, nonché il numero massimo di posti letto ai fini ricettivi, consentiti attraverso il mutamento di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 63, punto 2.1.b, tali quantità prelevano dal dimensionamento del PS, così come recepito dal RU nel quinquennio di validità programmatica 2013-2018.

295 Legge regionale 03 gennaio 2005, n. 01, “Norme per il governo del territorio”, articolo 58

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PARTE QUARTA: “DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DELLE FUNZIONI DEL TERRITORIO”

Titolo secondo

“Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni”

Capo II ““Disciplina delle funzioni”

Sezione A: “Aree per usi specialistici”

Articolo 68. Funzioni consentite 1. Ai fini programmatici del RU, le aree per usi specialistici rivestono una specifica rilevanza funzionale e non soggiacciono alla disciplina delle funzioni del territorio rurale e degli ambiti urbani, di cui alla Parte Quarta, Titolo Secondo, Capo II, Sezioni A e B. 2. Nelle suddette aree per usi specialistici il RU, attraverso le disposizioni del successivo articolo 69, definisce le funzioni consentite e limita i mutamenti delle destinazione d’uso, ammettendoli, se del caso, solo in favore di attività di pari rilevanza funzionale.

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Articolo 69. Riutilizzo del patrimonio edilizio esistente: condizioni particolari per i mutamenti della destinazione d’uso 1. Mutamento di destinazione d’uso 1.1. Nelle aree per usi specialistici il mutamento di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente è regolato, con riferimento alle diverse tipologie di aree, dalle disposizioni che seguono. 2. Aree per usi specialistici 2.1. Aree per servizi pubblici di interesse locale 2.1.1. Ai sensi dell’articolo 39 delle presenti norme, le aree per servizi pubblici di interesse locale sono articolate nelle seguenti categorie: scuole di base (Sb), servizi di interesse comune (A), verde (V), parcheggi (P). 2.1.2. Previa deliberazione del Consiglio Comunale e nell’ambito delle singole sottocategorie di appartenenza, così come definite dall’articolo 64, è sempre possibile, per l’Amministrazione Comunale, modificare motivatamente la destinazione d’uso delle aree indicata dagli elaborati grafici del RU senza che ciò costituisca variante urbanistica. Il mutamento di destinazione d’uso in favore delle aree per servizi pubblici di interesse comune296, sottocategoria Avc (canili rifugio, pensioni per cani), è consentita nel rispetto delle condizioni che seguono:

a.1. il canile rifugio o la pensione per cani devono distare almeno 250 ml in linea d’aria da residenze o altri edifici a uso ricettivo, ricreativo, culturale, sociale, di ristoro;

a.2. il mutamento di destinazione d’uso è consentito previa valutazione previsionale di clima acustico, ai sensi della Legge 447/1995, e conseguente definizione di eventuali soluzioni, strutturali o funzionali, atte a contenere il rumore entro le soglie definite dal Piano comunale di classificazione acustica per l’area interessata.

A fronte della dimostrazione di condizioni esistenti, naturali o artificiali, che determinano l’abbattimento del rumore, potenzialmente prodotto dagli animali, entro le soglie definite dal Piano comunale di classificazione acustica297per l’area interessata, la suddetta distanza di 250 ml può essere adeguatamente ridotta.

2.1.3. La deliberazione di cui al precedente punto 2.1.2 è predisposta sulla base di un rapporto che contiene:

a. le motivazioni che inducono la scelta; b. la valutazione preventiva degli effetti ambientali, urbanistici e sociali della nuova previsione, con la

dimostrazione della sua convenienza; c. la verifica della sussistenza delle dotazioni minime previste dal DM 444/1968298 per le singole

tipologie di attrezzature e servizi; d. l’aggiornamento del “Catasto delle aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse comune” di

cui all’articolo 39. 2.1.4. Il mutamento della destinazione d’uso delle suddette aree, che comporti il passaggio a una diversa categoria di servizi, così come definita dall’articolo 39, è possibile solo previa approvazione di una apposita variante urbanistica. 2.2. Aree per servizi pubblici di interesse generale 2.2.1. Nelle aree per servizi pubblici di interesse generale sono consentite tutte le destinazioni d’uso utili al pieno espletamento delle funzioni previste al loro interno dal RU.

296 Articolo 64, punto 2.3.g.2 297 Approvato con Del CC n. 21 del 24/02/2005 298 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

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2.2.2. Non è consentito il mutamento della destinazione d’uso degli edifici e degli spazi aperti in favore di attività estranee alle suddette funzioni. 2.3. Aree per servizi privati di interesse locale 2.3.1. Ai sensi dell’articolo 41 delle presenti norme, le aree per servizi privati di interesse locale sono ripartite nelle seguenti sottocategorie: scuole di base (SbP), servizi di interesse comune (AP), verde privato (VP), parcheggi privati (PP). 2.3.2. Nelle aree per servizi privati di interesse locale, se gestite da associazioni senza fini di lucro e se sedi di circoli ricreativi e culturali o di spazi ricreativi connessi ad attrezzature religiose299, allorché sia sottoscritta con l’Amministrazione Comunale un’apposita convenzione, che, oltre a definire le modalità di attuazione delle opere, garantisca la fornitura di servizi di pubblico interesse a condizioni vantaggiose per la collettività e regoli le modalità di gestione dei servizi, sono consentite, quali attività connesse e complementari:

a. attività commerciali, nelle forme dell’emporio polifunzionale300 ed entro i limiti di 100 mq di superficie di vendita ;

b. attività ricettive extralberghiere, nelle forme dell’ostello della gioventù, entro i limiti di 20 posti letto/esercizio.

2.3.3. Previa deliberazione del Consiglio Comunale e nell’ambito delle singole sottocategorie di appartenenza, così come definite dall’articolo 64, è sempre possibile, per l’Amministrazione Comunale, modificare motivatamente la destinazione d’uso delle aree indicata dagli elaborati grafici del RU senza che ciò costituisca variante urbanistica. Il mutamento di destinazione d’uso in favore delle aree per servizi privati di interesse comune301, sottocategoria AvcP (canili rifugio, pensioni per cani), è consentita nel rispetto delle condizioni che seguono:

a. numero di capi inferiore a 10: a.1. il canile rifugio o la pensione per cani devono distare almeno 250 ml in linea d’aria da

residenze o altri edifici a uso ricettivo, ricreativo, culturale, sociale, di ristoro; a.2. il mutamento di destinazione d’uso è consentito previo permesso di costruire corredato dalla

valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della Legge 447/1995 e da eventuali soluzioni, strutturali o funzionali, atte a contenere il rumore entro le soglie definite dal Piano comunale di classificazione acustica per l’area interessata.

A fronte della dimostrazione di condizioni esistenti, naturali o artificiali, che determinano l’abbattimento del rumore, potenzialmente prodotto dagli animali, entro le soglie definite dal Piano comunale di classificazione acustica302 per l’area interessata, la suddetta distanza di 250 ml può essere adeguatamente ridotta.

b. numero di capi superiore a 10: valgono le disposizioni di cui al precedente punto a, fermo restando che il permesso di costruire può essere rilasciato solo previa approvazione di apposito Piano attuativo.

La creazione di canili rifugio richiede sempre la stipula di una apposita convenzione tra il soggetto attuatore e l’Amministrazione Comunale. 2.3.4. La deliberazione di cui al precedente punto 2.3.3 è predisposta sulla base di un rapporto che contiene:

a. le motivazioni che inducono la scelta;

299 Articolo 64, punto 2.3.g.2.3 e punto 2.3.g.2.4 300 LR 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del commercio”, articolo 20 301 Articolo 64, punto 2.3.g.2 302 Approvato con Del CC n. 21 del 24/02/2005

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b. la valutazione preventiva degli effetti ambientali, urbanistici e sociali della nuova previsione, con la dimostrazione della sua convenienza.

2.3.5. Il mutamento della destinazione d’uso delle suddette aree, che comporti il passaggio a una diversa categoria di servizi, così come definita dall’articolo 41 delle presenti norme, è possibile solo previa approvazione di una apposita variante urbanistica. 2.4. Aree per servizi privati di interesse generale 2.4.1. Nelle aree per servizi privati di interesse generale sono consentite le destinazioni d’uso, con esclusione della residenza, utili al pieno espletamento delle funzioni previste al loro interno dal RU e consistenti in:

- centro formazione Enel presso Bagno a Ripoli: attività formative e didattiche (SP); - impianto golf Ugolino: attività sportive all’aperto (VrP); - polo sportivo fluviale di Candeli – strutture private: attività sportive all’aperto (VrP).

2.4.2. Le suddette funzioni possono essere integrate da funzioni ricreative, di ristoro, di foresteria, nonché da attività di servizio, di amministrazione, di portierato e di vigilanza. Possono essere altresì integrate da esercizi commerciali di vicinato, con vendita di prodotti non alimentari legati alle attività svolte, ovvero con vendita di prodotti agricoli della filiera corta locale, provenienti dal territorio comunale o dal territorio dei comuni limitrofi. Ove non diversamente previsto dalle disposizioni della Parte Quarta, Titolo Primo, Capo I delle presenti norme, le suddette funzioni integrative possono essere esercitate esclusivamente con utilizzo del patrimonio edilizio esistente. 2.4.3. Non è consentito il mutamento della destinazione d’uso degli edifici e degli spazi aperti in favore di attività estranee alle funzioni, ancorché integrative, previste dal RU. 2.5. Complessi storico-monumentali di rilevanza territoriale 2.5.1. Quali strutture polifunzionali strategiche per la promozione qualitativa del territorio, i complessi storico-monumentali di rilevanza territoriale sono utilizzati per una pluralità di funzioni, come disposto dall’articolo 43. 2.5.2. Le suddette funzioni possono essere variamente combinate per concorrere alla missione loro definita dal suddetto articolo 43. 2.5.3. Non è consentito il mutamento della destinazione d’uso degli edifici e degli spazi aperti in favore di attività estranee alla suddetta missione e alle funzioni ad essa collegate, come definite dall’articolo 43. 2.6. Strutture turistico ricettive 2.6.1. Nelle strutture turistico-ricettive sono consentite tutte le destinazioni d’uso utili al pieno espletamento delle funzioni svolte. In particolare le funzioni turistico-ricettive possono essere integrate da attività di ristoro, aperte anche all’esterno, e/o funzioni ricreative, sportive, culturali, convegnistiche. Possono essere altresì integrate da esercizi commerciali di vicinato, con vendita di prodotti del settore alimentare e non alimentare provenienti dal territorio comunale o dal territorio dei comuni limitrofi. 2.6.2. Non è consentito il mutamento della destinazione d’uso degli edifici e degli spazi aperti in favore di attività estranee alle funzioni, ancorché integrative, previste dal RU. 2.7. Strutture commerciali 2.7.1. Non è consentito il mutamento delle destinazione d’uso delle strutture commerciali costituenti medie strutture di vendita. E’ comunque consentito, secondo le procedure di legge, costituire al loro interno centri commerciali, così come definiti dalla LR 28/2005, articolo 15, punto1, lettera g.

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2.8. Impianti per la distribuzione dei carburanti 2.8.1. Nelle aree che ospitano impianti per la distribuzione dei carburanti sono consentite destinazioni d’uso per esercizi di ristoro e per esercizi commerciali di vicinato funzionalmente legati alla attività principale. 2.8.2. Non è consentito il mutamento della destinazione d’uso degli edifici e degli spazi aperti in favore di attività estranee alle funzioni previste dal RU.

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PARTE QUARTA: “DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DELLE FUNZIONI DEL TERRITORIO”

Titolo secondo

“Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni”

Capo II

“Disciplina delle funzioni” Sezione B: “Territorio rurale”

Articolo 70. Funzioni consentite 1. Aree a prevalente funzione agricola 1.1. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alle Parti Seconda e Terza, nelle aree a prevalente funzione agricola sono consentite prioritariamente le attività di coltivazione dei fondi, di selvicoltura e di allevamento, nonché le attività ad esse complementari e connesse, come definite al successivo punto 1.2; sono altresì consentite le funzioni integrate e compatibili, come definite al successivo punto 1.3. 1.2. Attività complementari e connesse 1.2.1. Per attività complementari e connesse alla coltivazione dei fondi, alla selvicoltura e all’allevamento si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo e finalizzate a:

a. manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;

b. fornitura di beni o di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata;

c. valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale; d. agriturismo, in tutte le forme consentite dalle vigenti norme regionali303; e. produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche e agroforestali; ai fini

delle presenti norme, per fonti rinnovabili fotovoltaiche devono intendersi i moduli o i pannelli fotovoltaici in grado di convertire l’energia solare, per fonti rinnovabili agroforestali le biomasse costituite esclusivamente da sostanze vegetali provenienti dall’agricoltura e dalla selvicoltura.

1.2.2. Le attività complementari e connesse possono essere esercitate da imprenditori agricoli titolari di aziende agricole produttive, così come definite all’articolo 46. 1.3. Funzioni integrate e compatibili 1.3.1. Per funzioni integrate e compatibili con le aree a prevalente funzione agricola si intendono quelle di seguito indicate, esercitate da tutti i soggetti, purché con utilizzo del patrimonio edilizio esistente non agricolo o preventivamente deruralizzato secondo le procedure di legge304:

a. residenza non agricola (R), se già esistente ovvero ricavata attraverso il mutamento della destinazione d’uso di residenze agricole. Ai sensi dell’articolo 71, punto 2.3, e con le modalità ivi indicate, le suddette unità immobiliari sono suscettibili di incrementare la propria superficie entro

303 Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30, “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana” 304 Le sigle che accompagnano le funzioni elencate fanno riferimento alle sottocategorie delle destinazioni d’uso di cui all’articolo 64, punto 2

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le quantità massime complessive di SUL definite dalle presenti norme per i singoli settori funzionali del territorio rurale. In coerenza con l’articolo 44, punto 4, nelle stesse unità immobiliari è possibile ricavare case e appartamenti per vacanza, esercizi di affittacamere e bed&breakfast entro il limite di 12 posti letto, ovvero, se ricadenti in edifici vincolati ai sensi del DLgs 42/2004305, residenze d’epoca entro il limite di 25 posti letto. L’utilizzo delle abitazioni per le suddette attività ricettive non comporta il mutamento della loro destinazione d’uso residenziale306, al pari del loro utilizzo per la formazione dell’albergo diffuso, così come specificato al successivo punto 1.3.2.

b. attività formative e didattiche, pubbliche o private, limitatamente alle scuole di base (Sb e SbP) e alle altre strutture formative e didattiche (Sa e SaP);

c. servizi assistenziali, sanitari e sociali, pubblici e privati (As e AsP); d. servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo, pubblici e privati (Ac e AcP); e. servizi religiosi (Ar); f. servizi tecnico-amministrativi, pubblici e privati (Aa e AaP); g. attività ricreative e sportive all’aperto e al coperto, pubbliche e private (Asp e AspP); h. servizi tecnologici, pubblici e privati (At e AtP); i. aree cimiteriali per animali d’affezione, pubbliche e private (Acia e AciaP); j. canili rifugio e alberghi per cani, pubblici e privati (Avc e AvcP); k. verde pubblico (V); l. parcheggi a raso, pubblici e privati (P e PP); m. commercio, in esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a 100 mq (Cv-a e Cv-na); n. empori polifunzionali307 con superficie di vendita non superiore a 300 mq (Cv-a e Cv-na); o. artigianato di servizio (Is); p. attività artigianali e industriali non inquinanti (Io), limitatamente a quelle non moleste, non invasive

delle superfici pertinenziali e necessitanti di contesti paesaggistici di qualità, quali: case editrici, artigianato artistico, atelier di moda e similari, strutture promozionali e di rappresentanza;

q. depositi all’aperto di sostanze non inquinanti (Ida e Idg), solo se ubicati in aree a visibilità interclusa, defilate e marginali rispetto alla viabilità di pubblico transito, in modo da non costituire detrattori visuali. La loro realizzazione è comunque subordinata alla approvazione di un progetto unitario da parte del Consiglio Comunale che ne dimostri, attraverso specifici elaborati, la compatibilità paesaggistica e ambientale con l’intorno territoriale;

r. pubblici esercizi (Ce), purché entro il limite dei 50 coperti/esercizio in presenza di esercizi di ristoro; s. con riferimento alla LR 42/2000308:

- strutture ricettive alberghiere (Ta), nella tipologia degli alberghi, entro il limite dei 20 posti letto/esercizio ed entro le quantità massime complessive/settore funzionale di cui all’articolo 71;

- strutture ricettive extralberghiere (Te), nella tipologia di ostelli per la gioventù, entro il limite dei 20 posti letto/esercizio ed entro le quantità massime complessive di posti letto/settore funzionale di cui all’articolo 71;

- centri di accoglienza e di informazione turistica, centri di promozione turistica (Tp); t. attività direzionali (D).

1.3.2. Nei borghi rurali309 è consentito l’utilizzo delle residenze non agricole, di cui al precedente punto 1.3.1.a, per la formazione dell’albergo diffuso310, purché entro le quantità massime complessive di posti letto definite dall’articolo 71 delle presenti norme per i singoli settori funzionali del territorio rurale.

305 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, articolo 10 “Beni culturali” 306 Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, Titoli II, Capo II, Sezione III 307 Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del commercio”, articolo 20 308 Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, articoli 26, 55 e 58 309 Articolo 50, “Borghi rurali” 310 Vedi articolo 44, punto 5, delle presenti norme e Legge regionale 27 novembre 2013, n.71 “Disciplina dell’attività ricettiva di albergo diffuso”

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2. Aree a prevalente funzione insediativa 2.1. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alla Parte Terza, nelle aree a prevalente funzione insediativa sono consentite le seguenti funzioni: 2.1.1. Insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale:

a. residenza non agricola (R), se già esistente ovvero ricavata attraverso il mutamento di destinazione d’uso di residenze agricole. Ai sensi dell’articolo 71, punto 2.3, e con le modalità ivi indicate, le suddette unità immobiliari sono suscettibili di incrementare la propria superficie entro le quantità massime complessive di SUL definite dalle presenti norme per i singoli settori funzionali del territorio rurale. In coerenza con l’articolo 44, punto 4, nelle stesse unità immobiliari è possibile ricavare case e appartamenti per vacanza, esercizi di affittacamere e bed&breakfast entro il limite di 12 posti letto, ovvero, se ricadenti in edifici vincolati ai sensi del DLgs 42/2004311, residenze d’epoca entro il limite di 25 posti letto. L’utilizzo delle abitazioni per le suddette attività ricettive non comporta mutamento della destinazione d’uso residenziale312;

b. attività formative e didattiche, pubbliche o private, limitatamente alle scuole di base (Sb e SbP) e alle altre strutture formative e didattiche (Sa e SaP);

c. servizi assistenziali, sanitari e sociali, pubblici e privati (As e AsP); d. servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo, pubblici e privati (Ac e AcP); e. servizi religiosi (Ar); f. servizi tecnico-amministrativi, pubblici e privati (Aa e AaP); g. attività ricreative e sportive al coperto, pubbliche e private (Asp e AspP); h. servizi tecnologici, pubblici e privati (At e AtP); i. verde pubblico e privato (V e VP); j. parcheggi a raso, pubblici e privati (P e PP); k. commercio, in esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a 100 mq (Cv-a e Cv-na); l. empori polifunzionali con superficie di vendita non superiore a 250 mq; m. artigianato di servizio (Is); n. attività artigianali e industriali non inquinanti e non moleste (Io); o. pubblici esercizi (Ce), purché entro il limite dei 50 coperti/esercizio in presenza di esercizi di ristoro; p. con riferimento alla LR 42/2000313:

- strutture ricettive alberghiere, nella tipologia degli alberghi, entro il limite dei 20 posti letto/esercizio ed entro le quantità massime complessive/settore funzionale di cui all’articolo 71;

- strutture ricettive extralberghiere (Te), nella tipologia di ostelli per la gioventù, entro il limite dei 20 posti letto/esercizio ed entro le quantità massime complessive di posti letto/settore funzionale di cui all’articolo 71;

- centri di accoglienza e di informazione turistica, centri di promozione turistica (Tp)_ q. attività direzionali (D).

3. Aree per usi specialistici 3.1. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alla Parti Seconda e Terza, le aree per usi specialistici che ricadono nel territorio rurale seguono la disciplina delle funzioni di cui alla Parte Quarta, Titolo Secondo, Capo II, Sezione A delle presenti norme.

311 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, articolo 10 “Beni culturali” 312 Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, Titoli II, Capo II, Sezione III 313 Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, articoli 26, 55 e 58

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Articolo 71. Riutilizzo del patrimonio edilizio esistente: condizioni particolari per i mutamenti della destinazione d’uso 1. Mutamento di destinazione d’uso 1.1. Nel territorio rurale, il mutamento di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente, fatte salve le limitazioni di cui al successivo punto 2, è consentito, secondo le procedure di legge, in favore delle funzioni definite dall’articolo 70 e nel rispetto delle disposizioni che seguono. 1.2. Edifici con destinazione d’uso agricola 1.2.1. Residenze agricole 1.2.1.1. E’ ammesso il mutamento di destinazione d’uso da residenza agricola a struttura produttiva agricola per la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento e le relative attività complementari e connesse. 1.2.1.2. E’ ammesso il mutamento di destinazione d’uso da residenza agricola ad attività integrate e compatibili con le aree a prevalente funzione agricola, così come definite dall’articolo 70, punto 1.3. 1.2.2. Annessi agricoli 1.2.2.1. Non è ammesso il mutamento di destinazione d’uso degli annessi agricoli, stabili o in materiali leggeri314, realizzati con apposito titolo abilitativo in applicazione delle leggi regionali n. 10/1979315, n. 64/1995316 e 01/2005317, ancorché in presenza di convenzioni scadute o legittimati da concessioni in sanatoria. 1.2.2.2. Ferme restando le restrizioni di cui al successivo punto 1.2.2.3, è ammesso il mutamento di destinazione d’uso degli annessi agricoli realizzati prima dell’entrata in vigore della LR n. 10/1979318 in favore di attività integrate e compatibili con le aree a prevalente funzione agricola, così come definite dall’articolo 70, punto 1.3. 1.2.2.3. Con eccezione di quanto disposto al successivo punto 2, non è ammesso il mutamento di destinazione d’uso da annessi agricoli a residenze non agricole. 1.2.2.4. Se deruralizzati, gli annessi agricoli realizzati prima dell’entrata in vigore della LR n.10/1979319 con strutture prefabbricate in materiali non leggeri320 e prive di qualità architettonica e paesaggistica, che costituiscano volumi chiusi e che presentino caratteri di solidità strutturale, possono essere oggetto dei mutamenti di destinazione d’uso in favore di attività integrate e compatibili con le aree a prevalente funzione agricola, così come definite dall’articolo 70, punto 1.3, solo attraverso interventi tesi a migliorarne la qualità architettonica e paesaggistica; tra tali interventi sono compresi quelli di sostituzione edilizia finalizzati a garantire maggiore coerenza con i caratteri paesaggistici delle aree interessate. I suddetti mutamenti di destinazione d’uso possono comportare il riutilizzo di una SUL non superiore al 50% di quella esistente, con una altezza, in caso di sostituzione edilizia, non superiore alla minima richiesta dalla normativa vigente per la nuova destinazione d’uso non agricola. Per i mutamenti di destinazione d’uso in favore delle funzioni integrate e compatibili con le aree a prevalente funzione agricola, indicate dall’articolo 70, punto 1.3, con le lettere b, c, d, e, f, g, h, è tuttavia consentito il riutilizzo dell’intera volumetrie esistente.

314 Legno, metallo, ecc. 315 Legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10, “Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole” 316 Legge regionale 14 aprile 1995, n. 64, “Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola” 317 Legge regionale 03 gennaio 2005, n. 1, “Norme per il governo del territorio” 318 Legge regionale 19 febbraio 1979, già citata 319 Legge regionale 19 febbraio 1979, già citata 320 Legno, metallo, ecc.

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1.2.3. Edifici con destinazione d’uso agricola ricadenti negli “insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale” 1.2.3.1. Gli edifici con destinazione d’uso agricola che ricadono negli “insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale”, di cui all’articolo 51, possono modificare la destinazione d’uso in favore delle funzioni definite dall’articolo 70, punto 2.1.1.

1.3. Edifici con destinazione d’uso non agricola 1.3.1. E’ sempre ammesso l’utilizzo, per attività di coltivazione dei fondi, di selvicoltura e di allevamento, nonché per attività ad esse complementari e connesse, di costruzioni esistenti con destinazione d’uso non agricola, ancorché legittimate da concessioni in sanatoria. 1.3.2. Non è ammesso il mutamento di destinazione d’uso di costruzioni stabili o precarie, ancorché legittimate da concessioni in sanatoria, da “altri usi” a “residenza non agricola”, con l’eccezione di quanto disposto al successivo punto 2. Previa idonea dimostrazione documentale nelle forme definite dal RE, le unità immobiliari che avevano una legittima destinazione d’uso residenziale, ancorché utilizzate per altri usi negli ultimi quindici anni, possono essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso in favore della residenza non agricola. 1.3.3. Sono sempre consentiti i mutamenti di destinazioni d’uso da “residenza” ad “altre attività” integrate e compatibili con le aree a prevalente funzione agricola di cui all’articolo 70, punto 1.3. 1.3.4. Edifici con destinazione d’uso non agricola ricadenti negli “insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale” 1.3.4.1. Gli edifici con destinazione d’uso non agricola che ricadono negli “insediamenti esistenti a prevalente carattere residenziale”, di cui all’articolo 51, possono modificare la destinazione d’uso in favore delle funzioni definite dall’articolo 70, punto 2.1.1. 1.4. Residenza sociale 1.4.1. Sugli edifici esistenti, già destinati in tutto o in parte a residenza, sono consentiti gli interventi effettuati da enti pubblici e finalizzati alla realizzazione di residenze sociali ai sensi del DM 22.04.2008321. 1.4.2. A fronte di tali interventi, l’intera consistenza degli edifici può essere utilizzata ai fini residenziali e le nuove unità immobiliari devono avere una superficie utile lorda media non inferiore a 60 mq.

2. Limitazioni per il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente ai fini residenziali e ricettivi 2.1. In coerenza con il PS, il RU ripartisce il territorio rurale in sei settori funzionali, individuati dagli elaborati grafici, e, al loro interno, definisce specifiche limitazioni quantitative per il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente ai fini residenziali e ricettivi non agricoli, ovvero agrituristici, così come specificato al successivo punto 2.2. 2.2. Ove eccedenti le addizioni funzionali di cui all’articolo 4322, gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente ai fini residenziali e ricettivi non agricoli, ovvero agrituristici, non possono superare, nei singoli settori funzionali del territorio rurale, la SUL e il numero di posti letto di seguito indicati, fatte salve le nuove strutture agrituristiche, o l’ampliamento di quelle esistenti, con numero di posti letto non superiore a 12 che non comportano prelievo dal suddetto dimensionamento:

321

Decreto ministero infrastrutture 22 aprile 2008 “Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea” 322 Vedi articolo 4, punto 2.1.3.1.4, lettera b

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UTOE PS

Settore funzionale territorio rurale

RU

Residenza mq SUL

Strutture

agrituristiche323

Strutture ricettive

rurali324

SUL mq N° posti letto N° posti letto

Bagno a Ripoli

Bagno a Ripoli 1.957,55 60 70

Grassina Grassina 1.191, 00 60 70

Antella Antella

1.104,72 60 80

Capannuccia Capannuccia 2.100,00 60 40

Osteria Nuova

Osteria Nuova 942,38 60 40

Vallina Vallina 2.570,31 60 40

TOTALE 9.865,96 360 340

2.3. Gli interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente ai fini residenziali, che eccedano le addizioni funzionali di cui all’articolo 4325, sono consentiti:

- per l’ampliamento o la creazione di residenze sociali, ai sensi del precedente punto 1.4.2; - per l’ampliamento di altre residenze non agricole, esistenti alla data di entrata in vigore delle

presenti norme, tramite accorpamento di:

annessi agricoli preventivamente deruralizzati, realizzati prima della entrata in vigore della LR n. 10/1979;

altre costruzioni non agricole ricadenti nelle aree di pertinenza edilizia degli edifici da ampliare;

superfici già legate alla residenza, ma costituite da locali non abitabili. I suddetti interventi sono ammessi per una SUL massima comunque non superiore a quella della residenza esistente da ampliare. Essi escludono la possibilità di frazionare le nuove unità immobiliari, così ottenute, e di incrementarne il numero per un periodo di almeno 10 anni: in conseguenza di ciò, il progetto edilizio è accompagnato da un atto unilaterale d’obbligo che contiene specifici impegni, in tal senso, per il proponente e per i suoi aventi causa. A condizione di non aumentarne il numero, è ammesso, di contro, modificare la consistenza delle unità immobiliari derivate dall’ampliamento, spostandone superfici tra unità immobiliari presenti nello stesso edificio. Gli interventi sono comunque subordinati al mantenimento a servizio del fondo agricolo, se esistente, di un annesso agricolo con SUL almeno pari a quella prevista, in relazione alla SAU, per i manufatti agricoli in materiali leggeri di cui all’articolo 48, punto 2.4. Qualora a servizio del suddetto fondo non esista già un annesso agricolo di pari SUL, la superficie in difetto deve essere comunque assicurata attraverso una proporzionale riduzione della SUL da accorpare alla residenza. 2.4. Le convenzioni relative ad accorpamenti di costruzioni non residenziali alle residenze esistenti, stipulate prima della entrata in vigore delle presenti norme, possono essere modificate e rese conformi a quanto disposto dal precedente punto 2.3 del presente articolo.

323 Per strutture agrituristiche si intendono quelle realizzate con uso del patrimonio edilizio esistente agricolo e disciplinate dalla Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30, “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana” 324 Per strutture ricettive rurali si intendono quelle realizzate nel patrimonio edilizio esistente non agricolo 325 Vedi articolo 4, punto 2.1.3.1.4, lettera b

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PARTE QUARTA: “DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DELLE FUNZIONI DEL TERRITORIO”

Titolo secondo

“Disciplina della distribuzione e della localizzazione delle funzioni”

Capo II

“Disciplina delle funzioni” Sezione C: “Ambiti urbani”

Articolo 72. Funzioni consentite 1. Settori funzionali degli ambiti urbani 1.1. Ai fini delle presenti norme, gli ambiti urbani sono ripartiti nei seguenti settori funzionali:

a. Settori urbani a prevalente funzione residenziale (SUR)

Settore centrale di Bagno a Ripoli, Grassina e Antella (SUR 1)

Settore centrale di Osteria Nuova, Capannuccia, San Donato in Collina e Vallina (SUR 2)

Settore centrale di Villamagna, Case San Romolo, Rimaggio, Balatro (SUR 3)

Settore semicentrale di Bagno a Ripoli e Antella (SUR 4)

Settore semicentrale di Grassina (SUR 5)

Settore periferico di vecchio impianto (SUR 6)

Settore periferico ordinario (SUR 7)

Settore periferico di frangia (SUR 8)

b. Settori urbani a prevalente funzione artigianale e industriale (SUP)

Settore produttivo con difficoltà di accesso (SUP 1)

Settore produttivo di vecchio impianto con difficoltà di accesso (SUP 2)

Settore produttivo con difficoltà di circolazione (SUP 3)

Settore produttivo ad alta capacità funzionale (SUP 4)

c. Settori urbani a funzione mista (SUM)

Settore produttivo e residenziale (SUM 1)

d. Settori urbani a prevalente funzione di servizio (SUS)

Polo dei servizi di Ponte a Niccheri (SUS 1)

Aree con servizi integrati (SUS 2)

Aree cimiteriali di Antella e Ponte a Ema (SUS 3) 2. Aree con piani e progetti in fase di attuazione 2.1. All’interno dei suddetti settori funzionali urbani, gli elaborati grafici del RU evidenziano le aree con piani e progetti in fase di attuazione (Ta) e le aree urbane di nuova formazione sottoposte a PA (Tn). Tali aree, nel periodo di validità quinquennale del RU, ovvero nel periodo di validità dei relativi PA, rimangono sottoposte alla disciplina delle funzioni da questi definita. Qualora, durante il quinquennio di validità

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programmatica del RU, giunga a scadenza la convenzione che regola i suddetti PA, le relative aree sono sottoposte alla disciplina del settore funzionale urbano di appartenenza.

3. Aree per usi specialistici 3.1. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alle Parti Seconda e Terza, le aree per usi specialistici che ricadono negli ambiti urbani seguono la disciplina delle funzioni di cui alla Parte Quarta, Titolo Secondo, Capo II, Sezione A delle presenti norme. 4. Funzioni consentite nei settori urbani 4.1. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alla Parti Seconda e Terza delle presenti norme e ferme restando le disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo secondo, Capo I, nei settori funzionali degli ambiti urbani sono consentite le funzioni di seguito indicate 4.2. Settori urbani a prevalente funzione residenziale (SUR) Si articolano in otto sottosettori urbani funzionali (da SUR 1 a SUR 8).

4.2.1 Settore centrale di Bagno a Ripoli, Grassina e Antella (SUR 1) Comprende i tessuti urbani di vecchio impianto dei centri abitati di Bagno a Ripoli, Grassine e Antella, costituendone il cuore funzionale. E’ caratterizzato dalla presenza prevalente di edifici a schiera e in linea, con villini ed edifici ex colonici inglobati, scarsa dotazione di spazi pubblici per il verde ed esiguità di spazi aperti pertinenziali. Facilmente accessibile per gli autoveicoli, presenta difficoltà di sosta e scarsità di aree per parcheggi pubblici. Vi ricadono numerosi servizi pubblici e privati (amministrativi, religiosi, formativi, didattici, ricreativi), nonché esercizi commerciali di vicinato e medie strutture di vendita. Necessita di contenimento e/o razionalizzazione dei traffici veicolari, con istituzione di aree pedonali e zone a traffico limitato. Si presta alla istituzione di centri commerciali naturali e alla localizzazione di funzioni pregiate, di servizio alla residenza, compatibili con la fruizione pedonale. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alle Parti Seconda e Terza, sono consentite le seguenti funzioni:

- Destinazione d’uso residenziale (R) - Destinazione d’uso artigianale (I), purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

- attività artigianali di servizio (Is)

- Destinazione d’uso commerciale al dettaglio (C)326, purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

- attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore alimentare (Cv-a) - attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore non alimentare (Cv-na) - pubblici esercizi, intesi come attività per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi

aperti al pubblico (Ce)

- Destinazione d’uso turistico-ricettiva (T)327, purché limitata alle seguenti sottocategorie: - ospitalità in strutture ricettive alberghiere (Ta) - ospitalità in strutture ricettive extralberghiere (Te) - attività di supporto e di promozione turistica (Tp)

326 Per le strutture commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) si fa riferimento alla Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del commercio”, e al relativo regolamento di attuazione 327 Per le strutture ricettive si fa riferimento alla Legge regionale 23 marzo 2000, n.42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, e al relativo regolamento di attuazione

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- Destinazione d’uso direzionale (D)

- Destinazione d’uso per servizi (S-A-V-P-S)328, purché limitata alle seguenti sottocategorie: - attività formative e didattiche (pubbliche S – private SP)

- scuole di base (Sb-SbP) - scuole per l’istruzione secondaria di secondo grado (Ss-SsP) - altre strutture formative e didattiche (Sa-SaP), con l’esclusione degli incubatori

d’impresa; - servizi di interesse comune (pubbliche A – private AP)329

- servizi assistenziali, sanitari e sociali (As-AsP) - servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo (Ac-AcP) - servizi religiosi (Ar-ArP) - servizi tecnico-amministrativi (Aa-AaP) - servizi tecnologici (At-AtP), purché non in contrasto con i caratteri storico-culturali

del tessuto, non pregiudizievoli della fruibilità visiva dei beni architettonici di cui all’art. 26 delle presenti norme e se non diversamente localizzabili

- verde (pubblico V – privato VP) - aree verdi per la rigenerazione ambientale e simili (Va-VaP) - aree verdi di arredo stradale e simili (Vs-VsP)

- parcheggi (pubblici P – privati PP): 4.2.2 Settore centrale di Osteria Nuova, Capannuccia, San Donato in Collina e Vallina (SUR 2) Comprende i tessuti urbani di vecchio impianto dei centri abitati minori di Osteria Nuova, Capannuccia, San Donato in Collina e Vallina. E’ caratterizzato dalla presenza prevalente di edifici a schiera e in linea lungo le strade di attraversamento, assenza di spazi pubblici per il verde ed esiguità di spazi aperti pertinenziali. Facilmente accessibile per gli autoveicoli, presenta forti criticità per la sosta e per la movimentazione interna. Vi ricadono servizi pubblici e privati di interesse locale (religiosi, ricreativi e culturali). Necessita di contenimento dei traffici veicolari e di limitazioni all’insediamento di funzioni attrattrici di traffico, da localizzare nei settori funzionali limitrofi. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alle Parti Seconda e Terza, sono consentite le seguenti funzioni:

- Destinazione d’uso residenziale (R) - Destinazione d’uso artigianale (I), purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

- attività artigianali di servizio (Is)

- Destinazione d’uso commerciale al dettaglio (C)330, purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

- attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore alimentare (Cv-a) - attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore non alimentare (Cv-na) - pubblici esercizi, intesi come attività per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi

aperti al pubblico (Ce)

- Destinazione d’uso turistico-ricettiva (T)331, purché limitata alle seguenti sottocategorie:

328 I servizi privati sono individuati con la stessa sigla dei servizi pubblici seguita da una “P” 329 I servizi privati sono individuati con la stessa sigla dei servizi pubblici seguita da una “P” 330 Per le strutture commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) si fa riferimento alla Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del commercio”, e al relativo regolamento di attuazione 331 Per le strutture ricettive si fa riferimento alla Legge regionale 23 marzo 2000, n.42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, e al relativo regolamento di attuazione

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- ospitalità in strutture ricettive alberghiere (Ta) - ospitalità in strutture ricettive extralberghiere (Te) - attività di supporto e di promozione turistica (Tp)

- Destinazione d’uso direzionale (D)

- Destinazione d’uso per servizi (S-A-V-P-S)332, purché limitata alle seguenti sottocategorie: - attività formative e didattiche (pubbliche S – private SP)

- scuole di base (Sb-SbP) - servizi di interesse comune (pubbliche A – private AP)

- servizi assistenziali, sanitari e sociali (As-AsP) - servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo (Ac-AcP) - servizi religiosi (Ar-ArP) - servizi tecnico-amministrativi (Aa-AaP) - servizi tecnologici (At-AtP), purché non in contrasto con i caratteri storico-culturali

del tessuto, non pregiudizievoli della fruibilità visiva dei beni architettonici di cui all’art. 26 delle presenti norme e se non diversamente localizzabili

- verde (pubblico V – privato VP) - aree verdi per la rigenerazione ambientale e simili (Va-VaP) - aree verdi di arredo stradale e simili (Vs-VsP)

- parcheggi (pubblici P – privati PP) 4.2.3 Settore centrale di Villamagna, Case San Romolo, Rimaggio e Balatro (SUR 3) Comprende i tessuti urbani di vecchio impianto dei centri abitati minori di Villamagna, Case San Romolo, Rimaggio e Balatro. E’ caratterizzato dalla presenza prevalente di edifici a schiera e in linea in forma compatta (Villamagna, Case San Romolo, Balatro) o lineare (Rimaggio), assenza di spazi pubblici per il verde, esiguità di spazi aperti pertinenziali e diffusa presenza di aree per verde privato con rilevanza autonoma (Rimaggio). Difficilmente accessibile per gli autoveicoli, presenta difficoltà di sosta e scarsità di aree per parcheggi pubblici. Vi ricadono servizi pubblici e privati di interesse locale (religiosi, formativi, didattici, ricreativi, assistenziali). E’ suscettibile di rafforzare la presenza dei servizi di interesse locale, pubblici e privati, compatibili con i caratteri storico-culturali presenti. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alle Parti Seconda e Terza, sono consentite le seguenti funzioni:

- Destinazione d’uso residenziale (R) - Destinazione d’uso artigianale (I), purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

- attività artigianali di servizio (Is)

- Destinazione d’uso commerciale al dettaglio (C)333, purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

- attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore alimentare (Cv-a) - attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore non alimentare (Cv-na) - pubblici esercizi, intesi come attività per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi

aperti al pubblico (Ce)

332 I servizi privati sono individuati con la stessa sigla dei servizi pubblici seguita da una “P” 333 Per le strutture commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) si fa riferimento alla Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del commercio”, e al relativo regolamento di attuazione

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- Destinazione d’uso turistico-ricettiva (T)334

- Destinazione d’uso direzionale (D)

- Destinazione d’uso per servizi (S-A-V-P-S)335, purché limitata alle seguenti sottocategorie: - attività formative e didattiche (pubbliche S – private SP)

- scuole di base (Sb-SbP) - servizi di interesse comune (pubbliche A – private AP)

- servizi assistenziali, sanitari e sociali (As-AsP) - servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo (Ac-AcP) - servizi religiosi (Ar-ArP) - servizi tecnico-amministrativi (Aa-AaP) - servizi tecnologici (At-AtP), purché non in contrasto con i caratteri storico-culturali

del tessuto, non pregiudizievoli della fruibilità visiva dei beni architettonici di cui all’art. 26 delle presenti norme e se non diversamente localizzabili

- verde (pubblico V – privato VP) - aree verdi per la rigenerazione ambientale e simili (Va-VaP) - aree verdi di arredo stradale e simili (Vs-VsP)

- parcheggi (pubblici P – privati PP) 4.2.4. Settore semicentrale di Bagno a Ripoli e Antella (SUR 4) Comprende i tessuti recenti prossimi alle aree urbane centrali di Bagno a Ripoli e Antella. Presenta una struttura urbana ordinata, con buona dotazione di spazi pubblici (verde e parcheggi) e spazi aperti pertinenziali generalmente ampi. Facilmente accessibile per gli autoveicoli, consente traffici veicolari fluidi e molteplici opportunità di sosta. Vi ricadono servizi pubblici e privati (religiosi, amministrativi, formativi, didattici, culturali e socio-sanitari), nonché esercizi di vicinato e medie strutture di vendita. Necessita di un riordino teso alla formazione di un “sistema” degli spazi pubblici, con incentivo alla mobilità pedonale e ciclabile. E’ suscettibile di accogliere ulteriori servizi e di dar luogo a nuove centralità urbane. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alle Parti Seconda e Terza, sono consentite le seguenti funzioni:

- Destinazione d’uso residenziale (R) - Destinazione d’uso artigianale (I), purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

- attività artigianali di servizio (Is)

- Destinazione d’uso commerciale al dettaglio (C)336, purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

- attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore alimentare (Cv-a) - attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore non alimentare (Cv-na) - attività commerciali in medie strutture di vendita operanti nel settore alimentare (Cm-a) - attività commerciali in medie strutture di vendita operanti nel settore non alimentare (Cm-

na) - pubblici esercizi, intesi come attività per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi

aperti al pubblico (Ce) 334 Per le strutture ricettive si fa riferimento alla Legge regionale 23 marzo 2000, n.42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, e al relativo regolamento di attuazione 335 I servizi privati sono individuati con la stessa sigla dei servizi pubblici seguita da una “P” 336 Per le strutture commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) si fa riferimento alla Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del commercio”, e al relativo regolamento di attuazione

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- Destinazione d’uso commerciale all’ingrosso (CI)

- Destinazione d’uso turistico-ricettiva (T)337, purché limitata alle seguenti sottocategorie: - ospitalità in strutture ricettive alberghiere (Ta) - ospitalità in strutture ricettive extralberghiere (Te) - attività di supporto e di promozione turistica (Tp)

- Destinazione d’uso direzionale (D)

- Destinazione d’uso per servizi (S-A-V-P-S)338, purché limitata alle seguenti sottocategorie: - attività formative e didattiche (pubbliche S – private SP) - servizi di interesse comune (pubbliche A – private AP)

- servizi assistenziali, sanitari e sociali (As-AsP) - servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo (Ac-AcP) - servizi religiosi (Ar-ArP) - servizi tecnico-amministrativi (Aa-AaP) - attività ricreative e sportive al coperto (Asp-AspP) - servizi tecnologici (At-AtP)

- verde (pubblico V – privato VP) - parcheggi (pubblici P – privati PP)

4.2.5. Settore semicentrale di Grassina (SUR 5) Comprende i tessuti di formazione recente limitrofi alle aree urbane centrali di Grassina. Presenta una struttura urbana ordinata, con buona dotazione di spazi pubblici (verde e parcheggi) e spazi aperti pertinenziali generalmente ampi. Facilmente accessibile per gli autoveicoli, non consente fluidità di spostamento, né possibilità di sosta, in conseguenza della ristrettezza delle sezioni stradali. Vi ricadono pochi servizi (con parcheggi pubblici concentrasti) e pochi esercizi commerciali di vicinato, nonché una media struttura di vendita. Necessita di un riordino teso alla formazione di un “sistema” degli spazi pubblici, con incentivo alla mobilità pedonale e ciclabile. E’ suscettibile di accogliere ulteriori servizi di interesse locale e di dar luogo a nuove centralità urbane. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alle Parti Seconda e Terza, sono consentite le seguenti funzioni:

- Destinazione d’uso residenziale (R) - Destinazione d’uso artigianale (I), purché limitate esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

- attività artigianali di servizio (Is)

- Destinazione d’uso commerciale al dettaglio (C)339, purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

- attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore alimentare (Cv-a) - attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore non alimentare (Cv-na) - attività commerciali in medie strutture di vendita operanti nel settore alimentare (Cm-a)

337 Per le strutture ricettive si fa riferimento alla Legge regionale 23 marzo 2000, n.42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, e al relativo regolamento di attuazione 338 I servizi privati sono individuati con la stessa sigla dei servizi pubblici seguita da una “P” 339 Per le strutture commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) si fa riferimento alla Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del commercio”, e al relativo regolamento di attuazione

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- attività commerciali in medie strutture di vendita operanti nel settore non alimentare (Cm-na)

- pubblici esercizi, intesi come attività per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi aperti al pubblico (Ce)

- Destinazione d’uso commerciale all’ingrosso (CI)

- Destinazione d’uso turistico-ricettiva (T)340, purché limitata alle seguenti sottocategorie:

- ospitalità in strutture ricettive alberghiere (Ta) - ospitalità in strutture ricettive extralberghiere (Te) - attività di supporto e di promozione turistica (Tp)

- Destinazione d’uso direzionale (D)

- Destinazione d’uso per servizi (S-A-V-P-S)341, purché limitata alle seguenti sottocategorie: - attività formative e didattiche (pubbliche S – private SP)

- scuole di base (Sb-SbP) - servizi di interesse comune (pubbliche A – private AP)

- servizi assistenziali, sanitari e sociali (As-AsP) - servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo (Ac-AcP) - servizi religiosi (Ar-ArP) - servizi tecnico-amministrativi (Aa-AaP) - attività ricreative e sportive al coperto (Asp-AspP) - servizi tecnologici (At-AtP)

- verde (pubblico V – privato VP) - parcheggi (pubblici P – privati PP)

4.2.6. Settore periferico di vecchio impianto (SUR 6) Comprende i tessuti di vecchio impianto che non occupano le aree urbane centrali E’ caratterizzato dalla assenza di spazi pubblici a verde e dalla presenza prevalente di edifici a schiera e in linea con aree pertinenziali limitate. Presenti anche ville ed edifici ex colonici inglobati. Facilmente accessibile per gli autoveicoli, presenta difficoltà di sosta e assenza di aree per parcheggi pubblici. Vi ricadono rari servizi di interesse locale (religiosi e ricreativi). E’ suscettibile di rafforzare la presenza dei servizi, pubblici e privati, compatibili con i caratteri storico-culturali presenti. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alle Parti Seconda e Terza, sono consentite le seguenti funzioni:

- Destinazione d’uso residenziale (R) - Destinazione d’uso artigianale (I), purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

- attività artigianali di servizio (Is)

- Destinazione d’uso commerciale al dettaglio (C)342, purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

- attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore alimentare (Cv-a) 340 Per le strutture ricettive si fa riferimento alla Legge regionale 23 marzo 2000, n.42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, e al relativo regolamento di attuazione 341 I servizi privati sono individuati con la stessa sigla dei servizi pubblici seguita da una “P” 342 Per le strutture commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) si fa riferimento alla Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del commercio”, e al relativo regolamento di attuazione

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Stato modificato a seguito delle controdeduzioni – Aprile 2015

- attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore non alimentare (Cv-na) - pubblici esercizi, intesi come attività per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi

aperti al pubblico (Ce)

- Destinazione d’uso turistico-ricettiva (T)343, purché limitata alle seguenti sottocategorie: - ospitalità in strutture ricettive alberghiere (Ta) - ospitalità in strutture ricettive extralberghiere (Te) - attività di supporto e di promozione turistica (Tp)

- Destinazione d’uso direzionale (D)

- Destinazione d’uso per servizi (S-A-V-P-S)344, purché limitata alle seguenti sottocategorie: - attività formative e didattiche (pubbliche S – private SP)

- scuole di base (Sb-SbP) - servizi di interesse comune (pubbliche A – private AP)

- servizi assistenziali, sanitari e sociali (As-AsP) - servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo (Ac-AcP) - servizi religiosi (Ar-ArP) - servizi tecnico-amministrativi (Aa-AaP) - attività ricreative e sportive al coperto: palestre, centri wellness e simili (Asp-AspP) - servizi tecnologici (At-AtP), purché non in contrasto con i caratteri storico-culturali

del tessuto, non pregiudizievoli della fruibilità visiva dei beni architettonici di cui all’art. 26 delle presenti norme e se non diversamente localizzabili

- verde (pubblico V – privato VP) - aree verdi per la rigenerazione ambientale e simili (Va-VaP) - aree verdi di arredo stradale e simili (Vs-VsP)

- parcheggi (pubblici P – privati PP) 4.2.7 Settore periferico ordinario (SUR 7) Comprende tessuti urbani di formazione recente, a progettazione unitaria e con struttura viaria definita, e frange urbane. Presenta una buona dotazione di spazi pubblici (verde e parcheggi) e generalmente esiguità di spazi aperti pertinenziali. Generalmente accessibile per gli autoveicoli, non consente fluidità di spostamento, né possibilità di sosta, in conseguenza della irregolarità e della ristrettezza delle sezioni stradali. Vi ricadono molti servizi di interesse locale (amministrativi, formativi, didattici, culturali, ricreativi) e pochi esercizi commerciali di vicinato. Necessita di rafforzamento degli spazi pubblici, di percorsi pedonali e di piste ciclabili. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alle Parti Seconda e Terza, sono consentite le seguenti funzioni:

- Destinazione d’uso residenziale (R) - Destinazione d’uso artigianale (I), purché limitate esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

- attività artigianali di servizio (Is)

- Destinazione d’uso commerciale al dettaglio (C)345, purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

343 Per le strutture ricettive si fa riferimento alla Legge regionale 23 marzo 2000, n.42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, e al relativo regolamento di attuazione 344 I servizi privati sono individuati con la stessa sigla dei servizi pubblici seguita da una “P” 345 Per le strutture commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) si fa riferimento alla Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del commercio”, e al relativo regolamento di attuazione

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Stato modificato a seguito delle controdeduzioni – Aprile 2015

- attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore alimentare (Cv-a) - attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore non alimentare (Cv-na) - attività commerciali in medie strutture di vendita operanti nel settore non alimentare (Cm-

na) - pubblici esercizi, intesi come attività per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi

aperti al pubblico (Ce)

- Destinazione d’uso turistico-ricettiva (T)346, purché limitata alle seguenti sottocategorie: - ospitalità in strutture ricettive alberghiere (Ta) - ospitalità in strutture ricettive extralberghiere (Te) - attività di supporto e di promozione turistica (Tp)

- Destinazione d’uso direzionale (D)

- Destinazione d’uso per servizi (S-A-V-P-S)347, purché limitata alle seguenti sottocategorie: - attività formative e didattiche (pubbliche S – private SP)

- scuole di base (Sb-SbP) - servizi di interesse comune (pubbliche A – private AP)

- servizi assistenziali, sanitari e sociali (As-AsP) - servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo (Ac-AcP) - servizi religiosi (Ar-ArP) - servizi tecnico-amministrativi (Aa-AaP) - attività ricreative e sportive al coperto (Asp-AspP) - servizi tecnologici (At-AtP)

- verde (pubblico V – privato VP) - parcheggi (pubblici P – privati PP)

4.2.8 Settore periferico di frangia (SUR 8) Comprende aree periferiche prive di struttura urbana o con maglia stradale inadeguata. E’ caratterizzato da scarsa dotazione di spazi pubblici (verde e parcheggi), spazi scoperti pertinenziali generalmente ampi e diffusa presenza di aree per il verde privato con rilevanza autonoma. Difficilmente accessibile per gli autoveicoli, presenta difficoltà di sosta anche per la scarsa presenza di parcheggi pubblici. Vi ricadono sporadici servizi di interesse locale (formativi, didattici, ricreativi, culturali, tecnologici). Necessita di limitare la monofunzionalità residenziale e di rafforzare gli spazi pubblici, i percorsi pedonali e le piste ciclabili. Le difficoltà di accesso e di sosta sconsigliano la collocazione di funzioni attrattrici di traffico e l’aggravio dei carichi urbanistici. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alle Parti Seconda e Terza, sono consentite le seguenti funzioni:

- Destinazione d’uso residenziale (R) - Destinazione d’uso artigianale (I), purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

- attività artigianali di servizio (Is)

- Destinazione d’uso commerciale al dettaglio (C)348, purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

346 Per le strutture ricettive si fa riferimento alla Legge regionale 23 marzo 2000, n.42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, e al relativo regolamento di attuazione 347 I servizi privati sono individuati con la stessa sigla dei servizi pubblici seguita da una “P” 348 Per le strutture commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) si fa riferimento alla Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del commercio”, e al relativo regolamento di attuazione

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- attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore alimentare (Cv-a) - attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore non alimentare (Cv-na) - pubblici esercizi, intesi come attività per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi

aperti al pubblico (Ce) - stazioni di servizio e distribuzione carburanti (Cd) limitatamente agli esercizi esistenti

- Destinazione d’uso turistico-ricettiva (T)349, purché limitata alle seguenti sottocategorie: - ospitalità in strutture ricettive extralberghiere (Te)

- Destinazione d’uso direzionale (D)

- Destinazione d’uso per servizi (S-A-V-P-S)350, purché limitata alle seguenti sottocategorie: - attività formative e didattiche (pubbliche S – private SP)

- scuole di base (Sb-SbP) - servizi di interesse comune (pubbliche A – private AP)

- servizi assistenziali, sanitari e sociali (As-AsP) - servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo (Ac-AcP) - servizi religiosi (Ar-ArP) - servizi tecnico-amministrativi (Aa-AaP) - attività ricreative e sportive al coperto (Asp-AspP) - servizi tecnologici (At-AtP)

- verde (pubblico V – privato VP) - parcheggi (pubblici P – privati PP)

4.3. Settori urbani a prevalente funzione artigianale – industriale (SUP) Si articolano in quattro sottosettori urbani funzionali (da SUP1 a SUP4) 4.3.1 Settore produttivo con difficoltà di accesso (SUP 1) Comprende le aree per attività artigianali e industriali di Antella (Via della Torricella alta) e di Grassiana (Campigliano). E’ caratterizzato da scarsa dotazione di spazi pubblici (verde e parcheggi) ed esiguità di spazi aperti pertinenziali. Difficilmente accessibile e fruibile per gli autoveicoli pesanti, anche in presenza di anelli viari chiusi (Grassina-Campigliano), presenta difficoltà di sosta per la scarsa presenza di parcheggi pubblici e difficoltà di manovra per la limitata sezione delle strade. Necessita di adeguamento delle sezioni stradali più ristrette e di incremento degli spazi pubblici, con particolare riguardo per i parcheggi. Le difficoltà di accesso e di sosta sconsigliano la collocazione di funzioni attrattrici di traffico, soprattutto pesante, e l’aggravio dei carichi urbanistici. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alle Parti Seconda e Terza,, sono consentite le seguenti funzioni:

- Destinazione d’uso residenziale (R) purché limitata esclusivamente alle residenze esistenti - Destinazione d’uso artigianale (I), purché limitate esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

- attività industriali e artigianali ordinarie (Io) - attività artigianali di servizio (Is) - attività di deposito (Id)

- depositi ordinari (Ido) con limitazioni (?) - depositi all’aperto (Ida)

349 Per le strutture ricettive si fa riferimento alla Legge regionale 23 marzo 2000, n.42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, e al relativo regolamento di attuazione 350 I servizi privati sono individuati con la stessa sigla dei servizi pubblici seguita da una “P”

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Stato modificato a seguito delle controdeduzioni – Aprile 2015

- produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche.

- Destinazione d’uso commerciale al dettaglio (C)351, purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

- pubblici esercizi, intesi come attività per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi aperti al pubblico (Ce)

- Destinazione d’uso commerciale all’ingrosso (CI)

- Destinazione d’uso turistico-ricettiva (T)352, purché limitate alle seguenti sottocategorie:

- ospitalità in strutture ricettive alberghiere (Ta) - Destinazione d’uso direzionale (D)

- Destinazione d’uso per servizi (S-A-V-P-S)353, purché limitata alle seguenti sottocategorie:

- servizi di interesse comune (pubbliche A – private AP) - servizi religiosi (Ar-ArP) - servizi tecnico-amministrativi (Aa-AaP) - attività ricreative e sportive al coperto (Asp-AsP) - servizi tecnologici (At-AtP)

- verde (pubblico V – privato VP) - parcheggi (pubblici P – privati PP)

4.3.2 Settore produttivo di vecchio impianto con difficoltà di accesso (SUP 2) Comprende le aree per attività artigianali e industriali di Ponte a Ema (Corte Grifoni), con tessuti urbani di impianto storico ed edifici a filo strada. E’ caratterizzato da assenza di spazi pubblici (verde e parcheggi) ed esiguità di spazi aperti pertinenziali. Difficilmente accessibile per gli autoveicoli, presenta difficoltà di attraversamento e di manovra per la ristrettezza delle sezioni stradali e difficoltà di sosta per la mancanza di parcheggi pubblici e privati. Necessita di parcheggi pubblici e privati di supporto, ancorché ricavati in aree limitrofe. Le difficoltà di accesso e di sosta sconsigliano l’aggravio dei carichi urbanistici, consigliando una graduale conversione verso funzioni meno attrattrici di traffico veicolare. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alla Parte Terza, sono consentite le seguenti funzioni:

- Destinazione d’uso artigianale (I), purché limitate esclusivamente alle seguenti sottocategorie: - attività industriali e artigianali ordinarie (Io) - attività artigianali di servizio (Is)

- Destinazione d’uso commerciale al dettaglio (C)354, purché limitata esclusivamente alle seguenti

sottocategorie: - stazioni di servizio e distribuzione carburanti (Cd), limitatamente agli esercizi esistenti.

- Destinazione d’uso direzionale (D)

351 Per le strutture commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) si fa riferimento alla Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del commercio”, e al relativo regolamento di attuazione 352 Per le strutture ricettive si fa riferimento alla Legge regionale 23 marzo 2000, n.42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, e al relativo regolamento di attuazione 353 I servizi privati sono individuati con la stessa sigla dei servizi pubblici seguita da una “P” 354 Per le strutture commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) si fa riferimento alla Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del commercio”, e al relativo regolamento di attuazione

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Stato modificato a seguito delle controdeduzioni – Aprile 2015

- Destinazione d’uso per servizi (S-A-V-P-S)355, purché limitata alle seguenti sottocategorie:

- servizi di interesse comune (pubbliche A – private AP) - servizi religiosi (Ar-ArP) - servizi tecnico-amministrativi (Aa-AaP) - attività ricreative e sportive al coperto (Asp-AsP) - servizi tecnologici (At-AtP)

- verde (pubblico V – privato VP) - parcheggi (pubblici P – privati PP)

4.3.3. Settore produttivo con difficoltà di circolazione (SUP 3) Comprende le aree per attività artigianali e industriali di Ponte a Ema (Via di Vacciano) e di Antella (Via della Torricella Bassa), con maglia stradale priva di anelli viari chiusi. E’ caratterizzato da scarsa dotazione di spazi pubblici per il verde ed esiguità di spazi aperti pertinenziali. Facilmente accessibile per gli autoveicoli, presenta difficoltà di circolazione interna, ma buone possibilità di sosta (Via di Vacciano). Necessita di incrementare le dotazioni di verde e di migliorare le relazioni ecologiche, morfologiche e funzionali con le aree limitrofe. La buona struttura urbana consente una immissione contenuta di funzioni terziarie (commerciali, direzionali, del tempo libero, ecc.), garantendo, comunque, la permanenza del sistema artigianale e industriale presente. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alla Parte Terza, sono consentite le seguenti funzioni:

- Destinazione d’uso artigianale (I), purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie: - attività industriali e artigianali ordinarie (Io) - attività artigianali di servizio (Is) - attività di deposito (Id)

- depositi ordinari (Ido) - depositi all’aperto (Ida)

- produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche

- Destinazione d’uso commerciale al dettaglio (C)356, purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

- attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore alimentare (Cv-a) - attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore non alimentare (Cv-na) - attività commerciali in medie strutture di vendita operanti nel settore alimentare (Cm-a),

purché già esistenti; - attività commerciali in medie strutture di vendita operanti nel settore non alimentare (Cm-

na) - pubblici esercizi, intesi come attività per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi

aperti al pubblico (Ce)

- Destinazione d’uso commerciale all’ingrosso (CI)

- Destinazione d’uso turistico-ricettiva (T)357, purché limitata alle seguenti sottocategorie: - ospitalità in strutture ricettive alberghiere (Ta) - ospitalità in strutture ricettive extralberghiere (Te) - attività di supporto e di promozione turistica (Tp)

355 I servizi privati sono individuati con la stessa sigla dei servizi pubblici seguita da una “P” 356 Per le strutture commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) si fa riferimento alla Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del commercio”, e al relativo regolamento di attuazione 357 Per le strutture ricettive si fa riferimento alla Legge regionale 23 marzo 2000, n.42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, e al relativo regolamento di attuazione

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- Destinazione d’uso direzionale (D)

- Destinazione d’uso per servizi (S-A-V-P-S)358, purché limitata alle seguenti sottocategorie:

- servizi di interesse comune (pubbliche A – private AP) - servizi assistenziali, sanitari e sociali (As-AsP), limitatamente alle cliniche veterinarie - servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo (Ac-AcP) - servizi religiosi (Ar-ArP) - servizi tecnico-amministrativi (Aa-AaP) - attività ricreative e sportive al coperto (Asp-AspP) - servizi tecnologici (At-AtP)

- verde (pubblico V – privato VP) - parcheggi (pubblici P – privati PP)

4.3.4. Settore produttivo ad alta capacità funzionale (SUP 4) Comprende le aree per attività artigianali-industriali e commerciali di Vallina, Scolivigne, Rimaggio e Antella (ingresso centro abitato, a monte di Via dell’Antella), con maglia stradale interna costituita da anelli viari chiusi e carreggiate di sezione adeguata. E’ caratterizzato da buona dotazione di spazi pubblici ( verde e parcheggi) ed esiguità di spazi aperti pertinenziali. Non presenta difficoltà di accesso per gli autoveicoli, né particolari criticità di sosta. Necessita di incrementare le dotazioni di verde (Vallina, Scolivigne) e di migliorare le relazioni ecologiche, morfologiche e funzionali con le aree limitrofe. La buona struttura urbana consente l’immissione di funzioni terziarie (commerciali, direzionali, del tempo libero, ecc.), ferma restando, comunque, la prevalenza del sistema artigianale e industriale presente. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alla Parte Terza, sono consentite le seguenti funzioni:

- Destinazione d’uso artigianale (I), purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie: - attività industriali e artigianali ordinarie (Io) - attività artigianali di servizio (Is) - attività con materiali ferrosi ingombranti (Ii) - attività di deposito (Id)

- depositi ordinari (Ido) - depositi all’aperto (Ida)

- produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche

- Destinazione d’uso commerciale al dettaglio (C)359, purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

- attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore alimentare (Cv-a) - attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore non alimentare (Cv-na) - attività commerciali in medie strutture di vendita operanti nel settore non alimentare (Cm-

na) - pubblici esercizi, intesi come attività per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi

aperti al pubblico (Ce) - stazioni di servizio e distribuzione carburanti (Cd) ), limitatamente agli esercizi esistenti

- Destinazione d’uso commerciale all’ingrosso (CI)

358 I servizi privati sono individuati con la stessa sigla dei servizi pubblici seguita da una “P” 359 Per le strutture commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) si fa riferimento alla Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del commercio”, e al relativo regolamento di attuazione

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Stato modificato a seguito delle controdeduzioni – Aprile 2015

- Destinazione d’uso turistico-ricettiva (T)360, purché limitata alle seguenti sottocategorie: - ospitalità in strutture ricettive alberghiere (Ta) - ospitalità in strutture ricettive extralberghiere (Te) - attività di supporto e di promozione turistica (Tp)

- Destinazione d’uso direzionale (D)

- Destinazione d’uso per servizi (S-A-V-P-S)361, purché limitata alle seguenti sottocategorie: - servizi di interesse comune (pubbliche A – private AP) - servizi assistenziali, sanitari e sociali (As-AsP) - servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo (Ac-AcP) - servizi religiosi (Ar-ArP) - servizi tecnico-amministrativi (Aa-AaP) - attività ricreative e sportive al coperto (Asp-AspP) - servizi tecnologici (At-AtP) - verde (pubblico V – privato VP) - parcheggi (pubblici P – privati PP

4.4. Settori urbani a funzione mista (SUM) 4.4.1 Settore produttivo e residenziale (SUM 1) Comprende le aree per attività artigianali e industriali di Grassina (Via Boccaccio e Via Chiantigiana), con consistente presenza di abitazioni e difficile convivenza tra residenza e attività produttive. E’ caratterizzato da buona dotazione di spazi pubblici (verde e parcheggi) ed esiguità di spazi aperti pertinenziali (Via Boccaccio). Facilmente accessibile per gli autoveicoli, presenta difficoltà di circolazione interna, soprattutto per i mezzi pesanti, ma buone possibilità di sosta. Al suo interno è da evitare il potenziamento delle abitazioni, favorendo, al contempo, la conversione delle funzioni moleste in altre (produttive, terziarie, di servizio) compatibili con la residenza. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alla Parte Terza, sono consentite le seguenti funzioni:

- Destinazione d’uso residenziale (R), purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie: - residenza ordinaria (Ro) - residenza sociale (Rs) - residenza sociale speciale (Rss)

- Destinazione d’uso artigianale (I), purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

- attività industriali e artigianali ordinarie (Io) - attività artigianali di servizio (Is)

- Destinazione d’uso commerciale al dettaglio (C)362, purché limitata esclusivamente alle seguenti

sottocategorie: - attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore alimentare (Cv-a) - attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore non alimentare (Cv-na) - attività commerciali in medie strutture di vendita operanti nel settore non alimentare (Cm-

na) - pubblici esercizi, intesi come attività per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi

aperti al pubblico (Ce) 360 Per le strutture ricettive si fa riferimento alla Legge regionale 23 marzo 2000, n.42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, e al relativo regolamento di attuazione 361 I servizi privati sono individuati con la stessa sigla dei servizi pubblici seguita da una “P” 362 Per le strutture commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) si fa riferimento alla Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del commercio”, e al relativo regolamento di attuazione

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- Destinazione d’uso commerciale all’ingrosso (CI)

- Destinazione d’uso turistico-ricettiva (T)363, purché limitata alle seguenti sottocategorie:

- attività di supporto e di promozione turistica (Tp)

- Destinazione d’uso direzionale (D)

- Destinazione d’uso per servizi (S-A-V-P-S)364, purché limitata alle seguenti sottocategorie: - servizi di interesse comune (pubbliche A – private AP)

- servizi assistenziali, sanitari e sociali (As-AsP) - servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo (Ac-AcP) - servizi religiosi (Ar-ArP) - servizi tecnico-amministrativi (Aa-AaP) - attività ricreative e sportive al coperto (Asp-AspP) - servizi tecnologici (At-AtP)

- verde (pubblico V – privato VP) - parcheggi (pubblici P – privati PP)

4.5. Settori urbani a prevalente funzione di servizio (SUS) Si articolano in tre sottosettori urbani funzionali (da SUS1 a SUS3) 4.5.1. Polo dei servizi di Ponte a Niccheri (SUS 1) Comprende l’Ospedale di Santa Maia Annunziata e i servizi pubblici limitrofi. E’ caratterizzato da una struttura urbana incompiuta con edifici specialistici isolati nel lotto, ampie aree pertinenziali a verde e buona dotazione di spazi pubblici (verde e parcheggi). Facilmente accessibile per gli autoveicoli e per le biciclette, sconta la mancanza di anelli viari chiusi, ma presenta facilità di sosta veicolare. Alla scarsa presenza di residenze, affianca una ampia e variegata presenza di servizi pubblici o di interesse pubblico (sanitari, assistenziali, culturali, didattici, amministrativi, ricreativi, sportivi, di pubblica sicurezza, tecnologici) Necessita di completamento, qualificazione e gerarchizzazione della struttura urbana, con potenziamento dei servizi pubblici presenti e integrazione con funzioni terziarie (pubblici esercizi, direzionale, commerciale, ecc.) e residenziali, onde favorire il mix funzionale. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alla Parte Terza, sono consentite le seguenti funzioni:

- Destinazione d’uso artigianale (I), purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie: - attività artigianali di servizio (Is) - produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche

- Destinazione d’uso commerciale al dettaglio (C)365, purché limitata esclusivamente alle seguenti

sottocategorie: - attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore alimentare (Cv-a) - attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore non alimentare (Cv-na)

363 Per le strutture ricettive si fa riferimento alla Legge regionale 23 marzo 2000, n.42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, e al relativo regolamento di attuazione 364 I servizi privati sono individuati con la stessa sigla dei servizi pubblici seguita da una “P” 365 Per le strutture commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) si fa riferimento alla Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del commercio”, e al relativo regolamento di attuazione

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Stato modificato a seguito delle controdeduzioni – Aprile 2015

- attività commerciali in medie strutture di vendita operanti nel settore non alimentare (Cm-na)

- pubblici esercizi, intesi come attività per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi aperti al pubblico (Ce)

- Destinazione d’uso turistico-ricettiva (T)366, purché limitata alle seguenti sottocategorie:

- ospitalità in strutture ricettive alberghiere (Ta) - ospitalità in strutture ricettive extralberghiere (Te) - attività di supporto e di promozione turistica (Tp)

- Destinazione d’uso direzionale (D)

- Destinazione d’uso per servizi (S-A-V-P-S)367, purché limitata alle seguenti sottocategorie:

- attività formative e didattiche (pubbliche S – private SP) - servizi di interesse comune (pubbliche A – private AP)

- Ospedale - servizi assistenziali, sanitari e sociali (As-AsP) - servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo (Ac-AcP) - servizi religiosi (Ar-ArP) - servizi tecnico-amministrativi (Aa-AaP) - attività ricreative e sportive al coperto: palestre, piscine, centri wellness e simili (Asp) - servizi tecnologici (At-AtP),

- verde (pubblico V – privato VP) - parcheggi (pubblici P – privati PP)

4.5.2 Aree con servizi integrati (SUS 2) Comprende ampie aggregazioni di aree verdi e servizi religiosi, culturali, didattici, assistenziali, sanitari, ricreativi, sociali, ubicate a sud-est del centro abitato di Antella, in riva destra del Torrente Ema a Grassina, in località Meoste e in località I Ponti a Bagno a Ripoli. E’ caratterizzato da ampie aree pertinenziali, con buona dotazione di verde e parcheggi privati. Facilmente accessibile per gli autoveicoli, servito dal servizio di trasporto pubblico e (Grassina) dalla rete della mobilità lenta, dispone di parcheggi privati e presenta scarsità di parcheggi pubblici. Necessita di una migliore integrazione morfologica e funzionale tra i servizi presenti. Sono da potenziare l’accessibilità e la mobilità ciclopedonale. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alla Parte Terza, sono consentite le seguenti funzioni:

- Destinazione d’uso artigianale (I), purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie: - attività artigianali di servizio (Is)

- Destinazione d’uso commerciale al dettaglio (C)368, purché limitata esclusivamente alle seguenti

sottocategorie: - attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore alimentare (Cv-a); - attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore non alimentare (Cv-na); - pubblici esercizi, intesi come attività per la somministrazione di alimenti e bevande in

esercizi aperti al pubblico (Ce)

366 Per le strutture ricettive si fa riferimento alla Legge regionale 23 marzo 2000, n.42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, e al relativo regolamento di attuazione 367 I servizi privati sono individuati con la stessa sigla dei servizi pubblici seguita da una “P” 368 Per le strutture commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) si fa riferimento alla Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del commercio”, e al relativo regolamento di attuazione

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Stato modificato a seguito delle controdeduzioni – Aprile 2015

- Destinazione d’uso turistico-ricettiva (T)369, purché limitata alle seguenti sottocategorie: - ospitalità in strutture ricettive extralberghiere (Te) - attività di supporto e di promozione turistica (Tp)

- Destinazione d’uso direzionale (D)

- Destinazione d’uso per servizi (S-A-V-P-S)370, purché limitata alle seguenti sottocategorie:

- attività formative e didattiche (pubbliche S – private SP) - scuole di base (Sb-SbP) - scuole per l’istruzione secondaria di secondo grado (Ss), limitate alle attività esistenti; - altre strutture formative e didattiche (Sa-SaP): formazione extra scolastica,

incubatori d’impresa e simili. - servizi di interesse comune (pubbliche A – private AP)

- servizi assistenziali, sanitari e sociali (As-AsP) - servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo (Ac-AcP) - servizi religiosi (Ar-ArP) - servizi tecnico-amministrativi (Aa-AaP) - attività ricreative e sportive al coperto: palestre, piscine, centri wellness e simili (Asp-

AspP) - servizi tecnologici (At-AtP)

- verde (pubblico V – privato VP) - parcheggi (pubblici P – privati PP)

4.5.3. Aree cimiteriali di Antella e Ponte a Ema (SUS 3) Comprende le aree cimiteriali di Antella e Ponte a Ema, con i servizi limitrofi e/o connessi (servizi religiosi, ricreativi e culturali). Ubicato in posizione marginale rispetto al centro abitato, presenta facilità di accesso e dei sosta per gli autoveicoli. Al suo interno è da garantire la permanenza delle funzioni cimiteriali e di quelle compatibili con la sacralità del luogo. Fatte salve le limitazioni e le specificazioni di cui alla Parte Terza, sono consentite le seguenti funzioni:

- Destinazione d’uso commerciale al dettaglio (C)371, purché limitata esclusivamente alle seguenti sottocategorie:

- attività commerciali in esercizi di vicinato operanti nel settore non alimentare (Cv-na), limitate a fiori, arredi funebri e affini

- pubblici esercizi, intesi come attività per la somministrazione di alimenti e bevande in esercizi aperti al pubblico (Ce)

- Destinazione d’uso direzionale (D), purché limitata esclusivamente alle seguenti funzioni:

- attività direzionali e terziarie (Dd), limitatamente ai servizi di onoranze funebri e simili

- Destinazione d’uso per servizi (S-A-V-P-S)372, purché limitata alle seguenti sottocategorie: - servizi di interesse comune (pubbliche A – private AP)

- servizi assistenziali, sanitari e sociali (As-AsP) - servizi per la cultura, la ricreazione e lo spettacolo (Ac-AcP)

369 Per le strutture ricettive si fa riferimento alla Legge regionale 23 marzo 2000, n.42, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, e al relativo regolamento di attuazione 370 I servizi privati sono individuati con la stessa sigla dei servizi pubblici seguita da una “P” 371 Per le strutture commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) si fa riferimento alla Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del commercio”, e al relativo regolamento di attuazione 372 I servizi privati sono individuati con la stessa sigla dei servizi pubblici seguita da una “P”

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- servizi religiosi (Ar-ArP) - servizi tecnico-amministrativi (Aa-AaP) - servizi tecnologici (At-AtP), purché non in contrasto con la sacralità dei luoghi e se

non diversamente localizzabili - servizi cimiteriali: cimiteri e simili (Aci-AciP)

- verde (pubblico V – privato VP) - parcheggi (pubblici P – privati PP)

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Articolo 73. Riutilizzo del patrimonio edilizio esistente: condizioni particolari per i mutamenti della destinazione d’uso 1. Mutamento di destinazione d’uso 1.1. Negli ambiti urbani, i mutamenti di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente, fatte salve le limitazioni di cui al successivo punto 3, è consentito in favore delle funzioni definite dall’articolo 72 delle presenti norme nei singoli settori funzionali urbani e nel rispetto delle disposizioni che seguono. 2. Condizioni particolari per il mutamento di destinazione d’uso nei settori funzionali urbani 2.1. Nei settori funzionali urbani e nelle relative articolazioni, così come definite dall’articolo 72 delle presenti norme, il mutamento delle destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente è consentito nel rispetto delle disposizioni, generali e specifiche, di cui all’articolo 66, così come integrate dalle condizioni particolari di seguito indicate. 2.2. In tutti i settori funzionali urbani, come specificato dall’articolo 69, non è consentito il mutamento di destinazione d’uso degli immobili destinati a usi specialistici (servizi pubblici e privati, di interesse locale e generale; complessi storico-culturali di rilevanza territoriale; strutture turistico-ricettive; strutture commerciali nella tipologia delle medie strutture di vendita). 2.2.1. Settori urbani a prevalente funzione residenziale (SUR) 2.2.1.1. Settore centrale di Bagno a Ripoli, Grassina e Antella (SUR 1) Nei locali ubicati al piano terreno degli edifici e destinati a commercio di vicinato (Cv‐a; CV‐na), pubblici esercizi (Ce) o artigianato di servizio (Is), sono vietati i mutamenti di destinazione d’uso in favore della residenza (R). Tale disposizione non si applica ove venga dimostrata una preesistente destinazione residenziale. L’Amministrazione Comunale definisce attraverso appositi atti, relativi anche alla regolamentazione del traffico e della sosta, le modalità per favorire l’insediamento e la permanenza degli esercizi commerciali di vicinato (Cv-a; CV-na) e dei pubblici esercizi (Ce), nonché, ove assenti, la creazione di centri commerciali naturali. I parcheggi per la sosta stanziale e per la sosta di relazione, ove richiesti dalle presenti norme e allorché le condizioni locali non ne permettano la realizzazione nel lotto di pertinenza, possono essere monetizzati ovvero diversamente ubicati, con tipologia a raso, ai sensi dell’articolo 66, punto 3. 2.2.1.2. Settore centrale di Osteria Nuova, Capannuccia, San Donato in Collina e Vallina (SUR 2) Nei locali ubicati al piano terreno degli edifici e destinati a commercio di vicinato (Cv‐a; CV‐na), pubblici esercizi (Ce) o artigianato di servizio (Is), sono vietati i mutamenti di destinazione d’uso in favore della residenza (R). Tale disposizione non si applica ove venga dimostrata una preesistente destinazione residenziale. Gli esercizi di vicinato possono avere una superficie di vendita non superiore a 200 mq. L’Amministrazione Comunale definisce attraverso appositi atti, relativi anche alla regolamentazione del traffico e della sosta, le modalità per favorire l’insediamento e la permanenza degli esercizi commerciali di vicinato. I parcheggi per la sosta stanziale e per la sosta di relazione, ove richiesti dalle presenti norme e allorché le condizioni locali non ne permettano la realizzazione nel lotto di pertinenza, possono essere monetizzati ovvero diversamente ubicati, con tipologia a raso, ai sensi dell’articolo 66, punto 3. 2.2.1.3. Settore centrale di Villamagna, Case San Romolo, Rimaggio, Balatro (SUR 3) Gli esercizi di vicinato possono avere una superficie di vendita non superiore a 200 mq.

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I parcheggi per la sosta stanziale e per la sosta di relazione, ove richiesti dalle presenti norme e allorché le condizioni locali non ne permettano la realizzazione nel lotto di pertinenza, possono essere diversamente ubicati, con tipologia a raso, ai sensi dell’articolo 66, punto 3. 2.2.1.4. Settore semicentrale di Bagno a Ripoli e Antella (SUR 4) I parcheggi per la sosta stanziale e per la sosta di relazione, ove richiesti dalle presenti norme e allorché le condizioni locali non ne permettano la realizzazione nel lotto di pertinenza, possono essere diversamente ubicati, con tipologia a raso, ai sensi dell’articolo 66, punto 3. 2.2.1.5. Settore semicentrale di Grassina (SUR 5) I parcheggi per la sosta stanziale e per la sosta di relazione, ove richiesti dalle presenti norme e allorché le condizioni locali non ne permettano la realizzazione nel lotto di pertinenza, possono essere diversamente ubicati, con tipologia a raso, ai sensi dell’articolo 66, punto 3. 2.2.1.6.Settore periferico di vecchio impianto (SUR 6) Nei locali ubicati al piano terreno degli edifici e destinati a commercio di vicinato (Cv‐a; CV‐na), pubblici esercizi (Ce) o artigianato di servizio (Is), sono vietati i mutamenti di destinazione d’uso in favore della residenza (R). Tale disposizione non si applica ove venga dimostrata una preesistente destinazione residenziale. Gli esercizi di vicinato possono avere una superficie di vendita non superiore a 200 mq. I parcheggi per la sosta stanziale e per la sosta di relazione, ove richiesti dalle presenti norme e allorché le condizioni locali non ne permettano la realizzazione nel lotto di pertinenza, possono essere monetizzati ovvero diversamente ubicati, con tipologia a raso, ai sensi dell’articolo 66, punto 3. 2.2.1.7. Settore periferico ordinario (SUR 7) Le medie strutture commerciali possono avere una superficie di vendita non superiore a 800 mq. 2.2.2. Settori urbani a prevalente funzione artigianale e industriale (SUP) 2.2.2.1. Settore produttivo con difficoltà di circolazione (SUP 3) Le medie strutture commerciali possono avere una superficie di vendita non superiore a 600 mq. 2.2.3. Settori urbani a funzione mista (SUM) 2.2.3.1. Settore produttivo e residenziale (SUM 1) La residenza è consentita nelle unità immobiliari che hanno una legittima destinazione d’uso residenziale alla entrata in vigore delle presenti norme. E’ vietato il mutamento di destinazione d’uso da altre funzioni a residenza. Le medie strutture commerciali possono avere una superficie di vendita non superiore a 600 mq. Nelle unità immobiliari servite da Via Brodolini e Via Boccaccio sono consentiti mutamenti di destinazione d’uso in favore di attività industriali e artigianali ordinarie (Io), attività artigianali di servizio (Is) e commerciali all’ingrosso (CI) purché non moleste e con SUL non superiore a 400 mq. 2.2.4. Settori urbani a prevalente funzione di servizio (SUS) 2.2.4.1. Aree con servizi integrati (SUS 2) Gli esercizi di vicinato possono avere una superficie di vendita non superiore a 200 mq. 2.2.4.2. Aree cimiteriali di Antella e Ponte a Ema (SUS 3) Gli esercizi di vicinato possono avere una superficie di vendita non superiore a 100 mq. 3. Limitazioni per il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente ai fini residenziali, commerciali, ricettivi e terziari.

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3.1. In coerenza con il PS, il RU definisce specifiche limitazioni quantitative per il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente ai fini residenziali, commerciali (medie strutture di vendita), ricettivi e terziari negli ambiti urbani, così come specificato al successivo punto 3.2. 3.2. Gli interventi di recupero ai fini residenziali, commerciali (medie strutture di vendita), ricettivi e terziari non possono superare, negli ambiti urbani, la superficie utile lorda (SUL) e il numero di posti letto di seguito indicati:

UTOE PS

Ambiti urbani compresi nell’UTOE

Residenza

Strutture ricettive

Strutture commerciali

(medie strutture di vendita)

Altre strutture direzionali e

terziarie

SUL mq N° posti letto Superficie di vendita mq

SUL mq

Bagno a Ripoli

Bagno a Ripoli, Rimaggio

3.000,00 20 800

Grassina Grassina comprensiva di Ponte a Niccheri e

Ponte a Ema 2.350,00 20 800

Antella

Antella, Balatro 1.933,78 20 800

Capannuccia Capannuccia comprensiva di

Scolivigne 591,38373 10 800 374

Osteria Nuova

Osteria Nuova e San Donato in Collina

470,00 10

Vallina Vallina, Villamagna, Case San Romolo

1.060,00 10 1.200

TOTALE

9.405,16 90 4.400

3.3. Gli interventi comportanti mutamento della destinazione d’uso in favore di altre strutture direzionali e terziarie nell’ambito urbano di Capannuccia sono specificatamente disciplinati dalla scheda relativa al comparto Rr12.1, “Ex Brunelleschi Capannuccia”, di cui all’articolo 60.

373 Oltre 18.495 mq previsti nel comparto Rr12.1, “Ex Brunelleschi Capannuccia”, di cui all’articolo 60 374 2.200 mq previsti nel comparto Rr12.1, “Ex Brunelleschi Capannuccia”, di cui all’articolo 60

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PARTE QUINTA “INFRASTRUTTURE DI COLLEGAMENTO”

Articolo 74. Disposizioni generali 1. Per infrastrutture di collegamento si intendono i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le strade, le linee ferroviarie. Esse possono ricadere sia nel territorio rurale che negli ambiti urbani.

2. Le disposizioni per le infrastrutture di collegamento disciplinano l’attuazione di una parte delle opere che compongono il sistema della mobilità definito dal PS e, in particolare, di quelle per le quali, nel corso di validità programmatica quinquennale del RU, è ipotizzabile l’attuazione o l’approvazione dei progetti.

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Articolo 75. Rete dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili 1. Definizione 1.1. La rete dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili definisce un sistema di mobilità lenta, implementabile nel tempo, che collega luoghi di interesse pubblico. 1.2. I percorsi pedonali e le piste ciclabili sono percorsi protetti, riservati ai pedoni o ai ciclisti, al cui interno non è consentito il traffico motorizzato. 1.3. La rete dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili è individuata con apposito segno dagli elaborati grafici del RU. Tale segno definisce tracciati di massima, che , per motivate esigenze tecniche e funzionali riconosciute dalla Amministrazione Comunale, possono subire leggere modifiche in fase esecutiva a condizione di:

a. garantire il collegamento tra i luoghi di interesse pubblico che, secondo il RU, devono essere serviti dalla rete;

b. non rendere più faticosi gli spostamenti. 2. Caratteri costruttivi 2.1. I percorsi pedonali di nuova realizzazione hanno una sezione minima di 1,50 ml; le piste ciclabili di 1,50 ml, se ad un solo senso di marcia, ovvero di 2,50 ml, se a doppio senso di marcia. 2.2. L’esclusivo uso pedonale e/o ciclabile dei percorsi e delle piste è garantito da apposite soluzioni di arredo ed evidenziato da adeguati accorgimenti segnaletici. Nei tratti esposti al pericolo, i percorsi pedonali e le piste ciclabili sono realizzati in sede propria e protetta. 2.3. I percorsi pedonali e le piste ciclabili, che, per brevi tratti o in situazioni obbligate, devono essere previsti in promiscuità con il traffico automobilistico, sono comunque segnalati attraverso adeguati rialzamenti del fondo stradale, speciali pavimentazioni o altri sistemi capaci di indurre il rallentamento degli autoveicoli e di evidenziare la prioritaria caratterizzazione pedonale e/o ciclabile degli spazi. 2.4. La pavimentazione dei percorsi pedonali e delle piste ciclabili rispetta le seguenti caratteristiche:

a. territorio rurale: fondo bianco o trattato con stabilizzanti che utilizzino l’inerte locale (terre stabilizzate):

b. ambiti urbani: pietra, autobloccanti in cls, stabilizzanti che utilizzino l’inerte locale. Il ricorso a pavimentazioni in asfalto è da limitare ai percorsi adiacenti strade asfaltate e ai casi per i quali l’Amministrazione Comunale appuri l’impossibilità/inopportunità di ricorrere a soluzioni diverse.

3. Interventi 3.1. La realizzazione di percorsi pedonali e di piste ciclabili è sempre consentita, ancorché non espressamente prevista dagli elaborati grafici del RU, e non presuppone variante urbanistica. 3.2. I percorsi pedonali e le piste ciclabili realizzati nell’ambito di progetti edilizi o di PA di iniziativa privata, per i quali è prevista la cessione alla Amministrazione Comunale, sono collaudati da un tecnico scelto dalla Amministrazione Comunale con spese a carico del soggetto attuatore.

3.3. Il progetto della passerella ciclopedonale di collegamento tra Vallina e Compiobbi, realizzabile previo accordo con il Comune di Fiesole e con gli altri enti interessati, deve essere oggetto di uno specifico studio teso a garantirne il corretto inserimento paesaggistico e il raccordo con Via di Compiobbi.

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Articolo 76. Rete Viaria 1. Definizione 1.1. La rete viaria del territorio comunale è costituita da:

a. rete della viabilità di collegamento sovracomunale: Autostrada del Sole “A1”, Strada Regionale Toscana n. 222 “Chiantigiana”, Strada Provinciale n. 1”Aretina per San Donato”, Strada Provinciale n. 34 “di Rosano”, Strada provinciale n. 56 “Brollo-Poggio alla Croce”;

b. rete della viabilità di penetrazione e di distribuzione locale: strade comunali e vicinali. 1.2. Le “fasce di rispetto” stradali costituiscono porzioni di territorio suscettibili di utilizzo per l’adeguamento dei tracciati infrastrutturali e/o per la realizzazione di opere di mitigazione degli impatti generati dalle infrastrutture sull’ambiente e sul paesaggio. La loro larghezza è definita sulla base del Nuovo codice della strada375. 1.3. I “corridoi infrastrutturali” individuano porzioni di territorio al cui interno trovano collocazione le nuove infrastrutture stradali e le relative opere di mitigazione ambientale e/o paesaggistica. 2. Rappresentazione e classificazione 2.1. L’Amministrazione Comunale provvede a rappresentare le strade che compongono la rete viaria comunale, classificandole ai sensi del Nuovo codice della strada376, in una apposito elaborato grafico denominato “Rete delle infrastrutture di collegamento”. Detto elaborato è aggiornato ogni qual volta ciò si renda necessario per l’evoluzione degli assetti insediativi e infrastrutturali e comunque con cadenza quanto meno quinquennale. Congiuntamente al suddetto aggiornamento sono adeguate le fasce di rispetto stradali, rappresentate a titolo ricognitivo nell’elaborato grafico “Aree sottoposte a vincoli e limitazioni sovraordinate” L’aggiornamento della rete viaria e il conseguente adeguamento delle fasce di rispetto stradali sono oggetto di una apposita deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica. 2.2. I tracciati dei nuovi tratti viari o di quelli previsti in variante alla viabilità esistente, ovvero a sua integrazione, sono rappresentati dagli elaborati grafici del RU. Tali tracciati, tuttavia, sono compiutamente definiti dal progetto esecutivo dell’opera e, ove soggetti a modifica, non costituiscono variante urbanistica se ricadenti nelle fasce di rispetto stradale, così come definite dal Nuovo codice della strada377, ovvero nei corridoi infrastrutturali, così come definiti dal presente articolo. 3. Interventi 3.1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 28, relative alla viabilità storica minore, nella rete viaria di cui al presente articolo si applicano le disposizioni che seguono. 3.2. Lungo la viabilità pubblica possono essere installati, previa stipula di apposita convenzione e sulla base di un apposito Regolamento comunale, chioschi per la vendita di giornali, fiori e generi di ristoro. Tali installazioni, che non devono generare ostacoli o rallentamenti al traffico veicolare, né pericoli alle persone o alle cose, devono essere previste in appositi spazi separati dalla sede viaria e dotati, se del caso, di appositi spazi per la sosta ciclabile e veicolare. 3.3. Nelle fasce di rispetto stradale e nei corridoi infrastrutturali non sono consentite nuove costruzioni, né ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali.

375 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada” e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” 376 Idem 377 Idem

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3.4. Sugli edifici esistenti e ricadenti nelle fasce di rispetto o nei corridoi infrastrutturali sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia RE1 con esclusione delle addizioni funzionali che comportino modifiche all’involucro degli edifici, non consentite378; sono consentite, di contro, le addizioni funzionali agli edifici esistenti, ubicati a cavallo del perimetro esterno delle fasce di rispetto o dei corridoi infrastrutturali, allorché sia possibile realizzare le suddette addizioni completamente al di fuori delle stesse fasce di rispetto o degli stessi corridoi. Sono inoltre ammessi interventi di sostituzione edilizia finalizzati a consentire lo spostamento fuori dalle fasce di rispetto e dai corridoi infrastrutturali di:

- annessi agricoli ad uso delle aziende agricole, così come definite dall’articolo 46, punti 2.1.a e 2.1.b, purché non classificati ai sensi degli articoli 26 e 27;

- costruzioni pertinenziali di edifici con destinazione d’uso diversa dalla residenza, purché non classificati ai sensi degli articoli 26 e 27.

3.5. La realizzazione dei muri di cinta o di altre recinzioni ai lati della strada, così come la messa a dimora di alberi o siepi, anche a carattere stagionale, è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nel Nuovo codice della strada379. 3.6. Nelle fasce di rispetto e nei corridoi infrastrutturali sono consentite le pratiche agricole, le sistemazioni a verde e, previo nulla osta dell’ente gestore, la realizzazione di impianti per la distribuzione di carburante, marciapiedi, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, parcheggi, depositi o esposizioni di merci e/o materiali all’aperto, impianti tecnologici e simili. 3.7. La realizzazione di nuovi tracciati stradali deve essere sempre preceduta da uno specifico studio analitico-diagnostico del paesaggio, ai sensi dell’articolo 4, che consenta di concepire l’infrastruttura come una componente integrata nell’ambiente e nel paesaggio e non come una mera sovrapposizione ad essi. Qualora l’esito dello studio evidenzi impatti problematici, si devono definire adeguate opere di mitigazione e di compensazione, ovvero considerare soluzioni progettuali diverse, ivi inclusi tracciati alternativi. 3.8. Gli edifici demoliti in conseguenza della realizzazione della terza corsia autostradale possono essere ricostruiti, con la stessa consistenza di SUL e di volumetria, in altra area nella disponibilità del richiedente, purché a una distanza non superiore a 300 ml in linea d’aria dall’edificio demolito e previa approvazione di un apposito PA. Il suddetto PA è predisposto sulla base dello studio analitico diagnostico del paesaggio, di cui all’articolo 5, che deve dimostrare la sostenibilità ambientale dell’intervento e la sua coerenza nei confronti del paesaggio storicizzato. Il nuovo edificio è concepito nel rispetto delle misure per il risparmio idrico ed energetico, di cui all’articolo 7, punti 3.2 e 3.7, e prevede il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, di cui all’articolo 7, punto 3.8. 4. Percorribilità delle strade vicinali 4.1. Lungo tutte le strade vicinali deve essere garantito il pubblico transito a piedi o in bicicletta; è pertanto vietato chiuderne o interromperne i tracciati, ancorché per tratti limitati. 4.2. In presenza di visuali panoramiche significative è altresì vietato introdurre barriere visive di qualsiasi tipo (costruzioni, vegetazione, recinzioni non trasparenti, ecc.). 4.3. Ove le strade vicinali siano classificate ai sensi dell’articolo 28, le eventuali comprovate necessità di spostamento dei tracciati esistenti possono essere soddisfatte secondo le modalità definite dal punto 2 del suddetto articolo.

378 Come precisato dall’articolo 6, la definizione di involucro è desumibile dal DPGR 64R/2013 379 Idem

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4.4. I progetti edilizi, i Programmi aziendali e i PA evidenziano la presenza delle strade vicinali e ne garantiscono la percorribilità, ai sensi del precedente punto 4.1. 5. Capitolato prestazionale 5.1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore delle presenti norme, l’Amministrazione Comunale predispone un capitolato prestazionale che indica i requisiti qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazione delle nuove strade. 5.2. Il suddetto capitolato prestazionale definisce, in particolare, le stratigrafie e le sezioni tipo delle strade, comprensive dei marciapiedi, delle piste ciclabili e delle aiole verdi, i materiali, gli arredi e le specie vegetali da utilizzare in coerenza con le presenti norme, le verifiche da effettuare in sede di collaudo. 5.3. Le strade previste nelle aree di nuovo impianto, così come tutti i tratti di nuova viabilità comunque previsti dal RU, si uniformano ai requisiti qualitativi del suddetto capitolato prestazionale.

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Articolo 77. Linee ferroviarie e ferrotranviarie 1. Definizione 1.1. La linea ferroviaria che interessa il territorio comunale è la “Direttissima Firenze-Roma”. 1.2. Le “fasce di rispetto” costituiscono porzioni di territorio inedificabile, suscettibili di utilizzo per l’adeguamento dei tracciati infrastrutturali e/o per la realizzazione di opere di mitigazione degli impatti generati dalle infrastrutture sull’ambiente e sul paesaggio. La loro larghezza è definita dal DPR 753/1980 in 30 ml misurati in proiezione orizzontale dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.380 1.3. I corridoi infrastrutturali individuano porzioni di territorio al cui interno trovano collocazione le nuove infrastrutture ferroviarie o ferrotranviarie e le relative opere di mitigazione ambientale e/o paesaggistica. 2. Rappresentazione 2.1. L’Amministrazione Comunale provvede a rappresentare le linee ferroviarie che interessano il territorio comunale, con le relative fasce di rispetto, in una apposito elaborato grafico denominato “Rete delle infrastrutture di collegamento”. Detto elaborato è aggiornato ogni qual volta ciò si renda necessario per l’evoluzione degli assetti insediativi e infrastrutturali e comunque con cadenza quanto meno quinquennale. L’aggiornamento è oggetto di una apposita deliberazione del Consiglio Comunale. 3. Interventi 3.1. Con l’eccezione delle aree per usi specialistici, nelle quali gli interventi sono comunque subordinati al parere favorevole dell’ente gestore della linea, nelle fasce di rispetto ferroviarie e nei corridoi infrastrutturali non sono consentite nuove costruzioni, né ampliamenti o ricostruzioni di edifici esistenti o di manufatti di qualsiasi specie conseguenti a demolizioni integrali. 3.2. Sugli edifici esistenti e ricadenti nelle fasce di rispetto o nei corridoi infrastrutturali sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia RE1 con esclusione delle addizioni funzionali che comportino modifiche all’involucro degli edifici, non consentite381; sono consentite, di contro, le addizioni funzionali agli edifici esistenti, ubicati a cavallo del perimetro esterno delle fasce di rispetto o dei corridoi infrastrutturali, allorché sia possibile realizzare le suddette addizioni completamente al di fuori delle stesse fasce di rispetto o degli stessi corridoi. Sono inoltre ammessi interventi di sostituzione edilizia finalizzati a consentire lo spostamento fuori dalle fasce di rispetto e dai corridoi infrastrutturali di:

- annessi agricoli ad uso delle aziende agricole, così come definite dall’articolo 46, punti 2.1.a e 2.1.b, purché non classificati ai sensi degli articoli 26 e 27;

- costruzioni pertinenziali di edifici con destinazione d’uso diversa dalla residenza, purché non classificati ai sensi degli articoli 26 e 27.

3.3. Nelle fasce di rispetto e nei corridoi infrastrutturali sono consentite le pratiche agricole, le sistemazioni a verde e, previo nulla osta dell’ente gestore, la realizzazione di marciapiedi, percorsi pedonali, percorsi ciclabili, parcheggi, depositi o esposizioni di merci e/o materiali all’aperto, impianti tecnologici e simili. 3.4. La realizzazione di nuovi tracciati ferroviari deve essere sempre preceduta da uno specifico studio analitico-diagnostico del paesaggio, ai sensi dell’articolo 4, che consenta di concepire l’infrastruttura come una componente integrata nell’ambiente e nel paesaggio e non come una mera sovrapposizione ad essi.

380 DPR 11 luglio 1980, n. 753, “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, articolo 49 381 Come precisato dall’articolo 6, la definizione di involucro è desumibile dal DPGR 64R/2013

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Qualora l’esito dello studio evidenzi impatti problematici, si devono definire adeguate opere di mitigazione e di compensazione, ovvero considerare soluzioni progettuali diverse, ivi inclusi tracciati alternativi.

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Articolo 78. Impianti per la distribuzione dei carburanti 1. Definizione 1.1. Sono aree destinate alla distribuzione dei carburanti per autotrazione e ai servizi connessi. 1.2. Sono individuate dagli elaborati grafici del RU e sono assimilate alle zone territoriali omogenee D ai sensi del D.M. n. 1444/1968382. 2. Interventi 2.1. Al loro interno, ferme restando le disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza, sono consentiti gli interventi che seguono. 2.2. Aree che ospitano impianti esistenti 2.2.1. Vi sono consentiti, con interventi diretto, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia RE1, RE2, RE3, sostituzione edilizia. 2.2.2. Vi è altresì consentita la realizzazione di pensiline, a copertura delle aree di rifornimento, con altezza non superiore a 5,50 ml: in presenza di altezze maggiori esistenti è consentito realizzare nuove pensiline con tali altezze.

2.2.3. I suddetti impianti, che devono occupare un superficie fondiaria non superiore a 5.000 mq, possono essere dotati di locali di servizio, di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande, purché le relative costruzioni non superino i 200 mq complessivi di superficie utile lorda/impianto, con altezza non superiore a 3,50 ml. 2.2.4. Non sono comunque consentiti interventi di ampliamento o di completamento che compromettano le visuali dai luoghi pubblici più frequentati verso le risorse storiche e/o architettoniche, ovvero verso le aree con paesaggi a maggiore caratterizzazione storico-culturale. A tale proposito il progetto deve essere preceduto dalla approvazione dello studio analitico-diagnostico del paesaggio, di cui all’articolo 5, che costituisce strumento propedeutico alla sua presentazione. Di tale studio fanno parte la carta della visibilità relativa e le riprese fotografiche, effettuate dai luoghi pubblici limitrofi più frequentati, anche se distanti, e dirette verso l’area interessata dall’intervento; tali riprese devono essere effettuate con un angolo visuale tale da comprendere al suo interno, se visibili, le emergenze storiche, architettoniche e paesaggistiche del contesto territoriale.

382 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o ai parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765”

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TABELLE SINOTTICHE PREVISIONI RU

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Tabella 1: residenza

UTOE PS

Territorio rurale Ambiti urbani

Totale Settori funzionali

RU

Recupero Totale Territorio

rurale Ambiti urbani

compresi nell’UTOE

Recupero

Previsioni edificatorie

Totale ambiti urbani Nuove

costruzioni

Addizioni volumetriche

agli edifici esistenti

SUL (mq) SUL (mq) SUL (mq) SUL (mq) SUL (mq) SUL (mq) SUL (mq)

Bagno a Ripoli

Bagno a Ripoli 1.957,55 1.957,55 Bagno a Ripoli,

Rimaggio 3.000,00

383 - 625 3.625,00 5.582,55

Grassina Grassina 1.191,00 1.191,00

Grassina, comprensiva di

Ponte a Niccheri e Ponte a Ema

2.350,00 650384

600 3.600,00 4.791,00

Antella Antella 1.104,72 1.104,72 Antella, Balatro 1.933,78385

1.250386

- 3.183,78 4.288,50

Capannuccia Capannuccia 2.100,00 2.100,00 Capannuccia,

comprensiva di Scolivigne

19.086,38387

- 156 19.242,38 21.342,38

Osteria Nuova

Osteria Nuova 942,38 942,38 Osteria Nuova, San Donato in

Collina 470,00 3.560

388 156 4.186,00 5.128,38

Vallina Vallina 2.570,31 2.570,31 Vallina,

Villamagna, Case San Romolo

1.060,00 - 156 1.216,00 3.786,31

TOTALE 9.865,96 9.865,96 27.900,16 5.460 1.693 35.053,16 44.919,12

383 Di cui 1.800 mq intervento “Ex Omnes Bagno a Ripoli” (Rr4.1) 384 Comparto “Grassina – Rievocazione storica” (Rf9.1), già previsto dalla variante anticipatrice del RU (Variante aprile 2013) 385 Di cui: 250 mq comparto “Antella” (Rf10.1) 386 Di cui: 1.000 mq comparto “Antella” (Rf10.1) e 250 mq comparto “Antella – Area impianti sportivi” (Rf10.2) 387 Di cui 18.495 comparto “Ex Brunelleschi Capannuccia” (Rr12.1) 388 Di cui 1.780 mq comparto “Piazza F.lli Rosselli” (Rf8.1) e 1.780 mq comparto “Via Lazzeri” (Rf8.2)

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Comune di Bagno a Ripoli – Regolamento urbanistico – Norme di attuazione

Stato modificato a seguito delle controdeduzioni – Aprile 2015

Tabella 2: insediamenti industriali e artigianali

UTOE PS

Ambiti urbani

Totale

Ambiti urbani compresi nell’UTOE

Recupero

Previsioni edificatorie

Addizioni volumetriche agli edifici esistenti

SUL (mq) SUL (mq) SUL (mq)

Bagno a Ripoli Bagno a Ripoli,

Rimaggio 2.000 2.000

Grassina Grassina, comprensiva di Ponte a Niccheri e Ponte

a Ema

4.000 4.000

Antella Antella, Balatro 2.000 2.000

Capannuccia Capannuccia,

comprensiva di Scolivigne

4.000 4.000

Osteria Nuova Osteria Nuova, San

Donato in Collina

Vallina Vallina, Villamagna,

Case San Romolo (a)

TOTALE (a) 12.000 12.000

(a) Comparto “Vallina – Zona artigianale” (Rp1.1: recupero SUL esistente, incrementata del 15% (come da Piano strutturale)

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Stato modificato a seguito delle controdeduzioni – Aprile 2015

Tabella 3: insediamenti terziari

UTOE PS

Territorio rurale Ambiti urbani

Settori funzionali RU

Strutture ricettive

Ambiti urbani compresi nell’UTOE

Strutture culturali e formative

Strutture ricreative e di ristoro

Strutture ricettive Strutture commerciali Altre strutture

direzionali e terziarie Ospedale S.M.

Annunziata

Da recupero

Addizioni volumetriche

edifici esistenti

Nuove

costruzioni

Addizioni volumetriche

edifici esistenti

Da recupero

Addizioni volumetriche

edifici esistenti

Da recupero

Addizioni volumetriche

edifici esistenti

Da recupero

Nuove costruzioni

Addizioni volumetriche

edifici esistenti

Nuove costruzioni

Addizioni volumetriche

edifici esistenti Agriturismi

Strutture ricettive

rurali

Medie strutture di

vendita

Posti letto (n)

Posti letto (n)

SUL (mq)

SUL (mq)

SUL (mq)

Posti letto (n)

Posti letto (n)

SUL (mq)

SUL (mq)

SUL (mq)

SUL (mq)

SUL (mq)

SUL (mq)

SUL (mq)

Bagno a Ripoli Bagno a Ripoli

60 70 Bagno a Ripoli,

Rimaggio 1.500 100389 1.400 20 800 800 500

Grassina Grassina 60 70

Grassina, comprensiva di Ponte

a Niccheri e Ponte a Ema

1.500 1.000390 500 20 800 800 1.000391 500 8.900392 600

Antella Antella 60 80393 Antella, Balatro 500 500 20 30

800

800 1.000394

Capannuccia Capannuccia 60 40 Capannuccia,

comprensiva di Scolivigne

300 10

800

2.200395

Osteria Nuova Osteria Nuova

60 40 Osteria Nuova, San

Donato in Collina 300 10 200 200

Vallina Vallina 60 40 Vallina, Villamagna,

Case San Romolo 300 10 1.200 400 200

TOTALE 360 340 3.500 1.1000 3.300 90 30 4.400 3.000 2.200 2.000 1.400 8.900 600

389 Comparto “Ex Omnes Bagno a Ripoli” (Rr4.1) 390 Comparto “Ponte a Niccheri” (Rf7.1,), già previsto dalla variante anticipatrice del RU (Variante aprile 2013) 391 Comparto “Ponte a Niccheri” (Rf7.1,), già previsto dalla variante anticipatrice del RU (Variante aprile 2013) 392 Comparto “Ponte a Niccheri” (Rf7.1,), già previsto dalla variante anticipatrice del RU (Variante aprile 2013) 393 Mutamento destinazione d’uso Villa Pedriali 394 Comparto “Antella” (Rf10.1): edilizia sociale privata per anziani non autosufficienti 395 Comparto “Ex Brunelleschi Capannuccia” (Rr12.1)

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Stato modificato a seguito delle controdeduzioni – Aprile 2015

396 Comprende la popolazione residente al 31/12/2012 e quella relativa al dimensionamento previsto nei Progetti e Piani attuativi in fase di attuazione.

Tabella 4: Standards residenziali (D.I. n°1444/68, art. 3): dotazioni esistenti

UTOE PS Ambiti urbani ricompresi

nell’UTOE

Popolazione insediata

396

Verde pubblico Parcheggi Istruzione Attrezzature di interesse

comune TOTALE

n mq mq/ab mq mq/ab mq mq/ab. mq mq/ab mq mq/ab.

Bagno a Ripoli Bagno a Ripoli,

Rimaggio 7.654 89.268 11,66 34.155 4,46 30.895 4,04 57.336 7,49 211.654 27,65

Grassina Grassina, comprensiva

di Ponte a Niccheri e Ponte a Ema

9.762 92.965 9,53 31.229 3,20 36.633 3,75 26.402 2,70 187.229 19,18

Antella Antella, Balatro 4.628 33.782 7,29 17.315 3,74 6.347 1,37 1.917 0,41 59.361 12,83

Capannuccia Capannuccia,

comprensiva di Scolivigne

977 568 0,58 10.230 10,47 2.209 2,26 18.244 18,67 31.251 31,99

Osteria Nuova Osteria Nuova, San

Donato in Collina 1.344 1.582 1,18 4.656 3,46 3.011 2,24 7.150 5,32 16.399 12.20

Vallina Vallina, Villamagna,

Case San Romolo 1.836 14.757 8,04 3.763 2,05 0 0 24.091 13,12 42.611 23,21

TOTALE 26.201 232.922 8,89 101.348 3,87 79.095 3.02 135.140 5,16 548.505 20,93

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Stato modificato a seguito delle controdeduzioni – Aprile 2015

Tabella 5: Standards residenziali (D.I. n°1444/68, art. 3): verifica e dotazioni RU

UTOE PS Ambiti urbani ricompresi

nell’UTOE

Dotazioni capacità insediativa RU Dotazione prevista dal PS Capacità

insediativa RU n° abitanti

Dotazioni D.I. 1444/68 Dotazioni previste dal RU

mq/ab. mq mq/ab. mq mq/ab.

Bagno a Ripoli Bagno a Ripoli, Rimaggio 7.827 18,00 140.886 34,20 267.707 30,00

Grassina Grassina, comprensiva di

Ponte a Niccheri e Ponte a Ema

9.911 18,00 178.398 28,78 285.248 30,00

Antella Antella, Balatro 4.761 18,00

85.698 24,26 115.501 20,00

Capannuccia Capannuccia, comprensiva di

Scolivigne 1.639 18,00 29.502 48,72 79.846 30,00

Osteria Nuova Osteria Nuova, San Donato in

Collina 1.503 18,00 27.054 22,78 34.232 30,00

Vallina Vallina, Villamagna, Case San

Romolo 1.953 18,00 35.154 44,42 86.753 20,00

TOTALE 27.594 18,00 496.692 31,50 869.287 27,65