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RETTIFICHE Rettifica del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1) Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe leggersi come segue: «REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in parti- colare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere della Banca centrale europea ( 1 ), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ), deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: (1) La dichiarazione del G-20 del 2 aprile 2009 sul rafforza- mento del sistema finanziario ha auspicato che siano intrapresi sforzi internazionali coerenti in favore di una maggiore trasparenza, responsabilità e regolamentazione e di un miglioramento quantitativo e qualitativo dei fondi propri del sistema bancario una volta che la ripresa economica si sarà consolidata. Tale dichiarazione ha chiesto inoltre l'introduzione di misure aggiuntive non basate sul rischio tese a contenere l'accumulo di leva finanziaria nel sistema bancario e l'instaurazione di un quadro che imponga maggiori riserve di liquidità. In conformità al mandato conferitogli dal G-20, nel settembre 2009 il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza (GHOS) ha concordato una serie di misure per rafforzare la regola- mentazione del settore bancario. Tali misure sono state approvate dai leader del G-20 al vertice di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009 e affinate nel dicembre 2009. A luglio e a settembre 2010, il GHOS ha diffuso due ulte- riori comunicazioni sul calcolo e la calibrazione di tali nuove misure e nel dicembre 2010 il CBVB per la vigi- lanza bancaria (CBVB) ha pubblicato le misure definitive che sono denominate il quadro di Basilea III. (2) Il gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE, presieduto da Jacques de Larosière (gruppo de Laro- sière), ha invitato l'Unione a sviluppare una regolamenta- zione finanziaria più armonizzata. Nel quadro del futuro assetto della vigilanza europea, il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha sottolineato la necessità di isti- tuire un codice unico europeo applicabile a tutti gli enti creditizi e a tutte le imprese di investimento nel mercato interno. (3) Come si afferma nella relazione del gruppo de Larosière del 25 febbraio 2009 (relazione de Larosière), uno Stato membro dovrebbe poter adottare misure normative nazionali più rigorose ritenute adeguate a livello nazio- nale per salvaguardare la stabilità finanziaria, purché siano rispettati i principi del mercato interno e le norme minime di base concordate. (4) La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'atti- vità degli enti creditizi e al suo esercizio ( 3 ), e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30.11.2013 L 321/6 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT ( 1 ) GU C 105 dell'11.4.2012, pag. 1. ( 2 ) GU C 68 del 6.3.2012, pag. 39. ( 3 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

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  • RETTIFICHE

    Rettifica del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativoai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE)

    n. 648/2012

    (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)

    Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe leggersi come segue:

    REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 26 giugno 2013

    relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica ilregolamento (UE) n. 648/2012

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONEEUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamentinazionali,

    visto il parere della Banca centrale europea (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1) La dichiarazione del G-20 del 2 aprile 2009 sul rafforzamento del sistema finanziario ha auspicato che sianointrapresi sforzi internazionali coerenti in favore di unamaggiore trasparenza, responsabilit e regolamentazionee di un miglioramento quantitativo e qualitativo dei fondipropri del sistema bancario una volta che la ripresaeconomica si sar consolidata. Tale dichiarazione hachiesto inoltre l'introduzione di misure aggiuntive nonbasate sul rischio tese a contenere l'accumulo di levafinanziaria nel sistema bancario e l'instaurazione di un

    quadro che imponga maggiori riserve di liquidit. Inconformit al mandato conferitogli dal G-20, nelsettembre 2009 il gruppo dei governatori delle banchecentrali e dei capi delle autorit di vigilanza (GHOS) haconcordato una serie di misure per rafforzare la regolamentazione del settore bancario. Tali misure sono stateapprovate dai leader del G-20 al vertice di Pittsburgh del24 e 25 settembre 2009 e affinate nel dicembre 2009. Aluglio e a settembre 2010, il GHOS ha diffuso due ulteriori comunicazioni sul calcolo e la calibrazione di talinuove misure e nel dicembre 2010 il CBVB per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato le misure definitiveche sono denominate il quadro di Basilea III.

    (2) Il gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE,presieduto da Jacques de Larosire (gruppo de Larosire), ha invitato l'Unione a sviluppare una regolamentazione finanziaria pi armonizzata. Nel quadro del futuroassetto della vigilanza europea, il Consiglio europeo del18 e 19 giugno 2009 ha sottolineato la necessit di istituire un codice unico europeo applicabile a tutti gli enticreditizi e a tutte le imprese di investimento nel mercatointerno.

    (3) Come si afferma nella relazione del gruppo de Larosiredel 25 febbraio 2009 (relazione de Larosire), uno Statomembro dovrebbe poter adottare misure normativenazionali pi rigorose ritenute adeguate a livello nazionale per salvaguardare la stabilit finanziaria, purchsiano rispettati i principi del mercato interno e le normeminime di base concordate.

    (4) La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attivit degli enti creditizi e al suo esercizio (3), e la direttiva2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    30.11.2013L 321/6 Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT

    (1) GU C 105 dell'11.4.2012, pag. 1.(2) GU C 68 del 6.3.2012, pag. 39. (3) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

  • 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimonialedelle imprese di investimento e degli enti creditizi (1),sono state notevolmente modificate in varie occasioni.Molte disposizioni delle direttive 2006/48/CE e2006/49/CE si applicano sia agli enti creditizi sia alleimprese di investimento. Per ragioni di chiarezza e perassicurare l'applicazione coerente di tali disposizioni, opportuno fonderle in nuovi atti legislativi che sianoapplicabili sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento, segnatamente il presente regolamento e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 26 giugno 2013 (2). Per garantire una maggiore accessibilit, opportuno integrare le disposizioni degli allegatidelle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE nell'articolatodella direttiva 2013/36/UE e del presente regolamento.

    (5) Il presente regolamento e la direttiva 2013/36/UEdovrebbero formare insieme il quadro giuridico di disciplina dell'accesso all'attivit, il quadro di vigilanza e lenorme prudenziali degli enti creditizi e delle imprese diinvestimento (di seguito congiuntamente enti). pertanto opportuno che il presente regolamento sia lettoin combinato disposto con tale direttiva.

    (6) La direttiva 2013/36/UE, basata sull'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unioneeuropea (TFUE), dovrebbe contenere, tra l'altro, le disposizioni sull'accesso all'attivit degli enti, le modalit dellaloro governance e il relativo quadro di vigilanza, quali ledisposizioni che disciplinano l'autorizzazione dell'attivit,l'acquisizione di partecipazioni qualificate, l'esercizio dellalibert di stabilimento e della libert di fornire servizi, ipoteri delle autorit competenti dello Stato membrod'origine e dello Stato membro ospitante in materia e ledisposizioni che disciplinano il capitale iniziale e la revisione prudenziale degli enti.

    (7) Il presente regolamento dovrebbe contenere, tra l'altro, irequisiti prudenziali per gli enti strettamente correlati alfunzionamento dei mercati dei servizi bancari e finanziarie che mirano a garantire la stabilit finanziaria deglioperatori su tali mercati, nonch un elevato livello diprotezione degli investitori e dei depositanti. Il presenteregolamento volto a contribuire in modo determinanteal buon funzionamento del mercato interno, di conseguenza occorre che sia basato sulle disposizioni dell'articolo 114 TFUE, come interpretato in conformit con lagiurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea.

    (8) Le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, pur avendo inuna certa misura armonizzato le disposizioni degli Statimembri in materia di vigilanza prudenziale, prevedonoun numero significativo di opzioni e possibilit per gliStati membri di imporre norme pi rigorose di quellepreviste da tali direttive. Ci si traduce in disparit tra lenorme nazionali, che potrebbero ostacolare la fornituratransfrontaliera di servizi e la libert di stabilimento e in

    tal modo creare ostacoli al buon funzionamento delmercato interno.

    (9) Per motivi di certezza del diritto e per la necessit di unaparit di condizioni all'interno dell'Unione, un unicoinsieme di norme per tutti i partecipanti al mercato costituisce un elemento chiave per il funzionamento delmercato interno. Al fine di evitare distorsioni del mercatoe l'arbitraggio regolamentare, requisiti prudenziali minimidovrebbero garantire la massima armonizzazione. Diconseguenza, i periodi transitori previsti dal presenteregolamento sono essenziali per la corretta attuazione delmedesimo e per evitare incertezza sui mercati.

    (10) Visto il lavoro svolto dal gruppo per l'attuazione dellenorme del CBVB per la vigilanza bancaria nel sorvegliaree rivedere l'attuazione, da parte dei paesi membri, delquadro di Basilea III, la Commissione dovrebbe fornirerelazioni di aggiornamento su base continua, e almenodopo la pubblicazione, a cura del CBVB, di ogni rapportosullo stato di avanzamento, in ordine all'attuazione eadozione nazionale del quadro di Basilea III in altre giurisdizioni importanti, inclusa una valutazione dellacoerenza delle normative o dei regolamenti di altri paesirispetto alle norme minime internazionali, al fine di identificare differenze che potrebbero sollevare preoccupazioni circa possibili disparit di condizioni.

    (11) Al fine di rimuovere gli ostacoli agli scambi e le distorsioni della concorrenza derivanti da divergenze tra lenormative nazionali, nonch per prevenire probabili ulteriori ostacoli al commercio e distorsioni significative dellaconcorrenza pertanto necessario adottare un regolamento che istituisca norme uniformi applicabili in tuttigli Stati membri.

    (12) L'introduzione dei requisiti prudenziali mediante regolamento ne garantirebbe la diretta applicabilit. Ci assicurerebbe condizioni di parit, perch eviterebbe che il recepimento di una direttiva dia origine a disposizioni nazionali diverse. Con l'adozione del presente regolamentotutti gli enti sarebbero soggetti alle stesse norme in tuttal'Unione, il che rafforzerebbe anche la fiducia nella stabilit degli enti, soprattutto in periodi di stress. L'adozionedi un regolamento consentirebbe inoltre di ridurre lacomplessit della regolamentazione e i costi per ilrispetto della normativa, in particolare per gli enti cheoperano su base transfrontaliera, e contribuirebbe a eliminare le distorsioni della concorrenza. Per quanto riguardala situazione particolare dei mercati dei beni immobili,che presentano sviluppi economici e differenze giurisdizionali specifici a livello nazionale, regionale e locale, opportuno che le autorit competenti possano stabilirefattori di ponderazione del rischio pi elevati o applicarecriteri pi severi alle esposizioni garantite da ipoteche suibeni immobili in determinate aree, stabiliti in base aidefault desunti dalla propria esperienza e agli sviluppiprevisti del mercato.

    30.11.2013 L 321/7Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT

    (1) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.(2) GU L 176 del, 27.6.2013, pag. 338.

  • (13) Nei settori non contemplati dal presente regolamento,quali l'accantonamento dinamico, le disposizioni suisistemi nazionali di obbligazioni garantite non relative altrattamento di obbligazioni garantite ai sensi del presenteregolamento, l'acquisizione e la d