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REGOLAMENTO (UE) 2017/625: EVOLUZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI UFFICIALI E ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE Dr Angelo Donato Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari Ufficio 8 – Coordinamento PIF e UVAC

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  • REGOLAMENTO (UE) 2017/625: EVOLUZIONE DEL SISTEMA DEI

    CONTROLLI UFFICIALI E ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA

    NAZIONALE

    Dr Angelo Donato

    Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari

    Ufficio 8 – Coordinamento PIF e UVAC

  • Regolamento (UE) 2017/625Evoluzione del sistema dei controlli ufficiali

    Quadro armonizzato dei controlli ufficiali nell’intera filieraagroalimentare;

    Approccio più dinamico grazie agli atti derivati (delegati e diesecuzione) per determinare gli aspetti applicativi;

    Controlli ufficiali sulla base del rischio;

    Istituzione dei PCF - armonizzazione dei controlli su animali eprodotti in ingresso nell' UE;

    Collaborazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti,le autorità doganali e le altre autorità preposte a gestire i controllidelle partite provenienti da paesi terzi;

    Controlli nel settore dell’e-commerce;

    Base legale più solida contro le frodi;

    Miglioramento dell’utilizzo degli strumenti informatici -Digitalizzazione dei controlli.

    Principali novità

  • Reg. (CE) 882/2004 Reg. (UE) 2017/625

    Quadro armonizzato: estensione del campo di

    applicazione riferito alla intera filiera agroalimentare

    Relativo ai controlli ufficiali intesia verificare la conformità allanormativa in materia di mangimie di alimenti e alle norme sullasalute e sul benessere deglianimali.

    Relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

  • Approccio normativo più dinamico:

    Atti derivati (atti delegati e di esecuzione)

    Con gli atti delegati e di esecuzione viene stabilito un approccio

    più dinamico per gli aspetti applicativi in quanto, al fine di

    stabilire condizioni uniformi di applicazione, è la Commissione

    ad adottare:

    • gli atti di esecuzione con la procedura della "comitatologia"

    • gli atti delegati previa consultazione dei gruppi di esperti. In

    questo caso una volta che la Commissione ha adottato l’atto,

    il Parlamento e il Consiglio hanno in genere 2 mesi di tempo

    per formulare obiezioni. Se non lo fanno, l’atto delegato

    entra in vigore.

  • 1) Categorie di prodotti da sottoporre a controllo presso i PCF - prodotti composti,

    paglia e fieno - Reg. delegato (UE) 2019/478 - GU dell’UE L 82 del 25.3.2019;

    2) Condizioni per l’introduzione nell’UE di partite di determinati animali e merci

    destinate al consumo umano – Reg. delegato (UE) 2019/625 – GU dell’UE L 131

    del 17.5.2019;

    3) Formazione del personale ai fini dell’esecuzione di determinati controlli fisici

    presso i PCF - Reg. delegato (UE) 2019/1081 – GU dell’UE L 171 del 26.6.2019;

    4) Norme sul Documento Sanitario Comune di Entrata – DSCE –che accompagna le

    partite di animali e merci fino alla loro destinazione - Reg. delegato (UE)

    2019/1602 - GU dell’UE L 250 del 30.9.2019;

    5) Elenco dei prodotti non di origine animale soggetti a controlli accresciuti – Reg. di

    esecuzione (UE) 2019/1793 GU dell’UE L 277 del 29.10.2019;

    6) Requisiti minimi strutture PCF - elenco dei PCF e Punti di Controllo – Reg. di

    esecuzione (UE) 2019/1014 - GU dell’UE L 165 del 21.06.2019;

    7) Elenco dei Paesi terzi da cui è consentita l’introduzione nell’UE di animali e merci -

    Reg. di esecuzione (UE) 2019/626 – GU dell’UE L 131 del 17.5.2019 ;

    8) IMSOC – scambio di comunicazioni, assistenza amministrativa e collaborazione –

    Reg. di esecuzione (UE) 2019/1715 – GU dell’UE L 261 del 14.10.2019;

    Esempi di atti delegati e di esecuzione riguardanti i

    controlli all’importazione

  • Controlli ufficiali sulla base del rischio

    Controlli ufficiali sulla base del rischio, in tutti isettori, operatori, attività, animali e merci disciplinatidalla legislazione in materia di filiera agroalimentaredell’Unione.

    Migliore efficienza del sistema dei controlli ufficialicon frequenza dei controlli stabilita tenendo contodella necessità che l’impegno nei controlli siaproporzionato al rischio e al livello di conformitàprevisto nelle diverse situazioni.

  • Regolamento (UE) 2017/625 e benessere animale

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    OMISSIS

    2. Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per

    verificare la conformità alla normativa, emanata dall’Unione o dagli Stati

    membri in applicazione della normativa dell’Unione nei seguenti settori

    relativi a:

    OMISSIS

    f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali;

  • Articoli del regolamento (UE) 2017/625 in materia di benessere animale

    Articolo 21 Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle

    autorità competenti in merito alle prescrizioni in materia di benessere degli animali

    OMISSIS

    8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che…. prendono

    in considerazione il rischio per il benessere degli animali connesso alle attività

    agricole e al trasporto, alla macellazione e all’abbattimento degli animali, e

    stabiliscono

    a) prescrizioni specifiche per l’esecuzione di tali controlli ufficiali per rispondere al

    rischio associato a specie animali diverse e a mezzi di trasporto diversi e alla

    necessità di prevenire pratiche non conformi e di limitare le sofferenze degli

    animali;

    b) i casi in cui le autorità competenti, in relazione a specifici casi di non conformità,

    devono adottare una o più misure di cui all’articolo 137, paragrafo 2, e all’articolo

    138, paragrafo 2;

  • Articoli del regolamento (UE) 2017/625 in materia di benessere animale

    Articolo 49

    Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

    Omissis

    3. Le autorità competenti ai posti di controllo frontalieri effettuano sistematicamente controlliufficiali sulle partite di animali trasportati e sui mezzi di trasporto per verificare il rispetto delleprescrizioni in materia di benessere degli animali stabilite dalla normativa di cui all’articolo 1,paragrafo 2. Le autorità competenti stabiliscono meccanismi per dare priorità ai controlli ufficialisugli animali trasportati e ridurre i ritardi in tali controlli.

    Articolo 72

    Rinvio di partite

    1. Le autorità competenti autorizzano il rinvio delle partite purché siano soddisfatte le seguenticondizioni:

    OMISSIS

    d) nel caso di partite di animali, il rinvio è conforme alla normativa in materia di benessere deglianimali.

  • Articolo 95

    Designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli

    animali

    1. La Commissione designa, mediante atti di esecuzione, i centri di riferimento

    dell’Unione europea per il benessere degli animali che sostengono le attività svolte

    dalla Commissione e dagli Stati membri in relazione all’applicazione delle norme di

    cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f).

    Articolo 96

    Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell’Unione europea per il

    benessere degli animali

    Articoli del regolamento (UE) 2017/625 in materia di benessere animale

  • Articolo 106

    Assistenza in caso di non conformità che costituisce un rischio o una

    violazione ripetuta o possibile grave violazione

    1. Qualora, durante i controlli ufficiali eseguiti su animali o merci originari

    di un altro Stato membro, le autorità competenti constatino che tali

    animali o merci non sono conformi alla normativa di cui all’articolo 1,

    paragrafo 2, al punto da costituire un rischio sanitario……...per il

    benessere degli animale ..........esse informano senza ritardo le autorità

    competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato

    membro interessato al fine di consentire a tali autorità competenti di

    intraprendere opportune indagini.

    Articoli del regolamento (UE) 2017/625 in materia di benessere animale

  • Articolo 154

    Modifiche del regolamento (CE) n. 1/2005 e relative misure transitorie

    1. Il regolamento (CE) n. 1/2005 è così modificato:

    OMISSIS

    2) gli articoli 14, 15, 16, e 21, l’articolo 22, paragrafo 2, gli articoli 23, 24 e 26 sono

    abrogati;

    2. Gli articoli 14, 15, 16 e 21, l’articolo 22, paragrafo 2, e gli articoli 23, 24 e 26 del

    regolamento (CE) n. 1/2005 continuano ad applicarsi, invece delle disposizioni

    corrispondenti del presente regolamento, fino al 14 dicembre 2022 o a una data

    anteriore da stabilire nell’atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del

    presente articolo.

    Articoli del regolamento (UE) 2017/625 in materia di benessere animale

  • Il Regolamento (UE) 2017/625 e i controlli ufficiali negli scambi intraUE: confronto con alcuni aspetti della normativa precedente

    Direttive 89/662/CEE e 90/425

    Recepite con dlgs 28/93

    Regolamento (UE) 2017/625

    Controlli nel luogo di destinazione

    OBBLIGO PER GLI OPERATORI CHE EFFETTUANO

    SCAMBI DI ANIMALI E PRODOTTI DI ORIGINE

    ANIMALE DI REGISTRARSI IN UN REGISTRO

    UFFICIALE TENUTO DALL’AUTORITA’

    COMPETENTE.

    GLI OPERATORI SONO TENUTI A RICHIESTA

    DELLA COMPETENTE AUTORITA’ A SEGNALARE

    L’ARRIVO DI ANIMALI E PRODOTTI DI ORIGINE

    ANIMALE

    CAPO II

    Controlli ufficiali

    Articolo 10

    2. Fatte salve le norme relative agli elenchi o

    registri esistenti elaborati ai sensi della normativa

    di cui all’articolo 1, paragrafo 2, le autorità

    competenti redigono e tengono aggiornato un

    elenco degli operatori.(Il riferimento non è specifico ma riguarda in generale tutti gli

    operatori).

    Articolo 9

    7. Entro i limiti di quanto strettamente necessario

    per l’organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati

    membri di destinazione possono chiedere agli

    operatori cui sono consegnati animali o merci

    provenienti da un altro Stato membro di segnalare

    l’arrivo di detti animali o merci.

  • Legge di delegazione europea 2018 - adeguamento della normativa nazionale ad alcune disposizioni del Regolamento 2017/625

    Principi e criteri direttivi specifici per l’adozione del decreto legislativo inmateria di scambi intraUE:

    Articolo 12, comma 3

    f) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativanazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merciprovenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connessecompetenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gliadempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle normesull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 delmedesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure;

  • COMPETENZE

    Continuità delle competenze degli UVAC in materia di coordinamento dei controlli

    negli scambi IntraUE per verificare la conformità alla normativa dell’Unione degli

    animali, ivi comprese le disposizioni in materia di benessere animale, del

    materiale germinale, dei prodotti di origine animale, dei sottoprodotti e dei prodotti

    derivati di origine animale provenienti da altri Stati membri dell’Unione.

    ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI

    Registrazione degli operatori nel SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO

    DELLA SALUTE (SINTESIS)

    Segnalazione anticipata di ogni partita di animali e prodotti di origine animale,

    tramite il sistema informativo SINTESIS, all’ufficio veterinario per gli

    adempimenti comunitari e al servizio veterinario dell’azienda sanitaria competente

    per territorio.

    Schema di decreto legislativo in itinere

  • Istituzione dei Posti di Controllo Frontalieri: armonizzazione

    dei controlli su animali e prodotti in ingresso nell' UE

    Un documento unico standard (documento sanitario comune di entrata: DSCE) saràutilizzato dagli operatori per la notifica

    preventiva delle spedizioni

    Requisiti minimi per impianti, attrezzature e personale qualificato:

    si applicano in tutti i PCF.

    Il DSCE verrà trasmesso al PCF via IMSOC grazie all'integrazione dei sistemi

    informativi esistenti

    Quadro comune per i controlli alle frontieresu tutti gli animali e le merci che entrano nell'UE

    Controlli di frontiera: la definizione di "Posti di Controllo frontalieri (PCF)"sostituisce le definizioni dei Postid'Ispezione Frontalieri (PIF) e deiPunti di Entrata Designati (PED) di

    ingresso

    Considerando (56)

    «…..istituire, in sostituzione dell’attuale quadro normativo frammentato relativo ai

    controlli, un sistema comune integrato di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

    in modo da gestire tutte le partite che, dato il rischio che possono comportare,

    dovrebbero essere controllate al loro ingresso nell’Unione».

  • Animali e mercii cui rischi non richiedono controlli

    obbligatori presso i posti di controllo

    Da controllare in qualsiasi posto adeguato all'interno del territorio

    doganale dell'UE scelto dall’autorità competente, compresi i PCF

    Controlli documentali, d’identità, materiali stabiliti, sulla base del rischio, in base a programmazioni nazionali, alle frequenze di controlli e a misure cautelari fissate dall’UE

    Si applicano le stesse regole in caso di non conformità

    Categorie di animali, prodotti di origineanimali, prodotti germinali,

    sottoprodotti di origine animale, piante, alimenti di origine non animale

    (elenco con codice di nomenclatura doganale)

    da controllare nel PCFdesignato di primo arrivo

    Controlli periodici basati sul rischio con frequenza adeguata

    (stabilita da Stati Membri )

    Rischio più elevato Rischio meno elevato

    Regolamento (UE) 2017/625: differenziazione

    del rischio

  • Regolamento (UE) 2017/625 - designazione dei Posti

    di Controllo Frontalieri

    Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/625 è statorevocato il riconoscimento dei Posti d’Ispezione Frontalieri (PIF) edei Punti di Entrata Designati (PED) per i controlli accresciuti*

    I PIF e i PED (già approvati dall’Unione europea sulla base delleprecedenti norme), sono stati riconosciuti come Posti di ControlloFrontalieri (PCF).

    Per consentire un passaggio lineare dai preesistenti PIF e PED aiPosti di Controllo Frontalieri, la loro designazione, nella fase dientrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/625, è stata realizzatasenza la preventiva valutazione della Commissione europea. Lesuccessive designazioni di nuovi PCF dovranno, invece, avveniretramite una procedura di valutazione da parte della Commissioneeuropea.* In Italia sono ricompresi nei PED i Punti Designati per l'importazione (PDI) per determinati mangimi e alimenti provenienti da alcuni Paesi terzi (es.

    contaminazione da aflatossine, ecc.) e i Punti di Ingresso specifici (es. importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di

    melammina).

  • Direttive 97/78CE e 91/496/CEE Regolamento (UE) 2017/625

    Controlli documentali sistematici su tutte le

    partite di animali e prodotti di origine animale

    per accertare che le informazioni contenute nei

    certificati o documenti veterinari forniscono le

    necessarie garanzie.

    Controlli d'identità sistematici su tutte le

    partite di animali e prodotti di origine animale

    al fine di accertare che i prodotti siano conformi

    ai dati che figurano nei certificati o nei

    documenti che accompagnano la partita stessa.

    Controlli fisici sistematici per gli animali

    mentre per i prodotti di o.a. è prevista una

    riduzione della frequenza dei controlli qualora

    siano garantite alcune condizioni (elenco dei

    paesi terzi autorizzati, elenco degli stabilimenti

    riconosciuti, modello di certificato).

    Controlli documentali sistematici su tutte le

    partite di animali e prodotti di origine animale

    presentate per l’introduzione nel territorio

    dell’Unione

    Controlli d’identità effettuati con una

    frequenza che dipende dal rischio costituto da

    ciascun animale, merce o categoria di animali o

    merci: rischi sanitari per l’uomo, per gli animali,

    per il benessere degli animali.

    Controlli fisici effettuati con una frequenza che

    dipende dal rischio costituto da ciascun

    animale, merce o categoria di animali o merci:

    rischi sanitari per l’uomo, per gli animali, per il

    benessere degli animali.

    Regolamento (UE) 2017/625 - confronto con alcuni

    aspetti della normativa precedente

  • Direttiva 97/78CE e 91/496/CEE Regolamento (UE) 2017/625

    Posti d‘Ispezione Frontaliera (PIF):

    qualsiasi posto d'ispezione designato

    e riconosciuto per l'esecuzione dei

    controlli veterinari su animali e

    prodotti di o.a. destinati

    all’importazione nell’UE.

    Il riconoscimento dei PIF su proposta

    dello Stato membro dopo ispezione

    favorevole da parte della

    Commissione europea.

    Posti di Controllo Frontalieri (PCF): un

    luogo, nonché le strutture ad esso

    pertinenti, designato da uno Stato

    membro per l’esecuzione dei controlli

    ufficiali su animali e merci (non solo

    quelle soggette a controllo

    veterinario).

    Designazione da parte degli Stati

    membri (solo parere favorevole della

    Commissione con possibilità di

    ispezione in loco).

    Sistema comune integrato di controlli ufficiali ai Posti di Controllo Frontalieri:

    confronto con alcuni aspetti della normativa precedente

  • Legge di delegazione europea 2018 - adeguamento della normativa nazionale ad alcune disposizioni del Regolamento 2017/625

    Principi e criteri direttivi specifici per l’adozione del decreto legislativo inmateria di importazioni da Paesi terzi :

    Articolo 12, comma 3

    h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sonotrasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici disanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anchesotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dareapplicazione al regolamento (UE) 2017/625;

  • Istituisce i Posti di Controllo Frontalieri del Ministero dellasalute deputati ad effettuare i controlli ufficiali sulle partitedestinate all’importazione nell’Unione europea nei settori dicui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e) e f), delregolamento (UE) 2017/625, per verificarne la conformità allanormativa dell’Unione europea.

    Sono trasferite ai Posti d’Ispezione Frontalieri del Ministerodella salute le competenze degli Uffici di Sanità Marittimaaerea e di frontiera in materia di controlli degli alimenti diorigine vegetale e dei Materiali e Oggetti destinati al Contattocon gli Alimenti (MOCA).

    Schema di decreto legislativo in itinere

  • In attesa del D.lgs che disciplini il passaggio agli attuali PIF (futuriPCF) delle competenze dei PED-USMAF sugli alimenti di originevegetale e i MOCA, è stata necessaria una fase transitoria nellaquale:

    - le competenze sono mantenute, nella configurazione attuale,con gli ex PIF che continuano ad occuparsi dei controlli veterinarie gli ex PED che continuano ad occuparsi dei controlliall’importazione degli alimenti di origine vegetale e dei MOCA,nel rispetto delle disposizioni pertinenti del Regolamento;

    - le attività di coordinamento tra le Direzioni hanno consentito dieffettuare il passaggio, entro il 14 dicembre 2019, dal sistemainformatico NSIS-USMAF, attualmente in uso, al sistema europeaTRACES NT, attraverso attività formative e informative(sviluppate nel corso del 2019).

    Attuale periodo transitorio

  • Animali e merci soggette a controlli ufficiali obbligatori presso i posti di controllo frontalieri

    L’operatore responsabile della partita effettua la notifica preventiva alle autoritàcompetenti del PCF compilando e inserendo la parte pertinente del DSCE nelsistema informativo TRACES NT (parte di IMSOC) per ciascuna partita di animali emerci appartenenti alle categorie soggette a controllo obbligatorio presso il PCF:

    Merci diverse da quelle soggette a controlli ufficiali obbligatori presso i posti di controllo frontalieri – controlli periodici

    Per consentire l’organizzazione e il coordinamento dei controlli ufficiali periodicinonché la tracciabilità delle partite di merci che non rientrano tra quelle soggette acontrollo obbligatorio sistematico (es. alimenti di origine non animale, materiali acontatto con gli alimenti (MOCA) e mangimi che non rientrano tra quelli soggetti acontrolli accresciuti), l’operatore responsabile della partita, effettua la notificapreventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES NT la partepertinente del DSCE.

    Schema di decreto legislativo in itinere – tracciabilità totale di animali e merci

  • Art. 36:

    Animali e merci in vendita su internet o altre modalità a distanza: le

    autorità competenti possono ottenere campioni mediante ordini effettuati

    senza svelare la propria identità da sottoporre successivamente ad analisi,

    prove o verifica della conformità*.

    Art. 138 riguardante in generale le misure in caso di non-conformità:

    le Autorità Competenti possono ordinare la cessazione per un periodo

    appropriato di tutta o parte delle attività dell'operatore interessato,

    inclusa la chiusura dei siti internet che gestisce o utilizza.

    Novità del regolamento sui controlli dell’E-commerce

    * Gli operatori sottoposti a verifica devono essere successivamente informati del fatto che i campioni sono stati prelevatinel contesto di un controllo ufficiale per tutelare il loro diritto a richiedere una controperizia.

  • Novità del regolamento - Strumentiper la lotta alle frodi

    COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    CENTRO DI RIFERIMENTO DELL’UE

    PER L’ AUTENTICITA E L’INTEGRITA’

    ALIMENTARE

    Gli Stati dell'UE facilitano lo

    scambio di informazioni tra

    autorità giudiziarie, dogane, e

    sistema informatico della

    Commissione

    PIANI DI CONTROLLO

    controlli non-annunciati possono

    essere inseriti nei piani multi-

    annuali degli Stati dell' UE,

    coordinati dalla Commissione

    SANZIONI

    Proporzionate a:

    - vantaggi economici derivanti dalle frodi;

    - % fatturato

    sviluppare metodi per prevenire

    frodi;

    sviluppare specifiche tecniche di

    controllo e protocolli (sui metodi

    indicati dai Centri di Riferimento

    EU)