Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto

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REGOLAMENTO MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Edizione n° 1 (Draft)

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REGOLAMENTO

MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO

Edizione n° 1 (Draft)

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STATO DI AGGIORNAMENTO

Emendamento Data Delibera C.d.A. N°

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INDICE Sezione I – Generalità

Art. 1 Premessa/Introduzione

Art. 2 Applicabilità:

Art. 3 Scopo

Art. 4 Fonti normative

Art. 5 Definizioni

Art. 6 Impiego di Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto e di aeromodelli

Art. 7 Classificazione

Sezione II – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con massa al decollo massima

minore di 20kg

Art. 8 Autorizzazione

Sezione III – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con massa al decollo massima

uguale o maggiore a 20kg

Art. 9 Registrazione e identificazione

Art. 10 Aeronavigabilità

Art. 11 Certificato Acustico

Art. 12 Produzione

Art. 13 Manutenzione

Art. 14 Occurence report e continued airworthiness

Art. 15 Pilota Remoto

Art. 16 Regole dell’aria

Sezione IV – Disposizioni Generali applicabili a tutti i Sistemi a Pilotaggio Remoto

Art. 17 Equipaggiamenti

Art. 18 Radio Link

Art. 19 Assicurazione

Art. 20 Security

Art. 21 Privacy

Sezione V – Attività Commerciali e non Commerciali

Art. 22 Attività specializzate Commerciali e non Commerciali

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Sezione VI - Aeromodelli

Art. 23 Generalità

Sezione VII - Disposizioni finali

Art. 24 Autorizzazioni speciali e deroghe

Art. 25 Sospensione e Revoca

Art. 26 Tariffe

Art. 27 Decorrenza

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Sezione I

Generale

Art. 1 Premessa/Introduzione

L’articolo 743 del Codice della Navigazione “Nozione di aeromobile”, come emendato dal

decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, introduce, nella definizione di aeromobile, i mezzi

aerei a pilotaggio remoto:

“Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.

Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle

leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della

difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro

impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa

speciale in materia”.

Il presente Regolamento in attuazione dell’art. 743 del Codice della Navigazione, distingue ai

fini dell’applicazione delle disposizioni del Codice, i mezzi aerei a pilotaggio remoto in

Aeromodelli e Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto.

Le attività effettuate con Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e parimenti con Aeromodelli

non sono attualmente disciplinate da Regolamenti ENAC, risulta necessario pertanto

provvedere a definire un quadro regolamentare che consenta le operazioni in sicurezza.

I mezzi aerei a pilotaggio remoto utilizzati esclusivamente per impiego ricreazionale e sportivo,

si definiscono Aeromodelli e non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento

alle previsioni del Codice della Navigazione, ma assoggettati alla disciplina del presente

regolamento. I mezzi impiegati o destinati all’impiego in operazioni specializzate sono definiti

Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto.

Le applicazioni, che ad oggi si stanno manifestando nel settore civile, e di più immediata

attuazione da parte dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto, in particolare nella fascia di

peso più bassa, sono quelle relative alla sorveglianza del territorio, rilevamento delle

condizioni ambientali, trasmissione dati, riprese aeree, o impieghi agricoli, o per applicazioni in

ambienti ostili come monitoraggio incendi, ispezioni di infrastrutture e di impianti, sorveglianza

del traffico stradale, o per compiti di ordine pubblico come sorveglianza costiera e search and

rescue.

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Allo stato attuale, la comunità internazionale (ICAO, Commissione Europea, EASA,

EUROCAE, e vari altri gruppi) è impegnata a sviluppare un insieme di norme per assicurare

l’impiego di questi mezzi. In tale contesto ENAC intende supportare lo sviluppo degli APR

fornendo, per quanto di competenza e mantenendo continuità e coerenza con il quadro di

riferimento internazionale che si va delineando, requisiti e criteri da soddisfare per la

conduzione di specifiche operazioni con APR, in condizioni di sicurezza.

Tale Regolamento è soggetto a possibile aggiornamenti per mantenersi allineato con l’assetto

normativo e lo sviluppo tecnologico che si andranno via via delineandosi a livello

internazionale.

Art. 2 Applicabilità

Il presente Regolamento si applica alle operazioni dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto,

di competenza ENAC, ed alle attività degli Aeromodelli. Sistemi Aeromobili a Pilotaggio

Remoto, di competenza ENAC, ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del

Consiglio (CE) No. 216/2008 sono gli aeromobili senza pilota a bordo, progettati o modificati

per scopi di ricerca, sperimentazione o scientifici, e quelli di massa operativa inferiore a 150kg.

Questo documento non si applica alle operazioni di palloni per osservazioni scientifiche, razzi

e palloni o dirigibili frenati.

Art. 3 Scopo

Il presente Regolamento fornisce, nelle Sezioni II e III per i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio

Remoto, i requisiti da soddisfare per ottenere le relative autorizzazioni ad operare, definendo

le diverse modalità di accesso allo spazio aereo, le operazioni consentite, le certificazioni di

aeronavigabilità applicabili, le condizioni per effettuare operazioni specializzate e per

l’ottenimento del certificato di operatore di lavoro aereo. La Sezione IV fornisce, inoltre, le

disposizioni di carattere generale che si applicano ai Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto.

Non rientrano nello scopo del presente regolamento i sistemi autonomi, cioè i Sistemi a

Pilotaggio Remoto che hanno caratteristiche di progetto tali per cui il pilota remoto non ha la

possibilità di intervenire nel controllo del volo.

Nella Sezione VI, vengono fornite le norme che devono essere rispettate per l’utilizzo degli

aeromodelli.

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Art.4 Fonti normative

- Regolamento (CE) No. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio

- Regolamento (CE) No. 748/2012 della Commissione Europea

- Annesso 1 ICAO

- Annesso 2 ICAO

- Annesso 6 ICAO

- Annesso 7 ICAO

- Annesso 8 ICAO

- Circolare No. 328 ICAO

- Codice della Navigazione

- Regolamento Tecnico ENAC

- Regolamento ENAC “Regole dell’Aria”

- Regolamento ENAC “Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e rinnovo di licenze

di pilotaggio”

- Regolamento ENAC “Regolamento per il rilascio della licenza di esercizio di lavoro aereo”

- Regolamento ENAC "Marche di nazionalità e di immatricolazione degli aeromobili civili"

- Regolamento ENAC “Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e rinnovo delle

abilitazioni di pilota collaudatore, licenze di navigatore collaudatore sperimentatore e di

tecnico di volo”

Art. 5 Definizioni

5.1 Definizioni

Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto: sistema, non utilizzato esclusivamente per fini

ricreativi e sportivi, costituito da un mezzo aereo, dove il pilota in comando non è situato a

bordo, e dai componenti associati, necessari per il controllo e comando da parte del pilota

remoto, e non dotato di equipaggiamenti che permettano un volo autonomo.

Aeromodello: mezzo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato

esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne

permettano un volo autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante

dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi.

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Aeromodellista: persona che è ai comandi di un aeromodello

Visual Line of Sight (VLOS): indica che le operazioni sono svolte in condizioni e a distanze tali

da consentire al pilota remoto di rimanere in contatto visivo con l’aeromobile, senza aiuto di

dispositivi ottici e/o elettronici, e di rispettare le regole dell’aria applicabili al volume di spazio

aereo interessato.

Sistema autonomo: ai fini del presente regolamento si intende sistema completamente

autonomo un sistema per il quale il pilota non ha possibilità di controllare il volo del mezzo

intervenendo in tempo reale.

Beyond Line of Sight (BLOS): indica, diversamente dal VLOS, che le operazioni sono condotte

ad una distanza tale da non consentire al pilota remoto di rimanere in contatto visivo diretto e

costante con l’aeromobile, o di rispettare le regole dell’aria applicabili al volume di spazio

aereo interessato.

Aree congestionate: indicano aree o agglomerati usati come zone residenziali industriali

commerciali sportivi in generale aree dove si possono avere assembramenti, anche

temporanei, di persone.

Maximum Take-off Mass: il massimo valore di massa al decollo

Sense and Avoid o Detect and Avoid, qualsiasi funzione a bordo in grado di consentire la

separazione del mezzo aereo, in modo equivalente al see and avoid assicurato in accordo alle

Regole dell’aria per gli aeromobili con pilota a bordo.

Pilota remoto: persona incaricata dall’operatore di un sistema aeromobile a pilotaggio remoto

(SAPR) che agisce sui comandi di volo, come appropriato, durante la fase di volo.

Osservatore SAPR: persona appositamente designata dall’operatore che, attraverso

l’osservazione visiva del mezzo aereo, assiste il pilota remoto nella sicura condotta del volo

coadiuvandolo nel mantenimento del rispetto delle regole dell’aria, fornendo indicazioni al

pilota per prevenire potenziali condizioni di collisione con altro traffico e prevenire situazioni di

emergenza.

Operazioni Specializzate: per lo scopo di questo regolamento si intendono Operazioni

Specializzate, in accordo ai Regolamenti Europei, attività condotte a titolo oneroso o meno, in

merito a sorveglianza del territorio, monitoraggio ambientale, impieghi agricoli, fotogrammetria,

pubblicità, ecc..

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5.2 Acronimi

APR Aeromobile a pilotaggio remoto

SAPR Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto

SPR Stazione di Pilotaggio Remoto

PdV Permesso di Volo

CdN Certificato di Navigabilità

CdNr Certificato di Navigabilità Ristretto

CPL Licenza di pilota commerciale

PPL Licenza di pilota privato

EASA European Aviation Safety Agency (Agenzia Europea per l’Aviazione Civile)

S&A Sense and Avoid

D&A Detect and Avoid

BLOS Beyond Line of Sight

VLOS Visual Line of Sight

MTOM Maximum Take-off Mass

TC Certificato di Tipo

TCR Certificato di Tipo Ristretto

SPO Operazioni specializzate

Art. 6 Impiego di Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto e di aeromodelli

L’impiego di Sistemi Aeromobili a pilotaggio remoto, è soggetto al possesso di appropriate

autorizzazioni o certificazioni rilasciate dall’ENAC nei termini indicati nel presente

Regolamento. Sono inoltre soggette ad autorizzazione le manifestazioni sportive di

aeromodelli e l’uso di aeromodelli di massa al decollo uguale o maggiore a 20 kg.

Art. 7 Classificazione

Il presente regolamento distingue i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto, di competenza

ENAC, in base alla massa del mezzo in:

- Sistemi con mezzi aerei di massa al decollo massima minore di 20 kg;

- Sistemi con mezzi aerei di massa al decollo massima uguale o maggiore di 20 kg.

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Sezione II

Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con massa al decollo massima minore di 20kg

Art. 8 Autorizzazione

Per i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con mezzo aereo di massa al decollo massima

minore di 20 kg, non è prevista, di norma, il rilascio di una certificazione di aeronavigabilità. Le

attività di volo possono essere condotte in accordo a specifica Autorizzazione rilasciata

dall’ENAC al Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto. L’autorizzazione si riferisce all’intero

Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto e copre tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza delle

operazioni. Non è previsto il rilascio di certificazioni separate di aeronavigabilità o di tipo

operativo. Essa è rilasciata per un determinato scopo e definisce i limiti e condizioni

applicabili. Essa è rilasciata su richiesta dell’operatore, secondo quanto indicato al punto 8.2,

sulla base della dichiarazione che attesta che le attività da effettuarsi con il sistema oggetto

della richiesta, possono essere condotte in sicurezza.

Nel regime dell’autorizzazione è prevista l’identificazione attraverso l’apposizione sul mezzo

aereo di una targhetta riportante il nome del costruttore, il numero di costruzione e il nome

dell’operatore. Tale targhetta deve essere installata anche sulla stazione di terra.

Nel segmento dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto le attività di volo possono essere

distinte in attività di volo sperimentali ed operazioni specializzate. Il possesso di

“Autorizzazione” rilasciata ai sensi del presente Regolamento consente di effettuare le

operazioni specializzate indicate e nell’ambito dei limiti specificati nell’autorizzazione stessa.

Nel caso che un costruttore intenda intraprendere una produzione in serie, può seguire, fermo

restando quanto previsto nel presente articolo in merito all’identificazione del mezzo, in tutto o

in parte la stessa disciplina prevista per quelli con massa superiore ai 20 kg (sezione III)

secondo quanto stabilito dall’ENAC negli specifici casi.

Per i SAPR di peso inferiore a 2 Kg l’ENAC può prevedere requisiti semplificati rispetto a quelli

previsti nella presente Sezione.

8.1 Limiti e condizioni applicabili

L’autorizzazione può essere rilasciata per effettuare:

a. operazioni specializzate in spazi aerei segregati o non controllati

b. attività di volo sperimentale in spazi aerei segregati.

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L’attività è consentita, in condizioni Visual Line of Sight (VLOS), in volume V70 (altezza

inferiore a 70 metri dal terreno), ad una distanza orizzontale massima dal pilota di non oltre

200 metri L’area oggetto delle operazioni deve essere tale da assicurare una distanza di

sicurezza dalle aree congestionate di non meno di 150 m, ed inoltre a distanza non inferiore a

50 m da persone e cose, che non sono sotto il diretto controllo dell’operatore.

Le regole dell’aria applicabili per tali operazioni sono quelle standard dello spazio aereo

interessato ad eccezione del rispetto del principio del “to be seen”. Tutti gli altri concetti,

incluso primariamente il concetto di collision avoidance rimangono applicabili.

Il pilota remoto di SAPR ha la responsabilità di assicurarsi che il volo sia condotto in modo

sicuro e che le operazioni siano svolte:

a. entro 70 metri (200FT) di altezza dal terreno

b. in VLOS, mantenendo il contatto visivo diretto tra il pilota remoto ed il mezzo aereo.

c. in applicazione della regola del give way aircraft, in caso di coesistenza di altro traffico

tale nello stesso volume

d. in VFR/VMC

e. in condizioni di luce diurna

f. in spazi aerei non controllati, fuori dalle ATZ e comunque ad almeno 8 km da un

aeroporto, ad almeno 8 km al di fuori dei sentieri di avvicinamento/decollo di/da un

aeroporto, se non specificamente autorizzati da ENAC e in spazi aerei segregati.

Non è consentito il sorvolo di aree congestionate, di assembramenti di persone, di agglomerati

di case, di infrastrutture atte a convogliare traffico in genere, di aree riservate ai fini della

sicurezza dello Stato, di infrastrutture che possono causare condizioni di pericolo in caso di

impatto da parte del mezzo aereo. Deve essere evitato il sorvolo di linee e stazioni ferroviarie,

di autostrade, di centrali elettriche, di dighe, di caserme, di depositi di munizioni, di porti

militari, di stabilimenti e impianti industriali, di ospedali, di carceri. Per operazioni specializzate

che comportino anche il parziale non rispetto delle condizioni e limitazioni sopra riportate si

applica quanto previsto al punto 8.3. b.

8.2 Richiesta Autorizzazione per operazioni specializzate

La domanda di autorizzazione all’effettuazione di operazioni specializzate può essere

presentata solo dopo che il richiedente abbia completato con esito positivo la relativa attività di

volo sperimentale iniziale in accordo alle previsioni dell’art 8.4. Il richiedente è tenuto a

presentare insieme alla domanda una dichiarazione di rispondenza al presente regolamento

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per attestare che le operazioni specializzate da condurre con il Sistema Aeromobile a

Pilotaggio Remoto oggetto della richiesta, possono essere condotte in sicurezza,

nell’ambito delle condizioni e limitazioni indicate, con un livello di sicurezza adeguato in

relazione all’area, agli spazi aerei interessati. In tale dichiarazione il richiedente deve

confermare di assumersi tutte le responsabilità in merito alle operazioni e di garantirne

l’effettuazione secondo i limiti e le condizioni previste, e senza negligenza né imperizia. La

dichiarazione deve attestare che il pilota ha le competenze necessarie ed ha sostenuto un

addestramento adeguato per il tipo di SAPR, il pilota se non in possesso di una licenza di

pilotaggio deve aver la necessaria conoscenza delle regole dell’aria ed avere una età minima

di almeno 18 anni. La dichiarazione deve, inoltre, attestare che è stata stipulata adeguata

assicurazione.

Il richiedente deve, inoltre, presentare richiesta all’ENAC di NOTAM di segregazione per

operazioni in aree segregate o di NOTAM Informativo per operazioni in spazi aerei non

controllati.

Deve inoltre trasmettere la documentazione preparata a supporto della dichiarazione

all’ENAC, che provvede ad archiviarla per eventuali verifiche che si rendessero necessarie a

seguito di incidenti o segnalazione di inadempienze. L’ENAC si riserva inoltre di effettuare

verifiche sulle effettive modalità con cui sono condotte le operazioni.

La documentazione deve essere adeguata alle finalità della richiesta ed includere una

descrizione del sistema che ne identifichi univocamente la configurazione, inclusiva dei

sottosistemi ed equipaggiamenti, con le sue componenti software e programmabili, ed il

relativo manuale di volo o documento equivalente, che contenga le distanze massime a cui

può essere mantenuto il controllo visivo diretto con il mezzo, le procedure normali e di

emergenza. Deve contenere i risultati delle prove dell’attività sperimentale iniziale ed i risultati

del risk assessment effettuato per sostanziare la sicurezza delle stesse, in riferimento alle

caratteristiche dell’area dell’attività di volo e alle modalità di esecuzione delle operazioni, in

particolare in relazione alla perdita del controllo del mezzo od alla fuoriuscita dal volume

assegnato, la capacità di atterrare o terminare in sicurezza il volo in caso di emergenza ed il

rischio per eventuali cose e persone sorvolate.

L’operatore deve dotarsi di un manuale delle operazioni, che definisca le procedure

necessarie per gestire le attività di volo e garantire che le stesse siano condotte in sicurezza,

inclusi i metodi utilizzati dall’operatore per controllare l’area oggetto dell’attività.

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8.3 Rilascio dell’Autorizzazione per operazioni specializzate

a. Se le condizioni di effettuazione delle operazioni per cui viene presentata la richiesta sono

ricomprese nei limiti del punto 8.1, ENAC rilascia l’autorizzazione dopo aver verificato la

completezza della dichiarazione in relazione alle previsioni del Regolamento.

b. Nel caso che le operazioni specializzate per cui è presentata la richiesta debbano condursi

in condizioni che non rispettano anche solo parzialmente il limiti previsti all’art. 8.1, il rilascio

dell’autorizzazione è soggetta ad accertamenti da parte dell’ENAC, che si riserva di

richiedere ulteriori analisi e prove, necessarie per sostanziare l’attività in sicurezza. Tale

tipologie di operazioni devono essere condotte da piloti autorizzati dall’ENAC.

L’autorizzazione rimane valida per 12 mesi, purché le operazioni siano condotte nell’ambito

delle condizioni e dei limiti stabiliti nell’autorizzazione stessa, decade nel caso di modifiche al

sistema o di operazioni al di fuori delle previsioni dell’autorizzazione stessa o in caso di

incidenti ed inconvenienti gravi. Essa è rinnovabile su richiesta, presentando insieme alla

domanda la dichiarazione che non sono state apportate modifiche significative al sistema e

non si sono verificati incidenti ed inconvenienti gravi.

8.4 Attività di volo sperimentale

L’attività sperimentale consente di effettuare attività di volo allo scopo di ricerca e sviluppo o

attività di volo iniziale propedeutica alla presentazione della richiesta di autorizzazione per

operazioni specializzate. Essa è condotta in aree non popolate e spazi aerei segregati.

Nel caso di attività propedeutica ad operazioni specializzate, l’attività deve essere finalizzata a

determinare nell’ambito di quali condizioni e limitazioni le operazioni specializzate oggetto

della richiesta di autorizzazione possono essere condotte in sicurezza.

Le prove in volo devono consentire di verificare le caratteristiche progettuali, la capacità da

parte del pilota di controllare il mezzo in condizioni normali e in emergenza, le dimensioni del

volume delle operazioni, inclusi i margini di sicurezza, le distanze massime a cui può essere

mantenuto il controllo visivo diretto con il mezzo in volo, tenendo conto delle caratteristiche

della prevista area delle operazioni, la fattibilità delle operazioni, simulando le relative

condizioni previste nelle operazioni specializzate. Devono essere a tale fine considerate le

condizioni di avaria che possono precludere il mantenimento del volume assegnato e

determinare l’efficacia degli eventuali dispositivi di terminazione del volo e delle procedure

d’emergenza.

Per effettuare attività sperimentale, il richiedente deve indicare nella domanda l’area dove

intende condurla e attestando che sono state assunte tutte le misure per assicurare la

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Regolamento

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sicurezza delle attività di sperimentazione, ed in particolare relativamente alla capacità di

mantenere il mezzo all’interno del volume segregato. In tale dichiarazione il richiedente deve

confermare di assumersi tutte le responsabilità in merito alle operazioni e di garantirne

l’effettuazione secondo i limiti e le condizioni previste, e senza negligenza né imperizia

Il richiedente deve, altresì, fare richiesta di NOTAM per segregazione dello Spazio Aereo ad

ENAC.

Sezione III

Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con mezzi aerei di massa al decollo massima uguale o maggiore a 20kg

Art. 9 Registrazione ed identificazione

Gli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) con massa al decollo massima uguale o maggiore

ai 20 kg sono registrati mediante iscrizione nel Registro ENAC degli Aeromobili a Pilotaggio

Remoto. Gli APR sono identificati con l’apposizione della marca di nazionalità “I” e delle

marche di registrazione degli APR. La registrazione identifica il mezzo volante, le medesime

marche devono essere altresì apposte alla stazione di controllo a terra, che è parte del

sistema. Inoltre deve essere apposta sul mezzo aereo e sulla stazione di terra una targhetta

riportante la marca di registrazione, il nome del costruttore,il tipo e il numero di costruzione.

Art. 10 Aeronavigabilità

L’abilitazione alla navigazione può essere attestata tramite le medesime tipologie di certificati,

previste per gli aeromobili convenzionali. Essa è attestata dal rilascio di Permessi di Volo al

Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto, ad esclusione del caso di un Sistema Aeromobile a

Pilotaggio Remoto certificato, per cui può essere rilasciato un certificato di navigabilità

all’aeromobile a pilotaggio remoto.

10.1 Certificato di Tipo Ristretto per costruzioni in serie

Per i SAPR destinati ad essere costruiti in serie è richiesta l’ omologazione di tipo ristretto del

Sistema in quanto, al momento, non esistono certification specifications applicabili. Il

Certificato di Tipo ristretto attesta la rispondenza alla base di certificazione stabilita da ENAC,

tenendo conto degli standard, certification specifications e policies, relativi agli aeromobili

convenzionali, per quanto applicabili, e delle policy al momento disponibili per i SAPR.

Il certificato di Tipo ristretto (TCR) include il Type Design, il manuale di volo, le limitazione

operative dell’intero sistema. Il Type design include tutti i prodotti parte del sistema: il motore,

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Regolamento

MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 15 di 27

l’elica, e la stazione di controllo a terra. Anche tali prodotti possono essere oggetto di una

certificazione di tipo separata.

La base di certificazione di tipo ristretto viene stabilita, tenendo conto della specificità del

sistema e delle sue modalità di utilizzo, per assicurare un livello di safety adeguato nell’ambito

delle limitazioni e condizioni di utilizzo in accordo all’Annesso 2 dell’ICAO, Rules of the Air,

che prescrive che i “remotely piloted aircraft shall be operated in such a manner as to

minimize hazards to persons, property or other aircraft”.

Come per i prodotti convenzionali il costruttore deve dimostrare di essere in grado di assolvere

le responsabilità attribuite ai detentori di certificati certificazioni di tipo ristretto.

Per l’aeromobile a pilotaggio remoto parte di un sistema APR a cui è stato riconosciuto una

certificazione di tipo può essere rilasciato il relativo Certificato di Navigabilità ristretto. Per i

prodotti rimanenti che compongono il sistema, nel caso sia stata rilasciata una certificazione

separata, può essere rilasciato un certificato di conformità attestante la conformità alla

Specifica di omologazione del sistema SAPR.

10.1.1 Condizioni per il rilascio del Certificati di Navigabilità Ristretti (CdNr)

Per aeromobili che sono conformi ad un certificato di tipo ristretto, è possibile rilasciare

Certificati di Navigabilità Ristretti, sulla base della dichiarazione di conformità rilasciata dal

costruttore rispetto al relativo certificato di tipo ristretto, se risulta in condizioni per essere

operato in sicurezza.

10.2 Permessi di Volo per SAPR non costruiti in serie

I Permessi di Volo possono essere richiesti per attività di sperimentazione o per operazioni

specializzate.

I permessi di volo per operazioni specializzate sono rilasciati allorquando sia stato dimostrato

che le operazioni del sistema possono essere condotte assicurando un adeguato livello di

sicurezza in relazione allo specifico uso previsto e solo dopo che sia stata completato con

esito positivo l’attività di volo sperimentale iniziale.

I permessi di volo specificano le condizioni e/o limitazioni, nell’ambito delle quali devono

essere condotte le operazioni, esse includono anche le applicabili limitazioni delle aree di

operazioni e di spazio aereo.

10.2.1. Permessi di Volo per operazioni specializzate

Il Permesso di Volo viene rilasciato al Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto. Per il rilascio

del permesso di volo il richiedente deve presentare la documentazione necessaria per

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Regolamento

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sostanziare la capacità del sistema di volare in sicurezza. Tale documentazione deve

includere in genere, la definizione della configurazione del sistema, i criteri di progetto e di

costruzione, le condizioni e le limitazioni applicabili al permesso di volo, un documento di risk

assessment, i risultati delle prove a terra e di quelle effettuate durante di attività di volo iniziale.

Il sistema deve essere dotato di un Manuale di Volo o documento equivalente che fornisca le

procedure normali e di emergenza.

L’ENAC rilascia il permesso di volo al termine positivo degli accertamenti necessari a

verificare che le operazioni per i quali è stato richiesto il PdV possono essere condotte in

sicurezza.

Il permesso di volo ha durata temporale massima di 12 mesi. Qualora sussistano le condizioni

e su specifica richiesta, ENAC può rinnovare o rilasciare nuovi PdV ad un determinato SAPR,

come applicabile ed in funzione dello scopo dello stesso. Il permesso di volo decade di validità

qualora le limitazioni e le condizioni applicabili non siano rispettate e nel caso di modifiche al

sistema.

10.2.2 Permessi di volo per sperimentazione

Nel caso tale attività sia propedeutica alla richiesta di PdV per operazioni specializzate,

l’attività deve essere finalizzata a determinare nell’ambito di quali condizioni e limitazioni le

operazioni specializzate oggetto della richiesta di permesso di volo possono essere condotte

in sicurezza. Le prove in volo devono consentire di verificare le caratteristiche progettuali, la

capacità da parte del pilota di controllare il mezzo in condizioni normali e in emergenza, le

dimensioni del volume delle operazioni, inclusi i margini di sicurezza, le distanze massime a

cui può essere mantenuto il controllo visivo diretto con il mezzo in volo, tenendo conto delle

caratteristiche della prevista area delle operazioni, la fattibilità delle operazioni, simulando le

relative condizioni previste nelle operazioni specializzate. Devono essere a tale fine

considerate le condizioni di avaria che possono precludere il mantenimento del volume

assegnato e determinare l’efficacia degli eventuali dispositivi di terminazione del volo e delle

procedure d’emergenza. Essa è condotta in aree non popolate e spazi aerei segregati.

Per ottenere l’autorizzazione ad effettuare attività sperimentale, il richiedente deve presentare

domanda indicando l’area dove intende condurla e attestando che sono state assunte tutte le

misure per assicurare la sicurezza delle attività di sperimentazione, ed in particolare

relativamente alla capacità di mantenere il mezzo all’interno del volume segregato. In tale

dichiarazione il richiedente deve confermare di assumersi tutte le responsabilità in merito alle

operazioni e di garantirne l’effettuazione secondo i limiti e le condizioni previste, e senza

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Regolamento

MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 17 di 27

negligenza né imperizia. La dichiarazione deve attestare che il pilota ha le competenze

necessarie ed ha sostenuto un addestramento adeguato. Il pilota se non in possesso di una

licenza di pilotaggio deve aver la necessaria conoscenza delle regole dell’aria ed avere una

età minima di almeno 18 anni. La dichiarazione deve, inoltre, attestare che è stata stipulata

adeguata assicurazione.

Il richiedente deve, altresì, fare richiesta di NOTAM per segregazione dello Spazio Aereo ad

ENAC.

Art. 11 Certificato Acustico

Non è previsto il rilascio del certificato acustico.

Art. 12 Produzione

Per la produzione in serie dell’aeromobile il costruttore deve essere certificato in accordo ai

requisiti applicabili del Regolamento Tecnico dell’ENAC.

Art. 13 Manutenzione

E’ responsabilità dell’operatore di stabilire un programma di manutenzione adeguato per

assicurare il mantenimento dell’aeronavigabilità, sulla base delle istruzioni del costruttore, ed

integrato sull’evidenza delle operazioni. L’operatore si deve dotare di un sistema di

registrazione dati inerenti ad ore di volo, eventi significativi, manutenzioni, sostituzione

componenti. Il costruttore è titolato ad effettuare le operazioni di manutenzione dei propri

Sistemi Aeromobili a pilotaggio remoto. La manutenzione ordinaria può essere effettuata

anche dall’operatore dopo aver frequentato idoneo corso per la manutenzione presso il

costruttore.

Art. 14 Occurrence report e continued airworthiness

Il proprietario, l’operatore ed il costruttore, secondo le rispettive responsabilità, sono tenuti a

comunicare all’ENAC ogni incidente ed inconveniente grave che si verifichi durante le

operazioni dei Sistemi Aeromobili a pilotaggio remoto.

Art. 15 Pilota Remoto

In modo analogo ai piloti di aeromobili convenzionali, il pilota remoto di Sistema Aeromobile a

pilotaggio remoto è responsabile di condurre il mezzo in modo non negligente al fine di evitare

danni a persone e a proprietà a terra e ad aeromobili in volo.

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Regolamento

MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 18 di 27

Il pilota remoto deve essere in possesso di un autorizzazione rilasciata dall’ENAC a condurre

il Sistema Aeromobile a pilotaggio remoto. L’autorizzazione specifica il tipo di SAPR per cui è

valida e le tipologie di operazioni. ENAC rilascia l’autorizzazione sulla base dell’esame dei titoli

in possesso, e se necessario, di una prova teorica e pratica, per verificare le capacità ad

eseguire, su quel determinato aeromobile, le relative procedure e manovre con competenza.

L’autorizzazione ha una durata massima di un anno se non diversamente disposto dall’ENAC.

Il pilota in comando (PIC) è responsabile per le operazioni di volo, ed è designato

dall’operatore. Prerequisito per richiedere l’autorizzazione come pilota remoto di un SAPR è il

possesso di una licenza di volo civile o attestato di volo sportivo di cui al DPR n.133/2010 o

CPL, in caso di attività commerciali. Tutti i piloti devono aver effettuato, presso il Costruttore (o

l'Operatore se autorizzato dall’ENAC), un programma di addestramento specifico relativo al

SAPR per cui è richiesta l’autorizzazione.

Ai fini dell’idoneità fisica, il pilota deve essere in possesso in corso di validità e almeno il

certificato medico di Classe Seconda in accordo al Regolamento ENAC “Organizzazione

Santaria e certificazioni mediche d’idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati

aeronautici”.

Il pilota di SAPR per mantenere l’autorizzazione in stato di validità deve effettuare almeno tre

decolli e tre atterraggi con lo specifico SAPR nei 90 giorni precedenti alla data dell’attività di

operazioni. Il pilota è tenuto deve mantenere le registrazioni delle sue attività di volo.

Art. 16 Regole dell’Aria

16.1 Applicabilità delle Regole dell’Aria

Per l’ammissione allo spazio aereo nazionale i SAPR devono seguire le Regole dell’Aria,

nonché gli altri Regolamenti applicabili agli spazi aerei impegnati, emanati dall'ENAC. Le

regole dell’aria applicabili dipendono dal tipo di volume di spazio aereo interessato dalle

stesse operazioni.

Il SAPR deve essere equipaggiato con la strumentazione ritenuta necessaria per il volo in

determinati Spazi Aerei, l’uso del transponder, di cui al Regolamento “Regole dell’Aria” par.

3.11, è richiesto per operazioni in spazi aerei controllati. Il pilota deve poter seguire le

comunicazioni e richieste dell’ATC. Per uniformità con gli aeromobili di tipo tradizionale, in

accordo al Regolamento “Regole dell’Aria”, Capitolo 4, il rispetto delle regole del volo a vista

implica che l’APR dimostri di avere capacità di “to be seen”, eccetto come previsto al punto

17.3 ed in più capacità rispettivamente di “see and avoid” per VLOS e “detect and avoid” per

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Regolamento

MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 19 di 27

BLOS. Finché non è disponibile un sistema di detect and avoid certificato, in grado di garantire

la separazione dal traffico, dagli ostacoli e dalle formazioni nuvolose, le operazioni BLOS sono

possibili esclusivamente in VMC diurno, ed in volumi di spazio aereo segregato.

In presenza di operazioni ti tipo “locale”, in analogia con quanto prescritto dal Regolamento

“Regole dell’Aria”, la presentazione del piano di volo non è richiesto.

16.2 Operazioni in Spazio Aereo non segregato

Per operazioni in Spazi Aerei non segregati, gli operatori di SAPR devono prendere a

riferimento lo stesso quadro normativo relativo agli aeromobili tradizionali. Ai fini del controllo

del traffico aereo (ATC), gli APR devono essere completamente trasparenti, significando che

devono avere stessi comportamenti a richieste da parte dell’ ATC. Valgono i seguenti principi:

a. Il pilota deve continuamente monitorare il volo dell’aeromobile e poter seguire le

comunicazione e richieste dell’ATC

b. Il pilota deve essere in grado di rispettare le regole dell’aria applicabili allo spazio aereo

interessato

c. Sono consentite solo operazioni in VLOS, finché non sia disponibile un sistema “detect and

avoid” certificato

d. Il pilota deve rispettare il volume delle operazioni autorizzato

Le operazioni sono condotte in spazi aerei non controllati, in condizioni di Visual Line Of Sight,

cioè sotto il diretto controllo visivo del pilota remoto, in accordo alle regole dell’aria applicabili

al volume interessato come di seguito specificato. Qualora ne sussistano le condizioni e su

specifica richiesta, ENAC può autorizzare operazioni VLOS per distanze maggiori a quelle

definite e per casi in cui il contatto visivo diretto con il pilota non sia garantito per brevi fasi del

volo ed in presenza di ostacoli. Tali condizioni sono tese a garantire che la temporanea

mancanza di vista diretta non comprometta in alcun modo la sicurezza del volo.

16.2.1 Operazioni in VLOS in volume V150

Le operazioni in VLOS in volume V150 sono operazioni VLOS condotte, in spazi aerei non

controllati e che interessano un volume al di sotto dei 150metri di altezza dal terreno, ad una

distanza dal pilota remoto tale da non superare comunque 500 metri di raggio.

L’area oggetto delle operazioni deve essere tale da assicurare una distanza di sicurezza dalle

aree congestionate di non meno di 150m, ed inoltre una distanza non inferiore a 50m da

persone e cose, non sotto il diretto controllo dell’operatore.

Le regole dell’aria applicabili per tali operazioni sono quelle standard applicabili allo spazio

aereo interessato.

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Regolamento

MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 20 di 27

Il pilota remoto di SAPR ha la responsabilità di assicurarsi che il volo sia condotto in modo

sicuro e che le operazioni siano svolte:

i. entro 150 metri (500FT) di altezza dal terreno e distanza dal pilota remoto non superiore

ai 500 metri

ii. in VLOS, mantenendo il contatto visivo diretto tra il pilota remoto ed il mezzo aereo.

iii. in applicazione della regola del give way aircraft in caso di coesistenza di altro traffico

tale nello stesso volume.

iv. in VFR/VMC

v. in condizioni di luce diurna

vi. in spazi aerei non controllati, fuori dalle ATZ e comunque ad almeno 8 km da un

aeroporto, ad almeno 8 km al di fuori dei sentieri di avvicinamento/decollo di/da un

aeroporto, se non specificamente autorizzati da ENAC e in spazi aerei segregati.

Non è consentito il sorvolo di aree congestionate, di assembramenti di persone, di agglomerati

di case, di infrastrutture atte a convogliare traffico in genere, di aree riservate ai fini della

sicurezza dello Stato, di infrastrutture che possono causare condizioni di pericolo in caso di

impatto da parte del mezzo aereo. Deve essere evitato il sorvolo di linee e stazioni ferroviarie,

di autostrade, di centrali elettriche, di dighe, di caserme, di depositi di munizioni, di porti

militari, di stabilimenti e impianti industriali, di ospedali, di carceri etc..

Operazioni che comportino anche il parziale non rispetto delle condizioni e limitazioni sopra

riportate sono soggette a specifica autorizzazione da parte di ENAC, sulla base della

dimostrazione della capacità di atterrare o terminare in sicurezza il volo in caso di emergenza.

Tale autorizzazione deve risultare dalle applicabili certificazioni di navigabilità.

16.2.2 Operazioni in VLOS in volume V70

Le operazioni in VLOS in volume V70 sono operazioni VLOS condotte, in spazi aerei non

controllati e che interessano un volume al di sotto dei 70metri. di altezza dal terreno, ad una

distanza dal pilota remoto tale da non superare comunque 500 metri di raggio.

Le regole dell’aria applicabili per tali operazioni sono quelle standard dello spazio aereo

interessato ad eccezione del rispetto del principio tradizionale del “to be seen” e quindi delle

regole del “give way”. Tutti gli altri concetti, incluso primariamente il concetto di collision

avoidance rimangono applicabili.

L’area oggetto delle operazioni deve essere tale da assicurare una distanza di sicurezza dalle

aree congestionate di non meno di 150m, ed inoltre ad una distanza non inferiore a 50m da

persone e cose, non sotto il diretto controllo dell’operatore.

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Regolamento

MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 21 di 27

Il pilota remoto di SAPR ha la responsabilità di assicurarsi che il volo sia condotto in modo

sicuro e che le operazioni siano svolte:

a. entro 70 metri (200FT) di altezza dal terreno e a distanza dal pilota remoto non superiore ai

500 metri

b. in VLOS, mantenendo il contatto visivo diretto tra il pilota remoto ed il mezzo aereo.

c. in applicazione della regola del give way aircraft in caso di coesistenza di altro traffico tale

nello stesso volume.

d. in VFR/VMC

e. in condizioni di luce diurna

f. in spazi aerei non controllati, fuori dalle ATZ e comunque ad almeno 8 km da un aeroporto,

ad almeno 8 km al di fuori dei sentieri di avvicinamento/decollo di/da un aeroporto, se non

specificamente autorizzati da ENAC e in spazi aerei segregati

Non è consentito il sorvolo di aree congestionate, di assembramenti di persone, di agglomerati

di case, di infrastrutture atte a convogliare traffico in genere, di aree riservate ai fini della

sicurezza dello Stato, di infrastrutture che possono causare condizioni di pericolo in caso di

impatto da parte del mezzo aereo. Deve essere evitato il sorvolo di linee e stazioni ferroviarie,

di autostrade, di centrali elettriche, di dighe, di caserme, di depositi di munizioni, di porti

militari, di stabilimenti e impianti industriali, di ospedali, di carceri etc..

Operazioni specializzate che comportino anche il parziale non rispetto delle condizioni e

limitazioni sopra riportate sono soggette a specifica autorizzazione da parte di ENAC, sulla

base della dimostrazione della capacità di atterrare o terminare in sicurezza il volo in caso di

emergenza. Tale autorizzazione deve risultare dalle applicabili certificazioni di navigabilità.

16.3 Operazioni in Spazio Aereo segregato

L’utilizzo di spazio aereo segregato è stabilito dall’ENAC quando ritenuto possibile ed

appropriato. Gli operatori di SAPR devono prendere a riferimento lo stesso quadro normativo

relativo agli aeromobili tradizionali. Ai fini del controllo del traffico aereo (ATC), i mezzi aerei di

un SAPR devono essere completamente trasparenti, significando che devono avere stessi

comportamenti a richieste ATC.

Le operazioni devono essere svolte come di seguito specificato:

a. al di fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il

continuo riferimento visivo con il suolo, l'acqua, gli ostacoli e l'eventuale presenza di ogni

altro tipo di traffico aereo

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Regolamento

MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 22 di 27

b. essere condotte fuori dalle ATZ e comunque ad almeno 8km al di fuori dei sentieri di

avvicinamento/decollo di/da un aeroporto

c. I voli in spazi aerei controllati devono essere valutati dal gestore dello Spazio Aereo di

competenza ed autorizzati alle operazioni, prodotto sulla base di un safety case approvato

da ENAC.

d. Non è consentito il sorvolo di aree congestionate, di assembramenti di persone, di

agglomerati di case, di infrastrutture atte a convogliare traffico in genere, di aree riservate

ai fini della sicurezza dello Stato, di infrastrutture che possono causare condizioni di

pericolo in caso di impatto da parte del mezzo aereo. Deve essere evitato il sorvolo di

linee e stazioni ferroviarie, di autostrade, di centrali elettriche, di dighe, di caserme, di

depositi di munizioni, di porti militari, di stabilimenti e impianti industriali, di ospedali, di

carceri etc. .

Operazioni specializzate che comportino anche il parziale non rispetto delle condizioni e

limitazioni sopra riportate sono soggette a specifica autorizzazione da parte di ENAC, sulla

base della dimostrazione della capacità di atterrare o terminare in sicurezza il volo in caso di

emergenza. Tale autorizzazione deve risultare dalle applicabili certificazioni di navigabilità.

Sezione IV

Disposizioni Generali applicabili a tutti i Sistemi a Pilotaggio Remoto

Art. 17 Equipaggiamenti

Il Sistema deve essere equipaggiato con gli equipaggiamenti/sistemi necessari per

l’effettuazione delle operazioni previste in accordo alle regole dell’aria applicabili. Devono

essere presenti e funzionanti i dispositivi necessari per garantire che il mezzo aereo operi

all’interno delle limitazioni previste (incluso il volume di volo) per le operazioni autorizzate. Il

pilota deve non solo mantenere il contatto visivo con il mezzo in VLOS, ma deve anche

conoscere costantemente la posizione dell’aeromobile con la precisione appropriata con

l’ausilio di sistemi di navigazione.

Il Sistema deve, di norma, essere equipaggiato con eventuali dispositivi necessari per la

terminazione del volo, su attivazione automatica o manuale, che consentano un atterraggio di

emergenza e prevengano al mezzo, anche in caso di perdita del link, di eccedere l’inviluppo di

volo ed uscire dal volume autorizzato.

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Regolamento

MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 23 di 27

Devono essere installati equipaggiamenti/sistemi che permettano al pilota di comunicare con

ATC come richiesto dallo spazio interessato e dalle regole del volo applicabili.

Nelle attività condotte in condizioni VLOS in spazi aerei non controllati, i mezzi aerei di SAPR

devono essere equipaggiati con le luci necessarie o altri dispositivi che possono favorire la

sua visibilità dal pilota remoto ed eventualmente dagli altri utilizzatori dello spazio aereo.

Art. 18 Radio Link

Il radio link facente parte dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto deve assicurare

l’attuazione delle funzioni di Command e Control con la necessaria continuità e affidabilità in

relazione all’area delle operazioni. Il radio link deve utilizzare frequenze autorizzate e scelte

opportunamente da minimizzare la possibilità che sia soggetto di interferenze involontarie e

volontarie che possano compromettere la sicurezza delle operazioni.

Art. 19 Assicurazione

Non è consentito operare un Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto se non sono state

stipulate ed in corso di validità assicurazioni contro terzi.

Art. 20 Security

Il richiedente per la protezioni da atti illeciti deve adottare misure adeguate al fine di prevenire

la protezione del radio link, come previsto all’art. 20, l’accesso di personale non autorizzato

all’area delle operazioni ed in particolare alla pilot control station, e stabilire procedure per lo

stivaggio del sistema.

Art. 21 Privacy

Gli aspetti di privacy non rientrano nei compiti istituzionali di ENAC. L’operatore è tenuto

all’osservanza delle vigenti normative in materia.

Sezione V

Attività Commerciali e non Commerciali

Art. 22 Attività specializzate commerciali e non commerciali

L’operatore che soddisfa il presente Regolamento è autorizzato ad effettuare operazioni

specializzate sia commerciali che non commerciali e a tale scopo per i SAPR di massa uguale

o superiore a 20 Kg deve:

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Regolamento

MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 24 di 27

a. disporre di una organizzazione tecnica ed operativa adeguata all’attività, che l’impresa

intende effettuare, e alla consistenza e tipologia della flotta. I piloti impiegati dall’operatore

devono avere le qualificazioni richieste per condurre l’attività prevista

b. nominare un Responsabile delle Operazioni e della gestione dell’aeronavigabilità continua.

Le istruzioni o procedure necessarie per la gestione dell’aeronavigabilità continua devono

essere contenute all’interno del Manuale delle Operazioni, o in un documento ad esso

allegato.

c. disporre di aeromobili in possesso di idoneo Certificato di Aeronavigabilità o Permesso di

Volo, ed equipaggiati, nella configurazione prevista per lo svolgimento delle “operazioni

specializzate” richieste

d. predisporre il “Manuale delle Operazioni”, e fornirlo a tutto il personale coinvolto nelle

attività

deve inoltre dare evidenza di essere in grado di condurre le operazioni in accordo a quanto previsto dal permesso di volo e ad eventuali ulteriori limitazioni

L’ENAC per SAPR di massa inferiore a 20 Kg si riserva di richiedere quanto previsto ai precedenti punti a, b , d in funzione della specificità dei singoli casi, criticità delle operazioni e numero di SAPR in esercizio.

Sezione VI

Aeromodelli

Art. 23 Generalità

L’aeromodellista ai comandi dell’aeromodello ha la totale responsabilità di utilizzare il mezzo in

modo che non possa arrecare rischi a persone o beni a terra e ad altri utilizzatori dello spazio

aereo.

23.1 Aeromodelli con massa al decollo massima minore di 20 kg

Gli Aeromodelli con massa minore di 20 kg, senza un sistema di propulsione oppure con un

sistema di propulsione che rispetta i seguenti limiti:

- motori a pistone, di cilindrata totale inferiore o uguale a 250 cm3; o

- motori elettrici di potenza massima totale inferiore o uguale 15 kW; o

- motori turboelica con potenza massima 15kW; o

- motori a turbogetto di spinta massima totale inferiore o uguale a 30 daN, e con un

rapporto spinta-peso a vuoto inferiore o uguale a 1.3; o

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Regolamento

MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 25 di 27

- ad aria calda con peso totale del contenitore di gas trasportato non superiore a 5kg;

sono autorizzati a volare, anche in caso di volo vincolato, nelle ore di luce diurna purché

l’aeromodellista mantenga un continuo contatto visivo con l’aeromodello, senza aiuto di

dispositivi ottici e/o elettronici a condizione che l’attività non presenti alcun rischio a persone e

cose.

A tale scopo l’aeromodellista deve selezionare opportunamente le aree per l’attività, ed in

particolare aree non popolate, lontano da aeroporti, e non al di sopra di 50 metri di altezza, per

le quali può assicurarne il controllo al fine di non causare rischio a persone e cose.

23.2 Aeromodelli con massa al decollo massima uguale o maggiore a 20 kg

Aeromodelli con massa al decollo massima uguale o maggiore a 20 kg, o con un sistema di

propulsione che non rientra nei limiti precedenti sono autorizzati a volare nelle ore di luce

diurna, non al di sopra di 150 metri di altezza dal terreno, purché l’aeromodellista mantenga

un continuo contatto visivo con l’aeromodello, senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici e a

condizione che l’attività non presenti alcun rischio a persone e cose, in aree istituite da ENAC

e riservate alle attività aeromodellistiche in possesso di specifica lettera di autorizzazione da

parte dell’ENAC. Tali aree sono caratterizzate da spazi aerei segregati.

E’ responsabilità dell’aeromodellista assicurare che in tali aree non ci siano persone o

proprietà al momento dell’attività.

Tale lettera di autorizzazione, viene rilasciata da ENAC sulla base della dichiarazione, da

parte dell’aeromodellista, che l’aeromodello è in grado di effettuare un volo in sicurezza con le

condizioni e le limitazioni da lui previste. Tale dichiarazione deve essere presentata

dall’aeromodellista a seguito del completamento con esito positivo di una attività iniziale di

prove in volo hanno effettuate dall’aeromodellista al fine di verificare la capacità di controllare

l’aeromodello e di rispettare le limitazioni applicabili. Per condurre questa attività iniziale,

l’ENAC rilascia un’autorizzazione temporanea. Anche tale attività iniziale deve essere svolta

nelle stesse aree predisposte da ENAC per l’attività aeromodellistica.

L’ENAC ha la facoltà di chiedere approfondimenti in casi di aeromodelli non convenzionali e

se ritenuto necessario.

L’aeromodellista, ha la responsabilità dell’utilizzo dell’aeromodello nei termini indicati

nell’autorizzazione. Le amministrazioni locali competenti possono emanare ulteriori restrizioni

per l’utilizzo di questa classe di aeromodelli. L’autorizzazione ha validità un anno ed è

rinnovabile su richiesta, per ottenere il rinnovo il richiedente dovrà attestare che la

configurazione non ha subito modifiche che compromettano la rappresentatività dell’attività di

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Regolamento

MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 26 di 27

volo iniziale e che durante le attività di volo non si sono verificati inconvenienti in relazione alla

condotta in sicurezza delle operazioni.

23.3 Disposizioni varie

Le manifestazioni aeromodellistiche possono essere condotte solo in aree segregate

designate da ENAC.

Gli aeromodelli, per essere utilizzati, devono essere coperti da adeguata assicurazione contro

i danni a persone e cose. L’aeromodellista è responsabile di ottemperare agli obblighi relativi e

alle eventuali autorizzazioni per l’utilizzo dello spettro elettromagnetico impegnato dal

radiocomando.

Sezione VII

Disposizioni finali

Art. 24 Autorizzazioni speciali e deroghe

ENAC può prendere in considerazione eventuali richieste di deroghe alle condizioni e

limitazioni indicate nel presente Regolamento sulla base delle giustificazioni presentate.

Deroghe possono essere prese in considerazione, su richieste provenienti da enti governativi

o per particolari esigenze.

Art. 25 Sospensione e Revoca

L’ENAC può adottare, nel rispetto della Legge No. 241/1990, provvedimenti di sospensione

totale o parziale delle autorizzazioni o delle certificazioni rilasciate in caso di inadempienza ai

requisiti del presente regolamento o quando l’operatore non si dimostra in grado di

assicurarne la rispondenza. Le certificazioni possono essere altresì sospese se l’operatore

non consente all’ENAC l’effettuazione degli accertamenti di competenza.

Il periodo di sospensione non può superare i 6 mesi. L’ENAC provvede a notificare

all’operatore l’atto di sospensione, le motivazioni ed il tempo concesso per il rientro.

Il Certificato è revocato nel caso in cui l’operatore non provveda a ripristinare la rispondenza ai

requisiti previsti dal presente regolamento..

L’operatore può presentare ricorso all’ENAC, avverso il provvedimento di revoca.

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Regolamento

MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 1 Draft pag. 27 di 27

Art. 26 Tariffe

Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, si applica quanto previsto dal regolamento delle

Tariffe dell’ENAC in vigore.

Art. 27 Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla

data di pubblicazione nel sito internet dell’Ente.