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    COMUNE DI RIMINI

    REGOLAMENTO SULFUNZIONAMENTO DEL

    CONSIGLIO COMUNALE

    EDIZIONE DEL 12 GIUGNO 2006Aggiornato al 15 ottobre 2015

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    Regolamento sul funzionamento delConsiglio Comunale

    Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell' 01.03.2001 con delibera-

    zione n. 41. Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.10.2001 con delibera-

    zione n. 147.

    Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16.09.2004 con delibera-zione n. 95.

    Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.02.2008 con delibera-zione n. 23.

    Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15.01.2009 con delibera-zione n. 1.

    Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 06.07.2011 con delibera-

    zione n.75. Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.07.2014 con delibera-

    zione n.99.

    Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15.10.2015 con delibera-zione n.82.

    Avvertenza

    Con la proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale avvenuta in data12 giugno 2006, a seguito delle elezioni del 28/29 Maggio 2006, sono entratiin vigore le norme indicate dallart. 70 (Disposizioni finali) con riferimentoagli articoli 28* e 32*.

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    INDICE

    TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 Oggetto e finalit del Regolamento sul funzionamento del Con-siglio Comunale

    Art. 2 Interpretazione del Regolamento in corso di adunanza

    Art. 3 Interpretazione del Regolamento al di fuori dell'adunanza

    Art. 4 Diffusione del Regolamento

    Art. 5Sede delle adunanze

    Art. 5/bis Seduta congiunta

    Art. 6 Maggioranza e minoranza

    TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

    CAPO I PRESIDENZA E UFFICIO DI PRESIDENZA

    Art. 7 Presidente del Consiglio

    Art. 8 Esercizio della carica di Presidente del Consiglio Comunale

    Art. 9 Cessazione, decadenza, decesso e revoca

    Art. 10 Dimissioni del Presidente e/o del Vicepresidente

    Art. 11 Sindacato sull'operato del Presidente e del Vicepresidente delConsiglio

    Art. 12 Struttura di supporto

    CAPO II CONSIGLIERI COMUNALI

    Art. 13 Entrata in carica e convalida degli eletti

    Art. 14 Partecipazione alle sedute

    Art. 15 Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

    Art. 16 Dimissioni e surrogazione

    Art. 16/bis Assessori

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    CAPO III DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

    SEZIONE I DIRITTO DI ACCESSO

    Art. 17 Diritto di avere notizie e informazioni

    SEZIONE II DIRITTO DI INIZIATIVA

    Art. 18 Iniziativa

    Art. 19 Proposte di deliberazioni

    Art. 20 Presentazione di emendamenti

    Art. 21 Discussione degli emendamenti

    Art. 22 (Soppresso)

    Art. 22/bis Interrogazioni

    Art. 23 (Soppresso)

    Art. 24 Svolgimento delle interrogazioni.

    Art. 25 (Soppresso)

    Art. 25/bis Mozioni

    Art. 26 Ordini del Giorno

    Art. 27 (Soppresso)Art. 27/bis Assenza del proponente

    Art. 27/ter Comunicazione e affissione deliberazioni della Giunta

    CAPO IV GRUPPI CONSILIARI

    Art. 28 Costituzione dei Gruppi Consiliari

    Art. 29 Denominazione Gruppi - Disconoscimento

    CAPO V CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPICONSILIARI

    Art. 30 Composizione e funzionamento

    CAPO VI COMMISSIONI CONSILIARI

    SEZIONE I COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

    Art. 31 Istituzione

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    Art. 32 ComposizioneArt. 32/Bis Designazione dei Consiglieri componenti delle Commissioni

    consiliari e criteri per assicurare la rappresentanza proporzionale deiGruppi

    Art. 33 Partecipazione ad altre Commissioni

    Art. 34 Presidente e Vicepresidente

    Art. 35 Assegnazione degli Affari

    Art. 36 Validit delle votazioni

    Art. 37 Verbalizzazione e pubblicit delle sedute

    Art. 38 Pareri urgenti

    Art. 39 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti.

    SEZIONE II LE COMMISSIONI SPECIALI

    Art. 40 Previsione

    Art. 41 Commissioni di indagine

    CAPO VII DISCIPLINA DELL'AUTONOMIA DEL CONSIGLIOCOMUNALE

    Art. 42 Oggetto della disciplina

    Art. 43 Autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio

    Art. 44 Compiti della struttura di supporto al ConsiglioArt. 45 Risorse finanziarie attribuite al Consiglio

    Art. 45/bis Organizzazione dei Gruppi Consiliari

    CAPO VIII GETTONE DI PRESENZA E INDENNITA' DI FUNZIONE

    Art. 46 Gettone di presenza e indennit di funzione

    Art. 46/bis Termini e modalit per la corresponsione del gettone di presenza

    Art. 47 (Soppresso)Art. 48 (Soppresso)

    Art. 49 (Soppresso)

    Art. 50 (Soppresso)

    Art. 51 (Soppresso)

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    TITOLO III SVOLGIMENTO DEI LAVORI

    CAPO I LAVORI DEL CONSIGLIO

    Art. 52 Programmazione dei lavori

    Art. 53 Convocazione

    Art. 54 Adunanze aperte

    CAPO II DISCIPLINA E ORDINE DELLE ADUNANZE

    Art. 55 Poteri del Presidente

    Art. 56 Comportamento del pubblico

    CAPO III SVOLGIMENTO DEI LAVORI

    Art. 57 Dichiarazione di apertura della seduta

    Art. 57/bis Norme generali sulla discussione

    Art. 58 Poteri dei Consiglieri

    Art. 59 Silenzio durante la discussione

    Art. 60 Mozioni d'ordine

    Art. 61 Questioni pregiudiziali e sospensive

    Art. 62 Fatto personale e onorabilit dei Consiglieri e degli Amministratori

    Art. 63 Ordine di trattazione

    Art. 64 Chiusura della discussione

    CAPO IV VOTAZIONE

    Art. 65 (Soppresso)

    Art. 65/bis Forma delle Votazioni

    Art. 65/ter Votazione mediante sistema elettronico

    Art. 65/quarter Votazione per appello nominale

    Art. 65/quinquies Controprova della votazione espresso con dispositivo elettronico

    Art. 66 Votazioni Segrete

    Art. 67 Esito delle votazioni

    Art. 68 Immediata eseguibilit delle deliberazioni

    CAPO V VERBALIZZAZIONE.

    Art. 69 (Soppresso)

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    Art. 69/bis Redazione del verbale delle sedute

    Art. 69/ter Resoconto

    CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 70 Disposizione finale e transitoria

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    TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1Oggetto e finalit del Regolamento sul funzionamento del

    Consiglio Comunale

    1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 38, comma 2 del decreto

    legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 8 dello Statuto Comunale,disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzionidel Consiglio Comunale, in attuazione delle disposizioni legislative estatutarie.

    2. Il Regolamento volto a garantire un ordinato e produttivo svolgimento deilavori del Consiglio Comunale.

    Art. 2

    Interpretazione del Regolamento in corso di adunanza

    1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali nel corso dell'adunanza,relative all'interpretazione delle norme del presente Regolamento daapplicare per la trattazione di argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, sonosottoposte oralmente o, su richiesta del Presidente per iscritto, al Presidentestesso che pu:

    a)decidere seduta stante;

    b)sospendere temporaneamente la seduta per sentire la Conferenza deiPresidenti dei Gruppi Consiliari e quindi:

    decidere in merito;

    rimettere la decisione al Consiglio Comunale.

    2. Un terzo dei Consiglieri Comunali presenti pu in ogni caso chiedere chesull'eccezione sollevata e formalizzata per iscritto sia il Consiglio adesprimersi con apposita votazione.

    3. Il Presidente del Consiglio Comunale decide le questioni, non disciplinatenormativamente, che si presentino nel corso delle sedute, rifacendosi ai

    principi generali dell'ordinamento, allanalogia, alla consuetudine e allaprassi.

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    Art. 3Interpretazione del Regolamento al di fuori dell'adunanza

    1. Le eccezioni relative all'interpretazione del presente Regolamento, sollevate

    dai Consiglieri al di fuori delle adunanze, devono essere presentate periscritto al Presidente del Consiglio, che le sottopone al parere dellaCommissione Consiliare Permanente Affari Generali e Istituzionali.

    2. La questione, corredata del parere, rimessa poi alla decisione del ConsiglioComunale.

    3. L'interpretazione delle norme regolamentari ha natura permanente ed inmerito ad essa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

    Art. 4Diffusione del Regolamento

    1. I Consiglieri neoeletti ricevono dal Presidente del Consiglio il presente Rego-lamento.

    2. Nelle sale di adunanza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari devetrovarsi depositata copia del Regolamento unitamente alla raccolta dellepronunce interpretative di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

    Art. 5Sede delle adunanze

    1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede co-munale, in apposita sala adeguatamente attrezzata alluso.

    2. I locali ove si svolgono le adunanze devono permettere agevole accesso aiportatori di handicap, devono prevedere appositi spazi riservati al pubblico eagli organi di informazione.

    3. Il Presidente del Consiglio, quando ricorrano circostanze speciali oeccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico, o per cause di forza maggiore,o su richiesta del Sindaco, sentita la Conferenza dei Presidenti dei GruppiConsiliari, pu stabilire un diverso luogo di riunione, dandone notizia allacittadinanza mediante pubblici avvisi. In ogni caso la riunione deve esseretenuta nell'ambito del territorio comunale, ad eccezione dei casi di sedutacongiunta con organi di altri enti.

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    4. Nei giorni in cui hanno luogo le sedute del Consiglio, presso la ResidenzaComunale verr esposta la bandiera del Comune. Per tutta la durata dellaseduta, allinterno dellaula vengono esposte le bandiere dellUnioneEuropea e della Repubblica Italiana, nonch il gonfalone del Comune diRimini. Non consentito esibire in aula altre bandiere, simboli o vessilli.

    5. E' vietato fumare in tutte le sale di riunione del Consiglio e delleCommissioni Consiliari.

    6. La sede ove ha luogo l'adunanza del Consiglio deve essere indicatanell'avviso di convocazione.

    Art. 5/bisSeduta congiunta

    1. Per la trattazione di argomenti di interesse sovracomunale, il Presidente delConsiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari e in ac-cordo con gli altri Comuni partecipanti e/o la Provincia, pu disporre laconvocazione del Consiglio Comunale in seduta congiunta con altri ConsigliComunali o Provinciali.

    2. Nellaccordo con gli altri Comuni e/o Provincia, verr definita la sede,lorario e loggetto della riunione.

    3. Di norma, funger da segretario il Segretario Generale del Comune presso il

    quale ha luogo la riunione.4. Ove la seduta abbia luogo fuori dal territorio comunale, spetter ai

    Consiglieri presenti il rimborso delle spese di viaggio.

    5. Si applicano inoltre le disposizioni in materia di corresponsione del gettonedi presenza.

    6. In tali sedute non possono essere adottati atti aventi natura provvedimentale,n possono essere assunti impegni di natura economica-finanziaria a caricodel bilancio comunale.

    Art. 6Maggioranza e minoranza

    1. Ai fini del presente Regolamento, per maggioranza devono intendersi iConsiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momentodella consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza equelli che abbiano dichiarato in seguito di aderirvi.

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    2. Per minoranza devono intendersi i Consiglieri appartenenti ai gruppi formatidagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale non hannousufruito del premio di maggioranza, e quelli che abbiano dichiarato inseguito di aderirvi.

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    TITOLO IIORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

    CAPO IPRESIDENZA E UFFICIO DI PRESIDENZA

    Art. 7Presidente del Consiglio

    1. Per quanto previsto dall'art. 39 del T.U.E.L. e in dipendenza dell'art. 5/bis delvigente Statuto Comunale, il Consiglio presieduto da un Presidente elettotra i Consiglieri nella prima seduta, il quale assicura il buon andamento deilavori facendo osservare il Regolamento.

    2. Il Presidente sostituito da un Vicepresidente nei casi previsti dall'art. 5/bis

    dello Statuto Comunale.

    Art. 8Esercizio della carica di Presidente del Consiglio Comunale

    1. Il Presidente del Consiglio, in relazione a quanto previsto dal comma 5 del-l'art. 5/bis dello Statuto Comunale:

    fissa le modalit di pubblicizzazione delle sedute del Consiglio Comunale;

    organizza l'attivit del Consiglio, e con la Conferenza dei Presidenti deiGruppi Consiliari ne definisce periodicamente il programma, predispo-nendo il calendario dei lavori;

    il Presidente sovrintende al funzionamento della Struttura di supporto al-lattivit del Consiglio e dei Gruppi Consiliari;

    esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio dallesedute, ai fini dell'eventuale avvio della procedura di decadenza di cuiall'art.6 dello Statuto Comunale;

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    invita ad audizioni in Consiglio Comunale persone esterne al consesso,quando ci venga ritenuto utile in relazione all'esame di specificiproblemi o di singole deliberazioni.

    2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine nella sala delleadunanze e per assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del Regola-mento.

    3. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di impar-zialit, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti deiConsiglieri.

    4. Il Presidente del Consiglio Comunale, nei limiti delle risorse attribuite alConsiglio stesso, emana direttive finalizzate allattuazione o redazione deiprogrammi di funzionamento del Consiglio, utilizzando la conferenza deiPresidenti dei Gruppi Consiliari quale organo di consultazione.

    5. Il Presidente del Consiglio autorizza i Consiglieri Comunali che, in ragionedel loro mandato, si rechino in missione, in base a quanto previsto dallart.84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

    6. Il Presidente del Consiglio per le proprie missioni, per le quali non necessitadi apposita autorizzazione, ha diritto al rimborso spese e allindennit dimissione sulla base della presentazione di una dichiarazione circa la durata ele finalit della missione, corredata da apposita documentazione.

    Art. 9

    Cessazione, decadenza, decesso e revoca

    1. Il Presidente e il Vicepresidente cessano dalla carica per decadenza,dimissioni, decesso o revoca.

    2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente e il Vicepresidentesono surrogati nella prima seduta successiva all'evento, che deve essereconvocata dal Vicepresidente o, in caso di simultaneit della cessazione, dalConsigliere anziano nei termini e con le modalit previsti dall'art. 5/bis delloStatuto Comunale.

    3. Il provvedimento di revoca adottato con le modalit previste dall'art. 5/bisdello Statuto.

    Art. 10Dimissioni del Presidente e/o del Vicepresidente

    1. (soppresso).2. (soppresso).

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    2/bis. Le dimissione del Presidente e/o del Vicepresidente devono essereformulate per iscritto e poste allordine del giorno del primo ConsiglioComunale utile e votate.

    2/ter Se respinte, nella stessa riunione il dimissionario pu reiterarle.

    2/quater In tal caso il Consiglio Comunale ne prende atto.

    3. Dopo la presa d'atto di queste da parte del Consiglio, la seduta prosegue sottola presidenza del Presidente qualora sia dimissionario il Vicepresidente, delVicepresidente qualora sia dimissionario il Presidente; nel caso in cui sianoentrambi dimissionari, la presidenza assunta dal Consigliere Anziano finoall'elezione del nuovo Presidente. Nella stessa seduta procede alla nomina delnuovo Presidente e/o Vicepresidente, con le modalit e i tempi prescrittidall'art. 5/bis dello Statuto.

    Art. 11Sindacato sull'operato del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio

    1. I Consiglieri Comunali possono chiedere chiarimenti al Presidente del Consi-glio sul suo operato, precisando per iscritto i motivi della richiesta.

    2. Il Presidente ha l'obbligo di rispondere direttamente o per iscritto, entro quin-dici giorni dalla richiesta.

    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Vicepresidente del

    Consiglio, limitatamente agli atti e comportamenti posti in essere durante l'e-sercizio delle funzioni vicarie.

    Art. 12Struttura di supporto

    1. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 5/ter dello Statuto Comunale, ilPresidente si avvale di una struttura di supporto.

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    CAPO IICONSIGLIERI COMUNALI

    Art. 13Entrata in carica e convalida degli eletti

    1. L'entrata in carica e la convalida degli eletti sono disciplinate dall'art. 38,comma 4 e dall'art. 41, comma 1 del T.U.E.L.

    2. La convalida viene deliberata con un'unica votazione per tutti gli eletti

    eleggibili, e con separate votazioni per gli eletti riguardo ai quali sussiste unadelle cause di ineleggibilit. Alla seduta e alla votazione possono parteciparei Consiglieri della cui ineleggibilit si discute.

    3. I Consiglieri Comunali durano in carica dalla proclamazione della loroelezione fino a quella dei nuovi Consiglieri.

    Art. 14Partecipazione alle sedute

    1. Il Consigliere tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio, salvomotivato impedimento.

    2. In caso di assenza, la giustificazione, con indicazione dei motivi, vacomunicata in forma scritta al Presidente del Consiglio per l'esame di cui allalettera d) del precedente art. 8.

    3. Il Presidente del Consiglio, ricevute le comunicazioni di cui al comma prece-dente, ne informa il Consiglio ad inizio seduta, dando lettura dei motividell'assenza.

    Art. 15Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

    1. Le assenze, senza giustificato motivo, dei Consiglieri, che non partecipinoalle sedute del Consiglio ininterrottamente per almeno otto seduteconsecutive, comportano, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, l'avvio del

    procedimento di decadenza disciplinato dai commi 8 e 9 dello stesso articolo.

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    Art. 16Dimissioni e surrogazione

    1. Le dimissioni dalla carica dei Consiglieri Comunali sono presentate con le

    modalit e i termini di cui all'art. 38, comma 8 del T.U.E.L.2. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comu-

    nale, si procede alla surrogazione, nei modi di cui all'art. 45, comma 1 delT.U.E.L.

    3. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nellastessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza.

    Art. 16/bisAssessori

    1. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio con esclusione del diritto divoto e non concorrono a determinare il quorum per la validit delladunanza.Hanno diritto di intervento nelle discussioni consiliari e funzione di relatoresulle proposte di deliberazione presentate dal Sindaco e dalla Giunta.

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    CAPO IIIDIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

    Sezione IDiritto di Accesso

    Art. 17Diritto di avere notizie e informazioni

    1. Ai sensi dell'art. 43 del T.U.E.L. e per il disposto dell'art. 6, comma 2, letterac) dello Statuto Comunale, i Consiglieri Comunali esercitano il diritto diaccesso e consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale utiliper l'espletamento del loro mandato, con le modalit e i termini previsti dal

    presente Regolamento e dal vigente Regolamento Comunale sul"Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai provvedimentiamministrativi".

    2. Il diniego o differimento dell'accesso pu essere opposto per iscritto dall'am-ministrazione solo per motivi normativamente previsti, entro e non oltrequindici giorni dal ricevimento della richiesta.

    3. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sueAziende, Istituzioni, Enti dipendenti, S.p.a e S.r.l. cui partecipa, tutte le infor-mazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Per le S.p.ae le S.r.l., il diritto di informazione esercitato compatibilmente alle normeche le regolano.

    4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere copia degli atti e documenti di cuipossono prendere visione, anche se contenuti in supporti informatici oelettromagnetici, indicando espressamente che l'uso limitato all'eserciziodei diritti connessi alla carica ricoperta.

    5. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso comporti oneri particolar-mente gravosi per gli uffici, il Sindaco pu chiedere al richiedente di definired'intesa tempi e modalit di esercizio.

    6. I provvedimenti di diniego all'informazione o all'accesso devono essere moti-vati, e contro di essi il Consigliere richiedente pu ricorrere nei termini emodi previsti dalla legge.

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    Sezione IIDiritto di Iniziativa

    Art. 18Iniziativa

    1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1 del T.U.E.L. e per l'art. 6 dello Statuto, iConsiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottopostaalla deliberazione del Consiglio.

    2. Il diritto di iniziativa si esercita mediante:

    a) formulazione di proposte aventi ad oggetto l'indicazione di argomentirientranti nelle materie di competenza del Consiglio, al fine di dare im-pulso all'adozione di atti deliberativi;

    b) richiesta di trattazione urgente di taluno degli argomenti con inversionedell'ordine del giorno;

    c) proposta di questioni pregiudiziali, sospensive e incidentali;

    d) presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

    Art. 19Proposte di deliberazione

    1. I Consiglieri hanno facolt di presentare proposte di deliberazioniconcernenti materie di competenza del Consiglio.

    2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da unarelazione illustrativa - entrambe sottoscritte dal Consigliere proponente - inviata al Presidente del Consiglio che la iscrive all'ordine del giorno delprimo Consiglio utile.

    3. Se la proposta accolta dal Consiglio, il Sindaco ne cura la trasmissioneall'ufficio comunale competente per l'istruttoria, che dovr essere completataentro trenta giorni, dopodich il Presidente iscrive la proposta, all'ordine delgiorno del primo Consiglio utile per la trattazione e la votazione definitiva.

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    Art. 20Presentazione di emendamenti

    1. Gli emendamenti soppressivi, aggiuntivi o sostitutivi, possono essereproposti dal Sindaco, dai Consiglieri o dalle Commissioni Consiliari.

    2. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi subemendamenti.

    3. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso laPresidenza del Consiglio Comunale, fino all'inizio della trattazionedell'argomento.

    4. I subemendamenti vengono presentati per iscritto nel corso della discussione.

    5. Le Commissioni Consiliari possono presentare emendamenti formulati insede di esame dell'atto e votati almeno dalla maggioranza dei presenti.

    6. In caso di assenza del Sindaco gli emendamenti della Giunta sono presentati,purch sottoscritti dal Sindaco, dal Vicesindaco o da Assessore all'uopoincaricato.

    7. Il Presidente pu dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti condeliberazioni gi adottate o con altri emendamenti o subemendamenti prece-dentemente approvati.

    8. Ciascun Consigliere pu ritirare i propri emendamenti fino a quando ladiscussione viene chiusa. L'emendamento ritirato pu essere fatto proprio eriproposto da altro Consigliere.

    Art. 21Discussione degli emendamenti

    1. Per tutti gli emendamenti presentati relativi a uno stesso articolo si svolgeun'unica discussione.

    2. Quando il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente delConsiglio pu dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussionedegli emendamenti.

    3. Il Consigliere, anche se presentatore di pi emendamenti, non pu intervenirepi di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e pernon pi di cinque minuti, tempo comprensivo anche delleventualedichiarazione di voto.

    4. (soppresso)

    5. Chiusa la discussione, esaurita la fase delle dichiarazioni di voto ad essirelativi, il Presidente pone in votazione i subemendamenti e gli emendamentinell'ordine prima della proposta in esame.

    6. Nelle votazioni sugli emendamenti e sui subemendamenti sono posti in vota-zione, nell'ordine, quelli soppressivi , quelli modificativi e quelli aggiuntivi.

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    7. Il Presidente ha facolt di modificare l'ordine di votazione quando lo reputiopportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

    8. Ciascun Consigliere pu intervenire, sugli emendamenti per un tempo com-plessivo non superiore a trenta minuti.

    9. Il Presidente, dintesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari,

    ha facolt di derogare ai tempi e modi di discussione di cui al presentearticolo ove, per numero o importanza degli emendamenti, si rendanecessario ed opportuno modificare i tempi di intervento.

    Art. 22(soppresso e sostituito con l'art. 22/bis)

    Art. 22/bisInterrogazioni

    1. L'interrogazione, riconosciuta dall'art. 43, comma 3 del T.U.E.L. e dall'art.6/bis comma 1 dello Statuto Comunale quale diritto dei Consiglieri, consistenella domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, per avere informazioni circala sussistenza o la verit di fatti, o notizie su atti e/o provvedimentidell'Amministrazione Comunale o chiarimenti circa i motivi o intendimentidella loro condotta.

    2. L'interrogazione richiesta, a termini di Statuto, per iscritto o oralmente dauno o pi Consiglieri.

    3. Il Consigliere chiede la prenotazione di una interrogazione per ciascunaseduta di Consiglio Comunale indicandone l'oggetto al Presidente delConsiglio Comunale, dal momento in cui riceve l'avviso di convocazione delConsiglio Comunale fino a dieci minuti prima dell'inizio della seduta.

    4. Le interrogazioni prenotate e non svolte durante la seduta, con priorit perquelle non svolte per mancanza di tempo, restano iscritte per la seduta consi-liare successiva precedendo tutte le altre.

    5. L'interrogante ha a disposizione un tempo massimo di quattro minuti peresporre la propria interrogazione.

    6. Le risposte alle interrogazioni vengono date, dal Sindaco o dall'Assessoredelegato competente, seduta stante o in seduta successiva nello spazioriservato alle interrogazioni o in seduta appositamente riservata allatrattazione delle interrogazioni.

    7. Le risposte non possono avere durata superiore a quattro minuti e possonodar luogo a replica da parte dell'interrogante, che pu dichiarare di essere o dinon essere soddisfatto nel tempo massimo di un minuto.

    8. Nel caso in cui l'interrogazione sia presentata da pi Consiglieri, procederalla replica il primo dei firmatari, o in caso di sua assenza o rinuncia un altrodei sottoscrittori.

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    9. Il Consigliere interrogante pu richiedere risposta scritta che dovr esserefornita entro il termine massimo di trenta giorni.

    9/bis. Qualora il termine di cui al precedente comma non venga rispettato, ilSindaco o lAssessore di riferimento, dovr informare il Consiglio, nellaprima seduta successiva alla scadenza, circa le motivazioni della mancatarisposta nei termini.

    10. Il Consigliere pu dichiarare l'interrogazione di estrema urgenza, per laquale, a termini di Statuto, la risposta deve essere immediata. Ove ci non siapossibile, la risposta deve essere data per iscritto entro il termine di cinquegiorni.

    11. L'interrogante, qualora si dichiari non soddisfatto, potr trasformare l'interro-gazione in mozione. Il testo della mozione dovr essere consegnato al Presi-dente del Consiglio Comunale entro sette giorni. Il Presidente del ConsiglioComunale provveder ad iscrivere la mozione all'ordine del giorno del primoConsiglio Comunale utile.

    Art. 23(soppresso)

    Art. 24Svolgimento delle interrogazioni

    1. Le interrogazioni vengono trattate ad inizio seduta per non pi di un'ora.

    2. Lo svolgimento delle interrogazioni seguir il turno di presentazione e diiscrizione.

    3. Nessun Consigliere potr svolgere nella stessa seduta una seconda interroga-zione sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle presentatedagli altri Consiglieri ed eventualmente iscritte all'ordine del giorno.

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    Art. 25(soppresso e sostituito con l'art. 25/bis)

    Art. 25/bis

    Mozioni

    1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del ConsiglioComunale nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla Legge edallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllopolitico-amministrativo, alla promozione di iniziative ed interventi da partedel Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attivit del Comune e degli entied organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.

    2. La mozione si conclude con una risoluzione ed sottoposta all'approvazionedel Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

    3. Le proposte di mozione sono presentate per iscritto e sottoscritte da uno o piConsiglieri e sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile.

    4. Il Presidente del Consiglio pu dichiarare motivatamente per iscritto alproponente l'inammissibilit della mozione che violi disposizioni di legge e/odi Statuto o contrasti con deliberazioni gi assunte dal Consiglio Comunale.

    5. Il proponente, o uno dei proponenti, prima di illustrare al Consiglio lamozione pu chiedere che la stessa sia trattata nella Commissione Consiliarecompetente per materia. La mozione viene trasferita alla Commissione

    Consiliare competente qualora la richiesta sia sostenuta da un quarto deiConsiglieri (Sindaco escluso) con adesione scritta. Il proponente o uno deiproponenti illustra la mozione al Consiglio Comunale per un tempo nonsuperiore a dieci minuti. Il Sindaco o l'Assessore sono tenuti a precisare laposizione della Giunta in un tempo non superiore a dieci minuti. Segue ildibattito, nel quale ciascun Consigliere pu intervenire per un tempo nonsuperiore a dieci minuti, e la votazione.

    5/bis. Nel caso in cui la mozione sia stata trattata dalla Commissione ConsiliarePermanente i tempi di cui al comma precedente sono dimezzati.

    6. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica e dichiarazionedi voto per un tempo non superiore a cinque minuti complessivi. Non sonoconsentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

    7. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti e subemendamenti,che vengono discussi unitamente alla proposta di mozione ma votatiseparatamente, con la procedura di cui al precedente art. 21.

    8. Alle mozioni si applicano le disposizioni in materia di proposte deliberative,in quanto compatibili.

    9. Qualora siano state presentate pi mozioni su questioni od oggetti identici ostrettamente connessi, su proposta dei proponenti e previa votazione delConsiglio, si svolge un'unica discussione.

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    10. Lattuazione della mozione curata dal Presidente del Consiglio, che inparticolare:

    provvede a trasmetterla al Sindaco qualora la mozione approvatainteressi comportamenti, attivit, iniziative, atti, programmi e obiettividel Comune;

    provvede a trasmetterla agli enti dipendenti dal Comune o ai quali essopartecipa, qualora ad essi si riferisca.

    11. Nel caso in cui venga chiesto il rinvio di una mozione, il Presidente prima diporre in votazione la richiesta, deve acquisire sulla stessa il consenso del pro-ponente della mozione.

    Art. 26Ordini del Giorno

    1. L'ordine del Giorno un provvedimento approvato dal Consiglio Comunalecon il quale esso esprime la propria posizione o formula proposte o richiestesu questioni di rilevante interesse pubblico, anche esulanti la competenzaamministrativa del Consiglio.

    2. Le proposte di ordine del giorno sono presentate per iscritto e sottoscritte daciascun Consigliere, e sono iscritte all' O.d.G. della prima seduta successivaalla presentazione.

    3. Possono essere presentate proposte di ordini del giorno ad inizio seduta e co-munque entro la prima ora, ma in tal caso la discussione e la votazione deglistessi nella seduta in corso sono subordinate all'assenso dei rappresentanti ditutti i Gruppi Consiliari presenti alla seduta, sentito il Presidente delConsiglio sull'ordine dei lavori.

    4. Nei confronti degli ordini del giorno possono essere presentati emendamentie subemendamenti, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21.

    5. Nel caso in cui venga chiesto il rinvio di un ordine del giorno, il Presidenteprima di porre in votazione la richiesta, deve acquisire sulla stessa il

    consenso del proponente dellordine del giorno.

    Art. 27(soppresso)

    Art. 27/bis

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    Assenza del proponente

    1. La mozione o lordine del giorno, iscritti allordine del giorno del Consiglioe non trattati per assenza del proponente protratta per tre sedute, non

    verranno pi inseriti allordine del giorno delle sedute successive.

    Art. 27/terComunicazione e affissione deliberazioni della Giunta

    1. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono messe a disposizione dei Presi-denti dei Gruppi Consiliari mediante deposito nella Sala dei Gruppi

    Consiliari contemporaneamente all'affissione all'Albo Pretorio del Comune.Del deposito viene data comunicazione scritta ai Presidenti dei GruppiConsiliari con trasmissione del relativo elenco.

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    CAPO IVGRUPPI CONSILIARI

    Art. 28*Costituzione dei Gruppi Consiliari

    Il presente articolo, modificato in sede di seconda Revisione, per effetto della norma transitoria di cui alall'art. 70 del presente Regolamento , entrato in vigore in data 12 Giugno 2006, all'atto della

    proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale a seguito delle elezioni amministrative del 28/29Maggio 2006.

    1. I Gruppi Consiliari sono costituiti e composti nelle forme e con le modalit

    previste dall' art. 10* dello Statuto.2. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati o sospesi

    dalla carica devono far pervenire al Presidente del Consiglio, entro cinquegiorni dalla data della deliberazione di surroga, comunicazione scrittaindicante il Gruppo al quale aderiscono.

    3. Ogni Gruppo tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente delConsiglio Comunale l'eventuale mutamento della propria composizione,della sostituzione o temporanea supplenza del proprio Presidente. IlConsiglio Comunale, informato dal Presidente, ne prende atto.

    4. I Consiglieri possono esercitare il diritto di recesso dal Gruppo di cui fannoparte ed eventualmente confluire in Gruppo diverso. In tal caso, i Consiglierirecedenti, sono tenuti a dare comunicazione scritta del trasferimento, conallegata accettazione del Presidente del Gruppo di nuova appartenenza.

    5. (Soppresso).

    6. I Consiglieri possono essere esclusi dal Gruppo di cui fanno parte.L'esclusione di uno o pi componenti dal Gruppo va comunicata, per iscrittoal Presidente del Consiglio, sottoscritta da tutti gli altri componenti delGruppo. I Consiglieri esclusi comunicano al Presidente del Consiglio, entrodieci giorni dall'esclusione l'eventuale adesione ad altro Gruppo.

    7. (Soppresso).

    8. (Soppresso).

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    Art. 29Denominazione Gruppi - Disconoscimento

    1. Ciascun Gruppo Consiliare adotta una propria denominazione che vienecomunicata al Consiglio nella prima seduta dopo le elezioni.

    2. Il Consiglio Comunale, con deliberazione motivata, pu disconoscere ladenominazione di un Gruppo qualora sia contraria alla legge, e invitare ilGruppo interessato a proporre una nuova denominazione.

    3. I Gruppi Consiliari possono cambiare la propria denominazione in corso dimandato, dandone tempestiva comunicazione, sottoscritta per accettazione datutti i componenti del Gruppo, al Presidente del Consiglio Comunale.

    4. Ai Gruppi Consiliari sono assicurate le strutture, beni e strumenti di cui agliarticoli 42 e seguenti del presente Regolamento.

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    CAPO VCONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI

    GRUPPI CONSILIARI

    Art. 30Composizione e funzionamento

    1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari istituita ai sensi dell'art.11 del vigente Statuto Comunale, con le competenze e per le funzioni ivi pre-viste.

    2. La Conferenza convocata dal Presidente del Consiglio Comunale di propriainiziativa o su richiesta del Sindaco o di due Presidenti di Gruppo.

    3. Le sedute della Conferenza non sono pubbliche e vi prendono parte i soggettiindicati ai commi 2 e 3 dell'art. 11 dello Statuto.

    4. Le riunioni della Conferenza sono convocate di norma con almeno ventiquat-tro ore di anticipo. La convocazione pu avvenire anche attraverso laprogrammazione di riunioni periodiche. In casi di particolare opportunit e

    urgenza il Presidente del Consiglio pu convocare con breve anticipo laConferenza nell'ora precedente a quella di convocazione del Consiglio, e lapu riunire in qualunque momento della seduta del Consiglio, previasospensione della seduta in corso.

    5. Per la validit delle sedute occorre che siano intervenuti i Presidenti dialmeno la met dei Gruppi, sempre che siano rappresentate maggioranza eminoranza.

    6. La Conferenza decide a maggioranza dei presenti. In caso di parit prevale ilvoto del Presidente del Consiglio.

    7. Possono partecipare alla Conferenza per delega scritta e in sostituzione dei ri-spettivi Presidenti, altri Consiglieri del medesimo Gruppo nonch il Sindacoo un Assessore da lui delegato.

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    CAPO VICOMMISSIONI CONSILIARI

    SEZIONE ICommissioni Consiliari Permanenti

    Art. 31Istituzione

    1. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono cinque, e precisamente:

    Commissione Affari Generali e Istituzionali; Commissione Controllo e Garanzia;

    Commissione Territorio, Ambiente e Mobilit;

    Commissione Cultura, Formazione, Istruzione Sport e Turismo;

    Commissione Bilancio, Finanze, Economia e Servizi al Cittadino.

    2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari propone il numero deiComponenti delle Commissioni Consiliari Permanenti e le specifiche materiedi competenza di ciascuna.

    3. Il Consiglio Comunale, entro quindici giorni dalla seduta di convalida deglieletti procede all'istituzione e costituzione delle Commissioni Consiliari Per-manenti nonch alla elezione dei rispettivi Presidenti e Vicepresidenti, cherestano in carica quanto il Consiglio stesso.

    4. Entro dieci giorni dalla data di costituzione delle Commissioni, i Presidentidei Gruppi Consiliari comunicano al Presidente del Consiglio e ai Presidentidi Commissione, i nomi dei Commissari.

    5. Il Presidente del Consiglio nella prima seduta utile comunica i nominativi deiCommissari all'Assemblea e procede all'iscrizione degli stessi negli organicidella Commissione.

    6. In ogni caso di sostituzione di un Consigliere, il Gruppo di appartenenza, tra-mite il proprio Presidente, designa un altro rappresentante. Il nominativo comunicato al Presidente del Consiglio che procede alla sostituzione delCommissario. La sostituzione del Commissario decorre dal momento in cui ilnuovo nominativo viene comunicato formalmente dal Presidente delConsiglio al Presidente della Commissione.

    7. Quando i Commissari siano impossibilitati a partecipare ad una sedutadelegano per iscritto, dando conto dell'impedimento, altro Consigliere delproprio Gruppo ad intervenire. La delega dovr essere conferita di volta in

    volta e consegnata al Presidente della Commissione che ne d atto nelverbale della seduta. Non possono avvenire sostituzioni in corso di seduta.

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    Art. 32*Composizione

    Il presente articolo, modificato in sede di seconda Revisione per effetto della norma transitoria di cui al

    all'art. 70 del presente Regolamento, entrato in vigore in data 12 Giugno 2006, all'atto della

    proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale a seguito delle elezioni ammistrative del 28/29 Maggio2006.

    1. Il numero dei componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, fissatonell'atto consiliare di istituzione uguale per tutte le Commissioni. Il numerototale dei componenti di tutte le Commissioni viene ripartito in ragione delsessanta per cento ai gruppi di maggioranza e del quaranta per cento aigruppi di minoranza salvo diverso rapporto percentuale scaturito dal primoturno delle Elezioni Amministrative, con ulteriore ripartizione al loro internoproporzionata al risultato elettorale conseguito dai diversi gruppi, fermo

    restando che ciascun Gruppo costituito ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 10*dello Statuto comunque rappresentato in ciascuna Commissione.

    1/bis. I Consiglieri del Gruppo Misto, se formato, partecipano alle CommissioniConsiliari Permanenti per quanto e come espresso nei commi 6/octies e 6/novies dell'art. 10* dello Statuto, facendo in tal caso diminuirecorrispondentemente il contingente di posti del Gruppo di provenienza.

    1/ter. Qualora, nel corso del mandato, Consiglieri Comunali fuoriescano dalGruppo di appartenenza ed entrino a far parte di altro Gruppo, larappresentanza nelle Commissioni nei termini di cui all'art. 10* delloStatuto, facendo in tal caso diminuire corrispondentemente il contingente deiposti del Gruppo di provenienza.

    2. Il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco, bench membri del Consi-glio, non possono far parte delle Commissioni Consiliari Permanenti, nellequali hanno per facolt di intervento senza diritto di voto.

    Art. 32 bisDesignazione dei Consiglieri componenti delle Commissioni consiliari ecriteri per assicurare la rappresentanza proporzionale dei Gruppi

    1. La rappresentanza proporzionale nelle Commissioni Consiliari assicuratamediante attribuzione di voto proprozionale, inteso nel senso che ogni Gruppoesprime tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al Gruppo e vengono ripartitiproporzionalmente fra i componenti del gruppo assegnati alla Commissione. Nelcaso in cui la suddivisione matematica produca decimali, gli stessi dovrannoessere attribuiti ai commissari pi anziani per cifra elettorale del gruppo a cuiappartengono, nella misura massima di un voto per ciascun commissario.

    2. Ciascun Capogruppo designa i propri rappresentanti per ogni Commissione, innumero corrispondente a quello assegnato dalla deliberazione consiliare diistituzione e comunica al Presidente del Consiglio anche il numero dei votiattribuiti a ciascuno. Il Presidente ne d notizia a tutti i Consiglieri, al Sindaco edal Segretario Generale.

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    3. Al cambiamento dei componenti designati, ogni Capogruppo procede con lemodalit di cui ai commi 1 e 2,

    4. Ogni consigliere deve essere componente di almeno una Commissione.

    5. I Consiglieri componenti le commissioni o i loro sostituti, opportunamente

    delegati per iscritto, avranno diritto a percepire il gettone di presenza in misuraintera solo se saranno presenti alla seduta di Commissione Consiliare per un temposuperiore alla met della sua durata complessiva; in caso contrario, la misuraeconomica riconosciuta al Consigliere interessato sar ridotta del 50%. A talescopo sar istituito un apposito registro delle presenze dove sar riportato l'orariodi arrivo e uscita dalla Commissione, qualora non coincidenti con gli orari definitidal Presidente, quale inizio e termine delle sedute.

    Art. 33Partecipazione ad altre Commissioni

    1. Ciascun Consigliere pu partecipare alle sedute di tutte le CommissioniConsiliari Permanenti, anche di quelle di cui non componente, senza dirittodi voto.

    Art. 34Presidente e Vicepresidente

    1. Fino all'elezione, da parte del Consiglio Comunale, del Presidente eVicepresidente, la Commissione convocata dal Presidente del Consiglio,che la presiede.

    2. Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori, disciplina idibattiti e i tempi degli interventi, e cura i rapporti con la Presidenza delConsiglio.

    3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ecollabora con questo nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Com-missione.

    4. Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica per tutta la durata delmandato amministrativo. Possono essere revocati dalla carica su propostamotivata di almeno due quinti dei componenti del Consiglio e con il votofavorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.

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    5. In caso di cessazione dalla carica del Presidente o del Vicepresidente dellaCommissione, il Presidente del Consiglio procede alla convocazione delConsiglio per la nomina entro dieci giorni dalla comunicazione dellacessazione.

    Art. 35Assegnazione degli affari

    1. Il Presidente del Consiglio Comunale assegna gli affari alla CommissioneConsiliare Permanente competente per materia.

    2. Tutte le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale devono esserepreventivamente esaminate dalla Commissione competente per materia. Le

    mozioni vengono esaminate dalla Commissione secondo la procedura e lemodalit indicate dal precedente art. 25/bis, comma 5. .

    3. Non sono oggetto di esame preventivo da parte delle Commissioni leproposte di:

    mozione di sfiducia;

    revoca del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio;

    istituzione commissioni speciali;

    deliberazioni sul funzionamento e l'organizzazione dei lavori delConsiglio.

    4. Qualora un affare ricada nella competenza di pi Commissioni, il Presidentedel Consiglio lo assegna disponendo la trattazione e votazione in comune. Intal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente diCommissione pi anziano di et.

    5. Se il Presidente di una Commissione reputi che un argomento assegnato adaltra Commissione sia di sua competenza, lo comunica al Presidente delConsiglio che decide sentiti i Presidenti delle Commissioni interessate.

    6. Le Commissioni possono chiedere lintervento, alle proprie riunioni, degliAssessori, nonch, previa comunicazione al Sindaco, di funzionari, Dirigentidel Comune, di Amministratori e Dirigenti di Aziende dipendenti; possonoaltres invitare ai propri lavori persone esterne allAmministrazione, la cuipresenza sia ritenuta utile in relazione allargomento da trattare.

    Art. 36Validit delle votazioni

    1. La Commissione decide a maggioranza dei presenti.

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    2. In caso di voto unanime, il parere viene evidenziato nell' O.d.G. delConsiglio Comunale ai fini delle modalit di trattazione dell'argomento insede consiliare.

    Art. 37Verbalizzazione e pubblicit delle sedute

    1. Il Segretario della Commissione redige, in forma di resoconto sommario, ilverbale della seduta e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

    2. I componenti della Commissione hanno facolt di far verbalizzare integral-mente le loro dichiarazioni.

    3. Il Presidente pu richiedere ai Commissari di puntualizzare per iscritto o ver-balmente dichiarazioni o passaggi di intervento particolarmente significativi.

    4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo che vengano trattatequestioni relative a persone, in cui cio la Commissione tenuta a fareapprezzamenti o ad esprimere un giudizio discrezionale sulle qualit morali,intellettuali, economiche o sugli atti di una persona; in tal caso il Presidente,nella convocazione dichiara la seduta segreta.

    Art. 38Pareri urgenti

    1. In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco pu chiedere al Presidentedel Consiglio che il parere della Commissione sia reso in termini abbreviati,comunque non inferiori a tre giorni.

    Art. 39Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti

    1. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti convocata dal Presidente del Consiglio di sua iniziativa o su richiesta dialmeno un Presidente di Commissione.

    2. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Presidenti delleCommissioni Consiliari Permanenti equiparata ad ogni effetto allapartecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti.

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    SEZIONE IILe Commissioni Speciali

    Art. 40Previsione

    1. Ai sensi dell'art. 11/bis dello Statuto, il Consiglio Comunale pu deliberare lacostituzione di Commissioni Speciali, con compiti e attribuzioni consultive,propositive, referenti e istruttorie su questioni particolari e di natura tempora-nea.

    2. Con la stessa deliberazione il Consiglio:

    istituisce la Commissione Speciale;

    ne nomina il Presidente;

    ne indica i compiti e criteri di svolgimento dei lavori;

    fissa il termine di conclusione dei lavori.

    Art. 41Commissioni di indagine

    1. Ai sensi del comma 4, dell'art. 6/bis dello Statuto, il Consiglio Comunale,con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati,pu istituire nel proprio seno Commissioni di indagine sull'attivitdell'amministrazione.

    2. Con la delibera di istituzione della Commissione di indagine il Consiglio:

    nomina il Presidente;nomina i componenti;

    indica l'oggetto specifico dell'indagine e la sua durata.

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    CAPO VIIDISCIPLINA DELLAUTONOMIA DEL CONSIGLIO

    COMUNALE

    Art. 42Oggetto della disciplina

    1. Le norme del presente capo disciplinano le modalit con le quali sono fornitial Consiglio Comunale i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie che lostesso, attraverso apposita struttura amministrativa, gestisce ai fini delfunzionamento proprio e dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti,

    nonch la gestione delle risorse attribuite.

    Art. 43Autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio

    1. E istituita una apposita struttura di supporto al Consiglio Comunale prepostaad assicurare lautonomia funzionale e organizzativa del Consiglio.

    2. Alla struttura di cui al comma precedente assegnato, nellambito della dota-zione organica, personale idoneo a garantire la piena autonomia funzionaleed amministrativa.

    3. La struttura posta alle dirette dipendenze funzionali del Presidente delConsiglio e alle dipendenze gerarchiche di un Dirigente o di un dipendenteincaricato di posizione organizzativa nominato, su proposta del Presidentedel Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

    4. I dipendenti comunali assegnati ai diversi Settori dellEnte che prestinoattivit di supporto al Consiglio dipendono, per lo svolgimento di tale

    attivit, funzionalmente dal Presidente del Consiglio.

    5. Gli atti di organizzazione sono assunti dal Sindaco o dalla Giunta, secondo larispettiva competenza, dintesa con il Presidente del Consiglio Comunale cheformula per iscritto le proposte e comprendono tra laltro:

    a) la dotazione organica della struttura di supporto al Consiglio;

    b) lattribuzione della responsabilit di direzione della struttura di supporto alConsiglio;

    c) lindividuazione delle unit di dipendenti comunali o di collaboratori a ter-mine, anche di livello dirigenziale, assunti con contratto a tempo

    determinato, che compongono la struttura di supporto al Consiglio elattribuzione delle relative responsabilit;

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    d) la graduazione delle posizioni dirigenziali assegnate, ovvero anche ladeterminazione del compenso di cui allart. 90 e allart. 110 del decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267.

    Art. 44Compiti della struttura di supporto al Consiglio

    1. La Struttura di supporto al Consiglio di cui al precedente art. 43 costituitaed organizzata nel rispetto del principio dellautonomia organizzativa delConsiglio.

    2. La struttura di supporto al Consiglio assiste la Presidenza del ConsiglioComunale per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge e dallo

    Statuto, nonch quelle relative alla rappresentanza del Consiglio Comunale.3. La struttura di supporto al Consiglio, sulla base delle direttive impartite dal

    Presidente del Consiglio, cura la programmazione e lo sviluppo dellefunzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico ed amministrativoper le attivit del Consiglio e dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti, esvolge in particolare i seguenti compiti:

    a)coadiuva il Presidente nelle attivit necessarie ad assicurare adeguata epreventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglierisulle questioni sottoposte al Consiglio, ai sensi dellart. 39, comma 4,del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

    b)collabora con il Presidente del Consiglio nella tutela dei diritti deiConsiglieri a garanzia delleffettivo esercizio delle loro funzioniprovvedendo anche a soddisfare le richieste presentate dai Consiglieriper ottenere informazioni, notizie, copie di atti e documenti utiliallespletamento del mandato;

    c)cura la convocazione del Consiglio Comunale;

    d) dausilio allattivit delle Commissioni Consiliari;

    e)fornisce agli uffici competenti la documentazione necessaria per la

    liquidazione dellindennit per il Presidente del Consiglio e dei gettonidi presenza (o dellindennit di funzione) dei Consiglieri, nonch per ilrimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione allesedute consiliari o, comunque, per lo svolgimento delle funzioni e perla liquidazione delle indennit di missione;

    f) provvede, per il tramite dellUfficio preposto alle attivit economalidellEnte, allacquisizione dei beni e servizi necessari al funzionamentodel Consiglio e dei Gruppi Consiliari;

    g)assicura ai Gruppi Consiliari la necessaria collaborazione per ricerchenormative e di documentazione, riproduzione di relazioni e interventi,

    stesura di atti inerenti lattivit del Gruppo stesso, spedizione di corri-spondenza e quantaltro ritenuto necessario per tale finalit.

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    Art. 45Risorse finanziarie attribuite al Consiglio

    1. Il bilancio Comunale garantisce le risorse necessarie per il buon

    funzionamento del Consiglio Comunale, per le ordinarie attivit dei suoiorganismi e per lefficienza della struttura di supporto.

    2. La relazione previsionale e programmatica deve comprendere una appositasezione riguardante i programmi e le risorse relativi allattivit del Consiglio,redatti dalla Struttura di cui al precedente art. 43, sulla base delle direttiveemanate dal Presidente del Consiglio sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliariregolarmente costituiti.

    3. Tra gli allegati al bilancio di previsione inserito uno specifico prospettoanalitico dei fondi destinati allautonoma gestione del Consiglio. Il prospetto predisposto in conformit a quanto previsto, per gli altri servizi, dal Piano

    Esecutivo di Gestione dellEnte.

    4. Il Piano Esecutivo di Gestione, tenendo conto di quanto disposto dal bilanciodi previsione in merito alle risorse destinate al Consiglio, deve riportare inapposito quadro le risultanze economiche e finanziarie previste dal bilanciodi previsione, separando le spese relative al Consiglio dalle altre speseiscritte in bilancio.

    5. La Giunta Comunale per adottare variazioni al bilancio di previsione relativealle voci che riguardano il Consiglio Comunale deve aver acquisito il pareredel Presidente del Consiglio, rilasciato in forma scritta, sentita la conferenza

    dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.6. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma 1 sono assunti dal

    Dirigente della struttura di supporto al Consiglio Comunale in conformitalle direttive impartite dal Presidente del Consiglio. Ove siano necessariedeliberazioni della Giunta, esse sono proposte dal Sindaco sulla base dellarichiesta scritta del Presidente del Consiglio.

    7. Gli stanziamenti assegnati, e connessi rendiconti, sono indicati in specificicapitoli del bilancio annuale e indicati in apposita sezione nel PianoEsecutivo di Gestione del medesimo esercizio finanziario, in modo daidentificare il Centro di costo Consiglio.

    8. I provvedimenti inerenti la gestione delle spese costituiscono la massimaespressione dellautonomia organizzativa e contabile dellorgano consiliare.Eventuali richieste di anticipazioni di fondi per spese minute ed urgenti sonogestite secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentaridellEnte. Per tale finalit costituito un apposito fondo disciplinato secondoquanto previsto, per limiti e modalit, dalle vigenti disposizioni comunali dicontabilit e sono predisposti i relativi rendiconti.

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    Art. 45/bisOrganizzazione dei Gruppi Consiliari

    1. Ai Gruppi Consiliari assicurata, tenuto conto della consistenza numerica di

    ciascuno di essi, la disponibilit di locali, di risorse umane e strumentaliidonee al loro funzionamento. La Presidenza del Consiglio, sentita laconferenza dei Presidenti dei Gruppi, pu decidere la costituzione di strutturecomuni.

    2. La Presidenza del Consiglio, in base alla consistenza del personale assegnatoalla Struttura, dintesa con la conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari,determina le unit di personale da assegnare ai rispettivi Gruppi per le attivitdi segreteria.

    3. La segreteria del Gruppo Consiliare opera in un quadro di disponibilit,flessibilit e funzionalit in ragione delle esigenze istituzionali del Gruppo e

    cura e sviluppa le funzioni di supporto organizzativo, informativo,amministrativo necessario a rendere il ruolo istituzionale proprio di ciascunConsigliere Comunale, e in particolare svolge i seguenti compiti:

    a)collabora a predisporre gli atti di competenza dei Consiglieri;

    b)fornisce supporto al Gruppo durante le sedute del Consiglio Comunale;

    c)promuove e provvede, su indicazione del Presidente del Gruppo, allor-ganizzazione di riunioni e iniziative esterne rivolte ad acquisireelementi per la definizione di proposte politico-amministrative;

    d)cura, su indicazione del Presidente del Gruppo o del singoloConsigliere, i rapporti con altri organi istituzionali;

    e)provvede allorganizzazione ed alla conservazione degli atti prodotti dalGruppo;

    f) incaricata della gestione contabile del fondo di cui al successivo com-ma.

    4. E istituito, annualmente, un apposito fondo per il finanziamento delle spesedi uso corrente riconducibili allo svolgimento dellattivit istituzionale delConsiglio e dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti, secondo lemodalit previste dal presente capo. Per spese di uso corrente si intendono:

    a)spese per cancelleria, stampati, spese postali e telegrafiche;

    b)spese di trasferimento, ristorazione e alberghiere per iniziativeorganizzate dal Gruppo;

    c)spese per lacquisto o la stampa di pubblicazioni tipografiche o per lor-ganizzazione di convegni od incontri;

    d)spese minute ed urgenti comunque correlate a forniture di beni e servizioccorrenti per il funzionamento del Gruppo. Le spese del Consigliocomprendono quelle per lattivit dei Consiglieri che non appartengono

    ai Gruppi regolarmente costituiti, ai quali assegnata una quota pari adun quarantesimo della quota di fondo di cui al successivo comma 5,lettera b).

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    5. La parte del fondo, detratta la eventuale quota di cui al comma precedente, ripartita fra tutti i Gruppi secondo i seguenti criteri:

    a)il quaranta per cento del fondo diviso per il numero dei Gruppiregolarmente costituiti;

    b)la restante quota del sessanta per cento suddivisa per il numero dei

    Consiglieri, con attribuzione a ciascun Gruppo della quota rapportata alnumero dei Consiglieri componenti il Gruppo stesso.

    6. La ripartizione del fondo annuale effettuata dal Dirigente della Struttura disupporto al Consiglio subito dopo lapprovazione del Piano Esecutivo di Ge-stione. Le assegnazioni, effettuate ai Presidenti dei Gruppi ovvero ai singoliConsiglieri non facenti parte dei Gruppi regolarmente costituiti, rimangonoferme per lanno di riferimento e non potranno essere variate in caso dimodifica della composizione dei Gruppi Consiliari.

    7. Alla gestione del fondo di cui al presente articolo si applicano le disposizionicomunali in materia di contabilit.

    8. Il Presidente del Consiglio Comunale rende pubblico annualmente, inoccasione del conto consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle spesesostenute dai Gruppi Consiliari nellanno precedente predisposto daiPresidenti dei Gruppi stessi o dai Consiglieri non facenti parte dei Gruppiregolarmente costituiti.

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    CAPO VIIIGETTONE DI PRESENZA E INDENNIT DI FUNZIONE

    Art.46Gettone di presenza e indennit di funzione

    1. Ai Consiglieri viene corrisposto un gettone di presenza per la partecipazioneeffettiva alle sedute del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Presidenti

    dei Gruppi Consiliari, della Conferenza dei Presidenti delle CommissioniConsiliari Permanenti e delle Commissioni Consiliari Permanenti, comeprevisto dall'articolo 82, comma 2 del T.U.E.L. e dell'articolo 6, comma 5 delvigente Statuto Comunale.

    2. L'ammontare del gettone determinato con apposita deliberazione di Consi-glio Comunale, entro i limiti fissati dalle norme sopra richiamate.

    Art.46/bisTermini e modalit per la corresponsione del gettone di presenza

    1. Ai fini della corresponsione del gettone di presenza, la effettivapartecipazione del Consigliere Comunale alle riunioni rilevata:

    a) Per il Consiglio Comunale:

    - ad inizio seduta tramite appello nominale;

    - successivamente tramite registrazione nel verbale delle entrate deiConsiglieri in corso di seduta;

    - nel caso di seduta dichiarata deserta, il gettone di presenza corrisposto alConsigliere Comunale la cui partecipazione risulta registrata al momentodell'appello iniziale.

    b) Per le Commissioni Consiliari:

    - ad inizio seduta tramite appello nominale;

    - le successive entrate in corso di seduta

    sono fatte constatare dal Consigliere alla Commissione ed al suo Presidenteper la registrazione a cura del segretario della medesima.

    c) Per la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari e per la Conferenzadei Presidenti delle Commissioni Consiliari:

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    - ad inizio seduta tramite appello nominale;

    - le successive entrate in corso di seduta sono fatte constatare al Presidentedel Consiglio Comunale per la conseguente registrazione.

    Art. 47Diritto di opzione

    (Soppresso)

    Art. 48Regime dell'indennit di funzione

    (Soppresso)

    Art. 49Criteri di determinazione dell'indennit di funzione

    (Soppresso)

    Art. 50

    Giustificazione dell'assenza(Soppresso)

    Art. 51Detrazioni per assenza non giustificata

    (Soppresso)

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    TITOLO IIISVOLGIMENTO DEI LAVORI

    CAPO ILAVORI DEL CONSIGLIO

    Art. 52Programmazione dei lavori

    1. Per assicurare il buon andamento dei lavori del Consiglio, l'attivitdell'organo deve essere appropriatamente programmata nell'arco dell'annosolare.

    2. Il programma dei lavori, il calendario delle sedute, la scelta degli argomentida porre all'ordine del giorno nonch i modi e tempi della discussionevengono definiti dal Presidente del Consiglio in collaborazione con ilSindaco e con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.

    3. Il Consiglio Comunale per svolgere la sua attivit, che coincide con lanno solare, siriunisce in sedute di prima o seconda convocazione. Per la validit della seduta diprima convocazione richiesta la presenza della met dei consiglieriassegnati e per quella di seconda convocazione di almeno un terzo deiconsiglieri assegnati con arrotondamento all'unit superiore.

    Per entrambe le sedute non va computato il Sindaco. La seduta di secondaconvocazione quella che segue con i medesimi oggetti da deliberare adaltra seduta rimasta deserta per mancanza del numero legale. La seduta diseconda convocazione deve avere luogo in altro giorno, di cui deve esseredata comunicazione ai Consiglieri con almeno ventiquattro ore di preavviso.

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    Art. 53Convocazione

    1. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Presidente. In caso di

    assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta dalVice Presidente e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dalConsigliere Anziano.

    2. (soppresso)

    2/bis. Lavviso di convocazione unitamente allordine del giorno conl'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio comunicato al Sindaco e ai Consiglieri mediante comunicazione via fax o, surichiesta del Consigliere, tramite recapito al domicilio effettuato dal MessoComunale o invio alle rispettive caselle di posta elettronica almeno tre giorniprima del giorno fissato per la seduta.

    2/ter. Si possono effettuare sedute d'urgenza, con convocazione da comunicarsialmeno ventiquattro ore prima.

    2/quater. Per urgenze sopravvenute consentita liscrizione di argomentiaggiuntivi allordine del giorno gi partecipato, con comunicazione daeffettuarsi almeno ventiquattro ore prima delle sedute.

    2/quinquies. Gli elenchi degli oggetti iscritti allordine del giorno delle sedute delConsiglio devono essere pubblicati allAlbo Pretorio, sotto la responsabilitdel Segretario Generale.

    2/sexies. Gli atti relativi agli argomenti iscritti allordine del giorno vengonodepositati in apposita sala, a disposizione dei Consiglieri Comunali.

    2/septies. Nessuna proposta pu essere sottoposta a deliberazione del Consiglio senon viene depositata almeno ventiquattro ore prima di quella di inizio dellaseduta, con tutti i documenti necessari al suo esame.

    2/octies. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo icasi in cui la legge o lo Statuto non dispongano altrimenti.

    2/novies. Per la emissione di prestiti obbligazionari, lapprovazione di bilanci diprevisione annuali e pluriennali, di Piani Regolatori Generali e loro variantigenerali, richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

    3. E' in capo all'Amministrazione Comunale l'onere di fornire e manutenere lastrumentazione necessaria alla convocazione.

    4. Fino all'installazione delle attrezzature di cui al precedente comma e in tutti icasi di forza maggiore, l'avviso di convocazione viene comunicato medianterecapito al domicilio dei Consiglieri da parte del Messo Comunale.

    5. L'eventuale tardiva, omessa o irregolare comunicazione dell'avviso di convo-cazione sanata dalla presenza del Consigliere in adunanza salvo che ilConsigliere, all'apertura della seduta, non eccepisca apposita pregiudiziale.

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    Art. 54Adunanze aperte

    1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e d'intesa con la Conferenza dei

    Presidenti dei Gruppi Consiliari, pu convocare un'intera seduta aperta diConsiglio, per rilevanti motivi di interesse della comunit locale, alla qualepossono essere invitati rappresentanti di enti pubblici o soggetti privati cheabbiano particolare interesse o conoscenze rispetto all'argomento trattato.

    2. Anche nell'ambito di normali sedute di Consiglio gli argomenti chepresentino le caratteristiche di cui al comma precedente possono esseretrattati in seduta aperta.

    3. Il Presidente per consentire ai soggetti invitati di apportare il loro contributoall'esame del tema trattato, pu dar loro facolt di intervenire nelladiscussione.

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    CAPO IIDISCIPLINA E ORDINE DELLE ADUNANZE

    Art. 55Poteri del Presidente

    1. Al Presidente del Consiglio attribuito dalla legge il potere di direzione deilavori e dell'attivit del Consiglio. In quest'ambito il Presidente:

    dichiara aperta la seduta, previo accertamento della regolarit della con-vocazione e del numero legale;

    nomina i tre scrutatori, dei quali due di minoranza e uno dimaggioranza;

    effettua comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno;

    dirige la discussione delle proposte seguendo l'ordine di iscrizione nel-l'ordine del giorno, salvo che non sia stata chiesta e ottenuta la propostadi inversione;

    concede la facolt di parlare ai Consiglieri che ne facciano richiesta; dichiara la chiusura della discussione su ogni proposta;

    dichiara l'apertura della votazione;

    proclama l'esito della votazione;

    richiama i Consiglieri ad attenersi all'argomento;

    richiama i Consiglieri che tengono atteggiamenti oltraggiosi odisturbano i lavori consiliari fino a togliere loro la parola, oveperseverino;

    procede prima alla sospensione temporanea della seduta, poi alloscioglimento qualora i tumulti o le cause che hanno dato origine allasospensione, non siano cessati;

    dichiara la chiusura dell'adunanza.

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    Art. 56Comportamento del pubblico

    1. Le persone che assistono alle sedute nella parte riservata al pubblico devono

    astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione, evitarelesposizione di bandiere, drappi, cartelli e simboli di vario genere e rimanerein silenzio mantenendo un atteggiamento corretto.

    2. Nessuna persona estranea pu aver accesso, durante la seduta, alla parte dellasala riservata al Consiglio, ad eccezione degli impiegati incaricati dicoadiuvare il Segretario, degli uscieri di servizio, dei funzionari comunalieventualmente chiamati e dei giornalisti debitamente autorizzati, quando sialoro riservato un posto nell'aula.

    3. Il Presidente, al fine di mantenere l'ordine durante le sedute del Consiglio, siavvale degli agenti di Polizia Municipale sempre presenti in aula, nel numero

    di due, durante le adunanze.

    4. Nelle sedute pubbliche il Presidente pu, dopo aver dato gli opportuniavvertimenti, ordinare che venga allontanato dall'uditorio chiunque sia causadi disordine.

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    CAPO IIISVOLGIMENTO DEI LAVORI

    Art. 57

    Dichiarazione di apertura della seduta

    1. All'apertura della seduta il Presidente del Consiglio invita il Segretario Gene-rale a procedere all'appello nominale dei Consiglieri. Al termine dellachiamata nominativa in ordine alfabetico, il Segretario proceder per una solavolta, ad una nuova chiamata dei Consiglieri risultati assenti al termine dellaprima, dopo di che comunica il numero dei presenti al Presidente.

    2. Il Presidente dichiara la seduta valida, ove accerti il numero legale richiesto odeserta qualora il numero legale non venga raggiunto.

    3. Qualora sia trascorso un quarto d'ora, dall'orario indicato nell'avviso diconvocazione, senza che si sia raggiunto il numero legale dei Consiglieripresenti, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

    4. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno o pi Consiglieri, pudisporre in corso di seduta la verifica del numero legale con le modalit dicui al comma 1 o, ove espressamente richiesto, con procedura elettronica. Incaso di mancanza del numero legale, il Presidente scioglie la seduta.

    Art. 57/bisNorme generali sulla discussione

    1. Il Presidente del Consiglio pone in trattazione largomento e d, se richiesta,la parola per la presentazione a:

    Sindaco;

    Assessore incaricato;

    Presidente della Commissione Consiliare Permanente che ha istruito laproposta;

    Consigliere proponente, nel caso di proposta di iniziativa consiliare;

    Dirigenti comunali o consulenti incaricati dallamministrazione, chepotranno inoltre intervenire per le risposte, integrazioni e precisazionirichieste.

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    2. Dopo la presentazione, che nel complesso non potr avere durata superiore aquarantacinque minuti, salvo diversa determinazione ai sensi di quanto previ-sto dallart. 58, comma1, il Presidente del Consiglio apre la discussioneconcedendo la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, nellordinedi iscrizione.

    3. La durata degli interventi del Sindaco e degli Assessori e del relatore nelcorso della discussione regolata dalle corrispondenti disposizioni delRegolamento relative ai Consiglieri Comunali.

    4. Nel corso della discussione il Sindaco e il relatore hanno inoltre facolt di in-tervento in ordine ad eventuali questioni pregiudiziali o sospensive sollevateper un tempo pari a quello a disposizione dei Consiglieri.

    Art. 58

    Poteri dei Consiglieri

    1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di parola su ogni questione posta in di-scussione e possono intervenite per non pi di dieci minuti, salvo che ilPresidente del Consiglio, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti deiGruppi Consiliari, non abbia stabilito tempi diversi.

    2. A ciascun Consigliere consentito, nella discussione di ogni argomento, diriprendere la parola per il secondo intervento per un tempo non superiore acinque minuti.

    3. Il Presidente, concede la parola ai Consiglieri che lo richiedano, secondo l'or-dine di prenotazione degli interventi.

    4. Allo scadere del tempo previsto per l'intervento l'oratore, avvertito dal Presi-dente, deve concludere.

    5. Scaduto il termine il Presidente, richiamato l'oratore, gli toglie la parola.

    6. I Consiglieri svolgono l'intervento dal loro posto, in piedi, rivolgendosi all'in-tero Consiglio senza riferimenti al pubblico presente.

    Art. 59Silenzio durante la discussione

    1. I Consiglieri sono tenuti a concorrere al mantenimento del silenzio durante ladiscussione, e a tenere comportamenti che favoriscano l'ordinato procederedei lavori, durante i quali vietato l'uso dei telefoni cellulari nonchlesibizione di bandiere, drappi, cartelli e simboli di vario genere.

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    Art. 60Mozioni d'ordine

    1. La mozione d'ordine, durante i lavori del Consiglio, consiste in un richiamo

    verbale, da parte di uno o pi Consiglieri, ad osservare le norme di legge,dello Statuto o del presente Regolamento nel presentare, discutere eapprovare una deliberazione.

    2. L'illustrazione della mozione d'ordine deve essere contenuta nel tempomassimo di tre minuti.

    3. Ove la mozione d'ordine comporti una decisione del Consiglio, questaavviene seduta stante, dopo l'intervento, della durata di non pi di tre minuti,di un Consigliere contrario alla mozione.

    Art. 61Questioni pregiudiziali e sospensive

    1. Si ha questione pregiudiziale quando un Consigliere chiede che unargomento o l'intero ordine del giorno della seduta non venga discusso,precisandone i motivi.

    2. Si ha questione sospensiva quando, nel corso della trattazione, il Consigliere

    ne chieda motivatamente il rinvio.3. Le questioni pregiudiziali devono essere proposte prima dell'inizio della di-

    scussione dell'argomento a cui si riferiscono.

    4. Su tali questioni il Consiglio decide seduta stante, previo intervento delproponente e, ove ne faccia richiesta, di un Consigliere contrario, entrambiper un tempo non superiore a tre minuti.

    Art. 62Fatto personale e onorabilit dei Consiglieri e degli Amministratori

    1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta, il sentirsiattribuire opinioni diverse da quelle effettivamente espresse o il ritenersi lesonella propria onorabilit.

    2. Il Consigliere, Sindaco o Assessore che chieda la parola per fatto personaledeve indicare in cosa esso consista, dopo di che il Presidente decide se ilfatto sussista o meno.

    3. Se il Consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide ilConsiglio seduta stante.

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    4. Gli interventi per fatto personale non possono durare pi di cinque minuti nelloro complesso.

    Art. 63Ordine di trattazione

    1. La trattazione degli argomenti si svolge secondo l'ordine di iscrizione deglistessi all'ordine del giorno.

    2. Il Sindaco, il Presidente e ciascun Consigliere possono chiedere che vengamodificato l'ordine di trattazione degli argomenti all'inizio o in corso diseduta.

    3. Sulla proposta decide il Consiglio seduta stante.

    Art. 64Chiusura della discussione

    1. Il Presidente, dopo che su un argomento abbiano parlato tutti i Consiglieriche ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e d la parola alSindaco e ai relatori per leventuale replica conclusiva (che non potr nelcomplesso avere durata superiore a trenta minuti, salvo quanto previstodallart. 58, comma 1) e, per la dichiarazione di voto, a non pi di unConsigliere per Gruppo.

    2. I Consiglieri che intendono votare diversamente dal proprio Gruppo di appar-tenenza hanno diritto di esprimere la propria dichiarazione di voto.

    3. Ogni dichiarazione di voto deve essere espressa nel tempo massimo di treminuti.

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    CAPO IVVOTAZIONE

    Art. 65(soppresso)

    Art. 65 bisForma delle votazioni

    1. I Consiglieri votano a mezzo del sistema elettronico di votazione, ovveroad alta voce, per appello nominale, o per alzata di mano.

    2. In presenza di limitazioni permanenti delle capacit fisiche di unConsigliere tali da pregiudicare il corretto espletamento della materialeoperazione di voto, il Consigliere ha facolt di avvalersi di un assistentedi propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dalPresidente.

    Art. 65 terVotazione mediante sistema elettronico

    1. Nella votazione a mezzo del sistema elettronico non si computano tra ipresenti coloro che hanno ritirato la scheda magnetica relativa alla loropresenza ovvero coloro che non hanno partecipato alla votazione.

    2. Del risultato della votazione, oltre alle scritte luminose che appaiono sultabellone elettronico, viene data lettura da parte del Presidente conelencazione dei nomi dei consiglieri contrari ed astenuti.

    Art. 65 QuaterVotazione per appello nominale

    1. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta di cinque Consiglieri effettuatacon domanda anche verbale prima che abbiano inizio le operazioni di voto,la votazione avviene per appello nominale.

    2. Tale richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura delladiscussione e prima che il Presidente abbia invitato il Consiglio a votare.

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    3. Per questa votazione il Segretario procede all'appello prendendo nota deinominativi dei Consiglieri che esprimono voto favorevole, contrario e delleastensioni, e ne d comunicazione al Presidente che proclama il risultato.

    Art. 65 QuinquiesControprova della votazione espressa con dispositivo elettronico

    1. Il voto espresso pu essere sottoposto a correzione o controprova se unConsigliere, dichiarando di essere intercorso in errore materiale, lo richiedanon oltre la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi adaltro oggetto.

    2. Il Presidente, qualora lerrore risulti determinante ai fini dellapprovazionedella proposta, dispone la ripetizione della votazione.

    3. Il Presidente e gli scrutatori accertano il risultato della prova e dellacontroprova.

    4. Qualora il voto non sia determinante per lesito della votazione ilPresidente da atto dellerrore materiale e proclama lesito della votazionetenendo conto della volont espressa dal Consigliere.

    5. Il Segretario riporta tale volont nel verbale della seduta.

    Art. 66Votazioni Segrete

    1. Nei casi in cui la legge o lo Statuto prevedano la votazione a scrutiniosegreto, questa si effettua per mezzo di schede depositate dai Consiglieri,chiamati per appello nominale dal Segretario, in un'unica urna posta presso laPresidenza.

    2. Lo spoglio delle schede viene effettuato dai Consiglieri scrutatori. IlPresidente proclama l'esito delle operazioni di voto.

    Art. 67Esito delle votazioni

    1. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti,ad eccezione dei casi in cui la legge o lo Statuto dispongano diversamente.

    2. In caso di parit di voti la proposta deliberativa non n approvata nrespinta e pu essere riproposta per la votazione a partire dalla sedutasuccessiva.

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    3. Qualora il numero dei voti risultasse diverso dal numero dei votanti, il Presi-dente annulla l'operazione e ne dispone la ripetizione.

    4. Se, in virt dell'esito della votazione emerge la mancanza del numero legale,il Presidente dichiara nulla la votazione e scioglie la seduta.

    Art. 68Immediata eseguibilit delle deliberazioni

    1. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarateimmediatamente eseguibili con il voto espresso, in separata votazione, dallamaggioranza dei Consiglieri assegnati.

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    CAPO VVERBALIZZAZIONE

    Art. 69(soppresso)

    Art. 69 bisRedazione del verbale delle sedute

    1. Di ogni seduta del Consiglio comunale viene redatto il processo verbalecon indicazione della data e ora dellinizio e conclusione dei lavori, delsoggetto che la presiede e di chi svolge la funzione di segretario. Ilprocesso verbale contiene lelenco e loggetto degli argomenti discussi, ledecisioni assunte e il testo delle deliberazioni ed i relativi allegati, conlindicazione delle modalit ed esito delle votazioni. Il verbale indicaaltres il nome dei consiglieri presenti allappello, nelle successiveverifiche del numero legale e al momento delle votazioni, nonch il nomedei consiglieri e dei soggetti che abbiano preso la parola nel corso deilavori. Il verbale contiene i documenti presentati nel corso della sedutaquali gli emendamenti e lesito della relativa votazione.

    2. Ad avvenuta redazione del verbale, il Presidente del Consiglio dispone chevenga depositato per la visione presso la sala dei consiglieri per giornisette, e da comunicazione del deposito ai consiglieri.

    3. Il processo verbale curato dal Segretario Generale del Comune. Ilprocesso verbale sottoscritto dal Segretario Generale e dal Presidente delConsiglio comunale.

    Art. 69 terResoconto

    1. Di ogni seduta del Consiglio effettuata una registrazione su supportodigitale.

    2. Le registrazioni digitali sono conservate presso il Consiglio comunale esono adottate misure che garantiscono lintegrit e conservazione neltempo dei documenti sonori.

    3. Il Presidente del Consiglio comunale pu provvedere alla pubblicazioneintegrale o alla diffusione del dibattito delle sedute consiliari o di parti diesse.

    4. I Consiglieri comunali possono richiedere al Presidente del Consiglio diottenere in tempi urgenti e per casi particolari la trascrizione integrale oparziale di sedute del Consiglio comunale. La suddetta richiesta pu essereavanzata da chiunque abbia un motivato interesse.

  • 7/26/2019 Regolamento in vigore

    56/56

    CAPO VIDISPOSIZIONI FINALI

    Art. 70

    Disposizione finale e transitoria

    1. Gli artt. 28 e 32 evidenziati nel testo del Regolamento in carattere corsivo re-stano in vigore fino all'atto della proclamazione degli eletti nel ConsiglioComunale che scaturir dalle elezioni successive a quelle del 27 maggio2001.

    2. Gli artt. 28* e 32* evidenziati nel testo del Regolamento con velatura ingrigio entreranno in vigore all'atto della proclamazione degli eletti nelConsiglio Comunale che scaturir dalle elezioni successive a quelle del 27maggio 2001.

    Avvertenza

    Con la proclamazione degli eletti nel Consiglio Comunale avvenuta in data12 giugno 2006 a seguito delle elezioni del 28/29 Maggio 2006 sono entrati