Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche...

91
Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche di Attuazione 1 Comune di Cascia Nuovo Piano Regolatore Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche di Attuazione del PRG parte strutturale Indice a) Regolamento edilizio comunale : Art.1 validità degli articoli ; TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I Concessioni, autorizzazioni edilizie e denunce di inizio attività art. 1bis oggetto del regolamento art. 2 interventi soggetti a concessione edilizia art. 3 denuncia di inizio attività art. 4 autorizzazione edilizia art. 5 Interventi non soggetti ne’ a concessione edilizia ne’ ad autorizzazione o denuncia di inizio attività’ art. 6 disciplina degli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici generali art. 7 autorizzazione ambientale art. 8 autorizzazioni di enti diversi dal comune CAPO II tipologia degli interventi art. 9 definizione di alcune categorie di intervento art. 10 interventi indifferibili ed urgenti art. 11 mutamenti di destinazioni d’uso art. 12 intervento diretto CAPO III modalità per le domande, composizione della commissione edilizia e disposizioni per l’esecuzione dei lavori art. 13 modalità per le domande art. 14 rilascio della concessione edilizia art. 15 decadenza della concessione art. 16 commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (app. con D. C. C. n. 34/05) art. 17 atti autorizzativi generali art. 18 inizio, conduzione ed interruzione dei lavori art. 19 annullamento della concessione art. 20 cantieri di lavoro art. 21 scarico dei materiali, demolizioni, nettezza delle strade adiacenti ai cantieri art. 22 responsabilità degli esecutori di opere art. 23 rimozioni delle recinzioni art. 24 prevenzioni degli infortuni art. 25 vigilanza sulle costruzioni art. 26 utilizzazioni degli edifici art. 27 deroghe al Regolamento Edilizio art. 28 concessione di variante art. 29 onerosità della concessione art. 30 determinazione del costo di costruzione art. 31 esenzione dal contributo afferente il costo di costruzione

Transcript of Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche...

Page 1: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

1

Comune di Cascia Nuovo Piano Regolatore

Regolamento edilizio comunale e

Norme Tecniche di Attuazione del PRG parte strutturale

Indice

a) Regolamento edilizio comunale : Art.1 validità degli articoli ; TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I Concessioni, autorizzazioni edilizie e denunce di inizio attività art. 1bis oggetto del regolamento art. 2 interventi soggetti a concessione edilizia art. 3 denuncia di inizio attività art. 4 autorizzazione edilizia art. 5 Interventi non soggetti ne’ a concessione edilizia ne’ ad autorizzazione o denuncia di inizio attività’ art. 6 disciplina degli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici generali art. 7 autorizzazione ambientale art. 8 autorizzazioni di enti diversi dal comune CAPO II tipologia degli interventi art. 9 definizione di alcune categorie di intervento art. 10 interventi indifferibili ed urgenti art. 11 mutamenti di destinazioni d’uso art. 12 intervento diretto CAPO III modalità per le domande, composizione della commissione edilizia e disposizioni per l’esecuzione dei lavori art. 13 modalità per le domande art. 14 rilascio della concessione edilizia art. 15 decadenza della concessione art. 16 commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (app. con D. C. C. n. 34/05) art. 17 atti autorizzativi generali art. 18 inizio, conduzione ed interruzione dei lavori art. 19 annullamento della concessione art. 20 cantieri di lavoro art. 21 scarico dei materiali, demolizioni, nettezza delle strade adiacenti ai cantieri art. 22 responsabilità degli esecutori di opere art. 23 rimozioni delle recinzioni art. 24 prevenzioni degli infortuni art. 25 vigilanza sulle costruzioni art. 26 utilizzazioni degli edifici art. 27 deroghe al Regolamento Edilizio art. 28 concessione di variante art. 29 onerosità della concessione art. 30 determinazione del costo di costruzione art. 31 esenzione dal contributo afferente il costo di costruzione

Page 2: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

2

TITOLO II NORME PER L’IGIENE ED IL DECORO DEGLI EDIFICI CAPO I parti esterne dei fabbricati art. 32 aspetto esterno degli edifici art. 33 intonacatura e coloritura art. 34 muri di prospetto, rivestimenti degli edifici e recinzioni art. 35 recinzioni, sistemazione e manutenzione delle aree fabbricabili art. 36 aggetti e sporgenze sul suolo pubblico art. 37 Pensiline, portici, pergole, terrazze e balconi art. 38 servitù pubbliche art. 39 Apposizione e realizzazione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelli pubblicitari, tende, tendoni, gazebi aperti, verande aperte, serre per produzione agricola, piccoli annessi agricoli removibili art. 40 deflusso delle acque art. 41 focolai, forni e camini, codoli di calore, canne fumarie ed antenne art. 42 restauri e modifiche all’aspetto esterno dei fabbricati art. 43 coperture art. 44 tipologie nelle zone E agricole art. 45 stalle, ovili, porcili e pollai art. 46 concimaie e depositi art. 46bis pozzi e sorgenti art. 47 edilizia cimiteriale art. 48 tutela degli alberi art. 49 zone verdi art. 50 terreni insalubri CAPO II parti interne dei fabbricati art. 51 cortili art. 52 locali abitabili art. 53 locali seminterrati art. 54 locali sottotetto art. 55 locali igienici, cucine e disimpegni art. 56 scale e abbattimento delle barriere architettoniche art. 57 piani terreni TITOLO III NORME GENERALI , DEFINIZIONI PER L’EDIFICABILITÀ’ E L’ USO DEL SUOLO art. 58 parametri edilizi e urbanistici art. 59 computo delle volumetrie art. 60 altezze dei fabbricati art. 61 parti degli edifici non computate

b) Norme Tecniche di Attuazione PRG-Parte strutturale :

TITOLO IV NORME ATTUATIVE DELLE PREVISIONI DI PIANO REGOLATORE Art.62 Zone “A” ; Art.63 Zone “Ab” ; Art.64 Zone “Ac” ; Art.64 bis Zone “B” definizione ; Art.65 Zone “B” di completamento ; Art.66 Zone “BL” di completamento e restauro urbano; Art.67 Zone “BP” di completamento nel parco urbano ; Art.68 Zone “BS” di completamento e restauro urbano all’interno del polo del santuario; Art.69 Zone “C” di nuova edificazione ;

Page 3: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

3

Art.70 Zone “D” per impianti artigianali e industriali ; Art.71 Zone “DA” per insediamenti turistici alberghieri ed extralberghieri ; Art.72 Zone “DE” per insediamenti produttivi a carattere agricolo ; Art.73 Zone “DS” ; Art.74 Zone “E “ Territorio Agricolo ; Art.75 Zone “F” per attrezzature ed impianti di interesse generale ; Art.76 Zone “FH” private per attrezzature ed impianti di interesse generale ; Art.77 Zone “FI” per attrezzature ed impianti di interesse privato; Art.78 Zone “FP” per attrezzature ed impianti di interesse generale all’interno del parco urbano; Art.79 Zone “FS” per attrezzature ed impianti a carattere sociale ; Art.80 Zone “FL” per impianti di distribuzione dei carburanti; Art.81 Permeabilità del suolo e limiti di zona ; Art.82 Disciplina delle attività estrattive nel territorio comunale ; Art.82 bis Vincoli ambientali ; Art.83 Zone di interesse archeologico ; Art.84 Zone di salvaguardia dei corsi d’acqua ; Art.85 Aree Boscate ; Art.86 Zone gravate da usi civici ; Art.87 Zone Montane ; Art.88 Siti di Interesse Comunitario ; Art.89 Aree di Studio; Art.90 Aviosuperficie ; Art.91 Articolazione del sistema viario carrabile ; Art.92 Vincolo idrogeologico ; Art.93 Disciplina delle opere per la protezione civile ; Art.94 Ambiti del rischio geologico-dissesti ; Art.95 Rischio sismico ; Art.96 Aree a rischio di esondazione ;

……………………………………………………………………

Page 4: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

4

art. 1

Validità degli articoli Gli articoli ricompresi tra gli i n.ri 1 e 61 costituiscono il regolamento edilizio . Gli articoli ricompresi tra i n.ri 62 e 96 costituiscono le NTA della “parte strutturale” del PRG .

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Concessioni, autorizzazioni edilizie e denunce di inizio attività

art.1 bis Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell’ambito del territorio comunale, l’esecuzione di interventi edilizi e a carattere urbano, nonché ogni attività incidente sull’assetto urbano e territoriale nel rispetto della normativa statale e regionale vigente ed in attuazione della pianificazione urbanistica.

art.2 Interventi soggetti a concessione edilizia

1. L’esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 1 comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è subordinata al previo rilascio della concessione edilizia prevista e disciplinata dalla legge 28 gennaio 1977, n°10 e successive modificazioni, salvo quanto disposto negli articoli 3, 4, 5 e 6. 2. La concessione edilizia, quale atto conclusivo del procedimento, non può essere subordinata, dopo il suo rilascio, all’ acquisizione di ulteriori pareri, visti, autorizzazioni, nulla osta, assensi, intese, di cui alle vigenti norme di legge o del presente regolamento. 3. Sono subordinati al rilascio della concessione edilizia i seguenti interventi:

a) costruzioni, ricostruzioni, riadattamenti, restauri, modificazioni, ampliamenti, riduzioni, demolizioni sia parziali che totali;

b) lottizzazione di aree fabbricabili; c) costruzioni di strade private ed apertura delle medesime al pubblico transito; d) scavi, rinterri, modificazioni del suolo pubblico; e) apposizione o rimozione di chioschi; f) apertura di accessi sulle strade o piazze dalle proprietà laterali; g) varianti sostanziali ad opere già approvate agli effetti sia estetici che igienici; h) impianti di riscaldamento centralizzati e depositi di combustibile.

art.3

Denuncia di inizio attività 1. Sono subordinati alla denuncia di inizio attività i seguenti interventi:

a) opere di manutenzione straordinaria , restauro e risanamento conservativo; b) opere necessarie alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici

esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’ edificio;

c) recinzioni, muri di cinta, cancellate. d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

Page 5: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

5

e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’ immobile ed opere interne su immobili compresi nelle zone omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968 che non modifichino la destinazione d’uso;

f) revisione e installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione dei relativi volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base delle nuove disposizioni;

g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato; i) apertura, chiusura spostamento e modificazione di qualsiasi luce di porta

nell’interno dell’immobile; j) demolizione di tramezzi e divisori tra due o più stanze;

2. La denuncia di inizio attività costituisce facoltà del soggetto che intende procedere all’ esecuzione degli interventi di cui sopra è disciplinata dalle norme di cui ai commi 8-bis, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 dell’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n, 493 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nel caso di immobili assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991, n. 394 e nelle altre ipotesi previste dall’art. 4, comma 8, lett. a) e b) del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Interventi di cui sopra, da realizzare su immobili ricadenti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, qualora non alterino l’aspetto esteriore dei luoghi oggetto di tutela, possono essere eseguiti previa denuncia di inizio attività.

art.4

Autorizzazione edilizia 1. Gli interventi indicati nel precedente articolo, per i quali è esclusa o non è esercitata la facoltà di procedere mediante denuncia di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione edilizia in quanto previsti dalle leggi 5 agosto 1978, n. 457 e 25 marzo 1982, n. 94 o da altre disposizioni legislative particolari. L’ esecuzione delle relative opere è subordinata al previo rilascio della concessione edilizia, qualora non espressamente indicato nelle predette disposizioni di legge. 2. L’ autorizzazione edilizia, quale atto conclusivo del procedimento, non può essere subordinata, dopo il suo rilascio, all’ acquisizione di ulteriori pareri, visti, autorizzazioni, nulla osta, assensi, intese, di cui alle vigenti norme di leggi o del presente regolamento. 3. Sono subordinati al rilascio della autorizzazione edilizia i seguenti interventi:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo nei casi non ammissibili alla procedura D.I.A.; ovvero opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo su immobili soggetti a vincoli di tutela secondo le leggi, piani e regolamenti nazionali, regionali e provinciali: L 1089/39; L 1497/39; L 431/85; L 183/89; PUT e PTCP eventualmente vigenti;

b) occupazione di suolo privato per deposito di materiali ed esposizione di merci a cielo aperto;

Page 6: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

6

c) collocazione o rimozione o modificazione di iscrizioni, memorie, insegne, mostre, cartelli, e di ogni oggetto che a scopo di pubblicità o altro, venga affisso all’esterno o applicato entro i terreni pubblici o di proprietà privata, in modo visibile da via o da spazi pubblici;

d) collocazione o rimozioni di tende sullo spazio pubblico o nelle arcate dei portici o aggettanti su spazio pubblico;

e) sanatoria art. 13 L. 47/85; f) opere non ultimate nel termine della validità della autorizzazione edilizia

(autorizzazione per completamento).

art.5 Interventi non soggetti ne’ a concessione edilizia ne’ ad autorizzazione

o denuncia di inizio attività’ 1. Fatte salve le autorizzazioni previste dalle leggi di vincolo, con particolare riferimento alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e quelle in materia antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, non sono soggetti a concessione edilizia, nè ad autorizzazione, nè a denuncia di inizio attività, gli interventi di ordinaria manutenzione di cui alla lett. a) dell’ art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 2. Sono considerati interventi di ordinaria manutenzione anche i seguenti:

a) consolidamento, demolizione e ricostruzione di vespai, pavimenti ed intonaci interni;

b) rifacimento, anche totale, di servizi igienici, acquai e camini; c) realizzazione di fognature, acquedotti e altri servizi a rete, internamente al

lotto di pertinenza del fabbricato; d) manutenzione ed integrazione di impianti tecnologici esistenti; e) consolidamento di muri interni o tramezzi; f) restauro ed espurgo di doccionate, fognoli interni, pozzetti o fosse

biologiche esistenti; g) installazione di impianti ed apparecchi per illuminazione interna, energia

industriale, telefono, ventilazione.

art.6 Disciplina degli accordi di programma in variante

agli strumenti urbanistici generali. 1. Il consiglio comunale individua gli interventi pubblici o privati finalizzati al perseguimento di rilevanti interessi pubblici da attuare mediante l’ accordo di programma, in variante agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 .

art.7 Autorizzazione ambientale

1. Ogni riferimento eventualmente contenuto nelle presenti norme alla L.1089/39, alla

L.1497/39 e alla L.431/85 è di fatto ricondotto ai corrispondenti articoli di cui al D.Lgs 29 ottobre 1999 n.490.

2. gli interventi ricadenti in zone sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939,

n. 1497, sono assoggettati ai contenuti di cui all’art.90 delle Norme Tecniche di Attuazione parte strutturale. L’ autorizzazione ambientale di cui all’art. 7 di detta legge deve essere rilasciata con atto distinto e precedente al provvedimento abilitativo degli interventi medesimi.

Page 7: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

7

3. In tali atti deve essere precisato che l’ autorizzazione ambientale, ancorché efficace, è comunque soggetta al potere di annullamento da parte della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, ai sensi dell’ art. 82, comma 9, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel termine di 60 giorni, non interrotto da richieste istruttorie, decorrente dalla data di ricevimento dell’ atto da parte della Soprintendenza medesima.

4. L’autorizzazione ambientale è rilasciata dal Comune dopo specifica istruttoria

ambientale e previo parere della Commissione edilizia comunale, con la presenza obbligatoria di un membro esperto in materia, e deve contenere congrua motivazione giustificativa sulla compatibilità delle modificazioni introdotte dalle opere previste con gli specifici valori paesistici dei luoghi tutelati dal vincolo. Il parere della Commissione edilizia integrata dovrà essere adeguatamente motivato ed il verbale della relativa seduta, nonché l’ eventuale autorizzazione ambientale, debbono riportare per esteso il parere dell’ esperto medesimo.

5. Ai fini del rilascio dell’ autorizzazione ambientale l’interessato deve allegare

all’istanza, oltre alla documentazione prevista per il rilascio del provvedimento abilitativo dell’ attività edilizia, anche una relazione nella quale siano evidenziate le preesistenze tutelate e l’ incidenza su queste dell’ intervento prospettato.

6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui

alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, 8 agosto 1985, n. 431 e all’ art. 39 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

art.8 Autorizzazioni di enti diversi dal comune.

1. L’ acquisizione di pareri, visti, autorizzazioni, nulla osta, assensi, intese, previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento ai fini abilitativi dell’ attività edilizia deve avvenire prima del rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione edilizia da parte del Comune o della denuncia di inizio attività. 2. I progetti delle opere da eseguire negli edifici dichiarati di interesse storico ed artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, debbono ottenere la preventiva approvazione della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell’ Umbria. 3. Per i progetti relativi ad opere ricadenti in zone vincolate dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, si applicano le disposizioni di cui all’art. 90 delle NTA parte strutturale, nonché i contenuti del PTCP e le disposizioni di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni del presente regolamento. 4. I progetti relativi all’ allaccio ed all’ accesso delle strade private e dei lotti alle strade pubbliche, di competenza dell’ ANAS, dell’ Amministrazione provinciale o di altri Enti, devono conseguire la preventiva autorizzazione degli enti titolari della funzione. 5. Per le opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico la autorizzazione è concessa dal Comune ai sensi dell’art. 16 della legge della L.R. 8 giugno 1984, n. 29, previo parere della Comunità montana competente per territorio con le modalità e termini previsti dalla disciplina regolante la materia, ferme restando le competenze delle Comunità montane previste dalla LL.RR. 18 marzo 1980, n. 19 e 8 giugno 1981, n. 32.

Page 8: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

8

6. I fabbricati in conglomerato cementizio normale o precompresso o a struttura metallica debbono essere realizzati in conformità alle disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086. 7. Gli impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda e comunque in tutti quelli indicati nell’ art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, debbono essere conformi alle disposizioni di cui alla stessa legge ed alle successive modificazioni ed integrazioni. 8. Nei casi prescritti dalle norme vigenti, i progetti dei fabbricati debbono essere sottoposti all’ approvazione preventiva del Comando provinciale dei Vigili del fuoco e comunque in particolare debbono essere sottoposti a tale approvazione i seguenti progetti:

a) i progetti degli edifici di altezza superiore a m. 20; b) i progetti degli edifici aventi particolare destinazione (alberghi, case

albergo, scuole, collegi, ospedali, cliniche, caserme, grandi magazzini di vendita, musei, biblioteche, archivi);

c) i progetti degli edifici prevalentemente destinati ad abitazione, ma comprendenti locali adibiti a grandi magazzini di vendita, autorimesse e laboratori o depositi, nei quali vengano manipolate o conservate sostanze che presentino pericolo di incendio;

d) i progetti degli edifici che, pur essendo destinati unicamente ad abitazione, non presentano prospetti su piazze o vie pubbliche o comprendano appartamenti prospettanti soltanto su cortili interni.

9. Qualora negli edifici, i cui progetti non devono essere sottoposti all’esame del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, sia prevista l’installazione di impianti di riscaldamento centralizzato con caldaie funzionanti con combustibili liquidi o gassosi, deve essere sottoposto all’esame del comando dei Vigili del Fuoco il solo progetto dell’impianto per la parte relativa al locale caldaia ed a quello di deposito del combustibile. Tale progetto, pur limitatamente ai locali innanzi specificati, deve comunque contenere tutte le indicazioni necessarie a definire l’esatta ubicazione nei confronti di altri locali adiacenti o sovrastanti, nonché degli impianti di comunicazione in verticale tra i piani dell’edificio.

Page 9: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

9

CAPO II tipologia degli interventi

art.9

definizione di alcune categorie di intervento 1. Gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica sono quelli definiti dall’ art. 31 lettere a), b), c), d), e) della legge 5 agosto 1978, n. 457. 2. Le opere relative alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989 , n. 13 e al relativo D.M. 14 giugno 1989, n. 236, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria; Comportano l’ esecuzione di varie categorie di lavori sia sulle parti comuni degli edifici sia sulle singole unità immobiliari. 3. Le opere finalizzate alla cablatura degli edifici, di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria. 4. Le opere finalizzate al contenimento dell’ inquinamento acustico, di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997, qualora non comportino l’ esecuzione di opere edilizie, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria. 5. Le opere finalizzate al risparmio energetico di cui alla legge 9 gennaio 1991, n.10 e D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, qualora non comportino l’ esecuzione di opere edilizie, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria. 6. Gli interventi di messa a norma degli edifici di cui alle leggi 5 marzo 1990, n. 46 e 6 dicembre 1971 n. 1083, qualora non comportino l’esecuzione di opere edilizie, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria. 7. I parcheggi pertinenziali di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, possono essere autorizzati e realizzati anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e del presente Regolamento edilizio comunale in presenza delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

art.10 Interventi indifferibili ed urgenti.

1. In casi di calamità naturali, salve le disposizioni impartite dagli organi istituzionalmente preposti, il Sindaco autorizza tutti gli interventi indifferibili ed urgenti ritenuti necessari anche in deroga alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, purché limitati ad un determinato periodo temporale che deve risultare dal provvedimento autorizzatorio. In detto provvedimento, dovranno altresì essere indicati, sia le norme oggetto di deroga, sia i motivi che rendono indispensabili la deroga medesima, nonché i tempi e le modalità per l’ eventuale ripristino delle aree oggetto di intervento, qualora ciò si renda necessario. 2. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, in situazioni di immediato pericolo alla incolumità delle persone o all’ integrità dei beni, possono comunque essere iniziati o eseguiti interventi, possibilmente reversibili, idonei e strettamente necessari ad evitare danni imminenti, in assenza di concessione edilizia o autorizzazione o denuncia di inizio attività. Il proprietario dell’ immobile deve tuttavia darne immediata notizia al

Page 10: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

10

Sindaco e presentare, nel termine di 20 giorni da detta comunicazione, istanza di concessione edilizia o autorizzazione o denuncia di inizio attività.

art. 11 Mutamenti di destinazione d’uso.

1. I mutamenti di destinazione d’ uso degli immobili in assenza di opere edilizie sono soggetti ad autorizzazione. 2. Qualora il mutamento d’uso, anche in assenza di opere, comporti modifica degli standards urbanistici, lo stesso viene assentito con concessione edilizia. 3. Per il mutamento di destinazione d’uso ai fini commerciali si applicano le disposizioni di cui all’art. 28 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

art.12 Intervento diretto

1. L’intervento edilizio diretto da eseguire previa stipula di convenzione o atto d’obbligo è consentito in tutte le aree B individuate dal P.R.G., ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera g) della legge regionale 21 ottobre 1997, n.31, nel caso di zone già parzialmente edificate e dotate di idonee opere di urbanizzazione primaria. 2. Nel caso in cui il concessionario si obblighi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria a scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta ai sensi di legge deve presentare idonea progettazione esecutiva di dette opere. Il concessionario deve obbligarsi ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria contestualmente all’esecuzione dei lavori oggetto di concessione edilizia, prestando computo e garanzie finanziarie. 3. In caso di intervento diretto le opere di urbanizzazione primaria e le relative aree, sono cedute gratuitamente al comune o, nei casi stabiliti dal comune medesimo, sono fissate le modalità di uso pubblico tramite apposita convenzione o atto d’obbligo registrato e trascritto che regolamenti anche la loro gestione e manutenzione.

Page 11: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

11

CAPO III

Modalità per le domande, composizione della commissione edilizia e disposizioni per l’esecuzione dei lavori

art.13

Modalità per le domande. 1. Le domande per l’esecuzione delle opere e per l’autorizzazione, soggette al presente regolamento, debbono essere redatte compilando integralmente gli appositi moduli comunali, in competente bollo ed essere corredate da:

a) Relazione illustrativa dei lavori che si vogliono eseguire, fondazioni, strutture, solai, aperture, finestre, ornamenti, un prospetto colorato secondo i colori che si intendono dare alle pareti esterne finite, approvvigionamento idrico, sistema di smaltimento dei rifiuti luridi e delle acque piovane.

b) Due copie degli elaborati di progetto. c) Copia autentica delle eventuali convenzioni fra i confinanti in deroga alle

norme di Legge e dei regolamenti e di qualsiasi altro tipo di convenzione o di atto comprovando concessione o diritti.

d) I progetti dovranno dichiarare la precisa destinazione dell’opera ed essere compilati in conformità a tutte le Leggi, norme e regolamenti specifici.

e) I progetti di costruzione e quelli di adattamento di fabbricati per lavorazioni artigiane o industriali dovranno essere corredati di esaurienti e particolareggiate descrizioni degli scarichi a rifiuti solidi, liquidi e gassosi.

f) Le concessioni edilizie non possono essere rilasciate se non a condizioni che, in sede di progetto non siano previsti gli impianti di smaltimento o di depurazione che dovranno poi, in sede di abitabilità o esercizio, risultare eseguiti in modo da assicurare una efficace depurazione e garantire pertanto l’assenza di danno o molestia a persone o cose. Gli impianti stessi dovranno essere sempre adeguati ad ogni variazione della quantità e qualità degli scarichi.

g) Potrà richiedersi uno schizzo prospettico o una fotografia dei fabbricati contigui, con l’indicazione delle altezze dei medesimi, per adeguato giudizio sulla nuova opera.

h) Titolo di proprietà e documentazione comprovante la legittimità a richiedere la C.E.

i) Stralcio documento urbanistico. j) Certificato catastale. k) Versamento dei diritti per l’istruttoria della pratica. l) Rilievo metrico dello stato attuale e documentazione fotografica in formato

10x15. m) Relazione geologica. n) Parere ULSS o) Parere ULSS Ufficio Prevenzione per quanto concerne gli scarichi. p) Pareri di cui all’art.17 del Nuovo Regolamento Edilizio. q) Nomina del Direttore dei Lavori. r) Accettazione dell’incarico del Direttore dei Lavori. s) Dichiarazione di conformità del progettista. t) Planimetria e calcolo dei parcheggi ai sensi della Legge 122/90. u) Progetto relativo allo smaltimento delle acque reflue e bianche. v) Documentazione attestante la qualifica di Imprenditore Agricolo a Titolo

Principale. w) Documentazione grafica ed analitica riguardante le aree da vincolare ai

sensi della Legge Regionale 31/97. x) Calcolo del volume fondiario.

Page 12: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

12

y) Calcolo del volume urbanistico. z) Calcolo delle superfici ai fini del conteggio degli oneri di cui alla Legge

10/77. Gli elaborati dovranno essere prodotti in originale o copia chiara e facilmente leggibile. Andranno redatti nei seguenti formati A0, A1, A2, A3, A4. Nel caso dei formati A4 ed A3 gli elaborati andranno rilegati a costa laterale intera. La domanda ed i disegni dovranno essere firmati dal proprietario o dal suo legale rappresentante e dal progettista. 2. Gli elaborati di progetto dovranno comunque contenere:

a) Ampia planimetria della località, in scala della mappa catastale, con l’indicazione dell’orientamento;

b) Planimetrie del lotto scala 1:500 debitamente quotata con relative distanze dai confini del lotto, con le indicazioni delle vie e delle piazze circostanti, con le costruzioni esistenti e le relative distanze di queste ultime dal confine del lotto del progetto;

c) Piante quotate; in scala non inferiore all’1:100 dei singoli piani; compresi gli interrati, le fondazioni e le coperture, con l’indicazione delle destinazioni dei locali;

d) Almeno una sezione quotata; in scala 1:100; sulla parte più rappresentativa dell’edificio e riferita ai piani degli spazi pubblici anch’ essi quotati;

e) Per i prospetti visibili da spazi pubblici, occorre l’indicazione dei rivestimenti;

f) Gli schemi delle fognature sino al collettore comunale, le eventuali ubicazioni delle fosse biologiche, concimaie ecc. ;

g) In caso di modifiche o ampliamenti, i disegni dovranno chiaramente indicare, con colorazioni diverse le parti di demolizione o di nuova costruzione;

h) Per le lottizzazioni l’elenco degli elaborati richiesti è allegato alle norme di attuazione del nuovo P.R.G.

Le quote dei diritti comunali d’ufficio, per definizione dei capisaldi e dei punti di livello, per sopralluoghi ecc.; vengono stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale.

art.14 Rilascio della concessione edilizia.

a) Il rilascio della Concessione Edilizia avviene nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dal Decreto Legge 5.10.1993 n° 398 coordinato con la Legge conversione 4.12.1993 n° 493 art. 4; legge 662/96.

b) Il Sindaco, sentita la Commissione urbanistico-edilizia, comunica le proprie determinazioni sulla domanda al richiedente entro il termine stabilito dalle norme vigenti.

c) Qualora la domanda venga accolta, il rilascio della concessione avverrà dopo che il richiedente abbia versato il contributo concessori, in quanto dovuto, e abbia ottemperato a tutte le prescrizioni e formalità previste dalla Legge e dal Regolamento Edilizio fra cui la dichiarazione del Direttore dei Lavori per l’accettazione dell’incarico.

d) Il richiedente, dalla data di ricevimento della comunicazione inerente il completamento della pratica, che documenta il versamento del contributo dovuto di cui all’art. 3 della Legge 10/’77, dovrà provvedere a quanto richiesto entro un anno. La mancata risposta nei termini di cui sopra costituisce rinuncia alla richiesta di concessione, con conseguente archiviazione della domanda.

e) Dell’avvenuto rilascio della concessione viene data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio per un periodo di giorni quindici. L’affissione non fa decorrere i termini dell’impugnativa.

Page 13: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

13

f) Alla concessione è allegata una copia del progetto con l’attestazione della avvenuta approvazione e una copia dell’eventuale convenzione stipulata con il Comune nei casi previsti dalla Legge o dal presente Regolamento Edilizio.

g) Chiunque ha facoltà di prendere visione presso gli uffici comunali della concessione edilizia e dei relativi elaborati di progetto.

h) In caso di diniego della concessione, la motivazione deve essere notificata dal Sindaco al richiedente nei termini di cui al primo comma.

i) La domanda di concessione edilizia per gli interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio esistente, si intende accolta qualora, nel termine previsto dalle norme vigenti, non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando la comunicazione al Sindaco del loro inizio, a mezzo di lettera raccomandata, previa corresponsione al Comune degli oneri dovuti ai sensi della Legge n°10/’77, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazione degli organi comunali. Le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni altro atto previsto da norme dello Stato, regionali o comunali, nel procedimento per il rilascio della concessione di edificare, si intendono rilasciati ed i relativi lavori assentiti qualora non intervengano entro il termine stabilito dalla Legge.

j) Le disposizioni relative al silenzio-assenso di cui al comma precedente si applicano in presenza di strumenti urbanistici attuativi approvati e comunque nei casi in cui il rilascio della concessione edilizia è atto dovuto.

k) La domanda di concessione, ai fini della decorrenza dei termini per il silenzio assenso di cui al precedente comma 9°, deve essere corredata dai provvedimenti abilitativi anche se i lavori o le opere da eseguire siano stati assentiti con le modalità di cui la precedente comma.

l) Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, nell’ipotesi contemplata dal presente articolo, 9° comma, tiene luogo della concessione una copia dell’istanza presentata al Comune per ottenere l’esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell’istanza medesima. Il silenzio-assenso non si applica in aree tutelate o in presenza di vincolo ex Legge 1497/’39 e 1089/’39.

m) L’opera deve essere ultimata e pronta per essere dichiarata abitabile o agibile entro il termine stabilito nell’atto di concessione, che, di norma, non potrà essere superiore ad anni tre dalla data del rilascio della concessione medesima e fatto salvo quanto stabilito all’art. 4, comma 5° Legge 10/’77.

n) Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta al rilascio di una nuova concessione concernente la parte non ultimata dell’opera. Il termine di validità della nuova concessione e gli eventuali contributi concessori saranno determinati sulla base delle opere da eseguire.

o) La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa del concessionario su domanda documentata del soggetto legittimato ai sensi della Legge 10/’77 art. 4.

art.15

Decadenza della concessione. a) Il concessionario, a pena di decadenza, deve dare inizio ai lavori nel termine indicato

nell’atto di concessione e quindi non oltre un anno dalla data del rilascio della concessione medesima.

b) Lo stesso, a pena di decadenza, deve ultimare i lavori nel termine previsto nell’atto di concessione, salvo che sia intervenuto il provvedimento di proroga.

c) L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche determina la decadenza della concessione in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

d) Pena la decadenza e l’archiviazione dell’istanza la concessione edilizia deve essere ritirata entro un anno dalla data di presentazione.

Page 14: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

14

art.16 Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

1) Definizione 1. La C.Q.A.P. è l’Organo consultivo del Comune nel settore urbanistico, edilizio ed ambientale cui spetta l’emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici ed interventi in edifici e aree aventi interesse storico, architettonico e culturale, individuati come tali dalla relative normative e dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché dal PUT e dal PTCP.. Essa esprime pareri obbligatori e non vincolanti nei casi previsti dal presente Regolamento Edilizio. Il presente Regolamento stabilisce quali progetti devono essere sottoposti al parere della C.Q.A.P., fermo restando che detto parere anche quando favorevole o contrario, non costituisce presunzione del rilascio o rigetto del provvedimento amministrativo che è riservato al Responsabile competente, il quale può assumere determinazioni difformi dandone adeguata motivazione.

2) Compiti 1. La C.Q.A.P. si esprime in materia edilizia-urbanistica, sotto il profilo della valutazione estetica, morfologica, della qualità architettonica delle opere e del loro inserimento nel contesto urbano, naturale e paesaggistico. Infine, in termini urbanistici, esprime la valutazione sulla compatibilità tra progetto e contesto urbanistico-ambientale in relazione ai luoghi ed all’estetica urbana ed alla sua riqualificazione. Essa valuta il decoro e la sostenibilità dell’intervento, gli impatti visivi e l’armonico sviluppo delle varie parti del territorio in relazione agli usi esistenti e previsti. Fra questi elementi si trovano la tipologia edilizia, la viabilità, l’arredo, il verde, le emergenze ambientali e/o culturali presenti, le peculiarità geo-morfologiche del sito, i monumenti ed ogni altro segno urbano/territoriale di particolare significato e valore. 2. La C.Q.A.P. esprime il proprio parere indipendentemente dalle verifiche istruttorie normative svolte dagli uffici tecnici comunali competenti. La C.Q.A.P. non ha competenza su interpretazioni di norme e regolamenti. 3. La C.Q.A.P. esprime il proprio parere relativamente agli interventi edilizi pubblici o privati (nuovi, demolizioni totali e ricostruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, sopraelevazioni, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo (escluso ogni restauro interno), ristrutturazione edilizia che interessano: a) i siti di interesse naturalistico, le aree di particolare interesse naturalistico ambientale, nonché quelle di interesse geologico e le singolarità geologiche di cui agli articoli 13, 14 e 16 della L.R. 24 marzo 2000 n. 27; b) le aree contigue di cui all’art. 17 c. 3 della L.R. 27/2000; c) i centri storici, nell’ambito delle zone A e Ab del vigente P.R.G., gli elementi del paesaggio antico, l’edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico ai sensi dell’art. 29 della L.R. 27/2000; d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole, ed in particolare quelli censiti dai comuni ai sensi dell’art. 6 della L.R. 2 settembre 1974 n. 53 e s.m.i. quali immobili di interesse storico e architettonico; e) strumenti urbanistici generali e relative varianti, Regolamento Edilizio e d’igiene; regolamenti specifici e/o di settore in materia di arredo e/o comunque interessanti la materia edilizio-urbanistica; f) piani attuativi ; g) interventi soggetti ad autorizzazione di cui all’art. 146 del DLgs n. 42/2004 in zone soggette alle norme di tutela paesaggistica, con riferimento alla loro incidenza nel contesto ambientale e paesaggistico con esclusione delle opere interne; h) interventi soggetti a parere in relazione alla valutazione del danno ambientale ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art.181 del DLgs n. 42/2004; i) progetti di riqualificazione urbana/ambientale, giardini, monumenti e spazi pubblici; Per gli interventi edilizi pubblici non devono essere sottoposti al parere della C.Q.A.P. i progetti già valutati da apposita commissione giudicatrice ad espletamento di bandi di gara.

Page 15: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

15

4. La C.Q.A.P. non può rinviare, per più di una volta, l’esame delle pratiche che le sono state sottoposte; in ogni caso essa dovrà esprimere il proprio parere in forma sintetica e chiaramente motivata. 5. Il Responsabile del Servizio e i Responsabili del procedimento possono acquisire il parere C.Q.A.P. in qualsiasi circostanza al di fuori degli interventi di cui al comma 3 in cui essi lo ritengano opportuno, previa valida motivazione che dovrà risultare nel verbale della relativa seduta. 6. Non vanno risottoposte all’esame della Commissione pratiche sulle quali è stato già da essa espresso parere. Sui casi elencati nel precedente comma 3 e 5 gli aventi titolo possono chiedere, ricorrendo condizioni di particolare complessità, un parere preventivo su progetto preliminare. 7. Per le pratiche non soggette al parere della C.Q.A.P., il Responsabile del Servizio, unitamente con il Responsabile del procedimento, possono concordare con il tecnico progettista le eventuali modifiche progettuali necessarie e/o consigliate. 8. Non sono in ogni caso sottoposti al parere della C.Q.A.P.: a) progetti per i quali il responsabile del procedimento e/o il Responsabile del Servizio competenti abbiano formulato una relazione di non conformità alla normativa edilizia-urbanistica; b) le ordinanze di: rimessa in pristino, demolizione e di sanzione pecuniaria, salvo nei casi in cui l’immobile sia vincolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004; c) le opere e gli interventi assoggettabili a Denuncia di Inizio Attività; d) condono edilizio; e) accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 salvo i casi di immobili vincolati di cui al DLgs n. 42/2004; f) ogni altro intervento per il quale il parere della C.Q.A.P. non sia espressamente prescritto dal presente Regolamento.

3) Composizione e nomina 1. La C.Q.A.P. è composta: a) il Sindaco o suo delegato che la presiede (senza diritto di voto) b) dal Responsabile dell’Area Territorio o suo delegato che ne coordina le operazioni (senza diritto di voto); c) da numero due esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti nell’apposito elenco regionale costituito dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. c) della L.R. 11 agosto 1983 n. 34; d) da un geologo ai fini del parere di cui all’art. 42 nonché dei pareri in materia idrogeologica a e idraulica disciplinati dall’art. 16 della L.R. 8 giugno 1984 n. 29 e della L.R. 21 ottobre 1997 n. 31; e) da un rappresentante dell’Ordine degli Architetti; f) da un rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri; g) da un rappresentante del Collegio dei Geometri; 2. Per ciascuno dei componenti, saranno nominati un membro effettivo e quello supplente. 4. La nomina dei Componenti tecnici la C.Q.A.P., viene fatta con provvedimento del Responsabile dell’Area Territorio sulla base delle terne proposte dai relativi ordini o collegi di appartenenza, ovvero dall’elenco degli Esperti Ambientali fornito dalla Regione dell’Umbria; In caso di assenza del coordinatore le funzioni sono svolte da uno dei tecnici interni designato dal Responsabile dell’Area Territorio. Gli altri componenti prescelti dovranno dichiarare esplicitamente di astenersi dall’esercitare la professione in materia urbanistica (redazione strumenti urbanistici e regolamenti), nell’ambito del Comune, per il periodo di nomina. La trasgressione comporta, salve le ulteriori sanzioni previste dall’ordinamento giuridico, la revoca da membro della C.Q.A.P. dal Responsabile dell’Area Territorio e la segnalazione scritta all’Ordine od al Collegio di appartenenza dell’iscritto.

Page 16: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

16

5. I componenti della C.Q.A.P. durano in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco fatta salva la facoltà di revoca motivata dall’inosservanza degli obblighi e doveri previsti dal presente R.E.C.. Non sono immediatamente rieleggibili e restano in carica fino alla nomina dei successori. In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri si procederà a nuova nomina, utilizzando la graduatoria di cui al precedente c.4, per il solo periodo residuo. 6. I componenti che non partecipano a tre sedute consecutivamente, senza giustificati motivi, decadono dalla carica. La decadenza, per tale motivo o per sopraggiunte incompatibilità, è dichiarata dal Responsabile dell’Area Territorio, che contemporaneamente provvede per la sostituzione. 7. Ai membri esterni è attribuito un gettone di presenza corrispondente a quanto determinato per i consiglieri comunali. In caso di residenza esterna dal territorio comunale è previsto il rimborso delle spese di viaggio. 8. Il Segretario della C.Q.A.P., senza diritto di voto, è un impiegato dello S.U.E.

4) Funzionamento 1. La Commissione, all’atto dell’insediamento, deve redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l’emanazione dei pareri. Detto documento viene trasmesso alla Giunta Comunale per la presa d’atto e reso pubblico. Qualora le commissioni che si susseguono non adottassero una propria dichiarazione di indirizzi, continua a valere quella formulata dalla precedente commissione. La C.Q.A.P. si riunisce di norma ogni primo martedì del mese e in seduta straordinaria ogni volta che il Coordinatore lo ritenga opportuno. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ovvero per telefax o posta elettronica dal Segretario e deve pervenire ai commissari almeno 3 giorni prima della seduta. 2. Le riunioni della C.Q.A.P. sono valide, se intervengono la metà più uno dei componenti; E’ valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei membri presenti alla seduta. Gli astenuti si considerano non votanti anche se concorrono a formare il “quorum” richiesto per la validità della seduta. In caso di parità di voti la pratica sarà rinviata alla seduta successiva ai fini di integrare la documentazione con ulteriori elaborati che possano contribuire alla delucidazione del progetto. Il coordinatore può derogare sul calendario delle sedute per motivate ragioni. 3. L’ordine del giorno della riunione, suddiviso in progetti da sottoporre alla C.Q.A.P., contiene l’elenco delle pratiche, trasmesse dal responsabile del procedimento, i riferimenti di protocollo ed in sintesi l’oggetto dell’argomento da trattare. Il predetto ordine del giorno è redatto a cura del Segretario della C.Q.A.P. tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo delle pratiche presso la Segreteria della C.Q.A.P.. Detto ordine cronologico potrà essere modificato solo in casi eccezionali e particolarmente urgenti. Detto ordine cronologico potrà essere modificato solo per i seguenti casi:

- procedure di sfratto eseguite o sfratto esecutivo in corso; - minaccia di crollo o dissesto di edificio esistente; - opere che rivestano interesse pubblico; - altre situazioni che, seppur non riconducibili a quelle in precedenza elencate,

siano suscettibili di produrre documentabili disagi di analoga entità. Il tecnico progettista, unitamente al titolare della pratica posta all’ordine del giorno della C.Q.A.P. può chiedere al Coordinatore il ritiro della stessa solo nel caso di rinuncia all’ulteriore coltivazione dell’istanza medesima che viene archiviata. 4. La C.Q.A.P., qualora lo ritenga indispensabile per formulare il proprio parere, può: a) richiedere elaborati aggiuntivi e/o particolari modalità rappresentative (documentazione fotografica, plastici, reendering e/o simulazioni informatici, slide, riprese filmate, ed altre tecniche di rappresentazione grafiche, ecc); b) convocare il/i progettista/i nel corso della riunione della C.Q.A.P.; c) effettuare sopralluogo;

Page 17: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

17

d) proporre al Responsabile dell’Area Territorio di avvalersi della collaborazione di altri esperti aventi specifica competenza su particolari e significativi progetti sottoposti al suo esame. 5. Il parere della C.Q.A.P. sarà espresso nella prima riunione utile successiva alla presa d’atto degli ulteriori elementi di valutazione richiesti. Tuttavia, trascorsi 20 giorni dalla richiesta di chiarimenti agli interessati (titolare della domanda e progettista) e senza che questi vi abbiano ottemperato, la C.Q.A.P. provvederà comunque a formulare il proprio parere. La C.Q.A.P. esprime i seguenti pareri, sempre con adeguata motivazione: a) parere favorevole; b) parere favorevole con eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni; c) parere contrario motivato. 6. La C.Q.A.P. quando è chiamata ad esprimere pareri su interventi relativi a immobili soggetti a tutela paesaggistica/ambientale a norma del D.Lgs n. 42/2004, deve motivarli in merito alla compatibilità con il vincolo ed al corretto inserimento nel contesto ambientale. 7. I componenti della C.Q.A.P. non possono presenziare all’esame ed alla valutazione dei progetti da essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati. Nei casi in cui vi sia un interesse, anche solo marginale, diretto od indiretto da parte del componente della C.Q.A.P. sul progetto in esame, esso dovrà assentarsi fin dalla fase di dibattito, non essendo possibile, in tali casi, avvalersi della facoltà di astensione. La partecipazione al voto su un’opera edilizia costituisce per i membri della C.Q.A.P. motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o di consulenza, la direzione lavori o la esecuzione dell’opera medesima. 8. Il progettista può motivatamente chiedere di essere sentito dalla C.Q.A.P., il quale decide in merito a maggioranza. Le pratiche di interesse comunale e/o aventi particolare rilievo possono essere relazionate alla Commissione dal Responsabile interessato o suo delegato. Il coordinatore può convocare alle sedute il responsabile del procedimento e/o il tecnico istruttore che ha seguito la pratica, se ritenuto necessario. 9. Le sedute della C.Q.A.P. non sono pubbliche. 10. Delle adunanze della C.Q.A.P. viene redatto apposito verbale firmato dal Coordinatore, dal Segretario e da tutti i membri intervenuti, che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all’ordine del giorno. I verbali delle adunanze devono indicare i nominativi dei membri presenti, i pareri dati, il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari e le eventuali dichiarazioni di voto dei singoli componenti. Nel verbale dovrà essere indicata l’eventuale presenza del soggetto di cui al precedente comma 8°. Il parere espresso dalla C.Q.A.P. deve essere trascritto, a cura ed a firma del Segretario, sulle relative pratiche. Il Segretario, inoltre, appone sull’elaborato grafico che deve rimanere agli atti, la dicitura: “Esaminato nella seduta del………………n…………..dalla C.Q.A.P.”, e trasmette la pratica entro 7 gg. al responsabile del procedimento competente. I verbali delle adunanze sono riuniti in apposito registro, a cura del Segretario della C.Q.A.P. e possono essere consultati da chiunque dimostri di avere un interesse giuridicamente rilevante ad esercitare il diritto di accesso.

art.17

Atti autorizzativi generali. 1. I progetti che comportano movimenti di terreno in zone sottoposte a tutela ai sensi

del R.D. 3267/’23, devono conseguire il nulla osta preventivo ai sensi della Legge Regionale n°19/’80.

2. I progetti delle opere da eseguire su edifici ricadenti in zona di tutela naturale e panoramica ai sensi della Legge 1497/’39, devono conseguire il nulla osta preventivo rilasciato dalla Regione dell’Umbria o dagli Enti da essa subdelegati.

Page 18: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

18

3. Nel caso in cui l’edificio rientri tra gli immobili vincolati ai sensi della Legge n° 1089/’39, è richiesto il nulla osta preventivo rilasciato dalla Soprintendenza competente.

4. I progetti relativi ad opere ricadenti nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 2 Legge n°64/’74 debbono conseguire la preventiva approvazione della Regione Umbria o dell’Ente subdelegato.

5. I progetti relativi all’allaccio e all’accesso delle strade private alle strade pubbliche di competenza del compartimento ANAS o dell’Amministrazione Provinciale devono conseguire la preventiva autorizzazione dei predetti Enti.

6. I Fabbricati in conglomerato cementizio normale o precompresso o a struttura metallica debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla Legge n°1086/’86.

7. Tutti i fabbricati in cui verranno installati impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda e comunque tutti quelli indicati dalla Legge 09.01.1991 n°10, debbono adeguarsi alle disposizioni di cui alla stessa Legge e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Nei casi prescritti dalle vigenti, i progetti dei fabbricati debbono essere sottoposti all’approvazione preventiva del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e comunque in particolare:

a) i progetti degli edifici aventi particolare destinazione ( alberghi, case albergo, scuole, collegi, ospedali, cliniche, caserme, grandi magazzini di vendita, musei, biblioteche, archivi, ecc. );

b) i progetti degli edifici prevalentemente destinati ad abitazioni, ma comprendenti locali adibiti a grandi magazzini di vendita, autorimesse ed a laboratori o depositi, nei quali vengano manipolate o conservate sostanze che presentino pericolo di incendio;

c) i progetti degli edifici che, pur essendo destinati unicamente ad abitazione, non presentano prospetti su piazze o vie pubbliche o comprendano appartamenti prospettanti soltanto su cortili interni;

9. Qualora negli edifici, i cui progetti non devono essere sottoposti all’esame del Comando Provinciale dei VV.F., sia prevista l’installazione di impianti di riscaldamento centralizzato con caldaie funzionanti con combustibili liquidi o gassosi, deve essere sottoposto all’esame del Comando dei VV.F. il solo progetto dell’impianto, per la parte relativa al locale caldaia ed a quello di deposito del combustibile. Tale progetto, pur limitato ai locali innanzi specificati, deve comunque contenere tutte le indicazioni necessarie a definire la esatta ubicazione di questi nei confronti di altri locali adiacenti o sovrastanti, nonché delle via di comunicazione in verticale ( gabbie di scale, di ascensori, di montacarichi, ecc. ) con i piani dell’edificio.

Gli impianti di combustione e di riscaldamento devono essere conformi, in ogni loro parte, alle norme di Legge vigenti.

10. Oltre all’acquisizione dei pareri di merito del Settore Tecnologico (allaccio ai servizi comunali ), sono di competenza del Settore Urbanistica l’acquisizione o il rilascio dei seguenti pareri e nulla osta:

- Pareri CFS ( pareri: Legge 431/’85, Legge Regionale 19/’80 ) - Nulla osta ai fini ambientali e panoramici ( 1497/’39 ) - Pareri ULSS su edifici residenziali, per uffici e commerciali.

art.18

Inizio, conduzione ed interruzione dei lavori. 1) Il direttore dei lavori, come pure il progettista, devono essere tecnici laureati o

diplomati, in ogni caso abilitati ad esercitare la professione ed iscritti ai rispettivi albi professionali o nei casi limiti assegnati alle rispettive attività dalle disposizioni speciali in materia.

Page 19: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

19

2) Prima del rilascio della Concessione Edilizia il richiedente deve dare comunicazione al Sindaco, con deposito presso il Settore Urbanistica, della dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante l’accettazione dell’incarico affidatogli ed il domicilio.

3) In caso di interruzione dei lavori, il concessionario deve darne immediata comunicazione al Sindaco, indicando i motivi che hanno determinato l’interruzione e disponendo altresì, durante l’interruzione stessa, le cautele atte a garantire la pubblica incolumità ed il pubblico decoro.

4) Per i lavori di particolare importanza potrà essere rilasciata al costruttore la prova della sua idoneità ad eseguirli.

5) Gli eventuali cambiamenti nelle persone del Direttore o dell’Esecutore dei Lavori dovranno essere preventivamente denunciati all’Ufficio Tecnico Comunale.

6) Il committente titolare della concessione, il Direttore dei Lavori e l’Assuntore dei Lavori sono responsabili di ogni inosservanza, così pure come delle norme generali di legge e di regolamento e delle modalità esecutive che siano fissate nella Concessione Edilizia.

7) Per le nuove costruzioni che debbano sorgere a confine o in prospicenza del suolo pubblico, prima che siano iniziati i lavori, il titolare della concessione dovrà chiedere all’Ufficio Tecnico Comunale, la determinazione dei capisaldi planimetrici ed altimetrici, cui dovranno attenersi le costruzioni stesse, le quote e sezioni delle fogne stradali.

8) I lavori dovranno essere condotti con continuità e celerità appropriata procurando di rendere minimo il disturbo che possa essere arrecato alle persone e alle cose e prendendo ogni provvedimento atto a tutelare l’incolumità pubblica, il decoro cittadino e il transito sul suolo pubblico.

9) L’inosservanza anche di una sola delle condizioni contenute nel presente articolo comporta la revoca della concessione.

art.19 Annullamento della concessione.

Il Sindaco potrà annullare le concessione in caso di inadempienza grave alle disposizioni di legge o a quelle del presente regolamento. In specie la concessione può essere annullata:

1. Quando il Direttore dei Lavori non abbia assunto l’effettiva direzione o l’abbia abbandonata e non sia stato sostituito;

2. Quando non sia stata data comunicazione al Comune della sostituzione del Direttore dei Lavori;

3. Quando l’autorizzazione risulta ottenuta in base a tipi alterati e non rispondenti al vero;

4. Quando non si rispettino le dimensioni o siano portate sostanziali modificazioni al progetto allegato all’autorizzazione.

E’ sempre salva l’applicazione di ogni altro provvedimento o sanzione a termine di legge e del presente regolamento.

art.20

Cantieri di lavoro. In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati: a) nome e cognome del titolare della concessione ed, eventualmente,

dell’amministrazione pubblica interessata ai lavori;

Page 20: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

20

b) nome e cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori; c) generalità dell’impresa costruttrice o indicazione che i lavori sono eseguiti in

economia diretta; d) nome e cognome e qualifica dell’eventuale assistente; e) indicazione del numero e della data della concessione edilizia o dell’autorizzazione; f) nominativo degli installatori degli impianti tecnologici e, qualora sia previsto il

progetto, nominativo del progettista degli impianti. Qualsiasi cantiere che confina con spazi pubblici deve essere recintato. Qualora la recinzione includa spazi pubblici, sulla tabella di cui al primo comma, devono essere riportati gli estremi dell’autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Comune. Le recinzioni debbono essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese a cura di chi gestisce il cantiere, durante l’intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l’interno muniti di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. Le recinzioni devono essere realizzate con tavolati regolari o con pannelli prefabbricati; la superficie esterna delle recinzioni, qualora queste nascondano impianti per la pubblica affissione, può essere utilizzata a tale scopo per la durata della sua sussistenza.

art.21

Scarico dei materiali, demolizioni, nettezza delle strade adiacenti ai cantieri. 1. E’ vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai tetti o dall’interno delle case,

materiali di qualsiasi genere. 2. I materiali di rifiuto raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi,

potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e se necessario, ammucchiati entro le recinzioni delimitanti il cantiere per essere poi trasportate agli scarichi pubblici indicati.

3. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l’eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.

4. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza pubblica via per tutta l’estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

5. Il trasporto di materiali utili o di rifiuti, deve essere eseguito in modo da evitare ogni deposito o accatastamento lungo le strade interne dell’abitato.

6. Qualora ciò si verifichi, il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere alla immediata rimozione dei materiali dalla strada pubblica su cui ne è avvenuto il deposito.

art.22

Responsabilità degli esecutori di opere. 1. Il costruttore e/o l’assistente ai lavori hanno in ogni caso la piena responsabilità

della idoneità dei mezzi e dei provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possono provenire dalla esecuzione delle opere.

2. Il Sindaco può far controllare da funzionari o da agenti l’osservanza delle norme vigenti e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele.

art.23

Rimozioni delle recinzioni. 1. Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla

rimozione dei ponti, barriere o recinzioni, posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico, libero da ogni ingombro o impedimento. Il concessionario che interrompa, per qualsiasi ragione, l’esecuzione delle opere, ha l’obbligo di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell’autorità comunale, risultano necessari per eliminare fonti di pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, ed assicurare la stabilità delle parti costruite.

Page 21: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

21

art.24

Prevenzione degli infortuni. Per quanto concerne l’adozione, da parte del costruttore, delle precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori, valgono le vigenti prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni, nonché le disposizioni delle altre leggi e regolamenti eventualmente vigenti all’epoca dell’esecuzione dei lavori.

art.25

Vigilanza sulle costruzioni. 1. Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del

Comune, per assicurarne la rispondenza alla norme delle Leggi e dei Regolamenti, esecutive fissate nella Concessione Edilizia.

2. Il Sindaco si varrà per tale vigilanza, dei funzionari e degli agenti comunali e ogni altro modo che ritenga opportuno. I funzionari e gli agenti comunali, incaricati della sorveglianza edilizia, avranno diritto di accedere ovunque si eseguono lavori pertinenti.

3. In fase di accertamento degli abusi edilizi, dovrà farsi luogo alla sospensione dei lavori.

art.26

Utilizzazione degli edifici. 1. Per gli edifici di uso abitazione viene rilasciata l’abitabilità, previo accertamento

della rispondenza di essi al progetto approvato e alle norme in vigore da parte della Regione, dell’ Ufficiale Sanitario e del Comune e se necessario del VV.FF.

2. Per gli altri edifici, previa analoghi accertamenti, viene rilasciata l’ agibilità. 3. Il rilascio dell’ abitabilità e dell’ agibilità è subordinato al pagamento di tutte le

somme dovute per diritti, salvo la definizione successiva di eventuali contestazioni.

art.27 Deroghe al Regolamento Edilizio

1. Il rilascio di una Concessione in deroga alla disciplina vigente nel Comune, è ammesso ai sensi dell’art. 3 della Legge 1357/55 previo nulla osta preventivo da parte della Provincia , come previsto alla lett. a) dell’art. 38 della L.R.31/97.

2. Il Consiglio Comunale dovrà esprimere preliminarmente il parere favorevole e dare mandato al Sindaco per richiedere il nulla osta alla provincia .

3. il rilascio di concessione edilzia in deroga è ammesso limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico

art.28 Concessione di variante.

1. Una volta ottenuta la Concessione sul progetto presentato, può accadere che, in corso d’opera si ravvisa la necessità di apportare delle modifiche. In tale ipotesi , anche in accordo con quanto previsto alla L.R. 55/87, deve essere sottoposta una nuova domanda di “Concessione” di variante, che il Sindaco deve esaminare, così come farebbe per una nuova licenza, tuttavia facendo riferimento alla situazione giuridica esistente al momento del rilascio della concessione originaria.

2. Comunque, quanto sopra vale per i progetti di variante e non anche per i progetti che, sotto il nome di variante, presentino soluzioni che alterino profondamente gli elementi caratterizzanti della costruzione di cui trattasi.

3. Si può inoltre considerare il caso delle varianti siano state apportate senza preventiva autorizzazione del Comune, che venga richiesta solo successivamente al

Page 22: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

22

loro materiale compimento. In tale ipotesi il Sindaco deve comunque esaminare la richiesta ed il progetto relativo e può concedere la propria autorizzazione nel caso in cui detto progetto risulti conforme a tutte le norme vigenti, salva l’applicazione di tutte le misure repressive dei reati edilizi.

4. Il progetto di variante non costituisce, infatti, sanatoria penale di un opera illegittima. Nel termine di variante si devono includere i concetti di concessione in sanatoria e di voltura di licenza.

art.29 Onerosità della concessione.

1. La Concessione comporta di norma la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, salvo che il concessionario intenda avvalersi della facoltà all’art. 11 della Legge 28/01/197n°10

2. Qualora il presentatore di una domanda di concessione edilizia intenda avvalersi della facoltà di realizzare opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuto, deve dichiarare nel testo della domanda medesima tale volontà. L’Ufficio Tecnico Comunale in sede di istruttoria della domanda provvederà a calcolare l’importo della quota di contributo da applicare teoricamente al progetto per cui è chiesta la concessione. Lo stesso ufficio formulerà un elenco di opere di urbanizzazione, che in tutto o in parte possono essere realizzate dal concessionario, indicando per ciascuna di esse l’importo presunto del costo di realizzazione Il Sindaco, previa deliberazione di giunta comunale, stipulerà apposita convenzione nella quale saranno specificate le opere da affidare alla realizzazione diretta del privato.

3. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi, comporta la corresponzione di un contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. Il contributo viene determinato con delibera del Consiglio Comunale in relazione ai diversi tipi di attività.

4. Qualora la concessione riguarda aree comprese in ambiti di lottizzazione o comparti edificatori, le opere di urbanizzazione realizzate in esecuzione della convenzione di cui all’art. 28 della Legge 17/08/1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni, o in esecuzione d’opere riferita al lotto da edificare vanno valutate a scomputo totale o parziale della quota di contributo relativo agli oneri di urbanizzazione. Di tale valutazione verrà dato atto nella convenzione ai sensi della Legge 28/01/1977 n°10 art. 11 comma 1°.

5. Qualora la concessione riguardi invece aree comprese nell’ambito di piani di edilizia economica e popolare o di piani per insediamenti produttivi e l’Amministrazione comunale o l’Ente gestore all’atto di cessione della proprietà o del diritto di superficie abbia già conteggiato in sede di calcolo del prezzo relativo in tutto o in parte il costo di urbanizzazione, detta quota parte del prezzo andrà valutata a scomputo totale o parziale della quota di contributo relativo agli oneri di urbanizzazione. Di tale valutazione verrà dato atto nella convenzione ai sensi della Legge 28/01/1977 n°10 art. 11 comma 1°.

6. Gli estremi della convenzione di cui ai commi precedenti verranno espressivamente richiamati nel testo della concessione edilizia.

art.30 Determinazione del costo di costruzione.

1. Tranne i casi particolari di cui si tratterà in seguito, il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato con la procedura di all’art. 6, commi 1°-2°-3° e 4° della Legge 28/01/1977 n°10.

Page 23: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

23

2. In caso di interventi di edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal Comune con Delibera.

3. La concessione relativa a costruzioni o ad impianti destinati ad attività turistiche, commerciale e direzionale, comporta la corresponsione di un contributo determinato con delibera del Consiglio comunale secondo percentuali diverse sino ad un massimo del 10% del costo documentato di costruzione.

art.31 Esenzione dal contributo afferente il costo di costruzione.

Il contributo afferente il costo di costruzione non è dovuto: 1. Per gli interventi per i quali il concessionario s’impegni con il Comune praticare

convenzionali prezzi di vendita e canoni di locazione, ai sensi della Legge 28/01/1977 n°10 art. 7 e 8 ;

2. Per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della Legge 9/5/1975 n°153 art. 12;

3. Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento della superficie di calpestio e mutamento delle destinazioni d’uso, quando il concessionario s’impegni mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune;

4. Per gli interventi di manutenzione straordinaria; 5. Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione di

ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unilaterali; 6. Per modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche delle

abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione degli impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

7. Per gli impianti , le attrezzature, le opere pubbliche e di interesse generale realizzate dalle Amministrazioni locali ed Enti istituzionali competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

8. Per le opere realizzate in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubblica calamità;

9. Per interventi su opere di proprietà dello Stato; 10. Per le demolizioni. La richiesta di esenzione deve essere formulata nel testo stesso della domanda di concessione edilizia.

Page 24: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

24

TITOLO II

NORME PER L’IGIENE E IL DECORO DEGLI EDIFICI

CAPO I

PARTI ESTERNE DEI FABBRICATI

art. 32 Aspetto esterno degli edifici

Tutte le parti esterne degli edifici sia nuovi che preesistenti, le vetrine, le bacheche e simili, nonché gli emblemi e le insegne visibili da vie o da spazi pubblici, devono corrispondere alle esigenze del decoro urbano sia per quanto si riferisce ai materiali da impiegarsi, che alle linee, tinte e decorazioni, con speciale riguardo all’eventuale importanza artistica degli edifici vicini. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in stato di accurata conservazione. Le decorazioni o gli inserti devono avere un aspetto architettonico ed estetico pertinente alla tipologia dell’edificio ed adeguarsi correttamente all’ambiente in cui sorgono. Il Sindaco, previo parere della Commissione Urbanistico - Edilizia, può ordinare rimozioni, ripristini e modifiche a salvaguardia dell’ordine e decoro edile.

art. 33 Intonacatura e coloritura

I muri debbono essere intonacati, tinteggiati, rivestiti, salvo il caso in cui ciò non sia richiesto per il tipo speciale di costruzione. Prima di procedere alle coloriture e verniciature esterne, dovranno essere eseguiti campioni in luogo da sottoporre all’approvazione della Commissione Edilizia. Non possono usarsi tinte in contrasto con l’aspetto estetico dell’ambiente e del paesaggio circostante. I colori delle facciate esterne dovranno essere scelti secondo le indicazioni del Piano del Colore adottato dalla Commissione Comunale di Arredo Urbano e regolamentato dalle norme tecniche del PRG parte operativa.

art. 34

Muri di prospetto, rivestimenti degli edifici e recinzioni I muri dei fabbricati costruiti a filo stradale debbono essere rivestiti di materiale duro e resistente all’usura e di facile ripulitura per un’altezza non inferiore a ml. 0,80 dal piano del marciapiede o di ml. 1,00 da quello stradale, se non esiste il marciapiede. Tutti i muri di fabbricati, ciechi e non visibili da spazi pubblici, quando non siano in costruzione a faccia vista diligentemente profilata a taglio netto, o rivestiti in pietra naturale, o materiale pregiato, devono essere intonacati e colorati con tinte che non assorbano luce e deturpino l’ambiente. I fianchi e le pareti dei fianchi di fabbricati, in confine di proprietà, destinati a rimanere scoperti, dovranno essere rifiniti in armonia con le fronti principali, anche se non sia possibile, mediante apposita convenzione fra i proprietari confinanti. I proprietari dovranno curarsi di eseguire con particolare cura cornici, ornamenti in aggetto e il coronamento dell’edificio. Sono vietati i rivestimenti dei nuovi edifici in ceramica smaltata, eccetto particolari e limitati elementi di finitura architettonica ed artistica. Sono altresì vietate le stuccature di pietre di rivestimento degli edifici nuovi ed esistenti in malta di cemento. Qualora sia necessario integrare lacune e vuoti dei muri esterni degli edifici in pietra a vista le integrazioni vanno operate con la stessa pietra e materiale di rivestimento, secondo le identiche dimensioni e finiture di lavorazione dei materiali esistenti. Le recinzioni devono essere consone al decoro e tipo dell’ambiente urbano e paesistico.

Page 25: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

25

Possono essere ammesse recinzioni a siepe viva di piante verdi per le quali, su parere della Commissione Urbanistico-Edilizia, il Sindaco potrà stabilire l’altezza massima caso per caso, in modo da non disturbare e da assicurare, laddove occorra, la libertà delle visuali.

art. 35 Recinzioni, sistemazione e manutenzione delle aree fabbricabili inedificate

Tutte le aree edificabili non ancora edificate e comunque comprese nelle zone urbane, quando siano a confine con il suolo pubblico o comunque aperto al pubblico transito, devono essere recintate, e mantenute decorosamente, e possibilmente coltivate a giardino o orto. La recinzione può essere formata da cancellate in ferro, balaustre, muretti, etc, tali da non deturpare l’ambiente circostante. All’interno dei comparti a qualsiasi destinazione urbanistica è proibito eseguire recinzioni, movimenti di terra, qualsiasi genere di attività edilizia, frazionamenti catastali in assenza di adozione o vigenza del piano attuativo .

art. 36

Aggetti e sporgenze del suolo pubblico Le finestre prospicienti su spazi pubblici aventi il davanzale ad altezza inferiore a ml. 2,80, se la via o piazza è munita di marciapiede, e a ml.4,50, se ne è priva, e le chiusure degli accessi da spazi pubblici, non possono aprirsi all’esterno, nè dar luogo ad alcun risvolto od ingombro rispetto al filo esterno del fabbricato. Le cornici di coronamento e le gronde dei tetti, comprese le docce e i canali di gronda, non possono avere una sporgenza superiore a ml. 0,80 dal filo dei fabbricati. Tale norma non si applica nei casi di recupero edilizio. Le decorazioni comprese entro l’altezza di ml.2,80 , non possono sporgere più di 12 cm. oltre il filo del fabbricato, mentre ad un’altezza superiore potranno sporgere fino a cm. 20. L’eventuale rivestimento della base dell’edificio o lo zoccolo dello stesso non deve sporgere oltre i 5 cm. Al di sopra di ml 3,50 dal piano del marciapiede o di ml. 4,50 dal piano stradale, ove il marciapiede non esista, può essere consentita la costruzione di balconi o terrazzini pensili, aperti o chiusi (bow windows) sporgenti da filo del fabbricato non più di 1/10 della larghezza dello spazio pubblico antistante o comunque mai superare i ml. 1,40. Sono vietate in ogni caso la costruzione di latrine, camini stufe, canne fumarie e simili sporgenti dal filo stradale. E’ proibito dipingere con colori in contrasto con la tinteggiatura generale il contorno delle porte, botteghe, etc. Per aperture prospicienti verso strade o suolo pubblico sono vietati i sistemi di chiusura ad ante asportabili. Le finestre, i balconi e tutte le aperture destinate a dar passaggio alla luce, non possono essere munite di carta, tela, o altri consimili materiali, ma avranno serramenti di vetro o cristallo.

art. 37

Pensiline, tettoie, portici, pergole, terrazze e balconi, lastricati e passerelle d’accesso 1.La realizzazione, anche provvisoria, di pensiline, tettoie, portici, pergole coperte, terrazze e balconi, lastricati e passerelle d’accesso su suolo pubblico e privato è subordinata all’autorizzazione del Sindaco ed al rispetto delle norme del piano di arredo urbano contenuto nella parte operativa del Prg. L’autorizzazione è rilasciata purché l’opera non danneggi il decoro dell’ambiente e non alteri o copra elementi architettonici o sfondi paesistici. In caso di riparazioni o modifiche del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di pensiline, portici, pergole coperte terrazze e balconi, lastricati o passerelle d’accesso o altri oggetti occupanti il suolo e lo spazio pubblico, i soggetti autorizzati sono obbligati ad eseguire

Page 26: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

26

la rimozione o la ricollocazione in pristino con le modifiche necessarie a loro cura e spese. Qualora essi non ottemperino, il Sindaco può ordinare la rimozione di ufficio a loro spese. Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate dal Sindaco per ragioni di pubblica utilità o di pubblico decoro. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione di una domanda corredata dalla seguente documentazione in triplice copia: a) disegni nel rapporto non inferiore a 1:20; b) relazione illustrativa nella quale siano precisati materiali e colori da impiegare; c) fotografie da cui risulti l’ubicazione dell’oggetto della richiesta; d) planimetria catastale con indicazione dell’oggetto della richiesta. 2. Si intendono altresì come pergole coperte aree delimitate da strutture di sostegno verticale senza infissi di chiusura, eventualmente anche di sostegno a vegetazione e coltura rampicante, con piani di copertura in qualsiasi materiale. Le pergole aperte senza copertura orizzontale su suolo pubblico sono altresì soggette ad autorizzazione; le pergole aperte su suolo privato non sono soggette ad autorizzazione del sindaco. Sono comunque soggette alle altre prescrizioni del presente articolo. 3. Le strutture verticali e orizzontali di pensiline, portici, pergole coperte e aperte, terrazze e balconi saranno realizzate in muratura, in cemento armato e profili in ferro e acciaio verniciato o legno trattato. Sono vietate coperture in metallo piano od ondulato non verniciato. Qualora pensiline, tettoie, portici, pergole coperte e aperte, terrazze e balconi siano di pertinenza di pubblico esercizio o di attività accessibile al pubblico la superficie complessiva in pianta non potrà superare il 50% della superficie utile coperta di progetto o già destinata all’attività . Su suolo privato la superficie delimitata da pensiline, portici, pergole coperte, terrazzi e balconi non potrà superare, complessivamente, il 30% della superficie coperta per piano (SC) dell’immobile esistente o di progetto. 4. Si intendono per lastricati e passerelle d’accesso manufatti edilizi, solai, struuture edilizie resistenti in muratura o intelaiate, che consentono l’accesso dalla quota del piano stradale alla quota d’ingresso del bene o del fondo, anche superando dislivelli e fossi. Sono consentiti lastricati e passerelle d’accesso anche in deroga alle distanze stradali ed ai confini purchè il volume sottostante sia completamente aperto su almeno due lati; purchè la lunghezza adiacente al confine o alla pubblica strada non sia superiore a ml 5 ed il manufatto non abbia superficie in pianta complessiva superiore a mq 50.

art. 38

Servitù pubbliche L’amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare e mantenere, sulle fronti degli edifici, di qualunque natura essi siano, a sua cura e spese, previo avviso agli interessati almeno cinque giorni prima dell’inizio dei lavori. a) Cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità e alla sicurezza pubblica; b) Numeri civici; c) Piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento o di idranti; d) Mensole, ganci; tubi ed impianti per l’illuminazione pubblica, orologi elettrici, sostegni per fili elettrici, avvisatori elettrici stradali e loro accessori; e) Lapidi e fregi decorativi, aventi lo scopo di commemorare personalità celebri ed eventi storici della vita nazionale cittadina; f) quant’altro di pubblica utilità. I proprietari dell’immobile sulla cui fronte sono state collocate le cose che sono oggetto delle servitù di cui sopra, non possono rimuoverle ne sottrarle alla pubblica vista. Qualora vengano distrutte o danneggiate per fatti imputabili ai proprietari stessi, sono tenuti a ripristinarle immediatamente a propria cura e spese.

Page 27: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

27

Nel caso in cui l’apposizione di un’insegna comporti il ricoprimento di una targa, questa deve essere spostata a cura e spese del richiedenti nel rispetto delle prescrizioni all’uopo impartite dall’Autorità Comunale. Il proprietario è inoltre tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile e, secondo le precise note impartite dall’Autorità Comunale, sulle tabelle o mostre applicate alle porte, quando queste occupano interamente la parete destinata alla targhetta del numero civico. Nel caso di riattamento o modificazione di edifici ai quali sono appoggiati apparecchi indicatori, tabelle o altri elementi di cui sopra, l’esecutore dei lavori dovrà dare avviso della loro esistenza al Sindaco il quale prescriverà i provvedimenti che riterrà opportuni. In tal caso il proprietario è tenuto a curare la loro perfetta conservazione o ad effettuare il ripristino, qualora, durante l’esecuzione dei lavori, ne fosse necessaria la rimozione.

art. 39

Apposizione e realizzazione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelli pubblicitari, tende, tendoni, gazebi aperti, verande aperte, serre per produzione

agricola, piccoli annessi agricoli removibili 1.L’apposizione, anche provvisoria, di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, cartelli pubblicitari, etc. è subordinata all’autorizzazione del Sindaco ed al rispetto delle norme del piano di arredo urbano contenuto nella parte operativa del Prg. L’autorizzazione è rilasciata purché l’opera non danneggi il decoro dell’ambiente e non alteri o copra elementi architettonici o sfondi paesistici. In caso di riparazioni o modifiche del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo e lo spazio pubblico, i soggetti autorizzati sono obbligati ad eseguire la rimozione o la ricollocazione in pristino con le modifiche necessarie a loro cura e spese. Qualora essi non ottemperino, il Sindaco può ordinare la rimozione di ufficio a loro spese. Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate dal Sindaco per ragioni di pubblica utilità o di pubblico decoro. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione di una domanda corredata dalla seguente documentazione in triplice copia: a) disegni nel rapporto non inferiore a 1:20; b) relazione illustrativa nella quale siano precisati materiali e colori da impiegare; c) fotografie da cui risulti l’ubicazione dell’oggetto della richiesta; d) planimetria catastale con indicazione dell’oggetto della richiesta. Non è consentita l’apposizione di insegne a bandiera. 2.La realizzazione, anche provvisoria, di tende, tendoni, gazebi aperti, serre per produzione agricola, verande aperte, è subordinata all’autorizzazione del Sindaco ed al rispetto delle norme del piano di arredo urbano contenuto nella parte operativa del Prg. Sono considerati gazebi aperti chioschi metallici oppure in legno senza infissi di chiusura, isolati e non adiacenti a fabbricati ; sono considerate verande aree senza infissi di chiusura coperte ed adiacenti a fabbricati. La copertura di gazebi e verande sarà realizzata in materiale tessile oppure in materiale plastico non opaco, piano od ondulato, con spessore non superiore a mm 8. Sono vietate coperture in metallo piano od ondulato. Qualora tende, tendoni, gazebi aperti, verande aperte, siano di pertinenza di pubblico esercizio o di attività accessibile al pubblico la superficie complessiva in pianta non potrà superare il 50% della superficie utile coperta già destinata all’attività. Nel caso di piccoli annessi agricoli removibili, tali manufatti non potranno superare la superficie coperta di mq 10, l’altezza utile di m 1,9 e dovranno seguire le indicazione del piano di arredo urbano. L’autorizzazione è rilasciata purché l’opera non danneggi il decoro dell’ambiente e non alteri o copra elementi architettonici o sfondi paesistici. In caso di riparazioni o

Page 28: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

28

modifiche del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di tende, tendoni, gazebi aperti, serre per produzione agricola, verande aperte, pergolati o altri oggetti occupanti il suolo e lo spazio pubblico, i soggetti autorizzati sono obbligati ad eseguire la rimozione o la ricollocazione in ripristino con le modifiche necessarie a loro cura e spese. Qualora essi non ottemperino, il Sindaco può ordinare la rimozione di ufficio a loro spese. Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate dal Sindaco per ragioni di pubblica utilità o di pubblico decoro. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione di una domanda corredata dalla seguente documentazione in triplice copia: a) disegni nel rapporto non inferiore a 1:20; b) relazione illustrativa nella quale siano precisati materiali e colori da impiegare; c) fotografie da cui risulti l’ubicazione dell’oggetto della richiesta; d) planimetria catastale con indicazione dell’oggetto della richiesta.

art. 40

Deflusso delle acque I cornicioni devono essere muniti di canali di materiale impermeabile per i convoglianti delle acque piovane in apposite docce di ampiezza sufficiente. Nei canali di gronda è vietato immettere acque luride. Nelle docce le acque debbono essere condotte con tubi verticali fino al di sotto del marciapiede dove , per appositi cunicoli, sfoceranno nella fognatura pubblica. Il tratto dei tubi verticali di condotta delle acque piovane, addossato ai muri prospicienti lo spazio pubblico, deve essere, per un’altezza non inferiore a ml. 2,00 dal piano del marciapiede o a ml. 2,50 dal piano stradale, di materiale resistente (ghisa o altro) e in traccia in modo da non costituire aggetto. Nelle località nelle quali non esiste la fognatura pubblica, le acque meteoriche dai tubi pluviali verticali devono essere guidate in direzione tale da non danneggiare le fondazioni dell’edificio. I bracci di immissione dei fognoli privati nelle fogne pubbliche debbono essere costruite a spese dei proprietari degli edifici ai quali debbono servire; secondo le disposizioni circa le caratteristiche costruttive e formali prescritte dal Settore Tecnico Comunale. Qualora sia modificata la sede o la forma della fogna pubblica, i proprietari dei fognoli privati che vi fanno capo, sono obbligati a trasferirli secondo le esigenze della nuova opera a loro cura e spese. Il Sindaco, sentito il parere della commissione Urbanistico-Edilizia e previa diffida agli interessati, in caso di inadempienza di questi può ordinare la regolarizzazione delle situazioni contrastanti con le norme del presente articolo, ai sensi dell’art. 37, ovvero applicare la sanzione prevista all’art. 79.

art. 41 Focolai, forni e camini, codoli di calore, canne fumarie e antenne

Oltre alle norme dettate dalla Legge del 13 luglio 1966 n. 615 e del relativo regolamento di esecuzione, è condizione necessaria per l’ottenimento dell’autorizzazione di abitabilità o agibilità che ogni focolare, stufa, cucina, forno e simili, qualunque sia il tipo, a meno che non sia a funzionamento elettrico, abbia l’eliminazione dei prodotti della combustione, mediante una canna propria ed indipendente prolungata almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza, costruita in materiali impermeabili, capace di evitare macchie, distacchi o screpolature di intonaco all’esterno dei muri, sono da evitare i contatti con vani d’ascensore. Gli scaldabagni e fornelli isolati devono essere muniti di canne indipendenti soggette alle stesse norme di cui sopra. E’ vietato far uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze.

Page 29: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

29

Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in maniera decorosa con pietra o con altro materiale adatto. Per gli impianti elettrici di cucina o riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all’aspirazione dei vapori. I camini industriali e i locali nei quali siano collocati forni per pane, pasticceria, e simili, sono soggetti alle norme dettate dalla legislazione vigente. Possono essere equiparati ai suddetti, al giudizio dell’autorità comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo. Le antenne devono essere in armonia con l’architettura dell’edificio e con l’ambiente panoramico.

art. 42

Restauri e modifiche all’aspetto esterno dei fabbricati Il restauro e le coloriture delle facciate dei fabbricati esistenti, degli edifici e dei muri formanti unico complesso architettonico anche se appartenenti a proprietari diversi, devono essere eseguiti in modo da non turbare l’unità e l’armonia del complesso stesso. Le coloriture parziali degli edifici sono vietate. Le coloriture sono inoltre soggette alle indicazioni del Piano del colore adottato dalla Commissione Comunale di arredo Urbano. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Urbanistico-Edilizia, può ordinare , il rifacimento dell’intonaco o della tinteggiatura di prospetti di fabbricati e di mura di cinta, ove lo richiedano esigenze ambientali o di decoro pubblico, mediante intimidazione ai proprietari, nella quale sia stabilito il termine per l’esecuzione dei lavori. Tutto quanto costituisca e completi la decorazione architettonica dei fabbricati, (le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale, storico o estetico) non può essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, del caso, senza il consenso della competente Soprintendenza e altri uffici competenti. Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Sindaco può prescrivere che gli oggetti di cui al precedente comma, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico Per la manutenzione straordinaria degli edifici di valore storico-ambientale o all’interno del tessuto edilizio storico, l’Amministrazione Comunale, tramite la Commissione Edilizia, definisce criteri e normative di indirizzo che regolano l’uso di materiali non tradizionali o l’impiego di tecnologie innovative.

art. 43 Coperture

Le coperture a capanna, a padiglione o miste dovranno essere ricoperte con manti di coppi o tegole coppi di colore rosso. La tipologia delle coperture è disciplinata per le diverse zone urbanistiche dalle norme di edificabilità.

art. 44 Tipologie edilizie nelle zone “E”

Sono ammesse nelle zone agricole: stalle, ovili, porcilaie, pollai, caseifici, concimaie. La distanza dai confini interni non deve essere minore di mt. 5.00. La distanza fra edifici facenti parte dello stesso complesso aziendale, non deve essere minore di mt. 10.00. Le stalle e gli ovili dovranno distare almeno mt. 10.00 dalle strade pubbliche e mt. 40.00 dalle altre abitazioni. Le concimaie dovranno distare almeno 10 mt. dalle pubbliche strade e mt. 60.00 dalle abitazioni e mt. 20.00 dai pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile, se non siano necessarie distanze maggiori da stabilirsi caso per caso con le autorità comunali.

Page 30: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

30

I porcili non possono essere tenuti a distanza minore di mt. 30 dall’abitazione del governante. Nel caso di porcili ad uso familiare, fino ad un massimo di mq. 15 di pavimento, lordo dei divisori, dovranno distare non meno di mt. 15.00 dalle strade pubbliche e di mt. 40.00 dalle altre abitazioni. Le porcilaie con oltre mq 15.00 di pavimento lordo si considerano di allevamento e, rimanendo valido il minimo di mt. 30.00 dalla abitazione del governante, dovranno distare dalle altre abitazioni almeno mt. 100 nel caso di allevamenti fino a 25 capi ed almeno mt. 200 nel caso di allevamenti con oltre 25 capi. Dovranno distare almeno 30 mt. dalle strade pubbliche nel caso di allevamenti fino a 25 capi ed almeno 50 mt dalle strade pubbliche nel caso di allevamenti con oltre 25 capi. I pollai a scopo commerciale, con oltre 50 capi, dovranno distare almeno 10 mt. dall’abitazione dell’allevatore ed almeno 20 mt. dalle strade pubbliche e dalle altre case della stessa proprietà ed almeno 60 mt. dalle abitazioni di altre proprietà. Le distanze dalle strade pubbliche di stalle, ovili, porcilaie e concimaie solo se costruite con fabbricato edilizio, dovranno essere soggette alle indicazioni del Nuovo Codice della Strada, qualora ricadenti fuori dai centri abitati così come delimitati ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada. Le distanze sono di 60 mt. da strade di tipo A (autostrade); 40 mt. per strade di tipo B (strade extraurbane principali, strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, prive di intersezioni a raso, riservate ad alcune categorie di veicoli a motore etc); 30 mt per strade di tipo C (strade a carreggiata unica, con almeno una corsia per senso di marcia e banchine) ; 20 mt per strade di tipo F, strade locali; 10 mt di distanza ai sensi del Nuovo Codice della Strada per strade vicinali di tipo F. Per stalle esistenti alla data di vigenza della Legge Regionale n.31/97 deroghe alle distanze suindicate per eventuali concimaie, possono essere ammesse previo parere e prescrizioni particolari dell’autorità sanitaria competente.

art. 45 Stalle, ovili, porcili e pollai

Sopra e sotto le stalle è proibito costruire solai in legno qualora i locali sovrastanti alla stalla dovranno essere adibiti per abitazione, anche diurna, fra i solai ed il pavimento di tali ambienti dovrà essere interposto uno strato di calcestruzzo di cemento od altro materiale impermeabile. Le stalle avranno un altezza di almeno mt. 2,80 dal pavimento al soffitto e dovranno essere provviste di illuminazione elettrica appena vi sia a disposizione la fornitura. Saranno provviste di finestra a vasistas con superficie totale pari almeno ad 1/15 di quella del pavimento e mai inferiore a mq. 1,20. Le stalle dovranno avere una cubatura di almeno mc. 30,00 per ogni capo grosso di bestiame e di mc. 20,00 per ogni capo di bestiame minuto. Il pavimento sarà costruito con materiale impermeabile e munito di necessari scoli. Le urine, qualora non siano raccolte in appositi ed idonei involucri, verranno convenientemente allontanate, ed avviate alla concimaia mediante tubi impermeabili. Le pareti delle stalle dovranno essere intonacate con malta cementizia. Le mangiatoie gli abbeveratoi saranno costruite con materiali facilmente lavabile, ad angoli lisci e rotondi: Gli abbeveratoi non saranno mai alimentati dallo stesso rubinetto che fornisce acqua alle persone. Le vasche per la lavatura del bucato devono essere isolate dagli abbeveratoi dei quali raccoglieranno le acque che sopravanzano o di vuotatura. Porcili e porcilaie avranno sempre aperture sufficienti al rinnovamento dell’area e i pavimenti debbono essere ben connessi, di materiale impermeabile. Il pavimento sarà inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto di raccolta e raccordato con angoli arrotondati alle pareti. Il pozzetto deve rispondere alle norme costruttive dei pozzi neri.

Page 31: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

31

I pollai debbono essere distaccati dalle case; dovranno essere arcati e costruiti in modo da permettere una facile pulizia.

art. 46 Concimaie e depositi

Le concimaie dovranno corrispondere alle condizioni stabilite dal T.U. delle Leggi sanitarie del 27 Luglio 1934 n. 1265 e a quelle prescritte dal Prefetto. I depositi di pozzo nero per uso agricolo e gli ammassi di letame fuori della concimaia non saranno permessi che in aperta campagna, limitatamente ai bisogni del podere e purché siano collocati a non meno di mt. 50,00 dai pozzi, acquedotti, serbatoi d’acqua potabile e dalle case e pubbliche vie.

art.46 bis

Pozzi e sorgenti

Come previsto dall’art.21 del D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle aree di rispetto dei pozzi e delle sorgenti utilizzati per l’attingimento delle acque destinate al consumo umano è vietato l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c) spandimento di concimi, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali

sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; e) aree cimiteriali; f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al

consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

h) gestione di rifiuti; i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze

radoattive; j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; k) pozzi perdenti; l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di

azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Qualora per i pozzi esistenti , tali aree di rispetto non risultino individuati in cartografia , ovvero nel caso di individuazione di nuovi pozzi, le disposizioni di cui sopra si applicano ad una fascia avente raggio pari a mt.200.

art. 47 Edilizia cimiteriale

L’edilizia cimiteriale, pubblica e privata, cappelle funebri, sepolcri e monumenti potranno essere eretti a confine o a qualsiasi distanza dal confine dell’area cimiteriale, come pure a confine o a qualsiasi distanza dai confini delle aree cimiteriali, in concessione ai privati, sentito il parere del Medico Provinciale. La distanza dai cimiteri per la costruzione di fabbricati è stabilita dal Codice Civile in mt. 200; per Cascia capoluogo è stata ridotta a mt.50 con delibera di Consiglio n. 18 del 21/02/96; per tutte le frazioni la fascia di rispetto e inedificabilità è pari a m.100; per la frazione di Poggioprimocaso è ridotta con deroga a mt.50.

Page 32: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

32

All’interno delle aree di rispetto dei cimiteri, indipendentemente dalle classificazioni in esse presenti, è vietata qualsiasi edificazione; è ammessa la realizzazione di parcheggi e di modeste costruzioni al servizio delle attività cimiteriali. Per gli edifici esistenti sono consentiti soltanto gli interventi dell’art.31 della L.457/78, di cui alle lett. a), b), c) nonché quelli di cui alla lett. d) nel limite della volumetria esistente; è altresì ammesso il cambio di destinazione d’uso a fini abitativi dei vani accessori. In ogni caso valgono le norme di cui all’art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 e 17 ottobre 1937 n. 983, la legge 4 dicembre 1956 n.1428 e il D.P.R. 10 settembre 1990.

art. 48 Tutela degli alberi

Sono state adottate le norme regolamentari della Regione dell’Umbria, Legge Regionale n. 53 del 02/09/1974, in tutto il territorio del comune. E’ vietato l’abbattimento, la recisione, l’estirpamento e sradicamento delle piante di alto fusto appartenenti a tutte le specie di quercia, cipresso, pioppo, castagno, ippocastano, tasso, faggio, tiglio, platano, acero e carpino siano esse isolate, in filari, in piccoli gruppi o misti, senza l’autorizzazione del Sindaco. L’autorizzazione è concessa soltanto nei casi: a) di inderogabili esigenze attinenti ad opere di pubblica utilità; negli elaborati di progetto verranno indicati le piante che si intendono abbattere; b) di abbattimento giudicato indispensabile per la realizzazione di nuovi edifici; negli elaborati di progetto verranno indicati le piante che si intendono abbattere; c) di realizzazione di opere di miglioramento fondiario. Gli organi chiamati all’approvazione dei progetti, devono verificare e comprovare l’impossibilità di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l’abbattimento delle piante. Nel caso di alberi ad alto fusto che minacciassero rovina o che abbiano compiuto il ciclo vegetativo o che siano soggetti a gravi attacchi parassitari o che siano stati notevolmente danneggiati da eventi calamitosi è consentito procedere all’abbattimento previa autorizzazione da rilasciarsi su parere del corpo forestale. Chiunque abbatta direttamente o faccia abbattere alberi sotto la tutela del presente Regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al valore dell’albero abbattuto ed al doppio del valore per i casi di alberi secolari. La sanzione è applicata dal Sindaco.

art. 49

Zone verdi Dalle zone a verde pubblico o a verde paesistico non si possono rimuovere le piante esistenti senza preventiva autorizzazione dell’Autorità Comunale. Nelle zone a verde pubblico sono concesse unicamente le costruzioni che ne integrino la destinazione, come attrezzature da gioco, sportive e ricreative, chioschi all’aperto. E’ consentito il passaggio di strade di servizio, purché dette strade non occupino più di 1/20 della superficie vincolata.

art. 50 Terreni insalubri

Le costruzioni, su terreni già adibiti a deposito di immondizie, di letami, di residui putrescibili o altri materiali inquinanti, sono permesse solo quando tali terreni e quelli circostanti siano stati risanati conformemente a quanto richiesto dalle autorità sanitarie locali. Non è permessa l’edificazione su un suolo il cui livello sia uguale o più basso di quello dei corsi d’acqua e bacini vicini, per cui risulti difficile il deflusso delle acque meteoriche o di quelle di rifiuto se tale livello non sia necessariamente rialzato.

Page 33: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

33

Le abitazioni presso i rilievi montani ed i terrapieni sostenuti da muri devono essere completamente con strutture idonee per l’allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

Page 34: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

34

CAPO II

PARTI INTERNE DEI FABBRICATI

art. 51 Cortili

Per cortili si intendono le aree scoperte di un lotto nella zona ove sia ammessa la costruzione edilizia ( cioè non solo dependance, servizi etc.) in confine di proprietà.

art. 52 Locali abitabili

Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 43 della Legge n. 457/1978. Ogni alloggio deve essere dimensionato in modo da assicurare per ciascun abitante una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i primi quattro abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9,00 se per una persona di mq. 14,00 se per due persone. La stanza da letto, soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile. I locali abitabili non possono avere altezza netta inferiore a ml. 2,70 ne cubatura inferiore a mc. 25. Per ciascun locale d’abitazione, esclusi quelli al piano seminterrato e sottotetto, la superficie illuminata e complessiva delle finestre non può essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. E’ vietato, anche nei fabbricati già esistenti, adibire ad abitazione, negozi ed uffici i locali dei piani interrati. L’altezza minima dei parapetti di balconi, terrazze, ballatoi, etc., non deve essere inferiore a ml.1,00.

art. 53 Locali seminterrati

Può essere consentito, nei piani seminterrati, l’uso di abitazione diurna (zona giorno) ovvero di attività commerciali o terziarie, purché i locali abbiano i seguenti requisiti: a) il pavimento provvisto di sottostante vespaio e di fognatura adatta per allontanare la acque freatiche del sottosuolo; b) intercapedine ventilata, tramite cunicolo perimetrale ovvero apposite prese d’aria, di altezza minima cm. 50 sotto il pavimento, adeguatamente protetto da materiali adatti (asfalto, intonaci di cemento, lamiere metalliche, etc.) contro l’umidità del sottosuolo; c) l’altezza media libera fuori terra del locale, o del piano in cui è inserito il locale, di almeno 1,30 per ogni lato; d) Le finestre con apertura di superficie non inferiore ad 1/20 dell’area del pavimento e non minore a mq. 0,80 con almeno ml. 0,30 di altezza sul livello del marciapiede; e) altezza netta non inferiore a ml. 3,00 nel caso di attività commerciali o terziarie.

art. 54 Locali sottotetto

Per i locali ricavati nei sottotetti o con copertura inclinata l’altezza media non può essere inferiore a ml. 2,70 purché nessuna parte abbia altezza inferiore a ml.2,20. Sono vietate le terrazze costruite nelle falde di copertura dei sottotetti. Le finestre devono avere una superficie di apertura massima di 1/12 della superficie pavimentata.

art. 55 Locali igienici, cucine e disimpegni

Ogni singolo alloggio di nuova costruzione deve essere dotato di una stanza da bagno costruita secondo le norme vigenti in materia.

Page 35: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

35

Il posto di cottura eventualmente annesso al locale soggiorno pranzo, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di un impianto di aspirazione forzata sui fornelli. L’altezza dei corridoi, disimpegni in genere, bagni, gabinetti, ripostigli e altri vani accessori non deve essere inferiore a ml. 2,40. I servizi igienici non possono avere accesso diretto dai locali abitabili ad eccezione di camere da letto, uffici e studi. Nei servizi igienici il pavimento e il rivestimento delle pareti fino all’altezza di ml. 1,80 debbono essere di materiale lavabile e impermeabile. I servizi igienici realizzati nei sottotetti abitabili debbono avere un’altezza media non inferiore a ml.2,20.

art. 56 Scale e abbattimento delle barriere architettoniche

Per gli edifici di carattere commerciale, industriale o destinati a scopi particolari, e per particolari tipologie residenziali, il numero e la larghezza delle scale sono stabiliti di volta in volta, in base al numero dei piani e degli ambienti, anche in conformità delle disposizioni di legge. Negli edifici residenziali plurifamiliari i locali di abitazione, le cucine, le latrine ed i bagni non possono ricevere luce dal vano scale; negli stessi edifici le scale devono ricevere aria e luce direttamente dall’esterno. Negli edifici unifamiliari, costituiti da non più di due piani o negli alloggi che si sviluppano su più piani, la larghezza delle scale può essere ridotta a 90 cm. Dal vano scale si deve accedere agevolmente all’eventuale sottotetto e al tetto sovrastante, indipendentemente dal tipo e materiale usato per la copertura. Il vano scale non deve avere alcuna comunicazione con i negozi, depositi, autorimesse pubbliche o private, o comunque con locali non destinati ad abitazione od uffici, salvo deroghe da richiedere caso per caso al Comando dei Vigili del Fuoco. Ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione ed il dimensionamento delle scale, degli accessi, degli ascensori e degli apparecchi elettrici di comando e di segnalazione, devono essere conformi a quanto previsto dalla Legge n. 13/1989 e relative norme tecniche di attuazione.

art. 57 Piani terreni

I piani terreni possono essere adibiti ad uso negozio, laboratorio e pubblico esercizio, purché l’attività non sia in contrasto con la residenza e sia consentita dal Piano Regolatore Generale. In tal caso, salvo le altre norme vigenti in materia, devono avere: a) altezza minima di ml.3,50 b) sotterranei o vespai ben ventilati in tutta la loro estensione tramite cunicolo perimetrale c) servizio igienico con lavabo e antibagno (solo nei casi di pubblici esercizi e laboratori) Nei casi di nuova edificazione, i piani terreni destinati ad abitazione debbono essere sopraelevati dal piano di campagna di almeno ml. 0,30 e soprastare, in tutta la loro estensione, a sotterranei o solai muniti di camera d’aria o vespaio ben ventilati. Possono essere utilizzati ad uso abitazione piani terreni posti a quota del piano di campagna purché siano realizzati idonei cunicoli perimetrali di aerazione e vespai ben ventilati per l’intera superficie. Nei centri abitati i piani terreni destinati ad abitazione, qualora prospettino su suolo pubblico o di pubblico transito, devono essere sopraelevati rispetto al piano stradale di almeno ml. 0,60 e l’eventuale aperture, esclusi gli ingressi, non possono avere la soglia a quota inferiore a ml. 1,80 dal piano di campagna o dal marciapiede. Le autorimesse private possono essere anche a livello del piano stradale o di campagna ed avere altezza minima netta di ml. 2,40. Nei fabbricati precedenti il 1998 l’altezza minima dei locali al piano terreno da adibire ad uso negozio, laboratorio e pubblico esercizio è ridotta a ml. 2,70. In tali casi e ove le

Page 36: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

36

condizioni della viabilità esistente non lo consentono, può non essere realizzato il cunicolo perimetrale ed in sua vece dovranno essere realizzate adeguate prese d’aria per la ventilazione dei pavimenti. Nelle zone A e negli edifici di rilevante importanza storica, architettonica e ambientale e purché il P.R.G. non disciplini diversamente la destinazione d’uso ai sensi della normativa sulle destinazioni d’uso degli immobili, i locali destinati a negozio o pubblico esercizio, dovranno avere ingresso e vetrine prospicienti direttamente sulla pubblica via senza interferire con cortili, androni, e altri interni. Può essere realizzata la costruzione dei soppalchi che determinino un’altezza minore di quanto stabilito nei commi precedenti, sia negli edifici esistenti che in quelli di nuova costruzione, a condizione che: a) l’altezza delle parti abitabili o agibili non risulti inferiore a ml. 2,20; b) la superficie del soppalco non superi 2/5 della superficie del vano da soppalcare; c) non siano eretti dei tramezzi che determinino dei vani ad illuminazione ed aerazione indiretta.

Page 37: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

37

TITOLO III

NORME GENERALI E DEFINIZIONI PER L’EDIFICABILITA’ E L’USO DEL SUOLO

art. 58

Parametri edilizi ed urbanistici Ai fini dell’edificabilità del territorio casciano si indicano i seguenti parametri edilizi ed urbanistici 1. V Volume fuoriterra edificabile o volume legale di un fabbricato: è il volume degli edifici computato ai fini delle densità previste dallo strumento urbanistico generale. 2.A Altezza fuoriterra ed altezza massima edificabile di un fabbricato: è l’altezza massima utile da computare ai fini delle densità previste dallo strumento urbanistico generale e ai fini del rispetto delle norma di edificabilità e caratttere degli edifici. 3. SC Superficie coperta per piano del fabbricato: è l’area coperta per ciascun piano di un fabbricato, misurata al lordo dei muri perimetrali del volume chiuso. Sono esclusi dal computo della SC le aree coperte aperte per ciascun piano. 4. SCF Superficie coperta di un fabbricato: è l’area di sedime di un fabbricato, misurata al lordo dei muri perimetrali dei volumi chiusi e della proiezione al suolo dei volumi aperti coperti.

art. 59

Computo delle volumetrie Il computo del volume ammesso dallo strumento urbanistico di previsione generale si opera sulla base della superficie calcolata e della relativa densità edilizia prevista dallo strumento urbanistico generale. Il volume degli edifici, ai fini del rispetto delle densità previste dallo strumento urbanistico è quello fuori terra. Il volume fuoriterra (V) è conteggiato moltiplicando la superficie coperta dei singoli piani (SC) per la relativa altezza (A) ponderale. In questo computo è sempre compreso il solaio sovrastante e, nei casi con piano terra a destinazione agricola, metà del solaio sottostante.

art. 60 Altezze dei fabbricati

L’ altezza di un fabbricato utile al calcolo della volumetria fuoriterra dell’edificio è quella misurata in ogni punto dell’edificio sulla verticale della parete esterna dal terreno o marciapiede a contatto dell’edificio a sistemazione avvenuta fino alla linea d’incontro della facciata dall’estradosso della struttura portante della falda del tetto, ferma restando l’inclinazione massima di 22° sull’orizzontale dei piani passanti per la gronda. Qualora l’accesso ad eventuali piani interrati avvenga con una rampa e corsia esterna inclinata o coplanare sviluppata su più lati dell’edificio e comunque con lunghezza maggiore del 50 % del perimetro della SCF dell’edificio, l’altezza utile al calcolo della volumetria fuoriterra sarà misurata a partire dalla quota di accesso ai locali interrati. Nel caso di piani terra aperti o porticati l’altezza A sarà misurata a partire dalla metà del primo solaio del volume chiuso dell’ edificio. Per le coperture a terrazzo l’altezza viene misurata fino alla linea superiore (estradosso) del piano del solaio di copertura; in questi casi i parapetti di protezione non possono avere l’altezza superiore a ml 1,20. Possono superare l’altezza massima consentita solo camini, centrali di riscaldamento e condizionamento.Nel caso di volumi tecnici su terrazzo i parapetti possono raggiungere l’altezza dei volumi tecnici per un’altezza totale non superiore a m. 1,80. Tutti i volumi

Page 38: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

38

tecnici, le misure e gli ingombri effettivi, debbono essere indicati negli elaborati di progetto.

art. 61 Parti degli edifici non computate

Il volume delle parti interrate e quelle fuori terra in dipendenza della rampa di accesso al piano interrato e/o seminterrato qualora la rampa o corsia di accesso sia sviluppata con lunghezza minore o uguale al 50% del perimetro della SCF. Per sviluppo maggiore del perimetro della SCF il computo della volumetria legale è esteso a tutta l’altezza dei locali. Il volume dei sottotetti sovrastante la linea orizzontale passante per il punto d’intersezione tra la parete esterna e l’estradosso della falda di copertura, purché la pendenza non superi i 22° (40%) e l’altezza al colmo, misurata all’intersezione dell’intradosso delle falde non superi i ml 2,60: qualora i due requisiti sopradetti non siano rispettati il volume del sottotetto sarà conteggiato interamente. Il volume corrispondente ad intercapedine di isolamento sia per le coperture piane (con un altezza non superiore ai 50 cm.), sia per le sopraelevazioni di 50 cm del primo solaio abitabile su vespaio o intercapedine; tale ultima disposizione non trova applicazione in presenza di sottostanti vani seminterrati. Il volume dei porticati, logge e terrazze con una superficie complessiva lorda non superiore al 30% della SC (superficie coperta per piano) , costruiti su pilotis. Il volume dei porticati, logge e terrazzi previsti dallo strumento urbanistico (previsionale o attuativo) è sempre escluso dal computo.

Page 39: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

39

TITOLO IV

NORME ATTUATIVE DELLE PREVISIONI DI PIANO REGOLATORE

art. 62

ZONE “A”

Avendita, Cascia, Rocca Porena, San Giorgio Sono individuate nella Tavola n.6 “centro urbano di Cascia - Planimetria di Progetto su base catastale” e nella tavola n.12 “planimetrie delle macro aree del centro urbano e delle frazioni ” Parte Strutturale, le zone A come insediamenti costituiti da edifici e complessi edificati di rilevante carattere storico, artistico e monumentale. Nelle zone A sono ammessi gli interventi definiti dall’art. 31 della legge 457/1978 e successive modifiche con le modalità di attuazione richiamate al successivo p.to 5 . In particolare gli interventi di ristrutturazione edilizia sono assoggettati alle indicazione del successivo p.to 3) . 1) destinazione d’uso Nelle zone A sono ammesse le destinazioni per : residenza, uffici, attività commerciali (comprese le botteghe artigianali tipiche e di servizio) , esercizi pubblici , attività ricettive alberghiere ed extralberghiere compatibili, ristorazione, attrezzature ed impianti di interesse generale pubblici e privati. 2) Norme di edificabilità In tutte le zone A le opere devono rispettare i volumi e gli allineamenti esistenti. Eventuali volumi tecnici devono essere compresi all’interno delle falde di copertura; i progetti dovranno prevedere posizioni e tecniche esecutive tali da minimizzare l’alterazione delle coperture, fermo restando che gli interventi medesimi non sono ammessi quando l’alterazione introdotta risulti particolarmente pregiudizievole o comunque incompatibile con il valore architettonico ambientale del contesto in cui dovrebbero inserirsi. Negli interventi ammessi, l’altezza degli edifici non deve superare quella esistente In dette zone , negli interventi di ristrutturazioni o ricostruzioni edilizia ove previsti , la ubicazione degli edifici deve avvenire nel rispetto del sito preesistente, le distanze minime tra le facciate di edifici o di corpi di fabbricati dello stesso edificio, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti.

3) caratteri degli edifici Nelle zone A gli interventi di recupero dovranno rifarsi alle indicazioni riportate nella specifica D.G.R 1066/99 e successive integrazioni , nonché alla normativa che disciplina le zone sismiche. Sono consentiti solo fabbricati con copertura a falde inclinate intere e manto di copertura in laterizio.

4) standards urbanistici Nelle zone A gli standards urbanistici pubblici per ciascuna specifica destinazione d’uso ammessa , dovranno essere reperiti , sulla base di quanto previsto dalle vigenti Leggi Regionali in materia. Detti standards dovranno essere soddisfatti in sede di formazione di PdR. L’Amministrazione Comunale può prevedere i casi in cui, a richiesta del proponente

Page 40: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

40

l’intervento o del concessionario , le aree pubbliche per standards possano essere monetizzate , in alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita, stabilendone il valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari.

5) modalità di attuazione

Nelle zone A gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) nonchè quelli riguardanti esclusivamente opere interne di singoli edifici o parti di essi di cui alla lett.d) , dell’art.31 della L.457/78 possono essere autorizzati tramite intervento diretto, Gli altri interventi ricompresi nella lettera d) ed e) dell’art.31 della L.457/78 , sono ammessi previa formazione di piani di recupero secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia.

Page 41: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

41

art. 63

ZONE “Ab”

Buda, Fogliano, Logna, Maltignano, Onelli, Ocosce, San Anatolia

Sono individuate nella Tavola n.12 “planimetrie delle macro aree del centro urbano e delle frazioni ” Parte Strutturale, le zone Ab, come insediamenti costituiti da edifici e complessi edificati di rilevante carattere ambientale. Nelle zone Ab sono ammessi gli interventi definiti dall’art. 31 della legge 457/1978 e successive modifiche , con le modalità di attuazione richiamate al successivo p.to 5 . In particolare gli interventi di ristrutturazione edilizia sono assoggettati alle indicazione del successivo p.to 3).

1) destinazione d’uso In dette zone sono ammesse le destinazioni per : residenza, uffici, attività commerciali ( comprese le botteghe artigianali tipiche e di servizio) , esercizi pubblici , attività ricettive alberghiere ed extralberghiere compatibili , ristorazione, attrezzature ed impianti di interesse generale pubblici e privati. Norme di edificabilità 2) altezze e distanze In tutte le zone Ab le opere realizzate con intervento diretto devono rispettare i volumi e gli allineamenti esistenti. Per operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative le densità edilizie di zona e fondiarie non devono superare quelle preesistenti, computate senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico artistico. Per eventuali nuove costruzioni ammesse la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e in nessun caso i 5mc/mq. e comunque il volume legale realizzabile non può superare il 30% di quello esistente. Per eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili l’altezza massima di ogni edificio non può superare l’altezza degli edifici circostanti e comunque fino ad un’altezza massima di ml 8,50. Nei casi di ristrutturazione edilizia le distanze dal filo stradale non possono essere inferiori a quelle esistenti e nel rispetto della normativa vigente in zona sismica. In dette zone , negli interventi di ristrutturazione o ricostruzione edilizia ove previsti , la ubicazione degli edifici deve avvenire nel rispetto del sito preeesistente, le distanze minime tra le facciate di edifici o di corpi di fabbricati dello stesso edificio, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti. 3) caratteri degli edifici In opere di ristrutturazione edilizia nella trasformazione degli organismi edilizi esistenti è obbligatorio il recupero della muratura esterna esistente, sia nei dettagli di paramento che nel carattere portante della muratura. In opere di ristrutturazione edilizia sono consentiti solo fabbricati con copertura a falde inclinate e manto di copertura in laterizio.

4) standards urbanistici

Page 42: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

42

Nelle zone Ab gli standards urbanistici pubblici per ciascuna specifica destinazione d’uso ammessa , dovranno essere reperiti sulla base delle vigenti Leggi Regionali in materia. Detti standards dovranno essere soddisfatti in sede di formazione di PdR L’Amministrazione Comunale può prevedere i casi in cui, a richiesta del proponente l’intervento o del concessionario , le aree pubbliche per standards possano essere monetizzate , in alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita, stabilendone il valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari.

5) modalità di attuazione Nelle zone Ab gli interventi di cui all’art.31 della L.457/78 lettere a), b), c) nonchè quelli riguardanti esclusivamente opere interne di singoli edifici o parti di essi di cui alla lett.d) , possono essere autorizzati tramite intervento diretto. L’intervento diretto è subordinato alla possibilità di verifica antisismica della struttura muraria del fabbricato, inteso come volume intero da cielo a terra. Gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria esistente possono essere realizzati con intervento diretto. Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, di cui alla lettera d) ed e) dell’art.31 della L.457/78 ,diversi da quelli sopra richiamati sono ammessi previa formazione di piani di recupero.

Page 43: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

43

art. 64

ZONE “Ac”

I centri di Cerasola, Chiavano, Civita, Colle Giacone e Piandoli sono località abbandonate in quanto danneggiate dai vari eventi sismici. Detti centri sono individuati nella Tavola n.12 “planimetrie delle macro aree del centro urbano e delle frazioni ” Parte Strutturale come zone Ac, insediamenti a carattere storico, artistico ed ambientale , assoggettati a recupero urbano mediante ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Sono altresì ammesse opere di conservazione anche ai fini archeologici secondo quanto disposto da leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti.

1) destinazione d’uso In dette zone sono ammese le destinazioni per : residenza, uffici, attività commerciali ( comprese le botteghe artigianali tipiche e di servizio) , esercizi pubblici, attività ricettive alberghiere ed extralberghiere compatibili, ristorazione, attrezzature ed impianti di interesse generale pubblici e privati. Norme di edificabilità 2) altezze e distanze In dette zone non è ammessa la nuova edificazione , ma il recupero degli edifici esistenti e danneggiati, l’altezze ed i volumi ammessi sono quelli esistenti o comunque appropriatamente documentabili . Le distanze dal filo stradale non possono essere inferiori a quelle esistenti e nel rispetto della normativa vigente in zona sismica. In dette zone il recupero degli edifici deve avvenire nel rispetto del sito preesistente e delle distanze tra le facciate degli edifici . 3) caratteri degli edifici Gli elementi tipologici e costruttivi degli edifici sono definiti dal regolamento edilizio.

4) standards urbanistici Gli standards urbanistici pubblici dovranno essere reperiti sulla base delle vigenti Leggi Regionali in materia. Detti standards dovranno essere soddisfatti in sede di formazione di PdR. L’Amministrazione Comunale può prevedere i casi in cui, a richiesta del proponente l’intervento o del concessionario , le aree pubbliche per standards possano essere monetizzate , in alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita, stabilendone il valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari.

5) modalità di attuazione gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica sono ammessi previa formazione di piani di recupero .

Page 44: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

44

art. 64 bis

ZONE “B” definizione

Sono le zone prevalentemente residenziali totalmente o parzialmente edificate , esistenti alla data di adozione del presente PRG ed individuate nella Tavola n.6 “centro urbano di Cascia - Planimetria di Progetto su base catastale” e nella Tavola n.12 “planimetrie delle macro aree del centro urbano e delle frazioni ” Parte Strutturale . In dette zone la superficie coperta degli edifici esistenti è superiore o uguale al 12,5% della superficie fondiaria della zona e la Densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq. Tali zone sono disciplinate dagli articoli successivi

Page 45: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

45

art. 65

ZONE “B” di completamento

Sono individuate nella Tavola n. 6 “centro urbano di Cascia - Planimetria di Progetto su base catastale” e nella Tavola n. 12 “planimetrie delle macro aree del centro urbano e delle frazioni ” Parte Strutturale le zone B quali parti del territorio totalmente o parzialmente edificate.

1) destinazione d’uso In dette zone B sono ammesse le destinazioni per : residenza , uffici, attività commerciali, esercizi pubblici e attrezzature ricettive , attività alberghiere ed extralberghiere compatibili , ristorazione .

Norme di edificabilità: 2) indice fondiario L’indice di edificabilità fondiaria delle zone B ammesso è di 1,5 Mc/mq. La eventuale cubatura edilizia esistente in dette zone va compresa nel computo dell’edificabilità prodotta dall’indice. Nelle zone B sono consentite le opere di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti. A seguito di documentazione planimetrica oppure fotografica da allegarsi in sede di presentazione del progetto è consentita la nuova edificazione , in parte o su tutta l’area di sedime, degli edifici preesistenti ma non più ricostruiti in conseguenza degli eventi sismici.

3) altezze e distanze In tutte le aree B non può essere superato il limite di altezza del piano orizzontale di gronda di ml 10,50 esclusi i comignoli. In opere di ristrutturazione edilizia può essere superata l’altezza del fabbricato esistente comunque fino ad un’altezza massima di ml 10,50. Nella località di Rocca Porena per la parte sottoposta a tutela ai sensi del punto 4 art. 139 del D. Lgs. 490/99, individuata nella Tavola 3 in scala 1:10.000 e nella Tavola 12 in scala 1:2.000, l’altezza massima degli edifici non dovrà superare i ml. 8,50. La distanza dai confini non può essere inferiore ai cinque metri; la distanza tra nuovi fabbricati non può essere inferiore a dieci metri. Nei casi di ristrutturazione edilizia le distanze dal filo stradale non possono essere comunque inferiori a quelle esistenti e nel rispetto della normativa vigente in zona sismica. 4) caratteri degli edifici All’interno di ogni comparto definito nelle cartografie di PRG deve essere, di norma, perseguita la medesima tipologia edilizia ovvero quella prevalente. Sono consentiti solo fabbricati con copertura a falde inclinate intere o a padiglione, con colmo allineato e non sfalsata, con manto di copertura in laterizio. L’inclinazione minima della falda è pari al 15 % della pendenza. L’inclinazione massima è pari al 40 % della pendenza.

5) standards urbanistici Nelle zone B gli standards urbanistici pubblici , per ciascuna specifica destinazione d’uso ammessa , dovranno essere dimensionati sulla base delle vigenti Leggi Regionali in materia. L’Amministrazione Comunale può prevedere i casi in cui, a richiesta del proponente l’intervento o del concessionario , le aree pubbliche per standards possano

Page 46: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

46

essere monetizzate , in alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita, stabilendone il valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari.

6) modalità di attuazione

Nelle zone B l’attuazione delle previsioni urbanistiche avviene con intervento diretto. In ogni caso il rilascio dell’atto abilitativo è subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione della loro realizzazione, a carico del richiedente, contestualmente all’intervento edilizio. Qualora sia prevista la realizzazione di standards urbanistici pubblici l’attuazione può avvenire con intervento diretto previa convenzione o atto d’obbligo con la Pubblica Amministrazione.

Page 47: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

47

art. 66

ZONE “BL” di completamento e restauro urbano

Sono individuate nella Tavola n.6 “centro urbano di Cascia - Planimetria di Progetto su base catastale” e nella Tavola n.12 “planimetrie delle macro aree del centro urbano e delle frazioni ” Parte Strutturale le zone BL parzialmente edificate di completamento e restauro urbano.

1) destinazione d’uso Nelle zone BL di completamento e restauro urbano sono ammesse destinazioni per: residenza , uffici, attività commerciali, esercizi pubblici e attrezzature ricettive, attività alberghiere ed extralberghiere compatibili , ristorazione .

Norme di edificabilità: 2) volume edificabile definito Nelle zone BL è ammesso un incremento volumetrico per servizi legati alla residenza e ad altra destinazione compatibile , pari al 15% della volumetria legale già edificata e comunque non superiore a quello complessivo derivante dall’applicazione dell’indice fondiario di 1,5 mc/mq. relativamente all’area di pertinenza. L’uso di questo incremento è vincolato al progetto ed alla normativa del piano operativo. Qualora la zona ricada fuori dal piano di restauro urbano del verde l’incremento è consentito solo su presentazione di un progetto del verde relativo all’immobile in oggetto, contestuale all’istanza di concessione. Nelle zone BL sono consentite le opere di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti. A seguito di documentazione planimetrica oppure fotografica da allegarsi in sede di presentazione del progetto è consentita la nuova edificazione in parte o su tutta l’area di sedime, o su parte di essa, di edifici preesistenti ma non più ricostruiti in conseguenza degli eventi sismici.

3) altezze e distanze In tutte le aree BL non può essere superato il limite di altezza del piano orizzontale di gronda di ml 10,50 esclusi i comignoli. In opere di ristrutturazione edilizia può essere superata l’altezza del fabbricato esistente comunque fino ad un’altezza massima di ml 10,50. La distanza dai confini non può essere inferiore ai cinque metri; la distanza tra nuovi fabbricati non può essere inferiore a dieci metri. Nei casi di ristrutturazione edilizia le distanze dal filo stradale non possono essere comunque inferiori a quelle esistenti e nel rispetto della normativa vigente in zona sismica. 4) caratteri degli edifici All’interno di ogni comparto definito nelle cartografie di PRG deve essere, di norma, perseguita la medesima tipologia edilizia ovvero quella prevalente. Sono consentiti solo fabbricati con copertura a falde inclinate intere o a padiglione, con colmo allineato e non sfalsata, con manto di copertura in laterizio. L’imposta della copertura coincide con il piano orizzontale di gronda. L’inclinazione minima della falda è pari al 15 % della pendenza. L’inclinazione massima è pari al 40 % della pendenza. 5) standards urbanistici

Page 48: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

48

Nelle zone BL gli standards urbanistici pubblici richiesti per ciascuna specifica destinazione d’uso ammessa , dovranno essere dimensionati sulla base delle vigenti Leggi Regionali in materia.L’Amministrazione Comunale può prevedere i casi in cui, a richiesta del proponente l’intervento o del concessionario , le aree pubbliche per standards possano essere monetizzate , in alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita, stabilendone il valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari.

6) modalità di attuazione Nelle zone BL l’attuazione delle previsioni urbanistiche può avvenire con intervento diretto. In ogni caso il rilascio dell’atto abilitativo è subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione della loro realizzazione, a carico del richiedente, contestualmente all’intervento edilizio. Qualora sia prevista la realizzazione di standards urbanistici pubblici , l’attuazione può avvenire con intervento diretto previa convenzione o atto d’obbligo con la Pubblica Amministrazione.

Page 49: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

49

art. 67

ZONE “Bp” di completamento nel parco urbano

Sono individuate nella Tavola n.6 “centro urbano di Cascia - Planimetria di Progetto su base catastale” e nella Tavola n.12 “planimetrie delle macro aree del centro urbano e delle frazioni ” Parte Strutturale le zone BP parzialmente edificate di completamento e restauro urbano a destinazione mista all’interno del parco urbano.

1) destinazione d’uso Le zone Bp di completamento e restauro urbano all’interno del parco urbano sono zone parzialmente edificate a destinazione d’uso mista in cui è possibile attuare interventi di completamento ed opere di ristrutturazione edilizia ed urbanistica con cambio di destinazione d’uso ad esercizi pubblici, ricettivi, alberghieri ed extralberghieri compatibili, ristorazione .

Norme di edificabilità: 2) volume edificabile definito Nelle zone BP già edificate è possibile un incremento esclusivamente per cambio di destinazione d’uso a esercizi pubblici, ricettivi, alberghieri e extralberghieri, con incremento pari al 30% della volumetria esistente e comunque non superiore a quello complessivo derivante dall’applicazione dell’indice fondiario di 1,5 mc/mq. relativamente all’area di pertinenza. Nelle zone BP sono consentite le opere di demolizione , ricostruzione ed ampliamento di fabbricati esistenti. A seguito di documentazione planimetrica oppure fotografica da allegarsi in sede di presentazione del progetto è consentita la nuova edificazione in parte o su tutta l’area di sedime, o su parte di essa, di edifici preesistenti ma non più ricostruiti in conseguenza degli eventi sismici.. 3) altezze e distanze In tutte le aree Bp non può essere superato il limite di altezza del piano orizzontale di gronda di ml 10,50 esclusi i comignoli. In opere di ristrutturazione edilizia può essere superata l’altezza del fabbricato esistente comunque fino ad un’altezza massima di ml 10,50. La distanza dai confini non può essere inferiore ai cinque metri; la distanza tra nuovi fabbricati non può essere inferiore a dieci metri. Nei casi di ristrutturazione edilizia le distanze dal filo stradale non possono essere comunque inferiori a quelle esistenti e nel rispetto della normativa vigente in zona sismica.

4) caratteri degli edifici All’interno di ogni comparto definito nelle cartografie di PRG deve essere, di norma, perseguita la medesima tipologia edilizia ovvero quella prevalente.Sono consentiti solo fabbricati con copertura a falde inclinate intere o a padiglione, con colmo allineato e non sfalsata, con manto di copertura in laterizio. L’imposta della copertura coincide con il piano orizzontale di gronda. L’inclinazione minima della falda è pari al 15 % della pendenza. L’inclinazione massima è pari al 40 % della pendenza. 5) standards urbanistici Nelle zone Bp gli standards urbanistici pubblici , per ciascuna specifica destinazione d’uso ammessa , dovranno essere reperiti sulla base delle vigenti Leggi Regionali in materia.

Page 50: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

50

L’Amministrazione Comunale può prevedere i casi in cui, a richiesta del proponente l’intervento o del concessionario , le aree pubbliche per standards possano essere monetizzate , in alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita, stabilendone il valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari.

6) modalità di attuazione Nelle zone Bp l’attuazione delle previsioni urbanistiche può avvenire con intervento diretto. In ogni caso il rilascio dell’atto abilitativo è subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione della loro realizzazione, a carico del richiedente, contestualmente all’intervento edilizio. Qualora si renda necessario il reperimento di standards urbanistici pubblici , l’attuazione delle previsioni può avvenire con intervento diretto , previa convenzione o atto d’obbligo da stipulare con la Pubblica Amministrazione. Nelle zone Bp la definizione e la misura delle destinazioni edilizie deve essere stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale. Sui fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi di cui all’art.31 della L.457/78.

Page 51: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

51

art. 68

ZONE “BS” di completamento e restauro urbano all’interno del polo del Santuario

Sono individuate nella Tavola n.6 “centro urbano di Cascia - Planimetria di Progetto su base catastale” e nella 12 “planimetrie delle macro aree del centro urbano e delle frazioni ” Parte Strutturale le zone BS di completamento e restauro urbano all’interno del polo del Santuario.

1) destinazione d’uso

Le zone BS di completamento all’interno del polo del Santuario sono zone parzialmente edificate in cui sono possibili interventi di completamento con destinazioni d’uso monastiche o collegiali nonché le attività legate alle esigenze del santuario quali: alberghiere ed extralberghiere compatibili , la ristorazione , negozi e uffici.

Norme di edificabilità: 2) indice fondiario

Nelle zone BS è ammesso l’ampliamento di edifici esistenti relativamente alle destinazioni ammesse pari al 15% della volumetria già edificata calcolata secondo le norme del vigente regolamento edilizio. Detto volume non dovrà comunque superare quello complessivo derivante dall’applicazione dell’indice fondiario di 1,5 mc/mq. relativamente all’area di pertinenza. Nelle zone BS sono consentite le opere di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti. A seguito di documentazione planimetrica oppure fotografica da allegarsi in sede di presentazione del progetto è consentita la nuova edificazione in parte o su tutta l’area di sedime, o su parte di essa, di edifici preesistenti ma non più ricostruiti in conseguenza degli eventi sismici.

3) altezze e distanze In tutte le aree BS non può essere superato il limite di altezza del piano orizzontale di gronda di ml 10,50 esclusi i comignoli. In opere di ristrutturazione edilizia può essere superata l’altezza del fabbricato esistente comunque fino ad un’altezza massima di ml 10,50. La distanza dai confini non può essere inferiore ai cinque metri; la distanza tra nuovi fabbricati non può essere inferiore a dieci metri. Nei casi di ristrutturazione edilizia le distanze dal filo stradale non possono essere comunque inferiori a quelle esistenti e nel rispetto della normativa vigente in zona sismica. 4) caratteri degli edifici All’interno di ogni comparto definito nelle cartografie di PRG deve essere, di norma, perseguita la medesima tipologia edilizia ovvero quella prevalente. Sono consentiti solo fabbricati con copertura a falde inclinate intere o a padiglione, con colmo allineato e non sfalsata, con manto di copertura in laterizio. L’imposta della copertura coincide con il piano orizzontale di gronda. L’inclinazione minima della falda è pari al 15 % della pendenza. L’inclinazione massima è pari al 40 % della pendenza.

5) standards urbanistici Nelle zone BS gli standards urbanistici pubblici , per ciascuna specifica destinazione d’uso ammessa , dovranno essere reperiti sulla base delle vigenti Leggi Regionali in materia. L’Amministrazione Comunale può prevedere i casi in cui, a richiesta del

Page 52: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

52

proponente l’intervento o del concessionario , le aree pubbliche per standards possano essere monetizzate , in alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita, stabilendone il valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari. Altresì le previsioni di standard relativi a parcheggi pubblici e privati possono essere trasferite su altri immobili di pertinenza dei soggetti attuatori, purchè siano indicate nel programma urbano dei parcheggi dell’Amministrazione o in previsioni ad esso equivalenti, e l’immobile di pertinenza sia vincolato alla cessione congiuntamente all’immobile concessionato.

6) modalità di attuazione Nelle zone BS l’attuazione delle previsioni urbanistiche è subordinata alla formazione di un Piano Attuativo che dovrà garantire anche , per la destinazione ammessa, gli standard urbanistici previsti dalle vigenti leggi regionali, previa convenzione o atto d’obbligo da stipulare con la Pubblica Amministrazione.

Page 53: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

53

art. 69

ZONE “C” di nuova edificazione

Sono individuate nella Tavola n.6 “centro urbano di Cascia - Planimetria di Progetto su base catastale” e tavola n. 12 “planimetrie delle macro aree del centro urbano e delle frazioni ” Parte Strutturale le zone C di nuova edificazione, destinate a nuovi complessi insediativi in aree non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità delle zone B.

1) destinazione d’uso Nelle zone C sono ammesse destinazioni per : residenza, uffici, commercio, esercizi pubblici , attività ricettive alberghiere ed extralberghiere compatibili , ristorazione. Norme di edificabilità: 2) indice territoriale ed indice fondiario L’indice di edificabilità territoriale dei comparti delle zone C è pari a 0,9 Mc/mq. L’indice di edificabilità fondiaria delle zone C di nuova edificazione è uguale a 1,25 Mc/mq. La eventuale cubatura edilizia esistente in dette zone, se conservata, va compresa nel computo dell’edificabilità prodotta dall’indice.

3) altezze e distanze In tutte le zone C le altezze dei fabbricati devono essere rapportate alle altezze dei fabbricati circostanti e comunque non superiori a mt.8,50. La distanza dai confini non può essere inferiore ai cinque metri; la distanza tra nuovi fabbricati non può essere inferiore a dieci metri e comunque non inferiore all’altezza del piano orizzontale di gronda sul punto medio della quota di terra della facciata dell’edificio antistante.

4) caratteri degli edifici Le coperture saranno realizzate in laterizio, a falde intere o a padiglione, con colmo allineato e non sfalsata, con possibilità di abbaini, ma senza terrazze piane incluse nella pendenza del tetto, altrimenti dette “forazze”. Sono vietati abbaini piani a sviluppo orizzontale, con linea di gronda orizzontale e parallela rispetto al piano di gronda della falda del tetto. Si raccomanda l’uso di finiture di qualità; in particolare si prescrive l’uso di persiane in legno o in alluminio colorato, di pluviali in rame o in lamiere preverniciate; è vietato l’uso di canali di gronda in calcestruzzo armato o gettato. L’imposta della copertura coincide con il piano orizzontale di gronda. L’inclinazione minima della falda è pari al 15 % della pendenza. L’inclinazione massima è pari al 40 % della pendenza. Le zone C perimetrate dai comparti di Paesaggio sono soggette alle norme attuative specifiche indicate nel PRG-parte operativa.

5) standards urbanistici Nelle zone C l’attuazione delle previsioni è ammessa previa approvazione di piano attuativo. In sede di definizione di detto piano , all’interno di ogni comparto devono essere reperiti, per ogni abitante insediato ed insediabile gli standards urbanistici pubblici previsti delle vigenti Leggi Regionali in materia.

6) modalità di attuazione

Page 54: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

54

Le zone C sono perimetrate in comparti edilizi di attuazione ed in comparti di paesaggio. La programmazione e la suddivisione dei comparti delle zone C può essere indicata dal PRG-parte operativa. Nelle zone C le previsioni urbanistiche si attuano mediante formazione di piani attuativi secondo la normativa prevista in materia dalla L.R.31/97 e successive modificazioni ed integrazioni . E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 18 della L.R 31/97.

Page 55: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

55

art. 70

ZONE “D” per impianti artigianali e industriali

Sono individuate nella Tavola n.6 “centro urbano di Cascia - Planimetria di Progetto su base catastale” e nella tavola 12 “planimetrie delle macro aree del centro urbano e delle frazioni ” Parte Strutturale le zone D produttive con destinazione per : impianti artigianali, industriali e commerciali all’ingrosso ed al dettaglio. 1) destinazione d’uso Nelle zone D per impianti artigianali ed industriali sono compatibili destinazioni direzionali, commerciali e per servizi, sia pubblici che privati, fino al trenta per cento della volumetria consentita nei singoli lotti o comparti.

Nelle zone D è consentita anche la costruzione di edifici da adibire ad abitazioni dei custodi e per il personale che debba assicurare la continuità del lavoro e del servizio. Dette abitazioni non devono superare i 110 mq di superficie complessiva per attività insediata. Sono ammessi locali per mense, mostre, serbatoi, depositi e quant’altro sia concernente il processo produttivo. Sono vietati gli edifici adibiti a sola abitazione.

Sono individuate all’interno del perimetro delle zone D per impianti industriali ed artigianali le zone DS. Nelle zone DS si applicano le norme indicate all’articolo 73 successivo. La zona D si divide in zona già edificata (non perimetrata) e zona di nuova edificazione (perimetrata secondo unità minime di intervento). L’insediamento delle attività produttive, industriali ed artigianali, classificabili insalubri di 1^ classe, ai sensi del D.M 5 settembre 1994, è ammesso nei limiti e con le modalità previste dal T.U. delle laggi sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 ). Norme di edificabilità: 2) indice fondiario Sono consentiti lotti per una superficie minima di mq.1000 , per i quali è ammesso l’accorpamento . La destinazione commerciale ammessa non potrà comunque mai superare 600 mq di superficie utile per singolo lotto, sia esso lotto di progetto o lotto già edificato.

3) superficie coperta massima La superficie coperta non può essere superiore al 50% dell’intera superficie del lotto nelle aree già edificate. Nelle aree da edificare la superficie coperta non può essere superiore al 50% dell’intera superficie destinata all’edificazione degli impianti.

4) altezze e distanze In tutte le aree D non può essere superato il limite di altezza del piano orizzontale di gronda di ml 9,50 esclusi i silos, i serbatoi, i comignoli. La distanza dai confini non può essere inferiore ai cinque metri; la distanza tra fabbricati non può essere inferiore a dieci metri.

5) caratteri degli edifici Sono consentiti solo fabbricati con tipologia del tipo industriale e copertura in laterizio. L’imposta della copertura coincide con il piano orizzontale di gronda.

Page 56: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

56

6) standards urbanistici

Nelle zone D per le destinazioni ammesse, gli standard urbanistici pubblici richiesti da localizzare all’interno dei lotti, sono quelli previsti dalle vigenti Leggi Regionali in materia.

7) modalità di attuazione Nelle zone D già urbanizzate, laddove lo stato di attuazione delle opere di urbanizzazione lo renda possibile, l’attuazione delle previsioni urbanistiche può avvenire con intervento diretto previa convenzione o atto d’obbligo con la Pubblica Amministrazione. Nelle zone D non edificate e perimetrate le previsioni si attuano mediante la formazione di piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata.

Page 57: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

57

art. 71

ZONE “Da” per insediamenti turistici alberghieri ed extralberghieri

1) destinazione d’uso

Sono individuate nella Tavola n.6 “centro urbano di Cascia - Planimetria di Progetto su base catastale” e nella tavola n.12 “planimetrie delle macro aree del centro urbano e delle frazioni ” Parte Strutturale le zone Da con destinazione turistica , per: - attività alberghiere di cui alla L.R. 4/93 e successive modificazioni ed integrazioni ; - impianti produttivi turistici quali gli esercizi extra alberghiere di cui all’art.3 della

L.R.8/94 ; - esercizi all’aria aperta di cui all’art.26 della L.R 8/94 . Sono altresì consentite attrezzature pubbliche e private di tipo sportive e ricreative. Norme di edificabilità: 2) indice fondiario L’indice di fabbricabilità fondiaria esteso all’intero perimetro della zona è pari a 1mc/mq per attività alberghiere. Per impianti produttivi turistici quali gli esercizi extralberghieri e all’aria aperta l’indice di fabbricabilità territoriale è di 0,25mc/mq. Le eventuali volumetrie esistenti sono comprese nel computo della capacità edificatoria complessiva di ciascuna zona.. 3) altezze e distanze L’altezza massima degli edifici , calcolata al livello del piano orizzontale di gronda , sarà di mt. 9,50. Le distanze dai limiti di zona non dovranno essere inferiori a cinque metri e mentre le distanze quelle tra pareti finestrate di edifici, posti all’interno o all’esterno alle zone Da , dovrà essere almeno 10 metri. Nella zona Da1 le altezza massime consentite sono pari a metri 7.

4) caratteri degli edifici Le coperture saranno realizzate in laterizio, a falde intere o a padiglione, con colmo allineato e non sfalsata, con possibilità di abbaini, ma senza terrazze piane incluse nella pendenza del tetto, altrimenti dette “forazze”. Sono vietati abbaini piani a sviluppo orizzontale, con linea di gronda orizzontale e parallela rispetto al piano di gronda della falda del tetto. Si raccomanda l’uso di finiture di qualità; in particolare si prescrive l’uso di persiane in legno o in alluminio colorato, di pluviali in rame o in lamiere preverniciate; è vietato l’uso di canali di gronda in calcestruzzo armato o gettato.

5) standards urbanistici Nelle zone Da per la destinazione di insediamenti turistici alberghieri ed extralberghieri gli standards urbanistici vanno realizzati nella misura prevista dalla vigente normativa Regionale in materia. 6) modalità di attuazione Le zone Da sono attuate secondo la procedura prevista dal comma 4 dell’art. 3 della L.R. 53/74. L’Amministrazione Comunale può prevedere i casi in cui, a richiesta del proponente l’intervento o del concessionario , le aree pubbliche per standards possano essere

Page 58: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

58

monetizzate , in alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita, stabilendone il valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari.

Page 59: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

59

art. 72

ZONE “De” per insediamenti produttivi a carattere agricolo

( Chiavano , Civita )

1) destinazione d’uso Sono individuate nella Tavola n. 12 “planimetrie delle macro aree del centro urbano e delle frazioni ” Parte Strutturale le zone De per insediamenti produttivi a carattere agricolo. Le zone De sono aree inserite all’interno di piani particolareggiati già vigenti prima dell’adozione del nuovo Piano Regolatore Generale. Esse conservano validità della destinazione urbanistica anche dopo la scadenza del piano particolareggiato in cui sono inserite. Norme di edificabilità 2) caratteri degli edifici Nelle zone De gli operatori sono tenuti a rispettare le norme del regolamento edilizio per il decoro degli edifici. Sono consentiti solo fabbricati con copertura a falde inclinate e manto di copertura in laterizio. L’imposta della copertura coincide con il piano orizzontale di gronda. L’inclinazione minima della falda è pari al 15 % della falda.

3) standards urbanistici Nelle zone De non è prevista l’attuazione di standards urbanistici pubblici.

4) modalità di attuazione Nelle zone De l’attuazione delle previsioni urbanistiche di nuova edificazione, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi regionali in materia è ammessa con intervento diretto .

Page 60: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

60

art. 73

ZONE “Ds”

( Cascia - capoluogo ) Sono individuate nella Tavola n.6 “planimetrie delle macro aree del centro urbano e delle frazioni ” Parte Strutturale , le zone Ds , zone produttive a destinazione mista, per impianti artigianali e commerciali all’ingrosso ed al dettaglio.

1) destinazione edilizia Nelle zone Ds sono compatibili destinazioni artigianali, commerciali e per servizi, sia pubblici che privati. Sono ammessi locali per mense, mostre, serbatoi, depositi e quant’altro sia concernente il processo di produzione artigianale e commerciale. Nelle zone Ds è ammesso anche l’insediamento di attività di pubblico esercizio, richiamati dall’art. 5 della L. n.287/1991. Norme di edificabilità: 2) indice fondiario L’indice territoriale delle aree DS è uguale a 1,67 Mc/mq. Nelle aree di nuova edificazione l’indice va applicato all’intera area oggetto del comparto o del perimetro d’area destinata, comprensiva anche della superficie destinata a verde pubblico.

3) altezze e distanze In tutte le aree Ds , l’altezza massima è stabilita in mt. 7,50 ,con la esclusione dei silos, dei serbatoi, dei comignoli. La distanza dai confini non può essere inferiore ai cinque metri; la distanza tra fabbricati non può essere inferiore a dieci metri. 4) caratteri degli edifici Sono consentiti solo fabbricati con copertura a falde inclinate e manto di copertura in laterizio. L’inclinazione minima della falda è pari al 15 % 5) standards urbanistici Nelle zone Ds per destinazioni commerciali di qualsiasi tipo gli standards urbanistici obbligatori vanno reperiti sulla base di quanto previsto dalle vigenti Leggi Regionali in materia. I suddetti standards pubblici per destinazioni commerciali e per esercizi pubblici nelle zone Ds già edificate vanno reperiti all’interno del singolo lotto di proprietà, in area scoperta e contigua alla viabilità pubblica esistente, secondo convenzione o atto d’obbligo con la Pubblica Amministrazione. 6) modalità di attuazione Nelle zone Ds già edificate l’attuazione delle previsioni urbanistiche , laddove lo stato di attuazione delle opere di urbanizzazioni esistenti lo consenta , può essere realizzata con intervento diretto previa convenzione o atto d’obbligo con la Pubblica Amministrazione. L’attuazione delle previsioni urbanistiche delle nuove zone Ds è ammessa mediante formazione di piani attuativi di iniziativa privata o pubblica.

L’Amministrazione Comunale può prevedere i casi in cui, a richiesta del proponente l’intervento o del concessionario , le aree pubbliche per standards possano essere

Page 61: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

61

monetizzate , in alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita, stabilendone il valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari.

Page 62: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

62

art. 74

ZONE “E”- Territorio agricolo

Nella Tavola 5 “cartografia di progetto su base catastale ed orografica”, parte Strutturale sono individuate le zone E, come parti del territorio destinate ad uso agricolo prive di particolari pregio ai fini produttivi e del reddito agricolo. 1) destinazione d’uso In dette zone E, in raccordo con i contenuti della L.R.31/97 e successive modificazioni ed integrazioni sono ammessi l’ampliamento e la realizzazione di nuovi fabbricati e l’ampliamento di quelli esistenti con destinazione residenziale, nonché nuovi annessi per l’attività agricola e zootecnica . Sono altresì consentite sui fabbricati esistenti destinazioni oltre che per la la residenza anche per le attività agrituristiche ed extralberghiere secondo la disciplina contenuta nelle leggi regionali di riferimento. 2) norme per edificabilità, altezze e distanze In tutte le zone E la massima densità fondiaria consentita per gli edifici destinati ad abitazione è di 0,0005 mc/mq. , mentre l’altezza massima è fissata in mt.6,50 . La disciplina di attuazione dei nuovi edifici destinati ad abitazione, ricomprende anche quanto previsto al comma 3 dell’art.8 della L.R.53/74 come modificato dell’art.34 della L.R 31/97. E’ consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli : - con densità fondiaria massima pari 0,03 mc/mq ai soggetti aventi , ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 , la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale; - con densità fondiaria massima è pari a 0,005 mc/mq ai soggetti che non siano imprenditori agricoli a titolo principale , previa presentazione di un piano aziendale , redatto da un tecnico abilitato , comprovante le reali esigenze produttive dell’impresa agricola, ed assoggettato alla costituzione di un vincolo di destinazione d’uso ventennale registrato e trascritto. Unitamente al rilascio della concessione edilizia , per gli edifici di cui sopra, dovrà essere stipulato un atto pubblico o scrittura privata autenticata , soggetto a registrazione e trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari , con il quale viene costituito un vincolo di asservimento dei terreni interessati secondo quant’altro previsto al comma 6 dell’art. 8 della L.R.53/74 come modificata dalla L.R.31/97 . Nei fabbricati destinati ad abitazione , già esistenti al momento della entrata in vigore della L.R.31/97, con l’esclusione di quelli relativi all’art.6 della L.R.2 settembre 1974 n.53 e di quelli oggetto di condono edilizio relativamente alla sanatoria di nuove abitazioni, sono ammessi gli interventi di cui all’art.31 lettere a),b),c) e d) della L.5 agosto 1978 n.457 , nonché gli ampliamenti per un incremento massimo di mc.300, purché il volume totale del fabbricato ristrutturato , comprensivo dell’ampliamento, non risulti superiore a mc.1400. Detti ampliamenti destinati ad abitazione sono comprensivi di quelli già realizzati in applicazione della previgente normativa. Il rilascio delle concessioni edilizie , relative agli adempimenti di cui al comma precedente, è subordinato alla individuazione da parte del Consiglio Comunale degli immobili sparsi

Page 63: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

63

nel territorio costituenti beni culturali ai sensi dell’art.6 della L.R.2 settembre 1974 n.53 nonché al rispetto di quanto previsto dal comma 8 dell’art.8 della L.R. 53/74 come modificato dall’art.34 della L.R.31/97. Su detti edifici non sono ammessi ampliamenti, ma sono consentiti solo gli interventi di cui all’art.31 lett. a),b) e c) della L.5 agosto 1978 n.457 Per gli edifici oggetto di condono edilizio qualora il condono riguardi la sanatoria di nuove unità abitative non è concesso l’ampliamento. Sono consentiti con piano attuativo gli interventi di cui all’art.31 della L.457/78 lettere d) ed e) per gli annessi rurali , esistenti alla data della entrata in vigore della L.R.31/97, per migliorarne la qualità igienico-strutturale e favorirne la riqualificazione urbanistica ed ambientale, anche con cambio di destinazione d’uso, ai fini residenziali, agrituristici o attività extralberghiere compatibili con la zona agricola, purché ricadenti nelle aree di pertinenza di fabbricati residenziali e limitamente ad una volumetria di mc.600. La realizzazione delle serre è assogettata a quanto previsto dalla D.G.R 12.11.1997 n.7304 . Sono ammessi interventi volti a migliorare le caratteristiche dei terreni agricoli in funzione della maggiore produttività e qualificazione colturale, purchè non determinino una sostanziale e permanente modifica dell’assetto morfologico e paesaggistico locale e non siano configurabili quali attività di cava ai sensi delle vigenti normative regionali. 3) caratteri degli edifici Nelle zone E , in rispetto a quanto previsto dal comma 10 dell’art.34 della L.R.31/97 , gli interventi relativi alle nuove costruzioni nonché ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti , dovranno tenere conto delle caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale esistente e rispettare le norme del regolamento edilizio nonché gli indirizzi contenuti nella DGR 1066/99 e successive integrazioni . Le coperture saranno realizzate in laterizio, a falde intere o a padiglione, con colmo allineato e non sfalsata, con manto di copertura in laterizio, con possibilità di abbaini, ma senza terrazze piane incluse nella pendenza del tetto, altrimenti dette “forazze”. Sono vietati abbaini piani a sviluppo orizzontale, con linea di gronda orizzontale e parallela rispetto al piano di gronda della falda del tetto. Si raccomanda l’uso di finiture di qualità; in particolare si prescrive l’uso di persiane in legno o in alluminio colorato, di pluviali in rame o in lamiere preverniciate; è vietato l’uso di canali di gronda in calcestruzzo armato o gettato. L’imposta della copertura coincide con il piano orizzontale di gronda. L’inclinazione minima della falda è pari al 15 % della falda.. 4) standards urbanistici Nelle zone E non è prevista l’attuazione di standards urbanistici pubblici. 5) modalità di attuazione Nelle zone E l’attuazione delle previsioni urbanistiche di nuova edificazione e gli interventi definiti dall’art. 31 lettere a), b), c), della legge 457/78, possono essere attuati con intervento diretto.

Page 64: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

64

art. 75

ZONE “F” per attrezzature ed impianti di interesse generale

1) destinazione d’uso Sono individuate nelle Tavole n. 6 “centro urbano di Cascia - Planimetria di Progetto su base catastale” e 12 “planimetrie delle macro aree del centro urbano e delle frazioni ” Parte Strutturale, le zone F che ricomprendono impianti di interesse generale in cui si concentra il soddisfacimento dei bisogni espressi in termini di standards e nella dotazione dei servizi . In tali zone sono previste le seguenti destinazioni: edifici per l’istruzione primaria e secondaria; attrezzature sanitarie ed ospedaliere; spazi per attrezzature sportive e ricreative, sia urbane che territoriali; attrezzature e servizi di interesse generale. Norme di edificabilità: 2) indice fondiario L’indice di edificabilità fondiaria delle zone F è uguale a 1,2 Mc/mq. La eventuale cubatura edilizia esistente in dette zone va compresa nel computo dell’edificabilità prodotta dall’indice. All’interno del parco fluviale la edificabilità fondiaria è pari a 0,3 mc/mq, comprensiva della cubatura edilizia esistente. 3) altezze e distanze In tutte le zone F non può essere superato il limite di altezza del piano orizzontale di gronda di ml 8,50 esclusi i comignoli. In tali zone, esclusa la parte di Rocca Porena assoggettata a vincolo ai sensi dell’art.139 del D. Lgs. 490/99, per impianti ed attrezzature che richiedono altezze superiori a ml. 8,50 l’altezza è definita dalla normativa corrispondente alla destinazione d’uso purché il vano coperto sia ad un solo livello rispetto alla quota di campagna. La distanza dai confini non può essere inferiore ai cinque metri. 4) caratteri degli edifici Sono consentiti solo fabbricati con copertura a falde inclinate intere e manto di copertura in laterizio. L’inclinazione minima della falda è pari al 15 %. 5) standards urbanistici Nelle zone F gli standards urbanistici pubblici sono quelli previsti dalla vigente normativa in materia . 6) modalità di attuazione Nelle zone F le previsioni urbanistiche si attuano secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art.16 della L.R. 31/97. Nella zona F nell’area interessata dal vecchio edificato di Castel S.Maria non sono ammessi interventi edificatori, ma solo sistemazioni a verde, anche con recupero a fini archeologici di resti dell’edificato preesistente per usi pubblici.

Page 65: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

65

art. 76

ZONE “Fh” private per attrezzature ed impianti di interesse generale

1) destinazione edilizia: Sono individuate nella Tavola n. 6 “centro urbano di Cascia - Planimetria di Progetto su base catastale” e nella Tavola n. 12 “planimetrie delle macro aree del centro urbano e delle frazioni ” Parte Strutturale, le zone Fh private per attrezzature ed impianti di interesse generale. In tali zone sono previste le seguenti destinazioni: edifici per attrezzature sportive o ricreative, d’interesse generale e gestite e realizzate da privati, servizi di ristorazione, attività ricettive extralberghiere e all’aria aperta. Nei fabbricati esistenti sono consentiti gli interventi previsti dall’art. 31 della L. 457/78. Norme di edificabilità: 2) indice fondiario L’indice di fabbricabilità territoriale delle zone Fh di nuova edificazione è uguale a 0,25 Mc/mq. La eventuale cubatura edilizia dei fabbricati esistenti in dette zone va compresa nel computo dell’edificabilità prodotta dall’indice. Non è computabile nella capacità edificatoria la volumetria di copertura delle attrezzature sportive, e degli spogliatoi e dei servizi igienici annessi alle destinazioni di zona, siano essi realizzati in modo stabile o provvisorio. All’interno del parco fluviale la edificabilità fondiaria è pari a 0,3 mc/mq, comprensiva della cubatura edilizia esistente. 3) altezze e distanze In tutte le zone Fh non può essere superato il limite di altezza del piano orizzontale di gronda di ml 8,50 esclusi i comignoli. In tali zone, esclusa esclusa la parte di Rocca Porena assoggettata a vincolo ai sensi dell’art.139 del D. Lgs. 490/99, per impianti ed attrezzature che richiedono altezze superiori a ml. 8,50 l’altezza è definita dalla normativa corrispondente alla destinazione d’uso, urché il vano coperto sia ad un solo livello rispetto alla quota di campagna. La distanza dai confini non può essere inferiore ai cinque metri. 4) caratteri degli edifici Sono consentiti solo fabbricati con copertura a falde inclinate intere e manto di copertura in laterizio. L’imposta della copertura coincide con il piano orizzontale di gronda. L’inclinazione minima della falda è pari al 15% . 5) standards urbanistici Nelle zone Fh sono previsti solo standards di tipo privato: sono previsti spazi per parcheggi in rapporto alla superficie di attrezzatura Fh realizzata. Ogni 100 mq di attrezzatura scoperta sono da realizzare 20 mq di parcheggi , escluse le aree destinate a viabilità. Ogni 10 mc di attrezzatura coperta sono da realizzare 2 mq di parcheggi, escluse le aree destinate a viabilità. Per le altre specifiche destinazioni ammesse gli standards urbanistici richiesti dovranno essere attuati nel rispetto delle misure previste dalle vigenti Leggi Regionali in materia. 6) modalità di attuazione Nelle zone Fh previsioni urbanistiche si attuano secondo le modalità previste dal comma 1 dell’art. 16 della L.R. 31/97.

Page 66: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

66

art. 77

ZONE “FI” per attrezzature ed impianti di interesse privato

1) destinazione edilizia:

Sono individuate nella Tavola n. 6 “centro urbano di Cascia - Planimetria di Progetto su base catastale” e nella Tavola n. 12 “planimetrie delle macro aree del centro urbano e delle frazioni ” Parte Strutturale, le zone FI per attrezzature ed impianti di interesse privato. In tali zone sono previste le seguenti destinazioni: edifici per attrezzature sportive o ricreative, d’interesse generale e gestite e realizzate da privati, servizi di ristorazione, nonché impianti produttivi turistici ricomprendenti gli esercizi extralberghieri di cui all’art. 3 della L.R. 8/94 e quelli all’aria aperta di cui all’art. 26 della L.R 8/94. Nei fabbricati esistenti sono consentiti gli interventi previsti dall’art.31 della L.457/78. Norme di edificabilità: 2) indice fondiario L’indice di edificabilità fondiaria delle zone FI di nuova edificazione è uguale a 1,2 Mc/mq. L’indice di fabbricabilità territoriale relativamente agli impianti produttivi turistici quali gli esercizi extralberghieri e all’aria aperta è di 0,25 mc/mq . La eventuale cubatura edilizia dei fabbricati esistenti in dette zone va compresa nel computo dell’edificabilità prodotta dall’indice. 3) altezze e distanze In tutte le zone FI non può essere superato il limite di altezza del piano orizzontale di gronda di ml 8,50 esclusi i comignoli. In tali zone, esclusa la parte di Rocca Porena assoggettata a vincolo ai sensi dell’art.139 del D. Lgs. 490/99, per impianti ed attrezzature che richiedono altezze superiori a ml. 8,50 l’altezza è definita dalla normativa corrispondente alla destinazione d’uso, purché il vano coperto sia ad un solo livello rispetto alla quota di campagna. La distanza dai confini non può essere inferiore ai cinque metri. 4) caratteri degli edifici Sono consentiti solo fabbricati con copertura a falde inclinate intere o a padiglione, con colmo allineato e non sfalsata, con manto di copertura in laterizio. L’inclinazione minima della falda è pari al 15 % . 5) standards urbanistici Nelle zone Fi sono previsti solo standards di tipo privato: sono previsti spazi per parcheggi in rapporto alla superficie di attrezzatura FI realizzata. Ogni 100 mq di attrezzatura scoperta sono da realizzare 20 mq di parcheggi , escluse le aree destinate a viabilità. Ogni 10 mc di attrezzatura coperta sono da realizzare 2 mq di parcheggi, escluse le aree destinate a viabilità. Per le altre specifiche destinazioni ammesse gli standards urbanistici richiesti dovranno essere attuati nel rispetto delle misure previste dalle vigenti Leggi Regionali in materia . 6) modalità di attuazione Nelle zone FI le previsioni urbanistiche si attuano secondo le modalità previste dal comma 1 dell’art. 16 della L.R. 31/97. Qualora sia prevista la realizzazione di standards

Page 67: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

67

urbanistici pubblici l’attuazione può essere realizzata con intervento diretto previa convenzione o atto d’obbligo con la Pubblica Amministrazione.

Page 68: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

68

art. 78

ZONE “FP ” per attrezzature ed impianti di interesse generale

all’interno del parco urbano

1) destinazione edilizia: Sono individuate nella Tavola n.6 “centro urbano di Cascia - Planimetria di Progetto su base catastale” e nella Tavola n. 12 “planimetrie delle macro aree del centro urbano e delle frazioni ” Parte Strutturale, le zone Fp per attrezzature ed impianti di interesse generale all’interno del parco urbano. In tali zone sono previste le seguenti destinazioni: edifici per attrezzature sportive o ricreative, d’interesse generale e gestite e realizzate da privati, servizi di ristorazione, attrezzature e servizi di interesse generale. E’ compatibile la destinazione, residenziale o altra destinazione, di fabbricati già esistenti alla data del 30.04.1999 inclusi nelle zone Fp . Norme di edificabilità: 2) indice fondiario L’indice di edificabilità fondiaria delle zone Fp di nuova edificazione è uguale a 1,2 Mc/mq. La eventuale cubatura edilizia dei fabbricati esistenti in dette zone va compresa nel computo dell’edificabilità prodotta dall’indice. Non è computabile nella capacità edificatoria indicata la volumetria di copertura delle attrezzature sportive, e degli spogliatoi e dei servizi igienici annessi, siano essi realizzati in modo stabile o provvisorio. 3) altezze e distanze In tutte le zone Fp non può essere superato il limite di altezza del piano orizzontale di gronda di ml 8,50 esclusi i comignoli. In tali zone, esclusa la parte di Rocca Porena assoggettata a vincolo ai sensi dell’art.139 del D. Lgs. 490/99, per impianti ed attrezzature che richiedono altezze superiori a ml. 8,50 l’altezza è definita dalla normativa corrispondente alla destinazione d’uso, purché il vano coperto sia ad un solo livello rispetto alla quota di campagna. La distanza dai confini non può essere inferiore ai cinque metri. 4) caratteri degli edifici Sono consentiti solo fabbricati con copertura a falde inclinate intere o a padiglione, con colmo allineato e non sfalsata, con manto di copertura in laterizio. Sono vietati abbaini piani a sviluppo orizzontale, con linea di gronda orizzontale e parallela rispetto al piano di gronda della falda del tetto. L’imposta della copertura coincide con il piano orizzontale di gronda. L’inclinazione minima della falda è pari al 15 % . Non è prevista un’inclinazione massima. 5) standards urbanistici Nelle zone Fp gli standards urbanistici pubblici sono soddisfatti dalla zonizzazione del PRG nella misura prevista dalla legge Regionale 31/97 art. 26 comma 1, 2 ed art. 43, comma 1, 2, 4, 5. Vanno comunque localizzati all’interno della superficie dei lotti gli standards prescritti di tipo privato previsti dalla legge Regionale 31/97 art. 43 commi 1, 2, 4, 5, 7 e quelli per parcheggi privati, qualora non risultino soddisfatti dalla quota prevista dalla legge Regionale.

Page 69: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

69

6) modalità di attuazione Nelle zone FP le previsioni urbanistiche si attuano con piano attuativo esteso al limite del parco urbano. Qualora sia prevista la realizzazione di standards urbanistici pubblici l’attuazione può essere realizzata con intervento diretto previa convenzione o atto d’obbligo con la Pubblica Amministrazione.

Page 70: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

70

art. 79

ZONE “Fs” per attrezzature ed impianti a carattere sociale

1) destinazione edilizia: Sono individuate nella Tavola n.6 “centro urbano di Cascia - Planimetria di Progetto su base catastale” e nella Tavola n. 12 “planimetrie delle macro aree del centro urbano e delle frazioni ” Parte Strutturale, le zone Fs per attrezzature ed impianti a carattere sociale. Sono consentite destinazioni sanitarie e paramediche , residenze sanitarie assistite; centri sociali; convitti e ed istituti a carattere religioso e civile.

Norme di edificabilità: 2) indice fondiario L’indice di edificabilità fondiaria delle zone FS di nuova edificazione è uguale a 0,8 Mc/mq. La eventuale cubatura edilizia esistente in dette zone va compresa nel computo dell’edificabilità prodotta dall’indice. 3) altezze e distanze In tutte le zone FS non può essere superato il limite di altezza del piano orizzontale di gronda di ml 8,50 esclusi i comignoli. Per opere di copertura di ambienti con luce libera superiore a ml 12 non sono previsti limiti di altezza , purché il vano coperto sia ad un solo livello rispetto alla quota di campagna. La distanza dai confini non può essere inferiore ai cinque metri. 4) caratteri degli edifici Sono consentiti solo fabbricati con copertura a falde inclinate intere e manto di copertura in laterizio. L’inclinazione minima della falda è pari al 15 % della pendenza. 5) standards urbanistici Nelle zone FS sono previsti solo standards di tipo privato: sono previsti spazi per parcheggi in rapporto alla superficie di attrezzatura FS realizzata. Ogni 100 mq di attrezzatura scoperta sono da realizzare 20 mq di parcheggi , escluse le aree destinate a viabilità. Ogni 10 mc di attrezzatura coperta sono da realizzare 2 mq di parcheggi, escluse le aree destinate a viabilità. Per le altre specifiche destinazioni ammesse gli standards urbanistici richiesti dovranno essere attuati nel rispetto delle misure previste dalle vigenti Leggi Regionali in materia . 6) modalità di attuazione Nelle zone FS le previsioni urbanistiche si attuano con intervento diretto. Qualora sia prevista la realizzazione di standards urbanistici pubblici l’attuazione può essere realizzata con intervento diretto previa convenzione o atto d’obbligo con la Pubblica Amministrazione. Nei casi di aree vaste, inedificate per le quali si prevede una molteplicità di edifici e/o di usi è necessaria la preventiva redazione di un piano attuativo.

Page 71: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

71

art. 80

ZONE “FL” per impianti di distribuzione dei carburanti

1) destinazione edilizia: Sono individuate nella Tavola n. 6 “centro urbano di Cascia - Planimetria di Progetto su base catastale” e nella Tavola n. 12 “planimetrie delle macro aree del centro urbano e delle frazioni ” Parte Strutturale le zone FL per impianti di distribuzione dei carburanti e lubrificanti. Sono ammesse all’interno dell’area di servizio attrezzature complementari all’esercizio della distribuzione dei carburanti. E’ consentito l’esercizio di attività di bar fino ad una superficie utile di mq 60. Non sono ammesse all’interno dell’area di servizio destinazioni ricettive e di ristorazione. Non è consentita la realizzazione di aree di sosta e parcheggio di pullman ed autoveicoli. Norme di edificabilità: 2) indice fondiario L’indice di edificabilità fondiaria delle zone FL è uguale a 0,4 Mc/mq per una superficie coperta massima del 30% dell’area di servizio. La eventuale cubatura edilizia esistente in dette zone va compresa nel computo dell’edificabilità prodotta dall’indice. 3) altezze e distanze In tutte le zone FL non può essere superato il limite di altezza del piano orizzontale di gronda di ml 4,50 esclusi i comignoli. La distanza dai confini non può essere inferiore ai cinque metri. 4) caratteri degli edifici Sono consentiti solo fabbricati ad un piano con copertura a falde inclinate intere e manto di copertura in laterizio. L’imposta della copertura coincide con il piano orizzontale di gronda. Non è consentita la realizzazione di locali mansardati. L’inclinazione minima della falda è al 15 % . 5) modalità di attuazione Nelle zone FL l’attuazione delle previsioni urbanistiche può essere realizzata con intervento diretto. La domanda di concessione deve essere accompagnata ad uno studio dettagliato ed esecutivo del verde nell’area di servizio, eventualmente rispettando le indicazioni contenute nel piano di restauro urbano del verde predisposto dall’Amministrazione.

Page 72: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

72

art. 81

Permeabilità del suolo e limiti di zona

In tutte le zone a destinazione urbanistica il suolo impermeabile, suolo di sedime degli edifici, suolo di pavimentazioni chiuse e non forate, etc, non può essere superiore all’80% dell’intera superficie della zona. Sono perimetrati nella Tavola n. 6 e nella Tavola n. 12 del Piano Regolatore Generale, parte strutturale, i seguenti limiti di zona: 1. “Limite di comparto di recupero”. Il limite perimetra particolari zone di valore storico

ed ambientale soggette a piano attuativo unitario, ai fini del recupero architettonico. Sono comprese in tale limite le zone AC “comparto recupero urbano”, le zone di “attrezzature nel comparto di recupero” e, ove esistenti, le zone di “recupero di monumento storico-artistico nel comparto di recupero”. La validità della previsione per ciascuna zona è subordinata allo studio ed alla realizzazione dell’intero comparto, anche in fasi e programmi parziali.

2. “Limite delle zone di punti di paesaggio”. Il limite perimetra particolari zone C di nuovi insediamenti residenziali. Coincide con il limite dell’area soggetta a piano attuativo.

3. “zone Da, zone per insediamenti turistici alberghieri ed extralberghieri ed all’aria aperta”. Sono le zone destinate a tale attività. Tali zone, quando soggette a particolari prescrizioni possono essere indicate singolarmente con sigla aggiuntiva. Viene indicata con particolare prescrizione la zona DA1.

4. “Parco fluviale”. Il limite delimita l’area soggetta a parco fluviale. Nell’area a parco fluviale sarà possibile la realizzazione di zone F con volumetria consentita non superiore a 0,3 mc/mq . I progetti per la realizzazione delle previsioni urbanistiche dovranno essere corredati di uno studio esecutivo delle sistemazioni a verde e delle piantumazioni. Nel perimetro del parco fluviale la fascia di rispetto di inedificabilità è pari a metri 50 dagli argini del fiume .

5. “Parco urbano”. Il limite dell’area perimetra la zona soggetta a trasformazione in parco urbano. All’interno del parco urbano sono individuate le zone BP ed FP. Il limite di parco urbano non costituisce limite di piano attuativo.

6. “Limite del comparto di recupero urbano del verde”. Il limite perimetra particolari zone del territorio degradate sotto l’aspetto ambientale e paesaggistico e soggette a recupero mediante uno studio esecutivo di sistemazione a verde ed impianto di nuove piantumazioni nell’area del comparto. Qualsiasi domanda di autorizzazione e concessione edilizia relativa ad immobili all’interno dei comparti dovrà essere corredata di uno studio esecutivo di sistemazione a verde e nuove piantumazioni, eventualmente secondo le indicazioni suggerite dall’Amministrazione . Il limite del comparto di recupero urbano del verde non costituisce limite di piano attuativo.

7. “Limite del comparto edificatorio delle zone del vecchio programma di fabbricazione”. E’ il limite vigente delle lottizzazioni di zone C già edificate ed in corso di realizzazione. Qualora le zone C già edificate oppure in corso di lottizzazione siano soggette a piano di restauro urbano del verde, gli estensori dei piani attuativi dovranno corredare gli elaborati di uno studio esecutivo delle sistemazioni a verde e nuove piantumazioni, su suolo pubblico e privato, eventualmente secondo le indicazioni suggerite dall’Amministrazione .

Page 73: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

73

8. “Limite della nuova zona P.I.P”. Il limite perimetra la nuova zona destinata ad impianti produttivi artigianali ed industriali. Il limite costituisce limite di piano attuativo unitario.

9. “Limite dei comparti U.M.I”. Il limite perimetra le unità minime di intervento nella nuova zona destinata ad impianti produttivi artigianali ed industriali e nel comparto di espansione edilizia C denominato C32.

10. Limite del polo del Santuario. Il limite perimetra le aree soggette a normativa particolare perchè connesse alle attività del Santuario.

11. Aree a rischio del reticolo idrografico secondario. Nella tavola 13 del progetto definitivo del piano strutturale-Planimetria delle aree a rischio idrogeologico , sono individuate, ai sensi del D.L. 11/06/1998 le aree a rischio del reticolo idrografico secondario. Tali aree sono soggette alle indicazioni contenute nel piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato a cura dell’Autorità di bacino del fiume Tevere e pubblicato in data 7 dicembre 1999.

Page 74: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

74

art. 82

Disciplina delle attività estrattive nel territorio comunale

Le aree interessate dalle attività estrattive sono quelle individuate nella Tavola “carta dei vincoli Ambientali su base catastale” alla scala 1:10000 e nella tavola 15 “Carta delle Qualità Geologiche Attività estrattive di progetto”. In dette aree Sono consentite le attività estrattive di cui alla L.R.3 gennaio 2000 n.2 e al Regolamento Regionale 24 maggio 2000 n. 4 . Dette aree si suddividono in : 1) Aree per la coltivazione di materiale pregiato ;

2) Aree per la coltivazione di inerti (anche a gestione pubblica convenzionata ) .

3) Attività estrattiva esistente da riambientare all’esaurimento ;

4) Attività estrattiva dismessa da riambientare ;

5) Stoccaggio, deposito, impianto di trattamento dei rifiuti di demolizione e costruzione

dei manufatti edili in calcestruzzo armato ed in muratura.

L’attività di coltivazione è subordinata alla presentazione di un progetto redatto ai sensi della L.R.2/2000 e del relativo Regolamento Regionale 4/2000 , contenente un adeguato studio di inserimento nel paesaggio. Nelle suddette aree , dove sono ammessi solo gli impianti necessari all'attività di cava e di prima lavorazione , non sono fissati i parametri di densità edilizia e di altezza degli edifici. Gli impianti dovranno essere rimossi al termine dell’attività estrattiva. Le attrezzature di coltivazione , costituenti gli impianti, dovranno essere ubicate ad una distanza non inferiore a ml 100 dalla più vicina abitazione e ad una distanza dalle strade non inferiore a ml 20 e gli accessi alle stesse dovranno essere ben curati nella funzionalità e nella visibilità, al fine di garantire elevati margini di sicurezza. Le aree di cava dovranno essere dotate di idonee strade di raccordo con la viabilità principale esistente , infrastrutture la cui realizzazione e mantenimento in efficienza sarà a carico del titolare dell’attività estrattiva previa stipula di convenzione con l’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle leggi vigenti, condizionerà il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni alle dovute garanzie, tecniche ed economiche, per la realizzazione del programma degli interventi necessari al recupero dell’ambiente interessato , in coerenza con quanto previsto dal regolamento regionale 24 maggio 2000 n.4. 1) Aree per la coltivazione di materiale pregiato. Sono aree storicamente già destinate alla cava di pietra pregiata, già usata ai fini edilizi ed ornamentali e che possono essere ancora utilizzate a tale scopo . L’attività di cava non può interessare una superficie più ampia dell’area indicata a possibile coltivazione , cosi come individuata nella tavola 15 della Carta delle Qualità Geologiche-Attività estrattive di progetto.

Page 75: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

75

2) Aree per la coltivazione di inerti anche a gestione pubblica covenzionata. Le aree destinate ad attività estrattive di inerti esistenti o di progetto , anche a gestione pubblica convenzionata, sono quelle individuate nella tavola 15 della Carta delle Qualità Geologiche-Attività estrattive di progetto.

3) - 4) Attività estrattive esistenti da riambientare all’esaurimento o estrattive dismesse da riambientare. Nelle aree individuate di cui alla Tavola 14 Carta delle qualità Geologiche-Attività estrattive esistenti , sono ammessi gli interventi di ricomposizione dell’area di cava riguardanti il ripristino morfologico , idraulico , pedologico e vegetazionale nonché gli interventi di reinserimento ambientale. La metodologia per la redazione del progetto di recupero dell’ambito che è stato interessato dalla escavazione deve essere il risultato di un’attività interdisciplinare che tenga in debito conto anche di quanto previsto dalla L.R.2/2000 nonché dal Regolamento Regionale 4/2000. Dette aree possono essere destinate anche a “stoccaggio e deposito di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da demolizioni e costruzioni edili nonché a impianti di smaltimento e trattamento di tali rifiuti” . Per queste dovranno essere adottate scelte progettuali e misure atte a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, dell'inquinamento delle acque e delle emissioni in atmosfera. La costruzione di impianti che recuperano e/o trattano rifiuti è disciplinata dalle disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali e comunque nel rispetto delle condizioni ,delle prescrizioni e delle norme tecniche previste: dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e sue modifiche ed integrazioni ; dal D.P.R 24 maggio 1988 n.203 e sue modifiche ed integrazioni; dal D.Lgs. 11 maggio 1999 , n.152 e sue modifiche ed integrazioni. La sistemazione finale delle aree di cava dovrà avvenire in conformità alle modalità e ai tempi indicati negli atti autorizzatori dell’apposito progetto approvato dagli enti competenti. Al termine del processo di escavazione le aree del sito devono tornare ad avere la destinazione urbanistica precedente. Le modalità di compensazione ambientale devono avvenire privilegiando interventi di rimboschimento all’interno del sito o , in alternativa , per casi specifici che il Comune dovrà adeguatamente motivare e progettare preliminarmente , la qualificazione di aree urbane con interventi di sviluppo del verde urbano.

Page 76: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

76

Art.82 bis

Le aree sottoposte ai vincoli sotto elencati , sono perimetrate nella “Carta dei vincoli ambientali su base catastale” tavola 3 : 1. Zone di interesse archeologico , sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs n.490/99

art.146 lettera m) ( ex legge 431/85 art.1 lettera m) ; 2. Zone di salvaguardia dei corsi d’acqua, sottoposte a tutela con D.G.R n.7131/95 ai

sensi del D.Lgs n.490/99 art.146 lett.c) (ex legge 431/85 art.1 lett.c) ; 3. Aree boscate , sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs n.490/99 art.146 lettera g) (ex

legge 431/85 art.1 lettera g) ; 4. Zone gravate da usi civici , sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs n.490/99 art.146

lettera h) ( ex legge 431/85 art.1 lettera h) ; 5. Zone montane, tutelate ai sensi del D.Lgs n.490/99 art.146 lettera d) ( ex legge

431/85 art.1 lettera d) ; 6. Siti di Interesse Comunitario (SIC); 7. Aree di studio di cui al DPGR 61/98 ; 8. Zone definite bellezze panoramiche, sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale

ai sensi del D.Lgs.n.490/99 art.139 lett.d) (ex Legge 1497/39 art.1 punto 4) ; 9. Aviosuperficie ; Ogni riferimento eventualmente contenuto nelle presenti NTA alla L.1497/39 e alla L.431/85 è di fatto ricondotto ai corrispondenti articoli di cui al D.Lgs 29 ottobre 1999 n.490.

Page 77: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

77

art.83

zone di interesse archeologico

Dette zone , individuate nella Tav. n.3 - Carta dei Vincoli Ambientali alla scala di acquisizione 1:10000, concernono le aree archeologiche sottoposte a tutela ai sensi dell’art.146 lett. m) del D.Lgs.490/99 ( ex lettera m) , comma 1 , art.1 della L.431/85 ) . In dette zone , fermo restando i divieti e quanto altro previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale 22 luglio 1997 n.4825, pubblicata sul B.U.R n.42 del 10.09.1997 , l’esercizio delle funzioni è espletato interessando la Soprintendenza per Beni Archeologici dell’Umbria il cui parere è essenziale alla formazione del provvedimento autorizzatorio comunale; Gli interventi che interessano beni immobili tutelati dal D.Lgs 490/99 (ex Legge 1/6/1939 n.1089 e dal Regolamento approvato con R.D. 30/1/1913 n.363) sono assoggettati alle relative disposizioni che prevedono il parere favorevole del Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria.

Page 78: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

78

art.84

zone di salvaguardia dei corsi d’acqua

Ai fini della tutela ai sensi del D.Lgs n.490/99 art.146 lett.c) (ex legge 431/85 art.1 lett.c), nella Tav.3”Carta dei Vincoli Ambientali”parte strutturale, sono indicate le acque pubbliche incluse negli omonimi elenchi approvati dalla Regione dell’Umbria D.G.R n.7131/95, per le quali, nell’ambito di 150 m. dalle sponde, qualsiasi modificazione dell’aspetto esteriore dei luoghi è subordinata all’autorizzazione ambientale di cui all’art.7 della ex L.1497/39. In dette zone: - è vietata ogni forma di edificazione a distanza di 30 metri dalla sponda dei fiumi; - è vietata la realizzazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corpi

d’acqua , agli argini e alle rive e alle presenze bio-vegetazionali. Le opere di sistemazione idraulica, qualora necessarie, dovranno essere improntate, ove possibile, a criteri di naturalità e dall’uso di biotecnologie;

- Sono di norma vietate opere di canalizzazione dei corpi idrici naturali salvo che tali opere si rendano necessarie per indifferibili ragioni di sicurezza dal rischio idraulico o igienico – sanitarie;

- sono tutelati i corpi idrici superficiali e le formazioni ripariali ad essi collegate che costituiscono i principali componenti delle reti ecologiche alla scala territoriale a cui dovranno prioritariamente ricollegarsi le azioni di salvaguardia e di valorizzazione ed è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, geomorfologico e strutturale del suolo.

Sul patrimonio edilizio esistente e salvo diverso e più restrittivo vincolo , sono consentiti gli interventi di cui all’art.31 della L.457/78 e dell’art.8 L.R.53/74 come modificato dalla L.R.31/97, purchè volti alla qualificazione insediativa e paesaggistica delle aree interessate. Sono ammessi gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali, gli interventi per la valorizzazione ambientale realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative, sono altresì consentiti gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva, e alll'itticoltura, la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto

Page 79: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

79

art.85

Aree Boscate

Sono le parti di territorio coperte da vegetazione arborea, vincolate ai sensi del D.Lgs 490/99, art.146, lett. g ( ex lettera g , comma 1, art. 1 della L.431/85) , perimetrate e riportate nella Tav.3-Carta dei Vincoli Ambientali , parte strutturale, alla scala di acquisizione 1:10000 . In tali aree, al fine della salvaguardia del patrimonio naturalistico e paesaggistico, in coerenza con l’art. 15 della L.R. 27/2000 : - sono consentiti :

a) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini abitativi o agrituristici , di cui alle lettere a) b) c) e d) dell’art. 31 della L. 457/78 . Gli interventi di cui alla lettera d) sono assoggettati all’approvazione di un piano attuativo ; b) la realizzazione degli impianti e servizi necessari alla silvicoltura, alla migliore utilizzazione del bosco o comunque alla sua conservazione, valorizzazione e sviluppo.

In tali aree è consentito il mantenimento e/o il ripristino della viabilità forestale esistente e l'adozione di tutte le misure necessarie per la prevenzione degli incendi (quali piste tagliafuoco, ripulitura del sottobosco ai margini delle strade). - sono vietati tutti gli interventi che comportino un danno ecologico e paesaggistico, quali:

-il prelievo non regolamentato di biomassa; -la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti che non prevedano opportune misure di tutela dei valori paesaggistici e di continuita' delle biocenosi; -le opere di scasso dei terreni e quelle di movimenti di terra che alterino in modo irreversibile la morfologia dei suoli e del paesaggio.

Sono peraltro vietati gli interventi di cui al comma 1 , lett.a),b),c),d) dell’art.7 della L.R.28/2001. I rimboschimenti ed imboschimenti verranno eseguiti secondo le indicazioni specificate nel comma 2 dell’art. 30 “Indicazioni per i rimboschimenti”del PTCP approvato con Delibera di C.P n. 76 del 18 luglio 2000 nonché quanto previsto all’art. 15 della L.R.28/2001. I rimboschimenti dovranno di norma essere effettuati ricorrendo a soluzioni di impianto non rigidamente ordinato, in modo tale da consentire l’integrazione con l’immagine del bosco naturale . In tali aree sono ammessi, previa autorizzazione comunale, tutti gli interventi silvocolturali ,dettati dalle Norme relative alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e i terreni di montagna sottoposti a vincoli, di cui alla L.R. n. 32/81 e al relativo regolamento n. 1/81. Sia negli ambiti che sono gia` stati interessati da rimboschimenti che in quelli di nuova individuazione sono da prevedere specifici interventi tesi al raggiungimento del climax

Page 80: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

80

in analogia a quello delle zone limitrofe di bosco naturale al fine di un riequilibrio paesaggistico - ambientale dell’intera area. Tale risultato potra` essere perseguito oltre che con interventi di taglio selettivo anche con operazioni di bioingegneria. Ulteriori prescrizioni sono dettate all’atto dell’autorizzazione, sulla base di quanto rilevato e specificato dalla D.G.R 8219 del 19.11.1996 , in merito: • al numero di matricine da riservare nel caso di boschi cedui • alla previsione di eventuali fasce boscate di salvaguardia • ai tempi di taglio • alla procedura autorizzatoria • alla documentazione da allegare alla istanza di autorizzazione agli interventi di taglio all’interno delle formazioni vegetali ripariali, che sono ammessi fino al 40% della vegetazione presente con eliminazione prioritaria degli individui arborei secchi, inclinati, in sovrannumero e pericolanti; gli stessi dovranno inoltre essere effettuati in modo uniforme lungo tutto il tratto interessato in modo tale da non creare alterazioni permanenti allo stato dei luoghi. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. La disciplina da assumere a riferimento per dette zone è quella di cui al comma 1 dell’art. 10 della L. 21.11.2000 n.353 . Le aree boscate non sono computabili ai fini dell’applicazione delle densità prevista per le zone agricole dall’art. 8 della L.R. 53/74 e successive modificazioni ed integrazioni.

Page 81: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

81

art.86

Zone gravate da usi civici

Sono le zone individuate nella Tav.3 “Carta dei Vincoli Ambientali”, parte stutturale, alla scala di acquisizione 1:10000, sottoposte a tutela ai sensi della lett.h) dell’art.146 del D.Lgs 490/99 (ex lettera h , comma 1 , art. 1, L.431/85) . In dette zone vale la disciplina di cui agli art.li 85 e 87 delle presenti NTA .

Page 82: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

82

art.87

Zone montane

Dette aree sono quelle sottoposte a tutela ai sensi della lett.d) dell’art.146 del D.Lgs 490/99 (ex lettera d), comma 1 , art. 1, L.431/85) e sono ricomprese negli ambiti individuati nella Tav.3 “Carta dei Vincoli Ambientali”, parte stutturale, alla scala di acquisizione 1:10000. In queste sono vietate tutte le attività di trasformazione edilizia , urbanistica ed ambientale, che possono pregiudicare le caratteristiche dei luoghi. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a) b) c) e d) dell’art. 31 della L. 457/78 purchè rivolti alla qualificazione insediativa e paesaggistica delle aree interessate. Gli interventi di cui alla lettera d) sono assoggettati all’approvazione di un piano attuativo ;

Page 83: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

83

art.88

Siti di interesse comunitario

Dette aree Bioitaly -SICIT5210005 - SICIT5210062- sono individuate nella Tav.3 “Carta dei Vincoli Ambientali”, parte stutturale, alla scala di acquisizione 1:10000. In queste non sono ammessi interventi di trasformazione urbanistico-edilizio o agricolo che pregiudicano l’integrità degli habitat individuati. I Piani ed i progetti ricadenti nei siti di cui al presente articolo devono essere sottoposti a valutazione d’incidenza ai sensi del DPR.357/97 e DGR n.3621 del 01.07.98.

Page 84: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

84

art.89

Aree di Studio

Dette aree, quelle di cui alla D.P.G.R 10 febbraio 1998 n.61, sono individuate nella Tav.3 “Carta dei Vincoli Ambientali” parte strutturale alla scala di acquisizione 1:1000. In queste, in coerenza con quanto previsto dalla L.R. 9 del 3 marzo 1995 art.5 comma 6 sono consentiti solo interventi che non alterino l’equilibrio dell’ambiente naturale esistente o quelli ricompresi in piani pubblici di settore o di valenza regionale , purché gli stessi vengano autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (ex L.29 giugno 1939 n.1497) e successive modificazioni ed integrazioni.

Page 85: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

85

art.90

Aviosuperficie

La previsione di aviosuperfice , ricompresa nel territorio della frazione San Giorgio , è individuata nella Tavola 3 “Carta dei vincoli ambientali su base catastale” parte strutturale alla scala 1:10000, nonché nella Tavola 12 ”Planimetrie delle macroare del centro urbano e delle frazioni” in scala di acquisizione 1:2000 , foglio San Giorgio 1,2,3,4 e 5. Questa previsione corrisponde a quella già inserita nel precedente strumento urbanistico mediante un Piano di sistemazione urbanistico ed edilizio concernente l’area sita in località San Giorgio che approvato dalla Regione Umbria con DGR n. 7963 del 20.10.1995 è stato approvato dal Comune di Cascia con Delibera di Consiglio Comunale n.115 del 29.11.1995. L’attuazione di questa previsione dovrà seguire le Norme Tecniche di Attuazione contenute nell’atto urbanistico sopra richiamato e approvato .

Page 86: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

86

art. 91

fasce di rispetto al sistema viario

Ai fini della salvaguardia e tutela della rete stradale si applicano le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 integrato dal regolamento di esecuzione di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495 e loro successive modificazioni ed integrazioni secondo le articolazione riportate nell’art.34 della L.R.24 marzo 2000 n.27. La profondità delle fasce di rispetto corrispondenti alle varie tipologie stradali sono determinate dalle disposizioni del vigente codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. In particolare vigono le seguenti prescrizioni: • Al di fuori dei centri abitati le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove

costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade, sono le seguenti:

1. viabilità extraurbana primaria : m. 40 2. viabilità extraurbana secondaria : m. 30 3. viabilità extraurbana locale: m. 20 • In corrispondenza dei nodi stradali, degli incroci e delle curve, le fasce di rispetto

sono determinate in base alle prescrizioni particolari dettate dal Nuovo codice della strada (art. 16) e del relativo Regolamento d’attuazione (art.27).

Nelle fasce di cui al presente articolo sono consentiti sui fabbricati esistenti , gli interventi di cui all’art.65 della L.R. 27/2000.

Page 87: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

87

art. 92

Vincolo Idrogeologico

Le aree individuate nella cartografia parte strutturale , “Carte dei vincoli ambientali su base catastale” in scala di acquisizione 1:20000 , sono quelle soggette a vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923 n.3267- Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani ed al Regio Decreto 16 maggio 1926 n.1126 (approvazione del regolamento per l’applicazione del R.D.3267/23).

Page 88: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

88

Art. 93

Disciplina delle opere per la protezione civile. In attesa degli adempimenti di cui all’art.108 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 valgono i criteri di cui alla Circolare 22 agosto 1995 n.2551.02/OR/86 “Criteri guida per la realizzazione di una tendopoli “ diramata dalla Direzione Generale della Protezione Civile e dei servizi antincendi del Ministero dell’ Interno. Nella successiva fase di adeguamento del Presente PRG al PTCP , si dovrà tenere conto dei : “ Criteri di scelta della simbologia cartografica per l’individuazione delle aree di emergenza ” della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Protezione Civile ufficio emergenze - riportate nella bozza delle linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di emergenza.

Page 89: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

89

Art. 94

Ambiti del rischio geologico-Dissesti

L’edificabilità delle aree individuate come frane nell’elaborato “AREE A PERICOLOSITÀ ELEVATA- Documentazione integrativa-Luglio2001” , è condizionata alla realizzazione degli interventi di bonifica e consolidamento eseguiti in ottemperanza a quanto disposto dalla norma vigente in materia di stabilità delle terre (D.M.11.03.1988). L’area potrà essere utilizzata ai fini edificatori solo a seguito dell’intervento di consolidamento e dopo aver verificato l’efficacia dell’intervento stesso. In queste aree non sono consentite tutte quelle opere che determinano un incremento delle condizioni di rischio. Inoltre , in tutte le aree in frana cartografate è da impedire la realizzazione di nuove strade ed infrastrutture lineari di alcun genere /metanodotti , condotte idriche, collettori fognari, piloni di elettrodotti , ecc.) e qualsiasi altro intervento(smaltimento mediante subirrigazione , movimenti di terra consistenti, ecct.) a meno di un’accurata verifica della compatibilità geologica e geomorfologica degli interventi stessi con la stabilità generale dell’area. Nelle aree di elevata pericolosità individuate nelle Tavole D ”carta della pericolosità” dello studio geologico e nell’Allegato A , l’edificabilità è condizionata alla esecuzione di uno studio geologico , con relative indagini di dettaglio e verifiche di stabilità, atto a verificare l’esistenza di frane attive o quiescenti. Nel caso in cui lo studio accerti l’esistenza di tali dissesti , l’edificabilità è condizionata alla realizzazione degli interventi di bonifica e consolidamento.

Page 90: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

90

Art. 95

Rischio Sismico

Gli interventi di nuova edificazione e quelli di cui ai punti d) ed e) dell’art.31 della L.457/78, ricadenti all’interno delle zone classificate a diverso grado di edificabilità , dovranno essere corredati da indagini geologiche e geotecniche di carattere particolareggiato volte alla valutazione del corretto coefficiente sismico di fondazione. La redazione degli strumenti attuativi del PRG parte strutturale e/o PRG parte operativa dovrà tenere conto dello studio geologico elemento integrante del PRG parte strutturale e dei seguenti elaborati: “indagini urganti di microzonazione sismica IIa fase” di cui alla DGR 4363 del 31/07/1998, effettuate nelComune di Cascia e approvate con DGR n.340 del 19/03/1999 (elaborati geologici, geomorfologici e geotecnici ai siti interessati).

Page 91: Regolamento edilizio comunale e Norme Tecniche …comune.cascia.pg.it/documenti/sezioni/Regolamento...Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale e Norme

Città di Cascia Piano Regolatore Generale Regolamento edilizio comunale

e Norme Tecniche di Attuazione

91

Art. 96

Aree a rischio di esondazione

Le aree a rischio di esondazione , sono perimetrate nelle Tavola 13 “ Planimetria delle

aree a rischio idrogeologico” parte strutturale e sono suddivise in: 1)aree a rischio idrogeologico molto elevato previste dal Piano Straordinario

dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere; 2) aree a possibile rischio di esondazione;

Nelle aree di cui al p.to1) , fino all’approvazione del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere sono esclusivamente consentiti gli interventi richiamati agli art.li 5 e 6 della Delibera 85 del 29 ottobre 1999 “approvazione del piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato ai sensi dell’art.1 del D.L 11.06.1998 n.180 e successive modificazioni , dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere. In tali aree non è ammessa la costruzione di nuove strutture a qualsiasi uso destinate.

Gli interventi di realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico all’interno delle zone perimetrate sono assoggettate alla disciplina dell’art. 6 della sopra richiamata Delibera 85/99. Tale vincolo di inedificabilità potrà essere abbattuto solo nel caso in cui le aree individuate dal piano siano sottoposte ad operazioni di bonifica idraulica che interessino l’intero bacino. Gli interventi volti alla messa in sicurezza consentiti al p.to e) dell’art.5, sono sottoposti alla disciplina di cui al p.to 3 dell’art.2 della richiamata Delibera 85/99.

Nelle aree di cui al p.to 2) è vietata ogni forma di nuova edificazione, per gli edifici

esistenti non sono ammessi interventi di ampliamento né di ristrutturazione edilizia che comportino ostacolo al deflusso idrico superficiale, quali piani interrati, chiusura di porticati e recinzioni. E’ vietata inoltre la impermeabilizzazione dei terreni con qualsiasi tipo di pavimentazione non filtrante.