Regolamento e Pretazioni Fino Al 300609completo

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    Applicativo dello StatutoIN VIGORE DAL 9 GIUGNO 2008

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    RegolamentoIN VIGORE DAL 9 GIUGNO 2008

    SOMMARIORegolamento applicativo

    Titolo I 3

    Titolo II 7

    Titolo III 8

    Titolo IV 8

    Prestazione base Tutela Globale 12

    Prestazione aggiuntiva Partner 21

    Prestazione aggiuntiva Tutela Figli 25

    Prestazione base Prima Tutela 32

    Prestazione base A Quattro 39

    Prestazione aggiuntiva Salute Più 42

    Prestazione aggiuntiva Salute Single 46

    Prestazione aggiuntiva Professionale 49

    Elenco e tariffario Grandi interventi chirurgici (allegato A) 55

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    TITOLO I

    Diritti e doveri dei soci

    Art. 1 Ammissione dei soci

    1.1 Ammissione dei soci 

    Possono chiedere l’ammissione alla Società, tutti i lavoratori della Repubblica italiana ovvero quelli in essaresidenti, purché abbiano compiuto l’età di 18 anni e non abbiano superato l’età di 75 anni.

    Per i lavoratori italiani non residenti nel territorio della Repubblica, il domicilio è equiparato alla residenza perogni qualsivoglia riferimento normativo a tale stato soggettivo anagrafico che sia contenuto nello Statuto, nelRegolamento e nei titoli delle prestazioni ad esso allegati.Per nessuna ragione o causa ha efficacia la dimora dei soci.

    1.2 Domanda e quota di ammissione 

    Per l’ammissione alla Società, l’aspirante socio dovrà sia sottoscrivere la domanda di ammissione con relativoimpegno a pagare i contributi associativi, sia versare contestualmente la quota di iscrizione una tantum nellamisura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

    1.3 Libro dei soci 

    Il Consiglio di amministrazione (Cda), se accetta la domanda di ammissione, iscriverà il nome del nuovo socionel libro dei soci della Società, dandone conferma all’interessato.Se il Cda non accetta la domanda deve inviare all ’aspirante socio, entro 30 giorni dalla delibera consigliare, una

    raccomandata indicandone le motivazioni; l’aspirante socio può ricorrere al Collegio dei probiviri che decide conlodo inappellabile e non impugnabile.

    1.4 Decorrenza della data d’iscrizione 

    La data d’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato pagato il primocontributo associativo anticipato; da tale data si presume di diritto la conoscenza da parte del nuovo socio dellenorme dello Statuto e del Regolamento applicativo, compresi i relativi allegati.

    1.4 bis Decorrenza della data di collocazione nella prestazione aggiuntiva 

    La data di collocazione nella prestazione aggiuntiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nelquale è stato pagato il primo contributo associativo aggiuntivo anticipato; da tale data si presume di diritto laconoscenza delle norme della prestazione aggiuntiva prescelta.

    1.5 Recesso da socio 

    Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcun fondo sociale, eccettuato l’abrogato sussidio di Solidarie-

    tà per i soci aventi tale diritto nell’ammontare maturato alla data del 31 maggio 1998. L’Assemblea nazionale del28 maggio 1998 ha deliberato che tale restituzione avvenga al compimento del sessantatreesimo anno di età delsocio, sotto le condizioni e le modalità ivi stabilite.

    1.5 bis Esclusione da socio 

    Il socio escluso a norma dello Statuto sociale non ha diritto alla restituzione di alcun fondo sociale ivi compresol’abrogato sussidio di Solidarietà, di cui al precedente punto 1.5.

    1.6 Decorrenza del diritto ai sussidi e ai servizi (periodo di carenza)

    Il periodo di carenza prima di acquisire il diritto ai sussidi e ai servizi è indicato nei singoli articoli degli specificiallegati al presente Regolamento.

    1.7 Esclusione del diritto ai sussidi 

    Il diritto ai sussidi elencati nei rispettivi allegati non compete quando la causa che ha determinato la richiesta siaconseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione, se inerenti

    direttamente al socio, o all’atto del riconoscimento per i soggetti di cui al successivo articolo 2.1. Non sono altresìriconosciuti sussidi conseguenti a:lesioni sofferte in seguito a proprie azioni delittuose;trasmigrazioni e trasmutazioni del nucleo dell’atomo, ivi comprese radiazioni provocate dall’accelerazionedi particelle atomiche, ad esclusione di casi di infortunio legati all’attività professionale;eventi bellici.

    Regolamento applicativo dello Statuto della Cesare Pozzo

    Il presente Regolamento applicativo, con i relativi allegati, approvato dall’Assemblea nazionale dei socia Bolzano il 7, 8 e 9 giugno 2008, annulla e sostituisce in ogni sua parte il precedente Regolamento con

    decorrenza, a tutti gli effetti, dal 9 giugno 2008.

    Società nazionale di mutuo soccorso Cesare PozzoFondata il 1 maggio 1877

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    1.7 bis Iscrizione continuativa e ininterrotta per tre anni consecutivi.

    Decorsi tre anni completi e continuativi senza interruzioni dalla data di iscrizione alla Società, sono riconosciuti isussidi maturati dopo tale decorrenza ed elencati nei rispettivi allegati anche quando la causa che ha determina-to la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni preesistenti alla data della domanda di ammissione. Talenorma si applica per i sussidi delle prestazioni base e - purché specificato nel relativo allegato - per i sussidi delleprestazioni aggiuntive con esclusione della prestazione aggiuntiva Professionale.

    1.8 Morte del socio 

    In caso di morte del socio i sussidi eventualmente maturati verranno liquidati agli eredi legittimi nelle misure enelle forme previste dal Codice civile.

    I sussidi verranno liquidati agli eventuali beneficiari indicati dal socio in vita, secondo le disposizioni del Codicecivile in materia di successioni testamentaria.Gli eredi legittimi e/o beneficiari ai quali andranno liquidati i sussidi potranno delegare, con procura autenticatada un notaio o altra autorità competente, uno solo di loro a riscuotere l’intera somma. Tale pagamento avràeffetto liberatorio ai sensi di legge nei confronti di tutti gli eredi legittimi e/o beneficiari.

    1.9 Soci residenti all’estero 

    Per i soci residenti o domiciliati all’estero per motivi di lavoro, il territorio dello Stato nel quale sono residenti odomiciliati è equiparato per analogia alla Repubblica italiana. In questa fattispecie le distanze chilometricherelative ai sussidi sono calcolate dalla residenza o dal domicilio del socio.

    1.9 bis Lavoratori stranieri 

    Ogni lavoratore cittadino straniero - comunitario ed extracomunitario - socio della Mutua, avrà diritto ai sussidiprevisti nella prestazione base e/o aggiuntiva di appartenenza a condizione che, al momento dell’evento, sia

    residente nella Repubblica Italiana.Art. 2 Aventi diritto

    2.1 Definizione aventi diritto 

    Sono aventi diritto del socio i seguenti componenti del nucleo familiare:a) il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano o la persona che vive sotto lo stesso tetto more uxorio con

    il socio purché sia il socio che la persona convivente siano celibi, nubili o l iberi di stato. Di tale stato moreuxorio deve essere data tassativamente comunicazione alla Società con lettera raccomandata, producen-do dichiarazione congiunta pro veritate di more uxorio e allegando un certificato di residenza di entrambi.Il diritto ai sussidi e ai servizi del convivente more uxorio decorre 180 giorni dopo la comunicazione di cuisopra. All’uopo fa fede la data del timbro postale della lettera raccomandata;

    b) i figli e - se affidati al socio con provvedimento dell’autorità giudiziaria e limitatamente al periodo di duratadell’affido - i minori nel periodo intercorrente dal trentesimo giorno di età fino al compimento del diciottesi-mo anno;

    c) i figli dal diciottesimo anno di età fino al compimento del venticinquesimo anno, nonché quelli con etàsuperiore se permanentemente inabili al lavoro e non percettori di reddito.

    d) limitatamente ai sottoscrittori della prestazione aggiuntiva Tutela Figli, i figli nel periodo intercorrente dalcompimento del venticinquesimo anno fino al termine dell’anno solare di compimento dei trentacinqueanni e purché siano residenti sotto lo stesso tetto del socio.

    2.2 Condizioni per essere considerati aventi diritto 

    Gli aventi diritto di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 2.1 saranno considerati aventi diritto a condizio-ne che, al momento della maturazione del sussidio, non abbiano un reddito personale superiore a quello previstodalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico e che siano stati notificati alla Società con la presenta-zione della domanda di ammissione o tempestivamente con successiva denuncia.Qualora gli aventi diritto di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2.1 non convivano con il socio, in derogaalle disposizioni generali inerenti alle prestazioni sanitarie, i sussidi relativi alle distanze chilometriche, da inten-dersi azzerate, non sono erogabili se si dovesse ricoverare in strutture sanitarie limitrofe al suo domicil io.

    Il socio ha l’obbligo di documentare, in modo inequivocabile a ogni richiesta di sussidio per l’avente diritto, chequesti sia a suo carico fiscale.

    2.3 Residenza e domicilio degli aventi diritto 

    Gli aventi diritto sono tali purché risiedano nel territorio della Repubblica italiana, fatta eccezione per i familiari disoci cittadini della Repubblica italiana all’estero per cause di lavoro.

    2.4 Estinzione del rapporto con il socio e subentro degli aventi diri tto 

    Il rapporto tra la Società e gli aventi diritto si estingue a tutti gli effetti con il decesso del socio, con il suo recessoovvero con l’esclusione o la decadenza da tale qualifica.Gli aventi diritto del socio deceduto, che presentano la domanda di iscrizione alla Società entro il termine massi-mo di 30 giorni dal decesso, mantengono il relativo diritto ai sussidi preesistenti all’evento sino a che non matu-rano essi stessi il diritto alle prestazioni previste nella nuova posizione di socio, purché gli stessi sussidi preesi-stenti siano presenti anche nella prestazione di collocazione del nuovo socio.

    In deroga a quanto previsto dall’art. 1.7 gli aventi diritto del socio deceduto, nella nuova posizione di socio, manten-gono il diritto ai sussidi preesistenti all’evento quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente apatologie o infortuni, fatti o eventi, successivi alla data della domanda di ammissione del socio deceduto.La suindicata domanda di iscrizione, che venga presentata per sé dall’avente diritto del socio deceduto di cuiall’art. 2.1 lett. a), avrà effetto, a norma del precedente capoverso, anche nei confronti di eventuali aventi dirittosempre del socio deceduto di cui all’art. 2.1 lett. b) che siano minori di 18 anni.

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    2.4 bis Iscrizione alla Società degli aventi diritto 

    Gli aventi diritto del socio di cui al precedente articolo 2.1, che presentano la domanda di iscrizione alla Societàentro il termine massimo di 30 giorni dalla perdita dei requisiti per essere considerati aventi diritto, mantengonoil relativo diritto ai sussidi preesistenti alla data di iscrizione sino a che non maturano essi stessi il diritto ai sussidiprevisti nella nuova posizione di socio, purché i sussidi preesistenti siano presenti anche nella prestazione dicollocazione del nuovo socio.Inoltre, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1.7, nella nuova posizione di socio mantengono il diritto ai sussidipreesistenti alla data della domanda di iscrizione quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguen-te a patologie, infortuni, fatti o eventi, successivi alla data della domanda di iscrizione del socio originario.

    2.5 Nucleo familiare con più di un socio 

    Qualora nello stesso nucleo familiare vi sia più di un socio, il diritto ai sussidi e ai servizi a favore degli aventi dirittoviene corrisposto a uno solo dei soci, seppur nella prestazione economicamente più favorevole.In questa fattispecie il socio non è un avente diritto dell’altro in deroga ai principi generali del presente Regolamento.Per nucleo familiare si intende il socio e tutti i propri aventi diritto specificati nell ’art. 2.1 del Regolamento.

    Art. 3 Contributi associativi

    3.1 Contributo base 

    Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio si impegna a versare anticipatamente il contributoannuo previsto dal gruppo di prestazione prescelta in un’unica soluzione o in più rate, secondo le disposizioni delConsiglio di amministrazione.Il pagamento si intende fatto anticipatamente se avviene entro e non oltre l’ultimo giorno del mese precedente aquello di riferimento.

    L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno solare in anno solare ove non intervenga revoca per iscrittodel socio da formalizzarsi - pena la sua inefficacia e/o invalidità ad ogni e qualsivoglia effetto - a mezzo racco-mandata a.r. inviata alla sede della Società entro il 30 settembre.In particolare, in ipotesi di inefficacia e/o invalidità della revoca, il socio sarà tenuto a continuare nel versamentoanticipato del contributo associativo annuo per la prestazione base prescelta secondo le disposizioni del presen-te regolamento; in difetto il socio sarà ritenuto moroso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3.7.

    3.2 Contributo aggiuntivo 

    Il socio, che aderisce a una o più prestazioni aggiuntive a quella base prescelta - da intendersi tra loro stretta-mente connesse -, deve pagare un contributo annuo aggiuntivo a quello base, in un’unica soluzione o in più rateanticipatamente secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione. Il pagamento si intende fatto anticipa-tamente se avviene entro e non oltre l’ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento.L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno solare in anno solare ove non intervenga revoca per iscrittodel socio da formalizzarsi - pena la sua inefficacia e/o invalidità ad ogni e qualsivoglia effetto - a mezzo racco-

    mandata a.r. inviata alla sede della Società entro il 30 settembre.In particolare, in ipotesi di inefficacia e/o invalidità della revoca, il socio sarà tenuto a continuare nel versamentoanticipato del contributo associativo annuo per la/e prestazione/i aggiuntiva/e prescelta/e secondo le disposizionidel presente regolamento; in difetto il socio sarà ritenuto moroso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3.7.

    3.3 Valori delle prestazioni erogate 

    I sussidi e i servizi erogati devono essere sempre deliberati o, nei casi previsti dal successivo articolo 4.7,ratificati dall’Assemblea nazionale dei soci e sono specificati nei rispettivi allegati al Regolamento applicativodello Statuto della Società per ogni singolo gruppo di prestazione.I contributi associativi potranno subire un adeguamento periodico, indicativamente su base triennale, in baseall’andamento delle prestazioni, all’aumento delle spese collegate ai rimborsi ed alla gestione mutualistica.

    3.4 Pagamento dei contributi associativi 

    Il pagamento dei contributi associativi può essere effettuato:• mediante accredito sul c/c bancario della Società;

    • mediante versamento sul c/c postale della Società;• mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del socio, lavoratore dipendente di un’azienda che abbiasottoscritto con la Società uno specifico accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi associativi;• mediante altri mezzi predisposti dalla Società comunque confacenti al riconoscimento del contributo associa-tivo versato ai fini delle detrazioni fiscali.

    3.5 Completamento dei contributi associativi annui 

    Il socio che nell’arco dell’anno richiede di cambiare prestazione, base e/o aggiuntiva, dovrà continuare a pagarei contributi associativi e manterrà il diritto ai sussidi e ai servizi previsti dalla prestazione di appartenenza sinoalla data di collocazione alla nuova prestazione.

    3.6 Ritardo nel pagamento dei contributi associativi 

    La Società non è tenuta ad avvisare i soci di eventuali ritardi nel pagamento dei contributi associativi.

    3.7 Perdita dei sussidi per morosità. Esclusione da socio 

    Al socio, in ritardo con i pagamenti anticipati dei contributi associativi base e/o aggiuntivi per più di trenta giorni,non spettano:a) tutti i sussidi - nessuno escluso - per eventi verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso;b) tutti i sussidi - nessuno escluso ivi compreso l’abrogato sussidio di solidarietà - maturati per eventi verificatisiantecedentemente al primo giorno di morosità e, a tale data, non ancora liquidati dalla Società, sino alla concor-renza massima dell’importo dei contributi associativi per il quale il socio risulta moroso, maggiorato degli interes-

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    si di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.Se, però, il socio sana interamente - per capitale e per interessi di mora maturati - la predetta morosità entro 180giorni, gli spetteranno:

    tutti i sussidi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria;tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b).In ipotesi di sanatoria solo parziale della morosità entro i 180 giorni, al socio non spettano:tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera a);tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b) fino alla concorrenza massima dell’importo dei contributiassociativi per il quale il socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente

    maturati dal primo giorno di morosità.In ogni caso, se la morosità - anche parziale - supera i 180 giorni, il socio decade ipso jure da tale qualifica conogni conseguente effetto, ivi compresa la sua esclusione dal libro dei soci; in tale ipotesi al socio non spettano:tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera a);tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b) fino alla concorrenza massima dell’importo per il quale ilsocio risulta moroso, vale dire dell’importo corrispondente ai contributi associativi dovuti per i 180 giorni dimorosità maggiorati degli interessi di mora maturati al tasso legale dal primo giorno di morosità.

    Qualora il decesso del socio avvenga nel primo giorno di ritardo per il pagamento del contributo anticipato deicontributi associativi, o comunque successivamente, agli eredi non spettano i sussidi eventualmente maturati dalsocio in vita salvo che avvenga il subentro nella qualità di socio ai sensi dell’articolo 2.4 secondo comma.

    3.8 Conservazione delle ricevute 

    Tutte le ricevute dei versamenti dei contributi associativi dovranno essere conservate dal socio a comprova deipagamenti effettuati entro il termine di prescrizione di cinque anni.

    Art. 4 Diritti e doveri del socio

    4.1 Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo 

    Il socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel suoRegolamento applicativo, comprensivo degli allegati da ritenersi essenziali anche se nel tempo subiranno modi-fiche, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari.All’atto della domanda, l’aspirante socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statutosociale, nel Regolamento applicativo vigente e nei relativi allegati.

    4.2 Obbligo di notifica dati 

    Al fine di poter godere dei diritti ai sussidi e ai servizi per i loro aventi diritto, tutti i soci devono necessariamentenotificare, all’atto dell’iscrizione, il proprio stato di famiglia e la propria residenza.Nel caso di variazione della consistenza familiare e/o della residenza dovrà prodursi idonea certificazione ana-grafica, entro 60 giorni dall’avvenuta variazione, pena la decadenza dal diritto ai sussidi.

    La Società si riserva il diritto di poter richiedere, in ogni circostanza, la presentazione dello stato di famigliaanagrafico.Nel caso in cui il socio non ottemperi all’obbligo di notifica dei dati sopra menzionati, la Società si intende esonerata daqualsivoglia responsabilità per mancato recapito al socio inottemperante del giornale sociale e/o di ogni altra comu-nicazione (ivi compresa l’attestazione di versamento dei contributi associativi) pertinente al rapporto associativo.

    4.3 Trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003)

    Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio, preso atto dell’informativa fornita dalla Società ai sensidell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, esprime ilconsenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa.Il consenso è in particolare reso con riferimento alle comunicazioni della Società nei confronti dei:

    a) propri consulenti e/o soggetti esterni con specifici incarichi per conto del Sodalizio;b) istituti bancari, postali, società che forniscono servizi collaterali, per la gestione di incassi relativi al paga-

    mento dei contributi associativi e pagamenti derivanti dall’erogazione dei sussidi;

    c) soggetti e Enti aventi finalità mutualistiche o sociali o culturali o sindacali, comunque per scopi di solidarietà;d) società il cui capitale sia detenuto in quota parte, prevalentemente a maggioranza del sodalizio.Il consenso è pure reso con riguardo all’acquisizione dei dati sensibili e di quelli connessi alla salute, necessari perla valutazione delle domande di sussidio (diagnosi, prescrizione medica, fotocopia della cartella clinica, ecc.).

    4.4 Termini di presentazione della domanda di sussidio 

    Tutti i sussidi vengono erogati esclusivamente per richiesta del socio o familiare erede direttamente interessato,che deve pervenire alla Società nel termine tassativo e perentorio di 365 giorni dalla fine dell’evento che dà titoloal sussidio. In analogia con l’articolo 2952 del Codice civile oltre tale termine, il diritto al sussidio si intende estintoper decadenza maturata per tacita rinuncia da parte degli interessati.

    4.4 bis Erogazione dei sussidi per eventi relativi agli aventi diritto 

    Spettano al socio tutti i sussidi eventualmente maturati per eventi relativi agli aventi diritto di cui all’articolo 2.1,anche in caso di morte dell’avente diritto.L’erogazione è comunque subordinata al rispetto dei termini e modalità di presentazione della domanda di sussi-

    dio di cui all’articolo 4.4.

    4.5 Documentazione richiesta per la domanda di sussidio 

    La Società stabilisce nel rispetto dello Statuto sociale e del Regolamento applicativo la documentazione neces-saria da produrre a supporto di ciascuna domanda di sussidio.Il socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che la Società può richiedergli tutta la documentazione,

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    anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a conferma della validità del sussidio o serviziorichiesto, con particolare riferimento ai sussidi di natura sanitaria e giudiziaria. Tale documentazione può essererichiesta anche d’iniziativa dalla Società agli enti competenti.La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta la decadenza dal diritto al sussidio, qualorala documentazione medesima non venga presentata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di sussidio.

    4.6 Conformità della documentazione richiesta 

    Il socio all’atto della richiesta di sussidio o del servizio deve allegare alla domanda tutti i documenti elencati nelladomanda di sussidio stessa per ogni singolo sussidio o servizio. Tutti i documenti allegati devono risultare aggior-nati e conformi a quanto richiesto e tutta la documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in

    fotocopia autenticata ed essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge. La documentazione infotocopia deve essere autenticata dalle sedi regionali della Società, presa visione dell’originale, o dagli ufficialipubblici competenti.Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature; nell’ipotesi di presentazione di docu-menti corretti, cancellati o comunque artefatti, il socio decade dal diritto al sussidio al quale tali documenti siriferiscono.

    4.7 Sussidio indiretto per prestazioni erogate da una struttura sanitaria convenzionata 

    Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto, si sottoponga a prestazioni sanitarie presso una strutturasanitaria con la quale la Società abbia sottoscritto una convenzione che preveda il pagamento diretto in tutto o inparte delle prestazioni medesime ivi tassativamente elencate, avrà diritto a un sussidio indiretto consistente nelrimborso da parte della Società a favore della struttura medesima, delle relative spese per le prestazioni ricevute,limitatamente nella misura, nei termini e secondo le condizioni previste dalla convenzione pattuita.

    4.8 Esclusione di responsabilità della Società per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti con- venzionati.

    È da ritenersi esclusa ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo nessuno escluso, della Società pereventuali danni arrecati al socio e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanita-rie e legali) erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con la Società medesima.

    4.9 Rimborsi in valuta estera 

    I rimborsi per spese sostenute all’estero avverranno in Italia e in Euro, considerando il cambio medio ricavatodalla quotazione dell’Ufficio italiano cambi vigente nell’ultima settimana dell’effettuazione della prestazione.

    4.10 Modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazione 

    Il Cda nei casi di particolare necessità può deliberare modifiche al Regolamento applicativo e ai suoi allegati, conl’obbligo di portare a ratifica tali modifiche alla prima Assemblea nazionale utile dei soci.

    TITOLO II

    Gruppi di prestazione

    Art. 5 Gruppi di prestazioni

    5.1 Gruppi di prestazioni base 

    Si intende per gruppi di prestazioni base un complesso di sussidi e servizi che è approvato dall’Assemblea e cheprevede il versamento di un unico contributo associativo.

    5.2 Gruppi di prestazioni aggiuntive 

    Si intende per gruppi di prestazioni aggiuntive un complesso di sussidi e servizi aggiuntivi alle prestazioni baseche è approvato dall’Assemblea e che richiede un contributo associativo autonomo e suppletivo a quello corri-sposto per la prestazione base.

    5.3 Allegati al Regolamento applicativo 

    I gruppi di prestazioni base e aggiuntive sono elencati e descritti in appositi allegati al Regolamento che sono

    parte integrante dello stesso.5.4 Collocazione dei soci nelle prestazioni 

    L’ammissione e la collocazione dei soci nelle differenti prestazioni avviene sulla base delle condizioni espressa-mente indicate negli allegati al Regolamento.

    5.5 Permanenza e passaggi tra prestazioni 

    Il periodo di permanenza nelle prestazioni e il passaggio tra le stesse sono previsti e disciplinati nei relativiallegati.

    5.6 Adesione a più prestazioni 

    Al socio iscritto a una prestazione base e congiuntamente a una o più prestazioni aggiuntive, viene riconosciutoil sussidio nella sola prestazione economicamente più favorevole.

    5.7 Eventi avvenuti all’estero 

    La richiesta di sussidio per eventi avvenuti fuori dal territorio della Repubblica italiana deve essere corredatadalla relativa documentazione autenticata, per forma e sostanza, dalla Ambasciata o dal Consolato italiano etradotta in italiano da traduttore autorizzato e riconosciuto dall’Ambasciata medesima.Il sussidio ospedaliero per i ricoveri in strutture ospedaliere all’estero è riconosciuto solo nei casi in cui durante ilricovero, il ricoverato sia sottoposto a intervento chirurgico urgente e non rinviabile nel tempo.Il sussidio è riconosciuto altresì per tutti i ricoveri preventivamente autorizzati dalla Società.

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    TITOLO III

    Disposizioni di carattere generale

    Art. 6 Contributo straordinario

    Il Consiglio di amministrazione può deliberare l’erogazione di contributi straordinari ai soci colpiti da eventi diparticolare gravità.La delibera del Consiglio di amministrazione è insindacabile.

    Art. 7 Fondo Giuseppe De Lorenzo

    Ai fini puramente solidaristici il Consiglio di amministrazione può deliberare l’erogazione di contributi a singole

    persone fisiche e/o a Enti con particolare riferimento a Istituti di ricerca in campo sanitario, di beneficenza, divolontariato, operanti sul territorio nazionale o internazionale.Le somme devolute saranno prelevate nei limiti del bilancio annuale della Società dal capitolo spese FondoGiuseppe De Lorenzo.Le delibere del Consiglio di amministrazione sono insindacabil i.

    Art. 8 Associazioni collettive

    Il Consiglio di amministrazione può stipulare accordi per l’associazione collettiva di lavoratori provenienti daaziende, mutue, cooperative, associazioni, derogando alle norme del presente regolamento sulle modalità diammissione a socio, sui periodi di carenza, sulla composizione delle prestazioni base e aggiuntive, salvaguar-dando comunque i principi del primo articolo dello Statuto sociale.Le condizioni e le modalità di ammissione devono costituire oggetto di esplicita clausola convenzionale nelverbale di accordo con gli enti firmatari dell’associazione collettiva.Tali accordi esplicano comunque efficaciaerga omnes.

    Art. 9 Fondi integrativi sanitari

    Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto legislativo 229 del 19 giugno 1999e successive modifiche e integrazioni, la Società può gestire fondi integrativi sanitari.La formazione delle delibere, dei regolamenti e delle norme applicative è demandata al Consiglio di amministra-zione.

    TITOLO IV

    Struttura organizzativa della società

    Art. 10 Strutture territoriali

    10.1 Articolazioni organizzative 

    Ai fini di migliorare il rapporto con i propri associati e stimolarne la partecipazione attiva, il Cda determina lestrutture organizzative territoriali che possono comprendere una o più regioni o loro porzioni.

    Oltre a garantire il funzionamento degli organismi assembleari previsti dallo Statuto, le strutture territoriali hannoil compito di promuovere lo sviluppo qualitativo e quantitativo della Società.

    10.2 Assemblea regionale dei soci 

    L’Assemblea regionale dei soci è convocata una volta l’anno in preparazione dell’Assemblea nazionale e ogniqualvolta il Consiglio regionale o i l Consiglio di amministrazione lo ritengano uti le e opportuno.Dovrà, inoltre, essere convocata entro 40 giorni dalla richiesta scritta di almeno un quinto dei soci della regione,in una data non eccedente i 120 giorni dalla richiesta stessa.La convocazione dell’Assemblea regionale deve avvenire a mezzo avviso - contenente il giorno, l’ora, la localitàe l’ordine del giorno dei lavori - da far pubblicare sul giornale della Società almeno 30 giorni prima della data incui si svolgerà e mediante contestuale affissione all’albo della sede regionale.Possono partecipare all’Assemblea regionale tutti i soci della regione, indipendentemente dal luogo della lororesidenza.Il socio, impossibilitato a partecipare all’Assemblea, può farsi rappresentare da altro socio, avente diritto al voto,

    mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un socio.Ogni socio che intende partecipare all’Assemblea regionale deve ritirare apposita scheda di presenza, almenodieci giorni prima dell’Assemblea, presso la sede regionale.In prima convocazione per la validità della Assemblea ordinaria é necessaria la presenza di tanti soci che nerappresentino almeno un terzo, mentre per la validità dell’Assemblea straordinaria è necessaria la presenza ditanti soci che ne rappresentino la metà. Qualora in prima convocazione non si raggiunga i l quorum sopracitato,l’Assemblea in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima, può esseretenuta almeno 24 ore dopo la prima.In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti.L’Assemblea regionale elegge il Consiglio regionale e i delegati all’Assemblea nazionale in base a una percen-tuale rapportata al numero degli iscritti in ogni regione e stabilita di volta in volta dal Consiglio di amministrazio-ne. Tutte le delibere devono essere assunte con le maggioranze previste dall’articolo 11.2 dello Statuto e con lamaggioranza assoluta dell’Assemblea ordinaria, eccettuata la nomina delle cariche sociali per le quali è suffi-

    ciente la maggioranza relativa.Nell’Assemblea straordinaria necessita il voto di tanti soci che rappresentino i due terzi dell’Assemblea, eccettua-to lo scioglimento della Società, per i l quale occorrerà il voto favorevole dei quattro quinti dei soci.Tutte le votazioni sono palesi.Le norme organizzative per lo svolgimento delle Assemblee regionali verranno emanate tempestivamente dalConsiglio di amministrazione.

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    Art. 11 Consiglio regionale

    11.1 Componenti del Consiglio regionale 

    In ogni struttura organizzativa territoriale è costituito un Consiglio regionale, il quale é responsabile di tutte leattività sociali di fronte al Consiglio di amministrazione e ai soci.Il numero dei componenti del Consiglio regionale verrà fissato, in valori compresi tra un minimo di tre e unmassimo di nove, dal Consiglio di amministrazione per ogni singola regione, tenuto conto dello stato organizza-tivo della Società nelle varie realtà locali.

    11.2 Elezione del Consiglio regionale 

    L’elezione del Consiglio regionale avviene in sede di Assemblea regionale. I nominativi devono essere scelti traquelli di un elenco proposto da una Commissione elettorale eletta dall’Assemblea stessa, la quale tenga conto,per quanto possibile, della rappresentatività territoriale eterogenea e delle singole autocandidature.I componenti del Consiglio regionale rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.

    11.3 Elezione del Presidente e del Vicepresidente regionale 

    Il Consiglio regionale eletto, nella sua prima riunione che deve essere tenuta prima dell’Assemblea nazionale,deve nominare tra i suoi membri il Presidente regionale e il Vicepresidente regionale.

    11.4 Obbligo di partecipazione alle sedute 

    I componenti del Consiglio regionale hanno l’obbligo di intervenire a tutte le sedute del Consiglio. Dopo treassenze ingiustificate, il consigliere regionale decade dalla sua carica.

    11.5 Riunioni dei Consigli regionaliIl Consiglio regionale si riunisce tutte le volte che la metà dei suoi componenti o il Presidente regionale lo ritenga

    necessario.L’avviso della riunione, recante l’ordine del giorno, deve essere recapitato a mezzo lettera almeno dieci giorniprima della data di convocazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzocompreso l’avviso telefonico almeno tre giorni prima della convocazione. Il Consiglio regionale è validamentecostituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice con votopalese. Qualora su una proposta si determinasse parità di voti, prevarrà la decisione del Presidente.Le delibere del Consiglio regionale devono essere trascritte sul libro dei verbali e controfirmate dal Presidenteregionale e dal segretario della riunione appositamente nominato. Tali verbali devono poi essere inviati tempesti-vamente in copia alla sede nazionale, comunque entro dieci giorni dalla riunione.

    11.6 Rappresentatività del Presidente regionale 

    Il Presidente regionale assolve le funzioni di rappresentanza della Società nel rispetto del dettato statutario. Hale responsabilità penali e fiscali inerenti ai compiti derivanti dalle sue funzioni.In sua assenza le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente regionale.

    11.7 Vacanza di posti nei Consigli regionali 

    Qualora per qualsiasi motivo rimangano vacanti uno o più posti nel Consiglio regionale, subentreranno nell’inca-rico coloro che saranno cooptati dallo stesso Consiglio regionale.

    Art. 12 Strutture organizzative di base

    12.1 Presidi territoriali (Pt) e Bacini d’utenza (Bu)

    La struttura di base con compiti meramente organizzativi è costituita dai Pt e dai Bu. All’interno dei Pt possonoraggrupparsi i soci di varie unità lavorative, suddivisi in Bu. I Bu possono essere di impianto, di linea, di ufficio, diente, di azienda o di territorio.

    12.2 Conformazione territoriale 

    La conformazione territoriale dei Pt e dei Bu viene disposta dal Consiglio regionale che ne individua la strutturanumerica e organizzativa sulla base delle necessità del territorio interessato.Tutti i soci devono essere collocati

    in un Bu della propria area regionale.12.3 Rappresentante di Bacino di utenza 

    Il Consiglio regionale può nominare e revocare un rappresentante per ogni Bu, che ha il compito di curare irapporti con i soci del proprio bacino, assistendoli al disbrigo delle pratiche e informandoli sugli aggiornamentinormativi e amministrativi della Società.Il rappresentante ha inoltre il compito di recepire le istanze dei soci riportandole al Responsabile del Pt e diricercare collaboratori che possano aiutarlo nel contatto con i soci e nella ricerca di nuovi soci.

    12.4 Responsabile del Presidio territoriale 

    Il responsabile del Pt è nominato e revocato dal Consiglio regionale e ha il compito di coordinare le attività dei Bupresenti nel proprio presidio e convocare le riunioni tra i loro rappresentanti.

    12.5 Responsabilità relative alle richieste di ammissione 

    Entro il giorno 20 di ogni mese i responsabili di Pt e i rappresentanti di Bu devono rimettere alla Sede regionale, personal-

    mente o mediante invio di una raccomandata, le domande di ammissione e le eventuali deleghe dei nuovi iscritti.Qualora non ottemperino a tali disposizioni, sono ritenuti responsabili dei danni causati ai soci e alla Società.

    12.6 Riunioni dei soci di un Bacino di utenzaLa riunione dei soci di un Bu può essere convocata dal rappresentante di propria iniziativa o per richiesta delConsiglio regionale ovvero allorché ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

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    REGOLAMENTO IN VIGORE DAL 9 GIUGNO 200810

    Art.13 Collaboratori promotori

    Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell’attività, la Società può avvalersi anche di collaboratori promo-tori appositamente incaricati dal Presidente del Consiglio di amministrazione sentito il Cda medesimo e il Consi-glio regionale di competenza.Compiti dei collaboratori promotori sono la ricerca e il primo contatto con i potenziali soci.Lo svolgimento delle attività dei collaboratori é coordinato dal Consiglio regionale che, rapportandosi con ilresponsabile del Presidio territoriale, deve concordare il piano promozionale e i vari interventi.

    Art.13 bis Comitato operativo (Co)

    Viene istituito il Co, composto dai presidenti dei consigli regionali il cui compito è di assicurare l’attuazione alivello territoriale delle delibere del Cda e di fornire allo stesso Cda le indicazioni e le proposte per le decisioni dicompetenza.Il Co si riunisce su convocazione del Presidente del Cda con cadenza periodica e programmata fra unaadunanza del Cda e quella successiva e comunque tutte le volte che il Presidente del Cda lo ritenganecessario.

    Art. 14 Consulta delle regioni

    La Consulta delle regioni è istituita con lo scopo di contribuire a determinare gli indirizzi e a elaborare le propostepolitiche della Società. Ogni regione può inviare alla Consulta un numero massimo di tre loro rappresentanti,scelti tra i soci che non ricoprono la carica di consigliere di amministrazione.La Consulta viene convocata dal Presidente del Cda tutte le volte che sarà ritenuto opportuno.La partecipazione alla Consulta può essere allargata o riservata a tutti i Consiglieri regionali e assumere carattereseminariale. I consiglieri di amministrazione vi partecipano di diritto.

    Art. 14 bis - Conferenza delle regioni

    La Conferenza delle regioni può riunirsi su convocazione del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta que-st’ultimo ritenga opportuno richiedere pareri ed indirizzi su materie di particolare rilevanza per la vita sociale, siariguardo all’aspetto gestionale che per quanto attiene alle politiche mutualistiche.Può, altresì, essere convocata dal Consiglio di amministrazione su richiesta scritta presentata da almeno i 2/3 deiPresidenti regionali, e solo nell’ipotesi in cui sia motivata dalla non conformità delle azioni del Consiglio diamministrazione rispetto alle linee politiche approvate dall’Assemblea dei soci; la convocazione dovrà essereeffettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta richiesta.

    Art. 15 Delegati all’Assemblea nazionale

    I delegati all’Assemblea nazionale dei soci vengono eletti nelle rispettive Assemblee regionali, nel numero stabi-lito con quorum paritetico per regione dal Cda.

    Ogni delegato partecipa all’Assemblea nazionale quale mandatario della propria Assemblea regionale.

    Art. 16 Cariche nazionali e regionali

    16.1 Rinnovo delle cariche sociali 

    Le cariche sociali nazionali, Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale e Collegio dei probiviri, sono rinno-vate contemporaneamente ogni tre anni dall’Assemblea nazionale, come previsto dallo Statuto sociale.Nei tre mesi che precedono il rinnovo delle cariche sociali nazionali si devono rinnovare, mediante elezione, tuttii Consigli regionali.

    16.2 Esclusione dalle cariche sociali 

    In relazione all’articolo 8.2 dello Statuto sociale non possono ricoprire cariche sociali i soci che sono:a) membri del Parlamento italiano ed europeo, delle Giunte regionali, provinciali e comunali, nonché i Presi-

    denti dei Consigli sopra individuati con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

    b) eletti alle cariche esecutive di Partito a livello nazionale, regionale, provinciale o di Comuni con popolazio-ne superiore a 25.000 abitanti;

    c) eletti alle cariche esecutive sindacali a livello nazionale, regionale o di comprensori con popolazione supe-riore a 25.000 abitanti.

    16.3 Decadenza per incompatibilità dalle cariche sociali 

    In relazione all’articolo 8.2 dello Statuto sociale non può ricoprire, per incompatibilità, cariche sociali:a) il socio i cui parenti, sino al 2°grado in linea retta e sino al 2°grado in linea collaterale, abbiano in essere

    un rapporto di lavoro dipendente con la Società o con le sue controllate, per tutto il periodo temporale in cuisussista detto rapporto di lavoro.

    Il verificarsi della presente incompatibilità determina la decadenza immediata del socio dalla carica sociale ricoperta.

    Art. 17 Modalità per le elezioni alle cariche sociali nazionali

    Le elezioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri si devono effet-tuare con voto palese sui nomi che la Commissione elettorale, nominata dall’Assemblea nazionale, proporràall’Assemblea stessa.I delegati presenti all’Assemblea possono richiedere variazioni o inserimenti di altri nominativi all’elenco propo-sto dalla Commissione elettorale.Tutte le proposte devono essere comunque messe in discussione e quindi votate dall’Assemblea.

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    Art. 18 Dimissioni dalle cariche sociali

    18.1 Dimissione del Presidente 

    Il Presidente del Consiglio di amministrazione non può dimettersi prima della discussione dei bilanci consuntividella sua gestione.In ogni caso sarà ritenuto responsabile della gestione sociale da lui amministrata durante il periodo della carica.

    18.2 Dimissione da consigliere 

    Il Consigliere dimissionario, cui siano affidati incarichi nell’interesse della Società, dovrà sempre rendere esatto

    conto al Consiglio della gestione affidatagli.

    Art. 19 Aree funzionali

    19.1 Aree funzionali 

    Al fine di meglio gestire l’attività operativa e amministrativa della Società, studiare ed elaborare iniziative, il Cdapuò affidare specifici incarichi a singoli consiglieri che sono posti a capo delle Aree funzionali. I settori di attivitàe le singole responsabilità sono individuati dal Cda stesso.

    19.2 Gruppi tecnici di lavoro (Gtl)

    Per la loro operatività i GTL sono a composizione variabile e possono essere formati da soci o consulenti esterniscelti dal CdA. I soci che ricoprono la carica di consiglieri regionali o consiglieri di amministrazione non possonoessere inseriti nei GTL; i soci sono automaticamente esclusi dai GTL per incompatibilità dal momento in cuivengono nominati consiglieri regionali o consiglieri di amministrazione.

    In particolare per le aree di elevata importanza strategica quali l’Area produzione e l’Area commerciale puòessere richiesta una consulenza e/o collaborazione anche esterna di elevata professionalità nelle materie dicompetenza.

    Art. 20 Comitato esecutivo

    È composto dal Presidente e dal Vicepresidente del Consigl io di amministrazione, dal Direttore generale e dairesponsabili delle Aree funzionali.Costituisce l’organo collegiale esecutivo delle delibere del Consiglio di amministrazione, sulla base delle qualiimpartisce le direttive alle Aree funzionali, coordinandone il lavoro e verificandone i risultati.I poteri del Comitato esecutivo sono stabiliti con delibera del Cda, in conformità a quanto stabilito dall’articolo2381 Codice civile; il Comitato esecutivo pertanto, risponde del proprio operato al Cda medesimo.Le delibere dell’Esecutivo devono essere annotate su appositi registri da tenersi conformemente ai libri verbalidel Cda e devono essere comunicate allo stesso Cda nella sua prima seduta successiva all’assunzione delle

    precitate delibere.

    Art. 21 Direttore generale

    I compiti del Direttore generale sono determinati dal Cda, che con apposita delibera ne stabilisce annualmente ilcompenso.

    Art. 22 Collegio dei probiviri

    Il Collegio dei probiviri viene convocato dal suo Presidente allorché la Società lo informerà della intervenutanotifica di un ricorso da parte di un socio.Si adunerà, tenendo conto della residenza del socio, presso la sede sociale ovvero in una località del territorioitaliano che il Presidente riterrà più agevole per l’istruzione della pratica, la successiva trattazione e la discussio-ne conclusiva.

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    REGOLAMENTO IN VIGORE DAL 9 GIUGNO 200812

    1 - Ricovero ospedaliero, Ricovero diurno, Cure oncologiche, Talassemia, Emodialisi cronica e

    Assistenza ricovero pediatrico

    1.1 Ricovero ospedaliero 

    Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia ricoverato in una struttura ospedaliera, dopo leprime due notti consecutive di ricovero, spetta un sussidio giornaliero dal primo giorno fino al termine del ricove-ro come di seguito specificato:

    a) euro 50,00 (cinquanta/00) fino al decimo giorno compreso, per il ricovero del socio sottoposto a un inter-vento chirurgico, parto o a seguito di infortunio; in tali casi, a partire dall’undicesimo giorno, al socio spettaun sussidio giornaliero di euro 26,00 (ventisei/00);

    b) euro 65,00 (sessantacinque/00) fino al decimo giorno compreso, per il ricovero del socio, in strutturaospedaliera distante oltre 150 Km dalla residenza o all’estero e sottoposto a un intervento chirurgico, partoo a seguito di infortunio; in tali casi, a partire dall’undicesimo giorno, al socio spetta un sussidio giornalierodi euro 35,00 (trentacinque/00);

    c) euro 26,00 (ventisei/00) per il ricovero del socio, non sottoposto a un intervento chirurgico, parto o aseguito di infortunio;

    d) euro 35,00 (trentacinque/00) per il ricovero del socio, non sottoposto a un intervento chirurgico, parto o aseguito di infortunio, in struttura ospedaliera distante oltre 150 Km dalla residenza o all’estero;

    e) euro 15,00 (quindici/00) per il ricovero dell’avente diritto, rideterminato in euro 30,00 (trenta/00) se effet-tuato in struttura ospedaliera distante oltre 150 Km dalla residenza o all’estero. Il sussidio spetta per unperiodo massimo di 180 giorni nell’arco dell’anno solare.

    Il sussidio di cui al presente articolo 1.1 non spetta qualora il ricovero avvenga per cure riabilitative.

    1.2 Degenze in ricovero diurno con intervento chirurgico 

    Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia ricoverato in struttura ospedaliera in regime diricovero diurno con intervento chirurgico, anche se preceduto o seguito da un singolo pernottamento ospedalie-ro, spetta un sussidio forfettario come di seguito specificato:

    a) euro 100,00 (cento/00) per il ricovero del socio;b) euro 50,00 (cinquanta/00) per il ricovero dell’avente diritto.

    1.3 Ricovero per cure riabilitative 

    Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia ricoverato in una struttura sanitaria per cureriabilitative, dopo le prime due notti consecutive di ricovero, spetta un sussidio giornaliero dal primo giorno fino altermine del ricovero come di seguito specificato:

    a) euro 26,00 (ventisei/00) per il ricovero del socio;b) euro 15,00 (quindici/00) per il ricovero dell’avente diritto.

    Il sussidio spetta per un periodo massimo di 15 giorni nell’arco dell’anno solare.Il periodo massimo, nell’arco dell’anno solare, è elevato a 180 giorni per aventi diritto di età inferiore a diciotto anni.

    1.4 Cure oncologiche e della Talassemia 

    Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia sottoposto ambulatorialmente o in day hospital, altrattamento di cure radianti e/o chemioterapiche per cure oncologiche o sia sottoposto a emotrasfusioni e/o atrattamenti ferrochelanti per la cura della talassemia, spetta un sussidio giornaliero, per ogni giorno di trattamen-to, come di seguito specificato:

    a) euro 26,00 (ventisei/00) per il socio;b) euro 15,00 (quindici/00) per l’avente diritto.

    1.5 Emodialisi cronica Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia sottoposto a trattamento emodialitico cronico,spetta un sussidio giornaliero di euro 15,00 (quindici/00).Il sussidio è calcolato per ogni giorno effettivo di ricovero o di degenza in day hospital per il trattamento dialiticocon un massimo di 104 giorni nell’arco dell’anno solare.Non sarà, in ogni caso, sussidiabile il trattamento dialitico effettuato a domicilio.

    L’iscrizione alla prestazione base Tutela Globale  può essere richiesta da tutti coloro che, in possesso dei requisiti previstidallo Statuto sociale e dal Regolamento applicativo, all’atto della domanda di ammissione alla Società, abbiano compiuto ildiciottesimo anno di età e non abbiano superato il sessantacinquesimo anno. La permanenza in questa prestazione è con-sentita fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Il passaggio ad altra prestazione è possibile solo dopo unapermanenza nella prestazione base Tutela Globale  di almeno tre anni e avrà decorrenza dal 1° gennaio per i soci che

    presenteranno domanda entro il 30 settembre. I soci che compiono il 65°anno di età sono collocati nella prestazione basePrima Tutela   con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo all’evento. I soci posti in pensione con età inferiore alsessantacinquesimo anno di età possono chiedere il passaggio alla prestazione base Prima Tutela  con decorrenza dal 1°gennaio dell’anno successivo all’evento.

       P   R   E   S   T   A   Z   I   O   N   E

       B   A   S   E

    Tutela Globale Contributo associativo annuo - Euro 228,00

    ALLEGATO AL REGOLAMENTO

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    1.6 Assistenza ricovero pediatrico 

    Al socio, in caso di ricovero di un avente diritto di età inferiore agli otto anni, dopo le prime due notticonsecutive di ricovero spetta un sussidio aggiuntivo di euro 10,00 (dieci/00) al giorno, fino a un massimo didieci giorni.

    1.6 bis Età minima degli aventi diritto 

    Nel caso in cui il ricovero ospedaliero si sia reso necessario per gli aventi diritto del socio di cui alla lettera b) delpunto 2.1 del Regolamento applicativo, il limite di età è fissato - in deroga alla predetta norma - con decorrenzadal decimo giorno di età.

    1.7 Periodo di carenza Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se il ricovero è dovuto ad infortunio.

    2 - Grandi interventi chirurgici

    2.1 Norme e importi del sussidio 

    Al socio nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto, sia sottoposto ad un grande intervento chirurgico,intendendo per tale ogni intervento compreso nell’allegato A, spetta un sussidio fino alla concorrenza della som-ma indicata nell’elenco e tariffario A, per il rimborso delle spese sanitarie effettivamente sostenute e documenta-te relative a:

    a) onorari dei chirurghi, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento;b) diritti di sala operatoria;c) materiale di intervento, compresi i trattamenti terapeutici e gli apparecchi protesici usati durante l’intervento;d) retta di degenza;

    e) assistenza medica ed infermieristica, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi effet-tuati durante il periodo di ricovero relativo all’intervento subito;

    f) accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite specialistiche, effettuate nei 120 giorni precedenti ilricovero per l’intervento e resi necessari dall’intervento stesso per un massimo di euro 1.000,00 (mille/00)per intervento;

    g) esami diagnostici strumentali, esami di laboratorio, visite specialistiche, trattamenti fisioterapici e rieduca-tivi, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari, effettuati nei 120 giorni successivi all’interven-to e resi necessari dall’intervento stesso per un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per intervento;

    h) prelievo di organi o parti di esso; ricoveri relativi al donatore e agli accertamenti diagnostici, assistenzamedica ed infermieristica, intervento chirurgico di espianto, cure, medicinali e rette di degenza.

    i) per spese di trasporto sanitario (in Italia e all’estero) o per spese di rimpatrio della salma per decesso conse-guente a grande intervento chirurgico avvenuto all’estero, per un massimo di euro 3.000,00 (tremila/00).

    2.2 Percentuale di rimborso 

    Il sussidio spetta per spese effettivamente sostenute e comunque fino alla concorrenza della somma indicatanell’elenco e tariffario A, (10.000 euro per tutti gli interventi ad esclusione del trapianto d’organi che prevede unrimborso massimo di 50.000 euro)Il sussidio di cui al precedente punto 2.1 viene erogato alle seguenti condizioni:

    a) in caso di ricovero in strutture sanitarie convenzionate, con presa in carico in forma diretta da parte dellaSocietà, il rimborso sarà pari al 100% della spesa sostenuta.

    b) nel caso in cui il socio usufruisca solo dei punti f) g) h) i), il rimborso sarà pari al 100% della spesasostenuta.

    c) In tutti gli altri casi, il rimborso sarà pari al 80% della spesa sostenuta.

    2.3 Assistenza ricovero ospedaliero 

    Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia sottoposto a grande intervento chirurgico, a titolodi rimborso spese, spetta un sussidio per ogni giorno di ricovero, con un massimo di dieci giorni, come di seguitospecificato:

    a) euro 40,00 (quaranta/00) giornaliere per ricovero in Italia;b) euro 60,00 (sessanta/00) giornaliere per ricovero all’estero.

    Qualora siano richiesti solo i rimborsi lettera f) g) h) i) di cui al precedente punto 2.1, il socio potrà richiederel’assistenza ricovero ospedaliero.

    2.4 Età minima degli aventi diritto 

    Nel caso in cui il grande intervento chirurgico si sia reso necessario per gli aventi diritto del socio di cui alla letterab) del punto 2.1 del Regolamento applicativo - in deroga alla predetta norma - non si tiene conto del limite di etàfissato a 30 giorni dalla nascita.

    2.5 Sussidio di ricovero ospedaliero 

    Qualora siano richiesti solo i rimborsi lettera f) g) h) i) di cui al precedente punto 2.1, il socio potrà richiedere ilsussidio ospedaliero di cui al punto 1).

    2.6 Esclusione della cumulabilità del sussidio 

    Qualora siano richiesti i rimborsi lettera a) b) c) d) e) di cui al precedente punto 2.1, i l socio, per se stesso o perun suo avente diritto, deve rilasciare attestazione scritta circa l’operatività, o meno, di polizze integrative e/oassicurazioni sanitarie e/o adesione a Società di mutuo soccorso e/o Fondi sanitari, al fine del calcolo del contri-buto integrativo erogabile da parte della Società, essendo esclusa, in qualsivoglia caso, la cumulabilità delsussidio in esame - nei limiti dei citati rimborsi - con altre tutele sanitarie.Il socio deve pertanto presentare attestazione in cui si dichiari che si tratta dell’unico rimborso richiesto.

    PRESTAZIONE BASE TUTELA GLOBALE

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    REGOLAMENTO IN VIGORE DAL 9 GIUGNO 200814

    È altresì obbligatorio presentare la documentazione di spesa unicamente in originale che sarà restituita succes-sivamente con indicato, sulla ricevuta, l’eventuale importo sussidiato.

    2.7 Periodo di carenza 

    Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se il grande intervento è dovuto ad infortunio.

    3 - Assistenza domiciliare sanitaria per malati neoplastici terminali

    3.1 Diritto al sussidio e suo importo 

    Al socio, ovvero ai suoi beneficiari o agli eredi legittimi, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto, sia affetto

    da neoplasie maligne, viene riconosciuto un sussidio fino ad un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) comerimborso alle spese sostenute a domicilio per gli interventi sanitari e le cure praticate negli ultimi sei mesi di vita.Il sussidio verrà liquidato solo se tutte le spese sostenute saranno dettagliatamente documentate e in regola conla normativa fiscale vigente e riconducibili alla patologia in atto.

    3.2 Periodo di carenza 

    Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.

    4 - Assistenza domiciliare sanitaria

    4.1 Sussidio assistenza domiciliare 

    Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia colpito da malattie invalidanti temporanee opermanenti e necessiti di interventi sanitari a domicilio per praticare terapia medica e/o assistenza specialistica,infermieristica per medicazioni, mobilizzazioni, prelievi, rilievi dei parametri biologici, fisioterapia e riabilitazione,spetta un sussidio pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo - per nucleo familiare - di euro 1.000,00

    (mille/00) nell’anno solare.Il sussidio verrà liquidato solo se tutte le spese sostenute saranno dettagliatamente documentate e in regola conla normativa fiscale vigente e riconducibili alla patologia in atto.

    4.2 Periodo di carenza 

    Per acquisire il diritto al sussidio, il periodo di carenza è di 180 giorni, a decorrere dalla data di iscrizione.

    5 - Alta diagnostica strumentale e alta specializzazione

    5.1 Diritto al sussidio e suo importo 

    Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui un esame di alta diagnostica strumentale o dialta specializzazione, spetta - per ogni esame effettuato - un sussidio come di seguito indicato.Il sussidio è rimborsabile fino ad un massimo di euro 3.000,00 (tremila/00) nell’arco dell’anno solare per nucleofamigliare.

    5.1.1. Alta diagnostica strumentale 

    a) rimborso del 100% del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket);b) rimborso del 50% della spesa sostenuta nei casi di esami effettuati in regime privato o intramurale, fino a

    un rimborso massimo di euro 100,00 (cento/00);c) per esami effettuati in strutture convenzionate in forma diretta il costo a carico del socio è di euro 40,00

    (quaranta/00) per esame, la parte rimanente è a carico della Società.Ai fini del sussidio si considerano accertamenti di alta diagnostica strumentale i seguenti esami:

    angiografia;risonanza magnetica nucleare (Rmn)scintigrafia;tomografia ad Emissione di Positroni (Pet)tomografia assiale computerizzata (Tac)

    5.1.2. Alta specializzazione 

    a) rimborso del 100% del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket);b) rimborso del 50% della spesa sostenuta nei casi di esami effettuati in regime privato o intramurale, fino a

    un rimborso massimo di euro 40,00 (quaranta/00);c) per esami effettuati in strutture convenzionate in forma diretta il costo a carico del socio è di euro 25,00

    (venticinque) per esame, la parte rimanente è a carico della Società.Ai fini del sussidio si considerano accertamenti di alta specializzazione i seguenti esami:

    ecocardio-colordoppler;ecocardiogramma;doppler - ecodoppler;elettromiografia;mammografia.mineralometria ossea computerizzata

    5.2 Esclusioni 

    Il sussidio non è concesso per le prestazioni inerenti l’Odontoiatria, l’Ortodonzia, la Medicina legale, la Medicinadello sport, la Medicina del lavoro, la Medicina estetica, il rilascio di patenti, brevetti e abilitazioni, l’Omeopatia,la Medicina olistica, la Chiropratica, la Iridiologia.

    5.3 Prescrizione medica 

    Per la richiesta del sussidio è obbligatorio allegare la prescrizione del proprio medico curante contenente ladescrizione della patologia.

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    5.4 Periodo di carenza 

    Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se l’esame diagnostico è dovuto a infortunio.

    5 bis - Sussidio per esami diagnostici strumentali ed esami di laboratorio effettuati tramite Ssn (ticket)

    5.1 bis Diritto al sussidio e suo importo 

    Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui esami diagnostici strumentali e/o di laboratorioviene corrisposto, per spese documentate, un sussidio pari al 40% del contributo al Servizio sanitario nazionale(ticket).

    Per gli esami diagnostici strumentali e/o di laboratorio, il sussidio è rimborsabile fino ad un massimo di euro500,00 (cinquecento/00) nell’arco dell’anno solare per nucleo famigliare.

    5.2 bis Deroga 

    In deroga all’articolo 5.6 del Regolamento “Adesione a più prestazioni”, il sussidio inerente le spese sostenute inregime privato o intermurale è cumulabile con la prestazione aggiuntiva Salute Più e/o Salute Single.

    5.3 bis Esclusioni 

    Il sussidio non è concesso per le prestazioni inerenti l’Odontoiatria, l’Ortodonzia, la Medicina legale, la Medicinadello sport, la Medicina del lavoro, la Medicina estetica, il rilascio di patenti, brevetti e abilitazioni, l’Omeopatia,la Medicina olistica, la Chiropratica, la Iridiologia.

    5.4 bis Presentazione della richiesta di sussidio 

    La richiesta di rimborso può essere presentata con le seguenti scadenze:a) una sola volta per anno solare

    b) in qualsiasi momento dell’anno purché, cumulando le spese sostenute, l’importo dei ticket sia superiore aeuro 100,00 (cento/00).Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket), non sia specificata la prestazioneeffettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica.

    5.5 bis Periodo di carenza 

    Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se l’esame diagnostico è dovuto a infortunio.

    6 - Chirurgia oculistica

    6.1 Intervento correttivo mediante laser ad eccimeri 

    Al socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui trattamenti laser o terapie di seguito specificate,viene corrisposto l’80% del documento fiscale comprovante l’avvenuto intervento e le relative spese sostenute(per visite specialistiche ed esami diagnostici), comunque fino a un massimo complessivo di euro 900,00 (nove-

    cento/00).L’importo massimo del rimborso è erogato una sola volta per persona, sia con intervento ad un solo occhio o adentrambi gli occhi, anche in tempi diversi.Ai fini del sussidio si considerano interventi laser ad eccimeri i seguenti interventi:

    laserchirurgia della cornea a scopo terapeutico per trattamento completo o trattamenti laser ad eccimeriper miopia, astigmatismo, ipermetropia;cheratomileusi intrastomale associata a laser;terapia fotodinamica con verteporfine.

    6.2 Periodo di carenza 

    Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 730 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.

    7 - Maternità

    7.1 Diritto al sussidio e suo importo 

    Al socio, per se stesso o per un suo avente diritto, spetta un sussidio di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) in

    occasione di un parto, indipendentemente dall’esito del parto stesso e dal numero dei figli nati.Si ha diritto al sussidio quando il parto avviene dopo la ventiquattresima settimana di gestazione.Tale sussidio spetta anche in caso di adozione, sia nazionale che internazionale secondo le disposizione vigentinella Repubblica italiana, indipendentemente dal numero di figli adottati (per singola pratica di adozione).

    7.2 Assenza dal lavoro gravidanza a rischio 

    Al socio con rapporto di lavoro dipendente assente dal lavoro per gravidanza a rischio, superati 30 giorni conti-nuativi, e per i giorni di assenza dal lavoro successivi al trentesimo giorno, spetta un sussidio di euro 8,00 (otto/ 00) per tutta la durata della gravidanza.Lo stato di gravidanza a rischio deve essere documentato da certificazione dell’Ispettorato Sanitario del lavoroattestante l’inizio della gravidanza a rischio e la necessità dell’assenza dal lavoro.

    7.3 Periodo di carenza 

    Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 270 giorni, a decorrere dalla data di iscrizione.

    8 - Malattia o infortunio extra lavoro

    8.1 Diritto al sussidio e suo importo 

    Al socio con rapporto di lavoro dipendente assente dal lavoro per malattia o per infortunio extra-lavoro per unperiodo ininterrotto superiore a 90 giorni, spetta un sussidio forfetario di euro 80,00 (ottanta/00) per l’assenza dalnovantunesimo giorno fino al centesimo giorno.

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    8.2 Assenza dal lavoro per malattia o infortunio extralavoro dopo cento giorni 

    Per i giorni ininterrotti di assenza dal lavoro successivi al centesimo giorno, al socio spetta in caso di malattia odi infortunio extralavoro un sussidio di euro 8,00 (otto/00) sino alla riammissione in servizio o all’eventuale dirittoal sussidio per riduzione di stipendio.

    8.3 Periodo di carenza 

    Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere alla data di iscrizione.Taleperiodo è ridotto a 30 giorni in caso di infortunio.

    8 bis - Infortunio sul lavoro

    8.1 bis Assenza per infortunio sul lavoro 

    Al socio con rapporto di lavoro dipendente assente dal lavoro per infortunio sul lavoro per un periodo ininterrottosuperiore a 90 giorni, spetta un sussidio forfetario di euro 80,00 (ottanta/00) per l’assenza dal novantunesimogiorno fino al centesimo giorno.

    8.2 bis Assenza per infortunio sul lavoro dopo cento giorni 

    Per i giorni di assenza dal lavoro successivi al centesimo giorno, al socio spetta in caso di infortunio sul lavoro unsussidio di euro 8,00 (otto/00) sino alla riammissione in servizio comunque per un periodo massimo non superio-re a cinquanta giorni.

    8.3 bis Periodo di carenza 

    Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 30 giorni a decorrere alla data di iscrizione.

    9 - Riduzione di stipendio

    9.1 Riduzione di stipendio base dopo il centocinquantesimo giorno 

    Qualora al socio con rapporto di lavoro dipendente venga applicata la riduzione dello stipendio base, degli scattidi anzianità e della contingenza per assenza dal lavoro per malattia o infortunio extra lavoro per un periodosuperiore a 150 giorni, spetta un rimborso pari alla detrazione avuta con un sussidio massimo giornaliero di euro16,00 (sedici/00) dal centocinquantunesimo giorno sino alla riammissione al lavoro, ovvero alla collocazione inpensione o altro provvedimento, comunque per un periodo non superiore a 730 giorni.Qualora al socio siano garantiti per qualsiasi previsione contrattuale o normativa recuperi economici, questisaranno detratti interamente dal sussidio di cui al comma precedente.Tale sussidio non spetta in caso di infortunio sul lavoro.

    9.2 Riduzione di stipendio base prima del centocinquantesimo giorno 

    Nei casi in cui la riduzione dello stipendio base per malattia o infortunio extra lavoro intervenga prima del cento-cinquantesimo giorno e lo stato di malattia o infortunio extra lavoro prosegua oltre il centocinquantesimo giorno,

    al socio spetta il sussidio di cui al precedente punto 9.1 nei limiti ivi previsti soltanto a decorrere dal centocin-quantunesimo giorno.Tale sussidio non spetta in caso di infortunio sul lavoro.

    9.3 Documentazione 

    Il diritto al sussidio compete per la riduzione di stipendio base, degli scatti di anzianità e della contingenzaeffettivamente subita e documentata.

    9.4 Periodo di carenza 

     Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere dalla data iscrizione.

    10 - Inabilità totale

    10.1 Diritto al sussidio e suo importo 

    Al socio cui sia stata riconosciuta la totale inabilità fisica o mentale a carattere permanente accertata dai medici

    degli Enti preposti a questo riconoscimento, tale da provocare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgerequalsiasi lavoro, è riconosciuto per una sola volta un sussidio nelle seguenti misure:

    a) euro 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) per il socio di età inferiore a 30 anni all’atto del provvedimen-to di riconoscimento dell’inabilità totale;

    b) euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) per il socio di età inferiore a 40 anni all’atto del provvedimento diriconoscimento dell’inabilità totale;

    c) euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) per il socio di età inferiore a 50 anni all’atto del provvedimento diriconoscimento dell’inabilità totale;

    d) euro 2.600,00 (duemilaseicento/00) per il socio di età inferiore a 60 anni all’atto del provvedimento diriconoscimento dell’inabilità totale.

    L’erogazione del sussidio è subordinata alla effettiva cessazione da qualsiasi attività lavorativa.

    10.2 Esclusione dal sussidio 

    Sono esclusi dal diritto al sussidio i soci che al momento dell’iscrizione alla Società risultino titolari di prestazioni

    previdenziali o assistenziali liquidate per totale e permanente inabilità al lavoro, nonché coloro che siano titolaridi prestazioni pensionistiche di anzianità, vecchiaia o invalidità.

    10.3 Periodo di carenza 

    Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 730 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se l’inabilità è dovuta ad infortunio.

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    Documenti da allegare

    1.1 Ricovero ospedaliero1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro

    che pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

    2) Certificato di dimissione in originale dell’Unità operativa (reparto) dell’Ospedale dal quale risulti la data di ingres-so, quella di dimissione e la diagnosi.

    3) Cartella clinica (completa di anamnesi) o relazione clinica per poter usufruire della maggiorazione del sussidioper intervento chirurgico, parto o infortunio. (**)

    4) Per i soci con meno di tre anni di iscrizione è obbligatoria la cartella clinica (completa di anamnesi). (**)5) Per ricoveri superiori a 15 giorni è obbligatorio allegare la cartella clinica (completa di anamnesi, diagnosi e diario

    clinico). (**)6) Certificato di residenza, nel caso il ricovero sia avvenuto in località oltre i 150 km dalla residenza o all’estero. (*)

    1.2 Degenze in ricovero diurno con intervento chirurgico1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

    pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

    2) Cartella clinica in cui sono indicati i giorni di effettivo ricovero specificatamente documentati, la diagnosi e il tipo diintervento effettuato, con l’annotazione che il ricovero è avvenuto in regime di ricovero diurno o Day Surgery. (**)

    1.3 Ricovero in strutture sanitarie riabilitative1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

    pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.2) Cartella clinica dalla quale risulti la data di ingresso, quella di dimissione, il tipo di diagnosi e le terapie praticate. (**)

    1.4 Cure oncologiche e della talassemia1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

    pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento

    2) Certificato dell’Ospedale in cui sono indicate la data di inizio e quella di termine di ogni singolo periodo conindicate tutte le date del trattamento ed il tipo di terapia praticata.

    1.5 Emodialisi cronica1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

    pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento

    2) Certificato dell’Ospedale in cui sono indicate la data di inizio e quella di termine di ogni singolo periodo conindicate tutte le date del trattamento.

    2 Grandi interventi chirurgici1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano

    i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.

    11 - Decesso

    11.1 Diritto al sussidio e suo importo 

    Nel caso di decesso del socio o di un suo avente diritto spetta, quale sostegno alla famiglia per contributo allespese funerarie, un sussidio nelle seguenti misure:

    a) euro 25.000,00 (venticinquemila/00) nel caso in cui il socio deceduto abbia età inferiore ai 35 anni;b) euro 15.000,00 (quindicimila/00) nel caso in cui il socio deceduto abbia età tra 35 e 59 anni, salvo l’ecce-

    zione prevista nel punto 11.2;c) euro 5.000,00 (cinquemila/00) nel caso in cui il socio deceduto abbia età tra 60 e 65 anni;d) euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni avente diritto di età inferiore o uguale a 65 anni.

    11.2 Eccezione 

    Per i soci che all’atto dell’iscrizione hanno compiuto il 50°anno di età, e limitatamente alle iscrizioni decorrentidal 1 gennaio 2008, il sussidio è rideterminato nella seguente misura:

    a) euro 5.000,00 (cinquemila/00) nel caso in cui il socio deceduto abbia età tra 50 e 65 anni.

    11.2 Periodo di carenza 

    Per acquisire diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se il decesso è dovuto ad infortunio.

    12 - Cumulabilità dei sussidi

    I sussidi e i servizi erogati sono fra loro cumulabili ad eccezione del:a) sussidio di gravidanza a rischio con il sussidio di riduzione di stipendio;b) sussidio di malattia o infortunio extra lavoro con il sussidio di riduzione di stipendio;c) sussidio di ricovero ospedaliero con il sussidio di chirurgia oculistica;

    d) sussidio di alta diagnostica strumentale e alta specializzazione con il sussidio per grandi interventi chi-rurgici.

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    2) Cartella clinica completa di anamnesi e del tipo di intervento praticato. (**)3) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:

    a. Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto).b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione

    professionale e specialistica.c. Data di emissione.d. Numero e descrizione dettagliata delle prestazioni.e. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.f . indicazioni di quietanzamento.

    4) Ricevuta del ticket del Servizio sanitario nazionale.Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket), non sia specificata la prestazioneeffettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica

    3 Assistenza domiciliare sanitaria per malati neoplastici terminali1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

    pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

    2 Documentazione analitica in originale delle spese sostenute negli ultimi 6 mesi di vita del malato.3) Certificato medico attestante la malattia neoplastica terminale.

    4 Assistenza domiciliare sanitaria1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

    pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

    2) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:a. Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto).b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione

    professionale e specialistica.c. Data di emissione.d. Numero e indicazione delle prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria praticate.e. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.f. Indicazioni di quietanzamento.

    5 Alta diagnostica strumentale e alta specializzazione1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

    pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

    2) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:

    a. Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto).b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione

    professionale e specialistica.c. Data di emissione.d. Numero e indicazione delle singole prestazioni praticate.e. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.f. Indicazioni di quietanzamento.

    3) Ricevuta del ticket del Servizio sanitario nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitarionazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica

    4) Prescrizione del proprio medico curante contenente la descrizione della patologia.

    5 bis Esami diagnostici strumentali ed esami di laboratorio effettuati tramite SSN1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

    pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun

    documento.2) Ricevuta del ticket del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitario

    nazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica.

    6 Chirurgia oculistica1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

    pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

    2) Cartella clinica o certificazione sanitaria del medico oculista attestante il tipo di intervento praticato e la diagnosidella malattia che ha richiesto l’intervento.

    3) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:a. Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto).b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione

    professionale e specialistica.

    c. Data di emissione.d. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.e. Indicazioni di quietanzamento.

    4) Ricevuta del ticket del Servizio sanitario nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitarionazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica.

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    7.1 Maternità - Parto o adozione1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

    pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

    2) Certificazione rilasciata dal medico ostetrico attestante il parto e la settimana di gestazione in cui il parto èavvenuto.

    3) Certificato rilasciato dal Tribunale attestante l’avvenuta adozione.

    7.2 Maternità - Assenza da lavoro per gravidanza a rischio

    1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro chepagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

    2) Certificato dell’Ispettorato Sanitario del Lavoro attestante l’inizio della gravidanza a rischio e la necessità dell’as-senza dal lavoro.

    3) Cartella clinica o certificazione dell’ospedale o del medico ostetrico attestante il parto e la settimana di gestazio-ne in cui il parto è avvenuto.

    8 Malattia o infortunio extra lavoro1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

    pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

    2) Certificato rilasciato dal medico dell’ASL competente (medico di famiglia), attestante il periodo di malattia.3) Dichiarazione dell’Ente dal quale il socio dipende attestante il periodo di assenza per malattia.

    4) Fotocopia della busta paga riferita al periodo di malattia (solo per coloro che pagano i contributi associativitramite ccp o Rid).

    8 bis Infortunio sul lavoro1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

    pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

    2) Certificato rilasciato dall’INAIL attestante il periodo di infortunio.3) Dichiarazione dell’Ente dal quale il socio dipende attestante il periodo di assenza per infortunio.4) Fotocopia della busta paga riferita al periodo di infortunio (solo per coloro che pagano i contributi associativi

    tramite ccp o Rid).

    9 Riduzione stipendio1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

    pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun

    documento.2) Dichiarazione mensile dell’Ente dal quale il socio dipende che certifichi le giornate di malattia prima prima della

    riduzione stipendio, il periodo di malattia successivo e l’importo ridotto3) Fotocopia della busta paga riferita al periodo di malattia (solo per coloro che pagano i contributi associativi

    tramite ccp o R.I.D.).

    10 Inabilità totale1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

    pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

    2) Dichiarazione di riconoscimento della totale inabilità fisica o mentale a carattere permanente accertata dagli Entipreposti a questo riconoscimento (Istituti previdenziali che liquidano la pensione d’inabilità, Commissioni perl’invalidità civile, ecc.).

    3) Documento che attesti l’effettiva cessazione da qualsiasi attività lavorativa.

    11 Decesso socio1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

    pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

    2) Certificato di decesso.3) Certificato medico attestante la causa del decesso.4) Copia autentica del testamento (ove esiste).5) Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio per gli eventuali eredi legittimi in ordine alla loro

    legittimazione (D.p.r. 28/12/2000 n. 45 - Art. 47 e 21).6) Copia autenticata del decreto del giudice tutelare per l’impiego delle somme spettanti agli eredi minori (rilasciato

    dal Tribunale).

    11 Decesso avente diritto

    1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro chepagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

    2) Certificato di decesso.3) Certificato originale di stato di famiglia certificante il grado di parentela con il socio.4) Per i figli, i fratelli, le sorelle, i nipoti di età superiore ai 16 anni e fino al compimento dei 25 anni di età:

    PRESTAZIONE BASE TUTELA GLOBALE