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COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

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COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA RURALE

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COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO Provincia di UDINE

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE 2

SOMMARIO

CAPO PRIMO: GENERALITA’

Art. 1 Il Servizio di Polizia Rurale

Art. 2 Scopo del Servizio di Polizia Rurale

Art. 3 I soggetti del Servizio di Polizia Rurale

Art. 4 Ordinanze del Sindaco

CAPO SECONDO: PASCOLO, CACCIA E PESCA

Art. 5 Disciplina dell’esercizio del pascolo

Art. 6 Pascolo degli animali

Art. 7 Pascolo lungo le strade pubbliche e private, fondi privati e beni demaniali

Art. 8 Limiti al pascolo

Art. 9 Sanzioni per pascolo abusivo

Art. 10 Allevamento allo stato brado

Art. 11 Esercizio della caccia, della pesca, della raccolta di funghi, lumache e rane

Art. 12 Apicoltura

CAPO TERZO: COSTRUZIONI RURALI

Art. 13 Costruzione di case coloniche

Art. 14 Igiene delle case coloniche e rurali

Art. 15 Stalle, letamai, concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione

Art. 16 Abbeveratoi

Art. 17 Cani da guardia

Art. 18 Allevamenti a carattere familiare, igiene dei ricoveri

Art. 19 Ricoveri per animali, igiene della costruzione

CAPO QUARTO: PROPRIETA’ E PRATICHE AGRARIE

Art. 20 Divieti di ingresso nei fondi altrui

Art. 21 Deroghe al diritto di passaggio

Art. 22 Esercizio del diritto di passaggio

Art. 23 Esercizio dell’attività venatoria

Art. 24 Esercizio dell’attività di pesca e diritto di accesso ai fondi altrui

Art. 25 Accesso ai fondi con mezzi non idonei

Art. 26 Vegetazione sporgente su fondo altrui

Art. 27 Spigolatura e raspollatura

Art. 28 Manutenzione di strade interpoderali

Art. 29 Aratura dei terreni

Art. 30 Pulizia delle aree private e terreni non edificati

Art. 31 Circolazione dei mezzi sulle strade

CAPO QUINTO: NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA’ DEI TERRENI E LA

SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

Art. 32 Definizione di siepe, eliminazione e manutenzione delle siepi e delle zone boscate

Art. 33 Eliminazione di erbe infestanti

Art. 34 Accensione di fuochi nelle campagne

CAPO SESTO: FOSSI E CANALI PRIVATI E COMUNALI, FOSSI E CANALI DI BONIFICA

Art. 35 Libero deflusso delle acque

Art. 36 Opere di manutenzione di fossi e canali

Art. 37 Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali

Art. 38 Tombinatura di fossi e canali

Art. 39 Tombatura di fossi e canali

Art. 40 Costruzioni di nuovi fossati o canali

Art. 41 Gestione acque pubbliche

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CAPO SETTIMO: ATTIVITA’ AGRICOLA E FONDIARIA

Art. 42 Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli

Art. 43 Distanze da confini di colture erbacee ed arboree

Art. 44 Impiego di prodotti fitosanitari

Art. 45 Spandimento di reflui zootecnici, concimazione e deposito di letame a bordo campo

Art. 46 Irrigazione a scopo agricolo

CAPO OTTAVO: MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI

Art. 47 Difesa contro le malattie delle piante

Art. 48 Cartelli per esche avvelenate

CAPO NONO: BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E SELVATICA, POLIZIA CANINA

Art. 49 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

Art. 50 Seppellimento di animali morti per malattie infettive

Art. 51 Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

Art. 52 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Art. 53 Soccorso ad animali abbandonati o in difficoltà

Art. 54 Trasporto di animali

CAPO DECIMO: TUTELA DELL’AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA’

ALTRUI

Art.55 Impiego di falciatrici e motoseghe

Art. 56 Terreni liberi da colture, divieti e obblighi

Art. 57 Colture agrarie, limitazioni

Art. 587 Decoro paesaggistico ed urbano

CAPO UNDICESIMO: SANZIONI

Art. 59 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 60 Rimessa in ripristino ed esecuzione d’ufficio

Art. 61 Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

Art. 62 Sequestro e custodia di cose

Art. 63 Sospensione dell’autorizzazione o della concessione

CAPO DODICESIMO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 Entrata in vigore del Regolamento

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CAPO PRIMO:

GENERALITA’

Art. 1 Il servizio di Polizia Rurale

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale nel territorio di

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, trovano applicazione tutte le altre norme

dello Stato, della Regione, della Provincia nonché quelle comunali vigenti in materia e contenute in altri

Regolamenti.

Per zona rurale del territorio comunale si intende qualsiasi area del territorio comunale nella

quale si svolga attività agricola, pascolo, allevamento, caccia e pesca, indipendentemente dalla

destinazione d’uso urbanistica.

Art. 2 Scopo del Servizio di polizia Rurale

Il Servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare

applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura

agraria e la vita sociale nelle campagne.

Il presente regolamento si applica:

a. nelle zone rurali del territorio comunale

b. nelle aree di tutela ambientale

c. nelle aree verdi

d. negli ambiti compresi all’interno del perimetro urbano che a vario titolo sono interessati da

attività di norma esercitate in ambito agricolo-rurale

e. nei parchi comunali

Art. 3 I soggetti del Servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco o da un suo Assessore delegato. Viene svolto

dall’Ufficio di Polizia Municipale, dall’Ufficio Tecnico Comunale ed altri uffici comunali allo scopo

identificati, nonché dagli altri organi di polizia dello Stato, della Regione Friuli Venezia Giulia e della

Provincia di Udine.

Art. 4 Ordinanze

In applicazione del presente Regolamento al Responsabile del servizio di vigilanza spetta la

facoltà di emettere ordinanze.

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CAPO SECONDO:

PASCOLO, CACCIA E PESCA

Art. 5 Disciplina dell’esercizio del pascolo

I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente

Regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni emanate in materia dall’Autorità sanitaria, dal

Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti e la norme del codice della

strada.

Art. 6 Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero tale da

impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni alle colture, molestia ai passanti o intralcio al

traffico.

Art. 7 Pascolo lungo le strade pubbliche e private, fondi privati e beni demaniali

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le

scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo

permesso del Comune.

Nel percorrere le strade i conduttori di bestiame di qualsiasi specie dovranno tenere la massima

cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o

danneggiamento alle cose e dovranno occupare uno spazio, qualora possibile, non superiore ad 1/3 della

carreggiata. Nelle vie e nelle piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo

consenso del proprietario.

Art. 8 Limiti al pascolo

Il pascolo nelle ore notturne è consentito solo nei fondi chiusi.

E’ vietato il pascolo del bestiame nelle aree verdi attrezzate e nei parchi comunali.

Art. 9 Sanzioni per pascolo abusivo

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o privati, o

lungo le strade, potrà essere sequestrato e tenuto sotto custodia fino a che non sia rintracciato il

proprietario.

Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 843 comma 2 e 3 e art. 925 del Codice Civile, il

proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente senza preventiva autorizzazione su terreno

pubblico o di uso pubblico o su fondo privato, verrà perseguito ai sensi dell’art. 636 del codice penale.

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Art. 10 Allevamento allo stato brado

L’allevamento allo stato brado è consentito in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad

impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

Art. 11 Esercizio della caccia, della pesca, della raccolta di funghi, lumache e rane

Per l’esercizio della caccia e della pesca, della raccolta di funghi e anfibi si rimanda alle leggi

nazionali, regionali e alle altre disposizioni provinciali.

L’esercizio della caccia e della pesca non è consentito senza il possesso delle licenze prescritte.

Art. 12 Apicoltura

Apiari e alveari in genere devono essere collocati fuori dal centro abitato a non meno di 15 metri

lineari rispetto alle strade di pubblico transito e ai confini di proprietà.

detentori di apiari e alveari in genere hanno l’obbligo di denunciare al Servizio Veterinario

competente eventuali malattie riscontrate negli insetti.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle leggi ed ai regolamenti

regionali.

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CAPO TERZO:

CASE COLONICHE E RURALI

Art. 13 Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l’ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc.,

si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.

Art. 14 Igiene delle case coloniche e dei fabbricati rurali

Le case coloniche non abitate devono essere tenute in costante stato di pulizia.

I fabbricati rurali, i fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie, devono essere

costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene e degli

strumenti urbanistici

In caso di edifici pericolanti è obbligatorio, se la proprietà non presenta confini invalicabili,

indicare lo stato di pericolo con cartelli posti in vista.

Art. 15 Stalle, letamai, concimaie e pozzi neri. Norme di realizzazione

Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai. Questi debbono avere la

capacità proporzionata ai capi ricoverabili; devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed

impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.

I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di

materie di rifiuto devono essere posti ad almeno 25 metri dal pozzo per l’emungimento di acqua potabile

o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso.

Le concimaie devono essere divise in due settori di eguali dimensioni per permettere la

maturazione del letame prima della distribuzione sul terreno agricolo.

Le concimaie dovranno rispettare la seguenti caratteristiche:

a. consentire un’autonomia di stoccaggio di sei mesi delle deiezioni della stalla

b. avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a 30 cm.

c. essere distanti almeno 50 metri dalle abitazioni

Mucchi di letame e altri concimi, limitati ai bisogni di un podere, sono tollerati, purché in aperta

campagna e a non meno di 50 metri da qualsiasi abitazione, da pozzi d’acqua potabile, da acquedotti,

serbatoi e strade e purché non diano luogo a infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per

più di due settimane.

Art. 16 Abbeveratoi

Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo per l’emungimento di acqua

potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e

tenuti costantemente puliti.

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Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre

che l’acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l’abbeveramento.

Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell’acqua

utilizzata per l’uso domestico.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei

veicoli.

Art. 17 Cani da guardia

I cani da guardia di indole feroce degli edifici rurali non recintati non possono essere lasciati

liberi ma assicurati ad idonea catena.

Art. 18 Allevamenti a carattere familiare, igiene dei ricoveri

I ricoveri per animali allevati per autoconsumo e ornamento non sono soggetti ad autorizzazione

comunale e non vengono considerati industrie insalubri, purchè il numero degli animali allevati non

superi le due unità per i quadrupedi (suini, cavalli, bovini, ovini caprini e simili) e le venticinque unità

per gli animali di bassa corte (pollame, conigli, e simili)

In ogni caso tali ricoveri, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in

modo tale da:

a. consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione

b. mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di 30m dalla strada e dalle

abitazioni di terzi

c. evitare il ristagno delle deiezioni

d. essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati

e. se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia

situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori.

I porcili contenenti fino a 5 capi adulti da destinarsi ad uso familiare non possono essere

costruiti se non in muratura ed a una distanza minima di 25 m dalle abitazioni e dalle strade; devono

avere aperture sufficienti al ricambio dell’aria, mangiatoie e pavimenti ben connessi costruiti con

materiale impermeabile e dotati di presa d’acqua. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo

scolo delle urine nel pozzetto ed unito alle pareti attraverso angoli arrotondati.

Il pozzetto deve essere costruito in base alle norme prescritte per i pozzi neri.

Fatta esclusione per le preesistenze è vietata la costruzione di nuovi porcili nelle zone definite

A-B-C-D-H nel vigente strumento urbanistico comunale.

Tali ricoveri per animali devono essere distaccati dalla casa di almeno 10 metri; debbono essere

aerati e tenuti puliti.

Riguardo alle preesistenze entro le zone residenziali, sarà ammesso solo un numero di capi

limitato all’uso familiare.

Anche i forni, gli essiccatoi e gli altri annessi rurali devono essere distaccati dalla casa colonica.

Art. 19 Ricoveri per animali, igiene della costruzione

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I ricoveri per animali di nuova costruzione devono avere sempre un’altezza media non inferiore

a metri 3.5 e dimensioni tali da assicurare almeno 10 metri cubi di aria per ciascun capo di bestiame

minuto e 35 metri cubi per ogni capo di bestiame grosso. Devono inoltre essere provvisti di ampie porte e

finestre per il rinnovamento dell’aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e le

rastrelliere devono essere metalliche. Anche le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili e

finire in apposita vasca a tenuta collocata fuori dalla stalla. E’ assolutamente vietato l’impiego, come

lettiera, del materiale di pagliericci usati.

I ricoveri per animali ed i fienili debbono essere indipendenti dalla casa colonica e devono

rispondere ai requisiti sulla normativa vigente per il benessere animale. Quando ciò non sia possibile, i

ricoveri stessi non possono comunicare direttamente con gli ambienti di abitazione e non devono avere

aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni se non a distanza di almeno metri

10 in linea orizzontale per quelli di nuova costruzione ed almeno 6 metri per quelli esistenti.

I ricoveri non devono essere collocati sotto ambienti abitabili.

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CAPO QUARTO:

PROPRIETA’ E PRATICHE AGRARIE

Art. 20 Divieto di ingresso nei fondi altrui

È vietato entrare nei fondi altrui anche se incolti salvo che esistano servitù di passaggio.

Possono comunque accedere ai fondi altrui, comportandosi comunque in modo da arrecare il minor

danno alle colture, chi si trova nella necessità di:

a. inseguire animali sfuggiti alla custodia

b. esercitare il diritto di caccia, pesca e raccolta funghi nei termini consentiti dalla legge

c. spegnere fuochi o contenere altri eventi calamitosi.

Art. 21 Deroga al diritto di passaggio

Ove il proprietario di un fondo non recintato, ove ci sia coltura in atto, non voglia assoggettarsi

alla servitù di passaggio e caccia, deve ottemperare quanto stabilito dalla L.R. n. 30 del 31/12/1999 e

sistemare delle tabelle ben visibili lungo i confini del fondo recanti la scritta “Divieto di accesso”,

indicando inoltre gli estremi della legge.

Art. 22 Esercizio del diritto di passaggio

Il diritto di passaggio su fondo altrui deve essere esercitato transitando lungo de capezzagne o

capitagne presenti avendo cura di:

a. arrecare il minore disturbo possibile al conduttore del fondo

b. evitare la sosta se non per motivi di forza maggiore

Art. 23 Esercizio dell’attività venatoria

È consentito l’accesso ai fondi rustici per l’esercizio dell’attività venatoria, secondo quanto

disposto dall’art. 842 Codice Civile e dalla normativa regionale.

L’eventuale costruzione di capanni da caccia deve essere preventivamente autorizzata dal

proprietario del fondo e assentita dal Comune in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti e dalle

specifiche disposizioni inerenti la tutela e la conservazione dei beni paesaggistici e ambientali, nonché in

ossequio alle disposizioni urbanistiche.

La caccia vagante è consentita nei luoghi coltivati a vigneto, uliveto, frutteto, colture erbacee da

seme, mais da seme e soia, nonché nei luoghi incolti.

La volontà di impedire l’accesso al fondo per l’esercizio di attività venatoria deve anche essere

comunicata al Servizio Regionale per la Conservazione della Fauna e della Caccia presso la Direzione

Regionale delle Foreste.

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REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE 11

Art. 24 Esercizio dell’attività di pesca e diritto di accesso ai fondi altrui

È consentito l’accesso ai fondi altrui per praticare l’attività di pesca secondo quanto disposto

dall’art.20 della L.R. 30-04-2003 n.12

È oltremodo consentito l’accesso ai terreni demaniali costituiti dall’alveo del corso d’acqua e

delle sue adiacenze.

Art. 25 Accesso ai fondi con mezzi non idonei

Sui fondi agricoli, qualsiasi ne sia la loro destinazione, non possono accedere mezzi meccanici

non abilitati alle lavorazioni quali auto, motocicli, motociclette, eccetera, senza il consenso del

proprietario del fondo.

Il presente comma non si applica ai mezzi di polizia, soccorso e ricerca scientifica nell’esercizio

delle loro funzioni.

È consentito l’accesso con cavalli a sella secondo quanto disposto dall’art. 22.

Art. 26 Vegetazione sporgente su fondo altrui

Secondo quanto disposto dall’art. 896 Codice Civile, il proprietario del fondo sul quale sporge

vegetazione altrui può in qualunque momento costringere il vicino al taglio della parte di vegetazione

sporgente.

Questa norma è applicabile sia nel caso di piante poste a distanza legale dai confini, sia nel caso

di piante che hanno acquisito il diritto di essere mantenute a distanza inferiore a quella legale.

A tal proposito i proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le piante e le siepi vive in

modo da non restringere o arrecare danno alle proprietà altrui, nonché alle strade. I proprietari sono

oltremodo tenuti a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la

libera visuale della strada stessa e/o della segnaletica eventualmente presente.

In caso di trascuratezza del proprietario, l’Autorità Comunale farà eseguire i lavori a spese

dell’inadempiente.

Art. 27 Spigolatura e raspollatura

È vietato spigolare, rastrellare e rampollare ed in ogni genere raccogliere residui del fondo

altrui, anche dove e quando sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti, senza il consenso del

conduttore del fondo.

Art. 28 Manutenzione di strade interpoderali

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di

percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta o un fosso per il

rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

Art. 29 Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali non possono arare i loro fondi in

adiacenza delle strade e/o dei fossi, ma devono formare lungo di esse una regolare capezzagna di

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REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE 12

larghezza minima di 5 metri qualora l’aratura sia perpendicolare alla strada od al fosso ciò al fine di poter

eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade o fossi; e di larghezza minima

di 1.5 metri nei casi di aratura parallela alla strada; vengono fatte salve le disposizioni contenute nel

Codice della Strada in materia di fasce di rispetto stradale e di visibilità.

Art. 30 Pulizia delle aree private e terreni non edificati

Gli spazi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati

devono essere tenuti puliti e sfalciati, le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere

eseguite con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il

loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi.

E’ fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti,

eccetera, provvedendo all’esecuzione dello sfalcio dell’erba nei mesi da maggio a settembre al fine di

ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, eccetera.

In caso di inadempienza, il Responsabile del servizio di vigilanza con ordinanza, intima la pulizia

delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Responsabile del servizio di vigilanza

provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o ai conduttori.

Art. 31

Circolazione dei mezzi sulle strade

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade comunali, vicinali o interpoderali o in

altri luoghi pubblici e non, lasci cadere al suolo sabbia, ghiaia, terra o altro materiale in modo da

imbrattare o ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cure, allo sgombro e

alla pulizia dell’area interessata.

Qualora il responsabile non provveda, sarà soggetto alla sanzione pecuniaria da €21 a €85

secondo quanto disposto dall’art.15 del D.lgs. 30-04-1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada).

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REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE 13

CAPO QUINTO:

NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA’ DEI TERRENI E LA

SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

Art. 32 Definizione di siepe, eliminazioni e manutenzioni delle siepi e delle zone boscate

È definita siepe una fascia continua, di larghezza variabile, occupata da vegetazione composta

da essenze arboree ed arbustive.

L’eliminazione totale delle zone boscate esistenti è vietata.

Si consente l’eliminazione delle siepi nel caso di ricomposizione e/o riorganizzazione del fondo

con l’obbligo di mantenere la superficie boscata complessiva esistente.

I proprietari sono tenuti a provvedere alla manutenzione e cura periodica delle siepi e delle zone

boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti dannosi alle essenze arboree più

pregiate costituenti le siepi stesse.

Art. 33 Eliminazione di erbe infestanti

E’ altresì vietata, in prossimità delle siepi, la pratica dell’eliminazione delle erbe e degli arbusti

infestanti tramite il fuoco.

Art. 34 Accensione di fuochi nelle campagne

In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di ogni tipo di

rifiuti.

È permessa l’accensione di fuochi per lo smaltimento della sterpaglia, dei residui della potatura,

dei residui della manutenzione e taglio delle siepi, dei residui colturali, purché venga effettuata ad

almeno 20 metri dalle abitazioni e strade o ferrovie avendo cura che il materiale sia convenientemente

essiccato in modo da evitare eccessivo fumo e/o che lo stesso, a seguito del vento, sia trasportato verso le

abitazioni, le strade statali o le linee ferroviarie.

Chi accende il fuoco deve assistervi fino a quando non sia completamente spento. Deve inoltre

osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi delle campagne, contenute in leggi

nazionali, regionali, nei regolamenti e nelle ordinanze.

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REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE 14

CAPO SESTO:

FOSSI E CANALI PRIVATI E COMUNALI

FOSSI E CANALI DI BONIFICA

Art. 35 Libero deflusso delle acque

E’ vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche e private.

I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire

il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono vietate le derivazioni abusive, l’impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli

arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d’acqua e la posa di

tronchi o di tubi attraverso il corso d’acqua.

In tutti i casi, in cui il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad

esempio da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario o il conduttore del fondo hanno

l’obbligo di segnalarlo immediatamente agli organi di cui all’art. 3 del presente Regolamento, per i

successivi provvedimenti di competenza.

I proprietari di terreni attigui a strade di qualsiasi tipo devono impedire, tramite adeguate

lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi di opportuna dimensione, che l’acqua derivante da ordinarie

precipitazioni atmosferiche defluisca direttamente sulle strade stesse.

Quando l’Autorità Comunale accerti l’esecuzione di lavori e opere che procurino ostacoli al

naturale scolo delle acque, ingiungerà l’esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo

permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

Art. 36 Opere di manutenzione di fossi e canali

Ogni proprietario di fondo confinante con fossi e canali è tenuto ad eseguire le ordinarie opere

di manutenzione almeno una volta all’anno ed eventualmente ripetute ogni qualvolta la capacità di

deflusso delle acque risulti limitata. Le opere di manutenzione ordinaria sono lo sfalcio e il

riconsolidamento delle scarpate. Lo spurgo dei fossati sarà eseguito secondo necessità.

I fossi delle strade vicinali di proprietà dei frontisti devono essere tenuti in manutenzione dai

frontisti stessi.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o conduttore del fondo, nel termine

prescrittogli dal Comune, l’Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell’inadempiente, ferma

restando la contravvenzione accertata.

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di

provvedere che tali fossi o canali siano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di

piogge continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini

e delle eventuali vie contigue.

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Art. 37 Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali

Le piantagioni, siepi o filari esistenti lungo i fossi e canali dovranno essere tutelati, salvo che

non comportino limitazioni funzionali tali da pregiudicare il regolare deflusso delle acque.

Art. 38 Tombinatura di fossi e canali

È data facoltà ai proprietari di fossi e canali di eseguire opere di tombinatura per creare nuovi

accessi alle proprietà nei fronti di competenza.

I proprietari che intendono eseguire opere di tombinatura devono presentare apposita domanda

al Comune che stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento.

Art. 39 Tombatura di fossi e canali

È ammessa la tombatura di fossi e canali, previa opera di trasposizione. I richiedenti devono in

ogni caso provare che:

a. l’opera è necessaria

b. la non alterazione dell’assetto idraulico mediante l’indicazione delle nuove opere per

l’allontanamento delle acque

c. la non alterazione dell’assetto naturalistico con reimpianto della vegetazione eventualmente

presente.

In caso di tombatura abusiva l’Amministrazione Comunale può chiedere il ripristino e in caso di

inadempienza il Comune può far eseguire i lavori con costi a carico dell’inadempiente.

Art. 40 Costruzione di nuovi fossati o canali

È ammesso lo scavo di nuovi fossi o canali secondo le necessità dei proprietari.

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla

profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali si deve tenere una distanza pari alla misura

della scarpata del fosso e va misurata dal punto di inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.

Art. 41 Gestione delle acque pubbliche

Lungo le acque pubbliche appena elencate e lungo fossi e canali di proprietà comunali,

provinciali , statali,consorziali e regionali sono vietate:

a. la formazione di pescaie, chiuse, ed altre opere anche temporali e provvisorie per l’esercizio

della pesca

b. le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, rivi e canali a restringerne la

sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque

c. lo sradicamento e il rogo dei ceppi degli alberi che sostengono la riva per una distanza

inferiore a dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e

scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde

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d. le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti e il movimento del terreno sul piano e

sulle scarpate degli argini ad una distanza minore a cinque metri dal piede degli argini.

Le colture agrarie devono tenere una distanza minima di due metri lineari dalla sponda, o di

cinque metri se lungo l’alveo del fiume occorra mantenere una servitù di passaggio per i mezzi agricoli

che devono accedere a fondi vicini.

Le stesse distanze di applicano in caso di presenza di un argine.

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CAPO SETTIMO:

ATTIVITA’ AGRICOLA E FONDIARIA

Art. 42 Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli

È vietato eliminare totalmente e parzialmente siepi e zone boscate esistenti, il prosciugamento di

torbiere e prati umidi, la chiusura di sorgenti e corsi d’acqua di risorgiva.

In caso di inadempienza, il proprietario o chi per esso, avrà obbligo di ripristino entro i termini

indicati dall’Amministrazione. In caso di ulteriore inadempienza l’Amministrazione può eseguire i lavori

per suo conto con i costi a carico dell’inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 43 Distanze dai confini di colture erbacee ed arboree

Salvo diversi accordi tra le parti e fatte salvo le colture esistenti fino al taglio, dovranno essere

rispettate le seguenti distanze dal confine

a. coltivazioni erbacee 0,50 metri lineari

b. viti e frutteti a filare 1,50 metri lineari

c. piantagioni arboree da legno a media altezza 5,00 metri lineari

d. alberi da frutto 3,00 metri lineari

e. pioppeti o altre colture da legno similari 10,00 metri lineari

f. pioppeti rispetto altri edifici residenziali 50,00 metri lineari

Art. 44 Impiego di prodotti fitosanitari

Per l’acquisto e l’uso di presidi sanitari definiti “molto tossici”, “tossici” e “nocivi” si fa

riferimento a quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 290/2001 e successive modificazioni, che

fa riferimento all’obbligo del possesso del patentino.

Il titolare del patentino e in generali chi ne fa uso, è inoltre responsabile del trasporto, della

conservazione e dell’utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.

A tal proposito si specifica che il locale adibito al deposito e conservazione dei presidi sanitari

non deve essere adibito anche alla conservazione di derrate alimentari e mangimi. Detto locale deve

essere fuori terra, accessibile direttamente dall’esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, areato,

facilmente pulibile; deve essere mantenuto costantemente in ordine e deve essere dotato di mezzi idonei

ad effettuare eventuali intereventi di emergenza in caso di allagamento, incendio e rottura delle

confezioni.

Nel corso di trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, eccetera) deve

essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private di

terzi, strade, colture, corsi d’acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati, né arrecare disturbo alla

popolazione.

I trattamenti sono consentiti secondo le seguenti modalità:

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a. il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo

le strate; qualora si ravvisasse tale rischio il trattamento deve essere momentaneamente

sospeso

b. sia mantenuta una fascia di rispetto di dieci metri lineari dalle case abitazione, dai corsi

d’acqua, pozzi, sorgenti, fontane, per i trattamenti a terra e alle chiome

c. è vietato l’uso di prodotti sanitari su tutti i terreni che per la loro caratteristica di ritenzione

idrica, pendenze, presenza di acque superficiali, possono costituire un canale diretto di

immissione delle sostanze tossiche o nocive all’interno degli ambienti tutelati

d. è vietato l’uso di prodotti sanitari negli ambienti boschivi e nelle siepi.

La preparazione delle miscele contenti prodotti sanitari, il lavaggio delle attrezzature per la

distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità dei corsi d’acqua, pozzi,

sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche.

È vietato lo sversamento dei liquidi di lavaggio nelle fognature.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di miscele sul fondo

altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di agibilità e del periodo di

carenza dei prodotti sanitari impiegati.

Art. 45 Spandimento di reflui zootecnici, concimazione e deposito di letame a bordo campo

È vietato lo spandimento di reflui zootecnici nelle aree urbane e nelle aree adiacenti ad esse.

Lo spandimento è ammesso con i seguenti limiti:

a. distanza rispetto le abitazioni 30,00 metri lineari

b. distanza rispetto ai corsi d’acqua 10,00 metri lineari

d. divieto di aspersione durante le piogge e nei due giorni successivi alle precipitazioni

e. divieto di aspersione su gelate o su superfici coperte di neve

f. divieto di ristagno o ruscellamento dei liquami

Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione o ammendamento di materiale

fermentescibile o putrescibile di qualunque natura nonché materiale polverulento è ammesso solamente

per materiali stabilizzati o compostati, comunque rispondenti alle caratteristiche previste dalle norme di

legge. Lo stesso spargimento è consentito purché non ne derivi danno o molestia agli abitanti delle case

contermini, o purché il materiale venga interrato mediante aratura entro 48 ore dalla conclusione

dell’operazione per i terreni compresi entro 300 metri dalle abitazioni oppure tramite appositi interratori

durante le operazioni di spargimento al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli. E’ inoltre

consentita la distribuzione di liquami su colture in atto, senza l’interramento, a condizione che non ci sia

la diffusione di aerosol nauseabondi che disturbino l’abitato.

Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private,

deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, per evitare qualsiasi perdita di prodotto lungo il

tragitto.

Il deposito di letame a bordo campo è vietato in area urbana. È ammesso in altre aree

mantenendo una distanza non inferiore a trecento metri lineari da case di abitazione.

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REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE 19

Art. 46 Irrigazione a scopo agricolo

Gli irrigatori fissi o mobili installati lungo le ali pluviali o prospicienti le strade statali,

provinciali, comunali e vicinali devono essere dotati di dispositivo a settore o con barriera antispruzzo

tale da impedire al getto d’acqua di raggiungere la sede stradale.

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REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE 20

CAPO OTTAVO:

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI

Art. 47 Difesa contro le malattie delle piante

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante valgono le norme

di cui alla L.R. 8 giugno 1993 n.35 e D.lgs. 18 agosto 2005 n.214.

Art. 48 Cartelli per esche avvelenate

E’ fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze

in esse contenute possano recare danno all’uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso

all’Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile

periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta “terreno avvelenato” o simile.

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REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE 21

CAPO NONO:

BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E SELVATICA

POLIZIA CANINA

Art. 49 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

I proprietari e i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed

all’A.S.S. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo.

I proprietari e i possessori di animali colpiti da malattie infettive o diffusive o sospetti di esserlo,

prima ancora dell’intervento dell’Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi

sospetti, hanno l’obbligo di:

a. isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente la comunanza a mezzo

degli abbeveratoi e dei corsi d’acqua

b. non spostare dall’azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale, che

possa costituire veicolo di contagio, prima che vengano date le disposizioni da parte del

Servizio Veterinario dell’A.S.S. competente.

I proprietari di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e

disposizioni loro impartite dall’Autorità Sanitaria.

Art. 50 Seppellimento di animali morti per malattie infettive

È vietato il seppellimento di animali non da compagnia morti, in conformità alle disposizioni del

Regolamento CEE 1774/2002

Art. 51 Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni

impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi

di malattie infettive.

Art. 52 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli

provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario oppure qualora questi non sia noto (o

velocemente conoscibile) alla Polizia o al Servizio Veterinario dell’ASL.

Art. 53 Soccorso ad animali abbandonati o in difficoltà

Chiunque ritrovi un animale in stato di abbandono o di difficoltà è tenuto ad avvisare la Polizia

comunale. In caso di accoglienza personale dello stesso, il ritrovatore ha la facoltà di tenerlo se dopo un

mese dalla denuncia alla Polizia comunale non sia ancora noto il nome del proprietario.

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REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE 22

E’vietato incrudelire verso animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi o distesi ed è perciò

vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzoloni o comunque in posizione di farli soffrire.

E’ vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, non possono

essere lasciati liberi ma assicurati a idonea catena o lasciati in idoneo recinto.

Art. 54 Trasporto di animali

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno

o inutile sofferenza nel rispetto delle norme vigenti.

CAPO DECIMO:

TUTELA DELL’AMBIENTE, DEL PAESAGGIO

E DELLA TRANQUILLITA’ ALTRUI

Art. 55 Impiego di falciatrici e motoseghe

È vietato l’impiego di falciatrici da giardino e motoseghe nelle aree urbane dalle ore

22:00 alle ore 06:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15.00.

Art. 56 Terreni liberi da colture, divieti e obblighi

I terreni liberi da colture non possono essere impiegati per luogo di scarico, anche se

provvisorio, di immondizie, di materiali di rifiuto di origine umana ed animale, di materiale putrescibile

di qualsiasi origine, di residui industriali.

I terreni liberi da colture devono essere tenuti sfalciati per impedire il proliferare di erbe

infestanti ed insetti o animali nocivi.

Art. 57 Colture agrarie, limitazioni

Ciascun proprietario può usare i suoi terreni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame

che ritiene più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le

particolari norme di legge dettate per speciali colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco ha la facoltà

di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti di bestiame e nelle colture e di

ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell’attività secondo le modalità previste nel presente

Regolamento.

Art. 58 Decoro paesaggistico e urbano

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REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE 23

Le aree di interesse ambientale e paesaggistico compresi i giardini e le aree destinate a verde

urbano devono essere tenute in buono stato dai rispettivi proprietari in modo da salvaguardare il decoro,

la sicurezza e l’igiene pubblica.

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REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE 24

CAPO UNDICESIMO:

SANZIONI

Art. 59 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di

Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito

da leggi o disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di

Euro 60,00 ad un massimo di Euro 600,00 con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 60 Rimessa in ripristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la

rimessa in ripristino e disporre l’esecuzione d’ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all’art. 54 del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L’esecuzione d’ufficio è a spese degli interessati/inadempienti.

Art. 61 Omessa ottemperanza di provvedimento del Sindaco

Chiunque non ottemperi alla esecuzione di ordinanze emanate ai sensi del presente regolamento,

salvi i casi previsti dall’art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è

punito con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di euro

600,00 con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 62 Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti, all’atto di accertare l’infrazione, possono procedere al sequestro

cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l’infrazione e/o che ne sono il

prodotto, sempre che le stesse cose appartengano a persona obbligata per l’infrazione.

In materia si dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e

del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e le relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate, ove possibile, nella depositeria comunale o presso altro

depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all’autorità competente.

Art. 63 Sospensione dell’autorizzazione o della concessione

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento al

trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione

della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

a. per recidiva nell’inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti la

disciplina dell’attività specifica del concessionario

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REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE 25

b. per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al

fatto inflazionale

c. per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti al titolare in dipendenza

della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di 30 giorni. Essa si protrarrà fino a quando non

si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui osservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPO DODICESIMO:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° marzo 2007