Regolamento della carriera universitaria degli studenti

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REGOLAMENTO CARRIERA UNIVERSITARIA DEGLI STUDENTI Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento contiene le norme organizzative, amministrative e disciplinari alla cui osservanza sono tenuti gli studenti iscritti ai diversi corsi di studio dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa”, di seguito indicata come UNISOB, fatte salve specifiche disposizioni assunte con apposite regolamentazioni, in particolare per gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca e ai master universitari. TITOLO I IMMATRICOLAZIONE Art. 2 Immatricolazione ai corsi di studio 1. L'accesso ai corsi di studio avviene sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge, delle disposizioni stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo. 2. Per immatricolarsi all’Università occorre presentare apposita domanda entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione e/o secondo le modalità annualmente definite dai bandi di ammissione ai corsi di studio a numero programmato. 3. I corsi di studio possono essere a numero programmato e prevedere una prova di ammissione selettiva. 4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che portano al rilascio di un titolo accademico, anche di altre Università, salvo i casi disciplinati da appositi accordi con università italiane o estere, nonché quelli previsti in caso di sospensione della carriera. Art. 3 Immatricolazione per il conseguimento di un secondo titolo 1. Chi abbia già conseguito un titolo accademico e desideri iscriversi ad un corso di laurea presso una facoltà dell’Ateneo, dopo aver preso atto delle disposizioni previste dai bandi di ammissione ai corsi di laurea e dai regolamenti didattici dei corsi di laurea ed aver effettuato la domanda preliminare, qualora richiesta, può procedere con la procedura di immatricolazione, secondo quanto previsto dall’art. 2 del presente Regolamento. 2. All’atto della presentazione della domanda di immatricolazione può essere richiesta la valutazione del titolo già conseguito ai fini di una eventuale abbreviazione di corso.

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REGOLAMENTO CARRIERA UNIVERSITARIA DEGLI STUDENTI

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento contiene le norme organizzative, amministrative e disciplinari alla cui osservanza sono tenuti gli studenti iscritti ai diversi corsi di studio dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa”, di seguito indicata come UNISOB, fatte salve specifiche disposizioni assunte con apposite regolamentazioni, in particolare per gli iscritti alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca e ai master universitari.

TITOLO I IMMATRICOLAZIONE

Art. 2 Immatricolazione ai corsi di studio

1. L'accesso ai corsi di studio avviene sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla

legge, delle disposizioni stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo. 2. Per immatricolarsi all’Università occorre presentare apposita domanda entro i

termini stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione e/o secondo le modalità annualmente definite dai bandi di ammissione ai corsi di studio a numero programmato.

3. I corsi di studio possono essere a numero programmato e prevedere una prova di

ammissione selettiva. 4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che portano al

rilascio di un titolo accademico, anche di altre Università, salvo i casi disciplinati da appositi accordi con università italiane o estere, nonché quelli previsti in caso di sospensione della carriera.

Art. 3 Immatricolazione per il conseguimento di un secondo titolo

1. Chi abbia già conseguito un titolo accademico e desideri iscriversi ad un corso di

laurea presso una facoltà dell’Ateneo, dopo aver preso atto delle disposizioni previste dai bandi di ammissione ai corsi di laurea e dai regolamenti didattici dei corsi di laurea ed aver effettuato la domanda preliminare, qualora richiesta, può procedere con la procedura di immatricolazione, secondo quanto previsto dall’art. 2 del presente Regolamento.

2. All’atto della presentazione della domanda di immatricolazione può essere

richiesta la valutazione del titolo già conseguito ai fini di una eventuale abbreviazione di corso.

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Art. 4 Immatricolazione con titolo di studio estero

Requisiti d’accesso

Per accedere ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale è richiesto il compimento di un percorso di studio della durata di almeno dodici anni. Nei casi in cui il sistema scolastico locale preveda percorsi di undici o dieci anni è necessario dimostrare di aver frequentato l’università e aver superato tutti gli esami previsti per 1 anno (se gli anni obbligatori sono 11) o 2 anni (se gli anni obbligatori sono 10). Per accedere ai corsi di laurea magistrale è obbligatorio possedere un titolo di studio universitario di primo livello.

Presentazione delle domande

I Cittadini non comunitari residenti all'estero devono presentare domanda di preiscrizione alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che la inoltra poi all’ateneo prescelto. Solo in seguito, secondo le procedure, i requisiti e il contingente di posti destinati a cittadini non comunitari residenti all’estero per ciascun corso di studio, descritti nei bandi di ammissione, potranno procedere con l’immatricolazione. I cittadini comunitari ovunque residenti, i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e i cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero accedono senza limitazione di contingente di posti specificamente previsto, ma comunque secondo le modalità ordinarie di accesso stabilite dai vari corsi di studio e descritte nei bandi di ammissione, che possono prevedere prove di accesso selettive se il corso è a numero programmato. La domanda di immatricolazione con relativa documentazione si presenta direttamente all’università secondo le modalità descritte nei bandi di ammissione, senza obbligo di domanda di preiscrizione alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente.

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TITOLO II ISCRIZIONE

Art. 5 Iscrizione agli anni successivi al primo

1 Fino al conseguimento del titolo accademico, lo studente deve iscriversi senza

soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto. 2 Lo studente si iscrive ad anni successivi al primo, in corso, ripetente o fuori

corso, previo pagamento delle relative tasse e contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposita disposizione.

3 L’iscrizione ad un anno accademico successivo al primo si perfeziona nel momento in cui lo studente, in regola con i precedenti pagamenti, versa quanto dovuto come prima rata di tasse e contributi universitari.

4 Per scadenze, importi e modalità di pagamento si rimanda al Titolo IV del presente Regolamento.

5 Lo studente che paghi la rata oltre il termine indicato dovrà versare anche un’indennità di mora per ritardato pagamento.

Art. 6

Studenti a tempo pieno, fuori corso

1 Lo studente iscritto presso l’Ateneo è, di norma, considerato studente a tempo pieno, impegnato a frequentare tutte le attività formative previste dal corso di studio cui è iscritto. Le eventuali modalità di verifica della frequenza sono stabilite nei regolamenti didattici delle singole facoltà.

2 Lo studente che non abbia completato il suo percorso formativo entro l’anno accademico per il quale risulta iscritto all’ultimo anno del proprio corso di studio viene iscritto come studente fuori corso.

Art. 7

Iscrizione a singoli insegnamenti (corsi singoli)

1 Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale è possibile, per chi sia in possesso almeno di un titolo di studio rilasciato al termine degli studi secondari superiori, iscriversi a singoli insegnamenti attivati dall’Ateneo nell’ambito dei corsi di studio non a numero programmato ed eventualmente individuati specificamente in sede di predisposizione annuale dell’offerta didattica di Facoltà, ed acquisirne i relativi crediti.

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2 La domanda di iscrizione deve essere presentata presso gli uffici di Segreteria Studenti competenti prima dell’inizio del periodo didattico in cui è previsto lo svolgimento dell’insegnamento, secondo la procedura descritta nel Portale dello Studente.

3 È consentito agli studenti universitari iscritti presso università estere di seguire singoli corsi di insegnamento attivati presso l'Ateneo e di sostenere entro l'anno accademico di competenza i relativi esami, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.

4 Possono ottenere l’iscrizione ai ‘corsi singoli’ i cittadini italiani, comunitari ovunque residenti, e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, in possesso di un titolo di studio che consenta l'iscrizione a corsi universitari.

5 La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più corsi è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione

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TITOLO III Art. 8

Trasferimenti da altro Ateneo 1 Lo studente che intenda trasferirsi all’UNISOB da un altro Ateneo deve

attenersi a quanto disposto dalle norme amministrative al corso di laurea cui intende iscriversi.

2 Se lo studente ha presentato domanda di trasferimento all’Ateneo di provenienza prima della scadenza prevista dallo stesso per l’iscrizione all’Anno Accademico, potrà regolarizzare la sua posizione versando la prima rata delle tasse di iscrizione all’UNISOB unitamente al contributo di trasferimento in entrata.

3 Se la domanda viene presentata dopo tale scadenza, lo studente deve pagare la prima rata nell’Ateneo di provenienza, quindi versare l’intero ammontare dei contributi universitari previsti dall’UNISOB, più il contributo per il trasferimento in entrata e la tassa regionale se proviene da un Ateneo che ha sede in una regione diversa da quella dove ha sede l’Università.

Art. 9

Trasferimenti ad un altro Ateneo 1 Lo studente che voglia trasferirsi ad un altro Ateneo può farlo a decorrere dal

mese di luglio e fino al 15 ottobre. 2 Se il trasferimento è richiesto prima della scadenza delle iscrizioni, lo studente

non è tenuto al pagamento della prima rata di tasse per l’anno accademico. È tenuto, invece, a versare un’indennità di congedo fissata dal Consiglio di Amministrazione e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.

3 Se il trasferimento è richiesto dopo la scadenza delle iscrizioni, ma comunque dopo il 15 ottobre (previa autorizzazione), lo studente dovrà pagare la prima rata presso UNISOB, oltre al contributo per il trasferimento in uscita.

4 Il foglio di congedo contenente la copia della carriera scolastica dello studente trasferito è trasmesso all’Ateneo presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.

5 Qualora lo studente intenda riprendere la carriera presso l’UNISOB senza aver compiuto alcun atto di carriera scolastica presso l’Ateneo dove si era trasferito, è reintegrato nell'ultima posizione acquisita prima del trasferimento.

Art. 10

Passaggi ad altro corso di studio 1 Le modalità e i termini per lo studente iscritto presso questo Ateneo che

intenda passare ad altro corso di studio dell’Ateneo sono specificati nella norme amministrative relative al corso di laurea cui intende iscriversi.

2 Lo studente è tenuto al versamento della prima rata di tasse e dell’indennità di passaggio, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie prima del perfezionamento del passaggio.

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Art. 11 Opzione di passaggio a nuovi ordinamenti didattici

1 Gli studenti iscritti a corsi di studio regolati da ordinamenti didattici previgenti possono optare per i corsi di studio di nuovo ordinamento aventi la medesima denominazione, ovvero derivanti da trasformazione di corsi esistenti di diversa denominazione, con le modalità ed entro le scadenze stabilite dalle norme amministrative pubblicate sulla guida dello studente che riformulano in termini di crediti convalidati le carriere degli studenti già iscritti agli ordinamenti previgenti.

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Art. 12 Sospensione della carriera

1 Lo studente iscritto ai corsi di vecchio ordinamento e di nuovo ordinamento (D.M 509/1999 – D.M. 270/2004), che intenda sospendere la carriera universitaria deve presentare apposita domanda alla Segreteria Studenti, corredata della documentazione giustificativa dei motivi per i quali la sospensione viene richiesta.

2 Detta domanda deve essere presentata entro il termine previsto per l’iscrizione, salvo documentati impedimenti oggettivi al rispetto di tale scadenza, ed esclusivamente per i seguenti motivi:

a) per proseguire gli studi presso: Università estere, istituti di formazione militare italiani, Dottorato di Ricerca, Master Universitario di primo e secondo livello, Scuole di Specializzazione.

b) iscrizione ad altre tipologie di corsi, nei casi in cui sia prevista l’incompatibilità

3 Lo studente che si avvale della sospensione non è tenuto alla corresponsione delle tasse universitarie, non può sostenere alcuna prova d’esame e svolgere alcun atto di carriera, ed il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della progressione della carriera e del calcolo dei termini di decadenza.

4 Allo studente che ottenga la sospensione della carriera successivamente al pagamento della prima rata di iscrizione, l’importo versato non sarà restituito

5 La richiesta di sospensione può essere richiesta una sola volta nel corso della carriera universitaria.

Art. 13 Interruzione della carriera

1 Lo studente che non presenti domanda di sospensione della carriera, non paghi le tasse per almeno un anno accademico e che intenda ricongiungere la propria carriera dopo un periodo di inattività, deve presentare alla Segreteria Studenti una domanda di ricongiunzione della carriera universitaria.

2 La richiesta deve essere perfezionata con il pagamento delle tasse di ricognizione della carriera per ogni anno accademico durante il quale non risulta iscritto, nonché dall’iscrizione all’anno accademico in corso con relativo pagamento della tassa di iscrizione.

3 Durante il periodo di interruzione non è possibile effettuare alcun atto di carriera. Gli anni di interruzione sono calcolati ai fini della progressione di carriera e del calcolo dei termini di decadenza.

4 La regolarizzazione della posizione comporta il pagamento di un contributo fisso, determinato dal Consiglio d’Amministrazione.

5 Per l’anno accademico in cui si riprende la carriera vanno regolarmente pagati tasse e contributi previsti.

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Art. 14 Decadenza dagli studi

1 Gli studenti che non sostengano esami per otto anni accademici consecutivi dall’anno dell’ultimo esame o da quello dell’ultima iscrizione in corso, se più favorevole, decadono dalla qualità di studente.

2 Lo studente che sia in difetto del solo esame di prova finale non decade, qualunque sia l’ordinamento didattico del proprio corso di studio.

3 Lo studente decaduto può, inoltrando apposita domanda, ottenere il reintegro nella qualità di studente con riconoscimento degli esami sostenuti ripresentando il piano di studi alla Commissione incaricata del corso di studio, la quale valuterà la non obsolescenza della formazione pregressa e definirà conseguentemente il numero di crediti da riconoscere in relazione agli esami già sostenuti e le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di studio.

4 All’atto della reiscrizione lo studente versa un diritto fisso stabilito dal Consiglio di Amministrazione, oltre al pagamento dell’iscrizione per l’anno accademico.

Art. 15 Esami di profitto

1 Per sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto, lo studente deve: a) essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi; b) aver superato eventuali esami propedeutici; c) essere in possesso di tutte le attestazioni di frequenza laddove previste; d) presentare alla commissione d’esame il proprio libretto d’esame e/o la tessera dello studente (art.16).

2 La violazione delle suddette regole comporta l’annullamento degli esami con provvedimento rettorale.

3 Per sostenere gli esami lo studente deve iscriversi ai relativi appelli tramite il servizio di prenotazione e secondo le istruzioni disponibili nel Portale dello Studente.

4 L’esame viene registrato nella carriera dello studente, conformemente a quanto risulta dal verbale della relativa prova d’esame, con la relativa votazione e i crediti previsti nel caso in cui sia stato superato.

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Art.16 Regolamento Libretto Universitario

1 Il libretto universitario è l'unico documento che lo studente è tenuto a presentare alla Commissione d'esame ed esso deve essere esibito, sia per l'identificazione che per l'annotazione del risultato degli esami sostenuti.

2 Lo studente è responsabile personalmente di eventuali alterazioni apportate al libretto. Qualunque alterazione, abrasione o cancellatura a meno che sia approvata con firma del Presidente della Commissione o dalla Segreteria Studenti, fa perdere validità al libretto e rende lo studente passibile di provvedimento disciplinare e, nei casi più gravi, di denuncia all'autorità giudiziaria.

3 Il libretto deve essere presentato ogni anno all’Ufficio di Segreteria Studenti per apporre il bollo dell’anno accademico

4 Il libretto deve essere custodito gelosamente dallo studente; salvo comprovanti apprezzabili motivi (furti, smarrimenti), non si rilasciano duplicati.

5 Il libretto non è valevole né può servire in nessun modo e sotto qualsiasi forma, come documento comprovante l’iscrizione.

6 II libretto universitario, consegnato a ciascuno studente al momento dell’immatricolazione all’università, è un documento ufficiale che consente l’identificazione dello studente e ne attesta l’avvenuta immatricolazione. Affinché il libretto universitario acquisisca validità, lo studente deve apporre la propria firma nell’apposito spazio alla prima pagina del libretto.

7 I docenti richiedono il libretto universitario per riportare le votazioni ottenute in ciascun esame sostenuto: tali indicazioni devono coincidere con quelle risultanti in area riservata web e derivate dai verbali d'esame. Nel caso in cui non ci fosse coincidenza di registrazione, i dati riportati sul verbale d’esame prevalgono su quelli indicati sul libretto.

Dall’anno accademico 2010/2011 gli studenti che si immatricolano ai corsi di laurea riceveranno, in corredo al libretto universitario, la “tessera dello studente”. Questo documento contiene tutti i suoi dati anagrafici, la matricola, il corso di laurea e la fotografia. La “tessera dello studente” deve essere esibita alla Commissione d’esame per l’identificazione del candidato. Dopo il sostenimento dell’esame lo studente consegnerà il libretto universitario alla Commissione d’esame che riporterà la votazione ottenuta.

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Art. 17 Piano degli studi

1 I corsi di studio disciplinano le modalità di scelta dei piani degli studi e la tempistica per la loro presentazione nei propri regolamenti didattici.

2 Ove previsto dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, lo studente può presentare un piano di studio individuale.

Art. 18

Ammissione all’esame di laurea 1 Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve possedere i requisiti

stabiliti dai singoli corsi di studio. Deve inoltre attenersi a quanto disposto dai regolamenti didattici dei corsi di studio e dalle procedure amministrative adottate dall’Università in materia.

2 Lo studente è inoltre tenuto alla corresponsione di un diritto fisso stabilito dal Consiglio d’Amministrazione.

3 Ai fini dell’ammissione alla prova finale le Segreterie Studenti procedono al controllo del curriculum dello studente al fine di verificarne la conformità all’ordinamento didattico del proprio corso di studio e la regolarità amministrativa. Lo studente che non risulti in regola non può essere ammesso alla prova finale.

Art.19 Rinuncia agli studi

1 È possibile in ogni momento rinunciare allo status di studente, e quindi alla carriera percorsa, presentando un’apposita dichiarazione scritta, irrevocabile e incondizionata.

2 La rinuncia comporta l’annullamento dell’intera carriera universitaria, con conseguente perdita degli esami sostenuti e delle tasse pagate.

3 Allo studente rinunciatario viene restituito il titolo di studio di scuola media secondaria, se consegnato all’atto dell’immatricolazione.

4 Lo studente rinunciatario, qualora intenda iscriversi nuovamente a corsi di studio dell’UNISOB, è obbligato ad immatricolarsi ex novo.

5 La struttura didattica competente valuterà, su istanza personale dello studente, se riconoscere gli esami superati o i crediti formativi acquisiti nella precedente carriera (Art.14 comma 3).

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Art. 20 Mobilità internazionale

Mobilità in uscita Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere, secondo quanto stabilito dal Regolamento per gli Accordi di cooperazione e la Mobilità internazionale e sulla base dei programmi internazionali cui l’Università partecipa e gli accordi con università estere stipulati dall’Università e dalle singole Facoltà. Le modalità e i requisiti per la partecipazione sono stabiliti dai bandi di partecipazione.

1 Gli studenti ammessi alla mobilità otterranno il riconoscimento delle attività svolte presso l’istituzione estera previa presentazione e approvazione da parte del Corso di Facoltà di appartenenza del progetto di studio (Learning Agreement) prima della partenza per la sede assegnata, fatte salve eventuali diverse disposizioni previste dai bandi di partecipazione ai programmi o dalle convenzioni stipulate con gli atenei esteri.

2 Gli studenti che intendano frequentare università estere sulla base di una iniziativa personale, possono richiedere la sospensione della carriera, come previsto dall’art. 12 del presente Regolamento. La struttura didattica competente valuterà, su istanza personale dello studente, se riconoscere in termini di crediti formativi le attività didattiche svolte all’estero.

Mobilità in entrata 1 Gli studenti provenienti da atenei esteri possono svolgere parte dei propri studi presso UNISOB, secondo quanto stabilito dal Regolamento per gli Accordi di cooperazione e la Mobilità internazionale e sulla base dei programmi internazionali cui l’Università partecipa e gli accordi con università estere stipulati dall’Università e dalle singole Facoltà, ottenendo la certificazione delle attività svolte e dei crediti acquisiti. 2 Gli studenti stranieri che intendano frequentare UNISOB sulla base di una iniziativa personale, possono iscriversi a singoli insegnamenti, secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente Regolamento, ottenendo la certificazione delle attività svolte e dei crediti acquisiti.

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Art. 21

R I S C O N O S C I M E N T O T I T O L I R E L I G I O S I APPROVAZIONE DELL’INTESA ITALIA – SANTA SEDE PER IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ACCADEMICI PONTIFICI (Estratto della GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA serie generale – n.62 del 16/03/1994, p.4) (Vedi allegato n.1 al presente regolamento) A seconda del titolo posseduto potranno essere deliberati, da parte degli organi preposti, i seguenti provvedimenti: Titolo presentato: Magistero in Scienze Religiose Convalida di massimo quattro esami ed iscrizione al secondo anno; Titolo presentato: Baccalaureato Convalida di massimo otto esami con iscrizione al terzo anno; Titolo presentato: Licenza Convalida di massimo dieci esami con iscrizione al terzo anno; Titolo presentato: Dottorato Convalida di massimo dodici esami con iscrizione al terzo anno. Le vidimazioni richieste per cui il titolo possa essere valutato sono le seguenti: Congregazione per l'Educazione Cattolica (P.zza Pio XII 3 - Roma) Segreteria di Stato di Sua Santità (Palazzo Apostolico - Vaticano) Nunziatura Apostolica in Italia (via Po 27 - Roma) Prefettura di Roma/Uff. Legalizzazioni (via IV Novembre 119/A)

Art. 22

RICONOSCIMENTO DI TITOLI UNIVERSITARI RILASCIATI DA UNIVERSITA’ ESTERE

Si rimanda all’allegato n. 2 del presente regolamento.

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TITOLO IV TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Art. 23 Importi e modalità di pagamento

1 La tassa di iscrizione e il contributo sono ripartiti in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione.

2 Il pagamento di una rata di tasse oltre i termini per essa previsti comporta l’addebito di un’indennità di mora, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione

3 Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non può effettuare alcun atto di carriera scolastica, ottenere certificazioni e partecipare alle riunioni degli organi collegiali, per i quali è stato eletto in rappresentanza degli studenti.

4 Gli importi, le scadenze e le modalità di pagamento di tasse e contributi dovuti dalle diverse tipologie di studenti sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione e disciplinati dal Regolamento Tasse e Contributi Studenti, approvato dal Consiglio d’Amministrazione e pubblicato nel sito dell’Ateneo.

TITOLO V

POST LAUREAM Art. 24 Master

1 Ai Master di 1° livello attivati può iscriversi chi ha conseguito una Laurea di 1° livello o titolo superiore; ai Master di 2° livello può iscriversi chi ha conseguito una Laurea Specialistica/Magistrale o i laureati secondo l’ordinamento ante D.M. 509/1999 e successive modificazioni.

2 La tassa d’iscrizione è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Università

3 A conclusione del Master, ai corsisti che avranno adempiuto a tutti gli obblighi previsti ed avranno superato la prova finale, verrà rilasciato un Diploma di Master Universitario di I o II livello, con l’indicazione dei crediti formativi universitari acquisiti.

Art. 25 Corsi di perfezionamento

1 Ai corsi di perfezionamento attivati può iscriversi chi ha conseguito almeno un titolo di studio universitario di 1° livello.

2 La tassa d’iscrizione è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Università

3 A conclusione del corso, ai corsisti che avranno adempiuto a tutti gli obblighi previsti ed avranno superato la prova finale, verrà rilasciato un Attestato.

4 Lo studente che intende iscriversi ad un corso di perfezionamento non è tenuto alla sospensione della carriera universitaria di cui all’art. 12 del presente Regolamento.

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Art. 26 Scuola di Specializzazione

1 Alla Scuola si accede mediante concorso per titoli ed esami. 2 La Scuola ha durata biennale per un totale di 120 crediti formativi universitari. 3 Sono possibili, a seconda del numero dei posti disponibili, trasferimenti da

altre Scuole del territorio nazionale. Le modalità per la richiesta di trasferimento sono contenute nel bando di concorso per l’ammissione al primo anno della Scuola.

4 Per ciascun anno di corso lo studente deve versare una tassa di iscrizione, il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

5 L’ammissione all’esame di diploma è subordinata a un giudizio favorevole del Consiglio Direttivo fondato sull’attività svolta nel corso dell’anno.

6 A conclusione del secondo anno della Scuola, ai corsisti che avranno adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Corso e superato la verifica finale, verrà rilasciato un Diploma

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 1 Alla Scuola si accede mediante concorso pubblico su base nazionale per titoli

ed esami. 2 Il concorso è riservato a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in

giurisprudenza secondo l’ordinamento ante D.M. 509/1999 e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti previsti dal D.M. 509/1999 e successive modificazioni. Le modalità di partecipazione alla prova di ammissione e di immatricolazione sono rese note mediante bando di concorso pubblicato sul sito di Ateneo.

3 La Scuola ha durata biennale per un totale di 120 crediti formativi universitari. 4 Il passaggio dal primo al secondo anno della Scuola è subordinato ad un

giudizio favorevole espresso dal Consiglio Direttivo della Scuola. 5 Sono possibili, a seconda del numero dei posti disponibili, trasferimenti da

altre Scuole del territorio nazionale. Le modalità per la richiesta di trasferimento sono contenute nel bando di concorso per l’ammissione al primo anno della Scuola.

6 Per ciascun anno di corso lo studente deve versare una tassa di iscrizione, il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

7 L’ammissione all’esame di diploma è subordinata a un giudizio favorevole del Consiglio Direttivo fondato sull’attività svolta nel corso dell’anno.

8 A conclusione del secondo anno della Scuola, ai corsisti che avranno adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal Corso e superato la verifica finale, verrà rilasciato un Diploma

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TITOLO VI DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art.27 Certificazioni

1 Lo studente ha diritto ad ottenere la certificazione della propria posizione accademica e dei crediti acquisiti. In particolare, la certificazione dovrà riportare le attività formative e la relativa votazione, il numero di crediti conseguiti a qualsiasi titolo, la durata del percorso di studio scelto ed il piano di studio, qualora richiesto.

2 L’Università provvede all’organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli studenti mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 28 Norme di disciplina

1 Gli studenti iscritti ai corsi di studio attivati presso l'Università sono tenuti a uniformarsi alle norme di legge, statutarie e regolamentari e ai principi di corretto comportamento all'interno degli spazi universitari e nei rapporti con i docenti e tra loro stessi.

2 Allo studente che viola norme regolamentari, statutarie o legislative sono applicate sanzioni disciplinari. Il Rettore, il Senato Accademico, i Consigli di Facoltà e i Presidi di Facoltà esercitano la giurisdizione disciplinare sullo studente ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge.

3 I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:

a) ammonizione; b) interdizione temporanea da uno o più attività formative; c) esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto, relativamente ad una o più sessioni di esame; d) sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno.

4 Fatti e comportamenti che vengano ritenuti irregolari e tali da dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo vanno segnalati per iscritto dai singoli docenti, dai responsabili dei corsi di Studio, dai responsabili delle strutture amministrative o da chi, nell’ambito universitario, ne abbia comunque motivo, al Preside della Facoltà di appartenenza dello studente o direttamente al Rettore.

5 Nel caso in cui il Preside riscontri gli estremi per l'ammonizione di cui alla comma 3 lettera a), procede direttamente, segnalando il provvedimento adottato al Rettore.

6 L'applicazione dei provvedimenti di cui alle lettere b) e c), preliminarmente comunicata al Rettore, spetta al Consiglio di Facoltà, in seguito a relazione del Preside.

7 L'applicazione del provvedimento di cui al comma 3 lettera d) spetta al Senato Accademico, in seguito a relazione del Rettore.

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8 L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova.

9 È ammesso appello al Senato Accademico contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà che applica le sanzioni di cui al comma 3 lettere b) e c).

10 Lo studente deve essere tempestivamente informato dell’apertura del procedimento disciplinare a suo carico e ha diritto ad essere ascoltato da chi esercita la giurisdizione disciplinare e a presentare eventuali note scritte in sua difesa.

11 Tutti i giudizi sono resi tempestivamente esecutivi con decreto rettorale. 12 Le sanzioni disciplinari comminate ai sensi del presente articolo sono registrate

nella carriera scolastica dello studente e riportate nei fogli di congedo, nei casi di trasferimento ad altra sede universitaria

Art. 29 Informazione

1 Lo studente è tenuto a consultare periodicamente il sito web dell’Ateneo (www.unisob.na.it), il Portale dello Studente e le bacheche delle strutture didattiche, che costituiscono i principali strumenti ufficiali di comunicazione e pubblicazione degli avvisi.

Art. 30 Trattamento dei dati personali

1 Ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, l’Università degli Studi UNISOB, tratta i dati personali solo per fini istituzionali e nel trattamento degli stessi osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal codice della privacy, nonché dalle leggi e dai regolamenti.

2 Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

3 I dati potranno essere comunicati al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per gli adempimenti relativi alla Anagrafe Nazionale Studenti e per le rilevazioni statistiche periodiche e obbligatorie. Potranno altresì essere comunicati ad altri enti pubblici per fini statistici istituzionali.

4 L’interessato potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati, al fine di esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto ad opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

5 Titolare del trattamento dei dati è l’UNISOB – Corso Vittorio Emanuele 292 – 80135 Napoli.

Art. 31 Norme finali

1 Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si farà riferimento alla vigente normativa in materia.

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Allegato n.1

R I S C O N O S C I M E N T O T I T O L I R E L I G I O S I La Repubblica italiana e la Santa Sede, in prima attuazione dell’art. 10, n 2 comma 1, dell’accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, fermo restando quanto stabilito dal punto 4 dell’intesa 14 dicembre 1985 tra l’autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n 751), hanno determinato quanto segue: Art.1 Le Parti concordano nel considerare, oltre alla teologia, disciplina ecclesiastica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, n.2, comma 1, dell’accordo di revisione del Concordato 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, la disciplina “Sacra Scrittura”. Art. 2 I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all’art. 1, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall’ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si dovrà anche accertare che l’interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 20 annualità di insegnamento per i titoli da riconoscere come laurea. Al predetto fine l’interessato dovrà produrre il titolo accademico conseguito, corredato dalle’elenco degli esami sostenuti, in copia rilasciata dalla facoltà che lo ha conferito, autenticata dalla Santa Sede.

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Allegato n.2

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLI UNIVERSITARI RILASCIATI DA

UNIVERSITA’ ESTERE (STUDENTI COMUNITARI E NON COMUNITARI REGOLARMENTE

RESIDENTI IN ITALIA)

1. Soggetti interessati Il presente regolamento si riferisce ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari ed ai cittadini non comunitari regolarmente residenti in Italia, in possesso di titolo accademico conseguito all’estero a seguito di studi ed esami svoltisi presso Università Statali o legalmente riconosciute in corsi ordinari di studio. Per i cittadini non comunitari residenti all’estero si rinvia alle norme ministeriali consultabili presso il sito web del Ministero dell’Università e della Ricerca www.miur.it, sezione “studenti stranieri”. 2. Riconoscimento titoli esteri In base alla legge 11 luglio 2002, n.148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, “la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia”. I cittadini italiani o comunitari, nonchè i non comunitari regolarmente residenti in Italia, in possesso di un titolo universitario conseguito all’estero, possono chiedere il riconoscimento dell’equipollenza totale o parziale dello stesso, con un titolo rilasciato dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli. Il riconoscimento del titolo è effettuato ai soli fini accademici e non è pertanto valido ai fini professionali, nel caso in cui il titolo straniero, in base all’ordinamento giuridico fosse abilitante all’esercizio della professione. 3. Termini e modalità di presentazione delle richieste I soggetti interessati possono presentare la richiesta di riconoscimento presso la Segreteria Studenti, nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 giugno di ogni anno. Al modulo di richiesta, indirizzata al Rettore dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa –Napoli, va allegata la seguente documentazione:

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a. Titolo finale, in originale o in copia autentica, di scuola superiore, valido per l’ammissione all’Università del Paese in cui esso è stato conseguito, completo di traduzione ufficiale e legalizzazione;

b. Dichiarazione di valore in loco relativa al titolo di cui alla lettera a, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare Italiana competente per il territorio dello Stato al cui ordinamento il titolo si riferisce;

c. Titolo accademico, in originale o in copia autentica, per il quale si richiede il riconoscimento, completo di traduzione ufficiale e legalizzazione;

d. Dichiarazione di valore in loco relativa al titolo di cui alla lettera c, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare Italiana competente per il territorio dello Stato al cui ordinamento il titolo si riferisce;

e. Certificato analitico degli esami universitari, in originale o in copia autentica, rilasciato dall’Ateneo presso il quale è stato conseguito il titolo,completo di traduzione ufficiale e legalizzazione; detto certificato deve attestare date e sedi degli esami, ove questi si fossero parzialmente svolti anche presso sedi universitarie diverse da quella che ha rilasciato il titolo;

f. Programma di ogni singolo esame, in originale o in copia autentica, su carta intestata dell’Università straniera o avvalorati con timbro dell’Università stessa, completo di traduzione ufficiale;

g. Due fotografie formato tessera; h. Copia del passaporto o di un valido documento di identità; i. Copia del permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari) j. Ricevuta del versamento come Contributo per riconoscimento titoli conseguiti

all’estero (vedi guida amministrativa). 4. Valutazione titoli La documentazione viene valutata da una commissione la cui decisione viene sottoposta a ratifica del Consiglio di Facoltà che può deliberare, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda:

a. Equivalenza a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello corrispondente rilasciato dall’Università Italiana;

b. Riconoscimento totale degli esami sostenuti con debito della sola prova finale; c. Riconoscimento parziale dei singoli esami.

5. Equivalenza totale del titolo Nel caso in cui il titolo presentato venga riconosciuto equivalente a tutti gli effetti al titolo di laurea rilasciato dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, l’attribuzione del voto avverrà secondo i criteri indicati nell’allegato 1. 6. Riconoscimento totale con debito della prova finale Nel caso in cui venga deliberata l’equivalenza del titolo con il debito della sola prova finale, l’interessato potrà prenotarsi, per il sostenimento della stessa, dalla prima sessione utile, fino al termine dell’anno accademico. Lo studente sarà tenuto a versare la sola tassa di laurea e il contributo (vedi guida amministrativa) che andrà a coprire i servizi per l’uso della biblioteca, il tutoraggio e l’indirizzo scientifico di un docente e dei suoi assistenti. 7. Riconoscimento parziale dei singoli esami

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Nel caso di riconoscimento di cui al punto 4, lettera c, le autorità accademiche indicheranno in delibera, oltre agli esami riconosciuti, l’anno di corso a cui l’interessato potrà essere iscritto per poter completare gli esami e conseguire il titolo accademico. La conversione dei voti relativi agli esami sostenuti all’estero sarà effettuata facendo riferimento al Sistema Europeo di Trasferimento e Accumulazione Crediti (ECTS). Nel caso in cui non sia stata ancora elaborata una scala di voti secondo i principi ECTS, i criteri di conversione saranno stabiliti dalla commissione preposta alla valutazione del titolo (allegato 2). 8. Accordi internazionali Norme particolari regolano i riconoscimenti che si basano su accordi internazionali; in questo caso l’ Università degli Studi accorda l’equipollenza con un titolo italiano sulla base della tabella di corrispondenza allegata all’accordo ed alle eventuali condizioni prestabilite nel medesimo. NOTE Sono “traduzioni ufficiali” quelle:

a. di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Pretura (Tribunale) il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originale;

b. della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia

c. della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (Nota della Pres. Del Consiglio dei Ministri, Ufficio Giuridico e del Coord. Legisl. N. 20685/92500 del 15/12/1980);

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ALLEGATO 1 CRITERI PER LA CONVERSIONE DEL VOTO DI LAUREA CONSEGUITA ALL’ESTERO VOTAZIONE ESPRESSA SU SCALA NUMERICA Si espone di seguito la formula matematica applicata per effettuare la conversione del voto di laurea, nel caso in cui il titolo conseguito all’estero sia considerato equivalente a tutti gli effetti al titolo di laurea rilasciato dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli. Detta formula è stata ricavata per analogia a quella elaborata dal MIUR per la conversione dei voti di diploma di maturità comunitari (nota MIUR del 22/08/97 nr 9466 e successive modifiche), e si presenta in questo modo: V.L. – V.MIN V.I. = --------------------------------------- X 44 + 66 V.MAX – V.MIN DOVE: V.I. = Voto italiano equivalente V.L.= Voto di laurea conseguito all’estero V. MIN. = voto minimo di laurea conseguibile nel Paese straniero V. MAX = voto massimo di laurea conseguibile nel Paese straniero 44 = numero di punti attribuibili nel sistema italiano diminuito di 1 66 = punteggio minimo conseguibile nel sistema italiano CONVERSIONE TITOLI ESTERI RECANTI VOTAZIONE NON NUMERICA Nel caso in cui il titolo conseguito all’estero riconosciuto totalmente equipollente rechi una valutazione non numerica verranno applicati i seguenti criteri di conversione:

TITOLO CONSEGUITO ALL’ESTERO

TITOLO RICONOSCIUTO

EXCELLENT 110 e lode VERY GOOD Da 100 a 110 GOOD Da 89 a 99 SATISFACTION Da 77 a 88 SUFFICIENT Da 66 a 76 Sarà poi la commissione preposta alla valutazione del titolo a proporre al Consiglio di Facoltà il voto da attribuire al candidato. TITOLI RILASCIATI SENZA VOTO Nel caso in cui il titolo valutato sia stato rilasciato senza voto, si attribuisce la votazione minima prevista secondo il sistema italiano.

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ALLEGATO 2 TABELLA DI CONVERSIONE DEI VOTI DEGLI ESAMI SOSTENUTI ALL’ESTERO Si riporta di seguito la tabella utilizzata per la procedura di conversione dei voti relativi agli esami sostenuti all’estero. Tale tabella verrà utilizzata nel caso in cui il titolo presentato dall’interessato sia stato valutato “parzialmente equipollente” al titolo rilasciato dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (punto 4, lettera c del presente regolamento). Gli esami convalidati per il Corso di Laurea al quale l’interessato potrà essere iscritto, erediteranno il voto dell’esame convalidante, convertito in trentesimi secondo la seguente tabella: DEFINIZIONE VALUTAZIONE VOTO ASSEGNATO ECCELLENTE A 30 – 30 e lode OTTIMO B 27 – 29 BUONO C 24 – 26 SODDISFACENTE D 21 – 23 SUFFICIENTE E 18 – 20 RESPINTO F < 18 (RESPINTO)