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SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA’ URBANA Regolamento del verde Titolo I Finalità, funzioni ed Ambiti del Verde Urbano Art. 1 - Finalità e motivazioni 1. Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana. Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di "valore paesaggistico" da tutelare, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana. 2. In attuazione dei principi della Carta comunale per la tutela e la promozione del verde (di seguito denominata Carta del Verde) è emanato il presente Regolamento. 3.. L'Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde nella sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità. 4.. In quest'ottica, infatti, anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela. 5. Le finalità del Regolamento sono le seguenti: - tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili; - contribuire ad una razionale gestione del verde esistente; - sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde; - favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse; - incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano; - indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane; - diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate. Art. 2 - Verde urbano e ambiti di applicazione

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SETTORE MANUTENZIONE E QUALITA’ URBANA

Regolamento del verde

Titolo I

Finalità, funzioni ed Ambiti del Verde Urbano

Art. 1 - Finalità e motivazioni

1. Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana. Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di "valore paesaggistico" da tutelare, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana. 2. In attuazione dei principi della Carta comunale per la tutela e la promozione del verde (di seguito denominata Carta del Verde) è emanato il presente Regolamento. 3.. L'Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde nella sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità. 4.. In quest'ottica, infatti, anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela. 5. Le finalità del Regolamento sono le seguenti: - tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili; - contribuire ad una razionale gestione del verde esistente; - sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde; - favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse; - incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano; - indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane; - diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate.

Art. 2 - Verde urbano e ambiti di applicazione

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1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione del patrimonio vegetale presente nel suo territorio. 2. Il presente Regolamento si applica quindi alle aree verdi di proprietà della Città e alle aree private presenti nel territorio comunale. Art. 3 – Programmazione 1. Il patrimonio verde della città è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera programmata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema. 2. Per una valida programmazione e gestione del verde urbano occorre: - rendere sistematici ed omogenei gli interventi di gestione del verde mediante predisposizione di opportuni cronoprogrammi; - effettuare gli interventi manutentivi secondo i criteri agronomici più aggiornati e nel rispetto delle tecniche colturali consolidate; - migliorare la qualità della vegetazione urbana, allungando il ciclo vitale degli alberi e favorendone un normale sviluppo; - massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente, nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni colturali e dalle disponibilità economiche; garantire una crescita sincrona della città e del suo patrimonio arboreo; - monitorare il costo della gestione del verde ed adeguare le risorse disponibili all'incremento quantitativo e qualitativo del verde cittadino. 3. Nel territorio comunale sono tutelate le formazioni vegetali monumentali così come individuate dalla normativa vigente in materia. La Giunta Comunale, con proprio atto, può individuare tali formazioni all’interno del territorio comunale.

Art. 4 - Manutenzione

1. Gli interventi prevalenti di gestione del patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione ordinaria e straordinaria. La cadenza degli interventi è legata alla tipologia di verde ed agli standard qualitativi che l'Amministrazione Comunale ha individuato. Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde e lo svolgimento delle stesse verrà previsto ed incluso nel Programma annuale del verde come previsto nella Carta del verde.ed elaborato secondo i criteri di cui al precedente articolo 3.

Art. 5 - Realizzazione del verde

1. Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri: a) scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella fascia climatica dell'area ed utilizzo di

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materiale vivaistico di prima qualità; b) rispetto della biodiversità in ambito urbano; c) rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali; d) corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica; e) scelta di piante che apportino il maggior beneficio ambientale; f) diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti; g) ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione; h) facilità di manutenzione.

Articolo 6 - Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria aree verdi ad uso

pubblico

1. Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici competenti in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso. 2. Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative. 3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dal Regolamento Comunale per la tutela dall'Inquinamento acustico, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale, forestale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario. 4. L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori attraverso appalti pubblici.

Articolo 7 - Procedure e criteri generali per la progettazione del verde pubblico

1. La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento, del P.R.G. vigente e del Regolamento edilizio comunale. 2. La conformità alle norme contenute nel presente Regolamento deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica inserita nel progetto. 3. E' inoltre indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano. 4. La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del

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verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone o naturalizzate , resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sesti di impianto, limitare il consumo della risorsa idrica e, in più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante ed alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione. 5. Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale (aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai maggiori corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, dovranno conformarsi al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale, rispettando i criteri previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale esistenti e della Carta del verde.

Art. 8 - Acque

1. Le acque di laghi, stagni, canali, rogge, fontane e zone umide presenti negli spazi a verde sono, analogamente agli stessi, per destinazione riservate al riposo, allo studio, all’osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

Art. 9 - Limitazioni d’uso delle acque. 1. Nelle acque di laghi, stagni, canali, rogge, fontane e zone umide presenti sono vietate: a) la pesca, tranne ove sia espressamente consentita; b) la balneazione tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica; c) l’uso di natanti, tranne ove sia espressamente consentito con apposita segnaletica e con l’esclusione dei mezzi di servizio; d) l’ostruzione e la deviazione delle acque; e) l’alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i piccoli erbicidi; f) l’introduzione di altre specie di animali acquatici. 2. È ammessa l’immissione di modellini miniaturizzati, tranne ove espressamente vietato con segnalazione in loco. Art. 10 . Fondi agricoli e corsi d’acqua

1. Per la sistemazione idraulica dei fondi agricoli e manutenzione dei corsi d’acqua: a) è fatto obbligo ai frontisti ed a tutti i soggetti pubblici e privati comunque competenti ai sensi delle norme di legge, di provvedere e concorrere alla buona manutenzione dei corsi d’acqua ed all’esecuzione di tutte le opere necessarie per assicurare il corretto convogliamento delle acque piovane sui corsi d’acqua recettori, senza creare danni e pericoli per la pubblica e privata incolumità; b) i titolari a qualsiasi titolo di attraversamenti (ponti, passerelle ecc.) di corsi d’acqua sono obbligati a : I. mantenere a totale proprio onere la piena funzionalità idraulica degli stessi; II. mantenere libere da sedimenti, vegetazione ed occlusioni varie le luci, III. curare, con gli stessi criteri, la sistemazione dei tratti di alveo limitrofi e comunque influenzati dagli attraversamenti stessi;

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c) gli attraversamenti di corsi d’acqua demaniali (circoscritti da due linee continue sulle planimetrie catastali dell’ufficio del Territorio) ed i manufatti comunque gravanti su proprietà ascritte al Demanio Idrico devono essere regolarizzati con il conseguimento della prescritta concessione degli Organi competenti; d) i fossi demaniali o privati, che sono riportati sulle mappe catastali o che risultino dall’orto–foto-carta regionale devono essere mantenuti in piena efficienza e, ove danneggiati o cancellati, ripristinati; e) a protezione dei corsi d’acqua: I. sono vietati lavori e pratiche agricole che alterino comunque il corso naturale delle acque; II. sono vietati lavori e pratiche agricole che ne riducano la sezione di libero deflusso; III. dovrà essere mantenuta una fascia di protezione e rispetto ampia almeno metri 10 a partire dal ciglio di ciascuna sponda dove sono vietate arature, manomissioni e dissodamento del terreno ad eccezione di quelle opere che non siano di ripristino dell’alveo o di consolidamento del terreno stesso e di quanto autorizzato o disposto dal competente Organo; f) in relazione alle caratteristiche dei suoli, sono vietate le arature e le fresature su terreni con pendenza media superiore al 35% che non prevedano una successiva semina di prati stabili; g) nella esecuzione della lavorazione dei terreni, gli agricoltori devono utilizzare tutti gli accorgimenti necessari (realizzazione di appropriate opere di scolo quali solchi, canali, fossati ecc.) per assicurare la normale e regolare raccolta delle acque e il loro corretto convogliamento al reticolo idrografico; h) in caso di mancato rispetto di quanto stabilito ai punti precedenti ed in caso di incombente pericolo, l’esecuzione delle opere necessarie al corretto deflusso delle acque, e comunque alla salvaguardia della pubblica incolumità ed al mantenimento di beni pubblici, avverrà d’Ufficio con i relativi oneri posti a carico dei trasgressori, fermo restando l’adozione di provvedimenti amministrativi e penali. i) le inadempienze concernenti proprietà del Demanio idrico dello Stato sono segnalate agli Organi competenti per i conseguenti provvedimenti.

Art. 11 - Orti urbani

1. Ai fini del presente Regolamento per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, frutta ed ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia. 2. La Giunta Comunale individua le aree pubbliche (o quelle messe a disposizione dai privati) idonee allo scopo che si intende affidare ai privati cittadini richiedenti. 3. L’assegnazione è riservata ai cittadini maggiorenni residenti nel Comune di S. Benedetto del Tronto. 4. Sarà assegnato un appezzamento per domanda; 5. Le domande possono essere presentate in forma individuale o in gruppo; 6. La richiesta di assegnazione è presentata, su apposito modulo, all’ufficio protocollo e contiene almeno le seguenti indicazioni: a) esatta individuazione del richiedente, che deve essere sempre una persona fisica che richiede per se o quale responsabile di un gruppo, e suo domicilio; b) reddito del richiedente o del gruppo; c) anzianità del richiedente o dei componenti il gruppo;

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d) composizione familiare o numero dei richiedenti in gruppo. 7. La superficie dell'orto sarà di circa 100 m2; 8. I siti saranno consegnati liberi da impedimenti, con il terreno sodo, con disponibilità di acqua e delimitato lungo il margine esterno del lotto da idonea recinzione posta a cura dell’Amministrazione Comunale; 9. Il responsabile del servizio competente per il verde riceve ed istruisce le domande dei cittadini per l'assegnazione degli orti secondo i seguenti criteri di priorità: I. anzianità del richiedente. II. reddito con precedenza al reddito pro-capite più basso; III. composizione familiare o numero dei richiedenti in gruppo con precedenza ai nuclei più numerosi. 10. Nel caso che l’orto assegnato venga sottratto per lavori di pubblica utilità condotti dalla Città o per conto di essa, l’assegnatario sarà tenuto in evidenza al momento delle successive assegnazioni. Tale condizione non rappresenta comunque titolo giuridico di riconoscimento di diritto acquisito. 11. A parità di altre condizioni, verrà data precedenza alla maggiore vicinanza dell'abitazione all'orto. 12. L'assegnazione avrà luogo con provvedimento dirigenziale del Settore competente per i Servizi Sociali e decorrerà dalla data di esecutività del provvedimento. 13. L’assegnazione è regolata come segue: a) L'assegnazione dell'orto avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovata alla scadenza; b) Le assegnazioni effettuate nel corso dell'anno, in relazione a intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca ecc.) avranno esse pure durata quinquennale a decorrere dalla data di assegnazione; c) Sull'area assegnata non potrà essere svolta attività diversa dalla coltivazione orticola. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad una attività commerciale o a scopo di lucro ma sarà rivolta unicamente ai conseguimenti di prodotti per uso proprio; d) L'assegnatario non potrà tenere in forma stabile sull'area assegnata animali, né usare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe, né diserbanti o altri prodotti che possano in qualche modo recare disturbo; e) L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno né concederne a terzi l'uso pena l'immediata decadenza della assegnazione; f) Se l'area risulterà incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui è assegnata, la Giunta Comunale, su proposta del dirigente competente, dispone la revoca dell'assegnazione; g) Allo scadere dell'assegnazione, l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e sgombro. Nel caso di colture pluriennali in corso, non potrà accampare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo dalla Città e da chi gli subentra, né rimuoverle o danneggiarle; h) Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. La Città resta pertanto manlevata da ogni responsabilità; 14. L’Assegnatario verserà un canone annuo da versarsi nei modi stabiliti dal Settore competente per le finanze ed il patrimonio: a) in prima applicazione il canone è fissato nella misura di euro 0,50 per m2; b) il canone è soggetto a rivalutazione ISTAT biennale da parte del Settore competente per le finanze ed il patrimonio; c) il canone verrà versato, in un'unica soluzione annua anticipata, successivamente all'intervenuta esecutività del provvedimento deliberativo della Giunta Comunale di assegnazione e comunque

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prima della materiale immissione nell'uso del terreno. Per gli anni successivi il versamento dovrà avvenire entro il mese di compimento del periodo annuale; d) in caso di ritardato versamento oltre al recupero del canone verrà applicata una sanzione pari al canone annuo; e) decorsi inutilmente tre mesi verrà revocata all’assegnazione; f) le somme relative verranno introitate in un apposito capitolo del Bilancio istituito all’uopo dal Settore competente per le finanze ed il patrimonio, destinato a coprire le spese di istituzione e gestione degli orti urbani. 15. Le eventuali innovazioni al regolamento eventualmente introdotte successivamente, pena decadenza dall'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari. 16. L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario. 17. L'assegnatario si impegna a: a) contribuire alla manutenzione degli spazi comuni.; b) curare la buona sistemazione l'ordine e la pulizia del proprio orto, e a non alterarne il perimetro e la fisionomia. Le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate con materiale naturale vivo o morto. 18. Nello spazio riservato all'orto non è consentita: I.la recinzione del singolo lotto; II. la posa di pavimentazione fissa; III. l'allevamento di animali di qualsiasi specie; IV. lo scarico di materiali inquinanti o altrimenti nocivi; V. accendere stoppie o rifiuti; VI. produrre rumori molesti; VII. per l'utilizzo di prodotti chimici, si rimanda alla normativa vigente .

Art. 12 - Disciplina del verde privato o in concessione 1. I proprietari, affittuari, concessionari di aree pubbliche o comunque agli aventi titolo di aree verdi, cortili, terreni scoperti, aree di pertinenza a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie, portici e marciapiedi, accessori e pertinenze degli edifici, luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio e/o anche semplicemente in vista al pubblico hanno l’obbligo: a) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti: I. alla ordinaria pulizia; II. al controllo degli stessi di modo che terzi non li utilizzino per abbandonarvi cose; III. allo sfalcio dell’erba alta ed al taglio dei rovi ivi insistenti; IV. ad eliminare la presenza di animali morti e materiale putrescente; V. a sgomberare i materiali allo stato di abbandono; VI. ad impedire azioni, da parte di chiunque, che provochino: - dispersione di liquidi sul suolo, sugli argini e nei corsi d’acqua (canali, fossi ecc.) - deposito d’immondizie e/o rifiuti di qualsiasi genere; VII. alla potatura di fronde, rami ed arbusti prospicienti la sede stradale e le aree pubbliche affinché non debordino ad altezza inferiore a m 5,00; VIII. alla pulizia almeno giornaliera del suolo pubblico da foglie, rami e frutti eventualmente caduti o trasportati dal vento; IX. alla quotidiana pulizia dei luoghi ove si tengono animali per evitare:

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- cattivi odori, - presenza di escrementi, - avanzi di pasti ed altre lordure. b) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, allo scopo di combattere la proliferazione di insetti in detti siti: I. ad effettuare periodiche disinfestazioni, nel rispetto della vigente normativa, con: - trattamenti contro le larve; - trattamenti contro gli insetti adulti; - derattizzazioni; II. ad impedire la formazione di raccolte d’acqua e pozzanghere anche in luoghi poco accessibili o nascosti (sotterranei, cantine, intercapedini); III. a pulire periodicamente le grondaie per favorire il deflusso delle acque piovane ed evitare così eventuali ristagni; IV. ad evitare che l’acqua ristagni nei sottovasi dei fiori per più giorni per evitare lo sviluppo delle larve; V. a non lasciare acqua nei recipienti domestici o da giardino, per più giorni; VI. a coprire vasche e bidoni con zanzariere o teli impermeabili; VII. a coprire oggetti e contenitori, ove possa raccogliersi acqua piovana, con teli impermeabili o coperchi; VIII. a pulire periodicamente tombini, grate e pilette intasati da detriti IX. a controllare il corretto funzionamento dei sifoni; X. a non abbandonare nell’ambiente contenitori, oggetti e materiali vari (quali bidoni, copertoni d’auto, lastre alveolari di polistirolo, ecc.) che possono riempirsi o consentire il ristagno d’acqua piovana; c) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti: I. alla copertura e protezione di materiali sfusi e/o pulverulenti; II. a raccogliere in appositi contenitori dotati di copertura tutti i materiali sfusi suscettibili di dilavamento e/o ruscellamento a causa dell’azione della pioggia, per impedirne la fuoriuscita; III. a raccogliere in appositi contenitori tutti i materiali pulverulenti suscettibili di dispersione eolica in modo da impedire la formazione di pulviscolo; d) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti: I. alla protezione da fuoco dei materiali incendiabili (ramaglie, legno, paglie, stoppie ecc.); II. alla creazione di apposite barriere parafuoco e/o strade tagliafuoco; III. a raccogliere in appositi contenitori dotati di copertura tutti i materiali suscettibili di incendio (materie prime o derivate, semilavorati e prodotti finiti); e). non accendere di fuochi all’aperto che producano fumi, pulviscoli, polveri sottili (PM 10), esalazioni e odori. f) di smaltire i residui di potatura o falciatura con metodi di compostaggio o a discarica controllata con espresso divieto della bruciatura dei residui stessi, di arbusti e rovi e delle stoppie 2. Per l’esecuzione di potature o abbattimenti di alberi sotto tutela occorre chiedere specifica autorizzazione al Servizio competente per il Verde. 3. È obbligatorio l’osservanza delle norme di salvaguardia fitopatologia e profilassi delle malattie letali epidemiche sulle piante.

Art. 13 – Regolamentazione verde pubblico

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1. Il verde pubblico è regolamentato dal “Piano di tutela e valorizzazione del verde pubblico” , di cui alla Carta del verde. 2. Il Piano contiene la mappatura delle aree verdi con la definizione delle loro tipologie in relazione alle funzioni prevalenti, il riconoscimento di quelle di particolare pregio storico - naturalistico, il catasto del patrimonio arboreo. 3. L’elenco delle specie arboree protette è contenuto nell’allegato A del presente regolamento.

Titolo II

Interventi che coinvolgono il verde pubblico

Art. 14. – Definizioni 1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per specie vegetali: - di prima grandezza quelle aventi fusto con diametro superiore ai 30 cm.; - di seconda grandezza quelle aventi fusto con diametro compreso tra 10 e 30 cm.; - di terza grandezza ed arbusti tutte le restanti.

Art. 15 - Autorizzazioni

1. Le richieste di intervento sul territorio che coinvolgono il verde pubblico, le banchine o massicciate di strada alberate devono essere autorizzate e/o corredate dal prescritto parere del Servizio competente per il Verde. 2. La richiesta dovrà contenere: I tutti gli estremi di identificazione del richiedente (Nome e Cognome o Ragione sociale, indirizzo, Partita IVA o Codice Fiscale); II le motivazioni per cui si intende alterare o manomettere l’area; III una planimetria quotata indicante il rilievo completo delle presenza vegetali esistenti sull’area verde interessata dalla manomissione, estesa ad una porzione di almeno 20 m oltre il limite di intervento ed riportante ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire (ingombro del cantiere, sezione degli scavi); IV la durata degli interventi; V documentazione fotografica attestante lo stato di fatto del sito; VI l'impegno da parte del richiedente ad indennizzare l’Amministrazione Comunale di tutti i danni prodotti dall'intervento di manomissione. A seconda dell’intervento gli uffici competenti possono richiedere la presentazione di adeguata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria fissandone tempi e modi; VII le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi. 3. Qualora gli interventi siano conseguenza di lavori o altro, la richiesta non dovrà essere autonoma ma andrà presentata in maniera congiunta e contenuta nella domanda principale (richiesta di permesso di costruire, denuncia inizio attività edilizia, ecc.) 4. L’esecutore dei lavori ha l’obbligo di affiggere in cantiere un cartello con notizie che informino la cittadinanza dei lavori autorizzati. 5. Nel caso di lavori che penalizzino in modo significativo, per durata o estensione, il patrimonio verde comunale, il soggetto autorizzato sarà tenuto ad indennizzare il danno.

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Art. 16 - Presenze vegetali 1. Gli interventi di manomissione di aree verdi ed alberate dovranno tener conto delle piante già presenti nel luogo e del loro spazio minimo vitale sin dalle fasi preliminari di progettazione, adeguando alle naturali capacità di sviluppo futuro le scelte tecniche e progettuali che si intendono realizzare. Art. 17 - Prescrizioni tecniche

1. Con l'obiettivo primario di salvaguardare la vita delle alberature interessate dalle azioni di manomissione o di scavo occorre: I Operare facendo in modo da garantire sempre: a) spazio fisico per il sostegno dell’albero e per lo sviluppo delle radici stesse; b) adeguato volume di terreno da colonizzare e controllare; c) superficie libera per lo scambio di ossigeno ed acqua; d) adeguato e sostenibile apporto di sostanze nutritive essenziali; e) disponibilità di acqua e il suo movimento libero nel terreno. II Proteggere ed evitare di danneggiare quanta più ampia superficie libera di terreno possibile al di sotto delle chiome degli alberi. 2. Gli interventi in prossimità, così come definiti ai punti successivi, di alberi ed arbusti devono essere eseguiti previo sopralluogo di tecnici del Servizio competente per il verde precedentemente avvisati che potranno impartire disposizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori.

Art. 18 - Lavori di scavo

1. I lavori di scavo devono essere eseguiti al di fuori della chioma dell’albero: indicativamente ad una distanza (calcolata dal filo del tronco alla luce netta dello scavo) non inferiore a m. 3 per le piante di prima e di seconda grandezza e m 1,5 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti. 2. Nel caso si rendessero necessari lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a quelle minime stabilite si deve procedere con particolari precauzioni stabilite di volta in volta, in relazione allo specifico caso, dal responsabile del Servizio aree verdi. 3. Gli eventuali tagli alle radici secondarie devono essere eseguiti in modo netto (non sfibrando o strappando le radici), disinfettando le ferite con gli anticrittogamici e fungicidi prescritti dal Servizio competente per il Verde. 4. Per evitare di compromettere la vita dell’albero e la sua futura stabilità meccanica le radici più grosse non devono essere amputate o danneggiate, e vanno protette contro il disseccamento con la iuta. L’amputazione delle radici portanti equivale all’abbattimento dell’albero. 5. Se le piante interessate sono del genere Platanus si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal D.M. del 17.04.1998 “lotta obbligatoria contro il Cancro Colorato del Platano”. 6. Gli scavi non devono rimanere aperti più di due giorni. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi vanno riempiti provvisoriamente. Le radici vanno immediatamente coperte con una stuoia e mantenente sempre umide per evitarne il disseccamento. 7. Se sussiste il pericolo di gelo, le pareti dello scavo nella zona delle radici vanno coperte con materiale isolante.

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8. In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto di un raggio di almeno m 1,50 dal fusto per le specie di prima grandezza, di m 1,00 per quelle di seconda grandezza e m 0,50 per le specie di terza grandezza e gli arbusti. Quest'area dovrà essere tenuta libera e protetta, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento. 9. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (cls, laterizi, asfalto, altro) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali deve essere allontanato dal responsabile dei lavori al momento stesso della manomissione e conferito dove indicato dal Servizio competente per il verde con la collaborazione del Servizio Manutenzione. 10. Una volta terminati i lavori di scavo occorre ripristinare le aree interessate assicurando che: I vengano asportati i materiali non compatibili come inerti, ciottoli, zolle, altro. II gli scavi siano riempiti con terreno agrario così da permettere un livellamento con il terreno circostante. I tecnici del Servizio competente per il verde indicheranno lo spessore necessario. III sia effettuato un accurato assestamento e livellamento del terreno (modifiche di pendenza potrebbero modificare l’apporto idrico alla pianta). 11. Nel caso di variazioni ai principi di tutela sopra descritti per cause di forza maggiore il Servizio competente per il verde descriverà di volta in volta le prescrizioni da adottare e le modalità con cui devono essere eseguiti i lavori.

Art. 19 - Allestimento di cantieri

1. Gli alberi presenti nell'ambito dei cantieri devono essere protetti, con recinzioni rigide per evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale. 2. Non saranno ammessi: a) posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee; b) accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, arredi, altro; c) infissione di chiodi o appoggi; d) installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi; e) imbracatura dei tronchi, altro. 2. Particolare attenzione deve essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, altro) nonché nel governo delle fonti di calore e di fuoco, che dovranno essere trattate in conformità alle disposizioni di legge in materia. 3. Nella zona delle radici (= zona chioma) non deve essere depositato in nessun caso materiale da costruzione, carburante, macchine da cantiere, altro. L’acqua di lavaggio, in particolare quella con le polveri di cemento, è da eliminare, in caso contrario è da convogliare lontano dalle radici. 4. Si deve mantenere libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi. Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere richiesta dal Servizio competente per il verde l'interdizione del cantiere, dalla superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno, per mezzo di opportuna recinzione.

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5. Nel caso in cui un cantiere impedisca per più giorni la fruibilità di uno spazio verde, occorre informare preventivamente la cittadinanza con adatti cartelli di avviso, come indicato dal Servizio competente per il Verde. Art. 20 – Lavori di ripristino di aree verdi e relative spese 1. Le spese dei lavori di ripristino di aree verde e alberate sono a carico dell’autore della manomissione. 2. I lavori di ripristino verranno ordinati dall’Amministrazione Comunale a carico del privato al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi di manutenzione del patrimonio verde circostante. 3. In caso di mancata esecuzione spontanea si potrà procedere d’ufficio a spese dell’autore della manomissione. 4.L’Amministrazione Comunale provvederà al pagamento dell’impresa esecutrice dei lavori di ripristino con addebito di tali spese all’autore della manomissione. 4. Se il ripristino interessa una superficie pari o superiore al 75% di un’area avente delle precise delimitazioni fisiche (cordoli, cancellate o simili) potrà essere richiesto il ripristino totale dell’area senza che l’autore della manomissione possa sollevare alcuna eccezione. Art. 21 - Metodologia per la stima dei danni a soggetti arborei

1. Il valore ornamentale viene determinato nel seguente modo: - alberi di dimensioni fino ad un diametro di cm 10: valore base di Euro 1000,00. - per ogni cm di diametro in più, un incremento del valore base pari ad Euro 40,00. - gli importi sono soggetti ad adeguamento ISTAT biennale. 2. Nel caso in cui il Servizio competente per il verde debba procedere in proprio o autorizzi l’abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze o a seguito di incidenti provocati da veicoli, oppure debba occuparsi di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali, l’Amministrazione Comunale ha il diritto di chiedere l’indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti. Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene “albero”. L'indennizzo complessivo sarà determinato dalla seguente formula: I = V.o. + S.a. - V.l. dove: I = indennizzo (ornamentale) spettante all’Amministrazione Comunale V.o. = Valore ornamentale S.a. = Spese di abbattimento (se sostenute dall’Amministrazione Comunale) V.l. = Valore di mercato del legname da opera retraibile (se incamerato dall’Amministrazione Comunale). 3. Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto. Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima

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analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento. L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula: I = V.o. x H

dove: I = Indennizzo spettante al Comune V.o. = Valore ornamentale precedente l'intervento H = Incidenza percentuale della chioma asportata 4. Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici del Servizio competente per il Verde, a seguito di lavori vengano danneggiati gli

apparati radicali delle piante. L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca il deperimento generale. Tale indennità è funzione della superficie interessata dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula: D.b.= V.o. x H

dove: D.b. = Danno biologico V.o. = Valore ornamentale H = Incidenza percentuale delle radici asportate.

Art. 22 - Regole per gli interventi che coinvolgono il verde pubblico 1. Nelle aree di competenza comunale per ogni opera a verde di nuova realizzazione o per interventi anche di competenza di altri uffici o enti sul verde già esistente, i relativi progetti dovranno acquisire preventivamente il parere obbligatorio ma non vincolante del Servizio competente per il verde che ne valuterà la compatibilità ai criteri fondamentali della corretta progettazione ambientale e paesaggistica, della rispondenza degli impianti alle norme di base della futura manutenzione. 2. Il progetto degli impianti vegetali, dovrà contenere: a) il rilievo puntuale planimetrico e fotografico dello stato di fatto; b) il progetto del nuovo impianto, in planimetria in scala minima 1:200 o al massimo 1:500, con indicate le specie arboree ed arbustive da porre a dimora, con le relative caratteristiche dimensionali, nel rispetto delle Norme di attuazione del vigente P.R.G.; c) l’organizzazione degli spazi, delle pertinenze, degli accessi e dei percorsi pedonali nonché le attrezzature ludiche eventuali, gli arredi, gli impianti fognari, idrici ed elettrici se previsti, nonché le caratteristiche dei materiali impiegati; d) l’eventuale apporto di terra (specificare quantità e sue caratteristiche chimico-fisiche); e) il computo metrico-estimativo dell’opera compiuta; f) qualora necessario, una relazione agronomica a firma di un tecnico abilitato, quali un dottore agronomo o un dottore forestale o un perito agrario o un agrotecnico; g) la Valutazione d’incidenza per i casi previsti.

Art. 23 - Nuove piantagioni 1. L’Amministrazione Comunale favorisce l’incremento del patrimonio vegetale sia pubblico che privato, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti, privilegiando le specie locali, così da rafforzare il carattere identificativo locale e garantire un giusto equilibrio nella competizione tra specie differenti e favorendo la diversità biologica, sia in termini di specie che in termini di età, in modo da garantire una popolazione arborea ed arbustiva sana e bilanciata. La messa a dimora dovrà

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essere eseguita a regola d’arte da personale tecnico specializzato e le nuove alberature dovranno essere scelte considerando le esigenze dettate dall’ambiente urbano di destinazione, quali: a) la sistemazione paesaggistica esistente, le condizioni di fruizione dell’area prescelta, l’eventuale destinazione d’uso dell’area stessa; b) la presenza di infrastrutture, reti aree e condutture sotterranee; c) topografia, tipologia, qualità e umidità del suolo; d) esposizione a venti invernali, sali antigelo (viali e strade alberate), spruzzi salini; e) inquinamento dell’aria; f) potenziale nodo per le reti di collegamento delle aree verdi al fine di migliorare la funzionalità ecologica. La scelta delle specie vegetali dovrà essere orientata anche in considerazione dei benefici che l’ambiente urbano di destinazione potrà trarne; in particolare la resistenza ai diversi inquinanti atmosferici, la capacità di ridurre il rumore e la carica batterica dell’aria, la resistenza alle malattie e la rusticità.

Art. 24 - Comunicazione degli interventi programmati

1. Un mese in anticipo sull’avvio degli interventi programmati, il Servizio competente per il verde ne dà avviso alla popolazione, tramite comunicazione sui siti web del Comune e dell’Affidatario, e tramite comunicati alla stampa e campagna informativa da condursi nella zona dell’intervento. Questa è effettuata attraverso l’affissione di un cartello, presso le bacheche del municipio e in prossimità dell’area di intervento in cui si illustra sinteticamente l’intervento previsto.

Art. 25 - Comunicazione degli interventi di emergenza 1. Nei casi in cui si debba operare in condizioni di emergenza, come previsti dalla normativa vigente, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, andranno apposti cartelli informativi nelle vicinanze delle: a) porzioni di territorio (strada, piazza, ecc.) se si tratta di interventi seriali; b) singole piante se si tratta di interventi puntuali. Il cartello informativo deve riportare in modo chiaro e leggibile: la natura e le ragioni dell’intervento; i tempi previsti per la sua realizzazione; il documento di autorizzazione dell’intervento emanato dal Servizio competente per il Verde; l’esecutore dell’intervento, con i recapiti telefonici, postali, fax, e-mail ai quali rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni.

Art. 26 - Condizioni di tutela e salvaguardia di alberi di particolare interesse

1. Le piante individuate dall’Amministrazione Comunale od inserite in elenchi di esemplari soggetti a tutela assoluta ai sensi della legislazione regionale in quanto particolare interesse botanico e/o storico, sono soggette a maggior tutela ed ogni intervento sulle stesse dovrà essere effettuato da ditta altamente specializzata, sotto il controllo dei tecnici incaricati del Servizio competente per il verde dell’Amministrazione Comunale.

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2. Allo scopo di mantenere e salvaguardare il patrimonio verde, pubblico e privato, tutti i proprietari di piante in genere, sono obbligati a provvedere in base alla legislazione vigente, alla prevenzione e lotta contro le principali fitopatologie e parassiti animali. In particolar modo è obbligatoria la lotta, secondo la legislazione vigente, ai principali patogeni fungini o parassiti animali, quali: - Processionaria del pino (Taumatopea pityocampo) su pino nero e cedro; - Cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata f. Pl.) sui platani; - Matsucoccus (Matsucoccus feytaudi) la cui specie ospite è principalmente il pino marittimo; - Punteruolo rosso delle Palme (Rhynchophorus ferrugineus); 3. Risulta opportuno mettere in atto le misure di controllo e i mezzi di difesa preventivi, divulgati dal Servizio Fitosanitario Regionale, di altri agenti patogeni a rapida diffusione, anche se non è obbligatoria la lotta secondo la legislazione vigente, quali: - Bruco americano (Hyphantria cunea) su Acer negando, Gelso, Salici, Prugni, ed altri; - Cameraria dell’Ippocastano (Cameraria ohridela) sugli Ippocastani. 4. Qualsiasi difetto, alterazione, sintomo di malattia, deperienza, visibili sulle piante dovranno essere tempestivamente segnalati al Servizio competente per il verde da parte dei proprietari degli alberi e degli arbusti. Dopo sopralluogo effettuato, il Servizio competente per il verde provvederà ad emettere apposite ordinanze di intervento o di eventuale abbattimento. In tali ordinanze saranno evidenziati tutti gli accorgimenti atti a garantire l’incolumità pubblica, nonché il diffondersi della malattia o parassitosi in atto. Tutti gli interventi di cui sopra, siano essi di prevenzione, curativi o, nella peggiore delle ipotesi, di abbattimento delle piante morte, dovranno essere condotti rispettando rigorosamente le disposizioni legislative vigenti in materia.

Titolo III

Partecipazione della cittadinanza

sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano

Art. 27 - Il Cittadino e le Associazioni

1. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica. 2. La Città d San Benedetto del Tronto promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite il Forum del verde previsto dalla Carta del Verde ) alle attività di tutela e valorizzazione del verde. 3. La progettazione di nuove aree verdi diviene occasione privilegiata di accrescimento culturale se coinvolge direttamente i potenziali fruitori, i cittadini, i Consigli di quartiere, il Forum, attraverso forme organizzate di cittadinanza attiva e progettazione partecipata.

Art. 28 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

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1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde. 2. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.

Art. 29 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi 1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale. 2. L' Amministrazione Comunale può affidare e dare in custodia alle Associazioni operanti in ambiti limitrofi ai parchi mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico. Nelle convenzioni potrà essere inserita anche la gestione di chioschi di somministrazione di alimenti e bevande, in conformità al piano di localizzazione dei chioschi e di quanto precisato nell’articolo 31, nonché dei bagni pubblici posti a servizio degli stessi. 3. Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato. 4. Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo atto o altre forme di pubblicità da definirsi. 5. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni e da un disciplinare predisposti ed approvati dalla Giunta comunale e sottoscritto dalle parti, in esecuzione del presente regolamento. 6. Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere ed eventualmente organizzare eventi atti a favorire la conoscenza del marchio dello sponsor. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso. 7. I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati. 8. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi è in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento e della Carta del Verde Art. 30 - Svolgimento di manifestazioni e attività

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1. All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico. 2. Sono consentite, inoltre, manifestazioni ed attività di spettacolo viaggiante, in conformità alla normativa vigente, per le quali l'Amministrazione ha già individuato luoghi e periodi di utilizzo. 3. Le installazioni esistenti dovranno essere annualmente autorizzate dal Settore competente così come ogni loro variazione e le stesse dovranno osservare le prescrizioni del presente Regolamento. 4. In linea generale, è altresì consentito lo svolgimento di manifestazioni di carattere politico (feste di partito) da limitare ad una iniziativa per anno per ciascuna area verde o parco o giardino, allo scopo di non penalizzare la fruizione pubblica e non deteriorare le strutture vegetali e le attrezzature esistenti. 5. Su richiesta di singoli cittadini, Enti (pubblici o privati), Società, Associazioni od anche singoli Gruppi, l'Amministrazione Comunale, può autorizzare lo svolgimento, nell'ambito delle predette aree verdi, delle seguenti iniziative: - assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, comizi, attività sportive, socio-culturali e di vario tipo. 6. Per la realizzazione e lo svolgimento di tali iniziative non è consentita l'occupazione o l'utilizzo o il danneggiamento, diretto o indiretto, di prati, tappeti erbosi, aiuole, alberate. 7. Gli uffici comunali competenti, sulla base di distinte valutazioni, in relazione alle caratteristiche dell’uso, alla possibilità di danneggiamenti dell’impianto a verde esistente proporzionalmente ai metri quadrati/giorno utilizzati,. possono richiedere la presentazione di idonea cauzione per danni al verde ed alle attrezzature nella forma di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria fissandone tempi e modalità. 8. Qualora al momento dell’accertamento effettuato dal Servizio competente per il verde risultassero danni all’impianto verranno utilizzate, per il ripristino dell’area, le somme versate a titolo di cauzione, e qualora il danno risultasse superiore alla entità della cauzione versata, sarà data comunicazione, nelle forme legali, all’interessato, imponendogli il ripristino a proprie spese con ditta di propria fiducia, ma sotto la direzione e sorveglianza del Servizio competente per il verde o in alternativa il versamento della differenza fra l’importo dei danni e le somme versate a titolo di cauzione. 9. La riparazione del danno da parte del concessionario è completata nel termine assegnato con comunicazione scritta dal Servizio competente per il Verde. 10. In difetto l’incameramento della cauzione sarà automatico da parte della Amministrazione, con riserva di esigere l’eventuale maggiore differenza. 11. Per le manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale non è prevista la necessità della richiesta e della copertura assicurativa. Sarà sufficiente una semplice comunicazione interna al Servizio competente per il verde da parte del responsabile del servizio che organizza la manifestazione, il quale ha l’onere di raccordarsi con tutti i responsabili degli Uffici Comunali coinvolti assumendosi ogni responsabilità connessa alla manifestazione

12. Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni varie per un periodo di almeno 24 mesi successivi al fatto accertato. 13. Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere), autorizzate all'interno di parchi, giardini pubblici o aree verdi devono rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico. 14. Nella previsione di superamenti e comunque nei casi previsti dal Regolamento Comunale per la

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tutela dell'Inquinamento acustico, il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti.

Art. 31 - Chioschi 1. I parchi cittadini rivestono nell'ambito territoriale un'importanza rilevante per il ruolo primario di luogo di svago e di aggregazione sociale; per tale motivo l'Amministrazione intende programmare azioni volte alla riqualificazione delle aree verdi, inserendo oltre che attrezzature per bambini, anche strutture che possano svolgere un ruolo di aggregazione quali i chioschi di somministrazione di alimenti e bevande. 2. I chioschi costituiscono infatti un importante punto di ritrovo all'interno del parco e un punto di forza nell'attività sociale e culturale, oltre a rappresentare un presidio del territorio. 3. Per quanto riguarda l'installazione di chioschi collocati all'interno di parchi, giardini e aree verdi essi devono essere autorizzati dagli Uffici comunali competenti previo parere vincolante del Settore Gestione Verde , limitatamente agli spazi consentiti dal Piano di localizzazione dei chioschi nelle aree verdi e secondo quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti. In particolare, i chioschi devono essere posti a 2 metri dal filo del tronco. Essi non devono comportare in alcun modo danni o nocumenti ad aree verdi, siepi e alberate.

Art. 32 - Accesso ai parchi e giardini

1. Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative. 2. I parchi e i giardini recintati, pubblici o di uso pubblico, sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti da apposita determinazione dirigenziale ed indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale. 3. In particolare, per quanto riguarda i parchi ed i giardini di particolare pregio, al fine di disincentivare l'eventualità di atti vandalici e di disturbo alla quiete pubblica, la Città valuta l'opportunità di esporre, mediante apposita segnaletica, gli orari di apertura e chiusura degli stessi e di istallare idonei dispositivi di chiusura dei cancelli nelle ore notturne (eventualmente affidando a terzi il compito di porre in essere tale operazione oltre alla loro riapertura) concertando le modalità di accesso con le forze dell'ordine e con eventuali proprietari privati aventi diritto di accesso. 4. Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione Comunale, provvederà a nominare apposito custode scelto, anche eventualmente tra le realtà del volontariato, per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza. 5. Il verde pubblico gestito dagli Enti od Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

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Titolo IV

Sanzioni e divieti

Art. 33 - Divieti

1. Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi articoli e nelle norme tecniche ad essi collegate è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso ed è vietato altresì compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo. 2. Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio verde ed impedirne il degrado, nel Regolamento vengono indicati una serie di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali sia le modalità di utilizzo delle aree verdi.

Art. 34 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

1. Divieti comportamentali A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree verdi pubbliche sono vietati: a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato; b) l'accatastamento di materiale infiammabile; c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta; d) l'impermeabilizzazione del suolo; e) gli scavi non autorizzati; f) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve; g) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi; h) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile; i) danneggiare e imbrattare la segnaletica; j) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo; k) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno; l) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici; m) calpestare le aiuole fiorite; n) calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato con determinazione dirigenziale o altro atto idoneo e con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto; o) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi; p) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;

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q) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite; r) circolare con veicoli a motore. s) il fumo Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste nell’allegato. 2. Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato: a) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate; b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici; c) mettere a dimora piante senza l'assenso degli Uffici del Settore Gestione Verde (o S.S.D.); d) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole; e) raccogliere fiori, frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione f) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati; g) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini; h) campeggiare e pernottare; Nei parchi in cui sono stati installati dall'Amministrazione dei barbecue entro apposite strutture delimitate, questi ultimi possono essere utilizzati ma devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta. L'utilizzo delle strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area; i) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi; l) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; m) sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone ; n) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro o) esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia p) alimentare animali selvatici o domestici ivi presenti . E' inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste nell’allegato.

Art. 35 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi

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1. In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore. 2. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi: a) motocarrozzelle per il trasporto di disabili; b) mezzi di soccorso; c) mezzi di vigilanza in servizio; d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti; e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area; f) mezzi per le attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni; g) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni; h) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde; i) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abilitazioni od attività produttive all'interno dell'area. 3. In ogni caso tutti i mezzi indicati nei paragrafi dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata.

Art. 36 - Biciclette e velocipedi

1. .----- SOPPRESSO - 2. Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e mountain bikes per evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli per gli utenti. 3. Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibilità di danneggiamento di aree verdi causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano. In tal caso, nelle entrate dell'area verde sarà apposta apposita segnaletica di divieto.

Art. 37 - Giochi e attività sportive

1. Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi pubbliche adibite a parco o giardino, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi. 2. E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna. 3. E' ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni, anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna. 4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite da adeguata cartellonistica esistente. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte. 5. A coloro che utilizzano le attrezzature e l'arredo in maniera non conforme alle prescrizioni del

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presente articolo, verrà comminata la sanzione amministrativa prevista Il genitore ha comunque l'obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature da parte del minore. 6. E' dovere oltre che diritto del cittadino segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione. 7. Nelle aree gioco è vietato l'accesso ai cani. . 8. Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo, sono ammesse esclusivamente nell'ambito degli spazi appositamente attrezzati allo scopo, se esistenti, e subordinatamente al rispetto dell'orario fissato per lo svolgimento di tali attività.

Art. 38 - Aree destinate ai cani --- - SOPPRESSO-

Art. 39- Definizione delle sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate. 2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro. 3. Nella tabella allegata vengono individuate alcune specifiche sanzioni per violazioni o inosservanze. Qualora la fattispecie non sia prevista si applica la sanzione minima di 25,00 euro. 4. Inoltre, se del caso, potrà essere disposta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

Art. 40 - Vigilanza 1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie, alle Guardie Zoofile Volontarie. 2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purchè costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale del Settore Gestione Verde avente qualifica non inferiore al livello funzionale "C" e munito di apposito documento di riconoscimento. 3. Inoltre, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città,

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l'Amministrazione comunale può affidare il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento a personale di altri Enti. 4. I concessionari potranno segnalare alle competenti autorità le violazioni ed inosservanze delle norme e prescrizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, per i provvedimenti all’uopo necessari.

Art. 41 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta esecutività dell'atto approvativo dello stesso.

Art. 42 - Incompatibilità ed abrogazione di norme 1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme con esso incompatibili od in contrasto eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali. 2. Sono espressamente abrogati:

- il Regolamento del Verde adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 157 del 10 maggio 2006 così come successivamente modificato ed integrato.

- la Carta del verde adottata con la medesima deliberazione. 2. E’ abrogato l’allegato D, recante “Tutela, valorizzazione e incremento del verde pubblico e

privato” (del C.C. n. 290 del 07.08.1989) al Regolamento edilizio comunale vigente Art. 43 – Rinvio 1. Con riferimento alle occupazioni di suolo pubblico che coinvolgano il verde pubblico si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

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ALLEGATO “A”

SANZIONI AMMINISTRATIVE Oltre alle sanzioni amministrative stabilite dalla normativa vigente in materia:

Disposizione normativa Sezione

Minimo Sezione

Massimo Oblazione nei

60 giorni

Interventi di potatura delle chiome di pianta di alto fusto protetta non eseguiti in conformità-capitozzatura o taglio di branche principali fatto salvo ulteriore indennizzo

200,00 400,00 400,00

Abbattimento alberi sotto tutela in assenza di autorizzazione (per ogni albero)

250,00 1.500,00 500,00

Deposito di immondizie e/o rifiuti di qualsiasi genere

50,00 300,00 100,00

Dispersione di liquidi sul suolo, sugli argini e nei corsi d’acqua

65,00 390,00 130,00

Arature e fresature su terreni con pendenza superiore al 35% senza successiva semina di prati stabili

65,00 390,00 130,00

Intervento in assenza di autorizzazione

65,00 390,00 130,00

Mancato rispetto delle limitazioni d’uso delle acque di laghi, stagni, canali ecc

75,00 450,00 150,00

Mancato rispetto prescrizioni allestimento cantieri

50,00 300,00 100,00

Intervento di scavo eseguito in difformità dalle prescrizioni

65,00 390,00 130,00

Mancato rispetto dell'area di pertinenza per posa in opera di pavimentazioni A

65,00 390,00 130,00

Mancato controllo della vegetazione

25,00 150,00 50,00

Incendio o diserbo chimico delle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte in genere.

50,00 300,00 100,00

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ALLEGATO “B ”

ELENCO SPECIE ARBOREE PROTETTE Elenco specie arboree protette ai sensi della: (1) - L.R. n° 6/05 (si applica per le specie radicate fuori del perimetro urbano): Nel territorio della regione sono protetti gli alberi ad alto fusto, isolati, in filare od a gruppi appartenenti alle seguenti specie: cipresso comune (Cupressus sempervirens); pino domestico (Pinus pinea); abete bianco (Abies alba); tasso (Taxus baccata); agrifoglio (Ilex aquifolium); leccio (Quercus ilex); farnia (Quercus robur); cerro (Quercus cerris); cerrosughera (Quercus crenata); rovere (Quercus petraea); roverella (Quercus pubescens) e relativi ibridi; castagno (Castanea sativa); faggio (Fagus sylvatica); acero campestre (Acer campestre); acero napoletano o d’ungheria (Acer obtusatum); acero opalo (Acer opalifolium); acero di monte (Acer pseudoplatanus); acero riccio (Acer platanoides); tiglio (Tilia spp.); albero di giuda (Cercis siliquastrum); frassino maggiore (Fraxinus excelsior); Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia) e orniello (Fraxinus ornus); olmo campestre (Ulmus minor); olmo montano (Ulmus glabra); ciliegio canino (Prunus mahaleb ); sorbo domestico (Sorbus domestica); ciavardello (Sorbus torminalis); sorbo montano (Sorbus aria); sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia); carpino bianco (Carpinus betulus); carpinella (Carpinus orientalis); carpino nero (Ostrya carpinifolia); bagolaro (Celtis australis); pioppo bianco (Populus alba); pioppo tremolo (Populus tremula); ontano nero (Alnus glutinosa) e bianco (Alnus incana); corbezzolo (Arbutus unedo); fillirea (Phyllirea latifolia); terebinto (Pistacia terebinthus); lentisco (Pistacia lentiscus); pino d’aleppo (Pinus halepensis); gelso nero (Morus nigra) e gelso bianco (Morus alba). (2) - L.R. n° 7/85 (si applica per le specie radicate all’interno del perimetro urbano): Nel territorio della regione è vietato, l'abbattimento delle piante di alto fusto delle seguenti specie, siano esse isolate, in filari, in piccoli gruppi o misti: querce di tutte le specie, compreso il leccio (Quercus ilex), pino domestico (Pinus pinea), cipresso comune (Cupressus sempervirens), castagno (Castanea sativa), ippocastano (Aesculus hippocastanum), abete bianco (Abies alba), tasso (Taxus baccata), ginepro comune (Juniperus communis), agrifoglio (Ilex aquifolium), faggio (Fagus sylvatica), tiglio di tutte le specie (Tilia sp.), platano (Platanus acerifolia), acero riccio (Acer platanoides), acero campestre (Acer campestre), acero di monte (Acer pseudoplatanus), acero napoletano (Acero obtusatum), frassino maggiore (Fraxinus excelsior), frassino orniello (Fraxinus ornus), frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia), olmo (Ulmus campestris), olmo montano (Ulmus glabra), ontano nero (Alnus glutinosa), ciliegio selvatico (Prunus avium), pero selvatico (Pirus pyraster), melo selvatico (Malus sylvestris), sorbo domestico (Sorbus domestica), ciavardello (Sorbus torminalis), farinaccio (Sorbus aria), pioppo tremulo (Populus tremula), pioppo bianco (Populus alba), carpino bianco (Carpinus betulus), carpino nero (Ostrya carpinifolia), tamericio (Tamarix gallica), albero di Giuda (Cercis siliquastrum), bagolaro (Celtis australis). Ai sensi del combinato disposto degli articoli 20, comma 6 e 34 comma 4 della legge regionale n. 6/2005, questo elenco (2) resterà in vigore sino all’adozione del “Regolamento del verde urbano” da parte della Regione Marche . Definizioni

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Albero ad alto fusto: una pianta di origine gamica od affrancata, naturale o artificiale, nella quale sia nettamente distinguibile il tronco dai rami oppure nella quale il tronco si diffonda in rami ad una certa altezza; si considerano ad alto fusto le piante aventi un diametro di almeno 15 centimetri a 1,30 metri da terra; Albero secolare: un albero di alto fusto che, in mancanza di dati attendibili riguardo la sua nascita o piantagione, ha un diametro pari o superiore a quello indicato nell’allegato 1 alla presente legge; Arbusteto: qualsiasi formazione composta da specie arbustive avente lunghezza di almeno 10 metri, larghezza superiore a 5 metri, ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti; Branca principale: il ramo che si diparte dal punto di inserzione della chioma nel fusto di un albero; Capitozzatura: la recisione della chioma in un punto qualsiasi del fusto di un albero od il taglio di una branca principale; Filare: qualsiasi formazione lineare composta da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di larghezza sempre inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti; Gruppo: qualsiasi formazione composta da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati Siepe: qualsiasi formazione lineare chiusa della lunghezza di almeno 10 metri, composta da specie arbustive o da specie arboree mantenute allo stato arbustivo avente larghezza non superiore a 5 metri ed altezza inferiore a 5 metri. Diradamento: asportazione completa di rami o branche con taglio rasente in prossimità delle inserzioni