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Regolamento V04 – decorrenza: 1 febbraio 2017 – Riproduzione riservata 1 REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI ARBITRALI PROMOSSI INNANZI AD “ARBITRATO-IMMOBILIARE ORGANIZZAZIONE ARBITRALE INDIPENDENTE” PREAMBOLO Il presente Regolamento disciplina i procedimenti promossi innanzi ad Arbitrato-Immobiliare successivamente alla data di entrata in vigore indicata all’art. 32. Il Regolamento è stato redatto dal Coordinatore al fine di venire incontro all’esigenza di celerità dei giudizi propria di una società sempre più “connessa e tecnologica”, ed allo scopo di agevolare l’attività dei difensori, mettendo al centro “la sostanza” rispetto alla “forma”. Il Regolamento persegue i seguenti obbiettivi: a) Creazione di uno strumento alternativo al processo innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria; b) Devoluzione delle decisioni a professionisti specializzati in diritto immobiliare e delle costruzioni; c) Nomina diretta degli arbitri al fine del contenimento dei costi e dei tempi di avvio del procedimento; d) Preferenza per la nomina di arbitro unico piuttosto che di un collegio giudicante, e) Regolamentazione anticipata di tutte le fasi del procedimento, così da evitare contrasti preliminari tra le Parti; f) Contenimento dei tempi e del numero delle udienze; g) Utilizzo di una pluralità di strumenti per il deposito degli atti e dei documenti in grado di garantire celerità e semplicità dell’adempimento; h) Aggiornamento costante delle norme regolamentari in ragione dei suggerimenti dati dalle Parti, dai Difensori e dagli Arbitri. Al fine di agevolare i legali nella predisposizione e nello svolgimento dell’attività difensiva innanzi all’Organizzazione Arbitrale è sempre possibile rivolgere al Coordinatore domande circa la corretta interpretazione delle norme del Regolamento, sempre liberi gli Arbitri, cui compete in via esclusiva la decisione della disputa, di discostarsi dalle indicazioni date. La Segreteria è inoltre a disposizione delle Parti e dei Difensori per fornire informazioni di natura pratica. 1. Definizioni 1.1. Al fine del procedimento arbitrale organizzato per il tramite di Arbitrato-Immobiliare - Organizzazione Arbitrale Indipendente, i seguenti termini avranno il significato qui descritto: 1.1.1. Arbitrato-Immobiliare: L’organizzazione arbitrale indipendente promossa da Alessandro Ciappi Consulting, unitamente a legali specializzati nel settore immobiliare e delle costruzioni, al fine della soluzione di dispute giuridiche in via alternativa a quella giudiziale ordinaria. 1.1.2. Arbitro Aggiunto: Arbitro nominato da ciascuna parte, ovvero sorteggiato dall’Arbitro Designato, al fine della composizione del Collegio Arbitrale. 1.1.3. Arbitro Designato: l’Arbitro nominato ai sensi del Regolamento che non si sia ancora costituito in Tribunale Arbitrale. 1.1.4. Arbitro Unico: il Tribunale Arbitrale in composizione monocratica. 1.1.5. Atto: qualsiasi scritto difensivo depositato dalle Parti nel rispetto del Regolamento. 1.1.6. Collegio Arbitrale: il Tribunale Arbitrale composto da tre arbitri.

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REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI ARBITRALI PROMOSSI INNANZI AD

“ARBITRATO-IMMOBILIARE – ORGANIZZAZIONE ARBITRALE

INDIPENDENTE”

PREAMBOLO

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti promossi innanzi ad Arbitrato-Immobiliare

successivamente alla data di entrata in vigore indicata all’art. 32.

Il Regolamento è stato redatto dal Coordinatore al fine di venire incontro all’esigenza di celerità

dei giudizi propria di una società sempre più “connessa e tecnologica”, ed allo scopo di

agevolare l’attività dei difensori, mettendo al centro “la sostanza” rispetto alla “forma”.

Il Regolamento persegue i seguenti obbiettivi:

a) Creazione di uno strumento alternativo al processo innanzi all’Autorità Giudiziaria

Ordinaria;

b) Devoluzione delle decisioni a professionisti specializzati in diritto immobiliare e delle

costruzioni;

c) Nomina diretta degli arbitri al fine del contenimento dei costi e dei tempi di avvio del

procedimento;

d) Preferenza per la nomina di arbitro unico piuttosto che di un collegio giudicante,

e) Regolamentazione anticipata di tutte le fasi del procedimento, così da evitare contrasti

preliminari tra le Parti;

f) Contenimento dei tempi e del numero delle udienze;

g) Utilizzo di una pluralità di strumenti per il deposito degli atti e dei documenti in grado

di garantire celerità e semplicità dell’adempimento;

h) Aggiornamento costante delle norme regolamentari in ragione dei suggerimenti dati

dalle Parti, dai Difensori e dagli Arbitri.

Al fine di agevolare i legali nella predisposizione e nello svolgimento dell’attività difensiva

innanzi all’Organizzazione Arbitrale è sempre possibile rivolgere al Coordinatore domande

circa la corretta interpretazione delle norme del Regolamento, sempre liberi gli Arbitri, cui

compete in via esclusiva la decisione della disputa, di discostarsi dalle indicazioni date.

La Segreteria è inoltre a disposizione delle Parti e dei Difensori per fornire informazioni di

natura pratica.

1. Definizioni

1.1. Al fine del procedimento arbitrale organizzato per il tramite di Arbitrato-Immobiliare -

Organizzazione Arbitrale Indipendente, i seguenti termini avranno il significato qui

descritto:

1.1.1. Arbitrato-Immobiliare: L’organizzazione arbitrale indipendente promossa da

Alessandro Ciappi Consulting, unitamente a legali specializzati nel settore immobiliare e

delle costruzioni, al fine della soluzione di dispute giuridiche in via alternativa a quella

giudiziale ordinaria.

1.1.2. Arbitro Aggiunto: Arbitro nominato da ciascuna parte, ovvero sorteggiato dall’Arbitro

Designato, al fine della composizione del Collegio Arbitrale.

1.1.3. Arbitro Designato: l’Arbitro nominato ai sensi del Regolamento che non si sia ancora

costituito in Tribunale Arbitrale.

1.1.4. Arbitro Unico: il Tribunale Arbitrale in composizione monocratica.

1.1.5. Atto: qualsiasi scritto difensivo depositato dalle Parti nel rispetto del Regolamento.

1.1.6. Collegio Arbitrale: il Tribunale Arbitrale composto da tre arbitri.

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1.1.7. Compenso/i Arbitrali: I corrispettivi dovuti dalle Parti agli arbitri per lo svolgimento del

loro incarico professionale.

1.1.8. Consiglio Disciplinare: collegio composto dai primi tre Supervisori di turno nel giorno

di proposizione dell’istanza di ricusazione, ovvero, in caso di impedimento, da quelli di

turno nei giorni immediatamente successivi, che non abbiano ragioni di incompatibilità

ad esaminare l’istanza di ricusazione, la deliberazione della revoca dell’Arbitro nei cui

confronti sia stata proposta ricusazione, ovvero la nomina di un sostituto.

1.1.9. Consulente Tecnico: esperto, anche contabile di una materia che richieda particolari

competenze estranee a quelle degli Arbitri, cui gli arbitri domandino ausilio al fine della

migliore comprensione dei fatti di causa ovvero della soluzione di quesiti di natura

tecnica.

1.1.10. Convenzione Arbitrale: il compromesso o la clausola compromissoria dalla quale

emerga la volontà delle parti di devolvere la soluzione della disputa ad Arbitrato-

Immobiliare.

1.1.11. Coordinatore: l’avvocato specializzato in diritto immobiliare e delle costruzioni autore

del Regolamento e dei successivi aggiornamenti o modifiche.

1.1.12. Delegato alla Prova: Legale Abilitato delegato dal Tribunale Arbitrale all’assunzione

della prova testimoniale.

1.1.13. Dichiarazione di indipendenza: dichiarazione, allegata dall’Arbitro Designato e

dall’Arbitro Aggiunto alla propria accettazione dell’incarico, con la quale l’arbitro

escluda la sussistenza di legami personali o professionali, anche pregressi, con le parti del

giudizio arbitrale, ovvero con i loro difensori, o altre ragioni, quali interessi personali od

economici, diretti o indiretti, relativi all’oggetto della disputa, così come qualunque

pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere, o ragioni di mera

opportunità, che ne inficino, anche soltanto potenzialmente, l’imparzialità di giudizio e la

sua terzietà.

1.1.14. Difensore il Legale Abilitato che abbia ricevuto mandato di difendere una delle Parti

nel Giudizio Arbitrale.

1.1.15. Disputa: qualsiasi controversia giuridica la cui soluzione sia affidata ad arbitri designati

ai sensi del Regolamento, che procedano seguendo le regole procedurali in esso

contenute.

1.1.16. Foglio di precisazione delle conclusioni: scritto della parte contenente esclusivamente

la succinta indicazione delle proprie domande ed eccezioni.

1.1.17. Giorno Lavorativo: qualsiasi giorno di calendario, dal lunedì al venerdì, che non sia

considerato festivo secondo il calendario giudiziale del foro di Milano, e che non sia

compreso tra i seguenti periodi di ciascun anno: 5 agosto-26 agosto e 24 dicembre – 2

gennaio, compresi.

1.1.18. Giorno non Lavorativo: tutti i giorni che non siano lavorativi ai sensi del precedente

articolo 1.1.17

1.1.19. Giudizio Arbitrale: il procedimento arbitrale avviato ai sensi del presente

Regolamento, volto alla soluzione di una disputa in via alterativa ad un procedimento

innanzi all’Autorità Giudiziaria Orinaria.

1.1.20. Legale Abilitato: professionista abilitato al patrocinio innanzi all’Autorità Giudiziaria

Ordinaria Italiana, fermi, per i praticanti abilitati, i limiti di valore e di materia previsti

dal vigente ordinamento della Repubblica Italiana.

1.1.21. Memoria: atto difensivo depositato ai sensi dell’art. 20 del Regolamento.

1.1.22. Memoria difensiva: il primo atto difensivo della parte convenuta.

1.1.23. Note conclusive: atto finale depositato dalle parti contenetene la descrizione del fatto e

dello svolgimento della Procedura Arbitrale, nonché l’esposizione delle proprie ragioni

in diritto alla luce delle difese delle controparti e delle prove, oltre alle conclusioni della

Parte.

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1.1.24. Organizzazione Arbitrale: il complesso di strumenti, anche informatici, comprensivi

del sito web, e l’insieme dei giuristi organizzato Arbitrato-Immobiliare al fine della

soluzione di controversie in materia immobiliare e delle costruzioni.

1.1.25. Parte Istante: la parte che avvii il procedimento arbitrale depositando il relativo atto

introduttivo, ovvero che faccia domanda di chiamata del terzo od una specifica domanda

istruttoria.

1.1.26. Parte: il soggetto che abbia ad avviare la procedura arbitrale nonché tutti i soggetti

convenuti, terzi chiamati aderenti o intervenuti nel giudizio arbitrale.

1.1.27. Parti: l’insieme dei soggetti che avviino, siano convenuti, chiamati in causa aderenti o

intervenuti nel giudizio arbitrale.

1.1.28. Portale: il complesso dei siti web www.arbitrato-immobiliare.com, www.arbitrato-

immobiliare.it e www.realestatearbitration.it

1.1.29. Procedimento Arbitrale: il giudizio arbitrale promosso innanzi ad Arbitrato-

Immobiliare e disciplinato dal Regolamento

1.1.30. Quota Provvisoria: importo per Compensi Arbitrali dovuto in via provvisoria da

ciascuna Parte del Procedimento Arbitrale.

1.1.31. Regolamento: il corpo delle disposizioni e delle note che regolano il procedimento

arbitrale organizzato per il tramite di Arbitrato-Immobiliare.

1.1.32. Resistente: una parte convenuta nel giudizio arbitrale.

1.1.33. Ricorrente: la parte che avvii il giudizio arbitrale.

1.1.34. Ricorso: l’atto introduttivo del procedimento arbitrale.

1.1.35. Saldo: Somma residua dovuta da ciascuna Parte a soddisfazione integrale dei Compensi

Arbitrali, delle spese di Procedimento e di ogni ulteriore spesa e compenso maturata a di

lei carico, nel corso del Procedimento Arbitrale, ai sensi del Regolamento.

1.1.36. Sede dell’Organizzazione: la sede delle attività di segreteria di Arbitrato-Immobiliare,

in Milano, Via Torino n. 61, ovvero al diverso indirizzo che dovesse essere indicato nel

Portale al momento dell’inoltro di qualsiasi comunicazione o atto.

1.1.37. Segreteria: la segreteria dell’Organizzazione Arbitrale.

1.1.38. Spese di Procedimento: le competenze e le spese dovute per la gestione amministrativa

dell’arbitrato.

1.1.39. Supervisore: Il titolare/legale rappresentante di Alessandro Ciappi Consulting, ovvero

un avvocato di comprovata esperienza nel campo del diritto immobiliare e delle

costruzioni, indipendente dalle parti coinvolte nella controversia, cui sia affidato il

compito di nominare arbitri avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia

oggetto di arbitrato.

1.1.40. Tabella Compensi: tabella riassuntiva delle Spese di Procedimento e dei Compensi

Arbitrali, suddivise per scaglione di valore, che, con la sottoscrizione della Convenzione

Arbitrale, le Parti si obbligano a corrispondere con l’avvio del Procedimento Arbitrale.

1.1.41. Tribunale Arbitrale: Organo giudicante privato, in composizione monocratica o

collegiale, cui spetti il compito di giudicare una disputa promossa ai sensi del

Regolamento.

2. Funzione della Segreteria ed attività degli Arbitri

2.1. La Segreteria è deputata al ricevimento degli atti e dei documenti ed alle comunicazioni

alle Parti in ossequio e nei limiti delle disposizioni del Regolamento.

2.2. Ove non diversamente previsto dal Regolamento, la Segreteria comunica con le Parti a

mezzo fax, o per posta elettronica certificata (P.E.C.), ovvero a mezzo raccomandata o

corriere o con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova della consegna della

comunicazione.

2.3. La Segreteria conteggerà e comunicherà alle Parti l’ammontare della Quota provvisoria,

delle eventuali integrazioni e del Saldo

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2.4. I Compensi Arbitrali e le spese documentate sostenute dall’Arbitro dovranno essere

corrisposte dalle Parti direttamente a quest’ultimo, qual creditore della relativa

obbligazione.

2.5. Alessandro Ciappi Consulting percepirà le Spese di Procedimento dell’arbitrato, compenso

di cui sarà dunque creditore.

3. Valore della disputa

3.1. Ai fini della determinazione del valore della disputa e della quantificazione delle Spese

di Procedimento e dei Compensi Arbitrali, si farà riferimento al valore più alto tra la

somma delle domande proposte dal Ricorrente e quello delle domande proposte dal

Resistente o da altre parti in causa, escluse le domande subordinate.

3.2. Le Parti hanno l’onere di indicare il valore delle rispettive domande nei loro primi scritti

difensivi.

3.3. In assenza di dichiarazione di valore delle Parti, il computo viene provvisoriamente

effettuato dalla Segreteria, che ha sempre l’onere di procedere a sommaria verifica della

dichiarazione rese da queste.

3.4. Il Tribunale Arbitrale verifica il valore della controversia attribuito dalle Parti, o, in

assenza, dalla Segreteria, e provvede a modificarlo, in caso di computo errato, ordinando

alle Parti, o alla singola Parte, l’integrazione delle Spese di Procedimento e dei Compensi

Arbitrali in ossequio alla Tabella Compensi ed al conteggio eseguito dalla Segreteria come

da successivo art. 3.6..

3.5. Nel caso di domanda di valore indeterminato si applicheranno le Spese di Procedimento ed

i Compensi Arbitrali previsti per domande di valore compreso tra i 50.000,01 ed i

100.000,00 Euro. Il Tribunale Arbitrale potrà disporre l’applicazione delle Spese di

Procedimento e dei Compensi Arbitrali previsti per lo scaglione di valore superiore qualora

i beni della vita richiesti in giudizio siano particolarmente rilevanti, ancorché di valore non

quantificabile.

3.6. Il Tribunale Arbitrale ha l’onere di comunicare alla Segreteria il valore della controversia,

determinato come sopra. La Segreteria, sulla base di detta indicazione, computa

l’ammontare della Spese di Procedimento e dei Compensi Arbitrali sulla scorta della

Tabella Compensi, determinando l’integrazione a carico di ciascuna di esse. Le Parti

debbono provvedere a detta integrazione entro 10 giorni dalla relativa comunicazione della

Segreteria.

3.7. Ciascuna Parte è obbligata in proprio alla corresponsione della Quota Provvisoria di propria

competenza dei Compensi Arbitrali - esclusa, a tal riguardo, la solidarietà ex art. 814

c.p.c. in caso di mancato pagamento delle controparti della Quota a loro carico-

nonché alla corresponsione delle Spese di procedimento, delle ulteriori spese e compensi

previste dal Regolamento. L’accettazione dell’incarico da parte dell’Arbitro Designato

comporta implicita rinunzia alla solidarietà di cui all’art. 814 c.p.c.

4. Norme applicabili al procedimento arbitrale e numero degli arbitri

4.1. Nel rispetto del principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti, il

procedimento arbitrale promosso innanzi ad Arbitrato Immobiliare è regolato

esclusivamente dal Regolamento, comprensivo delle note, in vigore al momento della

presentazione della domanda. Il Regolamento in vigore sarà sempre consultabile

nell’apposita sezione del sito www.arbitrato-immobiliare.com (raggiungibile anche tramite

gli indirizzi www.arbitrato-immobiliare.it e www.realestatearbitration.it). Copia dei

Regolamenti succedutisi nel tempo, con l’indicazione del periodo di loro vigenza, sarà

sempre domandabile alla Segreteria. Fatte salve le diverse intese tra le parti, ed il necessario

assenso del Tribunale Arbitrale, le modifiche apportate al Regolamento dopo il deposito

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della domanda di arbitrato non si applicheranno al procedimento proposto, anche qualora

la domanda non sia stata ancora comunicata al Resistente e/o alle controparti e/o il

Tribunale Arbitrale non si sia ancora costituito.

4.2. Le Parti, con il necessario assenso del Tribunale Arbitrale, avranno sempre facoltà di

convenire modifiche procedurali da applicare al Procedimento Arbitrale che le occupa, a

condizione che di dette modifiche si dia compiutamente atto a verbale.

4.3. Ogniqualvolta sorga una questione di natura procedimentale non specificamente regolata

dal Regolamento, si farà riferimento alle disposizioni degli artt. 414 e ss. cpc (c.d. rito del

lavoro), cui il presente Regolamento è ispirato, a quelle del Libro Quarto, Titolo VIII

Codice di Procedura Civile Italiano (art. 806 e ss.). e, in via sussidiaria, alle altre

disposizioni del Codice di Procedura Civile della Repubblica Italiana.

4.4. Qualora le Parti non abbiano scelto la legge che regola i rapporti in contestazione, si

applicherà, ove possibile, la legge della Repubblica Italiana,

4.5. Sono in ogni caso salve le norme stabilite nelle Convenzioni internazionali e le norme

inderogabili.

4.6. È fatto obbligo alle Parti di farsi assistere da Difensore legalmente abilitato al patrocinio

innanzi all’Autorità Giudiziaria Italiana (il Legale Abilitato).

4.7. Arbitrato-Immobiliare è organizzazione che amministra anche i procedimenti arbitrali

internazionali, secondo le norme contenute nel presente Regolamento, qualora alla data

della sottoscrizione della Convenzione Arbitrale almeno una delle parti risieda, o abbia la

propria sede effettiva, all’estero, senza avere sede secondaria, domicilio, dimora o stabile

organizzazione in Italia, ovvero nel caso in cui debba essere eseguita all’estero una parte

rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce.

4.8. È sempre fatto salvo il principio del raggiungimento dello scopo, per il che nessun atto,

qualora tempestivamente depositato, potrà essere dichiarato nullo per vizi formali o di

scarsa rilevanza, a condizione risultino chiare le domande e le difese in fatto e/o in diritto

in esso svolte.

5. Natura dell’arbitrato e numero degli arbitri

5.1. L’Arbitro decide il merito della controversia secondo diritto.

5.2. Salvo specifica domanda congiunta delle Parti, da proporre all’udienza di costituzione del

Tribunale Arbitrale, il Tribunale Arbitrale è composto da un Arbitro Unico.

5.3. Il procedimento e gli atti debbono essere in lingua italiana. Nel caso parte resistente avesse

sede all’estero in paese non di lingua italiana, l’atto introduttivo, e la copia da consegnare

al Resistente, dovranno essere accompagnate da una traduzione in lingua inglese ovvero,

in alternativa, nella lingua ufficiale del paese di destinazione della comunicazione di avvio

dell’arbitrato.

6. Nomina dell’Arbitro

6.1. L’Arbitro Designato viene nominato dal primo Supervisore di turno il giorno di deposito

della domanda, ovvero, in caso di mancata tempestiva risposta alla comunicazione della

Segreteria, da quello che lo segue in elenco, e così via. La scelta del nominativo

dell’Arbitro Designato è onere e responsabilità esclusiva del Supervisore.

6.2. La scelta dell’Arbitro Designato dovrà ricadere tra i nominativi indicati in apposito elenco

tenuto dalla Segreteria. In caso di incompatibilità degli arbitri in elenco, ovvero di motivata

necessità di nominare altro arbitro in relazione alla natura della controversia e delle parti

coinvolte, il Supervisore potrà nominare altro avvocato o giurista esperto di diritto

immobiliare e delle costruzioni che non sia compreso nel citato elenco. In caso di

incompatibilità dell’arbitro, di mancata accettazione o di rifiuto, la nomina del nuovo

arbitro sarà effettuata, ai sensi del precedente art. 6.1, dai Supervisori di turno nel Giorno

Lavorativo di ricezione in Segreteria della mancata accettazione o della rinunzia.

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6.3. Potranno essere ammessi alla lista tenuta dalla Segreteria, ovvero nominati arbitri, soltanto

avvocati iscritti ad un Ordine Forense che siano specializzati in diritto immobiliare e delle

costruzioni, ovvero giuristi di imprese operanti nel settore immobiliare e delle costruzioni,

o, ancora, giuristi che dimostrino di aver maturato una consolidata esperienza nel predetto

settore.

6.4. Entro la fine di ciascun mese Arbitrato-Immobiliare provvede a redigere il calendario dei

turni dei Supervisori per il mese successivo. In difetto, si intenderà confermato quello del

mese in corso. Qualora i mesi non abbiano egual numero di giorni, i Supervisori in servizio

l’ultimo giorno si intenderanno confermati, nel calendario del mese successivo, sino al suo

termine1.

6.5. Il calendario dei turni, redatto Arbitrato-Immobiliare dopo aver consultato i Supervisori,

sarà dotato di data certa tramite invio di apposito messaggio di posta elettronica certificata,

e sarà consultabile dalle Parti, a motivata richiesta, soltanto dopo l’avvenuta

comunicazione dell’accettazione dell’Arbitro Designato.

6.6. La nomina dell’Arbitro Designato, redatta per iscritto su apposito modulo, sarà sottoscritta

dal Supervisore, eventualmente in formato digitale, e dovrà intervenire entro 5 Giorni

Lavorativi dal deposito dell’atto introduttivo del giudizio arbitrale, a condizione che siano

state corrisposte le Spese di Procedimento. In difetto di pagamento, il termine per la nomina

sarà differito sino all’effettivo saldo.

6.7. La nomina potrà sempre essere decisa congiuntamente da più Supervisori. Della decisione

congiunta e dei nominativi dei Supervisori si darà atto nel modulo di nomina che, tuttavia,

potrà essere sottoscritto anche da uno soltanto di essi, eventualmente in formato digitale.

6.8. Nel caso in cui tutti i Supervisori di turno si trovino in situazione di incompatibilità alla

nomina dell’arbitro, la nomina sarà domandata ai Supervisori del turno immediatamente

successivo, e, in caso di impedimento, a quelli dei turni a seguire.

6.9. Qualora all’udienza di costituzione le Parti facciano domanda congiunta di nomina di un

Collegio Arbitrale, l’Arbitro Designato, che costituito il collegio assumerà la funzione di

Presidente, proporrà un elenco di 5 potenziali arbitri aggiunti. Ciascuna parte sceglierà dal

proposto elenco un Arbitro Aggiunto. La scelta avverrà seguendo l’ordine processuale

(prima attore ricorrente e poi convenuto resistente). In caso di pluralità di parti, sempre

fermo il numero totale dei componenti il collegio (3), la scelta degli arbitri aggiunti sarà

compiuta direttamente dall’Arbitro Designato.

6.10. In caso di costituzione di un Collegio Arbitrale, i compensi arbitrali di cui alla relativa

tabella pubblicata sul sito dell’organizzazione arbitrale saranno raddoppiati. Ciascun

Arbitro del Collegio avrà diritto ad un terzo del corrispettivo totale, fermo il disposto del

precedente art. 3.7.

7. Accettazione dell’incarico, comunicazioni alle parti e costituzione del Tribunale

Arbitrale

7.1. La Segreteria provvede a comunicare tempestivamente per iscritto all’Arbitro Designato

l’avvenuta nomina, unendo copia della domanda introduttiva.

7.2. Entro 5 Giorni Lavorativi dalla comunicazione della nomina l’Arbitro Designato dovrà

recapitare per iscritto alla Segreteria: la propria accettazione, la Dichiarazione di

Indipendenza e l’indicazione della data della udienza di costituzione del Tribunale

Arbitrale e del luogo ove la stessa si terrà. L’udienza di costituzione del Tribunale Arbitrale

dovrà tenersi non meno di 30 (trenta) giorni dopo la sua comunicazione alle Parti.

1 NOTA PRATICA: i Supervisori in servizio il 28 di febbraio si intenderanno confermati, in assenza di nuovo calendario,

anche per i giorni 29, 30 e 31 del marzo successivo. Lo stesso principio si applicherà in caso di mensilità di 31 giorni

preceduta da mensilità di 30.

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7.3. L’arbitro ha l’obbligo di astenersi nei casi previsti dall’art. 51 c.p.c.. In ogni caso di

motivato e giustificato rifiuto di accettazione dell’incarico, l’Arbitro Designato dovrà darne

comunicazione alla Segreteria nel termine previsto nell’art. 7.2. La Segreteria ne darà

tempestiva comunicazione alla Parte Istante ed il Supervisore di turno provvederà ai sensi

dell’art. 6 alla nomina di nuovo Arbitro Designato.

7.4. La Segreteria provvede a comunicare per iscritto alla Parte Istante l’accettazione

dell’incarico, la dichiarazione di indipendenza e la data fissata per l’udienza di costituzione

del Tribunale Arbitrale, nonché a conteggiare le competenze iniziali da versare all’Arbitro

Designato.

7.5. La Segreteria, ovvero il Ricorrente, qualora ne faccia richiesta, provvede ad inviare al

Resistente, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), ovvero a mezzo raccomandata o

corriere o con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova della consegna all’indirizzo delle

Parti: il Ricorso, l’accettazione dell’Arbitro Designato, la di lui dichiarazione di

indipendenza, nonché la comunicazione della data e del luogo fissati per l’udienza di

costituzione del Tribunale Arbitrale, con il conteggio delle competenze iniziali da versare

direttamente all’Arbitro Designato.

7.6. Entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta accettazione dell’incarico da parte

dell’Arbitro Designato il Ricorrente dovrà provvedere alla corresponsione all’Arbitro

Designato del 50% della Quota Provvisoria, oltre alla rifusione delle spese del bollo

apposto sull’accettazione dell’incarico, fornendone prova alla Segreteria

7.7. Dal deposito del Ricorso, e da quello della Memoria Difensiva, ogni comunicazione sarà

effettuata direttamente ai difensori delle Parti, presso i quali le Parti si intendono

domiciliate, anche in assenza di specifica elezione di domicilio in procura.

8. Avvio della procedura arbitrale ed atto introduttivo

8.1. La domanda di arbitrato si propone con Ricorso, sottoscritto da Legale Abilitato munito di

apposita procura in calce o nel margine del Ricorso stesso o, qualora redatta su foglio

separato, specificamente rilasciata per la promovenda Procedura Arbitrale. Sarà sempre

possibile allegare procura speciale o generale validamente conferita innanzi a pubblico

ufficiale ai sensi della legge di residenza, di domicilio o di sede della Parte. Il Ricorso,

unitamente ai documenti prodotti, deve essere depositato in Segreteria, ovvero recapitato

all’indirizzo della Segreteria, a mezzo raccomandata o corriere, o con altro mezzo idoneo

ad assicurare la prova della consegna, o, infine, tramite messaggio di posta elettronica

certificata (P.E.C.) consegnato all’indirizzo [email protected]

8.2. Il Ricorso deve contenere:

8.2.1. 1. l'indicazione “Tribunale Arbitrale”;

8.2.2. L’indicazione della convenzione arbitrale, sia essa un compromesso o un contratto

contenente clausola compromissoria, da allegare ai documenti uniti all’atto;

8.2.3. Il nome, il cognome, il codice fiscale del Legale Abilitato, il di lui indirizzo di studio,

indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) ed il fax

8.2.4. il nome, il cognome, il codice fiscale del Ricorrente, - ovvero la partita IVA, o altra

univoca combinazione numerica o alfanumerica atta ad identificarlo ai sensi della Legge dello

Stato di residenza o di appartenenza- nonché la di lui residenza ed il domicilio eletto,

8.2.5. il nome, il cognome, il codice fiscale del Resistente - ovvero la partita IVA, o altra

univoca combinazione numerica o alfanumerica atta ad identificarlo ai sensi della Legge dello

Stato di residenza o di sede o di appartenenza- nonché la di lui residenza ed il domicilio eletto.

Qualora il Ricorrente, ovvero il Resistente convenuto, fosse una persona giuridica, una società

di persone, un'associazione non riconosciuta, un comitato, un consorzio o un altro centro

d’interessi economici, il ricorso dovrà indicarne la denominazione, la ragione sociale, o la

ditta, nonché la sede legale o secondaria, oltre al codice fiscale, - ovvero alla partita IVA o

altra univoca combinazione numerica o alfanumerica identificativa del soggetto ai sensi della

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Legge dello Stato di appartenenza o della sede principale o secondaria - ed al nome ed al

cognome di chi ne abbia la legale rappresentanza;

8.2.6. l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) ed il fax del Resistente, ove

ricavabili da pubblici elenchi.

8.2.7. la procura alle liti, da allegare agli atti. Sarà sempre possibile allegare copia di procura

speciale o generale validamente conferita innanzi a pubblico ufficiale ai sensi della legge di

residenza, domicilio o sede della Parte.

8.2.8. la determinazione dell'oggetto della domanda;

8.2.9. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le

relative conclusioni;

8.2.10. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il Ricorrente intende avvalersi

e, in particolare, dei documenti che si offrono in comunicazione.

8.2.11. La dichiarazione di valore della controversia

8.3. Al ricorso introduttivo, che, unitamente alla procura, deve essere in regola con l’imposta

di bollo, deve essere allegata prova dell’avvenuto pagamento delle Spese di Procedimento.

8.4. In assenza di pagamento delle Spese di Procedimento e dei bolli, il deposito della domanda

non si considererà validamente eseguito.

9. Costituzione del Resistente

9.1. Nel rispetto delle disposizioni del successivo art. 10, il Resistente deve costituirsi nel

giudizio arbitrale, almeno dieci giorni di calendario prima dell'udienza fissata dall’Arbitro

Designato, a mezzo di Memoria Difensiva, depositata, unitamente ai documenti prodotti,

in Segreteria ovvero recapitata all’indirizzo della Segreteria, a mezzo raccomandata o

corriere, o con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova della consegna, o, infine, tramite

messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.) consegnato all’indirizzo

[email protected]. La Memoria Difensiva deve essere

sottoscritta da Legale Abilitato munito di apposita procura in calce o nel margine della

memoria stessa, ovvero in calce al ricorso comunicato o, qualora redatta su foglio separato,

specificamente rilasciata per l’incardinata procedura arbitrale. Sarà sempre possibile

allegare copia di procura speciale o generale validamente conferita innanzi a pubblico

ufficiale ai sensi della legge di residenza, domicilio o sede della Parte.

9.2. Entro 2 Giorni Lavorativi la Segreteria provvederà ad inviare all’Arbitro Designato ed al

Ricorrente copia, anche soltanto per immagine, ovvero copia fotostatica, degli atti e dei

documenti, cui farà seguire l’inoltro dell’originale bollato.

9.3. Il deposito si intende comunque tempestivamente effettuato qualora il Resistente provveda

a comunicare, a mezzo P.E.C., la memoria difensiva ed i documenti al Resistente ed

all’Arbitro Designato, provvedendo nel rispetto del successivo art. 10.4.

9.4. La Memoria Difensiva deve contenere:

9.4.1. Il nome, il cognome, il codice fiscale del Legale Abilitato, il di lui indirizzo di

studio, l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) ed il fax

9.4.2. il nome, il cognome, il codice fiscale del Resistente, - ovvero la partita IVA o

altra univoca combinazione numerica o alfanumerica atta ad identificarlo ai sensi della

Legge dello Stato di residenza, di sede o di appartenenza- nonché la di lui residenza ed

il domicilio eletto,

9.4.3. la procura alle liti, da allegare agli atti,

9.4.4. il nome, il cognome, il codice fiscale del Ricorrente - ovvero la partita IVA o

altra univoca combinazione numerica o alfanumerica atta ad identificarlo ai sensi della

Legge dello Stato di residenza o di sede- nonché la di lui residenza ed il domicilio

eletto. Qualora il Resistente, fosse una persona giuridica, una società di persone,

un'associazione non riconosciuta, un comitato, un consorzio o un altro centro

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d’interessi economici, la Memoria Difensiva dovrà indicarne la denominazione o la

ragione sociale o la ditta nonché la sede legale o secondaria, oltre al codice fiscale -

ovvero alla partita IVA o altra univoca combinazione numerica o alfanumerica

identificativa del soggetto ai sensi della Legge dello Stato di appartenenza o della sede-

ed al nome ed al cognome di chi ne abbia la legale rappresentanza;

9.4.5. L’indicazione del Ricorrente

9.4.6. A pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale, le eccezioni

procedimentali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio ai sensi della vigente

legislazione italiana e l’istanza per la chiamata del terzo.

9.4.7. la dichiarazione di valore della controversia qualora proposta domanda

riconvenzionale.

9.4.8. Nella stessa memoria il Resistente deve prendere posizione, in maniera precisa

e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dal Ricorrente a

fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare

specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in

particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

9.5. Alla Memoria Difensiva, che, unitamente alla procura, deve essere in regola con l’imposta

di bollo, deve essere allegata prova dell’avvenuto pagamento del 50% della Quota

Provvisoria e, in caso di domanda riconvenzionale e di chiamata di terzi, anche delle Spese

di Procedimento computate in base al valore di dette domande. La Segreteria computa

provvisoriamente gli eventuali aumenti dei Compensi Arbitrali e delle spese di

Procedimento dovute in ragione della proposizione della domanda riconvenzionale,

dandone comunicazione alle Parti, che dovranno provvedere all’integrazione dei

pagamenti già eseguiti entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione di detta comunicazione,

salve le verifiche e le rettifiche previste al precedente art. 3.

9.6. Se il Resistente non presenta la Memoria Difensiva, pur avendo ritualmente ricevuto la

comunicazione della domanda introduttiva, dell’accettazione dell’Arbitro Designato e

della fissazione e del luogo dell’udienza di costituzione, il procedimento prosegue in sua

assenza.

9.7. L’assenza del Resistente dal procedimento equivale a mancata contestazione dei fatti

affermati dal Ricorrente.

10. Modalità di deposito di atti e di documenti e scambio con le Parti e gli arbitri -

Originali ed obbligo di osservanza della disciplina dell’imposta di bollo

10.1. Il deposito degli atti e documenti avviene mediante deposito in Segreteria, o tramite

recapito all’indirizzo della Segreteria, a mezzo raccomandata o corriere, o con altro mezzo

idoneo ad assicurare la prova della consegna, o, infine, tramite messaggio di posta

elettronica certificata (P.E.C.) consegnato all’indirizzo [email protected]

immobiliare.com. Tutti gli atti debbono essere sottoscritti dal Difensore della Parte. Si

precisa che la dimensione massima del messaggio di posta elettronica certificata non

può eccedere i 35 MB. In caso il messaggio eccedesse dette dimensioni, il mittente potrà

provvedere mediante inoltro di separati messaggi. Il messaggio deve recare l’indicazione

delle Parti e, ove già disponibile, del numero di procedura assegnato dalla Segreteria.

10.2. Le Parti sono tenute a depositare un originale di ciascun atto per la Segreteria oltre ad un

originale per ciascuna controparte, e ad una copia per l’Arbitro Designato. Dovranno altresì

depositare una copia per ciascuna controparte, ed una per l’Arbitro Designato, dei

documenti offerti in comunicazione, oltre a fornirne altra copia per la Segreteria.

10.3. Ogni originale della procura, del ricorso introduttivo, della memoria difensiva, e di

qualsiasi altro atto difensivo autorizzato ai sensi del presente Regolamento, nonché gli

originali del lodo richiesti dalla procedura, devono essere in regola con le disposizioni della

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legge sul bollo2 (D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni), pena la loro

irricevibilità.

10.4. In caso di deposito via posta elettronica certificata, al messaggio di invio deve essere

allegata la copia per immagine degli originali bollati, originali bollati che debbono essere

depositati in Segreteria entro e non oltre 3 Giorni Lavorativi dalla consegna in via

telematica, unitamente alle copie cartacee degli atti e dei documenti richieste dal

Regolamento. Il deposito dell’originale integra e completa il deposito telematico, i cui

effetti si intenderanno dunque perfezionatisi sin dalla data di ricezione del messaggio di

posta elettronica certificata.

In difetto di recapito dell’originale nel termine che precede, il deposito si considererà come

non eseguito.

10.5. Entro 2 Giorni Lavorativi la Segreteria provvederà ad inviare all’Arbitro Designato ed

alla/e controparte/i copia, anche soltanto per immagine, ovvero copia fotostatica, degli atti

e dei documenti depositati, cui farà seguire l’inoltro degli originali bollati, qualora

specificamente richiesto dalle Parti. In caso di mancata richiesta, gli originali saranno

consegnati alle Parti in occasione della prima udienza cui partecipino di persona i

Difensori, ovvero loro sostituti.

10.6. Il deposito si intende comunque tempestivamente effettuato qualora la Parte depositante

provveda a consegnare alla controparte/i, ed all’Arbitro Designato, a mezzo P.E.C., copia

per immagine dell’atto e degli eventuali documenti, provvedendo al deposito degli originali

in Segreteria nel rispetto del precedente art. 10.4.

10.7. Gli atti non in regola con l’imposta di bollo si hanno per non depositati. La Segreteria

darà notizia al Tribunale Arbitrale ed alle altre Parti della riscontrata irregolarità.

10.8. E’ data facoltà alle Parti di chiedere alla Segreteria l’apposizione delle marche e la stampa

delle copie cartacee degli atti e dei documenti. In tale caso, prima dell’invio dell’atto in via

telematica dovranno provvedere ad accreditare alla Segreteria il costo delle marche

necessarie per ciascun originale oltre al costo del servizio reso, come da Tabella Compensi

vigente al momento dell’invio dell’atto. Il mancato accredito comporterà il venir meno del

servizio e la mancata regolarizzazione dell’atto, con gli effetti di cui al precedente articolo

10.73.

10.9. Gli originali dei verbali di ogni udienza potranno essere trattenuti dall’Arbitro Designato

e dal Tribunale Arbitrale, che avranno l’obbligo di inviarne alla Segreteria una copia, anche

digitale, sottoscritta per attestazione di conformità all’originale medesimo, entro due

Giorni Lavorativi dall’udienza. Nel medesimo termine gli stessi dovranno trasmettere o

consegnare copia del verbale ai Difensori della Parti che ne facciano richiesta, qualora ciò

non sia avvenuto al termine dell’udienza.

10.10. Alla conclusione del procedimento arbitrale, o di quella fase del procedimento che porti

alla sospensione, ovvero alla cessazione dell’attività dell’Arbitro Designato o del Tribunale

Arbitrale, il Giudice Designato, o il Tribunale Arbitrale, dovrà depositare in segreteria gli

originali dei verbali di udienza, unitamente al proprio fascicolo.

10.11. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10.9 e 10.10 si applicano anche ai verbali

redatti dal Delegato alla Prova

2 NOTA PRATICA: il soggetto che esegua il deposito deve apporre una marca da bollo (attualmente di € 16.00) su ogni

foglio dell’originale, ovverossia ogni 4 facciate di uso bollo (25 righe massimo, carattere 12 o 13) e, dunque, sulla pagina

1, 5, 9, 13 ecc. di ogni atto o lodo. 3 NOTA PRATICA: La Parte dovrà accreditare il costo del servizio e l’importo esatto delle marche da apporre su tutti

gli originali prima dell’invio dell’atto e dei documenti da assoggettare a bollo. Il messaggio di posta elettronica certificata

dovrà contenere prova della disposizione di bonifico, corredata di relativo numero di CRO. Il file sottoscritto digitalmente,

che costituisce l’originale dell’atto, sarà stampato dalla Segreteria, unitamente ai documenti, nelle copie/originali

necessari. Alle copie, assoggettate all’imposta di bollo, sarà allegata copia della verifica della validità della firma digitale.

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11. Sottoscrizione digitale degli atti e formato dei file

11.1. I file contenenti la procura ed i file contenenti gli atti inviati a mezzo posta elettronica

certificata dovranno sempre essere sottoscritti in formato digitale.

11.2. Gli atti debbono essere inviati in formato pdf.

11.3. La Procura alle liti, qualora prodotta digitalmente in formato immagine, dovrà essere

sottoscritta per autentica dal Difensore, anche soltanto in formato digitale.

11.4. È ammesso il deposito della procura alle liti sottoscritta digitalmente dalla sola Parte,

essendo la verifica dell’identità del firmatario già stata compiuta dall’ente certificatore che

ebbe a rilasciare il dispositivo di firma.

11.5. I documenti e gli allegati debbono essere depositati in formato immagine “pdf”, “jpeg”

o “gif”.

11.6. Le disposizioni di questo articolo si intendono integrate dalle norme sul c.d. “processo

telematico”, che siano ad esse compatibili ed in vigore al momento del deposito.

12. Deposito a mezzo posta elettronica “ordinaria”

12.1. In ogni caso di malfunzionamento dell’indirizzo di posta elettronica certificata del

mittente, ovvero della Segreteria, sarà consentito l’inoltro a mezzo posta elettronica

ordinaria all’analogo indirizzo della Segreteria. In tale caso è fatto obbligo al depositante

di sincerarsi telefonicamente della ricezione dell’atto e dei documenti. La Segreteria

provvederà ad inviare, eventualmente a mezzo fax, un messaggio di conferma della

ricezione, con l’indicazione della data di ricezione del messaggio.

12.2. Si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 10 e 11.

13. Incompetenza del Tribunale Arbitrale

13.1. L’eccezione avente ad oggetto la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione

d'arbitrato, la regolare costituzione degli arbitri e la competenza del Tribunale Arbitrale

deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o, in assenza di relativo termine,

nella prima udienza successiva alla proposizione della domanda cui si riferisce.

14. Ricusazione degli arbitri

14.1. Entro 10 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione relativa all’accettazione

e dalla dichiarazione di indipendenza e imparzialità, ovvero dalla sopravvenuta conoscenza

della causa di ricusazione, ciascuna parte può ricusare l’arbitro per i motivi previsti dall’art.

815 c.p.c.

14.2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso depositato

in Segreteria con le modalità previste dal Regolamento per il deposito degli atti.

14.3. La Segreteria comunica tempestivamente ai Supervisori di turno il deposito della

ricusazione. I primi tre Supervisori in elenco si costituiscono in Consiglio Disciplinare. I

Supervisori che ritenessero di essere in conflitto d’interesse o incompatibili con la

decisione saranno sostituiti dai Supervisori dei turni immediatamente successivi,

tempestivamente informati dalla Segreteria, o, in caso di impossibilità di completare il

Consiglio con i Supervisori, dagli arbitri indicati nell’elenco generale di Arbitrato-

Immobiliare, seguendo l’ordine di anzianità professionale. Il membro con la maggiore

anzianità professionale assumerà le vesti di Presidente.

14.4. Il deposito dell’istanza di ricusazione non sospende l’arbitrato né la decorrenza dei termini

previsti da questo Regolamento.

14.5. Sulla richiesta di ricusazione decide, in via definitiva e con provvedimento motivato, il

Consiglio Disciplinare, entro 5 giorni lavorativi dalla sua formazione. In caso di

accoglimento dell’istanza, il Consiglio Disciplinare provvede contestualmente alla nomina

del nuovo Arbitro Designato. Si applicano le disposizioni del precedente articolo 7.

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14.6. La Segreteria darà tempestiva comunicazione alle Parti della decisione del Consiglio

Disciplinare.

15. Sostituzione degli arbitri

15.1. Una volta accettato l’incarico, l’arbitro vi può rinunciare soltanto per comprovati e gravi

motivi.

15.2. La rinuncia deve essere comunicata alla Segreteria con raccomandata o tramite fax o

messaggio PEC. La Segreteria ne dà tempestiva notizia alle parti.

15.3. In caso di morte, di incapacità o di rinuncia dell’arbitro, si provvede alla sua sostituzione,

con le stesse modalità previste per la prima nomina, fatta eccezione per il caso di

ricusazione, disciplinato dal precedente art. 14.

15.4. Nei casi di inerzia, ritardo o negligenza dell’arbitro, il Consiglio Disciplinare – da formare

nel giorno in cui la Segreteria abbia contezza dell’inerzia, ritardo o negligenza - effettua

un richiamo scritto; se, trascorsi tre giorni di calendario dalla comunicazione, l’arbitro non

adempie, il Consiglio Disciplinare dispone la sostituzione con le stesse modalità previste

in caso di ricusazione (art. 14.5).

15.5. Il compenso eventualmente spettante all’arbitro sostituito è stabilito dal Consiglio

Disciplinare in considerazione dell’attività svolta fino a quel momento ed alla sua utilità ai

fini della prosecuzione del Procedimento Arbitrale.

15.6. L’arbitro designato in sostituzione può disporre l’eventuale rinnovo di precedenti atti del

procedimento.

15.7. Se ha luogo la sostituzione dell’arbitro dopo che il Tribunale Arbitrale si sia costituito, la

Segreteria trasmette al nuovo arbitro copia degli atti e dei documenti del procedimento. La

costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi di quanto stabilito dal presente

Regolamento.

16. Computo dei termini, decadenze e rimessione in termini

16.1. Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale (dies a quo) mentre si

conteggia quello della scadenza (dies ad quem);

16.2. Qualora la scadenza non cada in un Giorno Lavorativo (Vd. definizione di cui al

precedente art. 1), si intende differita al primo Giorno Lavorativo ad essa successivo.

16.3. Nel caso di computo dei termini a ritroso, qualora la scadenza non venga a cadere in un

Giorno Lavorativo, si dovrà intendere anticipata al primo Giorno Lavorativo ad essa

precedente.

16.4. Le Parti ed il Tribunale Arbitrale avranno comunque facoltà di convenire congiuntamente

scadenze per Giorni non Lavorativi.

16.5. I termini assegnati alle Parti in ossequio al presente Regolamento si intendono perentori

ed a pena di decadenza

16.6. Le Parti hanno facoltà di domandare all’Arbitro la rimessione in termini qualora il ritardo

non sia imputabile a loro colpa

17. Modalità di svolgimento delle udienze

17.1. Salvo diverso accordo tra le Parti e l’Arbitro Designato od il Tribunale Arbitrale, quando

costituito, le udienze del procedimento si tengono all’indirizzo, sito nel circondario del

Tribunale di Milano, indicato dall’Arbitro Designato. In assenza di indicazione di diverso

indirizzo, le udienze si terranno presso la sede della Segreteria.

17.2. È data facoltà ai difensori, all’Arbitro Designato ed al Tribunale Arbitrale che siano

domiciliati fuori dal circondario del Tribunale di Milano di domandare di poter partecipare

in videoconferenza, previa verifica dei necessari strumenti tecnologici. L’istanza deve

essere recapitata alla Segreteria almeno 7 giorni di calendario prima dell’udienza. In caso

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di partecipazione in videoconferenza, qualora il partecipante all’udienza non fosse noto

agli altri intervenuti, dovrà inviare alla Segreteria, anche in via telematica, copia di valido

documento di riconoscimento munito di foto a colori.

17.3. Dello svolgimento dell’udienza l’Arbitro Designato e, dopo la costituzione, il Tribunale

Arbitrale redige apposito verbale. Il verbale sarà redatto direttamente

dall’Arbitro/Tribunale Arbitrale, ovvero da persona da questo autorizzata.

17.4. Coloro che partecipassero all’udienza in videoconferenza provvederanno a trasmettere,

entro le 24 ore successive, copia del verbale sottoscritta in via analogica o digitale.

17.5. In assenza di sottoscrizione nel termine di cui sopra, farà fede la sottoscrizione del solo

Arbitro Designato/Tribunale Arbitrale, corredata di copia del messaggio di trasmissione

del verbale per la firma del partecipante in videoconferenza.

17.6. In caso di pluralità di soggetti connessi in videoconferenza, il verbale potrà essere

composto da più copie sottoscritte singolarmente dai partecipanti, senza necessità di

formazione di un unico documento comprendente tutte le sottoscrizioni. Si applica anche

a questo caso il disposto degli articoli 17.4 e 17.5.

17.7. Il calendario ed il numero delle udienze è stabilito dal Tribunale Arbitrale.

18. Partecipazione alle udienze

18.1. Non è richiesta la partecipazione personale delle parti alle udienze, fatta eccezione per il

caso in cui ne sia disposto l’interrogatorio, essendo sufficiente la partecipazione dei

difensori. Il conferimento della procura ai fini del presente Regolamento comporta

implicito conferimento ai Difensori dei più ampi poteri di rappresentanza, compresi quelli

di partecipazione al tentativo di conciliazione, che il Tribunale Arbitrale ha facoltà di

promuovere in qualsiasi momento della procedura.

18.2. Fatto salvo il caso in cui il Tribunale Arbitrale abbia disposto apposita udienza al fine del

tentativo di conciliazione, i difensori potranno farsi sostituire da altri legali abilitati al

patrocinio innanzi all’Autorità Giudiziaria Italiana in relazione alla materia ed al valore

della disputa. La sostituzione dovrà essere preceduta dall’invio di apposita delega o di

missiva PEC contenente le generalità del sostituto.

18.3. Salvo sia diversamente stabilito nell’atto di conferimento dei poteri, la delega per

un’udienza autorizzerà il sostituto alla partecipazione anche alle altre che fossero fissate

dall’Arbitro Designato/Tribunale Arbitrale

18.4. Qualora non diversamente stabilito congiuntamente dalle Parti, alle udienze potranno

sempre partecipare: collaboratori dei difensori, arbitri che stiamo svolgendo attività di

formazione o di aggiornamento, personale e collaboratori di Arbitrato-Immobiliare e

personale della Segreteria.

18.5. La partecipazione all’udienza comporta per tutti l’accettazione dell’obbligo di

riservatezza e di segretezza. Nessuna delle informazioni ricevute nel corso dell’udienza

potrà essere divulgata, fatta eccezione per quelle verbalizzate, sempre nei limiti in cui la

diffusione del verbale sia necessaria al fine del completamento del procedimento arbitrale,

ovvero per la successiva messa in esecuzione del lodo o dell’accordo conciliativo che fosse

stato raggiunto dalle Parti.

18.6. L’Arbitro Designato/il Tribunale Arbitrale potranno sempre disporre la registrazione

audio o audio/video dell’udienza.

19. Ordinanze e poteri del Tribunale Arbitrale

19.1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza. Le

ordinanze sono redatte per iscritto e sono motivatamente revocabili.

19.2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori,

anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al

procedimento, ed ha la facoltà di nominare consulenti tecnici e di assumere mezzi di prova.

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19.3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione,

se li ritiene oggettivamente connessi.

19.4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può

disporne la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne il caso in cui le domande

proposte debbano essere decise unitariamente.

19.5. Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per

regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

20. Udienza di costituzione del Tribunale Arbitrale

20.1. All’udienza fissata dall’Arbitro Designato all’atto dell’accettazione dell’incarico,

l’Arbitro stesso - se regolarmente costituite le Parti, ovvero se regolarmente comunicati al

Resistente il ricorso introduttivo, l’accettazione dell’arbitro, la dichiarazione

d’indipendenza e la fissazione dell’udienza, verificato l’accredito dei pagamenti dovuti

dalle Parti -si costituisce in Tribunale Arbitrale, così facendo decorrere i termini per il

deposito del lodo.

20.2. In caso di mancata costituzione del Resistente e di omessa o irregolare comunicazione

dell’atto introduttivo, dell’accettazione dell’arbitro, della dichiarazione d’indipendenza e

della fissazione dell’udienza, l’Arbitro Designato fissa nuova udienza per la costituzione

del Tribunale Arbitrale, nel rispetto dei termini di cui al precedente articolo 7.2, al fine di

consentire di rinnovare la comunicazione al Resistente.

20.3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale, datato

e sottoscritto dall’Arbitro Designato, in cui questo, dato atto della presenza delle parti

costituite, preso atto della mancata richiesta congiunta di costituzione di un Collegio

Arbitrale ai sensi del successivo art. 20.4, dichiari il Tribunale Arbitrale formalmente

costituito.

20.4. Prima della formale costituzione del Tribunale Arbitrale le Parti costituite potranno

domandare congiuntamente la formazione di un Collegio Arbitrale. L’Arbitro Designato

procederà immediatamente a formare la lista dalla quale le Parti, esclusivamente per il

tramite dei rispettivi difensori, a favore dei quali, con il conferimento della procura, si

intende sempre rilasciata la relativa facoltà, sceglieranno il nominativo del rispettivo

Arbitro Aggiunto nel rispetto del precedente art. 6.9, salvo si riservi di comunicare la lista

alle Parti entro i successivi 2 Giorni Lavorativi, con obbligo delle stesse di procedere alla

scelta entro i 3 giorni lavorativi dalla comunicazione della lista. Qualora la scelta ricadesse

sul medesimo nominativo, il Resistente avrà altri 3 giorni per scegliere altro nominativo

della lista. In ogni ipotesi di mancata scelta, l’Arbitro Designato sorteggerà il nominativo

tra quelli rimasti in lista. L’Arbitro Designato fisserà nuova udienza di costituzione del

Tribunale Arbitrale tenendo conto dei termini per l’accettazione degli Arbitri Aggiunti e di

quelli per la loro eventuale ricusazione.

20.5. Costituito il Tribunale Arbitrale, questo procederà all’esame delle istanze delle Parti.

20.6. In caso fosse proposta domanda riconvenzionale, è data facoltà al Ricorrente, a pena di

decadenza, di svolgere la propria domanda riconvenzionale in ragione della domanda del

Resistente (reconventio reconventionis), con note a verbale di non più di 25 righe

(dimensione carattere 12), salva migliore precisazione in eventuale memoria.

20.7. Le Parti avranno facoltà di domandare termine, non superiore a 30 giorni, per il deposito

di memorie al solo scopo di integrare le difese e di meglio precisare le conclusioni già

svolte - esclusivamente qualora dette esigenze fossero sorte in ragione delle difese svolte

dalla controparte in udienza, ovvero in un atto cui, per le disposizioni di questo

Regolamento, non abbiano avuto possibilità di replicare per iscritto- ed ulteriore termine,

sempre non superiore a 30 giorni, per eventuali repliche.

20.8. È in facoltà del Tribunale Arbitrale rifiutare la concessione dei termini per memorie

autorizzate qualora ritenga la controversia matura per la decisione. In tal caso potrà invitare

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le parti all’immediata discussione della causa, ovvero procedere ai sensi del successivo

articolo 24.

20.9. Se non procedesse a mente del precedente articolo 20.8, il Tribunale Arbitrale potrà

fissare udienza istruttoria, ovvero riservarsi di decidere il prosieguo del procedimento

all’esito del deposito delle memorie autorizzate o dopo riesame degli atti e dei documenti

già depositati.

20.10. All’udienza di sua costituzione il Tribunale Arbitrale dà atto della eventuale mancata

costituzione del Resistente e della prosecuzione del procedimento in di lui assenza.

21. Intervento di terzi e successione nel diritto controverso

21.1. L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con

l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

21.2. L’istanza di chiamata in causa del terzo deve essere svolta, per quanto concerne il

Ricorrente, nel ricorso introduttivo - o in sede di udienza di costituzione del Tribunale

Arbitrale, esclusivamente qualora l’esigenza sia sorta in ragione delle difese svolte dal

Resistente - e nella memoria difensiva – o nella prima memoria autorizzata, qualora

l’esigenza sia sorta in relazione alle difese svolte dal Ricorrente alla udienza di

Costituzione del Tribunale Arbitrale – per quanto attiene al Resistente.

21.3. Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 cpc

(intervento volontario ad adiuvandum) e l'intervento del litisconsorte necessario.

21.4. Si applica l'articolo 111 cpc.

21.5. Qualora la chiamata in causa di terzi sia stata ammessa ai sensi dei precedenti articoli, la

parte che abbia proposto la relativa istanza deve notificare al terzo chiamato copia

conforme degli atti delle parti e dell’ordinanza di ammissione della chiamata nelle forme

degli atti processuali civili. Il Tribunale Arbitrale consente la consegna degli atti in

originale qualora siano necessari al fine della notifica e della certificazione di conformità.

La Segreteria rilascia al terzo chiamato che ne faccia richiesta la copia libera dei documenti,

dei verbali e delle ordinanze del procedimento. Tutte le Parti sono tenute a prestare

collaborazione al fine del rilascio di atti sottoscritti in via analogica, in originale, qualora

necessari al fine della notifica. La mancata collaborazione costituirà elemento di

valutazione del comportamento processuale della Parte ai sensi dell’art. 112 cpc.

21.6. Al terzo chiamato si applicano, per la Memoria Difensiva, gli stessi termini e modalità di

deposito previste per il Resistente.

21.7. Al fine di favorire la partecipazione al Procedimento Arbitrale del terzo, e di evitare

chiamate strumentali, è data facoltà a ciascuna Parte di provvedere direttamente al

pagamento della Quota Provvisoria da porre a carico del terzo medesimo. Dell’assunzione

di detto obbligo la Parte interessata dovrà far specificamente menzione nell’istanza per la

chiamata del terzo, ovvero in udienza, qualora il Tribunale Arbitrale non abbia ancora

deliberato su di essa. In tali casi, nell’ipotesi l’istanza sia accolta, la Parte che abbia assunto

l’obbligazione dovrà provvedere immediatamente al pagamento della Quota Provvisoria

dovuta dal terzo, dandone prova alla Segreteria, che, ricevuta conferma del pagamento da

parte del Tribunale Arbitrale, rilascerà dichiarazione da allegare alla notifica di cui al

precedente articolo 21.5.

21.8. Il mancato pagamento della Quota Provvisoria da parte della Parte che abbia

volontariamente assunto l’obbligo non esonererà la Parte che abbia proposto l’istanza di

chiamata del terzo dalla notifica ai sensi del precedente articolo 21.5. Il Tribunale Arbitrale

avrà facoltà di valutare il comportamento della Parte inadempiente ai fini della decisione e

del regolamento delle spese di lite.

21.9. In caso di difficoltà nell’esecuzione della notifica ai sensi del precedente art. 21.5, il

Tribunale Arbitrale potrà indicare le modalità di comunicazione degli atti e della chiamata

al terzo.

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22. Udienza istruttoria, istruzione probatoria e prova delegata

22.1. La prova per testimoni deve essere dedotta mediante specifica indicazione delle persone

da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna deve essere

interrogata. Sono vietati capitoli di prova che comportino valutazioni personali ovvero

capitoli formulati mediante mero rinvio alla narrativa, anche qualora dedotta in paragrafi

numerati, salvo la circostanza oggetto del capitolo non sia chiaramente delineata e scevra

di opinioni e considerazioni difensive. A discrezione del Tribunale Arbitrale, avuto

riguardo ai documenti prodotti, alle difese svolte dalle Parti e delle circostanze da provare,

è ammessa la formulazione di capitoli di prova in via negativa, qualora tesi a dimostrare

l’inesistenza di un fatto.

22.2. Nel caso in cui il Tribunale Arbitrale ammetta l’istruttoria orale domandata dalle Parti,

potrà autorizzare, ad istanza di parte, il deposito di testimonianza scritta su tutti o su alcuni

dei capitoli di prova ammessi, assegnando termine perentorio per detto deposito.

22.3. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la

presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per la loro audizione, ovvero assicurare la

redazione ed il deposito della testimonianza scritta. L’assenza del teste comporta

l’impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, il

Tribunale Arbitrale lo consenta; a pena di decadenza, la richiesta deve essere proposta al

più tardi nel giorno fissato per l’audizione. Analoga disposizione si applica in caso di

mancato deposito della testimonianza scritta.

22.4. La testimonianza scritta dovrà recare l’obbligo del testimone, assunto nei confronti di

tutte le parti e del Tribunale Arbitrale di scrivere e/o di dichiarare il vero e di non

nascondere fatti o circostanze afferenti alla disputa di cui sia a conoscenza, con l’obbligo

di risarcire i danni che dovessero essere cagionati in caso di testimonianza mendace. Oltre

alle generalità del teste, la testimonianza scritta dovrà altresì indicare con precisione i

rapporti che il teste abbia con le parti ed ogni circostanza che possa essere utile a far

comprendere i motivi per cui sia conoscenza dei fatti di causa. Analoga dichiarazione deve

essere resa dal teste all’udienza fissata per la sua escussione.

22.5. La testimonianza scritta dovrà essere corredata di copia del documento d’identità del teste

e sottoscritta personalmente dal teste, che dovrà pure siglare ogni foglio o pagina separata.

22.6. Il Tribunale Arbitrale valuterà la testimonianza scritta alla luce delle altre prove in atti.

22.7. Il Tribunale Arbitrale potrà sempre disporre l’audizione personale dei testi, anche qualora

abbiano reso testimonianza scritta. In caso di mancata partecipazione all’audizione

personale del teste che abbia reso la testimonianza scritta, il Tribunale Arbitrale non potrà

tener conto di questa al fine della decisione.

22.8. Ad istanza della parte che abbia indicato il teste, l’audizione personale dei testi potrà

essere svolta anche in videoconferenza, secondo le modalità e le condizioni, anche

tecniche, stabilite nel precedente articolo 17. In tale caso l’istante dovrà indicare il luogo

in cui si troverà il teste all’atto della conferenza, così da permettere la presenza dell’altra

parte o di proprio delegato.

22.9. Qualora il teste non risieda nelle vicinanze della sede dell’udienza, ad istanza di Parte la

prova per testi potrà sempre essere delegata dal Tribunale Arbitrale ad un Legale Abilitato

esercitante in luogo prossimo alla residenza o al domicilio del teste (il Delegato alla Prova).

La Parte Istante dovrà provvedere anticipatamente al pagamento dei Compensi Arbitrali

dovuti Delegato alla Prova, nella misura indicata nella specifica voce della Tabella

Compensi. In mancanza di pagamento, l’ordinanza di ammissione della prova delegata sarà

revocata, salva la facoltà del Tribunale Arbitrale di fissare udienza di audizione del teste,

se ritenesse opportuna la sua escussione, ovvero se ne facessero istanza le altre Parti. Il

Delegato alla Prova deve depositare in Segreteria - entro 3 Giorni Lavorativi dalla ricezione

della comunicazione di nomina inviata dalla Segreteria stessa, ovvero direttamente dal

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Tribunale Arbitrale - la propria accettazione, unitamente alla Dichiarazione di

indipendenza ed alla fissazione dell’udienza di audizione del teste. Si applicano al Delegato

alla Prova le norme del Regolamento afferenti alla nomina degli Arbitri, ma il termine per

il deposito di istanza di ricusazione è ridotto a 5 giorni di calendario dalla comunicazione

alle Parti della nomina. Il Delegato alla Prova redigerà apposito verbale d’udienza, che,

sottoscritto dal teste in calce alla propria testimonianza, costituirà parte integrante del

verbale del Procedimento Arbitrale. Il Delegato alla Prova potrà digitalizzare il verbale e

sottoscriverlo in formato digitale, provvedendo al suo invio alla Segreteria. Detto file

digitale, che costituirà l’originale del verbale, sarà stampato dalla Segreteria unitamente

all’esito della verifica della firma digitale, e sarà allegato in copia al verbale del

Procedimento Arbitrale.

22.10. In caso di Tribunale Arbitrale in composizione collegiale, alla prova testimoniale potrà

presenziare anche uno soltanto dei membri del collegio, che riferirà agli altri.

22.11. La testimonianza scritta, così come il verbale di audizione dei testi, dovrà essere

dattilografato e sottoscritto personalmente dal teste, e dovrà recarne l’assunzione

dell’impegno di cui al precedente art. 22.4.

22.12. Il Tribunale Arbitrale potrà sempre disporre la registrazione audio o audio/video della

testimonianza.

22.13. Si precisa che, a pena di decadenza, le prove costituite e costituende, così come ogni

opportuno mezzo istruttorio, debbono essere prodotte e dedotte, rispettivamente, con il

Ricorso, per il Ricorrente, e con la Memoria Difensiva, per quanto concerne il Resistente.

Dopo il deposito di detti atti le Parti avranno facoltà di ulteriormente dedurre e produrre,

sempre a pena di decadenza, soltanto con la prima Memoria ai sensi del precedente art.

20.7 e, esclusivamente a prova contraria, nella successiva memoria di replica prevista dallo

stesso articolo.

23. Consulenza Tecnica

23.1. Il Tribunale Arbitrale può farsi assistere da uno o più consulenti tecnici. Possono essere

nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti.

23.2. Il Consulente Tecnico deve sempre consentire la partecipazione alle operazioni peritali ai

consulenti nominati dalle Parti, alle parti personalmente, ai loro difensori ed agli Arbitri.

23.3. Il Tribunale Arbitrale decide, in relazione alle circostanze, come ripartire

provvisoriamente le spese e le competenze per l’ammessa consulenza tecnica, che saranno

successivamente liquidate dal Tribunale Arbitrale in ossequio ad esistenti tariffe

ministeriali o professionali o listini camerali, ovvero, in assenza, in via equitativa in

relazione alla difficoltà del caso e dell’impegno profuso dal Consulente Tecnico.

23.4. Il pagamento degli acconti stabiliti dal Tribunale Arbitrale e del saldo dovrà essere

eseguito dalle Parti entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla comunicazione della

relativa ordinanza, ovvero, per quanto concerne il saldo, dal recapito della proforma del

Consulente Tecnico.

23.5. In caso di mancato pagamento dell’acconto disposto dal Tribunale Arbitrale a carico di

una Parte, la Segreteria ne farà specifica richiesta alle controparti, assegnando un termine

massimo di 10 giorni di calendario per il pagamento. Del mancato pagamento entro il

termine assegnato la Segreteria dà notizia al Tribunale Arbitrale, il quale può revocare la

Consulenza Tecnica.

23.6. Del mancato pagamento il Tribunale Arbitrale terrà conto al fine della valutazione del

comportamento tenuto dalle parti nel corso del Procedimento Arbitrale.

24. Precisazione delle conclusioni ed udienza di discussione

24.1. Allorquando ritenga la disputa matura per la decisione, il Tribunale Arbitrale, qualora non

abbia disposto l’immediata discussione a mente del precedente art. 20.8, assegna termine

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alle parti per il deposito dei rispettivi Fogli di precisazione delle conclusioni, ovvero per il

deposito di Note conclusive, nelle quali dovranno essere riportate le conclusioni delle parti.

24.2. Ad istanza di parte, da formulare nell’udienza in cui il Tribunale Arbitrale dichiari la

controversia matura per la decisione, ovvero trattenga il Procedimento Arbitrale in riserva

anche al fine della decisione sul punto, il Tribunale Arbitrale può fissare udienza di

discussione successiva al deposito delle note conclusive.

25. Termine per il deposito del lodo

25.1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare il lodo in Segreteria entro 180 (centottanta) giorni

dalla sua costituzione.

25.2. Il deposito del lodo avviene mediante consegna alla Segreteria di un originale in bollo per

ciascuna parte e di un originale in bollo per la Segreteria. La Segreteria provvede, senza

indugio, a dare notizia del deposito alle Parti e ad inviare l’originale di loro spettanza,

all’indirizzo del Difensore entro i successivi dieci giorni di calendario a mezzo plico

raccomandato o con altro strumento idoneo a provarne la consegna al destinatario. È fatto

obbligo ai Difensori di dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della ricezione

dell’originale del lodo.

25.3. La Segreteria conserva un originale in bollo del lodo.

25.4. Qualora la scadenza per il deposito cada in un Giorno non Lavorativo, si intende prorogata

sino al primo Giorno Lavorativo successivo.

25.5. Per eccezionali e giustificati motivi il Consiglio Disciplinare, su richiesta scritta del

Tribunale Arbitrale, depositata prima della scadenza del termine e motivata, potrà

prorogare il suddetto termine fino ad un massimo di 180 (centottanta giorni).

25.6. Il Tribunale Arbitrale è autorizzato a prorogare di centottanta giorni il deposito del lodo

nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:

a) se debbono essere assunti mezzi di prova;

b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;

c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;

d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'Arbitro Unico, sino

alla costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale.

e) in ogni altro caso di sospensione del Procedimento Arbitrale ai sensi del Regolamento,

sino alla data in cui la causa della sospensione non sia rimossa.

Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In

ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a

novanta giorni.

25.7. Nel corso della prima udienza le Parti hanno sempre facoltà di convenire con il Tribunale

Arbitrale un diverso termine per il deposito del lodo. Il rilascio della procura ai fini del

presente Regolamento comporta implicito conferimento ai Difensori del potere di

convenire un diverso termine per il deposito del lodo.

26. Requisiti del lodo e sua deliberazione

26.1. Il lodo, redatto per iscritto, è deliberato dall’Arbitro unico ovvero, in caso di Tribunale

Arbitrale in composizione collegiale, a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti

gli arbitri. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli

arbitri riuniti in conferenza personale.

26.2. Il lodo, redatto per iscritto, deve contenere:

26.2.1. il nome degli arbitri;

26.2.2. l'indicazione della sede dell'arbitrato;

26.2.3. l'indicazione delle parti e dei loro difensori;

26.2.4. l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;

26.2.5. l'esposizione sommaria dei motivi;

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26.2.6. il dispositivo;

26.2.7. la decisione sulla ripartizione dei costi, compensi e spese del Procedimento

Arbitrale, con riferimento alle Tabella Compensi in vigore al momento della

proposizione dell’arbitrato e sulle spese sostenute dalle Parti, compresi i corrispettivi

versati ai consulenti di parte che abbiano assistito alla consulenza Tecnica d’Ufficio,

spese da liquidare in base alle tariffe ministeriali in vigore al momento della pronunzia

del lodo, ovvero, in loro assenza, o per comprovati motivi, nella maggiore o minore

somma che risulterà equa in relazione al valore della disputa, allo svolgimento

dell’arbitrato ed al comportamento tenuto dalle Parti.

26.3. La sottoscrizione degli arbitri. In caso di Tribunale Arbitrale in composizione collegiale,

la sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla

dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non

hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;

26.4. La data delle sottoscrizioni. Le sottoscrizioni possono intervenire in luoghi e tempi

diversi.

27. Pronunzia di lodo parziale

27.1. Ove il Tribunale Arbitrale ritenga di potere o dovere decidere, per motivi da specificare

nel lodo, soltanto su alcune delle domande che costituiscono il merito della controversia,

può emettere un lodo parziale.

27.2. In caso di lodo parziale, il Tribunale Arbitrale adotta con successiva ordinanza i

provvedimenti necessari alla prosecuzione del procedimento.

27.3. Pronunciato un lodo parziale, il Tribunale Arbitrale ha a disposizione un nuovo termine

ai sensi del precedente art. 25.1 per la pronuncia del lodo definitivo, termine che decorre

dal momento del deposito in Segreteria del lodo parziale.

28. Riservatezza

28.1. I membri di Arbitrato-Immobiliare, il personale della Segreteria, il Tribunale Arbitrale, i

consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia

o informazione relativa al procedimento.

28.2. Il lodo non può essere pubblicato qualora le parti abbiano manifestato, entro l’udienza di

costituzione, concorde volontà contraria. Sempre entro la medesima udienza le Parti

debbono domandare che, in caso di pubblicazione del lodo, venga esclusa, con le modalità

che la Segreteria riterrà opportune, la loro individuazione.

28.3. La pubblicazione, ove non vietata dalle Parti, sarà comunque effettuata a meri fini di

studio/scientifici e per la creazione di archivio delle pronunzie rese nei procedimenti

amministrati da Arbitrato-Immobiliare, esclusa e vietata ogni finalità pubblicitaria.

29. Pagamento delle Spese di Procedimento e dei Compensi Arbitrali

29.1. Alle Parti è fatto obbligo di procedere alla corresponsione degli anticipi della rispettiva

Quota Provvisoria entro i termini fissati dal Regolamento e di provvedere al Saldo entro e

non oltre 10 giorni prima della scadenza del termine assegnato dal Tribunale Arbitrale per

il deposito del Foglio di precisazione delle conclusioni o delle note conclusive, ovvero, in

assenza di detto termine, entro e non oltre 10 giorni di calendario da quando il Tribunale

Arbitrale trattenga la disputa in decisione.

29.2. La Segreteria provvede tempestivamente al conteggio provvisorio dei bolli che il

Tribunale Arbitrale apporrà sugli originali del lodo, salvo conguaglio da versare agli Arbitri

dopo il deposito del lodo stesso, così come alla comunicazione degli importi afferenti al

Saldo dovuto da ciascuna Parte. La Segreteria trasmette altresì alle Parti il conteggio delle

Quote Provvisorie dovute da ciascuna di esse, così come di ogni altro compenso e/o spesa

maturata nel corso del Procedimento Arbitrale.

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29.3. Le Quote Provvisorie indicate nella Tabella Compensi sono dovute da ciascuna Parte.

Qualora più Parti abbiano una posizione comune e siano congiuntamente assistite dal

medesimo Difensore, saranno solidalmente tenute alla corresponsione di una sola Quota

Provvisoria.

29.4. Le Parti sono tenute al pagamento delle rispettive quote di competenza delle Spese di

Procedimento, dei Compensi Arbitrali, delle spese documentabili degli Arbitri e di ogni

altro compenso e/o spesa maturata ai sensi del Regolamento.

29.5. Le Parti sono tenute in via solidale al pagamento delle spese ed onorari per la Consulenza

Tecnica.

29.6. In relazione della natura e della complessità del Procedimento Arbitrale la Segreteria può

domandare alle Parti ulteriori acconti a valere sulla rispettiva Quota Provvisoria. Agli

acconti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti del presente art. 29.

29.7. In ogni caso di mancato pagamento entro i termini fissati dal Regolamento e/o assegnati

dalla Segreteria, la Segreteria riferirà al Tribunale Arbitrale, che avrà facoltà di sospendere

il Procedimento Arbitrale per un massimo di 30 giorni. Decorso detto termine senza che

sia intervenuto il pagamento del dovuto, il Tribunale Arbitrale potrà dichiarare l’estinzione

del procedimento qualora tutte le Parti siano morose nel pagamento delle rispettive quote

di competenza delle Spese di Procedimento e/o dei Compensi Arbitrali, ovvero di parte di

essi, senza che questo pregiudichi la validità e l’efficacia della Convenzione Arbitrale.

29.8. Qualora soltanto alcune delle Parti siano morose, decorso il termine di sospensione il

Tribunale Arbitrale porterà a conclusione il procedimento, ma potrà valutare il

comportamento della parte morosa al fine della decisione.

30. Correzione del lodo

30.1. Con istanza in bollo, da depositare in Segreteria, entro 30 giorni dalla comunicazione del

lodo, con le modalità proprie del deposito del ricorso introduttivo, in un originale per

ciascuna controparte ed un originale per la Segreteria stessa, ogni Parte può chiedere al

Tribunale Arbitrale:

30.1.1. di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche

se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo, pure se relativa

alla sottoscrizione degli arbitri;

30.1.2. di integrare il lodo qualora mancante uno dei seguenti elementi:

a) il nome degli arbitri;

b) l'indicazione della sede dell'arbitrato;

c) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;

d) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;

30.2. Il Tribunale Arbitrale, fissata udienza al fine di sentire le Parti, provvede entro il termine

di sessanta giorni dal deposito dell’istanza.

30.3. Il provvedimento di correzione o di integrazione, depositato in tanti originali in bollo

quante sono le Parti ed in un ulteriore originale per la Segreteria, costituisce parte integrante

del lodo.

31. Custodia degli atti processuali

31.1. Esaurito il Procedimento Arbitrale, il Tribunale Arbitrale trasmette il proprio fascicolo e

alla Segreteria.

31.2. Entro tre mesi dalla conclusione del Procedimento Arbitrale, ciascuna parte può richiedere

la restituzione degli atti dalla stessa depositati. La Segreteria ha facoltà di procedere in ogni

momento alla restituzione degli atti alle Parti presso i rispettivi Difensori.

31.3. Il fascicolo resta in custodia presso la Segreteria per due anni dal deposito del lodo ovvero

dall’ordinanza di estinzione.

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31.4. La Segreteria ha facoltà di digitalizzare tutti gli atti ed i documenti che non debbano essere

conservati in originale, inserendo apposita annotazione nel fascicolo.

32. Entrata in vigore della presente versione del Regolamento

32.1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 febbraio 2017 e si applica alle procedure

introdotte con domanda depositata a partire da tale data.

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22

Art. INDICE Pag.

PREAMBOLO 1

1 Definizioni 1

2 Funzione della Segreteria ed attività degli Arbitri 3

3 Valore della disputa 4

4 Norme applicabili al procedimento arbitrale e numero degli arbitri 5

5 Natura dell’arbitrato e numero degli arbitri 5

6 Nomina dell’Arbitro 5

7 Accettazione dell’incarico, comunicazioni alle parti e costituzione del Tribunale Arbitrale 6

8 Avvio della procedura arbitrale ed atto introduttivo 7

9 Costituzione del Resistente. 8

10 Modalità di deposito di atti e di documenti e scambio con le Parti e gli arbitri - Originali ed obbligo di osservanza della

disciplina dell’imposta di bollo 9

11 Sottoscrizione digitale degli atti. 11

12 Deposito a mezzo posta elettronica “ordinaria” 11

13 Incompetenza del Tribunale Arbitrale 11

14 Ricusazione degli arbitri 11

15 Sostituzione degli arbitri 12

16 Computo dei termini, decadenze e rimessione in termini 12

17 Modalità di svolgimento delle udienze 12

18 Partecipazione alle udienze 13

19 Ordinanze e poteri del Tribunale Arbitrale 13

20 Udienza di costituzione del Tribunale Arbitrale 14

21 Intervento di terzi e successione nel diritto controverso 15

22 Udienza istruttoria, istruzione probatoria e prova delegata 16

23 Consulenza Tecnica 17

24 Precisazione delle conclusioni ed udienza di discussione 17

25 Termine per il deposito del lodo 18

26 Requisiti del lodo e sua deliberazione 18

27 Pronunzia di lodo parziale 19

28 Riservatezza 19

29 Pagamento delle Spese di Procedimento e dei Compensi Arbitrali 19

30 Correzione del lodo 20

31 Custodia degli atti processuali 20

32 Entrata in vigore della presente versione del Regolamento 21

INDICE 22