Regolamento CPCABA
-
Upload
consulta-studenti -
Category
Documents
-
view
217 -
download
1
description
Transcript of Regolamento CPCABA
REGOLAMENTO
CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE CONSULTE DEGLI STUDENTI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI
REGOLAMENTO
DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE CONSULTE DEGLI STUDENTI
DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI
(C.P.C.A.B.A.)
INDICE GENERALE
Art. 1 Compiti
Art. 2 Composizione
Art.3 Organi di funzionamento
Art.4 L’assemblea
Art.5 Sede ufficiale di riunione
Art.6 Il Presidente
Art.7 La Giunta
Art.8 Il Vice presidente
Art.9 Il Segretario
Art.10 Commissioni di studio
Art.11 Elezioni
Art.12 Procedure di voto
Art.13 Elettorato attivo e passivo
Art.14 Presentazione delle candidature
Art.15 Commissione elettorale
Art.16 Decadenza ed incompatibilità
Art.17 Norma transitoria
Art.18 Spese dei componenti
ART. 1
COMPITI
1. La conferenza (C.P.C.A.B.A.) svolge attività di coordinamento, di proposta e di indirizzo sul sistema
dell’alta formazione nazionale nel settore artistico, nel rispetto della piena autonomia delle singole istituzioni
accademiche ed in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione.
2. Essa rappresenta un organo consultivo nei confronti delle Autorità dello Stato, in particolare dei Ministri
competenti, formulando valutazioni e proposte sui provvedimenti, anche legislativi, diretti al miglioramento
didattico e di ricerca delle Accademie di Belle Arti ed al più idoneo funzionamento dei relativi servizi offerti
agli studenti.
3. La C.P.C.A.B.A. assume iniziative volte al potenziamento della rappresentanza studentesca nella
formazione superiore e della ricerca artistica, ed a mantenere elevato il prestigio delle Accademie di Belle
Arti.
Il sito di riferimento è: http://cnsaccademie.it.gg
ART. 2
COMPOSIZIONE
1. I Presidenti delle Consulte degli Studenti, in carica presso le singole Accademie di Belle Arti statali italiane,
sono membri di diritto della conferenza e hanno facoltà di deliberare.
ART. 3
ORGANI DI FUNZIONAMENTO
1. Sono organi di funzionamento della conferenza :
l’Assemblea;
il Presidente dell’Assemblea e della Giunta;
la Giunta;
il Vice Presidente;
il Segretario
I presenti organi sono elettivi e durano in carica tre anni.
ART. 4
L’ASSEMBLEA
1. L’Assemblea è costituita da tutti i membri di diritto della C.P.C.A.B.A.
Essa è convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima della riunione. I casi di urgenza rappresentano
eccezione. L’Assemblea viene convocata di diritto una volta a trimestre.
2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri di diritto e le
deliberazioni sono assunte di norma a maggioranza dei membri di diritto presenti.
ART. 5
SEDE UFFICIALE DI RIUNIONE
1. La C.P.C.A.B.A. si riunisce ufficialmente presso la sede del Ministero dell’ Università e della Ricerca, sito
in P.zzle Kennedy 20, RomaEUR.
ART. 6
IL PRESIDENTE
1. Il Presidente della C.P.C.A.B.A. è eletto dall’Assemblea, svolge compiti di rappresentanza, coordinamento,
proposta e adempimento operativo delle delibere dell’Assemblea e della Giunta, nonché di raccordo tra la
Conferenza, il Ministero e gli organi di funzionamento.
ART. 7
LA GIUNTA
1. La Giunta è formata dal Presidente e da quattro consiglieri, tutti eletti dall’Assemblea tra i membri di diritto.
2. Si riunisce almeno cinque volte all’anno su convocazione del Presidente.
3. Svolge funzioni di proposta, di consulenza e di supporto operativo nell’adempimento delle delibere
dell’Assemblea.
ART. 8
IL VICE PRESIDENTE
1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta.
2. Svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente, assumendone in tal caso tutte le
funzioni. Può assumere altresì deleghe dal Presidente tra quelle che non siano di esclusiva competenza dello
stesso.
ART. 9
IL SEGRETARIO
1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta:
2. E’ responsabile della verbalizzazione delle sedute della Giunta e dell’Assemblea e
provvede alla conservazione degli atti conclusivi relativi ai lavori degli Organi di
Funzionamento e delle Commissioni di Studio.
ART. 10
COMMISSIONI DI STUDIO
1. Con delibera dell’Assemblea sono costituite Commissioni permanenti per lo studio e
l’approfondimento delle tematiche generali di funzionalità e di sviluppo del sistema dal punto di vista
studentesco. La commissione, composta da tre componenti della C.P.C.A.B.A, elegge al suo interno un
Presidente e un verbalizzante. Tali Commissioni svolgono anche attività consultiva su specifiche tematiche per
le singole istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale. Con delibera della Giunta possono essere
costituite Commissioni temporanee o straordinarie per lo studio e l’approfondimento di particolari
problematiche nonché per la formulazione di specifiche proposte.
Le commissioni, una volta costituite, possono essere integrate da esperti esterni in relazione alle tematiche
specifiche e di particolare rilievo, su indicazioni dei membri stessi della C.P.C.A.B.A.
2. La documentazione prodotta e le argomentazioni elaborate dalle commissioni sono redatte in un verbale
ufficiale e sottoposte all’attenzione dell’Assemblea per l’approvazione, prima di essere divulgate
ufficialmente.
ART. 11
ELEZION
1. Le elezioni degli Organi di Funzionamento sono indette dal Presidente uscente almeno 30 giorni prima della
scadenza del loro mandato, dandone comunicazione scritta, anche per via telematica, a tutti gli aventi diritto al
voto. In caso di impedimento vi provvede il Vice Presidente con la stessa modalità e tempistica.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le elezioni sono indette dal Coordinatore uscente
entro la data stabilita dall’attuale C.P.C.A.B.A.
ART. 12
PROCEDURE DI VOTO
1. In prima convocazione l’Assemblea elegge, mediante due votazioni distinte, il Presidente e i componenti
della Giunta. Le procedure di voto avvengono a scrutinio segreto nell’ambito della medesima convocazione
dell’Assemblea.
2. Non sono ammesse deleghe di voto.
3. Nell’espressione di voto per l’elezione del Presidente, ciascun elettore può indicare una sola preferenza. E’
eletto Presidente, in sede di prima votazione, il candidato che ottiene la maggioranza dei voti; in caso di parità
si procede al ballottaggio tra i candidati.
4. Nell’espressione di voto per la Giunta, ciascun elettore può indicare fino a quattro
preferenze. Sono eletti consiglieri della Giunta, in sede di prima votazione, i candidati
che ottengono il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, che non consenta l’identificazione
degli eletti, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno conseguito il medesimo numero di preferenze.
ART. 13
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
1. L’elettorato attivo e passivo è formato dai Presidenti delle Consulte degli Studenti delle Accademie di Belle
Arti statali italiane, membri di diritto della C.P.C.A.B.A. in carica al momento delle operazioni di voto.
ART. 14
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. Le candidature a Presidente e a consigliere della Giunta vanno comunicate, in forma scritta, al Presidente
uscente fino al giorno prima della riunione della C.P.C.A.B.A. per la votazione.
2. In sede di prima applicazione le candidature saranno avanzate dai candidati stessi in seno alla riunione della
C.P.C.A.B.A. appositamente convocata per la votazione degli organi di funzionamento elettivi.
ART. 15
COMMISSIONE ELETTORALE
1. L’Assemblea elegge, in occasione della seduta di votazione, la Commissione elettorale, formata da tre
componenti.
2. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale.
3. La Commissione elettorale individua al suo interno un Presidente, che coordina i lavori, provvede
all’organizzazione delle operazioni di voto, allo scrutinio delle schede e alla redazione del verbale delle
operazioni di scrutinio e al termine dei lavori elettorali proclama gli eletti.
ART. 16
DECADENZA ED INCOMPATIBILITA’
1. In caso di decadenza dalla C.P.C.A.B.A., si ha la contestuale perdita della carica nell’ambito di qualunque
organo di funzionamento e commissioni dalla stessa.
2. Il singolo componente decade dalla Giunta in caso di assenza dalle riunioni per tre volte consecutive, salvo
situazioni particolari valutate dall’Assemblea.
In caso di decadenza del Presidente o di uno o più componenti, si procede a nuova
elezione suppletiva: la carica di Presidente o componente viene acquisita per la parte restante del mandato.
ART. 17
NORMA TRANSITORIA
1. Il presente regolamento non ha valore retroattivo
3. Le variazioni al presente regolamento vengono proposte ed approvate da almeno i 2/3 della C.P.C.A.B.A.
ART. 18
SPESE DEI COMPONENTI
1. Tutte le spese di viaggio, di alloggio e di vitto, gravano, nel rispetto delle leggi vigenti, sui rispettivi bilanci
delle Accademie di appartenenza.
2. Il Ministero garantirà, altresì, la copertura di tutte le spese di funzionamento
****
I documenti e gli atti pubblici della C.P.C.A.B.A. sono disponibili ed aggiornati sul sito
www.AFAM.it e sul sito http://cnsaccademie.it.gg
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme legislative e
regolamentari generali in vigore.
Su proposta del CNSA
( Comitato Nazionale Studenti Accademie Belle Arti )