Regolamento Comunale Pubblici Spettacoli

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1 COMUNE DI CINISI Provincia di Palermo REGOLAMENTO COMUNALE SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n…….del…….) PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

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    COMUNE DI CINISI Provincia di Palermo

    REGOLAMENTO COMUNALE SUL FUNZIONAMENTO

    DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI

    LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

    (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.del.)

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    ART. 1 Campo di applicazione

    Il presente regolamento disciplina le modalit di funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo(CCVLPS) prevista dallart. 141 bis del R.D. 6.5.1940, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Disciplina altres la procedura amministrativa per leffettuazione delle verifiche di competenza della Commissione.

    ART.2 Funzioni

    La commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dellart. 80 del T.U.L.P.S., ha il compito di verificare le condizioni di solidit e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e/o spettacolo, per il rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. In particolare la Commissione Comunale, ai sensi dellart. 141 del regolamento del TULPS come modificato dal DPR 311/2001, provvede a:

    1. Esprimere il parere sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti( c.d. esame progetto per parere di fattibilit)

    2. Verificare le condizioni di stabilit , di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nellinteresse delligiene che della prevenzione degli infortuni;

    3. Accertare la conformit alle disposizioni vigenti e la visibilit delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per lincolumit pubblica;

    4. Accertare, ai sensi dellart. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine delliscrizione nellelenco di cui allart. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

    5. Controllare con frequenza almeno triennale che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo allautorit competente gli eventuali provvedimenti.

    ART.3

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    Funzioni di controllo del rispetto delle prescrizioni imposte Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti. Ai controlli possono presenziare anche gli esercenti e/o tecnici di parte. Lesito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per scritto al Presidente della Commissione di norma entro cinque giorni lavorativi e nei casi di particolare gravit ed urgenza entro 24 ore dalla loro effettuazione.

    ART. 4 Composizione e durata in carica della CCVLPS

    Con riferimento a quanto disposto dallart. 141-bis del D.P.R. 311/2001,la commissione comunale di vigilanza sul locali di pubblico di Cinisi cos composta:

    a. dal sindaco o suo delegato che la presiede b. dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato; c. dal dirigente medico dellAzienda U.S.L. o da un medico dallo stesso

    delegato; d. dal dirigente dellufficio tecnico comunale o suo delegato; e. dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato f. da un esperto di elettronica; g. a un esperto in acustica, solo nel caso in cui la verifica riguardi

    discoteche,locali da ballo e simili Per ogni componente della commissione pu essere previsto un supplente. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa,per qualsiasi ragione, intervenire. Gli esperti di cui alle lettere f ) e g) del comma 1 e i rappresentanti di cui al comma 2 sono rieleggibili. La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre.Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dellart. 3 del D.L. 16 maggio 1994 n. 293,convertito con modificazioni nella legge 15 Luglio 1994 n. 444, la commissione prorogata per non pi di quaranticinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso.

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    Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonch gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilit: I Componenti che, senza, un giustificato motivo,non partecipano a tre sedute consecutive, decadono automaticamente dallincarico. ART.5 Nomina Commissione La Commissione comunale di vigilanza nominata dal Sindaco. La nomina dellesperto in elettronica e quello in acustica effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni. La nomina comunicata agli interessati segnalando agli effettivi il nominativo ed il recapito dei loro supplenti. Un dipendente comunale scelto dal Sindaco nominato in qualit di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

    Art. 6 Convocazione

    La Commissione convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi.Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni durgenza, linvito pu essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea. Con linvito sono indicati il giorno, ore e luogo della riunione e gli argomenti da trattare. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne d tempestiva comunicazione al segretario o provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinch intervenga alla riunione. Linvito effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi casi durgenza. La data della riunione di regola comunicata nelle forme nei tempi ritenuti pi idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potr partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

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    ART.7

    Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze.

    Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nellavviso di convocazione. Il parere della commissione reso in forma scritta ed adottato con lintervento di tutti i componenti. Il parere viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il segretario della commissione provvede ad annotare i pareri resi in apposito registro cronologico, numerandoli progressivamente. Delle adunanze redatto, a cura del segretario, verbale nel quale viene indicato, tra laltro, il luogo della riunione e il nome dei presenti. Ogni componente ha diritto a far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

    ART.8 Allestimenti temporanei

    Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia gi concesso lagibilit in data non anteriore a due anni.

    ART. 9 Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

    Ferma restando la competenza della Commissione ad esprimere il parere di fattibilit sul progetto, per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto allalbo con la quale si attesti la rispondenza del locale o dellimpianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dellInterno. E fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie e la presentazione di valutazione di impatto acustico se dovuto, a firma di tecnico abilitato.

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    ART.10 Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della CCVLPS

    Sono di competenza della Commissione Provinciale di vigilanza e le verifiche dei locali e delle strutture sotto elencate:

    I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

    I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori e del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del ministero dellinterno, di concerto con il ministero della sanit

    Sono inoltre escluse dalla competenza della Commissione comunale e provinciale.

    I luoghi allaperto quali piazze ed aree urbane ove si svolgono manifestazioni e spettacoli vari, purch prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico, ivi comprese le ipotesi in cui si faccia uso di palchi o pedane per artisti con unaltezza massima di m 0,80 e di attrezzature elettriche o impianti di amplificazione sonora installati in aree non accessibili al pubblico;

    Fiere,sagre e similari qualora non prevedano lallestimento di aree o locali destinati ad attivit di pubblico trattenimento (piste da ballo,etc.)

    ART.11 Richieste di intervento della commissione-contenuto della domanda e modalit

    di presentazione

    Modalit di presentazione della domanda: Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Cinisi-Ufficio Attivit Produttive.Per la redazione della domanda pu essere utilizzata la modulistica appositamente predisposta dallufficio . Documentazione da allegare: si veda lallegato A al presente regolamento. Termini per la presentazione: 20 giorni prima nel caso di manifestazione temporanee su aree pubbliche o private; 30 giorni prima per verifiche su restanti locali di pubblico spettacolo o trattenimento. Qualora la Commissione non possa riunirsi e non sia possibile ladeguamento alle prescrizioni imposte a causa del mancato rispetto dei suddetti termini di presentazione,listanza sar archiviata con conseguente potere del Comune di vietare la manifestazione o lattivit.

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    Istruttoria:le fasi istruttorie interne allEnte sono determinate con separati provvedimenti dal Responsabile dello Sportello Unico, in modo tale da garantire la massima efficienza nei flussi di informazioni e di documenti tra i vari uffici del Comune e tra il Comune e gli Enti esterni cointeressati al procedimento. Richieste di chiarimenti e/o integrazioni: entro 7 giorni dal ricevimento della pratica il Comune, gli esperti esterni e gli altri Enti cointeressati al procedimento possono richiedere chiarimenti e/o integrazioni tranite il SUAP del Comune.Il SUAP del Comune provvede allinoltro della richiesta allinteressato nei successivi cinque giorni lavorativi,assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione della documentazione. La richiesta di chiarimenti /integrazioni sospende i termini per la conclusione del procedimento.

    ART. 12 Spese di funzionamento

    Leffettuazione della verifica subordinata al pagamento di una somma a titolo di diritti di sopralluogo, nella misura stabilita dalla Giunta Municipale con propria deliberazione. Limporto relativo deve essere corrisposto allAmministrazione Comunale tramite bollettino di c.c.p. n.15911902 intestato al Comune di Cinisi con lindicazione della seguente causale Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo-Diritti di sopralluogo . Lattestazione del versamento deve essere allegato alla comunicazione di cui allart. 11 o depositata o depositata presso lufficio SUAP prima dello svolgimento del sopralluogo. I diritti di sopralluogo sono dovuti anche nel caso di esito negativo del sopralluogo stesso. La Giunta Comunale con propria deliberazione, stabilisce il pagamento e la misura dei diritti di istruttoria, per lesame della pratica, nonch la somma da corrispondere ai membri esterni della commissione. Nessun compenso riconosciuto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria eventualmente intervenuti. La mancata corresponsione delle spese comporta la non effettuazione del sopralluogo.

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    ART.13 Norma finale.

    Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia con specifico riferimento al TULPS ed al relativo regolamento di attuazione come modificati dal DPR 311/2001 nonch alla legge 241/90 e al DPR 445/2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

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