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COMUNE DI PIOBESI TORINESE PROVINCIA DI TORINO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DELLE MONETIZZAZIONI Piobesi Torinese, settembre 2008 Il Responsabile Area Tecnica Lodovico Cosso Allegato unico a deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 23 settembre 2008

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COMUNE DI PIOBESI TORINESEPROVINCIA DI TORINO

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

REGOLAMENTO COMUNALEPER LA DISCIPLINA DEL

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONEE DELLE MONETIZZAZIONI

Piobesi Torinese, settembre 2008

Il Responsabile Area TecnicaLodovico Cosso

Allegato unico a deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 23 settembre 2008

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INDICE

TITOLO IDISCIPLINA GENERALE

Art. 1 - Oggetto.Art. 2 - Periodo della determinazione del contributo e delle monetizzazioni.Art. 3 - Procedimento.Art. 4 - Tempi e modalità di pagamento.

TITOLO IIGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Capo IGli oneri tabellari

Art. 5 - Determinazione dell’importo.Art. 6 - Esclusioni.Art. 7 - Mutamento della destinazione d’uso in assenza di opere edilizie.Art. 8 - Mutamento della destinazione d’uso in presenza di opere edilizie.Art. 9 - Varianti al permesso di costruire o alla dichiarazione di inizio attività.Art. 10 - Interventi residenziali.Art. 11 - Interventi non residenzialiArt. 12 - Interventi per attività produttive.Art. 13 - Interventi per attività commerciali.Art. 14 - Interventi per attività turistico - recettive.Art. 15 - Interventi per attività direzionali.Art. 16 - Attività di trasformazione del territorio non a carattere edificatorioArt. 17 – Interventi in zona agricolaArt. 18 - Destinazioni misteArt. 19 - Cessione delle aree per opere di urbanizzazione

Capo IIRealizzazione diretta delle opere di urbanizzazione

Art. 20 - Scomputo e realizzazione diretta delle opere di urbanizzazioneArt. 21 – DefinizioniArt. 22 – Presentazione del progettoArt. 23 – Procedure per l’acquisizione dei pareriArt. 24 – Affidamento dei lavoriArt. 25 – Garanzie per la realizzazione delle opereArt. 26 – Modalità di esecuzione dei lavoriArt. 27 – CollaudoArt. 28 – Responsabilità dell’esecutore dei lavoriArt. 29 – Riferimento a norme vigenti

Capo IIIDeterminazione degli oneri di urbanizzazione in casi specifici.

Art. 30 - Trasformazione di sottotetti all’uso abitativo.

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Art. 31 - Trasformazione di rustici all’uso abitativoArt. 32 - Impianti di distribuzione carburanti su aree private a destinazione compatibile.

TITOLO IIIIL COSTO DI COSTRUZIONE

Art. 33 - Quota di contributo afferente al costo di costruzione.Art. 34 - Esclusioni.Art. 35 - Costo di costruzione relativo a nuovi edifici.Art. 36 - Costo di costruzione relativo ad edifici esistenti.

TITOLO IVRESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE E

CONCESSIONI IN SANATORIA

Art. 37 - Restituzione del contributo.Art. 38 - Sanzioni per il ritardato od omesso versamento del contributo.Art. 39 - Permesso di costruire in sanatoria.

TITOLO IVDISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 40 - Disposizioni transitorie.

ALLEGATI:

Allegato 1): Aggiornamento degli oneri di urbanizzazioneAllegato 2): Planimetria delimitazione centro abitato (deliberazione G.C. n. 36 del 22 aprile 2005)Allegato 3): Aggiornamento del costo di costruzioneAllegato 4): Schema riepilogativo per l’esecuzione diretta di opere di urbanizzazione primariaAllegato 5): Schema di convenzione edilizia tipoAllegato 6): Aggiornamento delle monetizzazioni aree a servizi

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TITOLO IDISCIPLINA GENERALE

Articolo 1 - Oggetto

1. Le attività che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono sottoposte al pagamento di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione.

2. Il vigente P.R.G.C. individua i tipi di intervento edilizio che devono prevedere la cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e ammette la monetizzazione delle aree a discrezione dell’Amministrazione Comunale.

Articolo 2 - Periodo della determinazione del contributo e delle monetizzazioni

1. Il contributo è determinato con riferimento alla data di rilascio del permesso di costruire, ovvero alla data della presentazione della denuncia di inizio attività.

2. Il valore della monetizzazione delle aree è determinato con riferimento alla data della stipula della convenzione edilizia ovvero alla data del rilascio del permesso di costruire.

Articolo 3 - Procedimento

1. Alla domanda di permesso di costruire ed alla denuncia di inizio attività sono allegati il computo metrico ed il preventivo di spesa dell’intervento basato sui prezzi del più recente prezziario della Regione Piemonte, nonché, per i nuovi edifici residenziali, le tabelle di determinazione della classe di appartenenza, sottoscritti dal progettista e dal richiedente.

2. Alla domanda di permesso di costruire ed alla denuncia di inizio attività è altresì allegato il prospetto della determinazione del contributo il quale deve ritenersi approvato, salva diversa determinazione del Comune da notificare al richiedente rispettivamente entro il termine per il rilascio del permesso a costruire ovvero entro il termine di efficacia della denuncia di inizio attività.

3. In ogni caso, il Comune può effettuare una ulteriore verifica del costo dell’intervento dopo l’ultimazione dei lavori. Ove in esito a tale verifica sia determinato un importo del contributo superiore a quello richiesto, sarà dovuta la maggior somma.

Articolo 4 - Tempi e modalità di pagamento

1. Il pagamento della quota del contributo per gli oneri di urbanizzazione deve avvenire al momento del rilascio del permesso a costruire, ovvero entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività, mediante versamento da effettuarsi secondo le seguenti modalità: versamento diretto in contanti presso la Tesoreria comunale, versamento su conto corrente postale, versamento su conto corrente bancario.

2. Qualora l’importo della quota del contributo per gli oneri di urbanizzazione superi la somma di Euro 3.000,00, l’interessato, nella domanda di permesso di costruire, può chiedere che lo stesso venga corrisposto in tre rate; la prima rata, pari al 30% dell’importo dovuto, da versare al momento del rilascio del permesso di costruire, la seconda, pari al 30% dell’importo dovuto, da versare entro sei mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire, la terza, pari al 40% dell’importo dovuto, da versare entro dodici mesi dalla data del permesso di costruire e comunque entro la fine dei lavori.

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3. Qualora l’importo della quota del contributo per gli oneri di urbanizzazione superi la somma di Euro 3.000,00, l’interessato, nella denuncia di inizio attività, può chiedere che lo stesso venga corrisposto in tre rate; la prima rata da versare entro i termini di cui al comma 1, la seconda entro sei mesi da tale termine, la terza entro dodici mesi dal medesimo termine e comunque entro quindici giorni dalla comunicazione di fine lavori o, in caso di presentazione della domanda di agibilità entro tale periodo, all’atto della consegna della domanda stessa.

4. Il pagamento della quota del contributo per il costo di costruzione, ove sia determinato in misura non superiore a 3.000,00 Euro, deve avvenire alla data di presentazione della comunicazione di inizio dei lavori, secondo le modalità previste nel precedente comma 1.

5. Il pagamento della quota del contributo per il costo di costruzione, ove sia determinato in misura superiore a 3.000,00 Euro, deve avvenire, sia nel caso di permesso di costruire che di denuncia di inizio attività, per il 50% alla data della presentazione della comunicazione di inizio lavori, e per il restante 50%, entro quindici giorni dalla comunicazione di fine lavori o, in caso di presentazione della domanda di agibilità entro tale periodo, all’atto della consegna della domanda stessa.

6. Qualora i lavori si dovessero protrarre oltre tre anni dal loro inizio, l’eventuale proroga è subordinata al saldo del 50% del contributo del costo di costruzione di cui al precedente comma, alla data di rilascio della proroga.

7. La rateizzazione di cui ai precedenti commi non dà luogo alla corresponsione degli interessi nella misura del tasso legale.

8. Nel caso di rateizzazione, nel provvedimento che la concede, devono essere indicate le date di scadenza delle singole rate e l’importo di ciascuna.

9. Nel caso di rateizzazione, il pagamento del contributo deve essere garantito da apposita fidejussione bancaria o mediante polizza cauzionale assicurativa rilasciata da primaria impresa autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi delle vigenti leggi in materia. La garanzia fidejussoria, deve essere rilasciata con la previsione del pagamento a semplice richiesta, e senza facoltà di opporre eccezione alcuna, compresi il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 e l’eccezione di cui all’art. 1952 c.c., nonché con validità fino alla dichiarazione liberatoria da parte del Comune.

10. L’importo oggetto della garanzia deve essere pari alla somma dovuta al Comune, aumentata del 40%, in quanto comprensiva anche delle eventuali sanzioni per ritardato pagamento e delle spese di riscossione.

11. Le garanzie fidejussorie dovranno essere valide sino al momento della restituzione della polizza originale da parte del Comune o della dichiarazione di svincolabilità, che avverrà successivamente al pagamento dell’intero importo dovuto.

12. L’eventuale trasferimento del titolo ad altri soggetti è subordinato all’assunzione della fidejussione a carico del nuovo obbligato principale, fermo restando che l’originario titolare rimane solidalmente responsabile nei confronti del Comune.

TITOLO IIGli oneri di urbanizzazione

Capo IGli oneri tabellari

Articolo 5 - Determinazione dell’importo

1. Il contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione è determinato in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle tabelle di cui all’allegato A, redatte sulla base delle tabelle parametriche regionali definite ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16.

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2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è annualmente adeguato dal Comune in base all’incremento dei prezzi rilevati dai Bollettini ISTAT nel semestre concluso sei mesi prima dalla data di aggiornamento.

3. Ogni cinque anni il Comune aggiorna gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

Articolo 6 – Esclusioni

1. Il contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione non è dovuto nelle ipotesi previste dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., art. 17.

Articolo 7 - Mutamento della destinazione d’uso in assenza di opere edilizie

1. Il mutamento della destinazione d’uso, senza esecuzione di opere, comporta, per quanto attiene l’incidenza degli oneri di urbanizzazione, un contributo commisurato all’eventuale maggior somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente.

2. L’ammontare dell’eventuale maggior somma va sempre riferito ai valori stabiliti dal Comune alla data del rilascio del permesso di costruire o di presentazione della D.I.A. La destinazione d’uso in atto dovrà risultare da una autocertificazione che il richiedente dovrà allegare al progetto edilizio, corredata da idonea documentazione probatoria (licenza edilizia originaria, licenza di abitabilità, certificazione catastale, ecc....).

3. E’ riservato al Comune ogni opportuno accertamento.4. Le variazioni di destinazione d’uso rilevanti ai fini contributivi sono quelle delle categorie

elencate nella L. R. 8 luglio 1999, n. 19, art. 8, con riguardo alla destinazione effettiva che viene richiesta, indipendentemente dalle varie destinazioni funzionali consentite dallo strumento urbanistico vigente.

5. A tal fine gli oneri per l’urbanizzazione primaria e secondaria sono calcolati separatamente e gli importi negativi non danno luogo a rimborsi da parte del Comune.

6. E’ fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, art. 48, comma 1, lettera a) e dal vigente P.R.G.C.

7. Si richiamano infine le disposizioni di cui all’art.19 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Articolo 8 - Mutamento della destinazione d’uso in presenza di opere edilizie

1. Gli interventi di ristrutturazione od ampliamento con mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, onerosa ai sensi del precedente art. 7, comma 1, comportano la corresponsione del contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione pari alla differenza tra il contributo dovuto per la nuova destinazione d’uso e quello dovuto per la legittima destinazione in atto e la corresponsione del contributo dovuto per la ristrutturazione o l’ampliamento considerando la nuova destinazione.

2. A tal fine gli oneri per l’urbanizzazione primaria e secondaria sono calcolati separatamente e gli importi negativi non danno luogo a rimborsi da parte del Comune.

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Articolo 9 - Varianti al permesso di costruire o alla dichiarazione di inizio attività

1. Le varianti al permesso di costruire o alla dichiarazione di inizio attività che comportano la modificazione della volumetria o della superficie, nonché il mutamento della destinazione d’uso, determinano l’adeguamento del contributo ai mutamenti anzidetti.

2. Si applicano le tariffe vigenti alla data del rilascio del permesso di costruire in variante ovvero della presentazione della denuncia di attività in variante.

Articolo 10 - Interventi residenziali

1. Per gli interventi residenziali, il contributo commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione è calcolato sulla base del volume reale dell’intervento come definito dal vigente P.R.G.C. , con applicazione delle tariffe unitarie di cui all’Allegato 1 – Tabella A.

2. La volumetria dei locali posti al piano sottotetto viene computata nel calcolo degli oneri ogni qualvolta i medesimi siano raggiungibili mediante una scala interna fissa, indipendentemente dalla destinazione d’uso dichiarata.

3. Tale volumetria viene determinata in modo virtuale, moltiplicando la superficie lorda del piano sottotetto, per una altezza di ml. 3,00.

4. Si applica una aliquota riduttiva del 50 per cento, qualora il richiedente, in caso di interventi su sottotetti esistenti o di nuova costruzione, contestualmente al rilascio del permesso di costruire, provveda a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile dalla quale risulti che le parti del sottotetto rese abitabili costituiscono pertinenza dell'unita' immobiliare principale, ovvero quando il sottotetto sia completamente dichiarato non abitabile.

5. Negli interventi di ristrutturazione si applica una aliquota riduttiva del 50% per interventi senza aumento di carico urbanistico e del 20% per interventi con aumento del carico urbanistico.

6. Si verifica aumento di carico urbanistico quando vi è creazione di nuove unità immobiliari.7. La demolizione totale e successiva ricostruzione dell’edificio si configura come intervento di

ristrutturazione.

8. In caso di frazionamento di unità immobiliari, anche in assenza di opere sulle singole unità immobiliari, gli oneri di urbanizzazione si applicano sull’unità immobiliare che si viene a creare in aggiunta e che costituisce un maggiore carico urbanistico, qualora sul fabbricato non siano mai stati corrisposti oneri di urbanizzazione.

9. Gli edifici accessori autonomi dell’edificio principale (garage, depositi, ecc...) realizzati nell’edificio principale o in edificio separato, pagano gli oneri di urbanizzazione in ragione della volumetria, con le tariffe relative alla residenza, ridotti del 50%.

10. In caso di edifici con tetto inclinato, la volumetria viene determinata utilizzando l’altezza media del fabbricato.

11. Qualora si tratti di tettoie completamente aperte su almeno tre lati, gli oneri calcolati come sopra, sono ridotti di una ulteriore percentuale del 50%.

12. In applicazione degli artt. 2 e 9 della Legge 24 marzo 1989 n. 122 e dell’art. 56 della Legge Regionale n. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, si considerano gratuite le superfici a parcheggio fino alla concorrenza di 1/10 del volume del fabbricato esistente.

13. Al fine di detto conteggio saranno computate le tettoie o i bassi fabbricati già esistenti, utilizzate od utilizzabili come garage e gli spazi aperti espressamente destinati a tale scopo, esistenti nell’edificio principale.

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14. La deliberazione consiliare n. 80 del 21 novembre 1977, esecutiva ai sensi di legge, ha individuato la quota di oneri da corrispondersi all’interno del centro abitato e quella da corrispondersi fuori dal centro abitato.

15. La deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 22 aprile 2005, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la delimitazione del centro abitato, in attuazione dell’art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

16. Tale delimitazione viene utilizzata per la individuazione delle tariffe da applicare.

Articolo 11 - Interventi non residenziali

1. Per gli interventi non residenziali di cui ai successivi articoli, il contributo commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione è calcolato sulla base della superficie utile lorda dell’intervento.

Articolo 12 - Interventi per attività produttive

1. Il contributo per gli interventi per attività produttive, artigianali e industriali, è calcolato sulla base dell’Allegato 1 – Tabella B.

2. Gli oneri sono calcolati a metro quadrato di superficie lorda, compresi i piani seminterrati o interrati (inclusi gli uffici, i servizi e le abitazioni destinate alla custodia).

3. Per la costruzione di tettoie completamente aperte su almeno tre lati, gli oneri calcolati come sopra, sono ridotti nella misura del 50%.

4. Per gli interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività artigianali o industriali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi, oltre alla corresponsione del contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, è dovuto un contributo pari alla incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.

5. La deliberazione consiliare n. 80 del 21 novembre 1977, stabiliva che il contributo di cui al comma precedente andava sempre computato sulla base di stime reali, ammettendosi sempre l’equivalenza fra monetizzazione e diretta esecuzione delle opere da parte del concessionario. Nei soli casi di palese difficoltà tecnica nella attribuzione ai singoli concessionari dell’aliquota relativa alle opere suddette, poteva essere applicato un ulteriore contributo forfettario del 50% di quello relativo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

6. Riscontrata la difficoltà nell’effettuare le stime reali di cui sopra, con successive deliberazioni, si è stabilito di adottare come consuetudine l’applicazione del contributo forfettario del 50% di quello relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Articolo 13 - Interventi per attività commerciali

1. Il contributo per gli interventi per attività commerciali è calcolato sulla base dell’Allegato 1 – Tabella C.

2. Gli oneri sono calcolati a metro quadrato di superficie lorda, compresi i piani seminterrati o interrati utilizzati per lo svolgimento dell’attività commerciale e aperti al pubblico.

3. Ai locali utilizzati come magazzino o deposito delle merci commercializzate (non accessibili al pubblico) gli oneri, calcolati come sopra, sono ridotti nella misura del 40%.

4. Sono ricondotti alla disciplina delle attività commerciali i distributori di carburante e gli autolavaggi.

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Articolo 14 - Interventi per attività turistico – ricettive

1. Il contributo per gli interventi per attività turistico - ricettive è calcolato sulla base dell’Allegato 1 – Tabella D.

2. Gli oneri sono calcolati a metro quadrato di superficie lorda.3. Sono considerati interventi per attività turistico - ricettive ai fini del presente regolamento le

attività ricettive di tipo alberghiero ed extralberghiero, le abitazioni collettive quali collegi, convitti, conventi,...

4. Sono ricondotti alla disciplina delle attività turistico-ricettive gli usi quali cinema, teatri, locali per la spettacolo, attrezzature culturali e per il tempo libero.

Articolo 15 - Interventi per attività direzionali

1. Il contributo per gli interventi per attività direzionali è calcolato sulla base dell’Allegato 1 – Tabella E.

2. Gli oneri sono calcolati a metro quadrato di superficie lorda.3. Sono considerati interventi per attività direzionali ai fini del presente regolamento i piccoli

uffici e studi professionali, grandi uffici e direzionalità a forte o basso concorso di pubblico (banche, assicurazioni…).

Articolo 16 - Attività di trasformazione del territorio non a carattere edificatorio

1. Il contributo per le attività di trasformazione del territorio non a carattere edificatorio è calcolato sulla base dell’Allegato 1 – Tabella F.

2. Si ricorda che con le precedenti deliberazioni, veniva stabilito quanto segue: i fattori che determinano la variazione dell’onere tra L./mq. 10 e L./mq. 1000 (ampiezza

dell’area dell’intervento e infrastrutture necessarie sia dirette che indirette) hanno ugual peso nel determinare l’onere e perciò gli oneri base, sia quello riferito all’ampiezza dell’area, sia quello riferito alle infrastrutture necessarie, variano tra L./mq. 100 e L./mq. 500;

per quanto riguarda l’ampiezza dell’area:L./mq. 500 per aree inferiori a mq. 100L./mq. 300 per aree superiori a mq. 100

per quanto riguarda le infrastrutture necessarie, sia dirette che indirette, si applicano le seguenti aliquote:L./mq. 200 se l’intervento necessita di 2 infrastruttureL./mq. 300 se l’intervento necessita di 3 infrastruttureL./mq. 400 se l’intervento necessita di 4 infrastruttureL./mq. 500 se l’intervento necessita di 5 o più infrastrutture

Si precisa che i tipi di infrastrutture citati sono quelli compresi dal punto B) al punto Q) del primo comma dell’art. 51 della Legge Regionale n. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

A chiarimento di quanto detto ai punti precedenti si allega una casistica dei casi più comuni di attività non a carattere edificatorio:

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le sistemazioni di terreni non afferenti interventi edificatori con destinazioni a pianali, depositi a cielo aperto, ecc..., esclude le destinazioni a verde agricolo o parco e simili, appartengono a quei tipi di intervento che necessitano di solo accesso, salva la eventuale previsione in progetto di altre infrastrutture;

campi gioco vari a cielo aperto: bocce, tennis, pallavolo e simili, necessitano almeno di tre tipi di infrastrutture: accessori, acqua, luce, quando non ve ne siano previste altre;

piscine coperte o vasche assimilabili necessitano di almeno quattro tipi di infrastrutture: accessi, acqua, luce, fognature.

esecuzione definitiva di scavi, reinterri, laghetti e simili, necessitano almeno di un tipo di infrastruttura: accesso, viabilità, più eventuali altre infrastrutture previste.

Articolo 17 – Interventi in zona agricola

1. I locali utilizzati come deposito attrezzi agricoli (non realizzati da imprenditore agricolo professionale) pagano gli oneri di urbanizzazione in ragione della volumetria, con le tariffe relative alla residenza, ridotti del 50%.In caso di edifici con tetto inclinato, la volumetria viene determinata utilizzando l’altezza media del fabbricato.

2. Per le stalle, le tettoie aperte, i magazzini, …utilizzati per lo svolgimento dell’attività agricola (non realizzate da imprenditore agricolo professionale), si applicano gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione degli edifici produttivi (Tabella 5 allegata alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 179/4170 del 26 maggio 1977 – Classe A dens.> 150 mq/add).

3. I fabbricati rurali specializzati di nuova costruzione (anche se richiesti da un imprenditore agricolo professionale) che non risultino ad esclusivo servizio della singola azienda (strutture destinate alla raccolta, lavorazione, prima trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali di più aziende) pagano i seguenti contributi:oneri di urbanizzazione e contributo di tutela ecologica degli edifici produttivi (Tabella 3 allegata alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 179/4170 del 26 maggio 1977 – Ind. trasf. materie prime), con le tariffe aggiornate alla data di richiesta del permesso di costruire, qualora si tratti di immobili destinati alla lavorazione e prima trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali (cantine, caseifici, ecc…);oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione degli edifici commerciali (Tabella 2 allegata alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 179/4170 del 26 maggio 1977), con applicazione di una riduzione del 60% sulle tariffe aggiornate alla data di richiesta del permesso di costruire e sul costo di costruzione totale (5% del costo effettivo di realizzazione dell’opera), qualora si tratti di immobili destinati alla raccolta e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali.Nel conteggio delle superfici soggette a contributo non saranno incluse quelle utilizzate per impianti tecnologici (centrali termiche, cabine elettriche, serbatoi, pesi,…).

4. In caso di realizzazione di nuovi immobili o recupero di immobili esistenti, da destinare ad attività sportive in zona agricola (tipo maneggio, equitazione, golf, …) si applicano gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione degli edifici commerciali (Tabella 2 allegata alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 179/4170 del 26 maggio 1977), con applicazione di una riduzione del 40% sulle tariffe aggiornate alla data di richiesta del permesso di costruire e sul costo di costruzione totale (5% del costo effettivo di realizzazione dell’opera).

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5. In caso di mutamento di destinazione d’uso di fabbricati rurali di servizio in artigianale non produttiva (depositi di materiali, non inquinanti), a seguito di cessazione dell’attività agricola si applicano gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione degli edifici produttivi (Tabella 5 allegata alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 179/4170 del 26 maggio 1977 – Classe A dens.> 150 mq/add).

Articolo 18 - Destinazioni miste

1. Quando sono realizzati interventi che comprendono diverse destinazioni d’uso il contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione è calcolato con riferimento a ciascuna di esse.

2. In caso di nuovi interventi residenziali, con parti destinate ad uso turistico-ricettivo, commerciale o direzionale in misura complessivamente inferiore al 25% della superficie utile abitabile, la determinazione del costo di costruzione da queste dovuto avverrà con le medesime modalità stabilite per la residenza, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 10.5.1977 n. 801.

3. Quando la disciplina urbanistica ammette destinazioni d’uso accessorie diverse da quella principale, esse sono considerate, ai fini della determinazione del contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, con riferimento alla specifica categoria di appartenenza.

Articolo 19 - Cessione delle aree per opere di urbanizzazione

1. Il vigente P.R.G.C. individua i tipi di intervento edilizio che devono prevedere la cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e ammette la monetizzazione delle aree a discrezione dell’Amministrazione Comunale.

2. Non possono essere computate, tra le aree a servizi, le sedi viarie.3. L’Amministrazione Comunale può, nei limiti di legge, prevedere che parte di esse siano reperite

in aree private assoggettate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione.

4. Il valore delle monetizzazione delle aree è calcolato sulla base dell’Allegato 6.5. La corresponsione della monetizzazione deve avvenire al momento della stipula della

convenzione edilizia, in caso di strumenti urbanistici esecutivi ovvero al rilascio del permesso di costruire, in caso di interventi singoli.

Capo IIRealizzazione diretta delle opere di urbanizzazione

Articolo 20 - Scomputo e realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione1. Il Comune può autorizzare il titolare del permesso di costruire ad obbligarsi a realizzare

direttamente, a scomputo totale o parziale del contributo pari alla incidenza degli oneri di urbanizzazione, le opere di urbanizzazione connesse con l’intervento edilizio ancorché esterne all’ambito di intervento.

2. Sono scomputabili dal contributo esclusivamente opere su aree già di proprietà comunale o di cui ne sia prevista l’acquisizione o su aree assoggettate ad uso pubblico, ma di proprietà privata (l’assoggettamento dovrà risultare da atto deliberativo dell’Amministrazione Comunale).

3. Il costo di costruzione e il contributo di tutela ecologica sono comunque sempre dovuti.4. I prezzi unitari da adottare per la redazione dei progetti delle opere oggetto di scomputo saranno

quelli riportati nel Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche vigente al momento della presentazione dell’istanza, ribassati di una percentuale pari al 15%.

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5. Le spese tecniche sostenute per la progettazione saranno scomputate nella misura massima del 6% dell’importo dei lavori in progetto.

6. Nel caso in cui il costo delle opere realizzate direttamente superi l’ammontare degli oneri tabellari, non è dovuto alcun conguaglio da parte del Comune a favore del titolare del permesso di costruire.

7. Nell’ipotesi in cui, invece, l’importo delle opere realizzate direttamente sia inferiore a quello degli oneri tabellari, il titolare del permesso di costruire dovrà corrispondere la differenza a favore del Comune, nei termini e con le modalità stabilite nel precedente art. 4.

8. L’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo è regolata dalle norme sotto riportate.

Articolo 21 - Definizioni

1. Sono opere di urbanizzazione primaria: • Sistema viario pedonale, veicolare e ciclabile per il collegamento e per l’accesso agli

edifici residenziali e non.• Spazi di sosta e di parcheggio • Sistemazione delle intersezioni stradali • Attrezzature per il traffico • Opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica• Rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi • Sistema di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, cavidotti per il passaggio di reti

di telecomunicazioni• Spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere.• Reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi sosta ed il sistema veicolare.

2. Sono opere di urbanizzazione secondaria:• Opere per la realizzazione, sistemazione di asili nido e scuole materne, scuole

dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere , delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere , centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

Articolo 22 - Presentazione del progetto

Il progetto delle opere di urbanizzazione dovrà corrispondere agli indirizzi dettati dall’Amministrazione Comunale.Il progetto dovrà in ogni caso sempre prevedere la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie per urbanizzare l’area interessata.Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione viene redatto sulla base del progetto preliminare allagato al P.E.C., completato con il computo metrico estimativo di dettaglio.Il progetto definitivo/esecutivo, con il computo metrico estimativo definitivo che lo accompagna è ininfluente agli effetti della maggiorazione dello scomputo (mentre è determinante agli effetti di una sua diminuzione) e diventa materiale di riferimento per il collaudatore o le verifiche in corso d’opera.

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Quando l’intervento prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, siano esse a seguito di presentazione di uno strumento urbanistico esecutivo siano a seguito di richiesta di permesso di costruire semplice, in allegato alla domanda devono essere presentate:

a) estratti planimetrici della mappa catastale e del P.R.G.C. dai quali si possa individuare l’area oggetto di intervento;

b) rilievo in scala adeguata dello stato di fatto dell’area in oggetto e delle aree circostanti (con indicazione della presenza di manufatti vari, bealere, essenze arboree, toponomastica…)

c) planimetria di progetto in scala adeguata dell’intera area oggetto dell’intervento dotata delle principali quote plano altimetriche, con evidenziate in coloriture differenti le viabilità presenti ed in progetto, le aree verdi e le aree o i manufatti da dismettere o da asservire a uso pubblico;

d) sezioni significative in scala adeguata delle opere in oggetto, con specificazioni dei materiali utilizzati;

e) particolari costruttivi;f) computo metrico estimativo stilato secondo il più aggiornato Elenco Prezzi – Opere

Pubbliche della Regione Piemonte (con indicato l’esatto e completo testo dell’articolo dell’elenco prezzi ed il conteggio giustificativo delle quantità indicate) e ove mancanti a prezzi di mercato.

g) In caso di varianti al permesso di costruire originario gli elaborati grafici dovranno chiaramente evidenziare le opere gia concesse e le opere in variante.

Articolo 23 - Procedure per l’acquisizione dei pareri

1. Nel caso di strumenti esecutivi seguirà al predetto iter quello di approvazione previsto dalle vigenti normative.

2. Nel caso di permesso di costruire singolo sul progetto delle opere da realizzare si esprime la Giunta Comunale.

3. Qualora i progetti riguardino l’estensione della rete idrica o di fognature, i medesimi dovranno ottenere il parere preventivo del gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune.

Articolo 24 - Affidamento dei lavori

1. Le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria (Euro 5.278.000,00) possono essere eseguite direttamente dal soggetto proponente.Copia degli atti adottati dall’Amministrazione Comunale dovrà essere trasmessa, prima dell’inizio dei lavori, alla Procura regionale della Corte dei Conti, secondo quanto stabilito dall’art. 122, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

2. Le opere di urbanizzazione primaria di importo superiore alla soglia comunitaria devono essere eseguite da impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 40 del Codice dei Contratti (approvato con D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), selezionata dai soggetti proponenti mediante gara di evidenza pubblica indetta dagli stessi, con una delle procedure e uno dei criteri previsti dallo stesso Codice.

3. Le opere di urbanizzazione secondaria di qualsiasi importo devono essere eseguite da impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 40 del Codice dei Contratti, selezionata dai soggetti proponenti mediante gara di evidenza pubblica indetta dagli stessi, con una delle procedure e uno dei criteri previsti dallo stesso Codice.

Vedasi al riguardo lo schema esemplificativo e riepilogativo di cui all’Allegato 4.

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Articolo 25 - Garanzie per la realizzazione delle opere

1. In caso di interventi compresi in strumenti urbanistici esecutivi o di permesso di costruire sia singolo che convenzionato, sull’importo delle opere a scomputo deve essere presentata garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un’impresa di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni dal competente Ministero per l’Industria e il Commercio, dell’importo delle opere da eseguire a scomputo, maggiorato del 30%, a copertura di eventuali aumenti del costo di realizzazione delle opere nel corso dell’esecuzione, nonché delle spese che possono derivare al Comune nel caso di inadempimento dell’obbligato.

2. Lo svincolo della garanzia avverrà entro sessanta giorni dal collaudo completo delle opere previste e comunque dopo l’effettiva dismissione delle aree mediante atto traslativo di proprietà a meno che l’amministrazione comunale abbia disposto la dismissione delle aree contestualmente alla stipula della convenzione o alla firma dell’atto di impegno unilaterale ai sensi dell’art.49, comma 5 della L.R. n.56/1977 e s.m.i..

3. In qualsiasi momento il Comune ha diritto di controllare la regolare esecuzione di tutte le opere previste. Qualora in sede di controllo risultassero inadempimenti di qualsiasi natura il Comune con invito scritto e notificato prescriverà ai soggetti attuatori l’esecuzione di ogni opera e lavoro occorrente a soddisfare gli impegni assunti. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla notifica il Comune previo avviso ai soggetti attuatori e senza l’obbligo di ulteriori formalità, procederà alla esecuzione delle opere e dei lavori necessari a spese dei soggetti attuatori stessi, avvalendosi della garanzia disponibile, salva ogni azione per danni.

Articolo 26 - Modalità di esecuzione dei lavori.

1. Le opere di urbanizzazione a scomputo devono essere completate prima della richiesta di abitabilità del permesso di costruire o D.I.A. a cui si riferiscono. Nel caso di opere collegate ad uno strumento urbanistico esecutivo i tempi per la realizzazione delle stesse sono fissati dalla convenzione edilizia.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere è a cura dei soggetti attuatori fino al collaudo favorevole delle stesse ed alla loro dismissione.

3. Ad ultimazione delle opere a scomputo dovrà essere prodotta all’Ufficio Tecnico una planimetria in scala adeguata del rilievo delle aree dopo l’intervento (reti, posizione delle caditoie, chiusini, pali illuminazione pubblica, alberate,……) con l’indicazione dei materiali impiegati ( tipo di pavimentazione, cordoli, essenze arboree,…..), le superfici delle aree (bitumate, pavimentate in autobloccanti, a verde, …), l’indicazione delle aree dismesse e di quelle asservite ad uso pubblico ed ogni altra informazione utile per il futuro mantenimento dell’opera.Tale planimetria dovrà essere prodotta su supporto cartaceo ed informatico .

Articolo 27 - Collaudo

1. Per le operazioni di collaudo il Comune si avvale di tecnici esterni, appositamente incaricati dal Comune, le spese dei quali sono sostenute dai soggetti attuatori. La nomina del collaudatore deve essere effettuata prima dell’inizio dei lavori.

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2. Le operazioni di collaudo, che saranno certificate da apposito verbale, saranno eseguite in contraddittorio tra i rappresentanti del Comune e quelli dei soggetti attuatori. Le operazioni di collaudo sono sostituite dal certificato di regolare esecuzione del direttore lavori per opere a scomputo di entità inferiore a 200.000 Euro. Detto certificato dovrà essere sottoscritto per presa d’atto dall’Ufficio Tecnico Comunale.

3. Il collaudatore può procedere a verifiche in corso d’opera della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione.

4. Per le opere relative alle reti stradali e di allacciamento, strettamente necessarie a dichiarare abitabili o agibili gli edifici, la data di collaudo provvisorio è fissata entro 90 giorni dalla data di comunicazione di ultimazione lavori; le operazioni di collaudo provvisorio dovranno terminare entro un mese; trascorsa tale data le opere si intendono provvisoriamente collaudate favorevolmente. Per tutte le opere urbanizzative il collaudo definitivo viene eseguito fra i dodici e i quindici mesi successivi alla dichiarazione di completamento delle opere e comprende tra l’altro le verifiche di attecchimento delle essenze, di funzionamento dei drenaggi e degli eventuali assestamenti delle massicciate, delle pavimentazioni e delle sistemazioni esterne, nonché le canalizzazioni di raccolta delle acque.

5. Qualora durante la visita di collaudo venissero rilevati guasti od inconvenienti, i soggetti attuatori delle opere dovranno impegnarsi ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di accertamento degli inconvenienti.

6. Dopo aver provveduto all’eliminazione degli inconvenienti i soggetti attuatori provvederanno a richiedere una nuova verifica per quelle parti per le quali il collaudo non ha avuto esito positivo.

7. In sede di collaudo o di verifica in corso d’opera, dietro comunicazione a mezzo di raccomandata del collaudatore o del tecnico comunale incaricato, le opere non realizzate a regola d’arte o non rispondenti al progetto esecutivo dovranno essere ripristinate entro 15 giorni dall’anzidetta comunicazione. Trascorsi inutilmente qundici giorni il Comune previo avviso ai soggetti attuatori e senza l’obbligo di ulteriori formalità, procederà alla esecuzione delle opere e dei lavori necessari a spese dei soggetti attuatori stessi, avvalendosi della garanzia disponibile, salva ogni azione per danni.

Articolo 28 - Responsabilità dell’esecutore dei lavori.

1. La ditta esecutrice dei lavori per conto dei soggetti attuatori si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nell’effettuazione dei lavori previsti, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica. La ditta assumerà pertanto ogni responsabilità per i casi di infortuni o di danni eventualmente arrecati al Comune o a terzi in dipendenza dell’esecuzione dei lavori.

2. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per danni od infortuni che dovessero derivare alla ditta aggiudicataria dei lavori di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione o ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa.

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Articolo 29 - Riferimento a norme vigenti

1. I soggetti attuatori o chi per essi, oltre alle disposizioni contenute nel presente capitolato, saranno tenuti all’osservanza di tutte le leggi, i decreti e regolamenti che disciplinano le opere pubbliche ed in genere tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, purché inerenti od attinenti od applicabili alla fornitura in oggetto del presente capitolato.

Capo IIIDeterminazione degli oneri di urbanizzazione in casi specifici

Articolo 30 - Trasformazione di sottotetti all’uso abitativo

1. La corresponsione del contributo per interventi finalizzati al recupero dei sottotetti all’uso abitativo è calcolata secondo quanto previsto dall’art. 3, commi 5 e 6 della Legge Regione Piemonte 6 agosto 1998, n. 21.

2. Non sono applicabili le ipotesi di esclusione dal pagamento del contributo di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 31 - Trasformazione di rustici all’uso abitativo

1. La corresponsione del contributo per interventi finalizzati al recupero dei rustici all’uso abitativo è calcolata secondo quanto previsto dall’art. 5 della Legge Regione Piemonte 29 aprile 2003 n. 9.

2. Non sono applicabili le ipotesi di esclusione dal pagamento del contributo di cui al D.P.R. 6.06.2001, n. 380.

Articolo 32 - Impianti di distribuzione carburanti su aree private a destinazione compatibile

1. La corresponsione del contributo per interventi relativi agli impianti di distribuzione carburanti su aree private a destinazione compatibile è calcolata:• secondo quanto previsto per le attività commerciali relativamente alle superfici ad uso

chiosco, locale gestore, vendita accessori, area erogazione carburanti riferita al valore maggiore tra la superficie della proiezione in piante delle pensiline e la superficie degli stalli (somma della superficie delle banchine sopraelevate di erogazione e della superficie di stazionamento veicoli pari al prodotto della lunghezza delle banchine per una larghezza convenzionale di m. 2,50 per ogni lato di accesso delle banchine stesse);

• secondo quanto previsto per le attività produttive relativamente alle superfici ad uso autofficina, autolavaggio anche se autonomo (superficie occupata dall’impianto), riparazione pneumatici, locali deposito ecc.

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TITOLO IIIIL COSTO DI COSTRUZIONE

Articolo 33 - Quota di contributo afferente al costo di costruzione

E’ dovuto il contributo per il costo di costruzione per gli interventi residenziali, nonché per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività turistica, commerciale, direzionale o allo svolgimento di servizi.

Articolo 34 – Esclusioni

1. Non sono soggetti al contributo per il costo di costruzione:• gli interventi previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 17;• gli interventi previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 19 , comma 1.

Articolo 35 - Costo di costruzione relativo a nuovi edifici

1. Il contributo per il costo di costruzione per i nuovi edifici residenziali è determinato dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 16, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Il Comune provvede annualmente ad adeguare il costo di costruzione, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

3. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali, direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione del contributo per il costo di costruzione computato sul costo documentato dell’intervento (computo metrico, predisposto sulla base dell’elenco prezzi opere pubbliche della Regione Piemonte in vigore alla data di richiesta del permesso di costruire o di presentazione della D.I.A.), nella misura di seguito indicata :• edifici di interesse turistico di lusso: 6 %• edifici di interesse turistico (tutti gli altri casi): 4%• edifici commerciali: 5 %• edifici a carattere direzionale: 7 %

4. Nelle costruzioni miste il contributo deve determinarsi applicando al fabbricato i criteri rispettivamente previsti per le diverse destinazioni.

5. Per le varianti ai permessi di costruire è dovuto il contributo per il costo di costruzione corrispondente all’aumento della volumetria residenziale, ovvero della superficie non residenziale, nonché alla nuova destinazione d’uso.

6. Per gli impianti di distribuzione carburanti di cui al precedente art. 23 la corresponsione del contributo per il costo di costruzione è computato sul costo documentato dell’intervento nella misura del 5% per gli interventi riconducibili ad attività commerciale e nella misura del 50% del contributo per urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell’art. 12 comma 3, per gli interventi riconducibili all’attività produttiva.

Articolo 36 - Costo di costruzione relativo ad edifici esistenti

1. Per gli interventi su edifici esistenti, esclusa la demolizione totale e ricostruzione, si applica l’aliquota forfetaria fissa del 5% ad 1/3 del costo di costruzione, determinato ex art. 6, ultimo comma, della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, sulla base dell’elenco prezzi opere pubbliche della

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Regione Piemonte in vigore alla data di richiesta del permesso di costruire o di presentazione della D.I.A.

TITOLO IVRESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE

E PERMESSI IN SANATORIA

Articolo 37 - Restituzione del contributo

1. Qualora non vengano realizzati gli interventi per i quali sia stato versato il contributo, il Comune è tenuto al rimborso delle relative somme, ad esclusione dei diritti di segreteria; gli interessi decorrono dal compimento del sessantesimo giorno dalla data della presentazione della domanda di restituzione.

2. In caso di realizzazione parziale degli interventi è dovuta la restituzione del contributo relativo alla parte non realizzata, ad esclusione dei diritti di segreteria.

3. Non deve essere restituito il contributo corrispondente ai costi delle opere realizzate direttamente ai sensi del Titolo II, Capo II del presente regolamento.

4. In caso di permesso di costruire convenzionato o Piani esecutivi convenzionati, l’eventuale rimborso delle somme pagate può essere determinato dalla convenzione.

Articolo 38 - Sanzioni per il ritardato od omesso versamento del contributo

1. Nel caso di ritardo nel versamento del contributo, si applica l’articolo 42 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380.

D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, rt. 42 Ritardato o omesso versamento del contributo afferente alla concessione.“ …. . Il mancato versamento, nei termini di legge , del contributo di concessione di cui all’art. 16 comporta:a) l'aumento del contributo in misura pari al 20% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 gg.b) l'aumento del contributo in misura pari al 50% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 gg.c) l'aumento del contributo in misura pari al 100% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 gg.Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano, Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del secondo comma il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall’art.43 della presente legge. …”

Articolo 39 - Permesso di costruire in sanatoria

1. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36, è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, delle somme ivi previste e rapportate al contributo.

2. Per la determinazione del costo di costruzione, il computo metrico deve riferirsi a tutte le opere realizzate abusivamente, sia di demolizione che di nuova esecuzione. Il computo metrico deve, inoltre, riferirsi alle opere difformemente eseguite, rilevate mediante la comparazione tra il progetto presentato in sede di domanda di permesso di costruire o denuncia di inizio attività e lo stato di fatto delle opere.

3. La quota del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione deve essere corrisposta per intero prima del rilascio del provvedimento in sanatoria.

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TITOLO VDISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 40 - Disposizioni transitorie

1. Sino alla nuova adozione da parte della Regione Piemonte dei provvedimenti di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16, comma 4, per la determinazione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione si applicano le tabelle parametriche adottate con deliberazione del Consiglio regionale 26 maggio 1977, n. 179 e s.m.i.

2. Sino alla nuova adozione da parte della Regione Piemonte dei provvedimenti di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16, comma 9, per la determinazione del costo di costruzione per edifici residenziali si applica il costo stabilito con la D.C.R. 19 dicembre 1996, n. 345 – 19066 e successivi aggiornamenti, nonché si applicano le aliquote ed i parametri approvati con la D.C.R. 21 giugno 1994, n. 817 – 8294.

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Allegato 1 – Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione

La deliberazione consiliare n. 80 del 21 novembre 1977 provvedeva ad istituire gli oneri di urbanizzazione previsti dall’art. 3 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 e stabiliva che l’aggiornamento avrebbe dovuto essere effettuato in base all’incremento dei prezzi rilevati dai Bollettini ISTAT nel semestre concluso sei mesi prima dalla data di aggiornamento.Con le deliberazioni consiliari sotto elencate, sono stati aggiornati gli importi del contributo concessiorio:

• n. 48 del 26 luglio 1982• n. 37 del 12 maggio 1983• n. 69 del 05 ottobre 1988• n. 90 del 31 ottobre 1990• n.38 del 30 settembre 1996• n. 45 del 15 dicembre 2004

L’incremento percentuale dei prezzi al consumo tra il giugno 1978 e il dicembre 2007, definito dall’STAT risulta il seguente:

INDICE DICEMBRE 2007: 131,80_________________________ x 6,0192 (*) = 5,9919INDICE GIUGNO 1978: 132,4

(*) coefficiente di raccordo da base 1976 a base 1995

5,9919 - 1 = 4,9919 x 100 = 499,19nuovo indice che precisa un incremento percentuale del 499,19% rispetto ai valori approvati con la deliberazione consiliare n. 80 del 21/11/1977.

Pertanto con la presente relazione si procede ad aggiornare tutti gli importi unitari definiti con la deliberazione consiliare n. 80/77 applicando l’incremento percentuale del 499,19%.

TABELLA A

DESTINAZIONE D'USO Importo base (novembre 1977)

Aggiornamento a dicembre 2007

(+ 499,19)

RESIDENZIALE Euro/mc Euro/mc

Interna al perimentro abitato:OO.UU. Primaria 1,56 9,34OO.UU. Secondaria 1,67 10,01

Esterna al perimentro abitato:OO.UU. Primaria 1,88 11,24OO.UU. Secondaria 2,01 12,04

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TABELLA B

DESTINAZIONE D'USO Importo base (novembre 1977)

Aggiornamento a dicembre 2007

(+ 499,19)

INDUSTRIALE E ARTIGIANALE Euro/mq Euro/mq

Classe A: densità < 150 mq/addettoDensità fino a 40 mq/addettoIndustrie trasformazione materie primeOO.UU. Primaria 5,78 34,66OO.UU. Secondaria

Inf. a 50 addetti 1,86 11,14Tra 51 e 200 addetti 1,86 11,14Tra 2001 e 1000 addetti 2,07 12,38Oltre 1001 addetti 2,07 12,38

Industrie meccanicheOO.UU. Primaria 4,83 28,93OO.UU. Secondaria

Inf. a 50 addetti 1,21 7,27Tra 51 e 200 addetti 1,39 8,36Tra 2001 e 1000 addetti 1,55 9,28Oltre 1001 addetti 1,73 10,37

Industrie meccaniche di precisione, elettroncia, otticaOO.UU. Primaria 3,38 20,27OO.UU. Secondaria

Inf. a 50 addetti 1,08 6,50Tra 51 e 200 addetti 1,24 7,43Tra 2001 e 1000 addetti 1,39 8,36Oltre 1001 addetti 1,55 9,28

Densità' 40-70 mq/addettoIndustrie trasformazione materie primeOO.UU. Primaria 3,87 23,21OO.UU. Secondaria

Inf. a 50 addetti 1,39 8,36Tra 51 e 200 addetti 1,39 8,36Tra 2001 e 1000 addetti 1,39 8,36Oltre 1001 addetti 1,39 8,36

Industrie manifatturiere varie

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OO.UU. Primaria 3,18 19,03OO.UU. Secondaria

Inf. a 50 addetti 0,85 5,11Tra 51 e 200 addetti 0,98 5,88Tra 2001 e 1000 addetti 1,08 6,50Oltre 1001 addetti 1,21 7,27

Densità 70-150 mq/addettoIndustrie trasformazione materie primeOO.UU. Primaria 2,89 17,33OO.UU. Secondaria

Inf. a 50 addetti 1,03 6,19Tra 51 e 200 addetti 1,03 6,19Tra 2001 e 1000 addetti 1,03 6,19Oltre 1001 addetti 1,03 6,19

Industrie manifatturiere varieOO.UU. Primaria 2,43 14,54OO.UU. Secondaria

Inf. a 50 addetti 0,62 3,71Tra 51 e 200 addetti 0,70 4,18Tra 2001 e 1000 addetti 0,80 4,80Oltre 1001 addetti 0,88 5,26

CLASSE B: Densità > 150 mq/addettoIndustrie trasformazione materie primeOO.UU. Primaria 1,47 8,82OO.UU. Secondaria

Inf. a 50 addetti 0,44 2,63Tra 51 e 200 addetti 0,44 2,63Tra 2001 e 1000 addetti 0,44 2,63Oltre 1001 addetti 0,44 2,63

Industrie manifatturiere varieOO.UU. Primaria 1,47 8,82OO.UU. Secondaria

Inf. a 50 addetti 0,44 2,63Tra 51 e 200 addetti 0,44 2,63Tra 2001 e 1000 addetti 0,44 2,63Oltre 1001 addetti 0,44 2,63

TABELLA C

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DESTINAZIONE D'USO Importo base (novembre 1977)

Aggiornamento a dicembre 2007

(+ 499,19)

COMMERCIALE Euro/mq Euro/mq

Superficie netta inf. A 200 mq.OO.UU. Primaria 9,04 54,15OO.UU. Secondaria 2,42 14,51

Superficie netta compresa tra 200 e 2000 mq.OO.UU. Primaria 10,85 64,99OO.UU. Secondaria 2,42 14,51

Superficie netta superiore a 2000 mq.OO.UU. Primaria 13,56 81,23OO.UU. Secondaria 2,42 14,51

TABELLA D

DESTINAZIONE D’USO Importo base (novembre 1977)

Aggiornamento a dicembre 2007

(+ 499,19)

TURISTICO / RICETTIVA Euro/mq Euro/mq

OO.UU. Primaria 9,04 54,15OO.UU. Secondaria 9,68 58,02

TABELLA E

DESTINAZIONE D’USO Importo base (novembre 1977)

Aggiornamento a dicembre 2007

(+ 499,19)

DIREZIONALE Euro/mq Euro/mq

OO.UU. Primaria 13,56 81,23OO.UU. Secondaria 2,42 14,51

TABELLA F

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ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE NON A CARATTERE EDIFICATORIO Euro/mq Euro/mq

Superficie inferiore a 100 mq.

Da L/mq. 10 a L/mq. 1.000 in relazione all'ampiezza dell'area interessata ed alle infrastrutture

necessarie sia dirette che indirette

1,56Superficie superiore a 100 mq. 0,90

Due infrastrutture 0,60Tre infrastrutture 0,90Quattro infrastrutture 1,26Cinque infrastrutture 1,56

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Allegato 2 – Delimitazione del centro abitato

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Allegato 3 – Aggiornamento del costo di costruzione

La determinazione del costo di costruzione, per gli edifici residenziali, si attua seguendo il procedimento applicativo del prospetto di cui all’art. 11 del Decreto Ministeriale 10 maggio 1977 n. 801, con l’avvertenza che il rigo B, riportante la riduzione all’85% del costo dell’edilizia agevolata, non viene utlizzata, secondo quanto indicato dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 817-8294 del 21 giugno 1994.Il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali, in attuazione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 345-19066 del 10 dicembre 1996, fissato in Lire 484.000 al mq. di superficie complessiva, viene aggiornato annualmente dai Comuni, in conformità alla percentuale registrata dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.L’incremento percentuale dei prezzi al consumo tra il dicembre 2003 e il dicembre 2007, definito dall’ISTAT risulta il seguente:

INDICE DICEMBRE 2007: 130,8_________________________ =1,08INDICE DICEMBRE 2003: 120,80

1,08 - 1 = 0,08 x 100 = 8nuovo indice che precisa un incremento percentuale dell’ 8% rispetto al costo unitario di Euro 289,95 al metro quadrato.Per cui il nuovo costo unitario da applicare risulta il seguente:Euro 289,95 + (289,95 x8%) = Euro/mq. 313,15

Al costo determinato ai sensi del precedente punto sono applicate le aliquote indicate nelle tabella A e B della deliberazione C.R. 817-8294 del 21 giugno 1994, in relazione alle caratteristiche tipologiche delle costruzioni ed alla loro destinazione ed ubicazione, in misura non inferiore al 5% e non superiore al 12%.

CLASSI DI EDIFICI E RELATIVE MAGGIORAZIONI

Classe I Percentuale di incremento fino a 5 inclusa: nessuna maggiorazione

A1Classe II Percentuale di incremento da 5 a 10 inclusa: maggiorazione del 5%

Classe III Percentuale di incremento da 10 a 15 inclusa: maggiorazione del 10%

Classe IV Percentuale di incremento da 15 a 20 inclusa: maggiorazione del 15%

Classe V Percentuale di incremento da 20 a 25 inclusa: maggiorazione del 20%

Classe VI Percentuale di incremento da 25 a 30 inclusa: maggiorazione del 25% A2

Classe VII Percentuale di incremento da 30 a 35 inclusa: maggiorazione del 30%

Classe VIII Percentuale di incremento da 35 a 40 inclusa: maggiorazione del 35%

Classe IX Percentuale di incremento da 40 a 45 inclusa: maggiorazione del 40%

A3

Classe X Percentuale di incremento da 45 a 50 inclusa: maggiorazione del 45%

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Cor

rispo

nden

te in

divi

duaz

ione

del

le a

liquo

te st

abili

te d

alla

Reg

ione

Pie

mon

teClasse XI Oltre il 50% inclusa: maggiorazione del 50% A4

Tabella A – ALIQUOTE PER CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E PARAMETRI FUNZIONALI

Caratteristiche(D.M. 10 maggio 1977)

Tipologia residenziale Ubicazione Indice fondiario del progetto oggetto della richiesta di P.di C.

o D.I.A.

Classi Aliquote Definizione Parametro Definizione Parametro Definizione Parametro

I - V A1 5%UnifamiliareBifamiliare

B1 1,00

All’interno del perimetro (art. 18, legge 22 ottobre 1971 n. 865)

C1 0,90

If<1 mc/mq. D1 1,10

VI - VIII A2 6% 1<if<2 mc/mq. D1 1,00

IX – X A3 8%

Condominiale B2 1,10

All’esterno del perimetro (art. 18, legge 22 ottobre 1971 n. 865)

C2 1,00If>2 mc/mq. D1 1,10

XI A4 12%

TABELLA B- SVILUPPO APPLICATIVO

Tipologia Ubicazione Caratteristich Indice % Indice %

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e % fondiario fondiario1 2 3 4 5=1x2x3x4 6 7=1x2x3x6

Uni

- bifa

mili

are

B1=1,0En

tro p

erim

etro

C1=0,90

A1=5

If<1

mc/

mq

o if>

2 m

c/m

q.

1,10

5,00

1mc/

mq

< if

< 2

mc/

mq.

1,00

5,00A2=6 5,94 5,40A3=8 7,92 7,20

A4=12 11,88 10,80Fu

ori p

erim

etro

C2=1,00

A1=5 5,50 5,00A2=6 6,60 6,00A3=8 8,80 8,00

A4=12 12,00 12,00

Cnd

omin

iale

B2=1,10

Entro

per

imet

ro

C1=0,90

A1=5

If<1

mc/

mq

o if>

2 m

c/m

q.1,10

5,44

1mc/

mq

< if

< 2

mc/

mq.

1,00

5,00A2=6 6,53 5,94A3=8 8,71 7,92

A4=12 12,00 11,88

Fuor

i per

imet

ro

C2=1,00

A1=5 6,05 5,50A2=6 7,26 6,60A3=8 9,68 8,80A4=12 12,00 12,00

Nelle colonne 5 e 7 i valori percentuali risultanti minori di 5 o maggiori di 12 sono riportati rispettivamente a 5 e 12.Allegato 4: Schema riepilogativo per l’esecuzione diretta di opere di urbanizzazione primaria

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Allegato 5 – Schema di convenzione edilizia tipo

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI PIOBESI TORINESE E ____________________________________

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ………………. (……………..) il giorno ..........(…………………) del mese ...........(…………….) negli Uffici

del Palazzo Comunale sito in Piobesi Torinese (TO), C.so Italia n° 9.

Avanti a me Dottor ………… Notaio iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di ……………………..,

alla residenza di ……………., alla presenza dei signori:

……………………., nato a …………. il………….., residente a …………….Via………., di professione………;

……………………., nato a …………. il………….., residente a …………….Via………., di professione………;

testi idonei a sensi di legge,

sono personalmente comparsi i signori:

……………, nato a ……………… (….) il ……………… codice fiscale …………………………….., domiciliato per

la carica presso il Palazzo Comunale sito in Piobesi Torinese (TO) Corso Italia n° 9, funzionario, il quale interviene nel

presente atto nella sua qualità di Responsabile Area Tecnica del Comune di Piobesi Torinese in seguito chiamato

“Comune”, codice fiscale ……………….., tale nominato con …………………………………

……………………………………………….., che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera “…..”, ed

autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. ….. del ……… pubblicata per estratto nell’Albo pretorio per la

durata di quindici giorni consecutivi dal ……….. al ……….. e divenuta esecutiva in data …………. che in copia

autentica si allega al presente atto sotto la lettera “……”,

e stipulante in esecuzione della richiesta di Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa presentato da

……………………., in data ……………. e protocollata al n. …….. ai fini della successiva edificazione dell’area in

oggetto;

e

……….. nato a ………….. il ……………., domiciliato agli effetti del presente atto in ……………, via …………… n°

…….., codice fiscale ……………………., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di

………………………………………………..

Detti comparenti della cui identità personale, qualifiche su indicate io notaio sono certo mi richiedono di dare atto di

quanto segue:

PREMESSO

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− che ………………………………….., è proprietario degli appezzamenti di terreno individuati

al Foglio ………… nella mappa catastale del Comune di Piobesi Torinese dei seguenti mappali:

……………………………………….;

− che le suddette aree per complessivi mq. ……. risultano classificate in zona …..- "aree di

…………………", del Piano Regolatore Generale Comunale, Variante n° ….. del Comune di

Piobesi Torinese;

− che il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato si inquadra nelle previsioni del vigente

P.R.G.C., Variante n° …. approvata dalla Regione Piemonte con decreto n. …… del …………;

− che per l'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui trattasi è obbligatorio, ai

sensi dell'art. …… e dalla tabella sinottica delle Norme di Attuazione del P.RG.C. - Variante n°

…. - un Piano Esecutivo Convezionato e che detto progetto è stato predisposto a firma del

……………., con studio in ……….., via …………, secondo i disposti dell'articolo 45 della

Legge Regionale n. 56/1977, sue modifiche ed integrazioni; il progetto di Piano Esecutivo

Convenzionato è costituito dai seguenti elaborati:

* relazione illustrativa, contenente le prescrizioni e le previsioni del P.R.G. in

riferimento all'area interessata dal Piano, e, in allegato,

* la relazione finanziaria con il computo metrico estimativo delle opere di

urbanizzazione da realizzare a scomputo di oneri di urbanizzazione.

* Tav. …., contenente gli estratti catastali, di P.R.G.C.;

* Tav. …., contenente la planimetria di rilievo;

* Tav. …, contenente la planimetria di progetto con l’individuazione delle aree

di PEC;

* Tav. …., contenente l'ipotesi di progetto planovolumetrico;

* Tav. …, contenente la planimetria con l’individuazione degli standards ed

aree in cessione;

* Tav. …., contenente la planimetria degli standards delle opere di

urbanizzazione - viabilita’ e parcheggi;

* Tav. …., contenente la planimetria degli standards delle opere di

urbanizzazione - reti di fognatura;

* Tav. …., contenente la planimetria degli standards delle opere di

urbanizzazione - illuminazione pubblica;

* Tav. …., contenente la planimetria degli standards delle opere di

urbanizzazione - acquedotto;

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* Tav. …., contenente l'inserimento del P.E.C. negli estratti catastali e di

P.R.G.C.;

* schema di convenzione;

* norme specifiche di attuazione.

- che il Sindaco, ai sensi dell'articolo 43, III comma della Legge Regionale n. 56/77,

successive modifiche ed integrazioni, sentiti i competenti organismi tecnici comunali, ha deciso

l'accoglimento del Piano Esecutivo Convenzionato;

- che gli elaborati formanti il Piano Esecutivo Convenzionato sono stati, ai sensi dell'articolo

43 della Legge Regionale n. 56/77, pubblicati all'Albo Pretorio e depositati presso la Segreteria

del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal ……… e fino a tutto il

………….;

- che nei 15 (quindici) giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni o

proposte;

- che il Consiglio Comunale con delibera n. ….. in data …………., divenuta esecutiva in data

…………., ha approvato il Piano Esecutivo Convenzionato costituito da tutti i suoi elaborati

unitamente al presente schema di Convenzione;

- che appare necessario disciplinare i rapporti tra il Comune e la proprietà sopra generalizzata

in ordine agli adempimenti, ai tempi ed alle modalità di attuazione delle previsioni del Piano

Esecutivo Convenzionato secondo quanto previsto dalla Legge e secondo quanto si trova

specificato negli articoli successivi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno ………………….. il giorno ........................ del mese di .......................................

nell'ufficio Segreteria del Comune di Piobesi Torinese tra il Signor ........................................... nella

sua qualità di .................................................................. del Comune di Piobesi Torinese e il

Sig…………………………. nella sua qualità di ………………………………., nel presente atto in

seguito denominato "il Proponente"

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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne il Comune, ma in modo fin d'ora

definitivamente impegnativo per quanto concerne "il proponente"

ARTICOLO 1)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione così come

tutti gli elaborati costituenti il Piano Esecutivo Convenzionato.

ARTICOLO 2)

Per l'attuazione del Progetto di Piano Esecutivo, i Proponenti si obbligano, per sè o aventi

causa a qualunque titolo, a rispettare integralmente le indicazioni delle Norme Tecniche di

Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale, le Norme della presente

Convenzione, le prescrizioni delle Norme Specifiche di Attuazione nonchè i contenuti degli

elaborati costituenti il presente Piano Esecutivo Convenzionato che fanno parte integrante e

sostanziale del presente atto.

I progetti degli edifici, hanno titolo documentario solo indicativo del prodotto urbanistico ed

edilizio che si vuole conseguire e saranno ulteriormente precisati negli atti tecnici a corredo delle

domande di Concessione.

Nel rispetto delle norme, non costituisce variante al Piano Esecutivo Convenzionato una

diversa distribuzione planimetrica degli edifici e dei servizi privati (verde e parcheggio) all'interno

della superficie fondiaria, rispetto a quanto riportato dagli elaborati del Piano Esecutivo

Convenzionato.

L'approvazione dei progetti dei fabbricati e i relativi permessi di costruire costituiscono atto

disgiunto dalla presente Convenzione e soggiacciono alle procedure e norme vigenti.

Le domande di permesso di costruire per la costruzione degli edifici di cui alla presente

Convenzione, con tutti gli elaborati necessari per l'esame, dovranno essere presentati, anche in

tempi diversi, entro i termini di validità della presente Convenzione.

Nessuna variante può essere apportata alla dimensione, forma e ubicazione delle aree

destinate e dismesse per spazi e pubblici servizi, così come risultanti dal tipo di frazionamento

allegato alla presente Convenzione, se non attraverso specifica variante al Piano Esecutivo

Convenzionato.

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ARTICOLO 3) - CARATTERISTICHE URBANISTICHE DEL PIANO ESECUTIVO

CONVENZIONATO

L'area interessata dal presente Piano Esecutivo Convenzionato è catastalmente individuata al

Foglio ……. come segue:

mappale n, …. – superficie mq. ……………

mappale n, …. – superficie mq. ……………

mappale n, …. – superficie mq. ……………

La superficie territoriale complessiva interessata dal presente Piano Esecutivo

Convenzionato è pari a mq. ………. catastali corrispondenti mq. ………… reali misurati in loco.

La superficie fondiaria reale misurata risulta pari a mq. ……….. al netto delle aree a servizi

previsti in rispetto del sedime viario della strada provinciale; per la suddetta area l'indice fondiario

di copertura è pari a ……. mq/mq. e l'indice di utilizzazione fondiaria è pari a ……. mq/mq. Ne

deriva una superficie coperta massima consentita di mq. …………. ed una superficie utile lorda

ammessa di mq. ………..; tali entità massime sono previste dal progetto di P.E.C.

La disposizione planimetrica, il profilo e le caratteristiche tipologiche sono indicate nella

Tavola ….. di P.E.C. ed hanno titolo documentario del prodotto urbanistico ed edilizio che si vuole

conseguire e saranno ulteriormente precisati negli atti tecnici a corredo delle domande di permesso

di costruire.

Per il reperimento delle aree da destinarsi a servizi pubblici (standards urbanistici) da cedere

al Comune che comportano una superficie minima di mq. ……. il P.E.C., nel rispetto delle norme

del P.R.G.C. vigente, reperisce mq. …… all'interno dell'area stessa, di cui mq. ……. di aree

previste a verde e mq. …… di aree previste a parcheggi mentre i restanti mq. ……. vengono

previsti in monetizzazione.

La dotazione dei servizi pubblici è indicata nella Tavola n. ……. del progetto di Piano

allegato alla presente Convenzione.

ARTICOLO 4) - CESSIONE DI AREE PER PUBBLICI SERVIZI

Il Proponente, in relazione ai disposti dell'articolo 21 della Legge Regionale n. 56/1977,

nonché del V comma dell'articolo 8 della legge 06/08/1967 n. 765, cede gratuitamente al Comune di

Piobesi Torinese, contestualmente alla stipula della presente Convenzione, le aree, come meglio

infra precisate, necessarie al soddisfacimento degli standards per pubblici servizi per l'attuazione del

Piano Esecutivo Convenzionato con la relativa viabilita’ pubblica.

Tali aree sono così individuate al Foglio ……. del Catasto Terreni:

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mappale n, …. – superficie mq. ……………

mappale n, …. – superficie mq. ……………

mappale n, …. – superficie mq. ……………

Per una superficie complessiva pari a mq. …….. , dei quali mq. ….. di aree previste a verde

e mq. ….. di aree previste a parcheggi, mentre le superfici di mq. ……. viene prevista da adibirsi a

strada e la superficie di mq. ……. viene prevista in dismissione a sedime pubblico

Le aree in dismissione da adibire a standards e servizi verranno integrate, per la porzione

mancante, con la prevista monetizzazione di una superficie di ……. metri quadrati.

Le aree suddette, risultano individuate nella tavola …. di progetto allegata alla delibera

…………………. e catastalmente nel tipo di frazionamento approvato dall'U.T.E. di Torino in data

…………… prot. n° ………………

La cessione delle aree suddette avviene contestualmente alla firma del presente atto, senza

indennizzo.

Il Comune concede al proponente l'utilizzo gratuito delle aree in questione per le

installazioni di cantiere.

ARTICOLO 5) - ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E INDOTTA

Il contributo per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria è determinato in base alle

previsioni delle delibere Comunali vigenti, ossia:

- per oneri di urbanizzazione primaria è prevista la corresponsione di € ……. per

ogni metro quadrato di superficie utile lorda;

- per oneri di urbanizzazione secondaria è prevista la corresponsione di € …… per

ogni metro quadrato di superficie utile lorda;

- per oneri di urbanizzazione indotta (smaltimento rifiuti) è prevista la

corresponsione di di € ……… per ogni metro quadrato di superficie utile lorda.

Gli oneri unitari di cui sopra saranno aggiornati in base a quelli stabiliti dalle tariffe

comunali in vigore al momento del ritiro dei rispettivi permessi di costruire.

ARTICOLO 6) - REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SCOMPUTABILI

DAGLI ONERI DOVUTI

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Il Piano Esecutivo Convenzionato prevede la realizzazione diretta a carico del Proponente,

mediante lo scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, delle infrastrutture pubbliche che di

seguito si elencano:……………………………………………………………………….

Dette opere, il cui costo complessivo ammonta a € …………………….., risultano più

dettagliatamente specificate e quantificate negli elaborati progettuali e nel computo metrico

estimativo allegato alla deliberazione C.C. n. …………, redatto sulla base del Prezziario regionale -

edizione …………… - diminuito del 15% - comprensive delle spese tecniche (previste nella misura

del 6%).

Il Proponente pertanto, in relazione al disposto dell'articolo 45, n° 2 della Legge Regionale n

° 56/77 si obbliga per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo ad assumersi ogni onere di

costruzione di tutte le opere di urbanizzazione sopra descritte con le modalità, la tempistica e le

garanzie definite nei successivi articoli, scomputando totalmente il relativo costo dagli oneri di

urbanizzazione dovuti.

ARTICOLO 7) - MONETIZZAZIONE DELLE AREE

Per il soddisfacimento degli standard pubblici afferenti la nuova edificazione si ricorre ad

una parziale monetizzazione.

A fronte di un fabbisogno di mq. …………… di aree per pubblici servizi necessari, si

propone la dismissione di mq. …………….. reperiti nel lotto d'intervento. Per le aree non reperite il

Proponente si obbliga per sé e per eventuali aventi diritto a qualsiasi titolo, a versare il contributo

relativo alle monetizzazioni delle aree non dismesse.

Sulla base di quanto previsto dalla deliberazione di C.C. n. …….. del …………………

l'importo unitario per la monetizzazione delle aree è quantificato in € ………….. al metro quadrato.

Deriva pertanto che l'importo da corrispondere al Comune a titolo di monetizzazione

ammonta a € …………….. (Euro/mq. …….. x mq. ………) .

Tale importo sarà computato nel resoconto finanziario unitamente agli oneri di

urbanizzazione per lo scomputo delle opere di urbanizzazione.

ARTICOLO 8) - QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E INDOTTA (SMALTIMENTO RIFIUTI)

Il proponente in relazione al disposto del dell'art. 45, n. 2 della Legge Regionale n. 56/77,

dell'art. 5 legge 28/1/77 n. 10, si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo a versare

il contributo relativo alle opere di urbanizzazione primaria secondaria e indotta, applicando l'onere

unitario stabilito dalle tariffe di cui alla delibera consiliare vigente all'atto del rilascio dei permessi

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di costruire, alla superficie utile lorda edificabile prevista nel relativo progetto oggetto di

concessione.

Gli importi degli oneri per urbanizzazione primaria dovuti sulla base degli importi unitari

attualmente vigenti e riferiti alla superficie utile lorda prevista dal presente progetto di Piano

Esecutivo Convenzionato ammontano:

mq. ………….. x €/mq. ……… = € ………………..

Gli importi degli oneri per urbanizzazione secondaria dovuti sulla base degli importi unitari

attualmente vigenti e riferiti alla superficie utile lorda prevista dal presente progetto di Piano

Esecutivo Convenzionato ammontano:

mq. ………….. x €/mq. ……… = € ………………..

Gli importi degli oneri per urbanizzazione indotta (smaltimento rifiuti) dovuti sulla base

degli importi unitari attualmente vigenti e riferiti alla superficie utile lorda prevista dal presente

progetto di Piano Esecutivo Convenzionato ammontano:

mq. ………….. x €/mq. ……… = € ………………..

Totale oneri di urbanizzazione primaria previsti a scomputo totale

come indicato nella delibera di C.C. n° ….. del ….. € …………...Importo delle monetizzazioni

€/mq........ x mq. ....... = € ……………Importo degli OO.UU. e Monetizzazioni concessi a scomputo per la

realizzazione di opere € ……………Costo delle opere a scomputo di cui al precedente articolo € …..………..Restano a carico della parte Proponente

(in misura superiore al costo degli Oneri di Urbanizzazione) € ……………

L'importo degli oneri derivante dai precedenti conteggi sarà versato alla Tesoreria Comunale

in conformità a quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. …… del ……. e

………………… prima del rilascio di ogni singolo permesso di costruire.

A garanzia del pagamento degli oneri, eventualmente rateizzati e non ancora versati, i

Proponenti presenteranno al Comune, all'atto del ritiro di ogni singolo permesso di costruire, una o

più polizze fidejussorie di importo pari all'importo delle rate da corrispondere.

Dette fidejussioni potranno essere gradualmente ridotte in proporzione ai pagamenti

effettuati.

ARTICOLO 9) - PROGETTI DI OPERE DI URBANIZZAZIONE AFFERENTI IL PIANO

ESECUTIVO CONVENZIONATO

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Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo, previste al

precedente articolo 6, il Proponente si obbliga a presentare i relativi progetti esecutivi e gli

atti tecnici necessari per l'ottenimento da parte del Comune delle prescritte autorizzazioni.

Detti progetti dovranno essere presentati contestualmente alla richiesta del primo permesso

di costruire successivo alla stipula della presente Convenzione.

I lavori previsti a scomputo di oneri di urbanizzazione relativi saranno eseguiti sotto la

vigilanza degli organi tecnici comunali e saranno trasferiti al Comune in piena proprietà ad

ultimazione degli stessi previa redazione del certificato di regolare esecuzione.

Nel periodo intercorrente tra l'ultimazione delle opere ed il trasferimento al Comune, ogni

onere di gestione e manutenzione delle opere stesse compete al Proponente.

Le opere dovranno essere progettate ed eseguite a norma delle vigenti leggi in materia di

opere pubbliche così come disposto dagli Enti competenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ordinare al Proponente l'esecuzione di

eventuali varianti alle opere di urbanizzazione elencate all'art. 6, purchè l'importo complessivo

rimanga nei limiti dell'importo convenzionato a scomputo.

ARTICOLO 10) - TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE -

COLLAUDO

Le opere di urbanizzazione previste al precedente art. 6, da realizzarsi a scomputo degli

oneri di urbanizzazione dovuti, saranno eseguite in concomitanza e secondo l'andamento della

costruzione degli edifici oggetto del primo permesso di costruire successivo alla stipula della

presente convenzione.

In ogni caso i lavori dovranno avere inizio entro un anno dalla data di rilascio delle relative

prescritte autorizzazioni ed essere ultimati entro tre anni dalla data dell'inizio indipendentemente

all'avanzamento ed ultimazione degli edifici.

Le opere di urbanizzazione potranno essere terminate, sentita l'Amministrazione Comunale,

oltre il termine sopraccitato per quelle parti che andrebbero incontro a danneggiamenti e/o

deperimenti per il protrarsi dei lavori di costruzione dei fabbricati oggetto del Piano Esecutivo

Convenzionato.

Della data di inizio e di ultimazione delle opere di cui sopra dovrà essere data

comunicazione scritta agli uffici comunali.

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Il mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori comporta l'applicazione di una

penale convenzionale pari a 2% per ogni mese o frazione di mese di ritardo calcolata sull'importo

dei lavori non ancora eseguiti per i quali non è stata concessa la proroga.

Secondo quanto richiamato all'articolo precedente, ad ultimazione avvenuta delle opere, sarà

redatto il certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 11) - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI ASSUNTI

A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti con la presente

Convenzione, il Proponente rilascia a favore del Comune una fidejussione assicurativa (o polizza

fidejussoria) per un importo complessivo di € ……………., corrispondente al valore attribuito dal

precedente articolo 6 alle opere di urbanizzazione da realizzare a cura e spese del Proponente a

scomputo di oneri.

Le garanzie finanziarie predette, per esplicita clausola della fidejussione, potranno essere

utilizzate in caso di mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte del Proponente, su

istanza del Comune o del terzo legittimato a proporre azioni o ad intervenire in giudizio per la

mancata esecuzione delle opere stesse.

La fidejussione o polizza relativa alle opere di urbanizzazione potrà, su richiesta del

Proponente, essere progressivamente ridotta in proporzione alla realizzazione delle opere stesse, a

seguito di accertamento effettuato dall'Ufficio Tecnico, di regolare esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 12) - ESECUZIONE SOSTITUTIVA

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di

costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione del Proponente ed a spese del medesimo

rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando esso non vi abbia

provveduto tempestivamente ed il Comune lo abbia messo in mora con un preavviso non inferiore,

in ogni caso, a tre mesi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento.

ARTICOLO 13) - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI

Qualora il Proponente proceda ad alienazione delle aree lottizzate, potrà trasmettere agli

acquirenti dei singoli lotti gli obblighi e gli oneri di cui alla presente Convenzione stipulata con il

Comune; esso dovrà dare notizia al Comune di ogni trasferimento effettuato entro trenta giorni dalla

stipula dell'atto.

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In caso di mancata esecuzione dell'obbligo il Proponente sarà tenuto ad un pagamento pari

ad 1/10 del valore dell'immobile trasferito.

Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento predetto.

In ogni caso di trasferimento parziale degli oneri di cui sopra, il Proponente ed i suoi

successori od aventi causa restano solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi

non trasferiti agli acquirenti degli immobili.

Il Proponente ed i suoi successori od aventi causa, nell'esecuzione di dette opere ed

impianti, dovrà osservare le norme dettate con la presente Convenzione.

ARTICOLO 14) - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI ABITABILITA' O AGIBILITA'

Resta stabilito anche convenzionalmente per quanto riguarda il Proponente che il Comune

non rilascerà alcuna concessione nè autorizzazione di abitabilità dei locali a norma dell'articolo 57

della Legge Regionale n. 56/1977 se non quando dal Proponente o chi per esso si sia adempiuto agli

obblighi derivanti dalla presente Convenzione anche in relazione alle opere di urbanizzazione.

ARTICOLO 15) - SPESE

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle alla sua

iscrizione nei registri della proprietà immobiliare saranno a totale carico del Proponente.

All'uopo viene richiesta l'applicazione di tutti i trattamenti fiscali e benefici più favorevoli.

ARTICOLO 16) - RINUNCIA AD IPOTECA LEGALE

Il Proponente dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione d'ipoteca

legale che potesse eventualmente competergli in dipendenza della presente Convenzione, nei

registri immobiliari.

ARTICOLO 17) - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle leggi statali e

regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare al D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. ed

alla legge Regionale n. 56/1977 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 18) - SANZIONI

In relazione agli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Proponente si dichiara

perfettamente edotto delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 69 della Legge Regionale

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n. 56/77 e più particolarmente quanto previsto dai subalterni a - b - c - d - e - f, nonché delle

sanzioni dall'articolo 42 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

ARTICOLO 19) - SANZIONE CONVENZIONALE

Eventuali modificazioni di destinazione d'uso delle aree non consentite porteranno ad una

penale convenzionale a carico del Proponente o degli aventi diritto pari al doppio del valore aree di

cui è stato modificato l'uso secondo la stima degli Uffici comunali.

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Allegato 6 – Aggiornamento delle monetizzazioni aree a servizi

Il valore delle monetizzazioni da corrispondere, veniva determinato con la deliberazione consiliare n. ____ in data _____, nel modo seguente:

AREE RESIDENZIALI:Prezzo medio di mercato: Lire/mc. 190.000Oneri di urbanizzazione vigenti (valore medio): Lire/mc. 30.970Prezzo base di monetizzazione: Lire/mc. (190.000 – 30.970) = Lire/mc. 159.030Formula da applicare: Valore della monetizzazione = Pbm x If x Cc dove:

Pbm = Prezzo base di monetizzazioneIf = Indice fondiario medio di zonaCc = Coefficiente correttivo in base al tipo di zona (satura, di espansione) e alla necessità di reperimento

delle aree

Zona “C.S: - Centro Storico”: Lire/mc. 159.030 x 1,30 mc/mq. x 0,30 = Lire/mq. 62.021 arrotondato a 62.000Zone “RE e RC”:Lire/mc. 159.030 x 0,87mc/mq. X 0,55 = Lire/mq. 76.095 arrotondato a 76.000Zone “RN”:Lire/mc. 159.030 x 0,75mc/mq. X 0,65 = Lire/mq. 77.527 arrotondato a 78.000

AREE AD USO PRODUTTIVOPrezzo medio di mercato: Lire/mq. 100.000Oneri di urbanizzazione vigenti (valore medio): Lire/mq. 26.483Prezzo base di monetizzazione: Lire/mq. (100.000 – 26.483) = Lire/mq. 73.517

Formula da applicare: Valore della monetizzazione = Pbm x Ufdove:

Pbm = Prezzo base di monetizzazioneUf= Indice medio di utilizzazione fondiaria

Lire/mq. 73.517 x 0,85 mq/mq = Lire/mq. 62.489 arrotondato a 62.000

L’incremento percentuale dei prezzi al consumo tra il mese di gennaio 2000 e il mese di dicembre 2007, definito dall’STAT risulta il seguente:

INDICE DICEMBRE 2007: 131,80________________________________ x 1,1927 = 5,9919INDICE GENNAIO 2000: 110,50

1,1927 - 1 = 0,1927 x 100 = 19,27nuovo indice che precisa un incremento percentuale dell’ 19,27% .

Per cui i nuovi costi unitari da applicare risultano i seguenti:

AREE RESIDENZIALI:

Zona “C.S: - Centro Storico”: Euro/mc. 32,02 + 19,27% = Euro/mc. 38,19

Zone “RE e RC”:Euro/mc. 39,25 + 19,27% = Euro/mc. 46,81

Zone “RN”:Euro/mc. 40,28 + 19,27% = Euro/mc. 48,04

AREE AD USO PRODUTTIVO

Euro/mc. 32,02 + 19,27% = Euro/mc. 38,19