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REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DELLE FOGNATURE ____________________________ CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Generalità " 2 - Tipo di fognature - Definizioni " 3 - Regolamentazione per l'immissione di acque nei collettori " 4 - Immissione di acque industriali o con tratta- menti speciali " 5 - Scarichi sul suolo CAPO 2° - DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA Art. 6 - Allacciamenti multipli " 7 - Istruzioni per l'allacciamento alla fognatura " 8 - Lavori su suolo pubblico " 9 - Contributo di allacciamento " 10 - Canoni per i servizi di fognatura e depurazioni " 11 - Spese per allacciamento " 12 - Ordinanze del Sindaco " 13 - Opere provvisorie " 14 - Prescrizioni per immissioni speciali " 15 - Permessi speciali " 16 - Canalizzazioni interne ai lotti CAPO 3° - PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO Art. 17 - Domanda " 18 - Autorizzazione provvisoria " 19 - Richiesta per autorizzazione definitiva " 20 - Rilascio autorizzazione definitiva " 21 - Prescrizione tecnica per gli allacciamenti e per la fognatura interna " 22 - Scarichi sotterranei " 23 - Immissione durante la costruzione delle fabbri- che " 24 - Controllo regolarità delle opere eseguite " 25 - Visite d'Ufficio " 26 - Fognature nei cortili, nelle strade private. Riunione degli scarichi di un solo edificio. Immissione diretta negli allacci di altri utenti " 27 - Chiusura idraulica delle latrine e degli orina- toi ed apparecchi di cacciata delle acque " 28 - Scarichi di acque di rifiuto " 29 - Prescrizioni per i tubi di caduta delle acque " 30 - Ispezioni e controlli per la immissione dei li- quami pretrattati da industrie e artigiani " 31 - Prove, analisi e misure " 32 - Responsabilità

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REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DELLE FOGNATUR E ____________________________ CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Generalità " 2 - Tipo di fognature - Definizi oni " 3 - Regolamentazione per l'immis sione di acque nei collettori " 4 - Immissione di acque industri ali o con tratta- menti speciali " 5 - Scarichi sul suolo CAPO 2° - DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA P UBBLICA FOGNATURA Art. 6 - Allacciamenti multipli " 7 - Istruzioni per l'allacciamen to alla fognatura " 8 - Lavori su suolo pubblico " 9 - Contributo di allacciamento " 10 - Canoni per i servizi di fogn atura e depurazioni " 11 - Spese per allacciamento " 12 - Ordinanze del Sindaco " 13 - Opere provvisorie " 14 - Prescrizioni per immissioni speciali " 15 - Permessi speciali " 16 - Canalizzazioni interne ai lo tti CAPO 3° - PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIO NE ALL'ALLACCIAMENTO Art. 17 - Domanda " 18 - Autorizzazione provvisoria " 19 - Richiesta per autorizzazione definitiva " 20 - Rilascio autorizzazione defi nitiva " 21 - Prescrizione tecnica per gli allacciamenti e per la fognatura interna " 22 - Scarichi sotterranei " 23 - Immissione durante la costru zione delle fabbri- che " 24 - Controllo regolarità delle o pere eseguite " 25 - Visite d'Ufficio " 26 - Fognature nei cortili, nelle strade private. Riunione degli scarichi di u n solo edificio. Immissione diretta negli all acci di altri utenti " 27 - Chiusura idraulica delle lat rine e degli orina- toi ed apparecchi di cacciat a delle acque " 28 - Scarichi di acque di rifiuto " 29 - Prescrizioni per i tubi di c aduta delle acque " 30 - Ispezioni e controlli per la immissione dei li- quami pretrattati da industr ie e artigiani " 31 - Prove, analisi e misure " 32 - Responsabilità

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" 33 - Cambiamento di proprietario " 34 - Limite alla concessione di s carico " 35 - Deroghe " 36 - Penali " 37 - Revisioni ed aggiornamenti CAPO 4° - DISPOSIZIONI FINALI Art. 38 - Entrata in vigore " 39 - Immissioni abusive " 40 - Condotte esistenti e allacci amenti operanti " 41 - Abrogazione disposizioni pre cedenti COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERON A __________________ REGOLAMENTO PER L'USO DELLA RETE DI FOGNA TURA COMUNALE CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 GENERALITA': Il presente Regolamento Comunale disciplina lo smaltimento degli scarichi di qualsiasi tipo nelle fognature comu nali e nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo. Le acque di lavorazione industriale, artigianal e, degli allevamen- ti ed attività agricole, quelle dei macelli e degli stabilimenti di lavorazione delle carni potranno essere imme ssi nelle fognature comunali, se rientrano nei parametri previsti d al presente Regola- mento e se gli stabilimenti possono, a parere d el Settore Igiene Pubblica, conservare nel tempo tali parametri. Il presente Regolamento disciplina altresì la p rocedura da seguire per ottenere l'autorizzazione allo scarico prev ista dall'art. 9, ultimo comma, della legge n. 319 del 10.5.1976. E' fatto obbligo a tutti i cittadini di rispett are il presente Re- golamento ed adeguarvisi nei modi e nei te mpi che verranno prescritti dalla Amministrazione Comunale. ART. 2 TIPI DI FOGNATURE - DEFINIZIONI 1) Fognatura mista o sistema unitario:

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Per fognatura mista si intende la rete dei c ollettori nuovi ed esistenti utilizzati, convogliati unitamente acque nere e bianche. 2) Fognatura nera (sistema separato): Per fognatura nera si intende la rete dei co llettori convoglia- nti le sole acque nere di rifuito domestico, provenienti cioè dalle latrine, dagli orinatoi, dagli acquai, dai lavatoi (anche se elettrodomestici), dalle vasche da bagno , dai lavabi, dalle docce, ecc. Sono assimilabili ad acque nere: a) le acque di rifiuto delle stalle e dei ma celli. Esse dovran- no essere sottoposte a pretrattamento per renderle rispon- denti ai parametri del presente Regolamen to; b) le acque residue di lavorazione provenien ti da stabilimenti industriali purchè il pretrattamento con senta di renderle rispondenti ai parametri del presente Reg olamento. E' fatto divieto di immettere nelle f ogne tutte le acque tossiche o nocive ai processi biologici d i smaltimento dei liquami (acidi, ecc.) e non rispondenti ai parametri del presente Regolamento o dei Regolamenti Pr ovinciali e Regio- nali. 3) Fognatura bianca (sistema separato): Per fognatura bianca si intende la rete dei collettori nuovi ed esistenti convoglianti le sole acque bianche . Esse si distinguono in: a) acque meteoriche o pluviali provenienti d a cortili, dai tet- ti, dalle terrazze e da qualsiasi area sc operta; b) acque di filtrazione dei sotterranei de lle cantine e del sottosuolo in genere, purchè non tossiche o nocive; c) acque di lavaggio di terrazze o cortili ( purchè non inquina- te) e di innaffiamento di cortili, giardi ni, orti, terrazze

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ecc.; d) acque di raffreddamento provenienti da stabilimenti indu- striali, purchè non contenenti sostanze tossiche, nocive, grasse od oleose. Il Sindaco, sul parere del Responsabile d el Settore Igiene Pubblica, potrà vietare l'immissione nelle con dotte delle acque bianche, di quelle acque che potranno risultare pericolose per la salute pubblica o moleste per il pubblico o dan nose per il sistema fognario. ART. 3 REGOLAMENTAZIONE PER L'IMMISSIONE DI ACQUE DI Q UALSIASI NATURA NEI COLLETTORI DELLA FOGNATURA. GENERALITA': Tutti gli scoli delle acque di qualsiasi natura come specificato dal precedente art. 2, proveniente da abitazioni o da stabilimenti di ogni genere, cortili od altr i spazi scoperti, fronteggianti anche solo in parte vie e spazi percorsi da collettori di fognature, devono essere imme ssi con appositi condotti secondo le prescrizioni del presente R egolamento. ESTENSIONE DELLA RETE FOGNANTE: Là dove vengono messe in esercizio fogne a sist ema misto o nere, sono aboliti i pozzi neri, le fosse biologiche, i pozzi assorben- ti. Le acque nere dovranno essere convogliate n ella fognatura. In ogni caso il Comune si riserva di indicare l e modalità tecniche secondo le quali l'allacciamento dovrà avvenire . ACQUE NERE Nelle zone dove è previsto il sistema di fognat ura separata tutte le acque nere, come definite dal precedente art. 2, dovranno essere condotte con apposite tubazioni, munite di sifone e di poz- zetto di ispezione al collettore stradale della rete nera, secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

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Gli eventuali pozzi neri, fosse biologiche, po zzi perdenti, ecc., esistenti dovranno essere chiusi o riempiti. E' vietata l'immissione in altri collettori pu bblici o privati di acque di qualsiasi natura. Non possono per al cun motivo essere immesse nella fognatura nera le acque bianche ; pertanto, nelle zone in cui verrà applicato il sistema separa to, i proprietari saranno tenuti a separare nei loro stabili le a cque nere da quelle bianche ed a inviare con distinti condotti inte rni le acque nere e quelle bianche rispettivamente nella canalizzaz ione nera e bianca. ACQUE BIANCHE Nelle zone dove è prevista la fognatura separat a, tutte le acque bianche, come definite dal precedente art. 2, d ovranno essere con- dotte con apposite tubazioni al collettore st radale della rete bianca. ART. 4 IMMISSIONE DI ACQUE INDUSTRIALI O RICHIEDENTI S PECIALI TRATTAMENTI Acque, liquidi ed altri rifiuti dannosi. 1) Scarichi vietati o ammessi condizionatamente . E' assolutamente vietato immettere nelle fogne sostanze capaci di interferire con il buon funzionamento dell'im pianto depurativo, come liquidi dannosi, spazzature, immondizie, c eneri e corpi soli- di. Il proprietario dello stabile è responsabile ve rso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente d isposto, ed è tenu- to al rimborso delle spese di riparazione, sopr alluogo e progetto, senza pregiudizio delle sanzioni penali per e sso stesso o per altro responsabile, conseguenti alla trasgressi one. Nessuno potrà immettere o causare l'immissio ne nella pubblica fognatura dei sottoelencati prodotti: - benzina, benzolo, nafta, olio combustibile , lubrificanti ed idrocarburi in genere; - liquidi o solidi infiammabili od esplosivi;

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- clorurati organici, DDT, aldrina, captani, es teri fosforici, fo- sfati, arseniati, bromuri, cianuri, polisolf uri, olii minerali ed acaricidi, nematocidi, rodenticidi ed inse tticidi in genere; - anticrittogamici in genere; - diserbanti, solventi, detergenti, ecc.; - tutti i presidi sanitari di cui al D.P.R. 3.8 .1968 n. 1255; - qualsiasi scarico contenente sostanze tossich e di cui alle "nor- me di accettabilità" in quantità sufficiente (sia in azione di- retta che in combinazione con altri prodotti) a danneggiare od interferire con il processo di depurazione na turale od artifi- ciale dei liquami o che, comunque, possa cost ituire un pericolo per la incolumità degli uomini o degli animal i, creare pubblico disagio, nuocere all'impianto di trattamento ed alle acque del recapito finale; - qualsiasi scarico con pH superiore ad 8 od in feriore a 6, o che presenti comunque un grado di acidità o di al calinità tale da danneggiare i manufatti o nuocere al personal e addetto alla ma- nutenzione; - sostanze solide in quantità e dimensioni tali da causare ostru- zioni nelle condotte o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatur a, come ad esempio, sabbie, fango, trucioli, stracci, paglia, leg no, piume, viscere, pelli, carnici e spazzatura in genere. Tutte le sostanze sopra menzionate non si posso no introdurre anche se sminuzzate a mezzo di trituratori. Inoltre, nessuno potrà scaricare o causare l'immissione nella civile fognatura di rifiuti che, a giudizio ins indacabile del Sin- daco siano in grado di influire negativamente s ulla rete dei con- dotti, sull'impianto di depurazione, sulle appa recchiature instal- late, e che comunque possano rappresentare dan no per il pubblico servizio.

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Nella formulazione del proprio giudizio il Sind aco terrà in consi- derazione i seguenti fattori: portata dello s carico, particolare riferimento alla velocità ed al grado di riempi mento del condotto, materiali da costruzione impiegati nell'esecuzi one della rete di fognatura, processo e dimensionamento adottati nell'impianto di depurazione e tutti quei fattori tecnici che abbiano influenza sulla conservazione del sistema di fognatura ad ottato. E' pertanto vietata anche l'immissione di: - qualsiasi fluido con temperatura superiore a 40°C; - qualsiasi scarico contenente grassi, cera, o lio emulsionato e no, in quantità eccedente i 100 mg/l, oppure tutte quelle so- stanze in grado di solidificare o di diventar e viscose a tempe- rature comprese tra 0° e 65°C; - qualunque scarico contenente forti soluzioni acide di decapaggio oppure soluzioni concentrate di placcatura, s iano esse neutra- lizzate o no; - qualunque scarico contenente ferro, rame, cro mo, cadmio, zinco, piombo o sostanze tossiche simili, in esse co mprese anche tutte quelle che richiedono per la loro neutralizza zione quantità di cloro tali da superare i limiti prescritti da ll'Autorità Comuna- le; - tutti gli scarichi contenenti fenoli ed altre sostanze in grado di emettere odori ad alta intensità, tali da superare i limiti stabiliti dalle norme di accettabilità appro vate dall'Autorità Comunale in conformità con le leggi ed i rego lamenti vigenti; - qualsiasi scarico radioattivo o di isotopi c on semiperiodo e concentrazione superiore ai limiti stabiliti dalle Autorità Co- munali in armonia con le leggi dello Stato; - concentrazioni particolarmente elevate di sos tanze inerti in so- spensione, come ad esempio argille saporifere e fanghiglie ar- gillose, ecc. o soluzioni di cloruro di sodio , solfato sodico, ecc.;

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- scarichi fortemente colorati come le acque ti ntoria, scarichi di industrie di coloranti, soluzioni di tannino vegetale, ecc.; - tutti gli scarichi con BOD/5 particolarmente elevato; - qualunque scarico con portata o concentrazion e talmente elevata da costituire volano ritardatore; - qualsiasi acqua o scarico contenente sostanze che non possono essere trattate nell'impianto di depurazione esistente, o che essendolo solo parzialmente, ingenerino un ef fluente non compa- tibile con i limiti di accettabilità stabilit i dalle norme ap- provate dall'Autorità Comunale. Nel caso che si verificassero o si richiedesser o immissioni nella pubblica fognatura di scarichi dalle caratteris tiche sopraelencate e che a parere del Settore Igiene Pubblica e de ll'Ufficio Tecnico possano avere effetti negativi sul sistema di f ognatura e sul ci- clo biologico dell'impianto di trattamento fina le e che possano costituire un pericolo per l'incolumità delle p ersone e l'integri- tà delle cose, il Sindaco potrà: a) negare o togliere l'autorizzazione allo scar ico; b) imporre pretrattamenti che rendano accettabi le lo scarico nella fogna; c) richiedere un controllo sulla portata e sull 'andamento dell'im- missione; d) richiedere un aumento del canone per compens are i maggiori one- ri incontrati nella depurazione. Qualora l'Amministrazione Comunale autorizzi su parere del Settore Igiene Pubblica, il pretrattamento dei liquami, il richiedente do- vrà preventivamente sottoporre alla approvazion e i relativi pro- getti di trattamento ed assicurare che i limit i indicati siano mantenuti adottando misure adeguate di controll o anche automatico dei principali parametri per controllare l'even tuale presenza di punte o picchi di inquinamento.

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In caso di non rispondenza ai parametri stabili ti, le misurazioni istantanee verranno ripetute per stabilire enti tà, durata e varia- bilità del fenomeno. I progetti dovranno corris pondere alle norme tecniche più aggiornate per assicurare il rispe tto dei caratteri fisico-chimici e batteriologici previsti dall e disposizioni di legge vigenti. Il Sindaco, su parere dell'Ufficio Tecnico Comu nale, potrà richie- dere l'installazione di mezzi atti a trattene re sostanze grasse, sabbia, materie infiammabili o comunque pericol ose ecc. Tali dispositivi dovranno essere ubicati in posizione tale da essere facilmente e prontamente ispezionabili, per garantire la loro manuntenzione e vigilanza. 2) Impianti di pretrattamento. Gli impianti di pretrattamento ed i dispositivi per uniformare le portate, autorizzati ed approvati dalle Autorit à Comunali,dovranno essere costruiti e mantenuti sempre in perfetta efficienza a cura e spese dei titolari degli insediamenti produtt ivi. In ogni caso e qualora ne sia autorizzato lo sc arico: a) le acque industriali di qualsiasi natura dev ono avere: - apposite canalizzazioni; - immissioni nella fogna nera distinte da q uelle che servono per le acque domestiche; - prima di uscire dallo stabilimento devono passare in una ca- meretta facilmente ispezionabile dalla qua le gli Uffici com- petenti potranno in qualunque tempo far prelevare campioni delle acque stesse. b) Il proprietario dello stabilimento è respons abile verso il Co- mune e verso terzi dei danni che liquami non rispondenti alle caratteristiche dichiarate ed accettate poss ono arrecare, ed è tenuto all'immediato rimborso delle spese ch e il Comune avesse dovuto sopportare per il restauro dei collet tori della fognatu- ra e all'impianto di trattamento, a causa de lla non rispondenza

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degli scarichi industriali. Le spese sono stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale ed esatte a norma di legge. In caso di constatata inosservanza delle suespo ste condizioni il Sindaco potrà ordinare la sospensione immediata degli scarichi. Essa durerà fintanto che l'imprenditore non avr à rimosso le cause che hanno determinato la sospensione. La facoltà d'immissione di scarichi industriali o giudicati tali (come macelli, ecc.) nella fognatura nera è sem pre ed in qualsiasi epoca revocabile qualora, pur essendo osservat e le prescrizioni speciali, ne derivasse o potesse derivarne dan no alle persone o alle cose, o qualora considerazioni riguardanti l'igiene pubblica, la conservazione della fognatura e il funzionam ento degli impianti di trattamento lo consigliassero. La facoltà di immissione cessa, cessando di ese rcitarsi nello sta- bile l'attività per la quale fu concessa l'auto rizzazione. Tanto nel caso di revoca che in quello di cessa zione della conces- sione, nessun diritto potrà essere vantato vers o il Comune. Gli scarichi delle attività esistenti dovranno adeguarsi alla pre- sente normativa. I liquami dei servizi potranno essere immessi n ella fognatura nera urbana o in quella dei liquami pretrattati, pur chè rispondano alle norme del presente Regolamento. ART. 5 SCARICHI SUL SUOLO a) Scarichi sul suolo di insediamenti civili: 1) Per gli insediamenti civili di consistenz a inferiore ai 50 vani o 5.000 mc è consentito lo scarico s ul suolo o nel sot- tosuolo soltanto se le pubbliche fognatur e sono a distanza superiore ai 200 mt., e fuori dal centro abitato previsto dal P.R.G. Sono fatti salvi, casi eccezio nali che devono es-

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sere valutati dall'Amministrazione Comuna le. Gli scarichi sul suolo delle acque nere s ono ammessi previa chiarificazione adeguata con fossa tipo I MHOFF, se realizza- ti con uno dei sistemi (sub-irrigazione, pozzi assorbenti, percolazione) indicati ai punti 5, 6, 7 dell'allegato 5 della delibera del 4.2.1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque da inquinamento. A valle della fossa IMHOFF deve essere re alizzato un pozzet- to in muratura, coperto con chiusini di g hisa o ferro, tale da consentire il campionamento delle acqu e. E' proibita l'immissione di acque meteori che nella canalizza- zione e nel sistema di smaltimento delle acque nere. E' vietato l'uso dei pozzi neri perdenti. 2) Per gli insediamenti civili superiori a 5 0 vani o 5.000 mc. gli scarichi sul suolo sono consentiti so ltanto se la fogna- tura è a distanza superiore a mt. 300 d all'insediamento e fuori dal centro abitato previsto dal P.R .G. Fermo restando che le acque bianche debbo no avere una cana- lizzazione separata, gli scarichi delle a cque nere sono con- sentiti quando rispettino i limiti di acc ettabilità previsti dalla tabella A) della legge 319/76 e suc cessive modifiche. Per la realizzazione del relativo impiant o di depurazione è richiesta la disponibilità ed il vincolo di una superficie continua di terreno sgombra da insediamen ti non inferiore a: - mq. 800 se l'effluente proviene da inse diamenti aventi un volume non superiore a mc. 20.000; - mq. 1.100 se l'effluente proviene da in sediamenti aventi un volume non superiore a mc. 30.000, e co sì via con il vinco- lo di ulteriori mq. 300 per ogni 10.000 mc. in più o fra- zione di volume insediato. La superficie predetta, vincolata ad es clusivo uso dello

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impianto di depurazione, deve essere op portunamente recin-- tata. b) Scarichi sul suolo di insediamenti produttiv i Gli scarichi sul suolo di insediamenti produ ttivi sono consenti- ti in linea generale solo se la pubblica fog natura è a distanza superiore ai 300 mt. dall'insediamento produ ttivo. Casi parti- colari saranno valutati dall'Amministrazione Comunale. Fermo restando che le acque bianche devono a vere canalizzazione separata, gli scarichi delle acque reflue so no consentiti quan- do, mediante l'utilizzo di impianti di depur azione,gli effluen- ti rispettino i limiti di accettabilità prev isti dalla legge n. 319/76 e dalle successive modificazioni ad e ccezione di quelli che immettendosi in acque superficiali debba no rispettare i li- miti di cui alla tabella A) sempre della leg ge n. 319/76. Per l'esecuzione dell'impianto di depurazion e è richiesta la - disponibilità ed il vincolo di una superfici e continua di ter- reno, sgombra da insediamenti, pari ad almeno al 50% della superficie coperta. La superficie predetta, vincolata ad esclusi vo uso dell'impian- to di depurazione, deve essere opportunament e recintata con rete metallica di mt. 2 di altezza. c) Scarichi di aziende agricole con allevamenti zootecnici Gli scarichi di imprese agricole con insedia menti zootecnici in genere, possono ammettersi se rispondono alle norme di cui al punto 2.3.2. della delibera 4.2.1977 del Comitato dei Mi- nistri per la tutela delle acque dall'inquin amento (vedi pag. 24 supplemento ordinario della G.U. n. 48 del 2 1.2.1977). d) Scarichi di aziende agricole con allevamenti di suini di consi- stenza inferiore ai 500 capi. Sono ammessi gli scarichi di quelle aziende che alla data della presente norma esistano nel territorio del C omune. Per tali aziende agricole lo scarico sul suo lo è ammesso soltan-

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to se a mezzo di fertirrigazione alla presen za delle seguenti condizioni: - l'azienda attui una razionale utilizzazion e agronomica del terreno; - l'azienda disponga di terreno coltivato di superficie adegua- ta all'allevamento, nella proporzione di u n ettaro di superfi- cie agraria utilizzabile per ogni 4.000 kg di suini di peso vivo; - detti terreni non siano utilizzati per cul ture vegetali da consumarsi crude; - l'azienda abbia capacità di accumulo, dei liquami pari ad al- meno un semestre di produzione; - l'aspersione dei liquami sul terreno sia f atta in modo da e- vitare nei terreni in pendenza fenomeni di ruscellamento. Allo stesso scopo, nelle zone non interessat e da interventi si- stematori, la massima pendenza del suolo amm issibile non dovrà essere superiore al 15%. Ove si ricorra a somministrazione per scorri mento la pendenza non dovrà essere superiore al 5%; - la distanza da insediamenti abitativi non sia inferiore a mt. 200 dal perimetro dell'area fertirrigata. e) Scarichi di aziende agricole con allevamenti di suini di consi- stenza superiore ai 500 capi. Per le aziende agricole che abbiano allevame nti suinicoli di consistenza superiore ai 500 capi, lo scaric o sul suolo è ammes- so soltanto dopo che i liquami abbiano subit o un idoneo tratta-- mento di depurazione. Per la realizzazione dell'impianto di depura zione è richiesta la disponibilità ed il vincolo di una superfici e continua di ter- reno, sgombra da insediamenti, non inferiore a 2.000 mq. Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubbli ci servizi provve-

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dono autonomamente all'approvvigionamento id rico,devono provve- dere all'installazione ed al buon funzioname nto di idonei stru- menti per la misura della portata delle acqu e prelevate e a far ne denuncia ai competenti uffici entro il 31 gennaio di ogni anno. Le autorità competenti per il controllo qual itativo degli scari richi possono prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzia lmente pericolosi per la salute pubblica. Le spese di installa zione e gestione sono a carico del titolare dello scarico. In caso di inadempienza si procederà a norma di quanto previ- sto dalle Leggi Vigenti. CAPO 2° - DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA P UBBLICA FOGNATURA. ART. 6 ALLACCIAMENTI MULTIPLI E' ammesso che due o più fabbricati siano alla cciati in un unico punto della rete urbana. Tuttavia la rete inter na sarà separata e dovrà uniformarsi al presente Regolamento. ART. 7 ISTRUZIONI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA U RBANA 1) Per ottenere l'autorizzazione di allacciare qualsiasi scarico alla fognatura Comunale, gli interessati dov ranno inoltrare do- cumentata domanda al Sindaco redatta su appo siti moduli predi- sposti dall'Ufficio. Nel modulo, da ritirars i presso il compe- tente Ufficio Comunale, dovrà essere precisa to se la richiesta di concessione per allacciamento è riferita a liquami domesti- ci, per liquami domestici e insediamenti pro duttivi, per scari- chi di acque bianche. Nel caso di scarichi da insediamenti produtt ivi dovranno essere precisati il tipo di lavorazione e le caratt eristiche delle ac- que di rifiuto. In questo caso, allegate, vi saranno le analisi chimiche e batteriologiche dello scarico.

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2) Allacciamenti: Premesso che l'esecuzione dei lavori interni alla proprietà sarà effettuata a cura e spese dell'utente, mentre la parte di allacciamento che và dalla condotta fognaria comunale al poz- zetto di controllo sarà effettuato dal Co mune con spese a carico dell' utente, verrà adottata la segue nte procedura: a) in base alla domanda, verrà effettuato da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale un sopralluogo per la pr ogettazione tecnica e la compilazione del preventivo di spesa . Il richiedente, ricevuto il preventivo, h a tempo 10 giorni per recarsi presso gli Uffici Comunali pe r effettuare il versamento relativo. Dopo di che verrà rilasciata autorizzazio ne provvisoria di scarico e verranno eseguiti i lavori di c ompetenza comunale e privata. Qualora i proprietari dei fabbricati non presentino domanda di allacciamento entro 30 giorni dall'avv iso del Sindaco o non effettueranno il versamento entro i 1 0 giorni dalla data del preventivo, saranno diffidati, con ap posita lettera rac- comandata con ricevuta di ritorno, a prov vedervi entro 15 giorni dal ricevimento. Se non sarà presentata tale domanda o t ale versamento nel termine predetto, i lavori saranno esegui ti d'ufficio dal Comune. La spesa sarà addebitata nei modi previst i dalla legge, con l'aggiunta dell'interesse corrente e dei maggiori costi. 3) Controlli : I lavori eseguiti dall'utente all'interno de lla proprietà dovranno essere controllati da parte dei tec nici del Comune. Le spese relative sono a carico dell'utente, come la spesa per

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eventuali analisi chimiche. Tali lavori inte rni devono essere e- seguiti entro 18 mesi dall'allacciamento al collettore comunale. 4) I proprietari degli stabili preesistenti al collettore dovran-- no provvedere, prima del rilascio della aut orizzazione defi - nitiva allo scarico, alla soppressione dei pozzi neri, delle fosse biologiche e dei pozzi perdenti e al la canalizzazione separata per acque nere e bianche, entr o i termini fissa ti di un anno dal rilascio dell'autorizzazio ne provvisoria dello scarico. ART. 8 LAVORI SUL SUOLO PUBBLICO Nessuno all'infuori del Comune, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee. Pertanto tutte le op ere in sede strada- le sia di costruzione che di manutenzione, per gli scarichi di qualsiasi genere sono eseguite direttamente dal Comune previo de- posito dei contributi stabiliti, restando di e sclusiva proprietà del Comune stesso. Le riparazioni per eventuali danni a tubazioni, cavi elettrici e telefonici, in sede stradale, dal confine della proprietà al col- lettore principale sono eseguiti dal Comune, se mpre che non si constatino danni di qualsiasi genere attribuibi li agli utenti, che in tal caso saranno chiamati a rispondere a tut te le spese occor- renti nonchè ai diritti di visita tecnica. Nel caso di rottura o danni causati dagli utent i verrà notificato al proprietario, o ai proprietari, o al respons abile, l'invito ad anticipare le spese occorrenti ed i diritti di visita e con diffi- da che, in caso di inadempienza, il Comune prov vederà d'ufficio. In questa ipotesi verrà redatto verbale di cont estazione previo in- vito al proprietario corresponsabile di assist ere all'esecuzione delle opere. In caso di urgente necessità si provvederà d'uf ficio immediatamen-

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te. Le spese relative sono riscosse con le modalità di legge, fatto salvo eventuale provvedimento contravvenzion ale, e con la mag- giorazione degli interessi di mora al tasso cor rente spese e con- tributi di allacciamento. ART. 9 CONTRIBUTO PER ALLACCIAMENTI Per quanto riguarda l'allacciamento, i proprie tari degli edifici compresi nei comparti interessati alla fognatur a ed indicati nella apposita ordinanza del Sindaco, devono corrispo ndere al Comune le quote stabilite dal Consiglio Comunale, in conf ormità delle vigen- ti disposizioni di legge e per l'anno in corso così quantificate: 9-1) Diritto fisso: a) £ 150.000 per ogni allacciamento dal po zzetto d'ispezione al condotto fognario Comunale; b) £ 50.000 per ogni allacciamento di sing ole unità immobilia- ri convogliate al pozzetto d'ispezione di cui al punto a) (a chiarimento, un condominio di cinque allacciamenti, ver- serà un diritto fisso di £ 100.000 più cinque di £ 30.000). 9-2) Contributo allacciamento: Sarà determinato in base alle superfici qu antificate secondo il metodo in uso per la raccolta dei rifiu ti solidi e urbani, applicando le seguenti aliquote: a) abitazioni civili al mq. £ 500; b) negozi, uffici, ambulatori, assimilabil i al mq. £ 300; c) ristoranti, bar, pizzerie, alberghi, lo cande ed assimila- bili al mq. £ 400; d) magazzini, laboratori artigianali, indu strie e assimilabi- li al mq. £ 30. Per gli uffici, negozi, abitazioni, compre se nei complessi di cui al punto d) i contributi saranno deter minati applicando le aliquote previste per le specifiche destin azioni.

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9-3) Non saranno tenuti al versamento dei dirit ti fissi di cui al punto 9-1), gli enti che sono già allaccia ti alla pubblica fo- gnatura. I contributi di cui al punto 9-2) saranno invece comunque do- vuti. 9-4) L'ammontare dei diritti e contributi potrà essere variato per adeguamento con delibera del Consiglio Com unale. ART. 10 CANONE PER I SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE Qualsiasi proprietario di immobili collegato di rettamente o indi- rettamente alla rete della fognatura nera è sog getto al pagamento di un canone o diritto annuale. Detto canone o diritto è dovuto per il servizio di depurazione e fognatura ed è applicato e riscosso dall'ente c he gestisce il ser- vizio di fognatura. L'ammontare del canone verrà stabilito in base a quanto fissato dal Consiglio Comunale in osservanza alle dispo sizioni legislative vigenti in materia. In caso di mancato versamento del canone si pro cederà all'occlusio- ne dell'allacciamento e alla sospensione della fornitura dell'acqua. ART. 11 SPESE PER ALLACCIAMENTI Richiamato quanto precisato all'art. 7) l'ute nte dovrà rifondere al Comune le spese da sostenere per l'allacciam ento nel tratto in- teressante il suolo pubblico, in base a prevent ivo redatto dallo Ufficio Tecnico. La Giunta Municipale determinerà ogni anno i co sti unitari da ap- plicarsi alle singole categorie di lavoro per l'esecuzione dello allacciamento. Si intendono per opere di attacco in sede strad ale quelle che, par-

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tendo dall'esterno del muro di facciata o dal c onfine di proprietà, pervengono alla fognatura derivata collocata in sede stradale. Al confine della proprietà e sulla stessa, il proprietario presi gli opportuni contatti con l'Ufficio Tecnico Co munale, dovrà porre in opera un pozzetto d'ispezione adeguatamente sifonato per le i- spezioni e i prelievi di legge. La manutenzione di tutte le opere dall'allaccia mento in sede stra- dale, dal confine della proprietà al collettore , sarà eseguita dal Comune ed a spese del Comune stesso. Per altro se venissero constatati danni, ingomb ri o rotture cagio- nate dagli utenti, gli stessi saranno tenuti al rimborso di tutte le spese occorrenti, nonchè al pagamento dei diritti di visita tecnica, a norma dei regolamenti locali. In tale ultimo caso, verrà fatta contestazione al responsabile in via amministrativa, con invito ad anticipare l e spese occorrenti ed i diritti di visita e con diffida che, in ca so di inadempienza, si provvederà d'ufficio salvo che l'urgenza non sia tale da dover- si provvedere immediatatamente. Dovendosi provvedere d'ufficio, verrà redatto v erbale di contesta- zione, previo invito al proprietario di assiste rvi. Le spese sono riscosse con modalità di legge, s alvo il provvedi- mento contravvenzionale. ART. 12 ORDINANZE DEL SINDACO Il Sindaco può emanare speciali ordinanze: a) per imporre ai proprietari l'allacciamento a lla pubblica fogna- tura; b) per soppressione o rifacimento, anche antici pato rispetto allo allacciamento, di pozzi o fosse biologiche c he possano risulta- re pericolosi per la salute dei cittadini; c) per rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abi- tazioni, compresa la rimozione delle materie luride, delle fo-

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gne già abbandonate o da abbandonarsi in seg uito all'allaccia- mento con fognatura cittadina; d) per chiusura o ricostruzione di canali o tub i di scarico delle acque; e) per obbligare ad adottare impianti sanitari con lavaggio a cac- ciata, sifoni o tubi areatori; f) per consentire il passaggio di tubi condutto ri, fognari e ac- que bianche per l'allacciamento alla rete st radale. Le tubazio- ni dovranno essere adeguatamente collocate i n modo da non arre- care danno ai comproprietari dello stabile e del terreno; g) per l'esecuzione, a carico dei contravventor i, delle opere di- sposte ma non eseguite. ART. 13 OPERE PROVVISORIE Il Sindaco potrà permettere che al servizio di case nuove sorgenti lungo le vie e spazi pubblici in cui sia di pro ssima esecuzione la costruzione della fognatura, vengano eseguiti o usati provvisoria- mente pozzi neri o fosse biologiche perfettamen te isolati dal suo- lo, e che siano quindi costruiti in buona murat ura ed intonacati con malta di cemento od altrimenti costruiti co n materiali imper- meabili. ART. 14 PRESCRIZIONI PER LE IMMISSIONI SPECIALI 1) Per le acque di rifiuto: Gli impianti di depurazione dovranno assicur are un effluenete che sia accettabile dal recapito finale uti lizzato. I progetti degli impianti fognari e quelli d i pretrattamento, o di trattamento, o depurazione, dovranno es sere preventivamen- te sottoposti alla approvazione del Settore Igiene Pubblica. Gli impianti di trattamento o di pretrattame nto dovranno scari- care liquami corrispondenti alle norme e dis posizioni vigenti.

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Le tubazioni avranno una sezione e una pende nza adeguata e lo allacciamento avverrà mediante pozzetti di i spezione e sifoni. Essi saranno del tipo indicato dall'Ufficio Tecnico. L'approva- zione del progetto della fogna di trattament o o pretrattamento o della rete fognaria da parte del Settore I giene Pubblica e dell'Ufficio Tecnico, non esonera il proprie tario dell'immobile dalla responsabilità e dalle garanzie circa il corretto ed ap- propriato funzionamento dell'impianto. Nel caso di immissione nel sottosuolo, nel p rogetto di fabbrica dovrà essere rappresentata la rete drenante, secondo gli schemi previsti dalla deliberazione Comitato dei Ministri per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, che dovrà essere interessare un' area non già vincolata allo stesso scopo. Per acque meteoriche: Per l'immissione in canali privati dovrà ven ire presentato, in- sieme con il progetto di fabbrica regolare n ulla osta da parte del proprietario del canale stesso. Per il disperdimento nel sottosuolo dovrà venire presentato, insieme col progetto di fabbrica, lo schema della rete di dre- naggio orizzontale. ART. 15 PERMESSI SPECIALI Gli speciali permessi si intendono sempre preca ri e revocabili a giudizio insindacabile del Sindaco. Essi, poi, cadranno di diritto non appena ver ranno a cessare le condizioni che li determinarono, e cioè con il rendersi possibile altro mezzo definitivo di scarico. I proprietari dovranno adottarlo al più p resto possibile e comunque nei termini fissati dal presente Regol amento o dall'Ammi- nistrazione Comunale. Qualora il nuovo sistema di scarico delle acque imponga un contri- buto da parte del proprietario, questi dovrà co rrisponderlo entro

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i termini stabiliti. ART. 16 CANALIZZAZIONI INTERNE AI LOTTI Le opere per la canalizzazione interne ai lot ti si considerano opere edilizie e pertanto soggette ad autorizza zione. E' vietato, in ogni caso, rimuovere il pavim ento stradale ed i chiusini nelle pubbliche fogne, sia miste, ch e nere o bianche, senza autorizzazione. CAPO 3° - PROCEDURE PER AUTORIZZAZIONE ALL'ALLA CCIAMENTO ART. 17 DOMANDA Le domande di concessione di attacchi in se de stradale degli scarichi privati nelle fognature cittadine e pe r qualunque lavoro o variazione interessante la fognatura, debbono essere indirizzati al Sindaco e presentati all'Ufficio Tecnico C omunale, corredate dai seguenti documenti: 1) Qualora lo scarico sia previsto in pubblica fognatura: a) richiesta di autorizzazione provvisoria a llo scarico; b) tre copie della planimetria generale quot ata della zona in scala 1:2000, con indicato il tracciato f ognale, il punto di allaccio alla fognatura comunale, l'ubica zione delle fogna- ture pubbliche e la delimitazione della p roprietà; c) tre copie dei grafici esecutivi dello sca rico proposto in osservanza alle norme di cui alla deliber a del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall 'inquinamento del 4.2.1977 ed a quelle del presente Regolam ento; d) una relazione dettagliata dell'insediamen to produttivo pro- posto, nel caso di richiesta relativa a s carichi di insedia- menti produttivi; e) una relazione indicante il tipo e la cons istenza dell'inse- diamento e la superficie del terreno disp onibile nel caso di

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insediamenti zootecnici; f) tre copie delle planimetrie indicanti le superfici degli stabili interessati allo scarico. 2) Qualora lo scarico sia previsto sul suolo (o nel sottosuolo): a) i documenti di cui sopra; b) una relazione tecnica indicante le caratt eristiche geologi- che del terreno. 3) Scarichi in corsi d'acqua superficiali: qualora lo scarico sia immesso in corsi d'a cqua superficiali, la domanda di autorizzazione provvisoria dev e essere presentata al Comune, corredata dai documenti citati al precedente punto 1). ART. 18 RILASCIO AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE Sono rilasciate con l'accettazione delle doman de di concessione allo scarico ed approvazione dei progetti allegati previsti all'art. 17. ART. 19 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA La richiesta di autorizzazione definitiva per g li edifici esisten- ti deve essere inoltrata 30 giorni prima della scadenza dell'auto- rizzazione provvisoria. Per i nuovi insediamenti l'autorizzazione definitiva sarà richiesta in uno con quella per il rilascio del certificato di a- bitabilità o agibilità. Se del caso sarà allegato un certificato di un laboratorio di ana- lisi chimiche autorizzato, indicante i valori d elle concentrazioni dei vari componenti degli effluenti secondo l o schema previsto dalle tabelle allegate alla legge n. 319/76 e a l presente Regola- mento. ART. 20 RILASCIO AUTORIZZAZIONI DEFINITIVE

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Sono rilasciate: 1) Scarichi in fognatura a) insediamenti esistenti - per i civili, senza limiti di volume e numero di vani, previo sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Settore Igiene Pubblica che accertino l a rispondenza degli scarichi alle norme del presente Regola mento; - per gli insediamenti produttivi, indust riali, zootecnici ed assimilabili, dopo sopralluogo dell' Ufficio Tecnico Co- munale e del Settore Igiene Pubblica ch e accertino la ri- spondenza delle opere fognarie e di pre trattamento al pro- getto autorizzato e verifichino con ana lisi sulle acque di scarico effettuate a cura dell'Amminist razione, ma a spese dell'utente, che le stesse rispettino i limiti d'accetta- zione previsti dalla tabella C) della l egge n. 319/76. b) nuovi insediamenti - per i civili con il rilascio del certif icato di abitabili- tà; - per gli insediamenti produttivi, indust riali, zootecnici ed assimilabili, solo quando gli scaric hi rispetteranno i limiti previsti dalla tabella C) della legge 319/76. 2) Scarichi sul suolo, sottosuolo o in corsi d' acqua superficiali a) insediamenti esistenti - per i civili fino a 50 vani o 5.000 mc. previo accertamen- to da parte dell'Ufficio Tecnico Comuna le e del Settore I- giene Pubblica della rispondenza a quan to stabilito dallo art. 5 del Regolamento; - per i civili oltre 50 vani o 5.000 mc., insediamenti pro- duttivi, industriali, zootecnici ed ass imilabili, dopo che l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Settor e Igiene Pubblica avranno constatato la rispondenza dell' eseguito al proget-

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to approvato e verificato, previa anali si effettuata a cu- ra dell'Amministrazione ma a spese dell 'utente, che le ac- que di scarico rispettino i limiti di c ui alla tabella A) della legge n. 319/76 fermo restando qu anto in merito pre- visto all'art. 5. b) nuovi insediamenti - per i civili di qualsiasi volumetria co n il rilascio del certificato di abitabilità; - per gli insediamenti produttivi, indust riali, zootecnici ed assimilabili, solo quando gli scaric hi rispetteranno i limiti previsti dalla tabella A) della legge n. 319/76. ART. 21 PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI E P ER LA FOGNATURA INTERNA 1) Allacciamenti: Per le emissioni nelle fogne stradali si dov rà approffittare solamente degli imbocchi o pozzetti predispo sti durante la costruzione della fognatura; la tubazione pr ivata non dovrà eccedere i diametri degli imbocchi medesimi. A tale scopo, a richiesta degli interessati, l'Ufficio Tecnico Comunale fornirà tutte le indicazioni necess arie perchè il pro- getto di fognatura dello stabile possa esser e elaborato in vi- sta delle condizioni della fognatura esisten te. Le fognature private di scarico di ogni sing olo stabile dovran- no essere condotte tutte direttamente, ed og nuna separatamente, al canale di fognatura, salvo casi speciali da determinarsi dall'Autorità Comunale. Le tubazioni in sede stradale non potranno essere costruite longitudinalmente al fronte dello stabile, e restano comunque di esclusiva proprietà del Comune. Nel caso di soppressione di tombini stradali o della loro tra- sformazione in canali di fognatura o nel cas o di sistemazione

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di una strada, il Comune potrà provvedere al l'esecuzione imme- diata delle opere in sede stradale per la co struzione, il rior- dino o il rifacimento degli scarichi privati , secondo le pre- scrizioni dei regolamenti vigenti. A richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale i proprietari dovran- no fornire le indicazioni relative a tutti g li scarichi esi- stenti, nonchè quelle necessarie a predispor re scarichi nuovi in relazione alla futura canalizzazione inte rna degli stabili. I proprietari potranno allacciare i loro sca richi nella fogna predisposta. Il rifiuto, o l'omissione di fornire le indi cazioni di cui so- pra, oltre a rendere applicabile le penalità stabilite dal pre- sente Regolamento, daranno al Comune la faco ltà di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendole a carico dei proprietari, che dovranno rimbo rsare le spese che il Comune incontrerà a causa della mancanza di dette indicazio- ni. Il Comune, quando ragioni tecniche o sanitar ie lo richiederan- no, potrà imporre a più proprietari di fabbr icati limitrofi di allacciarsi tra loro in sede stradale per im mettersi con un u- nico fognolo nella fognatura. I proprietari consociati devono suddividersi i pagamenti previ- sti dal presente Regolamento. Questi saranno corrisposti in mi- sura unica da tutti i consociati e ripartiti come segue: - la spesa di attacco di ogni fognatura dome stica al fognolo comunale è a carico del rispettivo proprie tario; - la spesa di costruzione del fognolo comune , quelle occorrenti per le relative modificazioni del suolo e del sottosuolo stradale e le quote fisse dovute in misura unica,a termini di questo articolo per l'unica immissione nel la fognatura,saran- no ripartite fra i proprietari consociati in proporzione del-

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la superficie delle diverse destinazioni delle rispettive proprietà. La spesa delle tubazioni è a carico di ciascun proprietario, se indipendente; se comune, la spesa si divide come sopra detto. La diversa ripartizione a cui i proprietari amichevolmente ad- divengono non produce effetti giuridici per il Comune, che può accettarla se essa risulti da valido atto so ttoscritto, da de- positarsi nell'archivio comunale come allega to al foglio di ri- partizione. 2) Fognatura interna: Nella costruzione della canalizzazione i nterna di uno sta- bile devono essere adottati tutti i provvedi menti necessari ad ad ovviare agli inconvenienti che un eccesso di pressione possa causare alle tubazioni. Le condutture interne dei fabbricati, esegui te in orizzontale con pendenza non inferiore al 2%, dovranno e ssere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica e meccanica delle acque c he li percorrono, levigati internamente ed idonei a resistere, anche per quanto riguarda i giunti, alle sovrappressioni che si verificano in conseguenza del funzionamento in carico dell a rete di fognatura stradale e della rete interna; essi potranno essere quindi in grès o in cemento amianto bitumato o vernici ato per fognature, in p.v.c. sempre per fognature e corrisponde ranno ai tipi ap- provati dal Comune. Le ispezioni dovranno essere dotate di tappi o chiusure a per- fetta tenuta, anche di gas, anche con riferi mento alle sovrap- pressioni di cui al comma precedente. Nei sotterranei le tubazioni saranno mantenu te possibilmente al di sopra del pavimento; in caso contrario do vranno essere in- cassate nel muro o nel pavimento ed essere f acilmente ispezio- nabili. In casi diversi si potrà sostenere l a condotta con ap-

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positi tiranti al soffitto o con mensole a p arete capaci di as- sicurare un valido e duraturo sostegno stati co. Qualora manchi la possibilità di effettuare la posa della cana- lizzazione privata per lo scarico nella fogn atura pubblica con una pendenza minima del 2%, il proprietario dello stabile dovrà provvedere alla cacciata delle acque nere o bianche o miste me- diante installazione di apparecchio meccanic o dichiarato idoneo dall'Ufficio Tecnico Comunale. Se esso richi ede un sollevamento questo sarà realizzato con un pozzetto di pe scaggio delle misu- re da indicarsi nel progetto di allacciament o e con due pompe ad immersione, di cui una di riserva. Le pom pe saranno mantenu- te in efficienza. Nelle zone servite da fognatura separata il sollevamento mecca- nico dovrà essere sdoppiato, essendo tassati vamente vietata la unicità dello scarico delle acque bianche o nere. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete di fognatura, n onchè i pozzetti di raccolta delle acque piovane, dovranno esser e muniti di chiusu- ra idraulica a sifone. L'immersione del sifone non dovrà essere min ore di cm. 3; le colonne che raccolgono gli scarichi e i bagn i potranno avere un unico sifone al piede. I tubi principali di scarico, prima del cond otto di allaccia- mento dovranno essere muniti di una bocca p er ispezione del tronco in sede stradale e di un sifone inter cettatore. Detto sifone dovrà essere provvisto di condo tto per la ventila- zione secondaria con presa d'aria in ogni ca so a quota non in- feriore al piano stradale. A tale scopo il C omune si riserva di fornire gli schemi del sistema. I tubi di ca duta delle latrine e degli acquai e di condotte principali dell a rete interna do- vranno essere prolungati al di sopra del tet to e conveniente-

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mente ventilati. Sulle terrazze e sui tetti, ove esistono man sarde, i tubi di e- salazione devono essere prolungati per almen o 2 metri. I tubi dei meteorici non potranno essere utilizzati quali esalatori della conduttura privata. L'afflusso delle materie nelle fogne non può essere impedito o ritardato da paratie di tenuta o da pozzetti di deposito. L'immissione nella fognatura deve sempre avv enire per caduta li bera. ART. 22 SCARICHI SOTTERRANEI Nessuno degli scarichi della fognatura interna degli stabili, ivi compresi i pozzetti dei cortili, dovrà avere la bocca di un livel- lo inferiore al piano stradale. In ogni caso fra l'arrivo degli scarichi privati a pie' d'opera e il loro racco rdo alla fogna deve esistere un dislivello con pendenza dal fabbric ato alla fogna pub- blica di almeno il 2%, con interposizione del p ozzetto di control- lo e del sifone. A richiesta del proprietario dell'immobile il Comune potrà concedere l'uso di scarichi con bocca di immiss ione a livello in- feriore al piano stradale, purchè vengano adott ate tutte le oppor- tune precauzioni atte ad evitare la fuoruscita delle acque in con- seguenza del funzionamento in carico del condot to della rete di fognatura interna dello stabile. Le acque potra nno essere reimmes- se mediante pompe di sollevamento, come sopra d escritto. I danni che comunque potessero derivare agli im mobili o alle cose proprie o di terzi per effetto dell'esistenza d i scarichi a livel- lo inferiore al piano stradale saranno a carico del richiedente. ART. 23 IMMISSIONI DURANTE LA COSTRUZIONE DELLE FABBRIC HE Ad evitare l'inquinamento del suolo sul quale s i voglia innalzare una fabbrica, l'Autorità competente permetterà l'uso di una o più

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immissioni nella condotta stradale, ove esista, a scarico provvi- sorio dei W.C. per gli operai addetti alla cos truzione. I canoni decorreranno dalla data di effettiva occupazion e dello stabile. I condotti per tale scarico provvisorio dovrann o essere scelti a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servi- re in modo definitivo al fabbricato e verranno eseguiti dal Comune per tratti in sede stradale, salvo l'esazione della quota fissa stabilita. Il proprietario dell'immobile dovrà allacciare i W.C. di servizio prima di uscire con la costruzione del piano te rra. Per la scelta degli scarichi il richiedente dov rà fornire in tempo utile le necessarie indicazioni all'Ufficio Tec nico Comunale. ART. 24 CONTROLLO REGOLARITA' OPERE ESEGUITE La visita tecnica di sopralluogo per il c ollaudo, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dovrà presenziare il proprietario od un suo tecnico o l'impresa che ha eseguito i la vori con il perso- nale operaio necessario per consentire la verif ica da parte del funzionario municipale. La visita si limita alla constatazione della r egolare esecuzione delle opere in conformità al presente Regolamen to, ed al progetto approvato. Eventuali disfunzioni dovute alla realizzazione delle opere di ca- nalizzazione interna, prima e dopo il collaudo, non potranno esse- re imputate al Comune. ART. 25 VISITE D'UFFICIO Il Sindaco potrà disporre controlli d'uffic io alle fognature interne degli stabili in qualsiasi tempo; tale visita deve effettuarsi secondo le norme dell'articolo prec edente e dovrà ac- certare lo stato di manutenzione e di funzionam ento nei riguardi

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dell'igiene e controllare se di fatto perdurano le condizioni in base alle quali vennero autorizzati gli allacci amenti. Qualora detta visita desse luogo ad ingiunzioni , si procederà come stabilito dal presente Regolamento. ART. 26 FOGNATURE NEI CORTILI E NELLE STRADE PRIVATE RIUNIONE DEGLI SCARICHI DI UN SOLO EDIFICIO IMMISSIONE DIRETTA NEGLI ALLACCI DI ALTRI UTENT I Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli stabili fronteggianti cortili comuni e strade p rivate. I proprietari degli stabili debbono provvedere nei termini stabi- liti alla canalizzazione dei cortili comuni e s trade private sino al ciglio della strada pubblica, rispettando le relative disposi- zioni del presente Regolamento. In ogni caso chi intende raccordare una strada privata con una strada comunale dovrà altresì provvederla di fo gnatura nera, mista o nera e bianca, secondo le indicazioni degli u ffici comunali com- petenti. Ove i proprietari interessati non vi provv edano nei termini prescritti, sarà facoltà del Comune provvedere all'esecuzione del- l'opera. Le spese relative, comprese le visite tecniche e le spese per la direzione dei lavori, sono a carico dei proprietari degli stabili. Le spese saranno ripartite in proporz ione alle superfici edificate ed edificabili. Le spese di cui sopra dovranno essere versate c on le modalità pre- viste dal presente Regolamento. Quando un edificio è diviso in più parti appar tenenti a diversi proprietari, questi sono obbligati a riunire le rispettive cana- lizzazioni facendone l'immissione nella fogna s tradale a norma del presente Regolamento. ART. 27 CHIUSURA IDRAULICA DELLE LATRINE E DEGLI ORINAT OI ED APPARECCHI

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DI CACCIATA DI ACQUA Le latrine e gli orinatoi dovranno essere forni ti singolarmente di chiusura idraulica permanente. Le latrine debbo no essere provviste di serbatoio d'acqua che possa erogare ogni vol ta, a mezzo di ap- parecchi di cacciata, una quantità di acqua di 8-12 l, necessaria ad assicurare un efficace lavaggio. L'immersione del sifone non deve essere inferio re a cm. 3. Negli orinatoi l'acqua di lavaggio arriverà dall'alto, sì da evitare risucchi. I tubi dei bide arrive ranno dall'alto e dovranno immettersi nella vaschetta al di sopra dello scarico sem- pre aperto del bide stesso. Il tubo dell'acqua che affluisce alla cassetta di cacciata sarà munito di chius ura idraulica con chiusura a gallegiante. ART. 28 SCARICHI DI ACQUE DI RIFIUTO Le condutture di scarico dei bagni, acquai, lav andini, lavatoi ed ogni altro apparecchio in comunicazione tramite le canne di caduta con la fogna dovranno essere munite, ciascuna , di interruttori idraulici o sifoni ispezionabili. ART. 29 TUBI DI CADUTA DELLE ACQUE I tubi di caduta che raccolgono acque delle la trine, dei bagni, degli acquai ecc., dovranno essere di materiale impermeabile, re- sistente ed inattaccabile dalle materie che vi si convogliano ed avere la superficie levigata ed uniforme. I tratti vertici di detti tubi, di sezione costante, dovranno essere prolungati sopra il tetto o terraz zo per non meno, rispettivamente di ml. 0,50 e 1,00, dovranno essere muniti di mitria o cappello di ventilazione e situati a d istanza non minore di m. 3, da finestre e porte e più alti di esse . Ove sia necessario il Comune, oltre allo sfiato delle condotte di

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scarico, potrà richiedere che dalla fogna strad ale parta una canna sussidiaria di areazione di diametro non inferi ore a mm. 80, che senza raccogliere lungo il percorso scarichi, termini sopra il tetto o terrazzo e sia prolungata, al di sopra di questi, come previsto al precedente comma. ART. 30 ISPEZIONI E CONTROLLI PER LA IMMISSIONE DI LIQU AMI PRETRATTATI DA INDUSTRIE E ARTIGIANI Per l'immissione in rete di acque pretrattat e il Sindaco, su proposta degli uffici competenti, richieder à alle utenze di industrie, laboratori artigiani e simili, l'in stallazione, a cura e spese del richiedente, di un'apposita cameret ta di controllo u- nitamente alla strumentazione ed agli accessori necessari per ef- fettuare misure, analisi e campionature. Tali camerette dovranno risultare facilmente accessibili, in posizione sicura e costruite in conformità ai progetti preventivamente appro vati. Tali camerette e gli strumenti di controllo dov ranno essere mante- nuti in perfetto stato di conservazione a cura e spese della pro- prietà interessata. Il personale del Comune avrà diritto di accesso in qualsiasi mo- mento, per poter effettuare ispezioni, controll i, misure, analisi, campionature e quant'altro occorra in ottempera nza a quanto previ- sto dal presente Regolamento. Detto personale n on avrà diritto di indagare intorno ai processi produttivi che no n abbiano stretta attinenza con la natura e la sorgente degli sca richi, dei condotti e degli eventuali impianti o apparecchi di pret rattamento. Nessuno potrà manomettere, danneggiare o dis truggere qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura fac ente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dal Sindaco. Chiunque violi questa prescrizione sarà passibi le di contravven- zione. Il Sindaco potrà revocare la concessione allo s carico.

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ART. 31 PROVE - ANALISI - MISURE Tutte le misure, le prove, le analisi e i contr olli riguardanti le caratteristiche degli scarichi industriali, a rtigianali immessi nelle acque superficiali verranno effettuat i secondo quanto prescritto dalla legge n. 319/76 e successive m odifiche. Quelli immessi in fogne afferenti impianti di t rattamento, secondo quanto disposto dal presente Regolamento. Tutte le misure, prove, analisi e campionatur e verranno eseguite all'apposito pozzetto di controllo. Le industrie dovranno avere un unico scarico per le acque di lavorazione, se hanno più scarichi ciascuno di questi sarà munito di pozzetto o di pozzetti di controllo. Le acque di raffreddamento e le acque meteorich e dovranno essere scaricate a parte. Tuttavia se queste trascineranno considerevoli quantitativi di so- stanze tossiche, nocive, acide, ecc. per effett o del lavaggio del terreno all'interno del fabbricato, il propriet ario del fabbricato stesso dovrà trattarle come acque industriali. Anche le canalizza- zioni di acque di raffreddamento e piovane dovr anno essere munite di pozzetti di ispezione per il prelevamento di campioni. ART. 32 RESPONSABILITA' Durante le visite di controllo, nell'ambito del la proprietà priva- ta il personale del Comune sarà tenuto ad osser vare tutte le norme di sicurezza ivi prescritte. Il proprietario o gli aventi causa dovranno acc ompagnare il perso- nale e i mezzi comunali e del laboratorio chimi co ai posti di i- spezione e durante le ispezioni necessarie ai l uoghi di lavoro. Il personale addetto alle ispezioni non dovrà e ssere fatto sostare all'interno dello stabilimento o intralciato ne ll'esecuzione degli

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accertamenti. Il Comune è tenuto ad indennizzare la ditta pe r eventuali danni causati dai propri incaricati, fatta eccezione per il caso in cui tali danni siano dovuti a negligenza o ad incu ria da parte dei proprietari. L'approvazione del progetto da parte del Comun e non esonera il proprietario dalla responsabilità e dalle garanzie circa il corretto ed appropriato funzionamento dell'impi anto. ART. 33 CAMBIAMENTO DI PROPRIETARIO Le quote fisse rappresentano il concorso delle spese d'impianto generale della fognatura stradale comunale e so no dovute in via solidale, ed indivisibili, dai proprietari degli immobili allacciati alla fognatura pubblica, in solido c on i successori ed aventi causa. ART. 34 LIMITE ALLA CONCESSIONE DI SCARICO La concessione di scarico nella fognatura pubbl ica si limita allo stabile per il quale venne richiesta e per quel la consistenza di esso che risulta dai tipi depositati presso il Municipio. Pertanto non potranno allacciarsi altre parti d egli stabili e tan- tomeno gli stabili contigui, anche se dello st esso proprietario, nè acque provenienti da nuove lavorazioni o da lavorazioni modifi- cate senza avere prima ottenuto il necessario p ermesso dal Sindaco, sentiti gli organi tecnici. ART. 35 DEROGHE In circostanze eccezionali è in facoltà della Giunta Municipale dare prescrizioni speciali anche a parziale der oga delle presenti disposizioni, esclusa però sempre qualsiasi var iazione alla misura e modalità dei corrispettivi stabiliti dal pres ente Regolamento. ART. 36

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PENALI Le contravvenzioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dagli artt. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934, n. 383, dall'art. 17 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza 18.6.1931 n. 773, da quan to previsto dalla legge 10.5.1976 n. 319 e successive modifiche, dall'art. 650 del Codice Penale e dagli artt. 41 e seguenti dell a Legge Urbanistica 17.8.1942 n. 1150, e successive modificazioni, fatto salvo per la Amministrazione Comunale il diritto a richieder e la rifusione dei danni e delle spese. ART. 37 REVISIONE ED AGGIORNAMENTI Il presente Regolamento dovrà essere sottoposto periodicamente ad aggiornamenti per adeguarsi alle norme di legge statale o regiona- le. L'aggiornamento sarà predisposto dagli uffici c omunali e vagliato da un'apposita commissione nominata dal Consigl io Comunale. Compito della commissione sarà quello di rivede re il presente Re- golamento per gli aggiornamenti resi nec essari da nuove disposizioni di legge e di prendere in consid erazione tutte le proposte di miglioria dovute a progressi realiz zati nel campo tec- nico. La commissione presenterà al Consiglio Comunale una relazione det- tagliata sui provvedimenti da adottare. CAPO 4° - DISPOSIZIONI FINALI ART. 38 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entrerà in vigore il pr imo giorno del mese successivo alla sua ripubblicazione all'Albo P retorio unitamente al provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo. Della sua entrata in vigore dovrà essere dat o avviso pubblico

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mediante apposito manifesto. ART. 39 IMMISSIONI ABUSIVE E' vietato effettuare immissioni nelle canal izzazioni fognarie senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Rego- lamento. Per l'eliminazione delle immissioni abusive il Sindaco provvederà in conformità di quanto è stabilito nel precede nte articolo, senza pregiudizio del procedimento contravvenziona le a carico dei responsabili. ART. 40 CONDOTTE ESISTENTI E ALLACCIAMENTI GIA' OPERANT I Entrano a far parte integrante delle canal izzazioni fognarie cittadine, se ed in quanto tecnicamente adatte , tutti i condotti preesistenti di proprietà comunale. Dalla data di entrata in vigore del presen te Regolamento le concessioni di immissioni di acque pluviali o p rovenienti da inse- diamenti produttivi in canali scoperti o canali zzazioni stradali, comunque accordate, si intendono senz'altro re vocate, fatta salva ai proprietari interessati la facoltà di richie dere il rinnovo al- le condizioni del Regolamento stesso ed alle di sposizioni di legge entro 60 giorni successivi. ART. 41 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI NON CONF ORMI AL PRESENTE REGOLAMENTO Sono abrogate tutte le precedenti disposizion i dei Regolamenti Edilizi, Municipali e di Igiene, non conformi a quelle contenute nel presente Regolamento. Dall'osservanza del presente Regolamento sono f atti salvi specifi- ci e motivati interventi restrittivi o integrat ivi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concer ne le questioni re- lative agli usi potabili dell'acqua, alla balne azione e alle pro-

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tezioni della salute pubblica così come stabili to dall'art. 26 - 5° comma del testo modificato della legge n. 31 9/76. - approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 marzo 1985 n. 85 e del 21 ottobre n. 279, come risulta dal registro degli originali. - Pubblicato all'Albo Pretorio, rispettivamente , il 19 aprile 1985 e il 30 ottobre 1985, per giorni 15 c onsecutivi, senza opposizioni. - Divenuto esecutivo ai sensi degli artt. 59 e 60 della Legge 10 febbraio 1953 n. 62, in data 17.1.1986. - Ripubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi, dal 30 gennaio 1986 al 13 febbraio 1986, a termini de ll'art. 62 della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 3 83. - Entrato in vigore il 14 marzo 1986. IL SINDACO IL SEGRETARIO G ENERALE