REGOLAMENTO COMUNALE FACCIATE

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COMUNE DI FRAINE (Provincia di Chieti) REGOLAMENTO PER L 'INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE FACCIATE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA RICADENTI NEL CENTRO STORICO Programma di recupero delle facciate Indirizzi e criteri di massima per l'attuazione del programma anno 2010 ART. 1 FINALITA’ L'Amministrazione Comunale di Fraine (CH), ritenendo il patrimonio architettonico del centro storico zona A- A1 così come definito dal vigente Piano Regolatore comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n___ del ___del paese di interesse generale, avvia il "programma di recupero delle facciate" finalizzato a promuovere ed incentivare gli interventi di restauro delle facciate, prospettanti sulle strade pubbliche o spazi pubblici, che saranno realizzati da privati cittadini o anche società, secondo le modalità elencati nel presente programma. ART. 2 OGGETTO Sono oggetto del presente regolamento gli interventi relativi ad opere di trattamento delle superfici di facciata degli edifici di proprietà privata prospicienti spazi pubblici ricadenti nel centro storico. ART. 3 INTERVENTI E PRESCRIZIONI TECNICHE Negli interventi di restauro delle Facciate si dovranno osservare i seguenti interventi e prescrizioni: 1. Pulitura dei muri in pietra, o in mattone, da intonaci a base di: malta cementizia, di calce idraulica plastica-idraulica naturale e artificiale; 2. Stilatura dei giunti adoperando nelle connessioni malte analoghe: por composizione a quelle originali locali, i giunti inoltre davano essere lavorati con le stesse modanature ed allo stessa stregua di quelli preesistenti. Eventuali integrazioni e ripristino di elementi mancanti, o gravemente deteriorati, dovranno essere realizzati col metodo del cuci e scuci con le pietre e/o mattoni della stessa tipologia e cromature; 3. E' fatto obbligo evidenziare gli elementi decorativi e i particolari architettonici, quali: romanelle, cornici lisce o modanate, fasce marcapiano, lesene e capitelli, stipiti e frontespizi dello aperture, mensole dai balconi, bugnati, decorazioni a carattere religioso o profano sia emergenti dalla facciata sia alloggiate in

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COMUNE DI FRAINE (Provincia di Chieti)

REGOLAMENTO PER L 'INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO

DELLE FACCIATE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA RICADENTI NEL CENTRO STORICO

Programma di recupero delle facciate

Indirizzi e criteri di massima per l'attuazione del programma anno 2010

ART. 1 FINALITA’

L'Amministrazione Comunale di Fraine (CH), ritenendo il patrimonio architettonico del centro storico zona

A- A1 così come definito dal vigente Piano Regolatore comunale approvato con deliberazione di consiglio

comunale n___ del ___del paese di interesse generale, avvia il "programma di recupero delle facciate"

finalizzato a promuovere ed incentivare gli interventi di restauro delle facciate, prospettanti sulle strade

pubbliche o spazi pubblici, che saranno realizzati da privati cittadini o anche società, secondo le modalità

elencati nel presente programma.

ART. 2 OGGETTO

Sono oggetto del presente regolamento gli interventi relativi ad opere di trattamento delle superfici di

facciata degli edifici di proprietà privata prospicienti spazi pubblici ricadenti nel centro storico.

ART. 3 INTERVENTI E PRESCRIZIONI TECNICHE

Negli interventi di restauro delle Facciate si dovranno osservare i seguenti interventi e prescrizioni:

1. Pulitura dei muri in pietra, o in mattone, da intonaci a base di: malta cementizia, di calce idraulica

plastica-idraulica naturale e artificiale;

2. Stilatura dei giunti adoperando nelle connessioni malte analoghe: por composizione a quelle originali

locali, i giunti inoltre davano essere lavorati con le stesse modanature ed allo stessa stregua di quelli

preesistenti. Eventuali integrazioni e ripristino di elementi mancanti, o gravemente deteriorati, dovranno

essere realizzati col metodo del cuci e scuci con le pietre e/o mattoni della stessa tipologia e cromature;

3. E' fatto obbligo evidenziare gli elementi decorativi e i particolari architettonici, quali: romanelle, cornici

lisce o modanate, fasce marcapiano, lesene e capitelli, stipiti e frontespizi dello aperture, mensole dai

balconi, bugnati, decorazioni a carattere religioso o profano sia emergenti dalla facciata sia alloggiate in

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nicchie o edicole;

4. Eventuale consolidamento, tassellatura e sostituzione delle parti lapidee a vista, non è consentito la

apposizione di soglie, davanzali, stipiti e portali in materiale incongruo;

5. I contatori del gas e della luce, di norma, devono trovare alloggiamento in un apposito luogo interno

dell'immobile. Se ciò non fosse possibile è tollerata l'installazione in facciata in apposita nicchia

opportunamente occultata da una chiusura, a filo di facciata, realizzata con: sportelli dal telaio in ferro,

con cornice a scomparsa, e rivestiti con lo stesso materiale della facciata, dalla stessa recuperato, o

rivestiti in legno;

6. Le grondaie e i relativi canali vanno apposti in rame;

7. Le canne fumarie in acciaio vanno rivestite in mattoni e/o pietre in modo da creare un vano dove trovi

alloggiamento la stessa: sono consentite le canne fumarie rivestite in rame;

8. Sono altresì previste dal beneficio gli interventi relativi alla sostituzione degli infissi in alluminio con

quelli in legno.

ART. 4 BENEFICI

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, l'Amministrazione Comunale concederà l’esonero dal

pagamento dei seguenti oneri dovuti al Comune per gli interventi di cui all’art. 3:

1. esonero del pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP);

2. esonero del pagamento dei diritti di segreteria della D.I.A. o permesso a costruire secondo le

tipologie di intervento;

3. riduzione del pagamento pari al 50% della TARSU a decorrere dalla comunicazione di fine lavori

per l’annualità del programma 2010 solo per gli interventi di cui all’art. 3 punto 1 e 2;

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al protocollo dell’Ente. Per la partecipazione al presente

programma l’'Uffìcio Tecnico Comunale fornirà qualsiasi tipo di assistenza, inclusa quella tecnica, ai

cittadini interessati.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO

L'Amministrazione Comunale per gli interventi relativi alle annualità successive, provvederà con apposito

avviso pubblico, rendendo noto ai cittadini i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai

benefici.

Per l’annualità 2010 si farà riferimento come avviso per la presentazione delle domande la data di

adozione del presente Regolamento da parte dell’organo competente ed entro e non oltre il 31.09.2010.

Possono presentare domanda di ammissione ai benefici di cui al presente regolamento tutti i cittadini

titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile ricadente nell'area del centro

storico che si intende recuperare in zona A ed A1 del vigente P.R.G..

ART. 6 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DI VALIDITÀ DEGLI INTERVENTI

L'ammissibilità degli interventi per l'ammissione ai benefici di cui al presente Regolamento sono stabilite

in base ai seguenti criteri:

− rispondenza alle finalità del presente Regolamento;

− conformità degli interventi al rispetto della normativa vigente;

− conformità degli interventi alle modalità d'esecuzione stabiliti dal presente Regolamento;

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− ultimazione dei lavori entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla data della richiesta per l’esonero

degli oneri, fatti salvi i casi, debitamente documentati, in cui l'esecuzione degli interventi sulle facciate sia

dichiaratamente subordinata ad altri interventi sull'immobile stesso o in presenza di causa di forza

maggiore;

ART. 7 MODALITÀ E TERMINI

Il beneficio di cui al presente Regolamento è immediato presentando all’ufficio protocollo la richiesta

espressa di eseguire interventi di cui al presente Regolamento, mediante modello predisposto dal

competente ufficio tecnico urbanistico del comune di Fraine (CH) per la tipologia da indicarsi e da ritirarsi

presso lo stesso ufficio. La decorrenza dei 12 mesi sarà dalla data di protocollo della richiesta di beneficio

ed intervento secondo una o più tipologie richiamate nell’art. 3. Per gli interventi di cui all’art. 3 sarà

necessario come istruttoria della pratica edilizia indicare nel modello, oltre al tipo di intervento per

ricevere il beneficio, il nominativo del tecnico direttore dei lavori ed impresa esecutrice le quali

sottoscriveranno lo stesso modello per accettazione dell’incarico. Restano salve le disposizioni normative

edilizie ed urbanistiche relativi ad interventi non rientranti nel novero dell’art. 3 per cui è necessario

richiedere la D.I.A., Permesso a costruire e Deposito al genico civile (interventi estranei al programma) e

le norme in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/2008, DURC ecc..)

ART. 8 FINE LAVORI

Alla fine dei lavori è fatto obbligo ai partecipanti al presente programma di inviare dichiarazione di fine

lavoro sottoscritta dal direttore dei lavori con dichiarazione di conformità delle opere al presente

programma come da modello predisposto dall’ufficio tecnico comunale con eventuale documentazione

fotografica circa l’intervento eseguito. L’ufficio tecnico comunale e gli agenti di polizia municipale

vigileranno, accertando la buona riuscita dei lavori e la conformità degli stessi alla tipologia di intervento

dichiarato per i benefici di cui al presente Regolamento.

ART. 9 ULTERIORI ADEMPIMENTI

Il funzionarlo responsabile del servizio tributi è autorizzato a mettere a disposizione del richiedente il

suolo pubblico strettamente necessario ai cantieri edili ed esclusivamente per interventi di pertinenza al

Programma a titolo esente da gravami tributari locali (TOSAP). In concomitanza di lavori che investano

altre parti dell'edificio comunque estranei a quelle presente programma e che, quindi, richiedano tempi di

occupazione maggiori rispetto a previsti per la realizzazione del Programma stesso, la disponibilità del

suolo sarà limitata al periodo non superiore a mesi due.

ART. 10 ESCLUSIONE DEL BENEFICIO

Saranno esclusi dal beneficio coloro che eseguiranno lavori non conformi alle previsioni del presente

programma mediante accertamento e contestazione da parte dell’ufficio tecnico comunale con relativo

pagamento di quanto dovuto oltre gli interessi previsti dalla legge.

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ART. 11 – NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa esplicito riferimento alle norme delRegolamento Edilizio e delle Leggi vigenti.