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    B C1 REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELCONSIGLIO

    del 29 aprile 2004

    relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformit alla normativa in materia di mangimi edi alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

    (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)

    Modificato da:

    Gazzetta ufficiale

    n. pag. data

    M1 Regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione del 23 maggio 2006 L 136 3 24.5.2006M2 Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio del 20 novembre 2006 L 363 1 20.12.2006M3 Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione del 28 febbraio

    2008L 56 4 29.2.2008

    M4 Regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio del 17 marzo 2008 L 97 85 9.4.2008M5 Regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione del 28 luglio 2008 L 201 29 30.7.2008M6 Regolamento (CE) n. 1029/2008 della Commissione del 20 ottobre

    2008L 278 6 21.10.2008

    M7 Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consigliodel 18 giugno 2009

    L 188 14 18.7.2009

    Rettificato da:

    C1 Rettifica, GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1 (882/2004)

    2004R0882 IT 07.08.2009 007.002 1

  • B

    C1REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO

    EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 29 aprile 2004

    relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformit allanormativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla

    salute e sul benessere degli animali

    IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EURO-PEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunit europea, in particolare gliarticoli 37, 95 e 152, paragrafo 4, lettera b),

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

    considerando quanto segue:

    (1) I mangimi e gli alimenti devono essere sicuri e sani. La normativacomunitaria comprende una serie di norme per garantire il raggiun-gimento di tale obiettivo. Queste regole interessano anche la produ-zione e la commercializzazione dei mangimi e degli alimenti.

    (2) Le norme fondamentali per quanto concerne la normativa sui man-gimi e sugli alimenti sono contenute nel regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazionealimentare, istituisce l'Autorit europea per la sicurezza alimentare efissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (4).

    (3) Oltre alle suddette norme fondamentali, una normativa pi spe-cifica in materia di alimenti e mangimi disciplina diversi settoriquali l'alimentazione degli animali compresi i mangimi medicati,l'igiene dei mangimi e degli alimenti, le zoonosi, i sottoprodottianimali, i residui e i contaminanti, il controllo e l'eradicazione dimalattie degli animali aventi un impatto sulla salute pubblica,l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti, i pesticidi, gli additividei mangimi e degli alimenti, le vitamine, i sali minerali, glioligoelementi ed altri additivi, i materiali che sono a contattocon gli alimenti, i requisiti di qualit e composizione, lacquapotabile, la ionizzazione, i nuovi alimenti e gli organismi gene-ticamente modificati (OGM).

    (4) La normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti sibasa sul principio che gli operatori del settore dei mangimie degli alimenti, in tutte le fasi della produzione, trasformazionee distribuzione nellambito delle aziende sotto il loro controllosono responsabili di assicurare che i mangimi e gli alimenti sod-disfino i requisiti della normativa sui mangimi e sugli alimentiaventi rilevanza per le loro attivit.

    (5) La salute e il benessere degli animali sono fattori importanti checontribuiscono alla qualit e alla sicurezza degli alimenti, allaprevenzione della diffusione delle malattie degli animali e a untrattamento umano degli animali. Le norme che disciplinano tali

    2004R0882 IT 07.08.2009 007.002 2

    (1) GU C 234 del 30.9.2003, pag. 25.(2) GU C 23 del 27.1.2004, pag. 14.(3) Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella

    Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2004.(4) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal

    regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

  • C1

    materie sono stabilite in vari atti. Detti atti specificano gli obbli-ghi delle persone fisiche e giuridiche riguardo alla salute e albenessere degli animali nonch i doveri delle autorit competenti.

    (6) Gli Stati membri dovrebbero applicare la normativa in materia dimangimi e di alimenti e le norme sulla salute e il benessere deglianimali nonch controllare e verificare il rispetto delle pertinentidisposizioni delle medesime da parte degli operatori del settore intutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distri-buzione. A tal fine si dovrebbero organizzare i controlli ufficiali.

    (7) pertanto opportuno definire a livello comunitario un quadroarmonizzato di norme generali per l'organizzazione dei succitaticontrolli. altres opportuno valutare, alla luce dell'esperienza, setale quadro generale funzioni correttamente, in particolare nelsettore della salute e del benessere degli animali. quindi op-portuno che la Commissione presenti una relazione corredata, sedel caso, delle proposte necessarie.

    (8) Di norma tale quadro comunitario non dovrebbe comprendere i con-trolli ufficiali concernenti gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodottivegetali poich tali controlli sono gi adeguatamente assicurati dalladirettiva 2000/29/CE del Consiglio, dell8 maggio 2000, concernentele misure di protezione contro lintroduzione nella Comunit di or-ganismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la lorodiffusione nella Comunit (1). Certi aspetti del presente regolamentodovrebbero tuttavia applicarsi anche al settore della fitosanit e inparticolare quelli riguardanti la messa a punto di piani di controllonazionali pluriennali e di ispezioni comunitarie negli Stati membri enei paesi terzi. quindi appropriato modificare di conseguenza ladirettiva 2000/29/CE.

    (9) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991,relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e allaindicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimen-tari (2), il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delledenominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (3), e ilregolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992,relativo alle attestazioni di specificit dei prodotti agricoli ed alimen-tari (4) contengono misure specifiche per la verifica della conformitai requisiti in essi contenuti. I requisiti del presente regolamentodovrebbero essere sufficientemente flessibili per tener conto dellaspecificit di tali ambiti.

    (10) Per la verifica della conformit alle norme sullorganizzazione co-mune dei mercati dei prodotti agricoli (seminativi, vino, olio doliva,ortofrutticoli, luppolo, latte e prodotti a base di latte, carne di manzo edi vitello, carni ovine e caprine e miele) esiste gi un sistema col-laudato e specifico di controllo. Il presente regolamento non do-vrebbe quindi applicarsi a tali ambiti, tanto pi che i suoi obiettivisono diversi da quelli perseguiti dai meccanismi di controllo relativiallorganizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

    (11) Le autorit competenti per lesecuzione di controlli ufficiali do-vrebbero soddisfare un certo numero di criteri operativi in mododa assicurare la loro imparzialit ed efficacia. Esse dovrebberodisporre di un numero sufficiente di personale adeguatamentequalificato ed esperto e disporre di adeguate strutture e attrezza-ture per ben espletare i loro compiti.

    2004R0882 IT 07.08.2009 007.002 3

    (1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva2004/31/CE della Commissione (GU L 85 del 23.3.2004, pag. 18).

    (2) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalregolamento (CE) n. 392/2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 1).

    (3) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalregolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (4) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dalregolamento (CE) n. 806/2003.

  • C1

    (12) Controlli ufficiali andrebbero effettuati utilizzando tecniche ap-propriate sviluppate a tal fine, compresi controlli rutinari di sor-veglianza e controlli pi intensivi quali ispezioni, verifiche, audit,campionamenti e lesame di campioni. La corretta attuazione diqueste tecniche esige unadeguata formazione del personale ad-detto ai controlli ufficiali. Occorre anche una formazione perassicurare che le autorit competenti prendano decisioni inmodo uniforme, in particolare per quanto concerne lattuazionedei principi HACCP (analisi di rischio e punti critici di controllo).

    (13) La frequenza dei controlli ufficiali dovrebbe essere regolare e pro-porzionata al rischio, tenendo conto dei risultati dei controlli eseguitidagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti in virt diprogrammi di controllo basati su HACCP o di programmi di garanziadella qualit, laddove tali programmi sono concepiti per soddisfare irequisiti della normativa in materia di mangimi e di alimenti e dellenorme sulla salute e benessere degli animali. Si dovrebbero effettuarecontrolli ad hoc laddove emerga il sospetto di non conformit. Po-trebbero inoltre essere effettuati in ogni momento controlli ad hocanche quando non vi sia il sospetto di non con