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    GAZZETTAUFFICIALEDELLAREPUBBLICAITALIANA Serie generale - n. 21415-9-2015

    ADOTTAil seguente regolamento:

    Art. 1.

    Oggetto del regolamento1. Il presente regolamento disciplina le forme di pub-

    blicit dellavvio delle procedure per lesame di Stato perlabilitazione allesercizio della professione di avvocato.

    Art. 2.

    Avvio delle procedure per lesame di abilitazione

    1. Il decreto del Ministro della giustizia con il qua-le vengono indetti gli esami di Stato per labilitazioneallesercizio della professione di avvocato pubblica-to nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana. Lapubblicazione deve aver luogo almeno novanta giorni pri-ma della data fissata per linizio delle prove scritte.

    2. Al fine di agevolare la conoscibilit del decreto dicui al comma 1, il Ministero della giustizia e il Consiglionazionale forense, entro dieci giorni dalla pubblicazionedi cui al comma 1, inseriscono nei rispettivi siti internet iltesto del decreto.

    Art. 3.

    Clausola di invarianzafinanziaria

    1. Allattuazione del presente decreto non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar

    inserito nella Raccolta uffi

    ciale degli atti normativi dellaRepubblica italiana. fatto obbligo a chiunque spetti diosservarlo e di farlo osservare.

    Roma, add 12 agosto 2015

    Il Ministro:ORLANDOVisto,il Guardasigilli:ORLANDO

    Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2294

    N O T E

    AVVERTENZA:Il testo delle note qui pubblicato stato redatto dallamministrazio-

    ne competente per materia, ai sensi dellart.10, comma 3, del testo unicodelle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sullemanazione deidecreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficia-li della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge allequali operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli attilegislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    Si riporta il testo del comma 3 dellarticolo 17 della legge23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dellattivit di Governo e ordina-mento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):

    Art. 17 (Regolamenti). 1. - 2. (omissis)3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen-

    ti nelle materie di competenza del ministro o di autorit sottordinateal ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali

    regolamenti, per materie di competenza di pi ministri, possono esse-re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessit diapposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministerialied interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle deiregolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati alPresidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

    4. - 4-ter. (omissis).

    Si riporta il testo del comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 di-cembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dellordinamento della profes-sione forense.):

    Art. 1 (Disciplina dellordinamento forense). In vigore dal 2 feb-braio 2013.

    1. - 2. (omissis)

    3. Allattuazione della presente legge si provvede mediante regola-menti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dellar-ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro due annidalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio na-zionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, del-la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprimei suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consiglidellordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite daalmeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormenterappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle

    Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effettidelle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove glistessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perch su diessi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il pareredelle Commissioni parlamentari competenti.

    4. - 6. (omissis).

    Si riporta il testo del comma 7 dellarticolo 47 della citata legge31 dicembre 2012, n. 247:

    Art. 47 (Commissioni di esame). In vigore dal 21 agosto 2013

    1. - 6. (omissis)

    7. Lavvio delle procedure per lesame di abilitazione deve esseretempestivamente pubblicizzato secondo modalit contenute nel regola-mento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un annodalla data di entrata in vigore della presente legge.

    8. - 9. (omissis).

    15G00156

    DECRETO 12 agosto 2015, n. 144.

    Regolamento recante disposizioni per il conseguimento eil mantenimento del titolo di avvocato specialista, a normadellarticolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

    Visto larticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre2012, n. 247;

    Visto larticolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre2012, n. 247;

    Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense,espresso il 22 luglio 2014;

    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dallaSezione consultiva per gli atti normativi nelladunanzadel 28 agosto 2014;

    Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentaricompetenti;

    Visto larticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400;

    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei

    ministri effettuata con note del 2 aprile, del 4 maggio edel 22 luglio 2015;

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    ADOTTAil seguente regolamento:

    TITOLOI

    DISPOSIZIONIGENERALI

    Art. 1.

    Oggetto del regolamento

    1. Il presente regolamento disciplina le modalit per ilconseguimento e il mantenimento del titolo di avvocatospecialista.

    Art. 2.

    Avvocato specialista

    1. Ai fini del presente decreto avvocato specialistalavvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori dispecializzazione di cui allarticolo 3.

    2. Il titolo di avvocato specialista conferito dal Con-siglio nazionale forense in ragione del percorso formati-vo previsto dallarticolo 7 o della comprovata esperien-za professionale maturata dal singolo avvocato a normadellarticolo 8.

    3. Commette illecito disciplinare lavvocato che spen-de il titolo di specialista senza averlo conseguito.

    Art. 3.

    Settori di specializzazione

    1. Lavvocato pu conseguire il titolo di specialista innon pi di due dei seguenti settori di specializzazione:

    a)diritto delle relazioni familiari, delle persone e deiminori;

    b)diritto agrario;c) diritti reali, di propriet, delle locazioni e del

    condominio;d)diritto dellambiente;e)diritto industriale e delle propriet intellettuali;f)diritto commerciale, della concorrenza e societario;g)diritto successorio;h)diritto dellesecuzione forzata;i)diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;l)diritto bancario e finanziario;m)diritto tributario, fiscale e doganale;n)diritto della navigazione e dei trasporti;o)diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e

    dellassistenza sociale;p)diritto dellUnione europea;q)diritto internazionale;r)diritto penale;s)diritto amministrativo;t)diritto dellinformatica.

    Art. 4.

    Aggiornamento dellelenco delle specializzazioni

    1. Lelenco dei settori di specializzazione di cui allar-ticolo 3 pu essere modificato ed aggiornato con decreto

    del Ministro della giustizia, adottato con le forme di cuiallarticolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012,n. 247.

    Art. 5.

    Elenchi degli avvocati specialisti

    1. I consigli dellordine formano e aggiornano, a normadellarticolo 15, comma 1, lett. c)della legge 31 dicembre2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sullabase dei settori di specializzazione di cui allarticolo 3 eli rendono accessibili al pubblico anche tramite consulta-zione telematica.

    TITOLOIICONSEGUIMENTODELTITOLO

    Art. 6.

    Disposizioni comuni

    1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista inuno dei settori di specializzazione previsti dallarticolo 3,linteressato deve presentare domanda presso il consigliodellordine dappartenenza che, verificata la regolaritdella documentazione, la trasmette al Consiglio naziona-le forense.

    2. Pu presentare domanda lavvocato che:a)negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito

    positivo i corsi di specializzazione di cui allarticolo 7,oppure ha maturato una comprovata esperienza nel setto-re di specializzazione ai sensi dellarticolo 8;

    b)non ha riportato, nei tre anni precedenti la pre-sentazione della domanda, una sanzione disciplinaredefinitiva, diversa dallavvertimento, conseguente ad uncomportamento realizzato in violazione del dovere dicompetenza o di aggiornamento professionale;

    c)non ha subito, nei due anni precedenti la presen-tazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.

    3. Alfi

    ne dellosservanza del limite di cui allarticolo 3la domanda pu contenere la rinuncia al titolo di specia-lista gi conseguito.

    4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata espe-rienza il Consiglio nazionale forense convoca listanteper sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nelsettore di specializzazione.

    5. Il Consiglio nazionale forense non pu rigettare ladomanda senza prima avere sentito listante.

    6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferi-mento del titolo allistante ed al consiglio dellordine diappartenenza, ai fini delliscrizione negli elenchi di cuiallarticolo 5.

    7. Il titolo di specialista si intende conseguito conliscrizione nellelenco di cui allarticolo 5.

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    Art. 7.

    Percorsi formativi

    1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializ-zazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di

    raccordo di cui allarticolo 2, comma 2, lettera c)dellalegge 30 dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurispru-denza delle universit legalmente riconosciute e inseritenellapposito elenco del Ministero dellistruzione, uni-versit e ricerca. I corsi di specializzazione non possonoavere inizio se non stata verificata la conformit dei re-lativi programmi didattici a quanto disposto dal presenteregolamento e alle linee generali elaborate a norma delcomma 2. La verifica di cui al presente comma svoltadal Ministero della giustizia, tenuto conto delle propostedella commissione permanente di cui al comma 2.

    2. Presso il Ministero della giustizia istituita unacommissione permanente composta da sei componenti,di cui due magistrati ordinari nominati dal predetto Mi-nistero, due avvocati nominati dal Consiglio nazionaleforense e due professori universitari in materie giuridichedi prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nomi-nati dal Ministero dellistruzione, delluniversit e dellaricerca. La commissione elabora le linee generali per ladefinizione dei programmi dei corsi di formazione specia-listica, tenendo conto delle migliori prassi in materia. Lapartecipazione alla commissione permanente non com-porta alcuna indennit o retribuzione a carico dello stato,salvo il rimborso spese. Lincarico di componente dellacommissione ha durata quadriennale. La commissione presieduta da uno dei componenti nominati dal Ministerodella giustizia; delibera a maggioranza dei componenti e,in caso di parit, prevale il voto del presidente.

    3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglionazionale forense o i consigli dellordine degli avvocatistipulano con le articolazioni di cui al comma 1 appositeconvenzioni per assicurare il conseguimento di una for-mazione specialistica orientata allesercizio della profes-sione nel settore di specializzazione. Il Consiglio nazio-nale forense pu stipulare le convenzioni anche dintesacon le associazioni specialistiche maggiormente rappre-sentative di cui allarticolo 35, comma 1, lettera s), dellalegge 31 dicembre 2012, n. 247.

    4. I consigli dellordine stipulano le predette conven-zioni dintesa con le associazioni specialistiche maggior-mente rappresentative di cui allarticolo 35, comma 1,

    letteras), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono

    listituzione di un comitato scientifico composto da seimembri di cui tre nominati da una delle articolazioni dicui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordina-tore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli entio delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitatoscientifico delibera a maggioranza dei componenti e, incaso di parit, prevale il voto del coordinatore.

    6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono,altres, listituzione di un comitato di gestione compostoda cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti odelle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con

    funzioni di direttore e coordinatore. Il comitato di gestio-ne delibera a maggioranza dei componenti.

    7. Il comitato scientifico individua il programma detta-gliato del corso di formazione specialistica, tenendo con-to delle linee generali elaborate a norma del comma 2,con lindicazione, da proporre al comitato di gestione,delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli

    argomenti da trattare e dei docenti.8. I docenti devono essere individuati esclusivamente

    tra i professori universitari di ruolo, ricercatori univer-sitari, avvocati di comprovata esperienza professionaleabilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori,magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda va-lutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materienon giuridiche, il cui carico non potr superare un quintodel totale, esperti di comprovata esperienza professionalealmeno decennale nello specifico settore di interesse.

    9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelliproposti dal comitato scientifico, cura lorganizzazione

    esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni ne-cessarie per il loro corretto svolgimento.

    10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono pre-vedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvenganoa distanza con modalit telematiche. In tal caso il comi-tato di gestione garantisce la presenza nella sede esternadi un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e diun sistema audiovisivo che consente ai discenti di interlo-quire con il docente in tempo reale. Il costo di iscrizioneper la frequenza a distanza deve essere uguale a quellosostenuto dai partecipanti nella sede del corso.

    11. Il comitato di gestione, dintesa con il comitato

    scientifico, determina la quota di iscrizione al corso inmodo da garantire esclusivamente lintegrale coperturadelle spese di funzionamento e docenza nonch delle spe-se di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relativeal comitato di gestione e al comitato scientifico.

    12. Lorganizzazione dei corsi deve aver luogo in con-formit ai seguenti criteri:

    a)durata almeno biennale e didattica non inferiorea 200 ore;

    b) composizione mista ed adeguata qualificazionedel corpo docente;

    c)didattica frontale non inferiore a 100 ore;

    d)obbligo di frequenza nella misura minima dellot-tanta per cento della durata del corso;

    e)previsione di almeno una prova, scritta e orale, altermine di ciascun anno di corso, volta ad accertare lade-guato livello di preparazione del candidato.

    13. La prova di cui al comma 12, lettera e), valutatada una commissione nominata dal comitato scientifico ecomposta per almeno due terzi da membri che, sebbene

    rientranti nelle categorie di cui al comma 8, non devonoappartenere al corpo docente del corso.

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    Art. 8.

    Comprovata esperienza

    1. Il titolo di avvocato specialista pu essere conse-

    guito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei se-guenti requisiti:a)di avere maturato unanzianit di iscrizione allal-

    bo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di al-meno otto anni;

    b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni inmodo assiduo, prevalente e continuativo attivit di avvo-cato in uno dei settori di specializzazione di cui allarti-colo 3, mediante la produzione di documentazione, giu-diziale o stragiudiziale, comprovante che lavvocato hatrattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciaririlevanti per quantit e qualit, almeno pari a quindici peranno. Ai fini della presente lettera non si tiene conto degli

    affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridi-che e necessitano di unanaloga attivit difensiva.

    TITOLOIII

    MANTENIMENTODELTITOLO

    Art. 9.

    Disposizioni comuni

    1. Lavvocato specialista, ogni tre anni dalliscrizionenellelenco di cui allarticolo 5, dichiara e documenta alconsiglio dellordine dappartenenza ladempimento de-gli obblighi di formazione permanente nel settore di spe-cializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.

    2. Il consiglio dellordine di appartenenza:

    a)cura la tempestiva trasmissione al Consiglio na-zionale forense della dichiarazione e della documentazio-ne, esprimendo parere non vincolante sul mantenimentodel titolo di specialista;

    b) ovvero comunica al Consiglio nazionale fo-rense il mancato deposito della dichiarazione e delladocumentazione.

    Art. 10.

    Aggiornamento professionale specialistico

    1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dellor-dine, dintesa con le associazioni forensi specialistichemaggiormente rappresentative di cui allarticolo 35, com-ma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247,promuovono lorganizzazione di corsi di formazione con-tinua nelle materie specialistiche.

    2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialistalavvocato deve dimostrare di avere partecipato in modoproficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazionenello specifico settore di specializzazione per un numero

    di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e,comunque, a 25 per ciascun anno.

    Art. 11.

    Esercizio continuativo della professionenel settore di specializzazione

    1. Il titolo di avvocato specialista pu essere mantenuto

    anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di rife-rimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attivi-t di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cuiallarticolo 3, mediante la produzione di documentazione,giudiziale o stragiudiziale, comprovante che lavvocatoha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari ri-levanti per quantit e qualit, almeno pari a quindici peranno. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degliaffari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridi-che e necessitano di unanaloga attivit difensiva.

    TITOLOIVREVOCADELTITOLO

    Art. 12.

    Revoca del titolo

    1. Il titolo di avvocato specialista revocato dal Con-siglio nazionale forense, a seguito di comunicazione delConsiglio dellOrdine, nei seguenti casi:

    a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva,diversa dallavvertimento, conseguente ad un comporta-mento realizzato in violazione del dovere di competenzao di aggiornamento professionale;

    b)mancato adempimento degli obblighi di forma-zione continua ovvero dellobbligo di deposito nei ter-mini della dichiarazione e della documentazione di cuiallarticolo 9, comma 1.

    2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa osu segnalazione del consiglio dellordine o di terzi pu darcorso al procedimento per la revoca del titolo di avvocatospecialista nei casi di grave e comprovata carenza dellespecifiche competenze del settore di specializzazione.

    3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consi-glio nazionale forense deve sentire linteressato.

    4. La revoca del titolo comunicata al consigliodellordine per la cancellazione dallelenco di cui allarti-colo 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo prov-vedimento allinteressato a cura del medesimo consigliodellordine.

    5. Fermo quanto previsto dallarticolo 6, comma 2, let-tera c), la revoca del titolo non impedisce di conseguirlonuovamente.

    TITOLOVDISPOSIZIONITRANSITORIEEFINALI

    Art. 13.

    Funzioni del Consiglio nazionale forense

    1. Le funzioni affidate dal presente regolamento alConsiglio nazionale forense possono essere delegate ad

    apposito comitato, costituito da cinque componenti delConsiglio, designati dal Consiglio stesso.

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    2. Il comitato elegge il presidente e pu delegare unoo pi componenti per lo svolgimento delle funzioniistruttorie.

    Art. 14.

    Disposizione transitoria

    1. Lavvocato che ha conseguito nei cinque anni pre-cedenti lentrata in vigore del presente regolamento unattestato di frequenza di un corso almeno biennale dialta formazione specialistica conforme ai criteri previstidallarticolo 7, comma 12, organizzato da una delle arti-colazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovve-ro dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dellor-dine degli avvocati o dalle associazioni specialistichemaggiormente rappresentative di cui allarticolo 35, com-ma 1, letteras), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, pu

    chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimentodel titolo di avvocato specialista previo superamento diuna prova scritta e orale. Allorganizzazione e alla valu-tazione della prova di cui al periodo precedente provvedeuna commissione composta da docenti rientranti nelle ca-tegorie di cui allarticolo 7, comma 8, nominati dal Con-siglio nazionale forense.

    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anchea coloro che hanno conseguito un attestato di frequenzadi un corso avente i requisiti previsti dal predetto commainiziato prima della data di entrata in vigore del presenteregolamento e alla stessa data non ancora concluso.

    Art. 15.Clausola di invarianzafinanziaria

    1. Dalle disposizioni del presente decreto non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

    Art. 16.

    Entrata in vigore

    1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi ses-santa giorni dalla data di pubblicazione nella GazzettaUfficialedella Repubblica italiana.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarinserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dellaRepubblica italiana. fatto obbligo a chiunque spetti diosservarlo e farlo osservare.

    Roma, add 12 agosto 2015

    Il Ministro:ORLANDO

    Visto,il Guardasigilli:ORLANDO

    Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015

    Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.neprev. n. 2293

    N O T E

    AVVERTENZA:

    Il testo delle note qui pubblicato stato redatto dallamministra-zione competente per materia, ai sensi dellart. 10, comma 3, del testounico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sullemanazio-ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi-ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge allequali operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli attilegislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    Si riporta il testo del comma 3 dellart. 1 della legge 31 dicem-bre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dellordinamento della professioneforense.):

    Art. 1 (Disciplina dellordinamento forense). In vigore dal 2 feb-braio 2013.

    1. - 2. (omissis)

    3. Allattuazione della presente legge si provvede mediante re-

    golamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensidellart. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dueanni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglionazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa,della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF espri-me i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consiglidellordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite daalmeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormenterappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alleCamere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effettidelle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove glistessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perch su diessi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il pareredelle Commissioni parlamentari competenti.

    4. - 6. (omissis).

    Si riporta il testo del comma 1 dellart. 9 della citata legge 31 di-

    cembre 2012, n. 247:Art. 9 (Specializzazioni). In vigore dal 2 febbraio 2013.

    1. riconosciuta agli avvocati la possibilit di ottenere e indicareil titolo di specialista secondo modalit che sono stabilite, nel rispettodelle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Mi-nistro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dellart. 1.

    2. - 8. (omissis).

    Si riporta il testo del comma 3 dellart. 17 della legge 23 agosto1988, n. 400 (Disciplina dellattivit di Governo e ordinamento dellaPresidenza del Consiglio dei ministri.):

    Art. 17 (Regolamenti). 1. - 2. (omissis).

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen-ti nelle materie di competenza del ministro o di autorit sottordinateal ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali

    regolamenti, per materie di competenza di pi ministri, possono esse-re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessit diapposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministerialied interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle deiregolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati alPresidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

    4. - 4-ter. (omissis).

    Note allart. 4:

    Per il comma 3, dellart. 1, della citata legge 31 dicembre 2012,n. 247 si vedano le note alle premesse.

    Note allart. 5:

    Si riporta il testo del comma 1, lett. c)dellart. 15 della citatalegge 31 dicembre 2012, n. 247:

    Art. 15 (Albi, elenchi e registri). In vigore dal 2 febbraio 2013.

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    GAZZETTAUFFICIALEDELLAREPUBBLICAITALIANA Serie generale - n. 21415-9-2015

    1. Presso ciascun consiglio dellordine sono istituiti e tenutiaggiornati:

    a)- b)(omissis);c)gli elenchi degli avvocati specialisti;d)- n)(omissis).

    2. - 6. (omissis).Note allart. 7:

    Si riporta il testo del comma 2, lett. c)dellart. 2 della legge30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle uni-versit, di personale accademico e reclutamento, nonch delega al Go-verno per incentivare la qualit e lefficienza del sistema universitario.):

    Art. 2 (Organi e articolazione interna delle universit). In vigoredal 7 aprile 2012.

    1. (omissis);2. Per le medesime finalit ed entro lo stesso termine di cui al com-

    ma 1, le universit statali modificano, altres, i propri statuti in temadi articolazione interna, con losservanza dei seguenti vincoli e criteridirettivi:

    a)- b)(omissis);c)previsione della facolt di istituire tra pi dipartimenti, rag-

    gruppati in relazione a criteri di affinit disciplinare, strutture di raccor-do, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e raziona-lizzazione delle attivit didattiche, compresa la proposta di attivazioneo soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; pre-visione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino fun-zioni assistenziali nellambito delle disposizioni statali in materia, lestrutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalit e nei li-

    miti concertati con la regione di ubicazione, garantendo linscindibilitdelle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle diinsegnamento e di ricerca;

    d)- m)(omissis);2.- 13. (omissis).

    Si riporta il testo del comma 1, lett. s)dellart. 35 della citatalegge 31 dicembre 2012, n. 247:Art. 35 (Compiti e prerogative). In vigore dal 2 febbraio 2013.

    1. Il CNF:a) - r)(omissis);

    s)istituisce e disciplina con apposito regolamento lelenco delleassociazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispettodella diffusione territoriale, dellordinamento democratico delle stessenonch dellofferta formativa sulla materia di competenza, assicuran-done la gratuit;

    t)- u). (omissis).

    2. - 3. (omissis).

    Note allart. 10:

    Per il comma 1 letteras)dellart. 35 della citata legge 31 dicem-bre 2012, n. 247 si vedano le note allart. 7.

    Note allart. 14:

    Per il comma 1 letteras)dellart. 35 della citata legge 31 dicem-bre 2012, n. 247 si vedano le note allart. 7.

    15G00157

    DECRETI PRESIDENZIALI

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    27 agosto 2015.

    Nomina della commissione straordinaria per la provviso-ria gestione del Municipio X di Roma Capitale.

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Considerato che nel Municipio X di Roma Capitale gliorgani elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni am-ministrative del 26 e 27 maggio 2013;

    Considerato che a seguito dellaccesso ispettivo sonoemerse forme di ingerenza della criminalit organizzata

    che hanno esposto lamministrazione a pressanti condi-zionamenti, compromettendo il buon andamento e lim-parzialit dellattivit municipale;

    Rilevato, altres, che la permeabilit dellente ai con-dizionamenti esterni della criminalit organizzata ha ar-recato grave pregiudizio per gli interessi della collettivite ha determinato la perdita di credibilit dellistituzionelocale;

    Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazionedi grave inquinamento e deterioramento dellamministra-zione municipale, si rende necessario disporre la gestio-ne straordinaria del Municipio X di Roma Capitale perrimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli

    per linteresse pubblico e per assicurare il risanamentodellente locale;

    Visti gli articoli 143 e 146 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267;

    Visto lo Statuto di Roma Capitale;Viste le ordinanze del sindaco di Roma Capitale n. 74

    del 9 aprile 2015 e n. 95 del 29 aprile 2015;Vista la proposta del Ministro dellinterno, la cui rela-

    zione allegata al presente decreto e ne costituisce parteintegrante;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-tata nella riunione del 27 agosto 2015;

    Decreta:

    Art. 1.

    disposta la gestione straordinaria del Municipio X diRoma Capitale.

    Art. 2.

    Lamministrazione dellente affidata, per la durata didiciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

    dott. Domenico Vulpiani - prefetto;dott.ssa Rosalba Scialla - viceprefetto;

    dott. Maurizio Alicandro - dirigente di secondafascia.