REGOLAMENTO 178/02

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REGOLAMENTO 178/02. Proposte interpretative per le aziende della Distribuzione Moderna. Per armonizzare i comportamenti dei singoli Stati membri, a livello comunitario è stata presa in considerazione l’ipotesi di predisporre un documento interpretativo del Regolamento 178/02. - PowerPoint PPT Presentation

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  • Lo stato dellartePer armonizzare i comportamenti dei singoli Stati membri, a livello comunitario stata presa in considerazione lipotesi di predisporre un documento interpretativo del Regolamento 178/02.In considerazione del prolungamento dei tempi, il Ministero Salute intende emanare proprie linee guida sulla rintracciabilit degli alimenti e dei mangimi.SLIDE 1FinalitFavorire una lettura quanto pi possibile uniforme del Reg. 178 tra autorit sanitarie competenti, organi di controllo, operatori del settoreIl Ministero sta predisponendo le linee guida attraverso consultazioni con le Regioni e le organizzazioni imprenditoriali, tra cui quelle della GDO, interessate.La presente illustrazione predisposta anche sulla base di una prima bozza delle linee guida. Non si possono escludere future modifiche, anche sostanziali

  • Rintracciabilit Le responsabilit degli operatoriArt 18, comma 1 Gli operatori devono garantire la rintracciabilit degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far pare di un alimento o mangime in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione.individuare i fornitori di materie prime, alimenti, animali, mangimi e comunque di tutte le sostanze che entrano nella catena alimentare umana o degli animali destinati alla produzione di alimenti; individuare le imprese alle quali sono stati forniti i propri prodotti;mettere a disposizione delle Autorit richiedenti le relative informazioni.SLIDE 2I sistemi e le procedure di rintracciabilit devono consentire di:

  • Rintracciabilit Il trasferimento delle informazioniLe informazioni fornitore/cliente /prodotto possono essere trasmesse dal fornitore al cliente o ad un centro di distribuzione appartenente alla stessa impresa alimentare o mangimistica, con le pi diverse modalit sulla base delle scelte aziendali e capacit proprie organizzative, a condizione comunque che siano di pronta disponibilit in caso di necessit o controllo da parte dellautorit sanitaria competente.fatture, documenti di accompagnamento;codici a barre o codici aziendali; sistemi a microcircuito;radiofrequenze.SLIDE 3Esempi di sistemi per il trasferimento delle informazioni:

  • La rintracciabilit a monte: art 18, comma 2Gli operatori del settore devono essere in grado di individuare, mediante lattuazione di idonei sistemi e procedure, da chi hanno ricevuto un animale, un alimento o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far pare di un alimentonominativo e recapito del fornitore;natura dei beni ricevuti;altre informazioni obbligatorie previste da normative vigenti.SLIDE 4Informazioni minime da ricevere e rendere disponibili per dimostrare chi il fornitore:Informazioni facoltative nella fase di ricevimento delle merci:numeri di lotto e relativi quantitativi;date di scadenza date di spedizione/ricevimento delle merci.

  • La rintracciabilit a monte: art 18, comma 2natura dei beni ricevuti (es. carne bovina, patate, pomodori in scatola, ecc);quantitativo espresso in peso ed in unit di misura;stato di presentazione;nominativo del fornitore, sede sociale e provenienza dellalimento o del mangime;numero di lotto del prodotto od altro sistema di identificazione;data di ricezione;dati identificativi del trasportatore (se diverso dal fornitore);altre informazioni previste da norme specifiche.SLIDE 5Informazioni minime da ricevere e rendere disponibili per dimostrare chi il fornitore:Limpostazione delle Regioni

  • La rintracciabilit a monte: art 18, comma 2SLIDE 6La possibile mediazionePrevedere, tra le informazioni minime obbligatorie, anche quantitativoCollegato ai lotti o espresso in peso ed in unit di misura ?

  • La rintracciabilit a valle: art 18, comma 3Gli operatori del settore devono essere in grado di individuare, mediante lattuazione di idonei sistemi e procedure, le imprese alle quali hanno fornito un animale, un alimento o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far pare di un alimentoSLIDE 7Informazioni minime da tenere e rendere disponibili per dimostrare chi sono i clienti:N.B.Il consumatore finale non deve essere registrato nominativo e recapito dellacquirente;natura dei beni consegnati;altre informazioni obbligatorie previste da normative vigenti.Informazioni facoltative nella fase di consegna delle merci:numeri di lotto e relativi quantitativi;date di scadenza;date di spedizione/ricevimento delle merci.

  • La rintracciabilit a valle: art 18, comma 3natura dei beni ricevuti (es. carne bovina, patate, pomodori in scatola, ecc);quantitativo espresso in peso ed in unit di misura;stato di presentazione;nominativo del fornitore, sede sociale e provenienza dellalimento o del mangime;numero di lotto del prodotto od altro sistema di identificazione;data di ricezione;dati identificativi del trasportatore (se diverso dal fornitore);altre informazioni previste da norme specifiche.SLIDE 8Informazioni minime da ricevere e rendere disponibili per dimostrare chi il fornitore:Limpostazione delle Regioni

  • La rintracciabilit a valle: art 18, comma 3SLIDE 9La possibile mediazionePrevedere, tra le informazioni minime obbligatorie, anche quantitativoCollegato ai lotti o espresso in peso ed in unit di misura ?

  • La rintracciabilit a valle: art 18, comma 3Ciascuna impresa del settore alimentare dovrebbe avere un sistema di raccolta/schedario delle informazioni riferite ai clienti abituali che possono risultare estremamente utili per semplificare il sistema di registrazione dei dati di fornitura cliente/prodotto nome cognome e ragione sociale, indirizzo e sede legale della impresa e dello stabilimento del cliente;numero di telefono;numero di fax;e-mail;possibilmente numero del telefonino in caso sia necessario contattarlo al di fuori dellorario di lavoro.SLIDE 10Informazioni essenziali che dovrebbero essere incluse nello schedario:

  • La gestione delle vendite allingrossoAcquisti di prodotti alimentari presso Cash & Carry sono solitamente effettuati da:operatori del settore alimentare (aziende o negozi, hotel, ristoranti, bar, mense ecc.) che rivenderanno o somministreranno i prodotti acquistati ai consumatori finali;liberi professionisti, lavoratori autonomi, imprese che utilizzano i prodotti direttamente come consumatori finali, ossia non rivendono gli stessi a terzi.SLIDE 11Deve essere garantita la rintracciabilit dei prodotti nei passaggi tra operatori con esclusione dei consumatori finali.Loperatore del Cash & Carry dovr fornire le informazioni previste da art 18 alloperatore del settore alimentare acquirente, che a sua volta le dovr gestire e conservare adeguatamente. Reg. 178

  • La rintracciabilit internaRicostruzione del percorso seguito dalla materia prima o dal prodotto allinterno della singola organizzazione aziendale SLIDE 12Rappresenta una scelta facoltativa dellazienda, ossia un sistema avanzato di rintracciabilit che oltre a costituire un utile strumento per ottimizzare lefficienza, pu contribuire al contenimento dei costi che potrebbero derivare in situazioni critiche di non conformit.Il Regolamento 178 non prevede lobbligo di rintracciabilit interna. Linterpretazione della GDO

  • La rintracciabilit interna La lettura del MinisteroSecondo Ministero Salute comunque opportuno che le imprese che elaborano le proprie produzioni aggregando, confezionando ecc, materie prime, ingredienti e additivi di varia origine, adottino sistemi che consentano di mantenere definita la provenienza e il destino di ciascuna di esse, o dei lotti.SLIDE 13Dal 1 gennaio 2006 obbligatoria lindividuazione dei pericoli e la gestione dei rischi per tutti gli alimentiMinore dispendio di risorse economiche sia private che pubbliche, e minore possibilit di rivalsa economica sia da parte degli Organi di controllo che di altri operatori nel caso in cui venga riscontrato un rischio per il consumatore o per gli animali Ha natura obbligatoria nei soli casi appositamente previsti da normative di carattere verticale (es. Reg. 1760 su carni bovine)

  • Rintracciabilit Problemi applicativiImprese devono dimostrare possesso preesistente al 01.01.05 di prodotti, materie prime, alimenti, mangimi, ecc. giacenti a tale data Per quanto tempo le imprese devono conservare la documentazione comprovante la rintracciabilit dei prodotti loro forniti e dei prodotti ceduti ?SLIDE 14Conservazione della documentazioneGiacenze al 01.01.2005Per un tempo correlato al ciclo di vita del prodotto Possibile orientamento del Ministero Salute

  • Rintracciabilit Problemi applicativiI trasportatori e coloro che effettuano lo stoccaggio di alimenti e mangimi devono dotarsi di una procedura autonoma di rintracciabilit quando operano come soggetti indipendenti.SLIDE 15Trasporto e depositoEsentati se:operano per conto di una azienda che assolva essa stessa gli obblighi di rintracciabilit previsti dal regolamento;sono in grado di dimostrare allautorit competente che i dati richiesti sono gestiti direttamente dalla azienda in questione e possono essere tempestivamente messi a disposizione dellautorit che effettua il controllo.

  • Il ritiro dei prodotti non conformi: art 19, comma 1Prodotto non ancora giunto al consumatoreLoperatore alimentare, nel momento in cui ha il fondato dubbio o la certezza che un prodotto alimentare, da lui importato, prodotto o commercializzato, non risponda ai requisiti di sicurezza, deve:SLIDE 16Provvedere allimmediato ritiro del prodotto dal mercato da lui rifornito. Informare immediatamente lautorit sanitaria competente delle procedure di ritiro del prodotto e delle motivazioni che hanno determinato tale evenienza.Informare lanello a monte nel caso in cui abbia motivi di ritenere che la non conformit scaturisca da un prodotto da lui fornito. Attuare altre misure sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute del consumatore.

  • Il ritiro/richiamo dei prodotti non conformiArt 19, comma 1Prodotto giunto al consumatoreLoperatore alimentare, nel momento in cui ha il dubbio o la certezza che un prodotto alimentare, da lui importato, prodotto o commercializzato, non risponda ai requisiti di sicurezza, deve:SLIDE 17Provvedere allimmediato ritiro del prodotto dal mercato da lui rifornito. Informare immediatamente lautorit sanitaria competente delle procedure di ritiro/richiamo del prodotto e delle motivazioni che hanno determinato tale evenienza.Informare lanello a monte nel caso in cui abbia motivi di ritenere che la non conformit scaturisca da un prodotto da lui fornito. Attuare altre misure sufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute del consumatore.Informare il consumatore, in maniera efficace, accurata e tempestiva dei motivi che hanno reso necessario il ritiro dal mercato del prodotto, nel caso in cui questo sia arrivato o si abbia motivo di ritenere che sia arrivato al consumatore.

  • La segnalazione di allerta sanitario da parte del fornitore. La procedura per il ritiro dei prodotti a marchioLinformazione al consumatore contiene importanti elementi connessi allimmagine dellimpresa sul mercatoIl criterio di riferimento dovrebbe essere quello di lasciare al soggetto titolare dei marchi identificativi del prodotto la gestione della comunicazione al consumatore SLIDE 18Linformazione al consumatore deve essere azionata, prioritariamente, dalloperatore titolare degli elementi identificativi del prodotto.

  • Gli obblighi dei venditori al dettaglio: art 19, comma 2SLIDE 19procedere al ritiro dal mercato di prodotti, ovvero sospenderne la vendita, di cui hanno ricevuto informazione di non conformit ai requisiti di sicurezza alimentare da parte del fornitore o dellautorit sanitaria competente;procedere al ritiro cautelativo dal mercato, informando il fornitore, di prodotti che loro stessi, o a seguito di segnalazioni di consumatori, hanno fondato motivo di ritenere non conformi o che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, in attesa di indicazioni definitive da parte del fornitore;collaborare con lazienda alimentare di produzione, trasformazione, il fornitore e con lautorit sanitaria competente ai fini della rintracciabilit dei prodotti alimentari non rispondenti ai requisiti di sicurezza alimentare;collaborare nelle campagne di informazione e richiamo di prodotti non rispondenti ai requisiti di sicurezza alimentare.Procedure da adottare solo se il venditore non incide su confezionamento, etichettatura, sicurezza o integrit dellalimentoN.B.In caso contrarioProcedure ex art 19, comma 1

  • Le sanzioniIl Regolamento 178/02 non stabilisce le sanzioni per il mancato rispetto delle sue prescrizioni non appena le linee guida del Ministero Salute saranno rese pubbliche con apposita circolare ministeriale SLIDE 20Saranno emanate, con apposito provvedimento legislativo, su proposta del Ministero Salute Quando?N.B.Sono comunque gi applicabili le sanzioni previste dalle nome nazionali a tutela di una corretta gestione dei prodotti alimentari. N.B.Al 1 gennaio 2005 le imprese dovranno aver adottato il sistema e le procedure di rintracciabilit ed essere in grado di fornire le garanzie richieste dallart 18