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REGIONE LAZIO Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA' Area: AUTORIZZ. PAESAGG. E VAL. AMBIENTALE STRATEGICA DETERMINAZIONE N. del Proposta n. 1202 del 25/01/2018 Oggetto: Proponente: Estensore LEONE FERDINANDO _____________________________ Responsabile del procedimento LEONE FERDINANDO _____________________________ Responsabile dell' Area AD INTERIM M.L. SALVATORI GR2509 _____________________________ Direttore Regionale M. MANETTI _____________________________ _____________________________ Protocollo Invio _____________________________ Firma di Concerto _____________________________ VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) EX ART. 12 DEL D. LGS 152/2006 E SS. MM. II. RELATIVA ALLA PROPOSTA DI "VARIANTE SPECIALE PER IL RECUPERO URBANISTICO DEI NUCLEI EDILIZI SORTI SPONTANEAMENTE, - NUCLEO EDILIZIO N.1 DENOMINATO: "PEDEMONTANA" AI SENSI DEGLI ARTT.4 E 6 DELLA LR 28/80". ESCLUSIONE DALLA VAS CON PRESCRIZIONI. Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Pagina 1 / 17 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI G00925 26/01/2018

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REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'

Area: AUTORIZZ. PAESAGG. E VAL. AMBIENTALE STRATEGICA

DETERMINAZIONE

N. del Proposta n. 1202 del 25/01/2018

Oggetto:

Proponente:

Estensore LEONE FERDINANDO _____________________________

Responsabile del procedimento LEONE FERDINANDO _____________________________

Responsabile dell' Area AD INTERIM M.L. SALVATORI GR2509 _____________________________

Direttore Regionale M. MANETTI _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) EX ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E SS. MM. II. RELATIVA ALLA PROPOSTA DI "VARIANTE SPECIALE PER IL RECUPEROURBANISTICO DEI NUCLEI EDILIZI SORTI SPONTANEAMENTE, - NUCLEO EDILIZIO N.1 DENOMINATO:"PEDEMONTANA" AI SENSI DEGLI ARTT.4 E 6 DELLA LR 28/80". ESCLUSIONE DALLA VAS CONPRESCRIZIONI.

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OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE

STRATEGICA (VAS) EX ART. 12 DEL D. LGS 152/2006 E SS. MM. II.

RELATIVA ALLA PROPOSTA DI “VARIANTE SPECIALE PER IL RECUPERO

URBANISTICO DEI NUCLEI EDILIZI SORTI SPONTANEAMENTE, - NUCLEO

EDILIZIO N.1 DENOMINATO: “PEDEMONTANA” AI SENSI DEGLI ARTT.4 E

6 DELLA LR 28/80”.

ESCLUSIONE DALLA VAS CON PRESCRIZIONI.

Autorità Procedente: COMUNE DI FONDI (LT)

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE, TERRITORIO, URBANISTICA E

MOBILITA’

Su proposta del Dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale

Strategica;

VISTA la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema

organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti

la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.

1/2002 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2011 n. 16 “Norme in materia ambientale e fonti

rinnovabili”;

VISTA la Legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento

del bilancio 2011-2013”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12/06/2013, con la quale è stato adottato

il Regolamento Regionale n. 11 del 26.06.2013 recante la modifica all’art. 20 del Regolamento

Regionale 6 settembre 2002, n. 1 nonché all’Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che,

a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di valutazione ambientale

strategica alla “Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”;

VISTA la determinazione n A05888 del 17/07/2013, concernente: “Soppressione, istituzione,

modifica e conferma delle “Aree” e degli “Uffici” della Direzione Regionale “Territorio,

Urbanistica, Mobilità e Rifiuti” che prevede l’istituzione dell’Area denominata “Area

Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 29/05/2013 con la quale è stato attribuito

all’Arch. Manuela Manetti l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica,

Mobilità e Rifiuti;

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VISTO l’Atto di Organizzazione G00287 dell’11/10/2013 con il quale è stato conferito l’incarico di

dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica all’Arch.

Maria Luisa Salvatori;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 31/03/2016, n. 145, recante “Modifica del

regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 nonché del relativo allegato B” con la quale si è

provveduto tra l’altro a:

- modificare la denominazione della sopra indicata Direzione in Direzione regionale

Territorio, urbanistica e mobilità;

- procedere alla novazione del contratto individuale di lavoro già in essere relativo all’incarico

di Direttore conferito con deliberazione di Giunta regionale del 29/05/2013, n.112;

VISTA l’istanza acquisita al prot. n. 374558 del 20/07/2017 del Comune di Fondi (LT) in qualità di

Autorità Procedente concernente istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale

Strategica (VAS) - art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. – relativa alla “Variante Speciale per il

recupero urbanistico dei nuclei edilizi sorti spontaneamente, - Nucleo edilizio n.1 denominato:”

Pedemontana” ai sensi degli artt.4 e 6 della LR 28/80” nel Comune di Fondi (LT).

CONSIDERATO che la competente “Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione

Ambientale Strategica” ha redatto la relazione istruttoria relativa al Piano indicato in oggetto, da

considerarsi parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO di dover procedere all’espressione del provvedimento di verifica di VAS, con

l’esclusione del Piano suddetto dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006,

sulla base dell’istruttoria tecnica sopracitata;

DETERMINA

di esprimere, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006, provvedimento di esclusione della procedura

di assoggettabilità a VAS con prescrizioni relativamente alla “Variante Speciale per il recupero

urbanistico dei nuclei edilizi sorti spontaneamente, - Nucleo edilizio n.1 denominato:”

Pedemontana” ai sensi degli artt.4 e 6 della LR 28/80” nel Comune di Fondi (LT), secondo le

risultanze di cui alla relazione istruttoria formulata dall’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e

Valutazione Ambientale Strategica, da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

Il presente provvedimento sarà inoltrato all’Autorità Procedente.

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla parte II^ del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e

non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.

Del presente verrà dato sintetico avviso sul BURL della Regione Lazio con pubblicazione integrale,

unitamente alla relazione istruttoria, sul sito web www. regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo modalità di

cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine

di 120 giorni.

Il Direttore

Arch. Manuela Manetti

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DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA’

AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

ex Art. 12 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii. relativa alla proposta di “Variante

Speciale per il recupero urbanistico dei nuclei edilizi sorti spontaneamente, -

Nucleo edilizio n.1 denominato:” Pedemontana” ai sensi degli artt.4 e 6 della LR

28/80”.

COMUNE DI FONDI (LT)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- La Variante speciale relativa al nucleo n.1 denominato “Pedemontana”, di cui in oggetto (di

seguito “Piano”) deve essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto

ricompresa tra le tipologie di Piano previste dall’art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 152/2006

e ss.mm.ii. (di seguito “Decreto”);

- con istanza acquisita al prot. n. 374558 del 20/07/2017, il Comune di Fondi (LT) in qualità

di Autorità Procedente ha trasmesso alla scrivente struttura il Rapporto Preliminare e lo

schema di Piano, per l’espletamento della relativa procedura di Verifica di Assoggettabilità

a VAS;

- la trasmissione del Rapporto Preliminare (di seguito R.P.), ha determinato l’avvio della

procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, di cui all’art.12 del Decreto;

DATO ATTO che sono stati individuati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale,

comunicati formalmente all’Autorità Procedente con nota prot. n. 409219 del 07/08/2017,

chiedendo all’Autorità Procedente alcune integrazioni al Rapporto Preliminare e la trasmissione a:

Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali

o Area Conservazione e gestione del patrimonio naturale e Governance del sistema e

delle aree naturali protette

o Area Foreste e Servizi Ecosistemici

o Area Conservazione e Tutela Qualità dell'ambiente

Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo

o Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche

o Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione

Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti

o Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

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- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per

il Lazio;

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina

e Rieti

Autorità dei Bacini Regionali del Lazio;

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale;

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA LAZIO;

Provincia di Latina;

ASL Latina;

Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci;

Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – Lazio Meridionale - Latina

PRESO ATTO che

- con nota prot. n. 53342/P del 11/10/2017, acquisita al prot. regionale n. 513951 del

12/10/2017, l’Autorità Procedente ha trasmesso agli SCA individuati un link dropbox da

cui scaricare il Rapporto Preliminare, le relative integrazioni e tutta la documentazione

relativa alla variante;

- con nota prot. n. 53643/P del 12/10/2017, acquisita al prot. n. 515931 del 13/10/2017

l’Autorità Procedente ha trasmesso all’Autorità Competente il Rapporto Preliminare

integrato, allegando le ricevute di avvenuta consegna degli SCA individuati;

CONSIDERATO che l’Autorità Procedente con note prot. n. 58984 del 08/11/2017, acquisita al

prot. n. 565068 del 08/11/2017 e prot. n. 60247 del 14/11/2017, acquisita al prot. n. 577335 del

14/11/2017, allo scadere dei 30 gg. di legge ha inviato l’elenco dei pareri pervenuti nell’ambito

della procedura alla stessa Autorità;

Da parte dei suddetti soggetti competenti in materia ambientale è pervenuto, nell’ambito del

procedimento ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del suddetto Decreto, i seguenti pareri:

- Nota prot. n. 9228 del 31/10/2017 – trasmessa dall’Autorità Procedente – dell’Ente Parco

Naturale dei Monti Aurunci;

- Nota prot. n. 12867 del 04/11/2017 – trasmessa dall’Autorità Procedente – del MIBACT

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Frosinone, Latina e Rieti;

- Nota prot. n. 58739 del 07/11/2017 – trasmessa dall’Autorità Procedente – di ARPA

Lazio;

- Nota prot. n. 51362 del 09/11/2017 – acquisita al prot. n. 568194 del 09/11/2017 – della

Provincia di Latina;

- Nota prot. n. 642136 del 18/12/2017 – assegnata in pari data – dell’Area Urbanistica,

Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e

Viterbo.

Alla data di redazione del presente provvedimento, da parte dei seguenti soggetti in materia

ambientale coinvolti, non sono pervenuti i pareri di competenza, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del

D.Lgs. 152/2006:

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Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali

o Area Conservazione e gestione del patrimonio naturale e Governance del sistema e

delle aree naturali protette

o Area Foreste e Servizi Ecosistemici

o Area Conservazione e Tutela Qualità dell'ambiente

Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo

o Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche

o Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per

il Lazio;

Autorità dei Bacini Regionali del Lazio;

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale;

ASL Latina;

Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – Lazio Meridionale - Latina

CONSIDERATO che dal R.P. si evince che l’area interessata dal Piano, rispetto al sistema della

pianificazione sovraordinata, è inquadrata come si riporta di seguito:

Il P.R.G. vigente del Comune di Fondi (D.G.R.L n. 1353 del 20/03/1978) classifica le aree

del nucleo prevalentemente come agricole, poste a ridosso dell’abitato consolidato del

centro capoluogo;

Piano Territoriale Paesistico (PTP) Ambito Territoriale n. 13 “Terracina, Ceprano, Fondi”.

Dall’esame dei relativi elaborati (tavola E1 ed E3) si evince che gran parte delle aree del

nucleo ricadono all’interno della fascia “Protezione dei corsi e delle acque pubbliche”

(canale Pedemontano), di cui all’art. 7, comma 1, delle NTA del PTP che evidenzia come

siano sottoposti a vincolo paesistico i corsi d’acqua, e le relative sponde, per una fascia di

150 metri ciascuna, ai sensi del Dpr 616/1977, art.82 comma 5, lettera c, mentre al comma 6

dispone che nel caso di canali e collettori artificiali (come quello in esame) la profondità

delle fasce da mantenere integre e inedificate si riduce a 50 metri;

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato con Delibere di Giunta Regionale

n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, pubblicato sul BUR Lazio n. 6

suppl. ord. n. 14 del 14 febbraio 2008:

Tavola “A” - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio:

- Le aree del nucleo ricadono in buona parte nel Paesaggio Agrario di Rilevante

Valore (art. 24 NTA) e in parte minore nel Paesaggio Agrario di Valore (art. 25

NTA), Paesaggio Agrario di Continuità (art. 26 NTA) e Paesaggio Naturale di

Continuità (art. 23 NTA). Gran parte delle aree risultano all’interno della fascia di

rispetto dei corsi d’acqua. Porzioni dell’area di variante ricadono, infine, all’interno

di aree perimetrate Paesaggio insediativo urbano (art. 27 NTA).

Tavola “B” - Beni Paesaggistici:

- Gran parte delle aree del nucleo sono interessate dalla perimetrazione relativa

all’art. 46 delle NTA del PTPR: “Canali delle bonifiche agrarie e relative sponde

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o piedi degli argini per una fascia di 150m ciascuno” (L.R. 27/2001, art. 7 L.R.

24/98) con codice identificativo tc_08 relativo al Canale Pedemontano, rientrante

nella categoria “Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano

Paesaggistico art. 134 co.1 lett. C D.lvo 42/04;

- Parte dell’area di Variante rientra all’interno della perimetrazione della Costa del

Lago - Zona Umida Lago Sette Cannelle - cod. i43 (Ricognizione delle aree

tutelate per legge Art. 134 co. 1 lett. B e art. 142 co. 1 D.lvo 42/04) e relativa

costa (300 m) cod. b0059007_218;

Tavola “C” - Beni del Patrimonio Naturale e Culturale:

- le aree interessate dalla Variante sono individuate come:

Beni del patrimonio naturale - Pascoli rocce aree nude;

Beni del patrimonio naturale - Schema del Piano Regionale dei Parchi -

Areale;

Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione

gestione e valorizzazione del paesaggio regionale (art. 143 Dlvo 42/04) -

Aree a connotazione specifica - Sistema Agrario a carattere Permanente.

Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.): L’analisi della Tavola di P.A.I. Aree sottoposte a

tutela per dissesto idrogeologico evidenzia che l’ambito perimetrato dalla Variante Speciale

al P.R.G. interferisce con la perimetrazione Area sottoposta a tutela per pericolo frana –

Area a pericolo A (c.2 art. 6 e 16) in n.3 punti (aree in cui è vietata ogni forma di nuova

edificazione, nonché la realizzazione di collettori interrati). Interferisce, inoltre, con un’area

PAI perimetrata Area di attenzione per pericolo frana ed esondazione - Aree di Attenzione

Geomorfologica (art. 9 - 19). Infine il settore settentrionale dell’area di studio è sottoposta a

Vincolo Idrogeologico R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267;

Parchi e Aree Protette: La Variante speciale al PRG, si sovrappone parzialmente con il

Monumento Naturale Mola della Corte-Settecannelle-Capodacqua, monumento inserito

nella perimetrazione del Parco Regionale dei Monti Aurunci. Le previsioni della variante

qualificano e classificano tali aree come “Verde pubblico”.

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare e allegati ha evidenziato le seguenti caratteristiche:

- L’area relativa alla Variante ricade nel Comune di Fondi, in provincia di Latina, nel

quadrante nord-est della città di Fondi, posta tra la località “Cocuruzzo” e la base della

località “Querce” ponendosi in prossimità dell’omonimo canale “Pedemontano” (collettore

idrico artificiale realizzato tra il 1953 ed il 1977), e in connessione con l’edificato

consolidato del Centro capoluogo e di altri due nuclei di edilizia spontanea da recuperare: il

Nucleo 2 – Querce Vetrine e il Nucleo 3 – San Magno, Madonna degli Angeli, Curtignano;

- La Variante speciale oggetto dell’istanza disciplina l’uso e la trasformazione della porzione

di territorio relativa al nucleo identificato con il numero “1” denominato “Pedemontana”,

così come individuato dalla perimetrazione approvata dal consiglio comunale con le

deliberazioni consiliari n. 111 del 30/11/2016 e n. 7 del 17/02/2017, integrato con le aree

reperite all’esterno del citato perimetro ed in adiacenza allo stesso, ai fini del

soddisfacimento degli standard urbanistici di cui decreto interministeriale 2 aprile 1968, n.

1444. Sulla base di tali presupposti il Comune, con Delibera di Consiglio Comunale n.51 del

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26/5/2017, ha adottato la Variante Speciale, prevista dalla LR 28/80 art.4, attraverso la quale

persegue l’obiettivo del recupero urbanistico del Nucleo 1 “Pedemontana”;

- Il nucleo insiste su zone classificate come agricole dal vigente Piano Regolatore Generale e

il tipo edilizio attualmente presente nel nucleo è prevalentemente quello della casa

unifamiliare a basso indice di edificazione, dovuto principalmente alla dimensione dei lotti,

l’area nel suo complesso risulta carente di servizi pubblici e privati;

- Per quanto riguarda il dimensionamento della variante si riportano di seguito i dati

principali:

A fronte di tali valori, con uno standard obiettivo di livello locale fissato in 18 mq/ab di cui

9 mq/ab per il verde, 6.5 mq/ab per servizi e 2.5 mq/ab per parcheggi da cui:

- la Variante speciale è finalizzata all’attuazione di interventi volti alla riqualificazione ed al

recupero urbanistico dell’area attraverso:

o un’adeguata dotazione del verde e dei servizi pubblici necessari;

o il miglioramento e l’integrazione dell’accessibilità e della mobilità interna e in

rapporto al contesto territoriale;

o la conformazione dell’impianto insediativo e degli spazi pubblici;

o la qualificazione dei caratteri morfo tipologici dell’edilizia;

- Al fine di conseguire gli obiettivi suddetti non è previsto ulteriore consumo di suolo, ma

spazi destinati a standard sovrabbondanti: 15 ha, rispetto alla dotazione prevista per legge:

1,26 ha, e il potenziamento e la razionalizzazione della rete stradale, attraverso

l’adeguamento della viabilità esistente. Sulla base di tali obiettivi l’amministrazione si

prefigge di realizzare:

1. Un grande parco a servizio del quartiere e dell’intera città;

2. Una centralità del nucleo con piazza servizi pubblici e parcheggi;

3. La localizzazione delle superfici a standard;

nonché favorire l’insediamento di servizi privati di prossimità.

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- La Variante Speciale individua le destinazioni urbanistiche delle aree comprese nel Nucleo 1

attraverso la seguente zonizzazione:

- Bvs Zona residenziale satura

- Fvs Zona per impianti ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico così articolata:

sottozona Fvs1 – Verde pubblico

sottozona Fvs2 – Verde pubblico attrezzato

sottozona Fvs3 – Servizi pubblici

sottozona Fvs 4 – parcheggi pubblici

- la zona territoriale omogenea Bvs “Residenziale satura” prevede un indice di edificabilità

pari alla densità edilizia esistente, prevedendo pertanto esclusivamente la conservazione dei

volumi e delle superfici utili lorde esistenti; in tale zona sono ammesse modifiche delle

destinazioni: in residenziali e in altre destinazioni per attività non residenziali a patto che

siano strettamente connesse con la residenza (studi medici, studi professionali, attività

commerciali, attività artigianali ….);

- per quanto riguarda la porzione di area che ricade all’interno del Monumento Naturale Mola

della Corte-Settecannelle-Capodacqua, monumento inserito nella perimetrazione del arco

Regionale dei Monti Aurunci, le previsioni della variante, confermano e rafforzano gli

obiettivi di tutela previsti per tali aree, qualificandole e classificandole come “Verde

pubblico”… prevedendo la conservazione ed il miglioramento delle condizioni di fruibilità

dell’area;

TENUTO CONTO che i pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che sono

pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento hanno evidenziato quanto si riporta di

seguito:

- PROVINCIA DI LATINA – SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA - SETTORE ECOLOGIA E

AMBIENTE

La Struttura, nella nota prot. n. 61362 del 09/11/2017, per quanto concerne le proprie competenze,

esaminata la documentazione acquisita, esprime il seguente parere:

(…)

1. Nel verificare la correttezza dell’analisi dei vincoli operata nel RP rispetto al quadro

normativo vigente nei temi di competenza della scrivente Provincia, si rilevano i seguenti

aspetti:

o la variante proposta interferisce con il corso d'acqua naturale denominato “Canale

Pedemontana " e/o con le relative aree sottese;

o porzioni della stessa intersecano aree ad “attenzione geomorfologica” — artt. 9 e

19 delle N.A. del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - redatto

dall’Autorità dei Bacini del Lazio (approvato con Deliberazione del Consiglio

regionale del Lazio 11.17 del 04.04.2012 ed aggiornato con Decreto del Segretario

Generale n. 1 del 12.02.2015) e sezioni di "corone di frana” in prossimità di alcune

aree estrattive;

o alcuni settori del perimetro della variante ricadono in zone sottoposte a Vincolo

idrogeologico (RR.DD. 3267/1923 e 1126/1926);

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o si evidenzia che parte della prevista sottozona FV52 (verde pubblico attrezzato)

coincide con la Rete Ecologica Provinciale e precisamente con una porzione

identificata come “Restoration Areas", la cui descrizione è riportata nell’

“Aggiornamento Statistico delle Relazioni della Schema del P.T.P.G. della

Provincia di Latina” consultabile all’indirizzo

http://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13110

pertanto si sottolinea la necessità di riscontrare i contenuti delle Norme di Attuazione del

suddetto Piano Stralcio oltre che quelli dei RR.DD. 523/1904 e 368/1904 e dei RR.DD.

3267/1923 e 1126/1926.

2. Si precisa che il Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.), che non ha recepito la

Variante Urbanistica Speciale in oggetto, è tuttora in fase di formazione, stante la Presa

d'Atto dello Schema di P.T.P.G., effettuata con la Deliberazione n.15 dal Consiglio

Provinciale del 03.03.2008, l’emissione in data 11.03.2011, con nota prot. 10983, del

parere motivato di Scoping da parte dell’Autorità Competente (Area VIA, Direzione

Ambiente della Regione Lazio) e l'adozione dello Schema di P.T.P.G. (attualmente in attesa

dell’esame dell’Assemblea dei Sindaci) effettuata con D.C.P. n. 25 del 27.09.2016. I citati

atti sono tutti propedeutici all’avvio della fase di co-pianificazione di cui all'art. 21 della

LR. 38/99, pertanto il suddetto P.T.P.G. non costituisce uno strumento di pianificazione

vigente.

Tutto ciò premesso, considerato che la suddetta proposta di Variante Speciale, nel

riqualificare un’area già sede di insediamenti edilizi, non comporta impatti significativi con

il locale sistema ambientale, si ritiene, per quanto di competenza, di non assoggettare la

stessa a Valutazione Ambientale Strategica, fermi restando i rilievi sopra menzionati.

- ARPALAZIO – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Del Lazio L’Agenzia nella nota prot. n. 58739 del 07/11/2017 – trasmessa dall’Autorità Procedente –

riassume i contenuti generali e gli obiettivi del Piano ed evidenzia che il piano non prevede nuovi

insediamenti né l’aumento della popolazione insediabile ed in generale che la significatività degli

impatti ambientali su alcune componenti, quali ad esempio le risorse idriche e l’atmosfera, non può

essere efficacemente valutata poiché l’analisi è stata limitata alle sole aree oggetto dell’intervento

proposto, non valutando eventuali effetti cumulativi.

L’Ente indica inoltre che il piano in esame interessa il Monumento Naturale Mola della

Corte-Settecannelle-Capodacqua, monumento inserito nella perimetrazione del Parco Regionale dei

Monti Aurunci (cfr. pag.17 del RP).

Alla luce delle proprie competenze l’Agenzia esprime dunque il seguente parere:

1. ARIA: Il comune di Fondi è classificato nel Piano di risanamento della qualità dell’aria,

approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.66 del 10 dicembre 2009, in zona IT1213

(“Zona Litoranea”); nella suddivisione del territorio regionale, finalizzata all’adozione dei

provvedimenti del Piano di Risanamento per la Qualità dell’Aria (D.C.R. n.66/2009 –

Allegato 4), è classificato in classe 2 (zona B) (DGR 15 settembre 2016 n.536). I dati sulla

qualità dell’aria non evidenziano situazioni di criticità. Il RP non contiene una stima degli

effetti dell’attuazione del piano, tenuto conto dell’assenza di previsione di nuovi

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insediamenti e dell’aumento della popolazione (cfr. pag.37 del RP) si ritiene che

l’intervento non possa produrre significativi impatti in grado di determinare variazioni nel

quadrante territoriale in cui è inserito;

2. SUOLO: Il suolo è una risorsa di fatto non rinnovabile che è sottoposta a vari processi di

degrado e a diverse tipologie di minacce tra le quali l’impermeabilizzazione, la

compattazione, la perdita di biodiversità, la contaminazione, la diminuzione di materia

organica. Nell’ambito del settimo programma di azione ambientale (“Vivere bene entro i

limiti del pianeta”, Parlamento europeo e consiglio 2013) viene ribadito il traguardo di un

incremento dell’occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere in Europa entro il

2050 e richiesto che entro il 2020 le politiche dell’Unione tengano conto dei loro impatti

diretti e indiretti sull’uso del territorio. Il comune di Fondi (…) ha una percentuale di suolo

consumato sulla superficie amministrata pari a 11% (dato 2015) in analogo al 2012. Il

piano non prevede il consumo di nuovo suolo;

3. RISORSE IDRICHE: con riferimento alla matrice acqua l’area del piano, in base al Piano

regionale di tutela delle acque (approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.42 del

2007), ricade in un bacino con classe di qualità 3 (“sufficiente”). E’ presente

un’interferenza con un’area PAI perimetrata Area di attenzione per pericolo frana ed

esondazione - Aree di Attenzione Geomorfologica (cfr. pag.20 del RP). Il piano non prevede

l’incremento del carico antropico. E’ comunque necessario che l’eventuale insediamento

dei nuovi abitanti nel rispetto delle attuali previsioni del piano regolatore, avvenga

collettando gli scarichi idrici presso la pubblica fognatura e trattandoli efficacemente

presso il depuratore che dovrà avere una potenzialità residua sufficiente all’incremento dei

reflui da trattare anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo

previsti da altri piani. Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi dovrà essere verificata la

possibilità dell’acquedotto di servire le nuove utenze.

4. RIFIUTI: il Comune presenta una percentuale di raccolta differenziata (32,85% - dato 2016

ISPRA http:/lwww.catasto-rifiuti.isgrambiente.it) inferiore agli obiettivi normativi e con un

trend di crescita (13,45% nel 2015). Tenuto conto che il piano non prevede l’aumento del

carico antropico e di conseguenza l’aumento della produzione di rifiuti urbani si ritiene che

il piano non determini un impatto significativo.

- MIBACT Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di

Frosinone, Latina e Rieti

La Soprintendenza nella nota prot. n. 12867 del 06/11/2017 – trasmessa dall’Autorità

Procedente – sulla scorta di quanto emerso dall’esame del Rapporto Preliminare, nonché sulla

base di elementi di conoscenza del medesimo ufficio rileva che:

(…) l’area d’intervento è posta in un ambito interessato da vincolo di cui al D.M. 17.05.1956;

Per la stessa area il PTP classifica l’area dell’intervento come zona (Ir tessuti urbani storici o

consolidati in tratti costieri di alto valore paesistico) art. 18 NTA, il PTPR per tale zona

prevede “Paesaggio degli insediamenti urbani” art.27 NTA.

Il presente rilevamento non riguarda eventuali vincoli di cui all’art. 10 ed all’art. 142, lett. b),

del D.Lgs. 42/04, la cui presenza potrà essere nel caso verificata sulla base d’ulteriore

documentazione prodotta oppure certificata dall’Amministrazione comunale competente.

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Inoltre, la proposta di variante speciale prevista dalla normativa regionale, riguarda nuclei già

realizzati per cui la perimetrazione e il conseguente recupero urbanistico non vanno ad alterare

l'attuale stato dei luoghi, al contrario l'operazione urbanistica è tesa anche al recupero

paesaggistico ed ambientale dello stato dei luoghi.

Si ritiene pertanto che l’attuazione dell’opera non possa comportare un effetto significativo sul

paesaggio sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 e pertanto non si ritiene necessaria

l’assoggettabilità dell’intervento alla Valutazione Ambientale Strategica. Ci si riserva di

esprimere ulteriori valutazioni di compatibilità delle opere rispetto ad eventuali diverse valenze

culturali e paesaggistiche dei compendi interessati, al momento non considerate.

- ENTE PARCO NATURALE DEI MONTI AURUNCI

L’Ente Parco nella nota prot. n. 9228 del 31/10/2017 – trasmessa dall’Autorità Procedente –

considerato che la variante in argomento e il recupero del nucleo edilizio n°1 interessa anche

l’area Mola della Corte, Settecannelle e Capo d’Acqua, monumento naturale sottoposto alla

gestione dell’Ente Parco stesso, vista l’istruttoria effettuata sulla documentazione trasmesse, per

quanto di competenza:

(…) esprime Parere FAVOREVOLE, in merito a quanto proposto dal Comune di Fondi in

merito Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), art. 12 D.Lgs.

152/2006 e s.m.i., relativa alla proposta di “Variante Speciale per il recupero urbanistico dei

nuclei edilizi sorti spontaneamente ai sensi della Legge Regionale 28/80 e s.m.i.. Recupero del

Nucleo Edilizio N°1 denominato Pedemontana ai sensi degli artt. 4 e 6 della LR. 28/1980”.

Inoltre si ribadisce che l’area in oggetto, rientrante nel Nucleo N°1 Pedemontana, è un’area di

pregio naturalistico e pertanto ogni intervento che interessa la suddetta dovrà essere oggetto di

specifico Nulla Osta preventivo ai sensi dell’art. 28 della LR. 29/97 e s.m.i., così pure ogni

iniziativa, evento o qualsivoglia attività che dovrà essere intrapresa all’interno del Monumento

Naturale di Mola della Corte Settecannelle, Capo d’Acqua dovrà essere concordata

preventivamente con il Parco Naturale dei Monti Aurunci.

- REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO URBANISTICA, MOBILITÀ – Area

Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone,

Latina, Rieti e Viterbo

L’Area regionale, nella nota prot. n. 642136 del 18/12/2017, nell’ambito della procedura di verifica

di assoggettabilità a VAS, riassume e descrive il Piano presentato e rilevato quanto descritto nel

rapporto preliminare e negli elaborati grafici allegati, osserva che:

(…)

In via preliminare si osserva come il Nucleo edilizio spontaneo “Pedemontana” censito ed

adottato dal Comune di Fondi con delibera n.111 del 30/11/2016, non presenti le

caratteristiche di nucleo, ma si disponga in forma sfrangiata lungo il Canale Pedemontano,

pertanto si presenta come unione di più insediamenti spontanei intervallati da ampie zone

inedificate.

Per quanto riguarda l’aspetto paesaggistico si evidenzia come l’area in cui ricade il Nucleo

spontaneo N.1 sia attraversata dal “Canale Pedemontano”, a tale proposito il PTP ambito

territoriale n.13, “Terracina, Ceprano, Fondi” vigente, approvato con legge regionale n.24

1998, nelle Norme tecniche di attuazione, all’ art. 7: “Protezione dei corsi e delle acque

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pubbliche”, comma 1, evidenzia come siano sottoposti a vincolo paesistico i corsi d’acqua,

e le relative sponde, per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi del Dpr 616/1977, art.82

comma 5, lettera c, mentre al comma 6 dispone che nel caso di canali e collettori artificiali

la profondità delle fasce da mantenere integre e inedificate si riduce a 50 metri.

Tale vincolo è ripreso nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, adottato con D.G.R. n.

556 del 25/07/2007 e D.G.R. n. 1025 del 21/12/2007, che conferma, nella Tav. B, la

presenza, nel nucleo in oggetto, del corso d’acqua pubblica “Canale Pedemontano” e

quindi rientra nella fattispecie prevista dagli artt. 46 e 35, delle N.T.A del P.T.P.R.

Preso atto di quanto sopra, si evidenzia che nella variante speciale del Nucleo 1

Pedemontano, gran parte dell’area ricade nella fascia di rispetto di 50 ml. del corso

d’acqua pubblica.

La legge regionale 24/98 all’art.1 ribadisce il vincolo e all’art.7, comma 6, sancisce che la

fascia di rispetto di 150ml del corso di acqua pubblica, 50 nel caso di canali o collettori

artificiali, deve essere mantenuta integra e inedificata.

Conseguentemente le aree interessate dalla tutela integrale, ricadenti nella fascia di

rispetto del corso d’acqua “Canale Pedemontano”, non possono essere oggetto di variante

ed essere zonizzate come Bvs – area “Residenziale satura”.

Per quanto attiene all’aspetto urbanistico dal rapporto preliminare non si evince quale sia

il carico urbanistico previsto dal vigente Piano Regolatore Generale, approvato in data

20/03/1978 con Delibera n.1353, e quale percentuale di questo sia soddisfatta con la

regolarizzazione di tutti i nuclei spontanei censiti e adottati con la deliberazione 111 del

30/11/2016.

Si evidenzia altresì come nel rapporto preliminare sia carente la parte riguardante la

mobilità, andrebbe ulteriormente chiarito come la viabilità del quadrante interessato dal

nucleo 1 e quelli limitrofi sia integrata per adeguare la rete viaria a supportare il maggiore

carico veicolare. (…).

VALUTATO che:

la Variante Speciale, prevista dalla LR 28/80 (Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il

recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) art.4, relativa al Nucleo n.1 “Pedemontana”

nel Comune di Fondi (LT), di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.51 del 26/5/2017,

si estende per complessivi 53 ettari e ricade nell’estremo versante nord della “Piana di

Fondi”, ed include parte del nucleo urbano della città di Fondi e la zona pedemontana del

complesso dei Monti Ausoni, alle pendici del Monte Casareccio, Monte Passignano,

Pirromarro e Monte Rotondo. Il territorio risulta fortemente antropizzato con presenza di

ambienti naturali e/o seminaturali estremamente ridotta;

Le aree della variante risultano prevalentemente agricole secondo il PRG vigente e sono

state oggetto di un diffuso abusivismo edilizio. La variante non prevede nuovi insediamenti;

viene prevista la variante per le aree già edificate da area agricola in zona territoriale

omogenea Bvs “Residenziale satura” che prevede un indice di edificabilità pari alla densità

edilizia esistente (volume esistente tra residenziale e non pari a 155.000 mc, 700 abitanti

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insediati), prevedendo pertanto esclusivamente la conservazione dei volumi e delle superfici

utili lorde esistenti (sono ammesse modifiche delle destinazioni d’uso). La restante parte

verrà destinata a servizi pubblici, verde pubblico e parcheggi. Il recupero urbanistico

previsto si pone l’obiettivo di dotare il nucleo edilizio dei servizi e delle attrezzature

pubbliche indispensabili ad assicurare un miglioramento della vita individuale e collettiva,

creando altresì le condizioni urbanistiche per consentire la corretta conservazione del

patrimonio edilizio esistente;

gran parte delle aree del nucleo ricadono all’interno della fascia di rispetto di 150 metri del

Canale Pedemontano, per il quale sia il PTP vigente (art. 7 delle NTA) che il PTPR (art. 46 e

art. 35 delle NTA) adottato prevedono la tutela indicata per i corsi d’acqua pubblici. Tale

tutela nel caso in esame dispone che, trattandosi di un canale, la fascia di 50 metri dal canale

(tutela integrale) deve essere mantenuta integra e inedificata. Come indicato dall’Area

Regionale Urbanistica Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di

Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo …le aree interessate dalla tutela integrale, ricadenti nella

fascia di rispetto del corso d’acqua “Canale Pedemontano”, non possono essere oggetto di

variante ed essere zonizzate come Bvs – area “Residenziale satura”;

per quanto riguarda la porzione della Variante ricadente nell’area Mola della Corte,

Settecannelle e Capo d’Acqua, monumento naturale sottoposto alla gestione dell’Ente Parco

Naturale dei Monti Aurunci, risulta già acquisito, relativamente alla variante in esame, il

parere favorevole con prescrizioni dell’Ente Parco stesso. In tale zona la variante prevede di

classificare l’area come “verde pubblico” per creare un Parco Urbano in prossimità del

laghetto di Settecannelle;

il Comune di Fondi è classificato nel Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria,

approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.66 del 10 dicembre 2009, in Zona “B”

(“comuni per i quali si è registrato un superamento degli standard della qualità dell’aria

per almeno un inquinante, oppure si è stimato un elevato rischio di superamento”). I dati

sulla qualità dell’aria non evidenziano situazioni di criticità. Tenuto conto dell’assenza di

previsione di nuovi insediamenti e dell’aumento della popolazione (cfr. pag.37 del RP) si

ritiene che l’intervento non possa produrre significativi impatti in grado di determinare

variazioni nel quadrante territoriale in cui è inserito;

dal punto di vista geologico-idrogeologico la Variante presenta alcune zone che necessitano

di approfondimenti (porzioni della stessa intersecano aree ad "attenzione geomorfologica" e

sezioni di "corone di frana" in prossimità di alcune aree estrattive). Alcuni settori del

perimetro della variante ricadono in zone sottoposte a Vincolo idrogeologico (RR.DD.

3267/1923 e 1126/1926). In ogni caso la Variante dovrà ottenere preliminarmente

all’approvazione il parere favorevole ai soli fini del D.P.R. n. 380/2001 (art. 89), nonché il

nulla osta per il vincolo idrogeologico dalle competenti Area Regionale per le aree ricadenti

nel vincolo;

per quanto riguarda la mobilità, non si prevede un evidente incremento di carico sul traffico

veicolare in quanto la variante non prevede nuova edificazione residenziale. E’ comunque

previsto nella Variante un potenziamento e la razionalizzazione della rete stradale, attraverso

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l’adeguamento di alcune importanti viabilità esistenti, al fine di migliorare le condizioni di

traffico sul comprensorio, nonché la realizzazione di nuove aree parcheggio;

i Soggetti Competenti in materia Ambientale invitati e il Rapporto Preliminare consegnato

non hanno rilevato impatti significativi derivanti dall’attuazione del Piano sulle componenti

ambientali prioritarie (paesaggio, aria, suolo, risorse idriche e rifiuti);

TUTTO CIO’ PREMESSO, si ritiene che il Piano in oggetto sia da escludere dalla Valutazione

Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione

che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1) In relazione alla problematica vincolistica relativa alla fascia di rispetto del Canale

Pedemontano, nel prosieguo dell’iter approvativo del piano dovrà essere verificata la

perimetrazione della proposta di variante in esame in considerazione dell’inammissibilità

della variante nella fascia di tutela integrale pari a 50 metri dal canale;

2) dal punto di vista urbanistico nel prosieguo dell’iter approvativo andrà verificata la

legittimità e/o la regolarizzabilità di tutti i fabbricati ricadenti nel nucleo e indicato il carico

urbanistico previsto dal vigente Piano Regolatore Generale, approvato in data 20/03/1978

con Delibera n.1353, e quale percentuale di questo sia soddisfatta con la regolarizzazione di

tutti i nuclei spontanei censiti e adottati con la deliberazione 111 del 30/11/2016;

3) In relazione alle dotazioni degli standard ex D.M.1444/68, ed in generale nelle zone da

destinare ai servizi, sia garantita la dotazione minima prevista dal citato Decreto,

assicurando altresì l’adeguata localizzazione e fruibilità degli stessi al fine di garantire la

relativa effettiva utilizzazione pubblica tenendo conto della relativa cessione quali aree

pubbliche, anche con riferimento a quanto indicato nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 art 16

comma 4 d-ter (lettera aggiunta dalla legge n.164 del 2014 art. 17 comma 1 lettera a);

4) In merito alla accessibilità degli standard e di tutti gli spazi pubblici, dovrà essere preso in

debita considerazione il D.P.R. 503/96 (Titolo II, artt. 3-11), al fine di prevedere la

realizzazione di spazi fruibili anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o

sensoriale;

5) Tutto quanto previsto nella Variante in oggetto, dovrà essere effettuato in generale nel

rispetto delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria

Regionale (DCR n. 66 del 10.12.2009), e del Piano di Tutela delle Acque Regionali (DCR

n. 42 del 27.09.2007), nonché delle norme regionali relative all’inquinamento luminoso

(L.R. 23/2000 e Reg. Reg. n. 8/2005), individuando le misure di mitigazione al fine di

ridurre gli impatti. In particolare, bisognerà garantire che gli edifici vengano serviti oltre

che dalla rete fognaria anche da adeguato sistema di depurazione dei reflui, che dovrà avere

una potenzialità residua sufficiente all’eventuale incremento dei reflui da trattare anche alla

luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani. Per quanto

riguarda gli aspetti quantitativi relativi alla risorsa idrica andrà garantita la possibilità

dell’acquedotto di servire le utenze. Per le finalità di risparmio idrico si evidenziano gli

adempimenti in materia previsti dalla normativa vigente (art. 146 del D.Lgs. 152/2006

s.m.i.);

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6) In relazione al contenimento dell’inquinamento atmosferico dovranno essere adottate le

migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle Norme di

Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria quali misure di efficienza

energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento e l’utilizzo di energie rinnovabili

anche per l’illuminazione delle strade e per la segnaletica luminosa;

7) In relazione al punto precedente, al fine di limitare gli impatti relativi alla componente aria e

fattori climatici legati agli impianti di riscaldamento/raffrescamento, la riqualificazione

degli edifici dovrà avvenire nel rispetto delle prestazioni energetiche globali corrispondenti,

in base al D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 s.m.i. e alla L.R. 27 Maggio 2008, n. 6, nonché alle

Linee Guida di cui ai D.M. 26/06/2015 per la certificazione energetica, incentivando l’uso

di energie rinnovabili e prestando particolare attenzione alla scelta dei materiali;

8) In relazione alla necessità di contenere l’inquinamento da rumore, all’interno degli ambienti

abitativi si richiama il rispetto del DPCM 05/12/1997 per la determinazione e la verifica dei

requisiti acustici passivi degli edifici e la previsione di adeguate schermature ad eventuali

sorgenti sonore laddove necessarie;

9) Nelle successive fasi procedurali di approvazione della Variante dovranno essere

approfonditi gli aspetti legati alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell’area (in

particolare per zone attenzionate dal P.A.I.) acquisendo il parere favorevole ex art. 89 del

D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia, Capo IV “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone

sismiche” – Sezione I “Norme per le costruzioni in zone sismiche” – Art. 89 “Parere sugli

strumenti urbanistici”) di competenza dell’Area Regionale Difesa del Suolo e Consorzi

d’Irrigazione. Per le zone sottoposte a Vincolo idrogeologico (RR.DD. 3267/1923 e

1126/1926) andrà ottenuto preliminarmente il nulla osta da parte degli Enti competenti;

10) La raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella di raccolta delle acque

nere anche al fine di consentirne il relativo riutilizzo per usi consentiti. A tale riguardo gli

elaborati progettuali dovranno riportare l’indicazione delle misure che si intendono adottare

per detto riuso. Il naturale deflusso delle acque non deve essere compromesso dalla

realizzazione delle opere. La capacità e portanza dei fossi principali e secondari dell’area

deve essere sempre garantita e/o adeguata qualora vi sia la necessità. Dovranno essere

adottate soluzioni progettuali che consentano la riduzione delle superfici impermeabili e

l’aumento dello scambio tra suolo e sottosuolo nel rispetto del principio dell’invarianza

idraulica;

11) L’eventuale incremento di rifiuti urbani prodotti dovrà essere gestito nel rispetto degli

obiettivi stabiliti dalla normativa di settore, garantendo attraverso gli atti di convenzione la

realizzazione di tutte le misure di tipo edilizio e di urbanizzazione concorrenti al

raggiungimento di tali obiettivi;

12) Sia assicurata la messa in opere di tutte le soluzioni, anche edilizie, finalizzate a limitare gli

impatti che possono generare processi di degradazione del suolo quali: erosione, perdita di

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stabilità, contaminazione, impermeabilizzazione, compattazione, perdita di fertilità e

diminuzione della biodiversità;

13) Siano in ogni caso rispettate le ulteriori prescrizioni di cui ai pareri di competenza degli

Enti ed Amministrazioni pervenuti e/o acquisiti.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Ferdinando Maria Leone

Il Dirigente ad interim

Arch. Maria Luisa Salvatori

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