Regione Marche - L.R. Lr 27_2009 - Testo Unico Coordinato sul Commercio

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L.R. 27/2009 TESTO UNICO AL COMMERCIO COORDINATO Con L.R. n. 31/2009 Art. 19 ( Modifiche alla legge regionale 27/2009) L.R. n. 16/2010 Art. 24 ( Modifiche alla legge regionale 27/2009) L.R. n. 31/2010 Art. 30 ( Modifiche alla legge regionale 27/2009) Sommario TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 (Finalità e oggetto) Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 3 (Funzioni delle Province) Art. 4 (Funzioni dei Comuni) Art. 5 (Osservatorio sulla rete commerciale) Art. 6 (Centri di assistenza tecnica) Art. 7 (Settori merceologici) Art. 8 (Requisiti morali) Art. 9 (Requisiti professionali per il commercio alimentare) TITOLO II Attivita' di commercio CAPO I Commercio in sede fissa SEZIONE I Commercio al dettaglio e all'ingrosso Art. 10 (Definizioni) Art. 11 (Sviluppo della rete distributiva) Art. 12 (Vendita all’ingrosso) Art. 13 (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato) Art. 14 (Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita) Art. 15 (Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita) Art. 16 (Centri commerciali) Art. 17 (Outlet) Art. 18 (Centri in sede fissa di telefonia e servizi internet) Art. 19 (Esercizi polifunzionali) SEZIONE II Forme speciali di vendita al dettaglio Art. 20 (Esercizio dell’attività) Art. 21 (Spacci interni) Art. 22 (Distributori automatici) Art. 23 (Vendita per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione) Art. 24 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori) SEZIONE III Stampa quotidiana e periodica Art. 25 (Sistema di vendita) Art. 26 (Punti vendita esclusivi) Art. 27 (Punti vendita non esclusivi) Art. 28 (Dichiarazione di inizio attività) SEZIONE IV Vendite straordinarie e promozionali Art. 29 (Vendite straordinarie) Art. 30 (Vendite di liquidazione) Art. 31 (Vendite di fine stagione) Art. 32 (Vendite promozionali) CAPO II Commercio su aree pubbliche Art. 33 (Definizioni) Art. 34 (Ambito di applicazione) Art. 35 (Regolamento comunale) Art. 36 (Soppressione e trasferimento) Art. 37 (Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche) Art. 38 (Esercizio dell’attività) Art. 38 bis (Documento Unico d Regolarità Contributiva) . Art. 39 (Posteggi nelle fiere) Art. 40 (Posteggi nei mercati) Art. 41 (Autorizzazione all’esercizio dell’attività su posteggio) Art. 42 (Autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante) Art. 43 (Hobbisti) Art. 44 (Orari) Art. 45 (Sanzioni) Art. 46 (Rinuncia) CAPO III Mercati all'ingrosso e centri agroalimentari Art. 47 (Definizioni) Art. 48 (Soggetti istitutori e autorizzazioni) Art. 49 (Gestione)

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Legge regionale sul commercio, Marche

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L.R. 27/2009TESTO UNICO AL COMMERCIO

COORDINATO ConL.R. n. 31/2009 Art. 19 ( Modifiche alla

legge regionale 27/2009)L.R. n. 16/2010 Art. 24 ( Modifiche alla

legge regionale 27/2009)L.R. n. 31/2010 Art. 30 ( Modifiche alla

legge regionale 27/2009)

Sommario

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità e oggetto)Art. 2 (Funzioni della Regione)Art. 3 (Funzioni delle Province)Art. 4 (Funzioni dei Comuni)Art. 5 (Osservatorio sulla rete commerciale)Art. 6 (Centri di assistenza tecnica)Art. 7 (Settori merceologici)Art. 8 (Requisiti morali)Art. 9 (Requisiti professionali per il commercio alimentare)

TITOLO II Attivita' di commercio

CAPO I Commercio in sede fissa

SEZIONE I Commercio al dettaglio e all'ingrosso

Art. 10 (Definizioni)Art. 11 (Sviluppo della rete distributiva)Art. 12 (Vendita all’ingrosso)Art. 13 (Commercio al dettaglio negli esercizidi vicinato)Art. 14 (Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita)Art. 15 (Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita)Art. 16 (Centri commerciali)Art. 17 (Outlet)Art. 18 (Centri in sede fissa di telefonia e servizi internet)Art. 19 (Esercizi polifunzionali)

SEZIONE II Forme speciali di vendita al dettaglio

Art. 20 (Esercizio dell’attività)Art. 21 (Spacci interni)Art. 22 (Distributori automatici)Art. 23 (Vendita per corrispondenza, tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione) Art. 24 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori)

SEZIONE III Stampa quotidiana e periodica

Art. 25 (Sistema di vendita)Art. 26 (Punti vendita esclusivi)Art. 27 (Punti vendita non esclusivi)Art. 28 (Dichiarazione di inizio attività)

SEZIONE IV Vendite straordinarie e promozionali

Art. 29 (Vendite straordinarie)Art. 30 (Vendite di liquidazione)Art. 31 (Vendite di fine stagione)Art. 32 (Vendite promozionali)

CAPO II Commercio su aree pubbliche

Art. 33 (Definizioni)Art. 34 (Ambito di applicazione)Art. 35 (Regolamento comunale)Art. 36 (Soppressione e trasferimento)Art. 37 (Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)Art. 38 (Esercizio dell’attività)Art. 38 bis (Documento Unico d Regolarità Contributiva).Art. 39 (Posteggi nelle fiere)Art. 40 (Posteggi nei mercati)Art. 41 (Autorizzazione all’esercizio dell’attività su posteggio)Art. 42 (Autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante)Art. 43 (Hobbisti)Art. 44 (Orari)Art. 45 (Sanzioni)Art. 46 (Rinuncia)

CAPO III Mercati all'ingrosso e centri agroalimentari

Art. 47 (Definizioni)Art. 48 (Soggetti istitutori e autorizzazioni)Art. 49 (Gestione)

Art. 50 (Regolamenti)Art. 51 (Commissione di mercato)Art. 52 (Direttore di mercato)Art. 53 (Prodotti ittici)Art. 54 (Vigilanza)

CAPO IV Norme comuni

Art. 55 (Orari)Art. 56 (Pubblicità dei prezzi)Art. 57 (Affidamento reparto)Art. 58 (Subingresso, sospensione e cessazione)Art. 59 (Sanzioni)

TITOLO III Disciplina delle attività di somministrazione

Art. 60 (Definizioni e ambito di applicazione)Art. 61 (Requisiti morali e professionali)Art. 62 (Indirizzi e criteri)Art. 63 (Autorizzazione)Art. 64 (Dichiarazione di inizio attività)Art. 65 (Autorizzazione temporanea)Art. 66 (Limitazioni all’esercizio dell’attività)Art. 67 (Monitoraggio)Art. 68 (Orari e pubblicità dei prezzi)Art. 69 (Sanzioni)Art. 70 (Disposizioni transitorie)

TITOLO IV Distribuzione dei carburanti

Art. 71 (Definizioni)Art. 72 (Indirizzi regionali)Art. 73 (Disciplina urbanistica e servizi accessori)Art. 74 (Funzioni della Regione)Art. 75 (Funzioni dei Comuni)Art. 76 (Sospensione e decadenza)Art. 77 (Collaudo degli impianti)Art. 78 (Monitoraggio e osservatorio)Art. 79 (Incompatibilità degli impianti stradali)Art. 80 (Vigilanza e controllo)Art. 81 (Sanzioni)Art. 82 (Norme transitorie e finali)

TITOLO V Interventi finanziari per il commercio

Art. 83 (Interventi finanziabili)Art. 84 (Destinatari dei contributi)Art. 85 (Programma di utilizzo delle risorse)

TITOLO VI Sistema fieristico regionale

Art. 86 (Ordinamento del sistema)Art. 87 (Regolamento di attuazione)Art. 88 (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)Art. 89 (Svolgimento delle manifestazioni fieristiche)Art. 90 (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)Art. 91 (Quartieri fieristici)Art. 92 (Enti fieristici)Art. 93 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale)Art. 94 (Vigilanza e sanzioni)Art. 95 (Norme transitorie e finali)

TITOLO VII Norme finali

Art. 96 (Potere sostitutivo)Art. 97 (Fondo unico per il commercio)Art. 98 (Disposizioni finanziarie)Art. 99 (Norme transitorie e finali)Art. 100 (Abrogazioni)

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina il settoredell’attività commerciale in attuazione deiprincipi comunitari e delle leggi statali inmateria di tutela della concorrenza, allo scopodi favorire la migliore distribuzione dellemerci e dei prodotti, la promozione el’internazionalizzazione del settore ed unequilibrato sviluppo delle attività commercialiin base ai seguenti principi:

a) la trasparenza del mercato, la liberaconcorrenza, la libertà di impresa e la liberacircolazione delle merci e dei servizi;

b) l’equilibrato sviluppo e la modernizzazionedella rete distributiva in base a criteri diefficienza con particolare riguardo allacrescita qualitativa ed alla capacitàcompetitiva dei sistemi commerciali naturali,anche al fine del contenimento dei prezzi;

c) il contrasto dei processi di depauperamentodelle aree territoriali più deboli;

d) lo sviluppo del commercio elettronico edelle infrastrutture e delle competenze a talfine necessarie;

e) il pluralismo e l’equilibrio tra le diversetipologie delle strutture distributive e lediverse forme di vendita, con particolareriguardo al riconoscimento e allavalorizzazione del ruolo delle piccole e medieimprese, nonché la tutela dei negozi e deimercati di interesse storico, di tradizione e ditipicità;

f) la valorizzazione e la salvaguardia delservizio commerciale nelle aree urbane, rurali,montane, costiere e termali, ai fini di unaequilibrata articolazione del sistemadistributivo nell’intero territorio regionale,con particolare riferimento alle aree a minoredotazione di servizi, agevolandol’insediamento di nuove attività nei centriabitati non dotati di adeguate strutture;

g) la salvaguardia e lo sviluppo qualificatodelle attività imprenditoriali con particolareattenzione allo sviluppo e all’aggiornamentoprofessionale degli operatori, nonché laprotezione del lavoro dipendente riguardoanche alla sicurezza dei lavoratori;

h) lo sviluppo della rete di vendita dellaproduzione locale, ai finidell’internazionalizzazione e dellapromozione in ambito nazionale ed estero;

i) lo sviluppo del sistema fieristico regionaleper la promozione delle attività economiche,del commercio e l’innovazione tecnologicadei sistemi produttivi;

l) la promozione e lo sviluppo dellaconcertazione come metodo di relazione e dicollaborazione tra gli Enti locali, le categorieeconomiche, le organizzazioni dei lavoratori ele associazioni dei consumatori, anche ai finidelle diverse articolazioni e funzioni delsistema distributivo, nel rispetto dei principidi sussidiarietà, differenziazione eadeguatezza;

m) il riconoscimento e il sostegno delcommercio equo e solidale quale funzionerilevante della promozione dei valori digiustizia sociale ed economica, dello svilupposostenibile fondato sulla cooperazione e sulrispetto per le persone e per l’ambiente;

n) la tutela del consumatore, con particolareriguardo alla correttezza dell’informazione,alla sicurezza e alla genuinità dei prodotti, alcontenimento dei prezzi, alla qualificazionedei consumi.

o) il riconoscimento della funzione socialeespletata dalle cooperative costituitesi fra iconsumatori, nonché il contributo allosviluppo del commercio recato dalle impreseesercenti l’attività di rappresentanza e diintermediazione commerciale.

2. Ai fini della presente legge costituisconoattività commerciali:

a) il commercio al dettaglio e all’ingrosso insede fissa;

b) le forme speciali di vendita;

c) la vendita di stampa quotidiana e periodica;

d) il commercio su aree pubbliche;

e) la somministrazione di alimenti e bevande;

f) la distribuzione dei carburanti.

3. E’ altresì soggetta alle disposizioni di cuialla presente legge l’attività di commercioequo e solidale di cui alla legge regionale 29aprile 2008, n. 8 (Interventi di sostegno epromozione del commercio equo e solidale).

4. Le disposizioni della presente legge non siapplicano:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmaciecomunali qualora vendano esclusivamenteprodotti farmaceutici, specialità medicinali,dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi dimonopolio qualora vendano esclusivamentegeneri di monopolio di cui alla legge 22

dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione deiservizi di distribuzione e vendita dei generi dimonopolio) e al relativo regolamento diesecuzione, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 14 ottobre 1958,n. 1074;

c) agli imprenditori agricoli, singoli oassociati, i quali esercitino attività di venditadi prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 4 deldecreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228(Orientamento e modernizzazione del settoreagricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5marzo 2001, n. 57), salvo che per ledisposizioni previste per il commercio su areepubbliche;

d) alle attività di cui alla l.r. 3 aprile 2002, n.3 (Norme per l’attività agrituristica e per ilturismo rurale);

e) alle attività disciplinate dalla l.r. 11 luglio2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionaliin materia di turismo), limitatamente allasomministrazione di alimenti e bevande allepersone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloroche sono ospitati nella struttura ricettiva inoccasione di manifestazioni e convegniorganizzati;

f) agli artigiani iscritti nell’albo di cuiall’articolo 32 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20(Testo unico delle norme in materiaindustriale, artigiana e dei servizi allaproduzione), per la vendita dei beni diproduzione propria nei locali in cui avviene laproduzione medesima o a questi adiacenti,ovvero per la fornitura al committente deibeni accessori all’esecuzione delle opere oalla prestazione del servizio;

g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori,nonché ai cacciatori, singoli o associati, chevendano al pubblico, al dettaglio, lacacciagione e i prodotti ittici provenientiesclusivamente dall’esercizio della loroattività e a coloro che esercitano la vendita deiprodotti da essi direttamente e legalmenteraccolti su terreni soggetti ad usi civicinell’esercizio dei diritti di erbatico, difungatico e di diritti similari;

h) alle imprese industriali, per la vendita deibeni di produzione propria nei locali in cuiavviene la produzione medesima o a questiadiacenti;

i) a chi venda o esponga per la vendita leproprie opere d’arte, nonché quelledell’ingegno a carattere creativo, comprese leproprie pubblicazioni di natura scientifica odinformativa, realizzate anche mediantesupporto informatico;

l) alla vendita dei beni del fallimentoeffettuata ai sensi dell’articolo 106 delledisposizioni di cui al regio decreto 16 marzo1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, delconcordato preventivo, dell’amministrazionecontrollata e della liquidazione coattaamministrativa);

m) all’attività di vendita effettuata durante ilperiodo di svolgimento delle fierecampionarie e delle mostre di prodotti neiconfronti dei visitatori, purché riguardi le solemerci oggetto delle manifestazioni e non durioltre il periodo di svolgimento dellemanifestazioni stesse;

n) agli enti pubblici ovvero alle personegiuridiche private alle quali partecipano loStato o enti territoriali che vendanopubblicazioni o altro materiale informativo,anche su supporto informatico, di propria oaltrui elaborazione, concernenti l’oggettodella loro attività;

o) all’offerta gratuita di assaggi di alimenti ebevande a fini promozionali.

5. Alle vendite di cui alla presente legge siapplicano le disposizioni di cui al d.p.r. 6aprile 2001, n. 218 (Regolamento recantedisciplina delle vendite sottocosto, a normadell’articolo 15, comma 8, del d.lgs. 31 marzo1998, n. 114) e al d.lgs. 6 settembre 2005,n. 206 (Codice del consumo a normadell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003,n. 229).

Art. 2 (Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale, sentite leorganizzazioni maggiormente rappresentativea livello regionale delle imprese delcommercio, dei consumatori e dei lavoratoridel settore, adotta, previo parere dellacompetente Commissione assembleare, uno opiù regolamenti per l’attuazione della presentelegge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottatotenendo conto dei seguenti principi e criteridirettivi:

a) favorire la realizzazione di una retedistributiva che, in collegamento con le altrefunzioni di servizio, assicuri la miglioreproduttività del sistema e la qualità dei servizida rendere al consumatore;

b) assicurare il rispetto del principio dellalibera concorrenza e della libera prestazionedi servizi, favorendo l’equilibrato sviluppodelle diverse tipologie distributive conparticolare attenzione alla tutela e allavalorizzazione delle piccole impresecommerciali;

c) rendere compatibile l’impatto territoriale eambientale degli insediamenti commerciali evalorizzare la funzione del commercio per lariqualificazione del tessuto urbano, inparticolare per quanto riguarda i quartieriurbani degradati al fine di ricostituire unambiente idoneo allo sviluppo del commercio;

d) salvaguardare e riqualificare i centri storicianche attraverso il mantenimento dellecaratteristiche morfologiche degliinsediamenti e il rispetto dei vincoli relativialla tutela del patrimonio artistico edambientale ed evitare il processo di espulsionedelle attività commerciali;

e) salvaguardare e riqualificare la retedistributiva nelle zone di montagna e ruralianche attraverso la creazione di servizicommerciali polifunzionali e al fine difavorire il mantenimento e la ricostituzionedel tessuto commerciale;

f) favorire gli insediamenti commercialidestinati al recupero, ammodernamento esviluppo delle piccole e medie imprese giàoperanti sul territorio interessato, anche alfine di salvaguardare i livelli occupazionalireali;

g) rendere effettivo l’esercizio delle funzionidello sportello unico.

3. La Giunta regionale approva, altresì, ilprogramma di cui all’articolo 85 per ilfinanziamento degli interventi previsti dallapresente legge.

4. Il dirigente della struttura regionalecompetente in materia di commerciopredispone modelli uniformi per ledichiarazioni di inizio attività, lecomunicazioni e le autorizzazioni previstedalla presente legge.

Art. 3 (Funzioni delle Province)

1. Le Province in conformità al regolamentodi cui all’articolo 2, comma 1, stabiliscono icriteri per la pianificazione territoriale nelsettore commerciale mediante il pianoterritoriale di coordinamento (PTC) di cuiall’articolo 12 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34(Norme in materia urbanistica, paesaggistica edi assetto del territorio) e in particolare quellifinalizzati ad individuare le aree dilocalizzazione delle grandi strutture di venditaattraverso la valutazione dell’impatto deiflussi di traffico, nonché in relazione alla reteviaria ed agli accessi.

2. Il PTC individua le aree di localizzazionedelle grandi strutture di vendita, tenendoanche conto degli effetti d’ambitosovracomunale e di fenomeni diconcentrazione territoriale di altri esercizi cheproducono impatti equivalenti a quelli dellegrandi strutture di vendita.

Art. 4 (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni adeguano i propri strumentiurbanistici secondo le modalità ed entro itermini previsti nel regolamento di cuiall’articolo 2, comma 1, e nel rispetto dei PTCprovinciali, attraverso forme di consultazionee di confronto con le organizzazionimaggiormente rappresentative a livelloregionale delle imprese e dei lavoratori delsettore e delle associazioni dei consumatori.

2. Nelle materie oggetto della presente leggesono di competenza dei Comuni singoli oassociati tutte le funzioni amministrative nonespressamente riservate ad altri enti.

Art. 5 (Osservatorio sulla rete commerciale)

1. E’ istituito l’Osservatorio regionale delcommercio, quale organismo permanente perl’acquisizione degli elementi informativi econoscitivi utili alla definizione e allaattuazione degli interventi per lo sviluppo e laqualificazione del commercio e per assicurareun sistema coordinato di monitoraggio riferitoall’entità e all’efficienza della retedistributiva.

2. L’Osservatorio sulla rete commerciale ècomposto da:

a) l’assessore regionale competente in materiadi commercio o suo delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante dell’ANCI;

c) un rappresentante dell’UPI;

d) un rappresentante dell’UNCEM;

e) un rappresentante designato dall’Unioneregionale delle Camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);

f) un rappresentante designatocongiuntamente dalle associazioni deiconsumatori iscritte nel registro regionale;

g) un rappresentante per ciascuna delleorganizzazioni degli imprenditoricommerciali maggiormente rappresentative alivello regionale;

h) un rappresentante designatocongiuntamente dalle organizzazioni sindacalidei lavoratori maggiormente rappresentative alivello regionale.

3. L’Osservatorio svolge, in particolare, leseguenti funzioni:

a) promuovere un’ attività permanente dirilevazione, di analisi e di studio delleproblematiche del settore;

b) monitorare la rete distributiva e degliesercizi di somministrazione di alimenti ebevande, anche con riferimento allaconsistenza, alla modificazione eall’efficienza dei punti di vendita e disomministrazione, al commercio sulle areepubbliche e alle altre forme di distribuzione,in coordinamento con l’Osservatorionazionale;

c) monitorare l’andamento e la situazione delmercato nel settore commerciale incollaborazione con le rappresentanzesindacali, con le CCIAA e i Centri diassistenza tecnica di cui all’articolo 6.

4. L’Osservatorio opera all’interno dellastruttura regionale competente in materia dicommercio e svolge un’attività dimonitoraggio riferita all’entità e all’efficienzadella rete distributiva, nonché alle dinamicheoccupazionali del settore.

5. Al fine dell’aggiornamento del sistemainformatico, i Comuni trasmettonoannualmente alla struttura regionalecompetente in materia di commercio i datirelativi alla situazione delle rete distributivadel proprio territorio e ogni altro dato ritenutonecessario al monitoraggio, secondo modalitàstabilite dalla Giunta regionale.

6. I componenti dell’Osservatorio operano atitolo gratuito.

Art. 6 (Centri di assistenza tecnica)

1. Per sviluppare processi diammodernamento della rete distributiva, leassociazioni di categoria del settore delcommercio, del turismo e dei servizimaggiormente rappresentative a livelloprovinciale, presenti nell’ambito dei consigliprovinciali delle CCIAA, e altri soggettiinteressati possono istituire, anche in formaconsortile, centri di assistenza tecnica alleimprese (CAT).

2. I CAT svolgono attività di assistenza perl’ammodernamento della rete distributiva afavore delle imprese del terziario, associate omeno alle organizzazioni di categoria, e inparticolare in materia di:

a) assistenza tecnica generale;

b) formazione e aggiornamento professionale;

c) innovazione tecnologica e organizzativa;

d) gestione economica e finanziariadell’impresa;

e) accesso ai finanziamenti comunitari, statalie regionali;

f) sicurezza ed igiene dell’ambiente di lavoro;

g) gestione delle risorse umane;

h) sicurezza e tutela del consumatore;

i) tutela dell’ambiente;

l) formazione, promozione e sviluppo dinuova imprenditoria;

m) rapporti con le pubbliche amministrazioni;

n) certificazione di qualità secondo glistandard internazionali.

3. L’esercizio dell’attività dei CAT èautorizzato dalla Regione. La Giuntaregionale definisce i requisiti e le procedureper il rilascio dell’autorizzazione.

4. La Regione e gli enti locali possonoavvalersi dei CAT per l’espletamento:

a) di attività istruttorie in materia dicontributi, finanziamenti o provvidenze afavore delle imprese commerciali, turistiche edi servizio;

b) delle funzioni di assistenza previste inmateria di sportello unico;

c) delle attività di formazione, inclusi i corsiprofessionali abilitanti l’iscrizione al ruolo deimediatori e degli agenti e rappresentanti dicommercio, nonché tutti i corsi di formazioneprevisti dalla normativa di settore.

5. La Regione finanzia specifici programmi diinformazione e assistenza gratuita riguardantila realizzazione di indagini, progetti, studi ericerche in ambito regionale sulla consistenzadella rete distributiva, la presenza turistica, ladinamica dei prezzi, la dinamica dei consumie l’andamento dell’occupazione del settoreterziario, nonché in materia di evoluzione delmercato distributivo e turistico e dipromozione dell’imprenditoria femminile.

6. Per il raggiungimento del migliore livellodi assistenza e lo svolgimento di specificiservizi, i CAT possono convenzionarsi conenti pubblici e con privati, compresi iConsorzi garanzia fidi tra le piccole e medieimprese commerciali, turistiche e di servizio econ società di consulenza o assistenza.

Art. 7 (Settori merceologici)

1. L’attività commerciale all’ingrosso e aldettaglio può essere esercitata con riferimentoai settori merceologici alimentare e nonalimentare.

2. La vendita dei mangimi per animalidomestici non destinati al consumo umano

rientra nel settore non alimentare, mentre lavendita di mangimi per animali destinati alconsumo umano rientra nel settore alimentareed è subordinata al possesso dei relativirequisiti professionali di cui all’articolo 9

3. I soggetti titolari di autorizzazione perl’esercizio dell’attività di vendita dei prodottiappartenenti alle tabelle merceologiche di cuiall’allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto1988, n. 375 (Norme di esecuzione dellalegge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplinadel commercio), e all’articolo 2 del decretoministeriale 16 settembre 1996, n. 561 hannotitolo a porre in vendita tutti i prodotti relativial settore merceologico corrispondente, fattosalvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari,e ad ottenere che l’autorizzazione siamodificata d’ufficio con l’indicazione delsettore medesimo, ad eccezione dei soggetti inpossesso delle tabelle speciali riservate aititolari di farmacie di cui all’allegato 9 deld.m. 375/1988, nonché quelle riservate aisoggetti titolari di rivendite di generi dimonopolio di cui all’articolo 1 del d.m.561/1996.

4. L’attività di vendita di prodotti alimentari èsoggetta al rispetto delle disposizionicomunitarie, statali e regionali vigenti inmateria di sicurezza alimentare,alimentazione, benessere e di igiene per glialimenti di origine animale.

Art. 8 (Requisiti morali)

1. Non possono esercitare l’attivitàcommerciale:

b) coloro che sono stati dichiarati delinquentiabituali, professionali o per tendenza, salvoche abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) coloro che hanno riportato unacondanna, con sentenza passata ingiudicato, per delitto non colposo per ilquale è prevista una pena detentiva noninferiore nel minimo a tre anni, sempre chesia stata applicata, in concreto, una penasuperiore al minimo edittale;

d) coloro che hanno riportato, con sentenzapassata in giudicato, una condanna a penadetentiva per uno dei delitti di cui al libro II,titolo VIII, capo II del codice penale, ovveroper ricettazione, riciclaggio, insolvenzafraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,rapina, delitti contro la persona commessi conviolenza, estorsione;

e) coloro che hanno riportato, con sentenzapassata in giudicato, una condanna per reaticontro l’igiene e la sanità pubblica, compresi idelitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, delcodice penale;

f) coloro che hanno riportato, con sentenzapassata in giudicato, due o più condanne, nelquinquennio precedente all’iniziodell’esercizio dell’attività, per delitti di frodenella preparazione o nel commercio deglialimenti, previsti da leggi speciali;

g) coloro che sono sottoposti ad una dellemisure di prevenzione di cui alla legge 27dicembre 1956, n. 1423 (Misure diprevenzione nei confronti delle personepericolose per la sicurezza e per la pubblicamoralità) da ultimo modificata dalla legge 26marzo 2001, n. 128 o nei cui confronti è stataapplicata una delle misure previste dalla legge31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni controla mafia) da ultimo modificata dalla legge 11agosto 2003, n. 228, ovvero sono sottoposti amisure di sicurezza non definitive

2. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensidel comma 1, lettere c), e), f) e g), permaneper la durata di cinque anni a decorrere dalgiorno in cui la pena è stata scontata.Qualora la pena si sia estinta in altro modo,il termine di cinque anni decorre dal giornodel passaggio in giudicato dalla sentenza,salvo riabilitazione.”.

3. Qualora sia stata concessa la sospensionecondizionale della pena, non si applica ildivieto di esercizio dell’attività.

4. In caso di società, associazioni o organismicollettivi, i requisiti di cui al comma 1 devonoessere posseduti dal legale rappresentante, daaltra persona preposta all’attività commercialee da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2,

comma 3, del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252(Regolamento recante norme per lasemplificazione dei procedimenti relativi alrilascio delle comunicazioni e delleinformazioni antimafia).

Art. 9 (Requisiti professionali per il commercio

alimentare)

1. L’esercizio, in qualsiasi forma, diun’attività commerciale relativa al settoremerceologico alimentare è consentito a chi èin possesso di uno dei seguenti requisitiprofessionali:a) aver frequentato, con esito positivo, uncorso professionale per il commercio, lapreparazione o la somministrazione deglialimenti, istituito ai sensi delle normativedelle Regioni o delle Province Autonome diTrento e Bolzano;b) avere prestato la propria opera, peralmeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennio precedente, presso impreseesercenti l’attività nel settore alimentare onel settore della somministrazione dialimenti e bevande, in qualità di dipendentequalificato, addetto alla vendita o allaamministrazione o alla preparazione deglialimenti, o in qualità di socio lavoratore o,se trattasi di coniuge, parente o affine, entroil terzo grado, dell’imprenditore, in qualitàdi coadiutore famigliare, comprovatadall’iscrizione all’INPS;c) essere in possesso di laurea, anchetriennale, o di diploma di scuola secondariasuperiore o di altra scuola a indirizzoprofessionale, almeno triennale, purché neicorsi degli studi siano previste materieattinenti al commercio, alla preparazione oalla somministrazione degli alimenti.”.

2. Ove l’attività di commercio relativa alsettore merceologico alimentare sia svolta dasocietà, associazioni o organismi collettivi, ilpossesso dei requisiti di cui al comma 1 èrichiesto con riferimento al legalerappresentante o ad altra personaspecificamente preposta all’attivitàcommerciale.

3. Ai soggetti provenienti da altre regioni opaesi dell’Unione europea sono riconosciutii requisiti per l’esercizio dell’attività previstidalle rispettive normative.”.

4. La Giunta regionale con apposito attodefinisce:

a) le modalità di organizzazione, la durata e lematerie dei corsi professionali garantendonel’effettuazione anche tramite rapporticonvenzionali con soggetti idonei. A tale fine,sono considerate in via prioritaria le CCIAA,le organizzazioni imprenditoriali delcommercio più rappresentative e gli enti daqueste costituiti;

b) le modalità di organizzazione, la durata e lematerie di corsi di aggiornamento finalizzatiad elevare il livello professionale oriqualificare gli operatori in attività,prevedendo forme di incentivazione per lapartecipazione ai corsi da parte degli operatoridelle piccole e medie imprese del settorecommerciale.

5. Sono fatti salvi i requisiti professionaliposseduti prima dell’entrata in vigore dellapresente legge.

TITOLO II Attivita' di commercio

CAPO I Commercio in sede fissa

SEZIONE I Commercio al dettaglio e all'ingrosso

Art. 10 (Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizionicontenute nella presente sezione si intendonoper:

a) bacini commerciali, gli ambitisovracomunali individuati dal regolamento dicui all’articolo 2, comma 1;

b) parcheggi, le aree di pertinenza dell’attivitàcommerciale destinate alle soste dei veicoli edindividuate per ogni singola attivitàcommerciale nel regolamento di cuiall’articolo 2, comma 1;

c) commercio all’ingrosso, l’attività svolta dachiunque professionalmente acquista merci innome e per conto proprio e le rivende ad altricommercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o adutilizzatori professionali o ad altri utilizzatoriin grande;

d) commercio al dettaglio, l’attività svolta dachiunque professionalmente acquista merci innome e per conto proprio e le rivende, su areeprivate in sede fissa o mediante altre forme didistribuzione, direttamente al consumatorefinale;

e) superficie di vendita di un eserciziocommerciale, l’area destinata alla vendita,compresa quella occupata da banchi,scaffalature e simili, aree di esposizioni seaperte al pubblico. Non costituisce superficiedi vendita quella destinata a magazzini,depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi;

f) esercizi di vicinato, quelli aventi superficiedi vendita:

1) non superiore a 150 metri quadrati neiComuni con popolazione residente fino adiecimila abitanti;

2) non superiore a 250 metri quadrati neiComuni con popolazione residentesuperiore a diecimila abitanti;

g) medie strutture di vendita, gli eserciziaventi superficie di vendita superiore a quelladegli esercizi di vicinato nei limiti stabiliti dalregolamento di cui all’articolo 2, comma 1;

h) grandi strutture di vendita, gli eserciziaventi superficie di vendita superiore a quelladelle medie strutture, nei limiti stabiliti dalregolamento di cui all’articolo 2, comma 1;

i) centro commerciale, una media o unagrande struttura di vendita nella quale piùesercizi commerciali sono inseriti in unastruttura a destinazione specifica e

usufruiscono di infrastrutture comuni e spazidi servizio gestiti unitariamente. Persuperficie di vendita di un centro commercialesi intende quella risultante dalla somma dellesuperfici di vendita degli esercizi dicommercio al dettaglio in esso presenti;

l) outlet, una attività commercialeprofessionale nel cui ambito si vendono mercidel settore non alimentare, identificate da ununico marchio, che sono state prodottealmeno dodici mesi prima della vendita stessao presentano lievi difetti non occulti diproduzione;

m) centro di telefonia, phone center o internetpoint, l’esercizio aperto al pubblico che ponea disposizione dei clienti apparecchi telefonicio personal computer o altri strumentitelematici, utilizzati per fornire servizitelefonici, telematici, anche abbinato ad altreattività;

n) esercizio polifunzionale, l’esercizio in cuisi svolgono congiuntamente, oltre all’attivitàcommerciale della tipologia alimentare e nonalimentare, la somministrazione di alimenti ebevande e altri servizi di particolare interesseper la collettività;

o) preposto, la persona in possesso deirequisiti professionali per non più di unasocietà, associazione o organismo collettivo incui il legale rappresentante non possiede irequisiti professionali.

Art. 11 (Sviluppo della rete distributiva)

1. La Giunta regionale, nel regolamento di cuiall’articolo 2, comma 1, per favorire losviluppo della rete commerciale nelle areemontane e rurali, per riqualificare la retedistributiva e rivitalizzare il tessutoeconomico, sociale e culturale nei centristorici, nonché per consentire una equilibratae graduale evoluzione delle imprese esistentinelle aree di particolare interesse del proprioterritorio, prevede:

a) per centri storici, aree o edifici aventivalore storico, archeologico, artistico eambientale, l’attribuzione di maggiori poteriai Comuni relativamente alla localizzazione ealla apertura degli esercizi di vendita, inparticolare al fine di rendere compatibili iservizi commerciali con le funzioni territorialiin ordine alla viabilità, alla mobilità deiconsumatori e all’arredo urbano, utilizzandoanche specifiche misure di agevolazionetributaria e di sostegno finanziario;

b) per le aree di cui alla lettera a), ed,eventualmente, in altre aree di particolareinteresse del proprio territorio, l’indicazionedei criteri in base ai quali i Comuni possonosospendere o inibire gli effetti delladichiarazione inizio attività all’apertura degliesercizi di vicinato o sottoporre le attivitàcommerciali a particolari limitazioni, inrelazione a programmi di qualificazione dellarete commerciale finalizzati alla realizzazionedi infrastrutture e servizi adeguati alleesigenze dei consumatori;

c) nelle zone montane, la facoltà, attraversoforme consortili tra Comuni e soggetti privati,di realizzare forme di aggregazionecommerciali polifunzionali, anche a mezzo diconcentrazione di attività commerciali giàesistenti, con l’offerta di vari servizi diinteresse per la collettività, prevedendo criteridi priorità per l’accesso ai contributi regionali.

2. La Giunta regionale con il regolamento dicui all’articolo 2, comma 1, stabilisce inparticolare:

a) le aree commerciali e i bacini omogenei diutenza;

b) le zone del territorio alle quali applicare ilimiti massimi di superficie di vendita conriferimento al PTC;

c) la superficie di vendita massima dellemedie e delle grandi strutture di vendita;

d) gli indirizzi relativi alle medie e grandistrutture di vendita, privilegiando lariqualificazione degli esercizi già operanti e leiniziative di operatori commerciali associati,tenendo conto della sostenibilità

infrastrutturale, logistica e di mobilità relativea specifici ambiti territoriali ed evitandofenomeni di concentrazione di medie strutturedi vendita che possano produrre impattiambientali e territoriali equivalenti a quellidella grande distribuzione;

e) eventuali vincoli di trasferimento eaccorpamenti di medie e grandi strutture divendita per l’apertura di grandi strutture divendita;

f) i parametri di parcheggio per larealizzazione delle medie, grandi strutture divendita ed i centri commerciali;

g) gli elementi di qualità e di prestazione dellegrandi strutture di vendita, con particolareriguardo all’inserimento all’interno dellestesse di sistemi informativi per lapromozione delle produzioni tipiche, nonchédella promozione della fruizione delle risorseambientali e turistiche del territorio;

h) la realizzazione di spazi appositi edesclusivi destinati alla vendita di prodottiagricoli regionali nelle grandi strutture divendita;

i) i criteri e le modalità per l’apertura degliesercizi commerciali specializzati nellavendita esclusiva di merci ingombranti ed aconsegna differita;

l) le modalità per l’attuazione dellaconcertazione locale prevista nella presentelegge;

m) le norme sul procedimento per il rilasciodell’autorizzazione alle medie e grandistrutture di vendita;

n) i criteri per il rilascio dell’autorizzazioneper le attività di cui al presente titolo.

Art. 12 (Vendita all’ingrosso)

1. Il commercio all’ingrosso, ivi compresoquello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei

ed ittici, è esercitato previa verifica deirequisiti urbanistici e di destinazione d’uso,nonché dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9,effettuata dalla CCIAA competente almomento dell’iscrizione al registro delleimprese. Tale iscrizione costituisce titoloabilitante all’esercizio dell’attività.

2. È vietato l’esercizio congiunto nello stessolocale dell’attività di vendita all’ingrosso e aldettaglio.

3. Il divieto di cui al comma 2 non si applicaper la vendita dei seguenti prodotti:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici perl’agricoltura, l’industria, il commercio el’artigianato;

b) materiale elettrico;

c) colori e vernici, carte da parati;

d) ferramenta ed utensileria;

e) articoli per impianti idraulici, a gas edigienici;

f) articoli per riscaldamento;

g) strumenti scientifici e di misura;

h) macchine per ufficio;

i) auto, moto, cicli e relativi accessori e partidi ricambio;

l) combustibili;

m) materiali per l’edilizia;

n) legnami.

4. La perdita dei requisiti di cui al comma 1comporta la cancellazione dal registro delleimprese a cura della CCIAA.

Art. 13 (Commercio al dettaglio negli esercizi di

vicinato)

1. L’apertura, il trasferimento di sede,l’ampliamento della superficie di vendita e lamodifica di settore merceologico di unesercizio di vicinato sono soggetti asegnalazione certificata di inizio attività (SCIA)da presentare, ai sensi dell’articolo 19 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme inmateria di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai documentiamministrativi), al Comune competente perterritorio.

2. Alla SCIA deve essere allegata appositaplanimetria che individui i locali e le aree incui si intende esercitare l’attività di vendita.

3. Il Comune provvede a comunicare allaCCIAA le variazioni mensili pervenute daisoggetti interessati.

4. Contestualmente all’inizio dell’attività,l’interessato ne dà comunicazione al Comunee alla CCIAA territorialmente competenti.

5. L’attività di vendita è esercitata nel rispettodelle vigenti norme in materia igienico -sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle normeurbanistiche e di sicurezza e di destinazionid’uso dei locali.

6. Negli esercizi di vicinato abilitati allavendita dei prodotti alimentari è consentito ilconsumo immediato dei medesimi prodotti, acondizione che siano esclusi il servizio disomministrazione e le attrezzature ad essodirettamente finalizzate. E’ consentita ladotazione di soli piani di appoggio.

7. Ai fini di cui al comma 6 per i localidell’esercizio si intendono i locali e le areeindividuate nella planimetria allegata allaSCIA di cui al comma 2.

8. Il Comune dispone la chiusura di unesercizio di vicinato:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agliarticoli 8 e 9;

b) qualora l’attività sia sospesa per un periodosuperiore a quello di cui all’articolo 58,indipendentemente da intervenutitrasferimenti di titolarità;

c) qualora non siano osservati i provvedimentidi sospensione dell’attività;

d) qualora vengano commesse gravi ereiterate violazioni delle disposizionicontenute nella presente legge. La reiterazionesi verifica qualora la stessa violazione siastata commessa per due volte in un periodo didodici mesi, anche se si è proceduto alpagamento in misura ridotta della sanzione.

Art. 14 (Commercio al dettaglio nelle medie strutture

di vendita)

1. L’apertura, il trasferimento di sede,l’ampliamento della superficie di vendita e lamodifica di settore merceologico di una mediastruttura di vendita sono soggetti adautorizzazione rilasciata dal Comunecompetente per territorio.

2. Il Comune, sulla base di quanto stabilitonel regolamento di cui all’articolo 2, comma1, definisce le condizioni, le procedure ed icriteri per il rilascio delle autorizzazioni di cuial comma 1, previa concertazione con leorganizzazioni imprenditoriali del commercio,le organizzazioni sindacali dei lavoratori e leassociazioni dei consumatori maggiormenterappresentative, nonché con le altre partisociali interessate individuate dal Comunemedesimo.

3. Il Comune stabilisce il termine, comunquenon superiore ai novanta giorni dalla data diricevimento, entro il quale le domande diautorizzazione devono ritenersi accoltequalora non venga comunicato ilprovvedimento di diniego, nonché stabiliscela correlazione dei procedimenti di rilascio delpermesso di costruire inerente l’immobile edell’autorizzazione di cui al comma 1.

4. L’attività di vendita è esercitata nel rispettodelle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle normeurbanistiche e di sicurezza nonché di quellerelative alle destinazioni d’uso dei locali.

5. L’autorizzazione di cui al comma 1 decade:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agliarticoli 8 e 9;

b) qualora, salvo proroga in caso dicomprovata necessità e su motivata istanza,l’attività non sia iniziata entro un anno dalladata del rilascio;

c) qualora l’attività sia sospesa per un periodosuperiore a quello di cui all’articolo 58,indipendentemente da intervenutitrasferimenti di titolarità;

d) qualora non siano osservati iprovvedimenti di sospensione.

Art. 15 (Commercio al dettaglio nelle grandi

strutture di vendita)

1. L’apertura, il trasferimento di sede,l’ampliamento della superficie e la modificadi settore merceologico di una grandestruttura di vendita sono soggetti adautorizzazione rilasciata dal Comunecompetente per territorio secondo leprocedure previste nel presente articolo.

2. La domanda di rilascio dell’autorizzazioneè esaminata da una conferenza di serviziindetta dal Comune e composta da unrappresentante della Regione, unrappresentante della Provincia e unrappresentante del Comune.

3. La conferenza di servizi di cui al comma 2decide in base alla conformitàdell’insediamento al regolamento di cuiall’articolo 2, comma 1, nonché agli strumentiurbanistici vigenti e al rispetto del PTC di cuiall’articolo 3, comma 1.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi,svolte in seduta pubblica, partecipano a titoloconsultivo rappresentanti dei Comunicontermini, delle organizzazioniimprenditoriali del commercio, delleorganizzazioni sindacali dei lavoratori, delleassociazioni dei consumatori e delle altre partisociali interessate individuate dal Comune,

maggiormente rappresentative in relazione albacino d’utenza interessato dall’insediamento.Ove il bacino d’utenza riguardi anche partedel territorio di altra regione confinante, laconferenza di servizi richiede alla stessa unparere non vincolante.

5. Le deliberazioni della conferenza sonoadottate a maggioranza dei componenti entronovanta giorni dallo svolgimento della primariunione. Il rilascio dell’autorizzazione èsubordinato al parere favorevole delrappresentante della Regione.

6. La domanda si intende accolta qualora,entro centoventi giorni dalla data della primariunione della conferenza di servizi, non siastato comunicato al richiedente ilprovvedimento di diniego.

7. In caso di parere positivo della conferenzadi servizi, il Comune provvede al rilasciodell’autorizzazione entro trenta giorni dallosvolgimento della conferenza stessa; entro lostesso termine, in caso di parere negativo, ilcomune provvede a comunicare al richiedenteil motivato diniego. La domanda si intendeaccolta qualora, decorsi trenta giorni dalparere positivo espresso dalla conferenza diservizi, il Comune non abbia provveduto alrilascio dell’autorizzazione.

8. Il Comune definisce la correlazione deiprocedimenti di rilascio del permesso dicostruire inerente l’immobile edell’autorizzazione di cui al comma 1.

9. L’attività di vendita è esercitata nel rispettodelle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, disicurezza e di destinazione d’uso dei locali.

10. L’autorizzazione di cui al comma 1decade:

a) qualora vengono meno i requisiti di cui agliarticoli 8 e 9;

b) qualora, salvo proroga in caso dicomprovata necessità e su motivata istanza,l’attività non sia iniziata entro due anni dalladata del rilascio;

c) qualora l’attività sia sospesa per un periodosuperiore a quello di cui all’articolo 58,indipendentemente da intervenutitrasferimenti di titolarità;

d) qualora non siano osservati iprovvedimenti di sospensione.

Art. 16 (Centri commerciali)

1. L’apertura, il trasferimento di sede,l’ampliamento della superficie e la modificadel settore merceologico di un centrocommerciale sono soggetti ad autorizzazionerilasciata dal Comune competente perterritorio, sulla base delle disposizioni di cuiagli articoli 14 e 15 in relazione alledimensioni complessive della struttura.

2. La domanda di autorizzazione può esserepresentata da un unico promotore o da singoliesercenti, anche mediante un rappresentantedegli stessi.

3. Le medie e le grandi strutture di venditapresenti all’interno del centro commercialesono autorizzate con autonomi atti contestualio successivi; gli esercizi di vicinato sonosoggetti alla SCIA di cui all’articolo 13.

4. L’intestazione dell’autorizzazione ad altrosoggetto, diverso dal promotore originario,non configura subingresso.

5. Il Comune regola uniformemente gli oraridelle attività presenti all’interno del centrocommerciale.

Art. 17 (Outlet)

1. La denominazione di outlet di cuiall’articolo 10, comma 1, lettera l), può essereimpiegata nelle insegne, nelle ditte, neimarchi e nella pubblicità riferita all’attivitàcommerciale.

2. E’ vietato porre in vendita negli outletmerci diverse da quelle identificate dall’unicomarchio.

3. I soggetti titolari di outlet sono tenuti arispettare le norme inerenti le venditestraordinarie e promozionali.

4. Gli outlet possono assumere la forma diesercizio di vicinato, media struttura divendita, grande struttura di vendita, centrocommerciale.

5. Ferma restando l’applicazione delledisposizioni vigenti in materia di pubblicitàingannevole, l’uso della denominazione dioutlet in violazione del presente articolo èpunito con la sanzione amministrativapecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00.In caso di violazione grave o di recidiva, ilComune ove ha sede l’esercizio dispone lasospensione dell’attività di vendita per unperiodo non inferiore a cinque giorni e nonsuperiore a trenta giorni.

6. Le imprese commerciali esistenti cheutilizzano la denominazione di outlet indifformità da quanto previsto dalla presentelegge, devono adeguarsi entro sei mesi dallasua entrata in vigore.

Art. 18 (Centri in sede fissa di telefonia e servizi

internet)

1. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs.1° agosto 2003, n. 259 (Codice dellecomunicazioni elettroniche), l’apertura, iltrasferimento di sede, nonché l’ampliamentodella superficie di centri di telefonia e serviziinternet in sede fissa, sono soggetti acomunicazione al Comune competente perterritorio.

2. L’attività è esercitata nel rispetto dellevigenti norme in materia igienico - sanitaria,dei regolamenti edilizi e delle normeurbanistiche, di sicurezza e di destinazioned’uso dei locali.

3. Le attività commerciali o disomministrazione di alimenti e bevande,svolte congiuntamente nei centri di cui alcomma 1 sono soggette alle disposizionirispettivamente previste dalla presente leggeper le medesime attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolonon si applicano agli esercizi commerciali odi somministrazione di alimenti e bevande chemettono a disposizione della clientela un soloterminale di rete, nonché alle biblioteche, allemediateche, alle scuole, alle strutture ricettivee alle tabaccherie.

5. Sono fatte salve le disposizioni contenutenel decreto legge 27 luglio 2005, n. 144(Misure urgenti per il contrasto del terrorismointernazionale) convertito dalla legge 31luglio 2005, n. 155.

Art. 19 (Esercizi polifunzionali)

1. Nei Comuni montani con popolazioneinferiore a 1.000 abitanti e nei centri e nucleiabitati con popolazione inferiore a 500abitanti di tutti i Comuni, è possibile svolgerecongiuntamente in un solo esercizio, oltreall’attività commerciale della tipologiaalimentare e non alimentare, lasomministrazione di alimenti e bevande e altriservizi di particolare interesse per lacollettività, anche in convenzione con soggettipubblici e privati e in deroga alle disposizionidi cui alla presente legge riferite a ciascunadelle tipologie commerciali interessate.

2. Gli esercizi polifunzionali devono garantireorari settimanali e periodi di apertura minimida stabilire in accordo con il Comune.

3. I Comuni possono concedere, conconvenzione, l’uso di immobili ad aziendecommerciali che ne facciano richiesta perl’attivazione di esercizi polifunzionali.

4. I Comuni possono stabilire particolariagevolazioni a favore degli esercizipolifunzionali.

5. Gli esercizi polifunzionali, nonché gliesercizi commerciali di cui agli articoli 13,14, 15 e 16 che effettuano attività di vendita alpubblico dei farmaci da banco o diautomedicazione ai sensi dell’articolo 5 deld.l. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgentiper il rilancio economico e sociale, per ilcontenimento e la razionalizzazione dellaspesa pubblica, nonché interventi in materiadi entrate e di contrasto all’evasione fiscale),convertito in legge con modificazioni dallalegge 4 agosto 2006, n. 248, inviano copiadella comunicazione di cui al comma 1dell’articolo 5 del d.l. 223/2006 medesimoanche al Comune e all’Azienda sanitaria unicaregionale (ASUR).

SEZIONE II Forme speciali di vendita al dettaglio

Art. 20 (Esercizio dell’attività)

1. Sono considerate forme speciali di venditaal dettaglio:

a) gli spacci interni;

b) la vendita per mezzo di apparecchiautomatici;

c) la vendita per corrispondenza o tramitetelevisione, internet o altri sistemi dicomunicazione;

d) la vendita presso il domicilio deiconsumatori.

Art. 21 (Spacci interni)

1. L’attività di commercio al dettaglio diprodotti a favore di dipendenti da enti oimprese, pubblici o privati, di militari, di socidi cooperative di consumo, di aderenti acircoli privati, nonché la vendita nelle scuolee negli ospedali esclusivamente a favore di

coloro che hanno titolo ad accedervi, deveessere svolta in locali non aperti al pubblico eche non abbiano accesso dalla pubblica via.

2. Nella SCIA di cui all’articolo 13 deveessere dichiarata, in particolare, la sussistenzadei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 dellapersona preposta alla gestione dello spaccio, ilrispetto delle normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e sicurezza dei locali, il settore merceologico,l’ubicazione e la superficie di vendita.

Art. 22 (Distributori automatici)

1. L’attività di commercio al dettagliomediante distributori automatici è soggettaalla SCIA di cui all’articolo 13, nella qualedeve essere dichiarata la sussistenza deirequisiti di cui agli articoli 8 e 9, il settoremerceologico, l’ubicazione, nonchél’osservanza delle norme sull’occupazione delsuolo pubblico nel caso in cui l’apparecchioautomatico viene installato sulle areepubbliche.

2. L’attività di commercio al dettagliomediante distributori automatici effettuata inapposito locale ad essa adibito in modoesclusivo è soggetta alle disposizioniconcernenti l’apertura di un esercizio divendita, fatto salvo quanto stabilito agliarticoli 63 e 64 per la somministrazione dialimenti e bevande mediante distributori.

3. E’ vietata la vendita mediante distributoriautomatici di bevande alcoliche.

Art. 23 (Vendita per corrispondenza, tramitetelevisione, internet o altri sistemi di

comunicazione)

1. Per l’esercizio della vendita al dettaglio percorrispondenza, tramite televisione, internet oaltri sistemi di comunicazione, la SCIA di cui

all’articolo 13 è presentata al Comune nelquale l’esercente intende avviare l’attivitàcon l’indicazione della sussistenza deirequisiti di cui agli articoli 8 e 9 e del settoremerceologico interessato.

2. E’ vietato l’invio di prodotti alconsumatore, se non a seguito di specificarichiesta, salvo che si tratti di campioniovvero di omaggi senza spese o vincoli per ilconsumatore.

3. Sono vietate le operazioni di venditaall’asta realizzate per mezzo della televisioneo di altri sistemi di comunicazione.

4. In caso di vendita tramite televisionel’emittente televisiva deve accertare, primadella messa in onda, l’avvenuta dichiarazioned’inizio attività dell’esercente.

5. Durante la trasmissione devono essereindicati il nome e la denominazione o laragione sociale e la sede del venditore, ilnumero di iscrizione al registro delle impreseed il numero della partita IVA.

6. Sono fatte salve le disposizioni comunitariee statali in materia di commercio elettronico.

Art. 24 (Vendite effettuate presso il domicilio dei

consumatori)

1. Per l’esercizio dell’attività di vendita aldettaglio e di raccolta di ordinativi di acquistopresso il domicilio dei consumatori la SCIAdi cui all’articolo 13 è presentata al Comunenel quale l’esercente intende avviarel’attività con l’indicazione della sussistenzadei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 e delsettore merceologico interessato.

2. Durante le operazioni di vendita e diraccolta di ordinativi di acquisto l’esercentedeve esporre in modo ben visibile un tesserinodi riconoscimento contenente:

a) le generalità e la fotografia dell’esercente;

b) l’indicazione a stampa della sede e deiprodotti oggetto dell’attività dell’impresa,nonché del nome del responsabiledell’impresa stessa;

c) la firma del responsabile dell’impresa.

3. L’attività può essere svolta anche mediantepersone incaricate in possesso dei requisiti dicui agli articoli 8 e 9. In tal caso, l’esercentecomunica, entro trenta giorni, l’elenco dellepersone incaricate all’autorità di pubblicasicurezza del luogo nel quale ha la residenza ola sede legale e risponde agli effetti civilidell’attività delle persone medesime.

4. L’esercente rilascia agli incaricati untesserino di riconoscimento, che deve essereritirato non appena gli stessi perdano irequisiti di cui agli articoli 8 e 9. Il tesserinocontenente quanto indicato al comma 2 deveessere numerato ed esposto in modo benvisibile durante le operazioni di vendita e diraccolta degli ordinativi di acquisto.

SEZIONE III Stampa quotidiana e periodica

Art. 25 (Sistema di vendita)

1. Il sistema di vendita della stampaquotidiana e periodica si articola in puntivendita esclusivi e non esclusivi soggetti allaSCIA di cui all’articolo 28.

2. Le disposizioni della presente sezione siapplicano anche alla stampa estera posta invendita sul territorio regionale.

Art. 26 (Punti vendita esclusivi)

1. I punti vendita esclusivi sono gli eserciziadibiti alla vendita generale di quotidiani eperiodici. Essi assicurano parità di trattamentotra le diverse testate. Rientrano tra i puntivendita esclusivi gli esercizi già autorizzati

alla vendita di quotidiani e periodici inaggiunta o meno ad altre merci, ai sensidell’articolo 14 della legge 5 agosto 1981,n. 416 (Disciplina delle imprese editrici eprovvidenze per l’editoria).

2. I punti vendita esclusivi possono destinareuna parte della superficie dell’esercizio allavendita di prodotti appartenenti al settoremerceologico non alimentare a condizioneche l’esercizio medesimo abbia una superficiedi vendita inferiore o uguale a quella di unesercizio di vicinato di cui all’articolo 10,comma 1, lettera f), e che la superficiedestinata alla vendita dei prodotti appartenential settore non alimentare non sia superiore al30 per cento della superficie totale di vendita.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, lavendita di quotidiani e periodici effettuata daun punto vendita esclusivo deve avere ilcarattere prevalente rispetto alla restanteattività commerciale.

Art. 27 (Punti vendita non esclusivi)

1. I punti vendita non esclusivi sono gliesercizi adibiti, in aggiunta ad altre merci, allavendita di soli quotidiani, di soli periodici o dientrambe le tipologie di prodotti editoriali.

2. L’esercizio di un punto vendita nonesclusivo è svolto nell’ambito degli stessilocali nelle seguenti attività:

a) rivendite di generi di monopolio;

b) impianti di distribuzione di carburanti;

c) esercizi per la somministrazione di alimentie bevande;

d) medie strutture di vendita, con un limiteminimo di superficie di vendita pari a metriquadrati 700;

e) grandi strutture di vendita;

f) esercizi adibiti prevalentemente alla venditadi libri e prodotti editoriali equiparati, con un

limite minimo di superficie di vendita pari ametri quadrati 120;

g) esercizi a prevalente specializzazione divendita, con esclusivo riferimento ai periodicidi identica specializzazione.

3. La vendita della stampa negli esercizi di cuial comma 2 è legata e complementareall’attività primaria.

4. La vendita della stampa non può esserefisicamente disgiunta dall’attività di venditaprimaria.

5. I punti vendita non esclusivi assicuranoparità di trattamento nell’ambito dellatipologia di prodotto editoriale prescelta, ossiadei soli quotidiani, dei soli periodici o dientrambe le tipologie.

Art. 28 (Dichiarazione di inizio attività)

1. L’apertura, il trasferimento el’ampliamento di un esercizio di vendita dellastampa quotidiana e periodica, anche acarattere stagionale, sono soggetti a SCIAinviata al Comune competente per territorio.

2. Il Comune sulla base del regolamento dicui all’articolo 2, comma 1, e previaconcertazione con le organizzazioniimprenditoriali del commercio, turismo eservizi e le organizzazioni sindacali deilavoratori del settore maggiormenterappresentative a livello regionale, definisce icriteri e le modalità per l’apertura, iltrasferimento e l’ampliamento dell’esercizio.

3. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cuiall’articolo 8 è consentita la vendita diprodotti da banco preconfezionati qualicaramelle, confetti, cioccolatini, gomme damasticare e simili, senza il possesso deirequisiti di cui all’articolo 9.

4. Sono soggette a comunicazione dapresentare al Comune competente perterritorio:

a) la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese,comunità religiose, sindacati, associazioni, dipertinenti pubblicazioni specializzate;

b) la vendita in forma ambulante di quotidianidi partito, sindacali e religiosi che ricorranoall’opera di volontari a scopo di propagandapolitica, sindacale e religiosa;

c) la vendita nelle sedi di società editrici edelle loro redazioni distaccate, dei giornali daesse editi;

d) la vendita di pubblicazioni specializzatenon distribuite nei punti vendita di cui alpresente capo;

e) la consegna porta a porta e la vendita informa ambulante da parte degli editori,distributori ed edicolanti;

f) la vendita di giornali e riviste nelle struttureturistico ricettive, ove questa costituisca unservizio ai clienti;

g) la vendita di giornali e riviste all’interno distrutture pubbliche o private, l’accesso allequali sia riservato esclusivamente adeterminate categorie di soggetti e siaregolamentato con qualsiasi modalità.

5. L’esercizio per la vendita della stampaquotidiana e periodica cessa qualora:

a) vengano meno i requisiti di cui all’articolo8;

b) non vengano rispettati i limiti di cui alcomma 2 dell’articolo 26;

c) l’attività sia sospesa per un periodosuperiore a quello di cui all’articolo 58,indipendentemente da intervenutitrasferimenti di titolarità;

d) qualora non siano osservati iprovvedimenti di sospensione.

6. I Comuni determinano gli orari di aperturae di chiusura al pubblico dei punti di venditaesclusivi di quotidiani e periodici, previaconsultazione e confronto con le associazionidegli editori e dei distributori, le

organizzazioni sindacali dei rivenditori, leassociazioni dei consumatori maggiormenterappresentative a livello regionale. I puntivendita non esclusivi di quotidiani e periodiciosservano l’orario previsto per l’attivitàprevalente.

SEZIONE IV Vendite straordinarie e promozionali

Art. 29 (Vendite straordinarie)

1. Le vendite straordinarie, con le qualil’esercente dettagliante offre condizionifavorevoli, reali ed effettive, di acquisto deipropri prodotti sono:

a) le vendite di liquidazione

b) le vendite di fine stagione.

2. Le vendite di cui al comma 1 devonoessere presentate al pubblico con adeguaticartelli che ne indicano l’esatta tipologia ed ilperiodo di svolgimento.

3. Le merci in vendita debbono essere espostecon l’indicazione del prezzo praticato primadella vendita di liquidazione o di fine stagionee del nuovo prezzo con relativo sconto oribasso effettuato espresso in percentuale.

4. Nel caso che per una stessa vocemerceologica si pratichino prezzi di venditadiversi a seconda della varietà degli articoliche rientrano in tale voce, nella pubblicitàdeve essere indicato il prezzo più alto e quellopiù basso con lo stesso rilievo tipografico.

5. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzotutti gli articoli che rientrano nella vocereclamizzata devono essere venduti a taleprezzo.

6. I prezzi pubblicizzati devono esserepraticati nei confronti di qualsiasi compratore,senza limitazioni di quantità e senza

abbinamento di vendite, fino all’esaurimentodelle scorte.

7. E’ vietata la vendita con il sistema delpubblico incanto.

8. E’ vietato nella presentazione della venditastraordinaria o nella pubblicità, comunqueconfigurata, il riferimento alle venditefallimentari.

9. L’esercente dettagliante deve essere ingrado di dimostrare la veridicità di qualsiasiasserzione pubblicitaria relativa sia allacomposizione merceologica ed alla qualitàdelle merci vendute, sia agli sconti o ribassidichiarati.

Art. 30 (Vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione sono effettuatedall’esercente al fine di esitare in breve tempotutte le merci o gran parte di esse, a seguito dicessazione dell’attività commerciale, cessionedell’azienda o dell’unità locale, trasferimentodell’azienda in altro locale, trasformazione orinnovo dei locali, per un periodo noneccedente le tredici settimane.

2. Durante il periodo delle vendite diliquidazione è possibile mettere in venditasolo le merci già presenti nei locali dipertinenza del punto vendita ed indicatenell’inventario presentato al Comune.

3. L’interessato dà comunicazione al Comunedell’inizio della vendita di liquidazionealmeno quindici giorni prima dell’inizio,specificando i motivi, la data di inizio, ladurata e l’inventario delle merci poste inliquidazione.

4. Dopo la conclusione delle vendite ilComune verifica la realizzazione di quantodichiarato dall’interessato e in caso dicessazione di attività provvede d’ufficioall’ordine di chiusura dell’esercizio.

5. Nei casi di trasformazione o rinnovo deilocali, al termine del periodo di vendita di

liquidazione, è obbligatoria la chiusuradell’esercizio per un periodo di quindicigiorni.

6. Nell’ipotesi di cessazione dell’attività,l’esercente non può richiedere l’apertura perla medesima attività nello stesso locale, senon sono decorsi centottanta giorni dalla datadella cessazione medesima.

7. E’ vietato effettuare vendite di liquidazionenei trenta giorni antecedenti il periodo divendite di fine stagione, fatto salvo il caso dicessione o cessazione dell’attivitàcommerciale e trasferimento di sede.

Art. 31 (Vendite di fine stagione)

1. Per vendite di fine stagione si intendonoforme di vendita che riguardano i prodotti dicarattere stagionale o di moda, suscettibili dinotevole deprezzamento se non vengonovenduti entro un certo periodo di tempo.

2. Il periodo e le modalità delle vendite di finestagione sono stabiliti dalla Giunta regionale,sentite le organizzazioni delle imprese delcommercio e le associazioni dei consumatorimaggiormente rappresentative a livelloregionale.

3. Durante la vendita di fine stagione è fattodivieto di rifornimento di ulteriori merci siaacquistate che in conto deposito destinate atale vendita straordinaria.

Art. 32 (Vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali sono quelleeffettuate dall’esercente dettaglianteapplicando sconti, reali ed effettivi, suinormali prezzi praticati, dandoneinformazione al consumatore tramite l’utilizzodi qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresala cartellonistica apposta in vetrina.

1. bis. L’interessato dà comunicazione alComune dell’inizio della venditapromozionale almeno cinque giorni primadell’inizio.”.

2. Durante le vendite promozionali i prodottia prezzo scontato devono essere tenutiseparati da quelli posti in vendita a prezzonormale.

3. La pubblicità relativa alle venditepromozionali deve essere presentata in modonon ingannevole per il consumatore e devecontenere la data di comunicazione alComune e la durata della vendita.

4. E’ vietato effettuare le venditepromozionali nei trenta giorni antecedenti allevendite di fine stagione, limitatamente agliarticoli di vestiario confezionati, compresiquelli di maglieria esterna, camiceria,accessori di abbigliamento, biancheria intima,nonché abbigliamento ed articoli sportivi,calzature ed articoli in pelle e cuoio,borsetteria, valigeria ed accessori, articolitessili, mobili ed articoli per l’arredamento.

5. Non rientra nelle vendite promozionali lavendita di prodotti a prezzi scontati effettuataall’interno dell’esercizio commerciale senzaalcuna forma pubblicitaria esterna. Si intendeper pubblicità esterna anche quella effettuatain vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi icartellini con l’indicazione del doppio prezzoapposti sulla singola merce esposta.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 2non si applicano al settore alimentare.”.

CAPO II Commercio su aree pubbliche

Art. 33 (Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizionicontenute nel presente capo si intendono per:

a) commercio su aree pubbliche, le attività divendita di merci al dettaglio e di

somministrazione di alimenti e bevandeeffettuate sulle aree pubbliche, compresequelle del demanio marittimo o su areeprivate delle quali il Comune abbia ladisponibilità, attrezzate o meno, coperte oscoperte;

b) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali,comprese quelle di proprietà privata gravateda servitù di pubblico passaggio ed ogni altraarea di qualunque natura destinata ad usopubblico;

c) mercato, l’area pubblica o privata di cui ilComune abbia la disponibilità, composta dapiù posteggi, attrezzata o meno e destinataall’esercizio dell’attività commerciale, neigiorni stabiliti dal Comune, per l’offerta dimerci al dettaglio, per la somministrazione dialimenti e bevande e l’erogazione di pubbliciservizi;

d) mercato ordinario, il mercato in cui non viè alcuna limitazione merceologica se non inrelazione ai settori merceologici alimentari enon alimentari;

e) mercato specializzato, il mercato in cui il90 per cento dei posteggi e delle merceologieofferte sono del medesimo genere o affini e il10 per cento sono merceologie di servizio almercato stesso;

f) mercato stagionale, il mercato di durata noninferiore ad un mese e non superiore a seimesi;

g) mercato straordinario, il mercato che sisvolge in un periodo di tempo non superiore atrenta giorni, nel periodo natalizio, pasqualeed estivo, o collegato ad altri eventiparticolari;

h) mercato dell’usato, dell’antiquariato e delcollezionismo non avente valore storico-artistico, il mercato che si svolge anche neigiorni domenicali o festivi sul suolo pubblicoo privato in convenzione con il Comune,avente in particolare come specializzazionimerceologiche esclusive o prevalenti:l’antiquariato, l’oggettistica antica, le cosevecchie anche usate, i fumetti, i libri, lestampe, gli oggetti da collezione e simili;

i) mercatini degli hobbisti, i mercati e le fieree le altre manifestazioni comunquedenominate sulle aree pubbliche, o sulle areeprivate delle quali il Comune abbia ladisponibilità;

l) mercato riservato ai produttori agricoli,mercato riservato all’esercizio della venditadiretta da parte dei produttori agricoli di cuiall’articolo 1, comma 1065, della legge 27dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per laformazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato. Legge finanziaria 2007);

m) posteggio, la parte di area pubblica oprivata di cui il Comune abbia ladisponibilità, che viene data in concessioneall’operatore autorizzato all’eserciziodell’attività;

n) posteggio isolato, uno o più posteggi dati inconcessione su area pubblica ubicati in zonenon individuabili come mercati;

o) fiera, la manifestazione caratterizzatadall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle areepubbliche o private delle quali il Comuneabbia la disponibilità, di operatori autorizzatiad esercitare il commercio su aree pubbliche,in occasione di particolari ricorrenze, eventi ofestività;

p) fiera specializzata, la manifestazione doveper il 90 per cento dei posteggi, lemerceologie offerte sono del medesimogenere o affini e per il 10 per cento sonomerceologie di servizio alla fiera stessa;

q) mercato o fiera del commercio equo esolidale, quelli riservati a coloro che sonoiscritti nel registro di cui alla l.r. 8/2008;

r) manifestazione commerciale a caratterestraordinario, la manifestazione finalizzataalla promozione del territorio o di determinatespecializzazioni merceologiche,all’integrazione tra operatori comunitari edextracomunitari, alla conoscenza delleproduzioni etniche e allo sviluppo delcommercio equo e solidale, nonché allavalorizzazione di iniziative di animazione,culturali e sportive;

s) fiera promozionale, la manifestazionecommerciale indetta al fine di promuovere ovalorizzare i centri storici, specifiche areeurbane, centri o aree rurali, nonché attivitàculturali, economiche e sociali o particolaritipologie merceologiche o produttive;

t) spunta in un mercato o in una fiera,l’appello per l’assegnazione dei posteggiliberi;

u) presenze effettive in un mercato o in unafiera, il numero di volte che l’operatore haeffettivamente esercitato l’attività;

v) presenze di spunta in un mercato o in unafiera, il numero di volte che l’operatore si èpresentato senza aver avuto la possibilità disvolgere l’attività.

Art. 34 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente capo siapplicano anche:

a) alle imprese che intendano esercitare ilcommercio dei loro prodotti su areepubbliche;

b) ai soggetti che intendano vendere o esporreper la vendita al dettaglio sulle aree previstedalla legge oggetti di antichità o di interessestorico o archeologico di cui al d.lgs. 22gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturalie del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 dellalegge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Oltre ai soggetti di cui all’articolo 1,comma 4, le disposizioni di cui al presentecapo non si applicano in particolare:a) a coloro che esercitano esclusivamente lavendita a domicilio ai sensi della normativavigente;

b) ai produttori agricoli che esercitano lavendita sulle aree pubbliche al di fuori deimercati riservati di cui all’articolo 33, comma1, lettera l), salvo che per le disposizionirelative alle concessioni di posteggi ed alle

soste per l’esercizio delle attività in formaitinerante.

Art. 35 (Regolamento comunale)

1. Il Comune, sentite le organizzazioni deiconsumatori e delle imprese del commercio,adotta il regolamento dei mercati e delle fiereche contiene in particolare:

a) la tipologia del mercato o della fiera,specificando i giorni di svolgimento e ilnumero dei posteggi;

b) la localizzazione e l’articolazione delmercato, compresa l’eventuale suasuddivisione in zone distinte riservate alcommercio di generi alimentari;

c) le modalità di accesso degli operatori e lasistemazione delle attrezzature di vendita;

d) la regolazione della circolazione pedonale eveicolare;

e) le modalità di assegnazione dei posteggioccasionalmente liberi o comunque nonassegnati;

f) le modalità di registrazione delle presenze edelle assenze degli operatori;

g) le modalità di assegnazione dei posteggi aseguito di ristrutturazione o spostamento delmercato;

h) le modalità e i divieti da osservarsinell’esercizio dell’attività di vendita;

i) le ipotesi di decadenza e di revoca delleconcessioni di posteggio;

l) le norme igienico-sanitarie da osservarsi perla vendita dei prodotti alimentari, nel rispettodelle disposizioni di legge;

m) le sanzioni da applicarsi nell’ipotesi diviolazione dei regolamenti comunali e dellenorme della presente legge;

n) le modalità di esercizio della vigilanza;

o) i posteggi riservati ai produttori agricoli,agli artigiani, ai mestieranti, alle associazionisenza scopo di lucro, nonché ai soggettiiscritti nel registro di cui alla l.r. 8/2008;

p) le modalità di svolgimento della fiera e delmercato in caso di coincidenza delle duemanifestazioni.

2. I Comuni aggiungono posteggi riservati aisoggetti svantaggiati e in percentuale nonsuperiore al 10 per cento del numerocomplessivo.

Art. 36 (Soppressione e trasferimento)

1. La soppressione ed il trasferimento delmercato o della fiera, la modifica delladislocazione dei posteggi, la diminuzione ol’aumento del numero dei posteggi e lospostamento della data di svolgimento delmercato o della fiera sono disposti dalComune, sentite le organizzazioni deiconsumatori e delle imprese del commerciomaggiormente rappresentative a livelloregionale.

2. Il trasferimento del mercato o della fieratemporaneo o definitivo in altra sede o altrogiorno è disposta dal Comune per:

a) motivi di pubblico interesse;

b) cause di forza maggiore;

c) limitazioni e vincoli imposti da motivi diviabilità, di traffico o igienico-sanitari.

3. Qualora si proceda al trasferimento delmercato o della fiera di cui all’articolo 39,comma 9, in altra sede, il Comune per lariassegnazione dei posteggi agli operatori giàtitolari di concessioni tiene conto dei seguenticriteri:

a) anzianità di presenza su base annua. Nelcaso di subentro, si considerano le presenzedel cedente;

b) anzianità di inizio dell’attività dicommercio su aree pubbliche. In caso diacquisto di azienda, si considera la data diinizio dell’attività da parte dell’acquirente. Incaso di affitto o di affidamento della gestionesi considera la data di inizio dell’attività daparte del titolare. In fase di subentronell’attività, per causa di morte o atto tra vivi,tra familiari si considera la data di inizio diattività del dante causa;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggidisponibili, in relazione alle merceologie,alimentari o non alimentari, o al tipo diattrezzatura di vendita.

4. Nel caso di trasferimento parziale delmercato o della fiera relativamente ai posteggidi cui all’articolo 39, comma 9, e fino ad unmassimo del 40 per cento dei posteggi, ilComune individua ulteriori aree da destinareai soggetti che operano nella zona oggetto ditrasferimento. La riassegnazione dei posteggiè effettuata tenendo conto dei criteri di cui alcomma 3.

Art. 37 (Calendario regionale delle manifestazioni su

aree pubbliche)

1. La Giunta regionale predispone ilcalendario regionale ufficiale dei mercati edelle fiere su aree pubbliche. Il calendario,pubblicato nel Bollettino ufficiale dellaRegione entro il 30 dicembre di ogni anno,elenca, in ordine cronologico e per Comune, imercati e le fiere con le seguenti indicazioni:

a) luogo in cui si svolge la manifestazione;

b) denominazione;

c) data di svolgimento;

d) settori merceologici;

e) orario di apertura;

f) numero complessivo di posteggi.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno i Comuniinviano alla struttura regionale competente lasituazione relativa ai loro mercati e fiere conl’indicazione della denominazione, dellalocalizzazione, dell’ampiezza delle aree, delnumero dei posteggi, della durata disvolgimento, dell’orario di apertura e chiusurae, nell’ipotesi di mercati, anche delnominativo dell’assegnatario del posteggio.

3. Al fine dell’aggiornamento, i Comuniinviano alla struttura regionale competente,entro trenta giorni, i dati relativi al rilascio dinuove autorizzazioni, subingressi, cessazionie decadenze.

Art. 38 (Esercizio dell’attività)

1. L’esercizio dell’attività di commercio suaree pubbliche è subordinato al possesso deirequisiti per l’esercizio dell’attivitàcommerciale di cui agli articoli 8 e 9, alrilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli41 e 42 e può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione per diecianni;

b) in forma itinerante.

2. Possono essere titolari di autorizzazione alcommercio su aree pubbliche le personefisiche e le società di persone e di capitali.

3. L’autorizzazione rilasciata dal Comuneabilita sia alla vendita che allasomministrazione di prodotti alimentarisempre che il titolare sia in possesso deirequisiti richiesti per l’esercizio di taleattività.

4. L’autorizzazione deve essere esibita adogni richiesta degli organi di vigilanza.

5. L’esercizio del commercio sulle areepubbliche dei prodotti alimentari è soggetto

alle norme comunitarie e statali che tutelanole esigenze igienico-sanitarie.

6. Il Comune individua le zone aventi valorearcheologico, storico, artistico e ambientalenelle quali l’esercizio del commercio su areepubbliche è vietato o sottoposto a condizioniparticolari ai fini della salvaguardia delle zonepredette. Possono essere stabiliti divieti elimitazioni all’esercizio anche per motivi diviabilità, di carattere igienico-sanitario o peraltri motivi di pubblico interesse.

7. E’ vietato porre limitazioni e divieti perl’esercizio dell’attività disciplinata dalpresente capo al fine di creare zone di rispettoa tutela della posizione di operatori in sedefissa.

8. L’esercizio del commercio disciplinato dalpresente capo nelle aree demaniali marittime èsoggetto al nulla osta da parte dellecompetenti autorità che stabiliscono modalità,condizioni, limiti e divieti per l’accesso allearee predette.

9. Senza permesso del soggetto proprietario ogestore è vietato il commercio negli aeroporti,nelle stazioni e nelle autostrade.

10. L’esercizio dell’attività di commercio suaree pubbliche, sia su posteggio che in formaitinerante, è consentito su delega aicollaboratori familiari di cui all’articolo 230bis del codice civile, ai lavoratori dipendentianche con contratto di lavoro interinale,all’associato in partecipazione di cui agliarticoli 2549 e 2554 del codice civile, nonchéa tutti i soggetti previsti dalla legislazionestatale in materia di lavoro. Nel caso disocietà di persone regolarmente costituita, isoci possono svolgere l’attività purché il loronominativo sia indicato nell’autorizzazione onella domanda di autorizzazione o diintegrazione della stessa. Ai fini dellavigilanza sui mercati e sulle fiere, qualora ildelegato non sia indicato nell’autorizzazionestessa, è sufficiente la presentazione di copiadella comunicazione inoltrata al Comuneinteressato.

11. In occasione di particolari eventi oriunioni di persone, il Comune può rilasciare

anche a coloro che non siano già titolari diautorizzazione all’esercizio del commercio suaree pubbliche, nei limiti dei posteggiappositamente previsti, concessioni odautorizzazioni temporanee valide per i giornidi svolgimento dei predetti eventi e riunioni.

12. I Comuni procedono al rilascio dellanuova autorizzazione per conversione e persubentro agli operatori marchigiani inpossesso di titolo autorizzatorio rilasciato daaltra Regione la cui normativa regionale nonpreveda la conversione e il subentro adoperatori non residenti. Le modalità operativeper il rilascio della nuova autorizzazione sonopredisposte dalla Giunta regionale.

13. Non possono esercitare l’attività dicommercio su aree pubbliche nel territorioregionale coloro che non sono titolari diautorizzazione rilasciata ai sensi della legge28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia dicommercio su aree pubbliche).

14. I soggetti che esercitano il commerciosulle aree pubbliche sono sottoposti allemedesime disposizioni che riguardano gli altricommercianti al dettaglio, purché noncontrastino con le specifiche disposizioni delpresente capo.

15. Sono fatti salvi i diritti acquisiti alla datadi entrata in vigore della presente legge.

Art. 38 bis (Documento unico di regolarità

contributiva)

1. L’attività di commercio su aree pubbliche,sia itinerante che su posteggi, è soggetta allapresentazione del Documento unico diregolarità contributiva (DURC) di cuiall’articolo 1, comma 1176, della legge296/2006.

2. Tutte le imprese di commercio su areepubbliche, comprese quelle individuali senzacoadiuvanti e dipendenti, entro il 31 gennaiodi ogni anno presentano al Comunecompetente il DURC o un certificato di

regolarità contributiva, rilasciato dall’INPS,corredato da una dichiarazione sostitutivaattestante l’impossibilità di presentare ilDURC.

Nel caso in cui le imprese non provvedanonel termine previsto, l’autorizzazione èsospesa fino alla presentazione del DURC oun certificato di regolarità contributiva,rilasciato dall’INPS, corredato da unadichiarazione sostitutiva attestantel’impossibilità di presentare il DURC.

Decorsi inutilmente sei mesi di sospensione,l’autorizzazione è revocata.

3. I soggetti, impossibilitati a presentare ilDURC o un certificato di regolaritàcontributiva, che richiedono una nuovaautorizzazione allegano alla domandaun’autocertificazione che attesti dettaimpossibilità e, entro sei mesi dal rilasciodell’autorizzazione medesima, presentano alComune competente il DURC o uncertificato di regolarità contributiva,rilasciato dall’INPS, corredato da unadichiarazione sostitutiva attestantel’impossibilità a presentare il DURC. Incaso di mancata presentazione nel termineprevisto, l’autorizzazione decade.

4. L’autorizzazione all’esercizio è in ognicaso rilasciata anche ai soggetti che hannoottenuto dall’INPS la rateizzazione deldebito contributivo.

6. La Giunta regionale definisce ulteriorimodalità per l’attuazione del presentearticolo, comprese quelle attraverso le qualii Comuni, anche avvalendosi dellacollaborazione gratuita delle associazioni dicategoria riconosciute dal Consiglionazionale dell’economia e del lavoro,possono essere chiamati al compimento diattività di verifica della sussistenza eregolarità della predetta documentazione.”.

Art. 39 (Posteggi nelle fiere)

1. Le aree destinate alle fiere sonodeterminate dal Comune, sentite leorganizzazioni delle imprese del commercio edei consumatori maggiormenterappresentative a livello regionale, e sonoriservate ai titolari delle autorizzazionipreviste dalla vigente normativa.

2. I posteggi nelle fiere sono assegnati in baseai seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nellafiera riferite ad una specifica autorizzazioneamministrativa;

b) anzianità di inizio dell’attività dicommercio su aree pubbliche;

c) certificazione di invalidità per l’accesso allavoro secondo quanto previsto dallanormativa vigente;

d) istanza presentata da imprenditrici donne;

e) ulteriori criteri previsti dal Comune, fermorestando che sono inammissibili prioritàbasate sulla cittadinanza, residenza e sedelegale dell’operatore.

3. Le domande di concessione dei posteggiliberi debbono essere inviate a mezzo dilettera raccomandata o presentate al Comunesede della fiera almeno sessanta giorni primadello svolgimento della fiera o entro iltermine inferiore previsto dal regolamento dicui all’articolo 35.

4. La graduatoria per l’assegnazione deiposteggi è affissa all’albo comunale almenoventi giorni prima dello svolgimento dellafiera. Dopo la formulazione della graduatorianon sono accoglibili modifiche relative asubentro per affitto di azienda.

5. La registrazione delle presenze effettive inuna fiera viene effettuata entro l’orariostabilito dal regolamento comunale di cuiall’articolo 35, annotando nome e cognomedell’operatore, tipo e numero diautorizzazione amministrativa.

6. L’operatore commerciale, qualora siatitolare di più autorizzazioni, presenta ai fini

della registrazione della presenza una solaautorizzazione.

7. Il possesso del titolo di priorità relativo almaggior numero di presenze è attestatodall’organo comunale competente sulla basedi documenti probanti l’effettivapartecipazione alla manifestazione.

8. L’assegnazione dei posteggi non occupatiall’apertura della fiera è effettuata, durantel’orario previsto dal regolamento comunale dicui all’articolo 35, procedendo in primo luogoad esaurire la graduatoria tra gli operatoripresenti. Ultimata la graduatoria si procederàall’assegnazione dei posteggi eventualmenteliberi agli operatori che non hanno inoltrato ladomanda, ma presenti nella giornata dellafiera, secondo i seguenti criteri:

a) maggior numero di presenze effettive nellafiera;

b) maggior numero di presenze per spunta dicui all’apposito registro comunale;

c) anzianità di inizio dell’attività dicommercio su aree pubbliche.

9. Nelle fiere che si svolgono almeno unavolta l’anno l’80 per cento dei posteggi puòessere assegnato, per un periodo di dieci annirinnovabile, agli operatori che vi hannooperato almeno tre anni nell’ultimoquinquennio e che ne fanno richiesta nei modie nei tempi previsti da apposito bandocomunale secondo i criteri di priorità di cui alcomma 2.

10. La concessione decennale di cui al comma9 è limitata ai giorni della fiera e decade, conla relativa autorizzazione, quando l’operatorenon partecipa alla fiera per tre anni, salvi icasi di malattia e gravidanza, previacomunicazione.

11. Nell’assegnazione dei posteggi liberi nellefiere sono osservati i criteri di cui al comma 2.

12. Al fine di favorire l’integrazione e loscambio di operatori tra i diversi paesidell’Unione europea, il Comune può

autorizzare posteggi aggiuntivi riservati adoperatori comunitari.

13. Il Comune può destinare posteggi riservatia merceologie mancanti o carenti nella fieranel limite massimo del 5 per cento del totale.

14. In caso di fiere o mercati concomitanti,l’operatore commerciale può operare anchecon la copia autenticata dell’autorizzazione eidonea certificazione comunale dove risultil’assegnazione del posteggio nella fiera o nelmercato concomitante.

15. Lo scambio consensuale di posteggioall’interno della stessa fiera, ove non contrasticon la normativa in vigore, è subordinato allapresentazione di apposita domanda, conallegata scrittura privata, al Comune, cheprovvede ad annotare nelle autorizzazioni lanuova numerazione.

16. Nessun operatore può esercitare in più diun posteggio contemporaneamente nellastessa fiera, ad esclusione di chi subentrinell’attività di altre aziende già operanti nellastessa fiera.

Art. 40 (Posteggi nei mercati)

1. La concessione del posteggio nei mercatiha una durata di dieci anni. La concessionedel posteggio non può essere ceduta se noncon l’azienda commerciale o un ramod’azienda.

2. L’operatore ha diritto ad utilizzare ilposteggio per tutti i prodotti oggetto della suaattività, fatto salvo il rispetto delle esigenzeigienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni elimitazioni di cui alla legislazione vigente.

3. Nessun operatore può utilizzare più di unposteggio contemporaneamente nello stessomercato. Tale divieto non si applica a chi, almomento dell’entrata in vigore della presentelegge, sia titolare di più posteggi nello stessomercato e a chi subentri nell’attività di altreaziende già operanti nello stesso mercato.

4. I posteggi non assegnati otemporaneamente non occupati dai titolaridelle relative concessioni sono assegnatigiornalmente durante il periodo di nonutilizzazione da parte del titolare ai soggettilegittimati ad esercitare il commercio su areepubbliche, secondo criteri stabiliti dalComune sulla base delle seguenti priorità:

a) maggior numero di presenze effettivematurate nel mercato;

b) maggior numero di presenze di spuntamaturate nel mercato;

c) anzianità di inizio attività di commercio suaree pubbliche.

5. L’area in concessione di cui al comma 4non può essere assegnata qualora si tratti diun box o chiosco o locale o in essa si trovinostrutture o attrezzature fissate stabilmente alsuolo.

6. Non è ammesso a partecipare alla spuntal’operatore già titolare di concessione diposteggio nel mercato o nella fiera.

7. La concessione del posteggio può essererevocata per motivi di pubblico interesse. Intal caso l’interessato ha diritto ad ottenere unaltro posteggio libero nell’area di mercato o,in mancanza, nell’ambito del territoriocomunale. In attesa dell’assegnazione delnuovo posteggio, l’interessato ha facoltà diesercitare l’attività nell’area libera delmercato di appartenenza.

8. L’assegnazione dei posteggioccasionalmente liberi o comunque nonassegnati è effettuata giornalmente entrol’orario stabilito dal regolamento comunale dicui all’articolo 35.

9. La registrazione delle presenze nel mercatoviene effettuata entro l’orario stabilito dalregolamento di cui all’articolo 35, annotandocognome e nome dell’operatore, tipo enumero di autorizzazione amministrativa.

10. L’operatore commerciale, qualora siatitolare di più autorizzazioni, deve presentare

ai fini della registrazione della presenza unasola autorizzazione.

11. Lo scambio consensuale di posteggioall’interno dello stesso mercato, ove noncontrasti con la normativa in vigore, èsubordinato alla presentazione di appositadomanda, con allegata scrittura privata, alComune, che provvede ad annotare nelleautorizzazioni la nuova numerazione.

Art. 41 (Autorizzazione all’esercizio dell’attività su

posteggio)

1. L’autorizzazione all’esercizio delcommercio su aree pubbliche mediantel’utilizzo di un posteggio è rilasciata dalComune sede di posteggio e abilita ancheall’esercizio dell’attività in forma itinerante,nelle aree dove tale tipologia di vendita non èespressamente vietata.

2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinatoalla disponibilità del posteggio richiesto.

3. Un operatore commerciale può richiederepiù autorizzazioni in mercati diversi che sisvolgono negli stessi giorni.

4. Al fine del rilascio dell’autorizzazione dicui al comma 1, il Comune comunica, entrosessanta giorni dalla disponibilità delposteggio, l’elenco dei posteggi da assegnarenei mercati, con l’indicazione del numeroidentificativo e delle caratteristiche delle aree,alla struttura regionale competente, chepubblica nel Bollettino ufficiale della Regioneun apposito bando contenente:

a) l’elenco, ripartito per Comune, dei posteggida assegnare;

b) il termine entro il quale gli interessatidevono far pervenire al Comune sede delposteggio la domanda corredata della relativadocumentazione;

c) il termine entro il quale il Comune redige lagraduatoria, che non può comunque superare i

sessanta giorni dalla scadenza del termine dicui alla lettera b);

d) il modello fac-simile della domanda,nonché le ulteriori modalità di presentazionedella stessa;

e) il nominativo del funzionario responsabiledel procedimento amministrativo.

5. Per la formazione della graduatoria deiposteggi in caso di mercati già esistenti, ilComune tiene conto del seguente ordine dipriorità:

a) assegnazione per miglioramento ai titolaridell’attività già presenti sul mercato sulla basedi:

1) maggior numero di presenze effettivematurate nell’ambito del mercato;

2) anzianità di inizio dell’attività dicommercio su aree pubbliche;

3) certificazione di invalidità per l’accesso allavoro, secondo quanto previsto dallanormativa vigente;

4) istanza presentata da imprenditrici donne;

b) assegnazione ai nuovi richiedenti diposteggio sulla base di:

1) maggior numero di presenze effettivenell’ambito del mercato;

2) maggior numero di presenze di spuntamaturate nell’ambito del mercato;

3) richiesta di posteggio da parte di soggettigià titolari di autorizzazione all’esercizio delcommercio su aree pubbliche, con prioritàall’operatore con minor numero di postegginell’ambito del territorio nazionale;

4) anzianità dell’attività di commercio su areepubbliche;

5) certificazione di invalidità per l’accesso allavoro, secondo quanto previsto dallanormativa vigente;

6) istanza presentata da imprenditrici donne.

6. I criteri per la formazione della graduatoriadei posteggi in caso di nuovi mercati, sonodeterminati dal Comune tenendo conto delleseguenti priorità:

a) anzianità di inizio dell’attività dicommercio su aree pubbliche;

b) richiesta di posteggio da parte di soggettigià titolari di autorizzazione all’esercizio delcommercio su aree pubbliche, con prioritàall’operatore con minor numero di postegginell’ambito del territorio nazionale;

c) certificazione di invalidità per l’accesso allavoro, secondo quanto previsto dallanormativa vigente;

d) istanza presentata da imprenditrici donne.

7. L’autorizzazione è revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l’attivitàentro sei mesi dalla data dell’avvenutorilascio, salvo proroga in caso di comprovatanecessità;

b) per mancato utilizzo del posteggio inciascun anno solare per periodi di tempocomplessivamente superiori a quattro mesi,salvo il caso di assenza per malattia,gravidanza o legata ai permessi di cui alla l. 5febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro perl’assistenza, l’integrazione sociale e i dirittidelle persone handicappate). Nel caso dimercato con svolgimento inferiore all’anno, leassenze sono calcolate in proporzioneall’effettiva durata. La decadenza dallaconcessione del posteggio per la mancatautilizzazione dello stesso, in ciascun annosolare per periodi di tempo complessivamentesuperiori a quattro mesi, riguarda chi nonutilizzi il posteggio per un numero di giornicomplessivamente superiore al numero deigiorni di attività possibili secondo il tipo diautorizzazione nel corso di quattro mesi.Qualora il posteggio venga utilizzato perl’esercizio di un’attività stagionale, il numerodei giorni di mancato utilizzo del medesimooltre il quale si verifica la decadenza dallaconcessione è ridotto in proporzione alla

durata dell’attività. Accertato il mancatoutilizzo del posteggio nei termini suindicati, ladecadenza va notificata all’interessatodall’organo comunale competente;

c) nel caso in cui l’operatore sospendal’attività itinerante per più di un anno, salvoproroga in caso di comprovata necessità nonsuperiore a sei mesi;

d) nel caso in cui il titolare non sia più inpossesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9;

e) nel caso di ulteriore violazione delleprescrizioni in materia igienico-sanitaria,avvenuta dopo la sospensione dell’attività.

8. L’autorizzazione è sospesa, nel caso in cuil’operatore commerciale non provveda alpagamento degli oneri relativi all’occupazionedel suolo pubblico, fino alla regolarizzazionedel pagamento con le modalità previste dalregolamento comunale di cui all’articolo 35.

Art. 42 (Autorizzazione all’esercizio dell’attività in

forma itinerante)

1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attivitàdi vendita sulle aree pubbliche in formaitinerante è rilasciata dal Comune nel qualel’esercente intende avviare l’attività

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 abilital’operatore anche:

a) alla vendita al domicilio del consumatore,nonché nei locali ove questi si trova permotivi di lavoro, di studio, di cura, diintrattenimento o svago;

b) all’esercizio dell’attività nelle aree dove latipologia di vendita non è espressamentevietata;

c) alla partecipazione ai mercati e alle fiere.

3. La domanda di autorizzazione contiene,pena l’esclusione, le seguenti dichiarazioni:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nelcaso di società di persone, la ragione sociale;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8e 9;

c) il settore o i settori merceologici.

4. Alla domanda è allegata, pena l’esclusione,dichiarazione sostitutiva di non possederealtre autorizzazioni per l’esercizio di attivitàin forma itinerante.

5. Ad un soggetto non può essere rilasciatapiù di un’autorizzazione. Tale divieto non siapplica a chi, al momento dell’entrata invigore della presente legge, sia titolare di piùautorizzazioni itineranti e a chi subentrinell’attività di altre aziende già operanti.

6. Una società di persone può avere tanteautorizzazioni quanti sono i soci, nel rispettodei requisiti morali e professionali di cui agliarticoli 8 e 9. Tali soggetti devono esserenominativamente indicati nelle stesseautorizzazioni.

7. L’attività di vendita itinerante può essereeffettuata con mezzi motorizzati o altro, inqualunque area pubblica non espressamenteinterdetta dal Comune, per il tempostrettamente necessario a servire ilconsumatore, senza esposizione della mercesu banchi fissi.

8. L’operatore commerciale che esercitil’attività in forma itinerante può sostare nellostesso punto per non più di un’ora, oltre laquale deve spostarsi di almeno cinquecentometri e non può rioccupare la stessa areanell’arco della giornata. Lo stesso può sostarenei posteggi isolati nei tempi e nei modiprevisti dal regolamento comunale.

9. Il Comune, con il regolamento di cuiall’articolo 35, individua le zone interdette alcommercio itinerante. E’ fatto divieto diinterdire al commercio itinerante l’interoterritorio comunale. Il commercio itinerante èvietato nell’ambito delle aree adiacenti losvolgimento del mercato o della fiera,intendendosi come aree adiacenti quelle postead una distanza inferiore a un chilometro o ad

altra distanza eventualmente prevista dalmedesimo Comune.

10. Nel caso di cambiamento di residenza,previa comunicazione del titolaredell’autorizzazione all’esercizio dell’attivitàin forma itinerante, il Comune che harilasciato l’autorizzazione stessa provvede,entro trenta giorni, a trasmettere al Comune dinuova residenza tutta la documentazione perla variazione.

Art. 43 (Hobbisti)

1. Ai fini della presente legge, sono hobbisti isoggetti che vendono, barattano, propongonoo espongono, in modo saltuario edoccasionale, merci di modico valore che nonsuperino il prezzo unitario di euro 250,00.Essi possono operare solo nei mercatini deglihobbisti di cui all’articolo 33, comma 1,lettera h) e i) , senza l’autorizzazione di cuiagli articoli 41 e 42, purché in possesso deirequisiti di cui all’articolo 8. Non rientranonella definizione di hobbisti i soggetti di cuiall’articolo 1, comma 4. Per l’esposizione deiprezzi si applica quanto previsto all’articolo56. Il Comune, nel regolamento di cuiall’articolo 35, può riservare posteggi aglihobbisti in altre fiere o mercati.”

2. Gli hobbisti devono essere in possesso diun tesserino rilasciato dal Comune dove sisvolge il primo mercatino scelto. La Giuntaregionale stabilisce le caratteristiche deltesserino identificativo e le modalità dirilascio e di restituzione in caso di perdita deirequisiti di cui all’articolo 8.

3. Il tesserino ha validità annuale ed èrilasciato per un massimo di cinque anni,anche non consecutivi, trascorsi i qualil’hobbista per poter esercitare l’attività deveottenerne il rinnovo.

4. Il tesserino non è cedibile o trasferibile edeve essere esposto durante il mercatino inmodo visibile e leggibile al pubblico e agliorgani preposti al controllo. Il tesserino èvidimato dal Comune che organizza ilmercatino di cui al comma 1 prima

dell’assegnazione del posteggio che èeffettuata con criteri di rotazione e senza ilriconoscimento di priorità ottenute per lapresenza ad edizioni precedenti.

5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalitàdi cui al comma 2 possono partecipare ad unmassimo di dodici manifestazioni l’anno. Siconsidera unitaria la partecipazione amanifestazioni della durata di due giorni,purché consecutivi. I Comuni sono tenuti aredigere un elenco degli hobbisti chepartecipano a ciascuna manifestazione.

6. La mancanza del tesserino di cui al comma2 o della vidimazione relativa al mercatino incorso di svolgimento comporta l’applicazionedella sanzione di cui all’articolo 45, comma 1.In caso di assenza del titolare del tesserinoidentificativo, o di mancata esposizione deltesserino al pubblico o agli organi prepostialla vigilanza, oppure di vendita, con unprezzo unitario superiore a euro 250,00, siapplica la sanzione di cui all’articolo 45,comma 2.

La limitazione di cui al comma 5dell’articolo 43 della l.r. 27/2009 non siapplica alle manifestazioni che già sisvolgono, alla data di entrata in vigore dellapresente legge, nei Comuni ricadenti nellearee depresse dell’ex Obiettivo 2.

Art. 44 (Orari)

1. Previa concertazione con le organizzazioniimprenditoriali del commercio, leorganizzazioni sindacali dei lavoratori delsettore e le associazioni dei consumatorimaggiormente rappresentative, il Comunedefinisce gli orari per l’attività di commercionei mercati, nei posteggi fuori mercato, nellefiere e per l’attività in forma itinerantetenendo conto che:

a) i giorni e gli orari di attività deicommercianti su aree pubbliche possonoessere diversi da quelli previsti per gli altrioperatori al dettaglio;

b) possono essere stabilite limitazioni permotivi di polizia stradale, igienico-sanitari edi pubblico interesse.

Art. 45 (Sanzioni)

1. Chiunque esercita l’attività di commerciosu aree pubbliche senza l’autorizzazione oconcessione di posteggio ovvero senza irequisiti di cui agli articoli 8 e 9 è soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento diuna somma da euro 2.500,00 ad euro15.000,00, al sequestro cautelare delleattrezzature e delle merci ed alla successivaconfisca delle stesse, ai sensi della l.r. 10agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale edelega per l’applicazione delle sanzioniamministrative di competenza regionale).

2. In caso di assenza del titolare, l’eserciziodel commercio su aree pubbliche svolto fuoridai casi previsti dall’articolo 38, comma 10, osenza il possesso dei requisiti previsti dagliarticoli 8 e 9, è punito con una sanzioneamministrativa del pagamento di una sommada euro 250,00 ad euro 1.500,00. Talesanzione è irrogata al titolaredell’autorizzazione.

3. Per ogni altra violazione delle disposizionidel presente capo si applica la sanzioneamministrativa del pagamento di una sommada euro 250,00 ad euro 1.500,00.

4. Chiunque violi le limitazioni ed i divietistabiliti dal Comune per l’esercizio delcommercio su aree pubbliche è soggetto allasanzione amministrativa di cui al comma 3, alsequestro cautelare delle attrezzature e dellemerci ed alla successiva confisca delle stesse,ai sensi della l.r. 33/1998.

5. In caso di particolare gravità o di reiterateviolazioni può essere disposta la sospensionedell’attività di vendita per un periodo da uno aventi giorni. La reiterazione si verificaqualora sia stata commessa la stessaviolazione per due volte in un periodo didodici mesi, anche se si è proceduto alpagamento in misura ridotta della sanzione.

Ai fini della reiterazione, hanno rilievo leviolazioni compiute nel territorio regionale.

Art. 46 (Rinuncia)

1. L’operatore commerciale titolare di piùautorizzazioni amministrative al commerciosu aree pubbliche, che rinuncia ad una delleautorizzazioni, può chiedere al Comunecompetente la trascrizione nell’autorizzazionescelta delle presenze maturate nei mercati enelle fiere che si svolgono nelle Marche.

CAPO III Mercati all'ingrosso e centri

agroalimentari

Art. 47 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) mercato all’ingrosso, un’area attrezzatacostituita da un insieme di immobili, strutture,attrezzature ed aree adiacenti, gestita in modounitario, ove avvenga il commercioall’ingrosso dei prodotti della pesca,agricoloalimentari e vitivinicoli, dei prodottifloricoli, delle piante ornamentali, dellesementi, dei prodotti degli allevamenti,compresi gli avicunicoli, delle carni e deiprodotti della caccia e della pesca, sia freschi,sia comunque trasformati o conservati, adopera di una pluralità di venditori o dicompratori. Nel mercato all’ingrosso possonoessere commercializzati anche altri prodottialimentari, compatibilmente con le esigenzedi funzionalità del mercato stesso. Nelmercato all’ingrosso è assicurata laprestazione dei seguenti servizi essenziali:

1) direzione del mercato;

2) rilevazione statistica;

3) verifica del peso o della quantità e dellaqualità;

b) centro agroalimentare, la infrastrutturacostituita da più mercati all’ingrosso e dainsediamenti produttivi, commerciali, diservizio e direzionali autonomi, ma collegati etali da completare nel modo più organicopossibile la gamma merceologica delleattività, delle funzioni e dei servizi. Inparticolare il centro agroalimentare:

1) è dotato di servizi e funzioni complessi edopera con riferimento ad un ambitoterritoriale più ampio di quello provinciale;

2) è caratterizzato dall’unitarietà dellagestione, pur in presenza di una articolazionefunzionale operativa e contabile tra le diversestrutture di cui il centro è composto.

Art. 48 (Soggetti istitutori e autorizzazioni)

1. Possono istituire mercati all’ingrosso ecentri agroalimentari:

a) il Comune, la Provincia e la CCIAAcompetenti per territorio;

b) i consorzi costituiti fra enti locali ed enti didiritto pubblico;

c) le società consortili con partecipazionepubblica maggioritaria;

d) i consorzi aventi personalità giuridica ocooperative costituiti da operatori economicidei settori della produzione e del commercioai quali possono partecipare operatorieconomici della lavorazione e dellamovimentazione dei prodotti.

2. Il regolamento di cui all’articolo 2, comma1, stabilisce i criteri per la realizzazione deimercati all’ingrosso e dei centriagroalimentari tenendo conto:

a) dei mercati e dei centri, distinti perspecializzazione merceologica e percaratterizzazione funzionale, operanti nelterritorio regionale e nelle relative aree diinfluenza;

b) dell’individuazione delle localizzazioni dimassima per l’insediamento di nuovi mercatio centri, distinti per tipologia funzionale e perspecializzazione merceologica;

c) del fabbisogno nella regione per unarazionale ed efficiente commercializzazioneall’ingrosso;

d) della qualifica di mercato di interesseregionale dei mercati esistenti;

e) dell’indicazione per i diversi tipi di mercatie di centri delle superfici minime e delleattrezzature minime occorrenti;

f) degli standard minimi degli impianti, deiservizi tecnici e delle infrastrutture primarie.

3. Nel rispetto di quanto disposto dalregolamento di cui all’articolo 2, comma 1:

a) i Comuni competenti per territorioconcedono l’autorizzazione alla costituzionedi mercati all’ingrosso;

b) la Giunta regionale concedel’autorizzazione alla costituzione dei centriagroalimentari.

4. La Giunta regionale può deliberare lasottoscrizione di quote di partecipazione aimercati all’ingrosso e ai centri agroalimentarigià costituiti o da costituire.

Art. 49 (Gestione)

1. I mercati all’ingrosso sono gestiti daisoggetti istitutori o affidati in gestione, conapposita convenzione, ad uno dei soggettidell’articolo 48, comma 1.

2. La convenzione di cui al comma 1stabilisce, fra l’altro, l’importo del canoneannuo da corrispondere da parte del soggettogestore. Nei casi in cui il gestore sia uno deisoggetti istitutori del mercato, il canone èridotto proporzionalmente alla quota dipartecipazione.

3. Il soggetto istitutore fornisce al gestore lastruttura immobiliare ed il compendio delleattrezzature di mercato. La strutturaimmobiliare è affidata al gestore inconcessione o in locazione e gli interventi dimanutenzione straordinaria della stessa,compresi quelli di trasformazione eampliamento, sono di norma a caricodell’istitutore.

4. La gestione del mercato è svolta secondocriteri di efficienza e di economicità e devetendere al pareggio del bilancio.

5. I canoni di concessione o di locazione e letariffe di mercato per l’utilizzo degli spazi,anche attrezzati, sono corrisposti dai soggettioperanti nel mercato al soggetto gestore edevono assicurare almeno la copertura deicosti di gestione nonché dei costi dei servizi adomanda collettiva, dell’ammortamentotecnico degli impianti elettrotermoidraulici edi telecomunicazione e delle attrezzature dimercato, nonché degli oneri per lamanutenzione ordinaria delle strutturemercantili e dei costi dei servizi a domandaindividuale eventualmente resi.

6. I canoni di concessione o di locazione sonodeterminati in relazione alla superficieutilizzata per la propria attività e,limitatamente al mercato ittico, anche dallaquantificazione dei diritti sul fatturato.

7. In ogni caso non possono essere imposti oesatti pagamenti che non siano il corrispettivodi prestazioni effettivamente rese, nel rispettodei principi di efficienza ed economicità.

8. I centri agroalimentari sono gestiti nel lorocomplesso dall’ente che li ha realizzati anchetramite un consorzio degli operatoriassegnatari degli spazi interni al centro, cosìcome previsto dalla deliberazione CIPE 31gennaio 1992 (Determinazione degli indirizziper la concessione delle agevolazionifinanziarie ai centri commerciali ed ai mercatiagroalimentari all’ingrosso).

9. Il gestore del mercato all’ingrosso e delcentro agroalimentare provvede ai servizi diinteresse generale idonei ad assicurare lafunzionalità dell’intera struttura mercantile ed

ai servizi a domanda individualecomplementari all’esercizio dell’attivitàmercantile. Provvede altresì:

a) alla manutenzione ordinaria della strutturamercantile;

b) alla funzionalità degli impiantielettrotermo-idraulici e di telecomunicazione;

c) alla manutenzione ordinaria e straordinariadegli impianti e delle attrezzature di mercato.

Art. 50 (Regolamenti)

1. La Giunta regionale, entro diciotto mesidall’entrata in vigore della presente legge,approva i regolamenti tipo di mercato e digestione per i centri agroalimentari, distintiper settori merceologici e tipologiafunzionale, ai quali debbono uniformarsi irispettivi regolamenti.

2. Il regolamento tipo non può recare normeche ostacolino l’afflusso, la conservazione,l’offerta e la riduzione del costo didistribuzione dei prodotti e deve prevedere inparticolare:

a) i criteri e le modalità per la concessione deipunti di vendita, ivi compresa la fissazionedei quantitativi minimi di prodotti che ogniconcessionario deve introdurre annualmentenel mercato;

b) la disciplina degli operatori e del personaleda essi dipendente;

c) la determinazione della cauzione imposta aicommissionari e ai mandatari;

d) il calendario e l’orario per le operazionimercantili;

e) la nomina del direttore di mercato e le sueattribuzioni;

f) la pianta organica del personale conindicazione delle qualifiche e compiti delrapporto di impiego, del trattamento

economico e dello sviluppo di carriera diciascun dipendente;

g) la composizione e il funzionamento dellacommissione di mercato;

h) l’organizzazione e la disciplina dei servizi,ivi compresa l’organizzazione dei servizi divigilanza sanitaria e di controllo sullarispondenza dei prodotti alle norme di qualitàvigenti;

i) la pulizia e la destinazione dei rifiuti;

l) i limiti massimi delle provvigioni spettanti acommissionari, mandatari e astatori;

m) per i mercati alla produzione, le modalitàdi preavviso per il ritiro dei prodotti introdottinel mercato nel rispetto delle norme UE enazionali vigenti in materia;

n) la nomina di un commissionario in caso diinefficienza e di irregolarità;

o) ogni altra materia attinente alla disciplina eal funzionamento del mercato.

3. In caso di violazione delle disposizioniregolamentari si applica una sanzioneamministrativa il cui ammontare èdeterminato fra un minimo di euro 500,00 edun massimo di euro 2.500,00.

4. Il Comune nel cui territorio è situato ilmercato approva il regolamento primadell’entrata in funzione del mercatomedesimo.

5. Entro tre mesi dall’autorizzazione delcentro agroalimentare, l’ente promotoreadotta il regolamento di gestione del centro elo invia alla Giunta regionale perl’approvazione entro i successivi sessantagiorni.

Art. 51 (Commissione di mercato)

1. I Comuni presso ogni mercato all’ingrossopossono istituire una commissione di mercato,con funzioni consultive e propositive nei

confronti del gestore, in base alle modalitàstabilite dal regolamento tipo di cuiall’articolo 50, comma 2.

Art. 52 (Direttore di mercato)

1. Ad ogni mercato è preposto un direttoreche deve provvedere al regolarefunzionamento del mercato e dei servizi inottemperanza alle disposizioni legislative eregolamentari.

2. Il direttore in particolare:

a) vigila sull’osservanza delle disposizionivigenti per la qualificazione, la calibrazione,la tolleranza, l’imballaggio e la presentazionedei prodotti;

b) provvede giornalmente e con sintesimensili ed annuali alla rilevazione dellequantità affluite ed uscite dal mercato perqualità mercantie, provenienza e destinazione,rileva i prezzi delle derrate effettivamentecontrattate, separatamente per singole partitedi prodotti e secondo la qualità.

3. I requisiti e le modalità per la nomina deldirettore di mercato, nonché i compitispecifici, sono stabiliti dal regolamento dimercato.

4. Nei centri agroalimentari il responsabiledell’ente gestore, o persona da lui delegata,esercita i compiti previsti dal comma 2.

Art. 53 (Prodotti ittici)

1. Nei mercati all’ingrosso di prodotti ittici enei centri agroalimentari in cui operanomercati ittici, la vendita dei prodotti deveavvenire mediante asta pubblica da partedell’ente gestore, che si avvale di astatori allesue dirette dipendenze. A tal fine tutti iprodotti destinati alla vendita sono consegnati

direttamente alla direzione del mercato oall’ente gestore del centro.

Art. 54 (Vigilanza)

1. La vigilanza sui mercati all’ingrosso e suicentri agroalimentari è esercitata dalla Giuntaregionale con la collaborazione dei Comunicompetenti per territorio.

2. La vigilanza è rivolta particolarmente adaccertare la regolarità della istituzione e dellagestione, la corretta emanazione edapplicazione delle disposizioni regolamentari,amministrative e disciplinari, la funzionalitàdella direzione, degli uffici e dei servizi diogni singolo mercato.

3. Ai fini di cui al comma 2 l’ente gestore delcentro agroalimentare invia alla Giuntaregionale il bilancio annuale entro trentagiorni dalla sua approvazione.

4. La vigilanza igienico-sanitaria è effettuatadagli organi sanitari competenti sulla basedelle norme comunitarie, statali e regionalivigenti.

CAPO IV Norme comuni

Art. 55 (Orari)

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio insede fissa possono restare aperti al pubblicodalle ore sette alle ore ventidue, fino a unmassimo di tredici ore giornaliere.

2. Il Comune, previa concertazione con leorganizzazioni di categoria delle imprese delcommercio, dei lavoratori dipendenti e delleassociazioni dei consumatori maggiormenterappresentative a livello regionale puòconsentire, nei periodi di maggiore afflussoturistico, in occasione di eventi emanifestazioni di particolare rilevanza elimitatamente alle aree interessate da talieventi, l’esercizio dell’attività di vendita fino

alle ore ventiquattro e di anticipare l’aperturafino ad un massimo di due ore, determinandole aree ed i periodi di apertura, anche inrelazione alle caratteristiche delle diversezone. In tali casi gli esercizi sono esoneratidal rispetto del limite di tredici ore giornalieredi cui al comma 1.

3. Gli esercizi di commercio al dettaglio insede fissa osservano la chiusura domenicale efestiva.

4. Gli esercizi di commercio al dettaglio insede fissa devono rimanere chiusi nei seguentigiorni:

a) 1° maggio;

b) 25 aprile;

c) 25 dicembre;

d) 26 dicembre;

e) 1° gennaio;

f) Pasqua.

5. I Comuni, previa concertazione con leassociazioni sindacali e di categoria,disciplinano le deroghe alla chiusuradomenicale e festiva, le quali non possonosuperare il numero massimo di ventitregiornate annue, elevabili a ventisei, previoaccordo con le organizzazioni delle impresedel commercio, dei lavoratori dipendenti e deiconsumatori maggiormente rappresentative alivello regionale.

6. I Comuni possono superare i limiti massimiprevisti al comma 5 relativamente alle attivitàcommerciali operanti all’interno di:

a) centri storici, come delimitati dalla zona Adel piano regolatore generale (PRG)comunale;b) zone del lungomare, che il Comuneindividua entro il limite massimo di metri 250dalla battigia;

c) territori situati all’interno dei confini deiparchi o delle aree protette;

d) comuni montani sotto i 2.500 abitanti;

e) centri e nuclei abitati inferiori a 500abitanti dei comuni montani diversi da quellidella lettera d).

6 bis. I Comuni individuano altresì lederoghe alle disposizioni di cui al comma 5 afavore delle attività di vendita diretta svolteesclusivamente da imprese di produzione delsettore non alimentare operanti nel territorioregionale, sulla base dei criteri e dellemodalità individuati nel regolamento di cuiall’articolo 2.”.

7. I Comuni individuano le deroghedomenicali e festive di cui al comma 5 diconcerto con gli altri comuni limitrofi o dellostesso bacino commerciale.

8. I Comuni, previo parere delleorganizzazioni delle imprese del commercio,dei lavoratori dipendenti e dei consumatorimaggiormente rappresentative a livelloregionale, disciplinano gli orari e le deroghein attuazione di quanto previsto. dai commiprecedenti e li comunicano annualmentealla struttura organizzativa regionalecompetente entro il termine perentorio del31 ottobre. Entro la stessa data i Comuniinteressati possono presentare una richiestamotivata per la concessione dell’ulteriorederoga prevista dal comma 8 bis.”.

8 bis. I limiti di cui ai commi 4 e 5 possonoessere derogati per un massimo di ulterioridue giornate in occasione di eventi omanifestazioni di particolare rilevanza per iflussi turistici e per l’economia comunale,esclusivamente per le vie del territoriocomunale direttamente interessate.8 ter. La Giunta regionale, al fine dellavalutazione e concessione della deroga di cuial comma 8 bis, costituisce una commissionecomposta da un rappresentante dellastruttura organizzativa regionale competentee da un rappresentante dei Comunidesignato dall’ANCI, nonché da: unrappresentante delle associazioni deiconsumatori, tre rappresentanti delleorganizzazioni sindacali e tre rappresentantidelle associazioni di categoria delcommercio, designati dai rispettivi

organismi maggiormente rappresentativi alivello regionale. La commissione, nellaprima seduta, adotta i criteri e le modalitàper il suo funzionamento e, entro il 30novembre di ogni anno, esprime parerevincolante sulle deroghe proposte, che sonoconcesse o negate con decreto del dirigentedella struttura organizzativa regionalecompetente. I componenti la commissioneoperano a titolo gratuito.”.9. La Giunta regionale, previa diffida, sentitele organizzazioni delle imprese delcommercio, dei consumatori e dei lavoratoridipendenti maggiormente rappresentative alivello regionale, provvede a disciplinare gliorari e le deroghe per i Comuni che nonadempiono nei termini o agiscono indifformità alle disposizioni di cui al presentearticolo. I Comuni che non si attengono alledisposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 bis sonosoggetti alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da euro 10.000,00a euro 60.000,00, applicata dalla Regione aisensi della l.r. 33/ 1998. I proventi derivantidall’applicazione di tale sanzione sonoutilizzati dalla Regione per la rivitalizzazionedel piccolo commercio”.

10. I Comuni definiscono le modalità perpermettere agli esercizi del settore alimentaredi garantire l’apertura al pubblico in caso dipiù di due festività consecutive.

11. I Comuni possono autorizzare, in base alleesigenze dell’utenza e alle peculiaricaratteristiche del territorio, l’eserciziodell’attività di vendita in orario notturnoesclusivamente per un limitato numero diesercizi di vicinato.

12. Le disposizioni del presente articolo nonsi applicano alle seguenti tipologie di attività:

a) rivendite di generi di monopolio;

b) esercizi di vendita interni ai campeggi, aivillaggi e ai complessi turistici e alberghieri;

c) esercizi di vendita al dettaglio situati nellearee di servizio lungo le autostrade, nellestazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;

d) vendita di stampa quotidiana e periodica;

e) gelaterie, pasticcerie, gastronomie,rosticcerie e simili;

f) esercizi specializzati nella vendita dibevande, fiori, piante e articoli dagiardinaggio, mobili, libri, dischi, nastrimagnetici, musicassette, videocassette, opered’arte, oggetti d’antiquariato, stampe,cartoline, articoli da ricordo e artigianatolocale;

g) sale cinematografiche.

In fase di prima applicazione, lacomunicazione e la richiesta di cui alcomma 8 dell’articolo 55 della l.r. 27/2009,come modificato dal comma 16 del presentearticolo, devono pervenire entro il termineperentorio del 31 dicembre 2010. Lacommissione prevista dal comma 8 ter delmedesimo articolo 55, come inserito dalcomma 17 del presente articolo, è costituitaentro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge ed esprime ilproprio parere vincolante sulle richiestepervenute entro il 31 gennaio 2011.

Art. 56 (Pubblicità dei prezzi)

1. Ogni prodotto direttamente esposto in vistaal pubblico, ovunque collocato, deve indicarein modo chiaro e ben leggibile il prezzo divendita al pubblico, mediante l’uso di uncartello o con altre modalità idonee alloscopo.

2. Nel caso di prodotti d’arte, di antiquariato edi oreficeria, l’obbligo di pubblicità delprezzo di cui al comma 1 è rispettatomediante l’utilizzo sul singolo prodotto di uncartellino visibile solo all’internodell’esercizio.

3. Nel periodo necessario all’allestimentodell’esposizione è consentito non apporre iprezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico

per un tempo massimo non superiore a duegiorni.

4. Quando sono esposti insieme prodotti dellostesso prezzo è sufficiente l’uso di un unicocartello. Negli esercizi di vendita e nei repartidi tali esercizi organizzati con il sistema divendita del libero servizio l’obbligodell’indicazione del prezzo deve essereosservato in ogni caso per tutte le mercicomunque esposte al pubblico.

5. Per l’obbligo di indicazione dei prezzi perunità di misura si applicano le vigentidisposizioni comunitarie e nazionali.

6. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 15del d. lgs. 206/2005, i prezzi dei prodottipetroliferi per uso di autotrazione, esposti epubblicizzati presso gli impianti automatici didistribuzione dei carburanti stradali,autostradali e dei raccordi autostradali,devono essere esclusivamente quellieffettivamente praticati ai consumatori. E’fatto obbligo di esporre in modo visibile dallacarreggiata stradale i prezzi praticati alconsumo.

Art. 57 (Affidamento reparto)

1. La gestione di uno o più reparti di unesercizio commerciale può essere affidata, perun periodo di tempo convenuto, ad unsoggetto in possesso dei requisiti di cui agliarticoli 8 e 9, dandone comunicazione alComune.

2. Il gestore è tenuto al mantenimento deilivelli occupazionali relativi al reparto di cuiha assunto la gestione ed al rispetto deicontratti collettivi di lavoro e dei contrattiintegrativi siglati dalle organizzazionisindacali maggiormente rappresentative.

3. Il dante causa, qualora non abbiaprovveduto alla comunicazione di cui alcomma 1, risponde in proprio dell’attivitàesercitata dal gestore.

4. Il reparto dato in gestione deve presentareun collegamento strutturale con l’esercizioove il reparto è collocato e non avere unaccesso autonomo.

Art. 58 (Subingresso, sospensione e cessazione)

1. In caso di trasferimento della gestione odella proprietà, il subentro nell’attività ècomunicato al Comune entro trenta giornidall’acquisizione del titolo, con indicazionedegli estremi della SCIA o dell’autorizzazioneinteressata e del contratto di cessioned’azienda, nonché del possesso dei requisiti dicui agli articoli 8 e 9. Trascorso tale termine,il subentrante non può esercitare l’attività finoalla comunicazione dell’avvenutosubingresso.

2. Il subentrante per causa di morte in unaattività del settore alimentare ha la facoltà dicontinuare provvisoriamente l’attività perulteriori dodici mesi al fine di ottenere irequisiti di cui all’articolo 9.

3. L’attività di commercio, previacomunicazione al Comune competente, puòessere sospesa per un periodo massimo didodici mesi.

4. Su richiesta dell’interessato, effettuataalmeno trenta giorni prima della scadenza dicui al comma 3, il Comune può concedere laproroga della sospensione di ulteriori sei mesiin caso di comprovata necessità.

5. La cessazione dell’attività è soggetta allasola comunicazione al Comune competenteper territorio, con l’indicazione degli estremidell’autorizzazione o della SCIA, del settoremerceologico, dell’ubicazione e dellasuperficie di vendita dell’esercizio.

Art. 59 (Sanzioni)

1. Chiunque esercita l’attività di commerciosenza autorizzazione o in mancanza dellaSCIA, ovvero senza i requisiti di cui agli

articoli 8 e 9 è soggetto alla sanzioneamministrativa del pagamento di una sommada euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 e allachiusura immediata dell’esercizio, fatte salvele disposizioni di cui agli articoli 17, comma5” , 18, comma 5, e 45.

2. Per ogni altra violazione delle disposizionidel presente titolo, nonché di quelle contenutenei regolamenti di cui all’articolo 2, si applicala sanzione amministrativa del pagamento diuna somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

3. Qualora venga rilevata la mancanza deirequisiti igienico-sanitari, edilizi o disicurezza necessari per il rilasciodell’autorizzazione o del titolo abilitativo, èdisposta la sospensione dell’attività,assegnando un termine per il ripristino deirequisiti mancanti.

4. Nel caso di violazione degli obblighi di cuiall’articolo 55 reiterata per almeno due voltenel corso di tre anni solari, il Comunesospende l’attività di vendita per un periododa cinque a venti giorni, anche se si èprovveduto al pagamento della sanzionemediante oblazione.

TITOLO III Disciplina delle attività di

somministrazione

Art. 60 (Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:a) somministrazione al pubblico di alimenti ebevande, la vendita per il consumo sul posto,che comprende tutti i casi in cui gli acquirenticonsumano il prodotto nei locali dell’esercizioo in un’area aperta al pubblico attrezzati alloscopo;

b) area aperta al pubblico, quella adiacente ocomunque pertinente al locale cui si riferiscel’autorizzazione o la SCIA;

c) attrezzatura ed impianti disomministrazione, tutti i mezzi e gli strumentiidonei a consentire il consumo sul posto dialimenti e bevande;

d) somministrazione nel domicilio delconsumatore o catering, l’organizzazione disomministrazione di alimenti e bevanderivolta al consumatore presso la sua dimora,nonché presso il luogo in cui si trovi permotivi di lavoro o di studio o per losvolgimento di particolari eventi qualicerimonie o convegni;

e) esercizi non aperti al pubblico, quelli a cuipuò accedere esclusivamente una cerchialimitata ed individuabile di persone;

f) somministrazione nelle mense aziendali, lasomministrazione di pasti offerta dal datore dilavoro ai propri dipendenti ed ai dipendenti dialtre aziende convenzionate, in forma diretta oindiretta.

2. Gli esercizi di somministrazione alpubblico di alimenti e bevande sono costituitida un’unica tipologia, che comprende anchela somministrazione di bevande alcoliche neilimiti previsti dalla relativa autorizzazionesanitaria.

3. Sono ricompresi nella tipologia di cui alcomma 2 i centri rurali di ristoro edegustazione, di cui all’articolo 21, comma 1,lettera b), della l.r. 3/2002.

4. Le norme contenute nel presente titolo nonsi applicano alle attività turistiche edagrituristiche che restano disciplinate dallerispettive leggi regionali. Non si applicano,altresì, agli artigiani di cui all’articolo 1,comma 4, lettera f), che svolgono attività disomministrazione di alimenti e bevande, neilocali di produzione e in quelli ad essiadiacenti e comunicanti, in via strumentale oaccessoria, senza attrezzature disomministrazione finalizzate. E’ consentita ladotazione di soli piani di appoggio e lafornitura di stoviglie e posate a perdere.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui ald.p.r. 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamentorecante la semplificazione del procedimento

per il rilascio dell’autorizzazione allasomministrazione di alimenti e bevande daparte di circoli privati), agli articoli 86 e 110del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazionedel testo unico delle leggi di pubblicasicurezza), nonché ogni altra disposizionestatale in materia di sorvegliabilità dei localiadibiti a pubblici esercizi per lasomministrazione di alimenti e bevande e inmateria di ordine pubblico e sicurezza.

Art. 61 (Requisiti morali e professionali)

1. L’esercizio, in qualsiasi forma, diun’attività di somministrazione di alimenti ebevande è consentito a chi è in possesso deirequisiti morali di cui all’articolo 8.

2. Non possono esercitare l’attività disomministrazione di alimenti e bevandecoloro che hanno riportato, con sentenzapassata in giudicato, una condanna per reaticontro la moralità pubblica e il buon costume,per delitti commessi in stato di ubriachezza oin stato di intossicazione da stupefacenti, perreati concernenti la prevenzionedell’alcolismo, le sostanze stupefacenti opsicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesseclandestine, per infrazione alle norme suigiochi.

3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensidel comma 2, permane per la durata dicinque anni a decorrere dal giorno in cui lapena è stata scontata. Qualora la pena si siaestinta in altro modo, il termine di cinqueanni decorre dal giorno del passaggio ingiudicato dalla sentenza, salvoriabilitazione.”.

4. Qualora sia stata concessa la sospensionecondizionale della pena, non si applica ildivieto di esercizio dell’attività.

5. Per l’esercizio dell’attività è necessario ilpossesso di uno dei seguenti requisitiprofessionali:a) avere frequentato, con esito positivo, uncorso professionale per il commercio o per

la preparazione o la somministrazione deglialimenti, istituito ai sensi delle normativeregionali o delle Province autonome diTrento e Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, peralmeno due anni anche non continuativi nelquinquennio precedente, presso impreseesercenti l’attività nel settore alimentare onel settore della somministrazione dialimenti e bevande, in qualità di dipendentequalificato addetto alla vendita,all’amministrazione o alla preparazionedegli alimenti o in qualità di socio lavoratoreo in qualità di coadiutore familiare setrattasi di coniuge, parente o affine, entro ilterzo grado, dell’imprenditore, comprovatadall’iscrizione all’INPS;c) essere in possesso di laurea, anchetriennale, o diploma di scuola secondariasuperiore o di altra scuola a indirizzoprofessionale, almeno triennale, purché neicorsi di studio siano previste materieattinenti al commercio ovvero allapreparazione o alla somministrazione deglialimenti.”.

7. Sono considerati in possesso dei requisitiprofessionali per la somministrazione dialimenti e bevande i dipendenti diamministrazioni pubbliche inquadrati conprofilo professionale di cuoco ed aiuto cuocoanteriormente alla data di entrata in vigoredella presente legge.

8. La Giunta regionale stabilisce le modalitàdi organizzazione, la durata, le materie delcorso di formazione professionale di cui alcomma 5, lettera a), dei relativi esami finali,nonché dei corsi di aggiornamento confrequenza obbligatoria per chi già esercital’attività;

9. La Giunta regionale garantiscel’effettuazione dei corsi di cui al comma 5,lettera a), con soggetti accreditati per laformazione continua. A tal fine sonoconsiderati in via prioritaria le organizzazionidel commercio, del turismo e dei servizi piùrappresentative a livello regionale, i centri diassistenza tecnica di cui all’articolo 6 e leCCIAA.

10. In caso di società, associazioni, organismicollettivi, i requisiti di cui al comma 5 devonoessere posseduti dal legale rappresentante o daun preposto all’esercizio. Lo stesso soggettonon può contemporaneamente essere prepostoall’esercizio dell’attività per più società,associazioni, organismi collettivi.

11. Ai soggetti provenienti da altre regioni oda paesi dell’Unione europea sonoriconosciuti i requisiti per l’eserciziodell’attività previsti dalle rispettivenormative.”.

12. Ai cittadini e alle società di Stati nonappartenenti all’Unione europea si applicanole norme statali ed internazionali in materia diriconoscimento di titoli di studio.

13. Sono fatti salvi i requisiti professionaliposseduti prima dell’entrata in vigore dellapresente legge.

Art. 62 (Indirizzi e criteri)

1. La Giunta regionale, sentite leorganizzazioni del commercio, turismo eservizi e le associazioni dei consumatorimaggiormente rappresentative a livelloregionale, con il regolamento di cuiall’articolo 2, comma 1, stabilisce gli indirizziai Comuni per il rilascio della autorizzazionedi cui all’articolo 63, tenendo conto, inparticolare:

b) delle caratteristiche e dello sviluppourbanistico del territorio;

c) del traffico, della mobilità,dell’inquinamento acustico e ambientale;

d) della necessità di tutelare i locali storici.

2. I Comuni, sentite le organizzazioni delcommercio, turismo e servizi e le associazionidei consumatori maggiormenterappresentative a livello regionale, sulla basedegli indirizzi di cui al comma 1, stabilisconoi criteri, con esclusione di quello numerico, ele procedure relativi al rilascio delle

autorizzazioni all’apertura, al trasferimento disede e all’ampliamento della superficie.

3. Il Comune, ove riscontri che parti delproprio territorio, in relazione alla lorospecificità, risultano carenti di servizio, puòprevedere misure ed interventi volti a favorireed incentivare l’insediamento di esercizi disomministrazione di alimenti e bevande, conparticolare riguardo alle aree montane e rurali.

4. I Comuni determinano altresì le condizioniper l’esercizio delle attività in formastagionale, da svolgersi in modo continuativoper uno o più periodi da uno a sette mesi.

5. I Comuni individuano altresì i criteri e lemodalità per l’esercizio dell’attività dicatering.

Art. 63 (Autorizzazione)

1. L’apertura degli esercizi disomministrazione di alimenti e bevande èsoggetta ad autorizzazione, rilasciata dalComune nel cui territorio è ubicatol’esercizio. Il trasferimento di sede èsoggetto a SCIA, mentre è soggetto adautorizzazione nel caso in cui riguardi ilpassaggio da una zona non sottoposta aprogrammazione ai sensi dell’articolo 62 auna zona interessata dalla medesimaprogrammazione.

2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinatoall’accertamento dei requisiti di cuiall’articolo 61, al rispetto dei criteri comunalidi cui all’articolo 62, nonché:

a) alla disponibilità da parte dell’interessatodei locali nei quali intende esercitare l’attività;

b) all’indicazione, in caso di società,dell’eventuale preposto all’esercizio;

c) alla notifica sanitaria prevista per leimprese alimentari e al certificato diprevenzione incendi, ove previsto;

d) all’accertamento della conformità dei localiai criteri stabiliti dal decreto del Ministro

dell’interno 17 dicembre 1992, n. 564(Regolamento concernente i criteri disorvegliabilità dei locali adibiti a pubbliciesercizi per la somministrazione di alimenti ebevande).

3. L’attività di somministrazione di alimenti ebevande è esercitata nel rispetto delledisposizioni in materia edilizia, urbanistica,igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzioneincendi, di inquinamento acustico.

4. L’autorizzazione è rilasciata a tempoindeterminato ed ha validità limitatamente ailocali in essa indicati.

5. Entro trenta giorni dal rilasciodell’autorizzazione il Comune ne comunicagli estremi, anche in via telematica, alPrefetto, al Questore, alla zona territorialecompetente dell’ASUR e alla CCIAA.

6. Gli esercizi di somministrazione aperti alpubblico autorizzati ai sensi del comma 1hanno facoltà di vendere per asporto i prodottiper i quali sono stati autorizzati allasomministrazione e sono abilitatiall’installazione e all’uso di apparecchiradiotelevisivi ed impianti per la diffusionesonora e di immagini, nonché di giochi, nelrispetto delle disposizioni previste dalle leggidi settore.

7. L’installazione di distributori automaticiper la somministrazione di alimenti e bevandein locali aperti al pubblico esclusivamenteadibiti a tale attività è soggetta alledisposizioni di cui al presente articolo, fattosalvo quanto previsto all’articolo 64, comma3.

Art. 64 (Dichiarazione di inizio attività)

1. Sono soggette a DIA, da presentare alComune nel cui territorio è ubicatol’esercizio, le attività per la somministrazioneal pubblico di alimenti e bevande esercitate:

a) nel domicilio del consumatore;

b) negli esercizi situati all’interno delleautostrade, delle stazioni dei mezzi ditrasporto pubblico, delle stazioni ferroviarie,aeroportuali e marittime;

c) all’interno di musei, teatri, sale da concerto,cinema e simili;

d) nelle mense aziendali e negli spacci diaziende, enti, scuole ed università, ospedali,case di riposo, caserme, stabilimenti delleforze dell’ordine, strutture di accoglienza perimmigrati o rifugiati ed altre strutture simili;

e) negli esercizi polifunzionali di cuiall’articolo 19;

f) negli esercizi situati all’interno dei centricommerciali, dei centri agroalimentari e deimercati all’ingrosso;

g) negli esercizi in cui la somministrazione alpubblico di alimenti e bevande viene svoltacongiuntamente ad una prevalente attività dispettacolo, intrattenimento e svago, quali: saleda ballo, locali notturni, impianti sportivi, saleda gioco, stabilimenti balneari;

h) negli esercizi posti nell’ambito degliimpianti stradali di distribuzione carburanti,di cui al titolo IV;

i) negli esercizi di somministrazione annessiai rifugi alpini.

2. La somministrazione di alimenti e bevandenegli esercizi di cui al comma 1, ad esclusionedi quelli di cui alle lettere b) ed h), è effettuataesclusivamente a favore di chi usufruiscedell’attività degli esercizi medesimi e negliorari di apertura degli stessi. Lo spazio in cuisi svolge l’attività di somministrazioneprevista alla lettera g) del comma 1 non devesuperare il 25 per cento dell’intera superficiedel locale.

3. E’ soggetta, altresì, a DIA con decorrenzadalla data di ricevimento della dichiarazionemedesima la somministrazione di alimenti ebevande mediante distributori automaticieffettuata in modo non esclusivo.

4. La dichiarazione di cui ai commi 1 e 3 deveindicare:

a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo61;

b) le caratteristiche specifiche dell’attività dasvolgere;

c) l’ubicazione e la superficie specifica deilocali adibiti alla somministrazione e, per gliesercizi di cui al comma 1, lettera g), lasuperficie utilizzata per l’intrattenimento;

d) la disponibilità e la conformità del localeove è esercitata la somministrazione allenorme e prescrizioni edilizie, urbanistiche,igienico sanitarie, di sicurezza, di prevenzioneincendi, di inquinamento acustico e disorvegliabilità, ove previsti e, in particolare, ilpossesso delle prescritte autorizzazioni inmateria;

e) il possesso dei requisiti dell’eventualepreposto all’esercizio.

Art. 65 (Autorizzazione temporanea)

1. In occasione di fiere, feste, mercati o dialtre riunioni straordinarie di persone, ilComune può rilasciare autorizzazionitemporanee alla somministrazione di alimentie bevande valide soltanto per il periodo dieffettivo svolgimento delle manifestazioni eper i locali o le aree cui si riferiscono ecomunque per un periodo non superiore atrenta giorni.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 èrilasciata previo accertamento dei requisiti dicui all’articolo 61, nonché dei requisiti disicurezza e igienico-sanitari.

3. Per lo svolgimento dell’attività disomministrazione in forma temporaneanell’ambito di manifestazioni a caratterereligioso, benefico, politico, sociale, sportivo,organizzate da soggetti pubblici o privati, nonsono richiesti i requisiti professionali di cuiall’articolo 61.

4. L’attività di somministrazione di cui alcomma 1 non è soggetta al rispetto dellanormativa vigente in materia di destinazioned’uso dei locali, delle aree e degli edifici.

Art. 66 (Limitazioni all’esercizio dell’attività)

1. I Comuni vietano la somministrazione dibevande alcoliche o superalcoliche inrelazione a esigenze di interesse pubblico. Ildivieto di somministrazione di bevandealcoliche o superalcoliche può essere:

a) permanente o temporaneo;

b) adottato come disposizione generale pertutti gli esercizi di una determinata area delterritorio comunale ovvero come prescrizionedata ai sensi dell’articolo 9 del r.d. 773/1931;

c) adottato in occasione di particolari eventi omanifestazioni o anche in determinate fasceorarie per prevenire conseguenze dannosederivanti dall’assunzione di alcolici esuperalcolici.

2. E’ vietata la somministrazione di bevandealcoliche mediante distributori automatici.

Art. 67 (Monitoraggio)

1. Ai fini dell’attività di programmazioneregionale e comunale la Giunta regionaleorganizza, nell’ambito del sistemainformativo integrato regionale, la raccolta ela diffusione di dati degli esercizi disomministrazione di alimenti e bevande.

2. I Comuni, entro il 31 gennaio di ciascunanno, inviano alla Regione, anche in viatelematica, gli elenchi delle autorizzazionirilasciate o revocate nel corso dell’annoprecedente, nonché delle dichiarazioni diinizio attività pervenute nello stesso periodo.

Art. 68 (Orari e pubblicità dei prezzi)

1. L’orario di apertura al pubblico degliesercizi di somministrazione di alimenti ebevande è rimesso alla libera determinazionedegli esercenti entro il limite giornalierominimo e massimo stabilito dal Comune,sentite le organizzazioni del commercio, delturismo e dei servizi e le associazioni deiconsumatori maggiormente rappresentative alivello regionale.

2. Il Comune può, altresì, sentite leorganizzazioni del commercio, del turismo edei servizi e le associazioni dei consumatori,fissare fasce orarie di apertura in ragione dellediverse esigenze dei consumatori e dellecaratteristiche del territorio comunale.

3. L’orario prescelto è comunicato alComune, in base ai criteri e alle modalitàprevisti dagli indirizzi regionali epubblicizzato mediante l’esposizione dicartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio.

4. Gli esercizi aperti al pubblico possonoosservare una o più giornate di ripososettimanale, che devono essere indicate neicartelli di cui al comma 3.

5. La chiusura temporanea degli esercizi èpubblicizzata mediante l’esposizione di uncartello leggibile dall’esterno ed è comunicataal Comune.

6. Il Comune, sentite le organizzazioni delcommercio, del turismo e dei servizi e leassociazioni dei consumatori, può predisporreprogrammi di apertura per turno degli esercizidi somministrazione di alimenti e bevande.Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turnipredisposti e a renderli noti al pubblicomediante l’esposizione di un cartello visibilesia all’interno che all’esterno.

7. Per i prodotti destinati allasomministrazione, l’obbligo di esposizionedei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, medianteesposizione, all’interno dell’esercizio, diapposita tabella ben visibile;

b) per quanto concerne gli alimenti, con lestesse modalità di cui alla lettera a), cui siaggiunge, per le attività di ristorazione,l’obbligo di esposizione della tabella ancheall’esterno dell’esercizio o comunqueleggibile dall’esterno.

8. Per l’offerta dei prodotti di cui al comma 7,lettera b), con formule a prezzo fisso, è vietatal’applicazione di costi aggiuntivi per servizioe coperto e deve essere chiaramente espressoil costo delle bevande non comprese nel costofisso.

9. Qualora il servizio di somministrazione siaeffettuato al tavolo, il listino dei prezzi deveessere posto a disposizione dei clienti primadell’ordinazione e deve indicare l’eventualecomponente del servizio, con modalità tali darendere il prezzo chiaramente e facilmentecomprensibile al pubblico.

Art. 69 (Sanzioni)

1. A chiunque eserciti l’attività disomministrazione di alimenti e bevande senzail prescritto titolo abilitativo o quando questosia revocato o sospeso o decaduto ovvero inmancanza dei requisiti di cui all’articolo 61, siapplica la sanzione amministrativa previstadall’articolo 17 bis, comma 1, del r.d.773/1931.

2. Per ogni altra violazione alle disposizionidella presente legge e a quelle adottate daiComuni si applica la sanzione amministrativaprevista dall’articolo 17 bis, comma 3, del r.d.773/1931.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, siapplicano le disposizioni di cui agli articoli 17ter e 17 quater del r.d. 773/1931.

Art. 70 (Disposizioni transitorie)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge, la Giuntaregionale adotta il regolamento di cuiall’articolo 2, comma 1, riguardante gliindirizzi e i criteri dell’articolo 62. Entro icentottanta giorni successivi, i Comunistabiliscono i criteri di cui all’articolo 62,comma 2.

2. Fino all’entrata in vigore degli indirizziregionali di cui all’articolo 62, comma 1,rimangono in vigore i criteri ed i parametriapprovati dai singoli Comuni in base alla l.r. 9dicembre 2005, n. 30 (Disciplina delle attivitàdi somministrazione al pubblico di alimenti ebevande), abrogata dalla presente legge.

3. Entro centocinquanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge ilComune disciplina gli orari di cui all’articolo68.

TITOLO IV Distribuzione dei carburanti

Art. 71 (Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) rete di distribuzione di carburanti perautotrazione, l’insieme dei punti di venditaeroganti benzine, gasoli, gas di petrolioliquefatto (GPL), metano, nonché tutti icarburanti per autotrazione in commercio ivicomprese le colonnine per l’alimentazione diveicoli elettrici, ad esclusione degli impiantidi cui alle lettere i), l) e m);

b) carburanti, le benzine, il gasolio, il GPL, ilgas metano, l’olio lubrificante e tutti gli altricarburanti conformi ai requisiti tecniciindicati per ciascun carburante nelle tabelledella commissione tecnica di unificazionedell’autoveicolo (CUNA);

c) distributore, l’insieme delle attrezzatureche permettono il trasferimento del carburante

dal serbatoio dell’impianto al serbatoio delmezzo, misurando contemporaneamente ivolumi o la quantità trasferiti, composto da:

1) una o più pompe o altro sistema diadduzione;

2) uno o più contatori o misuratori del volumedi carburante erogato;

3) un dispositivo per la quantificazionedell’importo da pagare;

4) una o più pistole o valvole diintercettazione;

5) le tubazioni che li connettono;

d) impianto di distribuzione dei carburanti perautotrazione, il complesso commercialeunitario costituito da uno o più distributori edai serbatoi dei carburanti erogabili, con lerelative attrezzature, locali e attivitàaccessorie, ubicato lungo la rete stradaleordinaria e lungo le autostrade;

e) potenziamento dell’impianto, l’aggiunta diuno o più carburanti erogabili o di colonnineper l’alimentazione di veicoli elettrici nonpresenti nell’autorizzazione o concessioneoriginaria;

f) self-service pre-pagamento, il complesso diapparecchiature a moneta, a carta magnetica oa lettura ottica per l’erogazione automatica delcarburante di cui l’utente si serve direttamentecon pagamento anticipato e per il cuifunzionamento non è necessaria l’assistenzadi apposito personale;

g) self-service post-pagamento, il complessodi apparecchiature per l’erogazioneautomatica del carburante usato direttamentedall’utente, con pagamento effettuatosuccessivamente al prelievo di carburante apersonale incaricato, il quale provvede alcontrollo e al comando dell’erogazionemediante apparecchiatura elettronica e cassacentralizzata;

h) accettatore di carta di credito,l’apparecchio per il pagamento dell’importo

relativo all’erogazione dei carburantimediante carta di credito;

i) impianto di distribuzione di carburante perunità da diporto e avio ad uso pubblico,l’impianto ubicato all’interno delle areeportuali e aeroportuali, destinato all’esclusivorifornimento dei natanti e degli aeromobili;

l) impianto di distribuzione di carburanteesente da accisa per motovela e motopesca,l’impianto ubicato all’interno delle areeportuali, destinato all’esclusivo rifornimentodi coloro che usufruiscono del carburante perautotrazione a esenzione da accisa;

m) impianto ad uso privato, l’impiantoubicato all’interno di aree di proprietà privatao pubblica non aperte al pubblico, qualistabilimenti, cantieri, magazzini e depositi,destinato all’esclusivo rifornimento diautomezzi di proprietà, in locazione e in usoal titolare dell’autorizzazione. Tale impiantopuò erogare gasolio, benzine, GPL, metano edetenere oli lubrificanti in confezioniregolamentari. L’erogazione del carburanteavviene con apparecchiature automatiche, peraspirazione, o con qualsiasi mezzo nonautomatico, comunque provvisto di un idoneosistema di misurazione dell’erogato. I serbatoidevono essere interrati. Per i liquidi dicategoria C (gasolio) possono essere utilizzaticontenitori-distributori omologati concapacità non superiore a 9 metri cubilimitatamente ai casi previsti dalla normativadi sicurezza;

n) impianto ad uso privato per trasportopubblico locale, l’impianto ubicato all’internodi aree di proprietà pubblica o privata nonaperte al pubblico, quali stabilimenti odepositi o aree all’uopo attrezzate, destinatoall’esclusivo rifornimento dei veicoli utilizzatiper il trasporto pubblico e per i mezzi diservizio ausiliari dei soggetti che iviesercitano tale attività e delle altre aziende ditrasporto pubblico locale facenti parte dellesocietà consortili di bacino firmatarie dicontratti di servizio, nonché da parte delleamministrazioni comunali esercenti i servizidi trasporto in forma diretta.

Art. 72 (Indirizzi regionali)

1. Per gli impianti di distribuzione lungo leautostrade e i raccordi autostradali, la Giuntaregionale con il regolamento di cui all’articolo2, comma 1, stabilisce:

a) la definizione degli indirizzi perl’ammodernamento della rete degli impiantiautostradali di carburante, allo scopo diassicurare il miglioramento dell’efficienzadella rete e l’incremento dei servizi resiall’utenza, in coerenza con le scelte effettuatein materia di assetto del territorio e di tuteladell’ambiente;

b) l’individuazione dei criteri e delle modalitàper lo sviluppo delle attività commercialiintegrative, artigianali, di somministrazione dialimenti e bevande e di altre eventuali attivitànegli impianti;

c) l’individuazione di eventuali altri criteri eparametri per le attività di distribuzionecarburanti e per le attività commercialiaccessorie.

2. Per gli impianti di distribuzione stradali,con il regolamento di cui all’articolo 2,comma 1, la Giunta regionale stabilisce:

a) gli indirizzi per la razionalizzazione el’ammodernamento della rete degli impianti,allo scopo di assicurare il miglioramentodell’efficienza della rete e l’incremento deiservizi resi all’utenza, in coerenza con lescelte effettuate in materia di assetto delterritorio e di tutela dell’ambiente;

b) le tipologie e le caratteristiche degliimpianti;

c) gli standard di qualità e di prestazione deiservizi;

d) l’individuazione di eventuali altri criteri eparametri per le attività di distribuzionecarburanti e per le attività commercialiaccessorie;

e) l’incentivazione alla diffusione deicarburanti a basso impatto ambientale eall’efficienza energetica, privilegiando l’usodi fonti energetiche rinnovabili.

3. La Giunta regionale, con il regolamento dicui all’articolo 2, comma 1, determina altresì:

a) le procedure relative all’installazione e allamodifica degli impianti;

b) gli orari di apertura e le turnazioni, inrelazione alla tipologia degli impianti, allecaratteristiche del territorio, all’interessedell’utenza e alla presenza del personaleaddetto al servizio;

c) le agevolazioni per le zone montane e icomuni svantaggiati.

Art. 73 (Disciplina urbanistica e servizi accessori)

1. Gli impianti di distribuzione dei carburantisono realizzati, nel rispetto del regolamento dicui all’articolo 2, comma 1, in tutte le zoneomogenee del piano regolatore generalecomunale, ad eccezione delle zone A ai sensidel d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limitiinderogabili di densità edilizia, di altezza, didistanza fra i fabbricati e rapporti massimi traspazi destinati agli insediamenti residenziali eproduttivi e spazi pubblici o riservati alleattività collettive, al verde pubblico o aparcheggi da osservare ai fini dellaformazione dei nuovi strumenti urbanistici odella revisione di quelli esistenti, ai sensidell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967,n. 765). Gli impianti possono essere realizzatianche nelle fasce di rispetto a protezione delnastro stradale.

2. Presso gli impianti di distribuzionecarburanti possono essere esercitate attivitàcommerciali al dettaglio qualificabili comeesercizi di vicinato, ivi comprese le rivenditedi giornali e riviste, nonché attività artigianali,ricettive, di servizio e di somministrazione alpubblico di alimenti e bevande, in deroga allenorme di settore. La relativa autorizzazione o

SCIA deve far capo allo stesso titolaredell’impianto di distribuzione carburanti

3. I soggetti titolari della licenza di eserciziodell’impianto di distributori di carburanti,rilasciata dall’Agenzia delle dogane, inpossesso della tabella riservata di cuiall’articolo 1 del d.m. 561/1996, hanno titoloa porre in vendita tutti i prodotti relativi alsettore merceologico non alimentare. Lavendita dei prodotti relativi al settoremerceologico alimentare è svolta nel rispettodei requisiti richiesti per il settore medesimo.

4. Le attività di cui al comma 2 sonoaccessorie all’attività di eserciziodell’impianto di distribuzione dei carburanti enon possono essere trasferite autonomamentee seguono gli orari e le turnazioni previsti pergli impianti di distribuzione carburanti.

5. Nelle aree tutelate ai sensi delledisposizioni in materia di beni ambientali eculturali di cui al d. lgs. 22 gennaio 2004,n. 42 (Codice dei beni culturali e delpaesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge6 luglio 2002, n. 137), gli insediamentidevono essere realizzati nel rispetto dellenorme di tutela.

6. La localizzazione degli impianti dicarburanti stradali costituisce un meroadeguamento degli strumenti urbanistici sututte le zone e sottozone del PRG nonsottoposte a vincoli paesaggistici, ambientaliovvero monumentali e non comprese nellezone territoriali omogenee A.

Art. 74 (Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale esercita le funzioniamministrative relative agli impianti delleautostrade e dei raccordi autostradaliconcernenti:

a) il rilascio delle concessioni perl’installazione e l’esercizio degli impiantidella rete autostradale;

b) il rilascio delle autorizzazioni per lemodifiche, la ristrutturazione e iltrasferimento della titolarità degli impiantidella rete autostradale.

2. Alle concessioni di cui al comma 1, perquanto non previsto dalla presente legge siapplica il d.p.r. 27 ottobre 1971, n. 1269(Norme per l’esecuzione dell’articolo 16 deldecreto legge 26 ottobre 1970, n. 745,convertito in legge, con modificazioni, con lalegge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardantela disciplina dei distributori automatici dicarburante per autotrazione).

3. Spetta inoltre alla Regione ricevere lecomunicazioni relative alle modifiche degliimpianti costituenti potenziamento.

4. Per la sospensione e la decadenza dellaconcessione si applica la disciplina di cuiall’articolo 76.

Art. 75 (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, sulla base di quanto stabilitodalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo72, esercitano le funzioni amministrativerelative agli impianti della rete ordinariaconcernenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni perl’installazione e l’esercizio di nuovi impianti;

b) il rilascio delle autorizzazioni altrasferimento degli impianti dalla posizioneoriginaria ad altra all’interno del territoriocomunale;

c) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo edal trasporto di carburanti in recipienti mobili;

d) il rilascio delle autorizzazioni per gliimpianti di distribuzione di carburante ad usoprivato, per unità da diporto ad uso pubblico,avio per uso pubblico, motovela, nonché permotopesca esente da accisa;

e) il rilascio delle autorizzazioni all’eserciziodi un impianto temporaneo in caso di

ristrutturazione totale o parziale degli impiantigià autorizzati;

f) la revoca, la sospensione e la decadenzadelle autorizzazioni;

g) la fissazione degli orari e delle turnazioni;

h) l’applicazione delle sanzioniamministrative.

2. Spetta inoltre ai Comuni ricevere lecomunicazioni relative al trasferimento dellatitolarità delle autorizzazioni e alle modifichedegli impianti costituenti potenziamento.

Art. 76 (Sospensione e decadenza)

1. Il titolare dell’autorizzazione comunica alComune la sospensione temporaneadell’attività degli impianti per un periodo nonsuperiore a sei mesi, eccezionalmenteprorogabile per altri sei mesi qualora nonostino le esigenze dell’utenza. Nei casi didocumentata forza maggiore la sospensione siprotrae per tutta la durata dell’impedimento.

2. Al termine del periodo di sospensionedell’attività dell’impianto il titolare deverimettere in esercizio l’impianto. Trascorsoinutilmente tale termine, il Comune diffidal’interessato a riattivare l’impianto entro iltermine di trenta giorni, pena la decadenzadell’autorizzazione.

3.I lavori per la realizzazione di nuoviimpianti e per trasferimenti sono ultimati neitermini di cui al permesso di costruire. Neicasi di documentata forza maggiore, ilComune può autorizzare la proroga per tuttala durata dell’impedimento. Il superamentodei termini suddetti per un periodo inferiore atre mesi determina l’applicazione dellesanzioni di cui all’articolo 81, comma 1,lettera c); in caso di superamento eccedente itre mesi, l’autorizzazione decade.

4. Il Comune, altresì, dichiara la decadenzadell’autorizzazione qualora vengano meno irequisiti di cui all’articolo 8.

5. La decadenza dell’autorizzazione comportalo smantellamento dell’impianto e il ripristinodel sito da parte del titolare entro il terminefissato dal Comune. Trascorso inutilmentetale termine il Comune provvede con spese acarico del titolare.

Art. 77 (Collaudo degli impianti)

1. Gli impianti autostradali e stradali,compresi quelli ad uso privato, sonocollaudati, prima di essere posti in esercizio,su richiesta degli interessati rispettivamentealla Regione e al Comune competente perterritorio, da una commissione costituita da unrappresentante dell’Agenzia delle dogane, daun rappresentante del Comando provincialedei vigili del fuoco competente per territorio,da un rappresentante della struttura regionalecompetente in materia di commercio e da unrappresentante comunale.

2. Il collaudo è obbligatorio per i nuoviimpianti, i potenziamenti, i trasferimenti,nonché per le seguenti modifiche:

a) aggiunta di distributori per prodotti giàautorizzati;

b) aumento del numero e della capacità distoccaggio dei serbatoi;

c) installazione dei dispositivi self-servicepre-pagamento.

3. Le modifiche non soggette a collaudodevono essere realizzate nel rispetto dellenorme di sicurezza e di quelle fiscali,documentato da un’attestazione, rilasciata datecnico abilitato, da trasmettere alla Regione eal Comune, al Comando provinciale dei vigilidel fuoco e all’Agenzia delle dogane.

4. La Regione o il Comune, entro trenta giornidal ricevimento della richiesta di cui alcomma 1, convoca la commissione dicollaudo, che provvede entro i trenta giornisuccessivi.

5. Ai componenti la commissione spetta, perogni collaudo, un rimborso spese forfettario acarico della ditta richiedente, il cui importo ele cui modalità di pagamento sono stabilitedalla Giunta regionale.

6. La Regione o il Comune, in attesa delcollaudo, rilascia, su richiesta del titolare,l’autorizzazione all’esercizio provvisoriodell’impianto fino all’effettuazione delcollaudo medesimo. La domanda è presentataalla Regione o al Comune competente,unitamente alla perizia giurata a firma di untecnico abilitato attestante il rispetto dellenorme vigenti.

Art. 78 (Monitoraggio e osservatorio)

1. La struttura regionale competente inmateria procede alla costante verifica dei datirelativi alla consistenza e alla dinamica dellarete di distribuzione dei carburanti.

2. I Comuni, l’Agenzia delle dogane, iComandi provinciali dei vigili del fuoco,l’ANAS, le Province, i titolari delleconcessioni e delle autorizzazioni, nonché igestori degli impianti, trasmettono, surichiesta della Regione, i dati necessari, ancheai fini dell’aggiornamento dell’anagrafetributaria regionale, utilizzando l’appositomodello predisposto dalla struttura regionalecompetente. I Comuni trasmettono altresì allaRegione copia degli atti amministrativiadottati.

3. La struttura di cui al comma 1 svolgealtresì la funzione di osservatorio permanenteper l’analisi e lo studio delle problematichestrutturali e congiunturali del settoreattraverso la raccolta e l’aggiornamento delleinformazioni sulla rete distributiva in unabanca dati informatizzata, nonché attraversola promozione di indagini e ricerche e larealizzazione di strumenti di informazioneperiodica destinati agli operatori, alleorganizzazioni professionali, agli istituti diricerca ed alle istituzioni pubbliche.

Art. 79 (Incompatibilità degli impianti stradali)

1. È considerato incompatibile l’impiantostradale che versa in una delle seguenticondizioni:

a) è situato in zona A ai sensi del vigentepiano regolatore generale;

b) crea intralcio al traffico ai sensi del comma2;

c) è privo di fuoristrada;

d) ha accessi non conformi alle disposizionidel codice della strada;

e) non è provvisto di servizi igienico-sanitariper gli utenti, anche in condizione didisabilità;

f) è localizzato fuori del centro abitato, incorrispondenza di biforcazioni di strade conincroci ad ipsilon e ubicato sulla cuspide deglistessi con accessi su più strade pubbliche;

g) è localizzato fuori del centro abitatoall’interno di curve aventi raggio minore oduguale a metri 100, salvo si tratti di un unicoimpianto.

2. Un impianto crea intralcio al trafficoquando nel tratto di sede stradale ad essoprospiciente, dove la circolazione avviene inun solo o nei due sensi di marcia e qualunquesia l’ampiezza della strada stessa, chi deveeffettuare il rifornimento o il travaso dicarburanti è costretto ad arrestarsi sullacarreggiata.

3. Gli impianti non dotati di attività accessorieche non sono provvisti dei servizi di cui alcomma 1, lettera e), esistenti alla data dientrata in vigore della presente legge, devonoessere adeguati in occasione della primarichiesta di modifica successiva alla data dientrata in vigore della legge medesima.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata invigore della presente legge i titolari degliimpianti esistenti, che non hanno avuto da

parte del Comune la verifica di compatibilitàai sensi dell’articolo 10 della l.r. 24 luglio2002, n. 15 (Razionalizzazione edammodernamento della rete di distribuzionedei carburanti per uso di autotrazione),trasmettono al Comune una dichiarazionesostitutiva di atto notorio, corredata da periziagiurata di un tecnico abilitato, che attesta chel’impianto non si trova nelle condizioni di cuial comma 1, salvo quanto previsto al comma3, ovvero è stato adeguato.

5. Per gli impianti incompatibilil’autorizzazione decade e l’impianto deveessere smantellato con le modalità di cuiall’articolo 76, comma 5.

Art. 80 (Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza sull’applicazione del presentetitolo è esercitata dalla Regione e dai Comuni.I titolari delle concessioni e delleautorizzazioni sono tenuti a consentire agliincaricati il libero accesso agli impianti,nonché a fornire tutte le informazionirichieste.

2. Restano fermi i controlli di natura fiscale equelli attinenti alla tutela della sicurezza eincolumità pubblica, nonché alla sicurezzasanitaria, ambientale e stradale demandati alleamministrazioni competenti.

Art. 81 (Sanzioni)

1. È soggetto al pagamento della sanzioneamministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 adeuro 15.000,00 colui che:

a) installa o mantiene in esercizio un impiantosenza autorizzazione;

b) procede ad una modifica dell’impianto o nemodifica la composizione in mancanza diautorizzazione o di comunicazione;

c) non rispetta il termine di esecuzione lavori;

d) installa un impianto ad uso privato senzaautorizzazione o fornisce carburante a veicolinon rientranti nell’autorizzazione medesima;

e) rifornisce utenti sprovvisti di recipientimobili conformi alle norme di sicurezza ooperatori privi di autorizzazione; perrecipienti mobili con quantitativi inferiori alitri 30 si applica una sanzione amministrativapecuniaria da euro 150,00 ad euro 300,00;

f) attiva l’impianto prima dell’effettuazionedel collaudo di cui all’articolo 77.

2. È soggetto al pagamento della sanzioneamministrativa pecuniaria da euro 500,00 adeuro 3.000,00 colui che:

a) effettua modifiche all’impianto noncostituenti potenziamento, omettendone lacomunicazione;

b) attiva le modifiche all’impianto inmancanza dell’attestazione di cui all’articolo77, comma 3;

c) non espone il cartello relativo ai prezzipraticati;

d) non rispetta gli orari e le turnazioni;

e) espone cartelli o qualsiasi altro mezzopubblicitario con i quali si creino nell’utentefalse aspettative e si eluda la normativa inmateria di pubblicità ingannevole.

3. Nei casi di particolare gravità o in caso direcidiva, il Comune può disporre lasospensione dell’attività per un periodo nonsuperiore a trenta giorni.

4. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a),l’attività dell’impianto è sospesa finoall’ottenimento dell’autorizzazione, e, ovenon concessa, l’impianto viene smantellatocon le modalità di cui all’articolo 76, comma

Art. 82 (Norme transitorie e finali)

1. Le domande di autorizzazione giàpresentate ai Comuni alla data di entrata invigore della presente legge sono esaminate aisensi della normativa in vigore alla data dipresentazione.

2. Il regolamento di cui all’articolo 2, comma1, riguardante la disciplina del titolo IV, èadottato entro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge.

3. I Comuni adeguano le proprie disposizioniregolamentari entro un anno dalla data dientrata in vigore del regolamento di cui alcomma 2.

TITOLO V Interventi finanziari per il commercio

Art. 83 (Interventi finanziabili)

1. La Regione concede contributi per:

a) la realizzazione di progetti relativi allariqualificazione e alla valorizzazionecommerciale di vie, aree o piazze, conparticolare riguardo ai centri storici, zonepedonalizzate e a traffico limitato;

b) la sistemazione e la riqualificazione di areedestinate ai mercati;

c) la realizzazione dell’assistenza tecnica,della progettazione, dell’innovazionetecnologica ed organizzativa;

d) la realizzazione di programmi di interventoper la promozione e l’attivazione di “Centricommerciali naturali”, intesi come centriurbanizzati a vocazione commerciale, voltialla rigenerazione e al rinnovo commercialeattraverso la formazione di partnershippubblico-privato;

e) la promozione delle produzioni tipiche, diqualità e di eccellenza delle Marche;

f) la promozione e la diffusione presso leimprese, di metodologie per l’adeguamento

della qualità aziendale complessiva aglistandard richiesti dalla normativa statale ecomunitaria;

g) la realizzazione di progetti aziendali perl’attuazione di sistemi di qualità per lafornitura e la realizzazione di servizi eprodotti, in conformità alla normativanazionale e comunitaria;

h) la certificazione di sistemi di qualità perimprese del commercio e dei servizi;i) progetti riguardanti l’insediamento e losviluppo di esercizi commercialipolifunzionali;

l) misure per lo sviluppo del commercioelettronico, del commercio equo e solidale eper l’abbattimento delle barrierearchitettoniche;

m) lo sviluppo di cooperative di garanzia e diconsorzi fidi e di credito mediante l’integrazione dei fondi rischi e del patrimoniodi garanzia, nonché per l’installazione diattrezzature elettroniche e meccanografiche;

n) la promozione e l’incentivazione di misureconcrete per garantire una maggiore sicurezzaalle imprese commerciali che all’interno deiloro luoghi di lavoro svolgono attivitàsottoposte al rischio criminalità.

2. La Regione concede, altresì, contributi aiComuni per la costituzione di un fondo dadestinare alle attività commerciali edeventualmente anche alle attività artigianali edi servizio, per i danni subiti a causadell’esecuzione dei lavori pubblici.

Art. 84 (Destinatari dei contributi)

1. Possono concorrere alla concessione deicontributi previsti dalla presente legge iComuni, le Comunità Montane e le Unioni diComuni, e i seguenti soggetti, aventi sedeoperativa nella regione:

a) le piccole e medie imprese esercenti ilcommercio, nonché quelle esercenti la

somministrazione al pubblico di alimenti ebevande;

b) i soggetti distributivi costituiti in formacooperativa o in altra forma societaria aventi,quale attività primaria, l’acquisto in comunedi merci per conto delle imprese associate;

c) le cooperative e i consorzi fidi, aventi finidi mutualità tra gli aderenti, con sede nelterritorio della regione, costituiti tra esercentiil commercio all’ingrosso e al dettaglio insede fissa o ambulante, tra esercenti lasomministrazione di alimenti e bevande e altrioperatori del settore commerciale, turistico edei servizi;

d) consorzi fidi di secondo grado costituiti dacooperative di garanzia o consorzi fidi dioperatori commerciali e turistici, operantinell’ambito della regione e costituiti daalmeno mille soci complessivamente;

e) i centri di assistenza tecnica di cuiall’articolo 6.

2. Ai fini della presente legge sonoconsiderate piccole e medie imprese quellecosì individuate dalla normativa comunitaria.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b),c), d) ed e), ammessi a contributo regionalesono tenuti ad esercitare l’attività per unperiodo di almeno quattro anni a decorreredalla data di concessione del contributo.

4. Le cooperative e i consorzi fidi di cui alcomma 1, lettera c), per accedere ai contributiprevisti dalla presente legge, devono esserecomposti da almeno duecento soci e avere inatto, al momento della presentazione delladomanda un ammontare di affidamentisuperiore ad un milione di euro.

Art. 85 (Programma di utilizzo delle risorse)

1. La Giunta regionale, previo parere dellacompetente Commissione assembleare,approva un programma annuale di utilizzo

delle risorse destinate al finanziamento degliinterventi di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale, sulla base delprogramma di cui al comma 1, per ciascunintervento ivi previsto, adotta i criteri e lemodalità per la concessione dei contributi.

TITOLO VI Sistema fieristico regionale

Art. 86 (Ordinamento del sistema)

1. Il sistema fieristico regionale è costituitodai quartieri fieristici e dalle manifestazionirealizzate nell’ambito del territorio regionale.

2. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) manifestazioni fieristiche, le attività svoltein via ordinaria, in regime di diritto privato edin ambito concorrenziale per la presentazionee la promozione o la commercializzazione,limitate nel tempo ed in idonei complessiespositivi, di beni e servizi, destinate avisitatori generici e ad operatori professionalidei settori economici coinvolti;

b) quartieri fieristici, le aree appositamenteedificate e attrezzate per ospitaremanifestazioni fieristiche internazionali onazionali, a tal fine destinate dallapianificazione urbanistica territoriale;

c) organizzatori, i soggetti pubblici e privatiche esercitano attività di progettazione,realizzazione e promozione di manifestazionifieristiche;

d) enti fieristici, i soggetti che hanno ladisponibilità, a qualunque titolo, dei quartierifieristici, anche al fine di promuoverel’attività fieristica;

e) superficie netta, la superficie in metriquadrati effettivamente occupata, a titolooneroso, dagli espositori nei quartierifieristici.

3. Tra le manifestazioni fieristiche di cui alcomma 2, lettera a), sono individuate inparticolare le seguenti tipologie:

a) fiere generali, senza limitazionemerceologica, aperte al pubblico, dirette allapresentazione e all’eventuale vendita, anchecon consegna immediata, dei beni e deiservizi esposti;

b) fiere specializzate, limitate ad uno o piùsettori merceologici omogenei o tra loroconnessi, riservate agli operatoriprofessionali, dirette alla presentazione e allapromozione dei beni e dei servizi esposti, concontrattazione solo su campione e conpossibile accesso del pubblico in qualità divisitatore;

c) mostre mercato, limitate ad uno o piùsettori merceologici omogenei o connessi traloro, aperte al pubblico indifferenziato o adoperatori professionali, dirette allapromozione o anche alla vendita dei prodottiesposti;

d) esposizioni aperte al pubblico, dirette allapromozione sociale, tecnica, scientifica eculturale, con esclusione di ogni immediatafinalità commerciale.

4. L’attività fieristica è libera ed è esercitatasecondo i principi di trasparenza e di tuteladella concorrenza. Nello svolgimento dellemanifestazioni fieristiche si applicano lenorme igienico-sanitarie, di sicurezzaambientale e sul lavoro vigenti.

5. L’attività di vendita all’interno delle fieregenerali e delle mostre mercato e l’accessodel pubblico indifferenziato alle fierespecializzate sono disciplinate dalregolamento della manifestazione.

6. La Regione e i Comuni, nell’ambito dellerispettive competenze, garantiscono la paritàdi condizioni per l’accesso alle strutture el’adeguatezza della qualità dei servizi agliespositori e agli utenti, assicurando ilcoordinamento delle manifestazioni ufficiali,nonché la pubblicità dei dati e delleinformazioni ad esse relativi.

7. Sono escluse dall’ambito di applicazionedel presente titolo:

a) le esposizioni universali, disciplinate dallaConvenzione sulle esposizioni internazionalifirmata a Parigi il 22 novembre 1928;

b) le esposizioni permanenti di beni e diservizi;

c) le iniziative volte alla vendita di beni eservizi esposti presso i locali di produzione;

d) l’attività di esposizione e di vendita diopere di interesse artistico e culturale, inquanto disciplinate dalle leggi di settore;

e) le esposizioni a carattere non commercialedi opere d’arte o di beni culturali;

f) le esposizioni, a scopo promozionale o divendita, realizzate nell’ambito di convegni omanifestazioni culturali, purché non superinoi mille metri quadrati di superficie netta;

g) le attività di vendita di beni e servizidisciplinate dalla normativa sul commercio insede fissa e sul commercio al dettaglio in areepubbliche;

h) le manifestazioni legate a tradizioni locali,quali le feste e le sagre paesane, compresequelle collegate a celebrazioni devozionali odi culto;

i) le mostre collegate al collezionismo qualoranon abbiano finalità di vendita o di mercato.

Art. 87 (Regolamento di attuazione)

1. Con il regolamento di cui all’articolo 2,comma 1, la Giunta regionale stabilisce inparticolare:

a) i requisiti e le modalità per l’attribuzionedella qualifica di cui all’articolo 88;

b) i termini, le modalità e i requisiti relativialla comunicazione di cui all’articolo 89;

c) le modalità per la redazione del calendariodi cui all’articolo 90;

d) i requisiti di idoneità dei quartieri fieristicie le modalità di verifica degli stessi ai sensidell’articolo 91;

e) le modalità per l’iscrizione nell’elenco dicui all’articolo 92;

f) le modalità per la creazione di un sistemaomogeneo di controllo e certificazione deidati relativi alle manifestazioni internazionalie nazionali.

Art. 88 (Qualificazione delle manifestazioni

fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sonoqualificate di rilevanza internazionale,nazionale o locale in relazione al loro grado dirappresentatività dei settori economici cui lamanifestazione è rivolta, al programma edagli scopi dell’iniziativa, alla provenienzadegli espositori e dei visitatori.

2. La qualifica di manifestazione fieristica dirilevanza internazionale e nazionale èattribuita dalla Regione, con decreto deldirigente della struttura organizzativacompetente in materia, in base ai requisiti ealle modalità stabiliti con il regolamentoadottato ai sensi dell’articolo 87, inconformità ai seguenti criteri:

a) numero, provenienza e rappresentativitàdegli espositori dei settori cui lamanifestazione è rivolta;

b) numero e qualificazione professionale ecommerciale dei visitatori.

3. La qualifica di manifestazione fieristica dirilevanza locale è attribuita dal Comune nelcui territorio si svolge la manifestazione, conle modalità stabilite dal regolamento adottatoai sensi dell’articolo 87.

4. Gli organizzatori di manifestazionifieristiche con qualifica internazionale o

nazionale hanno l’obbligo di certificazionedel proprio bilancio annuale da parte di unasocietà di revisione contabile iscrittanell’apposito albo della Commissionenazionale per la società e la borsa (CONSOB)o di equivalente organo di Stati membridell’Unione europea o di Stati terzi.

Art. 89 (Svolgimento delle manifestazioni fieristiche)

1. I soggetti pubblici e privati che intendonoorganizzare manifestazioni fieristiche invianoagli enti indicati al comma 2 unacomunicazione contenente i dati relativi allemanifestazioni medesime e la dichiarazionedel possesso dei requisiti stabiliti ai sensi delcomma 4, al fine di garantire la necessariaqualità del servizio offerto e la sicurezza dellamanifestazione.

2. La comunicazione è inviata al dirigentedella struttura organizzativa regionalecompetente in caso di manifestazioni dirilevanza internazionale e al Comunecompetente per territorio negli altri casi. IlComune trasmette alla Regione i dati dellemanifestazioni di propria competenza al finedella redazione del calendario di cuiall’articolo 90.

3. La manifestazione fieristica può essereeffettuata decorsi sessanta giorni dalricevimento della comunicazione o delleeventuali informazioni integrative richieste.

4. I termini e le modalità di presentazionedella comunicazione, i dati e i requisiti dacomunicare sono stabiliti con il regolamentoadottato ai sensi dell’articolo 87. Nellafissazione dei requisiti, il regolamento devetener conto, per gli operatori provenienti daaltri Stati membri dell’Unione europea, dellenorme alle quali gli stessi sono sottopostinello Stato di provenienza. L’organizzazionedi manifestazioni da parte di soggetti aventisede legale in Stati non appartenentiall’Unione europea può essere subordinataall’esistenza di condizioni di reciprocità, nelrispetto delle norme internazionali.

5. La durata delle manifestazioni fieristichenon può essere superiore a quindici giorni,salvo deroghe consentite in presenza diparticolari condizioni produttive ecommerciali.

Art. 90 (Calendario regionale delle manifestazioni

fieristiche)

1. Il calendario regionale delle manifestazionifieristiche che si svolgono sul territorioregionale è pubblicato a cura della strutturaorganizzativa regionale competente nelBollettino ufficiale della Regione entro il 30novembre dell’anno precedente a quello in cuisi svolgono le manifestazioni.

2. Il calendario è redatto in base alle modalitàstabilite dal regolamento adottato ai sensidell’articolo 87 e riporta per ognimanifestazione:

a) la denominazione ufficiale;

b) la tipologia e la qualifica;

c) il luogo e il periodo di svolgimento;

d) i settori merceologici interessati;

e) gli estremi della comunicazione di cuiall’articolo 89.

3. Gli organizzatori indicano gli estremi dellacomunicazione di cui all’articolo 89 in ognigenere di pubblicità relativa alla singolamanifestazione.

Art. 91 (Quartieri fieristici)

1. I requisiti di idoneità dei quartieri fieristiciper lo svolgimento di manifestazionirispettivamente internazionali, nazionali elocali, nonché le modalità di verifica di talirequisiti da parte del Comune competente perterritorio sono determinati dal regolamentoadottato ai sensi dell’articolo 87.

Art. 92 (Enti fieristici)

1. Gli enti fieristici devono:a) avere laproprietà o la disponibilità del quartierefieristico per un periodo non inferiore a seianni;

b) avere ad oggetto la gestione del quartierefieristico, e specificatamente dei beniimmobili e mobili adibiti a finalità ed usifieristici, nonché dei servizi essenziali ad essorelativi;

c) assicurare su base annuale il reinvestimentodi parte degli utili in iniziative di sviluppo,valorizzazione e promozione delle strutture edelle attività fieristiche.

2. Al fine di consentire la verifica periodicadel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, glienti inviano annualmente al Comunecompetente per territorio, entro il mese disettembre, una dichiarazione del legalerappresentante attestante il rispetto deirequisiti stessi, evidenziando le variazioniintervenute rispetto all’anno precedente.

3. Al fine di assicurare trasparenza e parità dicondizioni tra tutti gli operatori, i soggetti dicui al comma 1 che svolgano anche attività diorganizzazione di manifestazioni fieristicheprovvedono all’amministrazione e allarendicontazione contabile separate dellediverse attività.

4. Presso la struttura organizzativa regionalecompetente è istituito l’elenco regionale deglienti fieristici, al fine di monitorarel’evoluzione del settore, delle tipologieconcorrenziali e della distribuzione dellemanifestazioni fieristiche sul territorioregionale.

5. La Giunta regionale determina le modalitàper la tenuta dell’elenco di cui al comma 4.

Art. 93 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico

regionale)

1. Ai fini della promozione e dello sviluppodel sistema fieristico regionale, la Giuntaregionale adotta annualmente il programmadelle attività promozionali per l’annosuccessivo, con l’individuazione delleiniziative da svolgere nel territorio regionale.

2. Nell’ambito del programma di cui alcomma 1 ed in base alle disponibilità dibilancio, la Giunta regionale, secondo iprincipi di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123(Disposizioni per la razionalizzazione degliinterventi di sostegno pubblico alle imprese, anorma dell’articolo 4, comma 4, lettera c),della legge 15 marzo 1997, n. 59), detta icriteri e le modalità per la concessione dicontributi ai soggetti organizzatori dellemanifestazioni fieristiche iscritte nelcalendario di cui all’articolo 90, nonché per laconcessione di contributi agli enti di cuiall’articolo 92 per progetti di investimentopresentati dai medesimi.

Art. 94 (Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di cuial presente titolo è esercitata dai Comuni,nonché da personale regionale incaricato.

2. In caso di organizzazione o svolgimento dimanifestazioni fieristiche in mancanza dellaprevia comunicazione o in caso disvolgimento di manifestazioni fieristiche conmodalità diverse da quelle comunicate, èdisposta l’applicazione della sanzioneamministrativa pecuniaria da un minimo dieuro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 perciascun metro quadrato di superficie netta,nonché la revoca della qualifica e l’esclusionedal calendario regionale e dal riconoscimentodi qualifica per un periodo da due a cinqueanni.

3. In caso di abuso della qualifica dimanifestazione internazionale o nazionale, èdisposta l’applicazione della sanzioneamministrativa pecuniaria pari a una sommacompresa tra il 10 e il 30 per cento del

fatturato della manifestazione, nonchél’esclusione dal calendario regionale e dalriconoscimento di qualifica nei due annisuccessivi.

4. In caso di violazione degli obblighi sullacorrettezza e veridicità dell’informazione edella pubblicità verso gli utenti, è disposta lasanzione amministrativa pecuniaria pari a unasomma compresa tra l’1 e il 10 per cento delfatturato della manifestazione.

5. In caso di violazione delle norme delregolamento della singola manifestazionefieristica, è disposta l’applicazione dellasanzione amministrativa pecuniaria da euro10,00 ad euro 100,00 per ogni metro quadratodi superficie netta.

6. In caso di recidiva, le sanzioniamministrative pecuniarie di cui al presentearticolo sono raddoppiate.

7. Le sanzioni sono irrogate dai Comuni inbase a quanto previsto dalla l.r. 33/1998.

Art. 95 (Norme transitorie e finali)

1. Sono iscritti d’ufficio nell’elenco di cuiall’articolo 92, comma 4, gli enti fieristici giàiscritti ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 24novembre 2004, n. 24 (Ordinamento delsistema fieristico regionale) abrogata dallapresente legge.

2. La riorganizzazione dell’Ente unicoregionale per le manifestazioni fieristiche(ERF), istituito dalla l.r. 13 aprile 1995, n. 52(Disciplina delle manifestazioni fieristiche), èeffettuata ai sensi dell’articolo 11 della l.r.24/2004.

TITOLO VII Norme finali

Art. 96 (Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli enti localinell’esercizio delle funzioni e compiti di cuialla presente legge, la Giunta regionale, previadiffida, sentito il Consiglio delle autonomielocali, interviene in via sostitutiva nominandoun commissario per il compimento degli attidovuti.

2. Gli oneri conseguenti all’attività delcommissario sono posti a carico dell’enteinteressato.

Art. 97 (Fondo unico per il commercio)

1. E’ istituito il fondo unico per il commerciofinalizzato a sostenere ed a incrementare leattività di cui alla presente legge.

2. Il fondo è alimentato dalle risorsecomunitarie, statali e regionali destinate alsettore.

2 bis. Nell’ambito del fondo di cui al comma1 viene istituita una riserva a favore dellepiccole imprese commerciali operanti neiComuni con popolazione inferiore a 5.000abitanti.

3. La Giunta regionale determina le modalitàdi riparto del fondo sulla base del programmadi cui all’articolo 85.

Art. 98 (Disposizioni finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previstidalla presente legge concorrono risorse statalie regionali.

2. A decorrere dall’anno 2010, l’entità dellaspesa regionale sarà stabilita dalla leggefinanziaria regionale nel rispetto degliequilibri di bilancio.

3. Le somme occorrenti per il pagamentodelle spese relative alla realizzazione degliinterventi previsti dalla presente legge sonoiscritte nelle seguenti UPB: 3.16.03, 3.16.04,

3.17.01, 3.17.02, 3.17.03 e 3.17.04 dello statodi previsione della spesa del bilancio perl’anno 2010 a carico dei capitoli che la Giuntaregionale è autorizzata ad istituire ai fini dellagestione nel programma operativo annuale.

Art. 99 (Norme transitorie e finali)

1. Le Province, entro un annodall’approvazione del regolamento di cuiall’articolo 2, comma 1, adeguano i propriPTC alle disposizioni di cui all’articolo 3.

2. Le disposizioni contenute nell’articolo 31della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37(Disposizioni per la formazione del bilancioannuale 2009 e pluriennale 2009/2011 dellaRegione. Legge finanziaria 2009) sonoprorogate fino all’approvazione delregolamento di cui all’articolo 2, comma 1,della presente legge.

3. Le disposizioni della presente leggeprevalgono sulle eventuali diverse previsionidegli strumenti urbanistici provinciali ecomunali, finché le Province ed i Comuni nonabbiano adeguato i propri strumenti diprogrammazione urbanistica e commerciale alregolamento di cui all’articolo 2, comma 1.

4. I regolamenti dei mercati e dei centri di cuiall’articolo 47, già operanti alla data di entratain vigore della presente legge, sono adeguatientro un anno dalla data di adozione delregolamento tipo di cui all’articolo 50.

5. Fino alla data di entrata in vigore deiregolamenti di cui all’articolo 2 e delle altredisposizioni attuative della presente legge,continuano ad applicarsi le corrispondentidisposizioni adottate ai sensi delle normeabrogate salvo quanto previsto per le grandistrutture di vendita ai sensi del comma 6.

6. Le Province, in attesa dell’adeguamento dicui al comma 1, hanno la facoltà disospendere le autorizzazioni al rilascio delleaperture delle grandi strutture di vendita perun periodo massimo di due anni dall’entrata

in vigore del regolamento regionale di cuiall’articolo 2.

7. Gli interventi di cui alla presente leggesono attuati in base ai principi di cui al d.lgs.123/1998.

8. I contributi sono concessi nel rispetto dellanormativa comunitaria.

Art. 100 (Abrogazioni)

1.Sono o restano abrogate le seguenti leggi

regionali:

a) 21 maggio 1975, n. 41 (Costituzione di un

fondo speciale per la concessione di contributia favore delle piccole e medie impresecommerciali che intendono associarsi sia nellafase dell’approvvigionamento sia nella fase divendita delle merci);

b) 21 luglio 1977, n. 27 (Costituzione di unfondo per l’erogazione di contributi a favoredelle piccole e medie imprese commercialiche intendono associarsi sia nella fasedell’approvvigionamento sia nella fase divendita delle merci. Rifinanziamento della l.r.21 maggio 1975, n. 41);

c) 15 maggio 1978, n. 11 (Costituzione di un

fondo per l’erogazione di contributi in favore

delle piccole e medie imprese commercialiche intendono associarsi sia nella fasedell’approvvigionamento sia nella fase divendita delle merci. Rifinanziamento della l.r.21 maggio 1975, n. 41);

d) 3 giugno 1982, n. 19 (Integrazione erifinanziamento della l.r. 21 maggio 1975, n.41 avente ad oggetto: Costituzione di unfondo speciale per la concessione di contributia favore di piccole e medie impresecommerciali che intendono associarsi sia nellafase di approvvigionamento, sia nella fasedella vendita delle merci);

e) 25 agosto 1983, n. 29 (Indirizziprogrammatici ai comuni per lapredisposizione dei piani di localizzazione deipunti ottimali di vendita di giornali e riviste);

f) 31 agosto 1984, n. 29 (Disciplina deimercati all’ingrosso);

g) 22 gennaio 1987, n. 11 (Interventifinanziari per il commercio);

h) 12 aprile 1991, n. 10 (Integrazione emodifiche alla l.r. 25 agosto 1983, n. 29“Indirizzi programmatici ai comuni per lapredisposizione dei piani di localizzazione deipunti ottimali di vendita di giornali e riviste”);

i) 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina dellemanifestazioni fieristiche);

l) 21 novembre 1997, n. 67 (Disciplina deicentri agro-alimentari);

m) 6 luglio 1998, n. 21 (Interventi finanziariper il commercio);

n) 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizziper il settore del commercio);

o) 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed

ammodernamento della rete di distribuzione

dei carburanti per uso di autotrazione);

p) 15 ottobre 2002, n. 19 (Modifiche dellalegge regionale 4 ottobre 1999, n. 26concernente: “Norme ed indirizzi per il settoredel commercio”);

q) 24 novembre 2004, n. 24 (Ordinamento del

sistema fieristico regionale) fatto salvo quanto

previsto all’articolo 95, comma 2, dellapresente legge;

r) 23 febbraio 2005, n. 9 (Ulteriori modifiche

della l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 “Norme eindirizzi per il settore del commercio” emodifica della l.r. 24 luglio 2002, n. 15“Razionalizzazione ed ammodernamento

della rete di distribuzione dei carburanti peruso di autotrazione”);

s) 9 dicembre 2005, n. 30 (Disciplina delleattività di somministrazione al pubblico dialimenti e bevande);

t) 21 dicembre 2006, n. 19 (Modifiche dellalegge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 “Norme

ed indirizzi per il settore del commercio”).

2. Sono o restano altresì abrogati:

a) l’articolo 30 della l.r. 28 dicembre 2000,

n. 30 (Assestamento del bilancio 2000);

b) gli articoli 27 e 28 della l.r. 23 aprile 2002,

n. 6 (Provvedimento generale dirifinanziamento e modifica di leggi regionaliper la formazione del bilancio annuale epluriennale della Regione - Legge finanziaria2002);

c) il regolamento regionale 20 luglio 2004, n.5 (Norme di attuazione della legge regionale

24 luglio 2002, n. 15 in materia dirazionalizzazione ed ammodernamento dellarete di distribuzione dei carburanti per uso diautotrazione);

d) l’articolo 12 della l.r. 28 ottobre 2003, n.19 (Assestamento del bilancio 2003);

e) l’articolo 6 della l.r. 20 gennaio 2004, n. 1

(Modificazioni delle leggi regionalicontenenti disposizioni che attribuiscono ilpotere regolamentare alla Giunta regionale);

f) l’articolo 22 della l.r. 24 dicembre 2004, n.29 (Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale della Regione –Legge finanziaria 2005);

g) l’articolo 33 della l.r. 10 febbraio 2006, n.2 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale della Regione - Legge

finanziaria 2006);

h) i commi 14 e 15 dell’articolo 12 della l.r. 2

agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio

2006);

i) la lettera hh) del comma 2 dell’articolo 16

della l.r. 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del

Consiglio delle Autonomie locali);

l) il regolamento regionale 30 ottobre 2007,

n. 3 (Attuazione della legge regionale 24novembre 2004, n. 24 “Ordinamento delsistema fieristico regionale”).

Nota relativa all'articolo 100:

Il comma 1 abroga le l.r. 21 maggio 1975, n.41; 21 luglio 1977, n. 27; 15 maggio 1978, n.11; 3 giugno 1982, n. 19; 25 agosto 1983, n.29; 31 agosto 1984, n. 29; 22 gennaio 1987,n. 11; 12 aprile 1991, n. 10; 13 aprile 1995,n. 52; 21 novembre 1997, n. 67; 6 luglio1998, n. 21; 4 ottobre 1999, n. 26; 24 luglio2002, n. 15; 15 ottobre 2002, n. 19; 24novembre 2004, n. 24; 23 febbraio 2005, n. 9;9 dicembre 2005, n. 30, e 21 dicembre 2006,n. 19.

Il comma 2 abroga: l’ar. 30, l.r. 28 dicembre2000, n. 30; gli art. 27 e 28, l.r. 23 aprile2002, n. 6; il r.r. 20 luglio 2004, n. 5; l’ art.12, l.r. 28 ottobre 2003, n. 19; l’ art. 6, l.r. 20gennaio 2004, n. 1; l’ art. 22, l.r. 24 dicembre2004, n. 29; l’ art. 33, l.r. 10 febbraio 2006, n.2; i commi 14 e 15 dell’art. 12, l.r. 2 agosto2006, n. 13; la lett. hh) del comma 2 dell’art.16, l.r. 10 aprile 2007, n. 4, e il r.r. 30 ottobre2007, n. 3.