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Regione LazioDecreti del Commissario ad Acta
Decreto del Commissario ad Acta 7 giugno 2018, n. U00230Attuazione del DCA 552/2017: elenco dei soggetti interessati dalla verifica della permanenza dei requisitiminimi autorizzativi ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2003 e delle strutture interessate dal procedimento dirinnovo dell'accreditamento ai sensi dell'art. 14 comma 6 della L.R. 4/2003.
21/06/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 51 - Supplemento n. 1
OGGETTO: Attuazione del DCA 552/2017: elenco dei soggetti interessati dalla verifica della permanenza dei requisiti minimi autorizzativi ai sensi dellart. 10 della L.R. 4/2003 e delle strutture interessate dal procedimento di rinnovo dellaccreditamento ai sensi dellart. 14 comma 6 della L.R. 4/2003.
IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO AD ACTA VISTI: - lo Statuto della Regione Lazio; - la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario, come confermato nella seduta del 10 aprile 2018; - il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 14 gennaio 1997 concernente Approvazione dellatto di indirizzo e coordinamento delle Regione e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per lesercizio delle attivit sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.; - la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 5 giugno 2003, n, 131 e, in particolare, lart. 8, comma 6 laddove dispone che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata diretta a favorire larmonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; - lart. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni; - il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto Presa datto dellAccordo Stato Regione Lazio ai sensi dellart. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro; - il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il nuovo Patto per la Salute 2010 2012 sancito dalla Conferenza Stato Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 2012;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni; - il Decreto del Commissario ad Acta n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto:
Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 2012 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente lapprovazione dei requisiti minimi autorizzativi per lesercizio delle attivit sanitarie e socio sanitarie, con il quale stato avviato, tra laltro, il procedimento di accreditamento definitivo; - lart. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0113 del 31.12.2010 che approva i Programmi Operativi 2011-2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il DCA U0090/2010 e s.m.i., tra cui il DCA 422/2017 e il DCA 252/2017; - la legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 e, in particolare, lart. 1, comma 12; - la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 e, in particolare, lart.1, commi da123 a 125;
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- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014 che approva i Programmi Operativi 2013-2015 e s.m.i. e da ultimo il DCA 52/2017 che approva il P.O. 2016-2018 e s.m.i.;
- il nuovo Patto per la Salute 2010 2012 e, in particolare, larticolo 7, comma 1, il quale prevede la stipula, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, di unintesa in sede di Conferenza Stato Regioni, ai sensi del predetto articolo 8, comma 6, della legge n.131 del 2003, finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento e di remunerazione delle prestazioni sanitarie;
- larticolo 1, commi 77 e 78, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14; - larticolo 1, commi da 18 a 26, della Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3; - larticolo 2, commi da 13 a 17 della Legge Regionale 24 Dicembre 2010, n. 9; - larticolo 2, commi da 73 a 80, della legge reginale 14 luglio 2014, n. 7; - larticolo 41, comma 11, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15; -larticolo 2, commi 79 e 80 della L.r. 7/2014; - la legge regionale n. 10/2015; - la D.G.R. 837 dell11 dicembre 2017 di attribuzione al Segretario generale pro tempore del potere di
adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti la direzione regionale Salute e Politiche sociali;
- la D.G.R. n. 200 del 24 aprile 2018 di proroga dellAttribuzione al Segretario generale pro tempore del potere di adozione di atti e di provvedimenti amministrativi inerenti alla direzione regionale Salute e Politiche sociali;
VISTO e CONSIDERATO quanto previsto dal DCA 552/2017 ed in particolare che:
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n.379 del 5 luglio 2017 stata approvata la proposta di legge n. 390/2017 recante: Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivit sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali., allo scopo di consentire al Consiglio di calendarizzare i lavori daula e usufruire di un elaborato gi completo che avesse dettato anche le disposizioni transitorie, onde attuare uno degli adempimenti principali fissati dal Programma Operativo 2016-2018; - la reintroduzione del fabbisogno si pone tra gli obiettivi del Programma Operativo, cos come pure lavvio del procedimento di accreditamento delle strutture pubbliche, in esito alladeguamento alla disciplina concordata dalla Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome con le Intese del 20 dicembre 2012 e del 19 febbraio 2015 e allistituzione dellOrganismo tecnicamente accreditante, stante la conclusione del programma di accreditamento istituzionale ordinario delle strutture private; - che ladeguamento alla disciplina e la redazione del Manuale di accreditamento sono stati previsti con il DCA 469/2017, mentre residuano le norme tecniche di attuazione dellOrganismo tecnicamente accreditante; - che la citata delibera regionale stata confermata con il DCA 410/2017 e, alla luce dei rilievi del tavolo, integrata con la richiesta abrogazione dei commi 79 e 80 del citato articolo 2 della L.R. 7/2014 e con lemendamento dellart. 1, comma 1 lettera b della proposta, inserendo dopo le parole di assistenza le seguenti: e alla localizzazione territoriale; - che la citata proposta di legge dettava allarticolo 2 disposizioni transitorie: 1. Nelle more della revisione organica del sistema di accreditamento finalizzata anche a dare attuazione alle Intese del 20 dicembre 2012 e del 19 febbraio 2015 sancite dalla Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome e dellavvio del percorso di accreditamento delle strutture pubbliche, tutti i provvedimenti di cui agli articoli 7, comma 2, e 14, comma 5, della l.r. 4/2003 rilasciati alla data del 31 dicembre 2013 sono confermati fino al 31 dicembre 2018, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza dei requisiti e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 2, 11 e 16 della l.r. 4/2003 e dallarticolo 8 quater, comma 8 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
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che in assenza di un mutato quadro normativo si dato atto dellavvicendarsi delle scadenze del quinquennio sia per la presentazione delle certificazioni sostitutive di atto notorio in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi ex art. 10 L.R. 4/2003, sia ai fini delleventuale rinnovo dellaccreditamento, ai sensi dellart. 14 comma 6 della L.R. 4/2003; che tale aspetto stato parzialmente preso in considerazione dal DCA 252/2017 che ha previsto un apposito paragrafo dedicato al rinnovo dellaccreditamento, presupponendo lattivazione e loperativit dellOTA; che la piena operativit dellOTA correlata alla strutturazione di un apparato interno allamministrazione regionale in corso di approfondimento in relazione allindividuazione dei componenti, delle modalit operative e della formazione; che il DCA 552/2017 ha ritenuto opportuno regolamentare i seguenti procedimenti:
a) procedimento disciplinato dallarticolo 10 della L.R. n. 4/2003 che prevede: i soggetti autorizzati allesercizio inviano alla Regione, con cadenza quinquennale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi autorizzativi di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a). Ai sensi del comma 2 del citato articolo la Regione pu disporre in qualsiasi momento verifiche tese allaccertamento della permanenza dei requisiti che hanno consentito il rilascio dellautorizzazione allesercizio, secondo quanto previsto dallarticolo 7, comma 3.
b) procedimento di rinnovo dellaccreditamento che si fonda sullarticolo 14 comma 6 della L.R. 4/2003 che stabilisce: la richiesta di rinnovo dellaccreditamento inoltrata alla Regione, con le modalit previste dal regolamento di cui allarticolo 13, comma 3, almeno sei mesi prima della data di scadenza del precedente accreditamento. Il rinnovo dellaccreditamento concesso previa verifica della permanenza dei requisiti ai sensi dellarticolo 10; che a tale proposito la Regione con il citato decreto 552/2017 ha superato le circolari ed esteso la pretesa autocertificazione non solo alle strutture autorizzate e accreditate, ma anche alle strutture esclusivamente autorizzate, richiedendo, pertanto, la produzione: quanto agli accreditati per i quali stato rilasciato provvedimento entro il 30.6.2013 di:
- istanza di rinnovo accreditamento munita di marca da bollo; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la permanenza dei requisiti minimi autorizzativi,
completa di documento in corso di validit ai sensi degli artt.47 e 76 del DPR 445/2000; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la permanenza dei requisiti di accreditamento,
completa di documento in corso di validit ai sensi degli artt.47 e 76 del DPR 445/2000, attualizzata al DCA469/2017; quanto agli autorizzati per i quali stato rilasciato il provvedimento o iscritti in piattaforma entro il 30.6.2013 (studi medici e strutture che si sono iscritti in piattaforma i sensi del DCA 38/2012 e 43/2012, ricogniti dal DCA 97/2013 e dal DCA 261/2013 e strutture iscritte in piattaforma ai sensi del DCA 109/2010 allegato b) di produrre:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la permanenza dei requisiti minimi autorizzativi ai sensi degli artt.47 e 76 del DPR 445/2000, completa di documento in corso di validit; che, pertanto, attraverso le linee guida allegate al DCA 552/2017, lamministrazione, superando le circolari precedenti, ha chiarito che tale incombenza non era, pertanto, riservata alle sole strutture
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espressamente autorizzate al 30.6.2013, ma anche a quelle - che in attuazione dei DCA 38/2012 e 43/2012 si sono iscritte in piattaforma SAAS, quali ad esempio studi medici o strutture che hanno richiesto la conferma del titolo autorizzativo, e quindi eventualmente autorizzate anche da altre autorit antecedentemente allentrata in vigore della L.R. 4/2003 (art. 23 comma 2 L.R. 4/2003- 10 febbraio 2007) - per le quali il procedimento non ha ancora trovato definizione; tale adempimento connesso allesigenza che la struttura/studio medico sia in grado di assicurare e, quindi certificare la sussistenza di tutti quei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la sicurezza degli utenti e che il ritardo nella conferma del titolo, ovvero nella verifica, in considerazione della mole di strutture sanitarie/studi medici presenti nel territorio laziale, non sia tale da incidere sulla necessaria garanzia di standard di sicurezza; PRECISATO, inoltre, Per le strutture solo autorizzate, ovvero autorizzande (studi medici e strutture ex art.4 comma 2 L.R. 4/2003), ovvero da confermare in autorizzazione (strutture ex art. 4 comma 1 iscritte in SAAS) che il DCA 552/2017 ha inteso prevedere un controllo a campione (10%) per le strutture autorizzate, sul presupposto che fossero gi state destinatarie della verifica della ASL o per le quali la verifica sarebbe stata effettuata in occasione della trattazione e sul presupposto del non commensurabile rapporto tra n. di operatori dellamministrazione e strutture operanti; che la certificazione (da effettuare sulla scorta del modello E adattandolo alle specifiche soggettive della struttura o del medico professionista) consentono allamministrazione di verificare e attualizzare linteresse alla definizione del procedimento; che il mancato invio dellautocertificazione determina inadempienza e comporta la necessit di accertamento della permanenza dei requisiti autorizzativi da parte della ASL, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, la mancanza dei quali costituisce violazione alle disposizioni della legge regionale n. 4/2003 e comporta lirrogazione delle sanzioni di cui allart. 12 comma 1; che le linee guida (allegato A al DCA 552/2017) prevedevano, infatti, che tutte le strutture autorizzate che - allesito di precipuo controllo da demandare a struttura competente - al decorso del termine di 60 giorni ivi previsto (26.2.2017), non avessero prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 10 L.R. 4/2003, sarebbero state inserite in un apposito elenco da pubblicare, oggetto di diffida ed eventualmente destinatarie di avvio del procedimento di sospensione. Il citato elenco di strutture o studi medici autorizzati o autorizzandi comunque iscritti su piattaforma SAAS che NON HANNO PRESENTATO DICHIARAZIONE viene pubblicato quale ALLEGATO 1 al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale. I soggetti ricompresi nellALLEGATO 1 sono tenuti a presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DCA 552/2017 (cfr. allegato E con allegato documento di identit in corso di validit) entro il 31 DICEMBRE 2018 mediante la casella di posta elettronica: [email protected]. LALLEGATO 1 precisa peraltro, quali adempimenti tenuta ad effettuare la struttura sanitaria/ lo studio medico individuati:
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A. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE COMPLETA: in questo caso la struttura o lo studio medico sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000 (Allegato E DCA 552/2017) di attestazione del possesso dei requisiti autorizzativi previsti in relazione alla tipologia e complessit della struttura dal DCA 8/2011 e s.m.i., allegando il documento di riconoscimento in corso di validit del legale rappresentante e/o del medico responsabile che esercita attivit professionale; C. APPROFONDIMENTI ISTRUTTORI: la struttura o il medico sono soggetti ad approfondimenti a carico degli Uffici in ordine alla posizione dei soggetti; non richiesto alcun adempimento; D. NON DOVUTA PERCHE STRUTTURA SOGGETTA A DGR 447/2015: si tratta di studi medici che hanno rinunciato e optato per il regime non autorizzativo, sicch nessun adempimento richiesto a queste strutture. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere completa del documento ai fini della sua validit secondo le previsioni degli artt. 47 e 76 DPR 445/2000. La presentazione della documentazione richiesta determiner linserimento nellelenco aggiornato di strutture da sottoporre a campionamento e controllo successivo da parte della ASL nei limiti della stessa percentuale degli altri e consentir di attualizzare linteresse al rilascio/conferma dellautorizzazione. La mancata presentazione entro il 31 dicembre 2018 di quanto richiesto, determiner la conclusione negativa del procedimento avviato con liscrizione su piattaforma SAAS (DCA 38/2012 e 43/2012). Occorre, tuttavia, tener conto che nellALLEGATO 1 sono ricomprese:
a) le strutture di cui allart. 4 comma 2 autorizzate allesercizio, sulla base dellinvio di atto di notoriet, ex art. 5 comma 1 bis, per le quali la ASL non detto abbia provveduto alle ispezioni. Di queste alcune hanno ottenuto lautorizzazione con determinazione regionale sottoposta alla condizione risolutiva dellesito negativo delle verifiche, altre sono iscritte in piattaforma SAASS in attesa del completamento;
b) le strutture iscritte su piattaforma SAAS riconducibili allart. 4 comma 1, in attesa di essere confermate, previa ispezione della ASL non ancora effettuata;
c) tutte le strutture risultanti dal combinato dei DCA 38/2012; 43/2012, 97/2013 e 261/2013 e 109/2010 (allegato b) per effetto della equiparazione disposta dal DCA 320/2015, individuando il complessivo numero di strutture iscritte in piattaforma SAAS;
d) soggetti che hanno presentato istanza di autorizzazione cartacea, al di fuori della piattaforma informatica SAAS, con esito positivo, ricognite con il presente provvedimento a far data dalladozione del DCA 90/2010 fino al 30.6.2013; DATO ATTO: che il lavoro preventivato dal DCA 552/2017 si notevolmente ampliato in ragione della mole di strutture interessate, determinando un rallentamento nella sua adozione e la necessit di revisionare le percentuali di controllo sullautorizzato/Autorizzando in fase di prima attuazione; che infatti il lavoro stato in parte affidato allinterno dellUfficio per effetto della collaborazione tra i funzionari responsabili del procedimento (Marco Cao, Alessandro Curr, Orietta Cenerini,
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Letizia Elena Fallucca, Nadia Nappi, Giambattista Martini, Maria Antonietta Petrucci) e il responsabile dellelaborazione del dato informatico Jones Mannino; in parte esternalizzando il lavoro di analisi, opportunamente documentato con nota acquisita al protocollo nota prot. n. 255890 del 4.5.2018; che con successiva determinazione verr pubblicato lelenco completo dei soggetti autorizzati/autorizzandi, ivi includendo i soggetti autorizzati anche successivamente al 30.6.2013:
a) iscritti su piattaforma SAAS ai sensi del DCA 97/2013 e 261/2013, DCA 109/2010 (allegato b) autorizzati e non, confermati e non;
b) autorizzati o autorizzandi sulla scorta di istanze inviate in formato cartaceo; ed escludendo, invece, quelli che, nelle more, saranno destinatari di revoca, decadenza ovvero avranno rinunciato, anche ai sensi della DGR 447/2015, in modo da consentire laggiornamento del dato e di concludere il procedimento autorizzatorio avviato coi DCA 38/2012 e 43/2012, sulla scorta dellart. 2 comma 17 della L.R. 9/2010; della necessit di acquisire da parte delle Aziende, inderogabilmente entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente elenco, sulla scorta della richiesta del DCA 552/2017, la ricognizione complessiva delle istanze formulate dagli studi ex DGR 447/2015 onde consentire alla Regione di procedere al controllo incrociato dei dati per i soggetti che hanno rinunciato allautorizzazione ovvero optato per lassoggettamento al regime non autorizzativo; DATO ATTO CHE: le strutture da verificare nel 2018 sono quelle di cui allALLEGATO 2 (CHE HANNO PRESENTATO DICHIARAZIONE a comprova dellinteresse alla loro autorizzazione o alla conferma dellautorizzazione) allegato al presente provvedimento, ad integrale sostituzione e aggiornamento di quanto allegato al DCA 552/2017. LALLEGATO 2 individua la colonna adempimenti, al pari dellALLEGATO 1, differenziando tra: A. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE COMPLETA: la struttura tenuta a presentare (i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex artt 47 e 76 DPR 445/2000, completa di (ii) documento di riconoscimento in corso di validit perch non ha allegato il documento o perch incompleta la dichiarazione; B. DOCUMENTAZIONE ULTIMATA: la struttura non deve procedere a NESSUN ADEMPIMENTO; C. APPROFONDIMENTI ISTRUTTORI: adempimenti a carico degli Uffici in ordine alla posizione dei soggetti, nessun adempimento previsto; D. NON DOVUTA PERCHE STRUTTURA SOGGETTA A DGR 447/2015: si tratta di studi medici che hanno rinunciato e optato per il regime non autorizzativo; E. AUTORIZZAZIONE SUCCESSIVA AL 30.6.2013: sono soggetti che avrebbero dovuto presentarla decorso il quinquennio. In tal caso se il quinquennio scade dopo il 1.1.2019 le strutture sono tenute a ripresentare la dichiarazione e attualizzarla.
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Il procedimento di verifica se relativo a strutture autorizzate, non determina ladozione di un nuovo atto autorizzativo, salvo rilievi negativi per i quali si dar corso allavvio delle contestazioni; se relativo a strutture alle quali il provvedimento non stato ancora confermato e/o rilasciato (art. 4 comma 2 della L.R. 4/2003), il procedimento verr concluso con provvedimento espresso. Le verifiche sono da intendersi ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle periodiche di cui la ASL stata espressamente investita con circolare prot. n. 150156 del 23.3.2017, ai sensi dellart. 15 comma 2 del R.R. 2/2007. RILEVATO CHE: che le strutture autorizzate e/o autorizzande di cui allALLEGATO 2 sono pari a n. 1550, di cui oltre la met (857) site nel territorio della ASL RM 1 e della ASL RM 2; che la previsione di un campione del 10% da soddisfare nel solo anno 2018 per le sole autorizzate potrebbe tradursi in un adempimento particolarmente gravoso se sommato al controllo sugli accreditati; RITENUTO OPPORTUNO, pertanto: ridurre, per il solo anno 2018 e per le sole ASL RM 1 e RM 2, la percentuale di controllo al 5% delle strutture previste nellallegato 2 in regime esclusivamente autorizzativo, con facolt di redistribuire la restante parte nel corso del quinquennio; prevedere che le altre Aziende territoriali procederanno a ispezionare per lanno 2018 a campione, secondo metodo di estrazione, previa redazione di verbale pubblico, almeno il 10% delle strutture autorizzate e/o autorizzande, site nel territorio di competenza, che hanno presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio, assicurando la diversificazione tra le tipologie (ospedaliera, specialistica ambulatoriale e territoriale nei diversi setting) in attuazione dellart. 15 comma 1 del R.R. 2/2007; Per le strutture autorizzate e accreditate Che le linee guida allegate al DCA 552/2017 prevedevano che tutte le strutture autorizzate e accreditate, inderogabilmente entro 60 giorni dalla pubblicazione del DCA 552/2017, avrebbero dovuto presentare:
- se inserite nellallegato D, istanza di rinnovo dellaccreditamento, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del possesso dei requisiti minimi autorizzativi e di quelli ulteriori di accreditamento vigenti alla data della dichiarazione e aggiornati al DCA 469/2017, secondo il fac simile dichiarazione allegato E;
- se inserite nellallegato C, entro lo stesso termine, trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata ai provvedimenti di accreditamento modificativi del DCA 90/2010 (es. DCA 469/2017), confermando la permanenza dei requisiti di accreditamento gi posseduti. Il mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione per linoltro dellistanza di rinnovo dellaccreditamento, completa della dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei requisiti minimi autorizzativi e di quelli ulteriori di accreditamento, avrebbe comportato il mancato rinnovo dellaccreditamento e, quindi, la sospensione dellaccordo contrattuale. Le ASL procederanno a ispezionare a campione, secondo metodo di estrazione, previa redazione di verbale pubblico, almeno il 15% - per ciascun anno - delle strutture autorizzate e accreditate che
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hanno presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio, assicurando la diversificazione tra le tipologie (ospedaliera, specialistica ambulatoriale, territoriale nei diversi setting) in attuazione dellart. 12 del R.R. 13/2007. Le strutture da verificare sono quelle di cui allALLEGATO 3 al presente provvedimento (STRUTTURE IL CUI ACCREDITAMENTO SCADE ENTRO IL 30.6.2018), al netto delle verifiche ulteriori ed aggiuntive di cui la ASL stata espressamente investita con circolare prot. n. 150156 del 23.3.2017 ai sensi dellart. 15 comma 2 del R.R. 2/2007, onde assicurare il controllo completo del 100% delle strutture accreditate nellarco del quinquennio. Le strutture non estratte o non controllate in corso danno, pertanto, saranno inserite nellelenco posto alla base dellestrazione per il controllo degli anni successivi, al fine di soddisfare il controllo nel quinquennio. Per le strutture di cui allALLEGATO 3, in attuazione del DCA 552/2017, lamministrazione ha proceduto a: 1) VERIFICARE la presentazione o meno dellistanza di rinnovo di accreditamento, con evidenza della marca da bollo o dellassenza; 2) VERIFICARE la presentazione o meno della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 della permanenza dei requisiti minimi e di quelli ulteriori di accreditamento e laggiornamento ai requisiti oggi vigenti (es. 469/2017); 3) VERIFICARE a cura della struttura amministrativa il possesso dellautorizzazione allesercizio. Nella tabella sono evidenziati:
- ASL di riferimento territoriale; - dati della struttura: ragione sociale, partita iva, denominazione presidio, ID presidio; - DCA di accreditamento e data; - DCA ultimo e data; - Responsabile del procedimento.
Resta inteso che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere completa del documento ai fini della sua validit secondo le previsioni degli artt. 47 e 76 DPR 445/2000. Nellultima colonna sono evidenziati gli adempimenti a carico di ciascuna struttura secondo la seguente legenda:
1. DOCUMENTAZIONE ULTIMATA: la struttura non deve procedere a NESSUN ADEMPIMENTO;
2. RICHIESTA MARCA DA BOLLO: la struttura tenuta, anche per tramite delle Associazioni di categoria, a presentare la marca da bollo;
3. RICHESTA DICHIARAZIONE: la struttura tenuta a presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex artt 47 e 76 DPR 445/2000 completa di documento di riconoscimento in corso di validit (cfr. allegato E al DCA 552/2017);
4. RICHIESTA ISTANZA di RINNOVO: la struttura tenuta a presentare istanza di rinnovo completa di marca da bollo;
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5. RICHIESTA MARCA DA BOLLO E DICHIARAZIONE: la struttura tenuta a presentare marca
da bollo+ la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (confronta punto 2 e 3), completa di documento di riconoscimento allegato;
6. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE COMPLETA: la struttura tenuta a presentare: (i) istanza di rinnovo dellaccreditamento, (ii) marca da bollo, (iii) di dichiarazione sostitutiva di atto notorio completa di (iv) documento di riconoscimento in corso di validit;
7. MANCATO INVIO: strutture che non hanno presentato alcun documento (cfr. ALLEGATO 4) DATO ATTO CHE:
- la differenza tra il punto 6. ed il punto 7. dovuto alla presentazione, seppure incompleta, di documentazione;
- la ASL proceder al controllo a prescindere dalla documentazione versata in atti o dai documenti da completare; resta salva la peculiarit delle strutture anticipatarie di cui allALLEGATO 5; CONSIDERATO che il rinnovo dellaccreditamento potr essere disposto allesito di alcuni adempimenti, tra i quali la verifica di funzionalit rispetto allatto programmatorio (art. 7 R.R. 13/2007 e secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonch gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9 ex art. 8 quater D. Lgs. 502/1992), la rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, la verifica positiva dell'attivit svolta e dei risultati raggiunti. Ritenuto opportuno, demandare, pertanto, lanalisi delle strutture elencate nellALLEGATO 3: - allArea Programmazione Rete ospedaliera confermando o meno la rispondenza tra i provvedimenti di accreditamento attuali e le scelte di programmazione sanitaria ospedaliera regionale; - allArea cure Primarie confermando o meno la rispondenza dellattuale configurazione delle strutture territoriali alla programmazione socio-sanitaria regionale. - alle Aziende Sanitarie Locali, per il caso di attivit territoriali (cfr. DCA 159/2016), di rilasciare il parere sulla permanenza della funzionalit della struttura al fabbisogno di assistenza in rapporto alle risorse programmate e disponibili; - alle Aziende Sanitarie Locali, oltre e a prescindere dallispezione a campione in loco, di procedere per tutte le strutture soggette a rinnovo dellaccreditamento alla VERIFICA dellattivit svolta e dei risultati ottenuti, in rapporto ai flussi di accesso ai servizi entro il 31 dicembre 2018, comunicando alla Regione lattestazione dellattivit svolta e della qualit dei risultati ottenuti e leventuale sussistenza o meno di cause ostative al rinnovo. In ogni caso deve essere assicurata in loco la visita ispettiva disposta dalla Asl a campione, ovvero in uno dei 5 anni di validit dellaccreditamento. Il rinnovo dellaccreditamento verr disposto con decreto del Commissario ad Acta, previa verifica dellattivit istruttoria di cui sopra e ispezione per le strutture estratte secondo apposito verbale pubblico; previa verifica dellattivit istruttoria e condizionato risolutivamente allispezione negativa in loco da effettuarsi nel quinquennio per quelle strutture non estratte.
21/06/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 51 - Supplemento n. 1
In caso di verifica negativa si proceder alla diffida e allavvio del procedimento di diniego. RITENUTO opportuno precisare, con riferimento alla questione relativa ad ampliamenti, rettifiche di configurazione, cessioni che:
- il termine di 5 anni ai fini del rinnovo decorre comunque dalla data di rilascio del titolo originario, allo scopo di evitare che la cessione possa fungere da strumento elusivo per lultrattivit del quinquennio;
- tuttavia, le cessioni e le volture e tutte le modificazioni che hanno presupposto la verifica della ASL sullintera struttura e la conseguente attestazione della ASL medesima, determinano la necessit di confluire le risorse pubbliche delle ASL verso la verifica di strutture diverse ed ulteriori, e saranno postergate in caso di estrazione da verbale;
- nel caso, invece, di ampliamenti o rettifiche di configurazioni solo parziali, la verifica andr comunque effettuata, salvo modificazioni tali da aver determinato un controllo sostanziale e complessivo di tutta la configurazione della struttura. Resta in capo alla ASL la congrua valutazione e motivazione dellattivit di verifica resa in tal senso. RITEUTO opportuno:
- prevedere che il rinnovo dellaccreditamento potr essere determinato anche per un periodo inferiore al quinquennio ex art. 14 comma 5 della L.R. 4/2003 e parzialmente, in ragione della diversa valutazione del fabbisogno compiuto in rapporto alla Programmazione regionale;
- diffidare le strutture ricomprese nellALLEGATO 4 (STRUTTURE ACCREDITATE CHE NON HANNO PRESENTATO ALCUN DOCUMENTO), che rappresentano una quota parte di quelle contenute nellallegato 3 e che alla data del 30 aprile 2018 non hanno presentato alcuna istanza di rinnovo, ad inoltrare, inderogabilmente entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento alla pec: [email protected], listanza di rinnovo bollata (modello 6 pubblicato sul sito internet della Regione Lazio), completa di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato E DCA 552/2017) e accluso documento di identit;
8. diffidare tutte le strutture dellALLEGATO 3 che nella colonna adempimenti hanno riscontrato le seguenti indicazioni nella colonna adempimenti: 3. RICHESTA DICHIARAZIONE;
4. RICHIESTA ISTANZA di RINNOVO; 5. RICHIESTA MARCA DA BOLLO E DICHIARAZIONE; 6. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE COMPLETA
a presentare, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, lintegrazione della domanda; con lespresso avvertimento che in difetto si proceder alla sospensione dellaccreditamento e del contratto; a presentare, altres, la marca da bollo ove richiesto. RIBADITO che: lelenco delle strutture solo autorizzate per le quali il decorso del quinquennio scade successivamente al 30.6.2018, sar redatto successivamente, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive pervenute nelle more, aggiornando gli ALLEGATI 1 e 2; lelenco delle istanze di rinnovo di accreditamento con cadenza biennale verr aggiornato entro il 31 luglio (scadenza 31.12.2018) ed entro il 31 gennaio (scadenza 30.6.2019), anche tenendo conto delle strutture che hanno presentato istanza in via anticipata rispetto alla scadenza e ricomprese nellALLEGATO 5 (STRUTTURE CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA ANTICIPATA), parte integrante e sostanziale. Di queste sar data puntuale indicazione delle domande ritenute ammissibili e valutate in relazione alla completezza o meno della documentazione trasmessa.
21/06/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 51 - Supplemento n. 1
DECRETA per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:
A. lelenco di strutture o studi medici autorizzati o autorizzandi comunque iscritti su piattaforma SAAS che NON HANNO PRESENTATO DICHIARAZIONE viene pubblicato in allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, ALLEGATO 1.
I soggetti ricompresi nellALLEGATO 1 sono tenuti a presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DCA 552/2017 (cfr. allegato E con allegato documento di identit in corso di validit) entro il 31 dicembre 2018 mediante la casella di posta elettronica: [email protected].
La presentazione della documentazione richiesta determiner linserimento nellelenco aggiornato di strutture da sottoporre a campionamento e controllo successivo da parte della ASL nei limiti della stessa percentuale degli altri e consentir di attualizzare linteresse al rilascio/conferma dellautorizzazione; la mancata presentazione nei termini di cui sopra determiner la conclusione negativa del procedimento avviato con liscrizione su piattaforma SAAS (DCA 38/2012 e 43/2012).
B. di dare mandato alle Aziende, inderogabilmente entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente
elenco, sulla scorta della richiesta del DCA 552/2017, di procedere alla ricognizione complessiva delle istanze formulate dagli studi ex DGR 447/2015 onde consentire alla Regione il controllo incrociato dei dati per i soggetti che hanno rinunciato allautorizzazione ovvero optato per lassoggettamento al regime non autorizzativo.
C. le strutture autorizzate da verificare a cura delle ASL nella percentuale del 10% sono quelle di cui allALLEGATO 2 (CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA a comprova dellinteresse alla loro autorizzazione o alla conferma dellautorizzazione) allegato al presente provvedimento, ad integrale sostituzione e aggiornamento di quanto allegato al DCA 552/2017; tali struttura andranno verificate secondo metodo di estrazione, previa redazione di verbale pubblico, almeno il 10% delle strutture autorizzate e/o autorizzande, site nel territorio di competenza, che hanno presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio, assicurando la diversificazione tra le tipologie (ospedaliera, specialistica ambulatoriale e territoriale nei diversi setting) in attuazione dellart. 15 comma 1 del R.R. 2/2007;
D. ridurre, per il solo anno 2018 e per le sole ASL RM 1 e RM 2, la percentuale di controllo al 5% delle strutture previste nellallegato 2 in regime esclusivamente autorizzativo, con facolt di redistribuire la restante parte nel corso del quinquennio;
E. Le strutture autorizzate e accreditate da verificare sono quelle di cui allALLEGATO 3 al presente provvedimento (STRUTTURE IL CUI ACCREDITAMENTO SCADE IL 30.6.2018), al netto delle verifiche ulteriori ed aggiuntive di cui la ASL stata espressamente investita con circolare prot. n. 150156 del 23.3.2017 ai sensi dellart. 15 comma 2 del R.R. 2/2007, onde assicurare il controllo completo del 100% delle strutture accreditate nellarco del quinquennio. Le strutture non estratte o non controllate in corso danno, pertanto, saranno inserite nellelenco posto alla base dellestrazione per il controllo degli anni successivi, al fine di soddisfare la verifica nel quinquennio.
F. di demandare, pertanto, lanalisi delle strutture elencate nellALLEGATO 3 (tra le quali la verifica di funzionalit rispetto allatto programmatorio, la rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, la verifica positiva dell'attivit svolta e dei risultati raggiunti ai fini del rinnovo):
21/06/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 51 - Supplemento n. 1
- allArea Programmazione Rete ospedaliera confermando o meno la rispondenza tra i provvedimenti di accreditamento attuali e le scelte di programmazione sanitaria ospedaliera regionale;
- allArea cure Primarie confermando o meno la rispondenza dellattuale configurazione delle strutture territoriali alla programmazione socio-sanitaria regionale. - alle Aziende Sanitarie Locali, per il caso di attivit territoriali (cfr. DCA 159/2016), di rilasciare il parere sulla permanenza della funzionalit della struttura al fabbisogno di assistenza al fabbisogno di assistenza in rapporto alle risorse programmate e disponibili;
- alle Aziende Sanitarie Locali, oltre e a prescindere dallispezione a campione in loco, di procedere per tutte le strutture soggette a rinnovo dellaccreditamento alla VERIFICA dellattivit svolta e dei risultati ottenuti, in rapporto ai flussi di accesso ai servizi entro il 31 dicembre 2018, comunicando alla Regione lattestazione dellattivit svolta e della qualit dei risultati ottenuti e leventuale sussistenza o meno di cause ostative al rinnovo
G. Il rinnovo dellaccreditamento verr disposto con decreto del Commissario ad Acta, previa verifica
dellattivit istruttoria di cui sopra e ispezione per le strutture estratte secondo apposito verbale pubblico; previa verifica dellattivit istruttoria e condizionato risolutivamente allispezione negativa in loco da effettuarsi nel quinquennio per quelle strutture non estratte. In caso di verifica negativa si proceder alla diffida e allavvio del procedimento di diniego.
H. precisare, con riferimento alla questione relativa ad ampliamenti, rettifiche di configurazione, cessioni che:
- il termine di 5 anni ai fini del rinnovo decorre comunque dalla data di rilascio del titolo originario, allo scopo di evitare che la cessione possa fungere da strumento elusivo per lultrattivit del quinquennio;
- tuttavia, le cessioni e le volture e tutte le modificazioni che hanno presupposto la verifica della ASL sullintera struttura e la conseguente attestazione della ASL medesima, determinano la necessit di confluire le risorse pubbliche delle ASL verso la verifica di strutture diverse ed ulteriori, e saranno postergate in caso di estrazione da verbale;
- nel caso, invece, di ampliamenti o rettifiche di configurazioni solo parziali, la verifica andr comunque effettuata, salvo modificazioni tali da aver determinato un controllo sostanziale e complessivo di tutta la configurazione della struttura. Resta in capo alla ASL la congrua valutazione e motivazione dellattivit di verifica resa in tal senso.
I. prevedere che il rinnovo dellaccreditamento potr essere determinato anche per un periodo inferiore al quinquennio ex art. 14 comma 5 della L.R. 4/2003 e parzialmente, in ragione della diversa valutazione del fabbisogno compiuto in rapporto alla Programmazione regionale;
J. diffidare le strutture ricomprese nellALLEGATO 4 (STRUTTURE ACCREDITATE CHE NON HANNO PRESENTATO ALCUN DOCUMENTO), che rappresentano una quota parte di quelle contenute nellallegato 3 e che alla data del 30 aprile 2018 non hanno presentato alcuna istanza di rinnovo, ad inoltrare, inderogabilmente entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento alla pec: [email protected], listanza di rinnovo bollata (modello 6 pubblicato sul sito internet della Regione Lazio), completa di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato E DCA 552/2017) e accluso documento di identit; K. diffidare tutte le strutture dellALLEGATO 3 che nella colonna adempimenti hanno riscontrato le seguenti indicazioni nella colonna adempimenti: 3. RICHESTA DICHIARAZIONE;
4. RICHIESTA ISTANZA di RINNOVO;
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5. RICHIESTA MARCA DA BOLLO E DICHIARAZIONE; 6. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE COMPLETA
a presentare, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, lintegrazione della domanda; con lespresso avvertimento che in difetto si proceder alla sospensione dellaccreditamento e del contratto; a presentare, altres, la marca da bollo ove richiesto.
L. lelenco delle strutture solo autorizzate per le quali il decorso del quinquennio scade
successivamente al 30.6.2018, sar redatto successivamente, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive pervenute nelle more, aggiornando gli ALLEGATI 1 e 2;
M. lelenco delle istanze di rinnovo di accreditamento con cadenza biennale verr aggiornato entro il 31 luglio (scadenza 31.12.2018) ed entro il 31 gennaio (scadenza 30.6.2019), anche tenendo conto delle strutture che hanno presentato istanza in via anticipata rispetto alla scadenza e ricomprese nellALLEGATO 5 (STRUTTURE CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA ANTICIPATA). Di queste sar data puntuale indicazione delle domande ritenute ammissibili e valutate in relazione alla completezza o meno della documentazione trasmessa.
N. Di precisare che per facilit di consultazione degli allegati viene allegata la legenda al presente provvedimento. Il presente provvedimento sar pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Avverso il presente provvedimento ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica. Nicola Zingaretti
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21/06/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 51 - Supplemento n. 1
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21/06/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 51 - Supplemento n. 1
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