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ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL SANVITESE Servizio convenzionato Tecnico-urbanistico per i Comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagli., San Vito al Tagl., Sesto al Reghena Piazza del Popolo, 38 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN) E-mail: [email protected] REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI PORDENONE COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA VARIANTE AL P.R.G.C. n° Allegato n. 3 alla Relazione MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Con: schema PIANO EDILIZIO AZIENDALE

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ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL SANVITESE

Servizio convenzionato Tecnico-urbanistico per i Comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagli., San Vito al Tagl., Sesto al Reghena

Piazza del Popolo, 38 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN) E-mail: [email protected]

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI PORDENONE

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA

VARIANTE AL P.R.G.C. n°

Allegato n. 3 alla Relazione

MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Con: schema PIANO EDILIZIO AZIENDALE

tecnico
ELABORATO CONFORME approvato con Deliberazione consiliare n. 8 del 17.03.2012
tecnico
28
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MODIFICHE ALL’ART. 3

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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo Primo

Norme di carattere generale

Art. 3 Trasformazione urbanistica e edilizia

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale è soggetta alle presenti norme e partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata a concessione, autorizzazione o denuncia di inizio attività da parte del Sindaco.

Le previsioni del P.R.G.C. non conferiscono la possibilità di trasformazione del suolo e degli edifici ove manchino le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo art. 5, a meno che i richiedenti la trasformazione s’impegnino, con apposito atto, a realizzarle a propria cura e spesa secondo le prescrizioni comunali.

In sede di formazione di Prpc il Comune può prescrivere la realizzazione o il completamento di opere di urbanizzazione circostanti l'ambito. Queste opere possono essere considerate opere necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi. ai sensi della legge regionale 52/1991, art. 49, comma 2, lettera c). (var. 6) ai sensi dell’art.4 comma 2, lettera c) della L.R. 12/2008.

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MODIFICHE ALL’ART. 11

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Capo Secondo

Zone con prevalente destinazione residenziale Art. 11 Zona omogenea A

La zona omogenea A riguarda le parti del territorio comunale interessate da agglomerati, nuclei o complessi edilizi isolati di carattere storico, artistico o di pregio ambientale comprese le relative aree di pertinenza.

Risultano definite le seguenti zone A: a) - zona omogenea A del C.S. di San Giovanni di Casarsa e dei Piani di Recupero di

iniziativa pubblica e privata; b) - zona omogenea A0 dei C.S. di Casarsa, San Giovanni, via Runcis, località San

Floreano e località Versutta; c) - zona omogenea A1: - della villa De Concina/Braida; d) - zona omogenea A2 dei complessi edilizi in località San Floriano a Sud di Via San Vito,

in località San Floriano a Nord di Via San Vito, in località San Floriano a Ovest di Via San Vito, in località Boscat; del Mulino di Casarsa, del Mulino di San Giovanni, edificio in Via A. Moro a Casarsa civici 8-10-12-14; [ ] (var. 5)

e) - zona omogenea A7 delle aree libere inedificabili e di pertinenza di ville e complessi edilizi soggetti a restauro.

In tutte le zone A sono consentite le seguenti destinazioni: - residenza; - servizi ed attività di interesse collettivo sia di iniziativa pubblica che privata e per [ ]

(var6) i diritti democratici, la vita associativa, la cultura, il gioco, lo sport, lo spettacolo, l’istruzione, l’assistenza, la sanità, la viabilità, il parcheggio, il funzionamento degli impianti a rete, ecc.;

- servizi pubblici in genere e quali bar, ristoranti, alberghi, mense, ecc.; - uffici pubblici e privati e quali banche, istituti assicurativi, agenzie commerciali, esposizioni,

ecc.; - attività commerciali e relativi depositi e magazzini aventi caratteristiche e dimensioni come

stabilite dal piano di adeguamento e sviluppo della rete di vendita; - attività artigianali di servizio alla residenza; - culto ed attività parrocchiali.

- attività agrituristiche in conformità alle possibilità operative di cui alla L.R. 25/1996 e s.m.i.;

- per i fabbricati rurali esistenti all’interno della zona A ed in attesa di cambio di destinazione d’uso in conformità alle previsioni di piano, è ammesso il mantenimento delle attività in atto, nonché attività di conservazione, prima trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli purché compatibili con la zona residenziale;

omissis

2) zona omogenea A0

omissis

2.6 – ulteriori prescrizioni per la zona A0 Per l’intervento nelle zone A0 valgono altresì le seguenti prescrizioni:

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1) - nelle zone A0 sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione (var. 6) purché non si pongano in contrasto con le finalità e le prescrizioni contenute nelle norme riferite alla specifica categoria d’intervento in cui risulta incluso l’edificio interessato.

2) - nelle nuove costruzioni non è ammesso superare l’altezza degli edifici preesistenti nell’ambito unitario d’intervento senza tener conto di soprastrutture prive di carattere storico-artistico e di pregio ambientale.

7) - Gli ambiti unitari di intervento identificati con doppio asterisco sono soggetti alle modalità di intervento e alle prescrizioni di seguito indicate:

- Per l’Ambito Unitario di Intervento compreso tra via Villa e via Aviotte: a. è ammessa un’integrazione per nuovi edifici di mc 600, che va a

sommarsi alle volumetrie esistenti e alle previste integrazioni di cui al precedente punto 2.4 e per un valore complessivo massimo di 1380 mc.

b. le nuove costruzioni o ricostruzioni dovranno rispettare i rapporti compositivi, organizzativi e dimensionali desunti dalle tipologie e dalle aggregazioni presenti nel nucleo storico e pertanto valgono le norme generali del presente articolo 11 punto 2.1 e 2.2;

c. in merito alle distanze dai confini, il nuovo edificio può essere costruito: - lungo via Villa: sul fronte strada o in allineamento con l’edificio

esistente a Sud; - lungo via Aviotte: sul confine di proprietà o con stacco da definirsi

in sede progettuale; - lungo i rimanenti confini (lato Est e lato Sud) nel rispetto delle

norme del Codice Civile;

omissis

7) In tutte le zone A valgono le seguenti norme: a) - nelle zone A1, A2 dei precedenti punti 3), 4) è consentito, oltre alle destinazioni di cui

alle zone omogenee A, il mantenimento dell'attività agricola e agrituristica (var. 6); b) - nelle operazioni di risanamento conservativo, trasformazioni o nuove costruzioni non

potranno essere superate le altezze degli edifici preesistenti dell'isolato interessato senza tenere conto di soprastrutture prive di carattere storico-artistico e di pregio ambientale;

c) - è consentita la modifica del numero delle unità immobiliari purché essa sia compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici di interesse storico;

omissis

e) - le reti e impianti tecnologici che saranno realizzati all’interno delle zone A, dovranno essere posti entro terra e, qualora ciò non sia possibile, si dovrà mitigare l’impatto sull’ambiente attraverso adeguati interventi compensativi compresa la formazione di schermi vegetali; è ammessa l’installazione, purché non visibile dagli spazi pubblici ed escluse le aree ed edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, di pannelli solari e fotovoltaici nei limiti del fabbisogno dimostrato.

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MODIFICHE ALL’ART. 12

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Art. 12 Zona omogenea B

La zona omogenea B è costituita dalle parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate e diverse dalla zona A.

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle per la zona A e per l'intervento valgono le prescrizioni di seguito indicate e riferite alle sottozone individuate dal piano.

1) Zona omogenea B1

E' costituita dalle aree edificate caratterizzate dalla diffusa presenza di tipi edilizi unifamiliari e da una destinazione prevalentemente residenziale.

In tali zone il P.R.G.C. si attua per intervento diretto, salvo quanto previsto al punto 3), lettera a) (var. 6), e valgono le seguenti prescrizioni ed indici:

- if max: 1,50 mc./mq.; - Q max: 0,50 mq/mq; - H max: ml. 9,00, o pari all'esistente + ml. 0,5 (var. 14); - d.s: m 6, o pari all'esistente (var. 6); - dc. min.: 5,00 ml.;] (var. 1) - utilizzazione commerciale delle volumetrie: max 40%. La realizzazione di queste volumetrie è

eventuale; (var. 14) - utilizzazione residenziale o per servizi ed attrezzature collettive residenziali delle volumetrie:

min. 30%. La realizzazione di queste volumetrie è eventuale; (var. 14) - tipologia: case unifamiliari isolate, binate, a schiera e/o edifici in linea con alloggi; per le aree centrali, come definite dal Piano Struttura, non si prevedono limitazioni alla tipologia.

2) Zona omogenea B2

E’ costituita dalle aree delle espansioni recenti dei centri abitati a bassa densità, caratterizzate dalla presenza di tipi edilizi unifamiliare e da una destinazione prevalentemente residenziale.

In tale zona (var. 14) il P.R.G.C. si attua per intervento diretto, salvo quanto previsto al punto 3), lettera a) (var. 6), e valgono le seguenti prescrizioni ed indici: - if max: 0,8 mc./mq.; - Q max: 0,40 mq/mq; - H max: 6,50 ml., o pari all'esistente + ml. 0,5 (var. 14); - d.s: m 6, o pari all'esistente (var. 6); - dc. min.: 5,00 ml.; - utilizzazione commerciale delle volumetrie: max 40%; - utilizzazione residenziale delle volumetrie: min. 30%; - tipologia: case unifamiliari isolate, binate, a schiera.

3) Norme comuni. (var. 1)

Nelle zone B valgono altresì le seguenti disposizioni: a) Nelle aree individuate nel P.R.G.C. con apposito perimetro e definite “Ambiti da assoggettare a P.R.P.C.”, il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'approvazione di una strumento attuativo e per l'attuazione valgono i parametri d'intervento fissati per ogni singola zona e le seguenti prescrizioni:

- per l’ambito perimetrato su via Zorutti è fatto obbligo: cedere all’Amministrazione Comunale l’area che sarà utilizzata per la costruzione della rotatoria e della strada interna e come evidenziato nell’elaborato di P.R.G.C; realizzare un unico accesso per autovetture alla zona B, anche in assenza della rotatoria e in una posizione tale da garantire il massimo fattore di sicurezza ;

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b) E’ sempre consentito il recupero delle volumetrie esistenti anche se superiori all'indice consentito ed è altresì ammessa e per una sola volta e per l’edilizia esistente alla data di adozione della presente variante di revisione, un’integrazione volumetrica di 150 mc. per ogni unità abitativa e per comprovate necessità igienico/funzionali. b1) L'altezza pari all'esistente + ml 0,5 già prevista dalle norme di zona è ammessa anche a distanza da confine inferiore a ml 5,00. (var. 14) c) In tutte le zone B è ammessa l'edificazione a confine: - in aderenza a preesistente edificio e per la parte senza finestre; - nel caso di edifici accessori alla residenza con altezze fino ad un massimo di mt. 3,00 e con parete in aderenza al confine con altezza massima di mt. 3,00; gli edifici accessori edificati in aderenza non devono essere funzionalmente collegati al fabbricato abitativo (aperture o porte dirette di collegamento) e non ammettono un cambio d’uso per utilizzarli come locali abitativi. E' ammesso il collegamento tra edifici accessori e edificio abitativo mediante portico; (var. 14) - per opera prevista in programma unitario per lotti contigui; - in caso di convenzione stipulata tra proprietari confinanti, purché siano comunque rispettate le distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; (var. 6) c1) In tutte le zone B pergolati, gazebi di altezza non superiore a m 3 e superficie coperta non superiore a m2 9 e casette da giardino di altezza non superiore a m 2,2 e superficie coperta non superiore a m2 9, non allacciate a reti tecnologiche e appoggiate o infisse al suolo con opere di fondazione minime, rispettano da confine le sole norme di distanza del codice civile. Resta ferma la distanza da strada. (var. 14) d) In tutte le zone B è prescritta la distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti minima di metri 10. Per i casi e i modi di applicazione della norma vale il regolamento edilizio. (var. 1) e) Le attività esclusivamente o prevalentemente commerciali, artigianali esistenti nelle zone B e incompatibili con le destinazioni residenziali, in attesa di interventi conformi alle norme di zona ed ai rapporti tra previsione commerciale/artigianale e residenza, possono essere mantenute. (var. 14) Interventi di ristrutturazione, ampliamento, potranno essere concessi solo se orientati a perseguire, anche se parzialmente, le finalità generali delle norme di zona. In caso di costituzione, ampliamento, mutamento, subentro o ripristino dopo dismissione qualsiasi attività è ammessa solo se conforme alle norme di zona ed alle norme di settore. Il mutamento, subentro o ripristino dopo dismissione di attività industriale o artigianale è equiparato a mutamento di destinazione d'uso ed è soggetto ad autorizzazione del Comune. (var. 14)

omissis

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MODIFICHE ALL’ART. 13

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Art. 13 Zona omogenea C

È costituita dalle parti del territorio comunale destinate ai nuovi interventi edilizi e con prevalente destinazione residenziale che risultano inedificate e prive di strumento attuativo (C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9);

Nelle zone C sono consentite le seguenti destinazioni: - residenza e servizi della residenza; - attività commerciali al dettaglio di servizio al quartiere, attività artigianali di servizio alla

destinazione residenziale; - servizi ed attrezzature di interesse collettivo. In queste zone il P.R.G.C. si attua tramite: - piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa pubblica o privata e successive

varianti; - piano per l'edilizia economica e popolare. Tali aree sono individuate tramite perimetro continuo a punto e tratto e numerazione, contengono

una previsione azzonativa che, fatte salve le prescrizioni e gli indici di seguito riportati, può essere modificata in sede di strumento attuativo e successive varianti.

Per l'intervento valgono le seguenti prescrizioni ed i seguenti indici: a) rapporto massimo tra superficie fondiaria e superficie territoriale: 0,65 mq./mq.; b) l'indice territoriale è: - di 8.000 mc./ha per le zone C1,C2,C4,C5,C6,C7,C8,C9; - di 15.000 10.000 mc/ha per la zona C3; c) l'altezza massima è: - di mt. 6,50 per le zone C1,C2,C4,C5,C6,C7,C8,C9; - di mt. 9,00 per la zona C3; d) tipologia edilizia: le tipologie ammesse sono: - la casa unifamiliare, isolata, binata, a schiera; - edifici in linea con alloggi. In zona C contigua a zona A il Prpc prevede tipologie armonizzate con quelle di zona A. (var. 6) e) parcheggi pubblici: min.: 0,30 mq./10 mc. per le zone C1; C2; C7;C8;C9; min.: 0,5 mq. /10 mc. per le zone C3; C4; min.: 1 mq./10 mc. per le zone C5; min.: 2 mq./10 mc. per le zone C6; min.: 1.500 mq per la zona C3; f) verde pubblico: min.: 0,20 mq./10 mc. per le zone C2; C4;C6;C7;C8; min.: 2 mq. /10 mc. per le zone C5; C9; min.: 3 mq./10 mc. per le zone C1; min.: 1 m2/10 m3 per le zone C3; (var. 6) min.: 13.000 mq per la zona C3 g) prescrizioni particolari: - per la zona C1 1. rettifica viaria e/o allargamento per via Miriscis; 2. realizzazione di aree a verde pubblico ai due lati della Roggia dei Mulini; 3. collegamento viario tra via Miriscis e via Trieste con funzione di strada di interesse

comunale di collegamento; 4. limitare al minimo gli accessi diretti alla viabilità di cui al punto precedente; 5. realizzazione di un percorso pedonale-ciclabile tra via Miriscis, via Trieste e via

Sacilat; 6. realizzazione di un percorso ciclabile su itinerari di valore naturalistico ambientale

lungo la Roggia Mussa.

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- per la zona C2 1. realizzazione di una viabilità interna di raccordo con la viabilità privata dei comparti

adiacenti; 2. creare uno slargo tra via Monte Canin e via San Lorenzo. - per la zona C3 1. cessione all’Amministrazione Comunale delle aree necessarie alla realizzazione di

una viabilità di collegamento tra via Valvasone e Piazza De Gasperi e di un percorso pedonale-ciclabile protetto anche se esterno al perimetro di Prpc se interessante stessa proprietà di zona C3; (var. 6)

2. realizzazione di area parcheggio delle dimensioni minime complessive di 2000 mq. Da realizzarsi, uno in prossimità di Via valvasone e uno in prossimità di Piazza De Gasperi.

2. realizzazione di un’area a parcheggio di minimo 1.500 mq da realizzarsi su Via Biasutti ed in posizione centrale;

3. realizzazione di un verde pubblico unitario (parco) di minimo 13.000 mq da destinare a parco, che si estenda da Via Biasutti (zona parcheggio) fino al limite della zona omogenea A;

4. definizione di due ambiti di intervento edilizio ai lati nord e sud del parcheggio su Via Biasutti, che utilizzino un impianto compositivo urbanistico ed architettonico che si ponga in armonia con la zona A adiacente, con corti interne di uso pubblico;

5. il verde pubblico (parco) da cedere, dovrà essere sistemato a prato, con quinte alberate, provvisto di percorsi pedonali, punti di sosta.

6. l’Amministrazione Comunale provvederà all’acquisto dell’ area che eccede il rapporto tra superficie fondiaria e superficie territoriale (0,65 mq/mq) per concorrere alla formazione dell’area verde.

- per la zona C4 1. realizzazione: di un percorso ciclabile; di un area a verde pubblico o privato lungo

la Roggia. - per la zona C5 1. realizzazione di un nuovo tratto viario e/o rettifica per il collegamento tra via San

Francesco e via Morassutti. - per la zona C6 1. realizzazione di un parcheggio su via del Fante; 2. realizzazione di pista ciclabile su via del Fante. - per la zona C7 1. realizzazione di una viabilità di collegamento tra Via Versutta e la strada vicinale

Mattiuzza con funzione di strada di interesse comunale; 2. rettifica e sistemazione del tratto della strada vicinale Mattiuzza interessata

dall’intervento. - per le zone C8 1. rettifica del tratto viario della strada vicinale Mattiuzza interessato dall’intervento. - per la zona C9 1. rettifica e sistemazione del tratto della strada vicinale Mattiuzza interessata

dall’intervento. In tutte le zone C valgono altresì le seguenti prescrizioni: 1) le distanze minime tra pareti finestrate degli edifici antistanti dovranno essere non

inferiori all'altezza del fabbricato più alto, e comunque non inferiore a metri 10 (var. 6); la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata e qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12,00;

2) le distanze minime tra i fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici da insediare), dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00; - ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00; - ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15,00.

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Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse dovranno essere maggiorate sino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa.

Nell'ambito dei piani attuativi con previsioni planivolumetriche potranno essere previste distanze inferiori a quelle indicate;

3) Dal confine di proprietà è da rispettarsi una distanza minima di metri 5. E' ammessa la costruzione a confine in aderenza a edificio esistente o previo progetto unitario tra lotti contigui. (var. 6) Pergolati, gazebi di altezza non superiore a m 3 e superfice coperta non superiore a m2 9 e casette da giardino di altezza non superiore a m 2,2 e superfice coperta non superiore a m2 9, non allacciate a reti tecnologiche e appoggiate o infisse al suolo con opere di fondazione minime, rispettano da confine le sole norme di distanza del codice civile. Resta ferma la distanza da strada; (var. 14)

4) all'interno dei lotti è da ricavarsi la superfice per parcheggio, per nuova realizzazione, ristrutturazione con demolizione o ampliamento con aumento di superfice utile, per aumento del numero di unità immobiliari se non servizi ed accessori e per mutamento di destinazione d'uso da una non aperta al pubblico ad altra aperta al pubblico o da non commerciale al minuto a commerciale al minuto, è da ricavarsi la superfice di parcheggio, salvo norma specifica diversa, fino alla distanza di m 100 di percorso, minima seguente:

4.1) stanziale: 1 m2 per ogni 10 m3, ma non meno di 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori;

4.2) di relazione: 4.2.1) per opera alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 utenti; 4.2.2) della superfice utile artigianale: 10%; 4.2.3) della superfice di vendita commerciale al minuto: 60%; 4.2.4) della superfice utile direzionale: 30%; 4.2.5) della superfice utile di opera di interesse collettivo: 4.2.5.1) per nuova realizzazione o ampliamento: 80%; 4.2.5.2) per recupero: 40%. Le aree scoperte sono mantenute per almeno il 50% drenanti. (var. 14)

omissis

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MODIFICHE ALL’ART. 15

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Capo Terzo

Zone Produttive

Art. 15 Zona omogenea D

La zona omogenea D è costituita dalle aree destinate alle attività industriali, artigianali e di commercializzazione dei prodotti delle attività artigianali, industriali.

Il P.R.G.C. distingue le seguenti sottozone di zona D: 1) Zona omogenea D2:

omissis

2) Zona omogenea D3, D3*: E' costituita dai lotti industriali, artigianali singoli esistenti. Le destinazioni consentite sono: - attività industriali, artigianali; - attività tecniche, amministrative; - depositi e magazzini di attività artigianali, industriali, commerciali; - attività commerciali all'ingrosso e al minuto per vendita di: a) beni di produzione propria; b) beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio

artigianale; c) beni soggetti a lavorazione parziale o finitura; d) beni anche di produzione diversa da propria, similari e accessori a quelli di

produzione propria; e) beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore. I beni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono commerciabili nel lotto delle opere di

destinazione d'uso artigianale o industriale. f) per il lotto P42 è ammesso dotarsi di punto somministrazione di alimenti

e bevande con particolare riferimento all’attività in atto ed alla promozione di prodotti locali. In assenza di piano di settore del commercio, per i beni di cui alla lettera e) di

esercizi commerciali non possono superare complessivamente nella zona produttiva i 1.500 m2 di superfice di vendita. (var. 14)

È altresì ammessa la presenza: - (soppresso); [ ] (var. 14) - di un’unità abitativa per il custode o per il titolare dell’azienda. Per l’intervento valgono le prescrizioni riferite alle sottozone di seguito evidenziate: 1) Zona omogenea D2

omissis

2) Zona omogenea D3 In queste zone il P.R.G.C. si attua con l'intervento diretto tramite rilascio di concessione e per l'intervento si applicano i seguenti indici: - rapporto di copertura max. riferita al singolo lotto: 0,15 mq/mq (lotto censito con codice: P33); 0,20 mq/mq (lotti censiti con codice: P28-P32); 0,40 mq/mq (lotti censiti con codice: P17- P22); [ ] (var. 14)

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0,50 mq/mq (lotto censito con codice: P27); (var. 16) esistente + 2.500 mq (lotto censito con codice P42).

omissis

Per i lotti D3 valgono le seguenti ulteriori prescrizioni: P17 Nel lato Ovest delimitato dalla roggia "Versa" valgono le seguenti prescrizioni: le recinzioni ammesse dovranno essere eseguite con siepi autoctone e/o con rete metallica sostenuta da pali infissi direttamente nel terreno. P22 Particolare attenzione dovrà essere riservata alla sistemazione del fronte lungo la S.P.1 con arretramento delle recinzioni, la creazione di parcheggi, di un sistema di accessibilità che offra il massimo grado di sicurezza. L'altezza dei fabbricati, esclusi i volumi tecnici, non dovrà superare quelli preesistenti. Sul lato Est/Nord dovrà essere presa in considerazione la necessità di garantire la realizzazione di una idonea barriera a schermatura dei venti prevalenti tramite la formazione di terrapieni ed è prescritto un rafforzamento delle siepi previste con l'inserimento di un ulteriore filare continuo formato da specie sempreverdi. P28 dovrà essere migliorata l'accessibilità al lotto sul lato Ovest con la creazione di una adeguata area parcheggio alberato; dovrà essere realizzata una opportuna schermatura sul lato Est tramite siepe continua di specie autoctone o muro di tipo tradizionale (mattoni/sasso-mattone; intonacato con copertina in coppi o mattoni). Le nuove costruzioni dovranno distare minimo ml. 20 dal confine Sud. P32 Lungo Rio Gromania sono ammesse solo recinzioni in rete con pali infissi direttamente al suolo e/o siepi autoctone. P33 Lungo Via Monte Grappa lato Casarsa, è richiesto l’arretramento della recinzione e la creazione di parcheggi e di un sistema di accessibilità che offra il massimo grado di sicurezza. Sul lato Est, delimitato dalla roggia "Versa", le recinzioni dovranno essere eseguite in siepi autoctone e/o con rete su pali infissi direttamente al suolo. E’ obbligatoria la salvaguardia delle alberature autoctone ad alto fusto esistenti lungo la roggia. P42 Interventi di ristrutturazione generale dovranno prendere in esame la riorganizzazione della recinzione sul lato Sud, tramite la riprogettazione di un muro continuo e/o la piantumazione in linea di alberi ad alto fusto o comunque soluzioni atte a migliorare l’aspetto ambientale. Nel lotto è altresì ammesso dotarsi di punto somministrazione di alimenti e bevande con particolare riferimento all’attività in atto ed alla promozione di prodotti locali.

omissis

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MODIFICHE ALL’ART. 16

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Art. 16 Zona omogenea E

La zona omogenea E riguarda la parte del territorio comunale destinato all'agricoltura ed alle attività connesse con l'uso agricolo del territorio.

Il P.R.G.C. distingue le seguenti sottozone di zone E:

1) Zona omogenea E4 di interesse agricolo paesaggistico. La zona E4 è suddivisa nelle seguenti sottozone:

- zone E4a che riguarda le aree agricole interessate dal corso della Roggia dei Mulini, dalle sorgenti e dal corso del Sile;

- zone E4b “interne ai centri abitati” comprese tra le aree a diversa destinazione urbana.

2) Zona omogenea E6 di interesse agricolo. Riguarda le parti del territorio comunale che per le caratteristiche orografiche e pedologiche, sono suscettibili di sviluppo produttivo agricolo.

omissis

Zona omogenea E4b

Nelle zone omogenee E4b: sono ammessi solo gli interventi di cui al punto A) (var. 6), fatti salvi modeste autorimesse, depositi,

ricovero attrezzature, serre ed allevamenti ad uso familiare da edificare utilizzando l'indice ammesso per gli interventi di cui al punto A punto B), senza superare comunque né il volume di mc. 100, né la superfice coperta di mq. 50, né l'altezza di ml. 3,00, e corredando il progetto di una relazione giustificativa redatta ai sensi dell’allegato 2 alle presenti norme “schema piano edilizio aziendale”, dal quale, fermo restando i valori massimi edificatori ammessi per gli interventi di cui al punto B, dipenderà la effettiva possibilità edificatoria; (var. 14)

resta salva la previsione di cui al comma 3°; restano salve le prescrizioni valide in tutte le zone omogenee E. (var. 6) - [ ] (var. 14)

Per tali zone valgono gli indici per gli interventi di cui al precedente punto B) che potranno essere utilizzati per edificare nelle zone omogenee E4a, E6 adiacenti.

Per le aziende esistenti all’atto di adozione della presente variante e per le relative strutture aziendali sono ammesse le integrazioni e gli ampliamenti applicando gli indici fissati per il punto B).

Zone omogenee E6

Nelle zone E6 sono ammessi gli interventi di cui ai precedenti punti A,B,C. Restano salve le prescrizioni valide in tutte le zone omogenee E. (var. 6) - [ ] (var. 14)

In tutte le zone omogenee E valgono le seguenti prescrizioni: a) - gli allevamenti zootecnici rispettano le distanze seguenti: 1) - da zone residenziali: m 6 x numero di Uba x coefficenti di cui alla tab. 1, ma non

minore di: 1.1) - in genere: m 100, se non per allevamento non suino di superfice lorda

inferiore a m2 10; 1.2) - per allevamento di consistenza superiore a 50 Uba: m 500;

omissis

p) - l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nei limiti fissati dalla L.R. 16 del 05.12.2008 è s.m.i., sono ammessi nelle zone omogenee E nei limiti di cui

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al successivo art. 29, p.to 20, e alla condizione che riguardi l’azienda agricola e l’imprenditore agricolo; per ogni azienda agricola è ammesso un solo impianto per tipologia e valgono le prescrizioni evidenziate ai successivi punti:

1) impianti fotovoltaici a terra:

a) l’installatore deve risultare proprietario dei terreni; b) i collegamenti ai punti di consegna dovranno interessare le proprietà del

richiedente e nel caso contrario le richieste di installazione dovranno essere corredate dalle necessarie servitù ed autorizzazioni da parte dei proprietari interessati;

c) gli impianti installati su supporti, tralicci, pilastri, che superino il m 1,50 di altezza dovranno disporre di adeguate schermature verdi da definire alla richiesta di installazione;

d) per l’intervento valgono i seguenti indici: - percentuale massima di superficie dei pannelli utilizzati per l’installazione da calcolare rispetto alla superficie aziendale presente nel comune : 1%; - distanza dalle zone residenziali di P.R.G.C. m. 50,00 - distanza dalle zone di interesse

ambientale, riqualificazione ambientale, archeologiche, m. 150,00

- distanza dai confini m 5,00 (distanza misurata dal punto dell’installazione più vicino al confine;)

- distanza dai fabbricati residenziali esclusi quelli aziendali m 10,00

(distanza misurata dal punto dell’installazione più vicino al fabbricato residenziale).

e) sono esclusi interventi su terreni a culture arboree specializzate ( vigneti, frutteti ecc..) e terreni che risultino con colture arboree specializzate estirpate da meno di due anni;

2) impianti biomassa: valgono le prescrizioni, le distanze e il rapporto di copertura di cui gli interventi punto B del presente art. 16 e le seguenti:

a) - distanza dalle zone residenziali di P.R.G.C. m.300,00 b)- distanza dalle zone di interesse

ambientale, riqualificazione ambientale, archeologiche, m. 300,00

c)- distanza dai fabbricati residenziali

esclusi quelli aziendali m 150,00 d) sono esclusi interventi su terreni a culture arboree

specializzate ( vigneti, frutteti ecc..) e su terreni che risultino con colture arboree specializzate estirpate da meno di due anni;

Nel caso di allevamenti anche a carattere industriale di cui la lettera D del presente articolo o impianti di cui alla lettera C, sono ammessi impianti fotovoltaici e/o biomassa nei limiti di cui alla L.R. 16/2008 e successive modifiche ed integrazioni, da ubicare nelle pertinenze dei fabbricati. Nel caso di edifici residenziali esistenti, presenti in zona omogenea E4a, E4b, E6

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anche non attinente l’azienda agricola, ed escluse le aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004, sono ammessi impianti fotovoltaici a terra di cui alla L.R. 16/2008 e s.m.i. che interessino le pertinenze.

q) Impianti biomassa e fotovoltaici con dimensioni superiori a quelli previsti dalla L.R. 16/2008 e fino ad un massimo di 1000 Kw sono ammessi in zona agricola E nei limiti di cui al successivo art. art. 29, p.to 20 previa individuazione del sedime interessato nel P.R.G.C. tramite variante ,

Il soggetto proponente è l’imprenditore agricolo e l’intervento dovrà assumere valore di attività agricola connessa e non dovrà interessare: - terreni su cui insistano culture arboree specializzate ( vigneti, frutteti ecc..) ; - terreni che risultino con colture arboree specializzate estirpate da meno di

due anni; Per l’intervento è fatto obbligo rispettare le seguenti distanze:

- distanza dalle zone residenziali di PRGC m. 300,00 - distanza dai confini: pari all’altezza del

fabbricato / installazione prossima al confine con un minimo di m 5,00 (distanza misurata dal punto dell’installazione più vicina al confine)

- distanza dai fabbricati residenziali

esclusi quelli aziendali m. 150,00 (distanza misurata dal punto del fabbricato/ installazione più vicina al fabbricato residenziale)

omissis

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MODIFICHE ALL’ART. 18

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Capo Quinto

Zone dì uso pubblico e di interesse generale

Art. 18 Zone per i servizi e le attrezzature collettive e di interesse generale

Riguardano le aree destinate ai servizi ed alle attrezzature collettive e di interesse residenziale, comunale e comprensoriale e le altre attrezzature di interesse generale.

Il piano perimetra tali zone e ne contraddistingue con i seguenti simboli gli usi: ATTREZZATURE PER LA VIABILITA’ ED I TRASPORTI P aree destinate al parcheggio pubblico o di uso pubblico; PI parcheggio di interscambio; Pr parcheggio privato ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA CH aree destinate al culto ed alle attività parrocchiali; DA aree destinate agli edifici per i diritti democratici e la vita associativa; CC aree destinate al centro culturale MF aree destinate al museo della ferrovia (var. 19) ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE ASM aree destinate all'Asilo Nido e alla Scuola Materna; SE aree destinate alla Scuola Elementare; SMI aree destinate alla Scuola Media Inferiore; CS aree destinate alla Scuola Media Superiore; ATTREZZATURE PER L’ASSISTENZA E LA SANITA’ N aree destinate alle attrezzature cimiteriali. CA centro di aggregazione (residenza, vita associativa, uffici) (var. 5) ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL’APERTO punti uniformi aree destinate al verde di parco urbano, di quartiere e attrezzato; VS aree destinate allo sport ed agli spettacoli sportivi. SERVIZI TECNOLOGICI I aree destinate agli impianti delle reti tecnologiche; I.R. infrastrutture irrigue (var. 10/11)

D.R.S.U. individuazione ambito in zona E6 dove è possibile l’ubicazione di un impianto di discarica R.S.U; P.R.S.U. individuazione di ambiti da destinare ad attività di stoccaggio provvisorio differenziato di R.S.U.

ALTRE ATTREZZATURE DM aree destinate alle attrezzature militari; Cooperativa sociale “IL PICCOLO PRINCIPE” VA-AD aree destinate al verde attrezzato e all’addestramento cani ATTREZZATURE PER LA VIABILITA’ ED I TRASPORTI

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P – PI - Pr : aree destinate al parcheggio - parcheggio di interscambio.- parcheggio privato - Q max: 20%; - H max: 8,50 ml.; - ds.: m 6, o pari all'esistente; (var. 6) - dc.: 5,00 ml.; - df.: 10,00 mI.; - si dovrà verificare la possibilità di piantumare un numero sufficiente di alberi d’alto fusto a protezione dei posti macchina e formare adeguate schermature verso le zone residenziali o agricole tramite: muri tradizionali in sasso e mattoni o siepi sempreverdi e quinte di alberi d’alto fusto di specie autoctone.

omissis

ALTRE ATTREZZATURE DM : aree destinate alle attrezzature militari; Per le aree destinate alle attrezzature militari si applicano le norme e le direttive operanti

in materia e si assumono altresì i seguenti parametri orientativi per le parti destinate alla residenza o ai servizi:

- Q max: 40%; - H max: 8,50 ml.; - ds: m 6, o pari all'esistente; (var. 6) - dc: 5,00 ml.; - df: 10,00 mI.. COOPERATIVA SOCIALE “IL PICCOLO PRINCIPE” La Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe” svolge attività nei seguenti settori: – casa famiglia; – sostegno scolastico pomeridiano; – laboratorio per l’inserimento nella vita lavorativa di persone disadattate; – negozi per la vendita di prodotti e manufatti in parte realizzati nel laboratorio di cui

sopra; – gestione di punti verdi estivi in aree comunali Considerate le destinazioni e gli usi di cui sopra, per l’intervento valgono le seguenti

disposizioni: - Q max: 50%; - H max: 8,50 ml., fatte salve le altezze preesistenti; - ds: m 6, o pari all'esistente; (var. 6) - dc: 5,00 ml.; è ammessa l’edificazione a confine di accessori alla residenza con

altezza massima di ml 3,00 e con parete in aderenza al confine con altezza massima di ml 3,00, o in aderenza a preesistente edificio e per la parte senza finestre, o in caso di convenzione stipulata tra proprietari confinanti, purché siano comunque rispettate le distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; (var. 6)

- df: 10,00 mI.. VA-AD : aree destinate al verde attrezzato e all’addestramento cani Per tale area si prevede: - il mantenimento/restauro delle strutture e manufatti militari appartenenti alla

polveriera; - il mantenimento delle alberature d’alto fusto e le eventuali modifiche dovranno

essere assoggettate al parere degli uffici della forestale e nel rispetto delle disposizioni di cui il D.Lgs. 42/2004

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Sono ammesse: - opere di manutenzione del verde e l’installazione di attrezzature rimovibili per il

ricovero e l’addestramento cani; - sistemazione di aree perimetrali a parcheggio e realizzazione di sentieri sempre il

terra consolidata –stabilizzata; - realizzazione di servizi igienici, depositi, uffici per una superficie coperta massima di

300 mq. altezza massima mt. 3,50; il fabbricato dovrà essere realizzata con strutture in legno e rivestimento esterno in tavole.

omissis

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MODIFICHE ALL’ART. 20

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Art. 20 Zone di interesse ambientale

Le zone di interesse ambientale, come evidenziate nelle tavole di analisi A7c e descritte nella Relazione di Analisi, sono le seguenti:

1 Sorgenti della Roggia Mussa – Ex Polveriera; 2 Risorgive in località Mulino di Casarsa; 3 Ambito della Polisutta e tratto della Roggia dei Mulini; 4 Sorgenti del Fiume Sile; 5 Area boschiva lungo il Fiume Sile a Nord della località “Roncs”; 6 Area boschiva che fiancheggia il Fiume Sile; 7 Prato stabile cinto da siepi in località “Mulàtis” tra Villa Sile e San Giovanni; 8 Area boschiva compresa in un ansa della Roggia Versa a Sud della località di “Versutta”; 9 Area boschiva in località “Armentarèssis a Sud della Villa Braida De Concina. [ ] (var. 6) In tali zone, soggette a tutela ambientale, il P.R.G.C. prevede delle norme di salvaguardia per

regolamentarne gli usi e le trasformazioni. In tali zone, sono vietati interventi edilizi e/o infrastrutturali, sono fatti salvi i normali usi agricoli ed

interventi di valorizzazione ambientale, è altresì vietato, con riferimento alle tavole A7c (aree di interesse naturalistico-ambientale):

- modificare il suolo, i corpi idrici superficiali e sotterranei; - alterare lo stato delle cavità sorgentifere (olle) indicate nella tavola di analisi per lo più con

il simbolo che corrisponde alla voce “sorgenti” e più in generale inquinare o danneggiare i biotopi di risorgiva;

omissis

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MODIFICHE ALL’ART. 29

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Art. 29 Norme particolari - deroghe

Per l'attuazione del P.R.G.C. valgono altresì le seguenti norme: 1) nelle zone E4a,E4b,E6 è consentito autorizzare, tramite intervento convenzionato, con cui

fissare le modalità ed i tempi, l'utilizzo di aree per deposito all'aperto di materiale ed attrezzature; 2) per gli edifici esistenti e non conformi alle destinazioni di zona o destinati all'attività

agricola in zone non agricole, fermo restando l'obbligo di adeguamento igienico prescritto dal Regolamento Edilizio e dalle leggi vigenti, sono consentite solo opere di manutenzione e di risanamento statico;

omissis

20) l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fotovoltaico e biomassa, non sono ammessi:

Per impianti entro i limiti dimensionali della L:R:16/2008 Fotovoltaico - Biomassa:

- in zone di interesse ambientale; - nelle zone di riqualificazione ambientale; - nelle aree esondabili; - nelle aree di interesse archeologico; - nelle aree vincolate dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42; - nei prati stabili di cui alla L.R. 9/2005.

Per impianti con dimensione superiori ai limiti della L:R:16/2008 e fino a 1000 Kw Fotovoltaico:

- in zone di interesse ambientale; - nelle zone di riqualificazione ambientale; - nelle aree esondabili; - nelle aree di interesse archeologico; - nelle aree vincolate dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42; - nei prati stabili di cui alla L.R. 9/2005.

Biomassa - in zona omogenea E4a, E4b ; - in zone di interesse ambientale; - nelle zone di riqualificazione ambientale; - nelle aree esondabili; - nelle aree di interesse archeologico; - nelle aree vincolate dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ; - nei prati stabili di cui alla L.R. 9/2005.

omissis

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Allegato n. 2 alle Norme Tecniche di Attuazione

SCHEMA PIANO EDILIZIO AZIENDALE

PARTE PRIMA ‐ dati generali

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’AZIENDA AGRICOLA

DENOMINAZIONE …………………………………………………………………………………………………………… PARTITA IVA …………………………………………………………………………………………… FORMA GIURIDICA DEL CONDUTTORE Coltivatore diretto Imprenditore agricolo Società agricola Altro ……………………………………………………………………………………………

2. SUPERFICIE FONDIARIA PROPRIETA’ ha. ……………………………… AFFITTO ha. ……………………………… COMMODATO ha. ……………………………… ALTRO ha. ……………………………… TOTALE ha. ……………………………

3. SUPERFICIE FONDIARIA SEMINATIVI ha. ……………………………… VIGNETO ha. ……………………………… COLTIVAZIONI ARBOREE ha. ……………………………… ORTAGGI ha. ……………………………… ALTRO ha. ……………………………… TOTALE ha. ……………………………

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Allegato n. 2 alle Norme Tecniche di Attuazione

4. TRASFORMAZIONI AZIENDALI STALLA UBA ……………………………… CANTINA q.li vino ……………………………… ALTRO …………. ………………………………

5. ATTIVITA’ AGRICOLE COLLATERALI CONTOTERZISMO si/no ……………………………………………………………………………………. SERVIZI VARI si/no …………………………………………………………………………………….

6. MANO D’OPERA IMPEGNATA CONDUTTORE tempo pieno si/no FAMIGLIARI numero ……… tempo pieno si/no SALARIATI AVVENTIZI numero ……… giorni medi/anno ………….. SALARIATI FISSI numero ……… giorni medi/anno …………..

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Allegato n. 2 alle Norme Tecniche di Attuazione

PARTE SECONDA ‐ strutture edilizie

STRUTTURE EDILIZIE

ABITAZIONI CONDUTTORE anno ……….. mq. …………… RICOVERO ATTREZZI AGRICOLI anno ……….. mq. …………… DEPOSITO MEZZI PRODUTTIVI anno ……….. mq. …………… LOCALI DI TRASFORMAZIONE Stalla anno ……….. mq. …………… Cantina anno ……….. mq. …………… Serre fisse anno ……….. mq. …………… Vendita anno ……….. mq. …………… Altro ………………….. anno ……….. mq. ……………

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Allegato n. 2 alle Norme Tecniche di Attuazione

PARTE TERZA ‐ parco macchine

1. TRATTRICI

………………………………………………….. anno ……….. ………………………………………………….. anno ……….. ………………………………………………….. anno ……….. ………………………………………………….. anno ………..

1. RIMORCHI E CARRI BOTTE

………………………………………………….. anno ……….. ………………………………………………….. anno ……….. ………………………………………………….. anno ……….. ………………………………………………….. anno ………..

2. MACCHINE OPERATRICI

………………………………………………….. anno ……….. ………………………………………………….. anno ……….. ………………………………………………….. anno ……….. ………………………………………………….. anno ………..

3. MACCHINE PER LA RACCOLTA

………………………………………………….. anno ……….. ………………………………………………….. anno ……….. ………………………………………………….. anno ………..

4. ALTRO

………………………………………………….. anno ……….. ………………………………………………….. anno ……….. ………………………………………………….. anno ……….. ………………………………………………….. anno ………..

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Allegato n. 2 alle Norme Tecniche di Attuazione

PARTE QUARTA ‐ obiettivi

Descrizione degli obiettivi raggiungibili mediante la richiesta edilizia. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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Allegato n. 2 alle Norme Tecniche di Attuazione

PARTE QUINTA ‐ descrizione dell’intervento edilizio richiesto

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dati parametrici.

1. RICOVERO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE

................................. n. ……………. mq/n. (*) …………… mq. ……………………….

................................. n. ……………. mq/n. (*) …………… mq. ……………………….

................................. n. ……………. mq/n. (*) …………… mq. ……………………….

................................. n. ……………. mq/n. (*) …………… mq. ……………………….

................................. n. ……………. mq/n. (*) …………… mq. ……………………….

Parziale 1 mq. ……………………….

Superficie di manovra (parziale 1 x 1) mq. ……………………….

Officina per riparazioni e manutenzioni (parziale 1 x 0.3) mq. ……………………….

Totale mq. ……………………….

2. RICOVERO MEZZI PRODUTTIVI (sementi, fertilizzanti, altro)

mq. 5,00 x ha. az. ………. mq. ……………………….

3. RICOVERO FITOFARMACI ED ANTIPARASSITARI

mq. 1,00 x ha. az. ………. mq. ……………………….

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Allegato n. 2 alle Norme Tecniche di Attuazione

4. SERVIZI IGIENICI

max. mq. 10,00 mq. ……………………….

5. VANI TECNICI

max. mq. 10,00 mq. ……………………….

TOTALE mq. ……………………….

6. ALTRO (descrizione, superfici, layout distribuzione spazi)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………

(*) Superfici unitarie

Mietitrebbie mq./n. 20.00 Vendemmiatrici meccaniche mq./n. 15.00 Trattrici mq./n. 5.50 Rimorchi mq./n. 12.00 Motocoltivatori mq./n. 3.00 Aratri mq./n. 6.00 Erpici/Estirpatori mq./n. 6.00 Sarchiatrici o simili mq./n. 4.00 Seminatrici mq./n. 3.00 Rulli e livelle mq./n. 4.00 Sarchiatrici o simili mq./n. 4.00 Spandiconcime mq./n. 3.00 Trinciastocchi o simili mq./n. 6.00 Spaccalegna mq./n. 4.00 Scavapatate mq./n. 6.00 Pompe irrigue mq./n. 4.00 Atomizzatori mq./n. 4.00 Falciatrici e rasaerba mq./n. 4.00 Stenditelo pacc. mq./n. 3.00 Botte/cisterna mq./n.12.00 Gru idraulica mq./n. 6.00 Altro dimensioni massimo ingombro

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Allegato n. 2 alle Norme Tecniche di Attuazione

PARTE SESTA ‐ conclusioni

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FIRMA DEL RICHIEDENTE FIRMA DEL PROGETTISTA