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COMUNE DI ABETONE Provincia di Pistoia REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Redatto da : Arch. Massimo Rafanelli Arch. Sandro Stilli Approvato con C.C. 40/1998 . Modificato con C.C. 5/2003 , C.C. 9/2004 , C.C. 9/2005, C.C. n. 16/2011.

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COMUNE DI ABETONE

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Redatto da :

Arch. Massimo Rafanelli

Arch. Sandro Stilli

Approvato con C.C. 40/1998 . Modificato con C.C. 5/2003 , C.C. 9/2004 , C.C. 9/2005, C.C. n. 16/2011.

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Elenco delle sigle, delle abbreviazioni e dei simboli usati nel testo

A.C. : Amministrazione ComunaleA.N.A.S. : Azienda Nazionale Autonoma Strade StataliA.P. : Amministrazione ProvincialeC.B.A. : Commissione Beni AmbientaliC.C. : Consiglio ComunaleCod. Civ. : Codice CivileC.E. : Commissione EdiliziaC.E.I. : Commissione Elettrotecnica ItalianaC.I.P. : Comitato Interministeriale Prezzicom.le : comunaleCO.RE.CO. : Comitato Regionale di ControlloC.P.I. : Certificato Prevenzione Incendic.t. : centrale termicaC.U. : Commissione UrbanisticaD.L. : Decreto LeggeDir. L. : Direzione LavoriD.M. : Decreto MinisterialeD.P.R. : Decreto del Presidente della RepubblicaG.R.T. : Giunta Regionale ToscanaL. : LeggeL.R.T. : Legge Regionale ToscanaM.LL.PP. : Ministero Lavori PubbliciM.PP.TT. : Ministero Poste e TelegrafiN.T.A. : Norme Tecniche di AttuazioneP.L. : Piano di LottizzazioneP.P. : Piano ParticolareggiatoP.P.A. : Programma Pluriennale di AttuazioneP.R. : Piano di RecuperoP.R.G.C. : Piano Regolatore Generale ComunaleP.U.C. : Piano Urbanistico CommercialeR.A.C. : Regolamento dell'Acquedotto ComunaleR.D. : Regio DecretoR.E. : Regolamento EdilizioR.F.C. : Regolamento della Fognatura ComunaleR.I.C. : Regolamento di Igiene ComunaleT.U. : Testo UnicoU.N.I. : Ente Nazionale per l'Unificazione IndustrialeU.S.L. : Unità Sanitaria LocaleU.T.C. : Ufficio Tecnico ComunaleV.U. : Vigili UrbaniVV.F. : Vigili del Fuoco > : maggiore < : minore >= : maggiore o uguale <= : minore o uguale

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INDICE

PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI GENERALI 1

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI...........................1ART. 1 - Contenuto del Regolamento Edilizio 1ART. 1.1 - Oggetto del Regolamento Edilizio 1ART. 1.2 - Validità ed efficacia del Regolamento Edilizio 1

PARTE II: NORME GENERALI 2

CAPITOLO II - NORME GENERALI..........................2ART. 2.1 - La Commissione Edilizia (C.E.) 2ART. 2.2 - Composizione della Commissione Edilizia 2ART. 2.3 - La Commissione Edilizia Integrata (C.E.I.) 3ART. 2.4 - La Commissione Urbanistica (C.U.) 3ART. 2.5 - Procedure per le riunioni delle Commissioni 4ART. 2.6 - Attribuzioni e competenze della C.E. e C.U 4ART. 2.7 - Verbali 5

CAPITOLO III - CLASSIFICAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI E RELATIVE PRESCRIZIONI ESECUTIVE....7ART. 3.1 - Interventi 7ART. 3.2 - Manutenzione ordinaria 7ART. 3.3 - Interventi di manutenzione straordinaria 8ART. 3.4 - Interventi di restauro e di risanamento conservativo. 11ART. 3.5 - Restauro 12ART. 3.6 - Interventi di Ristrutturazione Edilizia 13ART. 3.7 - Interventi di Ristrutturazione Urbanistica 15ART. 3.8 - Cambio della destinazione d'uso 15ART. 3.9 - Nuova costruzione 16ART. 3.10 - Interventi di ampliamento e sopraelevazione 16ART. 3.11 - Deposito di materiali a cielo aperto 17ART. 3.12 - Scavi e rinterri 17ART. 3.13 - Interventi di demolizione 18ART. 3.14 - Interventi relativi al verde, ai parchi e ai giardini 19ART. 3.15 - Interventi per manufatti temporali e stagionali 19ART. 3.16 - Interventi relativi all'arredo urbano ed alle opere minori soggette a procedure particolari 19ART. 3.17 - Interventi urgenti 21

CAPITOLO IV - AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI...22ART. 4.1 - Opere soggette a concessione 22ART. 4.2 - Opere soggette a denuncia di inizio attività 23ART. 4.3 - Opere non soggette ad autorizzazione 24ART. 4.4 - Opere Comunali 24ART. 4.5 - Varianti in corso d'opera 24

CAPITOLO V - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA...........25ART. 5.1 - Documentazione da allegare alla domanda di concessione edilizia 26ART. 5.2 - Elaborati richiesti e modalità di presentazione 28ART. 5.3 - Documenti richiesti per la manutenzione ordinaria delle facciate 31

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ART. 5.4 - Documenti richiesti per la manutenzione straordinaria 32ART. 5.5 - Elaborati richiesti per gli interventi di Restauro / Risanamento Conservativo 32ART. 5.6 - Documenti richiesti per Interventi di Nuova Costruzione, Ristrutturazione e varianti 33ART. 5.7 - Certificazioni, dichiarazioni e nulla osta da allegare 35ART. 5.8 - Certificato di destinazione urbanistica 36

CAPITOLO VI - ADEMPIMENTI D'OBBLIGO, RILASCIO ED USO DELLA CONCESSIONE................................37ART. 6.1 - Domanda di Concessione o Autorizzazione Edilizia 37ART. 6.2 - Titolarità della concessione edilizia e dell'autorizzazione 39ART. 6.3 - Domande di autorizzazione da presentare al Sindaco contestualmente alla richiesta di concessione 39ART. 6.4 - Procedura di esame 41ART. 6.5 Determinazioni del Responsabile del Servizio sulla domanda di concessione. Impugnativa 41ART. 6.6 Determinazioni del Responsabile del Servizio sulle domande di autorizzazione41ART. 6.7 Deroghe 42ART. 6.8 - Varianti al progetto approvato 42ART. 6.9 Caratteristiche dell'atto di concessione o autorizzazione 43ART. 6.10 - Rilascio dell'autorizzazione o Concessione Edilizia 44ART. 6.11 - Validità e decadenza della concessione edilizia e dell'autorizzazione 45ART 6.12 - Progettista, Direttore dei lavori e Costruttore 45

CAPITOLO VII - CONDUZIONE DEI LAVORI, VERIFICHE, SANZIONI............................................................46ART. 7.1 - Apertura del cantiere, richiesta dei punti fissi, di linea e di livello 46ART. 7.2 - Organizzazione del cantiere 46

ART. 7.2.1 - Scavi..................................................................................47ART. 7.2.2 - Recinzioni provvisorie........................................................48ART. 7.2.3 - Strutture provvisionali di cantiere.....................................48

ART. 7.3 - Occupazione e manomissione di suolo pubblico 49ART. 7.4 - Controlli in corso d'opera 50ART. 7.5 - Inizio ed ultimazione dei lavori 50ART. 7.6 - Collaudi 51ART. 7.7 - Opere soggette ad autorizzazione di abitabilità ed agibilità - Domanda 52

ART. 7.7.1 - Domanda di abitabilità o agibilità : documenti a corredo 52ART. 7.8 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità 53ART. 7.9 - Abitabilità o uso delle costruzioni abusive 55ART. 7.10 - Inabitabilità o inagibilità 55

CAPITOLO VIII - REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI 57ART. 8.1 - Applicabilità delle norme agli interventi di nuova edificazione e di recupero del patrimonio edilizio esistente 57ART. 8.2 - Salubrità del terreno 57ART. 8.3 - Requisiti relativi alla impermeabilità delle costruzioni 57ART. 8.4 - Requisiti di carattere termico 58ART. 8.5 - Requisiti di carattere acustico 59ART. 8.6 - Requisiti illuminotecnici 60ART. 8.7 - Requisiti di aerazione e dimensionamento dei locali 61ART. 8.8 - Requisiti dei locali 62ART. 8.9 - Classificazione dei locali 62ART. 8.10 - Caratteristiche dei locali abitabili o agibili 62

ART. 8.10.1 - Caratteristiche delle cucine............................................63ART. 8.10.2 - Caratteristiche dei servizi igienici...................................63ART. 8.10.3 - Caratteristiche delle scale...............................................64

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ART. 8.10.4 - Caratteristiche dei locali accessori o di servizio - Cat. E 64ART. 8.10.5 - Caratteristiche dei locali accessori o di servizio - Cat. F 64ART. 8.10.6 - Alloggi e locali ad uso residenziale e loro pertinenze...65ART. 8.10.7 - Locali commerciali e loro pertinenze.............................65ART. 8.10.8 - Locali destinati ad uffici, studi professionali e simili......66ART. 8.10.9 - Alberghi di tipo tradizionale............................................66ART. 8.10.10 - Alberghi residenziali, edifici turistico ricettivi...............67

ART. 8.11 - Piani interrati, seminterrati e sottotetti 68ART. 8.11.1- Piani interrati.....................................................................68ART. 8.11.2 - Piani seminterrati.............................................................68ART. 8.11.3 - Sottotetti...........................................................................69

ART. 8.12 - Piano terreno degli edifici 70ART. 8.13 - Chiostrine e cavedi 70ART. 8.14 - Requisiti relativi alla sicurezza 70ART. 8.15 - Requisiti relativi all'accessibilità 71ART. 8.16 - Requisiti minimi dei locali nei fabbricati ad uso agricolo 72ART. 8.17 - Locali per allevamento e ricovero animali 73

CAPITOLO IX - REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTI 73ART. 9.1 - Rifornimento idrico 73ART. 9.2 - Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti civili 74ART. 9.3 - Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttivi 76ART. 9.4 - Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti di tipo misto 77ART. 9.5 - Impianti igienici 78ART. 9.6 - Impianti di smaltimento delle acque reflue 78ART. 9.7 - Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque reflue 79ART. 9.8 - Impianto di smaltimento delle acque piovane 80ART. 9.9 - Impianto elettrico ed impianto ascensore 81

9.9.1 - Impianto elettrico.........................................................................819.9.2 - Impianto ascensore.......................................................................81

ART. 9.10 - Impianti di aereazione 82ART. 9.11 - Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendi 82ART. 9.12 - Centrali termiche 83

9.12.1 Centrali termiche a combustibile liquido...................................849.12.2 Centrali termiche a gas di rete..................................................849.12.3 - Centrali termiche a G.P.L. (Gas di petrolio liquefatto)............859.12.4 - Prescrizioni varie.......................................................................85

ART. 9.13- Impianti per l'utilizzo di energie alternative o integrative 86ART. 9.14 - Depositi temporanei di rifiuti solidi urbani 86ART. 9.15 - Prevenzione emissioni atmosferiche 86

CAPITOLO X - DEFINIZIONE PARAMETRI URBANISTICI88ART. 10.1 - Superficie territoriale (St) 88ART. 10.2 - Superficie fondiaria (Sf) 88ART. 10.3 - Superficie minima di intervento (Sm) 88ART. 10.4 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria (S1) 89ART. 10.5 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (S2) 89ART. 10.6 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) 89ART. 10.7 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 89ART. 10.8 - Applicazione dei parametri urbanistici 89ART. 10.9 - Superficie utile (Su) 89ART. 10.10 - Superficie coperta (Sc) 91ART. 10.11 - Rapporto di copertura (Q=Sc/Sf) 91ART. 10.12 - Altezza degli edifici (Hf) - Piano di riferimento 91ART. 10.13 - Volume (V) 92

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ART. 10.13.1 - Volume Utile (Vu)..........................................................92ART. 10.13.2 - Volumi tecnici................................................................93

ART. 10.14 - Rapporto di permeabilità (P=Sp/Sf) 93ART. 10.15 - Distanze tra i fabbricati 93ART. 10.16 - Distanza minima dai confini 94ART. 10.17 - Costruzioni dei fabbricati in aderenza o sul confine di proprietà. 95ART. 10.17 - Distanza dalle strade 96ART. 10.18 - Deroghe 96

CAPITOLO XI - STRUMENTI URBANISTICI DI INIZIATIVA PRIVATA E PUBBLICA............................................96ART. 11.1 - Piano di lottizzazione - Natura e funzioni 96ART. 11.2 - Lottizzazioni obbligatorie e d'ufficio 97ART. 11.3 - Domanda di lottizzazione 97ART. 11.4 - Procedura di approvazione 99ART. 11.5 - Svincolo delle cauzioni e penalità per inadempienze 99ART. 11.6 - Convenzione urbanistica 100ART. 11.7 - Opere di urbanizzazione 101

11.7.1. Opere di urbanizzazione primaria...........................................10111.7.2. Opere di urbanizzazione secondaria......................................102

ART. 11.8 - Documentazione a corredo della Domanda di Intervento Urbanistico Preventivo 102ART. 11.9 - Il Piano di Recupero di iniziativa privata 104ART. 11.10 - Elementi costitutivi del progetto di Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente 105ART. 11.11 - Domanda di approvazione del Piano di Recupero di iniziativa privata 108ART. 11.12 - Istruttoria, pubblicazione ed approvazione del Piano di Recupero 109ART. 11.13 – Il Garante della Comunicazione ai sensi dell’art. 19, c.2, L.R. 1/2005 109

PARTE VII : DISPOSIZIONI PARTICOLARI 112

CAPITOLO XII - ELEMENTI DI DECORO, ARREDO URBANO E SICUREZZA........................................112ART. 12.1 - Decoro, manutenzione e sicurezza degli edifici 112ART. 12.2 - Allineamenti 112ART. 12.3 - Elementi che aggettano dalle facciate 112ART. 12.4 - Infrastrutture del territorio 112

12.4.1 - Linee aeree..............................................................................11212.4.2 - Condutture...............................................................................113

ART. 12.5 - Tutela delle sponde fluviali 113ART. 12.5 - Sovrastrutture ed impianti accessori all'edificio 113ART. 12.6 - Antenne per ricezioni radio televisive 113ART. 12.7 - Chioschi, cabine, pensiline, box ed elementi di arredo 114ART. 12.8 - Illuminazione di strade, portici e passaggi privati 114ART. 12.9 - Elementi di pregio 115ART. 12.10 - Insegne pubblicitarie 115ART. 12.11 - Indicatori ed altri apparecchi di servizi pubblici 116ART. 12.12 - Lavori privati su strade pubbliche o vicinali 116ART. 12.13 - Intonaci e tinteggiature 116ART. 12.14 - Manutenzione di edifici privati 117ART. 12.15 - Prescrizioni e disposizioni per la salvaguardia e la formazione del verde 117ART. 12.16 - Sistemazione del terreno 118ART. 12.17 - Numeri civici degli edifici 118ART. 12.18 - Rinvenimenti e scoperte 119

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PARTE VIII 120

CAPITOLO XIII-NORME ESTETICHE ED AMBIENTALI DEI FABBRICATI.......................................................120ART. 13.1 - Norme generali 120ART. 13.2 - Coperture 120ART. 13.3 - Abbaini 121ART. 13.4 - Volumi tecnici sulla copertura 121ART. 13.6 - Superfetazioni 121ART. 13.7 - Portici destinati a pubblico passaggio 121ART. 13.8 - Tende mobili 122ART. 13.9 - Sporti aggettanti verso suolo pubblico 122ART. 13.10 - Passi carrabili ed uscite delle autorimesse 122ART. 13.11 - Recinzioni, cancelli e muri di contenimento 123

13.11.1 - Recinzioni..............................................................................12313.11.2 - Cancelli..................................................................................12313.11.3 - Muri di contenimento.............................................................124

ART. 13.12 - Parcheggi 124ART. 13.13 - Viabilità - Arretramenti delle costruzioni dai cigli stradali - Conveniente accesso - Strade private 125

13.13.1 - Viabilità.................................................................................12513.13.2 - Arretramenti delle costruzioni dai cigli stradali..................12513.13.3 - Conveniente accesso..............................................................12613.13.4 - Strade private.........................................................................126

ART. 13.14 - Disciplinamento acque meteoriche - Protezione dalla caduta di neve dalle coperture - Divieto di tubazioni esterne agli edifici 127ART. 13.15 - Facciate 127

PARTE IX 129

CAPITOLO XIV - PRESCRIZIONI VARIE...................129ART.14.1 - Edilizia rurale - Edilizia per impianti di uso pubblico e per impianti produttivi - Edilizia per le opere pubbliche 129ART. 14.2 - Prescrizioni antincendio 129ART. 14.3 - Modalità di esecuzione di opere a regola d'arte 129ART. 14.4 - Impianti funiviari - Stazioni di partenza e di arrivo degli impianti 130

14.4.1-Impianti funiviari.......................................................................13014.4.2 - Stazioni di partenza e di arrivo degli impianti funiviari........130

ART. 14.5 - Barriere architettoniche 130

CAPITOLO XV - DIRITTI DI INFORMAZIONE ACCESSO AGLI ATTI E CERTIFICAZIONI................................132ART. 15.1 - Diritto di informazione, accesso agli atti, certificazioni 132ART. 15.2 - Diritti di copia 132ART. 15.3 – Vincolo idrogeologico 132ART. 16.1 - Norme finali 134ART. 16.2 - Entrata in vigore 134

ALLEGATO "A" DEL REGOLAMENTO EDILIZIO...................135Art.1 - Coperture 135

1.1 - Manti di copertura.......................................................................135 i

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1.2 - Comignoli canne fumarie ed esalatori........................................1361.3 - Abbaini e lucernari......................................................................1361.4 - Antenne televisive.......................................................................1361.5 - Aggetti di gronda, canali e pluviali.............................................1371.6 - Pannelli solari e pompe di calore e di refrigerazione.................137

Art.2 - Superfici di facciata. 1372.1 - Intonaci........................................................................................1372.2 - Coloriture e tinteggiature...........................................................138

3- Elementi di finitura della facciata 1393.1 - Serramenti esterni.......................................................................1393.2 - Porte, portoni, vetrine.................................................................1393.3 - Grate , balaustre, cancelli, cancellate e ferri battuti..................140

4 - Impianti tecnologici 1404.1 - Impianti tecnologici pubblici.......................................................1404.2 - Impianti tecnologici privati..........................................................141

ALLEGATO B - RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVE DI BASE143ART. 1 - Leggi nazionali e decreti ministeriali: 143ART. 2 - Leggi sulla casa 144ART. 3 - Leggi regionali 144

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PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Contenuto del Regolamento Edilizio

1 - Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell' art.33 della L.n.1150/1942 e dei criteri e schede di orientamento del Regolamento tipo della Regione Toscana, contiene :a) disposizioni di carattere obbligatorio desunte da leggi e normative di carattere nazionale e regionale;b) disposizioni di carattere obbligatorio ma con carattere ed interesse eminentemente locale o legate alla problematica urbanistica ed edilizia comunale, alla sua organizzazione e alla sua gestione.

ART. 1.1 - Oggetto del Regolamento Edilizio

1. Il presente Regolamento Edilizio (R.E.) disciplina tutte le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sul suolo, nel soprassuolo e nel sottosuolo, le destinazioni d'uso e il controllo sull'esecuzione delle stesse attività (la realizzazione di nuove costruzioni, la conservazione e sostituzione del patrimonio edilizio esistente e tutte le opere che modificano l'ambiente naturale urbano).

2. Detta indirizzi e disposizioni per la salvaguardia dell'ambiente costruito e dell'ambiente fisico.

3. Per le operazioni legate al ciclo produttivo dell'agricoltura si fa riferimento alla L.R. Toscana n° 64 del 14 Aprile 1995 e successive modificazioni ed integrazioni. I citati interventi sono inoltre disciplinati dagli strumenti urbanistici vigenti e adottati.

4. Obbiettivo primario di ogni intervento edilizio deve essere in ogni caso il miglioramento o almeno il mantenimento della qualità architettonica/funzionale e dell'ambiente costruito in generale.

ART. 1.2 - Validità ed efficacia del Regolamento Edilizio

1. Il presente Regolamento Edilizio è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 48 del 25/9/98. Esso abroga e sostituisce a tutti gli effetti il precedente che fu adottato dal Comune di Abetone con delibera di C.C. n. 75/88 e successiva modifica n. 108/89 ed approvato con Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 55/72 del 25 giugno 1990.

2. Il presente Regolamento Edilizio si applica all'intero territorio comunale.

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PARTE II: NORME GENERALI

CAPITOLO II - NORME GENERALI

ART. 2.1 - La Commissione Edilizia (C.E.)

1 - La Commissione Edilizia e' istituita con funzioni puramente consultive allo scopo di collaborare con l'Amministrazione Comunale, in particolare col Sindaco, nell'opera di regolamentazione dell'attività edilizia nell'ambito del territorio del Comune di Abetone. Questa attività si esplica attraverso l'espressione di un parere obbligatorio ma non vincolante nei confronti dell'Amministrazione per ogni progetto presentato ai fini del rila-scio delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni.2 - La Commissione Edilizia è nominata con Deliberazione della Giunta comunale ed è composta da dodici membri, fra cui il Sindaco, (o l'Assessore delegato), che la presiede.3 - La Commissione si esprime sui progetti sottoposti al suo esame, avendo presenti le leggi e le disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, in particolare il regolamento edilizio e gli strumenti urbanistici, curando la tutela dell'ambiente e il rispetto delle esigenze della viabilità, della sicurezza e dell'arte.4 - La commissione può esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulla:a) tutela dell'abitato e del territorio e sul miglioramento funzionale e formale del

patrimonio edilizio e dei pubblici servizib) sui progetti di intervento edilizio ed urbanistico in riferimento alla loro espressione

formale, con particolare riguardo al decoro ed alla corretta ambientazione, nonché sulla funzionalità dei progetti.

5 - Esprime, inoltre, pareri preventivi (prepareri) per progetti, anche di massima, aventi particolare rilevanza, su richiesta dell'interessato.

ART. 2.2 - Composizione della Commissione Edilizia

1 - La C.E. è composta da n. 12 membri di cui n. 7 di diritto e n. 5 elettivi nominati dall'Amministrazione mediante delibera di Giunta Comunale (G.C.).Sono membri di diritto:- il Sindaco con funzioni di Presidente oppure un Assessore da lui delegato;- un rappresentante dell'Unita' Sanitaria Locale (U.S.L.);- il Comandante dei Vigili del Fuoco oppure un suo delegato;- il Dirigente del Corpo Forestale dello Stato oppure un suo delegato;- il Dirigente del Demanio Regionale oppure un suo delegato;- il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale oppure un suo sostituto;- il Coordinatore Tecnico della Provincia di Pistoia oppure un suo delegato.Sono membri elettivi:- un architetto che risulti iscritto al relativo Ordine professionale;- un ingegnere che risulti iscritto al relativo Ordine professionale;- un geometra che risulti iscritto al relativo Collegio professionale;I tre tecnici saranno nominati sulla base di una terna proposta dai rispettivi Ordini Professionali.- un esperto in turismo;

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- un esperto in ambiente e paesaggio.2 - La C. E. dura in carica due anni. I membri nominati dalla G.C. rimangono in carica

fino alla esecutività della delibera della designazione dei nuovi membri. E' possibile sostituire un membro di diritto o elettivo, prima della scadenza dell'incarico, nei seguenti casi:- dimissioni;- decesso;- decadenza ai sensi del successivo comma.3 - E' ritenuto decaduto un qualsiasi membro elettivo che senza motivazione risulti assente ad almeno tre riunioni consecutive di Commissione. In tal caso il Sindaco richiede alla G.C. di prendere atto della decadenza come sopra verificatasi e di procedere alla nomina contestuale del membro sostituito da lui proposto.4 - I membri elettivi durano in carica 2 (due) anni: essi possono essere rieletti dopo che siano trascorsi almeno 2 (due) anni dalla cessazione effettiva dell'ultimo mandato; possono anche non risiedere nel Comune; non possono essere dipendenti dell'Amministrazione Comunale.5 - In caso di rinuncia o di dimissioni di un membro elettivo esso deve essere sostituito seguendo la stessa procedura adottata per la nomina del rinunciatario o dimissionario entro trenta giorni dalla data della comunicazione della rinuncia o dimissioni.Il Commissario entrante rimane in carica fino alla scadenza del periodo per il quale era stato nominato il membro sostituito.I membri elettivi restano comunque in carica fino alla nomina dei loro sostituti. 6 - Non possono far parte contemporaneamente della Commissione Edilizia i fratelli, gli ascendenti. i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.7 - Ai Commissari viene attribuito un gettone di presenza il cui importo e' da definirsi ogni biennio con deliberazione della G.C.; inoltre ai membri non residenti nel territorio comunale spetta il rimborso spese viaggio.

ART. 2.3 - La Commissione Edilizia Integrata (C.E.I.)

1 - Per l’esercizio delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali, la commissione edilizia è integrata da tre membri esperti in materia paesistico-ambientale. Gli esperti sono nominati dal Consiglio Comunale con le modalità e le procedure di cui agli art. n° 5, 6, 7, 8 della L.R. n° 24 del 19/04/93. 2 - La Commissione Edilizia Integrata ai sensi della L.R. n° 24/93 esprime a maggioranza il parere sugli interventi che interessano il territorio comunale assoggettato ai vincoli previsti dalla L. 26.9.1939 n° 1497 e dalla L. 8.8.1985 n° 431. Tale parere, distinto da quello ordinario della Commissione Edilizia, deve essere espresso con la presenza di almeno due membri aggregati e deve recare menzione dei voti espressi dai membri aggregati e delle relative motivazioni.3 - I membri aggregati, per l'esercizio delle funzioni sub delegate al Comune di cui alla L.R. 24/93, restano in carica due anni e possono essere rieletti per una sola volta.

ART. 2.4 - La Commissione Urbanistica (C.U.)

1 - La Commissione Urbanistica comunale e' istituita con funzioni puramente consultive ed ha come sua finalità quella di coadiuvare l'attività del Sindaco e dell'Amministrazione, esprimendo un parere obbligatorio ma non vincolante sull'osservanza delle norme

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urbanistiche e tecniche in generale, in particolare poi sull'adeguatezza dei singoli progetti sotto il profilo estetico ed ambientale. 2 - Essa e' composta da un totale di 15 membri e precisamente dei 12 membri che fanno già parte della C.E. e di altri tre tecnici eletti dalla Giunta Comunale di cui:- un architetto iscritto al relativo Ordine professionale;- un ingegnere iscritto al relativo Ordine professionale;- un geologo iscritto al relativo Ordine professionale.3 - Le Commissioni Edilizia ed Urbanistica di norma si riuniscono in seduta congiunta per l'esame delle pratiche all'ordine del giorno, esprimendo pareri in base alle rispettive competenze attribuitegli.

ART. 2.5 - Procedure per le riunioni delle Commissioni

1 - La Commissione Edilizia è convocata nella sua sede abituale e si riunisce di norma una volta alla settimana e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.2 - La convocazione è scritta, deve pervenire ai commissari con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data di adunanza. Per la validità delle adunanze deve intervenire almeno la maggioranza dei componenti e tra di essi vi deve essere obbligatoriamente il Presidente.3 - Detta maggioranza è di sette membri per la Commissione Edilizia normale e di nove membri nel caso della Commissione Edilizia Integrata. Le decisioni sono prese a maggioranza, con il voto favorevole dei presenti ed in caso di parità prevale quello del Presidente.4 - I Commissari che siano direttamente interessati alla realizzazione di un'opera non possono presenziare all'esame ed alla votazione su di essa; possono, a giudizio della Commissione, essere invece chiamati per chiarimenti. Possono comunque essere sentiti per chiarimenti anche i tecnici che hanno firmato i progetti esaminati dalla Commissione, qualora la CE lo ritenga opportuno. Di questa procedura deve essere fatto esplicito riferimento nel verbale.5 - Le Commissioni possono eseguire direttamente oppure delegare l'U.T.C. e/o uno o più membri di esse ad effettuare sopralluoghi, indagini, controlli sugli argomenti all'ordine del giorno.6 - Le Commissioni possono consultare esperti estranei all'Amministrazione o ad esse, allo scopo di acquisire pareri e conoscenze su particolari argomenti. Al momento del voto essi si assentano dalla sede della riunione della Commissione.In ogni caso, nessun estraneo, anche se convocato, può assistere alle discussioni ed alle decisioni.

ART. 2.6 - Attribuzioni e competenze della C.E. e C.U

1 - Le Commissioni sono convocate perché esprimano un parere sui seguenti argomenti:- domande di concessione edilizia;- domande di autorizzazione edilizia;- progetti di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata: Piani

Particolareggiati, Piani di Recupero e Piani di lottizzazione a scopo edificatorio di iniziativa privata;

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- Piani Particolareggiati e Piani di Recupero di iniziativa comunale nel caso in cui, per effetto di leggi vigenti, sia richiesto il parere della Commissione Edilizia Integrata per l'ottenimento del nullaosta ai fini ambientali;

- convenzioni allegate agli atti di cui ai punti precedenti;- progetti delle opere pubbliche di iniziativa Comunale e di Enti;- progetti di Regolamento edilizio;- revoca e varianti alle concessioni edilizie già concesse.- domande di parere preventivo relative a questioni edilizie o urbanistiche presentate

da privati o da Enti Pubblici;

- in materia di repressione degli illeciti edilizi ed urbanistici, circa l'esistenza e la rilevanza delle difformità dalla concessione eventualmente riscontrate e circa l'opportunità di demolire o, in alternativa, dell'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune o al pagamento delle corrispondenti sanzioni pecuniarie ai sensi delle leggi vigenti;

- specifici quesiti in materia edilizia ed urbanistica sottoposti dal Sindaco, dal C.C. e dall' U.T.C.

- Il parere della Commissione Edilizia è richiesto anche nel caso di domanda di nuova concessione edilizia a seguito di decadenza di una precedente concessione, sia per un mancato inizio dei lavori nel termine di uno (1) anno dal suo rilascio, sia nel caso di non ultimazione dei lavori nel termine fissato dalla concessione stessa.

2 - Nell'espletare le proprie funzioni di cui sopra, le C.E. e C.U. esprimono il loro parere circa:

- 1 la conformità delle opere e dei progetti rispetto al presente regolamento Edilizio, agli strumenti urbanistici vigenti sul territorio comunale, nonché a tutte le norme vigenti in materia;

- 2 il valore formale, funzionale e tecnico dell'opera progettata e sull'armonico e cor-retto inserimento nell'ambiente circostante;

- 3 la revoca o sull'annullamento delle concessioni e autorizzazioni.- 4 in generale in ordine all'interpretazione del Regolamento Edilizio e delle N.T.A.

del P.R.G., quando questi risultino di controversa lettura. Le interpretazioni date dalla C.E. e/o dalla C.U. e le eventuali proposte di modifica o integrazione che ne conseguono vengono raccolte in un apposito verbale che resta a disposizione della C.E. e/o dalla C.U.Il Sindaco, al fine di facilitare l'interpretazione delle norme da parte dei cittadini, ha facoltà di dare pubblicità a tale raccolta.

ART. 2.7 - Verbali

1 - Per ogni seduta il tecnico com.le avrà cura di redigere l'ordine del giorno recante per ogni pratica le seguenti indicazioni:- denominazione del richiedente la concessione o l'autorizzazione;- oggetto dell'intervento;- località;- estremi della data di presentazione (protocollo).

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2- L'ordine del giorno sarà redatto in base alla data di presentazione delle domande che, salvo casi particolari proposti dal Presidente ed accettati dalla maggioranza dei commissari presenti, saranno esaminate secondo tale priorità.3 - I verbali delle adunanze della Commissione devono indicare i pareri dati, il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto dei singoli commissari. Deve specificarsi, in ogni caso, se il parere è adottato a maggioranza o all'unanimità. Quando la Commissione ritenga di non poter dare parere favorevole sui progetti sottoposti al suo esame deve indicarne i motivi.4 - I verbali sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dai membri della commissione.5 - Di norma il segretario viene nominato in seno alle Commissioni; di volta in volta uno qualsiasi dei membri svolgerà tale funzione su designazione del Presidente. Il segretario pro-tempore ha il compito di trascrivere scrupolosamente il verbale della riunione sull'apposito registro avendo cura di:- annotare la data della seduta, il nome del Presidente e del segretario in carica, l'elenco dei presenti con le eventuali variazioni determinate dalle temporanee assenze dei membri, dagli arrivi ed uscite fuori termine;- riportare per iscritto sul registro di cui sopra la sintesi delle determinazioni assunte e dei pareri espressi singolarmente per ciascuna pratica;- indicare il nominativo dei tecnici progettisti, dei committenti o di qualsiasi altra persona convocata dalle Commissioni per chiarimenti;- registrare per ciascun argomento all'ordine del giorno il parere definitivo, le eventuali richieste, le motivazioni, i voti favorevoli, contrari e le astensioni con relative dichiarazioni di voto.6 - Il parere espresso dalla Commissione deve essere riportato, a cura del Segretario, sugli atti istruttori della domanda o proposta per gli ulteriori provvedimenti. I verbali delle adunanze della Commissione sono riuniti in apposito registro, a cura del segretario della stessa.7 - La Commissione esprime il proprio parere previa illustrazione del progetto da parte del Tecnico istruttore che contiene di norma:- la sintetica descrizione del progetto istruito;- il giudizio dell'Istruttore in ordine alla rispondenza del progetto alle norme, regolamenti e strumenti urbanistici vigenti o in salvaguardia;- il parere dell'istruttore circa l'approvabilità o meno del progetto e le condizioni o prescrizioni alle quali tale parere dovrebbe essere subordinato.8 - Una volta esaminato l'incartamento, il tecnico com.le vi appone, in sede di C.E. la scritta mediante timbro "esaminato dalle Commissioni Edilizia ed Urbanistica nella seduta del .............. con parere ........" apponendovi la propria firma.9 - I giudizi espressi dalle C.E. e C.U. non rappresentano decisioni, bensì pareri non vincolanti che possono essere confermati e fatti propri o disattesi dal Sindaco o dal C.C. . Quando però questi ultimi non accolgono detti pareri, sono obbligati ad informare per scritto i membri delle Commissioni in merito.

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PARTE III : DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

CAPITOLO III - CLASSIFICAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI E RELATIVE PRESCRIZIONI ESECUTIVE

ART. 3.1 - Interventi

1 - L'Attività di costruzione, trasformazione urbanistica e salvaguardia di cui all'art. 1.1 è sottoposta alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alle norme di P.R.G. ed alla disciplina del presente regolamento.2 - Gli interventi normati dal presente regolamento sono i seguenti:

1 - manutenzione ordinaria; 2 - manutenzione straordinaria; 3 - restauro e risanamento conservativo; 4 - restauro; 5 - ristrutturazione edilizia; 6 - ristrutturazione urbanistica; 7 - cambio di destinazione d'uso;8 - nuova costruzione;8a - interventi di ampliamento e sopraelevazione;9 - depositi di materiale a cielo aperto; 10 - scavi, rinterri;11 - demolizioni ed opere di demolizione;12 - interventi relativi al verde, ai parchi, ai giardini;13 - interventi per manufatti temporanei e stagionali;14 - interventi relativi all'arredo urbano ed alle opere minori

soggette a procedure particolari; 15 - interventi urgenti;16 - opere non soggette ad autorizzazione;17 - opere comunali;18 - varianti in corso d'opera;

ART. 3.2 - Manutenzione ordinaria

1 - L'intervento è definito al par A. dell'allegato alla L.R. 21/5/1980 n° 59 che integra il corrispondente par. a) dell'art. 31 della L. 5/8/1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.2 - Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.3 - Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici.4 - Ad ulteriore illustrazione, la manutenzione ordinaria e' finalizzata a conservare l'immobile in buono stato ed idoneo all'uso cui e' adibito; si tratta quindi di piccoli interventi dipendenti dall'uso e dall'impiego normale dell'immobile diretti agli elementi inessenziali; in particolar modo limitati alle finiture dell'edificio stesso, caratterizzati

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essenzialmente dalla ordinarietà senza quindi alterazione dei caratteri originari riferiti all'epoca di costruzione ed aggiunte di nuovi elementi.5 - Sono altresì ammessi gli interventi diretti a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici ivi comprese le sostituzioni necessarie ad assicurare il normale funzionamento nell'ambito dell'esistente. 6 - Si tenga presente che gli interventi in questione non debbono in nessun caso:- alterare gli aspetti ambientali e paesaggistici ed intaccarne la natura igienica con effetti inquinanti;- essere in contrasto con le normative urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune e richiedere nuove opere di urbanizzazione;- comportare aumenti di carico urbanistico.7 - Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola e commerciale) gli interventi di adeguamento degli impianti non devono comportare alterazioni nelle superfici, nei volumi e nei prospetti.8 - La manutenzione ordinaria prevede che queste opere debbano intendersi eseguibili in un intervento unico fine a se stesso per la conservazione in buono stato dell'immobile e non in un intervento sostanzialmente rinnovativo per l'organismo edilizio, tale da modificare i caratteri originari e quindi da essere ricondotto in una ipotesi contemplata di straordinaria manutenzione9 - A titolo di esempio sono da considerarsi, prioritariamente, manutenzione ordinaria i seguenti interventi: OPERE INTERNE:a) riparazione, rinnovo e sostituzione di intonaci, rivestimenti, pavimenti. infissi e ser-

ramenti, impianti tecnologici (idraulico, elettrico, riscaldamento, igienico, di ventilazione, del gas), apparecchi sanitari, canne fumarie.

OPERE ESTERNE:a) pulitura, ripresa parziale di intonaci, senza alterazione dei materiali e delle tinte

esistenti;b) pulitura, riparazioni, sostituzione e tinteggiatura degli infissi esterni, delle recinzio-

ni, dei manti di copertura, delle pavimentazioni esterne, di elementi architettonici (inferriate, bancali, cornici, zoccolature, gradini), senza alterazioni dei tipi esistenti e della forma;

c) rifacimento parziale di rivestimenti esterni;d) installazione di canali di gronda e pluviali;e) riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali e canne fumarie, canne di aspirazione, camini, senza alterazione della posizione e delle caratteristiche dimensionali.

Sono assimilabili ad interventi di manutenzione ordinaria la messa in opera di doppi infissi e le impermeabilizzazioni (guaine, trattamenti impermeabilizzanti, guaine tagliamuro).

Gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere considerati di manutenzione straordinaria ai soli fini fiscali, qualora le disposizioni nazionali in materia fiscale lo consentano o lo prevedano.

Restano ferme le disposizioni della normativa vigente in materia di contenimento dei consumi energetici, anche per quanto concerne le procedure e le richieste di autorizzazione e specifiche a norma delle leggi vigenti.

ART. 3.3 - Interventi di manutenzione straordinaria

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1 - L'intervento è definito al par. B dell'allegato alla L.R. 21/5/1980 n.59 che integra il corrispondente par. b) dell'art. 31 della L. 5/8/l978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. 2 - Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.3 - Tali opere e modifiche non possono comunque comportare alterazioni alle strutture orizzontali o a quelle verticali aventi carattere strutturale ne possono comportare alterazioni del carattere architettonico dell'edificio.4 - In altri termini, gli interventi di manutenzione straordinaria sono volti a mantenere efficienti gli edifici senza modificazioni ne' della tipologia e dei caratteri distributivi originali e costruttivi delle unità immobiliari, ne' delle destinazioni d'uso. Possono venire autorizzate opere manutentive delle finiture esterne tramite sostituzione con materiali analoghi a quelli originari, tipici dell'edificio all'epoca della costruzione o della sua ristrutturazione; in quest'ultimo caso in particolare, quando l'edificio abbia acquisito un aspetto architettonico compiuto.5 - Sono considerate opere di manutenzione straordinaria anche quelle di manutenzione ordinaria, come definite all'art. 3.2, quando si verifica una modifica dei caratteri originari degli edifici, da valutare da parte dell'U.T.C.6 - Rientrano inoltre negli interventi previsti dal presente paragrafo anche i rinnovi e le sostituzioni di parti limitate delle strutture edilizie, portanti o meno, come l'installazione ed integrazione degli impianti igienico-sanitari, senza alterazione di superfici e volumi.7 - Riguardo agli edifici a carattere produttivo (industriale, artigianale, agricolo, alberghiero e direzionale), la manutenzione straordinaria prevede la realizzazione di impianti tecnologici ed opere in ottemperanza alla legislazione vigente in materia di tutela dagli inquinamenti, igienicità degli edifici, sicurezza sul posto di lavoro, con esclusione dei casi di aumento delle superfici utili e mutamento della destinazione d'uso. Per tali edifici, i volumi tecnici previsti potranno eventualmente essere realizzati all'esterno dell'edificio a condizione che non sia previsto un incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale. Per i manufatti di qualsiasi genere la manutenzione straordinaria può prevedere la modifica e la parziale sostituzione degli elementi strutturali ed il rinnovamento delle finiture esterne.8 - E' importante sottolineare che nel caso in cui su uno stesso edificio vengano previsti vari interventi di manutenzione straordinaria, la loro realizzazione può comportare una sostanziale modifica all'originario organismo edilizio, tramite un insieme sistematico di opere. In tale circostanza, gli interventi ipotizzati vanno valutati nel loro complesso con riferimento al P.R.G.C. vigente al momento della presentazione della domanda, con possibilità che essi siano considerati come "lavori di ristrutturazione".9 - Anche nel caso di interventi di manutenzione straordinaria occorre che siano sempre rispettate le norme estetiche ed ambientali di cui all'allegato A e alla parte VIII del presente R.E.10 - In particolare sono considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli sottoelencati:

Elenco "A" - edifici civili:1- elementi di finitura esterna: rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti esterni, tinteggiature, sostituzione di infissi e ringhiere, coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura tramite l'impiego di materiali rispettanti l'originaria struttura architettonica;

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2- elementi strutturali: consolidamento, rinnovamento e sostituzione parziale di fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale, rampe e parti di elementi strutturali degradati, compresi i muri perimetrali, nel rispetto dei caratteri originari, rifacimento delle strutture del tetto, senza modifiche del piano di imposta, demolizione e ricostruzione di solai con o senza modifica del piano di imposta;3- murature perimetrali e aperture esterne: rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, in caso di degrado, nel rispetto dei caratteri originari; è vietata la modifica dei prospetti così come l'eliminazione o la realizzazione di aperture;4- tramezzi ed aperture interne; per gli edifici a carattere industriale, commerciale, turistico, artigianale ed agricolo, sono ammesse per i necessari adeguamenti igienico-sanitari, per la tutela dagli inquinamenti, per la sicurezza delle lavorazioni e per la rispondenza degli edifici alle norme dei Vigili del Fuoco (VV.F.);5- impianti ed apparecchi igienico-sanitari: nuova costruzione, integrazione, riparazione di impianti o servizi igienico-sanitari;6- impianti tecnologici e relativi volumi tecnici: installazione degli impianti e delle reti di distribuzione negli edifici di civile abitazione; i relativi volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio, senza prevedere alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo. Per gli edifici a carattere industriale, artigianale, agricolo, commerciale e turistico è consentita sia l'installazione di impianti tecnologici, che la realizzazione delle opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, senza incremento delle superfici utili di calpestio e variazione delle destinazioni d'uso. I relativi volumi tecnici possono essere realizzati anche all'esterno dell'edificio, a condizione che non comportino un aumento della superficie utile dell'attività produttiva,commerciale, artigianale o turistica;7- rifacimento di rivestimenti, pavimenti ed infissi nelle parti interne con mantenimento o diversificazione delle caratteristiche;8- rifacimento e costruzione di vespai;9- consolidamento, sistemazioni esterne (recinzioni, etc.) con salvaguardia delle caratteristiche costruttive ed ambientali.

Elenco "B" - stabilimenti industriali:(vedi circolare 16.11.1977, n. 1918 del Ministero Lavori Pubblici, per quanto non in contrasto con la Legge 457/1978)1- costruzioni con funzioni protettive di determinati apparecchi o sistemi che non prevedono e non sono idonee alla presenza di mano d'opera:- cabine per trasformatori o interruttori elettrici;- cabine per valvole intercettazione fluidi, preferibilmente installate sotto il piano di campagna;- cabine destinate alla trasmissione dati e comandi, per gruppi di riduzione, al servizio dell'impianto;2- canalizzazioni fluidi realizzate all'interno dello stabilimento;3- serbatoi ed opere relative per deposito e movimento dei prodotti;4- opere a titolo precario, facilmente asportabili, quali garitte, chioschi per posti telefonici o quadri di comando, in apparecchiature non presidiate, ricoveri protetti con palloni di plastica pressurizzata, baracche ad elementi componibili in vari materiali;5- opere eseguibili all'interno di locali chiusi;6- installazioni di pali o passerelle di sostegno di tubazioni o servizi, eseguiti in materiali idonei (metallo o cemento armato), per attraversamento strade interne allo stabilimento;

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7- trincee a cielo aperto per raccogliere tubazioni di servizi, fognature e relative vasche di trattamento e decantazioni, fornite di adeguate protezioni;8- basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature generali per la modifica ed il miglioramento di impianti esistenti;9- divisione di zone interne all'area di stabilimento realizzate con sistemi tradizionali o in muratura;10- tettoie di protezione di mezzi meccanici;11- canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento fumi;12- attrezzature semifisse per carico e scarico e per la movimentazione di materie prime e prodotti in genere (con particolare riferimento alle teleferiche per trasferimento legname).

ART. 3.4 - Interventi di restauro e di risanamento conservativo.

1 - L'intervento è definito al par. c) dell'allegato alla LR. 21/5/1980 n. 59 che integra il corrispondente par. c) dell'art. 31 della L. 5/8/l978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. 2 - Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio ed ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.3 - Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.4 - Per elementi estranei all'organismo edilizio si intendono tutte le aggiunte e modifiche, avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria, non integrati in modo coerente con i caratteri architettonici e storico ambientali dell'edificio.5 - Per consolidamento devono intendersi quelle operazioni che tendono ad assicurare la stabilità delle strutture dell'edificio. Tra gli interventi di consolidamento rientrano le operazioni di sottomurazione, la posa di tiranti, i rimpelli di muratura, le contraffortature, il cordolo in c.a. di coronamento all'imposta del tetto, anche in sopraelevazione della muratura esistente, per la mera altezza funzionale.6 - In generale occorre distinguere i due tipi di intervento:- il risanamento conservativo è volto al recupero igienico e funzionale di edifici di cui si prevede il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali, anche per immobili aventi interesse storico-artistico individuati dal P.R.G.C. o da Piani Particolareggiati (P.P.) nel caso in cui il loro stato conservativo renda necessario modifiche ed integrazioni;- il restauro conservativo è volto alla conservazione, recupero e valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale, anche tramite l'eliminazione delle eventuali superfetazioni. Gli interventi devono essere eseguiti impiegando i materiali originari o simili e le specifiche tecniche del restauro.7 - Sia gli interventi di risanamento che di restauro possono comportare anche la modifica delle destinazioni d'uso degli edifici a condizione che la nuova destinazione sia ammessa dagli strumenti urbanistici vigenti e sia compatibile con i caratteri tipologici, strutturali e formali dell'organismo edilizio.8 - Si ritiene utile fornire un elenco dei tipi di intervento di risanamento e di restauro conservativo, specificando che, di caso in caso, l'U.T.C. e/o le C.E. e C.U. potranno integrarlo specificatamente.

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Risanamento conservativo:- elementi di finitura esterna: ripristino, sostituzione, integrazione delle finiture, tramite tecniche e materiali atti a valorizzare i caratteri dell'edificio;- elementi strutturali: ripristino e consolidamento statico ed, in caso di impossibilità, la ricostruzione e sostituzione degli elementi strutturali degradati o crollati, senza alterazioni di volumi, di sagoma o planimetria, di quote di solaio e di colmo di coperture;- murature perimetrali, tamponamenti ed aperture esterne:ripristino dei prospetti senza alterazioni; rifacimento di parti limitate dei tamponamenti ed aperture esterne senza modifica della posizione originaria;- impianti ed apparecchi igienico-sanitari: integrazione e realizzazione degli impianti e dei servizi, nel rispetto di quanto detto ai punti precedenti;- impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici: installazione degli impianti tecnologici e relative reti; i volumi tecnici devono essere realizzati esclusivamente all'interno degli edifici. Per gli immobili a carattere industriale, artigianale, agricolo, turistico o commerciale, possono realizzarsi gli impianti tecnologici senza aumento delle superfici utili di calpestio; i volumi tecnici possono essere realizzati all'esterno dell'edificio senza però prevedere incrementi della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale.

Restauro conservativo:- Elementi di finitura esterna: restauro e ripristino di tutte le finiture; in caso di impossibilità, e' ammessa la sostituzione e/o il rifacimento con materiali e tecniche originarie;- elementi strutturali: come al n. 2 del "risanamento conservativo" con l'aggiunta del ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari orizzontali e verticali (portici, loggiati, scale etc.);- murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne: come al n. 3 del "risanamento conservativo", aggiungendo che e' vietata l'alterazione dei prospetti ma e' ammesso il ripristino delle originarie aperture o l'eliminazione di aperture aggiunte;- impianti ed apparecchi igienico-sanitari: come al n. 4 del "risanamento conservativo";- impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici: installazione degli impianti tecnologici e relative reti; i volumi tecnici devono essere realizzati esclusivamente all'interno degli edifici.9 - Sono inoltre da considerarsi restauro e risanamento conservativo l'ampliamento o dimi-nuzione della dimensione delle unità immobiliari, nell'ambito della costruzione, mediante l'accorpamento totale o parziale di unità contigue.Tali interventi sono previsti per tutti gli edifici e diretti in particolar modo alla loro conservazione e valorizzazione, tramite il recupero degli elementi tipologici, artistici, architettonici e tramite l'adeguamento funzionale nel rispetto dei caratteri originari degli organismi edilizi.

ART. 3.5 - Restauro

1 - Per interventi di restauro si intendono quelli volti a mantenere in efficienza, a facilitare la lettura ed a trasmettere integralmente al futuro l'opera architettonica od edilizia nel contesto in cui si trova.2- il restauro è volto alla conservazione, recupero e valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale, anche tramite

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l'eliminazione delle eventuali superfetazioni. Gli interventi devono essere eseguiti impiegando i materiali originari o simili e le specifiche tecniche del restauro.3 - La possibilità di nuova utilizzazione degli edifici vincolati a questo tipo di intervento deve essere attentamente esaminata da parte del competente ufficio, allo scopo di assicurare la conservazione degli stessi, escludendo quelle utilizzazioni che risultino incompatibili con i preminenti interessi storico-artistici. Pertanto i lavori di adattamento devono essere limitati al minimo, conservando scrupolosamente le forme esterne ed evitando alterazioni all'individualità tipologica, al-l'organismo spaziale e costruttivo ed alle sequenze dei percorsi interni. 4 - Devono altresì essere conservati tutti gli elementi scultorei, decorativi e pittorici esistenti che fanno parte integrante dell'organismo edilizio. Analoghi criteri andranno applicati agli spazi esterni costituenti pertinenza degli edifici od entità autonoma, con particolare riguardo alle opere scultoree, murarie ed alle singolarità vegetali e naturali. 5 - Sono ammessi interventi di consolidamento, di ripristino e di recupero degli elementi formali e strutturali costitutivi dell'edificio e quindi degli impianti distributivi sia orizzon-tali che verticali, delle strutture portanti e delle fondamentali aggregazioni spaziali e distributive nonché degli elementi decorativi e scultorei. 6 - Sono ammessi inserimenti di elementi secondari (tramezze, controsoffitti, ecc.) e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso purché non comportino compromissioni strutturali o spaziali o degrado edilizio e l'intervento sia compatibile con la esistenza di soffitti di pregio (lignei, cassettonati, decorati, ecc.). 7 - L'inserimento dei servizi igienici e tecnologici deve avvenire senza alterazioni volumetriche degli edifici, intasamenti degli spazi distributivi o modifiche delle falde di copertura.

ART. 3.6 - Interventi di Ristrutturazione Edilizia

1 - L'intervento è definito al par. D allegato alla L.R. 2/5/1980 n 59 che integra il corrispondente par. d) dell'art. 31 della L. 5/8/l978 n. 457 e successive modifiche e integrazioni. Detto intervento definito come appresso, esclude in ogni caso la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio.2 - Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.3 - In altri termini, la ristrutturazione comporta il riutilizzo di edifici esistenti attraverso la realizzazioni di interventi di trasformazione edilizia e d'uso, permettendo le pi- sistematiche trasformazioni dei fabbricati, pur mantenendo intatte le dimensioni e salvaguardando le tipologie, i caratteri architettonici e gli elementi di pregio.4 - Premesso quanto sopra, occorre osservare che, all'interno della sagoma dell'edificio esistente, sono assai ampie le possibilità di trasformazione, poiché è ammessa sia la modifica dell'impianto distributivo interno di ogni singola unità immobiliare che la modifica dei collegamenti orizzontali e verticali. Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono rispettare in ogni caso le norme estetiche ed ambientali previste al cap. XIII e all'allegato A.5 - Le opere di ristrutturazione edilizia si suddividono nelle seguenti categorie:Dl - Opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole

unità immobiliari, senza che ne siano alterati i volumi e le superfici, con modifiche

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agli elementi verticali non strutturali, e fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonché gli elementi costituenti arredo urbano.

D2 - Le opere che, anche in deroga agli art. 7, 8 e 9 del D.M. 2/4/1968, n. 1444, comportino la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari e il loro adeguamento igienico-sanitario, con modifiche non incidenti anche sugli elementi verticali strutturali per:- costruzione di servizi igienici in ampliamento della volumetria esistente;- rialzamento dell'ultimo piano, nel caso che questo risulti abitato e senza che si costituiscano nuove unità immobiliari;- ristrutturazione e destinazione residenziale di volumi destinati ad altri usi.

D3 - Opere che comportino la ristrutturazione e la modifica anche degli elementi strutturali orizzontali dell'edificio, fino allo svuotamento dell'involucro edilizio.

6 - Sono da considerarsi interventi di ristrutturazione edilizia tipo D3 quelli che pre-vedono:

a) la modifica del posizionamento di elementi distributivi verticali; condominiali o comuni (scale);

b) la creazione di nuova superficie utile, ottenuta anche attraverso diverso posizionamento dei solai (per la parte oggetto dell'intervento);

c) la trasformazione di superficie accessoria (snr) in superficie utile (su) (per la parte oggetto dell'intervento); d) il cambio di destinazione fra le categorie di uso definite dal P.R.G. vigente qualora associato ad opere soggette ad autorizzazione o concessione;

e) accorpamento al fabbricato principale di volumi accessori nelle corti.7 - Negli interventi di ristrutturazione sostanziale per i quali è previsto anche un consistente aumento delle unità immobiliari ovvero aumento del carico urbanistico dovuto a variazioni di destinazioni d'uso deve essere assicurata la quota percentuale a parcheggio indicata nella legge n. l22/89 e dal D.M. n. 1444/68 e successive modifiche ed integrazioni. Tale quota può essere ricavata nel piano interrato con le caratteristiche definite dall'Art. 82.8 - Quando particolari condizioni impediscono tale realizzazione, é consentita la rea-lizzazione di parcheggi esterni alla sagoma del fabbricato, purché siano compresi sotto il piano di campagna.9 - La creazione di parcheggi esterni può essere consentita all'altezza del piano di campagna solo quando le aree interessate siano opportunamente schermate con siepi, alberature, ecc.10 - Allo scopo di fornire un riferimento di massima, si riporta l'elenco dei lavori da classificare quali interventi di "ristrutturazione edilizia" specificando che l'U.T.C. e le C.E. e C.U., di volta in volta, potranno integrarlo o interpretarlo:a) - finiture esterne: rifacimento e nuova esecuzione di intonaci, rivestimenti, infissi, tinteggiature, pavimentazioni e manti di copertura, con conservazione e valorizzazione di eventuali elementi di pregio;b) - elementi strutturali: sostituzione, integrazione e consolidamento di fondazioni, scale e rampe, coperture, strutture portanti verticali ed orizzontali con specifiche tecniche di interventi; è ammesso il rifacimento di parti limitate della muratura perimetrale portante, senza alterazione della posizione; è ammessa la modifica delle quote delle scale e dei solai; è consentita la costruzione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti, anche prevedendo nuove superfici utili; è possibile prevedere nuovi collegamenti verticali (rampe, scale) all'esterno dei fabbricati a seguito di esigenze distributive e di uso;

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c) - murature perimetrali, tamponamenti ed aperture esterne: sono ammesse la realizzazione o l'eliminazione di aperture, la modifica e l'integrazione dei tamponamenti esterni; è inoltre consentita la costruzione di tamponamenti a chiusura di spazi coperti a carattere permanente (es. porticati rurali e fienili), pur nel mantenimento degli elementi strutturali e costruttivi e nel rispetto del vigente P.R.G.C.;d) - tramezzi ed aperture interne: è consentita l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari, modificando lo schema distributivo planovolumetrico dell'edificio;e) - impianti ed apparecchi igienico-sanitari: costruzione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari;f) - finiture interne: nuova realizzazione o rifacimento di intonaci e rivestimenti, controsoffitti, tinteggiature, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi, senza alterazione degli elementi di pregio; g) - impianti tecnologici e volumi tecnici: installazione o sostituzione degli impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di sollevamento e di scarico, di depurazione di rifiuti, costruzione di volumi tecnici, anche all'esterno dei fabbricati, senza però aumento della superficie utile e nel rispetto delle N.T.A. del vigente P.R.G.C.

ART. 3.7 - Interventi di Ristrutturazione Urbanistica

1 - L'intervento è definito al par. e) dell'allegato alla L.R. 21/5/1980 n. 59 che integra il corrispondente par. e) dell'art. 31 della L. 5/8/1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. 2 - Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi che si manifestano con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.3 - Le opere di ristrutturazione urbanistica si suddividono nelle seguenti categorie: - Opere che comportino la complessiva riorganizzazione distributiva e funzionale, nonché di quella planovolumetrica del singolo edificio, anche attraverso opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione del volume originario fermi restando i preesistenti rapporti urbanistici.

- Le opere rivolte alla sostituzione e alla modifica del tessuto edilizio e urbanistico esistente. Vi sono comprese la demolizione degli edifici, o di parte di essi, non compatibili dal punto di vista morfologico e ambientale o funzionale con l'insieme del tessuto urbanistico-edilizio, o per la ricostruzione parziale o totale di edifici distrutti per eventi naturali o bellici.4 - Gli interventi riguardanti un'area con più edifici, con modifiche ai rapporti urbanistici, sono soggetti a concessione edilizia dopo la preventiva approvazione di piani attuativi e di recupero.

ART. 3.8 - Cambio della destinazione d'uso

1 - Si definisce cambio della destinazione di uso (con o senza l'esecuzione di opere edilizie) delle singole unita' immobiliari la modificazione da uno ad un altro degli usi classificati dal P.R.G. (cambio di destinazione da civile abitazione ad ufficio, oppure, da negozio ad ufficio, ecc.).2 - Per destinazione d'uso si intende la funzione urbanistico - economica rilevante asse-gnata ad un bene sia dagli strumenti urbanistici sia dagli atti concessori.

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3 - Per uso si intende l'utilizzazione di fatto, ai fini urbanistici, del bene da parte del proprietario o da persona che ne abbia la disponibilità senza che tale utilizzazione assuma rilevanza giuridicamente apprezzabile sia sotto il profilo urbanistico sia sotto quello economico.4 - Il Piano determina le destinazioni d'uso ai fini urbanistici degli immobili in una determinata zona. Può assegnare le destinazioni d'uso anche per porzioni di immobile.5 - Salvi limitazioni e vincoli che derivano dagli strumenti di attuazione del Piano o disposizioni legislative statali e regionali, il mutamento di destinazione d'uso è as-soggettato a Concessione edilizia qualora venga attuato unitamente ad interventi od opere per i quali è prescritto il rilascio della Concessione.6 - Le variazioni d'uso, così come definito al secondo comma, sono libere. E' fatto obbligo di comunicare al Comune il mutato utilizzo, in tutti i casi in cui la nuova attività sia compresa negli elenchi delle industrie insalubri e quindi soggetta ad autorizzazione.

ART. 3.9 - Nuova costruzione

1 - Si definiscono "nuova costruzione" le opere edilizie volte a realizzare nuovi edifici e nuovi manufatti, sia fuori che entroterra.2 - Sono, inoltre, da comprendere nella categoria nuova costruzione:

- gli interventi di nuova costruzione previo la totale demolizione di edifici esistenti; - gli ampliamenti su edifici esistenti.

3 - Sono, altresì, da considerarsi di nuova costruzione le opere costituenti pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti in relazione ai disposti della legge n. 94/82.4 - Si considerano pertinenze le cantine, le autorimesse, i porticati, i balconi, le tettoie, le lavanderie, le legnaie, le pensiline di impianti per l'utilizzazione dell'energia alternativa.

ART. 3.10 - Interventi di ampliamento e sopraelevazione

1 - Questo tipo di intervento si identifica in un aumento volumetrico, attinente ad edificio esistente, mediante un insieme sistematico di opere che prevedono una estensione sia in senso orizzontale che verticale del corpo stesso.2 - L'ampliamento deve essere eseguito secondo le disposizioni di legge e nel rispetto della vigente strumentazione urbanistica e tecnica, tenendo presente una serie di prescrizioni elencate di seguito:a - l'intervento di ampliamento deve essere compatibile con i caratteri architettonici dell'edificio ed inserirsi armonicamente con essi, senza contrastare con l'aspetto ambientale e paesaggistico in cui e' ubicato il fabbricato e per quanto previsto nel presente R.E. al cap. XIII (Norme estetiche ed ambientali dei fabbricati);b - l'intervento non deve ricadere in zone vincolate o di rispetto ai sensi delle N.T.A. e della L.R.T. n. 59/1980;c - il rispetto delle distanze dai confini, dalle strade e fabbricati limitrofi ai sensi delle N.T.A. e del presente R.E.;d - le sopraelevazioni sono consentite, fatte salve le norme tecniche e le disposizioni delle N.T.A. per le varie zone di P.R.G.C., per le sole parti aventi altezza inferiore all'altezza massima dell'edificio stesso ed in ogni caso l'altezza del fabbricato ampliato non dovrà superare quella prevista dalle N.T.A.;

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e - l'intervento di ampliamento è da considerarsi come completamento dell'edificio esistente e dovrà quindi rispettare i parametri urbanistici (volume, distanza, numero dei piani, etc.) previsti nelle N.T.A. per le zone di appartenenza. In sede di richiesta di concessione edilizia (vedere Cap. V) dovrà essere prodotta:- una documentazione tecnica atta a dimostrare l'idoneità statica della struttura esistente (con particolare riferimento alle sopraelevazioni) redatta da tecnico abilitato;- documentazione fotografica che rilevi lo stato di fatto dei fabbricati limitrofi della zona di intervento con particolare riferimento ai prospetti in cui vengono identificate le altezze degli stessi;- un elaborato planimetrico dell'area di intervento in scala non superiore a 1:500, in cui si identifichino strade, corpi di fabbrica ed altezze relative, distanze del fabbricato oggetto dell'intervento da tali strade e corpi di fabbrica.3 - E' data facoltà al Sindaco di verificare in sede di C.E. e C.U. caso per caso, prescrivendo ulteriori opere atte a garantire la sicurezza e maggiori misure di tipo assicurativo verso terzi e limitando l'uso di parte o di tutto l'edificio fino al rilascio del certificato di abitabilità e/o usabilità ad intervento completato.4 - Al fine di una più corretta verifica dell'inserimento nel contesto ambientale e paesistico dell'intervento proposto, il Sindaco, su richiesta dei componenti delle C.E. e C.U. , può far eseguire all'U.T.C. o alla Commissioni stesse un sopralluogo nella zona di intervento, senza dare preventivo avviso alle parti interessate, limitandosi all'esame della pratica edilizia relativa all'ampliamento e non al contesto dell'intero edificio.

ART. 3.11 - Deposito di materiali a cielo aperto

1 - Sono zone destinate al deposito di materiali vari. In particolare si tratta di:1) - Depositi di materiali e attrezzature varie per l'edilizia.

2) - Depositi e commercializzazione di materiali e attrezzature per l'edilizia;3) - Deposito e commercializzazione autovetture e affini, nonché

attrezzature per campeggio.2 - Non sono sottoposte al presente articolo le discariche normate dalla specifica normativa (DPR n° 915/82).

ART. 3.12 - Scavi e rinterri

1 - Si definiscono scavi e rinterri quegli interventi sul territorio che comportino modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia del suolo e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere, regolamentate dall'art. 51 delle N.T.A. 2 - Non rientrano nella presente definizione le attività indette dal normale avvicendamento delle colture agricole e le sistemazioni del terreno a quest'ultimo strettamente connesse, nonché quei modesti lavori connessi alla sistemazione di spazi verdi.3 - Riguardo ai reinterri ed agli scavi di materiale terroso o altro materiale, essi devono essere realizzati soltanto dopo aver ottenuto il relativo nullaosta al movimento terra da parte della Amministrazione Comunale (vincolo idrogeologico). Al termine di tali interventi, la superficie del terreno dovrà risultare sistemata in maniera definitiva e razionale, senza arrecare pregiudizio ambientale ai luoghi.4 - L'A.C., sentito l'U.T.C. o le C.E. e C.U., può far costruire eventuali opere diconsolidamento delle pendici o realizzare piantumazioni ed opere di decoro ambientale in generale.

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ART. 3.13 - Interventi di demolizione

1 - Si definisce demolizione un intervento autonomo volto a rimuovere, in tutto ed in parte, manufatti preesistenti.2 - Gli interventi di demolizione prevedono l'eliminazione parziale o totale di edifici o parti di essi o manufatti in genere, qualunque sia la futura utilizzazione sia della superficie resa sgombra che delle parti restanti del fabbricato. Possono configurarsi vari tipi di demolizioni a seconda del tipo di edifici su cui si interviene (ruderi, edifici civili, edifici artigianali od industriali, etc.).3 - Se la demolizione è un primo stadio di un progetto che prevede la successiva costruzione di un edificio, allora essa è subordinata al rilascio di un'unica concessione edilizia per l'intero progetto. Se, viceversa, la demolizione si configura come singolo intervento, cioè autonomo da qualsiasi altra opera edilizia, allora è soggetta unicamente ad autorizzazione, purché non si riferisca ad immobili vincolati ai sensi della L. 1089/1939 e L. 1497/1939.(Le demolizioni dei tramezzi all'interno di singole unità immobiliari non rientrano in detta categoria, bensì nella manutenzione straordinaria e sono opere soggette a denuncia di inizio attività)4 - Gli interventi di demolizione riguardano edifici o parti di edifici indicati specifi-catamente nelle tavole di P.R.G. non congruenti con la struttura edilizia storica o con la struttura urbanistica dei centri urbani. In questo tipo di intervento la demolizione delle strutture edilizie deve ripristinare le aree libere sulle quali insistono gli edifici. In tali edifici è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria.5 - Non rientrano in questo tipo di intervento, e conseguentemente non è vincolante la restituzione di area libera, la demolizione parziale o totale di immobili situati al di fuori del centro storico che non risultino censiti nella cartografia delle emergenze e dei valori ambientali, né siano compresi nella zonizzazione di tipo A o B, per i quali siano esaurientemente e preventivamente documentate le condizioni seguenti:a) stato di degrado così come descritto all'art. 8, punti b) e c) della L.R. 59/80; b) scarsa o nulla rilevanza dell'edificio dal punto di vista storico architettonico ambientale;c) dimostrazione della incapacità delle strutture esistenti di sopportare correttamente, anche dal punto di vista del rapporto costi/benefici, il processo di adeguamento o miglioramento ai fini del rischio sismico.6 - Nel caso in cui a giudizio della Commissione Edilizia siano ritenute verificate tutte le condizioni di cui al comma precedente, l'immobile da demolire, parzialmente o totalmente, potrà essere ricostruito.7 - Nella ricostruzione devono essere mantenute le caratteristiche originarie del fabbricato in termini planovolumetrici di categorie costruttive, di materiali e modi di finitura.8 - La ricostruzione può anche non insistere sulla sagoma preesistente quando per interesse pubblico è necessaria l'area per allargamento della viabilità esistente che deve essere ceduta gratuitamente all'Amministrazione.9 - L'intervento di demolizione parziale o totale sopra descritto non è ammesso in sanatoria: in questo caso la ricostruzione può eventualmente essere conseguita solo attraverso la formazione e approvazione di apposito Piano di Recupero redatto ai sensi della L. 457/1978 e della L.R. 59/1980 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3.14 - Interventi relativi al verde, ai parchi e ai giardini

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1 - Gli interventi relativi al verde, ai parchi, ai giardini, quando costituiscono intervento autonomo e comportano una modificazione al disegno ed alla struttura dell'impianto tipologico, sono soggetti ad autorizzazione.2 - Quando gli interventi costituiscono, invece, parte integrante di una più complessa opera edilizia ne seguono l'iter. In tal caso i progetti presentati per la richiesta di Concessione devono essere accompagnati da una planimetria dell'area con il rilievo delle alberature esistenti.3 - I progetti devono rispettare le piante d'alto fusto esistenti avendo cura di non offenderne gli apparati radicali. Ogni progetto per la Concessione deve comprendere il progetto dettagliato della sistemazione esterna dell'area scoperta con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino o a coltivato e di tutte le opere di sistemazione (pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi, ecc.).

ART. 3.15 - Interventi per manufatti temporali e stagionali

1 - Si definiscono interventi per manufatti temporanei e stagionali quelli volti ad installare manufatti di facile asportabilità, atti a far fronte ad esigenze temporanee di attività esistenti. Gli interventi di cui sopra, sono ammessi purché non avvengano sostanziali modificazioni dei luoghi.2 - I manufatti che permangono installati per un periodo superiore a 6 (sei mesi) sono da considerarsi a tutti gli effetti nuova costruzione e, conseguentemente, debbono rispettare le previsioni e la normativa di P.R.G. e del presente regolamento, nonché l'obbligo di munirsi di concessione edilizia.3 - Sono escluse da tale termine di sei mesi le costruzioni temporanee funzionali a lavori in corso soggetti a concessione (od autorizzazione): in questo caso le costruzioni temporanee sono ammesse per tutta la durata dei lavori.4 - Tutti gli interventi relativi ai manufatti temporanei e stagionali sono soggetti a preventivo nullaosta del Responsabile del servizio, previa presentazione di elaborati grafici, relazione sui materiali impiegati e modalità di installazione e rimozione; in mancanza si applicano le sanzioni di legge.5 - E ' fatto obbligo agli intestatari del nullaosta di cui sopra. di ripristinare l'area di sedime del manufatto entro il periodo di tempo stabilito nell'atto autorizzativo.6 - La copertura mediante palloni pressostatici di impianti sportivi esistenti ed autorizzati è soggetta ad autorizzazione edilizia. Il rilascio è subordinato alla stipula di apposita fideiussione, dell'importo corrispondente alla valutazione dell'Ufficio Tecnico delle spese necessarie per l'eventuale rimozione.

ART. 3.16 - Interventi relativi all'arredo urbano ed alle opere minori soggette a procedure particolari

1 - Si definiscono interventi relativi all'arredo urbano ed alle opere minori soggette a procedure particolari i seguenti interventi:

a ) Opere di arredo urbano:-cartelloni, insegne ed altri indicatori pubblicitari;-vetrinette, attrezzature per l'illuminazione degli spazi pubblici;-lapidi e cippi commemorativi;-cabine di pubblici servizi;

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-manufatti esterni al servizio delle reti;-altre opere aventi rilevanza nel quadro urbano.

b ) Edicole funerarie, monumenti ed altre opere cimiteriali.c ) Campi da tennis e piscine.

2 - Gli interventi relativi al gruppo di opere a) sono soggette a nullaosta dell’Ufficio Tecnico Comunale, per gli interventi relativi al gruppo di opere b) la specifica concessione Amministrativa fa luogo di autorizzazione sanitaria, gli interventi relativi al punto c) sono subordinati al rilascio della concessione edilizia. Questi ultimi sono consentiti nelle aree di pertinenza degli edifici residenziali. turistico ricettivi, agrituristici, che non rivestano specifico interesse ambientale, con i vincoli e le prescrizioni seguenti:

- devono mantenere il miglior rapporto con l'andamento del terreno; in nessun punto il piano dei campi da tennis od il bordo superiore della piscina devono discostarsi di oltre 50 cm. dalla quota originaria del terreno;

- se posti in area extraurbana, devono rispettare gli allineamenti del tessuto agrario: muri a retta, alberature, filari e sistemazioni in genere; eventuali schermature e piantumazioni devono utilizzare specie tipiche della zona, o comunque, paesaggisticamente compatibili.3 - Il rilascio della concessione è, pertanto, subordinato alla presentazione del rilievo altimetrico e planimetrico dello stato di fatto e del progetto esecutivo esteso a tutte le opere di sistemazione e di arredo delle aree afferenti l'impianto compresa adeguata documentazione fotografica e relazione tecnica, nonché, per le piscine, alla stipulazione di una convezione che definisca le modalità di approvvigionamento idrico.4 – Ai fini dell’ottenimento del titolo abilitativo è necessario ottenere l’autorizzazione del Comune per movimento di terra ed eventuali scavi qualora la realizzazione ricada in aree soggette a vincolo idrogeologico, nonché il parere U.S.L. con particolare riferimento alla qualità degli scarichi dell'acqua trattata.5 - Lo studio geologico e morfologico in riferimento a scavi e sbancamenti è prescritto sia per le aree soggette al vincolo di cui al comma precedente, sia per quelle che insistono su versanti naturali per i quali è opportuno definire, ai sensi del D.M. 11/03/88 le caratteristiche di stabilità in relazione all'intervento previsto.6 - In ogni caso il rilascio della concessione edilizia deve tenere conto del corretto inserimento nel paesaggio circostante e del giusto equilibrio funzionale e formale con l'edificio.7 - Per quanto riguarda, specificatamente, la tutela dell'ambiente urbano gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza devono essere mantenuti in condizioni di decoro a cura e spese della proprietà. Il responsabile del servizio comunale competente, ha facoltà di imporre, con propria ordinanza, alla proprietà l'esecuzione di opere (rifacimento di into-naci, di rivestimenti, di coperture, di aggetti, di porticati, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini e aree verdi, ecc.) necessarie al decoro dell'ambiente urbano.

ART. 3.17 - Interventi urgenti

1 - Sono definiti "urgenti" gli interventi che si rendono necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone.2 - Tali interventi potranno essere iniziati senza domanda preventiva per le opere da realizzarsi quando siano motivate da carattere d'urgenza e di improvvisa necessità, a tutela della incolumità pubblica o privata e per qualsiasi altro valido motivo, purché documentabile.

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3 - Possono essere eseguiti sotto la responsabilità personale del committente, solo per quanto riguarda l'eliminazione dell'effettiva esistenza del pericolo.4 - E' fatto obbligo al proprietario od all'avente titolo di dare entro 24 ore, immediata comunicazione dei lavori al Sindaco e di presentare, entro 15 (quindici) giorni dall'inizio di questi ultimi, la richiesta di autorizzazione o concessione edilizia con gli eventuali elaborati progettuali necessari per l'ottenimento del relativo permesso.5 - Il committente dell'intervento, qualora non sia il proprietario o l'avente titolo, deve darne immediata notizia all'uno od allo altro, a seconda dei casi, per metterlo in grado di adempiere al disposto del comma precedente.Di tale comunicazione deve esserne contemporaneamente trasmessa copia al Sindaco.

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PARTE IV : NORME PROCEDURALI

CAPITOLO IV - AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI

ART. 4.1 - Opere soggette a concessione

1 - Gli interventi la cui realizzazione implica la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio com.le sono subordinati al rilascio della concessione edilizia da parte del Responsabile del servizio.

Si distinguono i casi di:a- interventi soggetti a concessione gratuita;b- interventi soggetti a concessione onerosa;2 - Interventi soggetti a concessione gratuita:a- opere da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze, relativamente alla

conduzione del fondo e alle necessità dell'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 12 della L. 9-5-1975, n.153;

b- interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento di edifici unifamiliari in misura non superiore al 20%;

c- opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

d- opere di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, attraverso convenzione o atto unilaterale d'obbligo, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;

e- lavori, impianti, installazioni ed opere relativi alla utilizzazione di fonti di energia alternative ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia, secondo i disposti della L. n. 308/1982 e successive modifiche ed integrazioni;

f- modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

g- impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli Enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite sia da Enti pubblici che da privati, in attuazione degli strumenti urbanistici com.li.

3 - Tutte le opere sopra citate devono comunque rispettare le prescrizioni stabilite dal presente R.E. e da ogni altro strumento urbanistico com.le (P.R.G. e Varianti, P.P.A. etc.) .4 - Interventi soggetti a concessione onerosa.Si intendono i seguenti interventi:a- opere relative al recupero del patrimonio edilizio esistente, tramite ristrutturazione

edilizia, ai sensi dell'art. 31, I comma, lettera b), c) e d) della L. 5.8.1978, n. 457;b- opere da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di

urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle com.li;c- opere da realizzare su aree comprese nei piani di zona;d- opere che prevedono variazioni di destinazioni d'uso di immobili esistenti al di fuori del

caso previsto dal punto "d" del paragrafo 4.1.1;

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e- costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali, industriali ed artigianali;

f- opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte dei privati;g- case e strutture mobili collocate stabilmente al suolo;h- cappelle, edicole e monumenti funerari in genere.

Tutte le opere sopra menzionate devono comunque rispettare le prescrizioni contenute nel presente R.E. e negli altri strumenti urbanistici com.li (P.R.G.C. e varianti, P.P.A., etc.).

ART. 4.2 - Opere soggette a denuncia di inizio attività

Non sono soggette a concessione edilizia né ad autorizzazione, le seguenti opere, per le quali è necessaria una domanda di asseverazione/denuncia di inizio attività di cui all'art. 2. Comma 7, della L. 537 del 24/12/93 e successive modifiche ed integrazioni :

a) Opere di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo;b) Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in

rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;c) Recinzioni, muri di cinta e cancellated) Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetriae) Opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della

sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente ali immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all’art. 2 del decreto del Ministero dei LL.PP. 2.04.68, pubblicato nella G.U. n. 97 del 16.04.68, non modifichino la destinazione d’uso.

f) Revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

g) Varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia

h) Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

La facoltà di cui al comma 7 è data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:a) Gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle Leggi 1°

giugno 1939, n. 1089, 29.06.1939 n. 1497, e 6.12.1991, n. 394 ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all’art. 1-bis del D.L. 27.06.1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla Legge 8.08.1985, n. 431 o dalla Legge 18.05.1989, n. 183, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamene volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico architettoniche

b) Gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.

La denuncia di inizio attività di deve essere corredata dall’indicazione dell’impresa a cui si intende affidare i lavori.

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La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l’interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.L’esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 L. 537/93 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norma nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguire su rilascio di concessione edilizia.Nei casi di cui al suddetto comma 7, venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori l’interessato deve presentare la denuncia di inizio dell’attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizie vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentatoIl progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice Penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 11 L. 537/93 l’Amministrazione né da comunicazione al competente Organo professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.L’esecuzione di opere in assenza della o in difformità della denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a L. 1.000.000. In caso di denuncia dell’inizio attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia dell’inizio attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 20 della L. 28.02.85, n. 47.E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 2 del Codice Penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della D.L. 398 del 5.10.93 convertito in L. 493/93..

ART. 4.3 - Opere non soggette ad autorizzazione

1 - Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti e a quanto disposto dall'art. 81 del D.P.R. n° 616/1977, non sono soggetti ad alcuna autorizzazione i seguenti interventi:

a) opere di urgenza e necessità immediata, eseguite su ordinanza del Sindaco ema-nata per la tutela della pubblica incolumità;

b) demolizione di opere abusive, ordinata dal Sindaco.

ART. 4.4 - Opere Comunali

1 - Non sono soggette a concessione edilizia né a denuncia di inizio della attività le opere pubbliche comunali.2 - I relativi progetti devono peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme d sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

ART. 4.5 - Varianti in corso d'opera

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1 - Sono ammesse, senza preventiva autorizzazione, le varianti di cui all'art. 15 della legge n. 47/85, e successive modifiche ed integrazioni, con le limitazioni e gli obblighi che discendono da dette disposizioni.

PARTE V – DOCUMENTAZIONE

CAPITOLO V - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

ART. 5.1 - Documentazione da allegare alla domanda di concessione edilizia

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1 - Gli elaborati tecnici di progetto da allegare alla domanda di concessione devono essere presentati in quattro copie nel formato UNI A4 (mm 210 x 297); ognuno di questi deve riportare in prima pagina un frontespizio nel quale deve essere indicato: - Comune di Abetone;- oggetto dell'intervento;- ubicazione dell'intervento;- Planimetria della zona in scala 1:1000 o 1:2000 con i relativi dati catastali e l'orientamento;- generalità e firma in originale del concessionario;- timbro e firma in originale del/i professionista/i abilitato/i con l'indicazione della sede dello studio (domicilio).2 - A seconda del tipo di concessione richiesta è necessaria la serie minima di documenti ed elaborati tecnici; l'U.T.C. o le Commissioni esaminatrici possono richiedere ulteriori prove e documentazioni necessarie ad una migliore illustrazione dell'intervento.Nel caso in cui per il rilascio della concessione debba essere richiesto un parere da parte di organi esterni alla stessa Amministrazione, dovranno essere prodotte ulteriori copie degli elaborati da allegare alle relative domande.3 - Elenco degli elaborati di progetto per i quali viene data a titolo indicativo una descrizione sommaria del contenuto.a)- Estratto P.R.G.C. e P.P.A.: mappa dell'area limitata alla zona dell'intervento,

evidenziata con coloritura e con indicati gli standards urbanistici di norma e di progetto.b)- Estratto di mappa catastale aggiornata alla data della richiesta con tutti gli elementi

necessari ad identificare le particelle oggetto dell'intervento compresa la superficie catastale; dovranno inoltre essere indicati i nominativi dei proprietari confinanti.

c)- Planimetria generale in scala 1:500 riportante lo stato di fatto estesa per la profondità di mt 50 dai lati del/i lotto/i di intervento. In essa devono essere riprodotti i seguenti dati:

- orientamento;- toponomastica (nome dei luoghi);- rilievo altimetrico e planimetrico del terreno e degli edifici e corpi di fabbrica esistenti

con indicazione delle distanze fra i fabbricati; dovranno inoltre essere indicate tutte le infrastrutture (viabilità e parcheggi esistenti e di progetto con quote stradali ove sia possibile, le alberature e vegetazione, opere murarie del tipo recinzioni, elettrodotti, fognature ed acquedotti di proprietà pubblica, etc.); le quote di livello dovranno essere riferite ad uno o più capisaldi permanenti.

d)- Documentazione fotografica in formato minimo 13x18 cm contenente eventualmente elementi tipo stadia graduata etc. per una valutazione delle proporzioni. Per interventi di nuova costruzione in zone di particolare interesse ambientale e paesaggistico è consigliabile la presentazione di una documentazione fotografica panoramica dell'area al fine di una corretta individuazione dell'inserimento del manufatto. Per interventi sul patrimonio edilizio esistente è obbligatorio produrre la documentazione fotografica dello stato di fatto con riferimento anche ai particolari costruttivi e decorativi, oltre alcune visioni prospettiche dei fabbricati limitrofi.

e)- Planimetria generale dello stato di progetto orientata da prodursi in scala 1:200 oppure 1:500 (può essere inserita insieme alla planimetria di cui al punto c- con evidenziazione delle parti di progetto). In essa oltre all'inserimento dell'opera progettata, dovranno essere indicati gli elementi essenziali che caratterizzano l'area di intervento quali nuova vegetazione trapiantata, elementi di arredo come pavimentazioni, muretti, recinzioni, percorsi pedonali e carrabili con quote riferite a livello del terreno e tutto quanto sarà apportato di modifica all'ambiente naturale circostante, indicando il tipo di materiale

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impiegato. Inoltre dovranno essere riportati i tracciati delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare direttamente da parte del concessionario (fognatura e depurazione, rete idrica ed elettrica, pubblica illuminazione, etc.) con indicazione delle quote di profondità.

f)- Particolari tecnici costruttivi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria di cui al punto e- ed a eventuali elementi decorativi o costruttivi del fabbricato, prodotti in scala 1:50 oppure 1:20 con indicati i materiali di costruzione e le caratteristiche tecniche.

g)- Piante: dovranno essere redatte in scala minima 1:100 e rappresentare tutti i piani dell'edificio compreso il sottotetto e la copertura. Esse dovranno essere debitamente quotate in ogni loro parte, esternamente ed internamente indicando per ogni vano le misure lineari parziali e totali, la destinazione d'uso, la dimensione delle aperture, la superficie netta ed il rapporto di illuminazione, le quote riferite al piano di campagna e gli arredi fissi. Si dovranno inoltre indicare le canne fumarie e di areazione. Nella pianta della copertura dovranno essere riportate le pendenze, i camini, i lucernari ed abbaini, le sporgenze delle gronde e l'indicazione dei materiali impiegati. Per l'intervento sul patrimonio edilizio esistente dovranno essere prodotte piante dello stato attuale, sovrapposto e di progetto riportanti le precedenti indicazioni. Le piante dello stato sovrapposto, prive delle indicazioni per una pi- chiara lettura, dovranno indicare con apposita coloritura le parti da demolire (color giallo), da realizzare ex novo (color rosso) e da sostituire senza alcuna modifica (color azzurro). Nel caso di interventi limitati a porzioni di fabbricati, le piante dovranno essere rappresentative dell'intera unità.

h) - Sezioni: redatte in scala minima 1:100, per una miglior comprensione del progetto nel suo insieme, dovranno essere almeno due (longitudinale e trasversale), di cui una in corrispondenza delle scale e dovranno contenere i seguenti dati:- altezza netta dei vani e delle parti che per la normativa costituiscono volume,

compreso quelli indicati come volumi tecnici;- altezze esterne riferite al piano di campagna nei punti ove si hanno variazioni;- linea naturale e modificata del terreno.

Per interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno essere prodotte le sezioni dello stato attuale, sovrapposto e di progetto redatte con la stessa metodologia adottata per le piante per individuare le demolizioni, le sostituzioni e le costruzioni ex novo. Nel caso di edifici in aderenza a quello di progetto, questi dovranno essere indicati sommariamente fino ad una distanza pari all'altezza massima del fabbricato di progetto e riportare le quote riferite alla sezione del fabbricato di progetto.

i)- Prospetti: redatti in scala minima 1:100 per ogni lato del fabbricato di progetto, dovranno riportare i riferimenti quotati rispetto alla linea del terreno naturale e modificato. Nel caso di edifici in aderenza o posti a distanza inferiore all'altezza massima dell'edificio di progetto, essi dovranno essere riprodotti schematicamente; per le zone "A" i prospetti dovranno avere una rappresentazione dettagliata e completa; per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente dovranno essere prodotti i prospetti dello stato di fatto, sovrapposto e di concessione con le stesse modalità che per le sezioni. Dovrà essere prodotto anche il prospetto schematico in cui dovranno essere indicate le caratteristiche dei materiali e coloriture degli infissi, rivestimenti, tinteggiature, pluviali a vista, balaustre, aggetti, coperture e decori.

l)- Relazione illustrativa: deve contenere una descrizione dettagliata del tipo di intervento nelle sue caratteristiche. In essa deve essere indicato schematicamente il progetto nelle sue componenti tipologiche (destinazione d'uso, etc.), costruttive (materiali e tecniche impiegate nelle parti strutturali), finiture (impiantistica e materiali impiegati) e procedimenti di applicazione degli standards (scheda ecografica, eventualmente in

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allegato, contenente dati di superficie del lotto, superficie coperta del fabbricato, superficie utile distinta in abitabile e non residenziale, etc.). La descrizione analitica del tipo di intervento deve permettere alle C.E. e C.U. di avere i dettagli per una lettura più esemplificata degli elaborati di progetto. Nel caso di intervento sul patrimonio edilizio esistente in essa devono essere inoltre contenuti:

- dati storici riferiti all'edificio documentati dalle certificazioni catastali ,qualora si tratti di interventi in zone "A" del P.R.G.C.;- metodo di intervento sulle strutture esistenti: tecniche di restauro, consolidamento, risanamento, sostituzioni impiegate;- eventuali recuperi e/o reimpiego dei materiali caratteristici dell'area di intervento;- descrizione delle analisi e saggi eventuali compiuti sulle strutture esistenti sottoposte a nuova distribuzione di carico e tecniche adottabili;- descrizione analitica della metodologia dell'intervento sulle parti esterne del fabbricato;- nel caso di fabbricati con destinazione diversa dalla residenziale, si dovrà indicare il tipo di lavoro in essa svolto e le tecniche di sicurezza interna ed esterna, gli adeguamenti adottati nel rispetto delle normative vigenti per tali attività.

m)- Computo metrico estimativo ai sensi dell'art. 6 ultimo comma della L. 28.1.1977 n. 10, per i lavori oggetto della domanda di concessione edificatoria. I prezzi unitari da applicare alle singole categorie di lavoro sono quelli indicati nel bollettino degli Ingegneri relativi all'ultimo numero di pubblicazione.

n)- Relazione geologica e geotecnica: deve essere redatta da un tecnico laureato iscritto all'albo e riportarne il timbro, la firma ed il codice fiscale. In essa devono essere contenute tutte le indicazioni relative allo stato e natura del terreno, il carico ammissibile e tutti i parametri necessari e sufficienti per la verifica della stabilità dello stesso, eventualmente corredata da prove di campagna e laboratorio. Nel caso di interventi di piccola entità, la relazione può essere redatta in forma semplificata.

o)- Documentazione e relazione tecnica ai sensi della L. n. 10 del 09/01/1991 (ex L. n. 373 del 1976 e D.P.R. 412 del 26 Agosto 1993).

p)- Eventuali ulteriori documentazioni tecniche possono essere richieste ad integrazione della pratica ai sensi di leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART. 5.2 - Elaborati richiesti e modalità di presentazione

1 - Redazione Elaborati Grafici Progettuali :A seconda del tipo di intervento gli elaborati grafici devono essere composti come

sotto riportato:

a) Nuove Costruzioni (su lotti liberi od a seguito di demolizioni totali)

a.1) Planimetria di zona in scala 1:500 o 1:200.La planimetria deve riportare:- dimensioni del lotto; strade pubbliche e/o private prospicienti il lotto ed i relativi

marciapiedi se esistenti, loro denominazione e larghezza, nonché eventuali tracciati di previsione di Piano Regolatore;

- ingombro volumetrico (muro-muro) e relative altezze in gronda (così come nor-mato dal Regolamento Edilizio), di tutti i fabbricati circonvicini;

- distanze dell'edificio progettato da:

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confini di zona di P.R.G., resedi ed aree pubbliche (vie, piazze, parcheggi, verde pubblico, ecc.), confini di proprietà, edifici limitrofi e loro pareti finestrate, fabbricati fronteggianti la pubblica via, punti di ripresa fotografici con l'indicazione del numero delle foto, e tutto ciò che ulteriormente serve al fine di illustrare correttamente l'inserimento dell'intervento proposto nel contesto esistente. Le suddette indicazioni devono essere rapportate ad una distanza non inferiore a ml. 10 da tutti i confini di proprietà.

a.2) Tabella dei dati di progetto. Nella tabella devono essere indicati:

- dati di P.R.G.C.- zona di piano;- superficie totale ed edificabile del lotto;- superficie utile ed accessoria (Su + Snr) totale di progetto e superfici

parziali per ogni singola unità immobiliare calcolata secondo le indicazioni di cui alla corrispondente N.T.A. del Piano Regolatore;

- superficie totale degli spazi da destinarsi a parcheggi organizzati funzionalmente e superficie parziale per ogni singola destinazione, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 della legge n. 765/67 e legge n.122/89, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

a.3) Piante prospetti e sezioni.

a.3.1 - PIANTE di ciascun piano dell'opera progettata, quando non siano identiche fra loro: dovranno essere redatte in scala minima 1:100 e rappresentare tutti i piani dell'edificio compreso il sottotetto e la copertura. Esse dovranno essere debitamente quotate in ogni loro parte, esternamente ed internamente indicando per ogni vano le misure lineari parziali e totali, lo spessore delle murature esterne ed interne, le dimensioni di ogni singolo vano (n.b.: con le diagonali nel caso di murature fuori squadra, dei cavedi, balconi, terrazze, porticati, scale, verande.), la destinazione d'uso, la dimensione delle aperture, la superficie netta ed il rapporto di illuminazione, le quote riferite al piano di campagna e gli arredi fissi. Si dovranno inoltre indicare le canne fumarie e di areazione. Nella pianta della copertura dovranno essere riportate le pendenze, i camini, i lucernari ed abbaini, le sporgenze delle gronde e l'indicazione dei materiali impiegati. Nella pianta del PT vanno indicate anche tutte le recinzioni esistenti e di progetto debitamente quotate, con relativi ingressi e gli schemi degli impianti di smaltimento liquami conformi a quanto previsto dalla norme vigenti. Nel caso di interventi limitati a porzioni di fabbricati, le piante dovranno essere rappresentative dell'intera unità.

a.3.2 - PROSPETTI di tutte le facciate dovranno avere una rappresentazione dettagliata e completa; con indicazione delle caratteristiche dei materiali e coloriture degli infissi, rivestimenti, tinteggiature, pluviali a vista, balaustre, aggetti, coperture e decori.

Per tutti gli edifici progettati in aderenza agli altri è indispensabile che siano rappresentati per intero anche i prospetti degli edifici in aderenza.Nel caso di esistenza di particolari fregi o decori in facciata, occorre anche un particolare degli stessi almeno in scala 1:50 o 1:20.Sono richiesti, inoltre, i prospetti quotati delle recinzioni esistenti e di progetto, sia verso gli spazi pubblici che privati, con l'indicazione dei materiali di finitura, intonacati e coloriture. a.3.3 - SEZIONI trasversali e longitudinali del fabbricato di progetto.

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- Nelle sezioni devono essere indicati:- l'andamento del terreno nello stato esistente ed in quello di progetto;- l'altezza libera dei singoli piani anche parzialmente interrati, compreso il piano

sottotetto, e |o spessore di tutti i solai; - le quote altimetriche di tutti i piani di calpestio (solai, balconi, terrazze, marciapiedi, corti, chiostri. giardini ecc.), riferite alla quota terreno 0.00, e cioè all'incrocio del marciapiede pubblico ove esistente, con il muro esterno del fabbricato, od al cervello stradale;

- l'altezza dell'edificio, indicata secondo le norme vigenti.

2 - Nel caso di nuova costruzione a seguito della demolizione totale dell'esistente, occorre, oltre a quanto già richiesto, anche le piante quotate con l'indicazione della destinazione di ogni singolo vano e le sezioni del fabbricato da demolire.3 - Nel caso di demolizione di manufatto oggetto di domanda di condono edilizio (art. 31 e seguenti L. 47/85) deve essere indicato il numero di protocollo generale, la data della domanda stessa ed il nominativo del richiedente, oltre all'evidenziazione con colore verde nelle piante e nelle sezioni delle parti oggetto di condono edilizio.

b) Progetti di Intervento Edilizio su Fabbricati Esistenti

Si intendono rientranti in tale tipo di intervento : ristrutturazioni, ampliamenti, soprelevazioni.

b.1 - Planimetrie di zona in scala 1:500 o 1:200 vedi la precedente lettera a) punto 1).

b.2 - Tabella dei dati di progetto vedi la precedente lettera a.2.b.3 - Piante, prospetti e sezioni.b.4 - Oltre a quanto richiesto alla precedente lettera a.3, occorre presentare i

seguenti elaborati grafici progettuali: - grafico dello stato attuale completo di tutte le piante, prospetti, sezioni,

debitamente quotato con l'indicazione anche delle destinazioni di uso di ogni singolo vano. Il punto di passaggio della sezione, indicato nelle piante, deve essere lo stesso sia nello stato attuale che in quello di progetto.

- grafico dello stato sovrapposto completo di tutte le piante, prospetti e sezioni, ottenuto sovrapponendo lo stato attuale con quello di progetto.

Le parti oggetto di demolizione devono essere evidenziate con colore giallo, mentre le parti di nuova costruzione con colore rosso.

b.5 - Nello stato attuale ed in quello di progetto devono essere evidenziate con colore verde le zone soggette a richiesta di condono edilizio (art. 31 e segg. della legge n.47/85) ed i relativi estremi del protocollo generale, della data di presentazione e del nominativo del richiedente.

b.6 - Per gli interventi di cui alla predetta lettera b), occorre presentare la documentazione di cui agli artt. 5.1 e 5.2 ai comma a.

c) Varianti in Corso d'Opera

c.1 - planimetria di zona in scala 1:500 o 1:200 vedi la precedente lettera a.1;c.2 - tabella dei dati di progetto vedi la precedente lettera a.2;

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c.3 - piante, sezioni, e prospetti;c.4 - grafici relativi allo stato di progetto di concessione edilizia originaria o

dell'ultima concessione a variante in corso di opera (stato attuale della variante);c.5 - grafici delle varianti da apportare (stato di progetto della variante).

Nello stato attuale ed in quello di progetto devono essere evidenziate con colore verde le zone soggette a richiesta di condono edilizio (art. 31 e seguenti della legge n.47/85 ) ed i relativi estremi del protocollo generale, della data di presentazione e del nominativo del richiedente.

c.6 - grafici dello stato sovrapposto come specificato alla precedente lettera b.5.Per gli interventi di cui alla predetta lettera c), occorre presentare la documentazione di cui agli artt. 5.1 e 5.2.

d) Concessioni in Sanatoria

ai sensi dell'art. 13 della legge n.47/85.d.1 - Planimetria di zona in scala 1:500 o 1:200 vedi la precedente lettera a.1;d.2 - Piante prospetti e sezioni; grafico relativo allo stato licenziato o concessionato, con la indicazioni del

numero e della data di licenza/concessione edilizia originaria (copia conforme all'originale);

d.3 - grafico relativo allo stato attuale, con le modalità di cui alla precedente lettera a) punto 3). Nel caso di presenza di opere per le quali é stata inoltrata domanda di condono edilizio (art. 31 e segg. della legge 47/85), le suddette devono essere evidenziate con colore verde.

d.4 - grafico relativo allo stato sovrapposto con le modalità di cui alla precedente lettera b) punto 4).Nel caso in cui alcune opere indicate nell'elaborato grafico di rilievo non possono rientrare nella concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge n.47/85, ma eventualmente siano riconducibili alla fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 12 della legge n.47/85, le stesse devono essere evidenziate con colore celeste, richiamate nell'elaborato grafico con la dicitura: "opere soggette ad autonoma richiesta di sanzioni ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47/85" e devono essere di autonoma e separata richiesta in bollo.Per gli interventi di cui alla predetta lettera d), occorre presentare la documentazione di cui agli artt. 51 52.

ART. 5.3 - Documenti richiesti per la manutenzione ordinaria delle facciate

1 - Quando la manutenzione ordinaria è diretta al rifacimento delle coloriture o degli infissi delle parti esterne degli edifici deve essere fatta esplicita richiesta di autorizzazione all’Ufficio Tecnico Comunale. La domanda deve essere corredata di documentazione fotografica dell'immobile interessato e dei fabbricati contigui con la indicazione delle coloriture che si intendano attuare sia degli intonaci che degli infissi.2 - Nelle zone degli insediamenti storici, che comprendono quello principale del capoluogo e quelli minori sparsi sul territorio individuati con apposita planimetria, si applicano le disposizioni di cui all'allegato "A".

ART. 5.4 - Documenti richiesti per la manutenzione straordinaria

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1 - La domanda di autorizzazione ovvero la asseverazione/denuncia di inizio attività di cui all'art. 2 della L. 537 del 24/12/93 e successive modifiche ed integrazioni deve essere corredata dai seguenti documenti, in tre copie:

1) Relazione a firma di tecnico abilitato redatta su modelli predisposti dall'Amministrazione che asseveri la conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nullaosta di conformità

alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.2) Planimetria generale in scala 1:1000 o 1:2000, intesa ad individuare la

localizzazione dell'intervento da realizzare.3) Estratto del P.R.G. vigente e adottato con riferimento alla zona ove è localizzato

l'intervento.4) Rilievo dello stato di fatto, compreso le destinazioni d'uso in scala 1:100 e ove

necessario in scala 1:500 con indicato le strutture da modificarsi e firmato da tecnico professionista abilitato e dalla proprietà;

5) Documentazione fotografica a colori per gli interventi sulle parti esterne della costruzione.Le foto in formato minimo 10x15 dovranno essere numerate e poste su apposito cartoncino formato 21x31 intestato con la indicazione dell'intervento richiesto, dell'ubicazione, della proprietà e del tecnico progettista;

6) Atto di proprietà in originale o fotocopia autenticata o dichiarazione sostitutiva di notorietà.

ART. 5.5 - Elaborati richiesti per gli interventi di Restauro / Risanamento Conservativo

1 - La domanda di autorizzazione ovvero la asseverazione/denuncia di inizio attività di cui all'art. 2 della L. 537 del 24/12/93 e successive modifiche e integrazioni deve essere corredata dai seguenti documenti, in tre copie:

1) Relazione a firma di tecnico abilitato redatta su modelli predisposti dall'Amministrazione che asseveri la conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nullaosta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.2) Una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:1000 intese a rappresentare la

collocazione dell'intervento nel contesto urbano e territoriale.3) Estratto del P.R.G. vigente e adottato con riferimento alla zona ove è localizzato

l'intervento.4) Rilievo, adeguatamente quotato, dello stato di fatto, con la indicazione delle

eventuali stratificazioni ed aggiunte nonché delle finiture esterne, rivestimenti, infissi. Il rilievo deve comprendere planimetrie, prospetti, sezioni, (scala 1:50) relative a tutti i piani ed alle coperture con le proiezioni dell'orditura lignea dei solai laddove esiste.

5) Documentazione fotografica a colori come detto al punto 5 dell'art. 27. Le fotografie potranno contenente eventualmente elementi tipo stadia graduata etc. per una valutazione delle proporzioni.

6) Per gli edifici di particolare interesse, non notificati ai sensi della legge n.1089/1939, deve essere presentata documentazione storica riferita alle caratteristiche ed alle destinazioni di uso della costruzione nel tempo, necessaria a giustificare le scelte ed i criteri adottati nella elaborazione del progetto. L'interessato può fare preventiva istanza al Sindaco per conoscere se l'edificio riveste particolare interesse.

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Per gli edifici notificati la procedura deve rispettare la legge n.1089 del 01/06/1939.7) Progetto di restauro o di risanamento, con piante, prospetti, e sezioni quotati

nella scala opportuna per un'adeguata lettura del manufatto (scala 1:100 oppure 1:50), differenziando le strutture esistenti da mantenere, quelle da demolire (colore giallo) da quelle di nuova costruzione (colore rosso), la descrizione dei materiali conservati, o comunque, da impiegare, nonché costruzione; qualora nel corso di interventi di restauro, le costruzioni oggetto del medesimo o parte di esse venissero comunque danneggiate, deve esserne eseguito il ripristino previo l'ottenimento di specifica concessione e/o autorizzazione, nell'attesa della quale i lavori in corso devono essere sospesi.

8) Ai fini della L. 64/74 e Direttiva Regionale 94/85 è richiesta relazione geologica e geotecnica per tutti gli interventi che comportino modifiche di elementi o parti strutturali o che alterino l'entità della distribuzione dei carichi di fondazione; se gli interventi ricadono in aree di fattibilità 3, tali relazioni si devono basare su indagini specifiche.

ART. 5.6 - Documenti richiesti per Interventi di Nuova Costruzione, Ristrutturazione e varianti

- Documentazione richiesta

1) - Domanda in bollo redatta su apposito stampato per le nuove costruzioni, per gli interventi su fabbricati esistenti e per le Concessioni Edilizie in Sanatoria ai sensi dell'art. 13 legge n. 47/85 e per le varianti in corso d'opera che incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, che alterino sostanzialmente i prospetti, che comportino variazioni rispetto alle eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia.Varianti diverse da quelle sopradescritte sono soggette a semplice denuncia di inizio dell'attività così come descritto ai precedenti artt. 5.3 e 5.4. Gli elaborati necessari sono quelli utili ad illustrare la modifica rispetto al progetto assentito.

2) - N° 3 copie di elaborato grafico progettuale firmato dal tecnico progettista (o dal tec-nico rilevatore nel caso di richiesta di Concessione Edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 13 legge n.47/85) e dalla proprietà, con le caratteristiche descritte al precedente art. 5.2. Nel caso in cui l'intervento ricada in area soggetta anche al parere di altri Enti (es: Soprintendenza) devono essere presentate ulteriori n. 2 copie, oltre alle 3 già richieste, per ogni parere da acquisire.

3) - N° 3 copie di estratto fotogrammetrico/catastale su formato A/3 (cm 42x 29,7) piegato ed intestato nel frontespizio con "COMUNE DI ABETONE - ESTRATTO FOTOGRAMMETRICO CATASTALE" - OGGETTO DELL'INTERVENTO - UBICA-ZIONE - PROPRIETA' - TECNICO PROGETTISTA. La seconda pagina deve contenere l'estratto fotogrammetrico, la terza l'estratto catastale con l'indicazione, in calce del foglio, mappali, subalterni. Sia nel fotogrammetrico che nel catastale deve essere evidenziata in rosso l'area oggetto dell'intervento. Lo stampato deve essere firmato dalla proprietà e dal tecnico progettista.

4) - Idonea documentazione fotografica a colori, in tre copie, formato minimo cm 10x15, raffigurante il fabbricato oggetto dell'intervento (fronte, retro e lati) e le relative adiacenze che possono essere utili per valutare i rapporti ambientali. Per interventi di nuova costruzione in zone di particolare interesse ambientale e paesaggistico è consigliabile la

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presentazione di una documentazione fotografica panoramica dell'area al fine di una corretta individuazione dell'inserimento del manufatto. Per interventi sul patrimonio edilizio esistente è obbligatorio produrre la documentazione fotografica dello stato di fatto con riferimento anche ai particolari costruttivi e decorativi, oltre alcune visioni prospettiche dei fabbricati limitrofi. Le fotografie dovranno essere numerate, poste su cartoncino formato A/3 (cm 42x 29,7 ) piegato ed intestato nel frontespizio con: "COMUNE DI ABETONE - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA" -OGGETTO DELL'INTERVENTO - UBICAZIONE - PROPRIETA' - TECNICO PROGETTISTA. Le fotografie devono essere apposte nelle pagine interne. Nel caso in cui l'intervento ricada in area soggetta anche al parere di altri Enti (es. Soprintendenza) devono essere presentate ulteriori n. 2 copie, oltre a quelle già richieste, della documentazione fotografica, per ogni parere da acquisire.5 - Dichiarazione di responsabilità congiunta del tecnico progettista e della proprietà, redatta su apposito stampato fornito dalla Amministrazione Comunale.6 - Atto di proprietà, in originale od in fotocopia autentica e certificato della CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI attestante la piena proprietà dell'area e/o dell'immobile sul quale si interviene o dichiarazione sostitutiva di notorietà.7 - Relazione ed elaborato grafico come previsto dalla legge n.13/89 (eliminazione barriere architettoniche) e successive modificazioni, quando necessario, a firma del tecnico progettista, in tre copie.8 - Attestazione del versamento dei diritti di segreteria dell'importo pari a quanto stabilito con apposita delibera comunale effettuato con bollettino postale a 4 facciate, su C/C postale intestato alla TESORERIA COMUNALE DI ABETONE. Nella causale, sul retro, deve essere indicato l'oggetto del versamento.9 - Rapporto informativo vistato dalla competente USL per i nuovi insediamenti, ampliamenti ed adattamenti di locali e/o di impianti già esistenti da adibirsi ad attività produttive di beni e servizi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, lettera F, della legge n.833/1978 e della deliberazione GRT n° 7490 del 30/8/91. Tale rapporto informativo deve essere presentato per tutte le destinazioni diverse dalla civile abitazione; nel caso di civile abitazione è necessario il semplice nullaosta USL.10 - Inquadramento ai fini della L. 64/74 . (quando necessario)

a) - Per interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamenti,sopraelevazioni, demolizione e ricostruzione è richiesta:

Relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 11/03/1988, punto B5 (aree dichiarate sismiche e a vincoli particolari). Per zone con fattibilità 3 e 4 la relazione geologica deve essere basata su indagini specifiche a livello di area complessiva; a livello di singolo edificio deve essere presentata una relazione geotecnica con indicazione delle caratteristiche stratigrafiche e meccaniche dei terreni del sottosuolo.

b) - Per interventi di nuova edificazione è richiesta:Relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 11/03/1988 (per aree dichiarate sismiche e a particolari vincoli). Per interventi ricadenti in zone a fattibilità 3 e 4 la relazione geologica deve essere basata su indagini specifiche a livello di area complessiva e finalizzate alla soluzione dei problemi geologici e geotecnici evidenziati dagli studi di P.R.G. e da uno studio geologico e geotecnico per ogni singolo edificio.La relazione, in tre copie, deve essere firmata da un tecnico abilitato nelle apposite discipline e regolarmente iscritto all'Albo Professionale.11 - Relazione tecnica-descrittiva ed illustrativa dell'intervento richiesto, in tre copie, a firma del tecnico progettista. Nel caso in cui l'intervento ricada in area soggetta anche al

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parere di altri Enti (es: Soprintendenza) devono essere presentate ulteriori n.2 copie, oltre a quelle già richieste, della relazione tecnica-descrittiva, per ogni parere da acquisire.12 - Dichiarazione del tecnico progettista attestante la rispondenza delle strutture murarie progettate ai disposti del D.M. 9/1/1987 e del DM 20/11/87 e loro successive integrazioni. 13 - Nel caso di interventi con superficie utile superiore a 1.000 mq., o di interventi per attività particolari che richiedono un potenziamento della fornitura di energia elettrica, occorre presentare una dichiarazione dell'ENEL relativa alla necessità, o meno, di una cabina elettrica.14 - Per le richieste di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 della legge n.47/85, deve essere presentata una relazione tecnica a firma del tecnico rilevatore sulla conformità delle opere richieste in sanatoria secondo i disposti del comma 1° art. 13 legge n. 47/85.15 - Stampato ISTAT debitamente compilato e firmato dal richiedente la concessione edilizia, solo nel caso di nuove costruzioni o di ampliamenti di fabbricati esistenti, in distribuzione presso la Segreteria Edilizia Privata.16 - Elenco in triplice copia di tutta la documentazione presentata ed allegata al progetto, su apposito stampato fornito dall'Amministrazione Comunale, a firma del tecnico progettista, di cui una copia viene restituita, vistata dall'Ufficio, all'interessato al momento della presentazione del progetto. La domanda di Concessione Edilizia non è protocollata dalla segreteria edilizia privata se presentata incompleta.

ART. 5.7 - Certificazioni, dichiarazioni e nulla osta da allegare

La documentazione di seguito elencata può essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda, oppure in fase successiva, comunque assolutamente prima del rilascio della concessione edilizia. Si tratta essenzialmente delle certificazioni, dichiarazioni o nullaosta rilasciati da Enti competenti ed estranei all'Amministrazione com.le:- nulla-osta del Comando dei Vigili del Fuoco per le opere ricadenti nella normativa di

prevenzione degli incendi;- attestato di avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio Civile competente per territorio

della denuncia delle opere in cemento armato o precompresso, strutture metalliche ai sensi dell'art. 4 della L. 5.11.71 n. 1086. La documentazione prodotta ai sensi della suddetta dovrà essere conservata sui cantieri per l'intera durata dei lavori;

- parere consultivo della Commissione Edilizia Integrata, ai sensi della L. 8.8.1985 n. 431. Per il suddetto, la domanda di autorizzazione corredata di elaborati tecnici e grafici, deve presentarsi al Sindaco del Comune che provvederà all'inoltro della richiesta agli organi competenti per l'esame;

- ricevuta della richiesta di autorizzazione dell'A.N.A.S. per quanto di sua competenza ( fascia di rispetto stradale, etc.)

- ricevuta della richiesta di altri nullaosta, autorizzazioni o pareri di Enti ed organi preposti e diversi dall'Amministrazione, etc.

ART. 5.8 - Certificato di destinazione urbanistica

1 - Tale certificato, redatto secondo lo schema formulato dall'Ufficio Tecnico Comunale; contiene, con riferimento alla localizzazione dell'immobile, l’indicazione delle prescrizioni

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degli strumenti urbanistici vigenti che dovranno costituire parametro di riferimento per la progettazione delle opere.

2 - Può essere prodotto in copia autentica sottoscritto e timbrato dal tecnico abilitato con riportati gli estremi del foglio catastale e delle particelle per le quali si richiede il certificato di destinazione urbanistica.

3 - Può essere allegato in copia all'atto della presentazione del progetto e servirà da riferimento nella successiva istruttoria svolta dagli Uffici Tecnici Comunali.

4 - RichiestaChi ha titolo a richiedere una lottizzazione od una concessione od un'autorizzazione

edilizia può presentare domanda al Sindaco per ottenere il preventivo rilascio del certificato di destinazione urbanistica relativo all'area od agli immobili interessati.Il certificato di destinazione urbanistica va richiesto obbligatoriamente prima della domanda di lottizzazione e facoltativamente prima di quella di concessione.La richiesta va quindi corredata del titolo ad intervenire sull'area o sull'immobile o di atto sostitutivo di notorietà attestante il titolo medesimo.

5 - RilascioIl certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato agli aventi titolo da parte

del Responsabile del Servizio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta presentata al competente ufficio comunale e conserva validità per un anno dalla data del rilascio a meno che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.La richiesta del certificato di destinazione urbanistica va corredata dei seguenti documenti:

- certificato catastale dell'area interessata non anteriore a 6 mesi;- estratto della mappa catastale: tale documento può essere prodotto in copia

autentica sottoscritto e timbrato dal tecnico abilitato con riportati gli estremi del foglio catastale e delle particelle per le quali si richiede il certificato di destinazione urbanistica.

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CAPITOLO VI - ADEMPIMENTI D'OBBLIGO, RILASCIO ED USO DELLA CONCESSIONE

ART. 6.1 - Domanda di Concessione o Autorizzazione Edilizia

1 - La domanda di concessione od autorizzazione edilizia, da indirizzare al Sindaco, deve essere compilata su appositi moduli forniti dall'Amministrazione Comunale, e deve indicare le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del proprietario o dell'avente titolo al provvedimento, nonché del progettista e, per quest'ultimo il numero di iscrizione all'albo professionale di appartenenza.2 - La domanda deve essere firmata dagli interessati e qualora trattasi di persone giuridiche, deve essere sottoscritta dall'organo che ne ha la legale rappresentanza.3 - La richiesta di concessione può essere intestata e presentata a nome di colui che gode dei diritti e della disponibilità del bene, nei limiti e rispetto della legge, e pertanto da uno dei seguenti soggetti:a)- proprietario dell'area edificabile;b)- superficiario ai sensi dell'art. 952 e 955 del Cod. Civ.; si precisa per quanto indicato

nell'art. 952 che la realizzazione delle sole fondamenta non è da intendersi invasione del sottosuolo con il manufatto;

c)- enfiteuta ai sensi degli artt. 959 e 960 del Cod.Civ., limitato alle parti indicate nel contratto di enfiteusi; il proprietario ha diritto per le parti escluse dal contratto sopra citato di richiedere la concessione;

d)- usufruttuario e titolare del diritto d'uso ed abitazione ai sensi degli artt. 981, 986, 1004, 1005, 1006, 1025 e 1026 del Cod.Civ. possono richiedere la concessione solo per i lavori di manutenzione e trasformazione in rispetto al titolo che essi esercitano;

e)- titolari di diritti di servitù prediali coattive o volontarie (acquedotti, teleferiche, piste da sci, etc) ai sensi dell'art. 1065 del Cod.Civ. possono richiedere la concessione come previsto alla lettera d.

Ai fini di una corretta dimostrazione dei diritti, il richiedente la concessione dovrà allegare il titolo in copia autentica regolarmente trascritto a norma degli artt. 1350 e 2643 del Cod. Civ. Tale documentazione in originale può essere integrata successivamente alla domanda, comunque prima del rilascio della concessione stessa.

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Inoltre hanno il diritto di presentare domanda di concessione i seguenti altri soggetti:f)- affittuario agrario e concessionario di terreni incolti, i quali possono richiederla solo

per lavori di miglioramento di fabbricati rurali, necessari per la conduzione dell'attività; il titolare deve essere in possesso del contratto redatto ai sensi dell'art. 1571 del Cod. Civ.;

g)- il titolare di un diritto privato, dimostrato con copia autentica del documento (delega, procura o mandato);

h)- il titolare di un diritto per cause speciali quali tutore o curatore; il tutore può richiedere ogni tipo di concessione mentre il curatore deve limitarsi a quelle inerenti ad interventi di restauro conservativo; alla domanda deve essere allegato il titolo e la copia autentica dell'atto amministrativo o giudiziale;

i)- il titolare di un diritto derivato da provvedimento dell'Autorità ed ogni altro soggetto avente titolo in base alle disposizioni di legge.

Gli Enti pubblici e le aziende erogatrici di pubblici servizi devono richiedere la concessione per qualsiasi tipo di intervento a mezzo dei rappresentanti legittimati. Alla domanda deve essere allegato l'atto di delibera del Consiglio dell'Ente stesso indicante il titolo di godimento del bene in oggetto. Nel caso in cui necessiti l'atto espropriativo per la realizzazione del pubblico servizio, si può produrre un documento in cui figuri l'accordo ed impegno del privato a vendere od assoggettarsi alla servitù oggetto della domanda di concessione; comunque prima del rilascio della medesima dovrà essere perfezionato l'atto espropriativo.4 - Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la esclusiva proprietà dell'area o l'atto da cui risulti la proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento.5 - La domanda di concessione edilizia deve essere corredata dei documenti e degli elaborati necessari alla categoria di lavori che si intende realizzare, così come disciplinato nei successivi articoli.6 – La documentazione richiesta per la varie categorie di intervento secondo quanto descritto nei suddetti articoli, può essere integrata o ulteriormente specificata su richiesta del Responsabile del Servizio Edilizia ed Urbanistica senza che ciò comporti variante al Regolamento Edilizio.7 - I disegni, le planimetrie, gli elaborati che sono allegati alla domanda devono essere presentati in 3 copie, opportunamente piegate nel formato UNI A4 (21x 29,7) e firmati dal proprietario e dal progettista il quale deve anche apporvi il timbro indicante l'appartenenza all'albo professionale.8 - Nel caso in cui la domanda di concessione od autorizzazione edilizia contenga documentazione od elaborati irregolari il responsabile del procedimento, il cui nominativo viene comunicato all'interessato nella fase iniziale dell'iter della pratica, chiede la necessaria integrazione assegnando 90 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione, per la regolarizzazione della sopracitata oltre il quale la domanda viene considerata decaduta e pertanto archiviata senza ulteriori avvisi.9 - Il responsabile del procedimento di cui agli artt. 4 e 5 della L. 241/90 può richiedere una sola volta l'integrazione di cui al comma precedente non oltre il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione.10 - Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 4 Dicembre 1993 n° 493 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 6.2 - Titolarità della concessione edilizia e dell'autorizzazione

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1 - Una qualsiasi concessione edilizia può essere trasferita ad altro titolare a causa del decesso dell'originario intestatario (successione ereditaria) o per atto tra vivi; in ogni caso il trasferimento va inteso come negozio giuridico che riguardi il bene oggetto della concessione stessa e non il semplice diritto derivante dalla concessione medesima.2 - Il trasferimento della concessione ad altro titolare, sia nel caso di "mortis causa", sia in caso di negozio giuridico, avverrà solo su presentazione di formale richiesta di voltura della concessione. Nel primo caso il nuovo titolare presenterà il titolo ereditario; nel secondo, alla domanda di voltura saranno allegati i documenti attestanti il titolo, descritti all'articolo 5.1 del presente R.E. La domanda di volturazione deve essere indirizzata al Sindaco, redatta su foglio di carta da bollo, e contenere le esatte generalità, codice fiscale, partita I.V.A. e domicilio del nuovo titolare. La volturazione è concessa dal Responsabile del Servizio dietro presentazione della copia della concessione edilizia dell'interessato, in modo che l'U.T.C. possa contestualmente apporre su tale copia e sull'originale gli estremi della volturazione che sarà successivamente controfirmata dal Responsabile del Servizio e dal nuovo titolare.3 - La voltura non modifica in alcun modo i termini di validità e di decadenza fissati sulla concessione originaria, salvo il caso in cui vengano richieste e concesse eventuali proroghe alla ultimazione di lavori.

ART. 6.3 - Domande di autorizzazione da presentare al Sindaco contestualmente alla richiesta di concessione

1 - In allegato alla domanda di concessione, il titolare deve presentare al Sindaco istanza volta ad ottenere le autorizzazioni indicate nel presente articolo ove le stesse siano necessarie in rapporto alle caratteristiche del progetto o in rapporto ai vincoli gravanti sull'immobile.2 - Le seguenti autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile del Servizio oppure le richieste sono dallo stesso inoltrate all'Autorità competente al rilascio:a) - Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, nere o provenienti da lavorazioni industriali. Alla domanda di autorizzazione va allegata una documentazione tecnica diversa a seconda delle caratteristiche dell'intervento ed a seconda del recapito degli scarichi.

Per i fabbricati civili da allacciare alla pubblica fognatura necessita una relazione in cui risulti il numero dei vani e di servizi igienici previsti dall'intervento, specificando il numero ed il tipo degli scarichi (bagni, docce, WC, lavelli, acque meteoriche, ecc.) e numero di abitanti insediabili.Per i fabbricati civili che non possono essere allacciati alla pubblica fognatura, nella relazione, oltre a quanto previsto, dovrà essere specificato il sistema di depurazione usato con indicazioni sul tipo e dimensionamento dell'impianto, il recapito dell'effluente depurato.Per gli insediamenti produttivi allacciabili alla pubblica fognatura occorre allegare:- la planimetria della localizzazione del punto di emissione e del pozzetto di

campionamento come previsto dall'art. 9 della L. 319/1976;- una relazione descrittiva dei processi tecnologici usati e delle materie impiegate;- la quantificazione dei consumi idrici giornalieri ed annuali, distinti in consumi per la

produzione e consumi per i servizi; va anche quantificata l'acqua prelevata, riciclata e restituita, specificandone la fonte di approvvigionamento relativa e l'uso a cui va destinato ogni tipo di acqua;

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- una relazione indicante il volume, la periodicità, le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche degli scarichi;

- il progetto degli eventuali impianti di depurazione privati necessari per rendere gli scarichi compatibili con il tipo di depurazione centralizzato della pubblica fognatura.

Per gli insediamenti produttivi non allacciabili alla pubblica fognatura, oltre a quanto indicato al precedente punto, occorre allegare:- il progetto degli impianti di depurazione adottati, con la descrizione delle

caratteristiche costruttive, di funzionamento e di gestione;- un'illustrazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dell'effluente

trattato e della natura del recapito.Per gli allevamenti zootecnici i quali smaltiscono i liquami sul suolo agricolo (o con altro sistema) occorre allegare una relazione indicante:- il numero ed il tipo di capi allevati e le tecniche di pulizia adottate;- il consumo idrico giornaliero ed annuale e le relative fonti di approvvigionamento;- le quantità di liquami prodotte giornalmente, il sistema di raccolta adottato, le caratteristiche urbanistiche e geologiche del sito nel quale sono localizzati i punti di raccolta, i possibili rapporti di tali punti di raccolta con la rete idrografica superficiale e profonda;

- periodicità della superficie agraria sulla quale è eventualmente effettuato lo spandimento, la distanza della stessa superficie dall'allevamento, la coltura a cui la stessa è destinata, le caratteristiche geomorfologiche, pedologiche ed urbanistiche della medesima;

- eventuali metodi di smaltimento alternativi allo spandimento su suolo agricolo (produzione di biogas, ecc).

L'autorizzazione agli scarichi idrici è rilasciata dall'autorità locale competente al controllo ai sensi degli artt. 5, 6, 11 e 14 della citata L. 319/76 e degli artt. 9 e 14 dell L. 650/1979 prima del rilascio della abitabilità o della agibilità dell'opera.

b) - Autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della L. 1497/1939. Tale autorizzazione è obbligatoria solo per i lavori della citata legge statale. Alla richiesta di autorizzazione va allegata la documentazione di cui al precedente art. 5.2 con particolare riferimento alla documentazione fotografica ed al rilievo dei fabbricati esistenti. La predetta documentazione va allegata in n. 3 copie, oltre alle copie normalmente necessarie per l'esplicamento della pratica edilizia.

c) - Autorizzazione ai sensi del R.D. 3267/1923 e del R.D. 1126/1926. L'autorizzazione di cui al presente punto è obbligatoria nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.

ART. 6.4 - Procedura di esame

1 - Le pratiche vengono istruite in base alla data di presentazione. L' U.T.C. verifica che siano corredate sia degli elaborati e documentazioni precedentemente indicati che della conformità del progetto rispetto alla normativa del P.R.G., del P.P.A. e del R.E. ed a tutte le indicazioni legislative e regolamentari in materia di costruzioni.2 - Nel caso sia accertata l'incompletezza della documentazione prescritta o la necessità di acquisire altri elementi per l'esame della pratica, il Responsabile del Servizio ne richiede l'integrazione. Tale procedura può essere applicata alla stessa pratica che assume un nuovo numero di protocollo con la presentazione dei documenti richiesti. L'iter della pratica quindi deve intendersi iniziato nuovamente dalla data di trasmissione di tali documenti, che devono essere presentati entro novanta giorni dalla richiesta dell'A.C., pena il decadimento della domanda di concessione.

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A seguito dell'istruttoria dell'U.T.C., il Sindaco richiede un parere consultivo alle C.E. e C.U. ed alle altre Commissioni eventualmente operanti sul territorio.

ART. 6.5 Determinazioni del Responsabile del Servizio sulla domanda di concessione. Impugnativa

1 - Una volta acquisiti i pareri interni ed esterni ed espletata la verifica delle C.E. e C.U., il Responsabile del Servizio decide sulla domanda, rilasciando o negando la concessione.Queste determinazioni devono essere notificate all'interessato nei quindici giorni successivi alla data in cui il Responsabile del Servizio l'ha emessa e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento o da quella di presentazione dei documenti integrativi richiesti dal Responsabile del Servizio durante l'istruttoria.3 - Dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi.In tale avviso vanno specificati il nome del titolare, il luogo dove verrà effettuato l'intervento ed il numero della concessione edilizia.4 - Chiunque può prendere visione, presso l'U.T.C., della concessione edilizia e dei relativi atti di progetto, della domanda, dei disegni e dei pareri delle C.E. e C.U. e ricorrere contro il rilascio della medesima, in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi e regolamenti o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.Restano salve le disposizioni della legge 94/82 ove applicabili.

ART. 6.6 Determinazioni del Responsabile del Servizio sulle domande di autorizzazione

1 - Una volta acquisiti i pareri interni ed esterni e l'eventuale esame tecnico delle C.E. e C.U., il Responsabile del servizio decide sulle domande rilasciando o negando l'autorizzazione.2 - Per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo (finalizzato al recupero abitativo) che non comportino il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza di autorizzazione si intende accolta qualora il Responsabile non si pronunci nel termine di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori, dando comunicazione all’Ufficio Tecnico del loro inizio.3 - Il comma precedente non opera per interventi su edifici sottoposti ai vincoli previsti dalla L. 1089/1939 e dalla L. 1497/1939.4 - Per gli interventi di cui all'art. 7, II comma della L. 94/82, ove ricorrano i presupposti previsti da tale norma, l'istanza di autorizzazione si intende accolta qualora il Responsabile del Servizio non si pronunci entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

ART. 6.7 Deroghe

La facoltà di deroga è esercitata dal Sindaco e si può applicare alle disposizioni del presente R.E. ed a quelle dei vigenti strumenti urbanistici, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico e nei limiti consentiti dall'osservanza dell'art. 3 della L. 21.12.1955, n. 1357. L'autorizzazione alla deroga accordata dal Sindaco, previa deliberazione del C.C.

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ART. 6.8 - Varianti al progetto approvato 1 - Qualora prima dell'inizio dei lavori oppure in corso d'opera il concessionario intenda apportare varianti al progetto approvato, egli deve presentare apposita domanda al Sindaco, redatta sugli appositi moduli forniti dal Comune, corredata da tutti i necessari elaborati tecnici a modifica di quelli facenti già parte della originaria concessione .2 - Gli atti tecnici già presentati a corredo della concessione e non modificati, non dovranno ripresentarsi, essendo ritenuti ancora validi.3 - E' compito dell'U.T.C. verificare:a) la completezza della documentazione allegata alla variante per la presentazione alle C.E.

e C.U. (al riguardo vedasi l'art. 5.2);b) che non siano scaduti i termini di validità di documenti a corredo della concessione

edilizia originaria, quali certificati catastali, etc.;c) se la variante per le modifiche apportate al progetto originario necessiti di nuove

autorizzazioni o nullaosta da parte di altri Enti Pubblici e/o Autorità competenti per legge.

4 - Non esiste un limite al numero di varianti che il concessionario può presentare in corso d'opera. Occorre però che sia chiaro quanto segue:a) non possono essere in alcun modo modificati i termini per l'inizio e l'ultimazione di

lavori fissati in prima istanza;b) occorre che sia evidenziato sulla relazione tecnica e sulle singole tavole progettuali il

numero di concessione edilizia a cui si riferisce la variante;c) deve essere presentato lo stato sovrapposto "giallo-rosso" in tutti i casi in cui le varianti

apportino una qualsiasi modifica allo stato di concessione.4 - Dette varianti si articolano nelle seguenti categorie: (A) sostanziali e (B) non sostanziali . Nel caso che siano da ritenersi sostanziali non possono avere inizio fino a quando il Responsabile non abbia rilasciato la relativa nuova concessione edilizia, sostitutiva della precedente con l'indicazione di nuovi termini di inizio e di fine dei lavori. A -Le varianti si giudicheranno sostanziali se ricorrono uno o più dei seguenti punti:

1) mutamento della destinazione di uso che implichi variazioni degli standard previsti dal D.M. 2/4168 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16/4/68 n.97.2) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in rela-zione al progetto approvato;3) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato, ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;4) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizie assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della legge 457/78.

Non sono ritenute variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

5) modifiche sostanziali dei prospetti rispetto al progetto approvato.A.1 - Gli interventi di cui al precedente comma, effettuati su immobili sottoposti al vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistiche ed ambientale nonché su immobili ricadenti sui parchi od in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dalla concessione.A.2 - Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.B - Nel caso di varianti che non siano da ritenere sostanziali ovvero si tratti di varianti di cui all'art. 15 della L. 47/1985 e successive modificazioni, sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi della L. n° 1089/1939 e L. n° 1497/1939, le varianti medesime

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possono essere eseguite previa semplice denuncia di inizio dei lavori così come descritta agli artt. 27 e 28 del presente regolamento.B.1 - Le varianti di cui sopra debbono comunque essere formalizzate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

ART. 6.9 Caratteristiche dell'atto di concessione o autorizzazione

1 - Il documento con il quale il Responsabile del Servizio rilascia la concessione o l'autorizzazione all'esecuzione delle opere edilizie deve contenere :a) le generalità ed il codice fiscale del titolare della concessione;b) la descrizione delle opere per le quali si rilascia la concessione od autorizzazione con

riferimento agli elaborati che fanno parte integrante della concessione. Una copia di questi elaborati con gli estremi dei pareri, del nullaosta e del visto del Responsabile deve essere restituita al momento del ritiro dell'atto; un'altra copia, analogamente vistata, deve essere conservata presso l'U.T.C.;

c) l'esatta ubicazione e l'identificazione catastale dell'immobile o dell'area oggetto di intervento;

d) gli estremi del documento attestante il titolo a richiedere la concessione;e) indicazioni del parere favorevole della Commissione edilizia o motivazione esplicita

con cui viene disatteso il parere sfavorevole della Commissione Edilizia: gli estremi delle autorizzazioni, visti, nullaosta di competenza di organi esterni all'Amministrazione Comunale;

f) la data entro la quale debbano essere iniziati i lavori (compresa entro un anno dalla data di notifica del rilascio della concessione) e la data entro la quale devono essere ultimati (compresa entro tre anni dalla data di inizio dei lavori). Nel caso di mancata comunicazione di inizio dei lavori, la concessione decorre dalla data del rilascio;

g) l'entità del contributo commisurato al costo di costruzione e del contributo per gli oneri di urbanizzazione, ai sensi della dell'art. 3 della L. 10/77, oppure la descrizione delle opere di urbanizzazione da realizzare in via sostitutiva totale o parziale. In tal caso il progetto o la perizia delle opere di urbanizzazione con il relativo computo metrico estimativo deve essere preventivamente approvato dall'Organo Comunale competente;h) la dimensione e l'identificazione catastale delle aree e dei manufatti eventualmente da

cedere al Comune per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria;i) le destinazioni ammesse e la superficie relativa con riferimento agli elaborati tecnici

della concessione;l) gli estremi dell'atto di convenzione, pubblico atto bilaterale di cessione gratuita o di altri

oneri assunti dal titolare della concessione edilizia;m) il termine entro il quale deve essere provveduto al ritiro della concessione é indicato

nella notifica del rilascio; trascorso tale termine la concessione può essere ritirata solo dopo il pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni;

n) ogni altro elemento necessario ed utile che possa essere richiesto dall'A.C., in ottemperanza delle disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigente e delle norme e regolamenti comunali in quanto applicabili;

o) al momento del ritiro della concessione edilizia vanno consegnate le ricevute attestanti il pagamento dei contributi di legge.2 - La concessione edilizia può essere trasferita ai successori od aventi causa dietro richiesta degli stessi.

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3 - Le presenti disposizioni, in quanto compatibili, verranno applicate anche alle autorizzazioni.

ART. 6.10 - Rilascio dell'autorizzazione o Concessione Edilizia

1 - Conclusa l'istruttoria della domanda di concessione edilizia od autorizzazione è richiesto parere alla Commissione Edilizia la quale si deve esprimere nel termine di 60 giorni. Si richiamano le disposizioni di cui alla L. 493/1993 e successive modifiche e integrazioni che regolano l'iter procedimentale nel caso di scadenza infruttuosa del termine precedentemente indicato.2 - In ogni caso ove gli interventi edilizi debbano essere preceduti, secondo la normativa vigente, da nullaosta, visti, pareri di altri Enti, questi devono precedere il rilascio della Concessione Edilizia.3 - Il Responsabile del Servizio, acquisiti i pareri competenti assume la propria determinazione in merito alla domanda di autorizzazione o di concessione edilizia, dandone comunicazione all'interessato, nei modi previsti dalle vigenti norme di legge.4 - Sono comunque sempre fatti salvi i diritti dei terzi.5 - Il Responsabile, qualora ritenga di non poter accogliere la domanda, la respinge con provvedimento scritto e motivato, da comunicare al richiedente.6 - Il Responsabile, in caso di accoglimento della domanda, rilascia l'autorizzazione o la concessione edilizia menzionandovi i pareri di cui al primo comma, indicando le destinazioni di uso ammesse, destinazioni che devono risultare anche dai tipi del progetto, e descrivendo sinteticamente l'intervento per il quale é richiesta autorizzazioni o concessione.7 - Fanno parte integrante dell'autorizzazione o della concessione edilizia gli elaborati di progetto muniti di firma del presidente della Commissione Edilizia.8 - L'atto di autorizzazione o concessione edilizia deve sempre indicare la destinazione di uso attribuita all'immobile.9 - La voltura dell'autorizzazione o della concessione edilizia, anche a più soggetti, non comporta divisione del relativo atto amministrativo.

ART. 6.11 - Validità e decadenza della concessione edilizia e dell'autorizzazione

1 - Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.2 - Si ha decadenza della concessione edilizia se entro un anno, o termine più breve specificato sull'atto di concessione, dalla data del rilascio, non sono stati iniziati i lavori.3 - Per inizio dei lavori deve intendersi:a) nel caso di nuovo edificio, la completa costruzione del solaio al piano terra o la

realizzazione delle opere indicate nella concessione edilizia;b) nel caso di ristrutturazione o restauro, la realizzazione delle opere eventualmente

indicate nella concessione edilizia.4 - La concessione decade:- nel caso in cui entrino in vigore nuovi strumenti urbanistici (P.R.G., varianti al P.R.G.,

P.P.A., etc.) con i quali la stessa è in contrasto se i lavori non sono stati iniziati. Se i lavori sono iniziati, la concessione resta valida fino al termine stabilito nell'atto di rilascio;

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- quando i lavori non vengono ultimati entro tre anni dalla data del rilascio, oppure entro il termine più breve indicato nell'atto di concessione.

5 - Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 10/1977, il concessionario può richiedere una o più proroghe per il completamento dei lavori, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla sua volontà e comunque durante il corso dei lavori. La proroga va richiesta dal concessionario sull'apposito modulo fornito dal Comune regolarizzato ai fini del bollo.6 - La proroga può avere luogo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano riconosciuti con provvedimento del Responsabile del Servizio e su proposta istruita dall'ufficio Tecnico.7 - Un periodo di tempo più lungo di 3 (tre) anni per l'ultimazione dei lavori può essere concesso in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue caratteristiche tecnico-costruttive, delle particolari condizioni idrogeologiche in cui si opera; nel caso, infine, che si tratti di opere pubbliche o da realizzare con finanziamenti pubblici la cui elargizione sia prevista in più esercizi finanziari.8 - Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario che non può usufruire di proroghe deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: quest'ultima dovrà concernere la parte non ultimata.9 - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della concessione, in contrasto con la previsioni stesse, i cui lavori non siano già stati iniziati: in queste condizioni il termine di 3 (tre) anni per il completamento delle opere non é derogabile.10 - Le norme di cui sopra, sono applicabili anche alle autorizzazioni.

ART 6.12 - Progettista, Direttore dei lavori e Costruttore

1 - La progettazione dell'opera di cui si richiede la concessione deve essere effettuata da tecnici abilitati (ingegneri, architetti, geometri, dottori in agronomia, periti edili, etc.) ai sensi della vigente legislazione in materia e nel rispetto delle specifiche competenze professionali. Il professionista deve essere regolarmente iscritto al rispettivo Ordine Professionale e riportare sugli elaborati di progetto la propria firma, timbro dell'Ordine, codice fiscale e partita I.V.A. 2 - Il titolare della concessione edilizia insieme alla comunicazione dell'inizio dei lavori deve notificare al Sindaco il nominativo e la residenza del costruttore nonché quello del direttore dei lavori, quando questo è previsto dalla legge.3 - Il direttore dei lavori ed il costruttore a loro volta, mediante atti separati, devono comunicare al Sindaco l'accettazione dell'incarico prima dell'inizio delle rispettive attività.4 - Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata al Sindaco con le modalità di cui sopra.5 - Il committente titolare della concessione, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza, così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nell'atto di concessione.6 - Le presenti norme valgono, in quanto applicabili, anche per le autorizzazioni.

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CAPITOLO VII - CONDUZIONE DEI LAVORI, VERIFICHE, SANZIONI.

ART. 7.1 - Apertura del cantiere, richiesta dei punti fissi, di linea e di livello

1 - Il titolare della concessione deve richiedere con domanda scritta, a seguito della notifica di cui all'art. 6.2, all'U.T.C. la verifica sul terreno dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ai quali verrà riferito il posizionamento dell'opera oggetto della concessione edilizia. Il Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di verifica dei punti fissi, effettuerà la visita in cantiere a mezzo dei tecnici dell'U.T.C. ed in tale occasione redigerà, in duplice copia, un verbale controfirmato dalle parti; in caso di mancata visita entro i termini, il richiedente è esonerato da eventuali responsabilità derivanti dalla eventuale non rispondenza dello stato dei luoghi rispetto a quanto indicato in progetto, fermo restando l'obbligo di rispettare quanto indicato nella concessione.2 - Rilievi ed operazioni riguardanti linee di confine con spazi pubblici dovranno essere effettuati sotto la direzione di un funzionario com.le; le eventuali spese sono a carico del richiedente.

ART. 7.2 - Organizzazione del cantiere

1 - Nel cantiere deve essere esposto ben visibile e scritto in modo ben leggibile un cartello delle dimensioni minime di 70x70 cm in cui siano indicati i seguenti elementi:- tipo di opera in costruzione con estremi della concessione edilizia;- nominativo del titolare della concessione edilizia;- nominativo del progettista;- nominativo del direttore dei lavori;- nominativo dell'eventuale progettista e/o dd.ll. opere in cemento armato;- nominativo dell’ eventuale progettista e/o dd.ll. impianti tecnologici;- nominativo del costruttore ed eventuale assistente in cantiere.2 - Nel cantiere devono essere disponibili per consultazione da parte delle autorità competenti i seguenti documenti in originale o copia conforme autenticata:- concessione edilizia con elaborati grafici;- copia della domanda depositata all'Ufficio del Genio Civile per eventuali opere da

realizzare in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso, ed in struttura metallica, ai sensi della L. 1086/71, completa di tutti i documenti previsti dalla normativa della stessa;

- ogni ulteriore autorizzazione o nullaosta di altri organi di controllo necessari al tipo di intervento.

3 - Per ogni cantiere devono essere prese le opportune precauzioni necessarie a garantire la sicurezza delle persone addette e, più in generale, la pubblica e privata incolumità. Pertanto dovranno essere osservate tutte le norme in materia di prevenzione infortuni da parte di coloro che esercitano l'attività nel cantiere. Per l'intero periodo di esecuzione dei lavori, il cantiere dovrà essere delimitato da recinzioni idonee, messe in evidenza con segnalazioni di ingombro, dispositivi rifrangenti e luminosi e da segnalazioni di pericolo mantenute in perfetta efficienza da parte dell'impresa per tutta la durata dei lavori. A titolo puramente indicativo, si richiamano le normative in materia per quanto sopra espresso:

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- prevenzione infortuni (D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 302 e 303/1956, D.L.494 del 14/08/96, D.L. 626 del 94 e successive modifiche ed integrazioni);- prevenzione incendi (L. 818/84);- responsabilità civile (art. 2043 del Codice Civile);- denuncia eventuali ritrovamenti archeologici (art. 48 della L. 1089/1939);- ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone o cose pubbliche e private.4 - Sono tenuti all'osservanza di tali norme tutti coloro che esercitano le attività di cui sopra e per quanto loro spetti e competa, i dirigenti, i preposti ed i singoli lavoratori in conformità al D.P.R. n. 547/55 e successive modifiche ed integrazioni.5 - Nei cantieri per i quali le caratteristiche dell'intervento sono tali da richiedere una notevole durata di tempo per l'esecuzione dei lavori, il costruttore e/o il committente devono provvedere alla fornitura di acqua potabile, ed al funzionamento di almeno un servizio igienico-sanitario in loco.6 - Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato e, se prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici deve essere organizzato in modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o che producano inquinamento per polveri, cattivi odori, liquami etc. Deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurno (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ad integrazione dell'illuminazione stradale. Queste segnalazioni devono essere provvedute, gestite e mantenute dall'assuntore dei lavori responsabile del cantiere.

1 - La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici ed impianti posti nelle vicinanze, nonché delle persone.2 - Gli scavi non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici ed in specie di quelli stradali; ove risulti necessario l'occupazione di tali spazi deve essere richiesta formale concessione all'autorità comunale.

1 - Il titolare di autorizzazione o concessione edilizia, prima di dar corso ad interventi su aree adiacenti spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Amministrazione comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i diversi necessari accorgimenti tecnici secondo prescrizioni che saranno impartite dai competenti uffici comunali.2 - La denuncia deve essere corredata dal nullaosta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e sotterranei interessati.In ogni caso devono essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubbli-ca, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni di acqua.3 - Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso.

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ART. 7.2.1 - Scavi

ART. 7.2.2 - Recinzioni provvisorie

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4 - Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti, per tutta la loro altezza, a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnale illuminato a luce rossa, che deve rimanere acceso dal tramonto al levar del sole.5 - Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere in legno e risultare non trasparenti.Va, inoltre, assicurato il mantenimento, durante tutto il periodo dei lavori, della piena effi-cienza della recinzione, sotto il profilo della sicurezza e del decoro, rimuovendo, a cura dell'impresa, ogni affissione abusiva o scritta deturpante.6 - Il titolare dell'autorizzazione e della concessione edilizia, quando le opere di chiusura comportino l'occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere all'Amministrazione Comunale la relativa formale concessione: se la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici deve essere consentito pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi.7 - Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito il titolare dell'autorizzazione e della concessione Edilizia ha obbligo di presentare, almeno 15 gg. prima della scadenza, domanda di rinnovo della speciale concessione, indicando la presumibile durata dell'ulteriore occupazione.8 - L'Amministrazione comunale ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.

1 - Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti o simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità ed essere dotate di protezione per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose; esse devono, altresì, conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.2 - Le fronti dei ponti verso strada vanno chiuse con stuoie o graticci od altro mezzo idoneo e devono essere provviste di opportune difese di trattenuta, nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali, onde evitare la formazione e la propagazione di polveri. La propagazione di polveri deve essere altresì evitata attraverso l'umidificazione dei materiali da scaricare.3 - In caso di interruzione dei lavori devono essere eseguite le opere necessarie a garanzia della sicurezza, dell'igiene, e del decoro. In difetto, il Sindaco ingiunge gli opportuni provvedimenti salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.4 - Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere messe in atto tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.5 - L'assunzione dei lavori, ove l'esecuzione dei lavori stessi comporti la manomissione del sottosuolo pubblico o la costruzione di assiti o ponteggi su area pubblica, deve richiedere preventivamente le opportune autorizzazioni al Comune ed agli enti di erogazione dei servizi, al fine di evitare ogni danno a manufatti esistenti.6 - Ultimati i lavori, le opere di ripristino relative alle aree pubbliche devono essere eseguite in modo da garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.7 - La riconsegna delle aree avverrà, in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.

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ART. 7.2.3 - Strutture provvisionali di cantiere

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ART. 7.3 - Occupazione e manomissione di suolo pubblico

1 - Nel caso in cui per qualsiasi motivazione, un cittadino intenda occupare una parte di suolo pubblico, deve presentare apposita domanda al Sindaco. In essa devono essere contenute le generalità del richiedente, le motivazioni per le quali si rende necessaria l'occupazione ed in caso di uso per cantiere edilizio, gli estremi della concessione o autorizzazione edilizia, il presunto periodo della durata dell'occupazione e l'indicazione dell'ubicazione dell'area interessata dalla richiesta. Di tale area si deve indicare su una planimetria in scala non inferiore a 1:2000 la perimetrazione e la superficie d'occupazione; nel caso di cantiere, dovrà essere recintata come indicato nell'art. 7.2 Il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico è subordinato al pagamento della tassa relativa ed al versamento di un deposito cauzionale a copertura degli eventuali danni non eliminati. 2 - Alla scadenza della concessione, od in caso di sospensione prolungata dei lavori, il Comune richiede la rimessa in pristino del suolo pubblico; entro 90 giorni da tale richiesta, verrà restituito il deposito cauzionale nella misura in cui è stato ripristinato il suolo manomesso.3 - La concessione può essere rinnovata su apposita richiesta e pagamento della relativa tassa.4 - La concessione dell'occupazione del suolo pubblico è subordinata al sopralluogo sull'area richiesta, da parte dei vigili comunali, che verificheranno la congruità della richiesta in rapporto ai problemi di traffico, a quelli dell'accessibilità alle proprietà limitrofe, all'area oggetto della richiesta ed ai requisiti richiesti dalle leggi e dai regolamenti di settore.6 - La durata della concessione è stabilita in un massimo di 6 mesi consecutivi; può essere prorogata di 6 mesi in 6 mesi.7 - La rimessa in pristino deve essere effettuata allo scadere della concessione dell'occupazione del suolo; il comune può richiedere la rimessa in pristino anche nel caso di prolungata sospensione dei lavori.

ART. 7.4 - Controlli in corso d'opera

1 - Il titolare della concessione e il Direttore dei lavori, nei casi di opere di urbanizzazione, nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni anche parziali di edifici, restauri, modifiche alla destinazione d'uso, sono tenuti ad effettuare immediata co-municazione al Sindaco:

a) dell'inizio dei lavori;b) del completamento al rustico delle opere autorizzate

con gli impianti di smaltimento in opera;c) dell'ultimazione di tutte le opere autorizzate.

2 - In tutti gli altri casi il titolare della concessione e il Direttore dei Lavori sono tenuti ad effettuare comunicazione al Sindaco:

- all'inizio dei lavori;- al completamento di tutte le opere.

3 - A seguito delle predette comunicazioni il Sindaco può disporre opportuni sopralluoghi in cantiere.

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4 - L'inosservanza delle predette norme comporta l'applicazione a carico del titolare della concessione e del Direttore dei Lavori, in solido fra loro, delle seguenti sanzioni:

- per omessa comunicazione dell'inizio dei lavori L. 1.000.000;- per omessa comunicazione di fine delle opere al rustico o di completamento di tutte

le opere L. 500 ogni mc. di volume di progetto.2 - Il Comune può effettuare visite di controllo ogni qualvolta sia ritenuto indispensabile, anche in merito alla osservanza delle norme della L. 1086/1971; pertanto il costruttore deve garantire il libero accesso in loco al personale incaricato dell'U.T.C. ed a tutti i soggetti preposti per le rispettive competenze ai vari controlli; dovrà inoltre fornire mano d'opera, strumentazioni ed i mezzi necessari all'effettuazione di quanto sopra citato.3 - Ad ogni visita di controllo, potrà seguire la redazione di un verbale in duplice copia firmato dalle parti, contenente la descrizione di quanto rilevato.

ART. 7.5 - Inizio ed ultimazione dei lavori

1 - La comunicazione d'inizio dei lavori non costituisce, valida prova dell'inizio effettivo degli stessi.2 - Per l'inizio dei lavori é da intendersi l'esecuzione dello scavo di sbancamento e delle fondazioni relative all'intero complesso dell'opera licenziata ovvero, nel caso di sopraelevazione di edificio, da modifiche alle strutture del fabbricato principale (demolizione dei tetti, pareti ecc.).3 - Il titolare della concessione edilizia o dell'autorizzazione deve comunicare a mezzo raccomandata l'inizio dei lavori e delle operazioni di cantiere, nei termini e nel rispetto della data fissata nella concessione o autorizzazione. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza della concessione. L'inizio dei lavori per cui è richiesta concessione è vincolato alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria a carico del committente, che dovranno essere realizzate almeno nella loro essenzialità, lasciando le finiture ad una fase successiva, precedente l'ultimazione dei lavori concessionati.2 - Nella comunicazione di inizio lavori dovranno essere indicati il nominativo, la qualifica ed il domicilio del direttore dei lavori e del costruttore i quali, contestualmente e prima dell'inizio dei lavori, devono comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico rispettivamente loro affidato. Ogni variazione che dovesse verificarsi successivamente, in corso d'opera, deve essere preventivamente comunicata al Sindaco con le stesse procedure precedentemente accennate.3 - Il termine di ultimazione dei lavori deve essere comunicato a mezzo lettera al Sindaco e deve rispettare quello previsto nella concessione o autorizzazione edilizia. Può essere richiesta una proroga a mezzo di lettera inoltrata al Sindaco, con l'indicazione delle cause che hanno determinato tale richiesta. Il Sindaco, sentito il parere dell'U.T.C. e verificate le cause, ha facoltà di concederla.4 - I lavori si intendono ultimati quando l'opera ha tutti i requisiti e le condizioni necessarie e sufficienti all'abitabilità o all'utilizzazione. Dovranno quindi essere completamente ultimate non solo le opere di urbanizzazione primaria, eventualmente non completate nella prima fase, ma anche la rimozione e la pulizia del cantiere e le opere di sistemazione esterna a decoro dell'arredo urbano come previsto dall'art. 14.4.5 - A lavori ultimati il titolare della concessione deve richiedere il rilascio della autorizzazione di abitabilità o usabilità con apposita procedura.In sede di richiesta di abitabilità il committente dovrà fornire la documentazione inerente l'avvenuto collaudo delle seguenti parti di edificio:- strutture ai sensi della L. 1086/1971;

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- opere di urbanizzazione primaria;- impianto termico;e, ove occorra, delle opere pubbliche, il tutto redatto come previsto dalla normativa vigente.A seguito di tale richiesta, il Sindaco provvede a far eseguire al personale incaricato dell'U.T.C. le seguenti operazioni:- controllo del rispetto della data di ultimazione previsto con quello comunicato;- controllo di conformità dell'edificio con la concessione edilizia (ed eventuali prescrizioni

in essa contenute);- controllo del rispetto delle prescrizioni di eventuali convenzioni o nullaosta rilasciati da

autorità diverse dall'Amministrazione;- controllo dell'attestazione dell'avvenuto deposito all'ufficio del Genio Civile del collaudo

statico per le strutture portanti ai sensi della L. 1086/1971, ove occorra.

ART. 7.6 - Collaudi

1 - Tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso e struttura metallica, soggette alle disposizioni della L. 1086/1971 devono essere sottoposte a collaudo statico. 2 - Tutte le opere pubbliche sono soggette all'obbligo del collaudo. 3 - Gli impianti termici degli edifici (sia che si tratti di impianti nuovi, sia che si tratti di impianti preesistenti) debbono essere sottoposti a collaudo per verificarne la conformità ai sensi della legge n.10/90, D.P.R. 412/93, Legge n. 46/90, D.P.R. 447/91 e successive modificazioni ed integrazioni.4 - Sono sottoposti a collaudo tutti gli impianti di adduzione ed uso dell'energia se specificatamente richiesto da Leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché tutte le opere concernenti il sistema di allontanamento e trattamento delle acque usate.5 - Le visite di collaudo devono essere sempre svolte con l'intervento del direttore dei lavori ed in contraddittorio con l'impresa ed un suo rappresentante.

ART. 7.7 - Opere soggette ad autorizzazione di abitabilità ed agibilità - Domanda

1 - Non possono essere abitate e/o usate senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265/1934, le seguenti opere:a) gli edifici di nuova costruzione, a qualsiasi uso siano adibiti;b) gli edifici esistenti che siano stati oggetto di interventi edilizi del tipo:

- cambiamento di destinazione d'uso;- ristrutturazione totale o parziale con eventuale modifica al numero dei solai o accrescimento dei piani con conseguente variazione del carico urbanistico;

- ampliamenti o sopraelevazioni con costruzione di vani abitabili o agibili in piani seminterrati o sottotetti.

2 - L'autorizzazione di abitabilità o agibilità occorre inoltre anche quando si ravvisi che l'intervento edilizio possa arrecare pregiudizio alle condizioni igienico-sanitarie dell'edificio esistente o a parte di esso, ai sensi dell'art. 220 del T.U. della legge sanitaria.3 - Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate a termini dell'art. 35 della legge 28.2.1985 n° 47 per il disposto di cui al 14° comma del medesimo articolo è dovuta, ma va richiesta autorizzazione di agibilità o di abitabilità anche agli effetti di cui all'art. 221 T.U. Leggi

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sanitarie approvato con R.C. 27 Luglio 1934 n° 1265 e successive modifiche ed integrazioni.4 - Nel caso in cui, per un certo tipo di intervento, non sia necessaria la certificazione di abitabilità o agibilità, tale indicazione dovrà essere riportata sulla concessione edilizia.

1 - La domanda di abitabilità ed agibilità deve essere presentata dal titolare della concessione edilizia dopo la comunicazione dell'ultimazione delle opere autorizzate.2 - La domanda indirizzata al Sindaco deve contenere :

- generalità e firma del titolare della concessione;- estremi della concessione suddetta;- esatta ubicazione ed identificazione catastale dell'opera per la quale si richiede

l'abitabilità o l'agibilità;- la dichiarazione del Direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria

responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;- ove occorre, il certificato di collaudo statico delle strutture portanti, secondo le

disposizioni della L. 1086/71, con l'attestazione, del Genio Civile di Pistoia, dell'avvenuto deposito ai sensi dell'art. 7 ed 8 della legge sopra citata;

- ricevuta del versamento della Tassa di concessione com.le;- ricevuta del versamento della tassa per la visita da parte dell'U.S.L. e dell'organo

competente per territorio;- copia della dichiarazione, presentata per la iscrizione in catasto dell'immobile, redatta in

conformità alle disposizioni dell'art. 6 del R.D. 13.4.1939, n. 652 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 52 della L. n. 47/1985; per l'aggiornamento costante delle cartografie comunali dovrà essere prodotta copia del tipo mappale relativo agli ampliamenti ed alle nuove costruzioni;

- certificati di particolari enti eventualmente necessari secondo le vigenti disposizioni di legge per il rilascio dell'abitabilità o agibilità di costruzioni a destinazione normale o speciale, quali attestazioni di rispetto alle norme di sicurezza delle costruzioni ed antincendio (ex E.N.P.I, C.E.I., etc.);

- per gli edifici dotati di impianti termici di potenza superiore a 100.000 Kcal./ora, copia della lettera di nomina del collaudatore dell'impianto termico da parte del committente, ai sensi della L. n. 10 del 09/01/1991 (ex L. n. 373 del 1976) e successivi Decreti applicativi, nonché C.P.I. da parte dei VV.F.;

- per gli edifici dotati di impianti di riscaldamento con potenza inferiore a 500.000 Kcal./ora, occorre copia delle dichiarazioni congiunte del progettista, del costruttore e del direttore dei lavori in base alla quale ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze, certifica sotto la propria responsabilità la rispondenza dei lavori eseguiti alla documentazione relativa all'isolamento termico dell'edificio presentata in Comune prima del rilascio della concessione edilizia; per gli edifici dotati di impianto di riscaldamento con potenza termica superiore a 500.000 Kcal./ora, l'U.T.C. verificherà la conformità del progetto a quanto disposto dalla legge entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori;

- domanda di autorizzazione degli impianti di abbattimento degli inquinamenti industriali o artigianali in base ad autorizzazione com.le ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 322/1971;

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ART. 7.7.1 - Domanda di abitabilità o agibilità : documenti a corredo

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- compilazione delle schede rilasciate dal Comune ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani;

- domanda di apposizione dei numeri civici.

ART. 7.8 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità

1 - Il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità è subordinato all'esistenza dei seguenti elementi:a) concessione edilizia o autorizzazione per le opere realizzate;b) collaudo delle opere di urbanizzazione eventualmente costruite dal concessionario,

eseguito dall'U.T.C.;c) rispondenza della costruzione alla concessione edilizia e osservanza di tutte le norme e

prescrizioni del presente R.E., da parte del competente U.T.C.; tale rispondenza deve essere riferita sia al progetto principale che al progetto di sistemazione dell'area esterna di pertinenza del fabbricato;

d) conformità delle destinazioni d'uso dei locali a quelle di cui al progetto approvato;e) igienicità della costruzione che non deve presentare cause o fattori di insalubrità per gli

utenti e per l'ambiente nel suo complesso; in particolare occorre che i muri siano privi di umidità, che non vi siano ulteriori cause di insalubrità, riferite ad aria, acqua, luce, gas e che siano rispettate le disposizioni di cui alle leggi n. 319/76 e n. 650/79;

f) autorizzazione da parte dell'U.S.L. degli impianti di scarico e di depurazione delle acque reflue, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 319/76;

g) conformità dell'edificio alle disposizioni della L. 373/76 ed in particolare alle disposizioni di cui all'art. 7.7 del presente R.E.

2 - Il sopralluogo di abitabilità o agibilità deve avvenire entro 180 giorni dalla domanda da parte del concessionario, salvo eventuali ritardi legati a fatti estranei alla volontà dell'Amministrazione, dal tecnico comunale o altro funzionario nominato dal Sindaco e da un rappresentante dell'U.S.L.3 - Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'impresa saranno avvertiti del giorno e dell'ora in cui verrà fatto il sopralluogo e potranno essere presenti.4 - Il rilascio del permesso di abitabilità o agibilità avverrà entro sei mesi dalla presentazione della domanda, completa di tutti i documenti di cui all'art. 7.7 e al presente.5 - E' ammesso anche il rilascio dell'abitabilità limitata ad una sola parte dell'edificio, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:a) che il concessionario rediga la domanda di abitabilità o agibilità specificatamente per la

parte interessata;b) che siano regolarmente realizzate le parti comuni o di interesse generale con particolare

riferimento alla finiture esterne dell'edificio;c) che siano presentati tutti i documenti di cui all'art. 7.7 per la parte di cui si richiede il

permesso.6 - Dopo il ricevimento della comunicazione della ultimazione delle opere, prescritta dall'art. 30, e a seguito della domanda di rilascio di abitabilità o agibilità da parte del titolare della concessione edilizia, il Sindaco dispone per la visita di controllo ai fini del rilascio predetto.7 - A tale scopo la richiesta, corredata dalla documentazione necessaria; all'uopo verificata dall'ufficio abitabilità del Servizio "Urbanistica - Edilizia Privata", viene trasmessa all'Unita Sanitaria Locale.8 - La U.S.L., tramite i propri competenti organi, espletati gli accertamenti rituali, provvede a trasmettere al Sindaco apposita certificazione di idoneità.

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9 - Entro 30 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo, il Sindaco rilascia il certificato di abitabilità, se la pratica è completa.10 - L'autorizzazione è rilasciata all'interessato, anche se persona diversa dal titolare della licenza o concessione.11 - Nel caso di difformità aventi rilievo igienico-sanitario, o di altre cause di insalubrità, non potendo, la USL, concedere l'autorizzazione di abitabilità o di agibilità, il Sindaco prescrive le opere da eseguire per eliminare le difformità, o le altre cause di insalubrità, ed il termine entro cui provvedere.12 - La visita di controllo è ripetuta alla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione dei lavori.In nessun caso il rilascio dell'autorizzazione dell'abitabilità o agibilità costituisce il riconoscimento, sotto il profilo edilizio-urbanistico, di conformità alle Opere autorizzate.13 - A tal fine e contemporaneamente all'espletamento dei controlli finalizzati al rilascio dei certificato di abitabilità o agibilità e demandati agli uffici competenti della U.S.L., il Sindaco dispone per la visita di controllo atta a verificare la rispondenza delle opere eseguite con il progetto approvato e le modalità esecutive fissate nella concessione/autorizzazione edilizia.14 - Di tale rispondenza si deve dare atto con apposito verbale.15 - La visita viene effettuata dal Dirigente del Servizio "Urbanistica - Edilizia privata", o da un tecnico da lui delegato e altro addetto alla U.O. Edilizia privata con funzioni di rilevatore.16 - Il titolare della Concessione, il Direttore dei lavori e l'esecutore degli stessi devono essere tempestivamente avvertiti.17 - Al momento del rilascio dell'autorizzazione di abitabilità ed agibilità deve essere dimostrato l'avvenuto pagamento dei relativi diritti e tasse comunali. 18 - Nell'autorizzazione di abitabilità od agibilità è indicata la destinazione di uso delle singole unità immobiliari e dei relativi accessori, in conformità al progetto approvato.19 - Nel caso di variazioni della destinazione di uso di un fabbricato e parte di esso, eseguita senza la necessaria e preventiva concessione, l'autorizzazione di abitabilità od agibilità è revocata per la parte dell'immobile interessata dalle variazioni stesse.20 - L'autorizzazione di abitabilità o agibilità non sostituisce le approvazioni e autorizzazioni delle autorità competenti per le costruzioni non destinate alla residenza. Nel caso di difformità è fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge n. 47 del 28/2/85.21 - In caso di silenzio dell'Amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata. Valgono, in questo caso, le disposizioni di cui al 3°, 4° e 5° comma del DPR 22.4.94 n° 425 e successive modifiche ed integrazioni.22 - Il certificato di abitabilità o agibilità, rilasciato in bollo dal Sindaco, conterrà:- le generalità del richiedente, cioè del concessionario o altro soggetto a lui subentrato;- l'esatta ubicazione dell'immobile e la sua identificazione catastale;- gli estremi della concessione edilizia sulla base della quale è stato costruito l'edificio;- gli estremi degli atti e certificati di enti o autorità, diversi dal Comune, presentati insieme

alla domanda (U.S.L., etc.);- la data del sopralluogo effettuato dall'U.T.C. e dal rappresentante U.S.L.;- la destinazione d'uso dei locali;- il versamento della tassa di concessione com.le;- il riferimento all'eventuale autorizzazione per l'esercizio degli impianti di abbattimento

degli inquinamenti atmosferici, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 322/1976;

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- il riferimento all'obbligo di effettuare il collaudo degli impianti termici con potenza termica superiore a 100.000 Kcal/h entro sei mesi dalla data del rilascio del permesso di abitabilità o agibilità;

- il riferimento all'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'impiego di combustibili soggetti alle limitazioni di cui all'art. 13 della L. 615/1966.

23 - In caso di rifiuto dell'abitabilità o agibilità, il Sindaco deve notificare al titolare della concessione le proprie determinazioni, spiegando i motivi di tale diniego.

ART. 7.9 - Abitabilità o uso delle costruzioni abusive

Nel caso in cui i proprietari o gli affittuari di immobili abitino o usino una o più unità immobiliari o costruzioni di altro genere site in immobili privi della prescritta autorizzazione di abitabilità o agibilità, devono essere denunciati dal Sindaco su rapporto dei vigili urbani o dei vigili sanitari, all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie, di cui al R.D.1265/1934.Qualora l'abitabilità o l'uso delle costruzioni possa nuocere in qualsiasi modo alla salute degli utenti o alla salute pubblica, il Sindaco è tenuto ad ordinare lo sgombero totale o parziale della costruzione e ad impedirne l'utilizzazione tramite opportune misure, sulla scorta di un rapporto informativo dell'U.T.C. e del rappresentante dell'U.S.L.

ART. 7.10 - Inabitabilità o inagibilità

Se dal sopralluogo effettuato dall'U.T.C. e dal rappresentante dell'U.S.L. emerge che un fabbricato o parte di esso presenta gravi carenze igienico-sanitarie, il Sindaco può dichiararne l'inabitabilità o l'inagibilità ai sensi dell'art. 222 del T.U. delle leggi sanitarie.I vani dichiarati inabitabili o inagibili ai sensi del comma precedente non potranno essere abitati o usati in alcun modo. Gli eventuali utilizzatori di tali vani sono passibili di denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265/34.Nel caso in cui gli Enti competenti ai sensi di legge (U.S.L., VV.F., etc.) a rilasciare un parere di autorizzazione per l'agibilità o abitabilità, lo diano negativo, il Sindaco è tenuto a dichiarare l'inabitabilità o inagibilità del fabbricato o parte di esso a cui il parere citato si riferisce.

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PARTE V : NORME TECNOLOGICHE

CAPITOLO VIII - REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI

ART. 8.1 - Applicabilità delle norme agli interventi di nuova edificazione e di recupero del patrimonio edilizio esistente

1 - Le norme introdotte con gli articoli dal n. 8.2 al n. 8.17 si applicano agli interventi di nuova edificazione, come descritti all'art. 3.9 del presente R.E., mentre nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, compresi gli ampliamenti, le sopraelevazioni e tutti i casi ad essi assimilabili, l'applicazione delle norme di cui agli articoli dal n. 8.2 al n. 8.17 deve essere valutata dall'U.T.C. e dalle C.E. e C.U. di volta in volta con l'intento sia di tutelare i caratteri tipologici, decorativi ed architettonici degli edifici, senza mai intaccare la loro sicurezza statica e la loro igienicità.

ART. 8.2 - Salubrità del terreno

1 - E' vietato costruire qualsiasi tipo di manufatto (edificio, ricovero, garage, etc.) su terreni che siano stati utilizzati come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia potuto inquinare anche parzialmente il suolo, se non previo risanamento. In particolare il terreno di un cimitero, di cui è prevista la soppressione mediante delibera di C.C., non può essere utilizzato in alcun modo, se non dopo almeno venti anni dall'ultima inumazione.2 - E' obbligatorio far uso di tutte le misure atte ad evitare che l'umidità risalga dalle strutture di fondazione a quelle in elevazione per qualsiasi costruzione. Se il terreno sul quale si prevede di realizzare opere edilizie è soggetto al refluimento di acque superficiali o sotterranee, occorre procedere preventivamente alla realizzazione di convenienti drenaggi atti ad allontanare e a convogliare le acque verso scoli naturali od artificiali.

ART. 8.3 - Requisiti relativi alla impermeabilità delle costruzioni

1 - Qualsiasi costruzione deve essere convenientemente isolata dall'umidità del suolo o del sottosuolo e da quella derivante da agenti atmosferici, tramite una serie di accorgimenti che qui di seguito vengono descritti:2 - I muri perimetrali portanti, così come tutte le strutture degli edifici, devono essere progettati in modo che le eventuali acque di condensazione o di infiltrazione vengano fatte defluire a scoli naturali o artificiali in modo da rimanere asciutti. 3 - In particolare i vani abitabili ubicati al piano terreno o al piano seminterrato devono avere il piano di calpestio isolato mediante solaio o vespaio, indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante l'edificio. Tale solaio o vespaio deve essere distaccato dal terreno stesso mediante intercapedine aerata dello spessore minimo di cm. 40, mentre i pavimenti devono essere isolati dalla struttura sottostante tramite materiale impermeabile in strati continui. Le bocchette devono essere poste a livello dell'intercapedine in modo da far circolare convenientemente l'aria ed avere sezione almeno pari ad 1/100 della superficie del vespaio. Per tutti quei locali adibiti ad uso

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diverso dall'abitazione (ripostigli, cantine, garages, accessori vari, etc.) posti a livello del terreno o seminterrati, il piano di posa può essere realizzato su vespaio non aerato.Il solaio di vani abitabili non deve comunque essere posto ad un livello inferiore alla falda freatica o a quello di massima piena dei fiumi, corsi d'acqua o del sistema fognante limitrofi all'abitazione.4 - Nei casi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, si può derogare dalle disposizioni precedenti quando venga dimostrata l'impossibilità a realizzare gli accorgimenti di cui sopra, per motivi architettonici o funzionali; allora i progetti di intervento dovranno prevedere le eventuali soluzioni alternative che comunque eliminino l'umidità delle strutture.5 - Quando gli edifici hanno vani abitabili posti al di sotto della quota del terreno circostante, a sistemazione avvenuta, si deve prevedere una intercapedine aerata (scannafosso) che circondi tali locali per tutto il loro perimetro. L'intercapedine, aperta da ambo i lati, avrà il fondo sagomato a cunetta posta ad una quota più bassa del piano di calpestio dei vani abitabili. Le eventuali griglie di aerazione degli scannafossi se poste in prossimità di strade o piazze non devono costituire pericolo per gli automezzi e per i pedoni, ma essere realizzate in forme e dimensioni tali da sopportare i sovraccarichi agenti.6 - E' in facoltà dell'A.C. di mettere a disposizione di privati strisce di terreno pubblico per la costruzione di scannafossi in prossimità di spazi pubblici o anche di obbligare i privati a realizzare le intercapedini delle dimensioni idonee a far passare tubazioni, cavi o altro, per motivi di pubblica utilità.

ART. 8.4 - Requisiti di carattere termico

1 - Le costruzioni nuove e/o oggetto di ristrutturazione classificate secondo i disposti dell'art. 3 del D.P.R. 1052/1977, nelle quali sia prevista l’installazione di un impianto termico per il riscaldamento degli ambienti, devono essere realizzate in conformità alle prescrizioni di cui alla legge 09/01/91 n° 10 (ex L. 30-4-1976, n. 373) e relativo regolamento di attuazione, e successive modifiche. 2 - Specificatamente, gli edifici di cui al sopracitato art. 3 sono adibiti alle seguenti attività:- scolastiche, di qualsiasi ordine e grado;- sportive;- commerciali, artigianali e simili;- ricreative, associative, di culto e simili;- ospedaliere, di cura, cliniche e simili;- ad uffici e simili;- a civile abitazione e simili.3 - Nel caso di recupero del patrimonio edilizio o nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, quando il concessionario intenda inserire un impianto di riscaldamento in un immobile che ne era privo, il Sindaco, tramite l'U.T.C. e le C.E. e C.U., può esigere che siano previsti degli interventi atti a realizzare un adeguato isolamento termico, tramite l'utilizzo di materiali coibenti sulle coperture, sui solai sovrastanti, su terrazze poste al di sopra di vani abitabili, sulle pareti perimetrali e sui serramenti esterni.4 - Il richiedente la concessione edilizia deve presentare all'U.T.C. la documentazione relativa all'isolamento termico, di cui ai disposti della legge 09/01/91 n° 10, prima del ritiro della concessione stessa. Tale documentazione è costituita da:

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- n. 2 copie della relazione tecnica che illustri il calcolo di Cd e Cv relativi ad ogni singolo vano dell'edificio, fatto in base agli spessori e alle caratteristiche termiche dei materiali previsti e al ricambio d'aria;

- n. 2 copie di una relazione che indichi il sistema di riscaldamento prescelto.5 - Prima dell'inizio dei lavori del relativo impianto termico, occorre che il concessionario presenti al Comune:

- n. 2 copie delle piante dell'edificio, in scala non inferiore a 1:100, con riportato lo schema distributivo dell'impianto termico, vano per vano compresa la centrale termica;

- n. 1 documentazione che attesti l'idoneità dei materiali da impiegare in relazione al loro comportamento al fuoco (certificati di idoneità);

- n. 1 documentazione costituita da depliants delle apparecchiature termiche previste (radiatori, caldaie, ventil-convettori, pompe di calore, etc.).Tutta la documentazione ora menzionata deve essere firmata dal concessionario e dal

progettista dell'impianto termico.6 - Nel caso di varianti in corso d'opera, che modifichino sostanzialmente il progetto originario, possono presentarsi due possibilità:a) che tale variante alteri in modo essenziale l'impianto di riscaldamento ed in questo caso

occorre che sia presentato un nuovo progetto anche per quest'ultimo;b) che la variante incida in modo non essenziale sull'impianto termico ed allora bisogna

che sia presentata una relazione tecnica che dimostri come le modifiche introdotte rispettino pienamente le prescrizioni di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della G.R.T. n. 23 del 26.11.1987 e successivi aggiornamenti e modifiche, riguardante la rideterminazione dei valori massimi dei coefficienti di dispersione termica nei singoli Comuni della Toscana, si ricorda che per il Comune di Abetone il valore gradi/giorno è pari a 4208, mentre la zona climatica la F. Inoltre si evidenzia come i valori massimi ammissibili del Cd siano i seguenti:

b) 0,63 per S/V >= 0,9 ( in w/mc °C)ovvero:c) 0,30 per S/V <= 0,2 ( in w/mc °C)d) 0,73 per S/V >= 0,9 ( in w/mc °C), salvo nuovi aggiornamenti introdotti dalle normative vigenti in materia.

ART. 8.5 - Requisiti di carattere acustico

1 - Negli edifici di nuova costruzione ed in quelli oggetto di recupero o ristrutturati devono essere adottati idonei sistemi di isolamento acustico tali da contenere i livelli di rumorosità entro limiti tollerabili per le persone, con specifico riguardo alla loro destinazione d'uso, ai sensi della L. del 08/07/1986 n.349, del Decr.P.C.M. del 01/03/1991 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della L. 26/10/1995, n.447 e successive modifiche integrazioni. In particolare, l'isolamento acustico ottimale si realizza tramite l'uso di materiali e tecniche di posa atti a proteggere gli ambienti da rumori derivanti da:- attività di industrie, laboratori, opifici e simili;- alloggi confinanti o locali destinati a servizi comuni;- calpestio, traffico, impianti tecnologici del fabbricato.2 - Le coperture degli edifici devono essere progettate e realizzate in modo che i livelli sonori dei rumori prodotti nei locali sottostanti dalla pioggia o grandine non superino i valori compatibili con la destinazione dei locali medesimi.

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3 - Le pareti perimetrali esterne degli alloggi per civile abitazione, delle case di cura e degli ospedali devono avere in opera a porte e finestre chiuse un isolamento acustico standard il cui livello di rumorosità deve essere indicativamente inferiore a 30 decibel (dB). Sono fatte salve le diverse od ulteriori prescrizioni deducibili dalla normativa vigente in materia.4 - Per quanto concerne l'isolamento acustico, occorre fare riferimento alle disposizioni legislative previste dalla Circolare 30-4-1966, n. 1769 del Servizio Tecnico Generale del M. LL.PP. e comunque alla L. 26/10/1995, n.447, mentre per le prove sperimentali in laboratorio ed in opera, per le misure per l'interpretazione dei dati relativi alla trasmissione dei rumori per via aerea e per le misure del coefficiente di assorbimento in camera riverberante occorre riferirsi rispettivamente alle specifiche delle raccomandazioni ISO/R.140 del 1960 ed ISO/R.354 del 1963 e alle direttive della L. 26/10/1995, n.447.5 - Nelle aree destinate a civile abitazione, comprese sia nelle zone urbanistiche di tipo A, B, C o E del vigente P.R.G.C., sono ammessi livelli di rumorosità, provocati da locali di pubblico spettacolo o da industrie o simili, non superiori ai seguenti valori, se non in contrasto con le vigenti normative in materia:1) 74 dB: per rumore di durata max di 60 minuti;2) 71 dB: per rumore di durata compresa tra 1 h e 2 h;3) 69 dB: per rumore di durata compresa tra 2 h e 4 h;4) 65 dB: per rumore di durata compresa tra 4 h ed 8 h;5) 62 dB: per rumore di durata compresa tra 8 h e 12 h;6) 59 dB: per rumore di durata compresa tra 12 h e 15 h;7) 53 dB: per rumore di durata compresa tra 15 h e 18 h;8) 47 dB: per rumore di durata superiore a 18 h;9) 50 dB: per rumore di durata superiore a metà notte.Inoltre, le singole parti delle costruzioni destinate ad un qualsiasi uso, devono essere capaci di sopportare livelli di rumorosità, riscontrabili da misure in opera o in laboratorio, pari o superiori ai seguenti limiti:- 20 dB: per griglie e prese d'aria;- 25 dB: per infissi esterni;- 36/40 dB: per pareti interne di fabbricati, ma tali da dividere unità immobiliari da locali destinati alla circolazione orizzontale o verticale;- 40 dB: per pareti esterne opache;- 42/47 dB per pareti interne e solaio tali da dividere gli alloggi- 47/53 dB: per pareti interne che separano alloggi da locali adibiti ad attività artigianali, industriali, commerciali, turistiche o locali di pubblico spettacolo.- 68 dB: per il rumore di calpestio fra due ambienti sovrapposti.6 - Come prescrizione di carattere generale, devono essere messe in opera tutte le precauzioni possibili atte a ridurre i livelli di rumorosità di qualunque provenienza, all'interno dei vani abitabili, entro limiti di assoluta tolleranza.7 - Sono fatte salve dall'applicazione del presente articolo le opere di modesta entità, laddove non in contrasto con le vigenti normative in materia.

ART. 8.6 - Requisiti illuminotecnici

1 - Gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione devono essere dotati di illuminazione adeguata alle attività in esse previste. In generale, l'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta.

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2 - Possono essere previsti locali che fruiscano di illuminazione diurna naturale indiretta o artificiale riepilogabili come segue:- spazi adibiti a disimpegno ed a collegamenti orizzontali e verticali, come ingressi, corridoi e simili;

- spazi di cottura, purché direttamente in comunicazione con soggiorni, tinelli e simili;- locali non destinati alla permanenza di persone;- locali adibiti a servizi igienici, spogliatoi, antibagno;- locali destinati a attività richiedenti particolari condizioni di illuminazione o aperti al pubblico per attività commerciali, culturali, ricreative, e per esercizi pubblici;

- locali adibiti ad uffici privati o pubblici di superficie modesta tale da non permettere una conveniente illuminazione naturale dei piani di lavoro.

3 - L'illuminazione indiretta o artificiale verrà autorizzata dal Comune, tramite l'U.T.C. e le C.E. e C.U., di caso in caso, sulla base della documentazione di progetto presentata dal richiedente l'autorizzazione o la concessione edilizia. Le parti a vetri o comunque trasparenti delle pareti perimetrali dell'edificio devono essere progettate in modo da illuminare adeguatamente i piani di utilizzazione previsti. In particolare, la superficie vetrata esterna di ciascun vano di una unità immobiliare, misurata per convenzione al lordo del telaio della singola finestra, deve essere almeno pari ad 1/8 della superficie del pavimento e deve essere dotata, all'esterno, di idonee schermature (sportelloni, persiane, serrande, etc.).4 - Nel caso di edifici da ristrutturare, le varie superfici vetrate possono essere conservate anche se non raggiungono lo standard di 1/8 della superficie del pavimento, quando sia accertato da parte del Comune che la loro modifica risulti incompatibile con le caratteristiche architettoniche, tipologiche ed ambientali degli stessi, senza variazione di destinazione d’ uso.

ART. 8.7 - Requisiti di aerazione e dimensionamento dei locali

Norme generali1 - Le norme di cui al presente articolo ed ai successivi artt. 8 vanno applicate nei casi di interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3.9 del presente R.E.Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia o di recupero del patrimonio edilizio esistente, così come nei casi di sopraelevazione o ampliamenti, le norme sopra citate vanno applicate valutando caso per caso, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche ed ambientali di ciascun immobile in sede di C.E. e C.U.2 - Ogni edificio deve essere progettato e costruito in modo che ogni vano sia provvisto di aerazione adeguata alla propria destinazione. 3 - L'aerazione di locali può essere naturale o artificiale, assicurata con i sistemi e le caratteristiche adeguate a secondo delle particolari esigenze di vita o di attività, come indicato nei successivi articoli. In particolare, l'aerazione artificiale può essere ottenuta tramite un condotto indipendente per ogni vano, prolungato fino alla copertura e fornito di aspiratore elettrico con accensione automatica collegata direttamente all'interruttore dell'illuminazione, oppure negli edifici con più di tre piani a carattere artigianale, industriale, turistico o commerciale, può essere ottenuta per mezzo di un unico condotto collettivo opportunamente ramificato, dotato di aspiratore elettrico centralizzato ad aspirazione continua posto sulla copertura dell'edificio. I locali adibiti alla permanenza di persone devono essere dotati di aerazione naturale tramite una finestra esterna, dotata di una o più parti apribili. La superficie di tale finestra non può essere inferiore, in ogni caso, ad 1/8 (un ottavo) della superficie del pavimento.

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ART. 8.8 - Requisiti dei locali

1 - Le norme di cui ai successivi artt.8.9 e seguenti si applicano alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni di quelle esistenti, ai casi di restauro e risanamento conservativo ove i lavori da effettuare investano parti dell'edificio oggetto di previsione normativa.2 - Nei casi di restauro e risanamento conservativo, ove non sia possibile rispettare completamente le prescrizioni seguenti, il richiedente l'autorizzazione, ne spiegherà per iscritto, in materia esauriente o chiara, i motivi per ottenere autorizzazione in deroga da parte del Sindaco.

ART. 8.9 - Classificazione dei locali

1 - I locali vengono compresi in due categorie:a) i locali abitativi od agibili;b) i locali accessori o di servizio.

2 - Sono locali abitabili od agibili quelli in cui si svolge la vita o l'attività delle persone. 3 - Si individuano tre categorie di tali locali:

A) soggiorni, sale da pranzo, cucine, camere da letto, cucine di superficie inferiore a mq. 9, posti di cottura;

B) uffici, studi, sale di lettura, negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, di ristorazione, gabinetti medici, banche, istituti di credito;

C) laboratori tecnico-scientifici; officine meccaniche; laboratori industriali di montaggio o relative attività di lavoro; cucine collettive; lavanderie; parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle autovetture, ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite; magazzini; depositi od archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico, pulizia; locali diversi dalle categorie A e B e riconducibili nella categoria C.4 - Sono locali accessori o di servizio quelli la cui permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni.5 - Si individuano tre categorie di tali locali:

D) servizi igienici e bagni;E) magazzini e depositi dove la permanenza non è prolungata oltre le operazioni di

carico, scarico e pulizie; parti di autori messe rientranti nella categoria C; garage e simili; locali per macchinari che necessitano di scarsa sorveglianza; lavanderie e stenditoi; stalle; porcili; annessi agricoli; locali diversi dalle categorie D e E e riconducibili nella categoria F;

F) ripostigli; locali macchine con funzionamento automatico; vani scala.

ART. 8.10 - Caratteristiche dei locali abitabili o agibili

Di seguito si distinguono gli edifici relativamente alla loro destinazione descrivendo i requisiti minimi dei vari locali.- I locali di categoria A non possono misurare meno di:

mq 14 se si tratta di soggiorni o di camere da letto per due persone;mq 9 se si tratta di camere da letto singole; ogni alloggio deve essere dotato di un

locale di almeno 14 mq.

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- I locali di categoria B non possono misurare meno di mq. 14.- Le dimensioni minime dei locali di cui alla categoria C sono stabilite in mq. 20 al netto dei vani accessori e con altezza minima di mt. 2,55.- L'altezza minima dei locali di categoria A e B è di m. 2,55; quella dei locali di categoria D-E-F è di m. 2,40.- I locali degli edifici assoggettati al D.P.R. 547/55 e Legge 696/94, dovranno attenersi alle altezze minime previste dalle anzidette.

1 - Il vano deve avere superficie uguale o superiore a mq. 9 e dovrà essere provvisto di idonea aerazione e illuminazione diretta mediante apposita superficie finestrata apribile.2 - Ogni cucina deve essere dotata di acquaio materiale resistente, impermeabile e di facile lavatura, con acqua potabile e scarico delle acque di rifiuto, nonché di una canna di esalazione di almeno 1 dmq. di sezione, prolungata fin sopra la copertura del fabbricato, per 1'allontanamento dei fumi e vapori, previa aspirazione con cappa aspirante posta sopra i fornelli di cottura.3 - Possono essere utilizzati anche altri sistemi di aerazione purché riconosciuti idonei dall'Ufficio Sanitario.4 - Le pareti delle cucine devono essere rivestite con materiale impermeabile fino all'altezza minima di mt. 1,60; i pavimenti devono essere impermeabili.5 - Sono ammesse cucine aventi superficie inferiore a mq. 9 purché costituenti accessorio di altro locale ad uso soggiorno o sala da pranzo, anche prive di illuminazione ed aerazione diretta, purché munite di idoneo estrattore elettromeccanico, ed aprentesi direttamente sui locali sopradescritti senza infisso, purché abbiano apertura di collegamento minimo di Mq 4 con vano aerato.

1 - Ogni alloggio deve essere dotato di almeno un servizio igienico provvisto di vasca da bagno o doccia, lavabo, bidet, vaso WC ed avere le pareti rivestite con materiale impermeabile fino all'altezza minima di ml. 1,60. In particolare, il vano ad uso servizio igienico deve avere gli apparecchi a distanza non minore di 20 cm l'uno dall'altro.2 - Tutti i locali destinati ad attività di vario genere con permanenza di persone (negozi, uffici, studi professionali, bar, altri esercizi pubblici) debbono essere provvisti di almeno un gabinetto ed un lavabo a suo servizio esclusivo.3 - Ogni immobile destinato ad attività produttiva deve avere un sufficiente numero di servizi igienici (wc, lavabi, docce) a seconda del numero dei dipendenti e dell'attività svolta.4 - Non è ammesso l'accesso diretto al wc o bagno da ambienti di soggiorno o dai locali adibiti a cucina, nonché dai locali destinati alla produzione, deposito e vendita di sostanze alimentari o bevande. In questi casi deve essere previsto un locale di antibagno.

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ART. 8.10.1 - Caratteristiche delle cucine

ART. 8.10.2 - Caratteristiche dei servizi igienici

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5 - I wc devono avere una superficie di almeno mq. 3, larghezza di almeno un metro ed altezza di almeno m. 2,40 di media. 6 - Devono essere muniti di apertura sull'esterno o su cavedio per il ricambio dell'aria. Ai sensi della normativa vigente, è consentita la realizzazione di servizi igienici non direttamente aereati ed illuminati dall'esterno purché sia costruito un sistema di ventilazione forzata tale da permettere un ricambio medio orario almeno pari a 4 volte la cubatura degli ambienti stessi e non vi siano installati apparecchi a fiamma libera.La ventilazione deve essere garantita a mezzo canna di aspirazione del diametro, minimo, di cm. 12, attivata con elettroventilatore e sfociante direttamente sul tetto.7 - Se l'alloggio è poi dotato di un secondo servizio igienico, separato dal precedente, esso deve avere una superficie almeno pari a 1,5 mq e fornito di antibagno di superficie non inferiore a 1,00 mq dotato di lavabo (se in camera, non è obbligatorio l’ antibagno).

1 - Nella costruzione delle scale devono essere rispettati i requisiti di cui al punto 4-1-10 del DM 14/1/89 n. 236 e le norme antincendio.2 - La larghezza minima delle scale per edifici unifamiliari deve essere rispondente alle norme vigenti.3 - Dalle scale, salvo che non siano a giorno, non possono ricevere aria e luce, ambienti di abitazione, cucine, bagni e corridoi.4 - Le scale non possono avere la disposizione dei gradini a ventaglio, né essere del tipo a chiocciola, salvo i casi di particolari soluzioni architettoniche che verranno valutate dalla C.E. e che devono comunque corrispondere ai criteri di corretta agibilità.5 - Le presenti disposizioni non si applicano alle scale in aggiunta a quelle principali od a scale occasionali per accedere a soffitte, tetti, scantinati o simili.

1 - I locali di cui all'art.8.9, categoria E, possono ricevere luce ed aria all'esterno anche da spazi equiparabili a cavedi, ad eccezione delle centrali termiche.2 - Per i locali adibiti a ricovero di animali sono ammesse anche diverse prescrizioni previo parere dell'Ufficio Sanitario, in relazione alle diverse tecniche di allevamento ed alle consuetudini agricole, sempreché conformi alle disposizioni della L.R. n.10 del 19/2/1979.

1 - I corridoi ed i disimpegni devono avere il lato inferiore non minore a ml. 1,00.2 - I vani accessori previsti all'interno degli alloggi residenziali (servizi igienici, ripostigli, corridoi, etc.) possono avere altezza pari a 2,40 m. 3 - I ripostigli sono ammessi anche con ricambio d'aria solo dall'interno.Pagina 63 di 154i

ART. 8.10.3 - Caratteristiche delle scale

ART. 8.10.4 - Caratteristiche dei locali accessori o di servizio - Cat. E

ART. 8.10.5 - Caratteristiche dei locali accessori o di servizio - Cat. F

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4 - Possono realizzarsi anche locali accessori posti all'esterno degli alloggi residenziali (cantine, deposito sci, lavandini comuni, ripostigli, etc.) e per essi l'altezza netta, misurata come sopra detto, può ridursi a 2,20 m.5 - I locali destinati a volumi tecnici, di cui vedasi l'art. n. 10.13.2, o ad autorimesse, devono presentare caratteristiche e dimensioni fissate da leggi, regolamenti, disposizioni statali o regionali o da norme di prevenzione incendi.6 - I locali macchine con funzionamento automatico possono essere senza luce ed aria diretta, purché rispettanti le norme antinfortunistiche.

1 - Il dimensionamento minimo dei singoli vani deve fare riferimento alle disposizioni di legge citate nel presente articolo ed in particolare al D.M. 5.7.1975.Gli alloggi residenziali devono essere tali da assicurare una superficie abitabile, cioè al netto di qualsiasi muratura, non inferiore a 14 mq per i primi 4 abitanti e 10 mq per ciascuno dei successivi. 2 - Gli alloggi monolocali non possono avere superficie abitabile inferiore a 28 mq se destinati ad una persona e 38 mq se destinati a due persone. Ogni alloggio deve essere provvisto di una stanza di soggiorno di superficie netta non inferiore a 14 mq e fornito di almeno un bagno completo di tutti gli apparecchi igienico-sanitari (lavabo, vasca o doccia, wc, bidet). 3 - Negli alloggi monolocali o nel caso di alloggi ricavati a seguito di ristrutturazione, sempre di almeno 28 o 38 mq di superficie rispettivamente se per due o tre persone, possono essere ammesse cucine in nicchia, prive di finestre purché comunichino direttamente ed ampiamente mediante apertura di minimo Mq 4 con il soggiorno e siano munite di impianto di aereazione forzata posto sui fornelli. Sia le cucine in nicchia che quelle propriamente dette, devono avere superficie non inferiore a 6 mq. 4 - L'altezza netta, cioè misurata dal pavimento al soffitto o all'intradosso delle travi secondarie, di qualsiasi vano ad uso abitativo (soggiorno, sala da pranzo, camere da letto, cucina ed ambienti abitabili in genere), deve essere almeno pari a 2,55 m. Nel caso di soffitto inclinato, l'altezza media non deve essere inferiore a 2,55 m con un minimo di 1,80 m nella quota più bassa. I vani ad uso camera da letto non possono avere superficie inferiore a 9 mq se per una persona e a 14 mq se per due persone. Inoltre, il lato minore di qualsiasi vano ad uso abitativo non deve essere inferiore a ml.2,50. 5 - Può essere ammessa la realizzazione di soppalchi, purché l'altezza minima tra il pavimento e l'intradosso di essi non sia minore di 2,40 m, così come pari altezza vi sia fra il pavimento finito dei soppalchi ed il soffitto dei locali, nel caso in cui su tali soppalchi sia prevista la permanenza anche temporanea di persone. In ogni caso la superficie totale dei soppalchi non deve mai risultare superiore ad 1/3 (un terzo) della superficie netta del vano soppalcato.6 - Il Comune può autorizzare interventi edilizi che prevedano un'altezza diversa da quella sopra definita nel caso sia di recupero del patrimonio edilizio esistente sia di ristrutturazione quando non sia previsto un incremento al numero di piani; tale altezza non dovrà mai essere comunque inferiore a ml.2.20, quando non vi sia cambio di destinazione d'uso dei locali; in tale caso occorre il pieno rispetto del D.M. 5/07/1975.

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ART. 8.10.6 - Alloggi e locali ad uso residenziale e loro pertinenze

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1 - I locali ad uso commerciale devono avere altezza netta, compresa tra il pavimento e l'intradosso del soffitto, non inferiore a 2,55 m, fatte salve eventuali prescrizioni di maggiore altezza fissate nel Piano Urbanistico Commerciale (P.U.C.) o in leggi, regolamenti e prescrizioni specifiche.2 - In assenza di tale P.U.C. o di particolari prescrizioni o regolamenti, il Comune, sulla base del parere fornito dalle C.E. e C.U., può prescrivere eventuali altezze maggiori a seconda del tipo di attività specifica svolte. Così come le dimensioni e le superfici dei locali saranno definite sulla base del Piano Urbanistico Com.le e, qualora esso non esista, potrà procedersi come sopra indicato.3 - Tutti i locali adibiti ad attività commerciale devono essere dotati di un gabinetto di superficie non inferiore a 1,5 mq e di un antigabinetto di superficie non inferiore a 1 mq.4 - Nel caso in cui il Comune sia sprovvisto di piano commerciale, i locali destinati ad attività commerciali, quali bar, tavole calde, paninoteche, ristoranti, pizzerie, night club ed in genere qualsiasi esercizio pubblico suscettibile di affollamento, devono contenere almeno due gabinetti, con antigabinetto provvisto di lavabo, distinti per sesso. Per edifici di consistente dimensione in cui abbiano sede più esercizi commerciali, potrà prevedersi un numero di gabinetti commisurato all'effettiva utenza, distinti per sesso, sulla base di analisi documentate. Infine, l'illuminazione e la ventilazione dei locali commerciali e dei loro servizi igienici deve essere prevista tenendo conto del ricambio orario di aria stabilito da leggi o regolamenti vigenti in materia.

L'altezza netta, come definita al paragrafo 8.10.6., non deve essere inferiore a 2,55 m, con esclusione di tutti quei casi soggetti a particolari prescrizioni contenute in leggi o regolamenti specifici. L'illuminazione e la ventilazione dei locali e dei servizi igienici devono avere le stesse caratteristiche previste negli alloggi di tipo residenziale, salvo requisiti di maggiore illuminazione o ventilazione valutati caso per caso da parte del Comune tramite il proprio U.T.C. e le C.E. e C.U. In particolare i servizi igienici devono essere dotati di antigabinetto delle dimensioni descritte per i locali commerciali.

1 - Per "albergo" si intende quanto previsto dalla apposita normativa regionale contenuta nella L.R.T. n. 78/81 e L.R. 21.12.1994, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, a cui occorre fare riferimento.

2 - Circa le camere di albergo, vengono fornite di seguito alcune prescrizioni per la realizzazione di nuovi edifici, fatta salva qualsiasi disposizione di legge o di regolamento Pagina 65 di 154i

ART. 8.10.7 - Locali commerciali e loro pertinenze

ART. 8.10.8 - Locali destinati ad uffici, studi professionali e simili

ART. 8.10.9 - Alberghi di tipo tradizionale

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che si riferisca alla loro progettazione e classificazione. L'altezza netta, come definita all'art. 8.10.6 non deve essere inferiore a 2,55 m, mentre nel caso di soffitto inclinato l'altezza media non deve essere inferiore a 2,55 m con un minimo di 2,00 m nel punto più basso. Con riferimento alla normativa stabilita dal R.D. n. 1102/1925, poi modificato dal D.P.R. n. 1437/70, le superfici interne delle camere sono fissate come segue:Superfici minime delle camere con due posti letto: negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere la superficie minima delle camere da letto è fissata in mq. 8 per le camere con un posto letto e in mq. 14 per le camere con due posti letto.Per le sole camere con due posti letto degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito il mantenimento delle superfici esistenti purché non inferiore a:a) mq. 10 per gli alberghi classificati con 1 e 2 stelle e le residenze turistico-alberghiere classificate con 2 stelle;

b) mq. 11 per gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere classificati con 3 stelle; c) mq. 12 per gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere classificati con 4 stelle.

3 - Le camere devono avere aereazione naturale diretta dall'esterno tramite finestre di superficie apribile almeno pari ad 1/8 (un ottavo) della superficie del pavimento, tali da assicurare anche idonea illuminazione dei vani. A seconda della classificazione dell'albergo, un certo numero di camere dovrà essere dotato di bagno completo privato. 4 - Per "bagno completo" si intende un locale provvisto di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. Nel caso in cui siano previste camere senza bagno privato, ogni piano dovrà essere servito con almeno un bagno completo. 5 - L'altezza dei bagni non deve essere inferiore a 2,40 m ed il rapporto tra la superficie della finestra e quella del pavimento non deve essere inferiore a 1/8 (un ottavo). 6 - E' ammessa la realizzazione di bagni non direttamente aereati ed illuminati purché siano dotati di un conveniente sistema di ventilazione forzata, tale da permettere un ricambio medio orario non inferiore a 4 volte la cubatura degli ambienti, non contengano apparecchi a fiamma libera ed infine i relativi scarichi siano dotati di ventilazione distinta primaria e secondaria.

1 - Per "albergo residenziale" o edificio a carattere turistico ricettivo si intende quanto contenuto nella L.R.T. n. 78/81 e successive modifiche ed integrazioni, a cui occorre fare riferimento. Circa le camere di tali edifici, vengono di seguito fornite alcune prescrizioni, fatta salva qualsiasi disposizione di legge o di regolamento che si riferisca alla loro progettazione e classificazione.2 - Circa l'altezza netta, come definita al paragrafo 8.10.6, essa non deve essere inferiore a 2,55 m, mentre nel caso di soffitto inclinato l'altezza media non deve essere inferiore a 2,55 m con un minimo di 2,00 m nel punto più basso.3 - Nel caso di unità residenziali, inserite in alberghi residenziali o in edifici a carattere turistico-ricettivo, tipo residence (specificatamente per alberghi residenziali a tre stelle), il monolocale ad uso pernottamento e servito di angolo cottura deve avere superficie, al netto dei muri, del bagno e dei disimpegni, non inferiore a:

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ART. 8.10.10 - Alberghi residenziali, edifici turistico ricettivi.

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a) 12 mq per l'unità residenziale ad un letto;b) 18 mq per l'unità residenziale a 2 letti;c) 24 mq per l'unità residenziale a 3 letti;d) 32 mq per l'unità residenziale a 4 letti.4 - Nel caso di unità residenziali che formino un monolocale ad uso soggiorno - pernottamento ed angolo cottura (alberghi residenziali a 4 stelle), la superficie, al netto dei muri, del bagno, del disimpegno e dell'angolo cottura deve risultare non inferiore a:a) 14 mq per l'unità residenziale ad un letto;b) 20 mq per l'unità residenziale a due letti;c) 26 mq per l'unità residenziale a tre letti;b) 34 mq per l'unità residenziale a quattro letti.5 - Nel caso di unità residenziali formate da vani distinti per angolo-cottura e soggiorno e per il pernottamento (alberghi a cinque stelle), la camera dovrà avere superficie almeno pari a quella di una camera di albergo (vedi paragrafo 8.10.9) a secondo del numero di letti da realizzare, mentre il locale soggiorno-angolo-cottura dovrà avere superficie minima pari a 9 mq.

ART. 8.11 - Piani interrati, seminterrati e sottotetti

I piani completamente interrati, quelli cioè delimitati da ogni lato per tutta l'altezza da terra, devono essere utilizzati soltanto come locali accessori (deposito sci, ripostigli, lavatoi comuni, cantine, etc.) o come volumi tecnici (definiti dall'art. 10.13.2), o comunque per vani assimilabili ai precedenti per analogia per edifici a carattere alberghiero, turistico-ricettivo, direzionale, commerciale o industriale. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche normative per ciascun locale relativamente alla particolare destinazione d'uso, specie al riguardo di norme igienico-sanitarie e di prevenzione incendi.

1 - I piani seminterrati possono essere utilizzati anche per vani con destinazione residenziale, commerciale, turistica e così via, a condizione che essi presentino in corrispondenza di almeno metà del loro perimetro la quota finita del loro pavimento superiore di almeno 15 cm alla quota del marciapiede o del terreno sistemato. In ogni caso, devono essere rispettate le disposizioni relative all'altezza ed all'aereazione dei vani abitabili, all'illuminazione, alla sicurezza ed all'umidità dei locali, previste dal presente R.E. per le particolari destinazioni d'uso. 2 - Viceversa, i piani seminterrati aventi pavimenti a quota inferiore di 15 cm a quella del marciapiede o del terreno circostante, a sistemazione avvenuta, e con almeno metà dell'altezza interna netta che risulti superiore a tale quota, possono essere adibiti solo a locali accessori, ma non a destinazione residenziale.

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ART. 8.11.1- Piani interrati.

ART. 8.11.2 - Piani seminterrati.

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3 - In tale caso l'altezza utile interna di detti locali deve essere compresa tra mt. 2,00 e mt. 2,40.4 - Le eventuali finestre, nel caso che sia previsto scannafosso di isolamento coperto o scoperto di larghezza inferiore a mt. 1,00, devono essere realizzate sopra il limite superiore dello scannafosso medesimo.5 - Le parti dell'edificio seminterrate saranno valutate al fine del calcolo della superficie utile nei modi previsti dal presente Regolamento e dalle norme di attuazione del PRG.6 - Nel caso di scannafosso scoperto di larghezza superiore a mt. 1,00, le parti dell'edificio prospettanti lo scannafosso stesso, non possono essere considerate come interrate e, pertanto, dovranno essere integralmente computate come volumi fuori terra.7 - Nel caso di scannafosso scoperto di larghezza maggiore di mt. 5,00, possono essere ammessi locali di categoria A purché il muro a retta fronteggiante detti locali non sia di altezza superiore a mt. 2,00.8 - Eventuali locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o del terreno circostante l'edificio, possono essere utilizzati per destinazioni di categoria B e C purché l'altezza netta sia non inferiore a ml 2,55, la quota del soffitto sia in media ml 1,20 più alta della quota del marciapiede, esista una intercapedine con cunetta più bassa del pavimento e con larghezza pari a un terzo della sua altezza; il pavimento posi su un vespaio aerato e la falda freatica o la quota di massima piena della fognatura di scarico risultino al di sotto del piano di posa del vespaio.

1 - I vani che vengono ricavati sotto le falde di un tetto possono essere definiti abitabili o non abitabili a seconda delle seguenti norme.2 - I sottotetti abitabili devono avere altezza media non inferiore a 2,55 m e l'altezza minima pari a 1,80 m, fatti salvi gli altri requisiti di abitabilitä descritti nel presente R.E. relativamente alle specifiche destinazioni d'uso. Particolare cura dovrà essere posta nell'esecuzione della controsoffittatura del solaio di copertura allo scopo di contenere al massimo le escursioni termiche ai sensi della legge 09/01/91 n° 10 (ex L. 373/1976).3 - I sottotetti non abitabili sono quelli che non rientrano nella descrizione sopra fatta riguardo all'altezza interna e ai requisiti di abitabilità; in particolare le aperture per l'illuminazione e l'aereazione (lucernari) non devono avere superficie maggiore di 0,40 mq per ogni vano. A quanto sopra detto, potranno essere ammesse eventuali deroghe soltanto sulla base di piani di recupero in vigore al momento della loro applicazione.4- In deroga ai commi precedenti, secondo quanto disciplinato dalla Legge Regionale n. 5 dell’8 febbraio 2010, negli edifici aventi destinazione residenziale, esistenti o in via di realizzazione alla data del 27.02.2010, è ammesso il recupero a fini abitativi dei sottotetti è consentito per i volumi legittimamente esistenti aventi le seguenti caratteristiche tecniche:a) l’altezza media interna netta, intesa come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano

virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso sovrastante il solaio ed il solaio stesso, non sia inferiore a 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione. Per gli spazi accessori o di servizio, l’altezza è riducibile a 2,10 metri. Per gli edifici siti nei territori montani, i limiti di cui sopra sono abbassati rispettivamente a 2,10 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio.

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ART. 8.11.3 - Sottotetti.

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In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a 1,30 metri e ad 1,10 metri per gli edifici siti nei territori montani. Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L’obbligo di chiusura non interviene quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva;

b) il rapporto aeroilluminante sia pari o superiore a un sedicesimo.c) Sono consentite all’interno della superficie di copertura e comunque entro l’ingombro

dell’edificio, anche al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione, le aperture di finestre, la realizzazione di abbaini e l’installazione di lucernari.

d) Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda delle superfici interessate dall’intervento, nonché delle linee di pendenza delle falde.

e) Gli interventi di recupero dei sottotetti di cui alla presente comma, sono consentiti esclusivamente in ampliamento delle unità abitative esistenti e non possono determinare un aumento del numero di esse.

f) Qualora non sia possibile assicurare ai nuovi locali sottotetto, adibiti allo stazionamento prolungato di persone, rapporti aeroilluminanati superiori ad un sedicesimo, fino ad almeno un dodicesimo, dovranno essere previsti impianti meccanici di ricambio d’aria provvisti dei connessi dispositivi di climatizzazione per renderli fruibili soprattutto nella fredda stagione;

g) E’ inteso che per gli altri standards e requisiti dei vani sottotetto recuperati ad uso abitativo, non previsti dalle disposizioni della Legge Regionale n. 5 del 18 febbraio 2010 più sopra richiamata, (dimensioni minime dei vani, punti cottura, distribuzione e relazione tra i vani, ecc..) valgono quelli previsti dal D.M. 18.07.1975, come pure per i requisiti relativi agli impianti domestici e più in generale alla sicurezza domestica, al contenimento energetico e per i parametri relativi ai requisiti acustici passivi degli edifici, limitatamente alle partizione di nuova realizzazione, valgono le rispettive norme di legge.

ART. 8.12 - Piano terreno degli edifici

1 - Il piano terra degli edifici, qualora non sovrasti un locale interrato o seminterrato, deve essere isolato dal suolo a mezzo di vespai ventilati, oppure da solai, le cui canalizzazioni siano protette negli sbocchi all'esterno, con griglie metalliche in cotto od in cemento.2 - Anche quando sovrasti un locale interrato o seminterrato, il pavimento deve essere sopraelevato di almeno cm.10 rispetto al piano di riferimento. Se il piano terra è destinato ad ospitare locali di categoria C, sarà sufficiente un vespaio di ciottoli dello spessore minimo di cm. 25.3 - Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue, poste al di sopra del piano di campagna ed al di sotto del piano di calpestio.

ART. 8.13 - Chiostrine e cavedi

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1 - La costruzione di chiostrine e cavedi interni ai fabbricati è consentita allo scopo di dare aria e luce esclusivamente a scale e ripostigli, stanze da bagno, corridoi e disimpegni. Non è consentita la copertura e la superficie minima in pianta non dovrà essere inferiore a mq. 9 con lato minimo di ml. 3.2 - Dovrà essere facilmente accessibile, pavimentata e dotata di tubazione per lo scarico delle acque meteoriche.

ART. 8.14 - Requisiti relativi alla sicurezza

1 - Gli edifici ed i loro elementi costitutivi devono permanere stabili nelle condizioni di impiego. 2 - I parapetti e le superfici vetrate devono rispondere alle loro funzioni senza costituire pericolo per le persone. I parapetti dei soppalchi, dei balconi e delle finestre non devono poter essere sfondati ed attraversati per urto accidentale e la loro altezza non deve essere minore di ml.1,00. 3 - I soppalchi devono essere dotati di parapetti, che dovranno essere a norma ai sensi della Legge 13/89 e D.M. 236/89.4 - Gli impianti installati negli edifici ed i depositi di combustibile devono rispondere alle loro funzioni secondo le norme di legge senza costituire pericolo per le persone e per le cose.5 - L'installazione di apparecchi a fiamma non è consentita nei locali non adeguatamente aerati.6 - Gli edifici, in relazione alla destinazione, all'altezza ed alle caratteristiche delle strutture portanti, devono essere progettati e realizzati in modo da consentire la salvaguardia, in caso di incendio o di altra calamità, dell'incolumità delle persone in esso presenti e dei soccorritori. I locali degli edifici che fruiscono di illuminazione naturale diretta devono avere un adeguato numero di serramenti esterni facilmente accessibili dall'interno e dotati di una o più parti apribili.7 - Per quanto attiene agli edifici produttivi, si fa riferimento alle norme di cui al D.L. 626/94 e successive modificazioni ed alle altre normative relative alla prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro per quanto applicabili.

ART. 8.15 - Requisiti relativi all'accessibilità

1 - La manutenzione ordinaria degli elementi costruttivi degli edifici deve poter essere realizzata agevolmente, in modo che essi siano lavati e disinfettati in ogni parte. 2 - Le pavimentazioni devono essere lisce, prive di fessurazioni, resistenti all'usura, lavabili facilmente sia negli edifici di civile abitazione che negli altri adibiti a qualsiasi altra destinazione. I locali ad uso comune (scale, androni, garages collettivi, etc. ) devono essere dotati di pavimenti antisdrucciolevoli. 3 - All'interno dei locali è vietata l'applicazione di materiali o coloriture che dovessero rivelarsi nocive o pericolose per gli utenti. I servizi igienici, le cucine normali o a nicchia, i forni, gli antibagni, le pareti contenenti lavandini, lavatrici o lavastoviglie dovranno essere rivestite con materiale lavabile per altezza almeno pari a 1,50 m. 4 - Gli arredi devono poter essere trasportati negli edifici ed all'interno delle singole unità immobiliari attraverso i vani scale. 5 - Questi ultimi devono avere larghezza almeno pari ad 1 m ed in ogni caso proporzionata al numero degli abitanti e dei piani da servire, realizzati con struttura portante in materiali

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incombustibili ed aereazione ed illuminazione dall'esterno; i vani scale devono consentire il trasporto degli infermi da tutti i piani agibili in modo comodo ed in condizioni di assoluta sicurezza. 6 - Per gli edifici a carattere residenziale (qualora presentino parti ad uso comune), con più di due piani agibili, escluso quelli a carattere industriale, deve essere prevista almeno una scala di quelle a tipo chiuso. 7 - Il numero complessivo dei vani scala in un qualsiasi edificio deve essere proporzionato sia al volume ed alla superficie prevista, che alla destinazione d'uso. 8 - Nella progettazione e costruzione dei vani scale dovranno essere osservate le norme di sicurezza e prevenzione incendi vigenti al momento della loro esecuzione. 9 - Gli impianti, così come le attrezzature tecnologiche (ascensori, montacarichi, autoclavi, centrali termiche, impianti idrici, di aereazione e di ventilazione, di riscaldamento, ecc.) non devono mai consentire l'immissione negli edifici di fumi, non devono provocare vibrazioni, esalazioni o inquinamenti. 10 - I giardini, le rampe interne ed esterne, gli accessi, i portici ed in generale tutti gli spazi privati e pubblici destinati al pubblico passaggio devono essere illuminati anche durante le ore notturne. 11 - In particolare gli spazi destinati alla circolazione di persone anche portatrici di handicap e di automezzi devono essere provvisti di idonea segnaletica orizzontale e/o verticale. 12 - Le coperture degli edifici devono essere agibili in modo conveniente tramite vani scale, scale di sicurezza, ballatoi, balconi, abbaini o simili, senza mai costituire pericolo per gli addetti alla manutenzione ordinaria e straordinaria. 13 - Particolare attenzione va riservata alla progettazione ed alla realizzazione dei fermaneve, da costruirsi in legno o in metallo. 14 - Tutti i locali dovranno essere provvisti di finiture interne commisurate alla specifica destinazione d'uso, con riferimento ai materiali ed alle tecniche impiegate. 15 - Gli alloggi progettati per più di due utenti devono essere dotati almeno di una cucina o spazio di cottura, di un gabinetto aerato, di un ripostiglio.16 - I locali degli alloggi che fruiscono di illuminazione naturale diretta, devono avere almeno dei serramenti esterni dotati di parti trasparenti, ad altezza di uomo.17 - I serramenti esterni ed interni degli alloggi devono essere posizionati in modo da consentire una razionale utilizzazione dei locali.18 - Gli edifici devono essere predisposti per la dotazione dei servizi tecnologici necessari, ove si voglia prevedere per determinati loro locali anche la destinazione a pubblici esercizi e ad attività artigianali.19 - Nel caso di recupero del patrimonio edilizio esistente, le C.E. e C.U. potranno valutare eventuali deroghe alle norme di cui sopra, sempre pero' nel rispetto delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario, di sicurezza statica e di prevenzione incendi.

ART. 8.16 - Requisiti minimi dei locali nei fabbricati ad uso agricolo

1 - Con specifico riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare alla L.R.T. n. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle disposizioni contenute nelle N.T.A. del vigente P.R.G.C., i requisiti minimi dei locali nei fabbricati agricoli sono specificati nel seguente articolo, distinguendo i locali per la residenza agricola e quelli per il ricovero del bestiame.2 - I locali per la residenza agricola devono essere previsti avendo come riferimento le disposizioni contenute nell'art. 8.7.

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3 - Non dovrà essere realizzata alcuna comunicazione né diretta né indiretta con i vani adibiti a ricovero del bestiame di qualsiasi tipo, così come non sarà ammesso destinare ad abitazione i vani immediatamente soprastanti i locali a ricovero del bestiame (ad esempio, vani al primo piano soprastanti locali al piano terra destinati a ricovero bestiame). 3 - La distanza minima fra le aperture dei locali di abitazione e le aperture dei locali per ricovero bestiame deve essere almeno di 6,00 m e la distanza minima, misurata in orizzontale, dalle concimaie deve essere di almeno m.25.4 - Riguardo alle abitazioni agricole già esistenti, potranno essere ammesse eventuali deroghe di volta in volta su parere delle C.E. e C.U., sentita la U.S.L. competente per territorio.5 - I locali per ricovero del bestiame (stalle, ovili, porcili, scuderie, etc.) devono essere ubicati a distanza non inferiore a 25 m dalle abitazioni non rurali e dalle strade di qualsiasi genere, a distanza di almeno 10 m dai confini e a distanza non inferiore a 100 m in orizzontale da cisterne, sorgenti, serbatoi o prese di acqua potabile. L'altezza interna netta, misurata dal pavimento al soffitto non deve essere inferiore a 3,00 m, mentre il volume deve essere almeno pari a 20 mc. per ciascun capo grosso di bestiame e a 10 mc. per ciascun capo piccolo di bestiame. Particolare cura dovrà essere riservata alla ubicazione delle finestre e alla loro superficie, allo scopo di provvedere ad una adeguata aereazione. I pavimenti di tali locali devono essere lavabili, le pareti vanno previste con intonaco a cemento fino all'altezza di 2,50 m, mentre da 2,50 a 3,00 m con intonaco a calce, come il soffitto. Al loro interno deve essere realizzato un idoneo sistema idrico per il lavaggio così come vanno previsti canali di scolo per le acque reflue da far defluire in pozzetti ad intercettazione idraulica raccordati all'esterno con un sistema fognante dimensionato a seconda del numero di capi di bestiame.6 - Possono essere provvisti di concimaie esterne le cui distanze dalle abitazioni (rurali e non), dai confini e da cisterne, serbatoio, etc. sono pari a quelle sopra richiamate per i locali ad uso ricovero del bestiame. Le concimaie devono essere realizzate con fondo e pareti a tenuta stagna e provviste di idoneo sistema idrico per la loro pulizia.7 - Per i locali già esistenti da destinarsi a ricovero del bestiame potranno essere ammesse eventuali deroghe su parere delle C.E. e C.U. e sentita la U.S.L. competente per territorio.

ART. 8.17 - Locali per allevamento e ricovero animali

Per gli edifici o locali destinati all'allevamento e ricovero di animali, da realizzare nella zone classificate ad uso agricolo sul vigente P.R.G.C., vale la specifica normativa prevista dalla L.R.64/95 e successive integrazioni e modificazioni, o di cui alle leggi nazionali e/o regionali vigenti al momento dell'esame della domanda di concessione o autorizzazione edilizia. Tali costruzioni devono sottostare alle disposizioni di cui al Regolamento di Igiene Com.le (R.I.C.) e di Polizia Veterinaria.

CAPITOLO IX - REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTI

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ART. 9.1 - Rifornimento idrico

1 - Relativamente al rifornimento idrico, si distinguono i due casi di:a) usi civili;b) usi industriali.

Usi civili. 2 - Per usi civili si intendono quelli derivati da sistemi pubblici di distribuzione dell'acqua, tra i quali i seguenti: domestico (a fini residenziali), per innaffiamento privato (opportunamente consentito dal Comune secondo i periodi dell'anno), speciale (ad es. per la refrigerazione degli edifici), industriale (per uso potabile degli addetti), commerciale, comunitario. 3 - Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile distribuita proporzionalmente al numero dei locali abitabili, in modo da rifornire adeguatamente ogni famiglia, con un minimo fissato dalla disposizione C.I.P. n. 45/1974 pari a 90 mc per anno.4 - In tutte le zone prive di acquedotto com.le, l'acqua per uso civile può essere prelevata da pozzi freatici profondi o di sorgente; in tal caso l'apertura del pozzo deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio, previ gli opportuni accertamenti, su parere favorevole del funzionario medico dell'U.S.L. competente per territorio e dall'U.T.C. e in ottemperanza alle disposizioni di legge.5 - Tutti gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile negli edifici, all'interno ed all'esterno di essi, devono essere costruiti a regola d'arte, con idonee coibentazioni. 6 - La tubazione (privata) che allaccia l'edificio alla rete di distribuzione dell'acquedotto com.le sarà interrata ad almeno 1 metro di profondità. 7 - Nel caso in cui gli edifici siano dotati di locali abitabili con il pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, devono essere provvisti di apparecchi per il sollevamento dell'acqua (autoclavi). 8 - Nel caso in cui, viceversa, la pressione dell'acqua sia eccessiva, l'edificio sarà provvisto di riduttori di pressione. Dell'installazione di quest'ultimi, l'utente è obbligato a dare informazione al Comune.

Usi industriali. 9 - Agli insediamenti industriali ovvero artigianali (a seconda dell'attività svolta) l'Amministrazione Comunale può imporre gli accorgimenti tecnologici atti a limitare ogni superfluo prelievo dell'acqua, nonché quelli atti a favorire il riciclo e recupero delle acque utilizzate nel ciclo produttivo, limitando così l'impiego di acqua di falda o di sorgente. 10 - Quando l'approvvigionamento avviene da fonti diverse dall'acquedotto com.le, (acqua di falda o di sorgente, acque superficiali o profonde, etc.), devono essere realizzate scelte razionali, sia dal punto di vista tecnico che economico, relativamente ai diversi impieghi, in modo da assicurare a ciascun uso la risorsa più idonea, con la possibilità di integrare l'uso delle acque fra vari settori (agricolo, civile, industriale). Le disposizioni in materia possono essere date sia dal Comune che dalle autorità competenti al controllo degli scarichi idrici, ai sensi della L. 319/76. Se l'insediamento produttivo utilizzerà acque di falda, l'apertura del relativo pozzo è soggetta ad autorizzazione comunale. 11 - Gli utenti che provvedono in modo autonomo all'approvvigionamento idrico, senza essere allacciati ai pubblici servizi, devono mettere in opera idonei strumenti misuratori di portata delle acque prelevate e fornire al Comune l'analisi chimica e batteriologica dell'acqua prelevata con periodicità non superiore ad un anno. Per ogni ulteriore specificazione ed integrazione al presente paragrafo occorre far riferimento al R.A.C..

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ART. 9.2 - Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti civili

1 - Sulla base dei disposti della L. n. 690/1976, si intende per "insediamento civile" uno o più edifici o manufatti, collegati tra di loro in una determinata area dalla quale si dipartono uno o più scarichi terminali. Tali edifici possono essere adibiti a civile abitazione o ad attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, religiosa o di culto o comunque ad una qualsiasi altra attività che dia luogo soltanto a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti di tipo abitativo.

Esistono diversi modi di scaricare le acque reflue provenienti da insediamenti civili:

a) - Smaltimento nelle zone servite da fognatura dinamicaSono sempre ammessi gli scarichi in pubbliche fognature di qualsiasi dimensione, purchè rispettino i regolamenti emanati dal Comune (R.F.C.). Tali scarichi possono essere di:

- acque meteoriche o bianche, da raccogliere e smaltire a mezzo di apposita e distinta condotta;

- acque nere - I relativi scarichi devono essere convogliati all'innesto della fognatura per le acque nere, in corrispondenza del quale il privato deve allacciarsi a sua cura e spese, sotto il controllo e le direttive del Comune.

Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte di qualsiasi tipo devono essere impermeabili alle penetrazioni di acqua dall'esterno, alla fuoriuscita di liquami dal loro interno e costruiti con materiale resistente alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico provocate dalle acque correnti in esse.

Qualora la fognatura sia provvista di impianto centralizzato per la depurazione, il Comune può vietare l'immissione di quegli scarichi che siano ritenuti incompatibili con il tipo di trattamento previsto.

In tutti i casi l'allacciamento del privato alla fognatura deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio nelle forme previste dal R.F.C.

Tutte le volte che è tecnicamente possibile, il privato è obbligato dal Comune ad allacciarsi alla fognatura o tramite un tratto di tubazione che sversi a gravità o tramite un collegamento provvisto di un idoneo sistema di pompaggio; in ogni caso, al piede di ciascuna colonna montante di scarico, all'esterno dell'edificio, deve essere posto un pozzetto bicamerale di dimensioni almeno pari a 0,40 x 0,40 m. La colonna montante deve essere prolungata oltre la copertura tramite una tubazione dello stesso diametro della colonna e coperta in sommità da un cappellotto.

a1) - Località servite da fognatura pubblica provvista di impianto di depurazione terminale. Nelle località servite da pubblica fognatura fornita di impianto depurativo terminale le calate delle acque nere e reflue verranno collegate alla fognatura pubblica mediante un tratto di tubazione (privata); alla base della calata dovrà prevedersi un pozzetto sifonato (sgrassatore) ispezionabile, delle dimensioni minime di 40 x 40 cm.

a2) - Località servite da fognatura pubblica priva di impianto depurativo terminale.5 - Nelle località servite da pubblica fognatura priva di impianto depurativo terminale le calate delle acque reflue nere devono immettersi in idonei pozzetti di ispezione a sifone delle dimensioni minime di 50 x 50 cm, i quali devono a loro volta collegarsi mediante condutture interrate alla prima camera della fossa settica tricamerale che serve alla

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chiarificazione delle acque nere, mentre quelle chiare devono immettersi in idonei pozzetti di ispezione degrassatori, i quali devono a loro volta collegarsi mediante condutture interrate alla seconda camera della fossa settica tricamerale.Le condutture interrate che convogliano gli affluenti delle fosse settiche devono essere munite di idonei pozzetti di ispezione a sifone e collegarsi entro i limiti interni della proprietà privata; la confluenza delle acque nere con quelle piovane è consentita. di norma, solo all'uscita dalla terza camera (che serve per la sedimentazione delle acque reflue), a livello del pozzetto finale, purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque piovane ed acque nere.

b) - Smaltimento nelle zone non servite da fognatura dinamica In tutte quelle zone prive di fognatura com.le, gli scarichi delle acque nere provenienti da

insediamenti civili devono essere autorizzati preventivamente dal Responsabile del Servizio.

Tutte le calate delle acque reflue(bionde e nere) devono essere dotate in basso, a livello del marciapiede o del terreno circostante, di pozzetti ispezionabili sifonati. Quest'ultimi devono essere collegati tramite condutture interrate ad un impianto di depurazione, che verrà dimensionato sulla base dell'utenza equivalente (vedi art. 9.8) prevista per la zona da servire. In ogni caso la confluenza delle acque meteoriche e delle acque reflue è ammessa soltanto a valle dell'impianto di depurazione. Il recapito finale delle acque reflue, una volta depurate, come di quelle meteoriche, deve essere approvato dall'U.T.C. e dal funzionario dell'U.S.L. competente per territorio.

Si distinguono i seguenti possibili casi:b1) Insediamenti civili di entità inferiore a 50 abitanti equivalenti ovvero, in generale,

per insediamenti civili di modesta entità.Per gli scarichi di tali insediamenti, sono consentite le fosse settiche tipo Imhoff,

realizzate a perfetta regola d'arte allo scopo di evitare infiltrazioni nel terreno circostante del liquame non ancora ossidato e consentire solo l'uscita continua delle acque reflue ormai chiarificate. Tali fosse devono essere provviste di idoneo tubo di ventilazione, del diametro minimo pari a 8 cm, ed avere facile accesso dall'alto allo scopo di favorire il più possibile la manutenzione.

Devono essere posizionate a distanza non inferiore a 15 m da qualunque condotta o serbatoio adibito ad uso idrico o pozzo e a distanza di almeno 1 m dalle fondazioni.

I pozzi neri possono venire realizzati soltanto per abitazioni o locali privi di distribuzione idrica interna e con dotazione inferiore a 30 - 40 litri al giorno pro-capite, con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni, di cucine, di lavanderie e simili. Nella costruzione dei pozzi neri dovrà essere assicurata la perfetta tenuta delle pareti e del fondo, avendo cura di ubicarli a distanza di almeno 50 m da serbatoi per acque potabili, pozzi e condotte idriche e a distanza di almeno un metro dalle fondazioni.

I pozzi neri devono avere capacità di 350 - 400 litri per utente e per un numero massimo di utenti pari a 20 persone.

Sia nei pozzi neri che nelle fosse Imhoff le acque reflue trattate devono essere esclusivamente quelle provenienti dall'interno delle abitazioni, con esclusione completa delle acque meteoriche.

Ai sensi della legislazione vigente, le vasche settiche di tipo tradizionale non sono accettabili per nuove installazioni mentre possono essere realizzate soltanto in sostituzione di quelle già esistenti, nel rispetto delle caratteristiche descritte dall'Allegato 5 delle "Disposizioni del M. LL.PP. - Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.

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In tal senso il Comune redigerà un programma di ammodernamento o sostituzione degli impianti attuali che non fossero rispondenti alla normativa sopra citata.

b2) Insediamenti civili di entità superiore a 50 vani o 5000 mc ovvero di grande entità.Per tali insediamenti le acque reflue devono essere convogliate in depuratori di

caratteristiche e dimensioni commisurate all'utenza prevedibile per l'insediamento. In particolare l'effluente già trattato deve essere immesso all'esterno secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione comunale.

Le autorità competenti al controllo (Comune, U.S.L., etc.) possono fissare la normativa atta ad assicurare l'accettabilità dell'effluente di cui sopra.

ART. 9.3 - Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti produttivi

Ai sensi dell'art. 1 - quater della L. n. 690 del 1976, gli insediamenti produttivi sono quelli costituiti da uno o più edifici nei quali si svolgono attività di produzione di beni a carattere di permanenza e stabilità con esclusione degli impianti e manufatti dove si svolgono attività di lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti derivanti unicamente dalla conduzione delle stesse aziende nell'esercizio dell' agricoltura.Gli scarichi di tali insediamenti sono soggetti alla seguente normativa:a) in caso di scarico in corsi d'acqua superficiali, essi devono rispettare, sino

dall'attivazione, i limiti di accettabilità fissati dalla tabella 1 allegata alla L. n. 319/1976, con successive modifiche ed integrazioni apportate dalla L. n. 650/1979;

b) in caso di sversamento in fognature pubbliche, prima che entri in funzione l'impianto di depurazione, essi devono risultare conformi ai limiti di accettabilità fissati dalla tabella C allegata alla legge di cui sopra. Successivamente all' avvio di tale impianto epurativo, gli scarichi devono adeguarsi ai limiti di accettabilità ed alle prescrizioni di regolamento fissate dal Comune o dall' Ente che gestisce tale impianto. Il Comune può imporre norme e prescrizioni di regolamento anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto di depurazione;

c) lo sversamento degli scarichi può avvenire anche a livello del terreno, purché adibito ad uso agricolo a condizione che essi siano effettivamente utili alla produzione agricola, o nel sottosuolo - senza compromettere le falde acquifere - ma nel rispetto delle norme igieniche in vigore da parte delle U.S.L. in attesa di specifiche norme a carattere statale o regionale;

d) gli scarichi degli insediamenti produttivi dovranno adeguarsi alle specifiche di questo R.E. seguendo tempi e procedure previste dalle leggi vigenti;

e) tutte le opere che si configurino come interventi volti al disinquinamento, vengono considerate di manutenzione straordinaria e quindi autorizzate secondo quanto previsto nella L. n. 457/1978 dal Comune, che ha trenta giorni di tempo per rispondere all'interessato che abbia presentato la domanda;

f) il Comune o comunque l'autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie allo scopo di verificare le condizioni atte a realizzare gli scarichi. In particolare, gli scarichi parziali contenenti le sostanze previste al punto n.10 delle tabelle A e C allegate alla L. n. 319/76, modificata dalla L. n. 650/79, possono essere oggetto di trattamento di tipo particolare prima della loro immissione nello scarico generale. L'Ente preposto alla sorveglianza può imporre l'installazione di strumenti di controllo degli scarichi aventi potenziale pericolosità per il pubblico. Le eventuali spese di acquisto, installazione e gestione di tali strumenti sono a totale carico del titolare della fognatura;

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g) gli insediamenti agricoli possono essere assimilati a quelli civili o industriali sulla base della delibera emessa dal "Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento", in data 8.5.1980.

ART. 9.4 - Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti di tipo misto

1 - Gli scarichi provenienti da insediamenti civili di classe "B", ai sensi dell'art.. 22 L.R. 23/01/86 N° 5, (vale a dire insediamenti sia civili che produttivi) sono soggetti alle norme stabilite agli artt. della L.R. 5/86.2 - Le opere da realizzare per l'attuazione dei programmi di disinquinamento vengono considerate opere di manutenzione straordinaria e vengono pertanto, assoggettate alle procedure autorizzative.3 - L'Autorità competente al controllo é autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla trasformazione degli scarichi.

ART. 9.5 - Impianti igienici

1 - Ogni accessorio igienico (wc, lavandino, vasca, doccia, acquaio, ecc.) deve essere di materiale resistente, impermeabile e di facile lavatura.I wc devono essere forniti di apparecchi per cacciata di acqua di portata non inferiore a litri 6/8, salvo l'adozione del lavaggio con velo di acqua continua per gli orinatoi.2 - Tutti i tubi di scarico dei wc, lavabi, acquai, ecc. devono essere forniti di sifone idraulico ad evitare esalazioni moleste.3 - La camera di sifone di ciascun wc deve essere ventilata mediante una conduttura di aerazione diversa da quella di scarico e comunicante con una conduttura verticale di aerazione sfociante in alto sul tetto.4 - Le calate verticali di scarico e le condotte interrate delle acque reflue devono essere fatte in materiale resistente ed impermeabile (P.V.C. tipo Super, Geberit, etc.) con giunture a perfetta tenuta, in numero e diametro atti a ricevere e convogliare le acque fino alla pubblica fognatura o ad altra destinazione come meglio descritto in seguito. 5 - Le calate che servono allo scarico dei w.c., delle turche e degli orinatoi devono essere distinte da quelle dei lavabi, dei bidet, delle docce e delle vasche da bagno. 6 - Potrà derogarsi da queste prescrizioni soltanto nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente; occorrerà pero' in alternativa, che siano posti in opera adeguati impianti a sifone, pozzetti anti-odore e simili per ovviare ai problemi igienico-sanitari relativi al collegamento tra tubi di scarico delle acque nere con quelli delle altre acque reflue.7 - Le calate delle acque reflue devono essere inserite all'interno di cassette di isolamento nelle murature o entro cavedi, venire poi prolungate sopra la copertura dell' edificio, ad almeno un metro in altezza dalla linea di colmo del tetto più alto nel raggio di 10 m, avere l'estremità superiore dotata di cappellotto di ventilazione e di reticella contro gli insetti.8 - Le condotte interessate dalle acque reflue devono essere provviste di pozzetti di ispezione sia nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione o di livello o la confluenza di più condutture che nei punti indicati dall'U.T.C. sulla base del progetto presentato dal richiedente concessione o autorizzazione edilizia.

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9 - Lo smaltimento dei liquami provenienti dalla fognatura privata, a seconda del tipo di recapito finale, può essere distinto nei seguenti casi:

ART. 9.6 - Impianti di smaltimento delle acque reflue

1 - Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli edifici civili sul suolo o in sottosuolo può avvenire mediante:

a) - Accumulo e fermentazione (pozzi neri) con estrazione periodica del materiale.

b) - Chiarificazione e ossidazione: con chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica di tipo Imhoff, seguita da ossidazione per:- impianto di depurazione a fanghi attivi a ossidazione totale atto a garantire il rispetto della tabella "K" di cui all'art. 24 L.R. 5/1986;- dispersione nel terreno mediante sub irrigazione (punto 5 delle Norme Tecniche Generali sulla natura e consistenza generale degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc. di cui alla Delibera C.I. del 4/2/1977).

c) - Dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti (punto 6 delle Norme Tecniche c.s.)

d) - Percolazione nel terreno mediante sub irrigazione con drenaggio (punto 7 delle Norme Tecniche c.s.)2 - Fermo restando il dimensionamento e funzionamento delle fosse settiche così come illustrato successivamente per quanto riguarda le caratteristiche alle quali devono soddisfare i sistemi di dispersione e percolazione, l'ubicazione delle fosse e degli impianti di depurazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno un metro dai muri di fondazione e non meno di 10 metri da qualunque pozzo condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile.3 - Lo smaltimento per accumulo e fermentazione (pozzi neri) può essere usato solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione non superiore a 30-40 litri giornalieri procapite e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni, di cucine e lavanderie.4 - I pozzi neri devono essere costruiti con caratteristiche tali da assicurare una perfetta tenuta delle pareti e del fondo, onde proteggere il terreno circostante da infiltrazioni, da rendere agevole l'immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico; devono inoltre essere interrati all'esterno dei fabbricati, a distanza. di almeno 50 cm. dai muri di fondazione e di almeno 10 metri da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile.5 - Le dimensioni del pozzo nero devono essere tali da assicurare una capacità di 300/400 litri per utente, per un numero di utenti non superiore a 18-20 persone.6 - In tutti i manufatti destinati alla depurazione i liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni, con esclusione di immissioni di acque meteoriche.7 - Nelle zone non servite da fognature le acque meteoriche devono essere opportunamente convogliate, allontanate dall'edificio e fatte confluire verso colatori o corsi di acqua in modo da evitare l'impaludamento o danni, anche alle proprietà circostanti.8 - Tutte le fosse settiche ed i pozzi neri devono essere periodicamente svuotati secondo le modalità descritte nei regolamenti e leggi vigenti.

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ART. 9.7 - Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque reflue

1 - Ciascuna fossa settica ed ogni impianto di depurazione devono essere dimensionati in rapporto all'utenza da servire, costituita dal numero di "abitanti equivalenti".

"L'abitante equivalente" é ottenuto in base al parametro di 130 g COD per abitante/giorno o di 200 lt. di acqua di scarico per abitante/giorno.

Il dimensionamento, ovvero il calcolo degli equivalenti avrà a base quel valore (COD o volume acqua di scarico) da cui risulterà il numero maggiore di abitanti equivalenti (art. 4 Legge Regionale 16.1.95 n° 5 e successive modifiche ed integrazioni.2 - Per "abitante equivalente" deve intendersi uno dei seguenti casi:a) n. 5 posti di alunno in edifici scolastici o istituti di educazione;b) n. 5 dipendenti in edifici destinati ad uffici, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione, negozi o esercizi commerciali in generale; in ospedali, case di cura, ospizi e simili;c) n. 3 posti in ristoranti, trattorie, mense aziendali e simili; d) n.1 posto letto in edifici alberghieri, turistico-ricettivi e simili;e) n. 1 abitante in edifici di civile abitazione che a sua volta corrisponde a circa 100 mc di volume residenziale.3 - Per il conseguimento dei limiti contenuti nella tabella K di cui alla L.R. 5/86 sono consentite le pratiche d'uso sia delle fosse settiche tradizionali che di quelle di tipo Imhoff.4 - Le fosse e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in proporzione al numero degli abitanti equivalenti serviti. 5 - La fossa settica di tipo tradizionale deve possedere i seguenti requisiti:

- essere a tre o più camere, per la chiarificazione di acque nere e di altre acque reflue;

- avere una capacità utile complessiva di 0,35/0,40 mc. per abitante equivalente per le piccole utenze e 0,25/0,30 mc. per a.e. per utenze superiori alle 5 (cinque unità);

- presentare una altezza del liquido mai inferiore a mt. 1,50;- avere i dispositivi per l'afflusso e il deflusso dei liquami, così come quelli per la

comunicazione da una camera all'altra, realizzati a "T" ad "H ", ed a "U" rovesciate, in gres o altro materiale di pari resistenza, di diametro non inferiore a cm. 10, opportunamente prolungati così da pescare per almeno cm. 40 al di sotto del livello del liquido;

- avere le pareti ed il fondo dello spessore di almeno cm. 20 costruiti in mattoni pieni e malta cementizia, oppure in calcestruzzo armato e doppi chiusini in cemento armato: sono utilizzabili manufatti prefabbricati in c.a. previa formazione di soletta di base e rinfianchi in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 15;

- essere munite di idoneo tubo di ventilazione.6 - La fossa settica di tipo Imhoff deve possedere i requisiti seguenti:

- permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, una idonea. raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante, l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato;

- avere una capacità utile complessiva di 0,25 mc. per abitante equivalente per le piccole utenze e 0,15/0,17 mc. per a.e. per utenze superiori alle 5 (cinque) unità; - avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione.7 - Sia le fosse settiche a più camere che quelle di tipo Imhoff devono essere completamente interrate.

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8 - Le fosse settiche, prima di essere utilizzate, devono essere completamente riempite d'acqua; nel corso del sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità e agibilità verrà verificato il rispetto della presente prescrizione.

Le fosse Imhoff, quelle settiche ed i pozzi neri devono essere periodicamente svuotati e ripuliti in modo conforme ai regolamenti ed alle leggi vigenti.

ART. 9.8 - Impianto di smaltimento delle acque piovane

1 - I canali di gronda ("grondaie"), le "calate" verticali di scarico e le condutture interrate per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane devono essere realizzate in materiale resistente ed impermeabile (rame, lamiera zincata, etc.), essere provviste di giunture a tenuta ed in numero e sezione sufficiente a ricevere e convogliare le acque meteoriche fino alla fognatura pubblica (bianca) o, in mancanza di essa, fino alla destinazione indicata dall' U.T.C. L'ampiezza delle tubazioni (diametro) deve essere commisurata alla portata delle canale di gronda e quindi alla superficie della copertura.2 - Le coperture degli edifici prospicienti il suolo pubblico o di uso pubblico devono avere grondaie, mentre quelle prospicienti aree private possono non averle per gli edifici situati a quote superiori a 1400 m s.l.m. Il proprietario, o chi per lui, è tenuto alla manutenzione delle gronde e dei pluviali ed alla eventuale riparazione che si rendesse necessaria in caso di danni provocati dalla neve e dal gelo.3 - Le calate verticali di scarico devono essere applicate all' esterno dell' edificio in linea di massima fino a 4 m dal suolo; da tale altezza al terreno circostante devono essere posizionate entro cassette di isolamento nella muratura soltanto pero' per prospetti che fronteggino spazi pubblici. Devono essere realizzati dei pozzetti di ispezione, di dimensioni minime 20 x 20 cm, provvisti di chiusura idraulica, sia all'estremità inferiore di ogni calata, sia nei punti in cui le condotte fognanti interrate presentino un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture. 4 - Le acque meteoriche devono sversare in corsi d'acqua esistenti o verso colatoi o comunque essere allontanate dall'edificio, allo scopo di prevenire eventuali danni alle proprietà limitrofe. L'eventuale allacciamento alla pubblica fognatura deve sempre essere preceduto da un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti interni della proprietà.5 - E' tassativamente proibito sversare nelle condutture o nei pozzetti delle acque piovane eventuali acque reflue di alcun genere. La confluenza delle acque piovane con le altre acque reflue sarà consentita soltanto a livello del sopra citato pozzetto finale di ispezione, a condizione che la fognatura pubblica non sia del tipo a doppia canalizzazione, cioè separata per acque bianche e reflue. Le coperture antistanti il suolo pubblico o di uso pubblico devono essere provviste di paraneve allo scopo di garantire in ogni caso l'incolumità dei pedoni e dei veicoli dalla caduta di neve da esse.5 - E' vietata la realizzazione di condotte di scarico all'esterno delle facciate degli edifici, escluso i pluviali per le acque meteoriche.

ART. 9.9 - Impianto elettrico ed impianto ascensore

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9.9.1 - Impianto elettrico.

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Ogni edificio che contenga vani abitabili deve essere provvisto di impianto elettrico realizzato secondo le norme CEI (Commissione Elettrotecnica Italiana), ammesso che non esistano norme o prescrizioni particolari per determinate destinazioni d'uso. Negli edifici a maggior rischio di esplosione o di incendio, le caratteristiche degli impianti elettrici dovranno essere più curate e tali da rispettare la classificazione definita dalle stesse norme CEI.

Gli impianti per ascensori, montacarichi, montalettighe e simili, devono rispettare le specifiche norme di prevenzione degli incendi e degli infortuni. Per tutti gli edifici a carattere sociale (ospedali, case di cura, scuole, uffici pubblici, etc.), l'impianto ascensore deve essere realizzato nel rispetto dei requisiti fissati dal D.P.R. n. 384/78, relativamente alle barriere architettoniche.

ART. 9.10 - Impianti di aereazione

1 - Qualora il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, intenda realizzare un impianto di aereazione artificiale oppure di aria condizionata, il Sindaco ha la facoltà, caso per caso, sentite le C.E. e C.U., di fissare prescrizioni particolari a seconda del tipo di immobile in cui si intenda intervenire, sia esso esistente o di nuova costruzione, del tipo di impianto che si intende costruire e delle varie categorie dei locali interessati con particolare attenzione alla loro destinazione d'uso. In qualsiasi caso, il richiedente deve allegare alla richiesta uno schema dell'impianto e, in caso di necessità valutata dall'U.T.C., il progetto dello stesso, insieme ad una relazione redatta da un professionista abilitato che ne illustri le caratteristiche tecniche.2 - Il rilascio dell' autorizzazione di abitabilità o di agibilità è subordinato al collaudo dell'impianto ed alla verifica del suo perfetto funzionamento da parte dei competenti uffici del Comune. Il collaudo dovrà essere eseguito a cura del proprietario dell'immobile e consegnato al Comune prima della visita di abitabilità o agibilità.3 - L'aereazione di un edificio può avvenire per:- ventilazione meccanica;- condizionamento dell' aria.

Ventilazione meccanica4 - Si ricorre alla ventilazione meccanica quando le caratteristiche tipologiche dell'edificio non permettono di sfruttare la ventilazione naturale in ogni vano. Il ricambio medio orario non deve essere inferiore a quattro volte il volume del locale ogni ora. Per i servizi igienici ed i bagni sprovvisti di aereazione diretta è ammessa la ventilazione meccanica tramite condotto di aereazione sfociante sulla copertura e fornito di elettroaspiratore. Anche in questi casi il ricambio medio orario deve essere pari a quanto sopra specificato, così come per i casi di cucina in nicchia o posto cottura, eventualmente realizzate in adiacenza al soggiorno.

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9.9.2 - Impianto ascensore

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Condizionamento dell'aria5 - Ogni impianto di condizionamento deve essere progettato e realizzato in conformità dei "Consigli U.N.I." corrispondenti alla L. 584/1975. L'impianto deve garantire una portata d'aria sufficiente in rapporto alle dimensioni dei locali e caratteristiche tali da assicurare requisiti igienico-sanitari commisurati alla destinazione d'uso dei locali.

ART. 9.11 - Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli incendi

1 - In qualsiasi tipo di fabbricato occorre che siano rispettate le norme di prevenzione degli incendi, come riportato dalle leggi, decreti e raccomandazioni emanate dai vari Ministeri preposti a tale tutela (vedi bibliografia). Allo scopo di fornire un primo riferimento riguardante alcune caratteristiche fondamentali da osservare ai fini della prevenzione incendi, si elencano le seguenti prescrizioni:a) in tutti gli edifici, di qualsiasi tipo e destinazione d'uso, è vietato l'uso di pareti divisorie in materiali combustibili; sono però ammesse le pareti mobili aventi

carattere di infisso (in alluminio anodizzato e vetro, in cartongesso, etc.):b) gli edifici di nuova costruzione devono avere le strutture portanti orizzontali (solai) ed

oblique (coperture) in materiale incombustibile (cemento armato, latero-cemento, acciaio, etc.); in particolare i solai e le coperture sopra garages, locali caldaie, magazzini di deposito di materiale incombustibile, devono essere sempre in struttura laterizia, essere sempre provvisti di una soletta in cemento armato di almeno 4 - 5 cm di spessore;

c) ogni vano scale deve essere provvisto di una apertura munita di infisso apribile all'ultimo piano; i vani scale "a pozzo" sono ammissibili esclusivamente per edifici di altezza inferiore a 14 m;

d) i vani scale e gli ascensori possono essere prolungati fino al piano interrato o seminterrato adibito a cantine soltanto attraverso zone scoperte e disimpegni aereati dall'esterno in modo diretto per una superficie minima di 1,00 mq e provvisto di porta metallica;

e) le pareti dei vani scale, dei vani ascensori e dei montacarichi e passavivande devono avere spessore minimo di due teste, se in muratura, e di 15 cm se in cemento armato;

f) ogni vano scale può servire fino a 500 mq di superficie utile coperta per ciascun piano;g) la struttura portante della sede ed i pianerottoli devono essere in cemento armato o in

materiale con analoghe caratteristiche di resistenza termica; la larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di due piani deve essere maggiore od uguale ad un metro salvo che specifica normativa non richieda dimensioni diverse;

h) per gli edifici realizzati in struttura metallica, occorre fare riferimento alla norme di cui alla Circolare n. 91 del Ministero dell'Interno - Direzione Generale Protezione Civile e Servizio Antincendi del 14.9.61- Fabbricati a strutture in acciaio destinati ad uso civile.

ART. 9.12 - Centrali termiche

1 - In generale, allo scopo di contenere il consumo energetico negli edifici civili pubblici o privati - con l'esclusione di quelli adibiti ad attività artigianali ed industriali - gli impianti termici per il riscaldamento degli impianti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentati da combustibili solidi, liquidi e gassosi, devono essere realizzati in modo da garantire una temperatura interna dell'aria non superiore a 20 gradi centigradi, avendo riguardo alle condizioni climatiche della zona in cui si trovano ubicati

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gli edifici ed al coefficiente volumico globale di isolamento termico. Può essere prevista la fornitura di temperatura anche superiore, in deroga a quanto sopra, nel caso di particolari esigenze legate alla situazione climatica, particolarmente instabile all'Abetone.2 - Gli impianti tecnici devono essere costruiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alla L. n. 996 del 26.7.65, alla L. n. 615 del 13.7.66, alla L. n. 373 del 30.4.76, ai relativi regolamenti di esecuzione ed in generale devono rispettare le prescrizioni seguenti, distinte a seconda della potenzialità della centrale termica (c.t.) e del tipo di combustibile usato.3 - Si ricorda che per potenzialità di un impianto tecnico si intende la somma delle potenzialità dei singoli apparecchi installati in ciascun locale, destinati al riscaldamento centralizzato degli edifici ed alla produzione di acqua calda.4 - Si distinguono i seguenti casi fondamentali:a) centrali termiche a combustibile liquido;b) centrali termiche a gas metano;c) centrali termiche a gas di petrolio liquefatto (G.P.L.)

Per quanto riguarda i locali in cui si trovano le caldaie ed i bruciatori per gli impianti di potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h, essi devono sempre avere aereazione dall'esterno tramite una o più aperture (porte, serrande, etc.) di superficie netta non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale; per gli impianti di potenzialità fino a 1.000.000 di Kcal/h o superiore, la superficie netta dell'apertura deve essere almeno pari ad 1/20 della superficie del vano. In ogni caso la superficie minima per il locale adibito a centrale termica deve essere di 6 mq. Gli impianti di potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h devono essere realizzati avendo cura di rispettare le norme antincendio soltanto se alimentati da combustibile liquido contenuto in serbatoi di capacità complessiva superiore a 500 litri.In tutti gli impianti termici aventi lo scopo di riscaldare o produrre acqua calda per gli edifici civili o simili, definiti come tali ai sensi della L. n. 860 del 27.5.56, devono essere osservate le norme di sicurezza ai fini della prevenzione degli incendi di cui al D.P.R. n. 1391 del 22.12.70.Si può destinare a c.t. un qualsiasi vano di un edificio oppure un fabbricato appositamente destinato a tale uso purchè alle seguenti prescrizioni:a) essere ubicato al piano terra;b) almeno una parete del locale confini a cielo libero;c) le strutture murarie orizzontali e verticali presentino una resistenza al fuoco non minore

di 120 minuti primi;d) l'altezza netta fra il pavimento ed il soffitto non sia inferiore a 2,50 m;e) la soglia della porta del locale sia rialzata rispetto al pavimento di almeno 20 cm;f) per l'altezza di 20 cm sia la parete del vano che il pavimento siano impermeabili al

liquido combustibile adoperato;g) il locale non abbia aperture di comunicazione con locali ad uso diverso da esso, allo

scopo di evitare la propagazione di un eventuale incendio;h) l'accesso sia assicurato direttamente da spazi a cielo scoperto;i) le porte siano sempre agibili verso l'esterno ed incombustibili;

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9.12.1 Centrali termiche a combustibile liquido

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l) la presenza della c.t. sia evidenziata con apposito cartello con l'indicazione: "centrale termica" ben visibile e leggibile.

Circa i locali destinati al deposito di combustibili, essi devono avere aereazione diretta dall'esterno mediante aperture di una superficie netta non inferiore ad 1/30 della superficie del vano ed in ogni caso non inferiore ad 1 mq; tali aperture non devono essere dotate di infisso che ostacoli in alcun modo l'aereazione. Tali locali possono trovarsi sia all'esterno degli edifici che al loro interno, ma in quest'ultimo caso devono avere una parete a diretta comunicazione con l'esterno.Riguardo ai canali da fumo ed ai camini, le loro dimensioni e caratteristiche devono rispettare la specifica normativa di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. 1931/1979 circa la superficie delle sezioni da usare, la loro posizione, dimensioni, raccordi, forma e quanto altro.

Nella previsione futura che anche l'Abetone venga servito da gas di rete (metano), occorre che ciascun impianto termico sia realizzato con riguardo alle seguenti prescrizioni circa le varie potenzialità:a) gli impianti devono essere installati soltanto in locali fuori terra, ubicati presso strade,

spazi aperti, cortili o simili e non devono trovarsi in diretta comunicazione con piani sottostanti o sovrastanti cavedi;

b) non devono essere adiacenti a locali di pubblico spettacolo o destinati ad affluenza di pubblico o passaggio di persone;

c) devono essere realizzati con materiali capaci di impedire qualsiasi infiltrazione di gas e resistenti al fuoco per almeno 120 minuti primi;

d) devono essere sempre aereati tramite aperture, a diretto contatto con l'esterno, di superficie non inferiore a 1/10 della superficie in pianta del locale stesso, con un minimo di 1 mq; almeno 1/3 della superficie totale delle aperture deve trovarsi a filo del pavimento;

e) il vano ad uso c.t. deve essere provvisto di accesso direttamente dall'esterno;f) l'altezza netta di esso non deve essere inferiore a 2,50 m ed in ogni caso la distanza fra la

superficie superiore della caldaia ed il soffitto non deve essere minore di 1,00 m;g) la minima distanza fra le pareti della caldaia e quelle del locale deve essere almeno pari

a 60 cm e 130 cm fra quella del bruciatore ed i muri perimetrali.

Per le centrali termiche di questo tipo, con potenzialità superiore a 30.000 Kcal/h, devono osservarsi le stesse norme riportate al paragrafo 9.12.2.

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9.12.2 Centrali termiche a gas di rete

9.12.3 - Centrali termiche a G.P.L. (Gas di petrolio liquefatto)

9.12.4 - Prescrizioni varie

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a) CoibentazioniIn tutti gli impianti civili le tubazioni di qualsiasi diametro e tipo devono essere coibentate

in modo opportuno.b) Relazione tecnicaNel caso in cui si voglia progettare una nuova c.t. o ristrutturarne una già esistente, con

modifica sostanziale delle caratteristiche tecniche, occorre che vengano specificati i seguenti elementi, a corredo della documentazione di cui alla L. 10/91 e regolamento d'applicazione:1) volume dell'edificio espresso in metri cubi;2) coefficiente volumico, distinto in calore consentito dalla legge e valore di progetto;3) potenza termica massima consentita e potenza termica del generatore;4) schema della rete di distribuzione con indicazione delle caratteristiche dei componenti

e delle coibentazioni;5) caratteristiche della c.t. e del sistema automatico di regolazione;6) fabbisogno termico per ogni vano, anche per quegli ambienti aventi particolari

esigente termiche tali da giustificare una temperatura superiore a 20 gradi centigradi (°C);

7) rapporto fra il consumo previsto di combustibile ed il volume dell'edificio.Tale rapporto non va indicato per c.t. con potenza termica del focolare inferiore a 100.000 Kcal/h, ovvero 116.000 W.

c) Impianti vari. Gli impianti di potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h destinati sia ad impianti

centralizzati di riscaldamento alimentati con combustibile liquido, che a forni di panificazione o pasticceria, alimentati da combustibile solido o liquido sono soggetti ai controlli per la prevenzione degli incendi.

ART. 9.13- Impianti per l'utilizzo di energie alternative o integrative

1 - Nel caso di utilizzazione negli edifici di fonti energetiche non tradizionali (ad es. solare, eolica, geotermica) alternative o integrative di quelle comunemente note, i relativi impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sono soggetti alle agevolazioni fiscali previste dall'art.56 della L. 457/78.2 - E' autorizzabile da parte del Comune la costruzione o la riattivazione di impianti elettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni, pur nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza, su tutto il territorio comunale. Si intendono per tali, quegli impianti elettrici con potenza nominale media annua massima di 3.000 Kw, secondo quanto riportato nel T.U. n. 1775 dell'11.12.1933, poi modificato dalla L.n.7 del 24.1.77.Relativamente alla definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi, occorre riferirsi al D.M. 22.6.1983.

ART. 9.14 - Depositi temporanei di rifiuti solidi urbani

1 - I fabbricati singoli o a gruppi (isolati) o in frazione decentrata o meno, siti nel territorio com.le, che siano di nuova costruzione o ristrutturati, devono disporre di un deposito per i contenitori dei rifiuti. Essi possono essere di proprietà privata o pubblici, quest'ultimi posizionati dal Comune nel periodo estivo, poichè nel periodo invernale impossibile

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disporre di tali manufatti causa l'eventuale stato di pericolo per i mezzi sgombraneve che potrebbero urtarli. 2 - Tali depositi devono trovarsi prossimi alla strada (statale, comunale, privata o vicinale), dotati di facile accesso al personale del settore nettezza urbana del Comune. 3 - Tali contenitori non devono essere assolutamente posizionati in modo da ostacolare il transito dei veicoli ed in particolare dei mezzi sgombraneve d'inverno; nel caso in cui venisse accertata la presenza di taluni di essi in punti di possibile transito, verranno rimossi dal Comune a spese dei singoli proprietari.4 - Per ottenere l'autorizzazione alla costruzione di depositi temporanei per rifiuti, in muratura, in ferro o in cemento armato, il richiedente è tenuto a presentare all'U.T.C. un'apposita domanda in carta libera, corredata da due copie di una planimetria in scala 1:1000 o 1:2000 (aereofotogrammetrico o altro tipo) in cui sia facilmente riscontrabile l'area di pertinenza dell'edificio o degli edifici da servire, con evidenziato in rosso l'ubicazione dei manufatti da realizzare.5 - L'autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile del Servizio su parere dell'U.T.C. e dei Vigili Urbani e risulterà sulla copia del disegno restituita al richiedente, opportunamente timbrata e firmata. In ogni caso è vietata la costruzione e l'uso di canne di raccolta o di caduta delle immondizie.

ART. 9.15 - Prevenzione emissioni atmosferiche

1 - Negli edifici civili le cucine ed i posti di cottura in genere devono essere dotati di camini o canne di eliminazione di fumi e vapori, di sezione opportuna e scarico sulla copertura. Anche i locali adibiti a servizi igienici devono avere idoneo impianto di aspirazione forzata con scarico sulla copertura, se privi di aperture verso l'esterno o dotati di aperture di superficie modesta (minore di 1/9 della superficie del pavimento).2 - Le centrali termiche, gli apparecchi a fiamma libera ed in generale qualsiasi impianto di riscaldamento o di eliminazione di fumi devono essere dotati di canne fumarie di idoneo materiale, refrattario o di altro tipo, purchè in ogni caso resistente al fuoco; nel caso che si prevedano temperature di uscita dei fumi assai elevate, le strutture murarie contigue o aderenti alle canne fumarie devono essere isolate con materiali specifici. In nessun caso le canne fumarie dovranno essere contigue al vano ascensore. 3 - Tutte le canne fumarie devono essere di altezza superiore ad un metro sopra qualsiasi più prossima copertura nel raggio di 10 m dal punto in cui esse fuoriescono dalla sommità del tetto. Gli stabilimenti industriali o artigianali devono essere provvisti di impianti tali da contenere l'emissione dei fumi, gas, polveri o comunque esalazioni entro limiti accettabili ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico. 4 - In particolare l'accertamento del contributo all'inquinamento atmosferico da parte degli stabilimenti industriali od artigianali è affidato al Comitato Regionale, istituito sulla base dell'art. 5 della L. n. 615/1966, al quale il Sindaco può rivolgersi per informazioni, richieste di sopralluogo ed esame delle emissioni atmosferiche.5 - Inoltre, gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h, anche non inseriti in un ciclo di produzione industriale, installati nelle zone omogenee A e B, come definite dal D.M. 2.4.68 n. 1444, sono soggetti alla normativa di cui alla sopra citata L. n. 615/1966. Quest'ultimi impianti termici hanno le seguenti destinazioni d'uso:a) forni per il pane o forni per la ceramica o di altre imprese artigiane (vedere L. n. 860 del 25.1.1956);b) inceneritori per la distribuzione dei rifiuti (fino ad una tonnellata al giorno);c) lavanderie per biancheria e simili;

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d) lavaggio stoviglie, cucina e disinfezioni mediche;e) riscaldamento di acqua per utenze civili;f) riscaldamento di ambienti.

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PARTE VI : DEFINIZIONI URBANISTICHE

CAPITOLO X - DEFINIZIONE PARAMETRI URBANISTICI

ART. 10.1 - Superficie territoriale (St)

1 - Si intende la superficie totale della zona di espansione o di completamento perimetrata sulla cartografia dello strumento urbanistico in vigore ed ivi classificata con campitura di base. 2 - E' comprensiva della superficie fondiaria e delle aree per l'urbanizzazione primaria e di quelle per l'urbanizzazione secondaria non necessariamente indicate nelle planimetrie e che fosse necessario reperire nel corso dell'attuazione.3 - La St è misurata al netto delle strade esistenti o di progetto esterne all'area e delle zone destinate alla viabilità dal P.R.G.. e al lordo delle strade eventualmente esistenti o che saranno previste all'interno dei limiti dell'area.4 - Sulla superficie territoriale si applica l'indice di utilizzazione territoriale (Ut) fissato sulle N.T.A.

ART. 10.2 - Superficie fondiaria (Sf)

1 - Si intende la superficie ricavata dalla superficie territoriale definita come area totale, al netto delle aree destinate alla urbanizzazione primaria e secondaria. Pertanto, la Sf si identifica con l'area disponibile per la edificazione di un edificio o di un gruppo di edifici che saranno individuati su ogni singolo progetto di costruzione.2 - E' un'area a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di intervento diretto successivo o meno all'intervento urbanistico preventivo ed è comprensiva di quelle aree per l'urbanizzazione primaria non indicate dalle planimetrie, }a previste parametralmente dalle norme.3 - Nel caso di intervento urbanistico preventivo la superficie fondiaria è l'area che risulta dalla superficie territoriale (St) detratte la superficie per opere di urbanizzazione primaria (SI) e la superficie per le opere di urbanizzazione secondaria (S2).4 - Nel caso di intervento edilizio diretto la superficie fondiaria è l'area edificabile al netto delle zone destinate alla viabilità dal P.R.G.. e delle strade esistenti e al netto dagli altri spazi a destinazione pubblica.Sulla superficie fondiaria si applica l'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) definito nelle N.T.A..5 - La Sf non potrà essere frazionata e non è suscettibile di trasferimento di indice ove i lotti siano separati da spazi pubblici o di uso collettivo; per il lotti contigui sarà ammesso il trasferimento di indice a condizione che tale operazione non alteri gli indici e le prescrizioni di zona per i fabbricati esistenti o autorizzati.

ART. 10.3 - Superficie minima di intervento (Sm)

Area minima richiesta per l'intervento edilizio diretto o per l'intervento urbanistico preventivo: nel primo caso rappresenta il lotto minimo edificabile, nel secondo caso l'unità

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minima insediativa indicata espressamente nelle planimetrie o parametricamente dalle norme.

ART. 10.4 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria (S1)

Si intende quella destinata alla realizzazione di tali opere e più precisamente:- strade pedonali o carrabili;- parcheggi o piazze pubbliche;- impianti tecnologici e di servizio;- verde pubblico o attrezzato;

ART. 10.5 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (S2)

Si intende quella destinata alla realizzazione di tali opere e più precisamente:- asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo;- edifici adibiti al culto, a carattere sociale, sanitario, ricreativo, culturale e di pubblico servizio;- spazi pubblici attrezzati a parco ad uso di quartiere, per il gioco e la pratica sportiva di base;- parcheggi privati ad uso pubblico;

ART. 10.6 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

Si intende il rapporto tra la superficie massima edificabile e la superficie territoriale (numero di mq costruibili per ogni mq di St, riferito di norma all'intera zona).

ART. 10.7 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

E' la massima superficie utile (Su), espressa in metri quadrati, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf).

ART. 10.8 - Applicazione dei parametri urbanistici

1 - Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale si applicano nel caso di aree la cui edificabilità è subordinata a intervento urbanistico preventivo.2 - Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria si applicano nel caso di aree in cui è ammesso l'intervento edilizio diretto, successivo o meno all'approvazione di intervento urbanistico preventivo.3 - Gli indici riportati nella presente normativa sono sempre indici massimi.

ART. 10.9 - Superficie utile (Su)

1 - Per Superficie Utile si intende la somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori terra (compresi i vani scala e i vani ascensore), misurata all'esterno dei muri perimetrali,

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compreso il sottotetto, per la sola porzione avente altezza libera superiore a m. 1,80 misurata dal pavimento all'intradosso del solaio di copertura (Nel caso di copertura in legname si fa riferimento all'intradosso della struttura secondaria di sostegno del manto di copertura).2 - L'accertamento della esistenza nel sottotetto di superficie di altezza superiore a mt. 1,80, comunque si sia determinata, anche a sanatoria, può consentire un intervento di ristrutturazione all'interno della volumetria esistente che può comportare, con lo spostamento dei piani di calpestio, anche un incremento della superficie utile iniziale calcolata come detto al 1° comma.3 - Sono fatte salve le valutazioni circa le conseguenze, in facciata, di interventi di questo tipo, nonché i disposti normativi, eventualmente e specificamente contrari, che presiedono alle modifiche nelle zone A.4 - I locali del fabbricato posti entro o controterra verranno valutati, agli effetti del computo della superficie lorda, in proporzione diretta alla loro emergenza dal piano di campagna o, a seconda dei casi, dal piano di riferimento.5 - Per le nuove costruzioni, alla superficie utile determinata come sopra può, da parte del richiedente, essere aggiunta fuori quota una superficie massima di mq. 0,15 per ogni metro quadrato di superficie utile consentita, da utilizzare per il potenziamento dei servizi gene-rali collettivi del fabbricato (vani scala, ascensori, centrale termica, centrale elettrica, stenditoi e simili).6 - Le aggiunte fuori quota di cui al comma precedente si intendono relative anche ai fabbricati di tipo produttivo nel qual caso esse devono essere utilizzate per il potenziamento dei servizi generali collettivi delle aziende e per il miglioramento delle condizioni di lavori e di miglioramento delle condizioni di lavoro e di permanenza degli addetti quali ad esempio: mense, spacci, servizi igienici, spogliatoi, spazi per attività sindacali e riunioni, etc. In questo caso gli ampliamenti dei fabbricati possono avvenire anche in deroga alle prescrizioni di zona relative alla superficie coperta massima di cui in seguito, fino al raggiungimento di un limite massimo del rapporto di copertura uguale a 0,65.7 - La presente norma non si applica agli edifici rurali utilizzati per attività produttive.8 - La stessa superficie di cui ai due commi precedenti e nella stessa misura, può essere detratta, se rilevabile, dal computo della superficie utile lorda degli edifici esistenti.9 - Può essere consentita inoltre, fuori quota, sia che si tratti di nuova costruzione che di edificio esistente, una superficie netta di mq. 15 per alloggio, da destinare a garage che può essere dislocata anche in posizione distaccata dal fabbricato principale. Questa destinazione dovrà risultare da atto d'obbligo registrato e trascritto.10 - La concessione della superficie fuori quota è subordinata alle condizioni seguenti:a) Mantenimento delle autorimesse eventualmente esistenti: il fuori quota

riguarderà soltanto l'eliminazione della carenza rispetto all'esistente.b) L'eventuale, avvenuta, variazione di destinazione d'uso, da garage singolo o collettivo ad altra categoria, ancorché condonata, esclude dal beneficio del "fuori quota".c) Eliminazione di tutte le eventuali baracche e box esistenti sul lotto ancorché condonati.d) Altezza libera della nuova costruzione non superiore a mt. 2.20.e) Localizzazione defilata dal fronte principale e, ove possibile, accorpata

realizzazioni analoghe sui lotti confinanti.11 - Sono esclusi dal computo della superficie utile i porticati pubblici e privati, nonché i veroni o logge aperte, questi ultimi fino ad un massimo del 30% della superficie del piano dell'edificio in cui vengono realizzati.

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12 - La superficie eventualmente eccedente detta percentuale viene computata come superficie utile.13 - Al fine dello scomputo, i porticati e le logge non possono avere altezza superiore a ml. 2,50 misurata dal pavimento all'intradosso delle strutture portanti del coperto, non tenendo conto di eventuali controsoffittature piane o inclinate.14 - Per i porticati e le logge realizzati prima del 1975 lo scomputo fa riferimento alla licenza di costruzione.Per ogni ulteriore specificazione, si rimanda alle N.T.A. del P.R.G.C.

ART. 10.10 - Superficie coperta (Sc) 1 - Si intende l'area delimitata dalla proiezione di tutti i corpi di fabbrica costituenti l'edificio, ivi comprese le logge coperte, sul piano orizzontale a quota pavimento piano terra. Gli aggetti di qualsiasi tipo non costituiranno Sc se di sporgenza inferiore a 2 m. 2 - Le superfici delle aree sotterranee o seminterrate (queste ultime potranno eccedere di un massimo del 50% la Sc) e non potranno comunque occupare aree non comprese nel lotto di pertinenza. A tale disposizione non sono soggette le superfici sotterranee o seminterrate afferenti ai volumi tecnici, garages e autorimesse.3 - Sono esclusi dal computo della superficie coperta: i balconi, i cornicioni e le gronde, le pensiline di ingresso e/o collegamento tra corpi di fabbrica separati, purché la loro superficie non sia superiore al 10% della superficie coperta massima ammissibile sul lotto.

ART. 10.11 - Rapporto di copertura (Q=Sc/Sf) Viene misurato in percentuale e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta (Sc), misurata come al punto precedente, e la superficie fondiaria (Sf), cioè: Q = Sc/Sf riferito a tutte le opere edificate su un certo lotto. In definitiva è il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

ART. 10.12 - Altezza degli edifici (Hf) - Piano di riferimento

1 - L'altezza di un edificio è data dalla media delle altezze delle varie fronti del fabbricato.2 - La quota di riferimento del piano terra (0,00) è quella del marciapiede o, in assenza di questo, quella del terreno allo stato naturale, determinata con l'apposizione di capisaldi. Ciò premesso, "l'altezza" degli edifici si definisce come segue:

Terreni piania) nel caso di copertura a falda inclinata con gronda piana, oppure con gronda "a collarino"

e con sottotetto non abitabile, Hf è uguale alla distanza intercorrente fra l'intersezione del piano di facciata con intradosso della falda di copertura e la quota 0,00 come sopra definita (vedi figure A1, A2);

b) nel caso di copertura a falda inclinata come al punto precedente ma con sottotetto abitabile, Hf è definita come quota della linea orizzontale mediana fra l'imposta della gronda e la linea di intradosso del solaio di copertura proiettato in facciata rispetto a quella del piano di riferimento (0,00) (vedi figura B);

c) nel caso di edificio esistente a copertura piana, Hf è definita analogamente al punto precedente ove al posto della intersezione del piano di facciata con la falda inclinata sia

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considerato l' intradosso del solaio di copertura (vedi figura C); in questo caso qualora lo stesso sia assoggettato ad intervento di sopraelevazione, va rispettata l’ altezza massima stabilita dal P.R.G. per la zona in cui è ubicato.

Terreni inclinatiHf è definita come distanza verticale tra la linea che rappresenta l'andamento medio del terreno allo stato naturale e la parallela ad esso condotta per i punti rispettivamente definiti ai capoversi a) b) c) del prospetto di valle (vedi figura D).

Possono superare l'altezza massima solo i volumi tecnici.

ART. 10.13 - Volume (V) 1 - Si intende il volume geometrico della costruzione ottenuto come somma dei volumi dei singoli corpi di fabbrica che costituiscono l'edificio oggetto di intervento, vuoto per pieno. Ad ogni corpo di fabbrica sarà attribuito il volume elementare ottenuto come prodotto della superficie lorda per la relativa altezza. In generale, e salvo le necessarie precisazioni, l'altezza di ogni singolo corpo di fabbrica sarà misurata dal piano di calpestio del pavimento del vano abitabile fino all'intradosso del tetto, misurato nell'intersezione di questo col piano verticale delle facciate corrispondenti (vedere art. 10.12). 2 - Nel caso che tali altezze non siano uguali per tutte le facciate sulle quali siano impostate gronde in piano, l'altezza teorica, in base alla quale sarà determinato il volume, è la media aritmetica delle stesse. 3 - Nel caso in cui la superficie del sottotetto sia parzialmente o totalmente abitabile, o ne abbia oggettivamente le caratteristiche, al volume, come sopra computato, dovrà essere aggiunto quello relativo alla sola parte abitabile, dalla quota già presa a misura fino all'intradosso del tetto. Nel caso che l'edifico sia costruito su terreni inclinati e che esistano piani seminterrati adibiti ad usi accessori all'abitazione, al volume come sopra valutato sarà aggiunto quello della parte emergente dal terreno dopo la sistemazione finale (la rimanente parte sarà considerata come totalmente interrata).

Questo, così definito, è il volume del fabbricato "fuori terra".4 - Il volume interrato, costituito dalla porzione ora definita dei seminterrati, oltre a quella relativa ai piani completamente interrati, non potrà superare il 30 % del volume fuori terra; in ogni caso il volume oltre il 15% di quello fuori terra, sarà valutato ai fini urbanistici. I volumi totalmente interrati adibiti solo ad autorimesse pubbliche e/o private non saranno computati ai fini urbanistici. 5 - I porticati, gallerie, etc. su pilotis , saranno valutati come volumi al 50% se adibiti ad uso privato; non saranno valutati se destinati ad uso pubblico con atto registrato e trascritto. 6 - Le logge aperte su tre lati, aventi profondità superiore a 2 m saranno computate come volume al 100%. Nel caso di ampliamento di manufatti esistenti, il loro volume sarà computato con le stesse modalità dei fabbricati di nuova costruzione.

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ART. 10.13.1 - Volume Utile (Vu)

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1 - E' la somma dei volumi calcolati moltiplicando le superfici utili dei singoli piani per le rispettive altezze computate da piano utile a piano utile, ad eccezione dell'ultimo piano la cui altezza va misurata all'intradosso dell'ultimo solaio.2 - Nel caso di coperture a falde inclinate, il volume dell'ultimo piano va calcolato come prodotto della superficie utile per l'altezza media misurata all'intradosso della copertura.

1 - Per la definizione dei "volumi tecnici", occorre fare riferimento alla Circolare M . LL.PP. n. 2474 ed al parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. espresso con voto n. 214 del 14.3.1972. Devono intendersi come tali "... ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche." Allo scopo di chiarire ulteriormente il concetto, il Consiglio Superiore fa presente che sono da considerarsi "volumi tecnici" quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l' extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, i cavedi, il vano scala al di sopra delle linee di gronda, i vani caldaia.2 - Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili. In ogni caso, la sistemazione dei volumi tecnici non deve mai costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico. 3 - Concludendo, i volumi tecnici devono essere caratterizzati da questi due elementi fondamentali: a) avere stretta connessione con la funzionalità degli impianti tecnici indispensabili per

assicurare il comfort abitativo degli edifici; b) essere determinati dalla impossibilità tecnica di poterne provvedere l'inglobamento

entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti della normativa.

ART. 10.14 - Rapporto di permeabilità (P=Sp/Sf) 1 - Nei progetti di nuova edificazione si deve mantenere una Superficie di Terreno Permeabile (Sp) pari ad almeno il 25% della Supeficie Fondiaria (Sf), così come indicato al punto 10 della D.C.R. del 21/06/1994 n. 230.2 - Per Superficie Permeabile si intende la superficie di terreno non pavimentata e quella non impegnata da costruzioni fuori e dentro terra che comunque consenta l'assorbimento di parte delle acque meteoriche. E' considerata permeabile la superficie di terreno pavimentata con elementi autobloccanti laddove questi permettano in maniera adeguata la permeabilità del terreno su cui sono posti.

ART. 10.15 - Distanze tra i fabbricati

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ART. 10.13.2 - Volumi tecnici

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1 - La distanza tra i fabbricati viene misurata linearmente dal corpo più sporgente del fabbricato (escluso gli aggetti della copertura ed elementi decorativi) all'analoga parte dell'altro prospiciente e comunque secondo quanto stabilito e prescritto dal D.M. 2.4.1968 n. 1444. 2 - Si precisano i seguenti punti:a) Nel caso di nuovi edifici prospicienti, anche solo in parte, è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta inderogabile di ml. 10. Nel caso in cui entrambe le pareti non abbiano finestre di vani abitabili la distanza minima è di ml. 6, salvo allineamenti diversi indicati nelle tavole di Piano.b) La costruzione di pareti non finestrate sul confine è ammessa solo nel caso che essa

venga convenzionata tra i confinanti con atto pubblico. In esso dovranno essere specificate sia l'autorizzazione alla realizzazione di detta opera che regolamenta la distanza, per quanto citato al punto 1), nel caso di realizzazione successiva di intervento edilizio fronteggiante.

c) E' ammissibile la realizzazione di nuova costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici, limitatamente alla sagoma esistente. Nel caso in cui la nuova costruzione presenti una sagoma con superficie maggiore, la realizzazione è ammessa con le disposizioni di cui al precedente articolo.

d) Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, quando essi ricadano in aree regolate da strumenti urbanistici particolareggiati (Piani Particolareggiati, Piani di Lottizzazione ed Urbanizzazione Convenzionati o Piani di Recupero), previsti nella legislazione nazionale o regionale in materia, sono ammesse distanze inferiori in deroga a quanto indicato al punto 1) o alle disposizioni del D.M. 1444/1968. Nelle zone con insediamenti storico-ambientali le distanze minime tra i fabbricati non possono risultare inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico, ambientale. In tutte le altre zone è prescritta la distanza minima pari all'altezza H della fronte prospiciente del fabbricato più alto con minimo assoluto di 10 m.

3 - Le costruzioni ricadenti nelle zone industriali D sono regolamentate, per quanto riguarda la distanza minima tra i fabbricati, dalle norme particolari e specifiche che le riguardano.

ART. 10.16 - Distanza minima dai confini

1 - La "distanza" è intesa come il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale che deve intercorrere in ogni punto tra la proiezione orizzontale dell'edificio emergente dal terreno e l'altro elemento di riferimento (il confine di proprietà, il ciglio stradale, la proiezione degli edifici finitimi etc.).2 - La distanza di un fabbricato dal confine viene misurata dal punto del corpo più avanzato dell'edificio o parte di esso, con esclusione degli aggetti di copertura ed elementi decorativi, fino al confine prospiciente. Generalmente la distanza sopradetta non deve essere minore di 5 m (pari alla metà della distanza minima prevista tra due edifici prospicienti); sono previste deroghe a questa norma solamente nel caso che vengano convenzionate tra i confinanti con atto pubblico. In esso dovrà essere assicurato il rispetto della distanza prescritta tra edifici fronteggiantesi. 3 - Le distanze si misurano dai fili esterni delle murature anche nel caso in cui vi siano scale a giorno e terrazze a sbalzo, purché queste non sporgano più di 2,00 m. dai muri. Si misurano dai fili delle scale a giorno o delle terrazze a sbalzo qualora questi elementi abbiano un aggetto superiore a 2,00 m.

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4 - La distanza di mt. 5,00 deve essere rispettata dal confine di proprietà, indipendentemente dal confine di zona. Nei casi in cui il confine, oltre il quale si trovi la zona agricola, ricada all'interno di un lotto che abbia caratteristiche documentate di singolarità quali ad esempio la forma, la disomogeneità all'acclività, la presenza ravvicinata e condizionante agli effetti delle distanze laterali, di altre costruzioni sui lotti adiacenti, in questi casi le nuove costruzioni possono osservare una distanza minore, sempre nei termini definiti precedentemente al punto 2., anziché quella di mt. 5 dal confine di zona.5 - Fanno eccezione alla norma generale i casi seguenti:a) Le nuove costruzioni ricadenti all'interno delle zone industriali e artigianali (D) sono regolamentate, per quanto riguarda le distanze dai confini, dalle norme specifiche che le riguardano. Se dette distanze non sono espresse, per le varie zone, in termini specifici, valgono le norme del codice civile.b) le nuove costruzioni ricadenti all'interno delle zone di completamento (B), nel caso in cui sul lotto contiguo esistano edifici a distanza inferiore a quella di cui al 1° comma perché corrispondente a quella legittima all'epoca della costruzione e che non abbiano verso il confine pareti con finestre di vani abitabili, possono mantenere la stessa distanza a condizione:

- che verso il confine il nuovo edificio non prospetti con finestre di vani abitabili.- che il distacco tra i due fabbricati non risulti in alcun punto inferiore a mt. 5,00.- che la distanza dal confine della nuova costruzione non sia in alcun punto

inferiore a mt. 2,50.- nel caso di rialzamento di edificio esistente, la distanza dal confine può essere

inferiore a ml.5,00.

ART. 10.17 - Costruzioni dei fabbricati in aderenza o sul confine di proprietà.

1 - Nelle zone di completamento (B) e nelle costruzioni esistenti nelle zone agricole è consentito costruire sul confine del lotto nei seguenti casi:

- quando sul lotto finitimo esista già una costruzione a filo del confine con parete senza finestre; - quando il confine del lotto coincida con il limite di zona oltre il quale si trovi la zona agricola;

- quando venga presentato un progetto unitario per i fabbricati da costruire in aderenza;

- quando si debbano realizzare garage e costruzioni accessorie di altezza complessiva non superiore a m. 2,50. La massima altezza (m. 2,50) dovrà risultare al colmo della copertura se questa è inclinata ovvero all'estradosso del solaio se la copertura è piana.2 - Nelle altre zone l'eventuale costruzione sul confine è ammessa solo in dipendenza di un piano urbanistico preventivo.3 - Gli ampliamenti di costruzioni realizzate in aderenza o sul confine possono mantenere l'aderenza o il confine.4 - Se, in corrispondenza dell'ampliamento, esistono sul lotto adiacente edificazioni a distanza dal confine inferiore a mt. 4,00, l'ampliamento deve mantenere la stessa distanza con un minimo assoluto di mt. 2,00.5 - Se le edificazioni di cui al comma precedente sono a distanza uguale o superiore a mt. 5,00, l'ampliamento deve collocarsi alla distanza minima dal confine di mt. 5,00.

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ART. 10.17 - Distanza dalle strade 1 - La distanza di un fabbricato da una strada viene misurata linearmente dal punto del corpo dell'edificio più avanzato o parte di esso (con esclusione degli aggetti di copertura e degli elementi decorativi), al ciglio della strada, come definito dall'art. 2 del D.M. 1404 del 14.1.68 (G.U. 13.4.68 n. 69) e dal nuovo codice della strada. 2 - La sede stradale va considerata non nella sua attuale consistenza ma in quella prevista nelle tavole dei vigenti strumenti urbanistici.3 - Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel successivo comma nel caso che ciò sia espressamente consentito negli elaborati degli strumenti urbanistici in vigore od a condizione che si tratti di opere da realizzarsi attraverso interventi urbanistici preventivi.4 - Entro il perimetro dei centri abitati la distanza dal filo stradale non può superare l'allineamento esistente o, in mancanza, mt. 5.00, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici od insediamenti (nel qual caso valgono le indicazioni progettuali con un minimo di m. 3).5 - Fuori dal perimetro dei centri abitati vale quanto previsto dal D.M. 01/04/1968 e dal nuovo codice della strada.

ART. 10.18 - Deroghe Le disposizioni di cui ai precedenti articoli dal n. 10.15 al n. 10.17 possono essere derogate, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale, solo se espressamente previsto dal P.R.G. limitatamente ad interventi tramite strumento urbanistico esecutivo corredato da previsioni planivolumetriche.

CAPITOLO XI - STRUMENTI URBANISTICI DI INIZIATIVA PRIVATA E PUBBLICA

ART. 11.1 - Piano di lottizzazione - Natura e funzioni

1 - Il Piano di Lottizzazione (P.L.) può essere definito uno strumento di urbanizzazione di zone del territorio destinate dal P.R.G. ad insediamenti residenziali o produttivi.

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Mediante questo strumento l'iniziativa privata, integrandosi nel processo della pianificazione urbanistica, affronta organicamente il problema dello sviluppo edilizio di una zona non urbanizzata o solo scarsamente urbanizzata. Ciò per evitare: - che vengano attuate singole iniziative edilizie in modo disordinato, senza che nel contempo vengano realizzate opere pubbliche ed i servizi necessari ai nuovi insediamenti residenziali o produttivi;- che gli stessi servizi ed attrezzature debbano essere realizzati dalla pubblica amministrazione "a posteriori" e con oneri finanziari rilevanti.2 - I P.L. sono quindi necessari prevalentemente per le zone di espansione e per le zone di completamento scarsamente urbanizzate ed hanno la funzione precipua di subordinare l'edificazione all'urbanizzazione. Ciò risulta chiaro dalle modifiche apportate all'art. 28 della Legge Urbanistica nazionale dalla legge-ponte del 6 agosto 1967, n. 765, la quale, è bene precisarlo, non condiziona in assoluto l'autorizzazione di qualsiasi attività edificatoria alla preventiva approvazione di un P.L., ma stabilisce che la concessione è comunque ed in ogni caso subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria od alla previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio od all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione. E' chiaro però, come osserva la circolare ministeriale del 28 ottobre 1967, che iniziative costruttive le quali, considerate singolarmente, non presentano i caratteri della lottizzazione possono, nel loro complesso, costituire un intervento lottizzatorio.

ART. 11.2 - Lottizzazioni obbligatorie e d'ufficio

1 - I proprietari di aree fabbricabili insistenti in dette zone possono essere invitati dal Sindaco a presentare entro un termine prefissato un progetto di lottizzazione delle aree stesse. In caso di mancata adesione, il Sindaco procede, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, all'incarico della compilazione d'ufficio. In ogni caso l'eventuale proposta di lottizzazione deve raggiungere le dimensioni di una unità organica. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale definire: - l'entità dell'unità organica minima; - procedere alla sospensione di ogni decisione qualora la proposta sia incompleta o carente come dimensione; - invitare il proponente ad accordarsi con gli altri proprietari al fine di presentare un progetto unitario. 2 - Qualora non si addivenga ad un accordo totale fra gli interessati, l'A.C. potrà provvedere alla compilazione d'ufficio del P.L. addebitando la spesa di progettazione ai proprietari. Inoltre il piano stesso, una volta approvato, dovrà essere notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree interessate da detto intervento urbanistico, invitando questi ultimi a dichiarare l'accettazione con disponibilità di attuazione entro il trentesimo giorno dalla notifica, pena il procedimento di attuazione della lottizzazione attraverso l'espropriazione delle aree. Le disposizioni di cui ai precedenti commi verranno applicate anche nel caso in cui i proprietari, data adesione, non presentino il P.L. entro il termine prefissato, o incompleto o non rispondente alle normative vigenti.

ART. 11.3 - Domanda di lottizzazione

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1 - La richiesta di lottizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) - Titoli attestanti la disponibilità delle aree. b) - Estratto originale della mappa catastale e certificato di partita relativi alle particelle

interessate dalla lottizzazione. c) - Stralcio dello strumento urbanistico vigente della zona da lottizzare e limitrofa e

normativa relativa (N.T.A.). d) - Tavola indicante i vincoli relativi alla zona da lottizzare. e) - Tavola indicante la destinazione d'uso attuale e morfologica (strutture agricole od

altre, alberature, strade poderali, fossi, muratura, etc.).f) - Progetto planivolumetrico consistente in una planimetria dell'area da lottizzare e zone

circostanti per un raggio di circa 100 m prodotta in scala non inferiore a 1:500. In essa dovrà essere indicato l'andamento del terreno a mezzo di curve di livello con equidistanza non inferiore a 2,50 m, nonchè l'individuazione delle strade e fabbricati esistenti alla data di redazione. Inoltre dovrà essere individuato:- l'orientamento; - la perimetrazione delle aree da lottizzare; - l'intestazione dei confinanti; - i percorsi stradali di progetto e ciascuna lunghezza; - le aree destinate a parcheggi pubblici nonchè quelle ad uso pubblico per attrezzature

pubbliche (scuole, asili, chiese, centri scolastici, centri sportivi, etc.) e verde pubblico; - forma del lotto con rispettive dimensioni ed indicazione delle distanze fra i vari edifici

dello stesso lotto. g) - Profili prospicienti le strade e schemi delle tipologie. h) - Documentazione fotografica dell'ambiente e/o plastico dell'area da lottizzare. i) - Relazione tecnica illustrativa dell'intervento di lottizzazione con riferimento alla

documentazione elencata.l) - Tabella illustrativa indicante la superficie complessiva dell'area da lottizzare nonchè

delle singole aree destinate alla viabilità e parcheggi, a spazi pubblici e lotti edificabili. Per ciascun lotto dovrà essere indicato, in base alla superficie assegnata per i relativi indici urbanistici, il volume, la superficie coperta, l'altezza, la distanza dai confini e dai fabbricati ammissibili. Inoltre, sempre riferiti ai lotti, dovranno essere indicati i relativi dati nel loro complesso.

m) - Elaborato tecnico indicante le opere di urbanizzazione primaria da realizzare nell'area sottoposta a lottizzazione costituito da:

- planimetria e profilo longitudinale della viabilità, strade e passaggi pedonali, aree di sosta e spazi relativi di accesso e manovra, con individuazione dell'area per l'impianto di depurazione, della rete di servizi canalizzati (fognature, illuminazione pubblica, acquedotto, elettricità, rete telefonica ed eventuale gas, gli spazi di verde attrezzato). In considerazione delle problematiche derivanti dalla zona climatica in cui è posto il territorio comunale, tutte le reti di distribuzione citate dovranno essere realizzate col sistema sotterraneo e comunque dovranno essere evitate le linee aeree per quanto possibile. Il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria deve prevedere quanto disposto all'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765;

- particolari costruttivi delle rispettive opere sopra citate nonchè altre accessorie tipo zanelle, marciapiedi, corpi illuminanti, muri di sostegno, etc.

n) - Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria previste. o) - Schema tipo della convenzione dei rapporti fra i lottizzanti e l'A.C. riportante gli oneri

indicati al quinto comma punto 1, 2, 3, 4 dell'art. 8 della Legge 6 agosto 1967 n. 765. La convenzione, da trascrivere, è un documento essenziale. Con essa ciascun proprietario interessato assume, per sè e per conto di quanti possano subentrargli nella

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proprietà dei lotti ed ai quali deve farne preciso obbligo contrattuale, gli oneri previsti dall'art. 8 della legge 765/67 ed in particolare si obbliga:

- a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria;

- a cedere gratuitamente al Comune quota parte delle aree per le opere di urbanizzazione secondaria;

- a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria; - a realizzare quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria, oppure a realizzare gli

allacciamenti ai pubblici servizi già esistenti. Poichè non si possono escludere varianti successive al progetto, ai fini di eventuali conguagli è opportuno assumere in convenzione dei prezzi unitari di riferimento sia per il terreno non urbanizzato che per le opere di urbanizzazione previste.

2 - Dette opere debbono eseguirsi prima o contemporaneamente agli edifici e completarsi prima della dichiarazione di abitabilità o agibilità. Gli eventuali aventi causa dei proprietari saranno impegnato pro-quota al rispetto della convenzione dallo stesso contratto di acquisto del terreno; di tale contratto dovrà essere data copia al Comune. I proprietari possono sottrarsi all'impegno di eseguire le opere di urbanizzazione versando al Comune, direttamente o trasferendone l'obbligo ai loro aventi causa, l'importo corrispondente, opportunamente determinato in convenzione. Tali opere verranno, in tal caso, effettuate dal Comune.

ART. 11.4 - Procedura di approvazione

1 - Consultati l'U.T.C. e le C.E. e C.U. per un parere di conformità rispetto alle norme previste dal vigente strumento urbanistico per la zona della proposta di lottizzazione, quando questa presenti difformità il Responsabile del Servizio respinge la domanda dandone comunicazione agli interessati; viceversa nel caso in cui la proposta risulti conforme alle norme, sottopone all'approvazione del C.C. il progetto di lottizzazione e lo schema di convenzione. 2 - Contemporaneamente, il Responsabile del Servizio richiede il nullaosta alla Regione ai sensi dell'art. 28 della vigente norma urbanistica. 3 - Ad avvenuta esecutività della delibera comunale , si procede alla stipula della convenzione; una volta resa esecutiva nei modi di legge, questa dovrà essere registrata e trascritta a cura e spese del lottizzante. Dopodiché il Responsabile del Servizio, a mezzo notifica al proprietario, rilascia l'autorizzazione alla lottizzazione completa di tutti i documenti di progetto.

ART. 11.5 - Svincolo delle cauzioni e penalità per inadempienze A seguito della realizzazione della quota pari almeno all'ottanta per cento del totale delle opere di urbanizzazione convenzionate e dopo favorevole collaudo delle medesime, effettuato a cura e spese del Comune, con autorizzazione del Responsabile del Servizio è possibile ottenere lo svincolo parziale della cauzione nella misura del cinquanta per cento. Il restante cinquanta per cento, sempre a seguito di autorizzazione del Responsabile del Servizio, viene svincolato a completa ultimazione e collaudo favorevole della totalità delle opere convenzionate.

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ART. 11.6 - Convenzione urbanistica

1 - L'efficacia della lottizzazione è subordinata alla stipula fra il Comune ed il/i proprietario/i di una convenzione da trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese del/i richiedente/i dell'area interessata; a tale atto verranno allegate le tavole del P.L. e l'estratto di mappa. Con tale convenzione viene previsto quanto segue: a) - l'assunzione degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria all'interno dell'area da lottizzare; b) - la cessione gratuita delle aree per le opere di urbanizzazione primaria;c) - la cessione di una quota delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria; d) - il termine, mai superiore a 10 anni ed in generale pari a 5 anni, entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione; e) - l'impegno a costituire, quale titolo cauzionario, un deposito di denaro o una polizza fidejussoria di pari importo presso la tesoreria com.le, vincolato a favore del Comune, per un valore pari al costo presunto delle opere di urbanizzazione e mai inferiore al totale presunto degli oneri di urbanizzazione; f) - l'eventuale rimborso delle spese di progettazione per la lottizzazione eseguita d'ufficio nel caso in cui il privato non abbia provveduto a tale adempimento obbligatorio. In sostituzione della cessione di aree per l'urbanizzazione secondaria, il Comune può concordare con il proprietario che quest'ultimo versi una somma corrispondente al valore della quota a suo carico delle aree stesse, in tutti quei casi in cui l'area di intervento non preveda spazi disponibili per le opere di urbanizzazione secondaria. 2 - E' inoltre possibile che la convenzione urbanistica preveda che siano cedute al Comune per la quota corrispondente, le aree che servano per realizzare una o soltanto alcune di tali opere, al posto della cessione di aree per singole opere. In questo caso il proprietario è tenuto a versare al Comune la somma corrispondente alla quota degli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria oppure la somma corrispondente alla quota parte degli oneri per le opere occorrenti ad allacciare la zona di intervento ai servizi pubblici. 3 - Il P.L., completo dei relativi allegati, viene presentato al Comune e, dopo essere stato esaminato dall'U.T.C. , viene discusso in C.E. e C.U . L'esame dei P.L. deve accertare sia il corretto inserimento architettonico ed ambientale del progetto presentato, con particolare riferimento alla disposizione planimetrica ed altimetrica, all'organizzazione degli spazi liberi pubblici e privati e dei caratteri architettonici, che tutte le verifiche di corrispondenza con le N.T.A. del P.R.G.C. e con le norme del presente R.E. Poi, il P.L. viene sottoposto al C.C. per ottenere il relativo parere, che può essere favorevole o sfavorevole. 4 - Nel caso di decisione favorevole, la relativa delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio. La delibera, quando esecutiva ai sensi di legge, viene trasmessa alla Regione Toscana per l'approvazione. Dopo che è ritornata approvata al Comune, il Responsabile del Servizio stipula con il/i richiedente/i la convenzione, di cui al presente articolo. Inoltre, eseguita la trascrizione della convenzione, il Responsabile del Servizio rilascia l'autorizzazione. Le opere di urbanizzazione e di allacciamento, sopra menzionate, possono essere realizzate direttamente dai proprietari o dal Comune. 5 - Nel primo caso il proprietario è tenuto ad ottenere l'approvazione preventiva del progetto esecutivo ed in questo caso è l'U.T.C. che esercita la vigilanza durante l'esecuzione dei lavori compiendo sopralluoghi e controllando direttamente che le opere siano fatte a perfetta regola d'arte e conformemente al progetto approvato.

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6 - Nel secondo caso, poiché è il Comune che esegue direttamente i lavori, il proprietario è tenuto a garantire l'intero costo delle opere come evidenziato dalla stima dei lavori, effettuando i relativi pagamenti all'appaltatore sulla base dei singoli stati d'avanzamento e delle modalità riportate sul contratto d'appalto. 7 - In particolare, non può essere presa in esame alcuna domanda di concessione edilizia relativa ad edifici da insediarsi su terreni interessati da una iniziativa di lottizzazione prima che sia concessa l'autorizzazione sopra citata. 8 - Dopo il rilascio di quest'ultima, le concessioni edilizie per i singoli edifici e per le opere di urbanizzazione, in attuazione del progetto generale di lottizzazione, devono essere richieste seguendo la usuale procedura di una qualsiasi altra domanda di concessione edilizia. E' importante sottolineare come i progetti esecutivi per gli edifici o le opere di urbanizzazione devono uniformarsi a tutte le caratteristiche previste nel P.L . approvato. 9 - Al momento del rilascio delle concessioni edilizie, il richiedente è obbligato a versare gli oneri sulla base dell'art. 3 della L. n. 10/1977 e del l'art. 19 della L.R.T. n. 60/1977; avrà però diritto allo scomputo, parziale o totale, in conseguenza delle opere eseguite e delle aree cedute, sulla base del criterio di ripartizione percentuale del totale dei costi per opere di urbanizzazione primaria riportati sulla tabella A allegata alla L.R.T. n. 60/1977, che fissa per quale quota ciascuna opera incide sul totale. Ai fini dello scomputo, le opere realizzate e le aree cedute verranno considerate per ciascuna concessione in rapporto al volume ammissibile sul lotto rispetto al volume totale della lottizzazione; inoltre, il valore delle aree sarà determinato con riferimento alla vigente normativa sulle espropriazioni. 10 - Allo scopo di attuare razionalmente il P.R.G.C., il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree comprese in un determinata zona omogenea, a presentare, entro 120 giorni dall'invito, un P.L. di iniziativa privata, concordato fra gli interessati e redatto in accordo con le prescrizioni urbanistiche contenute sulle N.T.A. e sulle tavole del P.R.G.C. Qualora non vi sia accordo fra i privati entro il termine sopra citato, il Sindaco può far redarre all'U.T.C. o a liberi professionisti un P.L. d'ufficio che verrà notificato ai proprietari indicando loro i criteri e le modalità da osservare per porre i loro beni in condizioni di essere utilizzati, secondo la normativa prescritta dal P.R.G.C. 11 - Nel caso in cui i privati non accettino tale piano entro 30 giorni dalla notifica, il Sindaco può procedere ai sensi dell'art. 8 della L. n. 765/1967 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11.7 - Opere di urbanizzazione

Ai sensi della L. n. 847/1964, le urbanizzazioni si distinguono in: - opere di urbanizzazione primaria; - Opere di urbanizzazione secondaria.

Esse sono così definite: a) strade residenziali; b) spazi di sosta o di parcheggio; c) fognature;

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11.7.1. Opere di urbanizzazione primaria.

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d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e del telefono; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato.

Esse sono così definite: a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell'obbligo; c) mercati di quartiere; d) delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie; h) aree verdi di quartiere. Le opere per gli allacciamenti ai servizi pubblici sono: - condotti di fognatura; - condotti di adduzione idrica e del gas; - la luce elettrica; - le canalizzazioni per l'allacciamento alla rete telefonica; - le attrezzature viarie e di collegamento con i centri già urbanizzati.

ART. 11.8 - Documentazione a corredo della Domanda di Intervento Urbanistico Preventivo

1 - L'intervento urbanistico preventivo deve contenere i seguenti elaborati tecnici in quattro copie:

A) STATO Dl FATTO 1) Stralcio del P.R.G., in copia bianconera, sulla quale deve essere riportato in

rosso a cura del progettista il perimetro delle aree da includere nel piano.2) Stralcio del P.R.G., in copia bianconera, sulla quale, a cura del progettista,

debbono essere riportati con perimetrazione rossa i confini di proprietà.3) Estratto catastale con l'indicazione dei limiti di proprietà, nonché certificato

catastale comprovante le relative superfici.4) Stato di fatto della zona su rilievo aerofotogrammetrico, in scala 1:2000,

aggiornato, quotato, con l'individuazione di un caposaldo fisso permanente riferito alle curve di livello.

Dovranno, altresì essere indicati:- il verde esistente, con rilievo di tutte le specie arboree; - le costruzioni o manufatti di qualunque genere; - gli eventuali elettrodotti, metanodotti e relative servitù; - eventuali vincoli; - la toponomastica.

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11.7.2. Opere di urbanizzazione secondaria.

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5) Documentazione fotografica a colori del terreno, con l'indicazione dei relativi punti di vista (formato minimo dei fotogrammi cm 18x24) con particolare riferimento a: fabbricati della zona interessata; alberature della zona interessata; emergenza e scoscendimenti dei terreni.

6) Stralcio degli elaborati geologici di supporto al P.R.G. dove è data indicazione della Classe di Fattibilità Geologica per il lotto in esame e per un contorno significativo.

B) PROGETTO 1) Planimetria di progetto, in scala 1:500, indicante: numerazione dei lotti, strade e

piazze, debitamente quotate; spazi a verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato); eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati; spazi per servizi e per verde attrezzato; spazi pubblici per sosta o parcheggio. 2) Sezioni e profili in scala 1:500, con l'indicazione delle tipologie edilizie in scala 1:200, con relative destinazioni di uso, specificatamente per il piano terreno: dei materiali e con le prescrizioni necessarie alla corrispondenza del progetto alle esigenze reali, ambientali e morfologiche;

3) Profili schematici, in scala 1:500, delle sezioni trasversali dei terreni, in pendenza e non, con l'indicazione dettagliata degli sterri e dei riporti.

4) Tabella dei dati di progetto, costituente scheda di identificazione dell'area, nella quale devono essere indicati:

- la superficie totale dell'intervento territoriale e fondiario;- il volume totale e la superficie utile edificabile;- il rapporto massimo di copertura; - la superficie di ogni area di uso pubblico;- l'entità percentuale delle aree riservate alle diverse destinazioni d'uso.5) Schema degli impianti tecnici (acquedotto, gas, fognature, energia elettrica) con

ubicazione delle necessarie cabine, con relativa previsione di spesa; progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica, con ubicazione delle necessarie cabine, con relativa previsione di spesa;

norme urbanistico-edilizie per la buona esecuzione del piano particolareggiato; relazione illustrativa e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.

6) Relazione geologica ed analisi geotecnica del terreno.7) Parere U.S.L.

C) PIANI PARTICOLAREGGIATI di iniziativa privata.I piani particolareggiati di iniziativa privata, da convenzionarsi, devono precisare inoltre:

a) le aree da cedere per l'urbanizzazione primaria; b) le opere relative all' urbanizzazione primaria;

c) le aree da cedere e le opere relative all'urbanizzazione secondaria, secondo le quantità indicate dal presente regolamento;

d) la suddivisione in lotti delle aree edificabili e la distribuzione planivolumetrica degli edifici;

e) la destinazione di uso degli edifici in tutte le loro parti;f) la progettazione di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

D) CONVENZIONI1 - Le convenzioni prescritte per i piani particolareggiati di iniziativa privata devono prevedere:

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1) Cessione gratuita, entro i termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, nella misura indicata dal presente regolamento.

2) L'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria inerenti il PR, nonché l'assunzione degli oneri per la costruzione delle opere di urbanizzazione secondaria, nella misura indicata dal presente regolamento.

3) I termini di ultimazione delle successive fasi di intervento previste dal programma di attuazione allegato al progetto.

4) L'impegno da parte della proprietà alla manutenzione delle opere di urbanizzazione sino a quando tali opere non vengano acquisite dall'Amministrazione Comunale in base alla convenzione stessa.

5) Congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

6 - La convenzione, da trascriversi a cura e spese della proprietà, deve essere approvata, insieme al progetto di Piani Particolareggiati, con deliberazione consiliare, nei modi e forme di legge, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione.

ART. 11.9 - Il Piano di Recupero di iniziativa privata

1 - Il Comune individua, nell'ambito del P.R.G.C., le zone dove si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, a causa delle particolari condizioni di degrado, mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. 2 - Tali zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonchè edifici da destinare ad attrezzature generali e di pubblico interesse, per i quali il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla formazione di piani di recupero (P.R.). 3 - Il P.R. d'iniziativa privata, introdotto nella legislazione italiana con la L. 457/1978, è proprio lo strumento urbanistico preventivo di attuazione del P.R.G.C . per l'intervento sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 9 della L.R.T. n. 59/1980. La competenza a redigere piani di recupero è esclusivamente limitata agli ingegneri ed agli architetti, iscritti nei rispettivi Albi professionali, nel rispetto delle specifiche competenze. 4 - I proprietari di immobili ricadenti nelle zone di recupero, come delimitate ai sensi dell'art. 27 della L. n. 457/78, possono presentare i piani di recupero relativamente ad una porzione o all'intera totalità di tali zone, a condizione però che essi rappresentino almeno i 3/4 del valore complessivo degli immobili interessati al P.R., in base all'imponibile catastale. Il limite minimo di intervento, previsto dal P.R., non può, in alcun caso, risultare inferiore alla particella catastale o all'unità tipologica base ("unità minima di intervento"). 5 - Gli interventi previsti nei P.R. che non siano convenzionati con il Comune, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 10/1977, non possono fruire delle agevolazioni creditizie previste dalla L. n. 457/1978. Soltanto per interventi assai importanti, il C.C. può subordinare il rilascio della concessione edilizia a carattere oneroso, alla stipula con il/i privato/i della convenzione urbanistica, di cui all'art. 11.6 del presente R.E. In questo caso, la convenzione può prevedere un articolo mediante il quale il proprietario si obbliga, per sè e per gli aventi causa, a concedere in locazione una parte delle abitazioni recuperate a soggetti che appartengono a particolari categorie di persone indicate dal Comune, concordando con quest'ultimo canoni a speciali condizioni economiche di favore ed assicurando la priorità agli occupanti precedenti.

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ART. 11.10 - Elementi costitutivi del progetto di Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente

1 - Gli elaborati tecnici che costituiscono il progetto di P.R. devono essere presentati in n. 4 copie, riprodotte eliograficamente e piegate nel formato unificato 21x29,7 cm, e contenere le esatte indicazioni, su ciascuna tavola o elaborato, relative all'oggetto dell'intervento, il titolo della tavola, la scala, le eventuali note, la data, le generalità e la firma del richiedente, la firma del progettista, con il suo timbro provvisto di numero di iscrizione all'Albo professionale di appartenenza (ingegneri o architetti). 2 - Il progetto di P.R. deve essere formato dagli elaborati tecnici di cui all'art.10 della L.R.T. n. 59/1980 e successive modifiche ed integrazioni. E' possibile che il C.C. dia una più precisa definizione dei vari allegati costituenti il progetto di P.R., tramite una delibera, in modo da ridurre il loro numero o da aumentarlo o comunque articolarlo diversamente a seconda dell'importanza o dell'estensione delle aree, dell'entità degli interventi o di altre questioni di interesse pubblico. Si riporta di seguito l'art. 10 della già citata L.R.T. n. 59/1980: "Art. 10 - elaborati del piano di recupero - Fanno parte del piano di recupero i seguenti elaborati: a) descrizione storica, fisica, sociale e patrimoniale dell'immobile o degli immobili

assoggettati al piano, con elenco dei proprietari e piano particellare delle proprietà da espropriare o sottoposte a particolari vincoli, nonché con planimetria in scala 1:200 indicante lo stato attuale;

b) relazione illustrativa degli obiettivi del piano e delle modalità di conseguimento, corredata dalle norme tecniche di attuazione, dalle planimetrie in scala adeguata contenenti l'eventuale rilievo degli immobili e delle aree indicanti i tipi di intervento, le unità minime di intervento, le nuove unità abitative e funzionali, le eventuali destinazioni d'uso diverse da quelle residenziali, gli interventi di preminente e rilevante interesse pubblico; la relazione individua inoltre i soggetti operatori e le eventuali modalità di convenzionamento. In caso di degrado ambientale per la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico, la relazione sarà corredata da perizia tecnica a firma di geologo abilitato all'esercizio professionale e dal progetto di massima degli interventi di consolidamento;

c) le eventuali convenzioni - tipo; d) relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'eventuale acquisizione di

aree, immobili o porzioni di essi e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano;

e) programma di attuazione e di coordinamento degli atti e degli interventi necessari a realizzare il piano. Qualora il piano di recupero interessi immobili, complessi edilizi o aree ricadenti sotto il vincolo di cui alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, esso dovrà essere redatto - per le parti oggetto del vincolo stesso - nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 3 della L.R. 2.11.1979, n. 52". 3 - Allo scopo di chiarire ulteriormente la documentazione richiesta a corredo di un P.R., si forniscono le seguenti specificazioni con esplicito riferimento ai vari commi di tale art. 10, sopra riportato: - relativamente al punto a): a.1. analisi delle trasformazioni storiche del tessuto urbanistico della zona interessata all'intervento (ricavata dai catasti pre-unitari, da altre fonti di archivio, dalle denunce al Nuovo Catasto Edilizio Urbano); analisi dei livelli di degrado definiti dall'art. 8 della L. n. 59/80;

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a.2. relazione corredata da eventuali grafici e/o planimetrie contenenti: - i punti di linea e di quota delle strade e delle fognature; servitù derivanti dalla presenza di manufatti relativi ad opere di urbanizzazione (acquedotti, fognature, elettrodotti, metanodotti, etc.);

- svincoli che eventualmente interessano anche ambiti più vasti dell'intera zona di intervento (zona sismica, zona A o B, vincolo idrogeologico, forestale, etc. );

- vincoli che riguardano pi- specificatamente la zona soggetta al P.R. (vincolo ambientale, paesaggistico, vincolo idrogeologico);

a.3. descrizione di ciascun fabbricato esistente con: - rilievo di tutti i piani dell'edificio e dei principali prospetti ed almeno una sezione in scala 1:200;

- destinazione d'uso dei locali (specificando anche quali non risultano occupati ); - forma di godimento degli attuali occupanti (proprietà, affitto, etc.); - struttura e tipo di proprietà (privata, di enti, di istituiti, comunale, etc); - caratteristiche costruttive del fabbricato; - presumibile epoca di costruzione (compresa l'epoca delle principali modificazioni subite dal medesimo fabbricato);

- eventuale individuazione e descrizione di particolari carenze di carattere strutturale, igienico, sanitario e tecnologico;

a.4. estratti originali del vigente strumento urbanistico generale e del relativo P.P.A. (limitatamente alle mappe ed alle norme che interessano direttamente l' intervento); tutti gli estratti debbono recare gli estremi di adozione e quelli di approvazione e debbono evidenziare, mediante perimetro in colore rosso, l'area oggetto dell'intervento; nelle tavole dello strumento urbanistico di base devono essere indicate le zone di recupero adottate con delib. C.C. ai sensi dell'art. 27, tit. IV della L. 457/78; a.5. estratto della mappa catastale relativa alle particelle edilizie coperte e scoperte direttamente interessate all'intervento nonchè alle particelle circostanti, per una profondità di almeno 50 m dai confini; dati catastali relativi alle sole unità immobiliari direttamente interessate dell'intervento; a.6. planimetria dello stato di fatto alla scala di almeno 1:500, nella quale risultino indicati: - orientamenti; - viabilità esistente, con indicazione della denominazione e del tipo di pavimentazione; - tracciato delle opere di urbanizzazione esistenti; - vegetazione eventualmente esistente, con tutti gli elementi atti a caratterizzarla; - elementi di arredo degli spazi scoperti; - quote altimetriche e planimetriche del terreno e dei fabbricati; a.7. rilievo fotografico dei fronti degli edifici prospettanti lungo i principali percorsi sia veicolari che pedonali; a.8. documentazione fotografica nel formato 13x18 cm di carattere integrativo per gli eventuali documenti, incluse foto di carattere storico. - relativamente ai punti b) e d): b.1. relazione tecnica illustrativa degli obiettivi del P.R. e particolarmente: - schema della circolazione veicolare e pedonale, tipi di intervento individuati , destinazione d'uso;

- inserimento formale e funzionale del progetto nel contesto urbano;- programma di attuazione (metodologie di intervento, tecniche da impiegarsi, tempi di esecuzione in rapporto anche al P.P.A. comunale, criteri di riassegnazione degli alloggi recuperati, soggetti attuatori, previsioni circa la funzione delle agevolazioni creditizie).

Alla relazione illustrativa devono essere allegati: - relazione di spesa per eventuali acquisizioni di aree o di immobili o porzione di essi;

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- computo metrico estimativo delle opere eventuali di urbanizzazione secondaria da realizzarsi a totale carico dei privati o in modo coordinato con l'A.C. secondo gli obblighi stabiliti nella convenzione;

b.2. norme tecniche urbanistiche ed edilizie per l'attuazione del progetto indicanti: - le modalità di intervento per ciascuna "unità minima di intervento". Nel rispetto della disciplina particolareggiata dello strumento urbanistico di base (P.R.G.C.) , il P.R. può articolare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in più sottocategorie: - allineamenti planimetrici ed altimetrici da rispettarsi nell'edificazione;- destinazioni d'uso ammesse per ciascuna "unità minima di intervento"; - standards di parcheggio da recuperare in rapporto a ciascuna destinazione d'uso, con riferimento all'art. 18 della L. 765/1968; - sistemazione ed arredo degli spazi scoperti, con indicazione dei materiali da impiegarsi; - tipo di vegetazione eventualmente da collocare; - materiali da impiegarsi negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, colori da rispettare, etc.; - tipo di recinzione da adottare; - relazione di fattibilità geo-morfologica degli interventi ai sensi del D.M. 21 .1.1981; b.3. planimetria di progetto in scala non inferiore a 1:200 orientata e contenente: - ubicazione e dimensione di strade, piazze, parcheggi (distinti in base ad apposita

simbologia in parcheggi privati inerenti alle costruzioni e parcheggi pubblici); - individuazione e numerazione delle "unità minime di intervento", della tipologia di

intervento e della destinazione d'uso ammessa. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica deve essere indicata la posizione degli edifici in progetto (contraddistinti da apposita simbologia) e la relativa altezza;

- ubicazione e dimensione degli spazi destinati al verde, con indicazione delle essenze eventualmente messe a dimora. Questi spazi, in base ad apposita simbologia, vanno distinti in verde privato, verde condominiale, verde pubblico di urbanizzazione primaria, verde di urbanizzazione secondaria;

- ubicazione e dimensione degli edifici e degli spazi destinati a servizi pubblici di urbanizzazione secondaria o ad attrezzature generali, differenziati a seconda dell'uso in base ad apposita simbologia;

- sistemazione degli spazi scoperti di uso pubblico e di uso privato. b.4. rappresentazione, nella scala di 1:200, delle facciate degli edifici così come risultano modificati in seguito all'intervento e con l'eventuale inserimento dei nuovi elementi (ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie); le parti aggiunte debbono essere contraddistinte da apposita simbologia; b.5. planimetria quotata in scala non inferiore a 1:500, con lo schema degli impianti tecnici, rete di distribuzione e relativi accessori, quali acquedotto, fognature, rete di distribuzione dell'energia elettrica, rete dei cavi telefonici, condotte del gas metano, ecc., distinti in base ad apposita simbologia in impianti esistenti da mantenere ed impianti di nuova realizzazione; b.6. tabella contenente il dimensionamento degli elementi urbanistici ed edilizi caratterizzanti il progetto, e cioè: - superficie di intervento; - superficie di ciascuna particella edilizia coperta e scoperta catastalmente individuata; - abitanti insediati; - superficie di ciascuna "unità minima di intervento", riportata secondo la numerazione

contenuta nella tavola di progetto; - superficie utile e/o volume totali esistenti nel comparto di intervento (somma delle Su e

dei V di cui al punto precedente);

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- superficie utile e/o volume in progetto su ciascuna "unità minima di intervento" e relativo indice di fabbricabilità fondiaria;

- superficie utile e/o volume totale realizzabili secondo il progetto all'interno della zona di intervento (somma dei volumi di cui al punto precedente);

- superficie destinata alle opere di urbanizzazione primaria, distinta in superficie per strade, superficie eventualmente necessaria per i servizi a rete; per ciascuna di tali superfici dovrà anche essere indicata la quota già esistente e quella da reperire in progetto;

- superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria ed alle attrezzature generali, distinta a seconda della destinazione d'uso e distinta anche in superificie già esistente e superficie in progetto;

- totale della superficie utile a destinazione non residenziale prevista in progetto e ripartizione della stessa nelle varie "unità minime di intervento";

- superficie destinata a verde privato; - superficie destinata a verde condominiale; - superficie destinata a parcheggi privati (art. 18 L. 765/1968); - relativamente al punto c): c.1. convenzione redatta in base ai contenuti descritti dalla convenzione tipo approvata con delibera del C.C.; - relativamente al punto e): e.1. oltre al programma di attuazione e di coordinamento degli atti e degli interventi necessari per realizzare il P.R., deve essere presentata una relazione di fattibilità geo-morfologica degli interventi ai sensi del D.M. 21.1.1981. In particolare, in caso di degrado geofisico per la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico, la relazione sarà corredata da perizia tecnica a firma di geologo abilitato all'esercizio professionale e dal progetto di massima degli interventi di consolidamento.

ART. 11.11 - Domanda di approvazione del Piano di Recupero di iniziativa privata

La domanda di approvazione di un P.R. di iniziativa privata deve essere redatta su foglio di carta da bollo ed indirizzata al Sindaco. Tale domanda deve specificare: a) le generalità complete del privato che presenta il P.R.; b) la sua firma leggibile; c) il codice fiscale del richiedente; d) l'esatta indicazione dell'indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni

da parte del Comune; e) il codice fiscale ed il timbro professionale del progettista (architetto o ingegnere) con il

numero di iscrizione all'Albo professionale. Alla domanda di cui sopra devono essere allegati: 1) i documenti attestanti il titolo di proprietà del richiedente; 2) la copia delle richieste di nullaosta inviate, insieme a n. 3 copie del progetto, alla

Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 1089/39, nel caso esclusivo di immobili vincolati da quest'ultima legge;

3) domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 7 della L. n. 1497/39 nel caso in cui la proposta di P.R. interessi aree soggette al vincolo per la tutela delle bellezze naturali. Per le zone sottoposte al vincolo di cui sopra, la presentazione del P.R. è quella fissata dal 3° comma dell'art. 3 della L.R.T. n. 52 del 2.11.79.

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ART. 11.12 - Istruttoria, pubblicazione ed approvazione del Piano di Recupero

Il P.R. viene adottato dal Comune, pubblicato e poi approvato secondo le modalità e le disposizioni fissate dalla L.R.T. n. 59/1980 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 11.13 – Il Garante della Comunicazione ai sensi dell’art. 19, c.2, L.R. 1/2005

- La necessità di assicurare la più ampia e completa informazione e partecipazione sulle scelte di programmazione, sviluppo, pianificazione, governo e tutela delle risorse del territorio, si soddisfa con la nomina di una figura istituzionale quale il Garante della Comunicazione che ha il compito di fare da tramite tra l’Amministrazione e la cittadinanza, nelle scelte urbanistiche e nella creazione di infrastrutture a servizio del territorio.

- In sede di applicazione dell’art. 19 comma 2 della legge Regionale del 3 gennaio 2005, n. 1 viene istituita la figura del Garante della Comunicazione.Il suo compito istituzionale è di procedere nei disposti di cui all’art. 20 della L.R: 1/2005 in tutti i casi in cui si applicano gli art. 15, 16, 17 e 18 della stessa Legge, nonché in presenza di atti dipendenti dal DPR 327/2001 e della L.R. 18.02.2005 n. 30, ovvero in ogni altro caso in cui sia prevista la pubblicità dei provvedimenti riguardanti il governo e l’uso del territorio da parte dell’Amministrazione.

Il garante della comunicazione sarà nominato dal Sindaco mediante decreto sindacale all’interno della struttura dell’Amministrazione, scegliendo tra figure professionali che garantiscano la preparazione e l’esperienza necessarie. Il garante della c. dovrà essere obbligatoriamente persona diversa dal Responsabile del Procedimento.

La nomina avrà la durata del mandato del sindaco e potrà da questi essere riconfermata o revocata in qualsiasi momento.

In caso di assenza del garante della c. le funzioni potranno essere temporaneamente assunte dal segretario comunale.

- La Legge Regionale del 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" prevede all’art. 19 l’individuazione di un Garante della comunicazione sul procedimento con il compito di “…assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio (per queste ultime quando dovuto) e promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l’informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo” .

Sono compiti del Garante della comunicazione, tra l'altro: garantire la più ampia divulgazione degli atti più importanti espressi

dall'amministrazione comunale e da terzi durante il processo di formazione dello strumento urbanistico e dell’atto di governo del territorio assicurando uguale trattamento a tutte le opinioni espresse, in forma tale che essi siano comprensibili alla totalità della popolazione ;

mettere a disposizione di chiunque ne faccia domanda la documentazione richiesta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, salvo nei casi in cui tutta o parte di questa documentazione sia da considerarsi riservata, in tal caso, tale riservatezza dovrà essere motivata.

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rendere pubblico il programma dell'attività che intende svolgere per la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'inizio del procedimento di formazione dello strumento urbanistico e dell’atto di governo del territorio .

Il Garante della comunicazione dovrà redigere una "relazione sulla propria attività" che verrà presentata per l'approvazione al Consiglio Comunale contestualmente all'adozione e all’approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti di governo ai sensi dell’art. 20 comma 2 della LR n° 1/2005. La Giunta Comunale dovrà ai sensi dell’art. 20 comma 3 della LR n° 1/2005 assicurare al garante della comunicazione la disponibilità di adeguate risorse ai fini dell’esercizio effettivo ed efficace della relativa funzione.

Ogni attività dovrà rappresentare una opportunità per dare voce a questo diritto: per questo saranno attivate tecnologie informatiche, ma anche i più semplici strumenti di comunicazione perché ognuno possa scegliere la modalità a lui più familiare.

- L'obiettivo generale è quello di accrescere la visibilità e la trasparenza della realtà politico - istituzionale dell'Amministrazione; attivare un circuito informativo diffuso, trasparente, efficace ed efficiente verso i destinatari delle azioni che possa favorire la partecipazione di questi ultimi alle decisioni e alle scelte di governo del territorio e che possa aumentare la notorietà e la trasparenza dell'azione amministrativa comunale.

In particolare, le singole azioni informative di cui il garante si adopererà avranno lo scopo di:

permettere ai soggetti destinatari delle nuove disposizioni urbanistiche di intervenire nel processo di formazione della nuova disciplina (amministrazione partecipata);

informare i soggetti destinatari e, comunque, tutti i soggetti interessati, sulle nuove misure e disposizioni di piano nonché sui servizi offerti;

supportarli e orientarli nei momenti di contatto con la struttura comunale sia durante l'iter di formazione degli strumenti urbanistici e degli atti di governo per il successivo espletamento delle procedure e disbrigo di pratiche in materia di urbanistica ed edilizia privata;

Informare, coinvolgere anche gli operatori e i dipendenti comunali attraverso strumenti e strategie di comunicazione interna al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività amministrative e favorire il coordinamento tra centri ed aree interessate;

Promuovere nell'Amministrazione lo sviluppo della capacità di recepire e rielaborare gli stimoli esterni, in un clima di ascolto/informazione più favorevole che permetta una maggiore condivisione del lavoro;

Migliorare la comunicazione con il cittadino e gli altri soggetti esterni coinvolti nonché, con il personale dipendente al fine di ottenere un flusso bidirezionale di informazioni (ente- destinatario di informazione) da spendersi per riposizionare servizi e procedure a beneficio di tutti coloro che, per diversi motivi, entrano in contatto con l'Amministrazione Comunale;

Informare l'opinione pubblica in merito agli interventi e alle scelte dell'Amministrazione e promuovere una immagine positiva che generi fiducia;

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Offrire un servizio pubblico di informazione e comunicazione immediatamente fruibile al grande pubblico, alle altre Amministrazioni, alle Associazioni di categoria, ai soggetti privati, anche attraverso la predisposizione di appositi luoghi di esposizione/consultazione;

Promuovere gli strumenti telematici quali strumenti di accesso e di interazione tra utente e servizi informativi collegati.

Il tutto con modalità ed azioni conformi alle vigenti disposizioni di legge. - La comunicazione agli interlocutori pubblici di riferimento può essere così

sintetizzata: SFERA SOCIALE: cittadini, famiglie, mondo della scuola, associazionismo,

volontariato; SFERA ECONOMICA: sistema delle imprese, mondo del lavoro, associazioni

di categoria, organizzazioni sindacali e professionali. SFERA ISTITUZIONALE: Enti Locali, USL, rete delle Agenzie di Protezione

e Tutela Ambientale, Enti regionali e provinciali. SFERA DELLA FORMAZIONE: Università, Centri di Studio e/o Ricerca,

Banche Dati, Sistemi Informativi, Professioni.- Le attività della comunicazione sono riassumibili in:

Incontri ed assemblee Stampa Contatti telefonici Sito internet Affissioni Opuscoli e pubblicazioni Convegni CD Rom e supporti informatici. Comunicazione diretta.

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PARTE VII : DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPITOLO XII - ELEMENTI DI DECORO, ARREDO URBANO E SICUREZZA

ART. 12.1 - Decoro, manutenzione e sicurezza degli edifici

1 - I progetti edilizi relativi agli edifici ed ai manufatti in genere devono corrispondere alle esigenze del decoro edilizio e di una loro corretta ambientazione, tenuto conto dello stato nei luoghi, sia per la forma che per i materiali impiegati.2 - Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio ed ogni parte di esso in buono stato di conservazione, soprattutto per guanto riguarda la stabilità delle strutture ed il decoro. Qualora gli edifici e relative aree di pertinenza, per il loro stato di manutenzione, non presentino le condizioni di decoro richieste dall'ambiente urbano o non rispondano alle esigenze di sicurezza, il Responsabile del Servizio dovrà imporre ai proprietari l'esecuzione delle necessarie opere (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni dei portici ed adeguata illuminazione notturna, ecc).

ART. 12.2 - Allineamenti

1 - I nuovi edifici devono essere armonizzati col tessuto urbano esistente ed il Sindaco può consentire od imporre allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal presente regolamento, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico ed urbanistiche in genere.

ART. 12.3 - Elementi che aggettano dalle facciate

1 - Gli aggetti dalle facciate non devono costituire pericolo per le persone o le cose. 2 - In particolare, negli edifici e nei muri fronteggianti spazi pubblici sono ammessi i seguenti aggetti:a) lo zoccolo degli edifici può occupare lo spazio pubblico per una sporgenza non

superiore a cm. 5;b) gli aggetti e le sporgenze (cornici. bancali, ecc.), fino all'altezza di m. 2,50 dal suolo,

non possono superare i 12 cm. di sporgenza;c) le vetrate, le gelosie e le persiane possono aprirsi all'esterno solo ad un'altezza non

inferiore a m. 2.50, misurata dal piano del marciapiede, o di m.4.50 sul pi}no stradale.

ART. 12.4 - Infrastrutture del territorio

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12.4.1 - Linee aeree

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1 - La realizzazione di linee aeree è concessa previa presentazione di un progetto dove risultino i modi e le forme dell'inserimento ambientale e solo dopo aver accertato l'impossibilità di una loro messa in opera in condotti interrati.2 - Si escludono gli attraversamenti con linee, sia aeree che interrate, di zone con bosco o parco e di zone con rilevanti caratteristiche naturali e storico ambientali.

1 - Per tutte le condutture interrate devono evitarsi gli scavi nelle stratificazioni geologiche caratteristiche e di preminente significato scientifico.2 - Devono, inoltre, essere evitate alterazioni alla morfologia del suolo quando queste con-dutture interessino comprensori naturalistici.3 - Analogamente sono da evitarsi i tracciati con scavi a cielo aperto, o comunque superficiali, attraverso terreni boschivi, parchi ed aree di pertinenza delle alberature.4 - Particolari accorgimenti atti a evitare conseguenti movimenti franosi dei suoli instabili ed al limite della stabilità devono essere precisati nel progetto e posti in atto nell'esecuzione delle condutture interessate.

ART. 12.5 - Tutela delle sponde fluviali

1 - Nelle fasce comprese entro 10 metri adiacenti ai corsi d'acqua misurate dal piede esterno dell'argine o, in mancanza di esso, dal ciglio di sponda, devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla Deliberazione Consiglio Regionale N. 230/94 per quanto attiene all'ambito A1, di assoluta protezione del corso d'acqua.2 - All'interno di tali fasce non sono consentite nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura, trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private.3 - Per manufatti si intendono tutte quelle opere che possono ostacolare il normale deflusso delle acque ( recinzioni, depositi, serre, tettoie, piattaforme).4 - Per trasformazioni morfologiche si intendono quelle modifiche del territorio che impermeabilizzano il suolo o ostacolano il deflusso delle acque in caso di esondazione.5 - Sono fatte salve le opere idrauliche, di attraversamento del corso d'acqua, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua.

ART. 12.5 - Sovrastrutture ed impianti accessori all'edificio

1 - Tutti gli elementi sporgenti dalle coperture degli edifici (quali torrette di ascensore, scale, camini, abbaini, antenne radio e televisive, ecc.) devono essere inseriti in forma organica nel contesto architettonico dell'edificio e dettagliatamente rappresentati nel progetto.

ART. 12.6 - Antenne per ricezioni radio televisive

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12.4.2 - Condutture

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1 - Negli edifici di nuova costruzione ed ove siano previsti interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria, è fatto obbligo per l'eventuale installazione di antenne di ricezione, di provvedere alla posa in opera di un'unica apparecchiatura esterna centralizzata, a servizio di tutte le unità immobiliari. Le antenne devono essere installate con ancoraggi e sistemi idonei a garantire la sicurezza nei riguardi della pubblica e privata incolumità, anche in considerazione delle condizioni atmosferiche che possono verificarsi vista l'ubicazione del Comune. ( Vedi anche allegato "A" art.1.4 )2 - L'installazione di antenne di impianti trasmittenti devono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio a seguito di regolare richiesta e devono rispondere alle procedure autorizzative delle leggi in materia disposte dal M. PP.TT. 3 - Le calate di cavi devono avere apposita collocazione ad incasso nelle murature, preferibilmente all'interno dell'edificio; non sono consentite quelle volanti od aeree. Ogni qualvolta si verifichi la possibilità di legge da parte dell'Amministrazione dovrà essere provveduto al recupero delle situazioni esistenti, difformi da quanto previsto precedentemente per procedere all'adeguamento dell'installazione nel rispetto di quanto citato nel R.E.

ART. 12.7 - Chioschi, cabine, pensiline, box ed elementi di arredo

1 - Nell'ambito del territorio comunale l'installazione di nuovi chioschi per rivendita di gelati, fiori, giornali, ecc. è subordinata alla verifica di piena compatibilità con le esigenze di tutela ambientale, di salvaguardia dei percorsi pedonali, del traffico ( inteso come flusso e possibilità di sorta), del minimo ingombro del manufatto.2 - Il chiosco costituisce in ogni caso eccezione alla norma generale di localizzazione delle attività commerciali all'interno di strutture edilizie e ogni proposta di nuova installazione di box ne deve documentare l'opportunità rispetto a scelte coerenti con la norma generale.3 - Le dimensioni dei chioschi esistenti non possono essere aumentate anche nel caso di sostituzione.4 - L'installazione di cabine realizzate con qualsiasi tecnica costruttiva, da destinarsi ad usi pubblici (telefono, pensiline di fermate a servizi di trasporto, alloggi contenitori nettezza urbana, etc.) e privati (biglietterie per impianti di risalita sci, stazioni di partenza e arrivo gare), devono presentare caratteristiche tali da inserirsi decorosamente nell'ambiente urbano e paesaggistico circostante. L'ubicazione deve inoltre tenere conto, per alcuni casi, delle situazioni di utilizzazione in rispetto delle condizioni atmosferiche e consequenziali e potrà comunque essere ammessa, ove sia ritenuta indispensabile, solamente a titolo temporaneo con durata stabilita dall'A.C. in base al servizio che dovrà assolvere. Le cabine e le pensiline ad uso pubblico dovranno rispondere alla normativa del D.P.R. 384/1978.

ART. 12.8 - Illuminazione di strade, portici e passaggi privati

1 - Le strade, i portici i passaggi privati aperti al pubblico transito devono essere dotati di razionale impianto di illuminazione, da costruirsi a cura e spese della proprietà secondo progetto da approvarsi dal Comune o seguendo le indicazioni del piano di settore, se esi-stente.2 - A richiesta dei privati proprietari il Responsabile del Servizio può autorizzare l'allacciamento dell'impianto di illuminazione alla rete di energia che alimenta l'illuminazione pubblica comunale, a condizione che la proprietà esegua anche tutte le

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opere necessarie (cavi, trasformatori, ecc.) per l'allacciamento fino al punto di presa che verrà indicato dal comune.

ART. 12.9 - Elementi di pregio

1 - E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici isolati aventi caratteristiche storico-artistico di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, muri di confine, scenari costruiti o dipinti, lapidi, edicole sacre, antichi numeri civici, fittoni; è prescritta, inoltre, la conservazione degli orti e dei giardini esistenti.

ART. 12.10 - Insegne pubblicitarie

1 - Cartelli indicatori ed insegne possono comunque essere installate solo previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, seguendo la procedura prevista nell'art. 4.2 di questo R.E. Nella domanda di autorizzazione dovranno essere fornite tutte le indicazioni circa gli eventuali sistemi prescelti per l'illuminazione, i colori adottati ed i particolari dispositivi tecnici da installare quando ciò sia ritenuto necessario per chiarire quanto si richiede (elaborati grafici e fotografie). Tali elementi dovranno avere caratteristriche costruttive, dimensionali, grafiche e figurative il cui inserimento nel contesto circostante non crei contrasti di tipo ambientale e paesaggistico ed inoltre avere dimensioni da non costituire intralcio alla circolazione veicolare e pedonale e ad eventuali operazioni necessarie in luogo a causa delle condizioni atmosferiche (operazioni di rimozione e spalatura neve) ai sensi di quanto previsto nell'art. 11 della L. 15.6.1959, n. 393. 2 - Il Comune può richiedere, nel caso di domanda di installazione di insegne pubblicitarie nello stesso posto, l'unificazione di esse in un'unica insegna per la quale saranno anche dettate eventualmente le caratteristiche; inoltre nel caso di insegne individuali di più esercizi commerciali in un fronte unico del fabbricato, il Comune può richiedere l'adeguamento e unificazione delle forme, dimensioni , caratteristiche grafiche e collocazione. Nel caso in cui l'insegna sia motivo di contrasto con la sicurezza pubblica, con il decoro urbano o sia di intralcio alla mobilità viaria e pedonale, il Comune può richiedere all'avente titolo la rimozione o, in caso di negativa risposta, far provvedere direttamente addebitandogli le spese necessarie. 3 - Sono consentite insegne con installazione a bandiera solo nel caso di presenza di marciapiede sottostante, purchè siano collocate ad una altezza non inferiore a 3,00 m, misurata dal livello del marciapiede al punto più inferiore della sagoma e avente un aggetto non superiore alla larghezza del marciapiede. 4 - Per la collocazione di insegne pubblicitarie, all'esterno di centri abitati, occorre oltre all'autorizzazione com.le, quella dell'Ente predisposto alla gestione della strada; dovranno essere rispettate sia la distanza minima di collocazione dal ciglio stradale pari a mt. 3,00 che i requisiti previsti nel D.P.R. 420/1959. 5 - Tutte le insegne pubblicitarie in genere devono: a) essere decorose nella forma e contenuto grafico in esse rappresentato;b) non devono nel caso di tipo luminoso emettere luci abbaglianti od avere armature di

sostegno appariscenti tali da essere indecorose e deturpare così l'ambiente urbano in cui sono state applicate;

c) non devono essere collocate in prossimità degli angoli delle vie o in posizioni similari o sporgere dagli allineamenti stradali;

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d) devono risultare nel loro complesso decorose ed armoniche, sia rispetto al fabbricato e luogo in cui sono collocate, sia rispetto alle altre eventuali analoghe insegne esistenti in prossimità;

e) non devono essere collocate in sovrapposizione ad elementi architettonici, storici o caratteristici della facciata del fabbricato per i quali in ogni caso è fatto espressamente divieto di provvedere ad operazioni di rimozione.

ART. 12.11 - Indicatori ed altri apparecchi di servizi pubblici Nel caso di sussistenza di motivazioni di interesse pubblico, l'A.C. può collocare sul fronte dell'edificio prospiciente spazi pubblici, previo avviso scritto alla proprietà, i seguenti indicatori: - targhe contenenti dati toponomastici; - cartelli di indicazioni stradali; - armature di sostegno e condutture della pubblica illuminazione; - cartelli indicatori di pubblici servizi (di trasporto, di soccorso, delle farmacie, logistici,

statali tipo PP.TT., telefoni, etc.); - apparecchiature in genere relative ai pubblici servizi ed all'organizzazione di spazi e vie

pubbliche. I proprietari hanno l'obbligo di rispettare le suddette collocazioni e quindi di non rimuovere od occultare gli indicatori, neppure con vegetazione impiantata nei rispettivi giardini. Inoltre l'installazione delle citate apparecchiature non deve arrecare nessun disturbo al traffico veicolare o pedonale, nonchè nessuna molestia e danni materiali alla proprietà. La manutenzione degli oggetti sopra elencati nonchè la parte di parete di edificio interessata alla collocazione, sono a totale carico degli Enti installatori. Nel caso di interventi edilizi su parte in cui risulti collocato un oggetto del precedente elenco, il proprietario prima dell'inizio degli stessi deve avvisare l'Ente interessato che conseguentemente nel tempo minore possibile provvede alle cautele del caso. Nel caso di interventi in zone di particolare interesse storico ambientale, la collocazione degli oggetti sarà ammissibile quando non sussistano altre soluzioni alternative e nel qual caso saranno prese tutte le opportune attenzioni in rispetto delle costruzioni e dell'ambiente stesso.

ART. 12.12 - Lavori privati su strade pubbliche o vicinali

1 - Nel caso di interventi su strade pubbliche o vicinali, il ripristino della sede stradale deve avvenire a cura e spese del privato o dell'Ente esecutore dell'intervento, osservando le modalità tecniche che saranno prescritte dal Responsabile del Servizio al momento del rilascio dell'autorizzazione; con l'autorizzazione stessa sono indicate le prescrizioni da osservare a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.2 - Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento, presso la Tesoreria Comunale a titolo di cauzione, di una somma, corrispondente a quella necessaria per il ripristino, determinata sulla base del preventivi dell'Ufficio Tecnico.3 - Lo svincolo di tale cauzione avverrà dopo l'accertamento da parte dell'Ufficio competente, dell'osservanza delle modalità e delle prescrizioni poste nell'autorizzazione.4 - E' salvo, in ogni caso, il diritto del Comune, nel caso di strade comunali, a percepire apposita tassa per l'occupazione di suolo pubblico.

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ART. 12.13 - Intonaci e tinteggiature

1 - Un edificio con prospetti architettonicamente unitari deve essere tinteggiato in modo omogeneo, rispettando le caratteristiche cromatiche proprie dello stile (differenziazione per paraste, marcapiani, campi e sottolineature varie), anche se suddiviso in diverse proprietà. L'omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengano in tempi diversi per le parti.2 - Per edifici classificati tipologicamente e comunque anteriori al 1939 il rifacimento degli intonaci va eseguito con malte di calce (con percentuale di cemento non superiore al 10%).3 - L'applicazione delle nuove tinteggiature sugli intonaci asciutti, dopo l'approvazione dei colori, va effettuata in condizioni atmosferiche accettabili (temperatura superiore agli 8°C. ed umidità relativa inferiore al 60-65%).4 - Si consigliano pitture a calce od ai silicati di potassio con pigmenti inorganici naturali.5 - Sono vietate per detti edifici le tinteggiature plastiche al quarzo, le tinteggiature con resine polimeriche o resine acriliche in percentuali superiori al 50%.

ART. 12.14 - Manutenzione di edifici privati

1 - Nel caso di gravi carenze, accertate dal competente ufficio nella manutenzione degli edifici e delle opere di proprietà privata, il Sindaco può obbligare i privati all'esecuzione delle opere di riparazione e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessarie per la salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza pubblica.2 - In caso di rifiuto, o di inadempienza dell'interessato, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese del privato inadempiente.

ART. 12.15 - Prescrizioni e disposizioni per la salvaguardia e la formazione del verde

1 - Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte. Ogni intervento di potatura non eseguito a regola d'arte e ogni altro intervento atto, in relazione alla specie ed alla condizione dell'albero, a comprometterne la vitalità, si configura a tutti gli effetti come abbattimento e pertanto è assoggettato alle sanzioni di cui all'art. 106 del TU 1934 della legge comunale e provinciale.2 - E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali od artigianali in genere. E' vietato inoltre rendere impermeabili, con pavimentazioni od altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinarle con scarichi o discariche improprie. Nelle aree di pertinenza delle alberature è, inoltre, vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale organico se di spessore superiore a m. 0,20.3 - In tutti i progetti presentati le alberature esistenti devono essere rigorosamente rilevate ed indicate su apposita planimetria, con le corrispondenti aree di pertinenza degli edifici; deve inoltre essere fornita apposita documentazione fotografica. I progetti edilizi, ed in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali. Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato delle sistemazioni degli spazi aperti con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino ed a coltivo; i progetti devono essere corredati dalla

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indicazioni della specie e dai progetti escutivi delle recinzioni e di tutte le opere di sistemazione esterna.4 – E’ vietato apporre cartelli con chiodi alle piante.5 – Le piste forestali con larghezze inferiori a ml. 2,50 per attività selvicolturali non sono assoggettate ai vincoli contenuti nelle Leggi 1497/39 e 431/85.6 - Le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare degli spazi alberati unitari e comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati ed alle relative visuali. La scelta delle specie deve avvenire prevalentemente nella gamma delle essenze appartenenti alle associazioni vegetali locali. 7 - Il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Edilizia, può autorizzare lo spostamento in loco delle alberature esistenti, sulla base di un progetto di riassetto delle alberature redatto da un tecnico competente (Dottore agronomo o Dottore in scienze forestali), ai soli fini di garantire o la vita vegetativa delle piante o, nel caso di giardini storici, la corretta ricostruzione filologica dell'assetto originario. 8 - L'autorizzazione di cui sopra, deve essere preventivamente acquisita ed allegata agli elaborati di un progetto per qualsiasi tipo di intervento edilizio, sia pubblico che privato, (strade ed opere nel sottosuolo comprese), nel caso si renda inevitabile la manomissione delle alberature.

ART. 12.16 - Sistemazione del terreno 1 - Negli elaborati di progetto (piante e sezioni) devono essere evidenziati, come accennato precedentemente, tutte le operazioni relative ai movimenti di terra per sbancamenti e riporti di terreno, indicando l'andamento del terreno al naturale (piano di campagna) e a sistemazione avvenuta, nonché tutte le opere murarie necessarie per contenimenti, camminamenti etc. Nella planimetria dovranno essere indicate le alberature esistenti evidenziando quelle da salvaguardare e quelle eventuali da abbattere (queste ultime saranno oggetto di autorizzazione dagli Enti preposti alla tutela) ed inoltre quelle che verranno messe a dimora; nella formazione di giardini e delle alberature sono da preferire quelle piante tipiche della flora caratteristica della zona.

ART. 12.17 - Numeri civici degli edifici La numerazione civica viene apposta, previa notifica all'interessato ed a spese dello stesso, su assegnazione del numero e relativi subalterni da parte dell'A.C ., a fianco della porta di ingresso e di eventuali altre aperture , in alto a destra vista dallo spazio pubblico ad una altezza variabili da 2,00 m a 2,50 m, secondo i casi. Il proprietario è obbligato a mantenere in tale posizione l'indicatore ed inoltre a comunicare eventuali variazioni di accessi dall'esterno ed eventuale restituzione della targhetta in caso di soppressione degli stessi. 1 - In caso di demolizione, di ristrutturazione e manutenzione esterna dei fabbricati recanti l'indicatore toponomastico (targhe in ceramica o smaltate), il proprietario è tenuto nel primo caso a restituirle ed a ricollocarle esattamente sulla precedente posizione; negli altri casi soluzioni diverse sono concordate od autorizzate dal Responsabile del Servizio (Ufficio toponomastico).2 - E' fatto, altresì, divieto di coprire, con insegne od altro, gli indicatori toponomastici (targhe viarie, numeri civici).

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1 - Il Comune assegna ad ogni accesso che dall'area di circolazione immette all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere (abitazioni, od ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili) il numero civico e ne fa apporre l'indicatore a cura ed a spese del proprietario o dell'Amministratore del Condominio.

2 - Il numero civico viene collocato di fianco alla porta di ingresso (possibilmente a destra di chi guarda), ad un altezza variabile da 2 a 3 m., in posizione ben visibile. Il proprietario, previo pagamento della relativa spesa, riceve in consegna l'indicatore ed è obbligato ad installarlo ed a mantenerlo nella collocazione precedentemente prestabilita.

3 - Non sono ammessi numeri civici di tipologia diversa da quelli standardizzati appro-vati con separata ordinanza del Responsabile del Servizio;Altri tipi devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio toponomastica del Comune.

4 - In caso di demolizione di fabbricati od in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve comunicare al Comune, a demolizione o soppressione avvenuta, il numero od i numeri civici che verranno così ad essere aboliti, con-segnandoli all'ufficio toponomastica.

5 - Nel caso di costruzioni di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi ingressi in fabbricati esistenti i proprietari devono richiedere al Sindaco, con apposita domanda, e comunque contestualmente alla domanda di licenza di uso, l'attribuzione dei civici da applicarsi alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi.

6 - Le richieste di attribuzione del numero civico e/o dei numeri interni devono essere presentate congiuntamente mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto Centrale di Statistica.

ART. 12.18 - Rinvenimenti e scoperte

1 - Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse archeologico-storico-artistico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere; sono altresì obbligati ad osservare ed a fare osservare tutti quei provvedimenti conseguenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre.2 - I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali in materia.

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PARTE VIII

CAPITOLO XIII-NORME ESTETICHE ED AMBIENTALI DEI FABBRICATI

ART. 13.1 - Norme generali 1 - L'aspetto architettonico di un edificio dovrà essere curato con la finalità di inserirlo in maniera organica nell'ambiente che lo circonda. In modo particolare dovranno essere previsti gli impieghi di materiali e manufatti omogenei fra di loro e tali da creare un intervento unitario ed armonico con quanto di esterno circonda l'edificio, in riferimento all'ambiente montano ed alla zona in cui è ubicato. 2 - Per qualsiasi edificio o manufatto edilizio oggetto di intervento nelle sue parti esterne, si dovranno concordare con l'U.T.C. i materiali e le coloriture che dovranno essere impiegati. 3 - In nessun caso verrà rilasciato il permesso di agibilità o abitabilità prima che l'edificio sia ultimato in tutte le sue parti. In particolar modo dovrà essere ripristinata l'area di resede con la rifinitura delle eventuali opere di arredo urbano e con la ripulitura ed eliminazione dal cantiere dei materiali di resulta dei lavori. L'intervento è da ritenere ultimato quando questi non richieda alcun'altra opera edile per essere abitabile o agibile; dovranno quindi essere allontanati dall'area del cantiere tutti i materiali che potrebbero far presupporre uno stato di abbandono e di disagio per gli utenti dell'immobile.

ART. 13.2 - Coperture

1 - In linea generale, per i nuovi interventi, ampliamenti e sopraelevazioni e per tutti quei casi che comportano il rifacimento del tetto, sono ammesse solo le coperture a falde inclinate, con pendenza minima non inferiore al 30%.2 - Le coperture piane sono consentite solo in casi particolari nella misura massima del 15% della superficie coperta, purchè siano inserite sotto un profilo architettonico nell'edificio e nell'ambiente circostante. I manti di copertura dovranno essere prescelti fra le seguenti tipologie, tenendo conto soprattutto di quanto installato sui fabbricati limitrofi:a) copertura in lastre di pietra a losanga con coloritura scura;b) copertura in lamiera di rame o lamiera zincata colorata marrone scuro o grigio scuro;c) copertura in ardesia;d) copertura in manto bituminoso con strato di quarzo ad elementi (tipo tegole canadesi)

nei colori marrone, nero ardesia, grigio e rosso;e) copertura in manto bituminoso con protezione in foglio di rame (manto lamina);f) copertura di tipo vario, quale ad esempio in tegole marsigliesi, olandesi, portoghesi, etc.3 - Le C.E. e C.U., esaminato un progetto che interessa parti della copertura, possono richiedere l'impiego di uno dei tipi di manto previsti nell'elenco di cui sopra, per ragioni di decoro ambientale.4 - Nel caso in cui l'intervento interessi un fabbricato ricadente in zona urbanistica di tipo A o ubicato in prossimità di detta zona, dovrà essere opportunamente prevista l'installazione di un manto di copertura del tipo di quelli esistenti in zona.

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ART. 13.3 - Abbaini

1 - La costruzione degli abbaini è consentita nel caso in cui il sottotetto sia abitabile; essi dovranno essere inseriti organicamente, per forma e materiali, nella copertura stessa e nell'architettura generale dell'edificio ed avere dimensioni tali da rispettare i parametri di aereazione ed illuminazione. (vedi anche Allegato A art.1.3.2 - Nei sottotetti non abitabili è consentita la realizzazione di un solo abbaino per l'intera superficie del tetto di dimensioni ridotte e comunque tale da consentire il passaggio di una persona per effettuare la spalatura dello stesso dalla neve o per eseguire lavori di manutenzione.3 - Per le finestre o per i lucernari complanari al tetto valgono le stesse disposizioni che per gli abbaini. E' consigliabile evitare l'impiego di questi ultimi nel caso di falde con pendenze minime per eliminare i problemi causati dal manto nevoso che si deposita sul tetto.4 - L'impiego della finestra o lucernario complanare è consentita comunque nel caso in cui non vi sia altra possibilità di aerazione ed illuminazione se non attraverso la superficie della copertura.

ART. 13.4 - Volumi tecnici sulla copertura

I volumi tecnici come definiti nell'art. 10.13.3 che sporgono rispetto alla copertura, dovranno avere la dimensione minima necessaria alla loro funzionalità, nel rispetto delle normative specifiche, e comunque dovranno avere caratteristiche di rifinitura simili a quelle delle coperture e quindi essere in armonia con i materiali impiegati.

ART. 13.6 - Superfetazioni

1 - Ogni qual volta si manifesti l'occasione, nel caso in cui sia legale la richiesta, su parere proposto dall'U.T.C., il Sindaco può richiedere la rimozione delle superfetazioni realizzate nell'edificio, a titolo principale di recupero architettonico e per motivi di decoro urbano.2 - Il volume urbanisticamente di diritto acquisito dal proprietario della superfetazione può essere utilizzato nella ristrutturazione dell'immobile per gli usi e gli scopi per il quale il medesimo era stato realizzato, sempre che sia tenuto presente nella proposta di intervento il profilo architettonico dell'edificio ed il contesto del nuovo inserimento nell'ambiente circostante.

ART. 13.7 - Portici destinati a pubblico passaggio

1 - I portici destinati a pubblico passaggio dovranno avere dimensioni non inferiori a 3 m di larghezza per una altezza non inferiore a 3 m dall'intradosso del solaio di copertura del portico.2 - Le misure di altezza, nel caso di portici con copertura a volta o attraversanti strade o spazi pubblici, saranno fissate di volta in volta dall'U.T.C.3 - La pavimentazione e la cordonatura a guida esterna saranno in pietra opportunamente rifinita con spessore ed altezza di dimensioni opportune da stabilirsi dall'U.T.C.

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4 - E' a carico del Comune, ai sensi dell'art. 40 della L. 18.7.42, n. 1150, la manutenzione della pavimentazione e della illuminazione pubblica dei portici soggetti a servitù di pubblico passaggio.

ART. 13.8 - Tende mobili

1 - Le tende mobili, le eventuali loro appendici ed i meccanismi devono essere posti ad un'altezza dal piano del marciapiede inferiore a 2,40 m e non possono sporgere più di 1 m dalla facciata del fabbricato.2 - Non sono ammesse tende aggettanti se non vi è marciapiede. Il posizionamento di detti apparati definiti nella forma, materiale, dimensione e colore, è soggetto ad autorizzazione del Responsabile del Servizio. Nel caso di più richieste per un singolo edificio dovrà essere unificata la tipologia di tendaggio installata.

ART. 13.9 - Sporti aggettanti verso suolo pubblico

1 - Le facciate degli edifici prospettanti suolo pubblico e di uso pubblico non devono presentare sporti di qualsiasi genere eccedenti i 6 cm di sporgenza dai rispettivi fili di costruzione al di sotto dell'altezza di 3 m misurata a partire dal piano del marciapiede o, in sua assenza, dal piano stradale sistemato. Tale limitazione vale anche per le parti mobili degli infissi. Nel caso in cui gli infissi posti ad altezza inferiore a 3 m debbano necessariamente aprirsi verso l'esterno, gli stessi devono essere opportunamente arretrati.2 - Oltre all'altezza di 3 m, misurata come sopra, potranno essere realizzati sporti fino a 25 cm di sporgenza.3 - Oltre all'altezza di 4 m, potranno essere realizzati balconi, sporti continui, bow-windows e cornicioni misurati dal punto più basso del loro intradosso (anche mensole) al piano del marciapiede o, in sua assenza, dal piano stradale sistemato, con il limite di sporgenza dall'allineamento stradale di 1,20 m e comunque non eccedenti la larghezza dell'eventuale marciapiede ed 1/10 della larghezza stradale misurata come distanza che intercorre tra i fabbricati che si fronteggiano in corrispondenza del piede dei fabbricati stessi ed in corrispondenza degli sporti, balconi o bow-windows previsti.4 - Nel caso di strade a larghezza variabile, si considererà la larghezza massima nel tratto corrispondente allo sporto previsto.5 - Non sono ammessi sporti continui né bow-windows verso vie di larghezza inferiore a 8,00 m e con distanza inferiore di 1,50 m dai confini di proprietà.

ART. 13.10 - Passi carrabili ed uscite delle autorimesse

1 - L'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, debitamente autorizzati dal Responsabile dell’Ufficio Polizia Municipale.2 - L'apertura della cordonatura del marciapiede di passi carrabili con l'accesso dei veicoli agli spazi privati è concessa a spese dell'edificante sotto le direttive dell'U.T.C.3 - La larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 m e non superiore a 6,50 m, salvo casi particolari debitamente autorizzati dall'A.C. .

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3-bis - Il cancello, o qualsiasi altra opera di chiusura dei passi carrabili di nuova costruzione, dovrà essere posto arretrato rispetto al confine con la proprietà pubblica di almeno ml. 4,50.4 - La distanza del passo carrabile dallo spigolo della costruzione in angolo fra due spazi pubblici, percorsi dal traffico veicolare, non deve essere inferiore a 10 m, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità.5 - La distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 m. L'accesso agli spazi in sottosuolo destinati ad autorimesse deve essere assicurato tramite:a) rampe antisdrucciolevoli di idoneo tracciato e pendenza, e comunque non superiore al

20%, dotate di scalinate o percorsi dentati per il transito di pedoni o carrelli ed eventuali sistemi antigelivi;

b) tratti in piano, da ricavare sullo spazio privato, lunghi almeno 4,00 m.6 - I passi carrai e le uscite delle autorimesse che si aprono sulla pubblica viabilità o su passaggi pedonali pubblici devono essere opportunamente segnalati. L'uscita da passi carrai e da autorimesse deve essere sempre studiata in modo da assicurare buona visibilità al conducente, eventualmente anche con l'ausilio di specchi opportunamente disposti e in modo da non arrecare intralcio al traffico. Le chiusure di detti passi devono sempre essere apribili verso lo spazio privato e disposte in zona tale da consentire nella operazione di apertura la sosta momentanea del veicolo, senza intralciare la viabilità.

ART. 13.11 - Recinzioni, cancelli e muri di contenimento

1 - Le aree non ancora edificate nel centro urbano, fronteggianti spazi pubblici o di uso pubblico, devono essere recintate. Dette recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all'ambiente e non devono comunque impedire o disturbare la visibilità per la circolazione.2 - Le recinzioni su tutto il territorio del Comune saranno del tipo a giorno con una altezza massima di 1,50 m ed effettuate in legno a vista o metallo verniciato. In casi particolari, da approvarsi di volta in volta da parte delle C.E. e C.U., la recinzione in legno (sempre per una altezza massima complessiva di 1,50 m), potrà essere disposta su uno zoccolo di pietra a faccia vista di altezza massima di 0,50 m.4 - Le suddette altezze sono misurate rispetto al piano di campagna naturale o modificato, se approvato in progetto, o, in caso di dislivello tra due proprietà confinanti, dalla parte che si trova alla quota più alta, salvo diverse disposizioni contenute nella licenza.5 - Per le zone agricole sono ammesse recinzioni con essenze arboree tipiche dei luoghi e con rete metallica.6 - Per le recinzioni in fregio a spazi pubblici o di uso pubblico è vietato l'uso di vetri sulle cimase, di rostri acuminati e di ringhiere a lance o a punte libere. E' inoltre tassativamente vietato l'utilizzo di filo spinato.

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13.11.1 - Recinzioni

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1 - I cancelli pedonali e carrai inseriti nelle recinzioni dovranno ugualmente essere eseguiti in legno o metallo verniciato per una altezza massima di 1 m e dovranno avere l'apertura verso l'interno della proprietà.2 - Eventuali apparecchiature elettriche, citofoniche e di apertura automatica dovranno essere opportunamente inserite nel contesto della struttura.In prossimità delle piste da sci e degli impianti di risalita, è fatto divieto, durante la stagione invernale, di installare alcun tipo di recinzione o cancello, allo scopo di garantire l'incolumità di coloro che transitano con gli sci.

1 - I muri di sostegno e di contenimento delle terre entro le proprietà dovranno essere eseguiti esternamente in pietra a faccia vista o in cemento armato faccia vista ed avere altezza non superiore a 2,50 m, salvo casi particolari debitamente autorizzati dall'A.C. .2 - La larghezza di eventuali ripiani non dovrà essere minore della loro altezza. Essi dovranno essere inseriti armonicamente nell'ambiente naturale e mascherati da piante rampicanti e da verde in genere. Gli eventuali ripiani dovranno altresì essere dotati di manto erboso. In ogni caso la disposizione, l'altezza e la dislocazione dei muri di sostegno saranno oggetto di esame preventivo da parte delle C.E. e C.U. che potranno richiedere una diversa conformazione, altezza e dislocazione ai fini della tutela dell'ambiente.3 - I muri di sostegno lungo le sedi stradali saranno eseguiti esternamente in pietra faccia-vista per un'altezza non superiore a 1,50 m salvo deroghe per accertata necessità di maggiore altezza da sottoporre di volta in volta all'esame delle C.E. e C.U. e comunque con il limite massimo di altezza di 5,00 m.

ART. 13.12 - Parcheggi

1 - La dotazione di parcheggi privati per ogni tipo di intervento edilizio sottoposto a regime di concessione è regolamentata dalle N.T.A. Gli spazi destinati a parcheggio privato possono essere interni all'edificio o ricavati nell'area di pertinenza dello stesso ed includono gli spazi per la sosta dei veicoli, quelli accessori alla manovra e quelli per l'accesso e la distribuzione dei veicoli.2 - Negli edifici soggetti alle disposizioni della L. 118/71 e del D.P.R. 384/1978 (Norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche) sono da prevedere parcheggi per handicappati con le dimensioni e le caratteristiche previste dalle norme stesse. Nei parcheggi pubblici custoditi, il 2% dei posti deve essere riservato gratuitamente ai minorati fisici.3 - Nel caso di impianti sportivi privati ad uso pubblico e di impianti di risalita, gli spazi per i parcheggi privati devono essere rapportati alla capacità o alla portata degli impianti stessi e precisamente secondo le seguenti misure minime:a) per gli impianti sportivi privati: n. 1 posto auto per ogni 10 persone per le quali

l'impianto risulta omologato;

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13.11.2 - Cancelli

13.11.3 - Muri di contenimento

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b) per le partenze di impianti di risalita: 1 posto auto ogni 20 persone di portata oraria omologata dell'impianto;

c) qualora fosse accertata l'impossibilità di realizzare la dotazione di parcheggi prevista nei casi a) e b) a corredo degli impianti, sarà consentito effettuare i parcheggi stessi anche a distanza dagli impianti (nella misura massima di m 200 di distanza dal centro dell'impianto stesso) oppure di effettuare strutture totalmente interrate e coperte da opportuno manto erboso.

4 - I casi sopra citati saranno eccezionalmente concessi, sentite di volta in volta le C.E. e C.U., alle seguenti condizioni:

- che l'intervento non contrasti con le destinazioni di P.R.G.C.;- che l'intervento sia compatibile con le condizioni naturali e paesaggistiche della zona;- che sia verificata la compatibilità geotecnica ai sensi del D.M. 21.1.81;- che non vengano modificate o rese pericolose le piste sciistiche;- che l'intervento non venga effettuato entro le fasce di rispetto stradale e degli incroci (salvo che sia previsto dal P.R.G.C.).

ART. 13.13 - Viabilità - Arretramenti delle costruzioni dai cigli stradali - Conveniente accesso - Strade private

Il P.R.G. riporta sulle tavole di piano, in scala 1:5000 ed 1:2000, la viabilità principale esistente nonché le varianti di strade, le rettifiche e la previsione di nuove strade e le relative norme di attuazione.

1 – Fuori del perimetro delle zone urbanizzate e urbanizzande (centri abitati), le distanze dei fabbricati dalle strade dovranno essere quelle previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione2 - A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati. In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopra indicate sono incrementate dell'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia uguale al doppio delle distanze sopraindicate afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.3 - Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelli e simili).

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13.13.1 - Viabilità

13.13.2 - Arretramenti delle costruzioni dai cigli stradali

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4 - Nell'ambito del perimetro delle zone urbanizzate ed urbanizzande (fatte salve le zone dei centri storici e dei vecchi nuclei) le distanze minime da osservare nelle nuove edificazioni e negli ampliamenti degli edifici esistenti, in relazione alle loro fronti di prospicienza e a partire dal ciglio delle strade esistenti e/o in progetto, sono previste in 5 ml. dal confine qualunque sia la larghezza stradale.5 - In caso di nuove costruzioni, ricostruzioni o notevoli trasformazioni di edifici, il Comune può imporre, nel rispetto dell'ambiente e dell'integrità degli edifici di interesse storico-artistico-ambientale, la rettifica in più o in meno degli allineamenti stradali fino al massimo di 5 m purché siano rispettate le fasce minime di arretramento dai cigli stradali previste ai commi che precedono.

Chi intende fabbricare su aree non fronteggianti sedi stradali pubbliche o private aperte al pubblico passaggio, deve prima comprovare di avere stabilito con l'A.C. gli opportuni accordi per un conveniente accesso dalla strada pubblica esistente o dalla strada privata aperta al pubblico passaggio. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla preventiva apertura e sistemazione dei relativi accessi.

1 - E' fatto divieto di aprire strade private che non siano conformi al P.R.G.C. e/o agli strumenti urbanistici esecutivi.2 - Per aprire una strada privata al pubblico passaggio i proprietari interessati devono inoltrare al Comune il progetto, averne l'approvazione e stipulare apposita convenzione con l'A.C. In tale convenzione i proprietari (impregiudicate le norme di legge circa i consorzi e le strade vicinali) si devono impegnare a provvedere a loro carico, cura e spese (con le modalità stabilite dall'A.C.) alla costruzione ed alla sistemazione del sedime stradale, allo smaltimento delle acque, alla pavimentazione, alla manutenzione, alla illuminazione, alla nettezza urbana, allo sgombero della neve dalla strada.3 - Dovranno essere garantite tutte quelle opere che siano necessarie al fine di assicurare la più completa stabilità dei terreni attraversati nei confronti di frane, smottamenti, cedimenti, senza compromettere lo scolo naturale.4 - Il progetto esecutivo dell'opera, comprenderà estratto catastale, con l'elenco delle ditte proprietarie, planimetria quotata, profilo longitudinale, sezione, opere di arte e relazione tecnica e relazione geologica e geotecnica, dovrà essere corredato da atto di impegno dal quale risulti:

a) l'obbligo da parte dei proprietari della strada di provvedere alla pulizia, all'illuminazione in corrispondenza dei fabbricati, all'opportuna segnaletica, agli scoli per le acque meteoriche, alla fognatura ed a segnaletiche che evidenzino la destinazione e l'uso della strada

b) l'esonero per il Comune da ogni responsabilità per danni a cose e persone deri-vanti dal traffico;

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13.13.3 - Conveniente accesso

13.13.4 - Strade private

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c) l'esonero per il Comune, senza alcun corrispettivo, di utilizzare la strada per la collocazione di condotte idriche, elettriche, di gas e fognanti; d) l'obbligo di cessione gratuita della strada al Comune, nel caso di manifestata ragione di pubblica utilità.

Tutte le opere inerenti al tracciato stradale non devono arrecare danno al paesaggio ed all'ambiente in cui la strada si inserisce.5 - La deroga a tale prescrizione può essere autorizzata su documentate e manifeste necessità tecniche da valutarsi caso per caso da parte della Commissione edilizia.6 - Impregiudicato il rispetto delle norme del D.M. 14.4.68 n. 1404, la larghezza minima di una strada privata di uso pubblico e adatta al traffico veicolare è di 6 m con gli arretramenti degli edifici da prevedersi in 5 m dal ciglio stradale (vedere punto 13.13.2).7 - La larghezza minima di una strada di uso pubblico non adatta ai veicoli (strade pedonali e mulattiere) è di 3 m con gli arretramenti degli edifici da prevedersi in 5 m dal ciglio stradale.8 - La larghezza minima di una strada privata non aperta al pubblico, di uso veicolare, è di 4,50 m.9 - La larghezza minima di una strada privata non aperta al pubblico di uso pedonale (o mulattiera) è di 3 m.10 - Le strade private non aperte al pubblico passaggio o a fondo cieco dovranno essere chiuse in fregio alla strada con cancello o catena o contrassegnate con palina.11 - Le strade private a fondo cieco ed idonee al traffico veicolare devono terminare con una piazzola di ampiezza tale da potervi inscrivere un cerchio di diametro non inferiore a 12,00 m.12 - Restano fatte salve le disposizioni di legge in materia, emanate da altri organi.

ART. 13.14 - Disciplinamento acque meteoriche - Protezione dalla caduta di neve dalle coperture - Divieto di tubazioni esterne agli edifici

1 - Le coperture degli edifici prospicienti il suolo pubblico o di uso pubblico dovranno essere dotate di grondaie e di tubi pluviali nei materiali di rame o lamiera, di dimensioni sufficienti a raccogliere e smaltire le acque meteoriche fino alle fognature stradali, ovvero fino al piano stradale in assenza di fognatura.2 - Il proprietario, o chi per esso, è tenuto alla manutenzione delle gronde o dei pluviali ed alla loro immediata riparazione eventualmente occorrente.A parere delle C.E. e C.U. si potrà derogare dall'obbligo delle grondaie e dei pluviali per gli edifici situati a quote superiori a 1300 m s.l.m.3 - I tetti antistanti il suolo pubblico dovranno essere dotati di fermaneve, opportunamente ancorati alle strutture del tetto. Il proprietario o chi per esso è tenuto a garantire l'incolumità dei pedoni e dei veicoli dal pericolo di caduta di neve dai tetti.4 - E' fatto divieto di applicare all'esterno delle facciate degli edifici tubazioni, condotti di scarico, etc. che non siano i pluviali per le acque meteoriche.5 - Possono permanere situazioni di scarico in giardini od in cisterne.6 - Le acque defluenti da verande, bow-windows e balconi debbono essere raccolte in appositi canali e convogliate nella fognatura entro tubi verticali muniti di sfiatatoi.7 - I muri di cinta, se sprovvisti di doccia, devono avere copertura spiovente all'interno.

ART. 13.15 - Facciate

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I materiali da impiegarsi per nuovi interventi o rifacimento delle facciate nei centri storici, vecchi nuclei o fabbricati isolati e zone sottoposte a vincolo di tutela ambientale sono i seguenti:a) pareti con intonaco e coloritura chiara da concordare con l'U.T.C. oppure pareti (o parti

di pareti) in legno a vista con coloritura scura ed opaca, o pareti in pietra a vista;b) zoccoli in pietra con altezza non inferiore a 80 cm;c) serramenti in legno con sportelloni o persiane in coloritura scura opaca, dotati di

davanzali in pietra o legno;d) grate in ferro battuto colorate a colori scuri (nero, bruno, marrone scuro);e) parapetti dei balconi e balconate in legno scuro ed opaco (parapetti di altezza minima di

1 m): sono ammesse strutture portanti in metallo color bruno;f) scale esterne con parapetto in muratura o in legno e gradini in legno o in pietra;g) teste di camino in pietra o in intonaco come sopra con terminale in pietra; è vietato

l'impiego di strutture prefabbricate;h) opere di lattoneria in rame o lamiera zincata colorata color bruno o marrone scuro.

Sono consentiti serramenti e avvolgibili in metallo color marrone bruno o bruno scuro in casi particolari e motivati o qualora si rendessero necessari per ragioni di sicurezza.

La previsione degli infissi metallici dovrà essere evidenziata negli elaborati progettuali e sarà di volta in volta oggetto di particolare approvazione da parte delle C.E. e C.U..

Si veda anche l'art 2 dell' Allegato "A".

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PARTE IX

CAPITOLO XIV - PRESCRIZIONI VARIE

ART.14.1 - Edilizia rurale - Edilizia per impianti di uso pubblico e per impianti produttivi - Edilizia per le opere pubbliche

Per quanto concerne la progettazione degli edifici con destinazione di cui all'oggetto del presente paragrafo, sono da osservarsi le normative specifiche in materia, intendendo così integralmente richiamata tale legislazione.

ART. 14.2 - Prescrizioni antincendio

Su tutto il territorio comunale e in tutti gli edifici e manufatti devono essere rispettate, ai fini della prevenzione incendi ed a seconda delle caratteristiche e della destinazione dell'edificio, le norme di legge e/o di regolamento in materia di prevenzione incendi nonché le prescrizioni che di volta in volta potrà impartire il comando dei VV.F. competente per territorio.Si ricorda in particolare il D.P.R. n° 577 del 29 Luglio 1982, la Legge n° 966 del 26 Luglio 1965 e il D.P.R. n° 37 del 12 Gennaio 1998.

ART. 14.3 - Modalità di esecuzione di opere a regola d'arte

a) Per ogni tipo di costruzione dovranno essere osservate le norme e le prescrizioni della legislazione vigente in materia, con particolare riferimento alla stabilità delle fondazioni e delle strutture ed alla sicurezza e rispondenza ai requisiti minimi di legge degli impianti tecnologici. Opportune cautele e verifiche dovranno essere effettuate nel caso di interventi di restauro o trasformazione di edifici esistenti, ubicati in zona di difficile accesso.

b) Nel caso di costruzioni eseguite su terreni sciolti incoerenti dovranno essere adottati tutti i mezzi più appropriati suggeriti dalla tecnica. E' assolutamente fatto divieto di costruire su terreni sedi di frane in atto o potenziali.

Il piano di appoggio delle fondazioni dovrà assicurare in ogni caso una reazione alle sollecitazioni trasmesse dall'opera, compatibile con le strutture.

c) I muri di fondazione dovranno essere costruiti con calcestruzzi idraulici o cementizi, oppure con muratura in pietrame, mattoni e malte idrauliche o blocchi-cassero riempiti in calcestruzzo.

d) Le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali. Nelle murature di pietrame è vietato l'uso di ciottolame se non convenientemente spaccato e lavato. Quando il pietrame non presenta piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da ricorsi orizzontali di mattoni pieni a due filari o da fasce continue di conglomerato cementizio delle spessore non inferiore a 12 cm estesi per tutta la larghezza del muro. La distanza reciproca di tali fasce non deve superare m. 1,60 di interasse.

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e) Le strutture dei piani fuori terra ed in particolare le ossature delle coperture non devono, in alcun caso, dare luogo a spinte (strutture spingenti).

Le murature portanti devono essere rese solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli innesti ed agli incroci, evitando di ubicare in dette posizioni canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere.

f) Le travi in ferro dei solai devono appoggiare sui muri per almeno 2/3 dello spessore dei muri stessi.

g) In tutti i fabbricati in muratura in corrispondenza dei solai di ogni piano deve essere eseguito un cordolo in cemento armato sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, di altezza non minore di 20 cm.

h) I solai, di qualunque tipo, devono essere incastrati nei suddetti cordoli. i) Per tutte le strutture in cemento armato, normale o precompresso, devono essere

osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e le norme di esecuzione relative alle opere in conglomerato cementizio vigenti al momento dell'inizio dei lavori. Per tutti gli altri materiali da costruzione devono essere osservate le norme vigenti per la loro accettazione.

ART. 14.4 - Impianti funiviari - Stazioni di partenza e di arrivo degli impianti

Si riportano qui di seguito gli estremi delle principali leggi e decreti relativi agli impianti funiviari:L. 23.6.1927 n. 110;R.D.L. 24.11.1930 n. 1632;R.D.L. 7.9.1938 n. 1969;D.M. 8.11.1955;D.P.R. 11.7.80 n. 753.Per quanto concerne la procedura da seguire per ottenere l'approvazione del progetto di costruzione di impianti funiviari in zone sottoposte a vincolo idrogeologico con soprassuolo costituito da boschi di alto fusto o in aree soggette a rimboschimento, occorre oltre ai permessi richiesti dalla normativa, ottenere il nullaosta degli Enti competenti relativamente ai movimenti di terra e taglio di vegetazione.

Fatte salve le norme per vigenti disposizioni di legge e/o regolamento relative alle stazioni di partenza e di arrivo degli impianti funiviari nonché relative alle strutture tecniche degli impianti funiviari contenute o facenti parte di tali stazioni, per i nuovi interventi di edificazione e per gli ampliamenti e/o sopraelevazione delle stazioni stesse sono da osservare le norme e le prescrizioni delle N.T.A., nonché le norme e le prescrizioni generali o particolari contenute nel presente R.E. con particolare riguardo all'inserimento

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14.4.1-Impianti funiviari.

14.4.2 - Stazioni di partenza e di arrivo degli impianti funiviari.

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della tipologia architettonica nel contesto ambientale, all'impiego di materiali più idonei ed al rispetto dei requisiti minimi di abitabilità dei vari locali annessi.

ART. 14.5 - Barriere architettoniche

1 - I luoghi da rendere accessibili nelle costruzioni alle persone fisiche impedite nelle loro capacità motorie, visive, uditive, sono elencati dalla legge n.13 del 10/01/89 con le modalità di cui al D.M. LL.PP. 14/6/89 n. 236, nonché da tutte le leggi vigenti in materia, nonché dalla legge n° 118 del 30/03/71 e successive modifiche ed integrazioni.2 - I progetti di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge n.13 del 19/1/89, devono contenere le soluzioni tecniche atte a soddisfare le disposizioni di cui alla legge n.13/89 ed DM LL.PP. 14/6/89 n. 236.3 - Per le nuove costruzioni e per le opere di ristrutturazione di strutture pubbliche, con particolare riguardo a quelle di carattere collettivo e sociale, le norme del presente regolamento sono integrate dalle norme del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 "Regolamento concernente norme di attuazione dell'art. 27 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici".

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CAPITOLO XV - DIRITTI DI INFORMAZIONE ACCESSO AGLI ATTI E CERTIFICAZIONI

ART. 15.1 - Diritto di informazione, accesso agli atti, certificazioni

1 - Dell'avvenuto rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni (asseverazioni) viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio di apposito elenco, con la specificazione del numero di protocollo, del titolare e della località nella quale la costruzione viene eseguita.2 - Chiunque può prendere visione e copia (presso gli uffici comunali a ciò abilitati) della concessione, autorizzazione, asseverazione edilizia o nullaosta edilizio e dei relativi atti di progetto.3 - La visione degli atti di concessione, autorizzazione, asseverazione, qualora richiesta con la citazione degli estremi identificativi di cui al primo comma, deve essere resa dagli uffici entro i termini e con le modalità previste dalla Legge e relativo vigente Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi.4 - Il proprietario o l'acquirente di un immobile o di parte di esso o il suo delegato, anche sulla base di contratto preliminare di vendita con sottoscrizioni autenticate, e, in genere, chiunque abbia un interesse per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti, ha diritto di prendere visione di qualsiasi documento relativo all'immobile stesso e di ottenere ogni certificazione relativa.5 - Il diritto di accesso è comunque negato per le pratiche edilizie che non siano state ancora definite con l'approvazione o il rigetto da parte degli organi competenti ai sensi dell' art. 20, lett. f, del Regolamento di cui al 3° comma.

ART. 15.2 - Diritti di copia

1 - L'esame dei documenti mediante semplice presa in visione degli stessi è gratuito.2 - La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento, da parte del richiedente, di una somma corrisposta per il rimborso delle spese di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, e delle altre spese connesse alla visura degli atti, così come stabilisce l'articolo 25, comma 1, della Legge n. 241/90.3 - Gli importi dei rimborsi spese di cui al precedente comma sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta dell’Economo, e potranno essere soggetti ad aggiornamento annuale.

ART. 15.3 – Vincolo idrogeologico

1- In ottemperanza all’art.71 comma 4 lett.b del Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R.T. n. 48/r - 8 agosto 2003), si stabilisce che le domande di cui al capo III

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Titolo III di detto regolamento concernenti l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per interventi a carattere urbanistico-edilizio debbono essere presentate al Comune di Abetone tenendo presente le disposizioni del regolamento stesso su apposito modulo opportunamente predisposto dall’Amministrazione e comunque corredate dalla perizia geologica e relazione di fattibilità; il tutto in doppia copia.

2- La procedura amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione segue i termini prescritti per i procedimenti di cui all’art.6 della LR 52/99, l’istruttoria viene effettuata dal Responsabile di pari passo con quella ai fini paesistici ed urbanistici.

3- Il responsabile del procedimento ai fini del vincolo idrogeologico è individuato nel responsabile del p. ai fini urbanistici.

4- Il rilascio dell’autorizzazione ai fini idrogeologici viene effettuato contestualmente al titolo abilitativo ai fini urbanistici se necessario o entro gg 45 dall’acquisizione dell’istanza, in presenza di D.I.A. sottoposta a preventivo atto di assenso.

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CAPITOLO XVI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 16.1 - Norme finali

1 - Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione, verrà ripubblicato all’Albo Pretorio per giorni 15 (quindici) consecutivi per una libera visione al pubblico.2 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

ART. 16.2 - Entrata in vigore

1 - Sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.2 - Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all’esame, senza rilievi, da parte dell’Organo Regionale di Controllo.

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Allegato "A" del Regolamento Edilizio.

- Norme per la conservazione, il restauro e il ripristino delle facciate, delle coperture e delle sovrastrutture degli edifici, ricompresi nel territorio comunale.La normativa di cui appresso costituisce allegato del Regolamento Edilizio e si riferisce ai modi di intervento sulle quinte murarie dell'ambiente edificato, sia quello denominato abitualmente centro storico, sia quello più in generale caratterizzato come zona omogenea A, nelle varie specificazioni , e presente su tutto il territorio comunale.Le norme riguardano:1- le coperture2- le superfici di facciata3- gli elementi di finitura4- gli impianti tecnologiciIl raggruppamento in categorie è poi analizzato e disciplinato negli elementi che concorrono, tutti insieme, alla formazione della categoria alla quale appartengono. Così ad esempio, per disciplinare l'intervento sulle coperture vengono date le prescrizioni necessarie per le antenne etc., elementi che sono direttamente connessi con la copertura.

Art.1 - Coperture

Gli elementi che concorrono a individuare la categoria sono i seguenti:1.1- Manti di copertura1.2- Canne fumarie, comignoli e esalatori1.3- Abbaini e lucernari1.4- Antenne televisive1.5- Aggetti di gronda, canali e pluviali1.6- Pannelli solari e pompe di calore

Laddove il manto di copertura esistente sia di tipo tradizionale ossia tegole piane ed embrici, tutti gli interventi, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria dovranno essere diretti alla conservazione di detta tipologia di manto.Negli edifici notificati o di particolare rilevanza sul piano storico, architettonico, ambientale gli interventi di cui al comma precedente dovranno essere eseguiti utilizzando materiale di recupero avente le stesse dimensioni e colore di quello esistente.Identiche prescrizioni valgono nei confronti delle particolari situazioni, presenti soprattutto nella zona montana, in cui il manto di copertura è costituito da lastre di pietra.La tipologia di manto di cui sopra, ormai rara, deve essere considerata, ai fini di ogni intervento, alla stessa stregua delle finiture e delle sovrastrutture di edificio notificato.E' vietata la sostituzione del manto tradizionale con altro, sia pure in cotto, costituito da filari sovrapposti tra loro di soli coppi, di tegole piane dette olandesi, di tegole portoghesi.Analogo divieto riguarda l'impiego di manti composti da elementi della stessa forma di quelli tradizionali ma realizzati con materiale diverso come il cemento e la lamiera.

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1.1 - Manti di copertura

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E' consentita la sostituzione di un manto non tradizionale con altro compatibile con i disposti di cui ai commi precedenti.

I comignoli tradizionali debbono essere conservati utilizzando la metodologia del restauro. Se tale tipo di intervento non è attuabile, e ne dovrà essere data ragione nei modi opportuni, i comignoli potranno essere ricostruiti, eccezionalmente anche in posizione diversa, mantenendo forme e tecniche costruttive proprie del manufatto demolito.Nuovi comignoli dovranno essere realizzati sulla base di forme e tecniche tradizionali.Se non viene usato il mattone a faccia vista il manufatto potrà essere intonacato e tinteggiato. Il colore sarà quello della facciata.Le nuove collocazioni dovranno essere preferibilmente raggruppate: l'inattuabilità di questa prescrizione dovrà essere dimostrata. I nuovi comignoli dovranno inoltre essere arretrati, rispetto al filo di gronda, di una distanza pari almeno alla loro emergenza dal tetto.Per i torrini esalatori è vietato l'impiego del cemento amianto e dei blocchi prefabbricati : le canne fumarie non potranno essere collocate su pareti esterne prospettanti su spazi pubblici.

Le sovrastrutture di questo tipo esistenti e realizzate con materiali e tecniche tradizionali debbono essere conservate utilizzando la metodologia del restauro. Se ciò non è attuabile ne dovrà essere data dimostrazione: la eventuale ricostruzione dovrà mantenere le forme precedenti adottando le stesse tecniche costruttive.I lucernari giacenti sul piano della falda saranno consentiti previa dimostrazione, con documentazione fotografica adeguata, ripresa da punti di vista significativi, della compatibilità ambientale.

Le antenne televisive, in numero non superiore ad uno per ogni unità edilizia devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici, a distanza, dal filo di gronda prospiciente la pubblica via non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto; sono da escludersi pertanto le installazioni su balconi e terrazzi non di copertura.E' consigliabile, quando ciò è possibile, l'installazione dell'antenna televisiva sulla falda interna, quindi non sulla falda prospiciente la pubblica via .Nel caso di manutenzione straordinaria del tetto è obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive.Pagina 136 di 154i

1.2 - Comignoli canne fumarie ed esalatori.

1.3 - Abbaini e lucernari

1.4 - Antenne televisive

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Il posizionamento di eventuali antenne paraboliche dovrà essere oggetto di attenta valutazione ambientale. A tale riguardo dovrà essere presentata una esaustiva documentazione fotografica, ripresa ai vertici dei coni ottici limitrofi più significativi.L'antenna parabolica dovrà proporre le forme documentabilmente più ridotte, e essere posizionata solamente sulla copertura, in posizione defilata.E' vietato l'impiego privato di antenne paraboliche di grandi dimensioni esposte in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico- artistico.Il Sindaco, o suo delegato, sentita la Commissione Edilizia potrà ingiungere, secondo le modalità già illustrate, la rimozione di antenne paraboliche particolarmente incompatibili.

Le gronde esistenti, del tipo alla " fiorentina" o quelle con campigiana a sporgere debbono essere conservate e gli interventi su di esse ammissibili sono quelli del restauro conservativo.Analogamente, i collarini laterali, quando esistono, debbono conservare gli aggetti, spessori e modalità esecutive preesistenti.Nel caso di crolli e/o di degrado irreversibile, dovranno essere usati, per la eventuale ricostruzione, materiali, aggetti, colori e tecniche tradizionali.Le tecniche costruttive connesse al ripristino dovranno comunque tendere a conseguire un maggior grado di sicurezza alle azioni sismiche ( art. 15 L. 64/1974).Nella ricostruzione non è consentito, in particolare, l'uso dei materiali seguenti:- travetti di cemento precompresso in luogo di quelli in legno.- tavelloni forati o soletta c.a. in luogo della tradizionale campigiana o del tavolato- legname perlinato anziché tavolato tradizionale.I canali di gronda e i pluviali dovranno essere realizzati in rame o lamiera verniciata con colori compatibile con quelli della facciata.Non è ammesso l'uso della plastica, dell'acciaio o della lamiera zincata non verniciata.Canali e pluviali dovranno avere sviluppo circolare e il posizionamento di questi ultimi in facciata non dovrà essere casuale ma corrispondere a precisi riferimenti con il disegno e la partitura compositiva del prospetto.In presenza di cornici aggettanti, deve essere rispettata l'integrità e il pluviale dovrà essere sagomato di conseguenza, mantenendo l'assialità.La parte terminale del pluviale, per una altezza di due metri, dovrà essere in ghisa o posizionata sottotraccia e dovrà essere raccordata alla fognatura.

E' fatto divieto di installate impianti tecnologici, come panelli solari e pompe di calore per riscaldamento e/o refrigeramento sulle falde inclinate delle coperture. La Commissione Edilizia potrà attentamente valutare l'opportunità del posizionamento sulle terrazze di copertura, o comunque in parti convenientemente defilate, purché ciò non alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi.

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1.5 - Aggetti di gronda, canali e pluviali.

1.6 - Pannelli solari e pompe di calore e di refrigerazione

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Art.2 - Superfici di facciata.

Gli elementi che concorrono ad individuare la categoria sono i seguenti:2.1 intonaci2.2 tinteggiature

La demolizione totale dell'intonaco e il suo ripristino sono ammissibili solo in presenza di degrado totale o nei casi di edifici recenti, costituiti all'interno dell'ambito storico nel secondo dopoguerra.In generale l'intonaco esistente, prevalentemente a base di malta di calce, deve essere considerato storico e la demolizione deve riguardare soltanto le parti irreversibilmente degradate.Le eventuali integrazioni e riprese dovranno essere eseguite con malte a base di materiali che abbiano granulometrie, dosaggi e tecnologie riconducibili a quelle originarie.Per il restauro o ripristino degli intonaci, in ogni caso, deve interessare tutti i prospetti dell'immobile visibili da spazi pubblici, anche se la proprietà non è unica.Per il restauro e il ripristino non è consentito l'uso di malte cementizie o di calce idraulica artificiale. Tanto meno è consentito l'uso di malte proprie degli intonaci plastici.Nel caso in cui l'intonaco sia totalmente assente, l'opportunità del ripristino deve essere valutata in relazione al contesto, anche se esistono prove documentali della sua esistenza originaria.Al contrario, la faccia vista, concepita come tale fino dall'origine o comunque storicamente e figurativamente consolidata, deve essere mantenuta.Se l'intonaco esiste non dovrà essere ricercata la faccia vista a meno che quest'ultima sia particolarmente significativa per l'intero paramento e non solo per singoli elementi.Laddove gli elementi interessanti siano presenti in parte o nei casi i cui la configurazione intonacata abbia valore stilisticamente prevalente rispetto alla faccia vista, dovrà essere ripristinato l'intonaco.Nelle operazioni di ripristino dovranno essere mantenuti nelle posizioni originarie e restaurati se necessario, targhe, lapidi, stemmi, ferri battuti e tutto quanto costituisca testimonianza dell'evoluzione storica dell'edificio.Analogamente dovranno essere conservati e restaurati tutti gli elementi architettonici e decorativi presenti in facciata.Nel caso di parti di detti elementi mancanti o deteriorate in modo irreversibile è possibile la sostituzione e/o l'integrazione utilizzando materiali dello stesso tipo, forma, colore e tecnologia di lavorazione e posa in opera rispetto a quelli originari.Nelle soluzioni di restauro dovranno essere eliminate le eventuali balza di rivestimento recenti, qualunque sia il materiale impiegato, eseguite, di solito, per delimitare ed enfatizzare l'ambito di pertinenza di attività commerciali o per mascherare gli effetti della umidità di risalita.Non è consentita la posa in opera di soglie scalini, davanzali e stipiti materiale incongruo o comunque diverso rispetto a quelli presenti in facciata per identica funzione.

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2.1 - Intonaci

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Nel caso generale in cui si proceda al ripristino delle porzioni di intonaco mancante o deteriorato, la coloritura dovrà seguire il processo di integrazione cromatica con l'esistente utilizzando materiali e tecnologie compatibili.Di conseguenza non è consentito l'uso di tempere lavabili, anche se traspiranti, e di tecniche da stendere a spatola.I materiali compatibili di cui al 1° comma sono le terre minerali naturali o ossidi di derivazione chimica riconducibili ad una gamma cromatica tradizionale che non deve prescindere dalla valutazione della rilevanza che per il colore scelto l'edificio viene ad assumere nel contesto in cui è inserito.Lo stesso divieto di uso di tempere lavabili e delle tecniche da stendere a spatola si applica nei confronti delle situazioni di totale demolizione e rifacimento di intonaci.La coloritura dovrà essere unica per ogni unità edilizia terra/tetto anche se di proprietà diverse e dovrà riguardare l'intera unità.Se la facciata presenta decorazioni pittoriche riproducenti bugnati, fasce marcapiano, riquadrature di finestre, cantonate in bozza, persiane, etc. anche se deteriorate ma leggibili nella forma originaria, potranno essere ripristinate a condizione che non si proceda per porzioni e che l'intervento di rifacimento riguardi l'intero apparato decorativo.Le riquadrature cromatiche potranno essere eseguite su edifici che attualmente ne siano priva ma che tipologicamente possano essere ricompresi tra quelli usualmente decorati.

3- Elementi di finitura della facciataGli elementi che concorrano ad individuare la categoria sono i seguenti:

3.1- Serramenti esterni3.2- Porte, portoni, vetrine3.3- Grate, balaustre, cancelli, cancellate e ferri battuti.

I serramenti di oscuramento tradizionali riconducibili alle persiane a battenti o a scomparsa e agli scuri in legno, debbono essere conservati e restaurati con eventuali integrazioni per le parti deteriorate con materiali, forme e tecnologie proprie della tradizione.La stessa importanza in termini di conservazione e di restauro, deve essere attribuita alle ferramenta che, nel caso di irrecuperabilità, devono essere sostituite o integrate con elementi simili agli originali.Le limitazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a serramenti non "storici" ma eseguiti con le forme e i modi tradizionali. Non è consentito pertanto l'uso dell'alluminio, anche se dipinto con i colori tradizionali.

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2.2 - Coloriture e tinteggiature.

3.1 - Serramenti esterni.

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E' escluso l'uso di tapparelle avvolgibili che potranno comunque essere conservate negli edifici non " storici" nei quali siano state eventualmente collocate.Nel caso di ripristino, anche se si tratta dell'intera unità edilizia, dovranno essere utilizzati materiali analoghi agli originali.Le tapparelle avvolgibili in legno non potranno essere sostituite da altre in plastica.Tutti gli infissi esterni dello stesso edificio dovranno avere identica tinta e tonalità che dovrà essere eseguita con smalto opaco.I serramenti di oscuramento sono vietati nel caso di edifici di notevole rilevanza storico artistica che originariamente non prevedevano l'apposizione.La stessa esigenza di conservazione e restauro riguarda gli infissi veri e propri che potranno essere sostituiti solo con altri analoghi per materiali, partitura e colore.L'uso di serramenti metallici, con la esclusione tassativa di alluminio anodizzato e "oro" , potrà essere consentito in casi particolari e purché compatibili con le caratteristiche dell'edificio e del contesto edilizio nel quale è collocato.Non sono compatibili con la tradizione e i tipi generalmente presenti nel tessuto storico della città i vetri a specchio e le scompartizioni all'inglese.

Trattandosi di elementi di grande importanza per l'assetto architettonico e funzionale dell'edificio se non costituiscono finitura di edifici recenti, debbono essere oggetto di salvaguardia e conservazione e pertanto gli unici interventi ammissibili sono quelli della manutenzione e del restauro.Nei casi dimostrati di irrecuperabilità dell'esistente ne è consentita la sostituzione on un nuovo infissi realizzato con materiali, forme e tecnologie conformi a quello originale.Analogamente, nel caso di progetto di restauro della facciata dovranno essere rimossi gli infissi di porte e portoni realizzati in lega leggera o altro materiali incongruo rispetto alle caratteristiche dell'edificio e del contesto che d'altra parte, nei casi particolari, possono consentire l'uso del ferro per il sostegno delle vetrate di chiusura.E' comunque vietato l'uso dell'alluminio anodizzato naturale o " oro". Quanto alle vetrine dei negozi, debbono essere salvaguardati gli impianti storici: la salvaguardia, che consente soltanto interventi di manutenzione, e restauro, si estende anche agli arredi quando siano significativi e determinanti ai fini dell'apprezzamento dalla pubblica via.Valgono in generale, per le vetrine, le prescrizioni circa i materiali e quindi l'esclusione dell'uso dell'alluminio anodizzato naturale o " oro".Le serrande di protezione , se non vengono usati sistemi diversi come i cristalli di sicurezza o antisfondamento, dovranno essere a maglia sciolta, verniciata con colori uniformi con quelli già presenti per la stessa categoria nella stessa unità edilizia.Sono comunque escluse le serrande a fasce continue di lamiera.

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3.2 - Porte, portoni, vetrine.

3.3 - Grate , balaustre, cancelli, cancellate e ferri battuti.

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Tutti gli elementi elencati nel titolo e presenti nelle facciate o che costituiscono comunque finitura della unità edilizia sono soggetti di attenta salvaguardia.Analogamente non possono essere rimosse le roste di sopraluci nè possono essere coperte da insegne o comunque oscurate.Per tutti questi elementi è consentita la sola manutenzione e restauro.

4 - Impianti tecnologici

Si dividono in:- Impianti tecnologici pubblici- Impianti tecnologici privatiAppartengono ala 1° categoria gli impianti connessi alla distribuzione di gas, acqua, telefono, energia elettrica.Sono propri della 2° categoria gli impianti della comunicazione privata, quelli di refrigerazione e quanto altro sia di utilità strettamente privata.

Nel caso di restauro di facciata è obbligatorio, riordinare, in modo organico, i cavi della rete elettrica e telefonica attualmente posizionati nel prospetto principale, cercando di occultarli il più possibile in modo da rendere pienamente leggibile la composizione architettonica di facciata.I criteri generali che devono guidare ogni intervento sono:a) utilizzazione di cavi con guaine in rame o in materiali similari, comunque capaci di invecchiare con tempi e ritmi propri dei materiali storici; sono esclusi pertanto i cavi con guaine in materiale plastico;b) posizionamento delle calate verticali in corrispondenza dei confini delle unità edilizie, che non necessariamente corrispondono ai confini delle proprietà. Per quanto possibile le calate dei cavi devono essere nascoste dai pluviali di gronda o, in alternativa, seguire l'andamento delle partiture verticali di facciata.c) posizionamento dei percorsi orizzontali sotto il manto di copertura immediatamente al di sopra del canale di gronda o, nel caso di presenza di fasce marcapiano o fasce di gronda, nella parte superiore di modanatura in modo che i cavi siano il più possibile occultati alla vista;d) rispetto assoluto delle presenze di pittura murale e di decorazioni plastiche.L'Amministrazione Comunale in tempi brevi, dovrà stabilire con gli Uffici Tecnici dell'ENEL, della Telecom e gli altri enti interessati., il riordino globale delle reti distributive concordando idonei metodi operativi, avendo come base i criteri esposti in questo articolo.Le tubazioni del gas non possono essere istallate in vista sulla facciata principale se ciò non è esplicitamente prescritto dalle norme di sicurezza e devono trovare alloggiamento preferibilmente sulle facciate interne, nascoste alla visione dalla pubblica via.In ogni caso le tubazioni debbono essere allineate ordinatamente in una delle estremità della facciata e dipinte dello stesso colore della facciata stessa.

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4.1 - Impianti tecnologici pubblici.

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E' comunque vietato il posizionamento di tubazioni del gas sulle facciate di edifici di rilevante valore storico artistico ed ambientale; per i quali è di norma tollerata, sulla facciata prospiciente la pubblica via, solo la tubazione principale, che non può superare l'altezza di 50/70 cm. dalla quota del piano stradale.Il contatore del gas dovrà trovare alloggiamento in un apposito vano all'interno dell'edificio; se ciò non è possibile viene tollerata l'installazione in facciata in una nicchia, opportunamente occultata da una chiusura a filo facciata, secondo le seguenti indicazioni:- l'alloggiamento non potrà interessare antiche murature in pietra o mattoni, anche se coperte da intonaco e non destinate a costituire elemento architettonico a faccia vista del prospetto.- gli sportelli dovranno essere in ghisa con colorazione naturale o in alternativa opportunamente dipinti dello stesso colore della facciata o della zoccolatura a seconda della posizione.Le prescrizioni di cui sopra si riferiscono anche alle condutture dell'acqua.

Tutte le installazioni ex novo di impianti tecnologici privati devono rispettare l'ordito architettonico di facciata.L'apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire preferibilmente negli sguinci del vano porta, ma non a filo esterno, sugli stipiti lapidei delle aperture d'ingresso. In alternativa devono trovare opportuna collocazione in facciata, sulla destra guardando l'ingresso, in modo da non alterare e coprire gli elementi architettonici. Non è ammessa, salvo preesistenza, l'installazione direttamente sul portone di ingresso.Non sono ammessi campanelli multipli, pertanto nel caso di più ,appartamenti i campanelli dovranno essere ordinati in una unica pulsantiera.Queste apparecchiature per la comunicazione, che non devono essere collocate a rilievo, ma unicamente a filo, esclusa la copertura lievemente aggettante, nel caso di posizionamento a filo facciata, dovranno essere realizzate con materiali consoni alla tradizione e all'immagine della città storica, con divieto di installazione di apparecchiature in alluminio o in materiali plastici. E' obbligatorio pertanto l'uso dei materiali tradizionali come l'ottone e il bronzo. E' infine vietata l'installazione di gruppi di refrigeramento e qualunque altro impianto tecnologico in facciata sui balconi visibili dalla pubblica via.E' consentita, solo nel caso che essi siano mimetizzati e quando l'immagine storica lo permetta, nei portoni, nelle finestre e nelle vetrine, semprechè l'ingombro dell'apparecchiatura si sviluppi all'interno e non all'esterno. In ogni caso non è ammesso alterare la struttura muraria con il loro inserimento.Sono inoltre di norma vietate sulla facciata prospiciente la pubblica via, prese d'aria per camini o caldaie nonché fori per l'esalazione dei fumi e cavi della rete televisivaNel caso in cui il regolamento d'igiene prescriva fori di sfiato per le caldaie, questi potranno essere realizzati, solo previa attenta valutazione della valenza storica - artistica dell'edificio, rispettando l'orditura di facciata ed esclusivamente a filo facciata senza alcun rilievo.

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4.2 - Impianti tecnologici privati

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Allegato B - Riferimenti legislativi e normative di base

ART. 1 - Leggi nazionali e decreti ministeriali:- R.D.L. 30.12.23, N. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni

montani (artt. da 1 a 16: vincolo idrogeologico).- L. 29.6.1939 n. 1497 - Protezione delle bellezze naturali- R.D. 3.6.1940, n. 1357 - Regolamento per l'applicazione della L. 29.6.1939, n.1497.- R.D. 16.3.1942, n. 262 - Codice Civile, stralcio- L. 17.8.1942, n. 1150 - Legge urbanistica con le integrazioni e modifiche della L. 6.8.1967 n. 765 -

Legge Ponte - D.L. 19.11.1968, n. 1187.- D.M. 19.9.1951 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico per due vaste zone site in territorio del

Comune di Abetone.- L. 3.11.1952, n. 1902 - Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori.- Circolare 14.9.1961, n. 91 del Ministero dell'Interno Direzione Generale Protezione Civile e Servizio

Antincendio - Fabbricati e strutture in acciaio destinati ad uso civile.- L. 5.7.1966, n. 517 - Modifica della L. 3.11.1952, n. 1902.- D.M. 1.4.1968, n. 1404 - Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione

fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della L. 6.8.1967, n. 765.- D.M. 2.4.1968, n. 1444 - Distanze dai nastri stradali e standards urbanistici.- D.M. 24.10.1968 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in Comune di Abetone.- D.M. 23.3.1970 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in Comune di Abetone.- L. 1.6.1971, n. 291 - Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche ed in

materia di urbanistica e per l'incentivazione dell'attivita' edilizia e relativo D.M. 27.7.1971.- D.M. 30.5.1972 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in Comune di Abetone.- Circolare del Commissariato del Governo per la Regione Lombardia - Gabinetto del 15.2.1973, n.

10101/1330- Definizione dei "volumi tecnici" ai fini del calcolo della cubatura degli edifici.- L. 2.2.1974, n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.- D.M. 5.7.1975 - Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20.6.1968 relativamente all'altezza minima ed

ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.- L. 30.4.1976 n. 373, Legge sul risparmio energetico.- L. 10.5.1976, n. 319, modificata con D.L. 10.8.1976 n. 544, convertito con modificazioni, nella L.

8.10.1976, n. 690.- L. 28.1.1977, n. 10 - Norme per la edificabilità dei suoli.- L. 3.1.1978, n. 1 - Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e

costruzioni industriali.- L. 5.8.1978, n. 457 - Norme per l'edilizia residenziale.- D.P.R. 27.4.1978, n. 384: "Regolamento concernente norme di attuazione dell'art. 27 della L. 30.3.1971,

n. 118, in favore degli invalidi civili e in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici.- L. 25.3.1982, n. 94 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23.1.1982, n. 9,

concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti - Testo della legge coordinato con il D.L. 23.1.1982, n. 9.

- L. 29.5.1982, n. 308 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

- L. 28.1.1985, n. 47 - Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

- Circolare Ministero Lavori Pubblici 30.7.1985, n. 3356/25 - Legge 28.2.1985, n 47 - Decreto legge 23.4.1985, n. 146, convertito nella legge 21.6.1985, n. 298. Decreto legge 22.7.1985, n. 356 - Norme in materia di recupero e sanatoria delle opere abusive. Opere interne.

- L. 8.8.1985, n. 431 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27.6.1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.

- Circolare Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 31.8.1985, n. 8 - Applicazione della L.8.8.85, n. 431 (Tutela delle zone di particolare interesse ambientale).

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Page 153: Reg.Edil.Abetone Completo · Web view3 - Gli impianti termici degli edifici (sia che si tratti di impianti nuovi, sia che si tratti di impianti preesistenti) debbono essere sottoposti

ART. 2 - Leggi sulla casa- L. 18.4.1962, n. 167 - Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica

e popolare con modificazioni ed integrazioni con L. 21.7.1965, n. 904.- L. 29.9.1964, n. 847 - Autorizzazione ai Comuni ed ai loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione

delle aree ai sensi della L. 18.4.1962, n. 167.- L. 22.10.1971, n. 865 - Programmi e coordinamento per l'edilizia pubblica residenziale e norme sulla

espropriazione per pubblica utilità: modifiche ed integrazioni alle leggi 17.8.1942, n. 1150; 18.4.1962, n. 167; 29.9.1964, n. 847 ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

ART. 3 - Leggi regionali

- L.R. 28.5.1975, n. 56 - Interventi nei centri storici (modificata con L.R19.8.76, n. 56; L.R. 21.5.1980, n. 59).

- L.R. 19.2.1979, n. 10 - Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole (modificata con L.R. 30.7.1979, n. 35; L.R. 1.8.1981, n. 639.

- L.R. 2.11.1979, n. 52 - Sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali (modificata con L.R. 25.1.1980, n.10; L.R.10.1.1985, n.1).

- L.R. 15.5.1980, n. 52 - Norme per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dalle L.L. 10.7.76, n. 319 e 24.1.1979, n. 650 e delega in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

- L.R. 21.5.1980, n. 59 - Norme per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.- L.R. 27.10.1981, n. 78 - Classificazione degli alberghi e degli alberghi residenziali.- L.R. 29.10.1981, n. 79 - Disciplina e classificazione dei campeggi e villaggi turistici.- L.R. 29.6.1982, n. 52 - Norme per la formazione del sistema delle aree protette dei parchi e delle riserve

naturali in Toscana.- L.R. 6.12.1982, n. 88 - Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.- L.R. 1.2.1983, n. 4 - Modifiche alla L.R. n. 78/81 concernente la classifica degli alberghi e degli alberghi

residenziali.- L.R. 30.11.1983, n. 75 - Modifica alla L.R. n. 78/81 concernente la classifica degli alberghi e degli

alberghi residenziali.- L.R. 17.4.1984, n. 21 - Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della

prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'art.20 della L.10.12.1981 n.741.- L.R. 30.6.1984, n. 41 - Norme regionali di attuazione della L. n. 10/77: "Norme per la edificabilità dei

suoli" e successive modifiche. Abrogazione della L.R. 29.4.1977, n. 60 (modificata con L.R. 9.4.1985 ).- L.R. 31.12.1984, n. 74 - Norme urbanistiche integrative: norme transitorie.- L.R. 9.4.1985, n. 34 - Integrazione e modifiche alla L.R. 30.6.1984, n. 41.- L.R. 7.5.1985, n. 51 - Prime disposizioni di attuazione della L. n. 47/85 recante norme in materia di

controllo attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere abusive.- L.R. 7.5.1985, n. 56 - Norme per l'ampliamento di insediamenti produttivi artigiani.

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