Reg.CE n.1924/06 “relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla...

29
Reg Reg .CE n.1924/06 .CE n.1924/06 relativo alle indicazioni relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari alimentari Chelab Chelab srl srl - - I servizi dell I servizi dell Assistenza Tecnico Scientifica Assistenza Tecnico Scientifica

Transcript of Reg.CE n.1924/06 “relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla...

RegReg.CE n.1924/06 .CE n.1924/06 ““relativo alle indicazioni relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti

alimentarialimentari””

Chelab Chelab srlsrl -- I servizi dellI servizi dell’’Assistenza Tecnico Scientifica Assistenza Tecnico Scientifica

1.0 FINALITA’ e APPLICAZIONE del REG. CE 1924/061.0 FINALITA’ e APPLICAZIONE del REG. CE 1924/06

Armonizzare le disposizioni legislative al fine di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno per ciò che riguarda le indicazioni nutrizionali e sulla salute (INS) e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori

INS figuranti in comunicazioni commerciali: etichettatura, presentazione, pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale compresi quelli commercializzati senza imballaggio o offerti alla rinfusa, si applica anche ai prodottialimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione e collettività

Le INS sono riferite all’alimento pronto per essere consumato secondo le istruzioni del fabbricante

2.1 CONSIDERANDA2.1 CONSIDERANDA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte i prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri ed etichettati adeguatamente

E’ necessario adottare norme comunitarie sull’impiego delle INS in modo da non impedire la libera circolazione degli alimenti edevitare di instaurare condizioni di concorrenza diseguali

Evitare che gli alimenti promossi mediante INS siano percepiti dal consumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale rispetto a prodotti simili o diversi ai quali tali sostanze non siano aggiunte

Una dieta varia e equilibrata è un requisito di buona salute

2.2 CONSIDERANDA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO2.2 CONSIDERANDA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Integrare i principi generali della Direttiva 2000/13 sull’etichettatura, stabilendo disposizioni specifiche per effettuare indicazioni nutrizionali e sulla salute senza ingannare il consumatore nelle proprie scelte e senza attribuire ai prodotti alimentari proprietà medicamentose

Stabilire profili nutrizionali per determinare la possibilità di fare claims nutrizionali o sulla salute

E’ necessario garantire le sostanze per le quali fornita la INS abbiano mostrato di avere effetto funzionale o fisiologico benefico

2.3 CONSIDERANDA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO2.3 CONSIDERANDA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

I profili nutrizionali devono:

a) evitare che le INS occultino il valore nutrizionale del prodottoalimentare fuorviando il consumatore nelle sue scelte per una dieta equilibratab) fondarsi su dati scientifici generalmente accettati sul rapporto fra regime alimentare e salutec) lasciare spazio all’innovazione dei prodottid) tenere conto della variabilità delle abitudini dietetiche, tradizioni alimentari, e che i singoli prodotti possono svolgere un ruolo importante nell’ambito della dieta complessivae) considerare gli effetti nutrizionali/fisiologici di grassi, grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri, sodio, sale la cui assunzione eccessiva nella dieta non è raccomandata e di acidi grassi polinsaturi e monoinsaturi,… vitamine, minerali, proteine, fibre.

2.4 CONSIDERANDA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO2.4 CONSIDERANDA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Predisporre mezzi per gli organi di vigilanza per agevolare il controllo di prodotto con indicazioni INS

Per le indicazioni comparative è necessario che il prodotto comparato sia chiaramente individuato a beneficio del consumatore finale

Per i prodotti che riportano INS le informazioni nutrizionali secondo D.L. 77/93 sono quelle del gruppo 2; la quantità della sostanza a cui fa riferimento INS che non figura sull’etichetta nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo delle informazioni nutrizionali ed espressa secondo art. 6 DL 77/93

Sono fatte salve le disposizioni delle Direttive CE:- 89/398 Prodotti destinati ad una alimentazione particolare- 80/777 Acque minerali naturali- 98/83 Acque per il consumo umano- 2002/46 Integratori alimentari

3.1 DEFINIZIONI3.1 DEFINIZIONI

“INDICAZIONE” qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatoria, comprese le rappresentazioni figurative, che affermi o suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche

“SOSTANZA NUTRITIVA” proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine, minerali, secondo allegato Direttiva 90/496/CEE(D.L.77/93)

“SOSTANZA DI ALTRO TIPO” sostanza diversa da quelle nutritive che abbia effetto nutrizionale o fisiologico

“INDICAZIONE NUTRIZIONALE” qualsiasi indicazioni che affermi o suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche dovute all’energia (che apporta, che apporta a tasso ridotto o accresciuto, che non apporta) allesostanze nutritive o di altro tipo (che contiene, contiene in misura ridotta o accresciuta, non contiene)

3.2 DEFINIZIONI3.2 DEFINIZIONI

“INDICAZIONE SULLA SALUTE” qualunque indicazione che affermi, suggerisca, sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento un suo componente e la salute

“INDICAZIONE RELATIVA ALLA RIDUZIONI DI UN RISCHIO DI MALATTIA” qualunque indicazione che affermi, suggerisca, sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento, di un suo componente riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana

“AUTORITA” l’autorità europea per la sicurezza alimentare istituita dal Reg. CE 178/2002

4.1 ITER LEGISLATIVO del 4.1 ITER LEGISLATIVO del RegReg. 1924/06. 1924/06

- entrata in vigore: 01/07/2007- prodotti non conformi al Reg. etichettati prima del 01/07/07: commercializzazione

fino alla data di scadenza ma non oltre 31/07/09- definizione dei profili nutrizionali INS: entro 19/01/2009- Prodotti con marchi, denominazioni commerciali o di fantasia interpretabili come

INS se esistenti prima del 01/01/05 non conformi al Reg: commercializzazione fino al 19.01.2022

- indicazioni nutrizionali non incluse nell’allegato se usate da uno stato membro prima del 01/01/05: utilizzo fino al 19.01.2010 sotto la responsabilità dell’operatore economico

- indicazioni nutrizionali grafiche non incluse nell’allegato ma conformi ai principi del Reg: domanda alla commissione: se risposta sfavorevole possono essere utilizzate per altri dodici mesi dopo la risposta negativa

- Indicazioni sulla salute relative al ruolo di una sostanza nutritiva per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’organismo possono essere fornite dal 01/07/07 se conformi al Reg. sotto la responsabilità dell’operatore economico

4.2 ITER LEGISLATIVO del 4.2 ITER LEGISLATIVO del RegReg. 1924/06. 1924/06

INDICAZIONI SULLA SALUTE, DIVERSE DA QUELLE CHE SI RIFERISCONO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI MALATTIA (senza procedure di autorizzazione)a) 31/01/2008 gli stati membri forniscono gli elenchi alla Commissione delle indicazioni con condizioni di impiego e riferimenti scientifici

b) 31/01/2010 pubblicazione dell’elenco delle indicazioni consentite e delle condizioni di impiego da parte dell’Autorità

INDICAZIONI SULLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI MALATTIA (con procedura di autorizzazione) Sono consentite solo quelle inserite in un elenco comunitario secondo art. da 15 a 18 (domanda di autorizzazione, parere autorità)

- il claim FUNZIONALE si riferisce alle normali funzioni vitali del corpo- Il claim su RIDUZIONE DI RISCHIO DI MALATTIA si riferisce alla

riduzione di un fattore di rischio

5.1 PROBLEMATICHE 5.1 PROBLEMATICHE ((da “da “2nd 2nd EuropeanEuropean meeting on meeting on freshfresh pastapasta” del ” del 21/09/07 21/09/07 –– A.P.P.F. Villa A.P.P.F. Villa BraidaBraida -- MoglianoMogliano Veneto)Veneto)

Il testo è molto complesso e sono emersi aspetti che richiedono chiarimenti.ALCUNI ESEMPI :ART. 1 Campo di applicazione. Procedura da inoltrare all’Autorità Nazionale per escludere descrittori generici/denominazioni usatetradizionalmente (es. digestivi, pastiglie per la tosse).ART. 2 DefinizioniQuali sono le sostanze di altro tipoART. 4 Condizioni per l’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla saluteProfili nutrizionali fissati entro 19/01/2009Comma 2 lettera a) claim sulla riduzione di grassi, grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio senza fare riferimento ad un profilo stabilito per altri nutrienti.

5.2 PROBLEMATICHE 5.2 PROBLEMATICHE ((da “da “2nd 2nd EuropeanEuropean meeting on meeting on freshfresh pastapasta” del ” del 21/09/07 21/09/07 –– A.P.P.F. Villa A.P.P.F. Villa BraidaBraida -- MoglianoMogliano Veneto)Veneto)

ART. 5 Condizioni generaliDisallineamento fra la direttiva sull’etichettatura nutrizionale (basata su 100g di alimento come venduto) e Regolamento 1924/06 (basato sull’alimento come consumato secondo le indicazioni del produttore)ART. 9 Indicazioni comparativeIdentificare cosa si intende per stessa categoria di prodottoART. 10 Condizioni specificheL’indicazione specifica da riportare accanto ad un riferimento abenefici generali potrà essere fatta solo dopo il 30/01/2010 (pubblicazione lista art. 13).Incertezza per l’indicazione di quanto previsto al punto 2 c) e d) (persone che devono evitare l’uso e avvertenze su potenziale rischio se consumati in eccesso).

5.3 PROBLEMATICHE 5.3 PROBLEMATICHE ((da “da “2nd 2nd EuropeanEuropean meeting on meeting on freshfresh pastapasta” del ” del 21/09/07 21/09/07 –– A.P.P.F. Villa A.P.P.F. Villa BraidaBraida -- MoglianoMogliano Veneto)Veneto)

ART. 13 Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambiniNota del Ministero della Salute sull’attività in corso per la raccolta dei claims con la collaborazione del settore produttivo (entro ottobre 2007)Claims previsti da:- a) Crescita, sviluppo e funzioni dell’organismo: si possono mantenere fino a 31/01/2010 sotto propria responsabilità (art. 28.5) (verificare che siano nella lista predisposta dall’autorità nazionale)- b) funzioni psicologiche e comportamentali E- c) dimagrimento, controllo peso, riduzione fame e maggior sazietà

5.4 PROBLEMATICHE 5.4 PROBLEMATICHE ((da “da “2nd 2nd EuropeanEuropean meeting on meeting on freshfresh pastapasta” del ” del 21/09/07 21/09/07 –– A.P.P.F. Villa A.P.P.F. Villa BraidaBraida -- MoglianoMogliano Veneto)Veneto)

Per i claims esistenti prima di gennaio 2007 avere approvazione post market (art. 28.6) basato su:- dossier preparato dal produttore prima di gennaio 2008 per i claims mai approvati- lista claims fatta dallo Stato Membro prima di gennaio 2008 per i claims approvati localmenteART. 14 Claims su riduzione rischi malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini- Non è chiaro l’ambito dei claims riferiti allo sviluppo e salute dei bambini (es. età?)- Misure di transizione- EFSA ha pubblicato il modello da seguire per la richiesta di domande di autorizzazione

5.5 PROBLEMATICHE 5.5 PROBLEMATICHE ((da “da “2nd 2nd EuropeanEuropean meeting on meeting on freshfresh pastapasta” del ” del 21/09/07 21/09/07 –– A.P.P.F. Villa A.P.P.F. Villa BraidaBraida -- MoglianoMogliano Veneto)Veneto)

ART. 18 Indicazioni di cui all’art. 13 paragrafo 5 (nuovi claims, nuove provescientifiche, protezione dati)Non è prevista una procedura che consenta di presentare nuove indicazioni sulla salute o richiesta di protezione dati prima del 31/01/2010, data prevista per la pubblicazione dei claims approvatiART. 28 Misure transitorieNon sono previste per:- Smaltimento etichette non conformi dopo la pubblicazione (31/01/2010) claims approvati secondo art. 13- Claims su riduzione rischi di malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini (art. 14)Allegato: Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione.- Stabilire (es. linee guida) le definizioni equivalenti a quelle riportate.- Stabilire le fonti di riferimento accettate per individuare la quantità significativa.- Indicazioni nutrizionali non citate nell’allegato (es. omega 3, colesterolo, senza grassi aggiunti) utilizzati in uno Stato Membro prima del 01/01/2006 sono utilizzabili fino al 19/01/2010 sotto la responsabilità degli operatori economici.

6.1 CLAIMS NUTRIZIONALI6.1 CLAIMS NUTRIZIONALI

Devono soddisfare le condizioni riportate nell’allegato del regolamento

6.2 CLAIMS NUTRIZIONALI6.2 CLAIMS NUTRIZIONALI

66.3 CLAIMS NUTRIZIONALI.3 CLAIMS NUTRIZIONALI

66.4 CLAIMS NUTRIZIONALI.4 CLAIMS NUTRIZIONALI

66.5 CLAIMS NUTRIZIONALI.5 CLAIMS NUTRIZIONALI

66.6 CLAIMS NUTRIZIONALI.6 CLAIMS NUTRIZIONALI

66.7 CLAIMS NUTRIZIONALI.7 CLAIMS NUTRIZIONALI

66.8 CLAIMS NUTRIZIONALI.8 CLAIMS NUTRIZIONALI

7.1 ATTIVITA’ IN CORSO 7.1 ATTIVITA’ IN CORSO ((da “da “2nd 2nd EuropeanEuropean meeting on meeting on freshfresh pastapasta” del 21/09/07 ” del 21/09/07 ––A.P.P.F. Villa A.P.P.F. Villa BraidaBraida -- MoglianoMogliano Veneto)Veneto)

Assemblea Generale WHO (Maggio 2006) Avviare lavori Codex su codice Pubblicità e marketing ai bambiniWHO per la Regione Europa

Carta per la lotta contro l’obesità che raccomanda la riduzione di pubblicità e marketing sul target bambini/adolescenti e riduzione di grassi, zuccheri e sale.Libro Verde della Commissione

Politica nutrizionale EU finalizzata alla riduzione della spesa sanitaria

7.2 ATTIVITA’ IN CORSO 7.2 ATTIVITA’ IN CORSO ((da “da “2nd 2nd EuropeanEuropean meeting on meeting on freshfresh pastapasta” del ” del 21/09/07 21/09/07 –– A.P.P.F. Villa A.P.P.F. Villa BraidaBraida -- MoglianoMogliano Veneto)Veneto)

Impegno del mondo industriale con altri partners istituzionali• Campagna pubblicitaria di informazione su stili di vita

salutari• Programmi per educare il pubblico e scegliere stili di vita sani• Progressiva adozione volontaria di uno schema comune di

etichettatura nutrizionale• Autodisciplina in campo pubblicitario e marketing• Aumento di disponibilità di prodotti per scelte salutari• Ricerca (piattaforma tecnologica Food for life)

8.1 SVILUPPI 8.1 SVILUPPI –– CONSEGUENZE DEL REG. 1924/06CONSEGUENZE DEL REG. 1924/06

ETICHETTATURA

Fornire al consumatore informazioni utili a valutare gli apporti nutrizionali del prodotto:

• etichettatura nutrizionale

• esprimere i valori oltre che per 100 g anche per razione suggerita o per pezzo

• schema comune di indicazioni nutrizionali volontarie

8.2 SVILUPPI 8.2 SVILUPPI –– CONSEGUENZE DEL REG. 1924/06: CONSEGUENZE DEL REG. 1924/06: GDA GDA

SCHEMA COMUNE DI INDICAZIONI NUTRIZIONALI VOLONTARIEFederalimentare condivide lo schema volontario delle GDA (Guideline Daily Amounts) ovvero Quantità Giornaliera Indicativa adottato dalla Federazione Europea dell’industria alimentare. L’indicazione alla GDA è riferita almeno al valore energetico ed indica la percentuale di energia che l’alimento (confezione singola o porzione definita dal produttore o dose standard) fornisce rispetto ad un apporto energetico giornaliero da 2000 calorie

8.3 SVILUPPI 8.3 SVILUPPI –– CONSEGUENZE DEL REG. 1924/06 CONSEGUENZE DEL REG. 1924/06 ––INFORMAZIONI NUTRIZIONALI TIPO 2INFORMAZIONI NUTRIZIONALI TIPO 2

Applicare sulle confezioni l’etichettatura nutrizionale, preferibilmente i “Big 8 “(Decreto Legislativo 77/93):

EnergiaProteineCarboidratidi cui zuccheriGrassidi cui saturiFibreSodio

per 100 g e per porzione