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CESAREPOZZO società di mutuo soccorso Applicativo dello Statuto IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 2008

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regolamento Cesare Pozzo

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CESAREPOZZOsocietà di mutuo soccorso

Applicativo dello StatutoIN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 2008

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RegolamentoIN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 2008

SOMMARIORegolamento applicativo

Titolo I 3

Titolo II 7

Titolo III 8

Titolo IV 8

Prestazione base Tutela Globale 12

Prestazione aggiuntiva Partner 21

Prestazione aggiuntiva Tutela Figli 25

Prestazione base Prima Tutela 32

Prestazione base A Quattro 39

Prestazione aggiuntiva Salute Più 42

Prestazione aggiuntiva Salute Single 46

Prestazione aggiuntiva Professionale 49

Elenco e tariffario Grandi interventi chirurgici (allegato A) 55

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TITOLO I

Diritti e doveri dei soci

Art. 1 Ammissione dei soci

1.1 Ammissione dei sociPossono chiedere l’ammissione alla Società, tutti i lavoratori della Repubblica italiana ovvero quelli in essaresidenti, purché abbiano compiuto l’età di 18 anni e non abbiano superato l’età di 75 anni.Per i lavoratori italiani non residenti nel territorio della Repubblica, il domicilio è equiparato alla residenza perogni qualsivoglia riferimento normativo a tale stato soggettivo anagrafico che sia contenuto nello Statuto, nelRegolamento e nei titoli delle prestazioni ad esso allegati.Per nessuna ragione o causa ha efficacia la dimora dei soci.

1.2 Domanda e quota di ammissionePer l’ammissione alla Società, l’aspirante socio dovrà sia sottoscrivere la domanda di ammissione con relativoimpegno a pagare i contributi associativi, sia versare contestualmente la quota di iscrizione una tantum nellamisura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

1.3 Libro dei sociIl Consiglio di amministrazione (Cda), se accetta la domanda di ammissione, iscriverà il nome del nuovo socionel libro dei soci della Società, dandone conferma all’interessato.Se il Cda non accetta la domanda deve inviare all’aspirante socio, entro 30 giorni dalla delibera consigliare, unaraccomandata indicandone le motivazioni; l’aspirante socio può ricorrere al Collegio dei probiviri che decide conlodo inappellabile e non impugnabile.

1.4 Decorrenza della data d’iscrizioneLa data d’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato pagato il primocontributo associativo anticipato; da tale data si presume di diritto la conoscenza da parte del nuovo socio dellenorme dello Statuto e del Regolamento applicativo, compresi i relativi allegati.

1.4 bis Decorrenza della data di collocazione nella prestazione aggiuntivaLa data di collocazione nella prestazione aggiuntiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nelquale è stato pagato il primo contributo associativo aggiuntivo anticipato; da tale data si presume di diritto laconoscenza delle norme della prestazione aggiuntiva prescelta.

1.5 Recesso da socioIl socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcun fondo sociale, eccettuato l’abrogato sussidio di Solidarie-tà per i soci aventi tale diritto nell’ammontare maturato alla data del 31 maggio 1998. L’Assemblea nazionale del28 maggio 1998 ha deliberato che tale restituzione avvenga al compimento del sessantatreesimo anno di età delsocio, sotto le condizioni e le modalità ivi stabilite.

1.5 bis Esclusione da socioIl socio escluso a norma dello Statuto sociale non ha diritto alla restituzione di alcun fondo sociale ivi compresol’abrogato sussidio di Solidarietà, di cui al precedente punto 1.5.

1.6 Decorrenza del diritto ai sussidi e ai servizi (periodo di carenza)Il periodo di carenza prima di acquisire il diritto ai sussidi e ai servizi è indicato nei singoli articoli degli specificiallegati al presente Regolamento.

1.7 Esclusione del diritto ai sussidiIl diritto ai sussidi elencati nei rispettivi allegati non compete quando la causa che ha determinato la richiesta siaconseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione, se inerentidirettamente al socio, o all’atto del riconoscimento per i soggetti di cui al successivo articolo 2.1. Non sono altresìriconosciuti sussidi conseguenti a:

lesioni sofferte in seguito a proprie azioni delittuose;trasmigrazioni e trasmutazioni del nucleo dell’atomo, ivi comprese radiazioni provocate dall’accelerazionedi particelle atomiche, ad esclusione di casi di infortunio legati all’attività professionale;eventi bellici.

Regolamento applicativo dello Statuto della Cesare PozzoIl presente Regolamento applicativo, con i relativi allegati, approvato dall’Assemblea nazionale dei soci

a Sassone il 5 e 6 giugno 2007, annulla e sostituisce in ogni sua parte il precedente Regolamento con

decorrenza, a tutti gli effetti, dal primo gennaio 2008, fatta eccezione per gli articoli 14 bis e 19.2 che

sono in vigore dalla data della delibera stessa (6 giugno 2007).

Società nazionale di mutuo soccorso Cesare PozzoFondata il 1 maggio 1877

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1.7 bis Iscrizione continuativa e ininterrotta per tre anni consecutivi.Decorsi tre anni completi e continuativi senza interruzioni dalla data di iscrizione alla Società, sono riconosciuti isussidi maturati dopo tale decorrenza ed elencati nei rispettivi allegati anche quando la causa che ha determina-to la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni preesistenti alla data della domanda di ammissione. Talenorma si applica per i sussidi delle prestazioni base e - purché specificato nel relativo allegato - per i sussidi delleprestazioni aggiuntive con esclusione della prestazione aggiuntiva Professionale.

1.8 Morte del socioIn caso di morte del socio i sussidi eventualmente maturati verranno liquidati agli eredi legittimi nelle misure enelle forme previste dal Codice civile.I sussidi verranno liquidati agli eventuali beneficiari indicati dal socio in vita, secondo le disposizioni del Codicecivile in materia di successioni testamentaria.Gli eredi legittimi e/o beneficiari ai quali andranno liquidati i sussidi potranno delegare, con procura autenticatada un notaio o altra autorità competente, uno solo di loro a riscuotere l’intera somma. Tale pagamento avràeffetto liberatorio ai sensi di legge nei confronti di tutti gli eredi legittimi e/o beneficiari.

1.9 Soci residenti all’esteroPer i soci residenti o domiciliati all’estero per motivi di lavoro, il territorio dello Stato nel quale sono residenti odomiciliati è equiparato per analogia alla Repubblica italiana. In questa fattispecie le distanze chilometricherelative ai sussidi sono calcolate dalla residenza o dal domicilio del socio.

1.9 bis Lavoratori stranieriOgni lavoratore cittadino straniero - comunitario ed extracomunitario - socio della Mutua, avrà diritto ai sussidiprevisti nella prestazione base e/o aggiuntiva di appartenenza a condizione che, al momento dell’evento, siaresidente nella Repubblica Italiana.

Art. 2 Aventi diritto

2.1 Definizione aventi dirittoSono aventi diritto del socio i seguenti componenti del nucleo familiare:

a) il coniuge riconosciuto tale dallo Stato italiano o la persona che vive sotto lo stesso tetto more uxorio conil socio purché sia il socio che la persona convivente siano celibi, nubili o liberi di stato. Di tale stato moreuxorio deve essere data tassativamente comunicazione alla Società con lettera raccomandata, producen-do dichiarazione congiunta pro veritate di more uxorio e allegando un certificato di residenza di entrambi.Il diritto ai sussidi e ai servizi del convivente more uxorio decorre 180 giorni dopo la comunicazione di cuisopra. All’uopo fa fede la data del timbro postale della lettera raccomandata;

b) i figli e - se affidati al socio con provvedimento dell’autorità giudiziaria e limitatamente al periodo di duratadell’affido - i minori nel periodo intercorrente dal trentesimo giorno di età fino al compimento del diciottesi-mo anno;

c) i figli dal diciottesimo anno di età fino al compimento del venticinquesimo anno, nonché quelli con etàsuperiore se permanentemente inabili al lavoro e non percettori di reddito.

d) limitatamente ai sottoscrittori della prestazione aggiuntiva Tutela Figli, i figli nel periodo intercorrente dalcompimento del venticinquesimo anno fino al termine dell’anno solare di compimento dei trentacinqueanni e purché siano residenti sotto lo stesso tetto del socio.

2.2 Condizioni per essere considerati aventi dirittoGli aventi diritto di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 2.1 saranno considerati aventi diritto a condizio-ne che, al momento della maturazione del sussidio, non abbiano un reddito personale superiore a quello previstodalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico e che siano stati notificati alla Società con la presenta-zione della domanda di ammissione o tempestivamente con successiva denuncia.Qualora gli aventi diritto di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 2.1 non convivano con il socio, in derogaalle disposizioni generali inerenti alle prestazioni sanitarie, i sussidi relativi alle distanze chilometriche, da inten-dersi azzerate, non sono erogabili se si dovesse ricoverare in strutture sanitarie limitrofe al suo domicilio.Il socio ha l’obbligo di documentare, in modo inequivocabile a ogni richiesta di sussidio per l’avente diritto, chequesti sia a suo carico fiscale.

2.3 Residenza e domicilio degli aventi dirittoGli aventi diritto sono tali purché risiedano nel territorio della Repubblica italiana, fatta eccezione per i familiari disoci cittadini della Repubblica italiana all’estero per cause di lavoro.

2.4 Estinzione del rapporto con il socio e subentro degli aventi dirittoIl rapporto tra la Società e gli aventi diritto si estingue a tutti gli effetti con il decesso del socio, con il suo recessoovvero con l’esclusione o la decadenza da tale qualifica.Gli aventi diritto del socio deceduto, che presentano la domanda di iscrizione alla Società entro il termine massi-mo di 30 giorni dal decesso, mantengono il relativo diritto ai sussidi preesistenti all’evento sino a che non matu-rano essi stessi il diritto alle prestazioni previste nella nuova posizione di socio, purché gli stessi sussidi preesi-stenti siano presenti anche nella prestazione di collocazione del nuovo socio.In deroga a quanto previsto dall’art. 1.7 gli aventi diritto del socio deceduto, nella nuova posizione di socio, manten-gono il diritto ai sussidi preesistenti all’evento quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente apatologie o infortuni, fatti o eventi, successivi alla data della domanda di ammissione del socio deceduto.La suindicata domanda di iscrizione, che venga presentata per sé dall’avente diritto del socio deceduto di cuiall’art. 2.1 lett. a), avrà effetto, a norma del precedente capoverso, anche nei confronti di eventuali aventi dirittosempre del socio deceduto di cui all’art. 2.1 lett. b) che siano minori di 18 anni.

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2.4 bis Iscrizione alla Società degli aventi dirittoGli aventi diritto del socio di cui al precedente articolo 2.1, che presentano la domanda di iscrizione alla Societàentro il termine massimo di 30 giorni dalla perdita dei requisiti per essere considerati aventi diritto, mantengonoil relativo diritto ai sussidi preesistenti alla data di iscrizione sino a che non maturano essi stessi il diritto ai sussidiprevisti nella nuova posizione di socio, purché i sussidi preesistenti siano presenti anche nella prestazione dicollocazione del nuovo socio.Inoltre, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1.7, nella nuova posizione di socio mantengono il diritto ai sussidipreesistenti alla data della domanda di iscrizione quando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguen-te a patologie, infortuni, fatti o eventi, successivi alla data della domanda di iscrizione del socio originario.

2.5 Nucleo familiare con più di un socioQualora nello stesso nucleo familiare vi sia più di un socio, il diritto ai sussidi e ai servizi a favore degli aventi dirittoviene corrisposto a uno solo dei soci, seppur nella prestazione economicamente più favorevole.In questa fattispecie il socio non è un avente diritto dell’altro in deroga ai principi generali del presente Regolamento.Per nucleo familiare si intende il socio e tutti i propri aventi diritto specificati nell’art. 2.1 del Regolamento.

Art. 3 Contributi associativi

3.1 Contributo baseCon la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio si impegna a versare anticipatamente il contributoannuo previsto dal gruppo di prestazione prescelta in un’unica soluzione o in più rate, secondo le disposizioni delConsiglio di amministrazione.Il pagamento si intende fatto anticipatamente se avviene entro e non oltre l’ultimo giorno del mese precedente aquello di riferimento.L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno solare in anno solare ove non intervenga revoca per iscrittodel socio da formalizzarsi - pena la sua inefficacia e/o invalidità ad ogni e qualsivoglia effetto - a mezzo racco-mandata a.r. inviata alla sede della Società entro il 30 settembre.In particolare, in ipotesi di inefficacia e/o invalidità della revoca, il socio sarà tenuto a continuare nel versamentoanticipato del contributo associativo annuo per la prestazione base prescelta secondo le disposizioni del presen-te regolamento; in difetto il socio sarà ritenuto moroso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3.7.

3.2 Contributo aggiuntivoIl socio, che aderisce a una o più prestazioni aggiuntive a quella base prescelta - da intendersi tra loro stretta-mente connesse -, deve pagare un contributo annuo aggiuntivo a quello base, in un’unica soluzione o in più rateanticipatamente secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione. Il pagamento si intende fatto anticipa-tamente se avviene entro e non oltre l’ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento.L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno solare in anno solare ove non intervenga revoca per iscrittodel socio da formalizzarsi - pena la sua inefficacia e/o invalidità ad ogni e qualsivoglia effetto - a mezzo racco-mandata a.r. inviata alla sede della Società entro il 30 settembre.In particolare, in ipotesi di inefficacia e/o invalidità della revoca, il socio sarà tenuto a continuare nel versamentoanticipato del contributo associativo annuo per la/e prestazione/i aggiuntiva/e prescelta/e secondo le disposizionidel presente regolamento; in difetto il socio sarà ritenuto moroso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3.7.

3.3 Valori delle prestazioni erogateI sussidi e i servizi erogati devono essere sempre deliberati o, nei casi previsti dal successivo articolo 4.7,ratificati dall’Assemblea nazionale dei soci e sono specificati nei rispettivi allegati al Regolamento applicativodello Statuto della Società per ogni singolo gruppo di prestazione.I contributi associativi potranno subire un adeguamento periodico, indicativamente su base triennale, in baseall’andamento delle prestazioni, all’aumento delle spese collegate ai rimborsi ed alla gestione mutualistica.

3.4 Pagamento dei contributi associativiIl pagamento dei contributi associativi può essere effettuato:• mediante accredito sul c/c bancario della Società;• mediante versamento sul c/c postale della Società;• mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del socio, lavoratore dipendente di un’azienda che abbiasottoscritto con la Società uno specifico accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi associativi;• mediante altri mezzi predisposti dalla Società comunque confacenti al riconoscimento del contributo associa-tivo versato ai fini delle detrazioni fiscali.

3.5 Completamento dei contributi associativi annuiIl socio che nell’arco dell’anno richiede di cambiare prestazione, base e/o aggiuntiva, dovrà continuare a pagarei contributi associativi e manterrà il diritto ai sussidi e ai servizi previsti dalla prestazione di appartenenza sinoalla data di collocazione alla nuova prestazione.

3.6 Ritardo nel pagamento dei contributi associativiLa Società non è tenuta ad avvisare i soci di eventuali ritardi nel pagamento dei contributi associativi.

3.7 Perdita dei sussidi per morosità. Esclusione da socioAl socio, in ritardo con i pagamenti anticipati dei contributi associativi base e/o aggiuntivi per più di trenta giorni,non spettano:a) tutti i sussidi - nessuno escluso - per eventi verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso;b) tutti i sussidi - nessuno escluso ivi compreso l’abrogato sussidio di solidarietà - maturati per eventi verificatisiantecedentemente al primo giorno di morosità e, a tale data, non ancora liquidati dalla Società, sino alla concor-renza massima dell’importo dei contributi associativi per il quale il socio risulta moroso, maggiorato degli interes-

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si di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità.Se, però, il socio sana interamente - per capitale e per interessi di mora maturati - la predetta morosità entro 180giorni, gli spetteranno:

tutti i sussidi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria;tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b).In ipotesi di sanatoria solo parziale della morosità entro i 180 giorni, al socio non spettano:tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera a);tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b) fino alla concorrenza massima dell’importo dei contributiassociativi per il quale il socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale correntematurati dal primo giorno di morosità.In ogni caso, se la morosità - anche parziale - supera i 180 giorni, il socio decade ipso jure da tale qualifica conogni conseguente effetto, ivi compresa la sua esclusione dal libro dei soci; in tale ipotesi al socio non spettano:tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera a);tutti i sussidi di cui al precedente comma 1 lettera b) fino alla concorrenza massima dell’importo per il quale ilsocio risulta moroso, vale dire dell’importo corrispondente ai contributi associativi dovuti per i 180 giorni dimorosità maggiorati degli interessi di mora maturati al tasso legale dal primo giorno di morosità.

Qualora il decesso del socio avvenga nel primo giorno di ritardo per il pagamento del contributo anticipato deicontributi associativi, o comunque successivamente, agli eredi non spettano i sussidi eventualmente maturati dalsocio in vita salvo che avvenga il subentro nella qualità di socio ai sensi dell’articolo 2.4 secondo comma.

3.8 Conservazione delle ricevuteTutte le ricevute dei versamenti dei contributi associativi dovranno essere conservate dal socio a comprova deipagamenti effettuati entro il termine di prescrizione di cinque anni.

Art. 4 Diritti e doveri del socio

4.1 Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativoIl socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel suoRegolamento applicativo, comprensivo degli allegati da ritenersi essenziali anche se nel tempo subiranno modi-fiche, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari.All’atto della domanda, l’aspirante socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statutosociale, nel Regolamento applicativo vigente e nei relativi allegati.

4.2 Obbligo di notifica datiAl fine di poter godere dei diritti ai sussidi e ai servizi per i loro aventi diritto, tutti i soci devono necessariamentenotificare, all’atto dell’iscrizione, il proprio stato di famiglia e la propria residenza.Nel caso di variazione della consistenza familiare e/o della residenza dovrà prodursi idonea certificazione ana-grafica, entro 60 giorni dall’avvenuta variazione, pena la decadenza dal diritto ai sussidi.La Società si riserva il diritto di poter richiedere, in ogni circostanza, la presentazione dello stato di famigliaanagrafico.

4.3 Trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003)Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio, preso atto dell’informativa fornita dalla Società aisensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni,esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessainformativa.Il consenso è in particolare reso con riferimento alle comunicazioni della Società nei confronti dei:

a) propri consulenti e/o soggetti esterni con specifici incarichi per conto del Sodalizio;b) istituti bancari, postali, società che forniscono servizi collaterali, per la gestione di incassi relativi al paga-

mento dei contributi associativi e pagamenti derivanti dall’erogazione dei sussidi;c) soggetti e Enti aventi finalità mutualistiche o sociali o culturali o sindacali, comunque per scopi di solidarietà;d) società il cui capitale sia detenuto in quota parte, prevalentemente a maggioranza del sodalizio.

Il consenso è pure reso con riguardo all’acquisizione dei dati sensibili e di quelli connessi alla salute, necessariper la valutazione delle domande di sussidio (diagnosi, prescrizione medica, fotocopia della cartella clinica,ecc.).

4.4 Termini di presentazione della domanda di sussidioTutti i sussidi vengono erogati esclusivamente per richiesta del socio o familiare erede direttamente interessato,che deve pervenire alla Società nel termine tassativo e perentorio di 365 giorni dalla fine dell’evento che dà titoloal sussidio. In analogia con l’articolo 2952 del Codice civile oltre tale termine, il diritto al sussidio si intende estintoper decadenza maturata per tacita rinuncia da parte degli interessati.

4.4 bis Erogazione dei sussidi per eventi relativi agli aventi dirittoSpettano al socio tutti i sussidi eventualmente maturati per eventi relativi agli aventi diritto di cui all’articolo 2.1,anche in caso di morte dell’avente diritto.L’erogazione è comunque subordinata al rispetto dei termini e modalità di presentazione della domanda di sussi-dio di cui all’articolo 4.4.

4.5 Documentazione richiesta per la domanda di sussidioLa Società stabilisce nel rispetto dello Statuto sociale e del Regolamento applicativo la documentazione neces-saria da produrre a supporto di ciascuna domanda di sussidio.Il socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che la Società può richiedergli tutta la documentazio-ne, anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a conferma della validità del sussidio o

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servizio richiesto, con particolare riferimento ai sussidi di natura sanitaria e giudiziaria. Tale documentazione puòessere richiesta anche d’iniziativa dalla Società agli enti competenti.La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta la decadenza dal diritto al sussidio,qualora la documentazione medesima non venga presentata entro 180 giorni dalla presentazione della domandadi sussidio.

4.6 Conformità della documentazione richiestaIl socio all’atto della richiesta di sussidio o del servizio deve allegare alla domanda tutti i documenti elencati nelladomanda di sussidio stessa per ogni singolo sussidio o servizio. Tutti i documenti allegati devono risultare aggior-nati e conformi a quanto richiesto e tutta la documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o infotocopia autenticata ed essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge. La documentazione infotocopia deve essere autenticata dalle sedi regionali della Società, presa visione dell’originale, o dagli ufficialipubblici competenti.Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature; nell’ipotesi di presentazione di docu-menti corretti, cancellati o comunque artefatti, il socio decade dal diritto al sussidio al quale tali documenti siriferiscono.

4.7 Sussidio indiretto per prestazioni erogate da una struttura sanitaria convenzionataAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto, si sottoponga a prestazioni sanitarie presso una strutturasanitaria con la quale la Società abbia sottoscritto una convenzione che preveda il pagamento diretto in tutto o inparte delle prestazioni medesime ivi tassativamente elencate, avrà diritto a un sussidio indiretto consistente nelrimborso da parte della Società a favore della struttura medesima, delle relative spese per le prestazioni ricevute,limitatamente nella misura, nei termini e secondo le condizioni previste dalla convenzione pattuita.

4.8 Esclusione di responsabilità della Società per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti con-venzionati.È da ritenersi esclusa ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo nessuno escluso, della Società pereventuali danni arrecati al socio e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanita-rie e legali) erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con la Società medesima.

4.9 Rimborsi in valuta esteraI rimborsi per spese sostenute all’estero avverranno in Italia e in Euro, considerando il cambio medio ricavatodalla quotazione dell’Ufficio italiano cambi vigente nell’ultima settimana dell’effettuazione della prestazione.

4.10 Modifiche deliberate dal Consiglio di amministrazioneIl Cda nei casi di particolare necessità può deliberare modifiche al Regolamento applicativo e ai suoi allegati, conl’obbligo di portare a ratifica tali modifiche alla prima Assemblea nazionale utile dei soci.

TITOLO II

Gruppi di prestazione

Art. 5 Gruppi di prestazioni

5.1 Gruppi di prestazioni baseSi intende per gruppi di prestazioni base un complesso di sussidi e servizi che è approvato dall’Assemblea e cheprevede il versamento di un unico contributo associativo.

5.2 Gruppi di prestazioni aggiuntiveSi intende per gruppi di prestazioni aggiuntive un complesso di sussidi e servizi aggiuntivi alle prestazioni baseche è approvato dall’Assemblea e che richiede un contributo associativo autonomo e suppletivo a quello corri-sposto per la prestazione base.

5.3 Allegati al Regolamento applicativoI gruppi di prestazioni base e aggiuntive sono elencati e descritti in appositi allegati al Regolamento che sonoparte integrante dello stesso.

5.4 Collocazione dei soci nelle prestazioniL’ammissione e la collocazione dei soci nelle differenti prestazioni avviene sulla base delle condizioni espressa-mente indicate negli allegati al Regolamento.

5.5 Permanenza e passaggi tra prestazioniIl periodo di permanenza nelle prestazioni e il passaggio tra le stesse sono previsti e disciplinati nei relativiallegati.

5.6 Adesione a più prestazioniAl socio iscritto a una prestazione base e congiuntamente a una o più prestazioni aggiuntive, viene riconosciutoil sussidio nella sola prestazione economicamente più favorevole.

5.7 Eventi avvenuti all’esteroLa richiesta di sussidio per eventi avvenuti fuori dal territorio della Repubblica italiana deve essere corredatadalla relativa documentazione autenticata, per forma e sostanza, dalla Ambasciata o dal Consolato italiano etradotta in italiano da traduttore autorizzato e riconosciuto dall’Ambasciata medesima.Il sussidio ospedaliero per i ricoveri in strutture ospedaliere all’estero è riconosciuto solo nei casi in cui durante ilricovero, il ricoverato sia sottoposto a intervento chirurgico urgente e non rinviabile nel tempo.Il sussidio è riconosciuto altresì per tutti i ricoveri preventivamente autorizzati dalla Società.

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TITOLO III

Disposizioni di carattere generale

Art. 6 Contributo straordinario

Il Consiglio di amministrazione può deliberare l’erogazione di contributi straordinari ai soci colpiti da eventi diparticolare gravità.La delibera del Consiglio di amministrazione è insindacabile.

Art. 7 Fondo Giuseppe De Lorenzo

Ai fini puramente solidaristici il Consiglio di amministrazione può deliberare l’erogazione di contributi a singolepersone fisiche e/o a Enti con particolare riferimento a Istituti di ricerca in campo sanitario, di beneficenza, divolontariato, operanti sul territorio nazionale o internazionale.Le somme devolute saranno prelevate nei limiti del bilancio annuale della Società dal capitolo spese FondoGiuseppe De Lorenzo.Le delibere del Consiglio di amministrazione sono insindacabili.

Art. 8 Associazioni collettive

Il Consiglio di amministrazione può stipulare accordi per l’associazione collettiva di lavoratori provenienti daaziende, mutue, cooperative, associazioni, derogando alle norme del presente regolamento sulle modalità diammissione a socio, sui periodi di carenza, sulla composizione delle prestazioni base e aggiuntive, salvaguar-dando comunque i principi del primo articolo dello Statuto sociale.Le condizioni e le modalità di ammissione devono costituire oggetto di esplicita clausola convenzionale nelverbale di accordo con gli enti firmatari dell’associazione collettiva.Tali accordi esplicano comunque efficaciaerga omnes.

Art. 9 Fondi integrativi sanitari

Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto legislativo 229 del 19 giugno 1999e successive modifiche e integrazioni, la Società può gestire fondi integrativi sanitari.La formazione delle delibere, dei regolamenti e delle norme applicative è demandata al Consiglio di amministra-zione.

TITOLO IV

Struttura organizzativa della società

Art. 10 Strutture territoriali

10.1 Articolazioni organizzativeAi fini di migliorare il rapporto con i propri associati e stimolarne la partecipazione attiva, il Cda determina lestrutture organizzative territoriali che possono comprendere una o più regioni o loro porzioni.Oltre a garantire il funzionamento degli organismi assembleari previsti dallo Statuto, le strutture territoriali hannoil compito di promuovere lo sviluppo qualitativo e quantitativo della Società.

10.2 Assemblea regionale dei sociL’Assemblea regionale dei soci è convocata una volta l’anno in preparazione dell’Assemblea nazionale e ogniqualvolta il Consiglio regionale o il Consiglio di amministrazione lo ritengano utile e opportuno.Dovrà, inoltre, essere convocata entro 40 giorni dalla richiesta scritta di almeno un quinto dei soci della regione,in una data non eccedente i 120 giorni dalla richiesta stessa.La convocazione dell’Assemblea regionale deve avvenire a mezzo avviso - contenente il giorno, l’ora, la localitàe l’ordine del giorno dei lavori - da far pubblicare sul giornale della Società almeno 30 giorni prima della data incui si svolgerà e mediante contestuale affissione all’albo della sede regionale.Possono partecipare all’Assemblea regionale tutti i soci della regione, indipendentemente dal luogo della lororesidenza.Il socio, impossibilitato a partecipare all’Assemblea, può farsi rappresentare da altro socio, avente diritto al voto,mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un socio.Ogni socio che intende partecipare all’Assemblea regionale deve ritirare apposita scheda di presenza, almenodieci giorni prima dell’Assemblea, presso la sede regionale.In prima convocazione per la validità della Assemblea ordinaria é necessaria la presenza di tanti soci che nerappresentino almeno un terzo, mentre per la validità dell’Assemblea straordinaria è necessaria la presenza ditanti soci che ne rappresentino la metà. Qualora in prima convocazione non si raggiunga il quorum sopracitato,l’Assemblea in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso avviso della prima, può esseretenuta almeno 24 ore dopo la prima.In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti.L’Assemblea regionale elegge il Consiglio regionale e i delegati all’Assemblea nazionale in base a una percen-tuale rapportata al numero degli iscritti in ogni regione e stabilita di volta in volta dal Consiglio di amministrazio-ne. Tutte le delibere devono essere assunte con le maggioranze previste dall’articolo 11.2 dello Statuto e con lamaggioranza assoluta dell’Assemblea ordinaria, eccettuata la nomina delle cariche sociali per le quali è suffi-ciente la maggioranza relativa.Nell’Assemblea straordinaria necessita il voto di tanti soci che rappresentino i due terzi dell’Assemblea, eccettua-to lo scioglimento della Società, per il quale occorrerà il voto favorevole dei quattro quinti dei soci.Tutte le votazioni sono palesi.Le norme organizzative per lo svolgimento delle Assemblee regionali verranno emanate tempestivamente dalConsiglio di amministrazione.

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Art. 11 Consiglio regionale

11.1 Componenti del Consiglio regionaleIn ogni struttura organizzativa territoriale è costituito un Consiglio regionale, il quale é responsabile di tutte leattività sociali di fronte al Consiglio di amministrazione e ai soci.Il numero dei componenti del Consiglio regionale verrà fissato, in valori compresi tra un minimo di tre e unmassimo di nove, dal Consiglio di amministrazione per ogni singola regione, tenuto conto dello stato organizza-tivo della Società nelle varie realtà locali.

11.2 Elezione del Consiglio regionaleL’elezione del Consiglio regionale avviene in sede di Assemblea regionale. I nominativi devono essere scelti traquelli di un elenco proposto da una Commissione elettorale eletta dall’Assemblea stessa, la quale tenga conto,per quanto possibile, della rappresentatività territoriale eterogenea e delle singole autocandidature.I componenti del Consiglio regionale rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.

11.3 Elezione del Presidente e del Vicepresidente regionaleIl Consiglio regionale eletto, nella sua prima riunione che deve essere tenuta prima dell’Assemblea nazionale,deve nominare tra i suoi membri il Presidente regionale e il Vicepresidente regionale.

11.4 Obbligo di partecipazione alle seduteI componenti del Consiglio regionale hanno l’obbligo di intervenire a tutte le sedute del Consiglio. Dopo treassenze ingiustificate, il consigliere regionale decade dalla sua carica.

11.5 Riunioni dei Consigli regionaliIl Consiglio regionale si riunisce tutte le volte che la metà dei suoi componenti o il Presidente regionale lo ritenganecessario.L’avviso della riunione, recante l’ordine del giorno, deve essere recapitato a mezzo lettera almeno dieci giorniprima della data di convocazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzocompreso l’avviso telefonico almeno tre giorni prima della convocazione. Il Consiglio regionale è validamentecostituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice con votopalese. Qualora su una proposta si determinasse parità di voti, prevarrà la decisione del Presidente.Le delibere del Consiglio regionale devono essere trascritte sul libro dei verbali e controfirmate dal Presidenteregionale e dal segretario della riunione appositamente nominato. Tali verbali devono poi essere inviati tempesti-vamente in copia alla sede nazionale, comunque entro dieci giorni dalla riunione.

11.6 Rappresentatività del Presidente regionaleIl Presidente regionale assolve le funzioni di rappresentanza della Società nel rispetto del dettato statutario. Hale responsabilità penali e fiscali inerenti ai compiti derivanti dalle sue funzioni.In sua assenza le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente regionale.

11.7 Vacanza di posti nei Consigli regionaliQualora per qualsiasi motivo rimangano vacanti uno o più posti nel Consiglio regionale, subentreranno nell’inca-rico coloro che saranno cooptati dallo stesso Consiglio regionale.

Art. 12 Strutture organizzative di base

12.1 Presidi territoriali (Pt) e Bacini d’utenza (Bu)La struttura di base con compiti meramente organizzativi è costituita dai Pt e dai Bu. All’interno dei Pt possonoraggrupparsi i soci di varie unità lavorative, suddivisi in Bu. I Bu possono essere di impianto, di linea, di ufficio, diente, di azienda o di territorio.

12.2 Conformazione territorialeLa conformazione territoriale dei Pt e dei Bu viene disposta dal Consiglio regionale che ne individua la strutturanumerica e organizzativa sulla base delle necessità del territorio interessato.Tutti i soci devono essere collocatiin un Bu della propria area regionale.

12.3 Rappresentante di Bacino di utenzaIl Consiglio regionale può nominare e revocare un rappresentante per ogni Bu, che ha il compito di curare irapporti con i soci del proprio bacino, assistendoli al disbrigo delle pratiche e informandoli sugli aggiornamentinormativi e amministrativi della Società.Il rappresentante ha inoltre il compito di recepire le istanze dei soci riportandole al Responsabile del Pt e diricercare collaboratori che possano aiutarlo nel contatto con i soci e nella ricerca di nuovi soci.

12.4 Responsabile del Presidio territorialeIl responsabile del Pt è nominato e revocato dal Consiglio regionale e ha il compito di coordinare le attività dei Bupresenti nel proprio presidio e convocare le riunioni tra i loro rappresentanti.

12.5 Responsabilità relative alle richieste di ammissioneEntro il giorno 20 di ogni mese i responsabili di Pt e i rappresentanti di Bu devono rimettere alla Sede regionale, personal-mente o mediante invio di una raccomandata, le domande di ammissione e le eventuali deleghe dei nuovi iscritti.Qualora non ottemperino a tali disposizioni, sono ritenuti responsabili dei danni causati ai soci e alla Società.

12.6 Riunioni dei soci di un Bacino di utenzaLa riunione dei soci di un Bu può essere convocata dal rappresentante di propria iniziativa o per richiesta delConsiglio regionale ovvero allorché ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200810

Art.13 Collaboratori promotori

Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell’attività, la Società può avvalersi anche di collaboratori promo-tori appositamente incaricati dal Presidente del Consiglio di amministrazione sentito il Cda medesimo e il Consi-glio regionale di competenza.Compiti dei collaboratori promotori sono la ricerca e il primo contatto con i potenziali soci.Lo svolgimento delle attività dei collaboratori é coordinato dal Consiglio regionale che, rapportandosi con ilresponsabile del Presidio territoriale, deve concordare il piano promozionale e i vari interventi.

Art.13 bis Comitato operativo (Co)

Viene istituito il Co, composto dai presidenti dei consigli regionali il cui compito è di assicurare l’attuazione alivello territoriale delle delibere del Cda e di fornire allo stesso Cda le indicazioni e le proposte per le decisioni dicompetenza.Il Co si riunisce su convocazione del Presidente del Cda con cadenza periodica e programmata fra unaadunanza del Cda e quella successiva e comunque tutte le volte che il Presidente del Cda lo ritenganecessario.

Art. 14 Consulta delle regioni

La Consulta delle regioni è istituita con lo scopo di contribuire a determinare gli indirizzi e a elaborare le propostepolitiche della Società. Ogni regione può inviare alla Consulta un numero massimo di tre loro rappresentanti,scelti tra i soci che non ricoprono la carica di consigliere di amministrazione.La Consulta viene convocata dal Presidente del Cda tutte le volte che sarà ritenuto opportuno.La partecipazione alla Consulta può essere allargata o riservata a tutti i Consiglieri regionali e assumere carattereseminariale. I consiglieri di amministrazione vi partecipano di diritto.

Art. 14 bis - Conferenza delle regioni

La Conferenza delle regioni può riunirsi su convocazione del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta que-st’ultimo ritenga opportuno richiedere pareri ed indirizzi su materie di particolare rilevanza per la vita sociale, siariguardo all’aspetto gestionale che per quanto attiene alle politiche mutualistiche.Può, altresì, essere convocata dal Consiglio di amministrazione su richiesta scritta presentata da almeno i 2/3 deiPresidenti regionali, e solo nell’ipotesi in cui sia motivata dalla non conformità delle azioni del Consiglio diamministrazione rispetto alle linee politiche approvate dall’Assemblea dei soci; la convocazione dovrà essereeffettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta richiesta.

Art. 15 Delegati all’Assemblea nazionale

I delegati all’Assemblea nazionale dei soci vengono eletti nelle rispettive Assemblee regionali, nel numero stabi-lito con quorum paritetico per regione dal Cda.Ogni delegato partecipa all’Assemblea nazionale quale mandatario della propria Assemblea regionale.

Art. 16 Cariche nazionali e regionali

16.1 Rinnovo delle cariche socialiLe cariche sociali nazionali, Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale e Collegio dei probiviri, sono rinno-vate contemporaneamente ogni tre anni dall’Assemblea nazionale, come previsto dallo Statuto sociale.Nei tre mesi che precedono il rinnovo delle cariche sociali nazionali si devono rinnovare, mediante elezione, tuttii Consigli regionali.

16.2 Esclusione dalle cariche socialiIn relazione all’articolo 8.2 dello Statuto sociale non possono ricoprire cariche sociali i soci che sono:

a) membri del Parlamento italiano ed europeo, delle Giunte regionali, provinciali e comunali, nonché i Presi-denti dei Consigli sopra individuati con popolazione superiore a 25.000 abitanti;

b) eletti alle cariche esecutive di Partito a livello nazionale, regionale, provinciale o di Comuni con popolazio-ne superiore a 25.000 abitanti;

c) eletti alle cariche esecutive sindacali a livello nazionale, regionale o di comprensori con popolazione supe-riore a 25.000 abitanti.

16.3 Decadenza per incompatibilità dalle cariche socialiIn relazione all’articolo 8.2 dello Statuto sociale non può ricoprire, per incompatibilità, cariche sociali:

a) il socio i cui parenti, sino al 2° grado in linea retta e sino al 2° grado in linea collaterale, abbiano in essereun rapporto di lavoro dipendente con la Società o con le sue controllate, per tutto il periodo temporale in cuisussista detto rapporto di lavoro.

Il verificarsi della presente incompatibilità determina la decadenza immediata del socio dalla carica sociale ricoperta.

Art. 17 Modalità per le elezioni alle cariche sociali nazionali

Le elezioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri si devono effet-tuare con voto palese sui nomi che la Commissione elettorale, nominata dall’Assemblea nazionale, proporràall’Assemblea stessa.I delegati presenti all’Assemblea possono richiedere variazioni o inserimenti di altri nominativi all’elenco propo-sto dalla Commissione elettorale.Tutte le proposte devono essere comunque messe in discussione e quindi votate dall’Assemblea.

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Art. 18 Dimissioni dalle cariche sociali

18.1 Dimissione del PresidenteIl Presidente del Consiglio di amministrazione non può dimettersi prima della discussione dei bilanci consuntividella sua gestione.In ogni caso sarà ritenuto responsabile della gestione sociale da lui amministrata durante il periodo della carica.

18.2 Dimissione da consigliereIl Consigliere dimissionario, cui siano affidati incarichi nell’interesse della Società, dovrà sempre rendere esattoconto al Consiglio della gestione affidatagli.

Art. 19 Aree funzionali

19.1 Aree funzionaliAl fine di meglio gestire l’attività operativa e amministrativa della Società, studiare ed elaborare iniziative, il Cdapuò affidare specifici incarichi a singoli consiglieri che sono posti a capo delle Aree funzionali. I settori di attivitàe le singole responsabilità sono individuati dal Cda stesso.

19.2 Gruppi tecnici di lavoro (Gtl)Per la loro operatività i GTL sono a composizione variabile e possono essere formati da soci o consulenti esterniscelti dal CdA. I soci che ricoprono la carica di consiglieri regionali o consiglieri di amministrazione non possonoessere inseriti nei GTL; i soci sono automaticamente esclusi dai GTL per incompatibilità dal momento in cuivengono nominati consiglieri regionali o consiglieri di amministrazione.In particolare per le aree di elevata importanza strategica quali l’Area produzione e l’Area commerciale puòessere richiesta una consulenza e/o collaborazione anche esterna di elevata professionalità nelle materie dicompetenza.

Art. 20 Comitato esecutivo

È composto dal Presidente e dal Vicepresidente del Consiglio di amministrazione, dal Direttore generale e dairesponsabili delle Aree funzionali.Costituisce l’organo collegiale esecutivo delle delibere del Consiglio di amministrazione, sulla base delle qualiimpartisce le direttive alle Aree funzionali, coordinandone il lavoro e verificandone i risultati.I poteri del Comitato esecutivo sono stabiliti con delibera del Cda, in conformità a quanto stabilito dall’articolo2381 Codice civile; il Comitato esecutivo pertanto, risponde del proprio operato al Cda medesimo.Le delibere dell’Esecutivo devono essere annotate su appositi registri da tenersi conformemente ai libri verbalidel Cda e devono essere comunicate allo stesso Cda nella sua prima seduta successiva all’assunzione delleprecitate delibere.

Art. 21 Direttore generale

I compiti del Direttore generale sono determinati dal Cda, che con apposita delibera ne stabilisce annualmente ilcompenso.

Art. 22 Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri viene convocato dal suo Presidente allorché la Società lo informerà della intervenutanotifica di un ricorso da parte di un socio.Si adunerà, tenendo conto della residenza del socio, presso la sede sociale ovvero in una località del territorioitaliano che il Presidente riterrà più agevole per l’istruzione della pratica, la successiva trattazione e la discussio-ne conclusiva.

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200812

1 - Ricovero ospedaliero, Ricovero diurno, Cure oncologiche, Talassemia, Emodialisi cronica e

Assistenza ricovero pediatrico

1.1 Ricovero ospedalieroAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia ricoverato in una struttura ospedaliera, dopo leprime due notti consecutive di ricovero, spetta un sussidio giornaliero dal primo giorno fino al termine del ricove-ro come di seguito specificato:

a) euro 50,00 (cinquanta/00) fino al decimo giorno compreso, per il ricovero del socio sottoposto a un inter-vento chirurgico, parto o a seguito di infortunio; in tali casi, a partire dall’undicesimo giorno, al socio spettaun sussidio giornaliero di euro 26,00 (ventisei/00);

b) euro 65,00 (sessantacinque/00) fino al decimo giorno compreso, per il ricovero del socio, in strutturaospedaliera distante oltre 150 Km dalla residenza o all’estero e sottoposto a un intervento chirurgico, partoo a seguito di infortunio; in tali casi, a partire dall’undicesimo giorno, al socio spetta un sussidio giornalierodi euro 35,00 (trentacinque/00);

c) euro 26,00 (ventisei/00) per il ricovero del socio, non sottoposto a un intervento chirurgico, parto o aseguito di infortunio;

d) euro 35,00 (trentacinque/00) per il ricovero del socio, non sottoposto a un intervento chirurgico, parto o aseguito di infortunio, in struttura ospedaliera distante oltre 150 Km dalla residenza o all’estero;

e) euro 15,00 (quindici/00) per il ricovero dell’avente diritto, rideterminato in euro 30,00 (trenta/00) se effet-tuato in struttura ospedaliera distante oltre 150 Km dalla residenza o all’estero. Il sussidio spetta per unperiodo massimo di 180 giorni nell’arco dell’anno solare.

Il sussidio di cui al presente articolo 1.1 non spetta qualora il ricovero avvenga per cure riabilitative.

1.2 Degenze in ricovero diurno con intervento chirurgicoAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia ricoverato in struttura ospedaliera in regime diricovero diurno con intervento chirurgico, anche se preceduto o seguito da un singolo pernottamento ospedalie-ro, spetta un sussidio forfettario come di seguito specificato:

a) euro 100,00 (cento/00) per il ricovero del socio;b) euro 50,00 (cinquanta/00) per il ricovero dell’avente diritto.

1.3 Ricovero per cure riabilitativeAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia ricoverato in una struttura sanitaria per cureriabilitative, dopo le prime due notti consecutive di ricovero, spetta un sussidio giornaliero dal primo giorno fino altermine del ricovero come di seguito specificato:

a) euro 26,00 (ventisei/00) per il ricovero del socio;b) euro 15,00 (quindici/00) per il ricovero dell’avente diritto.

Il sussidio spetta per un periodo massimo di 15 giorni nell’arco dell’anno solare.Il periodo massimo, nell’arco dell’anno solare, è elevato a 180 giorni per aventi diritto di età inferiore a diciotto anni.

1.4 Cure oncologiche e della TalassemiaAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia sottoposto ambulatorialmente o in day hospital, altrattamento di cure radianti e/o chemioterapiche per cure oncologiche o sia sottoposto a emotrasfusioni e/o atrattamenti ferrochelanti per la cura della talassemia, spetta un sussidio giornaliero, per ogni giorno di trattamen-to, come di seguito specificato:

a) euro 26,00 (ventisei/00) per il socio;b) euro 15,00 (quindici/00) per l’avente diritto.

1.5 Emodialisi cronicaAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia sottoposto a trattamento emodialitico cronico,spetta un sussidio giornaliero di euro 15,00 (quindici/00).Il sussidio è calcolato per ogni giorno effettivo di ricovero o di degenza in day hospital per il trattamento dialiticocon un massimo di 104 giorni nell’arco dell’anno solare.Non sarà, in ogni caso, sussidiabile il trattamento dialitico effettuato a domicilio.

L’iscrizione alla prestazione base Tutela Globale può essere richiesta da tutti coloro che, in possesso dei requisiti previstidallo Statuto sociale e dal Regolamento applicativo, all’atto della domanda di ammissione alla Società, abbiano compiuto ildiciottesimo anno di età e non abbiano superato il sessantacinquesimo anno. La permanenza in questa prestazione è con-sentita fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Il passaggio ad altra prestazione è possibile solo dopo unapermanenza nella prestazione base Tutela Globale di almeno tre anni e avrà decorrenza dal 1° gennaio per i soci chepresenteranno domanda entro il 30 settembre. I soci che compiono il 65° anno di età sono collocati nella prestazione basePrima Tutela con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo all’evento. I soci posti in pensione con età inferiore alsessantacinquesimo anno di età possono chiedere il passaggio alla prestazione base Prima Tutela con decorrenza dal 1°gennaio dell’anno successivo all’evento.

PR

ES

TA

ZIO

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BA

SE

Tutela Globale Contributo associativo annuo - Euro 228,00

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

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1.6 Assistenza ricovero pediatricoAl socio, in caso di ricovero di un avente diritto di età inferiore agli otto anni, dopo le prime due notticonsecutive di ricovero spetta un sussidio aggiuntivo di euro 10,00 (dieci/00) al giorno, fino a un massimo didieci giorni.

1.6 bis Età minima degli aventi dirittoNel caso in cui il ricovero ospedaliero si sia reso necessario per gli aventi diritto del socio di cui alla lettera b) delpunto 2.1 del Regolamento applicativo, il limite di età è fissato - in deroga alla predetta norma - con decorrenzadal decimo giorno di età.

1.7 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se il ricovero è dovuto ad infortunio.

2 - Grandi interventi chirurgici

2.1 Norme e importi del sussidioAl socio nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto, sia sottoposto ad un grande intervento chirurgico,intendendo per tale ogni intervento compreso nell’allegato A, spetta un sussidio fino alla concorrenza della som-ma indicata nell’elenco e tariffario A, per il rimborso delle spese sanitarie effettivamente sostenute e documenta-te relative a:

a) onorari dei chirurghi, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento;b) diritti di sala operatoria;c) materiale di intervento, compresi i trattamenti terapeutici e gli apparecchi protesici usati durante l’intervento;d) retta di degenza;e) assistenza medica ed infermieristica, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi effet-

tuati durante il periodo di ricovero relativo all’intervento subito;f) accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite specialistiche, effettuate nei 120 giorni precedenti il

ricovero per l’intervento e resi necessari dall’intervento stesso per un massimo di euro 1.000,00 (mille/00)per intervento;

g) esami diagnostici strumentali, esami di laboratorio, visite specialistiche, trattamenti fisioterapici e rieduca-tivi, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari, effettuati nei 120 giorni successivi all’interven-to e resi necessari dall’intervento stesso per un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per intervento;

h) prelievo di organi o parti di esso; ricoveri relativi al donatore e agli accertamenti diagnostici, assistenzamedica ed infermieristica, intervento chirurgico di espianto, cure, medicinali e rette di degenza.

i) per spese di trasporto sanitario (in Italia e all’estero) o per spese di rimpatrio della salma per decesso conse-guente a grande intervento chirurgico avvenuto all’estero, per un massimo di euro 3.000,00 (tremila/00).

2.2 Percentuale di rimborsoIl sussidio spetta per spese effettivamente sostenute e comunque fino alla concorrenza della somma indicatanell’elenco e tariffario A, (10.000 euro per tutti gli interventi ad esclusione del trapianto d’organi che prevede unrimborso massimo di 50.000 euro)Il sussidio di cui al precedente punto 2.1 viene erogato alle seguenti condizioni:

a) in caso di ricovero in strutture sanitarie convenzionate, con presa in carico in forma diretta da parte dellaSocietà, il rimborso sarà pari al 100% della spesa sostenuta.

b) nel caso in cui il socio usufruisca solo dei punti f) g) h) i), il rimborso sarà pari al 100% della spesasostenuta.

c) In tutti gli altri casi, il rimborso sarà pari al 80% della spesa sostenuta.

2.3 Assistenza ricovero ospedalieroAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia sottoposto a grande intervento chirurgico, a titolodi rimborso spese, spetta un sussidio per ogni giorno di ricovero, con un massimo di dieci giorni, come di seguitospecificato:

a) euro 40,00 (quaranta/00) giornaliere per ricovero in Italia;b) euro 60,00 (sessanta/00) giornaliere per ricovero all’estero.

Qualora siano richiesti solo i rimborsi lettera f) g) h) i) di cui al precedente punto 2.1, il socio potrà richiederel’assistenza ricovero ospedaliero.

2.4 Età minima degli aventi dirittoNel caso in cui il grande intervento chirurgico si sia reso necessario per gli aventi diritto del socio di cui alla letterab) del punto 2.1 del Regolamento applicativo - in deroga alla predetta norma - non si tiene conto del limite di etàfissato a 30 giorni dalla nascita.

2.5 Sussidio di ricovero ospedalieroQualora siano richiesti solo i rimborsi lettera f) g) h) i) di cui al precedente punto 2.1, il socio potrà richiedere ilsussidio ospedaliero di cui al punto 1).

2.6 Esclusione della cumulabilità del sussidioQualora siano richiesti i rimborsi lettera a) b) c) d) e) di cui al precedente punto 2.1, il socio, per se stesso o perun suo avente diritto, deve rilasciare attestazione scritta circa l’operatività, o meno, di polizze integrative e/oassicurazioni sanitarie e/o adesione a Società di mutuo soccorso e/o Fondi sanitari, al fine del calcolo del contri-buto integrativo erogabile da parte della Società, essendo esclusa, in qualsivoglia caso, la cumulabilità delsussidio in esame - nei limiti dei citati rimborsi - con altre tutele sanitarie.Il socio deve pertanto presentare attestazione in cui si dichiari che si tratta dell’unico rimborso richiesto.

PRESTAZIONE BASE TUTELA GLOBALE

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200814

È altresì obbligatorio presentare la documentazione di spesa unicamente in originale che sarà restituita succes-sivamente con indicato, sulla ricevuta, l’eventuale importo sussidiato.

2.7 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se il grande intervento è dovuto ad infortunio.

3 - Assistenza domiciliare sanitaria per malati neoplastici terminali

3.1 Diritto al sussidio e suo importoAl socio, ovvero ai suoi beneficiari o agli eredi legittimi, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto, sia affettoda neoplasie maligne, viene riconosciuto un sussidio fino ad un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) comerimborso alle spese sostenute a domicilio per gli interventi sanitari e le cure praticate negli ultimi sei mesi di vita.Il sussidio verrà liquidato solo se tutte le spese sostenute saranno dettagliatamente documentate e in regola conla normativa fiscale vigente e riconducibili alla patologia in atto.

3.2 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.

4 - Assistenza domiciliare sanitaria

4.1 Sussidio assistenza domiciliareAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia colpito da malattie invalidanti temporanee opermanenti e necessiti di interventi sanitari a domicilio per praticare terapia medica e/o assistenza specialistica,infermieristica per medicazioni, mobilizzazioni, prelievi, rilievi dei parametri biologici, fisioterapia e riabilitazione,spetta un sussidio pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo - per nucleo familiare - di euro 1.000,00(mille/00) nell’anno solare.Il sussidio verrà liquidato solo se tutte le spese sostenute saranno dettagliatamente documentate e in regola conla normativa fiscale vigente e riconducibili alla patologia in atto.

4.2 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio, il periodo di carenza è di 180 giorni, a decorrere dalla data di iscrizione.

5 - Alta diagnostica strumentale e alta specializzazione

5.1 Diritto al sussidio e suo importoAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui un esame di alta diagnostica strumentale o dialta specializzazione, spetta - per ogni esame effettuato - un sussidio come di seguito indicato.Il sussidio è rimborsabile fino ad un massimo di euro 3.000,00 (tremila/00) nell’arco dell’anno solare per nucleofamigliare.

5.1.1. Alta diagnostica strumentalea) rimborso del 100% del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket);b) rimborso del 50% della spesa sostenuta nei casi di esami effettuati in regime privato o intramurale, fino a

un rimborso massimo di euro 100,00 (cento/00);c) per esami effettuati in strutture convenzionate in forma diretta il costo a carico del socio è di euro 40,00

(quaranta/00) per esame, la parte rimanente è a carico della Società.Ai fini del sussidio si considerano accertamenti di alta diagnostica strumentale i seguenti esami:

angiografia;risonanza magnetica nucleare (Rmn)scintigrafia;tomografia ad Emissione di Positroni (Pet)tomografia assiale computerizzata (Tac)

5.1.2. Alta specializzazionea) rimborso del 100% del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket);b) rimborso del 50% della spesa sostenuta nei casi di esami effettuati in regime privato o intramurale, fino a

un rimborso massimo di euro 40,00 (quaranta/00);c) per esami effettuati in strutture convenzionate in forma diretta il costo a carico del socio è di euro 25,00

(venticinque) per esame, la parte rimanente è a carico della Società.Ai fini del sussidio si considerano accertamenti di alta specializzazione i seguenti esami:

ecocardio-colordoppler;ecocardiogramma;doppler - ecodoppler;elettromiografia;mammografia.mineralometria ossea computerizzata

5.2 EsclusioniIl sussidio non è concesso per le prestazioni inerenti l’Odontoiatria, l’Ortodonzia, la Medicina legale, la Medicinadello sport, la Medicina del lavoro, la Medicina estetica, il rilascio di patenti, brevetti e abilitazioni, l’Omeopatia,la Medicina olistica, la Chiropratica, la Iridiologia.

5.3 Prescrizione medicaPer la richiesta del sussidio è obbligatorio allegare la prescrizione del proprio medico curante contenente ladescrizione della patologia.

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5.4 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se l’esame diagnostico è dovuto a infortunio.

5 bis - Sussidio per esami diagnostici strumentali ed esami di laboratorio effettuati tramite Ssn (ticket)

5.1 bis Diritto al sussidio e suo importoAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui esami diagnostici strumentali e/o di laboratorioviene corrisposto, per spese documentate, un sussidio pari al 40% del contributo al Servizio sanitario nazionale(ticket).Per gli esami diagnostici strumentali e/o di laboratorio, il sussidio è rimborsabile fino ad un massimo di euro500,00 (cinquecento/00) nell’arco dell’anno solare per nucleo famigliare.

5.2 bis DerogaIn deroga all’articolo 5.6 del Regolamento “Adesione a più prestazioni”, il sussidio inerente le spese sostenute inregime privato o intermurale è cumulabile con la prestazione aggiuntiva Salute Più e/o Salute Single.

5.3 bis EsclusioniIl sussidio non è concesso per le prestazioni inerenti l’Odontoiatria, l’Ortodonzia, la Medicina legale, la Medicinadello sport, la Medicina del lavoro, la Medicina estetica, il rilascio di patenti, brevetti e abilitazioni, l’Omeopatia,la Medicina olistica, la Chiropratica, la Iridiologia.

5.4 bis Presentazione della richiesta di sussidioLa richiesta di rimborso può essere presentata con le seguenti scadenze:

a) una sola volta per anno solareb) in qualsiasi momento dell’anno purché, cumulando le spese sostenute, l’importo dei ticket sia superiore a

euro 100,00 (cento/00).Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket), non sia specificata la prestazioneeffettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica.

5.5 bis Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se l’esame diagnostico è dovuto a infortunio.

6 - Chirurgia oculistica

6.1 Intervento correttivo mediante laser ad eccimeriAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui trattamenti laser o terapie di seguito specificate,viene corrisposto l’80% del documento fiscale comprovante l’avvenuto intervento e le relative spese sostenute(per visite specialistiche ed esami diagnostici), comunque fino a un massimo complessivo di euro 900,00 (nove-cento/00).L’importo massimo del rimborso è erogato una sola volta per persona, sia con intervento ad un solo occhio o adentrambi gli occhi, anche in tempi diversi.Ai fini del sussidio si considerano interventi laser ad eccimeri i seguenti interventi:

laserchirurgia della cornea a scopo terapeutico per trattamento completo o trattamenti laser ad eccimeriper miopia, astigmatismo, ipermetropia;cheratomileusi intrastomale associata a laser;terapia fotodinamica con verteporfine.

6.2 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 730 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.

7 - Maternità

7.1 Diritto al sussidio e suo importoAl socio, per se stesso o per un suo avente diritto, spetta un sussidio di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) inoccasione di un parto, indipendentemente dall’esito del parto stesso e dal numero dei figli nati.Si ha diritto al sussidio quando il parto avviene dopo la ventiquattresima settimana di gestazione.Tale sussidio spetta anche in caso di adozione, sia nazionale che internazionale secondo le disposizione vigentinella Repubblica italiana, indipendentemente dal numero di figli adottati (per singola pratica di adozione).

7.2 Assenza dal lavoro gravidanza a rischioAl socio con rapporto di lavoro dipendente assente dal lavoro per gravidanza a rischio, superati 30 giorni conti-nuativi, e per i giorni di assenza dal lavoro successivi al trentesimo giorno, spetta un sussidio di euro 8,00 (otto/00) per tutta la durata della gravidanza.Lo stato di gravidanza a rischio deve essere documentato da certificazione dell’Ispettorato Sanitario del lavoroattestante l’inizio della gravidanza a rischio e la necessità dell’assenza dal lavoro.

7.3 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 270 giorni, a decorrere dalla data di iscrizione.

8 - Malattia o infortunio extra lavoro

8.1 Diritto al sussidio e suo importoAl socio con rapporto di lavoro dipendente assente dal lavoro per malattia o per infortunio extra-lavoro per unperiodo ininterrotto superiore a 90 giorni, spetta un sussidio forfetario di euro 80,00 (ottanta/00) per l’assenza dalnovantunesimo giorno fino al centesimo giorno.

PRESTAZIONE BASE TUTELA GLOBALE

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200816

8.2 Assenza dal lavoro per malattia o infortunio extralavoro dopo cento giorniPer i giorni ininterrotti di assenza dal lavoro successivi al centesimo giorno, al socio spetta in caso di malattia odi infortunio extralavoro un sussidio di euro 8,00 (otto/00) sino alla riammissione in servizio o all’eventuale dirittoal sussidio per riduzione di stipendio.

8.3 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere alla data di iscrizione.Taleperiodo è ridotto a 30 giorni in caso di infortunio.

8 bis - Infortunio sul lavoro

8.1 bis Assenza per infortunio sul lavoroAl socio con rapporto di lavoro dipendente assente dal lavoro per infortunio sul lavoro per un periodo ininterrottosuperiore a 90 giorni, spetta un sussidio forfetario di euro 80,00 (ottanta/00) per l’assenza dal novantunesimogiorno fino al centesimo giorno.

8.2 bis Assenza per infortunio sul lavoro dopo cento giorniPer i giorni di assenza dal lavoro successivi al centesimo giorno, al socio spetta in caso di infortunio sul lavoro unsussidio di euro 8,00 (otto/00) sino alla riammissione in servizio comunque per un periodo massimo non superio-re a cinquanta giorni.

8.3 bis Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 30 giorni a decorrere alla data di iscrizione.

9 - Riduzione di stipendio

9.1 Riduzione di stipendio base dopo il centocinquantesimo giornoQualora al socio con rapporto di lavoro dipendente venga applicata la riduzione dello stipendio base, degli scattidi anzianità e della contingenza per assenza dal lavoro per malattia o infortunio extra lavoro per un periodosuperiore a 150 giorni, spetta un rimborso pari alla detrazione avuta con un sussidio massimo giornaliero di euro16,00 (sedici/00) dal centocinquantunesimo giorno sino alla riammissione al lavoro, ovvero alla collocazione inpensione o altro provvedimento, comunque per un periodo non superiore a 730 giorni.Qualora al socio siano garantiti per qualsiasi previsione contrattuale o normativa recuperi economici, questisaranno detratti interamente dal sussidio di cui al comma precedente.Tale sussidio non spetta in caso di infortunio sul lavoro.

9.2 Riduzione di stipendio base prima del centocinquantesimo giornoNei casi in cui la riduzione dello stipendio base per malattia o infortunio extra lavoro intervenga prima del cento-cinquantesimo giorno e lo stato di malattia o infortunio extra lavoro prosegua oltre il centocinquantesimo giorno,al socio spetta il sussidio di cui al precedente punto 9.1 nei limiti ivi previsti soltanto a decorrere dal centocin-quantunesimo giorno.Tale sussidio non spetta in caso di infortunio sul lavoro.

9.3 DocumentazioneIl diritto al sussidio compete per la riduzione di stipendio base, degli scatti di anzianità e della contingenzaeffettivamente subita e documentata.

9.4 Periodo di carenza Per acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere dalla data iscrizione.

10 - Inabilità totale

10.1 Diritto al sussidio e suo importoAl socio cui sia stata riconosciuta la totale inabilità fisica o mentale a carattere permanente accertata dai medicidegli Enti preposti a questo riconoscimento, tale da provocare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgerequalsiasi lavoro, è riconosciuto per una sola volta un sussidio nelle seguenti misure:

a) euro 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) per il socio di età inferiore a 30 anni all’atto del provvedimen-to di riconoscimento dell’inabilità totale;

b) euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) per il socio di età inferiore a 40 anni all’atto del provvedimento diriconoscimento dell’inabilità totale;

c) euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) per il socio di età inferiore a 50 anni all’atto del provvedimento diriconoscimento dell’inabilità totale;

d) euro 2.600,00 (duemilaseicento/00) per il socio di età inferiore a 60 anni all’atto del provvedimento diriconoscimento dell’inabilità totale.

L’erogazione del sussidio è subordinata alla effettiva cessazione da qualsiasi attività lavorativa.

10.2 Esclusione dal sussidioSono esclusi dal diritto al sussidio i soci che al momento dell’iscrizione alla Società risultino titolari di prestazioniprevidenziali o assistenziali liquidate per totale e permanente inabilità al lavoro, nonché coloro che siano titolaridi prestazioni pensionistiche di anzianità, vecchiaia o invalidità.

10.3 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 730 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se l’inabilità è dovuta ad infortunio.

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Documenti da allegare

1.1 Ricovero ospedaliero1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro

che pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Certificato di dimissione in originale dell’Unità operativa (reparto) dell’Ospedale dal quale risulti la data di ingres-so, quella di dimissione e la diagnosi.

3) Cartella clinica (completa di anamnesi) o relazione clinica per poter usufruire della maggiorazione del sussidioper intervento chirurgico, parto o infortunio. (**)

4) Per i soci con meno di tre anni di iscrizione è obbligatoria la cartella clinica (completa di anamnesi). (**)5) Per ricoveri superiori a 15 giorni è obbligatorio allegare la cartella clinica (completa di anamnesi, diagnosi e diario

clinico). (**)6) Certificato di residenza, nel caso il ricovero sia avvenuto in località oltre i 150 km dalla residenza o all’estero. (*)

1.2 Degenze in ricovero diurno con intervento chirurgico1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Cartella clinica in cui sono indicati i giorni di effettivo ricovero specificatamente documentati, la diagnosi e il tipo diintervento effettuato, con l’annotazione che il ricovero è avvenuto in regime di ricovero diurno o Day Surgery. (**)

1.3 Ricovero in strutture sanitarie riabilitative1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Cartella clinica dalla quale risulti la data di ingresso, quella di dimissione, il tipo di diagnosi e le terapie praticate. (**)

1.4 Cure oncologiche e della talassemia1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento

2) Certificato dell’Ospedale in cui sono indicate la data di inizio e quella di termine di ogni singolo periodo conindicate tutte le date del trattamento ed il tipo di terapia praticata.

1.5 Emodialisi cronica1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento

2) Certificato dell’Ospedale in cui sono indicate la data di inizio e quella di termine di ogni singolo periodo conindicate tutte le date del trattamento.

2 Grandi interventi chirurgici1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano

i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.

11 - Decesso

11.1 Diritto al sussidio e suo importoNel caso di decesso del socio o di un suo avente diritto spetta, quale sostegno alla famiglia per contributo allespese funerarie, un sussidio nelle seguenti misure:

a) euro 25.000,00 (venticinquemila/00) nel caso in cui il socio deceduto abbia età inferiore ai 35 anni;b) euro 15.000,00 (quindicimila/00) nel caso in cui il socio deceduto abbia età tra 35 e 59 anni, salvo l’ecce-

zione prevista nel punto 11.2;c) euro 5.000,00 (cinquemila/00) nel caso in cui il socio deceduto abbia età tra 60 e 65 anni;d) euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni avente diritto di età inferiore o uguale a 65 anni.

11.2 EccezionePer i soci che all’atto dell’iscrizione hanno compiuto il 50° anno di età, e limitatamente alle iscrizioni decorrentidal 1 gennaio 2008, il sussidio è rideterminato nella seguente misura:

a) euro 5.000,00 (cinquemila/00) nel caso in cui il socio deceduto abbia età tra 50 e 65 anni.

11.2 Periodo di carenzaPer acquisire diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se il decesso è dovuto ad infortunio.

12 - Cumulabilità dei sussidi

I sussidi e i servizi erogati sono fra loro cumulabili ad eccezione del:a) sussidio di gravidanza a rischio con il sussidio di riduzione di stipendio;b) sussidio di malattia o infortunio extra lavoro con il sussidio di riduzione di stipendio;c) sussidio di ricovero ospedaliero con il sussidio di chirurgia oculistica;d) sussidio di alta diagnostica strumentale e alta specializzazione con il sussidio per grandi interventi chi-

rurgici.

PRESTAZIONE BASE TUTELA GLOBALE

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200818

2) Cartella clinica completa di anamnesi e del tipo di intervento praticato. (**)3) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:

a. Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto).b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione

professionale e specialistica.c. Data di emissione.d. Numero e descrizione dettagliata delle prestazioni.e. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.f . indicazioni di quietanzamento.

4) Ricevuta del ticket del Servizio sanitario nazionale.Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket), non sia specificata la prestazioneeffettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica

3 Assistenza domiciliare sanitaria per malati neoplastici terminali1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2 Documentazione analitica in originale delle spese sostenute negli ultimi 6 mesi di vita del malato.3) Certificato medico attestante la malattia neoplastica terminale.

4 Assistenza domiciliare sanitaria1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:a. Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto).b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione

professionale e specialistica.c. Data di emissione.d. Numero e indicazione delle prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria praticate.e. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.f. Indicazioni di quietanzamento.

5 Alta diagnostica strumentale e alta specializzazione1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:a. Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto).b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione

professionale e specialistica.c. Data di emissione.d. Numero e indicazione delle singole prestazioni praticate.e. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.f. Indicazioni di quietanzamento.

3) Ricevuta del ticket del Servizio sanitario nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitarionazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica

4) Prescrizione del proprio medico curante contenente la descrizione della patologia.

5 bis Esami diagnostici strumentali ed esami di laboratorio effettuati tramite SSN1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Ricevuta del ticket del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitarionazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica.

6 Chirurgia oculistica1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Cartella clinica o certificazione sanitaria del medico oculista attestante il tipo di intervento praticato e la diagnosidella malattia che ha richiesto l’intervento.

3) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:a. Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto).b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione

professionale e specialistica.c. Data di emissione.d. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.e. Indicazioni di quietanzamento.

4) Ricevuta del ticket del Servizio sanitario nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitarionazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica.

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7.1 Maternità - Parto o adozione1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Certificazione rilasciata dal medico ostetrico attestante il parto e la settimana di gestazione in cui il parto èavvenuto.

3) Certificato rilasciato dal Tribunale attestante l’avvenuta adozione.

7.2 Maternità - Assenza da lavoro per gravidanza a rischio1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Certificato dell’Ispettorato Sanitario del Lavoro attestante l’inizio della gravidanza a rischio e la necessità dell’as-senza dal lavoro.

3) Cartella clinica o certificazione dell’ospedale o del medico ostetrico attestante il parto e la settimana di gestazio-ne in cui il parto è avvenuto.

8 Malattia o infortunio extra lavoro1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Certificato rilasciato dal medico dell’ASL competente (medico di famiglia), attestante il periodo di malattia.3) Dichiarazione dell’Ente dal quale il socio dipende attestante il periodo di assenza per malattia.4) Fotocopia della busta paga riferita al periodo di malattia (solo per coloro che pagano i contributi associativi

tramite ccp o Rid).

8 bis Infortunio sul lavoro1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Certificato rilasciato dall’INAIL attestante il periodo di infortunio.3) Dichiarazione dell’Ente dal quale il socio dipende attestante il periodo di assenza per infortunio.4) Fotocopia della busta paga riferita al periodo di infortunio (solo per coloro che pagano i contributi associativi

tramite ccp o Rid).

9 Riduzione stipendio1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Dichiarazione mensile dell’Ente dal quale il socio dipende che certifichi le giornate di malattia prima prima dellariduzione stipendio, il periodo di malattia successivo e l’importo ridotto

3) Fotocopia della busta paga riferita al periodo di malattia (solo per coloro che pagano i contributi associativitramite ccp o R.I.D.).

10 Inabilità totale1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Dichiarazione di riconoscimento della totale inabilità fisica o mentale a carattere permanente accertata dagli Entipreposti a questo riconoscimento (Istituti previdenziali che liquidano la pensione d’inabilità, Commissioni perl’invalidità civile, ecc.).

3) Documento che attesti l’effettiva cessazione da qualsiasi attività lavorativa.

11 Decesso socio1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Certificato di decesso.3) Certificato medico attestante la causa del decesso.4) Copia autentica del testamento (ove esiste).5) Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio per gli eventuali eredi legittimi in ordine alla loro

legittimazione (D.p.r. 28/12/2000 n. 45 - Art. 47 e 21).6) Copia autenticata del decreto del giudice tutelare per l’impiego delle somme spettanti agli eredi minori (rilasciato

dal Tribunale).

11 Decesso avente diritto1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Certificato di decesso.3) Certificato originale di stato di famiglia certificante il grado di parentela con il socio.4) Per i figli, i fratelli, le sorelle, i nipoti di età superiore ai 16 anni e fino al compimento dei 25 anni di età:

PRESTAZIONE BASE TUTELA GLOBALE

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200820

a. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticato dagli Enti preposti, comprovante la mancanza di redditopersonale superiore al limite massimo previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico.

Documenti aggiuntivi da allegare per richiesta di sussidi riferiti ad aventi diritto1) Certificato di stato di famiglia certificante il grado di parentela con il socio. (*)2) Certificato di convivenza sotto lo stesso tetto del socio in caso di convivenza more-uxorio. (*)3) Per i figli, i fratelli, le sorelle, i nipoti di età superiore ai 16 anni e fino al compimento dei 25 anni di età:

a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comprovante la mancanza di reddito personale superiore al limitemassimo previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico. (*)

4) Per i figli, i fratelli, le sorelle, i nipoti di età superiore ai 25 anni, se permanentemente inabili al lavoro:a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comprovante la mancanza di reddito personale superiore al limite

massimo previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico. (*)b. dichiarazione in originale rilasciata dagli Enti preposti a questo riconoscimento attestante l’inabilità perma-

nente al lavoro.

Imposta di bollo su ricevute medicheOgni esemplare di fattura, nota, ricevuta, quietanza o simile documento, non soggetta ad IVA, rilasciata per unimporto pari o superiore ad euro 77,47 deve essere assoggettata ad imposta di bollo nella misura attualmente fissatain euro 1,81 mediante applicazione di marche o bollo a punzone.Pertanto, ai fini dell’accettazione della documentazione per il rimborso da parte della Mutua, il socio ha l’obbligo dipresentazione di fatture o documenti equivalenti ricevuti regolarmente assoggettati ad imposta di bollo; comunquela Società non rimborsa l’imposta di bollo.

Dichiarazione di notorietàTutti i documenti segnati con (*) possono essere sostituiti con il modulo per la dichiarazione di notorietà, da autenti-care presso le nostre sedi territoriali.

Traduzione dei documenti in lingua stranieraNei casi in cui è obbligatorio allegare la traduzione - secondo le modalità di cui all’art.5.7 del regolamento applicativo- di documenti scritti in lingua straniera, allegando la ricevuta fiscale, ne verrà rimborsato il costo fino ad un massimodi 30 euro per ogni sussidio richiesto.

DocumentazioneLa Società può richiedere al socio o direttamente agli enti competenti tutta la documentazione che riterrà opportuna,a conferma della validità del sussidio richiesto.

(**) Cartella clinicaNei casi in cui è obbligatorio presentare la cartella clinica, allegando la ricevuta fiscale, ne verrà rimborsato il costo.

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1 - Ricovero ospedaliero, Ricovero diurno, Cure oncologiche e Talassemia

1.1 Ricovero ospedalieroAl socio, nel caso in cui il coniuge o convivente more-uxorio sia ricoverato in una struttura ospedaliera, dopo leprime due notti consecutive di ricovero, spetta un sussidio giornaliero dal primo giorno fino al termine del ricove-ro come di seguito specificato:

a) euro 50,00 (cinquanta/00) fino al decimo giorno compreso, per il ricovero del coniuge o convivente moreuxorio sottoposto a un intervento chirurgico, parto o a seguito di infortunio; in tali casi, a partire dall’undice-simo giorno, al socio spetta un sussidio giornaliero di euro 26,00 (ventisei/00);

b) euro 65,00 (sessantacinque/00) fino al decimo giorno compreso, per il ricovero del coniuge o conviventemore uxorio, in struttura ospedaliera distante oltre 150 Km dalla residenza o all’estero e sottoposto a unintervento chirurgico, parto o a seguito di infortunio; in tali casi, a partire dall’undicesimo giorno, al coniugeo convivente more uxorio spetta un sussidio giornaliero di euro 35,00 (trentacinque/00);

c) euro 26,00 (ventisei/00) per il ricovero del coniuge o convivente more uxorio, non sottoposto a un interven-to chirurgico, parto o a seguito di infortunio;

d) euro 35,00 (trentacinque/00) per il ricovero del coniuge o convivente more uxorio, non sottoposto a unintervento chirurgico, parto o a seguito di infortunio, in struttura ospedaliera distante oltre 150 Km dallaresidenza o all’estero.

Il sussidio di cui al presente articolo 1.1 non spetta qualora il ricovero avvenga per cure riabilitative.

1.1 Degenze in ricovero diurno con intervento chirurgicoAl socio nel caso, in cui il coniuge o convivente more-uxorio sia ricoverato in struttura ospedaliera in regime diricovero diurno con intervento chirurgico, anche se preceduto o seguito da un singolo pernottamento ospedalie-ro, spetta un sussidio forfettario di euro 100,00 (cento/00).

1.2 Ricovero per cure riabilitativeAl socio, nel caso in cui il coniuge o convivente more-uxorio sia ricoverato in una struttura sanitaria per cureriabilitative, dopo le prime due notti consecutive di ricovero, spetta un sussidio giornaliero dal primo giorno fino altermine del ricovero di euro 26,00 (ventisei/00).Il sussidio spetta per un periodo massimo di 15 giorni nell’arco dell’anno solare.

1.3 Cure oncologiche e della TalassemiaAl socio, nel caso in cui il coniuge o convivente more-uxorio sia sottoposto ambulatorialmente o in day hospital,al trattamento di cure radianti e/o chemioterapiche per cure oncologiche o sia sottoposto a emotrasfusioni e/o atrattamenti ferrochelanti per la cura della talassemia, spetta un sussidio giornaliero, per ogni giorno di trattamen-to di euro 26,00 (ventisei/00).

1.4 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di collocazione nellaprestazione aggiuntiva.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se il ricovero è dovuto ad infortunio.

2 - Maternità

2.1 Assenza dal lavoro gravidanza a rischioAl socio, nel caso in cui il coniuge o convivente more-uxorio con rapporto di lavoro dipendente, assente dallavoro per gravidanza a rischio, superati 30 giorni continuativi e per i giorni di assenza dal lavoro successivi altrentesimo giorno, spetta un sussidio di euro 8,00 (otto/00) per tutta la durata della gravidanza.Lo stato di gravidanza a rischio deve essere documentato da certificazione dell’Ispettorato sanitario del lavoroattestante l’inizio della gravidanza a rischio e la necessità dell’assenza dal lavoro.

2.2 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni, a decorrere dalla data di collocazione nellaprestazione aggiuntiva.

3 - Malattia o infortunio extra lavoro

3.1 Assenza dal lavoro per malattia o infortunio extralavoro

L’iscrizione alla prestazione aggiuntiva Partner può essere richiesta da tutti i soci che all’atto della domanda di adesionerisultino iscritti alla prestazione base Tutela Globale. Il diritto ai sussidi elencati nella prestazione Partner non compete quan-do la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data delladomanda di adesione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1.7 bis del Regolamento. L’adesione alla prestazione aggiuntivaPartner è consentita fino al termine dell’anno solare di compimento del sessantacinquesimo anno di età del coniuge o convi-vente more-uxorio.

PR

ES

TA

ZIO

NE

AG

GIU

NT

IVA

Partner Contributo associativo annuo - Euro 72,00

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA PARTNER

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200822

Al socio, nel caso in cui il coniuge o convivente more-uxorio con rapporto di lavoro dipendente assente dal lavoroper malattia o per infortunio extra-lavoro per un periodo ininterrotto superiore a 90 giorni, spetta un sussidioforfetario di euro 80,00 (ottanta/00) per l’assenza dal novantunesimo giorno fino al centesimo giorno.

3.2 Assenza dal lavoro per malattia o infortunio extralavoro dopo cento giorniPer i giorni di assenza dal lavoro successivi al centesimo giorno, spetta in caso di malattia o di infortunio extra-lavoro un sussidio di euro 8,00 (otto/00) sino alla riammissione in servizio o all’eventuale diritto al sussidio perriduzione di stipendio.Tale sussidio non spetta in caso di infortunio sul lavoro.

3.3 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere alla data di collocazione nellaprestazione aggiuntiva.Tale periodo è ridotto a 30 giorni in caso di infortunio.

3 bis - Infortunio sul lavoro

3.1 bis Assenza per infortunio sul lavoroAl socio, nel caso in cui il coniuge o convivente more-uxorio con rapporto di lavoro dipendente, assente dallavoro per infortunio sul lavoro per un periodo ininterrotto superiore a 90 giorni, spetta un sussidio forfetario dieuro 80,00 (ottanta/00) per l’assenza dal novantunesimo giorno fino al centesimo giorno.

3.2 bis Assenza per infortunio sul lavoro dopo cento giorniPer i giorni di assenza dal lavoro successivi al centesimo giorno, al socio spetta in caso di infortunio sul lavoro unsussidio di euro 8,00 (otto/00) sino alla riammissione in servizio comunque per un periodo massimo non superio-re a cinquanta giorni.

3.3 bis Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 30 giorni a decorrere alla data di collocazione nellaprestazione aggiuntiva.

4 - Riduzione di stipendio

4.1 Riduzione di stipendio base dopo il centocinquantesimo giornoAl socio, nel caso in cui il coniuge o convivente more-uxorio con rapporto di lavoro dipendente, venga applicatala riduzione dello stipendio base, degli scatti di anzianità e della contingenza per assenza dal lavoro per malattiao infortunio extra lavoro per un periodo superiore a 150 giorni, spetta un rimborso pari alla detrazione avuta conun sussidio massimo giornaliero di euro 16,00 (sedici/00) dal centocinquantunesimo giorno sino alla riammissio-ne al lavoro, ovvero alla collocazione in pensione o altro provvedimento, comunque per un periodo non superio-re a 730 giorni.Qualora al socio siano garantiti per qualsiasi previsione contrattuale o normativa recuperi economici, questisaranno detratti interamente dal sussidio di cui al comma precedente. Tale sussidio non spetta in caso di infortu-nio sul lavoro.

4.2 Riduzione di stipendio base prima del centocinquantesimo giornoNei casi in cui la riduzione dello stipendio base per malattia o infortunio extra lavoro intervenga prima del cento-cinquantesimo giorno e lo stato di malattia o infortunio extra lavoro prosegua oltre il centocinquantesimo giorno,al socio spetta il sussidio di cui al precedente punto 4.1 nei limiti ivi previsti soltanto a decorrere dal centocin-quantunesimo giorno.Tale sussidio non spetta in caso di infortunio sul lavoro.

4.3 DocumentazioneIl diritto al sussidio compete per la riduzione di stipendio base, degli scatti di anzianità e della contingenzaeffettivamente subita e documentata.

4.4 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere dalla data di collocazione nellaprestazione aggiuntiva.

5 - Inabilità totale

5.1 Diritto al sussidio e suo importoAl socio, nel caso in cui al coniuge o convivente more-uxorio sia stata riconosciuta la totale inabilità fisica omentale a carattere permanente accertata dai medici degli Enti preposti a questo riconoscimento, tale da provo-care un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro, è riconosciuto per una sola volta unsussidio nelle seguenti misure:

a) euro 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) per il coniuge o convivente more uxorio di età inferiore a 30anni all’atto del provvedimento di riconoscimento dell’inabilità totale;

b) euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) per il coniuge o convivente more uxorio di età inferiore a 40 anniall’atto del provvedimento di riconoscimento dell’inabilità totale;

c) euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) per il coniuge o convivente more uxorio di età inferiore a 50 anniall’atto del provvedimento di riconoscimento dell’inabilità totale;

d) euro 2.600,00 (duemilaseicento/00) per il coniuge o convivente more uxorio di età inferiore a 60 anniall’atto del provvedimento di riconoscimento dell’inabilità totale.

L’erogazione del sussidio è subordinata alla effettiva cessazione da qualsiasi attività lavorativa.

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5.2 Esclusione dal sussidioÈ escluso dal diritto al sussidio il coniuge o convivente more-uxorio che al momento dell’iscrizione alla Societàrisulti titolari di prestazioni previdenziali o assistenziali liquidate per totale e permanente inabilità al lavoro, non-ché coloro che siano titolari di prestazioni pensionistiche di anzianità, vecchiaia o invalidità.

5.3 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 730 giorni a decorrere dalla data di collocazione nellaprestazione aggiuntiva.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se l’inabilità è dovuta ad infortunio.

6 - Decesso

6.1 Sussidio e suo importoAl socio, nel caso di decesso del coniuge o convivente more-uxorio spetta, quale sostegno alla famiglia percontributo alle spese funerarie, un sussidio nelle seguenti misure:

a) euro 25.000,00 (venticinquemila/00) nel caso in cui il coniuge o convivente more-uxorio deceduto abbiaetà inferiore ai 35 anni;

b) euro 15.000,00 (quindicimila/00) nel caso in cui il coniuge o convivente more-uxorio deceduto abbia età tra35 e 59 anni, salvo l’eccezione prevista nel punto 6.2.

6.2 EccezionePer i soci, con coniuge o convivente more-uxorio che all’atto di adesione alla Partner ha compiuto il 50° anno dietà, e limitatamente alle adesioni alla prestazione decorrenti dal 1 gennaio 2008, il sussidio è rideterminato nellaseguente misura:

a) euro 5.000,00 (cinquemila/00) nel caso in cui il coniuge o convivente more-uxorio deceduto abbia età tra50 e 59 anni.

6.3 Periodo di carenzaPer acquisire diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere dalla data di collocazione nellaprestazione aggiuntiva.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se il decesso è dovuto ad infortunio.

7 - Cumulabilità dei sussidi

I sussidi e i servizi erogati sono fra loro cumulabili ad eccezione del:a) sussidio di gravidanza a rischio con il sussidio di riduzione di stipendio;b) sussidio di malattia o infortunio extra lavoro con il sussidio di riduzione di stipendio.

1.1 Ricovero ospedaliero1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Certificato di dimissione in originale dell’Unità operativa (reparto) dell’Ospedale dal quale risulti la data di ingres-so, quella di dimissione e la diagnosi.

3) Cartella clinica (completa di anamnesi) o relazione clinica per poter usufruire della maggiorazione del sussidioper intervento chirurgico, parto o infortunio. (**)

4) Per i soci con meno di tre anni di adesione alla prestazione aggiuntiva è obbligatoria la cartella clinica (completadi anamnesi). (**)

5) Per ricoveri superiori a 15 giorni è obbligatorio allegare la cartella clinica (completa di anamnesi, diagnosi e diarioclinico). (**)

6) Certificato di residenza, nel caso il ricovero sia avvenuto in località oltre i 150 km dalla residenza o all’estero (*)

1.2 Degenze in ricovero diurno con intervento chirurgico1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Cartella clinica in cui sono indicati i giorni di effettivo ricovero specificatamente documentati, la diagnosi e il tipo diintervento effettuato, con l’annotazione che il ricovero è avvenuto in regime di ricovero diurno o Day Surgery. (**)

1.3 Ricovero in strutture sanitarie riabilitative1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Cartella clinica dalla quale risulti la data di ingresso, quella di dimissione, il tipo di diagnosi (per patologie cardia-che, respiratorie o neurologiche) e le terapie praticate. (**)

1.4 Cure oncologiche e della talassemia1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Certificato dell’Ospedale in cui sono indicate la data di inizio e quella di termine di ogni singolo periodo conindicate tutte le date del trattamento ed il tipo di terapia praticata.

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA PARTNER

Documenti da allegare

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200824

2 Maternità - Assenza da lavoro per gravidanza a rischio1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano

i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.2) Certificato dell’Ispettorato Sanitario del Lavoro attestante l’inizio della gravidanza a rischio e la necessità dell’as-

senza dal lavoro.3) Cartella clinica o certificazione dell’ospedale o del medico ostetrico attestante il parto e la settimana di gestazione

in cui il parto è avvenuto.

3 Malattia o infortunio extra lavoro1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Certificato rilasciato dal medico dell’ASL competente (medico di famiglia), attestante il periodo di malattia.3) Dichiarazione dell’Ente dal quale il coniuge o convivente del socio dipende attestante il periodo di assenza per

malattia.4) Fotocopia della busta paga riferita al periodo di malattia (solo per coloro che pagano i contributi associativi tramite

ccp o R.I.D.).

3 bis Infortunio sul lavoro1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento

2) Certificato rilasciato dall’INAIL attestante il periodo di infortunio.3) Dichiarazione dell’Ente dal quale il coniuge o convivente del socio dipende attestante il periodo di assenza per

infortunio.4) Fotocopia della busta paga riferita al periodo di infortunio (solo per coloro che pagano i contributi associativi

tramite ccp o R.I.D.).

4 Riduzione stipendio1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Dichiarazione mensile dell’Ente dal quale il coniuge o convivente del socio dipende che certifichi le giornate dimalattia prima della riduzione stipendio, il periodo di malattia successivo e l’importo ridotto

3) Fotocopia della busta paga riferita al periodo di malattia (solo per coloro che pagano i contributi associativi tramiteccp o R.I.D.).

5 Inabilità totale1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Dichiarazione di riconoscimento della totale inabilità fisica o mentale a carattere permanente accertata dagli Entipreposti a questo riconoscimento (Istituti previdenziali che liquidano la pensione d’inabilità, Commissioni perl’invalidità civile, ecc.).

6 Decesso coniuge o convivente more uxorio1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Certificato di decesso.3) Certificato medico attestante la causa del decesso.4) Certificato originale di stato di famiglia certificante il grado di parentela con il socio.5) Documento che attesti l’effettiva cessazione da qualsiasi attività lavorativa

Documenti aggiuntivi da allegare per ogni richiesta di sussidio1) Certificato di stato di famiglia certificante il grado di parentela con il socio. (*)2) Certificato di convivenza sotto lo stesso tetto del socio in caso di convivenza more-uxorio. (*)

Dichiarazione di notorietàTutti i documenti segnati con (*) possono essere sostituiti con il modulo per la dichiarazione di notorietà, da autenti-care presso le nostre sedi territoriali.

Traduzione dei documenti in lingua stranieraNei casi in cui è obbligatorio allegare la traduzione - secondo le modalità di cui all’art.5.7 del regolamento applicativo- di documenti scritti in lingua straniera, allegando la ricevuta fiscale, ne verrà rimborsato il costo fino ad un massimodi 30 euro per ogni sussidio richiesto.

DocumentazioneLa Società può richiedere al socio o direttamente agli enti competenti tutta la documentazione che riterrà opportuna,a conferma della validità del sussidio richiesto.

(**) Cartella clinicaNei casi in cui è obbligatorio presentare la cartella clinica, allegando la ricevuta fiscale, ne verrà rimborsato il costo.

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1 - Ricovero ospedaliero, Ricovero diurno, Cure oncologiche, Talassemia, Emodialisi cronica

1.1 Ricovero ospedalieroAl socio, nel caso in cui il proprio figlio/a avente diritto sia ricoverato in una struttura ospedaliera, dopo le primedue notti consecutive di ricovero, spetta un sussidio giornaliero dal primo giorno fino al termine del ricovero dieuro 15,00 (quindici/00), rideterminato in euro 30,00 (trenta/00) se effettuato in struttura ospedaliera distanteoltre 150 Km dalla residenza o all’estero. Il sussidio spetta per un periodo massimo di 180 giorni nell’arco dell’an-no solare.Il sussidio di cui al presente articolo 1.1 non spetta qualora il ricovero avvenga per cure riabilitative.

1.2 Degenze in ricovero diurno con intervento chirurgicoAl socio, nel caso in cui il proprio figlio/a avente diritto sia ricoverato in struttura ospedaliera in regime di ricoverodiurno con intervento chirurgico, anche se preceduto o seguito da un singolo pernottamento ospedaliero, spettaun sussidio forfettario di euro 50,00 (cinquanta/00).

1.3 Ricovero per cure riabilitativeAl socio, nel caso in cui il proprio figlio/a avente diritto sia ricoverato in una struttura sanitaria per cure riabilitati-ve, dopo le prime due notti consecutive di ricovero, spetta un sussidio giornaliero dal primo giorno fino al terminedel ricovero di euro 15,00 (quindici/00).Il sussidio spetta per un periodo massimo di 15 giorni nell’arco dell’anno solare.

1.4 Cure oncologiche e della TalassemiaAl socio, nel caso in cui il proprio figlio/a avente diritto sia sottoposto ambulatoriamente o in day hospital, altrattamento di cure radianti e/o chemioterapiche per cure oncologiche o sia sottoposto a emotrasfusioni e/o atrattamenti ferrochelanti per la cura della talassemia, spetta un sussidio giornaliero, per ogni giorno di trattamen-to, di euro 15,00 (quindici/00).

1.5 Emodialisi cronicaAl socio, nel caso il proprio figlio/a avente diritto sia sottoposto a trattamento emodialitico cronico, spetta unsussidio giornaliero di euro 15,00 (quindici/00). Il sussidio è calcolato per ogni giorno effettivo di ricovero o didegenza in day hospital per il trattamento dialitico con un massimo di 104 giorni nell’arco dell’anno solare. Nonsarà, in ogni caso, sussidiabile il trattamento dialitico effettuato a domicilio.

1.6 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di collocazione nellaprestazione aggiuntiva. Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se il ricovero è dovuto ad infortunio.

2 - Grandi interventi chirurgici

2.1 Norme e importi del sussidioAl socio nel caso in cui il proprio figlio/a avente diritto, sia sottoposto ad un grande intervento chirurgico, inten-dendo per tale ogni intervento compreso nell’allegato A, spetta un sussidio fino alla concorrenza della sommaindicata nell’elenco e tariffario A, per il rimborso delle spese sanitarie effettivamente sostenute e documentaterelative a:

a) onorari dei chirurghi, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento;b) diritti di sala operatoria;c) materiale di intervento, compresi i trattamenti terapeutici e gli apparecchi protesici usati durante l’intervento;d) retta di degenza;e) assistenza medica ed infermieristica, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi effet-

L’iscrizione alla prestazione aggiuntiva Tutela Figli può essere richiesta da tutti coloro che all’atto della domanda di adesionerisultino iscritti alla prestazione base Tutela Globale.L’adesione alla prestazione aggiuntiva Tutela Figli è consentita per ogni figlio/a avente un’età compresa dai venticinque annicompiuti fino al termine dell’anno solare di compimento del trentacinquesimo anno di età, a condizione che sia a carico fiscaledel socio e sia residente sotto lo stesso tetto del socio.Nel caso di adesione entro 30 giorni dal compimento del 25° anno di età del figlio/a non si considerano le carenze previste neisingoli sussidi. Nel caso di adesione successiva a 30 giorni dal compimento del 25° anno di età del figlio/a si applicano lecarenze previste nei singoli sussidi e inoltre, il diritto ai sussidi elencati nella prestazione aggiuntiva Tutela Figli, non competequando la causa che ha determinato la richiesta sia conseguente a patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla datadella domanda di adesione alla prestazione aggiuntiva Tutela Figli fatto salvo quanto previsto dall’art. 1.7 bis del Regolamen-to. Nel caso in cui il figlio/a perda i requisiti (carico fiscale e/o residenza sotto lo stesso tetto del socio) l’adesione allaprestazione aggiuntiva Figli è comunque consentita fino al termine dell’anno solare.

PR

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Tutela Figli Contributo associativo annuo per ciascun figlio/a - Euro 84,00

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA TUTELA FIGLI

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200826

tuati durante il periodo di ricovero relativo all’intervento subito;f) accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite specialistiche, effettuate nei 120 giorni precedenti il

ricovero per l’intervento e resi necessari dall’intervento stesso per un massimo di euro 1.000,00 (mille/00)per intervento;

g) esami diagnostici strumentali, esami di laboratorio, visite specialistiche, trattamenti fisioterapici e rieduca-tivi, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari, effettuati nei 120 giorni successivi all’interven-to e resi necessari dall’intervento stesso per un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per intervento;

h) prelievo di organi o parti di esso; ricoveri relativi al donatore e agli accertamenti diagnostici, assistenzamedica ed infermieristica, intervento chirurgico di espianto, cure, medicinali e rette di degenza.

i) per spese di trasporto sanitario (in Italia e all’estero) o per spese di rimpatrio della salma per decessoconseguente a grande intervento chirurgico avvenuto all’estero, per un massimo di euro 3.000,00 (tre-mila/00).

2.2 Percentuale di rimborsoIl sussidio spetta per spese effettivamente sostenute e comunque fino alla concorrenza della somma indicatanell’elenco e tariffario A, (10.000 euro per tutti gli interventi ad esclusione del trapianto d’organi che prevede unrimborso massimo di 50.000 euro)Il sussidio di cui al precedente punto 2.1 viene erogato alle seguenti condizioni:

d) in caso di ricovero in strutture sanitarie convenzionate, con presa in carico in forma diretta da parte dellaSocietà, il rimborso sarà pari al 100% della spesa sostenuta.

e) nel caso in cui il socio usufruisca solo dei punti f) g) h) i), il rimborso sarà pari al 100% della spesasostenuta.

f) In tutti gli altri casi, il rimborso sarà pari al 80% della spesa sostenuta.

2.3 Assistenza ricovero ospedalieroAl socio, nel caso in cui il proprio figlio/a avente diritto, sia sottoposto a grande intervento chirurgico, a titolo dirimborso spese, spetta un sussidio per ogni giorno di ricovero, con un massimo di dieci giorni, come di seguitospecificato:

a) euro 40,00 (quaranta/00) giornaliere per ricovero in Italia;b) euro 60,00 (sessanta/00) giornaliere per ricovero all’estero.

Qualora siano richiesti solo i rimborsi lettera f) g) h) i) di cui al precedente punto 2.1, il socio potrà richiederel’assistenza ricovero ospedaliero.

2.4 Sussidio di ricovero ospedalieroQualora siano richiesti solo i rimborsi lettera f ) g) h) di cui al precedente punto 2.1, il socio ha diritto inoltre arichiedere il sussidio ospedaliero di cui al punto 1).

2.5 Esclusione della cumulabilità del sussidioQualora siano richiesti i rimborsi lettera a) b) c) d) e) di cui al precedente punto 2.1, il socio, per se stesso o perun suo avente diritto, deve rilasciare attestazione scritta circa l’operatività, o meno, di polizze integrative e/oassicurazioni sanitarie e/o adesione a Società di mutuo soccorso e/o Fondi sanitari, al fine del calcolo del contri-buto integrativo erogabile da parte della Società, essendo esclusa, in qualsivoglia caso, la cumulabilità delsussidio in esame - nei limiti dei citati rimborsi - con altre tutele sanitarie.Il socio deve pertanto presentare attestazione in cui si dichiari che si tratta dell’unico rimborso richiesto.È altresì obbligatorio presentare la documentazione di spesa unicamente in originale che sarà restituita succes-sivamente con indicato, sulla ricevuta, l’eventuale importo sussidiato.

2.6 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se il grande intervento è dovuto ad infortunio.

3 - Assistenza domiciliare sanitaria per malati neoplastici terminali

3.1 Diritto al sussidio e suo importoAl socio, nel caso in cui il proprio figlio/a avente diritto sia affetto da neoplasie maligne, viene riconosciuto unsussidio fino ad un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) come rimborso alle spese sostenute a domicilio per gliinterventi sanitari e le cure praticate negli ultimi sei mesi di vita. Il sussidio verrà liquidato solo se tutte le spesesostenute saranno dettagliatamente documentate e in regola con la normativa fiscale vigente e riconducibili allapatologia in atto.

3.2 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere dalla data di collocazione nellaprestazione aggiuntiva.

4 - Assistenza domiciliare sanitaria

4.1 Sussidio assistenza domiciliareAl socio, nel caso in cui il proprio figlio/a avente diritto sia colpito da malattie invalidanti temporanee o permanen-ti e necessiti di interventi sanitari a domicilio per praticare terapia medica e/o assistenza specialistica, infermie-ristica per medicazioni, mobilizzazioni, prelievi, rilievi dei parametri biologici, spetta un sussidio di euro 10,00(dieci/00) all’ora e per un massimo di cento ore nell’anno solare. Il sussidio verrà liquidato solo se tutte le spesesostenute saranno dettagliatamente documentate e in regola con la normativa fiscale vigente e riconducibili allapatologia in atto.

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4.2 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio, il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere dalla data di collocazione nellaprestazione aggiuntiva.

5 - Alta diagnostica strumentale e alta specializzazione

5.1 Diritto al sussidio e suo importoAl socio, nel caso in cui il proprio figlio/a avente diritto effettui un esame di alta diagnostica strumentale o di altaspecializzazione, spetta - per ogni esame effettuato - un sussidio come di seguito indicato.Il sussidio è rimborsabile fino ad un massimo di euro 3.000,00 (tremila/00) nell’arco dell’anno solare per nucleofamigliare.

5.1.1. Alta diagnostica strumentalea) rimborso del 100% del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket);b) rimborso del 50% della spesa sostenuta nei casi di esami effettuati in regime privato o intramurale, fino a

un rimborso massimo di euro 100,00 (cento/00);c) per esami effettuati in strutture convenzionate in forma diretta il costo a carico del socio è di euro 40,00

(quaranta/00) per esame, la parte rimanente è a carico della Società.Ai fini del sussidio si considerano accertamenti di alta diagnostica strumentale i seguenti esami:

angiografia; risonanza magnetica nucleare (Rmn) scintigrafia; tomografia ad Emissione di Positroni (Pet) tomografia assiale computerizzata (Tac)

5.1.2. Alta specializzazionea) rimborso del 100% del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket);b) rimborso del 50% della spesa sostenuta nei casi di esami effettuati in regime privato o intramurale, fino a

un rimborso massimo di euro 40,00 (quaranta/00);c) per esami effettuati in strutture convenzionate in forma diretta il costo a carico del socio è di euro 25,00

(venticinque/00) per esame, la parte rimanente è a carico della Società.Ai fini del sussidio si considerano accertamenti di alta specializzazione i seguenti esami:

ecocardio-colordoppler; ecocardiogramma; doppler - ecodoppler; elettromiografia; mammografia. mineralometria ossea computerizzata

5.2 Esclusioniil sussidio non è concesso per le prestazioni inerenti l’Odontoiatria, l’Ortodonzia, la Medicina legale, la Medicinadello sport, la Medicina del lavoro, la Medicina estetica, il rilascio di patenti, brevetti e abilitazioni, l’Omeopatia,la Medicina olistica, la Chiropratica, la Iridiologia.

5.3 Prescrizione medicaPer la richiesta del sussidio è obbligatorio allegare la prescrizione del proprio medico curante contenente ladescrizione della patologia.

5.4 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se l’esame diagnostico è dovuto a infortunio.

5 bis - Sussidio per esami diagnostici strumentali ed esami di laboratorio effettuati tramite Ssn (ticket)

5.1 bis Diritto al sussidio e suo importoAl socio, nel caso in cui il proprio figlio/a avente diritto effettui esami diagnostici strumentali e/o di laboratorioviene corrisposto, per spese documentate, un sussidio pari al 40% del contributo al Servizio sanitario nazionale(ticket).Per gli esami diagnostici strumentali e/o di laboratorio, il sussidio è rimborsabile fino ad un massimo di euro500,00 (cinquecento/00) nell’arco dell’anno solare per nucleo famigliare.

5.2 bis DerogaIn deroga all’articolo 5.6 del Regolamento “Adesione a più prestazioni”, il sussidio è cumulabile con la prestazio-ne aggiuntiva Salute più e/o Salute single.

5.3 bis EsclusioniIl sussidio non è concesso per le prestazioni inerenti l’Odontoiatria, l’Ortodonzia, la Medicina legale, la Medicinadello sport, la Medicina del lavoro, la Medicina estetica, il rilascio di patenti, brevetti e abilitazioni, l’Omeopatia,la Medicina olistica, la Chiropratica, la Iridiologia.

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA TUTELA FIGLI

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200828

5.4 bis Presentazione della richiesta di sussidioLa richiesta di rimborso può essere presentata con le seguenti scadenze:

c) una sola volta per anno solared) in qualsiasi momento dell’anno purché, cumulando le spese sostenute, l’importo dei ticket sia superiore a

100,00 euro (cento/00).Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket), non sia specificata la prestazioneeffettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica.

5.5 bis Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se l’esame diagnostico è dovuto a infortunio.

6 - Chirurgia oculistica

6.1 Intervento correttivo mediante laser ad eccimeriAl socio, nel caso in cui il proprio figlio/a avente diritto effettui trattamenti laser o terapie di seguito specificate,viene corrisposto l’80% del documento fiscale comprovante l’avvenuto intervento e le relative spese sostenute(per visite specialistiche ed esami diagnostici), comunque fino a un massimo complessivo di euro 900,00 (nove-cento/00).L’importo massimo del rimborso è erogato una sola volta per persona, sia con intervento ad un solo occhio o adentrambi gli occhi, anche in tempi diversi.Ai fini del sussidio si considerano interventi laser ad eccimeri i seguenti interventi:

laserchirurgia della cornea a scopo terapeutico per trattamento completo o trattamenti laser ad eccimeri permiopia, astigmatismo, ipermetropia;

cheratomileusi intrastomale associata a laser; terapia fotodinamica con verteporfine.

6.2 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 730 giorni a decorrere dalla data di collocazione nellaprestazione aggiuntiva.

7 - Maternità

7.1 Diritto al sussidio e suo importoAl socio, per la propria figlia avente diritto, spetta un sussidio di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) in occasionedi un parto, indipendentemente dall’esito del parto stesso e dal numero dei figli nati.Si ha diritto al sussidio quando il parto avviene dopo la ventiquattresima settimana di gestazione.Tale sussidio spetta anche in caso di adozione, sia nazionale che internazionale secondo le disposizione vigentinella Repubblica italiana, indipendentemente dal numero di figli adottati (per singola pratica di adozione).

7.2 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 365 giorni, a decorrere dalla data di iscrizione allapresente prestazione aggiuntiva.

8 - Decesso

8.1 Diritto al sussidio e suo importoAl socio, nel caso di decesso del proprio figlio/a avente diritto, spetta, quale sostegno alla famiglia per contributoalle spese funerarie, un sussidio di euro 5.000,00 (cinquemila/00).

8.2. Eredi legittimiIl sussidio di decesso del proprio figlio/a verrà liquidato direttamente al socio.

8.3 Periodo di carenzaPer acquisire diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere dalla data di collocazione nellaprestazione aggiuntiva. Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se il decesso è dovuto ad infortunio.

9 - Cumulabilità dei sussidi

I sussidi e i servizi erogati sono fra loro cumulabili ad eccezione del:a) sussidio di ricovero ospedaliero con il sussidio di chirurgia oculistica;b) sussidio di alta diagnostica strumentale e alta specializzazione con il sussidio per grandi interventi

chirurgici.

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1.1 Ricovero ospedaliero1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Certificato di dimissione in originale dell’Unità operativa (reparto) dell’Ospedale dal quale risulti la data di ingres-so, quella di dimissione e la diagnosi.

3) Per i soci con meno di tre anni di adesione alla prestazione è obbligatoria la cartella clinica (completa di anamnesi). (**)4) Per ricoveri superiori a 15 giorni è obbligatorio allegare la cartella clinica (completa di anamnesi, diagnosi e diario

clinico). (**)5) Certificato di residenza, nel caso il ricovero sia avvenuto in località oltre i 150 km dalla residenza o all’estero (*).

1.2 Degenze in ricovero diurno con intervento chirurgico1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Cartella clinica in cui sono indicati i giorni di effettivo ricovero specificatamente documentati, la diagnosi e il tipo diintervento effettuato, con l’annotazione che il ricovero è avvenuto in regime di ricovero diurno o Day Surgery. (**)

1.3 Ricovero in strutture sanitarie riabilitative1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Cartella clinica dalla quale risulti la data di ingresso, quella di dimissione, il tipo di diagnosi (per patologie cardia-che, respiratorie o neurologiche) e le terapie praticate. (**)

1.4 Cure oncologiche e della talassemia1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Certificato dell’Ospedale in cui sono indicate la data di inizio e quella di termine di ogni singolo periodo conindicate tutte le date del trattamento ed il tipo di terapia praticata.

1.5 Emodialisi cronica1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Certificato dell’Ospedale in cui sono indicate la data di inizio e quella di termine di ogni singolo periodo conindicate tutte le date del trattamento.

2 Grandi interventi chirurgici1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Cartella clinica completa di anamnesi e del tipo di intervento praticato. (**)3) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:

a. Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto)b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita IVA) con qualificazione

professionale e specialisticac. Data di emissioned. Numero e descrizione dettagliata delle prestazionie. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativof. Indicazioni di quietanzamento

4) Ricevuta del ticket del Servizio sanitario nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitarionazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica

3 Assistenza domiciliare sanitaria per malati neoplastici terminali1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Documentazione analitica in originale delle spese sostenute negli ultimi 6 mesi di vita del malato.3) Certificato medico attestante la malattia neoplastica terminale.

4 Assistenza domiciliare sanitaria1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA TUTELA FIGLI

Documenti da allegare

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200830

2) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:a. Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto).b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione

professionale e specialistica.c. Data di emissione.d. Numero e indicazione delle prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria praticate.e. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.f. Indicazioni di quietanzamento.

5 Alta diagnostica strumentale e alta specializzazione1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:a. Indicazioni dell’assistito (figlio/a)Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di

partita Iva) con qualificazione professionale e specialistica.b. Data di emissione.c. Numero e indicazione delle singole prestazioni praticate.d. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.e. Indicazioni di quietanzamento.

3) Ricevuta del ticket del Servizio sanitario nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitarionazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica

4) Prescrizione del proprio medico curante contenente la descrizione della patologia.

5 bis Esami diagnostici strumentali ed esami di laboratorio effettuati tramite Servizio sanitario nazionale1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano

i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.2) Ricevuta del ticket del Servizio sanitario nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitario

nazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica

6 Chirurgia oculistica1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Cartella clinica o certificazione sanitaria del medico oculista attestante il tipo di intervento praticato e la diagnosidella malattia che ha richiesto l’intervento.

3) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:a. Indicazioni dell’assistito (figlio/a)b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione

professionale e specialistica.c. Data di emissione.d. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.e. Indicazioni di quietanzamento.

4) Ricevuta del ticket del Servizio sanitario nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitarionazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica

7.1 Maternità - Parto o adozione1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Certificazione rilasciata dal medico ostetrico attestante il parto e la settimana di gestazione in cui il parto èavvenuto.

3) Certificato rilasciato dal Tribunale attestante l’avvenuta adozione.

8 Decesso1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Certificato di decesso.3) Certificato originale di stato di famiglia certificante il grado di parentela con il socio.4) Per i figli, i fratelli, le sorelle, i nipoti di età superiore ai 16 anni e fino al compimento dei 25 anni di età:

a. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticato dagli Enti preposti, comprovante la mancanza di redditopersonale superiore al limite massimo previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico.

Documenti aggiuntivi da allegare ad ogni pratica1) Certificato di stato di famiglia certificante il grado di parentela con il socio. (*)2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comprovante la mancanza di reddito personale superiore al limite mas-

simo previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico.(*)

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Imposta di bollo su ricevute medicheOgni esemplare di fattura, nota, ricevuta, quietanza o simile documento, non soggetta ad IVA, rilasciata per unimporto pari o superiore ad euro 77,47 deve essere assoggettata ad imposta di bollo nella misura attualmentefissata in euro 1,81 mediante applicazione di marche o bollo a punzone.Pertanto, ai fini dell’accettazione della documentazione per il rimborso da parte della Mutua, il socio ha l’obbligodi presentazione di fatture o documenti equivalenti ricevuti regolarmente assoggettati ad imposta di bollo; co-munque la Società non rimborsa l’imposta di bollo.

Dichiarazione di notorietàTutti i documenti segnati con (*) possono essere sostituiti con il modulo per la dichiarazione di notorietà, daautenticare presso le nostre sedi territoriali.

Traduzione dei documenti in lingua stranieraNei casi in cui è obbligatorio allegare la traduzione - secondo le modalità di cui all’art.5.7 del regolamentoapplicativo - di documenti scritti in lingua straniera, allegando la ricevuta fiscale, ne verrà rimborsato il costo finoad un massimo di 30 euro per ogni sussidio richiesto.

DocumentazioneLa Società può richiedere al socio o direttamente agli enti competenti tutta la documentazione che riterrà oppor-tuna, a conferma della validità del sussidio richiesto.

(**) Cartella clinicaNei casi in cui è obbligatorio presentare la cartella clinica, allegando la ricevuta fiscale, ne verrà rimborsato ilcosto.

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA TUTELA FIGLI

Page 32: Re Go Lamento Mu Tua Cesare Pozzo

REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200832

1 - Ricovero ospedaliero, Ricovero diurno, Cure oncologiche e Talassemia

1.1 Ricovero ospedalieroAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia ricoverato in una struttura ospedaliera, dopo leprime due notti consecutive di ricovero, spetta un sussidio giornaliero dal primo giorno fino al termine del ricove-ro come di seguito specificato:

a) euro 13,00 (tredici/00) per il ricovero del socio;b) euro 13,00 (tredici/00) per il ricovero dell’avente diritto.

Il sussidio spetta per un periodo massimo di 100 giorni nell’anno solare sia per il socio che per ogni suo aventediritto.Il sussidio di cui al presente articolo 1.1 non spetta qualora il ricovero avvenga per cure riabilitative.

1.2 Degenze in ricovero diurno con intervento chirurgicoAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia ricoverato in struttura ospedaliera in regime diricovero diurno con intervento chirurgico, anche se preceduto o seguito da un singolo pernottamento ospedalie-ro, spetta un sussidio forfettario come di seguito specificato:

a) euro 60,00 (sessanta/00) per il ricovero del socio;b) euro 60,00 (sessanta/00) per il ricovero dell’avente diritto.

1.3 Ricovero per cure riabilitativeAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia ricoverato in una struttura sanitaria per cureriabilitative, dopo le prime due notti consecutive di ricovero, spetta un sussidio giornaliero dal primo giorno fino altermine del ricovero come di seguito specificato:

a) euro 13,00 (tredici/00) per il ricovero del socio;b) euro 13,00 (tredici/00) per il ricovero dell’avente diritto.

Il sussidio spetta per un periodo massimo di 15 giorni nell’arco dell’anno solare.Il periodo massimo, nell’arco dell’anno solare, è elevato a 180 giorni per aventi diritto di età inferiore a diciotto anni.

1.4 Cure oncologiche e della talassemiaAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia sottoposto ambulatorialmente o in day hospital, altrattamento di cure radianti e/o chemioterapiche per cure oncologiche o sia sottoposto a emotrasfusioni e/o atrattamenti ferrochelanti per la cura della talassemia, spetta un sussidio giornaliero, per ogni giorno di trattamen-to, come di seguito specificato:

a) euro 13,00 (tredici/00) per il socio;b) euro 13,00 (tredici/00) per l’avente diritto.

1.4 bis - Età minima degli aventi dirittoNel caso in cui il ricovero ospedaliero si sia reso necessario per gli aventi diritto del socio di cui alla lettera b) delpunto 2.1 del Regolamento applicativo, il limite di età è fissato - in deroga alla predetta norma - con decorrenzadal decimo giorno di età.

1.5 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se il ricovero è dovuto ad infortunio.

2 - Grandi interventi chirurgici

2.1 Norme e importi del sussidioAl socio nel caso in cui il proprio figlio/a avente diritto, sia sottoposto ad un grande intervento chirurgico, intendendoper tale ogni intervento compreso nell’allegato A, spetta un sussidio fino alla concorrenza della somma indicatanell’elenco e tariffario A, per il rimborso delle spese sanitarie effettivamente sostenute e documentate relative a:

a) onorari dei chirurghi, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento;b) diritti di sala operatoria;c) materiale di intervento, compresi i trattamenti terapeutici e gli apparecchi protesici usati durante l’intervento;d) retta di degenza;e) assistenza medica ed infermieristica, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi effet-

tuati durante il periodo di ricovero relativo all’intervento subito;f) accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite specialistiche, effettuate nei 120 giorni precedenti il

ricovero per l’intervento e resi necessari dall’intervento stesso per un massimo di euro 1.000,00 (mille/00)per intervento;

g) esami diagnostici strumentali, esami di laboratorio, visite specialistiche, trattamenti fisioterapici e rieduca-

L’iscrizione alla prestazione base Prima Tutela può essere richiesta da tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalloStatuto sociale e dal Regolamento applicativo, all’atto della domanda di ammissione alla Società, abbiano compiuto il diciot-tesimo anno di età e non abbiano superato il settantacinquesimo anno di età. Il passaggio ad altra prestazione è possibile solodopo una permanenza nella prestazione base Prima Tutela di almeno tre anni e avrà decorrenza dal 1° gennaio per i soci chepresenteranno domanda entro il 30 settembre.

PR

ES

TA

ZIO

NE

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SE

Prima Tutela Contributo associativo annuo - Euro 162,00

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

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33

tivi, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari, effettuati nei 120 giorni successivi all’interven-to e resi necessari dall’intervento stesso per un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per intervento;

h) prelievo di organi o parti di esso; ricoveri relativi al donatore e agli accertamenti diagnostici, assistenzamedica ed infermieristica, intervento chirurgico di espianto, cure, medicinali e rette di degenza.

i) per spese di trasporto sanitario (in Italia e all’estero) o per spese di rimpatrio della salma per decesso conse-guente a grande intervento chirurgico avvenuto all’estero, per un massimo di euro 3.000,00 (tremila/00).

2.2 Percentuale di rimborsoIl sussidio spetta per spese effettivamente sostenute e comunque fino alla concorrenza della somma indicatanell’elenco e tariffario A, (10.000 euro per tutti gli interventi ad esclusione del trapianto d’organi che prevede unrimborso massimo di 50.000 euro)Il sussidio di cui al precedente punto 2.1 viene erogato alle seguenti condizioni:

g) in caso di ricovero in strutture sanitarie convenzionate, con presa in carico in forma diretta da parte dellaSocietà, il rimborso sarà pari al 100% della spesa sostenuta.

h) nel caso in cui il socio usufruisca solo dei punti f), g), h), i), il rimborso sarà pari al 100% della spesasostenuta.

i) In tutti gli altri casi, il rimborso sarà pari al 80% della spesa sostenuta.

2.3 Assistenza ricovero ospedalieroAl socio, nel caso in cui il proprio figlio/a avente diritto, sia sottoposto a grande intervento chirurgico, a titolo di rimborsospese, spetta un sussidio per ogni giorno di ricovero, con un massimo di dieci giorni, come di seguito specificato:

a) euro 20,00 (quaranta/00) giornaliere per ricovero in Italia;b) euro 40,00 (sessanta/00) giornaliere per ricovero all’estero.

Qualora siano richiesti solo i rimborsi lettera f), g), h), i) di cui al precedente punto 2.1, il socio potrà richiederel’assistenza ricovero ospedaliero.

2.4 Età minima degli aventi dirittoNel caso in cui il grande intervento chirurgico si sia reso necessario per gli aventi diritto del socio di cui alla letterab) del punto 2.1 del Regolamento applicativo - in deroga alla predetta norma - non si tiene conto del limite di etàfissato a 30 giorni dalla nascita.

2.5 Sussidio di ricovero ospedalieroQualora siano richiesti solo i rimborsi lettera f), g), h), i) di cui al precedente punto 2.1, il socio potrà richiedere ilsussidio ospedaliero di cui al punto 1).

2.6 Esclusione della cumulabilità del sussidioQualora siano richiesti i rimborsi lettera a), b), c), d), e) di cui al precedente punto 2.1, il socio, per se stesso o perun suo avente diritto, deve rilasciare attestazione scritta circa l’operatività, o meno, di polizze integrative e/oassicurazioni sanitarie e/o adesione a Società di mutuo soccorso e/o Fondi sanitari, al fine del calcolo del contri-buto integrativo erogabile da parte della Società, essendo esclusa, in qualsivoglia caso, la cumulabilità delsussidio in esame - nei limiti dei citati rimborsi - con altre tutele sanitarie.Il socio deve pertanto presentare attestazione in cui si dichiari che si tratta dell’unico rimborso richiesto.È altresì obbligatorio presentare la documentazione di spesa unicamente in originale che sarà restituita succes-sivamente con indicato, sulla ricevuta, l’eventuale importo sussidiato.

2.7 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se il grande intervento è dovuto ad infortunio.

3 - Assistenza domiciliare sanitaria per malati neoplastici terminali

3.1 Diritto al sussidio e suo importoAl socio, ovvero ai suoi beneficiari o agli eredi legittimi, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto, siaaffetto da neoplasie maligne, viene riconosciuto un sussidio fino ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) comerimborso alle spese sostenute a domicilio per gli interventi sanitari e le cure praticate negli ultimi sei mesi di vita.Il sussidio verrà liquidato solo se tutte le spese sostenute saranno dettagliatamente documentate e in regola conla normativa fiscale vigente e riconducibili alla patologia in atto.

3.2 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.

4 - Assistenza domiciliare sanitaria

4.1 Sussidio assistenza domiciliareAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia colpito da malattie invalidanti temporanee opermanenti e necessiti di interventi sanitari a domicilio per praticare terapia medica e/o assistenza specialistica,infermieristica per medicazioni, mobilizzazioni, prelievi, rilievi dei parametri biologici, fisioterapia e riabilitazione,spetta un sussidio pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo - per nucleo familiare - di euro 1.000,00(mille/00) nell’anno solare.Il sussidio verrà liquidato solo se tutte le spese sostenute saranno dettagliatamente documentate e in regola conla normativa fiscale vigente e riconducibili alla patologia in atto.

4.2 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni, a decorrere dalla data di iscrizione.

PRESTAZIONE BASE PRIMA TUTELA

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200834

5 - Visite specialistiche

5.1 Diritto al sussidio e suo importoAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui una visita specialistica, viene corrisposto perogni visita un sussidio pari al:

a) 40% del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket);b) 50% della spesa sostenuta nei casi di visite in regime privato o intramurale, fino a un rimborso massimo di

euro 30,00 (trenta/00) per ciascuna visita e comunque nel limite di due visite per anno solare per ognisingola specializzazione sia per il socio che per ciascun avente diritto. Tale limite è elevato a quattro nellaspecializzazione di Ostetricia e Ginecologia.

Il sussidio non è concesso per le prestazioni inerenti l’Odontoiatria, l’Ortodonzia, la Medicina legale, la Medicinadello sport, la Medicina del lavoro, la Medicina estetica, il rilascio di patenti, brevetti e abilitazioni.Sono inoltre escluse e quindi non riconosciute le visite specialistiche effettuate da soggetti non in possesso dilaurea in Medicina e Chirurgia.

5.2 DerogaIn deroga all’articolo 5.6 del Regolamento “Doppia iscrizione del socio”, il sussidio è cumulabile con la prestazio-ne aggiuntiva Salute Più e/o Salute Single.

5.3 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.

6 - Alta diagnostica strumentale e alta specializzazione

6.1 Diritto al sussidio e suo importoAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui un esame di alta diagnostica strumentale o dialta specializzazione, spetta - per ogni esame effettuato - un sussidio come di seguito indicato.Il sussidio è rimborsabile fino ad un massimo di euro 3.000,00 (tremila/00) nell’arco dell’anno solare per nucleofamigliare.

6.1.1. Alta diagnostica strumentalea) rimborso del 100% del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket);b) rimborso del 50% della spesa sostenuta nei casi di esami effettuati in regime privato o intramurale, fino a

un rimborso massimo di euro 100,00 (cento/00);c) per esami effettuati in strutture convenzionate in forma diretta il costo a carico del socio è di euro 40,00

(quaranta/00) per esame, la parte rimanente è a carico della Società.Ai fini del sussidio si considerano accertamenti di alta diagnostica strumentale i seguenti esami:

angiografia; risonanza magnetica nucleare (Rmn) scintigrafia; tomografia ad Emissione di Positroni (Pet) tomografia assiale computerizzata (Tac)

6.1.2. Alta specializzazionea) rimborso del 100% del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket);b) rimborso del 50% della spesa sostenuta nei casi di esami effettuati in regime privato o intramurale, fino a

un rimborso massimo di euro 40,00 (quaranta/00);c) per esami effettuati in strutture convenzionate in forma diretta il costo a carico del socio è di euro 25,00

(venticinque/00) per esame, la parte rimanente è a carico della Società.Ai fini del sussidio si considerano accertamenti di alta specializzazione i seguenti esami:

ecocardio-colordoppler; ecocardiogramma; doppler - ecodoppler; elettromiografia; mammografia. mineralometria ossea computerizzata

6.2 Esclusioniil sussidio non è concesso per le prestazioni inerenti l’Odontoiatria, l’Ortodonzia, la Medicina legale, la Medicinadello sport, la Medicina del lavoro, la Medicina estetica, il rilascio di patenti, brevetti e abilitazioni, l’Omeopatia,la Medicina olistica, la Chiropratica, la Iridiologia.

6.3 Prescrizione medicaPer la richiesta del sussidio è obbligatorio allegare la prescrizione del proprio medico curante contenente ladescrizione della patologia.

6.4 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se l’esame diagnostico è dovuto a infortunio.

6 bis - Sussidio per esami diagnostici strumentali ed esami di laboratorio effettuati tramite Ssn (ticket)

6.1 bis Diritto al sussidio e suo importoAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto effettui esami diagnostici strumentali e/o di labora-

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torio viene corrisposto, per spese documentate, un sussidio pari al 40% del contributo al Servizio sanitarionazionale (ticket).

6.2 bis DerogaIn deroga all’articolo 5.6 del Regolamento “Adesioni a più prestazioni”, il sussidio è cumulabile con la prestazioneaggiuntiva Salute Più e/o Salute Single.

6.3 bis EsclusioniIl sussidio non è concesso per le prestazioni inerenti l’Odontoiatria, l’Ortodonzia, la Medicina legale, la Medicinadello sport, la Medicina del lavoro, la Medicina estetica, il rilascio di patenti, brevetti e abilitazioni, l’Omeopatia,la Medicina olistica, la Chiropratica, la Iridiologia.

6.4 bis Presentazione della richiesta di sussidioLa richiesta di rimborso può essere presentata con le seguenti scadenze:

a) una sola volta per anno solare;b) in qualsiasi momento dell’anno purché, cumulando le spese sostenute, l’importo dei ticket sia superiore a

euro 100 (cento/00).Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket), non sia specificata la prestazioneeffettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica.

6.5 bis Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.

6 ter - Limite massimo sussidiabile per le visite specialistiche, esami diagnostici ed esami di laboratorio

6.1 ter Massimale annuoI sussidi previsti ai precedenti punti 5) e 6 bis) si intendono concessi per spese documentate sostenute dal sociofino ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00) nell’arco dell’anno solare per nucleo familiare.

7 - Trasporto infermi

7.1 Diritto al sussidio e suo importoIl socio ha diritto a un sussidio di euro 30,00 (trenta/00) per il trasporto di se stesso o di un avente diritto conmezzo sanitario.Il sussidio sarà concesso per un massimo di numero 2 volte nell’anno solare e previa presentazione di documen-tazione in regola con la normativa fiscale vigente.

7.2 Periodo di carenzaPer acquisire diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se il trasporto è dovuto ad infortunio.

8 - Cicli di terapie

8.1 Diritto al sussidio e suo importoAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto necessiti di cicli di cure riabilitative a seguito diinfortunio o di ricovero ospedaliero con intervento chirurgico, è riconosciuto un sussidio - sia per rimborso delticket dovuto al Servizio sanitario nazionale che per spese effettuate in regime di solvenza - fino ad un massimodi euro 40,00 (quaranta/00) per ogni ciclo effettuato.I cicli di terapie devono essere effettuati entro 365 giorni dall’infortunio o dal ricovero ospedaliero con interventochirurgico.Il sussidio viene corrisposto una sola volta per ogni infortunio o ricovero con intervento chirurgico, con un massi-mo di tre cicli nell’anno solare.

8.2 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Tale periodo è ridotto a 30 giorni in caso di infortunio.

9 - Teleassistenza

9.1 Diritto al sussidio e suo importoAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia in condizione di non autosufficienza accertata dadichiarazione medica o che la stessa documenti una situazione di inadeguata assistenza nell’arco della giornata,è concessa un sussidio pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o per il noleggio di un’apparecchiaturacapace di fornire un servizio di teleassistenza, comunque fino ad un massimo - per nucleo familiare - di euro100,00 (cento/00) nell’anno solare.Il sussidio verrà liquidato solo se la spesa sostenuta sarà dettagliatamente documentata e in regola con lanormativa fiscale vigente e riconducibile alla situazione di non autosufficienza o inadeguata assistenza in atto.

9.2 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto all’apparecchio, il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.

10 - Cumulabilità dei sussidi

I sussidi e i servizi erogati sono fra loro cumulabili ad eccezione del:a) sussidio di assistenza domiciliare con il sussidio di assistenza sanitaria per malati neoplastici terminali;b) il sussidio per alta diagnostica strumentale e alta specializzazione con il sussidio per grandi interventichirurgici.

PRESTAZIONE BASE PRIMA TUTELA

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200836

Documenti da allegare (Prima tutela)

1.1 Ricovero ospedaliero1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano

i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.2) Certificato di dimissione in originale dell’Unità operativa (reparto) dell’Ospedale dal quale risulti la data di ingres-

so, quella di dimissione e la diagnosi.3) Per i soci con meno di tre anni di iscrizione è obbligatoria la cartella clinica (completa di anamnesi). (**)4) Per ricoveri superiori a 15 giorni è obbligatorio allegare la cartella clinica (completa di anamnesi, diagnosi e diario

clinico). (**)

1.2 Degenze in ricovero diurno con intervento chirurgico1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano

i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.2) Cartella clinica in cui sono indicati i giorni di effettivo ricovero specificatamente documentati, la diagnosi e il tipo di

intervento effettuato, con l’annotazione che il ricovero è avvenuto in regime di ricovero diurno o Day Surgery. (**)

1.3 Ricovero in strutture sanitarie riabilitative1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano

i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.2) Cartella clinica dalla quale risulti la data di ingresso, quella di dimissione, il tipo di diagnosi e le terapie praticate. (**)

1.4 Cure oncologiche e della talassemia1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano

i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.2) Certificato dell’Ospedale in cui sono indicate la data di inizio e quella di termine di ogni singolo periodo con

indicate tutte le date del trattamento ed il tipo di terapia praticata.

2 Grandi interventi chirurgici1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano

i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.2) Cartella clinica completa di anamnesi e del tipo di intervento praticato. (**)3) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:

a. Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto).b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione

professionale e specialistica.c. Data di emissione.d. Numero e descrizione dettagliata delle prestazioni.e. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.f . Indicazioni di quietanzamento.

4) Ricevuta del ticket del Servizio sanitario nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitarionazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica

3 Assistenza domiciliare sanitaria per malati neoplastici terminali1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano

i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.2) Documentazione analitica in originale delle spese sostenute negli ultimi 6 mesi di vita del malato.3) Certificato medico attestante la malattia neoplastica terminale.4) Certificato di decesso.

4 Assistenza domiciliare sanitaria1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano

i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.2) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:

a. Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto).b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione

professionale e specialistica.c. Data di emissione.d. Numero e indicazione delle prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria praticate.e. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.f. Indicazioni di quietanzamento.

5 Visite specialistiche1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che pagano

i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.2) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:

a. Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto).b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione

professionale e specialistica.c. Data di emissione.d. Numero e descrizione dettagliata delle prestazioni.e. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.

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f . Indicazioni di quietanzamento.3) Ricevuta del ticket del Servizio sanitario nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitario

nazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica.

6 Alta diagnostica strumentale e alta specializzazione1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:a. Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto).b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione

professionale e specialistica.c. Data di emissione.d. Numero e indicazione delle singole prestazioni praticate.e. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.f . Indicazioni di quietanzamento.

3) Ricevuta del ticket del Servizio sanitario nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitarionazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica

4) Prescrizione del proprio medico curante contenente la descrizione della patologia.

6 bis - Esami diagnostici strumentali. Esami di laboratorio (ticket)1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Ricevuta del ticket del Servizio sanitario nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitarionazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica

7 Trasporto infermi1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:a. Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto).b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio,numero di partita Iva) con qualificazione

professionale e specialistica.c. Data di emissione.d. Numero e descrizione dettagliata delle prestazioni.e. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.f. Indicazioni di quietanzamento.

8 Cicli di terapie1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:a. Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto).b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione

professionale e specialistica.c. Data di emissione.d. Numero e descrizione dettagliata delle prestazioni.e. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.f . Indicazioni di quietanzamento.

3) Ricevuta del ticket del Servizio sanitario nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitarionazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica.

9 Teleassistenza1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Dichiarazione medica attestante lo stato di necessità di teleassistenza.3) Documento comprovante il versamento della cauzione.4) Richiesta di attivazione del servizio (moduli specifici).

Documenti aggiuntivi da allegare per richiesta di sussidi riferiti ad aventi diritto1) Certificato di stato di famiglia certificante il grado di parentela con il socio. (*)2) Certificato di convivenza sotto lo stesso tetto del socio in caso di convivenza more-uxorio. (*)3) Per i figli, i fratelli, le sorelle, i nipoti di età superiore ai 16 anni e fino al compimento dei 25 anni di età:

a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comprovante la mancanza di reddito personale superiore al limitemassimo previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico. (*)

4) Per i figli, i fratelli, le sorelle, i nipoti di età superiore ai 25 anni, se permanentemente inabili al lavoro:a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comprovante la mancanza di reddito personale superiore al limite

PRESTAZIONE BASE PRIMA TUTELA

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200838

massimo previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico. (*)b. dichiarazione in originale rilasciata dagli Enti preposti a questo riconoscimento attestante l’inabilità permanen-

te al lavoro.

Imposta di bollo su ricevute medicheOgni esemplare di fattura, nota, ricevuta, quietanza o simile documento, non soggetta ad IVA, rilasciata per unimporto pari osuperiore ad euro 77,47 deve essere assoggettata ad imposta di bollo nella misura attualmente fissatain euro 1,81 mediante applicazione di marche o bollo a punzone.Pertanto, ai fini dell’accettazione della documentazione per il rimborso da parte della Mutua, il socio ha l’obbligo dipresentazione di fatture o documenti equivalenti ricevuti regolarmente assoggettati ad imposta di bollo; comunque laSocietà non rimborsa l’imposta di bollo.

Dichiarazione di notorietàTutti i documenti segnati con (*) possono essere sostituiti con il modulo per la dichiarazione di notorietà, da autenti-care presso le nostre sedi territoriali.

Traduzione dei documenti in lingua stranieraNei casi in cui è obbligatorio allegare la traduzione - secondo le modalità di cui all’art.5.7 del regolamento applicativo- di documenti scritti in lingua straniera, allegando la ricevuta fiscale, ne verrà rimborsato il costo fino ad un massimodi 30 euro per ogni sussidio richiesto.

DocumentazioneLa Società può richiedere al socio o direttamente agli enti competenti tutta la documentazione che riterrà opportuna,a conferma della validità del sussidio richiesto.

(**) Cartella clinicaNei casi in cui è obbligatorio presentare la cartella clinica, allegando la ricevuta fiscale, ne verrà rimborsato il costo.

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1 - Ricovero ospedaliero, Cure oncologiche e Talassemia

1.1 Ricovero ospedalieroAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia ricoverato in una struttura ospedaliera, dopo leprime due notti consecutive di ricovero, spetta un sussidio giornaliero dal primo giorno fino al termine del ricove-ro come di seguito specificato:

a) euro 13,00 (tredici/00) per il ricovero del socio;b) euro 13,00 (tredici/00) per il ricovero dell’avente diritto.

Il sussidio spetta per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare sia per il socio che per ogni suo avente diritto.

1.2 Cure oncologiche e della talassemiaAl socio, nel caso in cui egli stesso o un suo avente diritto sia sottoposto ambulatorialmente o in day hospital, altrattamento di cure radianti e/o chemioterapiche per cure oncologiche o sia sottoposto a emotrasfusioni e/o atrattamenti ferrochelanti per la cura della talassemia, spetta un sussidio giornaliero, per ogni giorno di trattamen-to, come di seguito specificato:

a) euro 13,00 (tredici/00) per il socio;b) euro 13,00 (tredici/00) per l’avente diritto.

1.3 Età minima degli aventi dirittoNel caso in cui il ricovero ospedaliero si sia reso necessario per gli aventi diritto del socio di cui alla lettera b) delpunto 2.1 del Regolamento applicativo, il limite di età è fissato – in deroga alla predetta norma – con decorrenzadal decimo giorno di età.

2 - Grandi interventi chirurgici

2.1 Norme e importi del sussidioAl socio nel caso in cui il proprio figlio/a avente diritto, sia sottoposto ad un grande intervento chirurgico, inten-dendo per tale ogni intervento compreso nell’allegato A, spetta un sussidio fino alla concorrenza della sommaindicata nell’elenco e tariffario A, per il rimborso delle spese sanitarie effettivamente sostenute e documentaterelative a:

a) onorari dei chirurghi, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento;b) diritti di sala operatoria;c) materiale di intervento, compresi i trattamenti terapeutici e gli apparecchi protesici usati durante l’interven-

to;d) retta di degenza;e) assistenza medica ed infermieristica, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi effet-

tuati durante il periodo di ricovero relativo all’intervento subito;f) accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite specialistiche, effettuate nei 120 giorni precedenti il

ricovero per l’intervento e resi necessari dall’intervento stesso per un massimo di euro 1.000,00 (mille/00)per intervento;

g) esami diagnostici strumentali, esami di laboratorio, visite specialistiche, trattamenti fisioterapici e rieduca-tivi, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari, effettuati nei 120 giorni successivi all’interven-to e resi necessari dall’intervento stesso per un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per intervento;

h) prelievo di organi o parti di esso; ricoveri relativi al donatore e agli accertamenti diagnostici, assistenzamedica ed infermieristica, intervento chirurgico di espianto, cure, medicinali e rette di degenza.

i) per spese di trasporto sanitario (in Italia e all’estero) o per spese di rimpatrio della salma per decesso conse-guente a grande intervento chirurgico avvenuto all’estero, per un massimo di euro 3.000,00 (tremila/00).

2.2 Percentuale di rimborsoIl sussidio spetta per spese effettivamente sostenute e comunque fino alla concorrenza della somma indicatanell’elenco e tariffario A, (10.000 euro per tutti gli interventi ad esclusione del trapianto d’organi che prevede unrimborso massimo di 50.000 euro)Il sussidio di cui al precedente punto 2.1 viene erogato alle seguenti condizioni:

a) in caso di ricovero in strutture sanitarie convenzionate, con presa in carico in forma diretta da parte dellaSocietà, il rimborso sarà pari al 100% della spesa sostenuta.

b) nel caso in cui il socio usufruisca solo dei punti f) g) h) i), il rimborso sarà pari al 100% della spesasostenuta.

c) In tutti gli altri casi, il rimborso sarà pari al 80% della spesa sostenuta.

L’iscrizione alla prestazione base A Quattro è riservata ai soli soci ivi collocati alla data del 31 dicembre 2002. È consentito alsocio il passaggio solo alla prestazione base Prima Tutela, che avrà decorrenza dal primo gennaio per i soci che presenteran-no domanda entro il 30 settembre.

PR

ES

TA

ZIO

NE

BA

SE

A Quattro Contributo associativo annuo - Euro 120,00

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

PRESTAZIONE BASE A QUATTRO

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200840

2.3 Assistenza ricovero ospedalieroAl socio, nel caso in cui il proprio figlio/a avente diritto, sia sottoposto a grande intervento chirurgico, a titolo dirimborso spese, spetta un sussidio per ogni giorno di ricovero, con un massimo di dieci giorni, come di seguitospecificato:

a) euro 20,00 (quaranta/00) giornaliere per ricovero in Italia;b) euro 40,00 (sessanta/00) giornaliere per ricovero all’estero.

Qualora siano richiesti solo i rimborsi lettera f), g), h), i) di cui al precedente punto 2.1, il socio potrà richiederel’assistenza ricovero ospedaliero.

2.4 Età minima degli aventi dirittoNel caso in cui il grande intervento chirurgico si sia reso necessario per gli aventi diritto del socio di cui alla letterab) del punto 2.1 del Regolamento applicativo - in deroga alla predetta norma - non si tiene conto del limite di etàfissato a 30 giorni dalla nascita.

2.5 Sussidio di ricovero ospedalieroQualora siano richiesti solo i rimborsi lettera f), g), h), i) di cui al precedente punto 2.1, il socio potrà richiedere ilsussidio ospedaliero di cui al punto 1).

2.6 Esclusione della cumulabilità del sussidioQualora siano richiesti i rimborsi lettera a), b), c), d), e) di cui al precedente punto 2.1, il socio, per se stesso o perun suo avente diritto, deve rilasciare attestazione scritta circa l’operatività, o meno, di polizze integrative e/oassicurazioni sanitarie e/o adesione a Società di mutuo soccorso e/o Fondi sanitari, al fine del calcolo del contri-buto integrativo erogabile da parte della Società, essendo esclusa, in qualsivoglia caso, la cumulabilità delsussidio in esame - nei limiti dei citati rimborsi - con altre tutele sanitarie.Il socio deve pertanto presentare attestazione in cui si dichiari che si tratta dell’unico rimborso richiesto.È altresì obbligatorio presentare la documentazione di spesa unicamente in originale che sarà restituita succes-sivamente con indicato, sulla ricevuta, l’eventuale importo sussidiato.

2.7 Periodo di carenzaPer acquisire il diritto al sussidio il periodo di carenza è di 180 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.Il periodo di carenza è ridotto a 30 giorni se il grande intervento è dovuto ad infortunio.

3 - Decesso

3.1 Diritto al sussidio e suo importoNel caso di decesso del socio o di un suo avente diritto spetta, quale sostegno alla famiglia per contributo allespese funerarie, un sussidio nelle seguenti misure:

a) euro 1.000,00 (mille/00) nel caso di decesso del socio;b) euro 500,00 (cinquecento/00) nel caso di decesso di un suo avente diritto.

Documenti da allegare

1.1 Ricovero ospedaliero1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Certificato di dimissione in originale dell’Unità operativa (reparto) dell’Ospedale dal quale risulti la data di ingres-so, quella di dimissione e la diagnosi.

3) Per ricoveri superiori a 15 giorni è obbligatorio allegare la cartella clinica (completa di anamnesi, diagnosi e diarioclinico). (**)

1.2 Cure oncologiche e della talassemia1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Certificato dell’Ospedale in cui sono indicate la data di inizio e quella di termine di ogni singolo periodo conindicate tutte le date del trattamento ed il tipo di terapia praticata.

2 Grandi interventi chirurgici1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Cartella clinica completa di anamnesi e del tipo di intervento praticato. (**)3) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:a. Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto).b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione pro-

fessionale e specialistica.c. Data di emissione.d. Numero e descrizione dettagliata delle prestazioni.

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e. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.f . Indicazioni di quietanzamento.4) Ricevuta del ticket del Servizio sanitario nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitario

nazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica

3 Decesso socio1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Certificato di decesso.3) Certificato medico attestante la causa del decesso.4) Copia autentica del testamento (ove esiste).5) Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio per gli eventuali eredi legittimi in ordine alla loro

legittimazione (D.p.r. 28/12/2000 n. 45 - Art. 47 e 21).6) Copia autenticata del decreto del giudice tutelare per l’impiego delle somme spettanti agli eredi minori (rilasciato

dal Tribunale).

3 Decesso avente diritto1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Certificato di decesso.3) Certificato originale di stato di famiglia certificante il grado di parentela con il socio.4) Per i figli, i fratelli, le sorelle, i nipoti di età superiore ai 16 anni e fino al compimento dei 25 anni di età:

a. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticato dagli Enti preposti, comprovante la mancanza di redditopersonale superiore al limite massimo previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico.

Documenti aggiuntivi da allegare per richiesta di sussidi riferiti ad aventi diritto1) Certificato di stato di famiglia certificante il grado di parentela con il socio. (*)2) Certificato di convivenza sotto lo stesso tetto del socio in caso di convivenza more-uxorio. (*)3) Per i figli, i fratelli, le sorelle, i nipoti di età superiore ai 16 anni e fino al compimento dei 25 anni di età:

a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comprovante la mancanza di reddito personale superiore al limitemassimo previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico. (*)

4) Per i figli, i fratelli, le sorelle, i nipoti di età superiore ai 25 anni, se permanentemente inabili al lavoro:a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comprovante la mancanza di reddito personale superiore al limite

massimo previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico. (*)b. dichiarazione in originale rilasciata dagli Enti preposti a questo riconoscimento attestante l’inabilità permanen-

te al lavoro.

Imposta di bollo su ricevute medicheOgni esemplare di fattura, nota, ricevuta, quietanza o simile documento, non soggetta ad IVA, rilasciata per unimporto pari o superiore ad euro 77,47 deve essere assoggettata ad imposta di bollo nella misura attualmentefissata in euro 1,81 mediante applicazione di marche o bollo a punzone. Pertanto, ai fini dell’accettazione delladocumentazione per il rimborso da parte della Mutua, il socio ha l’obbligo di presentazione di fatture o documentiequivalenti ricevuti regolarmente assoggettati ad imposta di bollo; comunque la Società non rimborsa l’impostadi bollo.

Dichiarazione di notorietàTutti i documenti segnati con (*) possono essere sostituiti con il modulo per la dichiarazione di notorietà, daautenticare presso le nostre sedi territoriali.

Traduzione dei documenti in lingua stranieraNei casi in cui è obbligatorio allegare la traduzione - secondo le modalità di cui all’art.5.7 del regolamentoapplicativo - di documenti scritti in lingua straniera, allegando la ricevuta fiscale, ne verrà rimborsato il costo finoad un massimo di 30 euro per ogni sussidio richiesto.

DocumentazioneLa Società può richiedere al socio o direttamente agli enti competenti tutta la documentazione che riterrà oppor-tuna, a conferma della validità del sussidio richiesto.

(**) Cartella clinicaNei casi in cui è obbligatorio presentare la cartella clinica, allegando la ricevuta fiscale, ne verrà rimborsato ilcosto.

PRESTAZIONE BASE A QUATTRO

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200842

1 - Integrazione dei sussidi

1.1 Al socio, per se stesso o per un suo avente diritto, è riconosciuto un sussidio per le spese sostenute inrelazione a:

a) visite specialistiche, esami diagnostici strumentali, esami di laboratorio;b) acquisto lenti per occhiali o lenti a contatto;c) acquisto presidi sanitari o protesi.

1.2 I sussidi di cui al precedente punto si intendono concessi per spese documentate e secondo i massimalistabiliti nel tariffario allegato.

1.3 Per i nuclei familiari con più soci aderenti alla prestazione Salute Più, i sussidi e servizi per gli aventi dirittospettano a uno solo dei soci (art. 2.5 del Regolamento).

2 - Visite specialistiche - Esami diagnostici strumentali - Esami di laboratorio

2.1 Sono rimborsabili le spese sostenute dal socio o da un suo avente diritto, per visite specialistiche, esamidiagnostici strumentali, esami di laboratorio effettuati presso il Servizio sanitario nazionale e presso le strutturesanitarie private con le modalità stabilite nel tariffario allegato.

2.2 Il sussidio non è concesso per le prestazioni inerenti l’Odontoiatria, l’Ortodonzia, la Medicina legale, la Medicinadello sport, la Medicina del lavoro, la Medicina estetica, il rilascio di patenti, brevetti e abilitazioni, l’Omeopatia, laMedicina olistica, la Chiropratica, la Iridiologia e comunque in generale tutte le terapie. Sono inoltre escluse e quindinon riconosciute le visite specialistiche effettuate da soggetti non in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia.

2.3 Per i soci collocati nella prestazione base Tutela globale e Prima Tutela non è concesso, nella presenteprestazione aggiuntiva, il sussidio per i seguenti esami diagnostici:

angiografia; risonanza magnetica nucleare (Rmn) scintigrafia; tomografia ad Emissione di Positroni (Pet) tomografia assiale computerizzata (Tac) ecocardio-colordoppler; ecocardiogramma; doppler - ecodoppler; elettromiografia; mammografia. mineralometria ossea computerizzata

3 - Lenti per occhiali

3.1 Sono rimborsabili le spese sostenute dal socio, o da un suo avente diritto, per l’acquisto di due lenti perocchiali da vista o due lenti a contatto con le modalità stabilite nel tariffario allegato.

3.2 Il rimborso viene concesso solo a seguito di prescrizione da parte del medico specialista o dell’ottico optome-trista che indichi la patologia e il difetto visivo per i quali si rende necessario l’uso degli occhiali o lenti a contatto.Non sono riconosciute le prescrizioni che non siano strettamente riconducibili a motivazioni patologiche o funzio-nali dell’apparato visivo. La prescrizione del medico o dell’ottico optometrista verrà valutata, con giudizio insin-dacabile, dalla Commissione medica della Società.

3.3 Il sussidio non è concesso per lenti a contatto usa e getta.

3.4 Il sussidio spetta non più di una volta ogni quattro anni solari fatto salvo quando previsto dal successivoarticolo 3.5.

3.5 Il sussidio spetta comunque non più di una volta nell’anno solare per gli aventi diritto con età inferiore a 12anni e non più di una volta ogni due anni solari in tutti gli altri casi.Successivamente alla prima volta il contributo spetta a condizione, accertata dal medico specialista o dall’otticooptometrista, che sia intervenuta una variazione dello stato dell’apparato visivo pari o superiore a mezza diottria.

4 - Acquisto protesi o presidi sanitari

4.1 Sono rimborsabili le spese sostenute dal socio o da un suo avente diritto per il ripristino della funzionalitàfisica, per correzione di menomazioni fisiche, per l’acquisto di protesi o per presidi sanitari fino alla concorrenzastabilita nel tariffario allegato.

4.2 La necessità di presidi sanitari o di protesi dovrà essere certificata da prescrizione medica che ne documenti

L’iscrizione alla prestazione aggiuntiva Salute Più può essere richiesta da tutti i soci che all’atto della domanda di adesione risultinoiscritti ad una Prestazione base. L’eventuale passaggio alla prestazione aggiuntiva Salute Single è possibile solo per i soci single(senza familiari aventi diritto) e avrà decorrenza dal primo gennaio per i soci che presentano domanda entro il 30 settembre.

Salute Più Contributo associativo annuo - Euro 204,00

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

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anche la patologia per cui si rende necessario l’uso.

4.3 Sono escluse dal rimborso le spese per le eventuali parti aggiuntive, le riparazioni, le pile per il funzionamen-to, i materiali d’uso.Sono parimenti escluse le protesi per odontoiatria, ortodonzia, e comunque ogni forma di protesi di tipo odonto-iatrico e di tipo estetico.

5 - Periodo di carenza

5.1 Per acquisire il diritto ai sussidi, il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di collocazionenella prestazione aggiuntiva.Per le protesi acustiche il periodo di carenza è elevato a 730 giorni decorrente sempre a norma del precedentecapoverso.Fermo restando quanto specificato nel primo capoverso in merito al periodo di carenza, il sussidio per le lenti perocchiali comunque non spetta per il primo anno solare di adesione.

6 - Documentazione a corredo della richiesta di sussidio o servizio

6.1 Tutta la documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in fotocopia ed essere fiscalmente inregola con le vigenti disposizioni di legge.La documentazione in fotocopia deve essere autenticata dalle Sedi regionali della Società, previa visione del-l’originale, o dagli ufficiali pubblici competenti.La documentazione non verrà restituita.

6.2 Le richieste di sussidio devono presentare regolare documento di spesa (fattura, fattura/ricevuta fiscale,nota, parcella) contenente:

a) indicazioni dell’assistito (socio o familiare avente diritto);b) indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualifica

professionale;c) data di emissione;d) numero e descrizione dettagliata delle prestazioni. Le fatture relative alla fornitura di occhiali devono

riportare l’importo delle lenti separatamente da quello della montatura;e) indicazioni di quietanza.

6.3 Ad ogni richiesta di sussidio per esami diagnostici strumentali, esami di laboratorio, acquisto presidi sanitario protesi, in regime privato e/o intramurale è obbligatorio allegare la prescrizione medica.Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket) non sia specificata la prestazioneeffettuata, è obbligatorio allegare la prescrizione medica.

7 - Termine della presentazione della richiesta di sussidio

7.1 La richiesta di sussidio può essere presentata con le seguenti scadenze:a) una sola volta per anno solareb) in qualsiasi momento dell’anno purché, cumulando le spese sostenute, l’importo delle ricevute (ticket e/o

fatture) sia superiore a euro 100 (cento/00).

Tariffario della Prestazione aggiuntiva Salute Più

I sussidi contenuti nel presente allegato si intendono concessi per spese documentate sostenute dal socio per sestesso e per i suoi aventi diritto con un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00) nell’arco dell’anno solare.Nel caso di più soci facenti parte dello stesso nucleo familiare aderenti alla prestazione Salute più, fermo restan-do quanto disposto al punto 1.3, tale limite massimo è elevato a euro 1.000,00 (mille/00).Per le nuove adesioni alla prestazione con data di collocazione rientrante nel secondo semestre dell’anno solare,il massimale annuo diventa euro 250,00 (duecentocinquanta/00), il sottomassimale degli Esami diagnostici stru-mentali diventa euro 125,00 (centoventicinque/00), quello degli esami di laboratorio di euro 100,00 (cento/00) eper le protesi e presidi sanitari di euro 75,00 (settantacinque/00).

Visite specialistiche

Viene corrisposto il 60% del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket).Nei casi di visite specialistiche effettuate in regime privato e/o intramurale, viene corrisposto il 50% della spesafino a un massimo di euro 40,00 (quaranta/00) per ciascuna visita e comunque nel limite di due visite per annosolare per ogni singola specializzazione sia per il socio che per ciascun avente diritto. Tale limite di visite annueè elevato a quattro nella specializzazione di Ostetricia e Ginecologia.

Esami diagnostici strumentali

Viene corrisposto il 60% del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket), oppure il 50% delle spese sostenu-te nei casi di esami di diagnostica strumentale effettuati in regime privato o intramurale. Il tutto sarà comunquerimborsabile fino a un massimo complessivo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) nell’anno solare.

Esami di laboratorio

Viene corrisposto il 60% del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket), oppure, il 50% delle spese soste-nute nei casi di esami di laboratorio effettuati in regime privato o intramurale.Il tutto sarà comunque rimborsabile fino a un massimo complessivo di euro 200,00 (duecento/00) nell’annosolare.

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA SALUTE PIÙ

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200844

Protesi e presidi sanitari

Viene corrisposto il 50% del documento fiscale con un massimo di euro 150,00 (centocinquanta/00) nell’annosolare, per i presidi sanitari e le protesi a seguito elencati:

a) apparecchi ortopedici per arto inferiore: docce, stecche, staffe, divaricatori, tutori per caviglia, tutori pergamba, tutori per ginocchia, tutori per anca;

b) apparecchi ortopedici per arto superiore: docce, tutori;c) apparecchi ortopedici per il tronco: corsetti, busti, reggispalle, collari, minerve;d) protesi di arto inferiore tradizionale o modulare, funzionali ad energia corporea;e) protesi di arto superiore: estetiche di tipo tradizionale o modulare, funzionali ad energia corporea;f ) presidi per la deambulazione: stampelle, tripode, quadripode, stabilizzatore per statica in postura eretta,

stabilizzatore per statica in postura supina;g) presidi per la mobilità: carrozzina pieghevole con manubrio di spinta per prevalente uso interno, carrozzina

pieghevole con telaio stabilizzato, carrozzina di transito;h) protesi acustiche;i) protesi per laringectomizzati: cannula tracheale in plastica o metallo, due nell’anno solare;l) protesi fisiognomiche: protesi mammaria esterna, provvisoria o definitiva;m) protesi oculare;n) plantari.

Lenti per occhiali

Viene corrisposto il 50% del documento fiscale fino a un massimo di euro 100,00 (cento/00) per ogni coppia dilenti per occhiali oppure per ogni coppia di lenti a contatto.

Documenti da allegare

Visite mediche specialistiche, Esami diagnostici strumentali, Esami di laboratorio1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:a. Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto).b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione

professionale e specialistica.c. Data di emissione.d. Numero e descrizione dettagliata delle prestazioni.e. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.f. Indicazioni di quietanzamento.

3) Ricevuta del ticket del Servizio sanitario nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitarionazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica

4) Prescrizione del proprio medico curante contenente la descrizione della patologia.

Acquisto lenti per occhiali e/o lenti a contatto, Protesi o presidi sanitari1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fi scale”) contenente:a. Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto).b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualificazione

professionale e specialistica.c. Data di emissione.d. Numero e descrizione dettagliata delle prestazioni.e. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.f. Indicazioni di quietanzamento.g. Le fatture relative alla fornitura di occhiali devono riportare l’importo delle lenti separatamente da quello della

montatura.3) Ricevuta del ticket del Servizio sanitario nazionale.4) Certificato di prescrizione del medico specialista o dell’ottico optometrista che indichi la patologia (per la richiesta

di lenti è necessario che sia indicato anche il difetto visivo).5) Per protesi o presidi sanitari è necessario allegare la prescrizione del proprio medico curante contenente la

descrizione della patologia.

Documenti aggiuntivi da allegare per richiesta di sussidi riferiti ad aventi diritto1) Certificato di stato di famiglia certificante il grado di parentela con il socio. (*)2) Certificato di convivenza sotto lo stesso tetto del socio in caso di convivenza more-uxorio. (*)3) Per i figli, i fratelli, le sorelle, i nipoti di età superiore ai 16 anni e fino al compimento dei 25 anni di età:

a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comprovante la mancanza di reddito personale superiore al limitemassimo previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico. (*)

4) Per i figli, i fratelli, le sorelle, i nipoti di età superiore ai 25 anni, se permanentemente inabili al lavoro:a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comprovante la mancanza di reddito personale superiore al limite

massimo previsto dalle vigenti norme fiscali per essere considerati a carico. (*)

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b. dichiarazione in originale rilasciata dagli Enti preposti a questo riconoscimento attestante l’inabilità perma-nente al lavoro.

Imposta di bollo su ricevute medicheOgni esemplare di fattura, nota, ricevuta, quietanza o simile documento, non soggetta ad IVA, rilasciata per unimporto pari o superiore ad euro 77,47 deve essere assoggettata ad imposta di bollo nella misura attualmente fissatain euro 1,81 mediante applicazione di marche o bollo a punzone.Pertanto, ai fini dell’accettazione della documentazione per il rimborso da parte della Mutua, il socio ha l’obbligo dipresentazione di fatture o documenti equivalenti ricevuti regolarmente assoggettati ad imposta di bollo; comunque laSocietà non rimborsa l’imposta di bollo.

Dichiarazione di notorietàTutti i documenti segnati con (*) possono essere sostituiti con il modulo per la dichiarazione di notorietà, da autenti-care presso le nostre sedi territoriali.

DocumentazioneLa Società può richiedere al socio o direttamente agli enti competenti tutta la documentazione che riterrà opportuna,a conferma della validità del sussidio richiesto.

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA SALUTE PIÙ

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200846

1 - Integrazione dei sussidi

1.1 Al socio, è riconosciuto un sussidio per le spese sostenute in relazione a:a) visite specialistiche, esami diagnostici strumentali, esami di laboratorio;b) acquisto lenti per occhiali o lenti a contatto;c) acquisto presidi sanitari o protesi.

1.2 I sussidi di cui al precedente punto si intendono concessi per spese documentate e secondo i massimalistabiliti nel tariffario allegato.

2 - Visite specialistiche - Esami diagnostici strumentali - Esami di laboratorio

2.1 Sono rimborsabili le spese sostenute dal socio, per visite specialistiche, esami diagnostici strumentali, esamidi laboratorio effettuati presso il Servizio sanitario nazionale e presso le strutture sanitarie private con le modalitàstabilite nel tariffario allegato.

2.2 Il sussidio non è concesso per le prestazioni inerenti l’Odontoiatria, l’Ortodonzia, la Medicina legale, la Medi-cina dello sport, la Medicina del lavoro, la Medicina estetica, il rilascio di patenti, brevetti e abilitazioni, l’Omeo-patia, la Medicina olistica, la Chiropratica, la Iridiologia e comunque in generale tutte le terapie.Sono inoltre escluse e quindi non riconosciute le visite specialistiche effettuate da soggetti non in possesso dilaurea in Medicina e Chirurgia.

2.3 Per i soci collocati nella prestazione base Tutela Globale e Prima Tutela non è concesso, nella presenteprestazione aggiuntiva, il sussidio per i seguenti esami diagnostici:

angiografia; risonanza magnetica nucleare (Rmn) scintigrafia; tomografia ad Emissione di Positroni (Pet) tomografia assiale computerizzata (Tac) ecocardio-colordoppler; ecocardiogramma; doppler - ecodoppler; elettromiografia; mammografia. mineralometria ossea computerizzata

3 - Lenti per occhiali

3.1 Sono rimborsabili le spese sostenute dal socio, per l’acquisto di due lenti per occhiali da vista o due lenti acontatto con le modalità stabilite nel tariffario allegato.3.2 Il rimborso viene concesso solo a seguito di prescrizione da parte del medico specialista o dell’ottico optome-trista che indichi la patologia e il difetto visivo per i quali si rende necessario l’uso degli occhiali o lenti a contatto.Non sono riconosciute le prescrizioni che non siano strettamente riconducibili a motivazioni patologiche o funzio-nali dell’apparato visivo. La prescrizione del medico o dell’ottico optometrista verrà valutata, con giudizio insin-dacabile, dalla Commissione medica della Società.

3.3 Il sussidio non è concesso per lenti a contatto usa e getta.

3.4 Il sussidio spetta non più di una volta ogni quattro anni solari fatto salvo quando previsto dal successivoarticolo 3.5.

3.5 Il sussidio spetta comunque non più di una volta ogni due anni solari.Successivamente alla prima volta il contributo spetta a condizione, accertata dal medico specialista o dall’otticooptometrista, che sia intervenuta una variazione dello stato dell’apparato visivo pari o superiore a mezza diottria.

4 - Acquisto protesi o presidi sanitari

4.1 Sono rimborsabili le spese sostenute dal socio per il ripristino della funzionalità fisica, per correzione dimenomazioni fisiche, per l’acquisto di protesi o per presidi sanitari fino alla concorrenza stabilita nel tariffarioallegato.

4.2 La necessità di presidi sanitari o di protesi dovrà essere certificata da prescrizione medica che ne documentianche la patologia per cui si rende necessario l’uso.

L’iscrizione alla prestazione aggiuntiva Salute Single può essere richiesta da tutti i soci che all’atto della domanda di adesionerisultino iscritti ad una Prestazione base. L’iscrizione alla prestazione aggiuntiva Salute Single può essere richiesta da tutticoloro che all’atto della domanda sono single (senza familiari aventi diritto).L’eventuale passaggio alla prestazione aggiuntiva Salute Più avrà decorrenza dal primo gennaio per i soci che presentanodomanda entro il 30 settembre.

Salute Single Contributo associativo annuo - Euro 96,00

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

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4.3 Sono escluse dal rimborso le spese per le eventuali parti aggiuntive, le riparazioni, le pile per il funzionamen-to, i materiali d’uso.Sono parimenti escluse le protesi per odontoiatria, ortodonzia, e comunque ogni forma di protesi di tipo odonto-iatrico e di tipo estetico.

5 - Periodo di carenza

5.1 Per acquisire il diritto ai sussidi, il periodo di carenza è di 120 giorni a decorrere dalla data di collocazionenella prestazione aggiuntiva.Per le protesi acustiche il periodo di carenza è elevato a 730 giorni decorrente sempre a norma del precedentecapoverso.Fermo restando quanto specificato nel primo capoverso in merito al periodo di carenza, il sussidio per le lenti perocchiali comunque non spetta per il primo anno solare di adesione.

6 - Documentazione a corredo della richiesta di sussidio o servizio

6.1 Tutta la documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in fotocopia ed essere fiscalmente inregola con le vigenti disposizioni di legge.La documentazione in fotocopia deve essere autenticata dalle Sedi regionali della Società, previa visione del-l’originale, o dagli ufficiali pubblici competenti.La documentazione non verrà restituita.

6.2 Le richieste di sussidio devono presentare regolare documento di spesa (fattura, fattura/ricevuta fiscale,nota, parcella) contenente:

a) indicazioni dell’assistito (socio);b) indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualifica

professionale;c) data di emissione;d) numero e descrizione dettagliata delle prestazioni. Le fatture relative alla fornitura di occhiali devono ripor-

tare l’importo delle lenti separatamente da quello della montatura;e) indicazioni di quietanza.

6.3 Ad ogni richiesta di sussidio per esami diagnostici strumentali, esami di laboratorio, acquisto presidi sanitario protesi, in regime privato e/o intramurale è obbligatorio allegare la prescrizione medica.Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket) non sia specificata la prestazioneeffettuata, è obbligatorio allegare la prescrizione medica.

7 - Termine della presentazione della richiesta di sussidio

7.1 La richiesta di sussidio può essere presentata con le seguenti scadenze:c) una sola volta per anno solared) in qualsiasi momento dell’anno purché, cumulando le spese sostenute, l’importo delle ricevute (ticket e/o

fatture) sia superiore a euro 100,00 (cento/00).

Tariffario della Prestazione aggiuntiva Salute single

I sussidi contenuti nel presente allegato si intendono concessi per spese documentate sostenute dal socio con unmassimo di euro 300,00 (trecento/00) nell’arco dell’anno solare.Per le nuove adesioni alla prestazione con data di collocazione compresa nel secondo semestre dell’anno solare,il massimale annuo diventa euro 150,00 (centocinquanta/00), il sottomassimale degli Esami diagnostici strumen-tali diventa euro 125,00 (centoventicinque/00), quello degli esami di laboratorio di euro 100 (cento/00) e per leprotesi e presidi sanitari di euro 75 (settantacinque/00).

Visite specialisticheViene corrisposto il 60% del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket).Nei casi di visite specialistiche effettuate in regime privato e/o intramurale, viene corrisposto il 50% della spesafino a un massimo di euro 40,00 (quaranta/00) per ciascuna visita e comunque nel limite di due visite per annosolare per ogni singola specializzazione. Tale limite di visite annue è elevato a quattro nella specializzazione diOstetricia e Ginecologia.

Esami diagnostici strumentaliViene corrisposto il 60% del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket), oppure il 50% delle spese sostenu-te nei casi di esami di diagnostica strumentale effettuati in regime privato o intramurale. Il tutto sarà comunquerimborsabile fino a un massimo complessivo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) nell’anno solare.

Esami di laboratorioViene corrisposto il 60% del contributo al Servizio sanitario nazionale (ticket), oppure, il 50% delle spese soste-nute nei casi di esami di laboratorio effettuati in regime privato o intramurale.Il tutto sarà comunque rimborsabile fino a un massimo complessivo di euro 200,00 (duecento/00) nell’annosolare.

Protesi e presidi sanitariViene corrisposto il 50% del documento fiscale con un massimo di euro 150,00 (centocinquanta/00) nell’anno

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA SALUTE SINGLE

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200848

solare, per i presidi sanitari e le protesi a seguito elencati:a) apparecchi ortopedici per arto inferiore: docce, stecche, staffe, divaricatori, tutori per caviglia, tutori per

gamba, tutori per ginocchia, tutori per anca;b) apparecchi ortopedici per arto superiore: docce, tutori;c) apparecchi ortopedici per il tronco: corsetti, busti, reggispalle, collari, minerve;d) protesi di arto inferiore tradizionale o modulare, funzionali ad energia corporea;e) protesi di arto superiore: estetiche di tipo tradizionale o modulare, funzionali ad energia corporea;f ) presidi per la deambulazione: stampelle, tripode, quadripode, stabilizzatore per statica in postura eretta,

stabilizzatore per statica in postura supina;g) presidi per la mobilità: carrozzina pieghevole con manubrio di spinta per prevalente uso interno, carrozzina

pieghevole con telaio stabilizzato, carrozzina di transito;h) protesi acustiche;i) protesi per laringectomizzati: cannula tracheale in plastica o metallo, due nell’anno solare;l) protesi fisiognomiche: protesi mammaria esterna, provvisoria o definitiva;m) protesi oculare;n) plantari.

Lenti per occhialiViene corrisposto il 50% del documento fiscale fino a un massimo di euro 100,00 (cento/00) per ogni coppia dilenti per occhiali oppure per ogni coppia di lenti a contatto.

Documenti da allegare

Visite mediche specialistiche, Esami diagnostici strumentali, Esami di laboratorio1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro chepagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun docu-mento.2) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:

a. Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto).b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualifica-

zione professionale e specialistica.c. Data di emissione.d. Numero e descrizione dettagliata delle prestazioni.e. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.f. Indicazioni di quietanzamento.

3) Ricevuta del ticket del Servizio sanitario nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitarionazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica.4) Prescrizione del proprio medico curante contenente la descrizione della patologia.

Acquisto lenti per occhiali e/o lenti a contatto, Protesi o presidi sanitari1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che paganoi contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessun documento.2) Documentazione analitica in originale delle spese (fattura, nota, parcella, “fattura/ricevuta fiscale”) contenente:

a Indicazioni dell’assistito (Socio o familiare avente diritto).b. Indicazioni dell’emittente (nome, cognome, residenza o domicilio, numero di partita Iva) con qualifica-

zione professionale e specialistica.c. Data di emissione.d. Numero e descrizione dettagliata delle prestazioni.e. Data in cui le prestazioni sono state fornite o periodi di tempo per le prestazioni di carattere continuativo.f. Indicazioni di quietanzamento.g. Le fatture relative alla fornitura di occhiali devono riportare l’importo delle lenti separatamente da

quello della montatura3) Ricevuta del ticket del Servizio sanitario nazionale. Qualora sulla ricevuta del contributo al Servizio sanitarionazionale (ticket), non sia specificata la prestazione effettuata è obbligatorio allegare la prescrizione medica4) Certificato di prescrizione del medico specialista o dell’ottico optometrista che indichi la patologia (per la richiestadi lenti è necessario che sia indicato anche il difetto visivo).5) Per protesi o presidi sanitari è necessario allegare la prescrizione del proprio medico curante contenente la

descrizione della patologia.

Imposta di bollo su ricevute medicheOgni esemplare di fattura, nota, ricevuta, quietanza o simile documento, non soggetta ad IVA, rilasciata per unimporto pari o superiore ad euro 77,47 deve essere assoggettata ad imposta di bollo nella misura attualmente fissatain euro 1,81 mediante applicazione di marche o bollo a punzone.Pertanto, ai fini dell’accettazione della documentazione per il rimborso da parte della Mutua, il socio ha l’obbligo dipresentazione di fatture o documenti equivalenti ricevuti regolarmente assoggettati ad imposta di bollo; comunque laSocietà non rimborsa l’imposta di bollo.

DocumentazioneLa Società può richiedere al socio o direttamente agli enti competenti tutta la documentazione che riterrà opportuna,a conferma della validità del sussidio richiesto.

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1 - Sospensione con privazione dello stipendio

1.1 Diritto al sussidio e suo importoIl socio sospeso dal servizio e dallo stipendio, per cause derivati dall’espletamento del servizio stesso, ha dirittoa un sussidio giornaliero di euro 60,00 (sessanta/00) per ogni giorno di sospensione, documentalmente provato.

1.2 Sospensione sussidiabileLe sospensioni sussidiabili sono solo quelle dipendenti da provvedimenti disciplinari intervenuti a seguito diaccidentali infrazioni di leggi o regolamenti di servizio, cioè involontariamente accadute nel disimpegno delleproprie mansioni.Le sospensioni di carattere puramente disciplinare e quelle derivanti dalla mancata presentazione in servizio otemporanea assenza dallo stesso, non sono sussidiabili.

2 - Revisione o sospensione della patente

2.1 Diritto al sussidio e suo importoIl socio lavoratore dipendente, titolare della patente A e/o B, ha diritto ad un sussidio pari all’80% del documentofiscale comprovante l’effettiva spesa sostenuta fino ad un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) quando glivenga disposta la revisione (ai sensi dell’art. 128 Codice della Strada) - anche per l’intervenuta perdita totale delpunteggio (a norma dell’art. 126 bis comma 6) - o la sospensione (ai sensi dell’art. 129) della patente di guida aseguito di violazioni del Codice della Strada di cui almeno una commessa per cause inerenti l’attività lavorativa,durante l’orario di lavoro riconosciuto e mentre era alla guida di un veicolo dell’Azienda da cui dipende o dallastessa autorizzato, e debba sostenere nuovamente l’esame di idoneità per la patente di guida (come regolatodall’art. 116) o debba sottoporsi a visita medica presso la Commissione medica locale (di cui all’art. 119 IV°comma).

2.2 Lavoratori dipendenti titolari della patente speciale C, D, C+E, D+EUn sussidio dello stesso valore di cui al punto 2.1 compete anche al socio lavoratore dipendente, che sia titolaredi patente di guida di categoria C oppure D oppure C+E oppure D+E e che se ne serva ai fini dell’espletamentodelle proprie mansioni lavorative, quando gli venga disposta la revisione (ai sensi dell’art. 128 Codice dellaStrada) - anche per l’intervenuta perdita totale del punteggio (a norma dell’art. 126 bis comma 6) - o la sospensio-ne (ai sensi dell’art. 129) della patente di guida a seguito di violazioni del Codice della Strada e debba sostenerenuovamente l’esame di idoneità per la patente di guida (come regolato dall’art. 116) o debba sottoporsi a visitamedica presso la Commissione medica locale (di cui all’art. 119 IV comma).

2.3 Lavoratori autonomiUn sussidio dello stesso valore di cui al punto 2.1 compete anche al socio lavoratore autonomo al quale vengadisposta la revisione (ai sensi dell’art. 128 Codice della Strada) - anche per l’intervenuta perdita totale del punteg-gio (a norma dell’art. 126 bis comma 6) - o la sospensione (ai sensi dell’art. 129) della patente di guida esclusiva-mente a seguito di violazioni per cause inerenti l’espletamento della propria prestazione professionale e durantele ore di tale prestazione.

2.4 Esclusione dal diritto ai sussidill diritto al sussidio non spetta al socio se, anche in conseguenza della sospensione o revisione, venga dispostala revoca della patente di guida ai sensi dell’art.130 Codice della Strada.

3 - Corsi di recupero punti

3.1 Diritto al sussidio e suo importoIl socio lavoratore dipendente, titolare della patente A e/o B, ha diritto ad un sussidio pari al 80% del documentofiscale comprovante l’effettiva spesa sostenuta per partecipare agli appositi corsi di recupero fino ad un massimodi euro 500,00 (cinquecento/00) quando subisca una decurtazione del punteggio della patente di guida nellamisura di almeno dieci punti, a seguito di violazioni al Codice della Strada di cui almeno una commessa percause inerenti l’attività lavorativa, durante l’orario di lavoro riconosciuto e mentre era alla guida di un veicolodell’Azienda da cui dipende o dalla stessa autorizzato.

3.2 Lavoratori dipendenti titolari della patente speciale C, D, C+E, D+EUn sussidio dello stesso valore di cui al precedente punto 3.1. compete anche al socio lavoratore dipendente,che sia titolare della patente di guida di categoria C oppure D oppure C+E oppure D+E e che se ne serva ai finidell’espletamento delle proprie mansioni lavorative, quando subisca una decurtazione del punteggio della paten-te di guida nella misura di almeno dieci punti, a seguito di violazioni al Codice della Strada.

(La prestazione viene concessa a titolo gratuito come da delibera del Cda )

L’iscrizione alla prestazione aggiuntiva Professionale può essere richiesta da tutti coloro che all’atto della domanda risultinoiscritti ad una prestazione base. La prestazione aggiuntiva Professionale per fatti, azioni e omissioni compiuti fuori dal territo-rio dello Stato italiano spetta con un massimale di rimborso pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) per evento.

Professionale Contributo associativo annuo - Euro 12,00

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

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PRESTAZIONE AGGIUNTIVA PROFESSIONALE

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200850

3.3 Lavoratori autonomiUn sussidio dello stesso valore di cui al precedente punto 3.1. compete anche al socio lavoratore autonomoquando subisca una decurtazione del punteggio della patente di guida nella misura di almeno dieci punti, esclu-sivamente a seguito di violazioni al Codice della Strada per cause inerenti l’espletamento della propria prestazio-ne professionale e durante le ore di tale prestazione.

3.4 Periodo massimoIl sussidio spetta al socio comunque non più di una volta ogni due anni solari.

3.5 Esclusione dal diritto ai sussidill diritto al sussidio non spetta al socio se, anche in conseguenza della sospensione o revisione, venga dispostala revoca della patente di guida ai sensi dell’art.130 Codice della Strada.

4 - Privazione dello stipendio a seguito di revisione o sospensione della patente di guida

4.1 Diritto al sussidio e suo importoNel caso in cui al socio lavoratore dipendente, titolare della patente A e/o B, venga disposta la revisione - ancheper l’intervenuta perdita totale del punteggio - o la sospensione della patente di guida, a seguito di infrazioni alCodice della Strada, di cui almeno una commessa per cause inerenti l’attività lavorativa, durante l’orario dilavoro riconosciuto e mentre era alla guida di un veicolo dell’Azienda da cui dipende o dalla stessa autorizzato eintervenga anche la sospensione dallo stipendio e dal servizio, il socio acquisisce il diritto ad un sussidio di euro40,00 (quaranta/00) a partire dal primo giorno fino a quando non sarà rientrato in qualsiasi posizione lavorativa oin possesso della patente di guida.

4.2 Lavoratori dipendenti titolari della patente speciale C, D, C+E, D+EUn sussidio dello stesso valore di cui al precedente punto 4.1 compete anche al socio lavoratore dipendente, chesia titolare della patente di categoria C oppure D oppure C+E oppure D+E e che se ne serva ai fini dell’espleta-mento delle proprie mansioni lavorative, quando gli venga disposta la revisione - anche per l’intervenuta perditatotale del punteggio - o la sospensione della patente di guida, a seguito di infrazioni al Codice della Strada.

4.3 Lavoratori autonomiUn sussidio dello stesso valore di cui al precedente punto 4.1 compete anche al socio lavoratore autonomo alquale venga disposta la revisione - anche per l’intervenuta perdita totale del punteggio - o la sospensione dellapatente di guida, esclusivamente a seguito di violazioni al Codice della Strada per cause inerenti l’espletamentodella propria prestazione professionale e durante le ore di tale prestazione.

4.4 Periodo massimoIl sussidio spetta al socio comunque per un periodo massimo di novanta giorni per ogni anno solare.

4.5 Esclusione dal diritto ai sussidill diritto al sussidio non spetta al socio se, anche in conseguenza della sospensione o revisione, venga dispostala revoca della patente di guida ai sensi dell’art.130 Codice della Strada.

4 bis - Norme comuni agli articoli 2, 3 e 4

I sussidi per “Revisione o sospensione della patente” (articolo 2), “Corsi di recupero punti” (articolo 3), “Privazio-ne dello stipendio a seguito di revisione o sospensione della patente di guida” (articolo 4), spettano al socio solose titolare di patente di guida in corso di validità nel territorio della Repubblica italiana alla data in cui sia com-messa ciascuna violazione del Codice della Strada.Nel caso in cui la patente di guida sia stata rilasciata al socio da autorità diversa da quella della Repubblicaitaliana, al socio spettano i sussidi per “Revisione o sospensione della patente” (articolo 2), “Corsi di recuperopunti” (articolo 3), “Privazione dello stipendio a seguito di revisione o sospensione della patente di guida” (articolo4), solo se detta patente sia stata equiparata - secondo le disposizioni vigenti nella Repubblica italiana, all’atto incui sia commessa ciascuna violazione del Codice della Strada - alla tipologia di una o più patenti richiamate neisingoli predetti articoli.Tali sussidi non spettano al socio per violazioni alle norme che regolano la circolazione stradale compiuti fuori dalterritorio dello Stato italiano.

5 - Sospensione o ritiro di speciale licenza o abilitazione professionale

5.1 Diritto al sussidio per la sospensione o il ritiro di speciale licenza o abilitazione professionale e suo importoIl socio lavoratore dipendente, che per tipologia di lavoro debba possedere speciale licenza o abilitazione professio-nale (ad esempio: di guida, di porto d’armi, ecc.) ha diritto ad un sussidio pari all’80% del documento fiscalecomprovante l’effettiva spesa sostenuta fino ad un massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) qualora si veda sospesao ritirata la predetta speciale licenza o abilitazione professionale per cause colpose inerenti l’attività lavorativadurante l’orario di lavoro riconosciuto e debba essere sottoposto a ulteriori accertamenti per appurarne l’idoneità.

5.2 Conseguenza della sospensione o del ritiro di speciale licenza o abilitazione professionaleNell’ipotesi di cui al precedente articolo 5.1 e qualora intervenga anche la sospensione dal servizio e dallostipendio, il socio acquisisce il diritto ad un sussidio di euro 35,00 (trentacinque/00) a partire dal primo giorno finoa quando non sarà rientrato in qualsiasi posizione lavorativa o in possesso della propria licenza o abilitazioneprofessionale.

5.3 Periodo massimoIl sussidio di cui al precedente art. 5.2 spetta al socio lavoratore dipendente comunque per un periodo massimodi novanta giorni per ogni anno solare.

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5.4 Esclusione dal diritto ai sussidiI sussidi di cui ai precedenti art. 5.1 e 5.2 non spetta al socio lavoratore autonomo.

6 - Conseguenza di sospensione della licenza comunale per l’esercizio singolo del servizio taxi

6.1 Diritto al sussidio per ritiro della licenza comunale e suo importoNel caso in cui al socio venga disposta la sospensione della licenza comunale per l’esercizio singolo del serviziotaxi di cui è titolare, per cause colpose inerenti l’espletamento del proprio servizio durante le ore dei propri turnidi lavoro e per tutto il periodo della sospensione non percepisca alcun corrispettivo, il socio acquisisce il diritto adun sussidio di euro 31,00 (trentuno/ 00) a partire dal primo giorno fino a quando non sarà rientrato in possessodella licenza.

6.2 Esclusione dal diritto ai sussidiIl sussidio non spetta al socio nel caso in cui:

sia sostituito temporaneamente alla guida del taxi; gli venga disposta la revoca della licenza o nel caso di decadenza della stessa; nel caso di esercizio in forma associata del servizio taxi.

6.3 Periodo massimoIn ogni caso il sussidio compete per un periodo massimo di 90 giorni per evento.

7 - Tutela legale

7.1 Diritto alla tutela legaleIl socio ha diritto alla tutela legale e al rimborso di eventuali spese peritali dalla iniziale fase processuale e pertutti i gradi di giudizio per ogni procedimento giudiziario, purchè il fatto che l’ha determinato sia inerente all’atti-vità espletata dal socio, non rivesta carattere doloso e sia avvenuto durante le ore di servizio e/o nell’espleta-mento del proprio lavoro.

7.2 Tutela penale per il socio “imputato”Nel caso di procedimenti penali al socio spetta la tutela legale se sia imputato per fatti, azioni e/o omissionicolpose e non dolose, compiuti comunque in servizio e/o per motivi di lavoro.Per le imputazioni, in cui si presume ex lege il dolo dell’indagato (ad esempio furto, appropriazione indebita,ingiurie), il socio avrà l’onere di anticipare le spese giudiziarie che potranno essergli rimborsate solo se, a terminegiudizio con sentenza passata in giudicato, sarà assolto con le seguenti formule:

a) per non aver commesso il fatto;b) perché il fatto non sussiste;c) perché il fatto non costituisce reato.

Nell’ipotesi di reati dolosi, il diritto al sussidio è pertanto escluso nell’ipotesi l’imputato si avvalga:a) dei termini di prescrizione;b) di eccezioni procedurali.

Il diritto al sussidio è escluso per i procedimenti penali iniziati a seguito di querela proposta dal socio.Qualora il socio, invece, sia contestualmente il querelante e il querelato, il sussidio sarà erogato solo al terminedel giudizio e sempre che sussistano tutte le condizioni previste dal presente articolo.

7.2 bis Tutela penale per il socio “persona offesa” a seguito di lesioni gravi e/o gravissimeAl socio spetta la tutela legale nei procedimenti penali ove sia persona offesa per lesioni personali gravi e/o gravis-sime - da intendersi secondo le norme del codice penale - subite a seguito di fatti, colposi o dolosi, e/o omissioniimputabili a terzi soggetti, avvenuti nell’orario di lavoro e per motivi attinenti all’espletamento del servizio.

7.2 ter Tutela penale per il socio “persona offesa” a seguito di lesioni lieviAl socio spetta, altresì, la tutela legale nei procedimenti penali ove sia persona offesa per lesioni personali lievisubite a seguito di fatti dolosi (es. aggressioni, violenze, ecc) imputabili a terzi soggetti nell’orario di lavoro e permotivi attinenti all’espletamento del servizio, purché

a) la malattia o l’inacapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che ne derivi abbia durata superiore a20 giorni;

b) i primi 10 giorni di malattia siano certificati dal referto del pronto soccorso.

7.3 Tutela civile e amministrativaIl socio, per avere diritto alla tutela legale nel caso di procedimenti civili e amministrativi, deve essere parte nelgiudizio per responsabilità contrattuali involontarie e inerenti soltanto alla sua attività lavorativa, esclusa ogniresponsabilità di qualsiasi altra natura e derivazione volontaria; il sussidio pertanto è riconosciuto esclusivamen-te per azioni od omissioni dipendenti, derivate e connesse con la sua attività lavorativa.Il diritto al sussidio è altresì escluso qualora si tratti di vertenza concernente i rapporti di lavoro subordinato.La tutela legale è concessa al socio unicamente nei casi di evidente denegato suo diritto o di assoluta incertezzaper l’esito del giudizio.Tali valutazioni sono conferite alla Società sentito il parere del Legale di Sede, e sono insindacabili.

7.4 Obblighi di informativaIl socio che intenda avvalersi del diritto di assistenza legale, in caso di sinistri, ove sia implicata o meno la suaresponsabilità, deve assolutamente informare immediatamente e non oltre i 120 giorni dalla pendenza del giudi-zio civile o amministrativo e per quanto concerne il giudizio penale dalla notifica dell’informazione di garanzia daparte dell’Autorità giudiziaria o organi preposti (esempio Pubblico Ministero, Cancelleria) la sede nazionale della

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA PROFESSIONALE

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200852

Società, facendo contemporaneamente pervenire un rapporto dettagliato sull’incidente occorsogli e fotocopiadegli atti notificati.L’omissione da parte del socio di quanto sopra, tassativamente prescritto, implica la sua rinuncia al diritto delsussidio per la tutela legale.

7.5 Soci pensionatiIl diritto alla tutela legale per fatti avvenuti mentre il socio si trovava in attività di servizio sussiste anche nel casodi suo pensionamento.

7.6 Modalità per la tutela legaleIl Sodalizio provvede alla tutela legale del socio tramite il proprio Avvocato di sede.Detto professionista, ove per ragioni di luogo e di distanza sia nell’impossibilità di recarsi presso l’Autorità giudi-ziaria competente per la tutela del socio, si avvarrà di corrispondenti, scelti dal socio esclusivamente nell’elencopredisposto dalla Società. Un eventuale collegio di difesa, nelle fattispecie penali, deve essere preventivamenteautorizzato dal Legale di Sede e può essere concesso soltanto per imputazioni che precedano un giudizio diparticolare difficoltà processuale e/o giuridica.Nell’eventualità il socio preferisse un legale di sua esclusiva fiducia, la Società al passaggio in giudicato dellasentenza emessa o del decreto di archiviazione, non potrà rimborsare al socio stesso che l’importo minimotariffario legislativamente previsto per la prestazione effettuata dai professionisti tecnico-legali con esclusionedelle spese, diritti e onorari di trasferta.La presentazione del ricorso in Appello o in Cassazione è concessa al socio, ma subordinata al nulla osta dellaSocietà, sentito il parere del Legale di Sede sulla sua fondatezza.

8 - Stato di arresto, detenzione domiciliare o reclusione

8.1 Diritto al sussidio e suo importoIl socio in stato di arresto, di detenzione domiciliare o di reclusione per cause dipendenti dal servizio ha diritto aun sussidio di euro 60,00 (sessanta/00) giornaliere per tutta la durata della pena, purché ricorrano tutte le condi-zioni normative inerenti al diritto alla tutela legale.

8.2 Diritto a sussidi per aventi diritto del socio in stato di arresto o detenzione domiciliare o reclusioneIl socio in stato di arresto, detenzione domiciliare o reclusione conserva il diritto ai sussidi previsti dal Regola-mento interno per i suoi aventi diritto.

9 - Pena pecuniaria

9.1 Conversione della pena detentiva in pena pecuniariaNel caso il socio abbia ottenuto la conversione della pena da detentiva in pecuniaria, la Società rimborseràintegralmente l’ammenda o la multa, purché sia comminata con sentenza emessa da autorità giudiziaria dellaRepubblica Italiana e inerente ai reati previsti dall’art. 7.2 primo comma.

10 - Periodo di carenza

10.1 TerminiPer acquisire il diritto ai sussidi e servizi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 il periodo di carenza è di30 giorni a decorrere dalla data di iscrizione.

11 - Non cumulabilità dei sussidi

11.1 EsclusioniNon sono cumulabili tra loro i seguenti sussidi:

a) sussidio di Sospensione con privazione dello stipendio;b) sussidio di Stato di arresto, detenzione domiciliare o reclusione;c) sussidio di Conversione della pena detentiva in pena pecuniaria;d) sussidio di Privazione dello stipendio a seguito di revisione o sospensione della patente di guida;e) sussidio di Conseguenza di sospensione della licenza comunale per l’esercizio singolo del servizio taxi.

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1 - Sospensione con privazione dello stipendio1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non è necessario allegare nessundocumento.

2) Lettera di giustificazioni del socio all’Ente di appartenenza o resoconto scritto dei fatti, da inviare alla Mutua, daparte del socio.

3) Copia del documento dell’Ente di appartenenza dal quale risulti il motivo di sospensione.4) Dichiarazione dell’Ente di appartenenza che certifichi il periodo nel quale è stata effettuata la sospensione.5) Attestazione dell’Ente di appartenenza che il dipendente, durante il periodo di sospensione della patente, non ha

svolto altre mansioni.

2 - Revisione o sospensione della patente1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Lettera di giustificazioni del socio all’Ente di appartenenza o resoconto scritto dei fatti, da inviare alla Mutua, daparte del socio.

3) Dichiarazione dell’Ente di appartenenza attestante che il mezzo che guidava il socio al momento dell’incidenteera di proprietà dell’Ente stesso e l’incidente è avvenuto durante il periodo lavorativo.

4) Copia (autenticata) del Decreto emesso dalla prefettura della provincia o provvedimento dell’Ufficio provincialedella Motorizzazione Civile dove risulta essere subordinato alla revisione dell’esame di guida teorica e pratica.

5) Documento rilasciato dall’Ufficio della motorizzazione provinciale dal quale risulta essere stato sottoposto adesame indipendentemente dall’esito ottenuto.

6) Verbale dell’Autorità di Pubblica Sicurezza di consegna e ritiro della patente.7) Verbale di contestazione della violazione e/o altro provvedimento dal quale risulti la sanzione accessoria del ritiro

punti.8) Documentazione fiscale, in originale ed analitica, delle spese sostenute.

3 - Corsi di recupero punti1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Lettera di giustificazioni del socio all’Ente di appartenenza o resoconto scritto dei fatti, da inviare alla Mutua, daparte del socio.

3) Dichiarazione dell’Ente di appartenenza attestante che il mezzo che guidava il socio al momento del fatto era diproprietà dell’Ente stesso ed è avvenuto durante il periodo lavorativo.

4) Verbale di contestazione della violazione e/o altro provvedimento dal quale risulti la sanzione accessoria del ritiropunti.

5) Documentazione fiscale, in originale ed analitica, delle spese sostenute per il corso di recupero punti.

4 - Privazione dello stipendio a seguito di revisione o sospensione della patente di guida1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Lettera di giustificazioni del socio all’Ente di appartenenza o resoconto scritto dei fatti, da inviare alla Mutua, daparte del socio.

3) Dichiarazione dell’Ente di appartenenza attestante che il mezzo che guidava il socio al momento dell’incidenteera di proprietà dell’Ente stesso e l’incidente è avvenuto durante il periodo lavorativo.

4) Dichiarazione dell’Ente di appartenenza attestante il periodo di sospensione dal servizio con privazione dellostipendio.

5) Attestazione dell’Ente di appartenenza che il dipendente, durante il periodo di sospensione della patente, non hasvolto altre mansioni.

6) Verbale dell’Autorità di Pubblica Sicurezza di consegna e ritiro della patente.7) Verbale di contestazione della violazione e/o altro provvedimento dal quale risulti la sanzione accessoria del ritiro

punti.

5 - Sospensione o ritiro di speciale licenza o abilitazione professionale1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Lettera di giustificazioni del socio all’Ente di appartenenza o resoconto scritto dei fatti, da inviare alla Mutua, daparte del socio.

3) Documentazione attestante il ritiro di speciale licenza o abilitazione professionale.4) Dichiarazione dell’Ente di appartenenza attestante il periodo di sospensione dal servizio con privazione dello

stipendio.5) Attestazione dell’Ente di appartenenza che il dipendente, durante il periodo di sospensione della patente, non ha

svolto altre mansioni.6) Documentazione fiscale, in originale ed analitica, delle spese sostenute.

Documenti da allegare

PRESTAZIONE AGGIUNTIVA PROFESSIONALE

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200854

6 - Conseguenza di sospensione della licenza comunale per l’esercizio singolo del servizio taxi1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Lettera di giustificazioni del socio all’Ente di appartenenza o resoconto scritto dei fatti, da inviare alla Mutua, daparte del socio.

3) Dichiarazione dell’Ente di appartenenza attestante il mezzo che il socio al momento della sospensione alla guidadi un mezzo abilitato al servizio pubblico che guidava il socio al momento della sospensione della licenza era diproprietà dell’Ente stesso e la sospensione è avvenuta durante il periodo lavorativo.

4) Dichiarazione dell’Ente di appartenenza attestante il periodo di sospensione dal servizio con privazione dellostipendio.

5) Verbale dell’Autorità comunale di sospensione della licenza.

7 - Tutela legale1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Lettera di giustificazioni del socio all’Ente di appartenenza o resoconto scritto dei fatti, da inviare alla Mutua, daparte del socio.

3) Copia del primo atto introduttivo del giudizio o del primo atto attraverso il quale il socio venga a conoscenza diessere sottoposto, come indagato, a procedimento penale.

4) Copia della nomina dell’Avvocato di difesa.5) Copia della sentenza passata in giudicato che attesti assoluzione con formula piena, o condanna a reato colposo,

per i reati di cui all’articolo 7.2 II comma del Regolamento.

8 - Stato di arresto, detenzione domiciliare o reclusione1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Lettera di giustificazioni del socio all’Ente di appartenenza o resoconto scritto dei fatti, da inviare alla Mutua, daparte del socio.

3) Dichiarazione della Direzione del carcere dalla quale risulti il periodo di detenzione ovvero provvedimento del-l’Autorità dal quale risulti il periodo di detenzione domiciliare.

4) Copia del provvedimento dell’Autorità giudiziaria dal quale risulti il motivo dello stato di arresto, di detenzionedomiciliare o di reclusione.

9 - Pena pecuniaria1) Fotocopia della busta paga o del c/c postale, riferita al periodo precedente la richiesta di sussidio. Per coloro che

pagano i contributi associativi mediante rimessa interbancaria diretta (R.I.D.) non necessita allegare nessundocumento.

2) Lettera di giustificazioni del socio all’Ente di appartenenza o resoconto scritto dei fatti, da inviare alla Mutua, daparte del socio.

3) Copia della sentenza passata in giudicato attestante la conversione della pena da detentiva in pecuniaria.

DocumentazioneLa Società può richiedere al socio o direttamente agli enti competenti tutta la documentazione che riterrà opportuna,a conferma della validità del sussidio richiesto.

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CHIRURGIA GENERALE

Collo

A46 Fistole e cisti congenite del collo, asportazione diA55 Fistola esofago-tracheale, intervento perA01 Paratiroidectomia totaleA02 Tiroidectomia totale, qualsiasi via di accessoA04 Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicale bilateraleA05 Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicale monolateraleA97 Decompressione orbitopatia tiroideaA56 Tiroidectomia parziale solo per patologia nepolastica malignaA87 Linfoadenectomia monolaterale e/o bilaterale (come unico intervento)A88 Tracheostomia con tracheotomia

Mammella

A48 Quadrantectomia con linfoadenectomie associate (anche in ricoveri diversi)A89 Quadrantectomia per neoplasie maligneA49 Ricostruzione mammaria postmastectomia radicale o semplice per cancro, comprensivo di protesiA06 Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfoadenectomie associateA57 Mastectomia semplice totale con eventuali linfoadenectomieA58 Rimozione ed eventuale sostituzione di protesi mammaria precedentemente impiantata dopo mastectomia per cancro, comprensivo di

protesi

Esofago

A07 Diverticoli nell’esofago cervicale, intervento perA08 Diverticoli nell’esofago toracico, intervento perA09 Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, con linfoadenectomiaA10 Esofago cervicale, resezione con esofagostomiaA59 Esofago, resezione parziale con esofagostomiaA11 Esofago-gastrectomia totale per via toracolaparotomica ed eventuale linfoadenectomiaA12 Esofagogastroplastica, esofagodigiunoplastica, esofagocolonplastica, sostitutiva o palliativaA14 Atresia esofagea, trattamento completoA15 Megaesofago, intervento perA60 Megaesofago, reintervento perA61 Varici esofagee, intervento transtoracico o addominale

Stomaco - duodeno

A16 Dumping syndrome, interventi di riconversione perA17 Gastrectomia totale con linfoadenectomiaA62 Gastrectomia parziale, con eventuale linfoadenectomiaA50 Resezione gastroduodenaleA63 Resezione gastroduodenale per UPPOA18 Fistola gastro-digiuno-colica, intervento perA90 Ernia iatale, interventi per via laparoscopica

Intestino: digiuno - ileo - colon - retto - ano

A51 Morbo di Crohn, resezione intestinale perA19 By-pass gastrointestinali e intestinali per patologie maligneA64 By-pass intestinali per il trattamento dell’obesità patologicaA91 Resezione anse intestinali con anastomosiA92 Laparatomia esplorativa per neoplasie in operabiliA93 Laparatomia esplorativa per stadizione linfoadenopatieA20 Colectomie totali con eventuale stomiaA65 Confezionamento di ano artificiale, come unico interventoA22 Emicolectomia dxA23 Emicolectomia sx ed eventuale colostomia (Hartmann e altre)A24 Megacolon, intervento perA66 Megacolon, colostomia perA67 Colectomia segmentaria con eventuale stomiaA69 Procto-colectomia totale

Grandi interventi chirurgiciElenco e tariffario

AL

LE

GA

TO

A

Per tutti gli interventi in elenco spetta un rimborso massimo di 10.000 euro per ricoveri effettuati in strutture sanitarie convenzionate,strutture pubbliche, private o in libera professione, ad esclusione del trapianto d’organi (codice M01) che prevede un rimborso massimodi 50.000 euro, per spese sanitarie effettivamente sostenute e documentate, secondo le norme previste dal regolamento delle singoleprestazioni base.

ELENCO TARIFFARIO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200856

A26 Resezione anteriore retto-colica compresa linfoadenectomia ed eventuale stomiaA27 Retto, amputazione del, per neoplasia dell’ano con linfoadenectomia inguinale bilateraleA52 Reinterventi addominali, di qualunque tipo, per ripetizioni di neoplasie comprese nel presente elencoA28 Amputazione addomino-perineale sec. Miles, trattamento completoA70 Ano preternaturale, chiusura, ricostruzione continuitàA71 Atresia dell’ano: abbassamento addomino-perinealeA72 Occlusione intestinale del neonato (qualunque tipo di intervento)A73 Piloro, stenosi congenita del

Peritoneo

A29 Tumore retroperitoneale, exeresi diA86 Omentectomia per neoplasie maligne

Fegato e vie biliari

A30 Anastomosi porto-cava o spleno-renale mesenterica-cavaA31 Deconnessione azygos-portale per via addominaleA32 Resezioni epatiche maggioriA33 Resezioni epatiche minoriA53 Ascessi epatici, cisti epatiche di qualsiasi natura, angiomi cavernosi, intervento chirurgico perA74 Colecistostomia per neoplasie non resecabiliA75 Coledoco-epatico-digiuno-duodenostomia con o senza colecistectomiaA76 Coledoco-epatico-digiunostomia con o senza colecistectomiaA77 Coledoco-epatico-duodenostomia con o senza colecistectomia

Pancreas - Milza

A35 Derivazione pancreatico-Wirsung digestiveA36 Cefaloduodenopancreasectomia compresa eventuale linfoadenectomiaA37 Neoplasie del pancreas endocrino, interventi perA38 Pancreatectomia sinistra compresa splenectomia ed eventuale linfoadenectomiaA39 Pancreatectomia totale con eventuale linfoadenectomiaA94 Pancreasectomia sinistra senza splenectomiaA40 Pancreatite acuta, intervento demolitivoA41 Interventi per fi stole pancreatiche conseguenti ad altri interventiA42 Splenectomia

Oro - maxillo - facciale

A78 Massiccio facciale, intervento demolitivo per neoplasie maligne con svuotamento dell’orbitaA95 Massiccio facciale, intervento per malformazioni della mandibola e della mascellaA96 Condilectomia con condiroplasticaA79 Labbro e guancia, intervento di asportazione di neoplasie maligne con svuotamento della loggia sottomascellareA80 Lingua e pavimento orale, intervento di asportazione di neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicaleA81 Lingua, pavimento orale, ghiandole sottomascellari, intervento di asportazione di neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicaleA82 Mandibola, resezione per neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicale mono o bilateraleA83 Mascellare superiore, resezione per neoplasie maligne con svuotamento latero-cervicale mono o bilateraleA84 Parotidectomia totaleA98 Tumori misti ghiandole salivari, asportazione completa della ghiandolaA44 Maxillo-facciale, interventi di ricostruzione conseguenti a traumi (con esclusione fratture ossa nasali)A45 Labiopalatoschisi, intervento correttivo

CHIRURGIA TORACO - POLMONARE

B20 Toractomia o torascopia esplorative per biopsiaB01 Resezione segmentaria polmonare tipicaB02 Resezione segmentaria polmonare atipicaB15 Cisti polmonari, asportazione diB03 Lobectomia, intervento diB16 Bilobectomia, intervento diB04 Resezione bronchiale con reimpiantoB05 Pneumonectomia, intervento diB06 Pleuro-pneumonectomia, intervento diB07 Fistole esofago-bronchiali, intervento perB17 Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi, intervento perB08 Pleurectomia per neoplasia maligna della pleuraB21 Decorticazione pleuricaB10 Coste e sterno, interventi per neoplasie maligneB22 Fratture costali esternali, osteosintesiB11 Trachea, resezione e plastica per neoplasie maligneB13 TimectomiaB18 Enfisema bolloso, trattamento chirurgico diB23 Bolle enfisematose, resezione chirurgica

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B14 Mediastino, interventi per tumori e cisti delB24 Ernia diaframmaticiB25 Frenoplicatio per relaxatio diaframmaticiB19 Linfoadenectomia mediastinica

CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE

C16 Correzione chirurgica malformazioni congenite cardiache e dei grossi vasiC18 Cardiochirurgia in C.E.C.C19 Aneurismi aorta toracica e/o addominale, interventi perC20 Aneurismi arterie viscerali e tronchi sovraortici, interventi perC21 Aneurismi aorta addominale e tronchi sovraortici, intervento con posizionamento endovascolare di protesiC22 By-pass aorto-iliaco o aorto-femorale, femoro-tibiale, femoro-femorale, femoro-popliteo, axillo-femoraleC23 By-pass aorto-renale o aorto-mesenterico con eventuale TEAC24 By-pass aorto-anonima, aorto-carotideo, carotido-succlavioC25 Tromboendoarteriectomia di carotide e vasi epiaortici (by-pass, patch, embolectomia, trapianto)C11 By-pass aorto-coronarico singoloC12 Rivascolarizzazione miocardia, qualsiasi metodicaC28 Angioplastica coronaria percutanea con eventuale applicazione di stentsC33 Angioplastica ed eventuale applicazione di stent in qualsiasi distretto arterioso perifericoC13 Sostituzione valvolare singolaC14 Sostituzione valvolare multiplaC15 Valvuloplastica cardiochirurgicaC30 Commissurotomia per stenosi mitralicaC31 Sezione e legatura del dotto arterioso di BotalloC34 Difetto interatriale, correzione percutaneaC35 Ablazione transcatetere vie elettriche anomale (CARTO)C32 Pericardiectomia

GINECOLOGIA

D01 Eviscerazione pelvicaD10 Isterectomia radicale con linfoadenectomiaD11 Isterectomia totale semplice con eventuale annessiectomia mono-bilaterale, qualunque viaD12 Tumori maligni vaginali, intervento radicale per, con e senza linfoadenectomiaD07 Vulvectomia allargata con linfoadenectomia inguinale e pelvica, intervento diD08 Fistole uretero-vaginali, vescicovaginali, rettovaginali, intervento perD13 Localizzazioni endometriosiche addomino-pelviche-annessiali, intervento chirurgico demolitivo mono-bilaterale per via laparotomicaD14 Aplasia della vagina, ricostruzione perD15 Annessiectomia bilaterale

NEUROCHIRURGIA

E01 Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione diE02 Neoplasie endorachidee, asportazione di, cordotomie, radicotomieE03 Tumori orbitali, asportazione diE04 CranioplasticaE05 Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali per via endocranicaE25 Craniotomia per ematoma extraduraleE06 Craniotomia per tumori cerebellari, anche basaliE26 Craniotomia a scopo decompressivo/esplorativoE32 Trapanazione cranica per PIC e/o drenaggio ventricolareE07 Ernia del disco dorsale, intervento per via trans-toracicaE08 Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomaticaE10 Deviazione liquorale diretta e indiretta, intervento diE11 Epilessia focale, intervento perE12 Traumi vertebro-midollari, intervento per via anteriore o posterioreE14 Tumori della base cranica, intervento per via transoraleE16 Ipofisi, intervento per neoplasie per via transfenoidaleE17 Cerniera atlanto occipitale, intervento per malformazioniE18 Tumori intramidollari, extramidollari, intradurali, intervento di laminectomia perE19 Neurotomia retrogasseriana, sezione intracranica di altri nerviE20 Ascesso o ematoma intracranico, intervento perE21 Mielomeningocele, intervento perE27 Encefalomeningocele, intervento perE28 CraniostenosiE22 Talamotomia pallidotomia ed altri interventi similariE23 Fistole artero-venose terapia chirurgica direttaE29 Malformazione aneurismatica o angiomatosa intracranica, terapia chirurgica direttaE30 Malformazioni e/o fistole vascolari cerebrali, embolizzazione e/o Gamma-KnifeE31 Tumori endocranici, embolizzazione e/o Gamma-Knife

ELENCO TARIFFARIO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200858

ORTOPEDIA

Interventi cruenti di chirurgia ortopedica

F02 Artroprotesi anca, totaleF19 Rimozione protesi totale di ancaF20 Rimozione e reimpianto di protesi totale di ancaF03 Artroprotesi spalla, totaleF04 Artroprotesi ginocchioF01 Artroprotesi gomito, totaleF21 Artoprotesi totale di polsoF22 Artoprotesi totale di cavigliaF05 Scoliosi, intervento perF23 Emimelia, intervento per (trattamento completo)F06 Tumori ossei e forme pseudotumorali grandi segmenti o articolazioni, asportazione diF10 Tumori ossei e forme pseudotumorali della colonna vertebrale, asportazione diF11 Metastasi ossee, svuotamento ed armatura con sintesi e cementoF07 Emipelvectomia interne con salvataggio dell’artoF09 Amputazione di grandi segmenti di artiF12 Artrodesi vertebraleF13 Piede torto congenito, correzione chirurgica parti molli e/o ossee (massimale)F14 Pott, intervento focale con o senza artrodesi vertebraleF15 Reimpianti di arto o suo segmento, escluso ditaF16 Uncoforaminotomia o vertebrotomia, trattamento completoF17 Interventi per allungamento artiF18 Asportazione di neoplasie maligne dei muscoliF24 Melanoma cutaneo, svuotamento inguino-iliaco-otturatorio, ascellare ecc.F25 Frattura piatto tibiale, osteosintesi con placcaF26 Frattura di femore, osteosintesiF27 Frattura di bacino, fissazione e/o osteosintesi

OTORINOLARINGOIATRIA

Orecchio

G01 Atresia auris congenitaG02 Antroatticotomia con trapanazione del labirintoG03 Timpanoplastica superiore al primo tipoG04 Neurinoma dell’ottavo paio di nervi craniciG05 Tumori maligni dell’orecchio, asportazione diG08 Mastoidectomia radicaleG12 Otosclerosi, intervento completoG13 Impianto coclearie

Laringe e faringe

G09 Laringectomia totale o parziale con o senza svuotamento laterocervicale monolateraleG10 Laringectomia totale o parziale con svuotamento laterocervicale bilateraleG11 Laringofaringectomia totale

UROLOGIA

Rene e surrene

H01 Tumori renali, nefrectomia allargata, con e senza surrenectomiaH16 Nefrectomia sempliceH22 Espianto di rene trapiantatoH02 Nefroureterectomia radicale con linfoadenectomia più eventuale surrenectomia, intervento diH03 Nefroureterectomia radicale più trattamento trombocavale ed eventuale surrenectomiaH04 SurrenectomiaH17 Tumore di Wilms, asportazione

Uretere

H05 Ureteroileoanastomosi mono-bilateraleH18 Ureteroenteroplastiche con tasche continenti, mono-bilaterale, intervento diH19 Neovescica continente ortotopica

Vescica

H07 Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o ureteroannessiectomia con ileo o colobladderH20 Cistectomia parziale con ureterocistoneostomiaH08 Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o ureteroannessiectomia con neovescica rettale compresaH09 Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o ureteroannessiectomia con ureterosigmostomia o uretero-

cutaneostomiaH10 Estrofi a vescicale (trattamento completo)

Prostata

H11 Prostatectomia radicale con linfoadenectomie

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Uretra

H12 Ipospadia e epispadia, trattamento completo con plastica

Apparato genitale maschile

H13 Pene, amputazione totale con linfoadenectomiaH21 Pene, amputazione totale con creazione di neovaginaH14 Orchiectomia mono-bilaterale

OCULISTICA

I01 Trapianto corneale a tutto spessoreI02 Enucleazione globo oculare con impianto di protesiI03 Osteo-odontocheratoprotesi (per tutte le fasi)

GRANDI USTIONI

L01 Grandi ustioni - trattamento chirurgico per

TRAPIANTO DI ORGANI

M01 Trapianto di cuore, polmoni, fegato, pancreas, grandi segmenti addominali, reni euro 50.000M02 Trapianto di midollo osseo (compreso autotrapianto)M03 Omotrapianto ed autotrapianto di cellule staminali per affezioni ematologicheM04 Prelievo organi per omotrapiantoM05 Prelievo midollo osseo per omotrapianto

MALATTIE RARE

M06 Malattie classificate “RARE” (come previsto da D.M. della Sanità 18 maggio 2001 n. 279) interventi conseguenti o correttivi di talimalattie

PROSPETTI RIEPILOGATIVI

Prospetti riepilogativi

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200860

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61PROSPETTI RIEPILOGATIVI

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200862

Page 63: Re Go Lamento Mu Tua Cesare Pozzo

63PROSPETTI RIEPILOGATIVI

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REGOLAMENTO IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO 200864

CESAREPOZZOsocietà di mutuo soccorso

Società nazionaledi mutuo soccorsoCesare Pozzo

Sede centraleVia San Gregorio, 48 - 20124 MilanoTel. 02 66726.1Fax 02 66726.313informazioni@mutuacesarepozzo.itwww.mutuacesarepozzo.itC.Fiscale: 80074030158

ABRUZZO

65124 PESCARAVia Grotte del Cavallone, 11Tel. 085/4212152 - Fax 085/4226442E-mail: [email protected]

BASILICATA

85100 POTENZAViale Unicefc/o Centro Comm. GalassiaTel. 0971/58791 - Fax 0971/58914E-mail: [email protected]

CALABRIA

89127 REGGIO CALABRIAVia Caprera, 8Tel. 0965/331960 - Fax 0965/814305E-mail: [email protected]

CAMPANIA

80142 NAPOLIVia Enrico Cosenz, 13Tel. 081/261568 - Fax 081/289535E-mail: [email protected]

EMILIA ROMAGNA

40121 BOLOGNAVia Boldrini, 18/2Tel. 051/6390850 - Fax 051/6393659E-mail: [email protected]

FRIULI VENEZIA GIULIA

34133 TRIESTEVia Giustiniano, 8Tel. 040/367811 - Fax 040/3726001E-mail: [email protected]

LAZIO

00184 ROMAVia Cavour, 47Tel. 06/47886742 - 06/4815887Fax 06/47886743E-mail: [email protected]

LIGURIA

16122 GENOVAVia E. De Amicis, 6/2Tel. 010/5702787 - Fax 010/5452134E-mail: [email protected]

LOMBARDIA

20124 MILANOVia S. Gregorio, 48Tel. 02/66726371 - Fax 02/66726373E-mail: [email protected]

MARCHE

60125 ANCONAVia G. Marconi, 227Tel. 071/43437 - Fax 071/2149015E-mail: [email protected]

MOLISE

86100 CAMPOBASSOVia Garibaldi, 67/69Tel. 0874/482004 - Fax 0874/494098E-mail: [email protected]

PIEMONTE VAL D’AOSTA

10128 TORINOVia Sacchi, 2 bisTel. 011/545651 - 011/5579272Fax 011/5189449E-mail: [email protected]

PUGLIA

70123 BARIVia De Rossi, 223Tel. 080/5243662Tel. e Fax 080/5211661Fax 080/5730206E-mail: [email protected]

SARDEGNA

07100 SASSARI - Corso Vico, 2Tel. 079/236394 - Fax 079/2010241E-mail: [email protected]

SICILIA

90133 PALERMOVia Torino, 27/DTel. 091/6167012 - Fax 091/6177524E-mail: [email protected]

TOSCANA

50123 FIRENZEVia degli Orti Oricellari, 34Tel. 055/211806 - Fax 055/296981E-mail: [email protected]

TRENTINO ALTO ADIGE

39100 BOLZANOPiazza Verdi, 15 int. 4Tel. 0471/300189 - Fax 0471/309589E-mail: [email protected]

UMBRIA

06034 FOLIGNOVia Nazario Sauro, 4/BTel. 0742/342086 - Fax 0742/349043E-mail: [email protected]

VENETO

30171 MESTRE VENEZIAVia Dante, 106Tel.041/926751 - Fax 041/5387659E-mail: [email protected]

Presenti in tutta Italia

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