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RCP e colpa grave, il peccato originale del medico Dott. D.D’Ambrosio ASL AT Anaao Giovani Day 19 novembre 2014

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RCP e colpa grave, il peccato originale del medico

Dott. D.D’Ambrosio ASL AT

Anaao Giovani Day

19 novembre 2014

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ART. 32 DELLA COSTITUZIONE: “LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE

DIRITTO DELL’INDIVIDUO ED INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’ E GARANTISCE CURE

GRATUITE AGLI INDIGENTI. NESSUNO PUÒ ESSERE OBBLIGATO A UN DETERMINATO

TRATTAMENTO SANITARIO SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE. LA LEGGE NON PUO’ IN

NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA”.

Si è passati dal paradigma della “MALATTIA” a quello della “SALUTE- BENESSERE”.

Aspettativa di Medicina ”INFALLIBILE, ONNIPOTENTE” con la tecnologia e le conoscenze devono garantire una vita sempre più illimitata.

La fiducia del paziente nei confronti del medico oggi è divenuta un rapporto contrattuale cliente –

fornitore.

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Ogni medico ha l’80% di probabilità di essere coinvolto, durante la propria vita professionale,

almeno una volta in una vertenza per “malpractice”.

- 2006

Ministero della Salute: negli ultimi 10 anni le denunce sono aumentate del 148%

- 2010

ANIA settore RC medica: dal 1994 al 2008 le denunce sono aumentate del 300% (da

9.500/anno a 30.000/anno)

Da una recente indagine statistica e’ emerso che nella regione Piemonte dal 1.1.2005 al

31.12.2008 sono state presentate 3182 richieste di risarcimento danni di cui il 13% riferito a

procedimenti giudiziari e l’87% a procedimenti stragiudiziali.

Il costo degli importi liquidati nel triennio e’ pari a 15 miliardi di euro, con una media di

25.600,00 euro per richiesta di risarcimento danni.

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LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

SI PARLA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE QUANDO SIA

STATA ACCERTATA LA VIOLAZIONE DI NORME DI CONDOTTA

CHE POSSONO TRADURSI IN UN ILLECITO CIVILE, PENALE O

AMMINISTRATIVO.

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LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL

MEDICO

La vita e l’integrità fisica della persona umana sono beni primari

costituzionalmente protetti.

A garanzia di tali beni l’ordinamento ha previsto una tutela penale contro le

condotte lesive.

L’errore professionale colpevole presuppone una prestazione professionale viziata da una

condotta con errore grave, inescusabile, apprezzabile cui consegue un danno al

paziente, sussistendo un nesso causale tra l’errore del medico e il danno subito dal

paziente; la responsabilità professionale non può essere evocata in presenza di un

danno cagionato da un caso fortuito oppure da una imprevedibilità dell’evento.

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Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da

sei mesi a cinque anni”.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la

reclusione fino a tre mesi…

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi…, se è gravissima,

della reclusione da tre mesi a due anni…”

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I REATI

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QUANDO UN DELITTO È DOLOSO

O COLPOSO?

ARTICOLO 43 cod. pen.

Il delitto è:

1. doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è ilrisultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza deldelitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propriaazione od omissione;

2. preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione derivaun evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;

3. colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non èvoluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia,ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

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LA CONDOTTA COLPOSA PUÒ CONSISTERE IN ATTI COMMISSIVI (CULPAIN AGENDO) O OMISSIVI (CULPA IN OMITTENDO).

BISOGNA DISTINGUERE UNA COLPA GENERICA, CHE SI CONCRETIZZANELLA NEGLIGENZA, IMPRUDENZA, IMPERIZIA E UNA COLPA SPECIFICACHE CONSISTE NELLA VIOLAZIONE DI LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI ODISCIPLINE (AD ESEMPIO, MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURESULLA TRASFUSIONE DEL SANGUE). NELL’IPOTESI DI COLPA SPECIFICA,TALE VIOLAZIONE COMPORTA LA PRESUNZIONE DI COLPA NEI RIGUARDIDEI DANNI CONSEGUENTI, SENZA POSSIBILITA’ DA PARTEDELL’INCOLPATO DI FORNIRE LA PROVA DEL CONTRARIO (ERROREINESCUSABILE).

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CONDOTTA COLPOSA

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Si ha quando il medico, per disattenzione, dimenticanza,

disaccortezza, svogliatezza, leggerezza, superficialita o

altro, trascuri quelle regole comuni di diligenza, richieste

nell’esercizio della professione e osservate dalla

generalita dei medici.

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NEGLIGENZA

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Si ha quando il medico agisce con avventatezza, eccessiva precipitazione o

ingiustificata fretta, senza adottare quelle cautele consigliate dalla ordinaria

prudenza o dall’osservanza di precauzioni doverose.

Il medico prudente è colui capace di prevedere le possibili complicanze derivanti

dalla somministrazione di un dato trattamento, di prevedere la possibile

evoluzione della situazione morbosa del paziente ed evitare le conseguenze

dannose.

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IMPRUDENZA

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Si ha quando la condotta del medico è incompatibile con quel livello

minimo di cognizione tecnica, di cultura, di esperienza e di capacità

professionale, che costituiscono il presupposto necessario per

l’esercizio della professione medica.

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IMPERIZIA

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IN TEMA DI RESPONSABILITA PENALE SI DEVE ANZITUTTO ACCERTARE IL

NESSO DI CAUSALITA TRA IL FATTO DANNOSO RIPORTATO DAL PAZIENTE

E IL COMPORTAMENTO DEL MEDICO CURANTE. LA COLPA NON E

ASTRATTAMENTE CONFIGURABILE, MA RICHIEDE L’EFFETTIVA

DIMOSTRAZIONE DEL LEGAME DIRETTO TRA LA CONDOTTA

(COMMISSIVA OD OMISSIVA) DEL MEDICO ED EVENTO DANNOSO.

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NESSO DI CAUSALITA’

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(SENT. “FRANZESE” CASS. SEZ. UN. PEN. 11.9.2002 N. 30328)

IL RAPPORTO DI CAUSALITÀ TRA CONDOTTA OMISSIVA ED EVENTO

LESIVO SUSSISTE SOLO QUANDO SI ACCERTI CHE, SE FOSSE STATA

POSTA IN ESSERE LA CONDOTTA DOVEROSA OMESSA, L’EVENTO

CONCRETAMENTE VERIFICATOSI SAREBBE STATO EVITATO CON UNA

PROBABILITÀ DI GRADO ELEVATO VICINO ALLA CERTEZZA, E CIOÈ CON

UN ALTO GRADO DI PROBABILITÀ LOGICA OVVERO CON UNA ELEVATA

CREDIBILITÀ RAZIONALE (CAUSALITA’ ‘FORTE’).

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CAUSALITA’ DELLA CONDOTTA OMISSIVA IN AMBITO PENALE

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GRADI DELLA COLPA

In penale non si fa distinzione.

In civile si distingue: GRAVE, LIEVE E LIEVISSIMA.

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Art. 1176, 2° comma, c.c.

Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del

buon capo di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni

inerenti all’ esercizio di un’ attivita professionale, la diligenza

deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attivita esercitata.

In altri termini il medico risponde per ogni danno se non dimostra di

avere impiegato tutta la diligenza necessaria in base alla natura

dell’attività esercitata e conformemente alla leges artis.

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IL LIVELLO DELLA COLPA PROFESSIONALE

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LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

PER PRESTAZIONI COMPLESSE

Art. 2236 c.c.

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare

difficolta , il prestatore d’ opera non risponde dei danni, se non in

caso di dolo o colpa grave

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Per colpa grave si intende il compimento da parte del medico di un errore grossolano,

dovuto specialmente alla violazione di quelle fondamentali regole dettate dalla

tecnica, dalla cultura e dall’esperienza professionale, che costituiscono il

presupposto necessario per l’esercizio della professione medica.

Il professionista dovrebbe rispondere anche del danno causato per colpa lieve, ex art.

1176 c.c. tuttavia l’orientamento è stato quello di richiamare l’art. 2236 c.c.

(atteggiamento indulgente) per cui risponde solo per dolo o colpa grave.

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COLPA GRAVE

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ARTICOLO 3

Responsabilita' professionale dell'esercente le professioni sanitarie

comma 1

L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita' si

attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita’ non risponde

penalmente per colpa lieve

In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’ art. 2043 c.c. (“qualunque

fatto doloso o colposo, che cagiona ad altrui un danno ingiusto, obbliga colui

che ha commesso il fatto a risarcire il danno”). Il giudice, anche nella

determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della

condotta di cui al primo periodo”

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LA RIFORMA BALDUZZI (L. N. 189/2012)

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LE LINEE GUIDA PER AVERE RILEVANZA

NELL'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ DEL

MEDICO DEVONO INDICARE STANDARD

DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI CONFORMI ALLA

REGOLE DETTATE DALLA MIGLIORE SCIENZA

MEDICA A GARANZIA DELLA SALUTE DEL PAZIENTE

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LINEE GUIDA

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Cassazione penale sezione IV, 24 gennaio 2013, n. 11493

ATTENZIONE: “Le linee guida riguardano e contengono solo regole di perizia e non afferiscono ai profili di negligenza e di imprudenza del medico”.

CONSEGUENZALa legge Balduzzi, che esclude la responsabilità penale del medico in caso di

colpa lieve, non trova applicazione nelle ipotesi di accertata negligenza o imprudenza.

Il rispetto delle linee guida serve a distinguere fra colpa lieve o colpa grave solo limitatamente a questioni di perizia tecnica.

Se il medico è stato negligente o imprudente nell’esecuzione dell’intervento, con colpa anche non grave, può essere punito penalmente nonostante la riforma Balduzzi.

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LA RIFORMA BALDUZZI HA VERAMENTE DEPENALIZZATO LA COLPA LIEVE?

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Il problema della Riforma Balduzzi è che non fornisce criteri per la

determinazione delle linee guida. In particolare non vengono

definite:

● quali siano le autorità titolate a produrle

● quali siano le procedure di raccolta dei dati statistici e scientifici

● quale sia il metodo di diffusione per portarle a conoscenza dei

medici

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LA MANCATA DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA DA PARTE DELLA LEGGE

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LE LINEE GUIDA non possono fornire indicazioni di valore assoluto ai fini dell'apprezzamento dell’eventuale responsabilità, sia per la libertà di cura che caratterizza l'attività del medico, sia perché, in taluni casi, la stesura delle stesse può essere influenzata da motivazioni legate

al contenimento dei costi sanitari o perché sono obiettivamente controverse e non unanimemente condivise.

ll medico è sempre tenuto ad esercitare le proprie scelte considerando le circostanze peculiari che caratterizzano il caso concreto e la

specifica situazione del paziente, nel rispetto della sua volontà, al di là delle regole cristallizzate nei protocolli medici.

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IL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA.SINTESI DELLA GIURISPRUDENZA

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LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL

MEDICO

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IN GENERALE, LA RESPONSABILITÀ CIVILE SI DISTINGUE IN:

- RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE;

- RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE.

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LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE (ART. 1218 C.C.) RIGUARDA

TUTTE LE FORME DI RESPONSABILITÀ DERIVANTI DA UN RAPPORTO

DI OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE ESISTENTE TRA LE PARTI

(CONTRATTO), IL CUI INADEMPIMENTO O L’INESATTO

ADEMPIMENTO PUÒ DETERMINARE UN DANNO RISARCIBILE.

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RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE

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Obbligazione del medico (libero professionista o dipendente): in origine considerata, per

dottrina e giurisprudenza unanime, una obbligazione di mezzi e non di risultato (salvo

eccezioni quali odontoiatria, chirurgia estetica)….

Nelle obbligazioni di mezzi il professionista offre al cliente la propria attività intellettuale,

impegnandosi a fornire i mezzi tecnici (esperienza, preparazione, capacità professionale,

ecc.) per il raggiungimento dello scopo desiderato dal cliente, senza peraltro garantirne la

realizzazione, giacchè questa realizzazione dipende da fattori estranei al suo

comportamento e alla sua volontà. Da ciò ne consegue che il mancato raggiungimento del

risultato voluto, o soltanto sperato dal cliente, non costituisce automaticamente in colpa il

professionista, dovendo il cliente insoddisfatto dimostrare come l’opera professionale non

sia stata prestata con la dovuta diligenza….

Le obbligazioni di risultato sono quelle in cui il debitore (e quindi anche il professionista)

s’impegna, con la propria prestazione, a fare in modo che il creditore consegua il risultato

voluto. La mancanza (o il difetto) del risultato è la prova dell’inadempimento. Sul debitore

(professionista) incombe l'onere della prova che il mancato risultato sia dipeso da causa a

lui non imputabile.

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Obbligazione di mezzi o risultato?

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La dicotomia obbligazione di mezzi e di risultato non è più attuale

La differenza è oggi venuta meno: “Per il professionista e conseguentemente per la struttura

sanitaria non vale dunque invocare, al fine di farne conseguire la propria irresponsabilità, la

distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato, sostenendo che la propria attività

è da ricomprendersi tra le prime, sì da non rispondere in caso di risultato non raggiunto” (Cass.

13.04.2007 n. 8826)

“Se può avere una funzione descrittiva, è dogmaticamente superata, quanto meno in tema di

riparto dell'onere probatorio dalla sentenza delle S.U. n. 13533/2001.

Il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia

di responsabilità contrattuale … è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento

dell'obbligazione, ex art. 1453 cc., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento

contrattuale, ex art. 1218 cc., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di

mezzi e di risultato” (Cass. Sezioni Unite 11.01.2008 n. 577)

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Interventi o diagnosi di natura c.d. routinaria / Interventi o

diagnosi di speciale complessità

Viene meno la distinzione: l’onere probatorio rimane sempre a carico del sanitario, nel senso che

è lui (come debitore) a dover provare che l’intervento era effettivamente di speciale complessità,

ed in secondo luogo che manca la colpa grave o il dolo, oltrechè ovviamente la imprudenza e la

negligenza…restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la

prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano

stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. 28.05.2004 n. 10297) ….. “La

prova dell'incolpevolezza dell'inadempimento (ossia della impossibilità della prestazione per

causa non imputabile al debitore) e della diligenza nell'adempimento è sempre riferibile alla sfera

d'azione del debitore, in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione

consista nell'applicazione di regole tecniche, sconosciute al creditore in quanto estranee al

bagaglio della comune esperienza e specificamente proprie di quello del debitore (nella specie

specialista di una professione protetta)” (Cass. 21.06.2004 n. 11488)….. “In base alla regola di

cui all’art. 1218 c.c.”, pertanto: “il paziente-creditore ha il mero onere di allegare il contratto ed il

relativo inadempimento o inesatto adempimento, non essendo tenuto a provare la colpa del

medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità” (Cass. 13.04.2007 n. 8826).

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LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (ART. 2043

C.C.) NON PRESUPPONE ALCUN RAPPORTO

PREESISTENTE TRA LE PARTI, MA DERIVA DA UN ATTO

ILLECITO, OSSIA DALLA VIOLAZIONE DEL GENERALE

OBBLIGO CHE RICADE SU CIASCUN CONSOCIATO DI

NON ARRECARE AD ALTRI UN DANNO INGIUSTO

(PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE).

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RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE

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- PATRIMONIALE: A) LA PERDITA ECONOMICA SUBITA DAL DANNEGGIATO (SPESE DI CURA, DI

ASSISTENZA, DI PROTESI, ECC) CD. DANNO EMERGENTE; B) LA PERDITA DI GUADAGNO DOVUTA

ALLA MENOMAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA DEL

SOGGETTO CD. LUCRO CESSANTE.

- NON PATRIMONIALE: A) DANNO BIOLOGICO: LA MENOMAZIONE DELL’INTEGRITA’ PSICO-FISICA

DELLA PERSONA IN SE’CONSIDERATA CHE NON SI ESAURISCE NELLA SOLA ATTITUDINE A

PRODURRE RICCHEZZA, MA SI COLLEGA ALLE FUNZIONI NATURALI AFFERENTI AL SOGGETTO

NELL’AMBIENTE IN CUI LA VITA SI ESPLICA, ED AVENTE RILEVANZA NON SOLO ECONOMICA MA

ANCHE BIOLOGICA, SOCIALE, CULTURALE ED ESTETICA; B) DANNO MORALE CIOE’ IL CD.

PRETIUM DOLORIS OSSIA LA TEMPORANEA SOFFERENZA CAGIONATA DAL DANNO INGIUSTO.

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DANNO….

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DIFFERENZE TRA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

SUL PIANO DELL’AZIONE CIVILEDIFFERENZE RESP. CONTRATTUALE RESP. EXTRACONTRATTUALE (“Aquiliana”)

Onere della prova

il paziente deve dimostrare di aver richiesto una

prestazione medica (es. rivolgendosi ad una struttura

pubblica) e il danno subito.

Mentre al medico spetterà di provare di non aver avuto

colpa,ossia che ha tenuto un comportamento corretto

come da prassi, ovvero che è sopravvenuto un fatto

imprevedibile o che il caso era di particolare difficoltà

Si inverte l’onere della prova: è il paziente che deve

dimostrare non solo l’evento dannoso ma anche la

colpevolezza (dolo o colpa) del medico

danni risarcibili solo i danni prevedibili rispetto alla condotta colposa

il responsabile dell’atto illecito è tenuto a risarcire tutti

i danni, prevedibili e non. Ad. es. perdita economica +

mancato guadagno

Prescizione 10 anni 5 anni

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Nesso causale

in ambito di responsabilità civile medica

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Lo stesso principio della coincidenza tra concetto di causalità in sede penale e di causalità

in sede civile .. Non può dirsi condivisibile”…..Nel sistema della responsabilità civile: “la

causalità assolve alla duplice finalità di fungere da criterio di imputazione del fatto illecito

e di regola operativa per il successivo accertamento dell’entità delle conseguenze

pregiudizievoli del fatto che si traducono in danno risarcibile”. Due fasi della causalità: “1)

giudizio sull’illecito (nesso condotta/evento); 2) giudizio sul danno da risarcire (nesso

evento/danno)” (Cass. Sez. III^, 16.10.2007 n. 21619).

La causalità civile “ordinaria”, pertanto, si attesta: “sul versante della probabilità relativa (o“variabile”) caratterizzata … dall’accedere ad una soglia meno elevata di probabilitàrispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie in sede di periziamedico-legale, possono assumere molteplici forme espressive (“serie ed apprezzabilipossibilità”, “ragionevole probabilità”, ecc.) senza che questo debba, peraltro, vincolare ilgiudice ad una formula peritale … senza trasformare il processo civile (e la verificaprocessuale in ordine all’esistenza del nesso di causa) in una questione di verifica (solo)scientifica demandabile tout court al consulente tecnico: la causalità civile, in definitiva,obbedisce alla logica del “più probabile che non” (Cass. 16.10.2007 n. 21619, Sentenzadel “palombaro”. Confermata sentenza C. App. Genova, che aveva condannato strutturaper mancato tempestivo intervento in P.S. per un caso di embolia).

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In base alla giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione, laresponsabilità civile del medico dipendente di una azienda sanitaria (medicostrutturato), ha comunque natura contrattuale, anche se non viene stipulato un effettivocontratto scritto tra medico e paziente.

Tale soluzione giurisprudenziale si fonda sulla tesi (di matrice tedesca) del c.d. “contattosociale”, secondo cui nel momento in cui il paziente si rivolge ad un medico strutturatosi verifica un contatto sociale che determina di per sé l’instaurazione di un rapportogiuridico di fatto.

In altri termini, il paziente, a seguito di atti o iniziative del medico con cui viene incontatto e offre le proprie cure, è indotta a ritenere sussistenti doveri e pretese dicomportamento: ovvero quegli specifici obblighi di cura che sono imposti alprofessionista nell’esercizio della propria arte medica.

(cd. tesi del contatto sociale)

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NATURA CONTRATTUALE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL MEDICO

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LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI

MILANO DEL 17 LUGLIO 2014

INVERSIONE DI TENDENZA: RITORNO AL PIU’ FAVOREVOLE REGIME DELLA

RESPONSABILITÀ’ EXTRACONTRATTUALE

Secondo il Tribunale di Milano, le disposizioni contenute nella Riforma Balduzzi (l’art.

3 L. 189/2012) inducono a ritenere che il Legislatore del 2012 abbia voluto

ricondurre la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni

sanitarie) nell’alveo della responsabilità extracontrattuale da fatto illecito (e non

più della responsabilità contrattuale) e che, dunque, l’obbligazione risarcitoria

possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi propri della responsabilità

extracontrattuale che il danneggiato ha l’onere di provare e soggiace al regime di

prescrizione quinquennale.

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LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA

STRUTTURA OSPEDALIERA

Art. 28 Costituzione

“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti

pubblici sono direttamente responsabili, secondo le

leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti

in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e

agli enti pubblici.”

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LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELL’AZIENDA O ENTE OSPEDALIERO

(la tesi del c.d. contratto di spedalità)

L’Azienda sanitaria pubblica risponde dei danni causati ai pazienti ivi ricoverati sulla base di unrapporto contrattuale atipico.

Difatti, secondo l’evoluzione giurisprudenziale, tra Azienda sanitaria pubblica e paziente ricoverato,intercorre è un contratto di spedalità, in cui le prestazioni a carico dell’ente non si esauriscononell’espletamento della prestazione sanitaria, ma comprendono anche obblighi accessori estrumentali di protezione (come ad esempio ricovero, forniture di servizi infermieristici,ristorazione, sicurezza degli impianti e delle attrezzature, nonché la loro sistemazione logistica,turni di assistenza e vigilanza, custodia del paziente, ecc.), il cui inadempimento fa sorgere unaresponsabilità a carico della struttura sanitaria che è di natura contrattuale.

In virtù di tale contratto, valgono i principi civilistici sull’inadempimento contrattuale, per cui ildebitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi (es. medici esanitari), risponde anche dei fatti colposi di costoro (art. 1218 c.c.).

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L’AZIONE DI RIVALSA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA IN

CASO DI DOLO

O COLPA GRAVE DEL MEDICO

Il riconoscimento della responsabilità medica genera una responsabilitàsolidale passiva tra più soggetti (struttura e personale medico) neiconfronti del paziente; tuttavia, proprio perché solidale, il rapporto tragli obbligati fa sorgere, in capo al “soggetto adempiente” il diritto diregresso o di rivalsa nei confronti degli altri coobbligati.

Tale diritto di rivalsa, nei casi di rapporto di pubblico impiego medico-amministrazione, sussiste solo nelle ipotesi di dolo - colpa grave, eviene fatto valere in via esclusiva dalla Corte dei conti.

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RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

PER DANNO ERARIALE

Il giudizio di responsabilità amministrativa da parte della Corte dei Conti neiconfronti dei dipendenti pubblici è indipendente rispetto al giudizio civile epenale, in quanto si fonda su presupposti diversi.

Nello specifico, affinché si possa configurare la responsabilitàerariale/amministrativa del medico (strutturato o convenzionato) sononecessari i seguenti elementi:

1) violazione degli obblighi che scaturiscono dal rapporto di servizio;2) l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave;3) il danno erariale (perdita patrimoniale per l’amministrazione certa, liquida ed

esigibile - es. sentenza passata in giudicato oppure transazione stragiudizialestipulata con il terzo);

4) il nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo ed il danno.

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L’OBBLIGO ASSICURATIVO PER LE ASL

Le Aziende ed Enti del SSN sono obbligate, per legge e per contratto, agarantire al proprio personale medico - di ruolo o convenzionato -un’adeguata copertura assicurativa per i danni da responsabilitàcivile derivanti a terzi, salvo i casi di dolo o colpa grave.

FONTI DI LEGGE:Art. 3, comma 2, Legge Balduzzi (L. 189/2012) + art. 27 D.L. 90/2014

(convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114)

FONTI CONTRATTUALI:Art. 21, Ccnl 3 novembre 2005 - area dirigenza medica e veterinaria

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OBBLIGO DI LEGGE ART. 27, CO. 1-BIS, DL 90/2014

“A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato

operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a

qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi di

copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi

(RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del

personale.”

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO

- Riguarda tutte le strutture sanitarie (pubbliche o private).

- Interessa tutto il personale medico che opera nell’ambito della struttura sanitaria (sia esso

strutturato, convenzionato o precario).

- Non riguarda le ipotesi di dolo o colpa grave (v. art. 3, co. 4, L. 189/2012 - legge Balduzzi).

- Può riguardare anche “misure analoghe” all’assicurazione (ad es. autoassicurazione oppure

sistema misto quale franchigia + assicurazione.

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In materia di copertura assicurativa dei dirigenti medici dipendenti del SSN, trovatuttora applicazione la normativa di cui all’art. 21 del Ccnl 3.11.2005 – areadirigenza medico-veterinaria – la quale dispone che “le aziende garantisconouna adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigentidella presente area - ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 Ccnl8.6.2000 - per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi,relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria,senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave”.

La richiamata disposizione ha carattere precettivo per le Aziende, le quali sonocontrattualmente tenute a farsi carico di tutti gli oneri connessi alla stipula dellapolizza assicurativa per rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti diterzi, esclusa l’ipotesi di copertura di ulteriori rischi (per dolo o colpa grave), laquale continua ad avere per i singoli medici natura facoltativa.

OBBLIGO CONTRATTUALE, ART. 21, CCNL 3 NOVEMBRE 2005

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IL PATROCINIO LEGALE (ART. 25 CCNL 8 GIUGNO 2000)

L’Azienda, oltre a garantire la copertura assicurativa, è tenuta a sostenere ogni onere di difesa dei propri dirigenti nei

procedimenti civili, penali e contabili, avviati loro carico.

LA DIFESA ASSUNTA DIRETTAMENTE DALL’AZIENDA (art. 25, comma 1)

“L’azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile,

contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi allo espletamento del servizio e allo adempimento deicompiti d’ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d’interesse, ogni onere di difesa fin dalla

apertura del procedimento e per ogni grado di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione

all’interessato per il relativo assenso”

IL DIFENSORE SCELTO DAL DIRIGENTE MEDICO (art. 25, comma 2)

“Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall’azienda o a supporto dellostesso: i relativi oneri saranno interamente a carico dell’interessato.

TUTTAVIA: Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite delle

tariffe applicate ai propri legali convenzionati. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, proscioltoda ogni addebito, non sia stato possibile fornire un legale da parte dell’azienda per presunto conflitto di interesse.

COSA SI INTENDE PER CONCLUSIONE FAVOREVOLE DEL PROCEDIMENTO?assoluzione ex art. 530 comma 1 c.p.p.., contenente la formula “Il fatto non sussiste”, “il fatto non costituisce reato oppure non

è previsto dalla legge come reato”, oppure “l’imputato non ha commesso il fatto”.

NON VALGONO: prescrizione o amnistia

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…….RC Medico convenzionato ASL / Medico dipendente di

struttura pubblica / Medico dipendente di struttura

privata / Medico libero professionista….

.......Responsabilità di equipe:orizzontale / verticale, culpa

in vigilando, in eligendo….

…….Responsabilità amministrativa….

…….Responsabilità disciplinare….

…….Responsabilità dirigenziale….