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1 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO A Cura di GIUSEPPE BUFFONE giudice del Tribunale di Milano, sezione IX civile I NDICE SESSIONE PAGINA 1) Giurisprudenza di Cassazione (e Consulta) 002 Arresti dal 2009 al 2014 2) Giurisprudenza di merito 014 Massime 2010 - 2014 RASSEGNA DI G IURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E MERITO 2009 2014

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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

                                                                                                                         A  Cura  di  

GIUSEPPE BUFFONE giudice del Tribunale di Milano,

sezione IX civile

INDICE

SESSIONE PAGINA

1) Giurisprudenza di Cassazione (e Consulta) 002 Arresti dal 2009 al 2014 2) Giurisprudenza di merito 014 Massime 2010 - 2014

 

RASSEGNA  DI    G  I  U  R  I  S  P  R  U  D  E  N  Z  A    

DI  LEGITTIMITÀ  E  MERITO  2009  -­‐  2014  

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GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE

E CONSULTA

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Giudizio di interdizione – Art. 418 c.c. – Rimessione degli atti al giudice tutelare per la apertura di una Amministrazione di Sostegno – Condizioni e presupposti

Cass.civ., sez. I, sentenza 22 aprile 2009 n. 9628 (Pres. Luccioli, rel. Panzani) Nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, a mente dell'art. 405 comma 5 n. 3 e 4 c.c., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole. Giudizio di interdizione – Parenti e affini da indicare nel ricorso ex art. 712 c.p.c. – Parti in senso tecnico-giuridico – Esclusione – Fonti di informazione

Cass. civ., sez. I, sentenza 22 aprile 2009 n. 9628 (Pres. Luccioli, rel. Panzani) Nell giudizio di interdizione o di inabilitazione i parenti e gli affini, che a norma dell'art. 712 c.p.c., devono essere indicati nel ricorso introduttivo, non hanno veste di parti in senso tecnico-giuridico, bensì svolgono funzioni consultive, essendo "fonti di informazioni" per il giudice; conseguentemente la mancata notifica del ricorso ad alcuni dei predetti, a seguito dell'omessa indicazione degli stessi nel ricorso, mentre non determina alcuna nullità del procedimento, qualora a tale omissione si sia ovviato nel corso dell'istruttoria, può costituire motivo di impugnazione soltanto quando la persistente omissione concerna un congiunto verosimilmente in grado di fornire al giudice informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente (Cass. 18.2.1982, n. 1023; Cass. 15.5.1989, n. 2218; Cass. 1.12.2000, n. 15346). Insegnanti di sostegno – Diritto dei disabili all'istruzione – Illegittimità costituzionale delle norme che pongono limiti alle ore di sostegno o all'assunzione degli insegnanti necessari

Corte cost., 22 febbraio 2010 n. 80 (Pres. Amirante, est. Saulle)

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente. (la Consulta motiva affermando che il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale. La fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso «misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d’istruzione». Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato per l’appunto ad adempiere alle «ineliminabili (anche

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sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno» a favore degli alunni diversamente abili. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le disposizioni impugnate si appalesano irragionevoli e sono, pertanto, illegittime nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero delle ore di insegnamento di sostegno, comportano automaticamente l’impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico) Amministrazione di Sostegno – Questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari ) - Non fondatezza - Potere del console di nominare un amministrazione di sostegno -

Corte cost., 18 febbraio 2010 n. 51 (Pres. De Siervo, est. Tesauro) La complessiva disciplina inserita dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, da un lato, garantisca all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall’altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull’amministrazione di sostegno, che l’ambito dei poteri dell’amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria» (sentenza, n. 440 del 2005). Ricostruito in tal modo il complesso normativo inscindibile, derivato dalle modifiche della citata legge n. 6 del 2004, deve ritenersi che l’ampia portata precettiva dell’art. 34, del d.P.R. n. 200 del 1967, oggi censurato, non risulta di ostacolo ad un’esegesi che tenga conto anche del mutato quadro normativo, il quale offre a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire. In questo senso la disposizione in esame, riconducendo al potere giurisdizionale del console, con clausola di chiusura, anche «le funzioni ed i poteri» – così testualmente, in materia di «assistenza pubblica e privata» – sembra consentire agevolmente, in virtù di un’interpretazione evolutiva, di comprendere fra le funzioni attribuite quelle relative ad un istituto più idoneo e flessibile quale l’amministrazione di sostegno (La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, in proposito precisato che rispetto agli istituti della tutela e della curatela l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, quanto piuttosto «alla maggiore idoneità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa» (Cass., sentenza n. 13584 del 12 giugno 2006). Amministrazione di Sostegno – giudice competente

Corte cost., 18 febbraio 2010 n. 51 (Pres. De Siervo, est. Tesauro)

La competenza a nominare l’amministratore di sostegno spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata ha la residenza

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Amministrazione di Sostegno – Presupposti per l’applicazione – Consenso del beneficiario – Non sussiste

Cass. civ., sez. I, sentenza 1 marzo 2010 n. 4866 (Pres. Luccioli, rel. Schirò) Chi è affetto da disturbi mentali ha la facoltà di ottenere l'amministrazione di sostegno al posto della più pesante misura dell'interdizione, nel rispetto dei principi introdotti dalla l. n. 6/04 diretta a limitare il meno possibile la capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente. Peraltro, non costituisce condizione necessaria per l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare Rimozione e sostituzione dell’amministratore di sostegno - Provvedimenti emessi dalla Corte di Appello in sede di reclamo ex art. 720-bis ultimo comma c.p.c. – Ricorribilità in Cassazione – Esclusione

Cass. Civ., sez. I, ordinanza 10 maggio 2011, n. 10187 (Pres. Salmé, Rel. Rordorf)

E' inammissibile il ricorso per cassazione, a norma dell’art. 720-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., avverso i provvedimenti emessi dalla corte d’appello, in sede di reclamo, in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, attesa la loro natura meramente ordinatoria e riferendosi la norma menzionata solo ai decreti di apertura o chiusura dell’amministrazione. Giudizio per l’apertura dell’amministrazione di sostegno – Morte del beneficiario – Cessazione della materia del contendere – Venir meno della necessità della pronuncia

Cass. Civ., sez. I, ordinanza 10 giugno 2011, n. 12737 (Pres. Luccioli, Rel. Felicetti)

Nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno, ed in analogia a quanto avviene nel giudizio d'interdizione, la morte dell'amministrando determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno la necessità della pronuncia; ne deriva che la sopravvenienza di tale evento, mentre è pendente il giudizio per cassazione, e la morte sia attestata, mediante produzione del relativo certificato, comporta la declaratoria d'inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza d'interesse. Designazione o nomina dell’amministratore di sostegno - Provvedimenti emessi dalla Corte di Appello in sede di reclamo ex art. 720-bis ultimo comma c.p.c. – Ricorribilità in Cassazione – Esclusione

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 23 giugno 2011, n. 13747 (Pres. Salmé, Rel. Macioce)

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno, trattandosi di un provvedimenti distinti, logicamente e tecnicamente, da quelli che dispongono l' amministrazione e che vengono emanati in applicazione dell'art. 384 c.c. (richiamato dal successivo art. 411, comma 1, c.c.), dovendo invero limitarsi la facoltà di ricorso, concessa dall'art. 720 bis, ultimo comma, c.p.c., ai decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l'apertura o la chiusura dell' amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze emesse in materia di interdizione ed inabilitazione, mentre tale facoltà non si estende ai provvedimenti a carattere gestorio.

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Scelta dell'amministratore di sostegno – Art. 408 c.c. - Ordine di preferenza – Esclusione – Interesse del beneficiario

Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 settembre 2011, n. 19596 (Pres. Luccioli, Rel. Ragonesi)

Giusta l'art. 408 c.c., il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell'amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata. Tale criterio assicura a chi deve decidere una ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore per assicurare al massimo la cura degli interessi della beneficiaria. Alla luce di ciò non può che conseguire che l'elenco delle persone indicate dall'art. 408 c.c. come quelle sulle quali dovrebbe, ove possibile, ricadere la scelta del giudice, non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione perché ciò contrasterebbe con l'ampio margine di discrezionalità nella scelta riconosciuta dalla legge al giudice di merito finalizzata esclusivamente agli interessi della beneficiaria. Ciò del resto trova conferma nell'ultimo comma dell'art. 408 c.c., laddove viene data al giudice tutelare la facoltà di scegliere, ove ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da quelle indicate dall'art. 408, comma 1, il che sta necessariamente a significare che l'indicazione delle persone predette non riveste un ordine preferenziale né un carattere esclusivo. Va aggiunto che quando il legislatore ha voluto determinare un ordine rigoroso di preferenze lo ha espressamente stabilito, come nel caso, ad esempio, dell'art. 433 c.c. che, nello stabilire quali sono le persone obbligate agli alimenti, precisa espressamente che le stesse sono obbligate nell'ordine di elencazione di modo che la precedente esclude la successiva Amministrazione di sostegno - Interdizione – Differenze – Criterio qualitativo e non quantitativo – Sussiste

Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 ottobre 2011 n. 22332 (Pres. Vitrone, res. Salmé)

In materia di distinzione tra amministrazione di sostegno e interdizione, il criterio fondamentale che deve guidare la scelta del giudice va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad "un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti... corrisponderà l’amministrazione di sostegno" mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta "di gestire un' attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno". Come ulteriore criterio che può aggiungersi ma non sostituire il criterio principale il giudice può considerare "anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie". Amministrazione di sostegno - Interdizione – Differenze – Valutazione del Giudice Tutelare

Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 ottobre 2011 n. 22332 (Pres. Vitrone, res. Salmé)

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L'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, art. 3 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali la interdizione e la inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilita di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. Natura del Giudizio – Contenzioso o di Volontaria giurisdizione – Elemento discretivo – Posizione delle parti – Esclusione – Carattere decisorio del provvedimento – Sussiste – Conseguente necessità della difesa tecnica – Sussiste – Rilievi sull’amministrazione di sostegno

Cass. Civ., sez. I, 7 dicembre 2011 n. 26365 (Pres. Luccioli, est. De Chiara)

E’ il carattere decisorio del provvedimento del giudice, ossia la sua incidenza su diritti soggettivi o status con l'efficacia propria del giudicato, che conferisce carattere contenzioso - piuttosto che volontario - al relativo giudizio. Il carattere decisorio del provvedimento del giudice, attribuendo al relativo procedimento camerale natura contenziosa anziché volontaria, comporta l'applicazione della regola della necessità della difesa tecnica, come per tutti gli altri giudizi contenziosi regolati secondo il rito ordinario. Va precisato che la tesi qui sostenuta non si pone in contrasto con le considerazioni svolte dalla Suprema Corte nella sentenza n. 25366 del 2006 riguar-dante l'onere del patrocinio nei procedimenti in materia di amministrazione di sostegno. In particolare non vi è contrasto con l'affermazione che il discrimine fra necessità e facoltà del patrocinio non può essere indi-viduato nel carattere contenzioso o volontario del pro-cedimento: tale affermazione, invero, è fatta in quel precedente solo nel senso che la necessità del patrocinio può sussistere anche in procedimenti volontari, non già per negare detta necessità nei procedimenti contenziosi .

Amministrazione di Sostegno – Competenza territoriale – Sopravvenienze – Nuova residenza abituale effettiva del beneficiario – Cambio della competenza – Sussiste

Cass. Civ., sez. VI, sentenza 7 maggio 2012 n. 6880 (Pres. Salmè, rel. Campanile)

L’ipotesi del mutamento della residenza o del domicilio del beneficiario deve esaminarsi alla luce della natura contingente dei provvedimenti assunti dal giudice tutelare, normalmente adottati in base alla clausola “rebus sic stantibus” e quindi, come espressamente prevede l’art. 407, comma 4, c.c., suscettibili di modificazione o modifica, anche d’ufficio, in ogni tempo. Ne consegue che anche nell’ambito dell’esercizio di tali poteri il giudice tutelare deve, specialmente nei casi in cui si verifichino contrasti tra l’amministratore e il beneficiario, tenere conto

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dell’interesse, dei bisogni e delle richieste del secondo (artt. 410 e 411 c.c.): l’esigenza di interloquire con il beneficiario stesso verrebbe ad essere gravemente frustrata dalla sua permanenza in località estranea al circondario del Tribunale. Né rileva il principio della perpetuatio iurisdictionis: in materia di volontaria giurisdizione, rileva la competenza del giudice nel momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze. Fra le stesse non può non concludersi lo stesso mutamento (da intendersi in senso effettivo, a prescindere dalle risultanze anagrafiche) di residenza o domicilio del beneficiario, che evidentemente, così come costituisce il presupposto della competenza territoriale in relazione alla nomina di amministratore di sostegno, deve presiedere, sulla base delle circostanze sopravvenute, per quanto attiene ai provvedimenti successivi da adottarsi nell’ambito dell’amministrazione di sostegno. Né assume rilievo il carattere unitario della procedura: la stessa ipotesi disciplinata dall’art. 343, comma 2, c.c. dimostra come una procedura già “aperta” sulla base della competenza sussistente al momento della domanda, possa essere trasferita, senza che ciò implichi soluzione di continuità (come pure è stato sostenuto, postulandosi la revoca dell’amministrazione e l’apertura di un’altra fuori dalle ipotesi disciplinate dall’art. 413 c.c.) in altro circondario.

Tutela – Poteri del tutore – Azione di revocazione – Necessità dell'autorizzazione – Sussiste

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 15 giugno 2012 n. 9915 (Pres. Goldoni, rel. Petitti)

L'azione di revocazione rientra tra le azioni personali, quale rimedio posto a tutela di interessi di natura preminentemente morale. Un tale potere non pare poter rientrare tra quelli conferiti genericamente in forza di procura generale, mentre rientra sicuramente, ex art. 374, primo comma, n.5, cod. civ., tra quelli del tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare.

Amministrazione di sostegno - Dissenso del beneficiario - efficacia paralizzante ai fini dell’attivazione della misura della misura - Esclusione

Cass. Civ., sez. I, sentenza 25 ottobre 2012 n. 18320 (Pres. Luccioli, rel. Lamorgese)

La valutazione della congruità e conformità del contenuto dell’amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario appartiene all’apprezzamento del giudice di merito, il quale deve tenere conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dell’interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l’interessato, nonché di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (v. Cass. n. 13584/2006, 22332/2011; nel senso che l’ambito dei poteri dell’amministratore debba puntualmente correlarsi alle caratteristiche del caso concreto, v. Corte cost. n. 440/2005). Inoltre non costituisce condizione necessaria per l’applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto o accettato il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare (v. Cass. n. 4866/2010; anche secondo Corte cost. n. 4/2007, gli artt. 407 e 410 c.c. non attribuiscono al dissenso del beneficiario una efficacia paralizzante ai fini dell’attivazione della misura dell’amministrazione di sostegno).

Amministrazione di sostegno – A tempo indeterminato – Compatibilità con la Convenzione di New York sulla tutela dei disabili – Sussiste

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Cass. Civ., sez. I, sentenza 25 ottobre 2012 n. 18320 (Pres. Luccioli, rel. Lamorgese)

Dove l'amministrazione di sostegno sia apposta a tempo indeterminato, per le esigenze del beneficiario, non è ravvisabile alcuna violazione della Convenzione di New York nella parte che concerne l’obbligo degli Stati aderenti di assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica siano proporzionate al grado in cui esse incidono sui diritti e sugli interessi delle persone con disabilità, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità indipendente ed imparziale (artt. 1 e 12).

Art. 720-bis c.p.c. - Ambito di applicazione – Provvedimenti a carattere decisorio

Cass. Civ., sez. I, sentenza 25 ottobre 2012 n. 18320 (Pres. Luccioli, rel. Lamorgese)

L’interpretazione sistematica dell’art. 720 bis c.p.c. conduce a riferire la previsione, in esso contenuta, del ricorso per cassazione ai soli decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l’apertura o la censura dell’amministrazione, e non anche ai provvedimenti - distinti logicamente e tecnicamente dai primi - a carattere tipicamente gestorio o amministrativo, quale è quello che dispone la nomina ovvero la rimozione e la sostituzione dell’amministratore di sostegno (v. Cass. n. 10187 e 13747 del 2011). Trattasi, invero, di provvedimenti insuscettibili di passare in cosa giudicata - in quanto sempre revocabili o modificabili per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione - nei confronti dei quali la norma generale dell’art. 111 Cost. esclude, così come per ogni provvedimento non assimilabile alle sentenze, il ricorso in Cassazione.

Amministrazione di sostegno – Sussidiarietà – Istituzione solo là dove il soggetto debole non sia in grado di provvedere a sé stesso, eventualmente con gli strumenti del mandato e della rappresentanza – Sussiste

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 2 ottobre 2012 n. 16770 (Pres. Fioretti, rel. Dogliotti)

La ratio dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, volta a salvaguardare, per quanto possibile l'autodeterminazione del soggetto e la tutela della sua dignità, nonché ad impedire interventi invasivi della sua vita e la sua attività determina l'esclusione dell'amministrazione di sostegno ove l'individuo possa provvedere in modo autonomo alla tutela della sua persona e del suo patrimonio: ciò ovviamente anche in caso di avanzata età del soggetto eventualmente facendosi aiutare da persone di maggiore competenza con gli strumenti del mandato e della rappresentanza.

Amministrazione di Sostegno – Nomina dell'amministratore in previsione della futura incapacità – Ricorso proposto dalla persona che si trovi in piena capacità, in vista dello stato futuro di incapacità - Designazione “De Futuro” - Attualità dello stato di incapacità – Necessità – Sussiste

Cass. Civ., sez. VI, sentenza 20 dicembre 2012 n. 23707 (Pres. Luccioli, rel. Cultrera)

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Al fine della nomina dell'amministratore di sostegno designato con scrittura privata in previsione della futura incapacità, è necessaria la sussistenza della condizione attuale della incapacità della designante, requisito che consente l'attivazione della procedura e l'ingresso dell'istituto. Designato in vista di una probabile futura incapacità o infermità, l'amministratore di sostegno va dunque nominato dal giudice nella persona indicata nell'atto, a meno di motivate gravi ragioni ostative, ma se e quando tale condizione si sarà verificata.

Amministrazione di Sostegno – Nomina dell'amministratore in previsione della futura incapacità – Ricorso proposto dalla persona che si trovi in piena capacità, in vista dello stato futuro di incapacità - Designazione “De Futuro” - Introduzione di Direttive Anticipate di Trattamento terapeutico (DAP) – Art. 408 c.c. - Effetti

Cass. Civ., sez. VI, sentenza 20 dicembre 2012 n. 23707 (Pres. Luccioli, rel. Cultrera)

Le direttive anticipate di trattamento terapeutico sono espressione dell'autodeterminazione della persona, in cui si esplica e si realizza il rispetto della dignità umana. Pertanto, l'atto ex art. 408 c.c., con cui il soggetto indica al suo futuro amministratore di sostegno le scelte terapeutiche che dovranno essere compiute nel suo interesse: 1. vincolano l'amministratore di sostegno, seppur i suoi poteri non sono prestabiliti ma fissati dal giudice tutelare nell'esercizio del suo potere decisionale, nel perseguire la finalità della “cura” necessaria a garantire la protezione del beneficiario e nell'attuarne le “aspirazioni”, prestando il consenso o il dissenso informato agli atti di cura che impongono trattamenti sanitari; 2. orientano l'intervento sanitario; 3. impongono la delibazione da parte del giudice, segnatamente nell'attribuzione dei poteri da assegnare all'amministratore di sostegno

Contratti e Obbligazioni Annullamento del contratto per stato di incapacità – Sindacato – Limiti Cass. Civ., sez. II, sentenza 24 gennaio 2013 n. 1745 (Pres. Oddo, rel. Carrato) Qualora sia proposta domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale, l'indagine relativa alla sussistenza dello stato di incapacità del soggetto che abbia stipulato il contratto ed alla malafede di colui che contrae con l'incapace di intendere e di volere si risolve in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito, sottratto al sindacato del giudice di legittimità ove congruamente e logicamente motivato. Cass. Civ., sez. VI-I, 17 aprile 2013 n. 9389 (Pres. Salmé, rel. Campanile) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - COMPETENZA TERRITORIALE – SOPRAVVENUTO MUTAMENTO DELLA RESIDENZA ABITUALE DEL BENEFICIARIO – TRASFERIMENTO DEL PROCEDIMENTO PRESSO IL GIUDICE TUTELARE COMPETENTE IN RAGIONE DELLA NUOVA DIMORA DEL BENEFICIARIO – SUSSISTE – PREVALENZA DELLA RESIDENZA ANAGRAFICA – ESCLUSIONE (artt. 343, 410, 411 c.c.) In materia di volontaria giurisdizione rileva la competenza del giudice al momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze. Fra le stesse non può non includersi lo stesso mutamento (da intendersi in senso effettivo, a

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prescindere dalle risultanze anagrafiche) di residenza o di domicilio del beneficiario, che evidentemente, cosi come costituisce il presupposto della competenza territoriale in relazione alla nomina dell'amministratore di sostegno, deve presiedere, sulla base delle circostanze sopravvenute, per quanto attiene ai provvedimenti successivi da adottarsi nell'ambito dell'amministrazione di sostegno. D'altra parte, nella convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 per la protezione internazionale degli adulti “vulnerables” si fa riferimento al concetto di "residenza abituale", comunemente interpretato nel senso della necessita di individuare un foro maggiormente idoneo a tutelare l'interesse dell'adulto incapace. Ne assume rilievo il carattere unitario della procedura: la stessa ipotesi disciplinata dall'art. 343, comma 2, c.c. dimostra come una procedura già "aperta" sulla base della competenza sussistente al momento della domanda, possa essere trasferita in altro circondario. Misure di protezione delle persone prive di autonomia Amministrazione di sostegno – Competenza territoriale – Residenza e/o domicilio – Ricovero presso struttura protetta – Idoneità a fondare la competenza – Requisiti Cass. Civ., sez. I, ordinanza 3 maggio 2013 n. 10374 (Pres., rel. Salmé) L'art. 404 cc.. prevede che la competenza per territorio per la nomina dell'amministratore di sostegno spetta al giudice tutelare del luogo in cui la persona interessata abbia la residenza o il domicilio. Per radicare la competenza, stante l'alternatività del suddetto criterio, è sufficiente la prova che in un determinato luogo l'interessato abbia il domicilio o la residenza e che, mentre a norma dell'art. 43 c.c. E dell'art. 15 del d.P.R. n. 221/1989 – a tenore del quale ove non sia stato dichiarato il trasferimento in altro Comune della dimora abituale, debba provvedersi di ufficio e cioè sulla base dell'accertamento di tale fatto obbiettivo – la residenza fa riferimento al dato, non meramente obbiettivo ma anche soggettivo, del volontario stabilimento in un determinato luogo della sede principale dei propri affari e interessi (Nel caso di specie, in ipotesi di paziente affetto da patologia psichiatrica, la Corte di Cassazione ha escluso che il ricovero del soggetto in struttura di cura valesse a radicare quivi la competenza territoriale, rispetto al Comune di residenza, in difetto dell'abitualità della dimora presso la struttura protetta e della manifestazione di volontà di risiedere presso la stessa) Cass. Civ., sez. I, sentenza 5 giugno 2013 n. 14190 (Pres. Luccioli, Rel. Sangiorgio) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – PROCEDIMENTO UNILATERALE – PARTI NECESSARIE – ESCLUSIONE – NECESSARIA PARTECIPAZIONE ESCLUSIVAMENTE DEL BENEFICIARIO – LITISCONSORZIO NECESSARIO CON I PARENTI – ESCLUSIONE (artt. 713, 720-bis c.p.c.) Nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione, e non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al Tribunale. L'art. 713 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 720-bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento, come correttamente posto in rilievo dalla Corte territoriale, al ricorrente, al beneficiario dell'amministrazione di sostegno e alle altre persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare.

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Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 luglio 2013 n. 18171 (Pres. Luccioli, rel. Acierno) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – INTERDIZIONE – DECISIONE DEL GIUDICE – INTERDIZIONE – COMPLESSITÀ DELLE DECISIONI E CONSISTENZA DEL PATRIMONIO (artt. 404, 414 c.p.c.) Non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo (nella specie, ultranovantacinquenne), valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie). Cass. Pen., sez. VI, sentenza 23 settembre 2013 n. 39217 (Pres. Milo, rel. Paoloni) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – TRASFERIMENTO DELLA PERSONA BENEFICIARIA IN ALTRO LUOGO, SENZA AUTORIZZAZIONE DEL G.T. – REATO EX ART. 650 C.P. – NON SUSSISTE (art. 650 c.p.) La persona beneficiaria, in assenza di espressa previsione contenuta nel decreto ex art. 404 c.c., conserva la facoltà di scegliere il luogo in cui vivere e dove trasferirsi Cass. Pen., sez. VI, sentenza 23 settembre 2013 n. 39217 (Pres. Milo, rel. Paoloni) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – INTERDIZIONE – DIFFERENZE – INCAPACITÀ TOTALE DI PROVVEDERE AI PROPRI INTERESSI (artt. 404, 414 c.c.) La persona beneficiaria non è considerata dal legislatore incapace di intendere e di volere, essendo estranea in linea di principio all'istituto dell'amministrazione di sostegno specifiche situazioni di infermità mentale che rendano la persona totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, sì da porla in condizione di essere interdetta o inabilitata ai sensi degli artt. 414 e 415 c.c. Cass. Civ., sez. I, 4 febbraio 2014 n. 2364 (Pres. Di Palma, rel. Acierno) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – REQUISITI – REQUISITO OGGETTIVO E REQUISITO SOGGETTIVO (art. 404 c.c.) L'art. 404 cod. civ., introdotto dalla legge n. 6 del 2004, prevede che "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio". Tale misura protettiva si compone di un duplice accertamento rimesso al giudice del merito (Cass. 2006/13584; Cass. 2009/9628; Cass. 2010/4866; Cass. 2011/22332), il primo concernente la sussistenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica (requisito soggettivo) e il secondo riguardante l'incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi (requisito oggettivo). Cass. Civ., sez. I, 4 febbraio 2014 n. 2364 (Pres. Di Palma, rel. Acierno) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – CONTRASTO ENDOFAMILIARE – NOMINA DI UN TERZO - SUSSISTE (art. 404 c.c.)

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In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, il clima di contrasto endofamiliare giustifica l'opzione per un terzo estraneo.

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GIURISPRUDENZA DI MERITO

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Apertura dell’amministrazione di sostegno – Strumentale a fini diversi da quelli di protezione del beneficiario – Rigetto del ricorso Trib. Modena, decreto 2 febbraio 2009 Ancorché il soggetto si trovi nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, può comunque rigettarsi il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno ove le addotte esigenze di assistenza siano comunque esaurientemente soddisfatte già all'interno del contesto familiare. Ciò, soprattutto, qualora emerga che la domanda non sia stata proposta tanto per i fini propri della l. n. 6 del 2004 (tutela del beneficiario), quanto piuttosto allo scopo di regolamentare tra i familiari medesimi gli aspetti economici dell'assistenza stessa (In applicazione del principio di cui in massima, il Giudice Tutelare ha rigettato la domanda, altresì condannando il ricorrente alle spese). Decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione di sostegno – Trascrittibilità - Per la parte in cui, inibisce al soggetto amministrato il compimento di atti di disposizione di un proprio immobile Corte App. Roma, decreto 4 febbraio 2009 È trascrivibile nei registri immobiliari il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione di sostegno provvisoria che, e per la parte in cui, inibisce al soggetto amministrato il compimento di atti di disposizione di un proprio immobile (Accoglie reclamo ex art. 113-ter, comma 3, disp. att. c.c.). Diritto alla salute – Conferimento all’amministratore dell’incarico di prestare il consenso alle cure – Sussiste – Dissenso alle cure – Non sussiste - Condizioni Trib. Genova decreto 6 marzo 2009 In materia di diritto alla salute è certamente possibile incaricare l'amministratore di sostegno della rappresentanza dell'amministrato nell'esprimere il "consenso informato", inteso come consenso espresso rispetto a scelte terapeutiche previa assunzione delle adeguate informazioni sui relativi costi e benefici; non è, invece, possibile incaricare l'amministratore di esprimere, comunque e in ogni caso, un "dissenso" al trattamento terapeutico sulla base di una precedente scelta del tutto personale del titolare del diritto di anteporre il proprio convincimento religioso al bene della vita. Amministrazione di sostegno – Proposizione della domanda di separazione/divorzio – Nomina di un curatore speciale – Esclusione – Valutazione in concreto della sussistenza di un conflitto di interessi – Possibilità (in assenza di conflitto) di conferire all’amministratore il potere di presentare il ricorso Trib. Roma, sez. I-bis, decreto 10 marzo 2009 La esigenza della nomina di un “curatore speciale” dell’incapace, legittimato ad agire per la proposizione del ricorso per separazione personale/ divorzio dei coniugi, è fondata sull’assiomatica prospettazione di un potenziale conflitto di interessi tra Tutore ed incapace in ordine all’esercizio dei diritti cd. personalissimi, ipotesi che non è dato riscontrare sempre e comunque nella realtà: se, infatti, la nomina del curatore speciale appare indispensabile nel caso in cui l’Ufficio di Tutore sia rivestito dal coniuge non incapace, non altrettanto sembra doversi

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ritenere nel caso in cui detto Ufficio sia stato conferito a soggetto estraneo alla famiglia o comunque al rapporto di coniugio (dalla norma in esame non è dato pertanto rivenire una presunzione legale assoluta di conflitto di interessi: né peraltro è dato rinvenire un plausibile supporto ad altre ipotesi legali di astratta inidoneità del Tutore al compimento di tale atto, tali da richiedere necessariamente la nomina di un curatore speciale). Ne consegue che -conformemente alla richiamata interpretazione evolutiva- bene potrebbe in buona sostanza l’Amministratore di sostegno [che non sia coniuge dell’incapace] svolgere in parte qua la medesima funzione del curatore speciale che l’art. 4 comma 5 legge n. 898/1970 prevede sia nominato nel giudizio di divorzio all’interdetto. Amministrazione di sostegno – Presupposto della attualità della situazione di infermità psichica o fisica - Sussiste Trib. Roma, decreto 3 aprile 2009 L'apertura dell' amministrazione di sostegno ha come presupposto l'attualità della situazione di infermità psichica o fisica di provvedere ai propri interessi. Amministrazione di sostegno – Presupposto della attualità della situazione di infermità - Sussiste Trib. Firenze, decreto 8 aprile 2009 L'apertura dell' amministrazione di sostegno ha come presupposto l'attualità della situazione di infermità psichica o fisica di provvedere ai propri interessi. Amministrazione di sostegno – Proporzionalità e revisionabilità della misura di protezione Trib. Catanzaro, sez. I, decreto 9 aprile 2009 Il provvedimento con il quale si dispone l' amministrazione di sostegno deve essere improntato ai principi di proporzionalità, di temporaneità e di revisionabilità. Amministrazione di sostegno – Nomina dell’amministratore – Convivente more uxorio - Sussiste Trib. Messina, decreto 27 aprile 2009 Nella scelta dell'amministratore di sostegno è da preferire il convivente "more uxorio" essendo primaria la funzione di cura della persona. Designazione di un amministratore di sostegno per l’attuazione delle scelte ora per allora – Apertura dell’amministrazione di sostegno – Prima dell’attualità dello stato di incapacità preveduto – Inammissibilità Trib. Pistoia, decreto 8 giugno 2009 Al fine della nomina dell'amministratore di sostegno occorre l’attualità del requisito rappresentato dall'impossibilità del beneficiario di provvedere ai propri interessi, non essendo possibile anticipare l’emanazione del decreto di nomina affinché produca effetti successivamente in caso di sopravvenuta incapacità di autodeterminazione del beneficiario.

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Amministrazione di sostegno – Finalizzata alla impugnativa di provvedimenti amministrativi - Sussiste Trib. Modena, decreto 6 agosto 2009 L' Amministrazione di sostegno può avere ad oggetto il compimento, nell'interesse del beneficiario altrimenti impossibilitato a causa della patologia dalla quale è affetto, di atti volti ad impugnare i provvedimenti amministrativi di allontanamento e/o espulsione dal territorio dello Stato italiano adottati nei suoi confronti. Istituzione dell’amministrazione di sostegno – Su domanda dei Servizi Sociali – Con finalità assistenziali o esplorative – Inammissibilità Trib. Modena, decreto 6 agosto 2009 L' Amministrazione di sostegno non deve essere strumentalizzata dai servizi sociali e/o di salute mentale che, in difetto dei relativi presupposti, volessero in tal modo ottenere l'esonero dalle attività di assistenza cui sono istituzionalmente deputati. Conseguentemente, all'amministratore di sostegno può essere demandato l'incarico - esplorativo - di valutare se le condizioni del beneficiario siano realmente tali da giustificare una stabile a.d.s., oppure se, in mancanza di particolari esigenze patrimoniali e della persona, le relative problematiche possano invece trovare organica e naturale gestione da parte dei predetti pubblici organismi, senza necessità di imporre limitazioni della capacità d'agire dell'interessato. Istituzione dell’amministrazione di sostegno – In favore del soggetto affetto dalla sindrome di Down - Sussiste Trib. Lamezia Terme, sez. civ., decreto 30 settembre 2009 Sebbene le menomazioni connesse alla sindrome di Down appaiano totali e permanenti, è congruo e adeguato il ricorso all' amministrazione di sostegno in quanto strumento duttile e capace di non incidere i diritti fondamentali della persona in modo sproporzionato (Stesse conclusioni per Trib. Varese, decreto 6 ottobre 2009: La persona fisica portatrice della sindrome di Down per il mondo del diritto, non è un "malato" ma una persona diversamente abile. Ed, allora, è una persona che non va trattata come soggetto da curare ma come soggetto da aiutare (per esempio attraverso l' amministrazione di sostegno ), ove la diversità si frapponga al completo e sano fruire dei diritti che l'ordinamento riconosce. Pertanto, suddetta persona fisica ha diritto di sposarsi civilmente). Amministrazione di sostegno – Riferimento alla convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia per effetto degli art. 1 e 2 l. 3 marzo 2009 n. 18 – Proporzionalità e adeguatezza della misura di protezione Tribunale di Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 6 ottobre 2009 In tema di amministrazione di sostegno, quanto alle concrete modalità "operative" dell'amministratore, deve farsi riferimento alla convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia per effetto degli art. 1 e 2 l. 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) "l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte" (collocati nel novero dei "principi generali", v.

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art. 3 della convenzione). La convenzione, all'art. 12 ("uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: "Gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di un'autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario". Tutte le norme a tutela dell'incapace, da intendere come persona diversamente abile, (art. 1, comma II, Conv. New York: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali) devono essere improntate ai seguenti principi:1) la misura deve essere proporzionata ed adatta alle condizioni della persona; 2) la misura deve essere applicata per il più breve tempo possibile. Amministrazione di sostegno – Diritti fondamentali – Diritto al matrimonio – Sussiste – Sindrome di Down Tribunale di Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 6 ottobre 2009 La persona fisica portatrice della sindrome di Down per il mondo del diritto, non è un "malato" ma una persona diversamente abile. Ed, allora, è una persona che non va trattata come soggetto da curare ma come soggetto da aiutare (per esempio attraverso l' amministrazione di sostegno ), ove la diversità si frapponga al completo e sano fruire dei diritti che l'ordinamento riconosce. Pertanto, suddetta persona fisica ha diritto di sposarsi civilmente. Amministrazione e interdizione – Differenze – “Spazi minimi” di autodeterminazione Trib. Trani, decreto 28 ottobre 2009 n. 953 La differenza tra l'interdizione e l' amministrazione di sostegno consiste nel fatto che quest'ultimo istituto ha la finalità di mantenere al soggetto, pur totalmente privo della capacità di intendere e volere e quindi di autonomia, un minimo spazio di "capacità di agire", mentre l'interdizione, in presenza del presupposto di incapacità totale per infermità di mente, deve adottarsi nei casi in cui per le condizioni psichiche, fisiche e di vita di relazione del soggetto totalmente incapace non si ravvisino oggettivamente nemmeno "spazi minimi" di autodeterminazione e si imponga una permanente e completa sostituzione dell'amministratore anche nell'assolvimento dei più banali atti di vita quotidiana, non essendo realizzabile in tali condizioni una possibilità di qualsiasi diversificata autonomia del soggetto e un qualsiasi suo coinvolgimento nel progetto di sostegno teso a garantirgli condizioni esistenziali meno gravose. Amministrazione di sostegno – Idoneità ad assicurare il diritto all'autodeterminazione del beneficiario "de presenti ac de futuro" Trib. Cassino, decreto 12 novembre 2009 Ad un soggetto gravemente disabile perché colpito da notevole trauma cranico-encefalico ed affetto da psicosi paranoide e lieve ritardo mentale, nonché sotto costante controllo farmacologico, con scarsa capacità di astrazione, non pienamente consapevole del significato e degli effetti dei vari avvenimenti, con scarse risorse cognitive, incapace di interpretare e di valutare la realtà, ma, al tempo stesso, nell'ambito dei controlli medici e dell'esame giudiziale, capace di dare compiute e non balzane o cervellotiche risposte sulla sua situazione familiare, e capace, altresì, di un eloquio povero di contenuti, ma con nessi associativi sufficientemente

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validi dovuti ad un, sia pur assai mediocre, senso logico, capace di riconoscere il conio ed il valore della moneta, deve essere applicata, a sua integrale ed esaustiva tutela, l’a.d.s., e non l’interdizione o l’inabilitazione: la prima sarebbe una misura eccessiva che finirebbe per comprimere od annullare alcuni tra i diritti fondamentali della persona; la seconda svolgerebbe una funzione assai limitata e settoriale e sarebbe inefficace in situazioni complesse come quella de qua. L’a.d.s., invece, servirebbe a tutelare pienamente, e solo ove necessario, gli interessi materiali e spirituali dell'incapace, assicurando il suo diritto all'autodeterminazione "de presenti ac de futuro", e agevolando con ogni probabilità un’eventuale evoluzione favorevole delle sue condizioni psicofisiche; l’amministratore di sostegno , più di ogni altro, può, invero, cogliere e soddisfare i bisogni e le aspirazioni del beneficiario, tenendolo, tra l’altro, costantemente informato sugli atti e negozi da compiere. Amministrazione di sostegno – Interdizione – Criteri distintivi ai fini della applicabilità in concreto dell’uno o dell’altro istituto Tribunale di Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 17 novembre 2009 L’amministrazione di sostegno può, in concreto, essere esclusa: a) in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni; b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell’incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno; c) per la inadeguatezza in concreto dell’amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede Amministrazione di sostegno – Differenze rispetto alla interdizione e alla inabilitazione – Idoneità ad offrire adeguata protezione in assenza di eccessiva limitazione della capacità Trib. Cassino, decreto 1 dicembre 2009 Per le sue caratteristiche ontologiche, strutturali, procedurali ed operative, per la sua duttilità e flessibilità, ed, infine, per la sua concreta rispondenza alle esigenze economiche, personali ed esistenziali del disabile, l’a.d.s. è assai più indicata dell'interdizione e dell'inabilitazione a tutelare il disabile dotato di una, seppur assai ridotta, capacità di intendere e di volere, cogliendone e soddisfacendone bisogni, esigenze ed aspirazioni, ed evitando, se del caso, che moventi non affettivi, né oblativi, ma di mera indole venale abbiano ad invogliare la richiesta di istituti e regimi come l’interdizione e l’inabilitazione. Amministrazione di sostegno – In funzione della sostituzione del beneficiario nella prestazione del consenso informato – Sussiste Trib. Palermo, decreto 9 dicembre 2009 Qualora persona incapace di intendere necessiti di intervento chirurgico ritenuto vitale, ma non sia in grado di esprimerlo, il giudice tutelare, su indicazione dei sanitari provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno affinché esprima detta volontà nell'interesse del beneficiario,

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anche in relazione alle ulteriori ordinarie attività di natura sanitarie che si dovessero rendere necessarie per salvaguardarne la salute, il tutto previa informazione al giudice tutelare. Amministrazione di sostegno – Amministratore di sostegno – Qualifica di Pubblico Ufficiale - Sussiste Trib. La Spezia, sez. penale, sentenza 25 gennaio 2010 n. 3 La figura dell'amministratore di sostegno riveste la qualità di pubblico ufficiale. L'art. 357 c.p. ricollega esplicitamente la qualifica di pubblico ufficiale non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la p.a., ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente considerata. Le potestà che l'ordinamento attribuisce all'amministratore di sostegno consistono proprio in un complesso di poteri-doveri ricondotti alla funzione che egli è tenuto a esercitare nell'interesse della persona assistita. I poteri certificativi dell'amministratore di sostegno , propri di ogni pubblico ufficiale, si rinvengono poi negli atti che la legge gli impone di redigere per dar conto della corretta amministrazione dei beni al giudice tutelare. Amministrazione di sostegno – Amministratore di sostegno – Qualifica di Pubblico Ufficiale – Sussiste – Reati proprio contestabili all’amministratore di sostegno - Sussiste Trib. La Spezia, sez. penale, sentenza 25 gennaio 2010 n. 3 L'amministratore di sostegno (figura introdotta dalla l. 9 gennaio 2004 n. 6) riveste la qualità di pubblico ufficiale, in considerazione della sua potestà certificativa nella redazione dei rendiconti periodici al giudice tutelare (vedasi art. 405, comma 4, n. 6, c.c.). (Fattispecie in tema di peculato). Amministrazione di sostegno – condizioni per l’applicazione – indicazione della persona da nominare – indicazione dei compiti da assegnare – Esclusione – Intervento officioso del Giudice Tribunale di Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 10 marzo 2010 Non costituisce condizione necessaria per l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare. Né costituisce condizione necessaria per l’applicazione della misura dell’amministratore di sostegno, la circostanza che siano stati indicati i compiti da assegnare all’amministratore. Infatti, ai sensi dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, è il giudice tutelare che, nel proprio decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, indica l'oggetto dell'incarico, gli atti che lo stesso amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore, fermo restando che nell'applicazione della misura deve aversi riguardo alle esigenze del beneficiario stesso, alla cui cura e ai cui interessi deve essere esclusivamente orientata la scelta dell'amministratore di sostegno (art. 408, comma 1, c.c., su cui cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 1 marzo 2010, n. 4866). Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest’ultimo, l’amministratore informa il giudice tutelare per l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari" (v. già cit., Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584). Interdizione – Procedimento per dichiarazione – Esame dell’interdicendo – Non necessarietà in ipotesi determinate.

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Tribunale di Foggia, 11 marzo 2010 E’ superflua la nuova audizione dell’interdicendo già esaminato dal giudice tutelare in sede di procedura di amministrazione di sostegno (Fattispecie relativa a procedura d’interdizione promossa dal P.M. cui il giudice tutelare, dopo l’audizione dell’infermo, aveva trasmesso gli atti in conseguenza del rigetto della domanda di nomina di un amministratore di sostegno per ritenuta inidoneità dell’invocata misura di protezione). (Massima e provvedimento tratti dal sito: www.ilcaso.it). Amministrazione di sostegno – Presupposti per l’apertura del procedimento – Condizione di semplice disagio sociale – Insufficienza. Tribunale Mantova, 18 marzo 2010 Non può ammettersi una riduzione della capacità di agire dell'interessato dell'entità che conseguirebbe all'accoglimento della richiesta di apertura del procedimento di amministrazione di sostegno nel caso in cui le problematiche accusate dal beneficiario siano semplicemente di natura comportamentale e manifestino più che altro una condizione di disagio sociale, senza incidere sulla sua capacità di intendere e volere e di autodeterminarsi. (Massima e provvedimento tratti dal sito: www.ilcaso.it). Giudizio di interdizione – Opportunità di applicare l’amministrazione di sostegno – Definizione del giudizio mediante sentenza – Necessità. Tribunale di Mantova, 15 aprile 2010 Ove nel corso del giudizio d’interdizione appaia opportuno applicare l’amministrazione di sostegno secondo quanto previsto dall’art. 418 codice civile, in difetto di indicazioni di carattere formale, deve ritenersi che tale giudizio debba essere definito con sentenza mentre, con separato provvedimento, vada disposta la trasmissione degli atti del fascicolo al giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno. (Massima e provvedimento tratti dal sito: www.ilcaso.it). Conferimento all'amministratore di sostegno del potere di rappresentanza per atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Venir meno della capacità di agire per il beneficiario - Sussiste - Processi pendenti - Interruzione - Necessità – Sussiste Trib. Verona, ordinanza 22 aprile 2010 Quando all'amministratore di sostegno vengano conferiti i poteri di rappresentanza per tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione , il beneficiario perde il libero esercizio dei diritti necessario per la sussistenza della capacità di stare in giudizio, sicché vanno dichiarati interrotti i processi nei quali questi sia parte Disagi sociali - Amministrazione di sostegno - Applicabilità Tribunale di Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 26 maggio 2010

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L'istituto dell'amministrazione di sostegno va inteso estensivamente, e non in senso rigidamente medicalistico cosicché concetto di persone "prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana" non va inteso solo in senso fisico-statico ma anche giuridico-dinamico, nel senso che versa in tali condizioni non solo il soggetto fisicamente impedito o psicologicamente disturbato ma anche quello che per una ragione non necessariamente patologica non è nella condizione di assumere nel proprio interesse scelte di carattere esistenziale. Come accade per i soggetti deboli perché portatori di un disagio sociale il quale può riguardare l'identità nei suoi tre aspetti principali: affettiva, sociale e lavorativa. Si tratta di: tossicodipendenze, forme di nuova povertà, emarginazione sociale, distacco dal tessuto sociale per intervenuta carcerazione, scarse o nulle competenze tecniche lavorative, comunque poco spendibili sul mercato. Si tratta, in estrema sintesi, di disagi legati al rapporto tra Persona e tessuto sociale che vanno a scalfire la personalità del singolo fino a provocare vere e proprie patologie. Non è un caso, peraltro, che il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali qualifichi come problemi meritevoli di attenzione clinica quelli "scolastici, lavorativi, di identità, religiosi o spirituali, di acculturazione" o ancora "relativo ad una fase della vita" (DSM-IV-TR, 2009, 777 ss). Esercizio dei diritti personalissimi – Separazione o Divorzio – Conflitto di interesse tra amministratore e beneficiario – Non sussiste Trib. Cagliari, decreto 15 giugno 2010 Non sussiste conflitto di interessi tra il tutore e l'incapace in ordine all'esercizio di diritti c.d. personalissimi, e quindi, non emerge l'esigenza della nomina di un curatore speciale dell'incapace che agisca per la proposizione del ricorso di separazione personale ovvero di divorzio dei coniugi nel caso in cui l'ufficio di tutore (o amministratore di sostegno ) sia rivestito da un soggetto estraneo alla famiglia o al rapporto di coniugio (nel caso di specie la sorella dell'incapace) e non dal coniuge dell'incapace. L'iniziativa dell'amministratore di sostegno , in quanto espressione piena della volontà manifestata dal soggetto quando era in condizione di piena capacità, deve essere attentamente vagliata dal giudice mediante un accertamento positivo della corrispondenza dell'iniziativa in questione alla volontà del titolare del diritto in tema di scelte fondamentali di vita che attengono all'essenza più intima della persona: tale finalità può essere raggiunta mediante un procedimento di ricostruzione di vita dell'incapace che, fornendo un quadro degli orientamenti esistenziali del soggetto ancora in condizioni di piena capacità, consenta, sulla scorta di argomentazioni logico- presuntive, un accertamento della sua presumibile permanente volontà (Giova ricordare che Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2000 n. 9582, dopo aver ribadito l’assenza in capo al Tutore dei poteri sostitutivi dell’incapace in tema di atti cd. personalissimi, ha ritenuto -con interpretazione analogica, costituzionalmente orientata, dell’art. 4 co5 legge n. 898/1970 in relazione agli artt. 78 e 79 c.p.c.- che “la regola stabilita per l’ipotesi in cui l’interdetto infermo di mente sia convenuto in un giudizio di divorzio, offre il modello applicabile per la ricorrenza della stessa ratio anche nel caso in cui l’interessato al divorzio assuma la veste di attore”, pertanto “in mancanza di una specifica disposizione normativa che prevede il relativo potere, il Tutore dell’interdetto per infermità di mente non può proporre domanda di divorzio per l’interdetto…ma può solo chiedere la nomina di un curatore speciale ai fini della proposizione della domanda di divorzio da parte di quest’ultimo”). Persone Vulnerabili - Soggetti diversamente abili - Rimozione delle barriere architettoniche Tribunale di Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 18 giugno 2010 Il destinatario della misura giuridica di protezione dell'adulto incapace non è necessariamente il soggetto infermo in conseguenza di una patologia ma anche la persona meramente "vulnerabile"

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secondo il dizionario internazionale e comunitario cui il giudice europeo deve necessariamente far riferimento nell'operazione interpretativa. E', dunque, configurabile la nomina di un amministratore di sostegno a favore di un soggetto diversamente abile con compito di programmare un piano di rimozione delle barriere architettoniche che comprimono la libertà e i diritti del beneficiario, soprattutto là dove all'elemento materiale si unisca quello umano, non tollerabile in una società civile fondata sul principio della centralità della persona umana. Amministrazione di sostegno – Nomina di un “co-amministratore - Esclusione Tribunale di Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 13 luglio 2010 Nell'amministrazione di sostegno, non è possibile nominare un co-amministratore per due ragioni giuridiche primarie: una testuale (che si ricollega ad una tassatività tipologica delle figure di sostegno); ed una logico-giuridica (che impone di ritenere che la necessità di due amministratori sia incompatibile con la misura di tutela de qua). Quanto al primo aspetto, è certo che la figura del co-amministratore non è in nessun modo prevista dalle norme della Legge 6/2004 che, opportuno ricordarlo, aveva piena memoria della misura della tutela in cui, expressis verbis, sono previsti due ruoli autonomi: il tutore ed il protutore. Il Legislatore, però, ha sempre focalizzato il baricentro dell'amministrazione attorno alla esclusiva figura dell'amministratore non lasciando mai emergere anche solo la possibilità velata di un'altra figura co-gestionale. Le figure del sostituto nelle scelte anche esistenziali altrui sono necessariamente tassative e sottoposte al vincolo della Legge, la quale sola, sovrana, deve "creare" e modellare i tipi soggettivi che possono ricoprire questo Ruolo. Accedere alla tesi di due amministratori o di un co-amministratore vorrebbe dire, in realtà, creare in via pretoria un profilo che la Legge ha respinto. Quanto al secondo aspetto, deve ricordarsi che (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l'amministrazione può, in concreto, essere esclusa "in ragione della complessità dell'incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni".Ed, allora, delle due l'una: o l'amministratore (unico) è sufficiente a tutelare il soggetto debole o la misura de qua non è idonea ed adeguata. Interdizione/Amministrazione di sostegno – Domanda di divorzio o separazione del soggetto protetto – Necessità di un curatore speciale - Sussiste Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 17 agosto 2010 In mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda il relativo potere, il tutore dell'interdetto per infermità di mente non può proporre domanda di divorzio per il pupillo ma può chiedere la nomina di un curatore speciale, ai fini della proposizione della domanda di divorzio da parte di quest'ultimo. E ciò a prescindere dalla sussistenza di un conflitto di interessi ma per offrire maggiore tutela al diritto personalissimo che chiede tutela e riconoscimento. Direttive anticipate di trattamento terapeutico – Validità – Sussiste – Designazione di un sostituto per l’attuazione delle scelte (cd. substituted judgement) – Validità – Sussiste Trib. Varese. Ufficio Vol. Giur., decreto 25 agosto 2010 È valida la volontà di un soggetto capace, formatasi in modo immune da vizi, circa i trattamenti ai quali desidera o non desidera essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio

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dissenso informato. E’, altresì, valida, nel contesto negoziale di tali direttive anticipate di trattamento terapeutico, la designazione di un sostituto cui demandato il compito di portare ad attuazione ed esecuzione la volontà espressa ora per allora. Direttive anticipate di trattamento terapeutico – Designazione di un amministratore di sostegno per l’attuazione delle scelte – art. 408 c.c. – Validità – Sussiste Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 25 agosto 2010 L’art. 408 c.c. come novellato dalla legge n. 6 del 2004 legittima e consente la designazione di un amministratore di sostegno, da parte dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il negozio così compilato è destinato a racchiudere, anche, direttive anticipate di trattamento terapeutico che saranno efficaci e vincolanti per i terzi. Designazione di un amministratore di sostegno per l’attuazione delle scelte ora per allora – art. 408 c.c. – Validità – Sussiste – Apertura dell’amministrazione di sostegno – Prima dell’attualità dello stato di incapacità preveduto – Inammissibilità – Necessità di tutelare la persona beneficiaria Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 25 agosto 2010 L’art. 408 c.c. consente che la designazione dell’amministratore possa essere effettuata dal beneficiario in previsione della futura eventuale incapacità. L’amministrazione di sostegno, però, potrà essere aperta solo nel momento in cui il suddetto stato di infermità si sarà verificato non potendo il procedimento giurisdizionale che essere attuale e contestuale alle esigenze per le quali si chiede la misura di protezione, ciò anche per garantire all’adulto incapace la massima tutela, garantita dalla presenza del giudice tutelare cui demandato il compito di svolgere tutti gli accertamenti del caso Figlio maggiorenne affetto da minorazione – Strumenti di tutela Trib. Bari, sentenza 13 settembre 2010 Il figlio maggiorenne affetto da minorazione che lo renda incapace di decidere, dove e con chi vivere, ben può, previa opportuna verifica giudiziale, essere oggetto di misure adeguate di protezione (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno ), nel contesto delle quali sarebbe anche possibile limitare le capacità di affido del soggetto con meccanismi di sostituzione (o affrancamento) debitamente calibrati alle esistenze di tutela. Art. 155-quinquies c.c. – Estensione ai figli con grave disabilità delle previsioni previste per i minori – Limiti – Affidamento – Esclusione – Necessità di protezione giuridica dell’adulto – Ricorso a misure meno limitative dell’affidamento – Amministrazione di sostegno Trib. di Mantova, Sez. I, sentenza 11 novembre 2010 Benché l’art. 155-quinquies c.c. preveda che vadano estese al figlio maggiorenne gravemente disabile le norme previste per i minori in modo “integrale”, l’istituto dell’affido non è applicabile in quanto, con il raggiungimento della maggiore età, il soggetto (non più presunto incapace) che risulti privo della capacità di intendere e volere può essere protetto con altri istituti, quali l’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno.

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Apertura dell’amministrazione di sostegno – Limitazioni fisiche - Sussiste Trib. Prato, decreto 4 dicembre 2010 La procedura di amministratore di sostegno può essere utilizzata anche in presenza di mere limitazioni fisiche, quando esse incidano sulla possibilità di provvedere alla cura dei propri interessi (nella specie, la ricorrente aveva perso la capacità di vedere da vicino). Nomina dell’amministratore di sostegno – Indicazioni del beneficiario – Rilevanza Trib. Prato, decreto 4 dicembre 2010 Nella nomina dell'amministratore di sostegno , il giudice tutelare deve considerare prioritariamente le indicazioni provenienti dal beneficiario, anche se concernano persone estranee alla cerchia familiare. Amministrazione di sostegno – In previsione della futura incapacità – Apertura della protezione giuridica “ora per allora” - Ammissibilità – Sussiste Trib. Firenze, decreto 22 dicembre 2010 È possibile utilizzare lo strumento dell' Amministrazione di sostegno per esternare ai medici la propria volontà di ordine ai trattamenti terapeutici in previsione di un possibile evento futuro che privi il beneficiario della capacità di esprimerla, non essendo preclusiva la non attualità del momento "della incapacità", che è il presupposto per la produzione degli effetti dello strumento protettivo "de quo", ma non anche il requisito per la sua istituzione Amministrazione di sostegno – Per il soggetto malato terminale – Possibilità per l’amministratore di negare il consenso a trattamenti terapeutici - Sussiste Trib. Firenze, decreto 22 dicembre 2010 Allo stato terminale, malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile gravemente invalidante o malattia che costringa a trattamenti invasivi e permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione, il coniuge del beneficiario è autorizzato, in qualità di amministratore di sostegno , a negare il consenso ai sanitari che lo richiedano al fine di praticare un qualsiasi trattamento terapeutico, ivi compresi, secondo quanto riportato nel decreto, la rianimazione cardiopolmonare, la dialisi, la ventilazione e l'alimentazione forzata e artificiale; e a richiedere sempre ai sanitari l'apprestamento delle cure palliative più efficaci per annullare ogni sofferenza, compreso l'uso di farmaci oppiacei, anche se questi dovessero anticipare la fine della vita del beneficiario. Istituzione dell’amministrazione di sostegno – In previsione della futura incapacità – Apertura della protezione giuridica “ora per allora” - Ammissibilità - Esclusione Trib. Verona, Ufficio del Giudice Tutelare, decreto 4 gennaio 2011 L’amministrazione di sostegno non può essere aperta “ora per allora” e cioè sotto la condizione del verificarsi dello stato di incapacità, in previsione del quale è compiuta la designazione in via

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anticipata dell’amministratore: l’attualità dello stato di incapacità, infatti, è condicio sine qua non non solo per l’efficacia della misura protettiva ma anche per la sua istituzione. Iniziativa per la nomina di amministratore di sostegno ex art. 406 c.c. – Legittimazione – Responsabile dei servizi sanitari e sociali – Nozione. Tribunale Mantova, 20 gennaio 2011 L’art. 406, comma 3, c.c. attribuisce la legittimazione a proporre il ricorso di cui all’art. 404 unicamente ai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura della persona e tale legittimazione spetta unicamente a coloro che hanno la rappresentanza esterna dei servizi e non anche ai singoli operatori Istituzione dell’amministrazione di sostegno – Competenza – Residenza – Eventuale trasmissione della misura di protezione da un Giudice tutelare ad altro - Sussiste Trib. Arezzo, decreto 7 febbraio2011 Con riguardo all'istituto dell'Amministratore di sostegno il G.T. competente a gestire l' amministrazione è individuato con riferimento alla residenza o al domicilio attuale dell'amministrato e a nulla rileva la circostanza che l'amministrazione sia stata aperta da altro G.T. giacché non sussiste alcun ostacolo al trasferimento, da uno ad altro ufficio del G.T., del fascicolo relativo alla gestione di persone incapaci. Decreto del giudice tutelare che abbia disposto la sostituzione dell’amministratore di sostegno – Competenza della Corte di Appello a decidere sul reclamo - Sussiste Corte App. Palermo, decreto 10 febbraio2011 Sussiste la competenza della corte d'appello a decidere sul reclamo proposto avverso il decreto del giudice tutelare che abbia disposto la sostituzione dell'amministratore di sostegno e la rimodulazione dei suoi poteri (Si segnala che, sulla base della massima qui riprodotta, la decisione non appare allineata alla giurisprudenza di Cassazione, da ultimo espressa in: Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10 maggio 2011, n. 10187. Secondo la Suprema Corte, nei procedimenti in materia di amministratore di sostegno, l’art. 720 bis c.p.c., u.c. deve ritenersi riferibile soltanto ai decreti che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia d'interdizione ed inabilitazione a norma delle disposizioni dei precedenti art. 712, e segg., espressamente richiamati dal primo comma del citato art. 720 bis, e non anche a provvedimenti gestori, come ad esempio quello che dispone la rimozione e la sostituzione dell'amministratore di sostegno). Istituzione dell’amministrazione di sostegno – Differenze rispetto alla interdizione – Assenza di sostituzione Trib. Lamezia Terme, sez. civ., decreto 8 marzo 2011 Il criterio distintivo tra l’amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell’incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-

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fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l’invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell’amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell’interdizione e dell’inabilitazione. L’amministratore di sostegno, infatti, diversamente da quanto accade nel caso della altre misure a protezione dell’incapace, non si sostituisce al rappresentato, ma sceglie “con questo” il suo best interest” . Interdizione – Preferenza rispetto all’amministrazione di sostegno – Condizioni e circostanze specifiche Trib. Lamezia Terme, sez. civ., decreto 8 marzo 2011 Deve preferirsi la misura dell’amministrazione di sostegno ove l’attività da compiere per la cura dell’interessato si presenti “semplice”, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti. A fronte di simili fattispecie, infatti, l'amministrazione di sostegno appare la misura più adeguata non solo sul piano pratico, in considerazione della maggiore duttilità che la contraddistingue sul piano dei contenuti, ma altresì sul piano etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, facendo salva, in linea di principio, una contrattualità “minima” del beneficiario, che può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Se, invece, il soggetto si trovi in condizioni di abituale infermità psichica che lo rendano assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, perché si tratta di gestire un'attività di una certa complessità alla luce dell’entità del patrimonio del beneficiario o appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli, nei confronti di sé o altri, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno ovvero se, nel caso concreto, l’amministrazione di sostegno non appaia idonea ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, torna ad essere applicabile la misura dell’interdizione. Art. 155-quinquies c.c. – Estensione ai figli con grave disabilità delle previsioni previste per i minori – Limiti – Affidamento – Esclusione – Necessità di protezione giuridica dell’adulto – Ricorso a misure meno limitative dell’affidamento – Amministrazione di sostegno Trib. di Varese, Sez. I, sentenza 21 aprile 2011 Ai sensi dell’art. 155-quinquies c.c., vanno estese al figlio maggiorenne gravemente disabile solo le norme compatibili e, quindi, in linea di principio: il diritto al mantenimento, il diritto alla casa familiare, il diritto all’audizione. E’ vero che il richiamo alle norme previste per i minori è “integrale”, ma deve pur sempre optarsi per il filtro della compatibilità logica e giuridica, potendosi pervenire altrimenti alla conseguenza di una applicazione meramente formale delle norme per i minorenni che, invece che proteggere, discrimina o pregiudica il figlio maggiorenne. Va, quindi, esclusa l’applicabilità al figlio maggiorenne dell’istituto dell’affidamento, anche perché si applicherebbe un istituto di protezione giuridica, riservato ai minori, più limitativo rispetto ad alcuni previsti per gli adulti (come l’amministrazione di sostegno) che si modella ad hoc sulle esigenze di protezione e lascia ampi spazi di autonoma decisione senza necessità di intervento alcuno da parte di terzi

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Inabilitazione - Procedimento di revoca - Applicazione dei principi del processo contenzioso ordinario - Caratteristiche - Fattispecie. Tribunale Sant'Angelo dei Lombardi, 10 maggio 2011 Il processo di interdizione o inabilitazione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato; le peculiarità di detto procedimento, determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici, dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, oltre che specificamente segnate dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, i quali esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (art. 417 c.c.), dalla previsione che essi possono impugnare la sentenza, pur se non abbiano partecipato al giudizio (art. 718 c.p.c.), e dagli ampi poteri inquisitori del giudice (art. 419 c.c. e art. 714 c.p.c.), non escludono che esso si configuri, pur con tali importanti deviazioni rispetto al rito ordinario, come un procedimento contenzioso speciale, ritenuto dal legislatore come il più idoneo ad offrire garanzie a tutela dell’interesse dell’interessato e ad assicurare una più penetrante ricerca della verità, e che quindi esso resti disciplinato, per quanto non previsto dalle regole speciali, dalle regole del processo contenzioso ordinario, ove non incompatibili (in termini, da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 24 agosto 2005, n. 17256). (Nel caso di specie, il Tribunale, a seguito di ricorso della sorella, ha accolto la domanda di revoca della inabilitazione essendo venute meno le cause che la giustificavano in ragione del progressivo fortificarsi del carattere del soggetto ed al raggiungimento di una sua completa indipendenza.) (Massima e provvedimenti tratti dal sito: www.ilcaso.it). Amministrazione di sostegno – Somministrazione di farmaci al beneficiario in assenza di pericoli per l’incolumità dello stesso - Esclusione Trib. Venezia, decreto 16 maggio 2011 Se non sussistono pericoli per l'incolumità del beneficiario, il Giudice tutelare non può prevedere che l'amministratore di sostegno imponga allo stesso l'assunzione di farmaci, dovendosi rispettare la volontà dell'incapace. Amministrazione di sostegno – Norme dell’interdizione non richiamate dall’art. 411 c.c. – Significato e conseguenze Trib. Trani, sez. distaccata Ruvo di Puglia, decreto 17 maggio 2011 Nel caso dell’amministrazione di sostegno, l’art. 411 del codice civile, nel richiamare gli articoli relativi alla tutela applicabili, omette il richiamo all’art. 371 c.c., il quale, tra l’altro, affida al Giudice il potere di decidere sulla residenza del minore; detta omissione non costituisce un vuoto normativo, ma una consapevole scelta volta a limitare i poteri dell’autorità giudicante nell’ambito di un procedimento – quello dell’amministrazione di sostegno – di fatto privo di tutte le garanzie invece previste per il giudizio di interdizione, prima tra tutti la circostanza che detta misura possa essere disposta solo nel caso di totale incapacità di intendere e di volere del beneficiario. Amministrazione di sostegno – Interdizione – Differenze – Diritti fondamentali Trib. Trani, sez. distaccata Ruvo di Puglia, decreto 17 maggio 2011

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Il criterio distintivo tra l' amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell'incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del beneficiando, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie concreta, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l'invocata misura protettiva si mirano a soddisfare. L'amministratore di sostegno, infatti, diversamente da quanto accade nel caso della altre misure a protezione dell'incapace, non si sostituisce al rappresentato, ma sceglie con questo il suo best interest. Pertanto, non può ricorrersi alla misura dell' amministrazione di sostegno , in linea di mero fatto, per contrastare i voleri e le scelte già espressi dal beneficiario, in tal modo privandolo di due diversi diritti fondamentali costituzionalmente garantiti: il diritto alla libertà personale e quello alla salute incluso quello riguardante la scelta dei trattamenti sanitari. Ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno – Differenze rispetto alla interdizione Trib. Roma, sez. I, decreto 5 luglio 2011 n. 14489 L'ambito di applicazione dell'amministratore di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto; pertanto, al giudice di merito compete una valutazione complessiva della condizione del beneficiario della misura prescelta, la quale si orienta prevalentemente alla ricerca della soluzione più adeguata per la tutela per il sostegno della persona. Giudizio promosso dall’amministratore di sostegno senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 374 n. 5 c.c. - Vizio di legittimazione processuale – Sussiste - Radicale nullità dell'intero giudizio Trib. Roma, sez. II, sentenza 8 luglio 2011 n. 14756 Nell'ipotesi in cui il tutore amministratore di sostegno abbia promosso un giudizio nell'interesse dell'incapace senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 374 n. 5 c.c. si determina un vizio di legittimazione processuale che comporta la radicale nullità dell'intero giudizio, e che, non attenendo a materia disponibile, deve essere rilevato, anche d'ufficio dal giudice cosicché va da sé che l'autorizzazione è, infatti, presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale, e pertanto colui che ha promosso il giudizio qualificandosi rappresentante legale dell'incapace ha l'onere della prova dell'autorizzazione, quale presupposto della propria legittimazione all'esercizio delle facoltà processuali. Prescrizione - Sospensione per la condizione del titolare - Amministrazione di sostegno - Applicazione analogica all'amministratore di sostegno per i sei mesi successivi alla nomina. Tribunale Roma, 1 settembre 2011 - Est. Filadoro. L'art. 2942 c.c.,il quale regola la sospensione della prescrizione per la condizione del titolare, è applicabile analogicamente all'amministrazione di sostegno, con la conseguenza che dalla nomina dell'amministratore di sostegno la prescrizione dei diritti di cui è titolare l'amministrato

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rimane sospesa fino al sesto mese successivo alla nomina. (Massima e pronuncia tratte dal sito: www.ilcaso.it). Amministrazione di sostegno – Presupposti applicativi – Sussistenza attuale di una esigenza di protezione – Necessità – sussiste Trib. Busto Arsizio, sez. Gallarate, decreto 12 ottobre 2011, g.t. V. Conforti L’attivazione di una figura di protezione presuppone, nell'accertato riscontro di una disabilità latu sensu intesa del beneficiario, che vi siano effettivi ed attuali bisogni cui far fronte e che a tal fine non soccorra già un'idonea rete familiare, ove non sussistono conflitti ovvero dubbi sul perseguimento degli esclusivi interessi del soggetto debole da parte del contesto familiare che lo assiste, anche svolgendo talune incombenze per suo conto; pertanto, la nomina di un amministratore di sostegno non è affatto necessaria ed opportuna in ogni situazione di "incapacità" ma impone piuttosto una valutazione della complessiva situazione della persona in difficoltà; per cui apprezzata la sussistenza di una protezione familiare e sociale del beneficiario, non possono ritenersi sussistenti, in relazione ai concreti interessi cui occorre allo stato attuale provvedere, i presupposti per attivare una figura di protezione, quale è l'amministratore di sostegno. D'altronde appare conforme alla lettera ed allo spirito della legge istitutiva dell' amministrazione di sostegno attingere a questa misura protettiva quando ve ne sia un concreto e soprattutto attuale bisogno, non potendosi accedere a domande presentate per la mera e futura eventualità del venir meno di un sistema di protezione spontaneo. Peraltro, l’avvio del procedimento sempre e comunque, senza un'articolata valutazione della situazione della persona in difficoltà rischia poi di allargare a dismisura l'ambito di concreta applicazione dell'istituto, sino a renderlo praticamente inefficace perché in concreto non gestibile nei tempi e nei modi previsti dal legislatore Amministrazione di sostegno – Necessità del ministero del difensore – Condizioni –Applicazione di limitazioni o decadenze ex art. 411, comma VI, c.c. Trib. Varese. Ufficio Vol. Giur., decreto 19 ottobre 2011 Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno , il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio. Amministrazione di sostegno - Applicazione di limitazioni o decadenze ex art. 411, comma VI, c.c. – Limitazione della capacità di testare – Art. 591, comma II, c.c. Trib. Varese. Ufficio Vol. Giur., decreto 19 ottobre 2011

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La capacità di testare della persona beneficiaria può essere esclusa, in applicazione dell’art. 591, comma II, n. 2 c.c., applicabile all’amministrazione di sostegno in forza dell’art. 411, comma IV c.c., dove tale limitazione risponda all’interesse della persona protetta e sul presupposto che manchi, nella stessa, la capacità di agire in sede negoziale, come accertata nel rituale contraddittorio, anche alla presenza del difensore del soggetto vulnerabile. Interdizione – Soggetto incapace in regime di protezione – Diritto alla sessualità - Sussiste Trib. Varese. Ufficio Vol. Giur., decreto 19 ottobre 2011 Il diritto alla sessualità è un diritto inviolabile, tutelato dalla Costituzione, da riconoscere anche alle persone adulte con disabilità psichiche, non potendosi la misura di protezione (nel caso di specie: l’interdizione) tradursi in un “esproprio” dei diritti fondamentali dell’individuo. Il Giudice tutelare può, invece, intervenire dove accerti che la sessualità è vissuta dall’interdetto non come soggetto ma come “oggetto”, nel senso, cioè, che vi sia il rischio di violenze, abusi o sfruttamento della situazione di vulnerabilità. Amministrazione di sostegno – Diritto della persona beneficiaria all’animale da compagnia – Sussiste – Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata in Italia con Legge 4 novembre 2010, n. 201 Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur. , decreto 7 dicembre 2011 Nell’attuale ordinamento – anche in conseguenza dalla entrata in vigore della Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 - il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia; diritto che, quindi, va riconosciuto anche in capo all’anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, , tale soggetto esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane. In ipotesi del genere, trai compiti delegati all’amministratore di sostegno, può esservi anche quello di valersi di un ausiliario per consentire che avvengano regolari incontri tra la persona beneficiaria e il suo animale da compagnia (Nel caso di specie, la beneficiaria, rimasta sola e senza parenti, ricoverata in struttura per anziani che non ammetteva animali, aveva accettato l’amministrazione di sostegno ma richiesto, con capacità di intendere e volere, di poter continuare a vedere il suo cane, con cui aveva vissuto e a cui era legata da anni). Prestazioni sociosanitarie destinate all’accoglienza di disabili gravi – Compartecipazione degli interessati al costo delle prestazioni – Rilevanza della situazione economica del solo disabile – Situazione economica del nucleo familiare – Irrilevante

Trib. Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 20 dicembre 2011 In materia di prestazioni sociosanitarie destinate all’accoglienza di disabili gravi, con particolare riferimento alla compartecipazione degli interessati al costo delle suddette prestazioni, l’art. 3, comma II ter, del d.l.vo 1998 n. 109, impone di attribuire rilevanza alla situazione economica del solo assistito nel definire le condizioni per l’accesso ai servizi da parte delle persone con disabilità grave, ponendo un principio immediatamente applicabile e non derogabile dagli enti locali, afferendo ad un livello essenziale di prestazioni la cui determinazione è costituzionalmente riservata, in via esclusiva, al legislatore statale Ne deriva che, anche la determinazione del riparto dei costi tra amministrazione ed utente delle quote del servizio offerto

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deve avvenire sulla base della situazione economica del solo assistito – disabile grave – a prescindere dal valore dell’I.S.E.E. riferibile al nucleo familiare cui il disabile appartiene. Amministrazione di sostegno – Beneficiario con residenza abituale in Italia ma con patrimoni in Svizzera – Competenza giurisdizionale del Giudice italiano – Sussiste – Efficacia dei decreti di volontaria giurisdizione nello Stato Svizzero – Convenzione dell’Aja del 2000 sottoscritta dalla Svizzera – Cortesia internazionale

Trib. Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 10 febbraio2012 La Svizzera, con ratifica entrata in vigore l’1 gennaio 2009, ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 13 gennaio 2000 (“protection internationale des adultes”), la quale pone una base risolutiva normativa per i problemi transfrontalieri, in caso di soggetti sotto protezione giuridica, ma con interessi giuridici, di tipo patrimoniale, in Stati diversi. Ad es., come accade per un soggetto sotto protezione giuridica in Italia, ma con conti correnti o beni immobili in Svizzera. Secondo la Convenzione, le autorità, sia giudiziarie che amministrative competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della persona vulnerabile o dei suoi beni sono quelle “dello Stato contraente di residenza abituale dell’adulto”. L’Italia non ha sottoscritto la Convenzione ma, in casi del genere, trova applicazione la cd. cortesia internazionale, e lo Stato che vi ha interesse, può richiedere di beneficiare del tessuto connettivo della Convenzione sottoscritta dall’altro Stato, in via di applicazione interpretativa dei medesimi principi. Comunque, anche secondo il Diritto italiano, è competente il giudice italiano (v. art. 404 cod. civ.). Si ritiene, pertanto, che vi siano i presupposti per il riconoscimento della decisione odierna in Svizzera. Paziente affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) – Utilizzo di comnicatore oculare per esprimere desideri e volontà – Nomina di un amministratore di sostegno – Raccolta delle volontà del paziente, mediante il comunicatore oculare, per redigere testamento olografo – Diritti personalissimi e rappresentanza sostitutiva – Possibilità – Sussiste – Diritto del malato a non essere discriminato in ragione della malattia – Utilizzo delle nuove tecnologie e dei nuovi istituti giuridici – Sussiste

Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 12 marzo 2012 Il paziente affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) può fare testamento dettando le proprie volontà all’amministratore di sostegno avvalendosi del comunicatore oculare, non potendosi ammettere che un individuo perda la facoltà di testare a causa della propria malattia, trattandosi di una discriminazione fondata sulla disabilità. Per i pazienti affetti da SLA, peraltro, deve ritenersi sussistente un vero e proprio diritto alla comunicazione non verbale, mediante l’utilizzo di un comunicatore a puntamento oculare. Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 20 marzo 2012 Amministrazione di sostegno – Indennità ex art. 379 c.c. – Carattere retributivo – Esclusione – Carattere indennitario – Sussiste – Risoluzione Agenzia entrate, n. 2/2012 – Erroneità – Sussiste L’indennità che il giudice tutelare liquida all’amministratore di sostegno, ex artt. 379, comma II, 411, comma I, c.c. non ha valore retributivo ma indennitario; non è, dunque, condivisibile la lettura offerta dell’istituto dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 2 del 2012 Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 30 aprile 2012

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Amministrazione di sostegno – Cura personae – Art. 357 c.c. – Inapplicabilità all’amministrazione di sostegno – Superfluità del richiamo - Artt. 404, 405 c.c. – Potere di curare la “persona” del beneficiario – Sussiste Quanto alla “cura personae” del beneficiario - nel cui ambito si colloca anche il potere del rappresentante di fissare un certo domicilio in suo favore - l’art. 357 c.c. è disposizione normativa non richiamata dall’art. 411, comma I, c.c. e nemmeno richiamato è l’art. 371 c.c. Trattasi, quindi, di disposizioni normative non applicabili all’ADS nemmeno analogicamente (v., in parte motiva, Cass. Civ., sez. I, ordinanza 16 novembre 2007, n. 23743). Il mancato richiamo non legittima una lettura dell’amministrazione di sostegno che precluda il potere di cura personae in capo all’amministratore. Infatti, secondo l’indirizzo interpretativo di fatto oramai preponderante e del tutto maggioritario, sia in Dottrina che Giurisprudenza, molte delle norme della tutela non sono richiamate dall’art. 411, comma I, c.c. per superfluità del rinvio, trattandosi di compiti o enunciati già contenuti in altre norme direttamente ed espressamente coniate per l’amministrazione di sostegno. Quanto testimoniato direttamente dallo stesso statuto normativo introdotto dalla Legge 6/2004: 1) l’art. 404 c.c. parla di “interessi” e non specifica quali, quindi è riferibile a tutte le situazioni giuridiche soggettive e giammai solo a quelle a contenuto patrimoniale; 2) il comma IV dell’art. 405 c.c. testimonia, in modo limpido, che il giudice tutelare si occupa sia della cura patrimonii del beneficiario, sia della sua cura personae, posto che conferisce al GT il potere di adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Stesso dicasi per l’art. 44 disp. att. c.c. Ecco perché l’art. 357 c.c. non è richiamato: semplicemente perché sarebbe stato un richiamo superfluo; 3) anche l’art. 408 c.c. conferma che la “cura” ricade nell’ambito applicativo dell’ADS dove si prevede che “la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”. Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 30 aprile 2012 Amministrazione di sostegno – Collocamento della persona beneficiaria in struttura di protezione e cura – Art. 371 c.c. – Inapplicabilità all’amministrazione di sostegno – Superfluità del richiamo - Artt. 404, 405 c.c. L’art. 371, comma I, n. 1 c.c. (richiamato dall’art. 424, comma I, c.c.) espressamente prevede che sia il giudice tutelare, sentito il tutore, ad individuare il luogo dove l’interdetto debba essere effettivamente domiciliato. Trattasi di normativa che si può senz’altro applicare anche all’interdetto (giusta l’art. 424 comma I c.c.) ma non tout court al beneficiario il quale, infatti, conserva un nocciolo duro di “volere” e non è destinatario diretto dell’art. 371 c.c. (non richiamato dall’art. 411, comma I, c.c.). Ebbene, il mancato rinvio all’art. 371 c.c., si spiega con la superfluità del richiamo, riconoscendo già gli artt. 405 e 408 citati, un potere/dovere di cura entro cui si inscrive anche il collocamento protettivo in una Comunità di assistenza e cura e, anche, il mutamento della residenza. Vi è, peraltro, che a livello sovranazionale il collocamento protettivo in Comunità è possibile alla luce della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (art. 24, comma III) il dovere di adottare “misure adeguate per proteggere le persone con disabilità, all’interno e all’esterno dell’ambiente domestico” anche per garantire il loro pieno inserimento nel tessuto sociale (v. Trib. Varese, Uff. Vol. Giud., decreto 18 aprile 2011). E’ conforme, come detto, la prevalente Dottrina che, ad esempio, in tempi recenti, ha affermato che “E’ vero che l’art. 411 c.c. non richiama, a proposito dell’amministrazione, l’art. 357 c.c., ma solo perché la complessiva disciplina speciale dettata dagli artt. 404 ss. c.c. rende il rinvio superfluo: v. artt. 405, comma VI, 408, comma I, 410 cod. civ.”

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Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 20 giugno 2012 Dipendenza da alcool - Amministrazione di sostegno – Nomina dell’amministratore di sostegno con funzione di coordinamento delle attività in funzione del superamento della dipendenza – Sussiste La dipendenza da alcool deriva dalla presenza del cd. craving, una forte propulsione soggettiva ad usare la sostanza, ed è qualificata in termini di disturbo mentale (DSM – IV – TR, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, cod. F.10.2). Essa ha una incidenza diretta sulla vita dell’assuntore, sotto almeno due aspetti, sulla base della letteratura di settore. 1) Aspetto sociale: la dipendenza causa l’interruzione o la riduzione di importanti attività sociali, lavorative o ricreative a causa dell’uso della sostanza; 2) aspetto temporale: gran parte del tempo viene impiegato in attività per procurarsi la sostanza. Senza qui ovviamente considerare gli effetti tipici, come l’astinenza. In ipotesi del genere, su consenso della persona beneficiaria, è possibile nominare all’assuntore un amministratore di sostegno affinché rappresenti il fulcro di un più globale percorso di tutela, con la presa in carico, da parte dell’autorità preposta, della situazione della persona beneficiaria, provvedendo alla redazione di un programma terapeutico di intervento inteso a contrastare l’alcooldipendenza. Amministrazione di sostegno – Presupposti – Sufficienza della patologia – Psicosi – Sillogismo “Psicosi = pericolosità” – Stigma – Esclusione – Rigetto dell’amministrazione di Sostegno Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 28 giugno 2012 Il fatto che un paziente sia “malato” a causa di un disturbo psichiatrico non è elemento sufficiente per confinarlo entro i limiti di una misura di protezione giuridica. Infatti, istituire una amministrazione di sostegno per il solo fatto che il paziente accusa un disturbo psichiatrico equivarrebbe ad alimentare lo stigma che, al contrario, la ratio istitutiva dell’ADS mira a demolire completamente. Non solo: il rischio è quello di trasformare l’amministrazione di sostegno di un “ammortizzatore sociale”, come taluno ha scritto Cure palliative alternative alle procedure invasive quali intubazione meccanica - Persona impossibilitata a prestare il proprio Consenso ai trattamenti sanitari – Consenso prestato dall’Amministratore di Sostegno – Ricostruzione della presumibile volontà e degli intendimenti del beneficiario in relazione all’intervento proposto – Necessità – Sussiste Trib. Reggio Emilia, Giudice Tutelare, decreto 24 luglio 2012 (G.T. dr.ssa Chiara Zompì) La legislazione vigente, per il combinato disposto del nuovo art. 404 c.c. e dell’art. 6 della convenzione di Oviedo ratificata in Italia dalla L.145/01, consente, nel caso di persona che per infermità psichica o fisica sia impossibilitata a prestare il proprio consenso ai trattamenti sanitari, la nomina di amministratore di sostegno che la assista negli atti a cui la stessa non sia in grado di provvedere direttamente; il potere di esprimere il consenso agli atti sanitari, in nome e per conto del beneficiario, può tuttavia essere deferito all’amministratore solo previa ricostruzione della presumibile volontà e degli intendimenti del beneficiario in relazione all’intervento proposto. All’esito dell’accertamento in ordine alla presumibile volontà del beneficiario è possibile autorizzare l’amministratore di sostegno a prestare il consenso, il luogo del beneficiario, per cure palliative alternative alle procedure invasive quali intubazione meccanica, se la scelta così attuata è conforme all’interesse e alla volontà della persona beneficiaria stessa.

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Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 3 ottobre 2012 Oniomania – Sindrome da acquisto compulsivo (cd. shopping compulsivo) – Amministrazione di Sostegno – Ammissibilità – Sussiste – Modalità del sostegno Può essere istituita una amministrazione di sostegno in favore di un soggetto affetto da oniomania, ovvero da una sindrome da acquisto compulsivo (cd. shopping compulsivo), provvedendo ad una misura di sostegno che, associando una supervisione della gestione del denaro a un progressivo recupero della capacità di risparmio, miri a restaurare un rapporto del beneficiario con il denaro che non presenti connotazioni patologiche. Trib. Lamezia Terme, sentenza 20 dicembre 2012 (est. G. Ianni) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – APPLICABILITÀ DOVE SUSSISTA GIÀ UNA RETE FAMILIARE CHE SI OCCUPA DEL BENEFICIARIO – ESCLUSIONE – RESIDUALITÀ DELL’ISTITUTO La ratio dell'istituto dell'amministrazione di sostegno - volta a salvaguardare, per quanto possibile l'autodeterminazione del soggetto e la tutela della sua dignità, nonché ad impedire interventi invasivi della sua vita e la sua attività - impone di escludere il ricorso a tale misura di protezione ove l'individuo possa provvedere in modo autonomo alla tutela della sua persona e del suo patrimonio: ciò, ovviamente, anche in caso di avanzata età del soggetto, ove lo stesso possa farsi aiutare da persone di maggiore competenza con gli strumenti del mandato e della rappresentanza Trib. Milano, sez. IX, sentenza 13 febbraio 2013 (Pres., rel. Corbetta) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - INTERDIZIONE – CRITERIO DISCRETIVO – DEFICIT INTELLETTIVO E VOLITIVO (art. 404 c.c.) L'esteso deficit intellettivo e volitivo può trovare adeguata e sufficiente misura di protezione, ai sensi degli artt. 404 e 405 c.c., nella nomina di un Amministratore di Sostegno: l'ulteriore forma di tutela che consegue all'interdizione, strumento che produce l'effetto di togliere al soggetto la capacità di agire in ogni ambito, si impone quando è necessario inibire allo stesso di esplicitare all'esterno capacità viziate che espongano sé od altri a possibili pregiudizi, e non già quando è la stessa patologia che, per le sue caratteristiche e le modalità di assistenza di cui necessita, mostra di impedirle qualunque contatto diretto e autonomo con la realtà esterna, idoneo a produrre effetti giuridici e negoziali alla stessa potenzialmente pregiudizievoli. Trib. Bologna, sez. I civ., decreto 12 giugno 2013 n. 4428 (est. Betti) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – TRUST – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE In materia di amministrazione di sostegno, il Trust si qualifica come strumento che rafforza le autonomie del beneficiario ed è certamente ammissibile nell’ordinamento italiano con conferimento nel vincolo di beni del beneficiario, nomina di un trustee che dovrà consegnare annualmente all’amministratore di sostegno rendiconto della gestione e individuazione di un Guardian con i compiti indicati nell’atto costitutivo. Trib. Roma, sez. Ostia, decreto 3 luglio 2013 (G.T. Moricone) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – NOMINA DELL’AMMINISTRATORE PER PRESTARE IL CONSENSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI CELLULE STAMINALI - SUSSISTE (art. 404 c.c.) L’amministrazione di sostegno può essere designato alla persona beneficiaria al fine di prestare il consenso informato alla somministrazione di cellule staminali secondo il protocollo Stamina Foundation Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 21 agosto 2013 (Giudice Tutelare, G. Buffone)

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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – MORTE DEL BENEFICIARIO – SPESE FUNERARIE (artt. 405, 407 c.c.) Con la morte del beneficiario, l’amministratore cessa dalle funzioni e resta titolare della facoltà di compiere solo gli atti urgenti, nell’ambito dei quali possono includersi le spese funerarie; se, però, alle suddette spese vuol far fronte uno degli eredi, il G.T. non ha alcun potere autorizzatorio e l’amministratore alcuna facoltà di intervento. Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 21 agosto 2013 (Giudice Tutelare, G. Buffone) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – APERTURA IN VIA PROVVISORIA – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (art. 405 c.c..) In caso di urgenza, il giudice tutelare può disporre l’apertura dell’amministrazione di sostegno, in via anticipata, in vista dell’udienza per l’esame della persona beneficiaria, dove , ad esempio, ricorrano circostanze eccezionalmente urgenti che non tollerano il minimo dispendio di tempo. Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 27 agosto 2013 (Giudice Tutelare, G. Buffone) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – SOGGETTO CON RIPETUTE, COSTANTI E FREQUENTI IDEAZIONI SUICIDARIE – ADEGUATEZZA – ESCLUSIONE (art. 405 c.c..) E’ inadeguata la misura dell’amministrazione di sostegno in presenza di soggetto con assenza di criticità rispetto alla malattia, ripetute, frequenti e concrete ideazioni suicidarie e comportamento oppositivo e non collaborante, associato ad un gravissimo quadro di malattia mentale. Trib. Catanzaro, Sez. Civ., decreto 18 novembre 2013 (G.T. De Lorenzo) PERSONA SOTTOPOSTA A INTERDIZIONE – GRAVIDANZA – RICHIESTA DEL TUTORE DI PRATICARE SULLA INTERDETTA L’ABORTO CONTRO LA VOLONTÀ DI QUEST’ULTIMA - ESCLUSIONE (l. 194/1978) Va respinta la richiesta del tutore di praticare sull’interdetta l’aborto contro la volontà di quest’ultima quando, all’esito dell’audizione della gestante e degli accertamenti espletati, non sia emerso in alcun modo che tale nuova esperienza nella vita dell’interdetta sia foriera di una ulteriore compromissione del suo stato patologico né che quest’ultima non sia in grado di portare a termine una gravidanza. Trib. Catanzaro, Sez. Civ., decreto 18 novembre 2013 (G.T. De Lorenzo) PERSONA SOTTOPOSTA A INTERDIZIONE – RISCHIO DI ABUSI E GRAVIDANZE INDESIDERATE – RICHIESTA DEL TUTORE DI PRATICARE L’ABLAZIONE DELLA CAPACITÀ RIPRODUTTIVA – RICHIESTA ABERRANTE (l. 194/1978) La richiesta del tutore di praticare sull’interdetta un intervento completamente ablativo della capacità riproduttiva della stessa, motivato dall’esigenza di preservare quest’ultima in quanto giovane, appetibile e non in grado di proteggersi da eventuali abusi, appare del tutto aberrante atteso che attraverso tale soluzione si finirebbe per mutilare in maniera irreversibile l’integrità fisica di un soggetto debole, del tutto incolpevole della sua situazione, per compensare vuoti di tutela e la mancanza di un sostegno reale ed efficace da parte della famiglia e delle istituzioni. L’abnormità della prospettata soluzione è ancor più evidente laddove si consideri che attraverso la sterilizzazione potrebbe essere scongiurato soltanto il ‘rischio’ che la stessa concepisca dei figli ma non che possa essere abusata da chicchessia. Trib. Modena, sez. II, decreto 18 dicembre 2013 (est. R. Masoni) AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – CAPACITÀ DI CONTRARRE MATRIMONIO – SUSSISTE – LIMITABILITÀ – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE – CONDIZIONI (Artt. 85, 411 c.c.)

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Il beneficiario di amministrazione sostegno conserva capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Ciò significa, che salve le limitazioni contenute nel decreto, il beneficiario è dotato di piena capacità di agire. Tra le facoltà che competono alla persona beneficiaria vi è pure la capacità di contrarre matrimonio, limitabile unicamente in presenza