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1p.

Rassegna Stampa

AntiCorruzioneIl Quotidiano della P.A.it: Più Trasparenza per i titolari di incarichi politici e per tutti i ruoli dirigenziali.....

PrivacyAffaritaliani.it: Privacy, gli europei vogliono più tutele....................................................................................

Help Consumatori: Privacy, Corte Ue: senza grave motivo, vietato conservare dati delle comunicazioni.....

Il Sole 24 Ore Online: Privacy, nuovo regolamento Ue ....................................................................................

Responsabilità amministrativa degli entiIl Sole 24 Ore: Il sequestro prevale sul piano di concordato..............................................................................

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Data:

21/12/16Il Quotidiano della P.A.itPiù Trasparenza per i titolari di incarichi politici e per tutti i ruoli dirigenziali

Argomento:AntiCorruzione 2p.

Più Trasparenza per i titolari di incarichi politici e per tutti i ruoli dirigenziali

Condividi la notizia Anac Più Trasparenza per i titolari di incarichi politici e per tutti i ruoli dirigenziali Photo Credit ilquotidianodellapa.it Lo schema di linee guida poste in consultazione dall'Autorita Nazionale Anticorruzione. Le nuove indicazioni si applicano anche agli ordini professionali. On line anche i moduli di pubblicazione. L’Autorità Nazionale Anticorruzione in data odierna ha posto in consultazione pubblica lo schema di Linee guida recanti indicazioni sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016), relativo agli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche. Rispetto alla precedente versione dell’art. 14, risulta ampliato in modo significativo il novero dei soggetti interessati, con l’evidente finalità di rendere conoscibili le informazioni specificate dalla norma con riferimento a tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice a cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione attiva. In particolare viene prevista l’estensione degli obblighi di trasparenza contenuti nell’art. 14, a tutti coloro che rivestono ruoli dirigenziali. In allegato alle Linee Guida l’Autorità ha ritenuto opportuno rendere disponibili anche moduli di pubblicazione dei dati al fine di agevolare le amministrazioni e rendere uniformi le modalità di pubblicazione. Sulla base di quanto previsto dall’art. 14 co.1 bis il legislatore ha escluso la pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati attribuiti a titolo gratuito. Con riferimento alla disposizione transitoria contenuta nel co. 1 dell’art. 42 del d.lgs. 97/2016, l’Autorità ha ritenuto opportuno, da una parte, anche in relazione alle richieste pervenute, fornire indicazioni certe ed uniformi sulla chiara individuazione dei soggetti su cui grava l’obbligo di comunicazione, al fine di evitare disparità di trattamento nell’applicazione della norma, valutate anche le conseguenze sanzionatorie che il mancato assolvimento dell’obbligo comporta; dall’altra, agevolare le amministrazioni negli oneri di pubblicazione in questione visto l’impatto organizzativo ad essi connesso. A tal fine, per tutti i soggetti tenuti per la prima volta all’ostensione dei dati ai sensi del novellato art. 14, - in particolare, dirigenti e titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali, nonché nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, anche i titolari di incarichi politici - si terrà conto di quelli in carica o cessati dal 1° gennaio 2017. Ciò vuol dire che per questi soggetti devono risultare pubblicati tutti i dati di cui all’art. 14 entro il 31 marzo 2017, fatta eccezione delle dichiarazioni reddituali previste alla lett. f) per le quali vale l’ordinario termine previsto dalla legge 441/1982, cui l’art. 14 rinvia, e cioè entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche e riferiti all’anno 2016. Le Linee guida costituiscono linee di indirizzo anche per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento con l’organizzazione di tali soggetti. Fonte: comunicato Anac del 20 dicembre 2016 Per approfondire: Documento formato pdf (50 Kb) Documento in consultazione schema di Linee guida recanti indicazioni sull’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016) La Direzione (20 dicembre 2016) © RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0 (indicazione fonte e, se possibile, link a pagina) DIVENTA FAN DEL QUOTIDIANO DELLA P.A. Follow @quotidianopa

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Data:

21/12/16Affaritaliani.itPrivacy, gli europei vogliono più tutele

Argomento:Privacy 3p.

Privacy, gli europei vogliono più tutele

Home > Europa > Eurobarometro, gli europei chiedono maggiori tutele online Martedì, 20 dicembre 2016 - 14:13:00 Eurobarometro, gli europei chiedono maggiori tutele online Secondo i dati di Eurobarometro gli europei vogliono piú tutela della privacy online. E Bruxelles pensa ad una stretta su Whatsapp, Skype e Google Privacy, i cittadini europei vogliono maggiori tutele Gli europei non si fidano dei livelli di privacy garantiti dalle società online. Sono diffidenti ad inserire i dati personali su siti e nelle app e temono che questi vengano usati per secondi fini. Sono i dati emersi da una indagine di Eurobarometro a qualche settimana dall'arrivo del giro di vite Ue previsto a gennaio su Whatsapp, Skype, Facebook, Google e i cookies proprio per tutelare maggiormente i dati personali. Eurobarometro: gli europei non si fidano del web La maggioranza degli intervistati dall’Eurobarometro considera molto importante la riservatezza delle proprie informazioni personali, delle comunicazioni online e del proprio comportamento online. Analogo il dato secondo cui il 83 % dei cittadini nonché delle organizzazioni di consumatori e della società civile ritiene importante disporre di norme specifiche in materia di e-privacy, per garantire la riservatezza nel settore delle comunicazioni elettroniche. Bruxelles vuole riformare il settore della privacy online La consultazione ha permesso di raccogliere informazioni preziose ai fini della revisione - attualmente in corso - della direttiva e-privacy. La direttiva verrà pubblicata dalla Commissione all’inizio del 2017. La Commissione Ue si schiera con i consumatori europei Andrus Ansip, vicepresidente responsabile per il mercato unico digitale, ha dichiarato: "gli europei auspicano una maggiore riservatezza quando inviano messaggi e si parlano, che sia online o attraverso i servizi tradizionali. Il nostro obiettivo è rafforzare la fiducia e la sicurezza nei servizi digitali al fine di rafforzare il mercato unico digitale". Günther H. Oettinger, Commissario responsabile per l'economia e la società digitali, ha aggiunto: "vogliamo che le imprese possano utilizzare i dati e innovare, ma devono farlo rispettando la privacy delle persone. La nostra proposta troverà un punto di equilibrio tra l’esigenza di tutela invocata dai cittadini europei e la flessibilità richiesta dalla società". Da Bruxelles piú tutele per gli europei Il riesame della direttiva e-privacy integrerà il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e ne amplierà il campo di applicazione estendendolo ai servizi di telefonia vocale e di messaggistica basati su Internet (i cosiddetti servizi "over-the-top"). La proposta mira inoltre a semplificare le disposizioni sui cookie nei browser, ampliando le possibilità di scelta degli utenti.

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Data:

21/12/16Help ConsumatoriPrivacy, Corte Ue: senza grave motivo, vietato conservare dati delle comunicazioni elettroniche

Argomento:Privacy 4p.

Privacy, Corte Ue: senza grave motivo, vietato conservare dati delle comunicazioni elettroniche

Privacy, Corte Ue: senza grave motivo, vietato conservare dati delle comunicazioni elettroniche Obbligare gli operatori di servizi di comunicazione a conservare i dati personali dei propri utenti è contrario al diritto dell’Unione europea. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea che si è pronunciata riguardo alla normativa nazionale vigente in Svezia e Regno Unito.All’indomani della pronuncia della sentenza “Digital Rights Ireland”, l’impresa di telecomunicazioni Tele2 Sverige ha notificato all’autorità svedese di vigilanza sulle poste e telecomunicazioni la propria decisione di cessare di effettuare la conservazione dei dati, nonché la propria intenzione di cancellare i dati già registrati. Il diritto svedese infatti obbligaa i fornitori di servizi di comunicazione elettronica a conservare in maniera sistematica e continua, senza alcuna eccezione, l’insieme dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione di tutti i loro abbonati ed utenti iscritti, con riferimento a tutti i mezzi di comunicazione elettronica. Allo stesso modo, la normativa britannica di conservazione dei dati consente al Ministro dell’Interno di obbligare gli operatori di telecomunicazioni pubbliche a conservare tutti i dati relativi a comunicazioni per una durata massima di dodici mesi, fermo restando che è esclusa la conservazione del contenuto di tali comunicazioni. Il diritto dell’Unione, al contrario, vieta una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, consentendo agli Stati membri solo la conservazione mirata di tali dati con l’unico scopo di lottare contro gravi fenomeni di criminalità, a condizione che tale conservazione di dati sia limitata allo stretto necessario per quanto riguarda le categorie di dati da conservare, i mezzi di comunicazione interessati, le persone implicate, nonché la durata di conservazione prevista. L’accesso delle autorità nazionali ai dati conservati deve essere assoggettato a condizioni, tra cui in particolare un controllo preventivo da parte di un’autorità indipendente e la conservazione dei dati nel territorio dell’Unione. La direttiva europea, precisa la Corte, consente agli Stati membri di limitare la portata dell’obbligo di principio di garantire la riservatezza delle comunicazioni e dei dati relativi al traffico ad esse correlati, essa non può però giustificare che la deroga a tale obbligo di principio e, in particolare, al divieto di memorizzare tali dati, prevista dalla direttiva stessa, divenga la regola. Inoltre, la Corte ricorda la propria costante giurisprudenza secondo cui la tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata esige che le deroghe alla protezione dei dati personali intervengano entro i limiti dello stretto necessario. Pertanto, l’ingerenza risultante da una normativa nazionale che preveda la conservazione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione deve essere considerata particolarmente grave. Il fatto che la conservazione dei dati venga effettuata senza che gli utenti dei servizi di comunicazione elettronica ne siano informati è idoneo a ingenerare, nello spirito delle persone riguardate, la sensazione che la loro vita privata costituisca l’oggetto di una sorveglianza continua. Una normativa nazionale di questo tipo dunque va oltre i limiti dello stretto necessario e non può essere considerata giustificata in una società democratica, così come richiesto dalla direttiva letta alla luce della Carta. Articoli correlatiPrivacy, accordo UE-USA: più garanzie sul trattamento dei dati personaliGiornata europea della Privacy: approvare riforma entro l'annoPrivacy, accordo di cooperazione tra Garante italiano e moldavoPrivacy, decade accordo "Approdo sicuro" per trasferimento dati in UsaScudo privacy UE-US: Garante autorizza trasferimento dati personali oltreoceanoPrivacy, nuovo Regolamento Ue: arrivano le prime linee guida comunitarie Tweet 21/12/2016 - 10:57 - Redattore: EL lascia un commento

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21/12/16Il Sole 24 Ore OnlinePrivacy, nuovo regolamento Ue

Argomento:Privacy 5p.

Privacy, nuovo regolamento Ue

prime linee guida dei garanti europei Privacy, nuovo regolamento Ue –di Enrico Bronzo 20 dicembre 2016 Il gruppo dei garanti Ue (Wp 29) ha approvato tre documenti con indicazioni e raccomandazioni su importanti novità del Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati, in vista della sua applicazione da parte degli Stati membri a partire dal maggio 2018. Le linee guida, alla cui elaborazione il garante italiano ha attivamente partecipato, riguardano il “responsabile per la protezione dei dati” (Data Protection Officer - Dpo), il diritto alla portabilità dei dati, l'”autorità capofila” che fungerà da “sportello unico” per i trattamenti transnazionali. Ne ha dato notizia oggi il garante della privacy. Le linee guida sul Dpo specificano i requisiti soggettivi e oggettivi di questa figura, la cui designazione sarà obbligatoria per tutti i soggetti pubblici e per alcuni soggetti privati sulla base di criteri che il gruppo ha chiarito nel documento. Nel documento vengono illustrate (anche attraverso esempi concreti) le competenze professionali e le garanzie di indipendenza e inamovibilità di cui il Dpo deve godere nello svolgimento delle proprie attività di indirizzo e controllo all'interno dell'organizzazione del titolare. Per quanto riguarda il diritto alla portabilità, il gruppo evidenzia il suo valore di strumento per l'effettiva libertà di scelta dell'utente, che potrà decidere di trasferire altrove i dati personali forniti direttamente al titolare del trattamento (piattaforma di social network, fornitore di posta elettronica etc.) oppure generati dall'utente stesso navigando o muovendosi sui siti o le piattaforme messe a sua disposizione. Il documento esamina anche gli aspetti tecnici legati soprattutto ai requisiti di interoperabilità fra i sistemi informatici e alla necessità di sviluppare applicazioni che facilitino l'esercizio del diritto. Infine, i garanti Ue hanno chiarito i criteri per la individuazione della “Autorità capofila” che deve fungere da “sportello unico” per i trattamenti transnazionali (se il titolare o il responsabile tratta dati personali in più stabilimenti nell'Ue o offre prodotti o servizi in più Paesi Ue anche a partire da un solo stabilimento). Si tratta di un elemento importante del nuovo quadro normativo, e le linee guida vogliono aiutare i titolari o responsabili del trattamento a individuare correttamente l'Autorità competente in questi casi così da evitare controversie e garantire un'attuazione efficace del Regolamento. Su ciascuno di questi documenti, disponibili per ora solo in lingua inglese, il garante predisporrà delle apposite schede di approfondimento volte a far meglio comprendere e utilizzare i nuovi strumenti introdotti dal Regolamento. © Riproduzione riservata

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21/12/16Il Sole 24 OreIl sequestro prevale sul piano di concordato

Argomento:Responsabilità amministrativa degli enti 6p.

Il sequestro prevale sul piano di concordato

il Sole 24 Ore sezione: Norme e tributi data: 21 Dicembre 2016 - pag: 48 Il sequestro prevale sul piano di concordato Milano La misura penale blocca il concordato preventivo. Va negata l'omologazione alla proposta di accordo con i creditori che ha per oggetto beni che sono anche stati colpiti da sequestro. Lo puntualizza la Corte di cassazione con la sentenza n. 26329 della Prima sezione civile, depositata ieri, che conferma il giudizio della Corte d'appello. Nell'affrontare l'impugnazione dell'impresa, la Cassazione mette in evidenza innanzitutto come sia stato affrontato correttamente il tema della fattibilità. Non tanto sul piano economico quanto su quello giuridico. La Corte ha precisato che la valutazione sul piano giuridico è incentrata sulla verifica di sostanziale incompatibilità del piano con norme inderogabili. D'altra parte quella di fattibilità economica riguarda il diverso profilo dell'impossibilità del piano di concordato a raggiungere gli obiettivi di soddisfacimento indicati. Fatta questa premessa, la sentenza ricorda che, nel caso esaminato, ci si trova di fronte a un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, sulla base di quanto previsto dal decreto 231 del 2001 sulla responsabilità delle imprese per reati dei dipendenti, disposto dall'autorità giudiziaria penale. Sequestro che colpisce beni oggetto della proposta di concordato per un valore di oltre 25 milioni. Nel ricorso si sosteneva la sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e il credito presunto dello Stato. Tuttavia la questione doveva essere posta davanti al giudice penale e non al tribunale civile, oppone la Cassazione. Cosa che non è stata fatta invece da parte dell'impresa. Quest'ultima ha sottolineato come, una volta aperto il concordato preventivo, la pretesa dello Stato, concretizzata nel sequestro, entra in conflitto con i diritti dei terzi in buona fede e con la garanzia patrimoniale dei creditori. tanto più che, nel caso, si trattava di un concordato con cessione dei beni. Pertanto, argomentava il ricorso, il giudice fallimentare ben potrebbe procedere al bilanciamento tra le diverse esigenze nell'ambito del giudizio di fattibilità. La prevalenza della misura cautelare potrebbe essere affermata allora solo quando si tratta di cose pericolose. Quella disciplinata dal decreto 231 del 2001 dovrebbe allora sempre cedere il passo davanti alle necessità del concordato. Tesi che viene agganciata anche ad alcune pronunce recenti della Cassazione stessa. La sentenza depositata ieri però avverte che quando il piano di concordato prevede la cessione di beni ai creditori, si può procedere alla liquidazione e il piano può essere dichiarato giuridicamente fattibile solo quando si è ottenuta dal giudice penale la cessazione del vincolo cautelare sui beni stessi. In sede concorsuale allora il ricorso non poteva essere fatto valere ed è incongruo mettere in evidenza che i beni non erano profitto di reato o il pregiudizio per i terzi. Determinante poi, conclude sul punto la Cassazione, è il fatto che il sequestro esisteva già al momento della pronuncia del giudice civile. © RIPRODUZIONE RISERVATA Giovanni Negri

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