Rassegna stampa 11 novembre 2011

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Ufficio stampa Rassegna stampa venerdì 11 novembre 2011

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Pubblica amministrazione. Corte dei conti della Campania

Incentivi alla produttività, responsabile il dirigente Arturo Bianco

L'erogazione di compensi incentivanti la produttività per attività svolte al di fuori del lavo-ro ordinario determina il matura-re di responsabilità amministra-tiva in capo al dirigente per tutto l'importo eccedente il compen-so per il lavoro straordinario È questo il principio dettato dalla sentenza della Corte dei conti della Campania 1808/2011.

La sentenza condanna a oltre momila euro di sanzione un diri-gente del comune di Salerno per avere corrisposto al personale impegnato nella raccolta e smal-timento dei rifiuti risorse aggiun-tive derivanti da un progetto obiettivo illegittimo. La vicenda deriva dalle risultanze di un'ispe-zione della Ragioneria dello Sta-to, che vede quindi confermata la bontà della sua attività e che anzi dalla sentenza riceve un'ul-teriore legittimazione. Infatti vie-ne riconosciuto che il «contenu-to della relazione ispettiva rap-presenta, a pieno titolo, una spe-cifica e concreta notizia di dan-no in ragione della quale la Pro-cura era pienamente legittimata - se non obbligata - a porre in es-sere ogni iniziativa istruttoria ri-tenuta necessaria ai fmi di indivi-duare le responsabilità ammini-strativo-contabili connesse al prodursi diun ingente nocumen-to alle finanze pubbliche' e, suc-cessivamente, a esercitare l'azio-ne di competenza, sussistendo-

ne le condizioni». La sentenza chiarisce che l'il-

legittimità della condotta del di-rigente deriva dal fatto che «per i progetti obiettivo non risulta-no essere state rispettatele con-dizioni normativamente previ-ste per il loro finanziamento, de-terminando l'utilizzo dei fondi, nella circostanza, un pregiudi-zio patrimoniale al comune per

LA SENTENZA L'utilizzo dei fondi di un progetto obiettivo illegittimo determina un pregiudizio patrimoniale al comune

la loro distribuzione a pioggia». Le indicazioni sulla corretta uti-lizzazione dello strumento so-no state dettate dall'Aran. La cir-costanza della presenza di una condizione di emergenza dei ri-fiuti non è stata intesa come una circostanza esimente del matu-rare di;esponsabilità, ma ha de-terminato unicamente la ridu-zione della misura della sanzio-ne del 50 per cento.

E ancora l'invocata «impossi-bilità di coprire i servizi resi con il ricorso ai pressoché inesisten-ti fondi per il lavoro straordina-rio» non è neppure un'esimente: «Oggetto di contestazione non è l'utilizzo ex se dei progetti obiet-

tivo, bensì l'inappropriata proce-dura seguita a tal fine, violativa della disciplina normativamen-te prevista». E inoltre, entrando nel merito delle scelte, la senten-za evidenzia che si è determina-to un danno nella quantificazio-ne del compenso erogato: se «le prestazioni rese dal personale fossero state retribuite come la-voro straordinario avrebbero comportato un costo equivalen-te a circa 1/3 della spesa sostenu-ta per i progetti obiettivo». Da qui la conclusione che il danno erariale deve essere quantificato in tale differenza. «Non vi è luo-go, invece, alla valutazione dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione perché dall'eventuale corresponsione della retribuzione per lavoro straordinario sarebbero derivati gli stessi benefici».

Il dirigente condannato era quello preposto al servizio di raccolta dei rifiuti; la sentenza stabilisce che la sua condotta può essere qualificata come col-pa grave, anche se egli non è un esperto di gestione delle risorse umane. Ciò dipende dalla «pale-se violazione delle disposizioni disciplinanti il finanziamento dei progetti obiettivo» e perché ciò è avvenuto dopo una nota del segretario «con la quale si censuravano i criteri procedura-li seguiti dai dirigenti ai fini dell'utilizzazione dei fondi».

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0 A ESE AGUARE

Ceno auto blu sulternton

Inerntvi ara pndua-Mta, respon,abile il dirigente

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Regioni ed enti locali. Ordinanza del Tar Lazio

Meno auto blu sul territorio Guglielmo Saporito

La presidenza del Consi-glio non può far salve le auto blu di Regioni ed enti locali: lo sottolinea il Tar Lazio, con un'ordinanza (239 del io no-vembre) che impone una revi-sione entro 6o giorni dell'elen-co degli enti ai quali non si ap-plica la riduzione delle auto di servizio. Il provvedimento blocca il decreto (Dpcm) del14 settembre scorso e afferma che Regioni ed enti locali non possono essere ragionevol-mente esclusi dalle restrizioni, perché proprio tali enti genera-no considerevoli oneri per le fi-nanze pubbliche.

Tutto è iniziato con la mano-vra estiva: l'articolo 2 del Dl 98/2011 (legge tu/n) ha inteso contrastare la diffusione delle auto di servizio, limitando le sostituzioni e i nuovi acquisti, anche nelle cilindrate (fino a

i600 cc.). Il decreto legge affi-dava quindi a un decreto del presidente del Consiglio le mo-dalità attuative delle restrizio-ni, decreto materializzatosi nel provvedimento del 3 ago-sto 2011. Qui è scritto che l'auto blu spetta a una quarantina di autorità (dai sottosegretari al presidente Inpdap) in uso esclusivo, e in uso non esclusi-vo a un centinaio di altri vertici dell'amministrazione (dai capi di gabinetti ministeriali al di-rettore delle Entrate).

A parte la distinzione tra uso esclusivo o meno delle auto (con problemi di condominio e prenotazione), ciò che ha ge-nerato l'intervento giudiziario è stata l'esclusione di Regioni ed enti locali. Questi enti non avrebbero subito né la distin-zione tra uso esclusivo e uso concorrente, e nemmeno i cri-teri di utilizzo previsti per tut-

te le altre amministrazioni (chi-lometraggi, criteri di impiego predefiniti, fino all'uso condi-viso di autovetture per percor-si coincidenti). Di qui il ricorso al Tar da parte del Codacons e di una associazione di utenti.

L'ordinanza del io novem-bre impone alla presidenza del Consiglio di razionalizza-re il decreto, inserendovi an-che regioni ed enti locali. Non bastano, infatti, i controlli del-la Corte dei conti, nemmeno quIldo si spingono in detta-glio a sindacare la scelta dei cerchi in lega e sedili elettrici per l'auto del presidente di una Camera di commercio (Corte dei conti Calabria 1048/2002): i cittadini esigono «logica e ragionevolezza im-mediatamente apprezzabili», non affermazioni di principio di applicazione limitata.

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A ESE_ AGUARE

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Niente certificazioni per gli enti commissariati Gli enti locali commissariati per infiltrazio-ni della criminalità organizzata e le regioni sottoposte ai piani di rientro dal deficit sa-nitario non potranno rilasciare la certifica-zione ai loro creditori che le somme siano certe, liquide ed esigibili. Inoltre, anche le regioni e gli enti locali dovranno mettere in atto misure che portino alla riduzione del loro debito pubblico. A tal fine, si opera un abbassamento dei limiti attualmente fissati dall'articolo 204 del Tuel e dalla legge n. 281/1970, entro i quali gli enti locali e le regioni potranno ricorrere alla concessione di mutui e ad altre forme di finanziamen-to. Lo si evince dalla lettura dell'articolo 4 del maxiemendamento governativo al dise-gno di legge di stabilità per il 2011. Come anticipato su ItaliaOggi del 4/10/2011, al fine di «muovere» l'economia e non lasciare chi è creditore della pubblica amministra-zione di attendere il dovuto all'infinito, il maxiemendamento dispone che, su istanza del creditore di somme dovute per sommi-nistrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, se il cre-dito sia certo, liquido ed esigibile. Questa misura ha il fine di consentire al creditore la cessione (pro-soluto) a favore di banche o intermediari finanziari. Scaduto infrut-tuosamente tale termine, il creditore dovrà inoltrare una nuova istanza alla ragioneria dello Stato competente per territorio che, se necessario, nomina un commissario ad acta i cui oneri ricadranno sulle casse dell'ente locale inadempiente. Per l'avvio di questa procedura, occorrerà attendere un decreto del mineconomia, che dovrà essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2012. Ora, la nuova versione dell'articolo 4-decies, nel mantene-re quasi intatta la formulazione precedente, ha imposto dei paletti in merito. Infatti, a pena di nullità la certificazione sull'esigibi-lità delle somme non può essere rilasciata dalle regioni che ad oggi sono alle prese con i

piani di rientro dai deficit sanitari. Stoppato anche il rilascio delle certificazioni per quei comuni che sono stati commissariati per in-filtrazioni della criminalità organizzata, ex art. 143 Tuel. A tal fine, il maxiemendamento precisa che, cessato il commissariamento, i creditori dell'ente locale non potranno comunque ottenere la certificazione «per crediti sorti prima dello stesso commissaria-mento», né è possibile ottenerla per crediti maturati durante la gestione commissariale dell'ente locale. Confermate, infine, le di-sposizioni che prevedono, all'interno della convenzione di affidamento del servizio di tesoreria, l'obbligo per il tesoriere di accet-tare, su istanza del creditore, crediti pro-soluto che l'ente locale ha certificato quali certi, liquidi ed esigibili. Modifiche non ope-rative immediatamente, ma applicabili per le convenzioni stipulate successivamente all'entrata in vigore della legge di stabilità 2012. Operando una modifica all'articolo 204, com-ma 1 del Tuel, il maxiemendamento dispone che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, solo se l'importo an-nuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi 1'8% nel 2012, il 6% nel 2013 e 114% a partire dal 2014. Mentre per le regioni, la percentuale, che riguarda l'impor-to complessivo delle annualità per capitale e interessi, rispetto all'ammontare comples-sivo delle entrate tributarie non vincolate, scende dal 25 al 20%. Misure, queste, che il maxiemendamento blinda come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Per il varo occorrerà attendere un decreto del Mineconomia.

Antonio G. Paladino

vendila gli immobili di Stato

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ItaliaOggi

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ItaliaOggi

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L'Ancrel boccia le tre fasce per l'estrazione a sorte. E avanza una proposta alternativa

Revisori, parola alla Corte conti Ai giudici contabili il compito di selezionare i nominativi

DI DAVIDE DI Russo

Li istituto del revisore dei / conti negli enti locali è

stato oggetto, ma sareb-be il caso di dire «bersa-

glio», di un crescente interesse da parte del legislatore, manifesta-tosi in una successione di norme nelle quali si stenta a scorgere un disegno coerente (a meno di voler pensar male), quando non un barlume di buon senso. Come segnalato nel corso del recen-te convegno nazionale annuale dell'Associazione dei revisori dei conti negli enti locali (Ancrel) da un lato sono stati incrementati gli adempimenti e verifiche bu-rocratiche richieste al revisore, che hanno così superato quota 75; dall'altro, alla conseguente estensione dell'ambito di respon-sabilità, non ha corrisposto un adeguato potenziamento dell'isti-tuto. Al contrario, la Finanziaria per il 2007 (legge 296/2006), nel novellare l'art. 234 Tuel, ha ele-vato la soglia demografica cui è connessa la nomina di un organo di revisione collegiale, che infatti oggi scatta per gli enti locali con popolazione superiore a 15 mila abitanti (venendo così ad essere modificato il precedente tetto di 5 mila abitanti): una misura che, evidentemente, estende l'ambito degli enti locali — con popolazione inferiore — per i quali è invece ri-tenuta sufficiente l'istituzione di un revisore unico. Peraltro, sem-brerebbe che il legislatore (forse considerato il deficit di garanzia

e di efficienza che inevitabilmente caratterizza un organo uniperso-nale rispetto a quello collegiale) sia intenzionato a tornare sui propri passi, tanto che, con il di-segno di legge sulla Carta delle autonomie, dovrebbe essere (re) introdotta la facoltà, per i comu-ni con popolazione fino a 15 mila abitanti, di nominare un collegio di revisori; senonché la misura, senz'altro auspicabile e condivi-sibile, è destinata all'insuccesso se, come sembra, alla previsione di detta facoltà si accompagnerà l'obbligo, per l'ente locale che vo-glia avvalersene, di mantenere, comunque, la parità di costi (con evidente ripercussioni negative sull'appetibilità della carica e sulla possibilità di intercettare la disponibilità delle professionalità migliori che, sin dal principio, ri-schiano di essere disincentivate all'incarico). In aggiunta, il d.l. 78/2010 a decorrere dal 2011 avrebbe ridotto nella misura del 10% il compenso spettante al re-visore, già peraltro parametrato a una tariffa che, pur dovendo esse-re adeguata con cadenza trienna-le ai sensi dell'art. 241 Tuel, non viene aggiornata dal 2005.

Il condizionale è d'obbligo, posto che il Cndcec nel pronunciarsi al riguardo, ha rilevato che, dal te-nore letterale della disposizione, non emerge alcun riferimento al revisore degli Enti locali.

Peraltro, la disposizione in que-stione risulta.inquadrata sotto la rubrica «riduzione costi della poli-

tica»; sicché, ove l'interpretazione del Cndcec venisse disattesa, si dovrebbe prendere amaramen-te atto che il legislatore intende l'istituto e la funzione del revisore dei conti negli enti locali come un costo da tagliare.

Con ciò non si vuole, ovviamen-te, rivendicare un trattamento di favore per un settore che, anzi, come e più di altri, deve essere chiamato a sostenere i sacrifici imposti dalla delicatezza del qua-dro economico; e tuttavia, non è ammissibile che il compenso del revisore venga qualificato (e trat-tato) come un costo della politica, considerato l'ineludibile e crucia-le ruolo di garanzia del revisore dei conti. Come se non bastasse, la «manovra di Ferragosto» (di 138/2011, convertito nella legge 148/2011), all'art. 16, comma 11, ha modificato il criterio di sele-zione dei revisori negli enti loca-li. In sintesi, i revisori andranno «scelti» mediante estrazione se-condo modalità la cui definizione è rimessa a un decreto del mini-stro dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. La bozza di tale decreto prevede, a monte, la ripartizione dei revisori, regione per regione, in tre fasce: la prima include quel-li con un solo anno di iscrizione all'ordine e 15 crediti formativi in materia di contabilità degli enti locali; la seconda accoglie quelli con almeno cinque anni di iscrizione e 20 crediti formativi; la terza, infine, è limitata a quelli con quindici anni di iscrizione e

30 crediti formativi. Tra gli iscritti nella prima fa-

scia andranno estratti i revisori per i comuni fino a 5 mila abi-tanti; i revisori per i comuni tra 5 mila e 15 mila abitanti saranno sorteggiati tra gli iscritti nella se-conda fascia; infine, il bilancio dei comuni con popolazione superio-re a 15 mila sarà controllato da soggetti estratti tra quelli iscritti alla terza fascia. Uinadeguatezza del nuovo meccanismo di selezio-ne salta all'occhio: si affida alla dea bendata l'individuazione del professionista incaricato di svol-gere quella che, nell'ambito de-gli enti locali, è, di fatto, l'unica funzione a presidio della legalità e correttezza contabile; e si pre-tende di limitare l'incidenza del caso non mediante un sistema idoneo a individuare e premiare le professionalità più qualificate, bensì attraverso parametri deboli — l'anzianità di iscrizione all'albo e la residenza in ambito regiona-le — che nulla hanno a che vedere con la capacità e il merito.

Per un verso, il criterio territol riale, nel tradursi nell'obbligo di nomina di un revisore entro gli appartenenti a un elenco regiona-le, pare urtare contro i principi di libera concorrenza e circolazione dei lavoratori sanciti dal Trattato Ue; mentre, per altro, appare irra-zionale condizionare la possibilità di scelta dei comuni attraverso una modulazione che valorizza la sola anzianità di iscrizione all'albo (che certo non è automati-

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camente indice di capacità e com-petenza), senza invece pretende-re un adeguato grado di perizia e specializzazione, che infatti la norma, sempre a priori, riconosce in presenza del mero assolvimen-to di obblighi formativi (è ritenuta sufficiente la partecipazione a 30 ore di corsi specialistici per iscri-versi alla terza fascia, purché, beninteso, in possesso di 15 anni di anzianità). Tanto più che il me-todo del sorteggio rischia di inau-gurare una pericolosa tendenza: una volta passato il principio che il revisore dei conti dell'ente lo-cale va selezionato «estraendo un bussolotto da un urna», sul pre-supposto (che qui si contesta) che l'estrazione garantirebbe maggio-ri probabilità di incaricare le mi-gliori professionalità, perché non stabilire lo stesso meccanismo per gli organi di controllo di aziende e società pubbliche, così come per le società private, a maggior tu-tela del mercato? E difficile, poi, afferrare la ratio dello stesso art. 16, dl 138/20111addov-e, al comma 25, prevede che possano iscriver-si agli elenchi da cui estrarre i revisori coloro che, all'entrata in vigore della legge, abbiano fatto richiesta di svolgere l'attività.

Da un lato, infatti, la soluzione elaborata dal legislatore, consi-derata la congiuntura economica non certo felice, non potrà che pro-vocare una vera e propria corsa alla registrazione all'elenco re-gionale; iscrizione che finisce per essere, di fatto, l'unico vero filtro (unito all'anzianità di iscrizione all'albo) per la selezione dei po-tenziali revisori, la cui scelta con-creta, come detto, è poi rimessa a un procedimento aleatorio.

Dall'altro, se la finalità perse-guita è quella di limitare — non si comprende bene in nome di quale principio — l'accesso alla carica, allora sarebbe più ragione-vole circoscrivere tale accesso in ragione dell'effettiva esperienza conseguita sul campo e non, inve-ce, in base a un criterio temporale: dunque, consentendo l'iscrizione a coloro che, all'entrata in vigore della norma, già abbiano esercita-to l'attività e non, semplicemente, a coloro che abbiano richiesto di poterla esercitare.

Nel-contempo, per mantenere l'elenco «aperto» e per scongiurare la creazione di una vera e propria casta, si potrebbe prevedere l'ob-bligatoria presenza, nella compo-sizione di ogni collegio di revisori, di almeno un «giovane» professio-nista privo di precedenti esperien-ze nel settore; oppure, l'obbligo che ciascun organo di revisione venga affiancato stabilmente da un «gio-vane» estratto tra quelli che ne abbiano fatto richiesta mediante iscrizione in apposito registro. La pratica assolta, poi, andrebbe considerata quale requisito per l'inserimento nell'albo da cui at-tingere i revisori. Si tratta di una soluzione ragionevole, che consen-tirebbe di coniugare l'esigenza di affidare l'incarico a professionisti di provata esperienza nel settore insieme alla necessità di favorire

l'accesso dei giovani alli revisione dei conti negli enti locali.

Il meccanismo elaborato dal legislatore, invece, è talmente mal congegnato da far addirit-tura rimpiangere il criterio elet-tivo stabilito dall'art. 234 Tuel che, pur scontando il rischio, nel concreto, di una nomina di colore politico, quantomeno non preclu-deva agli enti locali la possibilità di individuare le professionalità più adeguate all'incarico (vale a dire quelle in grado di assicura-re, oltre all'esercizio di funzioni di controllo, quelle di collaborazione, previste dall'art. 239 Tuel).

Sicché, se l'intento perseguito dal legislatore è quello di sottrar-re all'influenza della politica la scelta del revisore, allora l'unica soluzione in grado di assicurare tale risultato e, nel contempo, di non pregiudicare l'esigenza che l'incaricato sia in possesso di im-prescindibili requisiti di merito, pare essere quella di coinvolgere nel procedimento di selezione la sezione di controllo della Corte dei conti, la quale sola è in con-dizione, attraversa l'esame dei questionari al bilancio e al ren-diconto (in aggiunta al rapporto venutosi a creare tra revisore

e Corte dei conti), di vagliare il possesso delle adeguate capacità e competenze da parte del profes-sionista eligendo. Diventerebbe, così, irrilevante la circostanza che, poi, alla nomina si proce-da mediante estrazione da un elenco tenuto dalla stessa Corte dei conti ovvero mediante scelta da parte dell'organo politico. A garantire la presenza di «giova-ni» in elenco, infine, basterebbe, come detto, consentire l'iscrizione anche a coloro che dimostrino il possesso del pre-requisito costi-tuito dall'aver prestato un perio-do di pratica formativa presso un organo di revisione.

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VIATO DALLA WORM

Mobilità, i sindacati restano fuori dai giochi Resta solo l'informazione preventiva. La competenza esclusiva spetta alla dirigenza

S indacati out dalle procedure per la dichiarazione di esube-ro e messa in disponibilità dei dipendenti pubblici.

La modifica all'articolo 33 del dlgs 165/2001 prevista dagli emendamenti alla legge di stabilità produrrà l'effetto di conclamare la netta riduzione della sfera di intervento delle organizzazioni sindacali nelle vicende organizzative delle pubbliche amministrazioni, com-piendo definitivamente il percorso av-viato dalla riforma-Brunetta. In effetti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Testo unico sul pubblico impiego stabilisce che «le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla ge-stione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del pri-vato datore di lavoro, fatta salva la sola

informazione ai sindacati». L'individuazione dei casi di esubero dei

dipendenti delle pubbliche amministra-zioni rientra indubbiamente nell'ambito delle determinazioni per l'organizzazio-ne degli uffici; così come le conseguenti decisioni da adottare, come il tentativo di ricollocare i dipendenti in esubero all'interno dell'ente, oppure di avviarli in mobilità verso altri enti e, infine, di met-terli in disponibilità, sono misure inerenti alla gestione dello specifico rapporto di lavoro.

Insomma, /'iter finalizzato agli esuberi, alla luce del dlgs 150/2009, rientra nella competenza esclusiva della dirigenza, sic-ché per le organizzazioni sindacali resta solo l'informazione preventiva.

Non è un caso, allora, che il maxiemen-damento riduca le relazioni sindacali fina-lizzate alla gestione della procedura ap-

punto alla sola informazione, modificando radicalmente la sequenza procedimentale del testo dell'articolo 33 attuale.

Oggi la norma stabilisce che laddove gli esuberi riguardino almeno dieci dipen-denti occorre rivolgere alle rappresentan-ze unitarie del personale e alle organiz-zazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area la comunicazione preventiva prevista dall'articolo 4 della legge 223/1991, in-dicando i motivi che determinano la si-tuazione di eccedenza, i motivi tecnici e organizzativi che non consentono di riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione, il numero, la collocazione, le qualifiche del personale in esubero, nonché eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e i re-lativi tempi di attuazione. L'attuale testo consente alle organizzazioni sindacali di

chiedere un esame congiunto delle cause di esubero, per verificare la possibilità di diversa utilizzazione e di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o par-ziale del personale eccedente, o nell'am-bito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre ammi-nistrazioni comprese nell'ambito della Provincia o della regione. In ogni caso, la procedura deve concludersi con un accor-do o un verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni.

Il maxiemendamento elimina radi-calmente tale iter e rimette tutto alle decisioni unilaterali del datore di la-voro, coerentemente, del resto, con le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 29, del dl 138/2011, convertito in legge 148/2011.

Personale. rilevagioni dobbligo

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ItaliaOggi

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Al dipendente collocato in disponibilità va 1'80% dello stipendio a titolo di indennità

Personale, rilevazioni d'obbligo Sanzionata la p.a. che non mette nero su bianco gli esuberi

Pagina a cura DI LUIGI OLIVERI

Rafforzati i poteri delle pubbliche amministra-zioni per trasferire i di-pendenti che risultino

in esubero, ma senza le norme sulla mobilità o sulla cassa in-tegrazione proprie dell'ordina-mento privato.

È ancora molta la confusio-ne a cui si assiste nei dibattiti rispetto alla portata della mo-difica all'articolo 33 del dlgs 165/2001. Molti commentato-ri e osservatori sintetizzano l'emendamento al ddl stabilità, presentandolo come se esso in-troducesse nella pubblica am-ministrazione la mobilità obbli-gatoria e la cassa integrazione per i dipendenti in esubero, cui spetta per la durata di 24 mesi lo stipendio base, ridotto del 20%.

Le cose non stanno così. In effetti il testo ancora oggi vi-gente dell'articolo 33 del dlgs 165/2001 prevede esattamen-te gli stessi strumenti: e cioè che nel caso in cui uno o più dipendenti siano dichiarati in esubero, in quanto non più util-mente impiegabili nell'ambito dell'organizzazione, né li si pos-sa trasferire in altre ammini-strazioni, vengono messi «in di-sponibilità», cioè sulle soglie del licenziamento, per 24 mesi, nel corso dei quali percepiscono uno stipendio pari all'80% di quello precedente e sono vincolati ad accettare eventuali proposte di altre amministrazioni che in-tendano assumerli.

Tra il nuovo testo proposto dal maxiemendamento e il testo attualmente vigente dell'artico-lo 33 del dlgs 165/2001, allora, intercorrono sostanzialmente solo tre rilevanti differenze.

La prima discende dall'im-

posizione, in capo alle ammini-strazioni, dell'obbligo di proce-dere necessariamente ogni anno alla rilevazione del personale in servizio, per comprendere se emergano casi di lavoratori in eccedenza. Dunque, mentre nel testo attualmente vigente la si-tuazione di esubero può essere evidenziata in modo episodico e contingente, in quanto discen-dente da particolari situazioni (ad esempio, l'esternalizzazio-ne di funzioni), per effetto del maxiemendamento ogni datore di lavoro pubblico deve in modo continuativo, almeno ogni anno, controlla-re che la quantità dei dipendenti sia adeguata all'or-ganizzazione e non vi siano ec-cedenze di per-sonale. Tanto è vero, che il maxiemenda- mento sanziona l'inadempimen-to a effettuare la ricognizio-ne annuale sull'eventuale soprannumero dei dipendenti col divieto assoluto di effettuare assunzioni a qual-siasi titolo. A tale sanzione si aggiunge, poi, la responsabilità dei dirigenti che non attivino le procedure per la mobilità o la messa in disponibilità del per-sonale in esubero.

La seconda differenza con-cerne procedimento da seguire. Il maxiemendamento riduce al minimo le relazioni sindacali, limitandole ad una mera in-formazione. L'iter si deve con-cludere entro il breve volgere di 90 giorni, nel corso dei quali l'amministrazione deve sondare la possibilità di ricollocare i di-pendenti in esubero all'interno

delle sue strutture, anche modi-ficando il contratto di lavoro.

La terza differenza consiste nella decisa spinta all'utilizzo della mobilità. Non si tratta, però, dell'istituto vigente nel settore privato: nell'ambito del lavoro pubblico per "mobilità" si intende il trasferimento di un dipendente da un ente all'altro. La regolamentazione della mo- bilità è contenuta nell'articolo 30 del dlgs 165/2001, che la qualifica come mobilità «volon- taria», in quanto l'iniziativa per i trasferimenti è nei fatti rimes-

sa alla volontà di cia- scun dipendente

di trasferirsi, anche se allo

scopo occor-re l'espres-sione di un consenso da parte dell'ente di appar-tenenza,

trattandosi di cessione di contratto.

Per effetto del maxiemen-

damento la mobi-lità «volontaria», nei riguardi dei dipendenti in esubero, diviene, in effetti, «obbligatoria». Infatti, l'amministrazione procedente, può accertare che il dipendente in eccedenza possa essere util-mente ricollocato presso un'al-tra amministrazione, appunto mediante la mobilità. In questo caso, può stipulare un accordo con l'altra amministrazione, per definire le modalità ed i tempi del trasferimento.

La spinta verso l'utilizzo della mobilità è forte, perché in questo modo si garantisce l'obiettivo di razionalizzare la distribuzione dei dipendenti presso le p.a.: quelle, infatti,

che si ritrovino con un plafond ridondante di dipendenti, pos-sono spingere i dipendenti in esubero a trasferirsi verso enti il cui organico risulti, invece, deficitario.

Laddove l'amministrazione che abbia accertato la condi-zione di esubero abbia stipulato con un'altra amministrazione un accordo per disciplinare la mobilità e i dipendenti ecceden-ti non accettino il trasferimento loro proposto, per detti dipen-denti scatta la tagliola della messa «in disponibilità». Si tratta, cioè, di quella condizione che apre le porte a un potenzia-le licenziamento, nella quale il dipendente non presta alcuna attività lavorativa e percepisce, a titolo di indennità e non di retribuzione, una somma pari all'80% dello stipendio e dell'in-dennità integrativa speciale, escluso qualsiasi altro onere retributivo, per un periodo non superiore ai 24 mesi.

Durante questo lasso di tem-po, per effetto degli articoli 34 e 34-bis del cits 165/2001, le amministrazioni legittimate ad assumere, debbono verificare la presenza di dipendenti inseriti nelle liste di disponibilità con le province e il Dipartimento della funzione pubblica, perché in caso positivo sono obbligate a proporre a detti dipendenti l'assunzione, prima di fare i concorsi.

Dunque, il maxiemendamen-to non ha nulla a che vedere con la cassa integrazione e con la disciplina privatistica di tu-tela dei dipendenti licenziati, ma punta a rafforzare l'obbligo delle amministrazioni di razio-nalizzare la distribuzione quan-titativa dei propri dipendenti, puntellando norme e regole già esistenti.

----ORiproduzione riservata—

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ItaliaOggi

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Enti pubblici , anali salto controllo

press unE 11/11/2011

ItaliaOggi

Il ruolo dei professionisti nella p.a. e la rappresentanza tributaria tra i temi del congresso italo-europeo

Enti pubblici, conti sotto controllo Risparmi e razionalizzazione delle spese grazie ai revisori

Già predisposti i prin-cipali contenuti che animeranno il primo congresso italo-europeo,

organizzato dall'hu-1 a Bruxelles, dal 6 al 7 dicembre e in buona parte improntati alle istanze pre-sentate dall'Istituto ai referenti istituzionali in questi ultimi due anni: oltre alla rappresentanza tributaria che l'Istituto nazionale revisori legali reclama da molto tempo quale prerogativa profes-sionale stabilita da specifica nor-mativa, verrà infatti ribadita la necessità ineludibile di una pre-senza dei revisori nelle regioni e in tutti gli enti locali. Istanza che l'Istituto rivendica fin dal marzo del 2007 quando in un convegno di studi organizzato a Napoli, e nei successivi numerosi convegni e dichiarazioni, i vertici dell'Inrl richiamarono l'attenzione sulla necessità di far rispettare una normativa (legge sulle autono-mie locali) che obbligava anche le regioni a dotarsi di collegi di revisori. «Le recenti dichiarazioni dei vertici del sistema ordinistico di riferimento», precisa il presi-dente dell'Inrl Virgilio Baresi, «che rivendicano una loro pri-

migenia nell'istanza di controlli contabili neutrali negli enti pub-blici, difettano di grave memoria storica, poiché questa è stata ed è tuttora una battaglia avviata e condotta con passione da que-sto Istituto, evidenziando come il controllo contabile neutrale sull'enorme volume di denaro,

420 miliardi di euro, gestito dal-le regioni, produrrebbe risparmi consistenti e razionalizzazioni di spese, indispensabili in un conte-sto economico così critico».

Il presidente dell'Istituto ri-badisce anche il pieno convinci-mento che le modalità di nomi-na dei revisori legali negli enti

locali basate sul meccanismo dell'estrazione sono pienamente condivisibili perché fortemente ispirate non solo al principio del-la terzietà, ma anche a quello di democrazia, dando opportunità a tutti i revisori in possesso degli specifici requisiti richiesti, di po-ter svolgere la propria libera pro-

fessione. «Rigettare la modalità dell'estrazione», ha sottolineato Baresi, «significherebbe preclu-dere soprattutto ai giovani pro-fessionisti una preziosa oppor-tunità dì crescita professionale. Noi non possiamo accettare che i giovani professionisti, soprat-tutto nell'attuale critico contesto economico, vengano così squalifi-cati mantenendo invece rendite di posizione sul passato».

Secondo quanto riportato dai media, i revisori legali di comuni, province e regioni saranno divisi in tre fasce, per essere destinati a diverse categorie di enti in base al curriculum e al numero di cre-diti formativi. Un'impostazione che pone la formazione al centro della evoluzione professionale del revisore, come l'Inrl, attraverso i suoi innovativi corsi formativi a distanza, ha sempre sostenuto.

Il programma della Due giorni di Bruxelles Per un'Italia più equa e forte in Europa è il

concetto-base che ha ispirato i vertici dell'In-rl, promotore e organizzatore del 1° congres-so italo-europeo sul ruolo del revisore legale italiano, libero professionista europeo, che si terrà dal 6 al 7 dicembre prossimi a Bruxel-les, presso il Parlamento europeo, sala Altie-ro Spinelli (ASG2), Place du Luxembourg. Il programma del congresso prevede per marte-dì 6 dicembre: alle ore 16,00 l'inaugurazione ufficiale della sede europea dell'Inrl, a Rue de l'industrie 42, e alle ore 20,00 la serata di gala con ospiti europarlamentari e professio-nisti italiani ed europei.

Mercoledì 7 dicembre, alle ore 15,00 ci sarà l'apertura ufficiale del congresso italo-europeo con i saluti di europarlamentari e prestigiosi ospiti; a seguire l'introduzione del presidente dell'Inrl, Virgilio Baresi, e gli interventi pro-

grammati di Gianni Pittella, vicepresidente vi-cario del Parlamento europeo, e di Cristiana Muscardini, vicepresidente Commissione Ue del commercio internazionale. Poi la relazione di Giovanni Puoti, ordinario diritto tributario facoltà di scienze politiche all'università La Sapienza di Roma e rettore dell'università Te-lematica Niccolò Cusano di Roma, e alle ore 16,20 il dibattito, quesiti e chiusura lavori. Tra le personalità invitate: Josè Manuel Barroso, Antonio Tajani, Mario Abbruzzese, alfredo Pallone.Michel Barnier, Jonathan Faull, Nadia Calvino.

La partecipazione al congresso è gratuita e sono riconosciuti otto crediti formativi per gli iscritti all'Inrl. Per maggiori informazioni e invio della prenotazione obbligatoria per ottenere relativo pass è bene contattare: convegnobruxelleserevisoriit

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Expo 2015 salvo in zona Cesarini

press LITE 11/11/2011

ItaliaOggi

I PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO/ Gli ultimi emendamenti approvati. Un mln a Barletta

Expo 2015 salvo in zona Cesarini Largo agli investimenti anche se Milano non rispetterà il Patto

DI FRANCESCO CERISANO E MATTEO BARBERO

Expo 2015 in salvo. Anche qualora il comune di Mi-lano non dovesse rispet-tare il patto di stabilità

(l'assessore al bilancio, Bruno Tabacci ha minacciato di di-mettersi se palazzo Marino non riuscisse a centrare gli obiettivi, legati in larga misura alla vendi-ta delle quote in Serravalle e Sea) gli investimenti per l'Esposizione universale non saranno bloccati. Dello stesso trattamento di favo-re beneficerà anche la provincia di Milano. Mentre il comune di Barletta potrà scomputare dal saldo rilevante ai fini del Pat-to le spese sostenute (fmo a un massimo di un milione di euro) per gli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di via Roma. Con gli ultimi emendamenti al ddl stabilità approvati ieri in commissione bilancio del senato la maggioranza ha dispensato un po' di aiuti qua e là per lo Stivale (tanto che qualche senatore non ha esitato a definirli «emenda-menti marchetta», sono parole di Marco Stradiotto del Pd).

Tra questi il regalo a Giuliano Pisapia è certamente quello più •sostanzioso. E reca la firma di un senatore leghista, il relatore del ddl, Massimo Garavaglia.

In via straordinaria, e per il mo-mento solo per il 2012, comune e provincia di Milano vedranno at-tenuarsi notevolmente le sanzio-ni stabilite dal dlgs n. 149/2011 (attuativo del federalismo fiscale) per il mancato rispetto del Patto. E in particolare:

- la riduzione del fondo speri-mentale di riequilibrio non potrà superare 1'1,5% delle entrate cor-renti registrate nell'ultimo con-suntivo (per il comune di Milano che ha entrate pari a 11,6 mi-liardi di euro, il taglio non potrà dunque superare i 175 milioni di euro);

- non sarà possibile impegnare spese correnti in misura superio-re all'importo dei corrispondenti impegni registrati nell'ultimo consuntivo ;

- non sarà possibile fare ricor-so all'indebitamento per inve-stimenti, a eccezione, appunto, dell'indebitamento legato «esclu-sivamente alle opere essenziali» connesse all'Expo.

Per palazzo Marino e palazzo Isimbardi, infine, non varrà la re-gola generale anti-indebitamento appena inserita nella legge di sta-bilità (si veda ItaliaOggi di ieri) che impedisce la sottoscrizione

di mutui e prestiti senza aver presentato all'istituto di credito erogante l'attestazione di avve-nuto rispetto del Patto. Il comune e la provincia di Milano potranno farne a meno limitatamente agli investimenti per l'Expo.

Ma ricapitoliamo tutte le no-vità contabili di interesse per gli enti locali introdotte dagli emen-damenti alla legge di stabilità.

Sconti più bassi per gli enti virtuosi. Complessivamente, il giro di vite è pari, per le province, a 1,2 miliardi per il 2012 e a 1,3 miliardi dal 2013, per i comuni, rispettivamente, a 4,2 e 4,5 mi-liardi. Tali importi, limitatamen-te al 2012, sono ridotti grazie ai proventi della Robin Tax, stimati (pur con i dubbi della Corte dei conti) in 1,8 miliardi. L'art. 4-bis degli emendamenti rende gli sconti immediati, suddividendoli direttamente fra i comparti inte-ressati in misura proporzionale al peso della manovra imposta a ciascuno di essi, senza più la ne-cessità di un ulteriore decreto mi-nisteriale di riparto: 150 milioni vengono assegnati alle province e 520 milioni ai comuni, mentre i restanti 1.030 milioni vanno alle regioni (760 alle ordinarie, 370 alle speciali). Tali riduzioni sono state operate a monte della definizione dei coefficienti per il calcolo degli obiettivi di Patto, per cui a beneficiarne sono tutti gli enti di ciascun comparto; è stata quindi eliminata la previ-sione che escludeva dalla platea i comuni che non istituiranno il consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011 (per essi l'unica sanzione rimane la limitazione dei premi per la lotta all'evasione fiscale).

Un ulteriore sconto arriva grazie al bonus da 200 milioni di cui all'art. 20, c. 3, del dl 98/11, che viene anch'esso suddiviso in modo diretto, evitando il ricorso ad un successivo decreto: 20 mi-lioni vanno' alle province, 65 ai

comuni e 95 alle regioni ordinarie (sono escluse le speciali), mentre i restanti 20 saranno assegnati agli enti che parteciperanno alla sperimentazione dei nuovi sche-mi contabili ex dlgs 118/11. An-che tale riduzione è già incorpo-rata nei coefficienti, ma il riparto fra i singoli enti sarà disposto dal decreto del Mef che identificherà i virtuosi.

Coefficienti e obiettivi. Il te-sto conferma l'impianto genera-le definito dalla legge 220/2010. Per gli enti locali gli obiettivi sono declinati in termini di com-petenza mista assumendo come riferimento la spesa corrente media 2006-2008 in termini di impegni. Ovviamente, la nuova stretta imposta dalle ultime due manovre estive ha reso necessa-rio un incremento dei coefficienti da applicare a tale base di calco-lo, che la legge di stabilità 2011 fissava al 10,7% per le province ed al 14% per i comuni.

Per le province, l'asticella sale al 16,5% per il 2012 ed al 19,7% a decorrere dal 2013, mentre per i comuni si colloca al 15,6% per il 2012 per scendere al 15,4% dal 2013. Tali valori, peraltro, sono provvisori e—dovranno essere ulteriormente incrementati nel

momento in cui saranno iden-tificati gli enti virtuosi, da co-munque non potranno superare una soglia massima fissata, per le province, al 16,9% nel 2012 e al 20,1% dal 2013 e per i comuni al 16% per il 2012 e al 15,8% dal 2013.

Per il resto, come si diceva, valgono le stesse regole di calcolo già previste lo scorso anno, com-presa la nettizzazione del taglio dei trasferimenti (nel frattempo fiscalizzati) previsti dall'art. 14 del dl 78/2010. Sostanzialmen-te confermate anche le regole di monitoraggio e certificazione dei risultati, il regime particolare per Roma capitale, le deroghe per gli enti commissariati o di nuova istituzione e le sanzioni.

Enti virtuosi. Sul punto si re-gistrano notevoli cambiamenti. In primo luogo, le classi di vir-tuosità scendono da 4 a 2. Inoltre, cambiano i relativi criteri, con lo slittamento di alcuni al 2013 e la diretta soppressione di altri. Nel 2012, gli enti locali saranno valutati in relazione in base ai quattro seguenti parametri: ri-spetto del Patto (verosimilmen-te dell'ultimo triennio); rapporto fra entrate correnti riscosse e accertate; autonomia finanzia-

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ria; equilibrio di parte corren-te. Gli altri cinque parametri (convergenza tra spesa storica e fabbisogni standard; incidenza della spesa del personale; tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale; contrasto all'evasione fiscale; dismissioni societarie) saranno applicati dal 2013, mentre scompare il riferi-mento al coefficiente di correzio-ne connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti.

Ai primi della classe verrà as-segnato un saldo obiettivo pari a O o a un «valore compatibile» con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione agli altri enti della soglia massima. In pratica, come si accennava, lo sconto per gli enti virtuosi potrebbe essere ridotto per garantire una distri-buzione più equilibrata della manovra. È confermato che sarà un decreto del Mef (d'intesa con l'Unificata) a individuare i vir-tuosi e a operare la necessaria rideterminazione dei coefficienti di calcolo degli obiettivi.

Piccoli comuni. Confermata l'inclusione nel Patto, dal 2013, per i comuni fra 1.000 a 5.000 abitanti, come previsto dall'art. 16, c. 31, del dl 138/11. Per essi le regole sono le stesse dettate per gli altri comuni. Nulla è in-vece disposto per le unioni alle quali i comuni con meno di 1.000 abitanti dovranno obbligato-riamente aderire per gestire in forma associata tutte le proprie funzioni ed i propri servizi, mal-grado che il citato art. 16, c. 5, le assoggetti al Patto a partire dal 2014.

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Le principali novità in materia di Patto di stabilità interno

Suddivisione della Robin Tax e del fondo da 200 milioni di euro ex art. 20, c. 3, dl 98/11,

Definizione dei nuovi coefficienti di calcolo degli obiettivi Riduzione da 4 a 2 delle classi di virtuosità e modifica dei relativi parametri Conferma dell ind usione, dal 2013, dei comuni fra 1.000 e 5.000 abitanti Previsione di una clausola di salvaguardia per gli enti locali non virtuosi (con possibile riduzione degli sconti per i virtuosi) Previsione di una deroga (per il 2013 e 2014) per le spese per investimenti .

infrastrutturali Differimento al 2013 dell'applicazione del nuovo Patto regionale integrato

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Expo 2015 salvo in zona Cesarini

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ItaliaOggi

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Expo 2015 salvo in zona Cenarmi

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ItaliaOggi

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press LITE 11/11/2011

ItaliaOggi

I PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO/-Esclusi i cespiti del federalismo demaniale

In vendita gli immobili di Stato Dismissioni a favore di fondi e Sgr. Terreni sul mercato

DI ANTONIO G. PALADINO

Frnre cassa. È questo l'im-

perativo del governo che aleggia tra le righe del maxiemendamento alla

legge di stabilità che dovrebbe essere varata oggi dall'aula di palazzo Madama. E non potreb-be essere letta in altro modo la disposizione che prevede che il ministero dell'economia varerà in tempi strettissimi un piano di dismissione di beni immobili pubblici, a vantaggio di fondi co-muni di investimento e società di gestione del risparmio (Sgr), ivi inclusa una quota non inferiore al 20% delle carceri inutilizzate e le caserme in uso alle forze anna-te, nonché gli immobili detenuti all'estero. Incassi che dovranno essere garantiti anche da un pia-no di dismissione che interesserà i terreni agricoli statali e quelli appartenenti a regioni, province e comuni (se tali enti ne eserci-teranno la facoltà). A tal fine, il ministero delle politiche agrico-le dovrà a breve varare uno o più decreti con cui individuare i terreni e, con la collaborazione dell'Agenzia del demanio, cederli

a trattativa privata o median-te asta pubblica.

Dismissione immobili. Il nuovo articolo 4-ter del

maxiemendamento dà il via libera al dicastero di Via XX Settembre di avviare le pro-cedure per la dismissione del patrimonio immobiliare pub-blico, non quello residenziale, a una o più fondi comuni di inve-stimento immobiliare. Saran-no esclusi gli immobili degli enti pubblici non territoriali e gli immobili già inseriti negli elenchi ex dlgs 85/2010, ovvero quelli rientranti nel pacchet-to del federalismo demaniale. I proventi che scaturiranno dal collocamento delle quote di tali fondi vanno alla riduzione del debito pubblico. Sarà un lavoro certosino, quello che impegnerà i tecnici del Mineconomia, che do-vranno individuare i beni suscet-tibili di cessione e, al cui interno, non dovrà mancare una quota, non inferiore al venti per cento, composta da carceri inutilizzate e caserme oggi in uso alle Forze armate. Un decreto ministeriale, da emanare entro il 30 aprile 2012, individuerà tali immobili.

Il maxiemendamento precisa che i proventi delle cessioni relative a immobili liberi, saranno desti-nati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, negli altri casi, i proventi vanno all'Agenzia del demanio. Soldi vincolati, comun-que, in quanto il Demanio dovrà obbligatoriamente acquistare titoli di Stato. I frutti di tali ac-quisti, ovvero gli interessi, sono destinati al pagamento dei cano-ni di locazione e dei relativi oneri di gestione. Viene espressamente previsto, poi, che le operazioni di dismissione sono esenti dall'im-

posta di bollo, da qualsiasi im-posta indiretta e altri tributi.

Ma ad essere interessati dalle procedure di dismissione non sono solo gli immobili si-tuati in Italia, ma anche quelli che lo Stato detiene all'estero. Già sottoposti ad apposito cen-simento (ex commi 1311 e 1132 della legge finanziaria 2007), gli immobili potranno essere ceduti a trattativa privata, sal-vo comprovate esigenze e anche in deroga al parere che renderà sul punto la commissione immo-bili della Farnesina. Il valore di mercato di tali immobili potrà

essere stimato anche da soggetti «competenti nel luogo ove è ubi-cati l'immobile». Tutti i contratti di vendita, comunque, dovranno essere assoggettati al controllo preventivo di legittimità eserci-tato dalla Corte dei conti.

Dismissione terreni agrico-li. L'articolo 4-quater dispone che entro 90 giorni dal varo della leg-ge di stabilità, il ministero delle politiche agricole dovrà emanare decreti per individuare i terreni «a vocazione agricola», non utilizza-bili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato e degli

enti pubblici nazionali, da inse-rire in un piano di dismissione (si veda ItaliaOggi del 9/11/2011). Avvalendosi dell'Agenzia del de-manio, lo Stato cederà i terreni agricoli di valore inferiore a 400 mila euro mediante trattativa privata, quelli oltre tale soglia, invece, dovranno essere alienati con asta pubblica. In queste pro-cedure di alienazione vi è una sorta di «corsia preferenziale». Ovvero un diritto di prelazione per i giovani imprenditori agri-coli. Se, inoltre, nel quinquennio successivo all'alienazione del terreno agricolo, questo muta destinazione urbanistica (ovve-ro diventa edificabile) e, quindi, incrementa il proprio valore, allo Stato dovrà essere riconosciuta una quota pari al 75% del mag-gior valore.

Le dismissioni possono inte-ressare anche le regioni, pro-vince e comuni che possono vendere, con le stesse modalità previste per i terreni agricoli statali, i beni di loro proprie-tà con destinazione agricola. Anche quelli che sono stati loro attribuiti dal federalismo demaniale.

In vendita gli immobili di Sialo

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INIZIATIVA AN

L onve salvano i enti È la convenzione la migliore soluzlone per i piccoli comuni per adempiere alle i)resctirzi°

de Fll'ai'to (dl 138/2

t• 16 della manovra: erragus ( 011)

altagnardando l'autonomia degli AssentioeNiazi d' Ne è`e°11vee pci, l' one dei piccoli comuni oggi che presen- teggi a Roma una bozza di convenzione tipo. Il modello contempla tutti • requisi» tí pres

critti dall'at•t. 31 del i Tuel e prevede il tr. ale della «Conferenza en- aedel smdaci›). Ogni comune ade rei purte otmocolii etaiii:er. ° se.egliere»

a l a aderire ed i comuni con cui avirssocittt•fii senza in alcun caso limitare la autonomia. . proP Unica

condizione da seguire: il ri- spetto della normativa sui costi standard. L'Anpci Promuoverà una serie di incontri sul territorioil luslrare la Proposta e seguirla

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ItaliaOggi

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press unE 11/11/2011

ItaliaOggi

I demografici si riuniscono a Riccione

DI ANTONINO D'ANNA

II mondo degli ufficiali di stato civile e dell'anagrafe rappre-sentato dall'Anusca si prepara a fare il punto della situazio-ne. E lo farà a Riccione, dal 15 al 18 di novembre, nel corso del XXXI Convegno naziona-le che Anusca terrà nella cit-tà romagnola. Il convegno di quest'anno, sempre sotto l'alto patronato del presidente della repubblica e altre prestigiose istituzioni nazionali (tra cui il ministero dell'interno, che nel primo giorno di convegno sarà rappresentato dal sotto-segretario Michelino Davico) e locali, avrà come tema: «150° dell'Unità d'Italia: la storia del paese si intreccia con quella dei servizi demografici». Molti, e di ampio respiro, i temi trat-tali quest'anno: dall'evoluzione del sistema Ina-Saia allo status familiare degli islamici e i pro-blemi per l'ufficiale di stato civile; e naturalmente il cen-simento 2011. Il tutto con un 111

occhio al futuro, come nel caso J del voto elettorale elettronico. Accanto alle tradizionali attivi-tà dell'aula assembleare, sarà possibile incontrare gli esperti in varie sessioni di dibattito, formazione e aggiornamento e apprezzare le nuove tecnologie esposte al PalaRiccione.

Li vendila gli immobili di Stato

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PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO/ Il -abbisogni non sono noti e le dotazioni insufficienti

Licenziare resterà una chimera Senza parametri oggettivi impossibile determinare gli esuberi

DI LUIGI OLIVERI

Licenziamenti per esuberi difficili da attuare, in as-senza di parametri ogget-tivi sulla base dei quali

determinare la giusta provvista di personale nelle amministra-zioni pubbliche.

Il potenziamento dei poteri dei datori di lavoro pubblici di licenziare i dipendenti, previsto dal maxiemendamento alla leg-ge di stabilità, rischia di restare una norma di bandiera, la cui concreta attuazione potrebbe non portare a risultati molto diversi da quelli scaturiti dalla previgente stesura dell'arti-colo 33 del dlgs 165/2001, che il maxiemendamento intende modificare.

In termini astratti, non c'è alcun dubbio: nel caso in cui l'ente rilevi un'eccedenza di dipendenti pubblici, deve adot-tare accorgimenti per ridurre il carico che ne deriva, come farebbe un'impresa privata. Ma, nel caso delle aziende pri-vate, a guidare la scelta di li-cenziamenti per esuberi sono fondamentalmente ragioni economiche e finanziarie: una situazione di crisi che non con-senta di sostenere la spesa, in

quanto i fattori di produzione costano di più di quanto l'im-presa riesca a guadagnare sul mercato.

Le amministrazioni pub-bliche, però, non operano sul mercato. Il finanziamento del-le loro attività è frutto dell'imposizione fisca-le e, per altro, alcune funzioni debbono es-sere gestite obbligato-riamente, come quelle connesse alla sanità, all'anagrafe, all'as-sistenza sociale, alla sicurezza. Finché sia garantito il pareggio di bilancio e il rispet-to del patto di stabi-' lità mancano, allora, oggettivi parametri finanziari per stabili-re una situazione di esubero.

Essa potrebbe deri-vare da una revisione delle dotazioni orga-niche. Ma, perché si creino le condizioni di esuberi oggettivi, sarebbe necessario in-dividuare fabbisogni standard di personale o di spesa di perso-nale, da qualificare come neces-sari e sufficienti allo svolgimen-to di una certa funzione. Come è

noto, però, i fabbisogni standard non sono noti: nel 2010 è parti-ta l'opera finalizzata alla loro costruzione, adempiendo alle previsioni della legge 42/2009 sul federalismo fiscale. Gli enti, allora, potrebbero essere indotti

a verificare eventuali ecceden-ze di personale alla luce della loro dotazione organica, para-metrando gli utenti in servizio con quelli astrattamente previ-sti dalla dotazione di diritto. È noto, però, che le dotazioni di

za nessuna razionalizzazione delle dotazioni.

Anche il fine del maxiemen-damento di obbligare alla mo-bilità, cioè ai trasferimenti, di dipendenti di enti sovra-dimensionati verso enti sotto organico, richiederebbe, a mon-te, uno standard per stabilire effettivamente in base a quali indicatori un ente presenti ec-cedenze ed un altro, invece, sia in stato di richiedere maggiori dotazioni. Potrebbero essere qualificati come indicatori le regole sul contenimento della spesa: una situazione di esube-ro oggettivo potrebbe derivare dal superamento della soglia del 40% nel rapporto tra spese di personale e totale delle spe-se correnti. Ma, nessuna norma fornisce indicazioni precise in merito.

Questa laconicità e insuf-ficienza della normativa ed anche del maxiemendamento finisce per lasciare all'autono-mia di ciascun singolo ente la valutazione della sufficienza o esuberanza della propria dota-zione di personale, il che di per sé non assicura alcun risultato di riduzione della spesa di per-sonale o di redistribuzione tra enti.

fatto siano nella quasi totalità dei casi largamente inferiori alle dotazioni di diritto. Sicché, ben difficilmente gli enti in que- sto modo potrebbero evidenzia- re situazioni di esubero.

Situazioni di eccedenza di personale potrebbero derivare da processi di esternalizzazione di servizi, come si evince dal combinato dispo-sto degli articoli 6-bis e 31, sempre del dlgs 165/2001. Infatti, una volta trasferita la com-petenza a gestire una funzione o un servizio a un soggetto terzo, occorrerebbe trasferi-re tutte le dotazioni, economiche, finanzia-rie, strumentali e di personale, per evita-re una duplicazione di tale ultima voce di spesa. Il maxiemen-damento, però, manca di una chiara correla-

zione tra esulieri ed esterna- lizzazioni: sarebbe la sede per rendere più evidente tale con- nessione, spesso ignorata dagli enti, tanto che spesso processi di esternalizzazione conducono ad incrementi della spesa, sen-

Licenziare resterà una chimera

press unE 11/11/2011

ItaliaOggi

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Per il Consiglio di stato la sospensione non incide sulla durata minima

Terzo mandato senza tabù Oli al sindaco durato meno di 2 anni e 6 mesi

può configurarsi l'ipo-tesi di ineleggibilità, di cui all'art. 51 del decreto legislativo

n. 267/2000, nei confronti di un sindaco che nel corso del primo dei suoi due man-dati è stato sospeso dalla carica per 30 mesi, eserci-tando di fatto il mandato stesso per un periodo pari alla metà di quello previsto dalla legge?

L'art. 51 prevede, al comma 3, che è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Inoltre il Consiglio di stato, con il parere n. 1137/2005, ha espresso l'avviso che un even-tuale periodo di sospensione dalla carica, durante il qua-le il sindaco perde l'effettivo esercizio delle funzioni, non concorre a concretare la durata del mandato ostativa, secondo il disposto dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n.

267/2000, della rieleggibilità. Pertanto, nella fattispecie,

non sussiste, per il predetto aspirante alla carica sindacale, l'ipotesi ostativa.

ACCESSO AGLI ATTI Qual è la disciplina rela-

tiva all'accesso all'archivio informatizzato, in partico-lare per quanto riguarda la visione, da parte dei consi-glieri, dell'oggetto delle de-termine dirigenziali adotta-te, per le finalità connesse al loro mandato?

L'esercizio del diritto di ac-cesso è previsto dal secondo comma dell'articolo 43 dei. dlgs 267/2000, definito dal Consiglio di stato (sent. n. 4471/2005) «diritto soggettivo pubblico funzionalizzato», finalizzato al controllo politico-ammini-strativo sull'ente nell'interesse della collettività e, come tale, diverso dal diritto di accesso, di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, riconosciuto ai soggetti interessati allo sco-po di predisporre la tutela di posizioni soggettive lese.

In linea generale «le norme disciplinanti l'accesso dei con-siglieri comunali non pongono limiti quantitativi agli atti cui si chieda di accedere, né pre-suppongono che, di tali atti, i richiedenti conoscano già il contenuto, sia pure approssi-mativamente, ben potendo l'in-tervento connesso al mandato ravvisarsi opportuno anche a seguito dell'acquisita cono-scenza di atti precedentemen-te del tutto ignorati» (Tar Lom-bardia, Brescia, n. 362/2005).

I giudici del Tar Sardegna, con la sentenza n. 29/2007, hanno affermato, tra l'altro, che è consentito prendere vi-sione del protocollo generale senza alcuna esclusione di oggetti e notizie riservate e di materie coperte da segreto, posto che i consiglieri comu-nali sono comunque tenuti al segreto ai sensi dell'art. 43 del dlgs n. 267/2000.

La Commissione per l'acces-so ai documenti amministrati-vi ha richiamato il consolida-to principio giurisprudenziale (ex multis Consiglio di stato, sez. V. n. 929/2007) secondo

rere del 12 dicembre 2002) ha riconosciuto «la possibilità per il consigliere di avere accesso diretto al sistema informati-co interno, anche contabile, dell'ente attraverso l'uso della password di servizio proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasfor-mino in un aggravio dell'ordi-naria attività amministrativa dell'ente locale» (cfr. parere 29 novembre 2009) e nel pa-rere espresso nella seduta del 3 febbraio 2009, ha precisato che «il ricorso a supporti ma-gnetici o l'accesso diretto al sistema informatico interno dell'ente, ove operante, sono strumenti di accesso certa-mente consentiti al consigliere comunale che favorirebbero la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa».

cui il diritto del consigliere di accesso agli atti «non può su-bire compressioni per pretese esigenze di natura burocrati-ca dell'ente con l'unico limite di poter esaudire la richiesta, qualora sia di una certa gravo-sità, secondo i tempi necessari per non determinare interru-zione delle altre attività di tipo corrente» (limite della propor-zionalità e ragionevolezza del-le richieste). Sotto tale profilo il consigliere deve quindi con-temperare il diritto di accesso con l'esigenza di non intralcia-re lo svolgimento dell'attività amministrativa e il regolare funzionamento degli uffici co-munali, comportando ad essi il minor aggravio possibile, sia dal punto di vista organizza-tivo che economico (Corte dei conti, sez. Liguria n. 1/2004).

Per quanto riguarda la specifica richiesta di accesso all'archivio informatizzato del comune, la stessa Commissio-ne, sulla base principio di eco-nomicità che incombe sia sugli uffici tenuti a provvedere, sia sui soggetti che chiedono pre-stazioni amministrative (pa-

Pagina 39 tAlandolf, senza labò

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L'ora X scatta alle ore 9 del 17 novembre. Le amministrazione avranno 36 mesi di tempo

Incentivi energetici al click day Anche gli enti locali tra i beneficiari dei contributi fino al 90%

Pagina a cura DI ROBERTO LENZA

C ontributo del 90% a fondo perduto solo per i comuni che sa-ranno pronti ad invia-

re la domanda alle ore 9 del 17 novembre. Si estende ai comuni il click day, o meglio il click second. Sarà il decimo di secondo di invio che determi-nerà chi potrà ottenere il ric-co premio a carico dello stato per promuovere l'impiego delle tecnologie per l'efficienza ener-getica e delle fonti rinnovabili nelle strutture edilizie di pie-na proprietà pubblica e desti-nate esclusivamente ad uso pubblico. Possono presentare istanza di cofinanziamento di-verse amministrazioni, tra cui gli enti locali.

Il ministero dell'ambiente ha pubblicato lo scorso 2 novem-bre un bando rivolto agli enti locali che prevede contributi a fondo perduto a copertura del 90% delle spese da sostenere. Le domande potranno essere presentate a partire dal 17 novembre 2011 con modalità

a sportello in cui l'unico cri-terio per la concessione dei contributi è rappresentato dall'ordine di presentazione dell'istanza. Il bando sarà ri-proposto anche nelle annuali-tà 2012 e 2013.

Finanziabili fonti rin-novabili, trigenerazione e geotermia. Sono finanziabili progetti per l'impiego di fon-ti rinnovabili integrate nelle strutture edilizie, in combi-nazione con tecnologie per l'efficienza energetica degli edifici, nonché progetti per la promozione di impianti di tri-generazione ad alta efficienza (85% almeno) per la generazio-ne di elettricità, calore e fred-do. Inoltre, sono finanziabili investimenti per l'utilizzo del calore derivante da impianti geotermici a bassa entalpia incluse le pompe di calore. I progetti devono prevedere in-terventi nell'ambito di nuove edificazioni di proprietà pub-blica, riqualificazione ener-getica di edifici pubblici esi-stenti ovvero riqualificazione eco efficiente di edifici di in-

teresse storico-architettonico Gli interventi dovranno avere una dimensione economica minima, su base annua, di ur milione e massima di cinque milioni di euro.

Possibile presentare do• manda anche su progetti ir corso. Le spese ammissibili cofinanziamento sono quelle relative a progettazione, dire. zione lavori, studi di fattibiliti per un massimo pari all'8% del totale generale delle spese am. missibili. Inoltre, il contributo copre le spese per fornitura dei materiali e dei componenti ne-cessari alla realizzazione degli impianti, installazione e posa in opera degli impianti (com-presi avviamento e collaudo) Infine, sono ammissibili spese per eventuali opere edili stret-tamente necessarie e connesse all'installazione degli impian-ti, nonché dispositivi per il monitoraggio delle prestazio-ni del sistema. Possono esse-re ammessi a cofinanziamento nuovi progetti oppure progetti in corso di realizzazione alla data del 2 novembre scorso.

realizzazione e completamento degli interventi, sia dal punto di vista tecnico-economico che in termini di rendicontazione secondo la normativa comu-nitaria vigente in materia. I soggetti beneficiari dovranno quindi impegnarsi a comple-tare le opere. È fatto espresso divieto al soggetto beneficia-rio di alienare e/o dismette-re l'impianto, per un periodo non inferiore a dieci anni a far data dal collaudo dell'impian-to stesso.

Sarà possibile avere un anticipo del 25%. I soggetti beneficiari, una volta concesso il contributo, potranno richie-dere una prima quota, di im-porto pari al 25% dell'importo ammesso a cofinanziamento, contro presentazione della do-cumentazione di inizio lavori.

In tale ultimo caso saranno ritenute ammissibili le sole spese sostenute successiva-mente alla presentazione delle istanze.

Contributo fino al 90% della spesa ammissibile. La percentuale massima di cofinanziamento concedibile è pari al 90% del costo totale ammissibile per la realizzazio-ne dell'intervento e comunque non potrà superare il valore di 1 milione di euro su base annua

Domande via Pec. Le istanze dovranno essere tra-smesse al ministero a partire dalle ore 9,00 del 17 novembre 2011 . Le domande, con firma digitale, dovranno essere tra-smesse, pena la non ricevibili-tà e conseguente non ammis-sione ad istruttoria, via Posta elettronica certificata (Pec).

Trentasei mesi per il progetto. Gli enti finanziati avranno 36 mesi di tempo dal-la notifica del decreto di am-missione a finanziamento per

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A FIRENZE

Rinnovate le cariche sociali

DI MASSIMO VENTURATO

L'assemblea degli iscritti all'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel) tenutasi a Firenze lo scorso 7 ottobre ha rinnovato il Consiglio nazio nale al quale fanno parte tut-ti i presidenti e responsabili territoriali. Rinnovato per un anno anche il Comitato ese-cutivo composto da Antonino Borghi di Bologna (presiden-te) dai due vicepre..sidenti Sandro Tramacere di Lecce e Marco Castellani di Ravenna e da altri cinque componenti, Davide Di Russo di Torino, Luciano Fazzi di Lucca, Guido Mazzoni di Prato, Sergio Mo-retti di Jesi e Massimo Ventu-rata di Legnago. Il collegio dei revisori è formato da Marghe-rita Spalmi di Torino, Giovanni Cavallo di Salerno e Antonio Marotta di Lecce, mentre il collegio dei probiviri da Au-gusto Pais Becher di Belluno, Elio D'Agostino di Napoli e Giuseppe Fiasconaro di Paler-mo. Costituito altresì il nuovo comitato scientifico dell'asso-ciazione composto da Stefano Pozzoli, Giancarlo Astegiano, Giosuè Boldrini, Iacopo Caval-lini, Giuseppe Farneti, Luca Mazzara, Pier Luigi Ropolo e Giancarlo Verde.

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Revisori, parola alla Corte conti