Rassegna degli Avvocati italiani n. 2/2012

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ORGANO UFFICIALE ANF ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE PERIODICO QUADRIMESTRALE - ANNO XXXVIII - SPEDIZIONE IN ABBONA MENTO POSTALE - 70% FILIALE DI MILANO degli ASSITA EDITORE 2012

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La Rivista ufficiale dell'Associazione Nazionale Forense

Transcript of Rassegna degli Avvocati italiani n. 2/2012

  • ORGANO UFFICIALEANF ASSOCIAZIONENAZIONALE FORENSE

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    RASSEGNARASSEGNAdeglidegliAVVOCATIAVVOCATIITALIANI

    ASSITAEDITORE

    222012

  • GIOVED 22 NOVEMBRE

    08.00 Apertura desk di segreteria presso Teatro Petruzzelli 09.30 Saluto delle Autorit 10.30 RELAZIONI Avv. Prof. Guido ALPA Presidente CNF Avv. Maurizio de TILLA Presidente OUA Avv. Alberto BAGNOLI Presidente Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 13.30 Colazione di lavoro 15.00 Relazioni Presidenti Associazioni 17.00 Prof. Stefano RODOT 17.30 Prof. Victor UKMAR Prof. Giorgio COSTANTINO 18.30 Prof. Andrea PISANI MASSAMORMILE 19.00 Chiusura dei lavori

    VENERD 23 NOVEMBRE

    08.00 Apertura desk di segreteria presso Teatro Petruzzelli 09.30 Apertura dei lavori 09.30 FOCUS: CASSA FORENSE 10.30 Dibattito 13.30 Colazione di lavoro 15.30 Ripresa dei lavori congressuali

    Dibattito

    SABATO 24 NOVEMBRE 08.00 Apertura desk di segreteria presso Teatro Petruzzelli 09.30 Presentazione e votazione mozioni politiche 13.30 Colazione di lavoro 15.30 Elezione dei delegati OUA 19.00 Chiusura dei lavori

    PROGRAMMA

  • 3SOM

    MARIO

    Direttore responsabileMarcello Pacifico

    Direttore editorialeDaniela Bernuzzi Bassi

    EditoreAssita S.p.A.20123 Milano Via E. Toti, 4tel. 0248009510 - fax 0248012295e-mail: [email protected]

    Comitato di redazionePier Enzo BaruffiCarmela Milena LiuzziFrancesco Maione

    Fotografie diVatinee Suvimol e MPress

    Indirizzo Internet dellANF www.associazionenazionaleforense.it

    Casella di posta del [email protected]

    Periodico quadrimestraleAnno XXXVIIIRegistrazione n. 237 del 26-6-78 del Tribunale di Taranto

    Realizzazione e stampaStill Grafix - Cernobbio

    In copertiina:BARI, Basilica di San Nicola

    ORGANOUFFICIALEANFASSOCIAZIONENAZIONALE FORENSE

    ORGANOUFFICIALEANFASSOCIAZIONENAZIONALE FORENSE22012RASSEGNAdegliAVVOCATIITALIANI

    Editoriale Per la Rassegna un Pacifico cambiamento 2

    Ester Perifano Bari, alla ricerca di un tempo perduto... 4

    Pasquale Barile LOUA, amarcord 10

    Bruno Sazzini Verso il tramonto della tutela dei diritti? 12

    Laura Pernigo Le nuove frontiere della responsabilit professionale dellavvocato

    16

    Leonardo Carbone Le Tariffe, i Parametri e lAvvocatura 22

    Carlo Dolci Che farsene dei Tribunali? 28

    Giuseppe Maridati Riforma della geografia giudiziaria: cos non va

    30

    Milena Liuzzi Da Torino a Campobasso: lAvvocato Previdente, la Previdenza dellAvvocato.

    39

    Andrea Zanello Lassistenza previdenziale, un argine contro la crisi 42

    Livio Lodi INPS: ridimensionata lOperazione Poseidone 44

    Francesco Maione Bari, due Citt in una 52

    Pierluigi Vulcano Sindacato Avvocati di Bari: 60 anni a tutela dei diritti dellAvvocatura

    56

    Gigi Pansini Benvenuti a Bari, terra di Avvocatura 58

    Marcello Pacifico Tra Pixel e Byte 60

    GIOVED 22 NOVEMBRE

    08.00 Apertura desk di segreteria presso Teatro Petruzzelli 09.30 Saluto delle Autorit 10.30 RELAZIONI Avv. Prof. Guido ALPA Presidente CNF Avv. Maurizio de TILLA Presidente OUA Avv. Alberto BAGNOLI Presidente Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 13.30 Colazione di lavoro 15.00 Relazioni Presidenti Associazioni 17.00 Prof. Stefano RODOT 17.30 Prof. Victor UKMAR Prof. Giorgio COSTANTINO 18.30 Prof. Andrea PISANI MASSAMORMILE 19.00 Chiusura dei lavori

    VENERD 23 NOVEMBRE

    08.00 Apertura desk di segreteria presso Teatro Petruzzelli 09.30 Apertura dei lavori 09.30 FOCUS: CASSA FORENSE 10.30 Dibattito 13.30 Colazione di lavoro 15.30 Ripresa dei lavori congressuali

    Dibattito

    SABATO 24 NOVEMBRE 08.00 Apertura desk di segreteria presso Teatro Petruzzelli 09.30 Presentazione e votazione mozioni politiche 13.30 Colazione di lavoro 15.30 Elezione dei delegati OUA 19.00 Chiusura dei lavori

    PROGRAMMA

  • EDIT

    ORI

    ALE

    4

    Per la Rassegna un Pacifico cambiamentoDalla realt attuale delle libere professioni nuovi argomenti di discussione ed approfondimento

    Essere avvocato oggi cosa ben diver-sa rispetto a ci che stata la nostra professione fino a qualche anno fa. Lo sotto innumerevoli aspetti che fac-ciamo fatica ad assimilare e che vanno da un contesto socio-politico-eco-nomico profondamente cambiato e tuttora in fase di ulteriore mutazione (non credo sia il caso di parlare di assestamento perch nulla pare pi instabile dellattuale situazione), a nuove realt tecnologiche che si traducono nellesigenza di avvalersi di mezzi innovativi che una cultura di tipo tradizionalmente intellettuale come la nostra approccia con un certo disagio.Il mondo della comunicazione non sfugge a queste mutazioni e nel suo ultimo editoriale Palma Balsamo - dalla quale raccolgo con entusiasmo il testimone della direzione della Rivista e che ringrazio anche a nome dellAssociazione Nazionale Forense per lapporto straordinario dato in questi anni alla Rassegna degli Avvo-cati Italiani - ne ha delineato sintetica-mente gli aspetti salienti. E condivido appieno la sua affermazione che la comunicazione cartacea e quella on line non sono prodotti concorrenti ma semplicemente destinati ad occasioni di consumo diverse.Cogliendo limportanza vitale del

    comunicare, tanto allinterno della sua organizzazione quanto allesterno, lAssociazione Nazionale Forense ha implementato le sue risorse mediatiche dapprima col sito internet www.anf.it e da qualche mese con ANF TV, una webTV dedicata a problematiche di giustizia e dintorni. Ma non ha mai considerato lidea di privarsi della Rassegna, che del sistema informativo dellANF continuer dunque ad essere parte integrante, luogo di approfondimenti e dibattiti. Ci sar qualche mutamento di rotta necessitato dallesi-genza di tenere meglio il mare in un momento di grande burrasca, adeguando ed integrando i contenuti della Rivi-sta a fronte delle esigenze di una categoria in grande fibril-lazione, disorientata, poco e nulla consapevole di quello che altri decidono per suo conto. Unavvocatura, soprat-tutto quella di base che quotidianamente anima le aule dei palazzi di giustizia, che oggi pi di prima ha bisogno di essere formata ed informata non solo sulle novit del dirit-to ma anche sulle scelte, non sempre felici e indovinate, di chi la rappresenta e della politica che ne decide il destino. Il pensiero che lavvocatura sia in cos grave difficolt per essere rimasta troppo a lunga estranea a quelli che possia-mo definire i temi politici della professione, alle questioni di carattere generale, apparentemente le pi astratte, di quelli che maggiormente dovrebbe farci riflettere. La riforma dellordinamento professionale, la rappresen-tanza politica, laccesso, la previdenza, tanto per citarne alcuni, sono temi che non appassionano lavvocato perch ritenuti poco attinenti alla quotidianit dellimpegno pro-fessionale. Prova ne lo scarsissimo richiamo che gli eventi formativi sulle problematiche ordinamentali esercitano sui colleghi: se non ci fossero i crediti, sarebbero cosa per pochi intimi. In pochi si soffermano a considerare che il futuro della pro-

    di Marcello Pacifico

  • 5PR

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    fessione invece condizionato proprio dalle scel-te riguardanti le questioni generali. E le vicende di questi ultimi tempi stanno dando conferma di quanto caro sia il prezzo che la categoria sta pagando a questo suo deficit di attenzione.Senza gli interventi dottrinari che da sempre ne hanno costituito parte integrante, la Rassegna si far dunque carico anche di una informazio-ne di matrice pi pratica e sindacale al fine di incentivare quel senso di appartenenza che a noi avvocati, inguaribili individualisti, finora mancato e che invece dovrebbe essere il collan-te indispensabile per reggere il confronto con le altre professioni, con i poteri forti delleconomia e della finanza, con le (relativamente) nuove realt dei consumatori e, infine, per avere in Parlamento quella voce che ultimamente non abbiamo avuto.Sar una Rassegna che mirer a diffondere nella categoria la conoscenza di tematiche generali concretamente incidenti sullesercizio della pro-fessione, che dar spazio a dibattiti sulle questioni che in questi ultimi anni ne hanno condizionato landamento, a cominciare dalla governance, che affronter a viso aperto questioni scomode, ad esempio la democrazia interna, che entrer nelle aule di giustizia per evidenziare quanta e quale sia la distanza tra il legislatore e quello che ormai definito lutente o consumatore.Sar una Rassegna che stimoler il dialogo tra le rappresentanze della categoria, istituzionali e non, pronta a dare spazio a dibattiti e confronti tra soggetti portatori di pensieri diversi, aperta a contributi esterni che possano animare confron-ti stimolanti. Sar una Rassegna che cercher di accorciare le distanze tra lavvocatura e la cosiddetta societ civile, che si attiver per far comprendere alla collettivit che certe riforme, destinate solo apparentemente ad eliminare privilegi e disfunzioni, van-no in realt a ledere diritti costi-tuzionalmente garantiti, rendendo di fatto sempre

    pi difficile la possibilit di accedere alla giustizia soprattutto per i meno abbienti.E con questi intenti continuer ad essere la Ras-segna dellAssociazione Nazionale Forense, sede deputata ad ospitare e far conoscere il pensiero di quella galassia articolata che vede nella Segre-teria Generale, nel Direttivo, nel Consiglio Nazio-nale e in quelle splendide realt territoriali che sono le ATA (le associazioni territoriali aderenti), luoghi di elaborazione autentica e qualificata di ideali ed interessi condivisi dellavvocatura, non-ch di impegno nella loro difesa e tutela.

    Iscritto allAlbo degli Avvocati di Pescara dal 1980, avvoca-to civilista con particolare attenzione al diritto societario, il neodirettore della Rassegna ha sempre avuto unattenzione particolare per il giornalismo ed il mondo dellinformazione, risalendo infatti la sua iscrizione allalbo dei pubblicisti al 1972. Dal 1991 al 1995 stato consigliere nazionale della FNSI, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, della cui Giunta Esecutiva ha fatto parte dal 1995 al 2001. Attualmente Segretario dellASTAF, lAssociazione Nazionale della Stampa Forense e dal 1990 direttore responsabile della rivista quadrimestrale PQM edita dal Consiglio dellOrdine Forense di Pescara. DellANF entrato a far parte dal 2005, con la

    costituzione della sede ANF di Pescara.

  • 6Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a

    fare le stesse cose La crisi la pi grande benedizione per le persone

    e le nazioni, perch la crisi porta progressi. La creativit nasce

    dallangoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. nella crisi

    che sorge linventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera s stesso senza essere

    superato. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficolt, violenta il suo stesso talento e d pi valore ai problemi che alle soluzioni. La vera

    crisi, la crisi dellincompetenza. Linconveniente delle persone e

    delle nazioni la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita. Senza crisi

    non ci sono sfide, senza sfide la vita una routine, una lenta agonia.

    Senza crisi non c merito. nella crisi che emerge il meglio di ognuno,

    perch senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi

    significa incrementarla, e tacere nella crisi esaltare il conformismo.

    Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con lunica crisi pericolosa, che la tragedia di non

    voler lottare per superarla.

    Albert Einstein

    A Bari, dal 22 al 24 novembre, celebreremo il XXXI Congres-so Nazionale Forense, lennesimo al quale partecipero da quando, molti (forse troppi) anni fa iniziai ad occuparmi di politica forense. , per, solo il secondo Congresso Nazionale che vivo nella mia qualit di dirigente nazionale, Segretario Generale dellAssociazione Nazionale Forense, carica che immme-ritatamente ma con grande orgoglio - ricopro dal 2009. Il mio battesimo del fuoco come dirigente nazionale stato, dunque, quel XXX Congresso Nazionale Forense di Genova, celebrato su quella nave Concordia che, di l a poco, colando a picco nelle acque del Giglio, tanto avrebbe funestamente occupato le cronache nazionali.Un Congresso che, pensato ed organizzato sulla falsariga degli ultimi che lo avevano preceduto, rappresent per molti (ma non per noi di ANF) una sorpresa talmente ina-spettata da essere ancora oggi spesso ricordato con grande disapprovazione, come se si trattasse di una pagina nera della vita dellAvvocatura da nascondere accuratamente, anzi possibilmente da cancellare. Francamente, io non ne ho un ricordo cos cattivo, anzi, ripensandoci oggi, pur se va probabilmente riconosciuto che vi fu qualche rumorosa contestazione di troppo, si trat-t certamente del primo congresso, dopo tanti soporiferi che lo avevano preceduto, nel quale i delegati riuscirono ad esprimere quello che pensavano e a manifestare il loro dissenso rispetto alle infelici scelte che i nostri vertici, isti-tuzionale e politico, di allora (gli stessi di oggi, n.d.r.) ave-vano operato. Qualcuna di concerto con il Ministro della Giustizia (la introduzione della conciliazione obbligatoria, ad esempio, come lo stesso Ministro Alfano conferm nel suo intervento congressuale), qualcunaltra impegnandosi ben bene per sbagliare da soli.Furono molto netti, i delegati congressuali di Genova, e

    Bari, alla ricerca di un tempo perduto...Agli avvocati serve un deciso cambio di passo, di mentalit, di organizzazione, di cultura Devono adattarsi al nuovo per evitare di esserne travolti

    di Ester Perifano

  • 7adesso, a distanza di due anni, dobbiamo dire che videro lungo, molto lungo.Deliberarono (allunanimit) una ferma oppo-sizione alla conciliazione obbligatoria e a paga-mento, entrata in vigore qualche mese prima, deliberato al quale lOrganismo Unitario dellAv-vocatura, ad onor del vero, dette immediatamen-te seguito, anche attraverso iniziative giudiziarie, supportato sin dalla prima ora da Ordini lun-gimiranti tra i quali, ad esempio, lOrdine di Firenze e lOrdine di Napoli - e da Associazioni impegnate specificamente nel processo civile, come lUnione Nazionale delle Camere Civili. La questione stata di recente risolta, anche se non in via definitiva, dalla Corte Costituzionale che ha riconosciuto la illegittimit costituzionale per eccesso di delega della obbligatoriet della conciliazione. Tutto da rifare, insomma, per un Ministero pastic-cione, attento ai numeri piuttosto che ai diritti dei cittadini. Ma i delegati al Congresso di Genova invitarono pure - a larga maggioranza il Consi-glio Nazionale Forense a ritirare il regolamento sulle specializzazioni forensi, anchesso appena approvato dalla nostra massima Istituzione. Invi-to, per, sdegnosamente disatteso dal destinata-rio che non provvide affatto, assumendo anzi di non essere vincolato ai deliberati del Congresso Nazionale degli Avvocati Italiani.Il che, se assolutamente fondato dal punto di vista giuridico (trattandosi di un Ente Pubblico non economico, in quanto tale autonomo nelle sue determinazioni), lo molto meno se si con-sidera che quellinvito proveniva dalla massima

    assise dellavvocatura italiana, democraticamen-te riunita per decidere del suo futuro. Corpo sociale (ed economico) del quale il Consiglio Nazionale Forense assume di essere il massimo rappresentante istituzionale .Il rappresentante, dunque, decise deliberata-mente di ignorare la richiesta dei rappresentati e cos fu necessario impugnare innanzi allAuto-rit Giudiziaria Amministrativa il regolamento e ottenerne la dichiarazione di nullit (il che accadde piuttosto celermente e senza particolari difficolt, stante la evidente illegittimit dellatto amministrativo posto in essere).Un Congresso consapevole ed informato, dun-que, quello di Genova che, ripeto, con grande lungimiranza seppe indicare una linea - quanto meno su questioni fondamentali - che, con il tempo, si rivelata quella giusta.Altro che Congresso da dimenticare, come molti chiedono: quello di Genova fu un momento di vero e costruttivo confronto tra opinioni diverse. Prevalse, come giusto che accada in demo-crazia, quella maggioritaria, ma sullabitudine al ritrovato confronto si sarebbe dovuto costruire ed investire. Non, come poi accadde, andare alla ricerca di una malintesa vendetta tendente a mortificare la componente maggioritaria del corpo congressuale (a scanso di equivoci, chiari-sco che il mio riferimento alle modalit di svol-gimento del Congresso Straordinario di Milano di cui dir pi avanti). Quello che a Genova i vertici e, in misura minore, il corpo congressuale non percepirono fu che da parte del Governo di questo paese - per quanto

  • 8ci riguarda in particolare da parte del Ministero della Giustizia, con il supporto tecnico di un Ufficio Legislativo autoreferenziale e sordo a qualunque suggerimento - si trattava solo delli-nizio di un percorso riformatore, tanto cinico quanto inefficace, inefficiente e disordinato, attraverso il quale, complice una crisi planetaria, sia finanziaria che economica, si voluto imporre una accelerazione incontrollata a quelle riforme che pure, i pi accorti tra noi, ritenevano ormai non pi procrastinabili. E cos, da luglio in avanti abbiamo subto una produzione normativa iper-trofica, assolutamente disorganica, incontrollata e incontrollabile, quanto a forme ma anche a contenuti, che ancora oggi rende estremamente difficoltosa la ricostruzione del quadro comples-sivo che ne scaturito. Altrettanto difficoltosa , evidentemente, una valutazione completa delle conseguenze che quella smisurata produzione normativa ha gi avuto e ancora avr per la nostra professione, anzi per il nostro futuro.Abbiamo assistito a decretazione durgenza a raffica, modificata da maxi emendamenti, con-vertita solo grazie a voti di fiducia strappati alle Camere sotto il ricatto dello spread in aumento. Abbiamo visto un Parlamento sostanzialmente commissariato dal Governo, costretto ad abboz-zare e a rinunciare, il pi delle volte, alla propria funzione di legislatore.Abbiamo sopportato incursioni normative generalizzate, alluvionali, disorganiche, spesso contraddittorie, sempre prive di un filo logico che in qualche modo ne potesse giustificare lap-provazione durgenza e, a volte, anche lutilit.Abbiamo dovuto fare i conti con interventi sulla giustizia civile (ritoccato spasmodicamente - il processo; introdotti aumenti, pi o meno indi-scriminati, del contributo unificato; infilate pre-visioni di multe salate se appena ci si azzarda a voler insistere nella richiesta di tutela giudiziaria), sulla geografia giudiziaria, su nuove forme di organizzazione del lavoro; con nuove norme in

    materia di ordinamento forense; con la pressante richiesta di rivedere il nostro sistema previden-ziale.Tutto, ma proprio tutto, stato investito dallo tsunami e in questo panorama emergenziale risultata, mai come oggi, plasticamente evidente la irrilevanza socioeconomica dellavvocatura in quanto tale, visibilmente ignorata da chi prende le decisioni, di fatto emarginata anche allinterno del comparto delle libere professioni. Totalmente travolte sono state le nostre rappre-sentanze nazionali, il Consiglio Nazionale Foren-se e lOrganismo Unitario dellAvvocatura che, incapaci di fronteggiare efficacemente lazione governativa, per dimostrare la loro esistenza in vita, sono state costrette a ripiegare su battaglie di retroguardia, fondate su motivazioni debo-lissime, assolutamente consapevoli di andare incontro ad una sconfitta sicura, eppure prigio-niere, senza saperne emergere, del loro ruolo di strenui difensori di uno status quo che non esiste pi da tempo.Hanno grandi responsabilit, il CNF e lOUA. Innanzi tutto, quella di non aver saputo, o voluto, leggere i numerosi segnali di profondo cambia-mento che pure da tempo si manifestano intorno a noi, di non aver saputo, o voluto, traghettare lavvocatura verso una idea di professione pi moderna, pi agile, pi contestualizzata nelle-poca in cui viviamo. Hanno scelto larroccamento, i nostri vertici, sen-za se e senza ma, rifiutando di collaborare, ripro-ponendo schemi anche comportamentali ormai sorpassati, obsoleti, del tutto inefficaci. In una parola: inutili, anzi, a ben vedere, anche dannosi.Lesito del Congresso di Milano (celebrato con modalit singolari, quanto a democraticit del percorso, con Commissioni Congressuali blin-date, dalle quali furono escluse anche con una certa violenza gli organismi rappresentativi di base, Ordini Circondariali e Associazioni) da que-sto punto di vista, emblematico: gran parte del-le mozioni approvate consegnarono al Governo B

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    segue da pagina 5

  • 9e al Parlamento una serie impressionante di no, chiesero - di fatto - labrogazione di leggi appena approvate (no allabolizione delle tariffe, no alle societ di capitali con soci non professionisti, no al nuovo regime del praticantato, no ai Tribunali delle Imprese, no alla revisione delle circoscri-zioni giudiziarie) non solo senza che fossero contestualmente avanzate proposte alternative di ammodernamento di un sistema antiquato, praticamente unico nel panorama europeo, ma soprattutto senza considerare che, dati i tempi, era oggettivamente piuttosto difficile che un Governo di tecnici, chiamato per salvare il Paese, potesse anche solo pensare di fare marcia indietro cos repentinamente!Ed infatti, mentre si praticava - grazie alla linea dettata dal Congresso Straordinario di Milano - come gli indipendentisti texani nel fortino di El Alamo, la resistenza ad oltranza, rifiutando di offrire ogni e qualunque collaborazione, sono arrivati: lapprovazione ad agosto del DPR 137/2012 che, in attuazione dellart. 3 D.L. 138/2011, detta nuove regole per tutte le pro-fessioni ordinistiche, comprese la nostra; il varo del D.M.140/2012, che detta Nuove modalit per la liquidazione dei compensi professionali in sostituzione delle vecchie tariffe professionali;

    lapprovazione dei Decreti Legislativi nn.155 e 156 del 7/9/2012, con i quali vengono definiti i provvedimenti di riordino della geografia giu-diziaria (soppressi 31 Tribunali, 31 Procure, 220 sezioni distaccate, 667 Uffici di Giudice di Pace).Gli indipendentisti texani, narra la leggenda, morirono tutti.Gli avvocati italiani, fortunatamente, sono anco-ra tutti vivi. Pronti a reagire. Sono, vero, tenuti in ostaggio da una dirigenza che, pur di consegnare alloblio generalizzato i propri fallimenti, affida le sue speranze di riscatto allapprovazione (ancora in itinere) di una legge professionale che non risolve alcuno dei proble-mi degli avvocati, semmai ne aggiunge altri (v. accesso e procedimento disciplinare). Avendo per il considerevole pregio (per chi la sostiene) di rafforzare il centralismo (non democratico) degli organismi nazionali. Sono, vero, in mezzo al guado, tra libert (in parte compromesse) e liberalizzazioni (tutte da dimostrare e da realizzare). Ma OGGI GI DOMANI, e lAvvocatura sapr autonomamente ragionare su quello che acca-duto e che continua ad accadere intorno a noi, sul significato che le novit potranno assumere per noi stessi, innanzi tutto, e per il nostro lavoro. Lho gi detto e lo ripeto, a costo di annoiare chi mi legge: banalmente, lavvocatura cos come siamo stati abituati a pensarla negli anni, oggi non esiste pi.Non solo perch la nostra professione si andata consistentemente modificando negli anni e gi da tempo lavvocato ha perso la sua connota-zione di notabile, socialmente accreditato, che gestiva il processo imponendo la propria perso-nalit. Non solo perch il progressivo peggioramento dellapparato giudiziario e lallungamento dei tempi pesano fortemente sulla possibilit per gli avvocati di garantire il risultato (ovvero la sentenza) in tempi ragionevoli.Non solo perch altre professioni, pi giovani e

    Ester Perifano, Segretario Generale ANF

  • 10

    meno ingessate della nostra, ci hanno progres-sivamente sottratto quote rilevanti di attivit, soprattutto nellambito della consulenza stragiu-diziale (vds. i commercialisti).Non solo perch lorganizzazione del lavoro rimasta ancorata a schemi obsoleti, inadatti a rispondere alle mutate esigenze della societ, nella quale il settore servizi si andato sempre pi sviluppando. Ma anche perch sempre pi negli ultimi decen-ni stato consentito, grazie anche alla gestione clientelare dellaccesso protrattasi per anni, che la professione forense divenisse una specie di ricovero per un numero abnorme di nuovi entra-ti che, non riuscendo a realizzare altre aspirazioni (magistratura, notariato, funzionario pubblico, imprese e banche) finiva per rifugiarsi nellalveo amico dellalbo degli avvocati. Questo elemento, sommato alla relativa qualifi-cazione dei nuovi entrati (non un mistero per nessuno che lUniversit, come molte altre Istitu-zioni in questo Paese, non riesce a svolgere il suo ruolo, in unepoca in cui sono profondamente mutati i modi di produzione della conoscenza), ha rappresentato per lavvocatura italiana un handicap piuttosto serio, i cui riflessi hanno colpi-to principalmente gli avvocati marginali, ovvero coloro i quali con difficolt riescono ad acquisire clientela o a mantenere aperto uno studio.Gli interventi legislativi tendenti alla riduzione del contenzioso e la crisi, scoppiata nel 2008 e acuitasi lo scorso anno, hanno dato il colpo finale, scoraggiando sempre pi cittadini dallav-venturarsi in procedimenti giudiziari lunghi e costosissimi.La conclusione, obbligata, che il giudiziario non basta pi per tutti. Con la conseguenza, facilmente prevedibile, che tra qualche anno lavvocatura sar in emergenza sociale, comun-que una professione marginalizzata, sia rispetto alla societ che rispetto alle altre professioni (che pure non se la passano tanto meglio).

    Occorre invertire la tendenza, e occorre far-lo subito, perch qualunque intervento avr bisogno di tempo per spiegare i suoi effetti, e qualche anno non basta. Ma prima di qualun-que provvedimento esterno, devono essere gli avvocati stessi a trovare dentro di se la forza e le motivazioni per reagire.Non pretendiamo che le cose cambino, se con-tinuiamo a farle nello stesso modo: una frase di Albert Einstein e, per quanto possa indurre ad un certo scetticismo, ha un suo senso intrinseco. Mettiamola cos: agli avvocati serve un deciso cambio di passo, di mentalit, di organizzazio-ne, di cultura. Dovremo imparare velocemente a misurarci senza protezioni con la realt che ci circonda, consapevoli che, rispetto ad altri, la nostra strada certamente in salita, perch per un avvocato stare nel mercato non cosa che dipende interamente da lui stesso.Dovremo, innanzi tutto, riconoscere di avere, pi o meno coscientemente, sottovalutato negli anni scorsi tutti i segnali che pure, numerosi, pro-venivano dalleconomia e dalla societ. Ci sono, lho gi detto, responsabilit precise.Ma ora basta bugie. Basta fingere che tutto, prima o poi, si aggiuster e ritorneranno i tempi doro. Agli avvocati bisogna dire la verit: che il sistema che ci ha cresciuto non torner pi, che tutto GI diverso, che dobbiamo imparare ad adattar-ci al nuovo, che se non riusciamo a farlo o non lo sappiamo fare siamo destinati ad essere travolti. Ad essere sostituiti da specie pi adattabili di noi e per questo con una speranza di vita e di lavoro. Quando questa operazione verit sar portata a termine, allora, e solo allora, potremo pretendere che dallesterno venga laiuto giusto per ripartire. Solo allora potremo tornare ad occupare il posto che ci spetta, per la nostra storia, e ritornare ad essere autorevole classe dirigente di questo pae-se.

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    segue da pagina 7

  • Il Consiglio Nazionale dellAssociazione Nazionale Forense, riunitosi in Napoli nei giorni 27 e 28 ottobre 2012

    udita la relazione del Segretario Generale; allesito dellampio dibattito svoltosi;

    PRELIMINARMENTE RILEVA- che ad oggi, lattivit di preparazione e di approfondimento dei temi congressuali posti

    allOdG del XXXI Congresso Nazionale Forense in programma a Bari il 22 23 e 24 novembre 2012 procede molto a rilento, poich solo alcuni dei gruppi di lavoro costituiti (e precisamente: 1) Giurisdizione e tutela dei diritti: strumenti processuali e geografia giudiziaria; 2) Il ruolo dell avvocatura: funzioni, prospettive e responsabilit, pari opportunit) stanno svolgendo regolar-mente i loro lavori, mentre altri (ovvero : 1)Garanzie costituzionali, diritti dei cittadini e ragioni dell economia; 2) Riforma dell ordinamento forense; 3) La Previdenza forense; 4) Oua: Rappre-sentanza Politica, Modifiche Dello Statuto e Del Regolamento) non sono mai nemmeno stati convocati;

    - che tale ingiustificata inattivit rischia di compromettere la efficacia del dibattito in sede congressuale, al quale deve invece - considerato il particolare momento di difficolt che lavvocatura attraversa - essere garantito ed assicurato il massimo spazio. Tanto con lobbiettivo di individuare con certezza le linee della futura azione politica della rappresentanza politica unitaria , anche con riferimento ad eventuali e piu efficaci forme di lotta per la tutela degli interessi dellavvocatura, nel rispetto dei diritti dei cittadini

    CONFERMAsoprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti, la necessit di una autorevole e rinnovata rappre-sentanza politica unitaria della categoria, pur nella consapevolezza della opportunit di modifi-care lattuale modello al fine di consentire la massima rappresentativit di tutte le componenti dellavvocatura italiana , augurandosi che tale processo riformatore possa essere quanto meno proficuamente avviato in occasione del Congresso di Bari ed, eventualmente, utilmente prose-guito, nelle forme che il Congresso sovrano vorr individuare;

    RITIENE- assolutamente indispensabile che venga garantito un corretto svolgimento dei lavori del Con-gresso e delle Commissioni Congressuali, nel rispetto delle regole statutarie e regolamentari (come purtroppo da ultimo non accaduto) e delle prassi di comportamento consolidate nei precedenti appuntamenti congressuali;- altrettanto indispensabile che si proceda regolarmente alla elezione della nuova Assemblea dei delegati OUA, escludendo nettamente la possibilit di ogni e qualunque ipotesi di proroga di diritto o di fatto o di ultrattivit degli organi attualmente in carica;

    AUSPICAche nel rinnovo degli organismi venga spontaneamente garantita dalle delegazioni distrettuali una adeguata rappresentanza sia delle donne che dei giovani (considerato che il 60% degli is-critti agli Albi ha meno di 40 anni) e che lo stesso accada successivamente, nella elezione degli organismi esecutivi.

    Napoli, 28 ottobre 2012 Il Consiglio Nazionale ANF

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    Ho assistito, in occasione dellultima assemblea OUA alla quale ho parteci-pato per delega del nostro Segretario Generale, Ester Perifano, al solito e virulento attacco nei confronti della nostra Associazione, rea, a dire dellin-terlocutore di turno, di minare lunit dellAvvocatura solo perch ANF non ha mai inteso rinunziare alle proprie opinioni ma, soprattutto, perch non ha mai inteso uniformarsi al pensiero unico che, sullaltare di una singolare interpretazione del principio di uni-t, dovrebbe essere accettato da tutti supinamente.La conclusione cui giungeva quellin-tervento era che alle elezioni dei delegati per il Congresso Nazionale Forense, che si celebrer in Bari il prossimo novembre, ANF, proprio perch in dissonanza con il pensiero unico, i cui brillanti risultati sono sotto gli occhi di tutti, non avrebbe dovuto nemmeno presentare propri candidati e, ci, perch chi dissente non dovrebbe avere diritto di albergo nellOUA. Traducendo in termini di dottrina politica tale originale interpretazione della democrazia, sarebbe a dire che i partiti di opposizione non potrebbero mai presentarsi alle elezioni politiche siccome avversi alla maggioranza di governo!!!

    Chiamato direttamente in causa dopo siffatta lezione di democrazia bulgara, per non sprecare il poco tempo a disposizione in sterili polemiche, sul punto ho ritenuto solo di ricordare, a chi evidentemente non aveva memoria di un passato anche abbastanza recente, che ANF stata una delle pi convinte associazioni fautrici dellOUA che ha dato allOrganismo Unitario ben tre Presidenti, rispettiva-mente nelle persone dei colleghi Antonio Leonardi, Cesare Piazza e Michelina Grillo (e mi fermo ai soli Presidenti OUA, senza considerare i segretari ed i numerosissimi delegati allassemblea di provenienza ANF, perch altrimenti que-sto articolo sarebbe lungo come un elenco telefonico). Se ci significa essere avversi allOUA

    LOUA, amarcordLidea di un pensiero unico nellavvocatura fuorviante ed antidemocratica

    di Pasquale Barile

    Pasquale Barile, Presidente ANF

  • 13

    Sempre in quella circostanza, si parlato poi di modifiche statutarie e dellipotesi di una neces-saria prorogatio degli attuali vertici dellOUA in previsione di tali modifiche.E, a questo punto, ancora una volta il mio pensie-ro andato ad Antonio Leonardi, a Cesare Piazza, a Michelina Grillo, ma anche a Bruno Sazzini ed a Pier Enzo Baruffi.Mi limito, solo per avvertito senso di rispetto e galateo istituzionale nei confronti dellattuale vertice politico dellassociazione, ai past Presi-denti e/o Segretari Generali che, in questi miei pochi e recenti anni di mia militanza attiva in ANF hanno ricoperto e portato definitivamente a termine incarichi di vertice in seno alla nostra Associazione; Colleghi, mi si lasci passare il ter-mine apparentemente retorico, che ho avuto il privilegio di conoscere e di apprezzare, con i quali mi stata data lopportunit di collaborare direttamente e dai quali ho imparato moltissimo.Perch il mio pensiero ritornato a loro? Beh, il primo motivo, sicuramente il meno importante ma il pi immediato, va individuato nel fatto che ciascuno di loro non ha mai brigato per assumere incarichi associativi e, soprattutto, perch, come tanti Cincinnato, essi sono volon-tariamente ritornati al podere del proprio studio professionale, dopo lespletamento dei rispettivi mandati.Vi par poco? A me sicuramente no, specie dopo gli esiti del congresso di Genova.Ma non solo.Grazie a loro, in ANF ho apprezzato molte cose: Impegno, Passione, Preparazione, Acume po-litico, Lungimiranza che, senza mai diventare arroganza, ostentazione, presunzione, si sono tradotte in Amicizia, Disponibilit, Dialogo, Onest intellettuale, Rispetto delle altrui opinio-ni, Apertura ai pi giovani, senza alcuna gelosia di mestiere e senza alcun personalismo narcisi-stico.Potrei fare mille esempi concreti, ma correrei il rischio di apparire sentimentale.

    grazie a questi Colleghi, ed ai mille e mille sem-plici iscritti, che ANF sempre stata - e sempre sar - una Famiglia ed una Scuola: una famiglia alla quale - a differenza delle famiglie natura-li - si sceglie di appartenere perch la si ama; una scuola nella quale vi un elevato turn over generazionale, nella quale sono sempre i Maestri pi esperti ad adoperarsi al meglio delle loro possibilit per favorire in ogni modo e formare lingresso dei pi giovani, cui trasmettere il loro sapere e la loro conoscenza, in assoluta mode-stia, senza alcuna gelosia o protagonismo.Avanti c posto, mi verrebbe voglia di dire, perch questo il messaggio e lincoraggiamento che sempre stato trasmesso da chi ha pi esperienza ed il nuovo direttivo, recentemente insediatosi, ne lulteriore conferma grazie allimpegno del nostro Segretario Generale, Ester Perifano. questo che rende ANF unica; da qui il senso di orgogliosa appartenenza allassociazione di cia-scuno di noi, da qui il nostro amore per la nostra Associazione; di qui la capacit di ciascuno dei suoi iscritti di non avere mai timore di esprimere le proprie opinioni in ogni contesto e consesso.Certo, a qualcuno, forse anche a molti, ci pu dare fastidio: si rassegnino ci hanno insegnato innanzitutto a pensare ed ad essere liberi. Non possiamo certo rinunziare alle nostre idee solo perch talvolta possono apparire scomode a chi si ostina a pensare strumentalmente ad una Avvocatura che non esiste pi, e che pi non ritorner.Del resto, se dovessimo fare un bilancio dei risultati di gestione di questi ultimi anni del c.d. pensiero unico, allAvvocatura non resterebbe che portare i libri in tribunale... sin quando esiste-ranno i Tribunali.

    Grazie ANF, di cuore.

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    Le recenti manovre del Governo in materia di giustizia hanno cercato, attraverso nuove barriere allaccesso alla giurisdizione pubblica, laumento dei costi, le riforme sul rito processua-le e lemarginazione del ceto forense, di perseguire il duplice obiettivo di contenere gli aggravi al bilancio sta-tale (come ad esempio le indennit maturate per le condanne per lec-cessiva lunghezza dei processi) e di razionalizzare il sistema giudiziario.Gli interventi pi significativi hanno riguardato la giustizia civile, per lasse-rita necessit di recuperare lefficien-za del sistema a livello internazionale (graduatoria doing business) e rendere pi appetibile il Paese per gli investi-tori stranieri.Le misure adottate, per, sembrano aver valicato le intenzioni del legisla-tore (sempre che non si sia trattato di scelta consapevole), rimodellando di fatto la scala dei valori fondanti il livel-lo di democrazia nel Paese con uno slittamento verso una discrezionalit sovrana a tutela dello Stato e dei suoi apparati.Laffermazione, ovviamente, contiene un eccesso di pathos, ma serve per richiamare lattenzione su un aspetto che, nella presente congiuntura, sem-bra essere completamente ignorato tanto dalla politica quanto dalla dot-

    Verso il tramonto della tutela dei diritti?Dal legislatore arriva una deriva autoritaria e burocratica, sempre pi orientata alla amministrativizzazione del processo civile

    di Bruno Sazzini

    LAvvocatura in piazza incontra i cittadini

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    trina processualistica.I limiti della presente esposizione privilegiano un ragionamento assertivo di cui sin dora si chiede venia, valendo come stimolo alla discussione su una questione fondamentale per il futuro.La premessa muove dalla constatazione che il potere dello Stato di applicare la giustizia essenziale alla regolazione dei rapporti sociali(1)

    e, attraverso la giustizia civile si porta a compi-mento lidea moderna del cittadino, inteso come soggetto unico di diritto, giuridicamente capace, titolare di diritti individuali (2).Lo stesso processo civile da sempre uno strumento di diritto sostanziale(3) e quindi inter-venire su di esso significa modificare il sistema dei diritti e della loro tutela, creando zone fran-che di illegalit diffusa (perch antieconomico adire la giustizia per ottenere il ripristino della legalit), corsie preferenziali per categorie date o materie privilegiate (cd. tutela giurisdizionale dif-ferenziata) in una scelta discrezionale del potere politico.La scelta recente del legislatore italiano, gi avvia-ta con lintroduzione della cd media conciliazio-ne obbligatoria, stata particolarmente miope: pur consapevole che lineffettivit e linefficienza della giustizia civile dipendono prevalentemente non dalla disciplina legislativa, bens da fattori di ordine naturale, in particolare dalla disponibilit di risorse e dallorganizzazione degli uffici giudiziari (4) ha scelto di non intervenire su questi aspetti, bens sullaccesso e la diminuzione della tutela giurisdizionale pubblica.Gi questa prima scelta da Stato con connotati autoritari: si privilegiata la difesa dellapparato burocratico (magistrati, pubblici dipendenti, diri-genti ecc) a scapito dei cittadini che, appunto, sono considerati tali, e non degradano a sudditi, solo se il sistema costituzionale organizza i poteri in funzione della tutela dei diritti individuali (5).Sul piano dei principi tanto basterebbe per crea-re un giustificato allarme sullessenza e la natura attuale di uno Stato che si assume democratico,

    invece, paradossalmente, si privilegia, in maniera acritica, una prospettiva diversa che, si assume pi concreta, tecnica e di primo livello: contro leccesso di domanda giudiziale, provocato da una diffusa litigiosit, dallalto numero di avvo-cati, da una conclamata (e irriformabile) ineffi-cienza amministrativa, si scelto di comprimere lafflusso di richieste alla giurisdizione pubblica, favorendo sistemi alternativi di soluzione delle liti o creando ostacoli, normativi ed economici, allesercizio di una giurisdizione diffusa.Ognuno di questi argomenti meriterebbe una trattazione separata sotto laspetto teorico, ma quello che qui serve rilevare che, in realt, lo-biettivo che il legislatore ha inteso perseguire ha solo ulteriormente aggravato leffetto derivato di omessa (o debole) tutela dei diritti individuali.Uno studio ormai risalente (6) osservava che, sotto il profilo economico, la domanda patologica di giustizia era da correlare con il differenziale tra tasso di mercato e quello legale (argomento oggi superato), con la durata media dei procedi-menti e in relazione inversa con la quota di spese processuali che la parte perdente deve rifondere a quella vincente (7), cui devono aggiungersi oggi lalea processuale (sempre pi alta per un generale abbassamento del livello giuridico) e la probabile difficolt nellesecuzione coatta da parte degli organi statali preposti (esecuzioni con gli Ufficiali giudiziari), altro grosso problema, mai completamente affrontato a fronte delleffi-cienza dellesecuzione esattoriale per il recupero dei debiti fiscali.Nellattuale congiuntura le barriere allaccesso introdotte con i nuovi provvedimenti, il con-trollo sempre pi blando sulle decisioni, labuso nel ricorso obbligatorio a costose procedure di mediazione, labbattimento delle tariffe pro-fessionali degli avvocati sembrano essere tutti elementi che, in una societ a bassa coscienza civile ed elevato tasso di illegalit, sfavoriscono oggettivamente chi chiede la tutela di un pro-prio diritto, non chi invece ad esso resiste.

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    Viene cos aggravato lo squilibrio gi esistente del pay-off dei contendenti, cio della vantag-giosit o meno delle scelte di andare in causa o di giungere ad una transazione, eliminando completamente il potere contrattuale del tito-lare del diritto leso.La giustificazione teorica spesa a sostegno della mediazione (la realizzazione di un interesse al posto della tutela del diritto) , in realt, almeno per la parte obbligatoria, una attenuazione del significato sociale dellapplicazione del diritto, nel ridursi della funzione giurisdizionale di con-trollo e nella capitolazione delle garanzie.La scelta della mediazione comprensibile solo se sia volontaria, quando la parte ritenga oppor-tuno agire prima sul piano della valutazione della convenienza che della tutela del diritto, utilizzando un sistema diverso di approccio alla risoluzione della controversia.La scelta del legislatore ha una deriva autori-taria e burocratica, sempre pi orientata alla amministrativizzazione del processo civile, espungendo, almeno per la maggior parte della popolazione una tutela piena, privilegiando (a propria discrezione) alcune categorie a danno di altre e limitando i campi di intervento della funzione giudiziale (8). Non si pu ignorare, come da sempre sostenuto da A.N.F. (9), che la centralit della giurisdizione pubblica espressione di democrazia, perch anche attraverso di essa che avviene il controllo di legittimit costituzionale delle norme, com-prese quelle sopranazionali recepite direttamen-te nel nostro ordinamento (10).Il canale giurisdizionale anche quello attraverso il quale possono trovare ingresso diretto le nor-me UE con la disapplicazione delle norme inter-ne con esse contrastanti o i principi enunciati da organismi europei, come la Corte di Giustizia dei Diritti dellUomo, con la rimessione alla Corte Costituzionale, in quanto non immediatamente recepibili nellordinamento statale.Risulta quindi palese che il vero limite dellazione

    governativa stata lassenza di una seria rifles-sione sul costo dei diritti come assunzione di responsabilit democratica e di trasparenza nel processo di distribuzione delle risorse, con gli inevitabili corollari del raggiungimento di equit e di giustizia distributiva (11).Lapproccio che A.N.F., e in parte lO.U.A., aveva individuato come unico possibile (nel convegno di Bari La giurisdizione come lacqua) consi-stente in una rivalutazione dei diritti tutelabili e dei circuiti giurisdizionali come risultato di una consapevole scelta di politica giudiziaria, se non di politica tout court, il pi corretto, proprio perch i diritti sono garantiti dalla collettivit e per il bene della collettivit. necessario, pertanto, un approccio condiviso da operatori del diritto, forze politiche e sociali per individuare programmaticamente i diritti tutelabili mettendoli in relazione con circuiti di magistratura pubblica togata e onoraria, stabi-lendo la priorit di interesse pubblico, anche per meglio canalizzarne parte verso forme alternati-ve o sussidiarie di risoluzione dei conflitti.La logica di una simile operazione antitetica rispetto a quella che presiede gli attuali inter-venti statali di mera compressione dei costi e riduzione delle tutele, a fini deflattivi.Lo scarto tra le due visioni misura il livello delle garanzie dello Stato e il presente, purtroppo, non lascia presagire nulla di buono per il futuro.

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  • 17

    1) Lapplicazione concreta di un diritto sog-gettivo, sia che si tratti di un diritto costituzi-onalmente provato, sia che si tratti del diritto. di ottenere il risarcimento, accettato dalla parte che perde perch essa non ha scelta dal momento che tutta la forza dello Stato schi-erata dalla parte del titolare del diritto e quindi contro chi risulta perdente Holmes - Sustein Il costo del diritto Il Mulino.

    2) Rebuffa in Sudditi, IBL Libri

    3) R. Caponi in Guida al Diritto 12/2002

    4) R. Caponi op. cit.

    5) Rebuffa op. cit.

    6) Marchesi, Litiganti, Avvocai e Magistrati Di-ritto ed economia del Processo civile IL Mulino

    7) Questo sistema, in caso di giustizia rapida amplifica il potere contrattuale della parte che ha ragione.

    8) in atto un processo di profonda tras-formazione dellordinamento giuridico che si manifesta su due livelli strettamente intrecciati:

    - quello perseguito con i disegni, ancora recen-temente riproposti, di riforma dellassetto cos-tituzionale della magistratura;

    - un livello pi direttamente nascosto che pas-sa attraverso il progressivo smantellamento del welfare e di fondamentali garanzie dello Stato sociale; lindebolimento della giurisdizione ordinaria con corrispondente spostamento verso quella amministrativa; una pi pervasiva accentuazione dellintervento governativo sul versante dei conflitti economici e sociali, col

    riemergere di una anomala centralit del po-tere dellesecutivo nel sistema parlamentare e una ridefinizione delle situazioni giuridiche che tornata a teorizzare aper tamente las-soggettamento dei diritti soggettivi alla logica, discrezionale appunto, della compatibilit con linteresse pubblico. Gianfranco Gilardi, Gli oss-ervatori sulla giustizia civile e i protocolli dudi-enza a cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli.

    9) Da Giustizia e Mercati, atti preparatori al Congresso ANF di Rimini La giurisdizione si progressivamente affermata come un punto essenziale del sistema di bilanciamento dei poteri che ha retto le moderne democrazie. Se, infatti, a livello della decisione della singo-la controversia, la sentenza definisce la legge del caso concreto, nellambito del sistema, la giurisdizione opera, sul piano generale, lade-guamento costante del sistema normativo alle mutevoli condizioni sociali (con una vera e pro-pria funzione normativa dal basso) e svolge il compito - di straordinaria rilevanza - di attivare il controllo costituzionale sulleccesso di potere del legislatore promuovendo il giudizio sulle leggi dinnanzi alla Corte Costituzionale. Funzi-oni come ben si vede essenziali - per cos dire - ad incrocio per garantire, a valle del sistema elettorale e della delega ai parlamentari, la legit-timazione delle democrazie complesse. Funzio-ni alle quali concorrono in modo fondamentale gli avvocati che gestiscono la domanda sociale di giustizia, ne definiscono il perimetro giurid-ico in via interpretativa e attivano il meccanis-mo di adeguamento normativo e di controllo delleccesso di potere del legislatore. Da queste

    funzioni discende, al di l di valutazioni formali, la rilevanza sociale e il riconoscimento pubblico della funzione della difesa.

    10) Il meccanismo spiegato nella recente pronuncia della Corte Costituzionale 24.10.2007 n. 348.

    Il giudice comune non ha il potere di disappli-care la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con la norma CEDU, poich lasser-ita incompatibilit tra le due si presenta come una questione di legittimit costituzionale, per eventuale violazione dellart. 117, primo com-ma Cost. di esclusiva competenza del giudice delle leggi. In sintesi, dunque: il giudice inter-no in caso di contrasto tra norma UE e norma interna, pu disapplicare la seconda; in caso di contrasto tra norma CEDU e norma interna, invece, pu sollevare questioni di legittimit costituzionale, giusta il grimaldello di cui allart. 117, comma I Cost.

    11) Considerare i diritti alla stregua di onero-si beni pubblici non significa far si che spietati analisti della politiche pubbliche, in combutta con squadre di ragionieri, stabiliscano unilat-eralmente di quali diritti i cittadini debbano godere e di quali no. Al contrario, linevitabilit del calcolo dei costi e dei benefici rimanda alla necessit del controllo democratico e anche alla virt civile, cio alla necessit di un atten-to esame da parte del contribuente della dis-tribuzione delle somme di bilanci ai fini della tutela e della applicazione concreta dei diritti Holmes - Sunstein, op. cit.

    NOTE

    Tribunale di Pescara, Aula Alessandrini. Mosaico di Enzo Cucchi

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    Levoluzione del sistema della responsabilit professionale

    Cera una volta un sistema di respon-sabilit civile del professionista molto indulgente, legato ad un contesto sociale alquanto diverso, in cui la con-figurazione del rapporto con il cliente risentiva del carattere liberale delle professioni, in cui la responsabilit era preferibilmente ritenuta extracontrat-tuale e veniva ravvisata in pochi casi prevalentemente di natura omissiva. Fiorivano i detti popolari: Gli errori del medico li copre la terra, gli errori dellav-vocato li coprono le parole.A partire dagli anni 90 questo sistema ha subito una profonda trasformazio-ne, passando dalla sostanziale immu-nit di un tempo ad una attenzione maggiore da parte della giurispruden-za (e, per quanto riguarda gli avvocati, anche del legislatore), ad un rigore elevato, con una chiara tendenza a valorizzare la natura contrattuale del rapporto, lapplicazione delle regole conseguenti e il relativo favor credito-ris.Questa evoluzione giurisprudenziale non ha toccato per nello stesso modo e nello stesso tempo tutte le professioni, limitandosi per i primi anni a rivoluzionare il settore della responsabilit medica, con linven-

    zione della responsabilit da contatto, il conseguente ter-mine decennale di prescrizione, lapplicazione della regola generale dellart. 1218 c.c., linversione dellonere della pro-va, la forte attenuazione della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, lintroduzione di un nesso di causali-t meno rigoroso e, infine, la configurazione del consenso informato e la conseguente valorizzazione del danno da violazione del diritto allautodeterminazione.Il nuovo e sempre pi rigoroso orientamento giurispruden-ziale, dettato dallintento di favorire una maggior protezio-ne del paziente, ha portato, come noto, allesplosione del contenzioso per malpractice sanitaria e, per altro verso, al deprecabile fenomeno della medicina difensiva.Tutto ci accadr anche nel settore della responsabilit legale?Ci sono purtroppo tutti i presupposti per dare una risposta affermativa.

    La responsabilit dellavvocato, il sistema tradizionale e i nuovi indirizzi

    Va detto che fino a pochissimi anni orsono, nonostante le regole generali delle professioni intellettuali siano le medesime, la Suprema Corte ha dimostrato, nel settore della responsabilit dellavvocato, non poche resistenze al nuovo, mantenendo un orientamento altalenante tra segnali di novit e riaffermazione di principi classici, con un sostanziale favor nei confronti del professionista legale.Il sistema della responsabilit civile dellavvocato rimasto, pertanto, quasi sino ad oggi, quello tradizionale, basato sulla configurazione dellobbligazione come obbligazione di mezzi; su un nesso di causa rigorosamente ancorato alla certezza, prima assoluta, poi ragionevole, poi ancora morale; su un onere probatorio diabolico per il cliente, tenuto a dimostrare la colpa dellavvocato, il danno e il

    Le nuove frontiere della responsabilit professionale dellavvocatoLe novit legislative prospettano nuovi rischi ed impongono maggiori attenzioni

    di Laura Pernigo

  • 19

    nesso di causa.Le cose stanno cambiando, e anche piuttosto rapidamente, in questi ultimi anni, in virt cer-tamente delleffetto traino di quanto avvenuto nel settore medico, ma anche di una mutata concezione della figura del professionista lega-le e del suo rapporto con il cliente: modifica di indirizzi giurisprudenziali consolidati e riforme legislative fanno si che oggi lavvocato si trovi al centro di un sistema che lo responsabilizza su pi versanti, rendendo, da un lato, pi accessibi-le lazione di responsabilit nei suoi confronti e, dallaltro lato, introducendo regole processuali o attinenti al rapporto con il cliente che celano vere e proprie insidie.Sotto il primo aspetto, meritano di essere segna-late diverse aperture:- lapertura sul nesso di causalit: sia pure dopo

    varie oscillazioni si da ultimo affermato che, al criterio della certezza (ragionevole o morale che sia) che gli effetti di una diversa attivit del professionista sarebbero stati van-taggiosi per il cliente, pu sostituirsi quello della probabilit di tali effetti e della idonei-t della condotta a produrli (da ultimo Cass. 20828/09; Cass. 9917/10);

    - lapertura sul piano dellonere probatorio, con qualche pronuncia che supera la invero poco comprensibile eccezione allonere della pro-va di cui allart. 1218 c.c. (applicabile ai rap-porti contrattuali e anche al rapporto medi-co-paziente), tenendo conto dello squilibrio informativo tra le parti (Cass. 8312/11);

    - lapertura sul fronte della discrezionalit dellavvocato, vero e proprio dogma del si-stema tradizionale: la scelta dei mezzi difen-sivi, la strategia processuale, linterpretazione della legge, sin qui prerogativa esclusiva e insindacabile del professionista, trova ora un limite nellinteresse concreto del cliente che, ove leso dalla scelta difensiva pur legittima, obbliga lavvocato al risarcimento del danno (ordinanza Cass. 15717/10);

    - lapertura, cauta, sul piano della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato: sulla

    qualificazione dellobbligazione dellavvoca-to, sicuramente di risultato nellambito della consulenza stragiudiziale (Cass. 16023/02), sembrano poter influire lo sdoganamento del patto di quota lite e le nuove disposizioni di cui al regolamento sui parametri che, in re-lazione a determinati risultati delloperato del professionista, riduce il compenso ordinario. Se il compenso dovuto subordinato alla vit-toria della causa (quota lite) ovvero sogget-to ad una riduzione del 50% in relazione al tipo di pronuncia del giudice (D.M. parame-tri), la distinzione sembra affievolirsi alquan-to, lasciando spazio alla considerazione che non sia tanto lattivit ad essere remunerata, bens, nel bene o nel male quanto ad utilit per il professionista, il risultato raggiunto.

    Sotto il secondo aspetto, va richiamata latten-zione su nuove regole e nuove insidieSulla responsabilit dellavvocato possono signi-ficativamente incidere, infatti, diverse novit legislative, che prospettano nuovi rischi.Con particolare riferimento alle novit proces-suali introdotte con la legge 69/09, mi riferisco, in primo luogo, alla facilitazione allestinzione del processo che le nuove norme finiscono con il determinare mediante labbreviazione di tutti i termini a favore delle parti e loperativit di dirit-to dellestinzione.Il rischio quello della prescrizione, partico-larmente per diritti a prescrizione breve, o del giudicato, in virt dellabbreviazione del termine lungo allimpugnazione: sono eventi legati al rito che evocano la nostra responsabilit, cos come lonere di contestazione specifica, ora codificato con la nuova formulazione dellart. 115 c.p.c. che,se violato, rende facilmente ipotizzabile una rivalsa del cliente, che veda la sentenza fondata su fatti ritenuti provati perch non specificamen-te contestati, nei confronti del suo legale.Ma mi riferisco soprattutto a quelle novit che riguardano labuso del processo e in particolare alla modifica dellart. 91 cpc, che pone a carico della parte, anche vittoriosa, che non abbia

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    accettato la proposta transattiva senza giustifi-cato motivo, le spese di lite; alla modifica dellart. 96 c.p.c., che introduce una ulteriore ipotesi di responsabilit aggravata con la condanna anche dufficio ad una somma equitativamente deter-minata a carico della parte soccombente.Ancora vanno ricordate le modifiche agli artt. 283 e 431 c.p.c. introdotte con la legge 183/11, che prevedono, in modo estremamente penaliz-zante, per il caso di rigetto dellistanza di sospen-sione dellefficacia esecutiva della sentenza di primo grado per inammissibilit o manifesta infondatezza, la condanna ad una pena pecunia-ria che pu arrivare ad 10.000, per finire con il decreto legislativo sulla media conciliazione che prevede sanzioni in materia di spese nel caso in cui il giudizio confermi la proposta conciliati-va non accettata o nel caso in cui la parte non compaia senza giustificato motivo davanti al mediatore. un sistema volto a responsabilizzare le parti del processo e, a monte, gli avvocati delle parti, giacch chiaro che laccettazione o meno di una proposta o la decisione di non comparire dal conciliatore o, ancora liniziativa di una lite temeraria o di una richiesta di sospensiva, pos-sono provenire dallavvocato,da una sua scelta sbagliata o da un suo cattivo esercizio del dovere di informazione, persuasione e dissuasione o, almeno, il cliente sanzionato pu sostenerlo.

    Lobbligo di informazione

    Un aspetto ormai fondamentale nel sistema del-la responsabilit professionale e in particolare di quella sanitaria e che si avvia ad assumere un ruolo centrale anche nella responsabilit dellavvocato, quello relativo allinformazione del cliente.Oggi molti obblighi di informazione sono previ-sti dalla legge:Lart. 4 c. 3 D.lgs. 28/10 prevede lobbligo di informare chiaramente e per iscritto lassistito

    della possibilit o dellobbligo di avvalersi del procedimento di mediazione e delle connesse agevolazioni fiscali.Lart. 9 c. 4 del D.lgs. 1/2012 (decreto liberalizza-zioni) prevede:- lobbligo di rendere noto al cliente il grado di

    complessit dellincarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla con-clusione dellincarico;

    - lobbligo di indicare i dati della polizza assi-curativa per i danni provocati nellesercizio dellattivit professionale;

    - lobbligo di rendere nota la misura del com-penso attraverso un preventivo di massima, anche se verosimilmente condizionato alla richiesta del cliente

    E, ancora, lart. 40 del Codice Deontologico pre-scrive un obbligo di informazione esauriente cir-ca le possibili iniziative da intraprendere e tutte le ipotesi di soluzioni possibili, nonch circa la

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  • 21

    necessit del compimento degli atti necessari ad evitare effetti pregiudizievoli.Questa concentrazione, difficilmente giustifica-bile solo a carico dei professionisti legali, si risolve nel consacrare la necessit di un consenso infor-mato del cliente su tutti gli aspetti del rapporto in modo da consentirgli una scelta consapevole.Quali le conseguenze del mancato assolvimento degli obblighi informativi?La giurisprudenza sta dimostrando particolare attenzione al tema dei doveri di informazione dellavvocato, tanto da poter dire che alcune delle prescrizioni normativamente previste non sono che la traduzione dei principi giurispruden-ziali pi recentemente elaborati. ormai consolidato lindirizzo che vede i doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione rientrare nellobbligo di diligenza qualificata del professionista la cui violazione costituisce ina-dempimento contrattuale, e che a tali doveri lav-vocato debba adempiere allatto dellassunzione dellincarico, ma,altres, nel corso del suo svolgi-mento e, nei momenti successivi alla cessazione del mandato (Cass. 21589/09; Cass. 24544/09).

    Consenso informato e danno risarcibile

    Alla luce delle riferite novit normative, il tema del consenso informato si svela in tutta la sua centralit: lobbligo informativo fonte autono-ma di responsabilit; pu produrre, come conse-guenza immediata e diretta della sua violazione, danni al cliente, che avr vita facile in uneven-tuale azione giudiziaria contro il suo legale, dal momento che, gi da tempi in cui lonere a carico del cliente era una probatio diabolica, la violazio-ne degli obblighi informativi prevedeva unin-versione dellonere della prova (Cass. 14597/04).I danni consistono innanzitutto nelle varie san-zioni di natura patrimoniale che le nuove norme introducono, ma possono essere anche danni non patrimoniali: la Suprema Corte (ordinanza 20995/11), interpretando con criterio letterale

    il novellato art. 96 c.p.c., afferma la possibilit di richiedere, in caso di lite temeraria, anche il danno non patrimoniale come lesione dellequi-librio psicofisico per dover subire e contrastare la ingiustificata condotta processuale della con-troparte, danno che non deve necessariamente essere provato ma pu desumersi da nozioni di comune esperienza e liquidarsi in via equitativa. Queste conseguenze pregiudizievoli il cliente pu riversare sullavvocato che abbia mal opera-to o anche solo che non lo abbia correttamente informato dei rischi connessi a determinate scel-te processuali.Ma attenzione, perch, il danno non patrimo-niale non , allo stato, coperto dalle polizze assicurative, n, nel caso di cui allart. 96 c.p.c., potrebbe esserlo trattandosi verosimilmente di conseguenza di atti dolosi, esclusi dalla garanzia ex art. 1917 c.c..In tema di danno, occorre accennare al dibat-tito in corso sul danno da lesione del diritto allautodeterminazione, di cui tanto si discute in ambito di responsabilit medica ma che ben pu riguardare tutte le professioni, come conseguen-za della violazione degli obblighi informativi, configurandosi come un diritto inviolabile della personalit fondato sugli artt. 2 e 13 della Costi-tuzione.Si tratta anche qui di un danno non patrimoniale che, rifacendoci alle linee guida di cui alla senten-za a Sezioni Unite del novembre 2008 (n.26972) pu essere liquidato ricorrendo due condizioni: lapprezzabile gravit del danno , vale a dire il superamento di un limite minimo di tollerabilit, e la prova (anche per presunzioni) da parte del richiedente.Potrebbe configurarsi un danno non patrimo-niale causato dallavvocato con la violazione dellobbligo di informazione?A mio avviso non escluso, e penso allipotesi in cui il professionista consigli al cliente di impugna-re la sentenza di primo grado senza informarlo della durata media, nel suo distretto, dei giudizi

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    dappello, che pu essere di parecchi anni.Il timore che, come gi ampiamente avvenuto nel sistema di responsabilit medica, la questio-ne del consenso informato diventi il refugium peccatorum, il modo per ottenere comunque un risarcimento in caso di esito sfavorevole della causa, e, ancora, che possano essere riconosciuti danni esclusi dalla copertura assicurativa, pur obbligatoria.

    Il regolamento sui parametri

    Alcune disposizioni del D.M. 140/12 meritano di essere segnalate perch confermano latteg-giamento fortemente responsabilizzante nei confronti delle scelte e dei comportamenti degli avvocati.

    Mi riferisco allart. 10 che prevede, nel caso di responsabilit ex art. 96 c.p.c. ovvero, comun-que, nel caso di inammissibilit o improponibilit o improcedibilit della domanda, la riduzione di regola del 50% del compenso dovuto allavvoca-to del soccombente.Con tale disposizione, per un verso, si rafforza il freno alle difese temerarie colpendo non pi la parte ma direttamente il suo avvocato, ren-dendo, nella sostanza, applicabile al difensore la disposizione dellart. 94 c.p.c. che la Suprema Corte, a differenza di qualche giudice di merito, aveva sin qui negato.Per altro verso, la disposizione, con severit a mio parere eccessiva e ingiustificata, introduce una sorta di presunzione che le pronunce negative

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    Roma, gli avvocati sfilano nella manifestazione del 23 ottobre

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    in rito siano causate da colpa del professionista.Del resto, il D.M. 140 contiene altri segnali nega-tivi nei confronti della professionalit dellavvo-cato.Mi riferisco allart. 1, sesto comma, ai sensi del qua-le lassenza di prova del preventivo di massima, costituisce elemento di valutazione negativa per la liquidazione del compenso; e, ancora, a quel-la sorta di norma in bianco contenuta nellart. 4 6 comma( per il processo civile) secondo cui costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, ladozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragio-nevoli e, per il processo penale, nellart. 12, 6 comma,per cui costituisce elemento di valuta-zione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso ladozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.

    Verso una difesa difensiva?

    La professione forense non esce bene dal com-plesso di disposizioni normative e regolamentari di recente emanate, che rivelano una sorta di sfiducia, quasi di diffidenza; una valutazione pre-concetta sulla professionalit dellavvocato, che viene fortemente responsabilizzato, direttamente e indirettamente, e viene quasi messo sullavviso in relazione ad iniziative giudiziali che potrebbero poi se dal Giudice ritenute temerarie risolversi in una sua penalizzazione sul compenso e in una verosimile rivalsa del cliente in caso di condanna ad un risarcimento del danno che potrebbe addi-rittura non essere coperto da garanzia assicurativa. scontato ogni invito alla prudenza nellaccet-tazione degli incarichi, alla formulazione chiara e completa delle informazioni necessarie, alla sti-pulazione di una polizza assicurativa che si faccia carico di rischi diversi da quelli tradizionali.Il sistema in continua evoluzioneSi gi accennato che nellambito della responsa-bilit medica tale evoluzione ha portato ad un for-

    te incremento del contenzioso e al fenomeno della medicina difensiva: il medico non pi libero nelle scelte diagnostiche e terapeutiche ma sempre pi condizionato dalla necessit di evitare compor-tamenti che possano metterlo a rischio di richieste risarcitorie o di processi penali, e ci lo porta, per un verso, a prescrivere test e analisi in misura molto elevata e, per altro deprecabile verso, ad evitare certi pazienti o certi interventi per evitare il relativo rischio.Accadr cos anche per lavvocatura?Il rischio notevole: se gli avvocati, tra laltro allet-tati dal premio per le vicende finite con conciliazio-ne(artt.3e5 DM n.140)penseranno prima di tutto a proteggere s stessi, poco si muover nel mondo del diritto, gli indirizzi consolidati dalla Cassazione resteranno quelli che sono; poco si far, e solo con un ferreo e inattaccabile consenso informato scritto, per tentare di ottenere la tutela di nuove situazioni giuridiche.

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    ll compenso dell avvocato ed i parametri

    Lart. 9 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni in l. n. 27/2012,oltre ad avere abrogato la tariffa forense di cui al d.m. 127/04, ha statuito che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso dellavvocato determi-nato sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro di Giustizia, decreto che sia pure con leggero ritardo, stato approvato con decre-to 20 luglio 2012 n. 140 (in G.U. n. 195 del 22 agosto 2012), ed in vigore dal 23 agosto 2012 (art.42 decreto 140/2012).Le accuse al previgente sistema tariffario (eccessiva complessit, trop-pe voci, difficile comprensione per il cliente, impossibilit di determinare i costi della prestazione professionale) hanno portato alla sostituzione del previgente rigido modello tariffario (foriero tra laltro di complesse contro-versie giudiziarie) con un elastico cri-terio di determinazione dei compensi, ed incentivando la libera negoziazio-ne preventiva del compenso. Lattuale disciplina parametrica con-sente, infatti, una rapida liquidazione del compenso del professionista, a tutela sia del consumatore che si rivol-ge al professionista, che del professio-

    nista medesimo nellesercizio dellattivit professionale. Occorre tenere presente che tra parametri e tariffe vi sono significative differenze.A parte il diverso nomen juris, vi per la loro adozione un diverso procedimento. Infatti, mentre la tariffa veniva approvata con atto sostanzialmente imputabile al Ministro, anche se su impulso del Consiglio nazionale Forense, i parametri sono di esclusiva iniziativa del Ministro (il decre-to sui parametri ha natura regolamentare stanti i caratteri di generalit e astrattezza delle previsioni ivi riportate).I parametri possono essere utilizzati in sede di stipula del contratto dopera intellettuale tra avvocato e cliente, uti-lizzazione che potrebbe prevenire il contenzioso, dal momento che cliente e avvocato anticipano con la pattui-zione lo stesso criterio di computo che sarebbe eventual-mente utilizzato dal giudice. Il decreto sui parametri nel rapporto cliente/avvocato - si applica solo se manca laccordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Infat-ti, per la determinazione del compenso dellavvocato, il riferimento primario costituito dallart. 2233 c.c., articolo che prevede espressamente, per la determinazione del compenso, laccordo delle parti, gli usi ed in via sussidiaria lautorit giudiziaria; lavvocato ha, quindi, piena libert di pattuire con il cliente il suo compenso, pattuizione che nel rapporto cliente/avvocato prevale sugli importi para-metrici. A seguito dellabrogazione delle tariffe, lavvocato ha, quindi, piena libert di pattuire con il cliente il suo compenso, atteso che sono venuti meno i riferimenti per il calcolo del suo compenso,I parametri, quindi, sono linee guida per il magistrato, chiamato a decidere quale sia il giusto compenso per lavvocato in una controversia con il cliente (nel caso in cui non sia stato stipulato il contratto cliente/avvocato) o per

    Le Tariffe, i Parametri e lAvvocaturaPunitivo il sistema imposto dalla nuova disciplina

    di Leonardo Carbone

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    gli avvocati in sede di liquidazione giudiziale dei compensi. I parametri non sono vincolanti per il giudice, che pu discostarsene; peraltro i para-metri sono fissati con una forbice molto ampia tra il valore minimo ed il valore massimo.Il ricorso ai parametri , quindi, residuale, come risulta peraltro dalla relazione ministeriale illu-strativa del decreto in cui si precisa che Il ricorso ai parametri concepito come ipotesi residuale e non fisiologica. In base allart.4, comma 2, del decreto n. 140 del 2012, il giudice, nella liquidazione del compenso allavvocato, ha dei margini per aumentare o diminuire il compenso tenendo conto di varie circostanze (valore, natura e complessit della controversia, numero e importanza e comples-sit delle questioni trattate, valutazione com-plessiva anche a seguito di riunione delle cause, urgenza della prestazione, pregio dellopera prestata, risultati del giudizio e vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente).Lascia,per, perplessi leccessiva discrezionalit concessa al giudice nella liquidazione del compenso allavvocato (con possibilit di rile-vanti variazioni in aumento o in diminuzione), ma anche la riduzione alla met del compenso dellavvocato che abbia proposto una domanda inammissibile, improcedibile o improponibile. Il sistema parametrico prevede:a) tabelle differenziate per tipologia di giudizi/

    procedimenti;b) raggruppamento delle attivit per fasi;c) nuove fasce di valore della controversia.

    La nuova struttura parametrica (che non prevede pi i diritti di procuratore e le indennit):

    - divisa per tipologia di giudizi/procedimenti e relative distinte tabelle parametriche.;

    - ogni singola tabella suddivisa per fasce di valore (sei) della controversia, fasce che sono diverse da quelle della abrogata tariffa.

    Per ogni giudizio/procedimento sono state indi-

    viduate:- di norma cinque fasi (studio della controver-

    sia, fase introduttiva, fase istruttoria, fase de-cisoria, fase esecutiva), nelle quali sono state raggruppate le attivit professionali svolte dallavvocato nella fase.

    - ad ogni fase processuale stato attribuito un valore economico (parametro), rapportato al valore della controversia.

    Per le cause di importo superiore ad 1.500.000,01 e per gli affari stragiudiziali, il decreto n. 140 del 2012 non prevede alcun parametro, con piena libert, quindi, nella pattuizione del compenso e nella liquidazione giudiziale.La struttura parametrica elaborata con il decreto n. 140 del 2012 (sia quella civile che penale) caratterizzata dalla massima facilit applicativa e da estrema flessibilit, consentendo con imme-diatezza di determinare il compenso spettante. Infatti, il giudice, ma anche il cliente e lavvocato (qualora nella pattuizione fanno riferimento per il compenso ai parametri), non devono fare altro che:a) individuare il giudizio (e quindi lautorit giu-

    diziaria adita);b) il valore della controversia e quindi la fascia di

    valore;c) la fase del giudizio;d) procedere alla somma dei valori parametrici

    per le varie fasi effettivamente svolte, cos de-terminando il valore complessivo della pre-stazione resa dal professionista.

    L obbligo del preventivo di massima

    Sullobbligo per lavvocato del preventivo di mas-sima, lart. 1, 6 comma, del decreto n.140/2012, stabilisce che lassenza di prova del preventivo di massima di cui allart. 9, 4 comma, terzo periodo, d.l. 1/12, convertito dalla l. 27/12, costi-tuisce elemento di valutazione negativa da parte dellorgano giurisdizionale per la liquidazione del compenso. Sul preventivo di massima da rendere noto al cliente, e cio sullobbligo di comunicare al clien-

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    te la misura del compenso per lattivit professio-nale da svolgere con un preventivo di massima, il legislatore in sede di conversione del d.l. n.1/2012 ha sostituito il testo che recitava In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta con La misura del compenso previamente resa nota al cliente con un preventivo di mas-sima. E sul tema va evidenziato che il decreto n.140/12, allart.1, comma 6, precisa che lassenza di prova del preventivo di massima costituisce una penalizzazione nella fase di liquidazione del compenso. Anche se non vi lobbligo del preventivo scritto, per evitare problemi con il cliente, utile ed opportuno stipulare con il cliente apposito contratto, in cui si evidenzia loggetto della con-troversia, il grado di complessit dellincarico, il compenso e gli oneri ipotizzabili, il recesso, gli estremi della polizza assicurativa professionale. Ulteriore appesantimento della posizione dellavvocato, riportata dal 6 comma dellart. 4 del decreto 140/12, in cui previsto che costitu-isce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso, ladozione di condotte abusive tali da ostacolare la defini-zione dei procedimenti in tempi ragionevoli. Disposizione di contenuto analogo prevista dal 6 comma dellart. 12 dei parametri penali.

    Le ombre della nuova disciplina

    Nella disciplina dei parametri di cui al decreto n.40/2012, vi sono certamente luci ma anche ombre. Alle luci (e qualche piccola ombra) della struttura parametrica innanzi evidenziata (elastico criterio di determinazione del compen-so, rapida liquidazione del compenso del giudice, ma anche facilit di conoscenza del compenso per lavvocato ed il cliente), si contrappongono rilevanti ombre.Infatti, in ordine al quantum del compenso per lavvocato indicato nei parametri per le varie

    tipologie di giudizi e per le fasi giudiziarie, non pu sfuggire come il quantum riportato nelle tabelle punitivo nei confronti dellavvoca-tura, solo ove si consideri che il valore medio di liquidazione previsto per le varie fasi di giudizio, soprattutto per i giudizi di valore medio/basso (che sono quelli pi numerosi), stato calcolato sui minimi della tariffa del 2004, senza completo aggiornamento Istat dal 2004, e senza computo del 12,50 per cento per spese generali . Lintento punitivo, si ravvisa anche nei con-fronti di tutti gli altri giudizi, soprattutto sui ricorsi per decreto ingiuntivo ed atto di precetto, che sono i primi affari che si affidano al giova-ne di studio. Del resto non si pu ignorare che con la nuova disciplina dei parametri sono stati cancellati i diritti di procuratore ed il rimborso delle spese generali calcolate al 12,50% oltre al mancato adeguamento del compenso allindice Istat del periodo 2009-2012!!!!Ad ulteriore conforto di quanto appena riferito, si evidenzia come per una causa di Tribunale di normale complessit (5 udienze, tre memorie ex art.183 cpc, prova testi e CTU ed altre attivit istruttorie) sono necessarie n. 85 attivit proces-suali (di cui 79 che danno diritto agli abrogati diritti di procuratore per singole attivit poste in essere e n.6 attivit difensive che danno diritto agli onorari). Dai parametri (minimi, medi, massimi) previsti per ogni fase del giudizio ne deriva che il valore medio di liquidazione per ogni fase processuale stato calcolato sui minimi della tariffa del 2004, senza completo aggiornamento istat e senza computo nemmeno del 12,50%. Infatti, limporto globale dei parametri medi di complessivi 4.500, mentre la parcella redatta sulla basi dei minimi della tariffa del 2004 (tenendo conto della stessa attivit professionale svolta per una causa di normale complessit, come riferito in premessa) e senza 12,50%, di complessivi L

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    4.506 . .In pratica il compenso spettante allavvocato per ogni attivit processua-le posta in essere, compreso lonorario, di ben 52,94!!!!. E se il giudice zelante fa riferimento al minimo il compenso per ogni atto di ben 24,82!.Lintento punitivo ancora pi evi-dente con riferimento alla esecuzione mobiliare. Infatti, per lesecuzione mobiliare, il valore medio di liquida-zione riportato nel parametro ( 800) di molto inferiore a quello calcolato sulla base dei minimi tariffari del DM n.127/2004 (senza 12,50% e rivaluta-zione istat dal 2004 ad oggi), che di 1.980.Il divario evidenziato ancora pi marcato ove si consideri che sono confluiti nella esecuzione anche tutte le attivit (e relativi compensi) con-nessi alla fase post decisione.Aggiungasi che per una normale esecuzione mobiliare sono necessarie n. 51 attivit processuali (di cui 50 che danno diritto agli abrogati diritti di procuratore per singole attivit poste in essere e n.1 attivit difensive che d diritto agli onorari). Per ogni singolo atto posto in essere dallavvocato, appli-cando il parametro medio, spettereb-bero ben 15,68!!!!,mentre se un giudice zelante applica il minimo il compenso di ben 7,84 euro (al di sotto del minimo salariale previsto per la colf!).Certamente I bassi parametri pre-visti nel decreto n. 140 del 2012, e la liquidazione di compensi irrisori agli avvocati, incoragger la proliferazio-ne del contenzioso, atteso che colui che intenta cause a scopo meramente dilatorio paga importi per spese legali irrisori da rendere conveniente il ricor-so al giudizio, pur nella consapevolez-

    za di restare soccombente.La posizione reddituale per lavvocato aggravata anche per linterpretazione giurisprudenziale della discipli-na transitoria dettata dallart.41 del decreto n.140/2012. La nuova normativa di cui al decreto n.140 del 2012 non distingue espressamente tra le prestazioni professionali gi svolte (anche solo in parte) prima del 23.8.2012 e le altre poste in essere successivamente, ma considera quale unico crinale temporale, il momento in cui il giudice proce-de alla liquidazione, con ricadute notevoli sul compenso dellavvocato.Infatti, sulla disciplina transitoria, la giurisprudenza di merito facendo leva sulla formulazione letterale dellart.41 del decreto 140/12, afferma che dopo lentrata in vigore del decreto, il giudice nella liquidazione delle spese pro-cessuali, deve applicare i parametri anche per lattivit pro-fessionale e le fasi processuali antecedenti lintroduzione dei parametri.Ci vanifica, per, lattivit professionale dellavvocato che ha trattato la causa per vari anni con una estenuante attivi-t difensiva, e si vede ridurre il compenso solo perch ha depositato lultimo atto processuale es., comparsa con-clusionale dopo il 23 agosto 2012. In pratica il lavoro del difensore viene ad essere compensato in misura diversa da quanto gli si prospettava al momento in cui aveva prestato la sua opera.

    I primi orientamenti giurisprudenziali

    La giurisprudenza si pronunciata in particolare sulla applicazione retroattiva dei parametri ai processi in corso e allattivit gi svolta prima della sua entrata in vigore (23.8.2012), interpretazione che ha suscitato vibranti pro-teste da parte dellavvocatura, atteso che con tale inter-pretazione viene vanificata lattivit dellavvocato che ha seguto magari per dieci anni una causa e si vede ridotti

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    drasticamente i compensi sol perch ha depositato la memoria conclusiva di replica dopo lentrata in vigore del decreto ministeriale n.140/2012.Su questultima interpretazione si attestata, per, anche la Suprema Corte di Cassazione, che con sentenza 12.10.2012 n.17406 ha statuito che il compenso allavvocato, da porre a carico della parte soccombente, va liquidato in base ai parametri intro-dotti dallo ius superveniens per tutte le attivit professionali difensive che sia-no condotte a termine dopo lentrata in vigore dello stesso, ovvero dopo il 23 agosto 2012.La retroattivit dei parametri porta, per, a conseguenze assurde, come il provvedimento del Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Galla-rate che per una richiesta di decreto ingiuntivo presentata in Tribunale il 26.7.2012 (e quindi con attivit pro-fessionale in pratica gi esaurita) il compenso ha subito la falcidia dei parametri solo perch il giudice ha firmato il richiesto decreto ingiuntivo dopo circa due mesi (il 21.9.2012), falci-dia che non avrebbe subito se non ci fosse stato il ritardo del giudice.E proprio con riferimento a tale diffe-rente liquidazione conseguente alla retroattivit dei parametri, il Tribunale di Cremona, con ordinanza 13.9.2012 ha rimesso gli atti alla Corte costitu-zionale per violazione degli artt. 3,24 e 117 Cost., ritenendo non manife-stamente infondata la questione di legittimit costituzionale dellart.9 del d.l. n.1 del 2012, convertito con modi-ficazioni dallart.1 della l.n.27/2012, e del collegato decreto n.140/2012, nella parte in cui dispongono lappli-

    cazione retroattiva anche ai processi in corso e alla attivit gi svolta ed esaurita prima della sua entrata in vigore.La riferita ordinanza del Tribunale di Cremona basa la rimessione alla Corte Costituzionale, oltre che sulla violazione del diritto quesito, in quanto intervenendo retroattivamente viene lesa anche la fattispecie giuridica che si era gi perfezionata con linsorgenza del diritto al compenso, anche sulla falcidia dei parametri al quantum del compenso dellavvocato. Infatti si legge nellordinanza di rimessione che il decreto n.140/2012 prevede compensi mediamente assai pi bassi di quelli a suo tempo liquida-bili col d.m. 08.04.2004.Alle riferite sentenze si contrappone la sentenza del Tri-bunale di Verona 27.9.2012, che propende per una diversa interpretazione, ossia quella secondo cui il DM n.140 del 2012 applicabile solo ai giudizi e ai gradi di processo instaurati dopo il 23 agosto 2012, in conformit al prin-cipio del tempus regit processum. Per il giudice veronese ladesione alla regola del tempus regit processum consente di uniformare il regime transitorio delle norme processuali e di quelle sostanziali contenute nel d.l. 1/2012 e nel DM 140/2012.

    Le opinioni della dottrina

    Al riferito filone giurisprudenziale si contrappone la dottri-na (L.Carbone, La nuova parcella degli avvocati e i parametri per la liquidazione, Milano, 2012, 185 ss.), la quale ritiene che nel caso di successione di parametri, stante lautonomia di ogni fase processuale (cos come individuate dal dm 140/12), il carattere unitario della prestazione professiona-le va rapportato alle singole fasi di giudizio nei quali si svolta (tant che per ogni fase il decreto 140/2012 indivi-dua lattivit professionale da ricomprendere nella singola fase), onde essa deve ritenersi esaurita al momento della chiusura della fase, con conseguente riferimento ai para-metri vigenti al momento delle varie fasi del giudizio.Lapplicazione retroattivit dei parametri ai processi in corso e allattivit gi svolta prima della sua entrata in vigore, aggrava la vita dellavvocato, soprattutto nei rapporti con lavvocato domiciliatario, atteso che il decreto n.140/2012 ignora completamente la figura dellavvocato domiciliatario, e per lo stesso non prevede alcun compen-L

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    so: per lattivit di domiciliazione svol-ta antecedentemente al 23 agosto 2012 come compensare lavvocato domiciliatario? Lo stesso problema si pone per lattivi-t stragiudiziale, per la quale il decreto n.140 del 2012 non prevede alcun parametro.Problemi si pongono anche per i pre-cetti. Infatti, nel caso in cui il precetto viene redatto sulla base di sentenza o tito-lo diverso dalla sentenza pubblicata successivamente al 23 agosto 2012, non si pone alcun problema: la liqui-dazione delle spese e competenze dellatto di precetto avviene con la tabella parametrica prevista per latto di precetto dal decreto n.140/12.Nel caso in cui, invece, latto di precet-to viene redatto successivamente al 23 agosto 2012, ma in forza di prov-vedimenti giudiziali antecedenti al 23.8.2012, si pone il problema se per la liquidazione delle spese e compe-tenze dellatto di precetto occorre fare riferimento alle vecchie tariffe in vigo-re al momento in cui stata pubblica-ta la sentenza (con lindicazione dei diritti di procuratore), oppure, venen-do il precetto ad essere redatto oggi, occorre fare riferimento ai parametri di cui al decreto n.140 del 2012. La dottrina (A.Polimeni, Precetto su sentenza: prima e dopo i parametri, in Altalex, dell8.10.2012) ritiene che i diritti di procuratore (ora abrogati) costituiscono un accessorio di legge alle spese processuali gi liquidate nel provvedimento, e quindi con maturazione di tale diritto in una fase antecedente alla redazione dellatto di precetto, e cio nel momento in cui

    lattivit stata posta concretamente in essere, con conse-guente r