RAPPORTO SEMPLIFICARE LA VITA DELLE IMPRESE i · Agevolazioni nel campo del diritto privato ......

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Semplificare la vita delle imprese. Provvedimenti per ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire le regolamentazioni Rapporto del Consiglio federale del 18 gennaio 2006

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Semplificare la vita delle imprese. Provvedimenti per ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire le regolamentazioni Rapporto del Consiglio federale del 18 gennaio 2006

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Piano del rapporto Introduzione.............................................................................................................................. 4

Contesto e obiettivo del rapporto ................................................................................................................. 4 Struttura del rapporto ................................................................................................................................... 5 Miglioramenti per le imprese....................................................................................................................... 5

Capitolo 1. Semplificazione della regolamentazione e sgravio amministrativo ................. 7 L'importanza di una regolamentazione di qualità ........................................................................................ 7 Cos’è la regolamentazione ? ........................................................................................................................ 8 Sgravio amministrativo e semplificazione della regolamentazione ............................................................. 9

Capitolo 2. Indicatori dello sgravio amministrativo e della regolamentazione ................ 11 2.1. La regolamentazione e il suo risultato: la Svizzera nel confronto internazionale ........ 12

Scelta degli indicatori ................................................................................................................................ 13 Condizioni legali e onere amministrativo .................................................................................................. 15 Autorizzazioni............................................................................................................................................ 19 Creazione di imprese e diritti di proprietà.................................................................................................. 20 Amministrazione digitale........................................................................................................................... 22 Riassunto dei risultati................................................................................................................................. 24

2.2. Indicatori del processo normativo in Svizzera ............................................................. 25 La qualità delle analisi d’impatto............................................................................................................... 26 Attività in materia di test PMI.................................................................................................................... 29

C apitolo 3 Provvedimenti in fase di attuazione (2005-2006) ............................................ 31 Miglioramento dei processi di regolamentazione nell’ottica degli sgravi amministrativi ......................... 32 Soppressione delle autorizzazioni negli scambi economici internazionali ................................................ 33 Agevolazioni relative alle autorizzazioni federali e cantonali nell’ambito del mercato interno elvetico... 34 Misure in materia di imposte dirette .......................................................................................................... 35 Misure in materia di imposte indirette: semplificazioni e sgravio amministrativo nel campo dell’imposta sul valore aggiunto..................................................................................................................................... 36 Agevolazioni nel campo del diritto privato (in particolare del diritto commerciale e societario).............. 39 Agevolazioni nel settore dell’ambiente...................................................................................................... 40 Riforme imminenti in materia di sicurezza sul lavoro ............................................................................... 42 Provvedimenti di varia natura .................................................................................................................... 43

Capitolo 4. Nuovi provvedimenti: semplificazione delle regolamentazioni e riduzione dell’onere amministrativo...................................................................................................... 45

4.1 E-simplification ............................................................................................................. 45 Introduzione ............................................................................................................................................... 45 Applicazioni............................................................................................................................................... 49 Ulteriori provvedimenti volti a promuovere la e-simplification ................................................................ 50

4.2 Riduzione delle autorizzazioni del 20 per cento............................................................ 57 Definizione................................................................................................................................................. 57 Mandato ..................................................................................................................................................... 58 Commento ufficio per ufficio .................................................................................................................... 59 Elenco delle procedure di autorizzazione da sopprimere, in corso di soppressione o da semplificare ...... 67

4.3 Semplificazione delle regolamentazioni di competenza del Dipartimento federale dell’economia ...................................................................................................................... 88

Contesto ..................................................................................................................................................... 88 Possibilità di semplificazione..................................................................................................................... 88 Provvedimenti in singoli settori ................................................................................................................. 92

Capitolo 5. Nuovi provvedimenti: miglioramento dei processi........................................ 105 5.1 Miglioramento dell’analisi d’impatto della regolamentazione, del test di compatibilità PMI e del Forum PMI........................................................................................................ 105

Di cosa si tratta ?...................................................................................................................................... 105 Basi giuridiche ......................................................................................................................................... 106 Importanza crescente degli strumenti....................................................................................................... 108

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Raccomandazioni della Commissione della gestione del Consiglio nazionale e parere del Consiglio federale .................................................................................................................................................... 109

5.2 Creazione di un organo di coordinazione della politica della Confederazione a favore delle piccole e medie imprese (COPME) .......................................................................... 117

Problemi di coordinazione ....................................................................................................................... 117 Soluzioni istituzionali .............................................................................................................................. 117 Descrizione e mandato dell’organo di coordinazione .............................................................................. 118

Allegato 1. Provvedimenti già attuati (2002-2004) ...................................................... 119 Miglioramenti di processi di regolamentazione per il conseguimento di sgravi amministrativi.............. 120 Abrogazione di autorizzazioni nell'ambito degli scambi economici internazionali ................................. 121 Soppressione di autorizzazioni federali concernenti il mercato interno................................................... 123 Coordinamento procedurale tra Confederazione e Cantoni in materia di autorizzazioni......................... 124 Provvedimenti attuati nel settore delle imposte ....................................................................................... 124 Provvedimenti diversi .............................................................................................................................. 125

Allegato 2. In quali ambiti svolgere analisi d'impatto? Le 50 regolamentazioni più importanti dal punto di vista economico. ......................................................................... 126

Condizioni quadro istituzionali ................................................................................................................ 126 Il circuito economico ............................................................................................................................... 127 Fallimenti del mercato ............................................................................................................................. 131 Crescita .................................................................................................................................................... 134 Elenco delle regolamentazioni ................................................................................................................. 136

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Introduzione Contesto e obiettivo del rapporto Le rimostranze delle imprese per quanto concerne la regolamentazione e l’onere amministrativo sono una tematica ricorrente, malgrado le misure che sono già state adottate per contrastare questo fenomeno. La limitazione degli oneri amministrativi e la sovraregolamentazione a lungo termine va considerata sul lungo termine. In questi ultimi anni a questi temi sono già stati dedicati numerosi rapporti1. L’attuale contesto economico (debole crescita economica) e le attività dei nostri concorrenti in questo ambito rendono necessari la continuazione e perfino l’aumento degli sforzi devono. L'obiettivo del presente rapporto è doppio. Da una parte si tratta di orientare sulla problematica della regolamentazione e degli oneri amministrativi (a che punto ci troviamo, cosa è già stato fatto?) e d’altra parte di presentare nuove misure di semplificazione della regolamentazione e di sgravio amministrativo.

Il rapporto fornisce risposta ai seguenti elementi in particolare:

- il rapporto e il messaggio che seguirà concretizzano la misura n. 11 (sgravio amministrativo) del pacchetto di misure del Consiglio federale sulla crescita economica;

- il rapporto mostra quali procedure federali di autorizzazione potranno essere soppresse, con l’obiettivo di sopprimerne il 20% secondo il mandato del Consiglio federale del 2 febbraio 2005. Vedi capitolo 4.2;

- il rapporto contiene gli elementi della risposta del Consiglio federale alle raccomandazioni della Commissione della gestione del Consiglio nazionale concernenti l’analisi dell’impatto della regolamentazione, i test di compatibilità PMI e il Forum PMI (lettera della CdG-N al Consiglio federale del 20 maggio 2005)2. Vedi capitolo 5.1.

- il rapporto è un elemento della riforma dell’amministrazione con il progetto "Simplifications pour décharger les entreprises". La responsabilità di questo progetto incombe al Dipartimento federale dell’economia.

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) ha pure profittato dell’occasione offerta dalla preparazione del rapporto per avviare un nuovo progetto di semplificazione delle regolamentazioni di sua competenza.

1 Vedi per esempio il rapporto del Consiglio federale del 16.6.2003 sulle "Mesures d'allégement administratif de la Confédération pour les entreprises" oppure "Les procédures d'autorisation du droit fédéral s'appliquant aux activités économiques: Etat actuel et évolution 1998-2004", seco, Grundlagen der Wirtschaftspolitik Nr. 11seg., 2005. 2 Le raccomandazioni figurano nel rapporto "Les Tests-PME de la Confédération et leur influence sur les lois et ordonnances. Rapport de la Commission de gestion du Conseil national sur la base d'une analyse effectuée par le Contrôle parlementaire de l'administration", 20 maggio 2005.

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Dal profilo della procedura, questo rapporto si prefigge in particolare di preparare il terreno per un messaggio del Consiglio federale, previsto per la fine 2006, sulle semplificazioni e gli sgravi per le imprese.

Struttura del rapporto La struttura del rapporto riflette questi diversi elementi. Dopo un capitolo dedicato alla delimitazione della semplificazione e dello sgravio amministrativo (capitolo 1), il rapporto mostra la situazione attuale della Svizzera servendosi di indicatori (indicatori nazionali e confronti internazionali; capitolo 2). Poi esamina le misure che entreranno prossimamente in vigore (capitolo 3). Il rapporto presenta in seguito numerose nuove misure classificate in due categorie. Nella prima categoria (capitolo 4), trovano posto un gran numero di misure per sgravare le disposizioni regolamentari e ridurre gli oneri amministrativi. Si tratta di:

a) sviluppare soluzioni di amministrazione digitale per le imprese; b) sopprimere e semplificare le procedure di autorizzazione; c) semplificare le regolamentazioni del DFE.

La seconda categoria, che il rapporto presenta nel capitolo 5, comprende le nuove misure di miglioramento dei processi che consentono di ottenere regolamentazioni migliori. Si tratta:

d) di misure di miglioramento dell’analisi d’impatto, del test PMI e del Forum PMI; e) dell’istituzione di un organo di coordinazione della politica in materia di PMI.

Sono presentate nell’allegato 1 le numerose misure adottate in questi ultimi anni per migliorare la situazione che hanno contribuito a dare alla Svizzera una posizione favorevole nel confronto internazionale,. L’allegato 2 mostra invece le 50 regolamentazioni di maggiore importanza dal profilo economico per affinare i lavori sull’analisi d’impatto.

Miglioramenti per le imprese Quali sono le modalità secondo le quali le imprese beneficeranno di queste misure? I lavori effettuati nel corso degli ultimi anni hanno rivelato che gli oneri amministrativi delle imprese comprendono dimensioni diverse, che si articolano tuttavia attorno a cinque processi: la fondazione dell’impresa, l’amministrazione dei salari, le autorizzazioni, la chiusura dei conti e delle imposte, nonché l’esecuzione e fallimenti. Per ciascuno di questi cinque processi sono previsti miglioramenti:

1. fondazione d'imprese: il sito www.pmiadmin.ch permette fin d’ora la creazione di imprese in rete e lo sviluppo delle sue funzionalità è in corso (vedi capitolo 4.1, esempi, e-simplification). Contribuirà alla semplificazione anche la revisione del diritto della Sagl attualmente in corso (capitolo 3);

2. amministrazione dei salari: si sta sviluppando la trasmissione elettronica dei dati salariali tra imprese e amministrazione e con il nuovo certificato di salario sarà superata una nuova tappa (vedi capitolo 4.1, , e-simplification);

3. autorizzazioni : il capitolo 4.2 presenta almeno 60 misure in materia di autorizzazioni; 4. chiusura dei conti e imposte: per semplificare l’IVA, sono entrati in vigore nel 2005

17 cambiamenti di pratica e sono in corso lavori per semplificare il sistema con la modifica della legge. La revisione contabile è attualmente oggetto dei dibattiti parlamentari e la semplificazione è una delle tematiche della riforma. Anche la riforma della fiscalità delle imprese II prevede semplificazioni (vedi capitolo 3);

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5. Esecuzione e fallimenti : l’unificazione della procedura civile semplificherà questo settore (vedi capitolo 3).

Peraltro, il gran numero di misure in corso o in preparazione implica, quasi fatalmente, che ogni impresa potrà beneficiare di una o più delle misure presentate nel rapporto:

Misure di semplificazione e di sgravio amministrativo presentate nel rapporto Numero di misure Misure già realizzate (2002-2004) 16 misure Allegato 1 Misure in corso (2005-2006) 25 misure Capitolo 3 Nuove misure: E-simplification 8 misure Capitolo 4.1 Riduzione del 20% delle autorizzazioni 45 misure Capitolo 4.2 Semplificazione delle regolamentazioni del DFE

29 misure Capitolo 4.3

Analisi d’impatto, test PMI, Forum PMI Organo de coordinazione PMI

5 misure Capitoli 5.1 / 5.2

Totale 128 misure Questa descrizione non sarebbe completa senza la presentazione delle principali misure concrete delle quali beneficeranno un gran numero di imprese svizzere:

- trasmissione dei dati salariali: centinaia di migliaia di imprese potranno beneficiare di semplificazioni nella trasmissione dei dati;

- cambiamenti di pratica e semplificazione dell’IVA: centinaia di migliaia d’imprese beneficeranno dei miglioramenti;

- acquisti pubblici e Simap2: con una soluzione ben accetta il numero degli acquisti pubblici che potranno essere gestiti in forma elettronica è di circa 90'000 all’anno ;

- registro di commercio : con il FUSC online, sono semplifîcate da 40'000 a 60'000 domande al giorno grazie all’elettronica;

- soppressione del contingentamento lattiero nel quadro della politica agricola 2011 : soppressione di 60'000 autorizzazioni ogni anno;

- importazione di animali e di merci di origine animale: semplificazione di 6'000 procedure ogni anno;

- Dispensa dell’omologazione per tipo di veicolo: soppressione di 6'000 procedure ogni anno;

- Acquisizione di immobili da parte di persone residenti all’estero : soppressione di 2'000 autorizzazioni ogni anno.

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Capitolo 1. Semplificazione della regolamentazione e sgravio amministrativo L'importanza di una regolamentazione di qualità L'intensa attività legislativa degli anni 1980 e 1990 ha provocato un aumento dei vincoli che gravano sull’economia, sotto forma di costi amministrativi, di tempo investito in compiti attinenti alla regolamentazione e di ostacoli alle innovazioni; per lo meno è aumentata la percezione di tali vincoli. Proporzionalmente sono soprattutto le PMI che soffrono per l’aumento dell’onere amministrativo e la complessità della regolamentazione. L'aumento della regolamentazione ha provocato una controreazione nelle cerchie economiche che si è manifestata in numerosi interventi parlamentari a richiesta di una diminuzione degli oneri derivanti dalla regolamentazione. La necessità di una regolamentazione di qualità non diminuisce. Di contro, con la globalizzazione e l’accresciuta concorrenza tra i Paesi, la regolamentazione costituisce sempre più un fattore che permette alle imprese nazionali di avere successo sui mercati e di proporre impieghi attrattivi. Non è un caso se, nel Global Competitiveness Report del World Economic Forum, numerose decine di indicatori riguardano la regolamentazione. Una regolamentazione di buona qualità rappresenta un vantaggio maggiore per l’economia ma può pure consentire una migliore protezione sociale a costi inferiori mentre una regolamentazione cavillosa e mal concepita allontana i cittadini dal governo. La debolezza della crescita in Svizzera è un fenomeno ormai ben documentato. Ha cause molteplici ma la regolamentazione, con il suo impatto sull’efficacia dei mercati, svolge un ruolo importante in questo ambito. Regimi di monopolio, autorizzazioni statali che pongono ostacoli all’entrata sui mercati, prezzi stabiliti dallo Stato o regolamentazioni complesse non sono favorevoli all’attività economica e impediscono l’innovazione e la crescita in generale. Studi riguardanti altri Paesi hanno valutato che i costi della regolamentazione si situano o superano percentuali comprese tra il 2 e il 10% del PIL. Per la Svizzera, un rapporto del Consiglio federale ha stimato i costi connessi con l’onere amministrativo al 2% del PIL, vale a dire circa 7 miliardi di franchi per anno3. È sempre più riconosciuta sul piano internazionale l'importanza di disporre di una regolamentazione di buona qualità. I programmi dell'OCSE relativi alla riforma della regolamentazione hanno sempre maggiore influenza nei Paesi membri. Paesi come il Regno Unito o gli Stati Uniti sono attivi in questo settore da decenni. L’Unione europea, dopo la pubblicazione del rapporto Mandelkern nel 20014, ha lanciato una strategia di miglioramento della sua regolamentazione e i Paesi membri dell’Unione europea prendono sempre più iniziative per migliorare le loro regolamentazioni.

3 Rapporto del Consiglio federale del 16.6.2003 sui "Provvedimenti della Confederazione per lo sgravio amministrativo delle imprese". 4 Mandelkern Group on Better Regulation, Final Report, 13 November 2001, disponibile sul sito http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/index_en.htm

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Cos’è la regolamentazione ? Tradizionalmente si considera che fondamentalmente l’intervento dello Stato nel settore economico persegue tre obiettivi: un‘allocazione efficace delle risorse, una distribuzione equa delle ricchezze e la stabilizzazione dell’economia. Questi obiettivi possono essere raggiunti per mezzo di due strumenti fondamentalmente diversi:

• interventi di carattere finanziario (p. es. finanziamento della scuola dell’obbligo); • interventi di carattere normativo (p. es. regolamentazioni sulla protezione dell’aria).

Nel caso di un intervento a carattere finanziario lo Stato medesimo produce beni pubblici con risorse prelevate dall’economia mentre con gli interventi normativi lo Stato impone vincoli agli attori privati (spesso le imprese) affinché perseguano interessi pubblici. Come definire la regolamentazione con maggiore precisione? L’OCSE ritiene che non sia possibile dare una definizione generale della regolamentazione ma nei suoi lavori utilizza la seguente definizione:

"The diverse set of instruments by which governments set requirements on enterprises and citizens"5.

L'organizzazione precisa inoltre: "Regulations include all primary laws, formal and informal orders, subordinate regulations, administrative formalities and rules issued by non-governmental or self-regulatory bodies to whom governments have delegated regulatory powers."6

La definizione dell’OCSE è nel contempo relativamente ampia, poiché parla di strumenti, e abbastanza precisa perché menziona il governo, le imprese e i cittadini. Una regolamentazione può prendere la forma di una legge, di un’ordinanza o di una direttiva o circolare esecutiva con conseguenze identiche dal profilo economico. La difficoltà nel definire la regolamentazione deriva dai settori dell’azione statale disciplinati da una legge o da un’altra prescrizione che non si prefigga d’influenzare direttamente le imprese o cittadini. Risulta così chiaramente che la legge sulla protezione dell’ambiente è una regolamentazione; cosa dire della legge sull’IVA il cui obiettivo è fiscale ma impone obblighi concreti alle imprese ? E della legge sulla Banca nazionale che intende disciplinare un ente pubblico ma che ha un impatto diretto sulla vita delle banche e delle imprese ? Tenuto conto di quanto precede, sussistono diversi approcci fondati su enumerazioni dei settori che fanno parte della regolamentazione. I Canadesi per esempio escludono dalla regolamentazione le imposte e le prestazioni di programmi :

"[La réglementation] est un principe, une règle ou une condition qui gouverne le comportement des citoyens ou des entreprises. En ce sens, la réglementation est utilisée par les gouvernements, de concert avec d'autres instruments, tels que la taxation et la prestation de programmes et services, en vue d'atteindre des objectifs politiques publics"7.

Altri integrano invece nella regolamentazione la fiscalità o determinate sovvenzioni8.

5 The OECD Report on Regulatory Reform: Synthesis. Paris: OECD 1997. 6 OECD Regulatory Indicators Questionnaire, 2005. 7 La réglementation intelligente: Une stratégie réglementaire pour le Canada. Comité consultatif externe sur la réglementation intelligente, 2004. Disponibile anche in rete: www.reglementationintelligente.gc.ca 8 Vedi Hopkins Th. (1997), "Elaborer des indicateurs généraux des coûts de la réglementation", in L'analyse d'impact de la réglementation, Meilleures pratiques dans les pays de l'OCDE. Parigi: OCSE.

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Un tentativo di identificare le legislazioni più importanti per l’economia figura in allegato al presente rapporto. Un tale esercizio rivela la sua utilità per esempio nel quadro delle sforzo per identificare i settori nei quali va effettuata un’analisi d’impatto più approfondita. Comunque, in seguito il rapporto si concentra sulla regolamentazione in senso stretto, e in particolare sui settori di interazione diretta tra Stato e imprese.

Sgravio amministrativo e semplificazione della regolamentazione In maniera abbastanza generale le imprese tendono a lamentarsi della regolamentazione. Queste rimostranze tendono solitamente a comprendere diversi interventi dello Stato che disturbano le imprese. Si tratta sia di norma statali da rispettare sia di controlli, di complicazioni nei processi amministrativi o di investimenti supplementari. La politica in materia di concorrenza o la politica commerciale sono pure oggetto di lagnanze, come peraltro lo sono le imposte. Queste recriminazioni riguardano talvolta anche relazioni puramente private come la documentazione richiesta dalle banche per ottenere un credito. Se non si possono prendere letteralmente tutte le rivendicazioni delle imprese, occorre tuttavia considerare con estrema serietà quelle che riguardano la regolamentazione e lo sgravio amministrativo, poiché questi costi, sommati per l’insieme delle imprese del Paese, ammontano a miliardi di franchi ogni anno. Per le imprese ottenere la riduzione dei costi rappresenta un obiettivo permanente; ciò dovrebbe valere anche per i costi amministrativi che lo Stato impone alle imprese. Il tentativo di ridurre i costi amministrativi è un principio di buona gestione. Regolamentazione e costi amministrativi sono intimamente connessi. In effetti, le regolamentazioni provocano tipicamente tre generi di costi per le imprese:

a) costi amministrativi (costi delle procedure, dei controlli, costi della rilevazione ed elaborazione dei dati, formalità quali formulari da riempire ma anche costi per informarsi sulla regolamentazione); questo aspetto burocratico e formale è chiamato "red tape" in inglese;

b) costi per il rispetto della regolamentazione (modifica di processi di produzione, investimenti supplementari ecc.);

c) costi connessi alla limitazione del margine di manovra per le imprese (aspetto connesso con le opportunità perdute e i mercati inaccessibili a causa delle regolamentazione).

Ad esempio, l’igiene in un ristorante o la sicurezza sul lavoro comportano un costo amministrativo (a) che comprende il costo connesso con i controlli dell’amministrazione, il costo dell’obbligo di documentare le misure adottate, il costo di un’eventuale autorizzazione statale e il costo per informarsi sulla regolamentazione. Il costo del rispetto della regolamentazione (b) sarà connesso con le misure concrete d’igiene o di sicurezza (p. es. pulizie, caschi o scarpe di protezione). Il margine di manovra sarà invece connesso ad esempio con l’impossibilità di utilizzare le cantine di un edificio per determinate attività, o con il fatto che l’imprenditore deve consacrare alla regolamentazione parte del tempo e dell’energia che potrebbe dedicare allo sviluppo della sua impresa. Lo sgravio amministrativo consiste soprattutto nella riduzione dei costi amministrativi (a), ma la delimitazione tra costi amministrativi e costi legati al rispetto della regolamentazione non è sempre ben definita. Le misure di sgravio amministrativo comprendono la semplificazione delle regolamentazioni : semplificare una regolamentazione la renderà più facilmente comprensibile ed applicabile diminuendo così i costi sopportati dalle imprese per l’informazione. Una conseguenza

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positiva della semplificazione è l’aumento del rispetto della legge. La semplificazione ha solo vantaggi perché tanto più le regolamentazioni sono complesse tanto più saranno applicate secondo modalità burocratiche e in maniera differenziate (soprattutto in un sistema federalista), oppure non saranno applicate del tutto. La semplificazione si oppone alla crescente complessità che è sempre più considerata un problema per le imprese, in particolare per le più piccole9. Lo sgravio amministrativo e la semplificazione costituiscono risposte all’onere amministrativo e alla crescente complessità, ma non sono sinonimi di deregolamentazione. Infatti, dalla deregolamentazione – soppressione di regole o loro sostituzione con regole meno vincolanti - risulta spesso la necessità di ri-disciplinare a causa dei nuovi problemi eventualmente apparsi che richiedono un nuovo intervento statale. Contrariamente alla deregolamentazione, sgravio amministrativo e semplificazione sono di massima misure poco controverse sul piano politico che dopo lo sforzo iniziale vanno a beneficio di tutti10. Semplificazione della regolamentazione e sgravio amministrativo sono pertanto d’importanza centrale nel quadro di questo rapporto. Per terminare è opportuno menzionare il doppio ruolo svolto dal federalismo nella discussione sullo sgravio amministrativo: da una parte la combinazione delle regolamentazioni dei 26 Cantoni complica il sistema e aumenta la densità normativa e gli oneri amministrativi. D’altra parte la prossimità tra cittadini e imprese locali, come pure la concorrenza tra Cantoni forniscono vantaggi a questo livello. In questo rapporto, il federalismo è considerato come un presupposto istituzionale e la discussione sullo sgravio amministrativo deve naturalmente avere luogo in questo quadro. Numerose misure menzionate nel rapporto contengono elementi che si ripercuotono sui Cantoni.

9 In questo senso vedi la pubblicazione "Entreprise romande" che ha consacrato un numero intero alla tematica "La Suisse est-elle malade de la complexité?", n. 2827, 17 dicembre 2004. 10 Se la distinzione tra deregolamentazione, sgravio amministrativo e semplificazione è abbastanza chiara in teoria, le misure concrete possono essere difficili da attribuire a una categoria piuttosto che ad un altra dal momento che spesso questi elementi si combinano.

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Capitolo 2. Indicatori dello sgravio amministrativo e della regolamentazione Il presente capitolo intende mostrare l’attuale situazione della Svizzera nel confronto internazionale per quanto concerne la semplificazione della regolamentazione e gli sgravi amministrativi per le imprese. Inoltre saranno presentati risultati di indagini su strumenti per contribuire al miglioramento del processo di regolamentazione in Svizzera e alla maggiore qualità della regolamentazione. In tal modo si porranno le basi per la presentazione negli altri capitoli del rapporto delle misure attuali e future della Confederazione. Un’ampia paletta di indicatori di fonti riconosciute e considerate sul piano internazionale rivela che la Svizzera si situa in una posizione da buona a molto buona anche nel confronto con una selezione di Paesi dell’OCSE particolarmente competitivi dal profilo economico. Ciò vale in particolare per gli indicatori generali relativi alle condizioni quadro giuridiche e agli oneri amministrativi. In seno a questo gruppo di testa la Svizzera occupa una posizione un po’ meno buona in alcuni sottosettori specifici, come per esempio le agevolazioni per le fondazione di imprese o una posizione anche peggiore nel settore dell’amministrazione digitale. Infine ci sono settori che, in riferimento alle misure future, sono esaminati con particolare attenzione in questo rapporto. Come in altri Paesi anche in Svizzera il volume dell’insieme dei testi giuridici attualmente in vigore è considerevole . Nella Raccolta sistematica (RS) della Confederazione trovano posto più di 4000 testi giuridici. Una parte importante di questi testi, ai quali si aggiungono direttive e altre norme non contenute nella RS, contengono regolamentazioni per le imprese. In Svizzera hanno inoltre una grande importanza le regolamentazioni vigenti a livello cantonale e comunale. Accertare il volume complessivo delle regolamentazioni praticamente non contribuisce ad identificare i settori nei quali concrete misure di sgravio amministrativo potrebbero indurre benefici particolarmente elevati per l’economia e la società. A tal fine occorre piuttosto utilizzare i già citati indicatori per il rilevamento delle regolamentazioni e dei loro effetti in determinati settori. Su questa base divengono possibili confronti con Paesi diversi come pure confronti nel tempo. Ciò permette a sua volta di osservare lo sviluppo delle regolamentazioni e dei loro effetti e di identificare le possibilità di miglioramento. Nell’analisi delle regolamentazioni dovrebbero essere operate distinzioni tra diversi aspetti (vedi grafico 1) che emergono nelle diverse fasi temporali del processo di elaborazione delle norme. I modelli comuni di sistemi politici distinguono spesso cinque elementi importanti: le richieste sociali (input), la presa di decisioni con le sue specifiche istituzioni e processi (policy-making), le norme giuridiche che ne risultano e altri strumenti di governo (output), gli effetti diretti sui singoli attori (impact), nonché gli effetti sull’insieme della società e il raggiungimento degli obiettivi (outcome)11. In questo capitolo l’esame della regolamentazione si fonda soprattutto su tre di questi aspetti:

• Processi politici (policy-making): Lo strutturarsi dei processi politici in seno alle istituzioni ha ripercussioni sostanziali sulla qualità, l’accettazione e gli effetti della

11 La teoria politica dei sistemi è stata elaborata da David Easton, A Systems Analysis of Political Life, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1965.

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regolamentazione. Le consultazioni, le analisi del processo legislativo e d’impatto delle regolamentazioni e i test PMI costituiscono importanti strumenti per migliorare i processi normativi. È così possibile ottenere buone regolamentazioni associando tutti gli interessati poiché in tal modo nessun aspetto viene dimenticato ed è creata un’elevata legittimità.

• Norme giuridiche (output): la seconda possibilità consiste nel rilevamento della regolamentazione in quanto tale sulla base di analisi quantitative e qualitative12. Gli indicatori stabiliti sulla base della regolamentazione in quanto tale possono fondarsi sulle valutazioni di esperti o sull’analisi diretta dei testi giuridici.

• Effetti giuridici (outcome): è infine di importanza decisiva, nonostante le particolari difficoltà metodologiche, il rilevamento degli effetti intenzionali e non intenzionali delle regolamentazioni dopo la loro entrata in vigore. Tra gli strumenti utilizzati a tal fine ci sono ad esempio le inchieste presso le imprese su costi e benefici, le inchieste sui prezzi e la qualità di determinate prestazioni o merci, nonché le analisi degli effetti sull’innovazione e la crescita.

Grafico 1: Punto di partenza per il rilevamento delle regolamentazioni Fonte: rappresentazione propria

Questo capitolo è suddiviso in due sezioni. Nella prima sezione sono presentati indicatori relativi alle regolamentazioni (output) e ai loro effetti (outcome) dal momento che i singoli indicatori comprendono aspetti relativi all’output come pure aspetti inerenti all’outcome. La distinzione tra i due aspetti è precisata nell’introduzione della prima sezione. I dati statistici presentati consentono un confronto tra la Svizzera e una selezione di Paesi industrializzati.

Nella seconda sezione, è esaminata la qualità del processo di regolamentazione in Svizzera. L’esame si concentra sull’indagine qualitativa delle analisi d’impatto delle regolamentazioni per i progetti della Confederazione. Le due sezioni trattano anche aspetti che sono poi nuovamente trattati, per quanto concerne le misure di semplificazione e sgravio amministrativo, negli altri capitoli di questo rapporto. Così, i capitoli 3 e 4 trattano soprattutto le semplificazioni e gli sgravi delle regolamentazioni in quanto tali (output) mentre il capitolo 5 analizza misure per ottenere un ulteriore miglioramento dei processi normativi (policy-making).

2.1. La regolamentazione e il suo risultato: la Svizzera nel confronto internazionale

Situare la Svizzera nel confronto internazionale per quanto concerne la densità, la qualità e gli effetti della regolamentazione presuppone un’accurata selezione di indicatori adeguati. La prima parte di questa sezione espone le modalità di tale selezione, esponendo brevemente la

12 Cfr. Urs Ledergerber et al., Regelungsdichte nach Branchen. Ein Indikator zur Messung der Regulierungslast bei kleinen und mittleren Unternehmen, Reihe: Strukturberichterstattung, Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna, 1998.

Input

(cittadini, imprese, partiti, associazioni)

Outcome (raggiungimento obiettivo,

effetto sociale)

Impact (obiettivo inter- medio, compor- tamento attori)

Output

(testi legali, regolamentazione)

Policy-Making (istituzioni, processi)

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distinzione tra indicatori output e outcome, i criteri di scelta delle fonti, le fonti utilizzate nonché la scelta dei Paesi di confronto. Nella seconda parte sono presentati indicatori che danno una visione generale d’insieme delle condizioni quadro giuridiche e dell’onere amministrativo per le imprese. Le tre parti seguenti sono dedicate all’esame della regolamentazione in tre singoli settori importanti. In questa sede sono descritti indicatori relativi alle autorizzazioni, alla regolamentazione delle fondazioni di imprese e dei diritti di proprietà, come pure indicatori inerenti al settore dell’e-governement con le sue promettenti possibilità di semplificazione amministrativa ("e-simplification"). La conclusione è dedicata a una breve sintesi dei risultati.

Scelta degli indicatori

Output e outcome

Un costante miglioramento della qualità della regolamentazione presuppone una buona visione d’insieme delle regolamentazioni medesime come pure dei loro effetti. Nella scelta degli indicatori si è pertanto cercato di tenere conto di ambedue gli aspetti.

Gli indicatori relativi alla regolamentazione in sé (output) si situano sul piano giuridico e confrontano le differenti condizioni quadro giuridiche in diversi Paesi. Sono pertanto possibili indicatori concreti e ben diversi tra loro. Si possono così osservare la densità della regolamentazione e la sua evoluzione nel corso del tempo. Questo metodo tenta di ridurre ad un unico indicatore un complesso quadro giuridico vigente in un determinato settore della regolamentazione. Nel 2003 il Seco ha presentato uno studio sul rilevamento dello stato e dell’evoluzione della densità della regolamentazione per cinque leggi federali13. Non sono attualmente disponibili studi comparabili sulla densità della regolamentazione condotti in altri Paesi con metodologie analoghe e non è pertanto possibile un confronto internazionale.

Gli indicatori sull’effetto delle regolamentazioni (outcome) sono tipicamente basati su sondaggi presso i soggetti economici interessati. A determinate condizioni alcuni effetti possono già essere desunti partendo dalle prescrizioni giuridiche – dalla regolamentazione in quanto tale. Spesso svolgono tuttavia un ruolo essenziale l’esecuzione concreta da parte delle autorità competenti (ad esempio i cantoni), come pure la reazione dei destinatari della regolamentazione.

Non per tutti gli indicatori è però possibile una chiara distinzione tra aspetti output e aspetti outcome. Ciò è essenzialmente dovuto a due motivi. Da una parte ci sono indicatori composti che contengono dati relativi ad ambedue gli aspetti. D’altra parte la distinzione tra output e outcome può sembrare artificiale sebbene dalla regolamentazione in sé risultino effetti assai diretti. Così, il numero delle prescrizioni e procedure statali (output) che le imprese devono rispettare può ad esempio essere interpretato come un primo grossolano indicatore dell’onere amministrativo (outcome).

Criteri per la selezione delle fonti

L’inclusione di indicatori di output e outcome è anche uno dei tanti criteri nella selezione delle fonti. Questi due tipi di indicatori sono complementari e semplificano un’analisi completa della situazione14. Nella misura del possibile sono pertanto stati considerati sia indicatori oggettivi sul contenuto della regolamentazione in quanto tale, sia indicatori

13 Philippe Koch, "Regulierungsdichte : Entwicklung und Messung". Strukturberichterstattung n. 18, Berna, Segretariato di Stato dell’economia, 2003. 14 Giuseppe Nicoletti e Frederic L. Pryor, “Subjective and Objective Measures of Governmental Regulations in OECD Nations”, Journal of Economic Behaviour and Organization (di prossima pubblicazione).

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soggettivi per la valutazione dell’effetto. Mentre le inchieste condotte da istituzioni governative e istituzioni internazionali privilegiano la rappresentazione dell’output, le inchieste private di enti economici si concentrano piuttosto sull’aspetto dell’outcome.

Altri criteri per la selezione delle fonti sono stati la qualità dei dati (per un punto di partenza che raccolga consenso), ma anche la quantità (per creare un’ampia base di confronto tra periodi, Paesi e tematiche diversi). Per la scelta degli indicatori sono pertanto state innanzitutto prese in considerazione inchieste riconosciute sul piano internazionale che permettono un confronto relativo a più Paesi. Si rivela vantaggiosa anche l’inclusione di inchieste ripetute a intervalli regolari, ad esempio sotto forma di rapporti annuali.

Dal momento che in questa sede si tratta di analizzare la regolamentazione dal profilo economico, sono considerati esclusivamente indicatori che forniscono indicazioni su tematiche di interesse economico (ad esempio l’efficienza economica o l’agevolazione di attività imprenditoriali). Non sono esaminati ad esempio gli aspetti formali come la qualità redazionale, oppure i criteri giuridici come la costituzionalità delle regolamentazioni.

La scelta deve naturalmente tenere conto dei dati disponibili che in questo ambito non sono eccessivamente numerosi. Alcuni indicatori sono talvolta soggetti a interpretazione e la qualità dell’uno o dell’altro singolo indicatore può lasciare a desiderare. Tuttavia, il numero di indicatori e la diversità dei metodi utilizzati consentono di prestare fede all’immagine d’insieme che ne risulta. Occorre ancora rilevare che, se alcuni confronti riguardano fatti indiscutibili (ad esempio una procedura semplice è preferibile ad una procedura complessa), altri confronti hanno, come spesso succede in economia, carattere normativo.

Le fonti scelte (istituzioni e loro indagini)

Tenuto conto delle precedenti riflessioni, sono state scelte come fonti principali le indagini di quattro istituzioni a carattere differente. Due di queste istituzioni, l’OCSE e la Banca mondiale, sono organizzazioni internazionali sostenute dai governi. Le due altre istituzioni, il World Economic Forum (WEF) e l’International Institute for Management Development (IMD) sono enti privati con forte orientamento internazionale. Gli studi delle quattro organizzazioni utilizzati come fonti sono ampiamente diffusi e riconosciuti sul piano mondiale.

Le fonti principali sono: - due indagini dell’OCSE sulle tematiche Regulatory Policies in OECD Countries

(OCSE, 2002)15 rispettivamente Product Market Regulation in OECD Countries 1998 to 2003 (OCSE, 2004, 2005)16;

- la pubblicazione Doing Business in 2006 (Banca mondiale, 2006)17; - il rapporto Global Competitiveness Report 2004-2005 (World Economic Forum,

2004)18; nonché - il World Competitiveness Yearbook 2004 (International Institute for Management

Development, 2004)19.

15 OCSE, Regulatory Policies in OECD Countries: From Interventionism to Regulatory Governance, Parigi, 2002. 16 OCSE, Product Market Regulation in OECD Countries: 1998 to 2003, Document prepared by the Economics Department for the Working Party No. 1 of the Economic Policy Committee, 1° ottobre 2004; OCSE, Product Market Regulation in OECD Countries: 1998 to 2003, Economics Department Working Paper no. 419, 1° aprile 2005. 17 Banca mondiale, Doing Business in 2006: Creating Jobs, Washington D.C., 2006. 18 World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2004-2005, Losanna, 2004. 19 International Institute for Management Development, World Competitiveness Yearbook 2004, Losanna, 2004. È pure stata utilizzata la corrispondente fonte in rete.

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Sia gli studi dell’OCSE sia quelli della Banca mondiale contengono indicatori con un buon grado di comparabilità. Le due organizzazioni utilizzano però metodi diversi per la raccolta dei dati. Mentre l’OCSE abitualmente si basa su inchieste effettuate presso agenzie governative, i dati della Banca mondiale si fondano su una rete di periti che descrivono determinati aspetti delle regolamentazioni nazionali in base a esempi standardizzati. Le indagini delle due organizzazioni trattano principalmente dati di carattere oggettivo, che si riferiscono tendenzialmente alla regolamentazione in quanto tale. Naturalmente quindi gli indicatori che ne risultano rappresentano un’immagine semplificata della realtà.

Le pubblicazioni del WEF e dell’IMD sono due importanti studi a pubblicazione annuale. Il Global Competitiveness Report del WEF si basa sulla collaborazione con istituti nazionali di ricerca e con associazioni economiche. Il World Competitive Yearbook dell’IMD contiene sia dati „duri“ raccolti attraverso una rete di istituzioni nazionali e internazionali, sia dati „molli“ fondati su sondaggi eseguiti presso dirigenti dell’economia privata (Executive Opinion Survey dell’IMD). I limiti dei sondaggi di soggetti economici da parte del WEF e dell’IMD sono conosciuti20. Innanzitutto i campioni sono relativamente piccoli e non sono necessariamente selezionati nel rispetto del principio del campionamento casuale. In secondo luogo, le risposte delle imprese non sono necessariamente obiettive poiché c’è una tendenza a sopravvalutare gli effetti negativi della regolamentazione. Spesso è attribuito un peso sproporzionato a problemi che, per motivi diversi e per un breve periodo, sono divenuti di notorietà pubblica. Infine, le risposte si riferiscono sempre a determinati Paesi sebbene non siano chiari gli standard di confronto utilizzati dagli interessati (standard assoluti ad esempio influenzati da aspettative personali, o standard relativi che si riferiscono al confronto con altri Paesi o con periodi passati). Ciononostante i dati per la valutazione degli effetti della regolamentazione dal punto di vista delle imprese rimangono un’imprescindibile fonte d’informazione. La qualità dei risultati, malgrado i citati difetti, è posta in rilievo dagli analoghi risultati ottenuti da indagini diverse.

Scelta dei Paesi

Le fonti principali menzionate contengono dati relativi a Paesi industriali (nel caso dell’OCSE), ma anche relativi alla maggior parte degli altri Paesi (nel caso delle altre fonti principali). Per un confronto con la situazione della Svizzera sembra ragionevole limitarsi a una serie di Paesi di confronto particolarmente rilevanti. Oltre alla Svizzera sono stati scelti undici Paesi dell’OCSE: i maggiori Paesi industriali e piccoli Paesi europei comparabili al nostro.

Nelle tabelle sui singoli indicatori, i Paesi sono elencati in ordine discendente (una posizione più elevata significa un contesto normativo più vantaggioso dal profilo economico). Al riguardo occorre attirare l’attenzione sul fatto che per alcuni indicatori più elevato è il valore numerico migliore è la posizione, mentre altri esprimono le posizioni migliori con bassi valori numerici. Ciò risulta tuttavia chiaramente dalle spiegazioni fornite di volta in volta.

Condizioni legali e onere amministrativo Per quanto concerne le generali condizioni quadro giuridiche e il livello generale di oneri amministrativi, la Svizzera non deve in alcun modo temere il confronto internazionale, nemmeno il confronto con i Paesi industrializzati più altamente concorrenziali. È quanto rivelano i dieci indicatori dei citati studi dell’IMD, del WEF e dell’OCSE che sono presentati

20 Al riguardo vedi per esempio F.L. Pryor, "Quantitative notes on the extent of governmental regulations in various OECD nations", International Journal of Industrial Organization 20, 2002, 693-714.

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in appresso. Vanno peraltro nella medesima direzione i risultati di uno studio di Müller del 199821.

Tre degli indicatori dell’IMD danno un primo sguardo d’insieme sulle generali condizioni quadro giuridiche e sugli oneri burocratici per le imprese. I primi due indicatori (legal framework e bureaucracy) accertano gli effetti della regolamentazione e mostrano che le condizioni quadro giuridiche in Svizzera promuovono la competitività delle imprese e che la burocrazia statale è considerata un impedimento minore rispetto ad altri Paesi. Per questi indicatori la Svizzera occupa il terzo rispettivamente il secondo posto. Il terzo indicatore riassume 22 indicatori relativi a diversi aspetti della regolamentazione statale concernente le imprese. Questo indicatore comprende sia l’aspetto della regolamentazione in sé come pure gli effetti della regolamentazione. I singoli indicatori di base trattano ambiti come il grado di apertura dell’economia, l’intensità della concorrenza e la regolamentazione del mercato del lavoro e dei capitali. La Svizzera occupa sotto questi riguardi una posizione intermedia tra i Paesi esaminati, tenuto conto soprattutto dei due primi ambiti menzionati.

Tabella 1: Generali condizioni quadro giuridiche e burocrazia (prospettiva output e outcome)

Legal framework “The legal framework (1 = discourages the competitiveness of enterprises, 10 = encourages the competitiveness of enterprises)”

Bureaucracy “Bureaucracy (1 = hinders business activity, 10 = does not hinder business activity)”

Business legislation Sintesi dei 22 criteri sulla „business legislation“; parte del capitolo „Government efficency“. Posizione occupata in un campione di 60 Paesi e regioni.

Danimarca 6.9 Danimarca 6.1 Danimarca 4 Irlanda 5.7 Svizzera 4.8 Austria 8 Svizzera 5.6 Svezia 4.4 USA 11 Austria 5.6 Austria 4.2 Irlanda 12 USA 5.5 Norvegia 4.1 Svezia 16 Norvegia 5.3 Irlanda 4.1 Svizzera 17 Olanda 4.8 Olanda 3.8 Olanda 19 Giappone 4.6 USA 3.4 UK 20 Svezia 4.5 Giappone 3.1 Francia 22 UK 4.1 Francia 2.8 Norvegia 27 Germania 3.9 UK 2.5 Germania 30 Francia 3.3 Germania 2.2 Giappone 41 Fonte: IMD World Competitiveness Online (2005).

Fonte: IMD World Competitiveness Online (2005).

Fonte: International Institute for Management Development (2004), pag. 56.

I quattro indicatori ricavati dall’Executive Opinion Survey del WEF che sono presentati nella Tabella 2 informano sugli effetti della regolamentazione dal profilo dei dirigenti dell’economia. In una prospettiva outcome sono qui presentati in particolare gli oneri per le imprese che risultano dalle interazioni con le autorità statali. Per quanto concerne l’efficienza del quadro giuridico dal profilo della composizione delle controversie e delle possibilità di intentare azioni in giustizia contro atti dello Stato (indicatore Efficiency of legal framework), la Svizzera si trova in una posizione mediana tra i dodici Paesi esaminati dopo i tre Paesi scandinavi, la Gran Bretagna e la Germania ma prima degli altri sei Paesi. Per quanto riguarda il tempo che i quadri delle imprese consacrano alle interazioni con i funzionari governativi, la Svizzera occupa la quarta posizione (indicatore Extent of bureaucratic red tape). Informazioni preziose forniscono infine il terzo e il quarto indicatore (Burden of central government regulation rispettivamente Burden of local government regulation). Per quanto concerne gli oneri amministrativi imposti a livello di Stato centrale soltanto l’Austria se la 21 C. Müller, La charge administrative des PME en comparaison intercantonale et internationale, Rapport structurel, Segretariato di Stato dell’economia, Berna, 1998.

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cava meglio della Svizzera. Per quanto riguarda invece gli oneri imposti sul piano subnazionale, sono tre i Paesi ritenuti più vantaggiosi della Svizzera; si tratta di Svezia, Irlanda e Norvegia.

Eccezionalmente in questa sede è anche possibile procedere a un paragone tra due indicatori che per la Svizzera forniscono un risultato interessante. Mentre relativamente ad altri Paesi il piano subnazionale (Cantoni e Comuni) ottiene un risultato meno buono del piano dello Stato centrale (Confederazione), in un confronto diretto l’onere amministrativo della Confederazione è percepito come più pesante di quello di Cantoni e Comuni. Occorre rilevare per quanto concerne i quattro indicatori del WEF che le differenze assolute tra i valori degli indici dei dodici Paesi scelti sono assai ridotte se paragonate ad altri valori raggiunti dai più di cento Paesi esaminati nell’ambito dello studio del WEF.

Tabella 2: Interazione con le autorità statali dal profilo delle imprese (prospettiva outcome)

Efficiency of legal framework “The legal framework in your country for private businesses to settle disputes and challenge the legality of government actions and/or regulations (1 = is inefficient and subject to manipulation, 7 = is efficient and follows a clear, neutral process)”

Extent of bureaucratic red tape “How much time does your firm’s senior management spend dealing/negotiating with government officials (as a percentage of work time?) (1=0%, 2=1-10%, 3=11-20%, … , 8= 81-100%)”

Burden of central government regulation “Complying with administrative requirements (permits, regulations, reporting) issued by the central government in your country is (1= burdensome, 7= not burdensome)”

Burden of local government regulation “Complying with administrative requirements (permits, regulations, reporting) issued by the local/city/regional government in your country is (1= burdensome, 7= not burdensome)”

Danimarca 6.5 Francia 1.9 Austria 4.3 Svezia 4.7 Svezia 6.4 Norvegia 2.0 Svizzera 4.0 Irlanda 4.6 UK 6.3 Irlanda 2.1 Svezia 4.0 Norvegia 4.5 Norvegia 6.3 Svizzera 2.3 Irlanda 3.9 Svizzera 4.3 Germania 6.2 USA 2.4 Germania 3.8 Austria 4.2 Svizzera 6.1 UK 2.4 UK 3.5 Germania 4.0 Austria 6.0 Svezia 2.4 Norvegia 3.5 Danimarca 4.0 Olanda 6.0 Giappone 2.4 USA 3.2 UK 3.9 USA 5.3 Danimarca 2.4 Olanda 3.0 USA 3.5 Francia 5.1 Germania 2.5 Danimarca 3.0 Olanda 3.2 Irlanda 5.0 Austria 2.6 Giappone 2.8 Giappone 3.2 Giappone 4.8 Olanda 2.6 Francia 2.2 Francia 2.6 World Economic Forum (2004), pag. 523, 532, 528, 529.

Cifre più precise sul tempo impiegato per i compiti amministrativi del derivanti dalla regolamentazione statale sono stati rilevati dal succitato studio di Müller (1998), che compara la Svizzera a due Paesi vicini: Austria e Germania. Il confronto si rivela molto vantaggioso per la Svizzera, infatti i compiti amministrativi in seno alle imprese richiedono meno della metà del tempo necessario a tal fine in Germania e Austria.

Tabella 3: Tempo consacrato ai compiti amministrativi (in ore al mese)

Svizzera 54.5 Austria 119.3 Germania 121.5 Fonte: Müller (1998).

I tre indicatori seguenti rappresentati nella tabella 4 sono stati accertati dall’OCSE e si fondano su informazioni ricevute dalle autorità statali. Gli indicatori rappresentano prima di tutto la regolamentazione in quanto tale, ciononostante il secondo indicatore può eventualmente essere interpretato anche come misura dell’impatto della regolamentazione. Per quanto concerne la comunicazione, nonché per quanto riguarda le misure per la

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semplificazione amministrativa nei rapporti con le autorità, la Svizzera occupa una posizione di testa (indicatore Communication and simplification of rules and procedures). L’indicatore è composto per metà dai due aspetti „Comunicazione“ e „Semplificazione“. Nella tematica della semplificazione confluiscono tre aspetti di peso uguale nella ponderazione22. La qualità della comunicazione è misurata sulla base di cinque criteri parziali (di diverso peso nella ponderazione)23. Per due dei settori scelti – nel traffico merci su strada e nel commercio al dettaglio – l’OCSE ha approfondito le indagini. L’indicatore corrispondente mostra la Svizzera dietro l’Irlanda, la Danimarca e la Gran Bretagna, ma prima dei rimanenti otto Paesi. I settori del traffico merci su strada e del commercio al dettaglio ricevono la medesima ponderazione nell’indicatore24. La Svizzera occupa nuovamente una posizione di testa per quanto concerne la moderazione nell’utilizzazione di strumenti giuridici coercitivi (ordini e divieti) e l’uso di strumenti alternativi di regolamentazione (ad esempio gli incentivi economici). L’indicatore utilizzato a tal fine (Use of command and control regulation) è composto per metà da due sottoindicatori relativi l’uno all’utilizzazione di strumenti di regolamentazione alternativi, l’altro di quattro sottoindicatori settoriali specifici sull’uso di strumenti giuridici vincolanti nei settori del traffico merci su strada, del traffico aereo, del traffico ferroviario e del commercio al dettaglio.

Tabella 4: Interazione con le imprese dal profilo delle autorità statali (prospettiva output) Communication and simplification of rules and procedures: Reflects aspects of government’s communication strategy and efforts to reduce and simplify the administrative burden of interacting with government

Sector-specific administrative burdens: Reflects administrative burdens in the road transport and retail distribution sectors

Use of command and control regulation: Indicates the extent to which government uses coercive (as opposed to incentive-based) regulation in general and in specific service sectors

Svizzera 0.0 Irlanda 0.3 Svizzera 1.2 Svezia 0.0 Danimarca 0.3 Danimarca 1.4 Danimarca 0.0 UK 0.6 USA 1.5 UK 0.2 Svizzera 0.8 Olanda 1.7 Norvegia 0.2 Svezia 0.9 Germania 1.8 Irlanda 0.2 Norvegia 0.9 Austria 2.2 Giappone 0.3 USA 1.0 Norvegia 2.2 Francia 0.3 Olanda 1.3 UK 2.3 Germania 0.3 Germania 1.4 Svezia 2.3 USA 0.4 Francia 1.6 Giappone 3.0 Austria 0.5 Giappone 2.3 Francia 3.0 Olanda 0.9 Austria 3.4 Irlanda 3.8 Fonte: OCSE (2005), pag. 53-54.

22 I tre criteri sono: esistenza di un registro completo delle procedure d’autorizzazione; esistenza di un programma esplicito per la riduzione dell’onere amministrativo per le imprese e/o i cittadini; esistenza di un programma di verifica e riduzione del numero delle procedure di autorizzazione. 23 I cinque criteri e le rispettive ponderazioni (tra parentesi) sono: esistenza di procedure sistematiche per far conoscere agli interessati e rendere loro accessibili le regolamentazioni (2/12); esistenza di una politica generale per la redazione delle regolamentazioni in un linguaggio comprensibile (1/12); esistenza di servizi di informazione per le cerchie estere interessate alle regolamentazioni nazionali (3/12); esistenza di rimedi giuridici individuali contro le decisioni delle autorità (4/12); esistenza di specifiche esigenze in materia di trasparenza e libertà di informazione (2/12). 24 Per quanto concerne il traffico merci su strada sono presi in considerazione tre fattori di peso uguale nella ponderazione che si riferiscono alle condizioni amministrative per intraprendere l’attività (dagli obblighi di informazione fino all’acquisizione di una licenza), nonché ad altri criteri per l’esercizio, che risultano da considerazioni tecniche (sicurezza) e finanziarie (due sottoindicatori). Per quanto riguarda il commercio al dettaglio è tenuto conto di otto fattori di peso uguale nella ponderazione che si riferiscono agli obblighi di registrazione, di notifica e autorizzazione per i commerci di derrate alimentari e indumenti.

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Sono stati effettuati altri studi, segnatamente Schönenberger e Mungall (1998), nonché più recentemente Kälin e Medina (2005)25. Questi studi forniscono indicazioni sull’onere amministrativo a un dato momento o in un determinato settore, ma non consentono un confronto internazionale dell’onere amministrativo.

Occorre rilevare che sul piano internazionale in un numero sempre maggiore di Paesi si sta sviluppando una metodologia. Si tratta dello Standard Cost Model, che è una forma di contabilità analitica degli oneri amministrativi. Questa metodologia è sempre più riconosciuta sul piano internazionale ma la sua messa in opera è piuttosto costosa.

Autorizzazioni La Svizzera ha effettuato numerosi lavori in materia di autorizzazioni che si palesano segnatamente nell’esistenza della banca dati http://autorisations.pmeinfo.ch/26. Questa banca dati contiene una descrizione completa di tutte le procedure federali (con esecuzione federale o cantonale) e delle professioni disciplinate. Grazie a questi lavori e ai lavori dell’OCSE sono ora disponibili paragoni internazionali.

I due indicatori nella tabella 5 si fondano su dati dell’OCSE. Per il numero delle autorizzazioni occorre rilevare che i dati mancano e che le cifre non sono esattamente comparabili perché la metodologia utilizzata non è necessariamente la medesima in tutti i Paesi. In Svizzera, la tabella indica soltanto le procedure federali eseguite dalla Confederazione, ma non le procedure del diritto federale a esecuzione cantonale (circa 150 procedure supplementari) né le procedure esclusivamente cantonali. Il secondo indicatore (sportelli unici e regola "silent is consent") completa il numero delle autorizzazioni. L’indicatore rileva l’onere per le imprese e si compone di tre aspetti parziali a ciascuno dei quali sono attribuiti due punti nella ponderazione. Per l’onere derivante dalle procedure di autorizzazione si contano zero punti, se il silenzio delle autorità competenti è considerato come un consenso alla domanda ("silence is consent rule") e se esistono servizi di consulenza unici ("one-stop shops") per ottenere informazioni e concedere autorizzazione. Nel caso peggiore, se nessuna di queste tre condizioni è soddisfatta, un Paese riceve sei punti.

25 Alain Schönenberger e Andrew Mungall, Réglementations: coûts et effets sur les PME des branches touristiques, Serie di studi UFSEL, Rapporto sulle strutture economiche, Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna, 1998; U. Kälin e M. Medina (2005), Administrativer Aufwand KMU, Rapporto finale, Scuola universitaria di Zurigo Winterthur, 2005. 26 Cfr. Segretariato di Stato all’economia (seco), "Les procédures d'autorisation du droit fédéral s'appliquant aux activités économiques: Etat actuel et évolution 1998-2004". Grundlagen der Wirtschaftspolitik n. 11F, Berna, 2005.

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Tabella 5: Autorizzazioni e procedure

Numero di autorizzazioni e procedure Utilizzazione degli sportelli unici e della regola "silence is consent" per i permessi e le autorizzazioni ("licence and permit system")

Norvegia 255 Austria 0 Svizzera 278 USA 2 UK 312 Svezia 2 Messico 834 UK 2 Finlandia +1000 Norvegia 2 Ungheria 1600 Giappone 2 Corea 2186 Francia 2 Portogallo 2225 Olanda 4 Irlanda 4 Danimarca 4 Germania 4

Svizzera 6 Fonte: OCSE (2002), pag. 61. Fonte: OCSE (2004), Allegato 3, pag. 22. Per quanto concerne la Svizzera occorre rilevare che la sua posizione è migliorata rispetto allo studio dell’OCSE del 2004. Insieme alla succitata banca dati esiste ora un servizio di consulenza per le informazioni, pertanto la posizione della Svizzera nell’indicatore dell’OCSE è migliorata di due punti.

Creazione di imprese e diritti di proprietà La creazione di imprese figura tra i settori in cui sussiste in Svizzera un potenziale di miglioramento. A questo proposito, nel confronto con altri undici Paesi, la Svizzera si situa nella parte bassa della fascia mediana come indicano sette indicatori dell’OCSE e della Banca mondiale. Migliore è invece la posizione del nostro Paese nell’ambito dei tre indicatori della Banca mondiale in materia di diritti di proprietà.

Il primo indicatore dell’OCSE (Administrative burdens for corporations) misura in generale l’onere amministrativo per la creazione di imprese (vedi tabella 6). L’indicatore si compone di quattro aspetti parziali con lo stesso peso nella ponderazione: il numero delle procedure obbligatorie per la registrazione di una ditta; il numero degli enti pubblici e privati con cui occorre prendere contatto a tal fine; il numero delle giornate lavorative necessarie; e i costi per la registrazione. Il secondo indicatore si fonda sui medesimi aspetti parziali, ma si riferisce alla fondazione di imprese con proprietario unico. Il terzo indicatore misure infine gli oneri amministrativi per le imprese "startup".

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Tabella 6: Barriers to entrepreneurship and administrative burdens

Administrative burdens for corporations Measures the administrative burdens on the creation of corporations

Administrative burdens for sole proprietors Measures the administrative burdens on the creation of sole proprietor firms

Administrative burdens on startups

USA 0.8 Danimarca 0.0 Irlanda 0.5 UK 0.8 Irlanda 0.3 Danimarca 0.5 Irlanda 0.8 UK 0.5 UK 0.7 Svezia 1.0 Norvegia 1.0 USA 1.0 Norvegia 1.0 USA 1.3 Norvegia 1.0 Danimarca 1.0 Olanda 1.3 Svezia 1.2 Giappone 1.5 Germania 1.3 Olanda 1.6 Francia 2.0 Svizzera 1.8 Germania 1.6 Svizzera 2.3 Svezia 1.8 Svizzera 1.7 Germania 2.3 Francia 2.0 Giappone 1.9 Olanda 2.5 Giappone 2.3 Francia 1.9 Austria 3.0 Austria 2.5 Austria 2.8 Fonte: OCSE (2005), pag. 54, 57.

Quattro indicatori della Banca mondiale (vedi tabella 7) trattano aspetti analoghi a quelli degli indicatori dell’OCSE. I dati non sono però sintetizzati in indicatori generali ma permettono di esaminare separatamente singoli aspetti. I valori per la Svizzera valgono per la fondazione di una Sagl a Zurigo. In totale per questo caso sono accertate sei procedure necessarie (vedi primo indicatore). Tre procedure servono a fini di registrazione e controllo (ad esempio la registrazione presso il registro di commercio). Due procedure riguardano questioni fiscali (ad esempio l’imposta sul valore aggiunto) ed un’altra procedura concerne il settore delle assicurazioni sociali (ad esempio l’AVS). L’apertura e lo sviluppo del portale PMI (www.pmi.admin.ch) provvede alla semplificazione delle procedure27. Per quanto concerne gli altri indicatori della Banca mondiale la Svizzera occupa di nuovo le posizioni basse della fascia mediana.

Tabella 7: Onere per la creazione di un’impresa

Numero di procedure, vale a dire interazioni necessarie tra l’impresa e istanze esterne

Numero di giorni necessario all’adempimento di tutte le procedure

Importo delle spese per la creazione di un’impresa (in per cento del PSL pro capite)

Capitale da depositare in banca (in per cento del PSL pro capite).

Svezia 3 USA 5 Danimarca 0 USA 0 Danimarca 3 Danimarca 5 USA 0.5 UK 0 Norvegia 4 Francia 8 UK 0.7 Irlanda 0 Irlanda 4 Olanda 11 Svezia 0.7 Francia 0 USA 5 Norvegia 13 Francia 1.2 Norvegia 27.0 Svizzera 6 Svezia 16 Norvegia 2.7 Svizzera 31.3 UK 6 UK 18 Germania 4.7 Svezia 35.0 Olanda 7 Svizzera 20 Irlanda 5.3 Germania 47.6 Francia 7 Irlanda 24 Austria 5.7 Danimarca 47.0 Austria 9 Germania 24 Svizzera 8.7 Austria 61.5 Germania 9 Austria 29 Giappone 10.7 Olanda 64.6 Giappone 11 Giappone 31 Olanda 13.0 Giappone 75.3 Fonte: Banca mondiale (2006), pag. 95-97.

Infine, la Banca mondiale ha elaborato tre indicatori sugli ostacoli amministrativi in materia di acquisizione e registrazione della proprietà (vedi tabella 8). I valori per la Svizzera si basano sull’ipotesi di un’impresa che desidera acquistare un immobile con terreno a Zurigo. Mentre è il Paese più attrattivo per quanto concerne i costi relativi dell’acquisizione e della 27 Vedi al riguardo anche sezione 4.1 (infra).

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registrazione, la Svizzera occupa una posizione mediana per quanto riguarda il numero di procedure e il tempo necessario.

Tabella 8: Acquisizione e registrazione della proprietà

Numero di procedure fino all’acquisizione e registrazione.

Numero di giorni fino all’acquisizione e registrazione.

Costi fino all’acquisizione e registrazione, espressi in percentuale del valore della proprietà

Svezia 1 Norvegia 1 Svizzera 0.4 Norvegia 1 Svezia 2 USA 0.5 UK 2 Olanda 2 Danimarca 0.6 Olanda 2 USA 12 Norvegia 2.5 Austria 3 Giappone 14 Svezia 3.0 Svizzera 4 Svizzera 16 UK 4.1 USA 4 UK 21 Giappone 4.1 Germania 4 Austria 32 Germania 4.1 Irlanda 5 Irlanda 38 Austria 4.5 Giappone 6 Germania 41 Olanda 6.2 Danimarca 6 Danimarca 42 Francia 6.5 Francia 9 Francia 183 Irlanda 10.3 Fonte: Banca mondiale (2006), pag. 98-100.

Amministrazione digitale Attualmente l’amministrazione digitale è un tema controverso. Da un lato, l’impiego di tecnologie informatiche e di comunicazione può permettere di semplificare e rendere più efficace il lavoro dell’amministrazione, renderlo più efficiente e grazie all’utilizzazione di valide interfacce può migliorare i rapporti con i cittadini e l’economia, tanto dal punto di vista di questi ultimi quanto da quello dell’amministrazione stessa. Va posta d’altro lato la questione del senso e della proporzionalità delle soluzioni di amministrazione digitale. È estremamente difficile dare un’interpretazione ragionevole ai risultati dei rankings dell’amministrazione digitale prima di aver discusso o per lo meno dato una struttura a questa problematica. Asserzioni accettabili presuppongono che sia stabilito cosa si compara e fin dove si spingono l’interpretazione e l’estrapolazione dei risultati. La gran parte dei confronti compara singoli servizi pubblici. Per questi servizi chiaramente definiti è accertata la capacità di funzionare in rete. Se il confronto resta su questo piano e se si procede in modo equivalente nel paragonare i vari Paesi, allora la procedura è corretta. Ciò non permette tuttavia alcuna interpretazione o estrapolazione sulla prestazione amministrativa generale o sull’onere amministrativo.

Mentre la Svizzera occupa i primi posti negli indicatori sulla burocrazia e sulle condizioni quadro giuridiche (vedi sopra in questo capitolo), essa si trova agli ultimi posti per quanto concerne la percentuale di servizi ai cittadini e alle imprese suscettibili che possono essere forniti tramite la rete (vedi infra). Per i confronti sul grado di attuazione dei servizi in rete per le imprese (in settori come l’imposta sulle società, l’imposta sulla cifra d’affari, l’annuncio delle attività commerciali, la trasmissione di dati a uffici preposti alla statistica, le dichiarazioni doganali, le concessioni ambientali, gli acquisti pubblici), la Svizzera si trova pure agli ultimi posti e talora, nel migliore dei casi, in posizione mediana.

Peraltro sarebbe scorretto trarre direttamente conclusioni sull’onere amministrativo, per esempio misurato in ore, da questi indicatori sull’amministrazione digitale . Occorre pertanto ancora un esame differenziato che ponga lo strumento dell’amministrazione digitale, insieme ad altri strumenti di sgravio amministrativo, in un contesto generale più ampio. A tale riguardo è irrilevante se gli sgravi amministrativi sono posti in essere mediante riduzione legislativa, semplificazione dei processi o agevolazione dovuta a sostegno elettronico. Ogni

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ora di riduzione dell’onere amministrativo ottenuta con una data misura permette un incremento della produttività delle imprese. Ciò ha a sua volta ripercussioni positive dal profilo dell’economia nazionale, ma anche, in particolare, dal profilo specifico della concorrenzialità della Svizzera sul piano internazionale.

Grafici 2-6: Sviluppo dei servizi online in settori rilevanti per le imprese ("Online sophistication per service")

24

Fonte: European Commission Directorate General for Information Society and Media, "Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing?", marzo 2005 http://europa.eu.int/information_society/soccul/egov/egov_benchmarking_2005.pdf

Riassunto dei risultati Ferme restando le precedenti osservazioni sui limiti di determinati indicatori, il rapporto si concentra ora sull’interpretazione delle informazioni presentate.

In seno al gruppo di confronto la Svizzera occupa una buona posizione per quanto concerne le condizioni quadro giuridiche e gli oneri amministrativi in generale. Ciò vale sia nella prospettiva della regolamentazione in quanto tale (espressa soprattutto sulla base degli indicatori dell’OCSE e della Banca mondiale), sia nella prospettiva degli effetti della regolamentazione (espressi mediante gli indicatori del WEF e dell’IMD). I calcoli di Müller del 1998 forniscono un’immagine comparabile dell’allora invidiabile posizione della Svizzera nel settore dell’onere amministrativo sopportato dalle imprese.

Nel settore degli oneri amministrativi originati dalle autorizzazioni, la Svizzera ottiene un risultato tendenzialmente buono per quanto concerne il numero di procedure a livello di stato centrale. La posizione della Svizzera si rivela invece meno vantaggiosa per quanto riguarda gli sgravi delle procedure esistenti mediante gli "one-stop shops" e la "silence is consent rule".

Per la creazione di imprese, i rilevamenti dell’OCSE e della Banca mondiale mostrano la posizione abbastanza mediocre occupata dalla Svizzera. Se il numero di procedure è nella media, i costi e l’onere amministrativo per la creazione di imprese sembrano essere più elevati che negli altri Paesi esaminati.

Finalmente, in materia di prestazioni dell’amministrazione digitale per le imprese, la Svizzera ottiene in media un risultato piuttosto negativo, salvo per quanto concerne i mercati pubblici o la creazione di imprese, ambiti nei quali il seco ha forniti sforzi conseguenti (Simap, sito www.pmiadmin.ch).

25

2.2. Indicatori del processo normativo in Svizzera Nonostante sia relativamente complesso in Svizzera il processo normativo è molto ben strutturato28. Le principali riforme regolamentari sono presentate nel programma di legislatura e negli obiettivi annuali del Consiglio federale. Per un progetto di legge, le principali tappe sono l’elaborazione di un rapporto di esperti, seguita da un avamprogetto di legge, dalla procedura di consultazione, dall’elaborazione di un messaggio e dalla sua presentazione al Parlamento da parte del Consiglio federale, dall’esame da parte del Parlamento (commissioni e sessioni plenarie) e infine da un eventuale referendum e dall’entrata in vigore della legge. In teoria sarebbe possibile sviluppare indicatori per ciascuna delle tappe del processo di adozione delle regolamentazioni. Tuttavia, per quanto concerne la fase pre-parlamentare, due tipi di attività contribuiscono principalmente all’elaborazione di regolamentazioni di qualità: l’attività degli esperti (redazione del rapporto d’esperti, dell’avamprogetto e del messaggio) e la consultazione delle cerchie interessate. Queste due attività sono complementari e influiscono anche sui dibattiti parlamentari che si svolgono in seguito. Le consultazioni sono tradizionalmente molto sviluppate in Svizzera29. Si tengono sia consultazioni interne (consultazione degli uffici e procedura di corapporto), sia consultazioni esterne (procedure di consultazione pubblica) e ci sono inoltre comitati di ogni genere che pure discutono i progetti di regolamentazione (commissioni extraparlamentari, conferenze dei Direttori cantonali ecc.). Nel caso di progetti controversi avvengono anche diverse consultazioni successive. Siccome il sistema delle consultazioni è molto sviluppato, il rapporto non presenta indicatori che consentano di assicurare il monitoraggio sistematico dell’attività di consultazione. Invece, appare opportuno presentare indicatori per le analisi d’impatto della regolamentazione, che secondo il rapporto del 23 febbraio 2005 del Controllo parlamentare dell’amministrazione vanno migliorate30. Le stesse considerazioni si applicano ai test di compatibilità PMI, che sono una forma di analisi d’impatto. Sarebbe infine possibile sviluppare altri indicatori del processo normativo, come una misura dell’attività di valutazione ex post, vale a dire una volta che le regolamentazioni sono entrate in vigore. Le attività di valutazione sono attualmente coordinate nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 170 della Costituzione federale. Le principali valutazioni previste sono già presentate in seno agli Obiettivi annuali del Consiglio federale, e le valutazioni effettuate sono presentate nel Rapporto di gestione del Consiglio federale (due pubblicazioni della Cancelleria federale). In seguito, per le ragioni menzionate, il rapporto si concentra su due dimensioni: la qualità delle analisi d’impatto e l’attività in materia di test PMI.

28 vedi Ufficio federale di giustizia, Guida della legislazione, Berna, 2002. 29 Nel suo rapporto sulla politica normativa svizzera, l’OCSE menziona come le procedure di consultazione siano "a highly developed feature of the Swiss political system". 30 Controllo parlamentare dell’amministrazione, Les trois "tests PME" de la Confédération: connus? utilisés? efficaces?, Rapporto all'attenzione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, Servizi del Parlemento, Berna, 23.2.2005.

26

La qualità delle analisi d’impatto L’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) è il tentativo di motivare la necessità di una normativa di legge e di comparare diverse normative alternative con un indagine e una valutazione sistematiche dei loro effetti sull’economia nazionale. L’obiettivo dell’AIR consiste nell’incrementare la qualità delle norme giuridiche in riferimento ai loro effetti sull’economia nel suo insieme. Lo strumento dell’AIR è esaminato più attentamente nel capitolo 5.1. Il seco ha messo in atto il tentativo di misurare la qualità delle analisi d’impatto della regolamentazione sul piano federale. A tale riguardo sono stati sviluppati criteri con sono valutati i capitoli relativi alle conseguenze sull’economia nazionale nei messaggi concernenti le leggi federali degli anni 2001-2003. È emerso che lo strumento dell’analisi d’impatto della regolamentazione è nel frattempo stato accettato e che in generale è ben attuato, anche se in diversi ambiti sono possibili miglioramenti.

Esame dell’AIR negli anni dal 2001 al 2003

La qualità di un’AIR può essere esaminata in diverse maniere. W. Harrington/R. Morgenstern distinguono fondamentalmente tre tipi di test qualitativi31:

1. Test del contenuto ("content test"): questo test controlla il contenuto dell’AIR applicando determinati criteri;

2. Test di effetto ("outcome test"): si comparano gli effetti previsti dall’AIR con le reali ripercussioni di una determinata regolamentazione;

3. Test della funzione ("function test"): con questo test si tenta di confrontare le conseguenze di un progetto di regolamentazione che è stato sottoposto a un’AIR con gli effetti ipotetici che il progetto avrebbe avuto in assenza di un’AIR.

Secondo il concetto di Harrington/Morgenstern è stato sviluppato un test del contenuto che prevede in una prima parte un semplice e dettagliato controllo quantitativo e in una seconda parte una valutazione qualitativa. Con un controllo quantitativo degli elementi contenutistici - detto anche "scoring" 32 – si accerta dapprima l’esistenza del corrispondente capitolo e dei cinque punti del controllo (vedi capitolo 5.1). Poi si esamina in dettaglio la presenza di determinati contenuti nelle singole sezioni sui cinque punti del controllo. Le questioni da esaminare sono gradualmente differenziate. Per quanto concerne l’esame delle alternative si accerta dapprima ad esempio se (1) è citata almeno un’alternativa, se (2) è esaminata almeno un’alternativa, (3) se sono esaminate più alternative e infine (4) se sono fornite indicazioni quantitative. I test quantitativi permettono di accertare quali elementi sono presenti in un messaggio ma non è tuttavia adeguatamente considerata la qualità dell’argomentazione. In una seconda parte il controllo dei messaggi è pertanto completata da una valutazione qualitativa. A tal fine l’attenzione si concentra sui seguenti punti: (1) la correttezza delle indicazioni, (2) la completezza delle indicazioni importanti, (3) la plausibilità dell’argomentazione e (4) la trasparenza di eventuali calcoli.

31 Winston Harrington / Richard D. Morgenstern, Evaluating Regulatory Impact Analysis, OECD Working Paper, Parigi, 2003, pag. 4 segg. 32 Robert W. Hahn / Erin M. Layburn, Can Government Reporting help bring Rationality to Regulation? – Tracking the Value of Regulation, in: Regulation, Autunno 2003, pag. 16 segg.

27

La valutazione della qualità dell’analisi d’impatto della regolamentazione è stata effettuata per i messaggi concernenti leggi federali che sono stati pubblicati negli anni dal 2001 al 200333. A tal fine le leggi sono suddivise in quattro categorie secondo il settore che disciplinano: regolamentazioni economiche ("economic regulations")34, regolamentazioni sociali ("social regulations")35, imposte, transfer e assicurazioni sociali e infine le altre leggi.

Risultati

I messaggi sulle regolamentazioni economiche danno i migliori risultati (in media 20.0 punti su 30). Al secondo posto viene la categoria "Imposte, transfer e assicurazioni sociali" (17.6 punti), seguita dalla categoria "altre leggi" (16.3 punti). Il fanalino di coda sono le regolamentazioni sociali con 15.1 punti36. Non sorprende che le regolamentazioni economiche ottengano i risultati migliori perché al riguardo è più palese la necessità di un’analisi delle conseguenze economiche. Per quanto concerne le regolamentazioni sociali il problema deriva dal fatto che numerose piccole regolamentazioni possono avere insieme un notevole impatto sull’economia – in particolare sulle piccole e medie imprese. È pertanto importante che anche le regolamentazioni sociali siano sottoposte a una completa e sistematica analisi d’impatto. Per quanto invece concerne i singoli elementi di contenuto, emergono tendenze chiare: tutti i messaggi esaminati contenevano il capitolo "Conseguenze per l’economia nazionale", ma soltanto nel 29 per cento dei casi erano stati esaminati tutti i 5 punti di controllo. Quasi sempre citati sono gli interessati per i quali le conseguenze sono positive mentre gli interessati per i quali le conseguenze sono negative sono citati soltanto nei tre quarti dei messaggi. Nella figura 2 questa constatazione è mostrata per le 4 categorie di leggi.

33 I messaggi concernenti ordinanze non sono stati considerati. Questi si riferiscono spesso all’anlisi d’impatto della regolamentazione relativa alla corrispondente legge e non sono pubblicati nel Foglio federale. 34 Le regolamentazioni economiche sono normative legali che hanno un’influenza diretta sull’ordinamento del mercato in determinati settori o sulla concorrenza in generale (in particolare le regolamentazioni dei prezzi o le regolamentazioni d’accesso al mercato). 35 Nella categoria „regolamentazioni sociali“ rientrano le regolamentazioni motivate da considerazioni di politica sociale, che hanno per contenuto la protezione di un determinato bene giuridico (p. es. la protezione della personalità) oppure finalità di politica sociale (p. es. la sanità, la protezione dell’ambiente, la sicurezza del posto di lavoro). 36 Ogni volta è stata effettuata una ponderazione tenuto conto del numero di leggi.

12

34

con conseguenze positive

con conseguenze negative 0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Figura 2: menzione degli interessati

1 Regolamentazioni economiche 2 Regolamentazioni sociali 3 Imposte, transfer eassicurazioni sociali 4 Altre leggi

28

Non sempre disponibili erano le indicazioni quantitative sul numero degli interessati (52 %), nonché sui costi (33 %) e benefici (26 %) per gli interessati medesimi. Di regola, si trovano piuttosto indicazioni sui costi poiché i benefici sono in genere più difficili da stabilire. Un’eccezione costituisce la categoria "Imposte, transfers e assicurazioni sociali" poiché di regola è indicato l’importo dei sussidi che costituiscono un beneficio per i loro destinatari .

Almeno un’alternativa è menzionata nella maggior parte dei casi; anche un esame delle alternative è stato svolto nella maggioranza dei casi (nel 69 % un’alternativa, nel 57 % più alternative). Meno frequenti sono invece state le indicazioni quantitative relative alle alternative (21 %).

Per ogni categoria è designato un vincitore del test per il periodo 2001-2003. Si tratta dei seguenti messaggi:

1. regolamentazioni economiche: legge federale sulla radiotelevisione (26 punti);

12

34

Costi

Benefici0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Figura 3: indicazioni quantitative su costi e benefici per gli interessati

1 Regolamentazioni economiche 2 Regolamentazioni sociali 3 Imposte, transfer e assicurazioni sociali 4 Altre leggi

12

34

esame di almeno un’alternativa

indicazioni quantitative sulle alternative0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Figura 5: esame delle alternative

1 Regolamentazioni economiche 2 Regolamentazioni sociali 3 Imposte, transfer e assicurazionisociali 4 Altre leggi

29

2. regolamentazioni sociali: legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (21 punti);

3. imposte, transfer e assicurazioni sociali: legge federale che promuove un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati (24 punti);

4. altre leggi: legge federale sulla nuova perequazione finanziaria (27 punti). In complesso si constata che l’analisi qualitativa delle conseguenze sull’economia nazionale è stata in generale ben fatta, ma spesso mancavano indicazioni quantitative. Non di rado le conseguenze della regolamentazione sono descritte come se ci fossero soltanto vincitori e non si dovessero attendere ripercussioni negative.

Attività in materia di test PMI Come l’analisi d’impatto, il test di compatibilità PMI è stato introdotto per migliorare la qualità delle regolamentazioni per mezzo di una migliore comprensione dei loro effetti sulle PMI. Così, nei casi di importanti modifiche di leggi federali o ordinanze, il seco svolge un’inchiesta mirata presso una decina di PMI. Il Controllo parlamentare dell’amministrazione ha effettuato una valutazione dei test PMI37.Questa valutazione ha rivelato una necessità di miglioramento dal momento che i test PMI devono contribuire maggiormente alla presa di decisioni in materia di regolamentazione. Il capitolo 5.1 espone con maggiore dettaglio questo strumento e i risultati della valutazione. Per questa ragione non occorre una nuova valutazione della qualità dei test PMI ma occorre semplicemente presentare l’attività svolta negli ultimi anni. La tabella sottostante presenta l’attività della Confederazione in materia di test PMI.

37 Rapporto del Controllo parlamentare dell’amministrazione, op.cit.

30

Tabella 9: Attività in materia di test PMI, 2002-2004

Test PMI effettuati Data del test

Pubblicazione Presa di posizione del Forum PMI

Tassa sul CO2 2004 sì sì

Nuovo certificato di salario 2004 sì sì (3 prese di posizione)

Nuovo diritto sulle componenti chimiche (PARCHEM)

2004

PMI e statistiche ufficiali 2003 sì sì

Esperienze delle PMI in caso di fallimento e liquidazione

2003 sì

Scelta di una cassa pensione 2003 sì

Corsi per maestri di tirocinio 2003 sì

Controlli statali presso le imprese 2002 sì

Fiscalità delle imprese 2002 sì sì (3 prese di posizione)

Rifiuti 2002 sì sì

Accesso agli strumenti di promozione della Confederazione

2002

La tabella mostra che l’attività in materia di test PMI è stata relativamente intensa durante il periodo 2002-2004. L’immensa maggioranza dei risultati dei test è inoltre stata pubblicata. Invece, il Forum PMI ha spesso preso conoscenza dei risultati dei test PMI senza prendere posizione; peraltro, esso ha talora assicurato il monitoraggio di un progetto e preso posizione a più riprese sul medesimo soggetto. L’impatto dei test PMI potrebbe aumentare se fossero sistematicamente seguiti da una presa di posizione del Forum e se il monitoraggio di quest’ultimo fosse più frequente.

* * *

Il seguito del rapporto rivelerà quali sono le misure proposte per migliorare la situazione in materia di regolamentazione e di onere amministrativo. Queste misure dovrebbero anche contribuire a migliorare la posizione della Svizzera nel confronto internazionale. Si tratta in particolare dei seguenti punti:

- le misure attualmente applicate per quanto concerne lo sgravio amministrativo in generale;

- gli sforzi in materia di "e-simplification" e di creazione di imprese in rete (sezione 4.1);

- gli sforzi per sopprimere o migliorare le autorizzazioni (sezione 4.2); - gli sforzi per semplificare le regolamentazioni di competenza del DFE (sezione 4.3); e - gli sforzi per migliorare le procedure di adozione delle regolamentazioni per mezzo

dell’analisi d’impatto e del test PMI (capitolo 5).

31

Capitolo 3 Provvedimenti in fase di attuazione (2005-2006) In questo capitolo presenteremo alcuni esempi di provvedimenti concreti atti a facilitare i compiti amministrativi delle imprese nei loro compiti amministrativi. Si tratta di provvedimenti datati 2005 e 2006, alcuni già decisi e altri ancora da adottare. Dai 25 esempi illustrati nel presente capitolo si educe quali sono i settori in cui la Confederazione si sta impegnando attualmente, in parte in collaborazione con i Cantoni e con altri Paesi, per ridurre gli oneri amministrativi delle imprese. Per migliorare la visione d'assieme, le singole misure sono state numerate e presentate in forma di riquadro. La presentazione grafica, senza avanzare pretese di esaustività, consente di avere un’ampia visione delle misure in settori diversi. Un considerevole potenziale di agevolazione e semplificazione risiede nelle misure che toccano il settore dell'amministrazione digitale (governo elettronico). Tuttavia, per ora non tratteremo l’argomento, che sarà oggetto di un’approfondita disamina in un capitolo a parte. Le misure di sgravio amministrativo già realizzate risalenti agli anni compresi tra il 2002 e il 2004 saranno elencate in appendice. Il presente capitolo si apre con una sezione relativa al miglioramento dei processi di regolamentazione. Le due sezioni successive trattano delle agevolazioni introdotte per facilitare l’ottenimento di autorizzazioni, vuoi nell’ambito degli scambi economici internazionali, vuoi in quello del mercato interno elvetico. Le rimanenti misure, invece di essere ordinate secondo i processi e gli strumenti, sono strutturate in funzione del contenuto, vale a dire secondo determinati ambiti politici e giuridici: si tratta delle agevolazioni amministrative relative alle imposte dirette e indirette, a taluni aspetti del diritto privato (e in particolare del diritto commerciale e societario) e ai settori dell’ambiente, della sanità e della sicurezza sul posto di lavoro. Infine, segue una serie di misure ulteriori in diversi settori. Nel corso del 2005, nell’ambito del miglioramento dei processi di regolamentazione, sono state concepite delle direttive per regolamentare in modo efficace i mercati finanziari, in virtù delle quali l'obbligo di autorizzazione inerente gli scambi economici internazionali viene abolito, in seguito all’abrogazione della "lex Koller" (acquisto di fondi da parte di persone all'estero) nonché nel contesto dell'importazione di latte e latticini e di carne e prodotti a base di carne, ma non solo: sono state elaborate anche singole misure nei settori della produzione di energia nucleare, degli impianti di trasporto a fune, dei trasporti con veicoli speciali e dei sistemi di stabulazione. Nel settore delle imposte dirette, le imprese hanno beneficiato di agevolazioni in particolare grazie alla riforma II dell’imposizione delle imprese, che ha comportato ad esempio la soppressione delle riserve di crisi. Altre agevolazioni sono state decise nel settore delle tasse di bollo, e in rapporto con il nuovo certificato di salario, inizialmente bersaglio di critiche da parte dell’economia. Nel campo delle imposte indirette, sono state introdotte, in due fasi successive, agevolazioni e semplificazioni in ambito di IVA e inoltre, grazie a una nuova guida per PMI, le hanno potuto accedere a migliori informazioni sulle questioni sollevate dall’imposta sul valore aggiunto anche le piccole e medie imprese. Tra le misure delineatesi nel campo del diritto privato, troviamo le agevolazioni relative all’esecuzione e al fallimento,

32

al diritto della società a garanzia limitata, alla presentazione dei conti nonché al diritto dei beni immobili e del registro fondiario. Verso la fine del capitolo si evocano gli sviluppi in materia di diritto dell'ambiente e di sicurezza sul lavoro, oltre a una serie di misure previste in altri ambiti. Va ancor detto che tra le misure menzionate nel capitolo 4.2 (autorizzazioni), alcune sono già in atto, in quanto entrano in vigore o nel 2005 o nel 2006. In questa sede non ci soffermeremo su di esse. Si tratta:

- della riduzione del 20 per cento delle registrazioni di disinfettanti (autorizzazione 24.17)

- soppressione del contingente doganale per la carne di pollame (autorizzazione 63.04) - soppressione della dispensa dall’approvazione del tipo (75.05) - soppressione delle concessioni per servizi fissi di telecomunicazione (76.02) - semplificazione della procedura di approvazione dei mezzi di trasmissione (76.06)

Miglioramento dei processi di regolamentazione nell’ottica degli sgravi amministrativi 1. Direttive applicabili alla regolamentazione dei mercati finanziari

L’Amministrazione federale delle finanze (ACF), la Commissione federale delle banche (CFB) e l’Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) hanno elaborato congiuntamente una serie di direttive per regolamentare in modo efficace i mercati finanziari; il Dipartimento federale delle finanze ha presentato le direttive al pubblico nel mese di settembre 2005. Oltre a perseguire un miglioramento della trasparenza dei processi di regolamentazione e un più ampio coinvolgimento delle parti interessate, le direttive impongono che si tenga conto con il debito anticipo delle conseguenze delle normative in preparazione. In tal modo, la regolamentazione risulterà più efficace, più vicina alla prassi e più consapevole dei costi. La stabilità e la competitività del settore finanziario elvetico a livello internazionale presuppongono una regolamentazione efficiente. Le nuove direttive applicabili alla regolamentazione dei mercati finanziari servono da filo conduttore, favorendo l'adeguatezza della regolamentazione e una giusta considerazione dei costi. I dieci principi consacrati dalle direttive sottolineano l’importanza non solo di un processo di regolamentazione trasparente e prevedibile, ma anche della possibilità di stimare con la massima precisione possibile le implicazioni economiche di una regolamentazione. Le direttive si applicheranno (se pur in modo differenziato) a tutti i livelli della regolamentazione dei mercati finanziari (leggi, ordinanze, circolari ecc.).

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Soppressione delle autorizzazioni negli scambi economici internazionali 2. Lex Koller: allentamenti

La riforma entrata in vigore il 1° aprile 2005 ha comportato un allentamento della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero ("lex Koller"). In avvenire, l'acquisto di quote di società immobiliari quotate in borsa da parte di persone residenti all'estero non sarà più subordinato ad autorizzazione. Secondo la legge riformata, l’acquisto di quote di fondi d’investimento immobiliare non soggiace ad autorizzazione, purché i titoli di partecipazione siano stati negoziati regolarmente sul mercato. L’acquisto di partecipazioni non quotate in borsa a società immobiliari in senso stretto (società immobiliari operanti nel settore degli alloggi) continua a non essere autorizzato. Nel contesto della revisione sono stati introdotti altri sei allentamenti, di importanza minore. 3. Importazione di latte e latticini

Nel settore dell’importazione di latte e latticini, il sistema delle autorizzazioni individuali e della visita veterinaria al confine è stato mantenuto soltanto per le importazioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea. L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli38 prevede unicamente un controllo documentale per tutti i movimenti transfrontalieri e un controllo materiale per l’1 per cento dei movimenti. Al momento, la Svizzera non applica queste disposizioni e sta cercando di ottenere ulteriori agevolazioni amministrative a favore delle ditte interessate anche nel settore dell’esportazione. Le agevolazioni consistono fondamentalmente nel riconoscimento dell'equivalenza delle prescrizioni svizzere nel settore della produzione e della trasformazione del latte. Per mantenere tale equivalenza, la legislazione svizzera sulle derrate alimentari dovrà essere adattata alla nuova normativa dell’UE in materia di igiene. L’entrata in vigore delle ordinanze riformate è fissata al 1° gennaio 2006. 4. Importazione di carne e di prodotti a base di carne

A differenza di quanto è stato fatto nel settore della produzione lattiera, l’importazione di carne, prodotti a base di carne e altri prodotti animali rimane soggetta ad autorizzazione, indipendentemente dalla provenienza. Per circoscrivere l’onere, laddove possibile si passerà dal sistema dell’autorizzazione particolare a quello dell’autorizzazione annuale. Si tratterà ora di ottenere, nell’ambito dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81, appendice 11, allegato 6), l’equivalenza della legislazione svizzera con il diritto europeo delle derrate alimentari: una volta ottenuta l'equivalenza si potrà rinunciare al controllo veterinario alla frontiera. Le disposizioni di ordinanza sulle quali poggerà il riconoscimento dell’equivalenza sono parte della nuova normativa in materia di derrate alimentari, e come tali sono entrate in vigore il 1o gennaio 2006.

38 RS 0.916.026.81, appendice 11, allegato 10

34

Agevolazioni relative alle autorizzazioni federali e cantonali nell’ambito del mercato interno elvetico 5. Revisione della legge sul mercato interno

La legge sul mercato interno (RS 943.02), compresa nel programma di rinnovamento dell’economia di mercato avviato dopo il rifiuto dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), era volta a sopprimere le restrizioni di diritto pubblico dell’accesso al mercato erette da Cantoni e Comuni, per agevolare la mobilità professionale e le relazioni economiche all'interno della Svizzera e rafforzare la competitività dell'economia svizzera. Tra gli obiettivi e i reali effetti della legge sussiste però ancora un divario (vedi ad es. CDG-CN del 27.6.2000). La revisione della legge giunta attualmente al vaglio del Parlamento persegue essenzialmente i seguenti obiettivi: (1) estendere il libero accesso al mercato anche al domicilio professionale conformemente alle prescrizioni in vigore nel luogo di provenienza, (2) impedire il rifiuto dell’accesso al mercato da parte delle autorità del luogo di destinazione, (3) garantire il riconoscimento dei certificati cantonali di capacità almeno entro i limiti previsti dalla corrispondente procedura UE e (4) conferire alla commissione della concorrenza un diritto di ricorso contro le decisioni che limitano in modo inammissibile l’accesso al mercato. In tal modo, la revisione dovrebbe consentire di agevolare l’accesso al mercato in special modo nel campo delle professioni regolamentate dai Cantoni. 6. Legge sull’energia nucleare: coordinamento delle procedure di autorizzazione

La nuova legge sull’energia nucleare (in vigore dal 1.1.2005) prevede un coordinamento a livello di procedura per tutta una serie di autorizzazioni, in quanto dispone che non saranno più necessarie altre autorizzazioni o piani in virtù del diritto federale e del diritto cantonale. Inoltre, le decisioni in proposito potranno essere deferite a un'autorità giudiziaria indipendente dall'amministrazione. La riserva prevista per l’autorizzazione all’esportazione di energia elettrica viene a cadere. 7. Impianti a fune: non più tre autorizzazioni ma una sola

La procedura di autorizzazione prevista per gli impianti a fune risulta semplificata: invece di tre diverse procedure, in futuro ne sarà necessaria una sola. Questa la proposta presentata dal Consiglio federale con la nuova legge sugli impianti a fune trasmessa alle Camere federali insieme al messaggio del 22 dicembre 2004 (FF 2005 823). In procedura di consultazione, le finalità e la necessità d’intervento erano state generalmente riconosciute. Sinora erano previste tre procedure distinte: per la concessione, l’approvazione dei piani e il permesso di costruzione, quest’ultimo di competenza dei Cantoni. Ora la competenza appartiene, in prima sede, unicamente all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) e dal punto di vista amministrativo, per le imprese interessate, questo rappresenta senz’altro una notevole semplificazione. Per le sciovie e le piccole funivie, la competenza rimane invece ai Cantoni.

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8. Viaggi con veicoli speciali: permessi duraturi invece dei permessi unici

In seguito alla revisione dell'ordinanza sulle norme della circolazione, e segnatamente delle disposizioni applicabili ai trasporti speciali e ai viaggi effettuati con veicoli speciali, esiste ora la possibilità di concedere anche permessi duraturi, invece di permessi unici, sia per l’utilizzazione di gatti delle nevi sia per il trasporto di merci indivisibili di grandi dimensioni entro il territorio cantonale in caso di superamento della larghezza, dell’altezza o del peso massimi. Dal 1° gennaio 2005, può essere concesso un permesso duraturo, se si tratta di veicoli che non superano determinate dimensioni, anche per tratte fuori del Cantone (modifica 30.6.2004 dell’ordinanza sulle norme della circolazione). La nuova regolamentazione comporta, per le imprese interessate, un alleggerimento dell’onere amministrativo. 9. Sistemi di stabulazione

Nel messaggio del 9 dicembre 2002 concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali (FF 2003 580) è previsto il mantenimento dell’obbligo di autorizzazione per la messa in commercio a titolo professionale di sistemi e impianti di stabulazione. Il campo d’applicazione (che allo stato attuale si estende a tutti gli animali da reddito), invece, non è più definito a livello di legge: secondo il nuovo disegno, spetta al Consiglio federale stabilire per quali animali da reddito sussiste l'obbligo di autorizzazione e per quali modi di custodia prevedere eccezioni. Misure in materia di imposte dirette 10. Revisione delle tasse di bollo

Il 18 agosto 2004 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla revisione delle tasse di bollo. Con questo progetto, il governo federale intende ancorare nella legge quegli aspetti delle tasse di bollo compresi nel pacchetto fiscale respinto il 16 maggio 2004 ma incontestati. Il progetto prevede l’introduzione nella legislazione ordinaria delle misure urgenti in materia di tassa sulla negoziazione risalenti al 1999 e al 2000 e la concessione di sgravi fiscali sulla tassa d’emissione. È pure previsto l’aumento della franchigia (limite d’esenzione) applicabile in materia di tassa d’emissione dagli attuali 250'000 franchi a un milione di franchi. L’aumento della franchigia prevista per la tassa d’emissione favorisce la creazione di nuove piccole e medie imprese (PMI) e gli aumenti di capitale in questa categoria di imprese e riduce le spese amministrative. Le società già esistenti potranno ora aumentare il loro capitale fino all'importo di un milione di franchi senza dover pagare tasse d'emissione. La riforma, approvata dal Parlamento il 18 marzo 2005, entrerà in vigore il 1° gennaio 2006. 11. Riserve di crisi: soppressione

Lo strumento delle riserve di crisi complicava inutilmente il sistema fiscale, provocava delle distorsioni della concorrenza tra piccole e grandi imprese e aveva una scarsa efficacia rispetto agli obiettivi di politica congiunturale da esso perseguiti. Il 26 gennaio 2005 il Consiglio federale ha pertanto deciso di abolire completamente le riserve di crisi.

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12. Nuovo certificato di salario

L’economia reclama ormai da anni l'unificazione dei certificati di salario a livello svizzero. Il nuovo certificato sostituisce un modulo vecchio di oltre 30 anni e simultaneamente rende superflui diversi moduli cantonali. La riforma consente di realizzare in un settore importante dell’economia uno dei precetti della legge sull’armonizzazione delle imposte: l'introduzione a livello svizzero di moduli per quanto possibile uniformi. Nel mese di settembre 2004, il comitato della Conferenza fiscale svizzera (CFS) ha deciso di introdurre il nuovo certificato di salario facoltativamente a partire dal 2005 e di generalizzarne l’utilizzazione a partire dal 2006. L’introduzione definitiva è stata rimandata al più tardi al 2007. Siccome in un primo momento il modulo viene introdotto soltanto facoltativamente, ogni impresa potrà stabilire individualmente la data del cambiamento. L’introduzione definitiva essendo prevista soltanto per i salari del 2007, tutti avranno a disposizione un lasso di tempo sufficiente per prepararsi. Secondo quanto emerso dal test di compatibilità PMI effettuato nel mese di settembre 2004, la maggioranza delle imprese interrogate si aspettava che il passaggio al nuovo certificato di salario comportasse un notevole impegno. Se inizialmente le bozze del nuovo certificato sono state oggetto di profonde critiche da parte dell’economia, in seguito sono state ampiamente rimaneggiate dal Gruppo di lavoro misto "Prestazioni salariali accessorie", il quale ha tenuto conto in larghissima parte delle richieste dell'economia. Compilare il modulo è ora più semplice. La CFS offre addirittura una versione internet del nuovo certificato; inoltre, sostiene il progetto che la SUVA e gli organi AVS hanno promosso, con la partecipazione delle autorità fiscali del Cantone di Berna e dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, con l’obiettivo di consentire il calcolo dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali basandosi direttamente sulla contabilità dei salari e di ridurre per quanto possibile il lavoro necessario per la compilazione dei certificati di salario. Questi passi contribuiscono in modo rilevante ad alleggerire il carico amministrativo delle imprese, e in particolare delle PMI. Oltre alle nuove Istruzioni, la CFS ha elaborato anche un’Istruzione ridotta di quattro pagine, il cui contenuto dovrebbe bastare per consentire grossomodo al 90 per cento delle piccole e medie imprese di compilare correttamente i certificati di salario.

Misure in materia di imposte indirette: semplificazioni e sgravio amministrativo nel campo dell’imposta sul valore aggiunto Sin dalla sua introduzione, avvenuta 10 anni or sono, l'IVA è sempre stata causa di lamentele da parte delle imprese. Le imprese ritengono che il sistema sia troppo complesso, talvolta contraddittorio, difficile da applicare senza ricorrere a consulenze esterne. Per le imprese, l’approccio è troppo giuridico e troppo formalista. Per giunta, gli errori di calcolo relativi all’IVA possono avere conseguenze gravose dal punto di vista finanziario. Tutto ciò comporta per le imprese, e segnatamente per le PMI, ingenti spese, per la formazione e la consulenza esterna. Questa poco appagante situazione ha indotto il Consigliere nazionale Raggenbass a chiedere con un postulato un giudizio sull’IVA a 10 anni dalla sua entrata in vigore. La valutazione è ora disponibile e grazie al lavoro effettuato è stato possibile mettere in vigore un buon numero di semplificazioni e sgravi amministrativi.

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13. Le otto modifiche della prassi entrate in vigore il 1° gennaio 2005

- Indicazione del nome del destinatario sulle fatture e sugli scontrini delle casse registratrici e delle attrezzature informatiche (innalzamento del limite da CHF 200.- a CHF 400.-) - Fatturazione in caso di indirizzamento a una filiale invece che alla sede dell'impresa (indicazione del rappresentante fiscale in territorio svizzero nelle fatture emesse da contribuenti esteri) - Consumo proprio nel campo dell’immobiliare - Soppressione dell’imposizione relativa ai custodi di campi e di impianti sportivi - Imposta precedente per l’importazione - Forniture in esecuzione di contratti d’appalto - Costi di costituzione di società (deduzione a titolo di imposta precedente) - Contratti di fornitura nel campo dell’albergheria e della ristorazione ("contratti di fornitura birra")

In che modo questo provvedimento semplifica la vita alle imprese? Ognuna di queste misure favorirà migliaia o decine di migliaia di imprese: attenuazione delle esigenze di forma legate a un’applicazione troppo giuridica dell’IVA nell’ambito della fatturazione, consumo proprio nel campo dell’immobiliare, costi di costituzione di società, contratti di fornitura birra, fatturazione in valuta estera all’interno di gruppi di società, interesse moratorio. Base legale: Legge sull’IVA e relativa ordinanza 14. Le nove modifiche della prassi entrate in vigore il 1° luglio 2005

- Deduzione dell’imposta precedente in caso di doppia utilizzazione - Combinazioni di beni e prestazioni di servizi - Semplificazioni in caso di modifica d'utilizzazione parziale - Controllo delle emissioni di fumo degli impianti di combustione - Organizzazione e svolgimento di manifestazioni sportive - Maggiorazione dei costi per prestazioni tra società di un gruppo - Imposta precedente per le società holding - Forfait sulla vendita di prodotti commestibili e bevande da asporto (take-away) - Studi associati (rinuncia all’assoggettamento) In che modo questo provvedimento semplifica la vita alle imprese? Tutte queste misure semplificano l’attività delle imprese. Il maggior sollievo è rappresentato soprattutto dall'imposta precedente per le holding, la quale comporterà un alleggerimento per migliaia di imprese. Base legale: Legge sull’IVA e relativa ordinanza

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15. Pubblicazione di una guida per le PMI

Descrizione del provvedimento: La concezione attuale della pubblicazione, le migliaia di pagine di prospetti, sono stati oggetto di critiche frequenti. Occorreva preparare una guida pratica che consentisse alle PMI di cavarsela con minori difficoltà. In che modo questo provvedimento semplifica la vita alle imprese? Una guida pratica per le PMI rappresenterebbe uno strumento efficace, come lo è il prospetto "Le assicurazioni sociali" già in uso, per le decine di migliaia di PMI che desiderano adempiere i loro obblighi fiscali senza dover ricorrere ai servizi di un costoso specialista. Base legale: Legge sull’IVA e relativa ordinanza Semplificazioni in materia di IVA: seguito dei lavori Le modifiche della prassi e la pubblicazione di prospetti per le PMI sono soltanto un primo passo verso un miglioramento dell'imposta sul valore aggiunto dal punto di vista delle imprese. L’opera può essere proseguita in due direzioni: a) Semplificazioni nell’ambito della legge attuale Come emerge dal rapporto allestito in risposta al postulato Raggenbass, tutta una serie di semplificazioni è già pronta per essere subito introdotta nella legge e messa in vigore. Possiamo citare, tra l’altro, l’aumento del limite minimo della cifra d’affari determinante a 100'000 franchi e l’abolizione della soglia di 250'000 franchi. Una misura che semplificasse la fatturazione andrebbe a beneficio di tutte le imprese che pagano l’IVA, vale a dire di centinaia di migliaia di imprese. Altri provvedimenti devono ancora essere sottoposti a un’analisi approfondita: l’elenco figura nel rapporto sui 10 anni dell'IVA. b) Passaggio all’aliquota unica La complessità e il costo amministrativo dell'IVA derivano in parte dalla necessità di definire per ciascun bene o servizio se vi sia assoggettamento e, nell’affermativa, quale delle tre diverse aliquote debba essere applicata. Le molteplici distinzioni che devono essere operate, ad esempio tra prestazioni di ristorazione e prestazioni da asporto (take away), complicano il sistema per tutti i partecipanti, senza che ne derivi un beneficio percettibile per la società in generale. Altri Paesi hanno introdotto un’IVA ad aliquota unica e compensano altrimenti gli effetti distributivi di tale imposta. Il sistema è complicato, oltre che dalle tre diverse aliquote, anche da una consistente lista di eccezioni. Un'aliquota unica, unita a una soppressione in linea di principio di tutte le eccezioni, semplificherebbe il sistema IVA in modo radicale.

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Agevolazioni nel campo del diritto privato (in particolare del diritto commerciale e societario) 16. Esecuzione e fallimento

Il diritto dell'esecuzione per debiti e del fallimento deve instaurare un equilibrio tra interessi dei creditori e interessi dei debitori. Le PMI si ritrovano su entrambi i fronti. In particolare, come fornitrici di altre ditte corrono il rischio, in caso di insolvenza della ditta acquirente, di essere trascinate in un fallimento a catena. L’efficienza dei meccanismi esecutivi hanno in ogni caso una grande importanza, sia per la tutela delle pretese legittime, sia per la difesa contro le pretese illegittime. La via del processo civile, prevista dalla procedura della LEF per i crediti mal documentati che vengono contestati, è considerata onerosa e carica di rischi. Per l’accertamento e la delimitazione di diritti di proprietà occorrono procedure che possono essere percorse con una spesa sostenibile. Altrimenti ogni pretesa risulta subito svalutata. In questo contesto, la grande frammentazione del diritto legata alla diversità delle procedure civili cantonali risulta essere di grande ostacolo. La prevista unificazione della procedura civile, basata sull’articolo 122 della Costituzione federale, può portare dei miglioramenti sotto questo aspetto. Il 15 settembre 2004 il Consiglio federale ha preso atto del risultato della consultazione e incaricato il DFGP di preparare un messaggio per il progetto entro il 2006. Per quanto concerne la LEF, verrà esaminata anche una possibile semplificazione dei rapporti delle autorità incaricate dell’esecuzione con gli utenti (debitori, creditori, terzi e pubblico). In particolare, dovrà essere contemplata la possibilità di usufruire della comunicazione per via elettronica. 17. Diritto delle società a garanzia limitata: semplificazioni amministrative

La riforma delle società a garanzia limitata (Sagl), attualmente al vaglio del Parlamento, comporterà uno sgravio non irrilevante dell'onere amministrativo (cfr. FF 2002 2841 segg). In avvenire, si potranno fondare società a garanzia limitata e società anonime unipersonali. Inoltre, per la cessione di quote sociali non sarà più richiesta la forma autentica: un contratto scritto e l’iscrizione della cessione nel registro di commercio saranno sufficienti. Si rinuncerà anche all’obbligo annuale di notifica all‘ufficio del registro di commercio previsto per i gerenti (art. 790 cpv. 2 CO).

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18. Obbligo di revisione

Per garantire la qualità ineccepibile della revisione dei conti annuali delle imprese, nel mese di giugno del 2004 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni e la legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori. Attualmente il progetto è ancora all’esame del Parlamento. Con le modifiche proposte, il Consiglio federale intende migliorare le vigenti disposizioni in materia di revisione e creare un concetto di revisione semplice ed equilibrato per tutte le forme giuridiche del diritto privato. Mentre per le grandi imprese è previsto un inasprimento delle prescrizioni, per le PMI il progetto contempla delle agevolazioni e prevede in particolare, per le piccole e medie imprese, soltanto una revisione limitata. La revisione dei conti delle PMI dovrà essere comunque effettuata da uno specialista abilitato dallo Stato, ma le esigenze in termini di esperienza specifica saranno meno rigorose di quelle poste agli specialisti incaricati della revisione ordinaria per società più grandi. A determinate condizioni, le piccole imprese che offrono al massimo 10 posti a tempo pieno potranno addirittura rinunciare del tutto a una revisione. L'istituzione di un’autorità di sorveglianza statale in Svizzera comporterà considerevoli agevolazioni per le società di revisione operanti a livello internazionale per quanto concerne la registrazione all’estero e l’ispezione da parte di autorità di sorveglianza estere. 19. Revisione dei diritti reali immobiliari e della legislazione in materia di registro fondiario:

cartella ipotecaria senza titolo

Nel mese di giugno 2005 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione relativa alla revisione parziale del diritti reali immobiliari e della legislazione sul registro fondiario e incaricato il DFGP di redigere un messaggio. Nell’ambito della consultazione, la revisione parziale della materia è stata perlopiù accolta con favore. La principale innovazione della riforma è rappresentata dalla cartella ipotecaria senza titolo, introdotta in alternativa alla cartella ipotecaria documentale e costituita mediante iscrizione nel registro fondiario. La rinuncia all’allestimento di un titolo di pegno consente di eliminare le spese necessarie alla conservazione sicura dei titoli e alle operazioni di trasferimento degli stessi tra banche, notai e uffici del registro fondiario. Così, vengono meno anche il rischio di smarrimento della cartella e con esso anche le lunghe e complicate procedure di annullamento che ne conseguono. L’attuale cartella ipotecaria documentale viene comunque mantenuta: le parti potranno scegliere la forma che meglio corrisponde alle loro esigenze.

Agevolazioni nel settore dell’ambiente Le agevolazioni amministrative ottenute nei settori dell'ambiente, della sanità e della sicurezza sul lavoro risultano sia dalle modifiche introdotte dalla nuova legge sui prodotti chimici negli importanti ambiti del diritto di ricorso delle associazioni e degli esami dell’impatto sull’ambiente, sia dalle nuove disposizioni sul traffico di rifiuti.

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20. Diritto di ricorso delle associazioni, esame dell'impatto sull'ambiente

Nel contesto dell’iniziativa parlamentare presentata dal Consigliere agli Stati Hans Hofmann (02.436 Semplificazione dell’esame di impatto sull’ambiente e prevenzione degli abusi mediante una definizione più precisa del diritto di ricorso delle associazioni), la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati propone principalmente alcune modifiche della legge sulla protezione dell’ambiente e della legge sulla protezione della natura e del paesaggio. Il progetto ha per obiettivo la semplificazione degli esami di impatto sull’ambiente, la prevenzione di abusi nell’esercizio del diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell’ambiente e l’accelerazione delle procedure di approvazione dei progetti di costruzione. Per quanto concerne gli esami dell'impatto sull'ambiente (EIA), la Commissione propone tutta una serie di misure concrete. In particolare, nei casi in cui la situazione fosse chiara, l’indagine preliminare potrebbe fungere direttamente da EIA. Il Consiglio federale sarebbe tenuto a verificare periodicamente, in base a criteri restrittivi ancorati nella legge, la lista dei tipi di impianto e dei relativi valori soglia, e se necessario ad adeguarli a nuovi requisiti. La motivazione dei progetti di costruzione pubblici o beneficiari di una concessione non dovrebbe più far parte del rapporto d’impatto ambientale. Riguardo al diritto di ricorso delle organizzazioni di protezione dell’ambiente, la Commissione formula proposte di varia natura. Innanzitutto propone modifiche che riguardano le stesse organizzazioni: per essere legittimata a ricorrere, un’organizzazione deve operare in tutta la Svizzera e perseguire meri scopi ideali; il diritto di ricorrere sarebbe limitato agli ambiti che da almeno 10 anni rientrano nello scopo statutario dell’organizzazione; il diritto a interporre ricorso apparterrebbe di norma all’organo esecutivo supremo dell’organizzazione. Per il resto, la Commissione ritiene che la valutazione ambientale dei progetti di costruzione debba essere effettuata già in fase di pianificazione del territorio. Infine, la Commissione considera che determinati accordi privati tra richiedenti e organizzazioni debbano ritenersi inammissibili. 21. Traffico di rifiuti: soluzione completa per imprese

Il 22 giugno 2005 il Consiglio federale ha adottato la nuova ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) e ne ha determinato l’entrata in vigore per il 1° gennaio 2006. La nuova ordinanza sostituisce l’ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS). Se per le imprese interessate le procedure rimangono sostanzialmente invariate, con la nuova OTRif si è cercato in particolare di eliminare i noti ostacoli amministrativi della OTRS e di introdurre delle semplificazioni. Tra le misure introdotte ai fini di alleggerire l’onere amministrativo troviamo la soluzione completa offerta dall’UFPAP composta da programma informatico, manuale, informazioni settoriali e sussidi per corsi di formazione. L’UFPAP ritiene che la nuova soluzione informatica contribuirà a semplificare l'applicazione dell'OTRif e a migliorarne l'efficacia rispetto alla situazione che esisteva sotto il regime dell'OTRS.

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22. Legge sui prodotti chimici: coordinamento delle procedure / strumenti meno interventistici

La nuova legge sui prodotti chimici (RS 813.1) istituisce tra l’altro un unico organo di notifica unico presso l’UFSP (per i prodotti fitosanitari: presso l’UFAG) per l’esame della tossicità per l’essere umano e per l’ambiente, della sicurezza sul lavoro e della sicurezza alimentare. Per i prodotti destinati al pubblico, ora la classificazione verrà effettuata dall'impresa stessa, mentre la procedura sinora seguita sarà sostituita da un obbligo di notifica. Con la nuova legge, i corsi sui veleni e le autorizzazioni per i veleni vengono a cadere, il che rappresenta uno sgravio per le imprese, in quanto ne riduce l'onere amministrativo (grazie al coordinamento della procedura) e ne aumenta invece il margine di libertà imprenditoriale (obbligo di notifica come strumento meno interventistico).

Riforme imminenti in materia di sicurezza sul lavoro

Le agevolazioni riguardanti la direttiva della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) concernente l’appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro, auspicate dal Consiglio federale e ampiamente volute dall’economia, non sono però ancora state intraprese dalla CFSL. Diamo ora una breve spiegazione in merito a questa problematica. Il 4 luglio 1995, la CFSL ha adottato la direttiva MSSL/650839, entrata in vigore definitivamente il 1° gennaio 2000. La direttiva disciplina il ricorso ai medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza sul lavoro nelle imprese in base agli articoli 11a a 11g dell’ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali40. A lungo termine, la direttiva dovrebbe consentire di ridurre il numero di infortuni e di malattie professionali in Svizzera. Le imprese possono soddisfare le esigenze della direttiva sviluppando individualmente una loro propria soluzione oppure adempiere i loro obblighi nel quadro di soluzioni per categoria professionale, per gruppi di imprese o di soluzioni modello. A seconda della categoria di pericolo nella quale sono classificate, devono prendere determinati provvedimenti e far capo a medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza; questa esigenza riguarda però soltanto le imprese che si trovano confrontate a pericoli particolari. Un’azienda deve in tutti i casi "regolare i compiti e i procedimenti in materia di sicurezza sul lavoro sulla base di un’individuazione dei pericoli" (punto 2.1.1 della direttiva). Tale individuazione deve essere riesaminata regolarmente, specialmente in caso di modifiche aziendali. L'adozione di tali provvedimenti deve essere attestata con documenti firmati dai collaboratori e aggiornati regolarmente. Le aziende che occupano meno di cinque lavoratori (microaziende) e aventi un tasso di premio non superiore al cinque per mille non sono obbligate ad applicare la direttiva. A titolo indicativo, nel 2003 all'incirca i tre quarti delle microaziende assicurate presso la Suva avevano un tasso superiore al cinque per mille e perciò erano obbligate ad applicare la direttiva MSSL. La direttiva MSSL è stata oggetto di critiche ricorrenti da parte delle imprese sin dalla sua entrata in vigore. Per questa ragione, il Forum PMI si è più volte chinato su questa normativa. Nel mese di febbraio 2005, un test di compatibilità PMI è stato consacrato esclusivamente alla

39 Direttiva concernente l’appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro 40 RS 832.30.

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MSSL, la quale era già stata oggetto di una valutazione parziale nel settembre 2002, in occasione di un test sui controlli statali effettuati sulle imprese. Dalle ricerche attuate è risultato che:

- l’onere amministrativo causato dalla direttiva MSSL è eccessivo per le PMI, in particolare per le piccole imprese e per quelle esenti da pericoli particolari;

- l’informazione fornita dalla CFSL e dagli organi incaricati dell’esecuzione è insufficiente o troppo disseminata per le PMI che vorrebbero sviluppare per conto proprio una loro soluzione;

- le offerte di attuazione collettiva (per categoria, soluzioni modello) sono spesso inadeguate e troppo complicate;

- i compiti documentali prescritti richiedono un investimento di tempo spesso esagerato, spesso sono inutili ;

- la direttiva MSSL costituisce in talune categorie un doppione di altre regolamentazioni. Visto il persistente disagio che si riscontra in questo ambito e i numerosi problemi messi in luce, si rende necessaria una revisione della direttiva. Il Consiglio federale rinvia dunque al proprio rapporto del 16 giugno 200341 e, come organo di vigilanza incaricato in virtù dell'articolo 85 capoverso 5 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni42, incarica l’Ufficio federale della sanità pubblica di provvedere alla valutazione di costi e benefici della direttiva 6508 da parte della CFSL, per poi riferirgli quali prescrizioni devono essere adeguate, quale interpretazione occorre dar loro concretamente e come fare per concretizzarle a livello delle varie categorie professionali. Tra l’altro, bisognerà valutare la pertinenza dei criteri d’esclusione previsti dalla direttiva (limite di 5 collaboratori e del tasso di premio del 5‰).

Provvedimenti di varia natura 23. Semplificazioni nella sorveglianza del bestiame (conferma che il bestiame è indenne da

epizoozie da eradicare)

È già stato deciso che a partire dal 2006 i campioni per le campionature per i suini verranno prelevati soltanto nei macelli. Per quanto concerne le campionature dei suini, l’azienda agricola non riceverà né visite né corrispondenza e tantomeno formulari da compilare. La rinuncia a visite dell'allevamento di maiali comporta per i produttori un minor investimento di tempo. Base legale : OFE (RS 916.401), art. 130 41 Rapporto del Consiglio federale concernente nant les mesures d'allégement administratif de la Confédération pour les entreprises (voir pp. 46s.). 42 RS 832.20

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24. Abrogazione di varie disposizioni dell’ordinanza sulle scuole universitarie professionali

Abrogazione di diverse regolamentazioni: obbligo del plurilinguismo, decisioni sugli studi paralleli all'esercizio di una professione, regolamentazione del supplemento di diploma e dei corsi postidiploma, prescrizioni dettagliate sull’organizzazione, la ripartizione dei compiti e la collaborazione tra scuole universitarie professionali, obbligo di istituire un esame preliminare e valutazione della CFSUP per le richieste e i sussidi agli investimenti, obbligo di concedere udienza per gli organi delle scuole universitarie e per gli organi responsabili della politica in materia di ricerca, obbligo per l’Ufficio federale di gestire la segreteria della CFSUP, norme sui bandi di concorso per l’ampliamento delle scuole universitarie professionali, riduzione degli obiettivi da 11 a 5. Abrogazione, con il 1° gennaio 2007, dell’obbligo di versare contributi per il perfezionamento. Base legale: art. 2 cpv. 2 e 3; art. 4, 5a, 6 cpv. 2, art. 8 e 9, art. 16a, art. 20 cpv. 2 seconda frase; art. 21, art. 24 cpv. 3; art. 25; allegato (obiettivi) dell’ordinanza sulle scuole universitarie professionali (OSUP; RS 414.711) Le modifiche sono entrate in vigore il 5 ottobre 2005. 25. Abrogazione delle direttive del DFE sugli studi postdiploma; nuova ordinanza sui cicli di

studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali (RS 414.712)

Abrogazione delle prescrizioni di dettaglio sulla forma, l’insegnamento a distanza e il piano di studi degli studi postdiploma. Abrogazione dell’obbligo di approvazione per i cicli di studio elencati nell’allegato dell’ordinanza. Abrogazione della procedura formale di riconoscimento dei diplomi di master di perfezionamento. Base legale: Direttive DFE sugli studi postdiploma; art. 1 e 5 (ordinanza sui cicli di studio, gli studi postdiploma e i titoli delle scuole universitarie professionali (RS 414.712) L’abrogazione delle direttive del DFE è prevista per la fine del 2005, mentre la nuova ordinanza è entrata in vigore il 5 ottobre 2005.

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Capitolo 4. Nuovi provvedimenti: semplificazione delle regolamentazioni e riduzione dell’onere amministrativo

4.1 E-simplification

Introduzione Mentre per le transazioni dell’economia privata l’uso di internet viene descritto con il termine e-business, per definire l’uso in relazione con il settore pubblico ha preso piede il termine di amministrazione digitale (e-government). Per essere più precisi, l’amministrazione digitale può essere definita come "lo sviluppo di processi operativi in rapporto con l’attività del governo e della pubblica amministrazione attraverso i media elettronici mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche e di comunicazione"43. L’ambito dell’amministrazione digitale può essere suddiviso in diverse componenti, in base a varie dimensioni. In particolare, si conoscono le suddivisioni in base ai piani di interazione (informazione, comunicazione, transazione, vedi più avanti), in base ai poteri statali interessati (amministrazione digitale in senso stretto e e-administration per il settore del governo e dell’amministrazione, e-democracy per il settore del potere legislativo, e-justice per quello della giurisprudenza), in base agli attori coinvolti (istituzioni dello Stato, cittadini, imprese). Per e-administration o e-government in senso stretto (governo o amministrazione digitale) s’intende la semplificazione e l’attuazione dei processi su tutti i piani di interazione in cui sono coinvolti il governo e l’amministrazione. Rientra in questa definizione l’impiego di tecnologie informatiche, di comunicazione e di transazione all’interno delle istituzioni del governo e dell’amministrazione, ma anche tra queste e i cittadini ("government-to-citizen" – abbreviato con la sigla G2C), le imprese ("government-to-business", G2B) e altre istituzioni dello Stato ("government-to-government", G2G). L’impiego di interazioni e transazioni elettroniche sicure è dunque finalizzato ad agevolare i rapporti tra organi federali, tra autorità e cittadini e tra imprese e autorità. Nel contempo, si tratta anche di semplificare la comunicazione e i rapporti tra Confederazione, Cantoni e Comuni. A tal fine, la Confederazione intende creare i presupposti per la collaborazione coi Cantoni, i Comuni e l’economia e non da ultimo per aumentare l’attrattiva della piazza Svizzera.

43 Definizione (tradotta dal tedesco) del Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (istituto di ricerca sulla pubblica amministrazione) dell’università di Speyer. Vedi: http://foev.dhv-speyer.de/ruvii/Sp-EGov.pdf.

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Attori e relazioni con l’Amministrazione nel contesto dell’amministrazione digitale44

L’amministrazione digitale crea delle possibilità sinora inimmaginabili per l’orientamento dei servizi, la partecipazione dei cittadini, la produttività ed economicità del settore pubblico. Questo capitolo è incentrato sul contributo dell’amministrazione digitale allo sgravio amministrativo e alla semplificazione dell’attività delle imprese ai sensi del presente rapporto. In altri termini, tratteremo della "e-simplification" conseguita grazie a provvedimenti della Confederazione. La e-simplification è destinata a offrire ai cittadini servizi più veloci e meno complicati, consentendo allo Stato di realizzare dei risparmi. Lo Stato dovrà abbandonare il proprio ruolo paternalistico per assumere un ruolo di partner orientato ai servizi. Lo sviluppo del ricorso ai media elettronici nell’Amministrazione è iniziato con soluzioni isolate per singoli compiti amministrativi ben delimitati. Con l’avvento di internet e il diffondersi dei collegamenti tra la popolazione e nelle imprese, questo strumento è entrato in uso nell’Amministrazione e nelle imprese come canale d’informazione a basso costo. L’economia privata ha ben presto riconosciuto le opportunità offerte dall’interazione via internet con clienti e soci d’affari. Una delle prime applicazioni fu il telebanking, offerto sin dalla prima ora sulla piattaforma "Videotex". Quanto all’Amministrazione, cominciò abbastanza presto a utilizzare internet come piattaforma d’informazione e, con il complemento dell’e-mail, anche come piattaforma di comunicazione. Per sfruttare il grande potenziale di incremento della produttività insito nei servizi internet, bisogna puntare a un’interazione completa e senza interruzioni di supporto tra tutti gli attori e gli organi interni all’Amministrazione. Secondo la strategia dell’amministrazione digitale della Confederazione del 13 febbraio 2002, l’interazione comprende i livelli seguenti:

44 Gestione dei processi basata sul sapere nell’amministrazione digitale: Maria Wimmer e Ralf Klischewski. Vedi http://www.iwv.jku.at/research/wpeg-endfassung_gesamt-final.pdf

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• livello d’informazione, consistente nella messa a disposizione di informazioni statiche o dinamiche

• livello di comunicazione, consistente nello scambio di informazioni tra singoli attori o gruppi

• livello di transazione, consistente nella realizzazione di servizi elettronici tra singoli attori o gruppi (fornitura di servizi, innescamento di processi ecc.).

Le considerazioni che seguono sono consacrate alle interazioni tra Amministrazione e imprese. In quest’ambito si può ottenere un incremento notevole dell’efficienza. Un’analoga evoluzione si osserva anche nell’Unione europea. Come già esposto in precedenza, i livelli di informazione e comunicazione tra i citati attori sono già ben sviluppati. I prossimi passi verso un aumento della produttività grazie allo sgravio amministrativo o alla e-simplification dovranno essere compiuti negli ambiti seguenti:

- miglioramento dell’informazione online grazie allo sviluppo e all’adeguamento dell’usability delle odierne forme di rappresentazione e impiego

- estensione degli ausili a beneficio di un processo amministrativo elettronico completo, senza interruzioni di supporto (firma digitale, numero di identificazione aziendale unitario, indice dei diritti di firma dei collaboratori)

- estensione dei servizi orientati alla transazione con collegamenti interni ed esterni all’Amministrazione

- utilizzazione multipla di dati dopo un’unica registrazione elettronica - realizzazione di portali di collegamento con il one-stop-government e di sistemi di

gestione delle pubbliche relazioni (public relationship management) - realizzazione di un supply network management per semplificare i rapporti con i

fornitori. L’illustrazione che segue mostra i vari processi e servizi esistenti e in fase di realizzazione. Lo schema raffigurato costituisce un tentativo di rappresentare i processi e i nessi tra le singole applicazioni. Ovviamente, esistono diverse concezioni della collaborazione interamministrativa; tuttavia, questa illustrazione semplificata si inserisce nel contesto della e-simplification. Più avanti troverete una descrizione delle varie applicazioni.

Processi dell’amministrazione digitale favorevoli alla e-simplification a vantaggio delle imprese

Unternehmen

SUVA

Ausgleichs-kassen

BFS

Steuer-verwaltungen

Privat-versicherer UVG/BVGKMUinfo

(Informationen sammeln)

KMUadmin

(Gründungs-anmeldung)

ZEFIXHR-RegisterUID-Register

Kantonale Handels-

registerämter

Digitale Signatur

EHRA

UID

Mel

dung

Jungunter-nehmer

Anm

eldu

ng K

apita

lges

ells

chaf

ten

Anmeldung von Einzelfirmen und Personen-gesellschaften

el. AnmeldungNetnotar

Amtsnotariat

Lohnbuch-haltung

Lohndaten Daten digital signieren

eFormularServer

Verwaltung(Bund, Kanton,

Gemeinde)

Privatwirtschaft

digital signieren

TrustDirectory

Signaturrechtefür

Mitarbeiter

Abfrage der B

erechtigung

Digitale Signatur für Privatperson(Mitarbeiter)

Gründung Registrierung, Identifizierung Tägliche Arbeit

Finanzbuch-haltung MWST

MWST

simap2E-Vergabe-

plattform Verwaltung

(Bund, Kanton, Gemeinde)

Schweizerisches Handelsamtsblatt

SHAB-online

Anmeldungprivater Notar

Firmeneintrag

seco, wch, 25.11.2005

Abfra

gen

Abf

rage

nM

eldu

ngen

digital signieren

Versicherungs-anmeldung

Ausgleichs-kasse

MWST

Publizieren

Applicazioni Denomina-zione

Descrizione Tipo Processo Stato

PMIinfo Portale d’informazione per fondatori di imprese e imprenditori. Con news, newsletter e possibilità di porre delle domande via e-mail.

Informazione, comunicazione

Creazione di imprese

Online

PMIadmin Notifica della creazione

Portale per la notifica della creazione di imprese presso il registro di commercio RC, l'IVA e l'AVS. Assistenza interattiva. Per la notifica di società di capitali si rinvia a Netnotar, agli uffici di notariato e ai notai privati.

Informazione, transazione

Creazione di imprese

Online, nuova versione dal 1.11.05

UFRC Ufficio federale del registro di commercio,

verifica delle notifiche. Transazione (interna)

Creazione di imprese

In funzione

FUSC-online Foglio ufficiale svizzero di commercio, organo di pubblicazione ufficiale della Confederazione per informazioni ufficiali e comunicazioni prescritte dalla legge.

Informazione, comunicazione, transazione

Creazione e attività quotidiana delle imprese

Online

ZEFIX Indice centrale delle ditte. Ricerca di imprese iscritte nel registro di commercio. Dovrebbe essere esteso a tutte le imprese con una digital identity.

Informazione

Creazione e attività quotidiana delle imprese

Online

Firma digitale

Firma elettronica Transazione Processo ausiliario

Dal 1.11.05

Trust Directory

Registro per la verifica elettronica del diritto di firma dei collaboratori delle imprese o dell'Amministrazione.

Transazione Processo ausiliario

In fase di pianificazione, previsto dal 2006

Trasmissione dei dati salariali

Trasmissione elettronica dei dati salariali dalle contabilità delle imprese ai vari servizi dell'Amministrazione

Transazione Attività quotidiana delle imprese

Dal 2006, introduzione definitiva dal 2007

Trasmissione dei dati sull’IVA

Trasmissione elettronica dei dati sull’IVA dalle contabilità delle imprese in base allo stesso processo previsto per i dati salariali.

Transazione Attività quotidiana delle imprese

In fase di pianificazione

E-formular server

Server centrale per i formulari elettronici, firma digitale inclusa.

Transazione Attività quotidiana delle imprese

In fase di pianificazione

Simap Piattaforma elettronica comune per le gare di appalto delle commesse pubbliche della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Simap 2 è una forma più sviluppata e in avvenire consentirà in particolare anche le transazioni con impiego della firma digitale.

Informazione, transazione

Attività quotidiana delle imprese

Parzialmente online, nuova versione in elaborazione

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Ulteriori provvedimenti volti a promuovere la e-simplification Un punto essenziale, per lo sviluppo della e-simplification, è costituito dalla disponibilità di infrastrutture di base e di processi normalizzati. La struttura federalistica della Svizzera rappresenta una sfida particolare per la normalizzazione. Così, occorre imperativamente definire processi costanti e uniformi, che possano essere illustrati elettronicamente. Un processo porta i vantaggi auspicati soltanto quando si estende verticalmente e orizzontalmente (ad es. una procedura di autorizzazione alla quale partecipano diversi Comuni e Cantoni e la Confederazione). Un ulteriore vantaggio dei processi normalizzati è rappresentato dal fatto che l’economia, la quale si trova spesso ad operare in diversi Cantoni, non è confrontata a istanze diverse. L’associazione eCH45, la quale raggruppa tutte le principali ditte ITC, numerose città, la maggior parte dei Cantoni e la Confederazione, è la piattaforma per lo sviluppo di standard importanti e per la discussione in materia. Inoltre, è un identificatore di imprese e persone di centrale importanza. Gli identificatori unitari per persone giuridiche e fisiche consentono un flusso di dati ininterrotto da e tra processi e registri, non solo per l'introduzione e la cura dei dati, ma anche per la loro utilizzazione. L’introduzione della firma digitale completa le misure di normalizzazione e di promozione. Con la semplificazione degli oneri amministrativi l’imprenditore viene sgravato in modo consistente da un’attività improduttiva. Può sbrigare da casa quasi l'intera totalità delle più importanti operazioni amministrative, e questo ventiquattr’ore su ventiquattro e sette giorni su sette. Presentarsi personalmente allo sportello di un ufficio sarà necessario soltanto in pochissimi casi, come ad esempio per una registrazione. Si prevede che entro il 2010 l’80 per cento di tutti i rapporti con le autorità potranno svolgersi per via elettronica. Qui di seguito presentiamo ora in dettaglio quelli che dal punto di vista odierno sono i sette più importanti progetti di provvedimenti nel campo della e-simplification. 26. Informazione semplice e svolgimento di compiti amministrativi attraverso un portale PMI

Descrizione del provvedimento: occorre facilitare l’accesso delle imprese ai servizi elettronici dell’Amministrazione. A tal fine, il portale PMI.admin.ch dovrà essere ampliato per creare una rete di portali per tutte le interazioni di rilievo per le PMI. Questa soluzione di one-stop-government consentirà agli imprenditori di sbrigare tutti i compiti amministrativi che contano per loro attraverso un unico accesso virtuale. La prevista rete di portali non è destinata a riunire tutte le soluzioni attuali in un’unica applicazione: piuttosto, tutte le applicazioni attuali saranno mantenute e saranno ottimizzate per quanto riguarda l’interfaccia sulla scorta del normale rinnovamento. Il principio alla base di questa rete di portali vuole che i dati possano passare da un'applicazione all'altra senza che l'imprenditore debba trasferirli da uno sportello all’altro. Inoltre, l’imprenditore dovrà poter trovare online tutte le informazioni necessarie e poter avviare una procedura nell’Amministrazione con l’apposito formulario. Dovrà avere la possibilità di compilare online questo formulario, e di firmarlo e spedirlo online. Le prestazioni dell’Amministrazione radunate in questa rete di portali saranno raggruppate secondo vari criteri e quindi potranno essere reperite con diverse strategie di ricerca, ad esempio per situazioni esistenziali, orientamento ai processi, struttura tematica o motore di ricerca. Chi si occupa di che cosa:

45 www.ech.ch

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il seco (DSKU) ha già iniziato la realizzazione di questi requisiti. Una prima versione sarà pronta nel 2006. L’attuazione sarà completata nel 2007. In che modo questo provvedimento facilita la vita alle imprese? L’imprenditore potrà disbrigare in qualsiasi momento i propri compiti amministrativi dall’inizio alla fine attraverso un accesso virtuale, dall’immissione dei propri dati fino alla trasmissione conclusiva dei dati all’ufficio interessato e alla firma digitale. Base legale: mandato del Consiglio federale sulla promozione della creazione di nuove imprese (settembre 2000) LOGA art. 11, 12 27. Ampliamento dei sussidi per lo svolgimento elettronico completo, senza interruzioni di

supporto, delle attività amministrative tra imprese e amministrazione (G2B) e dei sussidi per l’e-business (B2B)

Descrizione del provvedimento: per consentire lo svolgimento elettronico completo dei compiti amministrativi sono necessari diversi sussidi. Numero unitario di identificazione delle imprese: in Svizzera, soltanto le imprese iscritte nel registro di commercio sono catalogate in un indice pubblico e identificabili per mezzo di un numero. Con la revisione dell’ordinanza sul registro di commercio l’obbligo di iscrizione verrà esteso, onde permettere l'identificazione di un'impresa per mezzo di un numero in tutti i rapporti d'affari e amministrativi. Inoltre, tutte le imprese operanti nell’economia di mercato verranno invitate a farsi registrare facoltativamente. I vantaggi offerti dal possesso di uno di questi numeri rappresenta un incentivo sufficiente per convincere le ditte a farsi iscrivere. Grazie a questo numero, che può essere verificato elettronicamente in un registro pubblico, la sicurezza dell’amministrazione digitale è garantita. Il Consiglio federale deve ancora pronunciarsi in merito. Firma digitale: la firma digitale è una componente imprescindibile per un corretto svolgimento dei rapporti per via elettronica con le autorità. Essa sarà disponibile nelle settimane a venire. Si tratta di una pietra miliare nei rapporti per via elettronica in Svizzera. Registro dei diritti di firma dei collaboratori TrustDir: la firma digitale è personale come la firma autografa. Per poter collegare la firma di un collaboratore con la ditta per la quale lavora, è necessario un ulteriore registro. Un’impresa privata sta attualmente pianificando questo registro, grazie al quale le autorizzazioni potranno essere verificate elettronicamente. La realizzazione è prevista per il 2006. I collaboratori delle ditte potranno firmare elettronicamente per l’impresa per la quale lavorano soltanto quando questo registro sarà disponibile, rendendo possibile il controllo elettronico delle firme. A quel punto lo svolgimento completo degli affari per via elettronica potrà finalmente decollare. Chi si occupa di che cosa: la revisione dell’ordinanza sul registro di commercio verrà realizzata nel 2006 (entrata in vigore prevista per il 2007). Nel 2006 verrà realizzata anche un’operazione promozionale per l’iscrizione facoltativa. La firma digitale dell’economia privata sarà certamente pronta per essere introdotta già alla fine di quest’anno. Il TrustDir, pianificato in collaborazione tra il seco e l’economia privata, dovrebbe poter essere realizzato nel 2006. È auspicata una public private partnership. Il seco (DSKU) porta avanti e coordina questi progetti.

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In che modo questo provvedimento semplifica la vita alle imprese? Nell’Amministrazione e nelle imprese si potranno svolgere processi elettronici senza interruzioni di supporto. Per le imprese quanto per l’Amministrazione, questo comporterà un notevole incremento della produttività e cicli operativi più brevi. Base legale: mandato del Consiglio federale sulla promozione della creazione di nuove imprese (settembre 2000) legge federale sulla firma digitale (FiEle) del 1.1.2005 LOGA art. 11, 12 28. Notifica online della creazione di imprese

Descrizione del provvedimento: per quanto riguarda la notifica della creazione di imprese, la possibilità offerta sin dagli inizi del 2004 di notificare per via elettronica la fondazione di un'impresa unipersonale nel registro di commercio dell'AVS e dell'IVA ha contribuito in misura considerevole ad accelerare l'amministrazione della creazione di imprese. Dall’autunno 2005 è possibile notificare la creazione di tutte le forme di società (ditte unipersonali, società di persone, società di capitali. Attualmente sono in preparazione altre possibilità di notifica, basate sullo strumento di transazione interattivo PMIadmin e sui dati di base in esso archiviati. Come prossimo passo sarà offerta la possibilità di procedere alla notifica relativa all’assicurazione presso la Suva. Chi si occupa di che cosa: con la messa in moto del release 2.0 nell'autunno 2005, la notifica della creazione di imprese ha raggiunto un importante traguardo. Il seco (DSKU), servizio responsabile, migliora costantemente la usability e aggiunge nuove possibilità, oppure perfeziona l’elaborazione interattiva, sempre con lo scopo di semplificare i compiti per i giovani imprenditori e di ridurre le richieste di chiarimenti da parte dell'ente pubblico. Sono in programma ulteriori possibilità di notifica. La responsabilità è assunta dal seco (DSKU). In che modo questo provvedimento semplifica la vita alle imprese? Gli imprenditori potranno sbrigare le loro procedure di notifica in qualsiasi momento e da casa loro. Base legale: mandato del Consiglio federale sulla promozione della creazione di nuove imprese (settembre 2000) LOGA art. 11, 12 29. Trasmissione elettronica dei dati salariali dall’impresa ai vari servizi pubblici

Descrizione del provvedimento: la trasmissione elettronica dei dati salariali dall’impresa ai servizi pubblici è stata concepita partendo dalla considerazione che quasi tutte le imprese tengono la loro contabilità in forma elettronica e che tutti i servizi pubblici gestiscono applicazioni elettroniche. Grazie all’elaborazione della procedura unitaria di notifica dei salari (PUNS) è stato possibile definire e incorporare le interfacce occorrenti. Si stima che alla fine del 2005 il 70 per cento dei programmi di contabilità e delle casse di compensazione erano pronti per la trasmissione dei dati. Altri servizi pubblici inseriranno le interfacce occorrenti nel 2006. Il passaggio

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definitivo alla trasmissione elettronica avverrà nel 2007 con l’introduzione del nuovo certificato di salario. L’introduzione della trasmissione elettronica è facoltativa, ma i benefici sono talmente importanti che l’introduzione facoltativa raggiungerà praticamente il 100 per cento. Questo progetto viene realizzato con la cooperazione di tutte le parti coinvolte, mentre il coordinamento è affidato a un team della SUVA, delle casse di compensazione e del seco (DSKU). La trasmissione elettronica dei dati sull’IVA potrebbe essere realizzata secondo lo stesso schema applicato per la trasmissione dei dati salariali: a questo proposito sono già in corso discussioni tra le autorità che si occupano dell’IVA e la SUVA. Chi si occupa di che cosa: Il progetto Trasmissione elettronica dei dati salariali richiede un notevole sforzo di coordinamento. I principali attori sono il seco (DSKU), la SUVA e l’associazione eAVS/AI. In che modo questo provvedimento semplifica la vita alle imprese? Gli imprenditori potranno adempiere per via elettronica i loro obblighi di notifica per quanto riguarda i dati salariali e l’IVA, senza dover fare nulla di più. Base legale: mandato del Consiglio federale sulla promozione della creazione di nuove imprese (settembre 2000) LOGA art. 11, 12 30. Svolgimento per via elettronica di procedure di notifica e di autorizzazione

Descrizione del provvedimento: Server formulari: numerose procedure di notifica e di autorizzazione si basano ancora su formulari cartacei. Per entrambi i predetti tipi di interazione con l’Amministrazione esistono sostanzialmente due diverse procedure elettroniche. La prima consiste nella trasmissione di informazioni per mezzo di un formulario elettronico, mentre la seconda consiste in un rilevamento basato su internet. I due tipi di servizio sono relativamente impegnativi e costosi da realizzare. Perciò conviene servirsene soltanto per interazioni frequenti e complicate. Lo strumento dell’e-formular è adatto in tutti gli altri casi. Il formulario elettronico conosce tuttavia una grande varietà per quanto concerne l’automatizzazione. La variante più semplice è rappresentata dal formulario scaricabile in internet, che l’utente stampa, compila e spedisce per posta. In questo caso, l’unico risparmio riguarda la stampa, il deposito e la spedizione dei formulari. Una variante più elaborata consiste nel formulario che si può compilare online, che deve però essere stampato, per poter essere firmato, e poi spedito per posta. La banca dati delle autorizzazioni del seco46 raggruppa già in un unico sito tutti i formulari online sviluppati dagli uffici federali. La versione più spinta è quella del formulario che può essere compilato su schermo, firmato elettronicamente e trasmesso per e-mail. Infine, il destinatario può inserire automaticamente il contenuto del formulario nella propria applicazione. Il progetto di server centrale dei formulari si basa sull’idea di raggruppare tutti i formulari dell'Amministrazione per poterli ritrovare in un posto solo. Il progetto si spinge oltre l’offerta esistente: innanzitutto, i formulari potranno essere firmati elettronicamente, e secondariamente sarà disponibile una raccolta completa (non solo i formulari relativi alle autorizzazioni). I formulari non dovranno necessariamente essere tutti inseriti nel server stesso, ma saranno comunque reperibili attraverso il server. I servizi pubblici potranno utilizzare, per le loro proprie applicazioni, i 46 cfr. capitolo 4.2.

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formulari esistenti oppure tracce di formulario con possibilità di firma digitale. Offrendo soluzioni standard di questo tipo, gli uffici della Confederazione, dei Cantoni e anche dei Comuni potranno rinunciare a sviluppare formulari propri e relativi server. La realizzazione di questo progetto è affidata al seco in collaborazione con l’economia privata e le associazioni economiche. Chi si occupa di che cosa: Il server dei formulari è un progetto realizzato in cooperazione dall’economia privata e dal seco. La realizzazione è prevista per il 2006. In che modo questo provvedimento semplifica la vita alle imprese? Gli imprenditori potranno sbrigare le procedure di notifica, avviso e autorizzazione in qualsiasi momento, da casa loro. Base legale: mandato del Consiglio federale sulla promozione della creazione di nuove imprese (settembre 2000) LOGA art. 11, 12 31. Processo normalizzato per l'instaurazione dei contatti tra imprese e autorità

Descrizione del provvedimento: Le imprese devono poter sviluppare i loro processi con le amministrazioni in modo uniforme e normalizzato. Alcune fasi del processo, o anche interi processi, possono svolgersi in modo completamente automatico (ad es. estratti del registro di commercio). Nonostante la varietà degli affari amministrativi per quanto riguarda le prescrizioni, lo svolgimento, i partecipanti, i contenuti, i risultati, ecc., i processi si svolgono secondo principi omogenei. Ciò consente di mettere a disposizione componenti o soluzioni riutilizzabili per compiti simili o identici. Una raccolta di tutti i processi amministrativi è contenuta in un vasto inventario dei processi stabilito dal gruppo specializzato "processi d’affari" di eCH. Una normalizzazione di processi amministrativi deve svolgersi secondo un modello generico, descritto nell'ambito dell'architettura di amministrazione digitale pubblicata dall'OSIC. Chi si occupa di che cosa: Nel 2006, il gruppo specializzato "processi d’affari" di eCH, sotto la direzione dell’OSIC, identificherà i campi d'attività inerenti all'amministrazione digitale. Esso elaborerà un quadro generale di amministrazione digitale per la modellizzazione di processi generici. Stabilirà dei modelli per i processi scelti e le loro componenti.

In che modo questo provvedimento semplifica la vita alle imprese? Il trattamento degli affari amministrativi tra le imprese e le autorità (ad es. le autorizzazioni) si svolge spesso a più livelli. Processi ed elementi funzionali di processi normalizzati consentono un trattamento costante di tali affari. Si possono così evitare interruzioni dei media elettronici. I procedimenti possono essere parzialmente o totalmente automatizzati, ciò che li rende spesso indipendenti dagli orari d'apertura delle autorità. Base legale: LOGA

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32. Creazione di una piattaforma di informazione e di aggiudicazione per le commesse pubbliche della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni; simap2

Descrizione del provvedimento: - preparazione e gestione di una piattaforma di informazione e aggiudicazione di facile

impiego basata su internet per le commesse pubbliche della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

- assistenza agli offerenti in caso di acquisizione ed elaborazione efficiente delle commesse dei servizi pubblici

- aumento della trasparenza nel settore degli acquisti pubblici grazie a un’informazione completa sull’entità delle prestazioni richieste e sullo svolgimento del processo di aggiudicazione.

Chi si occupa di che cosa: sotto l’egida della Confederazione, il team di progetto, composto in base a criteri federalistici, si occupa di adattare alle nostre esigenze, in collaborazione con una ditta specializzata nello sviluppo di soluzioni informatiche, un software già sperimentato in pratica nell'Unione europea. Il finanziamento e lo sviluppo della gestione produttiva sono garantiti dall'associazione simap.ch. Gli investimenti e il costo del progetto sono assunti dall’OSIC. In che modo questo provvedimento semplifica la vita alle imprese? I potenziali vantaggi di simap2 sono assai molteplici e come confermano le esperienze acquisite all’estero anche praticamente realizzabili lungo tutta la catena di valore aggiunto. Per i committenti, il processo relativo ai bandi di concorso risulta sensibilmente abbreviato grazie all’impiego di formulari di registrazione ergonomici. I numerosi ausili a disposizione di interessati e offerenti rappresentano una notevole agevolazione, resa possibile grazie allo scambio per via elettronica della documentazione del bando e delle offerte e al ricorso a canali di comunicazione rapidi durante la fase di presentazione delle offerte e la fase d’esame. L’accesso agevolato alle commesse pubbliche, insieme all’aumentata trasparenza sulle singole fasi della procedura, comporterà un'intensificazione della concorrenza sottoforma di un miglioramento delle offerte, rispettivamente di una diminuzione dei costi per gli organi responsabili degli acquisti pubblici. Grazie agli ausili elettronici, i committenti pubblici indiranno un maggior numero di bandi e con simap2 presenteranno con maggior frequenza, e a un mercato più vasto, anche commesse al di sotto dei valori soglia. Base legale: legge federale sugli acquisti pubblici e relativa ordinanza 33. Effetto vincolante della pubblicazione elettronica di dati giuridici sul Foglio ufficiale

svizzero di commercio grazie all’introduzione della firma digitale (FUSC-online)

Descrizione del provvedimento: con l’introduzione della firma digitale, si realizza la premessa necessaria all’equiparazione della pubblicazione elettronica dei dati FUSC con la pubblicazione su carta stampata.

L’impiego di una firma elettronica qualificata, fondata su un certificato qualificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge federale del 19 dicembre 2003 sulla firma elettronica, garantisce l’autenticità e l’integrità dei dati elettronici. Nel caso della pubblicazione elettronica con impiego di una firma elettronica qualificata, il destinatario (utente internet, abbonato e-mail ecc.) ha la possibilità di controllare l’origine e l’autenticità

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dei dati ricevuti e della completezza e assenza di manipolazione della trasmissione (controllo dell’identità del mittente e dell’autenticità e integrità del documento). Questa misura deve ancora essere approvata dal Consiglio federale.

Chi si occupa di che cosa: il seco (DPPU), in collaborazione con il primo prestatore di certificati riconosciuto in Svizzera (Swisscom), sarà il primo servizio pubblico di tutta la Svizzera a introdurre, nella primavera 2006, l’impiego della firma digitale; l’introduzione avverrà sulla base della piattaforma di pubblicazione FUSC-online. In che modo questo provvedimento semplifica la vita alle imprese? l’offerta di dati giuridicamente vincolanti in internet e in caso di bisogno la loro trasmissione alle imprese risponde a un desiderio intensamente manifestato delle PMI. Il confronto automatizzato dei dati sulle ditte con le pubblicazioni giuridicamente vincolanti del Foglio ufficiale svizzero di commercio rappresenta per le imprese un sensibile sgravio amministrativo. La nuova offerta rende superfluo il faticoso spoglio del giornale. Base legale: ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio

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4.2 Riduzione delle autorizzazioni del 20 per cento

Definizione Dietro ogni procedura di autorizzazione si celano uno o più obiettivi che giustificano l’intervento dello Stato, il quale può essere motivato segnatamente dalle ragioni seguenti:

- tutela dell'interesse pubblico, come ad esempio la protezione della vita e della salute, dell'ambiente o dei consumatori

- obiettivi di politica sociale o economica - scopi fiscali o statistici. Nella banca dati online47 utilizzata come riferimento nell’ambito dell’indagine svolta presso gli uffici, la procedura di autorizzazione è definita in senso lato come "passaggio obbligato davanti a un'autorità, generalmente connesso all'esercizio di un'attività economica e risultante in un’approvazione esplicita o implicita da parte della stessa autorità"48. La procedura di autorizzazione può assumere varie forme, più o meno vincolanti. Occorre tuttavia distinguere le autorizzazioni eccezionali o "deroghe" a un divieto generale (vincolo massimo) dalle autorizzazioni di polizia, in quanto per il richiedente le prime rappresentano uno sgravio piuttosto che un onere. Quindi, non tutte le procedure sono necessariamente un vincolo di per se che converrebbe sopprimere. Del resto, in alternativa alla soppressione si potrebbe anche pensare ad alleggerire la procedura (cfr. riquadro).

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLO STATO Le procedure dette di autorizzazione riguardano soprattutto le prime due categorie (E e A). Per ciascuna di esse, ci si deve domandare se lo strumento prescelto (concessione, autorizzazione) corrisponde all’obiettivo della regolamentazione o se potrebbe essere semplificato, sostituendolo segnatamente con un obbligo di notifica e/o un controllo a posteriore del rispetto delle prescrizioni e/o dell’obbligo di informazione. Esempio di alleggerimento: passaggio da E/A a O.

E) Eccezione: l’obiettivo perseguito consiste nel limitare la quantità per ragioni legate alla debolezza del mercato (ad es. risorse limitate) o di interventismo politico (ad es. sostegno all’agricoltura).

A) Autorizzazione: l’obiettivo consiste nel salvaguardare un livello di qualità e di sicurezza. L’autorizzazione viene rilasciata se sono adempiuti tutti i criteri. Il numero di autorizzazioni non è limitato (≠ E).

O) Obbligo di notifica: il richiedente notifica la propria attività allo Stato e può iniziare a esercitarla immediatamente. L’autorità può predisporre un controllo a posteriori.

P) Prescrizione: norme legali da rispettare (il controllo è effettuato dallo Stato oppure attraverso il ricorso al giudice da parte di terzi interessati). P comprende anche le procedure preliminari.

I) Obbligo di informazione: messa a disposizione di informazioni (marchi di qualità), trasparenza per i terzi, procedure facoltative.

47 http://autorisations.pmeinfo.ch oppure http://bewilligungen.kmuinfo.ch 48 Esempi di procedura: autorizzazione all’esercizio, concessione, contingente, autorizzazione eccezionale, titoli professionali richiesti, permesso, patente, omologazione, licenza, obbligo di notifica, brevetto, registrazione.

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Mandato Nel mese di febbraio 2005, il Consiglio federale si è prefisso, ai fini della semplificazione amministrativa e di efficacia economica, di ridurre del 20 per cento il numero di procedure di autorizzazione49. Attualmente, le procedure di autorizzazione di competenza degli uffici federali sono 345, mentre quelle di competenza dei Cantoni sono 160. I Dipartimenti sono stati incaricati di valutare le autorizzazioni già censite, di verificarne la fondatezza e di identificare quelle suscettibili di essere soppresse. Il DFE (seco) assiste i Dipartimenti e coordina l’indagine.

Metodo: per raggiungere questo ambizioso traguardo, il seco ha proposto agli uffici interessati di sopprimere tutte le autorizzazioni rilasciate di rado (meno di 50 l’anno) partendo dal principio che trattandosi di attività che, pur essendo sottoposte ad autorizzazione, vengono esercitate piuttosto di rado, si poteva ipotizzare un controllo a posteriori. L’onere della prova, vale a dire il compito di giustificare il mantenimento di tali procedure, spettava agli interessati, che potevano scegliere tra una serie di argomenti (tutela del bene comune, esigenze internazionali ecc.). Il medesimo questionario doveva essere applicato anche alle procedure più frequenti (oltre 50 l’anno), per le quali, oltre alla soppressione e a difetto di questa, bisognava proporre delle migliorie, nell'intento di ridurre l'onere amministrativo.

L’indagine è stata realizzata nei mesi di agosto e settembre 2005. I Dipartimenti hanno trasmesso e raccolto l’informazione presso 34 uffici. Esponiamo qui di seguito le prime risultanze.

Procedure del diritto federale attuate dagli uffici federali: sono stati compilati più di 300 formulari ed è stata proposta la soppressione di 45 procedure, in parte nell’ambito di un processo in corso o già terminato, e in parte come scelta ponderata e auspicata dall’ufficio interessato (cfr. elenco accluso al presente capitolo). Nel rapporto, per soppressione s’intende anche la "fusione di due procedure" o eventualmente il passaggio dal sistema dell’autorizzazione a una modalità d’intervento statale meno incisiva (obbligo di notifica, controllo a posteriori).

Classificazione delle procedure FF (stato agosto 2005)E

22%

P2%

I5%

A64%

O7%

EAOPI

49 La decisione del Consiglio federale fa seguito al rapporto « Les procédures d’autorisation du droit fédéral s’appliquant aux activités économiques : état actuel et évolution 1998-2004 », prospetto (in francese o in tedesco) ottenibile su ordinazione presso il seco o scaricabile all’indirizzo : http://www.seco.admin.ch/themen/zahlen/strukturanalysen/rahmenbedingungen/index.html?lang=fr

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Procedure del diritto federale attuate dai Cantoni: su un totale di 155 risposte (su 160), attualmente vi sono 17 autorizzazioni di cui è proposta l'abolizione in base al responso fornito dagli uffici interessati in occasione dell’indagine.

Esempi: a livello federale, l’UFAG è l’ufficio che rilascia il maggior numero di autorizzazioni (60), di cui ne dovrebbero essere soppresse circa venti, segnatamente quelle legate ai contingenti lattieri (10 procedure saranno soppresse nel 2009). L’Amministrazione delle dogane, la Regia degli alcol e in modo particolare l’Ufficio di veterinaria hanno presentato altre proposte interessanti. A livello cantonale, un terzo delle procedure riguarda l’ambiente; in quest’ambito sono previste diverse soppressioni (8 procedure).

Risultati: 62 procedure (45 federali e 17 cantonali) su 505 (345 federali e 160 cantonali) si potrebbero sopprimere. Ciò significa, rispetto alla situazione che si presentava nel mese di agosto, è sin d’ora garantita una riduzione corrispondente al 12 per cento. Sulla base di queste 62 procedure da sopprimere, nell'elenco accluso al presente capitolo sono stati proposti 45 provvedimenti. In effetti, nell'elenco accluso al presente capitolo figurano soltanto le procedure che comportano dei cambiamenti legali in atto o auspicati (esclusi gli aggiornamenti recenti, le fusioni di procedure e quelle descritte in altre parti del presente rapporto).

In un secondo tempo (dato un termine eccessivamente breve), l’Amministrazione studierà più approfonditamente le risposte ricevute di recente sui formulari (ottobre 2005) e se del caso presenterà al Consiglio federale delle proposte ulteriori oltre alle soppressioni già annunciate. Questo compito verrà svolto nel 2006, a margine dell'analisi in corso sull'applicazione unilaterale del principio di Cassis-de-Dijon (identificazione delle autorizzazioni direttamente correlate agli ostacoli tecnici al commercio, PO 05.3122).

Commento ufficio per ufficio Per offrire un rapido scorcio dei cambiamenti annunciati, riassumeremo in un breve paragrafo la situazione di ogni singolo ufficio. Nelle tabelle figurano il numero attuale di procedure e il numero di soppressioni annunciate dai vari uffici in relazione con la banca dati. L’abbreviazione FF sta per « procedure del diritto federale attuata da un Ufficio federale », l’abbreviazione FC per « procedure del diritto federale attuata da un’autorità cantonale ». 11 Ufficio svizzero della navigazione marittima FF 2

Nessuna soppressione. Due autorizzazioni mantenute, ammissione e cancellazione di navi.

21 Ufficio federale della cultura FF 1

Nessuna soppressione. La revisione della legge sul cinema, operata a inizio 2000, ha comportato la soppressione di due precedenti autorizzazioni; rimane soltanto un obbligo di notifica.

24 Ufficio federale della sanità pubblica FF 24

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Nessuna soppressione. Siccome queste procedure riguardano tutte la protezione della vita e della salute, sopprimerle o passare a un obbligo di notifica significherebbe compiere un’operazione più delicata di quanto non lo sia in altri ambiti. Tuttavia, l’ufficio dovrà procedere a qualche miglioramento di fatto (ad es. una maggior flessibilità a livello di attuazione, miglioramento dell'offerta di formulari in internet) e inoltre si dovrà occupare dell’introduzione del principio di Cassis-de Dijon (derrate alimentari, prodotti chimici). Va detto che con l’introduzione della nuova legislazione sui prodotti chimici l'ufficio ha riscontrato una diminuzione del numero delle autorizzazioni 24.17 superiore al 20 per cento (registrazione di disinfettanti) e delle autorizzazioni da 24.24 a 24.30 (prodotti tossici vari). Dal 2005 il coordinamento in materia di prodotti chimici ha registrato un netto miglioramento grazie all’avvenuta apertura di uno "sportello unico" ("organo centrale di notifica") presso l’UFSP: il nuovo sportello gestisce le predette autorizzazioni, mentre in precedenza la responsabilità della loro gestione era ripartita su tre uffici (UFSP, UFPAP, seco). Presso l’UFSP si contano 20 autorizzazioni e 4 obblighi di notifica.

25 Istituto svizzero per gli agenti terapeutici FF 13 FC 6

Nessuna soppressione. La regolamentazione del settore è stata rinnovata con l’introduzione della nuova legge sugli agenti terapeutici. L’istituto rilascia 7'000 autorizzazioni50 l’anno, ma si tratta di autorizzazioni previste dal diritto internazionale. 26 Ufficio federale delle assicurazioni sociali FF 3 FC 1 soppressione

FC 1

L'autorizzazione 26.01, attuata dai Cantoni, sarà soppressa51, le altre tre saranno invece mantenute.

31 Ufficio federale di giustizia FF 3 soppressione

FF 2

FC 20 soppressione FC

4

L’Ufficio federale di giustizia si trova a gestire numerose tematiche diverse. Le due autorizzazioni legate all’acquisto di immobili (FF 31.01 e FC 31.27) saranno soppresse nel 2006. In ambito fondiario52 si rilevano alcune soppressioni, previste nel contesto della nuova politica agricola (PA 2011). Per quanto attiene alle lotterie, bisogna acclarare la situazione giuridica, notoriamente insoddisfacente tenuto conto delle pratiche attuali (il testo di legge risale al 1923).

32 Ufficio federale di polizia FF 7 50 25.06: autorizzazione d’importazione/d’esportazione per il commercio di stupefacenti, di sostanze psicotrope e/o di precursori ; si applica alle ditte o industrie farmaceutiche 51 26.01K: autorizzazione eccezionale concessa alle persone incaricate di fungere da organo di controllo (istituti di previdenza) 52 31.02 e 31.08 K, 31.13 K (cfr. allegato)

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FC 10 Nessuna soppressione. Le procedure connesse alle armi e agli esplosivi, e alla formazione di chi ne fa uso, riguardano la sicurezza generale. Quattro leggi disciplinanti la materia sono state armonizzate in seguito a un esame cui sono state sottoposte le procedure di autorizzazione nel 1998. 33 Ufficio federale della migrazione FF 2 FC 17

L’accordo sulla libera circolazione concluso con l’Unione europea ha indotto una drastica diminuzione della densità normativa e del numero di autorizzazioni: diverse procedure destinate agli stranieri provenienti da Paesi terzi sono state adeguate alle nuove prescrizioni legali per cittadini UE/AELS, ma per loro la libera circolazione all’interno della Svizzera non è garantita come lo è per i cittadini UE/AELS. In qualche caso il numero di autorizzazioni rimane elevato: per questi aspetti l'analisi merita un approfondimento.

37 Ufficio federale di metrologia e d’accreditamento FF 4 soppressione FF 1

È prevista una soppressione, connessa alla fusione di due procedure (37.03 e 37.04)53

38 Commissione federale delle case da gioco FF 2

La soppressione delle autorizzazioni d’esercizio per "case da gioco" e macchine per giochi con poste di denaro (cosiddette "slot machines") non è ipotizzabile.

39 Istituto federale della proprietà intellettuale FF 5

Nessuna soppressione. In quest’ambito si tratta di concedere diritti di proprietà. Dato che per l’impresa interessata l’ottenimento di un brevetto o la registrazione di un marchio rappresenta spesso una necessità inevitabile, la relativa procedura va intesa come concessione di un’autorizzazione (certezza dei diritti, procedure da seguire). Due normative (legge sui brevetti e legge sui diritti d'autore) sono attualmente sottoposte a revisione.

41 Swisstopo FF 1 FC 2 soppressione FC 1

La nuova legge sulla geoinformazione ("GeoIG") è prevista per il 2008 ; può darsi che venga a cadere la procedura relativa all’utilizzazione commerciale dei dati catastali54.

42 Ufficio federale della protezione della popolazione FF 2 soppressione

FF 1

53 Autorizzazione a gestire un laboratorio di verificazione e permesso d’esercizio per il laboratorio stesso. 54 41.02 : autorizzazione di riproduzione dei dati della misurazione ufficiale (utilizzazione commerciale)

62

Soppressione di una procedura55 relativa al materiale (autorizzato) destinato ai rifugi della protezione civile.

51 Amministrazione federale delle finanze FF 3

Nessuna soppressione. Due autorizzazioni riguardano la lotta contro il riciclaggio di denaro, mentre la terza concerne l’accreditamento delle società di revisione.

53 Amministrazione federale delle dogane FF 31 soppressione

FF 1 (+3)

Si possono ipotizzare alcune soppressioni, di cui una sola comporterebbe a breve uno sgravio tangibile. In ambito doganale, occorre tener presente che le procedure di autorizzazione previste rappresentano spesso uno sgravio rispetto all’obbligo principale di sdoganamento (es.: 53.09 Importazione temporanea di veicoli stradali privati non sdoganati, 5'000 autorizzazioni l’anno). Altre procedure sono introdotte per fini fiscali. Le soppressioni riguardano le procedure 53.03 (permesso d’importazione destinato all’ottenimento di una parte di contingente con aliquote di dazio preferenziali per i PVS: fusione con una procedura più generale), 53.06 (autorizzazione per la stampa in proprio di formulari doganali: a medio termine, con l’informatizzazione delle procedure doganali, questo sgravio per spedizionieri diverrà obsoleto), 53.31 (rimborso dei dazi sugli alimenti per cani e gatti: il rimborso dei dazi non equivale a un’autorizzazione); ma la vera e propria proposta di sgravio dell'AFD riguarda la soppressione della "patente per il commercio di metalli preziosi" (53.25): procedura obsoleta, inefficace e soprattutto costosa (fr. 1’630.-) e non giustificata altrimenti, che potrebbe essere rimpiazzata da un obbligo di notifica (O).

54 Regia federale degli alcol FF 10 soppressione

FF 4

La Regia propone diverse soppressioni, di cui una sola comporta un vero e proprio cambiamento a livello di legislazione. Le altre proposte consistono sostanzialmente in un raggruppamento di procedure consecutivo a una liberalizzazione già attuata in materia di alcol negli anni tra il 1998 e il 2004 (54.03-54.04, installazione e trasformazione di alambicchi / 54.01-54.05-54.14 concessione per distillerie). La revisione della Costituzione federale implica di fatto la soppressione dell’autorizzazione 54.1356 (commercio tra Cantoni). Non avendo potuto essere introdotta nel messaggio sulla LMI per ragioni legati alle scadenze previste, questa modifica legislativa viene proposta ora in questa sede.

58 Commissione federale delle banche FF 9 soppressione

FF 1

Nel nuovo disegno di legge sugli investimenti collettivi di capitale, il Consiglio federale ha previsto l'abolizione del regime di autorizzazione per i distributori di fondi d'investimento. I

55 42.02 : certificato di approvazione per la fabbricazione e la vendita di materiale unificato destinato agli impianti della protezione civile. 56 54.13 : autorizzazione per il commercio al minuto di bevande distillate oltre i confini cantonali.

63

prodotti che essi immettono sul mercato resteranno comunque sottoposti ad autorizzazione, anche nel caso in cui fossero già stati approvati in altri Paesi (si sarebbe potuto immaginare anche la regola contraria, ossia che il distributore fosse sottoposto ad autorizzazione e i prodotti distribuiti fossero sottoposti a un controllo a posteriori). Per il resto, per ora non è prevista nessun’altra soppressione.

59 Ufficio federale delle assicurazioni private FF 2

Nessuna soppressione. Il Parlamento ha appena adottato una nuova legislazione in materia, che non può essere rimessa in discussione già ora.

60 Organo d’esecuzione del servizio civile / SG FF 1

Nessuna segnalazione. Un’unica autorizzazione (riconoscimento degli istituti d’impiego idonei all’impiego di civilisti).

61 Segretariato di Stato dell’economia (Seco) FF 22 soppressione FF 2 FC 6

Il seco, al pari dell’UFG, si occupa anch’esso di diverse tematiche. Nel settore del controllo delle esportazioni, negli ultimi anni sono state realizzate delle migliorie (formulari online, armonizzazione con altre legislazioni). Le autorizzazioni che sono state mantenute rispondono a esigenze poste dal diritto internazionale. La protezione dei lavoratori o l’interesse pubblico in generale legittimano l’esistenza di altre autorizzazioni, segnatamente in materia di diritto del lavoro: il seco rilascia ogni anno 2’500 "deroghe eccezionali al diritto del lavoro", cui si aggiungono 9'000 autorizzazioni analoghe rilasciate dai Cantoni57. È lecito chiedersi se quella dell’"autorizzazione" sia la forma d’intervento più indicata58, e se non convenga piuttosto, in alternativa, procedere a una codificazione della prassi e applicare dei provvedimenti sanzionatori. L’autorizzazione federale più ricorrente è quella rilasciata ai venditori ambulanti (61.22; 4000 l’anno); facciamo presente che grazie alla recente centralizzazione a livello federale della legislazione applicabile in materia si sono potute realizzare delle importanti semplificazioni. Infine, in seguito all’entrata in vigore degli accordi bilaterali, si dovranno prevedere degli sgravi per due autorizzazioni: quella applicabile alle agenzie di collocamento (61.26) e quella concernente il personale a prestito (61.27). 63 Ufficio federale dell’agricoltura FF 60 soppressione FF 20 FC 6

Sono annunciate numerose soppressioni. La riforma della politica agricola (PA 2011) contempla diversi sgravi in materia di autorizzazioni (soppressione di 10 procedure concernenti il contingentamento lattiero, le quali numericamente hanno una grande importanza: ogni anno vengono rilasciate numerosissime autorizzazioni, in certi casi oltre

57 FF 61.20 e FC 61.03 58 L’ultima revisione della legge sul lavoro ha provocato due votazioni referendarie, e non va nemmeno dimenticato il legame tra determinate procedure e le misure che accompagnano l'accordo sulla libera circolazione delle persone (convenzioni collettive, legge sul collocamento [LC]).

64

20'000 l’anno). È pure previsto un aggiornamento dell’assegnazione dei contingenti doganali. Talune raccomandazioni, che all’epoca del rapporto 2002 sulle autorizzazioni di competenza cantonale erano state respinte, vengono ora riconsiderate59; eventuale soppressione dell’autorizzazione prevista per le organizzazioni che eseguono l’inseminazione artificiale, sgravi nei settori del diritto fondiario e dell’affitto. Nel settore delle sementi l’Ufficio propone di passare dall’autorizzazione all’obbligo di notifica. 64 Ufficio federale di veterinaria FF 21 soppressione FF 6 (+ 3 semplificazioni) FC 12 soppressione FC 1

L’Ufficio ha annunciato numerose soppressioni; l’Ufficio, solito a riesaminare periodicamente la propria normativa d'applicazione, intende mantenere le sole procedure effettivamente indispensabili. L’approvazione dei piani, ad esempio, è a suo modo di vedere una procedura supplementare inutile, considerate le prescrizioni esistenti e il deposito della licenza di costruzione60. Le altre soppressioni proposte riguardano il certificato di capacità per tecnici di inseminazione (64.20: coordinare le esigenze cantonali e federali evitando i doppioni) e le procedure relative all’industria lattiera. Altri sgravi dovrebbero realizzarsi grazie agli accordi conclusi con l'UE61. 65 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia FF 9 FC 5

Nessuna soppressione. Entrata in vigore nel 2004, la legge sulla formazione professionale (LFPr) ha comportato una chiara definizione delle procedure a livello di formazione secondaria superiore (approvazione di scuole professionali, di SUP, di programmi di formazione). Nel 2005 si è proceduto all’identificazione delle procedure di autorizzazione sotto la responsabilità dell’UFFT e ora è in corso l’analisi delle procedure identificate.

66 Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese FF 3 soppressione FF 1

L’Ufficio ipotizza una possibilità di passaggio all’obbligo di notifica per il permesso generale d’importazione di concimi (66.04). Le procedure relative agli altri due permessi generali d’importazione (carburanti e combustibili liquidi; zucchero, riso, oli e grassi commestibili, cafè, cereali) si reputano necessarie. Occorre precisare che dal 2000 a oggi l’obbligo di costituire scorte è già stato ridotto in misura considerevole. 68 Segreteria della Commissione della concorrenza FF 2

Nessuna soppressione. La segreteria si occupa delle autorizzazioni eccezionali per concentrazione di imprese (E) e dell’obbligo di notifica previsto in caso di restrizioni alla concorrenza (O). 59 « Les procédures de droit fédéral s'appliquant aux activités économiques: état actuel et évolution 1998-2004", seco, febbraio 2005 , pag. 114-117 e 119-123 60 64.07-08-09: approvazione dei piani per macelli, impianti di smaltimento di rifiuti d’origine animale e stazioni di inseminazione. 61 64.21: autorizzazione di importazione e transito di animali, 64.23: autorizzazione d’importazione di merci d’origine animale e di microorganismi patogeni per gli animali

65

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

Il DATEC si occupa di molte procedure, talvolta estremamente tecniche. Pare che in vari uffici si profilino possibili soppressioni: prossimamente si procederà a un’analisi più approfondita con la loro collaborazione.

71 Ufficio federale dei trasporti FF 22 + 9(annunciate solo di

recente) soppressione FF 2 (tra quelle

annunciate di recente) FC 11

Per quanto concerne le procedure attuali, non sono annunciate né soppressioni né miglioramenti. Delle nove autorizzazioni annunciate solo di recente, se ne potrebbero sopprimere due. Le due autorizzazioni più comuni procedono da esigenze del diritto internazionale (71.07 e 71.2462). Dal progetto di riorganizzazione delle attività di sorveglianza, promosso dal DATEC, potrebbero risultare altre proposte. L’Ufficio non ha fornito informazioni in merito al numero di autorizzazioni rilasciate dai Cantoni.

72 Ufficio federale dell’aviazione civile FF 38 (+ 5 sottoprocedure) soppressione FF 1 FC 2

L’UFAC è responsabile di numerosissime procedure, ma il margine di manovra è sottile, in quanto la maggior parte di queste procedure è legata a esigenze poste dal diritto internazionale (es.: Joint Aviation Standards). Si tratta anche qui di un ambito alquanto tecnico, dove le norme di sicurezza devono sottostare a una verifica ex-ante.

73 Ufficio federale delle acque e della geologia FF 3

Nessuna soppressione prevista.

74 Ufficio federale dell’energia FF 10 soppressione FF 1

L'attestato di capacità per ingegneri elettrotecnici (74.11) è stato abolito di recente (revisione dell’ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione).

75 Ufficio federale delle strade FF 4 soppressione FF 1 FC 14

È prevista una soppressione. La procedura 75.05 (FF e FC) "esonero dall’approvazione del prototipo" (6000 l’anno) è stata soppressa sin dal mese di ottobre 2005, in particolare per ragioni legate alla soppressione di personale all’USTRA e in un intento semplificatorio. Dato il numero enorme di autorizzazioni rilasciate per "trasporti eccezionali" (tra le 70'000 e le 90'000 l’anno a livello cantonale [FC 75.06], 10'000 l’anno a livello federale [FF 75.01]) o in misura minore per "trasporti notturni o domenicali" (10'000 l’anno), è lecito chiedersi se non

62 Autorisation pour transports international de marchandises (8'500/an) et admission en tant qu'entreprise de transport routier de voyageurs et marchandises (7'500/an)

66

convenga adattare la legislazione, ad esempio definendo nella legge i criteri che oggi giustificano il rilascio di un’autorizzazione e rafforzare tali prescrizioni prevedendo delle sanzioni in caso di infrazione.

76 Ufficio federale delle comunicazioni FF 11 soppressione FF 4

Annunciata la soppressione dell’autorizzazione 76.11 (autorizzazione per prove tecniche), la responsabilità essendo passata agli attori del mercato. Con l’entrata in vigore della nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV), le concessioni radio e TV 76.04 saranno necessarie soltanto per le emittenti che adempiono un mandato di prestazioni qualificato o che beneficiano di vantaggi finanziari. Per le altre emittenti è previsto soltanto un obbligo di notifica. L’Ufficio ha menzionato altre procedure potenzialmente votate alla soppressione63 (nell'ambito della revisione della legge sulle telecomunicazioni).

77 Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio FF 10 FC 45 soppressione FC 9

Le numerose soppressioni annunciate dall’UFPAP riguardano procedure di competenza cantonale. Talune autorizzazioni relative a prodotti tossici, di cui in precedenza era responsabile l’UFPAP, sono state trasferite al nuovo organo di notifica dell’UFSP. Cinque procedure risultano ormai obsolete e pertanto saranno soppresse64; l’Ufficio ha identificato due potenziali sgravi legati al passaggio dal regime dell’autorizzazione a quello della notifica65. Infine, per il 2008 si profila una modifica di legge, in materia di fanghi di depurazione (77.32). Lo sforzo di semplificazione compiuto dall'Ufficio è innegabile, quantunque l’elevata frequenza di determinate autorizzazioni "cantonali" meriti un approfondimento.

78 Ufficio federale dello sviluppo territoriale FF 1

Nessuna soppressione. Ciò nonostante, si prevede che al momento della revisione della legge sulla pianificazione del territorio si cercherà il modo di semplificare le autorizzazioni edilizie. Inoltre, i tentativi di realizzare costruzioni fuori zona edificabile costituiscono un passo verso una semplificazione.

63 Cfr. elenco allegato; 76.02 e 76.06 64 77.02, 77.07, 77.24, 77.52, 77.53 – cfr. elenco allegato al presente capitolo. 65 77.20, 77.23 – cfr. elenco allegato al presente capitolo.

67

Elenco delle procedure di autorizzazione da sopprimere, in corso di soppressione o da semplificare UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

34. Autorizzazione eccezionale per persone che possono esercitare la funzione di organo di controllo (istituti di previdenza) (FC 26.01)

Casi all’anno 5

Soppressione ipotizzabile?

SI, obsoleta

Intervento legislativo

Modifica dell'ordinanza

Base legale (OPP 2) [art. 33, lett. d]

UFG Ufficio federale di giustizia 35. Autorizzazioni per l’acquisto di immobili da parte di cittadini stranieri (FF 31.01

e FC 31.27)

Descrizione L’acquisto di immobili da parte di cittadini all’estero è subordinato ad un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente.

Casi all’anno circa 2'000

Soppressione ipotizzabile?

SI. Il 2 novembre 2005 il Consiglio federale ha deciso di condurre una procedura di consultazione in merito alla soppressione della LAFE fino al 28 febbraio 2006.

Intervento legislativo

in attesa (cfr. sopra)

Base legale LF sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero [RS 211.412.41] e ordinanza sull'acquisto di fondi da parte di persone all’estero [RS 211.412.411]

36. Riconoscimento di istituti di credito (FF 31.02)

Descrizione Il Dipartimento federale di giustizia e polizia statuisce in merito al riconoscimento delle società cooperative, fondazioni e istituzioni cantonali che hanno il diritto di accordare, garantire o rimunerare mutui, a garanzia dei quali vengono costituiti dei diritti di pegno immobiliari che superano il limite d’aggravio dell’articolo 73 LDFR.

Casi all’anno da 0 a 1

Soppressione SI

68

ipotizzabile?

Intervento legislativo

Revisione della politica agricola PA 2011

Base legale LF sul diritto fondiario rurale (LDFR), art. 79 [RS 211.412.11]

37. Autorizzazione per il sorpasso del limite d’aggravio (FC 31.08)

Casi all’anno ?

Soppressione ipotizzabile?

SI

Intervento legislativo

Revisione della politica agricola PA 2011

Base legale LDFR [art. 76 ]

Constatazione del valore di reddito e dei limiti d’aggravio (FC 31.10)

Casi all’anno ?

Soppressione ipotizzabile?

SI. Questa misura è descritta nel capitolo 4.3, sezione Ufficio federale dell’agricoltura)

Intervento legislativo

Revisione della politica agricola PA 2011

Base legale LDFR [art. 76 ]

Autorizzazione del fitto per un’azienda agricola (FC 31.13)

Casi all’anno ?

Soppressione ipotizzabile?

SI. Questa misura è descritta nel capitolo 4.3, sezione Ufficio federale dell’agricoltura

Intervento legislativo

Revisione della politica agricola PA 2011

Base legale LAAgr [art. 42]

METAS Ufficio federale di metrologia e d’accreditamento

69

38. Autorizzazione per l’apertura di un laboratorio di verificazione (FF 37.03)

Descrizione Il DFGP può autorizzare dei laboratori di verificazione a verificare delle categorie di strumenti di misurazione nei settori della metrologia che non sono coperti dai cantoni. Il METAS rilascia il permesso d’esercizio per questi laboratori se i locali e le installazioni di misurazione sono conformi alle esigenze.

Casi all’anno 3

Soppressione ipotizzabile?

SI. Il METAS prevede di riunire le procedure 37.03 (Autorizzazione per l’apertura di un laboratorio di verificazione) e 37.04 (Permesso d’esercizio per laboratori di verificazione) in un’unica autorizzazione.

Intervento amministrativo

Revisione totale dell'ordinanza sui laboratori di verificazione attualmente in corso (prevista per l’inizio del 2006)

Base legale Legge federale sulla metrologia, art. 16 cpv. 2 [RS 941.20]. Ordinanza sui laboratori di verificazione, art. 4 [RS 941.293]

swisstopo Ufficio federale di topografia

39. Autorizzazione di riproduzione dei dati catastali (uso commerciale) (FC 41.02)

Casi all’anno 3

Soppressione ipotizzabile?

SI

Intervento amministrativo

Soppressione dell’ordinanza ORDMU-DFGP nell’ambito della nuova legge sulla geoinformazione entro il 2008

Base legale Ordinanza concernente la misurazione ufficiale [art. 39 ]; Ordinanza del DFGP sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (RS 510.622.2) [art. 2] (emolumenti);

70

UFPP Ufficio federale della protezione della popolazione

40. Certificato di approvazione per la fabbricazione e la vendita di materiale unificato destinato agli impianti della protezione civile (FF 42.02)

Descrizione Le direttive tecniche sottopongono determinati pezzi ad approvazione per garantire degli standard di qualità. Le imprese che vogliono fabbricare tali pezzi devono richiedere l’approvazione all’Ufficio della protezione della popolazione. La procedura d’approvazione è intesa come esame qualitativo di detti pezzi mentre non è il caso per la concessione dell’approvazione. Le imprese conoscono la procedura e i relativi standard.

Casi all’anno circa 5

Soppressione ipotizzabile?

SI. Obsoleto e costoso per l’amministrazione e il richiedente

Intervento legislativo

Messaggio collettivo 2006

Base legale Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), art. 75 cpv. 1 [RS 520.1]; Ordinanza sulla protezione civile (OPCi), art. 39 e 43 cpv. 2. [RS 520.11]

AFD Direzione generale delle dogane

41. Autorizzazione per la stampa in proprio di formulari ufficiali (FF 53.06)

Descrizione Determinate imprese possono aver bisogno di formulari ufficiali in veste personalizzata (che riportino ad esempio la loro ragione sociale). A tal fine, devono richiedere un’autorizzazione all'Amministrazione federale delle dogane.

Casi all’anno circa 5 - 10

Soppressione ipotizzabile?

Da discutere. Questa autorizzazione, volta a facilitare le procedure per gli spedizionieri, potrebbe essere soppressa a medio termine a condizione che le procedure doganali siano completamente informatizzate (processo in corso).

Intervento legislativo

in seguito

Base legale Legge federale sulle dogane [RS 631.0]

71

42. Patente per il commercio di metalli preziosi (FF 53.25)

Descrizione L’acquisto e la rivendita di metalli preziosi in forma di materie da fondere o di prodotti della fusione sono subordinati al possesso di una patente. La patente è rilasciata dall’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi.

Casi all’anno 15 – 20

Soppressione ipotizzabile?

SI. Obsoleto, inefficace e costoso (1'630.- per un documento come unica controprestazione). Fino ad oggi sono state rilasciate 264 autorizzazioni. Sostituzione con un obbligo di notifica (O).

Intervento legislativo

Messaggio collettivo 2006

Base legale Legge federale sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi, LCMP, art. 24 [RS 941.31]

RFA Regia federale degli alcool

43. Permessi di importazione per apparecchi per distillare (FF 54.03)

Descrizione Il detentore di una distilleria (alambicco) e di una concessione che vuole importare apparecchi per distillare o accessori alfine di trasformare o ampliare i propri impianti deve procurarsi un permesso d’importazione. Questa procedura permette inoltre all’autorità di esercitare un controllo della produzione.

Casi all’anno da 20 a 50

Soppressione ipotizzabile?

SI. Riunire 54.03 (Permesso d’importazione per alambicchi) e 54.04 (Acquisto e riparazione di alambicchi). La riunione dei due permessi è legata a una semplificazione amministrativa attualmente in corso in seno all’ufficio.

Intervento legislativo

Nessuno

Base legale Legge sull’alcool, art. 7 [RS 680]

72

44. Distillatori e committenti professionali (FF 54.05)

Descrizione L’autorizzazione per la fabbricazione professionale di bevande spiritose è concessa a società cooperative o ad altre imprese di diritto privato. Il trasferimento della concessione per l’esercizio di una distilleria professionale a un’altra persona o a un’altra distilleria è subordinato a un’autorizzazione della RFA. L’autorizzazione dev’essere accordata se la distilleria è trasferita in via ereditaria e l’erede adempie le condizioni prescritte.

Casi all’anno 5 – 15

Soppressione ipotizzabile?

SI. Riunire con 54.01 (Concessione per distillerie professionali o distillerie agricole). La riunione dei due permessi è legata a una semplificazione amministrativa attualmente in corso in seno all’ufficio.

Intervento legislativo

Nessuno

Base legale Legge sull’alcool, art. 3 - 7, 9 - 12 e 19 [RS 680]

45. Concessione per distillerie per conto di terzi (FF 54.14)

Descrizione Il diritto di fabbricare e di rettificare bevande distillate spetta esclusivamente alla Confederazione. Di regola, l’esercizio di questo diritto è concesso a società cooperative o ad altre imprese private. Le concessioni per l’esercizio di una distilleria che lavora per conto di terzi sono accordate alle distillerie ambulanti e, ove queste siano insufficienti o ciò sia giustificato da circostanze locali o da altre condizioni speciali, anche a distillerie stabili.

Casi all’anno 20

Soppressione ipotizzabile?

SI. Possibile anche la riunione con 54.01 (Concessione per le distillerie professionali o le distillerie agricole). La riunione dei due permessi è legata a una semplificazione amministrativa attualmente in corso in seno all’ufficio.

Intervento legislativo

Nessuno

Base legale Legge sull’alcool, art. 13 [RS 680]

46. Autorizzazione per il commercio al minuto di bevande distillate oltre i confini cantonali (FF 54.13)

Descrizione L’esercizio del commercio al minuto di bevande distillate oltre i confini del Cantone nel quale si trova la sede commerciale è subordinato, oltre alla patente per il commercio al minuto concessa dal cantone, ad un permesso federale per il commercio al minuto rilasciato dalla Regia federale degli alcool.

Casi all’anno circa 70 (costo: fr. 3000.- )

73

Soppressione ipotizzabile?

SI. Questo permesso non è più giustificato da quando è entrata in vigore la revisione della LMI. In accordo con la COMCO.

Intervento legislativo

Messaggio collettivo 2006

Base legale Legge sull'alcool art. 42 [RS 680], OLalc art. 44 [RS 680.11]

CFB Commissione federale delle banche

47. Autorizzazione per distributore di quote di fondi di investimento (FF 58.07)

Descrizione Chiunque offre o distribuisce a titolo professionale quote di fondi di investimento senza appartenere alla direzione o alla banca depositaria abbisogna a tale scopo dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza.

Casi all’anno 140 – 180

Soppressione ipotizzabile?

SI, prevista.

Intervento legislativo

Nuovo progetto di legge sugli investimenti collettivi di capitali.

Base legale Art. 22 della legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi di investimento (LFI) [RS 951.31]

UFAG Ufficio federale dell’agricoltura

48. Contingente doganale: specie equina (FF 63.01)

Descrizione Il contingente doganale parziale degli animali della specie equina, esclusi i riproduttori, gli asini, i muli e i bardotti, viene messo all’asta.

Casi all’anno Più di 400

Soppressione ipotizzabile?

SI (prevista). L’Ordinanza sull’importazione di equini (RS 916.322.1) prevede che il contingente doganale parziale degli animali della specie equina, esclusi i riproduttori, gli asini, i muli e i bardotti, sia messo all’asta. Dal 1.1.2007 si prevede di assegnare tutte le quote del contingente doganale per animali della specie equina secondo l’ordine d’entrata delle richieste di sdoganamento (procedura dei contingenti a dogana).

Intervento legislativo

Previsto adeguamento dell’ordinanza sull’importazione di equini, dell’ordinanza concernente l’allevamento di animali e dell’ordinanza sulle importazioni agricole.

Base legale Ordinanza concernente l’importazione di equini, OIEq, RS 916.322.1 [art. 4]

74

49. Contingente doganale: sperma di tori (b) (FF 63.02)

Descrizione Per l’importazione di animali nonché di sperma di toro di determinate voci di tariffa è necessario un permesso generale d’importazione (PGI). Il Consiglio federale determina i quantitativi dei contingenti doganali e i criteri di assegnazione.

Casi all’anno 150 (allevamento) e tra 500 e 1000 (sperma di tori)

Soppressione ipotizzabile?

SI. Autorizzazione obsoleta, costosa e inefficace. Da sopprimere (e da sostituire con controlli a posteriori)

Intervento legislativo

Esame in corso (trattamento effettuato congiuntamente alla procedura n. 63.20)

Base legale Ordinanza concernente l’allevamento di animali, art. 24 segg. [RS 916.310]

50. Contingente doganale: carne di pollame (FF 63.04)

Descrizione Le quote del contingente doganale per la carne di pollame sono assegnate in funzione di una prestazione all’interno del paese.

Casi all’anno (?)

Soppressione ipotizzabile?

SI (prevista). Le quote del contingente doganale per la carne di pollame (33% della quantità totale) vengono assegnate per l’ultima volta in novembre 2005 in funzione di una prestazione all’interno del paese. L’autorizzazione diventa obsoleta dopo questa data.

Intervento legislativo

nessuno

Base legale Ordinanza sul bestiame da macello (RS 916.341), art. 22 - 25 [RS 916.341]

75

51. Contingente doganale: uova e prodotti a base di uova (FF 63.06)

Descrizione Per ogni periodo di quattro mesi la quota del contingente doganale parziale è assegnata al richiedente in funzione della proporzione rappresentata dalla sua prestazione all’interno del paese rispetto all’insieme delle prestazioni fornite. Una prestazione inferiore a 100 000 uova per periodo di quattro mesi non dà alcun diritto ad una quota di contingente doganale.

Casi all’anno Nessun dato disponibile

Soppressione ipotizzabile?

SI. Obsoleto dal 2002.

Intervento legislativo

nessuno

Base legale Ordinanza sulle uova [RS 916.371]

52. Contingenti doganali: destinati a determinati prodotti agricoli nel traffico con l'UE (FF 63.15)

Descrizione L’importazione di determinati prodotti (piume, determinate acque minerali) è esente da dazio nei limiti dei contingenti doganali fissati. L’autorità di esecuzione assegna le quote del contingente doganale su domanda. È determinante l’ordine d’arrivo delle domande.

Casi all’anno 300

Soppressione ipotizzabile?

SI. Questa procedura è stata abrogata di recente.

Intervento legislativo

nessuno

Base legale Ordinanza del 13 dicembre 1999 concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000, RS 632.422.0, art. 5 [RS 632.422.0]

76

53. Contingente doganale: (burro) obbligo di notifica di prestazioni all’interno del Paese (FF 63.17)

Descrizione Le quote di contingente doganale sono attribuite ai produttori di burro in funzione del quantitativo prodotto di mescolanze di burro e burro disidratato (prestazione all’interno del Paese). Le quote di contingente doganale sono attribuite ai fabbricanti di formaggio fuso in funzione del quantitativo di burro utilizzato per la fabbricazione di formaggio fuso (prestazione all’interno del Paese).

Casi all’anno circa 10

Soppressione ipotizzabile?

SI, l’obbligo di notifica sarà abrogato qualora venisse applicata un’altra procedura di attribuzione (messa all’asta).

Intervento legislativo

Nell’ambito della PA 2011 è prevista una modifica dell’ordinanza per il 1.1.2008.

Base legale Ordinanza concernente l’importazione di burro, art. 1 cpv. 3, art. 2 cpv. 2 e art. 5 [RS 916.357.1]

54. Allevamento: Autorizzazione per le organizzazioni d’inseminazione artificiale (FF 63.20)

Descrizione Chi preleva, conserva o vende sperma di toro necessita dell’autorizzazione dell’Ufficio federale.

Casi all’anno sinora 3

Soppressione ipotizzabile?

Da discutere! Per il momento la procedura di autorizzazione deve essere mantenuta nell’interesse della tutela di un allevamento di bovini nazionale autonomo. Nel corso dell’anno 2005/2006 il nostro ufficio esaminerà insieme alle cerchie interessate se in futuro si potrà fare a meno di questa autorizzazione.

Intervento legislativo

Bisogna attendere l’esito delle trattative con le cerchie interessate.

Base legale Ordinanza concernente l’allevamento di animali [SR 916.310]

55. Vegetali : Riconoscimento per la produzione di sementi e piante (FF 63.45)

Descrizione I produttori di sementi e piante, le organizzazioni di condizionamento e di moltiplicazione nonché le persone incaricate del prelievo ufficiale di campioni e dell’apposizione delle etichette devono essere riconosciuti.

Casi all’anno 5

Soppressione ipotizzabile?

SI, semplificazione. Passaggio possibile dall’autorizzazione (A) all’obbligo di notifica (O)

77

Intervento legislativo

Adeguamenti nelle rispettive ordinanze nonché nell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

Base legale art. 160 LAgr [RS 910.1]) e ordinanze [RS 916.151], [RS 916.151.1], [RS 916.151.2]

56. PER: Condizioni e oneri per il riconoscimento delle regole per le prestazioni ecologiche (FF 63.61)

Descrizione Riconoscimento delle regole tecniche concernente la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

Casi all’anno 5

Soppressione ipotizzabile?

SI, semplificazione. Passaggio a un obbligo di notifica (O).

Intervento legislativo

Adeguamento dell’ordinanza sui pagamenti diretti nell’ambito della politica agricola 2011, presumibilmente per il 1.1.2008.

Base legale OPD [RS 910.13]; OTerm [RS 910.91]

57. Contingente lattiero (10 procedure) Autorizzazione di contingente lattiero supplementare per i produttori fuori della regione di montagna (63.70) Autorizzazione di riportare sul seguente anno il latte fornito in eccedenza a causa di epizoozia (63.71) Autorizzazione di trasferimento di contingenti lattieri (63.72) Autorizzazione di trasferimento di contingenti lattieri in caso di scioglimento, divisione o ripresa di un’azienda (63.73) Autorizzazione di raggruppamento di contingenti nell’ambito di una comunità aziendale (63.74) Autorizzazione di ripresa della commercializzazione di latte e di trasferimento di contingenti congelati (63.75) Autorizzazione di compensazione dei contingenti tra l’azienda e l’azienda d’estivazione (63.76) Autorizzazione di trasferimento dei contingenti nell’ambito di ricomposizioni particellari (63.77) Obbligo di notifica per i valorizzatori di latte e per commercianti diretti (63.78) Obbligo di notifica per i valorizzatori di latte (63.79)

Descrizione Tutte le procedure concernenti il contingentamento lattiero

Casi all’anno 70 19'000 71 10 72 23'000 73 80 74 70 75 circa 200 76 1'350 77 5 78 600 79 15'000

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Soppressione ipotizzabile?

SI. Contingente soppresso dal 1o maggio 2009

Intervento legislativo

Deciso nell’ambito della PA 2007.

Base legale Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (OCL, RS 916.350.1)

UFV Ufficio federale di veterinaria 58. Controllo delle importazioni di medicamenti immunologici per uso veterinario

da parte del servizio veterinario di confine (FF 64.05)

Descrizione I medicamenti immunologici per uso veterinario possono essere vettori di agenti patogeni.

Casi all’anno circa 400

Soppressione ipotizzabile?

Incerta. Nell’ambito dell’attuazione dell’estensione dell’equivalenza con l’UE alle derrate alimentari di origine animale sarà nuovamente esaminata l’abolizione della visita veterinaria di confine per i medicamenti immunologici.

Intervento legislativo

Dovrà essere esaminato nell’ambito della revisione totale dell’ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (RS 916.443.11; OITE).

Base legale Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti, art. 35 [RS 812.212.1] ordinanza 18.8.2004 sui medicamenti veterinari OMVet (RS 812.212.27)

59. Liberazione di partite di medicamenti immunologici per uso veterinario (FF 64.06)

Descrizione Una partita di medicamenti immunologici può essere commercializzata soltanto se adempie le esigenze di qualità menzionate nell’omologazione.

Casi all’anno 250

Soppressione ipotizzabile?

Semplificazione. L’UE sta elaborando una procedura comunitaria; di conseguenza, una procedura semplificata potrà essere applicata anche in Svizzera per partite di prodotti che sono già stati liberati in un’altro Paese dell’UE.

Intervento legislativo

Per la semplificazione della procedura non sono necessarie modifiche d’ordinanza.

Base legale Ordinanza per l’omologazione di medicamenti, art. 18 [RS 812.212.22]

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60. Approvazione dei piani per macelli di grandi dimensioni (FF 64.07)

Descrizione I macelli devono essere costruiti e sistemati in modo da separare i procedimenti di lavoro puliti da quelli sudici. I macelli devono essere adatti al volume di lavoro.

Casi all’anno 5

Soppressione plausibile?

SI. Questa autorizzazione preventiva non è più indispensabile oggigiorno. I requisiti architettonici e tecnici per i macelli sono elencati negli allegati dell’ordinanza sull’igiene delle carni. Il rispetto di tali requisiti nel caso delle nuove costruzioni rientra nell’interesse e tra le responsabilità del committente, se vuole ottenere l’autorizzazione d’esercizio.

Intervento legislativo

Una modifica corrispondente della legge sulle derrate alimentari sarà proposta nell’ambito della PA 2011.

Base legale Ordinanza sull’igiene delle carni (RS: 817.190), art 8 [RS 817.190]

61. Autorizzazione dei piani degli stabilimenti d’eliminazione di rifiuti di origine animale (FF 64.08)

Descrizione Gli stabilimenti d’eliminazione di rifiuti di origine animale devono essere costruiti ed attrezzati in modo da poter trattare i rifiuti di origine animale conformemente alle prescrizioni e in modo da poter escludere qualsiasi propagazione di agenti patogeni.

Casi all’anno 1 – 2

Soppressione ipotizzabile?

SI. Questa autorizzazione preventiva non è più indispensabile oggi come oggi (come 64.07).

Intervento legislativo

Sarà proposto nel corso del periodo 2006/2007 nell’ambito di una modifica dell’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

Base legale Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) art. 27 [RS 916.441.22]

62. Approvazione dei piani per stazioni di inseminazione (FF 64.09)

Descrizione Le stazioni di inseminazione devono essere costruite in modo da poter prelevare il seme animale in condizioni igieniche e evitando la propagazione di agenti patogeni.

Casi all’anno 1-3

Soppressione SI con riserva dell’esito della consultazione Questa autorizzazione preventiva

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ipotizzabile? non è più indispensabile attualmente. In base agli accordi bilaterali, le strutture di esecuzione svizzere (competenza cantonale) sono state accettate. La procedura d’autorizzazione può essere sostituita con un sistema di notifica al cantone, con un’integrazione dell’approvazione dei piani nella procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione d’esercizio e con controlli a posteriori, previsti anche nel diritto comunitario.

Intervento legislativo

Sarà proposto nell’ambito di una modifica dell’ordinanza sulle epizoozie nel corso del periodo 2006/2007.

Base legale Ordinanza sulle epizoozie, art. 51 cpv. 1 lett. d [RS 916.401]

63. Attestato di capacità dei tecnici di inseminazione (FF 64.20)

Descrizione Per esercitare la professione di tecnico di inseminazione i candidati devono aver seguito un corso riconosciuto dall’Ufficio federale di veterinaria.

Casi all’anno 5

Soppressione ipotizzabile?

SI. Secondo l'UFV, sussiste un doppione tra l’autorizzazione d’esercizio cantonale e l’autorizzazione federale (segnatamente dalla revisione della LMI). Sopprimere l'una (K_64.03) o l'altra (64.20), oppure inserire eventualmente un obbligo di notifica (O) al posto dell’autorizzazione (A). Infine, nello stesso settore esiste altresì l’autorizzazione 63.20 (OFAG, cfr. sotto), per la quale è stata pure ipotizzata la soppressione.

Intervento legislativo

Discussione sulle semplificazioni nell’ambito della modifica dell’ordinanza sulle epizoozie nel periodo 2006/2007.

Base legale Ordinanza sulle epizoozie, art. 51 cpv. 2 lett. a [RS 916.401]

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64. Autorizzazione di importazione e di transito di animali (FF 64.21)

Descrizione Bisogna provvedere al momento dell’importazione e del transito di animali che nessuna epizoozia sia introdotta in Svizzera.

Casi all’anno 2'000 a 3'000

Soppressione ipotizzabile?

Restrizione del campo d’applicazione. L’importazione di animali da reddito dall’UE e dalla Norvegia è esentata dall’obbligo di autorizzazione dall’anno scorso, perché grazie all’equivalenza dello statuto epizzotico o delle garanzie supplementari, il cui rispetto è garantito dal Paese di provenienza, si può rinunciare a una sorveglianza accresciuta al momento dell’importazione (quarantena). Con l’estensione dell’accordo prevista per il 1.1.2007 sarà abrogato anche l’obbligo di autorizzazione per tutti gli altri animali provenienti dall’UE e dalla Norvegia. La maggior parte delle autorizzazioni (> 80 %) concerne l’importazione da parte di persone private di cani e gatti da Paesi in cui esiste la rabbia urbana. La verifica del rispetto dei requisiti d’importazione prima che gli animali giungano al confine è una prestazione a favore del cliente, dato che gli animali che giungono al confine senza autorizzazione e non adempiono le condizioni d’importazione vengono respinti o se ciò non fosse possibile vengono soppressi.

Intervento legislativo

Nell’ambito della revisione totale dell’ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (RS 916.443.11; OITE)

Base legale Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali [RS 916.443.11]

65. Autorizzazione d’importazione di merci d’origine animale e di microorganismi patogeni per gli animali (FF 64.23)

Descrizione Bisogna evitare di introdurre un’epizoozia in Svizzera con l’importazione di merci d’origine animale (carne, sperma animale, embrioni, prodotti da foraggiamento, trofei, ecc.) e di germi patogeni per gli animali. D’altronde le derrate alimentari non devono mettere in pericolo la salute del consumatore, il quale non deve venir ingannato su questo punto.

Casi all’anno 3'000

Soppressione ipotizzabile?

Riduzione del campo d’applicazione. Con l’entrata in vigore dell’equivalenza totale con l’UE (per tutti i prodotti d’origine animale) la procedura d’autorizzazione potrà essere abolita (al più presto nel 2007) per la maggioranza delle categorie di merci. La procedura per i sottoprodotti di origine animale delle categorie I e II deve essere mantenuta nei casi in cui l’UE prevede una procedura d’autorizzazione anche per il traffico intracomunitario con queste merci.

Intervento legislativo

Nell’ambito della revisione totale dell’ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (RS 916.443.11; OITE)

Base legale Ordinanza concernente l’importazione il transito e l’esportazione di animali e

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prodotti animali [RS 916.443.11]

66. Riconoscimento dei prodotti usati nelle aziende che producono latte (FF 64.27)

Descrizione I prodotti usati per pulire la mammella (ad es. grasso per mungere, carta per mammelle), per risciacquare e disinfettare le superfici che entrano in contatto con il latte devono essere efficaci e non devono mettere in pericolo la salute degli animali. I prodotti per lottare contro le mosche a base di insetticidi devono essere usati secondo le istruzioni per l’uso e non devono lasciare residui nel latte.

Casi all’anno 0-1

Soppressione ipotizzabile?

SI, in seguito all’adozione della nuova legge sui prodotti chimici (prescrizioni precise in luogo e vece di un’autorizzazione)

Intervento legislativo

Abolito per la fine del 2005 con l’abrogazione dell’ordinanza del DFE del 13 aprile 1999 concernente l’assicurazione della qualità nella produzione lattiera.

Base legale Ordinanza concernente l’assicurazione della qualità nella produzione lattiera, art. 10, 20, 22 [RS 916.351.021.1]

67. Autorizzazione d’esercizio per latterie e caseifici (FF 64.32)

Descrizione Le aziende che ritirano, depositano, lavorano, trasformano latte e latticini e li vendono a rivenditori devono adempiere le condizioni relative alla costruzione, all’attrezzatura e all’assicurazione della qualità.

Casi all’anno 50 - 80

Soppressione ipotizzabile?

SI. Con la nuova legge sulle derrate alimentari, quest’autorizzazione non ha più alcuna ragion d’essere.

Intervento legislativo

Con l’abrogazione dell’ordinanza sulla qualità del latte per la fine del 2006 sarà sostituita con una disposizione corrispondente nell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.

Base legale Ordinanza sulla qualità del latte, art. 5 [RS 916.351.0]

USTRA Ufficio federale delle strade

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68. Esonero dall’approvazione del tipo (FF 75.05)

Descrizione I veicoli e telai importati per uso proprio che non sono muniti di un contrassegno di conformità CE possono, su richiesta, essere esonerati dall’approvazione del tipo (procedura 75.04). Sono esonerati al massimo un autoveicolo di trasporto, un motoveicolo, un quadriciclo a motore, un quadriciclo leggero a motore, un motoveicolo leggero, un triciclo a motore, tre autoveicoli di lavoro, tre rimorchi e tre veicoli agricoli dello stesso tipo per persona e per anno. I fabbricanti svizzeri possono richiedere ogni anno l’esonero per al massimo cinque veicoli o telai dello stesso tipo da essi prodotti.

Casi all’anno 6'000

Soppressione ipotizzabile?

SI, obsoleto. Non è più necessario richiedere l’esonero dall’approvazione del tipo per i veicoli importati per uso proprio. Soppressione dal 1.10.2005.

Intervento legislativo

Modifica dell’OATV del 10 giugno 2005

Base legale Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) art. 12 [RS 741.01]); ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) art. 4 [RS 741.511]) Istruzioni del 5.3.01 sull’esonero dall’approvazione del tipo

UFCOM Ufficio federale della comunicazione

69. Concessione di servizi fissi (FF 76.02)

Descrizione Chiunque, fornendo un servizio di telecomunicazione, esercita in modo indipendente parti importanti di impianti di telecomunicazione utilizzati per la trasmissione, deve disporre di una concessione.

Casi all’anno 10 - 20

Soppressione ipotizzabile?

SI. È previsto il passaggio dalla concessione (E) all’obbligo di notifica (O).

Intervento legislativo

Nella nuova legge sulle telecomunicazioni (che è attualmente al vaglio del Parlamento) è già prevista la trasformazione in un obbligo di notifica (art. 4 cpv. 1 progetto-LTC)

Base legale Legge sulle telecomunicazioni [RS 784.10], art. 4 cpv. 1; ordinanza sui servizi di telecomunicazione [RS 784.101.1], art. 8 - 13.

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70. Concessioni radiotelevisive (FF 76.04)

Descrizione Una concessione è rilasciata ad una emittente di radiotelevisione a diverse condizioni che rispondono in particolare a criteri di diversità culturale e di federalismo. La legge federale sulla radiotelevisione distingue tre livelli di attività: a. livello locale/regionale; b. livello nazionale e regione linguistica; c. livello internazionale.

Casi all’anno circa 20

Soppressione ipotizzabile?

Nell’ambito della nuova LRTV (entrata in vigore prevista nel 2007) l’obbligo di concessione sarà circoscritto alle emittenti radiotelevisive che adempiono un mandato di prestazione qualificato e che ne traggono dei vantaggi giuridici o finanziari. In futuro, tutte le altre emittenti saranno assoggettate soltanto a un semplice obbligo di notifica (art. 3, 48 segg. e 53 progetto LRTV).

Intervento legislativo

Revisione in corso della legge sulle telecomunicazioni

Base legale Legge sulla radiotelevisione, RS [784.40]

71. Approvazione di mezzi di diffusione (FF 76.06)

Descrizione Secondo la legge, l’emittenza di programmi radiotelevisivi riguarda tanto la produzione dei programmi quanto la trasmissione tecnica. La messa in servizio di nuovi mezzi di trasmissione, rispettivamente la modifica di impianti esistenti, necessita dunque di un’autorizzazione da parte dell’autorità di concessione rispettivamente del DATEC. L’approvazione dei mezzi di diffusione fa parte della concessione (allegato tecnico).

Casi all’anno 30

Soppressione ipotizzabile?

Semplificazione. La procedura sarà snellita e semplificata nel quadro della revisione della nuova legge sulla radiotelevisione. In futuro, le vere e proprie approvazioni saranno mantenute soltanto per la diffusione terrestre (vale a dire per l’uso di beni limitati).

Intervento legislativo

Revisione in corso della legge sulle telecomunicazioni

Base legale LF sulla radiotelevisione (LRTV) art. 12, 20a; art. 1 cpv. 2 ordinanza sulla radiotelevisione [RS 784.401]); art. 61 segg. progetto LRTV

72. Autorizzazione per prove tecniche (FF 76.11)

Descrizione Prove tecniche effettuate allacciando un impianto terminale di telecomunicazione collegato per filo alla rete di un fornitore di servizi di telecomunicazione. Autorizzazione necessaria per quegli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo che non sono ancora stati sottoposti a una procedura di

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valutazione della conformità. L’UFCOM rilascia l’autorizzazione su consenso del fornitore di servizi di telecomunicazione. La durata della prova è limitata a un massimo di 18 mesi. Gli impianti devono essere disinseriti allo scadere dell’autorizzazione.

Casi all’anno 1 a 2

Soppressione ipotizzabile?

SI. Con l’introduzione della direttiva 99/5/CE (R&TTE) la responsabilità è passata essenzialmente al fabbricante e al fornitore di servizi di telecomunicazione. Le eventuali interferenze devono essere annunciate all’UFCOM che si occuperà di eliminarle.

Intervento legislativo

La soppressione dell’autorizzazione è prevista per la prossima revisione dell’ordinanza del 14 giugno 2002 sugli impianti di telecomunicazione (OIT).

Base legale Legge sulle telecomunicazioni RS [784.10], art. 22 segg.; ordinanza sugli impianti di telecomunicazione, art. 19 (RS 784.101.2)

UFAFP Ufficio federale dell’ambiente

73. Obbligo di notifica dell’acquisto di combustibili di qualità B (FC 77.02)

Casi all’anno 0

Soppressione ipotizzabile?

SI, obsoleto

Intervento legislativo

Modifica dell’ordinanza

Base legale OIAt [art. 23]

74. Autorizzazione all’eliminazione delle acque di scarico non inquinate mediante immissione in un’acqua superficiale (FC 77.20)

Casi all’anno centinaia

Soppressione ipotizzabile?

SI. Possibilità di passare dall’autorizzazione all’obbligo di notifica, se il piano è a posto (perché la qualità dei piani di eliminazione delle acque di scarico dei Comuni è molto migliorata in questi ultimi anni).

Intervento legislativo

Messaggio collettivo 2006

Base legale LPAc [art. 7], cpv. 2, OPac [art. 6]

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75. Autorizzazione per la costruzione e la modificazione di impianti contenenti liquidi inquinanti (FC 77.23)

Casi all’anno centinaia

Soppressione ipotizzabile?

Si, possibilità di passare dall’autorizzazione all’obbligo di notifica. L’obbligo di effettuare dei tagli sul personale nell’ambito del Programma di sgravio 03 ha costretto l’ufficio a sopprimere determinati compiti, tra cui questo, anche perché le condizioni di sicurezza relative ai liquidi inquinanti sono nettamente migliorate negli ultimi 10 anni.

Intervento legislativo

Misura in corso

Base legale LPAc [art. 22] cpv. 2, Oliq [art. 10]

76. Autorizzazione per imprese per la revisione di impianti contenenti liquidi inquinanti (FC 77.24)

Casi all’anno alcuni

Soppressione ipotizzabile?

SI, obsoleto e inefficace per l’identificazione dei frodatori (come per 77.23, misura decisa nell’ambito del Programma di sgravio 03)

Intervento legislativo

Misura in corso

Base legale LPAc [art. 23], Oliq [art. 17]

77. Obblighi di annuncio concernente i fanghi di depurazione (FC 77.32)

Casi all’anno centinaia

Soppressione ipotizzabile?

SI, Modifica della prassi dal 2008 (fanghi di depurazione destinati all’incenerimento e non più all’agricoltura)

Intervento legislativo

Modifica prevista per il 2008.

Base legale OPAc [art. 20]

78. Obbligo d’annuncio per imprese che trasportano rifiuti speciali o che organizzano lo smaltimento di rifiuti speciali (FC 77.53)

Casi all’anno ?

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Soppressione ipotizzabile?

SI, nella prassi non viene osservato.

Intervento legislativo

Messaggio collettivo 2006

Base legale LPAmb [art. 30f] cpv. 4

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4.3 Semplificazione delle regolamentazioni di competenza del Dipartimento federale dell’economia Contesto Nel mese di febbraio 2005 il Consiglio federale ha deciso che nell’annunciato rapporto sulla regolamentazione delle attività economiche66 sarebbe stata proposta una riduzione del 20 per cento del numero delle procedure di autorizzazione federali (cfr. capitolo 4.2). Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) ha colto l’occasione e deciso addirittura di estendere lo sforzo di semplificazione anche alle altre regolamentazioni di sua competenza. Questo nuovo progetto di semplificazione della normativa, che descriveremo nel presente capitolo, non si limita dunque alle sole autorizzazioni ma riguarda invece l'insieme delle regolamentazioni di cui si occupa il DFE. L’iniziativa promossa dal DFE dovrebbe avere valore di esempio e potrebbe suscitare degli emuli in altri Dipartimenti della Confederazione, o anche tra i Cantoni o i Comuni. Difatti, la regolamentazione deve rimanere un organismo vivo: se in pratica è inevitabile che si debbano aggiungere costantemente nuove regolamentazioni alla costruzione esistente per risolvere questo o quel problema o per seguire l'evoluzione del diritto internazionale, di tanto in tanto è pure necessario rimettere in discussione la normativa esistente. Questa esigenza può essere soddisfatta ricorrendo a clausole di "sunsetting" (legislazioni limitate nel tempo o che contemplano una clausola di rivalutazione), oppure realizzando progetti di semplificazione come il presente. Il presente capitolo si apre con una rassegna delle possibilità teoriche di semplificare le regolamentazioni e di migliorarne l’applicazione; più avanti, presenteremo una trentina di provvedimenti volti a semplificare le regolamentazioni del DFE, a loro volta classificate in funzione degli uffici federali responsabili.

Possibilità di semplificazione La semplificazione può seguire diverse strade; nel contesto del presente rapporto è intesa in senso lato: non solo come miglioramento delle regolamentazioni in quanto tali (leggi, ordinanze, regolamenti), ma anche della loro applicazione pratica a livello delle imprese (controlli, formulari ecc.). Essa può assumere una delle forme seguenti:

• soppressione di regolamentazioni economiche • riduzione della densità normativa • miglioramento dei controlli, dei formulari o degli obblighi statistici • soppressione di normative divenute superflue.

Soppressione di regolamentazioni economiche

Le regolamentazioni economiche sono caratterizzate dall’uno o l’altro degli elementi seguenti:

• barriere all’entrata o all’uscita di un mercato (es.: divieto, monopolio statale, cartello, patenti, concessioni, licenze per l’esercizio di una professione),

66 Si tratta del presente rapporto. Cfr. decisione del Consiglio federale del 2 febbraio 2005 („rapporto sulle procedure federali d’autorizzazione per le attività economiche").

89

• fissazione dei prezzi ad opera dello Stato (es.: sussidi, tasso di redditività imposto dalla legge, prezzi amministrati, dazi, tasse) oppure

• fissazione di quantitativi da parte dello Stato (es.: contingentamenti). Tradizionalmente, lo Stato tendeva a sorvegliare e controllare le attività delle imprese per mezzo di regolamentazioni economiche67. Oggi questa concezione tradizionale viene rimessa in discussione. Le barriere all’entrata di un mercato o la fissazione di prezzi o quantitativi da parte dello Stato rappresentano spesso un intervento sproporzionato, il cui costo economico non è più coperto dall’obiettivo perseguito. Gli ostacoli eretti per sbarrare l’accesso al mercato di nuovi attori pesano sul dinamismo degli operatori economici senza creare alcun valore per la società. Allo stesso modo, la fissazione di prezzi e quantitativi da parte dello Stato non è uno strumento efficace in un mercato caratterizzato da una rapida evoluzione.

Viene ad aggiungersi anche il fatto che la regolamentazione dell’economia può generare attività di "rent seeking" (ricerca di posizioni di rendita: gruppi d’interesse), attività che con altri tipi di regolamentazione si svilupperebbero meno facilmente. Per queste ragioni, se occorre controllare i rischi per la salute, la sicurezza o l’ambiente ricorrendo alla regolamentazione, è meglio che non si tratti di regolamentazioni economiche. Oggi come oggi, numerose regolamentazioni economiche potrebbero essere soppresse.

Riduzione della densità normativa

Gli interventi statali comportano dei costi per le imprese, segnatamente per le PMI, e ne riducono il margine di manovra. Un lavoro di ricerca ha permesso di classificare i vari interventi e di attribuire loro un certo valore68. Un divieto o un’autorizzazione, ad esempio, rappresenta un intervento più incisivo di un obbligo di notifica, il quale a sua volta è più invasivo di quanto non lo sia un obbligo di informazione sulla qualità. Quanto detto si rispecchia nella tabella seguente, nella quale sono indicati i valori che si possono associare ai vari tipi di intervento.

67 Per contrapposizione con le regolamentazioni sociali, emanate per controllare i rischi per la salute, la sicurezza o l’ambiente senza però intervenire direttamente sui meccanismi del mercato. 68 V. Ledergerber et al., Regelungsdichte nach Branchen, seco, Strukturberichterstattung, 1998.

90

Ponderazione dei vari tipi di regolamentazione 1 Informationsvorschriften Obligations d'informer Obblighi di informazione Preis- oder Mengenangaben Indications de prix ou quantités Indicazioni su prezzi o quantità 1 Qualitätsangaben Indications de qualité Indicazioni sulla qualità 1 Handlingangaben Indications sur l'utilisation Indicazioni sull’impiego 2 Qualitäts- und Handlingangaben Indications de qualité et utilisation Indicazioni su qualità e impiego 2 Preis und Qualitätsangaben Indications de prix et qualité Indicazioni su prezzi e qualità 2

Preis, Qualität-und Handlingangaben Indications de prix, qualité et utilisation Indicazioni su prezzi, qualità e

impiego 3 Informationspflicht Obligation d'informer Obbligo di informare 5 2 Qualitative Standards Normes qualitatives Norme qualitative

Haftungs- und Entschädigungspflicht Responsabilité et dédommagement Responsabilità e obbligo di

risarcimento 5 Qualitative Zielformulierung Objectif qualitatif Obiettivo qualitativo 6 Berichtswesen Obligation d'annonce Obbligo di rendiconto 7

Konkret. In Richtlinien Concrétisation dans des directives Concretizzazione per mezzo di

direttive 8 3 Quantitative Standards Normes quantitatives Normes quantitatives Gebühren Taxes Tasse 5 Subventionen Subventions Sussidi 5 Strafbestimmungen Dispositions pénales Disposizioni penali 5 Quantitative Vorgaben Normes quantitatives Prescrizioni quantitative 8 Komplexe tech. Spezificationen Spécifications techniques complexes Specifiche tecniche complesse 10 Verbote Interdictions Divieti 12 4 Bewilligungen Autorisations Autorizzazioni

Befristete Bewilligung Autorisations limitées dans le temps Autorizzazioni temporanee 10 Unbefristete Bewilligung Autorisations illimitées Autorizzazioni illimitate 12 Fähigkeitszeugnisse, Berufe Certificats de capacité, professions Certificati di capacità, professioni 12 5 Vollzug/Konkretisierung durch die Kantone

Exécution/concrétisation par les cantons Attuazione/concretizzazione da parte dei Cantoni

Informationsvorschriften Obligations d'informer Obblighi di informazione 3 Qualitative Standards Normes qualitatives Norme sulla qualità 6 Quantitative Standards Normes quantitatives Norme sulla quantità 8 Bewilligungen Autorisations Autorizzazioni 12 Volendo ridurre la densità normativa, si propenderà per un intervento associato a un valore piuttosto basso (es.: obbligo di informare in luogo e vece di una norma sulla quantità). Naturalmente, si può anche rinunciare a questo o quell’intervento se non è più attuale o se comporta un costo sproporzionato per le imprese. Anche l’armonizzazione delle norme cantonali e comunali può contribuire a ridurre la densità normativa.

Miglioramento dei controlli

Le imprese sono sottoposte a molteplici controlli da parte di varie autorità (fisco, assicurazioni sociali, igiene alimentare, ambiente ecc.). Tali controlli comportano un costo per lo Stato, ma anche per le imprese. Nel 2002 è stato effettuato un test PMI per valutare se i controlli potevano essere migliorati69, e in particolare:

• migliorando l’armonizzazione dei controlli effettuati dalle varie autorità • migliorando l’equilibrio tra costi e benefici dei controlli.

69 V. La Vie économique 3-2004, pag. 54-58.

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In generale, ci si deve sforzare di tener meglio conto delle necessità delle imprese, di evitare di interferire eccessivamente nei loro processi di produzione e di ridurre il tempo che occorre loro per occuparsi dei controlli.

Miglioramento dei formulari

I rapporti tra le imprese e lo Stato si basano spesso sull’impiego di formulari (notifiche alle autorità, domande varie). Non di rado, sussiste un potenziale di miglioramento, in quanto le necessità evolvono e la situazione che esisteva al momento dell’entrata in vigore di un formulario non corrisponde necessariamente a quella odierna. Si può dunque procedere a una verifica che tocchi i punti seguenti:

• i formulari sono tutti disponibili in internet? si possono compilare online? la maggior parte delle imprese utilizza le funzioni elettroniche a disposizione?

• le informazioni richieste sono tutte indispensabili e l’Amministrazione le utilizza effettivamente? si può semplificare qualche formulario?

• le imprese devono fornire le stesse informazioni a diverse autorità? si possono eliminare i doppioni? si possono coordinare meglio determinati formulari?

• quali passi deve compiere l’impresa per raccogliere le informazioni richieste? l’onere amministrativo che i formulari impongono alle imprese è giustificato? è possibile ridurlo?

Le osservazioni testè formulate valgono anche per gli obblighi statistici che lo Stato prevede per le imprese. Per quanto concerne questo tipo di obblighi, l'onere amministrativo può essere ridotto semplicemente diminuendo la frequenza dei rilevamenti.

Soppressione delle regolamentazioni divenute superflue

La Raccolta sistematica delle leggi federali (RS) contiene migliaia di atti normativi classificati in funzione delle tematiche. Ogni legge, ordinanza o decreto federale reca una data70. Quando la data risale a un’epoca lontana, ci si deve sempre chiedere se l’atto in questione sia ancora attuale. In caso contrario, potrà senz'altro essere soppresso. Per citare un esempio, un decreto del Consiglio federale del 3 marzo 190371 dispone che "Tutti gli animali trasportati coi piroscafi del lago di Costanza devono essere riparati dal freddo e dall'umidità per mezzo di coperte". Il decreto è tuttora in vigore. Si tratta insomma di "dare una spolverata" alla legislazione. Non poche normative datano ancora di un’epoca precedente la Seconda guerra mondiale: oggi alcune di esse si possono sopprimere. In certi casi si potrà sopprimere una parte della regolamentazione (articoli di ordinanza).

70 La Raccolta sistematica è pubblicata in internet all’indirizzo http://www.admin.ch/ch/f/rs/ 71 RS 747.223.2

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Provvedimenti in singoli settori

Segretariato di Stato dell’economia (seco)

In appresso elencheremo i provvedimenti a livello del Segretariato di Stato dell'economia. Della soppressione delle riserve di crisi (abrogazione di due leggi federali) si è già detto nel capitolo sui provvedimenti in atto e quindi non ci ripeteremo in questa sede. 79. Revisione dell’ordinanza del 7 giugno 1937 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio

Descrizione del provvedimento: revisione totale dell’ordinanza volta a codificare la prassi attuale in materia di allestimento e distribuzione del FUSC e di predisporre l’ordinanza ad accogliere future opportunità (ad es. effetto vincolante dell’edizione elettronica del FUSC grazie all’impiego della firma digitale). Questa misura deve ancora essere approvata dal Consiglio federale.

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Con il progetto "FUSC-online", il Segretariato di Stato dell’economia (seco) ha tenuto conto delle necessità della classica amministrazione digitale. Basandosi su una modernissima infrastruttura informatica, ha ristrutturato i processi esterni e interni dell’Amministrazione, creando la possibilità di svolgere le intere operazioni per via elettronica (in particolare l'invio di contenuti destinati alla pubblicazione). La scelta di internet come mezzo di comunicazione (www.fusc.ch) garantisce un’ampia diffusione e la notorietà dei dati pubblicati nel FUSC, tanto presso i cittadini quanto presso i partner dell’economia e dell'Amministrazione. Base legale: CO Art. 931 ; ordinanza sul FUSC (RS 221.415) 80. Norme non preferenziali sull’origine, attestazione elettronica di certificati e attestazioni

d’origine da parte delle camere di commercio

Descrizione del provvedimento: i certificati d’origine per esportatori "abilitati" non vengono più provvisti della firma manoscritta di impiegati delle camere di commercio né da essi timbrati manualmente: tanto l’attestazione quanto la rispedizione si svolgeranno d’ora in poi per via elettronica. In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Alcune camere di commercio hanno sviluppato una procedura che consente alle ditte "abilitate" di trasmettere loro le richieste di attestazione di certificati d’origine per via elettronica. Il nuovo sistema accelera la procedura prevista per l’allestimento di certificati e attestazioni d’origine non preferenziali. Il metodo di restituzione dei documenti provvisti dell’attestazione è poco costoso e non comporta più spese di porto o di corriere. Si tratta di un nuovo provvedimento improntato alla "trade facilitation" di cui beneficiano in particolare per le PMI, che possono partecipare al sistema senza dover operare importanti investimenti. Base legale: ordinanza del 4 luglio 1984 sull’attestazione dell’origine (OAOr; RS 946.31). 81. Approvazione dei piani e permesso d’esercizio

Descrizione del provvedimento: chi intende costruire o trasformare uno stabilimento industriale deve ottenere dall'autorità cantonale l’approvazione dei piani dell'impianto. L’autorità cantonale assume il rapporto

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all'Ispettorato federale del lavoro e, per suo tramite, quello dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA). D’ora in poi, l’autorità cantonale condurrà la procedura senza rapporto dell’Ispettorato federale del lavoro. Quest’ultimo si limiterà ora a effettuare delle prove saltuarie, che in avvenire dovrebbero venire interamente a cadere.

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Semplificazione della procedura e sgravio dell’Ispettorato federale del lavoro (seco). Base legale: LL art. 7 (RS 822.11) 82. Procedura di assoggettamento per aziende industriali o parti di esse

Descrizione del provvedimento: l’autorità cantonale accerta ogni azienda o parte di azienda che soddisfa le condizioni di un’azienda industriale e ne propone all’Ufficio federale, per scritto e con motivazione, l’assoggettamento alle prescrizioni speciali sulle aziende industriali. D’ora in poi l’autorità cantonale condurrà la procedura per conto proprio.

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Semplificazione della procedura e sgravio del seco. Base legale: LL art. 5 (RS 822.11) e OL 4 art. 32 (RS 822.114) 83. Formulari per le domande di permesso concernenti la durata del lavoro (lavoro notturno e

domenicale)

Descrizione del provvedimento: le aziende (assoggettate alla LL) che intendono occupare lavoratori di notte o la domenica e che in virtù della LL devono richiedere un permesso, devono fare domanda al seco se si tratta di lavoro notturno e domenicale permanente o ricorrente, e all’autorità cantonale se si tratta di lavoro notturno e domenicale temporaneo. Per semplificare alle aziende il compito di formulare le domande di permesso, il seco ha elaborato un apposito formulario e l’ha caricato in internet. Il formulario potrebbe essere messo a disposizione anche delle autorità cantonali.

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Formulario unitario per Confederazione e Cantoni. Per i richiedenti (aziende) l’impegno in termini di tempo è alquanto ridotto. Base legale: LL art. 49 (RS 822.11) e OLL1 art. 41 (RS 822.111)

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84. Estensione delle eccezioni dall’obbligo d’autorizzazione per il commercio ambulante

Descrizione del provvedimento: estendere le eccezioni dall’obbligo d’autorizzazione previste nell’ordinanza sul commercio ambulante (art. 4) mediante estensione dei concetti di mercato, esposizione, fiera e incorporazione delle ordinazioni senza rischio per i consumatori ("bagatelle") In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? I venditori occasionali o quelli che sono già sottoposti alla sorveglianza dell’autorità non avranno bisogno di autorizzazione. Base legale: ordinanza sul commercio ambulante (RS 943.11) 85. Abrogazione del decreto del Consiglio federale del 22 maggio 1962 sulle esposizioni e

fiere

Descrizione del provvedimento: abrogazione di un decreto se risulta che le domande ivi menzionate non vengono più utilizzate. In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Semplificazione della regolamentazione grazie alla soppressione di una procedura desueta. Base legale: decreto del Consiglio federale sulle esposizioni e fiere (RS 945.1)

Ufficio federale di veterinaria (UFV)

86. Riduzione della frequenza dei controlli della qualità del latte

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? In virtù dell’ordinanza sulla qualità del latte, i servizi di ispezione e consulenza per l’economia lattiera (SICL) sono tenuti a ispezionare le aziende produttrici di latte. Ogni azienda deve essere ispezionata almeno una volta ogni due anni (il che corrisponde ogni anno all'ispezione del 50% delle aziende). Occorre esaminare se sia possibile controllare meno del 50 per cento delle aziende. Base legale: LDerr art. 40 (RS 817.0); LAgr art. 10 (RS 910.1); OQL art. 2 e 9 (RS 916.351.0); ordinanza del DFE del 13 aprile 1999 sull’assicurazione della qualità nella produzione lattiera (RS 916.351.021.1) 87. Riduzione della frequenza del prelievo di campioni nei programmi di sorveglianza delle

epizoozie

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? - Artrite/encefalite caprina (AEC). Un effettivo di capre è riconosciuto indenne da AEC qualora l’analisi sierologica ripetuta ogni anno abbia fornito un risultato negativo. Dal 2005, inoltre, nelle aziende i cui effettivi non sono ancora stati riconosciuti indenni da AEC, è effettuato soltanto un prelievo all’anno, grazie al quale la prevalenza dell’AEC nel gregge

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potrà essere stimata con una precisione del +/-0.5 per cento. Il campione riguarderà circa il 25 per cento degli effettivi caprini (l’OFE verrà opportunamente modificata). - Actinobacillosi (APP). Le aziende detentrici di animali che vendono suinetti per l’allevamento ad altre aziende detentrici di animali vengono sorvegliate mediante un prelievo di campioni all'anno alfine di accertare l’eventuale presenza di APP. Dal 2006 si rinuncerà all’analisi sierologica degli effettivi di maschi da allevamento (l’OFE verrà opportunamente modificata). Meno analisi significano meno oneri per gli allevatori. Base legale: OFE art. 201, 245a e 245c (RS 916.401) 88. Coordinamento dei controlli sul riciclaggio di rifiuti di cucina e alimentari con altri

controlli veterinari ufficiali

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Le aziende che riciclano rifiuti di cucina e alimentari e li utilizzano come foraggio vengono controllate almeno ogni due anni. Se si tratta di aziende sottoposte al prelievo di campioni per i controlli veterinari ufficiali, i due controlli possono essere eseguiti congiuntamente. Base legale: LFE art. 57 cpv. 3 (RS 916.40); OFE art. 45 (RS 926.401); OMVet art. 30 cpv. 1 e art. 31 (RS 812.212.27); ordinanza del 18 agosto 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA) art. 8 cpv. 2 (RS 916.404) 89. Miglior coordinamento dei controlli veterinari ufficiali nelle aziende detentrici di animali

con i controlli previsti dall’ordinanza sulla qualità del latte (OQL)

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? I controlli veterinari ufficiali effettuati in virtù di diverse disposizioni possono essere coordinati in modo migliore con i controlli della qualità del latte, affidandone in modo conseguente l’attuazione ai Cantoni. Si potrebbero controllare simultaneamente vari ambiti, riducendo il tempo occorrente. Con la revisione dell’OQL e l’introduzione del pacchetto in materia di igiene, il SICL è destinato a scomparire, in quanto non fungerà più da organo di esecuzione. Le disposizioni giuridiche dell’ordinanza del DFE del 13 aprile 1999 sull'assicurazione della qualità nella produzione lattiera (RS 916.351.021.1) verranno riprese nell’ordinanza concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL) e rimarranno nella legislazione agraria. L’attuazione verrà delegata ai Cantoni in modo conseguente. Secondo l’articolo 40 LDerr, il veterinario cantonale dirige il controllo dell’allevamento degli animali. È quindi prevista una più stretta associazione tra controlli SICL e controlli veterinari ufficiali. Base legale: LFE art. 57 cpv. 3 (RS 916.40); LDerr art. 40 (RS 817.0); LAgr art. 10 (RS 910.1); OMVet art. 30 cpv. 1 e art. 31 (RS 812.212.27); ordinanza del 18 agosto 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA) art. 8 cpv. 2 (RS 916.404); OQL art. 2 e 9 (RS 916.351.0); ordinanza del DFE del 13 aprile 1999 concernente l’assicurazione della qualità nella produzione lattiera (RS 916.351.021.1)

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Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)

90. Abrogazione dell’ordinanza sul programma dei corsi di formazione e sull’esame di maestra/maestro di tirocinio in economia domestica

Descrizione del provvedimento: la formazione dei responsabili della formazione professionale si svolge conformemente alle disposizioni della nuova legge sulla formazione professionale e delle relative disposizioni d'esecuzione (capitolo 6 LFPr). Pertanto, l’ordinanza sul programma dei corsi di formazione e sull’esame di maestra/maestro di tirocinio in economia domestica può essere abrogata. Base legale: vLFPr art. 11 cpv. 2 (RS 412.10); ordinanza sul programma dei corsi di formazione e sull’esame di maestra/maestro di tirocinio in economia domestica (RS 915.21)

Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG)

Nel contesto della politica agricola 2011, l’UFAG attua i seguenti provvedimenti:

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91. Controlli vitivinicoli (n° 63.27)

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Nel contesto della PA 2011, è prevista la riunione dei due controlli vitivinicoli, ossia del controllo della vendemmia e di quello del commercio dei vini. Si tratta di ridurre le esigenze amministrative e i costi garantendo comunque il rispetto dei regolamenti sia ai produttori e ai consumatori sia ai nostri partner esteri (impegni assunti nel contesto degli accordi bilaterali). Per il controllo della vendemmia è prevista l’introduzione di un sistema di autocontrollo (che alcuni Cantoni hanno già introdotto senza apparenti difficoltà), mentre per il commercio dei vini occorrerà ancora tenere un registro di cantina in cui riportare transazioni e trattamenti. Il controllo sarà affidato a un organismo unico certificato, che procederà per sondaggio sulla base di un’analisi del rischio. Autocontrollo della vendemmia: ogni imbottigliatore che trasforma uve dovrà pesare le uve e misurarne il tenore zuccherino, onde consentire il rispetto della classificazione prevista nelle categorie DOC, vino tipico e vino da tavola. Rispetto a quanto previsto da alcuni sistemi attualmente in uso, l'imbottigliatore potrà trasformare il proprio vino senza dover attendere l’arrivo di un controllore ufficiale alle dipendenze del Cantone. Controllo del commercio dei vini: chiunque commercia vini deve tenere una contabilità di cantina. A differenza del sistema attuale, che prevede il controllo sistematico di tutti i "commercianti" a intervalli di 18-24 mesi, il nuovo controllo verrà effettuato in base a sondaggi (tra il 10 e il 20%) fondati su un’analisi del rischio. Un’azienda a basso rischio (poche varietà di vini) e i cui documenti all'ultimo controllo sono risultati a posto sarà controllata meno frequentemente di un'azienda a rischio elevato (grande varietà di prodotti diversi e di diversa origine) i cui documenti ad esempio presentavano delle lacune. Beneficiari: situazione win-win. Il nuovo sistema dovrebbe risultare vantaggioso sia per lo Stato sia per le aziende, vista la diminuzione dei controlli (sondaggio diminuzione dei costi) e la semplificazione dei compiti amministrativi (dichiarazione della vendemmia e delle scorte in cantina su un unico formulario, diminuzione dei controlli presenza ridotta). Quanto al finanziamento, è previsto un finanziamento parziale da parte dello Stato e l'addebitamento dei costi alle aziende che dimostrano un comportamento riprovevole. Base legale: legge sull’agricoltura, per ora art. 65 e 67 (RS 910.1) 92. Semplificazione della prova del rispetto delle esigenze ecologiche nonostante il

mantenimento della prestazione ecologica

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Nel contesto della politica agricola 2011, il DFE propone diverse semplificazioni nell'ambito della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER). I provvedimenti proposti riguardano gli aspetti seguenti: - semplificazione concernente il bilancio delle sostanze nutritive, consistente nell’esonero delle aziende di allevamento estensivo dall’esecuzione del bilancio; - semplificazione delle prescrizioni sull’avvicendamento delle colture (sulle rotazioni colturali) grazie alla definizione di pause di coltivazione minime tra due colture identiche in luogo e vece delle quote massime delle colture principali; - semplificazione delle prescrizioni in materia di protezione dei vegetali (prescrizioni fitosanitarie): soppressione delle esigenze relative agli erbicidi in pre-emergenza e alla selezione dei prodotti nella PER; potenziamento della protezione delle acque mediante mantenimento di strisce verdi lungo i corsi d’acqua a cielo aperto, le strade e i sentieri con canalizzazione.

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La PER è un presupposto di base per l’ottenimento dei pagamenti diretti. La produzione di questa prova e i controlli saltuari comportano un onere, specialmente per le aziende agricole, ma anche per i Cantoni incaricati dell’esecuzione e per la Confederazione. Le semplificazioni proposte comportano una riduzione dell’onere per tutti gli interessati, aziende e autorità cantonali e federali, pur mantenendo la prestazione ecologica. Base legale: Cost. fed. art. 104 (RS 101); LAgr art. 70 cpv. 2 (RS 910.1); OPD art. 5-16 e allegato (RS 910.13) 93. Coordinamento dei controlli nelle aziende agricole

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Nel contesto della politica agricola 2011, il DFE propone di introdurre nella LAgr un articolo che consenta alla Confederazione di coordinare le attività di controllo esercitate nelle aziende agricole dalla Confederazione, dai Cantoni e, nel limite del possibile, anche da organizzazioni private. La raccolta dei dati occorrenti deve essere coordinata e i dati raccolti devono essere messi a disposizione di tutti gli interessati. Conseguenze: - si potranno eliminare i controlli multipli effettuati negli stessi settori, ma anche colmare le lacune riscontrate nell’esecuzione; - dopo un periodo introduttivo, l’onere per la Confederazione, i Cantoni, i privati titolari di label e le aziende agricole si ridurrà rispetto a oggi. Attualmente, l’articolo 181 LAgr stabilisce già che se l’attività di controllo riguarda nello stesso tempo anche l’esecuzione di altre leggi federali, gli organi d’esecuzione della LAgr la esercitano congiuntamente e in coordinazione con gli organi di controllo competenti. Ora si tratta di affidare esplicitamente la responsabilità del coordinamento alla Confederazione. Base legale: LAgr art. 181 cpv. 1 (RS 910.1)

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94. Controllo autonomo e controllo esterno sulla base di una classificazione (rating)

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Nel contesto della politica agricola 2011 il DFE propone di sottoporre le aziende all'obbligo di elaborare e applicare un concetto di controllo autonomo. Il controllo esterno valuta il controllo autonomo e, in base alla valutazione della conformità e di altri criteri, classifica le aziende in diverse classi di rischio (rating), che determinano la frequenza dei successivi controlli esterni. Le aziende che evidenziano un rischio minimo, ossia che hanno ottenuto un buon rating, saranno sottoposte al controllo esterno almeno ogni cinque anni, mentre le aziende che hanno ottenuto una classificazione negativa saranno controllate più spesso. Conseguenze: - promozione dell’aspetto qualitativo e della responsabilità dei diretti interessati; - migliore accettazione dei controlli; - riduzione del numero di aziende da controllare e degli oneri connessi a questi controlli per l’Amministrazione e le aziende agricole. Secondo l’articolo 66 capoverso 4 lettera a dell’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD), si devono effettuare controlli in tutte le aziende agricole che richiedono per la prima volta i contributi corrispondenti, in tutte le aziende nelle quali sono state riscontrate delle irregolarità nel corso dei controlli dell’anno precedente e in almeno il 30 per cento delle rimanenti aziende scelte a caso. Base legale: OPD art. 66 cpv. 4 lett. a (RS 910.13) 95. Controllo della PER e dei programmi etologici da parte di servizi accreditati

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Nell'ambito della politica agricola 2001 è prevista l'introduzione della seguente norma: soltanto l’attestazione di un servizio di ispezione accreditato secondo la OAccD per il campo d’applicazione corrispondente da parte del Servizio di accreditamento svizzero (SAS), secondo la norma ISO/IEC 17020, è considerata come prova della conformità della PER e dei programmi etologici SSRA e URA. Conseguenze: - coordinamento garantito con le label private, riconoscimento dei controlli quale base per

la label; - aumento della credibilità dei controlli. Per quanto riguarda la PER, l’attestazione di un servizio di ispezione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17020 da parte dell’Ufficio federale di metrologia e di accreditamento costituisce la prova dell’adempimento. Per quanto attiene ai programmi SSRA e URA, anche servizi non accreditati possono effettuare controlli. Analogamente alla PER, i due programmi ecologici costituiscono la base di numerose label private. Base legale: OPD art. 59 (RS 910.13) 96. Riduzione dei pagamenti diretti secondo il quadro stabilito dalla Confederazione

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Talvolta le direttive concernenti la riduzione dei pagamenti diretti vengono applicate in maniera diversa da un Cantone all’altro, provocando una disparità di trattamento fra gli agricoltori che commettono un’analoga infrazione o presentano un'analoga lacuna. Inoltre, il

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disciplinamento attuale è di per sé vincolante soltanto per le autorità amministrative e non per le istanze giudiziarie indipendenti. Per questa ragione occorre che le riduzioni siano stabilite dalla Confederazione nel quadro della politica agricola 2011 e che abbiano un carattere vincolante. Conseguenze: - istruzioni vincolanti anche per le istanze giudiziarie; - miglioramento della parità di trattamento degli agricoltori. Conformemente all’articolo 178 della legge sull’agricoltura, l’esecuzione dei pagamenti diretti spetta ai Cantoni, per quanto non incomba alla Confederazione. Nel settore dei pagamenti diretti, i Cantoni eseguono le disposizioni del diritto federale determinante. Dal momento che i Cantoni devono garantire l’esecuzione dei pagamenti diretti, in occasione dell’applicazione della politica agricola 2002 il Consiglio federale ha deciso di accordare loro anche la piena responsabilità in questo ambito, compresa la competenza di fissare i dettagli delle sanzioni previste. Nelle rispettive direttive (modificate nel gennaio 2005), i direttori cantonali dell’agricoltura hanno definito le condizioni per la riduzione dei pagamenti diretti. Base legale: LAgr art. 170, riduzione e diniego di contributi (RS 910.1) OPD art. 70 (RS 910.13) 97. Semplificazione della raccolta e della gestione dei dati

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Nell’ambito della politica agricola 2011 si prevede di ridurre l’onere amministrativo per gli agricoltori mettendo reciprocamente a disposizione degli interessati i dati disponibili nel settore dei pagamenti diretti e quelli della banca dati sul traffico di animali (BDTA), ed evitando così i doppi rilevamenti. Questo significa per esempio che la BDTA SA si procura presso il SIPA i dati concernenti l’azienda e il gestore e fornisce di rimando, a partire dai dati esistenti sui bovini, le cifre relative agli effettivi di animali secondo la modalità definita, alfine di permettere il calcolo dei pagamenti diretti. Per questo è essenziale poter disporre di un registro delle aziende uniforme, che possa essere utilizzato sia dalla BDTA SA sia dal SIPA. Nessun doppio rilevamento dei dati genealogici e sugli animali. Oggi come oggi, per garantire l'esecuzione dei pagamenti diretti, i Cantoni rilevano dati sui gestori, sulle aziende agricole, sulle superfici gestite e sugli animali detenuti. È determinante il giorno di riferimento. I dati raccolti sono trasmessi alla Confederazione e gestiti con il sistema SIPA72. Parallelamente a ciò, in virtù della legislazione sulle epizoozie, i Cantoni devono annunciare alla banca dati sul traffico di animali tutti i detentori di animali a unghia fessa (non soltanto le aziende agricole, ma anche i macelli, le aziende d’estivazione, i mercati di bestiame ecc.). Per quanto riguarda i bovini, il controllo del traffico degli animali esige inoltre che i detentori di animali annuncino di volta in volta alla banca dati gli arrivi (nascite comprese) e le partenze di animali. Base legale: LAgr art. 185 (RS 910.1)

72 Sistema d’informazione di politica agricola, banca dati dell’UFAG per la gestione dei pagamenti diretti

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98. Contributo unico per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Nel quadro della politica agricola 2011 il DFE propone di unificare i contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo (contributi UBGFG). Contributo UBGFG anche per le vacche da latte: la riduzione del sostegno concesso al mercato lattiero rende superflua la deduzione per il latte commercializzato. In futuro, quindi, per le vacche da latte dovrà essere versato lo stesso contributo UBGFG concesso per gli altri animali che consumano foraggio grezzo (medesima aliquota). Oggi esistono due categorie di contributi: i bovini, gli animali di specie equina, i bisonti, le capre lattifere e le pecore lattifere danno diritto a un’aliquota di contributo più elevata rispetto alle altre capre e pecore, ai cervi, ai lama e agli alpaca. In avvenire si prevede di applicare le stesse aliquote a tutti gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo. Conseguenze: - per la gestione dei pagamenti diretti non saranno più necessari dati sul latte

commercializzato; - la diversificazione dei contributi viene a cadere. I contributi UBGFG vengono accordati per promuovere e salvaguardare la competitività della produzione di latte e di carne basata su foraggi grezzi nonché un'utilizzazione globale delle superfici agricole. Base legale: LAgr art. 73 (RS 910.1); OPD art. 31 e 32 (RS 910.13) 99. Aumento dell’efficienza nell’ambito della compensazione ecologica

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Nel quadro della politica agricola 2011 il DFE propone di adottare provvedimenti atti a semplificare la compensazione ecologica e a incrementarne l'efficienza. A tal fine, l’elenco degli elementi computabili nella PER deve essere accorciato. Elementi meno diffusi come fasce di colture estensive in campicoltura, siepi senza margine erboso, sentieri e alberi isolati vengono stralciati. I contributi per prati sfruttati in modo poco intensivo, che hanno un’utilità ecologica limitata, vengono soppressi. Il numero dei diversi elementi ecologici viene ridotta, il che semplifica i controlli. Per avere diritto ai pagamenti diretti, un’azienda agricola deve destinare il 7 per cento (risp. il 3,5% se si tratta di colture speciali) della propria superficie agricola utile a superfici di compensazione ecologica. Oggi può scegliere tra 16 diversi tipi di elementi ecologici. Base legale: OPD art. 40 e allegato (RS 310.13) 100. Semplificazione della procedura relativa ai miglioramenti strutturali

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Nel contesto della politica agricola 2011, si prevede di limitare l'obbligo di pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale secondo gli articoli 12/12a LPN e 97 LAgr ai soli progetti che necessitano di un’autorizzazione o di una concessione di diritto federale o cantonale. Questo perché soltanto questi progetti possono avere un influsso sulla natura e l’ambiente. Non sono soggetti ad autorizzazione, in caso di miglioramenti strutturali, ad esempio il ripristino periodico o il rinnovo di impianti tecnici a fini agricoli, la sostituzione di una pompa o

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l’installazione di un telecomando in un acquedotto, lavori tecnici eccetera. L’adeguamento dell’obbligo di pubblicazione contribuisce a semplificare le procedure amministrative.

Una semplificazione nel controlling dei provvedimenti finanziati riguarda il rimborso in caso di alienazione con utile di aziende o parti di aziende. Un rimborso può essere reclamato soltanto se l’intera azienda o la parte di azienda sovvenzionata viene alienata con conseguimento di un utile. Pertanto, si rende necessario un adeguamento dell’articolo 91 capoverso 1 LAgr. L’obbligo di pubblicazione previsto per i Cantoni viene a cadere per i progetti che non sono suscettibili di influire sulla natura e l'ambiente. Nel quadro della PA 2002, l’attuazione delle procedure è stata semplificata in larga misura e delegata ai Cantoni. La procedura di corapporto all’interno della Confederazione, tuttavia, è tuttora lunga e complicata, e costituisce un doppione rispetto alle procedure cantonali. Base legale: LAgr art. 97 (RS 910.1); LPN art. 12 e 12a (RS 451); ordinanza sui miglioramenti strutturali (RS 913.1) 101. Assegnazione del contingente doganale per la verdura, la frutta e i prodotti della

floricoltura (n° 63.13).

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? La ripartizione dei contingenti doganali n° 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 104 e 105 rappresenta una regolamentazione economica di vitale importanza per la produzione agricola del settore.

Nel pacchetto agricolo giugno 2005 il Consiglio federale propone di attribuire il contingente doganale (CD) n° 21 (prodotti di frutta) in una volta sola e non in due e di abrogare le disposizioni dell’OIEVFF sul CD n°104 (piantimi di alberi da frutta). L’attribuzione del CD n° 21 in una volta sola semplifica la procedura d’importazione. L’attribuzione delle quote del CD per i piantimi di alberi da frutta in base all’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali sopprime gran parte della procedura amministrativa che precedeva l’importazione. Riduce però la possibilità per l’importatore di prevedere l’aliquota di dazio che sarà applicata al momento dell’importazione. Tuttavia, questo svantaggio è attenuato dalle due riduzioni autonome previste per le normali aliquote di dazio (RU 2002 2506 e 2003 5397), che renderanno economicamente sopportabile l’importazione alle aliquote normali. Lo sgravio favorisce soprattutto gli importatori. PA 2011, il rapporto sulla politica agricola posto in consultazione nel mese di settembre 2005, prevede una semplificazione dell’assegnazione dei CD 13 e 16 (messa all’asta dell’intero CD o di parte di esso), 15, 17, 18 e 19 (fusione e soppressione di alcune autorizzazioni). Le modifiche proposte, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2008, semplificano i compiti amministrativi degli importatori, ad esempio sopprimendo la necessità di notificare gli acquisti di prodotti indigeni per poter beneficiare di quote di CD. L’assegnazione dei CD secondo la procedura di messa all’asta riduce la formazione di rendite di contingente. Base legale: LAgr art. 22 (RS 916.130); ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (OIAgr; RS 916.01), ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10).

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102. Soppressione dei contributi all’esportazione per i prodotti di frutta

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? La Confederazione può versare contributi all’esportazione per i prodotti menzionati nell’ordinanza sulla frutta e la verdura (RS 916.131.11). Questi contributi rappresentano una regolamentazione economica importante per la produzione e la trasformazione della frutta. D’altro canto, il provvedimento contribuisce al mantenimento di alberi da frutta ad alto fusto, elementi di riconosciuta importanza per la diversificazione del paesaggio e la biodiversità. PA 2011, il rapporto sulla politica agricola che andrà in consultazione nel mese di settembre 2005, prevede la soppressione dei suddetti contributi. Questi saranno versati fino al 31 dicembre 2009. Il rapporto PA 2011 pronostica un’accelerazione della ristrutturazione delle aziende agricole e delle aziende di trasformazione. Con il progredire della ristrutturazione del settore, le attività degli attori diverranno man mano più dinamiche e la loro capacità di affrontare una maggior apertura del mercato ne uscirà rafforzata. Base legale: ordinanza sulla frutta e la verdura (RS 916.131.11). 103. Assegnazione del contingente doganale degli animali della specie equina

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Nel contesto della politica agricola 2011 (rapporto sulla procedura di consultazione) il DFE propone di aggiudicare le quote del contingente doganale in base all'ordine di entrata delle domande di sdoganamento alla frontiera (procedura dei contingenti a dogana). Il nuovo metodo di ripartizione dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2007. Il nuovo sistema dovrebbe indurre un'importante riduzione dell'onere tanto all'interno dell'Amministrazione federale quanto per i privati e per le ditte. La "procedura dei contingenti a dogana" rappresenta un sistema di ripartizione dei contingenti doganali ammesso dalla legge sull'agricoltura, il quale attualmente viene già applicato con successo ad esempio nel settore dell’importazione di uova e di vini. Base legale: legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr) art. 22 cpv. 2 (RS 910.1) 104. Legge sul diritto fondiario rurale: soppressione del limite di prezzo

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Nell’ambito della consultazione relativa alla PA 2011 viene proposta l’abrogazione della disposizione che prevede il rifiuto dell'autorizzazione per l'acquisto quando è stato pattuito un prezzo esorbitante. La soppressione di detta norma dovrebbe agevolare l’evoluzione strutturale del settore agricolo e ridurre l'onere amministrativo per i Cantoni, che non dovranno più effettuare i relativi controlli. Diminuiranno anche i vincoli per venditori e acquirenti di terreni agricoli. Base legale: legge federale sul diritto fondiario rurale ([LDFR]; RS 211.412.11)

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105. Legge sul diritto fondiario rurale: soppressione del limite dell’aggravio

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Nell’ambito della consultazione relativa alla PA 2011 è prevista la soppressione del limite dell'aggravio da pegno immobiliare, che era stato introdotto onde prevenire l’indebitamento eccessivo. La prevista soppressione responsabilizzerà gli agricoltori e conferisce loro una maggior competenza decisionale in materia di investimenti e di finanziamento. La concessione di crediti ne risulterà semplificata, tanto per gli agricoltori quanto per gli istituti di credito. Base legale: legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR) art. 73 segg. (RS 211.412.11) 106. Legge sull’affitto agricolo: soppressione del limite previsto per il fitto

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Nell’ambito della consultazione relativa alla PA 2011 è prevista la soppressione della procedura relativa alle opposizioni che le autorità designate dai Cantoni potevano interporre contro i fitti per fondi agricoli abusivi. Parallelamente, converrà abrogare anche le norme relative al fitto lecito dei fondi agricoli. Di conseguenza, le parti potranno concordare liberamente il fitto, ma l’affittuario potrà sempre contestarlo se fosse abusivo. Per le aziende agricole è invece previsto il mantenimento della misura. La prevista soppressione responsabilizzerà gli agricoltori e conferirà loro una maggior competenza decisionale per quanto riguarda il fitto. Grazie alla soppressione di questo controllo, taluni proprietari saranno maggiormente propensi a cedere in affitto le proprie terre, il che dovrebbe agevolare l’evoluzione strutturale del settore. Base legale: legge federale sull’affitto agricolo (LAAgr) art. 43 segg. (RS 221.213.2) 107. Legge sull’affitto agricolo: esclusione dei fondi ubicati in zona edificabile dal campo

d’applicazione della legge

In che modo il provvedimento semplifica la vita alle imprese? Nel quadro della consultazione relativa alla politica agricola 2011, il Consiglio federale propone di non più sottoporre alla legge sull’affitto agricolo i fondi isolati (non appartenenti a un’azienda agricola) che, pur essendo adibiti all’agricoltura, sono interamente ubicati nella zona edificabile. L’esclusione di questi fondi dall’assoggettamento alla LAAgr dovrebbe favorirne un uso conforme alla destinazione. Per i Cantoni, questo dovrebbe comportare una riduzione degli oneri amministrativi, in quanto oggi questo tipo di fattispecie dà adito a numerosi ricorsi. Dovrebbero diminuire anche le procedure relative alla concessione di permessi di costruzione. Base legale: legge federale sull’affitto agricolo (LAAgr) art. 2a (RS 221.213.2)

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Capitolo 5. Nuovi provvedimenti: miglioramento dei processi

5.1 Miglioramento dell’analisi d’impatto della regolamentazione, del test di compatibilità PMI e del Forum PMI

Di cosa si tratta ?

Cosciente del particolare fardello che rappresentano gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese e al fine di promuovere la competitività economica della Svizzera, il Consiglio federale ha progressivamente messo in atto a partire dal 1998 tre strumenti destinati a migliorare la qualità delle regolamentazioni: l’Analisi d’impatto della regolamentazione (AIR), il test di compatibilità PMI e il Forum PMI.

L’analisi d’impatto della regolamentazione

In Svizzera, dal 1° maggio 2000 gli uffici federali devono analizzare le conseguenze dei progetti di leggi e ordinanze, indicandone le ripercussioni nei messaggi destinati al Parlamento per i progetti di legge, oppure nelle proposte al Consiglio federale per i progetti di ordinanze. L'analisi d’impatto si prefigge di migliorare la qualità della regolamentazione mediante:

- un’analisi a complemento della consultazione; - una migliore conoscenza delle ripercussioni economiche; - una migliore considerazione dei costi; e - maggiore trasparenza.

Si tratta di un’analisi prospettiva, altrimenti detta analisi "ex ante". Il capitolo sulle ripercussioni economiche si fonda sull’analisi di 5 punti:

1. necessità e possibilità di un intervento dello Stato; 2. impatto del progetto sui diversi gruppi sociali; 3. implicazioni per l’economia nel suo complesso (compresa la concorrenza); 4. altre regolamentazioni di cui occorre tenere conto; 5. aspetti pratici relativi all’esecuzione.

In seno all’Amministrazione federale, gli uffici federali sono responsabili dell’analisi e della redazione del capitolo sulle ripercussioni economiche. Il Segretariato di Stato dell’economia ha invece la responsabilità di assicurare un sostegno e un controllo per garantire nella misura del possibile l’uniformità delle analisi. In concreto, il seco opera a tal fine nel seguente modo:

- invia una lettera ai responsabili di progetti legislativi per attirare l’attenzione sulla necessità di un’analisi d’impatto;

- riunisce un gruppo per lo scambio di esperienze al fine di discutere sui miglioramenti possibili;

- mette a disposizione una documentazione completa (manuale, checklist, esempi, e diversi altri documenti);

- sostiene gli uffici per quanto concerne la redazione dei capitoli; - controlla la qualità dei capitoli; - coordina e sviluppa lo strumento (si occupa delle presentazioni in seno

all’amministrazione e all’esterno nonché delle relazioni con l'OCSE, redige articoli ecc.).

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Il Test di compatibilità PMI

Il test di compatibilità PMI è un’inchiesta che il seco svolge presso le imprese. Questo strumento è stato adottato dal Consiglio federale nell’ottobre 1999. Esso si prefigge di fornire informazioni sulla maniera nella quale lo Stato deve agire. Le imprese essendo implicate nell’esecuzione della maggior parte delle regolamentazioni che hanno un impatto sull’economia, occorre adottare i necessari provvedimenti affinché non siano gravate da un aumento dei compiti amministrativi, affinché possano evitare investimenti supplementari o ostacoli alla gestione e siano ridotte al minimo le limitazioni alla loro libertà di manovra. Per conoscere gli effetti di un atto legislativo a tali riguardi, il seco visita una scelta di dieci PMI. I risultati di queste visite non sono rappresentativi dal profilo statistico ma vanno intesi come studi di casi che servono a dare rilievo ai problemi suscettibili di insorgere nella fase d’esecuzione. Il test PMI va effettuato soltanto nei casi di importanti modifiche di leggi o ordinanze federali per le quali, tenuto conto della loro portata economica, è avviata una procedura di consultazione formale. Nel periodo novembre 1999 – ottobre 2005 sono stati portati a termine ventisei test di compatibilità (legislazione in materia di derrate alimentari, certificato di salario, tassa sul CO2, manodopera straniera, formazione dei maestri di tirocinio, rifiuti ecc.). I test di compatibilità si svolgono di regola parallelamente alle procedure di consultazione. I risultati dei test sono poi trasmessi al Forum PMI che redige un parere, nonché all’ufficio federale interessato che può utilizzarli a complemento dell’analisi d’impatto. Dal 2003, i risultati dei test sono pubblicati su « La Vie économique », la rivista di politica economica del seco.

Il Forum PMI

Nella sua veste di commissione d’esperti extraparlamentare, il Forum PMI si impegna affinché l’attività dell’amministrazione federale tenga conto della particolare importanza delle piccole e medie imprese. Tra i compiti principali del Forum, rientra la formulazione, nelle procedure di consultazione su leggi e ordinanze federali, di un parere che fornisca il punto di vista delle PMI. Particolare attenzione è accordata alla determinazione degli oneri che risultano dall’applicazione delle misure previste. Entrano in linea di conto gli oneri amministrativi, i costi generati e le limitazioni alle libertà degli imprenditori. Il Forum esamina ugualmente le regolamentazioni esistenti e propone agli uffici federali di esaminare semplificazioni e regolamentazioni alternative.

Ai suoi membri il Forum dà la possibilità di esprimere preoccupazioni e rivendicazioni delle PMI nel quadro di contatti diretti con gli uffici federali. Il Forum si compone di sette imprenditori almeno che rappresentano diversi settori dell’economia. Vi partecipano inoltre un rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali dell’economia e un rappresentante dei centri di creazione d’imprese. Secondo i temi trattati sono chiamati in causa diversi rappresentanti dell’amministrazione federale. Dalla sua creazione e conformemente al suo mandato, il Forum si riunisce in media quattro volte l’anno.

Basi legali

La mozione Forster, approvata dai due Consigli nel 1997, è all’origine delle analisi d’impatto e dei test di compatibilità. Altre mozioni e postulati inoltrati nello stesso periodo hanno espresso domande analoghe: un’analisi dei costi e benefici delle regolamentazioni, un controllo della razionalità economica delle disposizioni legali, un test di applicabilità per quanto concerne le PMI e la creazione di un Forum delle PMI. Nel 2001, una nuova mozione inoltrata dal gruppo radicale-democratico ha formulato nuove richieste riguardo alla crescita economica. Nel 2002, il postulato Walker ha proposto di consolidare i tre strumenti.

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Interventi parlamentari sull’analisi d’impatto, sul test PMI e sul Forum PMI

Estratto del testo depositato Trattamento Mozione Columberg (95.3024)

Controllare la razionalità economica delle disposizioni legali e degli obiettivi dello Stato. Rapporto costo-utilità per le piccole e medie imprese

Trasmessa sotto forma di postulato

Mozione Forster (96.3618)

Prendere in considerazione, nel quadro dell’elaborazione di un testo di legge, le sue ripercussioni economiche e amministrative per le PMI (…) ed esporle nel messaggio

Adottata dai due Consigli

Postulato gruppo UDC (97.3143)

Creare un Forum PMI che formulerà domande chiare concernenti le condizioni generali vigenti per le PMI, segnatamente sul piano amministrativo

Adottato dal CN

Mozione Durrer (99.3284)

Fare in modo che le nuove regolamentazioni e procedure siano sottoposte, ad un’analisi del rapporto costi-benefici e ad un test di applicabilità svolto in dieci PMI nel quadro di uno studio dell’impatto sulle PMI

Adottata dai due Consigli

Mozione gruppo radicale-democratico (01.3089), punto 6

Esaminare sistematicamente, nel quadro della valutazione degli effetti delle disposizioni dei nuovi atti legislativi, la compatibilità di queste disposizioni con la crescita economica

Adottata dai due Consigli

Postulato Walker (02.3702)

Consolidare gli strumenti creati nel 1999 (test PMI, Forum PMI, analisi d’impatto della regolamentazione)

Adottato dal CN

Il Consiglio federale ha risposto alla mozione Forster adottando le Direttive sull’esposizione delle ripercussioni economiche dei progetti di atti legislativi federali (Direttive del 15 settembre 1999). Le direttive sono completate da un manuale sull’analisi d’impatto pubblicato dal Dipartimento federale dell’economia. L'analisi d’impatto e il test di compatibilità si fondano ugualmente sulla legge sul Parlamento, il cui articolo 141 prevede: nel messaggio il Consiglio federale (...) illustra in particolare: f. (...) il rapporto costi-utilità; g. le ripercussioni sull’economia, sulla società e sull’ambiente.

Occorre ancora rilevare che il Consiglio federale ha istituito il Forum PMI con decisione del 21 ottobre 1998 sulla base dell’art. 57 della legge sull’organizzazione del governo e dell’amministrazione (LOGA)73. Il mandato del Forum è stato concretizzato dal Dipartimento federale dell’economia (decisione del 22.12.1998) conformemente alle prescrizioni dell’ordinanza sulle commissioni74. Peraltro, i tre strumenti sono legittimati dagli articoli 94 cpv. 3 (provvedono condizioni quadro favorevoli all’economia privata) e/o 170 (verifica dell’efficacia) della Costituzione federale75.

73 RS 172.010 74 RS 172.31 75 Per l’attuazione di questa nuova norma costituzionale, la Conferenza dei segretari generali ha istituito un gruppo di lavoro che ha pubblicato un rapporto con raccomandazioni relative all’attuazione. Il rapporto menziona esplicitamente l’analisi d’impatto ed i test PMI.

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Importanza crescente degli strumenti Siccome l’analisi d’impatto, il test di compatibilità e il Forum PMI esistono da diversi anni, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha deciso nel 2004 di valutarne l’efficacia ed ha incaricato il Controllo parlamentare dell’amministrazione (CPA) di svolgere le indagini necessarie. Occorreva principalmente determinare in quale misura questi tre strumenti influiscano sulla preparazione dei progetti di atti legislativi e sui processi decisionali ai livelli esecutivo e in seguito parlamentare. Il CPA ha ugualmente indagato sulla notorietà dei tre strumenti, come pure sulla loro reale utilizzazione.

Sulla base del rapporto finale del CPA76, la CdG-N ha pubblicato le sue conclusioni il 20 maggio 200577. In sintesi la Commissione esprime la sua costernazione per l’insufficiente utilizzazione da parte degli attori politici dei risultati dei test di compatibilità, delle AIR e delle prese di posizione del Forum. Lo studio del CPA ha mostrato che questi strumenti non sono sufficientemente conosciuti e che il loro impatto sul processo legislativo è troppo modesto. Concretamente, la CdG-N raccomanda le seguenti modifiche:

1. i risultati dei test PMI, le analisi d’impatto e le prese di posizione del Forum devono essere portati a conoscenza del Consiglio federale e trasmessi alle commissioni legislative del Parlamento;

2. le analisi d’impatto vanno effettuate in due tappe;

3. le analisi d’impatto, i test PMI e le attività del Forum PMI devono essere meglio coordinate, durante la procedura questi strumenti vanno utilizzati prima e con maggiore efficacia;

4. le analisi d’impatto, i test PMI e il Forum PMI vanno utilizzati come strumenti per dirigere l’elaborazione di nuove regolamentazioni;

5. la qualità delle analisi d’impatto e dei test PMI va migliorata;

6. gli uffici devono essere sensibilizzati sulla necessità di effettuare analisi d’impatto e test PMI; occorre inoltre esaminare la possibilità di confidare le competenze in materia di realizzazione delle analisi d’impatto al seco o a specialisti alle dipendenze delle segreterie generali.

Peraltro, nell’ambito dei suoi lavori sulla gestione pubblica, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sta esaminando la politica regolamentare svizzera e in particolare la sua capacità di garantire una qualità elevata. Le raccomandazioni dell'OCSE non saranno pubblicate prima della primavera 2006 ma appare fin d’ora probabile che l’OCSE raccomanderà alla Svizzera di consolidare questi tre strumenti, come già ha fatto con diversi altri Paesi dopo indagini analoghe. Occorre pure attirare l’attenzione sull’interesse crescente delle cerchie finanziarie per l’analisi d’impatto. Confrontate a decine di progetti legislativi (revisioni di leggi, ordinanze, circolari della Commissione federale delle banche), le cerchie finanziarie e bancarie protestano contro la tendenza alla sovraregolamentazione e all’aumento degli oneri che ne risultano. L'Associazione svizzera dei banchieri ha così pubblicato nel maggio 2004 una presa di posizione con la quale chiede da un lato più frequenti valutazioni dei costi e benefici delle regolamentazioni e d’altro lato che nel processo di regolamentazione sia meglio tenuto conto

76 cfr. http://www.parlament.ch/i/ed-pa-pvk-kmu-tests.pdf 77 cfr.http://www.parlament.ch/i/ed-pa-gpk-kmu-tests.pdf

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delle alternative. L'Associazione compara segnatamente la situazione svizzera con la piazza finanziaria di Londra dove le analisi costi-benefici sono un fenomeno corrente.

Il Dipartimento delle finanze ha tenuto conto di queste raccomandazioni pubblicando nel settembre 2005 le « Lignes directrices applicables à la réglementation des marchés financiers ». Queste direttive si ispirano alla metodologia dell’analisi d’impatto concretizzandola per quanto concerne la regolamentazione dei mercati finanziari. Esse contengono dieci punti che comprendono i 5 punti delle direttive del Consiglio federale sulle analisi d’impatto. La volontà di applicare queste direttive è concretizzata dal fatto che il Consiglio federale sta considerando la possibilità di inserire nella legge (in corso di elaborazione) sulla sorveglianza integrata dei mercati finanziari una norma che imponga l’esame sistematico delle ripercussioni di nuove regolamentazioni. Questa norma completerebbe la norma generale prevista dall’art. 141 della legge sul Parlamento. Anche sul piano internazionale si assiste ad un sempre maggiore sviluppo dell'analisi d’impatto e del controllo della compatibilità PMI delle regolamentazioni. Tra i membri dell'OCSE, i seguenti Paesi stanno attualmente consolidando le rispettive analisi d’impatto: Finlandia, Germania, Spagna, Danimarca, Corea, Repubblica Ceca, Ungheria, Svezia, Belgio, Grecia, Italia. Oltre a consolidare lo strumento, in numerosi Paesi è stata manifestata la necessità di unificare le istruzioni sparse relative all’analisi d’impatto. Anche l'Unione europea ha fornito sforzi sostanziali per consolidare le analisi d’impatto. Le analisi sono disponibili in rete78. In seno all’UE, alcune analisi d’impatto hanno provato la loro utilità consentendo modifiche che hanno portato a benefici economici sostanziali, come nel caso delle analisi concernenti il regolamento sui prodotti chimici (REACH). Occorre pure rilevare che recentemente l’UE, con il "Business Impact Assessment", ha fuso in un metodo comune i diversi metodi di analisi d’impatto. La compatibilità PMI delle regolamentazioni europee è invece di competenza del « Rappresentante delle PMI » (SME Envoy) che opera affinché sia tenuto conto degli interessi e delle specifiche necessità delle PMI nell’ambito dei programmi e politiche dell’Unione europea. La missione del Rappresentante è comparabile, da numerosi punti di vista, a quella del Forum PMI.

Raccomandazioni della Commissione della gestione del Consiglio nazionale e parere del Consiglio federale Il Consiglio federale ha preso conoscenza con interesse dei dettagli del rapporto redatto dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) e delle raccomandazioni che contiene, nonché dell’analisi del Controllo parlamentare dell’amministrazione (CPA). Ringrazia la CdG-N per le raccomandazioni costruttive ed è disposto a fare il possibile per attuare adeguatamente tali raccomandazioni.

Nuovo modello per rafforzare la visibilità e l’influenza degli strumenti

Per rafforzare questi strumenti, il Consiglio federale ha deciso di creare un nuovo modello. Quando un progetto ha un importante impatto economico, il momento dello svolgimento di un’analisi d’impatto dettagliata o anche di un’analisi costi-benefici durante il processo legislativo sarà d’ora innanzi anticipato (per esempio, nel momento della pubblicazione del rapporto d’esperti o del rapporto del gruppo di lavoro, o anche in parallelo con la redazione di questi rapporti – vedi schema infra). In seguito, durante la procedura di consultazione, sarà effettuato un test di compatibilità PMI e il Forum PMI potrà prendere posizione sui risultati

78 sul sito http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/index_en.htm

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del test. Dopo la procedura di consultazione, per la presentazione del messaggio al Consiglio federale la prima analisi d’impatto sarà adeguata, completata e vi saranno integrati i risultati del test di compatibilità PMI.

Le analisi d’impatto dettagliate saranno effettuate congiuntamente dall’ufficio federale responsabile e dal seco. In concreto, ciò significa che sarà necessario organizzare il lavoro nella forma di un progetto nel quale sarà pure integrata la persona responsabile del test PMI. L’analisi d’impatto pubblicata recherà l’intestazione dei due uffici. 108. Svolgimento congiunto delle analisi d’impatto da parte dell’ufficio compente e del seco,

su mandato del Consiglio federale

Descrizione del provvedimento: Una lista di al massimo 10 analisi d’impatto importanti è pubblicata ogni anno negli Obiettivi del Consiglio federale. Per profittare delle competenze specialistiche dell’ufficio e delle competenze del seco nell’ambito dell’analisi d’impatto, queste analisi d’impatto dettagliate sono effettuate congiuntamente dal seco e dall’ufficio responsabile; in seguito sono pubblicate. In che modo il provvedimento semplifica l’attività delle imprese? Migliori analisi d’impatto porteranno a conoscenze approfondite sulle ripercussioni delle nuove regolamentazioni per le imprese; queste informazioni potranno essere utilizzate per ridurre i costi delle regolamentazioni medesime. Base legale: Legge sul Parlamento (art. 141), LOGA (art. 25 cpv. 2 lett. a, 32 lett. b e 33), OLOGA (art. 2)

Tenuto conto delle risorse disponibili, il numero di questi nuovi progetti non potrà superare i 10 all’anno; a tal fine saranno necessari quattro posti supplementari. I temi sui quali saranno svolte analisi d’impatto saranno preannunciati negli obiettivi annuali del Consiglio federale. In allegato al presente rapporto figura una lista delle 50 legislazioni di maggiore importanza dal profilo economico che potrà fungere da riferimento per la scelta dei temi da analizzare in maniera più approfondita.

Oltre ai progetti legislativi, il Forum PMI si concentrerà su altre regolamentazioni in fase di elaborazione nonché su regolamentazioni esistenti. A tal fine, potrà confidare al seco (che assicura il suo segretariato) lo svolgimento dei test di compatibilità PMI. Il Forum basa i suoi pareri sui risultati dei test di compatibilità, nonché sulla perizia dei rappresentanti degli uffici e di altri enti invitati alle sue sedute. I suoi membri, che sono tutti imprenditori, arricchiscono questi risultati con la loro esperienza pratica degli affari.

Dal momento che gli strumenti messi in opera non sono stati criticati nei loro fondamenti, non si tratta di metterne in questione l’esistenza ma di migliorarli e di aumentarne l’impatto. Per questo motivo, il Consiglio federale ritiene che non occorre rinunciare ai capitoli sulle ripercussioni economiche che accompagnano i progetti di leggi e ordinanze né ai gruppi per lo scambio di esperienze. Il modello proposto permette di rispondere in maniera adeguata alle sei raccomandazioni della CdG-N.

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Analisi d’impatto, test PMI e Forum PMI nel processo legislativo Analisi dell’impulso / allestimento di un mandato

⇓ Elaborazione di un rapporto / commissione d’esperti / via

amministrativa interna

⇓ ⇐ Analisi d’impatto Proposta al dipartimento, elaborazione di avamprogetti

⇓ Procedura di consultazione / rapporto sulla procedura di

consultazione ⇐ Test PMI

⇐ Raccomandazione del Forum ⇓

Elaborazione di un messaggio ⇐ Revisione dell’analisi d’impatto ⇓

Consiglio federale ⇓

⇐ Analisi d’impatto, test PMI e posizione del Forum trasmessi al CF

Parlamento ⇓

Referendum ed entrata in vigore della legge

Risposte alle raccomandazioni specifiche della Commissione della gestione

Raccomandazione 1

Invitando il Consiglio federale a tenere conto della particolare importanza delle PMI nell’economia svizzera, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale raccomanda, nel quadro dell’esame di un progetto di legge o di ordinanza, di prendere ugualmente conoscenza dei risultati dei Test-PMI pertinenti. D’altronde, quando trasmette un messaggio (progetto di legge e rispettivo messaggio) al Parlamento farà sì che i "Test-PMI" siano allegati nell’incarto destinato alle commissioni legislative.

NB : l’espressione "Test-PMI" comprende in questa sede i tre strumenti (l’analisi d’impatto, il test di compatibilità PMI e il Forum PMI)79

Come la CdG-N, il Consiglio federale ritiene potenzialmente elevati i benefici economici di una regolamentazione di migliore qualità; i tre strumenti devono pertanto svolgere un ruolo importante nel processo decisionale politico. Si è rallegrato che il Parlamento voglia prendere conoscenza dei pareri del Forum PMI; il mandato del 1998 era limitato alle cerchie dell’amministrazione federale e non prevedeva contatti diretti con il Parlamento. Su domanda del Forum80, questo mandato sarà esteso. D’ora innanzi farà sistematicamente pervenire alle commissioni parlamentari copia dei suoi pareri. I suoi membri si terranno a disposizioni delle commissioni per presentare, nel corso delle udienze, i risultati dei loro lavori. Il Consiglio federale sarà parimenti meglio informato circa i lavori concernenti i tre strumenti; ne prenderà atto in modo particolare tramite gli obiettivi annuali.

79 Per evitare ogni confusione, il Consiglio federale propone di non utilizzare l’espressione "Test-PMI". Questa espressione designa abitualmente i test di compatibilità PMI. 80 Il 23 novembre 2005 il Forum PMI ha fatto pervenire al Consigliere federale Joseph Deiss il suo parere e i suoi suggerimenti riguardo al rapporto della Commissione della gestione.

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109. Migliore distribuzione/utilizzazione dell’analisi d’impatto, dei test di compatibilità e dei pareri del Forum PMI

Descrizione del provvedimento : - il Dipartimento federale dell’economia estende il mandato del Forum PMI all’informazione del Parlamento. In che modo il provvedimento semplifica l’attività delle imprese? Il Consiglio federale e il Parlamento saranno più presto confrontati alle specifiche e legittime necessità delle PMI. Base legale: Ordinanza sulle commissioni (art. 11), legge sul Parlamento (art. 141), OLOGA (art. 30)

Raccomandazione 2

La Commissione della gestione del Consiglio nazionale invita il Consiglio federale ad adottare istruzioni per uno svolgimento dell’AIR in due tappe. Innanzitutto, i risultati della prima AIR saranno allegati all’incarto inviato in consultazione e sistematicamente messo a disposizione nel quadro della consultazione degli uffici. In seguito, se del caso, si svolgerà una seconda AIR per la preparazione della redazione definitiva del progetto di legge.

Sebbene i documenti inviati in consultazione comprendano sempre più spesso un capitolo dedicato alle ripercussioni economiche, come raccomandato dal DFE, in generale non sono effettuate analisi d’impatto dettagliate in due tappe. Il Consiglio federale condivide l’opinione della CdG-N, secondo la quale le analisi d’impatto vanno effettuate in due tappe per le regolamentazioni di maggiore importanza (vedi sopra). Il Consiglio federale tiene tuttavia ad attirare l’attenzione sulla questione delle risorse: lo svolgimento di due analisi d’impatto dettagliate per ogni progetto posto in consultazione presupporrebbe lo stanziamento di risorse sostanziali. Esso fa inoltre salva la possibilità di limitare il numero delle analisi d’impatto dettagliate effettuate ogni anno in funzione delle risorse disponibili. Le altre analisi saranno limitate a una semplice descrizione delle ripercussioni economiche senza analisi dettagliata.

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110. Estensione del campo d’applicazione dell’analisi d’impatto

Descrizione del provvedimento : Quando il Consiglio federale o un Dipartimento avviano una procedura di consultazione, i documenti inviati conterranno sempre un capitolo sulle ripercussioni economiche. Inoltre, l’obbligo di svolgere analisi d’impatto va esteso anche alle ordinanze dipartimentali e alle direttive che riguardano almeno 10'000 imprese. In che modo il provvedimento semplifica l’attività delle imprese? Alcuni documenti importanti dal profilo economico (ad esempio la direttiva MSSL o il nuovo certificato di salario) sfuggono attualmente all’obbligo di effettuare un’analisi d’impatto. Orbene, sono spesso gli atti di questo genere che pongono in seguito i maggiori problemi di applicazione alle imprese. Occorre ugualmente informare i partecipanti a una procedura di consultazione sulle conseguenze per le imprese di un progetto di legge, affinché possano prendere posizione con cognizione di causa. Base legale: OLOGA (art. 30) Raccomandazione 3:

La Commissione della gestione del Consiglio nazionale invita il Consiglio federale a meglio coordinare i Test-PMI. I test di compatibilità devono essere effettuati sul testo posto in consultazione affinché possa essere tenuto conto dei loro risultati come delle eventuali conclusioni del Forum-PMI nel momento dell’inventario dei risultati della consultazione. Le conclusioni del test di compatibilità e del Forum-PMI saranno integrate in forma adeguata nel capitolo sulle ripercussioni economiche del messaggio del Consiglio federale. Il Consiglio federale deve peraltro adottare tutte le misure necessario affinché gli uffici incaricati di elaborare atti normativi utilizzino i Test-PMI in uno stadio precedente della procedura e con maggiore efficacia.

Il Consiglio federale ritiene ugualmente che i test di compatibilità PMI vanno effettuati durante le consultazioni e che i pareri del Forum devono pervenire agli uffici prima della fine delle consultazioni medesime. Questo principio è già contenuto nel mandato confidato al Forum nel dicembre 1998. Il termine di consultazione, in generale inferiore ai tre mesi, resta un importante vincolo a tale riguardo. Per questo motivo, il Consiglio federale ha preso nota del fatto che occorre aumentare le risorse a disposizione del Seco: tre collaboratori (attualmente uno) sono necessari per svolgere i test di compatibilità PMI e assicurare il segretariato del Forum. Questi collaboratori potranno inoltre avvalersi dei servizi di esperti esterni (per esempio dei rappresentanti di settore), per consolidare le capacità d’analisi e di reazione del Forum. Quest’ultimo ha deciso di aumentare il numero delle sue sedute a sei ogni anno. La possibilità di aumentare il numero dei membri e di costituire sottogruppi specializzati è invece stata scartata. Il Consiglio federale condivide questa opinione e ritiene che il Forum deve mantenere un carattere di commissione di milizia per conservare una visione d’insieme sulla problematica degli oneri amministrativi. Il test PMI è una forma di analisi d’impatto sulle PMI e, a questo titolo, il Consiglio federale condivide l’opinione della commissione secondo la quale i risultati del test devono figurare nel capitolo sulle ripercussioni economiche. Invece, il Consiglio federale ritiene che i pareri

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del Forum PMI devono figurare nella parte del messaggio che illustra i risultati della procedura di consultazione. Raccomandazione 4

La Commissione della gestione del Consiglio nazionale invita il Consiglio federale ad accordare ai risultati dei Test-PMI un’attenzione sufficiente, ai livelli di direzione dipartimentale e di Consiglio federale, anche se il progetto si trova ancora in uno stadio precoce e di conferire ai risultati un ruolo di strumento di pilotaggio.

Il Consiglio federale concorda con questa raccomandazione ed è disposto a concedere maggiore attenzione ai risultati delle analisi d’impatto e dei test PMI, nonché alle raccomandazioni del Forum PMI. Come menzionato in precedenza, il Consiglio federale propone di pubblicare ogni anno con i suoi obiettivi annuali una lista delle analisi d’impatto dettagliate che intende svolgere nel corso dell’anno. Raccomandazione 5

La Commissione della gestione del Consiglio nazionale invita il Consiglio federale ad adottare provvedimenti per migliorare la qualità delle AIR e dei test di compatibilità sulla base dell’inchiesta del CPA e dello studio del seco sulle AIR. Occorre segnatamente creare sinergie per l’elaborazione dei test di compatibilità in particolare a livello interdipartimentale.

e raccomandazione 6

La Commissione della gestione del Consiglio nazionale invita il Consiglio federale ad adottare provvedimenti intesi a meglio sensibilizzare gli uffici sulla necessità di effettuare Test-PMI. Sarebbe ugualmente opportuno esaminare la possibilità di affidare le competenze in materia di realizzazione delle AIR al seco (che coordinerebbe i lavori) o a specialisti del settore alle dipendenze delle segreterie generali.

I test de compatibilità PMI sono spesso criticati per la loro carente rappresentatività dal momento che si fondano su una decina soltanto di colloqui con le imprese. Il Consiglio federale è tuttavia convinto che il metodo qualitativo sviluppato dal seco81 sia perfettamente adeguato per questo genere di test. Tale metodo, secondo gli esperti del settore, è il più scientificamente fondato, perché consente di tenere conto della complessità delle situazioni e favorisce la scoperta di elementi nuovi. Alcuni dei risultati ottenuti con questo metodo potrebbero certo essere ulteriormente convalidati, dal profilo statistico, da uno o più sondaggi ulteriori. Per garantire una rappresentatività minima, ogni volta dovrebbero essere interrogate da 2000 a 4000 imprese; i costi di tali inchieste sarebbero troppo elevati e i tempi necessari alla loro realizzazione generalmente troppo lunghi. Le questioni pertinenti ed utili per i test di compatibilità sarebbero inoltre spesso troppo complesse per dei sondaggi: le imprese interrogate devono poter capire di cosa si tratti altrimenti le loro risposte hanno poco o nessun valore. Il principale difetto delle inchieste mediante sondaggio è che queste di per sé non permettono di identificare i problemi specifici che possono presentarsi con l’entrata in vigore di una nuova regolamentazione. Il seco ha effettuato un’analisi comparativa dei metodi

81 Vedi : Tests de compatibilité PME : Méthode utilisée et analyse comparative, seco (aprile 2005). Questo documento può essere consultato in rete all’indirizzo: http://www.seco.admin.ch/imperia/md/content/standortfoerderung/unternehmenundfinanzierung/52.pdf.

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utilizzati dai nostri partner dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE): in questi Paesi si afferma una chiara tendenza a favore di tecniche di analisi qualitative quando l’obiettivo della ricerca è di permettere alle autorità di comprendere e valutare l’incidenza sulle imprese delle regolamentazioni previste. Il test svizzero di compatibilità PMI è così conforme alle migliori pratiche dei nostri partner dell’OCSE. Il Consiglio federale ritiene pertanto che la qualità dei test di compatibilità sia sufficiente anche se, per i generalisti del seco, alcuni soggetti estremamente tecnici possono rappresentare una sfida. A tale riguardo, occorre che gli uffici federali sostengano attivamente i loro collaboratori. Per facilitare la loro pianificazione, gli uffici dovranno annunciare i loro progetti in maniera sistematica e ad uno stadio precoce della procedura. Il maggiore coinvolgimento del seco nel monitoraggio e nel sostegno delle analisi d’impatto permetterà in futuro di disporre di un maggior numero di informazioni per i test di compatibilità e di intensificare i contatti con gli uffici. Saranno così creata sinergie nuove. In seno al seco, il centro di competenza per le questioni relative alle PMI continuerà a svolgere i test di compatibilità e si occuperà del segretariato del Forum. I diversi sforzi nella lotta contro gli oneri amministrativi saranno così ragionevolmente coordinati in seno ad un solo settore. Gli intensi contatti di tale settore con l’economia sono inoltre essenziali per la concezione e la realizzazione dei test di compatibilità. Le analisi d’impatto che permettono di avere una visione di insieme delle conseguenze delle regolamentazioni continueranno ad essere organizzate dall’unità « Analisi della regolamentazione» del seco. Una stretta collaborazione è prevista tra quest’ultima e il segretariato del Forum.

Per garantire la trasparenza, il Forum intende valutare regolarmente le sue attività e pubblicare i risultati di tali valutazioni. A tale riguardo, il Consiglio federale si schiera con la Commissione della gestione per quanto concerne la necessità di un controllo e di un monitoraggio più sistematici delle azioni intraprese.

Il Consiglio federale concorda con la raccomandazione secondo la quale va migliorata la qualità delle analisi d’impatto. Tiene tuttavia a rilevare che l’analisi del CPA si limita a fornire un quadro della situazione in un determinato momento. In particolare, l’analisi dei testi e alcuni colloqui sono stati consacrati a regolamentazioni il cui processo legislativo è terminato nel 2004; ciò significa che esso è iniziato in un periodo in cui questi strumenti erano appena stati introdotti, o addirittura non esistevano ancora. Per esempio, le discussioni concernenti Esercito XXI si sono svolte tra il 1996 e il 2001 (messaggio del 24.10.2001) e quelle concernenti la legge sulla formazione professionale tra il 1996 e il 2000 (messaggio del 6.9.2000). In numerosi casi, un capitolo sulle ripercussioni economiche è stato integrato nel messaggio all’ultimo momento in applicazione dell’allora recentissima decisione del Consiglio federale.

Per il Consiglio federale, la soluzione migliore consiste in una stretta collaborazione tra l’ufficio federale specializzato, che dispone di competenze nel settore da disciplinare, e il seco che dispone di competenze economiche e in materia di analisi d’impatto. Il modello proposto permette di ottimizzare le sinergie e di utilizzare in maniera adeguata le competenze disponibili negli uffici e presso il seco ed è il miglior garante della buona qualità delle analisi d’impatto.

Anche la metodologia dell’analisi d’impatto, che non è stata modificata dalla sua introduzione, deve essere perfezionata. Da questo punto di visto, non c’è ragione che sia esclusivamente applicata alle leggi e ordinanze, ma appare più logico che si applichi – naturalmente in maniera differenziata – all’insieme delle nuove regolamentazioni.

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111. Revisione della metodologia dell’analisi d’impatto

Descrizione del provvedimento : L'analisi d’impatto esiste dal 2000; oggi è opportuno sottoporne a revisione la metodologia in funzione delle esperienze acquisite. In particolare, occorre consolidare l’analisi delle conseguenze in materia di costi amministrativi e di crescita82. Occorre altresì meglio coordinare l’analisi d’impatto con il test PMI.

In che modo il provvedimento semplifica l’attività delle imprese? Una migliore considerazione dei costi amministrativi fin dall’elaborazione di un progetto di legge non può che essere benefica per le imprese. Base legale: OLOGA (art. 30)

82 L'esame dell’impatto sulla crescita è stato chiesto dalla mozione del gruppo radicale-democratico (01.3089).

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5.2 Creazione di un organo di coordinazione della politica della Confederazione a favore delle piccole e medie imprese (COPME)

Problemi di coordinazione Le esperienze fatte nel quadro dei diversi progetti di provvedimenti destinati alle PMI rivelano che la coordinazione tra gli uffici e i dipartimenti federali rallenta considerevolmente il progresso di tali progetti. Sovente, gli interessi dei diversi partner divergono e complicano ogni progresso. Gli arbitraggi sono molto delicati ed è raro che le opposizioni siano espresse con la chiarezza necessaria per una discussione in seno al Consiglio federale. Occorre dunque trovare una soluzione che consenta di fare le scelte che si impongono e di agevolare la realizzazione di determinati progetti. Ecco due esempi. Da una parte, si può citare il progetto di numero unico per l’identificazione delle imprese che dal 2001 è stato discusso nel quadro di 23 sedute di un gruppo di lavoro interdipartimentale senza portare risultato perché continuamente bloccato dall’insorgere di nuove difficoltà. D’altra parte, può essere menzionata la questione del trattamento uniforme delle attività lucrative indipendenti con la quale determinati uffici sembrano giocare a ping pong. L'assenza di coordinazione si nota non soltanto nel quadro di questi precisi progetti ma anche in maniera più generale: numerosi uffici federali tentano di rivolgersi alle PMI e preparano azioni di informazione spesso non coordinate tra loro. In determinati casi (per esempio nel settore del trasporto su strada) le imprese protestano perché i provvedimenti adottati da diversi uffici federali si seguono e si sommano in assenza di una vera concezione generale.

Soluzioni istituzionali In questi ultimi anni diversi gruppi di lavoro interdipartimentali si sono riuniti per portare a termine compiti precisi, come ha fatto per esempio il gruppo interdipartimentale che ha preparato il rapporto intermedio del Consiglio federale sullo sgravio amministrativo dell’11 gennaio 1997. Per la concezione e l’attuazione di provvedimenti concreti si sono in seguito riuniti altri gruppi. Conformemente all’articolo 56 della legge sull’organizzazione del governo e dell’amministrazione (LOGA), tali gruppi di lavoro sono costituiti per compiti di durata limitata. L'esperienze rivela inoltre che i rappresentanti di questi gruppi spesso non occupavano nelle rispettive gerarchie posizioni sufficientemente elevate per abilitarli a prendere le decisioni necessarie. È pertanto indispensabile cercare una soluzione più adeguata che sia applicabile a lungo termine. Secondo la LOGA le possibilità sono due:

• la costituzione di una delegazione del Consiglio federale conformemente agli articoli 23 e 52 LOGA; oppure

• la costituzione di un altro organo permanente di coordinazione conformemente all’articolo 55 LOGA.

L'analisi rivela che la soluzione della delegazione del Consiglio federale non è ottimale. Si tratta spesso di questione dal carattere tecnico marcato che coinvolgono almeno cinque dipartimenti, numero che sorpassa chiaramente il limite di tre stabilito per le delegazioni. Rimane aperta la soluzione dell’organo permanente di coordinazione. In questo ambito si possono menzionare alcuni esempi, come il Consiglio per l’assetto del territorio istituito dall’Ordinanza concernente il coordinamento dei compiti della Confederazione nell’ambito della politica d’assetto del territorio (RS 709.17). Una valutazione del Consiglio realizzata nel 2000 ha rivelato che questo organo ha una grande utilità come piattaforma per lo scambio di informazioni, ma che i suoi effetti sono limitati dal fatto che è sprovvisto di competenze

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decisionali e che non può formulare raccomandazioni destinate alle diverse unità amministrative.

Descrizione e mandato dell’organo di coordinazione Tenuto conto di questi diversi argomenti, la soluzione prescelta è la costituzione di un organo permanente di coordinazione secondo l’articolo 55 LOGA. Il numero di uffici interessati è relativamente alto. Questo organo deve raggruppare gli uffici federali seguenti: per il DFI: UFS e UFAS; per il DFGP: UFG e IPI; per il DFF: AFC e DGD; per il DFE: seco e UFFT; per il DATEC: UFAM. Esso sarà presieduto dal seco. Per garantire che le questioni di maggiore importanza possano essere discusse al livello adeguato, gli uffici dovranno essere rappresentati in seno al Comitato di coordinazione PMI (COPMI) dal loro direttore o dal suo sostituto. Il COPMI si riunirà due o tre volte all’anno e il suo segretariato sarà garantito dal seco. I compiti e competenze del COPMI possono essere così descritti:

• coordinare in generale e a ogni livello (regolamenti, partenariati ecc.) le attività della Confederazione che influiscono sulle PMI. Si tratta di coordinare i diversi progetti nei loro primi stadi, ad esempio prima che siano oggetto di una proposta dettagliata che sarà sottoposta a un test PMI;

• discutere le analisi proposte dal suo segretariato; • formulare raccomandazioni destinate agli uffici interessati; • assicurare il monitoraggio dei provvedimenti di semplificazione amministrativa

proposti nel quadro del presente rapporto e di altre iniziative analoghe. 112. Creazione di un organo di coordinazione della politica della Confederazione a favore

delle piccole e medie imprese (COPMI)

Descrizione del provvedimento Riunione regolare a livello di direttori degli uffici più direttamente interessati dai provvedimenti concernenti le PMI per coordinare l’azione dei servizi della Confederazione e seguire l’attuazione dei provvedimenti decisi dal Consiglio federale. In che modo il provvedimento semplifica l’attività delle imprese? L'azione del COPMI permetterà di accelerare e migliorare l’attuazione dei provvedimenti adottati dalla Confederazione a favore delle PMI Base legale Legge sull’organizzazione del governo e dell’amministrazione (LOGA), articolo 55 (RS 172.010)

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Allegato 1. Provvedimenti già attuati (2002-2004)

Nel presente allegato vengono presentati 16 esempi di provvedimenti per lo sgravio amministrativo delle imprese, adottati durante il periodo 2002-2004 e già attuati. Gli oneri amministrativi derivano da prescrizioni statali a carico delle imprese relative ad ambiti giuridici completamente differenti, a cui corrisponde un ventaglio altrettanto ampio di settori in cui è possibile operare uno sgravio amministrativo. I provvedimenti illustrati di seguito sono stati classificati in sei aree tematiche. I tre provvedimenti iniziali sono volti al miglioramento di qualità e coerenza della regolamentazione e dei processi di regolamentazione. I primi due provvedimenti (accelerazione delle procedure e pubblicazione dei test di compatibilità PMI) sono intersettoriali, mentre il terzo (Finweb) mira ad una migliore regolamentazione del settore dei mercati finanziari. Tre sezioni trattano di strumenti di regolamentazione utilizzabili per l'abrogazione di obblighi di autorizzazione, effettuata a tre differenti livelli politici83. Quattro provvedimenti (nei settori "libera circolazione delle persone", "aviazione civile", "mercato dell'elettricità" e "importazione di animali") determinano sgravi per le imprese nell'ambito degli scambi economici internazionali. Quattro provvedimenti semplificano le attività delle imprese sopprimendo autorizzazioni federali concernenti il mercato interno (nei settori "legislazione in materia di alcool", "diritto del lavoro", "impianti di telecomunicazione" e "piccoli velivoli"). Da ultimo, tre provvedimenti riguardano sgravi amministrativi effettuati mediante il coordinamento delle procedure federali e cantonali (nei settori "legislazione sugli agenti terapeutici", "impianti elettrici a bassa tensione" e "legge sul commercio ambulante"). Un migliore coordinamento tra Confederazione e Cantoni è al centro anche dei provvedimenti di sgravio presentati alla fine del presente allegato, relativi al settore delle imposte. In particolare, l'imposizione fiscale è stata semplificata attribuendone la competenza ad un solo Cantone per ogni periodo fiscale.

83 Spesso, la portata dell'abrogazione di obblighi di autorizzazione supera quella di uno sgravio amministrativo in senso stretto, poiché comporta una semplificazione delle procedure aziendali e un ampliamento delle capacità operative delle imprese (a tale riguardo, cfr. "Provvedimenti della Confederazione per lo sgravio amministrativo delle imprese", rapporto del Consiglio federale, del 16 giugno 2003).

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Miglioramenti di processi di regolamentazione per il conseguimento di sgravi amministrativi

113. Accelerazione delle procedure ottenuta fissando termini per le autorità

L'ordinanza concernente termini ordinatori per l’esame delle domande nelle procedure di prima istanza del diritto dell’economia (RS 172.010.14) rappresenta un provvedimento intersettoriale, mirante ad un'accelerazione delle pratiche nell'ambito corrispondente. Essa prevede che l'autorità competente di regola prenda la sua decisione: (a) nel giro di giorni, se si tratta di domande che nella maggior parte dei casi necessitano al massimo di alcune ore per essere trattate; (b) nel giro di settimane, se si tratta di domande che nella maggior parte dei casi necessitano al massimo di alcuni giorni per essere trattate; (c) entro un termine che occorre comunicare quanto prima al richiedente, ma al più tardi nel giro di tre mesi, se si tratta di domande che necessitano presumibilmente di più di una settimana per essere trattate. Consultando la banca dati relativa alle procedure federali di autorizzazione di diritto economico, accessibile in Internet, è possibile stabilire a quale delle tre categorie appartiene la procedura cui ci si riferisce. La banca dati è stata aggiornata nel 2003 e nel 2005 ed è pubblicata sul sito Internet delle PMI allestito dalla Confederazione (www.kmuinfo.ch). L'ordinanza suddetta riduce il grado d'incertezza relativo al tempo impiegato dalle autorità per prendere una decisione, fissando termini procedurali per queste ultime. 114. Test di compatibilità PMI: pubblicazione nella rivista "Die Volkswirtschaft – La Vie

économique"

Dal 2003, la rivista "Die Volkswirtschaft – La Vie économique" pubblica i risultati dei test di compatibilità PMI effettuati dal Seco, allo scopo di accrescerne la diffusione e l'impatto. Finora, sono già stati pubblicati 10 dei 26 test di compatibilità PMI svolti complessivamente dal 1999. 115. Finweb: per migliorare il coordinamento della regolamentazione dei mercati

Nel marzo 2002, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di proporre dei provvedimenti per migliorare il coordinamento e l'interconnessione dei progetti di riforma nel settore finanziario. Esso ha confermato la priorità di questo compito in occasione della partecipazione svizzera al "Financial Sector Assessment Program" del Fondo monetario internazionale, nel giugno del 2002. Una veduta d'insieme sulla situazione dei progetti di riforma più importanti è il presupposto di un processo di regolamentazione funzionale, sia nei contenuti sia nei tempi di realizzazione. Il coordinamento di queste attività di monitoraggio (progetto "Finweb") è compito dell'Amministrazione federale delle finanze, che in quest'ambito assicura la collaborazione con i servizi interessati – direttamente o indirettamente – dalla regolamentazione del mercato finanziario. I seguenti servizi sono coinvolti nel progetto: Amministrazione federale delle finanze, Ufficio federale delle assicurazioni private, Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Ufficio federale di giustizia, Ufficio federale di polizia, Commissione federale delle banche, Banca nazionale svizzera. Il sommario dei più importanti progetti di riforma del settore finanziario viene aggiornato semestralmente.

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Abrogazione di autorizzazioni nell'ambito degli scambi economici internazionali

116. Autorizzazioni per la manodopera straniera

Gli effetti di deregolamentazione prodotti dal nuovo diritto degli stranieri (accordi bilaterali e progetto di legge sugli stranieri del Consiglio federale) possono essere riassunti nel modo seguente: se in precedenza la manodopera straniera comprendeva le categorie di domiciliato, dimorante annuale, dimorante temporaneo, stagionale e frontaliero – dimoranti annuali e temporanei comprendevano a loro volta delle sottocategorie – ora per i cittadini dell'UE/dell'AELS valgono soltanto le categorie di dimorante e dimorante temporaneo. Per i cittadini dell'UE/dell'AELS, la categoria di stagionale è stata definitivamente abrogata, mentre il ruolo svolto dai frontalieri provenienti da Paesi terzi riveste un'importanza soltanto limitata. La legislazione precedentemente in vigore prevedeva che il cambiamento di occupazione e di Cantone come pure il ricongiungimento familiare fossero soggetti ad autorizzazione; inoltre, la conversione di determinate autorizzazioni risultava, in parte, fortemente limitata. Grazie all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, per i cittadini dell'UE/dell'AELS tali ostacoli non esistono più e, di conseguenza, nel caso di un loro cambiamento di impiego possono essere assunti più facilmente dalle imprese in Svizzera. Anche nei confronti dei cittadini di Paesi terzi, il progetto di legge federale sugli stranieri prevede facilitazioni – concernenti soprattutto il cambiamento di professione, occupazione o Cantone, come pure il ricongiungimento familiare – che costituiscono una semplificazione delle procedure pure per i datori di lavoro. Simili facilitazioni procedurali a vantaggio dei datori di lavoro scaturiscono anche dall'abrogazione del principio di priorità dei lavoratori indigeni nei confronti dei cittadini dell'UE/dell'AELS, nonché dei controlli preventivi delle condizioni salariali e lavorative. In materia di permessi di lavoro, ulteriori facilitazioni per le imprese risultano dal trasferimento degli aspetti esecutivi ai Cantoni. Di norma, questi ultimi sono in grado di evadere le domande corrispondenti in tempi relativamente brevi. Perciò, le imprese usufruiscono globalmente di un accesso alla manodopera considerevolmente agevolato, in particolare per quanto concerne i lavoratori provenienti dall'UE/dall'AELS.

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117. Aviazione civile: accordo con l'UE sul trasporto aereo

Nel settore dell'aviazione civile, è necessario distinguere tra il processo di liberalizzazione conseguente all'accordo con l'UE sul trasporto aereo e determinate agevolazioni della procedura di autorizzazione attuate nell'ambito del diritto nazionale. L'accordo sul trasporto aereo, entrato in vigore nel 2002, disciplina sia l'accesso delle compagnie di volo svizzere al mercato europeo liberalizzato del traffico aereo, sia il diritto di stabilirsi e di investire in Svizzera, nel settore del trasporto aereo, da parte delle compagnie europee. Le compagnie, svizzere ed europee, non devono più richiedere l'autorizzazione delle loro tariffe; inoltre, hanno il diritto di aprire nuove tratte e scegliere le dimensioni degli apparecchi aerei. Vengono soppresse le restrizioni in materia di vendita e offerte; non si possono vietare gli adeguamenti di capacità dettati dai bisogni della clientela, ciò che consente una migliore utilizzazione della flotta e un abbassamento dei costi di produzione. Sostanzialmente, gli obblighi di autorizzazione rilevati nel 1998 continuano a sussistere: tuttavia, trovano un'applicazione sensibilmente inferiore, poiché le disposizioni dell'Accordo CH-UE sul trasporto aereo come pure quelle delle Autorità aeronautiche comuni (JAA) sono poziori. In tutto, sono state abrogate tre autorizzazioni. Le imprese attive nel settore dell'aviazione civile usufruiscono perciò di un importante aumento della libertà di azione, di gran lunga maggiore rispetto a quello dovuto allo sgravio amministrativo risultante dall'abrogazione di autorizzazioni. 118. Elettricità: soppressione di autorizzazioni per l'esportazione

Con l'entrata in vigore della nuova Costituzione federale, la base costituzionale dell'obbligo di autorizzazione per l'esportazione di energia elettrica (art. 24 quater cpv. 2 della vecchia Cost.) è stata stralciata senza sostituzione. La legge sul mercato dell'energia elettrica, che avrebbe dovuto tenere conto di ciò sul piano legislativo, è stata respinta in votazione popolare nel settembre del 2002. Conseguentemente, non è ancora stato possibile attuare il provvedimento in questione, annunciato nel 1998. Di fatto però, le riserve d'autorizzazione per l'esportazione di energia elettrica, contemplate dalla legge sulle forze idriche (LUFI, RS 721.80) e dalla legge sull'energia nucleare (LEN, RS 732.0) non vengono più attuate poiché non più conformi alla Costituzione. 119. Importazione di animali: abrogazione di autorizzazioni e riduzione dei controlli

Per l'importazione di animali, il sistema basato su singole autorizzazioni, visite veterinarie di confine e quarantene sussiste ancora soltanto nel caso di invii provenienti da Stati non appartenenti all'UE. Nel caso di importazioni dall'UE non viene più richiesta alcuna autorizzazione. Al confine, il controllo fisico degli animali avviene ancora soltanto in caso di sospetto, e la quarantena è stata sostituita da una sorveglianza veterinaria sul luogo di destinazione. Questa agevolazione è stata raggiunta grazie alla garanzie fornite nell'ambito dell'Accordo agricolo tra Svizzera e CE (RS 0.916.026.81, allegato 11) – entrato in vigore nel 2002 – in occasione del quale è stata pure accertata l'equivalenza delle prescrizioni in materia di polizia sanitaria. Grazie alla soppressione di autorizzazioni e controlli fisici, le imprese attive nel settore dell'importazione di animali beneficiano di un sostanziale sgravio amministrativo.

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Soppressione di autorizzazioni federali concernenti il mercato interno

120. Legislazione in materia di alcool: soppressione di autorizzazioni e semplificazione delle

procedure

Nel 1998, nel settore degli affari di distilleria sussistevano ancora quattordici procedure di diritto economico di competenza esecutiva della Confederazione. Fino al 2005 sono state soppresse quattro autorizzazioni e le altre procedure sono state semplificate. Concretamente, le imprese usufruiscono della soppressione dell'autorizzazione per l'importazione di cognac, armagnac, ecc., della semplificazione della procedura d'autorizzazione per importare e riparare parti di impianti di distilleria, nonché dell'abrogazione dell'obbligo di autorizzazione per il personale di distillerie. 121. Revisione dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro: agevolazioni per determinate

aziende

Il 18 maggio 2004, il Consiglio federale ha deciso la modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2). In particolare, si tratta di agevolazioni destinate ad aziende confrontate con difficoltà di applicazione del diritto. L'OLL 2 contempla disposizioni speciali, applicabili alle aziende per le quali il quadro legale è eccessivamente ristretto. Per alcuni specifici rami di attività, l'ordinanza prevede l'esenzione dall'obbligo di inoltrare singole domande di autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale, mediante un'autorizzazione generale, valida anche per altri oggetti di autorizzazione simili. Nel 2000, poco dopo l'entrata in vigore della revisione totale dell'ordinanza, alcune aziende hanno segnalato problemi con l'applicazione dell'OLL 2. La revisione dell'ordinanza comporta tre tipi di modifiche: l'introduzione di una nuova disposizione speciale, la creazione di due nuove categorie di aziende, nonché l'applicazione di disposizioni speciali già esistenti alle aziende già soggette alla OLL 2. Il 25 maggio 2005, il Consiglio federale ha deciso un'ulteriore modifica dell'OLL 2. Grazie a tale modifica le aziende che consegnano pasti pronti sono equiparate ad alberghi, ristoranti e caffè e non necessitano di autorizzazione per impiegare personale durante tutta la notte e di domenica. 122. Impianti di telecomunicazione: controlli a posteriori invece di autorizzazione

In seguito all'adeguamento della normativa svizzera alla direttiva 1999/5/CE (direttiva R&TTE), il 1° luglio 2002 l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha definitivamente abolito il sistema di autorizzazioni degli impianti di telecomunicazione. Ora l'attuazione è basata su controlli a posteriori, ciò che rappresenta uno sgravio per le imprese interessate. 123. Piccoli velivoli: controlli regolari svolti da organizzazioni private

Lo svolgimento dei controlli regolari dello stato dei piccoli velivoli, e dei velivoli per il volo sportivo, può essere delegato ad organizzazioni private in virtù dell'articolo 4 capoverso 1 delle legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e dell'articolo 5 capoverso 1 del regolamento concernente l’esame degli aeromobili (RS 748.215.2). Nel periodo 2001-2004, l'UFAC ha stipulato complessivamente sei contratti di diritto amministrativo con organizzazioni private, per effettuare il trasferimento dei compiti pubblici in questione.

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Coordinamento procedurale tra Confederazione e Cantoni in materia di autorizzazioni

124. Coordinamento procedurale concernente la legislazione sugli agenti terapeutici

All'inizio del 2002, l'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti (UICM) e le sezioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dell'Ufficio federale di veterinaria (medicamenti ad uso veterinario) competenti in materia, sono stati riuniti nel nuovo Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (swissmedic). In questo caso, le agevolazioni per le imprese derivano dalla concentrazione di competenze della Confederazione in relazione all'autorizzazione di medicamenti, oppure dal raggruppamento delle preesistenti procedure federali concernenti il settore dei prodotti immunologici. Inoltre, nel quadro di una revisione di ordinanza, sono state agevolate le condizioni relative alle autorizzazioni speciali per l'importazione di medicamenti pronti per l’uso non omologati. Tale agevolazione consente di prevedere un calo di almeno il 90% delle numerose domande di autorizzazione prima necessarie. 125. Impianti elettrici a bassa tensione: autorizzazioni valide in tutta la Svizzera

In passato, le autorizzazioni d'installazione rilasciate dalle singole imprese di approvvigionamento elettrico valevano soltanto per la loro zona di approvvigionamento. Conformemente alla nuova ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT, RS 734.27), entrata in vigore il 1° gennaio 2002, ora l'autorizzazione d'installazione viene rilasciata dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, e vale per tutta la Svizzera. Necessitando di un'unica autorizzazione d'installazione, le imprese attive in più zone d'approvvigionamento beneficiano di uno sgravio amministrativo. 126. Legge sul commercio ambulante: abrogazione e unificazione di autorizzazioni

La legge sul commercio ambulante, entrata in vigore il 1o gennaio 2003, non ha sostituito soltanto la legge federale sui viaggiatori di commercio, bensì anche 26 leggi cantonali che disciplinavano questo settore. Da un punto di vista puramente quantitativo, si è trattato di una sostanziale deregolamentazione, mentre in un'ottica maggiormente orientata alla realtà economica, gli operatori economici usufruiscono dei seguenti vantaggi: in tutta la Svizzera è stata soppressa l'autorizzazione per i viaggiatori grossisti, mentre quelle per i viaggiatori di commercio al minuto e i venditori porta a porta sono state unificate, consentendo di eliminarne una seconda. Provvedimenti attuati nel settore delle imposte

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127. Imposizione fiscale diretta a livello di Confederazione e Cantoni

Il 1o gennaio 2001 sono entrate in vigore nuove disposizioni per il coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione fiscale diretta nei rapporti intercantonali. L'imposizione fiscale diretta è effettuata dai Cantoni, sotto la sorveglianza della Confederazione per quanto riguarda l'imposta federale diretta. La revisione dell’art. 68 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e dell’art. 30 della legge federale su l’imposta preventiva (LIP) ha permesso di trasferire ad un’unica autorità cantonale la competenza in materia di riscossione delle imposte dirette, federali e cantonali, come pure di rimborso dell'imposta preventiva per le persone fisiche, per un intero periodo fiscale. Le imposte cantonali vengono riscosse solo nel Cantone in cui il contribuente è domiciliato al termine del periodo fiscale, nella misura in cui non esiste un domicilio secondario o speciale di imposizione. Se, oltre al domicilio principale, esiste un domicilio secondario o speciale di imposizione, si può inviare nell'altro Cantone la dichiarazione delle imposte compilata per il domicilio principale. Il principio di unità del periodo fiscale non si applica unicamente all'imposta sul reddito e all'imposta sulla sostanza a carico delle persone fisiche, bensì anche all'imposta sull'utile e sul capitale a carico delle persone giuridiche. La revisione dell’articolo 22 LAID assicura un migliore coordinamento delle disposizioni federali e cantonali anche in materia di imposte dirette sulle persone giuridiche, in particolare nei casi di trasferimento di domicilio all'interno della Svizzera. L'armonizzazione delle imposte dirette agevola la mobilità delle imprese a livello intercantonale. Provvedimenti diversi

128. Esercito XXI

Il 23 ottobre 2003, il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore della modifica della legge militare e, di conseguenza, l'introduzione di Esercito XXI il 1° gennaio 2004. Con Esercito XXI, gli sviluppi di Esercito 95 che penalizzavano le attività delle imprese sono stati corretti: lo svolgimento dei corsi di ripetizione a cadenza biennale protraeva infatti il servizio militare in una fascia d’età in cui i dipendenti sono disponibili in azienda in misura già molto minore rispetto a quella compresa tra 20 e 25 anni. Considerato l'onere amministrativo a carico delle imprese dovuto allo svolgimento dei corsi di ripetizione, anche il modello della ferma continuata potrebbe riscuotere consensi negli ambienti economici.

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Allegato 2. In quali ambiti svolgere analisi d'impatto? Le 50 regolamentazioni più importanti dal punto di vista economico. Scopo del presente allegato è delineare tra più di 4'000 atti normativi – quantità che rende quasi impossibile un approccio complessivo – le 50 regolamentazioni più importanti dal punto di vista economico. Con questa scelta, ci si prefigge di offrire una base di lavoro per ulteriori indagini nel campo delle analisi della regolamentazione. A tale proposito, ecco alcuni possibili esempi: • analisi della densità di regolamentazione e della sua variabilità nel tempo; • indagine focalizzata sulle opportune riforme legislative; • non da ultimo, la scelta delle più importanti regolamentazioni deve fornire anche un

criterio che consenta un impiego più mirato delle risorse, nel quadro dell'analisi d'impatto della regolamentazione.

Le 50 regolamentazioni più importanti possono costituire un punto di partenza per un miglioramento mirato delle condizioni quadro giuridiche. Di regola, le regolamentazioni scelte concernono le imprese: tuttavia, spesso interessano anche altri attori economici (consumatori, Stato, ecc.) oppure l'ambiente. Si è cercato di effettuare la scelta in base a criteri economici per quanto possibile oggettivi e trasparenti. A tale scopo, sono stati utilizzati sia elementi di teoria economica, sia dati empirici, ad esempio inerenti al numero di imprese e dipendenti coinvolti oppure al fatturato di un settore economico. Tuttavia, malgrado tale sforzo di obiettività, non è possibile evitare che la decisione relativa agli atti normativi da includere nell'elenco delle 50 regolamentazioni più importanti entro certi limiti sia anche frutto di una valutazione soggettiva.

La scelta delle regolamentazioni più importanti è stata effettuata principalmente sulla base di criteri microeconomici. In primo luogo, si è trattato di stabilire quali condizioni quadro istituzionali fossero indispensabili al funzionamento di un'economia nazionale. In seguito, partendo dal circuito economico sono stati analizzati i mercati dei beni e dei fattori produttivi, cercando soprattutto di evidenziare i casi di fallimento del mercato che giustificassero l'intervento statale. Da ultimo, sono stati identificati gli atti normativi importanti in relazione ai fattori determinanti la crescita economica.

Condizioni quadro istituzionali Solitamente, nei Paesi industrializzati la presenza delle condizioni quadro istituzionali necessarie al funzionamento dell'economia può essere data per scontata. In particolare, si tratta del diritto di proprietà e dei diritti immateriali, del diritto contrattuale come pure delle procedure che consentono l'applicazione di tali diritti. Nella tabella seguente sono elencate le basi legali relative alle istituzioni giuridiche summenzionate. Istituzione giuridica Atti normativi Diritto reale Proprietà intellettuale Diritto contrattuale Diritto societario Diritto procedurale Esecuzione forzata

Codice civile (CC) Diritto immateriale Codice delle obbligazioni (CO) Codice delle obbligazioni (CO) Procedura civile Diritto in materia di esecuzione e fallimento

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Sarebbero da menzionare anche la Costituzione federale (Cost.) e gli atti normativi inerenti all'organizzazione dello Stato e alla giustizia – come ad es. la legge sul Parlamento o l'organizzazione giudiziaria (OG) – nonché al diritto penale (CP) e alla polizia. Considerato che questi ultimi non sono regolamentazioni in senso proprio, nell'ambito del presente lavoro ci si è limitati agli atti normativi contenuti nella tabella.

Il circuito economico Le presenti considerazioni si sviluppano a partire dal circuito economico semplice. Le famiglie mettono a disposizione delle imprese i fattori produttivi: fondi, lavoro e capitale; la remunerazione di tali fattori avviene tramite rendite, salari e interessi. Viceversa, dietro pagamento le imprese forniscono beni di consumo alle famiglie. Il primo rapporto di scambio corrisponde ai mercati dei fattori produttivi, il secondo al mercato dei beni.

imprese famiglie

remunerazione dei fattori (rendite, salari, interessi)

fattori produttivi

(fondi, lavoro, capitale)

beni e servizi

ricavi dalla vendita di beni e servizi f

Segue l'identificazione delle regolamentazioni più importanti per i mercati in questione. Il mercato dei beni può essere a sua volta suddiviso in diversi mercati settoriali (industria delle costruzioni, commercio al dettaglio, ecc.). Indicatori delle dimensioni di un mercato sono il valore aggiunto lordo e il volume delle contrattazioni. Tuttavia, ci si può basare anche sul numero dei destinatari delle regolamentazioni di un mercato. In questo caso, un possibile criterio è innanzitutto il numero di imprese attive in un settore economico. Tuttavia, utilizzando tale criterio le dimensioni delle imprese non entrano in considerazione; inoltre, il numero di imprese interessate dipende anche dalla definizione del ramo economico: rami economici definiti in senso ampio, caratterizzati da numerose piccole e medie imprese, passano in primo piano; l'importanza di settori definiti in senso stretto, con poche imprese di grandi dimensioni, sembra invece trascurabile. Applicando invece il criterio del numero di dipendenti interessati, le grandi imprese acquistano maggiore peso. Qui di seguito, viene esaminata l'importanza di diversi mercati alla luce dei criteri suddetti, distinguendo (1.) i mercati dei beni, (2.) i mercati dei fattori produttivi e (3.) il commercio internazionale.

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L'importanza dei mercati dei beni può essere stabilita dal punto di vista della produzione, basandosi sul valore aggiunto lordo di determinati settori, oppure facendo riferimento alle spese che le famiglie effettuano per acquistare certi beni e servizi.

Produzione

In questa prospettiva, vengono evidenziati i cinque settori con il valore aggiunto lordo più elevato. Come risulta dalla tabella seguente, sono soprattutto l'industria del credito e quella delle costruzioni ad essere caratterizzate da un valore aggiunto lordo molto alto. Mercato Valore aggiunto

lordo (in miliardi di franchi, 2001, UST)

Atti normativi

Industria del credito 32.6

Legge sulle banche (LBCR) Ordinanza sulle banche (OBCR) Legge sul credito al consumo (LCC) Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) Accordi bilaterali II: imposizione degli interessi Accordi bilaterali II: servizi

Industria delle costruzioni 20.2 Prescrizioni in materia di costruzioni (cantonali e comunali) Legge sugli acquisti pubblici (LAPub) Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Legge sui disabili

Locazione di beni materiali mobili, servizi alle imprese

19.3

Codice delle obbligazioni (CO)

Intermediazione commerciale e commercio all'ingrosso

19.7 Codice delle obbligazioni (CO) Legge sulle derrate alimentari (LDerr)

Commercio al dettaglio, riparazione di beni di consumo

18.5 Codice delle obbligazioni (CO) Orari di apertura dei negozi (livello cantonale)

Spese

Invece di considerare gli aspetti legati alla produzione, per stabilire l'importanza di un settore si possono esaminare le spese sostenute dalle famiglie (consumatori). Le maggiori spese vengono effettuate nei 5 settori seguenti: Mercato Spese delle

famiglie (in %, 2000, UST)

Atti normativi

Alloggio e energia 17.6 Diritto di locazione (art. 253 e segg. CO) Legge sull'energia (LEne) Legge sugli impianti elettrici (LIE) Legge sull'energia nucleare (LENu)

Derrate alimentari e bevande analcoliche

8.3 Diritto degli atti di compravendita (art. 184 e segg. CO, disposizioni cautelari specifiche) Legge sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Legge sulle derrate alimentari (LDerr) Legge sull'informazione dei consumatori (LIC)

Trasporti 7.5 Legge sulla circolazione stradale (LCStr) Ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC) Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) Accordi bilaterali I: trasporti terrestri Legge sull'imposizione degli oli minerali Legge sulle ferrovie (Lferr) Legge sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Legge sulla navigazione aerea (LNA) Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA) Accordi bilaterali I: trasporti aerei

Attività ricreative, di svago e culturali 6.7

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Premi delle casse malati 6.6 Legge sull'assicurazione malattie (LAMal)

Visto che normalmente le regolamentazioni si prefiggono scopi cautelari, non necessariamente sono elaborate secondo principi settoriali. Perciò, un approccio settoriale non consente di evidenziare tutte le regolamentazioni importanti.

Mercati dei fattori produttivi

La produzione di beni necessita dei fattori seguenti: fondi, lavoro e capitale. L'importanza dei relativi mercati risulta dai dati seguenti: il mercato del lavoro comprende 4 milioni di lavoratori. Il reddito da lavoro dipendente ammonta a 246 miliardi di franchi all'anno. Il mercato finanziario comprende i settori bancario, borsistico e assicurativo. Complessivamente, questi rami economici occupano 190'000 collaboratori. Globalmente, il valore dei beni amministrati da banche ed assicurazioni supera i 2'500 miliardi di franchi. In questo ambito, anche le casse pensioni – circa 500 miliardi amministrati – e i fondi d'investimento – circa 400 miliardi amministrati – svolgono un ruolo di grande importanza. Il fattore produttivo fondiario comprende soltanto i terreni: tuttavia, anche l'agricoltura e il mercato immobiliare sono in stretto rapporto con esso.

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Mercato Dati (in miliardi di

franchi)

Atti normativi

Mercato del lavoro Reddito da lavoro dipendente in un anno (2000, UST) Lavoro nero (stima Schneider)

246

40

Diritto del lavoro (art. 319 e segg. CO) Legge concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro Legge sul lavoro (LL) Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) Orari di apertura dei negozi Legge sulla parità dei sessi (LPar); (livello cantonale) Assicurazione maternità Legge contro il lavoro nero (LLN)

Mercato finanziario Banche Valore aggiunto lordo (1990, UST)

37

Legge sulle banche (LBCR) Ordinanza sulle banche (OBCR) Legge sul credito al consumo (LCC) Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) Accordi bilaterali II: imposizione degli interessi Accordi bilaterali II: servizi

Borsa Capitalizzazione di borsa, azioni SPI (2003, SWX [home page])

746

Legge sulle borse (LBVM)

Assicurazioni - Assicurazioni private Valore aggiunto lordo (1990, UST)

9

Legge sul contratto d’assicurazione Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) Legge sull’assicurazione vita (LAssV) Legge sull’assicurazione contro i danni (LADa)

- LPP Capitale amministrato (2001, UST)

474

Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Fondi d'investimento Capitale amministrato (2003, rapporto peritale rev. LFI)

400

Legge sui fondi di investimento (LFI)

Fondi, immobili Spese annuali nel settore delle costruzioni (2001, UST)

44

Legge sulla pianificazione del territorio (LPT) Legge sull’agricoltura (LAgr) Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) Ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr) Accordi bilaterali I: agricoltura Accordi bilaterali II: prodotti agricoli trasformati Prescrizioni in materia di costruzioni (cantonali e comunali) Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Diritto di locazione (art. 253 e segg. CO) Legge sui disabili

Commercio internazionale

Nel 2002, il fatturato delle esportazioni è stato di 136,5 miliardi di franchi, ciò che corrisponde all'incirca ad un terzo del PIL.

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Spazio economico Dati (in miliardi di franchi all'anno,

2002, UST)

Atti normativi

Totale esportazioni Totale importazioni Esportazioni nell'UE Importazioni dall'UE Esportazioni negli Stati Uniti Importazioni dagli Stati Uniti Esportazioni in Asia Importazioni dall'Asia Esportazioni negli Stati dell'AELS Importazioni dagli Stati dell'AELS

136.5 130.2

80.6 101.6

15.9 8.0

22.9 10.1

0.6 0.3

Legge sulle dogane (LD) Legge sulla tariffa delle dogane (LTD) Convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei sistemi doganali Accordi bilaterali II: lotta contro la frode (frode doganale) Legge sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) Accordi bilaterali I: ostacoli tecnici al commercio Accordo che istituisce l’OMC Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT) GATS TRIPS TRIMS Accordi di protezione degli investimenti Accordi di libero scambio (ALS) Accordi bilaterali I Accordi bilaterali II Accordi tra gli Stati dell'AELS e Paesi terzi Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)

I partner commerciali più importanti della Svizzera sono i Paesi dell'UE. Per questo motivo, accanto alla legislazione doganale e all'accordo OMC di libero scambio, l'elenco delle regolamentazioni più importanti contempla anche gli accordi con l'UE. In ragione del ridotto volume di scambi commerciali con gli Stati dell'AELS, il relativo accordo di libero scambio non riveste di per sé particolare importanza. Tuttavia, essendo correlato con numerosi altri accordi stipulati con Paesi terzi (mediterranei e asiatici), viene menzionato nell'elenco.

Fallimenti del mercato Fallimenti del mercato sono spesso motivo di regolamentazioni statali. Infatti, la politica della concorrenza, la regolamentazione concernente le industrie di rete, la politica ambientale, nonché il finanziamento statale dei beni pubblici, di norma sono basati su un fallimento del mercato.

Concorrenza

Poiché i concorrenti attivi sul mercato hanno interesse a ridurre la concorrenza – o addirittura ad eliminarla – allo scopo di ottenere un aumento dei prezzi, è necessario che in quest'ambito lo Stato svolga un'attività di controllo. La legge sui cartelli (LCart) ha lo scopo di garantire una concorrenza efficace sui mercati. Le disposizioni della legge sui cartelli relative al controllo delle concentrazioni d'imprese vengono applicate mediante la relativa ordinanza. La legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) si applica agli accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli e alle imprese di diritto privato e pubblico che dominano il mercato. Considerato che il mantenimento di una concorrenza efficace è lo scopo della LCart, nella pratica la sorveglianza dei prezzi è importante soprattutto nel settore delle imprese pubbliche. La legge federale contro la concorrenza sleale tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell’interesse di tutte le parti interessate.

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La legge federale sul mercato interno (LMI) si prefigge di mantenere l’accesso al mercato interno libero da ostacoli statali. Il libero accesso al mercato e la neutralità concorrenziale dello Stato possono però essere pregiudicati anche dall'operato delle autorità in relazione agli appalti pubblici. A livello federale, tale eventualità viene considerata dalla legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub), emanata conformemente all'accordo OMC sugli appalti pubblici (GPA). Ambito Atti normativi Concorrenza Legge sui cartelli (LCart)

Ordinanza concernente il controllo delle concentrazioni di imprese Legge sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) Legge contro la concorrenza sleale (LCSI) Legge sul mercato interno (LMI) Legge sugli acquisti pubblici (LAPub) Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) Accordo sugli appalti pubblici (GPA) Accordi bilaterali I: appalti pubblici

Industrie di rete

Spesso le industrie di rete sono caratterizzate dalla presenza di monopoli naturali, soprattutto quando la realizzazione di impianti di infrastruttura genera costi fissi elevati. L'aumento dei consumatori di beni prodotti dalle industrie di rete determina a sua volta una crescita dell'utilità di questi ultimi (effetto rete). Simili effetti sono tipici dei settori della comunicazione, dei trasporti e dell'energia. Ad esempio, l'acquisto di un telefono cellulare produrrà una crescita di utilità tanto maggiore quanto più numerose saranno le persone che ne faranno uso, diventando utenti della rete di comunicazione telefonica. Nella tabella seguente sono elencati gli atti normativi più importanti per le industrie di rete. Industrie di rete Atti normativi Posta Legge sulle poste (LPO)

Legge sull’organizzazione delle poste (LOP)

Telecomunicazioni Legge sulle telecomunicazioni (LTC) Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Trasporti ferroviari Legge sulle ferrovie (Lferr) Legge sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS)

Trasporti stradali Legge sulla circolazione stradale (LCStr) Ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC) Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) Accordi bilaterali I: trasporti terrestri

Trasporti aerei

Legge sulla navigazione aerea (LNA) Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA) Accordi bilaterali I: trasporti aerei

Energia Legge sull'energia (LEne) Legge sugli impianti elettrici (LIE) Legge sull'energia nucleare (LENu)

Il settore energetico comprende 330 imprese, quello delle telecomunicazioni 200. Importanti datori di lavoro sono la posta (57'000 dipendenti) e le ferrovie (36'500 dipendenti). Il fatturato maggiore – 14,6 miliardi di franchi (2001, UST) – viene raggiunto dal settore delle telecomunicazioni. In un quadro economico nazionale, le industrie di rete svolgono un ruolo importante anche e soprattutto perché sono parte delle infrastrutture di un Paese, e la maggior parte delle imprese dipende dai loro servizi.

Beni pubblici

I beni pubblici sono caratterizzati da non escludibilità e non rivalità nel consumo. La non escludibilità determina problemi connessi all'offerta di beni pubblici, poiché il singolo utente

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si aspetta che gli oneri legati alla produzione del bene pubblico in questione siano a carico di altri e che egli possa usufruirne gratuitamente (problema del free rider). Per questo motivo, solitamente l'offerta di beni pubblici spetta allo Stato, e il loro finanziamento avviene mediante le imposte e altri tributi obbligatori. Finanziamento dei beni pubblici Entrate (in miliardi

di franchi, 2001, AFF)

Atti normativi

Imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza

37.1 Leggi fiscali cantonali Legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Imposta sul valore aggiunto 17.0 Legge sull’IVA (LIVA)

Imposta federale diretta 12.2 Legge sull'imposta federale diretta (LIFD) Leggi fiscali cantonali

Imposte cantonali e comunali sull'utile e sul capitale

8.2

Imposta sugli oli minerali (incl. supplemento) relativa ai carburanti

4.9

Legge sull'imposizione degli oli minerali

Sono state scelte le 5 imposte federali, cantonali o comunali che generano le maggiori entrate: si tratta di tutte le imposte dirette e dell'imposta sugli oli minerali. Le maggiori entrate tributarie risultano dalle imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza. Inoltre, in quest'ambito anche le numerose convenzioni di doppia imposizione stipulate con altri Paesi svolgono un ruolo importante.

Assicurazioni sociali

Nel settore assicurativo, il rischio soggettivo e la selezione avversa possono portare ad un fallimento del mercato. Per questa ragione, soprattutto la parte obbligatoria dell'assicurazione malattie come pure l'assicurazione contro la disoccupazione e l'assicurazione contro gli infortuni sono fortemente regolamentate. Nel caso dell'AVS e dell'AI, pure gli aspetti legati alla ridistribuzione svolgono un ruolo importante. Le assicurazioni suddette sono di grande rilevanza anche in ragione del volume di entrate e uscite. Assicurazioni Entrate

in miliardi di franchi

(2001, UST))

Uscite in miliardi di franchi

(2001, UST))

Atti normativi

Previdenza professionale 53.6 36.0

Legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

AVS 29.6

29.1

Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Assicurazione malattie obbligatoria 14.1 14.9 Legge sull'assicurazione malattie (LAMal)

AI 8.5 9.5 Legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

AD 6.9 3.4 Assicurazione contro la disoccupazione (LADI)

Assicurazione contro gli infortuni 6.2 6.3 Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Ambiente

Normalmente, nel settore ambientale l'intervento dello Stato è dovuto alle esternalità. Nel caso di effetti esterni negativi, i costi privati si situano al di sotto di quelli dell'economia, determinando un'allocazione subottimale (così, ad esempio, i trasporti causano costi esterni sotto forma di rumore e gas di scarico). Con la legislazione ambientale si tenta di limitare la portata dei danni all'ambiente. Considerata l'ampiezza di questa materia, ci si limita qui ad alcuni importanti atti normativi, in particolare a quelli concernenti la protezione delle acque e

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dell'aria nonché la lotta all'inquinamento fonico. Non da ultimo, tali provvedimenti sono volti anche a contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile. Ambito Atti normativi Ambiente Legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)

Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Legge sulla protezione delle acque (LPAc) Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) Legge sul CO2 Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF) Ordinanza sulle sostanze (Osost) Legge sull’ingegneria genetica (LIG)

Regolamentazioni sociali

Spesso, anche nel caso delle regolamentazioni sociali si è in presenza di un fallimento del mercato. Ad esempio, la protezione dei consumatori è da ricondurre ad asimmetrie informative tra produttori, o venditori, e consumatori. Tuttavia, potendo considerare l'equità sociale come un bene pubblico, la maggior parte delle regolamentazioni sociali hanno anche ragioni sociopolitiche. Queste ultime sono alla base anche di numerose disposizioni del diritto del lavoro e del diritto di locazione (vedi sopra). Inoltre, vanno menzionate le diverse disposizioni in materia di sanità pubblica nonché le prescrizioni di sicurezza concernenti l'impiego di sostanze, installazioni e apparecchi. Ambito Atti normativi Protezione dei consumatori Sanità pubblica Sicurezza

Legge sull'informazione dei consumatori (LIC) Legge sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Legge sulle derrate alimentari (LDerr) Polizia sanitaria (livello cantonale) Legge sugli agenti terapeutici (LATer) Legge sui veleni Legge sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici: Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti

Crescita La produttività del lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro sono due importanti fattori determinanti la crescita economica. Il numero di ore lavorative può essere accresciuto aumentando il numero di persone occupate oppure il tempo individuale di lavoro. A questo proposito, risultano determinanti il numero di persone con capacità e disponibilità lavorative, il tempo standard di lavoro annuale, nonché il tasso medio d'occupazione. Nel 2003, in Svizzera c'erano 6,08 milioni di abitanti di età superiore a 15 anni. Di questi, 4,12 milioni esercitavano un'attività lucrativa, 1,25 milioni beneficiavano di una rendita di vecchiaia o di invalidità, 325'000 svolgevano un'attività domestica e 268'000 erano in formazione. Gli stranieri con più di 15 anni erano 1,20 milioni, di cui 886'000 attivi nel mondo del lavoro (2003, UST). Complessivamente, nel 2001 in Svizzera sono state prestate 6,7 miliardi di ore lavorative (2001, UST). La durata effettiva della vita lavorativa di una persona dipende dall'età in cui ha inizio, dalle sue eventuali interruzioni (attività domestiche e custodia dei figli, formazione continua, servizio militare, periodi di malattia, ecc.) e dall'età in cui termina (pensionamento, invalidità, ecc.). Un altro fattore determinante il numero di persone con capacità lavorative consiste nell'immigrazione di manodopera dall'estero. Per questo motivo, accanto alla legislazione in

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materia di mercato del lavoro (vedi sopra), anche il diritto delle assicurazioni sociali, la legge militare e la legislazione sugli stranieri svolgono un ruolo nella regolamentazione. Fattore determinante Atti normativi Partecipazione al mercato del lavoro Legge su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Legge sull'assicurazione malattie (LAMal) Legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Assicurazione contro la disoccupazione (LADI) Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Legge militare (LM) Legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP) Legge sui lavoratori distaccati in Svizzera Accordi bilaterali I: circolazione delle persone

La produttività del lavoro è determinata essenzialmente da tre fattori: il capitale reale e il capitale umano disponibili, nonché la tecnologia impiegata. Il rapporto sulla crescita nomina complessivamente sei fattori determinanti la produttività del lavoro: mercati concorrenziali, finanze pubbliche, apertura internazionale, capitale umano, innovazioni e stabilità economica generale84. In relazione alla crescita, la politica della concorrenza svolge un ruolo di primaria importanza. Una forte concorrenza sul mercato interno migliora l'efficienza e stimola il processo d'innovazione. Un secondo settore politico importante è quello della politica finanziaria. Un onere debitorio che metta in questione l'equilibrio economico globale rappresenta un ostacolo al processo di crescita, paragonabile a quello costituito da imposte elevate e con forti effetti distorcenti. Contemporaneamente però, è importante che il finanziamento dei beni pubblici continui ad essere garantito. In terzo luogo, la crescita viene favorita da una politica economica esterna orientata all'apertura economica nei confronti dell'estero. Le economie aperte sono caratterizzate da una maggiore crescita economica rispetto a quelle protezionistiche. Un altro fattore importante è la politica in materia di formazione: infatti, la produttività e la capacità di innovazione dipendono strettamente dal livello di formazione delle persone occupate. La formazione accresce il capitale umano di un'economia nazionale, che rappresenta un fattore direttamente determinante per lo sviluppo della produttività del lavoro. Anche la politica d'innovazione riveste un ruolo importante: ricerca e sviluppo stimolano i progressi tecnici che, a loro volta, costituiscono un fattore determinante in relazione alla produttività del lavoro. Da ultimo, va ricordata la politica di stabilizzazione: tassi d'inflazione troppo elevati e fluttuanti generano incertezza e, di conseguenza, influiscono negativamente sulla crescita economica. Nella tabella seguente, sono riportati gli atti normativi inerenti ai fattori determinanti la produttività del lavoro, fatta eccezione per quelli relativi a concorrenza, finanze pubbliche e apertura internazionale, già discussi precedentemente.

84 Dipartemento federale dell’economia, Rapporto sulla crescita, 3a ed., Berna 2003, p. 25 s

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Fattore determinante Atti normativi Capitale umano Scuola elementare (livello cantonale)

Legge sulla formazione professionale (LFPr) Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) Ordinanza concernente provvedimenti speciali in favore del perfezionamento professionale Legge sulle scuole universitarie professionali (LSUP) Legge sull’aiuto alle università Legge sui PF Accordi bilaterali II: formazione/formazione professionale/gioventù

Innovazione Legge sulla ricerca (LR) Accordi bilaterali I: ricerca Accordi bilaterali II: formazione/formazione professionale/gioventù Legge sui brevetti (LBI) Legge sulla protezione dei marchi (LPM) Legge sul diritto d’autore (LDA) Legge sul design (LDes)

Stabilità economica generale Legge sulla Banca nazionale (LBN) Legge sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) Legge sulle finanze della Confederazione (LFC)

Gli aspetti inerenti al capitale umano sono disciplinati dalla legislazione in materia di formazione e formazione professionale. Tuttavia, sul piano federale il settore della formazione privata (formazione continua, scuole private, ecc.) non è regolamentato in modo complessivo. Riguardo all'innovazione, vanno ricordate soprattutto la legge sulla ricerca e i diritti immateriali che, proteggendo la proprietà intellettuale, stimolano i processi di ricerca e innovazione. Mentre le suole universitarie svolgono soprattutto una ricerca di base, la ricerca applicata avviene principalmente nel settore privato. Per le attività di ricerca svolte da privati, anche le condizioni quadro fiscali rivestono un'importanza non trascurabile (trattamento fiscale dei costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo). Sulla stabilità economica generale influiscono in modo significativo sia la politica monetaria della Banca nazionale, sia un bilancio pubblico di Confederazione e Cantoni equilibrato a lungo termine.

Elenco delle regolamentazioni Nella tabella seguente sono elencate in ordine sistematico le cinquanta regolamentazioni più importanti, classificate in dieci categorie. Tale categorizzazione rispecchia i settori politici determinanti per la crescita economica menzionati nel rapporto sulla crescita, con l'aggiunta delle categorie "condizioni quadro istituzionali", "capitale", "fondi", "risorse naturali e ambiente" nonché "altre regolamentazioni sociali". Solitamente, ad una regolamentazione corrispondono da due a tre atti normativi importanti (leggi, ordinanze, accordi internazionali). Normalmente, gli accordi internazionali non sono applicabili direttamente: tuttavia, quando le loro disposizioni vengono trasposte nel diritto nazionale essi possono influire sulle attività degli attori economici. Le regolamentazioni che rivestono un ruolo particolarmente importante per tutte le imprese – soprattutto per le PMI – nell'elenco vengono indicate con un asterisco (*). Regolamentazione Atti normativi più importanti RS 1 Condizioni quadro istituzionali 1* 2* 3*

Diritto reale Diritti immateriali Diritto contrattuale, diritto societario

Codice civile (CC) Legge sui brevetti (LBI) Convenzione sul brevetto europeo Legge sulla protezione dei marchi (LPM) Legge sul diritto d’autore (LDA) Legge sul design (LDes) Codice delle obbligazioni (CO) Legge sulla fusione (LFus)

210 232.14 0.232.142.2 232.11 231.1 232.12 220 221.301

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4* 5*

Procedura civile Esecuzione forzata

Procedura civile (livello cantonale) Diritto in materia di esecuzione e fallimento (LEF)

- 281.1

2 Concorrenza e industrie di rete 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 14* 15*

Diritto della concorrenza, concorrenza sleale Sorveglianza dei prezzi Mercato interno Appalti pubblici Trasporti ferroviari Trasporti aerei Trasporti stradali Posta Telecomunicazioni Energia

Legge sui cartelli (LCart) Ordinanza concernente il controllo delle concentrazioni di imprese (OCCI) Legge contro la concorrenza sleale (LCSI) Legge sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) Legge sul mercato interno (LMI) Legge sugli acquisti pubblici (LAPub) Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) Accordo sugli appalti pubblici (GPA) Accordi bilaterali I: appalti pubblici Legge sulle ferrovie (Lferr) Legge sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) Legge sulla navigazione aerea (LNA) Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA) Accordi bilaterali I: trasporti aerei Legge sulla circolazione stradale (LCStr) Ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC) Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) Accordi bilaterali I: trasporti terrestri Legge sulle poste (LPO) Legge sull’organizzazione delle poste (LOP) Legge sulle telecomunicazioni (LTC) Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) Legge sull'energia (LEne) Legge sugli impianti elettrici (LIE) Legge sull'energia nucleare (LENu)

251 251.4 241 942.20 943.02 172.056.1 172.056.5 0.632.231.422 0.172.052.68 742.101 742.31 748.0 748.01 0.748.127.192.68 741.01 741.51 741.511 0.740.72 783.0 783.1 784.10 784.101.1 730.0 734.0 732.1

3 Economia esterna 16* 17* 18* 19* 20*

OMC UE Altri accordi Dogane Ostacoli tecnici al commercio

Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT) GATS TRIPS Accordi di libero scambio (ALS) Accordi bilaterali I Accordi bilaterali II Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Accordi tra gli Stati dell'AELS e Paesi terzi Accordi di protezione degli investimenti Legge sulle dogane (LD) Legge sulla tariffa delle dogane (LTD) Convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei sistemi doganali Accordi bilaterali II: lotta contro la frode (frode doganale) Legge sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) Accordi bilaterali I: ostacoli tecnici al commercio

0.632.20 0.632.21 e 0.632.20 all. 1A 0.632.20 all. 1B 0.632.20 all. 1C 0.632.401 diversi - 0.632.31 diversi diversi 631.0 632.10 0.631.20 - 946.61 0.946.526.81

4 Politica di stabilizzazione 21 22 23

Banca nazionale Valuta Freno all'indebitamento

Legge sulla Banca nazionale (LBN) Legge sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) Legge sulle finanze della Confederazione (LFC)

951.11 941.10 611.0

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5 Finanze pubbliche, assicurazioni sociali 24* 25* 26 27* 28* 29* 30*

Imposte dirette Imposta sul valore aggiunto Imposte sugli oli minerali AVS AI AD Assicurazione malattie

Legge sull'imposta federale diretta (LIFD) Leggi fiscali cantonali Legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) Convenzioni di doppia imposizione Legge sull’IVA (LIVA) Legge sull'imposizione degli oli minerali Legge su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) Assicurazione contro la disoccupazione (LADI) Legge sull'assicurazione malattie (LAMal)

642.11 - 642.14 diversi 641.20 641.61 831.10 831.20 837.0 832.10

6 Mercato del lavoro 31* 32* 33* 34* 35*

Diritto del contratto di lavoro Protezione dei lavoratori Lavoratori stranieri Servizio militare Lavoro nero

Diritto del lavoro (art. 319 e segg. CO) Legge concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro Legge sul lavoro (LL) Ordinanza 1 concernente la LL (OLL 1) Ordinanza 2 concernente la LL (OLL 2) Orari di apertura dei negozi Legge sulla parità dei sessi (LPar); (livello cantonale) Assicurazione maternità (indennità di perdita di guadagno) Legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP) Legge sui lavoratori distaccati in Svizzera Accordi bilaterali I: circolazione delle persone Legge militare (LM) Legge contro il lavoro nero (LLN)

220 221.215.311 822.11 822.111 822.112 - 151.1 834.1/834.11 142.20 142.203 832.20 0.142.112.681 510.10 FF 2002 3243

7 Capitale umano e innovazioni 36 37* 38 39

Scuola elementare Formazione professionale Scuole universitarie Ricerca

Scuola elementare (livello cantonale) Legge sulla formazione professionale (LFPr) Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) Legge sulle scuole universitarie professionali (LSUP) Legge sull’aiuto alle università Legge sui PF Legge sulla ricerca (LR) Accordi bilaterali I: ricerca Accordi bilaterali II: formazione/formazione professionale/gioventù

- 412.10 412.101 414.71 414.20 414.110 420.1 0.420.513.1 -

8 Capitale 40* 41* 42* 43*

Banche Borse Assicurazioni Casse pensioni

Legge sulle banche (LBCR) Ordinanza sulle banche (OBCR) Legge sul credito al consumo (LCC) Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) Accordi bilaterali II: imposizione degli interessi Accordi bilaterali II: servizi Legge sui fondi di investimento (LFI) Legge sulle borse (LBVM) Legge sul contratto d’assicurazione Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) Legge sull’assicurazione vita (LAssV) Legge sull’assicurazione contro i danni (LADa) Legge sulla previdenza professionale per la

952.0 952.02 221.214.1 955.0 - - 951.31 954.1 221.229.1 961.01 961.61 961.71 831.40

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vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) 9 Fondi, risorse naturali e ambiente 44* 45* 46*

Pianificazione del territorio, costruzioni Agricoltura Protezione dell'ambiente

Legge sulla pianificazione del territorio (LPT) Prescrizioni in materia di costruzioni (cantonali e comunali) Legge sui disabili Legge sull’agricoltura (LAgr) Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) Ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr) Accordi bilaterali I: agricoltura Accordi bilaterali II: prodotti agricoli trasformati Legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) Legge sulla protezione delle acque (LPAc) Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) Legge sul CO2 Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF) Ordinanza sulle sostanze (Osost) Legge sull’ingegneria genetica (LIG)

700 - 151.3 910.1 910.13 916.01 0.916.026.81 - 814.01 814.011 814.20 814.318.142.1 641.71 814.41 814.013 814.91

10 Altre regolamentazioni sociali 47* 48* 49* 50*

Protezione dei consumatori Protezione dei locatari Sanità pubblica Prevenzione degli infortuni, sicurezza

Legge sull'informazione dei consumatori (LIC) Legge sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) Diritto di locazione (art. 253 e segg. CO) Legge sulle derrate alimentari (LDerr) Polizia sanitaria (livello cantonale) Legge sugli agenti terapeutici (LATer) Legge sui veleni Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Legge sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti

944.0 221.112.944 220 817.0 - 812.21 813.0 832.20 819.1 814.710

La scelta delle regolamentazioni più importanti ha evidenziato, tra l'altro, che soltanto alcuni determinati settori economici – come ad esempio le industrie di rete, le banche e le assicurazioni – sono disciplinati da proprie normative specifiche. Ciò è riconducibile al fatto che molte regolamentazioni hanno uno scopo cautelare, e non sono indirizzate a particolari rami economici. In particolare, si tratta di un aspetto che contraddistingue buona parte delle leggi concernenti l'ambiente e la protezione di consumatori e lavoratori. Inoltre, come risulta evidente nel caso del diritto ambientale, costituito da numerose leggi e ordinanze, si tratta di regolamentazioni molto ampie. Nella maggioranza dei casi, gli atti normativi scelti sono leggi e ordinanze della Confederazione. Tuttavia, sono stati considerati anche gli accordi internazionali di maggiore importanza. A tale riguardo, gli accordi bilaterali con l'UE svolgono un ruolo sempre più rilevante. La legislazione cantonale riveste un'importanza significativa soprattutto in relazione alle imposte dirette e alle prescrizioni in materia di costruzione. In molti settori sono comunque in atto sforzi di armonizzazione, come mostra ad esempio la legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Da ultimo, ogni Cantone continua ad avere un proprio codice di procedura civile, anche se – pure in quest'ambito – è prevista un'uniformazione nel quadro della riforma giudiziaria. L'elenco delle regolamentazioni scelte comprende sia atti normativi concernenti direttamente le imprese, sia testi legislativi appartenenti alle condizioni quadro giuridiche generali, come ad esempio le istituzioni giuridiche (diritto di proprietà, diritto procedurale, ecc.), le

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condizioni quadro macroeconomiche (politica economica esterna o di stabilizzazione) o le finanze pubbliche.