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Raccolta RAB gas – Cespiti di proprietà del gestore Milano, 10 luglio 2014 1

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Raccolta RAB gas – Cespiti di proprietà del gestore

Milano, 10 luglio 2014

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Agenda Parte I • Cenni sul sistema tariffario • Deliberazione 310/2014/R/GAS: aspetti metodologici per

l’identificazione delle fattispecie con scostamento VIR -RAB superiore al 10%

Parte II • Raccolta dati cespiti di proprietà del gestore

• Breve presentazione della procedura di calcolo

• Dati RAB resi disponibili alle stazioni appaltanti

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Cenni sul sistema tariffario

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Cenni in tema di sistema tariffario: Deliberazione 573/2013/R/GAS

Con la deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS è stata definita la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura per il periodo di regolazione 2014-2019 con riferimento alle concessioni comunali o sovra-comunali

Nel DCO 53/2014/R/GAS sono stati illustrati gli orientamenti dell’Autorità in tema di regolazione tariffaria per le gestioni d’ambito

L’adozione del provvedimento finale in materia di regolazione tariffaria per le gestioni d’ambito è prevista entro il mese di luglio

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Il sistema tariffario nel quarto periodo regolatorio (I)

Il sistema tariffario per il quarto periodo di regolazione, in continuità con l’impostazione esistente nel precedente periodo, prevede la determinazione di una tariffa obbligatoria, applicata ai clienti finali, e di una tariffa di riferimento, che definisce il ricavo ammesso per ciascuna impresa distributrice a copertura del costo riconosciuto

Un meccanismo di perequazione consente di coprire gli squilibri tra ricavi ammessi dalla tariffa di riferimento e ricavi effettivi ottenuti applicando la tariffa obbligatoria

In particolare, la perequazione si articola in due meccanismi: • perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione • perequazione dei costi relativi al servizio di misura

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Il sistema tariffario nel quarto periodo regolatorio (II)

TARIFFA DI RIFERIMENTO

TARIFFA OBBLIGATORIA

MECCANISMI DI PEREQUAZIONE

RICAVI EFFETTIVI

RICAVI AMMESSI

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Tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione: gestioni comunali

La tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione è denominata tariffa TVD ed è composta, in ciascun anno t, dalle seguenti componenti:

(€/pdr) a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi a immobilizzazioni centralizzate; (€/pdr) a copertura della remunerazione del capitale investito

relativo alle immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di distribuzione, per le località i a regime nell’anno t; (€/pdr) a copertura degli ammortamenti relativi alle

immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di distribuzione, per le località i a regime nell’anno t; (€/pdr) a copertura dei costi operativi relativi al servizio di

distribuzione fornito nelle località a regime nell’anno t. Tale componente è differenziata in base alla densità d e alla classe dimensionale r, relativa al perimetro servito da ciascuna impresa distributrice nell’anno t-1, come individuato sulla base della configurazione comunicata in sede di raccolta dati.

captcent )(

remictdist ,,)(

ammictdist ,,)(

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Tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione: gestioni per ambito La tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione con

riferimento alle gestioni per ambito comprenderà anche le seguenti componenti (DCO 53/2014/R/GAS): • componente a copertura dei costi operativi relativi al

servizio di distribuzione differenziata in base alla densità dell’ambito di concessione, che sostituisce la componente

• componente a copertura dei costi relativi al corrispettivo una tantum ex deliberazione 407/2012/R/GAS: riconosciuti per la durata del periodo di concessione, come quota annua di ammortamento dell’onere sostenuto

• componente a copertura dei costi relativi al corrispettivo di cui all’articolo 8, comma 2 del decreto 226/11 (oneri per attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio)

operdtdist ,,)(

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Tariffa di riferimento per il servizio di misura (I) La tariffa di riferimento per il servizio di misura è composta dalle seguenti

componenti: (€/pdr) a copertura della remunerazione del capitale investito relativo alle immobilizzazioni materiali di località, per le località i a regime nell’anno t; (€/pdr) a copertura degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali di località per le località i a regime nell’anno t; (€/pdr) a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione di tutti i gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 e dei gruppi di misura di classe maggiore a G6 non conformi ai requisiti delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas; (€/pdr) a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas; (€/pdr) a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure; (€) a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione, limitatamente agli anni 2014 e 2015; (€) a copertura dei costi dei concentratori, limitatamente agli anni 2014 e 2015.

remictmist ,,)(

ammictmist ,,)(bope

tinst ,)(

vopetinst ,)(

opetract )(

ctTEL ,

ctCON ,

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Tariffa di riferimento per il servizio di misura (II)

Con la deliberazione 573/2013/R/GAS, l’Autorità ha previsto che nei primi due anni del quarto periodo regolatorio trovino riconoscimento tariffario i costi di telelettura/telegestione (componente TELt,c) e i costi relativi ai concentratori sostenuti dalle imprese (componente CONt,c), indipendentemente dal fatto che queste abbiano adottato una scelta di tipo make o di tipo buy

Come indicato all’articolo 16, comma 2 della RTDG 2014-2019 a partire dall’anno tariffe 2016 troveranno invece applicazione le componenti t(tel) e t(con) espresse in euro/punto di riconsegna; la copertura dei costi relativi ai sistemi di telegestione e dei costi relativi ai concentratori avverrà sulla base di criteri output based e in funzione dei costi efficienti delle imprese che hanno adottato soluzione di tipo make

Non sono previste componenti aggiuntive della tariffa di riferimento nel passaggio alle gestioni per ambito

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Tariffa di riferimento per il servizio di commercializzazione

La tariffa di riferimento relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura, è denominata COT ed è composta dalla componente , espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi ai servizi di commercializzazione della distribuzione e della misura

Non sono previste modifica della struttura della tariffa nel passaggio alle gestioni per ambito

tt(cot)

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Tariffe di riferimento: ambito di applicazione

Le componenti e della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione e le componenti e della tariffa di riferimento per il servizio di misura sono definiti a livello di località i

La località è l’unità territoriale minima di riferimento ai fini delle determinazioni tariffarie La località di norma coincide con il territorio di un singolo comune. Qualora in uno

stesso comune siano presenti reti di distribuzione del gas naturale non interconnesse, la località è la parte del territorio del comune servita da una singola rete di distribuzione non interconnessa.

Nel caso di reti distribuzione non interconnesse che sconfinano in frazioni di comuni diversi, qualora il tratto di rete di sconfinamento serva fino a 10 punti di riconsegna (di seguito: località di sconfinamento), è data facoltà al distributore di dichiarare i dati fisici ed economici sulla località principale. In tale circostanza la località di sconfinamento viene considerata non rilevante ai fini tariffari e quindi non mappata.

NOTA: Attualmente sono circa 620 i comuni in cui sono presenti più località (circa il 10% dei

comuni metanizzati) 12

remictdist ,,)( amm

ictdist ,,)(rem

ictmist ,,)( ammictmist ,,)(

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Componenti della tariffa obbligatoria (I) La tariffa obbligatoria è così composta:

• componente fissa: (euro per punto di riconsegna) , composta dagli elementi: o differenziato per ambito, a copertura di quota parte dei

costi di capitale relativi al servizio di distribuzione o differenziato per ambito, a copertura dei costi operativi e

di capitale relativi al servizio di misura o non differenziato per ambito, a copertura dei costi di

commercializzazione • componente variabile: (centesimi di euro per standard metro

cubo), composta dall’elemento differenziato per scaglione f, a copertura dei costi operativi e della quota rimanente dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione

• oneri aggiuntivi (UG1, UG2, UG3, GS, RE e RS)

)(3 disfτ

)(1 disτ

)(1 misτ

(cot)1τ

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Componenti della tariffa obbligatoria (II)

Sulla base di quanto stabilito dal comma 27.9 della RTDG, a partire dall’anno tariffe 2015 le componenti

e sono articolate per scaglioni di consumo, distinguendo: • classe di gruppo di misura inferiore o uguale a G6; • classe di gruppo di misura superiore a G6 e

inferiore o uguale a G40; • classe di gruppo di misura superiore a G40.

)(1 disτ )(1 misτ

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Componenti della tariffa obbligatoria (III) A seguito dell’assegnazione delle concessioni per ambito troveranno

applicazione due componenti ulteriori: • componente a copertura della differenza VIR-RAB:

o nel DCO 53/2014/R/GAS l’Autorità ha ipotizzato l’introduzione di specifiche componenti tariffarie ad applicazione locale o d’ambito

o l’ipotesi di ampia socializzazione dei costi, pur preferibile sul piano della concorrenza nel segmento della vendita, espone al rischio che i costi del servizio possano aumentare in modo significativo, come conseguenza dei processi di determinazione dei valori di rimborso

• componente legata allo sconto tariffario: o nel documento 53/2014/R/GAS l’Autorità ha confermato l’orientamento

di prevedere l’introduzione di una specifica componente tariffaria (ST), espressa in centesimi di euro/punto di riconsegna, destinata a riflettere lo sconto tariffario offerto in sede di gara per l’aggiudicazione del servizio ai sensi delle disposizioni dell’articolo 13, comma 1, punti i e ii del decreto 226/11

o nell’ipotesi dell’Autorità la componente è definita a livello di ambiti tariffari; gli effetti degli sconti tariffari vengono poi redistribuiti tra le imprese distributrici per mezzo del meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di distribuzione

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Ambiti tariffari

nord occidentale nord orientale

centrale

centro-sud occidentale

centro-sud orientale

meridionale

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Costo riconosciuto

Il costo riconosciuto determinato dall’Autorità comprende: • i costi operativi, costituiti principalmente dai

costi per servizi esterni, dai costi di personale e dagli acquisti di materiali;

• gli ammortamenti delle immobilizzazioni; • la remunerazione del capitale investito

riconosciuto.

La remunerazione del capitale investito, in particolare, è determinata come prodotto tra il capitale investito netto (CIN) e il WACC

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Il capitale investito riconosciuto ai fini tariffari

Ai fini regolatori, il capitale investito si distingue per funzione in: • capitale investito centralizzato; • capitale investito centralizzato relativo al servizio di misura; • capitale investito di località relativo al servizio di distribuzione; • capitale investito di località relativo al servizio di misura.

In relazione alla natura del capitale, con riferimento al capitale investito di località, si distingue tra: a) immobilizzazioni nette di località (assunte con segno positivo); b) immobilizzazioni in corso di località (assunte con segno positivo); c) contributi pubblici in conto capitale e contributi privati (assunti con segno negativo); d) capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni di località, calcolato in misura pari allo

0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde (assunto con segno positivo); e) quota parte delle poste rettificative, comprendenti il trattamento fine rapporto, assegnata ai

cespiti di località (assunta con segno negativo). Una terza dimensione tassonomica è relativa alla proprietà dei cespiti, che ad oggi non è

rilevante ai fini delle determinazioni tariffarie

CIN

base per determinare RAB di località

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Le immobilizzazioni lorde

L’Autorità ha confermato, per il primo triennio del periodo di regolazione 2014-2019, il criterio generale di valutazione del capitale investito di località basato sul metodo del costo storico rivalutato

In particolare, ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il quarto periodo di regolazione, per ciascuna impresa distributrice c, con riferimento a ciascuna località i, il valore lordo delle immobilizzazioni materiali di località, relative al servizio di distribuzione ovvero al servizio di misura al 31 dicembre dell’anno 2012, è determinato secondo la seguente formula:

dove: • att vale:

o dis per i cespiti relativi al servizio di distribuzione; o mis per cespiti relativi al servizio di misura;

• è il costo storico dei cespiti dell’impresa c, appartenenti alla tipologia s, acquisiti nell’anno t, siti nella località i, ancora in esercizio al 31 dicembre 2012;

• è, per ciascun anno t, il deflatore degli investimenti fissi lordi

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Le immobilizzazioni nette

La determinazione del valore netto delle immobilizzazioni di località relative al servizio di distribuzione e al servizio di misura viene effettuato sottraendo al valore lordo il valore assunto dal fondo di ammortamento

In particolare, ai fini della fissazione dei livelli iniziali del capitale investito per il quarto periodo di regolazione, per ciascuna impresa distributrice c, con riferimento a ciascuna località i, il valore netto delle immobilizzazioni materiali di località, relative servizio di distribuzione ovvero al servizio di misura al 31 dicembre dell’anno 2012, è determinato secondo la seguente formula:

dove: • è per ciascun cespite dell’impresa c, appartenente alla tipologia s, acquisito

nell’anno t, sito nella località i, ancora in esercizio al 31 dicembre 2012, il fondo ammortamento definito in funzione dell’anno di acquisizione dei cespiti e dell’anno cui si riferisce l’ammortamento.

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Calcolo puntuale e determinazione d’ufficio

Le regole illustrate per la determinazione del valore delle immobilizzazioni lorde e del valore delle immobilizzazioni nette valgono per le località in relazione alle quali le tariffe di riferimento sono state determinate sulla base di un calcolo puntuale

In particolare, viene effettuato un calcolo puntuale se nella località il valore delle immobilizzazioni esistenti al 31 dicembre 2007 è stato effettuato considerando una stratificazione puntuale di costi storici fornita dall’imprese distributrice nell’ambito delle raccolte dati

Una località si trova invece nella condizione di: o «stratificazione mancante» se nella medesima località il valore delle

immobilizzazioni esistenti al 31 dicembre 2006 è stato determinato con criteri d’ufficio e non riflette quindi una stratificazione puntuale di costi storici.

o «tariffa d’ufficio iniziale» se nella medesima località il valore delle immobilizzazioni esistenti al 31 dicembre 2007 è stato determinato con criteri d’ufficio e non riflette quindi una stratificazione puntuale di costi storici.

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Calcolo degli ammortamenti (I)

In particolare, la quota di ammortamento è calcolata: per i cespiti acquisiti fino all’anno 2002 incluso, sulla base:

• della vita utile tecnica delle infrastrutture riportate nella Tabella 15 della deliberazione 31 luglio 2003, n. 87 in relazione agli ammortamenti fino all’anno tariffe 2010 incluso;

• della durata convenzionale di cui alla Tabella 3 della deliberazione ARG/gas 159/08 in relazione agli ammortamenti negli anni tariffe 2010-2013 (incluso);

per i cespiti acquisiti dall’anno 2003 all’anno 2006 incluso, sulla base: • della durata convenzionale di cui alla Tabella 2 della deliberazione 29

settembre 2004, n. 170 in relazione agli ammortamenti fino all’anno tariffe 2010 incluso;

• della durata convenzionale di cui alla Tabella 3 della deliberazione ARG/gas 159/08 in relazione agli ammortamenti negli anni tariffe 2010-2013 (incluso);

per i cespiti acquisiti dall’anno 2007 all’anno 2011 incluso, sulla base della durata convenzionale di cui alla Tabella 3 della deliberazione ARG/gas 159/08 in relazione agli ammortamenti fino all’anno tariffe 2013 incluso.

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Con la deliberazione 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 è stato previsto un meccanismo per consentire di recuperare, con riferimento agli anni tariffe 2009-2011, il mancato riconoscimento degli ammortamenti connesso al meccanismo di gradualità di cui all’articolo 17 della RTDG 2009-2012

In particolare, in tale deliberazione l’Autorità ha ritenuto opportuno che il minor ammortamento riconosciuto in tariffa si sostanziasse in una modifica della vita utile del cespite ai fini regolatori e ha conseguentemente adeguato ai fini tariffari la vita utile dei cespiti in modo da garantire comunque la copertura dei costi di capitale, pur in presenza del meccanismo di gradualità

In altri termini, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento, con riferimento agli anni 2009-2011, in cui è stato applicato il meccanismo di gradualità, è stato applicato un coefficiente correttivo determinato in funzione della quota parte degli ammortamenti non riconosciuti in tariffa

Calcolo degli ammortamenti (II)

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Ai fini delle determinazioni tariffarie relative all’anno t, l’ammortamento dei cespiti di località relativo al servizio di distribuzione, per ciascuna impresa distributrice c e per ciascuna località i, è calcolato secondo la seguente formula:

dove: • è il valore delle immobilizzazioni lorde aggiornato all’anno t con

riferimento a ciascuna tipologia di cespite s dell’impresa c relativo al servizio di distribuzione, con riferimento alla località i;

• è la vita utile convenzionale ai fini regolatori dei cespiti di località della tipologia s.

Calcolo degli ammortamenti (III)

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Vite utili regolatorie

Categoria cespite Vita utile regolatoria Fabbricati 40 Condotte stradali 50 Impianti di derivazione (allacciamenti) 40 Misuratori elettronici 15 Misuratori tradizionali (esclusi <=G6) 20 Misuratori tradizionali <=G6 15 Impianti principali e secondari 20 Altre immobilizzazioni 7 Sistemi di telelettura/telegestione 15 Concentratori 15 Dispositivi add-on 15

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Deliberazione 310/2014/R/GAS: aspetti metodologici per l’identificazione delle fattispecie con scostamento VIR-RAB superiore al 10%

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Quadro normativo L’articolo 5, comma 14, del decreto 226/11 prevede che, qualora VIR superi di oltre

il 25% il valore della RAB, l’Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio all’Autorità; eventuali osservazioni dell’Autorità sono rese pubbliche

L’articolo 24, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, riconosca in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località

L’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, prevede, tra l’altro, che: • dal rimborso da riconoscere ai gestori uscenti siano detratti i contributi privati

relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;

• qualora il VIR risulti maggiore del 10% del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del VIR all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;

• la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara.

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Oggetto della deliberazione 310/2014/R/GAS

Con la deliberazione 26 giugno 2014 310/2014/R/GAS, che ha fatto seguito al documento per la consultazione 178/2014/R/GAS, sono stati definiti:

• gli aspetti metodologici per l’identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10%, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014;

• le modalità operative per l’acquisizione da parte dell’Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche di cui al decreto-legge 145/13;

• le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB superiori al 10%, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13.

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Le condizioni per il confronto tra VIR e RAB L’Ente locale è tenuto ad identificare e comunicare

all’Autorità le fattispecie nelle quali lo scostamento VIR-RAB supera la soglia del 10%, identificata dal decreto-legge n. 145/13.

A questo fine, risulta necessario che le due grandezze (VIR e RAB) oggetto di confronto siano definite su basi omogenee. In particolare tali grandezze devono: a) essere riferite al perimetro oggetto di trasferimento a titolo

oneroso tra gestore uscente e gestore entrante; b) risultare omogenee sul piano degli elementi del capitale

investito netto e dei contributi considerati; c) essere riferite allo stesso orizzonte temporale.

Le analisi sugli scostamenti tra VIR e RAB vengono effettuate per singolo Comune.

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RAB rilevante per il confronto (I)

Per ciascuna località, ai fini tariffari, è attualmente determinato un unico valore aggregato della RAB. Tale valore può essere distinto in varie porzioni: a) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà dell’Ente

locale o di una società di patrimonio delle reti, non soggetta a trasferimento; b) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore

uscente soggetta a trasferimento all’ente locale a devoluzione completamente gratuita o dietro rimborso di cui all’articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11;

c) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante.

Ai fini del confronto tra VIR e RAB deve essere considerata solo la RAB relativa alla porzione della rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente e soggetta a trasferimento a titolo oneroso di cui alla precedente lettera c), ai sensi delle disposizioni dell’articolo 7, comma 2, del decreto 226/11

Ai sensi dall'articolo 7 del decreto n. 226/11, rientrano nella fattispecie di cui al punto c) anche i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del medesimo decreto n. 226/11.

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Composizione della RAB rilevante

Nel contesto delle gare per l’affidamento del servizio rilevano le sole immobilizzazioni di località che sono oggetto di trasferimento tra gestore uscente e gestore entrante

Sulla base della RTDG sono considerate immobilizzazioni di località: • terreni sui quali insistono fabbricati industriali • fabbricati industriali • impianti principali e secondari • condotte stradali • impianti di derivazione • gruppi di misura convenzionali • gruppi di misura elettronici e dispositivi add-on

Sono quindi escluse le immobilizzazioni centralizzate, ovvero tutte le tipologie di cespite materiale diverse da quelle ricomprese nelle immobilizzazioni di località e le immobilizzazioni immateriali

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Calcolo della RAB Secondo la regolazione tariffaria vigente il capitale investito netto per

ciascuna località è determinato come somma algebrica delle seguenti componenti: a) immobilizzazioni nette di località (assunte con segno positivo); b) immobilizzazioni in corso di località (assunte con segno

positivo); c) contributi pubblici in conto capitale e contributi privati

(assunti con segno negativo); d) capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni di località,

calcolato in misura pari allo 0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde (assunto con segno positivo);

e) quota parte delle poste rettificative, comprendenti il trattamento fine rapporto, assegnata ai cespiti di località (assunta con segno negativo).

Ai fini del confronto con il VIR dovranno essere considerate le sole voci riportate alle lettere a), b) e c).

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Elementi relativi ai contributi (I) Il valore storico originario dei contributi è pari a quello

dichiarato dai gestori ai fini tariffari e tiene conto sia delle eventuali rettifiche richieste dall’Autorità a seguito dei confronti con i dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze, sia delle valutazioni d’ufficio dei contributi privati, secondo quanto previsto dalla regolazione tariffaria

Il valore dei contributi, ove applicabile, riflette le valutazioni d’ufficio dei contributi privati, previste dall’articolo 16, comma 6, della RTDG 2009-2012: o qualora non sia disponibile il dato e la stratificazione relativa

ai contributi da clienti finali, si procede a una stima convenzionale assumendo che in ciascun anno l’ammontare dei contributi da clienti finali sia pari al 40% del valore degli impianti di derivazione

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Elementi relativi ai contributi (II) Secondo quanto previsto dal comma 2.2 della deliberazione

573/2013/R/GAS le imprese distributrici, per il trattamento dello stock di contributi esistenti al 31 dicembre 2011, per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019 (con termine ultimo coincidente in ogni caso con la data del passaggio alla gestione d’ambito), possono scegliere tra due opzioni: a) in continuità con l’approccio adottato nel terzo periodo di

regolazione, i contributi, non soggetti a degrado, sono portati interamente in deduzione dal capitale investito mentre gli ammortamenti sono calcolati al lordo dei contributi;

b) degrado graduale, attuato secondo le modalità indicate nell’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 573/2013/R/gas. Tale seconda opzione prevede che una quota parte dello stock di contributi esistenti al 31 dicembre 2011 sia temporaneamente “congelata”.

La quota dei c.d. contributi “congelati” deve comunque essere sottratta ai soli fini della determinazione del valore della RAB da confrontare con il VIR.

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La quota annua di degrado per ciascuna impresa distributrice c per la quale si applica il regime di degrado graduale di cui al comma 2.2., lettera b), della deliberazione 573/2013/R/GAS è calcolata in base alla seguente formula: dove: • è lo stock di contributi pubblici e privati esistente al 31 dicembre

2011; • è il coefficiente di rilascio immediato, che esprime la quota di

soggetta a rilascio nel corso del quarto periodo di regolazione; • è il coefficiente di modulazione delle quote di degrado, • è il coefficiente di degrado, fissato pari a 0,025. Lo stock di contributi da considerare ai fini della determinazione del

capitale investito è pari a:

Elementi relativi ai contributi (III)

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Allineamento temporale (I)

Ai fini delle verifiche, la RAB è riferita alla data del 31 dicembre dell’anno precedente all’anno t in cui è pubblicato il bando di gara, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5.2 delle Linee Guida 7 aprile 2014 in relazione al VIR

I dati tariffari (RAB) sono tipicamente resi disponibili dall’Autorità in coerenza con il loro trattamento tariffario. I dati consuntivi oggi disponibili, utilizzati ai fini della determinazione delle tariffe 2014, sono riferiti al 31 dicembre 2012 (t-2), mentre i dati pre-consuntivi, non idonei ai fini del confronto tra VIR e RAB, sono disponibili con riferimento all’anno t-1 (31 dicembre 2013)

Ai fini della confrontabilità tra VIR e RAB è necessario procedere a una riconciliazione temporale dell’orizzonte di riferimento. La riconciliazione tra le due grandezze (VIR e RAB) dovrà tener conto del processo di ammortamento, di eventuali dismissioni e alienazioni, di riclassifiche, di nuovi investimenti, di entrate in esercizio di lavori in corso e di nuovi lavori in corso

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Allineamento temporale (II) Ai fini dell’aggiornamento dei valori della RAB dall’anno t-1 all’anno t, di

pubblicazione del bando di gara, si applicano le regole previste dall’articolo 39 della RTDG per l’aggiornamento delle componenti a copertura dei costi di capitale di località. In particolare, l’aggiornamento viene effettuato in funzione: • del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi

lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat;

• del tasso di variazione collegato ai nuovi investimenti netti realizzati dalla singola impresa distributrice c nelle singole località i nell’anno t;

• del tasso di variazione collegato ai nuovi contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati percepiti, indipendentemente dal trattamento contabile;

• del tasso di variazione collegato al degrado dei contributi pubblici e privati percepiti a partire dall’anno 2012;

• limitatamente alle imprese che hanno optato, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera b), della deliberazione 573/2013/R/GAS, per l’opzione degrado dello stock di contributi esistenti al 31 dicembre 2011, del tasso di variazione collegato al degrado dei contributi pubblici e privati percepiti prima dell’anno 2012, calcolato in applicazione delle disposizioni dell’Articolo 13 della RTDG.

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Iter procedurale di verifica dell’Autorità

L’iter procedurale comprende i seguenti stadi: a) verifica formale di completezza della documentazione

trasmessa; b) test parametrico di congruità del VIR; ed eventualmente: c) riallineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento

tra VIR e RAB; d) analisi per indici; e) verifica applicazione Linee Guida 7 aprile 2014; f) verifica formale sussistenza condizioni per non applicazione

Linee Guida 7 aprile 2014; g) esame giustificazioni trasmesse dagli Enti locali concedenti.

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Test parametrico di congruità del VIR Il test parametrico di congruità è effettuato confrontando il VIR con il valore parametrico

determinato secondo la seguente formula:

dove: rappresenta il valore stimato dell’immobilizzato lordo per metro di rete per ciascuna località i;

0 se la località i ha un’altitudine superiore a 600 metri o ha un numero di punti di riconsegna superiore a 50 mila 1 se la località i ha un’altitudine inferiore o uguale a 600 metri e ha un numero di punti di riconsegna inferiore o uguale a 50 mila; 0 se la località i ha un’altitudine inferiore o uguale a 600 metri o ha un numero di punti di riconsegna superiore a 50 mila 1 se la località i ha un’altitudine superiore a 600 metri e ha un numero di punti di riconsegna inferiore o uguale a 50 mila; 0 se la località i ha un numero di punti di riconsegna inferiore o uguale a 50 mila 1 se la località i ha un numero di punti di riconsegna superiore a 50 mila;

rappresenta la densità, espressa in punti di riconsegna per metro di rete, per ciascuna località i.

D1=

D2=

D3=

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Test per indici Per i casi in cui i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base del test parametrico

e a valle del riallineamento delle vite utili, l’Autorità procede all’analisi per indici. Ai fini dell’analisi per indici sono considerati i seguenti valori, in coerenza con quanto

previsto dalle Linee Guida 7 aprile 2014: • costo medio costruzione condotte (euro/m); • costo medio impianto derivazione d’utenza (euro/impianto); • costo medio impianto derivazione d’utenza per punto di riconsegna (euro/pdr); • costo per scavi (inclusa demolizione e smaltimento pavimentazione stradale) per

metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);

• costo per rinterri e rinfianco tubazione (fino a riempimento provvisorio cassonetto stradale) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);

• ripristino binder (inclusa asportazione e smaltimento dell’inerte di riempimento provvisorio del cassonetto) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m);

• ripristino tappeto di usura (inclusa eventuale fresatura pavimentazione) per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale (euro/m).

I valori soglia relativi agli indici saranno definiti con un provvedimento da adottarsi entro il 31 luglio 2014

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Raccolta dati cespiti di proprietà del gestore

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Disponibilità di dati aggregati alle stazioni appaltanti La deliberazione 113/2013/R/gas, prevede che l’Autorità, in occasione dello

svolgimento delle gare, renda disponibili alle stazioni appaltanti i dati tariffari in suo possesso, mediante accesso a specifiche aree del proprio sito internet.

In data 20 marzo 2014 l’Autorità ha reso disponibile alle stazioni appaltanti i valori della RAB, riferiti alle singole località appartenenti a ciascun ambito tariffario attraverso l’attivazione di un’area dedicata, ad accesso riservato, disponibile nella sezione “Gare distribuzione gas” del sito internet dell’Autorità.

I dati sono stati resi disponibili in modalità aggregata senza distinzione per soggetto proprietario in quanto i dati raccolti ai fini tariffari dall’Autorità non distinguono i cespiti in funzione del soggetto proprietario.

Per ciascuna località, ai fini tariffari, è infatti attualmente determinato un unico valore aggregato della RAB.

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Attivazione della raccolta dati disaggregati per soggetto proprietario Per rispondere quindi alle esigenze di disaggregare i valori della RAB in

modo funzionale rispetto alle necessità di confronto tra VIR e RAB e di messa a disposizione dei dati, è stata predisposta una specifica raccolta dati per l’acquisizione delle informazioni del valore della RAB risultante all’anno 2014 (valori economici dichiarati fino all’anno 2012) relativa agli asset esistenti nelle località di proprietà del gestore e soggetti a trasferimento a titolo oneroso.

La raccolta si è chiusa in data 30 giugno 2014.

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Oggetto della raccolta dati Per ciascuna località, ai fini tariffari, è attualmente determinato un unico valore

aggregato della RAB. Tale valore può essere distinto in:

a) asset esistenti in una certa località di proprietà dell’Ente locale o di una società di patrimonio delle reti, non soggetta a trasferimento;

b) asset esistenti in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento all’ente locale a devoluzione completamente gratuita o dietro rimborso di cui all’articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11;

c) asset esistenti in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11.

Ai fini del confronto tra VIR e RAB deve essere considerata solo la RAB relativa agli asset esistenti in una certa località di proprietà del gestore uscente e soggetta a trasferimento a titolo oneroso di cui alla precedente lettera c).

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Stato di lavorazione delle località

Lo stato di lavorazione relativo ai dati inseriti consente di distinguere tre situazioni: Da processare I dati disponibili sono stati inseriti in via del tutto provvisoria dal gestore. Per le località

con stato «da processare» non è possibile calcolare lo split della RAB. Valutato dal gestore Il gestore ha valutato lo split dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede

tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e dell’interpretazione del contratto di concessione.

Verificato con l’Ente concedente Il gestore ha determinato lo split dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede

tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e dell’interpretazione del contratto di concessione, verificate in contraddittorio con l’Ente locale concedente e sui quali ha raggiunto l’accordo con quest’ultimo

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Esiti della raccolta

Alla data del 30 giugno 2014, a seguito della conclusione della prima fase della raccolta, risultano:

• n. 3508 località con stato in lavorazione «DA PROCESSARE»

• n. 3791 località con stato in lavorazione «VALUTATO DAL GESTORE»

• n. 74 località con stato in lavorazione «VERIFICATO CON L’ENTE CONCEDENTE»

Note:

Dei 233 distributori presenti nella raccolta dati, 15 non hanno effettuato l’invio definitivo

Per 37 località il distributore non ha operato la scelta relativa allo stato di lavorazione

Complessivamente i dati da pubblicare sono relativi a 3552 località su un totale di 7410

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Fasi successive di caricamento dati (I) Per rendere il processo di acquisizione dei dati disaggregati relativi alla RAB

sufficientemente flessibile e consentire a imprese distributrici ed Enti locali di disporre di uno strumento utile per rendere disponibili ovvero acquisire tali dati, sono state previste delle fasi successive al caricamento iniziale (finestre) per apportare modifiche/integrazioni ai valori già inseriti da parte delle imprese distributrici.

Inoltre il processo di disaggregazione dei valori della RAB per soggetto proprietario sarà integrato nelle raccolte dati ordinarie ai fini tariffari (di seguito: raccolta “RAB gas”). Anche la gestione delle rettifiche di dati relativi alla quota parte di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento a titolo oneroso segue le regole previste dalla RTDG.

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Fasi successive di caricamento dati (II) La definizione delle fasi successive di caricamento dei dati

risulta coerente con le tempistiche per le determinazioni tariffarie

In particolare, sulla base dei commi 3.1 e 3.2 della RTDG, è prevista: • entro il 15 dicembre dell’anno t-1: pubblicazione delle

tariffe obbligatorie relative all’anno t • entro il 31 marzo dell’anno t: pubblicazione in via

provvisoria delle tariffe di riferimento dell’anno t, sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi relativi all’anno t-1

• entro il 15 dicembre dell’anno t: pubblicazione in via definitiva delle tariffe di riferimento dell’anno t, sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno t-1

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Prima finestra

I dati relativi alla quota parte di proprietà del gestore sono raccolti all’interno della raccolta “RAB gas” e ne seguono le tempistiche di caricamento dati/invio definitivo (fissate con determina del Direttore DIUC – presumibilmente raccolta aperta dal 15-ott-2014 al 30-nov-2014).

Tutte le località: inserimento dei dati relativi all’anno 2013; Stato diverso da Verificato con l’Ente concedente:

modifiche/integrazioni per i valori già inseriti all’atto del caricamento iniziale senza alcuna richiesta di rettifica (stratificazioni aperte).

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Seconda finestra

In questa finestra (15-gen-2015/27-feb-2015), per le località con stato diverso da “Verificato con l’Ente concedente “, è possibile: • apportare modifiche/integrazioni per i valori già inseriti senza

alcuna richiesta di rettifica; • modificare lo stato di lavorazione per le località interessate dalle

modifiche.

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Terza finestra

I dati relativi alla quota parte di proprietà del gestore sono raccolti all’interno della raccolta “RAB gas” e ne seguono le tempistiche di caricamento dati/invio definitivo (fissate con determina del Direttore DIUC – presumibilmente raccolta aperta dal 15-ott-2015 al 30-nov-2015).

Tutte le località: inserimento dei dati relativi all’anno 2014; Stato diverso da Verificato con l’Ente concedente:

modifiche/integrazioni per i valori già inseriti all’atto del caricamento iniziale senza alcuna richiesta di rettifica (stratificazioni aperte).

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Quarta finestra

In questa finestra (15-gen-2016/27-feb-2016), per le località con stato diverso da “Verificato con l’Ente concedente “, è possibile: • apportare modifiche/integrazioni per i valori già inseriti senza alcuna

richiesta di rettifica; • modificare lo stato di lavorazione per le località interessate dalle

modifiche.

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Gestione delle richieste di rettifica dati Valido per le località con stato “Verificato con l’Ente concedente” Modalità previste dall’articolo 4, comma 1 della RTDG Le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possono essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio nelle seguenti finestre: • 1 febbraio – 15 febbraio; • 1 settembre – 15 settembre.

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Breve presentazione della procedura di calcolo

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Ambito di applicazione Località servite da gas naturale da metanodotto per le quali il valore delle

tariffe di riferimento provvisorie dell’anno 2014 è stato determinato attraverso un calcolo puntuale (non si trovano nella condizione di tariffa d’ufficio iniziale o stratificazione mancante).

Definizioni «calcolo puntuale» Indica se nella località il valore delle immobilizzazioni esistenti al 31 dicembre

2007 è stato effettuato considerando una stratificazione puntuale di costi storici

«tariffa d’ufficio iniziale o stratificazione mancante» Indica se nella località il valore delle immobilizzazioni esistenti al 31 dicembre

2007 (determinazione d’ufficio iniziale) ovvero al 31 dicembre 2006 (stratificazione mancante) è stato effettuato con criteri d’ufficio e quindi non riflette una stratificazione puntuale di costi storici.

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Tipologie di cespite interessate

• Terreni sui quali insistono fabbricati industriali • Fabbricati industriali • Impianti principali e secondari • Condotte stradali • Impianti di derivazione • Gruppi di misura convenzionali • Gruppi di misura elettronici • Dispositivi add-on

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Elementi di costo non considerati

• Cespiti centralizzati (concentratori – sistemi di telelettura/telegestione) • Capitale centralizzato (calcolo parametrico per le categorie di cespiti

«fabbricati non industriali» e «altre immobilizzazioni»); • Contributi centralizzati («fabbricati non industriali» e «altre

immobilizzazioni»); • Valori di pre-consuntivo (non idonei ai fini del confronto VIR-RAB); • Poste rettificative; • Capitale circolante.

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Tabella delle vite tecnico-economiche

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Categoria Cespite DEL. 573-13

DEL. 159-08

DEL. 170-04

DEL. 87-03

Terreni infinita infinita infinita infinita

Fabbricati 40 40 40 50

Condotte stradali 50 50 40 50

Impianti di derivazione (allacciamenti) 40 40 40 50

Misuratori elettronici 15 15 20 25

Misuratori tradizionali (esclusi <=G6) 20 20 20 25

Misuratori tradizionali <=G6 15 20 20 25

Impianti principali e secondari 20 20 20 20

Altre immobilizzazioni 7 7 10 10

Dispositivi ADD-ON 15 - - -

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Determinazione del valore della RAB (determinanti di costo considerate fino all’anno 2012 compreso) Il valore della RAB, calcolato per ciascuna località, è dato da:

dove: è il valore dell’ immobilizzato netto di cespiti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2012 rivalutati al 2013 è il valore residuo dei contributi incassati fino al 31 dicembre 2012 rivalutati al 2013

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( )IMNRiIMNAlSaldoLICIMNIPIMN ___2013 +−+=

( )IMNConRiIMNConAlIMNConIPCon ___2013 +−=

201320132013 ConIMNRAB −=

2013IMN

2013Con

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Determinazione del valore netto riferito ad incrementi patrimoniali (IP), alienazioni (Al) e riclassifiche (Ri)

dove: è il valore dell’immobilizzato lordo dato da: con valore storico del cespite s entrato in esercizio nell’anno t valore del deflatore degli investimenti fissi lordi all’anno t quando =1 valore del fondo ammortamento dato da

dove indice che rappresenta il livello di ammortamento del cespite Nota: per la determinazione dell’immobilizzato netto riferito ad alienazioni e riclassifiche valgono le medesime regole sopra descritte

60

( )IMNRiIMNAlSaldoLICIMNIPIMN ___2013 +−+=

∑ ×=ts

tts dCAIMLIP,

,_

∑ ××=ts

tstts FDdCAAIP,

2013,,_

AIPIMLIPIMNIP ___ −=

tsCA ,

td 2013d

IMLIP _

AIP _

2013,tsFD

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Determinazione del fattore di degrado per incrementi patrimoniali, alienazioni e riclassifiche

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2002≤t

( ) IIIs

IIIssss

IndGradQAVTE

IndGradQAIndGradQAVTEVTE

ACVTEVTE

t×++×+

−+

−+

08/159,03/87,13/573,08/159,03/87,

112012200920122009

20062002 ≤< t

( ) IIIs

IIIssss

IndGradQAVTE

IndGradQAIndGradQAVTEVTE

ACVTEVTE

t×++×+

−+

−+

08/159,04/170,13/573,08/159,04/170,

112012200920122009

20112006 ≤< t

13/573,08/159,

20122012

ss VTEAC

VTEt −+

2011>t

13/573,sVTEtAC −

t anno in corrispondenza del quale è stato indicato il valore storico; AC anno in corrispondenza del quale viene calcolato il fattore di degrado (per il calcolo delle tariffe dell’anno 2014 si ha AC=2013); IndGradQA Coefficiente correttivo che, attraverso una modifica della vita utile del cespite, consente il recupero del minor ammortamento riconosciuto in tariffa connesso all’applicazione del meccanismo di gradualità in modo da garantire comunque la copertura dei costi di capitale (deliberazione ARG/gas 197/09). NOTA il valore di FD non può assumere valori >1 (se FD>1 allora si pone FD=1)

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Esempio di rappresentazione grafica del fattore di degrado

fino all’anno 2009

Aliquote ammortamento Deliberazione 87/03

dopo l’anno 2009 fino all’anno 2012

Aliquote ammortamento Deliberazione ARG/gas 159/08

%

anni

100%

Già nel primo anno si calcola una quota di degrado

Quota residua

Aliquote ammortamento Deliberazione 573/2013/R/gas

dopo l’anno 2012

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Determinazione del saldo dei lavori in corso (LIC)

Ai fini della determinazione della RAB è necessario conoscere anche il valore del saldo delle immobilizzazioni in corso sottraendo dal valore complessivo dei lavoro in corso il valore complessivo di quelli entrati in esercizio in anni successivi.

( )IMNRiIMNAlSaldoLICIMNIPIMN ___2013 +−+=

∑∑ ×−×=ts

ttsts

tts dLICesedLICSaldoLic,

,,

,

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Modalità di degrado dello stock di contributi esistente al 31 dicembre 2011

Nella deliberazione 573/2013/R/gas, in relazione allo stock di contributi esistente al

31 dicembre 2011, l’Autorità ha previsto, per le imprese, la possibilità di scegliere tra le due seguenti opzioni alternative di trattamento dei contributi: a) in continuità con l’approccio adottato nel terzo periodo di regolazione, i

contributi, non soggetti a degrado, sono portati interamente in deduzione dal capitale investito mentre gli ammortamenti sono calcolati al lordo dei contributi (di seguito: OPZIONE A);

b) contributi sono portati in detrazione dal valore delle immobilizzazioni sia ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, sia ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e vengono degradati per la quota portata in deduzione dagli ammortamenti (di seguito: OPZIONE B).

La scelta è vincolante per tutta la durata del quarto periodo di regolazione, fino alla

data di passaggio alla gestione per ambito.

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OPZIONE A - determinazione del valore netto dei contributi riferiti ad incrementi patrimoniali (IP), alienazioni (Al) e riclassifiche (Ri)

Dove: è il valore lordo del contributo dato da: con valore storico del contributo riferito al cespite s incassato nell’anno t valore del deflatore degli investimenti fissi lordi all’anno t quando =1 valore del fondo ammortamento dato da

Con indice che rappresenta il livello di ammortamento del contributo Nota: per la determinazione del valore netto dei contributi riferito ad alienazioni e riclassifiche valgono le medesime regole sopra descritte

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∑ ×=ts

tts dCAIMLConIP,

,_

∑ ××=ts

tstts FDdCAAConIP,

2013,,_

AConIPIMLConIPIMNConIP ___ −=

tsCA ,

td 2013d

IMLConIP _

AConIP _

2013,tsFD

( )IMNConRiIMNConAlIMNConIPCon ___2013 +−=

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OPZIONE A - determinazione del fattore di degrado (FD)

Il valore di FD non può assumere valori >1 (se FD>1 allora si pone FD=1); a partire dall’anno 2009 e fino all’anno 2011 i contributi non vengono

degradati; I contributi incassati a partire dall’anno 2012 seguono le regole di degrado

degli incrementi patrimoniali.

Contributi pubblici incassati fino all’anno 1997 1992≤t 19971992 ≤< t

03/87,

2000

sVTEt

5,020092000

03/87,03/87,

×

−+

ss VTEt

VTEt

Contributi pubblici incassati dall’anno 1998 compreso e tutti i contributi privati 2002≤t 20062002 ≤< t 20082006 ≤< t

03/87,

2009

sVTEt

04/170,

2009

sVTEt

08/159,

2009

sVTEt

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OPZIONE B - determinazione del valore netto dei contributi riferiti ad incrementi patrimoniali (IP), alienazioni (Al) e riclassifiche (Ri)

Dove: con valore residuo del contributo al 31 dicembre 2011 incassato nell’anno t e riferito al cespite s valore del deflatore degli investimenti fissi lordi all’anno t quando =1 coefficiente di rilascio immediato, che esprime la quota di soggetta a rilascio nel corso del quarto periodo di regolazione indice che rappresenta il livello di ammortamento del contributo Nota: per la determinazione del valore netto dei contributi riferito ad alienazioni e riclassifiche valgono le medesime regole sopra descritte

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( ) ( )1,

,1,

, 11_ kgdSTFDkgdSTIMNConIPts

tCONTtsAC

tst

CONTts −××+−×××= ∑∑

td 2013d

( )IMNConRiIMNConAlIMNConIPCon ___2013 +−=

CONTtsST ,

1kg

ACFD

Ai fini della determinazione del valore residuo viene considerata anche la quota parte non soggetta a rilascio immediato

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OPZIONE B - determinazione del fattore di degrado (FD) Dove: kg2AT è il coefficiente di modulazione delle quote di degrado di cui alla Tabella 2 della RTDG relativo all’anno AT (fino all’anno tariffe 2019); kd è il coefficiente di degrado, fissato pari a 0,025.

2011≤t

∑+=

=

×=1

20142

ACAT

ATdATAC kkgFD

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Dati RAB resi disponibili alle stazioni appaltanti

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LA PAGINA WEB GARE GAS http://www.autorita.energia.it/it/gas/garegas.htm

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Accesso al sistema Il link per accedere al sistema sarà recapitato via e-mail al termine della procedura di accreditamento e sarà presente nella sezione del sito “Gare concessione gas” L’accesso avviene previa autenticazione tramite Smart Card di tipo CNS, (Carta Nazionale dei Servizi) Della persona precedentemente accreditata.

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Visualizzazione dati Una volta effettuato l’accesso, è possibile procedere alla visualizzazione dei dati inseriti in fase di accreditamento e al download dei dati per gli ambiti gestiti.

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Dati RAB resi disponibili

Con riferimento alla prima pubblicazione (31 luglio 2014), i valori fanno riferimento a determinanti di costo dichiarate fino all’anno 2012 compreso e tengono conto delle modalità di calcolo previste dalla RTDG illustrate nelle precedenti slide.

L ’Autorità rende disponibile alle stazioni appaltanti i valori delle RAB riferite alla quota parte di proprietà del gestore per le località con stato “Valutato dal gestore” e “Verificato con l’Ente concedente”.

Per le località con stato “Valutato dal gestore” si precisa che i dati resi disponibili non sono stati ancora oggetto di verifica congiunta con l’ente concedente e pertanto sono soggetti a possibili future modifiche.

Per le località con stato “Da processare” non viene reso disponibile lo split (il dato attualmente disponibile è quello relativo al valore aggregato della RAB calcolata per la determinazione delle tariffe dell’anno 2013, già on line dal mese di marzo 2014).

Nota: Indipendentemente dallo stato di lavorazione, anche per le località per le quali non è disponibile la stratificazione storica fino all’anno 2006 (“Determinazione d’ufficio iniziale” o “Stratificazione mancante”) il dato relativo alla quota parte non viene reso disponibile.

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Calendario disponibilità dati disaggregati per stazioni appaltanti Caricamento iniziale Pubblicazione entro il 31-lug-2014 Prima finestra Pubblicazione entro il 15-dic-2014 Allineamento con valori definitivi delle tariffe di riferimento 2014 Seconda finestra Pubblicazione entro il 31-mar-2015 Terza finestra Pubblicazione entro il 15-dic-2015 Allineamento con valori definitivi delle tariffe di riferimento 2015 Quarta finestra Pubblicazione entro il 31-mar-2016

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Configurazioni (località-gestore) di riferimento e data di riferimento dei dati resi disponibili alle stazioni appaltanti Post Caricamento iniziale La configurazione è quella utilizzata per il calcolo delle tariffe 2014. I dati fanno riferimento a cespiti e contributi esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Post Prima finestra e Seconda finestra La configurazione è quella utilizzata per il calcolo delle tariffe 2015. I dati fanno riferimento a cespiti e contributi esistenti alla data del 31 dicembre 2013. Post Terza finestra e Quarta finestra La configurazione è quella utilizzata per il calcolo delle tariffe 2016. I dati fanno riferimento a cespiti e contributi esistenti alla data del 31 dicembre 2014.

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Informazioni rese disponibili

Per ciascuna località, con riferimento alle attività di distribuzione e misura, l’Autorità intende rendere disponibili entro il 31 luglio 2014 alle stazioni appaltanti le seguenti informazioni:

• La scelta operata dai distributori in tema di trattamento dei contributi;

• l’eventuale applicazione del calcolo previsto dall’articolo 16.6 della RTDG 2009-2012;

• Il valore dell’immobilizzato netto;

• Il valore dei contributi netti;

• Il di cui riferito ai contributi non soggetti a rilascio immediato;

• Il valore del capitale investito netto (RAB)

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Grazie per l’attenzione

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Raccolta RAB gas – Cespiti di proprietà del gestore (I) L'iniziativa dell'Autorità persegue, tra le altre, anche la finalità di fornire un

supporto ai gestori ed Enti locali nella determinazione del valore della RAB disaggregata in funzione dei profili proprietari e delle esigenze connesse allo svolgimento delle gare

In relazione a tale iniziativa, pertanto, si precisa che: • La compilazione della raccolta non solleva l’impresa distributrice dagli obblighi di

comunicazione di dati agli Enti locali. L’Ente locale, quale titolare del servizio di distribuzione del gas, ha per legge tutti i poteri necessari per ottenere direttamente dai gestori del servizio i dati in questione

• La responsabilità per la disaggregazione dei dati non è dell’Autorità. L’Autorità si limita a fornire uno strumento per rendere disponibili alle stazioni appaltanti i valori delle RAB disaggregate. Qualora i dati inseriti nel sistema non siano corretti ovvero non riflettano l’effettiva ripartizione dei perimetri di proprietà, l’Autorità non si assume alcuna responsabilità

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Raccolta RAB gas – Cespiti di proprietà del gestore (II) Alcune imprese di distribuzione e associazioni di categoria hanno evidenziato

difficoltà nella compilazione della raccolta on line predisposta all’inizio del mese di maggio 2014

Sulla base di queste istanze, a seguito di approfondimenti con le associazioni di categoria e l’ANCI, sono state apportate alcune integrazioni alla raccolta dati, con riferimento sia alle tempistiche che al contenuto, nell’ottica di definire modalità per l’acquisizione dei dati disaggregati relativi alla RAB sufficientemente flessibili e che consentano a imprese distributrici e enti locali di disporre di uno strumento utile per rendere disponibili ovvero acquisire tali dati

La necessità di predisporre strumenti flessibili trova ragione nel fatto che il processo di determinazione della RAB deve essere condiviso con l’Ente locale

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Ruolo dell’Autorità (I) Il regime giuridico del servizio di distribuzione del gas naturale, delineato dalla

legislazione nazionale, è caratterizzato dalla presenza di (almeno) due soggetti istituzionali distinti e investiti di funzioni orientate alla tutela di specifici e distinti interessi generali. In particolare: • l’Autorità di regolazione, la quale persegue la promozione e la tutela

della concorrenza, la promozione dell’efficienza nei servizi e la tutela dei consumatori, ed è pertanto intestataria di funzioni di regolazione dell’erogazione del servizio nei confronti degli utenti; tale attività incide direttamente sui fondamentali economici dei rapporti commerciali nei quali si traduce l’espletamento del servizio, quali la definizione delle condizioni economiche, delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio, quali gli standard qualitativi minimi;

• l’Ente locale, titolare del servizio, persegue finalità di natura politica (“attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo”), ponendo vincoli ed obblighi in capo all’operatore economico, i quali costituiscono il contenuto tipico dell’atto di assenso (che generalmente assume la forma della concessione) col quale il titolare autorizza il gestore ad esercitare il servizio.

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Ruolo dell’Autorità (II)

In particolare, l’Autorità: • verifica gli scostamenti VIR-RAB superiori al 10%, in attuazione delle

disposizioni dell’articolo 1, comma 16, del decreto legge 145/13 (deliberazione 310/2014/R/GAS);

• può inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla stazione appaltante che, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9.2, del decreto 226/11 invia il bando di gara e il disciplinare di gara all’Autorità, insieme alla nota giustificativa di cui al comma 9.1, del medesimo decreto (deliberazione 113/2013/R/GAS);

• nel caso in cui la stazione appaltante non abbia tenuto conto delle osservazioni dell’Autorità, l’Autorità ne dà evidenza pubblica nell’ambito delle deliberazioni adottate ai sensi della deliberazione 113/2013/R/GAS, segnalando che i valori del VIR indicati nel bando di gara non sono stati giudicati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari (che saranno effettuati a valle degli affidamenti – disciplina specifica verrà definita entro il mese di luglio con provvedimento dell’Autorità).

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Ruolo dell’Autorità (III) Con riferimento alla natura e all’ampiezza delle verifiche cui l’Autorità è tenuta

ai sensi del decreto-legge 145/13, e del conseguente ambito delle responsabilità di quest’ultima (rispetto a quella dell’Ente locale che affida il servizio): • come emerge dall’assetto legislativo, ribadito anche nelle Linee Guida 7

aprile 2014, la puntuale valutazione della congruità delle valutazioni dei VIR rientra nelle competenze, e quindi nelle relative responsabilità, attribuite alle amministrazioni locali concedenti, titolari del servizio;

• poiché le verifiche cui è tenuta l’Autorità si svolgono, invece, a livello centrale e successivamente alle valutazioni svolte in loco da parte delle amministrazioni locali competenti, le verifiche che residuano in capo all’Autorità devono essere orientate in coerenza con le finalità istituzionali che quest’ultima persegue, di tutela dei clienti finali e di promozione della concorrenza;

• pertanto, le attività di cui l’Autorità è responsabile non possono che limitarsi a valutazioni di coerenza fondate su evidenze e note rese disponibili dagli Enti locali concedenti o dalle stazioni appaltanti, in caso di delega di cui all’articolo 2 del decreto 226/11.

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