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 35 IMPOSTE INDIRETTE R AT I O A g en t i N . 2 / 2 0 1 3 - 8448-2-ai-e imposte e tasse Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata  Aggiorn ato al 1 0.04.201 3 IMPOSTE E TASSE BENI D’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O F AMILIARI  Art . 67, c. 1, let t. h-t er)  D.P.R. 22. 12. 198 6, n. 917  -  Art. 4, c. 5 D.P.R. 26. 10.1 972, n. 633  Art. 2, c. 36- terde cie s, 36-d uode vic ies  D.L . 13.0 8.20 11, n. 138  , con v. L . 14.0 9.20 11, n. 148  Provv. Ag. Entr ate 16.11. 2011 - Provv. Ag. Entr ate 13.0 3.2 012  Provv. Ag. Entr ate 17.0 9.20 12 - Circ. IRDCEC 2.02.2012, n. 27/ IR - Circ. Ag. Entrate 15.06.2012, n. 24/  E Circ. Ag. Entrate 19.06.2012, n. 25/  E - Circ. Ag. Entrate 24.09.2012, n. 36/  E L’art. 2 D.L. 138/2011 ha introdotto, dal 2012, una specifica disciplina finalizzata a contrastare il f enomeno dell’utilizzo, da parte di soci o familiari, di beni formalmente intestati a società e, in via interpretativa, l’Agenzia ha esteso l’applicazione  anche all’impresa individuale . La disciplina può intere ssare, quindi, anche la categoria degli agenti di commercio (sia imprese individuali che società). La norma prevede la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore. Con la circolare n. 36/E/2012 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la modalità di determinazione del valore di mercato  del diritto di godimento delle autovetture, nonché il criterio da utilizzare per eliminare la doppia im- posizione in capo all’utilizzatore socio “trasparente”/imprenditore individuale . È previsto, infine, un obbligo comunicativo all’Agenzia delle Entrate, riguardante i dati relativi ai beni concessi in godimento, da parte della società/impresa individuale o del socio/familiare e relativi ai finan- ziamenti o capitalizzazioni nei confronti della società. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31.03 dell’anno successivo. La prima scadenza è stata prorogata al  15.10.2013 con riferimento al 2012 e al 2011 (obbligo comunicativo esteso dal Provvedimento dell’Ag. Entrate 25.03.2013). SOMMARIO schema di sintesi aspetti reddituali determinazione  del reddito diversoper  socio/familiare/ imprenditore indeducibilità dei costi e regime di trasparenza autoveicoli riflessi ai fini iv a SCHEMA DI SINTESI Note (1)  L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la nuova disciplina del reddito diverso (art. 67, c. 1, lett. h-ter) non trova applicazione nel caso in cui il soggetto utilizzatore sia al contempo dipendente o lavoratore autonomo nel qual caso opera la tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del Tuir (C.M. 24/E/2012 § 5). Pertanto, ad esempio, la concessione in uso dell’autovettura ad un amministratore/ socio che sia anche dipendente della società, configurando un fringe benefit, non configura reddito diverso e resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all’art. 51 del Tuir per il socio e ai limiti di deduzione di cui all’art. 164 Tuir per la società (C.M. 25/E/2012 § 5.1). (2) Anche se ricevono beni in godimento da società controllate o collegate .  (3) Per valore di mercato si intende il valore normale, ai sensi dell’art. 9 del Tuir. Nel caso in cui oggetto del godimento sia un auto- veicolo, il valore normale deve essere determinato ai sensi dell’art. 51, c. 4 Tuir (fringe benefit). (4)  Nel cas o di impr ese indi vid uali , soci età di per sone o soc iet à di cap ita li tra spa ren ti, il red dit o dive rso da ass ogge tta re a tas saz ion e in capo all’utilizzatore deve essere ridotto del maggior reddito d’impresa imputato allo stesso utilizzatore a causa dell’indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento che ha generato il reddito diverso. (5) Il maggior reddito della società di persone oppure della S.r.l. trasparente derivante dall’indeducibilità dei costi deve essere imputato esclusivamente ai soci utilizzatori. Se si tratta di beni per i quali il Tuir forfetizza la deducibilità dei relativi costi (es. veicoli), in capo all’utilizzatore si applica l’art. 67 Tuir e il maggior reddito derivante dall’indeducibilità dei costi è imputato a tutti i soci a prescindere da chi ha l’utilizzo del bene . (6) L’indeducibilità ex art. 2, c. 36-quaterdecies, non si applica in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il Tuir  pre ved e già una lim ita zio ne all a dedu cib ili tà (C. M. 24/E /20 12 § 4 e C.M. 36/E /20 12 § 2); SOGGETTI COINVOLTI Società ð Sono esclusi i lavoratori autonomi . Impresa individuale • A titolo gratuito oppure • A corrispettivo inferiore a l valore di mercato. Concede in godimento a titolo  per sona le l’ uti liz zo di un b ene dell’impresa. ð ð ð • A un socio  della società. • A un familiare  del socio. ð ð A un familiare  dell’imprenditore o all’impren- ditore stesso. • Per familiari si intendono (art. 5 Tuir): .. il coniuge; .. i parenti entro il 3° grado; .. gli affini entro il 2° grado. ASPETTI FISCALI ð ð ð Per il socio o familiare utilizzatore (+) Valore di mercato (3) ; (-) Corrispettivo annuo pattuito per la conces- sione in godimento del bene . Concorre alla formazione del reddito del socio o familiare utilizzatore e costituisce reddito diverso (1-2-4) . Art. 67, c. 1, lett. h-ter) Tuir (=) Differenza ð ð Per l’impresa concedente Costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore  per un cor ris pet tiv o a nnuo inf eri ore al val ore di mercato del diritto di godimento. ð Non sono in ogni caso ammessi in dedu - zione dal reddito imponibile (5-6)  dell’impresa concedente (es.: ammortamenti, canoni, spese di gestione, ecc.). Art. 2, c. 36-quaterdecies D.L. 138/2011

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legge italiana per fringe benefit

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    BENI DIMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARIArt. 67, c. 1, lett. h-ter) D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 4, c. 5 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 Art. 2, c. 36-terdecies, 36-duodevicies D.L. 13.08.2011, n. 138, conv. L. 14.09.2011, n. 148Provv. Ag. Entrate 16.11.2011 - Provv. Ag. Entrate 13.03.2012Provv. Ag. Entrate 17.09.2012 - Circ. IRDCEC 2.02.2012, n. 27/IR - Circ. Ag. Entrate 15.06.2012, n. 24/E Circ. Ag. Entrate 19.06.2012, n. 25/E - Circ. Ag. Entrate 24.09.2012, n. 36/E

    Lart. 2 D.L. 138/2011 ha introdotto, dal 2012, una specifica disciplina finalizzata a contrastare il fenomeno dellutilizzo, da parte di soci o familiari, di beni formalmente intestati a societ e, in via interpretativa, lAgenzia ha esteso lapplicazione anche allimpresa individuale. La disciplina pu interessare, quindi, anche la categoria degli agenti di commercio (sia imprese individuali che societ). La norma prevede la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dellimpresa a soci o familiari dellimprenditore. Con la circolare n. 36/E/2012 lAgenzia delle Entrate ha chiarito la modalit di determinazione del valore di mercato del diritto di godimento delle autovetture, nonch il criterio da utilizzare per eliminare la doppia im-posizione in capo allutilizzatore socio trasparente/imprenditore individuale. previsto, infine, un obbligo comunicativo allAgenzia delle Entrate, riguardante i dati relativi ai beni concessi in godimento, da parte della societ/impresa individuale o del socio/familiare e relativi ai finan-ziamenti o capitalizzazioni nei confronti della societ. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31.03 dellanno successivo. La prima scadenza stata prorogata al 15.10.2013 con riferimento al 2012 e al 2011 (obbligo comunicativo esteso dal Provvedimento dellAg. Entrate 25.03.2013).

    SOMMARIO

    schemadisintesiaspettiredditualideterminazionedelredditodiversopersocio/familiare/imprenditore

    indeducibilitdeicostieregimeditrasparenza

    autoveicoliriflessiaifiniiva

    SCHEMA DI SINTESI

    Note

    (1) LAgenzia delle Entrate ha precisato che la nuova disciplina del reddito diverso (art. 67, c. 1, lett. h-ter) non trova applicazione nel caso in cui il soggetto utilizzatore sia al contempo dipendente o lavoratore autonomo nel qual caso opera la tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del Tuir (C.M. 24/E/2012 5). Pertanto, ad esempio, la concessione in uso dellautovettura ad un amministratore/socio che sia anche dipendente della societ, configurando un fringe benefit, non configura reddito diverso e resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui allart. 51 del Tuir per il socio e ai limiti di deduzione di cui allart. 164 Tuir per la societ (C.M. 25/E/2012 5.1).

    (2) Anche se ricevono beni in godimento da societ controllate o collegate. (3) Per valore di mercato si intende il valore normale, ai sensi dellart. 9 del Tuir. Nel caso in cui oggetto del godimento sia un auto-

    veicolo, il valore normale deve essere determinato ai sensi dellart. 51, c. 4 Tuir (fringe benefit).(4) Nel caso di imprese individuali, societ di persone o societ di capitali trasparenti, il reddito diverso da assoggettare a tassazione in

    capo allutilizzatore deve essere ridotto del maggior reddito dimpresa imputato allo stesso utilizzatore a causa dellindeducibilit dei costi del bene concesso in godimento che ha generato il reddito diverso.

    (5) Il maggior reddito della societ di persone oppure della S.r.l. trasparente derivante dallindeducibilit dei costi deve essere imputato esclusivamente ai soci utilizzatori. Se si tratta di beni per i quali il Tuir forfetizza la deducibilit dei relativi costi (es. veicoli), in capo allutilizzatore si applica lart. 67 Tuir e il maggior reddito derivante dallindeducibilit dei costi imputato a tutti i soci a prescindere da chi ha lutilizzo del bene.

    (6) Lindeducibilit ex art. 2, c. 36-quaterdecies, non si applica in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il Tuir prevede gi una limitazione alla deducibilit (C.M. 24/E/2012 4 e C.M. 36/E/2012 2);

    SOGGETTI COINVOLTI

    Societ

    Sono esclusi i lavoratori autonomi.

    Impresa individuale A titolo gratuito

    oppure A corrispettivo inferiore al

    valore di mercato.

    Concede in godimento a titolo personale lutilizzo di un bene dellimpresa.

    A un socio della societ. A un familiare del socio.

    A un familiare dellimprenditore o allimpren-ditore stesso.

    Per familiari si intendono (art. 5 Tuir):.. il coniuge;.. i parenti entro il 3 grado;.. gli affini entro il 2 grado.

    ASPETTI FISCALI

    Per il socio o familiare utilizzatore

    (+) Valore di mercato(3); (-) Corrispettivo annuo pattuito per la conces-

    sione in godimento del bene.

    Concorre alla formazione del reddito del socio o familiare utilizzatore e costituisce reddito diverso(1-2-4).

    Art. 67, c. 1, lett. h-ter) Tuir(=) Differenza

    Per limpresa concedenteCosti relativi ai beni dellimpresa concessi in godimento a soci o familiari dellimprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento.

    Non sono in ogni caso ammessi in dedu-zione dal reddito imponibile(5-6) dellimpresa concedente (es.: ammortamenti, canoni, spese di gestione, ecc.).

    Art. 2, c. 36-quaterdeciesD.L. 138/2011

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    ASPETTI REDDITUALI

    SOGGETTI CONCEDENTI Imprenditore individuale. Societ di persone, di capitali e cooperative. Enti privati di tipo associativo (per i beni relativi alla sfera com-

    merciale). Stabili organizzazioni di societ non residenti.

    Sono escluse le societ semplici nonch gli artisti e professionisti.

    La disposizione non trova applicazione quando il soggetto utilizzatore sia, al contempo, dipendente della societ o dellimpresa individuale, ovvero sia lavoratore autonomo, poich, in queste ipotesi, lutilizzatore assoggettato alla disciplina di tassazione prevista dagli artt. 51 e 54 Tuir.

    Dipendente

    DECORRENZA Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011 (2012).

    Sia il soggetto concedente sia il soggetto utilizzatore devono calcolare gli acconti assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in esame.

    Acconti 2012

    Tenuto conto delle novit introdotte e delle obiettive condizioni di incertezza circa lapplicazione dalla disciplina dei beni in godimento, il contribuente che non ha applicato correttamente le disposizioni in sede di determinazione del 1 acconto, potr sanare leventuale omesso versamento in sede di 2 acconto, senza lapplicazione delle sanzioni per ritardato pagamento e maggiorato degli interessi nella misura del 4% (D.M. 21.05.2009), prevista per i pagamenti rateali di cui allart. 20 D. Lgs. 241/1997.

    SOGGETTI UTILIZZATORI Soggetti potenzialmente coinvolti

    I soggetti potenzialmente coinvolti nella nuova disciplina relativa al reddito diverso (con le precisazioni evidenziate nel prosieguo dellarticolo) possono essere cos individuati:

    .. soci di societ residenti; .. soci di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attivit com-

    merciale; .. imprenditore individuale per utilizzo nella sfera privata di beni della sua

    impresa commerciale residente; .. familiari (coniuge, parenti entro il 3 e affini entro il 2), sia dellimprendi-

    tore che dei soci; .. soci o familiari che ricevono in godimento i beni da societ controllate o

    collegate (2359 C.C.) da quella partecipata dai soci.

    Soggetti esclusi Soggetti che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso.

    BENI INTERESSATI Sono interessati alla disciplina i seguenti beni di impresa (strumentali, beni-merce, immobili-pa-trimonio)(1) utilizzati in godimento per fini personali da parte di soci o familiari dellimprenditore:

    .. autovetture; .. altri veicoli; .. unit da diporto; .. aeromobili; .. immobili; .. altri beni (se di valore superiore ad 3.000 al netto dellIVA).

    Posseduti in propriet o in base a un diritto reale ovvero detenuti in locazione, anche fi-nanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato.

    Nota(1) Per limprenditore individuale si considerano relativi allimpresa quelli di cui allart. 65 del Tuir, vale a dire i beni indicati nellinventario.

    EFFETTI FISCALI

    Utilizzatore

    Concorre alla formazione del reddito diverso la differenza fra:(+) valore di mercato (valore normale)(-) corrispettivo annuo versato per lutilizzo del bene(=) reddito diverso (se la differenza positiva)N.B. il reddito diverso si considera conseguito alla data di maturazione

    ConcedenteIndeducibilit dei costi dei beni concessi in godimento (nel rapporto indicato nel prosieguo) qualora il corrispettivo annuo pagato dallutilizzatore inferiore al valore di mercato della concessione in godimento

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    DETERMINAZIONE DEL REDDITO DIVERSO PER SOCIO/FAMILIARE/IMPRENDITORE

    VALORE NORMALE

    Art. 9 Tuir

    Per individuare il valore normale del diritto di godimento di un bene dellimpresa dato in uso, da confrontare con il corrispettivo pattuito per il godimento dello stesso, occorre fare riferimento a criteri oggettivi rappresentati:.. da specifici provvedimenti, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale;.. dal prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza; .. da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali oppure dalle mercuriali

    contenenti valori modali determinati da enti di ricerca, societ immobiliari di grandi di-mensioni, istituti bancari, ecc., sulla base di esperienze di mercato di cui sono in possesso per lattivit che loro stessi svolgono, per i beni forniti in condizioni di libero mercato.

    Nota bene

    Per gli autoveicoli, per esigenze di semplificazione, il valore normale va individuato ai sensi dellart. 51, c. 4, TUIR (30% tariffa ACI percorrenza 15.000 km) al netto del corrispettivo eventualmente pagato (Circ. Ag. Entrate 36/E/2012 3).

    CORRISPETTIVO ANNUOCon data certa

    Per esigenze di certezza e di documentabilit, al fine di verificare gli accordi previsti dalle parti per la concessione in godimento del bene relativo allimpresa, il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali devono risultare da apposita certificazione scritta con data certa, antecedente alla data di inizio dellutilizzazione del bene.

    Elementi essenziali

    dellaccordo

    Corrispettivo. Inizio e durata del godimento del bene.

    Dimostrazionealternativa

    LAgenzia delle Entrate ha precisato, tuttavia, che in assenza della predetta documentazione il contribuente pu, comunque, diversamente dimostrare quali sono gli elementi essenziali o dellaccordo.

    Nota bene

    Oltre al caso dellatto pubblico o del contratto registrato, in aderenza con quanto precisato dallAgenzia nella Circ. Ag. Entrate 12/E/2010, 4.3 (bonus capitalizzazioni), e Circ. Ag. Entrate 17/E/2009, 2.4 (credito dimposta attivit ricerca e sviluppo) si ritiene possano fare fede anche la PEC, il plico raccomandato, i bonifici bancari che trovano causa nel contratto, ecc.

    PERIODO DI GODIMENTO La norma si applica:

    Esempio

    Immobile concesso in godimento per un periodo di 30 giorni; corrispettivo: 1.200,00.

    Valore di mercato annuale del relativo diritto di godimento: 20.000,00. Valore di mercato da confrontare con il corrispettivo pattuito:

    1.643,83 [ 20.000,00 (valore di mercato annuale) * 30 gg./365].

    Pertanto, il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo allutilizza-tore corrisponder a:

    valore di mercato - corrispettivo pattuito = reddito diverso da tassare [ 1.643,83 - 1.200,00 = 443,83]

    .. nel caso in cui il bene sia concesso in godimento per lintero anno;

    Il reddito diverso da assoggettare a tassazione sar pari alla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo pattuito o pagato.

    Valore mercato annuo : 365 gg. = X (valore di mercato relativo al periodo di godimento) : Y gg. (giorni di godimento)

    .. quando sia concesso in godi-mento solo per una frazione dellanno (con valori parame-trati al periodo di godimento).

    Il reddito diverso coincider con quello calcolato rapportando il valore di mercato annuo del diritto di godimento al corrispettivo pattuito o pagato per il periodo di godimento.

    RILEVAZIONE Il reddito diverso si considera conseguito alla data di maturazione e va dichiarato dallutilizzatore nel rigo RL10 del modello Unico.

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    Esempio n. 1 Utilizzo di bene immobile strumentale da parte dei soci

    Dati

    La societ Alfa S.n.c. partecipata da 2 soci, ciascuno per una quota pari al 50% del capitale sociale. concesso in godimento a uno dei soci un bene immobile strumentale, con corrispettivo ( 5.500) inferiore al valo-

    re normale ( 10.000) del diritto di godimento. Limpresa ha sostenuto dei costi in relazione a tale bene ( 2.000 i costi indeducibili).

    Calcolo redditodiverso daassoggettarea tassazione

    Valore normale del diritto di godimento: (+) 10.000,00 Corrispettivo pattuito per il godimento: (-) 5.500,00 Differenza tra valore normale del diritto di godimento e corrispettivo pattuito: (=) 4.500,00 Maggior reddito dimpresa da attribuire al socio che detiene il bene in godimento corri-

    spondente ai costi indeducibili:(-) 2.000,00

    Reddito diverso da assoggettare a tassazione (4.500,00 2.000,00): (=) 2.500,00

    BENI IN USOALLIMPRENDITOREINDIVIDUALE E AI SOCIDI SOCIET DI PERSONEE DI SOCIET TRASPARENTIPER OPZIONE

    Doppiaimposizione

    Lapplicazione dellart. 2 D.L. 138/2011 riferita ai beni utilizzati nellambito dellattivit dimpresa a fronte dei quali emergono componenti positivi di red-dito e per i quali riconosciuta la piena deducibilit dei costi.

    Esempi

    Se lutilizzatore coincide con limprenditore individuale o con il socio di societ di persone e di societ trasparenti per opzione (art. 116 Tuir), si produrrebbe la concomitante tassazione:.. di un maggior reddito dimpresa imputato allimprenditore individuale o at-

    tribuito al socio per trasparenza, corrispondente allindeducibilit, in capo al concedente, dei costi del bene dato in godimento;

    .. di un reddito diverso [art. 67, c. 1, lett. h-ter) Tuir] in capo allutilizzatore pari alla differenza tra il valore normale e il corrispettivo pattuito.

    Potrebbe verificarsi, tuttavia, per effetto delle predette disposizioni, anche una doppia imposizione sulla base del medesimo presupposto impositivo che, in base ai principi generali del nostro ordinamento, deve essere evitato.

    Eliminazionedella doppiaimposizione

    Il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo allutilizzatore deve esse-re ridotto del maggior reddito dimpresa imputato allo stesso utilizzatore a causa dellindeducibilit dei costi del bene concesso in godimento.

    Criterio di

    calcolo

    (+) Valore normale del diritto di godimento del bene(-) corrispettivo pagato

    Solo leventuale eccedenza tra detta differenza e il predetto reddito o quota parte di reddito sar assoggettata a tassazione come reddito diverso.

    (-) maggior reddito dimpresa imputato allimprenditore individuale o quota parte del reddito attribuito al socio per trasparenza corrispondente allam-montare dei costi non ammessi in deduzione.

    (=) Reddito diverso da assoggettare a tassazioneArt. 2, cc. 36-terdecies e 36-duodeciesD.L. 13.08.2011, n. 138Circ. 24.09.2012, n. 36/E

    I costi indeducibili sono calcolati applicando, ai costi relativi al bene concesso in godi-mento, la percentuale derivante dal rapporto tra:

    INDEDUCIBILIT RAGGUAGLIATA IN PRESENZA DI CORRISPETTIVO PER LUTILIZZO

    Valore di mercato - corrispettivo pattuitoValore di mercato

    Corrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene: 8.000. Valore di mercato del diritto di godimento: 10.000. Costi complessivamente sostenuti nellanno per il bene concesso in godimento: 1.000. Quota di costo indeducibile:

    Esempio1.000 x 2.000 (10.000 - 8.000)

    10.000 = 200

    INDEDUCIBILIT DEI COSTI E REGIME DI TRASPARENZA

    Tale indeducibilit trova, tuttavia, una deroga in tutti i casi in cui siano concessi in go-dimento beni per i quali il Tuir prevede gi una limitazione alla deducibilit.Cos, ad esempio, la norma non trova applicazione in relazione alla concessione in go-dimento degli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilit previsto dallart. 164 Tuir.

    TIPOLOGIE DI COSTI Per limpresa sono indeducibili non solo i costi sostenuti per lacquisto dei beni concessi in godimento, ma anche le eventuali altre spese e componenti negativi relativi agli stessi beni quali, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

    Deroga

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    IMPOSTE E TASSE

    BENI A USO PROMISCUOCON DEDUCIBILITFORFETIZZATA

    Eliminazionedella doppiaimposizione

    Il medesimo criterio di determinazione del reddito diverso trova applicazione per i beni a uso promiscuo per i quali il Tuir forfetizza la deducibilit dei rela-tivi costi:.. in capo al concedente trovano applicazione le disposizioni del Tuir che preve-

    dono un regime di limitazione della deducibilit dei relativi costi;.. in capo allutilizzatore si applica lart. 67, c. 1, lett. h-ter) Tuir, a prescindere

    dalla circostanza che il bene sia assoggettato al predetto regime di limitazione della deducibilit dei relativi costi.

    Imputazionedel maggiorredditodella societtrasparente

    Poich per tali beni restano applicabili le norme previste dal Tuir, nelle ipotesi in cui scatta lapplicazione dellart. 67, c. 1, lett. h-ter) Tuir, il maggior reddito, derivante dallindeducibilit dei costi relativi al bene concesso in godimento, imputato a tutti i soci a prescindere da chi ha lutilizzo del bene, mentre il reddito diverso imputato al solo socio utilizzatore.

    Pertanto, il soggetto utilizzatore del bene determina il reddito diverso da assog-gettare a tassazione confrontando la differenza tra:(+) valore normale del diritto di godimento del bene(-) corrispettivo pagato(-) reddito dimpresa imputato allimprenditore individuale o quota parte

    del reddito attribuito al socio per trasparenza corrispondente allammon-tare dei costi non ammessi in deduzione per effetto della percentuale di forfetizzazione prevista dal Tuir.

    Solo leventuale eccedenza tra detta differenza rispetto al predetto reddito o quota parte di reddito sar assoggettata a tassazione come reddito diverso.

    Criteriodi calcolo

    Circ. Ag. Entrate 24.09.2012, n. 36/E

    AUTOVEICOLI

    Anche in tal caso il maggior reddito dimpresa che deriva dalla ripresa a tassazione dei costi ai sensi dellart. 164 Tuir deve essere imputato pro quota a tutti i soci, mentre il reddito diverso attribuito al solo socio utilizzatore del bene.

    IMPUTAZIONE MAGGIORREDDITO DIMPRESAPER SOCIET TRASPARENTE

    REDDITO DIVERSOPER SOCIO DI SOCIETTRASPARENTE O IMPRENDITORE O INDIVIDUALE

    Conseguentemente, nel caso di impresa individuale, societ di persone o societ di capitale traspa-rente, per determinare il reddito diverso da assoggettare a tassazione occorre confrontare:.. il valore normale del diritto di godimento del bene facendo riferimento al fringe benefit, al netto

    del corrispettivo eventualmente pagato;.. il reddito imputato allimprenditore individuale o attribuito al socio utilizzatore per trasparenza

    corrispondente allammontare dei costi non ammessi in deduzione per effetto della percentuale di forfetizzazione prevista dal TUIR.

    Leventuale eccedenza del valore normale rispetto al predetto reddito sar assoggettata a tassazione come reddito diverso.

    VALORE NORMALE Nel caso in cui oggetto del godimento sia un au-toveicolo, ai fini della determinazione del valo-re normale e per esigenze di semplificazione, il valore normale deve essere determinato ai sensi dellart. 51, c. 4 del Tuir (fringe benefit).

    30% dellimporto corrispondente ad una per-correnza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI.

    COSTI NON AMMESSIIN DEDUZIONEPER LA SOCIET

    Beni inerentilattivit

    Lindeducibilit dei costi ex D.L. 138/2011 non trova applicazione con riguardo ai beni per i quali il Tuir gi prevede una deducibilit limitata, quale ad esempio quella ex art. 164 Tuir. Pertanto, rimangono indeducibili generalmente il 60% delle spese di gestione e la quota dellammortamento.

    Beni utilizzatinellattivittipicadellimpresa

    Per gli autoveicoli utilizzati esclusivamente come bene strumentale o oggetto dellattivit riconosciuta lintegrale deducibilit dei relativi costi anche quan-do gli stessi, per loro natura, possono essere utilizzati promiscuamente.

    In tali ipotesi le disposizioni di cui allart. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies D.L. 138/2011, non trovano applicazione.

    Esempi

    Autovetture adibite a uso pubblico, per le quali lart. 164 Tuir stabilisce la deducibilit dellintero ammontare dei componenti negativi: il caso dei tassisti, che possono dedurre integralmente i costi relativi alle autovetture nonostante lutilizzo privatistico a essi riconosciuto dallart. 14, c. 6 D. Lgs. 19.11.1997, n. 422.

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    IMPOSTE INDIRETTE imposte e tasse

    Centro Studi Castelli S.r.l.Riproduzione vietata

    Aggiornato al 10.04.2013

    Esempio n. 2 Utilizzo di autovettura da parte dei soci

    Dati

    Lagente di commercio Mario Rossi utilizza, anche per fini privati, lautovettura (BMW 520d Touring 2.0 184 cv) acquistata per lattivit.

    Nel 2012 lautovettura risulta gi completamente ammortizzata e gli altri costi dimpiego (carburante, tassa automobi-listica, assicurazione, manutenzione ecc) ammontano a complessivi 3.000

    Calcolo redditodiverso

    Valore normale del diritto di godimento (valore specifico benefit determinato in base a tariffe ACI):

    (+) 2.995,88

    Corrispettivo pattuito per il diritto di godimento: (-) 0,00 Differenza tra valore normale del diritto di godimento e corrispettivo pattuito: (=) 2.995,88 Costi indeducibili relativi al bene che gi concorrono a formare il reddito dimpresa dellim-

    prenditore ( 3.000 x 20%): 600,00 Reddito diverso da indicare nel rigo RL10 del modello Unico: (-) 300,00

    RIFLESSI AI FINI IVA

    AUTOCONSUMO DI SERVIZI

    LAgenzia ha precisato che la concessione in godimento di beni aziendali a soci e familiare fatti-specie diversa dallautoconsumo di beni in quanto gli stessi non fuoriescono dal regime dimpresa (Circ. Ag. Entrate 24/E/2012 1).

    Nota bene

    Si ritiene che tale affermazione debba essere comunque coordinata con la disciplina re-lativa alle c.d. societ di mero godimento [art. 4, c. 5, terzo periodo lett. a) del D.P.R. 633/1972 e C.M. 328/E/1997] in base alla quale va operato lautoconsumo di taluni beni (immobili di categoria A, diversi da A10; unit da diporto; aeromobili da turismo, mezzi di trasporto a uso privato, complessi sportivi o ricreativi) se vengono concessi in godimento a soci (o loro familiari) a titolo gratuito oppure a valore inferiore a quello normale.

    Per gli agenti e rappresentanti di commercio non opera la detrazione forfetizzata del 40% dellIVA relativa ai costi dei veicoli a motore prevista dallart. 19-bis 1, c. 1, lett. c) e d), del D.P.R. 633/1972.

    Non vi sono quindi limitazioni di tipo oggettivo alla detrazione dellIVA relativa ai citati veicoli, tuttavia, secondo la prassi dellAmministrazione Finanziaria, anche per gli agenti e rappresentanti di commercio operano le limitazioni stabilite dallart. 19, c. 4, del D.P.R. 633/1972 (pro quota oggettivo) se i veicoli sono utilizzati anche per fini privati o comunque estranei alloggetto dellattivit. In tale evenienza, gi in sede di acquisto, lagente pu effettuare una (non facile) valutazione prospettica sul futuro impiego dei mezzi e detrarre solo in parte limposta, ovvero, se ha provveduto alla detrazione totale di questa, dovr operare in sede di dichiarazione annuale la rettifica della detrazione a mente dellart. 19-bis 2 (Ris. Ag. Entrate 13.02.2003, n. 34/E). A riguar-do di questultimo caso (detrazione totale al momento dellacquisto) bene anche osservare che nella pi recente risoluzione n. 6 (punto 6), datata 20.02.2008, del DPF, stato precisato che ove ex ante sia operata una detrazione integrale, non essendo agevole individuare la quota del bene o servizio destinata allesercizio dellattivit, il successivo impiego per uso personale o familiare sar da assoggettare ad IVA ai sensi dellart. 3, c. 3, (autoconsumo servizi).

    Dal 27.09.2009 la base imponibile rappresentata dalle spese sostenute [art. 13, c. 2, lett. c) del D.P.R. 633/1972] salvo il caso di messa a disposizione gratuita del veicolo a favore dellutilizzo ex-tra aziendale del personale dipendente nel qual caso (fino allemanazione di un apposito D.M) per la quantificazione della base imponibile IVA vanno seguiti gli stessi criteri previsti per i benefit IIDD (art. 24, c. 6, L. n. 88/2009).

    DETRAZIONE IVA AUTO AGENTI DI COMMERCIO

    Situazione iniziale Successivo utilizzo privato

    Detrazione limitata in base a valutazione prospettica (pro-quota oggettivo) /

    Detrazione iniziale operata interamente Rettifica detrazione per cambio di destinazione

    oppureAutoconsumo di servizi

    Nota bene

    Giova osservare che laddove il contribuente dichiara un reddito diverso (e presenti la relativa comunicazione telematica) ammette esplicitamente lutilizzo anche extra profes-sionale del veicolo con potenziali effetti negativi anche ai fini della detrazione dellIVA sui costi relativi.

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