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QUANDO IL PROCESSO E’ TELEMATICO Avv. Nicola Gargano www.quandoilprocessoetelematico.it www.amadir.it

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QUANDO IL PROCESSO E’ TELEMATICO

Avv. Nicola Gargano

www.quandoilprocessoetelematico.it

www.amadir.it

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Il deposito: che succede dopo l’ultimo clic?

Dopo aver firmato gli atti il programma ci chiederà di confermare la creazione della busta che verrà inviata all’indirizzo PEC del tribunale utilizzando come mittente l’indirizzo PEC dell’avvocato depositante.

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Eventi successivi al deposito

Il secondo messaggio contenente la ricevuta di consegna (RdAC) da parte del gestore

di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia attesta, altresì, l'avvenuto

deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la

ricevuta è rilasciata dopo le ore 24 il deposito si considera effettuato il giorno feriale

immediatamente successivo.

Il terzo ed il quarto messaggio ci attestano invece l’esito dei controlli automatici e

l’avvenuta accettazione a seguito dell’intervento manuale del cancelliere. Con

quest’ultimo intervento si conclude il processo di deposito e l’atto telematico con i

relativi allegati vengo posti a disposizione delle parti costituite nell’area documenti del

fascicolo polisweb.

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Organizzare le ricevute

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Avvocati digitali e avvocati analogici

Ore 11.30. L’avvocato analogico esce dallo studio e sa che dovrà correre più veloce del cancelliere che non vede l’ora di chiudere la cancelleria (alle ore 12). Ore 11.30. L’avvocato digitale sa che non deve correre perché la cancelleria telematica chiude alle ore 24! Non importa che tu sia analogico o digitale comincia a depositare (telematicamente!).

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Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121 modificato da D.L. 90/2014 - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014

7. Il deposito con modalita’ telematiche (inserito da legge conversione) si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

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Eventi successivi al deposito

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 19 febbraio 2014, depositata il 3 marzo 2014, n.

3115 (Pres. Manfredini, est. Rosa Muscio)

Il deposito telematico di un atto defensionale si ha per avvenuto nel momento

in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta

elettronica certificata del Ministero della Giustizia. La tempestività del deposito

si valuta, dunque, con riguardo al giorno in cui viene generata la ricevuta di

avvenuta consegna, senza che assuma rilevanza, a tal fine, il fatto che la

ricevuta sia stata rilasciata dopo le ore 14.00: la norma di legge primaria nulla

prevede al riguardo e non può essere derogata da una norma di rango

inferiore (art. 13 comma III dm 21 febbraio 2011 n. 44)

155 Codice di Procedura Civile

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune

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termini a ritroso – circolare ministeriale 27.6.2014 A seguito della modifica in esame, è definitivamente chiarito che “il deposito è

tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è

generata entro la fine del giorno di scadenza”. La norma in esame aggiunge,

inoltre, che “si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, quarto e quinto

comma, del codice di procedura civile”. In tal modo si chiarisce che si applica

anche all’ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del giorno di

scadenza di un termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo,

ovvero, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato.

Può rammentarsi, poi, che, alla stregua dell’interpretazione della

giurisrprudenza di legittimità (Crf. Cass., Ord. N.182/2011, Sent. n.

11163/2008), in ipotesi di termini “a ritroso” (come ad esempio quello di

costituzione del convenuto), laddove il termine stesso cada nelle giornate di

sabato o domenica, il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere operato

nella giornata precedente il sabato o comunque il giorno festivo in cui il

termine verrebbe a scadere.

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Un fascicolo telematico quasi perfetto

VANTAGGI

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Eventi successivi al deposito Un primissimo controllo viene effettuato dal gestore della posta elettronica certificata del

Ministero della giustizia in grado di segnalare le seguenti anomalie che invalidano il deposito

che dovrà dunque essere ripetuto:

1. l’indirizzo del mittente non è censito in ReGIndE; l’avvocato deve verificare l’effettiva

presenza dei suoi dati nel ReGIndE ed eventualmente provvedere presso il proprio ordine

di appartenenza

2. Il formato del messaggio non è aderente alle specifiche; verificare la versione del

redattore utilizzato.

3. la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima consentita; ridurre la

dimensione degli allegati ripetendo le scansioni utilizzando una risoluzione più bassa.

Superata la predetta fase vengono invece effettuati i successivi controlli automatici che, se

positivi consentiranno senza indugio il deposito da parte del cancellerie.

Gli errori invece si dividono in tre categorie:

1. WARN: anomalia non bloccante, si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di

carattere giuridico (es: atto depositato fuori termine)

2. ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che

può decidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito (es: certificato

di firma scaduto, numero di ruolo errato);

3. FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (es: atto principale mancante, busta

indecifrabile).

Nei primi due casi il deposito verrà inoltrato comunque al tribunale di destinazione che potrà

accettarlo o rifiutarlo.

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Qualche problematica l’articolo 14 d.m. 44/2011 sancisce che, il rigetto del deposito da parte dell'ufficio, non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dalla vigente normativa processuale dal codice di procedura civile. Situazione più complessa invece si verificherebbe qualora i termini per il deposito siano scaduti e l’avvocato telematico si trovi in possesso della sola ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) (o peggio solo della ricevuta di accettazione (RdA) al Tribunale di destinazione. Ai sensi dell’art. 13 delle regole tecniche infatti l’atto si intende ricevuto nella data e ora riportata sulla ricevuta di consegna tuttavia l’atto, seppur depositato nei termini, non potrà essere posto a conoscenza del giudice e della controparte fino all’intervento manuale del cancelliere che, accettando il deposito, rende di fatto accessibile l’atto sulla consolle del magistrato e su Polisweb. - rimessione in termini prevista dall’articolo 153 cpc, - combinato disposto dell’articolo 170 del codice di procedura civile e dall’articolo

18 delle regole tecniche

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Ordinanza , Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – dott.sa Procoli – 30.4.2014

…. a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 4/4/2014; rilevato che parte resistente presentava in data 2/4/2014 istanza di rimessione in termini; osservato che all’udienza fissata per il giorno 4/4/2014, la ______ a fronte della tardività della costituzione eccepita da parte ricorrente, ribadiva le ragioni già esposte con la predetta istanza, sostenendo la tempestività della propria costituzione; considerato che, alla luce della documentazione allegata dalla _____ srl, sussistono i presupposti previsti dall’art. 153 comma 2° c.p.c. per la rimessione in termini del resistente, essendo state adeguatamente comprovate le ragioni giustificative dell’intempestiva costituzione, dipese da una causa non imputabile alla parte richiedente (cfr. doc. 20, mail del servizio assistenza Software House spa allegato al fascicolo di parte resistente in cui si afferma che il rifiuto dell’atto è risultato “essere dipendente da un malfunzionamento del software delle cancellerie (sistemi SICID o SIECIC) che non riesce ad interpretare correttamente l’atto depositato”); considerato altresì che con decreto del Ministero della Giustizia ex art. 35 d.m. 44/2011 è stato riconosciuto il valore legale del deposito degli atti di parte in forma telematica a partire dal 15 luglio 2013;

p.q.m. RIMETTE in termini ai sensi dell’art. 153 comma 2° cpc parte resistente per la propria costituzione nei termini di legge e rinvia la causa all’udienza di discussione del…

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La rimessione in termini

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• L'art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile DGSIA (Specifiche

tecniche di cui all’art. 34 DM 44/2011) prevede che, all'esito della trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei servizi telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla c.d. Busta ricevuta dal sistema. Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie : WARN, ERROR e FATAL.

• Errori appartenenti alle prime due categorie consentono alla cancelleria di forzare l'accettazione del deposito. Errori appartenenti alla terza categoria, viceversa, inibiscono materialmente l'accettazione, e, dunque, l'entrata dell'atto/documento nel fascicolo processuale.

• Le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata. A tal fine è fortemente auspicabile che i capi di ciascun ufficio e i dirigenti di cancelleria concordino tra loro modalità di segnalazione degli errori il più possibile efficaci e complete.

Circolare ministero della giustizia 27.6.2014 Anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico

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SI POTEVA FARE DI MEGLIO?

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L’istanza di Rimessione in termini

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Opposizione DI Ingiuntivo telematico: I documenti allegati alla richiesta di ingiunzione possono essere scaricati dalla controparte via POLISWEB-PCT previa esibizione del mandato in originale in cancelleria. In alcuni Tribunali è prassi inviare la procura per via telematica allegando come atto principale una memoria generica contenente l’istanza di accesso al fascicolo e con allegata la procura alle liti, la busta verrà scartata dai controlli automatici ministeriali ma arriverà in ogni caso in cancelleria dove potrà essere aperta e verificata la genuinità della procura. DGSIA ha comunicato che, entro la fine del mese di luglio verrà rilasciato il nuovo tipo di atto «AttoRichiestaVisibilita» che consentirà all’avvocato l’accesso al fascicolo informatico nella durata e nella fase in cui si è autorizzati a consultare i fascicoli; Al deposito, il mittente dovrà associare l’istanza di consultazione del fascicolo (Atto principale firmato) e, come allegato, la delega scansionata concessa dalla parte per la presa visione del fascicolo.

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T R I B U N A L E D I _________ Giudice dott. _________ - RG. _________ - N. DI_____

ISTANZA DI ACCESSSO AL FASCICOLO

Il sottoscritto Avv. NICOLA GARGANO (CF______) in qualità di difensore della______ (CF_________) in virtù di procura allegata al presente atto

CHIEDE L’accesso al fascicolo monitorio telematico della procedura indicata in epigrafe, mediante associazione del proprio codice fiscale, quale difensore, alla parte debitrice ingiunta. Tanto al solo scopo di visionare i documenti allegati al ricorso per ingiunzione per una eventuale opposizione ed impregiudicata ogni facoltà. Si produce la seguente documentazione: 1) mandato Luogo e data Avv. ___________

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T R I B U N A L E D I _________ Giudice dott. _________ - RG. _________ - N. DI_____

ISTANZA DI ACCESSSO AL FASCICOLO

Il sottoscritto Avv. NICOLA GARGANO (CF______) in qualità di difensore della______ (CF_________) in virtù di procura a margine dell’atto di citazione.

CHIEDE L’accesso al fascicolo informatico della procedura indicata in epigrafe, mediante associazione del proprio codice fiscale, quale difensore, alla parte _____, non essendo il fascicolo associato al proprio nominativo. Bari, 22.10.2014 Avvv. Nicola Gargano

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Quando il processo non era telematico Dimensioni della busta (non superiore ai 30 mb) in caso di superamento del limite è possibile inviare una seconda busta integrativa, dopo l’assegnazione del numero di ruolo utilizzando il tipo atto memoria generica o produzione documentazione richiesta.

File in formato pdf (alcuni tribunali non accettano file compressi ad es. in formato zip)

Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

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Atto principale busta integrativa

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Deposito busta integrativa La DGSIA, con una circolare datata 8 luglio 2014, ha dato indicazioni alle cancellerie su come gestire i depositi dei soggetti esterni, eccedenti la dimensione di 30 Mb, in rispetto di quanto previsto dall’art. 51 comma 2 del D.L. 90/2014. In particolare le indicazioni sono distinte tra SICID (Ruolo contenzioso civile) e SIECIC (Ruolo esecuzioni). - SICID Atti introduttivi : l’avvocato esegue il deposito con atto introduttivo più gli allegati, fino a 30Mb. E’ bene che nel primo deposito vi siano tutti i documenti essenziali per l’iscrizione della causa (atto principale, procura alle liti, nota iscrizione, pagamento CU e marca diritti cancelleria); può eventualmente inserire delle note ad indicazione che provvederà all’invio tempestivo delle integrazioni non appena riceverà l’esito dell’intervento del cancelliere che attesta l’iscrizione a ruolo. Dal canto suo il cancelliere ricevuto il deposito, iscrive la causa a ruolo anche se gli allegati non sono tutti presenti e assegna la causa a sezione/giudice. L’avvocato aspetta che gli venga comunicato il numero di ruolo e tempestivamente esegue un nuovo deposito utilizzando lo schema/busta “Produzione documenti richiesti” e come atto principale inserirà una Nota Integrativa nel formato PDF/testo e gli allegati mancanti. Il cancelliere interviene sul secondo deposito, elimina l’evento proposto dal SICID (Deposito Integrazione Documentale o Chiarimenti), accetta il deposito assegnandogli l’evento “Deposito atto non codificato”. - SICID Atti endorpocessuali delle parti(compresa costituzione): l’avvocato esegue il deposito dell’atto e degli allegati fino al raggiungimento della dimensione massima della busta. Trattandosi di atti riferiti a cause già iscritte a ruolo, l’avvocato ne è già in possesso e quindi può procedere agli invii successivi utilizzando la stessa tipologia di schema/busta utilizzato per il primo invio. Anche in questo caso l’atto principale è rappresentato da una nota integrativa in cui l’avvocato indica che di prosecuzione di un precedente deposito. Nel caso di Memoria Generica e possibile fornire tale indicazione anche nell’apposito campo note previsto per tale schema/atto. In quest’ultimo caso, poiché l’avvocato possiede il numero di RG dovrà inviare tutte le buste integrative entro il termine della scadenza della memoria o della comparsa. - SICID Atti del professionista (CTU): il CTU esegue il primo deposito usando lo schema Deposito Semplice / Deposito Perizia e i successivi utilizzando lo schema Deposito Semplice / Integrazione Perizia. Il cancelliere accetta gli atti utilizzando l’evento associato al tipo di deposito. - SIECIC Atti introduttivi: sia in caso di Istanza di fallimento sia di Iscrizione a ruolo pignoramento, si procede come nel caso precedentemente esposto per il SICID per gli introduttivi, sostituendo l’atto “Produzione documenti richiesti” con “Atto Generico o Non codificato”. - SIECIC Atti in corso causa o presentati ai sensi del comma 3 dell’art. 16-bis ( legge 17 dicembre 2012 , n. 221): in questo caso si procede al deposito di Atti generici/non codificati per l’effettuazione di integrazioni inserendo come atto principale una nota integrativa contenente i riferimenti all’atto principale a cui fa riferimento.

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Deposito busta integrativa – circolare 27.6.2014

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 7 d.l. n. 179/12, come modificato dall’art. 51, comma 2, d.l. n.90/2014, laddove il messaggio di PEC inviato dalla parte al fine di operare il deposito superi la dimensione massima stabilita dalle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere tempestivamente eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata, compiuti entro la fine del giorno di scadenza. Ne consegue che le cancellerie potranno trovarsi nella condizione di dover accettare più buste, relative a quello che, sotto il profilo giuridico, costituisce un unico deposito di atti o documenti.

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Inchiostro simpatico o imperdonabile errore

tecnico?

Tra il 24 e il 28 febbraio 2014 a seguito di problematiche non

meglio identificate, presumibilmente a causa di una

problematica relativa alla estrazione dei file .p7m da parte

dei controlli automatici, giungevano in cancelleria pdf

completamente bianchi o forse scritte con la versione digitale

dell’inchiostro simpatico.

I controlli automatici sono sempre risultati positivi

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In qualche rarissimo caso sono giunti anche avvisi di mancata consegna o ritardi nel recapito della RDAC

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Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121 modificato da D.L. 90/2014 - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

rimessione in termini prevista dall’articolo 153 cpc

Tribunale di Ivrea, sentenza del 18.7.2014 …Il procuratore di parte attrice depositava in cancelleria memoria di

precisazione delle conclusioni un giorno successivo (16.05.2014) oltre la

scadenza del termine abbreviato concesso all'udienza del 26.03.2014 (15.05.2014)

adducendo problematiche inerenti il funzionamento dei servizi PCT per il

deposito telematico nella giornata del 15.05.2014. In data 11.03.2014 venivano

acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.

Preliminarmente va accolta l'istanza del procuratore di parte attrice di

accettazione del deposito telematico avvenuta n data 16.05.2014 ritenendo che

lo stesso abbia debitamente documentato il malfunzionamento che non ha

consentito il deposito entro il giorno di scadenza del termine (15.05.2014)…

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Le eccezioni più comuni

Sentenza Tribunale di Milano 14 gennaio 2010– dott. Consolandi

Quanto alla eccezione relativa alla mancata notifica della procura al debitore ingiunto unitamente al decreto si deve osservare come nessuna norma di legge imponga la notifica, unitamente alla ingiunzione, anche dell’atto che conferisce la rappresentanza. Come noto nel caso di decreto ingiuntivo depositato per via telematica presso l’ufficio giudiziario l’art. 10 del d.p.r. 123/2001 stabilisce che la procura cartacea sia depositata in copia informatica, autenticata dal difensore mediante apposizione della firma digitale, unitamente al ricorso, quale originale informatico. […] La procura – la sua copia informatica qualora la procedura sia telematica - in tal modo fornisce al giudice la dimostrazione del potere del procuratore istante di rappresentare il cliente nella richiesta di decreto ingiuntivo Il codice di rito impone poi la notifica entro 60 giorni del decreto ingiuntivo, senza menzionare la procura quale necessario oggetto di notifica.

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Le eccezioni più comuni

Ordinanza Tribunale di Milano Milano, 23 febbraio 2008 – dott.sa Dal Moro il solo fatto che la procura sia stata rilasciata su un modello utilizzato generalmente per la forma di procura a margine, non basta certo a qualificarla “a margine” di un atto che non c’è; e ciò è tanto più vero se si considera che nell’epigrafe del ricorso il difensore fa riferimento ad una procura “in calce”, e ciò del tutto correttamente stante il disposto dell’art.83 terzultimo capoverso per cui la procura “si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce”

[...]

...sicchè anche nel procedimento monitorio telematico, la procura conferita su supporto cartaceo, e dunque con foglio separato dal ricorso cui si riferisce, può validamente essere “congiunta” allo stesso, mediante copia informatica certificata ed autentica; l’inserimento del foglio separato contenente la procura nella busta telematica firmata dal difensore con firma digitale costituisce nel sistema telematico la congiunzione materiale della procura all’atto…

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Le eccezioni più comuni Articolo 83 cpc – procura alle liti

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

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Le eccezioni più comuni

Articolo 18 – regole tecniche

(Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati)

V comma: La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto e' notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e' rilasciata su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per immagine.

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Quando il processo è ibrido

La controparte potrà controllare il deposito e prelevare copia dell’atto depositato e dei documenti allegati direttamente dal PDA.

In una fase transitoria può essere prevista una copia di cortesia degli atti da depositarsi non nei termini di legge ma ad es. Entro l’udienza o qualche giorno prima (nel caso di deposito di note istruttorie). Si tratta in ogni caso di una buona prassi di cortesia e non di un obbligo.

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Quando il processo è ibrido

I fascicoli telematici verranno trasmessi nei successivi gradi di giudizio direttamente per via telematica. I documenti cartacei (ad es. Fascicoli di Parte) potranno essere scansionati oppure depositati in forma cartacea.

In caso di costituzione in forma cartacea nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il fascicolo telematico potrà essere stampato direttamente dal PDA e depositato in copia cartacea a cura dell’avvocato.

E’ buona prasi verificare l’avvenuto deposito dell’atto sul PDA dopo aver ricevuto l’esito dell’intervento manuale da parte del cancelliere

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Quando il processo è ibrido

Doppia costituzione: Mandato congiunto e disgiunto o firma del secondo difensore al di fuori del redattore (non tutti i redattori consentono il caricamento di file già firmati in .p7m)

La cacelleria predispone un timbro da apporre sui fascicoli in cui almeno un avvocato costituito sia telematico

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Alcune prassi

Dimensioni della busta (non superiore ai 30 mb) – limite tecnico pec. 50 mb Con la CPEPCT il limite era 10 mb) in caso di superamento del limite è possibile inviare una seconda busta integrativa.

File in formato pdf (alcuni tribunali non accettano file compressi ad es. in formato zip)

Le denominazioni dei file non dovranno contenere caratteri speciali

Tempi (deposito entro le ore 14 del giorno della scadenza in alcuni tribunali le prassi prevedono il deposito entro le ore 22 del giorno antecedente la scadenza)

L'attestazione di deposito coincide con la ricevuta di consegna della PEC. L'atto diventerà visibile a tutte le parti costituite solo dopo l'accettazione da parte del cancelliere

I nomi delle parti devono essere individuati mediante la relativa ragione sociale e senza includere espressioni quali “Ditta” e/o “Società” salvo facciano parte della ragione sociale.

le abbreviazioni recanti la forma giuridica (spa, srl, etc..) Dovranno essere indicate senza punti dopo la ragione sociale.

La procura viene inserita su foglio separato scansionato e autenticato mediante firma digitale (…giusta procura speciale allegata al presente atto…)

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La Giustizia e la carta

http://votafifo.blogspot.it/search/label/dott.%20miglioramico

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Che fine ha fatto il codice di procedura?

d.l. 193/2009

DM 21.2.2011 n. 44

Provvedimento D.G.S.I.A. del 18.7.2011 specifiche tecniche art. 34 dm 44/11 (sostituito da Provvedimento - 16 aprile 2014 in vigore dal 16 maggio 2014)

Art. 149 bis c.p.c.

Art. 136 c.p.c.

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Decreto sviluppo 2.0

CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Legge 53/1994 (notifiche in proprio) modificata dall’articolo 25, comma 3, lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183, e successivamente dalla Legge 24.12.2012 n° 228 , G.U. 29.12.2012 (legge stabilità 2013)

Art. 18 del DM 44/2011 modificato dal DM 48/2013

Art. 16-bis D.L. N. 179/2012 conv. In legge 221/2012 (obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali 30.6.2014)

D.L. 90 del 24.6.2014 Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014

D.L. 132 del 12 settembre 2014

Prassi e protocolli locali

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COSA PREVEDE IL D.L. 90/2014 ? Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014

Art. 45 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e

di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il

processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri

intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da'

loro lettura del processo verbale.»; b) all'articolo 133, secondo comma, le

parole: "il dispositivo" sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale

della sentenza»; c) all'articolo 207, secondo comma, le parole: "che le

sottoscrive" sono soppresse.

Art. 45bis ((1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura

civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il difensore deve

altresi' indicare il proprio numero di fax".

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COSA PREVEDE IL D.L. 90/2014 ? Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014

Art. 52

Domicilio digitale

quando la legge prevede che le notifiche di atti in

materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza

di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario,

alla notifica in cancelleria può procedersi quando non

sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la

notifica presso l’indirizzo PEC, risultante da INIPEC e

REGINDE

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COSA PREVEDE IL D.L. 90/2014 ? Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014

Art. 46 (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)

1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le

seguenti modificazioni: a) all'articolo 1 sono apportate le

seguenti modificazioni: 1) le parole: "ovvero a mezzo di

posta elettronica certificata" sono soppresse; 2) dopo il

primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando

ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta

eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine,

la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa

e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta

elettronica certificata………..

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Comunicazioni di cancelleria telematiche Quando l’ufficiale giudiziario diventa telematico

L’articolo 136 del codice di procedura civile, così come novellato dalla legge dalla

Legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede infatti che Il cancelliere, con biglietto di

cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge

o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del

giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla

legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Al secondo comma si prevede che Il biglietto è consegnato dal cancelliere al

destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica

certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la

sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e, solo in via

estremamente subordinata il terzo comma prevede che, se non è possibile

procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo

telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica.

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Comunicazioni per via telematica

la trasmissione della PEC contenente il biglietto di cancelleria si sostanzia nella digitalizzazione da parte del cancelliere del provvedimento cartaceo (passaggio superfluo qualora il provvedimento fosse stato già redatto in formato elettronico da parte del magistrato e firmato digitalmente), che verrà inserito all’interno della consolle del cancelliere e trasmesso mediante canale sicuro al gestore dei servizi telematici che provvederà a recuperare l’indirizzo elettronico del destinatario dal RegIndE (registro generale degli indirizzi elettronici, contenente le PEC degli uffici giudiziari italiani e delle PEC degli avvocati opportunamente inviate dagli ordini professionali).

Art. 16 DM 44/2011

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La novità del D.L. 90 - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014 Quando l’ufficiale giudiziario diventa telematico

Art. 133 codice di procedura civile

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria

del giudice che l'ha pronunciata.

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi

appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante

biglietto contenente il dispositivo, Il testo integrale della sentenza,

ne dà notizia alle parti che si sono costituite.

tale comunicazione non e’ idonea a far decorrere i termini per le

impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.

RIMANE SALVO:

Art. 285 Codice di Procedura Civile

La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del

termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma

dell'articolo 170.

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Tuttavia… nulla di nuovo all’orizzonte

Procedura Civile-Disp.Att. Art. 45 – testo coordinato con il decreto sviluppo 2.0 [I]. Quando viene redatto su supporto cartaceo, il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio [168^2 c.p.c.]. [II]. Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato. [III]. Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata (1). [IV]. Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

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E SE MANCA L’ALLEGATO?

Corte di Appello di Milano sez. Lavoro RG:1892/13 –

Dott. Laura CURCIO PRESIDENTE rel.

……Ma anche facendo riferimento alle nuove regole processuali in tema di comunicazioni, deve ricordarsi che il DL 18.10.2012 n.179 convertito nella legge n.221/2012 ha apportato significative modificazioni all’art.45 delle disposizioni di attuazione che regola le comunicazioni effettuate mediante il cd “biglietto di cancelleria” di cui all’art.136 c.p.c. . In particolare la nuova formulazione del citato art.45 prevede ora, al secondo comma, che il biglietto di cancelleria deve contenere in ogni caso “ il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato” . …

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La novità del D.L. 90 - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014 Quando l’ufficiale giudiziario diventa telematico

Modifiche agli articoli 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del codice di

procedura civile nella misura in cui escludono l’applicabilità di alcuni rigidi

formalismi del processo cartaceo all’eventualità di deposito telematico:

1) art. 111 disp. Att. c.p.c., prevede che il cancelliere non

deve consentire che s’inseriscano

nei fascicoli di parte comparse che non risultano

comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente

consegnate le copie in carta libera per il

fascicolo d’ufficio e per gli altri componenti il collegio.

Tra le modifiche introdotte dalla legge di conversione si prevede che quando le

comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si

applica.

2) art. 137 disp. Att. c.p.c. prevede che le parti debbono depositare insieme col

ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della

sentenza o decisione impugnata.

anche in questo caso è stata posta una determinante aggiunta che prevede che,

quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il

presente comma non si applica.

.

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art. 16 bis comma 9 bis modificato da D.L.

90/2014 9bis Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Le disposizioni .di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

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Il Portale dei servizi telematici

O punto di accesso ci consentirà di visualizzare e scaricare in formato pdf tutti gli atti e documenti allegati depositati telematicamente dai difensori costituiti nonché i provvedimenti dei magistrati e verbali di udienza se redatti mediante consolle avvocato o se digitalizzati dal cancelliere. N.B: I file scaricati dal PDA o PST e quelli giunti via PEC sono provvisti di «coccardina», contenente la rappresentazione grafica della firma digitale.

VANTAGGI

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• Lo scaricamento del file originale in .p7m è stato bloccato dalla DGSIA nell’agosto del 2013 onde evitare che i file originali potessero essere utilizzati ad uso notifica. Il file firmato digitalmente rimarrà custodito nel fascicolo informatico.

• Il file .pdf provvisto a margine di una «coccardina»

NON E’ UNA FIRMA DIGITALE Ma un file pdf contenete la rappresentazione grafica della Firma digitale dell’avvocato o del magistrato creato dai controlli automatici Inizialmente la «coccardina» era contenuta solo nei file visualizzati lato tribunale (cancelleria e magistrato) e negli allegati delle comunicazioni di cancelleria effettuate a mezzo PEC. Non era infatti prevista alcuna «coccardina» nei file .pdf scaricati da punto di accesso o pst che, tuttavia, pur non presentando tale elemento grafico, sono copie del file originale firmato digitalmente. Tali copie, ai senti dell’art. 16bis possono essere autenticate dall’avvocato, anche se tale firma non è rappresentata all’interno del documento da alcun elemento grafico.

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E i diritti di copia? art. 52 D.L. n. 90 del 24.6.2014

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: « 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. 1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; b) all'articolo 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: « 1-bis. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; c) all'articolo 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: « 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.».

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Attestazione di conformità Ai sensi dell’art. 52 del D.L. n. 90 del 2014 da inserire nella relata di notifica o nell’indice in caso di produzione telematica o sul retro della copia stampata in caso di notifica o produzione in forma cartacea ….Copia informatica del decreto/sentenza emesso/a dal Tribunale di ________ GI_____ sez______ n._____ del_____ nel fascicolo di cui al n. di RG:_______ , di cui si attesta la conformità al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16bis comma 9bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall’articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014…. Data e firma (autografa o digitale) L’attestazione dovrà essere munita di firma digitale o autografa mentre in assenza di indicazioni specifiche non sarà necessario firmare digitalmente la copia informatica

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Protocollo Tribunale di Verbania per la conformità delle gli Avvocati apporranno sugli atti la seguente dicitura (o dicitura similare): “copia di atto processuale proveniente ed estratta dai sistemi di cancelleria. Si attesta la conformità”Data /firma il difensore avv……. Ove dall’estrazione non compaia il Numero e la data del provvedimento ed il numero di rg li specificheranno prima della attestazione o nel corpo dell’attestazione: es.”DI n…del nel procedimento Rg … cont” Si rammenta che la data che rileva nei provvedimenti non è quella eventualmente in calce al provvedimento stesso ma è quella di deposito ; la data di deposito è quella di accettazione da parte della Cancelleria; La data di accettazione si rinviene nei registri di Cancelleria nello storico del fascicolo

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Comunicato COA di Firenze In considerazione sia dell’attuale lettera della norma che riconosce il potere di autentica ai soli atti e provvedimenti contenuti nei registri informatici sia della impossibilità tecnica da parte dell’utente esterno di estrarre copia del provvedimento con la cc.dd “stampigliatura blu” dei dati conseguenti alla pubblicazione del provvedimento (es. n di pubblicazione della sentenza), il difensore provvederà a stampare il biglietto di cancelleria riportante il numero di pubblicazione e lo allega alla copia del provvedimento autenticata. Si ricorda che il potere riconosciuto ai sensi del citato articolo non è esteso alla apposizione della formula esecutiva che rimane pertanto in capo al Cancelliere. Qualora intenda estrarne copia cartacea l’avvocato stampa il file dell’atto di parte e del provvedimento e annota in calce agli stessi una dicitura nel rispetto dell’art 16bis comma 9bis che può essere: “l’avv. NOME e COGNOME nella sua qualità di difensore della PARTE (nome, cognome o denominazione della parte assistita), dichiara ex art. 16 bis, comma 9 bis, dl 179/2012 convertito in legge 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014, che la presente copia analogica di ______ (descrizione dell’atto), nel procedimento RG. N.______, è estratta dal fascicolo informatico ed è conforme all’originale presente nello stesso”.

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Art. 44 – D.L. n. 90 del 24.6.2014

30 giugno 2014 31 dicembre 2014 31 marzo 2015 30 giugno 2015

Atti endoprocessuali nei

procedimenti civili e di volontaria

giurisdizione nelle cause iscritte a

ruolo dopo tale termine

Atti endoprocessuali in tutti i

giudizi pendenti

Atti endoprocessuali in tutti i giudizi

pendenti presso le Corti d’Appello

Ricorso per decreto ingiuntivo

Atti successivi al pignoramento

nelle procedure esecutive iniziate

dopo tale termine (parte già

costituita)

Atti successivi al

pignoramento in tutte le

procedure esecutive

pendenti(parte già costituita)

Iscrizione a ruolo nelle

procedure esecutive

D.L. 132 del 12 settembre 2014

Atti del professionista delegato

nelle procedure iniziate dopo tale

termine

Atti del professionista

delegato in tutte le

procedure pendenti

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

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Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121 e modificato dal D.L. 90 - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.

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Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121 e modificato dal D.L. 90 - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalita', le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis. (aggiunto D.L. 132 del 12 settembre 2014)

Le disposizioni sul deposito da parte dell’avvocato della nota di iscrizione a ruolo e degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557 (Titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento, verbale di pignoramento e della nota di trascrizione) si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

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Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121 e modificato da D.L. 90/2014 - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

4 (omissis) per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile (Ricorso per decreto ingiuntivo)

5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

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Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121 modificato da D.L. 90/2014 - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014

7. Il deposito con modalita’ telematiche (inserito da legge conversione) si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

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Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012 modificato da DL 90 Corti d‘Appello e Altri uffici Giudiziari - Conv. legge n. 114 dell’11 agosto 2014

9ter A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di' appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati

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Il processo telematico ci consente di depositare non solo gli atti telematici obbligatori ma anche ulteriori atti non previsti dalla legge come obbligatoriamente telematici, a condizione che nell’ufficio giudiziario il valore legale dei depositi, da parte dei soggetti abilitati esterni (avvocati e CTU) sia stato abilitato ai sensi dell’articolo 35 del decreto ministeriale n. 44 del 21.2.2011 (Regole tecniche per l’uso delle PEC nel processo civile e penale), con decreto dirigenziale emesso dalla DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati).

Oltre l’obbligatorietà

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l’articolo 44 del dl 90/2014 prevede altresì che, prima del 31 dicembre 2014 nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.

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Esclusione atti introduttivi

tale formulazione sembrerebbe escludere la facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, tutt’ora possibile solo in quei Tribunali provvisti di decreti dirigenziali del Ministero della Giustizia emessi ai sensi dell’art.35 D.M. 21.2.2011 n.44, che contemplino l’attivazione del processo civile telematico (trasmissione dei documenti informatici) anche per quegli atti non previsti dalla legge come obbligatori.

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Il Portale dei Servizi

Telematici

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http://pst.giustizia.it/PST/

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Dove il processo è telematico

http://pst.giustizia.it/PST/

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non vi è alcun impedimento o filtro tecnico ostativo affinché gli atti introduttivi e di costituzione in giudizio, siano effettivamente depositati e successivamente accettati dal cancelliere che dovrà inserirli nel fascicolo informatico e sottoporli all’attenzione del magistrato.

l’art. 35 d.m. n. 44/11 si limita a prevedere che alla DGSIA spetti esclusivamente il potere di accertare e dichiarare «l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio» e non legittima la stesura di un elenco di atti. La ratio della predetta norma è da ricercarsi nella necessità, in un momento storico in cui il processo telematico non trovava uniforme applicazione nei tribunali italiani, di accertare la effettiva funzionalità delle infrastrutture informatiche dell’ufficio giudiziario idonea a ricevere atti telematici secondo un esame di natura tecnica e non certo giuridica.

non sussiste alcuna motivazione tecnico-giuridica ostativa ad estendere la facoltà di deposito telematico a tutti gli atti e in tutti procedimenti civili, contenziosi, di volontaria giurisdizione ed esecutivi, in ragione anche delle recenti modifiche, apportante in sede di conversione del d.l. 90, agli articoli 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, per cui se ne esclude l’applicabilità nell’eventualità di deposito telematico.

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DL 90 e modifiche alle disposizioni di attuazione del CPC

Modifiche agli articoli 111 e 137 delle disposizioni di attuazione del codice di

procedura civile nella misura in cui escludono l’applicabilità di alcuni rigidi

formalismi del processo cartaceo all’eventualità di deposito telematico:

1) art. 111 disp. Att. c.p.c., prevede che il cancelliere non

deve consentire che s’inseriscano

nei fascicoli di parte comparse che non risultano

comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente

consegnate le copie in carta libera per il

fascicolo d’ufficio e per gli altri componenti il collegio.

Tra le modifiche introdotte dalla legge di conversione si prevede che quando le

comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si

applica.

2) art. 137 disp. Att. c.p.c. prevede che le parti debbono depositare insieme col

ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della

sentenza o decisione impugnata.

anche in questo caso è stata posta una determinante aggiunta che prevede che,

quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il

presente comma non si applica.

.

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• Si ritiene che l’entrata in vigore delle norme di cui all’art. 16 bis d.l. cit. non innovi in alcun modo la disciplina previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale per l’abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Dunque, nei tribunali già abilitati a ricevere tali atti processuali ai sensi dell’art. 35 DM 44/11, continuerà a costituire facoltà (e non obbligo) delle parti, quella di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito telematico.

• Laddove, invece, tale abilitazione non sussista, essa dovrà essere richiesta. • Nelle ipotesi in cui le parti procedano al deposito telematico dell’atto

introduttivo o di costituzione in giudizio in assenza della predetta abilitazione, la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice. Di conseguenza non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi (e/o di costituzione in giudizio) inviati dalle parti, anche presso quelle sedi che non abbiano ottenuto l’abilitazione ex art. 35 D.M. n.44/11.

Circolare ministero della giustizia 27.6.2014

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Contrari 1) Tribunale di Pavia, sez. Civile, ordinanza 22.07.2014 2) Tribunale di Torino, sez. I Civile, ordinanza 15.07.2014 http://www.dirittoegiustizia.it/news/8/0000069410/Deposito_telematico_dell_atto_di_costituzione_in_giudizio_Si_consiglia_il_rispetto_dell_elenco_di_atti_riportato_nei_decreti.html 3) Tribunale Padova, ordinanza 28.08.2014 http://www.altalex.com/index.php?idnot=68683 4) Tribunale di Foggia, ordinanza 10.04.2014 http://www.altalex.com/index.php?idnot=67989 Favorevoli 1) Tribunale di Milano, sez. IV Civile, ordinanza 7.10.2014 http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/8/0000067035/Tribunale_di_Milano_sez_IV_Civile_ordinanza_7_ottobre_2014.html 2) Tribunale di Vercelli, sez. Civile, ordinanza 31.07.2014 http://francescominazzi.net/2014/09/26/pct-trib-di-vercelli-ammesso-il-deposito-telematico-di-qualsiasi-atto-anche-in-formato-non-consentito/ 3) Tribunale di Bologna, ordinanza 16.7.2014 4) Tribunale Brescia, sez. lav., ordinanza 7.10.2014 O rimessione in termini? 1) Tribunale Perugia, ord. 17.01.2014 2) Tribunale di Bergamo, Ordinanza 10.7.2014

Cosa dicono i Giudici?

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Il vizio genetico che riguarda la costituzione materiale dell’atto impedisce l’applicazione del principio del raggiungimento dello

scopo per l’atto introduttivo del giudizio depositato con modalità telematiche

Tribunale di Torino, 20 ottobre 2014. Estensore Rizzi

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Eppure a volte non ci si poneva neppure il problema…

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Il Formalismo Digitale ovvero punirne uno per educarne 100?

Ad esempio, il Tribunale di Roma in una ordinanza del 9 giugno 2014, e che trova riscontro nell’ordinanza del 25 luglio 2014 del Tribunale di Livorno, ha sancito l’inammissibilità del ricorso per ingiunzione depositato in via telematica allegando come atto principale un documento in formato pdf immagine che, seppur firmato digitalmente dal difensore, non rispettava i requisiti di cui all’art. 12 del decreto D.G.S.I.A. del 16 aprile 2014 contenente le Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44 Infatti, il predetto articolo prevede al primo comma che “L’atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti: a) è in formato PDF; b) è privo di elementi attivi; c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini”.

Lo scopo è consentire al giudice il copia incolla?

CONTRA: Tribunale di Vercelli, sez. Civile, ordinanza 31.07.2014, orientamento Verbania

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Tipi di file consentiti nel PCT la definizione del codice delle amministrazioni digitali

I formati ammessi per gli allegati sono: pdf, rtf, txt,

jpg, gif, tiff, xml.

Possono essere allegati file già firmati digitalmente

purchè il redattore in uso lo consenta

Possono essere allegati file in formati compressi zip,

rar, arj contenenti file nei formati ammessi.

Possono essere allegati file in formato eml o msg

contenenti file nei formati ammessi.

Non sono ammessi file audio o video

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E se l’allegato è analogico? la definizione del codice delle amministrazioni digitali ART. 15 – provvedimento DGSIA 16.4.2014 - (Documenti probatori e allegati non informatici – art. 14 del

regolamento)

1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato analogico, sono identificati e descritti in

un’apposita sezione dell’atto del processo in forma di documento informatico e comprendono, per

l’individuazione dell’atto di riferimento, i seguenti dati:

a) numero di ruolo della causa;

b) progressivo dell’allegato;

c) indicazione della prima udienza successiva al deposito.

comma 9 Art. 16-bis, D.l. n. 179/2012, conv. con mod., in l. 221/20121

Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti

per ragioni specifiche.

Dopo il 30 giugno sarà necessario essere autorizzati per ogni deposito

analogico?

Lato avvocatura sarebbe auspicabile poter contare su provvedimenti

generalizzati che contengano autorizzazioni generiche al deposito di atti che

per loro natura non possono essere depositati via PCT

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La PEC tra Azienda, cittadino e giustizia

Art. 149bis c.p.c. - Notificazione a mezzo posta elettronica [I]. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. [II]. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi, o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. [III]. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. [IV]. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato. [V]. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. [VI]. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma

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COSA PREVEDE IL D.L. 90/2014 ?

Art. 46 (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)

1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le

seguenti modificazioni: a) all'articolo 1 sono apportate le

seguenti modificazioni: 1) le parole: "ovvero a mezzo di

posta elettronica certificata" sono soppresse; 2) dopo il

primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando

ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta

eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine,

la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa

e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta

elettronica certificata………..

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SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO

ci pensa l’avvocato digitale: Legge 53/1994 – ART. 46

D.L. 90 del 24.6.2014 Art. 1. 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma

dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. (Articolo modificato dall'articolo 25, comma 3, lettera a), della L. 12 novembre 2011, n. 183,)

2. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.

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Art. 3bis comma 1 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta

elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel

rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la

sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un

indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da

pubblici elenchi.

Dal 15 dicembre ai fini delle notificazioni devono intendersi come pubblici

elenchi:

- ANPR (a regime dal 31.12.2014)

- INI-PEC (www.inipec.gov.it) (a regime dal 19.12.2013)

- ReGinDe (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp)

- Registro Imprese (http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-e-

acquisto )

- Registro PP.AA. (http://pst.giustizia.it/PST/)

- Indice PA ?

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SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO

Art. 3bis comma 2

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento

informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica

dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità

all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione

dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

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SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO

ART. 19 bis - Provvedimento 16 aprile 2014

(Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati – art. 18 del

regolamento)

1. Qualora l’atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso

deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un

documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di

parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico

così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie

informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al

messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui

macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF.

3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere

telematicamente all’ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si

procede ai sensi del precedente comma 1.

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PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

Art. 3bis comma 3

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in

cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6,

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,

n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta

di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

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Regole tecniche: DM 44/2011 Art. 18 - Notificazioni per via telematica tra avvocati eseguite dagli avvocati

1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalita‘ telematica ai sensi dell'articolo 3-

bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti

informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi

attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi

dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione

e' effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del

comma 1.

«omissis»

4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto

formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del

codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformita' all'originale nella

relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n.

53.

«omissis»

6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis,

comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e' quella completa, di

cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

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Articolo 1 Regole Tecniche DM 2 novembre 2005

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata

ricevuta di avvenuta consegna: la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di consegna al

mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario; (lett. H)

ricevuta completa, in cui il messaggio è riportato integralmente (es. il testo di un contratto è integralmente trascritto nella ricevuta); (lett. i)

ricevuta breve, in cui è riportato solo un estratto del messaggio; (lett. l)

ricevuta sintetica, in cui si attesta solo l’invio della comunicazione senza nessun riferimento al contenuto del messaggio. (lett. m)

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SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO Ci pensa l’avvocato digitale: Legge 53/1994

Art. 3bis comma 4

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai

sensi della legge n. 53 del 1994».

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SE L’UFFICIALE GIUDIZIARIO NON E’ TELEMATICO art. 3bis commi 5 e 6 Legge 53/1994

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico

separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta

elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel

cui albo è iscritto;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice

fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere

indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

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Procura alle liti

Articolo 18 – regole tecniche

(Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati)

V comma: La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per

immagine.

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procura alle liti Articolo 83 cpc

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

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RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza del sig. ______ (CF:______) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto

avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di

_____ datata ______, rilasciata in data _____, ho notificato ad ogni effetto di legge, copia informatica

firmata digitalmente dal sottoscritto avvocato della copia conforme all’originale di______ emessa dal

Tribunale di ______ sezione ______ GI dott.______ nel procedimento di cui al n. di _______ di cui si

attesta la conformità alla copia conforme all’originale cartacea ai sensi dell’articolo 22 del decreto

legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a:

1) ______ (CF: ____________), rappresentata e difesa dall’avv. _________ (CF: _______) ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via

_______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo

[email protected] estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il

ministero della giustizia

Avv. _________ Luogo e data

2) Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in

______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo

[email protected] estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (O

ini-pec)

Avv. ________ Luogo e data

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RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza del sig. ______ (CF:______) rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto

avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di

_____ datata ______, rilasciata in data _____, ho notificato ad ogni effetto di legge, Copia informatica del decreto/sentenza emesso/a dal Tribunale di ________ GI_____ sez______ n._____ del_____ nel fascicolo di cui al n. di RG:_______, di cui si attesta la conformità al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16bis comma 9bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall’articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 a: 1) ______ (CF: ____________), rappresentata e difesa dall’avv. _________ (CF: _______) ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. _______ (CF: ______), in Milano, alla via

_______ n. _____trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo

[email protected] estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto presso il

ministero della giustizia

Avv. _________ Luogo e data

2) Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in

______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo

[email protected] estratto dal registro degli indirizzi PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (O

ini-pec)

Avv. ________ Luogo e data

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RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza del sig. ______ (CF:______) rappresentato, difeso e domiciliato come in

atti, io sottoscritto avvocato ______ del Foro di _____ (CF: ______), giusta

autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di _____ datata ______, rilasciata in data

_____, ho notificato ad ogni effetto di legge, l’allegato atto di citazione firmato digitalmente dal sottoscritto avvocato, unitamente alla procura alle liti conferita dall’istante e autenticata con firma digitale dal sottoscritto difensore:

1) Tizio Spa (P. IVA/CF:_______), in persona del suo legale rappresentante pro-

tempore, con sede in ______ alla via _______ trasmettendone copia a mezzo posta

elettronica certificata all’indirizzo [email protected] estratto dal registro degli indirizzi

PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (O ini-pec)

Avv. ________ Luogo e data

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Esempio di notifica telematica

Allegati: • Copia atto da notificare firmato digitalmente (o non

firmato se pdf estratto da originale cartaceo o da PDA di cui si attesta la conformità all’originale in relata)

• Copia relata di notifica firmata digitalmente • Mandato (eventuale) • Copia di cortesia (se vogliamo essere cortesi) atto e relata

da notificare non firmato digitalmente Ai sensi dell’art. 8 comma 4bis non si applicano alle notifiche a mezzo

PEC le disposizioni sulla tenuta del registro cronologico

Digitalizzazione della copia cartacea eventualmente estratta in

copia conforme o conversione in PDF dell’atto già in formato

elettronico

Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione

ai sensi della legge n. 53 del 1994».

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Esempio di notifica telematica

• Registro cronologico Ai sensi dell’art. 8 comma 4bis non si applicano alle notifiche a mezzo PEC le disposizioni sulla tenuta del registro cronologico • 147 Tempo delle notificazioni Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 [disp. att. c.p.c. 47] (1) (2). articolo 16-septies d.l. 179/2012 - tempo delle notificazioni con modalità telematiche: se effettuate dopo le ore 21, si considereranno perfezionate il giorno successivo. • Giustizia amministrativa Art. 3bis comma 3bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa. (non può essere attestata la conformità ai sensi dell’art. 22 del CAD)

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Esempio di notifica telematica

marca per diritti di notifica da corrispondersi preferibilmente in via telematica: • Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari • Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari • Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari.

LA MARCA DOVRA’ ESSERE CORRISPOSTA AL MOMENTO DEL DEPOSITO DELL’ATTO IN TRIBUNALE E NON AL

MOMENTO DELLA NOTIFICA

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Esempio di notifica telematica

Successiva conservazione delle ricevute di presa in carico, consegna e relativi allegati che potranno essere stampate ed esibite in

giudizio, preferibilmente in formato elettronico via PCT, allegando ricevuta di pagamento della marca per diritti di notifica da

corrispondersi preferibilmente in via telematica

Articolo 9 Legge 53/1994 In tutti i casi in cui non sia possibile depositare il messaggio di posta elettronica certificata i suoi allegati e le ricevute è comunque possibile depositare copia analogica asseverandone la conformità ai sensi dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale, ipotesi che allo stato attuale dovrebbe essere la più frequente. Per ovviare l’incompatibilità del formato .eml con il pct è possibile comprimere il messaggio e ricevute in formato .eml in formato .zip

dal 16 maggio entreranno in vigore le nuove regole tecniche che consentiranno l’allegazione delle ricevute in formato .eml e .msg

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Nuove regole tecniche art. 19 bis comma 5 provvedimento DGSIA 16.4.2014

5. La trasmissione in via telematica all’ufficio giudiziario

delle ricevute previste dall’articolo 3-bis, comma 3, della

legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell’atto

notificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della medesima

legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della

busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta

di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad

ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi

relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui

all’articolo 12, comma 1, lettera e.

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In alternativa ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 23 COMMA 1 DEL CAD

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1 bis e 6 comma 1 della L. 53/94 e dell’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta. Bari, 30.10.2013 Avv. Nicola Gargano

Tale asseverazione dovrà essere effettuata per ciascun documento

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Un caso particolare il 660 C.p.c.

quando l'atto da notificare è un'intimazione di sfratto o licenza, si incorre nel caso previsto

dall’art. 660 c.p.c. ultimo comma.

Se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione.

poiché l’art. 48 del CAD dispone che, salvo che la legge disponga diversamente, la spedizione di un

documento informatico per via telematica a mezzo PEC, equivale alla notificazione per mezzo del servizio

postale, la notifica di un intimazione di sfratto a mezzo PEC dovrà intendersi equivalente alla notificazione

effettuata a mezzo del servizio postale e pertanto soggetta alla disposizione dell’ultimo comma dell’articolo

660.

Sarà dunque necessario spedire l’avviso previsto dall’art. 660 inviando una

seconda PEC all’intimato

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COSA PREVEDE IL D.L. 90/2014 ?

Art. 52

Domicilio digitale

quando la legge prevede che le notifiche di atti in

materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di

parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla

notifica in cancelleria può procedersi quando non sia

possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica

presso l’indirizzo PEC, risultante da INIPEC e REGINDE

Art. 45bis ((1. All'articolo 125, primo comma, del codice di

procedura civile, il secondo periodo e' sostituito dal

seguente: "Il difensore deve altresi' indicare il proprio

numero di fax".

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E in Cassazione?

366 CPC contenuto del ricorso:

Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha

indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al

proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria

della Corte di cassazione.

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E in Cassazione?

Cass. civ., sez. 6, sent. n. 26696 del 28 novembre 2013 • Considerato che deve essere preliminarmente esaminata

l'eccezione di inammissibilità del controricorso, formulata dalla

difesa della ricorrente con la memoria illustrativa e ribadita in

sede di discussione orale, sul rilievo che la notificazione

dell'atto è stata effettuata presso la cancelleria di questa Corte,

e ciò nonostante che nel ricorso fosse indicato l'indirizzo di

posta elettronica certificata; che l'eccezione è fondata;

• che, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., "la parte contro la

quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo

mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio

eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il

deposito del ricorso" (comma 1) e "al controricorso si applicano

le norme degli artt. 365 e 366, in quanto è possibile" (comma 2);

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E in Cassazione?

Cass. civ., sez. 6, sent. n. 26696 del 28 novembre 2013

• che in relazione a tale disposizione deve evidenziarsi come la possibilità

della notificazione di atti presso la cancelleria della Corte di Cassazione sia

subordinata alla duplice condizione della mancata elezione di domicilio in

Roma da parte del ricorrente e della mancata indicazione, sempre da parte

del ricorrente, dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

• che, ove questo secondo requisito sussista, si deve ritenere che invece il

destinatario della notificazione del ricorso che intenda a sua volta notificare il

controricorso non possa avvalersi della notificazione presso la cancelleria

della Corte, essendo egli tenuto ad eseguire la notificazione in forma

telematica;

• che, dunque, il controricorso, notificato presso la cancelleria di questa Corte

sull'erroneo presupposto della sussistenza dei concorrenti requisiti della

mancanza di elezione di domicilio e della omessa indicazione della posta

elettronica certificata da parte della ricorrente, va dichiarato inammissibile;

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E in Cassazione?

MASSIME Estremi Autorità: Cassazione civile sez. II Data: 17/01/2003 Numero:

617 Parti Ragazzi e altroC.Schiavi e altro Fonti Giustizia Civile Massimario

2003, 122 Classificazione CASSAZIONE CIVILE - Controricorso Testo

L'osservanza delle disposizioni, contenute negli art. 366, comma

2, e 370 c.p.c., secondo cui, se il ricorrente non ha eletto domicilio

in Roma, il controricorso e il ricorso incidentale devono essergli

notificate presso la cancelleria della Corte di cassazione, non è

prescritta a pena di nullità. Pertanto, non può essere dichiarata la

nullità della notifica se questa, benché non effettuata nel luogo

predetto, abbia raggiunto ugualmente il suo scopo, che è quello di

portare l'atto a conoscenza del ricorrente.

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Augurandoci un futuro così in un ufficio così

“... il flusso degli elettroni è il

nuovo inchiostro di cui è

possibile servirsi; le memorie

elettriche o elettroniche (quali

che siano i supporti dai quali

sono costituiti: interruttori aperti

o chiusi, transistors, chips,

circuiti integrati, nastri magnetici

eco...) sono la nuova carta; i bit

(nella combinazione necessaria

per rappresentare ogni

carattere alfanumerico) sono il

nuovo alfabeto.” (G. VERDE,

Per la chiarezza di idee in tema

di documentazione informatica)

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I passaggi dell’innovazione consapevole I tribunali rischieranno di rimanere ingolfati per interpretare le

stesse norme che cercavano di semplificare

Non si può possedere tecnologia senza capirla

Raggiungere un grado di alfabetizzazione informatica che renda i cittadini consapevoli del mezzo utilizzato, dei possibili rischi e delle relative conseguenze. (anche tra gli addetti ai lavori)

Raggiungere la consapevolezza che le norme applicabili ai vecchi strumenti non possono essere applicate tout-court ai nuovi

Innovazione può far rima con risparmio ma i costi non si possono azzerare

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Quando il processo non era

telematico…

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Grazie per l’attenzione Avv. Nicola Gargano

www.quandoilprocessoetelematico.it

www.amadir.it

[email protected]