QUADRO NORMATIVO SERBATOI INTERRATI 2016 · dei serbatoi interrati sull’intero territorio...

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QUADRO NORMATIVO SERBATOI INTERRATI Nella Regione Lombardia sono attualmente in vigore il Regolamento Locale di Igiene-tipo (ex art. 53 della L.R. 26/10/1981 n.64) ed i Regolamenti Locali di Igiene emanati a scala comunale che costituiscono i riferimenti normativi in materia di realizzazione e conduzione dei serbatoi interrati. “LINEE GUIDA SERBATOI INTERRATI” ARPA LOMBARDIA 15.03.2013 (rev. edizione 2004) Le Linee Guida Serbatoi Interrati si prefiggono lo scopo di uniformare ed omogenizzare la trattazione dei serbatoi interrati sull’intero territorio regionale, evidenziando quanto stabilito dalle disposizioni in vigore ai fini di una più efficace tutela ambientale. A tal fine vengono individuate specifiche procedure di valutazione e di controllo, in funzione sia preventiva che esecutiva, con particolare riferimento rispettivamente, alle fasi autorizzative, di installazione e dismissione dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali o per produzioni industriali, nonché per uso riscaldamento e assimilabili. Secondo quanto espressamente previsto dal testo del RTIL: “Devono essere fatti controlli periodici a cura dei proprietari con frequenza e modalità stabiliti…al proprietario compete inoltre l’obbligo di fornire, su richiesta dell’ARPA, la descrizione delle caratteristiche d’uso.” Il Regolamento Tipo prevede espressamente che l’obbligo di eseguire i controlli e documentarne gli esiti è a cura dei proprietari, ai quali spetta anche l’obbligo di custodia in loco dell’apposito registro (sui cui devono essere annotati gli esiti dei controlli) e l’obbligo di fornire, su richiesta dell’E.R., la descrizione delle caratteristiche costruttive e d’uso degli impianti esistenti. Si pone evidentemente in capo alla proprietà (o al legittimo rappresentante o delegato quali l’amministratore condominiale, l’amministratore delegato, ecc.) l’obbligo di garantire che gli impianti siano realizzati e mantenuti secondo quanto previsto dalla norma e disposto dagli enti amministrativi e di controllo.” http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/imprese/bonifiche/serbatoi_interrati/Pagine/default.aspx http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/imprese/bonifiche/serbatoi_interrati/Pagine/Serbatoi-interrati.aspx

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QUADRO NORMATIVO SERBATOI INTERRATI

Nella Regione Lombardia sono attualmente in vigore il Regolamento Locale di Igiene-tipo (ex art. 53

della L.R. 26/10/1981 n.64) ed i Regolamenti Locali di Igiene emanati a scala comunale che costituiscono i riferimenti normativi in materia di realizzazione e conduzione dei serbatoi interrati.

“LINEE GUIDA SERBATOI INTERRATI”

ARPA LOMBARDIA 15.03.2013 (rev. edizione 2004)

Le Linee Guida Serbatoi Interrati si prefiggono lo scopo di uniformare ed omogenizzare la trattazionedei serbatoi interrati sull’intero territorio regionale, evidenziando quanto stabilito dalle disposizioni invigore ai fini di una più efficace tutela ambientale. A tal fine vengono individuate specificheprocedure di valutazione e di controllo, in funzione sia preventiva che esecutiva, con particolareriferimento rispettivamente, alle fasi autorizzative, di installazione e dismissione dei serbatoi interratidestinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali o per produzioniindustriali, nonché per uso riscaldamento e assimilabili.

Secondo quanto espressamente previsto dal testo del RTIL: “Devono essere fatti controlli periodici a

cura dei proprietari con frequenza e modalità stabiliti…al proprietario compete inoltre l’obbligo di

fornire, su richiesta dell’ARPA, la descrizione delle caratteristiche d’uso.”

Il Regolamento Tipo prevede espressamente che l’obbligo di eseguire i controlli e documentarne gli esiti è a

cura dei proprietari, ai quali spetta anche l’obbligo di custodia in loco dell’apposito registro (sui cui devono

essere annotati gli esiti dei controlli) e l’obbligo di fornire, su richiesta dell’E.R., la descrizione delle

caratteristiche costruttive e d’uso degli impianti esistenti.

Si pone evidentemente in capo alla proprietà (o al legittimo rappresentante o delegato quali

l’amministratore condominiale, l’amministratore delegato, ecc.) l’obbligo di garantire che gli impianti siano

realizzati e mantenuti secondo quanto previsto dalla norma e disposto dagli enti amministrativi e di

controllo.”

http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/imprese/bonifiche/serbatoi_interrati/Pagine/default.aspx

http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/imprese/bonifiche/serbatoi_interrati/Pagine/Serbatoi-interrati.aspx

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Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Testo Unico Ambiente “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”

Testo aggiornato e coordinato alla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante:

"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento

dell'uso eccessivo di risorse naturali", pubblicata in GU n.13 del 18-1-2016 "

Il Decreto ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Nello specifico valuta : a) le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)

b) la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; c) la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; d) la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;

e) la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

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Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico in materia di SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il Decreto 81 nasce dall'esigenza di riorganizzare in un unico Testo (da qui l'appellativo di Testo Unico o TU) le disposizioni legislative applicabili; infatti, dopo l'entrata in vigore del decreto, molte delle vecchie leggi sono state abrogate, ma i loro contenuti significativi sono stati inseriti nella legge 81_08. Il Dlgs 81 08 è stato successivamente integrato dal Dlgs del 3 Agosto 2009 n.106 (entrato in vigore il 20 Agosto 2009), detto anche Decreto Correttivo in quanto reca disposizioni aggiuntive e correttive del Testo Unico.

È la raccolta ordinata e compiuta di articoli, commi, allegati, nella quale il legislatore indica ad aziende, datori di lavoro e lavoratori, quanto è essenziale e obbligatorio fare riferimento alla prevenzione, alla tutela della salute fisica e mentale, alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, al primo soccorso, all’antincendio, in ogni ambiente di lavoro.

Si riferisce a datori di lavoro e lavoratori, e contemporaneamente e di conseguenza a tutte le figure professionali che debbono popolare i luoghi di lavoro e sulle cui particolari mansioni e responsabilità vengono suddivisi gli accorgimenti abitudinari, le prassi utili per la sicurezza. RSPP, RLS, preposto, addetto al primo soccorso, addetto antincendio e infine medico competente. Soggetti per i quali il Testo prevede un’adeguata formazione e un relativo e periodico aggiornamento.

Il testo unico essendo Legge dello Stato ha validità superiore a tutte le normative esistenti tranne che per le normative regionali sempre che non siano in contrasto con la legge nazionale.

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011 , n. 177

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta UNICAMENTE da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti :

a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi; c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto; d) avvenuta effettuazione di attivita' di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attivita' lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attivita', oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalita' della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali; e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attivita' lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attivita' di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f) avvenuta effettuazione di attivita' di addestramento di tutto il personale impiegato per le attivita' lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

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g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolaritàcontributiva; h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2. In relazione alle attivita' lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

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ECOREATI LEGGE 22 maggio 2015, n. 68

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (15G00082)

Con la nuova legge sugli ECOREATI diventano punibili con maggiore severità una serie di

comportamenti che passano da contravvenzioni a delitti, dunque di maggiore gravità per l’ordinamento giudiziario. Tale intervento normativo inserisce nel Codice Penale un nuovo Titolo, VI-bis, dedicato ai delitti contro l’ambiente all’interno del quale sono stati previsti cinque nuovi reati :

• 452-bis c.p. Inquinamento ambientale. Tale reato punisce chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile: delle acque o dell’aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo nonché di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. Tale reato prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a euro 100.000 e la pena è aumentata quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

• 452-quater c.p. Disastro ambientale. Tale reato si ravvisa se si provoca l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema o se l’eliminazione delle conseguenze nocive risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o se si offende la pubblica incolumità Tale reato prevede la reclusione da 5 a 15 anni e la pena è aumentata quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette

• 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. Tale reato punisce chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. Tale reato prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000 e la pena è aumentata se vi è pericolo di deterioramento o compromissione di acque, aria, suolo, sottosuolo o di un ecosistema nonché se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone.

• 452-septies c.p. Impedimento del controllo. Tale reato punisce chi, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti. Tale reato prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

• 452-terdecies c.p. Omessa bonifica. Tale reato si ravvisa quando chi essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi. Tale reato prevede la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da euro 20.000 a euro 80.000.