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PULIZIA

e SANIFICAZIONE

SISTEMA HACCP

(Hazard Analysis and Critical Control Point)

DECRETO LEGISLATIVO N° 155/97

Obiettivi di questo Manuale Con questo manuale, oltre al rispetto delle prescrizioni del Decreto Legislativo n° 155/1997, ci dobbiamo proporre il continuo miglioramento del livello di igiene: ambientale, delle apparecchiature, delle attrezzature ecc. non dimenticando l’importanza dell’ igiene personale. Ricordiamo infatti che l’uomo è il principale vettore di possibili contaminazioni batteriche.

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INDICE:

NOTE DI CHIMICA Pag. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI (Decreto Legislativo 155/97) Pag. 12 LE CONTAMINAZIONI ALIMENTARI Pag. 25 RIFERIMENTI DI BUONA PRASSI IGIENICA Pag. 26 PROCEDURE PER IL LAVAGGIO DI ATTREZZATURE E STOVIGLIE Pag. 29 PROBLEMI E SOLUZIONI IN RIFERIMENTO AL LAVAGGIO MECCANICO DELLE STOVIGLIE

Pag. 30

PROCEDURE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI Pag. 31 NORME DI IGIENE Pag. 32 PROCEDURA PER IL CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI Pag. 34 I SIMBOLI DI PERICOLO Pag. 35 FRASI DI RISCHIO Pag. 38 FRASI DI AVVERTENZA Pag. 41

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NOTE DI CHIMICA

Per poter comprendere meglio la trattazione seguente è opportuno richiamare alcuni concetti elementari. Primo fra questi è il concetto di :

ACIDI e BASI ( o ALCALI) Le conoscenze comuni di acido e base si riscontrano su esperienze di tutti i giorni. E’ noto a tutti che l’aceto (acido acetico) ed il limone (acido citrico) sono “acidi” deboli e che l’acido muriatico (acido cloridrico) e l’acido solforico (contenuto nelle batterie delle auto) sono acidi forti e corrosivi. Chimicamente, secondo le teorie classiche, si può definire acida qualunque sostanza che in soluzione acquosa cede cationi idrogeno (H+). Non solo gli acidi, ma anche le “basi” molto forti (soda caustica, potassa caustica) hanno capacità corrosive. Le soluzioni basiche si chiamano anche soluzioni alcaline, in quanto gli alcali sono gli ossidrili dei metalli alcalini (NaOH, KOH, LiOH). Le “basi” si manifestano viscose al tatto, con sapore aspro (ATTENZIONE NON PROVATELE !!!!!); chimicamente, secondo le teorie classiche, si può definire basica qualunque sostanza che in soluzione acquosa libera ioni ossidrili (OH-). Ancora chimicamente gli acidi e le basi reagiscono tra loro formando i sali. La reazione tra acidi e basi entrambi forti è molto violenta e pericolosa, pertanto è da evitare l’eventuale contatto accidentale delle due sostanze. Esistono acidi e basi sia forti che deboli. Esempio: la forza dei seguenti acidi diminuisce da sinistra verso destra. ACIDO SOLFORICO ACIDO CLORIDRICO ACIDO ACETICO ACIDO CITRICO

(vetriolo) (Ac. muriatico) (Aceto) (Limone) LA FORZA DELLE SEGUENTI BASI DIMINUISCE DA SINISTRA A DESTRA. IDROSSIDO IDROSSIDO IDROSSIDO IDROSSIDO DI POTASSIO DI SODIO DI CALCIO DI AMMONIO (Potassa caustica) (Soda caustica) (Calce) (Ammoniaca) Per determinare la forza di un acido si deve conoscere la teoria di Bronsted e Lowry, secondo cui la forza di un acido si misura con la sua tendenza a donare protoni e la forza di una base con la tendenza ad accettare protoni. L’indicatore acido-base più comune sono le cartine al tornasole, che nelle ultime versioni permettono, in relazione ad una scala di riferimento, di apprezzare variazioni di 0.5 unità di pH. Generalmente l’ 80% dei prodotti utilizzati nel settore della detergenza professionale hanno carattere basico, e a seconda della quantità di alcalinità vengono classificati come IRRITANTI (simbolo Xi) o CORROSIVI (simbolo C).

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Il pH Il pH è una scala di misura che caratterizza l’alcalinità, l’acidità e la neutralità delle soluzioni; per questo è un dato molto importante. Il campo del pH è compreso tra 0 e 14. A pH = 7 abbiamo le sostanze neutre. Al di sotto del valore 7 abbiamo le sostanze acide, al di sopra di 7 quelle alcaline o basiche. Una soluzione acida è tanto più forte quanto più il suo pH si avvicina a 0. Una soluzione alcalina è tanto più forte quanto più il suo pH si avvicina a 14. Una soluzione con valori prossimi a 7 si può definire neutra, più precisamente tra pH 5 e 7 si hanno soluzioni debolmente acide; tra pH 7 e 9 si hanno soluzioni debolmente alcaline. I prodotti che vengono a contatto con la nostra pelle, per non procurare sensibilizzazioni, devono essere a pH debolmente acido, come lo è l’epidermide (pH 5.5). 0 7 14

ACIDO NEUTRO ALCALINO-BASICO VISCOSITA’ E’ la resistenza che tutti i fluidi oppongono al cambiamento di forma ed allo scorrimento. Quanto più la viscosità è elevata, tanto più un liquido avrà difficoltà di scorrimento ed avrà tendenza ad aderire alle superfici. Il fattore che più di tutti influisce sulla viscosità è la temperatura e generalmente viene misurata a 20°C. Detto questo NON CONFONDETE OLTRE la viscosità (poco scorrevole come lo shampoo per capelli) con la densità (pesante più dell’acqua come un disincrostante). Esistono dei “trucchi” per aumentare il valore di viscosità delle soluzioni, ma ricordate bene che il parametro viscosità non ha nulla a che fare con la quantità di attivo di un prodotto. Se ad esempio prendo uno Shampoo con e senza viscosizzante, ottengo sempre gli stessi risultati di lavaggio, anche se visivamente può essere più accattivante la formula viscosizzata. Ricordate inoltre che, una volta diluito in acqua, qualsiasi formulato viscoso perde rapidamente la sua viscosità, per cui non è assolutamente vero che “aderisce meglio” alle superfici!!!

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L’ACQUA E’ un componente molto importante perché è usata sia per diluire i prodotti concentrati, si per il risciacquo. La qualità dell’acqua ai fini della detergenza viene determinata attraverso vari parametri, tra cui ricordiamo il più importante:

LA DUREZZA

che esprime il contenuto di sali disciolti in essa. Il grado di durezza dell’acqua si può esprimere in tre forme diverse: in Italia si usa il grado francese (°F).

Tabella di conversione 1° F = 10 ppm CaCO3 1° F = 0.56 gradi tedeschi (°d) o 1° tedesco = 1.78 ° F 1° F = 0.7 gradi inglesi (°e) o 1° inglese = 1.43° F

Per la determinazione del grado di durezza, esistono in commercio dei “Test-Kit” molto pratici ed affidabili oltre che di facile utilizzo. Per una analisi indicativa ci si può avvalere delle speciali cartine indicatore. In relazione alla quantità di sali presenti, l’acqua viene classificata in:

Classificazione delle Acque Da 0°F a 15°F acqua dolce Da 15°F a 25°F acqua media Oltre 25° F acqua dura

Per acque con durezza elevata si rende necessario trattare l’acqua prima che sia introdotta ai suoi vari canali di utilizzo. A seconda del tipo di impiego finale dell’acqua, è possibile individuare l’apparecchio più consono allo specifico trattamento: Addolcitori Demineralizzatori Osmotizzatori Inibitori di corrosione Filtri Dispositivi anticalcare Non è nostro compito individuare il sistema più idoneo per ogni caso, esistono ditte specializzate in grado di fornire l’assistenza necessaria.

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IL PRINCIPIO DELLA DETERGENZA

I TENSIOATTIVI

Si definisce “detersivo” un prodotto particolarmente studiato, nella sua formulazione, per promuovere la “detergenza” . Un detersivo è generalmente costituito dall’associazione di : - uno o più tensioattivi - prodotti complementari - solvente (acqua od altro) I tensioattivi sono prodotti generalmente solubili in acqua; la loro struttura molecolare ha il potere di conferire, alle soluzioni che li contengono, caratteristiche proprietà detergenti che si traducono in: - aumento del potere bagnante dell’acqua; - distacco, solubilizzazione e sospensione dello sporco. Generalmente la struttura molecolare di un tensioattivo è atta a conferire ad una parte della molecola caratteristiche di “idrofilia” (affinità con l’acqua), ed ad un’altra parte della molecola caratteristiche di “idrofobia” (avversione all’acqua) o “lipofilia” (affinità verso sostanze grasse). Senza entrare nel merito di definizione del tensioattivo più adatto ad uno specifico impiego, si tenga presente che le proprietà di : - emulsionare - imbibire - detergere - solubilizzare e disperdere sono possedute da ogni tensioattivo, ma in grado differente, e pertanto in ragione della prevalenza di una delle proprietà prima elencate si possono definire gli impieghi più adatti di ogni tensioattivo. I tensioattivi vengono classificati in ragione della natura della terminazione idrofila della loro molecola in: - anionici - cationici - non ionici - anfoteri.

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MECCANISMO DI BASE DELLA DETERGENZA

L’azione di un detergente è piuttosto complessa ed è influenzata da diversi fattori come la durezza, il pH, il tipo di tensioattivi, il tipo di sporco, il tipo di superficie, etc. Esiste tuttavia un meccanismo di base che è legato ai composti tensioattivi e che può spiegare in che modo lo sporco viene rimosso da una superficie. Le sostanze sono formate da molecole. La molecola di un tensioattivo può essere raffigurata come un cerino con la testa ed il gambo. Il gambo ha una struttura affine al grasso mentre la testa è solubile in acqua. A seconda della formulazione, la parte testa si rivolgerà sempre verso l’acqua mentre la coda si attaccherà sempre allo sporco (che generalmente è di natura grassa o lipidica). E’ un po’ come avere un chiodo calamitato solo dalla parte della testa: si attaccherà al ferro voltato sempre alla stessa maniera. Comprendiamo ancora meglio la funzione della molecola esemplificando il meccanismo di distacco nell’azione detergente (emulsionamento dello sporco): 1

Immaginiamo una superficie con una macchia. 2

Sulla superficie, e quindi sulla macchia di sporco, versiamo una soluzione detergente.

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Le molecole detergenti si attaccano con forza tutt’attorno alla macchia di sporco. 4

Le molecole si incuneano anche tra la superficie e la macchia, 5

fino a staccare la macchia dalla superficie. Il detergente è più o meno efficace in funzione della facilità con cui ha agito. 6

La macchia di sporco viene disgregata e resta in sospensione nel liquido. Si dice quindi che il detergente ha un’azione sospensivante combinata ad un’azione anti- ridepositante. E’ facile comprendere a questo punto la necessità del risciacquo.

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I PRODOTTI COMPLEMENTARI I prodotti complementari sono ingredienti essenziali nei detersivi di moderna concezione sia per le funzioni a cui assolvono, sia per la quantità in cui entrano a far parte nei detersivi stessi. Possono classificarsi in - coadiuvanti - complessanti (agiscono sulla durezza dell’acqua) - sospensivanti - alcalinizzanti - acidificanti - solventi tradizionali (alcooli, glicoli, ragie, ecc.) QUESTE MATERIE PRIME, UNITAMENTE AI TENSIOATTIVI, COSTITUISCONO LA PARTE ATTIVA DEL

PRODOTTO. Ce ne sono poi altre che non hanno la funzione di pulire, ma che sono indispensabili affinchè il prodotto sia stabile e presentabile al cliente. - idrotropi (servono ad evitare separazioni del prodotto dovute alla temperatura) - conservanti - coloranti - profumi - viscosizzanti - abrasivi, ecc. La presenza o meno di una di queste materie prime, o comunque la diversa percentuale di dosaggio, determinano esclusivamente le caratteristiche fisiche finali del prodotto. SOLVENTE Il solvente per eccellenza, il più conosciuto (ed anche il meno costoso) è l’acqua. Questa sostanza trova svariate applicazioni nonostante il suo potere solvente non sia certo il migliore, ma elevata è la compatibilità verso gli altri componenti di un detergente (tensioattivi e prodotti complementari). Ma soprattutto NON INQUINA! Esistono comunque anche formulati a base di solventi di natura apolare (che non possiedono carica elettrica), e tra i più conosciuti annoveriamo i derivati petroliferi (paraffine in genere), materie prime sintetizzate (clorurati) o derivati naturali (terpeni). Generalmente l’efficacia nella rimozione di sporchi di natura “grassa” risulta eccellente, ma elevato è il carico di inquinante che apportano, ed elevato è anche il costo.

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CONDIZIONE DELL’AZIONE DETERGENTE

BASTA AVERE UN BUON PRODOTTO PULENTE PER FARE UNA PERFETTA PULIZIA ?

QUASI MAI

Il risultato dell’operazione è influenzato da:

1. tipo di superficie 2. tipo di sporco 3. tipo di solvente (acqua od altro) 4. abilità dell’operatore (nel caso di interventi manuali) 5. dalla qualità dei mezzi a disposizione (dai detergenti agli strumenti, siano essi lavapavimenti, stracci, moppy, tergivetro od altro ancora).

I quattro fattori determinanti per la detergenza ideale sono:

1. AZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO 2. AZIONE MECCANICA 3. TEMPO DI CONTATTO 4. TEMPERATURA

Se uno dei fattori manca od è scarso, gli altri andranno rinforzati per riequilibrare la situazione.

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TEMPO DICONTATTO

CONCENTRAZIONEDEL DETERGENTE

AZIONE MECCANICATEMPERATURA

CERCHIO DI “SINNER”

Rappresenta i 4 fattori richiesti nel processo di lavaggioper la rimozione dello sporco

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LA SANIFICAZIONE Sanificazione: somma delle operazioni di rimozione dello sporco e dei microrganismi patogeni dalle superfici, attrezzature, ambienti, ecc.. Fasi operative: 1) Rimozione dei residui grossolani 2) Detersione 3) Risciacquo 4) Disinfezione 5) Risciacquo 6) Asciugatura La rimozione dei residui grossolani è necessaria per permettere un’azione più rapida ed efficace di detergenza e deve essere effettuata tramite scopatura, raschiatura o spolveratura. La detersione avviene grazie all’azione chimica del detergente, all’azione meccanica, manuale o mediante macchine, all’azione termica (soluzione detergente calda). La disinfezione serve ad eliminare tutti i microrganismi patogeni presenti sulle superfici da trattare. Fondamentale per ottenere risultati ottimali è il tempo di contatto, variabile in funzione dei principi attivi disinfettanti utilizzati e delle concentrazioni d’uso dei disinfettanti stessi. Dopo le operazioni di detergenza e disinfezione è necessario provvedere ad un abbondante risciacquo con sola acqua. Dopo il risciacquo bisogna asciugare, possibilmente con un panno dedicato o carta monouso.

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RIFERIMENTI NORMATIVI:

DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997 n.155 (pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 136 del 13/6/97)

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 93/43/CEE E 96/3/CE CONCERNENTI L'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

art. 1 - Campo di applicazione art. 2 - Definizioni art. 3 - Autocontrollo art. 4 - Manuali di corretta prassi igienica art. 5 - Controlli art. 6 - Educazione sanitaria in materia alimentare art. 7 - Modifiche di talune disposizioni precedenti art. 8 - Sanzioni art. 9 - Norme transitorie e finali ALLEGATO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 32; Vista la direttiva 93/43/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari; Vista la direttiva 93/3/CE, della Commissione del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE, con riguardo al trasporto marittimo di oli e grassi liquidi sfusi; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

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Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Campo di applicazione) 1. Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

ART. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata "igiene": tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi successive alla produzione primaria, che include tra l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura, e precisamente: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore; b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la

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fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari; c) alimenti salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal punto di vista igienico; d) autorità competente: il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; e) responsabile dell'industria alimentare: il titolare dell'industria alimentare ovvero il responsabile specificatamente delegato.

ART. 3 (Autocontrollo)

1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico. 2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti; b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti; c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti; d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici; e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza. 3. Il resp. dell'industria alimentare deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati alla procedura di cui al comma 2. 4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità sanitaria locale fino al momento in cui, previa autorizzazione

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della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o tratto in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del titolare dell'industria alimentare. 5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente vigenti purché non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della sanità previo espletamento delle procedure comunitarie.

ART. 4 (Manuali di corretta prassi igienica)

1. Al fine di facilitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3, possono essere predisposti manuali di corretta prassi igienica tenendo conto, ove necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del Codex Alimentarius 2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 è effettuata dai settori dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre parti interessate quali le autorità competenti e le associazioni dei consumatori, in consultazione con i soggetti sostanzialmente interessati tenendo conto, se necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del Codex Alimentarius. 3. I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI). 4. Il Ministero della sanità valuta la conformità all'articolo 3 dei manuali di cui ai commi 1 e 2 secondo le modalità da esso stabilite e, se li ritiene conformi, li trasmette alla Commissione europea. 5. Ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene e della predisposizione dei manuali di corretta prassi igienica, le industrie alimentari possono tenere anche conto delle norme europee della serie EN 29000 ovvero ISO 9000.

ART. 5 (Controlli)

1. Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari osservino le prescrizioni previste dall'articolo 3, si effettua conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; per tale controllo si deve tener conto dei manuali di corretta prassi igienica di cui all'articolo 4. 2. Gli incaricati del controllo di cui al comma 1 effettuano una valutazione generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti, in relazione alle attività svolte

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dall'industria alimentare, prestando una particolare attenzione ai punti critici di controllo dalla stessa evidenziati, al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza e di verifica siano state effettuate correttamente dal responsabile. 3. Al fine di determinare il rischio per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari si tiene conto del tipo di prodotto, del modo in cui e' stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra operazione cui esso e' sottoposto prima della vendita o della fornitura, compresa la somministrazione al consumatore, nonché delle condizioni in cui e' esposto o in cui e' immagazzinato. 4. I locali utilizzati per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), vengono ispezionati con la frequenza, ove prevista, indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995; tale frequenza può tuttavia essere modificata in relazione al rischio. 5. Il controllo di prodotti alimentari in impostazione si effettua in conformità al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.

ART. 6 (Educazione sanitaria in materia alimentare)

1. Il Ministero della sanità, d'intesa con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le unita' sanitarie locali, promuove campagne informative dei cittadini sull'educazione sanitaria in materia di corretta alimentazione, anche, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle attività didattiche previste dalla programmazione annuale.

ART. 7 (Modifiche di talune disposizioni preesistenti)

1. All'articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo la parola: "alimentazione" sono inserite le seguenti: ", materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari" e, dopo la parola: "campioni" le parole: "delle sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "di tali sostanze, materiali e oggetti". 2. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, sono soppresse le parole: "di zinco".

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ART. 8 (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria alimentare è punito con: a) la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000 per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3; b) la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 9.000 per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5; c) la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 30.000 per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti dall'articolo 3, comma 4. 2. L'Autorità incaricata del controllo procede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora il responsabile dell'industria alimentare non provveda ad eliminare il mancato o non corretto adempimento delle norme di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, entro un congruo termine prefissato. 3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto dall'articolo 3, comma 4, è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da € 300 a € 30.000.

ART. 9 (Norme transitorie e finali)

1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione. 2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché per la produzione, la preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti esercizi, l'autorità sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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ALLEGATO Introduzione 1. I capitoli sa V a X di questo allegato si applicano a tutte le fasi successive alla produzione primaria, ossia: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione manipolazione e vendita o fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore. I rimanenti capitoli dell'allegato si applicano come segue: - il capitolo I a tutti i locali tranne quelli contemplati dal capitolo III, - il capitolo II a tutti i locali in cui gli alimenti vengono preparati, trattati o trasformati,

tranne quelli contemplati dal capitolo III ed esclusi i locali adibiti a mensa, - il capitolo III ai locali elencati nel titolo del capitolo, - il capitolo IV a tutti i tipi di trasporto. - 2. Le espressioni "ove opportuno" e "ove necessario" utilizzate in questo allegato

mirano a garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.

Capitolo I Requisiti generali per i locali (diversi da quelli precisati al capitolo III)

1. I locali devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni. 2. Lo schema, la progettazione, la costruzione e le dimensioni dei locali nei quali si trovano prodotti alimentari devono: a) consentire un'adeguata pulizia o disinfezione; b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia e il contatto con materiali tossici, la penetrazione di particelle nei prodotti alimentari e, per quanto fattibile, la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici; c) consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione crociata, durante le operazioni, fra prodotti alimentari, apparecchiatura, materiali, acqua, ricambio d'aria o interventi del personale ed escludendo agenti esterni di contaminazione quali insetti e altri animali nocivi; d) fornire, ove necessario, adeguate condizioni di temperatura per la lavorazione e l'immagazzinamento igienici dei prodotti. 3. Devono essere disponibili un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e indicati per lavarsi le mani. Gabinetti disponibili in numero sufficiente devono essere collegati ad un buon sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti.

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4. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio dei prodotti alimentari devono essere separati dai lavabi. 5. Si deve assicurare una corretta aereazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aereazione devono essere tali da permettere un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere puliti o sostituiti. 6. Tutti gli impianti sanitari che si trovano nei locali dove si lavorano gli alimenti devono disporre di un buon sistema di aereazione, naturale o meccanico. 7. Nei locali deve esserci una adeguata illuminazione, naturale o artificiale. 8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione dei prodotti alimentari. 9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale.

Capitolo II Requisiti specifici all'interno dei locali in cui i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa e quelli specifici nel capitolo III)

1. Nei locali dove i prodotti alimentari sono preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa): a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e ove necessario da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possano essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno la superficie dei pavimenti deve assicurare un sufficiente scorrimento; b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e ove necessario da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza opportuna per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono essere impiegati appropriatamente; c) i soffitti e le attrezzature sopraelevate devono essere progettati, costruiti e rifiniti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffe indesiderabili e lo spargimento di particelle; d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere se necessario munite di reti antinsetti facilmente amovibili per la pulizia. Qualora l'apertura

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di finestre provochi contaminazioni di alimenti, queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione; e) le porte devono avere superfici facilmente pulibili e se necessario disinfettabili e a tale fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo; f) i piani di lavoro (comprese le superfici degli impianti) a contatto con gli alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni ed essere facili da pulire e se necessario da disinfettare. A tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili e in materiale non tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorita' competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo. 2. Se necessario, si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti, i quali devono essere in materiale resistente alla corrosione, facili da pulire e avere adeguata erogazione di acqua calda e fredda. 3. Ove opportuno, si devono prevedere adeguate disposizioni per le necessarie operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto per il lavaggio degli alimenti deve disporre di un'adeguata erogazione di acqua potabile calda o fredda onde poter essere mantenuti puliti.

Capitolo III Requisiti per i locali mobili o temporanei (quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati), locali utilizzati principalmente come abitazione privata, locali utilizzati occasionalmente a scopo di approvvigionamento e distributori automatici.

1. I locali e i distributori automatici debbono essere situati, progettati e costruiti nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, rischi di contaminazione degli alimenti e di annidamento di agenti nocivi. 2. In particolare e laddove necessario: a) devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un'adeguata igiene personale (compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani, attrezzature igienico-sanitarie e locali adibiti a spogliatoi); b) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni e facilmente lavabili e se necessario disinfettabili. A tale fine si richiedono materiali lisci, lavabili e non tossici, a meno che gli operatori alimentari nondimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo; c) si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e se necessario la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti; d) si devono prevedere adeguate disposizioni per la pulitura degli alimenti;

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e) deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda o fredda; f) devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei residui (liquidi o solidi); g) devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi; h) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.

Capitolo IV Trasporto

1. I veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e devono essere se necessario progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulitura e disinfezione. 2. Salvo quanto previsto al capitolo IV A i vani di carico dei veicoli o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti poiché questi ultimi possono risultarne contaminati. Gli alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere devono essere trasportati in vani di carico o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione "esclusivamente per prodotti alimentari". 3. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta agli alimenti o di differenti tipi di alimenti contemporaneamente, si deve provvedere a separare in maniera efficace i vari prodotti ove necessario per impedire il rischio di contaminazione. 4. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione. 5. I prodotti alimentari nei veicoli o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione. 6. Laddove necessario, i veicoli o i contenitori utilizzati per trasportare gli alimenti debbono poter mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e, se del caso, essere progettati in modo che la temperatura possa essere controllata.

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Capitolo IV A Trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi.

1. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che devono essere sottoposti a lavorazione e che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle seguenti condizioni: a) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio inossidabile o in serbatoi rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico, il carico immediatamente precedente deve essere un prodotto alimentare o un carico incluso nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'appendice 1; b) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali diversi da quelli indicati alla lettera a), i tre carichi trasportati in precedenza, in detti serbatoi devono essere prodotti alimentari o carichi inclusi nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'appendice 1. 2. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione e che sono destinati al consumo umano o potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle seguenti condizioni: a) in serbatoi devono essere di acciaio inossidabile o essere rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico; b) i tre carichi trasportati in precedenza devono essere prodotti alimentari. 3. Il comandante d'imbarcazioni marittime che trasportano in serbatoi oli e grassi liquidi sfusi, destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, conserva un'accurata documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti dei serbatoi in oggetto e in marito all'efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e l'altro. 4. Qualora il carico sia stato trasbordato, oltre alla documentazione di cui al paragrafo 3, il comandante della nave che ha ricevuto il carico conserva accurata documentazione comprovante che il trasporto precedente degli oli o dei grassi liquidi sfusi è avvenuto in conformità delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e attestante l'efficacia del procedimento di pulitura applicato sull'altra nave tra un carico e l'altro. 5. Ove richiestone, il comandante della nave fornisce alle competenti autorità di controllo la documentazione probatoria di cui ai paragrafi 3 e 4.

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Capitolo V Requisiti per l'apparecchiatura

Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono essere mantenuti puliti e a) essere progettati e costruiti in materiale tale da rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione degli alimenti; b) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, devono essere progettati e costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione restino sempre assolutamente puliti e, se necessario, sufficientemente disinfettati in funzione degli scopi previsti; c) essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area circostante.

Capitolo VI Residui alimentari

1. I residui alimentari e altri scarti non devono essere ammucchiati nelle aree di trattamento degli alimenti tranne se ciò sia inevitabile ai fini di un corretto funzionamento dell'industria alimentare. 2. I residui alimentari e altri scarti devono essere depositati in contenitori chiudibili a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di contenitori utilizzati sono adatti allo scopo. Questi contenitori devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone condizioni igieniche e ove necessario essere facilmente pulibili e disinfettabili. 3. Si devono prevedere opportune disposizioni per la rimozione e il deposito dei residui alimentari e di altri scarti. Le aree di deposito dei rifiuti devono essere tali da poter essere mantenute facilmente pulite e da impedire l'accesso di insetti e di altri animali nocivi e la contaminazione dei prodotti alimentari, dell'acqua potabile, degli impianti o locali.

Capitolo VII Rifornimento idrico

1. Il rifornimento di acqua potabile deve essere adeguato, come specificato nel D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, e usato, ove necessario, per garantire che gli alimenti non siano contaminati. 2. Ove opportuno, il ghiaccio deve essere prodotto con acqua conforme alle specifiche di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e deve essere impiegato, ogniqualvolta

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necessario, in modo tale da garantire che i prodotti alimentari non siano contaminati. Deve essere fabbricato, maneggiato e conservato in modo da evitare ogni possibile contaminazione. 3. Il vapore direttamente a contatto con i prodotti alimentari non deve contenere alcuna sostanza che presenti un rischio per la salute o possa contaminare il prodotto. 4. L'acqua non potabile adoperata per la produzione di vapore, la refrigerazione, i sistemi antincendio e altri scopi analoghi non concernenti gli alimenti deve passare in condotte separate, facilmente individuabili e prive di alcun raccordo o possibilità di riflusso rispetto al sistema di acqua potabile.

Capitolo VIII Igiene personale

1. Ogni persona che lavora in locali per il trattamento di prodotti alimentari deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indosserà indumenti adeguati, puliti e, se del caso, protettivi. 2. Nessuna persona riconosciuta o sospetta di essere affetta da malattia o portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea può essere autorizzata a lavorare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, a qualsiasi titolo qualora esista una probabilità, diretta o indiretta di contaminazione degli alimenti con microrganismi patogeni.

Capitolo IX Disposizioni applicabili ai prodotti alimentari

1. Un'impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti se risultano contaminati, o si può logicamente presumere che siano contaminati da parassiti, microrganismi patogeni o tossici, decomposti o sostanze estranee che, anche dopo le normali operazioni di cernita o le procedure preliminari o di trattamento eseguite in maniera igienica, non siano adatte al consumo umano. 2. Le materie prime e gli ingredienti immagazzinati nello stabilimento devono essere opportunamente conservati, in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione. 3. Tutti gli alimenti manipolati, immagazzinati, imballati, collocati e trasportati, devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni. In particolare, gli alimenti devono essere collocati o protetti in modo da ridurre al minimo qualsiasi rischio di contaminazione.

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Devono essere previsti procedimenti appropriati per garantire il controllo degli agenti nocivi. 4. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti sui quali possono proliferare microrganismi patogeni, o formarsi tossine devono essere conservati a temperature che non provochino rischi per la sanità pubblica. Compatibilmente con la sicurezza degli alimenti, e' premesso derogare al controllo della temperatura per periodi limitati, qualora ciò sia necessario per motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto, l'immagazzinamento, l'esposizione e la fornitura, compresa la somministrazione, degli alimenti. 5. Se gli alimenti devono essere conservati o serviti a bassa temperatura, e' necessario raffreddarli il piu' rapidamente possibile, al termine dell'ultimo trattamento termico o dell'ultima fase di preparazione se non e' applicato un trattamento termico ad una temperatura che non provochi rischi per la salute. 6. Le sostanze pericolose o non commestibili, compresi gli alimenti per animali, devono essere adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati e ben chiusi.

Capitolo X Formazione

I responsabili dell'industria alimentare devono assicurare che gli addetti siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento o una formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività.

CONTAMINAZIONI ALIMENTARI

ALIMENTO QUALUNQUE SOSTANZA CHE L’ORGANISMO VIVENTE UTILIZZA PER COSTITUIRE E REINTEGRARE I PROPRI TESSUTI E LE RISERVE DA CUI ATTINGE L’ENERGIA NECESSARIA PER ESPLICARE LE DIVERSE FUNZIONI CHE GLI COMPETONO.

DEFINIZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI Da Codex Alimentarius

LE SOSTANZE O I PRODOTTI, TRASFORMATI, PARZIALMENTE TRASFORMATI O NON TRASFORMATI, DESTINATI ALL’ASSUNZIONE DA PARTE DELL’UOMO, ESCLUSO IL TABACCO QUALE DEFINITO DALLA DIRETTIVA 89/662/CEE, LE SPECIALITA’ MEDICINALI QUALI DEFINITE DALLE DIRETTIVE 65/65/CEE, E LE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE SOGGETTE AL CONTROLLO DEGLI STATI MEMBRI CONFORMEMENTE ALLE PERTINENTI CONVENZIONI INTERNAZIONALI.

PRINCIPI NUTRITIVI Gli alimenti contengono principi nutritivi i quali, oltre a fornire l’energia per lo svolgimento delle diverse attività fisiologiche, costituiscono la materia per la costruzione, il mantenimento ed il rinnovo dei tessuti; contengono altresì sostanze regolatrici necessarie per modulare i processi biochimici che avvengono nell’organismo. La funzione energetica viene svolta essenzialmente dai carboidrati e dai lipidi e in misura minore, dalle proteine; anche l’alcool, se presente nell’alimentazione, svolge funzione energetica. La funzione plastica viene svolta principalmente dalle proteine, dai lipidi e, secondariamente, dai carboidrati. Anche i minerali calcio, fosforo e magnesio svolgono funzione plastica in quanto sono costituenti fondamentali dello scheletro e dei denti. La funzione regolatrice viene svolta da vitamine e sali minerali. Con quest’ultima funzione possiamo ricordare anche la fibra alimentare e l’acqua.

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CONTAMINAZIONI DEGLI ALIMENTI

BIOLOGICA CHIMICA FISICA MICRORGANISMI E LORO

TOSSINE: Batteri: forme vegetative e spore Muffe (micotossine – aflatossine) Lieviti: (es. Candida) Virus Parassiti Sostanze tossiche da animali marini Pesci Molluschi

VELENI: Veleni vegetali Additivi volontari Sostanze chimiche varie Sostanze chimiche originate nei processi Pesticidi - Concimi Residui di inibenti nelle carni o in altri prodotti di origine animale Sofisticazioni Cessioni degli imballaggi Confezioni non integre Contaminanti industriali - Metalli pesanti SOSTANZE IN GRADO DI PROVOCARE REAZIONI: Allergizzanti - Intolleranze alimentari Disordini metabolici NUTRIZIONE Eccessivo addizionamento di nutrienti Carenze nutrizionali o inaccurata formulazione del prodotto Distruzione o perdita di nutrienti durante il processo e lo stoccaggio Etichettatura nutrizionale non accurata

SOSTANZE ESTRANEE SOLIDE: Vetro Legno Sassi, terriccio Metallo Materiale di confezionamento Ossa – lische Materiale di costruzione Insetti Residui di animali (feci, peli, ecc.) Effetti personali Monili

HAZARD – PERICOLO Evento dannoso RISCHIO Probabilità che un pericolo si verifichi ENTITA’ DEL DANNO E’ il prodotto risultante da due fattori:

GRAVITA’ DEL DANNO (PERICOLO) PROBABILITA’ del danno (RISCHIO)

Riferimenti di buona prassi igienica

CUCINA O LABORATORIO: (prescrizioni valide per ogni tipo di azienda alimentare)

osservazione prescrizione eventuale azione correttiva

accumulo rifiuti evitato allontanare rapidamente rifiuti e

sfridi di lavorazione, in luogo apposito e chiuso

condensa o muffa evitata migliorare la circolazione dell’aria, anche forzata

contaminazione crociata

impedita percorso degli alimenti a senso unico in avanti

Detersivi in ambiente separato conservare i detersivi in apposito locale

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insetti e roditori esclusi ricerca periodica delle tracce, disinfestazione in caso positivo

Pareti levigate e non assorbenti

tinteggiare con tinta chiara e lavabile

pareti spigoli arrotondati installare gli appositi dispositivi Pavimenti levigati e non

assorbenti installare pavimento idoneo

piani di lavoro lavabili e disinfettabili eliminare eventuali piani in legno non rivestito

Porte lavabili e disinfettabili tinteggiare con tinta chiara e lavabile

pulizia generale adeguata programmare interventi periodici con prodotti idonei

ricambio aria evitato flusso d’aria verso zone pulite

verificare il percorso dell’aria forzata

ricambio aria accessibilità dei filtri e manutenzione periodica

stipulare contratto di manutenzione

strumenti di lavoro facili da pulire e disinfettare

sostituire se non idonei

soffitti e attrezzature poste in alto

evitata sporcizia e condensa

migliorare la circolazione dell’aria, programmare pulizia periodica

spazio disponibile adeguato ridefinire la sistemazione degli ambienti

acqua potabile corrente

calda e fredda installare scaldaacqua rapido

lavabi con comando a pedale o fotocellula

presenti eliminare i rubinetti a comando manuale

Finestre reticelle protettive rimovibili

installare se mancanti

illuminazione naturale ed artificiale

adeguata in ogni posto di lavoro, per mettere in evidenza eventuali variazioni di colore negli alimenti

installare plafoniere protette (IP 55) e lavabili

refrigerazione alimenti

rapida per i cibi cotti non destinati al consumo immediato

Rifiuti in contenitori chiudibili installare contenitori lavabili, con apertura a pedale

residui alimentari allontanati rapidamente

allontanare rapidamente, in luogo apposito e chiuso

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magazzino a temperatura ambiente (prescrizioni valide per ogni tipo di azienda alimentare)

osservazione

Prescrizione eventuale azione correttiva

insetti e roditori esclusi ricerca periodica delle tracce, disinfestazione in caso positivo

Stoccaggio scorte scaffalature solide e lavabili prodotti sollevati dal pavimento (15 cm)

adeguare programmare pulizia periodica

pavimenti e porte lavabili e disinfettabili, non assorbenti

installare pavimento idoneo tinteggiare porte e pareti con tinta chiara e lavabile

gestione scorte rotazione rapida collocare i prodotti in arrivo dietro o sotto quelli già esistenti

spogliatoio e servizi per il personale

osservazione

prescrizione eventuale azione correttiva

armadietti scomparti separati per indumenti personali e da lavoro

installare armadietti adeguati

pavimenti, pareti e porte

non assorbenti, lavabili e disinfettabili

installare pavimento idoneo tinteggiare porte e pareti con tinta chiara e lavabile

lavabo acqua corrente calda e fredda

installare scaldaacqua rapido

Lavabo rubinetti a comando non manuale

installare rubinetti a pedale o a fotocellula

Lavabo erogatore di detergente

installare se assente

Lavabo asciugamani monouso installare se assente servizi igienici igiene apparecchi

sanitari verificare giornalmente

docce se la lavorazione lo richiede

piatto non scivoloso

Docce Acqua calda e fredda installare scaldaacqua rapido Docce teli individuali rendere disponibili Sanitari Igiene utili (non obbligatori) i coprisedili

monouso contenitore per assorbenti igienici

non obbligatori consigliabili

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SERVIZI IGIENICI PER I CLIENTI osservazione prescrizione necessaria azione correttiva necessari nei pubblici esercizi e mense

igiene dell’ambiente pulizia e disinfezione più volte al giorno

pavimenti, pareti e porte

non assorbenti, lavabili e disinfettabili

installare pavimento idoneo tinteggiare porte e pareti con tinta chiara e lavabile

Lavabo acqua corrente installare se manca Lavabo erogatore di

detergente installare se assente

Lavabo asciugamani monouso installare se assente Sanitari igiene utili (non obbligatori) i coprisedili

monouso contenitori per assorbenti igienici

non obbligatori consigliabili

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Procedure per il lavaggio delle attrezzature e stoviglie Le stoviglie, le posate e gli utensili impiegati per la somministrazione al consumatore devono essere lavati a macchina ad alta temperatura, prelevati con guanti sterili monouso e conservati fino al momento dell’impiego in contenitori chiusi. Le attrezzature meccaniche che entrano in contatto con gli alimenti devono essere accuratamente lavate dopo ogni utilizzazione e sanificate al termine di ogni giornata lavorativa. Per l’asciugatura delle superfici lavabili si devono utilizzare canovacci differenti da quelli usati per asciugare le mani durante le varie fasi della lavorazione o carta monouso. I piani di lavoro devono essere regolarmente puliti e sanificati dopo ogni utilizzo, per evitare fenomeni di contaminazione crociata fra un alimento e l’altro. Il termine sanificazione comprende una serie di tre operazioni con lo scopo di assicurare l’igiene dei locali e delle attrezzature: pulizia grossolana, detersione e disinfezione; prima e dopo la terza si prevede una fase di risciacquo, per eliminare i residui lasciati dall’operazione precedente. La prima operazione è la normale pulizia, che viene effettuata con sola acqua calda e serve ad eliminare lo sporco grossolano che potrebbe interferire con le operazioni seguenti. La seconda operazione ha lo scopo di eliminare, con adatti detergenti, lo sporco residuo sulle superfici. Dopo la detersione, un prolungato risciacquo con acqua fredda assicura l’allontanamento delle ultime tracce di sporco, che potrebbe ridurre l’efficacia dei prodotti utilizzati per la disinfezione. La terza operazione (disinfezione)deve essere effettuata utilizzando specifici prodotti per un adeguato tempo di contatto. Al termine è necessario provvedere ad un accurato risciacquo. La pulizia dei pavimenti e delle pareti deve essere effettuata ogni sera, al termine dell’attività, mentre attrezzature, piani di lavoro e stoviglie devono subire un trattamento dopo ogni uso.

ATTENZIONE: è necessario rispettare scrupolosamente le indicazioni d’uso

del produttore riguardo ai dosaggi raccomandati.

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Procedure per lo smaltimento dei rifiuti

I rifiuti prodotti possono essere classificati in tre gruppi:

- imballaggi vuoti - scarti di lavorazione - prodotti che hanno superato la data di scadenza.

Gli imballaggi vuoti, in carta, plastica, vetro eccetera devono essere conferiti al Servizio pubblico di raccolta tramite gli appositi cassonetti specializzati.

Gli scarti di lavorazione, essendo assimilabili ai rifiuti domestici, devono essere

raggruppati in un apposito contenitore, con coperchio apribile a pedale, collocato in posizione tale da non rappresentare un pericolo di contaminazione per gli alimenti ed un richiamo per insetti e roditori; il sacco contenente i rifiuti deve essere eliminato al termine dalla fase di preparazione degli alimenti e conferito al Servizio pubblico di raccolta.

Anche i prodotti che hanno superato la data limite di utilizzazione possono essere

eliminati tramite il servizio pubblico di raccolta; in tal caso non viene effettuata, ai sensi della Circolare n. 11 del 7 agosto 1998, nessuna comunicazione alle autorità competenti.

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NORME DI IGIENE

Questo manuale ha la funzione di ricordare a tutti gli operatori le misure e cautele necessarie per assicurare l’igienicità dei prodotti, l’igiene è infatti una necessità riconosciuta normalmente, e tutelata da precise norme di legge, fra cui il D. Lgs. 155/1997 che introduce alcune norme comunitarie.

Gli alimenti trattati possono essere contaminati da varie fonti, come la polvere, gli insetti, i topi, ed una enorme quantità di microrganismi: batteri, virus, funghi eccetera, i quali sono spesso trasportati dall’uomo che può trasferirli agli alimenti.

Ambienti di lavoro: Per combattere la polvere è necessario evitare, quando possibile, di spalancare le

finestre, e lavare accuratamente pavimenti e piani di lavoro. L’uso della scopa a mano è vietato, in quanto la polvere inevitabilmente sollevata ricade poi sugli oggetti.

Mosche, altri insetti volanti e roditori sono tenuti lontani dalle apposite reticelle alle finestre; queste reticelle devono essere pulite regolarmente, ed eventuali danni devono essere immediatamente segnalati.

Chi dovesse trovare tracce di topi/roditori, (escrementi, materiale lacerato o rosicchiato) deve immediatamente farlo presente per gli opportuni provvedimenti di derattizzazione.

I recipienti per rifiuti devono sempre essere chiusi con gli appositi coperchi, e non spostati dal posto loro assegnato.

Attrezzature di lavoro: Macchinari, attrezzature, stoviglie, coltelleria, pentolame, devono essere accuratamente

lavati dopo ogni uso e disinfettati secondo le procedure previste. Quando non utilizzati, devono essere custoditi negli appositi cassetti o armadi; quelli fissi

(affettatrice e simili) devono essere sciacquati prima dell’uso per allontanarne la polvere. I bicchieri devono essere tenuti capovolti, ed il panno sottostante deve essere sempre

pulito. Indumenti da lavoro:

Il personale che manipola alimenti è tenuto ad indossare gli indumenti da lavoro in dotazione ed il copricapo che deve contenere i capelli; al termine del lavoro gli indumenti devono essere riposti in uno scomparto dell’armadietto, separato da quello che contiene gli indumenti personali.

E’ vietato lavorare senza scarpe, o a torso nudo. Conservazione degli alimenti:

Verdure crude, uova, pollame non possono essere conservati negli stessi frigoriferi che contengono altri alimenti.

I prodotti destinati all’alimentazione, anche se in confezione sigillata, non possono essere poggiati sul pavimento ma solo negli appositi scaffali o, se deperibili, in frigo.

Nel prelevare prodotti dal magazzino o dal frigorifero si deve controllare la data di scadenza impressa sulle confezioni, e prendere quelli con la scadenza più vicina. Se si nota che un prodotto è scaduto, lo si toglie dal magazzino (o dal frigo) e lo si elimina segnalando il fatto a chi di competenza.

Le porte dei frigoriferi devono essere chiuse accuratamente.

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La massima crescita dei microrganismi si ha fra 10 e 60 gradi: è quindi necessario

evitare che gli alimenti rimangano in questo intervallo di temperature. Igiene della persona: E’ la condizione indispensabile per evitare contaminazioni dei prodotti, in quanto l’uomo

può trasferire sugli alimenti la carica batterica contenuta sulle proprie mani. Anelli, bracciali, orologi: devono essere tolti prima dell’inizio del lavoro, in quanto

impediscono una completa pulizia delle mani e dei polsi. Unghie: devono essere ben curate e tenute corte e senza smalto. Creme cosmetiche o protettive possono essere utilizzate solo a condizione che siano

completamente assorbite dalla pelle prima dell’inizio del lavoro. Prima dell’inizio del lavoro, e con molta frequenza nella giornata, si devono lavare

accuratamente le mani; questa operazione deve essere ripetuta quando si cambia tipo di lavorazione o di alimento trattato, in particolare dopo aver toccato verdure crude, funghi, frutta, pollame, uova.

Prima di uscire dal bagno è obbligatorio lavarsi le mani con la procedura indicata. In caso di malattia infettiva o contagiosa è obbligatorio astenersi dal lavoro, ed in caso di

raffreddore è necessario utilizzare una mascherina di protezione. I dispositivi di protezione (guanti monouso, mascherine filtranti) messi a disposizione

dall’Azienda devono essere utilizzati secondo le prescrizioni di volta in volta specificate. Manipolazione degli alimenti:

Prima di iniziarla, accertarsi di avere a disposizione tutte le attrezzature necessarie, e della loro pulizia; risciacquarle prima dell’uso se sono state esposte all’aria.

I prodotti deperibili devono essere tolti dal frigorifero il più tardi possibile, ed essere riposti appena possibile in modo che restino fuori il minimo tempo indispensabile.

Ogni alimento caduto accidentalmente a terra deve essere raccolto e gettato nell’apposito contenitore per rifiuti.

Chi si accorge di una eventuale contaminazione, di qualunque origine, degli alimenti che sta trattando è tenuto ad interrompere la lavorazione, e ad eliminare il prodotto in questione, informando chi di competenza.

Negli ambienti dove si manipolano alimenti è vietato fumare, perché la cenere potrebbe contaminare i prodotti.

Quando si suda è necessario evitare che il sudore goccioli sugli alimenti trattati.

Le norme igieniche che precedono devono essere rispettate scrupolosamente per migliorare gli standard igienici.

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Procedura raccomandata per il lavaggio delle mani:

1. Verificare il materiale necessario: ossia assicurarsi che sapone liquido, spazzolino per

unghie, asciugamani di carta siano disponibili 2. Bagnare mani ed avambracci con acqua corrente intorno a 45 °C 3. Applicare il detergente/sanitizzante in quantità idonea sulle mani e sullo spazzolino, per

produrre una schiuma sufficiente, sfregare e spazzolare energicamente le unghie, le dita, il dorso ed il palmo della mano (l’azione meccanica dello spazzolino facilita il distacco dello sporco, ed il suo passaggio nella schiuma)

4. Sciacquare abbondantemente mani ed avambracci, sempre con acqua abbastanza calda

5. Prelevare una nuova dose di detergente, lavare nuovamente le mani formando una abbondante schiuma e sfregando particolarmente le zone meno accessibili (per esempio lo spazio fra le dita)

6. Allontanare tutta la schiuma con un secondo abbondante risciacquo 7. Asciugarsi con gli appositi asciugamani di carta, che saranno poi gettati nel cestino.

L’IGIENE DEI NOSTRI PRODOTTI DERIVA DA QUELLA DELLE NOSTRE MANI

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I SIMBOLI

DI

PERICOLO

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O COMBURENTE

T TOSSICO

T+ MOLTO TOSSICO

Xi IRRITANTE

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Xn NOCIVO

C CORROSIVO

E ESPLOSIVO

F FACILMENTE INFIAMMABILE

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F+ ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

N PERICOLOSO PER L’AMBIENTE FRASI DI RISCHIO R1 Esplosivo allo stato secco. R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili. R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento. R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria. R7 Può provocare un incendio. R8 Può provocare l'accensione di materie combustibili. R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili. R10 Infiammabile. R11 Facilmente infiammabile. R12 Estremamente infiammabile. R14 Reagisce violentemente con l'acqua. R15 A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili. R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti. R17 Spontaneamente infiammabile all'aria. R18 Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili. R19 Può formare perossidi esplosivi.

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R20 Nocivo per inalazione. R21 Nocivo a contatto con la pelle. R22 Nocivo per ingestione. R23 Tossico per inalazione. R24 Tossico a contatto con la pelle. R25 Tossico per ingestione. R26 Molto tossico per inalazione. R27 Molto tossico a contatto con la pelle. R28 Molto tossico per ingestione. R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici. R30 Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso. R31 A contatto con acidi libera gas tossico. R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico. R33 Pericolo di effetti cumulativi. R34 Provoca ustioni. R35 Provoca gravi ustioni. R36 Irritante per gli occhi. R37 Irritante per le vie respiratorie. R38 Irritante per la pelle. R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. R41 Rischio di gravi lesioni oculari. R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione. R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. R45 Può provocare il cancro. R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. R49 Può provocare il cancro per inalazione. R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici. R51 Tossico per gli organismi acquatici. R52 Nocivo per gli organismi acquatici. R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. R54 Tossico per la flora. R55 Tossico per la fauna. R56 Tossico per gli organismi del terreno. R57 Tossico per le api. R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente. R59 Pericoloso per lo strato di ozono. R60 Può ridurre la fertilità. R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati. R62 Possibile rischio di ridotta fertilità. R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno. R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. R66 L'esposizione ai vapori può provocare secchezza e screpolature della pelle.

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R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. R68 Possibilità di effetti irreversibili. R14/15 Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili. R15/29 A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili. R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione. R20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. R21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. R23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle. R23/25 Tossico per inalazione e ingestione. R23/2425 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. R24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. R26/27 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle. R26/28 Molto tossico per inalazione e per ingestione. R26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. R27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione. R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle. R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle. R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. R39/23/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle. R39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione. R39/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione. R39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. R39/26/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle. R39/26/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione. R39/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione. R39/26/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle. R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

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R48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle. R48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. R48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione. R48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle. R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. R48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle. R48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione. R48/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione. R48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione. R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle. R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione. R68/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle. R68/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione. R68/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione. R68/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

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Cleaning Management S.r.l. www.cleaningmanagement.it - [email protected] Via 1° Maggio, 78 – 20863 Concorezzo (MB) C.F. - P.I. e R.I.: 03920060963 – R.E.A. 1712615 Tel: +39 039 5967550 Fax: +39 039 5967573 Cap. Sociale € 100.000,00 i.v.

FRASI DI AVVERTENZA S1 Conservare sotto chiave. S2 Conservare fuori della portata dei bambini. S3 Conservare in luogo fresco. S4 Conservare lontano da locali di abitazione. S5 Conservare sotto . . . (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante). S6 Conservare sotto . . . (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante). S7 Conservare il recipiente ben chiuso. S8 Conservare al riparo dall'umidità. S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente. S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. S14 Conservare lontano da . . . (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore). S15 Conservare lontano dal calore. S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. S17 Tenere lontano da sostanze combustibili. S18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. S20 Non mangiare né bere durante l'impiego. S21 Non fumare durante l'impiego. S22 Non respirare le polveri. S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore]. S24 Evitare il contatto con la pelle. S25 Evitare il contatto con gli occhi. S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. S27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. S28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con . . . (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante). S29 Non gettare i residui nelle fognature. S30 Non versare acqua sul prodotto. S33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. S36 Usare indumenti protettivi adatti. S37 Usare guanti adatti. S38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. S39 Proteggersi gli occhi/la faccia. S40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare . . . (da precisare da parte del produttore). S41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. S42 Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore]. S43 In caso di incendio usare . . . (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare “ Non usare acqua ”). S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. S47 Conservare a temperatura non superiore a . . . °C (da precisare da parte del fabbricante). S48 Mantenere umido con . . . (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante). S49 Conservare soltanto nel recipiente originale. S50 Non mescolare con . . . (da specificare da parte del fabbricante). S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato. S52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati. S53 Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. S56 Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali autorizzati. S57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

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S59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio. S60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza. S62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. S63 In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. S64 In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente). S1/2 Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. S3/7 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco. S3/9/14 Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da . . . (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). S3/9/14/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da . . . (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). S3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. S3/14 Conservare in luogo fresco lontano da . . . (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). S7/8 Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità. S7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. S7/47 Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a . . . °C (da precisare da parte del fabbricante). S20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. S27/28 In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con . . . (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante). S29/35 Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. S29/56 Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti. S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. S36/39 Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. S37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. S47/49 Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a . . . °C (da precisare da parte del fabbricante).