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A cura della Direzione generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori IN QUESTO NUMERO Attività della Dgamtc LA COMUNICAZIONE ESTERNA Consumatori e Regioni LA SESSIONE DI CASERTA Manifestazioni a premio GLI OBBLIGHI PER I CONCORSI Tra storia e legislazione MONETE E METALLI PREZIOSI www.attivitaproduttive.gov.it GUIDA ALLA NAVIGAZIONE NEL SITO pag. 22 pag. 26 pag. 4 pag. 80 pag. 8 Ministero delle attività produttive dicembre 2004 numeri 24/29 anno4

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Questo numero doppio del Quaderno Informativo –Mercato e Consumatori offre un riepilogo dell’attività svol-ta negli ultimi anni dalla Direzione generale per l’armoniz-zazione del mercato e la tutela dei consumatori, ancheattraverso un CD allegato che contiene gli opuscoli e lepubblicazioni prodotte. Ampio spazio è inoltre dedicato alla Sessione program-matica 2004 tra il Consiglio nazionale dei consumatori edegli utenti e le Regioni, che si è aperto con la presenta-zione del Primo rapporto sulle politiche regionali a tuteladei consumatori.

In copertina, la Reggia di Caserta, che ha ospitato l’incontro CNCU - Regioni

Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero:

Maria Rosaria Amoroso, Antonella D'Alessandro, Luigi Ferrara, Paolo Francisci, Antonia Martelli, Mario Panetta, Geraldine Pennestrì, Tiziana Pizzoni, Antonio Porzio, Umberto Troiani

Registrazione al tribunale di Roman. 447 del 22 ottobre 2001

RedazioneMinistero delle attività produttiveDGAMTCVia Molise, 2 - 00187 Romatel. 06.470.520.26fax 06.478.879.12www.attivitaproduttive.gov.itredazione.dgamtc@attivi-taproduttive.gov.it

Direttore responsabileDaniela Primicerio

Comitato di redazioneAntonella d’AlessandroLuigi FerraraPaolo FrancisciPiero FrancoliniGeraldine PennestrìGianfrancesco RomeoUmberto Troiani

Segreteria di redazioneTiziana Pizzoni

Progetto editoriale, grafico e distribuzione OdysseusCommunication Srl

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QUESTA pubblicazioneA cura dellaDirezione generale per l’armonizzazionedel mercato e la tutela dei consumatori

IN QUESTO NUMERO

Attività della DgamtcLA COMUNICAZIONE ESTERNA

Consumatori e RegioniLA SESSIONE DI CASERTA

Manifestazioni a premioGLI OBBLIGHI PER I CONCORSI

Tra storia e legislazioneMONETE E METALLI PREZIOSI

www.attivitaproduttive.gov.itGUIDA ALLA NAVIGAZIONE NEL SITO

pag. 22

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Ministero delle attività produttive

dicembre2004

numeri24/29anno4

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PRODOTTI

Tra storia e legislazioneMonete e metalli preziosi 26

Metrologia legaleI prodotti preconfezionati 31

Questione d’etichetta 1Cacao e cioccolato 34

Questione d’etichetta 2Acqua minerale naturale 37

Prodotti in legno e legno-arredoLa scheda identificativa 41

DOCUMENTAZIONE

Iniziative a vantaggio dei consumatoriIl ddl sui fondi antitrust 42

Dispositivi e strumenti di misuraLa direttiva europea 51

Legno e legno-arredoLa circolare 3/8/2004 80

www.attivitaproduttive.gov.itGuida alla consultazione 82

indi

ceEDITORIALE

La DGAMTC e l’informazione Comunicare per tutelare 2

ATTIVITÀ DELLA DGAMTC

Nel 2004 e nel 2005La comunicazione esterna 4

CONSUMATORI

CNCU e RegioniLa sessione del 2004 8

CNCU e RegioniUn documento comune 11

Requisiti ed elencoLe associazioni del CNCU 14

Il codice del consumoDalla tutela al diritto 18

MERCATO

Concorsi e operazioni a premioGli obblighi di legge 22

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editorialepagina3pagina2

edito

riale

Un’informazionepuntuale ed efficace per consumatori e utenti:questo l’obiettivodella DGAMTCsin dalla suacostituzione

Comunicare per tutelare

Comunicare non è facile. Il linguaggio parlato, scritto e per immagini punta sempre a comunicare agli altri una particolare percezione della realtà. Il compito è più impegnativo quando si pensa che tale attivitàè indirizzata a perseguire un fine pubblico: la tutela dei consumatori e degli utenti. È intuitivo infatti che nessuna tutela potrà mai essere efficacese non si ampliano le conoscenze dei singoli cittadini che tuttii giorni acquistano beni e servizi e che dunque sono gli attoridi quelle numerosissime operazioni “microeconomiche” che fanno concretamente il “mercato”.In Italia questa consapevolezza ha trovato cittadinanza nel 1997 con la creazione della Direzione generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela del consumatoreche, inserita nell’allora Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato, ha sin dall’inizio puntato a informare i consumatori sui diritti e le opportunità da tenere presentinelle scelte del consumo.Questa attività di comunicazione è stata quindi da sempreconnaturata alla particolare missione della Direzionegenerale per la quale essa si pone come lo strumento che, ove riesca a diffondere la conoscenza, può essere in grado di determinare una maggiore cultura nei cittadini, rendendoli più consapevoli nelle proprie scelte e quindi più liberi. In questa ottica uno specifico rilievoassumono le varie iniziative succedutesi nel tempo, a cominciare proprio dalla pubblicazione del “QuadernoInformativo-Mercato e Consumatori” all’interno del qualel’attività di comunicazione della Direzione generale direttaall’esterno trova la propria sede naturale.Pertanto, in questo numero, si vuole dare una sintesi di ciòche è stato realizzato sul piano comunicativo dal 2001. In un CD-Rom allegato sono stati raccolti gli articolipubblicati nel corso dei quattro anni, gli opuscoli oggetto di specifiche campagne informative e le pubblicazioni

DanielaPrimicerio

Direttore generale DGAMTC

più significative prodotte dalla DGAMTC. L’attività di comunicazione della Direzione generale trova poiriscontro nell’illustrazione dei risultati del programma di comunicazione realizzato nel 2004 e delle iniziative previste per il 2005.Altro aspetto importante messo in luce in questo numerosono i lavori della V sessione programmatica del CNCU con le Regioni, tenutasi a Caserta il 9 e 10 dicembre 2004,che hanno sottolineato come l’attività di tutela del consumatore e di conoscenza del cittadino, sviluppata a livello centrale debba poi trovare attuazione sul territorio,attraverso il necessario coinvolgimento dei soggettiistituzionali locali, in primis le Regioni, anche con la condivisione e supporto delle associazioni dei consumatori operanti sul territorio.Questo numero del Quaderno riserva infine una particolareattenzione agli sviluppi dell’iter di approvazione del “Codicedel Consumo”. La sua fondamentale importanza per la tuteladei consumatori va posta sia in termini di creazione di conoscenza di miglioramento dell’informazione per il cittadino che vedra’ finalmente raccolta in un unicotesto normativo armonizzato la legislazione che ne disciplina i diritti; sia in termini di strumento tecnico che fa assumere a sistema, con il rango di codificazione, il diritto dei consumatori, in tutte le sue poliedriche attività.In generale, quindi, la comunicazione, oggetto saliente del presente numero, pone l’accento sulla qualitàdell’informazione resa ai cittadini-consumatori e sui soggetticapaci di essere intermediari e quindi di diffonderecapillarmente il portato dell’ attività comunicativa che ne costituisce appunto il mezzo di propagazione.È proprio nel favorire tale attività di comunicazione, quale miglioramento delle possibilità accordate a chi necessita di un punto di riferimento e di certezzeoperative per vedere riconosciuti e tutelati i propri interessiche la DGAMTC intende proseguire il suo cammino.

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attività della Dgamtcpagina5pagina4

NEL 2004 E NEL 2005

La comunicazione esterna

attività della Dgamtc

Le pubblicazioni All’atto di predisporre il “programma di comunicazioneannuale”, così come previsto dall’art. 11 dalla legge150/2000, era stata ipotizzata una serie di attività da realizza-re nel corso del 2004. A consuntivo è possibile fare un esamee verificare le iniziative d’informazione rivolte all’esterno chesono state realizzate.La pubblicazione Guida al risparmio di carburante ed all’emis-sione di CO2 è stata realizzata a seguito all’entrata in vigoredel DPR n. 84/03. Lo scopo è di far conoscere ai consuma-tori acquirenti di unanuova autovettura gliobblighi di fabbricanti eresponsabili dei punti vendita e, allo stesso tempo, di orien-tare scelte d’acquisto più consapevoli in materia di tutelaambientale e di risparmio di carburante.La campagna informativa è stata avviata con la presentazionedella guida nel luglio 2004, seguita dalla sua diffusione, non-ché di appositi volantini e depliant presso le Camere diCommercio, le Associazioni dei consumatori, il Ministerodell’Ambiente e le concessionarie auto nazionali. Il progetto di informazione sui contenuti delle Etichette diprodotti di largo consumo è nato in considerazione del signi-ficato sempre più importante che ha il sistema variegato dietichettature, di marcature obbligatorie o facoltative e di cer-tificazioni di conformità di prodotti di largo consumo, ali-mentari e non.Allo scopo della diffusione della cultura della qualità deiprodotti tra i consumatori e tra gli operatori di settore èstata avviata la realizzazione di una collana di opuscolimonotematici Nel 2004 sono realizzati i due primi due opuscoli sull’Acquaminerale ed il Cioccolato che forniscono ai consumatori fina-li istruzioni trasparenti e chiare per identificare i prodotti, leloro caratteristiche, nonché le indicazioni normative chedisciplinano il singolo prodotto.

Umberto Troiani - Tiziana [email protected]@attivitaproduttive.gov.it

Le campagneinformative

La campagna informativa Casa Sicura è stata realizzata perrispondere alla necessità di approfondire specifiche temati-che, legate al più generale tema della sicurezza dell’ambien-te domestico. È in questo luogo, infatti, che si riscontra ilmaggior numero di incidenti e di situazioni problematicheanche a causa di specifiche caratteristiche di prodotti e stru-menti utilizzati nella vita di tutti i giorni.La campagna è stata avviata con una conferenza stampa nelcorso della quale sono stati presentati gli opuscoli informati-vi che trattano i temi relativi a:■ Apparecchi domestici ■ Impianti domestici ■ Sicurezza alimentare ■ Sicurezza dei bambini. La campagna informativa sulle Garanzie Post vendita è statafinalizzata alla necessità di migliorare il livello di informa-zione sia del consumatore che degli operatori commerciali(investiti di nuovi obblighi rispetto a quelli già previsti dalcodice civile) su uno degli aspetti più importanti del contrat-to di compravendita, quello delle garanzie dovute dal vendi-tore e/o dal produttore dei beni di consumo a seguito dellaentrata in vigore del decreto legislativo del 2 febbraio 2002,n. 24, attuativo della direttiva 1999/44/CE su taluni aspettidella vendita e delle garanzie di consumo. La campagna ha visto la realizzazione di una pubblicazionedal titolo Le garanzie post vendita sui beni di carattere tecni-co, destinato ai professionisti, studiosi e a beneficio di unapiù agevole interpretazione da parte di chi è chiamato adapplicare la nuova disciplina. È stato realizzato anche unopuscolo informativo dal titolo Chiedi lo scontrino sarà la tuagaranzia, di carattere più divulgativo.Tutta la problematica concernente le garanzie post-vendita èstata altresì oggetto di organizzazione di convegni, di semi-nari all’Università, nonché di interventi sui principali mezzidi comunicazione di massa.

Guide tematiche, campagneinformative, programmi radio e tv, convegni

e seminari hanno contribuito ad informare i consumatori

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attività della Dgamtcpagina7

In arrivoDUE CODICIPER CONSUMOE METROLOGIA

pagina6attività della Dgamtc

attiv

itàLa pubblicazione del Quaderno

informativo – Mercato & Consumatori, iniziata

nel 2001, è proseguitanel corso del 2004 al finedi divulgare informazionisulle principali tematiche

concernenti il mercato, i consumatori, i prodotti

oggetto dell’attività dellaDirezione generale.

Avviata come semplice“newsletter”,

la pubblicazione è andata sempre piùassumendo un ruolotecnico – scientifico,

anche grazie alparticolare favore concui è stata accolta daparte del sempre più

vasto numero dei fruitori,considerato

che è accessibile anchevia internet dal sito

del Ministero.È divenuta quindi uno

strumento utileall’approfondimento

degli argomenti trattatianche per la rilevanza

della parte documentale.In considerazione

di ciò e dell’esigenza di raccogliere

organicamente le tematiche

la pubblicazione ha assunto periodicità

trimestrale, con unnumero maggiore

di pagine e con le caratteristiche

di una rivista e in questa veste

proseguirà nel 2005.

La stampa dei duevolumi Codice delconsumo e Codicedella metrologia,recanti il testo deidecreti legislativi diriassetto delle rispettivematerie, emanatisecondo i criteri previstidagli articoli n. 7 e n. 8della legge 229/2003.La stampa dei predettivolumi, già prevista peril 2004, non è statarealizzata a causa del protrarsi dell’iterlegislativo diapprovazione, peraltronon ancora concluso.Tuttavia, l’imminenteapprovazione delCodice del Consumo fa prevedere che entro il primo semestre 2005sarà possibileprocedere alla stampadel primo dei dueCodici (anche su CDrom) e l’avvio di unprogramma didiffusione tra i consumatori ed utenti,nonché tra gli studiosidella materia, gli operatori del diritto,gli accademici e glioperatori professionalidei vari settoriproduttivi. L’attivitàinformativa saràaccompagnatadall’organizzazione diconferenze, convegni,seminari sui determinatiaspetti della disciplinadi settore inserita nelCodice del consumo.

Da newslettera trimestrale

QUESTA RIVISTAat

tività

Le iniziative di comunicazione per il 2005Per il 2005 si prevede di realizzare nuove iniziative e conti-nuare alcune di quelle già intraprese. In aggiunta ai volumidei codici (vedere riquadro) si prevede la stampa dei duevolumi Codice del consumo e Codice della metrologia, recantiil testo dei decreti legislativi di riassetto delle rispettive mate-rie, emanati secondo i criteri previsti dagli articoli n. 7 e n. 8della legge 229/2003.Si prevede di pubblicare il secondo volume della Carta deiservizi contenente l'aggiornamento del primo volume realiz-zato nel 2003, nonché riflessioni e proposte che emergonodal Tavolo congiunto all'uopo costituito presso la DirezioneGenerale al fine di migliorare lo strumento della carta deiservizi a tutela dell'utente utilizzatore di pubblici servizi. Ilvolume, sarà destinato ad Istituzioni pubbliche e ad Aziendeerogatrici dei servizi. È altresì in programma la pubblicazione di volumetti mono-settoriali, relativi alle carte dei servizi di particolari settori(energia, gas, poste, trasporti, risorse idriche, comunicazioni,settore fiscale) in modo da destinarli agli operatori del setto-re specifico.Continuerà il progetto per l’informazione sui contenuti delleetichette di prodotti di largo consumo che vedrà la realizzazio-ne di ulteriori due opuscoli monotematici che si aggiunge-ranno alla collana e la relativa campagna informativa;Proseguirà altresì la Campagna sulle garanzie post vendita,con la realizzazione di una seconda pubblicazione in cui simetterà a raffronto la normativa di recepimento italiana conquelle di recepimento della direttiva 99/44/CE in Austria,Danimarca, Finlandia, Germania, Gran Bretagna, Grecia,Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna eSvezia, focalizzando le scelte operate in ciascun paese conriguardo alle opzioni previste dalla direttiva in cui ogni Statoera lasciato parzialmente libero di disciplinare alcuni aspettiin maniera più o meno rigorosa; Verranno inoltre pubblica-te le risposte ai quesiti più frequenti e più interessanti postidai consumatori italiani. Sarà realizzato un nuovo depliantdivulgativo.Il Progetto di comunicazione sulla tutela dei consumatori pro-seguirà nel corso del 2005 completando gli spazi radio tele-visivi ancora disponibili.

Un piano di comunicazione per radio e televisioneIl progetto Comunicazione sulla tutela dei consumatori è sortoin considerazione del sempre maggiore ruolo assunto daltema della tutela del consumatore, sia in ambitocostituzionale che nel dibattito sui media. Appare infatti difondamentale importanza l’informazione ai consumatoricirca i propri diritti, nonché sulle modalità predisposte per latutela e la difesa degli stessi.È stato pertanto elaborato un piano di comunicazione che,allo scopo precipuo di fornire un servizio pubblico, prevede,all'interno di specifici programmi televisivi e radiofonici, unaserie di interventi su tematiche settoriali. La comunicazione,effettuata su più livelli, selezionando il tono e il linguaggiopiù adatti ai programmi individuati e al profilo del pubblicoe si è articolata su quattro linee principali:■ Programmi contenitore. Sono stati selezionati programmicontenitore del palinsesto di Raiuno e Raidue che consenta-no la trattazione semplice e chiara dei temi afferenti alle atti-vità curate dalla Dgamtc. In particolare, su RaiUno, sono statiprevisti interventi all'interno di Uno mattina, nonché inter-venti nell'ambito di La vita in diretta e Casa RaiUno. SuRaiDue gli interventi si svolgeranno all'interno di In famigliae Piazza grande.■ Programmi per bambini. Il progetto coinvolge programmiper ragazzi e bambini, in quanto particolarmente sensibilialla problematica dei consumi ed esposti ad abusi. I pro-grammi selezionati sono Screen saver su Raitre e GT Ragazzi(Raitre).■ Trasmissioni tematiche. All'interno di trasmissioni che trat-tano settori specifici verranno inseriti spazi riguardanti latutela dei consumatori. Le trasmissioni selezionate sono:L'Italia sul due (RaiDue), Cominciamo bene (RaiTre) eLinea Verde (RaiUno).È stato, infine, previsto uno spazio specifico nell'ambito diRainews 24, da dedicare ad approfondimenti di tipo speciali-stico, allo scopo di analizzare gli aspetti economici e norma-tivi della tutela del consumatore. Le trasmissioni radiofoni-che sono state scelte con riguardo a gruppi qualificati, qualiprofessionisti, giovani od operatori economici. Esse com-prendono: Questioni di soldi (RadioUno), Il cammello (checopre l'intera giornata di RadioDue, con diverse rubriche)ed infine Fahrenheit (RadioTre).

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data, altresì, importanza all’associazionismo libero e volonta-rio attraverso il sostegno, la promozione e lo sviluppo delleassociazioni dei consumatori.L’anno successivo, nel 1985, sono state promulgate le leggi diVeneto (n.3/85), Lombardia (11/85), Piemonte (21/85) eToscana (48/85). Molti gli elementi comuni. Innanzitutto, ladefinizione di obiettivi specifici e la creazione di un organoche agisca al fine di promuoverli. Inoltre, viene favorita l’at-tività dell’associazionismo e regolamentata l’erogazione dicontributi. Nella stessa direzione vanno anche le leggi ema-nate da Marche (24/86), Umbria (34/87 e Liguria (24/88). In seguito all’approvazione della 281/98, tre delle regionisopraindicate (Toscana, Abruzzo e Lombardia) hanno prov-veduto ad aggiornare le normative regionali in armonia conle indicazioni contenute nella legge nazionale. Solo qualche anno dopo, invece, le leggi regionali per la tute-la dei consumatori nel Lazio (22/92), in Emilia-Romagna(45/92), Sicilia (7/94), Basilicata (15/92), Campania(19/2002) e nelle Province Autonome di Trento (8/97) eBolzano (15/92). Infine, lo scorso anno si sono adeguate allanormativa nazionale la Valle d’Aosta (6/2004) e il FriuliVenezia Giulia (16/2004). Analizzando le singole normative, molte sono le caratteristi-che comuni, come, ad esempio, il riconoscimento di dirittifondamentali quali la salute, la sicurezza, l’informazione el’educazione. Inoltre, tutte prevedono la costituzione di unorganismo con funzioni consultive e propositive, oltre all’i-stituzione di un apposito albo regionale per l’iscrizione delleassociazioni.

Tra gli strumenti previsti per l’effettiva realizzazione degliobiettivi stabiliti dalle leggi, alcuni hanno avuto particolareefficacia nel tempo. Si tratta, in particolare, degli Osservatoriprezzi e degli Sportelli del consumatore. Nel primo caso l’o-biettivo è quello di monitorare l’andamento dei prezzi di

Dopo l’emanazione della legge281/98 hanno legiferato in materia

di consumerismo le due provinceautonome e quindici regioni

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CNCU E REGIONI

La sessione del 2004

consumatori

Presentato a Caserta

il 1° Rapporto sulle politiche

regionali a tutela

dei consumatori

Le normativeregionali

La Sessione programmatica 2004 tra il Consiglio Nazionaledei Consumatori e degli Utenti (Cncu) e le Regioni si è svol-ta nel dicembre scorso. Dopo l'edizione di Genova, quest'an-no l'incontro, ospitato nella storica cornice della Reggia diCaserta, si è aperto con la presentazione del 1° Rapporto sullepolitiche regionali a tutela dei consumatori: un primo bilanciosullo stato di attuazione, in Italia, delle normative territoriali.Nel corso della Sessione, irappresentanti delle asso-ciazioni dei consumatori si sono confrontati con i responsa-bili dei competenti uffici delle Regioni ed i contributi emer-si dal dibattito hanno portato all’approvazione del testo defi-nitivo del rapporto (si veda l’articolo seguente). Nel documento si confrontano e si analizzano le normativeesistenti nelle singole regioni e le relative politiche attuative,con una presentazione di carattere generale contenenteanche le iniziative realizzate a tale scopo dall’ente locale,oltre ad una tabella riassuntiva per ogni singola realtà regio-nale: un excursus lungo la penisola, che ha evidenziato comein Italia la cultura consumeristica abbia cominciato a diffon-dersi e radicarsi negli ultimi anni.

Dopo l’emanazione della legge 281/1998, si è assistito ad unrifiorire, a livello regionale oltre alle due province autonomedi Trento e Bolzano, di normative generali fino alla situazio-ne attuale che vede ormai solo quattro regioni su venti defi-citarie in tale settore: il Molise, la Calabria, la Sardegna e laPuglia.La prima regione a legiferare in materia di consumerismo èstata l’Abruzzo con la legge n. 3 del 12 gennaio 1984. In que-sta normativa veniva riconosciuto il ruolo fondamentale deicittadini quali consumatori ed utenti di beni e servizi.Inoltre, venivano individuati i principali obiettivi della regio-ne: tutela di salute e sicurezza, interessi economici, educa-zione, informazione e formazione del consumatore. Veniva

Luigi [email protected]

Gli strumentiregionali

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CNCU - REGIONI

Un documento comuneUna governancedei consumatoria tre livelli

Governanceeuropea

Migliorare la tutela del cittadino-utente soprattutto a livelloterritoriale: con questo obiettivo, il Consiglio Nazionale deiConsumatori e degli Utenti (Cncu) e i rappresentanti regio-nali dei consumatori hanno sottoscritto un documentocomune alla fine dei lavori della Sessione Programmatica2004, che si è svolta a Caserta il 9 e 10 dicembre 2004.Proprio dalla città campana è partita la richiesta di realizza-zione di una vera e propria “governance dei consumatori”,soprattutto dopo l’allar-gamento a 25 paesi mem-bri dell’Unione e il varo della Costituzione europea. “Sonofatti concreti che preludono a una nuova dimensione delconfronto globale dei diritti e delle tutele dei cittadini con-sumatori e utenti. La Sessione 2003 – si legge nel documen-to del Cncu - aveva anticipato i temi-chiave di un’adeguatatutela dei consumatori tramite l’attuazione dei principi diarmonizzazione, autonomia e sussidiarietà”. Nel corso della Sessione 2004 si è voluto sintetizzare e ren-dere operativa un’idea di governance rivolta ai consumatori“che si basi – recita il documento di Caserta - su linee guida,modalità di attuazione e strumenti di supporto efficaci e con-divisi ai quali lo Stato (nelle sue articolazioni di Governo cen-trale e regionale) e le associazioni consumeriste concorronoin una rinnovata alleanza per la tutela e la valorizzazione delcittadino-consumatore-utente e per il riequilibrio del rap-porto tra quest’ultimo e gli altri attori del mercato, siano essiproduttori e/o fornitori di beni e servizi”. In particolare sono tre i livelli di governance individuati neldocumento programmatico: europea, nazionale e regionale.

“Governo, Regioni e associazioni si impegnano a favorire unalinea guida – è scritto nel documento - che preveda unriequilibrio delle politiche comunitarie atte alla diffusione diun consumo consapevole, rispettoso del diritto allo svilupposostenibile nelle sue tre accezioni del termine, ovvero

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prodotti e servizi e quindi tutelare il consumatore con unacorretta comunicazione. Gli Sportelli invece sono nati conl’obiettivo di essere un primo front office per il cittadino.Infatti, nonostante qualche differenza nelle funzioni specifi-che tra le varie regioni, la finalità principale di questo stru-mento è quella di essere un centro di primo supporto per larisoluzione di problematiche inerenti il consumo, oltre chealla promozione di iniziative formative ed educative.La Sessione 2004 ha rappresentato, inoltre, un’occasione peranalizzare lo stato dell’arte nelle quattro regioni che ancoranon hanno una legge. In particolare, risale al dicembre 2003l’ultima proposta di legge presentata dalla regione Calabria,mentre in Molise e in Sardegna esistono progetti di legge cheprevedono l’istituzione di un Comitato regionale per i pro-blemi del consumo e iniziative di informazione e consulenzasui diritti dei cittadini, in tema di sicurezza alimentare, salu-te, prezzi e qualità dei prodotti. La Puglia ha cercato, infine,di sopperire alla mancanza di una legge regionale, promuo-vendo attività finalizzate alla formazione del cittadino, comeil progetto “Consumo Consapevole” sull’etichettatura deiprodotti.

In occasione della sessione programmatica il confronto – traassociazioni dei consumatori, istituzioni ed accademici - èstato serrato e ha passato in rassegna, oltre all’analisi dellasituazione normativa, le iniziative promosse a livello regiona-le, anche con il cofinanziamento del Ministero delle AttivitàProduttive (Map). In particolare, i progetti delle regioni hanno riguardato l’in-formazione al consumo consapevole, la sicurezza e la qualitàdei prodotti alimentari ed il commercio. Ad oggi, sono 43 leiniziative che gli enti regionali hanno ideato, di cui 30 in cofi-nanziamento con il Ministero delle Attività Produttive, perun totale di oltre 14 milioni di euro. A questi si aggiungonogli interventi del Cncu: 27 progetti per i quali si sono stanziatiquasi 12 milioni di euro.

Iniziative sul territorio

e cofinanziamentodel Map

Luigi [email protected]

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ambientale, economico e sociale, che valorizzi la dimensioneattiva cittadino-consumatore-utente nel mercato dei beni esoprattutto dei servizi”. Grande chiarezza da parte del Cncu sulle modalità di attua-zione di queste finalità che devono essere basate “sul con-fronto permanente con i gruppi parlamentari, il commissa-rio, la delegazione italiana nelle commissioni, il Comitatodelle Regioni e il CES, nel quale va ripristinata la rappresen-tanza delle associazioni italiane dei consumatori”.

Sono tre gli obiettivi indicati dal documento Cncu/Regioni alivello di governance nazionale. In particolare si fa riferimentoai seguenti aspetti: promozione di una politica di concerta-zione e di governo degli interventi di armonizzazione e tute-la nonché del federalismo solidale; creazione di un tavoloquadripolare di interscambio continuo (Governo – Regioni -associazioni consumeriste - associazioni delle categorie eco-nomiche); consolidamento degli strumenti di collegamentodei centri di supporto al cittadino, di controllo, osservazione,studio e ricerca (prezzi, indebitamento delle famiglie, sicu-rezza e marchi di qualità ecc.)

Sulla promozione di politiche regionali a favore dei cittadini-consumatori il documento programmatico indica, quali fina-lità da conseguire, la promozione, l’attuazione e il consoli-damento del principio di sussidiarietà attraverso la valorizza-zione delle associazioni dei consumatori riconosciute a livel-lo nazionale e regionale.Questi obiettivi potranno essere raggiungibili attraverso lapromozione di alcuni strumenti, quali l’attivazione delmodello bipolare Regioni-associazioni e Unioncamere–asso-ciazioni per la creazione di reti informative “che valorizzino– si legge - gli sportelli territoriali di informazione e assisten-za al cittadino, favorendo la diffusione della cultura dellaconciliazione e l’attivazione delle varie forme di risoluzionealternativa delle controversie (ADR)”.L’attuazione di queste tipologie di governance richiede dun-que “un patto rinnovato tra Governo-Regioni-Associazioni alfine di promuovere – concludono Cncu e Regioni - valori eprassi condivise che coinvolgano gli attori istituzionali esociali”. Ma non solo. Il documento di Caserta fa chiaro rife-rimento allo Statuto dei consumatori quale corpo dei dirittie doveri del cittadino-consumatore-utente a compendio del

Governancenazionale

Governanceregionali

corpo giuridico “Codice del Consumo”, in fase di approva-zione. Contestualmente però si rende necessaria una “rapidaapprovazione delle leggi regionali in materia di consumatorie la costituzione in ogni regione di un’adeguata strutturaorganizzativa per la tutela oltre che l’inserimento nellaConferenza Stato-Regioni di un’apposita sezione che affron-ti temi dei diritti e delle tutele del cittadino consumatore-utente”.Infine, il documento sottoscritto a Caserta ribadisce la colla-borazione e il sostegno della Conferenza CNCU/Regioni allelinee generali di intervento in materia di tutela dei consu-matori attuate nel 2004 dalla Direzione GeneraleArmonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori delMinistero delle Attività Produttive.

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imprenditori o di amministratori di imprese di produzio-ne e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi set-tori in cui opera l’associazione;

l. preclusione di ogni attività di promozione o pubblicitàcommerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti daterzi e di ogni connessione di interessi con imprese di pro-duzione o di distribuzione.

Ai sensi della L. 30-7-1998, n. 281, recante “Disciplina deidiritti dei consumatori e degli utenti”, nonchè del D.M. 19-1-1999, n. 20 “Regolamento recante norme per l’iscrizione nel-l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rap-presentative a livello nazionale” e della circolare del 9-3-1999,

n. 1251100 “Criteri eistruzioni operative per

l’iscrizione nell’elenco delle Associazioni dei consumatori edegli utenti rappresentative a livello nazionale”, 14 delleAssociazioni iscritte, entro il 30 giugno 2004, hanno presen-tato all’Ufficio C3 della D.G.A.M.T.C. i documenti atti acomprovare il mantenimento dei requisiti necessari per l’i-scrizione all’elenco di cui all’art. 5 della L. 281/98.L’Amministrazione, dopo la prescritta istruttoria, ha emana-to il decreto 9-11-2004, pubblicato sulla G.U. n. 289 del 10-12-2004, nel quale compare anche una nuova Associazione,iscritta per la prima volta nell’anno 2004 con decreto del 19-5-2004, ossia “La casa del consumatore”. Il decreto di aggiornamento dell’elenco delle Associazionidei consumatori e utenti è stato rettificato con decreto 16-12-2004, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 29-12-2004, a causa diun errore materiale nell’indirizzo dell’AssociazioneMovimento Consumatori.In seguito, con decreti entrambi del 3-12-2004, pubblicatisulla G.U. n. 298 del 21-12-2004, sono state iscritte altre dueAssociazioni, ossia “Assoutenti onlus” e “Codici/Centro per idiritti del cittadino onlus”.Per quanto riguarda queste due ultime Associazioni di con-sumatori, si da notizie del fatto che il D.P.C.M. di nomina deirappresentanti in seno al C.N.C.U. è stato inoltrato in questigiorni al Gabinetto del Ministro, che provvederà a sottopor-lo alla firma del Presidente del Consiglio.

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REQUISITI ED ELENCO

Le associazioni del CNCU

consumatori

Requisiti necessari per

l'iscrizione

Antonia [email protected]

Sono ormai giunte a 17 le Associazioni dei consumatori edegli utenti rappresentative a livello nazionale. A tale riguar-do, nella tabella alle pagine 18 e 19 vengono sintetizzati i datipiù importanti che le riguardano.

In conformità con la normativa corrente, i requisiti necessa-ri per l’iscrizione al CNCU sono i seguenti:a. avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura

privata autenticata, da almeno tre anni;b. possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a

base democratica;c. esclusività dello scopo di tutela dei consumatori e degli

utenti;d. assenza di fine di lucro;e. tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente

con l’indicazione delle quote versate direttamente all’as-sociazione per gli scopi statutari;

f. doppio quorum di iscritti, ossia numero di iscritti noninferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale(28.153 iscritti in base all’ultimo censimento Istat) e pre-senza sul territorio di almeno cinque regioni o provinceautonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2per mille degli abitanti di ciascuna di esse (da tale requi-sito si prescinde per le associazioni operanti esclusiva-mente nei territori ove risiedono minoranze linguistichecostituzionalmente riconosciute);

g. elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delleuscite con indicazione delle quote versate dagli associati;

h. tenuta dei libri contabili;i. svolgimento di un’attività continuativa nei tre anni prece-

denti;j. non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna con-

danna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’as-sociazione medesima;

k. non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di

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consumatoripagina19

rie e agli accordi internazionali e articolazione della stessaallo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonché di ren-derla strumento coordinato per il raggiungimento degliobiettivi di tutela del consumatore previsti in sede interna-zionale;

b. omogeneizzazione delle procedure relative al diritto direcesso del consumatore nelle diverse tipologie di contrat-to;

c. conclusione, in materia di contratti a distanza, del regimedi vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per iconsumatori, previste dall'articolo 15 del decreto legislati-vo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento europeo edel Consiglio, e rafforzamento della tutela del consumato-re in materia di televendite;

d. coordinamento dell'intervento delle associazioni dei con-sumatori nelle procedure di composizione extragiudizialedelle controversie, nel rispetto delle raccomandazionidella Commissione europea.

Il testo, ancora da approvare nella sua stesura definitiva a con-clusione dell’iter tuttora in corso previsto nella stessa legge229/2003, è stato elaborato in seno al Ministero delle Attivitàproduttive, a seguito del lavoro preparatorio e di coordina-mento della Direzione generale per l’Armonizzazione delmercato e la tutela dei consumatori (Dgamtc) ed è stato pre-

disposto sulla base delloschema redatto da una

Commissione di esperti, nominata dal Ministro e presiedutadal giurista Guido Alpa con lo scopo di riordinare la stratifi-cazione delle norme nazionali sin qui emanate in materia.La predisposizione di un codice del consumo consente di per-seguire molteplici obiettivi: innanzitutto quello di accorparein un unico contenitore disposizioni approvate in diversimomenti della recente storia legislativa italiana; poi quello dicoordinare fra loro le disposizioni vigenti, in particolare quel-le di derivazione comunitaria; infine di ribadire il carattereprioritario e centrale in seno all’ordinamento giuridico dellefinalità di tutela dei consumatori e degli utenti – a cui siaggiungono, per alcuni aspetti, le finalità di tutela dei rispar-miatori.In linea con i principi costituzionali, il testo è stato predispo-sto in modo tale da renderlo strumento coordinato di tutela

pagina18

IL CODICE DEL CONSUMO

Dalla tutela al diritto

consumatori

Il processo dirazionalizzazione

normativa

La legge delega e i criteri

Umberto [email protected]

Il lavoro di predisposizionedel testo

La riorganizzazione sistematica delle leggi a tutela del consu-matore s’inquadra in un processo più ampio di semplificazio-ne della vita dei cittadini e delle imprese nella realtà del mer-cato e si traduce in un intervento di razionalizzazione e sem-plificazione di un complesso normativo afferente ad una disci-plina rilevante per la vita produttiva nazionale. In questo contesto va considerato il Codice del Consumo:strumento normativo di sintesi della legislazione di tutela delconsumatore emanata dal legislatore nazionale, in massimaparte sulla base delle disposizioni previste da direttive comu-nitari,.Il provvedimento in corso di approvazione, stabilendo uncorpo unico di norme aventi carattere omogeneo, uniformatedai medesimi principi ispiratori e quindi sostenute da criteriinterpretativi comuni, consacra l’affermazione del diritto deiconsumatori, già riconosciuta peraltro unanimemente dalladottrina, quale branca autonoma dell’ordinamento civile.Apparirebbe infatti riduttivo considerare la portata delCodice del consumo alla stregua di un semplice accorpamen-to di norme, di natura meramente compilativa, quando inve-ce deve essere posta in rilievo la sua valenza sistematica: vale adire la volontà di costituire un vero e proprio sistema norma-tivo di riferimento per i consumatori, per le controparti, peri soggetti chiamati ad applicare le norme medesime e per illegislatore.

Il Codice del consumo trova la sua fonte normativa nell’art. 7della legge 29 luglio 2003, n.229, recante “interventi in mate-ria di qualità della regolazione, riassetto normativo e codifi-cazione – Legge di semplificazione 2001”, la quale conferiscedelega al Governo per la predisposizione di uno o più decre-ti legislativi concernenti il riassetto della disciplina vigente inmateria di tutela del consumatore, da attuarsi nel rispetto deiseguenti principi e criteri direttivi: a. adeguamento della normativa alle disposizioni comunita-

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consumatoripagina21

scelte più consapevoli ed efficienti. Ne consegue un incre-mento del grado di fiducia dei consumatori nel funziona-mento del mercato e quindi una crescita degli scambi.Dal lato delle imprese, il codice del consumo consente la pos-sibilità di non sostenere costi aggiuntivi derivanti dal doverfare riferimento ad un mosaico complesso di prescrizioni nor-mative diverse. Così inquadrato, il Codice assicura una migliore e coerentedisciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti incentran-dosi soprattutto sulla correttezza delle pratiche commerciali esull’informazione del consumatore e, quindi, sulla trasparen-za del mercato, nonché sulla qualità dei prodotti e dei servizi.In conclusione, a seguito dell’emanazione del codice del con-sumo, la complessa e variegata normativa sulla tutela del con-sumatore dovrebbe risultare maggiormente fruibile e dispie-gare una maggiore efficacia non solo nelle fasi di contenziosoe tutela ma altresì esplicare una funzione deterrente di com-portamenti commercialmente o legalmente scorretti a dannodei consumatori.

Il decreto legislativo concernente il codice del consumo deveattuarsi entro settembre 2005, attraverso l’esercizio della dele-ga da parte del Governo. Lo schema di codice è stato appro-vato in prima deliberazione dal Consiglio dei Ministri il 28ottobre 2004.Nelle successive fasi dell’iter di approvazione, secondo quan-to stabilito dalla legge 229/2003, sono stati acquisiti il parerefavorevole della Conferenza unificata Stato Regioni in data 16dicembre 2004 e il parere del Consiglio di Stato in data 31dicembre 2004.Al momento, lo schema di decreto legislativo, corredato daiprescritti pareri, è stato inviato alle competenti Commissioniparlamentari di Camera e Senato per il relativo parere.La versione definitiva del testo del Codice del consumo dovràessere infine approvata dal Consiglio dei Ministri come decre-to legislativo. A sua volta, questo decreto, per entrare in vigo-re, dovrà essere promulgato dal Capo dello Stato.

pagina20consumatori

Le caratteristichedel nuovo Codice

del consumatore nel rispetto dell’autonomia legislativa delleregioni.

Nell’ottica più ampia di favorire un raccordo con altre disci-pline del nostro ordinamento, collegate o connesse con lamateria consumeristica, sono contenute nel corpo del codicedel consumo disposizioni di rinvio alla disciplina contenutanel codice civile e quella sul commercio compreso il com-mercio elettronico, nonché al testo unico bancario in materiadi credito al consumo.Sono state coordinate le disposizioni relative alle definizionidi consumatore, professionista, venditore e produttore rinve-nibili a vario titolo in diverse normative.È stata uniformata la disciplina in materia di diritto di reces-so, di accesso alla giustizia, di standard di qualità dei servizipubblici resi agli utenti e di certificazione di qualità dei pro-dottiIn linea con il Trattato europeo è stata prevista un’appositanorma di carattere generale sull’educazione del consumatore.Sono stati previsti: obblighi generali d’informazione, disposi-zioni in materia di comunicazioni commerciali, di rafforza-mento della tutela in materia di televendite; di correttezza edi buona fede nelle attività commerciali; è stata precisata ladisciplina circa l’esercizio dell’azione collettiva da parte delleassociazioni dei consumatori; è stata favorita altresì la possibi-lità di attivare forme di risoluzione extragiudiziale delle con-troversie in linea con il dettato comunitario.Il codice del consumo non prevede quindi regole che afferi-scono solo alla disciplina del contratto, ma riguarda ogni fasedel rapporto di consumo in cui il consumatore è coinvoltodalle sue controparti, costituite dai soggetti della catena diproduzione e distribuzione di prodotti e servizi.Nel corpo delle regole sono infatti ricomprese disposizioniche concernono la fase anteriore alla formazione del contrat-to, come quella in cui avviene il contatto tra le parti, la fase deirapporti tra i consumatori e le istituzioni pubbliche, la fase deirapporti associativi, la fase degli effetti del consumo del beneo dell’uso di un servizio.In termini generali, la predisposizione di uno strumento incui è raccolta e coordinata la disciplina normativa di settoreconsente di attuare una più completa tutela dei consumatoririducendo l’incertezza dovuta ad una mancata conoscenzadella protezione loro accordata dalle leggi; con ciò favorendo

L’iter di approvazionedel decretolegislativo

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mercatopagina23

I promotori sono tenutia consegnare i premipromessi entro seimesi dalla conclusionedella manifestazione(per i concorsi) o dalladata dalla richiesta(per le operazioni e per quei concorsi in cui la consegna è condizionata allatrasmissione di un titolo di vincita).caso di ritardo, il promotore devecomunicarne la motivazione ai vincitori, tramitelettera raccomandata.l premi consegnatidevono corrispondereper natura e valore a quelli elencati nel regolamento, a meno che siaimpossibile tenerefede alla primitivapromessa; per l’ eventualeverificarsi di questacircostanza le aziende,per prassi, prevedononel regolamento premisostitutivi e di valoreuguale o superiore.Nei concorsi, i premiche vengono rifiutaticon dichiarazioneformale rimangononella disponibilità del promotore; quelli non richiesti o non assegnativengono devoluti alle Onlus.

Premi promessiSEI MESIPER LA CONSEGNA

La pubblicizzazione della manifestazione a premio deve

sempre essere preceduta dalla comunicazione ufficiale

pagina22

CONCORSI E OPERAZIONI A PREMIO

Gli obblighi di legge

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Gli adempimentiper i concorsi

La nuova disciplina sulle manifestazioni a premio, all'art. 10del DPR 430/2001, indica gli obblighi a carico dei promotoriper il regolare svolgimento dell’iniziativa.Questi obblighi si concretizzano in adempimenti di naturadiversa a seconda che si tratti di concorsi ovvero di operazio-ni a premio.

Per i concorsi, il comma 1 del citato art. 10, prevede tre prin-cipali adempimenti:1) la comunicazione di svolgimento dell'iniziativa all’Ufficio

B4 del Ministero delle Attività Produttive;2) la trasmissione contestuale del regolamento della manife-

stazione, sottoscritto dal legale rappresentante;3) l'originale della cauzione prevista dall'art. 7 comma 1 lett.

a) della normativa vigente, da allegare all'intera documen-tazione.

La comunicazione. È previsto che la comunicazione sia effet-tuata tramite un modulo appositamente predisposto (model-lo Prema CO/1, rinvenibile sul sito ministeriale www.attivita-produttive.gov.it) e che venga trasmessa, (come anche il rego-lamento e la cauzione), all'Ufficio competente, prima di dareinizio alla pubblicizzazione dell'iniziativa. La pubblicizzazioneè il termine iniziale da cui si considera decorrente il periodo disvolgimento della manifestazione a premio.Nel caso in cui il modello Prema CO/1 o il regolamento o lacauzione vengano inoltrati, anche separatamente, nel corsodello svolgimento della manifestazione, il promotore incorre-rà nella sanzione pecuniaria prevista dall'ultima parte delcomma 2 dell'art. 8 del DPR 430/2001.La cauzione, di cui oltre, può essere prodotta anche successi-vamente all'inizio del concorso (purché stipulata prima), sola-mente quando la documentazione di comunicazione ed ilregolamento vengano inoltrati, tempestivamente, tramite e-mail, all'indirizzo di posta elettronica del Ministero, da pro-motori che dispongano di firma digitale.

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Il regolamento rappresenta l’elemento sostanziale in cui siconcretizza il concorso a premio, in quanto proprio per suotramite i consumatori vengono a conoscenza dell’offerta alpubblico (art. 1989 e seguenti del Codice Civile) e di qualisiano le modalità per concorrere.Per la sua redazione (tanto per i concorsi che per le opera-zioni), le aziende promotrici, per quanto libere di illustrare lamanifestazione in qualunque forma, non devono mancare di

indicare in esso taluni ele-menti considerati essen-ziali ed individuati dal-

l'art. 11 del DPR 430/2001: il soggetto promotore, la durata,l'ambito territoriale, le modalità di svolgimento, la natura edil valore dei premi messi in palio, il termine di consegna deglistessi e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale allequali devolvere i premi, non richiesti o non assegnati, diversida quelli rifiutati; per la certezza della sua provenienza, perl’attribuzione di responsabilità nonché per l’individuazionedel momento della sua redazione, occorre inoltre che essovenga datato e sottoscritto.Nel regolamento possono essere previste, poi, talune infor-mazioni considerate accessorie, vale a dire rese, solamente, inpresenza di particolari condizioni: ■ quando l’assegnazione dei premi avvenga con sistemi infor-matici, occorre menzionare, in ordine al corretto funziona-mento dei medesimi, la presenza della perizia, resa antece-dentemente allo svolgimento della manifestazione;■ la presenza della dichiarazione sostituiva di atto notorio cheattesti l’avvenuto preventivo mescolamento di titoli vincenti enon, in occasione di iniziative concorsuali in cui è prevista l’at-tribuzione di premi con rinvenimento immediato.Lo svolgimento e la pubblicizzazione dei concorsi (anche inosservanza alle disposizioni in materia di pubblicità inganne-vole - decreto legislativo n. 74 del 92 - oltre che a quelle recatedall’art. 10 comma 2 del DPR 430/2001), deve essere effettua-

Antonio Porzio - Geraldine Pennestrì[email protected] [email protected]

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mercatopagina25

L’ultimo adempimentocui sono tenuti i soggetti promotori dei concorsi a premioconsiste nellatrasmissione della documentazionedi chiusura, attraversola quale verificarel’effettiva consegna dei premi ai vincitori.Per tale adempimentosono stati predispostidei modelli (modelloCO/2 e modelloCO/PV), scaricabili dal sito ministeriale, da compilare e sottoscrivere in originale a cura di un notaio o unfunzionario dellaCamera di Commercioe controfirmati dallegale rappresentantedella società.Una volta assoltoquest’ultimoadempimento,verificata la corrispondenza della natura e dellaquantità dei premiassegnati con quellioriginariamentedichiarati, la manifestazione può considerarsidefinitivamenteconclusa.

Documentazionedei premiai vincitoriCOSÌ SI CHIUDEUN CONCORSO

sono riaccreditate e sommate al residuo; nel caso che l'im-porto complessivo risulti completamente utilizzato, la cauzio-ne deve essere integrata.La norma consente, inoltre, che i soggetti delegati che cura-no gli interessi di più aziende promotrici possano prestarecauzioni cumulative riferite alle iniziative di tutte le societàrappresentate.

Gli adempimenti per le operazioni a premioPer le operazioni a premio, i promotori sono tenuti ad atte-nersi a condizioni diverse rispetto a quelle ora enunciate; inassenza dell’obbligo di dare preventiva comunicazione dellosvolgimento della manifestazione, le aziende devono unica-mente redigere il regolamento secondo le forme e le modali-tà comuni ai concorsi, autocertificando però la data e la sotto-scrizione con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dalrappresentante legale davanti ad un pubblico ufficiale; l’a-dempimento è richiesto per garantire la certezza del contenu-to e della data di redazione ed evitare che il documento possaessere sostituito o modificato senza che ne risulti traccia. Anche le eventuali variazioni dovranno essere apportate conle stessa modalità; il documento così confezionato resterà poicustodito dalla ditta promotrice, nella propria sede, per tuttala durata della manifestazione e per i dodici mesi successivialla conclusione.Anche per le operazioni è prevista una cauzione da prestarenelle stesse forme sopraccitate, ma nella percentuale del 20%del valore complessivo dei beni o servizi che si presume diconferire, da trasmettere in allegato ad un modello (OP/1),rinvenibile sul sito ministeriale www.attivitaproduttive.gov.it.La garanzia non è dovuta solo se i premi vengono corrisposticontestualmente all'atto dell'acquisto del prodotto o del ser-vizio promozionato; essa si intende svincolata alla scadenzadella validità, ovvero con provvedimento formale a seguito dicomunicazione della consegna dei premi e della regolareconclusione della manifestazione.

pagina24mercato

Potrà farsi luogo da parte

del Ministero delleAttività Produttiveall’incameramento

totale o parziale della cauzione

in due casi:

■ per i concorsi,quando dal verbale di

chiusura redatto dalnotaio o dal

funzionario camerale,risultino violazioni

relative alla consegnadei premi;

■ per le operazioni,quando si accerti,

d’ufficio o a seguitodi denuncia

presentata daipartecipanti, la

mancatacorresponsione degli

stessi.

Per violazionedelle regole

sulla consegnaQUANDO

SI INCAMERALA CAUZIONEm

erc

ato

to in conformità alle indicazioni presenti nel regolamento pro-dotto al Ministero delle Attività produttive (Map), venendosi aconfigurare come vietata l’iniziativa realizzata con modalitàdifferenti; le comunicazioni pubblicitarie devono essere chia-re, tali da non ingenerare nei destinatari un’aspettativa che, inrealtà, per la modalità di svolgimento si dimostra irrealizzabi-le; il materiale pubblicitario veicolato dalle aziende deve ripor-tare almeno le condizioni di partecipazione, la durata dellamanifestazione e (solo per i concorsi) il valore complessivo deibeni messi in palio; i messaggi promozionali possono non con-tenere tutte le indicazioni previste dalla norma, ma, in tal caso,devono fare espresso richiamo al regolamento, indicandone lemodalità di consultazione e di acquisizione.Come la primitiva comunicazione, anche eventuali modificheal regolamento (ammesse solo se non lesive dei diritti acqui-siti dai primitivi promissari), devono essere comunicate, conle stesse modalità o in forma equivalente, al Map, accompa-gnate dal modello Prema CO/1, rettificato nelle sezioni cor-rispondenti.La cauzione da prestare a favore del Ministero delle AttivitàProduttive - Ufficio B4 – Manifestazioni a premio, a garanziadell’eventuale mancata consegna dei premi messi in palio aivincitori, deve essere prodotta in originale, nelle forme previ-ste dall’art. 7 comma 3 del DPR 430/2001 e precisamente tra-mite fidejussione bancaria o assicurativa con firma del fideius-sore autenticata in bollo corrente, ovvero tramite deposito indenaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore diborsa, presso la Tesoreria Provinciale; non deve avere duratainferiore ad un anno dalla conclusione della manifestazione;se non incamerata, (nei casi previsti dall’art. 7 comma 4 delRegolamento), viene svincolata a scadenza ovvero entro 180giorni dalla data di trasmissione al Ministero della documen-tazione di chiusura dell’iniziativa.La percentuale che i promotori sono tenuti a garantire corri-sponde, nei concorsi, al 100% del valore di mercato dei beniofferti in premio; quando non sia possibile determinarne pre-ventivamente il valore, è consentito attenersi ad una stimapresunta, da riconsiderare eventualmente in corso d’opera.Per prassi consolidata le aziende, qualora prevedano di pro-muovere più iniziative nel corso di un periodo indeterminatodi tempo, stipulano una garanzia cosiddetta cumulativa, dallaquale scalare di volta in volta la quota a valere sulle singolemanifestazioni; allo scadere dei termini previsti tali quote

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prodottipagina27

accettate. Pertanto si passò, quasi naturalmente, all’argento eall’oro.Sembra che le monete siano state introdotte per la primavolta, almeno nelle forme non dissimili dalle nostre, in Lidiatra il VII e VI secolo a.C. quale compenso dei mercenari ediventarono in Grecia, quasi, lo stesso simbolo dell’esistenzae dell’autonomia della pòlis.Tale connubio, tra pòlis e moneta, fu peculiare di questomondo e lo contraddistinse per molto tempo mentre tutt’in-torno resistevano altre forme di governo del commercio.Nelle sue prime espressioni le monete presentavano un’im-magine su una sola faccia lasciata dal conio inferiore su cui

essa era battuta, mentresull’altra compariva uni-

camente la traccia del punzone che l’aveva compressa sulconio stesso. Non si tardò ad arricchire d’incisioni anche l’al-tra faccia.

Nel periodo classico le monete greche erano prevalente-mente d’argento, mentre bisognò attendere l’avvento diFilippo il Macedone, e le sue conquiste, per disporre di riser-ve auree da utilizzare per una monetazione più illustre.La Sicilia e la Magna Grecia sono state, invero, la patria dellemonete di bronzo, all’incirca alla fine del V secolo, ancheperché tale lega, anche se non sottoposta ad alcuna forma diconiazione, era già utilizzata come materiale di scambio.Ma alle monete spesso veniva affidato anche un altro mes-saggio, ben lontano dalla funzione strettamente economicache naturalmente rivestiva: era la celebrazione del potere dichi faceva imprimere la propria immagine su di essa. E conlui era riconosciuto, dalle popolazioni conquistate, il prima-to del popolo di cui era alla guida.Ai volti degli imperatori si sono, nel tempo, succedute altreraffigurazioni ma sempre legate alla rappresentazione di per-sonaggi ed ideologie a cui si cercava di ispirare le masse.

Il Ministero delle Attività produttiveprovvede a controllare il rispetto

delle tolleranze di legge medianteverifiche su campioni di monete

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TRA STORIA E LEGISLAZIONE

Monete e metalli preziosi

prodotti

Mario [email protected]

La moneta come celebrazione del potere

Il nome derivada Giunone

che aveva destatole oche

del Campidoglio

Espressionedi ricchezzacon minimo

peso

La prima curiosità da soddisfare è il perché del nome.Le utilizziamo quotidianamente, turbano i nostri sogni e ali-mentano le nostre speranze. Di certo speriamo di conservarecon esse un felice rapporto; ignoriamo, però, le ragioni chele hanno affidato questo appellativo.Ricordando che in nomine est natura rerum, torniamo conla memoria ai tempi degli antichi romani.A Roma, infatti, presso il Campidoglio, era stata realizzatal’officina, la Zecca*, in cui si battevano le prime monete e,proprio accanto ad essa, sorgeva il tempio di “Giunonemoneta”; di lì il nome. E la dea era detta “moneta”, che ammoniva, perché aveva, ineffetti, ammonito e destato le oche che erano lì custodite eche, con il loro clamore, avevano sventato l’imminente inva-sione dei Galli del 390 a.C.Sempre al mondo reale si riferiscono i termini che, ancoraoggi, accompagnano le nostre attività finanziarie. Se parlia-mo di “capitali” accumulati con le monete o indichiamo lestesse con il termine di “pecunia” ricordiamo che le primericchezze, ora rappresentate appunto dalle monete, primaerano identificabili nel bestiame, “capita” e che lo scambio dibeni avveniva attraverso la cessione di armenti, “pecus”; ne èderivato “pecunia”.

Le monete sono state sempre realizzate con materiali chenon si alterassero col tempo e nelle condizioni d’uso più sva-riate, per cui i metalli sono sempre stati utilizzati per le mo-nete. Metalli, cioé sostanze ricercate, di pregio, che implici-tamente affidavano valore venale alle stesse monete che era-no, così, apprezzate sia come mezzo di scambio, sia comemateriale che poteva servire per altri scopi.Con tale filosofia si è cercato nel tempo, ed universalmente,di produrre le monete con un metallo sempre più prezioso,in modo tale da poter racchiudere in piccolo “spazio” e conminimo “peso” grandi ricchezze da tutti riconosciute ed

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dotti

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Tutte le caratteristiche delle monete sono fissate con decretidel Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabiliscono,anche, il quantitativo di esse da coniare.C'è, nel provvedimento, l'indicazione del valore nominale chedeve comparire, il diametro della moneta, il titolo della legaespresso in millesimi, la tolleranza su tale valore, il peso ingrammi e, anche per quest’ultimo, la tolleranza consentita.

Dalle definizioni tecniche indicate nasce la competenza delMinistero delle Attività produttive che, attraverso la Dire-zione generale per l’armonizzazione del mercato e la tuteladei consumatori, Ufficio D3 - Strumenti di misura, provvedea controllare, su campioni prelevati, il rispetto delle tolleran-ze imposte.Nel Regolamento sul servizio metrico (approvato con R.D.31 gennaio 1909, n.242) l’intero Titolo IX, art. 93/1102, èdedicato al “saggio delle monete” d’oro e d’argento e dispo-ne, ancor oggi, le modalità delle procedure d’attuazione deicontrolli.Operazioni che prevedono quale atto conclusivo una dichia-razione di emissibilità che consente, all’intero lotto delle mo-nete, di lasciare la “camera blindata” della Zecca in cui sonocustodite per essere poste sul mercato nella disponibilità deinumismatici**, i collezionisti di monete.Gli interventi che precedono l’autorizzazione del Ministerosono operati da personale specializzato, gli ispettori metrici,che, oltre a riscontrare il rispetto dei limiti imposti nel peso,effettuano analisi chimiche, qualitative e quantitative, sulmetallo prezioso di cui sono costituite. Gli accertamenti sonocondotti, separatamente, da tre operatori diversi e in nessuncaso si deve riscontrare una violazione dei valori imposti,ancorché questi siano molto rigidi.La tolleranza per il titolo, in positivo o in negativo, è del unoper mille, per le monete d’oro, del tre per quelle d’argento;per entrambe le tipologie di monete non si può superare delcinque per mille il peso indicato.Dette regole impongono standard di qualità elevatissimanella produzione e, sebbene sia accaduto molto raramenteche si riscontrassero discordanze, qualora si verificassero sidà vita ad una “dichiarazione di non emissibilità” e tutta lafabbricazione sottoposta ad esame, sempre costituita damigliaia di pezzi, è destinata alla fusione.Infatti va ricordata la prescrizione per la quale non è con-

pagina28prodotti

Il ruolodella Dgamtc

La moneta nei riti

religiosi

Il coniodelle monete

d’argento

E così, in Italia, dai volti dei re e degli statisti politici, si è pas-sati ai valori ispiratrici della Repubblica.Il “lavoro” che apre la Costituzione repubblicana è rappre-sentato dalla dea Minerva, protettrice dei lavoratori, e il dioVulcano, il “faber” instancabile nella sua fucina, continua adesprimere, con il proprio vigore, la forza mai domita delpopolo italiano.

Forse è stata, la moneta, il prodromo della globalizzazioneche man mano avrebbe avviluppato tutte le società. Qualmigliore ambasciatore, al contempo, di potere, di ricchezza,di rispetto e cultura è racchiuso in essa?E non ultima, e da tempi remoti, la Religione, nelle sue piùsvariate espressioni, si è impadronita della moneta per l’a-dempimento di alcuni suoi riti: era posta una moneta, peresempio, nella bocca del defunto quale pedaggio da tributa-re a Caronte per essere traghettati nel regno dei morti o, perragioni analoghe, monete erano depositate nei loculi deiprimi cristiani nelle catacombe romane oppure i Lari delfocolare che erano invocati a protezione della casa ponendouna moneta nelle fondamenta dell’edificio da erigere.Ultima curiosità: la ragione di quelle piccole rigature, “zigri-natura”, che avvolgono, nel senso dello spessore, tutte lemonete.Avendo ricordato che il metallo di cui esse erano costituitefosse pregevole, in molti trovavano conveniente sottrarreogni volta piccole quantità di esso dai lati delle stesse senza,peraltro, rovinare le immagini in rilievo sopra riportate, chéavrebbero indicato la manomissione. Solamente dalla presenza di quelle rigature molti furono dis-tolti dall’intento rendendo le monete “inaccessibili”.

Tornando ai giorni nostri va detto che per molti anni, inItalia, si è provveduto alla realizzazione di monete d'argentoche avevano anche effettivo corso legale e non è difficilericordare le immagini delle Caravelle che hanno accompa-gnato l'infanzia di molti di noi. Ancor oggi vengono pun-tualmente ripresentate, ma ad una utenza particolare, agliappassionati che fanno della raccolta di monete una scienza,nelle stesse forme con solo due differenti caratterizzazioni: ilmillesimo di fabbricazione, cioè l'anno in cui sono prodotte,e un diverso e più artistico aspetto delle parti non in rilievo,dette “proof” o “a specchio”.

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dotti

METROLOGIA LEGALE

I prodotti preconfezionati

Un prodotto si considerapreconfezionato quandoè contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo, chiuso inassenza dell’acquirente, e preparato in modo chela quantità del prodotto in essocontenuta abbia un valore prefissato e detta quantità non possa esseremodificata senza aprire oalterare palesementel’imballaggio stesso.

Che cosa siintende quandosi parla diPRODOTTIPRECONFE-ZIONATI

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dotti

sentito superare il limite superiore del titolo dichiarato (900per l’oro e 925 per l’argento) e del peso previsto, contraria-mente a quanto accade nella legislazione vigente per i metal-li preziosi (D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251 e D.P.R 30 maggio2002, n.150), ma la ratio di tale disposto è che la Zecca uti-lizza metallo prezioso di proprietà dello Stato italiano edoltrepassare i valori programmati sarebbe causa di spreco dipubblico denaro.

Fino all’introduzione dell’euro le procedure accennateerano seguite sia dalla Zecca sia dal Ministero delle Attivitàproduttive anche per le monete d’oro e d’argento realizzatesu commissione della Repubblica di San Marino e dello Statodella Città del Vaticano, attraverso apposite convenzionimonetarie.Le nuove disposizioni valutarie che hanno partorito la mone-ta unica europea hanno invece affidato alla stessa Zecca laresponsabilità e la garanzia della qualità della produzionerivolta a questi due Stati.

La prima emissione di monete d'oro fu realizzata dalla Zeccadi Stato alcuni decenni or sono per commemorare il cente-nario dell’annessione di Roma all’Italia e tale esperienza fu,poi, abbandonata. Solo negli anni novanta si è proceduto, econ notevole successo, alla presentazione di nuove serie dimonete, celebrative, d'oro che hanno affiancato le puntuali enumerose serie in argento che si susseguivano con successo.

* Zecca è contrazione dall’arabo “dàr as-sikka”cioè “casa della moneta”, da “sikka”, “moneta”, “conio”.

** Anche questo nome riporta alle monete; infatti in greco “nomìzein”indica “l’aver per consuetudine ”, da cui “nòmisma” vale per “uso, consuetudine” e , per traslato “qualcosa che si ha in uso”,“moneta”; “nòmos”, “legge”, “consuetudine” ha la stessa radice.

Le procedureper San Marino

e il Vaticano

Le monete d’orodella Zecca

Note

I prodotti preconfezionati in volume o in massa, con lo svi-luppo della grande distribuzione, stanno assumendo nell’e-conomia moderna un ruolo sempre più importante in quan-to si tratta di merci destinate al consumatore finale che, tra-mite l’etichettatura, può acquisire con grande rapidità e faci-lità tutte le informazioni e caratteristiche del prodotto stesso.

Tre direttive comunitarie e un decreto ministerialeLe principali disposizioni normative per prodotti preconfe-zionati (liquidi/non liquidi, alimentari/non alimentari)sono contenute in tre direttive comunitarie ed in un decretonazionale.Le direttive 75/106/Cee e 80/232/Cee fissano per i prodot-ti liquidi e non liquidi i volumi e le quantità in massa neiquali essi sono preimballati (gamme). Le direttive75/106/Cee e 76/211/Cee disciplinano i controlli sul rispet-to dei volumi e delle quantità da parte dei fabbricanti o di chieffettua il riempimento dell’imballaggio, armonizzando imetodi di controllo metrologico. Il legislatore comunitariocon queste tre direttive ha inteso armonizzare la materia inambito comunitario e favorire così la libera commercializza-zione di detti prodotti in tutta l’Unione europea.A livello nazionale i prodotti preconfezionati sono discipli-nati dal D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391 che tratta la disciplinametrologica del preconfezionamento in volume o in massadei preimballaggi di tipo diverso da quello Cee.

Le iscrizioni obbligatorieI principali obblighi che queste norme prescrivono, sia alivello comunitario che nazionale, riguardano la fase di pre-confezionamento e comprendono le iscrizioni metrologicheda riportare sul prodotto (valore della quantità nominale inmassa o in volume), nonché un marchio o una iscrizione chepermetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il

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Negli ultimi tempi,soprattutto nel settoredella grandedistribuzione, si sonodiffusi prodotti alimentaririentranti nelladefinizione di "prodottoalimentare preincartato";si tratta di unità di vendita costituite da un prodottoalimentare edall’involucro nel quale è stato posto o avvoltonegli esercizi di vendita.I prodotti alimentariconfezionati a talicondizioni, siano essiermeticamente chiusi o sigillati osemplicemente avvoltidall’involucro, sono da considerarsi "non precofezionati" e quindi ad essi non può essereapplicata la normativasui preimballaggi.

Si distinguonodai preconfezionatiI PRODOTTIALIMENTARIPREINCARTATI

pagina32prodotti

L’importanza delle “gamme”

riempimento. Qualora si tratti di “imballaggi preconfeziona-ti Cee” provenienti da Paesi non membri dell’Unione euro-pea, devono essere indicati: l’importatore stabilito nell’Unio-ne europea, le tolleranze da applicare sulla quantità nomi-

nale ed i metodi di controllo daeseguire da parte del fabbricante

o di chi effettua il riempimento dell’imballaggio prima diimmetterlo sul mercato.Il valore della quantità nominale in massa o in volume deveessere espresso in unità di misura legali, che sono quelle pre-viste dalla direttiva 80/181/Cee. Le unità di misura legalipossono essere accompagnate, fino alla fine del 2009, ancheda unità di altri sistemi di misura come ad esempio di quelloinglese (libbre, once, galloni, ecc.) ma quest’ultima indica-zione deve essere riportata sulla confezione con caratteri diminor rilievo ed evidenza.La possibilità di avere una doppia indicazione sui prodotti èstata voluta dal legislatore comunitario per facilitare gli scam-bi commerciali con i Paesi dell’area americana e asiatica,dove ancora vengono utilizzate altre unità di misura e quin-di per non gravare l’industria europea di ulteriori costi dovu-ti al mantenimento di differenti linee di produzione per lostesso tipo di prodotto.

Un altro aspetto normato sugli imballaggi preconfezionatiriguarda le quantità in massa o in volume prescritte, lecosiddette “gamme” che sono state introdotte per tutelare ilconsumatore e la trasparenza del mercato; quantità troppovicine per un dato prodotto rischiano di indurre in errore ilconsumatore e non contribuiscono alla trasparenza delmercato.Il sistema di gamme previsto, a livello comunitario, è di tipoopzionale, nel senso che oltre ai valori previsti è possibile uti-lizzarne anche altri, eccetto che per i vini, l’alcool, le acqua-viti, i liquori e le altre bevande spiritose, prodotti per i qualile gamme sono obbligatorie. L‘Unione europea ha recente-mente adottato una norma sull’obbligatorietà dell’indicazio-ne del prezzo unitario per unità di misura (direttiva98/6/CE), disposizione che permette di superare, anche sesolo parzialmente, molti dei dubbi sulla necessità del mante-nimento delle gamme in quanto il consumatore finale avreb-be come temine di riferimento il costo unitario del prodottoe non solo le dimensioni o la forma dell’involucro. Questa

Paolo [email protected]

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direttiva fornisce quindi un’importante strumento a prote-zione del consumatore in quanto permette la comparazionetra quantità e prezzo tra differenti confezioni dello stessoprodotto, prescindendo dalla dimensione dell’imballaggio.A livello di normativa nazionale il sistema di gamme è obbli-gatorio ed è disciplinato dal precitato D.P.R. 26 maggio1980, n. 391.

Controlli demandati al Ministeroe alle Camere di CommercioGli errori massimi ammissibili sui contenuti effettivi, cioèsulle quantità di prodotto contenute negli imballaggi pre-confezionati previsti dalla normativa comunitaria e naziona-le sono solo in meno e si applicano non solo sul contenutototale dei preimballaggi ma anche sulla quantità di prodottosgocciolato per quei prodotti alimentari immessi in un liqui-do di governo.I controlli sull’applicazione della normativa e quindi anchequelli sui contenuti effettivi, vista la specificità della materia,sono stati demandati al Ministero delle attività produttive cheli esercita tramite l’Ufficio D3 – Strumenti di misura e leCamere di Commercio (ex Uffici provinciali metrici). I con-trolli sui contenuti effettivi sono effettuati mediante uno stru-mento legale di misura adatto alla natura delle operazioni dacompiere ed in regola con le disposizioni metriche in vigore.Il marchio Cee, rappresentato dalla lettera “e”, riportatovicino all’indicazione del volume o della massa, altro non èche la dichiarazione di conformità delle modalità di confe-zionamento dei prodotti alle disposizioni previste dalladirettiva 76/211/Cee, nonché dei controlli effettuati; que-sto marchio non può accompagnare il valore delle gammeobbligatorie previste dalla normativa nazionale e diverse daquelle comunitarie.

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prodottipagina35

L’etichetta nel dettaglioL’etichetta fornisce una serie di indicazioni sul prodotto.A La denominazio-

ne di vendita indi-ca l’esatta tipolo-gia di cioccolato(tavoletta, prali-na, ecc.).

B Il termine puropuò essere ap-posto solo se ilprodotto noncontiene grassivegetali diversidal burro dicacao.

C Il termine supe-riore è una delleespressioni rela-tive a criteri di qualità (ve ne sono altre quali ad esempio:fine, finissimo, extra, ecc…) che possono essere utilizzatequando il contenuto degli ingredienti principali è aumen-tato rispetto alla ricetta base.

D L’espressione cacao …% minimo indica il tenore di sostan-za secca di cacao.

E La lista degli ingredienti indica i componenti del prodottoelencati in ordine ponderale decrescente.

F Nome e sede si riferiscono al produttore o confezionatoreo venditore del prodotto.

G Tale dicitura indica le modalità di conservazione più idoneeal prodotto.

H Il termine minimo di conservazione, indica la data fino allaquale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche.

I La tabella nutrizionale fornisce informazioni circa il valoreenergetico e i principali nutrienti del prodotto.

J Il peso indica la quantità del prodotto al netto dell’imbal-laggio per prodotti superiori a 30 g.

K Il codice a barre fornisce indicazioni leggibili per rilevatorielettronici riferibili al produttore e all’articolo venduto.

Le denominazioni di vendita cioccolato, cioccolato al latte ecioccolato di copertura possono essere completate o accom-pagnate da termini o aggettivi relativi a criteri di qualità(fine, finissimo, extra), sempre che i prodotti in questionecontengano:

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QUESTIONE DI ETICHETTA 1

Cacao e cioccolato

prodotti

La normativa che disciplina il cacao e il cioccolato è di recen-te mutata a seguito dell’entrata in vigore, a decorrere dal 3agosto 2003, della direttiva comunitaria 2000/36/CE recepitacon D.lgs. 12/6/2003, n. 178. La nuova direttiva stabilisce lapossibilità, per ogni Stato membro, di evidenziare nei prodottidi cioccolato l’assenza di grassi vegetali diversi dal burro dicacao. L’Italia ha sceltodi adottare tale soluzio-ne attraverso l’indicazione in etichetta del termine “puro”,abbinato al termine cioccolato in aggiunta o integrazione alledenominazioni di vendita, oppure mediante la dizione “cioc-colato puro” in altra parte dell’etichetta. Tale facoltà è estesaanche a prodotti che impiegano il cioccolato come ingredien-te (ad esempio biscotto o gelato con cioccolato puro).L’etichetta dei prodotti di cioccolato contenenti sostanze gras-se vegetali diverse dal burro di cacao deve presentare accantoalla denominazione di vendita, in modo chiaramente leggibilee tale da attirare l’attenzione, nello stesso campo visivo dell’e-lenco degli ingredienti e ben distinta da questo, con caratteridi corpo almeno pari all’elenco e in grassetto, l’indicazione“contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”. Va sotto-lineato che tali grassi – entro il limite massimo del 5% del pro-dotto finito – si aggiungono e non sostituiscono le percentualiminime fissate dalla normativa per il burro di cacao.La nuova normativa – richiamando l’applicazione delle dispo-sizioni generali di etichettatura contenute nel decreto legisla-tivo 109/1992 e successive modifiche – prevede inoltre l’ob-bligo di riportare in etichetta il termine minimo di conserva-zione e l’elenco degli ingredienti.Diversamente da quanto previsto dalla precedente normativa,il nuovo decreto non prescrive una gamma obbligatoria dipeso. Ciò significa che le imprese sono libere di utilizzare ivalori che desiderano. Il consumatore sarà comunque garan-tito perché è sempre obbligatorio dare l’indicazione del prez-zo per unità di misura oltre al prezzo di vendita.

Maria Rosaria [email protected]

Burro di cacao:sostanza grassaottenuta da semi di cacao o da parti di essi. Il tenore di acidigrassi liberi (espresso in acido oleico) non puòessere superioreall’1,75%; deve averecaratteristiche di insaponificabilità(determinate utilizzandoetere di petrolio)non superiori allo 0,5%,eccettuato il burro dicacao di pressione per il quale non può esseresuperato lo 0,35%.Cacao: ottenuto dallatrasformazione in polvere di semi dicacao puliti, decorticatie torrefatti. Presenta un tenore minimo diburro di cacao del 20% e un tenore massimo di acqua del 9%.Cioccolato: ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri. Devecontenere almeno il35% di sostanza seccatotale di cacao, almenoil 18% di burro di cacaoe non meno del 14% dicacao secco sgrassato.Cioccolato allenocciole gianduja:composto da una partedi sostanza seccatotale di cacao (almenoil 32%) e da una partedi nocciole finementemacinate (da 20 a 40grammi di nocciole per 100 grammi di prodotto).

Le nuove denominazioni di vendita DEFINIZIONI E REQUISITI

segue

I grassi vegetalisono tassativamente quelli

indicati dalla direttivacomunitaria: il burro

di illipé, l’olio di palma, il grasso e la stearina

di shorea robusta, il burrodi karité, il burro di cocum,

il nocciolo di mango e l’olio di cocco

(quest’ultimo solo per la copertura di gelati

e di prodotti simili).

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

INDICAZIONI FACOLTATIVE

LEGENDA

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QUESTIONE DI ETICHETTA 2

Acqua minerale naturale

pagina36prodotti

Cioccolato al latte:ottenuto da prodotti

di cacao, zuccheri e latte o prodottiderivati dal latte.

Deve contenere almenoil 25% di sostanza

secca totale di cacao, il 14% di sostanza

secca totale di originelattica e il 25%

di materie grasse totali.Cioccolato al latte alle

nocciole gianduja:deve essere composto

da una parte di sostanza secca

totale del latte del tenore minimo

del 10% e da una partedi nocciole finementemacinate (da 15 a 40

grammi di nocciole per 100 grammi

di prodotto).Cioccolato bianco:

ottenuto da burro di cacao, latte

o prodotti derivati del latte

e zuccheri. Deve contenere non

meno del 20% di burro di cacao e non menodel 14% di sostanza

secca totale di originelattica.

Cioccolatino o pralina:prodotto della

dimensione di un boccone,

costituito da cioccolato ripieno,

oppure da un unicocioccolato

o un miscuglio di cioccolato

e di altre sostanze;il cioccolato

deve rappresentare il 25% del peso totale.

pro

dotti

1. per il “cioccolato”, non meno del 43% di sostanza seccatotale di cacao, di cui non meno del 26% di burro di cacao;

2. per il “cioccolato al latte”, non meno del 30% di sostanzasecca totale di cacao e del 18% di sostanza del latte otte-nuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero,parzialmente o totalmente scremato, panna, panna par-zialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte,di cui almeno il 4,5% di grassi del latte;

3. per il “cioccolato di copertura”, non meno del 16% dicacao secco sgrassato.

Consigli per una conservazione ottimalePer mantenere inalterate le loro qualità, i prodotti di ciocco-lato andrebbero conservati in condizioni ambientali idonee.In particolare va sempre ricordato che:■ i prodotti di cioccolato si conservano a temperatura am-

biente, ma non molto elevata. Per questa ragione nelle ve-trine dei negozi non vanno esposti ai raggi del sole;

■ il cioccolato mantiene intatte per diversi mesi le sue carat-teristiche, ma se viene conservato in maniera inadeguatapuò “fiorire”. La fioritura è causata dall’evaporazione del-l’umidità e dallo sbalzo di temperatura. Nel primo casoappaiono delle particelle di zucchero che rendono varie-gata la superficie; nel secondo si formano macchie grigio-biancastre sulla parte esterna. Ancorché antiestetica, la fio-ritura indica una non corretta conservazione per cui il pro-dotto può essere utilizzato senza problemi;

■ è consigliabile conservare il cioccolato nella sua confezio-ne originale oppure, in alternativa, avvolgerlo in carta sta-gnola e poi nella pellicola trasparente. Per mantenerloinalterato è consigliabile riporlo in un luogo fresco edasciutto, lontano da fonti di luce e di calore;

■ negli ambienti più caldi, o per prodotti molto delicati(gianduiotti o cioccolatini liquorosi), si consiglia di con-servare il prodotto, per un tempo non troppo lungo, inambiente refrigerato fino al momento della consumazio-ne, evitando di sottoporlo a troppi sbalzi di temperatura;

■ nei cioccolatini a base di liquore o di creme liquorose unaesposizione al calore, anche moderato ma prolungato, puòcausare la fuoriuscita del liquido in essi contenuto.

A seconda del contenutodi sali minerali, le acqueminerali possono esseresuddivise come:contenente bicarbonato(HCO3): acque in cui il tenore di bicarbonato è superiore a 600 mg/l.;solfata: il tenore deisolfati è superiore a 200mg/l.; clorulata: il suotenore di cloruro è superiore a 200 mg/l.;calcica (Ca++): il tenoredi calcio è superiore a 150 mg/l; magnesiaca(Mg++): rientrano in questa categoria e acque il cui tenore di magnesio è superiorea 50 mg/l.; fluoratao contenente fluoro: il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l;ferruginosa ocontenente ferro: il tenore di ferrobivalente è superiore a 1 mg/l; acidula: il tenore di anidridecarbonica libera è superiore a 250 mg/l;sodica: il suo tenore di sodio è superiore a 200 mg/l.; acqua a basso contenuto di sodio (Na+): il tenoredi sodio è inferiore a 20 mg/l.

Sali mineraliCONTENUTODELLE ACQUE

pro

dotti

In commercio ci sono numerose acque minerali e per sce-glierne una adatta alle proprie esigenze è importante saperneleggere l’etichetta e conoscere il significato di alcuni termini.Una delle prime voci da controllare è quella del residuo fisso,

che esprime la quanti-tà di sali disciolti in un

litro d’acqua. Il residuo fisso viene convenzionalmente calco-lato a 180° e il suo valore è generalmente calcolato in milli-grammi per litro (mg/l). In base al residuo fisso l’acquaminerale naturale viene distinta in: 1. oligominerale o leggermente mineralizzata (residuo fisso

non superiore a 500 mg/l): ha la caratteristica di favorirela diuresi e di contenere poco sodio. Può quindi essereindicata nei casi di ipertensione;

2. minimamente mineralizzata (residuo fisso non superiore a50 mg/l): è un’acqua leggera, che stimola la diuresi ed èparticolarmente indicata per la ricostituzione di latte e ali-menti per l’infanzia;

3. ricca di sali minerali (residuo fisso superiore a 1.500 mg/l):è un’acqua terapeutica, ricca di sali, da bere sotto con-trollo medico;

4. mediominerale (residuo fisso compreso tra 500 e 1.500mg/l): è utile in estate o durante la pratica di attività spor-tive, perché consente di reintegrare i liquidi e i mineralipersi con la sudorazione.

Novità normative Novità per i consumatori di acqua minerale naturale sono con-tenute nei decreti del Ministero della Salute dell’11/9/2003 edel 29/12/2003, di recepimento della direttiva comunitaria n.2003/40/CE del 14 maggio 2003. Quest’ultima:■ impone ai produttori limiti più restrittivi per alcune com-

ponenti dell’acqua minerale, specie per quelle sostanzeche possono essere pericolose per la salute.

■ prevede che in etichetta sia scritto, in caratteri ben visibili:

Maria Rosaria [email protected]

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pro

dotti

prodottipagina39pagina38prodotti

PH: misura l’aciditàdell’acqua. Con valore

7 l’acqua è neutra. Più il valore è inferiore

a 7, più l’acqua è acidula; più

è superiore a 7, più è alcalina.

Nitrati e nitriti: il limitemassimo consentito

per i nitrati è di 45mg/l e 10 mg/l per

l’infanzia; mentre per i nitriti –

che dovrebberoessere assenti –

il limite è di 0,02 mg/l.Risultati analitici:l’elenco dei singoli

minerali espressi in ioni, cioè

la composizionedettagliata

del residuo fisso.Durezza: valore del

calcare scioltonell’acqua espresso in“gradi francesi”: più il

valore è elevato, piùl’acqua è calcarea.

Conducibilitàelettrica: controprova

del residuo fisso. Più minerali ci sono

più l’acqua permette il passaggio

di una correnteelettrica.

Una maggiore quantitàdi elettroliti significaalta concentrazione

di minerali. Valori bassi sono tipici,

invece, di acquepovere di sali:

le oligominerali.

Terminologie e avvertimenti

PICCOLOGLOSSARIO

pro

dotti

obbligatorio indicare in etichetta, vicino alla denomina-zione di vendita e con caratteri nettamente visibili: “con-tiene più di 1,5 mg/l. di fluoro: non ne è opportuno ilconsumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini dietà inferiore a sette anni”.

4 la data in cui sono state eseguite le analisi e il laboratoriopresso il quale dette analisi sono state effettuate;

5 il contenuto nominale (ad esempio: 1 litro, 50 cl.);6 i titolari dei provvedimenti di riconoscimento e di auto-

rizzazione alla utilizzazione;7 il termine minimo di conservazione;8 la dicitura di identificazione del lotto, salvo nel caso in cui

il termine minimo di conservazione figuri con l’indica-zione almeno del giorno e del mese;

9 informazioni circa gli eventuali trattamenti consentiti. Incaso di trattamento delle acque minerali naturali con ariaarricchita di ozono, l’etichetta deve riportare, in prossi-mità dell’indicazione della composizione analitica, la se-guente dicitura: “acqua sottoposta ad una tecnica di ossi-dazione all’aria arricchita di ozono”.

10 la dicitura e che sta ad indicare che la quantità è statacontrollata ai sensi delle norme europee.

Indicazioni facoltativePossono inoltre comparire le seguenti indicazioni:11 codice a barre: serve a meglio gestire i rapporti commer-

ciali (ad esempio la lettura ottica dei prodotti alla cassa);12 PET: è il simbolo del Polietilenentereftalato, ovvero del

materiale di cui sono fatte le bottiglie dell’acqua minera-le naturale;

13 dicitura ambientale: frase o disegno che invita a non di-sperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso (esem-pio: omino con cestino);

14 indicazioni per la corretta conservazione del prodotto: con-sentono all’acqua minerale naturale di mantenere le suecaratteristiche originarie.

Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturalipossono essere riportate una o più indicazioni di massimasugli effetti più caratteristici (“può avere effetti diuretici”,“stimola la digestione” ecc.) ma non, per legge, il riferimen-to esplicito a proprietà curative o di prevenzione. La scritta“microbiologicamente pura” garantisce che l'acqua non con-

Altreindicazioniutili

“acqua sottoposta a una tecnica di ossidazione all’aria arric-chita di ozono”, in caso di ricorso a tale tecnica per elimi-nare i residui di alcuni metalli pesanti e dell’arsenico.

■ in caso di concentrazione di fluoro superiore a 1,5 mg/l,nell’etichetta deve essere riportato, in caratteri ben visibili:“contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne è opportuno ilconsumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di etàinferiore a 7 anni”.

Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate,somministrate nelle collettività e in altri esercizi pubblici,devono riportare sul contenitore, ove trattate, la specificadenominazione di vendita “acqua potabile trattata o acquapotabile trattata e gassata” se è stata addizionata di anidridecarbonica. Ciò significa, ad esempio, che i ristoranti possonosomministrare ai clienti acqua di rubinetto trattata (con filtrie scaraffata), purché ciò venga indicato sulla caraffa.

L’etichetta nel dettaglioSull’etichetta dell’acqua minerale in bottiglia debbononecessariamente comparire alcune indicazioni:

Indicazioni obbligatorie1 la denominazione legale acqua minerale naturale integra-

ta, eventualmente, con ulteriori informazioni (ad esem-pio: “totalmente degassata”, “aggiunta di anidride carbo-nica”, effervescente naturale”e così via);

2 il nome commerciale dell’acqua minerale naturale, il no-me della sorgente e il luogo di utilizzazione della stessa;

3 l’indicazione della composizione analitica, risultante dalleanalisi effettuate, con i componenti caratteristici. Sela concentrazione di fluoro supera il valore di 1,5 mg/l, è

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prodottipagina41

pro

dotti

V PRODOTTI IN LEGNO E LEGNO-ARREDO

La scheda identificativaLa legge n. 126 del 1991 “Norme per l’informazione del con-sumatore” stabilisce che i prodotti destinati al consumatore,commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare inlingua italiana, con indicazioni chiare, visibili e leggibili, unaserie di informazioni sul prodotto e, tra le altre, indicazioni rela-tive ai materiali impie-gati e ai metodi di lavo-razione ove queste siano determinanti per la qualità o caratte-ristiche merceologiche dello stesso. Il regolamento attuativodella legge (DM n. 101/1997) ha lo scopo di declinare in ma-niera il più possibile esaustiva gli obblighi che competono alleimprese di produzione e di distribuzione, così da offrire al con-sumatore finale il maggior numero di informazioni per garan-tire acquisti consapevoli. Legge e Decreto si applicano anche aiprodotti in legno e a quelli del cosiddetto legno-arredo.

La circolare intende assicurare, da un lato, la massima prote-zione dei consumatori, garantendo chiarezza della descri-zione del prodotto acquistato e la congruità dell’investimen-to fatto per acquistare il bene; dall’altro, la valorizzazionedelle aziende serie e corrette, che fanno della qualità il fon-damento della loro attività e che quindi non hanno remorenel dichiarare come è fatto il loro prodotto, rendendoquindi trasparente il rapporto qualità/prezzo che deve pre-siedere ad ogni rapporto commerciale, a prescindere dallacategoria del prodotto (alta, medio-alta, media).La circolare sottolinea la necessità di corredare ogni prodot-to con una scheda che permetta di valutarne la composizionee, quindi, la congruità del prezzo richiesto.In particolare, di ogni prodotto vanno indicate: ■ struttura■ componenti ■ finiture ■ tipologia e qualità degli accessori e, oveoccorre ■ istruzioni per la manutenzione (pulizia, ecc.) ■ istru-zioni per disfarsi del prodotto al termine del suo ciclo vitale (nelcaso che non rientri nel mercato “parallelo” dell'usato),anche per non aggravare la situazione ambientale del Paese.

pagina40prodotti

La cattivaconservazione può

danneggiare le proprietà dell’acqua.

Si consiglia quindi di:■ conservare le bottiglie

al riparo da luce, sole e fonti di calore,

privilegiando luoghifreschi, asciutti e privi di odori;

■ una volta aperte, per preservare

le caratteristicheoriginarie dell’acqua,

le bottiglie vannorichiuse bene;

■ al bar o al ristorantela bottiglia

va presentata nella confezione

originale, sigillata;■ capovolgere e agitare

la bottiglia verificandoperdite, sostanze

sospette o formazionedi schiuma; in tal caso

farla verificare da un organo di vigilanza(ufficio di igiene, ASL);

■ evitare l’uso di ghiaccio che altera il gusto e contamina la purezza originaria;

■ non immettere nel contenitore vuoto

altri liquidi: può causarel’ingestione accidentale

di prodotti pericolosi;■ una volta terminata,schiacciare la bottigliadi plastica per ridurne

le dimensioni, riavvitareil tappo e gettare tutto

negli appositicassonetti per

la raccolta differenziata.

Acque mineralinaturali

CONSIGLIPER L’USO

pro

dotti

tenga alcun microrganismo pericoloso.Nella tabella che segue sono indicati i valori massimi ammis-sibili dei parametri relativi alle acque minerali naturali inordine alfabetico aggiornati con il D.M. 29/12/2003. I risul-tati delle analisi fisico-chimiche devono essere aggiornatialmeno ogni cinque anni, indicando la data e il laboratorioche le ha effettuate. Ci sono infine alcuni metalli tossici, qualil'arsenico, il cadmio, il cromo, l'alluminio che non devonosuperare i valori di legge (altrimenti l'acqua non può esserecommercializzata).

Scopi della circolare (testo a pagina 80)

Antonella d’[email protected]

* calcolato come As totale ** 1,5 mg/l per acque destinate all’infanzia ***10 mg/l per acquedestinate all’infanzia

Parametro Limite max antimonio 0,0050 mg/larsenico 0,010 mg/l* bario 1,0 mg/lboro 5,0 mg/lcadmio 0,003 mg/lcianuro 0,010 mg/lcromo 0,050 mg/lfluoruri 5,0 mg/l**

Parametro Limite max manganese 0,50 mg/lmercurio 0,0010 mg/lnichel 0,020 mg/lnitrati 45,0 mg/l***nitriti 0,02 mg/lpiombo 0,010 mg/lrame 1,0 mg/lselenio 0,010 mg/l

Valori massimi ammissibili

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documentipagina43pagina42

INIZIATIVE A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI

Il ddl sui fondi antitrust

documenti

Articolo 1

Articolo 2

docum

enti d

ocum

enti

Ripartizione del “Fondo derivante dalle sanzioni amministrativeirrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercatoda destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”, di cuiall’art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.(decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 novembre 2004)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente “Disposizioniper la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, inparticolare, l’art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entratederivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garantedelle concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a van-taggio dei consumatori;

VISTO, altresì, l’art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n.388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesi-mo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di pre-visione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alleiniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta condecreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delleCommissioni parlamentari competenti;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n.124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato“Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autoritàgarante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative avantaggio dei consumatori”, nello stato di previsione del Ministerodelle attività produttive;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n.41454 del 2004 che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 148,comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto ariassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al

Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autoritàgarante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziativea vantaggio dei consumatori per un importo complessivo di € 55.128.308,00;

RITENUTO opportuno ripartire il citato stanziamento complessivotra varie iniziative a vantaggio dei consumatori;RITENUTO di dover, fra l’altro procedere alla integrazione del Fondodi garanzia per il credito al consumo costituito con il precedentedecreto del 22 dicembre 2003 ed apportare allo stesso alcunemodifiche;

SENTITE le Commissioni parlamentari competenti che hannoespresso il loro parere nella seduta del 3 novembre 2004 al Senatodella Repubblica e nella seduta del 10 novembre 2004 alla Cameradei Deputati;

RITENUTO di accogliere le osservazioni Parlamentari circa la suddi-visione di fondi fra le varie iniziative e di conseguenza adeguarnealcuni contenuti;

Decreta

1. Le iniziative da realizzare con le risorse finanziarie assegnate al“Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autoritàgarante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative avantaggio dei consumatori”, la cui disponibilità alla data odierna intermini di competenza per l’anno finanziario 2004 è pari a € 55.128.308,00, sono riportate nell’allegato A ed attuate con lemodalità stabilite nei successivi articoli.

1. Per la promozione delle attività di informazione, consulenza edassistenza ai consumatori e dell’attività di composizione estra-giudiziale delle controversie in materia di consumi è assegnataalla Unione Nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere)la somma di € 10.000.000,00.

2. Con decreto del Direttore generale per l’armonizzazione del mer-cato e la tutela dei consumatori sono individuate le modalità dieffettuazione e di finanziamento dell’attività di cui al comma 1,svolta da Unioncamere d’intesa con le Associazioni dei consu-matori iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 della legge n. 281 del1998, che prevedono, fra l’altro:

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documentipagina45

n. 281 del 1998, in base ai requisiti determinati nel programmagenerale d’intervento;c. la possibilità di finanziare, nelle regioni meridionali, nel limite del5% delle risorse disponibili, anche la realizzazione o il completa-mento di strumenti generali di attuazione di politiche di tutela deiconsumatori; d. il programma potrà, fra l’altro prevedere iniziative di informazio-ne ai consumatori su prezzi e tariffe, da attuarsi anche attraversol’interscambio delle informazioni con l’Osservatorio dei prezzi etariffe esistente presso il Ministero delle attività produttive;e. le iniziative possono prevedere la sperimentazione di strumentitelematici dedicati anche a particolari categorie di consumatori;f. la garanzia della reale utilità delle iniziative per il consumatore;g. il monitoraggio da parte delle Regioni e Province autonome suisingoli interventi inclusi nel programma generale; h. l’effettuazione di attività di controllo finale, sugli interventi rea-lizzati, da parte delle Regioni e Province autonome competenti,con la presenza di un rappresentante del Ministero delle attivitàproduttive, con oneri a valere sul programma di intervento;i. la previsione di tempi certi per una tempestiva realizzazione degliinterventi e, nel caso di mancato rispetto, di modalità di trasferi-mento delle risorse ad altri interventi previsti nel programma gene-rale presentato dalla Regione o Provincia autonoma interessata.

3. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di presen-tazione dei programmi generali di intervento, le modalità di rendi-contazione delle spese consuntivate ed approvate per i singoliinterventi, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività dicontrollo e monitoraggio, le modalità di liquidazione delle risorse.

1. Al Fondo di garanzia per il sostegno dell’accesso al credito alconsumo, costituito con d.m. del 22 dicembre 2003 pressol’Istituto per la Promozione Industriale (IPI) è assegnata l’ulterioresomma di € 18.000.000,00.

2. L’ultimo periodo dell’art. 1, comma 1, del d.m. 22 dicembre 2003è sostituito dal seguente: “In ogni caso il valore della garanziaconcessa non può superare l’importo di € 3.000,00.”.

3. Nell’art.1, comma 1, del d.m. 22 dicembre 2003 le parole “benidurevoli” sono sostituite dalle parole “beni e servizi”.

4. Qualora l’attivazione del Fondo in questione non avvenga entro il30 maggio 2005 si procede, sentite le competenti Commissioniparlamentari, ai sensi dell’art. 148 della legge n. 388 del 2000,alla eventuale riprogrammazione delle risorse assegnate all’IPI.

Articolo 4

pagina44documenti

docum

enti

a. la realizzazione di attività di formazione, informazione e consu-lenza per i consumatori;b. l’assistenza ai consumatori nella fase di reclamo e nella pro-cedura conciliativa, con la corresponsione di parte delle spesesostenute in caso di chiusura favorevole del contenzioso;c. le attività di divulgazione degli strumenti di conciliazione extra-giudiziale e la promozione della creazione e della messa in retedelle strutture operanti in conformità alle disposizioni comunitarie;d. l’attività di monitoraggio e divulgazione dell’attività svolta inmateria di composizione extra-giudiziale delle controversie inmateria di consumi; e. la promozione di strumenti di conciliazione extra-giudizialedelle controversie che vedano il coinvolgimento in particolaredelle Associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui allalegge n. 281 del 1998;f. misure idonee ad evitare la dispersione e frammentazione delleiniziative.

3. Con convenzione stipulata fra la Direzione generale per l’armoniz-zazione del mercato e la tutela dei consumatori e l’Unioncameresono disciplinate: le modalità di trasferimento delle risorse, l’attivi-tà di controllo e monitoraggio, le modalità di rendicontazione dellespese relative all’attività svolta comprese quelle relative allo svol-gimento delle attività di controllo e monitoraggio.

1. Per la realizzazione di interventi mirati all’informazione a favore deiconsumatori ed utenti è assegnata alle Regioni e Province auto-nome la somma complessiva di 13.000.000,00 di euro, ripartitafra le stesse secondo la tabella riportata nell’allegato B, in baseai seguenti parametri:a. percentuale della popolazione residente 0,95b. maggiorazione per le regioni meridionali

in base alla percentuale di popolazione residente 0,052. Con decreto del Direttore generale per l’armonizzazione del mer-

cato e la tutela dei consumatori sono individuate le modalità dieffettuazione dell’iniziativa in base alle seguenti direttive: a. il riconoscimento del contributo alle Regioni e Province auto-nome avviene in base alla presentazione al Ministero delle attivi-tà produttive di un programma generale di intervento, approvatodalla Regione o provincia autonoma;b. l’attuazione del programma generale avviene, tramite le As-sociazioni dei consumatori presenti sul territorio, riconosciutedalle regioni, ovvero iscritte all’elenco di cui all’art. 5 della legge

Articolo 3

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documentipagina47pagina46documenti

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

docum

enti1. Per la realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio in

almeno cinque regioni della incidentalità degli autoveicoli, finaliz-zato al contenimento delle tariffe della RC-auto, attraverso l’uti-lizzo di dispositivi di posizionamento e controllo della velocità, èassegnato all’ISVAP l’importo di € 7.000.000,00, che svolge leconseguenti attività nel rispetto della normativa comunitaria inmateria di appalto di servizi.

2. La scelta delle regioni nelle quali effettuare la sperimentazionedovrà avvenire, garantendo la rappresentatività delle tre riparti-zioni geografiche nord, centro e sud-isole, in base ai seguentiparametri da considerare con eguale peso:a. la percentuale regionale di incidenti rispetto al valore nazionale;b. la percentuale regionale di popolazione residente rispetto alvalore nazionale;c. la densità di circolazione espressa per ogni regione dal rappor-to fra gli autoveicoli circolanti ed i chilometri di strade.

3. Con convenzione stipulata fra la Direzione generale per l’armo-nizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e l’ISVAP sonodisciplinati i reciproci rapporti e le modalità di liquidazione dellerisorse di cui a comma 1. La convenzione provvede, altresì, adefinire le modalità di rendicontazione delle spese relative allarealizzazione dell’iniziativa di cui al medesimo comma 1, com-prese quelle relative allo svolgimento delle attività e del controllosul territorio.

1. Per la realizzazione di iniziative in materia di controllo del merca-to e tutela dei consumatori è assegnata alla Guardia di Finanziala somma complessiva di 2.500.000,00 di euro così ripartita:a. € 1.000.000,00 con riferimento all’espletamento di compiticonnessi in particolare alla sicurezza dei prodotti, alla lotta alcarovita, alle manifestazioni a premio nonché alle attività ispettivee di acquisizione di documentazione;b. € 1.500.000,00 per la effettuazione di corsi di formazione perla promozione della sicurezza dei prodotti correlata alla loro con-traffazione ed alla promozione di accordi e scambi con gli altripaesi della Unione europea.

2. Per la realizzazione di iniziative in materia di controllo del merca-to e tutela dei consumatori, ed in particolare per avviare un’azio-ne di lotta alla contraffazione, è assegnata all’Agenzia delleDogane la somma complessiva di 2.000.000,00 di euro. Lasomma è impiegata per la realizzazione di un progetto di intero-perabilità esterna consistente nella implementazione del sistema

informativo sui prodotti contraffatti aperto anche al Ministero perle attività produttive ed alle associazioni dei consumatori, nonchéper la realizzazione di corsi di formazione ed informazione, desti-nati anche alle associazioni dei consumatori.

3. Con distinte convenzioni stipulate fra la Direzione generale perl’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e laGuardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane sono disciplinati ireciproci rapporti, l’attività di controllo e monitoraggio, le modali-tà di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorseassegnate.

1. Per l’effettuazione dell’attività di monitoraggio a livello territorialedei prezzi e delle tariffe dei pubblici servizi è assegnata allaDirezione generale per l’armonizzazione del mercato e la tuteladei consumatori la somma di € 500.000,00. Le risultanze delmonitoraggio sono utilizzate per l’implementazione del primomodulo della banca dati in materia di prezzi di beni e servizidell’Osservatorio dei prezzi del Ministero delle attività produttive.

2. Per la realizzazione del suddetto intervento la Direzione generaleper l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori sti-pula apposita convenzione con l’Istituto per la Promozione Indu-striale (IPI) con la quale disciplina l’effettuazione dell’attività, darealizzarsi anche con il riscontro delle Associazioni dei consuma-tori presenti nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degliUtenti, nonché le modalità di liquidazione delle risorse e di rendi-contazione delle spese sostenute.

1. La Direzione generale per l’armonizzazione del mercato e la tute-la dei consumatori è incaricata della realizzazione, nel limite com-plessivo di spesa di € 1.000.000,00, di iniziative dirette a pro-muovere la politica dei consumatori a livello europeo e di un pro-getto generale di informazione e assistenza al consumatore com-prendente, fra l’altro, l’attivazione di un punto nazionale di con-tatto permanente.

2. Il Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti (CNCU) è inca-ricato della realizzazione, nel limite complessivo di spesa di €1.128.308,00, di iniziative a vantaggio dei consumatori su temi diattualità comprendenti, tra l’altro, un intervento formativo specia-listico rivolto ai rappresentanti delle associazioni dei consumato-ri, su temi di interesse per il cittadino consumatore.

3. Per la realizzazione dei suddetti interventi, per complessivi €

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documentipagina49pagina48documenti

Articolo 9

1. Promozione delle attività di informazione, consulenza ed assi-stenza ai consumatori e della attività di composizione extragiu-diziale delle controversie in materia di consumi

2. Cofinanziamento per il tramite delle regioni e province autonomedi progetti di assistenza ai consumatori.

3. Integrazione delle disponibilità del Fondo di garanzia per il soste-gno dell’accesso al credito al consumo, costituito con decretodel 23 dicembre 2003.

4. Realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio della inci-dentalità degli autoveicoli, finalizzato al contenimento delle tarif-fe della RC-auto, attraverso l’utilizzo di dispositivi di posiziona-mento e controllo della velocità.

5. Collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delleDogane in materia di armonizzazione del mercato e tutela deiconsumatori

6. Monitoraggio a livello territoriale delle tariffe dei pubblici servizidestinate ad implementare il primo modulo della banca datidell’Osservatorio dei prezzi del Ministero delle attività produttive.

7. Attività diretta della Direzione generale per l’armonizzazione delmercato e la tutela dei consumatori per la realizzazione di inizia-tive dirette a promuovere la politica dei consumatori a livelloeuropeo e di un progetto generale di informazione e assistenzaal consumatore comprendente, fra l’altro, l’attivazione di unpunto di contatto permanente.

8. Attività diretta del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti(CNCU) per la realizzazione di iniziative a vantaggio dei consu-matori su temi di attualità comprendenti, tra l’altro, un interven-to formativo specialistico rivolto ai rappresentanti delle associa-zioni dei consumatori, su temi di interesse per il cittadino con-sumatore.

TOTALE

10.000.000

13.000.000

18.000.000

7.000.000

4.500.000

500.000

1.000.000

1.128.308

55.128.308

ALLEGATO A (art. 1)Iniziative a vantaggio dei consumatori - art. 148 legge n. 388 del 2000

docum

enti

2.128.308, la Direzione generale per l’armonizzazione del merca-to e la tutela dei consumatori ed il CNCU potranno stipulare con-venzioni con l’Istituto per la Promozione Industriale (IPI) e con Entied Organismi pubblici con le quali disciplinare la realizzazionedegli interventi convenzionati, le modalità di liquidazione dellerisorse e di rendicontazione delle spese sostenute.

1. Per la copertura della spesa complessiva pari € 55.128.308,00sarà utilizzato lo stanziamento esistente sul capitolo n. 1650“Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogatedall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destina-re ad iniziative a vantaggio dei consumatori”.

2. Al fine di garantire l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, ilDirettore generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela deiconsumatori procederà prioritariamente alla formalizzazione deinecessari atti di impegno e successivamente alla adozione deidecreti attuativi ed alla stipula delle convenzioni previste negliarticoli precedenti.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controlloper la registrazione.

Roma, 23 novembre 2004

IL MINISTRO

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DISPOSITIVI E STRUMENTI DI MISURA

La direttiva 2004/22

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enti

ALLEGATO B (art. 3)

REGIONI Popolazione % della Parametro a) % della Parametro b) Totale fondipopolazione pari a 0,95 popolazione pari a 0,05 attribuiti

(€) mezzogiorno (€) (€)

Piemonte 4.231.334 7,38% 911.654 — — 911.654

Valle d'Aosta 120.909 0,21% 26.050 — — 26.050

Lombardia 9.108.645 15,89% 1.962.485 — — 1.962.485

Bolzano—Bozen 467.338 0,82% 100.689 — — 100.689

Trento 483.157 0,84% 104.098 — — 104.098

Veneto 4.577.408 7,99% 986.217 — — 986.217

Friuli—Venezia G. 1.191.588 2,08% 256.731 — — 256.731

Liguria 1.572.197 2,74% 338.735 — — 338.735

Emilia—Romagna 4.030.220 7,03% 868.323 — — 868.323

Toscana 3.516.296 6,13% 757.597 — — 757.597

Umbria 834.210 1,46% 179.733 — — 179.733

Marche 1.484.601 2,59% 319.862 — — 319.862

Lazio 5.145.805 8,98% 1.108.679 — — 1.108.679

Abruzzo 1.273.284 2,22% 274.333 6,19% 40.260 314.593

Molise 321.047 0,56% 69.171 1,56% 10.151 79.322

Campania 5.725.098 9,99% 1.233.490 27,85% 181.021 1.414.510

Puglia 4.023.957 7,02% 866.974 19,57% 127.233 994.207

Basilicata 596.821 1,04% 128.587 2,90% 18.871 147.458

Calabria 2.007.392 3,50% 432.499 9,76% 63.471 495.970

Sicilia 4.972.124 8,67% 1.071.259 24,19% 157.213 1.228.472

Sardegna 1.637.639 2,86% 352.834 7,97% 51.780 404.615

ITALIA 57.321.070 100,00% 12.350.000 100,00% 650.000 13.000.000

Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consigliodel 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura(Testo rilevante ai fini del SEE)Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del30.4.2004 L 135/1-80

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONEEUROPEA,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolarel’articolo 95,VISTA la proposta della Commissione(1),

VISTO il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

DELIBERANDO secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trat-tato(3),

CONSIDERANDO quanto segue:

(1) Numerosi strumenti di misura rientrano nel campo di applicazio-ne di direttive specifiche adottate sulla base della direttiva71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamentodelle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuniagli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico(4). Ledirettive specifiche tecnicamente superate dovrebbero essere abro-gate e sostituite da una direttiva indipendente, secondo lo spiritodella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad unanuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizza-zione(5).(2) Strumenti di misura corretti e rintracciabili possono essere utiliz-zati per molteplici funzioni di misurazione. Le funzioni intese a sod-disfare esigenze relative all’interesse pubblico, alla sanità pubblica,alla sicurezza e all’ordine pubblico, alla protezione dell’ambiente edei consumatori, all’imposizione di tasse e diritti e alla lealtà delle

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enti

transazioni commerciali, che incidono in vari modi, direttamente oindirettamente, sulla vita quotidiana dei cittadini, possono richiederel’impiego di strumenti di misura sottoposti a controlli legali.(3) I controlli metrologici legali non dovrebbero frapporre ostacoli allalibera circolazione degli strumenti di misura. Le disposizioni in mate-ria dovrebbero essere le stesse in tutti gli Stati membri e la prova diconformità dovrebbe essere accettata in tutta la Comunità.(4) I controlli metrologici legali esigono la conformità a specifici requi-siti di prestazione. I requisiti di prestazione che gli strumenti di misu-ra sono tenuti a soddisfare dovrebbero garantire un elevato livello diprotezione. L’accertamento di conformità dovrebbe garantire un ele-vato livello d’affidabilità.(5) Gli Stati membri dovrebbero, come regola generale, prescriverecontrolli metrologici legali. Quando è prescritto un controllo metrolo-gico legale, dovrebbero essere impiegati soltanto strumenti di misu-ra conformi a requisiti comuni di prestazione.(6) Il principio dell’opzionalità introdotto dalla presente direttiva con-sente agli Stati membri di esercitare il loro diritto di decidere se rego-lamentare o meno gli strumenti coperti dalla presente direttiva edovrebbe essere applicabile solo nella misura in cui non è causa diconcorrenza sleale.(7) Le responsabilità del fabbricante per quanto riguarda la conformitàai requisiti di cui alla presente direttiva dovrebbero essere specificate.(8) Le prestazioni degli strumenti di misura sono particolarmentesensibili all’ambiente, segnatamente all’ambiente elettromagnetico.L’immunità all’interferenza elettromagnetica degli strumenti di misu-ra costituisce parte integrante della presente direttiva. Pertanto nonsono di applicazione i requisiti in materia di immunità elettromagne-tica previsti dalla direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio1989, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri rela-tivi alla compatibilità elettromagnetica(6).(9) La legislazione comunitaria dovrebbe specificare requisiti essen-ziali che non ostacolano il progresso tecnico, di preferenza, requisi-ti di prestazione. Le disposizioni intese ad eliminare gli ostacoli tec-nici agli scambi dovrebbero seguire la risoluzione del Consiglio del 7maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armoniz-zazione tecnica e normalizzazione.(10) Al fine di tener conto delle differenze delle condizioni climaticheo dei diversi livelli di protezione dei consumatori applicabili sul pianonazionale, i requisiti essenziali possono dar luogo alla definizione diclassi ambientali o di accuratezza.(11) Per facilitare il compito di provare la conformità ai requisitiessenziali e per consentire la verifica della conformità è auspicabile

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enti

disporre di norme armonizzate. Tali norme armonizzate sono elabo-rate da organismi privati e dovrebbero mantenere il loro caratterenon vincolante. A tale scopo, il Comitato europeo di normalizzazio-ne (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica(CENELEC) e l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione(ETSI) sono riconosciuti in quanto organismi competenti ad adotta-re norme armonizzate conformi agli orientamenti generali di coope-razione sottoscritti il 13 novembre 1984 dalla Commissione e dagliorganismi europei di normalizzazione.(12) Le specifiche tecniche e di prestazione contenute in documen-ti normativi concordati a livello internazionale possono anch’essesoddisfare, in tutto o in parte, i requisiti essenziali definiti nella pre-sente direttiva. In tali casi, l’impiego di detti documenti normativiconcordati a livello internazionale può costituire un’alternativa all’im-piego delle norme tecniche armonizzate e assicurare, a determinatecondizioni, la presunzione di conformità.(13) La conformità ai requisiti essenziali stabiliti dalla presente diret-tiva può essere conseguita anche tramite l’applicazione di specifichenon contenute in una norma tecnica europea o in un documentonormativo concordato a livello internazionale. L’applicazione dinorme tecniche europee o di documenti normativi concordati a livel-lo internazionale dovrebbe pertanto essere facoltativa.(14) La valutazione della conformità di sottounità dovrebbe essereconforme alle disposizioni della presente direttiva. Se sottounitàvengono commercializzate separatamente e indipendentemente dauno strumento, la valutazione della conformità dovrebbe essereeffettuata a prescindere dallo strumento interessato.(15) Lo stato dell’arte delle tecnologie di misurazione è in costanteevoluzione, il che può comportare variazioni delle esigenze in mate-ria di valutazione della conformità. Pertanto, a ciascuna categoria dimisurazione e, se del caso, di sottounità, deve corrispondere unaprocedura adeguata o una scelta fra differenti procedure di rigoreequivalente. Le procedure adottate sono quelle previste dalla deci-sione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente imoduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione dellaconformità e le norme per l’apposizione e l’utilizzazione della mar-catura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazio-ne tecnica(7). Potrebbe essere tuttavia necessario prevedere dero-ghe a tali moduli, per tener conto di aspetti specifici dei controllimetrologici. È opportuno prevedere la possibilità di apporre la mar-catura CE durante il processo di fabbricazione.(16) Il continuo sviluppo della tecnologia di misura, nonché i timoriespressi dalle parti interessate in materia di certificazione, evidenzia-

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automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate(MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli ana-lizzatori dei gas di scarico (MI-010).

1. Gli Stati membri possono prescrivere l’utilizzo degli strumenti dimisura di cui all’articolo 1 relativamente a funzioni di misura permotivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica,ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumato-ri, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni com-merciali, qualora lo ritengano giustificato.

2. Qualora gli Stati membri non prescrivano tale utilizzo, ne comu-nicano i motivi alla Commissione e agli altri Stati membri.

La presente direttiva definisce i requisiti cui debbono conformarsi idispositivi e i sistemi di cui all’articolo 1 ai fini della loro commercia-lizzazione e/o messa in servizio per le funzioni di cui all’articolo 2,paragrafo 1.La presente direttiva costituisce una direttiva specifica relativamenteai requisiti sull’immunità elettromagnetica ai sensi dell’articolo 2,paragrafo 2 della direttiva 89/336/CEE. La direttiva 89/336/CEEcontinua ad applicarsi riguardo ai requisiti di emissione.

Ai fini della presente direttiva s’intende per:a) "strumento di misura", ogni dispositivo o sistema con funzioni dimisura rientrante negli articoli 1 e 3; b) "sottounità", un dispositivo hardware così denominato negli alle-gati specifici, che funziona in modo indipendente e che costituisceuno strumento di misura, unitamente- ad altre sottounità, con cui è compatibile, ovvero- con uno strumento di misura con cui è compatibile; c) "controlli metrologici legali", i controlli per motivi di interesse pub-blico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezio-ne dell’ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumato-ri e lealtà delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno stru-mento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato; d) "fabbricante", la persona fisica o giuridica responsabile della con-formità dello strumento di misura alla presente direttiva ai fini dellacommercializzazione del medesimo col proprio nome e/o dellamessa in servizio del medesimo per i propri scopi; e) "commercializzazione", la prima messa a disposizione, sul mer-

Articolo 2

Articolo 3Oggetto

Articolo 4Definizioni

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enti

no la necessità di garantire coerenti procedure di valutazione dellaconformità per i prodotti industriali, come richiesto dalla risoluzionedel Consiglio adottata il 10 novembre 2003(8).(17) Gli Stati membri non dovrebbero impedire la commercializza-zione e/o la messa in servizio degli strumenti di misura muniti dellamarcatura “CE” e della marcatura metrologica supplementare aisensi della presente direttiva.(18) Gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti atti a pre-venire la commercializzazione e/o la messa in servizio degli stru-menti di misura non conformi. È pertanto necessario che le compe-tenti autorità degli Stati membri cooperino in maniera appropriata alfine di garantire che tale obiettivo abbia effetto su scala comunitaria.(19) I fabbricanti dovrebbero essere informati dei motivi di eventualidecisioni negative adottate con riguardo ai rispettivi prodotti e deiprocedimenti di ricorso disponibili.(20) I fabbricanti dovrebbero poter esercitare per un ragionevoleperiodo transitorio i diritti loro accordati anteriormente all’entrata invigore della presente direttiva.(21) Le specifiche nazionali riguardanti gli appropriati requisiti nazio-nali in vigore non dovrebbero interferire con le disposizioni della pre-sente direttiva relative alla “messa in servizio”.(22) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttivasono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenzedi esecuzione conferite alla Commissione(9).(23) L’attività del comitato per gli strumenti di misura dovrebbe inclu-dere adeguate consultazioni con i rappresentanti delle parti interes-sate.(24) Le direttive 71/318/CEE, 71/319/CEE, 71/348/CEE,73/362/CEE, 75/33/CEE, 75/410/CEE, 76/891/CEE, 77/95/CEE,77/313/CEE, 78/1031/CEE e 79/830/CEE dovrebbero pertantoessere abrogate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

La presente direttiva si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzionidi misura definiti agli allegati specifici concernenti i contatori dell’ac-qua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione delvolume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva e trasformato-ri di misura (MI-003), i contatori di calore (MI-004), i sistemi di misu-ra per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diver-si dall’acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento

Articolo 1Campo di applicazione

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Articolo 8Commercializzazione e messa in servizio

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enticato comunitario, a titolo oneroso o gratuito, di uno strumento desti-

nato ad un utente finale; f) "messa in servizio", la prima utilizzazione di uno strumento desti-nato all’utente finale per i fini a cui esso è destinato; g) "mandatario", una persona fisica o giuridica stabilita nellaComunità autorizzata dal fabbricante, per iscritto, ad agire a suonome per compiti specifici ai sensi della presente direttiva;h) "norma armonizzata", una specifica tecnica adottata dal CEN, dalCENELEC, dall’ETSI ovvero da tutti questi organismi o due di essi,a richiesta della Commissione, ai sensi della direttiva 98/34/CE delParlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che preve-de una procedura d’informazione nel settore delle norme e delleregolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi dellasocietà dell’informazione(10), ed elaborata in conformità agli orienta-menti generali concordati fra la Commissione e gli organismi euro-pei di normalizzazione; i) "documento normativo", un documento contenente specifichetecniche adottate dalla Organisation Internationale de MétrologieLégale (OIML), che è soggetto alla procedura di cui all’articolo 16,paragrafo 1.

Laddove esistano allegati specifici che stabiliscono i requisiti essen-ziali relativi alle sottounità, le disposizioni della presente direttiva siapplicano, mutatis mutandis, a tali sottounità.Le sottounità e gli strumenti di misura possono essere sottoposti avalutazioni indipendenti e separate ai fini dell’accertamento dellaconformità.

1. Lo strumento di misura deve conformarsi ai requisiti essenziali dicui all’allegato I e all’allegato specifico relativo allo strumento.Gli Stati membri possono, nella misura in cui ciò sia necessarioper l’uso corretto dello strumento, chiedere che le informazioni dicui all’allegato I o agli allegati specifici dei singoli strumenti sianofornite nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui lo strumen-to è commercializzato.

2. La conformità dello strumento di misura ai requisiti essenziali èvalutata conformemente all’articolo 9.

1. La conformità di uno strumento di misura a tutte le disposizionidella presente direttiva è attestata dalla presenza, sul medesimo,della marcatura “CE” e della marcatura metrologica supplemen-

Articolo 5Applicabilità

alle sottounità

Articolo 6Requisiti essenziali

e valutazione della conformità

Articolo 7Marcatura di conformità

tare secondo quanto specificato all’articolo 17.2. La marcatura “CE” e la marcatura metrologica supplementare

sono apposte dal fabbricante o sotto la responsabilità di que-st’ultimo. Se necessario, le marcature possono essere appostesullo strumento durante il processo di fabbricazione.

3. È vietato apporre su uno strumento di misura marcature che pos-sano trarre in inganno terzi relativamente al significato e/o allaforma della marcatura “CE” e della marcatura metrologica sup-plementare. Sullo strumento di misura può essere apposta qual-siasi altra marcatura, a patto che quest’ultima non riduca la visi-bilità e la leggibilità della marcatura “CE” e della marcatura metro-logica supplementare.

4. Qualora lo strumento di misura sia sottoposto a misure adottatein base ad altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedo-no l’apposizione della marcatura “CE”, questa indica che lo stru-mento in questione si presume conforme anche a dette direttive.In tal caso i riferimenti della pubblicazione di tali direttive, nellaGazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere riportati neidocumenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte da talidirettive e che accompagnano lo strumento di misura.

1. Gli Stati membri non ostacolano, per motivi fondati sulla presen-te direttiva, la commercializzazione e/o la messa in servizio deglistrumenti di misura muniti della marcatura CE e della marcaturametrologica supplementare ai sensi dell’articolo 7.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per garan-tire che gli strumenti di misura siano commercializzati e/o messiin servizio solo se soddisfano i requisiti della presente direttiva.

3. Uno Stato membro può esigere che uno strumento di misura siaconforme a disposizioni per la sua messa in servizio giustificatedalle condizioni climatiche locali. In tal caso lo Stato membrosceglie i limiti di temperatura superiore e inferiore appropriati traquelli riportati nella tabella n. 1 dell’allegato I e può inoltre preci-sare le condizioni di umidità (condensazione o assenza di con-densazione) e se sia prevista un’utilizzazione in luogo aperto ochiuso.

4. Laddove siano definite classi di accuratezza diverse per gli stru-menti di misura:a) gli allegati specifici dello strumento possono indicare, nellarubrica "Messa in servizio", le classi di accuratezza da utilizzareper applicazioni specifiche; b) in tutti gli altri casi uno Stato membro può stabilire le classi di

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b) gli schemi di progettazione e di fabbricazione, nonché i pianirelativi a componenti, sottounità, circuiti, ecc.; c) le procedure di fabbricazione per garantire una produzioneomogenea; d) se del caso, una descrizione dei dispositivi elettronici conschemi, diagrammi, diagrammi di flusso dell’informazione delsoftware logico e generale che ne illustrino le caratteristiche e ilfunzionamento; e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere ipunti b), c), d), compreso il funzionamento dello strumento; f) un elenco delle norme e/o dei documenti normativi previstiall’articolo 13, applicati in tutto o in parte; g) le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisitiessenziali qualora non siano state applicate le norme e/o i docu-menti normativi previsti all’articolo 13; h) i risultati dei calcoli di progetto, di esami, ecc.; i) i risultati delle prove appropriate se necessario per dimostrareche il tipo e/o lo strumento sono conformi a:■ i requisiti della presente direttiva in base alle condizioni di fun-zionamento nominali dichiarate e ai disturbi ambientali specifici,■ le specifiche di durabilità dei contatori del gas, dell’acqua, dicalore nonché dei contatori di liquidi diversi dall’acqua; j) gli attestati di esame CE del tipo o gli attestati di esame CE delprogetto per quanto concerne gli strumenti che contengono partiidentiche a quelle del progetto.

4. Il fabbricante specifica la posizione dei sigilli e delle marcature.5. Il fabbricante indica, se del caso, i requisiti di compatibilità con

interfacce e sottounità.

1. Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e allaCommissione gli organismi rientranti nella sua competenza giuri-sdizionale da esso designati per espletare i compiti relativi aimoduli di valutazione della conformità di cui all’articolo 9, unita-mente ai numeri d’identificazione attribuiti dalla Commissione atali organismi ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, al tipoo ai tipi di strumenti di misura per cui ciascun organismo è statodesignato unitamente, se del caso, alla classe di accuratezza acui appartiene lo strumento, all’intervallo di misura, alla tecnolo-gia di misura e ad ogni altra caratteristica dello strumento chelimiti la portata della notifica.

2. Per la designazione di tali organismi, gli Stati membri applicano icriteri previsti all’articolo 12. Gli organismi che rispondono ai crite-

Articolo 11Notifica

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docum

enti

Articolo 9Valutazione

della conformità

Articolo 10Documentazione

tecnica

accuratezza da utilizzare per applicazioni specifiche nell’ambitodelle classi definite, fatta salva l’autorizzazione ad utilizzare tuttele classi di accuratezza nel suo territorio.Sia nel caso a) che nel caso b) possono essere utilizzati, a scel-ta del proprietario, strumenti di misura appartenenti ad una clas-se di accuratezza migliore.

5. In occasione di fiere campionarie, esibizioni, dimostrazioni, ecc.gli Stati membri non vietano l’esposizione di strumenti non con-formi al disposto della presente direttiva, purché sia indicato inmodo chiaro e visibile che essi non sono conformi e che nonpossono essere commercializzati o messi in servizio finché nonsaranno conformi.

La valutazione della conformità di uno strumento di misura ai requi-siti essenziali ad esso pertinenti è effettuata applicando, a scelta delfabbricante, una delle procedure di valutazione della conformitàelencate nell’allegato specifico dello strumento. Il fabbricante forni-sce, se del caso, la documentazione tecnica per specifici strumentio gruppi di strumenti come stabilito nell’articolo 10.I moduli di valutazione della conformità costituenti le procedure sonodescritti negli allegati da A ad H1.I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione di conformi-tà sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membroin cui è stabilito l’organismo notificato che esegue tale valutazione diconformità, o in una lingua accettata da tale organismo.

1. La documentazione tecnica deve descrivere in modo intelligibilela progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dello stru-mento di misura e deve consentire di valutare la conformità dellostesso ai requisiti pertinenti della direttiva.

2. La documentazione tecnica dev’essere sufficientemente detta-gliata per assicurare:

■ la definizione delle caratteristiche metrologiche; ■ la riproducibilità dei risultati delle misure degli strumenti prodotti

quando essi sono correttamente tarati avvalendosi degli oppor-tuni mezzi previsti;

■ l’integrità dello strumento.3. Ai fini della valutazione e dell’identificazione del tipo e/o dello

strumento, la documentazione tecnica deve includere quantosegue:

a) una descrizione generale dello strumento;

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Articolo 13Norme armonizzate e documenti normativi

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enti

ri stabiliti nelle norme nazionali di attuazione delle norme armoniz-zate pertinenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzettaufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi ai critericorrispondenti. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti a dettenorme nazionali. Ove uno Stato membro non abbia adottato unanormativa nazionale per funzioni di cui all’articolo 2 esso mantie-ne il diritto di designare, effettuando la relativa notifica, un organi-smo incaricato di svolgere i compiti connessi con tale strumento.

3. Lo Stato membro che ha notificato la designazione di un organismo:■ provvede affinché l’organismo continui a rispondere ai requisi-ti di cui all’articolo 12,■ ritira la notifica qualora constati che l’organismo in questionenon risponde più ai requisiti di cui all’articolo 12.Lo Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati mem-bri e la Commissione.

4. La Commissione attribuisce a ciascuno degli organismi da notifi-care un numero d’identificazione. L’elenco degli organismi notifi-cati, unitamente alle informazioni relative alla portata della notifi-ca di cui al paragrafo 1, è pubblicato dalla Commissione nellaserie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed aggiorna-to regolarmente.

Gli Stati membri debbono applicare, ai fini della designazione degliorganismi ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, i seguenti criteri:1. l’organismo, il suo direttore e il personale coinvolto nei compiti di

valutazione della conformità non debbono essere progettisti, fab-bricanti, fornitori, installatori od utilizzatori degli strumenti di misu-ra che debbono ispezionare, né mandatari di alcuni di questi.Inoltre essi non debbono essere direttamente coinvolti nella pro-gettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzionedegli strumenti in questione, né rappresentare le parti impegnatein tali attività. I criteri di cui sopra non vietano comunque in alcunmodo la possibilità di scambio di informazioni tecniche tra il fab-bricante e l’organismo, a fini della valutazione della conformità.

2. L’organismo, il suo direttore e il personale coinvolto nei compiti divalutazione della conformità non devono essere sottoposti apressioni e ad incentivi - in particolare, di ordine finanziario - chepossano influenzare il loro giudizio o i risultati della valutazionedella conformità da essi effettuati, specialmente da parte di per-sone o gruppi di persone interessate ai risultati della valutazione.

3. La valutazione della conformità deve essere effettuata con il piùelevato grado di integrità professionale e competenza tecnica in

Articolo 12Criteri che debbono

essere soddisfatti dagli organismi designati

campo metrologico. Se l’organismo subappalta compiti specifici,deve prima assicurarsi che il subcontraente soddisfi i requisitidella presente direttiva, e in particolare del presente articolo.L’organismo deve mantenere a disposizione dell’autorità notifi-cante i documenti pertinenti che valutano le qualifiche del sub-contraente e le attività svolte da quest’ultimo ai sensi della pre-sente direttiva.

4. L’organismo deve essere in grado di effettuare tutti i compiti divalutazione della conformità per cui l’organismo è stato designa-to, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano realizzatidall’organismo medesimo o per conto e sotto la responsabilità diquest’ultimo. L’organismo deve disporre del personale necessa-rio e avere accesso agli impianti necessari a realizzare i compititecnici e amministrativi necessari per realizzare in modo appro-priato la valutazione della conformità.

5. Il personale dell’organismo deve disporre:■ di una valida formazione tecnica e professionale, relativa a tuttii compiti di valutazione della conformità per cui l’organismo èstato designato; ■ di una conoscenza soddisfacente delle regole relative ai com-piti che esso svolge e un’esperienza adeguata in merito a talicompiti; ■ della capacità necessaria all’elaborazione di certificati, registri erelazioni atti a dimostrare che i compiti sono stati svolti.

6. L’imparzialità dell’organismo, del direttore e del personale deveessere garantita. La remunerazione attribuita all’organismo nondeve dipendere dai risultati dei compiti svolti. La remunerazioneattribuita al direttore e al personale dell’organismo non devedipendere dal numero dei compiti svolti né dai risultati ottenuti.

7. L’organismo deve contrarre un’assicurazione per la responsabili-tà civile, se la responsabilità civile non è coperta dallo Statomembro ai sensi del diritto nazionale.

8. Il direttore e il personale dell’organismo sono obbligati a rispetta-re il segreto professionale per quanto riguarda tutte le informa-zioni ottenute nel corso dell’esercizio delle loro funzioni, ai sensidella presente direttiva, eccetto nei confronti dell’autorità delloStato membro che li ha designati.

1. Gli Stati membri presumono conforme ai requisiti essenziali di cuiall’allegato I e agli allegati specifici dello strumento lo strumentodi misura che rispetta gli elementi delle norme nazionali cheattuano la norma europea armonizzata relativa a tale strumento,

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comitato esprime senza indugio un parere.Tenuto conto del parere del comitato, la Commissione notifica agliStati membri se il riferimento alle norme nazionali debba essere riti-rato o meno dalle pubblicazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1,terzo comma.

1. La Commissione è assistita dal comitato per gli strumenti dimisura.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si appli-cano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendoconto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si appli-cano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendoconto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.5. La Commissione provvede affinché siano messe a tempo debito

a disposizione delle parti interessate le pertinenti informazionisulle misure previste, di cui all’articolo 16.

1. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa laCommissione, deliberando secondo la procedura di cui all’arti-colo 15, paragrafo 2, adotta tutte le misure appropriate al fine di:a) identificare i documenti normativi elaborati dall’OIML e, su unelenco, indicare parti di essi, la conformità ai quali conferisce lapresunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenzialicontenuti nella presente direttiva; b) pubblicare nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unioneeuropea i riferimenti dei documenti normativi e l’elenco di cui allalettera a).

2. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa laCommissione, deliberando secondo la procedura di cui all’arti-colo 15, paragrafo 3, adotta tutte le misure appropriate per modi-ficare gli allegati specifici degli strumenti (da MI-001 a MI-010) perquanto riguarda:■ gli errori massimi tollerati e le classi di accuratezza; ■ le condizioni di funzionamento nominali; ■ i valori critici di variazione; ■ i disturbi.

3. Qualora uno Stato membro o la Commissione reputino che un

Articolo 15Comitato per gli strumenti di misura

Articolo 16Funzioni del comitatoper gli strumenti di misura

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docum

enti

elementi corrispondenti agli elementi della norma europea armo-nizzata in questione i cui riferimenti sono stati pubblicati nellaserie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Qualora uno strumento di misura rispetti solo in parte gli elemen-ti delle norme nazionali di cui al primo comma, gli Stati membripresumono che tale strumento sia conforme ai requisiti essenzialicorrispondenti agli elementi di tali norme che lo strumento in que-stione rispetta.Gli Stati membri pubblicano i riferimenti alle norme nazionali di cuial primo comma.

2. Gli Stati membri presumono conforme ai requisiti essenziali di cuiall’allegato I o agli allegati specifici dello strumento di misura lostrumento di misura che rispetti le parti corrispondenti dei docu-menti normativi e degli elenchi di cui all’articolo 16, paragrafo 1,lettera a) i cui riferimenti sono stati pubblicati nella serie C dellaGazzetta ufficiale dell’Unione europea.Qualora uno strumento di misura rispetti solo in parte il docu-mento normativo di cui al primo comma, gli Stati membri presu-mono che tale strumento sia conforme ai requisiti essenziali cor-rispondenti agli elementi normativi che lo strumento in questionerispetta.Gli Stati membri pubblicano i riferimenti del documento normati-vo di cui al primo comma.

3. Un fabbricante può decidere di utilizzare qualsiasi soluzione tec-nica conforme ai requisiti essenziali di cui all’allegato I e nelle per-tinenti norme (da MI-001 a MI-010). Inoltre, per beneficiare dellapresunzione di conformità, deve applicare correttamente le solu-zioni menzionate nelle pertinenti norme armonizzate europee oalle parti corrispondenti dei documenti normativi e degli elenchi dicui ai paragrafi 1 e 2.

4. Gli Stati membri presumono che siano soddisfatte le pertinentiprove menzionate alla lettera i) dell’articolo 10, se il corrispon-dente programma di prova è stato svolto conformemente aidocumenti pertinenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e se i risultati delleprove garantiscono la conformità ai requisiti essenziali.

Se uno Stato membro o la Commissione reputano che una normaeuropea armonizzata tra quelle citate all’articolo 13, paragrafo 1 nonsoddisfi completamente i requisiti essenziali di cui all’allegato I e neipertinenti allegati specifici dello strumento, lo Stato membro interes-sato o la Commissione interpellano il comitato permanente di cuiall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE, esponendo i loro motivi. Il

Articolo 14Comitato permanente

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1. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per garan-tire che gli strumenti di misura soggetti a controlli metrologicilegali e non conformi alle norme applicabili della presente diretti-va non siano commercializzati, né messi in servizio.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si assistono reciproca-mente nell’adempimento degli obblighi che loro incombono inmateria di vigilanza sul mercato.In particolare, le autorità competenti si scambiano■ le informazioni relative alla misura in cui gli strumenti da esseesaminati si conformano alle norme applicabili della presentedirettiva, nonché ai risultati di tali esami; ■ gli attestati di esame “CE” del tipo o del progetto, compresi gliallegati rilasciati dagli organismi notificati ed i supplementi, lemodifiche ed i ritiri relativi agli attestati già rilasciati; ■ le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate dagli organisminotificati ed informazioni sui sistemi di qualità rifiutati o ritirati; ■ relazioni di valutazione redatte dagli organismi notificati, se cosìrichiesto da altre autorità.

3. Gli Stati membri assicurano che vengano messe a disposizionedegli organismi da essi notificati tutte le informazioni necessarierelative agli attestati e alle approvazioni dei sistemi di qualità.

4. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e laCommissione in merito alle autorità competenti da esso desi-gnate ai fini di tale scambio di informazioni.

1. Qualora uno Stato membro accerti che la totalità o una partedegli strumenti di misura di uno specifico modello munito dellamarcatura “CE” e della marcatura metrologica supplementarenon soddisfa i requisiti essenziali connessi con le prestazionimetrologiche definite nella presente direttiva quando detti stru-menti sono correttamente installati ed utilizzati conformementealle istruzioni del fabbricante, esso adotta tutte le misure appro-priate per ritirare tali strumenti dal mercato, per vietarne o limitar-ne l’ulteriore commercializzazione oppure per vietarne o limitarnel’ulteriore utilizzazione.Nell’adottare le suddette misure, lo Stato membro tiene conto delcarattere sistematico o episodico di tale mancata conformità.Qualora lo Stato in questione abbia stabilito che la mancata con-formità è di carattere sistematico, esso informa immediatamentela Commissione delle misure adottate, precisandone i motivi.

2. La Commissione avvia il più rapidamente possibile consultazionicon le parti interessate.

Articolo 18Vigilanza sul mercato e cooperazione amministrativa

Articolo 19Clausola di salvaguardia

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Articolo 17Marcature

docum

enti

documento normativo i cui riferimenti sono stati pubblicati nellaserie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi delledisposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b) non soddisfi piena-mente i requisiti essenziali di cui all’allegato I e ai pertinenti alle-gati specifici dello strumento, essi interpellano il comitato per glistrumenti di misura, precisandone i motivi.La Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all’ar-ticolo 15, paragrafo 2, informa gli Stati membri in merito allanecessità o meno di ritirare dalla pubblicazione nella Gazzettaufficiale dell’Unione europea i riferimenti al documento normativoin questione.

4. Gli Stati membri possono adottare le misure appropriate per con-sultare le parti interessate a livello nazionale in merito ai lavoridell’OIML relativi al campo d’applicazione della presente direttiva.

1. La marcatura “CE” di cui all’articolo 7 è costituita dalle iniziali“CE” secondo il simbolo grafico riportato alla sezione I, lettera B),punto d) dell’allegato della decisione 93/465/CEE. La marcatura“CE” non può essere di altezza inferiore a 5 mm.

2. La marcatura metrologica supplementare è costituita dalla letteramaiuscola "M" e dalle ultime due cifre dell’anno di apposizionedella marcatura, iscritti in un rettangolo. L’altezza del rettangolo èuguale all’altezza della marcatura “CE”. La marcatura metrologicasupplementare segue immediatamente la marcatura “CE”.

3. Qualora ciò sia previsto dalla procedura di valutazione della con-formità, il numero d’identificazione dell’organismo notificato di cuiall’articolo 11 segue immediatamente la marcatura “CE” e la mar-catura metrologica supplementare.

4. Qualora uno strumento di misura consti di un insieme di disposi-tivi, che non siano sottounità, che funzionano in modo congiun-to, le marcature sono apposte sul dispositivo principale dellostrumento in questione.Qualora uno strumento di misura sia di dimensioni troppo ridotteo sia troppo sensibile per poter recare la marcatura “CE” e lamarcatura metrologica supplementare, tali marcature sonoapposte sull’eventuale imballaggio e sui documenti di accompa-gnamento richiesti dalla presente direttiva.

5. La marcatura “CE” e la marcatura metrologica supplementaresono indelebili. Il numero d’identificazione dell’organismo notifi-cato è indelebile oppure si autodistrugge qualora si tenti di elimi-narlo. Tutte le marcature sono chiaramente visibili o facilmenteaccessibili.

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Articolo 22Abrogazioni

Articolo 23Disposizioni transitorie

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docum

enti

a) Qualora la Commissione accerti che le misure adottate dalloStato membro interessato sono giustificate, essa ne informaimmediatamente tale Stato membro nonché tutti gli altri Statimembri.Lo Stato membro competente adotta le azioni appropriate con-tro chiunque abbia apposto le marcature; esso ne informa laCommissione e gli altri Stati membri.Qualora la mancata conformità sia attribuita a lacune delle normeo dei documenti normativi, la Commissione, previa consultazionedelle parti interessate, sottopone al più presto la questione all’i-doneo comitato di cui agli articoli 14 o 15;b) qualora la Commissione ritenga che le misure adottate dalloStato membro interessato siano ingiustificate, essa ne informaimmediatamente lo Stato membro in questione, nonché il fabbri-cante interessato o il suo mandatario.La Commissione garantisce che gli Stati membri siano tenutiinformati dello svolgimento e del risultato della procedura.

1. Qualora uno Stato membro accerti che la marcatura “CE” e lamarcatura metrologica supplementare sono state apposte inde-bitamente, il fabbricante o il suo mandatario ha l’obbligo■ di rendere lo strumento conforme alle disposizioni relative allamarcatura “CE” e alla marcatura metrologica supplementare noncontemplate dall’articolo 19, paragrafo 1 e■ di porre termine all’infrazione alle condizioni imposte dallo Statomembro.

2. Qualora la non conformità succitata persista, lo Stato mem-bro adotta tutti i provvedimenti appropriati per limitare o vie-tare la commercializzazione dello strumento in questione oper assicurarne il ritiro dal mercato ovvero vietare o limitare lasua utilizzazione ulteriore secondo le procedure di cui all’arti-colo 19.

Qualunque decisione adottata a norma della presente direttiva e cheimponga il ritiro dal mercato di uno strumento di misura, oppure cheabbia come effetto di vietarne o di limitarne la commercializzazionee la messa in servizio, deve essere motivata in modo preciso. Ladecisione è notificata senza indugio alla parte interessata, con l’indi-cazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore nelloStato membro in questione e dei termini entro i quali tali ricorsivanno proposti.

Articolo 20Marcature apposte

indebitamente

Articolo 21Decisioni

che comportano un rifiuto

o una limitazione

Fatta salva l’applicazione dell’articolo 23, a decorrere da 30 ottobre2006 sono abrogate le seguenti direttive:■ Direttiva 71/318/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volumedi gas(11);

■ Direttiva 71/319/CEE, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamentodelle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquididiversi dall’acqua(12);

■ Direttiva 71/348/CEE, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamentodelle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accesso-ri per contatori di liquidi diversi dall’acqua(13);

■ Direttiva 73/362/CEE, del 19 novembre 1973, per il ravvicina-mento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurelineari materializzate(14);

■ Direttiva 75/33/CEE, del 17 dicembre 1974, per il ravvicinamen-to delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori d’ac-qua fredda, contemplati dalla presente direttiva(15); per quantoriguarda i contatori di cui all’allegato MI-001 della presente diret-tiva;

■ Direttiva 75/410/CEE, del 24 giugno 1975, per il ravvicinamentodelle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti perpesare totalizzatori continui(16);

■ Direttiva 76/891/CEE, del 4 novembre 1976, per il ravvicinamen-to delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di ener-gia elettrica(17);

■ Direttiva 77/95/CEE, del 21 dicembre 1976, per il ravvicinamen-to delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri(18);

■ Direttiva 77/313/CEE, del 5 aprile 1977, per il ravvicinamentodelle legislazioni degli Stati membri in materia di complessi dimisurazione per liquidi diversi dall’acqua(19);

■ Direttiva 78/1031/CEE, del 5 dicembre 1978, per il ravvicina-mento delle legislazioni degli Stati membri relative alla seleziona-trici ponderali a funzionamento automatico(20);

■ Direttiva 79/830/CEE, dell’11 settembre 1979, per il ravvicina-mento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori diacqua calda(21).

In deroga all’articolo 8, paragrafo 2, gli Stati membri consentono,per le funzioni di misurazione per cui hanno prescritto l’impiego diuno strumento di misura sottoposto a controlli legali, la commercia-lizzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura che si con-formino alle norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 fino

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documentipagina69

Note(1) GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 1 e GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 368.

(2) GU C 139 dell’11.5.2001, pag. 4.

(3) Parere del Parlamento europeo del 3 luglio 2001 (GU C 65 E del 14.3.2002,

pag. 34). Posizione comune del Consiglio del 22 luglio 2003 (GU C 252 E del

21.10.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre

2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio

del 26 febbraio 2004.

(4) GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamen-

to (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(5) GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

(6) GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva

93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

(7) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.

(8) GU C 282 del 25.11.2003, pag. 3.

(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE

(GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

(11) GU L 202 del 6.9.1971, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva

della Commissione 82/623/CEE (GU L 252 del 27.8.1982, pag. 5).

(12) GU L 202 del 6.9.1971, pag. 32.

(13) GU L 239 del 25.10.1971, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dall’Atto di

adesione del 1994.

(14) GU L 335 del 5.12.1973, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva

della Commissione 85/146/CEE (GU L 54 del 23.2.1985, pag. 29).

(15) GU L 14 del 20.1.1975, pag. 1.

(16) GU L 183 del 14.7.1975, pag. 25.

(17) GU L 336 del 4.12.1976, pag. 30.

(18) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 59.

(19) GU L 105 del 28.4.1977, pag. 18. Direttiva modificata dalla direttiva della

Commissione 82/625/CEE (GU L 252 del 27.8.1982, pag. 10).

(20) GU L 364 del 27.12.1978, pag. 1.

(21) GU L 259 del 15.10.1979, pag. 1.

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docum

enti

alla scadenza della validità dell’omologazione di tali strumenti o, incaso di omologazione di validità indefinita, per un periodo massimodi dieci anni a decorrere dal 30 ottobre 2006.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, rego-lamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla pre-sente direttiva entro il 30 aprile 2006. Essi ne informano imme-diatamente la Commissione.Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste con-tengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate diun siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Lemodalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.Gli Stati membri applicano queste disposizioni a decorrere dal 30ottobre 2006.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle dis-posizioni di diritto interno che essi adottano nel settore discipli-nato dalla presente direttiva.

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a riferi-re, al più tardi entro il 30 aprile 2011, sugli effetti dell’attuazione dellapresente direttiva anche sulla base delle relazioni trasmesse dagliStati membri e, se del caso, a presentare proposte di modifica.Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a veri-ficare se le procedure di valutazione della conformità per i prodottiindustriali sono adeguatamente applicate e, ove opportuno, a pro-porre modifiche al fine di garantire coerenza nella certificazione.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivoalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 31 marzo 2004.

Articolo 24Recepimento

Articolo 25Clausola di revisione

Articolo 26Entrata in vigore

Articolo 27Destinatari

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misurazione è un consumatore o qualsiasi altra parte che richie-da un livello analogo di protezione; e

■ tutte le parti della transazione accettano il risultato della misura-zione sul posto e sul momento.

Ambienti climatici. Gli ambienti climatici sono le condizioni in cuipossono essere impiegati gli strumenti di misura. Per tener contodelle differenze climatiche tra gli Stati membri è stata definita unaserie di limiti di temperatura.Servizio di pubblica utilità. È considerato servizio di pubblica utilitàquello svolto da un ente erogatore di elettricità, gas, riscaldamentoo acqua.

REQUISITI1. Errori tollerati1.1. In condizioni di funzionamento nominali e in assenza di disturbi,l’errore di misurazione non deve superare il valore dell’errore massi-mo tollerato riportato nei requisiti specifici relativi allo strumento inquestione.Salvo indicazione contraria contenuta negli allegati specifici di unostrumento, l’errore massimo tollerato è espresso come valore bila-terale dello scarto rispetto al valore di misurazione effettivo.1.2. In condizioni di funzionamento nominali e in presenza di un dis-turbo, i requisiti di prestazione di uno strumento devono corrispon-dere a quanto riportato nei requisiti specifici relativi allo strumento inquestione.Nel caso in cui lo strumento sia destinato ad essere impiegato in undeterminato campo elettromagnetico continuo permanente, la pre-stazione consentita nel corso della prova “campo elettromagneticoirradiato - a modulazione di ampiezza” non deve superare l’erroremassimo tollerato.1.3. Il fabbricante deve specificare gli ambienti climatici, meccanicied elettromagnetici in cui lo strumento è destinato ad essere impie-gato, l’alimentazione elettrica e le altre grandezze d’influenzasuscettibili di pregiudicarne l’accuratezza, tenendo conto dei requi-siti riportati negli allegati specifici relativi allo strumento in questione.1.3.1. Ambienti climaticiSalvo disposizioni diverse contenute negli allegati da MI-001 a MI-010, il fabbricante deve specificare il limite di temperatura superioree il limite di temperatura inferiore di ciascuno dei valori indicati nellatabella 1, indicare se lo strumento è progettato per l’umidità con-densata o per l’umidità non condensata e precisare l’ubicazioneprevista dello strumento, ossia in luogo aperto o chiuso.

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docum

enti

ALLEGATO IREQUISITI ESSENZIALI

Lo strumento di misura deve garantire un elevato livello di tutelametrologica affinché le parti possano reputare affidabile il risultatodella misurazione; la progettazione e la fabbricazione dello strumen-to di misura debbono essere di elevata qualità per quanto riguardale tecnologie di misurazione e la sicurezza dei dati da misurare.Nel presente allegato sono definiti i requisiti cui gli strumenti di misu-ra debbono conformarsi per conseguire tali obiettivi, completati, sedel caso, dai requisiti specifici dello strumento riportati negli allegatida MI-001 a MI-010, in cui si illustrano in modo più dettagliato alcu-ni aspetti dei requisiti generali.Le soluzioni adottate al fine di rispondere ai requisiti tengono contodell’impiego cui lo strumento è destinato, nonché di prevedibiliimpieghi scorretti dello strumento medesimo.

DEFINIZIONIMisurando. Con "misurando" si intende la quantità effettivamentesottoposta a misurazione.Grandezza d’influenza. Con "grandezza d’influenza" si intende unaquantità che non è il misurando ma che influenza il risultato dellamisurazione.Condizioni di funzionamento nominali. Con "condizioni di funzio-namento nominali" si intendono i valori relativi al misurando e allegrandezze d’influenza che costituiscono le condizioni di funziona-mento normali di uno strumento.Disturbo. Una grandezza d’influenza il cui valore è entro i limiti spe-cificati nel requisito pertinente ma al di fuori delle specifiche condi-zioni di funzionamento nominali dello strumento di misura. Una gran-dezza d’influenza costituisce un disturbo se le relative condizioni difunzionamento nominali non sono specificate.Valore di variazione critico. Con "valore di variazione critico" siintende il valore in corrispondenza del quale la variazione del risulta-to della misurazione è reputata indesiderabile.Misura materializzata. Con "misura materializzata" si intende undispositivo inteso a riprodurre o a fornire in modo permanente, nelcorso del suo impiego, uno o più valori noti di una data quantità.Transazione commerciale di vendita diretta. Con "transazionecommerciale di vendita diretta" si intende una transazione in cui■ il risultato della misurazione è la base su cui è determinato il prez-

zo da pagare;■ almeno una delle parti interessate dalla transazione relativa alla

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enti

Tabella 1Limiti di temperatura

Limite superiore di temperatura 30°C 40°C 55°C 70°CLimite inferiore di temperatura 5°C - 10°C - 25°C - 40°C

1.3.2. a) Gli ambienti meccanici sono suddivisi nelle classi da M1 aM3 descritte in appresso.M1 - La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghisottoposti a vibrazioni e ad urti di scarsa importanza: ad esempio, astrumenti fissati a strutture di supporto leggere soggette a vibrazio-ni e ad urti di scarsa entità derivanti da operazioni di abbattimento opercussione locali, da porte che sbattono, ecc.;M2 - La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghicaratterizzati da livelli importanti o elevati di vibrazioni e di urti (tra-smessi, ad esempio, da macchine e dal passaggio di veicoli nellevicinanze) come pure in luoghi adiacenti a macchine pesanti, a nastritrasportatori, ecc.;M3 - La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghicaratterizzati da livelli elevati ed elevatissimi di vibrazioni e di urti,come nel caso di strumenti montati direttamente su macchine,nastri trasportatori, ecc.;b) In relazione con gli ambienti meccanici si deve tener contodelle seguenti grandezze d’influenza:■ Vibrazione;■ Urto meccanico.1.3.3. a) Gli ambienti elettromagnetici sono suddivisi nelle classi E1,E2 o E3 descritte in appresso, salvo disposizioni diverse conte-nute nei pertinenti allegati specifici.E1 - La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghiin cui i disturbi elettromagnetici corrispondono a quelli che si pos-sono riscontrare in edifici residenziali, commerciali e dell’industrialeggera;E2 - La presente classe si applica agli strumenti impiegati in luoghiin cui i disturbi elettromagnetici corrispondono a quelli che si pos-sono riscontrare in altri edifici industriali;E3 - La presente classe si applica agli strumenti alimentati dalla bat-teria di un veicolo. Tali strumenti devono soddisfare i requisiti dellaclasse E2 e i seguenti requisiti aggiuntivi:■ riduzioni della tensione di alimentazione causate dall’alimentazio-

ne di circuiti di starter dei motori a combustione interna,■ sovraccarichi transitori dovuti allo scollegamento di una batteria

scarica mentre il motore è in funzione;b) In relazione con gli ambienti elettromagnetici si deve tenerconto delle seguenti grandezze d’influenza:■ interruzioni di tensione,■ brevi riduzioni di tensione,■ transitori di tensione su linee di alimentazione e/o linee di segnali,■ scariche elettrostatiche,■ campi elettromagnetici a radiofrequenze,■ campi elettromagnetici a radiofrequenze condotte su linee di ali-

mentazione e/o linee di segnali,■ sovratensioni su linee di alimentazione e/o linee di segnali.1.3.4. Altre grandezze d’influenza di cui occorre tener conto, sedel caso, sono le seguenti:■ variazioni di tensione,■ variazioni di frequenza di rete,■ campi magnetici a frequenza industriale,■ qualsiasi altra grandezza che possa influenzare in maniera signi-

ficativa l’accuratezza dello strumento.1.4. Durante l’esecuzione delle prove previste nella presentedirettiva, si applicano i punti seguenti:1.4.1. Regole di base per le prove e per l’individuazione deglierroriI requisiti essenziali specificati ai punti 1.1 e 1.2 formano oggetto diverifica per ciascuna grandezza d’influenza pertinente. Salvo dispo-sizioni diverse contenute nell’allegato specifico di uno strumento, talirequisiti essenziali si applicano quando ciascuna grandezza d’in-fluenza sia applicata separatamente e il suo effetto sia valutatoseparatamente, mantenendo tutte le altre grandezze d’influenzarelativamente costanti, al valore di riferimento.Le prove metrologiche debbono essere effettuate durante o suc-cessivamente all’applicazione della grandezza d’influenza, indipen-dentemente dalla condizione che corrisponde alla situazione nor-male di funzionamento dellostrumento nel momento in cui è probabile che si manifesti la gran-dezza d’influenza.1.4.2. Umidità ambiente■ A seconda dell’ambiente climatico di funzionamento in cui lo

strumento è destinato ad essere impiegato, possono essereappropriate sia la prova di calore umido stabile (in assenza dicondensazione) sia la prova di calore umido ciclico (con conden-sazione).

■ La prova di calore umido ciclico è appropriata nei casi in cui vi siaun’elevata condensazione o in cui la penetrazione di vapore

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influenzati.7.4. Qualora lo strumento di misura sia progettato per la misurazio-ne di valori del misurando che siano costanti nel tempo, esso deveessere insensibile a fluttuazioni di piccola entità del valore del misu-rando, oppure deve reagire in modo appropriato.7.5. Lo strumento di misura deve essere resistente e i materiali concui è costruito debbono essere adatti alle condizioni in cui esso èdestinato ad essere impiegato.7.6. Uno strumento di misura deve essere concepito in modo daconsentire il controllo delle sue funzioni successivamente alla suacommercializzazione e al suo impiego. Se necessario dovrannoessere previsti come parte dello strumento un’attrezzatura specialeo un software ai fini di tale controllo. La procedura di prova vadescritta nel manuale d’istruzioni.Se a uno strumento di misura è collegato un software, che svolgealtre funzioni oltre alla misurazione, il software che risulti critico ai finidelle caratteristiche metrologiche deve essere identificabile e non puòessere influenzato in modo inammissibile dal software collegato.8. Protezione dall’alterazione8.1. Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura nondebbono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamen-to di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna caratteristica deldispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichicon lo strumento di misura.8.2. Ogni componente hardware che risulti critico ai fini delle carat-teristiche metrologiche deve essere progettato in modo da forniregaranzie di sicurezza. Le misure di sicurezza previste debbono con-sentire di dimostrare eventuali interventi effettuati.8.3. Ogni software che risulti critico ai fini delle caratteristiche metro-logiche deve essere identificato come tale e mantenuto in condizio-ni di sicurezza.Esso deve essere agevolmente identificato dallo strumento di misura.Le prove di un eventuale intervento debbono essere disponibili perun ragionevole periodo di tempo.8.4. I dati di misurazione, il software che è critico per le caratteristi-che della misurazione e i parametri importanti sul piano metrologicomemorizzati o trasmessi debbono essere adeguatamente protettida alterazioni accidentali o intenzionali.8.5. Per gli strumenti di misura di servizi forniti da imprese di pubbli-ca utilità il visualizzatore della quantità totale fornita o i visualizzatorida cui la quantità totale fornita può essere fatta derivare, che servo-no di riferimento totale o parziale per il calcolo del prezzo da corri-spondere, non debbono essere riazzerabili in corso d’uso.

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acqueo sia accelerata per effetto della respirazione. Qualora l’u-midità non condensata costituisca un fattore, è appropriata laprova di calore umido stabile.

2. RiproducibilitàQualora un medesimo misurando sia applicato in un luogo differen-te o da parte di un utilizzatore differente, a parità di tutte le altre con-dizioni, si deve ottenere una successione di risultati di misurazionestrettamente analoghi. La differenza tra i risultati della misurazionedeve essere di scarsa entità in rapporto all’errore massimo tollerato.3. RipetibilitàQualora il medesimo misurando sia applicato nelle medesime con-dizioni di misurazione, si deve ottenere una successione di risultatidi misurazione strettamente analoghi. La differenza tra i risultati dellamisurazione deve essere minima in rapporto all’errore massimo tol-lerato.4. Discriminazione e sensibilitàLo strumento di misura deve essere sufficientemente sensibile e lasua soglia di discriminazione deve essere sufficientemente bassa inrelazione ai compiti di misurazione cui esso è destinato.5. DurabilitàLo strumento di misura deve essere progettato in modo da mante-nere un’adeguata stabilità delle proprie caratteristiche metrologichein un periodo di tempo stabilito dal fabbricante, a patto che la suainstallazione, manutenzione e impiego siano effettuati in modo cor-retto conformemente alle istruzioni del fabbricante, nelle condizioniambientali cui lo strumento stesso è destinato.6. AffidabilitàUno strumento di misura deve essere progettato in modo da ridur-re, per quanto possibile, gli effetti di un difetto che potrebbe indurread un’accuratezza del risultato della misurazione, a meno che lapresenza di tale difetto sia ovvia.7. Idoneità7.1. Lo strumento di misura non deve presentare caratteristiche attead agevolarne l’impiego fraudolento; allo stesso tempo, debbonoessere ridotte al minimo le possibilità di impiegarlo involontariamen-te in modo scorretto.7.2. Lo strumento deve essere atto all’impiego cui è destinato,tenendo conto delle condizioni pratiche di lavoro e deve consentiredi ottenere dallo strumento un risultato di misurazione corretto senzadover richiedere all’utilizzatore requisiti irragionevoli.7.3. Gli errori di uno strumento di misura di un servizio fornito daimprese di pubblica utilità in punti della portata o della corrente al difuori dell’intervallo controllato non devono essere indebitamente

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9. Informazioni che debbono essere apposte sullo strumento einformazioni di cui esso deve essere corredato9.1. Sullo strumento di misura debbono essere apposte le seguentiiscrizioni:■ marca o nome del fabbricante,■ informazioni relative all’accuratezza dello strumento,come pure, se del caso:■ dati pertinenti alle condizioni di impiego,■ la capacità di misurazione,■ l’intervallo di misura,■ marcatura di identificazione,■ numero dell’attestato di esame CE del tipo o dell’attestato di

esame CE del progetto,■ informazioni che precisino se i dispositivi supplementari da cui si

ottengono risultati metrologici soddisfano o meno le disposizionidella presente direttiva sui controlli metrologici legali.

9.2. Qualora lo strumento sia di dimensioni troppo ridotte o di con-figurazione troppo sensibile per poter recare le informazioni perti-nenti, queste ultime siano adeguatamente apposte sull’eventualeimballaggio e sui documenti di accompagnamento richiesti dalle dis-posizioni della presente direttiva.9.3. Lo strumento deve essere corredato di informazioni sul suo fun-zionamento, a meno che lo strumento stesso sia tanto semplice darenderlo superfluo. Le informazioni devono essere di facile com-prensione e includere, se del caso:■ condizioni di funzionamento nominali,■ classi di ambiente, meccanico ed elettromagnetico,■ limiti di temperatura superiore e inferiore, possibilità di conden-

sazione, utilizzazione in luogo chiuso o aperto,■ istruzioni relative all’installazione, alla manutenzione, alle ripara-

zioni, alle messe a punto consentite,■ istruzioni per il corretto funzionamento ed eventuali condizioni

speciali di utilizzo,■ requisiti di compatibilità con interfacce, sottounità o strumenti di

misura.9.4. Nel caso di gruppi di strumenti di misura identici utilizzati nellostesso posto o utilizzati per la misurazione di servizi di pubblica utilità,non è necessario un manuale di istruzioni per ciascuno strumento.9.5. Salvo indicazione contraria riportata in un allegato specificodello strumento, il valore di una divisione di un valore misurato deveessere di 1 _ 10n, 2_10n oppure 5 _ 10n, laddove n indica un nume-ro intero (zero compreso). Unitamente al valore numerico deve figu-rare l’unità di misura o il simbolo ad essa relativo.

9.6. Le misure materializzate debbono essere contrassegnate da unvalore nominale o da una scala, accompagnati dall’unità di misura.9.7. Le unità di misura impiegate e i rispettivi simboli debbono esse-re conformi alle disposizioni giuridiche a livello comunitario relativealle unità di misura e ai rispettivi simboli.9.8. Tutte le marcature e le iscrizioni previste conformemente ai requi-siti debbono essere chiare, indelebili, inequivocabili e non trasferibili.10. Indicazione del risultato10.1. L’indicazione del risultato deve avvenire mediante visualizzato-re o copia stampata.10.2. L’indicazione del risultato deve essere chiara ed inequivocabi-le, e accompagnata dalle marcature ed iscrizioni necessarie adinformare l’utilizzatore del significato del risultato in questione. Incondizioni d’uso normali deve essere possibile un’agevole lettura delrisultato fornito. È consentito fornire indicazioni supplementari, apatto che non ingenerino confusione con le indicazioni metrologica-mente controllate.10.3. Nel caso di copia stampata, la stampa o la registrazione deb-bono essere anch’esse leggibili e indelebili.10.4. Gli strumenti di misura utilizzati nelle transazioni commerciali divendita diretta debbono essere progettati in modo tale da indicaread entrambe le parti della transazione il risultato della misurazione,una volta installati a tale scopo. Qualora ciò rivesta importanzadeterminante in caso di vendite dirette, qualsiasi scontrino fornito alconsumatore mediante un dispositivo accessorio non conforme allepertinenti disposizioni della presente direttiva deve recare adeguateinformazioni restrittive.10.5. A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere adistanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di ser-vizi forniti da imprese di pubblica utilità, esso deve comunque esse-re dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato facil-mente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura ditale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce labase su cui è calcolato il prezzo da corrispondere.11. Ulteriore elaborazione dei dati per concludere la transazio-ne commerciale11.1. Gli strumenti di misura diversi da quelli utilizzati per la misura-zione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità debbono regi-strare su un supporto durevole il risultato della misurazione, accom-pagnato dalle informazioni atte ad identificare quella specifica trans-azione, nei casi in cui■ la misurazione non sia ripetibile, e■ lo strumento di misura sia normalmente destinato ad essere

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ALLEGATO F1DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELPRODOTTOALLEGATO GDICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DIUN UNICO PRODOTTOALLEGATO HDICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DIQUALITÀ TOTALEALLEGATO H1DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DIQUALITÀ TOTALE E SULL’ESAME DEL PROGETTOALLEGATO MI-001CONTATORI DELL’ACQUAALLEGATO MI-002CONTATORI DEL GAS E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DELVOLUMEALLEGATO MI-003CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVAALLEGATO MI-004CONTATORI DI CALOREALLEGATO MI-005SISTEMI DI MISURA PER LA MISURAZIONE CONTINUA E DINA-MICA DI QUANTITÀ DI LIQUIDI DIVERSI DALL’ACQUAALLEGATO MI-006STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICOALLEGATO MI-007TASSAMETRIALLEGATO MI-008MISURE MATERIALIZZATEALLEGATO MI-009STRUMENTI DI MISURA DELLA DIMENSIONEALLEGATO MI-010ANALIZZATORI DI GAS DI SCARICO

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impiegato in assenza di una delle parti della transazione.11.2. Inoltre, al momento di concludere la transazione deve esseredisponibile una prova durevole del risultato della misurazione e delleinformazioni atte a identificare la transazione.12. Valutazione della conformitàGli strumenti di misura debbono essere progettati in modo tale daconsentire un’agevole accertamento di conformità degli stessi aipertinenti requisiti della presente direttiva.

(Altri allegati omessi)ALLEGATO ADICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SUL CONTROLLO DIPRODUZIONE INTERNOALLEGATO A1DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SUL CONTROLLO DIPRODUZIONE INTERNO E SULLE PROVE DEL PRODOTTO REA-LIZZATE DA UN ORGANISMO NOTIFICATOALLEGATO BESAME DEL TIPOALLEGATO CDICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CON-TROLLO DI PRODUZIONE INTERNOALLEGATO C1DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CON-TROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E SULLE PROVE DEL PRO-DOTTO REALIZZATE DA UN ORGANISMO NOTIFICATOALLEGATO DDICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLAGARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONEALLEGATO D1DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DIQUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONEALLEGATO EDICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLAGARANZIA DI QUALITÀ DELL’ISPEZIONE E DELLE PROVE EFFET-TUATE SUL PRODOTTO FINALEALLEGATO E1DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DIQUALITÀ DELLE ISPEZIONI E DELLE PROVE EFFETTUATE SULPRODOTTO FINALEALLEGATO FDICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA VERI-FICA DEL PRODOTTO

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LEGNO E LEGNO-ARREDO

La circolare 3/8/2004

documenti

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CIRCOLARE 3 agosto 2004, n. 1Indicazioni per la compilazione e la distribuzione della sche-da identificativa dei prodotti in legno e del settore legno-arre-do. (Legge n. 126 del 10 aprile 1991 e decreto ministeriale n.101 dell'8 febbraio 1997).

Gazzetta Ufficiale N. 187 del 11 Agosto 2004

La legge n. 126/1991 ed il relativo regolamento di attuazione preve-dono precisi obblighi di informazione relativamente ai prodotti desti-nati al consumatore, fatte salve le prescrizioni riguardanti i prodottioggetto di specifiche disposizioni (commi 2 e 3 dell’art. 2 del decre-to ministeriale n. 101/1997 citato).Per il raggiungimento dell’obiettivo di una corretta informazione alconsumatore, è necessario che lo stesso sia messo in grado diconoscere le caratteristiche relative al prodotto che acquista, conriferimento ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione. Ladescrizione precisa e veritiera del prodotto, resa disponibile, facil-mente accessibile e consegnata all’atto dell’acquisto, rappresentauna modalità idonea ad informare il consumatore.Tale esigenza viene particolarmente avvertita con riferimento ai pro-dotti in legno quali mobili, complementi d’arredo e qualsiasi altrooggetto o manufatto realizzato con l’impiego del legno che hannoun peso rilevante nella vita dei consumatori per il loro valore anchesociale.Poiché risulta che spesso i prodotti in legno vengono posti in vendi-ta senza o con incomplete e/o inesatte indicazioni circa la loro realecomposizione, si ritiene opportuno esplicitare alcune prescrizionianche avvalendosi dell’art. 14 del decreto ministeriale 101 citato.

1. Tutti i prodotti di cui al terzo punto del preambolo devono esse-re accompagnati da una "scheda identificativa" (da ora: "scheda-prodotto") predisposta dal produttore o dall’importatore, fornitaal distributore e, da quest’ultimo, esposta e resa disponibile alpotenziale acquirente. La scheda va consegnata all’acquirente al

momento della conclusione del contratto di vendita, ovvero almomento della consegna del bene.

2. La scheda deve accompagnare il prodotto, qualunque sia lamodalità di offerta del prodotto stesso al consumatore.

3. La scheda-prodotto, anche alla luce del dettato dell’art. 10 deldecreto ministeriale n. 101/1997, deve esplicitare, con riferimen-to alla singola categoria di prodotto, la tipologia e i materialiimpiegati per la struttura e per i rivestimenti, anche qualora ven-gano impiegati materiali simili al legno, nonché le istruzioni per lamanutenzione e la pulizia laddove ritenute opportune o necessa-rie. La scheda-prodotto deve, altresì, fornire il nome o ragionesociale o marchio e sede del produttore o dell’importatore. I con-tenuti della scheda devono essere conformi alle definizioni com-merciali in uso e comunque devono essere immediatamentecomprensibili dal consumatore.

4. La scheda-prodotto può, altresì, contenere indicazioni circa losmaltimento del prodotto in legno, una volta esaurito il suo ciclodi vita.

5. Chi immette sul mercato beni in legno sforniti della scheda-pro-dotto o accompagnati dalla predetta scheda, contenente infor-mazioni anche parzialmente non veritiere, è punito con la sanzio-ne e nella misura stabilita all’art. 2, comma 2 della legge n.126/1991.

6. In via transitoria, per centottanta giorni dalla data di pubblicazio-ne della presente circolare, è consentito il commercio di prodottiin legno non accompagnati dalla scheda-prodotto.

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www.attivitaproduttive.gov.it

Guida alla consultazione

documenti

accesso al sito www.attivitaproduttive.gov.it

quattro modi per accedere ai documenti

argomenti di maggiore attualitàcliccare l’immagine

HOME PAGE DEL SITO

3

1

2

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Per agevolare la consultazione delle pagine del sito del Ministerodelle attività produttive dedicate alla Direzione generale per l’armo-nizzazione del mercato e dei consumatori, si ritiene utile mostrare idiversi percorsi previsti per l’individuazione dei documenti da ricer-care all’interno dell’organizzazione grafica del sito ministeriale.Ciò in considerazione della complessità degli argomenti trattati nel-l’ambito della Direzione generale, del numero elevato di documentiprodotti e delle difficoltà di trovare documenti non conoscendo lemodalità di classificazione nell’ambito delle categorie previste per lapubblicazione dei documenti.

Sono stati individuati quattro percorsi di navigazione:

1. AREE TEMATICHE: documenti classificati per temi generali diinteresse.

2. SERVIZI: raccolte di documenti relazionati per argomento.

3. MINISTERO: accesso ai documenti prodotti dalle singoleDirezioni Generali/Aree/Uffici.

4. MOTORE DI RICERCA: accesso ai documenti per parole chia-ve contenute nel titolo, sottotitolo, abstract.

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documentipagina85pagina84documenti

“Aree Tematiche”: classificazione dei documenti secondo gli interessi degli utenti

per accedere ai documentidella DGAMTC

cliccare l’area tematica “Consumatori”

Percorso 1 AREE TEMATICHEDocumenti della DGAMTC

I documenti prodotti dalla Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori sono consultabili all’interno dell’Area Tematica“Consumatori”.

suddivisione dei documentisecondo la loro Tipologia

Percorso 1 AREE TEMATICHEDocumenti della DGAMTC

All'interno dell'Area Tematica i documenti sono raggruppati per tipologia.Le tipologie rispecchiano le normali modalità di classificazione degli atti amministrativi.

cliccare tipo documento

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Titolo: oggetto del documento Sottotitolo: descrizione dell’argomento trattato

Percorso 1 AREE TEMATICHEDocumenti della DGAMTC

All’interno della tipologia i documenti sono articolati in base alla data di pubblicazione sul sito, o di aggiornamento, in ordine decrescente, dal più recente al più datato.Inoltre l’elenco dei documenti può articolarsi su più pagine, come avviene in questo casoper i 12 documenti trovati.

N.B.: i documenti più vecchi, man mano che perdono di importanza, non vengono più aggiornati e sono eliminati dall’elenco. Tali documenti sono comunque presenti e consultabili solo attraverso il Motore di ricerca (percorso 4).

per accedere al documentocliccare su “File allegato”

data ultimo aggiornamento

Abstract: sintesi descrittivadel documento

Percorso 1 AREE TEMATICHEDocumenti della DGAMTC

Questo percorso è utile a chi cerca un argomento/atto specifico.L’utente, grazie agli elementi forniti lungo il percorso, può subito capire se la ricercaesaudisce le sue necessità, valutare l’attualità dell’atto e il contesto di cui lo stesso fa parte.Nell’esempio fatto partendo dall’area Consumatori, cercando nella tipologia “circolari e note” si è trovata la nota esplicativa per la compilazione dei modelli delle manifestazionia premio. La ricerca ci ha fatto aprire il documento richiesto, fornendo anche notizie sullarelativa modulistica che può essere visionata e, se necessario, stampata.

cliccare il documento

documenti ordinati per data di pubblicazione

sono rappresentate le modalità di classificazione dei documenti, da utilizzare come richiami per una eventuale ricerca

elenco dei documenti correlati a quello in esame

“Ufficio autore del documento”cliccando si accede a tutti

i documenti dell’ufficio percorso 3

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“Servizi”: raccolte di documenti in relazione fra loro in ragionedell’argomento trattato/dossier

Percorso 2 SERVIZIDocumenti della DGAMTC

Percorso 2 SERVIZIDocumenti della DGAMTC

I servizi prodotti dalla DGAMTC sono consultabili all’interno della sezione “Altri servizi”. I Servizi sono fascicoli che raggruppano tutta la documentazione relativa agli argomentitrattati e appaiono in ordine alfabetico.

I Servizi rappresentano fascicoli virtuali, cioé sono raccolte di più documenti in relazionefra loro, in ragione dell’argomento trattato. Si tratta di raccolte di documenti di diversa natura che danno vita a un dossier.

Servizi presenti in ordine alfabeticopagine su cui continuala pubblicazione dei Servizi

per accedere ai servizi della DGAMTC

cliccare “Altri Servizi”

cliccare un servizio

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Percorso 2 SERVIZIDocumenti della DGAMTC

“Servizio” indica sinteticamente cosa tratta e il numero dei documenti di cui è composto

cliccare documento

Questo percorso è utile a chi sta facendo una ricerca completa di tutta la documentazione inerente un determinato argomento.L’utente, grazie agli elementi forniti lungo il percorso, è in grado di valutare se la ricerca in atto esaudisce le sue necessità, valutare la completezza dei dati e l’attualità degli stessi.Nell’esempio fatto a questo punto è visualizzato tutto il contenuto del Servizio costituitoda n. 10 documenti.Ciascun documento può essere visionato accedendovi attraverso un semplice clic.

N.B.:i Documenti Correlati tra loro e a quello in esame, vanno a integrare il Servizio in consultazione fornendo un quadro completo dell'argomento.

elenco dei documenti contenuti nel Servizio in consultazione

“Ministero”: organizzazione uffici, competenze ai vari livelli, documentazione prodotta

Percorso 3 MINISTEROUffici e documenti della DGAMTC

Questo percorso è utile a chi vuole conoscere l’organizzazione della DGAMTC, le compe-tenze delle Aree e dei relativi Uffici.Il percorso Ministero permette di accedere agli atti in relazione alla fonte che li ha prodotti(Direzione Generale, Area, Ufficio).

per accedere alla strutturaorganizzativa cliccare“Direzioni Generali”

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elenco delle DirezioniGenerali del Ministero

Percorso 3 MINISTEROUffici e documenti della DGAMTC

Percorso 3 MINISTEROUffici e documenti della DGAMTC

Per accedere ai documenti prodotti dagli Uffici della DGAMTC evidenziare la Direzione.

Nella schermata sulla Direzione generale, oltre alle informazioni su attività e contatti, sonoconsultabili tutti i documenti pubblicati dalla Direzione stessa. I documenti delle direzionigenerali, raggruppati per Categoria, correlano determinati argomenti della documentazione.

competenze e notizie sulla DGAMTC

Aree: suddivisione per competenzeche raggruppano i vari uffici

per accedere ai documenti della DGAMTCpubblicati cliccare una categoria

I documenti della DGAMTCsono organizzati secondo leseguenti categorie:Attività: raggruppate in tipo-logie di documentoNews settoriali: notizie set-toriali di pubblico interesseCampagne d’informazione:risultato di studi per informa-re l’utenza “consumatori”(pubblicazioni o materiali di-vulgativi su temi specifici)

Download: programmi scari-cabili dalla rete (ad esempio,presentazioni multimediali) Iniziative speciali: solitamen-te risultati di indagini, monito-raggio, osservatori, annuari,studi e approfondimenti suparticolari argomenti, prodottidagli uffici non classificabilicome dati statistici Siti d’interesse: collegamen-ti a siti correlati

Domande ricorrenti: docu-mento contenente le doman-de più frequenti e le rispostecorrispondenti. La domandapuò non essere stata postadall’utenza, ma inventata dal-l’amministrazione per chiarirein anticipo questioni di rile-vanza pubblica. Come ognialtro documento le domandefrequenti hanno una data discadenza

Normativa: atti di normazio-ne aventi carattere generaleche rientrano nella sfera dicompetenza dell’ufficio che lipubblicaDati statistici: informazionistatistiche, risultati di indagi-ni, monitoraggio, osservatori,annuari, ecc., prodotti dagliuffici. Sono solitamente orga-nizzati in tabelleAltri documenti

cliccare per accedere ai documenti delll’area prescelta

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Percorso 3 MINISTEROUffici e documenti della DGAMTC

documenti prodotti dagli uffici dell’Area cliccare una categoria

cliccare l’ufficio

I documenti prodotti dall’Area sono rappresentati in categorie diverse che tengono contodelle materie trattate.

Uffici che fanno parte dell’Area

Percorso 3 MINISTEROUffici e documenti della DGAMTC

documenti prodotti dall’ufficiocliccare una categoria

È possibile consultare i documenti prodotti dall'Ufficio che sono rappresentati nella categoria scelta.

Ciascun documento può essere visionato accedendovi attraverso un semplice clic.In conclusione questo percorso può essere un valido sistema di ricerca per chi conoscel’Ufficio, Area o Direzione che ha emanato il documento.

competenze e notizie dall’Ufficio

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Percorso 4 MOTORE DI RICERCADocumenti della DGAMTC

digitare la “parola chiave”

dove cercare

Con il Motore di ricerca basta digitare una parola chiave contenuta nel titolo, sottotitolo,abstract, categoria del documento, selezionare tutte le tipologie, e se si conoscono le altre opzioni chieste, alla fine attivare la ricerca per visualizzare il documento.

Questo percorso è utile quando non si conoscono elementi specifici, o per ritrovaredocumenti che non appaiono sul sito perché inseriti in archivio.

tutti i tipi di documento

area tematica pertinente

Attività

cliccare “Cerca”

motore di ricerca, permette accesso rapido a documento per mezzo di “parola chiave”

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Ufficio A1 - Coordinamento e gestione amministrativa Dr. Franco Mario Sottile tel. 0647052722 [email protected] A2 - Ufficio Affari Generali e gestione del personale e delle risorse finanziarie Dr. Piero Francolini tel. 0647052155 [email protected] A3 - Programmazione, sviluppo e controllo di gestione Dr. Piero Francolini - reggente - tel. 0647052155 [email protected] A4 - Affari Giuridici e contenziosoDr. Gianfrancesco Romeo tel. [email protected]

Ufficio B1 - Coordinamento delle politiche per la tutela del mercatoDr. Felice Lopresto tel. 0647052761 [email protected] B2 - Osservatorio prezzi e tariffe Dr. Alessandro Serra tel. 0647052323 [email protected] B3 - Rapporti istituzionali e studi Dr. Umberto Troiani - reggente - tel [email protected] B4 - Manifestazioni a premioDr. Antonio Porzio tel. 0647052576 [email protected]

Ufficio C1 - Coordinamento delle politiche per i consumatori Dr. Attilio Mambelli tel. 0647887763 - 0647052509 [email protected] C2 - Attività comunitarie ed internazionali Dr. Gianfranco Nitti tel [email protected] C3 - Politiche nazionali e diritti dei consumatori Dr.ssa Antonia Martelli tel. 0647052779 [email protected] C4 - Funzionamento del Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti CNCUDr. Luigi Ferrara tel. 0647052219 [email protected]

Ufficio D1 - Coordinamento delle attività per la sicurezza e la qualità dei prodotti D.ssa Antonella d’Alessandro tel. 0647052273 [email protected] D2 - Metrologia e metalli preziosi Dr. Giovanni Conti tel. 0647052869 [email protected] D3 – Strumenti di misuraDr. Giovanni Conti - reggente - tel. 068416825 Via Antonio Bosio, 15-Roma [email protected] D4 - Sicurezza e conformità dei prodottiD.ssa Antonella d’Alessandro – reggente – tel. 0647052273 [email protected] D5 - Qualità prodotti e serviziD.ssa Maria Rosaria Amoroso tel. 0647052152 [email protected]

Direttore Generale Daniela Primicerio

Segreteriatel. 06 4705 2910/2042fax 06 4705 2898

e-mail:[email protected]

Area coordinamento affari

generali e uffici di staff

Areamercato

Area politiche

per i consumatori

Area prodotti

Dire

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Questo numero doppio del Quaderno Informativo –Mercato e Consumatori offre un riepilogo dell’attività svol-ta negli ultimi anni dalla Direzione generale per l’armoniz-zazione del mercato e la tutela dei consumatori, ancheattraverso un CD allegato che contiene gli opuscoli e lepubblicazioni prodotte. Ampio spazio è inoltre dedicato alla Sessione program-matica 2004 tra il Consiglio nazionale dei consumatori edegli utenti e le Regioni, che si è aperto con la presenta-zione del Primo rapporto sulle politiche regionali a tuteladei consumatori.

In copertina, la Reggia di Caserta, che ha ospitato l’incontro CNCU - Regioni

Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero:

Maria Rosaria Amoroso, Antonella D'Alessandro, Luigi Ferrara, Paolo Francisci, Antonia Martelli, Mario Panetta, Geraldine Pennestrì, Tiziana Pizzoni, Antonio Porzio, Umberto Troiani

Registrazione al tribunale di Roman. 447 del 22 ottobre 2001

RedazioneMinistero delle attività produttiveDGAMTCVia Molise, 2 - 00187 Romatel. 06.470.520.26fax 06.478.879.12www.attivitaproduttive.gov.itredazione.dgamtc@attivi-taproduttive.gov.it

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dicembre2004

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