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Indice

Terminologia Contrattuale ..........................................................................................................PAG. 2

Nota Informativa ........................................................................................................................PAG. 31. Informazioni relative all'impresa assicuratrice................................................................................PAG. 32. Informazioni generali relative al contratto ................................................................................PAG. 33. Informazioni specifiche relative al contratto ..............................................................................PAG. 3

Condizioni Generali di Assicurazione ......................................................................................PAG. 5Art. 1 - Conclusione del contratto - decorrenza dell’assicurazione - pagamento del premio ..........PAG. 5Art. 2 - Termini di carenza............................................................................................................PAG. 5Art. 3 - Premi annui......................................................................................................................PAG. 5Art. 4 - Recesso in caso di sinistro ............................................................................................PAG. 5Art. 5 - Durata e proroga dell’assicurazione ................................................................................PAG. 5Art. 6 - Foro competente..............................................................................................................PAG. 6Art. 7 - Modifiche dell’assicurazione ............................................................................................PAG. 6Art. 8 - Oneri fiscali ......................................................................................................................PAG. 6Art. 9 - Limiti territoriali ................................................................................................................PAG. 6Art. 10 - Legge applicabile e rinvio ................................................................................................PAG. 6

Condizioni che regolano l’assicurazione ................................................................................PAG. 7Art. 11 - Oggetto dell’assicurazione ..............................................................................................PAG. 7Art. 12 - Estensione rischio guerra ................................................................................................PAG. 7Art. 13 - Calamità naturali ..............................................................................................................PAG. 7Art. 14 - Persone assicurate ..........................................................................................................PAG. 7Art. 15 - Limiti di età assicurativa ..................................................................................................PAG. 7Art. 16 - Persone non assicurabili..................................................................................................PAG. 8Art. 17 - Esclusioni ........................................................................................................................PAG. 8Art. 18 - Esonero denuncia altre assicurazioni ..............................................................................PAG. 8Art. 19 - Garanzie prestate e somme assicurate ..........................................................................PAG. 8Art. 20 - Piani di copertura ............................................................................................................PAG. 9Art. 21 - Variazione del piano di copertura ....................................................................................PAG. 9Art. 22 - Morte - designazione dei Beneficiari ..............................................................................PAG. 9Art. 23 - Morte presunta ................................................................................................................PAG. 10Art. 24 - Invalidità Permanente ......................................................................................................PAG. 10Art. 25 - Liquidazione dell’Invalidità Permanente ..........................................................................PAG. 10Art. 26 - Supervalutazione dell’Invalidità Permanente grave ........................................................PAG. 10Art. 27 - Diaria da ricovero a seguito di infortunio ........................................................................PAG. 11Art. 28 - Rimborso spese mediche a seguito di infortunio ............................................................PAG. 11Art. 29 - Diaria da gesso................................................................................................................PAG. 11

Norme relative ai sinistri ..........................................................................................................PAG. 13Art. 30 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi ......................................................................PAG. 13Art. 31 - Minorazioni preesistenti e criteri di indennizzabilità ........................................................PAG. 13Art. 32 - Collegio medico ..............................................................................................................PAG. 13Art. 33 - Rinuncia al diritto di rivalsa..............................................................................................PAG. 13

Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro ....................................................PAG. 14

Informativa privacy relativamente all’attività liquidazione sinistri ........................................PAG. 15

Modulo di Denuncia Sinistro ....................................................................................................PAG. 17

Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 ........PAG. 18

Testo degli articoli del Codice Civile richiamati nelle Condizioni di Assicurazione ............PAG. 22

Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 ..............................................................PAG. 24

Modulo Reclami ..........................................................................................................................PAG. 27

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Ai seguenti termini, richiamati in polizza, le partiattribuiscono i significati di seguito riportati:

Assicurato: la persona il cui interesse è protettodall’assicurazione.

Beneficiari: l’Assicurato o, in caso di decesso diquesti, i relativi eredi legittimi o testamentari, ovveroi soggetti indicati dal Contraente ai quali la Societàdeve corrispondere la somma assicurata per il casodi morte da infortunio.

Carenza: periodo iniziale dalla data di decorrenzadel contratto durante il quale le copertureassicurative non sono operanti e pertanto l’eventualesinistro non è indennizzato da Poste Assicura S.p.A.

Contraente: la persona fisica che stipula il contrattodi assicurazione e si obbliga a pagare il premio.

Contratto di Assicurazione: il presente contratto diassicurazione denominato Postaprotezione Infortuni.

Diaria da ricovero: indennità giornaliera prevista incaso di ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura aseguito di infortunio.

Età assicurativa: l’età calcolata in anni interitrascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi ecomputando come anno la frazione uguale osuperiore a sei mesi.

Franchigia: la parte del danno, espressa in cifrafissa o in percentuale, che in caso di sinistroindennizzabile rimane a carico dell’Assicurato.

Indennizzo: somma dovuta da Poste AssicuraS.p.A. a titolo di riparazione del danno subito da unproprio Assicurato al verificarsi del sinistro copertodal presente contratto di assicurazione.

Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violentaed esterna, che produca lesioni fisiche obiet-tivamente constatabili all’Assicurato.

Ingessatura: mezzo di contenzione costituito dafasce, docce o altri apparecchi e confezionato congesso da modellare o schiuma di poliuretano o fibredi vetro associate a resina poliuretanica. Sonoconsiderati gessatura anche i metodi di contenzioneF.E.A. (Fissatore Esterno Assiale) e llizanov.

Invalidità Permanente: la perdita, in misura totale oparziale, della capacità generica dell’Assicurato allosvolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo,

indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica ocasa di cura privata regolarmente autorizzati alricovero in base ai requisiti di legge e dallecompetenti Autorità, esclusi comunque stabilimentitermali, case di convalescenza o lungo degenza, disoggiorno e le cliniche della salute e quelle aventifinalità estetiche, dietologiche, fisioterapiche eriabilitative.

ISVAP: Istituto di Vigilanza sulle AssicurazioniPrivate e di interesse collettivo. È l’autorità incaricatadi vigilare sull’attività delle imprese di assicurazione.

Massimale (Somma Assicurata): la spesamassima rimborsabile per uno o più Infortuni chedanno diritto all’indennizzo nell’anno assicurativo.

Piano di copertura: la combinazione di garanzieprescelte dal Contraente.

Polizza: il documento cartaceo che prova la stipuladel presente contratto di assicurazione.

Poste Assicura S.p.A.: l’Impresa di Assicurazioneche emette la polizza.

Poste Vita S.p.A.: l’Impresa di Assicurazione sullavita capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita.

Premio: il corrispettivo annuo dovuto dal Contraentea Poste Assicura S.p.A.

Ricovero: la degenza dell’Assicurato in Istituto dicura, pubblico o privato, conseguente a infortunio,che comporti almeno un pernottamento.

Sforzo: impiego di energie muscolari, concentratenel tempo, che esorbitano per intensità dalle normaliattività e dagli atti di forza dell’Assicurato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale èprestata l’assicurazione.

Terminologia Contrattuale

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Nota InformativaL'informativa precontrattuale e in corso di contratto, relativa alla tipologia di polizza di seguito

descritta, è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1. Informazioni relative all'impresa assicuratricePoste Assicura S.p.A. ha la sua sede legale edirezione generale in Piazzale Konrad Adenauer3 - CAP 00144 Roma, Italia (telefono: 06.549241- fax: 06.54924203 )Poste Assicura S.p.A. è una società del GruppoAssicurativo Poste Vita, facente parte del piùampio Gruppo Poste Italiane.

2. Informazioni generali relative al contrattoLa polizza descritta nella presente NotaInformativa è rivolta a persone appartenenti aduna ben individuata fascia d'età ed ha la finalitàdi proteggere l'Assicurato, alle condizioni pre-viste dal contratto, dagli infortuni causati daglieventi specificati dalle Condizioni d'Assicurazione

2.1 LegislazioneAl presente contratto si applica la legge italiana.

2.2 Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapportocontrattuale o la gestione dei sinistri devonoessere inoltrati per iscritto alla funzione aziendaleincaricata dell'esame degli stessi, utilizzando,alfine di accelerare l'analisi del reclamo, ilmoduloallegato nell'ultima pagina del presentedocumento:

Poste Assicura S.p.A.Ufficio Reclami

Piazzale Konrad Adenauer, 300144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: 06.5492.4402

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mailall'indirizzo [email protected] l'evasione del reclamo richieda lacomunicazione di dati personali, Poste AssicuraS.p.A. - in ossequio anche alle disposizioni di cuial D.Lgs. 196/03 - invierà risposta esclu-sivamente all'indirizzo del Contraente indicato inpolizza. Qualora l'esponente non si ritengasoddisfatto dall'esito del reclamo o in caso diassenza di riscontro nel termine massimo di 45giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto delladocumentazione relativa al reclamo trattato daPoste Assicura S.p.A., all'ISVAP, Servizio Tuteladegli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma,telefono 06.42.133.1.

Si ricorda che il Contraente potrà adire l'AutoritàGiudiziaria, anche per quanto attiene allecontroversie inerenti la quantificazione delleprestazioni nonché ricorrere a sistemi conciliativiove esistenti.

Eventuali informazioni riguardanti le carat-teristiche del prodotto acquistato, possonoessere richieste a:

Numero Verde 800.13.18.11

2.3 ComunicazioniLe comunicazioni relative al contratto e direttealla Compagnia dovranno essere inviate, periscritto, al seguente indirizzo, con indicazione,nell'oggetto della lettera, degli elementiidentificativi del contratto:

Poste Assicura S.p.A.Ufficio Portafoglio

Piazzale Konrad Adenauer, 3 00144 Roma

n° fax: 06.5492.4474

2.4 PrescrizioneI diritti derivanti dal contratto di assicurazione siprescrivono in due anni dal giorno in cui si èverificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 delCodice Civile).

3. Informazioni specifiche relative alcontrattoLe presenti informazioni hanno lo scopo dirichiamare l’attenzione su taluni aspetti fondamentalidelle garanzie e non hanno natura di pattuizionecontrattuale. Per le condizioni di contratto, sirinvia al testo delle Condizioni di Assicurazionecontenute nella polizza, uniche aventi naturavincolante tra le parti.

3.1 Durata del contrattoIl contratto di assicurazione ha durata quin-quennale. Alla scadenza dei 5 anni, talecontratto, in assenza di disdetta inviata dalle partientro il termine di 30 giorni di cui all’Art. 5 delleCondizioni Generali di Assicurazione, siintenderà rinnovato tacitamente e l’assicurazionesarà prorogata per la durata di un anno e cosìsuccessivamente. Sono assicurabili le persone di età non superiore

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a 70 anni all’atto della sottoscrizione. Lacopertura assicurativa rimarrà efficace inrelazione a ciascun Assicurato fino alla scadenzaannuale successiva al compimento del 75° annodi età, ferme restando le ipotesi di scioglimentodell’assicurazione ai sensi di legge e delpresente contratto.

Si richiama l’attenzione del Contraente sullanecessità di leggere attentamente il contrattoprima di sottoscriverlo, con particolare riguardoagli articoli concernenti i rischi assicurati e quelliesclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gliobblighi in caso di sinistro, il recesso delle parti.

Ai sensi dell’articolo 166 del Codice delleAssicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209)le clausole che indicano decadenze, nullità olimitazioni delle garanzie, ovvero oneri a caricodel contraente sono riportate mediante caratteridi particolare evidenza.

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PremessaLa polizza disciplinata dalle presenti condizioni puòessere sottoscritta esclusivamente presso gli ufficipostali di Poste Italiane S.p.A..

Art. 1 Conclusione del contratto - decorrenzadell’assicurazione - pagamento del premioL’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giornoindicato in polizza se il premio o la prima rata dipremio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalleore 24:00 del giorno del pagamento.Il premio è sempre determinato per periodi diassicurazione di un anno ed è interamente dovutodal Contraente, anche se ne sia stato convenuto ilfrazionamento in più rate.Il pagamento del premio può essere effettuato con leseguenti modalità:• Pagamento annuale:

a) addebito automatico su conto BancoPosta, e a tal fine, con la sottoscrizione di separatodocumento (modulo di autorizzazione all’adde-bito su C/C), il Contraente rilascia a PosteItaliane S.p.A. autorizzazione irrevocabileall’addebito per l’intera durata contrattuale;

b) addebito su libretto di Risparmio Postale, allascadenza indicata in polizza, il Contraente sidovrà recare presso l’ufficio postale dicompetenza dove verrà eseguita l’operazione;

c) Carta Postamat e Contanti qualora l’ammontaredel premio annuo non ecceda il limite di Euro750,00.

• Pagamento mensile: addebito automatico suconto BancoPosta e a tal fine, con la sotto-scrizione di separato documento (modulo diautorizzazione all’addebito su C/C), il Contraenterilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazioneirrevocabile all’addebito per l’intera durata con-trattuale. Il pagamento mensile è quindi ammessoesclusivamente per i Contraenti che, all’attodell’emissione, siano titolari di un contoBancoPosta.

Laddove non sia possibile proseguire con ipagamenti con le modalità prescelte in sede distipula, il Contraente potrà avvalersi di uno degliulteriori mezzi di pagamento sopra previsti ovvero diulteriori modalità di pagamento indicate da PosteAssicura S.p.A. Nel caso in cui il Contraente abbiainvece prescelto la modalità di addebito automaticosu conto BancoPosta e tale conto non sia più attivo,i pagamenti saranno dovuti con cadenza annuale econ le modalità specificate da Poste Assicura S.p.A.Nel caso della modalità di pagamento con addebitosu conto BancoPosta, sia con cadenza annuale siacon cadenza mensile, il modulo di autorizzazioneall’addebito su C/C prevede che vengano effettuati

esclusivamente tre tentativi di prelievo dal contoBancoPosta di riferimento e cioè:

1) al giorno di scadenza;2) il 14° giorno successivo la scadenza;3) il 28° giorno successivo la scadenza.

Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, neiconfronti di Poste Assicura S.p.A., che in caso diassenza di fondi disponibili sufficienti nel contoBancoPosta di riferimento alle tre date sopraindicate, il pagamento del premio o della rata dipremio non potrà andare a buon fine ciascuno deicasi sopraindicati, le garanzie assicurative oggettodel presente contratto verranno sospese dalle ore24:00 del 30° giorno successivo a quello dellascadenza del pagamento del premio o della rata dipremio. Laddove fallisca anche il terzo tentativo di prelievo, ilpagamento potrà avvenire presso l’Ufficio Postale esolo previa richiesta scritta da parte del Contraenteferme le successive scadenze di pagamento. In caso di mancato pagamento del premio o della ratadi premio il contratto di assicurazione si risolve di dirittose Poste Assicura S.p.A. non agisce per la riscossionenel termine di sei mesi fermo il diritto al premio diassicurazione in corso ed al rimborso delle spese.

Art. 2 Termini di carenzaIl presente contratto non prevede termini di carenzacon riferimento a nessuna delle coperture assi-curative prestate.

Art. 3 Premi annuiI premi annui, comprensivi di imposte, sono quelliriportati nella polizza.Il premio annuale è determinato al momento dellastipulazione del contratto, unicamente in base alnumero degli Assicurati ed in funzione del piano dicopertura prescelto.

Art. 4 Recesso in caso di sinistroDopo la denuncia di ogni sinistro, indennizzabile atermini di polizza e fino al sessantesimo giorno dalpagamento o rifiuto dell’indennizzo, le parti possonorecedere dall’assicurazione con preavviso di 60giorni da darsi mediante lettera raccomandata.In caso di recesso esercitato da una delle parti, entro15 giorni dalla data di efficacia del recesso, PosteAssicura S.p.A. rimborsa la parte di premio nettorelativa al periodo di rischio non corso.

Art. 5 Durata e proroga dell’assicurazioneL’assicurazione ha durata quinquennale. Allascadenza dei 5 anni, in assenza di disdetta inviata

Condizioni Generali di Assicurazione

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dalla parte che ne ha interesse mediante letteraraccomandata e spedita almeno 30 giorni primadella scadenza contrattuale, il contratto si rinnovatacitamente e l’assicurazione è prorogata per ladurata di un anno e così successivamente, salvoquanto previsto al successivo Art.15.In caso di disdetta regolarmente inviata le garanzieassicurative relative al presente contratto cesse-ranno alla prima ricorrenza annuale.

Art. 6 Foro competentePer ogni controversia relativa al presente contratto èesclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria delluogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato.

Art. 7 Modifiche dell’assicurazioneLe eventuali modifiche dell’assicurazione devonoessere provate per iscritto.

Art. 8 Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono acarico del Contraente.

Art. 9 Limiti territorialiL’assicurazione vale per il mondo intero, fermorestando quanto previsto nell’Art. 13.

Art. 10 Legge applicabile e rinvioIl presente contratto è regolato dalla legge italiana,da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non èqui diversamente stabilito.

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Art. 11 Oggetto dell’assicurazioneÈ considerato infortunio l’evento dovuto a causafortuita, violenta ed esterna che produca lesionifisiche obiettivamente constatabili le quali abbianoper conseguenza diretta ed esclusiva la morte, unainvalidità permanente, il ricovero, ovvero faccianosorgere in capo all’Assicurato il diritto alle prestazionipreviste dal piano di copertura assicurativaprescelto.L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato

subisca nello svolgimento:a) delle attività professionali, principali e secondarie;b) di ogni altra attività senza carattere di

professionalità attinente al tempo libero, alla vitadi relazione o alla ricreazione.

Sono compresi in garanzia anche:a) l’asfissia non di origine morbosa;b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da

assorbimento di sostanze;c) l’annegamento;d) l’assideramento o il congelamento;e) i colpi di sole o di calore; f) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e

negligenza anche gravi;g) gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali

l’Assicurato non abbia preso parte attiva; h) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti;i) le ernie traumatiche e le ernie addominali da

sforzo, rimanendo inteso tra le parti che:- qualora l’ernia risulti operabile, non verrà

riconosciuto alcun indennizzo;- qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti

operabile secondo parere medico, verràriconosciuto esclusivamente il grado di invaliditàpermanente accertato, con il limite massimo del10% dell’Invalidità Permanente totale.In caso di contestazioni circa la natura e laoperabilità dell’ernia, la decisione potràessere rimessa al vaglio del Collegio Medico,secondo la procedura prevista all’Art. 32;

l) gli infortuni causati da malessere o malore e daglistati di incoscienza che non siano causati dastupefacenti, allucinogeni od alcolici;

m) l’infezione e avvelenamento causati da morsi dianimali, punture di insetti e di vegetali;

n) la folgorazione;o) gli infortuni conseguenti ad atti compiuti

dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana oper legittima difesa.

Art. 12 Estensione rischio guerraL’assicurazione è prestata anche durante lo stato diguerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodomassimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed inquanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli

eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio dellaRepubblica Italiana in un Paese fino ad allora in pace.Sono comunque esclusi dall’assicurazione gliinfortuni derivanti dalla predetta causa checolpiscano l’Assicurato nel territorio della RepubblicaItaliana, della Città del Vaticano e della Repubblica diS. Marino.

Art. 13 Calamità naturali L’assicurazione è prestata anche con riferimento agliinfortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni,eruzioni vulcaniche, con il limite massimo diindennizzo in una misura pari al 50% dei capitaliassicurati.

Art. 14 Persone assicurate L’assicurazione copre i sinistri oggetto del presentecontratto relativi alle persone fisiche esplicitamenteindicate nella polizza in qualità di Assicurati, nelnumero massimo di 4 unità (compreso il Contraente),purché residenti nel territorio della Repubblica Italiana,della Repubblica di S. Marino, della Città del Vaticano.Trascorso il primo anno di vigenza del contratto, ilContraente avrà la facoltà di indicare, mediantecomunicazione scritta recandosi presso l’UfficioPostale, un nuovo Assicurato, purché il numero totaledegli Assicurati coperti dall’assicurazione rientri nelnumero massimo di 4 unità; è altresì data facoltà alContraente di ridurre il numero degli Assicurati,mediante comunicazione scritta recandosi pressol’Ufficio Postale, nonché di comunicare la sostituzionedi uno o più Assicurati. Le predette variazioni potranno essere effettuate unasola volta al mese nel caso di frazionamento mensile euna sola volta l’anno in caso di frazionamento annuale.Le richieste di sostituzione di uno o più Assicuratihanno effetto dal momento della ricezione da partedella società della comunicazione del Contraente.Le variazioni che comportano l’incremento del numerodegli Assicurati hanno effetto dalle ore 24:00 del giornodi pagamento delle maggiori somme dovute. Levariazioni che comportano la diminuzione di Assicuratihanno effetto dalle ore 24:00 del giorno della primascadenza di pagamento successiva alla richiesta. A maggior chiarezza rimane inteso fra le parti che ladurata dell’assicurazione e le scadenze di premio o deisuoi frazionamenti, non muteranno a seguito dellecomunicazioni del Contraente previste dal presentearticolo.

Art. 15 Limiti di età assicurativa Sono assicurabili le persone di età non superiore a 70anni all’atto della sottoscrizione. La coperturaassicurativa rimarrà efficace in relazione a ciascunAssicurato, ferme restando le ipotesi di scioglimento

Condizioni che regolano l’assicurazione

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dell’assicurazione ai sensi di legge e del presentecontratto, fino alla scadenza annuale successiva alcompimento del 75° anno di età, restando inteso econvenuto fra le parti che, in tale eventualità PosteAssicura S.p.A. non sarà obbligata ad inviare formaledisdetta dal contratto di assicurazione ai sensidell’Art. 5 che precede.L’età assicurativa si calcola in anni interi trascurando lafrazione di anno inferiore a sei mesi e computandocome anno la frazione uguale o superiore a sei mesi.

Art. 16 Persone non assicurabiliNon sono assicurabili, indipendentemente dallaconcreta valutazione del pregresso o attuale stato disalute, le persone che siano o siano state affette daalcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV odalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici,paranoidi, sindrome maniaco-depressiva, sindromi edisturbi mentali organici. Il Contraente è pertantotenuto ad informarsi sullo stato di assicurabilità proprioovvero degli Assicurati diversi dal Contraente, e solo aseguito di tale approfondito controllo potràsottoscrivere la polizza. Il controllo preventivo sullostato di assicurabilità dovrà essere inoltre effettuato dalContraente all’atto della comunicazione di inclusionesotto la copertura dell’assicurazione di nuoviAssicurati, prevista dall’Art. 14 che precede.Premesso, pertanto, che Poste Assicura S.p.A. nonavrebbe acconsentito a stipulare l’assicurazioneladdove avesse saputo che l’Assicurato al momentodella stipulazione dell’assicurazione, ovverodell’estensione a nuovi Assicurati ai sensi dell’Art. 14,era affetto ovvero era stato affetto da qualcuna dellepatologie sopra elencate, il contratto deve considerarsiin tal caso annullabile ai sensi dell’Art. 1892 del CodiceCivile ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sonoindennizzabili.Inoltre, laddove nel corso del contratto si manifestinonell’Assicurato una o più di tali affezioni o malattie, ilContraente è tenuto a comunicarlo per iscritto allaSocietà, in quanto tale fattispecie costituisce per PosteAssicura S.p.A. aggravamento di rischio per il qualeessa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensidell’Art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza, PosteAssicura S.p.A. potrà, limitatamente all’Assicuratocolpito dalle menzionate affezioni o malattie, recederedal contratto con effetto immediato ed i sinistriverificatisi successivamente all’insorgenza di talunadelle sopraindicate patologie non sono indennizzabiliai sensi di quanto previsto dall’Art. 1898 del CodiceCivile.

Art. 17 EsclusioniFerme le fattispecie di non assicurabilità di cui all’Art.16 che precede, sono esclusi dall’assicurazione gliinfortuni:a) causati da guerra, insurrezione generale, occu-

pazione militare ed invasione, salvo quantoprevisto dal precedente Art. 12;

b) causati da trasformazioni o assestamenti ener-getici dell’atomo, naturali o provocati, e daaccelerazioni di particelle atomiche (fissione efusione nucleare, isotopi radioattivi, macchineacceleratrici, raggi X, ecc.);

c) causati da delitti dolosi compiuti dall’Assicurato;d) causati da partecipazione attiva dell’Assicurato a

tumulti popolari, sommosse, delitti violenti in genere;e) causati da abuso di psicofarmaci ed uso di

sostanze stupefacenti ed allucinogene nonassunte a scopo terapeutico;

f) causati da ubriachezza accertata;g) causati da suicidio, tentato suicidio e atti di

autolesionismo;h) conseguenti, direttamente o indirettamente, da un

infortunio verificatosi antecedentemente alla datadi decorrenza della polizza;

i) causati da uso, anche come passeggero, di veicolia motore e di natanti a motore in gare, competizionie relative prove;

l) causati da uso di deltaplani, ultraleggeri, para-pendio e sport aerei in genere;

m) occorsi durante operazioni chirurgiche, accertamentio cure mediche non resi necessari da infortunio;

n) causati dalla pratica, a qualunque titolo, deiseguenti sport: paracadutismo, alpinismo conscalata di rocce o ghiaccio, arrampicata libera (freeclimbing), arti marziali in genere, atletica pesante,automobilismo, bob, canoa fluviale, footballamericano, guidoslitta, hockey a rotelle, hockey sughiaccio, lotta nelle sue varie forme, motociclismo,motonautica, pugilato, rugby, salti dal trampolinocon sci o idrosci, sci alpinismo, speleologia, sportaerei in genere, sport subacquei relativamente adimmersioni con autorespiratore;

o) causati dalla partecipazione in qualità di tesserato,sotto l’egida delle relative Federazioni Sportive, acorse, gare e relativi allenamenti di: baseball,calcio, calcio a cinque (e simili), ciclismo,equitazione, pallacanestro, pallamano, pallanuoto,pallavolo, sci e sci nautico;

p) causati dalla pratica di sport costituenti perl’Assicurato attività professionale, principale osecondaria.

Art. 18 Esonero denuncia altre assicurazioni Il Contraente o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligodi dare comunicazione per iscritto a Poste AssicuraS.p.A. dell’esistenza o della successiva stipulazione dialtre assicurazioni per lo stesso rischio. Nel caso disinistro, ai sensi dell’Art. 1910, 3° comma, del CodiceCivile, il Contraente o l’Assicurato sarà tenuto acomunicare a Poste Assicura S.p.A. l’esistenza diqualsiasi altra copertura assicurativa stipulata inrelazione al medesimo rischio.

Art. 19 Garanzie prestate e somme assicurateIl Contraente della presente polizza assicurativasceglie, all’atto della stipula, uno dei seguenti piani di

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Garanzie prestate eSomme Assicurateper ciascunAssicurato

Caso morte

Invalidità permanente (IP)

Supervalutazione Invalidità Permanente ≥ 66%

Diaria Ricovero

Rimborso spese mediche

Diaria Gesso

SommeAssicurate

Standard Extra TopSomme

Assicurateper sinistricausati dacalamitànaturali -

art.13

€ 37.500,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

Non prevista

€ 2.500,00

€ 15,00

€ 50.000,00

€ 75.000,00

€ 75.000,00

€ 25,00

€ 5.000,00

€ 25,00

€ 62.500,00

€ 90.000,00

€ 90.000,00

€ 50,00

€ 7.500,00

€ 35,00

€ 125.000,00

€ 180.000,00

€ 180.000,00

€ 100,00

€ 15.000,00

€ 70,00

SommeAssicurate

SommeAssicurateper sinistricausati dacalamitànaturali -

art.13

SommeAssicurate

SommeAssicurateper sinistricausati dacalamitànaturali art.13

€ 75.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Non prevista

€ 5.000,00

€ 30,00

€ 100.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 50,00

€ 10.000,00

€ 50,00

copertura: Standard, Extra o Top, che avrà efficaciaper tutti gli Assicurati.Il medesimo soggetto non può assumere la veste diAssicurato in forza di più polizze della presentetipologia stipulate con Poste Assicura S.p.A. Restaquindi espressamente inteso, a fini di maggiorchiarezza, che, in caso di sinistro indennizzabile atermini di polizza, Poste Assicura S.p.A. non garantiràin nessun caso ad un singolo Assicurato o ai suoiaventi diritto, somme complessivamente superiori aquelle dovute in relazione a) al piano prescelto e quindi, in ipotesi massima, al

piano Top e/o b) al medesimo sinistro in forza di polizze analoghe.

Art. 20 Piani di coperturaLa tabella di seguito riportata illustra, per le garanziecontrattuali pattuite, il valore assoluto dei massimalidi rimborso per i sinistri dovuti a qualsiasi causa nonesclusa dalle condizioni contrattuali (colonnasinistra) ovvero per i soli sinistri causati da calamitànaturali (colonna di destra). Tale tabella dovràessere letta facendo riferimento alla formula dicopertura “standard”, “extra” e “top” prescelta dalContraente.L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile conquello per Invalidità Permanente. Tuttavia, qualora dopo il pagamento di un indennizzoper Invalidità Permanente, l’Assicurato muoia entrodue anni in conseguenza del medesimo infortunio,Poste Assicura S.p.A. corrisponde ai Beneficiarisoltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - sesuperiore - e quello già pagato per InvaliditàPermanente.

Art. 21 Variazione del Piano di copertura Trascorso un anno di vigenza del contratto ilContraente ha la facoltà di variare, mediantecomunicazione scritta recandosi presso l’UfficioPostale, il piano prescelto fermo restando che talepiano troverà applicazione a tutti gli assicurati. Le predette variazioni potranno essere effettuate unasola volta al mese nel caso di frazionamento mensiledel premio e una sola volta l’anno in caso dipagamento annuale del premio.Le variazioni con incremento di premio (passaggio dapiano Standard a piano Extra; da piano Standard apiano Top e da piano Extra a piano Top) hanno effettodalle ore 24:00 del giorno di pagamento delle maggiorisomme dovute.Le variazioni in decremento di premio (passaggio dapiano Top a Extra; da piano Top a Standard e da pianoExtra a Standard) hanno effetto dalle ore 24:00 delgiorno della prima scadenza di pagamento successivaalla richiesta.

Art. 22 Morte - designazione dei Beneficiari La somma assicurata per il caso di morte vieneliquidata purché la morte dell’Assicurato risulticonseguente ad infortunio indennizzabile ai termini dipolizza e, laddove questa si verifichi entro due anni, dalgiorno in cui l’infortunio stesso è avvenuto. PosteAssicura S.p.A. corrisponde ai relativi Beneficiari lasomma assicurata indicata nella polizza e relativa alpiano di copertura prescelto come indicato nellatabella sotto riportata. Il Contraente può modificare la designazione sopraindicata tramite comunicazione scritta inviata a PosteAssicura S.p.A. All’atto della sottoscrizione dellapolizza, i Beneficiari delle somme liquidabili in caso di

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morte di ciascun Assicurato sono gli eredi legittimi otestamentari, in parti uguali. Eventuali modifiche alladesignazione dei Beneficiari dovranno esseretrasmesse a Poste Assicura S.p.A., mediante letteraraccomandata, con l’indicazione dei nuovi Beneficiaricon il benestare dell’Assicurato e tale comunicazionevarrà quale revoca del beneficio accordato ai vecchiBeneficiari.

Art. 23 Morte presuntaQualora a seguito di infortunio indennizzabile ai terminidi polizza il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato esi presuma sia avvenuto il decesso, Poste AssicuraS.p.A. liquiderà ai Beneficiari il capitale previsto per ilcaso di morte. La liquidazione della somma assicuratanon potrà comunque essere richiesta prima che sianotrascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza perla dichiarazione di morte presunta ai sensi dell’Art. 60e seguenti del Codice Civile.Nel caso in cui, successivamente alla liquidazione,risulti che la morte non si sia verificata o checomunque non sia dipesa da infortunio indennizzabile,Poste Assicura S.p.A. avrà diritto al rimborso dell’interasomma liquidata.Ad integrale avvenuta restituzione, l’Assicurato er-roneamente ritenuto deceduto potrà far valere ipropri diritti per l’invalidità eventualmente subita.

Art. 24 Invalidità PermanenteSe l’infortunio ha per conseguenza una InvaliditàPermanente e questa, anche se successiva allascadenza del contratto, si verifica entro due anni dalgiorno nel quale l’infortunio è avvenuto, Poste AssicuraS.p.A. liquida l’indennità da corrispondersi a titolo diInvalidità Permanente calcolandola sulla relativasomma assicurata indicata nella polizza, secondo leseguenti modalità:• se l’infortunio ha come conseguenza l’Invalidità

Permanente totale, Poste Assicura S.p.A.corrisponde l’intera somma assicurata indicatanella polizza;

• se l’infortunio ha come conseguenza una InvaliditàPermanente parziale, l’indennizzo dovuto da PosteAssicura S.p.A. viene calcolato sulla sommaassicurata indicata nella polizza, in proporzione algrado di Invalidità Permanente accertato.

L’Invalidità Permanente deve essere accertatafacendo riferimento ai valori riportati per le specifichemenomazioni nella tabella INAIL di cui all’allegato 1 delD.P.R. 1124 del 30.06.1965 riportata a pag. 24. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale diun organo o di un arto viene considerata come perditaanatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, lepercentuali sopra indicate vengono ridotte inproporzione alla funzionalità perduta.La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi oarti comporta l’applicazione di una percentuale d’invaliditàpari alla somma delle singole percentuali dovute perciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.

Nel caso di menomazioni di uno o più dei distrettianatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederàalla valutazione con somma matematica fino araggiungere, al massimo, il valore corrispondente allaperdita totale dell’arto stesso.In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale diun organo o di un arto già minorato, le percentualisopraindicate sono diminuite tenendo conto del gradodi invalidità preesistente.Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nellatabella INAIL sopra citata, l’indennità è stabilitatenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casielencati, della misura nella quale è per semprediminuita la capacità generica dell’Assicurato ad unqualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla suaprofessione. Per la valutazione delle menomazionivisive ed uditive si procederà alla quantificazione delgrado di Invalidità Permanente tenendo contodell’eventuale applicazione di presidi correttivi.

Art. 25 Liquidazione dell’Invalidità PermanentePer ogni grado di Invalidità Permanente accertatosecondo i criteri stabiliti nell’Art. 24, la liquidazionedell’indennizzo dovuto da Poste Assicura S.p.A. vienedeterminata come segue:• se l’Invalidità Permanente risulta pari o inferiore al

3% non verrà riconosciuto alcun indennizzo (epertanto il 3% di Invalidità Permanente opera comeFranchigia);

• se l’Invalidità Permanente risulta superiore al 3% enon superiore al 20%, l’indennizzo verrà liquidatosecondo la percentuale riconosciuta ridotta del 3%(Franchigia);

• se l’Invalidità Permanente risulta superiore al 20%e non superiore al 50%, l’indennizzo verrà liquidatosecondo la percentuale riconosciuta;

• se l’Invalidità Permanente risulta superiore al 50%,l’indennizzo verrà comunque liquidato nella misuradel 100% della somma assicurata indicata nellapolizza.

Art. 26 Supervalutazione dell’Invalidità PermanentegraveIn caso di infortunio indennizzabile nei termini di cuialla polizza, dal quale derivi all’Assicurato un’InvaliditàPermanente di grado pari o superiore al 66%,accertata secondo i criteri stabiliti nell’Art. 24, PosteAssicura S.p.A. corrisponderà all’Assicurato, aseconda del piano di copertura prescelto, un ulteriorecapitale come indicato nella tabella dell’Art. 20.L’Assicurato avrà il diritto di convertire, in tutto o inparte, il capitale complessivamente liquidabile (sia atitolo di Invalidità Permanente, sia a titolo di InvaliditàPermanente grave come sopra individuata) in unarendita vitalizia, manifestando per iscritto a PosteAssicura S.p.A. di voler sottoscrivere una polizza direndita vitalizia a premio unico emessa da Poste VitaS.p.A.La conversione del capitale in rendita potrà essere

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richiesta dall’Assicurato solo a condizione chel’importo della prima annualità di rendita sia almeno diEuro 3.000,00.

Art. 27 Diaria da ricovero a seguito di infortunioIn caso di ricovero a seguito di infortunioindennizzabile nei termini di cui alla polizza, Poste Assicura S.p.A. corrisponderà la diariaassicurata prevista nel piano di copertura prescelto perciascun giorno di degenza in Istituto di cura, fino ad unmassimo di 300 giorni per ogni infortunio ed annoassicurativo.La corresponsione dell’indennizzo avrà luogo adegenza ospedaliera ultimata, previa presentazione dicopia conforme all’originale della cartella clinica,recante quanto meno il tipo di infortunio, il giorno dientrata e di uscita dall’Istituto di cura.L’indennizzo verrà corrisposto nel caso di ricoverosuperiore a 2 giorni consecutivi, rimanendo inteso trale parti che, in ogni caso, per i primi 2 giorni consecutividi degenza non verrà riconosciuto alcun indennizzo daparte di Poste Assicura S.p.A. La base di calcolo deigiorni di degenza è data dalla somma deipernottamenti effettuati, indipendentemente dall’orariodi accettazione e dimissione dall’Istituto di cura.

Art. 28 Rimborso spese mediche a seguito diinfortunioPoste Assicura S.p.A. rimborserà, fino allaconcorrenza del massimale annuo assicurato indicatoin polizza alla voce garanzia “Rimborso spesemediche a seguito di infortunio”, esclusivamente lespese di carattere sanitario direttamente conseguenti,e sostenute per le attività di seguito indicate:a) rette di degenza, onorari medici, chirurgo, aiuto

chirurgo, anestesista, materiale di intervento, dirittidi sala operatoria, medicinali, durante il ricovero inIstituto di cura pubblico o privato;

b) intervento chirurgico anche ambulatoriale;c) visite mediche specialistiche e acquisto di medicinali

previste dal Prontuario dei farmaci;d) applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e

docce di immobilizzazione;e) artroscopia diagnostica ed operativa;f) analisi ed accertamenti diagnostici strumentali

anche specialistici quali, ad esempio: TAC(tomografia assiale computerizzata), ecografia,doppler, holter, scintigrafia, risonanza magneticanucleare;

g) accertamenti diagnostici di laboratorio, esamiclinici, immunologici, microscopici;

h) accertamenti diagnostici radiologici, radioscopie,radiografie, stratigrafie, angiografie;

i) terapie fisiche anche specialistiche quali adesempio: laserterapia, chiroterapia, chinesiterapia,trazioni vertebrali, ultrasuoni, marconiterapia,massoterapia;

l) presidi ortopedici, limitatamente a: corsettiortopedici, protesi e tutori di funzione arti superiori,

inferiori e tronco, protesi oculari;m) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti ad

eliminare danni estetici conseguenti all’infortuniodenunciato;

n) cure termali effettuate nei 90 giorni successiviall’infortunio denunciato;

o) trasporto dell’Assicurato con qualsiasi mezzo dalluogo dell’infortunio all’Istituto di cura o posto dipronto soccorso;

p) spese dentarie.L’operatività della presente garanzia è subordinata aun ricovero di almeno 3 giorni consecutivi o alriconoscimento di una Invalidità Permanente superioreal 3%, entrambi conseguenti ad infortunio indennizzabilea termini di polizza. La presente garanzia viene prestata con uno scopertodel 10% con un minimo di Euro 200,00 di franchigia acarico dell’Assicurato per ogni sinistro, con laspecificazione che per sinistro, ai sensi del presentearticolo, si intende l’intero ciclo di cura relativo allostesso infortunio.Il rimborso viene effettuato da Poste Assicura S.p.A.previa presentazione, in originale, di appositadomanda, corredata dai documenti giustificativi,debitamente quietanzati (notule del medico, ricevutedel farmacista, conti dell’Istituto di cura ecc.) e dallacertificazione medica (ivi compresa l’eventuale cartellaclinica), resta inteso che Poste Assicura S.p.A. nonprocederà alla restituzione della documentazioneprodotta.Fermo quanto previsto nell’Art. 18, qualora l’Assicuratoabbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinteovvero ricevute per ottenerne il rimborso, PosteAssicura S.p.A. effettua il pagamento di quanto dovutoa termini della presente garanzia dietro presentazionedi copia della certificazione delle spese effettivamentesostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi.Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengonoeseguiti in Italia al cambio medio del mese in cui laspesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dallequotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi. A seguito dirichiesta scritta dell’Assicurato, Poste Assicura S.p.A.restituirà i predetti documenti originali, previaapposizione sugli stessi della data di liquidazione edell’importo liquidato.

Art. 29 Diaria da gessoIn caso di infortunio indennizzabile ai termini indicati inpolizza che determini ingessatura, conseguente afrattura o lesione di capsula legamentosa, entrambecomprovate da referto radiologico, Poste AssicuraS.p.A. corrisponderà all’Assicurato l’indennità giornalieraprevista dal piano di copertura applicabile.L’indennizzo viene corrisposto per un massimo di 30giorni per evento.La garanzia si intende inoltre estesa anche ai seguenticasi in cui non sia possibile applicare l’ingessatura:- frattura del bacino o dell’anca;- frattura cranica;

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- frattura di almeno 6 costole;- frattura della colonna vertebrale.Indipendentemente dal numero degli infortuniverificatisi nel corso dell’annualità assicurativa, il numero massimo dei giorni di diaria liquidabili nonpotrà comunque essere superiore a 100 giorni peranno. Ai fini del pagamento della diaria, il giorno diapplicazione della gessatura e quello della rimozionesono congiuntamente considerati come un solo giorno. L’indennità giornaliera da gesso non è cumulabile conquella da ricovero. In caso di ricovero con applicazionedi ingessatura Poste Assicura S.p.A. corrisponderàsolo la diaria di importo più elevato.I giorni di ricovero con ingessatura vanno in ogni casoa ridurre i limiti di 30 giorni per evento ed i 100 giorniper anno previsti dalla presente garanzia.

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Art. 30 Denuncia dell’infortunio e obblighi relativiIn caso di sinistro la denuncia dell’infortunio, conl’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento edelle cause che lo hanno determinato, corredata dicertificato medico, deve essere fatta per iscritto entro30 giorni dall’infortunio o dal momento in cui ilContraente, l’Assicurato ovvero i Beneficiari neabbiano avuto la possibilità, utilizzando l’appositomodulo di denuncia qui allegato predisposto daPoste Assicura S.p.A.

La denuncia deve essere inviata, tramiteRaccomandata A.R. compilando il Modulo didenuncia sinistro allegato a:

Poste Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri

Piazzale Konrad Adenauer, 3 00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: 06/5492.4475

L’inadempimento degli obblighi relativi alla denunciadel sinistro può comportare la perdita totale oparziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art.1915 del Codice Civile.Successivamente l’Assicurato deve inviaretempestivamente al medesimo indirizzo, fino aguarigione avvenuta, i certificati medici sul decorsodelle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la mortedell’Assicurato o quando questa sopravvengadurante il periodo di cura, il Contraente ovvero iBeneficiari dovranno darne tempestivo avviso aPoste Assicura S.p.A.L’Assicurato o, in caso di sua morte, i Beneficiari,devono consentire a Poste Assicura S.p.A. o allepersone indicate da Poste Assicura S.p.A. leindagini, le perizie, le valutazioni e gli accertamentinecessari ovvero ritenuti opportuni dalla medesimaPoste Assicura S.p.A., a tal fine sciogliendodall’eventuale segreto professionale gli incaricatidelle predette attività.

Art. 31 Minorazioni preesistenti e criteri diindennizzabilitàPoste Assicura S.p.A. corrisponde l’indennizzo per leconseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio chesiano indipendenti da condizioni fisiche opatologiche preesistenti o sopravvenute; pertantol’influenza che l’infortunio può aver esercitato su talicondizioni, come pure il pregiudizio che essepossono portare all’esito delle lesioni prodottedall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindinon indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione odifetto fisico, l’indennizzo per Invalidità Permanenteè liquidato per le sole conseguenze dirette cagionatedall’infortunio come se esso avesse colpito unapersona fisicamente integra, senza riguardo almaggior pregiudizio derivante dalle condizionipreesistenti.

Art. 32 Collegio medicoIn caso di controversie mediche sulla naturadell’evento o sulla misura dell’indennità dacorrispondere all’Assicurato, nonché sui criteri diliquidazione contrattualmente stabiliti, le partipotranno concordare di conferire per iscritto unapposito mandato irrevocabile per la decisione di taliquestioni ad un Collegio di tre medici, nominati unoper parte ed il terzo di comune accordo fra le partiovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso didisaccordo la nomina del terzo medico potrà essererichiesta dalla parte più diligente, al Presidente delConsiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nellacittà o nella provincia dove si riunisce il Collegiomedico. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sededi Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo diresidenza dell’Assicurato. Ciascuna delle partisostiene le proprie spese e remunera il medico daessa designato, contribuendo per la metà dellespese e competenze per il terzo medico, esclusaogni solidarietà. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove neriscontri l’opportunità, l’accertamento definitivodell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dalCollegio stesso, nel qual caso il Collegio può intantoconcedere una provvisionale sull’indennizzo.Le decisioni del Collegio medico sono prese amaggioranza di voti, con dispensa da ogni formalitàdi legge, e sono vincolanti per le parti, anche se unodei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le partirinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo icasi di violenza, dolo, errore o violazione dei patticontrattuali.I risultati delle operazioni peritali del Collegio medicodevono essere raccolti in apposito verbale daredigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delleparti.

Art. 33 Rinuncia al diritto di rivalsa Poste Assicura S.p.A. rinuncia, a favoredell’Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto dirivalsa previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile versoi terzi responsabili dell’infortunio.

Norme relative ai sinistri

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Nell’ipotesi che Lei subisca un infortunio,indennizzabile a termini di polizza, La invitiamo aseguire le seguenti indicazioni per rendere piùagevoli e tempestive le operazioni di valutazione eliquidazione del sinistro.Le consigliamo di fotocopiare il “Modulo di DenunciaSinistro” riportato a pag. 17 e di utilizzare un Moduloper denunciare ogni singolo sinistro. Detto Modulodovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile inogni sua parte e sottoscritto a cura dell’Assicurato (odei Beneficiari), facendo particolare attenzione allesezioni “Dati del Contraente” e “Dati dell’Assicuratoche ha subito l’infortunio”.

Nella sezione “Dati relativi all’infortunio” indichicon una crocetta la casella relativa alla tipologia diinfortunio che intende denunciare, descrivendo nelmodo più dettagliato e completo possibile:- le cause;- le circostanze;- le conseguenze dell’infortunio;senza dimenticare di compilare gli spazi relativi alladata, ora e luogo di accadimento dell’infortunio.

Il Modulo di Denuncia Sinistro deve essere spedito,entro 15 giorni dalla data di accadimento dell’infortunio,con Raccomandata A.R. a:

Poste Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri

Piazzale Konrad Adenauer, 3 00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: 06/5492.4475

È considerata come data di denuncia sinistro la datadi spedizione della denuncia attestata dal timbrodell’Ufficio Postale o data ricezione del fax.

Contestualmente all’invio del suddetto Modulo osuccessivamente, non appena disponibile, vatrasmesso anche il Certificato del pronto soccorso oanaloga certificazione medica se l’infortunio harichiesto un intervento di primo soccorso.Inoltre, in funzione del tipo di richiesta di indennizzo,bisogna inviare i seguenti documenti:

A) Diaria da Ricovero1. Copia conforme all’originale della cartella clinica

dalla quale risultino il periodo di degenza e ladiagnosi relativa al ricovero.

B) Invalidità Permanente1. Certificato di pronto soccorso o analoga certificazione

di pari valore probatorio.

2. Documentazione relativa a visite specialistiche e/odiagnostiche effettuate successivamente all’infortunioe comprovanti l’evoluzione dello stesso.

3. Successivamente certificato medico che attesti lastabilizzazione dei postumi invalidanti.

C) Rimborso Spese Mediche1. Documenti giustificativi, debitamente quietanzati

(notule del medico, ricevute del farmacista, contidell’ospedale o clinica ecc.) e dalla certificazionemedica (ivi compresa l’eventuale copia conformedella cartella clinica).

D) Morte1. Certificato di morte in originale.2. Copia conforme all’originale del referto dell’Autorità

di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria da cui sipossano rilevare le precise circostanze deldecesso.

3. Certificato di Atto Notorio in originale o, in caso dieredi testamentari, copia autenticata deltestamento e, in caso di eredi minori,autorizzazione del Giudice Tutelare allariscossione dell’indennizzo da parte del Tutore.

E) Diaria da Gesso1. Certificato dell’Istituto di cura con diagnosi e

attestazione dell’applicazione dell’ingessatura edella sua rimozione.

2. Documentazione radiologica.

Poste Assicura S.p.A. si riserva la facoltà dirichiedere eventuale ulteriore documentazionenecessaria alla valutazione del sinistro (ad esempioper il caso di Morte da infortunio: copia del refertoautoptico, copia conforme all’originale della cartellaclinica completa nel caso in cui sia stato necessarioil ricovero in ospedale, ecc…) e alla correttaidentificazione dell’avente diritto.

I pagamenti verranno effettuati tramite accredito sulconto BancoPosta, Libretto di Risparmio Postale,ovvero con assegno postale intestato all’avente diritto.A tal fine le ricordiamo di compilare con esattezza icampi relativi alla modalità di pagamento presceltae, nel caso, agli estremi del conto BancoPosta o delLibretto di Risparmio Postale sul quale si vuolericevere il pagamento dell’indennizzo.

Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro

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LEGGERE ATTENTAMENTE LA SOTTO-STANTE INFORMATIVA PRIVACY PRIMA DICOMPILARE IL MODULO DI DENUN-CIA SINISTRO.

Informativa privacy relativamente all'attivitàliquidazione sinistri (1)

Finalità del trattamento dei dati personaliI dati personali forniti mediante la compilazione delpresente “Modulo di Denuncia Sinistro” o da altrisoggetti(2) sono trattati al fine di:dare esecuzione al contratto assicurativo e più ingenerale per finalità assicurativa(3), in particolare perprocedere all’attività di liquidazione dei sinistri;adempiere ad ogni obbligo di legge, regolamento odella normativa europea connesso all’esecuzionedel contratto assicurativo;rilevare la qualità dei servizi o i bisogni dellaclientela, effettuare ricerche di mercato e indaginistatistiche, nonché svolgere attività promozionali diservizi e/o prodotti propri.

Modalità del trattamento dei dati personaliI Suoi dati personali sono trattati, in particolare per ilservizio di liquidazione dei sinistri, la fornitura deiprodotti e delle informazioni da Lei richieste,mediante l’ausilio di strumenti elettronici o anchesenza tale ausilio. Per il caso della valutazione dellaqualità dei servizi, ricerche di mercato ed indaginistatistiche, anche mediante l’uso di fax, del telefonoanche cellulare, della posta elettronica o di altretecniche di comunicazione a distanza.

Natura del conferimento dei dati personali, Suoconsenso ed eventuali conseguenze di un rifiutoPer la fornitura di servizi assicurativi ed in particolarenell’ambito del servizio di liquidazione danni che Lariguardano abbiamo necessità di trattare anche dati“sensibili”(4), come ad esempio nel caso di periziemediche. Le chiediamo di esprimere il consenso peril trattamento di tali dati per queste specifiche finalità.Il conferimento dei Suoi dati personali non èobbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi datinon potremmo fornirLe i servizi e i prodottiassicurativi in tutto o in parte ovvero procederealla liquidazione del sinistro.Alcuni dati viceversa devono essere comunicati daLei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede adesempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoidati devono da noi essere comunicati, per obbligo dilegge, ad enti e organismi pubblici, quali Isvap -Casellario Centrale Infortuni - UIC - MotorizzazioneCivile - Enti Gestori di Assicurazioni SocialiObbligatorie, nonché - in caso di richiesta -all’Autorità Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine.Solamente qualora Lei acconsenta specificamente, idati che Lei ci invierà, o da noi detenuti, sarannoutilizzati dalla nostra Società per le finalità ulteriori

indicate (rilevazione qualità dei servizi, ricerche dimercato e indagini statistiche con le modalità indicate).

Comunicazione dei dati a soggetti terziPer le finalità sopra descritte i Suoi dati potrebberoessere comunicati a soggetti che operano in qualitàdi titolari autonomi del trattamento per finalitàassicurativa, anche in virtù di obblighi di legge,ovvero a soggetti di nostra fiducia che svolgono -per nostro conto - compiti di natura tecnica odorganizzativa, alcuni di questi anche all’estero, inqualità di “responsabile” o “incaricato” del trattamentodei dati.Si tratta in modo particolare di soggetti facenti partedel Gruppo Poste Italiane, della società PosteAssicura S.p.A. e della catena distributiva qualiagenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione eriassicurazione ed altri canali di acquisizione dicontratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altrisoggetti che svolgono attività ausiliarie per contodella Società, quali professionisti legali, periti emedici, società di servizi per il quietanzamento,società di servizi cui sono affidate la gestione, laliquidazione e il pagamento dei sinistri, centralioperative di assistenza e società di consulenza perla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, societàdi servizi informatici e telematici o di archiviazionedati; società di servizi postali indicate nel plicopostale; società di revisione e di consulenza; societàdi informazione commerciale per rischi finanziari,società di servizi per il controllo delle frodi, società direcupero crediti. In aggiunta, qualora Leiacconsenta specificamente, anche i soggetti terzispecializzati nelle attività di ricerche di mercato,rilevazione della qualità dei servizi o dei bisognidella clientela.In considerazione della complessità della nostraorganizzazione e della stretta interrelazione fra levarie funzioni aziendali, Le precisiamo infine chequali responsabili o incaricati del trattamentopossono venire a conoscenza dei dati tutti i nostridipendenti e/o collaboratori di volta in voltainteressati o coinvolti nel perseguimento delle finalitàsopra indicate nell’ambito delle rispettive mansionied in conformità alle istruzioni ricevute. L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantementeaggiornato e può conoscerlo agevolmente egratuitamente chiedendolo a:

Poste Assicura S.p.A. Ufficio Privacy

Piazzale Konrad Adenauer, 300144 Roma

fax 06/5492.4406

ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabiliin essere, nonché informazioni più dettagliate circa isoggetti che possono venire a conoscenza dei datiin qualità di incaricati.

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I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.

Esercizio dei dirittiLa informiamo inoltre che Lei ha il diritto diconoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati innostro possesso e come essi vengono utilizzati. Haanche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificareo cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al lorotrattamento(5).Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a:

Poste Assicura S.p.A. Ufficio Privacy

Piazzale Konrad Adenauer, 300144 Roma

fax 06/5492.4406

il cui responsabile pro-tempore è anche responsabiledel trattamento.

Responsabile del trattamento dei dati personali,relativamente alla gestione e liquidazione deisinistri, è:

Sircus S.r.l. Via Roma, 8a

16121 Genova.

La ringraziamo per la Sua attenzione ecollaborazione ricordandoLe che un moduloincompleto, non firmato o, nei casi previsti, nonaccompagnato dalla documentazione sopra descrittanon potrà dare luogo all’avvio della istruttoria diliquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni divalutazione e conseguentemente di indennizzo deldanno subito.

Maggiori informazioni relative le modalità didenuncia del sinistro possono essere richiestechiamando il numero verde 800.13.18.11 di PosteAssicura S.p.A.

(1) Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali ( D. Lgs. N. 196/2003 )(2) Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono all’ azienda informazioni

commerciali, finanziarie, professionali, etc.(3) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002) 9,

che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri opagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azionilegali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell’Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisidi nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

(4) Sono considerati sensibili i dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni.(5) Questi diritti sono previsti dall’ art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i

dati trattati in violazione di legge. Per l’ integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitatonei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi l’ opposizionepresuppone un motivo legittimo.

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Da spedire a mezzo raccomandata A.R. a:Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Romaoppurea mezzo fax al numero 06/5492.4475

Dati del ContraenteCognome......................................................................................Nome................................................................Numero di polizza........................................................................Data di nascita (gg/mm/aa) ..............................Luogo di nascita ............................................................................................................................Sesso qM qFCodice Fiscale Recapito telefonico....................................................

Dati dell’Assicurato che ha subito l’infortunioCognome......................................................................................Nome................................................................Data di nascita (gg/mm/aa) .............................. Luogo di nascita ................................................Sesso qM qFIndirizzo .......................................................... C.A.P. .............. Comune.................................... Prov. ............Codice Fiscale Recapito telefonico....................................................

Dati relativi all’infortunio (barrare con “x” il caso che interessa):Diaria da ricovero q Invalidità permanente q Rimborso Spese Mediche qMorte q Diaria da gesso qData accadimento (gg/mm/aa).............................. Ora................ Luogo dell’infortunio........................................Descrizione causa e circostanze dell’infortunio ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Descrizione conseguenze immediate ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Modalità di pagamento prescelta e riferimenti per la liquidazione (barrare con “x” la modalità prescelta):q Accredito su C/C BancoPosta N° .................................................. IBAN ......................................................q Accredito su libretto postale (Libretto N° ..............................................................................)q Assegno postale (Indicare se recapitare c/o domicilio oppure c/o Ufficio Postale)........................................

Data ....................................................

Firma dell’Assicurato (o di chi ne esercita la potestà in caso di minore) ..............................................................

I documenti da inoltrare in caso di sinistro sono indicati nella “Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro”allegata alle Condizioni Generali di Assicurazione. Per qualsiasi chiarimento chiamare il Numero Verde 800.13.18.11 diPoste Assicura S.p.A.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILIPreso atto dell’Informativa privacy contenuta all’interno della guida alla compilazione del presente modulo e parte integrante delle Condizioni Generali diAssicurazione Mod. 0002 Edizione 01/04/2010:

1) acconsento al trattamento dei miei dati personali sensibili per la gestione e liquidazione del sinistro denunciato; funzionale alla conclusione edesecuzione del rapporto con Poste Assicura S.p.A.

Firma dell’Assicurato ............................................................................................

2) acconsento all’utilizzazione dei miei dati personali per finalità promozionali e per la valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indaginistatistiche, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

q Si q No Firma dell’Assicurato ............................................................................................

Postaprotezione Infortuni Modulo di Denuncia Sinistro

FAC-SIMILE MODULO DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE

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In applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno2003 n° 196 (di seguito denominato Codice) Lainformiamo sul trattamento dei Suoi dati personali edegli Assicurati e sui diritti connessi(1).

Trattamento dei dati personali per finalitàassicurativaAl fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativirichiesti o previsti a Suo favore o degli Assicurati lanostra Società deve disporre di dati personali cheriguardano Lei e gli Assicurati - dati raccolti presso diLei o presso altri soggetti(2) e/o dati che devonoessere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge(3)

- e deve trattarli al fine di dare esecuzione agliobblighi derivanti da questo contratto, in adem-pimento di specifici obblighi di legge o regolamentario della normativa europea ovvero per finalitàassicurativa(4), secondo le ordinarie e moltepliciattività e modalità operative dell’assicurazione.

Trattamento dei dati personali per ricerche dimercato e/o finalità promozionaliInoltre, previo Suo esplicito consenso, alcuni dei datipersonali raccolti saranno trattati al fine di rilevare laqualità dei servizi o i bisogni della clientela,effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche,nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/oprodotti propri.Precisiamo che il consenso è, in questo caso, deltutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto nonprodurrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/oprodotti assicurativi indicati nella presenteinformativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non siainteressato alle opportunità sopra illustrate, puòliberamente concedere o negare il consenso per lasuddetta utilizzazione dei dati nello spazio ad essodedicato del modulo contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati personaliI Suoi dati personali o degli Assicurati sono trattati, inparticolare per il servizio di liquidazione dei sinistri, lafornitura dei prodotti e delle informazioni da Leirichieste, mediante l’ausilio di strumenti elettronici oanche senza tale ausilio. Per il caso dellavalutazione della qualità dei servizi, ricerche dimercato ed indagini statistiche, sempre che a ciòacconsenta, anche mediante l’uso di fax, deltelefono anche cellulare, della posta elettronica o dialtre tecniche di comunicazione a distanza.

Natura del conferimento dei dati personali, Suoconsenso ed eventuali conseguenze di un rifiutoPer la fornitura di servizi assicurativi ed in particolarenell’ambito del servizio di liquidazione danni cheriguardano Lei o gli Assicurati abbiamo necessità di

trattare anche dati “sensibili”(5), come ad esempio nelcaso di perizie mediche. Le chiediamo di esprimereil Suo consenso per il trattamento di tali dati perqueste specifiche finalità.Il conferimento dei Suoi dati personali e degliAssicurati non è obbligatorio per legge, tuttaviasenza i Suoi dati e degli Assicurati non potremmofornire i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o inparte ovvero procedere alla liquidazione del sinistro.Alcuni dati viceversa devono essere comunicati daLei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede adesempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoio degli Assicurati dati devono da noi esserecomunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismipubblici, quali Isvap - Casellario Centrale Infortuni -UIC - Motorizzazione Civile - Enti Gestori di As-sicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso dirichiesta - all’Autorità Giudiziaria e alle Forzedell’Ordine.

Comunicazione dei dati a soggetti terziInoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate,i dati, secondo i casi, possono o debbono esserecomunicati:a soggetti che operano in qualità di titolari autonomidel trattamento, anche in virtù di obblighi di legge odi regolamento e ad altri soggetti appartenenti alsettore assicurativo o correlati con funzionemeramente organizzativa o aventi natura pubblicache operano - in Italia o all’estero - come soggettitutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa”(6);a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostroconto - compiti di natura tecnica od organizzativa,alcuni di questi operanti anche all’estero, in qualità di“responsabile” o “incaricato” del trattamento dei dati. Si tratta per quest’ultimi, in modo particolare, disoggetti facenti parte del Gruppo Poste Italiane,della società Poste Assicura S.p.A. e della catenadistributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori diassicurazione e riassicurazione ed altri canali diacquisizione di contratti di assicurazione; consulentitecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarieper conto della Società, quali professionisti legali,periti e medici, società di servizi per ilquietanzamento; società di servizi a cui siano affidatila gestione, la liquidazione ed il pagamento deisinistri (indicate nel modulo-denuncia), tra cuicentrale operativa di assistenza (indicata nelcontratto), società di consulenza per tutelagiudiziaria (indicata nel contratto), clinicaconvenzionata (scelta dall’interessato); società diservizi informatici e telematici o di archiviazione;società di servizi postali (per trasmissione,imbustamento, trasporto e smistamento dellecomunicazioni alla clientela) indicate sul plico

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del DecretoLegislativo 30 Giugno 2003 n.196

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postale; società di revisione e di consulenza(indicata negli atti di bilancio); società diinformazione commerciale per rischi finanziari;società di servizi per il controllo delle frodi; società direcupero crediti. In aggiunta, qualora Lei acconsentaspecificamente, anche i soggetti terzi specializzatinelle attività di ricerche di mercato, rilevazione dellaqualità dei servizi o dei bisogni della clientela.In considerazione della complessità della nostraorganizzazione e della stretta interrelazione fra levarie funzioni aziendali, precisiamo infine che qualiresponsabili o incaricati del trattamento possonovenire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendentie/o collaboratori di volta in volta interessati ocoinvolti nel perseguimento delle finalità sopraindicate nell’ambito delle rispettive mansioni ed inconformità alle istruzioni ricevute. L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantementeaggiornato e può conoscerlo agevolmente egratuitamente chiedendolo a:

Poste Assicura S.p.A. Ufficio Privacy

Piazzale Konrad Adenauer, 300144 Roma

fax 06/5492.4406

ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabiliin essere, nonché informazioni più dettagliate circa isoggetti che possono venire a conoscenza dei dati inqualità di incaricati. I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.

Esercizio dei dirittiLa informiamo infine che è previsto il dirittodell’interessato di conoscere in ogni momento qualisono i dati in nostro possesso e come essi vengonoutilizzati. È previsto anche il diritto per l’interessato difarli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento(7).Per l’esercizio dei diritti dell’interessato previsti dalCodice è possibile rivolgersi a:

Poste Assicura S.p.A. Ufficio Privacy

Piazzale Konrad Adenauer, 300144 Roma

fax 06/5492.4406

il cui responsabile pro-tempore è anche responsabiledel trattamento.

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NOTE

1) Come previsto dall’art. 13 del Codice (decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto cheLa riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Leirisulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati);altri operatori assicurativi (quali agenti, broker diassicurazione, Assicuratori ecc.); soggetti che,per soddisfare le Sue richieste (quali unacopertura assicurativa, la liquidazione di unsinistro ecc.), forniscono informazioni comme-rciali; organismi associativi e consortili propri delsettore asicurativo (v. nota 5, quarto e quintotrattino); altri soggetti pubblici (v. nota 5, sesto esettimo trattino).

3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro ilriciclaggio.

4) La “finalità assicurativa” richiede neces-sariamente, tenuto conto anche della rac-comandazione del Consiglio d’Europa REC(2002) 9, che i dati siano trattati per:predisposizione e stipulazione di polizzeassicurative; raccolta dei premi; liquidazione deisinistri o pagamento di altre prestazioni;riassicurazione; coassicurazione; prevenzione eindividuazione delle frodi assicurative e relativeazioni legali; costituzione, esercizio o difesa deidiritti dell’Assicuratore; adempimento di altrispecifici obblighi di legge o contrattuali; analisi dinuovi mercati assicurativi; gestione e controllointerno; attività statistiche.

5) Sono considerati sensibili i dati relativi allo statodi salute, a malattie ed infortuni.

6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i datipossono essere trattati o comunicati da taluni deiseguenti soggetti:- assicuratori, coassicuratori (indicati nel

contratto) e riassicuratori; agenti, sub-agenti,mediatori di assicurazione e di rias-sicurazione, produttori, ed altri canali diacquisizione di contratti di assicurazione;

- banche e intermediari finanziari; - professionisti legali;- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese

assicuratrici, per la raccolta, elaborazione ereciproco scambio con le imprese assicu-ratrici, alle quali i dati possono esserecomunicati, di elementi, notizie e datistrumentali all’esercizio dell’attività assicu-rativa e alla tutela dei diritti dell’industriaassicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consortili propri del settore

assicurativo - che operano in reciprocoscambio con tutte le imprese di assicurazioneconsorziate, alle quali i dati possono esserecomunicati -, quali: Consorzio Italiano perl’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT,per la valutazione dei rischi vita tarati, perl’acquisizione di dati relativi ad assicurati eassicurandi e il reciproco scambio degli stessidati con le imprese assicuratrici consorziate,alle quali i dati possono essere comunicati,per finalità strettamente connesse conl’assunzione dei rischi vita tarati nonché perla riassicurazione in forma consortile deimedesimi rischi, per la tutela de i dirittidell’industria assicurativa nel settore delleassicurazioni vita rispetto alle frodi; PoolItaliano per la Previdenza Assicurativa degliHandicappati, per la valutazione dei rischi vitadi soggetti handicappati;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicu-rativi Pubblici, la quale, in base alle specifichenormative, gestisce lo stralcio del Contoconsortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per levittime della strada, il Fondo di garanzia per levittime della caccia, gli aspetti amministratividel Fondo di solidarietà per le vittimedell’estorsione e altri Consorzi costituiti o dacostituire, la riassicurazione dei rischi agricoli,le quote delle cessioni legali delleassicurazioni vita; commissari liquidatori diimprese di assicurazione poste in liquida-zione coatta amministrativa (prov-vedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale),per la gestione degli impegni prece-dentemente assunti e la liquidazione deisinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulleAssicurazioni Private e di Interesse Collettivo,ai sensi della legge 12 agosto1982, n. 576, edella legge 26 maggio 2000, n. 137;

- nonché altri soggetti, quali: UIC - UfficioItaliano dei Cambi, ai sensi della normativaantiriciclaggio di cui all’art. 13 della legge 6febbraio 1980, n. 15, così come sostituitodall’Art. 2 della legge 15 luglio 1991 n. 197;Casellario Centrale Infortuni, ai sensi deldecreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;CONSOB - Commissione Nazionale per leSocietà e la Borsa, ai sensi della legge 7giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissionedi vigilanza sui fondi pensione, ai sensidell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile1993, n. 124; Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale, ai sensi dell’art. 17 deldecreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Entigestori di assicurazioni sociali obbligatorie,quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministerodell’economia e delle finanze - Anagrafetributaria, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze

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dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF;VV.UU.); altri soggetti o banche dati neiconfronti dei quali la comunicazione dei dati èobbligatoria. L’elenco completo e aggiornatodei soggetti è disponibile gratuitamentechiedendolo al Servizio indicato in infor-mativa.

7) Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del Codice inmateria di protezione dei dati personali. Lacancellazione e il blocco riguardano i dati trattatiin violazione di legge. Per l’integrazione occorrevantare un interesse. Il diritto di opposizione puòessere sempre esercitato nei riguardi delmateriale commerciale e pubblicitario, dellavendita diretta o delle ricerche di mercato. Neglialtri casi l’opposizione presuppone un motivolegittimo.

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Art. 60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta Oltre che nel caso indicato nell’Art. 58, può esseredichiarata la morte presunta nei casi seguenti: 1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche

alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia alseguito di essi, o alle quali si è comunque trovatopresente, senza che si abbiano più notizie di lui, esono trascorsi due anni dall’entrata in vigore deltrattato di pace o, in mancanza di questo, tre annidalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità;

2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dalnemico, o da questo internato o comunquetrasportato in paese straniero, e sono trascorsi dueanni dall’entrata in vigore del trattato di pace, o, inmancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno incui sono cessate le ostilità, senza che si sianoavute notizie di lui dopo l’entrata in vigore deltrattato di pace ovvero dopo la cessazione delleostilità;

3) quando alcuno è scomparso per un infortunio enon si hanno più notizie di lui, dopo due anni dalgiorno dell’infortunio o, se il giorno non èconosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, seneppure il mese è conosciuto, dalla fine dell’annoin cui l’infortunio è avvenuto.

Art. 62 Condizioni e forme della dichiarazione dimorte presunta La dichiarazione di morte presunta nei casi indicatidall’art. 60 può essere domandata quando non si èpotuto procedere agli accertamenti richiesti dallalegge per la compilazione dell’atto di morte. Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza deltribunale su istanza del pubblico ministero o di alcunadelle persone indicate nei capoversi dell’art. 50.Il tribunale, qualora non ritenga di accoglierel’istanza di dichiarazione di morte presunta, puòdichiarare l’assenza dello scomparso.

Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o perconto di chi spettaSe l’assicurazione è stipulata per conto altrui o perconto di chi spetta, il contraente deve adempiere gliobblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che perloro natura non possono essere adempiuti chedall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato,e il contraente, anche se in possesso della polizza,non può farli valere senza espresso consensodell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che sipossono opporre al contraente in dipendenza delcontratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore edelle spese del contratto, il contraente ha privilegio

sulle somme dovute dall’assicuratore nello stessogrado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze condolo o colpa graveLe dichiarazioni inesatte e le reticenze delcontraente, relative a circostanze tali chel’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso onon lo avrebbe dato alle medesime condizioni seavesse conosciuto il vero stato delle cose, sonocausa di annullamento del contratto quando ilcontraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare ilcontratto se, entro tre mesi dal giorno in cui haconosciuto l’inesattezza della dichiarazione o lareticenza, non dichiara al contraente di volereesercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo diassicurazione in corso al momento in cui hadomandato l’annullamento e, in ogni caso, al premioconvenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso iltermine indicato dal comma precedente, egli non ètenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, ilcontratto è valido per quelle persone o per quellecose alle quali non si riferisce la dichiarazioneinesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senzadolo o colpa graveSe il contraente ha agito senza dolo o colpa grave,le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sonocausa di annullamento del contratto, mal’assicuratore può recedere dal contratto stesso,mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tremesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezzadella dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza delladichiarazione o la reticenza sia conosciutadall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiaratodi recedere dal contratto, la somma dovuta è ridottain proporzione della differenza tra il premioconvenuto e quello che sarebbe stato applicato se sifosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terziNelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, sequesti hanno conoscenza dell’inesattezza delledichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, siapplicano a favore dell’assicuratore le disposizionidegli artt. 1892 e 1893.

Art. 1898 Aggravamento del rischioIl contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso

Testo degli articoli del Codice Civilerichiamati nelle Condizioni di Assicurazione

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all’assicuratore dei mutamenti che aggravano ilrischio in modo tale che, se il nuovo stato di cosefosse esistito e fosse stato conosciuto dall’as-sicuratore al momento della conclusione delcontratto, l’assicuratore non avrebbe consentitol’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premiopiù elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandonecomunicazione per iscritto all’assicurato entro unmese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avutoin altro modo conoscenza dell’aggravamento delrischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato sel’aggravamento è tale che l’assicuratore nonavrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopoquindici giorni, se l’aggravamento del rischio è taleche per l’assicurazione sarebbe stato richiesto unpremio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo diassicurazione in corso al momento in cui ècomunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi itermini per la comunicazione e per l’efficacia delrecesso, l’assicuratore non risponde qualoral’aggravamento del rischio sia tale che egli nonavrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo statodi cose fosse esistito al momento del contratto;altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto delrapporto tra il premio stabilito nel contratto e quelloche sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosseesistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 Mancato pagamento del premioSe il contraente non paga il premio o la prima rata dipremio stabilita dal contratto, l’assicurazione restasospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui ilcontraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga ipremi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalleore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quellodella scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti ilcontratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, neltermine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la ratasono scaduti, non agisce per la riscossione;l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento delpremio relativo al periodo di assicurazione in corso eal rimborso delle spese. La presente norma non siapplica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 Assicurazione presso diversiassicuratori Se per il medesimo rischio sono contratteseparatamente più assicurazioni presso diversiassicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte leassicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso,gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a

tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicandoa ciascuno il nome degli altri. L’assicurato puòchiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovutasecondo il rispettivo contratto, purché le sommecomplessivamente riscosse non superinol’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regressocontro gli altri per la ripartizione proporzionale inragione delle indennità dovute secondo i rispettivicontratti. Se un assicuratore è insolvente, la suaquota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell’assicuratore L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato,fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, neidiritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvoil caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se ildanno è causato dai figli, dagli affiliati, dagliascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicuratostabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore delpregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anchealle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro econtro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazione Il diritto al pagamento delle rate di premio siprescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazionee dal contratto di riassicurazione si prescrivono indue anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cuiil diritto si fonda.Nell’assicurazione della responsabilità civile, iltermine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiestoil risarcimento all’assicurato o ha promosso contro diquesto l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta delterzo danneggiato o dell’azione da questo propostasospende il corso della prescrizione finché il creditodel danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibileoppure il diritto del terzo danneggiato non siaprescritto. La disposizione del comma precedente si applicaall’azione del riassicurato verso il riassicuratore per ilpagamento dell’indennità.

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Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 Lesione

Sordità completa di un orecchio

Sordità completa bilaterale

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio

Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi

Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda tabella specifica)

Stenosi nasale assoluta unilaterale

Stenosi nasale assoluta bilaterale

Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa lafunzione masticatoria:a) con possibilità di applicazione di protesi efficace

b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace

Perdita di un rene con integrità del rene superstite

Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica

Per la perdita di un testicolo non si corrispondono indennità

Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione deimovimenti del braccio

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto inposizione favorevole quando coesista immobilità della scapola

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto inposizione favorevole con normale mobilità della scapola

Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo omerale

b) per amputazione al terzo superiore

Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio

Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano

Perdita di tutte le dita della mano

Perdita del pollice e del primo metacarpo

Perdita totale del pollice

Perdita totale dell'indice

Perdita totale del medio

Perdita totale dell'anulare

Perdita totale del mignolo

Perdita della falange ungueale del pollice

Perdita della falange ungueale dell'indice

Perdita della falange ungueale del medio

Perdita della falange ungueale dell'anulare

15%

60%

35%

40%

---

8%

18%

11%

30%

25%

15%

---

5%

50% 40%

40% 30%

85% 75%

80% 70%

75% 65%

70% 60%

65% 55%

35% 30%

28% 23%

15% 13%

12%

8%

12%

15% 12%

7% 6%

5%

3%

Indennitàa destra a sinistra

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Perdita della falange ungueale del mignolo

Perdita delle due ultime falangi dell'indice

Perdita delle due ultime falangi del medio

Perdita delle due ultime falangi dell'anulare

Perdita delle due ultime falangi del mignolo

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110o-75o:

a) in semipronazione

b) in pronazione

c) in supinazione

d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa oquasi:

a) in semipronazione

b) in pronazione

c) in supinazione

d) quando l'anchilosi sia totale da permettere i movimenti di pronosupinazione

Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea

Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:

a) in semipronazione

b) in pronazione

c) in supinazione

Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizionefavorevole

Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale oamputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di unapparecchio di protesi

Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto

Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore,quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato

Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l 'applicazionedi un apparecchio articolato

Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede

Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso

Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso

5%

11% 9%

8%

6%

8%

30% 25%

35% 30%

45% 40%

25% 20%

55% 50%

40% 35%

45% 40%

55% 50%

35% 30%

18% 15%

22% 18%

25% 22%

35% 30%

45%

80%

70%

65%

55%

50%

30%

16%

LesioneIndennità

a destra a sinistra

Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124

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Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124

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Note1. In caso di menomazione binoculare, si procede al

conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascunocchio.

2. La valutazione riferita all'acutezza visiva quale risultadopo la correzione ottica, sempre che la correzionestessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione èriferita al visus naturale.

3. Nei casi in cui la valutazione riferita all'acutezza visivaraggiunta con correzione, il grado di inabilitàpermanente, calcolato secondo le norme cheprecedono, viene aumentato in misura variabile da 2a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.

4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altronormale, è valutato il 16% se si tratta di infortunioagricolo.

5. In caso di afachia monolaterale:- con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%- con visus corretto di 7/10 18%- con visus corretto di 6/10 21%- con visus corretto di 5/10 24%- con visus corretto di 4/10 28%- con visus corretto di 3/10 32%- con visus corretto inferiore a 3/10 35%

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzioneottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, siapplica la tabella di valutazione delle menomazionidell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per lacorrezione ottica e per la mancanza del potereaccomodativo.

Perdita totale del solo alluce

Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcunaindennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto èvalutato il

Anchilosi completa rettilinea del ginocchio

Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto

Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri enon oltrepassi i cinque centimetri

Perdita totale della voce

7%

3%

35%

20%

11%

35%

1/10 9/10 1% 2%2/10 8/10 3% 6%3/10 7/10 6% 12%4/10 6/10 10% 19%5/10 5/10 14% 26%6/10 4/10 18% 34%7/10 3/10 23% 42%8/10 2/10 27% 50%9/10 1/10 31% 58%

10/10 0 35% 65%

Altre menomazioni della facoltà visiva

Visus perduto Visus residuo Indennizzo dell’occhio conacutezza visiva minore

(occhio peggiore)

Indennizzo dell’occhio conacutezza visiva maggiore

(occhio migliore)

Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 Lesione

Indennitàa destra a sinistra

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MODULO RECLAMIInformazioni necessarie all’Ufficio Reclami di Poste Assicura S.p.A., da inviare:

• via lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Reclami Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 - ROMA;

oppure• a mezzo fax al numero: 06/5492.4402

Io sottoscritto/aNome: ..................................................................Cognome: ..............................................................................

oppure

Ragione sociale: ..................................................................................................................................................

Via: ......................................................................................................................................................................

Città: ....................................................................................................................................................................

Tel: ....................................CAP: ..............................Provincia: ..........................................................................

(al fine di accelerare l'analisi, la preghiamo di fornire anche le seguenti informazioni)

con riferimento al prodotto: (indicare il nome del prodotto assicurativo) ......................................................

Polizza numero: ..................................................................................................................................................

Contraente: (nome e cognome) ..........................................................................................................................

Assicurato: (nome e cognome) ........................................................................................................................

Stipulata il: giorno …........... mese …........... anno ……..….......

intendo in qualità di:

q Contraente q Assicurato q Beneficiario q Erede q Altro* (specificare) ............................................

presentare un reclamo segnalando quanto segue:

Allego inoltre (elenco degli allegati):

Luogo e Data: .......................................................... Firma*: ..............................................................................

*Nel caso il richiedente è un soggetto che agisce su incarico del reclamante (es. Studio Legale) è necessaria la controfirma del reclamoda parte del soggetto interessato per consentire l'immediata trattazione delle eventuali informazioni riservate della persona nel cuiinteresse si propone il reclamo.

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FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE

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2010

Poste Assicura S.p.A. • 00144 Roma (RM) - P.le K. Adenauer, 3 - T (+39) 06549241 - F (+39) 0654924203 • Part. IVA e Cod. Fisc. 07140521001• www.poste-assicura.it • Cap. Soc. 5.000.000,00 i.v. • Reg. Imprese n. 07140521001 • REA RM-1013058

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