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CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME PROVINCIA DI PARMA REGOLAMENTO INDICANTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHÉ PER L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 26/04/2013 n. 13

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CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME

PROVINCIA DI PARMA

REGOLAMENTO INDICANTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHÉ PER L’ATTRIBUZIONE DI

VANTAGGI ECONOMICI

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 26/04/2013 n. 13

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ART. 1 - PRINCIPI GENERALI 3ART. 2 - OGGETTO 3

TITOLO I - SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE, TURISTICA, CULTURALE, RICREATIVA, SPORTIVA E DI PROMOZIONE DELLA SALUTE 3

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI 3ART. 4 - ESPLICITAZIONE DELLA NATURA DEGLI INTERVENTI CONTRIBUTIVI E FINANZIARI 4ART. 5 - DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ORDINARI ANNUALI 5ART. 6 – ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI 5ART. 7 - CONTRIBUTI STRAORDINARI 5ART. 8 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 6ART. 9 - CONTROLLI 7ART. 10 - SOVVENZIONE A TOTALE COPERTURA DELLA SPESA 7ART. 11 - UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI, IMPIANTI SPORTIVI 7ART. 12 - COLLABORAZIONE DA PARTE DELLE MAESTRANZE COMUNALI 7ART. 13 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 7ART. 14 - PRESCRIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 8ART. 15 - LIQUIDAZIONE DI ACCONTO SUI CONTRIBUTI PROMESSI 8ART. 16 - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE 8ART. 17 - COMPETENZA PROVVEDIMENTALE 8

TITOLO II - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, COLLABORAZIONI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO 9

ART. 18 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI 9ART. 19 - ACCESSO AI CONTRIBUTI E ALLE AGEVOLAZIONI SOCIALI 9ART. 20 - ENTITÀ DEL MINIMO VITALE 9ART. 21 - ASSISTENZA ECONOMICA DI MINIMO VITALE 10ART. 22 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DELL’INTERVENTO 10ART. 23 - PROCEDIMENTO PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO DI ASSISTENZA ECONOMICA MINIMO VITALE 10ART. 24 - INTERVENTI STRAORDINARI 11ART. 25 - PARTICOLARI CASI DI INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO 11ART. 26 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI, CONVITTI E FREQUENZA ASILI NIDO 11ART. 27 - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E BISOGNOSI 12ART. 28 - INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA TOSSICODIPENDENZA 12ART. 29 - EMERGENZA ABITATIVA 12ART. 30 - SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 13ART. 31 - CONTRIBUTI REGIONALI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE 13ART. 32 - CONTRIBUTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 13ART. 33 - CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA 13

TITOLO III - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, COLLABORAZIONI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A SOSTEGNO DI ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE, TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E CULTURALE E DELLA SICUREZZA URBANA. 13

ART. 34 - SOGGETTI BENEFICIARI 13

TITOLO IV - ALBO DEI BENEFICIARI 14

ART. 35 - ALBO DEI BENEFICIARI 14ART. 36 - SUDDIVISIONE DELL’ALBO 15ART. 37 - TENUTA DELL’ALBO 15

TITOLO V - CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE 15

ART. 38 - PATROCINIO COMUNALE, FINALITÀ E DEFINIZIONI 16ART. 39 - SOGGETTI BENEFICIARI E CRITERI DEL PATROCINIO COMUNALE 16ART. 40 - LIMITAZIONI ALL’AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI 16ART. 41 - PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI 16ART. 42 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO 17ART. 43 - UTILIZZO NON AUTORIZZATO O IMPROPRIO DELLO STEMMA 17ART. 44 - PATROCINIO ASSOCIATO A FORME DI CONTRIBUTO ECONOMICO 17

TITOLO VI - NORME FINALI E DI RINVIO 17

ART. 45 - ABROGAZIONE PRECEDENTI REGOLAMENTI 17ART. 46 - DISCIPLINA TRANSITORIA NELLE MORE DELL’ESECUTIVITÀ DEL NUOVO REGOLAMENTO 18ART. 47 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 18

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Art. 1 - Principi generali Il Comune di Salsomaggiore Terme, visti: - i principi generali del proprio Statuto, finalizzato a favorire il pieno sviluppo della comunità

salsese e di ogni suo singolo componente;

- l’art. 13 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 che recita “Spettano al comune tutte le funzioni

amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei

settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del

territorio e dello sviluppo economico”;

- l’art. 4, comma 1 del vigente Statuto Comunale “Il Comune promuove ed adotta ogni misura

atta a favorire lo sviluppo e la valorizzazione del termalismo nonché la crescita dell’economia

termale e turistica, considerate fondamentali per la comunità locale”;

- l’art. 8 dello Statuto comunale che stabilisce che il Comune promuove lo sviluppo delle attività

alberghiere e delle attività commerciali;

interviene nei limiti delle proprie risorse con sovvenzioni, contributi, collaborazioni, sussidi e ausili

logistici e tecnici:

a) a sostegno di attività inserite nel proprio programma di eventi istituzionali di rilevanza sociale,

turistica, culturale, ricreativa, sportiva e di promozione della salute per il raggiungimento delle

finalità previste dallo Statuto Comunale;

b) a favore di soggetti in stato di bisogno;

c) a sostegno di esigenze di protezione civile, tutela e riqualificazione ambientale, del patrimonio

storico-artistico e culturale e della sicurezza urbana.

Art. 2 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di contributi, sovvenzioni,

altre utilità economiche di cui all’art. 1 e disciplina altresì la concessione del patrocinio da parte

dell’Amministrazione Comunale.

TITOLO I SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE, TURISTICA, CULTURALE,

RICREATIVA, SPORTIVA E DI PROMOZIONE DELLA SALUTE

Art. 3 - Individuazione dei soggetti beneficiari

La disciplina del titolo I del presente regolamento si applica in particolare per iniziative di carattere

istituzionale per le quali l'Amministrazione persegua la scelta di avvalersi della collaborazione di

organismi e associazioni che operano nei settori del sociale, della cultura, del turismo, dello sport e

della promozione della salute al fine di perseguire gli obiettivi previsti dalla legge vigente, dai

programmi regionali e dallo Statuto Comunale.

L'attuazione dei programmi, nell'ambito delle indicazioni di cui al comma precedente, può avvenire

mediante l’erogazione di contributi, collaborazioni, ausili finanziari ed altri vantaggi economici,

tecnici e logistici.

I soggetti abilitati a richiedere gli interventi contributivi o di sostegno devono evidenziare in sede di

istanza gli elementi informativi prescritti dal presente regolamento.

Per soggetti ammessi ai predetti benefici devono intendersi:

a) enti ed istituzioni pubbliche per attività esplicata a beneficio della popolazione residente e

turistica;

b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altri soggetti di natura privata dotati di personalità

giuridica purché in base all’atto costitutivo ed allo statuto siano abilitate a svolgere senza fini di

lucro attività di rilevanza socio-culturale, sportiva, turistica e di volontariato in favore della

popolazione residente e/o turistica;

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c) associazioni non riconosciute e comitati senza fini di lucro che propongano iniziative e attività

socio culturali e turistiche a beneficio della popolazione residente e turistica;

d) istituzioni scolastiche pubbliche e private convenzionate con sede nel territorio comunale

ovvero svolgenti attività in territorio comunale.

Per l’accesso ai contributi ed alle agevolazioni finanziarie previste dal presente titolo è condizione indispensabile che il soggetto richiedente abbia sede legale nel Comune di Salsomaggiore Terme ovvero svolga attività istituzionale totalmente o parzialmente nell’ambito del territorio comunale.

Art. 4 - Esplicitazione della natura degli interventi contributivi e finanziari

Gli interventi contributivi del Comune si dividono in ordinari e straordinari e più precisamente: a) si definiscono contributi ordinari gli interventi finanziari attuabili con cadenza annuale, in

favore di associazioni socio-culturali o di altri organismi a struttura associativa legalmente costituiti ed aventi sede nel territorio del Comune di Salsomaggiore Terme a sostegno della loro attività ordinaria annuale nella quale possono essere inclusi eventi coerenti con la stessa, in

relazione ai benefici che ne derivano alla popolazione residente e turistica o agli stessi associati

qualora non venga perseguito fine di lucro e che svolga una effettiva attività;

b) si definiscono contributi straordinari o sovvenzioni le erogazioni di somme disposte

dall’Amministrazione Comunale per finanziare, a fondo perduto, parzialmente o totalmente

progetti o programmi di rilevanza sotto l’aspetto sociale, culturale, turistico e sportivo in

relazione alle finalità istituzionali del Comune o che lo stesso Comune ritiene di non poter

direttamente svolgere con la stessa efficacia e a condizioni economiche più vantaggiose. In sede di esame delle istanze relative ai contributi ordinari è accordata priorità alla realizzazione di

programmi in collaborazione con:

- istituzioni, associazioni ed enti il cui statuto preveda una sede sociale-istituzionale sita nel

Comune di Salsomaggiore Terme per le organizzazioni di determinate iniziative ivi svolte

facenti ormai parte della tradizione dell'ente ;

- soggetti che dimostrino capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e

capacità di promuovere la realtà locale a livello nazionale ed internazionale;

- soggetti dal cui rendiconto delle attività dell’anno precedente emerga un risparmio di spesa

rispetto all'organizzazione diretta da parte dell'ente anche in base alla qualità e quantità delle

iniziative programmate nonché del loro costo presunto;

- istituzioni, associazioni ed enti il cui statuto preveda, in caso di cessazione dell’attività, la

devoluzione al Comune di Salsomaggiore Terme delle attrezzature e dei beni culturali ed

artistici di cui tali soggetti dispongono, ai fini della loro conservazione, fruizione sociale e

valorizzazione.

I contributi straordinari previsti dal precedente comma b) possono essere concessi soltanto se le

iniziative incluse nel progetto/programma proposto non costituiscano ripetizione di iniziative

analoghe incluse in programmi che l’Amministrazione intende attuare e gestire direttamente, oppure

mediante incarico di prestazioni artistiche, mediante convenzione o in qualsiasi altra forma.

In sede di esame delle istanze sarà data priorità alla realizzazione dei programmi/progetti che

prevedano:

- iniziative periodiche di rilievo che assicurino una visibilità a livello nazionale ed una ottimale

promozione dell’immagine della città e del suo sviluppo turistico;

- manifestazioni, mostre e spettacoli legati alla tradizione e cultura locale;

- manifestazioni di largo interesse promozionale finalizzate alla migliore conoscenza delle

peculiarità turistiche e termali del territorio;

- che interessino la popolazione residente e turistica o che prevedano forme di intervento

finalizzate ad agevolare soggetti particolarmente svantaggiati e/o a combattere fenomeni di

degrado sociale;

- affidabilità soggettiva dell’ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività.

Per quanto riguarda le iniziative di carattere sportivo in sede di esame è data priorità alle

manifestazioni di rilevanza nazionale ed internazionale organizzate da associazioni, enti, società

sportive e locali inserite nei programmi dell'ente.

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Art. 5 - Disciplina dei contributi ordinari annuali

Le associazioni e gli altri soggetti previsti dal presente regolamento che intendono accedere al

contributo comunale annuale ordinario sono tenuti a farne formale istanza entro il 30 settembre

dell’anno antecedente quello cui si riferisce la richiesta di contributo a pena di inammissibilità del

relativo beneficio economico.

Le suddette istanze devono essere sottoscritte dal legale rappresentante.

L’istanza di contributo, compilata sull’apposito modulo, deve essere corredata, pena l’esclusione,

dai sottospecificati documenti:

- dettagliata relazione sulle attività da svolgere nell’arco dell’anno elencando tutte le iniziative

che si vogliono intraprendere, il luogo e la data delle iniziative ovvero un programma

dettagliato indicante gli scopi e le finalità dell’associazione;

- dettagliata relazione sull’attività svolta nell’anno antecedente;

- preventivo di spesa riferito a tutte le iniziative;

- atto costitutivo comprensivo dello Statuto.

Art. 6 - Assegnazione e liquidazione dei contributi ordinari

Le istanze vengono esaminate dalla Giunta Comunale che predispone il piano di riparto dei

contributi ordinari da inserire nel bilancio di previsione e successivamente nel P.E.G..

Il piano di riparto contenente l’individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a

ciascuno assegnato nonché dei non assegnatari, viene comunicato ai richiedenti entro 30 giorni

dall’approvazione del bilancio preventivo.

I richiedenti possono promuovere motivata opposizione al piano di riparto con istanza documentata

da presentarsi alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

La Giunta Comunale decide entro i successivi 15 giorni sulle opposizioni pervenute con apposito

provvedimento.

La richiesta di contributo ordinario deve essere rinnovata ogni anno negli stessi termini e con la

medesima documentazione richiesta per la prima istanza, fatta eccezione per lo statuto ed atto

costitutivo già presentati.

Art. 7 - Contributi straordinari

Le richieste di contributo straordinario devono essere presentate entro il 31 ottobre dell’anno

antecedente l’anno in cui verrà organizzata l’iniziativa cui si riferisce l’istanza e devono riguardare

attività da inserire nei programmi dell'Amministrazione Comunale, così come precisato nel presente

regolamento.

Ai fini dell’accesso al contributo straordinario, alla domanda, debitamente compilata sull’apposito

modulo predisposto dal responsabile del procedimento, deve essere allegata la seguente

documentazione:

- indicazione del richiedente al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari;

- relazione dettagliata dell’iniziativa corredata da un piano finanziario comprendente le entrate e

le uscite previste ad esclusione delle prestazioni assicurate alle iniziative dall’apporto di

componenti dell’associazione o ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo,

volontariamente ad esse collaborano, nonché degli oneri riferiti all’uso di materiale,

attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che siano messi

gratuitamente a disposizione da parte del Comune o da altri enti pubblici o privati;

- impegno a pubblicizzare adeguatamente la sovvenzione ricevuta dal Comune sul materiale

promozionale divulgato con l’inserimento dello stemma del Comune;

- impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente

concesso.

L’iniziativa cui si riferisce l’istanza di contributo non deve essere stata inclusa nel programma

presentato dallo stesso soggetto per l’ottenimento del contributo ordinario annuale.

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Nel caso esplicitato al presente articolo non potranno inoltre essere richiesti al Comune ulteriori

interventi per eventuali maggiori spese che si verificassero rispetto alla previsione iniziale

qualunque ne possa essere stata la causa o il motivo.

Il Comune resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra Enti o

Associazioni destinatarie dei contributi e soggetti terzi per forniture, prestazioni od a qualsiasi altro

titolo e non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa l'attività organizzativa

dell’iniziativa che, essendo finanziata, viene demandata al terzo organizzatore per tutto quanto è

previsto dalle vigenti norme di legge.

Il Direttore di Settore, previa verifica da parte dei servizi competenti dell’ammissibilità delle

domande, provvede a redigere la proposta di programma delle attività annuali sulla base dei progetti

ricevuti e ne da comunicazione alla Giunta Comunale che deve approvarla entro il 31 dicembre.

Il Direttore di Settore competente entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione

provvede ad assumere gli impegni di spesa necessari all’attuazione del programma approvato dalla

Giunta Comunale.

Qualora sia intendimento dell’Amministrazione integrare il programma degli eventi avvalendosi

della collaborazione di soggetti terzi, la Giunta Comunale, in caso di particolari e straordinarie

iniziative e previa adeguata motivazione, può decidere di riconoscere un contributo straordinario

per iniziative la cui istanza sia pervenuta entro 60 giorni prima della data di inizio della

manifestazione.

Entro trenta giorni dall’approvazione dei contributi, l’ufficio competente provvede a darne

comunicazione ai soggetti interessati.

L’assegnazione del contributo straordinario non costituisce titolo per l’assegnazione di eventuali

ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario od in quelli successivi.

Art. 8 - Liquidazione contributi straordinari

Il contributo assegnato viene erogato a conclusione della manifestazione a fronte di presentazione di

relazione finale sull’esito della stessa e di rendiconto documentato.

Sono ammesse a rendicontazione le voci di spesa indicate nel piano finanziario presentato.

Non sono ammessi al rendiconto i documenti di spesa non corredati da apposita dichiarazione

attestante l’attinenza con la manifestazione.

Il totale delle spese documentate deve essere almeno pari all’ammontare del contributo assegnato e

in caso di minori spese sostenute il contributo sarà ridotto per pari importo.

Il soggetto organizzatore deve inoltre dichiarare che i documenti di spesa presentati non sono stati

utilizzati per rendicontare altri contributi percepiti da enti pubblici diversi.

Nel caso in cui sia stata sostenuta una spesa superiore a quella preventivata, il contributo resta

determinato nell’importo promesso in sede di accettazione dell’istanza.

Nel caso in cui la manifestazione venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal

programma a suo tempo presentato, la Giunta Comunale su proposta del Direttore del Settore

competente può procedere alla revoca del contributo.

Parimenti il contributo è revocato qualora la rendicontazione non venga trasmessa ovvero venga

trasmessa in forma incompleta.

A conclusione dell’iniziativa e comunque entro 60 giorni dal termine della stessa il soggetto

interessato deve produrre la seguente documentazione:

- dettagliata ed analitica relazione dell’attività svolta attestante il regolare svolgimento delle

iniziative ed attività ammesse al contributo;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti dettagliata rendicontazione delle spese

sostenute e delle entrate corredata da fatture e documenti fiscalmente in regola;

- materiale promozionale dell'iniziativa ed eventuale rassegna stampa.

La liquidazione del contributo viene effettuata entro 30 giorni dal recepimento della

rendicontazione regolarmente compilata, fatti salvi i limiti imposti dal rispetto del patto di stabilità

interno per gli enti locali e dalla disponibilità di cassa.

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Art. 9 - Controlli

L’Amministrazione si riserva a propria discrezione di richiedere la verifica della documentazione di

spesa in originale.

La documentazione deve essere conservata per cinque anni presso la sede indicata in fase di

rendicontazione.

Art. 10 - Sovvenzione a totale copertura della spesa

L’Amministrazione Comunale può sovvenzionare integralmente, mediante deliberazione della

Giunta Comunale, progetti socio-culturali, ricreativi, turistici, sportivi nonché organizzazione di

mostre di rilevanza scientifico – culturale, studi, ricerche e pubblicazioni di particolare importanza

sotto l’aspetto storico, architettonico, socio-culturale e dello sviluppo delle potenzialità artigianali e

turistiche del Comune di Salsomaggiore Terme inseriti nei programmi dell'ente.

L’istruttoria per la valutazione delle istanze e l’erogazione delle sovvenzioni è svolta nelle

medesime modalità previste per gli altri contributi straordinari di cui all’art. 7.

Art. 11 - Utilizzo di immobili, strutture o beni, impianti sportivi

L’utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche e impianti sportivi da parte di Enti

o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell’attività sociale, turistica,

culturale, ricreativa o sportiva costituisce un vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso può essere ricorrente od occasionale e può essere concesso con i criteri e le modalità previsti

per la assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle

attività programmate dal Comune per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente.

Il Comune può consentire altresì l’uso di beni mobili per lo svolgimento di attività inserite nei

programmi dell’Ente.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche dell’attività svolta

dai soggetti richiedenti nonché degli scopi per i quali viene richiesto l’uso dei beni.

L’uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito

impegno che garantisca l’integrità e la correttezza dell’uso del bene di pubblica utilità, il rispetto

della vigente normativa relativa al tipo di attività organizzata e la stipula di polizza assicurativa atta

a manlevare l’Amministrazione da responsabilità.

Art. 12 - Collaborazione da parte delle maestranze comunali

La collaborazione da parte delle maestranze comunali concessa a Enti o Associazioni senza scopo

di lucro aventi fini di promozione dell’attività sociale, turistica, culturale, ricreativa o sportiva

rappresenta un vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Il Comune può, a titolo gratuito ovvero agevolato, concedere la collaborazione delle maestranze

comunali limitatamente agli allestimenti di materiale in dotazione all’amministrazione funzionale

allo svolgimento di attività inserite nei propri programmi.

La Giunta Comunale, in fase di programmazione, concede la collaborazione richiesta

subordinandola all’effettiva disponibilità delle maestranze comunali.

Art. 13 - Istruttoria delle domande

L’istruttoria delle istanze per la concessione di sovvenzioni/contributi/benefici economici previsti

dal presente regolamento viene demandata al settore competente sotto la responsabilità del dirigente

e del responsabile dell’unità operativa nei termini prescritti dal presente regolamento previa

acquisizione dei necessari pareri da richiedere agli altri settori coinvolti.

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Per tutte le iniziative l’Amministrazione Comunale può riservarsi di chiedere modifiche od

integrazioni al programma presentato in fase progettuale.

Art. 14 - Prescrizioni per la determinazione del contributo

Il contributo a totale o parziale copertura della spesa secondo quanto previsto dal presente

regolamento va riferito alla quota parte di spesa non coperta da altri mezzi finanziari.

A garanzia della condizione di cui al precedente comma vengono dichiarate inammissibili le istanze

che non rechino le indicazioni relative ad altri mezzi di copertura qualora sussistenti.

L’eventuale successivo accertamento della non veridicità degli elementi informativi previsti dai

richiedenti in ordine alla sussistenza o meno di altri mezzi di finanziamento della spesa, determina

la perdita del beneficio accordato.

Art. 15 - Liquidazione di acconto sui contributi promessi

Nel caso in cui il contributo riguardi iniziative articolate secondo un calendario di più giorni o un

programma di attività che richieda una fase preparatoria altamente onerosa è consentito ai soggetti

richiedenti di invocare la concessione di un acconto pari al 50% del contributo già formalmente

promesso, a condizione che venga prodotto documentato rendiconto parziale riferito ad una spesa

almeno corrispondente al 50% di quella risultante dal preventivo approvato dall’amministrazione ai

fini della concessione del beneficio.

Il rendiconto parziale previsto dal precedente comma deve essere corredato dalla documentazione

prescritta dal presente regolamento con riferimento, sotto l’aspetto formale, alla rendicontazione

definitiva.

L’eventuale acconto viene erogato a seguito di liquidazione tecnica del responsabile del

procedimento.

Art. 16 - Contributi ad istituzioni scolastiche

L’Amministrazione Comunale con propria delibera può stabilire l’erogazione di contributi o servizi

alle istituzioni scolastiche pubbliche e private convenzionate aventi sede sul territorio a sostegno

delle attività previste dal piano dell’offerta formativa, per attività integrative relative a progetti

contro la dispersione scolastica e per l’avviamento allo sport. E’ altresì possibile stabilire

l’erogazione di contributi ad istituzioni scolastiche per attività o progetti svolti in territorio

comunale.

La domanda deve essere presentata di norma entro il 31 ottobre secondo le previsioni del presente

regolamento.

Il contributo viene erogato a fronte di presentazione da parte dell’Istituzione scolastica di opportuna

relazione attestante il regolare svolgimento dell’iniziativa corredata da documentazione contabile

ovvero autocertificazione in ordine agli esborsi effettuati. Il contributo viene ridotto qualora risulti

un esborso inferiore al contributo stanziato.

Art. 17 - Competenza provvedimentale

La competenza all’assegnazione dei contributi e delle sovvenzioni previste dal presente

regolamento è demandata alla Giunta Comunale che provvede con atto deliberativo.

L’assunzione dei relativi impegni di spesa è demandata al Direttore del settore competente con

proprie determinazioni.

La liquidazione tecnica del contributo è demandata al responsabile del procedimento.

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TITOLO II CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, COLLABORAZIONI, SUSSIDI E

AUSILI FINANZIARI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

Art. 18 - Individuazione dei soggetti beneficiari

La concessione di contributi del presente titolo è finalizzata a interventi di solidarietà indirizzati:

- a soggetti in stato di bisogno (anziani, bambini, giovani, soggetti diversamente abili, emigrati

ed immigrati, tossicodipendenti);

- all’assistenza scolastica per interventi di mediazione culturale, inserimento ed assistenza

disabili;

- alla prevenzione da tossicodipendenza e del disagio giovanile.

La concessione dei contributi viene svolta nei limiti delle competenze specifiche del Comune, con

esclusione di quanto gestito in forma associata che ha propri regolamenti distrettuali (sono di

competenza delle funzioni delegate: bambini, giovani, soggetti diversamente abili, emigrati ed

immigrati, tossicodipendenti e prevenzione della tossicodipendenza fino al compimento del 65°

anno di età).

Art. 19 - Accesso ai contributi e alle agevolazioni sociali

In ottemperanza della vigente normativa, al fine di valutare l’entità del minimo vitale, soglia al di

sotto della quale è possibile accedere alle contribuzioni ed agevolazioni di cui al titolo II del

presente regolamento, viene assunto quale parametro l’ISEE, indicatore della situazione economica

equivalente, che permette una analisi sia della situazione reddituale che patrimoniale del soggetto

richiedente, considerando congiuntamente anche la composizione del nucleo famigliare cui lo stesso

soggetto appartiene, sia in termini di numerosità che di caratteristiche.

L’ISEE ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata presentata l’attestazione ed è

relativa ai redditi dell’anno immediatamente precedente.

In caso di mutamento della condizione economica o/e familiare i cittadini richiedenti contributi

ovvero prestazioni agevolate sono tenuti alla tempestiva comunicazione agli uffici comunali

preposti, i quali determinano le azioni da intraprendere sulla base di una attenta valutazione

economico, sociale e familiare del soggetto in questione.

Per ottenere l’attestazione ISEE l’utente deve compilare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU),

che è composta da un modello base prestabilito. La famiglia che intende ottenere l’accesso

agevolato a prestazioni di tipo sociale si rivolge agli sportelli abilitati: sedi INPS competenti per

territorio, centri di assistenza fiscale (CAAF) e patronati. Con la documentazione relativa alla

condizione economica dell’intero nucleo viene elaborata la Dichiarazione Sostitutiva Unica cioè

l’autocertificazione con cui il cittadino richiede le prestazioni agevolate.

Dalla data di approvazione del presente regolamento la soglia ISEE al di sopra della quale non

possono più essere concesse agevolazioni fiscali e tariffarie, contributi e provvidenze di natura

assistenziale, viene stabilita in € 9.000,00.

L’ Amministrazione Comunale può altresì prevedere ulteriori criteri per la selezione dei beneficiari,

i quali potranno essere più specificatamente dettagliati nei regolamenti per l’erogazione dei singoli

servizi.

Art. 20 - Entità del minimo vitale

L’entità del minimo vitale viene stabilito dall’indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE) pari a 4.132,00 euro.

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Art. 21 - Assistenza economica di minimo vitale

Possono essere destinatari dell’intervento tutti i cittadini residenti in territorio comunale e

specificatamente:

- anziani;

- inabili;

- persone o nuclei a rischio;

- cittadini singoli o nuclei familiari in stato di bisogno;

- minori in stato di abbandono.

Motivi di esclusione:

- ISEE superiore a 4.132,00 euro;

- esistenza di persone tenute agli alimenti;

- ricovero presso Enti o case di cura.

Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o

ritardino il proprio intervento, il Comune può disporre in via straordinaria l’intervento al fine di

sanare la situazione di emergenza attivando in via consequenziale la procedura per il recupero

coattivo del credito nei confronti degli obbligati.

Art. 22 - Tipologia e modalità dell’intervento

I contributi erogati con il criterio del minimo vitale ad integrazione del reddito possono essere

mensili, periodici ovvero straordinari.

Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in

funzione delle reali necessità di vita propria e dei famigliari a carico, il contributo può essere

sostituito da:

- pagamento diretto di fatture o bollette di fatturazione utenze, costi di alimentari, canone di

affitto;

- esonero parziale del pagamento della retta a carico dell’utente per la fruizione di servizi.

Art. 23 - Procedimento per l’ammissione al contributo di assistenza economica minimo vitale

L’apertura del caso avviene su domanda diretta dell’interessato (o tutore o amministratore di

sostegno o genitore affidatario) ovvero di figli, parenti, vicini di casa, ovvero delle forze

dell’ordine.

L’istanza di ammissione, compilata su apposito modulo predisposto dal funzionario responsabile

del procedimento, deve essere corredata dall’attestazione ISEE e dalla dichiarazione circa

l’esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti e sulle loro condizioni economiche.

Per i servizi diversi dalla contribuzione per minimo vitale è richiesta altresì documentazione relativa

alle spese da effettuarsi, cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per

l’accesso a determinati servizi ed eventuali prescrizioni mediche.

Per ogni richiesta il Comune deve effettuare accertamento diretto mediante visita domiciliare da

parte di personale incaricato dai servizi sociali nonché indiretto mediante acquisizione di ulteriori

elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente, dei redditi immobiliari del

richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche mediante indagini presso l’Agenzia delle Entrate

nonché presso tutti gli uffici competenti, riservando di attivare, se del caso, singolarmente o per

gruppi di pratiche, convenzioni o protocolli operativi con gli organismi preparati al controllo

(Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza ecc..).

Esaminata la documentazione presentata, il responsabile del procedimento acquisisce la relazione

del servizio sociale competente circa la situazione personale e familiare del richiedente nonché il

parere in ordine all’ammissibilità della domanda.

In caso di favorevole accoglimento dell’istanza la concessione del contributo ovvero del beneficio

viene concesso con provvedimento del Direttore del settore competente.

I provvedimenti di ammissione ovvero di diniego di contributo o assistenza vengono comunicati

agli interessati i quali possono proporre ricorso nei termini di legge.

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E’ altresì in facoltà del responsabile del procedimento effettuare in qualsiasi momento controlli al

fine di accertare l’adeguatezza dell’intervento alle condizioni economiche dell’utente.

Art. 24 - Interventi straordinari

Il Comune, in casi di comprovata emergenza, a seguito di dettagliata relazione del competente

servizio sociale, può disporre interventi straordinari di natura economica a favore dei soggetti in

stato di bisogno residenti in territorio comunale nei seguenti casi:

- copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria non previste dal

Servizio Sanitario Nazionale (terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in particolari strutture

sanitarie lontane dalla residenza);

- interventi di sostegno di nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute

improvvisamente insostenibili per eventi gravi;

- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;

- consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza (traslochi, riscaldamento

ecc.);

- coperture di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in

volta;

- sostegno a minori in stato di bisogno;

- accesso al diritto allo studio.

Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di pagamento come nel caso

dell’assegno mensile.

Il procedimento di assegnazione è analogo a quello previsto al precedente articolo con possibilità in

casi di comprovata necessità ed urgenza dell’intervento di derogare al criterio del minimo vitale

prendendo in considerazione un parametro ISEE simulato sulla base della reale situazione dichiarata

dal soggetto e di una comprovata e documentata relazione dei servizi sociali.

E’ inoltre prevista l’erogazione di sussidi straordinari ed urgenti fino all’importo massimo di 50,00

euro ciascuno, mediante ordinativi di pagamento all’Economo comunale sottoscritti e motivati dal

responsabile del servizio.

Art. 25 - Particolari casi di interventi a favore di soggetti in stato di bisogno

Il Comune, anche attraverso le funzioni delegate, può intervenire nei casi di necessità di ricovero di

anziani o handicappati residenti in territorio comunale mediante pagamento totale ovvero

integrazione delle rette di ricovero in case di cura o di riposo nei limiti delle risorse disponibili.

Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento

delle rette di ricovero ovvero in presenza di obbligati al mantenimento.

Il pagamento, a carattere continuativo ovvero straordinario, viene effettuato direttamente con

provvedimento del Direttore del settore competente a favore dell’Ente di ricovero.

Art. 26 - Contributo per il pagamento di rette di ricovero di minori in istituti, convitti e frequenza asili nido

Il Comune, anche attraverso le funzioni delegate, può intervenire in caso di minori affidati ai

servizi sociali nonché riguardo a minori residenti in territorio comunale in casi di comprovata

emergenza mediante il ricovero in istituti, convitti nonché disporre la frequenza di asili nido.

L’intervento per i minori affidati ai servizi sociali è disposto con provvedimento del Direttore del

settore competente e consiste nel pagamento della retta.

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Art. 27 - Contributo per assistenza domiciliare agli anziani e bisognosi

Il Comune, anche attraverso le funzioni delegate, può per particolari casi di bisogno intervenire

mediante esenzioni o agevolazioni sul costo del servizio di assistenza domiciliare e/o pasti caldi a

domicilio.

Hanno diritto a richiedere l’intervento gli anziani, gli ammalati, gli handicappati residenti il cui

reddito sia inferiore al minimo vitale ovvero a seguito di segnalazione del servizio sociale in casi di

comprovata emergenza.

L’intervento del comune consiste nella esenzione totale o parziale del pagamento dell’importo

disposto con provvedimento del Direttore del settore competente a seguito di acquisizione di

documentazione anagrafica, ISEE, eventuale documentazione sanitaria, relazione del servizio

sociale.

Art. 28 - Interventi per la lotta alla tossicodipendenza

Il Comune, anche attraverso le funzioni delegate, in relazione alle risorse disponibili, può

intervenire nel settore della lotta alla tossicodipendenza mediante erogazione di contributi ad enti e

privati

a) Contributo ad enti: destinatari sono enti, associazioni, organizzazioni impegnate nell’attività di

recupero di tossicodipendenti mediante inserimento in comunità, gruppi di lavoro, ecc. in

territorio comunale ovvero a favore di soggetti residenti in territorio comunale. Il contributo

viene disposto su documentata istanza del rappresentante dell’ente richiedente dalla quale

risulti la natura dell’attività svolte dal richiedente medesimo ed inoltrata entro il 30 settembre

dell’anno antecedente per l’assegnazione nell’anno successivo. All’istanza deve essere allegata

una relazione dell’ufficio assistenza competente con l’indicazione del contributo proposto.

L’istanza dell’ente può essere sostituita da una proposta dell’Assessore comunale competente.

L’assegnazione viene deliberata dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dall’approvazione del

bilancio di previsione e sulla base degli stanziamenti assegnati. La liquidazione del contributo

è disposta dal Direttore del settore competente.

b) Contributi a privati: destinatari del contributo sono soggetti privati residenti sul territorio

comunale che sostengono oneri per il recupero di tossicodipendenti in misura superiore alle

loro possibilità economiche. Il contributo viene disposto su documentata istanza del privato

richiedente dalla quale risulti l’onere economico sostenuto ed attestazione ISEE. Alla istanza

dovrà essere allegata una relazione dell’ufficio assistenza competente dalla quale risulti la

situazione socio economica del richiedente e la motivata proposta del contributo.

Art. 29 - Emergenza abitativa

Residenti in territorio comunale che, a seguito di emergenza abitativa o per grave e motivata

divisione dal nucleo familiare di convivenza, risultino privi di qualsiasi riferimento abitativo,

possono usufruire di intervento straordinario consistente in:

- temporanea sistemazione in struttura ricettiva di tipo turistico;

- temporanea sistemazione in alloggi appositamente requisiti.

Agli utenti beneficiari degli interventi di cui sopra viene richiesto un concorso delle spese per la

retta di ospitalità. Il Comune può provvedere integralmente al pagamento in casi di eccezionale

stato di bisogno con reddito al di sotto del minimo vitale.

In ogni caso il rapporto contrattuale relativo alla sistemazione nella struttura ricettiva intercorre tra

il titolare della stessa ed il soggetto ivi ricoverato, mentre il Comune interviene esclusivamente per

la corresponsione del contributo al titolare della struttura ricettiva.

Nel caso in cui l’emergenza abitativa si affronti con l’utilizzo di alloggi di proprietà comunale o

assunti in locazione dal Comune con l’espressa finalità di far fronte all’emergenza stessa, il

Comune provvede a stabilire appositi criteri per l’assegnazione sulla base del regolamento per

l’utilizzo degli alloggi medesimi.

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Art. 30 - Servizi pubblici a domanda individuale

Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al DM 31.12.1983 il presente regolamento è

applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali l’Amministrazione Comunale con provvedimento

di Giunta Comunale, stabilisca di consentire agevolazioni tariffarie a particolari soggetti e categorie

di soggetti.

L’ammissione all’agevolazione tariffaria è disposta dal Direttore del settore competente accertato il

possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 31 - Contributi regionali per situazioni di disagio sociale

I contributi regionali per situazioni di disagio sociale vengono gestiti ed erogati dal Comune sulla

base degli stanziamenti regionali secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

Qualora la normativa regionale demandi al Comune la definizione dei criteri per il riparto dei

medesimi, la Giunta Comunale ne provvede alla definizione con propria delibera.

Art. 32 - Contributi regionali per il diritto allo studio

I contributi regionali per il diritto allo studio vengono gestiti ed erogati dal Comune sulla base degli

stanziamenti regionali secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale. L’approvazione

delle graduatorie e la liquidazione dei medesimi viene effettuata con determinazione del Direttore

del settore competente.

Art. 33 - Contributi assistenza scolastica

Le scuole dell’obbligo presenti sul territorio possono richiedere contributi per interventi di

mediazione culturale, inserimento ed assistenza disabili.

L’istanza deve essere presentata entro il 30 giugno antecedente l’anno scolastico per il quale viene

formulata la richiesta. La Giunta Comunale, vista la relazione del Direttore del settore competente,

può concedere il contributo nei limiti delle risorse disponibili.

Qualora al momento dell’istanza le risorse di bilancio non consentano di far fronte alla richiesta la

Giunta Comunale può riesaminare l’istanza entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di

previsione relativo all’anno successivo all’istanza, qualora permanga l’interesse alla concessione

del contributo.

TITOLO III CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, COLLABORAZIONI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A SOSTEGNO DI ESIGENZE DELLA PROTEZIONE CIVILE, TUTELA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, DEL PATRIMONIO STORICO-

ARTISTICO E CULTURALE E DELLA SICUREZZA URBANA.

Art. 34 - Soggetti beneficiari

La concessione di contributi del presente titolo è indirizzata:

- alla protezione civile (interventi e iniziative diretti alla protezione civile della comunità locale,

sostegno del volontariato locale);

- alla tutela ambientale (iniziative di protezione della flora, della fauna, creazione di ambienti

protetti, studi, seminari, pubblicazione di atti e ricerche di interesse ambientale riguardanti il

territorio comunale);

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- a sostegno di iniziative di interesse pubblico realizzate da privati e riferite a: a) sistemazione strade comunali;

b) riqualificazione di aree o impianti di uso pubblico;

c) realizzazione di impianti sportivi di uso pubblico.

I contributi comunali non devono oltrepassare il 50% dei costi reali di intervento. La

determinazione del contributo è demandata alla Giunta Comunale sulla base di una valutazione del

Direttore del Settore Tecnico.

d) sistemazione strade vicinali e private soggette a pubblico passeggio;

e) estendimento rete acquedottistica, rete fognaria e gasdotto di interesse privato;

f) rifornimento idrico alle aziende agricole;

g) rifornimento idrico ad abitazioni site in località comprese nei programmi di

estendimento del servizio acquedottistico comunale non ancora realizzato.

I contributi comunali non devono superare il 35% dei costi reali di intervento. La determinazione

del contributo è demandata alla Giunta Municipale sulla base della valutazione del Direttore del

Settore Tecnico.

La Giunta Comunale può altresì deliberare la concessione di contributi in conto capitale per

l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su impianti di proprietà

dell'amministrazione gestiti da associazioni/enti qualora la realizzazione dell'intervento da parte del

privato garantisca risparmio di spesa e celerità di esecuzione.

Analogamente è possibile erogare contributi in conto capitale per il restauro di edifici storici , di

culto ed opere d'arte fruibili dall'intera collettività.

Possono accedere ai benefici di cui al presente articolo:

a) i soggetti che svolgono iniziative di carattere edilizio di interesse pubblico;

b) i soggetti che svolgono iniziative di protezione della flora, della fauna, creazione di ambienti

protetti, convegni, seminari, pubblicazione di atti e ricerche di interesse ambientale riguardanti

il territorio del nostro Comune.

Il Direttore del settore competente deve attestare la presenza di risorse di bilancio necessarie a

finanziare almeno un parziale disavanzo dell’iniziativa. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della

determinazione dirigenziale con la quale viene quantificato il contributo, l’ufficio provvede a darne

comunicazione al soggetto interessato.

L’assegnazione del contributo straordinario non costituisce titolo per l’assegnazione di eventuali

ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario od in quelli successivi.

Qualora si tratti di contributi per spese di investimento la liquidazione è subordinata alla

presentazione di regolare documentazione di spesa o di stato di avanzamento finale dei lavori,

nonché di atto di collaudo o di certificazione di regolare esecuzione dei medesimi e di attestazione

da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale sulla congruità della spesa e sulla regolarità dei lavori

eseguiti.

Il contributo per l’acquisto di arredi o attrezzature è liquidato su presentazione della relativa fattura

o altro documento contabile equipollente o dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà. La

documentazione di spesa deve riferirsi all’attività o agli interventi per cui è stato concesso il

contributo.

La liquidazione del contributo viene effettuata entro 30 giorni dal recepimento della

rendicontazione regolarmente compilata, fatti salvi i limiti imposti dal rispetto del patto di stabilità

interno per gli enti locali e dalla disponibilità di cassa.

TITOLO IV ALBO DEI BENEFICIARI

Art. 35 - Albo dei beneficiari

In esecuzione dell’art. 1 del DPR 07.04.2000 n.118 è istituito presso l’ufficio competente una

sezione dell’Albo dei soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi ed altri benefici

di natura economica regolati dal presente regolamento.

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L’albo di cui al precedente comma è riferito all’annualità dell’esercizio finanziario e deve essere

aggiornato annualmente entro il 30 aprile e comunque entro l’approvazione del Rendiconto della

Gestione, con l’inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.

Per ciascun soggetto che figura nell'Albo viene indicata anche la disposizione di legge e

regolamentari sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

L’Albo è conservato presso la Segreteria Generale che ne assicura la massima facilità di accesso e

pubblicità e provvede, altresì, all’informatizzazione dello stesso, consentendone l’accesso gratuito.

Art. 36 - Suddivisione dell’Albo

L’Albo è suddiviso in aree di intervento ordinate come appresso:

a) attività socio-assistenziale e di solidarietà sociale;

b) promozione e sviluppo delle attività produttive;

c) attività culturali e turistiche;

d) attività ed iniziative sportive;

e) tutela e valorizzazione dell’ambiente e protezione civile;

f) interventi straordinari;

g) altri benefici.

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell’Albo

sono indicati:

a) la denominazione e la ragione sociale, natura giuridica dell’Ente e forma associativa o similare;

b) la finalità dell’intervento, espressa in forma sintetica;

c) l’importo o valore economico dell’intervento totale dell’anno;

d) la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell’Albo sono indicati:

a) le generalità complete dei beneficiari corredate dall’indirizzo e codice fiscale (laddove non si

applica la normativa sulla privacy);

b) la finalità del contributo espressa in forma sintetica;

c) l’entità dell’intervento finanziario;

d) la disposizione legislativa e/o regolamentare in base alla quale è stato concesso il beneficio;

e) gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l’intervento.

L’albo viene depositato presso l’ufficio segreteria dell’ente dalla data di predisposizione o di

aggiornamento e fino alla data del 31 dicembre di ogni anno e viene lasciato alla libera visione di

chiunque ne abbia interesse.

Art. 37 - Tenuta dell’Albo

Il Comune cura la tenuta dell’albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura

finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

E’ fatto obbligo ai Responsabili di Settore/Servizio di segnalare tempestivamente all’Ufficio

Competente l’elenco descrittivo dei beneficiari di interventi di natura economica in correlazione

all’assegnazione di altri vantaggi economici previsti dalla normativa vigente e dal presente

regolamento, ai fini della completa tenuta dell’albo.

L’Albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare

la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi di informazione comunale.

TITOLO V

CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

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Art. 38 - Patrocinio comunale, finalità e definizioni

Si intende per “patrocinio” il sostegno, con associazione di immagine, ad un’iniziativa in funzione

di un’adesione in linea generale dell’Amministrazione Comunale alla stessa. In particolare il

patrocinio consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale dell’iniziativa e dei suoi

promotori, nonché nell’autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.

Art. 39 - Soggetti beneficiari e criteri del patrocinio comunale

Il patrocinio può essere concesso alle iniziative svolte da soggetti pubblici e privati, non aventi fini

di lucro e che rispondano, in tutto o in parte, ai seguenti criteri:

a) svolgersi all’interno del territorio del Comune di Salsomaggiore Terme. In via eccezionale,

l’iniziativa può svolgersi al di fuori del territorio comunale, purché presenti un contenuto

direttamente legato alla Città di Salsomaggiore Terme e rivesta caratteristiche di particolare

rilievo nel proprio campo/settore;

b) contribuire alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e sportiva della

cittadinanza, favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;

c) promuovere attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la

cittadinanza;

d) essere finalizzate allo sviluppo della solidarietà ed ispirata a principi di tolleranza;

e) essere attinenti alle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;

f) essere legate alle tradizioni locali;

g) avere carattere nazionale o internazionale;

h) essere organizzate con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studio (Università) o di

organismi culturali e sportivi.

Art. 40 - Limitazioni all’ambito di applicazione ed esclusioni

L’Amministrazione Comunale non concede patrocini:

a) per iniziative di carattere politico;

b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d’impresa, ad eccezione di

manifestazioni od eventi di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate

a porre in evidenza in termini positivi l’immagine del Comune;

c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;

d) per iniziative che risultino negative all’immagine dell’Amministrazione.

Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare

attività o iniziative.

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o

affini e non può essere accordato in via permanente.

Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un’iniziativa, quando gli strumenti

comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell’evento possano risultare negativi

all’immagine dell’Amministrazione.

Art. 41 - Procedura per la concessione di patrocini

I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio dell’Amministrazione Comunale presentano istanza al

protocollo generale dell’ente con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di inizio o svolgimento

dell’evento.

L’istanza è presentata utilizzando l’apposito modulo di richiesta predisposto dall’ufficio

competente.

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione, Società o Ente

richiedente e deve contenere la descrizione completa ed esauriente dell’iniziativa, con l’indicazione

di eventuali altri enti patrocinatori dell’evento e di eventuali sponsor.

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La concessione di patrocinio è formalizzata con provvedimento del Direttore del settore competente

su disposizione del Sindaco e/o dell’Assessore competente per materia.

L’ufficio preposto effettua l’istruttoria e provvede a comunicare al richiedente l’esito del

procedimento.

Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un’istanza per l’erogazione di

forme di contributo economico o per la messa a disposizione di strutture o servizi di pertinenza

dell’Ente, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla formalizzazione di distinti

provvedimenti, come previsto dal successivo art. n. 44.

Art. 42 - Concessione del patrocinio

La concessione del patrocinio comporta l’utilizzo dello Stemma del Comune di Salsomaggiore

Terme sul materiale promozionale dell’iniziativa.

Non sono ammesse modifiche allo Stemma. Esso deve essere utilizzato nella sua interezza, non

deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste (Città di Salsomaggiore Terme), non

deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali.

Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per

l’utilizzo dello stemma del Comune in relazione all’iniziativa patrocinata, nonché di essere

affiancato da loghi di altri servizi comunali.

La concessione del patrocinio non comporta per il Comune né l’erogazione di contributi, né alcuna

altra forma di partecipazione alle spese organizzative dell’iniziativa, salvo i casi in cui ciò sia

espressamente stabilito da apposito separato provvedimento.

Art. 43 - Utilizzo non autorizzato o improprio dello stemma

L’Ente si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano

inserzioni ritenute contrastanti con le disposizioni e gli interessi dell’Ente stesso, l’Amministrazione

Comunale si riserva di revocare la concessione di patrocinio e l’utilizzo dello Stemma.

Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Salsomaggiore Terme venissero utilizzati

impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni ivi contenute,

l’Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine

anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 44 - Patrocinio associato a forme di contributo economico

Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un’istanza per l’ottenimento di contributi

economici o di altre forme di partecipazione alle spese organizzative dell’iniziativa,

l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare e di procedere distintamente.

Il patrocinio deve essere richiesto dai soggetti proponenti l’attuazione di una determinata attività e

formalmente concesso dalla Giunta Comunale mediante atto di deliberazione.

TITOLO VI NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 45 - Abrogazione precedenti regolamenti

Con l’entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento indicante i criteri

per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 in data 9 novembre 1995 ed ogni altra

normativa regolamentare in contrasto con il presente regolamento.

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Art. 46 - Disciplina transitoria nelle more dell’esecutività del nuovo regolamento

Nelle more dell’entrata in vigore del presente regolamento si considerano valide le istanze

precedentemente avanzate.

L’istruttoria delle istanze previste dal precedente comma viene sospesa per essere intrapresa dopo

l’esecutività del presente regolamento previa richiesta di integrazione della documentazione

prodotta a corredo delle istanze in relazione a quanto prescritto dalle specifiche norme del presente

regolamento.

Art. 47 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento dopo l’esecutività della deliberazione consiliare che ne disporrà

l’approvazione sarà pubblicato all’albo comunale per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il

giorno successivo alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione. Sarà poi inserito nella

raccolta Ufficiale del Regolamenti del Comune.