Protezione internazionale e diritto d’asilo A.C. 327 – A.C...

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Documentazione per l’esame di Progetti di legge Protezione internazionale e diritto d’asilo A.C. 327 – A.C. 944 – A.C. 1444 Testo a fronte tra le norme vigenti e le proposte di legge n. 91/1 20 novembre 2013

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Documentazione per l’esame di Progetti di legge

Protezione internazionale e diritto d’asilo A.C. 327 – A.C. 944 – A.C. 1444

Testo a fronte tra le norme vigenti e le proposte di legge

n. 91/1

20 novembre 2013

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Camera dei deputati XVII LEGISLATURA

Documentazione per l’esame di P r o g e t t i d i l e g g e

Protezione internazionale e diritto d’asilo A.C. 327 – A.C. 944 – A.C. 1444

Testo a fronte tra le norme vigenti e le proposte di legge

n. 91/1

20 novembre 2013

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Testo a fronte tra le norme vigenti e le Pdl AA.CC. 327, 944 e 1444

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AVVERTENZA

Nel presente dossier le proposte di legge A.C. 327 e A.C. 944 vengono messe a confronto con le

disposizioni vigenti in materia di protezione internazionale e diritto di asilo, che sono rappresentate da: - decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 (c.d. decreto “accoglienza”); - decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (c.d. decreto “qualifiche”); - decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (c.d. decreto “procedure”); - nonché dagli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni. Per agevolare la lettura, il testo a fronte segue l’ordine dato dalle disposizioni dell’A.C. 327, posto nella

colonna centrale, che introduce una disciplina organica che sostituisce integralmente la vigente. Nella colonna di sinistra sono indicate le disposizioni vigenti con i relativi riferimenti normativi e, nella colonna di destra, la proposta A.C. 944.

Il testo a fronte non prende in considerazione l’A.C. 1444 in quanto tale proposta ha oggetto un solo aspetto dell’intera disciplina della protezione internazionale, introdotto mediante un articolo aggiuntivo al D.L. 416/1989, di cui si dà conto del dossier Schede di lettura.

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TESTO A FRONTE TRA LE NORME VIGENTI E LE PDL AA.CC. 327, 944 E 1444

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

Titolo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Capo I Finalità e definizioni

Articolo 1 (D.Lgs. 251/2007)

Articolo 1 Articolo 1

Finalità Finalità Protezione della persona

1. Il presente decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, di seguito denominati: «stranieri», della qualifica di rifugiato o di protezione sussidiaria, nonché norme sul contenuto degli status riconosciuti.

Articolo 1 (D.Lgs. 25/2008)

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione ha per oggetto la disciplina organica del diritto di asilo, la condizione di rifugiato e la protezione sussidiaria dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi, nel rispetto della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, del Protocollo relativo allo status dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo dalla legge 14 febbraio 1970, n. 95, e della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata Parigi il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.

1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell’articolo 10 della Costituzione e in conformità alle convenzioni e agli accordi internazionali a cui l’Italia aderisce.

Articolo 1 (D.Lgs. 140/2005)

Finalità

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1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale.

2. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in àmbito comunitario.

2. Lo Stato italiano, in nome del principio di solidarietà internazionale, anche mediante l'approvazione della disciplina organica di cui alla presente legge, promuove nell'ambito dell'Unione europea e della comunità internazionale un sistema di condivisione della responsabilità e di collaborazione che pone in primo piano le finalità umanitarie dell'asilo, anche rispetto alle esigenze interne di controllo dei flussi migratori, e che è attuato distribuendo i costi e la responsabilità del diritto di asilo, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria tra i Paesi.

Articolo 2 (D.Lgs. 251/2007)

Articolo 2

Definizioni Definizioni

1. Ai fini della presente legge s'intende per: 1. Ai fini della presente legge s'intende per:

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a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h);

a) «protezione internazionale»: la protezione riconosciuta all'avente diritto all'asilo, allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria;

b) «beneficiario di protezione internazionale»: la persona cui è stato riconosciuto, lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria, ovvero il diritto di asilo ai sensi degli articoli 3, 4 e 5;

b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

c) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967, di cui all'articolo 1, comma 1;

c) «Carta delle Nazioni Unite»: Statuto delle Nazioni Unite, firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 848;

d) «Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848;

d) «Convenzione sui diritti dell'uomo»: la Convenzione del 1950, di cui all'articolo 1, comma 1;

e) «straniero»: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;

c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

f) «richiedente»: qualsiasi cittadino di un Paese terzo o apolide che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata presa una decisione definitiva;

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(art. 2, D.Lgs. 25/2008)

e) «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10;

g) «rifugiato»: il cittadino straniero al quale lo Stato ha riconosciuto lo status di rifugiato;

Vedi anche art. 3

f) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;

Vedi art. 3

g) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

Vedi art. 4

h) «status di protezione sussidiaria»: il h) «status di beneficiario di protezione

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riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona avente titolo alla protezione sussidiaria;

Vedi anche art. 4

i) «domanda di protezione internazionale»: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

i) «domanda di protezione internazionale»: una richiesta di protezione presentata secondo le procedure previste dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 58, diretta a ottenere il diritto di asilo, lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria;

l) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale:

l) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del beneficiario di protezione internazionale o sussidiaria:

a) il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

1) il coniuge del beneficiario;

b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, a condizione che siano non sposati ed a suo carico. I figli minori naturali, adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli legittimi;

2) i figli minori del beneficiario, a condizione che siano non sposati, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi;

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3) il padre, la madre o un altro adulto che sia responsabile, in base a quanto previsto dall'ordinamento italiano, del beneficiario, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato ovvero persona vulnerabile;

4) tutti gli altri familiari dipendenti con esso conviventi;

m) «minore non accompagnato»: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;

m) «minore non accompagnato»: il minore di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale. Il termine include il minore che è abbandonato dopo essere entrato nel territorio italiano;

Vedi art. 8, D.Lgs. 140/2005. n) «persona vulnerabile»: le donne in stato di gravidanza, i disabili, gli anziani, le vittime di torture o altre gravi forme di violenza fisica o psicologica, o i minori che hanno subìto qualsiasi forma di abuso, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che hanno gravemente sofferto gli effetti di un conflitto armato;

n) «Paese di origine»: il Paese o i Paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

o) «Paese d'origine»: il Paese di cui il richiedente è cittadino o, se apolide, il Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale;

p) «permesso di soggiorno»: il titolo rilasciato dalle competenti autorità dello Stato italiano che permette al cittadino di un Paese terzo, o a un apolide, di soggiornare nel territorio dello Stato;

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i) «ACNUR»: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

(art. 2, D.Lgs. 25/2008)

q) «ACNUR»: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Articolo 2 (D.Lgs. 251/2007)

Articolo 3 Articolo 2

Definizioni Status di rifugiato Titolari del diritto di asilo

e) «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10;

1. Lo status di rifugiato è riconosciuto allo straniero che, avendo giustificato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza a un determinato gruppo sociale, di genere o di orientamento sessuale, si trova fuori dallo Stato di cui possiede la cittadinanza ovvero, se apolide, dal Paese nel quale aveva residenza abituale, e non può o, sulla base di suddetto timore, non vuole tornare in tale Paese o avvalersi della sua protezione.

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, e` garantito:

a) allo straniero o all’apolide al quale e` riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata « Convenzione di Ginevra », e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo dalla legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale e` cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di orientamento sessuale, di nazionalità, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico, ovvero per le sue opinioni politiche;

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Articolo 2 (D.Lgs. 251/2007)

Articolo 4

Definizioni Status di beneficiario di protezione sussidiaria

g) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;

1. Lo status di beneficiario di protezione sussidiaria è riconosciuto allo straniero che, pur non avendo i requisiti per la condizione di rifugiato, si trova fuori dal Paese d'origine e non può rientrare in quanto teme rischi reali di subire un danno grave, definito dall'articolo 9.

b) allo straniero o all’apolide che non può o non vuole avvalersi della protezione del Paese del quale e` rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell’effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

Articolo 5

Diritto di asilo

1. In attuazione dell'articolo 10 della Costituzione, allo straniero cui è impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio dei diritti di libertà democratica garantiti dalla Costituzione, è riconosciuto il diritto di asilo nel territorio della Repubblica, quanto non vi siano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria.

Vedi lettera b).

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2. La limitazione generale delle libertà democratiche è valutata anche nel caso di impedimento dell'effettivo godimento di uno o più dei diritti di cui al comma 1, purché determini una condizione di invivibilità democratica nel Paese d'origine.

Vedi artt. 44 e 55. 2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo é esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.

Titolo II PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Capo I Condizioni per il godimento del diritto di asilo

Articolo 6

Cause di esclusione

1. Il diritto di asilo non è applicabile nelle sedi diplomatiche, consolari, sulle navi da guerra e in tutte le sedi regolate da specifiche norme di diritto internazionale.

2. È escluso il riconoscimento del diritto di asilo quando il richiedente si è reso

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responsabile di atti volti a sovvertire l'ordine costituzionale del Paese d'origine, se questo garantisce formalmente e sostanzialmente i diritti fondamentali di libertà democratica della Costituzione italiana. La protezione non è esclusa quando gli atti compiuti dal richiedente asilo sono stati mirati a liberare il Paese d'origine da un regime formalmente o solo sostanzialmente antidemocratico e illiberale. Ai fini del presente comma non rileva la presenza o assenza di atti concreti ed effettivi di persecuzione.

3. Il riconoscimento del diritto di asilo è inoltre escluso quando ricorrono gravi ed effettivi motivi che possono mettere a serio rischio la sicurezza nazionale dello Stato.

Capo III Status di rifugiato (D.Lgs. 251/2007)

Capo II Condizioni per il riconoscimento dello status di

rifugiato

Articolo 7 (D.Lgs. 251/2007)

Articolo 7

Atti di persecuzione Atti e motivi della persecuzione

1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

1. Sono atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, sezione A, della Convenzione di Ginevra gli atti che, alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una

a) sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una

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violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto è sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

2. Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al comma 1 possono assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 8 o nel caso di

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obiezione di coscienza;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

f) atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia.

Articolo 8 (D.Lgs. 251/2007)

Motivi di persecuzione

1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7 devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti:

3. Nel valutare i motivi di persecuzione, si deve tenere conto dei seguenti elementi:

a) «razza»: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;

a) il concetto di «razza» si riferisce, in particolare, a considerazioni sul colore della pelle, sulla discendenza o sull'appartenenza a un determinato gruppo etnico;

b) «religione»: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

b) il concetto di «religione» include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

c) «nazionalità»: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

c) il concetto di «nazionalità» si riferisce alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, e designa, in particolare, l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, da comuni origini geografiche o politiche o dalla sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

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d) «particolare gruppo sociale»: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;

d) un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale, in particolare quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede fondamentale per l'identità o per la coscienza di una persona o quando tale gruppo possiede un'identità distinta nel Paese d'origine, perché è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione delle circostanze nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. L'interpretazione dell'espressione «orientamento sessuale» non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi dell'ordinamento vigente. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere;

e) «opinione politica»: si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

e) il concetto di «opinione politica» si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 11 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

4. Ai sensi dell'articolo 3, i motivi di cui al comma 3 devono essere collegati agli atti di persecuzione definiti dai commi 1 e 2, o alla mancanza di protezione contro tali atti.

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

5. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché tale caratteristica gli sia attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Articolo 10 (D.Lgs. 251/2007)

Articolo 8

Esclusione Cause di esclusione, cessazione e revoca

1. Lo straniero è escluso dallo status di rifugiato se rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, essi hanno pieno

1. Il cittadino di un Paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:

a) rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, sezione D, della Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o all'assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'ACNUR. Quando la protezione o l'assistenza cessa per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'Assemblea

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

accesso alle forme di protezione previste dal presente decreto.

generale delle Nazioni Unite, le persone sono ammesse ai benefìci della presente legge;

b) le autorità competenti del Paese nel quale ha stabilito la sua residenza gli riconoscono i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza del Paese stesso ovvero diritti e obblighi equivalenti.

2. Lo straniero è altresì escluso dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:

2. Il cittadino di un Paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualità di rifugiato, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

b) abbia commesso al di fuori del territorio italiano un reato grave prima di essere ammesso come rifugiato, ovvero abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune; la gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni di reclusione;

c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.

c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai princìpi delle Nazioni Unite stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 dello statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17

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agosto 1957, n. 848, di seguito denominato «Statuto».

3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso previsti.

Articolo 13 (D.Lgs. 251/2007)

Revoca dello status di rifugiato

1. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, la revoca dello status di rifugiato di uno straniero è adottata su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, è accertato che:

3. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, la revoca dello status di rifugiato è adottata su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, è accertato che:

a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 12;

a) sussistono le condizioni di cui ai commi 1 e 2;

b) il riconoscimento dello status di rifugiato è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

b) il riconoscimento dello status di rifugiato è stato concesso, in modo esclusivo, in base a fatti presentati in modo erroneo o alla loro omissione, ovvero al ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

Articolo 9 (D.Lgs. 251/2007)

Cessazione

1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando:

4. Il cittadino di un Paese terzo o un apolide cessa di essere un rifugiato qualora:

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a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;

a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese d'origine in maniera non occasionale;

b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata;

b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata;

c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza;

c) abbia acquistato una nuova cittadinanza e goda della protezione del Paese d'origine;

d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;

d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;

e) non possa più rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;

e) non possa più rinunciare alla protezione del Paese d'origine perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;

f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese d'origine perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.

2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

5. Ai fini dell'applicazione delle lettere e) e f) del comma 4, gli Stati membri dell'Unione europea valutano se il cambiamento delle circostanze sia di natura così significativa e non temporanea da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non sussistano gravi motivi umanitari che impediscano il rimpatrio.

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

3. La cessazione è dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione personale dello straniero.

6. Il comma 4 non si applica al rifugiato che possa invocare l'esistenza di motivi d'imperio derivanti da precedenti persecuzioni, tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, del Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

7. Il presente articolo si applica, per quanto compatibile, anche nei casi di diritto di asilo.

Articolo 11 (D.Lgs. 251/2007)

Riconoscimento dello status di rifugiato

1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di rifugiato quando la relativa domanda è valutata positivamente in relazione a quanto stabilito negli articoli 3, 4, 5 e 6, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che non sussistano le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 9 e 10.

Articolo 12 (D.Lgs. 251/2007)

Diniego dello status di rifugiato

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1. Sulla base di una valutazione individuale, lo status di rifugiato non è riconosciuto quando:

a) in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 10;

b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato;

c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

Capo IV Protezione sussidiaria

(D.Lgs. 251/2007)

Capo III Condizioni per la concessione dello status di

protezione sussidiaria

Articolo 14 (D.Lgs. 251/2007)

Articolo 9

Danno grave Danni gravi

1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

1. Ai fini della concessione della protezione sussidiaria sono considerati danni gravi:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

a) la condanna o l'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o b) la tortura o un'altra forma di pena o

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trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Articolo 15 (D.Lgs. 251/2007)

Articolo 10

Cessazione Cessazione, esclusione e revoca dalla protezione sussidiaria

1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria è dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non è più necessaria.

1. Il beneficiario dello status di protezione sussidiaria cessa di avere tale status quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello stesso sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.

2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, è necessario che le mutate circostanze abbiano natura così significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia più esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

2. Nell'applicare il comma 1 le mutate circostanze devono essere di natura significativa e non temporanea garantendo che la persona avente titolo a beneficiare dello status di protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave.

3. Il comma 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che può invocare motivi di imperio derivanti da

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precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese d'origine.

Articolo 16 (D.Lgs. 251/2007)

Esclusione

1. Lo status di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:

4. Il cittadino di un Paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare dello status di protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che:

a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;

b) abbia commesso un reato grave; la gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni di reclusione;

c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;

c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai princìpi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 dello Statuto;

d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica.

d) rappresenti un serio pericolo per la sicurezza dello Stato.

2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla

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commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.

Articolo 17 (D.Lgs. 251/2007)

Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 14 e non sussistono le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 15 e 16.

Articolo 18 (D.Lgs. 251/2007)

Revoca dello status di protezione sussidiaria

1. La revoca dello status di protezione sussidiaria di uno straniero è adottata se, successivamente al riconoscimento dello status, è accertato che:

5. Fatto salvo l'obbligo del beneficiario dello status di protezione sussidiaria di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, la revoca dello status di beneficiario di protezione sussidiaria è adottata su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello status di beneficiario di protezione sussidiaria, è accertato che:

a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16;

a) sussistono le condizioni di cui al comma 4;

b) il riconoscimento dello status di protezione b) il riconoscimento dello status di

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sussidiaria è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

beneficiario di protezione sussidiaria è stato concesso, in modo esclusivo, in base fatti presentati in modo erroneo o alla loro omissione, ovvero al ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

Capo II Valutazione delle domande di protezione

internazionale (D.Lgs. 251/2007)

Capo IV Disposizioni comuni

Articolo 5 (D.Lgs. 251/2007)

Articolo 11

Responsabili della persecuzione o del danno grave

Responsabili degli atti di persecuzione o di danni gravi

1. Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono:

1. I responsabili degli atti di persecuzione o di danni gravi possono essere:

a) lo Stato; a) il Paese d'origine;

b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

b) i partiti politici o le organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano il Paese d'origine o una parte del suo territorio;

c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

c) i soggetti non statali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b) non possono o non vogliono fornire la protezione contro le persecuzioni, contro la grave limitazione del godimento dei diritti di libertà democratiche o contro danni gravi.

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Articolo 6 (D.Lgs. 251/2007)

Articolo 12

Soggetti che offrono protezione. Agenti della protezione nel Paese d'origine

1. Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, è valutata la possibilità di protezione da parte:

a) dello Stato;

b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.

1. La protezione internazionale contro persecuzioni o danni gravi può essere fornita esclusivamente dal Paese d'origine.

2. La protezione di cui al comma 1 consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure.

2. La protezione internazionale si intende fornita quando sono adottate misure razionali e adeguate per impedire che possano essere inflitti atti persecutori, limitativi delle libertà garantite dalla Costituzione o che procurino danni gravi. Tali misure devono, altresì, avvalersi di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, perseguire penalmente e sanzionare i responsabili delle persecuzioni o dei danni gravi procurati e se il richiedente ha accesso a tali misure.

3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione, ai sensi del comma 2, si tiene conto degli eventuali orientamenti contenuti negli atti emanati dal Consiglio dell'Unione europea e,

3. Per stabilire se un'organizzazione controlla un Paese o una parte del suo territorio e se fornisce protezione ai sensi del comma 2 si deve, altresì, tenere conto degli eventuali orientamenti e atti dell'Unione europea.

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ove ritenuto opportuno, delle valutazioni di altre competenti organizzazioni internazionali e in particolare dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

4. Nel valutare se il richiedente ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o corre rischi reali ed effettivi di subire danni gravi, le autorità competenti tengono conto al momento della decisione sulla domanda delle condizioni generali vigenti nel Paese, nonché delle circostanze personali del richiedente. A tal fine, la valutazione avviene anche sulla base delle informazioni precise e aggiornate provenienti da fonti competenti, quali l'ACNUR e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

Articolo 4 (D.Lgs. 251/2007)

Articolo 13

Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d'origine.

Necessità di protezione internazionale

1. La domanda di protezione internazionale può essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d'origine.

1. I fondati motivi di persecuzione o di danni gravi possono essere basati anche alternativamente su avvenimenti successivi o attività a cui ha partecipato il richiedente posteriormente all'abbandono del Paese d'origine. A tale fine risulta rilevante in particolare la dimostrazione che tali avvenimenti o attività costituiscono l'espressione di convinzioni o di orientamenti manifestati nel Paese d'origine.

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Titolo III PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Capo I Disposizioni generali

(D.Lgs. 25/2008)

Capo I Disposizioni generali

Articolo 14

Ambito generale di applicazione

Vedi art. 1.

1. Il presente titolo stabilisce le procedure che si applicano alle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale, ai sensi della presente legge e delle norme di diritto internazionale o dell'Unione europea, da cittadini di Paesi terzi o apolidi, nonché le procedure per la revoca o per la cessazione dei relativi status riconosciuti.

2. Le procedure si applicano alla richiesta degli status di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 37 (D.Lgs. 25/2008)

Riservatezza

1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati nel presente decreto sono soggetti all'obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento.

3. I soggetti coinvolti nelle procedure hanno l'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni ottenute nel corso del procedimento.

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TESTO A FRONTE TRA LE NORME VIGENTI E LE PDL AA.CC. 327, 944 E 1444

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

Articolo 2 (D.Lgs. 25/2008)

Definizioni

[...] Vedi art. 2

Articolo 3 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 15

Autorità competenti Autorità competenti a ricevere e ad esaminare la domanda. Criteri di inammissibilità

2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26.

Vedi anche art. 6, co. 1

1. La polizia di frontiera e la questura sono competenti, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 58, e mediante uffici appositi, a ricevere la domanda di protezione internazionale e la documentazione di cui all'articolo 34.

1. Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 4.

2. Le autorità competenti all'istruttoria e all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per la protezione internazionale, di seguito denominate «commissioni territoriali».

3. L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e

3. L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e

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TESTO A FRONTE TRA LE NORME VIGENTI E LE PDL AA.CC. 327, 944 E 1444

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

l'immigrazione del Ministero dell'interno. l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Articolo 29 (D.Lgs. 25/2008)

Casi di inammissibilità della domanda

1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:

4. La commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame nei seguenti casi:

a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;

a) il richiedente dichiara o certifica di aver ottenuto protezione internazionale in un altro Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e può realmente avvalersi di tale protezione;

b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

b) il richiedente ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale dopo che la precedente domanda è stata respinta da parte della commissione territoriale e della commissione nazionale di cui all'articolo 17 senza addurre nuovi e significativi elementi in merito alla sua condizione personale o alle condizioni del Paese d'origine.

Articolo 30 (D.Lgs. 25/2008)

Casi soggetti alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 343/2003

1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la Commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di

5. Nei casi soggetti alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la commissione territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza territoriale di

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento.

un altro Stato, ai sensi del comma 3, la commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento.

Articolo 4 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 16

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

Commissione territoriale

1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali», e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

1. La commissione territoriale, oltre che all'istruttoria e all'esame delle domande, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, è competente a decidere, in primo grado, sul riconoscimento della protezione internazionale.

2. Le commissioni territoriali si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e della prefettura – ufficio territoriale del Governo (UTG) – del capoluogo, salvo diverse e ulteriori dotazioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 58.

2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di dieci. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un

3. Le commissioni territoriali sono istituite in ogni regione. La circoscrizione di competenza coincide con il territorio regionale.

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di dieci per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le Commissioni

4. Le commissioni territoriali sono nominate dal Ministro dell'interno, nel rispetto del principio di parità di genere, e sono composte da un rappresentante della prefettura-UTG del capoluogo, da un rappresentante dell'ACNUR in Italia e da personalità scelte per competenza in materia, compresi i rappresentanti delle principali organizzazioni che si occupano di protezione internazionale. Per ciascun componente sono nominati i rispettivi supplenti e l'incarico di componente effettivo ha durata triennale, rinnovabile. Le commissioni territoriali possono essere integrate da un delegato del Ministero degli affari esteri, con la qualifica di componente effettivo, ogni volta che è necessario, in relazione a particolari e significativi afflussi di domande di protezione internazionale, in ordine alle domande per le

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alle situazioni dei Paesi terzi. Il presidente è eletto tra i componenti della commissione territoriale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 58.

4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il centro.

6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

5. Le attività di supporto delle commissioni territoriali sono svolte da personale individuato con il regolamento di cui all'articolo 58.

Articolo 7 (D.Lgs. 140/2005)

Competenza delle Commissioni territoriali

1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro individuato per l'accoglienza.

2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo è trasmessa alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1, nei casi in cui quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo l'articolo 12, comma 2, del regolamento.

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

Articolo 5 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 17 Articolo 3

Commissione nazionale per il diritto di asilo Commissione nazionale per la protezione internazionale

Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attività svolta.

1. La Commissione nazionale per la protezione internazionale, di seguito denominata «Commissione nazionale», è competente in materia di revoca e di cessazione degli status di protezione internazionale ai sensi della presente legge, ha compiti di indirizzo e di coordinamento delle commissioni territoriali, di creazione e di aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni relative al monitoraggio delle domande di protezione internazionale e delle situazioni socio-politico-economiche dei Paesi d'origine dei richiedenti, di reperire e di fornire alle commissioni territoriali le informazioni e la documentazione ricevute dalle organizzazioni internazionali e di fornire al Presidente del Consiglio dei ministri le informazioni sui flussi dei richiedenti asilo per l'adozione del decreto previsto dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La Commissione nazionale mantiene rapporti con il Ministero degli affari esteri in merito all'attività svolta.

Vedi anche art. 23.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, e dell'interno, è istituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge e sulla permanenza o cessazione dell'asilo, nonché ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal regolamento di attuazione della medesima legge di cui all'articolo 14, comma 1. La Commissione centrale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. La Commissione nazionale è competente

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

a decidere, in secondo grado, sulle domande respinte dalle commissioni territoriali.

2. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

3. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio della parità di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri. I componenti della Commissione nazionale sono scelti, in base ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 58, tra i maggiori esperti della materia in ambito nazionale e internazionale, con l'integrazione di un rappresentante dell'ACNUR, del Ministero dell'interno, del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministro dell'interno. Nel rispetto del principio di terzietà rispetto all'interesse della pubblica amministrazione, il numero dei componenti rappresentanti di pubblici uffici, di cui al presente comma, non può superare un terzo del totale. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Il presidente è eletto tra i componenti effettivi. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno salvo diverse e ulteriori dotazioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 58 per il corretto espletamento delle funzioni della Commissione nazionale.

2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un professore universitario ordinario in materie giuridiche. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica fino al rinnovo della Commissione medesima.

4. La Commissione nazionale può avvalersi della collaborazione, oltre che dell'ACNUR, delle maggiori organizzazioni nazionali e

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

internazionali che si occupano di protezione internazionale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono essere istituite una o più sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalità previste per la Commissione nazionale.

3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute da professori universitari in materie giuridiche. Le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, comma 1, devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica di primo dirigente e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, nominato dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. In caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole per il richiedente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione centrale possono svolgere la propria attività in sede locale con il supporto amministrativo della prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.

5. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza, di cui al comma 6, ne rilevi motivatamente l'esigenza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Al consiglio di presidenza partecipa, su invito del presidente della Commissione, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati di cui al comma 4. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di asilo, nonché i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità e i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale.

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Capo II Principi fondamentali e garanzie

(D.Lgs. 25/2008)

Capo II Principi fondamentali e garanzie

Articolo 7 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 18

Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda

Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda

1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32. Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.

1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini dell'espletamento della procedura, fino alla decisione della commissione territoriale in ordine alla domanda. Le condizioni dell'accoglienza sono disciplinate dalla presente legge.

2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere:

2. La disposizione del comma 1 non si applica a coloro che devono essere:

a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;

a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;

b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;

b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;

c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di

c) avviati verso un altro Stato appartenente all'Unione europea competente per l'esame

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

protezione internazionale. della domanda di protezione internazionale.

Articolo 8 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 19

Criteri applicabili all'esame e alle decisioni sulle domande.

Criteri applicabili all'esame e alle decisioni sulle domande.

1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.

1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte né escluse dall'esame per il fatto di non essere state presentate tempestivamente.

2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

2. La decisione su ogni domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo e imparziale e sulla base di un adeguato esame della domanda, effettuato ai sensi della presente legge.

3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38

3. Ogni domanda è esaminata in base a informazioni precise e aggiornate sulla situazione generale esistente nel Paese d'origine dei richiedenti e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri o, comunque, acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle commissioni territoriali e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali

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e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni di diniego.

Articolo 6 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 4

Accesso alla procedura Presentazione della domanda di asilo

1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.

Vedi art. 15, comma 1. 1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.

2. Non si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 10 e del comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.

2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa.

4. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti nel territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa.

3. La domanda può essere presentata 5. La domanda può essere presentata

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direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19.

direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 9 (D.Lgs. 25/2008)

Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante

1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.

2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.

6. Le decisioni sono comunicate per scritto e, quando respingono la domanda, devono essere corredate di motivazioni di fatto e di diritto e devono recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.

Vedi art. 7, co. 2 e 4

Articolo 10 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 20

Garanzie per i richiedenti asilo Garanzie per i richiedenti

1. Il richiedente asilo è considerato tale dal momento in cui manifesta in qualsiasi forma, anche oralmente, la propria volontà di chiedere protezione.

Segue art. 4

3. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve.

5. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale

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TESTO A FRONTE TRA LE NORME VIGENTI E LE PDL AA.CC. 327, 944 E 1444

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

1. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2.

2. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia di frontiera ovvero la questura competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e dei mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 3.

2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:

3. La Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 58, un opuscolo informativo che illustra:

a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;

a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;

b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;

b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;

c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;

c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;

d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.

d) l'indirizzo e il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.

3. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l'ACNUR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo.

4. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l'ACNUR o un'altra organizzazione competente di sua fiducia.

4. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni

5. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Le comunicazioni concernenti il

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TESTO A FRONTE TRA LE NORME VIGENTI E LE PDL AA.CC. 327, 944 E 1444

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.

procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono rese al richiedente nella lingua da lui indicata. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione e all'esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di un'altra lingua a lui comprensibile.

5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.

6. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le garanzie di cui al presente articolo.

Articolo 11 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 21

Obblighi del richiedente asilo Obblighi del richiedente

1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.

1. Il richiedente ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.

2. Il richiedente è tenuto ad informare l'autorità competente in ordine ad ogni suo

2. Il richiedente è tenuto a informare la commissione territoriale, anche mediante la

Segue art. 4

4. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di

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TESTO A FRONTE TRA LE NORME VIGENTI E LE PDL AA.CC. 327, 944 E 1444

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

mutamento di residenza o domicilio. questura competente e la prefettura-UTG del capoluogo, in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o di domicilio.

polizia di frontiera che riceve la domanda autorizza lo straniero all'ingresso nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con l'obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione centrale e in copia alla questura.

[...]

6. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

Vedi art. 44 7. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla sua richiesta.

Vedi art. 44 8. Il questore rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

Vedi art. 44 9. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è

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TESTO A FRONTE TRA LE NORME VIGENTI E LE PDL AA.CC. 327, 944 E 1444

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di cui all'articolo 2.

3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente.

3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente.

4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.

4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.

Articolo 6

Esame della domanda di asilo

Vedi art. 34, comma 2. 1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione svolta dallo straniero di fronte alla Commissione centrale;

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonché ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;

d) l'eventuale documentazione presentata da

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili e umani.

Articolo 12 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 22

Colloquio personale Colloquio personale

1. La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente. La Commissione, su richiesta motivata dell'interessato, può decidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei propri componenti e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente.

1. La Commissione nazionale e le commissioni territoriali dispongono l'audizione del richiedente, tramite comunicazione effettuata dalla questura competente e, su richiesta motivata del richiedente, possono decidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei propri componenti e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente.

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.

2. La Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale.

2. La commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di protezione internazionale in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 34, e in tutti i casi in cui risulta certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale.

3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero,

3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del richiedente certificate ai

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.

sensi del comma 2, non lo rendono possibile, ovvero qualora l'interessato richiede e ottiene il rinvio per gravi motivi.

4. Se il cittadino straniero benché regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorità decidente decide sulla base della documentazione disponibile.

4. Se il richiedente, benché regolarmente convocato, non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, la commissione territoriale o la Commissione nazionale decide sulla base della documentazione disponibile.

5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.

5. Qualora la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della domanda, la commissione territoriale o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione, secondo le modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.

Articolo 13 (D.Lgs. 25/2008)

Criteri applicabili al colloquio personale

1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.

6. Il colloquio si svolge in seduta non pubblica, in ambienti idonei, senza la presenza dei familiari, a meno che la commissione territoriale o la Commissione nazionale non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di familiari.

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TESTO A FRONTE TRA LE NORME VIGENTI E LE PDL AA.CC. 327, 944 E 1444

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.

7. In presenza di un richiedente persona vulnerabile, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.

4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un colloquio preliminare, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora ciò sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

3. Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che esercita la potestà o del tutore. In caso di minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore di cui all'articolo 26, comma 5.

8. Il colloquio del minore deve avvenire alla presenza del genitore che esercita la potestà. In caso di minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore nominato dalle competenti autorità giudiziarie.

3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.

Vedi art. 20, co. 5. 5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione centrale nomina un interprete.

4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dell'articolo 16, questi è ammesso ad assistere al colloquio.

9. Se il richiedente è assistito da un avvocato ai sensi dell'articolo 24, questi è ammesso ad assistere al colloquio.

6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

Articolo 14 (D.Lgs. 25/2008)

Verbale del colloquio personale

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TESTO A FRONTE TRA LE NORME VIGENTI E LE PDL AA.CC. 327, 944 E 1444

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione centrale o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.

9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione centrale nonché, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.

1. Dell'audizione è redatto verbale che è sottoscritto dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Al cittadino straniero è rilasciata copia del verbale. La Commissione territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti la protezione internazionale.

10. Dell'audizione è redatto verbale che, dopo rilettura, è sottoscritto dal richiedente e contiene le informazioni di cui all'articolo 34. Al richiedente è rilasciata copia del verbale. La commissione territoriale e la Commissione nazionale adottano le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta alla medesima Commissione.

8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.

2. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.

11. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano all'adozione della decisione.

Vedi art. 44, comma 7. 11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere regolare

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TESTO A FRONTE TRA LE NORME VIGENTI E LE PDL AA.CC. 327, 944 E 1444

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

Articolo 15 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 23

Formazione delle commissioni territoriali e del personale

Formazione del personale

1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle Commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perché il colloquio si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente. La Commissione nazionale cura altresì la formazione degli interpreti di cui si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle Commissioni.

1. La Commissione nazionale cura la formazione e il periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la competenza necessaria perché il colloquio di cui all'articolo 22 si svolga con la dovuta attenzione al contesto personale o generale del Paese d'origine del richiedente, compresa la sua origine culturale o la sua condizione di persona vulnerabile. La Commissione nazionale cura, altresì, la formazione degli interpreti di cui essa e le commissioni territoriali si avvalgono per assicurare una comunicazione adeguata in sede di colloquio, nonché la formazione del personale di supporto delle stesse commissioni territoriali.

Articolo 16 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 24

Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali

1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato.

1. Il richiedente può farsi assistere da un avvocato, a proprie spese, o ha diritto

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.

all'assistenza gratuita, anche in sede giudiziaria, ove ricorrano le condizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo testo unico.

Articolo 17 (D.Lgs. 25/2008)

Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali

1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonché all'avvocato che eventualmente lo assiste, è garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalità di cui all'articolo 18.

2. Al richiedente o al suo legale rappresentante, nonché all'avvocato che eventualmente lo assiste, è garantito l'accesso a tutte le informazioni e la documentazione relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della commissione territoriale o della Commissione nazionale, con le modalità di cui all'articolo 25.

Articolo 18 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 25

Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 Applicazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli

atti amministrativi

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TESTO A FRONTE TRA LE NORME VIGENTI E LE PDL AA.CC. 327, 944 E 1444

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonché agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi di cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, III, articoli 7, 8 e 10, IV-bis e V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Articolo 19 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 26

Garanzie per i minori non accompagnati Garanzie per i minori non accompagnati

1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5.

1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso è garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 5.

2. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti anche medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'età. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente capo.

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TESTO A FRONTE TRA LE NORME VIGENTI E LE PDL AA.CC. 327, 944 E 1444

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

3. Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, né all'adozione della decisione.

3. Il minore deve essere informato della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, né all'adozione della decisione.

4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, ed allo stesso è garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.

4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 7 e 8, e allo stesso è garantita adeguata informazione sul significato e sulle eventuali conseguenze del colloquio personale.

5. Tutti i minori non accompagnati presenti nel territorio nazionale hanno diritto a ricevere informazioni sulla protezione internazionale in una lingua da essi conosciuta. A tale fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'interno, predispone apposito materiale informativo sulla protezione internazionale e sui diritti ad essa connessi.

Articolo 20 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 27

Casi di accoglienza Princìpi sull’accoglienza del richiedente

1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

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TESTO A FRONTE TRA LE NORME VIGENTI E LE PDL AA.CC. 327, 944 E 1444

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

2. Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:

1. Il richiedente è ospitato in una struttura di accoglienza, di cui agli articoli 47 e 48, quando non è in possesso dei mezzi necessari a provvedere a sé, e, in ogni caso, quando:

a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;

a) è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;

b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;

b) ha presentato la domanda di protezione internazionale dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;

c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;

c) ha presentato la domanda di protezione internazionale dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare.

2. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il richiedente è ospitato nella struttura di accoglienza per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nella struttura di accoglienza per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda da parte della commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido fino

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

domanda. alla decisione sulla domanda di protezione internazionale.

4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, né sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la residenza nella struttura di accoglienza non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla domanda di protezione internazionale, né sulla sfera della vita privata del richiedente, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 4, che garantiscono comunque la facoltà di uscire dalla struttura di accoglienza nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dalla struttura di accoglienza per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della stessa domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato al richiedente.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una ospitalità che garantisca la dignità della persona e l'unità del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture è comunque consentito

4. Con il regolamento di cui all'articolo 58 sono fissate le caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, della struttura di accoglienza che devono assicurare al richiedente un'ospitalità rispettosa della dignità della persona e l'unità del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture è comunque consentito ai rappresentanti

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

dell'ACNUR, agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.

Articolo 21 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 28

Casi di trattenimento Casi di trattenimento

1. È disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:

1. È disposto il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione solo nei casi in cui il richiedente:

a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;

a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra;

b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

b) è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti o alla libertà sessuale, ovvero per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

c) è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

2. Il provvedimento di trattenimento è 2. Il provvedimento di trattenimento è

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

adottato dal questore con le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando è già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28.

adottato dal questore con le modalità stabilite dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Quando è già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale, in composizione monocratica, la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'effettuazione dell'esame di cui all'articolo 36.

3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione è comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.

3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione è comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati e agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.

4. Il trattenimento è escluso per le persone vulnerabili richiedenti asilo.

Articolo 22 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 29

Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento

Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento

1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'articolo 20, comma 2, è subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro centro che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo dei

1. L'accoglienza dei richiedenti è subordinata all'effettiva permanenza nella struttura di accoglienza di cui agli articoli 47 e 48, salvo il trasferimento in un'altra struttura che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura-UTG in cui ha sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo delle strutture di

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centri di cui agli articoli 20 e 21è comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 o del periodo di trattenimento di cui all'articolo 21, è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11.

accoglienza è comunicato dal questore alla commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di accoglienza nelle strutture o del periodo di trattenimento di cui all'articolo 28, è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla commissione territoriale il luogo di domicilio.

2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso.

2. L'allontanamento del richiedente dalla struttura di accoglienza, o da un'altra struttura individuata ai sensi del comma 1, senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la commissione territoriale decide sulla domanda in base alle informazioni e alla documentazione in suo possesso.

3. La struttura di accoglienza rappresenta dimora abituale per i richiedenti asilo e per i beneficiari di protezione internazionale in esso ospitati ai fini dell'accesso all'iscrizione anagrafica.

Articolo 24 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 30

Ruolo dell'ACNUR Compiti dell'ACNUR

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4,

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comma 3, 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dell'ACNUR sono in ogni caso ammessi nelle strutture di cui all'articolo 20 secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 38.

2. L'ACNUR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attività di consulenza e di supporto a favore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta del Ministero dell'interno.

1. Oltre ai compiti assegnati dalla presente legge e dalle norme di diritto internazionale, l'ACNUR svolge in relazione ai propri compiti istituzionali attività di consulenza e di supporto in favore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, delle commissioni territoriali e della Commissione nazionale, su richiesta degli stessi o del Ministero dell'interno.

Articolo 23 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 31

Ritiro della domanda Ritiro della domanda

1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione territoriale, il ritiro è formalizzato per iscritto e comunicato alla Commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.

1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda di protezione internazionale prima dell'audizione presso la commissione territoriale, il ritiro è formalizzato per scritto e comunicato alla stessa commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.

Articolo 25 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 32

Raccolta di informazioni su singoli casi Raccolta di informazioni su singoli casi

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente.

1. Ai fini dello svolgimento della procedura relativa alla domanda di protezione internazionale in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili di persecuzione o di danni gravi nei confronti del richiedente.

2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possano nuocere all'incolumità del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla libertà e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese di origine.

2. Le commissioni territoriali e la Commissione nazionale in nessun caso forniscono informazioni sulla domanda di protezione internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che possono nuocere all'incolumità del richiedente e delle persone a suo carico, ovvero alla libertà e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nel Paese d'origine.

Capo III Capo III

Procedure di primo grado (D.Lgs. 25/2008)

Procedure di primo grado

Articolo 26 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 33

Istruttoria della domanda di protezione internazionale

Istruttoria della domanda di protezione internazionale

1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso

1. La domanda di protezione internazionale è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.

2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'articolo 34. Il richiedente, qualora lo richieda o se ritenuto necessario, usufruisce di un adeguato supporto linguistico. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente, al quale ne è rilasciata copia unitamente alla copia della documentazione allegata.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

3. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3.

4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale presente nel centro di accoglienza o di permanenza temporanea e

4. Il questore, qualora ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 27 e 28, dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente presente nella struttura di accoglienza o di trattenimento. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno

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assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale.

valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale da parte della commissione territoriale.

Articolo 5

Minori non accompagnati richiedenti asilo

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.

5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, ed informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero della solidarietà sociale. Il giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi

5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile. Il giudice tutelare, nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore, provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e dell'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore.

2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il presidente del tribunale per i minorenni nomina un tutore, il quale ha l'obbligo di prendere contatto con le autorità competenti per la riattivazione del procedimento.

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all'accoglienza del minore.

Vedi art. 36. 3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.

6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore. I minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso le strutture di cui agli articoli 20 e 21.

6. L'autorità che riceve la domanda, ai sensi del comma 5, informa immediatamente il servizio centrale di cui all'articolo 56, comma 5, per l'inserimento del minore in una delle strutture per minori operanti nell'ambito del sistema di protezione ivi previsto e ne dà comunicazione al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dai servizi sociali del comune dove si trova il minore.

Articolo 3 (D.Lgs. 251/2007)

Articolo 34

Esame dei fatti e delle circostanze Esame dei fatti e delle circostanze

1. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari

1. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, gli elementi e la documentazione necessari a

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a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.

motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in collaborazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.

2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente è tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente è tenuto a presentare comprendono le dichiarazioni e la documentazione in possesso del richiedente in merito all'età, alla condizione sociale, anche quella dei suoi familiari, se rilevante ai fini del riconoscimento, all'identità, alla cittadinanza, ai paesi e ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle eventuali domande di asilo già presentate, agli itinerari di viaggio, ai documenti di identità e di viaggio, nonché ai motivi della sua domanda di protezione internazionale.

Vedi art. 6.

3. L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

3. L'esame della domanda è effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione;

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione;

b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

b) della dichiarazione e della documentazione presentate dal richiedente, dei suoi familiari e di persone ad esso associate, che deve anche rendere noto se ha già subìto o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

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c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, dei suoi familiari e delle persone ad essi assimilate, in particolare della condizione sociale, del sesso e dell'età, al fine di valutare se, in base ad esse, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurano come persecuzioni o danni gravi;

d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese;

d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzioni o danni gravi in caso di rientro nel Paese;

e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

4. Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e

4. Il fatto che il richiedente abbia già subìto persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni gravi costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e

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purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese d'origine.

5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

Articolo 27 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 35

Procedure di esame Procedure di esame

1. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.

1. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle commissioni territoriali secondo i princìpi fondamentali e le garanzie di cui al capo II del titolo II.

2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.

2. La commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi.

3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente.

3. Qualora la commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente; inoltre, su richiesta del richiedente, la commissione informa lo stesso sui tempi previsti per la decisione in merito alla domanda, che non possono comunque superare i successivi quindici giorni.

4. Nel caso in cui nel corso del procedimento emergano elementi sufficienti a far presupporre che il richiedente possa essere vittima del traffico di esseri umani, la commissione territoriale sospende il procedimento e, informato il richiedente, investe del caso le autorità competenti e le associazioni di tutela impegnate nell'assistenza alle vittime del traffico

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

di esseri umani, secondo modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 58.

5. Nel caso di vittime di tortura o di richiedenti che abbiano subìto altre gravi forme di sfruttamento, abusi o violenze psicologiche, fisiche o sessuali, ovvero di richiedenti con vulnerabilità gravi la commissione territoriale può sospendere il procedimento e, con il consenso informato del richiedente, può chiedere la consulenza di psicologi o esperti medici.

Articolo 28 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 36

Esame prioritario Esame prioritario

1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

a) la domanda è palesemente fondata;

b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente alle categorie di persone vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;

c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale sono stati disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta per

1. La commissione territoriale esamina in via prioritaria la domanda di protezione internazionale, secondo i princìpi fondamentali e le garanzie di cui al capo II del titolo II, quando la domanda è presentata da un richiedente persona vulnerabile, ovvero quando si tratta di un minore non accompagnato e privo di rappresentanza legale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33, comma 5.

2. La commissione territoriale può esaminare in via prioritaria la domanda quando essa è presentata da un richiedente per il quale sono disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli articoli 27 o 28, fatto salvo il caso in cui

Vedi art. 5.

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verificare o accertare l'identità del richiedente. l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare l'identità del richiedente.

2. Nei casi previsti dall'articolo 21, appena ricevuta la domanda il questore, competente in base al luogo in cui è stata presentata, dispone il trattenimento del richiedente ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e contestualmente provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003.

Articolo 31 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 37

Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi

Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi

1. Il richiedente può inviare alla Commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reitera la domanda prima della decisione della Commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova

1. Il richiedente può inviare alla commissione territoriale memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente reiteri la domanda di protezione internazionale prima della decisione della commissione territoriale, gli elementi che sono

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.

alla base della nuova domanda sono esaminati nell'ambito della precedente domanda.

2. La commissione territoriale può richiedere alla Commissione nazionale ulteriori informazioni o documentazione ovvero, mediante la medesima Commissione nazionale, richiedere all'ACNUR o all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, nonché al Ministero degli affari esteri, ulteriori elementi conoscitivi e documentali.

Articolo 32 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 38 Articolo 7

Decisione Decisione Decisione sulla domanda di asilo

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 15 e 31, la commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

1. Al termine dell'istruttoria, la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

a) riconosce lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria o il diritto di asilo, secondo quanto previsto dalla presente legge;

a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, ovvero il

b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale stabiliti dalla presente legge, e in particolare dagli articoli 7 e 9, o ricorra una delle cause di cessazione o di esclusione dalla protezione internazionale previste dagli articoli 6, 8 e 10, ovvero il

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

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richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2;

richiedente provenga da un Paese d'origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2.

c) adotta il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio di cui all'articolo 8.

b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione

3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro un mese dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.

4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo, nonché dell'indicazione del

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termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

Vedi il comma 4. 5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro un mese dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1. A tal fine, la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale.

6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non è stato riconosciuto il diritto di asilo.

2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non può pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformità ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti

2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese d'origine sicuro e abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro tale Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la commissione territoriale non può pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto secondo i princìpi fondamentali e le garanzie di cui al capo II del titolo III. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti

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non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro.

reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese d'origine sicuro.

Articolo 8

Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio

3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Nei casi in cui non accolga la domanda e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.

4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.

4. Il rigetto di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, e il verificarsi delle ipotesi di ritiro della domanda, di cui all'articolo 31, ovvero di inammissibilità della stessa, di cui all'articolo 15, comportano per il richiedente l'obbligo di lasciare il territorio nazionale alla scadenza del termine per l'impugnazione, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo.

Vedi art. 7, comma 5.

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2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo al rilascio di un'autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo, qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Decorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 13 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 14.

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di tali misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. Ai richiedenti che non hanno ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.

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Capo IV (D.Lgs. 25/2008)

Capo IV

Revoca, cessazione e rinuncia della protezione internazionale

Revoca, cessazione e rinuncia della protezione internazionale

Articolo 33 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 39

Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta

Revoca e cessazione della protezione internazionale riconosciuta

1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti garanzie:

1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale, il beneficiario deve godere delle seguenti garanzie:

a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi dell'esame;

a) essere informato per scritto che la Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione internazionale e dei motivi dell'esame;

b) avere la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato.

b) avere la possibilità di esporre in un colloquio personale ai sensi dell'articolo 22 o in una dichiarazione scritta i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato.

2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II.

2. La Commissione nazionale, nell'ambito della procedura di cui al comma 1, applica, in quanto compatibili, i princìpi fondamentali e le garanzie di cui al capo II del titolo III.

3. Il beneficiario ha diritto al supporto linguistico e alla rappresentanza legale qualora

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non possa provvedere con propri mezzi e risorse.

3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status di protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3.

4. Nel caso di decisione di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54.

Articolo 34 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 40

Rinuncia agli status riconosciuti Rinuncia

1. La rinuncia espressa allo status di rifugiato o di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria determina la decadenza dal medesimo status.

1. La rinuncia espressa allo status di protezione internazionale o di protezione sussidiaria determina la decadenza dal medesimo status.

Capo V (D.Lgs. 25/2008)

Capo V

Procedure di impugnazione Ricorso alla commissione nazionale e procedure di impugnazione

Articolo 41

Ricorso alla Commissione nazionale

1. Avverso la decisione della commissione territoriale, il richiedente può inoltrare ricorso motivato alla Commissione nazionale, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

2. La Commissione nazionale, acquisita la documentazione e sentiti un delegato della commissione territoriale e il richiedente, o un suo rappresentante legale, decide entro i successivi trenta giorni. La Commissione nazionale può richiedere alle organizzazioni nazionali, all'ACNUR e agli uffici dell'Unione europea ulteriori informazioni e documentazione.

3. La Commissione nazionale, ultimate le procedure di cui ai commi 1 e 2, adotta una delle decisioni di cui all'articolo 38, comma 1.

Articolo 35 (D.Lgs. 25/2008)

Articolo 42 Articolo 9

Impugnazione Impugnazione Ricorsi

1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.

1. Avverso le decisioni della commissione territoriale e della Commissione nazionale, compresa quella sulla revoca o sulla cessazione dello status di protezione internazionale, è ammessa impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e gli sia stato riconosciuto solo lo status di beneficiario di protezione sussidiaria o il diritto di asilo.

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari di cui all'articolo 2, comma 2, in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di validità di tale permesso per richiesta di asilo.

2. Le controversie di cui al comma 1 sono 2. Le controversie di cui al comma 1 del 2. Per lo svolgimento dei procedimenti

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

disciplinate dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

presente articolo sono disciplinate dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, come modificato dall'articolo 59, comma 2, della presente legge.

previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione centrale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.

3. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza. L'appello sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale. .

4. La sentenza che accoglie il ricorso e riconosce il diritto di asilo sostituisce a tutti gli effetti la decisione della Commissione centrale.

5. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo

Articolo 36 (D.Lgs. 25/2008)

Accoglienza del ricorrente

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi dell'articolo 35, si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

3. Al richiedente che ha proposto il ricorso ai sensi dell'articolo 41 e l'impugnazione ai sensi del comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 44, comma 5.

2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui all'articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'articolo 21 che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

Titolo IV

Condizioni materiali di accoglienza assistenza e reinserimento sociale

Capo V Capo I

Contenuto della protezione internazionale (D.Lgs. 251/2007)

Diritto alla protezione internazionale

Articolo 19 (D.Lgs. 251/2007)

Disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente decreto non

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.

2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Articolo 20 (D.Lgs. 251/2007)

Articolo 43

Protezione dall’espulsione Contenuto

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria è espulso quando:

a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato;

b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale

1. Il diritto all'asilo, lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria consistono nel diritto dello straniero a non essere espulso, respinto o estradato dal territorio nazionale, in conformità al principio di non respingimento verso le frontiere ove il godimento delle sue libertà democratiche sarebbe limitato, ovvero la sua vita gravemente minacciata per i motivi di cui agli articoli 4 e 5.

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.

2. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, di concerto con le regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI), l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'ACNUR e i maggiori enti di tutela ed assistenza dei beneficiari di protezione internazionale, pubblica ogni anno un piano per l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale che individua le priorità e le misure da adottare per facilitare i percorsi di autonomia dei beneficiari.

3. Il beneficiario al quale è concessa la protezione internazionale, ha diritto all'accoglienza, all'assistenza e al reinserimento sociale secondo quanto disciplinato dal presente titolo.

Articolo 23 (D.Lgs. 251/2007)

Articolo 44 Articolo 10

Permesso di soggiorno Permesso di soggiorno e mantenimento dell’unità familiare

Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio

1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, che è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello status di rifugiato ha validità quinquennale ed è rinnovabile.

1. Il permesso di soggiorno per lo status di rifugiato è rilasciato ai beneficiari con validità quinquennale ed è rinnovabile.

2. Lo straniero cui è stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo.

2. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità triennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l’accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.

2. Ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria o del diritto di asilo è rilasciato un permesso di soggiorno con validità triennale, rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria o del diritto di asilo.

3. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 2 consente l'accesso al lavoro e allo studio, nonché ai benefìci di cui al presente titolo, ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.

Articolo 22 (D.Lgs. 251/2007)

Mantenimento dell’unità familiare

1. È tutelata l'unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria.

4. È tutelata l'unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria.

Vedi art. 2, comma 2.

2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status.

5. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un

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[…] v. infra documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

6. Il permesso di soggiorno rilasciato ai familiari ha la stessa validità di quello rilasciato al beneficiario.

Vedi art. 4, comma 9.

Articolo 11 (D.Lgs. 140/2005)

Lavoro e formazione professionale

1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

[…].

7. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo di sei mesi, rinnovabile fino alla decisione definitiva sulla domanda di riconoscimento. Dopo il primo rinnovo del permesso di soggiorno al richiedente è consentito il lavoro dipendente ed autonomo.

Vedi art. 4, commi 7-8 e art. 6, comma 11.

Articolo 21 (D.Lgs. 251/2007)

Articolo 45

Informazioni Informazioni

1. Unitamente alla decisione che riconosce la protezione internazionale è consegnato allo straniero interessato un opuscolo contenente informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi allo status di protezione riconosciuto, redatto in una lingua a lui comprensibile o comunque in

1. Unitamente alla decisione che riconosce la protezione internazionale è consegnato al beneficiario un opuscolo contenente informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi allo status di protezione riconosciuto, redatto in una lingua a lui comprensibile.

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lingua inglese, francese, spagnola o araba.

2. Per garantire la più ampia informazione sui diritti e sui doveri degli status riconosciuti, in sede di audizione del richiedente lo status di protezione internazionale è comunque fornita un'informazione preliminare sui medesimi diritti e doveri.

2. Per garantire la più ampia informazione sui diritti e sui doveri degli status riconosciuti, in sede di audizione del richiedente è comunque fornita un'informazione preliminare sui medesimi diritti e doveri.

Articolo 29 (D.Lgs. 251/2007)

Articolo 46

Libera circolazione, integrazione e alloggio Libera circolazione e documenti di viaggio

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria possono circolare liberamente sul territorio nazionale.

1. I beneficiari possono circolare liberamente nel territorio nazionale.

Articolo 24 (D.Lgs. 251/2007)

Documenti di viaggio

1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.

2. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la questura competente rilascia ai rifugiati un documento di viaggio di validità quinquennale, rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del

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permesso di soggiorno medesimo.

2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato.

3. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al beneficiario dello status di protezione sussidiaria o del diritto di asilo di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese d'origine, la questura competente rilascia al beneficiario il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare dello status di protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato.

3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.

4. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravi motivi attinenti alla sicurezza nazionale o all'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.

Articolo 11

Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio

1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno prevista ai sensi della normativa vigente in materia di immigrazione; in caso

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contrario, si applica l'articolo 9.

Articolo 3 (D.Lgs. 140/2005)

Informazione

1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, di seguito denominato: «regolamento» provvede, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione, all'informazione sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento.

Vedi art. 20, comma 2.

Articolo 4 (D.Lgs. 140/2005)

Documentazione

1. Quando non è disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge», la questura rilascia, entro tre giorni dalla presentazione della domanda, al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente asilo, nonché, entro venti giorni dalla presentazione della domanda,

Vedi art. 33, comma 4.

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il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento di attuazione del testo unico.

2. Quando è disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente asilo presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento.

3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano l'identità del richiedente asilo.

Capo II

Condizioni di accoglienza

Articolo 5 (D.Lgs. 140/2005)

Articolo 47

Misure di accoglienza Misure di accoglienza

1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione ovvero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui è ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento.

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2. Il richiedente asilo, cui è rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto.

1. Il richiedente asilo o il beneficiario di protezione internazionale che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei suoi familiari ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo quanto disciplinato dal presente articolo e dall'articolo 48.

3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, è effettuata dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico.

2. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui al comma 1, riferita a un periodo non superiore a sei mesi, è effettuata dalla prefettura-UTG, in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno emanata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 è garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del testo unico, decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda.

5. L'accesso alle misure di accoglienza è disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi

3. L'accesso alle misure di accoglienza è disposto dal momento della manifestazione di volontà di richiedere la protezione

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assistenziali e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto ministeriale 2 gennaio 1996, n. 233 del Ministro dell'interno.

internazionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1.

6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli è consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro.

4. In caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, il richiedente, autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale, ha accesso all'accoglienza fino alla decisione definitiva.

Articolo 6 (D.Lgs. 140/2005)

Accesso all’accoglienza

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente asilo, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per sé e per i propri familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il richiedente asilo o il beneficiario di protezione internazionale, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per sé e per i suoi familiari, redige un'apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda di

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sufficienti di sussistenza. protezione internazionale, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.

2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata, l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge.

6. La prefettura-UTG alla quale viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 5, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi del comma 2, e accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti nella struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 56.

3. In caso d'indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l'accoglienza è disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del centro di cui al citato comma. In tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento.

7. In caso di indisponibilità nelle strutture di cui al comma 6, i richiedenti sono ospitati a cura delle regioni, fino all'individuazione della disponibilità delle strutture di cui al citato comma 6.

4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura.

8. La prefettura-UTG provvede all'invio del richiedente asilo o del beneficiario di protezione internazionale nella struttura individuata ai sensi del comma 6, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto propri, o comunque con oneri a carico della prefettura-UTG stessa.

5. L'accoglienza è disposta nella struttura 9. L'accoglienza è disposta nella struttura

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individuata ed è subordinata all'effettiva residenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente.

individuata ed è subordinata all'effettiva residenza del richiedente in tale struttura, salvo il trasferimento in un'altra struttura, che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura-UTG in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente.

6. L'indirizzo della struttura di accoglienza, è comunicato, a cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonché alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché alle procedure relative all'accoglienza, disciplinate dal presente decreto. È nella facoltà del richiedente asilo comunicare tale luogo di residenza al proprio difensore o consulente legale.

10. L'indirizzo della struttura di accoglienza è comunicato, a cura della prefettura-UTG, alla questura e alla commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, nonché delle procedure relative all'accoglienza. È nella facoltà del richiedente comunicare tale luogo di residenza al proprio difensore o consulente legale, anche mediante l'ausilio del personale della struttura di accoglienza o di quello della commissione territoriale.

11. Il beneficiario di protezione internazionale ha diritto a rimanere in accoglienza per il periodo di un anno.

7. Nei casi d'indisponibilità di posti nelle strutture di cui ai commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga il contributo di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c), del decreto-legge. L'erogazione del contributo è limitata al tempo strettamente necessario ad acquisire la disponibilità presso un centro di

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accoglienza e subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo che lo eroga.

8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

Articolo 9 (D.Lgs. 140/2005)

Articolo 48

Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza

Strutture di accoglienza

1. Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione, per i quali vigono le disposizioni del testo unico, i richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono:

1. I richiedenti sono alloggiati in strutture che garantiscono:

a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;

a) la tutela della vita e della salute e, ove possibile, della presenza del nucleo familiare;

b) la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati, nonché con i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di seguito denominato «ACNUR», ed i rappresentanti delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 11 del regolamento.

b) la possibilità di comunicare con i parenti, con i rappresentanti legali, nonché con i rappresentanti dell'ACNUR e con i rappresentanti delle associazioni e degli enti che si occupano di protezione internazionale;

c) condizioni di alloggio dignitose e non coercitive;

d) supporto legale per la procedura e l'assistenza specifica per le persone vulnerabili;

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e) orientamento ai servizi sul territorio e corsi di italiano come seconda lingua.

2. Per i beneficiari di protezione internazionale, oltre a quanto previsto al comma 1, le strutture di accoglienza garantiscono specifici servizi finalizzati ad assicurare processi d'integrazione secondo quanto disposto dal piano annuale di cui al comma 2 dell'articolo 43.

2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui territorio è collocato il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, comma 2, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari controlli per accertare la qualità dei servizi erogati.

3. La prefettura-UTG nel cui territorio è collocata la struttura di accoglienza dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i controlli per accertare la qualità dei servizi erogati.

3. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno una formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di assistenza e sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie concernenti i richiedenti asilo.

4. Le persone che lavorano nelle strutture di accoglienza hanno una formazione adeguata alle funzioni che esercitano e sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e alle notizie concernenti i richiedenti.

4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di centri di identificazione ed espulsione e dall'articolo 8 del regolamento, sono ammessi nei centri, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, gli avvocati, i rappresentanti dell'ACNUR e le associazioni o gli enti di cui all'articolo 11 del regolamento, al fine di prestare assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati.

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Articolo 12

Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere il richiedente asilo e i suoi familiari. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per tale accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.

Vedi art. 10, D.Lgs. 140/2005. Vedi art. 51. 2. Durante la fase dell'esame della richiesta, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorché continuative, per malattia e infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne e

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per i minori devono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia e una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonché per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo si applicano, se la domanda di asilo è presentata presso posti di frontiera, le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del testo unico, e successive modificazioni.

Vedi art. 5, D.Lgs. 140/2005.. Vedi art. 47. 3. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio ai sensi dell'articolo 4, comma 6, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediate. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

4. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza, può stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato od organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.

5. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza,

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compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nonché l'alloggio e il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.

6. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

Articolo 8 (D.Lgs. 140/2005)

Articolo 49

Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

1. L'accoglienza è effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

1. L'accoglienza è effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili e delle persone per le quali è stato accertato che hanno subìto torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

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2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico, finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del regolamento.

2. I richiedenti di cui all'articolo 28, comma 4, sono ospitati nei centri di cui all'articolo 48.

3. Nell'àmbito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.

3. Nell'ambito del sistema di protezione di cui all'articolo 56, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di esigenze particolari, che tengono conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.

4. L'accoglienza ai minori non accompagnati è effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'àmbito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

4. L'accoglienza dei minori non accompagnati è effettuata, secondo il provvedimento del tribunale per i minorenni, dall'ente locale. Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione di cui all'articolo 56, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati e ai richiedenti, finanziati dalle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 57.

5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo

5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo

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nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi è svolta nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo.

nazionale di cui all'articolo 57, sentito il Comitato per i minori stranieri del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e con la Croce rossa italiana, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi è svolta nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo dell'assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente.

Articolo 28 (D.Lgs. 251/2007)

Articolo 50

Minori non accompagnati Minori non accompagnati

1. Quando è accertata la presenza sul territorio nazionale di minori non accompagnati richiedenti la protezione internazionale si applicano gli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, il minore che abbia espresso la volontà di richiedere la protezione internazionale può anche beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n.

1. Quando è accertata la presenza nel territorio nazionale di richiedenti minori non accompagnati si applicano gli articoli 343 e seguenti del codice civile, e l'articolo 33, commi 5 e 6, della presente legge. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, il minore che ha espresso la volontà di richiedere la protezione internazionale può anche beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nell'ambito del sistema di protezione di cui all'articolo 56, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 57.

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416 del 30 dicembre 1989.

2. Ferma la possibilità di beneficiare degli specifici programmi di accoglienza, riservati a categorie di soggetti vulnerabili ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il minore non accompagnato richiedente la protezione internazionale è affidato dalla competente autorità giudiziaria a un familiare, adulto e regolarmente soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato sul territorio nazionale; ove non sia possibile, si provvede ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nell'interesse prevalente del minore, avendo comunque cura di non separare il medesimo dai fratelli, eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di limitarne al minimo gli spostamenti sul territorio stesso.

2. Ferma restando la possibilità di beneficiare degli specifici programmi di accoglienza, riservati alle persone portatrici di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 49, il richiedente minore non accompagnato è affidato dalla competente autorità giudiziaria a un familiare, adulto e regolarmente soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato nel territorio nazionale; ove non sia possibile, si provvede ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nell'interesse prevalente del minore, avendo comunque cura di non separare il medesimo dai fratelli, eventualmente presenti nel territorio nazionale, e di limitarne al minimo gli spostamenti nel territorio stesso.

3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato, titolare dello status di protezione internazionale, sono assunte nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, da stipulare anche con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale. I relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza in modo da tutelare la sicurezza del titolare della protezione internazionale e dei suoi familiari.

3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del beneficiario minore non accompagnato sono assunte nell'ambito delle convenzioni da stipulare, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, anche con organismi o con associazioni umanitarie nazionali o internazionali.

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Articolo 13

Diritti del titolare del diritto di asilo

Vedi art. 22, comma 4, D.Lgs. 251/2007. Vedi art. 55. 1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari nel territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 14.

Articolo 10 (D.Lgs. 140/2005)

Articolo 51

Assistenza sanitaria e istruzione dei minori Assistenza sanitaria e sociale

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 10 del regolamento, i richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge, sono iscritti, a cura del gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del testo unico.

[…]

1. I richiedenti e i loro familiari sono iscritti temporaneamente, e comunque fino alla conclusione delle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, a cura del gestore della struttura di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale.

3. Lo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il

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conseguimento dei titoli di studio italiani. Lo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Lo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo gode, altresì, del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociali, nonché di assistenza sanitaria.

Vedi art. 22, D.Lgs. 251/2007. Vedi art. 55. 4. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

Articolo 27 (D.Lgs. 251/2007)

Assistenza sanitaria e sociale

1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

2. I beneficiari hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. In particolare godono di specifici programmi di assistenza i beneficiari di protezione internazionale che presentano particolari esigenze, quali le donne in stato di gravidanza, i

Vedi art. 13, comma 3.

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disabili, le vittime di tortura, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subìto qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato.

Articolo 10 (D.Lgs. 140/2005)

Articolo 52

Assistenza sanitaria e istruzione dei minori Accesso all’istruzione

[…]

2. Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di identificazione, comunque non superiore a tre mesi, i minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all’obbligo scolastico, ai sensi dell’articolo 38 del testo unico.

1. I richiedenti minori e i minori figli di richiedenti sono soggetti all'obbligo scolastico.

Vedi art. 13, comma 3.

Articolo 26 (D.Lgs. 251/2007)

Accesso all’istruzione

1. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano.

2. I beneficiari minori hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano.

2. I maggiorenni, titolari dello status di 3. I beneficiari maggiorenni hanno diritto di

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rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.

accedere al sistema di istruzione e di formazione generale. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli stranieri.

3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.

4. Con proprio decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone apposite procedure per agevolare il pieno accesso dei beneficiari incapaci di fornire prove documentali delle loro qualifiche a sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento, nel rispetto dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.

Articolo 25 (D.Lgs. 251/2007)

Articolo 53

Accesso all’occupazione Accesso all’occupazione

1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione

1. I beneficiari hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi e ai collegi professionali, per la formazione

Vedi art. 13, comma 3.

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agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro.

professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro.

2. È consentito al titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.

2. Sono predisposti appositi programmi per agevolare il pieno accesso dei beneficiari alle attività di cui al comma 1.

3. Si applica la normativa vigente in materia di retribuzione e di accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all'attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché di ogni altra condizione di lavoro.

Articolo 12 (D.Lgs. 140/2005)

Articolo 54

Revoca delle misure di accoglienza Revoca delle misure di accoglienza

1. Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:

1. Il prefetto della provincia in cui ha sede la struttura di accoglienza di cui all'articolo 47 dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure di accoglienza in caso di:

a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente;

a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono della struttura di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva comunicazione alla prefettura-UTG, anche mediante il personale della stessa struttura;

b) mancata presentazione del richiedente b) mancata presentazione del richiedente

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asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza;

all'audizione davanti l'organo di esame della domanda di protezione internazionale, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso la struttura di accoglienza ove lo stesso richiedente è ospitato;

c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;

c) presentazione in Italia di una precedente domanda di protezione internazionale;

d) accertamento della disponibilità del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza;

d) accertamento della disponibilità del richiedente di mezzi economici sufficienti per garantirsi alloggio e assistenza;

e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti.

e) violazione grave o ripetuta delle regole della struttura di accoglienza da parte del richiedente, ivi ospitato, ovvero comportamenti violenti.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono del centro da parte del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia rintracciato o si presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore della struttura di accoglienza comunica immediatamente alla prefettura-UTG la mancata presentazione o l'abbandono della struttura da parte del richiedente.

Qualora il richiedente sia rintracciato o si presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o alla struttura di accoglienza, il prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto solo se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o da caso fortuito.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro deve trasmettere alla

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore della struttura di accoglienza trasmette

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Prefettura - Ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.

alla prefettura-UTG una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca delle misure di accoglienza, entro tre giorni dal loro verificarsi.

4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 6. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso in sede giudiziaria.

5. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che ha provveduto all'accoglienza, i costi sostenuti per le misure precedentemente erogate.

5. Nell'ipotesi di revoca disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente è tenuto a rimborsare al gestore della struttura di accoglienza i costi sostenuti per le misure precedentemente erogate.

Articolo 22 (D.Lgs. 251/2007)

Articolo 55

Mantenimento dell’unità familiare Mantenimento dell’unità familiare

1. È tutelata l'unità del nucleo familiare dei beneficiari.

Vedi art. 2, comma 2 e art. 13, comma 4.

2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale assumono i medesimi diritti riconosciuti al familiare beneficiario.

3. Ai familiari del titolare dello status di protezione sussidiaria presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto

3. Ai familiari del beneficiario dello status di protezione sussidiaria presenti nel territorio nazionale che individualmente non hanno diritto

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a tale status è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

a tale status è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. Si applica l'articolo 29-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998.

Vedi art. 13, comma 1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai familiari che sono o sarebbero esclusi dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai familiari esclusi dalla protezione internazionale ai sensi degli articoli 6, 8 e 10.

Articolo 30 (D.Lgs. 251/2007)

Rimpatrio

1. L'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari della protezione internazionale è disposta nell'ambito dei programmi attuati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 1990, n. 39, nei limiti dei relativi finanziamenti.

Vedi art. 56.

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Articolo 31 (D.Lgs. 251/2007)

Punto di contatto

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in qualità di punto di contatto, adotta, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente decreto con i competenti uffici degli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 32 (D.Lgs. 251/2007)

Personale

1. Il personale componente delle Commissioni territoriali che provvede all'applicazione delle norme del presente decreto riceve una formazione di base per l'attuazione della disciplina secondo gli ordinamenti degli uffici e dei servizi in cui espleta la propria attività ed è soggetto all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni sui rifugiati e sui titolari della protezione sussidiaria che apprende sulla base

Vedi art. 14, comma 3, e art. 23.

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della attività svolta.

Capo III

Strumenti della protezione internazionale

Articolo 1-sexies (D.L. 30-12-1989 n. 416)

Articolo 56 Articolo 14

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

Sistema di protezione internazionale Regolamento di attuazione. Misure di assistenza e di integrazione

1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'àmbito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.

1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza e alla tutela dei richiedenti asilo e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente privo di mezzi di sussistenza.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, il regolamento di attuazione della presente legge, volto, in particolare, a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonché le norme occorrenti per il coordinamento e il finanziamento degli interventi in favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili e umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati dallo stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza e di integrazione dei rifugiati poste in essere dai

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comuni stessi.

2. Gli enti locali privi dei servizi di cui al comma 1 possono accedere alle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 57 al fine di provvedere all'erogazione dei medesimi servizi.

2. Allo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo e che si trova in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di sei mesi ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

3. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede annualmente, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 57, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui ai commi 1 e 2, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

Vedi il comma 1.

3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:

4. In sede di prima attuazione della presente legge, il decreto di cui al comma 3:

a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;

a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;

b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

b) assicura, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 57, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1-septies,

c) determina, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 57, le modalità e la

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le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non è accolto nell'àmbito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente che non usufruisce dei servizi di cui al comma 1.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

5. Al fine di razionalizzare e di ottimizzare il sistema di protezione internazionale e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1, di seguito denominato «servizio centrale». La gestione del servizio centrale è affidata, con apposita convenzione, all'ANCI.

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

6. Il servizio centrale provvede a:

a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;

a) monitorare la presenza nel territorio nazionale dei richiedenti;

b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti;

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c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi di cui alla lettera b);

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1.

e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies.

7. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 57.

8. Ai fini dell'attuazione dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare eventuali convenzioni, a valere sulle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 57, con organizzazioni e associazioni che si occupano di protezione internazionale, i cui requisiti sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 58.

3. I comuni definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili e umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica, nonché l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.

Articolo 1-septies (D.L. 30-12-1989 n. 416)

Articolo 57

Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

Fondo nazionale per la protezione internazionale

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1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo nazionale per la protezione internazionale, la cui dotazione è costituita da:

a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

a) le risorse destinate annualmente dal Ministero dell'interno;

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati;

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti od organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre lo stanziamento di ulteriori risorse in favore del Fondo di cui al comma 1, a copertura di eventuali e maggiori oneri per l'attuazione

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della presente legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Regolamento di attuazione, modificazioni e disposizioni transitorie e finali

Articolo 58

(Regolamento di attuazione).

1. Il Governo emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il relativo regolamento di attuazione.

2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è inviato alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere. Trascorso tale termine, anche in mancanza del parere parlamentare il regolamento è emanato.

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Articolo 59

Modificazione delle norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

b) il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;

c) il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58 della presente legge, all'articolo 19 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legislazione vigente in materia di protezione internazionale e sussidiaria»;

b) al comma 2, le parole: «per il riconoscimento della» sono sostituite dalle

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seguenti: «per la», le parole: «per il diritto di asilo» sono sostituite dalle seguenti: «per la protezione internazionale», dopo le parole: «il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione» sono inserite le seguenti: «ovvero su cui la Commissione nazionale per la protezione internazionale si è pronunciata in secondo grado» e le parole: «degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» sono sostituite dalle seguenti: «della legislazione vigente in materia di protezione internazionale e sussidiaria»;

c) al comma 3, le parole: «degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» sono sostituite dalle seguenti: «della legislazione vigente in materia di protezione internazionale e sussidiaria»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto trattenuto nei centri di identificazione ed espulsione ai sensi della legislazione vigente in materia di protezione internazionale e sussidiaria;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

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c) avverso il provvedimento adottato dalla commissione territoriale per la protezione internazionale in caso di allontanamento senza giustificato motivo dalle strutture o dai centri di cui alla lettera a)»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b) e c), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. Quando l'istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale e ne viene disposta l'accoglienza nelle strutture di cui al citato comma 4, lettera a)»;

f) al comma 9, le parole: «di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria» sono sostituite dalle seguenti: «di beneficiario di protezione internazionale».

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58 della presente legge, all'articolo 29-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «rifugiato», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «beneficiario di protezione internazionale»;

b) nella rubrica la parola «rifugiati» è sostituita dalle seguenti: «beneficiari di

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Norme vigenti A.C. 327 A.C. 944

protezione internazionale».

Articolo 60

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58 in materia di diritto di asilo, di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, si applicano le disposizioni vigenti.

2. Il Governo notifica alle competenti autorità dell'Unione europea le modifiche legislative intervenute, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, in materia di protezione internazionale e di attuazione delle specifiche direttive europee.

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