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Protezione dei diritti umani

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• « Il riconoscimento della dignità specifica e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della società umana è la base di libertà, giustizia e pace nel mondo. »

• (Preambolo alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948)

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Alcuni dizionari definiscono la parola “diritto” come “un privilegio”, se viene usata nel contesto dei diritti umani stiamo parlando di qualcosa di più basilare.Ad ogni persona vengono conferiti certi diritti fondamentali, semplicemente per il fatto di essere un essere umano. Sono detti “diritti umani” perché non sono semplicemente un privilegio.

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• Sono fondamentali in quanto corrispondono ai bisogni vitali, spirituali e materiali della persona. Sono i diritti della persona alle libertà fondamentali civili, politiche, sociali, economiche, culturali.

• I diritti umani sono universali in quanto appartengono ad ogni essere umano per il solo fatto di essere tale, senza distinzione di razza, di colore di pelle, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

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• I diritti umani sono inviolabili in quanto sono i diritti di cui nessun essere umano può essere privato.

• I diritti umani sono indisponibili in quanto sono i diritti a cui nessuno può rinunciare, neppure volontariamente.

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• L´universalizzazione della questione dei diritti umani, un fenomeno caratteristico della nostra era, e´ stata associata con l´ internazionalizzazione politica e legale dei diritti umani. I diritti umani non interessano piu´ dal punto di vista storico, filosofico e dottrinale, ma sono diventati una materia legata al diritto sostanziale e alla politica. Dal punto di vista politico e giuridico si sono evoluti dall´ essere esclusiva materia del diritto nazionale in realta´ internazionale

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• Non vi è dubbio che al giorno d´ oggi la questione dei diritti umani è regolata in gran parte dal diritto internazionale.

• La storia dei diritti umani si confonde con la storia dell´ uomo. Riflette le diverse tappe che sono state segnate dall´ evoluzione del pensiero in generale e dalla prassi. Gli stessi pensieri religiosi, filosofici e politici che analizzano e spiegano la trama del modo di vivere in società´ , fondano anch´ essi i diritti dell´uomo.

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• Tali diritti si articolano di idee e di concetti che li hanno forgiati e veicolati nonche´ di strumenti che hanno potuto materialmente esprimerli e renderli efficienti.

• Grandi scoperte e grandi invenzioni hanno marcato e cambiato la storia dell´ uomo. Le grandi scoperte scientifiche e tecniche hanno soppresso la meraviglia dell´ uomo.

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• Dapprima situato in un mondo finito, l´ uomo ha visto i confini che lo circondavano inabissarsi di fronte alle scoperte tecniche e scientifiche.

• Ma l´ uomo e´ rimasto sempre l´ uomo sapiens di migliaia di anni fa: le sue braccia si sono ingrandite per l´ invenzione di nuovi utensili, ma la sua anima è rimasta la stessa; ciò ha provocato un disquilibrio tragico e pericoloso per il futuro dell´ umanità.

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• Obbedendo ad una legge dialettica contrastante che reagisce di fronte ai fatti sociali, certi uomini e donne si sono sentiti ancora piu´ determinati a lottare per la protezione dell´ essere umano, in uno spazio che non è piu´ a misura d´ uomo e che in ogni istante li minaccia e cerca di annientarli

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• Questi uomini e queste donne tentano di proteggere la persona umana dietro una barriera giuridica, fatta di valori propri e di prescrizioni legali, ma purtroppo tale barriera e´ in mano alla volontà degli stati che perseguono per lo più i loro interessi e che si attaccano alla loro sovranità e alla loro pretesa e illusoria uguaglianza.

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• I crimini contro l´ umanita´ e l´ ineguaglianza che il mondo intero ha conosciuto in un passato recente e che per certi aspetti sono ancora una crudele realta´, hanno fortificato la determinazione degli uomini e delle donne di impegnarsi nella lotta in favore dei diritti della persona umana.

• Ecco perché gli ultimi anni sono stati segnati dallo sforzo costante di enunciare, promuovere e proteggere i diritti inalienabili dell´ uomo e dei popoli.

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• Ciascuno cerca di legare l´ istituzione dei diritti umani a delle origini lontane, facenti parte della sua cultura o comunita´.

• Gli europei si legano al pensiero greco-classico e gli asiatici a Confucio. Gli africani affermano che il rispetto della persona umana e´stato prescritto nelle societ tradizionali dell´ Africa precoloniale.

• Ma la storia dei diritti dell´ uomo non appartiene a nessun popolo: i diritti dell´uomo non sono l´ esclusiva di nessuna epoca, di nessun luogo, di nessuna cultura.

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• Nell´ evoluzione del concetto “diritti umani” si sono sviluppate diverse teorie facenti capo a diverse correnti di pensiero o meglio contrapposizione di blocchi.

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• Sono tre le visioni con cui si analizza il concetto diritti umani: la visione occidentale, quella socialista e quella dei paesi del Terzo Mondo.

• Nella concezione occidentale alcuni criteri e diverse dottrine hanno concorso a formare il concetto di diritti umani. L´ aspetto predominante della concezione occidentale afferma che l´ esistenza di diritti e liberta´ inerenti alla natura umana e lo status di individuo emergono al di sopra dello stato e al di sopra di tutte le organizzazioni politiche. Tali diritti si attribuiscono all´ essere umano, e non sono la conseguenza di essere cittadino di uno stato. Inoltre si afferma che l´ essere umano e´ soggetto di diritto internazionale.

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• Tale visione dei diritti umani si lega alla tradizione democratica dei paesi occidentali, la quale accetta il pluralismo ideologico e culturale e il sistema pluri- partitico.

• Negli ultimi 30 anni la concezione occidentale si e´ evoluta: dalla vecchia concezione individualistica ad una concezione che riconosce non solo i diritti civili e politici ma anche l´ effettivita´ dei diritti economici, culturali e sociali perché ´senza di essi i diritti civili non hanno una base materiale e sono una formula vuota e senza realtà. Inoltre per sgravare lo stato dal problema della 15 protezione dei diritti umani sono state create dell´istituzioni ad hoc a livello nazionale.

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• Nel gruppo occidentale fa parte anche l´ Europa Occidentale. La menziono poiche´ vi e´ stata in questa area uno sviluppo notevole nella protezione internazionale dei diritti umani a livello regionale, quale esempio per la comunita´ internazionale intera.

• E´ l´ esempio di come si puo´ operare a livello locale avendo sempre presente il concetto di universalita´.

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• La concezione socialista presenta diversita´ d´ approccio sul concetto dei diritti umani.

• Il punto di partenza e´ la concezione marxista. Le teorie socialiste non accettano l´ origine del diritto naturale quale diritto dei cittadini; non accettano l´ idea che il diritto dei cittadini riflette la relazione tra l´ uomo e la societa´. La base e´ la societa´ organizzata in uno stato: tali diritti dovrebbero esprimere la relazione tra lo stato e i cittadini.

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• Vi e´ un´ enfasi sul ruolo dello stato che situa i diritti umani in una diversa posizione rispetto alla concezione occidentale. Lo stato rappresenta gli interessi dei cittadini, i cittadini non possono avere dei diritti che contrastano con quelli dello stato. Inoltre tale ruolo primario che si conferisce allo stato nega che vi possa essere qualsiasi forma di controllo internazionale. L´ individuo si deve comportare secondo cio´ che lo stato gli prescrive, perche´ tale comportamento corrisponde all´ interesse della societa´.

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• La visione dei paesi più poveri presenta difficolta´ d´ analisi poiché vi sono diverse culture, diverse forme di colonizzazione che hanno influito alla formazione della comunita´ moderna.

• Non vi e´ un concetto comune sui diritti umani, ma vi e´ un´ uniformita´ di condizioni quali il sottosviluppo, la situazione politica ed economica che permettono una certa uniformita´ d´ approccio al tema dei diritti umani.

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• La realta´ sociale ed economica di questi paesi porta a dare maggior importanza ai diritti economici sociali e culturali che sono alla base della formazione di ciascun individuo. L´ idea dello sviluppo economico ha la priorita´ rispetto alla garanzia dei diritti civili e politici.

• La maggioranza dei paesi del Terzo Mondo afferma che il risolvere i problemi riguardanti la malnutrizione, la poverta´ e l´ educazione ha la priorita´ rispetto all´ affermazione dei diritti formali, i quali sono sconosciuti e non riscuotono interesse nelle masse affamate e ignoranti

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• I diritti umani sono stati pensati come universali. Il concetto si e´ sviluppato dall´ entrata in vigore della Dichiarazione Universale del 1948. Si e´ creduto di poter creare un sistema universale comune a tutti gli esseri umani.

• La Dichiarazione Universale e´ il frutto di piu´ ideologie: il punto di incontro e di raccordo di concezioni diverse dell´ uomo e della societa´. Vi si nota una mancanza di grande retorica: questo e´ dovuto alla necessita´ di parlare a miliardi di persone, di religione, cultura, tradizioni sociali, istituzioni e politiche diverse. Essa e´ un decalogo per sette miliardi di individui. Essa ha avuto il merito di costituire uno dei fattori di unificazione dell´ umanita´.

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• Tale Dichiarazione non vincola gli stati in maniera gravosa: li lega solamente con il suo peso morale e politico. Gli altri patti che sono stati via via stipulati tra gli stati hanno un valore piu´ intenso perche´ impongono imperativi giuridici obbligatori, ma sono piu´ deboli perche´ legano solo gli stati aderenti a tali patti.

• E´ utopia parlare di universalismo: vi sono dei precetti accettati da tutti gli stati ma le diverse concezioni culturali ed ideologiche non permettono che si possa parlare di un´universalita´ dei diritti umani. Si puo´ provare a trovare dei punti in comune ma non si puo ancora creare dei diritti umani globali.

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• Gli Stati sono tenuti a prendere sia in tempo di pace, che in situazioni di conflitti armati internazionali e non, certe misure di ordine giuridico e pratico destinate a garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti dell’uomo (per esempio, attraverso misure legislative, amministrative e giudiziarie per conformarsi e dare effetto e protezione ai diritti iscritti nei trattati internazionali, come attraverso l’adozione di una legislazione penale adatta).

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• Tra le numerose e importanti convenzioni concluse tra gli Stati per promuovere la dignità umana potremmo citare su scala regionale la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la Convenzione interamericana dei diritti dell’uomo o la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli; mentre su scala universale, i due Patti internazionali delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici sociali e culturali.

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• Partendo dal livello regionale bisogna ricordare per inciso che i diritti umani, la democrazia e il principio dello Stato di diritto sono valori fondamentali dell’Unione europea. Tali valori, già saldamente ancorati nel trattato istitutivo, sono stati rafforzati grazie all’adozione di una Carta dei diritti fondamentali. I paesi che intendono aderire all’Unione europea sono tenuti al rispetto dei diritti umani, come pure i paesi che con l’Ue hanno concluso accordi commerciali o di altro genere. Gradualmente l’Ue ha fatto diventare i diritti umani una questione di primo piano nelle relazioni con altri paesi e regioni. Già nel 1969, il giudice comunitario affermava che “i diritti fondamentali della persona fanno parte dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte di giustizia garantisce l’osservanza

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• La più antica organizzazione paneuropea (formata da 47 stati del continente europeo) è il Consiglio d'Europa, organizzazione internazionale sorta nel 1949 con lo scopo di favorire la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune in Europa, organizzato nel rispetto della CEDU e di altri testi di riferimento relativi alla tutela dell'individuo (come per esempio la Convenzione per la prevenzione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti del 1987 che ha istituito il Comitato che porta lo stesso nome). I paesi che intendono farne parte sono tenuti a ratificare la CEDU e quindi a sottostare alla giurisdizione della Corte europea dei diritti dell’uomo.

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• L’esperienza del meccanismo di controllo sul rispetto dei diritti umani instaurato dalla CEDU attraverso la Corte europea è servitoa da modello ad altri sistemi, di carattere giurisdizionale e non, regionali e universali. La Convenzione da una parte enunciava una serie di diritti e libertà civili e politiche, e d’altra parte istituiva un sistema destinato a garantire il rispetto da parte degli Stati contraenti degli obblighi da essi assunti. Alla Corte possono rivolgersi sia gli Stati, attraverso il c.d. “ricorso interstatale”, per denunciare la violazione di un diritto garantito dalla CEDU ad opera di un altro Stato che l’ha ratificata, sia i singoli individui, attraverso il “ricorso individuale”, quando ritengano di essere vittime di una violazione, ad opera di uno Stato, di un diritto garantito dalla CEDU.

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• La Corte può intervenire solo se é adita, entro 6 mesi dalla ultima decisione interna e dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne. La procedura è contraddittoria e pubblica. Tutte le sentenze definitive della Corte sono vincolanti per gli Stati convenuti interessati e il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è responsabile del controllo dell’esecuzione delle sentenze. Verifica quindi che gli Stati che sono stati condannati abbiano preso le misure necessarie per adempiere gli obblighi specifici o generali che risultano dalle sentenze della Corte.

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• Il sistema regionale più importante dopo quello europeo, è stato quello posto in essere dalla Convenzione interamericana dei diritti dell’uomo emanata il 22 novembre 1969 a San Josè, Costa Rica, che ha affidato il controllo sul rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione, alla Commissione e a una Corte di Giustizia. Il sistema è nato con la Dichiarazione americana dei diritti dell’uomo, adottata nell’aprile 1948, pochi mesi prima della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

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• La Commissione Interamericana ha il compito di ricevere, analizzare e indagare le petizioni presentate individualmente da singoli cittadini, che abbiano denunciato violazioni dei diritti umani riconosciuti dalla Convenzione; stimola la coscienza civile in tematiche concernenti i diritti umani; raccomanda, in alcuni casi, agli Stati membri dell’OSA l’adozione di misure dirette alla tutela dei diritti umani, in altre situazioni urgenti richiede, invece, che gli Stati adottino misure precauzionali per evitare gravi ed irreparabili danni alle persone. In altre ipotesi, può delegare alla Corte Interamericana il potere di adottare tutte le misure che ritenga necessarie al riguardo, oltre a sottoporle quelle di sua competenza e chiede, infine, alla Corte interamericana pareri consultivi sull’interpretazione della Convenzione.

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• Il mandato della Commissione consiste nell’applicare le disposizioni dello Statuto dell’OSA e della Convenzione. La Corte interamericana dei diritti dell’uomo è stata istituita nel 1979, a opera dell’OSA, con il compito di interpretare e applicare le disposizioni contenute nella Convenzione. Nonostante lo Statuto della Corte sia stato ratificato nel 1979, solo nel 1995 si è avuta l’approvazione delle Regole di procedura. Possono presentare ricorso soltanto gli Stati parte della Convenzione che abbiano accettato la giurisdizione della Corte, e, come ho detto in precedenza, anche la Commissione può presentare ricorso alla Corte.

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• La Commissione Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli• La Commissione Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli è

stata istituita dall’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’allora Organizzazione dell’Unione Africana (ora Unione Africana - UA) come organo competente a promuovere e ad assicurare la tutela dei diritti fondamentali e di quelli dei popoli africani. La creazione di una Corte Africana è stata prevista dal Protocollo addizionale alla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (adottata a Nairobi, il 28 giugno 1981, dalla Conferenza internazionale dei Capi di Stato partecipanti all’UA), firmato il 10 giugno 1998 ed entrato in vigore il 25 gennaio 2004 con la ratifica di 15 paesi africani.

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• La giurisdizione della Corte riguarda tutti i casi e le dispute riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della Carta africana, del Protocollo e di qualsiasi altro testo rilevante per i diritti umani ratificato dagli Stati membri. Anche la Corte di Giustizia dell’UA è stata creata come organo giudiziario dell’UA, secondo il Protocollo adottato nella seconda sessione ordinaria dell’UA, svoltasi a Maputo l’11 luglio 2003. I primi 11 giudici sono stati eletti il 22 gennaio 2006 per un termine di 6 anni.

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• Il progetto attuale è di integrare le due Corti in un’unica istanza (anche e principalmente per ridurre i costi della gestione di due Corti) che è la Corte africana di giustizia e dei diritti dell’uomo. La sede è Arusha, in Tanzania e è composta di 16 giudici.

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• Su scala universale l’organo più importante da ricordare in questa sede è la Corte internazionale di Giustizia (organo giudiziario dell’ONU) che nel 1946 ha sostituito la Corte Permanente (fondata nel 1921). Se prendiamo in considerazione la giurisprudenza della Corte, ci troviamo di fronte a un’ampia serie di casi nei quali le riflessioni in tema di diritti umani hanno giocato un ruolo significativo; e ciò si è verificato anche in situazioni nelle quali non ci si aspetterebbe di trovarsi di fronte a simili questioni

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• Non troviamo un solo caso interamente e propriamente riguardante i diritti umani, nel senso più pieno, ma ciò è chiaramente dovuto al fatto che solo gli Stati possono essere parti in controversie di fronte alla Corte e che le sue pronunce si fondano sempre sulle richieste delle parti. Comunque, poiché le considerazioni relative ai diritti umani permeano aree sempre maggiori del diritto internazionale, questioni collegate al rispetto dei diritti umani sono necessariamente destinate a presentarsi con sempre maggiore frequenza dinanzi la Corte internazionale di giustizia.

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• Bisogna ricordare inoltre, che il sistema delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione dei diritti dell’uomo comporta tra gli altri due tipi di organismi: gli organi della Carta delle Nazioni Unite, come il Consiglio dei diritti dell’uomo creato il 15 marzo 2006, e gli 8 organi creati dai trattati internazionali dei diritti dell’uomo per controllarne e sorvegliarne il rispetto (per esempio il Comitato per i diritti dell’uomo o il Comitato contro la tortura). Benché non si tratti di tribunali propriamente detti, essi assumono un ruolo centrale per la salvaguardia e il rispetto dei diritti fondamentali.

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• S’intreccia con il tema del rispetto e della protezione dei diritti umani quello della punizione dei crimini internazionali. Caratteristica delle norme che regolano questi crimini è che esse danno luogo a una responsabilità propria delle persone fisiche che li commettono. Si tratta quindi di norme che indirizzandosi direttamente agli individui, concorrono alla formazione della soggettività giuridica di questi ultimi.

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• Le prime esperienze di tribunali penali internazionali sono stati i tribunali militari di Norimberga e Tokyo del 1945, nei quali gli Alleati hanno processato i criminali di guerra nazisti e giapponesi. In realtà, questi Tribunali non hanno tenuto conto dei principi base per un giusto processo, ma hanno avuto il merito di rappresentare la comunità internazionale tutta, nell’esercizio della repressione penale dei crimini internazionali.

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• Dopo l’esperienza di Norimberga prende forza l’idea di un processo internazionale come strumento complementare ai Tribunali interni.

• Nel 1993 e nel 1994 scoppiarono i conflitti nella ex Jugoslavia e poi in Ruanda, e i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio - nella forma di "pulizia etnica" — resero nuovamente urgente il tema del diritto penale internazionale. Il Consiglio di Sicurezza decise di creare dei Tribunali ad hoc- all'Aia e ad Arusha - per giudicare i responsabili di quelle atrocità e scoraggiare il ripetersi di simili crimini.

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• Quella stessa esperienza portò alla crescita di una forte campagna internazionale di associazioni e movimenti per la creazione di una Corte penale internazionale (CPI) permanente che superasse le critiche mosse ai precedenti meccanismi giurisdizionali penali - ossia rappresentare una giustizia dei vincitori, ex post facto e di natura selettiva . Occorre attendere il 17 luglio 1998 quando la Conferenza diplomatica di Roma varò finalmente lo statuto della nuova CPI, che è entrata in vigore il primo luglio 2002.

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• Negli anni 90 del secolo scorso, in parallelo con la nascita dei due tribunali ad hoc e della CPI si assiste alla proliferazione di istanze giudiziarie ‘miste’- in Cambogia, in Sierra Leone, in Kosovo, a Timor Est, nelle quali le corti giudicanti sono composte di giudici sia internazionali che nazionali e vengono applicati, insieme al diritto penale internazionale, anche gli ordinamenti penali interni. Infine per volontà degli Stati Uniti, nel dicembre 2003 è stato istituito a Bagdad il tribunale penale speciale, che ha giudicato e condannato nel 2006 Saddam Hussein.

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• La creazione della CPI nel 1998 si colloca, in ordine di tempo, in posizione di ideale continuità rispetto ai Tribunali ad hoc, con la particolarità di essere una Corte permanente che deve agire nel rispetto del principio di complementarietà rispetto alle giurisdizioni nazionali La Corte ha competenza a giudicare sui più gravi crimini di portata internazionale e che costituiscono allarme per l’intera comunità internazionale, in particolare i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità, il genocidio così come definiti dalla Statuto e l’aggressione.

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• Il principio che si va affermando sempre di più, non senza remore da parte della dottrina, è quello dell’universalità della giurisdizione penale: si ritiene che ogni stato possa procedere alla punizione ovunque il crimine sia stato commesso, la necessità del collegamento con il principio di territorialità viene meno e la giurisdizione dello straniero diviene sempre più esercitabile quando si tratta di un crimine internazionale. La ratio è che lo Stato che punisce il crimine persegue un interesse che è proprio della comunità internazionale intera.

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• In tutto il mondo però i difensori dei diritti umani sono stati molto spesso dei semplici cittadini, non funzionari governativi. In particolare, le organizzazioni non governative (ONG) hanno giocato un ruolo primario nel portare all’attenzione della comunità internazionale sulle questioni relative ai diritti umani.

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• Amnesty International è un movimento internazionale di persone, che effettua campagne affinché i diritti umani vengano riconosciuti per tutti a livello internazionale. Con oltre 2,2 milioni di membri ed iscritti in oltre 150 paesi, effettua ricerche e genera attività per prevenire e mettere fine a gravi abusi sui diritti umani e per richiedere giustizia per coloro i cui diritti sono stati violati

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• Associazione Nazionale per il Progresso della Gente di Colore (NAACP):

• La missione del NAACP è di assicurare la qualità dei diritti politici, educativi, sociali ed economici per tutti e di eliminare l’odio e la discriminazione razziali

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• Centro Simon Wiesenthal: • Si tratta di un’organizzazione internazionale ebraica

per i diritti umani, che si dedica a porre rimedio ai problemi del mondo, un passo alla volta. Il Centro genera cambiamenti affrontando l’antisemitismo, l’odio ed il terrorismo, promuovendo i diritti e la dignità umani, sostenendo Israele e difendendo la sicurezza degli ebrei di tutto il mondo, insegnando la lezione dell’Olocausto alle generazioni future.

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• Diritti Umani Senza Frontiere (HRWF):

• HRWF si concentra sul monitoraggio, la ricerca e l’analisi nel campo dei diritti umani, così come sulla promozione della democrazia e delle norme giuridiche a livello nazionale ed internazionale

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• Nessuno tocchi Caino• è una lega internazionale di cittadini e di parlamentari

per l’abolizione della pena di morte nel mondo. E' un'associazione senza fine di lucro fondata a Bruxelles nel 1993 e costituente il Partito Radicale Transnazionale.

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• Emergency è un'associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.

• Emergency promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

• • L'impegno umanitario di Emergency è possibile grazie

al contributo di migliaia di volontari e di sostenitori.

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