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Pagina 1 Il Responsabile del procedimento Ing. Paola Cannizzaro DIPARTIMENTO S.I.M.U. e C.U.LL.PP. DIREZIONE URBANIZZAZIONI SECONDARIE - U.O. EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale siti in via dei Cerchi n. 6 ed in Via Petroselli n. 50, adibiti a sedi di Uffici Comunali di Roma Capitale. Annualità 2016-2018. Periodo Accordo Quadro: 1 Novembre 2016 – 31 Dicembre 2018. CIG: 6887435B27 CUP: J83G16000850004 PROGETTO ESECUTIVO Tavola 2 – SCHEMA DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART.54 – COMMA 4 DEL D. LGS. N. 50/2016 Periodo dal 01.11.2016 al 31.12.2018 Importo lavori soggetti a ribasso € 442.750,00 Oneri della Sicurezza 22.250,00 Totale Lavori € 445.000,00 Totale Appalto € 618.508,50 Collaboratori alla progettazione geom. Gianfranco Cardone ITSGT. Antonio Dauria geom Giorgio Gerardi Progettista Funz. Geom. Roberto Pollastrelli Coordinatore sicurezza in fase di progettazione Funz. Geom. Roberto Pollastrelli Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione DA NOMINARE Responsabile del procedimento Ing. Paola Cannizzaro Committente Ing Fabrizio Mazzenga IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Paola Cannizzaro IL DIRIGENTE DELLA U.O. Edilizia Sociale e Scolastica Ing. Fabrizio Mazzenga

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Ing. Paola Cannizzaro

DIPARTIMENTO S.I.M.U. e C.U.LL.PP. DIREZIONE URBANIZZAZIONI SECONDARIE - U.O. EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA

Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale siti in via dei Cerchi n. 6 ed in Via Petroselli n. 50, adibiti a sedi di Uffici Comunali di Roma Capitale. Annualità 2016-2018. Periodo Accordo Quadro: 1 Novembre 2016 – 31 Dicembre 2018. CIG: 6887435B27 CUP: J83G16000850004

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola 2 – SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

AI SENSI DELL’ART.54 – COMMA 4 DEL D. LGS. N. 50/2016 Periodo dal 01.11.2016 al 31.12.2018

Importo lavori soggetti a ribasso € 442.750,00

Oneri della Sicurezza € 22.250,00 Totale Lavori € 445.000,00 Totale Appalto € 618.508,50

Collaboratori alla progettazione geom. Gianfranco Cardone ITSGT. Antonio Dauria geom Giorgio Gerardi

Progettista Funz. Geom. Roberto Pollastrelli

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione Funz. Geom. Roberto Pollastrelli

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione DA NOMINARE

Responsabile del procedimento Ing. Paola Cannizzaro

Committente Ing Fabrizio Mazzenga

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paola Cannizzaro

IL DIRIGENTE DELLA U.O. Edilizia Sociale e Scolastica Ing. Fabrizio Mazzenga

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ART. 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO Il presente schema ha per oggetto, nel periodo dal 1 novembre 2016 al 31 Dicembre 2018, la conclusione di un accordo quadro così come definito dall’art. 54, comma quarto del D. Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di tutte le opere, lavori e provviste necessari alla manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale siti in via dei Cerchi n. 6 ed in Via Petroselli n. 50, adibiti a sedi di Uffici Comunali di Roma Capitale.

In relazione a dette attività di manutenzione ordinaria, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito accordo quadro, da cui risultano le condizioni alle quali l’esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni afferenti i lavori, ed eventuali forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi, eventuali, contratti applicativi.

Il presente schema di accordo quadro, disciplina, ai sensi dall’art. 54, comma quarto del D. Lgs. n. 50/2016 le lavorazioni tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel presente Schema di Accordo Quadro e nei relativi prezzi unitari, che verranno eseguite secondo la tempistica e le necessità individuate dalla stazione appaltante, affidati tramite apposito verbale di consegna, parte integrante dell'accordo quadro in oggetto. Le lavorazioni oggetto del presente schema di accordo quadro non sono al momento determinabili nel numero e nell’esatta dislocazione, ma possono variare secondo le necessità individuate dalla stazione appaltante.

Con il presente schema di accordo quadro, la stazione appaltante affida all’esecutore i lavori in oggetto - che li accetta, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati – il quale si impegna sin d’ora ad eseguirli.

Il presente schema di accordo quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali contratti applicativi per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale siti in via dei Cerchi n. 6 ed in Via Petroselli n. 50, adibiti a sedi di Uffici Comunali di Roma Capitale.

L’esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, ove richiesti dalla stazione appaltante, e ad eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni afferenti i lavori che le eventuali forniture a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro.

Nell’accordo quadro si intendono incluse indicativamente e salvo una più compiuta e puntuale descrizione nel relativo capitolato speciale di appalto tutte le attività di manutenzione ordinaria nonché quelle di carattere eccezionale che potrebbero verificarsi nella sede di appalto durante il periodo di efficacia del presente accordo quadro.

Il presente accordo quadro è regolato inoltre da:

- la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e la Direttiva 2014/24/CE del 26 febbraio 2014 ; - Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici, approvato con D. M. LL. PP. 19 aprile 2000 n. 145; - il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice); - il D. Lgs. n. 81/2008 e e ss.mm. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; - il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. “Codice delle leggi antimafia”; - la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010; - il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; - il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

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- Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”; - il Protocollo d’intesa tra A.N.AC. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”; - Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”. - il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; - il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015; - Il “Protocollo di azione-vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.A.C. in data 29 luglio 2015; - il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983; - il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii. - norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; - il capitolato speciale di appalto/disciplinare descrittivo e prestazionale; - gli eventuali singoli contratti applicativi; - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. lgs 163/2006 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 s.m.i.; - Legge 2248 allegato F del 20.3.1865 e s.m.i. per quanto applicabile; - La Tariffa delle opere edili ed impiantistiche 2012 Regione Lazio adottata con Delibera di Giunta Capitolina n. 197 dell’8 maggio 2013; - Il piano della sicurezza e coordinamento dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81 dello 09/04/2008 e s.m.i.; - Eventuale D.U.V.R.I.; - La relazione di progetto; - L’elenco prezzi allegato allo schema di contratto; - Gli Elaborati grafici.

ART. 2. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO L’accordo quadro avrà durata dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro fino al 31 Dicembre 2018 o, comunque, al massimo sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario, anche se raggiunto un termine temporale inferiore.

Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l’importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario, venga raggiunto in un termine inferiore.

L’Amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto applicativo, ovvero un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che il contraente dell’accordo quadro abbia nulla a pretendere.

La stazione appaltante si riserva, ove ritenuto funzionale alla realizzazione degli interventi e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell’ultimo contratto applicativo.

Pertanto, qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza

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dell’accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

Parimenti, qualora straordinarie esigenze legate per esempio alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata dell’intero accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le risorse economiche per ciascun contratto applicativo rispetto agli importi presunti come indicativamente individuati e secondo la periodicità riportate nel successivo articolo 4, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare all’esecutore l’intero importo complessivo al netto del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali diversi da quelli preventivati senza che l’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione.

ART. 3. FORMA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO. OPERE COMPRESE

L’accordo è stabilito a misura.

Il corrispettivo spettante all’aggiudicatario per i lavori compresi nel presente accordo quadro, ammonta per l’intero periodo dello stesso ad un massimo di € 618.508,50 (diconsi seicentodiciottomilacinquecentootto/50), IVA esclusa, di cui € 422.750,00 (diconsi quattrocentoventiduemilasettecentocinquanta/00) oltre IVA per lavori da assoggettare al ribasso d’asta di aggiudicazione, e € 22.250,00 (diconsi euro ventiduemiladuecentociquanta/00) oltre IVA per oneri della sicurezza, non assoggettabili a ribasso, come risulta dal prospetto riportato nell’articolo successivo.

In relazione ai lavori la partecipazione alla gara è consentita a tutti i soggetti che, secondo le indicazioni degli atti di gara, risultano in possesso della qualificazione per prestazione di costruzione SOA nella categoria OG2 per la classifica rapportata all’importo lavori.

Il quadro economico dell’intero accordo quadro e dei relativi contratti applicativi è:

CATEGORIA DI LAVORI PREVALENTE – OG2 classifica II

Il valore del precedente quadro economico indica l’importo presunto complessivo dei lavori, al lordo del

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totali

Accordo quadro

Lavori e prestazioni 199.500,00 137.750,00 85.500,00 422.750,00

Sicurezza 10.500,00 7.250,00 4.500,00 22.250,00

TOTALE 210.000,00 145.000,00 90.000,00 445.000,00

Opere in economia 23.717,21 8.369,45 6.408,01 38.494,67

Rimborsi Fattura 12.000,00 4.000,00 - 16.000,00

IVA 22% 54.057,79 34.621,28 21.209,76 109.888,83

Contributo ANAC 225,00 225,00

Incentivo (2% lavori) 8.900,00 8.900,00

TOTALE GENERALE 300.000,00 200.890,73 117.617,77 618.508,50

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ribasso d’asta, che si intende affidare con l’accordo quadro che potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro, senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini posti a base del presente accordo quadro medesimo.

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario.

Le prestazioni complessivamente oggetto dell’accordo quadro, saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.

ART. 4. CATEGORIE DI OPERE I lavori che formano oggetto dell’accordo quadro, dettagliatamente illustrati nel capitolato speciale, nelle relazioni di calcolo e negli elaborati progettuali ed altri documenti inerenti gli specifici contratti applicativi, appartengono alla seguente categoria:

Categoria prevalente OG2 –Classifica II Importo € 445.000,00

Torna l'importo a base d'asta € 445.000,00

I lavori di cui sopra, fatto salvo quanto fissato nel seguente art. lo 5 relativamente all’attivazione dei contratti applicativi, si prevede possano essere attivati secondo il prospetto riportato nel precedente articolo durante il periodo di validità del presente accordo quadro.

Le categorie di opere, che per carattere manutentivo non se ne può indiduare compiutamente l’importo, si presume possano essere:

Tipologia

Categoria

Trasporti 22.000,00 12.000,00 8.000,00 42.000,00 9,93%

Noli 3.500,00 1.750,00 1.000,00 6.250,00 1,48%

Impermeabilizzazioni 26.000,00 10.000,00 6.000,00 42.000,00 9,93%

Inotonaci 3.000,00 2.000,00 1.000,00 6.000,00 1,42%

Pavimenti 3.000,00 2.000,00 1.000,00 6.000,00 1,42%

Manutenzione infissi 15.000,00 9.000,00 6.500,00 30.500,00 7,21%

Sostituzione vetri 24.000,00 8.000,00 5.500,00 37.500,00 8,87%

Pitture 35.000,00 9.000,00 8.000,00 52.000,00 12,30%

Sostituzione lampade 23.000,00 18.000,00 16.000,00 57.000,00 13,48%

Manutenzione impianti elettrici 17.000,00 24.000,00 13.500,00 54.500,00 12,89%

Opere idrico sanitarie 28.000,00 42.000,00 19.000,00 89.000,00 21,05%

Totale lavori soggetti a ribasso d'asta 199.500,00 137.750,00 85.500,00 422.750,00 100,00%

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta(transennamenti, sbatacciature, trabattelli, scale,allestimenti di cantiere)

10.500,00 7.250,00 4.500,00 22.250,00

TOTALE CATEGORIA 210.000,00 145.000,00 90.000,00 445.000,00

OPERE IN ECONOMIA 23.717,21 8.369,45 6.408,01 38.494,67

RIMBORSI A FATTURA (IVA esclusa) 12.000,00 4.000,00 0,00 16.000,00

IVA 22% 54.057,79 34.621,28 21.209,76 109.888,83

Contributo ANAC 225,00 225,00

Incentivo (2% importo lavori) 8.900,00 8.900,00

TOTALE GENERALE 300.000,00 200.890,73 117.617,77 618.508,50

COMPUTO GENERALE CATEGORIE DI LAVORO

DESIGNAZIONE DEI LAVORITOTALE

ACCORDO QUADRO

OG2

1° contratto applicativo

2° contratto applicativo

3° contratto applicativo

INCIDENZA PERCENTUALE

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ART. 5. CONTRATTI APPLICATIVI L’esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, comunque, nei limiti dell’importo complessivo e sino al termine di validità dell’accordo quadro, come specificato nel quadro economico all’articolo 3.

L’Amministrazione si riserva di variare la periodicità e la decorrenza degli eventuali contratti applicativi, qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica impongano una diversa ottimizzazione organizzativa senza che l’impresa possa pretendere alcunché.

L’Amministrazione si riserva, qualora si determini a stipulare i relativi contratti applicativi, nell’economia delle risorse disponibili, di affidare l’importo presunto complessivo dei lavori dell’accordo quadro al contraente, al netto del ribasso d’asta offerto.

Il termine di validità contrattuale, dal 01/11/2016 al 31/12/2018, viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi.

L’amministrazione si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto applicativo ovvero un numero di contratti applicativi per un importo complessivamente inferiore e o diverso da quello presuntivamente stimato, senza che il contraente dell’accordo quadro abbia nulla a pretendere.

L’Impresa dovrà eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni ad esso afferenti, a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro.

Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedenti punti, come di seguito ulteriormente dettagliati, saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi, che saranno sottoscritti, con scrittura privata dal Dirigente competente.

Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento.

Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni:

a. l’oggetto degli interventi da eseguire; b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera; c. le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l’intervento da realizzare; d. i luoghi presunti interessati dagli interventi; e. l’importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite ai

lavori ed alla sicurezza, coerentemente con le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento generale quadro e del D.U.V.R.I. generale;

f. il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento nei casi di manutenzione ordinaria programmabile coerenti con il cronoprogramma indicativo delle manutenzioni programmabili;

g. i termini utili per l’esecuzione dei lavori e le penalità; h. i massimali delle polizze di garanzia dell’appalto ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs n. 163/2006 e 125 del

D.P.R. n. 207/2010 prestate per la stipula del singolo contratto applicativo; i. l’obbligo dell’intervento nel giudizio nei confronti di ROMA CAPITALE per la manleva e l’obbligo di

adesione alla procedura conciliativa; l. il termine per l’emissione della “certificazione attestante la regolare esecuzione”; m. i documenti previsti per la sicurezza (il Piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo della

sicurezza e il D.U.V.R.I.); Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori e del servizio da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nell’accordo quadro.

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Ing. Paola Cannizzaro

L’esecutore risponderà verso la stazione appaltante dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori o servizi ordinati rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione, a provvedere conseguentemente, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno alla stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nell’accordo quadro e nei conseguenti eventuali contratti applicativi, comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

ART. 6. PATRIMONIO OGGETTO DELLE PRESTAZIONI Il patrimonio oggetto delle prestazioni del presente accordo quadro è costituito da tutte le strutture ed impianti installati negli edifici di via della Greca 5, Via dei Cerchi 6, Via Petroselli 50, Lungotevere dei Pierleoni 6, ricadenti nel territorio del Municipio I.

In ogni caso la Direzione Lavori ha facoltà, in caso di necessità, di ordinare interventi al di fuori del territorio di competenza, su altre sedi dell’amministrazione, in casi di emergenza o pericolo, e per interventi di limitata entità.

ART. 7. PRESTAZIONI E FORNITURE L’Impresa aggiudicataria dovrà, come da computo estimativo delle categorie di lavoro e cronoprogramma allegato al progetto, provvedere a svolgere tutti gli interventi manutentivi legati al mantenimento degli edifici, come da tabella riportata al precedente articolo 4.

Tutti gli importi debbono intendersi I.V.A. esclusa.

I lavori verrano eseguiti a seguito di singoli ordinativi di lavoro emessi dalla D.L. nei quali saranno indicati tempi e modalità di intervento.

ART. 8. DESCRIZIONE DELLE OPERE La sede di appalto delle opere inserite nel presente accordo quadro e delle opere oggetto dei vari contratti attuativi, risultanti o desumibili dalle descrizioni e disegni di progetto allegati, sono da realizzarsi presso tutti i locali degli edifici di cui al precedente art 6 .

Le opere in questione possono sommariamente riassumersi nelle seguenti opere di manutenzione:

Revisione degli infissi delle finestre, finalizzata al ripristino della tenuta ottimale agli agenti

atmosferici, con eliminazione delle laminazioni dei profilati in ferro ed in legno causate dalla ruggine

o dal rigonfiamento, con modifica, ove possibile, per l’apposizione di vetri camera per il

miglioramento del risparmio energetico, o in sub-ordine, di vetri di sicurezza per eliminare potenziali

pericoli derivanti da rotture accidentali.

Revisione del funzionamento degli infissi in legno con sostituzione ove occorre delle ferramenta;

Riparazione, revisione, sostituzione motorizzazione delle serrande avvolgibili in legno e delle

serrande avvolgibili in ferro;

Installazione di motorizzazioni idonee alla movimentazione delle serrande avvolgibili, in sostituzione

delle manovelle manuali;

Revisione ed integrazione di impianti elettrici;

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Ing. Paola Cannizzaro

Lavori di riqualificazione e sanificazione di ambienti di lavoro ed spazi comuni per mezzo di

tinteggiatura di pareti e soffitti

Revisione degli impianti idro-sanitari per assicurarne il perfetto funzionamento e l’utilizzo da parte

degli utenti o del personale;

Revisione generale delle linee fognarie interne, con rifacimento di tratti fatiscenti;

Opere di pittura per riqualificare gli uffici e gli spazi comuni degli edifici;

Opere di revisione e pulizia dei rivestimenti lapidei presenti negli spazi comuni;

Lavori di riqualificazione di ambienti da destinare ad archivi, deposito e attività di stoccaggio dei vari

materiali necessari al funzionamento degli uffici e della relativa documentazione;

Lavori di manutenzione del funzionamento dei locali tecnici.

Non rientrano nel presente appalto interventi sugli impianti di condizionamento e di rilevazione incendi.

Possono essere disposti interventi urgenti presso altre sedi dall’Amministrazioni per situazioni di emergenza o pericolo.

ART. 9. OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà piena ed insindacabile di ordinare ad altre ditte eventuali opere che, a giudizio esclusivo dello stesso, richieda una particolare tecnica specializzata o sia oggetto di speciali brevetti.

L'Amministrazione ha facoltà, sia di escludere dall'appalto tali opere, sia di farle pagare all'Appaltatore contro fatture vistate dalla Direzione Lavori.

Inoltre l’appaltatore dovrà provvedere al pagamento, per conto della stazione appaltante, di fatture e bollettini postali relativi ad importi dovuti ai gestori di pubblici servizi e di fatture per l’acquisto di materiale che si rendesse necessario durante il corso dell’appalto.

L'Amministrazione provvederà a rimborsare l'Appaltatore a fronte di fatture quietanzate vistate dalla D. L. e autorizzate dal Responsabile del Procedimento.

L'ammontare di dette fatture, aumentato dell'interesse legale e delle spese postali o bancarie, verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione delle fatture quietanzate.

Detto ammontare e relativo interesse non saranno soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso o aumento d'asta.

L'interesse annuo sarà valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata a quella di emissione del certificato di pagamento in cui detta fattura verrà liquidata.

Il calcolo dell'interesse viene fatto a mesi, computandosi per mese completo le frazioni superiori a quindici giorni, trascurando i periodi di minor durata.

ART. 10. RESPONSABILE DELL’ACCORDO Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro, il concorrente aggiudicatario è tenuto a comunicare a ROMA CAPITALE le generalità del Responsabile dell’accordo e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali.

Il “Responsabile dell’accordo” rivestirà l’incarico di rappresentante dell’aggiudicatario e avrà poteri decisionali

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per trattare e concordare con la Direzione Lavori di ROMA CAPITALE le azioni tecniche inerenti lo svolgimento.

ART. 11. ELEZIONE DI DOMICILIO Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l’Appaltatore elegge il domicilio in _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere comunicato, all'Amministrazione, con lettera raccomandata, entro 24 ore dall'avvenuto cambiamento.

L'inosservanza di tale prescrizione, protrattasi per oltre tre giorni, comporta l'applicazione della penale di cui al successivo art.30.

ART. 12. DISPOSIZIONI GENERALI Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Amministrazione), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.82 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ISPESL, Vigili del Fuoco, Normativa Ministero Beni Culturali, I.S.O. (International Organization for Standardization) e, per le terre di scavo e rifiuti speciali, alle disposizioni di cui al D. Lgs. n.22/1997 e limiti di accettabilità di cui al D.M. n. 471/1999.

Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 Gennaio 2008, al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, alla normativa antisismica ed ai successivi aggiornamenti, nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 dell'8.6.1982 nonché del D.L. 81/2008 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e successive integrazioni del d.lgs. n. 277 del 15.08.1991 ed in ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza Sindacale n. 151 del 21.1.88 per quanto concerne l'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere.

In particolare:

- I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato salvo che le specifiche situazioni di luogo lo consentano;

- I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

In caso di violazione si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ( Art. 650 C.P.).

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore, comunque inerenti al presente accordo quadro, dovranno avvenire in lingua italiana.

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ART. 13. PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DEGLI STESSI

Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 è responsabilità del Direttore dei Lavori verificare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali, i quali devono corrispondere alle prescrizioni e alle indicazioni tecniche riportate nel presente Schema di accordo quadro ed essere della migliore qualità; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi e direttive in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell’art. 16 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, l'esecutore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione delle lavorazioni di ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dal presente Schema di accordo quadro. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi, per ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, tutti gli oneri derivanti all'esecutore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal relativo capitolato speciale d’appalto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal relativo capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali, riporta espresso riferimento a tale verbale.

Qualora per alcuni materiali le prescrizioni tecniche del relativo capitolato speciale d’appalto prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Se il cambiamento comporta una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 163 e 164 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali per alcuni materiali siano indicati nelle prescrizioni tecniche del relativo capitolato speciale d’appalto, l'esecutore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

ART. 14. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE

Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore, in relazione a ciascun eventuale

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contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, deve rimuovere e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti secondo le prescrizioni del relativo capitolato speciale d’appalto o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'esecutore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del procedimento; qualora l'esecutore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto applicativo conseguente all’accordo quadro.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'esecutore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'esecutore, in caso contrario l'esecutore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dei singoli eventuali contratti applicativi conseguenti all’accordo quadro non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'esecutore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'esecutore, né alcuna preclusione in capo a ROMA CAPITALE.

ART. 15. CAUZIONE PROVVISORIA All’atto della presentazione della documentazione di gara il concorrente dovrà produrre, secondo le indicazioni riportate negli atti di gara ed ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs.n. 50/2016 un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo presunto complessivo dell’accordo quadro.

ART. 16. CAUZIONE DEFINITIVA L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione dello schema di contratto di accordo quadro è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

A norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di accordo quadro, compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l’Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi affidati, nonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della

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liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di regolare esecuzione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo all’esecutore di procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

A norma dell’art. 103 comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo quadro, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) dell’intero accordo quadro.

Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del successivo contratto applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente accordo quadro e salvo diversa formale preventiva comunicazione della stazione appaltante afferente un differimento del termine di affidamento medesimo.

Qualora a seguito del presente accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’accordo quadro.

In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente del presente accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

Si precisa che, a norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica il presente accordo quadro e i conseguenti eventuali contratti applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.

a) Facoltà dell’Amministrazione di disporre della cauzione

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che l'amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente.

L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di rescissione d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in sede di liquidazione finale.

b) requisiti dei concorrenti riuniti

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In caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del d.lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 s.m.i., le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall’Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso in cui il raggruppamento sia di tipo orizzontale, e con responsabilità “pro-quota” nel caso in cui il raggruppamento sia di tipo verticale, così come previsto dall’articolo 37, comma 5, del d.lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 s.m.i.

ART. 17. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

A norma dell’art. 103 comma 7) del D. Lgs. n. 50/2016 l’esecutore è obbligato a stipulare, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, le seguenti polizze assicurative in conformità agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 ed in particolare:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un importo corrispondente all’importo dei lavori a base d’asta di ogni singolo contratto applicativo;

- una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’accordo con un massimale complessivo pari ad Euro 2.000.000,00;

- una polizza assicurativa contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, con massimale pari al 10% dell’ammontare contrattuale.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno tre giorni prima della consegna dei lavori. Le polizze devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.

In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori, né alla stipula del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.

L’appaltatore è diffidato ad adempiere a quanto sopra entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procederà alla revoca del contratto applicativo e dell’accordo quadro e ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente accordo quadro, a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto applicativo per volontà dell’aggiudicatario.

Per i danni arrecati ai manufatti e beni comunali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all’appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

L’appaltatore si obbliga a garantire e rilevare Roma Capitale, quale proprietario delle strutture e degli impianti, nonché il personale dell’Amministrazione di Roma Capitale comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per

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trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi in dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione delle opere.

L’appaltatore tra l’altro, si obbliga ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro l'Amministrazione di Roma Capitale e contro il personale dell’Amministrazione di Roma Capitale medesima comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, in relazione ad incidenti e fatti connessi con l’appalto.

A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell’art. 269 del C.P.C., l’appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell’art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata.

L’appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare – come senz’altro valide nei suoi confronti – le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere all’Amministrazione di Roma Capitale ed al personale della stessa, comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, tutte le spese a questi ultimi addebitate.

Sarà infine obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, le provvidenza, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché, ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia, che qui si intendono integralmente riportate.

ART. 18. CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO E PROGRAMMA

OPERATIVO DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO La stazione appaltante, a corredo della progettazione posta a base di gara, ha proceduto a redigere un cronoprogramma indicativo relativo alle lavorazioni afferenti la manutenzione ordinaria programmabile dell’intero accordo.

Su richiesta della direzione lavori, in relazione ad ogni singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, all’esecutore, prima dell’inizio dell’affidamento di ciascun contratto applicativo, potrà essere richiesto un Programma Operativo, che, in relazione alle specifiche lavorazioni affidate specifichi, ove possibile, ed individui il programma delle lavorazioni attenendosi alle priorità evidenziate nel programma indicativo della stazione appaltante.

ART. 19. PIANI OPERATIVI SICUREZZA DELL’ACCORDO QUADRO

La stazione appaltante ha predisposto, a corredo della progettazione a base di gara, un Piano di Sicurezza e Coordinamento di carattere generale “quadro” per tutte le lavorazioni afferenti la manutenzione ordinaria preventivabile e programmabile.

L’aggiudicatario prima della consegna dei lavori dei singoli contratti applicativi in funzione dell’accordo quadro, redige e consegna alla stazione appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro in relazione al singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del/i singolo/i cantiere/i e nell'esecuzione dei lavori per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro, ovvero del

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piano di sicurezza e coordinamento generale quadro come integrato in relazione al singolo contratto applicativo.

Il piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro, nonché i singoli piani operativi di sicurezza afferenti i singoli contratti applicativi, formano parte integrante del contratto di accordo quadro/singoli contratti applicativi anche se materialmente non allegati ai sensi dell’art. 137, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori conseguenti all’affidamento dei singoli eventuali contratti applicativi in funzione dell’accordo quadro, ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nella documentazione complessiva afferente la sicurezza.

Una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla stazione appaltante e dal direttore dei lavori, sarà mantenuta presso il direttore dei lavori per ogni singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori conseguenti all’affidamento dei singoli eventuali contratti applicativi in funzione dell’accordo quadro, provvederà alla redazione del Piano Operativo per la Sicurezza.

Inoltre per ogni ordinativo di lavori verrà redatto dall’impresa, ove ricorrano le condizioni, il necessario Piano Sostitutivo della Sicurezza.

ART. 20. DISCIPLINA E BUON ORDINE LUOGHI DI LAVORO

Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore, per ciascun contratto applicativo, è responsabile della disciplina e del buon ordine nei luoghi di lavoro e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'esecutore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei luoghi di lavoro.

L'esecutore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori, e perciò a carico dell'esecutore, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, si intendono pertanto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010:

- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore; - la gestione amministrativa del personale e la direzione tecnica; - le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; - le spese per la custodia e la buona conservazione degli apparati e delle opere; - le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi

i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; - le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta

dei lavori; - le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche

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Ing. Paola Cannizzaro

su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile unico del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;

- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; - gli oneri generali e particolari previsti dallo schema di accordo e dal relativo capitolato speciale di

appalto.

ART. 21. CONSEGNA DEI LAVORI Dopo la stipula di ogni singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, il responsabile unico del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

Ai sensi dell’art. 101 comma 3) del D.Lgs. n. 50/2016 il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori afferenti ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, ROMA CAPITALE ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.

ART. 22. SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, qualora circostanze speciali impediscano, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Il responsabile unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile unico del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo discrezionalmente valutati, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e

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facilitare la ripresa dei lavori.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al responsabile unico del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale riferito al singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

Ai sensi dell’art. dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, l’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro nel termine fissato, può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale per ogni singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro dieci giorni dal suo ricevimento.

L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal relativo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma operativo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

ART. 23. ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO CONTRATTO

APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI GENERALE

I termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.

Dell’avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, si darà atto, ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo.

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo intervento richiesto in dipendenza dell’ultimo contratto applicativo dell’accordo quadro, si darà atto dell’ultimazione medesima mediante “certificato di ultimazione lavori generale”, attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato di tutti i lavori commissionati in forza dell’accordo quadro.

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ART. 24. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA Le opere realizzate a misura saranno contabilizzate in base all'Elenco prezzi unitari ed, in difetto, con i prezzi e le modalità della Tariffa delle opere edili ed impiantistiche 2010 Regione Lazio approvata con Delibera di G.C. n. 32 dello 03 febbraio 2012.

L’accordo quadro prevede che, ai prezzi della sopracitata tariffa, sarà applicato l’aumento del 30% previsto esclusivamente per gli interventi di riparazione dell’esistente attinenti al mantenimento del bene. Con tale aumento si intende compensare le difficoltà organizzative dovute dalla necessità di coordinamento tra l’esecuzione dei lavori disposti ed il funzionamento e la gestione delle attività degli uffici, tenendo conto della presenza di operatori e pubblico e considerando che gli interventi disposti, e le conseguenti situazioni di lavoro che si verranno a creare, dovranno integrarsi alle attività di ufficio provvedendo accuratamente agli aspetti organizzativi e logistici, affinché tali interventi non vengano ad intralciare le attività proprie degli ambienti comuni, degli uffici, e degli spazi di rappresentanza presenti nell’edificio e la presenza di pubblico negli uffici.

Tutti i lavori previsti nell’accordo quadro debbono essere accertati in contraddittorio tra la direzione lavori e l'esecutore e contabilizzati a misura con riferimento all’elenco prezzi allegato posto a base di gara

man mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'Impresa. Restano sempre salve in ogni caso la possibilità di verifica e di rettifica delle misure nonché le verifiche ed eventuali modifiche e rettifiche in fase di collaudo in corso d'opera.

Le modalità di misurazione saranno quelle contenute nelle “avvertenze e norme per la misurazione” di cui alla tariffa adottata da Roma Capitale con la citata Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197/2013

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici a numero e a peso, allo scopo di verificare la corrispondenza dell'eseguito con il progetto e per preparare la banca dati necessaria alla gestione dell'opera.

Le spese di misurazione per i lavori a misura sono a carico dell'Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d’opera necessaria.

Per eventuali voci di prezzo mancanti nella suddetta tariffa si procederà a norma dell’art. 32, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 25. SUBAPPALTO Il subappalto è consentito, con riferimento a ciascun eventuale contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, nei limiti del 30% ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia.

È fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.

Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del D.P.R. 207/2010, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione di Roma Capitale, alle seguenti condizioni:

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1) che l’aggiudicatario dell’accordo quadro, in sede di dichiarazioni di gara o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, abbiano indicato i lavori o le parti di lavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'affidatario, in sede di contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei Contratti;

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 2011.

Ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016, è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti applicativi in corso conseguenti al presente accordo quadro, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario (quali le mandanti o le società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del Regolamento d.P.R. n. 207/2010), dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale

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termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare con il singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.

È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa medesima

Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 207/2010 l’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii di ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

ART. 26. VARIANTI E QUINTO D’OBBLIGO Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 149 del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora, ai sensi dell’articolo 149 del D. Lgs. n. 50/2016, sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia di variante o suppletiva, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

Qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell’importo del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto applicativo principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, è condizionata tale accettazione.

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Eventuali varianti sui singoli contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro, nelle fattispecie previste dall’art. 149 del D. Lgs. n. 50/2016, saranno valutate con i prezzi di contratto.

Ai sensi dell’articolo 149 del D. Lgs. n. 50/2016 non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante nei singoli contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro, e che non comportino un aumento dell’importo del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.

L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.

Nel caso previsto dal comma 2) dell’articolo 149 del D. Lgs. n. 50/2016 (“presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale”) la descrizione fatta dal responsabile unico del procedimento alla stazione appaltante, sulla proposta inoltrata dal direttore lavori, ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.

Per le sole ipotesi previste dal comma 2) dell’articolo 149 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante durante l'esecuzione del singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Se la variante supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto applicativo originario conseguente al presente accordo quadro, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016.

La disposizione non si applica nel caso di variante disposta per errori in sede di progettazione.

ART. 27. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI Ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010 per ogni contratto applicativo/accordo quadro, sarà erogato all’esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto al raggiungimento di 150.000,00 di lavori, ed il saldo a fine lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara, in contradditorio con l’impresa esecutrice dei lavori.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

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Ing. Paola Cannizzaro

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010, quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto applicativo stesso, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'esecuzione sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell’art. 32 e 163 del D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell’esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.

Ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro per il presente appalto negativo per due volte consecutive, il responsabile unico del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Contestualmente sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’esecutore con l’elenco di tutti i subcontratti relativi al singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal responsabile unico del procedimento.

Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione della “certificazione attestante la regolare esecuzione” di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.

Il CIG e il CUP relativi ai contratti applicativi dell’accordo quadro, in conformità alle indicazioni fornite dall’ANAC, saranno gli stessi dell’accordo quadro medesimo, e verranno confermati di volta in volta dalla stazione appaltante per il singolo contratto applicativo affidato.

Il CIG e il CUP dovranno essere indicati nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo conseguente all’accordo quadro.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

L’esecutore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento, anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il relativo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.

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Il Responsabile del procedimento

Ing. Paola Cannizzaro

L’esecutore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L’esecutore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della L. n. 136/2010.

ART. 28. ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’ESECUTORE

A) Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri: 1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato

all'art. 9 del Capitolato Generale del Comune di Roma delibera C. C. del 18/01/1983 e dal Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000 per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni d'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.

2) Omissis 3) Omissis 4) Far si che un suo rappresentante qualificato si presenti, ogni qualvolta richiesto, presso l'Ufficio dirigente

per ricevere ordini, comunicazioni o per riferire sull'andamento dei lavori in corso; 5) Le spese per la custodia dei materiali di proprietà dell’amministarzione, escluso movimentazione e

trasporto, esonerando l'Amministrazione di Roma Capitale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti.

6) La spesa per la custodia dei propri materiali, mezzi ed attrezzi di lavoro, esonerando l'Amministrazione di Roma Capitale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti.

7) La Ditta aggiudicataria è obbligata a far pervenire tempestivamente l'organigramma nominativo del personale dipendente addetto alla realizzazione dei lavori, da cui risultino le qualifiche e gli estremi del certificato di abilitazione. Ogni eventuale cambiamento o modifica dell'organigramma dovrà essere comunicato per iscritto alla Direzione Lavori. In deroga al Capitolato Generale del Comune di Roma delibera C. C. del 18/01/1983 e al Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000, nulla è dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo per eventuali maggiori costi delle mercedi dipendenti dalla lontananza del cantiere. La Ditta dovrà inoltre, senza alcun compenso, porsi a disposizione dell'Ufficio, ad ogni richiesta, per coadiuvarlo in verifiche, misurazioni od altro che si rendesse necessario durante lo svolgimento dei lavori. Inoltre la Direzione dei Lavori, per particolari esigenze, a proprio insindacabile giudizio, potrà ordinare opere oggetto dell'appalto da eseguirsi in villaggi ubicati in municipi diversi da quelli indicati nell'oggetto dell'appalto in questione.

13) La spesa per la fornitura di fotografie a colori di tutti gli interventi ante e post opera. 14) Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti. 15) Omissis. 16) Omissis 17) L'Impresa per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc.

realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire le dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 7 della Legge 37/08 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 della stessa legge.

18) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere a lavori ultimati che dovranno essere riconsegnate nello stato ante - operam.

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Il Responsabile del procedimento

Ing. Paola Cannizzaro

19) Gli oneri necessari per mettere a disposizione un’autovettura a 4 posti con autista per il trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi per tutta la durata dell’appalto per n°5 (cinque) giorni alla settimana, con orario 8.00 – 17.00.

20) Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d’opera per le rilevazioni e misurazione dei lavori.

ART. 29. CONTROLLI Con periodicità discrezionale, il direttore dei lavori provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione dei lavori, tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:

non conformità, per gravità e ripetitività, delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche ed indicazioni della direzione lavori;

numero delle penali, eventualmente applicate; numero degli eventuali esiti negativi dei controlli sulle lavorazioni e sulle prestazioni in genere; numero degli eventuali infortuni verificatisi; numero delle eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’opera.

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’esecutore ai sensi del presente schema di accordo quadro e dovranno essere immediatamente sanate dall’Impresa.

Le suddette irregolarità, riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita dei lavori ai fini dell’applicazione di cui all’art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

ART. 30. RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Nel caso di mancato rispetto del termini temporali stabiliti per l’esecuzione dei lavori di ogni ordinativo di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo del relativo contratto applicativo.

La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell’inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori nel’ordinativo di lavoro;

b. nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all’ultimazione dei lavori.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla ROMA CAPITALE a causa dei ritardi.

Al di fuori delle penali sopra indicate per i ritardi nella esecuzione degli interventi o per le incomplete prestazioni, qualora, dopo un richiamo scritto della Direzione Lavori all’osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, in particolare del presente schema di accordo quadro, dei successivi eventuali contratti applicativi, delle leggi e dei regolamenti da esso richiamati o vigenti e degli “ordini” della direzione lavori, l’esecutore non ottemperasse a tale richiamo, che può riguardare inadempienze singole o categorie di inadempienze, sarà passibile, per ogni inadempienza, di una penale pari a Euro 500,00 per

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Il Responsabile del procedimento

Ing. Paola Cannizzaro

ciascuna inadempienza o categoria di inadempienze, che verrà applicata a giudizio del R.U.P..

Questo, fra l’altro, anche per inadempienze del tipo: - omessa fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del direttore dei lavori; - rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi accertati dalla D.L.; - fornitura di dati insufficienti od errati; - vestiario indecoroso del personale operativo; - mancato rispetto delle norme di sicurezza; - ritardato allontanamento di personale di cantiere non graditi dalla direzione lavori o dal responsabile

unico del procedimento; - insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento

dei lavori; - omessa o insufficiente assistenza in fase di controllo dell’andamento dei lavori e degli interventi; - mancata o ritardata risposta a richieste del responsabile unico del procedimento.

L’applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute da ROMA CAPITALE per gli acconti periodici.

L’applicazione della penale non solleva l’esecutore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del relativo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.

L’applicazione delle penali di cui sopra non pregiudicherà il diritto che si riserva la stazione appaltante di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o procedere all’esecuzione di tutte le lavorazioni, o di parte di esse, d’ufficio e a tutto carico dell’esecutore, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l’esecuzione degli interventi o li conducesse in modo da non assicurarne la perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del programma, fermo restando l’applicazione delle relative penali, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’esecutore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall’articolo stesso, può procedere d’ufficio in danno dell’esecutore inadempiente.

ART. 31. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini di giorni due, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

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Il Responsabile del procedimento

Ing. Paola Cannizzaro

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 32. DOMICILIO ELETTO A norma dell’art.2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all’atto della stipulazione del contratto l'esecutore che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici capitolini, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

L’Impresa appaltatrice prende atto che, a norma dell’art.2, comma 2, del D.M. n.145/2000, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente accordo quadro e dai conseguenti contratti applicativi sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie del legale rappresentante dell’esecutore medesimo o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.

ART. 33. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell’accordo quadro sono a carico dell’esecutore.

Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario dell’accordo quadro entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Sono anche a carico dell’esecutore tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti gli atti occorrenti, per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, per la gestione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 34. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Si applicheranno le fattispecie e le modalità previste dagli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni del singolo contratto applicativo superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo contratto applicativo, ai sensi dell’art.145, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 il responsabile unico del procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo per grave inadempimento di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione del contratto di un solo contratto applicativo in conseguenza del presente accordo quadro determinerà la risoluzione dell’intero accordo e l’eventuale interpello ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Al soggetto individuato quale nuovo esecutore potranno essere affidati i successivi contratti applicativi ancora da stipulare.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 37 del presente “schema di accordo quadro” da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’art.3 della L. 3 agosto 2010 n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione del contratto.

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Il Responsabile del procedimento

Ing. Paola Cannizzaro

L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, ROMA CAPITALE, ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione.

Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'esecutore.

Su indicazione del responsabile unico del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell’esecutore rispetto alle previsioni di programma operativo di ciascun contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro, il responsabile unico del procedimento assegna all’esecutore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le lavorazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.

Il Responsabile unico del procedimento, nel comunicare all’esecutore la determinazione di risoluzione del contratto dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti.

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Clausola risolutiva espressa applicata ai sensi del Protocollo di Intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e ROMA CAPITALE sottoscritto in data 31 luglio 2011: in caso di informativa interdittiva del Prefetto di cui al successivo art. 33 si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione al subcontratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del sub contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno da attivare in caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

.

ART. 35. INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016

Ai sensi dell’art.110 del D. Lgs. n. 50/2016, successivamente alla stipula del contratto di accordo quadro o alla stipula dei successivi eventuali contratti applicativi in conseguenza del presente accordo quadro (o alla eventuale consegna d’urgenza intervenuta prima della formale stipula dei singoli contratti applicativi), in caso di fallimento dell’esecutore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n.159/2011, ROMA CAPITALE si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo contratto di accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i in conseguenza del presente accordo quadro per l’affidamento del completamento delle lavorazioni. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario dell’accordo quadro in sede di offerta.

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Il Responsabile del procedimento

Ing. Paola Cannizzaro

ART. 36. RECESSO DEL CONTRATTO APPLICATIVO Ferma restando la facoltà che ROMA CAPITALE si riserva di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto applicativo in funzione dell’accordo quadro, ROMA CAPITALE si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal singolo contratto applicativo in conseguenza del presente accordo quadro previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell’importo posto a base di gara in relazione al singolo contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ROMA CAPITALE prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto da ROMA CAPITALE sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della sopracitata comunicazione del preavviso.

ROMA CAPITALE può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore del singolo contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione di ROMA CAPITALE nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 37. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PREFETTURA– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011 Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura– U.T.G. di Roma e ROMA CAPITALE del 21 luglio 2011 ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori ovvero delle prestazioni di servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali; le verifiche e le cautele antimafia sono estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali saranno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.

È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a ROMA CAPITALE – Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana l’elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

È obbligo di ROMA CAPITALE comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono le seguenti:

- trasporto di materiali a discarica; - trasporto e smaltimento rifiuti; - fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; - fornitura e trasporto di calcestruzzo;

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Ing. Paola Cannizzaro

- fornitura e/o trasporto di bitume; - noli a freddo di macchinari; - fornitura di ferro lavorato; - fornitura con posa in opera; - noli a caldo; - autotrasporti; - guardiania di cantieri.

ART. 38. CONTO FINALE Il conto finale dei lavori di ogni singolo contratto applicativo verrà compilato dal direttore dei lavori, secondo le modalità previste dall’art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli artt. 201e 202 del D.P.R. n. 207/2010 in relazione ai reclami dell’esecutore sul conto finale e sulla relazione del responsabile unico del procedimento sul conto finale.

ART. 39. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di ogni singolo contratto applicativo sarà emesso, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo in conseguenza dell’accordo quadro.

Il Certificato di regolare esecuzione sarà redatto ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010.

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di ogni singolo contratto applicativo in conseguenza del presente accordo quadro si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 40. CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA

L'impresa appaltatrice in relazione allo schema di accordo quadro, si impegna senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 24 giugno 1996 – successivamente modificata con deliberazione adottata da Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 78 del 9 aprile 2008 - che dichiara di ben conoscere, nell'ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l'apposita istanza.

L'impresa medesima è abilitata a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale è stipulata la relativa polizza per la responsabilità civile e la manleva.

La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.

Nel caso che l'appaltatore intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia, si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto, pena l'inefficacia del diniego esplicitato.

L'appaltatore e, per esso, la Compagnia di Assicurazione, si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro ROMA CAPITALE in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto, assumendo la gestione della lite, unitamente all'Avvocatura di Roma Capitale.

A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., l'impresa si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltole mediante lettera raccomandata.

L'Impresa, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitata nel domicilio contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso,

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Il Responsabile del procedimento

Ing. Paola Cannizzaro

rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuta a rifondere all'Amministrazione tutte le spese a quest'ultima addebitate.

Qualora l'impresa non provveda al pagamento delle somme, eventualmente dovute dall'Amministrazione a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, è facoltà dell'Amministrazione stessa avvalersi dei crediti che l'impresa vanta a qualunque titolo nei confronti di Roma Capitale.

L'appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi di eventuali danni alle canalizzazioni pp.ss. esistenti nel sottosuolo, prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri lavori.

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all'appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della direzione lavori e a tutti i rappresentanti della Amministrazione Capitolina che, per ragioni di servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del presente appalto.

ART. 41. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente del presente accordo quadro si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D.L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217.

Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto applicativo dell’accordo quadro.

L’esecutore dell’accordo quadro, in relazione a ciascun contratto applicativo, si obbliga a comunicare a ROMA CAPITALE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le transazioni relative al presente accordo quadro siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di accordo quadro si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art.3, comma8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D.L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi eventuali contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010.

L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.

Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all’esecuzione dei singoli contratti applicativi dell’accordo quadro, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17

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Il Responsabile del procedimento

Ing. Paola Cannizzaro

dicembre 2010 n.217.

ART. 42. CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO

Ai sensi dell’art. 118, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2010, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 “Regolamento di contabilità”, ove ricorra cessione di credito o procura all’incasso, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito o la procura non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione.

I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, della relativa documentazione antimafia, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.

ART. 43. COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D. LGS. N. 50/2016

Ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016. ROMA CAPITALE informa tempestivamente gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione dell’accordo quadro.

Ai sensi dell’art.32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nel caso degli eventuali contratti applicativi basati sull’accordo quadro di cui all'articolo 54 del D. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso ROMA CAPITALE comunicherà di ufficio la decisione di non concludere il presente accordo quadro.

Ai sensi dell’art. 98, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, talune informazioni relative alla conclusione dell’accordo quadro potranno essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

ART. 44. CONTROVERSIE Per tutte le controversie, comunque dipendenti dallo “schema di accordo quadro”, nonché per i conseguenti contratti applicativi, è competente il Foro di Roma.

È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 45. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE DOVUTA A DIFFORMITÀ E VIZI DELLE OPERE

Ai sensi dell’art.102, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Ai sensi dell’art. 102, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante può esercitare l’azione per rilevare i vizi e la difformità dell’opera entro due anni dal giorno della consegna “definitiva” dell’opera.

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Il Responsabile del procedimento

Ing. Paola Cannizzaro

L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Firmato :

L’Appaltatore

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Il Responsabile del procedimento

Ing. Paola Cannizzaro

INDICE

ART. 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO ................................................................................................................ 2 ART. 2. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO ................................................................................................................... 3 ART. 3. FORMA E AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO. OPERE COMPRESE ........................................................ 4 ART. 4. CATEGORIE DI OPERE ....................................................................................................................................... 5 ART. 5. CONTRATTI APPLICATIVI.................................................................................................................................... 6 ART. 6. PATRIMONIO OGGETTO DELLE PRESTAZIONI .................................................................................................. 7 ART. 7. PRESTAZIONI E FORNITURE .............................................................................................................................. 7 ART. 8. DESCRIZIONE DELLE OPERE ............................................................................................................................. 7 ART. 9. OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE............................................. 8 ART. 10. RESPONSABILE DELL’ACCORDO ....................................................................................................................... 8 ART. 11. ELEZIONE DI DOMICILIO ..................................................................................................................................... 9 ART. 12. DISPOSIZIONI GENERALI.................................................................................................................................... 9 ART. 13. PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DEGLI

STESSI............................................................................................................................................................... 10 ART. 14. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE ................................. 10 ART. 15. CAUZIONE PROVVISORIA................................................................................................................................. 11 ART. 16. CAUZIONE DEFINITIVA ..................................................................................................................................... 11 ART. 17. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO

TERZI ................................................................................................................................................................. 13 ART. 18. CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO E PROGRAMMA

OPERATIVO DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO ................................................................................. 14 ART. 19. PIANI OPERATIVI SICUREZZA DELL’ACCORDO QUADRO ............................................................................... 14 ART. 20. DISCIPLINA E BUON ORDINE LUOGHI DI LAVORO .......................................................................................... 15 ART. 21. CONSEGNA DEI LAVORI ................................................................................................................................... 16 ART. 22. SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE .................................................................................. 16 ART. 23. ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO CONTRATTO

APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI GENERALE ............................................................ 17 ART. 24. - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA ................................................................................................ 18 ART. 25. SUBAPPALTO .................................................................................................................................................... 18 ART. 26. VARIANTI E QUINTO D’OBBLIGO ...................................................................................................................... 20 ART. 27. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI ................................................................................................................. 21 ART. 28. ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’ESECUTORE .................................................................. 23 ART. 29. CONTROLLI ....................................................................................................................................................... 24 ART. 30. RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ............................................................................ 24 ART. 31. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE ...................................................................................................... 25 ART. 32. DOMICILIO ELETTO ........................................................................................................................................... 26 ART. 33. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO ......................... 26 ART. 34. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ...................................................................................................................... 26 ART. 35. INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016 ........................................................................ 27 ART. 36. RECESSO DEL CONTRATTO APPLICATIVO ..................................................................................................... 28 ART. 37. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PREFETTURA– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA

E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011 ......................................................................................................... 28 ART. 38. CONTO FINALE ................................................................................................................................................. 29 ART. 39. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE..................................................................................................... 29 ART. 40. CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA ......................................................................... 29 ART. 41. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ......................................................................................................... 30 ART. 42. CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO ....................................... 31 ART. 43. COMUNICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D. LGS. N. 50/2016 ................................................................... 31 ART. 44. CONTROVERSIE ............................................................................................................................................... 31 ART. 45. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE DOVUTA A DIFFORMITÀ E VIZI DELLE OPERE ............................... 31